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Tribunale di Latina, Sentenza n. 557/2024 del 01-03-2024

... demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il (leggi tutto)...

testo integrale

###. 557/2024 Reg. gen. Sez. Lav. N. 1739/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa #### rel.  ###ssa ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 09/02/2024, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1739 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. ### e dall'Avv.  #### con domicilio eletto ### 24 - ##### ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 61 - ### INPS ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. #### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 29 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 551/2022, pubblicata in data ### ___________________________________________________________________ 2 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di ### in funzione di ### in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., in contraddittorio con l'### ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società resistenti a decorrere dal 3 giugno 2010; alla sua riammissione in servizio con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti in corrispondenza del quarto livello di inquadramento ### autotrasporti; ha condannato le stesse al pagamento, in solido, delle retribuzioni dovute a decorrere dalla messa in mora del 13 febbraio 2017 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per complessivi e 40.909,15 con interessi e rivalutazione, dei contributi previdenziali non prescritti e delle spese di lite con attribuzione. 
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rinvenuto, sulla scorta delle allegazioni attoree e alla luce delle risultanze istruttorie, l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. 
Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. 
Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l.  effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc.  coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti di appalto erano intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. ma, di fatto il rapporto si era svolto con le medesime modalità per circa sette anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative non solo del ricorrente bensì anche di altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte avevano inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione.  ___________________________________________________________________ 3 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tutta la vicenda lavorativa del ricorrente, come dedotta in giudizio, era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003, applicabile ratione temporis, con riguardo sin dal primo appalto di servizio di trasporto - ritenuto non genuino - con la cooperativa ### nel 2010 e con riguardo al primo rapporto di lavoro formalmente costituito tra quest'ultima e il ricorrente. 
Quanto alle richieste economiche, il Tribunale ha ritenuto spettanti al lavoratore, oltre alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora del 13 marzo 2017 in cui era stata formalmente offerta la prestazione, altresì le differenze retributive maturate nel periodo pregresso, determinate come da conteggi prodotti in giudizio ed elaborati con riferimento al IV livello di inquadramento, ritenuti congrui dal primo giudice.  2. - Per l'impugnativa della sentenza ricorrono entrambi le società soccombenti con atto di appello depositato in data 4 luglio 2022, affidato a sette motivi ai quali resiste il ### con memoria difensiva del 18 aprile 2023. 
Costituitosi anche in questo grado l'### ha reiterato le richieste di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione, sulle differenze retributive dovute. 
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.  3. - Riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa del ### va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. ### di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15 e da ultimo 13535/2018.  ### la pronuncia, l'art. 434 comma 1 , nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 C.P.C., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso ___________________________________________________________________ 4 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. 
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 
Onde l'ammissibilità del gravame, che deve essere scrutinato nel merito.  4. - Con il primo motivo la difesa unica delle società appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro oltre che l'errata qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con le cooperative di servizi di trasporti, ritenuti erroneamente dal tribunale non genuini. Sotto il primo profilo si deduce l'errata individuazione del presunto centro unico di interesse, sulla base della mera coincidenza del legale rappresentante nella persona del #### che non può legittimare la sovrapposizione e la fusione in un'unica entità giuridica; peraltro, le circostanze di fatto emerse dall'espletata prova testimoniale sarebbero insufficienti a dimostrare la posizione della ### neppure menzionata dai testi escussi. 
Inoltre, l'espressa domanda di individuazione del centro unico di interesse non risulta formulata nelle conclusioni nelle quali si richiede meramente la condanna in solido delle società resistenti al pagamento delle pretese; pertanto, la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la sussistenza di unicità tra le due società deve essere considerata pronunciata in termini di extra petitum e, per l'effetto, riformata. 
Sotto altro profilo, con lo stesso mezzo, si lamenta l'errata qualificazione del contratto suppostamente nullo di appalto di servizio di trasporto: a ben vedere, operando le resistenti nel settore dell'autotrasporto avvalendosi per i trasporti - e servizi di trasporto - di ### (fino al 2013) e di ### di ### (dal 2013 in poi in forza di regolari contratti di appalto di servizi di trasporto, questi ultimi sostanziavano rapporti negoziali riconducibili piuttosto alla fattispecie del trasporto al quale non è applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. 
Inoltre, si deduce l'erronea ricostruzione da parte della sentenza gravata dei rapporti succedutisi tra le parti, posto che l'iniziale rapporto contrattuale tra le parti indicate (### era venuto a cessare alla scadenza del contratto con la ### e che successivamente rilevava l'unico rapporto in essere tra la ### quale committente e la ### quale vettore/sub vettore che stipulavano un contratto di trasporto/sub trasporto, non necessitante di forma scritta; mentre la ### a sua volta, aveva stipulato regolari contratti di appalto con le cooperative via via succedutesi, tutti regolarmente documentati in atti. 
Si contesta infine la motivazione in punto di ritenuta mancanza di genuinità dei suddetti contratti di appalto, stante la piena autonomia organizzativa delle società appaltatrici, mentre il manifestato potere di ingerenza delle società resistenti ___________________________________________________________________ 5 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### rientrava nelle prerogative proprie della figura del mittente ai sensi degli artt. 1685 e 1686 del Con il secondo motivo si lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un potere direttivo ed organizzativo da parte del ### mero committente di trasporti che si limitava dunque a dettare ordini e stabilire direttive nei limiti dei poteri riconosciuti al mittente per la consegna e il ritiro delle merci che avveniva comunque sotto la responsabilità dei referenti delle cooperative ### e ### ( v. testi Nistoraia e ###. 
Con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 d.l. 183/2010, dall'impugnazione dei contratti di appalto stipulati con le rispettive società cooperative formali datrici del ricorrente, illegittimamente considerata tardivamente proposta in primo grado. 
Con il quarto motivo la difesa appellante censura la sentenza de qua per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie in esame e in particolare alle disposizioni di legge sulle quali si dovrebbe fondare la pronuncia di condanna delle appellanti al pagamento delle retribuzioni a far data dalla messa in mora e messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del ricorrente, senza considerare che nella fattispecie sembrerebbe piuttosto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 300/1970 dettata in tema di licenziamento illegittimo, cosicché è ravvisabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 
Con il quinto motivo, correlato a quello che precede, la difesa pone una questione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in relazione all'art.  111 Cost., lì dove non prevede alcun tetto massimo di risarcimento nel caso in cui il processo si prolunghi oltre i parametri della ragionevolezza ( che ai sensi della legge 89/2001 sono individuati per il primo grado di giudizio nella durata massima di tre anni). 
Diversamente, nel caso di specie, in cui il procedimento è durato oltre cinque anni in primo grado, una decisione tempestiva avrebbe comportato una riduzione delle annualità da retribuire con minore aggravio economico per l'azienda convenuta. 
La mancata fissazione nelle normative in concreto applicate dal giudice di un tetto massimo risarcitorio nel caso di processo che si prolunghi oltre un termine ragionevole, comporta poi anche una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro finiscono per variare in funzione del carico di ruolo del Tribunale adito.  ___________________________________________________________________ 6 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### il sesto motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza che ritenuto la sussistenza di una valida offerta di prestazione lavorativa tramite la generica comunicazione del 13 marzo 2017. 
Infine, con l'ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di detrazione dal quantum risarcitorio del c.d. aliunde perceptum quanto meno sotto il profilo della compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 1223 c.c..  5. - I motivi di impugnazione sono nel loro complesso infondati e l'appello deve essere pertanto respinto.  5.1. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.  5.2. - La censura con cui si contesta la ritenuta esistenza di una reiterata interposizione illecita di manodopera in favore delle aziende convenute, che va trattata con priorità logica rispetto alle altre questioni dedotte dall'appellante, non coglie nel segno. 
Si legge nella sentenza impugnata: <<Quanto alle modalità entro con cui condurre l'accertamento in ordine alla liceità dell'appalto/somministrazione, come anche recentemente ribadito da 12551/2020: “in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn.  15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. 
Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endo-aziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte ___________________________________________________________________ 7 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. 
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi, sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del risultato delle prestazioni. 
Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia un'impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. 5087/98 e 11120/06).  |…| Nel caso di specie, è pacifico e risulta in via documentale che il ricorrente è stato formalmente assunto da diverse società cooperative (cfr. modello c2 storico), in particolare: ### COOP. dal 03.06.2010 al 31.01.2011; ### COOP. dal 02.02.2011 al 31.03.2013; ###. COOP dal 01.04.2013 al 31.08.2013; #### COOP. dal 02.09.2013 al 31.12.2015; ###. COOP. dal 23.10.2104 al 31.12.2016; ###. COO. A.R.L. dal 01.01.2017 al 30.06.2017. 
E' pacifico che in tutto l'arco del rapporto egli ha lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove sono ubicate le sedi legali e operative delle odierne resistenti. 
Occorre sin da subito precisare, anticipando quanto si esporrà anche oltre, che ### risulta essere la sede legale di entrambe le resistenti. Mentre, le due sedi operative di via ### e di ### di ### in ### di ### sono sostanzialmente adiacenti (cfr. visure storiche e dichiarazione sul punto resa dalla teste di parte resistente ### “lavoravo in ### di ### presso la sede operativa della ### e della ### s.r.l. Io lavoravo nell'ufficio che era al primo piano mentre gli operai stavano nel magazzino. 
Andavo nel magazzino per prendere il caffè o se arrivava un cliente magari lo ricevevo nell'ufficio adiacente il magazzino. (…) ADR dell'avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###### in ### ___________________________________________________________________ 8 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### di #### ha un altro ingresso che è adiacente. Da lì partono anche i camion”). 
E' inoltre incontestato che il ricorrente ha utilizzato sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 
E' incontestato che durante tutto il periodo il ricorrente, pur assunto dalle varie cooperative, ha effettuato sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore per conto delle società resistenti. 
Inoltre, mentre, i primi due contratti di appalto di trasporto sono intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; tutti i restanti contratti di appalto sono intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. 
Il rapporto si è svolto con le medesime modalità per circa 7 anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative le quali tutte si avvalevano dei mezzi forniti dalla ### s.r.l., peraltro, per eseguire i trasporti sia della ### s.r.l. che della ### s.r.l.. 
E' pacifico che la assunzione con diverse cooperative ha riguardato non solo il ricorrente bensì anche altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte hanno inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione. 
Il teste di parte ricorrente ### a diretta conoscenza dei fatti per avere lavorato con il ricorrente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per essere egli estraneo alle parti, ha riferito: “Ho lavorato per ### nel periodo dal settembre 2013 e per circa 3 anni e 6 mesi, non ricordo di preciso perché sono andato via senza firmare niente. Io facevo l'autista per le consegne e i ritiri, da quello che ricordo il ricorrente faceva sia il magazziniere che l'autista. ADR si ricorda il ricorrente in che periodo ha lavorato lì: posso dire che quando sono arrivato già lavorava lì. ADR del giudice: chi era il suo datore di lavoro? era assunto dalla ### s.r.l. o dalla ### Io ho parlato con ### che mi ha detto che ero assunto e non mi sono interessato più di tanto, avevo solo bisogno di lavoro. Cap. 2) Da quello che so era solo ### che decideva tutto quanto, decideva con quale camion si doveva andare e che viaggio si doveva fare. Solo lui rispondeva di tutto. Lo so perché la mattina quando uscivo con il camion il ### era lì e la sera anche era presente quasi sempre. ADR i mezzi erano della ### e della ### Si utilizzavamo mezzi della ### e della ### indifferentemente in base a quello che diceva ### Il luogo di lavoro era un capannone grande con un piazzale dove si scaricavano i camion. Il capannone era unico per la ### e per la ### e non c'erano divisioni. Parlo della sede ###via ### ADR del giudice: se il mezzo aveva un problema oppure se il consegnatario aveva un problema a chi vi dovevate rivolgere voi autisti e in particolare il ricorrente? In questi casi tutti gli autisti da quello che so si rivolgevano a ### ADR del Giudice conosce il signori ___________________________________________________________________ 9 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### e il signor ### Si li conosco perché erano dei magazzinieri. ADR del giudice: sa se i signori ### e ### si occupassero di dare direttive al magazzino oppure agli autisti sui viaggi da fare? no, facevano i magazzinieri e basta. 
ADR sa se il ricorrente aveva un problema con la consegna se si doveva rivolgere ai signori ### o ### No, si doveva rivolgere solo a ### ADR dell'avv. ### i signori ### e ### erano presenti al momento della consegna dei giri? ### preparava i giri la sera per fare caricare i camion e #### e il ricorrente iniziavano la sera stessa e se non terminavano proseguivano la mattina. Posso dire che comunque era lui (L. C.) ad organizzare tutto, mi è capitato quando rientravo per consegnare le bolle di vedere ### in ufficio con tutte le bolle e le carte a preparare i giri. Preciso che i giri venivano preventivamente consegnati al ### al ricorrente e al ### insomma a quelli che si occupavano del carico, per preparare i camion. ADR dell'avv. ### se aveva un problema con la consegna e, ad esempio, il ### non poteva rispondere a chi si rivolgeva? Mi rivolgevo a ### un altro dipendente che si occupava di mettere in ordine i viaggi, oppure a ### ma molto raramente, oppure a ### Era così per tutti gli autisti: prima si chiama ### e se non rispondeva si chiama l'ufficio che ti metteva in contatto con ### Canale”. 
Il teste di parte ricorrente ### della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per le estraneità del teste alle parti, ha riferito: “### ci faceva trovare la mattina le bolle con le consegne e i magazzinieri, tra cui anche il ricorrente, caricavano i camion, iniziavano a caricare la sera e poi proseguivano anche la mattina presto. ### che veniva e consegnava le bolle. Il ricorrente si rivolgeva per tutto a ### ADR dell'avv. ### era solo il ### che si occupava di consegnare le bolle o c'era qualcuna altro? No, era solo il ### (…) Cap. 7) è vero, se c'era un problema sia con il mezzo che con la consegna il ricorrente si doveva rivolgere al ### valeva così per tutti. ADR dell' Avv. ### conosce i signori ### e ### Si erano magazzinieri. ADR del Giudice: i signori ### e ### davano direttive agli autisti sui giri da fare, davano direttive al ricorrente? no, se ne occupava solo ### Che io sappia li ho visti fare solo i magazzinieri, carico e scarico delle merci”. 
Appare poi significativa la testimonianza resa dalla teste di parte resistente ### la quale ha riferito: “ADR il ricorrente è stato assunto da una cooperativa o era un vostro dipendente o della ###: Il ricorrente è stato sempre assunto da cooperative, non ricordo il nome, posso dire che con le cooperative cercavamo di mantenere sempre lo stesso personale. Posso dire che l'ultima cooperativa ce l'hanno suggerita proprio gli operai che non erano contenti della precedente cooperativa e quindi sono passati a quest'altra cooperativa, che ci aveva suggerito appunto ### Idin”. 
Dalla predetta testimonianza emerge in maniera incontrovertibile come le varie cooperative fossero utilizzate per la assunzione dei lavoratori, tant'è che venivano suggerite dagli stessi operai in base al gradimento dei lavoratori stessi.  ___________________________________________________________________ 10 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### inoltre la teste ### “### 7) I preposti della cooperativa erano ### e ### che erano anche magazzinieri. Noi - la ### s.r.l. e la ### - prepariamo i giri, che venivano predisposti con la targa del #### e poi dati al magazzino. A questo punto i referenti della cooperativa prendono questo documento, che serviva anche per caricare le merci. 
Sulla distinta da noi predisposta risulta il camion, la targa, associata a una persona che ha quel camion quel giorno con tutte le consegne da fare. Di solito un camion lo guida sempre la stessa persona. I preposti della cooperativa facevano anche essi i magazzinieri, come ho detto, però erano loro incaricati dalla cooperativa per interfacciarsi di più con noi. 
ADR dell'Avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###traversa ### di #### ha un altro ingresso è adiacente. Da lì partono anche i camion ADR dell'avv. ### sa come erano le sedi della ### Si sono andata alla sede ###ricordo il nome della cooperativa, forse era la ### Comunque da quello che ricordo era solo un locale ufficio”. 
Dunque, i trasporti in concreto da effettuare erano predisposti direttamente dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. che individuavano con quale mezzo si doveva effettuare il singolo servizio di trasporto, mentre al mezzo era generalmente assegnato lo stesso autista. 
Tanto risulta corroborato anche dalla deposizione della teste di parte resistente ### dipendente ### s.r.l., la quale ha riferito: “ADR avv. ### le distinte di consegna di cui fa riferimento erano preparate direttamente da lei o dal ### e venivano consegnate direttamente all'autotrasportatore che partiva dal piazzale di ### s.r.l.? La mattina trovavo i viaggi predisposti dal signor ### si tratta di una lista, preparavo la distinta e la davo ai responsabili del magazzino che erano i referenti di queste società. Cap. 7) posso dire che le direttive sui viaggi le davano i referenti della cooperativa in base alla distinta che veniva consegnata. ADR il signor ### andava nel piazzale da cui partivano i mezzi? il signor ### era sempre presente e se serviva qualcosa gli si chiedeva. Cap. 8) si è vero, era la cooperativa che dava indicazione di chiamare direttamente il signor ### e abbreviare i tempi di consegna. ADR se vi era un imprevisto era il ### direttamente a dire cosa fare? ### si rivolgeva al cliente della consegna per sbloccare la situazione”. 
Anche la ### impiegata amministrativa della ### s.r.l., riferisce come i singoli trasporti fossero in concreto predisposti dalle odierni resistenti, che il ### era sempre presente per risolvere problematiche relative alle consegne e al ### si dovevano rivolgere gli autisti. 
Ora, la teste riferisce che erano i referenti delle cooperative a dare direttive sui viaggi, tuttavia non si comprende dalla deposizione in che cosa in concreto si sostanziassero queste direttive, posto che i singoli trasporti erano definiti nelle ___________________________________________________________________ 11 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### distinte formate dalle resistente e che il ### era sempre presente e interloquiva con gli autisti per risolvere problematiche inerenti le consegne. 
Non si può dubitare, invece, che il ricorrente fosse tenuto ad eseguire le prestazioni impartite giornalmente o, sebbene per mezzo delle più volte citate “distinte di viaggio”, dalle odierne resistenti e che il ruolo di referente -sempre su indicazione del ### fosse solo quello di fare eseguire agli auto trasportatori quanto stabilito dalla committente (e dalla ### s.r.l. la quale, come cennato, peraltro, si avvaleva della prestazione lavorativa senza che neanche vi fossero formali contratti di appalto ad eccezione di quello concluso con la ### e la ###. 
Il teste ### attualmente dipendente della ### s.r.l., ha riferito: “Conosco il ricorrente perché lavorava per delle ditte appaltatrici non so se della ### o della ### non ricordo il periodo, forse sono 12-13 anni che lo conosco. 
Io in quel periodo lavoravo sempre per delle ditte appaltarci. ADR del Giudice: ricorda il nome di queste ditte appaltatrici? ### la ### perché ci ho lavorato molti anni ed è stato un bel rapporto. Io mi occupavo del carico e scarico degli automezzi e della gestione, in alcune ditte ero anche preposto e davo istruzioni agli operai. So che il ricorrente si occupava sia del magazzino, in genere la mattina, e poi andava anche a fare qualche consegna. All'inizio per tanti anni, non ricordo quanti, ha lavorato solo in magazzino. ### altra gente della ditta appaltatrice che predisponeva i giri. Anzi, preciso di non sapere chi predisponesse i giri perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. 
In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese appaltatrici), afferma dapprima che fossero i referenti delle cooperative a predisporre le attività di trasporto, salvo subito dopo smentire tale circostanze ed affermare di non sapere chi in concreto predisponesse i giri. 
Oltre al ### che nemmeno è stato in grado di dire per quali cooperative abbia svolto il ruolo di referente, per il resto, neanche risulta effettivamente comprovata la presenza effettiva dei referenti né di un qualche preposto del ___________________________________________________________________ 12 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di #### datore di lavoro per tutte le altre cooperative coinvolte negli appalti di cui è lite. 
Ebbene, le testimonianze assunte lasciano desumere in maniera chiara come il potere direttivo ed organizzativo fosse esercitato direttamente dalle società resistenti, nella persona del ### nei confronti del ricorrente. 
Ciò, del resto, è suffragato dall'assenza dei rappresentanti dei formali datori di lavoro nel corso dell'attività lavorativa, e dell'assenza in capo alle appaltatrici di alcuna struttura produttiva riferibile agli appalti di cui è lite, atteso che, come emerge in via documentale, i mezzi erano sempre forniti dalla ### s.r.l. (in senso conforme Cass. 3632/2020). 
Non giova alle resistenti richiamare la disciplina dei contratti di trasporto, in quanto non si può in alcun modo escludere che anche un contratto di trasporto (ossia un appalto di servizi di trasporto) possa celare un appalto illecito, che si concretizza nella mera fornitura di manodopera, come avvenuto appunto nel caso di specie. Del resto, il richiamo alla disciplina del contratto di trasporto è effettuato per escludere la applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.gs. 276/2003.  |…| Il ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. 
I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. 
Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>.  5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.  5.5. - Dunque, non rileva solo la mera prestazione di lavoro in favore dell'impresa appaltante ma anche l'aspetto caratterizzante di tale prestazione che ___________________________________________________________________ 13 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### viene resa di fatto e nella sua concretezza costituita dall'eterorganizzazione da parte del soggetto utilizzatore. Qualora invece la prestazione lavorativa conservi il carattere di fattore di produzione dell'impresa appaltatrice che concorre al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'utilizzazione di beni immateriali della produzione, il cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino.  5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto.  5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. 
Di tutti questi aspetti, descrittivi di una fattispecie complessa, la sentenza, alla luce del testimoniale acquisito, ha dato conto con ampia e soddisfacente motivazione che il Collegio qui condivide.  5.8. - Per contro, le critiche mosse dalla difesa appellante appaiono non conferenti posto che esse si soffermano essenzialmente sui caratteri distintivi del contratto di trasporto che avrebbero connotato i rapporti tra la committente e le varie società fornitrici del servizio di trasporto via via succedutesi nel tempo, attraendo, in modo del tutto surrettizio, alla disciplina codicistica di quest'ultimo dettata in tema di diritti e poteri del “mittente”, quella che è un'attività vera e propria di eterodirezione della prestazione lavorativa rientrante pienamente nella sfera delle prerogative datoriali. 
Per il resto le società appellanti, a fronte della incontestabile circostanza che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa sottoposto alle specifiche e puntuali direttive delle medesime, che non si limitavano ad un mero coordinamento, ma gestivano indifferentemente tutte le risorse come personale dipendente, non rilevando in tale ruolo gestorio figure subalterne quali i magazzinieri ### e ### hanno mancato di provare, come era loro onere, l'esistenza di una gestione ed organizzazione proprie dell'appaltatore, anche tramite preposti a tal fine qualificati nello stabilire compiti, turni di lavoro e servizi cui adibire il personale, oltre che l'esistenza, ove che ve ne fosse ancora bisogno, di un rischio economico gravante sull'appaltatore in quanto correlato allo svolgimento del servizio appaltato. 
Pertanto, la sentenza merita sul punto sicura conferma.  ___________________________________________________________________ 14 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 6. - Quanto al secondo degli aspetti individuati dal mezzo di gravame, in punto di esatta individuazione della effettiva parte datrice in unico centro di imputazione di interessi rappresentato da entrambe le società appellanti, la censura si dimostra generica e si ferma al mero dato formale dell'autonomia delle due compagini societarie senza confrontarsi con la puntuale motivazione del giudice di primo grado; inoltre, si appalesano non conferenti in relazione alla supposta natura dei contratti impugnati soggetti alla disciplina del contratto di trasporto piuttosto che a quella degli appalti di servizi. 
Al riguardo, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado offre un quadro esaustivo, corroborato dagli esiti della prova testimoniale, circa la consistenza di un unico centro di imputazione di interessi a cui ricondurre il rapporto di lavoro con l'odierno appellato. 
Infatti, si legge nella motivazione del primo giudice: <<costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto. 
Medesimo principio vale allorquando vi sia un collegamento economico - funzionale tra più società tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti allorché si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15).  ### la giurisprudenza di legittimità, tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato da alcuni indici sintomatici che sono: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 19023/17; Cass. 26346/16). 
Ebbene, nel caso di specie è incontestato e documentale che: la ### s.r.l. e la ### s.r.l. hanno la stessa compagine societaria (cfr. visure camerali) nonché lo stesso amministratore unico nella persona del ### hanno il medesimo oggetto sociale e le stesse sedi legali, nonché sedi operative adiacenti ( deposizione della teste ### e ### “### il ricorrente perché lo vedevo in magazzino. Io lavoravo negli uffici di ### in affitto presso la ___________________________________________________________________ 15 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### s.r.l.”). Al contrario, la contestazione delle parti resistenti attiene alla giuridica autonomia rispetto alle diverse cooperative (cfr. pag. 10 della memoria difensiva). 
Del tutto generica appare poi la contestazione secondo cui “### e la ### sono formalmente e sostanzialmente soggetti giuridici distinti con propria struttura, denominazione sociale, propria partita ### proprio oggetto sociale e proprio personale” (cfr. memoria). A nulla rileva infatti il mero dato formale della autonoma soggettività giuridica (denominazione sociale, partita ### a fronte delle circostanze dedotte e comprovate relativamente alla composizione dei soci, alla unicità dell'amministratore, alla identità di sedi e di oggetto sociale. 
E' stato confermato dalla stessa deposizione della teste ### citata dalle società, difatti, che il ricorrente abbia effettuato servizio di trasporto per conto (e quindi a beneficio) sia della ### s.r.l. (committente, a parte i primi due anni, del servizio di trasporto) che per la ### s.r.l.; la ### infatti, eseguiva servizi di trasporto anche per conto della ### (come risulta anche in parte dal doc. 4 di parte ricorrente-doc. di viaggio). 
La commistione è poi resa evidente anche dal fatto che, per il periodo in cui l'appalto con la cooperativa datrice di lavoro del ricorrente era commissionato dalla ### s.r.l., la ### s.r.l. abbia concesso in comodato d'uso gratuito alla appaltatrice i mezzi di sua proprietà>>.  6.1. - Conclusivamente sul punto, va data adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, riguardo alla sussistenza di uno stretto collegamento economico e funzionale tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. tanto da sfociare in un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo connotato dagli elementi sopra descritti, in particolare distinguendosi la presenza di un unico soggetto direttivo, nella persona di ### amministratore e rappresentante di entrambe le società resistenti, che è stato visto agire come unica vera figura di riferimento sul piano organizzativo, sia della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di prime cure sia degli altri fattori della produzione, oltre che tecnico e amministrativo-finanziario: in effetti, dal testimoniale assunto ( vedi le dichiarazioni dei testi ### e ### sono emerse chiare le modalità operative con le quali veniva attuato il coordinamento tra le varie compagini societarie al fine di consentire che le proprie prestazioni lavorative venissero svolte in favore dell'unico soggetto imprenditore, tenuto pure conto della non complessa struttura imprenditoriale finalizzata all'attività di autotrasporto per conto terzi, con impiego di capitali consistenti essenzialmente nella disponibilità di pochi automezzi - utilizzati indifferentemente senza alcuna distinta imputazione ad una o all'altra società - e dei soli locali adibiti al carico e scarico merci - un capannone con un piazzale unico per entrambe le società operanti promiscuamente - tanto da rendere evidente che il collegamento economicofunzionale esistente tra l'attività di entrambe le società dissimulasse in verità l'esistenza di un artificioso frazionamento di un'unica attività fra le due società.  7. - Del tutto infondato è pure il motivo inerente al difetto di idonea motivazione riguardo all'eccepita decadenza ex art. 32, comma 4, legge 183/2010, che è stata correttamente disattesa stante la tardività dell'eccezione che, non essendo per sua ___________________________________________________________________ 16 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### natura rilevabile di ufficio trattandosi di diritto disponibile, avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di costituzione delle società appellate ( v. per tutte 8443/2020).  7.1. - Ma la doglianza è vieppiù priva di pregio lì dove si riferisce all'omesso rilievo che siffatta eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, osservandosi invece che, costituendosi, le resistenti sollevavano la diversa eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs 276/2003 applicabile alla responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti retributivi e contributivi contratti dall'appaltatore, che però non è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute di interposizione illecita di manodopera.  7.2. - Rimane assorbita ogni altra considerazione riguardante la asserita decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 ivi comprese quelle svolte nelle note autorizzate successive alla prima udienza , sia pure su sollecitazione del giudice di prime cure, non senza rimarcare che in ogni caso, vale il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina ( così ###/2021).  8. - Passando all'esame dei successivi motivi di gravame vale osservare che il motivo riguardante l'omessa indicazione in sentenza della normativa applicata è privo di conferenza giuridica avendo la motivazione del primo giudice chiaramente esposto ed inquadrato la fattispecie interpositoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs 276/2003 (e giammai nella previsione di tutela dei licenziamenti ex art. 18 St. Lav.), dettandone puntualmente gli effetti: |…| << Quanto alle conseguenze della accertata interposizione illecita di manodopera si richiama, in quanto applicabile ratione temporis, il disposto dell'art.  29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 il quale prescrive “### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”; l'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 (con riferimento alla irregolare somministrazione professionale di manodopera) a sua volta prescrive “### ipotesi di cui al comma 1 ___________________________________________________________________ 17 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### (somministrazione di lavoro irregolare in quanto al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21) tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 
Pertanto, con l'art. 29, co. 3-bis, introdotto con d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, cd.  correttivo del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di appalto illecito, il lavoratore può chiedere la «costituzione» del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente utilizzatore della prestazione lavorativa. La formulazione, che ricalca quella dell'art. 27, co. 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotta nell'ambito della disciplina della somministrazione professionale di manodopera, ora art. 38, co. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha portato taluni interpreti a ritenere che tali ipotesi siano di annullabilità del collegamento negoziale, con il tipico effetto di rimozione costitutiva ope iudicis. La Suprema Corte ha invece a più riprese chiarito la natura dichiarativa dell'azione avente per oggetto l'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa (Cass. 17540/2014).  ### i giudici di legittimità non deve «trarre in inganno la terminologia adottata dal legislatore che (...) sembrerebbe evocare un'azione costitutiva (...) in realtà il prevedere espressamente che tale azione può essere esperita anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (...) esclude in radice che quella prevista sia un'ipotesi di annullabilità anziché di nullità, non potendo la prima essere pronunciata se non in contraddittorio di tutte le parti del contratto da annullare» (in tal senso da ultimo si è espressa Cass. 22066/2020)>> ( così si legge nella sentenza impugnata).  9. - Pure infondato risulta il quinto motivo di gravame che, in sostanza, paventa un vulnus non meglio precisato alle ragioni di tutela della parte rispetto al principio di ordine costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra potersi rinvenire nella normativa che disciplina gli effetti reintegratori da licenziamento illegittimo prevedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del recesso/licenziamento/ messa in mora sino a quella dell'effettiva riammissione in servizio, senza la possibilità per il giudice di commisurare diversamente l'ammontare del risarcimento stesso, soprattutto ove si consideri l'eccessiva gravosità per il datore di lavoro a dover risarcire il lavoratore del danno da mancata retribuzione in caso di prolungata durata del processo oltre i termini ragionevoli.  9.1. - Il motivo non coglie nel segno poiché sembra trascurare la differenza ontologica tra i temi legati alle conseguenze pregiudizievoli per le parti del giudizio derivanti dalla eccessiva durata dei processi - che trovano specifica tutela nella l.  89/2001 anche attraverso il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale direttamente correlato al suddetto fatto pregiudizievole - e quelli di diretta ___________________________________________________________________ 18 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### derivazione dalla sentenza di merito riconducibile all'atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all'illecito civile ascrittogli, considerato pure che, secondo l'indirizzo oramai consolidatosi in Cassazione ( vedi più di recente Cass. ordinanze nn. 3479, 3480 e 3481/2023) "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ..., a decorrere dalla messa in mora".  9.2. - Sicché non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali derivante dall'”obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni” per un tempo oltremodo dilatato dai tempi del processo essendo peraltro tale situazione scaturita da un inadempimento datoriale rispetto ad un facere infungibile, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale operante come diritto vivente, ritenuta razionale e coerente rispetto alla disciplina della mora del ceditore nel rapporto di lavoro, e come tale conforme a ### ( v. Corte cost. n. 29/2019).  10. - Del pari infondato è il sesto motivo per mezzo del quale si reitera la contestazione di inesistenza dell'offerta della prestazione lavorativa, considerato in senso contrario che parte ricorrente aveva documentato alle odierne appellanti la comunicazione - per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza - dell' impugnativa della sospensione unilaterale dell'attività lavorativa avvenuta in data 25 febbraio 2017 e la diffida alla ricostituzione del rapporto di lavoro con espressa offerta della prestazione lavorativa ( pec del 13 marzo 2017: doc. 6 della produzione di parte ricorrente in primo grado): nessuna prova v'è di una supposta cessazione di fatto della prestazione lavorativa ad iniziativa del ricorrente così come genericamente addotto dalla difesa appellante nel proprio atto di gravame.  11. - Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame concernente la mancata detraibilità dall'importo dovuto a titolo di retribuzione dell'aliunde perceptum, tale censura, per quanto essa si fondi sul presupposto della asserita “pacifica” natura risarcitoria delle somme liquidate al lavoratore ai sensi della disciplina di diritto comune relativa alla mora accipiendi ( contrariamente a quanto invece asserito con la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a Cass. S.U. 2990/2018), sarebbe comunque priva di pregio per l'estrema genericità dell'eccezione, non supportata da alcun valido elemento di prova dell'avvenuta percezione medio tempore di redditi ulteriori da parte dell'appellato.  12. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte in sede di gravame, l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza.  13. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).  ___________________________________________________________________ 19 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 14. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: I) dichiara improcedibile rigetta l'appello.   II) ### le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.500,00 a favore del procuratore antistatario di ### e in € 2.500,00 a favore dell'### oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge.   III) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ######## ( F.to dig.te) ( F.to dig.te) RG n. 1739/2022

causa n. 1739/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciardi Giovanna, Chiriaco Carlo

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1689/2025 del 20-11-2025

... stato previsto che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro. La giurisprudenza ha infatti chiarito, a tale riguardo, che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI ### in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza fissata per il 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. 
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 19 novembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente ### ex art. 127-ter c.p.c.  nella causa iscritta al n. 836, del ### dell'anno 2024, pendente #### con l'avv. ### - ricorrente - E ### SOCIETÀ ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ### - convenuta - ### con l'avv. ### - convenuta - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente DI ### ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e - premessi i fatti costitutivi delle proprie domande - ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 12/14 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: A - Accertata e dichiarata la insussistenza di valida somministrazione nè di validi rapporti di appalto tra la convenuta ### di ### e ### Coop. risultata fittiziamente titolare della posizione datoriale nei confronti della ricorrente, accertare e dichiarare che la sig.ra ### di ### a far data dal 7/2/2020, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con ### di ### con diritto al trattamento economico e normativo di cui al #### del ### personale non medico, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, con condanna della società ### di ### al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui alla parte in diritto ed al conteggio analitico parte integrante del presente ricorso, della somma di euro 152.653,98, di cui euro 11.677,45 a titolo di ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; B - Accertata e dichiarata la inefficacia/nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con effetto dal 5 ottobre 2023, occorrendo anche previa declaratoria del carattere fittizio e simulato del rapporto associativo formalizzato tra la ricorrente e la convenuta società cooperativa ### Coop, ordinarne, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di quella tra le convenute che risulterà esserne stata la effettiva parte datoriale al momento del licenziamento e con condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e oltre alla condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali; ovvero, accertata la inesistenza di un valido atto risolutivo del rapporto, ritenere lo stesso giuridicamente ancora in essere, con condanna della società ### di ### al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni medio tempore maturate a far data dal licenziamento, oltre accessori di legge; in via subordinata, dichiarare illegittimo il licenziamento disposto da ### soc. coop.  nei confronti della sig.ra ### per violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, ordinare a ### soc. coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di procedere all'immediata riassunzione della dipendente, o in mancanza, di pagare in suo favore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 cit. pari ad una mensilità per ogni anno di retribuzione nella misura massima di sei mensilità; C - In subordine, gradatamente e salvo gravame: - condannare la società ### di ### al pagamento, in solido con ### soc. coop. ai sensi dell'art. 29 D. l. 276/2003 in favore della ricorrente, di euro 152.653,98, di cui euro 11.677,45 a titolo di ### ovvero in subordine secondo quanto previsto con applicazione del ccnl multiservizi applicato da ### soc. coop., con riserva di produzione del conteggio sindacale. 
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.  - con ogni altra conseguenza di legge. 
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto, a fondamento delle suddette domande, ### di avere lavorato dal 7.02.2020 al 5.10.2023 (ad eccezione di taluni sotto-periodi di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle restrizioni previste per il contenimento dell'epidemia da ###19) presso la casa di alloggio per anziani ### avente sede ###, gestita dalla parte convenuta ### svolgendo, alle dipendenze di quest'ultima, mansioni di assistente familiare adibita alla cura degli ospiti della struttura, nonché mansioni di addetta alla preparazione delle colazioni e dei pasti e alla somministrazione di essi ai degenti, di addetta alla pulizia delle sale, delle camere e dei bagni, di addetta al lavaggio dei vestiti degli ospiti e alla somministrazione di farmaci, nonché alla prestazione di ausilio alla deambulazione degli ospiti, ### di avere svolto, dal 7.02.2020 al 30.06.2022, orari di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00 per sette giorni alla settimana, e, dal 1.07.2022 al 5.10.2023, orari di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00 per sei giorni alla settimana, ### di avere sempre lavorato nei giorni festivi e di non avere goduto di ferie e di permessi retribuiti, né di avere percepito la relativa indennità sostitutiva, ### che la suddetta prestazione lavorativa è stata svolta dapprima in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale e che la stessa, a partire dal 19.07.2022, è stata poi resa tramite la fittizia interposizione della parte convenuta #### quale datore di lavoro meramente formale della parte ricorrente, ### che il licenziamento intimato dalla parte convenuta #### in data ### è illegittimo, sia in quanto intimato a non domino sia in quanto non preceduto da alcun procedimento disciplinare, e di avere diritto, in ogni caso, all'indennità sostitutiva del preavviso, ### di avere diritto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, al riconoscimento dell'inquadramento al livello ### del ### per i dipendenti dalle strutture sanitarie private - personale non medico (livello riguardante, tra l'altro, i lavoratori che svolgono mansioni “che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”, ivi compresi l'aiuto cuoco e l'ausiliario specializzato).
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. 
La parte convenuta ### (n.q. di titolare dell'impresa individuale ### ha ammesso che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa presso la suddetta casa di alloggio per anziani anche nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, ma ha sostenuto che si sarebbe trattato di prestazioni lavorative meramente occasionali (e dunque autonome), non di prestazioni rientranti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato; inoltre la parte convenuta #### ha dedotto che l'appalto stipulato con la parte convenuta ####À ### a decorrere dal 1.07.2022 sarebbe genuino e che la prestazione lavorativa svolta dalla parte ricorrente nel periodo dal 19.07.2022, che sarebbe consistita esclusivamente in attività di pulizia degli ambienti e di rifacimento dei letti dei degenti, andrebbe imputata esclusivamente alla parte convenuta ### SOCIETÀ ### La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c.  depositate dalle medesime parti.  * * * 
La domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare asseritamente intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022 è infondata. 
La parte convenuta ha negato che sia mai intercorso, tra sé e la parte ricorrente, un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo in questione e ha dedotto che la parte ricorrente avrebbe prestato esclusivamente una attività lavorativa occasionale e autonoma, avente per oggetto solamente lo svolgimento di pulizie. 
Stando così le cose, gravava sulla parte ricorrente, ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la natura subordinata e non occasionale di tale attività lavorativa. 
Difatti, secondo la giurisprudenza, “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice; nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n. 27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424; Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003, n. 17549; Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile lav. 10 aprile 2000 n. 4533; Cassazione civile, sez. lav., 10/08/1999, n. 8574). 
La giurisprudenza ha anche individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav.   5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav.   9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 ###), nonché in ulteriori fatti indiziari - che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav.   12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav.   8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav.   24 novembre 2011 n. ###; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012; Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42). 
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso che la parte ricorrente, quantomeno a partire dal 2021, ha svolto attività di pulizia e di lavanderia, invero in modo non occasionale, presso la casa di alloggio per anziani gestita dalla parte convenuta ### (vd. testimonianze di ### e di ###: tuttavia dalle dichiarazioni dei testimoni escussi non è emersa in alcun modo l'esistenza di elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo ora in esame (vd. testimonianze di ### di ### di ### e di ####. 
E' opportuno precisare che le dichiarazioni rese dal testimone ### - non riscontrate ab externo tramite altri elementi di prova - sono irrilevanti ai fini della decisione, poiché tale testimone non ha avuto conoscenza diretta dei fatti per cui vi è causa e si è limitata a riferire il contenuto di tre o quattro conversazioni telefoniche avvenute tra la parte ricorrente e ad altri soggetti, da un lato, e gli orari in cui la parte ricorrente entrava e usciva dalla sua casa, dall'altro. 
Quanto appena evidenziato vale altresì per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal testimone ### Dall'istruttoria testimoniale non è quindi emerso alcun elemento attestante che la suddetta attività lavorativa resa della parte ricorrente in favore della parte convenuta ### nel periodo in esame (cioè dal 7.02.2020 al 18.07.2022) sia stata svolta in posizione di subordinazione rispetto a tale parte convenuta e/o ai suoi preposti. 
Occorre precisare, inoltre, che la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro nel periodo in parola non risulta neppure dimostrata a mezzo delle prove documentali acquisite al giudizio. 
Alla luce del compendio probatorio sopra illustrato, la domanda di accertamento della ### natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale, tra la parte ricorrente e la parte convenuta nel predetto periodo deve essere quindi rigettata. 
Il rigetto della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti appena menzionate nel periodo in esame determina l'assorbimento di tutte le altre domande presentate dalla parte ricorrente in riferimento al medesimo periodo, essendo lo scrutinio di queste ultime logicamente e giuridicamente subordinato all'accoglimento della prima.  * * * 
La domanda di accertamento dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera posta in essere dalla parte convenuta #### nei confronti della parte convenuta ### nel periodo dal 19.07.2022 al 5.10.2023 è pure infondata. 
In punto di diritto occorre preliminarmente ricordare, a tale riguardo, che l'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “### di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) - successivamente abrogato e sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 - prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co.  1, della L. n. 1369/1960). 
Le ### deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997 e poi tramite gli artt. 4, 5, 20-28 del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni trasfuse, ad eccezione degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. ult. cit., nel D. Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015), ove è stato previsto che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro. 
La giurisprudenza ha infatti chiarito, a tale riguardo, che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art.  29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990).  ###. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 (ora trasfuso, in parte, nel D. Lgs.  81/2015) ha stabilito che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".  ###. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 - rubricato “### di liceità [della somministrazione regolare di lavoro]” (ora sostanzialmente trasfuso dell'art. 30, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) - ha inoltre previsto che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.  ###. 38, co. 1-3, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. dispone ora, in materia di “### irregolare”, che “1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 [riguardanti i limiti quantitativi alla somministrazione regolare di lavoro], 32 [riguardanti ipotesi in cui non è comunque ammessa la somministrazione di lavoro] e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) [riguardanti i requisiti formali del contratto di somministrazione], il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. […]”. 
Il legislatore è successivamente intervenuto - tramite l'art. 80-bis del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., recante interpretazione autentica dell'art. 38, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. - a chiarire che “Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”. 
Inoltre l'art. 39 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (rubricato “### e tutele”) stabilisce ora che “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. 
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. 
La giurisprudenza ha precisato, circa la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto ### di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass. 5/10/2002 n. 14302; 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione civile sez. lav., 21/03/2017, n. 7179). 
In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza ### penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667). 
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti «endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264; nello stesso senso cfr. Cassazione penale, sez. III, 27/01/2022, n. 16302). 
Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “### sanzionatorio previsto dal D.Lgs.  n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990) e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012 n. 21837). 
I principi pretori sopra illustrati, formatisi prevalentemente sulla base del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., continuano ad applicarsi anche nella vigenza della nuova disciplina della materia di cui al D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.: difatti la giurisprudenza ritiene che “Ai fini dell'accertamento di un'interposizione illecita nell'ambito di un appalto endoaziendale, [di cui agli] artt. 29 e ss., D.lgs. 276/2003, e 30 e ss., D.Lgs. 81/2015, che hanno abrogato le precedenti disposizioni al riguardo, [il legislatore] ha sostanzialmente recepito l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina. In particolare, occorre fare riferimento all'effettivo potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore, che mette a disposizione l'attività lavorativa dei prestatori di lavoro, e all'autonomia di risultato rispetto a quello del committente. Ove, invece, l'appaltatore si limiti a occuparsi della mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro, si verserà in un'ipotesi, vietata, di interposizione e intermediazione nelle prestazioni lavorative” (cfr. Corte appello ### sez. lav., 12/10/2022, n. 259). 
In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera - anziché appalto ### di servizi o di opere - nei seguenti casi: 1) laddove i lavoratori operanti alle ### dipendenze dell'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore (loro datore di lavoro formale) rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, laddove l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto - cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di c.d. appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) - e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto; (3) laddove, nei c.d. appalti “endoaziendali”, i processi produttivi svolti dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente siano indistinguibili da quelli svolti dai dipendenti di quest'ultima - cioè siano privi di alcuna autonomia funzionale e/o organizzativa rispetto al resto delle attività svolte direttamente dal personale dell'impresa committente - oppure laddove i predetti lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice realizzino un risultato produttivo indistinguibile da quello realizzato dai dipendenti dell'impresa committente. 
Nel caso di specie, in base alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alla documentazione in atti non appare invero sussistente alcuna interposizione illecita di manodopera realizzata dalla parte convenuta ##### nei confronti della parte convenuta #### nel periodo dal 19.07.2022 al 5.10.2023.  ### stipulato tra la parte convenuta ### (quale committente) e la parte convenuta #### (quale appaltatore) aveva un oggetto composto, cioè duplice, ovverosia (1) la prestazione del servizio di assistenza agli anziani e ai disabili e (2) la prestazione del servizio di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente (all. 3 al fascicolo della parte convenuta #### all. 2 al fascicolo della parte convenuta ###. 
Il primo oggetto dell'appalto - cioè il servizio di assistenza agli anziani e ai disabili - appare invero indistinguibile dall'oggetto sociale del committente, esercente una impresa individuale di gestione di alloggio per anziani (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente). 
Il secondo oggetto dell'appalto - cioè il servizio di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente - è invece distinto e autonomo rispetto al suddetto oggetto sociale del committente (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente). 
Per quanto riguarda i lavoratori, dipendenti della parte convenuta #### inviati da essa a svolgere, presso la committente ### attività di assistenza ai disabili appare quindi configurabile, in concreto, la terza ipotesi di interposizione illecita di manodopera sopra illustrata (quella riguardante l'indistinguibilità dei processi produttivi svolti dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente rispetto ai processi produttivi svolti dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente e/o l'indistinguibilità dei risultati produttivi realizzati dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente rispetto ai risultati produttivi realizzati dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente). 
Non appare invece configurabile tale ipotesi di interposizione illecita di manodopera per quanto riguarda i lavoratori, dipendenti della parte convenuta #### inviati da essa a svolgere, presso la committente ### attività di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente: difatti, come già rilevato, in tale caso il processo produttivo svolto dall'appaltatore e il risultato produttivo da esso realizzato sono autonomi e distinguibili rispetto all'oggetto sociale del committente. 
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente - nell'ambito dell'appalto intercorso tra la parte convenuta ##### e la parte convenuta ### - ha svolto di fatto, in via esclusiva, mansioni di addette alle pulizie, al riassetto dei letti e alla lavanderia (vd. testimonianze di ### e di ###. 
Non vi è prova che la parte ricorrente abbia svolto anche attività di movimentazione di anziani ricoverati nell'alloggio, di pulizia personale degli stessi e di somministrazione di farmaci. 
Alla luce delle mansioni concretamente svolte dalla parte ricorrente non è quindi configurabile, rispetto ad essa, alcuna interposizione illecita di manodopera realizzata dal datore di lavoro, per le ragioni esposte in precedenza. 
Inoltre, in considerazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, non appaiono neppure sussistere in concreto, rispetto alla parte ricorrente, le due ulteriori ipotesi di interposizione illecita illustrate in precedenza, non essendo emersa né l'esistenza di una diretta subordinazione della parte ricorrente nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari o preposti, da un lato, né l'assenza di una autonoma organizzazione dell'appaltatore nei luoghi in cui è avvenuto lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto e, al contempo, l'assenza di responsabilità dell'appaltatore, nei confronti del committente, circa il risultato dell'attività oggetto dell'appalto, dall'altro. 
A tale ultimo riguardo va evidenziato che la sussistenza di una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (e, dunque, l'esistenza di un effettivo condizionamento derivante, per l'appaltatore, dal gradimento del committente circa le concrete modalità di esecuzione del servizio appaltato) appare evincibile proprio dalle specifiche ragioni addotte dalla parte convenuta #### per il licenziamento della parte ricorrente: difatti tale licenziamento è stato disposto proprio in considerazione delle divergenze e delle incomprensioni verificatesi tra la parte ricorrente e l'imprenditore committente durante l'esecuzione del servizio appaltato (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente), ovverosia in ragione di un diverbio litigioso avvenuto tra tali soggetti. 
La domanda in esame deve essere quindi rigettata, per le ragioni illustrate in precedenza.  * * * 
La domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive - per i titoli indicati nel ricorso e nei correlati conteggi - nei confronti della parte convenuta ##### è parzialmente fondata.  ###, tra la parte ricorrente e tale parte convenuta, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (a 15 ore settimanali) a decorrere dal 20.07.2022 è documentalmente provata (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente). 
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato. 
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, “### del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. 
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr.  982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). 
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). 
Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). 
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. 
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. 
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n. 16150). 
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare - cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale - e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro. 
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile lav., 22/12/2009, n. 26985). 
Nel caso di specie, accertata (tramite la documentazione indicata in precedenza) l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### nel periodo dal 20.07.2022 al 5.10.2023 - e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti - la parte ricorrente ha diritto, in primo luogo, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, poiché il licenziamento disciplinare adottato dalla parte convenuta ##### è stato disposto per giustificato motivo soggettivo (e non per giusta causa e senza preavviso: all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) e poiché la parte convenuta non ha dedotto né provato di avere già corrisposto alla parte ricorrente tale indennità. 
La parte ricorrente ha diritto, in secondo luogo, al pagamento del TFR nella misura contrattualmente prevista, non avendo la parte convenuta dedotto né provato di avere già corrisposto alla parte ricorrente tale componente retributiva. 
La parte ricorrente non ha invece diritto al pagamento della paga ordinaria relativa alle mensilità di luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023 - nella misura contrattualmente prevista - poiché vi è prova documentale, in atti, dell'effettivo pagamento di tali mensilità per opera della parte convenuta #### (all. 8 al fascicolo di parte convenuta ####.
Per quanto riguarda il diritto della parte ricorrente al pagamento di ulteriori differenze retributive - asseritamente derivante dallo svolgimento di mansioni superiori, dalla prestazione di ore di lavoro supplementare e straordinario, dalla prestazione di lavoro domenicale e festivo, e dal mancato godimento di ferie e di permessi retribuiti - va evidenziato che la parte convenuta #### ha espressamente contestato la sussistenza dei fatti costitutivi di tale diritto: pertanto, in conformità ai suesposti principi in materia di riparto dell'onere della prova, gravava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza di tali fatti. 
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta non è invero emersa alcuna prova dell'avvenuto svolgimento, per opera della parte ricorrente, delle dedotte mansioni superiori, né degli orari di lavoro maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, né della prestazione di lavoro domenicale e festivo, né della effettuazione di attività lavorativa in misura incompatibile con il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti. 
Pertanto le domande attoree di pagamento di differenze retributive per i titoli ### di cui sopra devono essere rigettate: conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda di pagamento delle correlate integrazioni del TFR e delle retribuzioni differite. 
Del pagamento del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso risponde esclusivamente la parte convenuta #### giacché le obbligazioni aventi per oggetto tali componenti retributive esorbitano dal regime della responsabilità del committente ex art.  29, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 
Tenuto conto della conformazione del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### nel periodo dal 20.07.2022 al 5.10.2023 - per come risultante formalmente dal contratto di lavoro e dalle buste paga (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente) - , l'indennità sostitutiva del preavviso può essere liquidata, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 800,00 lordi, e il TFR contrattualmente dovuto può essere liquidato, anch'esso in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 1.000,00 lordi. 
La domanda in esame deve essere quindi parzialmente accolta, nei limiti appena indicati.  * * * 
La domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento è parzialmente fondata. 
La parte ricorrente ha dedotto che il licenziamento disposto nei suoi confronti dalla parte convenuta #### in data ### sarebbe in primo luogo inefficace, in quanto adottato a non domino (cioè da un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro) e, in secondo luogo, annullabile, in quanto emesso senza il preventivo svolgimento del procedimento disciplinare. 
La prima censura ora menzionata è infondata, poiché - per le ragioni esposte in precedenza (in punto di insussistenza, rispetto alla parte ricorrente, di una interposizione illecita di manodopera realizzata dalla parte convenuta #### in favore della parte convenuta ### - il datore di lavoro della parte ricorrente era, alla data del licenziamento, la parte convenuta #### e non la parte convenuta ### La seconda censura sopra riportata è invece fondata. 
La parte ricorrente - pur non negando l'esistenza del fatto disciplinarmente rilevante che ha condotto al licenziamento - ha dedotto che il medesimo licenziamento sarebbe comunque annullabile in quanto adottato in assenza del prodromico procedimento disciplinare. 
Il mancato svolgimento del procedimento disciplinare, per opera della parte convenuta #### prima dell'adozione del provvedimento datoriale espulsivo è un fatto pacifico tra le parti.  ###. 4 del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i. - applicabile ratione temporis al caso di specie - prevede ora, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia C. Cost. n. 150/2020, che “1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale […], in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità [dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto], a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”. 
Nel caso di specie - tenuto conto, in particolare, della brevità del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### - l'indennità di cui sopra può essere quantificata nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da stimarsi, a sua volta, sulla base di una retribuzione mensile di euro 608,55: all. 4 al fascicolo di parte ricorrente). 
La domanda in esame va dunque accolta parzialmente, nei limiti sopra indicati.  * * * 
In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente. 
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico di tale parte convenuta.
Le suddette spese possono essere liquidate - tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit.  - nella misura di euro 3.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art.  2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Le spese in parola devono tuttavia essere compensate parzialmente, per ½, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso. 
Le spese di lite riguardante il rapporto tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### invece, possono essere interamente compensate - facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost.  77/2018) - in considerazione delle concrete condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa.  P.Q.M.  - accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### dal 20.07.2022 al 5.10.2023 e accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta #### di euro 800,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 1.000,00 lordi a titolo di ### condanna la parte convenuta #### al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in questione; - accertata l'annullabilità del licenziamento comminato dalla parte convenuta #### nei confronti della parte ricorrente in data ###, dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la parte convenuta #### al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da stimarsi sulla base di una retribuzione mensile di euro 608,55); - rigetta il ricorso nella restante parte; - respinge ogni altra domanda e/o eccezione; - condanna la parte convenuta #### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, previa compensazione parziale, in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e ### da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; - compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### Velletri, 19 novembre 2025 Il giudice dott.

causa n. 836/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Silvestrini

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3551/2025 del 23-10-2025

... 7. accertata la sussistenza della fattispecie di interposizione fittizia di manodopera ed accertata l'attività lavorativa svolta in favore della ### S.p.A., per il tramite della ### S.p.A., condannare la ### S.p.A. ... al ripristino dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro presso le sedi ### di Napoli e ### ove erano collocati sino alla data dell'1.7.2020, per svolgere le mansioni inquadrabili nella qualifica e nel livello II del c.c.n.l. multiservizi fino ad allora detenute, nonché condannare le resistenti ### S.p.A. ... e ### S.p.A. ... al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dall'1.7.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'1.7.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione; 8. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel.  dott. ### riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.10.2025 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3161/2024 del Ruolo generale lavoro ########### rappresentati e difesi dall'avv. A. ### e ### - in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. P. ### e ### - in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli avv. 
F. Liani e M. ### fatto e diritto Con ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di Napoli, gli odierni appellanti, in uno ad altri quattro lavoratori, hanno chiesto emettersi i seguenti provvedimenti: “1. in via preliminare, accertare e dichiarare il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto per tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto, nonché per il mancato rispetto della clausola sociale di cui all'art. 4 c.c.n.l. multiservizi, e per l'effetto; 2. condannare la ### S.p.A. ... ad assumere essi ricorrenti in virtù del cambio di appalto, mantenendo lo stesso c.c.n.l., lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita dal precedente datore di lavoro, nonché: 3. condannare le resistenti ### S.p.A. ... e ### S.p.A. ... al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dall'1.7.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'1.7.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione; 4. in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con l'art. 1 della L. n. 1369/60 e l'art. 20 e ss. e l'art. 27 e 29 del D.Lgs n. 276/2003, dalla ### S.p.A., nonchè da tutte le altre società subappaltatrici succedutesi nel tempo, dall'inizio dei singoli rapporti di lavoro con le parti ricorrenti, come dettagliatamente indicate in premessa, in favore della ### S.p.A. ...; 5. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 1369/60, e dell'art. 27 e 29 D.Lgs.  276/2003, che tra essi ricorrenti e la ### S.p.A. si è costituito un rapporto di natura subordinata a far data dall'inizio dei singoli rapporti di lavoro, come precisati in premessa, o dalla data ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito; 6. accertare e dichiarare che sin dall'inizio del rapporto di lavoro dei singoli ricorrenti, o dalla data ritenuta di giustizia, gli stessi hanno prestato, con modalità subordinata, attività lavorativa presso le sedi ### di Napoli e ### in favore della ### S.p.A. ... con mansioni prevalentemente inquadrabili nelle qualifiche riconosciute dai singoli contratti individuali di lavoro e previste dal c.c.n.l. Multiservizi; 7. accertata la sussistenza della fattispecie di interposizione fittizia di manodopera ed accertata l'attività lavorativa svolta in favore della ### S.p.A., per il tramite della ### S.p.A., condannare la ### S.p.A. ... al ripristino dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro presso le sedi ### di Napoli e ### ove erano collocati sino alla data dell'1.7.2020, per svolgere le mansioni inquadrabili nella qualifica e nel livello II del c.c.n.l. multiservizi fino ad allora detenute, nonché condannare le resistenti ### S.p.A. ... e ### S.p.A. ... al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dall'1.7.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dall'1.7.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione; 8. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge, da attribuirsi al procuratore anticipatario”. 
A preteso sostegno della suddetta domanda, hanno esposto quanto segue: - di aver prestato attività presso i cantieri ### di Napoli e ### formalmente assunti dalle varie società succedutesi nell'esecuzione dell'appalto dal 2006 al 30.6.2020; - che, con pec del 29.1.2021, hanno richiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle ### S.p.A., di seguito “Enel”, e ### denunciando la somministrazione illecita di manodopera e richiedendo l'assunzione da parte di quest'ultima (### in quanto, solo a seguito della costituzione nei giudizi ex art. 700 cpc e dalla documentazione che la stessa è stata obbligata a depositare, si è appreso che fra la committente originaria (### e la ### vi fosse un contratto che rendeva di fatto la ### “occulta interponente” dei rapporti di lavoro; - che dal 2013 al 30.6.2020 la posizione lavorativa di essi ### è stata trasferita di volta in volta alle varie società appaltatrici; - che la committente ### ha sempre direttamente avuto controllo sulle attività presso i siti e gli uffici, finanche affidando incarichi che esulavano i compiti rientranti nelle mansioni del contratto; - che in data ### sono stati convocati dalla ### da sempre affidataria dell'appalto ### per firmare un contratto di assunzione a tempo indeterminato con applicazione del c.c.n.l. vigilanza privata e servizi fiduciari, a fronte del c.c.n.l. multiservizi applicato sin dal 2013, subordinando l'assunzione alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione con riconoscimento dell'assenza della continuità lavorativa e proclamandosi sempre nuova aggiudicatrice dell'appalto ed occultando fraudolentemente il contratto di mandato che già aveva sottoscritto con la ### e che la vedeva di fatto essere la committente-datrice dei lavoratori; - che il rifiuto a sottoscrivere dichiarazioni false e rinunce ingiustificate ha dato origine ad estenuanti trattative tra esso avv. ### e la mandataria ### che ha continuato a subordinare il legittimo trasferimento alla sottoscrizione di rinunce e dichiarazioni che interrompessero la continuità lavorativa; - che la ### non ha mai perfezionato i licenziamenti né richiesto la cassa integrazione; - che le trattative iniziate dopo l'allontanamento avvenuto l'1.7.2020 sono risultate inidonee a salvare le carenze legate al mancato rispetto delle condizioni di legge che prevedevano la convocazione 15 giorni prima delle ### rappresentative dei lavoratori; - che sia la subentrante che l'uscente hanno prima posticipato gli ultimi incontri fino alla data di revoca del subappalto prevista per il ### e poi rifiutato di fare intervenire l'### Cisal FederEnergia, nonostante rappresentasse la maggiorazione dei lavoratori; - di aver proposto ricorsi ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Napoli, tutti rigettati; - che dalla documentazione che la ### è stata costretta a versare nel corso dei giudizi, e per sua stessa ammissione nelle proprie memorie difensive, è emersa l'esistenza di un contratto quadro già sussistente in epoca anteriore all'anno 2010, e dunque di un rapporto di dipendenza con la ### che, a sua volta, subordinava le attività a varie società in subappalto, ultima in ordine di tempo la ### società che, di fatto, figuravano come prestanome; - che la ### in qualità di mandataria diretta dell'### era quindi divenuta ulteriore filtro tra quest'ultimi e la ### per la quale gli stessi prestavano servizio da oltre 10 anni e dalla quale ricevevano ordini ultronei a quelli previsti dai contratti sottoscritti con le subappaltatrici; - che essi ### si interfacciavano direttamente con i responsabili dell'### o personalmente o a mezzo email, ignorando che quest'ultimi si interfacciavano contestualmente con i responsabili della ### - che l'organizzazione e la gestione del lavoro fosse totalmente indipendente dalle società subappaltatrici è emerso proprio alla luce delle difese della ### che ha cercato di ridurre il personale collocato sui cantieri a mezzo di falsi passaggi di appalto, portando a sostegno di tali presunte riduzioni di orari, commesse periodiche che la ### faceva alla ### stessa anche per periodi differenti e che mai prima del passaggio hanno influito sul livello occupazionale; - che la ### in data ### ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, poi bloccata in virtù del D.L. 104/2020; - di aver invitato le società, a mezzo pec del 7.7.2020, ad attivare la procedura prevista dall'art. 4 c.c.n.l. multiservizi applicato sin dal 2013; - che, con pec del 10.7.2020, hanno comunicato alla ### la volontà di sottoscrivere il nuovo contratto; - che, con pec del 15.7.2020, hanno rappresentato a tutte le società coinvolte ed all'### del ### di Napoli la necessità e l'urgenza di sottoscrivere il nuovo contratto, precisando l'illegittimità della condizione della conciliazione posta dalla ### - che la ### con pec del 16.7.2020, si è resa disponibile alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, rinunciando alla condizione della conciliazione; - che il proprio difensore ha rappresentato la disponibilità a sottoscrivere il nuovo contratto il giorno successivo; - che, con ulteriore pec del 16.7.2020, inviata alla ITL di Napoli, la ### ha rappresentato le necessità di una riduzione delle ore di servizio, stante una riduzione della commessa, e di applicazione del c.c.n.l. vigilanza privata e servizi fiduciari nonché l'impossibilità di collocare i lavoratori presso l'appalto ### come riportato al capo 3.1 del proposto contratto; - di aver contestato tale proposta con missive del 17.7.2020 e del 23.7.2020; - di aver appreso soltanto alla fine del mese di dicembre 2020 dell'esistenza di un contratto di mandato tra la ### e la ### - di aver da sempre hanno ricevuto ordini direttamente dai responsabili dell'### - che dal 2016 e sino alla fine del rapporto lavorativo hanno gestito i pass e coadiuvato l'### nella gestione dei buoni pasto di tutti i dipendenti ### di Napoli e ### - di essere stati dotati del pos che ogni dipendente doveva marcare mensilmente per la ricarica dei ticket, gestione che comportava rapporti diretti con i responsabili ### e, in particolare, con la sig.ra ### - che, sin dall'assunzione, oltre alle mansioni di controllo degli accessi (previste in contratto), dovevano disabilitare i badge dei dipendenti ### che andavano in pensione o che, per qualsiasi motivo, cessavano il proprio rapporto di lavoro con l'### attività svolte con accesso diretto al sistema "### ed a mezzo credenziali di ciascun dipendente ### - che anche in tale circostanza ricevevano ordini diretti dai responsabili ### - che gestivano, altresì, lo smistamento della posta interna ### provvedendo ad aprire le sacche della corrispondenza ed a procedere alla suddivisione della stessa in base alle direttive ricevute dai diretti responsabili ### quali la dott.ssa ### e la dott.ssa ### - che tale sistema è stato portato avanti dall'inizio e fino al 2019, quando veniva chiesto ad una dipendente ### addetta al facchinaggio, tale sig.ra ### di provvedere a siffatta funzione, con l'ausilio di essi ### per lo smaltimento diretto interno; - che dovevano, inoltre, gestire la flotta auto ### e le relative prenotazioni dei dipendenti ### quest'ultime dettate dalle varie esigenze aziendali, custodendo le chiavi dei mezzi, assicurando che vi fossero auto per i dipendenti e, altresì, provvedendo alla distribuzione delle chiavi ai richiedenti, il tutto sempre su indicazione diretta dei responsabili ### quali il dott. ### e la dott.ssa ### - che l'### richiedeva ad essi ### il controllo dei defibrillatori posti sui luoghi di lavoro, sia in modo giornaliero che mensile, esigendo in tal senso una sistematica relazione circa il corretto funzionamento degli stessi, mansione puntualmente richiesta dai responsabili ### quali il dott.  ### e la dott.ssa ### - che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, ad essi ### era demandato il controllo degli ingressi delle varie ditte dei servizi, dovendo finanche controllare e visionare che le ditte appaltatrici dei servizi avessero i ### in regola, svolgendo mansioni di controllo di esclusiva competenza dei dipendenti ### - che gli ordini in tal senso venivano dati dal sig. ### - che, durante il periodo dell'emergenza epidemiologica ###19, essi ### dovevano distribuire a tutti i dipendenti ### ed a quelli della ### (impresa di pulizie) i dispositivi DPI (mascherine, guanti in lattice, gel igienizzante, etc.), controllando sistematicamente le forniture per l'### ed informando i responsabili della stessa circa l'eventuale esaurimento; - che già nel mese di aprile 2020 la ### si insinuava nelle direttive e, sebbene ancora non fosse stato ufficializzato il passaggio dell'1.7.2020, emetteva ordini di servizio diretti; - che in ogni caso su ogni sito e per ciascuna attività svolta essi ### ricevevano ordini diretti dai responsabili e dai dipendenti ### Ciò premesso, i ### hanno invocato: a) la violazione dell'art. 4 c.c.n.l. multiservizi; b) la somministrazione illecita e/o irregolare di manodopera. 
Nel costituirsi tempestivamente, ### dopo ampia e diffusa confutazione in fatto e in diritto della prospettazione e delle tesi attoree e ricostruzione analitica degli accadimenti, ha chiesto rigettarsi il ricorso col favore delle spese processuali. 
Anche la ### nel costituirsi tempestivamente ha contrastato l'assunto attoreo sviluppando ampie e articolate difese chiedendo: - in via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### e del Ministero del ### -in via principale: dichiarare la nullità dell'avverso ricorso ovvero rigettare le domande di parte poiché inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata, in denegata ipotesi di ammissibilità ed accoglimento anche parziale della domanda preliminare di applicazione dell'art. 4 ### e delle relative condanne richieste da controparte, con riguardo a quella sub n.3 delle avverse conclusioni, dichiarare esclusivamente la ### quale obbligata alla petita indennità risarcitoria per tutti i motivi addotti nel presente atto, con particolare riguardo alla rilevabilità delle retribuzioni piene richieste dal periodo decorrente dal 1.07.2020; - parimenti, nella denegata ipotesi di ammissibilità ed accoglimento anche parziale della domanda in via subordinata sub 4. delle avverse conclusioni dichiarare esclusivamente la ### responsabile ed obbligata per i rapporti di lavoro subappaltati alla ### e conseguentemente condannare esclusivamente la ### alla petita indennità risarcitoria sub n. 7 delle avverse conclusioni per tutti i motivi addotti nel presente atto, con particolare riguardo alla rilevabilità delle retribuzioni piene richieste alla ### dal periodo decorrente dal 1.07.2020, e per l'effetto dichiarare che la ### manlevi la ### da ogni somma ad essa richiesta dai ricorrenti, vittoria di spese. 
Espletato il libero interrogatorio di alcuni ricorrenti, con sentenza n. 2529 del 3.06.2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
Il Tribunale di Napoli, dopo avere evidenziato la modifica della causa petendi e del petitum posti a fondamento dei giudizi cautelari antecedenti il presente giudizio (fondati su una dedotta cessione di azienda tra la ### e la ### e l'attuale ricorso di merito, ha, in sintesi ritenuto, la corretta applicazione della clausola sociale dell'art. 4 del ### (inerente alla disciplina del cambio appalto); escluso un diritto dei ricorrenti sia a vedersi applicato dalla impresa subentrante (la ### il medesimo ### (### della impresa uscente sia di mantenere la stessa sede di lavoro (la cd. cantierizzazione). 
Ha, altresì, escluso la sussistenza di un illecita interposizione di manodopera evidenziando che le deduzioni difensive erano inidonee a ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ### essendo dirette a comprovare una eterodeterminazione della prestazione da parte della committente ### Avverso tale statuizione hanno proposto gravame gli odierni appellanti con ricorso depositato il ### deducendo : 1) “ erronea interpretazione e applicazione dei riferimenti normativi e documentali”; 2) “nullità della sentenza per mancata ammissione di mezzi istruttori decisivi per l'emissione di una corretta pronuncia giudiziale”. 
In merito al primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado: in quanto “la ### ha allegato, ma mai provato, di applicare un c.c.n.l. fiduciario e non multiservizi, perché all'epoca sarebbe stata iscritta all'### associazione datoriale sottoscrittrice del predetto contratto collettivo”;- in quanto sia l'art. 4 del c.c.n.l. multiservizi sia gli artt. 2 e 5 del c.c.n.l. fiduciario disciplinano il “cambio di appalto”;- che la “modifica sostanziale dei termini del nuovo appalto con la previsione di una notevole riduzione dei servizi che avrebbero determinato una relativa riduzione del personale … avrebbe comportato, secondo quanto stabilito ex art. 27 punto 2 del c.c.n.l.  fiduciario, la necessità, per l'azienda subentrante, di promuovere, prima del formale passaggio di appalto, un incontro con l'istituto uscente e le OO. SS. territoriali al fine di ricercare, di concerto, delle soluzioni atte a preservare i livelli occupazionali”; - in quanto “le gravi violazioni contrattuali, perpetrate dalla ditta subentrante, dunque, attestano la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti e consequenzialmente che la relativa domanda di accertamento era meritevole di accoglimento”; - in quanto la subentrante, “resasi conto delle violazioni perpetrate, ha, in via formale, mostrato piena disponibilità a garantire ai lavoratori condizioni contrattuali vantaggiose, salvo poi, nei fatti, all'atto dell'incontro concordato per la sottoscrizione del contratto, tentato di costringere i medesimi a sottoscrivere accordi lesivi dei propri interessi, condizionando la firma del contratto di lavoro alla previa sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.”; - in quanto “l'erroneità nell'interpretazione e applicazione del dato normativo, da parte del giudice di prime cure, si estende anche all'esame della domanda subordinata con cui è stato chiesto, dai ricorrenti, l'accertamento dell'asserita interposizione di mano d'opera che ### mandataria della ### S.p.A. in virtù di contratto quadro avente ad oggetto la gestione di innumerevoli servizi, non solo sui siti di Napoli e provincia, avrebbe posto in essere attraverso la sottoscrizione, da parte di quest'ultima, di ulteriori contratti di subappalto con diverse altre società, quali ### srl, ### in ultimo ### S.p.A.”. 
In merito al secondo motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito l'erroneità della sentenza in quanto: - “la tesi difensiva apprestata dai ricorrenti è quella di dimostrare la sussistenza di un appalto non genuino che celava una forma illecita di interposizione fittizia tra la ### e le ditte subappaltatrici dei servizi ad essa commissionati dalla ### SpA”; - “i lavoratori ricorrenti hanno sempre ricevuto direttive operative da soggetti differenti da quelli che formalmente risultavano essere i propri datori di lavori; addirittura si è provato, attraverso il deposito di relativa documentazione, che ad essi veniva richiesto di svolgere attività ultronee rispetto alle mansioni per cui erano stati assunti ma che risultavano ricomprese nel contratto di appalto siglato tra ### e Cosmopol”. 
Hanno concluso affinché in riforma dell'impugnata sentenza n. 2529/2024 resa, inter partes, dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ed emessa il giorno 03.06.2024: accertare e dichiarare il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto per tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto e per l'effetto: 2. Condannare la ### in persona del legale rapp.te p.t., ad assumere i ricorrenti in virtù del cambio di appalto, mantenendo le stesse condizioni economiche e normative, nonché: 3. Condannare le appellate ### in persona del legale rapp.te p.t., e ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesta Corte adita commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione; 4. In subordine, qualora lo ritenga necessario rinnovare l'attività istruttoria poiché risulta ingiustamente ed illegittimamente stata sottratta, alla scrivente difesa, la possibilità, nel giudizio di primo grado, di contraddire ad armi pari con le resistenti non ammettendo le prove richieste, nonostante fossero perfettamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti ex lege e decisive ai fini dell'emissione di una corretta pronuncia; 5. In subordine dichiarare nulla la sentenza di primo grado poiché il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo; 6. In via di ulteriore subordinazione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con la normativa vigente e per l'effetto condannare la ### in persona del legale rapp. p.t., al ripristino degli appellanti nel proprio posto di lavoro presso le sedi ### di Napoli e ### ove erano collocati sino alla data del 01.07.2020, alle stesse condizioni economiche e normative nonché condannare appellate ### in persona del legale rapp.te p.t., e ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli odierni appellanti, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesta Corte adita commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione; 7. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio come per legge.  ### costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame; chiedendone il rigetto.  ### costituitasi in giudizio, ha parimenti resistito all'appello per la manifesta infondatezza rispetto alla motivazione del giudice di prime cure. 
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza dell'appello, chiedendo, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso appello, dichiarare esclusivamente la ### quale obbligata alla petita indennità risarcitoria, con particolare riguardo alla rilevabilità delle retribuzioni piene richieste, per i diversi tioli di cui è causa, dal periodo decorrente dal 1.07.2020. 
Alla odierna udienza, all'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.  ***
In via preliminare è da rilevare che non hanno proposto gravame i sigg. D'### D'##### originari ricorrenti, nei cui confronti la sentenza è passata in cosa giudicata.  ### proposto dagli attuali ricorrenti è, a parere della Corte, inammissibile per genericità ed inconferenza dei motivi di gravame. 
Invero “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., anche se non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass.5.2.2015 n. 2143). 
Ed ancora “...l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice” (Cass. 24.4.2019 n.11197). 
Orbene nel caso in esame il giudice di prime cure, in ordine alla domanda di subentro per cambio appalto, ha così motivato “### riassumere i fatti, i quali sono documentalmente riscontrati. 
I ricorrenti tutti, salvo la posizione del ricorrente ### D'### in quanto estraneo all'appalto di cui di dirà, sono stati dipendenti della ### Dal 2013 al 30.6.2017 la ### è stata fornitrice della ### S.p.A., ###, in forza di un contratto sottoscritto da un raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte anche la ### S.r.l. 
In virtù di contratto dl 5.6.2017 ### capofila del RTI affidataria dell'appalto dei servizi di vigilanza da parte di ### spa, ha dato in subappalto i servizi alla ### srl, divenuta in data #### srl (poi trasformatasi in spa). 
Con nota del 15/6/2020 ### ha comunicato alla subappaltatrice ### la cessazione dell'appalto alla data del 30.6.2020, e il #### ha trasmesso l'elenco dei lavoratori per consentire il cambio ed il passaggio di appalto. 
Con nota del 19.6.2020 indirizzata ad ###ad ### e alla #### pur disconoscendo la predetta sigla sindacale ( ### ) quale legittimata, ha tuttavia convocato un tavolo per il confronto per il successivo 24.6. prendendo atto che la stragrande maggioranza die lavoratori coinvolti nel cambio appalto era iscritta alla ### Con nota del 25.6.2020 ### ha sollecitato un incontro sia con le ### firmatarie del ### sia con la sigla ### non firmataria.  ### è iscritta all'### sottoscrittrice del c.c.n.l. vigilanza privata e servizi.  ### è slittato al 29 giugno 2020 ove le ###, riunitesi in assemblea benchè abbiano apprezzato che garantiva la salvaguardia del livello occupazionale e del trattamento economico, hanno però dovuto constatare, che per i lavoratori era inaccettabile la perdita della “prevalenza” sull'appalto ### La procedura si è svolta correttamente, né vi era obbligo alcuno di far intervenire l'##### alle trattative. 
Benchè si trattasse probabilmente della sigla che rappresentava la maggioranza dei lavoratori - ma di tali dati ### non era in possesso - è sufficiente osservare che la ### non è sottoscrittrice né del c.c.n.l. multiservizi né di quella vigilanza privata, né ha mai partecipato alle trattative per la stipula del contratto collettivo stesso ovvero di altro contratto normativo. 
In ogni caso, anche la ### ha ricevuto l'elenco dei lavoratori inviato da ### ed è stata anche convocata per il confronto da ### con la precisazione che non si trattava di un interlocutore legittimato. Invece l'art.4 ### espressamente individua la parte sindacale da interpellare nello scambio in quella che sia firmataria del ### Le trattative intercorse tra i lavoratori e ### dal mese di luglio e sostanzialmente definitivamente concluse solo il successivo novembre 2020, non solo hanno rivelato il serio intento di ### che ha atteso per lungo lasso di tempo i ripensamenti dei lavoratori, ma hanno anche condotto all'assunzione di dodici lavoratori su trentasei>>. 
Il Giudice di primo grado specificatamente motiva della partecipazione di tutte le ### convocate, compresa la ### alla procedura del cambio d'appalto; espressamente richiamando poi l'art. 4 del ### invocato in ricorso a sostegno della illegittimità della procedura di cambio appalto, riconoscendone il pieno rispetto (cfr. pag. 8 della sentenza). 
Orbene considerato che gli appellanti non censurano né la ricostruzione in fatto né in diritto del giudice di prime cure evidentemente fuori fuoco, ai fini della ritenuta illegittimità della procedura, è la deduzione sulla mancata prova dell'applicabilità, da parte della ### del ### in luogo di quello ### (?); così come privo di riscontro è, alla luce dell'art. 4 su cit.  (espressamente indicato in sentenza), il richiamo ad un obbligo di convocazione delle RSU e ### tra l'altro giammai dedotto nel ricorso di prime cure, con evidente inammissibilità della relativa deduzione.
In ogni caso non si comprende come eventuali omissioni nella convocazione delle organizzazioni sindacali nella procedura contrattualmente prevista per le ipotesi, come quella che ci occupa, di cambio appalto possa radicare un diritto all'assunzione presso la impresa subentrante, specie in considerazione delle modifiche contrattuali del servizio appaltato, potendo al più radicare una condotta antisindacale da parte del datore di lavoro. 
Parimenti generiche sono le censure dell'appellante sulle “violazioni” poste in essere dalla ### che avrebbero inibito l'accettazione della proposta di assunzione fatta da quest'ultima agli attuali ricorrenti. 
Sul punto il giudice di prime cure così motiva “ dall'esame della corrispondenza tra l'avv. ### per i lavoratori e l'avv. di ### e il dott. ### per ### si può dire radicalmente smentita la narrazione attorea di una ostinata avversione e di un atteggiamento vessatorio di ### nei confronti dei lavoratori. 
Non solo non risponde al vero che ### non abbia dato riscontro alle missive dei lavoratori, ma è piuttosto vero che nonostante una bozza di contratto condivisa, i lavoratori per il tramite del loro difensore non hanno inteso sottoscrivere il nuovo contratto per essere assunti da ### Gli argomenti divisivi erano l'applicazione del ### la perdita della cantierizzazione, il rifiuto di condizionare la sottoscrizione del nuovo contratto con ### ad una conciliazione. 
Partendo da quest'ultima circostanza, risulta per tabulas che ### abbia già dal 16.7.2020 cambiato posizione accettando di non imporre alcuna conciliazione nel nuovo contratto”. 
Neanche tale motivazione è oggetto di censura risultando del tutto generica, in quanto priva di circostanziati riferimenti fattuali e temporali, la doglianza degli appellanti sulla omessa ammissione di una prova orale tesa a dimostrare il rifiuto di assunzione della ### se non previa sottoscrizione di verbali di conciliazione. 
Nessuna censura, neppure generica, è poi sollevata in ordine sia al ritenuto diritto della ### quale impresa subentrante, di applicare un ### diverso da quello della uscente ### sia in ordine alla ritenuta insussistenza della invocata cantierizzazione, di guisa che la relativa statuizione è da ritenersi cosa giudicata. 
In sintesi nessuna valida censura al percorso argomentativo del giudice di prime cure che ha escluso la legittimità del rifiuto degli appellanti alla proposta di assunzione da parte della ### è rinvenibile nell'odierno gravame. 
Parimenti inammissibile è il motivo di gravame sulla “ mancata ammissione dei mezzi istruttori decisivi per una corretta pronunzia giudiziale” ai fini della invocata interposizione di appalto fondata in sintesi sulla sussistenza di un contratto tra la ### ed ### poi dalla prima subappaltato ad altre società (da ultimo la ###.
Invero, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la circostanza in oggetto è neutra ai fini del decidere ben potendo, salvo espressi divieti, l'appaltante di un servizio cederlo in sub appalto a terzi. 
La prova orale articolata in ricorso, per come riportata nella parte espositiva, è evidentemente irrilevante al fine che ci occupa, potendo in ipotesi comprovare una eterodeterminazione della prestazione dei lavoratori assegnati al servizio appaltato da parte della committente ### quale effettivo datore di lavoro, e non anche giustificare la costituzione di un rapporto di lavoro con l'appaltatore.  ### va, pertanto, dichiarato inammissibile. 
Le spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto della trattazione della causa in una sola udienza - seguono la soccombenza.  PQM La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3500,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte appellata Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.  ### est. 
Dott. ###

causa n. 3161/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Iacone, Chiodi Maria

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1689/2024 del 23-09-2024

... per stabilire se si sia di fronte, appunto, ad una interposizione fittizia di manodopera. E' d'altro canto evidente che possono essere utilizzati in via generale anche i principi elaborati in quella sede ###base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Non è necessario, infatti, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione (leggi tutto)...

testo integrale

 #### giudice, dott. ### , presso il ### di ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3510/ 2021 a cui sono riuniti i procedimenti 4545/2021 e 4546/2021 TRA ### nata a Napoli il ###, ### nato a ### a #### il ###, ### nato a ### a #### il ### rappresentati e difesi dagli avv.ti #### e ### ed elettivamente domiciliati in uno a questi ultimi in Napoli al C.so A. 
Lucci n°137 #### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallo avv.to ### con il quale elettivamente domicilia in ###G 1 80143 NAPOLI Resistente NONCHE' #### s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Resistente contumace Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato, successivamente riunito ad altri ricorsi, si convenivano in giudizio i resistenti, indicati in epigrafe, chiedendo la dichiarazione della sussistenza di un'interposizione fittizia della ### E ### s.r.l., nel rapporto di lavoro, allegando che il reale datore di lavoro era la ### tanto premesso previa dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro full time, si volgevano le domande di cui in atti. Si chiedeva, inoltre, la riassunzione presso la ### post srl, con le conseguenze di legge. I ricorrenti hanno fatto una espressa riserva di richiedere in separato giudizio, all'effettivo datore di lavoro e/o al committente, le differenze retributive dovute ai ricorrenti sulla base della effettiva prestazione lavorativa. Le predette differenze retributive quindi non sono oggetto del presente giudizio. Per quanto premesso risulta, viceversa, ricompreso nel thema decidendum del presente giudizio l'accertamento di un rapporto di lavoro full time. Al riguardo è superfluo sottolineare che il petitum deve ricavarsi da una lettura complessiva del ricorso introduttivo, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità.  ### post srl si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte per le ragioni di cui alla memoria difensiva. ### e ### viceversa non si costituiva e deve dichiararsi la sua contumacia. 
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art.  127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza ### 19 e della conseguente normativa). 
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU.  6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare sono stati indicati gli elementi a sostegno della allegata interposizione fittizia e delle conseguenti pretese economiche. Più specificamente risulta da una lettura complessiva del ricorso che si afferma che gli odierni ricorrenti hanno svolto, dal marzo del 2013 al settembre del 2020, un'attività lavorativa formalmente alle dipendenze della ### e ### (dal luglio 2013 a settembre 2020 formalmente inquadrati, come specificato in ricorso, alle dipendenze della ### e ### dopo aver lavorato in nero dal marzo al luglio del 2013) ma di fatto alle dipendenze della ### E' superfluo rilevare che, al fine di escludere la nullità è sufficiente che la causa petendi sia espressa sotto il profilo del fatto e non del diritto. 
Passando all'esame del merito è superfluo sottolineare che l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa grava sui ricorrenti in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, grava sui resistenti. 
Tanto premesso nel merito si devono quindi esaminare le risultanze istruttorie. 
Il teste ### ha dichiarato ( cfr ud del 15/11/2023 di cui si è disposta la rinnovazione della deposizione resa nella precedente udienza per le motivazioni di cui in atti) :”Relativamente ai capi di prova orale, articolata dai ricorrenti, il teste risponde: Sul capitolo 1 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 1 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non è vero, perché ### è stato dipendente della ### dal 2018” Sul capitolo 2 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 2 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non è vero, perché ### è stato dipendente della ### dal 2018” Sul capitolo 3 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 4 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### so” Sul capitolo 4 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 5 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non è vero” Sul capitolo 5 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 6 articolato dalla sig. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 ### teste risponde: “Non è vero” Sul capitolo 6 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 7 articolato dalla sig. ### teste risponde: “E' Vero” Sul capitolo 7 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 8 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non è vero” Sul capitolo 8 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 9 articolato dalla sig.  ### teste risponde: “Non è vero” Sul capitolo 9 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 10 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non è vero, in quanto c'era un'ATI che era stata creata tra noi, ### e ### e altre aziende per ottemperare alla distribuzione dei prodotti postali nella regione Campania” Sul capitolo 10 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 11 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 12 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 13 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 14 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 14 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 15 articolato dalla sig.  ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 15 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 16 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 16 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 17 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 17 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 18 articolato dalla sig.  ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 18 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 19_ articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 19 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 20 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Il logo ### c'era, ma non so di pubblicizzazione” Sul capitolo 21 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 22 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 25 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 23 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 26 articolato dalla sig.  ### il ### dichiara: “Non è vero, perché non erano forniti dalla CRC” Sul capitolo 24 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 25 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 28 articolato dalla sig.  ### capitolo 21 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “E' vero” Sul capitolo 26 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 29 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 27 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 30 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 28 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 31 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 29 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 32 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 32 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 33 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 33 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 34 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 39 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 35 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 40 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 36 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 41 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 37 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 42 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 38 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 43 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 39 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 44 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 40 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 45 articolato dalla sig. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 ### dichiara: “Non lo so” Sul capitolo 41 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 46 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 42 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 43 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 44 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 47 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non lo so” Sul capitolo 45 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 48 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 46 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 49 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 47 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 48 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 49 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 50 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” ### il teste viene escusso sui capitoli 3,11,12,13,21,22,23, 35 come riportati nel ricorso ### (capitoli di prova ammessi).- Il teste risponde per i capi 3,13, 22, 23, 35: “Non è vero”; Il teste risponde per i capi 11,12: “Non lo so” Sul capo 21 risponde: “E vero, ma non sono delle pubblicciazzioni” Sul capo 24 risponde: “Per la CRC sicuramente no; per la ### e ### non lo so”. 
Il teste ### ha dichiarato ( cfr ud del 31/01/2024):” Sul capitolo 1 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 1 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### confermare per diretta conoscenza che la ricorrente veniva convocata presso gli uffici di via ### n°7/9 dal sig. ### Sono a conoscenza diretta della circostanza perché ho assistito in prima persona a tale incontro. Sul capitolo 2 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 2 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Si è vero, confermo la circostanza sempre per personale conoscenza” Sul capitolo 3 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 4 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Si è vero, confermo sempre per diretta conoscenza” Sul capitolo 4 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 5 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 articolato dalla sig. ### teste risponde: “a ### esisteva una sede di smistamento posta CRC fino a inizio 2013, ma non ricordo il luogo ma non si trovava in via ### Dal marzo aprile 2013 questo centro è stato trasferito in via ### 7 e 9”. Il contratto di affitto in via ### non era intestato alla CRC ma a un'altra società che se non erro era la ### s.r.l. Specifico che questa società non aveva rapporti per quanto mi risulta con CRC e collaborava con ### Successivamente la CRC contattò la ### e ### di cui ero amministratore affermando che voleva che la ### e ### svolgesse attività di smistamento corrispondenza sul territorio. Preciso che agli inizi del 2013 fui contattato dalla CRC perché avevano dei problemi a ### avendo assunto del personale in nero che aveva intentato delle cause, mi fu chiesto quindi di assumere questo personale e di adibirlo al recapito poste. 
Preciso che all'epoca nel marzo aprile 2013 i locali in via ### erano vuoti ma già predisposti per poter effettuare il servizio di recapito poste. Quindi presi contatti con i proprietari per prenderlo in locazione. Preciso che conoscevo i locali quando era ancora in attività la ### e il personale ivi adibito era diverso da quello assunto dalla CRC in nero e non vi erano nel personale che lavorava precedentemente i tre ricorrenti. Preciso che sono stato dipendente della ### insieme al ### il quale era inquadrato con la ### e lavorava in nero con ### Sul capitolo 5 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 6 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Confermo che a dette zone vi erano 8 dipendenti in nero tutti pagati da ### ADR. Tra i dipendenti in nero per quanto ricordo vi era ### non ricordo gli altri nominativi” Sul capitolo 6 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 7 articolato dalla sig. ### teste risponde: “E' Vero” Sul capitolo 7 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 8 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Si è vero con riferimento al periodo marzo - giugno 2013” Sul capitolo 8 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 9 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Si è vero confermo la circostanza precisando che il contratto ha avuto inizio nel mese di maggio 2013 e non di luglio. 
Confermo di aver sottoscritto personalmente i detti contratti” Sul capitolo 9 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 10 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Con riferimento ai capi 9 e 10 confermo. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 mi disse che in sede di stipula dei contratti individuali di lavoro dei sigg. #### e ### gli fu chiarito che formalmente il datore di lavoro era la ### e ### ma che in realtà il reale datore di lavoro era ### Analogo discorso fu fatto dal ### a tutti i dipendenti. Sul capitolo 10 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 11 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 12 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si è vero e confermo quanto già detto” Sul capitolo 13 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 14 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 14 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 15 articolato dalla sig.  ### l'avv. ### si oppone in quanto contiene valutazioni ed è generico. il ### dichiara: “### come me al momento della creazione di questo centro di smistamento e recapito era in cassa integrazione per la crisi della ### poi fallita. Nello stesso periodo il ### lavorava in nero per ### In tale qualità dava direttive ai vari dipendenti della sede di via ### 7 e 9. Assegnava le mansioni ed organizzava il lavoro dando direttive. 
Successivamente alla fase organizzativa il ### veniva due o tre volte a settimana e dava direttive telefoniche alla ### per i territori di ##### ed altri. Mentre si riferiva alla ### per il territorio di ### del ###” Sul capitolo 15 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 16 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Si confermo quanto detto precedentemente” Sul capitolo 16 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 17 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Si confermo quanto detto precedentemente” Con riferimento a tutte le dette circostanze esclusa quella relativa alla stipula dei contratti, posso affermarlo per conoscenza diretta perché una volta al mese mi recavo a pagare gli stipendi e assistevo personalmente quando il ### dava le direttive ai dipendenti. Sul capitolo 17 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 18 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Ho assistito personalmente al fatto che la sig.ra ### si interfacciava direttamente con il sito informatico della CRC per svolgere il suo lavoro e della ### Ho saputo dal ### che tale disposizione era stata data da lui alla Fioriniello” ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 sono a conoscenza se per verificare un ### di un prodotto postale i dipendenti si dovevano connettere al sito della CRC o della ### perché nulla sapevo su come era organizzato il lavoro. Sul capitolo 18 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 19_ articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non lo so” Sul capitolo 19 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si confermo che anche la ### fu assunta su disposizione della CRC” Sul capitolo 20 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si lo confermo” Sul capitolo 21 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 22 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 25 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Si confermo che i palmari mi furono consegnati per la sede di ### dalla ### Successivamente dal 2014 sottoscrissi un contratto di fornitura con una società, se non erro ### ma si trattava di un contratto solo formale dato che i palmari erano già stati forniti.” Sul capitolo 23 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 26 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 24 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Confermo quanto detto sopra. Preciso che gli ordini di servizio venivano dati attraverso email oltre che da ### ma non attraverso il portale.” Sul capitolo 25 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 28 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### che l'attività presso via ### era gestita in realtà dalla CRC e la presenza della ### e ### era solo formale”. ADR: Preciso che in via generale la ### e ### svolgeva soltanto attività formale in tutti i campi che erano sostanzialmente gestite dalla ### Sul capitolo 26 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 29 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Si confermo in riferimento alla sostituzione dei palmari. Preciso che la CRC forniva il vestiario e i palmari e tutti i giorni faceva giungere presso gli uffici una ### con la corrispondenza da smistare. Con riferimento alle sostituzioni inizialmente erano fatte direttamente dalla CRC e poi dalla società di noleggio attraverso il contratto fittizio di cui sopra. 
Preciso che come sopra accennato quando siamo andati nei locali erano già predisposti con banchetti computer e sedie e quanto occorreva per smistare la corrispondenza. Tale materiale era della ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 ### che l'aveva abbandonati.” Sul capitolo 27 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 30 articolato dalla sig. ### dichiara: “### confermare per avermelo riferito il Masiello” Sul capitolo 28 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 31 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 29 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 32 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo che l'attività della ### e ### si è limitata alla formale sottoscrizione dei contratti di lavoro” ADR domanda avvocato resistente: ### e ### nel 2011 ha ceduto alla ### un ramo di azienda afferente i servizi postali. Tuttavia questo ramo non operava in via ### ma a Napoli in vico ### 82 attuale mia abitazione. Sul capitolo 32 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Preciso che i reclami pervenivano sul portale di ### che li girava alla CRC e la CRC contattava i referenti sul territorio responsabili per le singole vicende” Sul capitolo 33 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 33 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 34 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 39 articolato dalla sig.  ### dichiara: “### so in riferimento a procedimenti disciplinari” Sul capitolo 35 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 40 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 36 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 41 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 37 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 42 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo, tramite #### o ### telefonicamente o di persona” Sul capitolo 38 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 43 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 39 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 44 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo e preciso che la contabilità era tenuta dallo studio ### incaricato dalla ### e recapito di elaborare le buste paga sulla scorta degli orari di lavoro predisposti dalla ### Null'altro so sul punto” Sul capitolo 40 della prova per testi ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 45 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 41 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 46 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Si confermo” Sul capitolo 42 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Si lo confermo” Sul capitolo 43 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Si lo confermo”. Su richiesta dell'avvocato resistente preciso che per quanto riguarda le prestazioni da contratto venivano emesse regolari fatture altrimenti sarebbe stato impossibile pagare i dipendenti. Di contro per quanto riguarda le prestazioni afferenti prodotti ### delle ### venivano pagati attraverso una fattura avente ad oggetto il comando e distacco dei relativi dipendenti. Sul capitolo 44 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 47 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si lo confermo” Sul capitolo 45 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 48 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si confermo quanto precisato prima” Sul capitolo 46 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 49 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 47 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “Si lo confermo” Sul capitolo 48 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “Precisamente la CRC provvide a prelevare tutti i palmari a eccezione di n°5. Non mi risulta che abbia ritirato altro.” ADR istanza parte ricorrente preciso che i palmari erano di proprietà della CRC perché a far data dal 2016 il contratto con la società di noleggio fu risolto e i palmari erano forniti direttamente dalla ### Sul capitolo 49 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 50 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si lo confermo” ### il teste viene escusso sui capitoli 3,11,12,13,21,22,23, 35 come riportati nel ricorso ### (capitoli di prova ammessi).- Il teste risponde per i capi 3,13, 22, 23, 35: “Si è vero”; Il teste risponde per i capi 11,12: “Si è vero” Sul capo 21 risponde: “E vero” Sul capo 24 risponde: “E' vero”.”. 
Il teste ### ha dichiarato ( cfr ud del 13/3/2024):” Il teste risponde: “ ### che lavoro presso gli uffici della ### in ### e/o in ### alla ###- Per quanto di mia conoscenza rispondo assolutamente NO” ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 capitolo 2 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 2 articolato dalla sig. ### teste risponde: “ Per quanto è a mia conoscenza è no” Sul capitolo 3 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 4 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Per quanto è a mia conoscenza è no ” Sul capitolo 4 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 5 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### dire che lo smistamento avveniva presso l'Hub di ### della CRC e che la società ### e ### svolgeva servizi di recapito ” Sul capitolo 5 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 6 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non è vero, ### confermare che occupandomi sempre del ### abbiamo sempre segnalato che tutti i lavoratori era regolari e comunque dal 2017 quando io sono stata assunta” Sul capitolo 6 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 7 articolato dalla sig. ### teste risponde: “E' Vero” Sul capitolo 7 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 8 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### so non essendo in servizio nel 2013, il sig. ### e' stato assunto nel 2018 dal ### non sono in grado con certezza se lui è stata assunta prima o dopo di me” Sul capitolo 8 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 9 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non e' mia conoscenza” Sul capitolo 9 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 10 articolato dalla sig. ### teste risponde: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 10 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 11 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 12 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza Sul capitolo 13 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 14 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Per quanto è a mia conoscenza non mi risulta che la ### si ingerisca nelle assunzioni delle società con cui collabora e quindi con con la ### e ### e questo so dal momento in cui sono entrata in servizio” Sul capitolo 14 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 15 articolato dalla sig. ### il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 dichiara: “Si riporta alla precedente risposta resa al capo 13” Sul capitolo 15 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 16 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 16 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 17 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 17 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 18 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 18 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 19_ articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 19 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 20 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### il ### dichiara: “E' vero che ci sono dei loghi della ### poiché le società svolgevano il servizio di “punto giacenza” Sul capitolo 21 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Per quanto di mia conoscenza la mia società si limitava a consegnare i pacchi, i plichi alle società partener che provvedevano alla consegna, nulla so dell'organizzazione interna della società e quindi se vi fosse una persona addetta a dividere la corrispondenza tra i vari dipendenti” Sul capitolo 22 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 25 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “Non e' a mia conoscenza” Sul capitolo 23 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 26 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “I palmari venivano forniti dalla ### che poi ciascuna società pagava autonomamente” Sul capitolo 24 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Non è vero, tutte le modalità di lavoro vengono impartite da ciascuna società e quindi non da CRC” Sul capitolo 25 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 28 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### e la ### e ### svolgono attività di servizi postali” Sul capitolo 26 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 29 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero, venivano sostituiti dalla Nexivbe” Sul capitolo 27 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 30 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 28 della prova per testi articolata dai sigg.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 ### e ### e sul capo 31 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 29 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 32 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero, precisando la mia data di assunzione” Sul capitolo 32 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Sei clienti erano della CRC ### rispondo è vero” Sul capitolo 33 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 33 articolato dalla sig. ### dichiara: “### dire che nel caso in cui il reclamo riguardasse una zona gestita da quella ### si inviava un'email di chiarimenti al responsabile della società” Sul capitolo 34 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 39 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 35 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 40 articolato dalla sig. ### dichiara: “### dire che la ### effettuava dei controlli periodici ma presso la nostra società dico ###” Sul capitolo 36 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 41 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero, il rapporto era unicamente con il referente della società ### e R.” Sul capitolo 37 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 42 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 38 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 43 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 39 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 44 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 40 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 45 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non è a mia conoscenza” Sul capitolo 41 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 46 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non abbiamo un contratto con l'### delle #### che vi è stato un appalto vinto con ### delle ### da parte di CRC e Nexive” Sul capitolo 42 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Non è vero” Sul capitolo 43 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “### so” Sul capitolo 44 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 47 articolato dalla sig. ### dichiara: “### so” Sul capitolo 45 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 48 articolato dalla sig. ### dichiara: “### so” Sul capitolo 46 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 49 articolato dalla sig. ### dichiara: “E' vero che abbiamo aperto una filiale all'indirizzo di ###” Sul capitolo 47 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “### so” Sul capitolo 48 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “### so” Sul capitolo 49 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 50 articolato dalla sig. ### dichiara: “### so” ### il teste viene escusso sui capitoli 3,11,12,13,,22,23, come riportati nel ricorso ### (capitoli di prova ammessi) “Non è a mia conoscenza”; Sul capo 35 risponde “non è vero”.- Il teste ### (affine entro il secondo grado, in quanto moglie di ### la cui madre è la ricorrente ### inoltre è moglie di ### e cognata di ### ha dichiarato ( cfr ud del 15/5/2024) : “Di essere a conoscenza dei fatti di causa poiché ho lavorato dal marzo del 2017 fino alla fine del 2019, alle dipendenze della ### che si trovava a #### di ### se ben ricordo al civico 7/9 di ### di ###- ### che la busta paga la ricevevo da ### e ### e non dall'impresa sopra evidenziata” Relativamente ai capi di prova orale, articolata dai ricorrenti, il teste risponde: Sul capitolo 1 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 1 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### so” Sul capitolo 2 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 2 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### confermare che dal 2017, anno in cui iniziai l'attività lavorativa, il ### si presentò per selezionare il personale per la predetta ###” Sul capitolo 3 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 4 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### dire che l'attività era già in funzione” Sul capitolo 4 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 5 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 5 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 6 articolato dalla sig.  ### teste risponde: “### posso dire per i fatti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 anteriori al 2017” Sul capitolo 6 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 7 articolato dalla sig.  ### teste risponde: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017, E' ### dal 2017 in poi, da quando cominciai a lavorare” Sul capitolo 7 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 8 articolato dalla sig.  ### teste risponde: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 8 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 9 articolato dalla sig.  ### teste risponde: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 9 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 10 articolato dalla sig. ### teste risponde: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 10 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “### il mio periodo di lavoro, posso dire che il ### era addetto alla consegna dei prodotti postali, confermo che lavorava per cinque giorni a settimana, nulla so sui pagamenti; ### confermare che ### da aprile 2018, la mattina si occupava della consegna della corrispondenza; dalle 13 alla 17 invece provvedeva allo smistamento” Sul capitolo 11 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017, da quando ho iniziato a lavorare io posso confermarlo” Sul capitolo 12 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriore al 2017” Sul capitolo 13 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 14 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriore al 2017” Sul capitolo 14 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 15 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017, dall'inizio del mio periodo posso dire che io lavoravo sulla piattaforma ### ci mettevamo in contatto con il personale ### per esempio mi mettevo in contatto ; preciso che io lavoravo sia con la piattaforma della ### ovvero con quella della #### dire che noi consegnavamo corrispondenza col marchio #### che la maggior parte del tempo la impegnavo collegandomi con la piattaforma della ###” Sul capitolo 15 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 16 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 16 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 capo 17 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017, da quando ho lavorato io lo posso confermare” Sul capitolo 17 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 18 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017, durante il periodo il quale ho lavorato utilizzavo la password della ### per accedere alla piattaforma della ### come pure la Fioriniello” Sul capitolo 18 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 19_ articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “In riferimento al capitolo e alle direttive, posso affermare in via esemplificativa che io aprivo tutte le email inviate alla ### e #### dire inoltre che la ### quando riceveva reclami, questa si rivolgeva alla ### e quest'ultima la girava a ### e ### In via esemplificativa quando arrivava una segnalazione di disguido noi dovevamo esporre delle giustificazioni e se queste non venivano accettate venivano applicate delle penali. Non conosco l'ammontare delle penali e né a chi fossero indirizzate” “Con riferimento alle disfunzioni posso affermare che per un ritardo nella restituzione dei resi alle ### in una occasione il ### mi fece un richiamo verbale. ### dire che tale richiamo fu fatto anche al sig. ### perché vi era stato un disguido nel recapito (“la destinanataria sosteneva di essere in casa”). Non so se tali richiami venivano effettuati tramite email. Sempre in via esemplificativa, la ### sempre con email inviate alla filiale, segnalava eventuali disservizi oppure ci segnalava che i resi erano in scadenza; sempre con una email indirizzata impersonalmente alla filiale a cui avevamo accesso.  ### che il ### veniva uno due volte a settimana e se trovava della corrispondenza inevasa, esempio se lui vedeva che la corrispondenza di una zona si era accumulata, invitava il postino ad eliminarla e inoltre poteva anche accadere che dicesse allo stesso di coadiuvare il postino di altra zona, a smaltire la corrispondenza.  ### che il ### era presente da solo. Non conosco il sig. 
Pacella” Sul capitolo 19 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### il ### dichiara: “### posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 20 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Il logo ### c'era, si è vero, confermo il capo” Sul capitolo 21 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### il ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 22 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 25 articolato dalla sig. ### il ### dichiara: “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 posso dire per i fatti anteriori al 2017” Sul capitolo 23 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 26 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 24 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### il ### dichiara: “### quanto detto in risposta al capitolo 18” Sul capitolo 25 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 28 articolato dalla sig. ### l ### dichiara: “Si è vero, confermo” Sul capitolo 26 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 29 articolato dalla sig.  ### dichiara: “In via esemplificativa se avevamo problemi col palmare e col computer per farlo riparare o sostituire ci rapportavamo alla ### o con la email della filiale ovvero tramite il Masiello” Sul capitolo 27 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 30 articolato dalla sig. ### dichiara: “Relativamente al 2017, posso confermare che l'orario di lavoro, stabilito nel contratto firmato con ### e ### non veniva rispettato, ma facevamo un orario maggiore. ### che l'orario era tendenzialmente uguale per tutti e comunicato o dalla ### via email ovvero dal ### confermo che l'orario era dalle 8 alle 13,00 e dalla 14 alle 17,00, con un'ora di pausa. ### escluso, io lavoravo dal lunedì al venerdì, posso dire che altri lavoravano anche il ### come mio marito” “### volta ho lavorato anche io il sabato e ciò era dettato dalla necessità di smaltire degli arretrati” Sul capitolo 28 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 31 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 29 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 32 articolato dalla sig. ### dichiara: “il ### dichiara: “Per i fatti precedenti alla mia assunzione non posso dire nulla, è vero per il periodo di tempo riguardante il mio rapporto di lavoro” Sul capitolo 32 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### dichiara: “Mi riporto a quanto detto sopra” Sul capitolo 33 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 33 articolato dalla sig. ### dichiara: “Mi riporto a quanto detto sopra” Sul capitolo 34 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 39 articolato dalla sig. ### dichiara: “Mi riporto a quanto detto sopra” Sul capitolo 35 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 40 articolato dalla sig. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 dichiara: “E' vero, confermo” Sul capitolo 36 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 41 articolato dalla sig. ### dichiara: “E' vero, confermo” Sul capitolo 37 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 42 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Con riferimento alle le direttive e all'organizzazione del lavoro, venivano poste in essere da ### e ### dipendente della ### come già detto le direttive avvenivano pure attraverso le email e la piattaforma. In caso di assenza dovevo rivolgermi al ### ovvero inviare un'email alla ### Ci pagava la ### e ### Nel periodo in cui fui assunta al nero, venivo pagato dal ### quando invece ero stata regolarizzata venivo pagata con bonifico tramite banca, le buste paga rilasciate da ### e ### ” Sul capitolo 38 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 43 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si rimanda a quanto sopra e confermo” Sul capitolo 39 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 44 articolato dalla sig. ### dichiara: “### quanto sopra” Sul capitolo 40 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 45 articolato dalla sig. ### dichiara: “### dire di essere stata assunta al nero, poi ho sottoscritto un contratto formale con la ### e ### e poi ho sottoscritto un contratto formale con ### Non ricordo la collocazione temporale dei descritti eventi. ### so sul contratto di appalto eventualmente intercorso tra la agenzia delle entrate e crc post” Sul capitolo 41 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### e sul capo 46 articolato dalla sig.  ### dichiara: “Si rimanda a quanto sopra” Sul capitolo 42 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “### solo confermare che firmai un contratto con ### come i sigg. ### non mi ricordo che l'attività di questi due abbia subito delle variazioni in relazione alla consegna della corrispondenza dell'### delle Entrate”; Sul capitolo 43 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e ### dichiara: “### il pagamento mi riporto a quanto sopra. Con riferimento a tutto il periodo lavorativo, il pagamento della retribuzione avveniva attraverso un prospetto orario elaborato da me e inviato attraverso la piattaforma, a ### via email e questo è avvenuto tutto il periodo lavorativo e sia quando ero dipendente della ### e ### e sia quando ero dipendente della ### Questa operazione aveva ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 cadenza mensile. Con riferimento alla stipula del contratto parziale con ### non ricordo come venivo pagata e né da chi. ### che anche successivamente al contratto parziale, stipulato con CRC ### ricevevo la busta paga da ### e ### e non ricordo quello che era scritto in essa e né da chi fosse formalmente emessa. 
Le buste paga a volte le ho ricenute brevi manu a volte della piattaforma di ###” Sul capitolo 44 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 47 articolato dalla sig. ### dichiara: “Mi riporto a quanto detto sopra” Sul capitolo 45 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 48 articolato dalla sig. ### dichiara: “### so dei rapporti interni fra CRC fra ### e Recapito” Sul capitolo 46 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 49 articolato dalla sig. ### dichiara: “Si è vero, preciso che non ho mai lavorato in questa sede perché il ### mi disse di dimettermi al fine di essere assunta in ### a pochi passi dalla sede precedente, e ciò poi non avvenne”” Sul capitolo 47 della prova per testi articolata dai sigg. ### e #### dichiara: “Si è vero” Sul capitolo 48 della prova per testi articolata dai sigg.  ### e #### dichiara: “Si è vero, posso confermare perché ero presente che la ### ritirò il materiale; posso confermare che venne del personale accompagnato dal ### che presero parte dei palmari e due computer e otto palmari, lasciandone cinque e un pc”; Sul capitolo 49 della prova per testi articolata dai sigg. ### e ### e sul capo 50 articolato dalla sig. ### dichiara: “Non sono a conoscenza” ### 11 del ricorso ###il teste dichiara “MI riporto a quanto sopra” ### 13 del ricorso ### il teste dichiara “Confermo”;### 21 del ricorso ### il teste dichiara “Mi riporto a quanto sopra”;### 22 del ricorso ### il teste dichiara “### si occupava dello smistamento, di dirigere i fattorini, di ripartire la corrispondenza e di distribuirle e le direttive le dava ai fattorini, nel rispetto della pittaforma”; ### 35 del ricorso ###il teste dichiara “posso soltanto dire solo che la ### veniva convocata a ### c'era il centro smistamento, per quanto di mia conoscenza. ### altro so. La sede di ### era una sede di ###” ADR il teste dichiara: “### confermare, non io, ma gli altri invece hanno consegnato corrispondenza GORI”; ADR il teste risponde: “### non per quanto riguarda le mie assenze, per cui ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 mi riporto a quanto sopra, è a mia conoscenza che la ### comunicasse le predette assenze ai dipendenti della CRC…”. 
Orbene, appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale, visti i rapporti sussistenti fra i testi e le parti, deve essere valutata con estrema cautela, considerato anche che le dichiarazioni dei testi appaiono discordanti su punti di importanza centrale. 
Orbene si deve innanzitutto chiarire che nel caso in esame non è stata fornita una prova idonea che sia stato stipulato un contratto di appalto fra le resistenti né tanto meno un contratto di somministrazione di mano d'opera, ai sensi del D. Lgs 276/2003. 
In base alle allegazioni delle parti infatti le imprese resistenti hanno realizzato, peraltro solo nel 2017, un RTI quindi nessuna delle imprese appare, in base agli atti del giudizio, aver assunto la figura di appaltante e committente rispetto all'altra (che quindi non ha assunto la qualità di appaltatore). Quindi in mancanza di un contratto ex ### 276/2003 non si deve fare un riferimento diretto a questa disciplina ma, in generale, ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per stabilire se si sia di fronte, appunto, ad una interposizione fittizia di manodopera. E' d'altro canto evidente che possono essere utilizzati in via generale anche i principi elaborati in quella sede ###base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Non è necessario, infatti, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo.” Cfr. Cass 23962/2015; cfr. anche ### sez. lav., 14/07/2022, n.6698:” ### di un referente o di un preposto che abbia funzioni di controllo e sovraintendenza dei ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 lavori, unita alla ricezione direttamente dal personale della committente delle indicazioni sul lavoro da svolgere, all'impiego da parte dei lavoratori di beni strumentali forniti dalla committente, l'utilizzo del badge d'ingresso, l'assoggettamento alla registrazione dell'orario di lavoro da parte della committente integrano una serie di elementi indiziari che confermano che i lavoratori fanno parte dell'organizzazione della committente, rimanendo totalmente assoggettati al potere di controllo e direttivo della medesima committente e che dunque si è in presenza di un'interposizione fittizia di manodopera.”). 
In base la giurisprudenza sopra riportata, la circostanza che non emerga la prova che la ### e recapito sia un'impresa fittizia, non assume, quindi, un valore dirimente nel presente giudizio. 
Analizzando le risultanze dell'istruttoria, appare sostanzialmente pacifico che le buste paga venissero emesse dalla ### e ### srl e che sia stato effettuato un distacco degli odierni ricorrenti a far data dal Marzo 2018 e sino al 31/01/2019, presso la ### (con “contratto di distacco - comando” per la gestione dei prodotti “ ### delle ###. Tanto premesso è superfluo sottolineare che, come accennato, l'onere della prova della sussistenza di un'interposizione fittizia grava sugli odierni ricorrenti. Occorre in primo luogo verificare chi organizzava il lavoro nella ### e ### Questa non si è costituita e, quindi, nessun elemento ha allegato in merito. I ricorrenti allegano che un ruolo centrale nell'organizzazione aveva svolto tale ### che avrebbe lavorato in nero per la ### Tale circostanza è confermata dai testi indicati dei ricorrenti (### e ### e negata dai testi indicati dal resistente costituito (### e ###, i quali viceversa allegano che il predetto ### è stato assunto solo il 2018 dalla ### E' bene sottolineare che, anche ritenendo provata l'attività di ### dal 2013 in relazione agli odierni ricorrenti, quello che conta, ai fini che qui interessano, è che la predetta attività venisse svolta per conto della ### srl, e non semplicemente in connessione con la #### srl,. Considerato il contrasto esistente fra le testimonianze non può ritenersi essere stata data una prova sufficiente che il ### lavorasse per conto della ### dal 2013 fino alla sua formale assunzione nel 2018. Quindi manca una prova sufficiente che le direttive venissero date ai ricorrenti da un soggetto che fosse, perlomeno di fatto, dipendente della ### srl. Al riguardo occorre rilevare che la teste ### ha affermato che le direttive venivano date anche da un dipendente della ### in relazione alla quale società, tuttavia, non viene allegata alcuna interposizione fittizia. Certamente non porta argomenti a favore della ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 sussistenza di un'interposizione fittizia con la ### la eventuale presenza sui luoghi di lavoro dell'insegna ### che anzi contribuirebbe a ritenere sussistente un'effettiva sinergia lavorativa fra le imprese che avevano costituito successivamente un raggruppamento. Un analogo discorso vale per la fornitura dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività lavorativa, su cui le testimonianze sono contrastanti, come sulla ricezione di “direttive” attraverso la piattaforma telematica della ### Comunque, al riguardo, una certo interscambio di personale (come nel caso del distacco pacificamente avvenuto) e di mezzi (con scambi e cessioni di dispositivi e locali) non appare incompatibile con rapporti fra imprese che non devono essere necessariamente inquadrati nella interposizione fittizia. Un analogo discorso vale per l'eventuale passaggio di lavoratori dalle dipendenze dell'una all'altra società, peraltro allegato in maniera non del tutto specifica, che può essere inquadrato in altre vicende imprenditoriali, non necessariamente consistenti in un'interposizione fittizia, pur dovendosi ribadire la controversia della vicenda. Nessun elemento decisivo appare emergere dalla documentazione prodotta. 
In altri termini è senz'altro ipotizzabile che le imprese abbiano avuto degli stretti rapporti fra di loro, eventualmente con esecuzione di prestazioni l'una a favore dell'altra, non oggetto di una formale regolarizzazione (fatto che potrà eventualmente rilevare ad altri fini), anche prima della formalizzazione del contratto di rete, ma quel che conta, ai fini del presente giudizio, è appunto la prova di una interposizione fittizia. 
Non appare essere stata, quindi, raggiunta, in base al principio dell'onere della prova di cui sopra, appunto una prova idonea e sufficiente della sussistenza di un'interposizione fittizia, pur riconoscendo la controversia della questione, di cui si terrà conto nel governo delle spese. 
Non può che conseguirne il rigetto, oltre alla domanda di dichiarazione di interposizione fittizia, della domanda di assunzione nei confronti della ### Nessuna domanda di riassunzione viene svolta nei confronti della ### E ### s.r.l. 
Per quanto premesso sopra, sulla eccezione di nullità dell'atto introduttivo, l'accertamento dell'orario e delle mansioni espletate deve ritenersi chiesto nei confronti di chi risulterà essere l'effettivo datore di lavoro. 
Con riferimento all'orario di lavoro, in base alle testimonianze escusse può ritenersi raggiunta la prova perlomeno di un orario normale di lavoro, per tutto il periodo di formale inquadramento ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 presso la ### E ### s.r.l. per #### e fino al 04/04/2018 per ### e ### (cfr. quanto allegato da questi ultimi due nel corpo del ricorso introduttivo). 
Infatti l'orario normale di lavoro a tempo pieno, allegato dai testi indicati dai ricorrenti non è contestato dagli altri testi, indicati dai resistenti. Tuttavia tale accertamento viene compiuto solo nei confronti della ### E ### s.r.l. e non nei confronti della ### non essendosi dichiarata una interposizione fittizia per quanto sopra esposto. 
Tutti i ricorrenti devono, inoltre, essere inquadrati per tutto il periodo lavorativo svolto nei confronti della ### E ### s.r.l.  nel 5° livello retributivo, per ciò che riguarda #### e ### anche per i periodi di lavoro part time. Infatti la successiva stipula di contratti di apprendistato non risulta valida, non essendo, fra l'altro, stati provati nel presente giudizio i requisiti formali di validità, e comunque i predetti contratti non sono idonei a determinare un deterioramento dell'inquadramento precedentemente posseduto. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. 
Con riferimento al regime delle spese processuali le stesse devono seguire la soccombenza nei confronti del ### E ### s.r.l. Le spese devono essere compensate nei confronti della CRC ### considerata la novità e difficoltà della fattispecie concreta esaminata.  P.Q.M.  il ### di ### in composizione monocratica in persona del dott. ### - Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara che fra i ricorrenti e la ### E ### s.r.l., si è svolto un rapporto di lavoro subordinato full time, per tutto il periodo di formale inquadramento presso la ### E ### s.r.l.  per ### e fino al 04/04/2018 per #### e ### b) dichiara che per tutto il periodo lavorativo di formale inquadramento presso la predetta ### E ### s.r.l., ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024 anche diverso dal full time per ### e ### tutti i ricorrenti devono essere inquadrati nel 5 livello retributivo del ### c) rigetta le altre domande proposte; d) condanna la ### E ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidando le stesse in € 5350,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, compensandole fra le altre parti; e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..; ### lì 23/9/2024 IL GIUDICE (dott. #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/09/2024

causa n. 3510/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Favi Giovanni

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-05-2024

... appalt o o di subappalto non fosse configurabile un'interposizione fittizia di manodopera (si legge nella sen tenza d'appello che “la struttu ra dell'interposizione fittizia non ricorr e non essendovi alcun 6 appalto tra le parti né formale né sostanziale”) e che l'esistenza di un eventuale contratto di subappalto tra la ### e la ### sarebbe “non dirimente” ai fini della decisione. 1.4. Ancora, la sentenza gravata era errata per non aver accolto - a fronte del quadro emergente dai fatti non contestati e/o non provati da ### come in precedenza evidenziati - la domand a del ricorrent e, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti all egati dall'attore fossero sufficienti a ritenere costituito un rapporto di l avoro subordinato con ### vertendosi peraltro in un'ipotesi non di ssimile - proprio per l'assenza di un contra tto che costituisca la fonte negoziale del rapporto - a quella di un lavoratore che presti la sua attività in assenza di un formale contratto di lavoro. 1.5. Infine, il ricorrente ritiene errata la parte finale della motivazione dell'impugnata sentenza atteso che - per quanto in (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 7345-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### IACOBELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi ciliata in ##### n. 11, presso lo studio dell'av vocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro ### S.R.L. ###; - intimata - avverso la sentenza n. 2567/2018 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 6424/2013; ### illecita di manodopera R.G.N. 7345/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 07/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal ###. ### CASO.  ### 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli, nel la contumacia del la ### s.r.l. in liquidazione, rigettava l'appello proposto da ### contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che pure aveva respinto le sue domande, volt e a sentir accertare ch e intercorreva un appalto di mere prestazioni di lavoro, in violazione dell'art. 1 L. n. 1369/1960, tra ### s.p.a.  e Fut ura ### s.r.l. ; dichiarare che il rapp orto di lav oro subordinato del ricorrente dove va intendersi costi tuito direttamente ed a tempo indeterminato con ### s.p.a.; condannare la medesima società alla ricostruzione della posizione lavorativa dell'attore ed al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso, con interessi legali e rivalutazione e con vittoria di spese del giudizio.  2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che il lavoratore, nella esposizione in fatto del ricorso di primo grado, aveva dedotto di aver lavorato dal 7.1.2003 al 25.5.2005 per conto della ### s.r.l. in qualità di fattorino ed in forza di due contratti - il primo a termine ed il secondo a progetto - che anche nelle fasi di intervallo formale avevano avuto in concreto co ntinuità di ese cuzione con medesime modalità; aveva allegato di avere in realtà svolto mansioni di addetto alla consegna di lettere, merci e pacchi sotto le direttive e co n le attrezzature della convenuta ### s.p.a., svolgendo tale attività secondo piani di lavoro predisposti dai superiori gerar chici di ### aveva dedotto, ancora, di aver 3 provveduto alla c onsegna dei telegramm i e dei pacchi indossando quale abito di lavoro il giubbotto con la scrit ta “### gruppo ### ane s.p.a.”, utilizzando un motoveicolo e disponendo di un tesserino, e di essere stato regolarmente presente presso gli uffici di ### per il prelievo del materiale e delle distinte di consegna, avendo a disposizione una postazione in formatica, afferma ndo, altresì, che anche i compiti di gestione amministrativa del rapporto non erano più svolti da ### asporti (che co rrispondeva solo la retribuzione), atteso che anche ad esempio ### aveva provveduto a versare al ricorrente in data ### gli assegni per il nucleo familiare (come da documento contabile agli atti di parte ricorrente).  2.1. Dopo aver dato conto anche della posizione assunta in giudizio da ### (essendo rimasta contumace già in prime cure l'altra società convenuta) e del motivo di gravame articolato dal lavoratore appellante, la Corte di merito esponeva i prin cipi relativi all'accertamento dell'inter posizione fittizia di manodopera e riteneva che nel caso di specie difettava già l'elemento preliminare, a riguardo, cioè l'antecedente fattuale che dovr ebbe costituire invece il presupposto della tesi dell'appellante, no n essendoci alcun appalto né formale né sostanziale tra ### s.p.a. e la ### s.r.l.  2.2. Consi derava, inoltre, che gli elem enti documenta li introdotti dalla difesa del ### il quale nell'atto di gravame ne av eva denunciato l'in adeguata valutazione, erano stat i invece analiticament e considerati dal Tribunale che aveva raggiunto esiti interpretativi del tutto condivisib ili, come poi illustrato; e che neppure le risultanze del l'istruttoria orale 4 assunta, parimenti riesaminate, av evano fornito alcuna conferma alla tesi del lavoratore.  2.3. Concludeva, in definitiva, che nella vicenda di cui è causa non era stata acquisita la prova dello sdoppiamento delle funzioni datoriali (ci oè gestione amm inistrativa del rapporto affidata all'appaltatrice e direzione tecnica alle ###, che si realizza in tutte le ipotesi di intermediazione, in cui da una parte c'è il soggetto che retribuisce e correlativamente sopporta gli oneri previdenziali ed assistenziali (se non è un imprenditore “al nero”) e che in misura più o meno accentuata - a seconda delle fattispecie concrete - dispone direttamente dei turni e delle ferie e/o malattia, dall'altra, vi è il soggetto a favore del quale viene erogata la prestazione, che la dirige e la controlla dal punto di vista tecnico, e che impartisce le istruzioni ai lavoratori.  3. Avverso tale decisione, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.  4. Ha resistito ### con controricorso, mentre la ### s.r.l. è rimasta mera intimata.  5. La controricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un primo, articolato, motivo, il ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “### e falsa applicazione degli artt.  112, 113, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 20-28 e 29 del D.lgs. n. 276/2003 e dell' art. 2094 c.c. anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.”.  1.2. In particolare, premessa praticamente l'intera parte motiva dell'impugnata sentenza, deduce che la sentenza 5 gravata è viziata in primis per violazione dell'art. 115 c.p.c. circa il principio di non contestazione (ma anche per violazione dell'art. 116 c.p.c.), perché ### nel co stituirsi in primo grado, non aveva mai contestato che il ricorrente avesse svolto l'atti vità dedotta nel ricorso intro duttivo per tutto il periodo ivi indicato, ed anzi aveva espressamente riconosciuto che egli si recava presso gli uffici della medesima per ritirare i telegrammi postali da consegnare. ### il ricorrente, in tale situazione era onere di ### - al fine di confutare la sua pretesa di veder im putato alla med esima il rapp orto di lavoro - dedurre, allegare e provare a che titolo lo stesso avesse svolto la prestazione lavorativa di re capito dei telegrammi postali, sicché era violato anche l'art. 2697 c.c. Per il ricorrente, la senten za gravata era viziata e censurabile pure per la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe dovuto presumere, dalla mancata prova dell'esistenza di un di verso rapporto c ontrattuale che giustificasse lo svolgimento dell'attività di portalettere da parte del lavoratore, la sussistenza di un rappor to di lavoro subordina to tra quest'ultimo e ### anche considerando che costituisce fatto notorio, e quindi valutabi le ex ar t. 115 che l'attività di consegna della posta è svolta giammai da lavoratori autonomi, ma unicamente da lavoratori dipendenti o di ### o di altra società all a quale quest'ultima ha affidato in appalto il servizio.  1.3. Inoltre, errata in punto di diritto er a la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto che in assenza di prova dell'esistenza di un cont ratto di appalt o o di subappalto non fosse configurabile un'interposizione fittizia di manodopera (si legge nella sen tenza d'appello che “la struttu ra dell'interposizione fittizia non ricorr e non essendovi alcun 6 appalto tra le parti né formale né sostanziale”) e che l'esistenza di un eventuale contratto di subappalto tra la ### e la ### sarebbe “non dirimente” ai fini della decisione.  1.4. Ancora, la sentenza gravata era errata per non aver accolto - a fronte del quadro emergente dai fatti non contestati e/o non provati da ### come in precedenza evidenziati - la domand a del ricorrent e, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti all egati dall'attore fossero sufficienti a ritenere costituito un rapporto di l avoro subordinato con ### vertendosi peraltro in un'ipotesi non di ssimile - proprio per l'assenza di un contra tto che costituisca la fonte negoziale del rapporto - a quella di un lavoratore che presti la sua attività in assenza di un formale contratto di lavoro.  1.5. Infine, il ricorrente ritiene errata la parte finale della motivazione dell'impugnata sentenza atteso che - per quanto in precedenza argomentato - l'eventualità che non fosse emerso uno sdoppiamento delle funzioni datoriali non appariva dirimente ai fini della deci sione dovend o essere vagl iata la fondatezza della domanda di declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro con ### anche a prescindere dall'applicabilità nel caso di specie della disciplina in tema di interposizione di manodopera.  2. Con un secondo motivo denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c.  la “viol azione dell'art. 115 c.p.c.”. Deduce che la sentenza gravata è inoltre viziata nella parte in cui ha ritenuto che: “… i contratti depositati sono conclusi entrambi tra il ### e la ### senza riferi menti a ### neanche indiretti come destinataria del la prestazione di servizi o”. Sostiene, 7 quindi, che detti contratti indicano espressamente ### come destinataria della prestazione lavorativa.  3. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento in tutte le sue pur distinte articolazioni, sopra riassunte.  3.1. Quanto al primo punto di censura, la Corte di merito aveva osservato che “l a società ### - che nel resistere al ricorso aveva contestato con eccezioni puntuali in fatto ed altresì argomentazioni in diritto la tesi dell'interposizione fittizia - ha allegato documentazione da cui risulta che essa non aveva affidato in appalto alla ### asporti s.r.l. le prestazion i funzionali e complementari alla consegna dei prodotti postali, riferendo di avere affidato l'appalto alla ### s.r.l., la quale aveva pr obabilmente a sua volta affidato in subap palto una quota dei servizi alla ### Trasporti”; ed aveva ritenuto che “### ha dedotto specificamente di non aver concluso alcun contratto di appalto con ### s.r.l., precisando che all'epoca di cui al giudizio aveva affidato in appalto ad altra e di versa società, la ### s.r.l. , la consegna dei telegrammi e di materiale postale. ### dell'esistenza di un subappalto concluso tra la ### e la ### si arresta al rango di fatto non allegato dal ### - neppure all'esito delle di fese specifiche svolte sul punto da ### -, comunque non direttamente dimos trato e peraltro non dirimente”. 
Nell'ambito, poi, del più ampio riesame dei documenti introdotti dal lavorator e, aveva oss ervato che il documento, costituito da un tesserino id entificativo prodotto da quest'ultimo, aveva considerato che: “### del documento conduce a ritenere che il corriere lavori per ### società che a sua volta si occupa del recapito su incarico di ### Nessun 8 rapporto diretto tra il lavoratore e la società poste può farsi discendere dall'esame del tesserino” (cfr. in extenso pag. 5 della decisione gravata).  3.2. E bbene, premesso che per la Corte territ oriale le domande dell'attore erano fondate sull'art. 1 L. n. 1369/1960 (cfr. pag. 2 della sua sentenza), secondo questa Corte di legittimità, l'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che co nferisce l'in carico e usufruisce in concreto delle prestaz ioni del lavora tore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'in carico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore; pertanto quest'ultimo per poter venire dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 legge n. 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stre gua della pre sunzione assoluta stabilit a dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energi e del lavoratore medesimo (così Cass., sez. lav., 7.10.2000, n. 13388; id., lav., 13.7.1998, n. 6860; id., 16.4.1996, n. 3560).  3.3. Pertanto, la decisione gravata è conforme a tali principi laddove ha reputato dirimente il dato che non fosse provato 9 alcun appalto tra la ### s.r.l. , os sia, seco ndo l'impostazione dell'attore, l'ipotetica impresa interposta, e ### s.p.a., sempre secondo tale prospettazione, committente e interponente.  3.4. Dunque, i fatti che il ricorrente assume non essere stati contestati, ed anzi riconosciuti espressamente da ### neanche propriamente si riferiscono alla di mostrazion e che l'asserita interposta aveva messo a disposizione della supposta interponente le energie lavorati ve del lavoratore; bensì attengono al solo dato che quest'ultimo “si recava presso gli uffici della med esima per ritirare i telegrammi postali da consegnare”.  3.5. E, per ulteriore conseguenza, il ribaltamento dell'onere della prova (a carico di ### ane) che, sulla base della suddetta tesi, profila ora il ricorrente per cassazione è privo di fondamento giuridico.  3.6. In definitiva, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come del l'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova è riscontrabile nell'impugnata sentenza.  3.7. Quanto, poi, al preteso mancato ricorso da parte dei giudici di secondo grado ad un ragionamento presuntivo, che il ricorrente genericamente deduce alla fine di questo primo punto di censura, occorre ricordare che, secondo un co nsolidato indirizzo di legittimità, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fo ndamento del re lativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge, e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, 10 accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così, tra le altre, Cass., sez. I, 26.4.2023, n. 10908). 
Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente non deduce di aver invocato, in grado d'appello , la possibil ità di ricor rere nella specie a presunzioni semplici.  4. Inammissibile è il secondo punto di censura.  4.1. E sso, infatti, si fonda sull'assunto che, una volt a esclusa da parte della Corte di merito la prova di un appalto intercorso tra la ### s.r.l. e la ### s.p.a.  e anche di u n subappalto tra la ### asporti e la SDA ### la vice nda non potrebbe che essere inquadrata nell''ambito della somministrazione di lavoro, ma avvenuta però senza l'osservanza della disciplina legale in materia di cui agli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003 (cfr. in extenso pagg. 18-21 del ricorso in esame).  4.2. E bbene, per costante orientamento di le gittimità, i motivi di ricors o per cas sazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non esse ndo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2021, n. 23792).  4.3. Ora, come già notato, secondo la Corte di merito, le domande dell'appellante si basavano sulla prospettazione di un'interposizione illegittima di manodopera ex art. 1 L. n. 11 1369/1960 (legge, quest'ultima, poi abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. c), d.lgs. 10.9.2003, n. 276). 
E tanto in base all'assunto in fatto e in diritto di un rapporto lavorativo, senza effettive soluzioni d i cont inuità, iniziatosi il ###, prim'ancora quindi della pubblicazione del cit. d.lgs.  n. 276/2003.  4.4. In ogni caso, la questione della sussunzione del caso, magari in via subordinata, nella disciplina sopravvenuta di cui agli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003, non emerge sia stata devoluta dall'appellante alla Corte territoriale, né comunque è stata t rattata da quest'ultima, risultando perciò essere una questione del tutto nuova in questa sede di legittimità.  5. Privi di fondamento, infine, sono gli ultimi due punti di censura in cui si articola il primo motivo di ricorso.   5.1. Non è chiarito, anzitutto, dallo stesso ricorrente quale fondamento giuridico i giudici di merito del secondo grado, in base al principio iura novit curia, avrebbero dovuto intravedere nei fatti dedotti in giudizio dall'attore, in ipotesi in via alternativa rispetto a quella di cui s'è detto.  5.2. In ogni caso, i giudici di merito del doppio grado di merito non potevano esaminare d'ufficio e direttamente l'ipotesi che le prestazioni lavorative rese dall'istante vedessero quale datrice di lavoro effettiva ### I taliane, superando un a prospettazione in fatto e in diritto dello stesso che s'incentrava su un 'interposizione fittizia di manodopera, che, sempre secondo il lavor atore, compor tava, tra l'altro, che “anche i compiti di gestione amministrativa del rapporto non erano più 12 svolti da ### asporti (che corri spondeva solo la retribuzione)” (cfr. pag. 3 dell'impugnata sentenza). 
Peraltro, anche in qu esto caso non risulta che tale differente impostazione fosse stata profilata alla Corte d'appello, investita di un motivo di gravame sol amente “sulla ritenut a erronea valutazione del la prova orale e sulla presunta insufficiente valorizzazione degl i elementi documen tali pure versati in atti” (cfr. pag. 2 della stessa sentenza).  6. E' privo di fondamento anche il secondo motivo.  6.1. Seco ndo il ricorrente, sarebbe evidente “una errata percezione delle produzioni documentali del ricorrente, che ha comportato una motivazione della decisione impugnata non aderente al contenuto dei documenti esa minati, con conseguente nullità della sentenza”.  6.2. Osserva in contrario il Collegio che la Corte territoriale ha formato il suo convincimento, in primo luogo, ponendo in risalto, come già detto, il difetto di un contratto d'appalto, anche non scritto, tra la datrice formale del lavoratore ### s.r.l. e Pos te ### s.p.a., ma anche su altre emergenz e documentali, diverse dai contratti di lavoro cui si riferi sce il ricorrente, e sul ri esame dell'istruttor ia orale (cfr. pagg. 5-7 della sua sentenza). 
E il ricor rente non deduce la decisività dell'errore di percezione attribuito all'impugnata sentenza con escl usivo riferimento ai contratti depositati, conclusi tra il ### e la ### 7. Il ricorr ente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere conda nnato al pagamento, in favore della 13 controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. 
Nulla dev'essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e l'altra società rimasta mera intimata.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso. Condanna il ricorrent e al pagamento, in favore del la controri corrente, del le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 7.2.2024.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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