testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 696/2018, in grado d'appello, avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” ####, in persona del ### pro tempore, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in ### in viale ### n. 160, giusta procura in atti.
APPELLANTE contro CINA' ### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in ### in viale ### n. 32, giusta procura in atti. ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/10/2023 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data ###, il Comune di ### proponeva appello avverso la sentenza n. 105/2018, resa all'esito del giudizio n. 72/2018 R.G.C., con la quale il Giudice di ### di ### aveva accolto l'opposizione proposta da ### avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 7/2017, notificata in data ###, relativa al pagamento della somma di € 3.512,96 quali “maggiori oneri di esproprio” corrisposti dall'Ente ai proprietari dei fondi assegnati all'impresa ### dante causa dell'appellato, per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, come determinati dal Tribunale di ### con sentenza n. 26/2005.
Nel corso del giudizio di primo grado, ### aveva, anzitutto, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando: a) di essere del tutto estraneo alla convenzione n. 3196 del 19/4/1980 stipulata tra il Comune e l'impresa ### b) di non essere socio di alcuna cooperativa edilizia, né assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare, bensì “acquirente di una casa popolare, acquistata da una impresa edilizia privata di costruzioni”; c) che la legge non prevedeva l'obbligo per i singoli assegnatari di partecipare pro quota al pagamento dei maggiori oneri di esproprio, rimanendo inconferente il richiamo all'art. 46 della legge 457/1978 contenuto nell'ordinanza opposta, in quanto relativo unicamente al divieto di alienazione dell'alloggio entro i dieci anni dall'acquisto.
Ancora in via preliminare, aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme ingiunte, evidenziando che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15.07.2009, ben quasi otto anni fa”, e, in ogni caso, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..
Nel merito, aveva evidenziato che la sentenza n. 26/05 del Tribunale di ### aveva condannato l'impresa ### in solido con il Comune di ### al pagamento della somma di € 25.738,93 “a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà dell'area di mq 2.400 sita in territorio di ### e già contraddistinta in catasto alla particella n. 43 del foglio n. 19, oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.07.1983 e sino all'effettivo soddisfo” nonché alla somma di € 25.793,93 “a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima nel periodo compreso dal 01.07.1980 al 30.06.1983” e ad € 7.788,63 per spese legali; di contro, l'atto di compravendita del 18/12/1990, stipulato con la ditta ### aveva posto a carico dell'opponente “soltanto il pagamento delle somme dovute per l'acquisto delle aree espropriate” e non anche le maggiori somme a titolo di risarcimento del danno e spese di giudizio. ### aveva, quindi, evidenziato che “le somme eventualmente ancora dovute per il rimborso dei costi di esproprio, salva la prescrizione maturata, sono di € 25.739,93 e non di € 70.29,24” e che, comunque, non erano state decurtate le somme già corrisposte dall'impresa ### alla ### e ### Sulla scorta di tali premesse, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 7/2017 dell'1/3/2017 o, in subordine, di rideterminare l'importo dovuto, con vittoria di spese e compensi di giudizio. ### di ### in via preliminare, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sul rilievo per cui “l'oggetto del giudizio, attiene, non soltanto alla interpretazione, ma anche alla validità ed esecuzione stessa della convenzione trascritta nell'atto di vendita in base alla quale sono stati realizzati gli alloggi de quo ricadenti in area compresa nei ### di edilizia economica e popolare, oltre alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 7/2017” e quindi, “non è riconducibile ad una questione di mero pagamento dell'obbligazione pecuniaria dovuta” ma “si risolve in una contestazione della legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A.” restando, pertanto, “devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Aveva, inoltre, contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che i termini per richiedere le somme ingiunte decorrevano dalla data di pubblicazione dalla sentenza del Tribunale di ### n. 26 del 18/01/2005 e che detto termine era stato più volte interrotto mediante le notifiche di diverse diffide di pagamento (“raccomandata a/r n ###-2 del 10 luglio 2009 e da ultimo atto di diffida del 24/04/2013”).
Nel merito, aveva evidenziato che mediante la stipulazione della convenzione del 19/04/1980 rep. 3196, si era instaurato un rapporto diretto tra il Comune e i singoli assegnatari/proprietari degli alloggi che legittimava il primo a pretendere dagli stessi le somme ingiunte; rapporto che era stato ulteriormente specificato e riconfermato negli atti di vendita degli alloggi popolari, compreso quello del ### con l'espressa previsione, agli artt. 10 e 11, dell'accollo da parte dei proprietari dei maggiori oneri di esproprio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di ### superate le eccezioni preliminari formulate dal Comune, aveva accolto l'opposizione proposta dal ### ritenendo prescritto il diritto del Comune al pagamento delle somme ingiunte, essendo decorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della sentenza del 2005 in assenza di validi atti interruttivi prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con il presente atto di appello, il Comune di ### contestava le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, eccependo che quest'ultimo non aveva tenuto conto della “confessione giudiziale di parte opponente là dove espressamente ha dichiarato nell'atto di citazione che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa” (pag. 3 dell'atto di citazione), nè della circostanza di fatto e di diritto, acclarata negli atti difensivi del giudizio di primo grado e mai contestata da parte avversa (piuttosto.... confermata!!!), relativa all'interruzione della prescrizione decennale mediante atto di diffida notificato al #### con raccomandata a/r n ###-2 del 10 Luglio 2009 prot. n. ###/09, e da ultimo con l'ordinanza ingiunzione opposta n. 7/2017 dell'1.03.2017, e notificata il ###”, con la conseguenza che “non sono ancora trascorsi dieci anni tra la notifica dell'atto di diffida e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta”.
A sostegno di quanto esposto produceva la citata diffida del 10/7/2009 notificata a ### Eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva, quantomeno, compensato le spese di lite “in ragione del valore e dell'importanza delle domande delle parti e delle argomentazioni prospettate”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di “dichiarare la nullità della sentenza impugnata ovvero riformarla integralmente perché errata ed ingiusta accogliendo la ricostruzione e la prospettazione indicata in parte motiva; - di conseguenza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.l.gs. 150/2011 richiesta da parte opponente; - rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione n. 7/17 opposta, dichiarandola immediatamente esecutiva; - conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di ### per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/9/2018 si costituiva in giudizio ### il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Sempre in via preliminare, riproponeva l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado deducendo, altresì, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della raccomandata del 10/7/2009, prodotta dal Comune appellante per la prima volta solo nel presente grado di giudizio.
Evidenziava ancora, che la frase “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/7/2009, ben a quasi otto anni fa” lungi dal rappresentare una “confessione giudiziale” era stata inserita “solo ai fini della formulazione dell'eccezione di prescrizione immediatamente formulata”, tra l'altro mediante l'uso del verbo al condizionale “proprio per non addivenire in alcun modo alla ricostruzione fattuale avversaria ma, anzi, per porla in dubbio”.
Nel merito, ribadiva che poteva essere posto a suo carico unicamente il maggior costo sostenuto dal Comune per l'espropriazione legittima delle aree, non anche le somme liquidate ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno.
Instava, pertanto, per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. ***
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Difatti, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, deve ritenersi che l'art. 342 c.p.c., così come formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vada inteso nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. ex multis Cassazione civile, ### n. 27199/2017).
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato in maniera specifica i punti della decisione impugnati e i motivi di impugnazione, per cui non ricorre la dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo reiterata anche nel presente giudizio da parte appellante, ribadendo quanto già affermato da questo Tribunale in casi analoghi a quello in esame (in cui pure l'eccezione era stata sollevata dal Comune di ###. ### quanto statuito dalle ### della Corte di Cassazione con sentenza del 26/3/2014, n. 7170, “la giurisdizione si determina sulla base della domanda con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione” (cfr. Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902; Cass. ord. 25.6.2010 15323).
In applicazione del superiore principio, la Corte ha ritenuto, anche richiamando le ### del 10/8/2011 n. 17142, che la domanda avente ad oggetto il pagamento del conguaglio del corrispettivo dovuto dalla ### per la concessione del diritto di superficie, sulla base della convenzione intercorsa fra le parti, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non involgente l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. In tal senso, più di recente, si è espressa anche Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, n.15635.
Tale principio è stato ribadito, tra le più recenti, da Cassazione civile sez. I, 11/05/2022, n. 15049, secondo cui: “(…) le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica L. n. 865 del 1971, ex art. 35 ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U -, Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021, Rv. 661538 - 01)”; di contro “La controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 167 del 1962, art. 10 poi sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35), appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b)) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo ### alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, “ex post”, la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 5423 del 26/02/2021).
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa del Comune per il pagamento delle somme connesse all'espropriazione delle aree utilizzate per realizzare gli interventi edilizi ex legge n. 865/1971 (di modifica e integrazione della legge 167/1962).
Non sono, invece, in contestazione il titolo e il potere presupposto, pertanto, la causa rientra tra quelle escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ciò premesso, l'appello proposto dal Comune di ### è infondato e va rigettato.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito del Comune di ### Va premesso che il diritto del comune al pagamento delle somme ingiunte è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale decorrente dalla data definitiva di accertamento della indennità di espropriazione spettante ai proprietari ### è solo da tale data, infatti, che l'amministrazione ha effettivamente appreso il costo definitivo per l'acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente avviare le operazioni necessarie per il calcolo delle somme a conguaglio da richiedere ai soggetti interessati.
A riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonché del Consiglio di Stato ( Cass. n. 11032 del 1994; Cass. n. 5369 del 2002; n. 3018 del 2010; ### Stato n. 7820 del 2003; 577 del 2005; n. 50 del 2012; n. 3809 del 2014; n. 1492 del 2015), l'art. 35 della L. n. 865/1971, che pone il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal Comune per l'acquisizione dai privati delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi per l'edilizia economica e popolare con la relativa urbanizzazione ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari, costituisce una norma imperativa ed inderogabile, in quanto predetermina il corrispettivo delle aree escludendo l'accollo di oneri da parte dell'Ente territoriale, in funzione di salvezza delle finanze locali (cfr. in tal senso Tribunale Spoleto sez. I, 17/01/2018, n.12).
Proprio valorizzando tale circostanza deve affermarsi che il dies a quo del termine di prescrizione del credito del Comune abbia cominciato a decorrere solo dalla data in cui si è formato il titolo che ha definito i costi nei confronti dei soggetti cessionari dell'area data in concessione, cui va rapportato quello dovuto dai concessionari.
Prima della pubblicazione della sentenza n. 26 del 18/01/2005, in particolare, il credito degli ex proprietari non era, infatti, liquido ed esigibile essendo sub iudice, e correlativamente non era né liquido né esigibile e, dunque, non poteva esser fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., neppure il credito del Comune nei confronti degli assegnatari degli alloggi.
Nella fattispecie, dunque, il dies a quo va individuato nella data di pubblicazione della sentenza (18/01/2005) con conseguente maturazione della prescrizione, in assenza di atti interruttivi, in data ###.
Quanto alla prova di atti interruttivi della prescrizione, nella giurisprudenza di legittimità è stato osservato che “### nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto a istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della ### rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 15/11/2019, n.29714).
Pertanto, vero è che l'interruzione del corso della prescrizione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (ovverosia, anche in assenza di una formale eccezione o istanza di parte in tal senso), ma solo se essa emerga da allegazioni assertive o documentali ritualmente acquisite in giudizio, circostanza, per quanto detto, non ricorrente nella fattispecie. ### atto interruttivo validamente acquisito agli atti del giudizio è, infatti, la notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta nel settembre 2017.
La diffida del 10/7/2009, invece, non è utilizzabile perché prodotta solo in grado di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Non vale ad escludere l'intervenuta prescrizione del credito (rectius l'assenza di rituale prova dell'interruzione del relativo termine decennale) la circostanza che, in seno all'atto di opposizione, ### abbia dichiarato che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa”.
Tale affermazione, infatti, oltre risultare dal tenore dell'atto unicamente funzionale all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ivi formulata, non rivela il pieno riconoscimento dell'atto interruttivo, anche tenuto conto che la diffida indicata in opposizione era espressamente richiamata nell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché dell'uso del modo verbale condizionale.
Pertanto, non è possibile attribuire portata confessoria sotto questo profilo al contenuto dell'atto di opposizione.
In ogni caso, l'opposizione risulta fondata anche nel merito. ### la costante interpretazione giurisprudenziale, “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 346 del Cpc” (Cass. civ., sez. II , 04/12/2023 , n. ###).
In particolare, l'appellante ha riproposto la doglianza relativa alla non ripetibilità dai singoli assegnatari degli alloggi delle somme che il Comune sia stato tenuto a corrispondere agli ex proprietari a titolo di risarcimento del danno.
Occorre, in proposito, muovere dall'esame dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 35 della legge 865 del 1971.
Va premesso che la legge 865/1971 contiene la disciplina riguardante la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali; in particolare l'art. 27 della citata legge prevede la stipula per atto pubblico tra il Comune, da una parte, e il concessionario o acquirente dell'area, dall'altra, di una convenzione attraverso la quale disciplinare i relativi oneri ed obblighi; l'art. 35 della medesima legge prevede, al comma 8, tra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella convenzione il corrispettivo della concessione e il corrispettivo delle opere di urbanizzazione e, nella formulazione attualmente vigente, al comma 12, dispone che “i corrispettivi della concessione in superficie (…) ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune (…) per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano (…)” ###. 35, comma 8, appena citato, vigente al momento della stipulazione della convenzione, è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime (cfr. ### Stato, sez. IV, 1117 e 1492 del 2015; sez. V, n. 3809 del 2014); facendo riferimento ai “costi” e ai “corrispettivi” delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande, la norma comprende anche i costi sostenuti per l'esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere, con la precisazione che al concessionario possono essere addebitati solo i costi relativi alle opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità dell'area assegnatagli e non anche ad opere prive di tale carattere (v. Cass. 2706/2007).
La Corte di Cassazione, poi, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della pretesa dell'Ente all'integrazione del corrispettivo fissato nella convenzione in misura corrispondente all'effettivo costo sopportato per l'acquisizione delle aree espropriate e concesse all'impresa, ha precisato che il comma 8 appena citato costituisce “come affermato da unanime giurisprudenza di questa Corte e del ### di Stato, (…) una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419 c.c., comma 2 (…)”, formulando il principio di diritto, secondo cui “il corrispettivo per la concessione dell'area deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2016, n. 6928).
Da quanto sopra deriva che l'assegnatario o anche il suo avente causa sono tenuti al pagamento del conguaglio per stessa disposizione di legge, posto che anche qualora nulla fosse disposto nella convenzione o nell'atto di assegnazione, l'inderogabilità del principio di pareggio porterebbe a dover ritenere integrata la convenzione della clausola mancante, ex artt. 1339 e 1419 c.c. (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. I, 05/05/2016, n.9024; si vedano anche: Corte appello ### sez. I, 15/03/2019, n.369: “E' orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa che sussista il diritto del Comune a richiedere ai soggetti assegnatari dei singoli lotti, a titolo di conguaglio sul prezzo provvisorio di esproprio, le maggiori somme che lo stesso ha corrisposto a fronte dell'espropriazione di terreni inclusi in un PI., a seguito di contenzioso promosso dai proprietari delle aree espropriate; ciò anche in mancanza di specifica pattuizione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1339 del cod. civ., stante la natura inderogabile delle disposizioni normative in materia (artt. 27-35 L.865/1971)in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi in questione (T.A.R. Toscana, sez. I, 2.10.2007 n. 2905; ### di Stato sez. IV 21.02.2005 n. 577)”; Tribunale Rimini sez. I, 11/04/2017, n.406: “Giova ricordare che, anche nei casi in cui la convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare quantifichi espressamente il costo delle aree e le spese di urbanizzazione, il Comune ha, in ogni caso, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso sia contenuta nella convenzione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto prevista dall'art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi questione, fissa il principio del perfetto pareggio economico”).
Pertanto, ove si verifichi una ipotesi di obiettiva discordanza tra la somma versata dall'espropriante all'espropriato e quella indicata in seno alla convenzione, la seconda va sostituita con la prima, con conseguente spettanza del conguaglio a pareggio, a prescindere da indagini sulla volontà espressa dalle parti, e siffatta conclusione è conforme alla ratio e all'effetto cui è preordinata la previsione dell'art. 35 della L. n. 865 del 1971 in funzione di salvezza delle finanze locali.
Tuttavia, i principi richiamati, valgono solo nel caso di definizione legittima del procedimento di espropriazione dell'area destinata alla costruzione di alloggi popolari, non anche nel caso di esborso sostenuto a seguito di c.d. occupazione acquisitiva del terreno, che costituisce un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto al risarcimento del danno e trova la sua fonte nella responsabilità aquiliana, e, quindi, in un titolo diverso.
Infatti, il principio della integrale copertura dei costi di acquisto delle aree deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge, e, in tal caso, implica il diritto al conseguimento di ogni ulteriore importo che - a qualunque titolo (ad es. sostenuto a seguito della definizione giuridica di contenzioso civile con la proprietà originaria) - sia stato corrisposto in applicazione della legge a chi abbia perso il diritto di proprietà di aree date in concessione, anche a titolo di superficie (cfr. Trib. Palermo sez. III, 22/02/2021, n.712).
Nel caso, invece, di fatto illecito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non può applicarsi la regola prevista dall'art. 35 L. n. 865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e sui loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza dell'acquisizione delle aree, realizzata mediante un fatto illecito.
In tal caso, infatti, il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree va collegato necessariamente al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge (cfr. Cass. civ., sez. I , 05/05/2016, n. 9024; in tal senso, ex plurimis, anche ####. V, 23 agosto 2019, n. 5825; 22 luglio 2010, n. 4813).
Non rientrano, quindi, nella nozione di “corrispettivo” della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, le somme dovute ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui soli concessionari/assegnatari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito, che si pone al di fuori della lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (Cass. civ. Sez. I, ord. 12/4/2018, n. 9066; ### Stato, sez. IV, 22/02/2005, n. 577).
Nella fattispecie, nella convenzione del 19/04/1980 l'impresa ### aveva assunto l'impegno di “procedere direttamente in conformità alle vigenti disposizioni di legge, all'acquisizione dell'area in proprietà” (art. 2), a corrispondere ai soggetti espropriati “la somma relativa al costo di acquisizione dell'area” e a procedere “direttamente all'espropriazione assumendo i relativi oneri”.
E', nondimeno, incontestato, oltre che documentato dalla sentenza n. 26/2005, che, dopo l'ordinanza sindacale n. 5 del 5/6/1980, con cui l'impresa ### è stata autorizzata ad occupare in via d'urgenza le aree da espropriare per un periodo di 3 anni decorrente dall'immissione in possesso, avvenuta in data ###, alla scadenza dei tre anni, pur completate le opere e modificata irreversibilmente l'area, l'iter amministrativo non è stato completato con l'emissione del decreto di esproprio.
Ed infatti, nella citata sentenza, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia (si vedano Cass. civ. n. 849/2007; Cass. civ. n. 12137/2001; Cass. civ. n. 9812/2001), l'impresa ### quale delegata a porre in essere gli adempimenti di legge per l'acquisizione della proprietà del suolo, e il Comune di ### quale delegante tenuto al dovere di sorveglianza, sono stati condannati in solido al pagamento in favore dei proprietari dell'area delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà e per l'occupazione illegittima, con i relativi interessi. ### risarcitorio, in quanto tale, non può che gravare unicamente sui soggetti responsabili dell'illecito, non anche sui singoli proprietari degli alloggi, del tutto estranei al titolo da cui origina l'obbligazione risarcitoria (il fatto illecito, appunto).
Il fondamento di tale obbligo non si rinviene nemmeno nel contratto di acquisto stipulato dall'appellato con l'impresa ### Le somme corrisposte ai proprietari a titolo di risarcimento per l'irreversibile trasformazione del fondo non rientrano, infatti, nel “costo di acquisizione dell'area di impianto” di cui agli artt. 10 e 11 del contratto.
Tali clausole, invero, sanciscono l'obbligo dei singoli assegnatari di rispondere pro quota dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree nell'ambito di una regolare procedura espropriativa.
Non fondano, invece, l'obbligo per gli assegnatari di partecipare anche al pagamento delle somme corrisposte a causa dell'occupazione usurpativa dell'area, imputabile esclusivamente al Comune e al concessionario eventualmente delegato, come nella specie.
Non è nemmeno possibile procedere alla rideterminazione dell'importo ingiunto, in quanto, sebbene dalla lettura della sentenza n. 26/2005 risulta essere stata liquidata anche l'indennità dovuta ai proprietari per l'occupazione legittima del fondo dall'1/7/1980 al 30/6/1983, non si evince dalla pronuncia o dall'ordinanza, né è stato precisato dal Comune, l'importo esatto delle somme pagate a tale titolo (e a tale titolo ingiunte all'appellato), tanto più che gli importi liquidati in sentenza risultano essere stati oggetto di un accordo transattivo con i proprietari (richiamato nell'ordinanzaingiunzione) non allegato in atti.
Pertanto, deve confermarsi la statuizione adottata in primo grado di annullamento integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. 7/2017 dell'1/3/2017.
Va altresì confermata la statuizione in punto di spese, tenuto conto della integrale soccombenza del Comune di ### e dell'assenza dei presupposti per operare la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Stante il rigetto integrale dell'appello, anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del Comune di ### e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate (valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale). P.Q.M. Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 696/2018 R.G., così statuisce: - RIGETTA l'appello proposto dal Comune di ### - CONDANNA il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE
Dott.ssa ###
causa n. 696/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Criscione Paola