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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 128/2026 del 14-01-2026

... procedimento preventivo. ### del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione ### premesso, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre. All'esito del (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### Il giudice, dott.ssa ### quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c.  ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3461 del 2025 del R.G. ### e ### opposizione ad atp TRA ### nata a ### di #### il ###, ivi residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 22.03.2024, dall'avv.  ### presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in #### al ### n. 95 RICORRENTE CONTRO INPS, rappresentato e difeso, come in atti RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dedotto di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G. 1754 del 2024), adiva questo ### in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del suddetto beneficio. 
All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l'### Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva una integrazione peritale con il consulente nominato nella pregressa fase. 
All'esito del deposito della integrazione, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..  ********** 
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del ### Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti.   Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. 
Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026
Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di ### o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase “preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. 
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. 
Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. 
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo.  ### del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. 
Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. 
E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. 
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. 
La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione ### premesso, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre. 
All'esito del deposito della integrazione peritale, il ctu (cfr. consulenza in atti) ha concluso per il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della percezione dell'assegno mensile di assistenza dalla domanda amministrativa. 
Invero, il consulente ha così argomentato: Si deve riconoscere di aver sottovalutato la presenza di una calcolosi renale recidivante che pure ha dato ripetuti segni di sé nel corso degli anni. Essa è descrivibile con il cod. 6463 ed un punteggio del 25% La patologia respiratoria era poco documentata in fase di ATP e l'esame obiettivo risultava pressocché nella norma. Tuttavia l'ulteriore consulenza dell'### del 26/03/25 mostra che vi è presenza certa di broncopatia cronica ed essa, a meno che non si tratti di casi avanzati, può non dar segni clinici alla singola visita poiché soprattutto la broncoostruzione presenta carattere non continuo. Quindi va considerata la presenza di una ### con deficit ostruttivo moderato che può essere descritta con il cod. 6003 ed il punteggio del 30% Per quanto attiene le patologie riconosciute già in precedenza: La patologia cardiaca alla luce della nuova documentazione prodotta deve essere classificata in pinea ### con punteggio del 45% e non del 35-40%; LA ricorrente è affetto da una spondiloartrosi con discopatie cervico-lombari senza chiara evidenza di compressione radicolare o di ernie intraforaminali. La condizione potrà essere descritta in analogia dal cod. 7010 attribuendo un punteggio del 25% circa La depressione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026 endoreattiva insorta nel post-infarto è descrivibile con il cod. 2205 ed il punteggio del 25% Per quanto attiene patologie non inseribili nel complesso morboso: Il diabete mellito appare decisamente lieve ( Hb glicata = 6.3 ) e non appaiono complicazioni di sorta mentre il DM 5/2/92 considera invalidante solo il diabete associato a complicazioni pertanto non è possibile attribuire ad esso un punteggio invalidante. Del pari gli esiti di tiroidectomia possono presentare un punteggio invalidante, se anche se ne volesse attribuire uno, inferiore al 10% e pertanto non possono essere inseriti nel complesso morboso. Il complesso morboso emerso dopo rivalutazione delle patologie già riconosciute nella fase di ATP e dopo aver inserito quelle riconosciute in questa fase di ATP è dunque costituito da: ### ( 45%); ### ( 25%); ### ( 25%); ### RECIDIVANTE ( 25%); ### ( 30%). Tale complesso morboso determina, una volta applicato il calcolo riduzionistico, un punteggio invalidante complessivo dell'84% pertanto la ricorrente va considerata ### ai sensi di ### Tale riconoscimento potrà essere posto alla domanda amministrativa del 14/06/23 poiché in atti vi è ampia documentazione che le patologie descritte pre-esistessero a detta domanda.” Le conclusioni del CTU nominato trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, non essendo state specificamente contestate dalle parti ed essendo corroborate dalla documentazione offerta in atti. 
Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna al pagamento dei ratei.  ###à di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socioeconomici o, nella specie, del requisito contributivo. 
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli ### previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. 
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'### è evidente come rimangono estranei al ricorso gli altri requisiti. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. 
E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art.  445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa. 
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati. 
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e la liquidazione per la presente fase avviene tenendo conto dello scaglione (5.200/26.000, «ai fini della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026 determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni», anche per la liquidazione, ORDINANZA 24 gennaio 2023 N. 2186). 
Le spese di ctu, per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' ### P. Q. M.  Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente versa nella condizione sanitaria per fruire dell'assegno mensile di assistenza dalla domanda amministrativa (14.6.2023); condanna l'### al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 3.500, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione; pone le spese della integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell'### Si comunichi.  ### 14.1.2026 Il Giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026

causa n. 3461/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marianna Molinario

M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 960/2025 del 02-07-2025

... nazionale con il diritto dell'### è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE. In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1819/2024 tra ### RICORRENTE e MIM - #### RESISTENTE Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa ### sono comparsi: ### l'avv. ### e l'avv. ### oggi sostituiti dall'avv. ### - #### nessuno ###. ### si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche con riferimento all'annualità 2022/2023, contestando l'eccezione sollevata sul punto dal Ministero resistente in memoria di costituzione. 
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti. 
Il Giudice Dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di I ### iscritta al n. r.g. 1819/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### con elezione di domicilio in #### GROSSETO, presso il difensore avv. ### PARTE RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio del funzionario delegato dott. ### PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, la docente ### ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in forza dei seguenti contratti fino al termine delle attività didattiche: 1) Nell'a.s. 2022/2023 - contratto dal 21.09.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso ### - "### - #### con primo completamento per n. 6 ore presso #### - GRANACCI - ### A ### e con secondo completamento per n. 6 ore presso ### - ### - ### 2) Nell'a.s. 2023/2024 - contratto dal 20.09.2023 al 30.06.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso ### - "### - #### senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di € 500,00 annui (per gli aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla ### nella causa C-450/21. 
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 1000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### e del ### contestando la domanda con riferimento alla annualità 2022/2023, nella quale la ricorrente stipulava con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore di servizio settimanali), a fronte di un orario di lavoro a tempo pieno di n. 18 ore settimanali, con la conseguenza che la sua concreta situazione non è comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, atteso che i docenti part-time di ruolo sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, ### a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra. 
Parte resistente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “respingere le domande proposte dalla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, e quanto alle domande relative all'anno scolastico 2023/2024, si rimette a giustizia anche in ordine alle spese di lite”. 
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti. 
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. 
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente.
Parimenti, dallo stato matricolare in atti emerge che la ricorrente, anche per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 13.09.2024 al 30.06.2025, su posto normale, per n. 15 ore di servizio settimanali. 
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. 
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 ### in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  ###. 64 del citato ### stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”. 
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente; a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive). 
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l.  107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842). 
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'### è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE. 
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. 
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021). 
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. 
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il ###, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con incarichi sino al termine delle attività didattiche. 
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione sollevata dal Ministero resistente in memoria di costituzione in relazione alla annualità 2022/2023, per avere le parti stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno, poiché dal contratto prodotto da parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente emerge una prima sede ###ore presso ### - ### - ### A ### e una seconda sede ###ore presso ### - ### - ### con la conseguenza che l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente nella predetta annualità complessivamente supera il 50% dell'orario di cattedra. 
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di ### 500,00 annui per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, tramite il sistema della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994). 
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.  ### spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.  P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015; - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.  ### resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.  ### 2 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 1819/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fraccalvieri Silvia

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 20/2026 del 12-01-2026

... compresa la cd. ### del docente. Da ultimo, è poi intervenuta la Corte regolatrice che, sollecitata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale fino al 31.08 ai sensi dell'art. 4 comma 1, l. 124/99 che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30.06 ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/01/2026 r.g. (leggi tutto)...

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r.g. 4193/25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ### Il Giudice del lavoro, dott. ### ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4193/2025 R.G. ### avente ad oggetto: “### di pubblico impiego privatizzato: formazione professionale” e vertente TRA ### (###) - avv. #### (###); RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### (###) - contumace RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il diritto in suo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/01/2026 r.g. 4193/25 favore a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25, in cui aveva espletato l'attività di insegnamento a tempo determinato. Esponeva, in diritto, di essere stata docente a termine e che la giurisprudenza aveva già censurato la normativa di settore nella parte in cui aveva escluso i professori non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente. 
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio. 
Va, in primo luogo, ribadita la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, atteso che gli obblighi formativi involgono un atto di gestione del rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e il dipendente che, pertanto, esula dall'ambito dei provvedimenti amministrativi autoritativi e si compendia in un atto adottato in base alla capacità e ai poteri propri del datore di lavoro privato, rispetto al quale sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr. in una questione analoga, S.U. n. 10215/22). 
Nel merito, va evidenziato in diritto che l'art. 1, comma 121, della l.  107/2015 ha sancito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121”. Con successivi D.P.C.M., l'amministrazione statale ha poi il beneficio formativo può essere erogato “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (cfr. D.P.C.M. ###/15). Pertanto, per l'amministrazione scolastica, solo i docenti assunti a tempo indeterminato possono beneficiare della carta elettronica, quand'anche assunti con contratto a tempo parziale e anche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/01/2026 r.g. 4193/25 laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, pur se assunti in corso d'anno. 
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ccnl del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Peraltro, della questione è stata investita anche la ### la quale, con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha ritenuto che “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. Inoltre, “il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/01/2026 r.g. 4193/25 riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Del resto, la normativa pattizia, a cui è rivolta la normazione sulla formazione professionale dei lavoratori pubblici contrattualizzati ai sensi del d.lgs. 165/01, prevede espressamente che l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63), e non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la cd. ### del docente. 
Da ultimo, è poi intervenuta la Corte regolatrice che, sollecitata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale fino al 31.08 ai sensi dell'art. 4 comma 1, l. 124/99 che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30.06 ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/01/2026 r.g. 4193/25 cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore (cfr. Cass. n. 29961/23, al cui contenuto si rinvia integralmente). 
Deve, quindi, essere accolta la domanda attorea all'accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. l'anno scolastico dedotto in ricorso, in quanto svolto in virtù di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, con condanna dell'amministrazione scolastica all'adempimento in forma specifica per il valore corrispondente a quello perduto. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della serialità della lite.  P. Q. M.  1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art.  1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/25, onerando il Ministero resistente di conferire alla stessa la carta docente per un valore di complessivi € 500,00; 2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 258,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e ### da distrarsi.  ###, data di deposito telematico.   Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/01/2026

causa n. 4193/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo De Angelis

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 399/2025 del 25-03-2025

... richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'### la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'### quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2439/2024 Ruolo Generale Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa ### all'udienza del 25 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA ### rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 38; RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del ### in carica, C.F. ###, contumace; CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA ### E ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### e ritualmente notificato, la docente ### ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Ministero dell'### e del ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito, che di seguito si trascrivono: “### e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023/24 per l'effetto, condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 2.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.  2. ### convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data ### all'indirizzo "###”, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.  3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.  4. ### elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta ### “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero …, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124.”.  5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).  6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art.  1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.  7. ### canto, l'art. 63 C.C.N.L. ###, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.  9. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'### la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'### quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza.”.  10. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”.  11. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es.  la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.  12. Con riguardo agli anni scolastici dedotti in giudizio da parte ricorrente (ossia, dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024), e per quel che rileva ai fini del decidere, è comprovato dai contratti prodotti in atti che la ricorrente in ciascuno di detti a.s. è stata assegnataria di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).  13. Dalla documentazione depositata in data ### risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo determinato del Ministero convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a.s. 2024/2025, un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 5.9.2024 e cessazione al 30.6.2025.  14. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, la ricorrente ha diritto a ottenere una ### (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Non può trovare accoglimento la richiesta del 24.3.2025 di estensione della domanda all'annualità scolastica in corso, posto che i fatti costitutivi del diritto azionato devono sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale.  15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del Ministero.  P.Q.M.  il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### ad attribuire alla ricorrente, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Firenze, 25 marzo 2025 

Il Giudice
del ### n. 2439/2024


causa n. 2439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Consani Carlotta

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17284/2025 del 26-06-2025

... in via riconvenzionale acc ertarsi l'acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di mantenere le costruzioni a distanza non regolamentare, avendole realizzate da oltre venti anni. S empre in via riconvenzionale, preme sso che ### aveva realizzato d ue manufatti a distanza non regolamentare e recanti pregiudizio al no rmale scolo delle acque piovane, chiedeva la condanna della stessa alla demolizione di tali manufatti, ovvero all'arretramento dei medesimi fino a dist anza regolamentare. Previo espletamento di CTU e prova testimoniale, con la sentenza n. 109/2 017, il Tribunale di ### rigettava le pretese dell a ### ritenendo che le costruzioni della ### fossero in regola sotto il profilo amministrativo e non violassero le distanze legali dal confine non pron unciandosi quin di sulla riconvenzionale di usucapione del diritt o della ### i di mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella legale, e in parziale accoglimento delle riconvenzionali della ### conda nnava la ### o alla demolizione del manufatto in lamiera e profilati metallici, adibito a deposito, come descritto dal ### sino a ristabilire il limite legale di tre metri dal confine con la proprietà di ### stabilito dal 3 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19105/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 57, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente principale contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### PERRELLA, -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n.3423/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.6.2025 dal ### 2 di 8 ### atto di citazione del 2004, ### proprietaria di un fondo con sovrastanti fabbricati, sito nel Comune di sant'### via ### del ### n. 75, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### proprietaria di un fondo confinante con sovrastanti fabbricat i, c hiedendone, in via principale, la condanna alla demolizione dei manufatti costruiti su tale fondo, in quanto in violazione delle distanze dai confini e dai suoi fabbricat i, ovvero all'arretramento di tali manufatti fino a distanza regolamentare, olt re al risarcimento dei danni ed in subordine la condanna alla chiusura delle vedute sul suo fondo. 
Costituitasi, la ### chiedeva in via riconvenzionale acc ertarsi l'acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di mantenere le costruzioni a distanza non regolamentare, avendole realizzate da oltre venti anni. S empre in via riconvenzionale, preme sso che ### aveva realizzato d ue manufatti a distanza non regolamentare e recanti pregiudizio al no rmale scolo delle acque piovane, chiedeva la condanna della stessa alla demolizione di tali manufatti, ovvero all'arretramento dei medesimi fino a dist anza regolamentare. 
Previo espletamento di CTU e prova testimoniale, con la sentenza n. 109/2 017, il Tribunale di ### rigettava le pretese dell a ### ritenendo che le costruzioni della ### fossero in regola sotto il profilo amministrativo e non violassero le distanze legali dal confine non pron unciandosi quin di sulla riconvenzionale di usucapione del diritt o della ### i di mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella legale, e in parziale accoglimento delle riconvenzionali della ### conda nnava la ### o alla demolizione del manufatto in lamiera e profilati metallici, adibito a deposito, come descritto dal ### sino a ristabilire il limite legale di tre metri dal confine con la proprietà di ### stabilito dal 3 di 8 regolamento comunale del 1965 per la zona rurale, compensando le spese di lite. 
Avverso questa senten za proponeva appello la ### lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda tesa ad ottenere, in via subordinata, la chiusura delle veduta aperte da ### sul suo fondo, i l travisamento del contenuto della ### che aveva evidenziato la distanza non regolame ntare rispe tto ai confini dei fabbricati della ### e la presenza di grondaie e di una tubatura di scarico ostruita in prossimità del confin e, la m ancata considerazione della prevenzione del suo fabbricato del quale era stata ordinata la demolizione rispetto ai fabbricat i della ### la mancata compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca, e chiedendo q uindi l'accogl imento delle domande avanzate in primo grado ed i l rigetto d ell'avversa doman da di demolizione accolta in primo grado. 
Nella resistenza di ### con la sentenza n. 3423/2021 del 29.4/7.5.2021 la Corte d'Appello di ### in parziale riforma della sentenza gravata, riteneva inoperante il principio di prevenzione in favore della Tom olillo in quanto il fabbricato del quale era stata ordinata la demoli zione ricadeva in zona rurale, nella quale il regolamento del 1965 prescriveva la distanza minima dal confine di tre metri, escludeva che vi fosse st ata violazione delle distanze legali dell'art . 905 cod. civ. da parte de lle vedute aperte dal la ### e condannava Lan ni ### alla demolizione e/o all'arretramento sino alla distanza regolamentare di tre metri dal confine prescritta dal regolamento comunale del 1965 per la zona rurale del manufatto in blocchetti di calcestruzzo e profilati metallici e dell a tettoia in la miera metallica su profili in accia io, compensando le spese processuali del doppio grado. 
Avverso questa sen tenza, ### ha prop osto ricorso principale a questa Corte, affidan dosi ad un unico motivo, e 4 di 8 ### ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. 
Nell'imminenza dell'udienza in camera di consiglio ### ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico motivo, fatto valere in riferimento al n. 3) dell'art.  360, primo comma c.p.c. , la Lan ni lamen ta la violazione degli articoli 10 e 23 del ### edilizio comunale del Comune di ### approva to dal ### con la deliberazione n. 69 dell'11.8 .1965, pe r l'errata indivi duazione dell'ubicazione del garage oggetto del provvedimen to di demolizione e/o arretramento ad ottato dal ### ale di ### garage che ricadeva in zona urbana e non in zona rurale, per cui attraverso il rinvio dell'art . 10 d el rego lamento suddetto alla L.n.1684/1962 risultava prescritto solo l'intervallo di isolamento di sei metri tra fabbricati, e non era applicabile la distanza minima di tre metri dal confine, stabilita dall'art. 23 del regolamento suddetto per la zona rurale.  ###) Col prim o motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 4) dell'art. 360, primo comma c.p.c., la ### lamenta la violazione dell 'art. 11 2 c.p.c., per omessa pro nuncia sulla sua richiesta di condanna al risarcimento danni per violazione della normativa sulle distanze legali e sull'apertura delle vedute da parte della ####) Col second o motivo del ricorso in cidentale, articolato in riferimento al n. 4) dell'art. 360, primo comma c.p.c., la ### lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte di Appello di ### avrebbe indebitamente ritenuto di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, nonostante l'accoglimento dell'appello proposto dalla ### con la scarna motivazione di aver tenuto in considerazione l'esito complessivo del giudizio. 5 di 8 Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata da ### in quanto con l'unico motivo fatto valere ### ha lamentato ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazion e e falsa applicazione degli articoli 10 e 23 del ### to edil izio comunale del Comune di ### F iumerapido, approvato dal ### con la deliberazione n. 69 dell'11.8.1965, per avere la Corte d'A ppello erroneam ente sussunto la fattispecie concreta esaminata, relativa al garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via ### del ### di ### posto sulla particella 834 del foglio 26, in zon a urbana, nell'ambi to applicativo dell'art . 23 del suddetto regolamento, che prescriveva per la zona rurale la distanza minima di tre metri dal con fine oltre a que lla di sei met ri tra fabbricati, anziché nell'ambito appli cativo dell'art. 10 dello stesso regolamento, che al contrario per la zona urbana rinviava solo alla disciplina dell'art. 6 della L .n.1684/1962, che p revedeva un intervallo di isolamento tra i fabbricati di sei metri, senza stabilire una distanza minima dal confine. 
Nel contempo col primo motivo di ricorso, pur senza farsi menzione nella rubrica del vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., si é lamentato che la Corte d'Appello, pu r avendo rico nosciuto che il porticato della ### ubicato sulla stessa particella 834 del foglio 26, ricadeva in zona urbana, accodandosi alla svista del ### non abbia rilevato che fabbricati insistenti sulla medesim a particella necessariamente dovevano essere ricompresi nella stessa zona urbana, e che d alla concessione ed ilizia n. 593 del 27.12.197 8, dalla concessione edilizia in sanato ria n. 40 dell'1 1.6.19 99 e dal certificato di destinazione urbanistica (documenti 5, 6 e 7 allegati alla ### risultava il fatto che il garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via ### del ### ricadeva in zona urbana, sottozona B 2. Ulteriormente 6 di 8 la ricorre nte lamenta che l'impugnata sen tenza non abbia esaminato il profilo della preventiva c ostruzione del suo garage, che sarebbe stato da lei invocato, ma non si indica in quale atto, limitandosi ad escludere il rilievo dell'art. 9 della L.n.122/1989, che consente di costruire in dero ga agli strumenti u rbanistici ed ai regolamenti edilizi, solo ove il garage sia realizzato nel sottosuolo, o in p reesisten ti locali al piano terreno del fabbricato, e ad affermare che non poteva ope rare il principio dell a prevenzione invocato dalla appe llante ### , per il di lei manufatto in lamiera e profilati metallici adibito a deposito, del quale era stata ordinata la demolizione dal giudice di primo grado. 
Inteso il motivo in questi termini, al di là della formale rubrica, lo stesso deve ritenersi fondato. 
La Corte d 'Appello, non potendo far ricadere due fab bricati di proprietà della ### insistenti sulla stessa particella catastale (la particella 834 del foglio 26) su zone urbane diverse solo perché così p er errore ind icato dal ### avrebb e dovuto considerare i documenti decisivi prodotti dalla ### ed allegati coi numeri 5, 6 e 7 alla ### ossia la concessione edilizia n. 593 del 27.12.1978, la concessione e dilizia in sanatoria n. 4 0 dell'1 1.6.1999 ed il certificato di destinazione urbanistica, dai quali emergeva il fatto decisivo che il di lei garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via ### del ### ricadeva in zona urbana, sottozona B 2, e verificare quindi solo se tale fabbricato viol asse la distanza di sei m etri dal fabbricato ### prevista dall'art. 6 d ella L. n. 1684/1962, al la quale faceva rinvio l'art. 10 del reg olamento comu nale per la z ona urbana, come negativ amen te accertato in primo grado, e non la distanza di tre metri dal confine, stabilita invece dall'art. 23 dello stesso regolamento, ma per i fabbricati ricadenti in zona rurale.  ### esame sussiste e comporta la cassazione della sentenza per nuovo esame. 7 di 8 Il prim o motivo del ricorso in cidentale di ### col quale si lamenta che l'impugnata sentenza non si sia pronunciata, sulla sua do manda di risarcime nto danni per la violazione d elle distanze legali lamentate e per l'asserita apertura di vedute illecite sul suo fondo, è invece infondato.  ### olillo, infatti, ancorché la suddett a sua domanda di risarcimento danni non avesse trovato accoglimento nella sentenza del ### di ### in primo grado, non risulta aver proposto il necessario e specifico motivo di appello sul punto (vedi motivi di appello riportati dalla sente nza impugnata), lim itandosi a richiamare genericament e le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, per cui la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria della ### per mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione sul punto. 
Il secondo motivo del ricorso incidentale, attinente al governo delle spese processuali di primo e di secondo grado, che la Corte distrettuale ha ritenuto di compensare int egralment e in base all'esito complessivo della lite, deve invece ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento de l ricorso principale, che imporrà al giudice di rinvio una nuova valutazione del governo delle spese di lite, sulla base dell'esito finale della controversia. 
Il giud ice di rinvio (Corte d'### o di Ro ma in diversa composizione) regolerà anche le spese di questo giudizio.  P.Q.M.  La Corte d i Cassazione accog lie il rico rso principa le, respinge il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'App ello di R oma in diversa composizione, ch e provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20.5.2025 ### 8 di 8 ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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