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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7380/2025 del 19-03-2025

... residuo capitale e 294.500,37 per intere ssi al tasso di mora convenzionale) pari al saldo debi tore del c/c aperto dal la società in data ### 9 oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso in data ###. 2. Nel decreto di esecutorietà dello stato passivo il Giudice delegato non ammetteva il credito al passivo del fall imento ritenendo «lo stesso meritevole di approfondimento istruttorio» avendone il ### ore proposto l' esclusione integrale in quanto «trattandosi di usura ab origine, il saldo del conto corrente (per il quale la parte ha prodotto tutti gli estra tti conto dall'apertura al passaggio a sofferen za) non co nsente di provare il c redito in quanto in detto saldo sono compresi gli interessi maturati fino alla formale apertura dell 'affidamento avvenuto con lettera-contratto del 17 Marzo 2015». 3.- ### ibunale di Catania - all'esito di una CTU volta ad accertare l'usurarietà del tasso (ab origin e e/o sopra vvenuta) nonché il rispetto di tutte le condizioni co ntrattuali co nvenute dall'origine e sopravvenute nel corso dei rapporti anche in ragione degli affidamenti concessi - ha ritenuto: a) che il decre to ingiunt ivo era inopponibile alla curatela in quanto non definit (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12768/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 11, presso lo studio dell'avvocato #### rappresentato e di feso dall'avvocato #### -ricorrente contro ### elettivament e domiciliato in ###, 6, presso l o studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 6423/2019 depositata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal #### 1.- Il ricorso riguarda il decreto con cui il Tribunale di Catania ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società E.S.I.T. s.r,l. in liquidazione (dichiarato con sentenza n.182/2018) proposta da ### C s.p.a. relativamente alla ri chiesta di insinuazione al passivo in via privilegiata ipotecaria del credito di euro 900.827,21 € (di cui 600.326,84 per residuo capitale e 294.500,37 per intere ssi al tasso di mora convenzionale) pari al saldo debi tore del c/c aperto dal la società in data ### 9 oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso in data ###.  2. Nel decreto di esecutorietà dello stato passivo il Giudice delegato non ammetteva il credito al passivo del fall imento ritenendo «lo stesso meritevole di approfondimento istruttorio» avendone il ### ore proposto l' esclusione integrale in quanto «trattandosi di usura ab origine, il saldo del conto corrente (per il quale la parte ha prodotto tutti gli estra tti conto dall'apertura al passaggio a sofferen za) non co nsente di provare il c redito in quanto in detto saldo sono compresi gli interessi maturati fino alla formale apertura dell 'affidamento avvenuto con lettera-contratto del 17 Marzo 2015».  3.- ### ibunale di Catania - all'esito di una CTU volta ad accertare l'usurarietà del tasso (ab origin e e/o sopra vvenuta) nonché il rispetto di tutte le condizioni co ntrattuali co nvenute dall'origine e sopravvenute nel corso dei rapporti anche in ragione degli affidamenti concessi - ha ritenuto: a) che il decre to ingiunt ivo era inopponibile alla curatela in quanto non definit ivamente esecu tivo in data anteriore al fallimento, con conseguente venir meno dell'iscrizi one ipotecaria effettuata in ragione di detta esecutività; 3 di 8 b) che il co nsulente tecnico d'uff icio aveva rilevato che il contratto di conto corrente (aperto il ###) era accompagnato da un documento di sintesi (n. 0, sottoscrit to dal correnti sta) il quale, tuttavia, in concreto era stato re golato da un succes sivo documento di sintesi (n. 2 del 24.11.2009, quattro mesi dopo l'apertura del c/c) allegato dalla banca ma non sottosc ritto dal correntista, il quale documento di sintesi «regolava le condizioni contrattuali di un'ulteriore contra tto di apert ura di credito per la somma di 500.000 € collegato al rapporto di conto corrente di cui hai chiesto il saldo», di cui non era stato prodotto il contratto ma che spiegava il fatto che il saldo fosse negativo già al 13/12/2011 per 536.366,33 €; c) che la domanda di insinuazione andava quindi rigettata stante «la mancata allegazione e produzione del contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti - che evidentemente ha ripercussione dirette sul saldo del predetto conto corrente»; d) che la ricognizione di debito - che pure non era stata invocata in sede di opposizione di debito - era irrileva nte essendo il contratto affetto da usura originaria, poiché il CTU aveva accertato che il tasso sogli a previsto per il terzo trimestre del 2009 in relazione alle aperture di credito in conto corrente superiori a 5.000 € era pari al 12,480% e che quindi «entrambi i tassi - nominale e capitalizzato - previsti in contratto erano usurari»; invero, benchè il consulente tecnico d'ufficio avesse ritenuto non accerta bile l'usurarietà origin aria dei tassi convenuti, sia perché nel caso concreto non era possibile determinare il TEG («in quanto il conto corrente è stato regolato da condizioni differenti rispetto a quelle pattuite sottoscritte»), sia perché il tasso soglia per lo scoperto di conto corrente non era oggetto di autonoma rilevazione sino al 2009 - si dove va fare riferimento il tasso sogli a previsto per l'apertura di cr edito in c onto corrente superiore ad euro 5000, 4 di 8 anche perchè «la mancata possibilità di evincere il tasso effettivo globale è dipeso da un inadempimento imputabile alla banca, che ha applicato condizioni differenti rispetto a quelle pattuite, tacendo l'esistenza di una rilevante apertura di credito con immed iate ripercussioni sul conto corrente, di cui è chiesto semplicemente il saldo negativo» 4. Avve rso detto decreto ha proposto ricorso ### s.p. a affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistit o, con controricorso il ### E.S.I.T. s.rl. in liquidazione, il quale ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il prim o motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., degli artt.  2697 c.c. 117 TUB e 1418 c.c. per avere erroneamente ritenuto il Tribunale non raggiunta la prova del credito insinuato al passivo e derivante dal saldo debitore del conto corrente oggetto del giudizio in ragione della nullità del contratto di apertura di credito relativo al fido che «di fatto» avrebbe assistito il conto medesimo.  2.- Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione del l'art. 644 c.p. e dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge n. 108 del 1996, per aver il Tribunale erroneamente accertato, in violazione del principio di omogeneità, il superamento del tasso soglia usura, in assenza, nel decreto ministeriale applicabile ratione temporis, di una categoria omogena di operazioni creditizie cui fosse riconducibile il contratto di conto corrente non affidato, oggetto del giudizio; e, in ogni caso, per av er applicato un tasso soglia, non solo non omogeneo, ma anche m eno omogeneo rispetto ad alt ro tasso s oglia - quello previsto per le aperture di credito fino a 5.000,00 euro - censito nel decreto ministeriale.  3.- Il terzo motivo formulato, in subordine rispetto al secondo, denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o 5 di 8 falsa app licazione dell'art. 1815, co mma 2, c.c., per aver il Tribunale, ritenuto il superamento del tasso soglia (in ogni caso erroneamente accertato) ragione ulteriore a fondamento del rigetto della domanda e non, invece, pr esuppost o per procedere al ricalcolo del saldo debitore del conto al netto degli interessi asseritamente usurari.  4.- Il primo motivo è fondato. 
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di prova in merito alla stipula, nelle forme di cui all'art. 117 TUB, del contratto di apertura di credito collegato al ra pporto di conto corrente e- quindidelle relative pattu izioni convenute tra le parti , costituisse la ragione del rigetto della domanda; reputa, invero, che tale ratio decidendi violi il principio di cui all'articolo 2697 c.c. nella misura in cui attribuisce alla banca che intende far valere il credito che deriva dal saldo negativo del conto corrente, l'onere di provare, n on tanto la formazione del saldo st esso sulla base della documentazione relativa all o svolgimento del rapporto (tramite l'integrale ricostruzione del dare e del l'avere e, quindi, dell'intera evoluzione del ra pporto contrattuale tramite il deposito degli estratti conto integrali, pacificamente prodotti ed avendo controparte l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste), bensì il contratto di apertura di credit o e le condizi oni di gestione ivi indicate; ovvero compia un'inesatta individuazione e selezione dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere, laddove la man canza di prova della valida pattuizione delle specifiche condizioni applicate (in ter mini di tassi, corrispetti vi e moratori, commissioni e spese) avrebbe dovuto co ndurre ad escludere le relative poste, depurando il saldo del le stesse, e rettificandolo come richiesto , in effetti, in via subordinata tant o dalla banca quanto dal fallimento subentrato alla società correntista fallita. 6 di 8 4.1- La censura è fondata, poiché nel la specie il giudice di merito era chiamato ad accertare un credi to avente titolo in un rapporto di conto corr ente pacificamente provato per iscritto, e corredato da un documento di sintesi (numero «0» sottoscritto dal correntista come dice lo stesso Tr ibunale) che qu and'anche non avesse «regolato in concreto il rapporto », com e si afferma nel decreto gravato, er a, comunque, la fonte del regolamento convenuto validamente dalle parti cui fare riferimento ove ulteriori e successive pattuizioni (aperture di credito e relative condizioni) fossero state ritenute invalide e, pe rciò, inidonee a fondare la regolamentazione del rapporto ed a condurre al saldo nei termini pretesi. 
Del resto lo conferma il fatto che il Tribunale avesse disposto una CTU per provvedere alla verifi ca dell'usurarietà del tasso corrispettivo (ab o rigine e/o sopravvenut a) nonché il rispetto di tutte le co ndizioni contra ttuali convenute - dall'origine e sopravvenute - nel corso del rapporto, anche in ragione degl i affidamenti concessi, onde procedere alla valutazione dell'eventuale incidenza della nullità del l'affidamento «di fatto» sul saldo del rapporto di conto corrent e, nonché del superamento del tasso soglia usura, invero, poi, di fatto rilevata proprio alla luce delle condizioni convenute in contratto quanto al tasso nominale per lo scoperto (17%) e al tasso annuo per effetto della capitalizzazione (18,11%), rispetto al tasso so glia del 12,480 % previsto per il terzo trimestre del 2009 in relazione ad apertura di credito in conto corrente superiore a 5.000 €); salvo poi concl udere che «la mancata allegazione e produzione del cont ratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti» aveva «ripercussioni dirette sul saldo del predetto co nto corrente» e che cio - erroneamente - costituiva «ragione del rigetto della domanda», laddove l'assenza di prova di detti specifici fatti costitutivi, avrebbe dovuto condurre ex art. 2697 7 di 8 c.c., non certo al rigetto della domanda tout court, bensì al ricalcolo del saldo sulla base degli estratti conto prodotti dall'apertura alla chiusura del rapporto , che ne consentivan o contabilmente la ricostruzione dell'andamento (e cio' senza contare l'illogi cità del ragionamento decisorio che, pur partendo dalla nullità del fido di fatto di c ui all'allegato documento di sintesi non sottoscr itto dal correntista del 24.11.2009, lo utilizza come riferimento per statuire il superamento del tasso soglia di periodo, individuato - appunto - in ragione dei tassi soglia previsti in detto periodo per le aperture di credito in conto corrente superiori ad euro 5 mila, essendo «il conto corrente appoggiato ad una apertura di credito di 500 mila euro»).  4.2- In conclusione il difetto di un valido titolo di appostazioni debitorie perciò illegittime - fosse questo genetico o sopravvenuto - avrebbe dovuto determinare la rettifica delle risultanze del conto, un ricalcolo, cioè, del saldo, non comportare il rigetto della domanda di ammissione al passivo. Pertanto il motivo di censura va accolt o, poiché il Tribunale ha erroneamente individuato l'oggetto dell'oner e probatorio, che riguardava l'obbligazione e la determinazione del suo ammontare, la quale risultava da un valido titolo (il contratto e il documento di sintesi che lo accompagnava) laddove successive inva lide modifcazione del suo regolamento avrebbero potuto essere rilevate solo agli effetti della verifica del suo eff ettivo ammontare, e quindi per escludere quegli addebiti fondati su un titolo non valido o non provato (fermo restando che - quanto alla dedotta violazione di cui all'art. 117 TUB - in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipul ata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabili to dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (v. 
Cass. n. 926/2022), e come sembrerebbe essere nel caso di specie 8 di 8 dalla stessa moti vazione del decre to (laddove si affe rma che il documento di sintesi del 24.11.2009 allegato dalla banca ma non sottoscritto dal correntista, regolava le condizioni cont rattuali «di un'ulteriore» contratto di apertura di credito per la somma di 500.000).  5.- Ne con segue - quanto agli alt ri due motivi di censura che attengono all'erronea modalit à di accertamento del superamento del tasso sogl ia (sec ondo motivo) e alle co nseguenze di detto accertamento (terzo motivo)- restano assorbiti, avendo lo stesso ricorrente sottolineato che il Tribunale - pur avendo ritenuto non provato il credito della bancasi è, comunque pronunciato, anche sulla questione dell'usura ricorrendo ad una doppia motivazione che ha imposto l'impugnazione di entrambi i capi del provvedimento, dunque anche quello con cui ha concluso che l'accertamento dell'usura originaria gi ustificava - non il ricalcolo (richiesto dalla stessa procedura in subordine) - ma addirittur a il rigetto della domanda di ammissione.  6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio all a Corte d'App ello di ### in diversa composizione che p rovvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. 
Cosí deciso in ### nella camera di consiglio della I ### Civile 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Dal Moro Alessandra

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 339/2019 del 19-06-2019

... era stata riconosciuta la somma di E 6.240,00 oltre interessi e spese di lite . ### riproponeva nell'atto di gravame le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di ### e di prescrizione, ribadendo altresì l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum . In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse fondato la sua decisione, sia riguardo alla competenza che al merito della causa, sulla base di un'inesistente novazione dell'originaria obbligazione contrattuale di compravendita, così aggirando tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate dalla difesa dell'odierna appellante . Si costituiva anche in questo grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese anche di questo grado; all'udienza di p.c. del 20.3.2019, nominato relatore il sottoscritto Presidente, la causa è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi . ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### appare fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza e finale rigetto delle domande proposte dal sig. ### . (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Corte d'Appello di Lecce - ### di ### in persona dei magistrati 1) Dr. ### - Presidente relatore 2) Dr. ### - ### 3) Dr. ### - ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1 del ruolo generale anno 2016, riservata per la decisione all'udienza del 20.3.2019 tra ###I. srl, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in calce all'atto di appello ### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura a margine della comparsa di risposta ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ####. ### per appellante, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore di quello di ### in subordine il rigetto delle domande attoree per intervenuta prescrizione ovvero infondatezza nel merito; in estremo subordine la riduzione del quantum , il tutto con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi .  ###. ### per l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese, da distrarsi .   MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata a mezzo PEC il ###, la ###I. srl interponeva appello avverso la sentenza 2045/2015, emessa dal Tribunale di ### il ###, con cui era stata accolta la domanda di inadempimento contrattuale proposta nei suoi confronti da ### cui era stata riconosciuta la somma di E 6.240,00 oltre interessi e spese di lite .  ### riproponeva nell'atto di gravame le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di ### e di prescrizione, ribadendo altresì l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum . 
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse fondato la sua decisione, sia riguardo alla competenza che al merito della causa, sulla base di un'inesistente novazione dell'originaria obbligazione contrattuale di compravendita, così aggirando tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate dalla difesa dell'odierna appellante . 
Si costituiva anche in questo grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese anche di questo grado; all'udienza di p.c. del 20.3.2019, nominato relatore il sottoscritto Presidente, la causa è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi .  ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### appare fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza e finale rigetto delle domande proposte dal sig. ### . 
Con il primo motivo di appello si ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, assumendo che il contratto di compravendita si sarebbe concluso in ### ( ### ), ma non si considera che, sia pure in modo non eccessivamente esplicito, la domanda principale proposta in primo grado riguardava l'inadempimento contrattuale di una differente e successiva pattuizione, conclusasi in ### ( ### ) con cui si sarebbe - secondo la tesi dell'attore - novata l'originaria obbligazione . 
Poiché la competenza va scrutinata in base alla domanda ( a prescindere dalla sua fondatezza nel merito ), appare evidente che, radicata la competenza del Tribunale adito in primo grado in base alla domanda principale, questa poi attragga per connessione anche la competenza sulle ulteriori e subordinate domande . 
Nel merito l'appello appare sicuramente fondato, poiché il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione nel merito ( oltre che sulla questione della competenza ) dopo aver erroneamente ritenuto la sussistenza di un accordo novativo dell'originario contratto di compravendita, con cui le parti avrebbero composto le doglianze sollevate dal sig. ### in ordine ai vizi dell'autocarro compravenduto . 
Francamente la conclusione appare, pur se originale, del tutto dissonante con gli elementi emergenti dalle carte processuali, in particolare dall'esito delle prove orali espletate, e va pertanto disattesa, con conseguente accoglimento del terzo motivo di appello e radicale riforma della sentenza . 
Occorre a tal fine premettere che la ###I. srl, in persona del l.r. sig. ### e presso la sua sede ###data ### con il sig. ### contratto di compravendita di un autocarro ### usato ed immatricolato nel 1988 ( ben 22 anni prima ) per la somma di E 18.000,00 oltre ### nel contratto l'acquirente espressamente “dichiara di sapere che il mezzo ha bisogno di alcuni interventi causati dall'usura” .  ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### quanto dichiarato dal sig ### in sede di interrogatorio formale ( in ciò confortato dalle deposizioni dei testi ##### già nel viaggio di ritorno a ### il mezzo sbandava e faceva strani rumori, per cui veniva subito ricoverato presso l'officina di ### ( pure sentito come teste ) in ### dove poi sarebbe stato riparato con il notevole esborso di E 7.800,00; di ciò veniva immediatamente reso edotto ### che, secondo le sue stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, si offrì “bonariamente di fornire una testata al ### in quanto l'avevo in deposito e ci tenevo ad intrattenere rapporti commerciali con quest'ultimo . . . non ho fornito altri pezzi in quanto non ero tenuto in tal senso” . 
A tal proposito, l'odierno appellato ha confermato che in tale circostanza telefonò al sig ### che gli disse “di riparare il camion a mie spese che poi mi sarebbe venuto incontro” ed anche il teste ### presente alla conversazione telefonica ( dalla cui deposizione secondo il Giudice di prime cure discenderebbe la prova dell'accordo novativo ) ha dichiarato di aver parlato in tale circostanza con il venditore, elencandogli “i lavori da fare sul mezzo” e riferendogli che “vi era una testata motore rotta”, al chè il ### gli “disse di procedere ai lavori perché sarebbe andato lui incontro al Quaranta”, che in effetti dopo pochi giorni gli “portò una testata fornita dal venditore” . 
Tutto qui, troppo poco evidentemente per farne discendere addirittura la stipulazione di un accordo novativo dell'originario contratto, in base al quale ( elemento questo che per la verità non emerge affatto dalle riferite dichiarazioni ) il venditore si sarebbe obbligato a far riparare il camion totalmente a sue spese: la verità è, molto più semplicemente, suggellata proprio dalle testuali espressioni usate dalle parti in causa e dal teste ### che hanno tutti univocamente dichiarato che il titolare della ###I. srl venne bonariamente “incontro” alle esigenze prospettategli dal compratore ( con cui voleva conservare un buon rapporto commerciale ), offrendogli una testata che aveva nel proprio magazzino, senza assumere alcun altro impegno . 
Del resto, appare evidente la consapevolezza da parte del compratore di aver acquistato un autocarro vetusto, che necessitava di riparazioni di non poco conto, e ciò sarà stato sicuramente determinante ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 nella fissazione del suo prezzo ( cfr , oltre a quanto riportato nel contratto di vendita, anche le concordi dichiarazioni rese dal teste ### secondo cui “ il prezzo era di E 18.000,00 oltre IVA perché vi erano lavori da fare sul mezzo” ) . 
Tale ultima circostanza comporta l'evidente infondatezza delle domande subordinate di garanzia per vizi del bene compravenduto e di accertamento della mala fede del venditore ( per altro non riproposte dall'appellato in questa sede a mezzo di appello incidentale subordinato ), pur non potendosi fondatamente sostenere che le relative pretese creditorie si siano prescritte poiché, una volta tempestivamente denunziate le anomalie riscontrate, le stesse sono state portate a conoscenza della controparte con raccomandate del 31.5.2010 e del 26.1.2011, costituenti messa in mora e precedenti all'introduzione della fase di mediazione ( conclusasi senza esito in data ### ) ed alla notifica della citazione, avvenuta il 31.1-1.2.2012 . 
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza di prime cure va totalmente riformata, con finale rigetto delle pretese avanzate dal sig. ### nei confronti della società appellante . 
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e tenendo conto dell'attività difensiva in effetti svolta e del suo pregio, non possono che seguire la soccombenza ed essere quindi poste a carico dell'appellato, con distrazione come richiesto dal difensore dell'appellante .  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### di ### - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: 1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di ### n. 2045/2015 del 12.6.2015, rigetta le domande proposte da ### nei confronti della ###I. srl ; 2. condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che per la prima fase liquida in E 3.000,00 per compensi professionali, oltre ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75
IVA, CAP e RSG al 15% e per il gravame in E 382,50 per esborsi ed E 2.000,00 per compensi, oltre ### CAP e RSG al 15%, con distrazione in favore dell'avv ### dichiaratosi anticipatario . 
Così deciso in ### in data ###, nella camera di consiglio della ### della Corte d'Appello di #### di #### estensore (dott. #### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75

causa n. 1/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Genoviva Pietro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21081/2024 del 27-07-2024

... precisato che erano intervenuti tre atti di messa in mora (precisamente in data 25 maggio 2008,l 14 maggio 2012 e 25 novembre 2015). 2.Orbene, il ### affida il ricorso a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<ex art. 360 3 error in procedendo ed in iudicando - violazione dell'art. 12 c.p.c. - abrogazione dell'art. 32 del RD n. 1165/1938 - inapplicabilità per gli alloggi ex ### - abrogazione tacita da par te della legislazi one regionale art. 20 LRS 15/86 e art. 784 L. n. 392/1978 - violazione dell'art. 3 e 24 della ###> Si duole che la corte territor iale: a) nulla ha motivato sul la eccezione di abrogazione ### dell'art. 32 del RD n. 1165/1938 ad opera dell'art. 84 della legge n. 392/1978; b) detto decreto, proprio perché abrogato, non avrebbe dovuto essere ritenuto applicabile per gli alloggi assegnati e realizzati ai sensi della LRS n. 15/1986, mentre avrebbe dovuto essere applicata la normativa nazionale, data con legge n. 392/1978 (alla quale la normativa regionale rinviava non solo per la determinazione del canone ma anche per la regolarizzazione del rapporto locativo). Sottolinea che il procedimento di sfratto, a cui fa riferimento la ### è (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6822/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### presso il cui indirizzo di posta elettronica cer tificata è domiciliato per legge; -ricorrente contro ### -intimata avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### 1657/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal #### ricorso dell'### per le ### di ### il ### nale di quella città con decreto n. 3996/2019 ingiung eva a ### oltre al rilascio dell'immobile, il pagamento della complessiva somma di euro 35.105,03 ai sensi dell'art. 32 del R.D.  1165/1938, per canoni locativi scadut i e non corrisposti in erenti all'immobile sito in #### 1, via ### n. 1, scala B, int.  5, oggetto del contratto di locazione stipulato in data 8 novembre 2001 e registrato il 14 novembre 2001. 
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione il ### il quale - dopo aver premesso che era assegnatario di alloggio di edilizia residenziale popolare (realizzato ai sensi della legge re gionale 15/1986), chiedeva che: in via preliminare, fosse dichiarata l'inefficacia del decreto, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c.; fosse dichiarato il difetto di valida procura, nonché il difetto di legittimazione attiva da parte dell'### di ### essendo invece competente quello di ### nel merito, che fosse annullato il decreto, in quanto emesso in assenza dei requisiti di legge, per un importo superiore a quello dovuto, in relazione ad un credito comunque prescritto; in via subordinata, chiedeva disporsi la rateizzazione dei canoni ai sensi della legge regionale siciliana n. 11/2002, nonché la declaratoria di inefficacia de l precetto per assenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; infine, in via riconvenzionale, chiedeva disporsi la compensazione con le spese sostenute per la manutenzione straordinaria. 
Si costitu iva l'### il quale contestav a in fatto e in diritto l'opposizione avversaria. 
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. 3 ### ribunale di ### con sentenza n. 4452/2019 rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. 
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il ### Si costituiva nel giudizio di appello l'### il quale contestava la im pugnazione ex adver so proposta e chiedeva la confer ma della sentenza impugnata. 
La Corte d'appel lo di ### con sentenza n.1657 /2020, rigettava l'impugnazione, co nfermando integralmente la sentenza impugnata.  2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il ### Nessuna difesa è stata svolta da parte intimata. 
Per l'odierna adunanza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre parte ricorrente ha con memoria insistito nell'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La corte territoriale nella impugnata sentenza: a) ha rilevato che l'attuale vigenza dell'art. 32 del RD n. 1165/1938, che attribuisce agli ### nella ipotesi di mancato pagament o di rate di fitto, la possibilità di richiedere con ricorso al giud ice competente, contestualmente l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non pagati e lo sfratto dell'inquilino moroso in caso di inadempimento si desume da numerose recenti pronunce della Corte costituzionale (che indica analiticamente); b) ha rilevato che il canone è stato pattuito nel contratto di locazione e che dal prospetto della moros ità prodott o dall'### emergeva che il ### sa non aveva pagato neppure saltuariamente il canone di locazione nella misura contestata in quel grado di giudizio; c) ha rilevato che non era stato in contestazione il mancato pagamento dei canoni di locazione e che, a prescindere dalla 4 fondatezza o meno dell'esistenza di un eventuale controcredito (per asseriti lavori di miglioramento e per l'asserita erronea determinazione iniziale del canone), l'appellante non aveva legittimamente interrotto i pagamenti, contrattualmente determinati, venendo meno agli obblighi assunti con l'accordo negoziale; d) ha rilevato che il ### aveva espressamente riconosciuto il debito esistente nei confronti dell'### con atto scritto (da lui stesso allegato alle note conclusive proposte in primo grado) ed av eva dichiarato di volerlo estinguere mediante rateizzazione della somma dovuta, da pagare in aggiunta al canone ordinario; ed ha precisato che erano intervenuti tre atti di messa in mora (precisamente in data 25 maggio 2008,l 14 maggio 2012 e 25 novembre 2015).  2.Orbene, il ### affida il ricorso a cinque motivi.  2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<ex art. 360 3 error in procedendo ed in iudicando - violazione dell'art. 12 c.p.c. - abrogazione dell'art. 32 del RD n. 1165/1938 - inapplicabilità per gli alloggi ex ### - abrogazione tacita da par te della legislazi one regionale art. 20 LRS 15/86 e art. 784 L. n. 392/1978 - violazione dell'art. 3 e 24 della ###> Si duole che la corte territor iale: a) nulla ha motivato sul la eccezione di abrogazione ### dell'art. 32 del RD n. 1165/1938 ad opera dell'art. 84 della legge n. 392/1978; b) detto decreto, proprio perché abrogato, non avrebbe dovuto essere ritenuto applicabile per gli alloggi assegnati e realizzati ai sensi della LRS n. 15/1986, mentre avrebbe dovuto essere applicata la normativa nazionale, data con legge n. 392/1978 (alla quale la normativa regionale rinviava non solo per la determinazione del canone ma anche per la regolarizzazione del rapporto locativo). 
Sottolinea che il procedimento di sfratto, a cui fa riferimento la ### è quello previsto dall'art. 658 c.p.c., ma che il conduttore alla 5 prima udienza può chiedere l'applicazione dell'art. 55 della legge 392/1978. 
Osserva che il procediment o di revoca, sospensi one ed annullamento della assegnazione e rev oca del cont ratto stipulato è espressamente disciplinato dal dPR n. 1035/1972, con la conseguenza che, in caso di morosità, deve essere applicata anche da parte dello ### la normativa in detto decreto prevista.  2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. letteralmente che: <<La legge regionale siciliana n. 15/1986 prevale sulla normativa generale, in quanto d estinata a regolare la costruzione, assegnazione e revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata alla particolare categoria dei lavori dipendenti>>. 
Sostiene che la LRS n. 1 5/1986 è quell a che disciplin a il complesso degli alloggi di cui fa parte l'alloggio a lui assegnato, in quanto norma speciale che interviene in materia di compe tenza esclusiva regionale. In particolare, nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l'art. 21 di detta legge regionale, a norma del quale <<A tale fine gli enti gestori assegnano ai sudd etti assegnatari un termine perentorio di mesi tre, trascorso infruttuosamente il quale, con provvedimento motivato, rev ocano l'assegnazione e proc edono allo sfratto, dandone comunicazi one all'### regionale dei lavori pubblici>>.  2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 <<error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L.R.S.  n. 15/1986 in relazione agli artt. 12 e ss. della legge n. 392/1978>>. 
Osserva che in materia di edilizia residenziale pubblica il canone di locazione non è rimesso alla libera contrattazione delle parti, ma è determinato sulla base di norme di legge. Detta norma, per gli alloggi di e.r.p. sovvenzionata, era la LRS n. 18/1994, che agli artt. 3 e 4 rinvia all'### la determinazione dei criteri di calcolo; mentre, per gli alloggi di e.r.p. sovvenzionata per lavoratori dipendenti, 6 era la legge nazional e n. 392/1978 (e in particolare gli artt. 12 e seguenti). 
Sottolinea che lo ### di ### non ha indicato nel contratto di locazione una serie di elementi, normativamente previsti (dagli artt.  12-14 della legge nazionale n. 392/1978), che sarebbero stati rilevanti, in quanto concorrono nella determinazione del canone.  2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 <<violazione e falsa appli cazione dell' art. 21 del cod ice digitale amministrativo e dell'art. 2702 e 2719 c.c. - produzione documentale priva di attestazione di autenticità>>. 
Sostiene che la documentazione, ex adverso prodotta, in quanto priva dell'attestazione di autenticità che deve essere rilasciata da parte del procuratore, non ha valore nel giudizio.  2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia <<ex art. 360 3 e 5 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943, 2934 - mancanza di valido atto di messa in mora valido per l'interruzione della prescrizione>>. 
Si duole che la corte etnea ha ritenuto che le missive, a lui inviate dall'### in busta chiusa, fossero sufficienti ad interrompere la prescrizione, anche se da lui non ricevute. 
Osserva che, per giurisprudenza consolidata, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato , l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione (o richiesta scritta) di adempimento; e, trattandosi di atto recettizio, deve pervenire a destinazione del soggetto, mentre le lettere ex adverso prodotte sono prive dei requisiti previsti dalle norme denunciate e non erano state portate validamente a conoscenza del destinatario.  3. Alla disamina dei singoli motivi di ricorso può essere ut ile premettere quanto segue. 7 3.1. ### residenziale pubbl ica (### rappresenta una soluzione abitativa cr uciale per persone che si trovano in difficoltà economiche e non possono permettersi una cas a di proprietà o affrontare i canoni di locazione del mercato libero. Essa rappresenta, quindi, un pilastro fondamentale per garantire il diritto all'abitazione, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche per ampie fasce della popolazione. 
Gli alloggi di ### conosciuti anche c ome case popolar i, sono destinati a chi ha specifici requisiti economici e sociali. 
In parti colare, gli edifici di edi lizia residenziale pubblica sono quelli, definiti per legge, che sono stati realizzati o finanziati attraverso il contributo dello Stato, delle ### delle ### o di altri enti pubblici. 
Tra questi l'### autonomo case popolari (###, che è un ente pubblico che si occupa della gestione dell'ERP a livello territoriale; e, in particolare, di costruire nuovi alloggi; gestire quelli esistenti; assegnarli a coloro che ne hanno maggiormente bisogno, seguendo procedure trasparenti e criteri prestabiliti. In sintesi, essi sono responsabili della gestione e dell'assegnazione delle abitazioni ai soggetti aventi diritto, seguendo criteri di equità e bisogno.  ### agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è riservato a: persone e famiglie con reddito inferiore ai limiti di legge; portatori di handicap e disabilità; genitori single con figli a carico; cittadini senza fissa dimora. 
La verifica dei requisiti avviene tramite la partecipazione a bandi pubblici, che sono periodici e specificano i re quisiti per la partecipazione, tra cui l'assenza di proprietà immobiliari o la presenza di esigenze abitative particolari. 
I principali requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP includono: non essere proprietari di altri alloggi adeguati alle esigenze familiari; non ess ere stati sfrattati o occupan ti abusivi di case popolari negli 8 ultimi cinque anni; essere residenti nel territorio di riferimento; non superare una soglia di reddito massimo, proporzionata al numero dei membri della famiglia.  3.2. Va poi aggiunto che, secondo l'ormai consolidato indirizzo delle ### e di questa Corte (Cass. S.U. n. 14956 /2011; 3623/2012; n. 20589/2013, n. 9694/2013; n 24148 /2017), nella materia del l'edilizia residenziale pubblica, ed anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), va tenu ta distinta la prima fase antecedente all'assegn azione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapp orto tra ente ed assegnatario. 
In particolare, è stato precisato che: a) al di fuori di un ipotetico procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante partecipi (non in quanto detentore di quel dato alloggio, ma) come titolare d'un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente colloc ato nella graduatoria di assegnazione , si radica la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU n. 24148/2017); b) l'o rdinanza di sgombero costituisce (non un atto autoritativo, ma) un titolo esecutivo apprestato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto la contestazione circa la pretesa di rilascio di un bene da altri detenuto senza titolo rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria, in quanto attiene pur sempre al diritto di agire esecutivamente nella specifica situazione (cfr. S.U. 24148 del 2017 cit.; n. 9694/2013; n. 3623/2012; n. 1495 6/2011; 24764/2009). 9 4. Tanto premesso, va dato atto che i motivi di ricorso, come articolati dal ### del ### sa, sono sostanzi almente sovrapponibili a quelli articolati dallo stesso ### in altro ricorso sul quale questa Corte ha provveduto con ordinanza n. 19391/2023; e, come quelli, vanno dichiarati inammissibili.  4.1. Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. 
In primo luogo, è inammissibile la censura di omessa pronuncia su moti vo di gravame sia perché il motivo non è compiutamente riportato nella sua integralità nel ricorso (v. Cass. n. 17049/2015), sia perché non è comunque precisato se il motivo è stato mantenuto nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (v. Cass. n. 5087/2010). Dalla suddetta inammissibilità discende anche l'inammissibilità della prospettazione delle questioni agitate in questa sede ###il motivo in esame, non risultando esse trattate, né ritualmente dedotte nel giudizio di merito. 
Inoltre, il motivo è inammissibile in quanto omette di farsi carico della motivazione della sentenza della corte etnea e, dunque, per ciò solo, dovendo il motivo necessariamente criticare la motivazione della sentenza di merito e, dunque, farsene carico, impinge nel consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Sez. Un., n. 7074 del 2017. 
Ed ancora, l'inammissibilità del motivo deriva dal rilievo che la norma di cui si deduce la tacita abrogazione o l'inapplicabilità nella specie non ha avuto diretta applicazione nella sentenza impugnata, la quale ha co nfermato una deci sione resa all'esito di un giudizio di ordinaria cognizione (i nstaurato a seguito dell'opposizione del la ingiunto) diretto all'accertamento della sussistenza della morosità e dei relativi effetti risolutivi sul rapporto e nel quale perdevano ormai rilevanza eventuali vizi della procedura monitoria, salvo eventualmente per le sole spese; mette conto comunque incidentalmente osservare 10 che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (v. Cass. 354/1993), i lineamenti dell'istituto di cui all'art. 32 r.d. cit., così come tratteggiati, evidenziano che non si verte in tema di intimazione di sfratto, bensì di procedi mento ingiuntiv o, adattato alla parti colare natura degli ### autonomi per case popol ari, ai quali viene consentito, per esigenze di spedit ezza proces suale, di ottenere contestualmente l'ordine di pagamento e, in caso di inottemperanza, quello di sfratto. 
Nelle stesse coordinate ermeneutiche, del resto, si era già mossa la Corte costituzionale, allorquando ha dichiarato la illegittimità dell'art.  32 nel le parti in cui per il pagame nto dei canoni scaduti e p er l'opposizione al decreto fissa termini diversi da quelli previsti dall'art.  641 cod. proc. civ., per l'ordinario procedimento ingiuntivo (sentenza n. 159/1969); con ciò evidentemente inquadrando la procedura per cui è ricorso nell'ambito del procedimento d'ingiunzione (e non di quello per convalida di sfratto); va peraltro rammentato che, più di recente, la Corte costituzi onale è tornata sull'argomento dichiar ando, con sentenza n. 203/2003, la questione di legittimità costituzionale dell'art.  32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, che prevede che gli istituti per le case popolari possano ottenere un ordine di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso emesso inaudita altera parte, ril evando che : <<nel solco delle sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991 di questa Corte, si dev e confermare che la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica comporta che anche il loro trattamento processuale può essere diverso da quello delle altre locazioni ad uso abitativo. / Se, dunque, la previsione di siffatta tutela è di per sé espressione di discrezionalità legislativa, ne discende che è ininfluente, ai fini della proposta questione di legittimità costituzionale, l'enunciazione delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni locazioni abitative (ma anche, in alternativa, come ammette la giurisprudenza, gli stessi 11 enti gestori di edilizia residenziale), ossia il processo di cognizione secondo il rito dell'art. 447-bis cod. proc. civ. e quello per convalida di sfratto. / Del resto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il legislatore può nella sua discr ezionalità prevedere diff erenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustifichino, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina>>. 
Ricostruito il quadro normativo nei termini che precedono, nessuna rilevanza possono avere le successive innovazioni evocate in ricorso, le quali non hanno certamente escluso l'applicabilità anche ai rapporti locativi nascenti dalla assegnazione di alloggi di e.r.p. ─ e tale è anche quello per cui è causa ─ dei comuni istituti processuali a tutela delle pretese da tali rapporti nascenti; tanto meno alcuna incidenza su tale piano potrebbe avere mai avuto la legge regionale evocata, non essendo quella processuale materia attribuita alla co mpetenza, nemmeno concorrente, delle ### 4.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.  ## disparte la novità della questione, che non risulta trattata nel giudizio di merito, è dirimente che, come sopra rilevato, eventuali vizi propri della fase monitoria e del contenuto dell'ingiunzione emessa, sono rimasti assorbiti e sono divenuti irrilevanti una volta che, a seguito dell'opposizione, si è instaurato un giud izio di ordinaria cognizione vertente sulla fondatezza delle pretese azionate dall'ente locatore sul fondamento della dedotta (e per vero non contestata) morosità della conduttrice.  4.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. 
Invero il ricorrente non indica in quale parte della sentenza la Corte di merito avrebbe affermato di dover applicare una regola di giudizio diversa da quella desumibile dalle norme seco ndo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimi tà, circa i criteri da utilizzare per la corr etta determinazione della mi sura del 12 canone dovuto, né da quale affermazione se ne dovrebbe comunque desumere una chiara e univoca di fforme applicazione, ma ben diversamente ne prospetta la violazione qual e consegu enza di una diversa valutazione degli elementi di fatto ─ peraltro nemmeno precisamente indicati né essendo nemmeno detto se e in quale sede processuale acquisiti, tanto meno nel rispetto dell'onere di specifica indicazione dettato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ─ il che pone ( non una quaestio iuris, ma) inammissibilmente una quaestio facti, insindacabile nella presente sede.  4.4. Inammissibile è il quarto motivo. 
Invero il ricorrente ripropone argomento di critica già confutato nella sentenza im pugnata senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione al riguardo addotta (con la quale la Corte di merito ha evidenziato l'irrilevanza di eventuali irregolarità della documentazione prodotta in fase monitoria, una volta instaurato, con l'opposizione, il giudizio di ordinaria cognizione: v. sentenza impugnata, pag. 4), ma limitandosi ad una mera contraria asserzione. 
Inoltre, anche tale censura si appalesa inosservante dell'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati, in manifesta violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ..  4.5. Infine, inammissibile il quinto motivo, sia perché anch'esso non si confront a con la decisione impugnata, ma si risolve nell'asserzione di un fatto esattament e opposto a quell o invece accertato in sentenza (ossia la provata ric ezione di idoneo atto interruttivo), sia, comunque, per inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati, in palese violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ..  5. ###à di tutti i motivi rende il ricorso inammissibile. 
Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in difetto di difese da parte dell'### ma consegue la declaratoria della sussistenza dei 13 presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto pe r legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di p arte ricorrente al co mpetente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 27 giugno 2024, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Gianniti Pasquale

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 12293/2024 del 15-05-2024

... ripetutamente interrotta con missive di costituzione in mora; contestava l'esistenza di convenzione, disconoscendo tutte le firme apposte in calce ai documenti prodotti, peraltro in mere fotocopie; sosteneva la correttezza del calcolo delle competenze, eseguito in perfetta aderenza al D.M. n° 127/04, vigente all'epoca delle prestazioni, e degli interessi; chiedeva, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c. Rese le conclusioni come in atti, all'udienza del 13/5/2024 la causa veniva riservata per essere decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è tempestiva e quindi ammissibile. Essa non è tuttavia fondata e va respinta. 2) Il ricorso originario contiene gli elementi minimi sufficienti al compito esercizio del diritto di difesa, tant'è che l'opponente ha potuto redigere un corposo atto di opposizione, prendendo ampia posizione su ogni aspetto della vicenda processuale. Pacifiche, e peraltro ampiamente documentate in atti, le titolarità, dal lato attivo e passivo, dei rapporti giuridici dedotti in giudizio. In ordine all'eccezione di improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, in (leggi tutto)...

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N.RG 43377 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli
Sezione 05 QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 43377 / 2022 ### contenzioso dell'anno 2022 ### istante: ### (###52) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) ###: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione CONCLUSIONI - ### da atti di causa e scritti difensivi e che qui abbiansi per ripetute e trascritte. ###'avv. ### chiedeva a questo ### ingiunzione di pagamento nei confronti della ### per il pagamento di euro 2.775,38, oltre interessi, dovuti per competenze professionali per attività svolta in occasione di un giudizio, R.G. n° 1130/02, di inadempimento contrattuale instaurato da tale ### dinanzi al Giudice di ### di ### attività consistita nella rappresentanza e difesa per l'intero giudizio, sviluppatosi attraverso n° 6 udienze, redazione di verbali, note, comparse, corrispondenza; deduceva che la ### non aveva corrisposto l'importo delle dette competenze, nonostante numerosi solleciti; produceva parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, redatto sotto l'imperio del D.M. n° 127/2004, essendo l'attività esaurita anteriormente all'entrata in vigore del c.d. ###. ### veniva emessa in data 29/3-1/4/2022 e notificata in data ###.
Con atto di citazione notificato il ###, per udienza a comparire 26/9/2022, la ### proponeva opposizione avverso la ingiunzione, convenendo dinanzi questo Giudice il ### e chiedendo la revoca del decreto; eccepiva l'opponente, prescrizione del credito, esistenza di convenzione, nullità del ricorso, illegittimo frazionamento del credito; spiegava, infine, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno dovuto al danno di immagine asseritamente arrecatole dall'opposto. Radicatosi il contraddittorio, l'opposto si costituiva, contestando estensivamente l'atto di opposizione e chiedendo la conferma della ingiunzione; deduceva assenza di nullità del ricorso, inesistenza di frazionamento del credito, in presenza di distinti incarichi, volta per volta conferito dall'opponente, mancato decorso della prescrizione, essendo la stessa ripetutamente interrotta con missive di costituzione in mora; contestava l'esistenza di convenzione, disconoscendo tutte le firme apposte in calce ai documenti prodotti, peraltro in mere fotocopie; sosteneva la correttezza del calcolo delle competenze, eseguito in perfetta aderenza al D.M. n° 127/04, vigente all'epoca delle prestazioni, e degli interessi; chiedeva, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c.
Rese le conclusioni come in atti, all'udienza del 13/5/2024 la causa veniva riservata per essere decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è tempestiva e quindi ammissibile.
Essa non è tuttavia fondata e va respinta. 2) Il ricorso originario contiene gli elementi minimi sufficienti al compito esercizio del diritto di difesa, tant'è che l'opponente ha potuto redigere un corposo atto di opposizione, prendendo ampia posizione su ogni aspetto della vicenda processuale.
Pacifiche, e peraltro ampiamente documentate in atti, le titolarità, dal lato attivo e passivo, dei rapporti giuridici dedotti in giudizio.
In ordine all'eccezione di improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, in funzione dei numerosi giudizi istaurati dall'opposto e per i quali chiedeva all'opponente la liquidazione delle rispettive competenze, va rilevato che con il ricorso in questione, l'avv. ### ha richiesto competenze professionali a lui dovute relative alla sola attività svolta nel procedimento in narrativa indicato. E' vero che la suprema Corte (cfr. Sent. SS.UU. n°23726/07) ha affermato che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario è contrario alla regola generale della correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio, impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà il cui adempimento è previsto dall'art. 2 della ###, nonché di quanto previsto dalla stessa ### all'art.111, in tema di giusto processo, norma, quest'ultima, da correlarsi a quanto disposto dall'art. 88 cpc, che prevede l'obbligo, per le parti e per loro difensori, di comportarsi in giudizio con lealtà e probità; nel caso di specie, tuttavia, l'opposto evidentemente non ha frazionato un unico credito e/o scisso il contenuto di un'unica obbligazione; ciascuna azione proposta dall'avv. ### difatti, inerisce ad un diverso incarico ricevuto dalla opponente, incarico corrispondente a un diverso giudizio, e quindi, ciascuno, fonte di autonoma obbligazione. La invocata circostanza dell'esistenza di convenzione, fondamento di un unico rapporto obbligatorio, relativo a tutti gli incarichi professionali, peraltro, non ha tuttavia ricevuto alcun risconto probatorio, non essendo stato versato in atti alcun contratto sottoscritto dalle parti. In ogni ipotesi, l'opposto ha tempestivamente prontamente disconosciuto le proprie sottoscrizioni ex art. 214, c.p.c, e a fronte di ciò l'opposta non ha depositato gli originali e proposto istanza di verificazione ex art. 216, c.p.c., di tal che qualsiasi documentazione al riguardo resta inutilizzabile. ###, peraltro, richiede la forma scritta a pena di nullità e non può essere quindi oggetto di prova testimoniale. 3) Nel merito, l'eccezione di prescrizione non può trovare ingresso, poiché a fronte dell'invio della parcella in data ###, sono state allegate numerose lettera racc. a.r. di costituzioni messa in mora per mancato pagamento e interruzione della prescrizione, inviate alla ### a partire dall'anno 2009 e fino alla presentazione della ingiunzione opposta, nelle quali compare anche la richiesta del credito in questione, tra le altre del 30/07/10, 27/12/18.
In ordine alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, c.c., peraltro non eccepita, essa pure non potrebbe trovare ingresso: essa, infatti, è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Per quanto poi concerne l'affidamento dell'incarico professionale, si ribadisce che l'opposto ha provato di aver ricevuto uno specifico mandato relativo al giudizio innanzi indicato. 4) Riguardo all'attività effettivamente svolta dall'opposto, sono in atti, corrispondenza informativa, copia della comparsa di risposta, produzione di parte, note autorizzate, comparsa conclusionale, sentenza, il tutto relativo al giudizio innanzi indicato.
Per quanto attiene al quantum, si osserva che l'opposto già in sede monitoria produceva parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Per completezza, si rileva, comunque che le competenze sono state calcolate correttamente ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. n° 127/2004, vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività prestata in occasione dell'incarico. Dalla richiamata documentazione a corredo della fase monitoria e relativa all'attività professionale svolta ed esaminata la parcella n° 37 del 2/4/2007, per complessivi euro 2.775,38, corredata, relativamente agli onorari, dal parere di congruità dei Consiglio dell'### n° 151/2021, la stessa appare sicuramente proporzionata all'attività svolta, in ordine sia all'entità che alla tipologia, e all'impegno profuso nell'espletamento dell'incarico professionale e, pertanto, le competenze spettanti all'opposto, ben possono essere determinate nella misura della mentovata nota specifica, comprendente i diritti di procuratore corrispondenti alle distinte attività espletate e il rimborso forfetario nella misura del 12,50% di diritti e onorari, come previsto del D.M. n° 127/04.
Gli interessi sono stati correttamente liquidati ex D.lgs. n° 231/02, poiché nel caso di condanna giudiziale per ritardato pagamento di compensi per prestazioni professionali rese da esercente la professione forense, il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 16/03/2022, n. 8611).
Per ciò che riguarda il dedotto inadempimento, in particolare alla distribuzione dell'onus probandi, la questione va risolta tenendo presente, alla luce di consolidata giurisprudenza di merito e legittimità (cfr. e pluribus Cass. civ., III, 12/02/2010, n. 3373; Cass. civ., Sez. I, 13/06/2006, n° 13674), che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; il debitore convenuto, a tal punto, è onerato della prova dell'eventuale fatto estintivo della pretesa attorea, rappresentato dall'avvenuto adempimento; non è superfluo sottolineare che tale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi inapplicabile solo nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: risulteranno, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore attore dovrà dimostrare il proprio adempimento. Nel caso di specie, l'opponente non ha espressamente e inequivocabilmente sollevato un'eccezione in senso stretto relativa all'inadempimento dell'opposto alle sue obbligazioni, limitandosi a sollevare contestazioni di altra natura. 5) In buona sostanza, la domanda monitoria in questione era comunque sostanzialmente fondata all'origine, mentre l'opponente non ha dimostrato alcuna circostanza impeditiva, modificativa o estintiva della obbligazione, per cui la ingiunzione opposta va confermata in toto. 6) Va, quindi, esaminata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, a oggetto il preteso risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine, in quanto l'omesso pagamento dei procuratori domiciliat ###discredito della società, oltre ad una lesione all'immagine e alla credibilità sul mercato. Ebbene, in merito alle dette circostanze, non è stata fornita alcuna prova né vi è prova che il presente giudizio possa aver leso l'immagine della ### nei confronti del mercato e degli utenti. In altri termini, difetta qualsiasi prova in relazione al danno patrimoniale nelle sue componenti del danno emergente e lucro cessante (cfr. Trib. Modena, 2/3/2004, in sito ### 2004: “Il danno patrimoniale ... deve essere specificamente provato dal danneggiato, e la richiesta di liquidazione equitativa non può sostituire le deficienze istruttorie, per non trasformare la prova presuntiva in presunzione di prova.”), sia in ordine al danno non patrimoniale (cfr. Cass. 16004/2003: “Il danno non patrimoniale, non identificandosi con l'evento illecito, ma costituendone una conseguenza, va sempre allegato e provato, anche nel giudizio di equità davanti al giudice di pace.” 17429/2003: “### nel giudizio equitativo la parte interessata ha l'onere di allegare e provare, se del caso in via presuntiva, gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto del danno non patrimoniale, mentre spetta al giudice di pace indicare il percorso logico-probatorio seguito per ritenerlo sussistente, anche se poi la liquidazione del danno avvenga in via equitativa.”).
Ciò posto, la detta domanda va rigettata. 7) Analogamente, va respinta la domanda avanzata dall'opposto ex art. 96, c.p.c.: non si rinvengono, infatti, elementi incontrovertibili per ritenere sussistenti mala fede o colpa grave nella resistenza dell'opponente o nel suo comportamento processuale; l'azione richiede pur sempre, inoltre, la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. ex multis; Cass. civ., Sez. II, 05/12/2014, n. 25798; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2013, n. 9080; Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007, n.13395); nel caso di specie, l'opposto nulla ha allegato sul punto, se non la costrizione all'attività processuale, né provato né chiesto di provare. ### volendo considerare la ipotesi di cui al III comma, è, comunque, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 21/07/2016, n. 15017). 8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9, D.L. n° 1/2012, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n° 27, e dei ### 10/3/2014, n° 55 e 13/8/2022, n° 147, così come nel dispositivo. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo n° 4327/2022; b) in virtù del combinato disposto degli artt. 653, I comma, e 282 c.p.c., dichiara la esecutorietà del detto decreto ingiuntivo n° 4327/2022; c) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; d) rigetta la domanda ex art. 96, c.p.c. avanzata dall'opposto; e) condanna ### al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposto, che si liquidano in euro 50,00 per spese, ed euro 1.000,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 200,00, fase introduttiva euro 200,00, fase istruttoria euro 250,00 e fase decisoria euro 350,00, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa se dovute e documentate con fattura.
Cosi deciso in Napoli, lì 15-5-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 43377/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Martinelli Costantino

M
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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 18323/2024 del 05-09-2024

... spese generali 12,50%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Infine, vanno rigettate la domanda riconvenzionale spiegata dalla ### genericamente proposta e del tutto carente di prova riguardo al pregiudizio lamentato, nonché la domanda di risarcimento del danno proposta dall'avv. ### ai sensi dell'art. 96 c.p.c., risultata anch'essa non provata. Circa le spese del giudizio, il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente, e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico, le quali vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita all'esito del giudizio e dell'attività processuale svolta. P.Q.M. Il Giudice di ### di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### S.p.A., in persona del l.r.p.t., contro ### ogni altra eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo n. 5708/2022 del 26/04/2022; - condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 380,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; - rigetta la (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 55214 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - V ### Il giudice di pace, nella persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n. 55214/2022 del ### degli #### S.P.A. (P.Iva. ###), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 186; #### C.F. ###, rappresentato e difeso da se medesimo nonchè, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###Napoli alla via ### n. 107; ###: opposizione a decreto ingiuntivo.   CONCLUSIONI : come precisate all'udienza del 09.05.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  ### S.p.a. ha proposto opposizione al decreto n. 5708/2022 del 26/04/2022, con cui il Giudice di ### di Napoli le ha ingiunto di pagare, in favore dell'avv. ### la somma di euro 2.488,38 - oltre interessi e spese della procedura monitoria - a titolo di compensi per l'attività professionale da quest'ultimo espletata in favore della stessa opponente. 
Ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, trattandosi di attività conclusasi nel 2006, per la quale nessun atto interruttivo è stato notificato prima del ricorso per decreto ingiuntivo de quo; la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per l'illegittimo frazionamento del credito unitario, il mancato rispetto dell'accordo intervenuto tra le parti per la limitazione del compenso entro i minimi tariffari; in ogni caso la non congruità dei compensi richiesti dall'avv. ### per l'attività espletata. ###, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto.  ### è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. 
In primis, va rigettata l'eccezione di prescrizione. ###. 2957 c.c., al comma 3, stabilisce che: “Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli altri affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”. Nella specie, risulta dalla documentazione prodotta dall'opposto, che il giudizio n. 7814/05 R.A.G.C. è stato deciso con sentenza depositata il ###, n. 1138/06 emessa dal Giudice di ### di ### Ciò posto, il termine decennale - che si sarebbe compiuto in data ### - è stato puntualmente interrotto con raccomandate di messa in mora, come risulta dalla documentazione versata al fascicolo monitorio (segnatamente del 30/07/2010). 
Va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della domanda, per illegittimo frazionamento del credito unitario, considerato che l'opponente non ha provato che l'attività professionale espletata in suo favore dall'opposto traesse origine da un'unica fonte contrattuale, o comunque che i singoli rapporti di mandato fossero disciplinati da un contratto quadro, concordato dalle parti. Riguardo invece all'accordo invocato dalla ### contenente la pattuizione dei compensi in maniera forfettaria, va rilevato che di tale accordo l'opponente non ha provato l'esistenza . 
Nel merito, si osserva innanzitutto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica, come è noto, un'inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna di esse viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, talché il convenuto opposto riveste la qualità sostanziale di attore, mentre l'attore opponente quella di convenuto: ne consegue che, secondo i principi generali fissati dall'art. 2697 c.c., il creditore opposto ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto mentre il debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. ex plurimis Cass. 24.11.2005 n. 24815). In particolare “ in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione comunque mossa dell'opponente circa la pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine non deve avere carattere specifico, potendo essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere - dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa” (Cass. Civ. n. 24120/2020; Cass. Civ. n. 11790/19; Cass. Civ. n. 230/16). 
Nella fattispecie, l'attività difensiva espletata dall'opposto è risultata sufficientemente provata dalla documentazione versata in atti (comparsa di costituzione e risposta e copie dei verbali di causa). Ciò posto, avuto riguardo al valore della causa - afferente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di euro 63,10 - tenuto conto dell'attività effettivamente espletata (l'avv.  ### , per come risulta dai verbali di causa , non è comparso né alla prima udienza del 21.10.05 né alla successiva del 08.11.2005, ma ha svolto attività in sole due udienze: del 13.12.2005 fissata per la trattazione e del 17.02.2006 in cui la causa è stata trattenuta in decisione; nessuna attività è stata espletata riguardo ad un'ordinanza fuori udienza che il G.d.P. di ### non ha mai emesso, né risulta che questi si sia riservato su questioni preliminari; alcune voci sono ripetitive della stessa attività: deduzioni all'udienza del 17.02.206 e precisazione delle conclusioni alla medesima udienza; non essendo comparso all'udienza del 21.10.2005 nessuna attività è stata espletata in relazione a: deduzioni attoree, esame deduzioni controparte, istanza di riserva su preliminari, esame ordinanza di udienza), si ritiene appropriato ricalcolare gli importi (che appaiono del tutto incongrui sia in relazione al valore della causa - essendo stati calcolati come da parcella versata in atti n. 259 del 20.11.08 allegando come parametro un valore di euro 1.600 sia in relazione all'attività affettivamente svolta), secondo le tariffe di cui al D.M. 127/2004 e dunque considerando lo scaglione relativo al giudizio dinanzi al Giudice di ### per un valore dell'intero giudizio fino ad euro 600,00, euro 180,00 per onorari ed euro 200,00 per diritti, sicchè va riconosciuta all'avv. ### a titolo di compenso per l'attività processuale svolta in relazione al giudizio n. 7814/05 R.A.G.C. la complessiva somma di euro 380,00 cui andranno aggiunti il rimborso spese generali 12,5%, IVA e ### se dovuti.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto va revocato, e l'opponente va condannata a pagare, in favore dell'opposto, la somma di euro 380,00 oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. 
Infine, vanno rigettate la domanda riconvenzionale spiegata dalla ### genericamente proposta e del tutto carente di prova riguardo al pregiudizio lamentato, nonché la domanda di risarcimento del danno proposta dall'avv. ### ai sensi dell'art. 96 c.p.c., risultata anch'essa non provata. 
Circa le spese del giudizio, il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente, e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico, le quali vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita all'esito del giudizio e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.   Il Giudice di ### di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### S.p.A., in persona del l.r.p.t., contro ### ogni altra eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo n. 5708/2022 del 26/04/2022; - condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 380,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; - rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; - condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per compensi professionali ed euro 50,00 per rimborsi oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.   Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ####

causa n. 55214/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Iulio Mariagabriella

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