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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 36/2026 del 14-01-2026

... stabiliti dall'art. 617 c.p.c.; il calcolo degli interessi moratori e degli oneri di riscossione era stato correttamente effettuato in base alle disposizioni normative che regolano la materia (art. 30 D.p.r. 602/73). Alla luce delle compendiate argomentazioni ha chiesto di dichiarare infondata l'opposizione proposta e di revocare l'ordinanza di sospensione adottata dal G.E. con conseguente condanna alle spese. 2. ### costituitasi con comparsa di risposta, ha ribadito i motivi di opposizione proposti con il ricorso del 08.06.2023 ed ha insistito per la declaratoria di nullità ed annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, previo accertamento della intervenuta prescrizione del credito per sanzioni amministrative riportato nella cartella di pagamento ###420150000. Segnatamente ha precisato di aver appreso dell'omesso perfezionamento della notifica della cartella n. ###420150000 solo in seguito al deposito della relata di notifica effettuato da ### con la costituzione nel giudizio di opposizione avvenuta il ###. Pertanto, nella prima difesa utile, ovvero all'udienza del 11.10.2023, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per sanzioni amministrative riportato dalla (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2923/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2923/2023 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2026 e promossa da: ### - ### C.F./P.IVA: ###, con sede ###- ###, in persona del ### e/o legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliat ###, studio del difensore; ### CF ###, nata a #### il ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### e con questi elettivamente domiciliat ###, studio del difensore. 
Convenuta ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'### delle ### (### ha introdotto il giudizio di merito sull'opposizione agli atti esecutivi proposta da ### nel procedimento pendente presso il Tribunale di ### e recante n. 544/2023 R.G., nel corso del quale il G.E., con ordinanza del 11.10.2023, ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando il termine di 90 giorni per la prosecuzione. 
A fondamento della domanda ha premesso di aver notificato, in data ###, al debitore ### ed al datore di lavoro ### S.p.A., l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi previsto dall'art. 72 bis del D.p.r. 602/73, intimando il pagamento diretto dell'importo totale di € 72.196,90, risultante dalle cartelle esattoriali ritualmente notificate. 
Con riferimento ai motivi di opposizione proposti dal debitore ### ne ha sostenuto la radicale infondatezza per le seguenti ragioni: le cartelle esattoriali erano elencate nell'atto di pignoramento con indicazione del credito e del relativo ammontare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 543 co. 2 n.1 c.p.c.; le cartelle esattoriali erano state tutte correttamente notificate al debitore e la richiesta di pagamento era stata reiterata con l'avviso n. ### notificato il ### e con il successivo avviso n. ###644330000, notificato il ###; non vi è alcun obbligo previsto dalla legge di allegare le cartelle di pagamento all'atto di pignoramento; l'eccezione di omessa notifica della cartella n. ###420150000 e conseguente prescrizione quinquennale del credito di € 60.268,65 per sanzioni amministrative, sollevata per la prima volta dalla difesa del debitore opponente all'udienza del 11.10.2023, si sarebbe dovuta considerare inammissibile in quanto proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 617 c.p.c.; il calcolo degli interessi moratori e degli oneri di riscossione era stato correttamente effettuato in base alle disposizioni normative che regolano la materia (art. 30 D.p.r. 602/73). 
Alla luce delle compendiate argomentazioni ha chiesto di dichiarare infondata l'opposizione proposta e di revocare l'ordinanza di sospensione adottata dal G.E. con conseguente condanna alle spese.  2. ### costituitasi con comparsa di risposta, ha ribadito i motivi di opposizione proposti con il ricorso del 08.06.2023 ed ha insistito per la declaratoria di nullità ed annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, previo accertamento della intervenuta prescrizione del credito per sanzioni amministrative riportato nella cartella di pagamento ###420150000. 
Segnatamente ha precisato di aver appreso dell'omesso perfezionamento della notifica della cartella n. ###420150000 solo in seguito al deposito della relata di notifica effettuato da ### con la costituzione nel giudizio di opposizione avvenuta il ###. Pertanto, nella prima difesa utile, ovvero all'udienza del 11.10.2023, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per sanzioni amministrative riportato dalla suddetta cartella.
Nel merito ha ribadito l'invalidità dell'ordine di pagamento emesso da ### ai sensi dell'art. 72 bis del D.p.r. 602/73, perché privo dell'indicazione specifica del titolo del credito (ad esempio imposte, sanzioni amministrative o contributi previdenziali) e contenente la mera descrizione generica “tributi/entrate”, che non consentiva al contribuente intimato di comprendere le motivazioni poste a fondamento della pretesa dell'amministrazione. 
Da ultimo ha rimarcato che gli interessi di mora e gli oneri di riscossione erano stati calcolati senza esplicitare i criteri di calcolo e che, pertanto, non erano dovuti in quanto illegittimi.  3. Dopo un rinvio disposto in seguito alla riassegnazione del procedimento, all'udienza del 14.01.2026, tenutasi nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.  4. La domanda di merito proposta da ### delle ### (### è infondata e non merita di essere accolta. 
Preliminarmente giova evidenziare che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto da ### non conteneva alcun motivo vertente sull'omesso perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. ###420150000, né in esso era contenuta l'eccezione di prescrizione del credito per sanzioni amministrative. 
Si deve, tuttavia, ricordare che la cartella di pagamento ha la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento) e che, secondo la costante giurisprudenza nomofilattica alla quale si intende dare seguito (### 22080/2017 e Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024), la contestazione di inidoneità della cartella ad interrompere la prescrizione quinquennale ex art. 28 L.689/81, riguardando l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo. 
Orbene, nel caso in esame, la debitrice ### ha sollevato l'eccezione di prescrizione subito dopo aver appreso, in seguito alla costituzione di ### nel giudizio di opposizione, che la cartella n. ###420150000 era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il ###, ma il notificante non aveva dato la prova del perfezionamento mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente l'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Rispetto alla suddetta eccezione non sussistono la decadenza e l'inammissibilità lamentate da ### avendo essa ad oggetto una contestazione che incide sul diritto a procedere all'esecuzione, proponibile senza limiti di tempo con l'opposizione all'esecuzione, con un'azione di accertamento negativo, o con eccezione. 
Pertanto, il G.E. ha correttamente riqualificato l'opposizione proposta da ### come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ed ha deciso sulla questione dell'intervenuta prescrizione, prima di valutare gli ulteriori motivi di invalidità. 
Non avendo l'### confutato la ridetta eccezione, mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. 689/81 per le sanzioni amministrative risalenti all'anno 2016, il cui pagamento è intimato dalla cartella n. ###420150000. 
Dacchè consegue che il pignoramento ex art. 72 bis del D.p.r. 602/73 disposto da ### è illegittimo, giacchè l'intervenuta prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento ###420150000 fa venire meno il diritto di agire in via esecutiva. 
La prescrizione del credito comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi oggetto di opposizione. 
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum e dell'assenza di attività istruttoria, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi, alla luce del valore dichiarato della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### in persona del Giudice Dott. ### definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) Dichiara illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi notificato da ### delle ### ai sensi dell'art. 72 bis del D.p.r. 602/73, in data ###, per le ragioni indicate in parte motiva; 2) ### delle ### alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.900,00, oltre conseguenze di legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 2923/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Davide

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 5/2026 del 08-01-2026

... carenza di pattuizione della clausola regolatrice degli interessi moratori ritenendo invece corretto il calcolo degli interessi moratori secondo quanto previsto contrattualmente nelle condizioni generali del contratto, quest'ultimo regolarmente sottoscritto dalla ### Infine, eccepiva il mancato deposito, imputabile all'opponente, della documentazione afferente agli ulteriori asseriti pagamenti rilevando, al contrario, l'esistenza di proposta transattiva formulata dalla stessa ### e costituente atto di riconoscimento di debito, infine opponendosi alla chiamata in causa del terzo, trattandosi di finanziamento personale e non societario. La società opposta concludeva formulando al giudicante le seguenti domande: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ### opposto n. 1159 del 15.05.2019 secondo quanto disposto dall'art.648 c.p.c. considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; b) rigettare la chiamata in causa del terzo; c) rigettare l'opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.247 del 26.06.2019; in via gradata in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. 1607/2019 R. G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. ### nell'interesse della debitrice opponente ### dall' avvocato ### de ### nell'interesse della creditrice procedente ### S.r.l., sulla scorta del provvedimento di regolamentazione dell'udienza del 5/12/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 03.12.2024 - fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente SENTENZA tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti. #### S.r.l., in persona del suo rappresentante pro-tempore (P.IVA ###), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ### de ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.   ###: opposizione a decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale il ### 247/2019.-
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 2 a 9 In fatto ed in diritto Va premesso che la sentenza è redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4 c.p.c. 
La vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dalla citazione in opposizione a ### n. 247/2019 del 26.06.2019 (R.G. 1051/2019), -notificato in data ###- e concesso in favore del creditore opposto ### srl nei confronti della opponente ### condannata al pagamento dell'importo di € 19.818,72 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e le spese legali liquidate in € 145,50 per spese vive, € 500,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.  ### di pagamento recata dal decreto monitorio trova origine nel mancato pagamento di un prestito personale, sottoscritto in data ### con la società finanziaria ### di importo iniziale pari ad € 32.715,48, da rimborsare in 84 rate, ciascuna di importo pari ad € 389,47.  ### spa, successivamente alla stipula, ha ceduto il proprio credito alla ### la quale, a sua volta, in data ###, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti, ha ceduto ”pro soluto” anche il credito oggetto di ingiunzione alla società odierna opposta ### srl. 
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'opponente preliminarmente eccepiva la inefficacia e la inopponibilità della prima cessione non essendo intervenuta accettazione da parte della debitrice né alcuna notificazione della operazione. 
Per le medesime ragioni contestava, altresì, la legittimità della seconda cessione in favore della società opposta, nei riguardi della quale, pertanto, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire per mancanza di titolo. 
Parte opponente, inoltre, rilevava l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma 4 della pretesa creditoria relativa alla somma ancora da pagare per capitale ed interessi, determinata - alla data del 15.04.2016 - in € 16.868,81. 
Contestava, altresì, ritenendola non dovuta, la somma richiesta da parte opposta a titolo di interessi di mora pari ad € 2.949,91 per mancanza di espressa pattuizione tra
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 3 a 9 le parti, nonché anche gli interessi sul capitale in quanto il criterio di calcolo degli stessi non risulterebbe indicato, oltre ad essere ormai prescritti.  ###, infine, eccepiva la natura di debito - derivante dal finanziamento erogato dalla ### - contratto nell'interesse dell'impresa familiare, composta dalla resistente in ragione del 51% e, per il restante 49%, dal marito ### pertanto responsabile pro quota del debito maturato. 
Per tale ragione parte attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per essere manlevata, quota parte, in caso di risultato giudiziale pregiudizievole. 
Parte opponente, a conclusione delle eccezioni sopra esposte, richiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: a) in via preliminare lo spostamento della prima udienza con lo scopo della chiamata in causa del terzo ### nel rispetto dell'art.163 bis c.p.c; b) nel merito, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma da parte dell'opponente per difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancanza del titolo e comunque per intervenuta prescrizione del credito azionato; c) ritenere e dichiarare che la somma di € 2.949,91- richiesta a titolo di interessi moratorinon è dovuta per difetto di pattuizione espressa ed anche gli interessi sulla sorte capitale ; d) in via subordinata rideterminare la somma ingiunta alla luce dei pagamenti effettuati dalla opponente alla ### e per l'effetto revocare, annullare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
Il giudizio si svolgeva nella resistenza della società ### S.r.l., costituitasi con comparsa del 10.09.2020, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte opponente.  ###, in particolare, nel confutare i motivi di opposizione, eccepiva che la cessione del credito fosse stata portata a conoscenza dell'opponente, tramite trasmissione, in data ###, di nota recante costituzione/messa in mora, nonché informativa dell'avvenuta cessione del credito alla ### benché la citata missiva sia stata dalla stessa rifiutata come da documento in atti.
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 4 a 9 La seconda cessione in favore della società opposta ### S.r.l era invero regolarmente pubblicata in ### ai sensi dell'art. 58 TUB. 
Quanto alla invocata prescrizione, l'opposta rilevava l'operatività, nella fattispecie, della prescrizione decennale, con conseguente scadenza al 2027 - termine, peraltro, calcolato senza considerare gli atti interruttivi, comunque, posti in essere dai creditori cessionari - trattandosi di azioni contrattuali di adempimento. 
Contestava, inoltre, la asserita carenza di pattuizione della clausola regolatrice degli interessi moratori ritenendo invece corretto il calcolo degli interessi moratori secondo quanto previsto contrattualmente nelle condizioni generali del contratto, quest'ultimo regolarmente sottoscritto dalla ### Infine, eccepiva il mancato deposito, imputabile all'opponente, della documentazione afferente agli ulteriori asseriti pagamenti rilevando, al contrario, l'esistenza di proposta transattiva formulata dalla stessa ### e costituente atto di riconoscimento di debito, infine opponendosi alla chiamata in causa del terzo, trattandosi di finanziamento personale e non societario. 
La società opposta concludeva formulando al giudicante le seguenti domande: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ### opposto n. 1159 del 15.05.2019 secondo quanto disposto dall'art.648 c.p.c. considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; b) rigettare la chiamata in causa del terzo; c) rigettare l'opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.247 del 26.06.2019; in via gradata in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento del minor importo accertato in corso di causa oltre interessi. 
Con ordinanza del 16.09.2021 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. 
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 5 a 9 incamerata in decisione.  ∞ ∞ ∞ ∞ Dalla documentazione versata in atti e dagli elementi acquisibili dalle reciproche allegazioni, le domande di parte attrice opponente non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate. 
In primo luogo, infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per mancanza di titolo, in virtù della presunta inefficacia o inopponibilità nei confronti della opposta delle intervenute cessioni del credito.  ### l'art. 1264 c.c.” La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. La citata disposizione normativa regola l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, il quale si libera della propria obbligazione, pagando al creditore originario, sino a quando non interviene la notifica della cessione o la sua accettazione da parte dello stesso debitore ceduto.  ### in questione nulla dispone sulla validità della cessione che anche senza notifica o accettazione è efficace tra le parti (cedente e cessionario). Posto, dunque, che per la conclusione della cessione non è necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto e l'accettazione non integra un atto negoziale - ossia che la fattispecie traslativa si intende perfezionata in forza del solo consenso del cedente e del cessionario (art. 1376 c.c.) - l'accettazione da parte del debitore è pertanto funzionale a rendere opponibile la cessione stessa al debitore (rilevando quale atto di scienza da parte di quest'ultimo dell'avvenuta cessione) al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Fatta questa premessa, in ogni caso in merito alla prima cessione ### è emerso dalla documentazione in atti che il cessionario ha comunicato l'intervenuta cessione con raccomandata del 19.05.2016, il cui esito è
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 6 a 9 risultato negativo in quanto la trasmissione è stata rifiutata dalla stessa opponente ( all. 3 Fascicolo parte opposta). Anche per la seconda cessione #### s.r.l.  parte opposta ha prodotto in atti la lettera di messa in mora del 28.01.2019, ricevuta dalla ### in data ### (cfr. all.3 Fascicolo di parte opposta) nella quale parte opponente oltre ad essere diffidata al pagamento dell'importo di € 16.868,81 oltre interessi, è stata resa edotta dell'intervenuta cessione del credito ai sensi e per gli effetti della legge sulla ### e dell'art. 58 TUB. 
Appurata, pertanto, la ricezione delle comunicazioni delle cessioni del credito - valevoli, comunque, per la liberazione del debitore ceduto in caso di ulteriori pagamenti - a sostegno della infondatezza del motivo di opposizione, va richiamata l'avvenuta sottoscrizione della proposta transattiva da parte del debitore ceduto, dalla quale discende, dunque, la legittimazione del cessionario al recupero del credito. A tal riguardo, è appena il caso di richiamare la recente ordinanza n. 25318 del 16.09.2025 con cui la Cassazione ha affermato che “La ricognizione di debito, pur essendo un atto unilaterale dichiarativo, può considerarsi idonea a integrare gli effetti dell'accettazione della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Qualora il debitore riconosca per iscritto il debito direttamente e inequivocamente in favore del nuovo creditore cessionario, tale riconoscimento implica la piena conoscenza e accettazione della cessione, rendendo superflua la formale notificazione prevista dalla norma”. Nel caso di specie la ### ha sottoscritto una proposta di transazione a saldo e stralcio in data ### - a ben vedere successiva a quella della cessione - (cfr. all.6 del fascicolo di parte opposta) che secondo i principi enucleati nella richiamata sentenza costituisce atto equipollente all'accettazione ai fini della notificazione ex art.1264 Infondata, altresì, si rivela l'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi ex art. 2948 comma 4 c.c. per l'importo di € 16.868,61 alla data del 15.04.2016. 
Al riguardo, contrariamente alla invocata prescrizione quinquennale, secondo la
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 7 a 9 costante giurisprudenza "il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; conforme, Cass., 2301/2004). 
Ne consegue che nel caso di specie, secondo i termini di pagamento del piano di finanziamento debitamente sottoscritto, il credito si sarebbe prescritto nell'anno 2027, al netto degli atti interruttivi, in quanto il pagamento dell'ultima rata era previsto per il ###. La circostanza che trattasi di un'obbligazione unica si riflette anche sul regime prescrizionale applicabile agli interessi che rimane decennale. 
Infatti, tale principio è applicabile anche agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che costituiscono il corrispettivo del finanziamento e a quelli moratori fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa. 
Pertanto i molteplici versamenti periodici nascenti dal contratto di finanziamento e dall'utilizzazione della linea di credito, non si frazionano in distinti rapporti obbligatori giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato come recentemente ribadito dalla giurisprudenza ovvero ”Con riferimento all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è applicabile tanto al capitale quanto agli interessi atteso che, la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non comporta il frazionamento in distinti rapporti obbligatori”. (Tribunale Roma sez. XVII, 27/02/2023, n.3283) Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sia per il capitale sia per gli interessi. 
Del tutto generica e meramente assertiva è l'eccezione formulata da parte opponente
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 8 a 9 in merito all'esistenza di ulteriori pagamenti non contabilizzati, infatti la ### - pur gravata dal relativo onere probatorio (trattandosi di opponente e, quindi, di convenuto sostanziale che ha onere di provare i fatti asseritamente estintivi/modificativi della pretesa azionata in via monitoria dal creditore, opposto ed attore sostanziale e, quindi, tenuto, ex artt. 1218 e 2697 c.c. ad allegare il titolo e l'altrui inadempimento) - non produce alcuna documentazione a sostegno, né contesta il contenuto delle lettere di messa in mora in merito alle somme ancora da corrispondere, indicando l'esatto importo ancora da versare. 
Né, del resto, ad esito diverso può condurre l'eccezione sulla corresponsabilità del terzo ### in quanto - esaminato il contratto di finanziamento (cfr. all.1 fascicolo parte opposta) - non emerge alcun riferimento alla impresa familiare né al terzo ### in quanto il contratto risulta sottoscritto esclusivamente dalla opponente, unica obbligata alle refusione delle somme finanziate. 
In conclusione non possono trovare accoglimento le eccezioni di controparte in quanto rispetto al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso (art. 2697, primo comma, c.c.), mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.) della pretesa azionata con conseguente rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto, definitivamente esecutivo. 
Sulle spese. 
Seguono la soccombenza e parte opponente va condannata al loro pagamento in favore di parte opposta in misura indicata in dispositivo determinata secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello del valore fino a €. 26000, mancando la trattazione di questioni complesse ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze.
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 9 a 9 P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. n.1607/2019, così provvede: 1. RIGETTA integralmente le domande di parte attrice opponente; 2. CONFERMA, per l'effetto, il ### n.247/2019 del 26.06.2019 (R.G. 1051/2019), di questo Tribunale dichiarandolo definitivamente esecutivo; 3. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che si determinato, secondo i criteri indicati, in €.  1700,00 oltre spese generali ed oneri fiscali di legge.  ### di ### 08/01/2026.   

Il Giudice
on. Dott.


causa n. 1607/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 815/2025 del 30-09-2025

... accertato; - Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex ### 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle ASL “querables”. Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <A) In via pregiudiziale, ### e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quella del Giudice Amministrativo. B) In via preliminare, ### e dichiarare la prescrizione del credito ex art.2948 n.4 ### e dichiarare l'inesistenza dei fatti costituitivi della domanda principale e delle subordinate spiegate. C) Nel merito ### la domanda principale. ### la domanda subordinata ex art.2041 c.c. ### la domanda subordinata ex art.2043 c.c. D) In via subordinata, ### e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori di cui D.L.vo 231/02>. Spese del doppio grado vinte. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il ### srl, contestando gli assunti avversi e chiedendo, in via subordinata, la condanna dell'### al pagamento della somma corrispondente a quella non remunerata a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott. ### 3) Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 406\2022 RG, vertente TRA ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti per notaio ### dell'1\6\2023 rep. 27360, elettivamente domiciliat ###, presso la ### “##### srl (già ### di ### & C snc), con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### D'### e con questi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  #### come da procura conferito in atto separato in calce all'atto di citazione di primo grado; ###: appello avverso la sentenza n. 347\2022 del 25\1\2022, pubblicata in data 28\1\2022 dal Tribunale di ### in materia di ### e obbligazioni varie (contratti atipici); CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 22\5\2025.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione notificato in data 8\10\2018 il ### srl (già #### di ### & C snc) adiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### (di seguito, per brevità, solo ### al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 116.852,15, trattenuta dall'### per lo “sconto” applicato dalla stessa ex art. 1, comma 786, lett. o), Lege n. 296\2006 per gli anni 2010-2012 (€ 40.713,78 per il 2010; € 39.606,59 per il 2011; € 36.531,78 per il 2012), oltre interessi moratori ex ### 231\2002. In via subordinata, la società attrice chiedeva la condanna dell'### al pagamento dell'indennizzo o del danno derivatone nella misura maggiore o minore dell'importo reclamato, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc o di fatto illecito ex art. 2043 cc. Vinte le spese processuali. 
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'### eccependo: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito; la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc; l'operatività dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, quanto meno, per la previsione contrattuale; l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo in questione, tanto che con le comunicazioni a consuntivo, ai sensi dall'art. 5 del contratto, veniva chiesto all'opposta di emettere le note di credito, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato a seguito di RTU - le nota di credito richieste non erano state emesse-; l'inammissibilità e\o infondatezza delle domande ex artt. 2041 e 2043 cc; infondatezza della pretesa di interesse moratori ex ### 231\2002. 
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa, riservata all'udienza del 6\7\2021 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 347\22 del 25-28\1\2022, notificata il 2\5\2022), con la quale il Tribunale di ### accoglieva la domanda attorea, condannando l'### al pagamento della somma di € 116.852,15, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e spese di lite. 
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l'eccezione di prescrizione - la quale ultima attiene “alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” - affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009 e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti. In riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall'### il superamento appariva in realtà un falso problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate dall'ASL a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall'### senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa ### sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e possibilità per l'ASL di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex ### 231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002. 
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 13\5\2022), previa richiesta di sospensiva e di ### l'### censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi: - Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario; - il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo; - Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col ### commissariale n. 32 del 27\3\2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale; - Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale, nonostante l'espressa previsione di cui agli artt. 4-5 del contratto; - Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato; - Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex ### 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle ASL “querables”. 
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <A) In via pregiudiziale, ### e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quella del Giudice Amministrativo. 
B) In via preliminare, ### e dichiarare la prescrizione del credito ex art.2948 n.4 ### e dichiarare l'inesistenza dei fatti costituitivi della domanda principale e delle subordinate spiegate. C) Nel merito ### la domanda principale. ### la domanda subordinata ex art.2041 c.c. ### la domanda subordinata ex art.2043 c.c. D) In via subordinata, ### e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori di cui D.L.vo 231/02>. Spese del doppio grado vinte. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il ### srl, contestando gli assunti avversi e chiedendo, in via subordinata, la condanna dell'### al pagamento della somma corrispondente a quella non remunerata a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi ex ### 231\2002 e spese. 
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata (cfr. ordinanza del 20\10\2022), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20) con provvedimento del 4\5\2023. 
Tuttavia, con ordinanza del 12\9\2023 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo <1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata; 2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratto> Di seguito, dopo una nuova riserva in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc (cfr. ordinanza del 10\10\2024), la causa era nuovamente rimessa sul ruolo in ragione dell'esonero totale dal lavoro ordinario del presidente del collegio a decorrere dal 18\11\2024, in quanto componente della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, indetto con DD del 12\6\2024 (cfr. ordinanza del 9\1\2025). 
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22\5\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. provvedimento del 27\5\2025). 
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno. 
A.Giurisdizione. 
Con il primo motivo di appello l'### eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, così come sollevato già in primo grado. 
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio. 
Premesso che a norma dell'art. 5 cpc la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la ### e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato (al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. 
Per stabilire quando la controversia tra l'ASL e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28\5\2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U.  22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012). 
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ### in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U.  28053/18). 
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi già erogati dall'ASL per gli anni 2010-2012, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni sollevate dall'ASL in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione sollevata dalla medesima ### non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.  ### parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l'ASL abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali, l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art. 8-quinquies). 
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario. 
B. Prescrizione.  ### di prescrizione sollevata dall'appellante ### è infondata e, quindi, deve essere disattesa. 
Ed invero, l'opponente deduceva il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), Tuttavia, tale norma è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della disposizione, solo in ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, e cioè nel caso in cui sia previsto, per legge o per contratto, che il creditore possa ottenere il pagamento a cadenze annuali o inferiori, con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale e contrattuale che disponga il pagamento delle prestazioni con cadenze periodiche, come nel caso in esame, si applica la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. ###/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile; conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06). 
C. Accreditamento e contratto; giudicato interno. 
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del ### è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato. 
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15). 
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal ### in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10). 
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.  ### di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del ### della Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoriadella struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti. 
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al ### è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento - unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. n. 26689/14).  ### 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del ### a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del ### è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992. 
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del ### e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18). 
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02). 
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione). 
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18). 
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede ###esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso - e non antecedentemente - all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 12\9\2023, ad interloquire.  ### ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l'### anche con riferimento alle prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti. 
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicitasulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. ###/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logicogiuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché ### Stato n. 6348/18 e ### Stato n. 421/23).  ### parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. 7073/24). 
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di ### né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l'### con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottesecon riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutiviai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento. 
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamentoimplichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24). 
Né, per la Corte di Appello di ### rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità - in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25). 
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall'### con le strutture private per assenza della necessaria forma scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. ### 26242 e 26243 del 2014; Cass., ###, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020). 
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l'### si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ.  ###/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. ###/24 e successive). Di talché la Corte d'Appello di ### considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno, in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie, dello sconto tariffario. 
D. Applicabilità del cd. “sconto”. 
Con gli ulteriori motivi di gravame, incentrati su più ragioni di doglianza, l'### richiamate le difese già articolate in prime cure, ha messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della ### del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio; l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del ### ad ### per l'### del ### di ### del ### che avevano forza e valore di legge; la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013. 
Il motivo non è fondato. 
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l.  296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l.  n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla ### n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. ### restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.  sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. 13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. 10582/18; ### Stato n. 439/2017). 
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Peraltro, il ### di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del ### n. 5805/17, aveva annullato il decreto del ### “ad acta” della ### n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza 6522 del 28/09/21). 
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge 296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20). 
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22). 
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall'### sulle somme richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese negli anni 2010-2012 è illegittima. 
E. Tetto di spesa. 
Le doglianze formulate dall'### in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate. 
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (### attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs.  502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle ### (che, unitamente alle ###, sono tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la ASL di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della ### della ### n. 1268/08.  ### tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo ### privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun ### il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della ASL in cui opera il ### da parte dei ### che operano in quella ### il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei ### che operano in quella ### Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per ASL con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo ### che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della ASL in cui opera quel #### conseguentemente, è tenuto ad emettere alla ASL nota credito per tale importo, che costituisce la ### (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). 
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. 
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del ### il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell'ASL (Cass. n. 26234\19; Cass. 23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021; Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). ### parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il ### può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti - come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte, ### Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. ### Stato n. 4540\13 e ### Stato n. 679\13). 
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. ### sez. IV, del 31/05/2023 n.2191). 
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l'### doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art. 5.3 dei contratti). Peraltro, nei contratti stipulati tra il ### per gli anni 2010-2012 (cfr. contratti dell'8\07\2010, 14\04\2011 e 13\08\2912) era espressamente prevista l'istituzione di un ### (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall'### con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 - “di rispettare l'equilibrio economicofinanziario programmato”. 
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della ### a tutte le prestazioni di quella ###branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa; b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla ### nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. 
Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l'ASL abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010 e 2011, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, tanto è vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. note prot. N. 985\11 del 2\5\2011 per l'anno 2010 e n. 63312 del 27\4\2012 per l'anno 2011), dando atto dei risultati dal ### e della ### (### per l'anno 2010\2011 a consuntivo, rispettivamente pari ad € 7.037,21 ed € 4.401,63, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere le relative note di credito, di cui non vi è alcuna contezza. 
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall'### che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente; la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. ### di Stato sez. IV 26 agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr.  n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004). 
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all'### l'onere di effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. ### (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021). 
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall'### l'attuale società appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di ### tanto da dover emettere le citate note di credito per ### a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato. 
Nulla, pertanto, è dovuto al ### srl per gli anni 2010 e 2011, con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la decorrenza degli interessi moratori. 
Discorso diverso deve farsi per l'anno 2012. 
Invero, per questa annualità, non è possibile ritenere che l'### abbia reso la dimostrazione che era tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio entro i termini all'uopo stabiliti dall'ordinamento processuale non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “branche a visita” della macroarea “specialistica ambulatoriale”), i tetti di spesa fissati per l'anno 2012 fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati con il pagamento del relativo ammontare o che comunque sarebbero stati superati qualora, tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti, le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute. Né tampoco è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento, avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dal ### srl, ben potendo avere contribuito i suddetti importi nella loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato sforamento. 
Giova evidenziare, infatti, che nella nota a consuntivo n. 684\13 del 23\5\2013 la regressione tariffaria unica per la macroarea di “specialistica ambulatoriale” è pari a “0”. 
Per inciso, nessun rilievo può essere riconosciuto alla nota n. 217086 del 25\10\21, allegata dall'### all'atto di appello: il documento deve ritenersi inutilizzabile, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini - mai richiesta - ai fini del deposito tardivo, oltre i termini di legge, di tale documento. Peraltro, si tratta di una nota interna a scopo ricognitivo e non frutto di quell'iter procedimentalizzato previsto nei contratti con l'ausilio dei ### che assegna al documento un particolare valore probatorio. 
Comunque, anche a voler considerare utilizzare detto documento, si perverrebbe allo stesso risultato, emergendo l'assenza di un corrispettivo da riconoscere ai centri privati a seguito dell'eventuale restituzione delle somme trattenute a titolo di sconto. 
F. Domanda subordinata di indebito arricchimento. 
La società appellata riproponeva la domanda subordinata di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria. 
Premesso che le domande subordinate, non esaminate dal primo giudice perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale, possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non occorrendo un appello incidentale, è escluso che possa configurarsi un indebito arricchimento rispetto a prestazioni che, se pure rese in assenza dei fatti costitutivi del corrispondente obbligo di corrispettivo (l'accreditamento e il contratto scritto, per le prestazioni anteriori), ma accettate dalla P.A. (a differenza delle prestazioni “imposte” eccedenti il tetto di spesa), risultano, però, già remunerate sia pure con la decurtazione prevista dalla legge finanziaria del 2007. 
Lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c. serve a ripianare una situazione di squilibrio determinatasi, al di fuori di un rapporto contrattuale e senza altra giusta causa, tra chi, eseguendo una prestazione, ha subito un depauperamento (la casa di cura che ha sostenuto i costi della prestazione) e chi ha tratto un oggettivo arricchimento da quella prestazione (l'amministrazione sanitaria, che ha risparmiato la spesa che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi quella prestazione utile). La situazione di squilibrio è riparabile indennizzando esclusivamente la “diminuzione patrimoniale” subita, consistente nelle spese affrontate per effettuare la prestazione, comprese spese generali e imposte, con esclusione del margine di utile contemplato dalla remunerazione prevista dal tariffario. Diversamente, lo strumento ex art.  2041 c.c. si presterebbe all'aggiramento dei presupposti e dei limiti che circoscrivono rigorosamente l'assunzione di obbligazioni per forniture o servizi da parte della P.A. 
Comunque, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Carenza che, nel caso di specie, non c'è, stante il giudicato interno rilevato. Peraltro, non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra i costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate nel 2013 e la remunerazione decurtata dello sconto tariffario, che avrebbe potuto giustificare un indennizzo diretto a coprire interamente i costi sostenuti. 
Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata. 
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve rideterminarsi la somma dovuta dall'### al ### srl nella minor somma di € 36.531,78, oltre interessi di mora ex ### 231\2002, come mod. dal ### n. 192\2012. 
H. Spese processuali. 
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo della somma come rideterminata2, vanno poste a carico dell'ASL 2 “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. ### del 19/12/2024). 
SA, secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### D'### per dichiarato anticipo.  PQM La Corte d'Appello di ### prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'#### nei confronti del ### srl, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in ### della sentenza 347\2022 del 25\1\2022, pubblicata dal Tribunale di ### in data 28\1\2022, ### parzialmente la domanda del ### srl e ### l'### al pagamento in favore del ### srl della minor somma di € 36.531,78, oltre interessi di mora ex ### 231\2002, come mod. dal ### n. 192\2012; 2. ### l'### al pagamento in favore del ### spa delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### D'### per dichiarato anticipo; 3. ### l'### al pagamento in favore del ### spa delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### D'### per dichiarato anticipo. 
Così deciso in ### lì 10 luglio 2025 ### estensore ### -Dott.ssa ### - - Dott.ssa ### - 

causa n. 406/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 285/2026 del 16-01-2026

... prezzo di vendita di € 305.000,00) oltre iva ed interessi di mora nella misura di cui al dlgs 231/2002 dalla data di conclusione dell'affare ( 24/5/2021 - data di notifica dell'atto di esercizio della prelazione ) maturazione della provvigione, e quindi dalla comunicazione di esercizio della prelazione (24/05/2021) e fino all'effettivo soddisfo, o in subordine e nella misura ex art. 1284 IVc cc dall'introduzione del presente giudizio al soddisfo. f) Sentir conseguentemente condannare la #### srl, in persona del suo lrpt, al pagamento delle spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario - c.a. e iva se dovuta e successive occorrende”. 1) accertare e dichiarare il diritto della ### s.r.l. in liquidazione ad ottenere la ripetizione della somma di €. 50.739,63, oltre interessi moratori, da ### s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t.; 2) condannare la ### s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 50.739,63, oltre interessi moratori in favore di ### s.r.l. in liquidazione”. A fondamento della propria richiesta, la ricorrente deduceva: di aver ricevuto da ### incarico per la vendita di un cespite terraneo, con destinazione commerciale, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2906/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza del 28.5.2023, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 11730/2022 pendente TRA ### S.r.l. (P.I.: ###), in persona del legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### (C.F.: ###), in virtù di procura in calce all'atto di appello ### E ### S.r.l., affiliato ### (P.I.: ###), in persona del legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), in virtù di procura in calce all'atto di appello ###
Oggetto: contratto di mediazione immobiliare. 
Conclusioni: per l'appellante: “impugna e contesta tutto quanto dedotto eccepito e concluso da controparte, si riporta a tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto, le eccezioni, le deduzioni e le difese esperite nel corso del giudizio di primo grado, nessuna eccettuata od esclusa; e riportate nell'atto di appello, insiste per l' accoglimento delle richieste formulate, in particolare chiede accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la contraddittorietà della impugnata ordinanza, quindi, in completa riforma della decisione di primo grado rigettare la domande della ### e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna l'appellante al pagamento in favore di ### dell'importo di € 9.150,00 oltre spese legali pari ad € 3.397,00 oltre accessori, rigettando tutte le domande da quest'ultima proposte; Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge; in subordine in via istruttoria insiste per l'ammissione della prova così come articolata nell'atto di appello con i testi ivi indicati.” per l'appellata: “tutte e già formulate nel ricorso introduttivo del 1° grado di giudizio e che qui debbonsi ritenere per ripetute e trascritte integralmente e di cui se ne chiede l'interale accoglimento, naturalmente con conferma integrale del provvedimento emesso ex artt. 702 bis / ter cpc dal Giudice di prime cu re (GOP dr. 
Menale) il ### e comunicato dalla cancelleria il 29. 05.2023, con rigetto integrale dell'atto di appello, così come erroneamente proposto ( con ricorso e non con atto di citazione ) e notificato tardivamente, ben oltre i termini previsti dall'art.  702 quater cpc, cui è conseguita la inammissibilità. 
Rigettarsi ogni avversa eccezione, difesa e domanda anche nuova ( ius novorum) di cui all'atto di appello, se e ove mai proposta e sollevata, in quanto infondate in fatto - in diritto e praticamente smentite del tutto dalla prova documentale offerta da ### difesa.
Condannarsi la parte appellante #### srl, in persona del suo lrpt, al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con accessori di legge: rimborso forfettario - c.a. e iva se dovuta e successive occorrende ed ex D.M. 147/2022 e con distrazione in favore dei procuratori costituiti e antistatari e con condanna / applicazione dell'art. 96 3c cpc, e quindi ### con condanna dell'appellante al pagamento di 3.000,00 € e o comunque ad una somma di danaro in favore dell'appellata da determinarsi / valutarsi discrezionalmente dal Collegio per quanto già precisato negli atti di questo processo. 
Si impugnano le rassegnate conclusioni ex adverso dal procuratore del l'appellante, ravvisandone la totale infondatezza per quanto da subito eccepito / rilevato e dedotto da questa difesa negli atti di questo processo”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la ### S.r.l. conveniva in giudizio la ### S.r.l. innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertarsi e dichiararsi il proficuo e utile svolgimento dell'attività di intermediazione svolta e di tramite posta in essere dalla ricorrente ### s.r.l. in favore della ### S.p.A., originario cliente reperito e interessato all'acquisto dello sponsorizzato in vendita terraneo con locale sottostante sito in Napoli alla via F. Cilea n. 291 di proprietà di ### tanto da aver raccolto dalla ### (### S.p.A.) regolare proposta di acquisto del terraneo per l'importo di 305.000,00 €, concordando con la ### (### S.p.A.) la misura e il tempo di corresponsione delle provvigioni, accettate nella misura del 3% + iva sull'importo di 305.000,00€; b) accertarsi e dichiararsi esser stata accettata la proposta della ### S.p.A. di 305.000,00€ dal venditore, ### che provvide a comunicarlo/girarla (la proposta ricevuta da ### spa e accettata, contenente anche l'importo e obbligo provvigionale concordato e accettato dalla proponente, fissato nel 3% + iva su 305.000,00 posto a carico del prelazionario in caso di esercizio della prelazione ex art. 38 L 302/78 da parte della locataria del terraneo di via F. Cilea n. 291, Soc.  ### s.r.l.; c) accertarsi e dichiararsi, essere subentrata a tutti gli effetti la #### s.r.l. nella proposta di acquisto a firma della ### S.p.A., con accettazione di quanto in essa ( proposta ) contenuto, avendo di fatto esercitato il diritto di prelazione subentrando nella proposta “per sé o persona da nominare”, e stante la conclusione dell'affare prima tra ### e Tu fano ### quest'ultimo l.r.p.t. della soc. ### srl e del contratto poi avvenuta ( per persona da nominare ) tra ### e la nominata ### figlia di ### d) accertarsi e dichiararsi essersi verificato l'ipotesi dello scavalco e truffa in danno del mediatore […]; e) Per l'effetto, condannare la #### s.r.l., in persona del l.r.p.t., ### ( genitore di ### ) con sede in Napoli alla via ### 291 (P.I. ###) - 80127 - al pagamento in favore della soc ### s.r.l. della somma di € 9.150,00, (provvigione pattuita del 3% sul prezzo di vendita di € 305.000,00) oltre iva ed interessi di mora nella misura di cui al dlgs 231/2002 dalla data di conclusione dell'affare ( 24/5/2021 - data di notifica dell'atto di esercizio della prelazione ) maturazione della provvigione, e quindi dalla comunicazione di esercizio della prelazione (24/05/2021) e fino all'effettivo soddisfo, o in subordine e nella misura ex art. 1284 IVc cc dall'introduzione del presente giudizio al soddisfo.  f) Sentir conseguentemente condannare la #### srl, in persona del suo lrpt, al pagamento delle spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario - c.a. e iva se dovuta e successive occorrende”.  1) accertare e dichiarare il diritto della ### s.r.l. in liquidazione ad ottenere la ripetizione della somma di €. 50.739,63, oltre interessi moratori, da ### s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t.; 2) condannare la ### s.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 50.739,63, oltre interessi moratori in favore di ### s.r.l. in liquidazione”. 
A fondamento della propria richiesta, la ricorrente deduceva: di aver ricevuto da ### incarico per la vendita di un cespite terraneo, con destinazione commerciale, di sua proprietà, sito in Napoli alla via ### nr. 291, riportato nel ### del Comune di Napoli alla sez. avv.  ### . 13 p.lla 443 sub 1 rc 3.115,06 (immobile locato alla ### S.r.l. per 16.800,00 euro annui), concordando, per iscritto, il prezzo di vendita nella misura di euro 340.000,00; di aver reperito quale potenziale acquirente ### n.q. di legale rappresentante della ### S.p.a., il quale formulava, in data ###, proposta di acquisto, per sé o per persona da nominare, per l'importo di euro 305.000,00, cui aggiungere la concordata provvigione del 3% sul prezzo + ### prevedendo che quest'ultima sarebbe stata posta in capo all'inquilino-prelazionario in caso di esercizio del relativo diritto. Tale proposta (a fronte della quale veniva altresì emesso dalla ### S.p.A.  un assegno di euro 10.000,00, tratto su ### n. ###-02 in favore e su ordine del venditore) veniva accettata da ### il ###, che, in pari data, procedeva alla notifica della stessa alla ### S.r.l., nq di conduttrice del terraneo, invitandola a manifestare la propria volontà di esercitare o meno la prelazione alle condizioni stabilite con la ### S.p.A. In data ###, a mezzo di atto stragiudiziale ex art. 35 l. 392/1978 notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il ###, ### n.q. di legale rappresentante della ### S.r.l., comunicava di volersi avvalere della prelazione al prezzo e alle condizioni pattuite con la ### S.p.A., comprensive, pertanto, anche dell'obbligo di pagamento della provvigione nella misura su riportata. 
Tuttavia, il ###, veniva stipulato atto di compravendita del cespite di cui è causa, per rogito del notaio ### (rep. 5706 racc. 4744), tra ### proprietario, e ### acquirente nonché figlia di ### (predetto amministratore della resistente), i quali dichiaravano espressamente nell'atto di non essersi avvalsi dell'opera di alcun mediatore. Pertanto, la ricorrente vedeva opporsi un rifiuto alla richiesta di pagamento della provvigione, nella misura di cui alla accettata proposta di acquisto, posto che, come asserito dal procuratore della ### S.r.l., la vendita non era stata conclusa tra le parti messe in contatto dal mediatore ed alle condizioni antecedentemente concordate. 
In punto di diritto, la ricorrente rimarcava la sussistenza del nesso causale tra la propria attività di mediazione e la conclusione della compravendita, alla luce del fatto che l'acquirente era la figlia del legale rappresentante della società che aveva esercitato la prelazione attribuita ex art. 38 l. 392/78. Pertanto, ella sosteneva di avere diritto alla maturata provvigione del 3%, da computarsi non sul prezzo di acquisto dichiarato nell'atto notarile, pari ad euro 260.000,00, quanto su quello concordato nella antecedente proposta, ossia di euro 305.000,00. 
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva posto che la compravendita vedeva quali parti ### e ### e l'accordo, invocato quale titolo della pretesa, era stato stipulato dalla ricorrente con la ### S.r.l. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, chiedendone, dunque, l'integrale rigetto. Domandava, altresì, il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, stante la carenza dei presupposti legalmente richiesti. 
Non disposto il mutamento del rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 18.5.2022 per precisazione delle conclusioni e, in quella sede ###decisione. 
Con ordinanza del 28.5.2023, comunicata il ###, all'esito del procedimento R.G. n. 11730/2022, il Tribunale di Napoli così statuiva: “### il ricorso e, per l'effetto condanna la ### S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ### S.r.l. della somma di euro 9.150,00, a titolo di provvigione maturata, oltre IVA e interessi come richiesti.  ### la ### S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente determinate in euro 3.397,00, oltre esborsi ### 118,50, oltre il 15% spese generali, I.V.A e C.P.A. se dovute”.
§ 2. 
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata il ### e comunicata il ###, con ricorso depositato il ### e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza del 7.7.2023, in data ###, la ### S.r.l. interponeva appello instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe nonché chiedendo disporsi la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ex art. 283 c.p.c. 
Si costituiva la ### S.r.l. la quale, preliminarmente, eccepiva sia l'irritualità della proposizione dell'appello con ricorso e non con la citazione sia l'inammissibilità del gravame in quanto proposto oltre lo spirare del termine di 30 gg previsto dall'art. 702quater c.p.c., stante la notifica dell'atto introduttivo il ### a fronte della comunicazione dell'ordinanza impugnata avvenuta in data ###. 
Nel merito, si opponeva alle avverse deduzioni considerate infondate in fatto ed in diritto oltreché inammissibili poiché, in parte, costituenti nuove difese. 
All'udienza del 24.11.2023, con ordinanza veniva rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., per insussistenza dei presupposti, e si rinviava la causa, prima, all'udienza del 10.5.2024, poi, con provvedimento del 19.4.2024, all'udienza del 9.1.2026 (in ragione del congedo per maternità della scrivente), per rimessione della stessa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. 
Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni il ### e comparsa conclusionale il giorno 8.4.2024 ma non memorie di replica; la parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni il ###, comparsa conclusionale il ### e memorie di replica il ###. 
§ 3.  ### è inammissibile in quanto tardivamente proposto.  ###. 702quater c.p.c., ratione temporis applicabile, così recita: “### emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Nel caso di specie, l'ordinanza è stata comunicata il ###, come emerge sia dal sistema telematico sia dal contenuto del ricorso ove è espressamente indicata la data in epigrafe. 
Il presente giudizio, tuttavia, è stato introdotto, irritualmente, con ricorso, depositato in data ###. In virtù del principio di conservazione, tale atto deve essere riqualificato in citazione e, pertanto, come affermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata sul punto, ai fini della verifica della tempestività della proposizione del gravame, bisogna far riferimento alla data della sua notifica alla controparte. 
Invero, sul punto, la Cassazione, con la recentissima sentenza n. 28412 del 5.11.2024, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “la impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'articolo 702-ter del Cpc previgente può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 342 del ### non essendo prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario. 
Non è neppure possibile, in caso di appello introdotto con ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 150 del 2011, non essendo possibile un mutamento del rito in appello. In caso di errore dell'appellante nella scelta della forma dell'atto introduttivo del gravame, la decadenza dall'impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell'articolo 156 del Cpc se, entro il termine per impugnare, si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso”. 
Ebbene, come risulta dalle ricevute PEC depositate da ambo le parti, la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è del 12.7.2023, dunque, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 702quater c.p.c. 
Inoltre, con ord. 24386/2022, la Cassazione ha precisato che “né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”. 
Pertanto, non osta alla pronuncia di inammissibilità che il decreto di fissazione d'udienza sia stato emesso oltre l'indicato termine né che la notifica del ricorso e del provvedimento in parola sia avvenuta nel rispetto di quello indicato in quest'ultimo, posto che l'effetto del passaggio in giudicato dell'ordinanza si era già prodotto ex lege. Inoltre, non può non osservarsi che la stessa parte appellante, a fronte del proprio errore, non ha azionato gli eventuali rimedi predisposti dall'ordinamento, quali, a titolo di esempio, un'istanza volta a sollecitare la fissazione d'udienza ovvero a richiedere la remissione in termini. 
§ 5. 
Deve, altresì, essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'appellata.  “La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell'allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite; la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria” (Corte appello Napoli sez. IV, 19/07/2025, n.3863). 
Inoltre, “in tema di applicazione della sanzione per responsabilità aggravata ex art.  96, comma 3, c.p.c. nel giudizio di appello, indagando il criterio di imputazione (dolo o colpa grave) che deve ritenersi implicitamente prescritto, il giudice non può limitarsi a indicare, quali presupposti della condanna, la pretestuosità dell'impugnazione e, dunque, il suo rigetto, non essendo l'applicazione di questa misura conseguenza automatica della inammissibilità o dell'infondatezza del gravame, ma può (e deve) ricavare la riprovevolezza del comportamento in termini oggettivi dagli atti del processo, dandone motivatamente conto” (cfr. Cass. Sent.  26545/2021). 
Ebbene, calando i menzionati principi di diritto nella vicenda di cui è causa, emerge che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., posta la non configurabilità di una condotta qualificabile come di abuso dello strumento processuale. 
§ 4. 
In definitiva, l'appello va dichiarato inammissibile. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi minimi ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.M. n. 55/14 in ragione della pronuncia in rito. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### S.r.l., con citazione notificata il ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) Dichiara inammissibile l'appello; b) ### la ### S.r.l. al pagamento delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, in favore della parte appellata. c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. ###

causa n. 2906/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7363/2025 del 19-03-2025

... 2015, per un totale di € 72.057,00 (comprensivo di interessi moratori, sanzioni amministrative e spese di notifica), ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della “### tà S.p.A.” av verso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di Napoli il 3 gennaio 2020, n. 58/26/2020, c on compensazione delle spese giudiziali. 2. ### tributaria regionale ha confer mato la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della ### S.p.A., sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si app licasse la vecchia impos ta comunale sul la pubblicità (ICP ), mentre, dall' 1 gennaio 2002, si applicasse il canone per l'installazione dei mezzi pu bblicitari (### (comprensivo del canone per l'occupazione di spazi pubbl ici). ### a S.p.A. ha resistito con controricorso. 3. ### di Cassazione ha deciso la controversia con sentenza n. 19017/2023, rigettando l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, respingendo il primo motivo di ricorso ed accogliendo il secondo, con conseguente rinvio alla ### di Giustizia di secondo grado competente per territorio. 4. In particolare, la ### ha statuito che l'istituzione del ### richi ede un apposito (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2405/2024 R.G. proposto da: ### A, ### S.P.A, rappresentate e di fese dall'avvocato ### (####) unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###, rappresentato e di feso dagli avvocati ### (###) e ### (###) -controricorrente per la revo cazione del la SENTENZA della CORTE S ### CASSAZIONE in ### n. 19017/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' ### dal ### 2 di 11 ### 1. ### di Napoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza deposit ata dalla ### tributaria regionale della ### il 9 febbraio 2001, n. 1224/2 3/2021, la quale, in controversia avente per ad oggetto l'impugna zione di sei avvisi di accertamento per il parziale versamento del canone per l'installazione dei mezzi pub blicit ari (### per l'anno 2015, per un totale di € 72.057,00 (comprensivo di interessi moratori, sanzioni amministrative e spese di notifica), ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della “### tà S.p.A.” av verso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di Napoli il 3 gennaio 2020, n. 58/26/2020, c on compensazione delle spese giudiziali.  2. ### tributaria regionale ha confer mato la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della ### S.p.A., sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si app licasse la vecchia impos ta comunale sul la pubblicità (ICP ), mentre, dall' 1 gennaio 2002, si applicasse il canone per l'installazione dei mezzi pu bblicitari (### (comprensivo del canone per l'occupazione di spazi pubbl ici). ### a S.p.A. ha resistito con controricorso.  3. ### di Cassazione ha deciso la controversia con sentenza n. 19017/2023, rigettando l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, respingendo il primo motivo di ricorso ed accogliendo il secondo, con conseguente rinvio alla ### di Giustizia di secondo grado competente per territorio.  4. In particolare, la ### ha statuito che l'istituzione del ### richi ede un apposito regolamento comunal e (che non ha ritenuto essere stato adottato dal Comune) e che, in mancanza di tale regolamento, l'ICP continua ad essere applicata (nella fattispecie anche dopo la data del 1^ gennaio 2002) e può cu mularsi co n il canone 3 di 11 concessorio per l'occupazione di spazi pubblici (senza la limitazione del 25% prevista per il ###. Ha stabilito che la sostituzione dell'ICP con il ### richiede un regolamento specifico, la cui assenza comporta la continuazione dell'applicazione dell'ICP e che il piano generale degli impianti pubblicitari (### non può sostituire il regolamento. Ha inoltre precisato che il ### è comprensivo della ### o del ### A conclusione del proprio ragionamento, ha espresso dunque il seguente principio di diritto per il giudice del rinvio: “La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (### di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta (quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002 ); ne discende che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta comunale sulla pubblicità (### continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002 ) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la ### o il ### con il canone concessorio per l'occupazi one di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448]”.  5. Avverso la suddetta sentenza, la ### spa (cui è subentrata IGP ### S.p.a.) ha proposto ricorso per revocazione per errori di fatto ex art. 395, n. 4), c.p.c., affidato a quattro motivi in fase rescindente 4 di 11 e tre motivi in fase rescissoria, cui ha resistito co n co ntroricorso il Comune di Napoli.  6. Successivamente ambedue le parti in causa hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380.bis c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In fase rescindente, il ricorso è affidato a n. 4 motivi.  1.1. Con una prima argomentazione la ricorrente in revocazione ha dedotto la errata supposizi one dell'inesisten za del giudicato amministrativo (### n. 9438/2004) secondo cui il Comune di Napoli, con regolamento ex art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 approvato con D.C.C. n. 419/1999 (P.G.I. - Norme di attuazione) ha introdotto il ### ex art. 62 D. Lgs. n. 446/97 con decorr enza 1.01.200 2 in sostituzione dell'ICP abrogata. Su tale gi udicato si fo nda la CTR 1224/21, non censurata sul pu nto dal Comune con il ricor so in cassazione.  ### di Cassazione, secondo la ricorrente, ha erroneamente ignorato questa sentenza, che aff ermava che il Comune di Napoli, attraverso il regolamento approvato con D.C.C. n. 419/1999, aveva introdotto il ### dal 1° gennaio 2002, sostituendo l'### Questo giudicato, allegato dalla contribuente e recepito dalla ### non è stato contestato dal Comune nel ricor so in Cassazione, e il PM lo ha sottolineato come motivo di inammissibilità. La ricorrente sostiene che se la ### avesse considerato questo giudicato, non avrebbe accolto il secondo motivo del ricorso del Comune.  1.2. Controparte ha replicato che il vizio non sussiste e che, ove sussistente, sarebbe co munque irrilevant e. ### annullamento dell'ordinanza adottata dal ### il 31 dicembre 2001, n. 223, come avvenuto da parte del giudice amministrativo, non porterebbe alcuna utilità alla ricorrente - come rilevato dal la ### in motivazione - atteso che la stessa non solo sarebbe comunque tenuta a pagare, ma dovrebbe farlo in misura maggiore in base all'I.C.P. 5 di 11 2. Con s econdo argomento, la parte ricor rente ha e ccepito l'errata supposizione dell'e sistenza del ### adottato dal Comune di Napoli ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, abrogato dall'art. 2, ###, del “P.G.I. - Norme di attuazione”. In difetto di tale regolamento il Comune di Napoli non ha applicato e non poteva contin uare ad applicar e dopo il ### l'ICP.  ### di Cassazione, a detta della ricorrente, avrebbe erroneamente presupposto l'esistenza del regolamento comunale per l'applicazione dell'### nonostante la sua abrogazione con D.C.C.  419/1999. Sarebbe un fatto incontestato ed evidenziato dalla ricorrente e dal Comune stesso. La ricorrente sottolinea che l'assenza di questo regolamento rendeva inapplicabile l'ICP dopo il ###.  ### è definito decisivo, in quanto ha portato la ### a cassare la sentenza della CTR ed a formulare un principio di diritto errato.  3. Con un terzo ordine di motivi, la ricorrente per revocazione ha contestato l'errata percezion e del contenuto degli avvisi di accertamento impugnati, i quali per l'anno d'imposta 2015 applicano l'unica tariffa annua €/mq del canone sostitutivo dell'imposta ex art.  62 del D. Lgs. n. 446/97 approvata con l'ordinanza 31.12.2001 n. 223 in vigore dall'1.1.2002, annullata con sentenza passata in giudicato, ritenendolo accerta mento in fatto “assorbente”, cui è conseguit o l'accoglimento del ricorso originario.  ### di Cassazione non avrebbe considerato che gli avvisi di accertamento applicavano la tariffa del ### approvata con ordinanza annullata dal ### Questo fatto, definitivamente accertato dal giudice di merito e non contestato dal Comune, avrebbe dovuto portare al rigetto del secondo motivo del ricorso 4. Con una quarta argomentazione, parte ricorrente ha dedotto l'errata percezione del co ntenuto della D.C.C. n. 80/1998, che non sarebbe agli atti del giudizio, non è vigente e non ha pacificamente 6 di 11 introdotto un canone concessorio per occupazione di suolo pubblico mediante impianti pubblicitari non identificabile con ### o ### 5. Con riferimento, invece, alla fase rescissoria, si deduce che il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione nella revoca nda sentenza, formulato dal Comune, riguardante la presunta violazione di norme proc edurali e costituzionali per omessa moti vazione, è stato respinto dalla ### di Cassazione (nella sentenza n. 19017/23) perché infondato.  6. Tuttavia, se ne eccepisce, fase rescissoria, l'inammissibilità sotto due aspetti.  6.1. In prim o luogo, ai s ensi dell'art. 360, co mma 4 c.p.c., relativo alla "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c. applicabile al caso), non avrebbe potuto essere proposto il motivo n. 5 dell'art. 360 c.p.c.  contro una sentenza d'appello che conferma quella di primo grado.  6.2. In secondo luogo, anche se il motivo fosse riqualificato come vizio di nullità per motivazione apparente o inesistente (art. 360, n. 4 c.p.c.), risulterebbe infondato: la sentenza di second o grado ( 1224/20), come ampiamente motivato e trascritto nella sentenza 19017/23, ha esaminato dettag liatament e le tesi contrapposte, respingendo con adeguata motivazione i motivi di appello del Comune, rispettando ampiamente il minimo costituzionale richiesto.  7. Con il secondo motivo di ricorso in fase rescissoria, la ricorrente ril eva in primo lu ogo la inammissi bilità sotto tre diversi profili.  7.1. Il secondo motivo di ricorso originario formulato dal Comune sarebbe viziato d a inammissibil ità per sconfinament o nel merito, avendo tentato il Comune di Napoli di trasformare una questione di fatto, relativa all'accertamento di documenti e al loro significato, in una questione di diritto. ### di Cassazione non ha competenza sul merito del la controversia e, pertanto, non poteva rivedere tali accertamenti. 7 di 11 7.2. Il moti vo sarebbe inammissibile anche per di fetto di autosufficienza. Il ricorso non conteneva l'integrale trascrizione degli atti amministrativi contestati (es. delibere comunali e regolamenti) e la mancata trascrizione integrale degli atti oggetto di contestazione determinerebbe inammissibilità.  7.3. Ricorrerebbe poi ipotesi di inammissibilità per difetto di specificità: il Comune non ha cont estato in modo puntuale l'interpretazione della ### (###, né il giudicato amministrativo che ave va già stabilito l'abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità (### e l'introduzione del canone unico (### dal 2002.  7.4. Con un sec ondo ordine di motivi in sede rescindente si assume che gli avvisi di accertamento impugnati applicavano tariffe annullate da una sentenza definitiva del ### 8. Il terzo motivo, con il quale si contesta che la normativa sul canone patrimoniale (### non giustifica la parametrizzazione delle tariffe alla superficie pubblicitaria, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, risulta assorbito dal precedente.  9. Per quanto concerne la fase rescindente, i primi tre motivi fanno leva, sostanzialmente, sulla medesima questione.  9.1. Si deduce, cioè, che un giudi cato del TAR avrebbe, in contrasto con la decisione della ### di legittimità, affermato che il Comune di Napoli, attraverso il regolamento approvato con D.C.C.  419/1999, aveva introdotto il ### dal 1° gennaio 2002, sostituendo l'### 9.2. Tuttavia, le parti sostengono, tuttora , posizioni dialetticamente contrapposte sia sull'esistenza-inesistenza del regolamento, sia sulle relative conseguenze in ordine al tributo ratione temporis applicabile sia, ancor a, sulla rilevanza in sé di questa circostanza. 8 di 11 9.3. Il contrasto delle parti su questi aspetti (già chiaramente dipanato dalla decisione revo canda) non pu ò essere oggetto di ### accertamento in sede di revocazione: l'er rore di fat to previsto dal l'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costitu ire motivo di revocazione, consiste in una falsa perce zione della realtà o in una svista sensoriale che abb ia portato ad aff ermare o supp orre l'esistenza di un fatto decisivo in contestabilmente escluso , oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 26/01/2022, n. 2236 Rv. 663756 - 01).  ###. 395 c. 4 cpc dispone in proposito, testualmente, che la revocazione è ammessa “se la sentenza è l' effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatt o la cui verit à è positivamente st abilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. 
Nel caso analizzato, l'esistenza-inesistenza del regolamento così come la sua ril evanza ai fini di causa, lu ngi da emergere quali circostanze lampanti sia in sé sia nelle loro conseguenze decisorie, sono state contestate tra le parti nel corso dell'intero giudizio e, proprio perché si tratta di un p unto controverso , non possono essere considerate oggetto di una svista o un errore di percezione, quanto l'esito di un a valutazione non sce vra dall'applicazione in diritt o e dall'individuazione della portata del giudicato amministrativo. Di conseguenza, la richiesta di revocazione basata su questa presunta inesattezza è inammissibile. 
Si è stabilito (Cass.n. 16439/21 e moltissime altre) che: “### di fatto ri levante ai fini della revocazione della sentenza, comp resa 9 di 11 quella della ### di Cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rap presentazioni dello stess o oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abb ia indotto, anche implici tamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'in esistenza di un fatto che risulti inco ntestabi lmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bi sogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo , nel senso c he, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa”.  9.4. Tali censure sono dunque inammissibili, non essendo qui riscontrabile nessuno di questi requisiti.  10. Con il quarto motivo, ed ultimo rescindente, si censura invece il presunto errore di fatto derivante dalla circostanza che la corte di legittimità non avrebbe avuto conoscenza di uno degl i atti presi a fondamento della decisione: la D.C.C. n. 80/1998.  10.1. Va in prim o luogo rilevato che tale c ircostanza non è adeguatamente indicata dal ricorre nte sotto il profilo dell'autosufficienza.  10.2. Va premesso poi in fatto che si tratta di un documento soggetto a pubblicità legale venuto in rilievo nell'ambito del giudizio, come tale conoscibile dalle parti del giudizio, e che nello stesso assunto difensivo si afferma che sarebbe comunque venuto in rilievo in altri ricorsi tra le stesse parti decisi nel medesimo giorno.  10.3. Quand'anche la ### avesse errato nell'utilizzare questo atto, si sarebbe comunque al di fuori della re vocazione, perché si tratterebbe di errore processuale: il motivo concerne la interpretazione del contenuto della delibera (la errata percezione di una delibera) e non può, come tale, essere considerato una svista percettiva. 10 di 11 10.4. Il fatto in sé non è contestato nella sua esse nza (la esistenza del la delibera, che è anzi stata prodotta, n ella prospettazione, in giudizi decisi unitament e a quello di cui oggi si discute), sicché non può parlarsi di inesistenza del fatto, ma di errore procedurale, perché il giudice ha, al più, omesso di indicare la sentenza - del medesimo giorno - che ha acclarato la esistenza della delibera. 
Quindi, al limite si tratterebbe di cattivo uso della scienza privata del giudice, ai sensi dell'art. 115 e 116 c.p.c., sicché l'eventuale errore ha natura di error in procedendo , co me tale non suscettibile di revocazione.  10.5. In conclusione, quanto ai motivi rescindenti, o si tratta di questioni controve rtibili (cioè l'esistenza o meno del regolamento adottato dal Comune di Napoli), e quindi manca il requisito di evidenza della svista percettiva, o si tratta di motivi che attengono ad ipotetici errori procedurali (aver fondato la decisione su una delibera non in atti, ma in ricorsi coll egati) o, ancora, a ricostruz ione che presuppone un'attività interpretativa di norme di vario rango.   In più, in ogni caso, una volta adottato il principio di diritto, questo deve essere comunque adeguato alla fattispecie da parte del giudice di rinvio, sotto il profilo della esistenza dei fatti (o meno) cui il principio si riferisce, ma in ordine al cui accertamento materiale non esplica effetto vincolante.  10.6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso.  10.7. Conseguentemente, non deve farsi luogo ad analisi degli ulteriori motivi, formulati in sede rescissoria.  11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.  12. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupp osti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la 11 di 11 presente im pugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle s pese del giudizi o di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### in data ### .   

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Liberati Alessio

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