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Corte di Cassazione, Ordinanza del 12-06-2024

... del principio della domanda in punto di risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, oltre che per l'insussistenza della fattispecie della risoluzione stragiudiziale per diffida ad adempiere, stante il tenore letterale della missiva del 13 novembre 2 012, né tantomeno per la violaz ione di un termine essenziale. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento imputabile a fatto e colpa dell'appaltatri ce, con la condanna di quest'ultima a lla restituzione degli ac conti versati e al risarcimento dei danni, in ragione dell'ingiustifica to abbandono del cantiere come preordinato dalla ### Nel co rso del giudizio era assu nta la prova per interpello e testimoniale ammessa. Quindi, il ### adito, con sentenza n. 5577/2015, depositata il 15 settembre (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4964/2018) proposto da: Condominio “GAL ASSIA” in ### via ### n. 164 (C.F.: ###), in persona del suo amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. S tefano ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo le gale rappresentante pro - tempore, el ettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.  ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la se ntenza della Corte d'appello di ### 1802/2017, pubblicata il 1° agosto 2017; Appalto - Risoluzione per inadempimento - Recesso del committente - Indennizzo in favore dell'appaltatore R.G.N. 4964/18 C.C. 29/5/2024 2 di 34 udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 29 maggio 2024 da l ### relatore ### lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. 
FATTI DI CAUSA 1.- Con a tto di citazione notificato il 3 m aggio 2013, la ### S.r.l. conveniva, davanti al ### le di ### il ### “Galassia” in ### via ### n. 164, al fine di: A ) in via prin cipale, accertare l'ina dempim ento contrattuale del ### committente e conda nnarlo a risarcire a ll'appaltatore il danno emergente e il lucro cessante inerenti al cont ratto d'appa lto concluso tra le parti il 25 luglio 2012, avente ad oggetto la rimozione, la bonifica e lo smaltimento delle lastre di fibrocemento-amianto presenti nella copertura del tetto, con la realizzazione di una nuova struttura e il restauro conservativo delle facciate, nella misura, in via indicativa, di euro 255.869,52 a titolo di danno emergente e di euro 173.510,00 a titolo di ma ncato guadagno / lucro cessante o comunque nelle diverse so mme accertate in corso di ca usa; risarcire la ### degli oneri sostenuti in r elaz ione agli interv enti eseguiti e non indic ati nel contratto e nel capitolato d'appalto; manlevare la ### da qualsiasi domanda fosse provenuta da terzi in ordine al risarcimento d el danno derivante dalla presenza del ponteggio per il periodo successivo al 13 novembre 2012; B ) in via subordinata , const atare il venir meno dei presupposti per l'esecuz ione del contratto e l'impossibilità di 3 di 34 proseguire la prestazione e, per l'effetto, condannare il ### a rimborsare la ### nella misura accertanda e/o ritenu ta in corso di causa; C) in via ulteriormente gr adata , condannare il ### a corrispondere alla ### quanto accertato e ritenuto dal ### per l'opera svolta, in ogni caso con la cond anna al risarcimento dei danni patiti nella misura stabilita in corso di causa. 
Si costituiva in giudizio il ### “Galassia” in ### via ### n. 164, il quale chiedeva il rigetto delle domande spiegate, anche per violazione del principio della domanda in punto di risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, oltre che per l'insussistenza della fattispecie della risoluzione stragiudiziale per diffida ad adempiere, stante il tenore letterale della missiva del 13 novembre 2 012, né tantomeno per la violaz ione di un termine essenziale. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento imputabile a fatto e colpa dell'appaltatri ce, con la condanna di quest'ultima a lla restituzione degli ac conti versati e al risarcimento dei danni, in ragione dell'ingiustifica to abbandono del cantiere come preordinato dalla ### Nel co rso del giudizio era assu nta la prova per interpello e testimoniale ammessa. 
Quindi, il ### adito, con sentenza n. 5577/2015, depositata il 15 settembre 2015, notificata il 14 ottobre 2015, rigettava sia le domande principali proposte dall'appaltatrice sia le domande riconvenzionali proposte dal committente, sostenendo - per un verso - che il contratto d'appalto intercorso tra le parti si era risolto per mutuo dissenso a seguito dei contrasti insorti tra le 4 di 34 parti e dell'interr uzione dei lavori, a nche all'esito dell'ordinanza amministrativa che aveva disposto il fermo del cantiere, e - per altro verso - che i gravi d anni lamentati dall'assunto re, in conseguenza dell'interruzione dei lavori e dell'impossibilità di riprenderli, non erano addebitabili al committente, in qua nto la mancata scelta delle lastre in materiale plastico da utilizzare per la nu ova copertura del tetto era riconducibile all'inadeguatezza delle lastre proposte e non avrebbe impedito la prosecuzione delle opere di manutenzione delle facciate e di smaltimento delle lastre di copertura del tetto esistenti, mentre la situazione delle facciate del fa bbricato non avrebbe costituito un os tacolo all'esecuzione dei lav ori, se non in seguito all'o rdinanza amministrativa di sospensione adottata cautelativamente per effetto delle iniziative assunte dall'appaltatrice.  2.- Con a tto di citazione notifica to il 9 novembre 2015, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la ### S.r.l., la quale lamentava: 1) la genericità, l'inammissibilità e/o la nullità della do manda rico nvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta dal ### 2) comunque l'infondatezza di tale domanda per carenza di alcun inadempimento imputabile all'ap paltatore, come sarebbe stato rilevabile all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, di cui reiterava la richiesta di ammissione; 3) la ricond uzione dell'interruzione dei lavori e del mancato rispetto del cronoprogramma alla condotta dell'appaltante, con la conseguente spettanza del danno emergente e del lucro cessante. 
Si costituiv a nel giudizio di impugnazio ne il ### inio “Galassia” in ### via ### n. 164, il quale concludeva per il 5 di 34 rigetto del gravame e, in via incidentale, chiedeva che fosse accolta la domanda riconvenzional e di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore , con la sua condanna alla restituzione degli ac conti versati per euro 68.845,74 nonché al risarcimento dei danni per euro 294.608,22. 
Nel co rso del giudiz io d'appel lo era ammessa consulenza tecnica d'ufficio. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di ### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello incidentale proposto dal ### e, in parziale acco glimento dell'appello principale nonch é in parziale riforma della sentenz a impugnata, condannava il ### al pagam ento, in favore della ### S.r.l., della complessiva somma di euro 194.438,35, oltre interessi legali con decorrenza dal 3 maggio 2013. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per qu anto di interesse in questa sede ###ordine a lla domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, come reiterata con lo spie gato appello incidentale dall'appalta nte - domanda che doveva essere esamina ta in via prioritaria -, i contegni ascritti alla Fi ammengo - ossia l'avere qu est'ultima assicurato di disporre di organizzazione propria nonché di mezzi e di personale idoneo all'esecuzione delle opere ed avere, invece, nonostante facoltizzata dal testo contrattuale ma con l'obbligo di comunicazione nominativa e preventiva agli ausiliari della committenza, provveduto a noleggiare da terzi i ponteggi e la gru nonché ad a ffidare in sub appalto le opere di decorazione delle facciate ed altresì ad assumere alcuni operai, pretermettendo ogni 6 di 34 informativa sul punto alla direzio ne dei lavori e all'assemblea condominiale - non erano idonei ad infirma re il nesso commutativo che connotava il contr atto e nepp ure a far venir meno un eve ntuale intuitus riposto dalla co mmittenza nell'organizzazione d'impresa dell'appaltatrice e m en che mai a compromettere le modalità esecutive delle opere appa ltate, in ragione della possib ilità che l'app altatrice realizzasse comun que correttamente e sollecitamente gli interventi affida ti; b) che, quanto alla fornitura dei pannel li modulari grecati in pla stica, abbinabili ai pannelli di copert ura del tetto, i relativi campioni erano stati consegnati dall'attrice il 10 settembre 2012 al direttore dei lav ori, senza che essa a vesse ricevuto risposta alc una, né immediata e neppure nei giorni a seguire, nonostante i solleciti inviati, cui seguiva solo a fine mese la richiesta di consegna della scheda tecnica del prodotto suggerito e dei risultati di laboratorio, con riserva di indicarne successivamente il colore e con successiva domanda della direzione dei lavori del 6 ottobre 20 12 di poter visionare campioni di pannello in materiale compatto, e non già grecato, senza che, all'esito della consegna della campionatura e della sched a tecnica, fosse stata esplicitata a lcuna risposta, se non qu ella del 15 ottobre, con cui la direzione dei lavori aveva chiesto la consegna di campionatura riferita alle lastre compatte, scelta che aveva determinato l'a rresto dell'attività esecutiva a cura dell'appaltatore, poiché il prodotto prescelto aveva un costo tre volte superiore rispetto a quello dell'omologo ma nufatto proposto d alla controparte; c) che, dun que, l'interruzione dei lavori era dipesa dalla mancanza di tempestive indicazioni, a cura del ### inio, sulla scelta dei pannelli di copertura del tetto, 7 di 34 come era emerso d alle deposizioni testimoniali assunte, sicché, piuttosto che un inadem pimento della socie tà appalt atrice, era ravvisabile un'omessa cooperazione della committenza, affinché la prima potesse essere messa in condizione di adempiere le proprie prestazioni, cooperazione particolarmente indispensabile nel caso di specie, venendo, in caso contrario, compromessa la sequenza degli int erventi previsti in un arco temporale ol tremodo circoscritto e vincolato; d) che neanche l'abbandono del cantiere, preannunciato il 18 ottobre 2012 ed attuato dall'appa ltato re il giorno successivo, costituiva un 'inadempienza addebitabile alla ### stante che, in ragione di qu anto emerso dalle verifiche eseguite, esistevano, in realtà, motivi di preoccupazione per la stabilità dei pannelli in muratura (c.d. telai strutturali) delle facciate, pericoli che si erano resi evidenti con il posizionamento dei ponteggi ed erano stati prospettati dall'impresa con messaggio del 20 settem bre 2012, formando oggetto di verbale del 30 settembre 2012, nel quale il direttore dei lavori aveva sottolineato la gra vità della situazione e sollecita to un intervento, sicché sussisteva un oggettivo - e nell'immediato non superabile, se non previo int ervento di consolidazione stat ica, di cui però non era preventivabile la tempistica - “ostacolo” a dare corso all'opera di restauro, tale da integrare (quantomeno sotto l'aspetto putativo, se non effettivo) l'esimente dell'impossibilità sopravvenuta oppure la relativa causa estintiva, atteso che non era pretendibile che la ### rimanesse obbligata sine die ad una prestazione consentita solo dal verificarsi di un evento (a ppunto il consolidamento delle strutture m urarie) q uantomeno incertus quando, né era pretendibile che l'ap paltatrice sopra ssedesse 8 di 34 temporaneamente all'intervento in questione, dedicandosi ad altre opere; e) che l'appaltatore aveva soffermato la propria attenzione sulla “latitanza” degli organi esponenziali del ### inio nel breve lasso in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, lamentando la co ndotta non collaborativa di tali organi e non co nforme ai dettami della buona fede, sia qua nto alla valenza dell'impedimento frapposto agli interventi di pulizia e tinteggiatura delle facciate, in ragione della scoperta delle precarie condizioni in cui esse versavano, sia con riguardo alle conseguenze derivant i dalla omessa o comunque rita rdata e non solerte cooperazione nella scelta della tipologia dei materiali da impiegare nella posa dei pannelli di copertura del tetto, condotte che avevano integrato una mora accipie ndi del co mmittente e non consentivano di ravvisare una mora debendi dell'appaltatore; f) che, contrariamente all'assunto del ### che aveva ricondotto la cessazione del rapporto contr attuale ad una riso luzione consensuale, desumibile dall'incarico affi dato dal ### ad altra impresa per l'esecuzione delle medesim e opere appa ltate, non er a ravvisabile alcun coerente incontro di consensi tra le parti, bensì altre ttant e condotte unilaterali divergenti, sebbene ambedue convergenti nel manifestare, per fatti concludenti, l'intenzione di ciascuna di porre fine ex abrup to al rapporto in questione, nella fase esecutiva in cui era giunto nell'ultima decade di ottobre 2012; g) che, per l'effetto, l'appalto era venuto meno per il recesso esercita to dal ### reso manifesto dalla stipula di omol ogo negoz io con altra impresa subent rata alla ### definitivamente esautorata, fenomeno in conseguenza del quale il recedente era tenuto a soggiacere agli oneri economici 9 di 34 accollati dall'art. 1671 c.c.; h) che il riconoscimento delle entità pecuniarie, quale credito indennitario in favore della società appaltatrice, non avrebbe determinato alcun viz io di extra - petizione, posto che le “spese sostenute” e il compenso maturato per i “lavori esegu iti” costituivano un minus rispetto al d anno emergente di cui era stato chiesto il ristoro, essendo, per contro, equipollenti, da un punto di vista economico, il lucro cessante e il “mancato guadagno” e tra ttandosi, per il resto, di una diversa qualificazione giuridica di una circostanza fattuale che la società assuntrice aveva posto a supporto della pronuncia di risoluzione per inadempimento; i) che il compenso, inteso quale equipollente del ricav o lordo, per definizione comprensivo sia delle passività d'impresa, cioè dei costi sostenuti nell'esecuzione dell'appalto, sia dei lavori eseguiti, sia anche dell'utile netto finale, coincideva con l'importo complessivo lordo delle spese sostenute, cioè a ppunto con i ricavi lordi di pertinenza della ### in relazione alle opere contra ttuali eseguite, compenso indicato nella consulenza tecnica d'ufficio in complessivi euro 168.289,82, ai quali dovevano essere aggiunti gli importi di euro 2.800,00, quale valorizzazione delle opere extra -contratto, e di euro 15.285,70, a titolo di rimborso delle spese sostenu te dall'appalta tore, non correlabili agli interventi effettuati, bensì prodrom iche ad ulteriori opere contemplate in contratto ma rimaste ineseguite, per un totale complessivo di euro 205.013,07, comprensivo di IVA al 10%, da cui doveva essere detratto l'importo di euro 68.845,74, versato a titolo di acco nti, co n un residuo compenso spetta nte di euro 136.167,33; l) che il guadagno non conseguito, inteso come utile d'impresa al netto delle passività, p er effetto dell'anticipata 10 di 34 interruzione del rapporto, secondo le risultanze dell'ausiliario del giudice, doveva essere parametrato alle previsioni normative nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregu a l'utile dell'appaltatore doveva essere determinato forfett ariamente nell'aliquota del 10% , app roccio sicuramente cond ivisibile in assenza di altri elementi di riferimento, derivante dall'applicazione, in via analogica, di una disciplina regolante un settore affin e a quello in esame, con un conseguent e utile non percepito pari ad euro 58.271,02, corrispondente alla percentuale del 10% applicata sulla differenza tra il complessivo com penso pattuito per l'appalto di euro 751.00 0,00 e quello di euro 168.289,82 matu rato in relazione all'opera parzialmente realizzata; m) che, pertanto, il totale complessivo spettante a titolo di indennizzo ammontava ad euro 194.438,35.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il ### “Galassia” in ### via ### n. 164. 
Ha resistito, con controricorso, l'intimata ### S.r.l., che ha proposto, a s ua volta, ricorso incide ntale condizionato, articolato in un unico motivo. 
Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, il ### “Galassia” in ### via ### n. 164.  4.- Le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, prim o com ma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito 11 di 34 adottato una motiv azione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella parte in cui avrebbe ricondotto la cessazione del rapporto co ntratt uale di appalto al recesso unilaterale operato dal committente, escludendo però i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore in base a una ratio decidendi diversa e incompatibile, ossia alla stregua dell'omessa cooperazione della committenza nella scelta dei pa nnelli di copertura del tetto e, qua nto all'abba ndono del cantie re, configurando un'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 (quantomeno sotto l'aspetto putativo, se non effettivo), in ordine alla manc ata risoluzione della problematica attinente alla sicurezza dei muri di t ampon amento dell'edificio e più precisamente dei pannelli in ma ttoni in calcestruzzo, che costituivano il parametro esterno dei muri a cassa vuota delle facciate. 
Obietta l'istante che le diverse rationes decidendi considerate sarebbero state irriducibilmente incompatibili e contraddittorie, in quanto il contratto di appalto avrebbe potuto risolversi per effetto dell'unilaterale manifestazione di volontà del committente, esercitabile anche per facta concludentia, il che avrebbe dovuto implicare che, qua ndo il cantiere era stato abbando nato pe r le problematiche dei distacchi, il rapporto fosse ancora in essere. 
Oppure, in via del tutto alternativa e non cumulabile, sarebbe stata integrata u n'ipotesi di impossibilità sopravvenu ta della prestazione per causa non im puta bile al debitore ed allora la 12 di 34 stipula dell'omologo negozio di appalto con terzi certamente non avrebbe potuto risolvere un contratto già risolto.  1.1.- Il motivo è infondato. 
E ciò perché la Corte del gra vame non è incorsa in a lcun contrasto irriducibile tra aff ermazioni inconciliabili , atteso che, per un verso, ha negato che la d omanda riconvenzionale proposta dal ### - volta a d ottenere la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadem pimento dell'assu ntore - fosse fondata e, per altro verso, ha legitt imato la pretesa risarcitoria dell'ass untore in ragione dell'avvenuto rece sso unilaterale ad nutum attuato dall'appaltante. 
Il riferimento a lla mancata cooperazio ne dell'appaltatore e all'impossibilità sopravvenuta della pres tazione (quale esimente del suo inadem pimento) ha avuto una mera effic acia paralizzatrice dell'invocata risoluzione per inadempimento imputabile a colpa dell'artefice dell'opera e non già una valenza costitutiva alternativa a ll'emarginato esercizio del diritto potestativo di recesso, quale atto idoneo a sciogliere il rapporto. 
Segnatamente, da un lato, la sentenza impugnata ha escluso che potesse integrare un inadempimento imputa bile all'appaltatore l'interruzione dei lavori conseguente all'assunzione delle determinazioni sull'individuazione della tipologia dei pannelli di copertura del nuovo tetto. E ciò perché tale interruzione era dipesa dalla mancanza di tempestive ind icazioni, a cura del ### sulla scelta dei pannelli di copertura del tetto, come era em erso dalle deposizioni testim oniali assunte, sicché, piuttosto che un inadem pimento della società appaltatrice, era ravvisabile un'omessa cooperazione della committenza, affinché 13 di 34 la prim a potesse essere messa in condizione di adempiere le proprie prest azioni, cooperazione particolarmente indispensabile nel caso di specie, venendo, in caso contrario, compromessa la sequenza degli interventi previsti in un arco temporale oltremodo circoscritto e vinco lato ( posto che allo smantellament o delle lastre del tetto preesistente in fibrocemento-amianto avrebbe dovuto fare seguito, senza soluzione di continuità, la realizzazione della copertura con i nuovi pannel li, allo scopo di evitare infiltrazioni, secondo il cronoprogramma previsto). 
Dall'altro lato, la Corte d'appello ha negato che l'abbandono del ca ntiere, preannunciato il 18 ottobre 2012 ed attuato dall'appaltatore il giorno successivo, costituisse un'inadempienza addebitabile alla ### quanto all'ulteriore ope ra commissionata di restauro conservativo delle facciate, in relazione alla problematica presenta tasi relativa al pericolo di distacco dei muri di tamponamento. 
In proposito, la sentenza impugnat a ha ritenuto che, in ragione di quanto emerso dalle verifiche eseguite, esistessero, in realtà, motivi di preoccupazio ne per la stabilità dei pannelli in muratura (c.d. telai strutturali) delle facciate, che si erano resi evidenti co n il posiziona mento dei ponteggi ed erano stati prospettati dall'impresa con messaggio del 20 settembre 2012, formando oggetto di verbale del 30 settembre 2012, nel quale il direttore dei lavori aveva sottolineato la gravità della situazione e sollecitato un intervento, sicché sussisteva un oggettivo - e nell'immediato non superabile, se no n previo int ervento di consolidazione statica, di cui però non era preventivabil e la tempistica - “ostacolo” a dare corso all'opera di restauro, tale da 14 di 34 integrare l'esimente dell'impossibili tà sopravvenuta oppure la relativa causa estintiva, a tteso che non era pretendibile che la ### rimanesse obbligata sine die ad una prestazione consentita solo dal verificarsi di un evento (a ppunto il consolidamento delle strutture mur arie) qua ntomeno incertus quando, né era pr etendibile che l'appa ltatrice soprassedesse temporaneamente all'intervento in questione, dedicandosi ad altre opere. 
In base alla ricostruzione del giudice di merito, tali condotte avevano integrato una mora accipie ndi del co mmittente e non consentivano di ravvisare una mora debendi dell'appaltatore. 
Esclusa la ricorrenza dei presupposti affinché potesse trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento dell'assuntore, sotto altro versante (e segnatamente avuto riguardo alla diversa domanda spiegata dall'appaltatore), è stata riconosciuta la spettanza dell'invoc ata tutela risarcitoria, alla stregua della causale individua ta nell'attuazione del rece sso a cura dell'ordinante dei lavori.  2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ricondotto la cessazione del contratto di appalto al recesso ese rcitato dal ### committente, reso manifesto dalla stipula di omologo negozio con altra impresa, s ubentrata alla ### definitivamente esautorata. 
Osserva l'istante che questa qualificazione giuridica del rapporto controverso, da parte del giudice d'appello, sarebb e potuta avvenire pur ché questi avesse operato nell'ambito delle 15 di 34 questioni riproposte con il gravame, lasciando inaltera to il petitum e la causa petendi, ossia se nza introdu rre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. 
Mentre, per converso, nel caso di specie, vi sarebbe stata totale alterità tra l'accertamento del l'intervenuto recesso unilaterale del committente e la domanda relativa, invece, all'accertamento dell'inadempimento, quale presupposto per la domanda di risarcimento del dann o, come propos ta dall'appaltatore, che non avrebbe potuto implicitam ente contenere una domanda di recesso. 
Ebbene, ad avviso del ricorrente, la società appaltatrice non avrebbe mai avanzato, neppure in via subordinata, domanda di accertamento, con pronuncia m eramente dichiara tiva, dell'intervenuto recesso unilaterale del committente, né avrebbe potuto formulare tale domanda in appello, comportand o tale evenienza una mutatio libelli vietata. 
E neanch e la subordinata domanda di accertamento dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione avrebbe potuto essere letta come accertamento dello scioglim ento dell'appalto per l'intervenuto recesso unilaterale, in ragione dell'eterogeneità dei presupposti fattuali delle due azioni. 
E ciò co nsiderato altresì che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa rispetto alla domanda di accertamento dell'esercizio del recesso e non vi è un rapporto di continenza, equipollenza o inclusione tra le due pretese, bensì di alternatività.  2.1.- Il motivo è infondato. 16 di 34 E tanto perché la qualificazione giuridica della doma nda effettuata dalla Corte del grava me è avvenuta senza incid ere sulle circo stanze fattuali dedotte e tenuto altresì conto del petitum immediato e della causa petendi esposta nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 
Sul punto, la sentenza impugnata ha specificat o che, contrariamente all'assunto del ### che aveva ricondotto la cessazione del rapporto contrattuale ad un'ipotesi di risoluzione consensuale, desumibile dall'incarico affidato dal ### ad altra impresa per l'esecuzione delle medesime opere appaltate, non era ravvisabile alcun coerente incontro di consensi tr a le parti, bensì altretta nte co ndotte divergenti, sebbene ambe due dirette a manifesta re, per fatti concludenti, l'intenzione di ciascuna di porre fine ex abrupto al rapporto in questione, nella fase esecut iva in cui era giunto nell'ultima decade di ottobre 2012. 
Per l'effetto, la Corte di merito ha sostenuto che l'appalto era venuto meno per il recesso ese rcitato dal ### reso manifesto dalla stipula di omol ogo negozio co n altra impresa subentrata alla ### definit ivamente esautor ata, fenomeno in co nseguenza del quale il recedente era ten uto a soggiacere agli oneri economici accollati dall'art. 1671 Quindi, la Corte d'a ppello ha evidenziato che il riconoscimento delle entità pecu niarie spettan ti per effetto dell'esercizio del recesso, quale credit o indennit ario in favore della società appaltatrice, non avrebbe determinato alcun vizio di extra-petizione, posto che le “spese sostenute” e il co mpenso maturato per i “lavori eseguiti” costituivano un minus rispetto al 17 di 34 danno emergente di cui era stato chiesto il ristoro, essendo, per converso, equipollenti, da un punto di vista economico, il lucro cessante e il “mancato guadagno” e trattandosi, per il resto, di una diversa qualificazi one giuridica di una circostanza fattuale che la società assuntrice aveva posto a supporto della pronuncia di risoluzione per inadempimento, avendo appunto l'appaltatrice addotto il fatto rel ativo a ll'affidamento dell'appalto, a cura del ### ad altra impresa, tale da impedire la prosecuzione dell'opera (in questi termini, ha assunto una vale nza corroborativa la conclusione articolata in via subordinata dall'assuntrice attrice circa la sopra vvenuta inesistenza dei presupposti per l'esecuzione del contratto e la “impossibilità” di proseguire la prestazione). 
Pertanto, dedotto lo scioglim ento del ra pporto in ra gione dell'affidamento dell'appalto ad altr a impresa, invocato il risarcimento dei danni per le voci attinenti al danno emergente e al lucro cessante - assimilabili alle voci indennitarie spettanti per l'esercizio del recesso, rappresentate dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e d al mancato guad agno (sulla qualificazione giuridica dell'indenniz zo ex art. 1671 c.c. quale obbligazione risarcitoria: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 18/12/2006; Sez. 2, Sentenza n. 17340 del 17/11/2003; ### 2, Sentenza 77 del 08/01/2003) -, la condotta di “inadempimento” posta a fondamento della tutela riparatoria invocata è sta ta identificata nel diritt o potestativo di recesso ad nutum esercitato dal committente, già desumibile dalle argomentazioni svolte, proprio alla stregua dell'espresso richiamo all'affidamento dell'appalto, a 18 di 34 cura del ### nio, in pe ndenza di rapporto, ad altro appaltatore. 
Comportamento, quest'ultimo, che int egra un'ipotesi di recesso esercitato per facta concludentia in quanto incompatibile con la prosecuzi one del ra pporto (Cass. Sez . 2, S entenza 28948 del 04/12/2017; S ez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998; ### 2, Sentenza n. 1411 del 10/02/1987). 
In conseguenz a non ricorre la prospettata violaz ione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poic hé il vizio di ultrapetizione sussiste soltanto se il giudice, con la sua pronunzia, ecceda i limiti del petitum, attribu endo beni non domandati: esso non è ipotizzabile, pertanto, nel caso in cui si contesti unicamente l'esatta qualificazione dell'azione risarcitoria, senza alcun riflesso sulla misura del risarcimento dei danni richiesti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019; ### 1, Sentenza n. 9002 del 11/04/2018; ### 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015; ### L, Sentenza n. 455 del 11/01/2011; ### 2, Sentenza n. 3702 d el 21/10/1976, proprio con riferim ento alla qualificazione dell'azione risarcitoria com e rivolta ad ottenere l'indennizzo per recesso unilaterale del committente nel contratto di appalto, ipotesi contestata dalla controparte). 
Nel ca so in esame non sono sta ti, dunq ue, alterati gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi) e non è stato emesso un provvedimento diverso da qu ello richiesto (petitum immediato), né è stato attribuito un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), sicché la pronuncia non è avvenuta oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. 19 di 34 3.- Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli a rtt. 1453, 1455, 1456, 1458, 1655, 1656, 1658 e 1664 c.c., per avere la Corte distrettuale disatt eso la domand a di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore, nonostante fosse stata dedotta, qua le specifico profilo di inadempimento ascrivibile alla socie tà appaltatrice, l'assicurazione circa la disposizione di organizzazione propria dei mezzi e di personale, idonea all'esecuzione delle opere, benché, di fatto, essa avesse provveduto a noleggiare da terzi i ponteggi e la gru e avesse affidato in subappalto le opere di decorazione delle facciate, assumendo alcuni ope rai e pretermettendo ogni informativa sul punto alla direzio ne dei lavori e all'assemblea condominiale. 
Ad avviso dell'istante, ciò avrebbe pregiudicat o il nesso commutativo proprio del contratto di appalto, il quale importa che l'assuntore sia pur sempre in grado di conoscere da subito, o comunque sia in grado di evin cere, l'entità delle obbliga zioni a suo carico, riducendo il margine di rischio insito nel contratto. 
Inoltre, sarebbe stato pregiudicato l'intuitus personae, quale carattere dell'appalto riguard ante non già la figur a dell'appaltatore bensì l'impresa, con la conn essa abusiva stipulazione del subappa lto senz a l'autorizzazione del committente, fattispecie non consentita dall'ordinamento, con la violazione dell'obbligo dell'artefice di fornire la materia necessaria a compiere l'opera, avvisando l'appaltante dell'eventuale cattiva qualità o dell'inidoneità dei ma teriali e con la conseguent e responsabilità dell'appaltatore per i danni, in mancanza di tale 20 di 34 avviso; con la correlata inversione di un obbligo dell'appaltatore in un onere del committente. 
E sarebbe s tato altresì erro neamente escluso l'inadempimento dell'appaltatore, n onostante la totale inadeguatezza del prodotto offerto dall'assuntore con riferimento ai pannel li di copertura, in ragione di un'asserita omessa cooperazione della committenza.  3.1.- Il motivo è infondato. 
Infatti, la sentenza impugnat a h a escluso che i contegni ascritti alla ### - ossia l'avere quest'ultima assicurato di disporre di organizzazione propria nonché di mezzi e di personale idoneo all'esecuzi one delle opere ed avere, invece , nonostante facoltizzata dal testo contrattuale ma con l'obbligo di comunicazione nominativa e preventiva agli ausiliari della committenza, provveduto a noleggiare da terzi i ponteggi e la gru nonché ad affidare in suba ppalto le opere di decorazione delle facciate ed altresì ad assume re alcun i operai, preterm ettendo ogni informativa sul punto alla direzione dei lavori e all'assemblea condominiale - fossero idonei ad infirmare il nesso commutativo che connota il contratto e neppure a far venir meno un eventuale intuitus riposto dalla committenza nell'organizzazio ne d'impresa dell'appaltatrice e men che mai a compromettere le moda lità esecutive delle opere appaltate. 
E tanto alla stregua della verifica di una situazione dirimente: la possibili tà che l'appaltatrice realizza sse comunque correttamente e sollecitamente gli interventi affidati in base alla propria organizzazione d'impresa. 21 di 34 Sicché il ricorso al noleggio del ponteggio e della gru, l'assunzione di un numero limita to di ope rai ulteriori a tempo determinato e il subap palto di una frazione dell'opera, rappresentata dalla decorazione delle facciate, non hanno compromesso il carattere commutativo dell'appalto, in quanto la società incaricata godeva comunque di un'organizzazione propria dei m ezzi produttivi a struttura imprenditoriale, idonea a consentire l'esecuzione dell'appalto (Cass. Sez. 3, Sentenza 23947 del 12/11/2009; S ez. 3, Sentenza n. 7755 del 29/03/2007; ### 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006). 
E a prescindere dalla struttura imprenditoriale di cui godeva la ### comunque - secondo la valutazione insindacabile in qu esta sede del giudice di meri to - non è venu to meno l'aspetto inerente all'idoneità dell'impresa assuntrice a garantire, in ogni caso, l'esecuzione dell'opera programmata. 
Questo anche con riferimento all'affida mento in subap palto della deco razione delle facciate senza la pre ventiva autorizzazione del committente, che intanto avrebbe potu to incidere sulla risoluzione del co ntratto principale di ap palto in quanto l'inadempimento si fosse configurato di non scarsa importanza ai sensi dell'art . 1455 c.c., ossia nel solo caso di mancanza di idoneità tecnico-economica del subappaltatore, aspetto questo per nulla evocato dal ricorrente. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve du nque essere convalidata l'argomentazione del giudice di merito, il quale ha ritenuto che gli inadempimenti dedotti non avessero compromesso l'incidenza causale e fu nzionale della fig ura dell'appaltatore quale elemento essenziale ai fini dell'integrazione 22 di 34 dell'appalto, all'esito di un a valutazione dell'intuitus non già in chiave puramente soggettiva, ma in una dimensione oggettiva, collegata all'organizzaz ione dell'impresa di cui è titolare l'appaltatore, elemento su cui essenzialmente è riposta la fiducia del co mmittente e tale da implicare che a ssuma rilievo non l'intuitus personae bensì l' intuitus impresae, seco ndo appunto l'elemento oggettivo dell'idoneità ed affidabilità della struttura organizzativa, con la predisposizione dei mezzi necessari, aspetto non co mpromesso dal ricorso al noleggio di alcuni mez zi, dall'assunzione di ulteriori ope rai per l'occasio ne e dall'affidamento in subappalto di una specifica e ben delimitata opera programmata. 
Invece, con riferimento ai pannelli di copertura, la sentenza impugnata ha evidenziato che, a fronte dell'offerta in visione del campione dei pannelli individua ti secondo le prescrizioni di contratto e di capitolato, la carenz a di alcuna interlocuzione tempestiva a cura della committenza a veva inciso sulla prosecuzione dei lavori a ppalta ti in termini di man cata cooperazione nell'attuazione dell'obbligazione. 
Non si è trattato, dunq ue, di una carenza colpevole dell'artefice nella individuaz ione del materiale fornito, bensì di una mancata collaborazione dell'ordinante dell'appalto nella tempestiva scelta del materiale proposto secondo le prescrizioni di capitolato, all'esito della presentazione dei campioni.  4.- Con il quarto motivo il ricorrente lament a, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tr a le 23 di 34 parti, per avere la Corte del gravame pretermesso integralmente le risultanze probatorie emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello , in ordine al fa tto che i pannelli traslucidi (ondu lina) presentati dall'impresa non fossero confacenti alla realizzaz ione dell'opera di copertu ra nel caso specifico. 
Rilievo riportato da lla sentenza impugna ta senza che ne fossero discese le relative consegu enze sotto il profilo dell'inadempimento ascritto all'assuntore.  4.1.- Il motivo è inammissibile. 
La censura mira, in realtà, sotto l'a pparente deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, ad ottenere una nuova valutazione sull'esclusione dell'inadempimento imputabile a colpa dell'assuntore nella scelta dei pannelli di copertura, alla stregua della mancata cooperazione prestata dall'appaltant e, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Or dinanza n. 8773 del 03/04/2024; S ez. 5, Ordinanza n. ### del 22/11/2023; ### 1, Ordinanza n. 5987 del 04/ 03/2021; ### U, Sentenza n. ### del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 
Ed invero, sul punto la Corte territoriale ha motivato nel senso che, quanto alla fornitura dei pannelli modulari grecati in plastica, abbinabili ai pannelli di copertura del tetto, il relativo campione era stato consegnato dall'attrice il 10 settembre 2012 al direttore dei l avori, senza che essa avesse ricevuto rispos ta alcuna, né immediata e neppure nei giorni a seguire, nonostante i solleciti inviati, cui seguiva solo a fine m ese la richiesta di consegna della scheda tecnica del prodott o suggerito e dei 24 di 34 risultati di laboratorio, con riserva di indicarne successivamente il colore e con successiva domanda della direzione dei lavori del 6 ottobre 2012 di poter visionare campioni di pannello in materiale compatto, e non già grecato, senza che, all'esito della consegna della campionatura e della scheda tecnica, fosse stata esplicitata alcuna risposta, se non quella del 15 ottobre, con cui la direzione dei lavori aveva chiesto la consegna di campionatura riferita alle lastre compa tte, scelta che aveva determinato l'arr esto dell'attività esecutiva a cura dell'appaltatore, poiché il prodotto prescelto aveva un costo tre volte superiore rispetto a quello dell'omologo manufatto proposto dalla controparte.  5.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1206 c .c., per avere la Corte d'appello co nfigur ato, in ordine a l peculiare aspett o esecutivo preso in considerazione - ovverosia alla scel ta del m ateriale di copertura del tett o -, un'ipotesi di omess a co operazione da parte della committenza, affinché l'appaltatore potesse essere messo in condizione di adempiere le proprie prestazioni, ritenendo che l'abbandono del cantiere da parte d ella società appaltatrice fosse, oltre che un fatto legittimo, circostanza idonea ad integrare la fattispecie della mora accipiendi. 
Senonché sarebbe stata richiesta inderoga bilmente una dichiarazione del debitore esteriorizzata e comunicata al creditore in form e idonee e conf orme alle presc rizioni di legge, affinché l'assuntore potesse liberarsi dalla propria obbligazione, dichiarazione che, nel caso di specie , non vi sarebbe sta ta, 25 di 34 essendosi le argomentazioni della sentenza impugnata appuntate sull'asserita inerzia del committente, ossia su un mero fatto.  5.1.- Il motivo è infondato. 
Ora, il creditore è in mora quando, nonostante il debitore si attivi per adempiere, il creditore non cooperi per consentire tale adempimento, ricevendo la prestaz ione nel caso di offerta del pagamento ovvero ponendo in essere le condotte indispensabili affinché il debitore possa adempiere l'obbligazio ne nel ca so di prestazioni di dare che non presuppongano il pagamento o di facere. 
La previsione suggella il principio secondo cui nel rapporto obbligatorio esistono specifici obblighi di cooperazione che sono posti a carico non solo del debitore, ma anche del creditore e che sono finalizzati all'attuazione dell'obbligazione. 
Con riferimento al contenuto degli obblighi che riguardano il creditore, si tra tta appunto di comportamenti positivi, la cui mancata integrazione implica, in concorso con l'offerta reale o per intimazione, la costituzione in mora del creditore. 
Tale cooperazione non rientra in una obbligazione assimilabile all'obbligazione principale che ricade sul debitore, bensì è annoverabile tra gli obblighi strumentali o funzionali all'attuazione del ra pporto obbligatorio, collocati nella categoria degli oneri, poiché la mora accipiendi non tutela un autonomo interesse del debitore, ma delimita l'area della difesa dell'interesse creditorio. 
Nella fa ttispecie, la mora del creditore - secondo l'assunto congruamente motivato della sentenza impu gnata - si è determinata in quanto il creditore non ha compiuto quanto era in concreto necessario affinché il debitore potesse a dempiere 26 di 34 l'obbligazione, con particolare riguardo alla scelta dei pannelli di copertura del tetto da installare dopo avere smantellato il tetto preesistente, nonostante l'invio tempestivo dei campioni di tali pannelli. 
In particolare, nel contratto di appalto è configurabile, in capo al comm ittente, quale creditore dell'opus, u n dovere - discendente dall'esp resso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di c ooperare all'adempimento dell'app altatore attraverso il compimento di quelle att ività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risulta to cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018; ### 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; ### 2, Sentenza n. 26260 del 22/11/2013; ### 1, Sentenza n. 10052 del 29/04/2006). 
Nel ca so in esame, secondo la ricostru zione della sentenza impugnata, tale richiesta di cooperazione è stata in più occasioni esteriorizzata dall'appaltatore al committent e: dapprima con i plurimi solleciti inviat i dopo la consegna del campione del 10 settembre 2012; qu indi, all'esito della consegna della campionatura e della scheda tecnica dei pannelli originari; infine, con la comunicazione dell'abbandono del cantiere preannunciato il 18 ottobre 2012, dopo la comunicazione del 15 ottobre 2012, con cui la direzione dei lavori aveva chiesto la consegna di campionatura riferita alle lastre compatte, prodotto che aveva un 27 di 34 costo tre volte superiore rispetto a quello dell'omologo manufatto proposto dall'assuntore. 
Sicché l'impedimen to alla prosecuzione dei lavori, in mancanza della scelta delle lastre di co pertura, è stato comunicato in forme idonee alla committenza.  6.- Con il sesto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art.  360, prim o comma, n. 3, c.p.c., della violazione e f alsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., per avere la Corte di merito reputato integrata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della presta zione per causa non imput abile al debitore con riferimento alla sicurezza dei muri di tamponamento dell'edificio, senza che tale impossibilità rivestisse i caratteri della obiettività e dell'assolutezza, poiché l'insorta problem atica in ordine ai distacchi dei pannelli in mur atura dalle facciate sare bbe stata considerata solo sotto il profilo subiettivo.  ### l'istante, la sentenza impu gnata avrebbe fat to riferimento ad un ostacolo non superabile sotto l'a spetto meramente putativo.  6.1.- Il motivo è infondato. 
Orbene, l'impossibilità ex art. 1256 c.c. deve effettivamente rivestire i requisiti dell'o biettività e dell'assolutezz a, ossia deve essere tale non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve costitu ire un osta colo che non può essere superato neanche co n uno sforzo estremo (Cas s. Sez. 1, Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022; ### 3, Sentenza n. 2691 del 16/03/1987).  ###à sopravvenuta che estingue l'obbligazione non deve essere imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere 28 di 34 la presta zione medesima non deve essere venuto meno ( Sez. 3, Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023; ### 3, Ordinanza 8766 del 29/03/2019; ### 1, Sentenza n. 20811 del 02/10/2014). 
Detta impossibilità può manifestarsi in senso fisico o giuridico e deve essere inoltre so pravvenut a, posto che l'im possibilità iniziale influisce sulla validità dell'atto e non sul rapporto.  ###à della prestazione deve essere inoltre definitiva, in ragione della natura dell'impedimento: qualora l'impedimento incida sull'an dell'adempimento, nel senso di rendere la prestazione inattuabile sine die e in modo irreversibile, l'impossibilità sarà definitiva (sull'impossibilità sopravvenuta non rimediabile parziale nell'appalto si veda altresì l'art. 1672 c.c.). Al di fu ori dell'ipotesi in cui la presta zione diventi im possibile in modo perpetuo la qualificazione dell'impossibilità come definitiva o tem poranea dipende dal modo di atteggiarsi del con creto regolamento di interessi del rapporto obbligatorio, ossia da una valutazione teleologico-funzionale da compiere in rel azione al titolo dell'obbligazione, alla natura dell'oggetto ed ai contrapposti interessi del debitore e del creditore. 
Ove l'impossibilità della prestazione sia definitiva, ne consegue l'effetto estintivo dell'obbligazione, fermo restando l'obbligo del debitore di da rne tempe stiva co municazione a l creditore. 
Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha argomentato sulla natura obiettiva e assolut a (sine die) dell'impedimento al restauro conservat ivo delle facciate in ragione dell'imminente pericolo rilevato, consistente nel possibile distacco dei pannelli in 29 di 34 mattoni, il che esigeva un intervent o urgent e di rimedio, oltre che, in ogni caso, la rim ozione dei ponteggi già montati e l'integrazione del piano di sicurezza, anche a salva guardia dell'incolumità delle persone, non solo limitate a quelle chiamate ad opera re nell'ambito degli interventi appalta ti, condizione, questa, inibitoria della progressione delle attività di pulizia e di decorazione delle facciate condominiali. 
La circostanza che la pronuncia si sia riferita alla necessità “quantomeno sotto l'aspetto putativo, se non effettivo” del previo intervento di consolidazione statica, in cui non era preventivabile la tem pistica, ha avuto un a mera incidenz a quantitativa e non qualitativa. 
E questo in relazione alla successiva verific a della delimitazione del pericolo ad un a so la parete apparsa come totalmente staccata perimetralmente dai pilastri e dal so laio superiore, con uno stato di immanent e ribaltamento verso l'esterno, peraltro impedito dai fili di ferro interni di legatura. 
Ma sotto il profilo dell'an la situaz ione incipiente di impossibilità è stata confermata in chiave oggettiva (esigendosi comunque degli interventi che eliminassero il pericolo rilevato), sebbene essa sia stata ridimensionata sul piano quantitativo, sicché deve esclud ersi che la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore sia stata negata sulla scorta di una impossibilità meramente subiettiva (ossia dipesa da un errore valutativo dell'assuntore). 
Il che è suffragato dall'adozione, in ragione della sollevazione della qu estione relativa allo stato dei telai strutturali delle facciate, di ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori. 30 di 34 7.- Il settimo motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  1671 e 2697 c.c. (motivo proposto in via subordinata rispetto alla censura svolta co n il secondo m otivo di ricorso), per aver e la Corte territoriale stabilito la misura del mancato guadagno, quale voce indennit aria riconosciuta all'appaltatore, sulla base di una percentuale forfettaria, senza aver indicato le difficoltà insorte in sede di determinazione del mancato guadagno e tale da impedire una precisa quantificazione dell'entità del pregiudizio sofferto. 
E ciò in violazione del principio secondo cui l'onere di provare i fa tti che costituiscono il fondamento della pretesa, e nella fattispecie la spettanza di ta le m ancato guadagno, a nche in ordine al quantum, ricadeva sul richiedente.  7.1.- Il motivo è infondato. 
Occorre premettere che, sin dall'origine del giudizio, la società appaltatrice aveva chiesto il risarcimento, tra l'altro, del lucro cessan te nella misura di euro 173.510,00, misura determinata all'esito dello sco mputo, dal corrispettivo totale dell'appalto di euro 751.000,00, dei costi preventivati per complessivi euro 577.490,00, com e da calcolo a naliticamente riportato nelle tabelle allegate. 
Per co nverso, aderendo alle conclusio ni del consulente tecnico d'ufficio, il guadagno non conseguito, inteso come utile d'impresa al netto delle passività, p er effetto dell'anticipata interruzione del rapporto, è stato determinato nel minore importo di euro 58.271,02, co rrispondente alla percentu ale del 10% applicata sulla differenza t ra il complessivo com penso pattuito 31 di 34 per l'a ppalto di euro 751.000,00 e quello di euro 168.289,82 maturato in relazione all'opera parzialmente realizzata. 
E tanto parametrando la misura di tale voce indennitaria alle previsioni normativ e nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'app altatore, in caso di recesso del committente, può essere determinato forfetta riamente nell'aliquota del 10% (Ca ss. Sez. 1, Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; ### 1, Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; ### 1, Ordinanza n. 26009 del 17/1 0/2018), app roccio reputa to condivisibile dal giudicante in assenza di a ltri elementi di riferimento. 
A tale esito si è pervenuti, ritenendo plausibile l'applicazione in via analogica di una disciplina regolante un settore a ffine a quello in esame. 
Per l'effetto, in ragione di una scelta del giudicante e non già per un difetto di allegazione imputabile all'assuntore, il mancato guadagno - quale differenza tra il prezzo contrattuale dei lavori ancora da eseguire e l'ammonta re presuntivo dei costi che sarebbero stati necessari in ordine a tali lavori - è stato calcolato sulla base della percentuale presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici. 
Senonché è conforme ai criteri di riconduzione del quantum all'effettiva entità della voce indennizzata che l'aliquota forfettaria fissata dalla legge esclusivamente per il recesso del committente pubblico assurga al ra ngo di criterio generale per la quantificazione dell'utile presunto, ove sia difficile ragg iungere una dimostrazio ne sicura sull'entità del pregiudizio con 32 di 34 riferimento ai ra pporti giuridici a d esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato. 
Ed invero, la dimostrazione del quantum del m ancato guadagno (e non già dell'an) giustifica il ricorso al supporto tecnico di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente (anche alla stregua della necessità di determinare - per un verso - l'importo dei lavori già eseguiti, che negli appalti a corpo, tra cui ricade quello di specie, si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attu ati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e - per altro verso - l'ammontare dei costi che l'appaltatore avr ebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera , median te un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori per effetto del recesso), che ben pu ò avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (Cass. 2, S entenza n. 15304 del 17/07/2020; S ez. 2, Sent enza 28402 del 28/11/2017; S ez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; ### 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; ### 3, Sentenza n. 1189 del 09/05/1966). 
Per effetto dell'utilizzazione di tale criterio la voce rivendicata è stata riconosciuta in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'assuntore sulla scorta dei calcoli dallo stesso effettuati. 33 di 34 In questa logica la quantificazione del mancato guadagno ben può essere rimessa ad una liquidazione equitativa che si avvalga del pa rametro presuntivo stabilito in tema di a ppalti pubblici, essendo difficile dimostrare la sua precisa misura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; ### 2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983).  8.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1655 e ss. c.c., per avere la Corte distrettuale disa tteso la domanda collegata alla deduzione dell'inadem pimento contrattuale del ### comm ittente, senza considerare le reciproche prestazioni delle parti, estese anche alle obbligazioni collaterali di protezione, collaborazione e informazione.  8.1.- Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.  9.- In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato mentre il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 
Le spese e compen si di lite seguono l a soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, d a parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.   34 di 34 P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principa le, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principa le, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ### 

causa n. 4964/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5772/2024 del 04-06-2024

... stante la mancata documentazione dell'intimazione del proprio teste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 25.09.2023 con i termini di legge. ### è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono. Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione, sollevata dall'opposta, di nullità parziale della citazione ai sensi dell'art. 164, 4 comma, c.p.c. riferita alla genericità della contestazione di presunti ritardi nell'esecuzione delle opere con la maturazione di penali per euro 236.857,00 nonchè alla mancata o difettosa esecuzione di opere per euro 109.504,00. ### il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. Cass sent. 8077/2012) (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile - La dott.ssa ### in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA ### S.p.a., P.I. ###, con sede ###, nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### del ### n. 26, presso lo studio degli avv.ti ### e ### dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione; OPPONENTE E FALLIMENTO “RU.CA LAVORI EDILI E ### S.r.l.”, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### di ### n. 82, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto; OPPOSTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 7156/2017 notificato in data ###, la società ### S.p.a. conveniva in giudizio la #### S.r.l. per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata.   premesso che: la società opponente, in qualità di appaltatrice della concessionaria ### S.p.a. per la realizzazione della ### 6 della ### di Napoli nella tratta ###
Municipio, stipulava con la società opposta in data ### il contratto di subappalto 189/002 avente ad oggetto lavori di realizzazione della soletta di regolamento e delle banchine attrezzate a polifora per l'importo presunto di euro 1.500.000,00; le parti in data ### stipulavano un secondo contratto di subappalto n. 213/002 avente ad oggetto lavori di realizzazione di piastre in calcestruzzo armato a completamento della soletta di regolamentazione per l'importo presunto di euro 700.000,00; in entrambi i contratti la contabilizzazione dei lavori e i pagamenti venivano regolati alle medesime condizioni contrattuali; la società opposta, in qualità di appaltatrice, realizzava i lavori e la committente emetteva mensilmente i relativi ### di ### (S.A.L.), cui seguiva l'emissione dei certificati di pagamento in favore dell'opposta al netto della ritenuta a garanzia contrattualmente prevista pari al 5,5%; l'opposta emetteva fatture sia relativamente al contratto del 05.08.2014, sia relativamente a quello del 30.03.2016 per un importo complessivo pari a 1.845.904,62 euro; l'opponente effettuava pagamenti per euro 1.504.940,74, lasciando insoluto l'importo residuo di euro 340.963,88; l'opposta proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i.  7156/2017, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento di euro 340.963,88, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nonché spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'inesistenza del credito ingiunto in quanto, nei confronti dell'opposta, vantava, a suo dire, un credito pari a euro 437.577,14, derivante dall'inadempimento di numerosi obblighi contrattuali da parte della stessa. 
Contestava, in particolare, che la ### non aveva stipulato la polizza RCT con massimale di almeno 2 milioni di euro per ciascun contratto, come previsto dall'art. 12 del regolamento contrattuale, né aveva prestato garanzia fideiussoria in favore della committente per un massimale pari al 10% del valore del contratto, la cui omissione costituiva causa di risoluzione ai sensi dell'art. 22 dell' accordo contrattuale ed obbligava l'opponente ad operare una ritenuta del 10% sull'ammontare dei corrispettivi liquidati. 
Deduceva, inoltre, il ritardo nell'esecuzione dei lavori, maturando alla data del 30.09.2017 nei confronti dell'opposta penali per euro 236.857,00 e che la stessa non aveva realizzato o aveva malamente eseguito lavori per euro 109.504,00. 
Contestava che la ### interrompeva illegittimamente i lavori con l'abbandono del cantiere e che, a causa del mancato pagamento degli stipendi di marzo 2017, i suoi dipendenti comunicavano alla committente lo stato di agitazione. ###, pertanto, obbligata in solido, eseguiva il pagamento in acconto di euro 50.000,00 al fine di consentire la ripresa dei lavori. 
Eccepiva, altresì, l'inesigibilità del credito, per violazione da parte dell'opposta di norme inderogabili di legge nonché del regolamento contrattuale, non avendo la subappaltatrice prodotto la certificazione di regolarità contributiva, retributiva delle maestranze e fiscale, prodromica all'esecuzione dei pagamenti. 
In via subordinata, sollevava eccezione di compensazione del credito dell'opposta con il maggior controcredito da essa vantato pari ad euro 437.577,14, oltre al pagamento di euro 50.000,00 effettuato in suo favore.  ###, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., evidenziava di aver affidato il completamento dei lavori ad altra società a causa dell'interruzione di questi ultimi da parte della ### e di avere, in ragione del grave inadempimento, dichiarato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1454 e ss. c.c. e dell'art. 22 del contratto di subappalto. 
Esponeva di aver provveduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori al 30.09.2017 e di una perizia riscontrando che le opere appaltate erano state realizzate parzialmente e con una serie di vizi, circostanza che aveva costretto l'opponente a sostenere ingenti costi, per cui rideterminava il proprio controcredito nella maggior somma di euro 792.793,09. 
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) rigettata ogni avversa domanda, eccezione e/o deduzione, annullare l'opposto d.i.  7156/2017 emesso dal Tribunale di di Napoli, accertando e dichiarando l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito assunto da ### srl.; 2) in via solo subordinata, premesso che la ### s.p.a ha eseguito pagamenti in favore di ### per € 153.684,00, dichiarare la totale compensazione dell'eventuale credito residuo di ### con il maggior credito vantato dalla opponente nei confronti di ### per la somma provvisoriamente quantificata di euro 792.793,09 e quindi annullare l'opposto d.i. 7156/2017 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai procuratori antistatari.” Si costituiva ritualmente l'opposta, contestando la veridicità dei rilievi di controparte ed eccependo la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per la genericità delle censure. Deduceva di aver stipulato in data ### con la compagnia AXA Assicurazioni la polizza n. 22313312 per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività edile con massimale di euro 2.000.000 sia per la responsabilità civile verso terzi, che per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Riguardo alla dedotta inesistenza della garanzia fideiussoria affermava, invero, che in data ### essa opposta aveva proceduto alla voltura di un precedente contratto di garanzia, indicando l'opponente quale beneficiaria della polizza fideiussoria per la somma assicurata di euro 150.000,00; evidenziava che i ritardi nell'esecuzione dei lavori dovevano imputarsi esclusivamente alla controparte essendo dipesi dall'andamento anomalo del rapporto determinato da variazioni progettuali, dal ritardo nella consegna delle schede topografiche, dalla mancata assistenza per talune lavorazioni, dalla sospensione dei lavori ordinata dalla committente e dalla presenza in cantiere del personale di altra impresa. Lamentava l'infondatezza della deduzione avversaria circa la mancata realizzazione di opere per complessivi euro 109.504,00, avendo l'opponente emesso certificati di pagamento senza riserve sulle lavorazioni eseguite. 
Contestava l'affermazione della illegittima interruzione dei lavori, esponendo di aver riscontrato in data ### la presenza nel cantiere del personale di altra impresa, alla quale la sub-committente aveva affidato l'esecuzione di opere (in particolare il completamento delle solette flottanti) già appaltate alla ### con il contratto n. 213/002 del 30.03.2016 e che la nuova società, assunta la custodia del luogo, impediva ai dipendenti della società opposta di accedervi per completare i lavori. 
Deduceva che l'opponente sia dopo il deposito del ricorso monitorio, che dopo la sua notificazione aveva eseguito in favore della ### S.r.l. pagamenti per complessivi euro 153.684,00. 
Chiedeva condannarsi l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in quanto con la presente opposizione l'opponente, in realtà, intendeva in mala fede procrastinare il pagamento del credito in favore dell'opposta. 
Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà al d.i. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 
Con le note di trattazione scritta del 05.04.2022, l'opposta dava atto della ricezione dell'avviso ai creditori ex art 180, comma 5, L. Fall., con decreto di omologa dello stesso, da parte del ### del ### preventivo n. 2/2019 della ### S.p.a., in cui si riconosceva il credito della ### per l'importo complessivo di euro 158.958,06. 
Rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare concedere ai sensi dell'art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma di euro 187.279,88; 2) sempre in via preliminare di rito, dichiarare la nullità in parte qua dell'atto di opposizione a mente dell'art. 164, IV comma, cpc, per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto; 3) nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e nel contempo accertare e dichiarare il diritto di credito della soc. ### nella misura di euro 340.963,88 per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente condannare la società ### al pagamento della complessiva somma di euro 187.279,88, in considerazione dei versamenti medio tempore eseguiti dalla società opponente; 4) condannare la società opponente al risarcimento del danno a mente dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata; 5) condannare la società opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori ### prima udienza del 12.03.2018 il Giudice si riservava in merito all'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettata con ordinanza del 03.04.2018 con la quale venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. 
All'udienza dell'11.03.2019 il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie delle parti e con ordinanza del 28.03.2019 ammetteva la prova per testi. 
Con ordinanza dell'11.11.2019, preso atto del fallimento della società opposta dichiarato con sentenza n. 35/2019 dal Tribunale di Nola il giudizio veniva interrotto e, poi, riassunto con ricorso in data ###. 
All'udienza del 15.04.2021 si escutevano il teste di parte opposta sig. ### e i testi di parte opponente sig. ### e sig. ### All'udienza del 09.12.2021 il Giudice dichiarava la decadenza dell'opposta dalla prova testimoniale, stante la mancata documentazione dell'intimazione del proprio teste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 25.09.2023 con i termini di legge.  ### è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono. 
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione, sollevata dall'opposta, di nullità parziale della citazione ai sensi dell'art. 164, 4 comma, c.p.c. riferita alla genericità della contestazione di presunti ritardi nell'esecuzione delle opere con la maturazione di penali per euro 236.857,00 nonchè alla mancata o difettosa esecuzione di opere per euro 109.504,00. ### il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. Cass sent.  8077/2012) la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, dovendo aver riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; inoltre, la nullità può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza riguardi l'intero contenuto dell'atto e non solo alcune domande non sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali (cfr. ibidem). Orbene, la lettura dell'atto introduttivo e la documentazione allegata confortano il convincimento della sufficiente determinatezza della domanda, avendo consentito alla controparte di predisporre una difesa adeguata. 
Deve, poi, essere rigettata l'eccezione di inesistenza del credito sollevata da parte opponente, in quanto, dall'analisi della documentazione prodotta si ritiene che l'opposta abbia fornito sia in sede monitoria che nel giudizio di opposizione idonea prova scritta dell'esistenza del proprio diritto, al contrario di controparte che non ha allegato fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria. 
Infatti, la ### ha prodotto in sede monitoria copia dei contratti di subappalto n. 189/002 del 05.08.2014 e n. 213/002 del 30.03.2016, copia dei certificati di pagamento emessi dalla committente-opponente con cui si autorizzava la subappaltatrice all'emissione delle fatture e copia delle stesse. In sede di opposizione ha prodotto copia della polizza n. 22313312 stipulata in data ### con Axa Ass.ni, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività edile con massimale di euro 2.000.000 (relativa, dunque, al contratto del 5.08.2014), nonché copia della voltura in data ### di un precedente contratto di garanzia fideiussoria in favore della ### per l'importo di euro 150.000. Ha, inoltre, allegato una copiosa corrispondenza intercorsa con la controparte, copia del bonifico di euro 50.000,00 del 17.08.2017 e del bonifico di pari importo del 06.10.2017 effettuati in suo favore dalla società opponente, nonché copia dei 18 assegni circolari per l'ammontare complessivo di 53.684,00 emessi in data ### anch'essi dalla ### in favore dei dipendenti della società opposta. 
Infine, ha allegato alle note di udienza del 05.04.2022 copia dell'avviso ai creditori del ### ai sensi dell'art. 180, comma 5, ###, del decreto di omologa del concordato preventivo proposto dalla società opponente e dell'elenco dei creditori chirografari nel quale la ### risulta inserita per l'importo di euro 158.958,00. 
Orbene, alla luce delle risultanze probatorie, il credito della società opposta appare supportato non solo dalle certificazioni di pagamento rilasciate dalla committente, senza l'apposizione di riserve, con cui quest'ultima autorizzava l'opposta all'emissione delle relative fatture, ma anche dai pagamenti del corrispettivo effettuati con bonifico a 90 giorni, come previsto dall'art. 14 (“Contabilizzazione e pagamenti”) del contratto di appalto e degli ulteriori pagamenti spontaneamente eseguiti in corso di causa. 
Sul punto si osserva che se è vero che dalle pattuizioni contrattuali si evince che il versamento degli acconti era subordinato soltanto alla contabilizzazione mensile e non anche all'accettazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, è pur vero che la ### oltre a non aver documentato rilievi in contraddittorio nei confronti della subappaltratrice, come il medesimo art. 14 del regolamento contrattuale prevede, ha anche pagato la gran parte dell'importo complessivo della commessa, accettando così le opere eseguite per facta concludentia. Ai pagamenti già corrisposti è, poi, seguito in corso di causa il pagamento spontaneo parziale di euro 153.684,00, dell'importo residuo ancora dovuto, circostanza ammessa dalla stessa opponente nei suoi scritti difensivi. La ritenuta fondatezza della pretesa azionata resta, infine, avvalorata anche dall'inserimento dell'opposta nella lista dei creditori chirografari della opponente nella procedura di concordato preventivo, là dove risulta riconosciuto in favore della ### un credito per l'importo di euro 158.958,00. 
Sotto tale profilo, il pagamento spontaneo, ancorchè parziale, della somma richiesta dall'opposta con la procedura monitoria unitamente alla documentata posizione creditoria della stessa nei confronti della controparte depone per l'implicito riconoscimento del debito e, come sopravisto per la sostanziale fondatezza della pretesa creditoria. ### parte, le doglianze espresse dalla difesa dell'opponente si sono rivelate da un lato generiche, dall'altro contraddette dai documenti acquisiti in atti. 
Anche il controcredito opposto in compensazione appare del tutto sfornito di prova in quanto non documentato. Quanto all'importo di euro 236.857,00 per penali maturate in seguito all'esecuzione tardiva dei lavori subappaltati al 30.09.2017, non essendo allegato un cronoprogramma non è possibile ricavare una tempistica idonea a commisurare il ritardo il cui riscontro, in ogni caso, avrebbe dovuto tener conto delle lavorazioni affidate ad altre imprese. Sul punto si richiama, ad esempio, la nota dell'08.06.2017 inviata dalla società opponente alla ### relativa alla tratta S. ### “in riferimento all'oggetto ed al contratto 213/###002 del 30.03.2016 la presente per comunicare che le lavorazioni nella tratta succitata potranno iniziare solo a valle dell'ultimazione delle opere civili in corso di realizzazione. La disponibilità delle aree pertanto, sarà comunicata con congruo preavviso al fine di consentirvi la necessaria organizzazione di cantiere”; così nella nota del 30 agosto 2017 con la quale l'opposta sollecitava l'opponente all'inoltro delle schede topografiche senza le quali non potevano essere completati i getti delle banchine. 
Considerazioni analoghe si impongono in riferimento all'importo di euro 109.504,00 di cui al controcredito contestato dall'opponente nei confronti della società opposta per vizi delle lavorazioni eseguite o per omissione delle stesse. Al riguardo si osserva che l'assunto collide con l'autorizzazione senza riserve all'emissione delle relative fatture concernenti i lavori effettivamente realizzati al 31 luglio 2017 e pagati limitatamente alla somma di euro 1.504.940,74, cui va aggiunto l'importo di euro 153.684,00 corrisposto in corso di causa. In ogni caso, poiché non risultano agli atti elaborati progettuali, non è dato sapere se le contestate difformità dipendano da un errata progettazione o da una realizzazione non conforme, sì che attesi i pagamenti eseguiti delle opere che, pertanto, si intendono accettate “per facta concludentia”, in punto di riparto dell'onere probatorio si osserva che spetta al committente che ha la disponibilità fisica e giuridica delle stesse dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate. Dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria sembra si possa evincere che il periodo di sospensione dei lavori dei dipendenti della società opposta sia riconducibile al mancato pagamento degli stipendi, da cui l'offerta dell'opponente di versare l'importo di euro 50.000 per consentirne la ripresa o comunque a motivi di sicurezza dettati dalla presenza di altre imprese nella stessa tratta. 
Anche la contestazione della inesigibilità del credito appare infondata, avendo la stessa opponente dato corso al pagamento del credito ancora insoluto in corso di causa. 
In conclusione, considerato che le doglianze di cui ai motivi di opposizione, quando non intrinsecamente generiche, non sembrano trovare riscontro nella documentazione in atti, l'opposizione va rigettata, atteso l'avvenuto pagamento parziale dell'importo ingiunto da parte della ### per l'importo di euro 153.684,00, il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma residua di euro 187.279,88 ancora dovuta. Non v'è domanda di interessi. 
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna della società opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla ###, non sussistendo, nel caso di specie, elementi idonei a provare il presupposto soggettivo della mala fede o della colpa grave della ### nell'instaurazione del giudizio di opposizione. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.   P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 7156/2017 proposta da ### S.p.a. nei confronti di #### S.r.l. così provvede: 1. Preso atto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, revoca il d.i. n. 7156/2017, emesso dal Tribunale di Napoli; 2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma residua di euro 187.279,88 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3. Rigetta la domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c.; 4. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in euro 7.500 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e ### con attribuzione ai procuratori costituiti ex art.93 c.p.c. 
Così deciso in Napoli il ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 29461/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Maria Rosaria Scotti

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9840/2024 del 06-06-2024

... del convenuto. La domanda di risoluzione è fondata atteso l'inadempimento di parte convenuta e attesa la morosità complessiva ammontante alla data della notifica dell'intimazione ad euro 4000,00 oltre oneri intimati; l'attore ha dichiarato all'udienza odierna che la morosità persiste avendo il convenuto continuato ad omettere il pagamento del dovuto, avendo maturato una morosità a giugno 2024 pari ad euro 8800,00 oltre agli oneri intimati del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova, stante l'omessa comparizione del convenuto. ### ha assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697 c.c.. ### i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), (leggi tutto)...

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 06/06/2024, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 429 comma 1^ c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°12690 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “sfratto per morosità” RG. 12690/24 pendente tra ### elettivamente domiciliat #### ROMA, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti attore e ### convenuto contumace ### della Decisione 1. fatti controversi. 
Con atto di citazione notificato in data ### ex art 143 c.p.c. la parte attrice in epigrafe intimava a ### lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in #### 962 esponendo al tribunale: - di essere proprietario di suddetto immobile e di averlo concesso in locazione ad uso abitativo al suddetto conduttore con contratto stipulato in data ### (registrato in 2.03.20) con durata 4+4; - che a termini di contratto il conduttore si era impegnato al versamento del corrispettivo mensili di euro 800,00 come previsto dall'art. 2 del contratto; - che il convenuto si era reso inadempiente del pagamento del canone di locazione da agosto 2023 a dicembre 2023 per euro 4000,00, oltre oneri accessori per euro 2425,10. 
Per tali ragioni l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e la emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate e, in caso di opposizione, la emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.  pronunciando, nel merito la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore; il tutto con il favore delle spese di giudizio. 
La notifica veniva effettuata prima presso la residenza anagrafica ove lo stesso si rinveniva sconosciuto, presso l'immobile locato dove risultava sconosciuto e a seguito delle due notifiche negative, veniva effettuata una nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 
Veniva disposto il mutamento del rito e notificata dell'ordinanza del 26.03.24 che veniva eseguita sempre ai sensi dell' art. 143 c.p.c. in data ###, come prodotta in atti. 
Parte attrice non depositava memoria integrativa. 
La causa veniva decisa all'udienza odierna ove la difesa di parte attrice dava atto della persistenza della morosità per canoni di locazione insoluti sino alla data odierna per complessive euro 8800,00 di cui chiedeva la condanna al pagamento, rinunciando in questa sede al pagamento degli oneri condominiali intimati riservando separato decreto ingiuntivo. Il giudice decideva la causa e dava lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione. 
In primo luogo deve dichiararsi la contumacia del convenuto. 
La domanda di risoluzione è fondata atteso l'inadempimento di parte convenuta e attesa la morosità complessiva ammontante alla data della notifica dell'intimazione ad euro 4000,00 oltre oneri intimati; l'attore ha dichiarato all'udienza odierna che la morosità persiste avendo il convenuto continuato ad omettere il pagamento del dovuto, avendo maturato una morosità a giugno 2024 pari ad euro 8800,00 oltre agli oneri intimati del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova, stante l'omessa comparizione del convenuto.   ### ha assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697 c.c..  ### i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi , modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo, Cass. 15659 del 2011: ““in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. N. 3373/2010; Cass. 9351/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 20073/2004). 
Nella fattispecie l'attore ha evaso l'onere di prova che gli incombeva producendo in giudizio il contratto stipulato in data ### dove all'art.2 il convenuto si impegnava al pagamento del canone mensile di 800,00 euro da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese. 
Lo stesso a fronte dell'omesso pagamento del canone locatizio non ha restituito l'immobile e ne è rimasto di fatto nel possesso, alterando l'equilibrio sinallagmatico del contratto di locazione a prestazioni corrispettive. 
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del convenuto ed ordinato il rilascio dell'immobile come indicato in dispositivo, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle somme intimate oltre ai canoni successivamente maturati e maturandi sino al rilascio effettivo e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/22 e successive modificazioni.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sez. VI, in persona del giudice onorario dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### srl nei confronti di ### così provvede: - in via preliminare dichiara la contumacia del convenuto; - accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione stipulato inter partes in data ### (registrato il ###) relativo ad immobile sito in ### via ### 962 sc. A int. 4 piano terra risolto per inadempimento grave del convenuto; - condanna il convenuto al rilascio dell'immobile in favore della società attrice e letto l'art. 56 L. 392/78 fissa per l'esecuzione la data del 18.06.24; - condanna il sig. ### al pagamento in favore della parte attrice di euro 8800,00 a titolo di canoni di locazione non pagati sino a giugno 2024 oltre ai canoni maturandi sino al rilascio effettivo, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; - condanna il convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 246,00 per spese vive ed euro 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). 
Così deciso in ### 6 giugno 2024 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 12690/2024


causa n. 12690/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Manuela Sorrentino

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Tribunale di Isernia, Sentenza n. 197/2024 del 17-04-2024

... si è protratto fino all'intimazione dello sfratto e il pagamento è avvenuto soltanto dopo la notifica dell'atto. ### è grave, consistendo nel mancato pagamento di due canoni. Ne discende la risoluzione del contratto alla data dell'intimazione dello sfratto. Le parti hanno poi svolto reciproche domande risarcitorie, senza mai provare i danni lamentati. Occorre peraltro rilevare che il conduttore, a mente dell'art. 1583 c.c. è tenuto a tollerare le limitazioni del godimento subite per effetto della necessità di riparazioni, mentre il locatore a mente dell'art. 1591 c.c. ha diritto a ricevere il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna, salvo l'obbligo a carico del conduttore di risarcire il maggior danno, ma il locatore è tenuto a fornire la prova del danno subito. Nella (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI ISERNIA Verbale di udienza ###udienza del 17/04/2024 davanti all'avv. ### Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1124/2018 Sono presenti l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### nonché, per parte convenuta l'avv. ### I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. 
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.   Il Giudice onorario avv. ###esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. ### giudice onorario, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1124/2018 tra ### S.R.L. (###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### contro ### S.A.S. ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. #### ======= Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". 
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”) ======= FATTO E DIRITTO Con atto di citazione per l'udienza del 16 novembre 2018 la ### lamentando il mancato pagamento di canoni di locazione, ha intimato alla ### sas lo sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in ### di ### alla S.S. 85 Venafrana KM 34,497, censito in catasto al foglio 17, particella 493, sub 19 e sub 32. 
Costituitasi in giudizio la ### ha allegato l'avvenuto pagamento dei canoni in relazione ai quali era stato con l'intimazione richiesto il pagamento ed è stato eccepito l'inadempimento da parte della ### affermando che l'immobile non era mantenuto in condizioni idonee all'uso pattuito. 
Con ordinanza del 4 dicembre 2018, rilevato che l'opposizione era fondata su prova scritta, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito. 
Dopo il mutamento del rito i locali oggetto di contratto sono stati spontaneamente riconsegnati. La circostanza è stata allegata dalla convenuta ed è riconosciuta dalla stessa locatrice nella memoria di costituzione a seguito del mutamento del rito (pag, 4: “la stessa società intimata ha, nel mese di dicembre 2018, arbitrariamente e senza effettuare alcuna comunicazione alla ### srl rilasciato l'immobile di ### d'Isernia”). 
Resta dunque da valutare la data della risoluzione del contratto, tema sul quale permane il contrasto tra le parti. 
Occorre richiamare l'istituto processuale regolato dagli articoli 657 e seguenti c.p.c. In particolare, a fronte della morosità del conduttore, con l'intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) il locatore può chiedere la convalida dello sfratto, in atri termini instaurare un procedimento sommario che, in caso di permanenza della morosità o di mancata contestazione si conclude con l'emissione della convalida (art. 663 c.p.c.). 
Quando, come nella fattispecie c'è contestazione da parte dell'intimato, il giudice può pronunciare l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. (cosa non accaduta nella fattispecie) ma deve comunque disporre il mutamento del rito. Si determina così l'introduzione di un ordinario processo civile regolato dal rito cosiddetto locatizio (art. 447 bis c.p.c.) diretto a disciplinare una controversia in cui il locatore chiede la risoluzione del contratto. 
Osservato che nella fattispecie l'immobile è stato restituito nella disponibilità del locatore, occorre accertare se vi sia stato inadempimento, se l'inadempimento è grave e a chi l'inadempimento sia imputabile. 
Occorre premettere che in materia di locazione si genera un'asimmetria tra la posizione del conduttore, che è in condizioni di sospendere l'adempimento della propria obbligazione (pagamento del canone), rispetto alla posizione del locatore, che non può sospendere l'adempimento dell'obbligazione a suo carico. 
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/12/2020, n. 27955, in motivazione ha affermato che “in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 1453 c.c. (a mente della quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione e non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a corrispondere il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna”. 
La stessa sentenza evidenzia poi che è la legge a predeterminare la gravità dell'inadempimento (art. 5 L. 392/1978) individuando un criterio che può essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. 
Nella fattispecie è provato che l'inadempimento si è protratto fino all'intimazione dello sfratto e il pagamento è avvenuto soltanto dopo la notifica dell'atto. ### è grave, consistendo nel mancato pagamento di due canoni. Ne discende la risoluzione del contratto alla data dell'intimazione dello sfratto. 
Le parti hanno poi svolto reciproche domande risarcitorie, senza mai provare i danni lamentati. Occorre peraltro rilevare che il conduttore, a mente dell'art. 1583 c.c. è tenuto a tollerare le limitazioni del godimento subite per effetto della necessità di riparazioni, mentre il locatore a mente dell'art. 1591 c.c. ha diritto a ricevere il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna, salvo l'obbligo a carico del conduttore di risarcire il maggior danno, ma il locatore è tenuto a fornire la prova del danno subito. 
Nella fattispecie nessuno ha fornito la prova del danno patito. 
In sintesi, essendo provato l'inadempimento del conduttore ed evidenziato che il locatore non può opporsi all'inadempimento del conduttore omettendo l'esecuzione dell'obbligazione a suo carico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/12/2020, n. 27955), deve essere accolta la domanda di risoluzione per morosità e per l'effetto il contratto di locazione deve essere dichiarato risolto alla data dell'intimazione di sfratto per morosità. Conseguentemente la conduttrice deve essere condannata al pagamento del corrispettivo per l'occupazione dell'immobile per il periodo successivo alla risoluzione, da determinarsi nella misura corrispondente al canone pattuito e non pagato nel periodo. 
Deve essere invece rigettata la richiesta di maggior danno da parte della locatrice come pure la richiesta di accertamento di non debenza dei canoni ulteriori formulata dalla conduttrice. 
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese possono essere compensate per la metà e, liquidate complessivamente in € 800,00 per la fase di convalida e 1.600,00 per il giudizio successivo al mutamento del rito, devono compensate per la metà e poste a carico della conduttrice per la residua metà pari a € 1.200,00 (oltre spese generali al 15%, contributo ### e IVA se dovute), somme da pagarsi in favore dell'avv.  ### dichiaratasi antistataria.  PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona dell'avv.  ### giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### S.R.L. contro ### S.A.S. DI ### iscritta al RG 1124/2018 dichiara la risoluzione del contratto a far data dalla notifica dell'intimazione di sfratto per morosità; condanna la ### al pagamento del corrispettivo per l'occupazione dell'immobile per il periodo successivo alla risoluzione, da determinarsi nella misura corrispondente al canone pattuito e non pagato; condanna ### sas alla rifusione delle spese di lite che, previa compensazione come da motivazione, determina in favore dell'avv. ### in € 1.200,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 

Il Giudice
onorario avv. ###


causa n. 1124/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Morigine

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 362/2024 del 01-03-2024

... con il quale gli attori chiedevano l'intimazione a ### di astenersi dallo svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e dalla preparazione di atti prodromici al ### che doveva tenersi entro l'aprile 2021, la sospensione dell'efficacia della delibera del 25.8.20 con la quale era stata spostata la sede dell'### l'inibizione al ### dal compimento di ogni attività connessa alla carica nelle more del processo di merito e la nomina di un ### ad acta per la convocazione del suddetto ### In sede di prima memoria ex art.183 co. VI c.p.c. gli attori chiedevano inoltre la trasmissione degli atti alla ### di ### atteso che nel comportamento del ### si ravvisavano profili penali e la condanna dei convenuti ex art. 96 co.III c.p.c. Si costituivano in (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in persona del G.O.P.  avv. ### ha emesso la seguente s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n.2668/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: annullamento delibera TRA #### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### e ### - attori - E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### - convenuto - E ### personale ATA rappresentata e difesa dall'avv. ### - altra convenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale in atti. 
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica riportando la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009. 
Fatto e ### atto di citazione regolarmente notificato #### e ### convenivano in giudizio i convenuti in epigrafe rassegnando le seguenti conclusioni: “1) ### e dichiarare illegittimo e/o invalido e/o nullo e/o inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, il deliberato assunto dal ### dell'### (### N a z i o n a l e P e r s o n a l e A T A ) in data ### e, più precisamente, il deliberato con cui sono stati dichiarati decaduti e / o espulsi dall'### stessa gli odierni attori; 2) ### l'associazione convenuta ### ed il #### , in via solidale tra loro, ovvero l'una e l'altro per quanto di ragione, a corrispondere all'attore la complessiva somma di € 50.000/00, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile od eccessivamente difficile la precisa quantificazione, per danni non materiali subiti e subendi dagli odierni attori; 3) ### l'associazione convenuta ### ed il #### in via solidale tra loro, ovvero l'una e l'altro per quanto di ragione, a corrispondere all'attore il danno da svalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento agli indici ### della somma sopra indicata, nonché degli interessi; 4) ### infine, l'associazione convenuta ### ed il #### in via solidale tra loro, ovvero l'una e l'altro per quanto di ragione, alle spese ed al compenso di lite.   Deducevano gli attori, già iscritti da molti anni al sindacato ### (associazione nazionale personale ###, sigla aderente alla ### ( F.G.U.), e nel quale la ### ed il ### erano componenti del ### ed il ### componente dei ### dei ### di essere stai dichiarati decaduti dagli incarichi statutari con provvedimento in data ###, sottoscritto dal ### nazionale ### asseritamente adottato in violazione dei loro diritti di difesa e delle norme statutarie ed in particolare dell'art. 7 dello Statuto che prevede che le sanzioni sono applicabili nei confronti di chi contravvenga alle norme che regolano l'attività dell'### e che le stesse sono inflitte dal Collegio provinciale di ### su denuncia della ### provinciale.   Assumevano inoltre che il provvedimento era ingiusto anche nel merito, atteso che lo stesso era stato adottato nei presupposti, a loro dire ingiusti, che nella ### non poteva essere iscritto il personale docente, in servizio o in quiescenza e che il mancato pagamento della quota associativa, che in ogni caso giustificavano, non poteva rappresentare motivo talmente grave da comportare l'espulsione dall'associato.   Con ordinanza del 17.12.2020 veniva rigettato il ricorso ex art. 669 bis c.p.c. con il quale gli attori chiedevano l'intimazione a ### di astenersi dallo svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e dalla preparazione di atti prodromici al ### che doveva tenersi entro l'aprile 2021, la sospensione dell'efficacia della delibera del 25.8.20 con la quale era stata spostata la sede dell'### l'inibizione al ### dal compimento di ogni attività connessa alla carica nelle more del processo di merito e la nomina di un ### ad acta per la convocazione del suddetto ### In sede di prima memoria ex art.183 co. VI c.p.c. gli attori chiedevano inoltre la trasmissione degli atti alla ### di ### atteso che nel comportamento del ### si ravvisavano profili penali e la condanna dei convenuti ex art. 96 co.III c.p.c.   Si costituivano in giudizio l'### e ### con comparsa di risposta, in cui sostenevano la infondatezza delle doglianze degli attori, assumendo la loro carenza di interesse ad agire, ricoprendo la carica di segretari provinciali, in quanto il ### nazionale, preso atto dell'avvenuta loro elezione alla carica suddetta e ritenuto che il pagamento della quota associativa, effettuata nel mese di novembre 2019, poteva essere considerata, pur forzando le regole, per l'annualità in corso 2019/2020, non aveva promosso ulteriori azioni di decadenza dalla loro carica di segretari provinciali.   Contestavano nel merito la domanda, deducendo l'irrilevanza di tutte le avverse argomentazioni, precisando che l'### come le altre associazioni di categoria, sono legate alla FGU da un rapporto biunivoco nel quale prevalgono i principi dello ### di quest'ultima, mentre le prime hanno una semplice autonomia organizzativa e patrimoniale, contestando la richiesta di risarcimento del danno sia nell'an che nel quantum e concludendo per il suo rigetto, con condanna degli attori al pagamento delle competenze del giudizio.   Mutato il Giudice, per assegnazione del fascicolo alla odierna giudicante, la causa, istruita documentalmente, precisate le conclusioni da parte convenuta, veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.   Le domande non meritano accoglimento.   Gli attori hanno proposto domanda di dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento con cui il ### dell'### in data ### li ha dichiarati “decaduti e/o espulsi” dall'### sul presupposto della mancata osservanza delle regole statutarie che disciplinano l'applicazione delle sanzioni e della sua emanazione da parte di un organo incompetente.   Così circoscritto l'oggetto della domanda ed esaminato il provvedimento impugnato, nel quale la sua causale è riferita alla verifica della mancata regolarità delle quote associative, si rileva innanzitutto come del tutto ultronee si ritengono tutte le argomentazioni svolte dagli attori con riguardo alla possibilità o meno di iscrizione all'associazione ### per il personale docente, circostanza peraltro irrilevante nel caso di specie, atteso che, come chiarito da parte convenuta e non contestato dagli attori, questi ultimi sono tutti pensionati già in servizio quale personale ### E' incontestato che le quote associative a partire dall'anno 2016 non furono pagate da parte degli odierni attori ed irrilevanti, oltre che non provate, si ritengono le ragioni addotte per giustificare siffatto inadempimento.   E' documentato che ### effettuava il pagamento della quota annuale per l'anno 2018/2019 relativo alla propria iscrizione tramite bonifico in data ###, ### effettuava il pagamento della quota annuale relativo alla iscrizione di ### per l'anno 2019/2020 in data ### tramite bonifico. Non risulta documentato il pagamento della quota di ### verosimilmente per un errore di fascicolazione, ma in ordine al pagamento effettuato anche in proprio favore non v'è contestazione, avendo parte convenuta indicato anche gli estremi del pagamento, che coincidono con quelli effettuati in favore della ### All'atto della emanazione del provvedimento ci sarebbe stata pertanto della morosità pregressa.   E' altrettanto incontestato che il ### ricevuta la notizia della elezione degli attori alla carica di ### provinciale delle rispettive sedi provinciali, non diede corso ai provvedimenti conseguenziali alla precedente decisione, implicitamente revocandola.   Si rileva allora che, come sostenuto da parte convenuta, non sussisteva, già al momento della domanda, l'interesse ad agire da parte degli attori.   Precisato che la verifica dell'interesse ad agire dev'essere scrutinata dal giudice preliminarmente rispetto al merito della domanda, ed è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, salvo l'operatività del giudicato (Cass. 971/2008; Cass. 15084/2006), si rileva che, in virtù dell'art.  100 c.p.c., per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Detta norma prescrive il necessario requisito dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione, che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta “ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (Cass. 6749/2012; Cass. 8464/2011).   Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire in giudizio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (Cass. n. 12548/2002).   Nel caso di specie gli attori hanno inteso dimostrare tale interesse, assumendo di essere rispettivamente la ### ed il ### titolari del diritto di essere componenti del ### ed il ### componente effettivo del Collegio dei ### nazionale.   Sta di fatto che tutto ciò non è stato provato, dal momento che non risultano in atti provvedimenti successivi alla data del 28.1.2020, che abbiano pregiudicato la posizione degli odierni attori, i quali, finno a detta data, hanno conservato i loro diritti, se è vero che in data 19 e 20 febbraio 2020 sono stati eletti componenti del ### e del Consiglio provinciale nelle rispettive province, né risultano tentativi di invalidazione delle elezioni suddette.   Neppure si condivide l'assunto di parte attrice, secondo cui il loro interesse ad agire dovrebbe valutarsi con riferimento alla data di emissione del provvedimento impugnato (28.2.2020), dal momento che è pacifico che detta valutazione, riguardando una condizione dell'azione, va operata con riferimento al momento della proposizione della domanda (nella fattispecie 10.8.2020) e deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della sua decisione.   In tali presupposti ed in assenza di prova alcuna del pregiudizio subito dopo l'adozione del provvedimento impugnato, non essendovi spazio per l'adozione di una decisione “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” e “ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” la domanda principale va dichiarata inammissibile.   Per mera completezza e solo incidentalmente si precisa in ogni caso quanto segue.   La vicenda è insorta ed è sfociata in sede ###quanto negli ### sociali sia ### che ### non è espressamente prevista la decadenza dalla qualità di associato per colui che omette il versamento della quota di iscrizione annuale, né l'organo che sarebbe deputato ad emettere il conseguenziale provvedimento.   Non coglie nel segno, a parere di chi scrive, l'assunto attoreo secondo cui la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza sarebbe del Collegio dei ### atteso che, ai sensi dell'art. 7 dello ### detto organo è deputato ad emettere le punizioni conseguenti le “contravvenzioni del socio alle norme che regolano le attività” del ### e tale non può ritenersi il mancato pagamento della quota associativa, la quale non potrebbe peraltro essere punita con una sanzione disciplinare.   Neppure si condivide l'assunto di parte convenuta secondo il quale siffatto inadempimento comporterebbe la decadenza automatica dalla qualità di associato.   Ed invero, in assenza di apposita disposizione, sia nello ### che nello ### della ### che indichi come conseguenza del mancato versamento della quota associativa la decadenza dalla qualità di socio, si rileva che in merito non soccorre la clausola di cui al punto l) del regolamento di attuazione dello ### della ### invocata da parte convenuta, a mente della quale “la prova dell'iscrizione viene fornita o mediante esibizione dei tabulati ### ovvero con la dimostrazione di versamento alla S.O.A. della quota di adesione mediante documento certo conto corrente bancario o postale) è esclusa l'esibizione di autocertificazioni o ricevute informali.” Detta disposizione va infatti interpretata considerando anche il successivo capoverso, che specifica che “In occasione dei congressi sono computati i soci iscritti di cui al precedente periodo entro la data apposta sulla comunicazione di indizione dei congressi”.   Altra clausola da prendere in considerazione è quella di cui all'art.3 dello ### della ### secondo cui “A tutti gli iscritti alla ### è garantita la partecipazione democratica alla vita associativa e all'elezione degli organi di governo interno, purchè in regola con il versamento delle quote associative”.   Dalla lettura combinata delle suddette clausole è dato evincere che il mancato pagamento della quota associativa impedisce agli iscritti la partecipazione attiva alla vita dell'associazione, che viene in qualche modo sospesa, ma non la automatica decadenza dalla qualità di associato e/o la esclusione dalla compagine associativa.   Non rimane dunque che fare riferimento alla norma generale di cui all'art.24 c.c., pacificamente applicabile sia alle associazioni riconosciute che a quelle non riconosciute.   Al riguardo giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale "la norma dettata dall'art. 24 c.c. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa” (ex plurimis: Cass. 22986/2019; Cass. 18186/2004).   Detta norma pertanto condiziona l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi e prevede, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria; tanto comporta che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, ha il potere ed il dovere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato.   In particolare, la gravità dei motivi, che può giustificare l'esclusione di un associato, essendo un concetto relativo, va valutata, nel caso in cui l'atto costitutivo dell'associazione contenga una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, solo mediante l' accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nella fattispecie concreta, degli stessi; nel caso in cui invece nessuna indicazione specifica sia contenuta nell' atto costitutivo, o comunque in quelle situazioni in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, il vaglio del giudice deve estendersi anche a quest'ultimo aspetto (Cass. 1790 7/2004).   Ritiene chi scrive che, nel caso di specie, il ### non avesse il potere di procedere alla esclusione degli odierni attori, sia perché nello ### non è previsto che tra i suoi compiti rientri anche questo, sia perché siffatta determinazione dovrebbe essere affidata ad un organo collegiale, in ossequio al disposto della norma di cui all'art.24 c.c, ovvero all'assemblea dei soci.   Quanto ai gravi motivi non si ritiene che i fatti addebitati agli attori, seppure integranti un inadempimento agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'associazione, fossero di gravità tale da giustificare addirittura l'adozione nei loro confronti della sanzione della decadenza, peraltro, non prevista dallo ### La sanzione dell'esclusione infatti, per giurisprudenza consolidata, in quanto tale, può ritenersi commisurata ed adeguata solo nei confronti di comportamenti che abbiano irrimediabilmente compromesso la partecipazione del socio all'associazione e siano pertanto consistiti in violazioni gravi dei valori condivisi e delle finalità perseguite dall'associazione.   Cionondimeno, stanti le superiori considerazioni, che conducono alla dichiarazione di inammissibilità della domanda, merita di conseguenza integrale rigetto anche la domanda di risarcimento del danno, peraltro non provata sia nell'an che nel quantum.   Le spese di lite, anche di fase cautelare, seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei valori minimi della tariffa di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P.  avv. ### definitivamente pronunziando nella causa civile n. 2668/2020: 1. Dichiara inammissibile la domanda formulata dagli attori sub 1) delle conclusioni dell'atto introduttivo.  2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.  3. Condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione in favore dei convenuti delle spese processuali che si liquidano in € 3.972,00 per compensi, e di quelle di fase cautelare, che si liquidano in € 1.823,00, oltre 15% per rimb.  forf., CAP e IVA se dovuta.   Brindisi, 29.2.2024 Il G.O.P.   Avv. ### . 
RG n. 2668/2020

causa n. 2668/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Dilonardo Maria Antonietta

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