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N.RG 43377 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli
Sezione 05 QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 43377 / 2022 ### contenzioso dell'anno 2022 ### istante: ### (###52) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) ###: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione CONCLUSIONI - ### da atti di causa e scritti difensivi e che qui abbiansi per ripetute e trascritte. ###'avv. ### chiedeva a questo ### ingiunzione di pagamento nei confronti della ### per il pagamento di euro 2.775,38, oltre interessi, dovuti per competenze professionali per attività svolta in occasione di un giudizio, R.G. n° 1130/02, di inadempimento contrattuale instaurato da tale ### dinanzi al Giudice di ### di ### attività consistita nella rappresentanza e difesa per l'intero giudizio, sviluppatosi attraverso n° 6 udienze, redazione di verbali, note, comparse, corrispondenza; deduceva che la ### non aveva corrisposto l'importo delle dette competenze, nonostante numerosi solleciti; produceva parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, redatto sotto l'imperio del D.M. n° 127/2004, essendo l'attività esaurita anteriormente all'entrata in vigore del c.d. ###. ### veniva emessa in data 29/3-1/4/2022 e notificata in data ###.
Con atto di citazione notificato il ###, per udienza a comparire 26/9/2022, la ### proponeva opposizione avverso la ingiunzione, convenendo dinanzi questo Giudice il ### e chiedendo la revoca del decreto; eccepiva l'opponente, prescrizione del credito, esistenza di convenzione, nullità del ricorso, illegittimo frazionamento del credito; spiegava, infine, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno dovuto al danno di immagine asseritamente arrecatole dall'opposto. Radicatosi il contraddittorio, l'opposto si costituiva, contestando estensivamente l'atto di opposizione e chiedendo la conferma della ingiunzione; deduceva assenza di nullità del ricorso, inesistenza di frazionamento del credito, in presenza di distinti incarichi, volta per volta conferito dall'opponente, mancato decorso della prescrizione, essendo la stessa ripetutamente interrotta con missive di costituzione in mora; contestava l'esistenza di convenzione, disconoscendo tutte le firme apposte in calce ai documenti prodotti, peraltro in mere fotocopie; sosteneva la correttezza del calcolo delle competenze, eseguito in perfetta aderenza al D.M. n° 127/04, vigente all'epoca delle prestazioni, e degli interessi; chiedeva, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c.
Rese le conclusioni come in atti, all'udienza del 13/5/2024 la causa veniva riservata per essere decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è tempestiva e quindi ammissibile.
Essa non è tuttavia fondata e va respinta. 2) Il ricorso originario contiene gli elementi minimi sufficienti al compito esercizio del diritto di difesa, tant'è che l'opponente ha potuto redigere un corposo atto di opposizione, prendendo ampia posizione su ogni aspetto della vicenda processuale.
Pacifiche, e peraltro ampiamente documentate in atti, le titolarità, dal lato attivo e passivo, dei rapporti giuridici dedotti in giudizio.
In ordine all'eccezione di improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, in funzione dei numerosi giudizi istaurati dall'opposto e per i quali chiedeva all'opponente la liquidazione delle rispettive competenze, va rilevato che con il ricorso in questione, l'avv. ### ha richiesto competenze professionali a lui dovute relative alla sola attività svolta nel procedimento in narrativa indicato. E' vero che la suprema Corte (cfr. Sent. SS.UU. n°23726/07) ha affermato che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario è contrario alla regola generale della correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio, impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà il cui adempimento è previsto dall'art. 2 della ###, nonché di quanto previsto dalla stessa ### all'art.111, in tema di giusto processo, norma, quest'ultima, da correlarsi a quanto disposto dall'art. 88 cpc, che prevede l'obbligo, per le parti e per loro difensori, di comportarsi in giudizio con lealtà e probità; nel caso di specie, tuttavia, l'opposto evidentemente non ha frazionato un unico credito e/o scisso il contenuto di un'unica obbligazione; ciascuna azione proposta dall'avv. ### difatti, inerisce ad un diverso incarico ricevuto dalla opponente, incarico corrispondente a un diverso giudizio, e quindi, ciascuno, fonte di autonoma obbligazione. La invocata circostanza dell'esistenza di convenzione, fondamento di un unico rapporto obbligatorio, relativo a tutti gli incarichi professionali, peraltro, non ha tuttavia ricevuto alcun risconto probatorio, non essendo stato versato in atti alcun contratto sottoscritto dalle parti. In ogni ipotesi, l'opposto ha tempestivamente prontamente disconosciuto le proprie sottoscrizioni ex art. 214, c.p.c, e a fronte di ciò l'opposta non ha depositato gli originali e proposto istanza di verificazione ex art. 216, c.p.c., di tal che qualsiasi documentazione al riguardo resta inutilizzabile. ###, peraltro, richiede la forma scritta a pena di nullità e non può essere quindi oggetto di prova testimoniale. 3) Nel merito, l'eccezione di prescrizione non può trovare ingresso, poiché a fronte dell'invio della parcella in data ###, sono state allegate numerose lettera racc. a.r. di costituzioni messa in mora per mancato pagamento e interruzione della prescrizione, inviate alla ### a partire dall'anno 2009 e fino alla presentazione della ingiunzione opposta, nelle quali compare anche la richiesta del credito in questione, tra le altre del 30/07/10, 27/12/18.
In ordine alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, c.c., peraltro non eccepita, essa pure non potrebbe trovare ingresso: essa, infatti, è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Per quanto poi concerne l'affidamento dell'incarico professionale, si ribadisce che l'opposto ha provato di aver ricevuto uno specifico mandato relativo al giudizio innanzi indicato. 4) Riguardo all'attività effettivamente svolta dall'opposto, sono in atti, corrispondenza informativa, copia della comparsa di risposta, produzione di parte, note autorizzate, comparsa conclusionale, sentenza, il tutto relativo al giudizio innanzi indicato.
Per quanto attiene al quantum, si osserva che l'opposto già in sede monitoria produceva parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Per completezza, si rileva, comunque che le competenze sono state calcolate correttamente ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. n° 127/2004, vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività prestata in occasione dell'incarico. Dalla richiamata documentazione a corredo della fase monitoria e relativa all'attività professionale svolta ed esaminata la parcella n° 37 del 2/4/2007, per complessivi euro 2.775,38, corredata, relativamente agli onorari, dal parere di congruità dei Consiglio dell'### n° 151/2021, la stessa appare sicuramente proporzionata all'attività svolta, in ordine sia all'entità che alla tipologia, e all'impegno profuso nell'espletamento dell'incarico professionale e, pertanto, le competenze spettanti all'opposto, ben possono essere determinate nella misura della mentovata nota specifica, comprendente i diritti di procuratore corrispondenti alle distinte attività espletate e il rimborso forfetario nella misura del 12,50% di diritti e onorari, come previsto del D.M. n° 127/04.
Gli interessi sono stati correttamente liquidati ex D.lgs. n° 231/02, poiché nel caso di condanna giudiziale per ritardato pagamento di compensi per prestazioni professionali rese da esercente la professione forense, il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 16/03/2022, n. 8611).
Per ciò che riguarda il dedotto inadempimento, in particolare alla distribuzione dell'onus probandi, la questione va risolta tenendo presente, alla luce di consolidata giurisprudenza di merito e legittimità (cfr. e pluribus Cass. civ., III, 12/02/2010, n. 3373; Cass. civ., Sez. I, 13/06/2006, n° 13674), che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; il debitore convenuto, a tal punto, è onerato della prova dell'eventuale fatto estintivo della pretesa attorea, rappresentato dall'avvenuto adempimento; non è superfluo sottolineare che tale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi inapplicabile solo nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: risulteranno, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore attore dovrà dimostrare il proprio adempimento. Nel caso di specie, l'opponente non ha espressamente e inequivocabilmente sollevato un'eccezione in senso stretto relativa all'inadempimento dell'opposto alle sue obbligazioni, limitandosi a sollevare contestazioni di altra natura. 5) In buona sostanza, la domanda monitoria in questione era comunque sostanzialmente fondata all'origine, mentre l'opponente non ha dimostrato alcuna circostanza impeditiva, modificativa o estintiva della obbligazione, per cui la ingiunzione opposta va confermata in toto. 6) Va, quindi, esaminata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, a oggetto il preteso risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine, in quanto l'omesso pagamento dei procuratori domiciliat ###discredito della società, oltre ad una lesione all'immagine e alla credibilità sul mercato. Ebbene, in merito alle dette circostanze, non è stata fornita alcuna prova né vi è prova che il presente giudizio possa aver leso l'immagine della ### nei confronti del mercato e degli utenti. In altri termini, difetta qualsiasi prova in relazione al danno patrimoniale nelle sue componenti del danno emergente e lucro cessante (cfr. Trib. Modena, 2/3/2004, in sito ### 2004: “Il danno patrimoniale ... deve essere specificamente provato dal danneggiato, e la richiesta di liquidazione equitativa non può sostituire le deficienze istruttorie, per non trasformare la prova presuntiva in presunzione di prova.”), sia in ordine al danno non patrimoniale (cfr. Cass. 16004/2003: “Il danno non patrimoniale, non identificandosi con l'evento illecito, ma costituendone una conseguenza, va sempre allegato e provato, anche nel giudizio di equità davanti al giudice di pace.” 17429/2003: “### nel giudizio equitativo la parte interessata ha l'onere di allegare e provare, se del caso in via presuntiva, gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto del danno non patrimoniale, mentre spetta al giudice di pace indicare il percorso logico-probatorio seguito per ritenerlo sussistente, anche se poi la liquidazione del danno avvenga in via equitativa.”).
Ciò posto, la detta domanda va rigettata. 7) Analogamente, va respinta la domanda avanzata dall'opposto ex art. 96, c.p.c.: non si rinvengono, infatti, elementi incontrovertibili per ritenere sussistenti mala fede o colpa grave nella resistenza dell'opponente o nel suo comportamento processuale; l'azione richiede pur sempre, inoltre, la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. ex multis; Cass. civ., Sez. II, 05/12/2014, n. 25798; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2013, n. 9080; Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007, n.13395); nel caso di specie, l'opposto nulla ha allegato sul punto, se non la costrizione all'attività processuale, né provato né chiesto di provare. ### volendo considerare la ipotesi di cui al III comma, è, comunque, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 21/07/2016, n. 15017). 8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9, D.L. n° 1/2012, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n° 27, e dei ### 10/3/2014, n° 55 e 13/8/2022, n° 147, così come nel dispositivo. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo n° 4327/2022; b) in virtù del combinato disposto degli artt. 653, I comma, e 282 c.p.c., dichiara la esecutorietà del detto decreto ingiuntivo n° 4327/2022; c) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; d) rigetta la domanda ex art. 96, c.p.c. avanzata dall'opposto; e) condanna ### al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposto, che si liquidano in euro 50,00 per spese, ed euro 1.000,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 200,00, fase introduttiva euro 200,00, fase istruttoria euro 250,00 e fase decisoria euro 350,00, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa se dovute e documentate con fattura.
Cosi deciso in Napoli, lì 15-5-2024
Il Cancelliere Il Giudice
di ### Dott.
causa n. 43377/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Martinelli Costantino