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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8436/2025 del 16-07-2025

... dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA #### giudice designato dott.ssa ### all'udienza del 12/06/2025 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2022 : tra ### con l'avv. ### Parte ricorrente contro ###'#### Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER, 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente ###: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ### come da scritti in atti ### e diritto Con ricorso depositato in data ### ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, - premesso di essere docente attualmente a tempo indeterminato dal settembre 2023, ed in precedenza assunta a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso diversi istituti presenti sulla città di #### come dettagliatamente indicati in ricorso, - dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, - richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd.  carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, - dedotto di essere attualmente in servizio come da contratto a tempo indeterminato prodotto - ha quindi concluso come in atti. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. 
Autorizzato il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.pc., la causa viene decisa con la seguente sentenza depositata in via telematica.  ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ### che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. 
In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999.  ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta quindi ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. 
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. 
Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo dimostrato (v. contratti prodotti in atti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico in corso in forza di incarico che si è protratto sino al termine delle attività didattiche e per l'insegnamento della medesima materia. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 2.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa. 
Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale. 
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del Ministero e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 2.000,00; condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, in complessivi €. 1200,00, da distrarsi.  ### 14/07/2025 ###.L.

causa n. 39131/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Farina Paola

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 232/2026 del 13-01-2026

... sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato ### del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 1842 del 18.3.2022). Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). ### canto, avverso l'attribuzione della ### elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di #### Il Giudice del ### in persona della dott.ssa ### , ha pronunciato la seguente ###. 429 C.P.C.  nella causa R.G.L. 1099 /2025 promossa da: ### CON l'avv.### RICORRENTE contro ###'#### Resistente CONTUMACE ### Come in atti .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e regolarmente notificato ### ha convenuto in giudizio il ### (oggi Ministero dell'### e del ###, chiedendo in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo. In particolare ha dedotto di aver lavorato con contratto a tempo determinato dal 11.9.2023 al 30.6.2024 Previe argomentazioni in diritto concludevano come sopra.  ### convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica. 
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata, nei limiti e termini che seguono. 
A tale riguardo, si richiamano integralmente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c. le motivazioni già espresse in recenti pronunce adottate in alcuni procedimenti aventi ad oggetto fattispecie del tutto identiche a quella del presente giudizio, di cui si si condivide integralmente il relativo iter logico-giuridico (sentenza Tribunale Roma 4966/203, sentenza n 4965/2023). 
In tali sentenze, è stato correttamente rilevato che " ###. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
Ebbene, il ### del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
E il successivo ### del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  ### parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.  ### disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del ### di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. ### docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). 
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). 
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato ### del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 1842 del 18.3.2022). 
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della ### elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).  ### canto, avverso l'attribuzione della ### elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez.lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#####. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.). 
A ciò va poi aggiunto come la Corte di Cassazione, intervenuta in materia, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” (cfr. Cassazione, ### n. 29961/2023 del 27/10/2023). 
In definitiva, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della ### elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. 
Ciò premesso occorre esaminare la richiesta di ### per il periodo dal 11.9.2023 al 30.6.2024 laddove com'è noto, per tale anno scolastico 2023/2024, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023 (in attuazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), all'art. 15 ha stabilito che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
E' pur vero che la disposizione limita il beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (e quindi fino al 31 agosto, mentre il contratto della ricorrente è stato stipulato fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche), ma è altrettanto vero che la novella (si ripete, di attuazione della decisione della Corte di
Lussemburgo) deve essere interpretata alla luce dell'orientamento della nostra Corte di legittimità, intervenuta in materia e chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale. 
Gioca ribadire come con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio; che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Detti principi sono peraltro stati ribaditi dalla successiva Cass. 19.3.2024, n. 7254, sempre a seguito di rinvio pregiudiziale. 
Con la conseguenza che la limitazione temporale espressamente prevista dal citato decreto legge del 2023 (attribuzione della carta docenti per l'anno 2023, solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) non è legittima, poiché a tali docenti devono equipararsi anche i docenti, come il ricorrente , che hanno avuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno. 
Conseguentemente l'### convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione di entrambe le ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, ### dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del Ministero convenuto alla attribuzione in favore di ### della carta docente , rispettivamente, per l' anno scolastico 2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per € 500,00 ciascuna ), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre ### Cpa e spese generali nella misura del 15% , con distrazione P.Q.M.  definitivamente pronunziando, - accerta e dichiara il diritto di ### all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2023/24 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno; - per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione di #### detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.  - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre ### Cpa e spese generali nella misura del 15% , con distrazione . 
Così deciso, ### 13 GENNAIO 2026 Il Giudice

causa n. 1099/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Antonietta La Marra

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 103/2026 del 14-01-2026

... con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ####N. _____ ###.  13456/2025 CRON. N. ___ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 13456/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 24 20146 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 24 MILANOpresso il difensore avv. ### RESISTENTE Le parti hanno concluso come in atti ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 6/11/2025, ### attualmente in servizio presso l'### in provincia di ### con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2026, ha convenuto in giudizio il ###'#### per ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente in virtù di contratti con scadenza, rispettivamente, in data 8 giugno 2021, 30 giugno 22 e 30 giugno 25 (v. contratti e stato matricolare in atti). 
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riconoscimento della ### ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal ### dal ### e ### e dal ### sulla formazione per il triennio 2019-2022. Il la ricorrente ha, quindi, richiamato sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a termine, nonché sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/3/2022, che ha riconosciuto il diritto all'attribuzione della ### anche al personale assunto a tempo determinato.  2. ### e del ### si è costituito con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. ### ha, altresì, eccepito la prescrizione parziale del credito della parte ricorrente con riferimento a qualsiasi pretesa antecedente all'anno scolastico 2021/2022.  3. Il procedimento, avente natura documentale, viene deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.  ***  4. Il ricorso è fondato. In primo luogo, va detto che tra le parti è intercorrente un rapporto di lavoro, essendo la ricorrente titolare di contratto con scadenza al 30/6/26 (v. stato matricolare allegato alla memoria, doc. 10).  5. Questo giudice intende aderire, poiché la condivide, a pronuncia di questo Tribunale, la quale è richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e che ha affermato: “La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. 
La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta ### elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota M.I.U.R. prot.  15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «### dispone che «### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. quanto già recentemente affermato dal Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015), rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215). 6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria". 6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022, n.1842). Deve, anche, rammentarsi che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del ### di categoria, l'### scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)” (v.  sentenza del Tribunale di ### del 13/10/22 RG 6506/2022 est. Palmisani).  6. Nel caso in esame, è documentale che la parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato nel corso per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025 (v. contratti allegati al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria). E', poi, incontestato che la parte ricorrente non abbia usufruito della ### elettronica. Si osserva, inoltre, che il ### convenuto, nel presente giudizio, non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero stabilità e la regolarità del rapporto a tempo indeterminato).  7. Né può condividersi la prospettazione del ### secondo cui la parte ricorrente sarebbe decaduta dal diritto di usufruire la carta per le annualità pregresse. Ed invero, non può imporsi un termine di decadenza in capo a un soggetto cui il diritto nemmeno è stato riconosciuto.  8. Nemmeno si ritiene di aderire a quanto affermato dal Tribunale di Monza con la sentenza 184 del 2023 nella quale si è ritenuto che il beneficio non possa essere riconosciuto per gli anni pregressi e oltre il biennio. A parere della scrivente, infatti, il beneficio va riconosciuto nei limiti della prescrizione e ciò che può, invece, essere circoscritto al biennio è, piuttosto, la possibilità di fruirne una volta che lo stesso è stato attribuito.  9. ### ha altresì eccepito l'estinzione del diritto e la decadenza dalla possibilità di fruire del bonus. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con pronuncia resa nel giudizio ex art.  363 bis c.p.c. in data ###, è “da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). 
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il ### nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Inoltre, sullo specifico rilievo della decadenza, “16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. 
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. 
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo. 
Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. 
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. 
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. 
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione. 
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. 
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.  10. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla parte resistente con riguardo alla annualità antecedenti al 21/22. La Corte di Cassazione, nella pronuncia ex art.  363 bis c.p.c. del 27/10/23, ha chiarito che il termine ha durata quinquennale e quanto alla decorrenza ha specificato: “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Nel caso in esame, la parte ricorrente ha concluso il contratto il ### e ha prodotto la diffida inviata a mezzo pec e ricevuta dal ### il ###, nel rispetto del termine quinquennale (v. doc. allegata al ricorso). Né il ### non comparso nel corso del giudizio, ha mosso in memoria alcuna specifica contestazione in merito alla validità diffida.  11. Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della domanda principale con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione il relativo importo tramite il sistema della ### elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.  12. Sugli accessori, va dato applicazione al principio affermato dalla Cassazione n. 29961/23, sopra richiamata, secondo cui “in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.  724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione”.  13. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni controverse e sono distratte ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione il relativo importo, oltre accessori come spiegato in motivazione, tramite il sistema della ### elettronica; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 1.030,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.  ### 14 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 13456/2025


causa n. 13456/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Beatrice Gigli

M

Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 300/2024 del 24-04-2024

... violazione dell'art. 345 c.p.c.. Non vale ad escludere l'intervenuta prescrizione del credito (rectius l'assenza di rituale prova dell'interruzione del relativo termine decennale) la circostanza che, in seno all'atto di opposizione, ### abbia dichiarato che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa”. Tale affermazione, infatti, oltre risultare dal tenore dell'atto unicamente funzionale all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ivi formulata, non rivela il pieno riconoscimento dell'atto interruttivo, anche tenuto conto che la diffida indicata in opposizione era espressamente richiamata nell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché dell'uso del modo verbale condizionale. Pertanto, non è possibile attribuire portata confessoria sotto questo profilo al contenuto dell'atto di opposizione. In ogni caso, l'opposizione risulta fondata anche nel merito. ### la costante interpretazione giurisprudenziale, “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 696/2018, in grado d'appello, avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” ####, in persona del ### pro tempore, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in ### in viale ### n. 160, giusta procura in atti. 
APPELLANTE contro CINA' ### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in ### in viale ### n. 32, giusta procura in atti.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/10/2023 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data ###, il Comune di ### proponeva appello avverso la sentenza n. 105/2018, resa all'esito del giudizio n. 72/2018 R.G.C., con la quale il Giudice di ### di ### aveva accolto l'opposizione proposta da ### avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 7/2017, notificata in data ###, relativa al pagamento della somma di € 3.512,96 quali “maggiori oneri di esproprio” corrisposti dall'Ente ai proprietari dei fondi assegnati all'impresa ### dante causa dell'appellato, per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, come determinati dal Tribunale di ### con sentenza n. 26/2005. 
Nel corso del giudizio di primo grado, ### aveva, anzitutto, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando: a) di essere del tutto estraneo alla convenzione n. 3196 del 19/4/1980 stipulata tra il Comune e l'impresa ### b) di non essere socio di alcuna cooperativa edilizia, né assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare, bensì “acquirente di una casa popolare, acquistata da una impresa edilizia privata di costruzioni”; c) che la legge non prevedeva l'obbligo per i singoli assegnatari di partecipare pro quota al pagamento dei maggiori oneri di esproprio, rimanendo inconferente il richiamo all'art. 46 della legge 457/1978 contenuto nell'ordinanza opposta, in quanto relativo unicamente al divieto di alienazione dell'alloggio entro i dieci anni dall'acquisto. 
Ancora in via preliminare, aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme ingiunte, evidenziando che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15.07.2009, ben quasi otto anni fa”, e, in ogni caso, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. 
Nel merito, aveva evidenziato che la sentenza n. 26/05 del Tribunale di ### aveva condannato l'impresa ### in solido con il Comune di ### al pagamento della somma di € 25.738,93 “a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà dell'area di mq 2.400 sita in territorio di ### e già contraddistinta in catasto alla particella n. 43 del foglio n. 19, oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.07.1983 e sino all'effettivo soddisfo” nonché alla somma di € 25.793,93 “a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima nel periodo compreso dal 01.07.1980 al 30.06.1983” e ad € 7.788,63 per spese legali; di contro, l'atto di compravendita del 18/12/1990, stipulato con la ditta ### aveva posto a carico dell'opponente “soltanto il pagamento delle somme dovute per l'acquisto delle aree espropriate” e non anche le maggiori somme a titolo di risarcimento del danno e spese di giudizio.  ### aveva, quindi, evidenziato che “le somme eventualmente ancora dovute per il rimborso dei costi di esproprio, salva la prescrizione maturata, sono di € 25.739,93 e non di € 70.29,24” e che, comunque, non erano state decurtate le somme già corrisposte dall'impresa ### alla ### e ### Sulla scorta di tali premesse, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 7/2017 dell'1/3/2017 o, in subordine, di rideterminare l'importo dovuto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.  ### di ### in via preliminare, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sul rilievo per cui “l'oggetto del giudizio, attiene, non soltanto alla interpretazione, ma anche alla validità ed esecuzione stessa della convenzione trascritta nell'atto di vendita in base alla quale sono stati realizzati gli alloggi de quo ricadenti in area compresa nei ### di edilizia economica e popolare, oltre alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 7/2017” e quindi, “non è riconducibile ad una questione di mero pagamento dell'obbligazione pecuniaria dovuta” ma “si risolve in una contestazione della legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A.” restando, pertanto, “devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. 
Aveva, inoltre, contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che i termini per richiedere le somme ingiunte decorrevano dalla data di pubblicazione dalla sentenza del Tribunale di ### n. 26 del 18/01/2005 e che detto termine era stato più volte interrotto mediante le notifiche di diverse diffide di pagamento (“raccomandata a/r n ###-2 del 10 luglio 2009 e da ultimo atto di diffida del 24/04/2013”). 
Nel merito, aveva evidenziato che mediante la stipulazione della convenzione del 19/04/1980 rep.  3196, si era instaurato un rapporto diretto tra il Comune e i singoli assegnatari/proprietari degli alloggi che legittimava il primo a pretendere dagli stessi le somme ingiunte; rapporto che era stato ulteriormente specificato e riconfermato negli atti di vendita degli alloggi popolari, compreso quello del ### con l'espressa previsione, agli artt. 10 e 11, dell'accollo da parte dei proprietari dei maggiori oneri di esproprio. 
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di ### superate le eccezioni preliminari formulate dal Comune, aveva accolto l'opposizione proposta dal ### ritenendo prescritto il diritto del Comune al pagamento delle somme ingiunte, essendo decorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della sentenza del 2005 in assenza di validi atti interruttivi prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. 
Con il presente atto di appello, il Comune di ### contestava le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, eccependo che quest'ultimo non aveva tenuto conto della “confessione giudiziale di parte opponente là dove espressamente ha dichiarato nell'atto di citazione che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa” (pag. 3 dell'atto di citazione), nè della circostanza di fatto e di diritto, acclarata negli atti difensivi del giudizio di primo grado e mai contestata da parte avversa (piuttosto.... confermata!!!), relativa all'interruzione della prescrizione decennale mediante atto di diffida notificato al #### con raccomandata a/r n ###-2 del 10 Luglio 2009 prot. n. ###/09, e da ultimo con l'ordinanza ingiunzione opposta n. 7/2017 dell'1.03.2017, e notificata il ###”, con la conseguenza che “non sono ancora trascorsi dieci anni tra la notifica dell'atto di diffida e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta”. 
A sostegno di quanto esposto produceva la citata diffida del 10/7/2009 notificata a ### Eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva, quantomeno, compensato le spese di lite “in ragione del valore e dell'importanza delle domande delle parti e delle argomentazioni prospettate”. 
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di “dichiarare la nullità della sentenza impugnata ovvero riformarla integralmente perché errata ed ingiusta accogliendo la ricostruzione e la prospettazione indicata in parte motiva; - di conseguenza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.l.gs. 150/2011 richiesta da parte opponente; - rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione n. 7/17 opposta, dichiarandola immediatamente esecutiva; - conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di ### per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/9/2018 si costituiva in giudizio ### il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. 
Sempre in via preliminare, riproponeva l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado deducendo, altresì, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della raccomandata del 10/7/2009, prodotta dal Comune appellante per la prima volta solo nel presente grado di giudizio. 
Evidenziava ancora, che la frase “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/7/2009, ben a quasi otto anni fa” lungi dal rappresentare una “confessione giudiziale” era stata inserita “solo ai fini della formulazione dell'eccezione di prescrizione immediatamente formulata”, tra l'altro mediante l'uso del verbo al condizionale “proprio per non addivenire in alcun modo alla ricostruzione fattuale avversaria ma, anzi, per porla in dubbio”. 
Nel merito, ribadiva che poteva essere posto a suo carico unicamente il maggior costo sostenuto dal Comune per l'espropriazione legittima delle aree, non anche le somme liquidate ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno. 
Instava, pertanto, per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.  *** 
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. 
Difatti, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, deve ritenersi che l'art.  342 c.p.c., così come formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vada inteso nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. ex multis Cassazione civile, ### n. 27199/2017). 
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato in maniera specifica i punti della decisione impugnati e i motivi di impugnazione, per cui non ricorre la dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. 
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo reiterata anche nel presente giudizio da parte appellante, ribadendo quanto già affermato da questo Tribunale in casi analoghi a quello in esame (in cui pure l'eccezione era stata sollevata dal Comune di ###.  ### quanto statuito dalle ### della Corte di Cassazione con sentenza del 26/3/2014, n. 7170, “la giurisdizione si determina sulla base della domanda con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione” (cfr. Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902; Cass. ord. 25.6.2010 15323). 
In applicazione del superiore principio, la Corte ha ritenuto, anche richiamando le ### del 10/8/2011 n. 17142, che la domanda avente ad oggetto il pagamento del conguaglio del corrispettivo dovuto dalla ### per la concessione del diritto di superficie, sulla base della convenzione intercorsa fra le parti, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non involgente l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. In tal senso, più di recente, si è espressa anche Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, n.15635. 
Tale principio è stato ribadito, tra le più recenti, da Cassazione civile sez. I, 11/05/2022, n. 15049, secondo cui: “(…) le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica L. n. 865 del 1971, ex art. 35 ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U -, Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021, Rv. 661538 - 01)”; di contro “La controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L.  167 del 1962, art. 10 poi sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35), appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b)) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A.  nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo ### alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, “ex post”, la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 5423 del 26/02/2021). 
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa del Comune per il pagamento delle somme connesse all'espropriazione delle aree utilizzate per realizzare gli interventi edilizi ex legge n. 865/1971 (di modifica e integrazione della legge 167/1962). 
Non sono, invece, in contestazione il titolo e il potere presupposto, pertanto, la causa rientra tra quelle escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Ciò premesso, l'appello proposto dal Comune di ### è infondato e va rigettato. 
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito del Comune di ### Va premesso che il diritto del comune al pagamento delle somme ingiunte è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale decorrente dalla data definitiva di accertamento della indennità di espropriazione spettante ai proprietari ### è solo da tale data, infatti, che l'amministrazione ha effettivamente appreso il costo definitivo per l'acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente avviare le operazioni necessarie per il calcolo delle somme a conguaglio da richiedere ai soggetti interessati. 
A riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonché del Consiglio di Stato ( Cass. n. 11032 del 1994; Cass. n. 5369 del 2002; n. 3018 del 2010; ### Stato n. 7820 del 2003; 577 del 2005; n. 50 del 2012; n. 3809 del 2014; n. 1492 del 2015), l'art. 35 della L. n. 865/1971, che pone il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal Comune per l'acquisizione dai privati delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi per l'edilizia economica e popolare con la relativa urbanizzazione ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari, costituisce una norma imperativa ed inderogabile, in quanto predetermina il corrispettivo delle aree escludendo l'accollo di oneri da parte dell'Ente territoriale, in funzione di salvezza delle finanze locali (cfr. in tal senso Tribunale Spoleto sez. I, 17/01/2018, n.12). 
Proprio valorizzando tale circostanza deve affermarsi che il dies a quo del termine di prescrizione del credito del Comune abbia cominciato a decorrere solo dalla data in cui si è formato il titolo che ha definito i costi nei confronti dei soggetti cessionari dell'area data in concessione, cui va rapportato quello dovuto dai concessionari. 
Prima della pubblicazione della sentenza n. 26 del 18/01/2005, in particolare, il credito degli ex proprietari non era, infatti, liquido ed esigibile essendo sub iudice, e correlativamente non era né liquido né esigibile e, dunque, non poteva esser fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., neppure il credito del Comune nei confronti degli assegnatari degli alloggi. 
Nella fattispecie, dunque, il dies a quo va individuato nella data di pubblicazione della sentenza (18/01/2005) con conseguente maturazione della prescrizione, in assenza di atti interruttivi, in data ###. 
Quanto alla prova di atti interruttivi della prescrizione, nella giurisprudenza di legittimità è stato osservato che “### nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto a istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della ### rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 15/11/2019, n.29714). 
Pertanto, vero è che l'interruzione del corso della prescrizione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (ovverosia, anche in assenza di una formale eccezione o istanza di parte in tal senso), ma solo se essa emerga da allegazioni assertive o documentali ritualmente acquisite in giudizio, circostanza, per quanto detto, non ricorrente nella fattispecie.  ### atto interruttivo validamente acquisito agli atti del giudizio è, infatti, la notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta nel settembre 2017. 
La diffida del 10/7/2009, invece, non è utilizzabile perché prodotta solo in grado di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.. 
Non vale ad escludere l'intervenuta prescrizione del credito (rectius l'assenza di rituale prova dell'interruzione del relativo termine decennale) la circostanza che, in seno all'atto di opposizione, ### abbia dichiarato che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa”. 
Tale affermazione, infatti, oltre risultare dal tenore dell'atto unicamente funzionale all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ivi formulata, non rivela il pieno riconoscimento dell'atto interruttivo, anche tenuto conto che la diffida indicata in opposizione era espressamente richiamata nell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché dell'uso del modo verbale condizionale. 
Pertanto, non è possibile attribuire portata confessoria sotto questo profilo al contenuto dell'atto di opposizione. 
In ogni caso, l'opposizione risulta fondata anche nel merito.  ### la costante interpretazione giurisprudenziale, “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 346 del Cpc” (Cass. civ., sez. II , 04/12/2023 , n. ###). 
In particolare, l'appellante ha riproposto la doglianza relativa alla non ripetibilità dai singoli assegnatari degli alloggi delle somme che il Comune sia stato tenuto a corrispondere agli ex proprietari a titolo di risarcimento del danno. 
Occorre, in proposito, muovere dall'esame dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 35 della legge 865 del 1971. 
Va premesso che la legge 865/1971 contiene la disciplina riguardante la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali; in particolare l'art. 27 della citata legge prevede la stipula per atto pubblico tra il Comune, da una parte, e il concessionario o acquirente dell'area, dall'altra, di una convenzione attraverso la quale disciplinare i relativi oneri ed obblighi; l'art. 35 della medesima legge prevede, al comma 8, tra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella convenzione il corrispettivo della concessione e il corrispettivo delle opere di urbanizzazione e, nella formulazione attualmente vigente, al comma 12, dispone che “i corrispettivi della concessione in superficie (…) ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune (…) per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano (…)” ###. 35, comma 8, appena citato, vigente al momento della stipulazione della convenzione, è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime (cfr. ### Stato, sez. IV, 1117 e 1492 del 2015; sez. V, n. 3809 del 2014); facendo riferimento ai “costi” e ai “corrispettivi” delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande, la norma comprende anche i costi sostenuti per l'esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere, con la precisazione che al concessionario possono essere addebitati solo i costi relativi alle opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità dell'area assegnatagli e non anche ad opere prive di tale carattere (v. Cass. 2706/2007). 
La Corte di Cassazione, poi, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della pretesa dell'Ente all'integrazione del corrispettivo fissato nella convenzione in misura corrispondente all'effettivo costo sopportato per l'acquisizione delle aree espropriate e concesse all'impresa, ha precisato che il comma 8 appena citato costituisce “come affermato da unanime giurisprudenza di questa Corte e del ### di Stato, (…) una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419 c.c., comma 2 (…)”, formulando il principio di diritto, secondo cui “il corrispettivo per la concessione dell'area deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2016, n. 6928). 
Da quanto sopra deriva che l'assegnatario o anche il suo avente causa sono tenuti al pagamento del conguaglio per stessa disposizione di legge, posto che anche qualora nulla fosse disposto nella convenzione o nell'atto di assegnazione, l'inderogabilità del principio di pareggio porterebbe a dover ritenere integrata la convenzione della clausola mancante, ex artt. 1339 e 1419 c.c. (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. I, 05/05/2016, n.9024; si vedano anche: Corte appello ### sez. I, 15/03/2019, n.369: “E' orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa che sussista il diritto del Comune a richiedere ai soggetti assegnatari dei singoli lotti, a titolo di conguaglio sul prezzo provvisorio di esproprio, le maggiori somme che lo stesso ha corrisposto a fronte dell'espropriazione di terreni inclusi in un PI., a seguito di contenzioso promosso dai proprietari delle aree espropriate; ciò anche in mancanza di specifica pattuizione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1339 del cod. civ., stante la natura inderogabile delle disposizioni normative in materia (artt. 27-35 L.865/1971)in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi in questione (T.A.R. Toscana, sez. I, 2.10.2007 n. 2905; ### di Stato sez. IV 21.02.2005 n. 577)”; Tribunale Rimini sez. I, 11/04/2017, n.406: “Giova ricordare che, anche nei casi in cui la convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare quantifichi espressamente il costo delle aree e le spese di urbanizzazione, il Comune ha, in ogni caso, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso sia contenuta nella convenzione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto prevista dall'art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi questione, fissa il principio del perfetto pareggio economico”). 
Pertanto, ove si verifichi una ipotesi di obiettiva discordanza tra la somma versata dall'espropriante all'espropriato e quella indicata in seno alla convenzione, la seconda va sostituita con la prima, con conseguente spettanza del conguaglio a pareggio, a prescindere da indagini sulla volontà espressa dalle parti, e siffatta conclusione è conforme alla ratio e all'effetto cui è preordinata la previsione dell'art. 35 della L. n. 865 del 1971 in funzione di salvezza delle finanze locali. 
Tuttavia, i principi richiamati, valgono solo nel caso di definizione legittima del procedimento di espropriazione dell'area destinata alla costruzione di alloggi popolari, non anche nel caso di esborso sostenuto a seguito di c.d. occupazione acquisitiva del terreno, che costituisce un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto al risarcimento del danno e trova la sua fonte nella responsabilità aquiliana, e, quindi, in un titolo diverso. 
Infatti, il principio della integrale copertura dei costi di acquisto delle aree deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge, e, in tal caso, implica il diritto al conseguimento di ogni ulteriore importo che - a qualunque titolo (ad es. sostenuto a seguito della definizione giuridica di contenzioso civile con la proprietà originaria) - sia stato corrisposto in applicazione della legge a chi abbia perso il diritto di proprietà di aree date in concessione, anche a titolo di superficie (cfr. Trib. Palermo sez. III, 22/02/2021, n.712). 
Nel caso, invece, di fatto illecito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non può applicarsi la regola prevista dall'art. 35 L. n. 865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e sui loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza dell'acquisizione delle aree, realizzata mediante un fatto illecito. 
In tal caso, infatti, il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree va collegato necessariamente al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge (cfr. Cass. civ., sez. I , 05/05/2016, n. 9024; in tal senso, ex plurimis, anche ####. V, 23 agosto 2019, n. 5825; 22 luglio 2010, n. 4813). 
Non rientrano, quindi, nella nozione di “corrispettivo” della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, le somme dovute ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui soli concessionari/assegnatari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito, che si pone al di fuori della lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (Cass. civ. Sez. I, ord. 12/4/2018, n. 9066; ### Stato, sez. IV, 22/02/2005, n. 577). 
Nella fattispecie, nella convenzione del 19/04/1980 l'impresa ### aveva assunto l'impegno di “procedere direttamente in conformità alle vigenti disposizioni di legge, all'acquisizione dell'area in proprietà” (art. 2), a corrispondere ai soggetti espropriati “la somma relativa al costo di acquisizione dell'area” e a procedere “direttamente all'espropriazione assumendo i relativi oneri”. 
E', nondimeno, incontestato, oltre che documentato dalla sentenza n. 26/2005, che, dopo l'ordinanza sindacale n. 5 del 5/6/1980, con cui l'impresa ### è stata autorizzata ad occupare in via d'urgenza le aree da espropriare per un periodo di 3 anni decorrente dall'immissione in possesso, avvenuta in data ###, alla scadenza dei tre anni, pur completate le opere e modificata irreversibilmente l'area, l'iter amministrativo non è stato completato con l'emissione del decreto di esproprio. 
Ed infatti, nella citata sentenza, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia (si vedano Cass. civ. n. 849/2007; Cass. civ. n. 12137/2001; Cass. civ. n. 9812/2001), l'impresa ### quale delegata a porre in essere gli adempimenti di legge per l'acquisizione della proprietà del suolo, e il Comune di ### quale delegante tenuto al dovere di sorveglianza, sono stati condannati in solido al pagamento in favore dei proprietari dell'area delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà e per l'occupazione illegittima, con i relativi interessi.  ### risarcitorio, in quanto tale, non può che gravare unicamente sui soggetti responsabili dell'illecito, non anche sui singoli proprietari degli alloggi, del tutto estranei al titolo da cui origina l'obbligazione risarcitoria (il fatto illecito, appunto). 
Il fondamento di tale obbligo non si rinviene nemmeno nel contratto di acquisto stipulato dall'appellato con l'impresa ### Le somme corrisposte ai proprietari a titolo di risarcimento per l'irreversibile trasformazione del fondo non rientrano, infatti, nel “costo di acquisizione dell'area di impianto” di cui agli artt. 10 e 11 del contratto. 
Tali clausole, invero, sanciscono l'obbligo dei singoli assegnatari di rispondere pro quota dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree nell'ambito di una regolare procedura espropriativa. 
Non fondano, invece, l'obbligo per gli assegnatari di partecipare anche al pagamento delle somme corrisposte a causa dell'occupazione usurpativa dell'area, imputabile esclusivamente al Comune e al concessionario eventualmente delegato, come nella specie. 
Non è nemmeno possibile procedere alla rideterminazione dell'importo ingiunto, in quanto, sebbene dalla lettura della sentenza n. 26/2005 risulta essere stata liquidata anche l'indennità dovuta ai proprietari per l'occupazione legittima del fondo dall'1/7/1980 al 30/6/1983, non si evince dalla pronuncia o dall'ordinanza, né è stato precisato dal Comune, l'importo esatto delle somme pagate a tale titolo (e a tale titolo ingiunte all'appellato), tanto più che gli importi liquidati in sentenza risultano essere stati oggetto di un accordo transattivo con i proprietari (richiamato nell'ordinanzaingiunzione) non allegato in atti. 
Pertanto, deve confermarsi la statuizione adottata in primo grado di annullamento integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. 7/2017 dell'1/3/2017. 
Va altresì confermata la statuizione in punto di spese, tenuto conto della integrale soccombenza del Comune di ### e dell'assenza dei presupposti per operare la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. 
Stante il rigetto integrale dell'appello, anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del Comune di ### e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate (valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale).  P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 696/2018 R.G., così statuisce: - RIGETTA l'appello proposto dal Comune di ### - CONDANNA il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 696/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Criscione Paola

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 263/2026 del 07-01-2026

... termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, evidenziando preliminarmente che ambo le parti non hanno depositato alcuno degli scritti di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., segnatamente né la nota di precisazione delle conclusioni, né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica, e che la ricorrente non ha neanche depositato la documentazione economico-patrimoniale aggiornata, come richiesto dal g.d. in vista della decisione della causa, documentazione che ambo le parti avrebbero dovuto produrre unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, mentre il resistente ha prodotto unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 i seguenti documenti: estratto conto bancario, contratto di locazione e registrazione, compravendita casa familiare e mutuo, assegno unico richiesto al 100% dalla ### rata del mutuo gravante sulla casa familiare, ciò che all'evidenza non consente al collegio di verificare e, quindi, valutare l'attuale condizione economico-patrimoniale delle parti. Venendo ora all'esame delle domande accessorie il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20893 del ### degli ### dell'anno 2024 vertente TRA ### (####, 10/07/1982), con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura speciale in atti; ricorrente E ### (####, 07/07/1975), con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura speciale in atti; resistente Con l'intervento del ###.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, #### premesso che in data ### ha contratto in ### matrimonio concordatario con ### e che dall'unione è nato il figlio ### (### 18/04/2021), affetto da disturbo dello spettro autistico, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento denigratorio, aggressivo e violento serbato dal marito che ha anche intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, collega di lavoro, tale ### che la situazione è giunta al culmine la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2023 allorché la ricorrente, stremata dalla stanchezza e affetta da lombosciatalgia, ha chiesto al marito di occuparsi del figlio provvedendo ad addormentarlo e dopo circa mezzora il ### dopo aver lasciato il bambino piangente sul divano, ha inveito contro la moglie gridando “### non ne vuole sapere di dormire! Tu sei la madre, se tu che te ne devi occupare!”, quindi l'ha afferrata per le spalle, scossa con forza facendola urtare contro lo spigolo del lettino del figlio procurandole contusioni varie e l'acuirsi della lombosciatalgia; dopo essersi divincolata dal marito, questi l'ha seguita urlando “Tu e lui ve ne dovete andare da qui! Questa è casa mia e me la devo affittare”. 
Tutto ciò premesso, ### ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso di ### ad entrambi i genitori, domanda poi mutata in affidamento esclusivo nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, di esclusiva proprietà del ### allontanatosi dall'abitazione a dicembre 2023 disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrisponderle la somma mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento di ### nonché di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese extra afferenti il figlio, nonché l'ulteriore somma di euro 500,00 per il di lei mantenimento.   Si è costituito in giudizio in data ##### che ha aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ed ha contestato le avverse allegazioni e istanze deducendo che in realtà la ### aveva sin dall'inizio della vita matrimoniale serbato un atteggiamento di sopraffazione psicologica e morale oltre che di mortificazione ai suoi danni, lo aveva emarginato dalla vita del figlio tanto che, a fronte della unilaterale decisione della ### di portare con sé il bambino in ### da luglio a settembre 2024, egli aveva sporto denuncia ai sensi dell'art. 574 c.p.; che, inoltre, prima di partire per la ### ella aveva chiuso a chiave tutte le stanze dell'abitazione lasciando in uso al marito solo il soggiorno con angolo cottura, senza fornirgli alcuna spiegazione. 
Con distinto ricorso, a mezzo di altro difensore, iscritto al 43455/2024 R.G.A.C., depositato in data ###, la ricorrente ha chiesto emettersi un ordine di protezione nei confronti del ### il procedimento è stato riunito al giudizio di separazione giudiziale. 
Alla prima udienza del 18/11/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e si è riservato sull'adozione die provvedimenti provvisori. 
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 22/11/2024 il g.d., preso atto che le parti vivevano di fatto già separate da mesi, che la ricorrente, sebbene allo stato priva di occupazione, è giovane donna capace ed abile al lavoro e in possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea con specializzazione, che il resistente, percettore di ### per circa euro 1.200,00 mensili fino a giugno 2025, svolge lavori a cottimo, è tenuto a corrispondere l'assegno mensile di euro 250,00 per il figlio minorenne ### (2010), nato da una precedente relazione, oltre al mutuo gravante sulla casa familiare per circa euro 500,00 mensili, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento, ha affidato in modo condiviso ### ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnato a costei la casa familiare di esclusiva proprietà del ### disciplinato i tempi di permanenza del minore presso il padre, posto a carico di quest'ultimo, titolare di investimenti per circa euro 73.000,00, l'obbligo di corrispondere alla ### a far data dalla domanda, la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento di ### e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra; il g.d., inoltre, ha ammesso le prove orali articolate dalla ricorrente, disposto ctu psicologica e mandato alla cancelleria di acquisire gli atti del procedimento penale a carico del ### se ed in quanto ostensibili. 
Con sentenza non definitiva n. 18444 del 2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. 
Espletate le prove orali e la consulenza psicologica, vista la nota del 13/06/2025 con la quale la locale ### della Repubblica ha comunicato che gli atti del procedimento penale a carico del ### non sono ostensibili in quanto in fase di indagine, nota alla quale non ha fatto seguito alcuna altra comunicazione, all'udienza del 16/12/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. 
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, evidenziando preliminarmente che ambo le parti non hanno depositato alcuno degli scritti di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., segnatamente né la nota di precisazione delle conclusioni, né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica, e che la ricorrente non ha neanche depositato la documentazione economico-patrimoniale aggiornata, come richiesto dal g.d. in vista della decisione della causa, documentazione che ambo le parti avrebbero dovuto produrre unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, mentre il resistente ha prodotto unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 i seguenti documenti: estratto conto bancario, contratto di locazione e registrazione, compravendita casa familiare e mutuo, assegno unico richiesto al 100% dalla ### rata del mutuo gravante sulla casa familiare, ciò che all'evidenza non consente al collegio di verificare e, quindi, valutare l'attuale condizione economico-patrimoniale delle parti. 
Venendo ora all'esame delle domande accessorie il Tribunale reputa che non possa essere accolta quella di addebito spiegata dalla ricorrente che, peraltro, non ha depositato nel presente giudizio né in quello, successivamente riunito, per ordine di protezione la denuncia asseritamente sporta nei confronti del ### il procedimento penale a carico del quale è tuttora in fase di indagine. 
Invero la teste di parte ricorrente ### madre della ### ha riferito circostanze apprese dalla figlia e nel confermare l'episodio avvenuto tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2023 ha specificato che ella in quel periodo si trovava in ### ed è stata chiamata dalla figlia, mentre ### ex compagna del ### nonché madre del figlio comune ### si è limitata a dichiarare che per un periodo il predetto ha lavorato a ### e non tornava a ### tutti i finesettimana perché troppo oneroso, mentre nulla è stata in grado di riferire in ordine alla relazione tra il ### e la ### più volte inutilmente citata come teste e alla cui escussione la difesa della ricorrente ha rinunciato all'udienza del 11/03/2025, rinuncia accettata dalla controparte. 
Per completezza mette conto evidenziare che dallo scambio della messaggistica facebook prodotta dalla ricorrente, contattata dalla ### e dalla trascrizione della conversazione tra le parti prodotta dalla medesima ricorrente e non contestata ex adverso emerge che effettivamente il ### ebbe ad uscire e frequentare la ### per un periodo di tempo nel 2023 in cui, tuttavia, la crisi coniugale era già conclamata, come emerge proprio dal tenore della conversazione tra i coniugi, di talché a tale relazione, interrotta dal ### secondo la prospettazione di costui, non può essere attribuita un'efficacia causale determinante la intollerabilità della convivenza. 
In ordine al regime di affidamento del piccolo ### mette conto evidenziare che la ctu nominata nel corso del presente giudizio, dott.ssa ### chiamata a rispondere ai quesiti in uso presso l'intestato Tribunale, all'esito degli accertamenti psicodiagnostici effettuati, dei test somministrati alle parti dall'ausiliario, dei colloqui clinici con i coniugi e con i vari professionisti che hanno in cura ### affetto da disturbo dello spettro autistico, nonché dell'osservazione della relazione tra i genitori e il figlio, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse.   La famiglia mostra una buona disponibilità all'interazione con il bambino, soprattutto nei contesti diadici. Entrambi i genitori accettano i propri ruoli nel compito e si impegnano nel fornire una guida e un riferimento per il figlio. ### è in grado di partecipare attivamente, mostrando buone competenze esecutive. Tuttavia, emergono alcune criticità legate principalmente alla co-regolazione emotiva, al rispetto dei ruoli e al coordinamento triadico (madre-padre-bambino). Alla luce della diagnosi di ### appare fondamentale che il contesto familiare rappresenti uno spazio regolativo, prevedibile e sintonizzato sui suoi bisogni comunicativi e sensoriali. Le attuali dinamiche familiari, seppur non gravemente disfunzionali, possono contribuire a generare un clima ambiguo o incoerente, con il rischio di amplificare le fatiche adattive del bambino. Si suggerisce pertanto un intervento di sostegno alla genitorialità, focalizzato sulla costruzione di una maggiore coesione tra i genitori e sullo sviluppo di strategie comunicative più chiare e condivise, sulla definizione di ruoli più equilibrati e sulla gestione costruttiva delle differenze comportamentali ed emotive all'interno della coppia genitoriale.  ……….. In data 15 maggio si è svolto il colloquio con la coppia ### finalizzato alla restituzione delle conclusioni emerse nel corso del percorso di consulenza. Nel corso dell'incontro, il sig. ### ha riferito di percepire l'ex moglie come molto controllante, in particolare durante i momenti in cui il figlio ### si trattiene a dormire presso la sua abitazione. In tali occasioni, la sig.ra ### richiede che vengano effettuate delle chiamate per consentire a lei e al figlio di scambiarsi il “buongiorno” e la “buonanotte”. Il sig. ### ha specificato che questo non rappresenta di per sé motivo di discussione, ma piuttosto espressione del bisogno della ex moglie di avere contatti frequenti con lui, anche a breve distanza di tempo dall'ultimo scambio: “anche solo dopo due ore da quando ci siamo sentiti”. Ha evidenziato che il tempo a sua disposizione per stare con ### è limitato e pur apprezzando le telefonate tra madre e figlio, preferirebbe che non fossero eccessivamente frequenti: “ho poco tempo e vola veloce”. ### ha inoltre confermato di essersi ufficialmente trasferito nella nuova abitazione di ### a fine febbraio. Prima di tale trasferimento, la gestione di ### veniva concordata in base agli impegni reciproci della coppia. Dopo il trasferimento, si è invece iniziato ad applicare quanto previsto dalle disposizioni del giudice: due pomeriggi a settimana con il padre (senza pernotto) e due fine settimana al mese, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernotto. La sig.ra ### riferisce di avvertire la necessità di effettuare videochiamate con il figlio durante i pernotti presso il padre, in quanto ### non è ancora abituato a dormire fuori casa. Fino al trasferimento del sig. ### nella nuova abitazione, infatti, ### non aveva mai trascorso la notte lontano dalla casa materna. La madre descrive queste chiamate come un modo per “accompagnarlo” in questo nuovo percorso, specificando: “non vorrei pensasse che la mamma l'ha abbandonato”. Dal punto di vista organizzativo, nella casa materna ### dorme nel suo lettino, nella stessa stanza della madre; nella casa paterna, invece, condivide il letto matrimoniale con il padre. Pur riconoscendo che ### appare sereno e contento durante il tempo trascorso con il padre, la donna esprime la sensazione che l'ex marito non accetti pienamente la diagnosi di autismo del figlio. Aggiunge, inoltre, di non percepirsi come una figura controllante, ma anzi di cercare di trasmettere al sig. ### la propria disponibilità a essere contattata in qualsiasi momento per ogni necessità legata a ### La sig.ra ### richiede l'affidamento esclusivo del figlio, sostenendo che l'ex marito raramente si occupa in modo autonomo degli impegni terapeutici di ### rendendo necessario un suo costante intervento per ricordarglieli. La richiesta di affidamento esclusivo è inoltre motivata da presunti episodi di abuso che la sig.ra ### riferisce di aver subìto da parte dell'ex coniuge, anche in presenza del minore. Per tali motivi, la sig.ra ### esprime il desiderio che gli incontri tra padre e figlio avvengano in modalità protetta. Dal canto suo, il sig. ### chiede l'affidamento condiviso, con collocamento del minore presso la casa materna. La scrivente riferisce ad entrambi i genitori che, allo stato attuale, non sono emersi elementi tali da giustificare un affidamento esclusivo. Tutte le strutture interpellate nel corso del percorso hanno descritto il sig. ### come un padre presente e adeguato nella relazione con il figlio. Anche l'osservazione effettuata presso lo studio della scrivente ha evidenziato una buona sintonia tra il minore e il padre. ….  ……… Il sig. ### 49 anni, si è presentato agli incontri di consulenza con un aspetto generalmente curato, sia per quanto riguarda l'igiene personale che l'abbigliamento. ### l'intero percorso di consulenza tecnica, ha mostrato un atteggiamento collaborativo, disponibile e puntuale. Nel corso degli incontri, il sig. ### non ha evidenziato comportamenti finalizzati a compiacere l'esaminatore, dimostrando l'assenza di dinamiche legate alla desiderabilità sociale. Al contrario, ha adottato un approccio autentico e trasparente, volto a una reale partecipazione al processo valutativo. ### di realtà risulta integro: il sig. ### si è mostrato lucido, vigile e pienamente orientato nel tempo e nello spazio, senza evidenza di alterazioni qualitative o quantitative dello stato di coscienza. Le sue capacità di recepire ed elaborare gli stimoli, sia interni che esterni, appaiono adeguate, così come l'interazione con l'interlocutore, sempre coerente con il contesto. Il flusso di pensiero risulta armonico e ben strutturato; l'eloquio e il tono della voce sono apparsi fluidi e congruenti. Dal punto di vista affettivo-emotivo, il sig. ### manifesta vissuti marcati da tristezza, infelicità e un generale senso di insoddisfazione, riconducibili al difficile momento personale che sta attraversando “lamenta di stare attraversando un distress emozionale significativo, con frequenti sensazioni di tristezza, infelicità e insoddisfazione legate al momento di vita” ….. Il tono dell'umore appare deflesso, accompagnato da una marcata bassa autostima. Tali elementi suggeriscono la presenza di un disagio psicologico che meriterebbe approfondimento e supporto psicoterapeutico “quel che più preoccupa è che ha riportato di aver recentemente pensato al suicidio anche se dal ### non sono emerse preoccupazioni autolesive […] sono comunque aspetti che andrebbero presi in carico urgentemente in psicoterapia”….. È opportuno inoltre precisare, alla luce delle osservazioni del dott. ### che tale evidenza è riferita, ad ogni modo, alla risposta che il sig.  ### fornisce ad un solo singolo item dell'### relativo al tema suicidario, mentre ha fornito risposte negative agli altri item che indagano contenuti analoghi. Se vi fossero stati segnali concreti di rischio per l'incolumità personale, questi sarebbero emersi anche dal test di ### cosa che invece non è si è verificata. Si può quindi ipotizzare che, a causa dello stress emotivo legato al momento che sta vivendo, il sig.  ### abbia sperimentato una fase depressiva significativa, durante la quale può aver avuto un tale pensiero non accompagnato tuttavia da alcuna progettualità o reale intenzionalità. A livello relazionale, tende a mostrarsi ritirato e diffidente: l'altro viene spesso ignorato come risorsa, e i rapporti interpersonali non sono percepiti in chiave cooperativa. “###, sé stesso e le relazioni sono nei fatti ignorati o visti in maniera molto parziale e appare privo di doti empatiche o comunque in forte difficoltà a entrare in relazioni di empatia […] ### nell'intimità sembra ignorare che i rapporti possano essere cooperativi e paritari” …. Per quanto riguarda le strategie di coping, il sig. ### sembra disporre di risorse limitate, il che lo porta spesso ad agire in modo impulsivo, senza riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. “Il suo coping si appoggia in modo pervasivo sull'estroversione, con tendenza a reagire impulsivamente e in modo disinibito a emozioni, stimoli e circostanze per via dell'esigua quantità di risorse psicologiche a sua disposizione per gestire esperienze interne relative a bisogni, sentimenti, preoccupazioni stimolanti, irritanti o pressanti” ….. In conclusione, il sig. ### mostra una ridotta capacità di comprensione dell'altro, dovuta principalmente alla carenza di risorse interne, in particolare di natura empatica. Tale difficoltà è probabilmente connessa alla paura di contattare emozioni dolorose, come la vergogna o il senso di fallimento, che lo inducono a un progressivo ritiro dalle relazioni. 
Il momento di vita attuale appare connotato da un funzionamento depressivo, accompagnato da elevati livelli di ansia e stress.
La sig.ra ### è una donna di 42 anni che si presenta agli incontri di consulenza curata nell'igiene e nell'abbigliamento. All'interno della consulenza tecnica ha dimostrato puntualità, spirito collaborativo e un atteggiamento apparentemente disponibile. Tuttavia, nonostante fosse stata avvertita con largo anticipo dalla scrivente circa la necessità di mettersi in contatto con il dott. ### per l'analisi testologica, non ha agito con la dovuta tempestività. ……... La sig.ra ### non sembra agire in modo da compiacere la scrivente, denotando l'assenza di fenomeni di desiderabilità sociale con cui eventualmente poter manipolare il proprio interlocutore. ### di realtà della donna sembra essere mantenuto: appare lucida, vigile e orientata nello spazio e nel tempo, non sono presenti alterazioni qualitative e/o quantitative della coscienza. Il flusso di pensiero è risultato armonico e organizzato; l'eloquio e il tono della voce sono risultati fluidi e congrui tra loro. Sul piano affettivo-emotivo, appare generalmente disponibile ad accogliere e considerare anche vissuti emotivi intensi, in particolare quelli legati all'ansia. Tuttavia, tende a mettere in atto meccanismi di evitamento quando emergono emozioni connesse a un vissuto di inadeguatezza personale. “Rispetto al versante negativo dell'affettività, mostra un adeguato contatto con i sentimenti più ansiogeni, mentre sembra evitare quelli più disforici e legati a un senso di inadeguatezza personale” ….. A livello relazionale, mostra un interesse adeguato verso l'altro, accompagnato da buone capacità empatiche e di comprensione del comportamento altrui. Al tempo stesso, emerge una marcata dipendenza dall'altro, come se avvertisse il costante bisogno di una figura di riferimento che la guidi. “### sembra molto dipendente e poco assertiva: prioritario e pervasivo appare il bisogno di ricevere guida e supporto dall'altro, il che potrebbe avere importanti ripercussioni sul suo funzionamento interpersonale e renderla molto sensibile alla perdita e al rifiuto, sebbene non sembri, coartando i vissuti depressivi, voler dare una percezione di sé come carente o mancante” ………. Tale aspetto, tuttavia, non sembra comprometterne la funzionalità nei rapporti sociali. Il concetto di sé risulta equilibrato, privo di distorsioni sia in eccesso sia in difetto; la sig.ra ### sembra dunque in grado di elaborare un'immagine di sé sufficientemente aderente alla realtà. Sul piano delle strategie di coping, mostra risorse adeguate per affrontare situazioni stressanti sia sul versante logico che su quello emotivo, sebbene emerga una costante necessità di confronto e supporto da parte dell'altro: ….. In questa fase della sua vita, complice una visione piuttosto rigida della realtà, manifesta un elevato livello di controllo comportamentale. Tale iper-controllo, coerente con il suo stile di pensiero, potrebbe configurarsi con tratti di natura ossessivocompulsiva, pur a fronte di un buon investimento di energie nelle attività quotidiane e nel proprio contesto di vita. In conclusione, la sig.ra ### sembra possede ###pensiero sostanzialmente aderente alla realtà, sebbene fortemente ancorato a ciò che ritiene essere giusto secondo le aspettative altrui. Tale modalità cognitiva appare rigida e, in situazioni di maggiore pressione, può assumere caratteristiche di tipo ossessivo. Dal punto di vista emotivo, mostra difficoltà nel riconoscere e fidarsi delle proprie emozioni, che spesso vive con insicurezza. Di fronte a stati emotivi intensi tende ad adottare strategie di evitamento, difendendosi attraverso la personalizzazione, ossia interpretando gli eventi come direttamente legati a sé, anche in assenza di fondamento oggettivo. Tale meccanismo, sebbene possa offrirle una temporanea sensazione di controllo, rischia di compromettere una gestione emotiva equilibrata. A livello relazionale, pur disponendo di risorse adeguate, emergono tratti di dipendenza affettiva, con una marcata necessità di riferimento e sostegno da parte dell'altro.  ………… I sig.ri ### e ### hanno dimostrato di possedere un'adeguata capacità nel garantire al minore uno spazio fisico e ambientale idoneo, tale da non richiedere l'espletamento delle visite domiciliari. ……..   La coppia genitoriale sembra sufficientemente in grado di preservare il rapporto del figlio con l'altro genitore, permettendone in modo abbastanza adeguato l'accesso. Tuttavia, si ravvedono delle sfumature tra le parti: - Il sig. ### mostra un atteggiamento autenticamente rispettoso del rapporto madre-figlio. ### i pernottamenti di ### presso la sua abitazione, si mostra disponibile a favorire la comunicazione con la sig.ra ### consentendo al minore di effettuare chiamate o videochiamate con la madre. Tuttavia, richiede un minore controllo da parte di quest'ultima, considerando il tempo limitato che può trascorrere con il figlio. Inoltre, il sig. ### richiede l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la casa materna evidenziando in tal senso la consapevolezza circa lo stretto rapporto del minore con la madre e allo stesso tempo la volontà di non essere marginalizzato dalle decisioni importanti per il minore. - ### la sig.ra ### si è mostrata disponibile a favorire e sostenere la relazione padre-figlio, dichiarandosi soddisfatta della frequentazione tra il sig.  ### e ### Tuttavia, ha segnalato alcune criticità nella gestione degli incontri: in diverse occasioni, il sig. ### avrebbe comunicato solo il giorno precedente l'impossibilità di vedere il figlio, impedendole così di organizzare in modo adeguato le giornate in cui ### sarebbe stato con il padre. Nonostante mostri una formale volontà di collaborazione la donna insiste nella richiesta di affidamento esclusivo del minore, motivando tale istanza sia in riferimento alle denunce precedentemente presentate nei confronti dell'ex coniuge, sia in relazione alla scarsa partecipazione del sig. ### nella gestione terapeutica del figlio. ### quanto riferito, l'ex marito tenderebbe a dimenticare gli appuntamenti terapeutici di ### e a delegare alla sig.ra ### la maggior parte delle decisioni e delle incombenze pratiche relative al percorso terapeutico del minore. Tali asserzioni sono state però di fatto smentite da tutti gli operatori ascoltati. 
Stando a quanto riferito dai genitori, ### non ha alcun tipo di rapporto con la famiglia paterna, fatta eccezione per il fratello ### figlio della prima relazione del sig. ### che ha frequentato saltuariamente durante il periodo in cui l'uomo conviveva con la sig.ra ### Al contrario, ha un legame stretto e continuativo con la nonna materna, che fin dalla nascita di ### ha supportato la sig.ra ### e continua tuttora ad aiutarla quando possibile. ………….. 
La coppia genitoriale ### è contraddistinta da una conflittualità elevata e persistente, che si è mantenuta dalla separazione fino ad oggi. Sebbene negli ultimi tempi si siano osservati segnali di attenuazione delle tensioni, in passato la gestione del conflitto è risultata particolarmente critica, con inevitabili ricadute sul benessere psicologico di ### È opportuno sottolineare che ### è un bambino di 4 anni affetto da disturbo dello spettro autistico, condizione che lo rende particolarmente vulnerabile agli effetti dello stress ambientale. In generale, la conflittualità genitoriale può influire negativamente sullo sviluppo emotivo e psicologico dei minori; nel caso specifico, la fragilità del bambino rende tali dinamiche familiari ancor più impattanti, richiedendo un'attenzione mirata e una gestione sensibile della relazione tra i genitori. 
Nello specifico, la sig.ra ### tende ad assumere un atteggiamento fortemente controllante nei confronti dell'ex marito, mostrando l'esigenza che egli agisca secondo modalità da lei ritenute adeguate e manifestando frequentemente giudizi critici. Questo atteggiamento si esprime anche durante i momenti in cui ### è con il padre. Di fatto, secondo quanto riferito dal sig. ### e confermato dalle professioniste del ### la sig.ra ### interviene spesso con telefonate e indicazioni sul comportamento da tenere con il figlio. Tali comportamenti, soprattutto se avvengono alla presenza del bambino, rischiano di rimandare a ### un'immagine del padre svalutata o contraddittoria, nonostante la madre dichiari di sostenerne il rapporto. Dal canto suo, il sig. ### riferisce di percepire atteggiamenti manipolativi da parte dell'ex moglie e segnala frequenti discussioni tra loro, talvolta avvenute anche in presenza del bambino. Il suo coinvolgimento nella vita quotidiana di ### risulta limitato, anche in ragione della distanza geografica che li separa, e degli incontri che avvengono solo per pochi giorni durante la settimana. La sig.ra ### lo accusa, inoltre, di dimenticare spesso appuntamenti terapeutici e di mostrare scarso interesse per le iniziative da lei organizzate, alimentando così ulteriori tensioni nel rapporto genitoriale. Tuttavia, tale rappresentazione è stata smentita da tutti gli operatori ascoltati nel corso della presente consulenza, i quali descrivono il sig. ### come un padre presente, e interessato ai bisogni del figlio. Alla luce di quanto emerso, appare auspicabile che la sig.ra ### possa, in alcune circostanze, alleggerire il proprio controllo, favorendo una maggiore autonomia del padre nella relazione con ### Al contempo, è necessario che il sig.  ### assuma un atteggiamento quanto più partecipe e responsabile, mostrando continuità nella sua presenza e nel suo ruolo genitoriale, seppure vi siano i nei limiti imposti dalla distanza e dalla scarsa frequentazione con il figlio. Un maggiore impegno da parte sua potrebbe contribuire a rassicurare la sig.ra ### ridurre le sue preoccupazioni e favorire un'attenuazione del clima conflittuale tra i genitori, a beneficio della serenità del bambino. ……….. 
Il sig. ### e la sig.ra ### appaiono entrambi in grado di orientare in modo adeguato la propria attenzione ai bisogni di ### La sig.ra ### si è attivamente impegnata affinché il minore intraprendesse un percorso di supporto finalizzato al potenziamento delle sue competenze e risorse personali. Il sig. ### pur presentando alcune criticità di tipo personologico, queste non sembrano limitarlo nello svolgimento delle funzioni genitoriali. Al contrario, mostra un funzionamento adeguato nella relazione con il figlio, descritto dagli operatori ascoltati nel corso della consulenza come un padre presente e attento alle necessità di ### In generale, entrambi i genitori risultano, secondo quanto riferito dagli operatori di riferimento, coinvolti, premurosi e attenti nella cura del minore, che appare costantemente seguito e accudito con cura. ………… ### diretta del sistema familiare permette di rilevare le caratteristiche del funzionamento nel suo insieme e i modelli interattivi che la caratterizzano. ### della relazione tra il minore e i genitori è stata effettuata attraverso l'utilizzo della procedura standardizzata ### La famiglia dimostra una buona disponibilità all'interazione con ### soprattutto nelle situazioni diadiche. Entrambi i genitori riconoscono e accettano il proprio ruolo, impegnandosi ad offrire al figlio una guida stabile e un punto di riferimento sicuro. ### da parte sua, partecipa attivamente, mostrando competenze esecutive adeguate. Tuttavia, emergono alcune criticità, principalmente legate alla co-regolazione emotiva, al rispetto dei ruoli e al coordinamento triadico tra madre, padre e bambino. 
In particolare, la difficoltà principale riguarda la regolazione delle dinamiche familiari in assenza di una guida condivisa e coordinata. 
Considerata la diagnosi di ### è essenziale che il contesto familiare costituisca uno spazio regolativo, prevedibile e attento ai suoi specifici bisogni comunicativi e sensoriali. Sebbene le attuali dinamiche non siano gravemente disfunzionali, esse rischiano di generare un clima ambiguo e incoerente, che potrebbe aggravare le difficoltà di adattamento del bambino. Si raccomanda pertanto un intervento di sostegno alla genitorialità, mirato a rafforzare la coesione tra i genitori, a sviluppare strategie comunicative più efficaci e condivise, a definire ruoli più equilibrati e a promuovere una gestione costruttiva delle differenze emotive e comportamentali all'interno della coppia genitoriale. …………..  ### è un bambino affetto da ### dello ### condizione che comporta di per sé importanti sfide per il suo benessere psicologico. Va inoltre sottolineato che la conflittualità genitoriale, anche in assenza di patologie, può avere effetti negativi sullo sviluppo psicofisico dei minori coinvolti. Nel caso specifico, considerata la vulnerabilità di ### è ragionevole ritenere che l'elevato livello di conflittualità tra i genitori abbia avuto un maggiore impatto psicologico sul bambino. In passato, la coppia ha vissuto momenti di forte conflittualità, che attualmente risultano parzialmente attenuati. Tuttavia, ### trascorre poco tempo con il padre, circostanza che limita la possibilità di consolidare una relazione più profonda, sebbene quella esistente venga descritta come positiva. Il bambino frequenta prevalentemente la madre, la quale si è sempre dedicata con grande impegno alla sua cura. Questo coinvolgimento totalizzante, derivante dalle comprensibili ansie per la salute del minore, ha indotto la sig.ra ### ad assumere un atteggiamento molto controllante nella gestione del figlio, il che spesso genera tensioni con il sig. ### soprattutto quando lui adotta modalità educative che appaiono in contrasto con le sue aspettative. Sarebbe pertanto auspicabile che la sig.ra ### in alcune situazioni, potesse allentare il proprio controllo, permettendo al padre di assumere un ruolo più attivo nella gestione del figlio. Altresì, la sig.ra ### vorrebbe che il sig. ### si mostrasse maggiormente partecipe e responsabile rispetto al percorso terapeutico di ### prestando maggiore attenzione al calendario degli appuntamenti, informandosi con continuità sulle attività in corso e collaborando più attivamente con la madre e con gli operatori coinvolti. Seppure le rimostranze della donna appaiano ragionevoli, non può non considerarsi il fatto che il sig. ### rispetto alla sig.ra ### risulti oggettivamente meno informato e meno coinvolto nella quotidianità di ### dal momento che il minore trascorra la maggior parte del tempo con la madre che necessariamente ottiene e verifica ogni circostanza nell'immediato rispetto al padre che incontra il figlio solo pochi giorni a settimana. Questo non vuol dire che il padre non debba informarsi e ottenere le informazioni relative al minore, ma si ritiene che questo aspetto attenga a un livello diverso. Non si ritiene che vi sia un disinteresse da parte del padre quanto piuttosto un problema di comunicazione tra gli adulti. È plausibile, inoltre, che le aspettative della sig.ra ### siano frustrate da un lato dalla maggiore marginalità del padre, dall'altro sembra essere legata ad un funzionamento della donna che la vede essere “alla costante ricerca di aiuto da parte del prossimo, dati gli intensi e pervasivi bisogni dipendenti” … oltre a uno stile ipercontrollante. Di fatto il sig. ### pur nel ruolo del padre più marginale da un punto di vista operativo, è stato descritto dagli operatori ascoltati come interessato, disponibile e una presenza significativa nella vita del minore, seppure nei limiti delle sue possibilità.  ……..  ### è apparso a suo agio in presenza di entrambi i genitori, con i quali ha interagito attivamente, mostrando competenze esecutive adeguate. ………. 
Alla luce di quanto rappresentato ………. si suggerisce il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la casa materna.  ………….   Il minore necessita di una continuità relazionale con entrambi i genitori; pertanto, il piano di frequentazione settimanale di ### è stato elaborato conciliando il superiore interesse del minore con i bisogni specifici legati alla sua fase evolutiva. In occasione del colloquio di restituzione del percorso di ### tenutosi il 15 maggio 2025, le parti, unitamente alla scrivente, hanno concordato in modo collaborativo e condiviso i periodi di frequentazione. La frequentazione con il padre si articola secondo le seguenti modalità: • Due weekend al mese, a settimane alterne, dalla mattina del sabato dalle ore 10:00 con rientro nella casa materna alle ore 21:00 della domenica; • Il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 senza pernotto; • Il lunedì mattina, il padre preleva ### da scuola per accompagnarlo alla terapia, provvedendo poi a riportarlo a scuola al termine della stessa. Per quanto concerne le festività si seguiranno le seguenti modalità: • ### di #### trascorrerà il sabato e la domenica di ### con un genitore e il lunedì di ### e il martedì successivo con l'altro, secondo una rotazione annuale. Per l'anno 2026, si è stabilito che ### sarà con il padre durante ### (sabato e domenica) e con la madre a ### (lunedì) e martedì. • ### estive: A partire dalla fine dell'anno scolastico, ### trascorrerà tre settimane non consecutive con il padre, da distribuire fino alla fine di agosto, salvo diverso accordo tra le parti. • ### di ### Dal termine della scuola fino al 24 dicembre ###: ### resterà con la madre. Il 25 dicembre: il padre andrà a prendere ### alle ore 10:00 e lo terrà con sé fino alla sera del 26 dicembre, momento in cui lo riaccompagnerà dalla madre. Questa modalità rimarrà invariata ogni anno. Dal 27 al 31 dicembre: ### sarà con uno dei genitori, alternandosi ogni anno. Per l'anno 2025, sarà con il padre. Dal 1° gennaio (mattina, entro le ore 10:00) fino alla ripresa della scuola: sarà con l'altro genitore (per l'anno 2025, con la madre). ### dei periodi sarà rispettata negli anni successivi. • I ponti (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre): saranno alternati tra i genitori negli anni. • Compleanno di ### metà giornata con ciascuno dei genitori ad anni alterni • ### della ### con la madre, salvo diversi accordi • ### del ### con il padre, salvo diversi accordi.  ……………… Si suggerisce per i sig.ri ### e ### l'avvio di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, finalizzato alla costruzione di una genitorialità maggiormente condivisa, che al momento i genitori stanno effettuando ma in modalità individuale presso l'### Per il sig. ### inoltre, si suggerisce l'avvio di un percorso di psicoterapia individuale, come indicato anche nella relazione psicodiagnostica del dott. ### ….. 
Negli ultimi giorni di marzo, la sig.ra ### si è rivolta al ### di ### per presentare richiesta di accesso al servizio S.A.I.S.H.  (Servizio per l'### e l'### delle persone con disabilità). A seguito di tale istanza, sono state incaricate due assistenti sociali che si occuperanno della situazione di ### Il collegio ritiene di potere e dovere condividere tali articolate conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico giuridici, congruamente e adeguatamente motivate, tenuto anche conto delle risposte date dalla ctu alle note ed osservazioni di parte ricorrente in particolare. 
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento condiviso di ### ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini sopra riportati e trascritti, assegnazione alla ricorrente della casa familiare dalla quale il ### si è già allontanato, invito ad ambo le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità e al ### un percorso di psicoterapia individuale. 
Inoltre deve essere demandato al ### di ### luogo di residenza del nucleo madre-figlio, di prendere in carico il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle condizioni di cui alla presente sentenza, dar corso a tutti gli interventi di sostegno a favore di ### segnalare immediatamente alla ### della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ### eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria. 
Il collegio, attesa la mancanza di elementi volti a valutare compiutamente l'attuale situazione economico patrimoniale delle parti, reputa, inoltre, equo confermare i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a far data dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento di ### la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ### con base maggio 2024, tenuto conto anche dell'età di ### dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, del valore economico del godimento esclusivo da parte della ### della casa familiare, di esclusiva proprietà del ### onerato dal pagamento del mutuo il cui rateo mensile ammonta ad euro 420,00 circa, nonché dal pagamento del canone locatizio dell'immobile di abitazione in ### di euro 950,00 mensili, dell'ammontare dell'assegno unico percepito esclusivamente dalla ricorrente e pari a circa euro 175,00 mensili, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio della medesima dell'ottobre 2024. 
Per completezza giova evidenziare che la ricorrente è proprietaria del 99% dell'appartamento sito in ### di ### n. 100, il cui 1% è intestato alla di lei madre che corrisponde interamente il mutuo cointestato gravante sul ridetto immobile per euro 1.063,00 mensili circa fino al settembre 2033, immobile suscettibile di sfruttamento economico. 
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti ### con le specificazioni di cui al ### d'intesa con il ### sottoscritto dall'intestato Tribunale il ###. 
La natura e l'oggetto del giudizio in una con le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di ctu, liquidate in separata sede, sono poste a carico delle parti in eguale misura e, per la quota di spettanza della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'erario.  P. Q. M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20893/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento; rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente; affida il figlio minore ### (### 18/04/2021) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti; dispone che a far data dalla domanda il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di ### la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ### con base maggio 2024, e condanna il ### al versamento in favore della ### ed entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al ### d'intesa con il ### sottoscritto dall'intestato Tribunale il ###; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti ### con le specificazioni di cui al suindicato ### assegna la casa familiare sita in ### di ### n. 102 alla ricorrente; invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione del ### di ### invita ### ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale presso un professionista di fiducia; manda al ### di ### di prendere in carico il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle condizioni di cui alla presente sentenza, dar corso a tutti gli interventi di sostegno a favore di ### segnalare immediatamente alla ### della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ### eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria; manda alle parti di contattare il predetto ### entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e di fornire a tutti gli operatori che hanno e/o prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa ### con i relativi allegati; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti; spese di ctu come da separato provvedimento. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al ### di #### 23/12/2025 ### estensore Dott.ssa ###ssa

causa n. 20893/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Ciani Stefania

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