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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 1054/2023 del 05-06-2023

... formulate dalla parte attrice. Instruita mediante interrogatorio formale del covenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va osservato prelimiarmente che la responsabilità professionale del commercialistao del consulente del lavoro è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano. In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Civile, Un. 30.10.2001 n. 13533, in ### e giust., 2001, fasc. 42, 26). Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del professionista, incombe (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 5808/2017 TRIBUNALE DI SIRACUSA ### sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### procedimento civile iscritto al n. R.G. 5808/2017 promossa da ### nata a ### il 19 giugno 1970 (C.F.  ###) N.Q. #### rappresentata e difesa dall'AVV. ### (C.F.  ###), presso il cui studio, in ### via S. ### 1, è elettivamente domiciliata.  attrice contro ### nato a ### il 29 dicembre 1963 (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'AVV.  #### (C.F. ###), presso il cui studio, in #### n. 4, è elettivamente domiciliato.  convenuto avente ad oggetto: ### professionale.  ### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19 ottobre 2022, che qui si intende trascritto.  #### In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il rag. ### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo ha svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli F 24 (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'ann. 2017. 
Sottolineava che spesso, in tali occasioni, l'odierno convenuto incassava inl denaro contante ed alle volte mediante assegno dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili dovuti;aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il rag. ### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al rag.  ### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richiesta rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività dell'odierno convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente , tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al rag.  ### il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del rag. ### nel danno economico subito dalla sua assistita sig.ra ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Radicato il contraddittorio, si costituiva il rag. ### contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice. 
In primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richiesta formulate dalla parte attrice. 
Instruita mediante interrogatorio formale del covenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Va osservato prelimiarmente che la responsabilità professionale del commercialistao del consulente del lavoro è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. 
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano. 
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Civile, Un. 30.10.2001 n. 13533, in ### e giust., 2001, fasc. 42, 26). 
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del professionista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto comportamento. 
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti è già di per sé risultata idonea a dimostrare la condotta illecita da parte del ### e dei danni da lui cagionati alla sig.ra ### ed alla sua ditta ### In particolare, sono stati prodotto in atti 51 copie di assegni di emessi dalla ### consegnati al sig. ### per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti; tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale ### di ### con evidenziati le mensilità pagate con assegno; il brogliaccio nel quale fortunatamente la sig.ra ### appuntava mensilmente le somme consegnate al sig. ### e da lui richiesti per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria; ancora, le fatture emesse da ### alla ditta ### di ### per l'attività di consulente del lavoro. 
Le risultanze ed il contenuto di tale documentazione trovano ampio ricsontro dalle dichiarazioni rese dai testi ammessi: in particolare le testi #### e ### hanno confermato che il ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale ### gelato di ### sita in ### e nelle occasioni richiedesse somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400; che la ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; che spesso il sig.  ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig. ### il quale presentava come suo collaboratore, per avere dalla ### le somme necessarie per i pagamenti dei contributi e delle ritenute ### infine, che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli f24 per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati. 
Dal canto proprio, il ### non ha contestato in alcun modo di avere incassato le somme portate nel brogliaccio della ### in denaro contante o in assegni che sono stati intestati al ### questi si è sostanzialmente limitato ad asserire che non tutta l'attività professionale da egli svolta per l'attrice fosse stata oggetto di regolare fatturazione, ma che gli importi in più incassati lo erano per pagamenti in nero della sua attività e che gli assegni intestati al sig. ### servissero non per i pagamenti ### ma per fare ottenere da parte di quest'ultimo quale promotore finanziario dei prestiti bancari e finanziari all'attrice in un rapporto totalmente esclusivo tra loro. 
Ebbene, nessuna delle superiori asserzioni sono state dimostrate dal convenuto, rimanendo mere affermazioni labiali. 
La documentazione versata in atti è idonea, altresì, a dimostrare l'ammontare del quantum del danno patrimoniale patito dalla parte attrice, pari ad € 69.634,77, risultando ciò effettuando la differenza tra il brogliaccio della ### in cui la pasticcera segnava mensilmente tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati e che lui spiegava essere necessari per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta il Tuo gelato di ### che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili. 
Viceversa, non sussisistono elementi di prova sufficienti a dimostrare il dedotto danno alla salute patito dalla sig.ra ### la cui domanda deve pertanto essere respinta. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta ampiamente dimostrata la responsabilità professionale dell'odierno convenuto nell'ambito del rapporto di consulenza instaurato con l'odierna società attrice, la quale ha dimostrato di avere subito un danno dalla condotta del professionista convenuto pari alla somma di €. 69.634,77; importo che il ### deve esere tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali dalla data della domanda.  3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi delle tariffe stabilite, in considerazione della ridotta complessita delle questioni oggetto della controversia.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5808/2017, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così decide: - ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 759,00 per contributo unificato ed €.  7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge; Siracusa, 03/06/2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 5808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Stilo Domenico, Di Benedetto Irene Francesca

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 791/2025 del 29-05-2025

... formulate dalla parte attrice. Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il ###, il Giudice unico della ### del Tribunale di ### nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito: “- ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”. Avverso detta sentenza ha proposto appello ### per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Si è costituita ### nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma dell'impugnata sentenza. Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il ###), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### nella persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2023 R.G. promossa da: ### nato a #### il ###, (c.f.: ###), residente in ### via D'### n° 29, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  ### (c.f.: ###) e dall'avv. ### (c.f.: ###), entrambi con studio in ### viale ### n° 112, giusta procura in atti; Appellante nei confronti di ### (cod. fisc. ###), titolare della ditta individuale il ### di ### (P. IVA ###), con sede in ### via F. Ferrucci, 220/A, rappr. e dif.  dall'Avv. ### (cod. fisc. ###), giusta procura in atti, elett. dom.ta in ### presso lo studio dell'Avv. ### via ### n. 53; ###: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il #### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli ### (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017. 
Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto incassava dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili o con denaro contante o mediante assegni; aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il #### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al #### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richieste rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività del convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente, tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al convenuto, il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del #### nel danno economico subito dalla ditta di ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Costituitosi in giudizio, ### in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice. 
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il ###, il Giudice unico della ### del Tribunale di ### nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito: “- ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €.  759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello ### per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 
Si è costituita ### nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma dell'impugnata sentenza. 
Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il ###), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, seppure limitatamente agli importi che superano la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, ferma restando la provvisoria efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali.  ### all'udienza del 26.09.2024 il giuramento decisorio di ### deferito dall'appellata personalmente presente all'udienza dell'11.06.2024 ed ammesso dalla Corte, giusta ordinanza depositata il ###, il processo è stato rinviato per la discussione, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali. 
Sentite le parti, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 6.5.2025, la Corte ha assunto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, ### lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2697 deducendo di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale e la mancanza di alcuna prova circa il nesso di causalità tra la sua condotta e il presunto e non provato danno subito da ### Il motivo non è fondato.
Premesso che i documenti prodotti per la prima volta in appello (incarico per richiesta di servizio professionale del 2.1.2008 e relativi doc.ti allegati al n. 3), non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 345 comma 3 c.p.c., questa Corte condivide pienamente le ampie argomentazioni svolte dal Tribunale circa l'inadempimento contrattuale dell'appellante degli obblighi professionali di correttezza (art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) assunti nei confronti della cliente odierna appellata. 
Invero, come dedotto dalla difesa della parte appellata, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che ### costituendosi in giudizio, ha contestato la circostanza di avere ricevuto dalla sig.ra ### la complessiva cifra di € 69.643,77 (a mezzo assegni e in contanti) durante il lungo rapporto professionale di consulente del lavoro, quali importi richiesti per i pagamenti degli oneri contributivi e previdenziali dei dipendenti della ditta “### di ### Patrizia”, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale - eccezione non più riproposta in appello - e disconoscendo esclusivamente gli incassi degli assegni emessi in favore di ### per la complessiva somma di euro 13.516,00 (v. n. 10 assegni in atti), deducendo altresì - senza alcun sostegno probatorio - che parte di questa somma era ascrivibile ad attività professionale pagata “in nero” secondo presunti e non provati accordi intercorsi tra le parti. 
All'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 7.4.2022 i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato in punto di fatto dall'attrice, in particolare le testi #### e ### hanno spiegato: 1) il modus con cui ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale “### di ### Patrizia” sita in ### via ### e nelle occasioni richiedeva somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; 2) che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400, pagate con denaro e con assegni; 3) che ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; 4) che spesso il sig. ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig.  ### 5) che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli ### (c.d. modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati, e ciò anche dopo il primo gennaio del 2007 (da quando non c'era più il pagamento cartaceo); 6) la teste ### confermava, altresì, che ### appuntava tutto su di un'agendina. 
A sostegno delle sue pretese risarcitorie, parte attrice, ha versato in giudizio: - 51 copie di assegni di c.c. emessi da ### consegnati al ### di cui dieci intestati ad ### (doc. 3); - tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale “### di ### Patrizia”, con evidenziate le mensilità pagate con assegno (doc.4); - il brogliaccio nel quale ### appuntava mensilmente le somme consegnate a ### e da lui richieste per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria (depositato con la memoria ex art.183 comma II c.p.c.); - le fatture emesse da ### alla ditta “### di ### Patrizia” per l'attività di consulente del lavoro (doc.2). 
Il contenuto del brogliaccio e dei relativi dettagliati appunti con date e importi non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione successivamente alla sua tempestiva produzione in giudizio. 
Come già chiarito nella impugnata sentenza, il quantum risarcitorio di euro 69.634,77 (ivi compresi gli importi degli assegni intestati ad ### e di cui si dirà a proposito del secondo motivo di appello) è stato determinato dal Tribunale effettuando la differenza tra il brogliaccio della ###ra ### in cui venivano segnate, mensilmente, tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta “il ### di ### Patrizia” che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili (v. dettagliato prospetto di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riportato nella memoria di costituzione in appello). 
Parte appellante, al fine di escludere qualunque sua responsabilità contrattuale, ha dedotto che non gli sia imputabile alcuna negligenza, avendo adempiuto regolarmente ai pagamenti - per conto della cliente ### - dei contributi previdenziali dei dipendenti dell'attività di pasticceria, tanto che parte appellata non avrebbe mai ricevuto alcun accertamento fiscale e/o ingiunzione di pagamento da parte dell'### delle ### dell'### o dall'### del ### Seppure quest'ultima circostanza non è stata contestata dalla difesa di ### gli obblighi di buona fede contrattuale e di diligenza nell'esecuzione di un incarico professionale da parte di un consulente del lavoro (art. 2230 c.c.), a cui si chiede una diligenza qualificata, impongono a quest'ultimo di eseguire con correttezza il proprio mandato, non esigendo e/o incassando somme ultronee a quelle dovute, di quantificare in modo preciso le somme dovute per i versamenti rispetto a quelle inerenti al compenso per le prestazioni rese, e di specificare i costi e i termini del suo incarico professionale.  ### la difesa dell'appellante le somme complessivamente ricevute e analiticamente indicate dell'appellata riguarderebbero attività professionale prestata “in nero”, per imprecisati e generici ulteriori mandati professionali rimasti indimostrati in corso di causa, percependo così migliaia di euro senza avere documentato o altrimenti dimostrato i costi della sua attività e i relativi compensi professionali. 
Parte appellante assume, altresì, che le ingenti differenze in termini economici a lui corrisposte dalla ### sarebbero da inquadrarsi in un lavoro ulteriore e ben più articolato rispetto a quello oggetto delle fatture per l'attività di consulente del lavoro regolarmente pagategli dalla cliente (vedi fatture versate quali doc. 2 nel fascicolo di primo grado); ma di tale affermazione parte appellante non ha fornito alcuna prova, né di quale ulteriore particolare attività professionale abbia compiuto in favore della ### né di accordi diversi dal punto di vista retributivo. 
Sul punto, come eccepito dalla difesa della parte appellata, alcuni dei documenti prodotti per la prima volta in appello non sono utilizzabili ai fini della decisione poiché inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; in particolare, si tratta del contratto (allegato 3), del ### della signora ### (allegato 4), del prospetto contabile degli assegni ricevuti negli anni dalla ### (allegato 5), n. 40 assegni versati dalla ### a ### con quietanze di pagamento dell'### delle ### (allegato 6) e modelli ### estratti dal ### della sig.ra ### dal 2008 al 2017 (allegato 7). 
Con il secondo articolato motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2224, 2225, 2227, 2697 e 2721 In particolare, parte appellante deduce che gli assegni prodotti in giudizio ed emessi in suo favore dall'appellata sono quaranta, poiché gli altri, anch'essi prodotti dalla difesa dell'originaria attrice, sono intestati ad ### e da lui incassati per attività professionale diversa dall'attività di consulenza del lavoro svolta dal #### Sul punto, l'appello è fondato, atteso che ### nel corso del presente giudizio di appello, ha prestato giuramento decisorio, negando di avere mai ricevuto da ### i dieci assegni (per l'importo complessivo di euro 13.516,00) intestati ad ### e negando di avere utilizzato detti titoli per pagare somme dovute all'### per contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti della ditta “Il tuo ### di ### Patrizia” e di averli compilati.
Di conseguenza, aldilà del contestato esito delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla posizione di ### e sul suo rapporto di “collaborazione” con il #### ai sensi degli artt. 2736 e ss. c.c. il prestato giuramento ha valore di prova legale, di piena e vincolante efficacia probatoria, che non consente alla controparte di dimostrare il contrario. 
Le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata, in sede di note conclusive, circa gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio contrari alle circostanze oggetto del prestato giuramento decisorio, non sono condivisibili e non consentono di superare l'esito del giuramento decisorio. 
Dalla complessiva somma di euro 69.643,77 vanno, pertanto, detratti euro 13.516,00 di cui ai seguenti assegni intestati ad ### euro 2.526,00 del 15.01.2009, euro 1.250,00 del 15.05.2009, euro 1.265,00 del 15.06.2009, euro 1.550,00 del 15.07.2009, euro 1.244,00 del 13.11.2009, euro 1.250,00 del 14.12.2009, euro 911,00 del 15.03.2010, euro 1.340,00 del 15.09.2010, euro 1.304,00 del 15.11.2010 ed euro 876,00 del 14.03.2012. ### residuo dovuto da ### a titolo risarcitorio (ex artt.  1218 e 1223 c.c.), quale ingiustificato esborso, ammonta a complessivi euro 56.118,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come già indicati nella impugnata sentenza. 
Di tale ingente somma parte appellante, come ritenuto dal Tribunale, non ha fornito plausibile e credibile giustificazione del relativo incasso. 
Le altre doglianze, invece, non sono fondate, anche in ragione della circostanza che, come già rilevato, i documenti posti a sostegno delle censure, prodotti per la prima volta unitamente all'atto di appello e indicati ai nn. 3, 5, 6 e 7, non sono ammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, quindi, non sono utilizzabili per la decisione. 
Le fatture emesse per compensi professionali, allegate al n. 8 dell'atto di appello, seppure mai prodotte nel corso del giudizio di primo grado, corrispondono al dettagliato prospetto contabile prodotto dalla difesa dell'attrice in primo grado (v. doc. n.2) e, di conseguenza, non introducono alcun elemento di novità nel presente giudizio. Detti documenti contabili non sono, comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a ### per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. 
Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile. 
Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. 
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale, e per il presente giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare della somma oggetto di condannatorio e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva non particolarmente impegnativa svolta, applicando, anche per questo grado di giudizio, i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. 
In ragione della parziale conferma della sentenza di condanna di ### al risarcimento dei danni, le domande formulate dall'appellante - con le note conclusive - di revoca del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di ### in data ###.2018 e di cancellazione della relativa trascrizione presso l'### del ### di ### - ### di ### - ### delle ### (v. nota in atti del 16.03.2018) non possono trovare accoglimento, attesa altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. 
Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata. 
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Un., 11/12/2007, n. 25831). 
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda e le articolate ragioni della decisione, in ragione del complessivo esito del giudizio, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellata le cui pretese risarcitorie sono state parzialmente accolte (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### nei confronti di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1054/2023, pubblicata il ### ed emessa nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G., ridetermina la somma dovuta da ### in favore della parte appellata e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, della somma di euro 56.118,77 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, come già liquidate dal primo giudice, per l'intero, in complessivi euro 7.052,00 oltre euro 759,00 per contributo unificato, ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Così deciso in ### il #### est. ####

causa n. 938/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Dipietro, Massimo Francesco Lo Truglio

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12085/2025 del 20-12-2025

... seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (ovverosia interrogatorio formale dei ###ri ### e ### nonché del legale rapp.te della ### prova per testi sui medesimi capi con i testi indicati #### e ### richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché CTU contabile) e con la terza memoria ex art. 183.6, c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.); si riportano integralmente alle conclusioni rassegnate, così come precisate con la prima memoria ex art. 183.6, c.p.c. e, ove occorrente, alla richiesta di disapplicazione, previa rimessione in termini, della ### 142/2001 e del provvedimento di chiarimento del 12.7.2001”; parti convenute ### e ### “… In ogni caso e preliminarmente, anche alla luce dei documenti oggi allegati (formati e divenuti disponibili dopo la scorsa ultima udienza), rinvenutane ancor di più la necessità per nullità della ### d'### si richiede all'###mo Giudicante melius re perpensa ed in revoca della ordinanza dell'08/05/2023 e del 14.02.2025: 1) ammettere tutta la prova testimoniale articolata da questa difesa ed il deferimento dell'interrogatorio formale (leggi tutto)...

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n. ###/2019 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Di Napoli Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### - ha pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al numero ### del ### degli ### dell'anno 2019, riservato in decisione all'udienza dell'8.7.2025, avente ad oggetto: azioni a tutela della proprietà TRA ### nato a Napoli il ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - Is. ##### nata a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Napoli alla via ### n. 14; CONVENUTA - attrice in riconvenzionale #### nata a Napoli il ### (C.F. ###) e ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla ### I n. 27 #### S.P.A. già Banco di ### S.p.A. (C.F. ### - P.I.  ###) nonchè n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in ### alla ### del #### - attrice in riconvenzionale E ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in #### alla via ### n. 2 ###convenuto in riconvenzionale E ### nato a ### (### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in ### alla via ### n. 14; ###'udienza dell'8.7.2025 le difese delle parti, fatta eccezione per la ### S.p.A. (che non ha depositato le note di trattazione) hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini di seguito riportati: parte attrice: “… insiste per l'accoglimento delle proprie domande così come indicate nell'atto di citazione a cui integralmente ci si riporta, con vittoria di compensi e spese di lite”; parte convenuta ### e parte interventrice ### “si riportano a tutti i propri atti e verbali di causa, nonché a tutte le osservazioni del proprio ### Lopresti; reiterano le richieste istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (ovverosia interrogatorio formale dei ###ri ### e ### nonché del legale rapp.te della ### prova per testi sui medesimi capi con i testi indicati #### e ### richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché CTU contabile) e con la terza memoria ex art. 183.6, c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.); si riportano integralmente alle conclusioni rassegnate, così come precisate con la prima memoria ex art. 183.6, c.p.c. e, ove occorrente, alla richiesta di disapplicazione, previa rimessione in termini, della ### 142/2001 e del provvedimento di chiarimento del 12.7.2001”; parti convenute ### e ### “… In ogni caso e preliminarmente, anche alla luce dei documenti oggi allegati (formati e divenuti disponibili dopo la scorsa ultima udienza), rinvenutane ancor di più la necessità per nullità della ### d'### si richiede all'###mo Giudicante melius re perpensa ed in revoca della ordinanza dell'08/05/2023 e del 14.02.2025: 1) ammettere tutta la prova testimoniale articolata da questa difesa ed il deferimento dell'interrogatorio formale dell'altra convenuta sig.ra ### (cfr. nostre note istruttorie); 2) rinnovare la CTU nominando un nuovo consulente attesa la carenza della relazione e del supplemento e/o convocare quello attualmente nominato a chiarimenti per rispondere davvero ai quesiti del mandato posti dal giudice, alla luce dei grafici di progetto in atti e dei nuovi documenti acquisiti, rispondendo compiutamente e tecnicamente alle osservazioni del CTP nominato dai convenuti; 3) in ogni caso, alla luce delle gravi omissioni dell'ente e della inoperatività del ### della parziale esibizione del grafico di progetto da parte dell'attore, ordinare l'esibizione al comune di ### ex art. 213 c.p.c. affinché l'ufficio possa adoperarsi su ordine del tribunale in via diretta ad acquisire entrambe le pratiche edilizie complete nonché la nuova indicata dalla ### (all.3) del 24/06/2000 con prot. 9795, in uno alla documentazione del sequestro in danno del sig.  ### 4) ammettere la CTU richiesta da questa difesa a supporto della propria domanda riconvenzionale reconventionis contro il coevocato ### richiedendo allo stesso di: “accertare e quantificare il valore locativo (di occupazione) dell'immobile compravenduto tra i convenuti principali ### - ### sito in ### al vico ### a ### 54 D piano I, ### foglio 17, part. 297, sub.6, dal 2010 sino all'attualità” (cfr. anche nostre note trattazione scritta per l'udienza dell'11/07/2023). ### e puntualizzato quanto sopra, rigettata ogni avversa richiesta, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed atti, si conclude, altresì, perché voglia l'###mo Tribunale: 1) rigettare le domande proposte dall'attore per improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente estromissione degli odierni comparenti dal processo e con condanna del Dott. ### ex art. 96 c.p.c., comma I ovvero comma ### 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda trasversale della ### per decadenza ex art. 269 c.p.c. comma II ovvero per sua infondatezza in fatto ed in diritto; 3) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### e dall'interventore con conseguente rigetto. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di non creduto accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, ed in accoglimento della spiegata reconventio reconventionis con la comparsa del 22/07/2022, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nello stato di consegna nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di effettivo ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa - in entrambi i casi oltre interessi come per legge - anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### 4) ### di spese e competenze di avvocato”; terzo chiamato in causa ### “… - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; - rigettare, in ogni caso, le domande spiegate, direttamente o indirettamente, nei confronti del comparente. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e ammettere i mezzi istruttori come articolati con la memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.. Vinte le spese.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009. 
Esigenze di chiarezza espositiva impongono, comunque, una breve ricostruzione della vicenda processuale. 
Va, in sintesi, evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato ### dopo aver premesso: di essere proprietario, a far data dal mese di aprile dell'anno 1998, dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra, composto, tra l'altro, da un'ampia area esterna e deducendo la lesione del proprio diritto di proprietà verificatosi a seguito di un ampliamento della adiacente unità immobiliare, attualmente di proprietà di ### ma realizzato dai precedenti proprietari, i coniugi ### e ### che detto ampliamento, concretizzatosi nella costruzione di un avancorpo, aveva determinato non solo lo sconfinamento della predetta unità immobiliare nella parte di cortile di proprietà dell'attore, ma anche l'apertura di due finestre - vedute prima non esistenti; sulla base di tali premesse ha evocato in giudizio i predetti dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, per i motivi specificati in atti, accertare e dichiarare la costruzione da parte dei signori ### e ### dell'avancorpo abusivo in ampliamento sia in larghezza che in altezza sulla proprietà del dott. ### con grave danno per lo stesso; 2) per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo, alla rimozione dello stesso con restituzione della resede al dott. ### nonché all'esecuzione di tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi o, in mancanza, a corrispondere il valore al dott. ### 3) ancora, per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo al risarcimento di tutti i danni materiali e personali, patiti e patendi dal dott. ### mediante il pagamento della somma indicata in atti e, nello specifico, euro 30.097,67 (trentamilanovanta/67), oltre all'importo occorrente per il lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, oppure in quella somma quantificata in corso di causa, oppure in quella somma che il Tribunale adito riterrà opportuno ed equa riconoscere, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo; 4) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.” Nella comparsa di costituzione in giudizio ### e ### hanno eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva del ### deducendo che il predetto non sarebbe proprietario dell'area scoperta oggetto del contendere; 2) la loro carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuto trasferimento dell'immobile di cui erano titolari in favore di ### 3) l'infondatezza delle domande attoree, nonchè, in via subordinata, l'intervenuta usucapione della zona esterna rivendicata da ### Tali parti convenute hanno, quindi, chiesto di essere estromesse dal giudizio e, comunque, il rigetto delle domande proposte da parte attrice, con condanna aggravata della stessa al pagamento delle spese di lite ex art. 96 comma 1 o comma 3 c.p.c.. 
In sede ###giudizio, avvenuta in data ###, ### ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha, nel contempo, proposto due domande riconvenzionali: la prima cd. “trasversale” nei confronti dei propri danti causa e già parti convenute ### e ### al fine di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con i predetti per atto del notaio ### in data ###, con conseguente restituzione integrale del relativo prezzo, o in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti; la seconda nei confronti di ### S.p.A. - terzo - di risoluzione del contratto di mutuo e conseguente restituzione degli importi pagati. Tale parte ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa conseguente alla domanda dell'attore; 2) Ove dovessero essere accertati i fatti dedotti dall'attore, ovverosia che l'immobile venduto dai sigg. ### e ### alla sig.ra ### sarebbe stato modificato ed ampliato nel 2010 sulla porzione di suolo di proprietà del Dott.
Pempiniello e/o in assenza di idonea autorizzazione amministrativa (permesso a costruire o altro) e/o comunque in tutti i casi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, la convenuta sig.ra ### chiede nei confronti dei venditori sig.ri ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nei cui confronti spiega anche domanda riconvenzionale (c.d. trasversale), e di ### s.p.a. (che ha incorporato il ### di ### s.p.a.), l'accoglimento delle seguenti domande: 2.1 In via principale, per tutti i motivi sopra esposti, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep. n. 24132, raccolta 9931, e del collegato contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  24133, raccolta n. 9932, e per l'effetto: 2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza; 2.2. In subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1, salvo gravame, accertare e quantificare la riduzione del prezzo pari ad almeno il 90% di quello pagato, o quella differente percentuale che il Tribunale accerterà e riterrà di Giustizia, e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla riduzione del 90%, pari ad euro 342.000,00, o quel differente importo che il tribunale accerterà, oltre interessi e rivalutazione; 2.3. In ogni caso, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni da accertare e quantificare anche in corso di causa, almeno pari a quelli eventualmente riconosciuti all'attore, oltre interessi e rivalutazione, e comunque a manlevare e/o tenere indenne ### di quanto complessivamente fosse tenuta a pagare all'attore a qualsiasi titolo, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi, oltre quanto sopra richiesto con le domande precedenti, anche in via equitativa, per la lesione all'immagine ed alla dignità personale, e per il rilascio della propria abitazione; 3. Condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, in misura esemplare, al pagamento delle spese, anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa.” Con atto di intervento depositato in pari data si è costituito in giudizio anche ### il quale, premettendo di essere, unitamente a ### mutuatario nel rapporto intercorrente con ### S.p.A., essendosi entrambi sostituiti all'originaria contraente, la defunta ### e di avere interesse, quindi, ad essere liberato da ogni obbligazione nei confronti della mutuante, aderendo alla difesa di ### ha proposto le medesime domande dalla stessa formulate. 
A seguito della chiamata in causa del terzo, richiesta da ### ed autorizzata dal precedente giudice istruttore, si è costituita in giudizio la ### S.p.A. già ### di ### S.p.A. anche n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la quale ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e, in subordine, affermando la responsabilità dei venditori, ### e ### ha formulato nei loro confronti una domanda riconvenzionale trasversale al fine di ottenere la restituzione della somma mutuata per l'acquisto dell'immobile venduto a ### Ha, altresì, dedotto la responsabilità professionale del notaio rogante per avere eventualmente stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un bene parzialmente di proprietà aliena e per aver omesso, all'interno dell'atto qualsivoglia menzione del titolo urbanistico abilitativo dell'avamposto in questione, se effettivamente costruito abusivamente. Tale parte ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare autorizzare la convenuta ### S.p.a. anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., a chiamare in causa il ### residente ### e, conseguentemente provvedere allo spostamento della dell'udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 c.p.c.; 2) Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep.  24132, raccolta n. 9931, e del contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  n. 24133, raccolta n. 9932 e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, vengano condannati i venditori e, in particolare il #### (C.F. ###) a restituire ad ### anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la somma di €.304.000,000 oltre interessi dal 23.4.2010 versata a mezzo n. 4 assegni circolari emessi dal ### di ### all'ordine di ### in data ###.  3) Nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita e del contratto di mutuo e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, venga condannato il ### a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale. 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.” Autorizzata anche la chiamata in causa del notaio ### lo stesso si è costituito in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda di rivendica e di quella a contenuto risarcitorio proposte dall'attore; ha sostenuto, inoltre, l'assenza di responsabilità a suo carico, nonchè l'intervenuta estinzione di ogni diritto dell'attore ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte da ### nonché di ogni altra domanda spiegata nei suoi riguardi con vittoria di spese di lite. 
Disattese le istanze di prova orale formulate dalle parti perché ritenute inammissibili nonché quelle proposte ex artt. 210 e 213 c.p.c., ritenuta accoglibile la sola richiesta di espletamento di una CTU tecnica sulla titolarità e consistenza attuale e pregressa degli immobili per cui è causa sollecitata sia dalla difesa di parte attrice che dalla difesa di ### e di ### si è dato corso all'espletamento della stessa. 
All'esito di chiarimenti ed integrazioni espressi dal CTU in sede di supplemento dell'indagine peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.07.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
La procedibilità delle domande di ### preliminarmente rilevata la procedibilità delle domande proposte da parte attrice avendo la stessa depositato (cfr. doc.12) verbale negativo di mediazione del 23.09.2019. 
Delimitazione delle domande oggetto del presente giudizio: ammissibilità delle domande riconvenzionali ### si ricava agevolmente dalla sintetica ricostruzione della vicenda processuale, oltre alle domande principali proposte da ### di cui si dirà di qui a poco, sono state formulate dalle altre parti diverse domande, la cui ammissibilità va valutata in via preliminare poiché, richiedendo la risoluzione della questione di rito afferente alle domande riconvenzionali cd. trasversali, incide direttamente sulla definizione dell'ambito della valutazione delle domande da parte della scrivente. 
Nello specifico ### nel costituirsi in giudizio, ha proposto domande riconvenzionali sia nei confronti del terzo ### S.p.A., sia nei riguardi degli altri convenuti ### e ### (riconvenzionale trasversale) formulando, all'uopo, richiesta di chiamata in causa degli stessi. 
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 13.12.2020, aderendo all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 25415/2017) che, nel privilegiare esigenze di economia processuale, consentiva di proporre con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda trasversale nei confronti di altro convenuto senza necessità di applicare la disciplina di cui all'art. 269 c.p.c., ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di ### e ### che erano già parti del giudizio ed ha autorizzato esclusivamente quella del terzo ### S.p.A. 
Successivamente, con ordinanza del 05.03.2022, la scrivente, privilegiando un contrario e più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n.12662/2021) ritenuto maggiormente garantista del diritto di difesa delle parti, a parziale modifica della precedente ordinanza, in relazione alla riconvenzionale trasversale, ha autorizzato la difesa di ### a notificare l'atto di chiamata in causa nei confronti di ### e ###
Con la medesima ordinanza, di contro, la scrivente ha disatteso l'analoga richiesta formulata da ### s.p.a. poiché non tempestiva. Tale parte, invero, la quale pure ha spiegato una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di ### e ### non aveva provveduto a formulare istanza di differimento dell'udienza e chiamata in causa dei predetti all'atto della costituzione in giudizio, bensì solo successivamente all'udienza del 01.03.2022, in ragione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale. 
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa da parte di ### nei confronti di ### e ### questi ultimi, in data ###, hanno depositato una seconda comparsa di costituzione e risposta, con la quale, da un lato, hanno ribadito le difese ed eccezioni già sostenute nella prima comparsa e, dall'altro, hanno resistito alla domanda riconvenzionale trasversale di ### spiegando, altresì, nei confronti della stessa un'ulteriore reconventio reconventinis, subordinata all'accoglimento della sua domanda trasversale, ovvero hanno chiesto che il Tribunale volesse: “2) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### con conseguente rigetto; 3) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, come innanzi indicata, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### Con vittoria di spese e competenze di lite.”
I convenuti ### e ### con tale comparsa di costituzione e risposta hanno, altresì, chiesto, se del caso, il differimento ad altra udienza ex art. 269 cpc per poter procedere alla notifica della chiamata in causa nei confronti della ### in quanto destinataria della reconventio reconventionis; istanza disattesa da questo giudice con ordinanza del 21.09.2022, sia perché trattasi di domanda basata sul medesimo titolo su cui si fonda la domanda trasversale proposta dai primi nei confronti del chiamato, sia per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, ritenute, allo stato del processo, maggiormente meritevoli di tutela, nonché alla luce della difesa di ### la quale non ha dedotto alcuna violazione del proprio diritto di difesa su detta domanda, lasciando ferma e impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità della stessa reconventio reconventionis. 
In ordine a tale domanda, invero, la difesa di ### e ### ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività (poiché formulata solo nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), alla luce anche del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 9441/2022) che, ribaltando nuovamente il principio espresso nel 2021 (Cass. Civ. n.12662/2021), ha affermato che la proposizione di una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di un convenuto non richiede la riproposizione del meccanismo delineato dall'art. 269 c.p.c.  ### la tesi dei ### (i quali hanno, altresì, chiesto la revoca dell'ordinanza del 6/3/22), dunque, la propria domanda riconvenzionale trasversale era stata già validamente proposta con la costituzione avvenuta nei termini dell'art. 167 c.p.c. e non essendo necessaria ab origine la chiamata in causa dei convenuti ### e ### la reconventio reconventionis formulata da questi ultimi solo con la seconda comparsa deve ritenersi tardiva. 
Orbene, così, ricostruita la vicenda processuale, va sottolineato che il contrasto giurisprudenziale citato in precedenza che vede contrapposte pronunce della Suprema Corte in ordine alla necessità o meno di riproporre il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c. nel caso di domande riconvenzionali trasversali, non ha avuto ad oggi ulteriori sviluppi dopo l'ultima sentenza n. 9441/2022 nella quale i giudici di legittimità (richiamate le precedenti pronunce conformi - ### 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, ### 3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; ### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; ### 3, Sentenza n. 6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999; ### 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; ### 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017) hanno affermato il seguente principio: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”. 
La Suprema Corte, nell'affermare (in parte motiva) che “la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto”, ha, altresì, espressamente precisato che per l'applicazione di tale principio non si rende nemmeno “necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980)”. 
Orbene, ritiene la scrivente, melius re perpensa, che il citato orientamento, a cui non sono seguite pronunce di legittimità di senso contrario, appare maggiormente condivisibile rispetto al precedente del 2021, poiché improntato alla tutela di quelle esigenze di economia processuale che i giudici di legittimità hanno sempre valorizzato, tant'è che in molte pronunce volte a privilegiare l'aspetto garantista del diritto di difesa assicurato dal meccanismo dell'art. 269 c.p.c., è possibile, comunque, rinvenire una riserva in favore di prioritarie esigenze di celerità e giusta durata del processo - “Pertanto tale esigenza di celerità deve cedere il passo di fronte al bisogno di ordinata e coerente trattazione del procedimento, come del resto si verifica in tutte le ipotesi in cui la partenza dell'iter processuale sia ritardata dal progressivo coinvolgimento di terzi nel giudizio, come può essere teoricamente all'infinito per una serie di chiamate in causa a catena, salvi i poteri discrezionali riconosciuti al giudice sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (### U, n. 4309 del 23/02/2010, Rv. 611567 - 01; ### 1, n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630316 - 01; ### 3, 3692 del 13/02/2020, Rv. 656899 - 02).” (Cass. Civ. n. 12662/2021). 
In ragione di tanto, quindi, condividendo l'ultimo orientamento della Suprema Corte e nell'ottica del contemperamento degli interessi processuali, stante anche l'assenza, nella fattispecie, di una effettiva compressione del diritto di difesa di coloro che rivestivano già la qualità di convenuti e che sono stati destinatari delle riconvenzionali trasversali (i quali non hanno dedotto nè sufficientemente argomentato una effettiva lesione in tal senso), ritiene la scrivente che siano ammissibili tutte le domande di questo tipo formulate dalle parti convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, tempestivamente depositate, senza necessità di istanza di chiamata in causa degli altri convenuti. 
Ne discende, pertanto, che devono ritenersi ritualmente proposte le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e da ### S.p.A. nei confronti di ### e di ### Di contro, deve ritenersi inammissibile poiché tardivamente proposta la reconventio reconventionis contenuta nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata da ### e ### solo in data ### (e cioè a seguito della loro chiamata in causa, in realtà, non dovuta). 
Va, infine, precisato che le predette domande riconvenzionali trasversali, nonché le riconvenzionali semplici proposte da ### e ### nei confronti di ### e da quest'ultima nei confronti del notaio ### sono tutte subordinate all'accoglimento della domanda principale promossa da ### e, perciò, andranno esaminate solo in tale ipotesi. 
Merito della controversia a) La domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo di
Qualificazione della domanda - legittimazione attiva e passiva A fondamento della domanda in esame ### ha dedotto di essere proprietario dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra e della pertinente area esterna, di cui farebbe parte anche la porzione oggetto di causa, ovvero quella occupata dall'avancorpo annesso alla proprietà ### Trattasi, in particolare, della parte di viale che, dopo il cancello di ingresso, conduce all'unità immobiliare di proprietà ### ed alla superficie terrazzata giardinata stessa proprietà.  ### nel libello introduttivo, evidenziando la lesione del suo diritto di proprietà determinata da una costruzione (ritenuta abusiva) che avrebbe ampliato l'appartamento della ### ha affermato di voler agire per la tutela di tale diritto anche ai sensi degli articoli 948, 949 e 950 c.c., rivendicando la proprietà esclusiva della predetta resede ###via principale, la demolizione dell'avancorpo in parola e la restituzione della porzione su cui tale costruzione insiste ed, in subordine, la corresponsione del valore del bene che gli è stato sottratto; in aggiunta, ha chiesto, in ogni caso la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in suo favore, quantificato in euro 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Orbene, ritiene la scrivente che, pur essendo richiamate nell'atto introduttivo anche le disposizioni di cui agli artt. 949 c.c. ( azione negatoria servitutis) e 950 c.c. ( azione di regolamento dei confini) la domanda principale dell'attore rientri nella previsione di cui all'art. 948 Ed invero è noto che 'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi e con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. ( cfr. fra le molte altre Cass.Sez. 2 sent. n. 472 del 10.01.2027; Cass. sez. 2 sent. n. 8694 del 28.03.2019). Inoltre l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono fra loro, in quanto mentre con la prima l'attore sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, con la seconda tende soltanto a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, cosicché l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell'invocato accertamento” (Cass. n.1446 del 24/04/1996; Cass. ord. n. 3777 del 12.2.2024). 
Ebbene, il chiaro tenore delle richieste di parte attrice volte ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area scoperta, dell'abusiva occupazione di parte di tale area da una costruzione in ampliamento su tale area ed a rientrare nel possesso della parte dell'area mediante rimozione di detta opera, giustifica la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione. Si tratta di un'actio in rem, cioè di un'azione reale esperibile contro chiunque. Il suo presupposto è insito nella natura stessa dei diritti reali, caratterizzati dal diritto di seguito che consente al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda. Solo chi può rendere il bene è legittimato passivo e tale non può che essere, dunque, colui che ne detiene la materiale disponibilità, anche se non si tratta della stessa persona che ha sottratto il bene al titolare, ed anche se è un puro e semplice detentore della cosa. In base alla disposizione citata il proprietario, una volta promossa la controversia, può proseguire l'esercizio dell'azione anche se il possessore o il detentore, dopo l'inizio del giudizio, ha cessato, per fatto proprio, di possede ###questo caso il possessore o detentore è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno; sempre in tal caso se il proprietario riesce a ottenere direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
Applicando i principi esposti al caso in esame e postulato che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene, invece, al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; Cass. civ., sent. n. 11321 del 16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; 10.5.2010 n. 11284), va innanzi tutto, riconosciuta sia la legittimazione attiva dell'attore che quella passiva di ### dal momento che il primo si prospetta proprietario del bene oggetto di rivendica e la seconda, oltre a dichiararsi proprietaria dell'unità immobiliare cui è annesso l'avancorpo che occupa detto bene, ne ha, anche, l'effettiva disponibilità materiale. 
Di contro, ### e ### pacificamente, non sono più nella disponibilità della porzione di resede oggetto della domanda di restituzione, sicchè va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli stessi. 
Alla luce di quanto esposto, va, quindi, rigettata l'eccezione sollevata da ### e ### di carenza di legittimazione attiva di ### basata sul presupposto che questi non sarebbe proprietario della resede su cui insiste l'avamposto per cui è causa, ma che su detta zona avrebbe, al contrario, al più una servitù di passaggio, poiché l'eccezione in parola, vertendo sulla titolarità del diritto, attiene logicamente al merito della domanda che sarà esaminato nel paragrafo che segue. 
Merito della domanda sub 1) e 2) Ai fini che occupano si impone, in via prioritaria, rispetto all'esame del merito, la preliminare ricognizione degli indirizzi della Suprema Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione. ### di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbiano posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario ; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr. tra le altre: Cass. n. 2325/1964; 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). 
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970). 
Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; 8394/1990). 
La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006; n. 28865/2021). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. 537/1962). In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. 1416/1965): in tale ipotesi l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.1598/1965; n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti ( n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa (Cass. n. 7539/2024), ovvero, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010); f) quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possede ###65/2021; n. 14540/2025).
Il rigore della prova, invece, non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante (Cass. n. 515/1994; n. 28865/2021). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n. 5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; 11555/2007; n. 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possede ###7/2002), e con la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006).  ### altre pronunce l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum sia costituito dall'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore (Cass. 8215/2016). In base a tale orientamento, dovendo il tema della prova coincidere con quello del decidere (Cass. n. 1997/1964), l'onere probatorio, imposto all'attore in rivendica, può ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. n. 1634/1996; 13186/2002; n. 7529/2006). Si argomenta che il convenuto non potrebbe avvalersi del principio possideo quia possideo senza alcuna rinuncia a tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore indipendentemente da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo - nell'ipotesi di domanda riconvenzionale - addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato (Cass. n. 22418/2004; n. 7529/2006). 
Gli orientamenti passati in rassegna risentono inevitabilmente della particolarità di ogni singola vicenda ed è arduo cogliere effettivamente, nelle sfumature del linguaggio, due diversi modi di intendere la regola dell'attenuazione dell'onere della prova al cospetto dell'opposizione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione: l'uno, che si può definire «rigoroso», in base al quale, nonostante l'opposizione dell'usucapione, vale pur sempre, in linea di principio, la regola del possideo guia possideo, salva la rilevanza delle ammissioni, anche implicite o tacite, del convenuto, che ridondino a vantaggio del rivendicante; l'altro, «meno rigoroso», in base al quale il convenuto che invoca l'usucapione rinuncia al principio possideo quia possideo. Intanto, anche nelle pronunce che possono annoverarsi all'orientamento «meno rigoroso», si richiede, ai fini dell'attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, l'opposizione di un acquisto per usucapione che non sia in contrasto con il titolo di acquisto dell'attore (Cass. 1634/1996; n. 8215/2016). Talvolta tale requisito è precisato nel senso che occorre che l'usucapione sia riferita a un possesso il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante (Cass. n. 22418/2004). Altre volte il requisito del dies a quo del possesso, che deve essere successivo al titolo del rivendicante, è considerato in connessione con la «mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa» (Cass. n. 7529/2006; n.13186/2002). Sembra così, al di là del diverso modo di formulazione delle massime, che, anche in relazione alla domanda o all'eccezione di usucapione del convenuto, ciò che giustifica l'attenuazione è pur sempre la regola secondo cui il criterio di massima che l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. Non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. 
Sulla scorta dei principi compiutamente esposti, ai fini della graduazione dell'onere probatorio dell'attore, va rimarcato che secondo le deduzioni del predetto: • la proprietà della area scoperta di 103,72 mq gli era pervenuta giusto atto di ### per ### del 08.04.1998( rep. n. 145401) nel quale ### e ### gli avevano ceduto l'unità immobiliare sita in ### al ### a ### 54-54/D, piano T, censito nel ### di ### alla sez. CHI, Foglio 36, particella 36, sub 15, ### A/4,Vani 6; • ### e ### avevano ricevuto la predetta unità immobiliare dalle successioni di: 1) ### nata a ### il ### e deceduta ab intestato a ### il ### ( den11, volt 476, rettificata per i dati catastali con den. 12-vol 532 del 19.9.1998), lasciando a sé superstiti il marito ### (nato a ### l'8.1.1909) ed i figli ### e #### era deceduto ab intestato a ### a giugno 1996 (den. 82- vol. 511, rettificata per i dati catastali con den. 13-vol 532 del 19.03.1998); • a ### l'immobile, facente parte di un più ampio patrimonio immobiliare “ Il comprensorio di case di ### a ### n. 54” ( tra cui rientravano anche i beni di ### e prima ancora di ### e la ###, era pervenuto, con atto del 5.03.1993 del ### reg.to al RR.II di ### il ### ai nn. 5938/4168 di divisione dei beni relitti della zia paterna ### nata a ### il ### ed ivi deceduta, ab intestato, il ### ( den. 3303-vol.3042); • a ### erano pervenuti dal padre ### (fu ### che era nato a ### il ### ed ivi deceduto nel 1934, lasciando la moglie ### e sei figli, di cui tre di sesso maschile (#### e ### e tre di sesso femminile (#### e ###; • nel 1934 i tre figli maschi avevano rinunciato all'eredità del padre ### (deceduto il ###) a favore delle tre sorelle ed a seguito della morte della sorella ### nel 1943, ### e ### erano subentrate nella quota della defunta ### acquisendo ognuna la quota pari a metà del predetto comprensorio; • l'11.10.1969 era morta anche la sorella ### la quale con testamento olografo, aveva nominato quale erede universale ### diventando così quest'ultima unica intestataria del ### di case sito in ### a ### 54; • nel 1986, poi, ### era deceduta lasciando 11 eredi appartenenti a 2 stirpi in quanto partecipanti quali coeredi dei fratelli premorti a ### ossia ### (defunto nel 1972) e ### (defunto nel 1962) e, in considerazione di queste due stirpi, i coeredi con atto per notar ### del 5.07.1990 avevano proceduto alla divisione del patrimonio ed a seguito di estrazione a sorte delle 2 quote ereditarie, la prima quota era stata assegnata agli eredi di ### (ossia i figli #### ed ### e la seconda quota agli eredi di ### (ossia i figli ######## e, per rappresentazione ai figli di ### (premorto al padre ### che erano #### e ### • nella prima quota rientrava l'appartamento all'attualità di ### identificato al punto 5) dell'atto di divisione come “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 (### 7, p.lla 297/6, confinante con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino mentre nella seconda quota rientrava, tra gli altri, l'unità immobiliare poi acquistata dall'attore; • in ordine ai restanti beni compresi nella seconda quota, i numerosi eredi del defunto ### a cui erano stati attribuiti avevano deciso di provvedere ad una ulteriore divisione ereditaria dinanzi al notaio ### in data 5 marzo 1993 nella quale si era proceduto alla ripartizione dei beni in sette quote ed, a sorteggio, la settima quota era stata attribuita a ### madre dei ### e ### che, come già detto, in data ###, avevano venduto al ### i beni rientranti nella settima quota; • in data ### i convenuti ### e ### avevano acquistato l'immobile oggetto di causa (poi venduto nel 2010 a ###, dai signori #### e ### ossia gli eredi di ### a cui tali beni erano stati assegnati a seguito della divisione ereditaria del 1990. 
In definitiva dalle prospettazioni dell'attore e dagli atti allegati risulta che le unità immobiliari di proprietà del ### e di ### ( e prima di ### e ### rientranti nel ### di ### di ### a ### n. 54 risalgono ad un'unica proprietaria, la sig. ###
Tali deduzioni non sono contraddette dai convenuti ### e ### che hanno solo contestato il diritto di proprietà dell'attore sull'area per cui è causa sul quale, al più, potrebbe vantare una servitù di passaggio. 
Nello specifico la difesa di ### precisando che gli immobili oggi di proprietà ### erano parte di un più ampio comprensorio di case con accesso da un viale comune posto dopo un arco di ingresso (oggi chiuso con cancello) ubicato al civico 54 di ### a ### 54, originariamente di proprietà esclusiva di ### e poi diviso tra i suoi coeredi, hanno sostenuto che dagli atti di provenienza richiamati dall'attore non fosse possibile ricavare che, unitamente ai cespiti attribuiti a ### (e poi acquistati dal ### fosse stata trasferita anche la proprietà esclusiva dell'area esterna attraverso la quale si accede a detti cespiti, sulla quale l'attore vanterebbe, in ragione del dato letterale dei titoli stessi, un mero diritto di accesso. I medesimi convenuti, in caso di accertamento di qualsivoglia diritto e/o titolarità vantata dall'attore sulla zona rivendicata, hanno, come già detto, eccepito l'usucapione ventennale e/o breve dell'area occupata dall'avancorpo . 
Quanto, infine, alla difesa della convenuta ### va evidenziato che la stessa non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla successione temporale dei titoli di proprietà ed, in particolare, circa la provenienza di entrambi gli immobili dell'attore e dei convenuti da un unico originario proprietario limitandosi a proporre, in caso di accertamento da parte del tribunale della verità dei fatti dedotti dall'attore, di cui è venuta a conoscenza solo nel 2019, le domande riconvenzionali trasversali in precedenza richiamate. 
In definitiva, considerato che parte convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa limitandosi a contestare la proprietà esclusiva dell'area scoperta in capo all'attore, la scrivente ritiene che l'onere probatorio dell'istante, nel caso in esame, sia attenuato bastando al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto.
Ai fini che occupano decisivi elementi di prova si traggono dalle considerazioni alle quali è pervenuto il CTU dott. ing. ### all'esito di un'attenta indagine svolta con competenza e rigore scientifico attraverso la compiuta disamina della documentazione in atti e di quella acquisita presso pubblici uffici e sottoposta al contraddittorio delle parti. 
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sono interamente condivise dalla scrivente perché, oltre ad essere supportate dalla puntuale disamina della documentazione agli atti nel corso della prima indagine peritale, sono state ulteriormente ribadite ed argomentate in sede di supplemento di ctu resosi necessario dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione, allegata alla seconda relazione. 
Orbene al primi due quesiti a lui sottoposti del seguente tenore:” ### analitica descrizione planimetrica e fotografica degli immobili delle parti in causa, tenuto conto della documentazione prodotta in atti nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti, pubblicamente consultabili e acquisiti dall'ausiliario o prodotti dalle parti, solo se sottoposti al vaglio del contraddittorio e se ritenuti indispensabili per l'espletamento dell'incarico, accerti il ### anche ai fini dell'accertamento della titolarità degli immobili oggetto di causa e della delimitazione degli stessi: a) l'esatta consistenza, planimetrica e catastale, nonché l'esatta ubicazione degli immobili oggetto di causa; b) l'esatta epoca di costruzione dei predetti immobili ed, in caso di realizzazione progressiva dell'uno o dell'altro e/o di modifiche, volumetriche e/o superficiarie, provveda il CTU ad individuarne l'effettiva consistenza, l'ubicazione, l'epoca o le epoche di realizzazione nonchè di ultimazione delle stesse ….”, la dott.ssa ### ha relazionato nei termini che, sinteticamente, si vanno ad esporre.  ###à immobiliare di proprietà di ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/d, piano terra, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U.  del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17-19 (ex sub 15), piano T. ### è composto da 5 vani, cucina ed accessori. ### avviene dalla porta in ferro presente sul pianerottolo di riposo di forma quadrata tra piano terra e primo piano dopo aver attraversato il cortile condominiale e, dopo aver superato una rampa di scale del fabbricato B. 
Successivamente , dopo aver oltrepassato un passetto coperto, si giunge ad una superficie terrazzata giardinata scoperta costituita in parte da una superficie piana e in parte da una serie di gradini con delle aiuole. ### all'immobile avviene da un ambiente di ingresso ###, procedendo sul lato sinistro entrando si accede dapprima ad un'ambiente cucina ### e successivamente ad un ambiente salone ###. Procedendo sul lato destro entrando invece, attraverso uno spazio di disimpegno ### si accede a due camere (###) e (###) entrambe parzialmente soppalcate e a due ambienti bagno (###) al quale si accede dall'ambiente disimpegno e un ambiente (###) al quale si accede dall'ambiente camera da letto (###), inoltre nell'ambiente (###) vi è un piccolo spazio destinato a cabina armadio###.Dall'ambiente ingresso ### proseguendo frontalmente attraverso una scala si accede al piano soppalcato in cui è presente una camera da letto (###) alla quale è annesso un bagno (###) con relativo disimpegno (###).Annessa al piano soppalcato vi è una superficie terrazzata (###) alla quale si accede dall'ambiente bagno (###).Tale superficie risulta delimitata perimetralmente da un muretto basso e da una ringhiera di protezione .  ###à immobiliare di proprietà di ### (ex proprietà ### - ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/D, piano primo, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. ### all'immobile avviene dal pianerottolo di riposo del piano primo della scala B. ### si compone di un ambiente ingresso-soggiorno (I/S) da cui frontalmente si accede ad un ambiente cucina ### e poi, attraverso un piccolo ambiente di disimpegno (###), si accede ad un primo bagno (###), sul lato destro, si accede ad altro ambiente (###). Dall'ambiente ingresso - soggiorno (I/S), attraverso una scala interna ad L, si accede poi al piano soppalcato composto da un ambiente disimpegno (###) sul cui lato destro si sviluppano gli ambienti (###-###) mentre sul lato sinistro gli ambienti bagno (###-###). Asservita all'intera unità immobiliare vi è una superficie balconata (###), alla quale si accede dall'ambiente ### (I/S). 
Per quanto riguarda la consistenza planimetrica e catastale di tali immobili nonché l'ubicazione di tali beni, il CTU ha precisato che l'unità immobiliare prop.tà ### è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T ed è composto da 5 vani più cucina ed accessori; l'area esterna di accesso ad essa è riportato nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, essa ha una estensione di mq=103.72. L' unità immobiliare prop.tà Diaz è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano primo; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. 
In relazione all'epoca di costruzione degli immobili oggetto di causa l'ingegnere ha attestato che entrambi gli immobili oggetto di causa, così come sopra descritti , fanno parte di un fabbricato identificato con il civico 54/d, oggi scala B del ### di ### a ### 54, la cui costruzione risale a prima del 1939. Nella documentazione prodotta dalla parte attrice , versata in atti di causa, vi è sia la scheda planimetrica del 1939 dell'ex sub 3, uno dei subalterni che oggi compone l'unità immobiliare del dott. ### (cfr allegato n.1-2 alla relazione), sia l'originaria planimetria catastale del 1940 dell'immobile di parte convenuta ### ( allegato n.3). 
In risposta alla richiesta di indicazione delle eventuali modifiche volumetriche e/o superficiarie dei predetti beni immobili, il tecnico, supportando le sue conclusioni con tavole grafiche ed allegati vari, ha affermato che: a) l'unità immobiliare di proprietà di ### oggi identificata con il sub. 15, fol 17, p.lla 36, si compone di quelli che erano gli originari sub 3-4-5. Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1) nell'anno 1939 vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno 3, eseguita dal tecnico dell'### di ### facente parte dell'attuale consistenza della unità immobiliare dell'attore (ex sub nn. 3-4-5 oggi sub n.15). In tale documento e , nella scheda ad essa collegata, redatta dal tecnico dell'### di ### è chiaramente graficizzata l'area scoperta antistante il sub 3 ed è anche specificato che essa è in comune solo con gli adiacenti subalterni nn. 4-5( cfr.allegati n°1-2); 2) nell'anno 1988 l'ing. Parente, nominato CTU per la divisione ereditaria degli eredi ### identificava sia i 3 subalterni distinti (3-4-5) sia l'area antistante e comune agli stessi. Nelle immagini fotografiche che rappresentano lo stato pregresso dei luoghi è individuata sia l'area scoperta, in parte costituita da scale ed in parte da una sorta di piccola rampa, che il filo esterno d'ingombro volumetrico dell'intero fabbricato condominiale. (cfr allegati n°3-4-5); 3) il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed a ### era assegnata la quota n.2. Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che sono così descritte: “terraneo, il primo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso da una porta ubicata tra piano terra e primo piano di metri quadrati 14 catastale, civico 54 (fol 17 - p.lla 288/5) confinante con cortile Comune; con proprietà ### con ### con prop.tà ### quartino al piano terra, il secondo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso dalla descritta porta ubicata tra piano terra e primo piano (fol 17 - p.lla 36/4) confinante: con cortile di proprietà ### ed altra prop.tà ### agli altri lati; terraneo di vani uno ( fol 17 - p.lla 36/5), confinante con cortile prop.tà ### ed altre prop.tà ### agli altri lati, il terzo ed ultimo sulla destra dello spiazzo scoperto sempre con accesso dalle descritte porte”. Questi subalterni cosi come identificati avevano la seguente consistenza: Sub 3 (avente consistenza catastale 1 vano), Sub 4 (avente consistenza catastale 2,5 vani) e sub 5 ( avente consistenza catastale 1 vano). 4) Il ### per notar ### era stipulato un secondo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n.° 7 . La rappresentazione grafica di tale quota era fatta dall'ingegnere ### che, in modo chiaro, identificava anche le consistenze metriche di tutto quello che era ricompreso nella proprietà della quota 7, delimitando, altresì, anche lo spiazzo scoperto. In particolare i vari subalterni venivano caratterizzati come segue : sub 3 ( cespite 7 mq = 22.74), sub 4 ( cespite 8 mq = 29.42) , sub 5 ( cespite 9, mq = 29.60) e di questi cespiti venivano indicate le varie altezze interne. (cfr allegato n°6); 5) Il giorno 8/04/1998 per notar ### , ### acquistava dai germani ### eredi di ### i sub 3-4-5 , allegando nell'atto di compravendita la planimetria redatta dall'ing. ### riportata nell'atto di divisione del 1993 richiamandone le consistenze metriche e catastali. Alla fine dell'atto di compravendita del ### il notaio ### nel richiamare la planimetria allegata (identificata come ### A), precisava che “ai cespiti in oggetto si accede tramite una porta ubicata tra piano terra e primo piano civico 54 ed in prosieguo dopo i gradini dello spiazzo scoperto annesso ai cespiti stessi”(cfr allegato n°7); 6) In data ###, ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###. In tale documento fornito dalle parti è possibile rilevare, sia la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare del ### sia lo sviluppo in altezza attraverso una sezione/prospetto longitudinale (sez ###) delle proprietà confinanti ed, in particolare quella dei coniugi #### coinvolti nel presente giudizio; 7) Nell'anno 2014 ### presentava una variazione e fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, con tale variazione venivano soppressi i subalterni originari (3-4-5) e veniva eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni dando luogo ad un nuovo subalterno 15, che rappresenta l'attuale unità immobiliare ( allegato n°8); 8) Nell'anno 2018 l'attore presentava una modifica di identificativo catastale al fine di poter chiarire che l'ingresso all'unità immobiliare, costituita dall'area esterna, ricade nella particella n. 297, mentre la restante parte della unità immobiliare ricade nella particella n.36 fin dal 1939 data di costituzione dell'unità immobiliare. 
Pertanto il tecnico ha concluso che nel tempo l'immobile dell'attore non ha subìto modifiche volumetriche o superficiarie. Dalla visura storica per immobile fatta per i singoli subalterni , la consistenza dei singoli subalterni è rimasta invariata nel tempo dall'impianto meccanografico del 1987 fino al 2014, anno in cui ### ha soppresso i subalterni precedenti (3-4-5) e, con una variazione fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, ha creato il subalterno 15 che corrisponde ad oggi alla sua unità immobiliare. Le altezze sono rimaste invariate, il numero di vani internamente è cambiato perché nelle maggiori altezze originarie dell'unità immobiliare sono stati ricavati dei soppalchi. (cfr allegato 8-9-10-11-12).  b)###à immobiliare prop.tà ### (ex ### è identificata con il sub. 6, fol 17, p.lla 297, Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1)nell'anno1940: vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno n. 6. In tale rappresentazione, redatta dall'ing. ### , risulta che l'unità immobiliare oggi di prop.tà Diaz, all'epoca era in ditta ### e presentava ambienti con altezze interne differenti; in particolare l'ambiente principale 1 e quello ad esso adiacente, avevano un'altezza di ml=4.20, mentre i due ambienti identificati come cucina e bagno, prospettanti a ### verso l'area scoperta esterna, avevano altezze diverse inferiori e nella planimetria censuari veniva individuata l'altezza di ml= 2,20 (cfr allegato n°13); 2)nell'anno 1986 con atto di successione di ### il suddetto immobile era trasferito ai nipoti; 3)nell'anno 1988, il CTU ing. Parente, redige relazione tecnica per la divisione ereditaria dei restanti beni di proprietà ### Allegati a tale relazione vi erano rilievi fotografici, versati in atti di causa, in cui si evince in maniera chiara il prospetto del fabbricato di ### a ### 54.(cfr allegato n°3-4-5).Da tali rilievi fotografici i due ambienti dell'unità immobiliare posti al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno , presentavano ancora due altezze differenti a avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 4)il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n°1 che oggi corrisponde all'unità immobiliare della ### Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che venivano così descritte: “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 ( fol 17 - p.lla 297/6) confinante: con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino di cui al n°6”; 5)in data 13 dicembre 1991,con atto per notar ### i coniugi ### e ### acquistavano dai germani #### e ### quanto segue: “il quartino facente parte del secondo fabbricato in ### al ### a ### n.54, posto al primo piano avente accesso dalla porta a sinistra salendo le scale, composto di vani due ed accessori, nei confini beni ### cortile comune, beni ### e tromba delle scale”; 6)in data ###, l'unità ### del ### della ### rilevava l'esecuzione di opere senza concessione afferenti l'immobile di proprietà ### Nel verbale di sequestro gli agenti attestavano quanto segue : “### di piccolo appartamento di circa 35 mq, ubicato al 1° piano dello stabile con affaccio sia dal vialetto principale che ad un retrostante vialetto di proprietà aliena. Detto appartamento risulta interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a lavori consistenti nella realizzazione di una zona soppalcata per una superficie di circa mq 28 impostata a mt 2.25 dal calpestio e ricavando una altezza utile di circa mt 2.25, all'intradosso della vecchia trave in legno del soffitto. Il predetto soppalco è in travi in ferro, tavelloni e masso cementizio con alcune tramezzature finalizzate alla creazione di una camera e due vani wc, nei quali sono poggiati gli accessori igienico/sanitari non ancora installati e privi di impianti. In particolare si rileva l'abbattimento e ricostruzione di un avancorpo di fabbrica , in ampliamento dell'appartamento avente le dimensioni in pianta di mt 6,00 x 1,60 con altezza interna di circa mt 4,50 mentre esternamente la quota del vialetto al solaio di copertura , anch'esso di nuova fattura sviluppa un'altezza di circa mt 6,00. Nel predetto avancorpo è inglobata parte della zona soppalcata prima descritta. Il tutto allo stato grezzo, privo di impianti con vecchio pavimento parzialmente svellito. Il collegamento all'area soppalcata avviene a mezzo di botola al momento privo di scale. 
Esternamente l'avancorpo presenta quattro aperture d finestrini. ### appartamento viene posto sotto sequestro giudiziario. In data ###, si presentava presso i ns uffici il marito della proprietaria ing. ### che declinava le generalità della moglie e consegnava copia del titolo di proprietà”; 7)in data ###, l'unità ### del ### della ### a seguito di sopralluogo nell'immobile oggetto del precedente sequestro di proprietà ### - ### accertavano quanto segue : “ i lavori erano proseguiti in violazione dei sigilli, tanto che l'appartamento si presentava: ### dello svellimento di tutto il pavimento e con messa in opera di impiantistica idrico ed elettrica ( parte a vista e parte sottotraccia) sia al primo livello che sulla zona soppalcata con installazione di piatto doccia. Le pareti interne si presentano all'80% intonacata al liscio. I 4 finestrini ricavati nell'avancorpo si presentano con soglie di marmo. Inoltre, la preesistente finestra che dà sul cortile ha subito l'abbattimento del muretto parapetto ### trasformando il vano luce a tutt'altezza. Per quanto sopra gli intervenuti hanno proceduto al risequestro dell'intero appartamento, affidandone la custodia giudiziaria all'operaio presente sul posto sig. ###”; 9) in data ### il ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###, dalla sezione/prospetto longitudinale (sez ###), i due ambienti dell'unità immobiliare posta al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno, presentavano ancora due altezze differenti e avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 8)in data ###, era presentata variazione catastale in cui sulla planimetria non era riportata più la doppia altezza, come nella planimetria originaria nel 1940, ma un'unica altezza, maggiore della precedente, che risultava pari a ml =4.90 a fronte dei ml=4.20 riportati nella planimetria del 1940.(cfr allegato n°14); 9)In data ###, la ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate e messe sotto sequestro dalla ### con verbali del 06/06/2000 e del 26/06/2000. Tale progetto in sanatoria era protocollato con il numero 721/2000 e conseguente disposizione ### n.142 del 09/02/2001. In tale documento era possibile rilevare la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare di prop.tà Diaz (ex ### - ###. Nella planimetria e nella sezione ###, relativa allo stato precedente l'abuso, relativamente all'avancorpo in cui ricadevano l'ambiente bagno e cucina, era riportata un'altezza pari a ml=4.60. Gli stessi ambienti nella DIA presentata dal dott.re ### e redatta dallo stesso tecnico arch. ### qualche mese prima risultano invece altezze differenti e nettamente inferiori.  10) con disposizione dirigenziale n.142/2001 era rilasciata “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch. ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica” ; 11)In data ###, era presentata altra variazione catastale in cui si rileva la presenza di un soppalco con le seguenti altezze (cfr allegato n°15).Piano terra : ### è pari a ml= 2,45 in corrispondenza del soppalco e degli ambienti cucina e bagno , mentre la restante parte del vano principale l'altezza è pari a ml= 4,50. Piano soppalco : Per tutto il piano di soppalco l'altezza è pari a ml= 1,95 . Anche in questa seconda variazione , le altezze sono ben diverse da quelle riportate sia nella planimetria del 1940 sia in quella successiva dell'anno 2000. Anche in termini di superficie, la consistenza dell'immobile è passata da 2.5 vani a 3.5 vani.  12)in data ### per ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297, identificata nell'atto di compravendita come segue: “appartamento al primo piano, facente parte del fabbricato sito in ### al ### a ### n.54, avente accesso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, composto di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali e confinante con: beni ### o aventi causa, cortile comune, beni ### o aventi causa, cassa scale”. 
Sulla scorta di tali emergenze documentali il CTU ha attestato che l'immobile oggi di proprietà ### acquistato nell'anno 2010, ha subìto nel tempo modifiche, sia volumetriche che superficiarie, eseguite dai coniugi ### e ### a partire dal 04/04/2000 data di redazione da parte dell'arch. ### dei grafici della DIA del dott. ### In risposta agli ulteriori questi posti del seguente tenore: ..”accerti, altresì, il CTU la regolarità urbanistica e/o amministrativa dell'intera consistenza immobiliare della convenuta ### e/o dello o degli eventuali ampliamenti della stessa ed, in caso di accertata violazione della normativa urbanistica, stabilisca il CTU se l'abusiva edificazione e/o l'abusivo ampliamento dell'immobile in questione abbia o meno inciso e, se si in che misura, sul valore dello immobili di proprietà dell'attore, il tecnico ha relazionato quanto si va sinteticamente ad esporre.  -nell'atto di compravendita stipulato in data ### per ### la sig.ra ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297. In tale atto , all'articolo n.9, in merito e alla situazione urbanistica veniva riportato quanto segue: “ la parte alienante, edotta da me notaio sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara: che la costruzione dell'immobile in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; che fino alla data odierna lo stesso non ha subito interventi che ne escludano la commerciabilità; variazioni catastali sono state effettuate per adeguare la situazione catastale a quella di fatto” ; -a seguito dei due sequestri eseguiti il ### e il ### dall'unità ### del ### della ### in virtù delle opere eseguite senza concessione nell'immobile di proprietà ### - ### , ### in data ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate, protocollata con il n.721/2000 e conseguente disposizione dirigenziale n.142 del 09/02/2001; -in tale disposizione per sanare le opere realizzare veniva riportato quanto segue: “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch.  ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica”; -dai rilievi eseguiti durante i vari accessi peritali si era potuto constatare che le indicazioni inserite nella disposizione dirigenziale n. 142 del 09/02/2001 , volte a sanare l'abuso realizzato, non erano state ottemperate ( cfr tavola grafica n°1 di rilievo). Le altezze interne riportate dalla planimetria del 1940 pari a ml=4.20 nell'ambiente principale e ml=2.20 in quello che corrisponde all'avancorpo , oggi sono bene diverse in quanto (cfr. parte evidenziata in giallo e in magenta allegati nn. 13-14-15 ): il vano principale che oggi corrisponde all'ambiente ### (I/S) ha un'altezza interna pari a ml=4.48; il piano soppalcato parte da un'altezza di ml= 2.17 nell'ambiente ### ed ha un'altezza, in corrispondenza della camera (###), di ml=2.11. Tale ripartizione delle altezze varia se ci si sposta nell'avancorpo infatti (cfr parte evidenziata in magenta allegato n.15 ): al piano terra l'altezza interna nell'ambiente cucina### è pari a ml= 2.45, nell'ambiente bagno(###) è pari a ml=2.26; nel piano soppalcato dell'avancorpo invece laddove ci sono i due ambienti bagno (###-###) l'altezza interna è pari a ml=2.21 nell'ambiente (###) e ml=1.98 nell'ambiente (###);per quanto riguarda i nuovi vani luce realizzati negli ambienti (###) e (###) essi risultano ancora presenti in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in verde); per quanto riguarda l'originaria finestra, lato ### si fa presente che ad oggi è ancora presente un balcone, in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in rosso). 
Pertanto il CTU ha affermato che gli ampliamenti realizzati nell'unità immobiliare oggi di proprietà ### dalla data del 06/06/2000 non sono regolari urbanisticamente, né sanabili o autorizzabili dal momento che l'intero compendio edilizio ricade nella ### A - identificata come ### nella ### al Prg del Comune di ### Inoltre le altezze attuali dell'immobile non ne consentono l'agibilità per abitazione ai sensi delle norme d'igiene. Infatti secondo il D.M. del 5 luglio 1975 e il regolamento edilizio del
Comune di ### l'altezza minima interna utile dei locali per abitazione deve essere pari a ml=2,70. 
In risposta agli ulteriori quesiti in precedenza riportati l'ing. ### ha affermato che l'avancorpo realizzato, così come indicato nel verbale della ### del 06.06.2000, ha un'altezza pari a ml=6.00 per una profondità interna di ml=1.60 per tutta la lunghezza dell'avancorpo pari a ml= 6.10 circa. Tale avancorpo ha aumentato la superficie e la volumetria dell'immobile di proprietà ### e ha invaso e ridotto la resede dell'area esterna scoperta di proprietà ### , incidendo quindi sul valore dell'immobile dell'attore. Per la determinazione dell'incidenza del valore di tale ampliamento sul valore della proprietà ### il criterio di stima adottato dal CTU è stato quello della determinazione , in una libera contrattazione e , sulla base di domanda ed offerta per beni analoghi ubicati in zona, del più probabile valore di tale superficie. Il metodo di stima utilizzato, è quello della comparazione sintetica e/o diretta sulla base di prezzi o valori riscontrabili in situazioni analoghe in zona ed espressi in un unico dato elementare ( €/mq/mese.). Attraverso diverse fonti informative, ha reperito elementi tali poter esprimere giudizi unitari di stima per immobili analoghi ricadenti in zona. Questi sono stati i parametri utilizzati: o Osservatorio del ### (O.M.I.) - ### del ### 2° semestre 2023 - (cfr. allegato per stima B) ### SPAGNOLI, #### codice di zona ###, ### catastatale n°0, abitazione civile, destinazione ### V.min = 2.200 €/mq.   V.max = 3.400 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu1= (2.200 + 3.400)/2 = 2.800 €/mq.  o ### 2024 -(cfr. allegato per stima C) ##### abitazione in stabili di fascia media.   V.min = 2.253 €/mq.  V.max = 3.770 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu2= (2.253 + 3.770)/2 = 3.011 €/mq.  o ###it - ### 2024 - (cfr. allegato per stima D) ### a ### bilocale di 60 mq costo € 265.000 S = 60 mq.   V = 265.000 €.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu3= 265.000/60 = 4.416 €/mq ### il valore medio in zona è stato calcolato secondo la formula che segue: VM= (Vm1+Vm2+Vm3)/3= (2.800+3.011+4.416)/3 = €/mq VM = 3.409 €/mq (### medio di zona) ### per calcolare la riduzione del valore dell'immobile di proprietà ### dovuto alla abusiva edificazione, il tecnico ha, dapprima, determinato il valore dell'area scoperta/resede dell'immobile di proprietà ### sulla quale essa insiste.  ### dell'area scoperta di prop.tà ### è pari a mq = 103.72 , trattandosi di una superficie scoperta il suo valore è stato considerato per i primi 25 mq della superficie al 30% e per la superficie eccedente al 10%. Pertanto il valore attuale dell'area scoperta / resede prop.tà ### è stato così calcolato: V###=(###)+(###)x VM=(25 x 30%)+(78.72 x 10%)) x 3.409 = (7.50 + 7.87 ) x 3.409 = euro 52.396,33. Dove ### = 25 x 30% (superficie da considerare per i primi 25 mq di area scoperta al 30%) ### = 78.72 x 10% (superficie da considerare per i mq eccedenti di area scoperta al 10%) VM = 3.409 /mq (### medio di zona). 
La superficie occupata dalla costruzione abusiva incidente sulla resede di proprietà ### sulla quale sono stati realizzati due nuovi volumi aggiuntivi bagno (###) e (###), ha una estensione pari a: So= 1.60 x 6.09 = 9.76 mq . Essa è pari a circa il 9.4% dell'intera estensione della superficie esterna/resede di prop.tà ### Pertanto il minor valore dell'immobile dell'attore dovuto all'edificazione abusiva è risultato: ###
V###x S% = € 52.396,33 x 9.40% = € 4.925,25 Dove : Vso = € 4,925,25 ( Minor valore dell'immobile ); V### = € 52.396,33 ( ### della originaria resede);S% = 9,40% ( ### della resede occupata dalla ### abusiva). 
Ebbene, all'esito degli accertamenti svolti dal CTU dott.ssa ### la scrivente ritiene provato che:1) l'area esterna di 103,72 mq è di proprietà esclusiva di ### 2) nell'anno 2000 ( precisamente a partire dal mese di aprile 2000 quale presumibile epoca di inizio dei lavori e fino alla fine di giugno 2000 epoca presumibile di ultimazione dei lavori), su parte di tale area scoperta i coniugi ### e ### hanno costruito un avancorpo in ampliamento, previa demolizione e ricostruzione di quello preesistente; 3) la superficie dell'area esterna occupata da tale avancorpo risulta di mq 9.76; 4) il valore venale di tale area all'attualità risulta pari ad euro 4.925,25. 
La condivisione da parte di chi scrive di tutte le considerazioni esposte dall'ausiliario si basa, come anticipato, sulle puntuali argomentazioni, squisitamente tecniche, basate sull'attenta disamina dell'intera documentazione agli atti, espresse dall'ingegnere ### - sia nella prima che nella seconda relazione - in risposta a tutti i rilievi dei CTP ed, in particolare, di quelli dell'ing. Lopresti, del geometra ### e dell'ing.  ### Orbene, premesso che per tutte le risposte alle osservazioni dei CTP si rimanda ai due elaborati agli atti, al fine di sgomberare il campo da eventuali dubbi interpretativi, ritiene questo giudice doveroso sottolineare in questa sede ###decisivo rilievo viene mosso in ordine all'esclusiva proprietà dell'area scoperta di 103,72 mq in capo all'attore; 2) le contestazioni relative all'effettuazione di modifiche superficiarie nell'appartamento del ### non interessando in alcuna misura l'area scoperta, risultano del tutto irrilevanti, ai fini del decidere, essendo controversa tra le parti solo l'occupazione, ad opera dei convenuti ### di parte dell'area a servizio dell'immobile dell'istante; 3) la pacifica realizzazione dell'avancorpo da parte dei coniugi ### e ### mediante abbattimento e ricostruzione di un avancorpo preesistente rende del tutto irrilevante, ai fini che occupano, l'accertamento della esatta corrispondenza o meno di tale nuova opera alla superficie e/o alla volumetria di quello preesistente dal momento che, all'atto della realizzazione di tale nuova costruzione, l'intervento edilizio, in precedenza non assentito da alcun titolo abilitativo, è stato realizzato su suolo altrui e senza il consenso del titolare. 
Passando, dunque, ad esaminare il merito della domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, una volta accertata sia l'esclusiva proprietà in capo all'attore dell'area scoperta di 103,72 mq al servizio del suo appartamento che la costruzione dell'avancorpo di mq 9,76 su parte di detta area da parte dei coniugi #### (precedenti proprietari dell'immobile) s'impone, in accoglimento della richiesta principale insita nell'azione reale proposta, la condanna di ### alla rimozione ( rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi. 
Va aggiunto che risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione di usucapione dei coniugi ### - ### della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo dal momento che, essendo stata accertata la realizzazione dello stesso a giugno 2000, non sono ancora trascorsi i 20 anni di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, avendo l'attore, medio tempore, notificato ai predetti convenuti plurimi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 5 comma D.leg.vo 28/2010 ( lettera di messa in mora e diffida del 12.06.2019, mediazione del 23.09.2019 e atto di citazione del presente giudizio dell'11.09.2019). 
Merito delle domande sub 3) Parte attrice, sul presupposto dell'esclusiva proprietà dell'area scoperta e della abusiva occupazione di parte della stessa dall'avancorpo di ### ha chiesto condannarsi quest'ultima singolarmente e/o in solido con ### e ### al risarcimento di tutti i danni materiali e/o personali subìti dal predetto e quantificati nella misura di euro 30.097,67( risultante dalla sommatoria : 1) del valore dell'area scoperta occupatapari ad euro 15.000,00; 2) del valore locativo di tale area - pari ad euro 5.097,67 - non utilizzata dall'attore con conseguente vantaggio dei coniugi ### dal 6.6.2000 fino al 23.4.2010 e della convenuta ### da quest'ultima data fino a quella della proposizione del presente giudizio; 3) dell'ammontare del deprezzamento dell'intera unità immobiliare dell'attorequantificata in euro 10.000,00- per effetto della riduzione di veduta e di aero illuminazione conseguente alla costruzione dell'avancorpo) oltre all'importo occorrente per i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi o nella diversa somma ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo. 
La difesa della convenuta ### ha contestato le domande in esame evidenziando la sua totale estraneità rispetto alla realizzazione dell'avancorpo abusivo in epoca precedente il suo acquisto nonché la sua totale ignoranza dello sconfinamento di parte dell'appartamento acquistato su suolo altrui. 
La difesa dei convenuti ha contestato le domande in oggetto sia in ordine all'an che al quantum delle stesse. 
Ai fini della valutazione dell'an della pretesa risarcitoria, questo giudice ritiene provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. esclusivamente nei confronti di ### e di ### E' noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. 
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato ### è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" ( tra le molte altre Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013). 
Applicando i principi esposti al caso sub iudice ritiene la scrivente che l'iniziale realizzazione di una nuova costruzione e la successiva prosecuzione della stessa fino alla sua ultimazione da parte di ### e di ### previa demolizione di quella preesistente e di dimensioni maggiori ( per superficie e per volume), in assenza di alcun titolo abilitativo denotino, per un verso, la piena consapevolezza dell'abusività dell'intervento edilizio e, per un altro, l'assoluta negligenza nella fase di progettazione e realizzazione dello stesso.
Considerazioni diametralmente opposte valgono per la convenuta ### per la quale, anche in ragioni di quanto sarà illustrato nei successivi paragrafi, non è stata fornita alcuna prova della consapevolezza dell'esistenza di una parte abusiva dell'immobile acquistato e/o dello sconfinamento di detta parte su suolo altrui. 
Ai fini della valutazione del quantum dei danni lamentati dall'attore va, in primis richiamata la copiosa giurisprudenza formatasi sull'occupazione sine titulo di un immobile altrui a partire dall'intervento delle ### della Suprema Corte ( Cass. S.U n. ### del 15.11.2022) che, sulla base di un'ampia motivazione, hanno affermato i seguenti principi: 1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; 2) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; 3) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Orbene, nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né tanto meno provato che al mancato godimento della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo abusivo sia conseguita una perdita economica consistente nella possibilità di concedere a terzi il godimento di detta area dietro pagamento di un corrispettivo. Di contro va evidenziato che, per le caratteristiche dell'area scoperta risultanti dalle indagini del CTU suffragata della documentazione fotografica dello stato dei luoghi, essendo tale zona destinata ad esclusivo servizio dell'appartamento del ### non si appalesa ipotizzabile la concessione del godimento di tale area a terzi dietro un corrispettivo. 
Pertanto tale voce di danno non può essere riconosciuta. 
Per quanto riguarda l'ulteriore danno consistente nel prospettato deprezzamento dell'immobile dell'attore per l'apertura di nuove vedute sulla sua proprietà e per la riduzione dell'aereazione e/o illuminazione della stessa per effetto dell'avancorpo abusivo, ritiene questo giudice che, per le accertate caratteristiche costruttive delle aperture ( tutte dotate di inferriate tali da escludere la possibilità di affaccio sul fondo dell'attore) e per l'ubicazione dell'avancorpo collocato a congrua distanza dall'ingresso all'appartamento a piano terra dell'attore ( circostanze emergenti dalla documentazione fotografica allegata alla ###, non siano state dimostrate le prospettate lesioni al diritto di proprietà; ragioni per la quali non si è ritenuto necessario un approfondimento istruttorio con l'ausilio del tecnico incaricato. 
Per tutte le ragioni esposte la domanda sub 3) va rigettata perché infondata. 
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonchè di ### s.p.a. chiamata in causa. La domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### nei confronti di ### e di ### Vanno a questo punto, in primo luogo, esaminate le domande riconvenzionali formulate da ### ( alle quali ha aderito l'interventore) e subordinate all'accoglimento della domanda principale proposta da ### Tale parte convenuta, come esposto in premessa, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei venditori ### per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per mezzo del notaio ### (rep.  n. 24132 - racc. n. 9931), nonché nei confronti di ### per ottenere, altresì, la risoluzione del collegato contratto di mutuo, stipulato sempre dal notaio ### in pari data (rep. n. 24133 - racc. n. 9932).
In conseguenza della risoluzione dei predetti contratti, ha chiesto la restituzione del prezzo di acquisto così come segue: “2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza;”; In via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione, inoltre, ### ha chiesto la riduzione del prezzo di vendita, quantificata nella misura del 90% e, dunque, la condanna di ### e ### alla restituzione in suo favore della somma di euro 342.000,00. 
In ogni caso, tale convenuta ha formulato domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti ### e ### chiedendo, altresì, che gli stessi venissero condannati a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio ed a pagare le spese di lite ex art. 96 quarto comma c.p.c. 
La difesa di ### e ### oltre ad eccepire l'inammissibilità delle domande in esame, per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., ha contestato nel merito le istanze in oggetto. 
Va, in primis, affermata l'ammissibilità delle domande in questione in ossequio all'orientamento dei giudici di legittimità condiviso da chi scrive, secondo il quale “###à della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” ( ### tra le altre Cass. 1,ord. 5484 dell'1.03.2024). Ebbene, considerato che nel caso in esame sussiste uno stretto rapporto di interdipendenza tra l'esistenza del titolo di provenienza dell'area a base della domanda di rivendica e di quello di provenienza dell'avancorpo a base delle domande riconvenzionali, risulta evidente il nesso di connessione tale da giustificare l'esigenza del simultaneus processus ### premesso va evidenziato che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, formulata da ### si fonda sulla prospettata violazione, da parte dei venditori, dell'impegno traslativo del diritto di proprietà su parte della cosa venduta e consente, dunque, l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale, sicchè va inquadrata nell'ambito dell'art. 1480 c.c., che così recita: “Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.” A mente della citata norma, dunque, nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non fosse di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo (Cass. Civ. n. 6814/2025; Cass. Civ.  2892/1996). 
Ciò posto, ritiene la scrivente che, nel caso in esame sussistano elementi tali da inferire sia la buona fede dell'acquirente, sia la natura essenziale della porzione sottratta alla cosa venduta, tale da incidere sulla determinazione di acquistare il bene. 
Ed invero, è del tutto pacifico tra le parti che i venditori ### non abbiano fornito all'acquirente alcuna informativa circa il rischio di evizione parziale del bene compravenduto, ma anzi, nel rogito, hanno prestato espressa garanzia in tal senso ( art. 5: “la parte venditrice presta ampia garanzia per evizione e garantisce la assoluta titolarità e disponibilità dei diritti trasferiti …”). 
Non è sufficiente a scardinare tale dato di fatto quanto si legge nell'art. 8 del contratto preliminare sottoscritto da ### in qualità di venditori e da ### ( madre di ### recante la data del 17.12.2009 - “I promettenti venditori dichiarano che il complesso edilizio cui appartiene l'immobile compromesso in vendita e l'immobile stesso, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che con disposizione dirigenziale del Comune di ### n° 142 del 9.02.2001 fu realizzato parziale soppalco come da piantina catastale allegata.” - poiché, pur non contestando la convenuta ### la conoscenza del documento, contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa di ### tale dichiarazione è ben lontana dall'esprimere un rischio di evizione parziale in ragione dell'altruità di parte del bene (fattispecie che ricorre nel caso in esame) e, dunque, non rileva ai fini sperati. 
Quanto alla seconda condizione, ovvero la circostanza che la porzione in parola avesse un carattere determinante ai fini della decisione dell'acquirente di acquistare il bene, come dalla stessa dedotto (in particolare l'acquirente ha affermato che non avrebbe mai acquistato l'immobile privo di quella parte in contestazione, perché sarebbe risultato inabitabile per caratteristiche e dimensioni, oltre che inagibile), va evidenziato che, come emerge dalla ### l'avancorpo in questione rappresenta una parte sostanziale dell'immobile acquistato da ### in quanto si estende per mt. 6,00 x 1,60, con altezza interna di circa mt. 4,50 e comprende, altresì, in sé i vani della cucina e di due wc, oltre a presentare due aperture. 
Orbene, se si considera che si tratta di un piccolo appartamento all'origine di 2,5 vani e di 35 mq, appare del tutto evidente come il venir meno dell'utilità ricavabile dalla porzione ### non appartenente ai venditori poiché costruita su proprietà aliena, abbia determinato, in rapporto a quella acquistata a domino, uno sbilanciamento dell'originario sinallagma contrattuale e dell'assetto dei reciproci interessi avuti di mira dai contraenti, tale da giustificare lo scioglimento dal vincolo negoziale. 
In altre parole, l'entità dell'avancorpo, nell'equilibrio complessivo dell'acquisto immobiliare, risulta di rilevanza tale da rendere del tutto plausibile il totale venir meno dell'interesse dell'acquirente al mantenimento della proprietà sull'unità immobiliare de qua. 
Alla luce di quanto esposto, pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per tramite del notaio ### (rep. n. 24132 - racc. n. 9931) ai sensi dell'art.  1480 c.c..  ### di tale domanda per la norma sopra richiamata esclude in radice la possibilità della contestuale valutazione di altra ipotesi di risoluzione ex art. 1489 c.c. o per vendita di aliud pro alio. 
Va, altresì, accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti di ### Va premesso che tale convenuta/attrice in riconvenzionale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha così argomentato la domanda in esame: “ … ### chiede che i venditori, sig.ri ### e ### la tengano indenne dall'ipotetico accoglimento delle domande di pagamento formulate dall'attore, e comunque chiede che le vengano corrisposti (anche ex art. 1483, comma 2, c.c.), i frutti che sarà eventualmente tenuta a restituire all'attore, le spese processuali sopportate, e tutte quelle che dovrà eventualmente rimborsare all'attore, oltre al risarcimento del danno subito. Il risarcimento del danno, come è noto, richiede non soltanto l'inesatta attribuzione traslativa, ma anche la colpa del venditore … ### in considerazione delle particolari modalità dei fatti narrati dall'attore, secondo cui i sig.ri ### e ### avrebbero costruito una significativa porzione dell'immobile sulla proprietà dell'attore, e lo avrebbero fatto violando norme urbanistiche, e nonostante un sequestro penale, occultandolo dolosamente alla sig.ra ### si chiede il risarcimento del danno subito dalla sig.ra ### anche all'immagine ed alla propria dignità oltre a quello subito per dover eventualmente lasciare l'abitazione dove vive, da liquidarsi in via equitativa, e comunque la condanna dei sig.ri ### e ### alle spese processuali, in misura esemplare, anche ex art. 96 c.p.c.”. 
In aggiunta ### ha chiesto il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria; domande, queste, che sebbene contenute nella richiesta di restituzione del prezzo di acquisto della propria unità immobiliare, vanno più propriamente qualificata come domande risarcitorie, poiché le predette spese integrano l'ingiusta perdita patrimoniale a danno dell'acquirente, conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita. 
Orbene, va in primo luogo evidenziato, in relazione alla richiesta di manleva rispetto alle domande dell'attore, che, in ragione di quanto esposto in precedenza, ### non è legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria di ### né quest'ultimo ha avanzato domanda di corresponsione dei frutti ex art. 1483, comma 2, c.c.. 
Ciò posto, va evidenziato che la fattispecie in esame, rientrante nell'alveo dell'art. 1480 c.c., consente all'acquirente di richiedere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche il risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (Cass. n. 4786/2007 relativamente all'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ). 
Ne discende che il danno va inquadrato nella perdita subìta dal creditore e/o nel mancato guadagno fatto salvo il diritto al maggior danno, che deve essere specificamente allegato e provato. 
Nel caso in esame, dunque, posto che ### non ha reclamato alcun danno da mancato guadagno e che l'asserito danno all'immagine non è stato adeguatamente né argomentato né provato, va riconosciuto in favore di ### esclusivamente il risarcimento del danno da perdita patrimoniale consistente nelle spese sostenute per la stipula del contratto di compravendita e documentalmente provate e precisamente: 1) le imposte di legge pari ad euro 2.347,00 (all. n. 5 comparsa di costituzione e risposta), nonché le ulteriori spese riepilogate nel documento allegato al contratto di mutuo sub lett. “E” pari ad euro 1.055,20 (all. n. 10 memorie istruttorie), mentre non possono riconoscersi le spese notarili perché non provate. 
I convenuti ### quindi vanno condannati a corrispondere in favore di ### dette spese per un complessivo importo di euro 3.402,20.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di mutuo collegato alla predetta compravendita, va premesso che contraenti originari del contratto di mutuo erano, da un lato, ### di ### S.p.A., oggi ### S.p.A. ### e, dall'altro, l'acquirente ### nonché la di lei madre ####. Successivamente al decesso di quest'ultima (in data ###), è subentrato al suo posto ### (padre dell'acquirente) il quale, dunque, essendo, allo stato, cointestatario con la figlia del contratto in parola (cfr. all.ti alla comparsa di costituzione del 17.12.2020), al fine di sostenere le ragioni di quest'ultima, ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio rassegnando le medesime conclusioni di cui agli atti difensivi della figlia. 
Ciò posto, ai fini della decisione, va evidenziato che secondo i precetti della Suprema Corte, nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene ( circostanze non contestate dalla difesa di ### oltre ad essere documentalmente provate dalla relazione notarile allegata alla comparsa di costituzione della banca), il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass., nn. 7773/2003, 5966/2001, 7118/1998, sez. un. n. 474/1994, citate nella sentenza impugnata). 
Di qui il seguente principio: “Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore” (Cass. Civ. n. 3589/2010; Cass. Civ. n. 12454/2012). 
Orbene, nel caso in esame, è del tutto evidente ed incontestato il collegamento funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo, sicchè la risoluzione del primo non può che far venir meno lo scopo del secondo. 
Ne consegue, quindi, la risoluzione del contratto di mutuo con obbligo dei venditori ### di restituire, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### la somma mutuata (euro 304.000,00), all'### di ### e, in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da ### direttamente a quest'ultima il residuo prezzo di vendita (euro 76.000,00) corrisposto all'atto della stipula dell'atto di compravendita. 
Quanto, infine, all'ulteriore domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### e fatta propria anche da ### volta ad ottenere la restituzione dall'istituto di credito dei ratei già pagati, la difesa della ### ha dedotto di non essere tenuta a restituire tali somme, essendo il mutuo un contratto di durata, sicchè resterebbero ferme le prestazioni già eseguite in applicazione dell'art. 1458 comma 1 Orbene va premesso che, secondo l'orientamento consolidato tra i ### (cfr. tra le altre: Cass. Sez. 2, ord. n. 19045 dell'11.07.2025), il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo. Ne consegue che nel contratto di mutuoal pari di quello fondiario oggetto di causa - il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutorie e non rappresentano affatto più obbligazioni autonome e distinte, come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. (Cass. n. 4232/2023; n. 17798/2011).  ### l'unico caso in cui i giudici di legittimità riconoscono a tale contratto la natura di contratto di durata è quello del mutuo di scopo la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, in cui le prestazioni sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto ( cfr. Cass. sez. 1 ord. 25193 del 19.###). Va, anche sottolineato che il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità ( cfr. Cass. 1 n. 4792 del 23.3.2012) ed in un'altra pronuncia ( cfr. Cass. Sez. 2 n. 9838/2021) si afferma che per il mutuo di scopo è necessaria l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario (sentenza n. 9838/2021). 
Ebbene, considerato che il contratto oggetto di causa è un mutuo fondiario e che nessuna delle parti contraenti il mutuo ha ipotizzato uno scopo da realizzare, il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Ne discende, quindi, l'inapplicabilità della normativa invocata da ### s.p.a. 
Quest'ultima va, pertanto, condannata alla restituzione in favore dei ### dei ratei già pagati (quantificati nella domanda nella somma di € 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi) oltre alle ulteriori somme eventualmente versate da quella data fino a quella della presente decisione ed oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo su tutte somme riconosciute . ### delle domande riconvenzionali proposte, in via principale, esonera chi scrive dal dovere valutare le ulteriori domande proposte in via gradata. 
La domanda di ### S.p.A. nei confronti del notaio #### S.p.A. ha, a sua volta, spiegato domanda riconvenzionale nei riguardi del notaio ### che ha rogato il contratto di mutuo, invocando la responsabilità dal medesimo assunta laddove, nella relazione preliminare alla stipula del predetto contratto, il professionista ha dichiarato che l'immobile era di proprietà esclusiva dei venditori in virtù dei titoli di provenienza richiamati ed esaminati e che aveva, altresì, la necessaria regolarità urbanistica. 
Sulla scorta di tanto ### ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata da ### nei suoi confronti, venisse condannato il notaio ### “a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale.” La difesa del notaio ### in relazione alla prima contestazione di parte avversa ( difetto di diligenza nel controllare l'esatta provenienza dei beni oggetto della compravendita e del mutuo del 23.4.2010 ) per non aver verificato che l'area esterna scoperta non fosse di ### e ### con conseguente impossibilità di trasferimento alla ### di detta area ha dedotto che, essendo prevista nel nostro ordinamento la vendita di un immobile altrui ex art. 1476 c.c. non sarebbe possibile configurare una responsabilità del notaio per l'introduzione nel rogito di un mappale del quale non era nota la provenienza in capo al venditore, non potendosi ipotizzare a carico del notaio l'obbligo di assicurare la proprietà del bene oggetto di compravendita e di dazione di ipoteca. 
In relazione alla seconda contestazione (non aver indicato quale oggetto di compravendita anche il corpo avanzato abusivamente realizzato sull'area altrui senza i titoli abilitativi) l'immobile acquistato da ### alla quale era stato trasferito da ### /### era perfettamente commerciabile siccome in regola con la normativa urbanistica essendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti. 
Di contro, il ### ha eccepito che sia dall'esame dei titoli di provenienza ultraventennali sia dalle piantine catastali non emergevano dubbi né in ordine alla piena proprietà dei venditori del bene compravenduto nella sua intera consistenza, né tantomeno profili di incommerciabilità dello stesso. Ha dedotto, quindi, l'assenza di responsabilità a suo carico, non essendovi profili di colpa o di negligenza nell'esecuzione della prestazione d'opera professionale. 
Orbene, preliminarmente va evidenziato che risulta provata per tabulas la legittimazione attiva di ### s.p.a, anche n.q. di mandataria e procuratore della ### s.r.l., cessionaria dei crediti derivanti dai mutui ipotecari del ### di ### in forza dell'accordo quadro del 31.05.2012 ### s.r.l. concluso ai sensi della ### 130 e dell'art. 58 del ### (cfr. ### dell'11.12.2012 - 4° all. alla comparsa di costituzione e risposta di ###. 
Ai fini della decisione, inoltre, va premesso che l'opera di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti e alla corretta formazione dell'atto, ma si estende a tutte le attività preparatorie, accessorie e successive necessarie a garantire la certezza, la serietà e l'efficacia giuridica dell'atto da rogare e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico perseguito dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 11296/2020, 24733/2007, 11246/2020, 10474/2022, 26020/2011, 7283/2021, 15726/2010). 
Tra tali attività rientra il controllo della sussistenza delle condizioni necessarie alla validità e efficacia dell'atto di compravendita (Cass. n. 5946/1999) e di quello di mutuo ad esso collegato. Oggi è pacifico che tra le attività oggetto della prestazione del notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare e del collegato contratto di mutuo, rientra anche l'obbligo di verificare la libertà e disponibilità del bene e, più in generale, le risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, allo scopo di individuare esattamente il bene ed eventuali pignoramenti, sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie, domande giudiziali (Cass. 21775/2019). 
Non rientra tra gli obblighi del notaio, invece, la verifica della conformità urbanistica del bene, in quanto non previsto dalla legge, né ricavabile in via interpretativa. 
In argomento, invero la Suprema Corte ha affermato che “secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, n. ### del 3.6.08, rv. 241585), è corretta l'esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore”, il notaio è ”tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della conformità̀ agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all'epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46” (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2012, n. 11628). 
La Suprema Corte a ### (sent. n. 8230 del 22/03/2019), nell'affrontare il tema delle nullità che derivano dall'applicazione dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha precisato che detta nullità «deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. ### in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. 
Da tali principi è agevole ricavare che non vi è necessità per il notaio di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti in ordine alla conformità urbanistica del bene, dal momento che la legge, espressamente, per evitare la nullità citata, richiede esclusivamente l'assunzione di responsabilità delle parti che si realizza per il tramite di una loro dichiarazione che viene semplicemente ricevuta dal notaio, non potendo egli essere chiamato a rispondere, invece, ad esempio, della futura conseguibilità o meno della sanatoria. 
In particolare, afferma la Suprema Corte, in un passaggio della sentenza sopra richiamata, che per effetto della prescritta dichiarazione contenuta nell'atto notarile, “l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato”. 
In definitiva, quindi, il notaio, sia nel caso delle dichiarazioni sulla conformità catastale, sia per quanto riguarda quelle sulla regolarità urbanistica (e quindi l'assenza di abusi edilizi) deve, per legge, chiedere al venditore di rendere una dichiarazione, ma non può verificarne la veridicità. 
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente affermato che va esclusa la responsabilità del notaio nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave (Cass. n. ###/2024). Peraltro, in un caso non dissimile da quello in esame - cfr. parte motiva della Cass. civ. 6814/2025 - è stata esclusa la violazione dei doveri di diligenza da parte del notaio nella stipula dell'atto di compravendita viste le difficoltà interpretative dei titoli di provenienza. 
In particolare, la fattispecie sottoposta all'esame dei ### riguardava proprio l'interpretazione dei titoli di provenienza al fine di verificare se questi, unitamente al trasferimento delle singole unità immobiliari, avessero o meno comportato anche il trasferimento della corte comune, il che aveva reso necessario in sede ###accertamento che ne è derivato è stato di particolare complessità. 
Nella parte motiva della pronuncia, tra l'altro si legge: “### specie non può imputarsi al notaio rogante l'aver omesso le necessarie indagini mediante le visure ipotecarie e catastali dei registri immobiliari. Solo in tal caso, infatti, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dal conflitto risultante dai titoli rappresentati dai decreti di trasferimento a seguito della divisione ereditaria) in quanto solo una tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, 25026, Rv. 672440 - 01).” Nel caso in esame, conformemente a quanto deciso nella predetta sentenza, considerata la necessità di espletamento, nel presente giudizio, di ben due consulenze tecniche d'ufficio per accertare la titolarità dell'area scoperta per cui è causa nonché la non corrispondenza dell'avancorpo realizzato alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in sanatoria agli atti, ritiene la scrivente l'inesigibilità in capo al notaio della risoluzione del problema interpretativo circa l'appartenenza della resede per cui è causa al ### o a ### e ### nonché della regolarità urbanistica dell'avancorpo, sicchè la domanda di responsabilità professionale va rigettata perché infondata. 
La regolamentazione delle spese processuali Nei rapporti tra ### e ### la parziale soccombenza dell'attore in relazione alla domanda sub 3) giustifica la compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. 
Per il residuo, secondo i principi della soccombenza, ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ### e, per esso. in favore dell'avvocato ### qualificatasi antistataria; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti dei predetti; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 e 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
La parziale soccombenza di ### e di ### in relazione alle domande proposte dal ### è incompatibile con le domande dagli stessi proposte ex. art 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. 
Nei rapporti tra ### e ### da una parte, e ### e ### nonché ### s.p.a., in relazione alle domande riconvenzionali trasversali, secondo i principi della soccombenza, ### e ### vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti delle predette parti; spese liquidate, per ciascuna parte, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### secondo i secondo i principi della soccombenza, la ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti del notaio; spese liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
In ragione del complessivo esito del giudizio, le spese per l'espletamento delle due CTU vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.  P.Q.M. Il Tribunale - in persona del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: 1. Dichiara ammissibili le domande riconvenzionali trasversali proposte da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonché nei confronti di ### s.p.a.: 2. Dichiara, altresì, ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### s.p.a. nei confronti di ### e di ### 3. Dichiara ammissibili le ulteriori riconvenzionali; 4. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda cd. reconventio reconvenzionis proposta da ### e ### nei confronti di ### 5. Accoglie la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, nei confronti di ### e, per l'effetto, previo accertamento della proprietà esclusiva in capo a ### dell'area esterna di accesso riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, dell'estensione di mq=103.72 al servizio dell'immobile sito in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T composto da 5 vani più cucina ed accessori nonché dello sconfinamento nella predetta area scoperta dell'avancorpo di mq 9.76 mq, analiticamente descritto sia nella prima CTU che nella successiva integrativa nonché nel verbale di sequestro di p.g. del 6.06.2000 ( atti da intendersi in questa sede puntualmente richiamati), condanna ### alla rimozione (rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori eventualmente necessari al ripristino dello stato dei luoghi.  6. Rigetta la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione nei confronti di ### e di ### per carenza di legittimazione passiva di questi ultimi.  7. Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta, in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per notar ### nei confronti di ### e di ### nonchè la domanda riconvenzionale trasversale proposta, sempre in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il ### per notar ### nei confronti di ### e di ### e di ### s.p.a. e, per l'effetto, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, proposta in via subordinata, dalla banca predetta , condanna ### e ### alla restituzione ad ### s.p.a della somma di euro 304.000,00 ed a ### della somma di euro 76.000,00 ed, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione a quest'ultima della somma di euro 3.402,20, oltre interessi al tasso legale, su tutte le somme, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.  8. Accoglie la domanda trasversale di ### e fatta propria da ### nei confronti di ### s.p.a. e, per l'effetto, condanna ### s.p.a. alla restituzione a ### ed a ### della somma di euro 258.206,49 ( di cui euro 157.209,41 per quota capitale ed euro 100.997,08 per interessi) a titolo di ratei di mutuo già pagati sino all'1.12.2020 oltre alle eventuali ulteriori somme corrisposte in base al contratto di mutuo dalla data indicata fino alla pronuncia della sentenza.  9. Rigetta le domande di cui al punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione proposte da ### 10. Rigetta le ulteriori domande trasversali proposte da ### e fatte propria da ### 11. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a e ### s.p.a n.q di mandatario e procuratore della ### S.r.l. nei confronti del notaio ### 12. Nei rapporti tra ### e ### e ### compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna, in solido, ### e ### alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e con attribuzione all'avv. ### qualificatasi antistataria; spese liquidate in euro 9.402,00 oltre IVA e CPA come per legge.  13. Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e di ### spese liquidate in euro 14.013,00 oltre IVA e CPA come per legge.  14. Nei rapporti tra ### e ### , da una parte, e ### e ### ed ### s.p.a. dall'altra, compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna ### e ### ed ### s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e ### spese liquidate in euro 14.971,00 ed oltre IVA e CPA come per legge 15. Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### , secondo i principi della soccombenza, condanna, ### s.p.a va alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza; spese liquidate in euro 22.457.00 oltre IVA e CPA come per legge.  16. Pone definitivamente le spese per l'espletamento delle CTU a carico di tutte le parti in solido.  17. Ogni altra questione resta assorbita. 
Così deciso in ### il #### Dott.ssa

causa n. 35512/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Di Clemente

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7601/2025 del 22-05-2025

... dichiarate contumaci. Nel corso del giudizio ammesso l'interrogatorio formale della convenuta, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate da parte attrice come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli unici elementi disponibili in relazione all'incidente sono costituiti da quanto dichiarato nell'atto di citazione dall'attore e dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale. ### risulta essere arrivato al ### I alle ore 20,49 in ambulanza ed ha indicato che l'incidente era avvenuto verso le ore 20 in viale ### orario compatibile con la verifica dell'incidente dove indicato. La stessa ### risulta aver risarcito l'incidente sia pure sulla base di un corcorso di colpa, riconoscendo, in questo modo, la storicità dell'incidente. Per quanto riguarda le modalità di verificazione dell'incidente risulta la sola versione di parte attrice secondo cui stava procedendo sulla sinistra della fila di auto presente su via ### quando giunto in prossimità del civico n. 79 in direzione via ### era stato urtato dal veicolo ### che era uscito dalla fila. In (leggi tutto)...

testo integrale

RGAC ### ANNO 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - ### giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti. 
TRA ### (cf ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. ### del ### d Napoli, giusta procura alle liti conferita asu foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.  #### s.p.a.  #### Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### la società ### s.p.a. e ### rispettivamente impresa che assicura il motoveicolo ### targato ### di proprietà di ### e proprietaria-conducente del veicolo ### targato ### al fine di veder accertare la responsabilità della stessa nella causazione dell'incidente e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 17 marzo 2019. 
A sostegno della domanda di risarcimento, ha dedotto che, il giorno 17 marzo 2019 mentre a bordo del motoveicolo ### 125 targato ### stava percorrendo via ### procedendo sulla sinistra della fila di auto presente sulla destra, giunto all'altezza dell'incrocio con all'altezza del civico n. 79 era stato urtato sulla parte anteriore destra dal veicolo ### condotto dalla convenuta che si era spostato improvvisamente senza far uso della freccia direzionale era uscito dalla fila. 
Per effetto dell'urto era caduto subendo lesioni per le quali era stato trasportato in ambulanza in ### Aveva richiesto il risarcimento del danno alla ### che garantiva il motociclo sul quale stava viaggiando che lo aveva sottoposto a visita riconoscendo un danno permanente del 7% ed inviando la somma di euro 6.710 sulla base del concorso di colpa di entrambi i conducenti nella misura del 50%, somma trattenuta in data 9 settembre 2020 a titolo di acconto. 
Ritenendo che la somma non avesse integralmente risarcito il danno subito, dopo aver tentato la negoziazione assistita ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto spettante chiedendo in via principale la affermazione della esclusiva responsabilità della convenuta ed in via subordinato sulla base di un concorso di colpa paritario. 
TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### si sono costituite la società ### s.p.a. e ### venendo dichiarate contumaci. 
Nel corso del giudizio ammesso l'interrogatorio formale della convenuta, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate da parte attrice come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Gli unici elementi disponibili in relazione all'incidente sono costituiti da quanto dichiarato nell'atto di citazione dall'attore e dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale.  ### risulta essere arrivato al ### I alle ore 20,49 in ambulanza ed ha indicato che l'incidente era avvenuto verso le ore 20 in viale ### orario compatibile con la verifica dell'incidente dove indicato. 
La stessa ### risulta aver risarcito l'incidente sia pure sulla base di un corcorso di colpa, riconoscendo, in questo modo, la storicità dell'incidente. 
Per quanto riguarda le modalità di verificazione dell'incidente risulta la sola versione di parte attrice secondo cui stava procedendo sulla sinistra della fila di auto presente su via ### quando giunto in prossimità del civico n. 79 in direzione via ### era stato urtato dal veicolo ### che era uscito dalla fila. 
In realtà via ### non è una strada che consente una circolazione su file parallele sulle due corsie di marcia, dal momento che la larghezza consente il passaggio di un unico veicolo per senso di marcia, come è possibile constatare guardando le foto della via. 
Di conseguenza si deve ritenere che il motociclo dell'attorte stesse sorpassando i veicoli in fila passando sulla sinistra degli stessi, all'altezza della linea di mezzeria. 
TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### punto i cui si è verificato l'incidente, indicato nei pressi del civico n. 79 non è presente un incrocio ma vi è la presenza di un cancello che consente l'accesso ai veicoli all'interno di un immobile. 
In realtà l'incidente non può essersi verificato all'altezza del civico 79 dal momento che la convenuta risulta essere residente, tenuto conto della relata di notifica dell'atto di citazione, in via ### n. 77 dove è presente un cancello che consente l'accesso accesso ai veicoli diretti all'area interna dello stabile. 
Di conseguenza se il veicolo in fila si era spostato verso sinistra non può che averlo fatto all'altezza del cancello che consentiva di accedere alla sua abitazione, non essendovi incrocio lungo tale tratto di strada. 
In ogni caso sia all'altezza del civico n. 77 che all'altezza del civico 79 era interrotta la doppia linea continua di mezzeria presente tra le due corsie di marcia, al fine di consentire ai veicoli di entrare ed uscire da tali passi carrabili. 
Di conseguenza nel punto in cui è avvenuto l'incidente era vietato il soprasso dei veicoli.  ###, quindi, con il proprio motoveicolo se poteva sorpassare i veicoli in fila, ove vi fosse stato libero uno spazio di almeno un metro e mezzo tra la doppia linea di mezzeria ed il fianco dei veicoli in fila, essendo possibile il sorpasso solo non superando in alcun modo la linea continua di mezzeria e ove vi fosse nella propria corsia uno spazio sufficiente a compiere la manovra in sicurezza , in ogni caso nel punto in cui era avvenuto l'incidente l'attore non poteva compiere la manovra di sorpasso. 
Di conseguenza da un lato la convenuta ha iniziato la manovra di svolta per entrare nel cancello di casa propria senza far uso della freccia direzionale e dall'altra l'attore stava sorpassando la fila di veicolo procedendo sulla linea di mezzeria in un punto in cui il codice della strada vieta espressamente il sorpasso. 
TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### questo contesto ritiene il giudicante che debba essere affermata la prevalente responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente nella misura del 62% a carico dell'attore e del 38% a carico della convenuta. 
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica espletata ha accertato che l'attore era stato trasportato dopo l'incidente al ### del ### I ove era stato diagnosticato un trauma al volto con abrasioni multiple e multiple ferite lacero cntse alla palpebra superiore destra, alla regione zigomatica omolaterale e al labbro superiore interno, frattura composta della parete anteriore e laterale del seno mascellare destra con contusione del ginocchio destro, oltre ad escoriazioni sul ginocchio sinistro ed alla palpebra sinistra. 
Nel corso dell'esame obiettivo il CTU ha rilevato la presenza di una cicatrice lineare di circa 1 cm sulla palpebra destra con andamento parallelo alle pieghe cutanee, con movimento della palpebra senza limitazioni con leggera tendenza alla ptosi, cicatrice di cm 2,5 in regione zigomatica destra di colore lievemente rossastro, piramide nasale convessa al terzo medio senza deficit respiratori conseguente a frattura rilevata sollo nella tac del dicembre 2019. 
Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto sussistere un danno biologico nella misura del 8% riconoscendo una incapacità temporanea assoluta di trenta giorni, e di quindici giorni di temporanea al 50%. 
Ritiene il giudicante che la valutazione del CTU sia condivisibile, fatta eccezione per la valutazione della incapacità biologica temporanea che si ritiene che non abbia mai escluso completamente ogni forma di estrinsecazione della personalità, dovendo essere riconosciuti trenta giorni al 50% e 15 giorni al 25%, essendo stato fatto, pere il resto, corretto uso dei principi della medicina legale previa verifica degli atti disponibili ed a TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### seguito della vista con esame obiettivo posta in essere al fine di determinare con certezza le lesioni conseguenti al sinistro. 
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a tiolo di danno biologico tenuto conto della tabella di legge ricostruita sulla base dei criteri indicati nell'articolo 139 del codice delle assicurazioni, cosi come aggiornata, da ultimo dal dm 2024, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 8%, l'importo di euro 15.278,05. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo complessiva di euro 1.438,50 determinato in base ai parametri di legge. 
Non essendo stati dedotti e provati elementi atti ad effettuare la personalizzazione del risarcimento, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento della corte di cassazione che ritiene che in assenza di allegazione e prova di una situazione particolare diversa da quanto mediamente avviene e già valutata nell'importo tabellare, nulla possa essere riconosciuto a tale titolo né risultano allegate situazioni che possano far ritenere sussistente un danno morale tenuto conto della ridotta entità di postumi riconosciuti.. 
Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese mediche non essendo stata depositata in atti documentazione relativa alle prestazioni sanitarie di cui è chiesto il rimborso Di conseguenza, per i danni riconosciuti deve essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 16.716,55. Detto importo deve essere riconosciuto nella misura di euro 6.352,30. Su detta somma deve essere calcolato maggior danno da ritardo calcolato come segue previa deduzione dell'importo trattenuto a titolo di acconto. 
Maggior danno da ritardo La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### di valuta e quelle di valore. 
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1. 
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza. 
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno. 
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione. 
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429. 
TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione". 
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti. 
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'### per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd ### ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito. 
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente. 
TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. #### metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'### vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito, dividendo il risultato per due. 
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: ### 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei ### del ### ad un anno. Tra il rendimento dei ### di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle ### della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di stato a fronte dello 1,20% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo. 
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il 17 marzo 2019, alla corresponsione di un acconto in data 9 settembre 2020 e la decisione, che è pronunziata il giorno 14 maggio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 6.352,30 dal quale dedurre l'acconto percepito previa rivalutazione. 
Di conseguenza l'importo di euro 6.352,30 devalutato alla data del giorno 17 marzo 2019 equivale a € 5.365,12 facendo applicazione del coefficiente ### per la TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### trasformazione di una somma rilevato al marzo del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,184 (6.352,30 : 1,184 = 5.365,12) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 5.858,71 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 17 marzo 2019 e dividendo il totale per 2 [(6.352,30 + 5.365,12): 2] = 5.858.71. 
Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto in data 9 settembre 2020, interessi al tasso annuo dello 0,61%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (### CCT e ### per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo. 
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 53,06=, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 7.708,80=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (542) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,61%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 53,06. 
Di conseguenza alla data del 9 settembre 202o la somma dovuta a titolo di risarcimento ammontava ad euro 5.365,12 considerando la somma devalutata, al fine di compararla in valore assoluto all'acconto percepito. 
A fronte d tale credito l'attore risulta aver ricevuto la somma di euro 6.710 trattenuta a titolo di acconto. 
Anche sommando la somma di euro 53,06 dovuta a titolo di maggior danno per il ritardo nel pagamento, la somma ricevuta risulta satisfattiva del danno anche in relazione alle spese stragiudiziali eventualmente sostenute. 
Nulla, pertanto era ancora dovuto a titolo di risarcimento del danno già prima della TRIBUNALE CIVILE E ##### ANNO 2022 G.U. ### introduzione del presente giudizio. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di ### liquidate in euro 650 oltre accessori di legge sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.  ### il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### nei confronti della società ### s.p.a. e di ### dichiara che l'incidente si è verificato per la responsabilità concorsale dei due conducenti, nella misura del 52% l'attore e del 38% della convenuta ### Dichiara che nulla è ancora dovuto a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'attore essendo risultata la somma corrisposta il 9 settembre 2020 totalmente satisfattiva del credito risarcitorio compreso anche il maggior danno dovuto per il ritardo nel pagamento del risarcimento maturato fino a tale data; Nulla per le spese non essendosi costituiti i convenuti; Le spese di ### liquidate in euro 650 pari all'acconto, sono definitivamente posti a carico dell'attore che le ha anticipate. 
Così deciso in ### in data 18 maggio 2025.   Il Giudice (### 

causa n. 37370/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Parziale Roberto

M

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 985/2025 del 24-11-2025

... memorie integrative, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della società attrice ed escussione di testimoni (#####. Terminata l'istruttoria orale, disposto un rinvio in pendenza di trattative e respinta l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata dall'attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La controversia trae origine dal contratto d'appalto stipulato in data 26 gennaio 2023, con cui ### s.r.l. incaricava F.lli ### s.r.l. di realizzare un capannone industriale su un terreno di sua proprietà sito in ###. ### snc nella frazione di ### nel Comune di ####. In particolare, tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione delle fondazioni del capannone, la fornitura ed il montaggio del prefabbricato, la realizzazione del pavimento e l'esecuzione del getto 5 di 18 integrativo dei solai, per il corrispettivo “a corpo” di € 275.000,00 (cfr. docc. 1 e 2 (leggi tutto)...

testo integrale

1 di 18 N. R.G. 1923/2025 ###### civile e penale di ### in persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1923/2025 R.G. promossa da ### S.R.L., C.F. e P. IVA ###, con sede in ### sulla ####, ### n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC ###, - attrice - contro F.### S.R.L., P. IVA ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti ### C. Ruffini e ### G. Ruffini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat #######. 
Borsellino n. 22 - convenuta - OGGETTO: appalto. 2 di 18 ### parte attrice: Contrariis reiectis, ai sensi delle norme applicabili fra cui, a titolo puramente esemplificativo, gli artt. 1175, 1223, 1375, 1453, 1458 c.c., Voglia l'###mo ### adito: 1) Dichiarare fondata e provata la domanda attorea, o comunque pronunciare qualsiasi statuizione ritenuta necessaria ed opportuna al suo accoglimento.  2) Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il ### prodotto come doc. 1 dall'attrice per grave inadempimento di F.lli ### S.r.l., ovvero per il diverso motivo ritenuto opportuno.  3) ###.lli ### S.r.l. a versare a ### S.r.l. le somme di € 50.325,00, di € 1.560,00, di € 5.097,39, di € 258,00, di € 5.760,50, di € 13.610,08 in ragione dei titoli indicati in atti, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che per i medesimi titoli verranno determinate in corso di causa o ritenute di giustizia anche in via equitativa, in ogni caso oltre agli interessi legali maturandi dal dovuto al saldo, nonché all'anatocismo e/o alla rivalutazione monetaria ove ritenuti applicabili.  4) ###.lli ### S.r.l. al risarcimento dei danni ai sensi del 1° e/o del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alla metà delle spese di lite che verranno liquidate ovvero in quella che sarà determinata equitativamente.  5) Rigettare le domande, eccezioni, deduzioni della convenuta in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e diritto.  6) ###.lli ### S.r.l. al rimborso delle spese di lite, aumentate nella misura di un terzo prevista dall'art. 4, 8° comma, D.M. n. 54/2014, ove ritenuto applicabile. 
Per parte convenuta: Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'###mo ### adito, in composizione monocratica, previa 3 di 18 rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze non accolte: RESPINGERE ogni diversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti; ACCERTATO il grave inadempimento di ### s.r.l. per i motivi meglio esposti in atti ### la risoluzione del contratto di appalto del 26 gennaio 2023 per fatto imputabile alla stessa ### s.r.l.; ### s.r.l. a risarcire a F.lli ### s.r.l. tutti i danni dalla medesima patiti e patiendi, danni che, allo stato, salva miglior stima, si quantificano in €.160.285,65, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al dì del saldo effettivo; COMPENSARE quanto eventualmente dovuto da F.lli ### s.r.l. a ### s.r.l. , fino a concorrenza, con quanto dovuto da quest'ultima e con vittoria delle spese di lite”. 
In via istruttoria: rinnova le istanze istruttorie non accolte in fase istruttoria, ovvero per l'ammissione dei residui capitoli di prova testimoniali dedotti, nonché per l'ammissione delle due consulenze tecniche richieste a pag. 16 e 17 della II' memoria autorizzata ex art.  171 ter c.p.c.  ### 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### s.r.l.  conveniva in giudizio l'appaltatrice F.lli ### s.r.l. per sentire dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 26 gennaio 2023, avente ad oggetto la edificazione di un capannone su un'area di sua proprietà sita nella frazione di ### a ####, per grave inadempimento dell'appaltatrice, con condanna alla restituzione dell'acconto versato di € 50.325,00, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 12.675,89 per spese sostenute ed € 13.610,08 per perdita del valore 4 di 18 locativo, oltre a quelli per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.  2. F.lli ### s.r.l. si costituiva con comparsa depositata in data 19 settembre 2024, chiedendo anch'essa la risoluzione del contratto ma per grave inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 160.285,65 per spese di progettazione, per costi delle opere realizzate, per oneri economici sostenuti e da sostenere in esecuzione del contratto stipulato con la società terza fornitrice del prefabbricato, nonché per mancato guadagno, e con compensazione tra i rispettivi debiti.  3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie integrative, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della società attrice ed escussione di testimoni (#####. 
Terminata l'istruttoria orale, disposto un rinvio in pendenza di trattative e respinta l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata dall'attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. 
Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La controversia trae origine dal contratto d'appalto stipulato in data 26 gennaio 2023, con cui ### s.r.l. incaricava F.lli ### s.r.l. di realizzare un capannone industriale su un terreno di sua proprietà sito in ###. ### snc nella frazione di ### nel Comune di ####. 
In particolare, tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione delle fondazioni del capannone, la fornitura ed il montaggio del prefabbricato, la realizzazione del pavimento e l'esecuzione del getto 5 di 18 integrativo dei solai, per il corrispettivo “a corpo” di € 275.000,00 (cfr. docc. 1 e 2 dell'attrice).  1.1. Il contratto d'appalto dev'essere dichiarato risolto.  ### l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. 19706/2020, 26907/2014). 
Ciò vale anche nel caso in cui si accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, perché il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto (Cass. 6675/2018, 10389/2005). 
Nella specie, la volontà di ciascuna parte converge inequivocabilmente in un'unica direzione, contraria (ciascuna per i suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale. 
Le parti hanno, cioè, assunto posizioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale, i cui effetti, pertanto, non possono che cessare in coerenza con il venir meno dell'iniziale incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto. 
In conclusione, va pronunciata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.  1.2. Poiché la risoluzione contrattuale, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, comporta 6 di 18 l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. 28722/2022, Cass. 4442/2014, 2439/2006, Cass. 18143/2004, Cass. 7829/2003), va accolta la domanda di ### s.r.l. di restituzione dell'acconto pacificamente versato, pari ad € 50.325,00, oltre ad interessi legali dalla domanda (18 giugno 2024) al saldo.  1.3. Cionondimeno, poiché entrambe le parti hanno chiesto il risarcimento dei danni, occorre accertare quale dei due contraenti debba considerarsi inadempiente, e ciò al fine di stabilire quale di essi debba eventualmente sopportare le conseguenze di ordine risarcitorio della propria inadempienza. 
Infatti, alla risoluzione del contratto segue l'esame delle richieste di risarcimento del danno che entrambe le parti, assumendosi non inadempienti, hanno proposto (cfr. Cass. 13827/2019), atteso che l'attribuzione di un inadempimento colpevole costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra (cfr.  18932/2016). 
Nella specie, per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo, per quanto qui di interesse, le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate. 
In data 5 febbraio 2024 le parti si incontravano presso il terreno dove avrebbero dovuto essere realizzate le opere appaltate, per effettuare delle misurazioni in contraddittorio, preliminari all'inizio dei lavori, che si prospettava imminente, essendo ormai positivamente avviato alla conclusione l'iter per l'ottenimento del permesso di costruire, effettivamente rilasciato in data 21 febbraio 2024.  ### tale incontro F.lli ### s.r.l. esibiva un elenco di opere che asseriva fossero extra-capitolato e dovessero essere eseguite 7 di 18 prima di quelle contrattualmente pattuite, per un costo preventivato pari complessivamente ad € 34.288,00 oltre IVA (cfr. doc. 7 dell'attrice e doc. 17 della convenuta). 
F.lli ### s.r.l. predisponeva poi un altro e più ampio elenco di opere, datato 13 marzo 2024, inserendone anche di ulteriori ed anche extra-capitolato, suddivise nelle seguenti categorie: «### plinti capannoni esistenti», «### e oneri di sicurezza», «### terra + riempimenti», «### marciapiede esistente per formazione plinti», «### marciapiede», «### acque bianche e copertura», «### acque nere», «### acqua acquedotto», «### telecom + fibra», «### messa a terra treccia nuda in rame diametro 35», per il corrispettivo complessivo di € 56.502,00. (cfr. doc. 20 della convenuta).  ### s.r.l., a sua volta, proponeva una modifica del contratto d'appalto, che prevedeva l'esecuzione solo di alcune delle lavorazioni extra-capitolato indicate dall'appaltatrice ed un conseguente aumento del corrispettivo a complessivi € 300.000,00 + IVA (cfr. doc. 22 della convenuta). 
Di contro, F.lli ### s.r.l. si diceva disponibile ad accettare un aumento del corrispettivo ad € 315.000/318.000,00 (cfr. pagina 9 della comparsa costitutiva). 
Stante la mancata convergenza sulla modifica contrattuale, ### s.r.l., con missiva inviata a mezzo PEC in data 15 aprile 2024, diffidava F.lli ### s.r.l. ad adempiere al contratto nel termine di quindici giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe senz'altro risolto (cfr. doc. 8 dell'attrice e doc. 25 della convenuta). 
F.lli ### s.r.l., con missiva inviata a mezzo PEC in data 19 aprile 2024, pur confermando la volontà di adempiere al contratto, diffidava a sua volta ### s.r.l. ad adempiervi, segnatamente ad «approntare tutti i progetti, le opere e gli adempimenti previsti a carico della committenza (art. 10), necessari prima dell'inizio dei 8 di 18 lavori», a « «pagare il corrispettivo ammontante al 20% previsto “a inizio lavori di fondazione” (art. 11)», ad «obbligarsi a pagare le opere resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali ordinate dalla committenza, nonché per le opere non previste e non prevedibili in fase contrattuale (art. 3)», nonché ad «obbligarsi a pagare la revisione prezzi (art. 2)», con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento nel termine di quindici giorni, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto per fatto e colpa della società committente (cfr. doc. 9 dell'attrice e doc. 26 della convenuta). 
Tanto premesso, giova ricordare che, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, è necessario procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti di ambedue le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, dei rispettivi interessi e della oggettiva entità degli inadempimenti ( 13840/2010, Cass. 10678/2005, Cass. 10477/2004). 
Poiché la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, lo stesso dev'essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass. 14648/2013). 
La giurisprudenza ha poi precisato che la valutazione comparativa di inadempimenti contrattuali reciproci non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando 9 di 18 la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (Cass. 14030/2025) e, dunque, tenendo conto dell'elemento logico in base alla relazione causale e alla adeguatezza tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro (Cass. 6564/2004). 
Nella specie, la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata sulla base della situazione cristallizzatasi nei mesi tra febbraio e aprile 2024, quando si è verificata una definitiva paralisi contrattuale che ha portato l'appaltatrice a non iniziare neppure l'esecuzione delle opere. 
Le parti, infatti, giunte ormai al momento in cui era concretamente possibile iniziare le lavorazioni, non si sono trovate d'accordo su alcuni profili. 
In primo luogo, F.lli ### s.r.l. pretendeva il riconoscimento di un corrispettivo di € 3.650,00 in conseguenza della modifica delle lavorazioni relative alle fondazioni, resasi, a suo dire, necessaria dopo aver scoperto, alla fine di maggio 2023, che queste ultime non potevano essere realizzate come originariamente previsto a causa dell'esistenza nel sottosuolo di fondazioni debordanti dai capannoni confinanti (cfr. voci 1, 2 e 3 «### plinti capannoni esistenti» sub doc. 7 dell'attrice e doc. 17 della convenuta). 
F.lli ### s.r.l., a sostegno della richiesta, ha dedotto che si sarebbe trattato di una situazione «imprevista ed imprevedibile», poiché le fondazioni si trovavano al di sotto del suolo e, quindi, non erano visibili quando aveva effettuato i sopralluoghi per la preventivazione dei costi dell'opera, invocando all'uopo l'art. 2 del contratto, in forza del quale le parti avevano pattuito che «saranno concordati a parte eventuali problemi che non riusciamo a quantificare in questa fase legati al sottosuolo». 
La pretesa, però, era non giustificata e, condivisibilmente, veniva respinta da ### s.r.l. 10 di 18 Infatti, la previsione contrattuale va evidentemente riferita all'ipotesi in cui, in corso d'opera o prima ancora di iniziarla, ed in modo del tutto imprevedibile, si scoprano condizioni del sottosuolo non previamente accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali, oppure si rinvengano nel sottosuolo beni o materiali, tali da impedire o rendere più gravosa l'esecuzione dei lavori. 
Nella specie, la scoperta, fatta dopo la conclusione del contratto, di maggiori lavorazioni dovute all'esistenza di fondazioni dei fabbricati adiacenti non può chiaramente ricondursi ad un “problema” riguardante il sottosuolo, ma è piuttosto imputabile all'appaltatore, che non ha esattamente adempiuto all'obbligo di diligenza su esso gravante, in quanto egli avrebbe potuto agevolmente rendersi conto che i plinti dei capannoni confinanti, realizzati nel sottosuolo ed ovviamente di dimensioni e superficie maggiori rispetto ai pilastri, potevano sconfinare nel terreno di proprietà dell'attrice e comunque avrebbe potuto e dovuto effettuare previamente dei semplici saggi per appurare la circostanza. 
A maggior ragione se si consideri che F.lli ### s.r.l. era tenuta ad un obbligo di diligenza ancora più rigoroso, atteso che all'art. 6 del contratto, rubricato “### di sopralluogo”, aveva espressamente dichiarato di avere verificato preliminarmente il terreno sul quale avrebbe dovuto realizzare il manufatto («L'### dopo essersi recato sul luogo in cui si svolgeranno i lavori, dopo aver esaminato i disegni di progetto, dopo essere perfettamente edotto sulle aree che gli verranno messe a disposizioni sia per l'esecuzione del lavoro che per le proprie installazioni logistiche, e sulle modalità con cui i lavori dovranno svilupparsi nonché dopo aver valutato e considerato ogni onere e rischio comunque connesso all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto ed altra circostanza, anche solo prevista o prevedibile, che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori e sui relativi costi, 11 di 18 dichiara che i prezzi pattuiti sono da considerarsi congrui e remunerativi») ed ha svolto anche i compiti di progettista e di direttore dei lavori (cfr. art. 9 del contratto, laddove tra gli oneri a carico dell'appaltatore vi erano quello di «### strutturale intero intervento capannone», «### fondazioni», «### generale montaggio capannone»). 
Pertanto, la scoperta delle caratteristiche delle fondazioni dei fabbricati confinanti, agevolmente conoscibili prima della stipula del contratto, non poteva essere invocata dall'appaltatore - peraltro nove mesi dopo la scoperta e senza avere mai durante il periodo successivo avanzato alcuna richiesta né sollevato la problematica - per pretendere un incremento del corrispettivo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti, oltretutto, come riconosciuto dalla stessa odierna convenuta, incidenti «in minima parte sull'economia del contratto» (cfr. pagina 4 della seconda memoria integrativa). 
In secondo luogo, F.lli ### s.r.l. chiedeva un corrispettivo aggiuntivo di € 30.327,00 per le opere che, pur rientrando, ai sensi dell'art. 10 del contratto, tra quelle «a carico della #### s.r.l. le aveva chiesto di eseguire. 
Si tratta, in particolare, delle seguenti opere: ### «Fornitura e posa di recinzione metallica dim 3,50 x h 2 mt, compreso piedini in cemento movibili (max 2 mesi)» per il corrispettivo di € 880,00 (cfr. voce 4 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 6 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «### del cantiere», a carico della committente; ### «Tracciamento disegni esecutivi con chiodo su tavole, verifica del tracciamento con direttore dei lavori, tracciamento a terra con vernice florescente degli scavi. fino a max 750 mq di pianta di capannone» per il corrispettivo di € 2.300,00 (cfr. voce 7 del 12 di 18 preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 14 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alle lavorazioni, descritte in contratto come «4 punti di ingombro fabbricato» e «### disegni esecutivi con chiodo su tavole, verifica del tracciato con direttore dei lavori, tracciamento a terra con vernice florescente dagli scavi», a carico della committente; ### «Modine in legno per tracciamento esecutivi su tavola fino a max 750 mq di pianta di capannone» per il corrispettivo di € 1.500,00 (cfr. voce 6 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 13 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc.  20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «### in legno per tracciamento plinti, travi, cordoli ecc. del nuovo fabbricato», a carico della committente; ### «Prove di laboratorio certificato su materiali ferro e cemento» per il corrispettivo di € 1.500,00 (cfr. voce 6 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 15 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «### di laboratorio su materiali», a carico della committente; ### «Formazione di piano scavi + analisi terreno per poter portare il terreno in esubero degli scavi della fondazioni in discarica autorizzata per lo smaltimento», «### di schiarifica del piano attuale di campagna cm h 20, dal piano finito quota pavimento interno in cemento cm h -85, con terreno caricato su camion e trasportato in apposita discarica per smaltimento (discarica entro 15 km) oneri di smaltimento compresi, mq 375 x h 02,0 = mc 75», «### proveniente da scavi fondazioni caricato su camion e trasportato in apposita discarica per smaltimento (discarica entro 15 km) oneri di smaltimento compresi», «### e posa di riciclato edile pulito partendo dalla quota di sbanco di schiarifica per formare la massicciata carrabile mq 330 h 0,55 = mc 181,50 + materiale per reinterro fondazioni fino alla quota superiore del cls collo dei plinti, 13 di 18 circa mc 80 totale 181 + 80 = mc 261» per il corrispettivo complessivo di € 24.147,00 (cfr. voci 18, 19, 20, 21 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «messa a disposizione delle aree di lavoro, opportunamente riempita con riciclato ghiaia per renderla carrabile», a carico della committente. 
Anche in tal caso il rifiuto di F.lli ### s.r.l. di dare esecuzione al contratto deve ritenersi ingiustificato. 
Infatti, se è vero che, secondo il regolamento contrattuale, la committente era tenuta a preparare adeguatamente l'area per consentire all'appaltatrice di eseguire le opere, effettuando quindi alcune attività preliminari come la inghiaiatura per rendere carrabile il terreno, la recinzione del cantiere, la modinatura, il tracciamento e le prove di laboratorio, è però altrettanto vero che: − ### s.r.l. non ha mai negato né che tali attività fossero a suo carico né di doverne sostenere il costo, avendo la stessa convenuta riconosciuto che la controparte, nell'imminenza dell'avvio del cantiere, si era attivata per chiedere dei preventivi ad altre imprese ( pagina 6 della comparsa costitutiva); − il costo delle opere di cui al punto ### appare non dovuto, perché si tratta di lavorazioni già ricomprese nel contratto, avente ad oggetto proprio l'esecuzione delle fondazioni e dunque di tutte le attività ad esse accessorie, quali gli scavi, gli smaltimenti ed i riempimenti, avendole l'appaltatrice significativamente escluse dal primo preventivo datato 26 gennaio 2024 ed avendovi invece inserito solo la «### e posa di riciclato edile pulito per formazione di una prima massicciata carrabile per macchine operatrici, dim mt 16 x (21+5) 26 x h 0,20 = mc 84» (cfr. voce 8 del preventivo sub doc. 7 dell'attrice); − l'ammontare complessivo delle opere preliminari a carico di ### s.r.l., preventivato dall'appaltatrice, era pari ad € 8.868,00 (€ 880,00 per recinzione, € 1.500,00 per modinatura, € 2.300,00 per 14 di 18 tracciamento, € 1.500,00 per prove di laboratorio, € 2.688,00 per «### e posa di riciclato edile pulito per formazione di una prima massicciata carrabile per macchine operatrici, dim mt 16 x (21+5) 26 x h 0,20 = mc 84»), e, dunque, era di importo oggettivamente modesto, corrispondente al 3,22% del valore del contratto (pari ad € 275.000,00); − l'art. 3 del contratto, rubricato “### prezzi”, stabiliva che «### si rendessero necessarie variazioni a progetto ovvero venissero ordinate alla ditta appaltatrice opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia qui contemplato e non sia stato trovato un accordo preventivo all'esecuzione, le parti contraenti concordano di far riferimento alle tariffe stabilite dai bollettini camera di commercio di ### relativi al periodo dell'uso, alle considerazioni sopra richiamate», sicché, in caso di mancato accordo sul corrispettivo di dette opere, F.lli ### s.r.l., che si era dichiarata disponibile ad eseguirle al posto della committente, ben avrebbe potuto farsene carico, se effettivamente interessata a dare esecuzione al contratto, salvo poi agire per il pagamento del corrispettivo medesimo, ovviamente calcolato sulla base del criterio contrattualmente pattuito, ossia sulla base dei prezzi della ### di ### di ### In terzo luogo, F.lli ### s.r.l. chiedeva un corrispettivo aggiuntivo per opere extra-capitolato (rimozione e costruzione marciapiede, fognature acque bianche e nere, acquedotto, linea telefonica e fibra) che ### s.r.l. le aveva chiesto di eseguire.  ### in disparte il fatto che la committente aveva tutt'al più domandato la disponibilità dell'appaltatrice ad eseguire anche tali opere finali, chiedendo un preventivo e tentando successivamente di addivenire ad un accordo economico sul corrispettivo, che, peraltro, anche in tal caso, poteva e dovesse essere determinato sulla base dei prezzi della ### di ### di ### deve considerarsi illegittimo il rifiuto di F.lli ### s.r.l. di dare esecuzione quantomeno 15 di 18 alle originarie opere del contratto, atteso che la convenuta non poteva certo pretendere di adempiere alle obbligazioni originarie solo se si fosse trovato un accordo anche sulle distinte e separate opere extra-capitolato. 
In definitiva, dalla valutazione complessiva della vicenda contrattuale emerge che - da un lato - ### s.r.l. non si è mai rifiutata di eseguire o comunque sostenere i costi delle attività preliminari a suo carico, non potendo ragionevolmente pretendersi che le effettuasse in ogni caso, nonostante il fondato sospetto (se non la certezza) che l'appaltatore non avrebbe dato esecuzione al contratto se le parti non avessero trovato un complessivo e più ampio accordo economico anche su altre opere, alcune già ricomprese nell'originario contratto ed altre pacificamente extra-capitolato, e che - dall'altro lato - F.lli ### s.r.l. non ha mai offerto di adempiere se non alle proprie illegittime condizioni, chiedendo, nella contro-diffida ad adempiere, il pagamento di corrispettivi non dovuti, per opere prevedibili, oppure per opere già oggetto del contratto, oppure in violazione delle scadenze contrattuali, oppure per opere non concordate con la committenza e non ancora eseguite, oppure per una generica ed indeterminata «revisione prezzi». 
Ne consegue che la risoluzione del contratto va imputata a fatto e colpa di F.lli ### s.r.l., che, pertanto, non ha diritto ad alcun risarcimento dei danni.  1.4. La domanda risarcitoria proposta da ### s.r.l. è infondata.  ### ha chiesto, anzitutto, il rimborso delle seguenti spese inutilmente sostenute in esecuzione del contratto: ### € 1.560,00 IVA esclusa, per redazione della relazione geologica allegata al permesso di costruire (doc. 10); ### € 5.097,39, a titolo di oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria esposti nel permesso di costruire (doc. 11); ### € 258,00 IVA esclusa, per spese di allacciamento acqua da utilizzarsi nel cantiere (doc. 12); ### € 5.760,50 16 di 18 esclusa, per compensi e rimborso spese vive versati allo ### per l'attività professionale prestata (doc. 13). 
Senonché, deve escludersi che ### s.r.l. abbia subito alcun danno, atteso che, pacificamente, dopo l'interruzione del rapporto contrattuale con F.lli ### s.r.l., l'opera è stata affidata e realizzata da un terzo (### s.p.a.) e che, pertanto, tali spese si sono comunque rivelate necessarie per la costruzione del manufatto, senza che risulti - né, invero, sia stato dedotto - che l'odierna attrice non abbia potuto usufruire comunque di tali esborsi per l'esecuzione del successivo contratto d'appalto oppure abbia dovuto sostenere altre e maggiori spese.  ### ha chiesto, poi, il riconoscimento del danno per la perdita del valore locativo del capannone per un periodo di otto mesi (da maggio 2024, ossia dal termine dei lavori, pattuiti in due mesi, decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori datata 28 febbraio 2024, a dicembre 2024, ossia al termine dei lavori pattuito con il nuovo appaltatore). 
Anche tale voce risarcitoria dev'essere esclusa.  ### il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - non può ritenersi sussistente in re ipsa ( 14268/2021), ma può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e 17 di 18 direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (Cass. 10477/2024). 
Quindi, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. 14947/2023). 
In altri termini, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo ( 6909/2025, Cass. S.U. ###/2022), sicché il proprietario è tenuto ad allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni, i fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 10328/2025, Cass. 14268/2021). 
Nella specie, ### s.r.l. non ha mai allegato di avere avuto né intenzione di mettere a reddito il capannone né tantomeno occasioni concrete per farlo, e, invero, neppure risulta che, una volta terminata l'edificazione da parte dell'impresa successivamente incaricata delle opere, l'immobile sia stato effettivamente concesso in locazione a terzi.  2. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'attrice, atteso che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017), non 18 di 18 essendo in alcun modo sufficiente - come nel caso di specie - la mera infondatezza della domanda proposta o delle eccezioni sollevate.  3. Stante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, le spese di lite vanno compensate per un quarto, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 3/4) essere posta a carico della convenuta, prevalentemente soccombente. 
Le spese si liquidano in complessivi € 10.000,00, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia.  ### ha anche diritto alla rifusione delle spese vive documentate, pari ad € 408,75 (ossia a 3/4 di € 545,00, di cui € 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data 26 gennaio 2023, per grave inadempimento di F.lli ### s.r.l., e, per l'effetto, condanna F.lli ### s.r.l. a restituire a ### s.r.l. la somma di € 50.325,00, oltre ad interessi legali dal 18 giugno 2024 al saldo; 2. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti; 3. compensa per 1/4 le spese di lite e, per l'effetto, condanna F.lli ### s.r.l. a rifondere a ### s.r.l. i restanti 3/4, che liquida in € 408,75 per esborsi ed € 7.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Così deciso in ### il 24 novembre 2025. 
IL GIUDICE

causa n. 1923/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rago Stefano

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