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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10364/2025 del 11-11-2025

... conseguenza dell'evento avverso è venuta a realizzarsi un'invalidità temporanea, necessariamente da valutare in termini “differenziali” rispetto a quanto poteva attendersi nel caso di una procedura di angioplastica non complicata da occlusione meccanica dell'arteria coronarica destra (in soggetto con esiti recenti di infarto del miocardio). Ai fini della sua stima andrà fatto riferimento, da un lato, alla documentazione sanitaria disponibile e, dall'altro, a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica. ###à temporanea può valutarsi in una invalidità temporanea totale (### di 30 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (###, progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% (settantacinque per cento) per 30 ### giorni, sul 50% (cinquanta per cento) per 30 ### giorni. I postumi odierni, tenuto conto di quanto contenuto nelle ### della ### di ### e delle ### possono essere valutati nell'ordine del 50% (cinquanta per cento) di danno biologico permanente…. E ancora “Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 10/11/2025) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 27341 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza mediante deposito al pct. 
Rg. 27341/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - nella persona del Giudice Monocratico dott. ### bianco, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 83, comma 6, del ### - ### 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del ### - ### 8 aprile 2020, n. 23, la seguente ### causa civile iscritta al numero 27341/2022 del
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, aventi ad oggetto “resposanbiltià professionale e da prodotto difettoso” DA ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, ivi residente alla ### n° 37, elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### n° 7, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. ### lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti conferita.  #### “A.CARDARELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli alla via ### n. 9 (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 39, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusto mandato in atti.  #### residente ###, Cod. 
Fisc. ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'avv. ### ( soci professionisti della società “### società tra avvocati per azioni”, C.F. ### e P.I. ###, con sede ###Napoli alla ### di ### n. 276), mandato in atti; ###' ### S.p.A. -, ###, (C.F./P.IVA ###) con sede ####### alla ### snc, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ##### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla ### n.89, giusto mandato in atti; ###'s ### S.A. domiciliat ###### al ### n. 86, rapp.ta e difesa da gli avv. ti #### e ### tutti del ### di Napoli giusto mandato in atti; Terza chiamata in causa (da ### MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio l' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la C.I.D. S.p.A. - ### e ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) ### i fatti così come descritti in narrativa; 2) ### e dichiarare la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dell'A.O.R.N. ### in persona l.r.p.t. e della C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Dott. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; 3) ### e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. ### come asseverate nella perizia di parte, e l'evento dannoso del 16.10.2020; 4) ### e dichiarare l'entità e la natura delle lesioni/menomazioni personali subite dal sig. ### in conseguenza dell'intervento chirurgico del 16.10.2020, come esattamente descritte nella perizia di parte redatta dal ### Dott. ### 5) Per l'effetto, condannare in solido tra loro e/o in via alternativa e/o in via concorrente: 1) l'A.O.R.N. ### in persona del l.r.p.t.; 2) e la C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché 3) il Dott.  ### ovvero chi dovesse risultare tenuto, all'esito del giudizio, al pagamento, in favore del #### della somma di € 631.475,00, ovvero di quella diversa, minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del giudizio, anche a mezzo di C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo causati all'attore dall'evento dannoso del 16.10.2020 dedotto in narrativa, e dalle conseguenti lesioni riportate, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino allo effettivo soddisfo; 6) ### in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e ###” Nello specifico, l'attore ha dedotto che in data ### veniva ricoverato presso il reparto di cardiologia ### dell'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria con impianto di stent medicato del tipo ### 2.5 x 23 mm a 12 atm, previa dilatazione con pallone; in data ### veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di ### (###, eseguito dal dott. ### per una stenosi subocclusiva della coronaria di destra, con ingresso dalla arteria radiale sinistra; tuttavia, una volta condotta in sede di ostruzione la sonda fornita all'estremità di un palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm, l'operatore non riusciva a sgonfiare il palloncino, che rimaneva incastrato nel vaso coronarico, occludendolo e, nonostante, i tentativi manuali di rottura l'operatore riusciva solo a procurare la rottura dello shaft del catetere; si rendeva necessaria l'intubazione del paziente cui seguiva una cardioversione elettrica per una fibrillazione atriale, con trasferimento del paziente presso l'### “### II” di Napoli, dove il ### veniva sottoposto ad intervento cardiochirurgico, in circolazione extracorporea e, mediante apertura dello sterno, veniva rimosso il palloncino che occludeva la coronaria, la quale veniva rivascolarizzata mediante by pass aorto coronarico.  ### la prospettazione attorea, le sue condizioni rimanevano critiche con necessità di cure e terapie mirate; peraltro la prolungata occlusione della coronaria di destra aveva causato una necrosi inferiore del miocardio, con uno scompenso cardiaco acuto che imponeva un'assistenza ospedaliera intensiva sino alla data del 29.10.2020, cui seguiva il ricovero presso la clinica ### di ### sino alla data dell'01.12.2020; all'esito delle vicende narrate, esso attore ha assunto di presentare segni di insufficienza cardiaca cronica con dispnea da sforzo, dolore toracico, impossibilità ad effettuare attività sportiva anche minima, necessità di terapia medica e controlli periodici specialistici; soffre, altresì, di insufficienza renale cronica. 
Ciò posto, parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'### di Napoli ed in via gradata, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. di ### medico-chirurgo che ha materialmente eseguito l'intervento de quo, oltre alla responsabilità dell'azienda produttrice del dispositivo medico utilizzato nel corso dell'operazione, C.I.D. S.p.A. per danno derivante da prodotto difettoso. 
Con note conclusionali depositate il ### l'attore ha inoltre precisato che in corso di causa le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che in data ### veniva ricoverato presso il ### per insufficienza mitralica ed aortica funzionale di grado severo, tanto da necessitare in data ### di sostituzione delle valvole mitrale ed aortica. 
Si è costituita l'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la quale ha eccepito l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei suoi sanitari ed i danni lamentati da parte attrice, avendo, l'equipe medica, agito con estrema diligenza e professionalità. ### la prospettazione della convenuta struttura ospedaliera, gli attuali esiti e postumi derivati al ### sono stati causati dal malfunzionamento del dispositivo medico utilizzato in quanto non conforme in termini di qualità e sicurezza; esso, nello specifico, si presentava in forma sigillata e sterile oltre che di ridotte dimensioni (diametro una volta gonfiato che va e dai 2 ai 3-4 mm) ed ogni valutazione di controllo e verifica era di esclusiva competenza della ### produttrice; per tali motivi, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento è da attribuire esclusivamente alla società C.I.D. 
S.p.A.; con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituita la ### S.p.A. che ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha escluso ogni ed eventuale difetto del device, attribuendo l'evento avverso a fattori causali terzi e comunque estranei alla sua produzione. 
Si è costituito ### che preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ###s ### S.A. ha eccepito l'infondatezza domanda attorea; nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla A.O.R.N. A. ### ovvero, in via gradata, dalla ###s ### S.A in virtù di contratto di assicurazione per la responsabilità professionale ((polizzen. ###-LB - ###-LB). 
Si costituita la terza chiamata ###s ### S.A. la quale ha eccepito il difetto di legittimazione dell'assicurato ### e l'inoperatività contrattuale della polizza. In ogni caso ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. 
Ammessa ed espletata la C.T.U. medico legale a firma dei dottori ### e ### la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.  ***** 
La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.  ### ha esercitato un'azione giudiziale risarcitoria contro l'A.O.R.N. ### la C.I.D. S.p.A. e ### ai fini della declaratoria della relativa responsabilità solidale e/o alternativa per l'evento chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 e le conseguenze dannose che sono scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm. 
Sussiste, pertanto, piena legittimazione ad agire dell'attore nei confronti dell' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli , sia nei confronti della C.I.D. S.p.A. - ### (e ciò indipendentemente dall'assenza di un rapporto contrattuale diretto fra l'attore e quest'ultima), essendo incontestato che il ### abbia usufruito del “palloncino per l'impianto di stent” per cui è causa a seguito di intervento chirurgico risalente al mese di ottobre 2020 presso l'UTC dell'### i cui sanitari provvidero ad impiantare il dispositivo medico prodotto dalla società convenuta ### spa. 
Ciò premessi, in punto di responsabilità per prodotti difettosi, le norme di cui agli artt. 114, 116 e 121 del d. lgs. 206/2005, individuano sia in capo al produttore (C.I.D. S.p.A), sia in capo al soggetto fornitore (### di rilievo nazionale A. ### di Napoli) i soggetti astrattamente responsabili. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 206/2005, l'onere di provare sia la pericolosità del prodotto sia il nesso causale fra la pericolosità del prodotto ed il danno incombe in capo al consumatore, tra cui certamente rientra l'odierno attore, atteso che possono invocare la responsabilità da prodotto difettoso “tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all''utilizzatore' in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (cfr civ., sent. n. 13458 del 29.05.2013). 
Peraltro, è appena il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd.  codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art.  118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (cfr ###. 3, Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022)
Sul punto deve rilevarsi che il ### ha efficacemente dimostrato con la documentazione medica allegata all'atto introduttivo (### clinica 2020028783 concernente il ricovero presso l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli dal 14 al 16/10/20 - angioplastica coronarica del 16.10.20 - ### clinica 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20), che il danno a lui derivato è direttamente collegato al difetto del dispositivo medico (palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico) e non invece da cause esterne indipendenti (quali la malpractice dei sanitari del ###. In particolare, nella cartella clinica del ### è riportato quanto segue: “16/10/20 - ### di stenosi subocclusiva di coronaria destra medio prossimale via radiale sx. Si predilata la lesione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e si procede ad impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ma con impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent stesso che permane gonfio anche dopo tentativi di sgonfiaggio manuale con evidenza di pallone permanentemente gonfio e rottura shaft. Si tenta rottura del pallone con diversi devices con accesso anche femorale dx 8 F. Tentativo di recupero con onesnare con rimozione di guida ed ipotubo ma con pallone permanenentemente gonfio. 
Per presenza di FA si pratica CVE dopo intubazione orotracheale del paziente da parte del rianimatore con ripristino di ritmo sinusale. Attivata immediatamente richiesta di trasferimento in sala di ### Si organizza il trasferimento con ambulanza rianimativa sedato ed intubato con introduttore arterioso ### a.f. dx e venoso ###. Compenso emodinamico stabile con P.A. 185/70 mm### 115 bpm ### 100% in ventilazione.”( cfr. produzione attorea - cartella paziente integrato pag. 14); inoltre dalla ### di procedura angioplastica si evince quanto segue : “Si effettua ### di stenosi critica prossimale e medio prossimale di coronaria destra previa predilatazione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e successivo impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ed impossibilità allo sgonfiaggio del pallone”; infine dalla ### clinica n. 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20 si legge quanto segue “Proveniente dall'### dove durante seduta interventistica di angioplastica, subisce occlusione coronaria dx per mancato sgonfiaggio del palloncino… viene condotto direttamente in sala operatoria”. 
Deve precisarsi infatti che la cartella clinica costituisce documentazione ufficiale certificata dove sono riportati in modo dettagliato gli eventi clinici a far data dall'utilizzo del dispositivo medico difettoso ed integra un elemento probatorio ai sensi dell'art. 120 del codice del ### che consente di accertare la stretta correlazione temporale e funzionale tra l'utilizzo del dispositivo e l'insorgenza delle lesioni personali a carico del ### Sempre ai fini di individuare il perimetro decisorio, in fatto e in diritto, va rammentato che si sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore. 
Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 Sulla scorta di tale premessa è ragionevole affermare che la prova del nesso causale fra la somministrazione di un prodotto che si assume difettoso ed il danno conseguente possa essere desunta anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, i quali lo facciano ritenere sussistente, anche nel caso in cui una prova certa di tale nesso causale non sia stata acquisita, in quanto la ricerca scientifica né ne escluda, né ne ammetta l'esistenza. 
Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che l' ### di rilievo nazionale A. ### ha adeguatamente conservato il prodotto (palloncino gonfiabile per l'impianto di stent coronarico) conformemente ai requisiti di sicurezza previsti, escludendo eventuali irregolarità della sua condotta; in particolare, con ### del 20/10/2020 inviato al Ministero della salute, l' ### denunciava i fatti accaduti durante l'intervento del 16.10.2020 cui era stato sottoposto il ### in particolare dal detto rapporto si legge che: “### procedura di angioplastica coronarica dopo aver adeguatamente preparato la stenosi mediante predilatazione veniva posizionato lo stent in questione. Dopo gonfiaggio a pressione nominale ed idonea espansione si verificava impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent che rimaneva in sede gonfio determinando occlusione della coronaria in questione nonostante tutti i tentativi di sgonfiaggio. 
Il paziente veniva rapidamente trasferito presso la ### dell'### dove veniva sottoposto a ### aorto coronarico urgente” ( cfr. segnalazione al Ministero della salute relativa al dispositivo medico - allegata alla comparsa di costituzione). 
Né nel caso corso dell'istruttoria è emerso un qualche elemento che possa configurare una qualche forma di responsabilità in capo alla struttura sanitaria che si è limitata ad impiantare il dispositivo medico, senza poter svolgere alcuna attività di controllo preventivo, posto che (e la circostanza è incontestata) il dispositivo de quo è stato consegnato dalla casa produttrice in forma sigillata e sterile, laddove un'apertura ed gonfiaggio preventivo del palloncino avrebbe determinato l'inutilizzabilità dello stesso. 
Da ciò ne discende che non emergono elementi tali da far ritenere sussistente una responsabilità dell'### né del medico convenuto che ha effettuato l'intervento. Ne discende che la domanda attorea proposta contro il dott.  ### e il ### va rigettata. 
Invece, alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla società convenuta, C.I.D. 
S.p.A. sulla quale grava il relativo onere ai sensi dell'art. 120, II comma, d. lgs.  206/2005. 
Sull'argomento, è stato ormai affermato il principio secondo cui lo standard di cosiddetta certezza probabilistica, operante in materia civile, non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. n. 18584 del 30.06.2021).
Tanto premesso in termini generali, con l'istruttoria espletata è stato dimostrato che in data ### l'attore fu sottoposto presso l'### di ### ad chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 dal quale sono derivate conseguenze dannose scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm - (mancato sgonfiaggio del pallone).  ### della pericolosità del prodotto de quo e la verifica della sussistenza di un nesso causale fra lo stesso ed il danno causato ad ### è stata confermata dai ###. ### e Dott. ### che hanno con chiarezza precisato quanto segue: “in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. è di tutta evidenzia che il punto nodale della presente disamina è costituito dall'angioplastica 16/10/20 e dalle conseguenze lesive scaturite dal mancato sgonfiaggio del pallone. In merito a tale procedura, va debitamente precisato che una riperfusione miocardica per via percutanea è un atto di frequentissimo riscontro nella pratica clinica cardiologica cosicché - pur richiedendo competenze specialistiche, attenzione e abilità tecnica - può ritenersi di routinaria esecuzione. 
Parimenti, la complicanza occorsa (ritenzione del palloncino per suo mancato sgonfiaggio), sebbene rara e produttiva di un contesto emergenziale, è descritta nel campo scientifico e rispetto alla stessa sono disponibili sufficienti indicazioni riguardo gli interventi terapeutici da intraprendere al suo verificarsi. 
A questo punto, si impongono ulteriori riflessioni che - sulla scorta degli elementi conoscitivi considerati nel loro insieme - ci permettano di stabilire, con qualificata probabilità, la causa della complicanza. Per quanto attinente allo stato anteriore del soggetto, deve riconoscersi l'assenza di circostanze che - in sé per sé considerate - possano giustificare l'insorgenza dell'evento avverso.
In effetti, ricorrevano alcuni dei generici fattori di rischio per la ritenzione del pallone (sesso maschile, ipertensione arteriosa, recente angioplastica coronarica), ma riteniamo che questi non fossero sufficienti a giustificare il suo verificarsi. Ciò è avvalorato dalla rarità dell'evento nella popolazione generale.  ###, qualora le predette caratteristiche individuali possedessero un'efficienza causale sufficiente, necessariamente ci si dovrebbe aspettare un assai più elevato tasso di ricorrenza della complicanza. 
Analoghe considerazioni possono essere mosse in merito alle caratteristiche della lesione ateromasica e del vaso trattato. 
In terzo luogo, in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. 
Alla luce di quanto sopra, dovrà rinviarsi l'evento avverso a difetti del device, con responsabilità della sua ### produttrice. 
In conseguenza dell'evento avverso è venuta a realizzarsi un'invalidità temporanea, necessariamente da valutare in termini “differenziali” rispetto a quanto poteva attendersi nel caso di una procedura di angioplastica non complicata da occlusione meccanica dell'arteria coronarica destra (in soggetto con esiti recenti di infarto del miocardio). 
Ai fini della sua stima andrà fatto riferimento, da un lato, alla documentazione sanitaria disponibile e, dall'altro, a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica.  ###à temporanea può valutarsi in una invalidità temporanea totale (### di 30 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (###, progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% (settantacinque per cento) per 30 ### giorni, sul 50% (cinquanta per cento) per 30 ### giorni.
I postumi odierni, tenuto conto di quanto contenuto nelle ### della ### di ### e delle ### possono essere valutati nell'ordine del 50% (cinquanta per cento) di danno biologico permanente…. 
E ancora “Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
Le condizioni cardiologiche appaiono suscettibili di miglioramento nel caso di un futuro trattamento della patologia valvolare mitralica, con possibile stabilizzazione del quadro clinico sul 42-45% (quarantadue-quarantacinque per cento) di danno biologico permanente.” (cfr. CTU pag 26-29) Ciò posto, pienamente condivisibile - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentato - risulta quanto riferito dai ### Inoltre, in risposta alle osservazioni dei ### della ### s.p.a, dott. ### e dott. ### i ### hanno motivatamente ribadito che le conseguenze negative occorse all'attore non sono state causate da errori procedurali nel posizionamento del palloncino, laddove peraltro, la lesione ateromasica trattata non presentava aspetti di particolare rischio (tortuosità significative o calcificazioni marcate, ecc…) (cfr. CTU pag.30 -32) Le risultanze degli accertamenti peritali possono essere poste a fondamento della presente decisione. 
Accertata per le ragioni espresse la responsabilità della ditta produttrice (come confermato dalle efficaci valutazioni dei ### a pag. 27 della relazione), può procedersi alla quantificazione del danno. 
Tanto premesso, passando alla quantificazione del danno da lesioni fisiche, i ###, nella relazione peritale, ha affermato che ““Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
La relazione tecnica redatta dai ### mette in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. 
Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr. 6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità % con riferimento agli esiti della originaria ferita fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. Ed è proprio ciò che è stato fatto dai ### Sull'argomento è poi intervenuta la Suprema Corte, ### 3° con la pronuncia nr 26117/2021, secondo cui “… tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”. 
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di #### (G. M. 
Cons. dott. ###, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nelle cosiddette macropermanenti, che comportano postumi permanenti complessivamente superiori al 9%, occorre fare riferimento alle normative vigenti con l'applicazione della ### 2024. In tale contesto, il danno non patrimoniale, deve essere valutato in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell' intervento chirurgico (57 anni), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 187.106,00 (arrotondato all'unità), somma pari , appunto, alla differenza tra l'importo di € € 266.465,00 relativo all'invalidità permanente pari al 50% e quello di € 79.359,00 relativo all'invalidità permanente pari al 25% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito, oltre una invalidità temporanea parziale di 30 giorni di ### 30 gironi di
ITP al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% quantificata in € 7.762,50 Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il danno complessivamente patito dall'attore può essere liquidato nell'importo complessivo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo. 
Non possono riconoscersi gli interessi da ritardo, non avendo l'attore dimostrato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. (cfr. da ultimo sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 secondo cui “###obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” Infine, con riferimento a quanto dedotto dal procuratore di parte attrice circa un successivo aggravamento del ### (cfr. note conclusionali depositate in data ###), a parere di questo Giudice, deve escludersi un'ulteriore risarcibilità della patologia sopraggiunta che non costituisce danno autonomamente risarcibile, ma rappresenta un mero sviluppo della lesione originaria già oggetto di risarcimento nella presente causa. 
Nulla, inoltre deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). 
Al pagamento dei superiori importi va condannata la struttura convenuta C.I.D. 
S.p.A. 
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per perdita di capacità lavorativa specifica, l'attore ha dedotto che in conseguenza dell'intervento del 16.10.2020 non ha più potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale.  ### è indimostrato. 
Sul punto la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “### di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004) Nel caso di specie, dalla documentazione depositata ed in particolare dall'estratto conto previdenziale ### (cfr. all.15 II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c) non si evincono rilevanti variazioni del reddito, né risulta l'attività imprenditoriale ma solo quella di soggetto dipendente. 
Invero, contrariamente agli assunti attorei, deve osservarsi che il permanere invariato, per più anni, del montante contributivo induce a ritenere che anche il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) sia rimasto sostanzialmente stabile nel periodo di riferimento, non essendovi stato un incremento tale da determinare una maggiore contribuzione. 
La domanda quindi deve essere rigettata. 
Rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto ### nei confronti di ###s ### S.A. 
Le spese seguono la soccombenza della C.I.D. S.p.A. - ### che quindi deve rifonderle all'attore per come liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022; Sempre per il principio della soccombenza, vanno poste a carico di C.I.D. S.p.A.  - ### le spese di consulenza come liquidate in corso di causa. 
Mentre sussistono gravi motivi, da individuarsi nella complessità degli accertamenti peritali che si sono resi necessari, per compensare tra tutte le altre parti le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • in accoglimento della domanda giudiziale, condanna C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo; • condanna, altresì, C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge • ### in via definitiva a carico di C.I.D. S.p.A. - ### il compenso dei consulenti come liquidato in corso di causa • ### la domanda svolta nei confronti dell'### di rilievo nazionale A. ### di ### • ### la domanda svolta nei confronti di ### • dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata da ### nei confronti ###s ### S.A.  • Compensa le spese di lite tra le altre parti. 
Così deciso in ### all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.11.2025.   

IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.


causa n. 27341/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

M
2

Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1598/2025 del 24-11-2025

... ospedale a ### inferiore dal 118 dove fu diagnosticato ‘infarto del miocardio acuto, malattia aterosclerotica coronarica e vegetazione mobile coronarica sx e distacco parziale della protesi aortica, nonché ispessimento del lembo anteriore della valvola mitralica'. Fu trasferito d'urgenza nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale ### d'### dove persistendo una grave insufficienza cardiaca per le predette patologie fu operato d'urgenza con ‘sostituzione valvola aortica con bioprotesi. plastica della valvola mitralica e riposizionamento pace maker bicamerale'. Nel giorno successivo (nota bene, tale riferimento temporale è errato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 perché il decesso avvenne il ###) è deceduto per shock cardiogeno. Alla luce di quanto, innanzi, descritto, in rapporto sia alla documentazione sanitaria agli atti, essendo stato già riconosciuto quale causa di servizio il precedente infarto da cui la precedente sostituzione valvolare e l'impianto di PM, si ritiene che trattasi di malattia per causa di servizio, perché questo secondo infarto e la patologia valvolare sono correlabili alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 5765/2023 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa DA #### e ### in proprio e quali eredi di ### rapp.ti e difesi dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###, ### giusta procura in atti, ### CONTRO ### in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.  ### elett.te domiciliat ###atti, giusta procura di cui in produzione, RESISTENTE I.N.A.I.L., in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difesa dall'avv. ### elett.te domiciliat ###atti, giusta procura di cui in produzione, ### Conclusioni: come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 20/12/2023, in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di ### gli odierni ricorrenti, in proprio e quali eredi di ### adivano il Tribunale di ### al fine di sentir accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'### di ### ai sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c. e di ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 riconoscimento dei danni parentali, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e cd. catastrofali derivanti dalla morte del sig. ### Tali danni - che trovavano fondamento giuridico nella circostanza che le infermità da cui era affetto il de cuius erano state riconosciute, con sentenza n.1922/2015 del Tribunale di ### dipendenti da causa di servizio e, con sentenza n. 166/2021 del Tribunale di ###, causa diretta del decesso - venivano quantificati tenendo conto del rapporto di parentela con il dante causa, dell'età della vittima e dell'età del congiunto, della convivenza con la vittima e in applicazione dei valori dell'ultima ### di ### aggiornata sulla base dell'indice ### Tanto premesso, concludevano come da pagine 17, 18 e 19 del ricorso. 
Costituitasi in giudizio, l'### contestava nel merito la domanda dei ricorrenti e chiedeva il rigetto integrale del ricorso. 
Intervenuto in giudizio, l'### domandava che fosse accertata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'azione di regresso e rivalsa nei confronti dei responsabili dell'infortunio mortale, nonché la responsabilità civile della ASL per l'infortunio sul lavoro, con relativa condanna al rimborso delle somme già erogate agli eredi a titolo di rendita ai superstiti. 
Escussi i testi ammessi, concesso termine per note, la causa è stata definita con la presente sentenza, a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti. 
La domanda proposta dai ricorrenti va accolta nei limiti di seguito precisati. 
E' da accogliere interamente la richiesta formulata dall'### in regresso avverso l'ASL ##### e ### in proprio e quali eredi di ### hanno allegato di aver “subito gravissimi danni conseguenti alle sofferenze patite dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti dal servizio prestato e danni da morte del congiunto”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 ### dante causa dei ricorrenti, ha prestato attività lavorativa presso l'### di ### nel ### di ### di ### e, successivamente, di ### in qualità di Dirigente medico di I livello, dal 1994 al 2018. 
Il de cuius dei ricorrenti, nella notte tra il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2002, durante lo svolgimento del turno di servizio di guardia notturna, veniva ricoverato d'urgenza e, dalla cartella clinica citata nella CTU del procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di ### n. 1922/15, emerge che la diagnosi fu di “I.M.A. anteriore ###, trattato con ### …”. 
In un primo giudizio, intentato dal medesimo ### avverso l'### veniva richiesto l'equo indennizzo e la CTU accertava che il lavoratore era affetto da “cardiopatia ischemica con pregresso IMA anteriore non Q trattato con rivascolarizzazione chirurgica ….” e che la patologia era legata causalmente con il servizio da lui espletato. 
Il processo era concluso con la sentenza del Tribunale di ### n. 1922/15, passata in giudicato, che recepiva le indicazioni del perito.  ### decedeva in data ### e, nel giudizio avverso l'### proposto dagli eredi, il CTU accertava il seguente complesso patologico: “### del miocardio. Distacco protesi aortica, ### aortica mitralica. Shock cardiogeno”. 
Nel suo lavoro, il consulente precisava che ### “aveva una grave cardiopatia ischemica trattata con bypass aortocoronarico ed era stato operato di sostituzione valvolare con protesi aortica. In data ### fu trasportato con urgenza in ospedale a ### inferiore dal 118 dove fu diagnosticato ‘infarto del miocardio acuto, malattia aterosclerotica coronarica e vegetazione mobile coronarica sx e distacco parziale della protesi aortica, nonché ispessimento del lembo anteriore della valvola mitralica'. Fu trasferito d'urgenza nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale ### d'### dove persistendo una grave insufficienza cardiaca per le predette patologie fu operato d'urgenza con ‘sostituzione valvola aortica con bioprotesi. plastica della valvola mitralica e riposizionamento pace maker bicamerale'. Nel giorno successivo (nota bene, tale riferimento temporale è errato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 perché il decesso avvenne il ###) è deceduto per shock cardiogeno. Alla luce di quanto, innanzi, descritto, in rapporto sia alla documentazione sanitaria agli atti, essendo stato già riconosciuto quale causa di servizio il precedente infarto da cui la precedente sostituzione valvolare e l'impianto di PM, si ritiene che trattasi di malattia per causa di servizio, perché questo secondo infarto e la patologia valvolare sono correlabili alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock cardiogeno, e, quindi vi è nesso causale tra la morte del sig. ### e l'attività lavorativa espletata”. 
Il processo si concludeva con la sentenza del Tribunale di ### n. 166/21, passata in giudicato, che ha recepito tali asserzioni peritali. 
Tanto premesso, va detto che risulta consolidata in dottrina ed in giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. (vedi anche Cass., 25217/2023). 
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi. 
Una valenza decisiva assume nell'impianto della tutela l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Quindi, il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa. 
Perciò, alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass., n. 20327/2023). 
Nel caso specifico, parte ricorrente ha provato l'esistenza del danno, nonché la sussistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa. 
Il datore di lavoro, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative realizzate per garantire la tutela dell'integrità fisica del proprio dipendente. 
In realtà, va fondato il convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento datoriale e l'exitus del cuius dei ricorrenti, tenendo conto del giudizio espresso dal CTU del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di ### e conclusosi con la sentenza 166/21, passata in giudicato. 
C'è responsabilità dell'### perché il decesso da infarto del novembre 2018 è "correlabile alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock cardiogeno, e, quindi vi è nesso causale tra la morte del sig. ### e l'attività lavorativa espletata" (vedi CTU in giudizio ### del Tribunale di ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025
In effetti, la valutazione peritale richiamata è un esame sul medesimo fatto rilevante in questo giudizio, ossia la sussistenza del nesso causale, individuato correttamente nella circostanza che si è ripresentata la precedente patologia cardiaca legata causalmente all'attività lavorativa di ### (come accertato nel processo conclusosi con la sentenza del Tribunale di ### n. 1922/15, passata in giudicato, in cui era parte anche l'###. 
Non si ritiene necessaria la nomina di un altro CTU nel presente processo, perché è intervenuto già un giudizio medico (su cui peraltro è calato il giudicato, anche se l'ASL non era parte processuale) in cui è stato accertato l'elemento in questione, ossia la sussistenza del nesso causale. 
La valutazione è di un CTU terzo e non di parte. 
A nulla rileva che l'ASL non abbia partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale di ### perché l'accertamento predetto viene assunto a base del convincimento dello scrivente non in virtù del giudicato (visto che l'ASL non era parte nel predetto procedimento) ma perché è una valutazione approfondita e fatta da un terzo esperto sul fatto rilevante anche in questo giudizio. 
Sul punto, è da citare la sentenza di Cassazione n. 9950/21, secondo cui “questa Corte … ha ripetutamente evidenziato come il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva; il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purchè la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in motivazione, Cass., 2, 14 maggio 2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., Lav. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843)”. 
Peraltro, la CTP dell'ASL si sofferma su elementi irrilevanti ed attribuisce genericamente il decesso alla predisposizione genetica del ### per le patologie cardiovascolari.  ### svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di ### invece, si delinea con nettezza la diagnosi del male che ha colpito ### ed il suo stretto collegamento con la pregressa patologia cardiaca su cui è già accertata la responsabilità dell'### Il nesso eziologico tra l'infarto e l'attività lavorativa in concreto svolta almeno fino al 2002 è poi pacifico, visto il riconoscimento ormai incontestato dell'equo indennizzo per causa di servizio (su tale indirizzo, vedi anche Cass., n. ###/2022). 
A nulla vale il dubbio introdotto in questo giudizio dall'### ossia se il de cuius svolgesse o meno dei turni di lavoro istituzionali della funzione e della qualifica che rivestiva, se tali turni di lavoro abbiano potuto o meno causare un danno alla salute, se il danno alla salute stato o meno procurato da comportamenti improvvidi del datore di lavoro, dopo il manifestarsi della prima patologia e fino al suo decesso. 
Esentare il ### dai turni c.d. “stressanti”, proprio per la patologia riscontrata, non è servito ad impedire il secondo infarto e la patologia valvolare che (si ribadisce) “sono correlabili alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock cardiogeno”. 
Il datore di lavoro ha il dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrando che la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore (Cass., n. ###/2022). 
In realtà, in caso di malattia pregressa (nel caso di specie, conosciuta dall'ASL anche come collegata causalmente con l'attività lavorativa svolta fino a quel momento dal dipendente), il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure per tutelare il lavoratore, tenendo conto della sua specifica situazione. Questo obbligo deriva dall'art. 2087 del codice civile, che impone di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità fisica e morale dei dipendenti, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e le tecniche disponibili. Le misure da adottare devono essere concrete e mirate, tenendo conto della storia clinica del lavoratore. 
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante (ex plurimis, Cass., 5814/2022), afferma che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore (che, si noti bene, nel caso di specie era già stata riconosciuta legata causalmente all'attività lavorativa del ### la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio ( n. 13928 del 2004; Cass. n. 13184 del 2003) e precisa che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 8019). 
Quindi, nella fattispecie al vaglio, è da rilevare che il datore di lavoro non ha adempiuto al proprio dovere, proprio perché il lavoratore è deceduto per il riacutizzarsi della pregressa patologia, nonostante le misure adottate che non sono state evidentemente sufficienti ad evitare il decesso di ### Peraltro, quest'ultimo aveva anche chiesto di essere escluso dai turni di emergenza e di pronta disponibilità mentre l'### invece, aveva continuato ad inserirlo in detti turni. 
Perciò, i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante in relazione al tipo di domanda proposta, essendo stata provata l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro non ha dimostrato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure specifiche e riferite al caso concreto per evitare il danno. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025
Le considerazioni svolte portano a ritenere provata in questo giudizio la responsabilità datoriale in relazione al decesso occorso il ### a ### I ricorrenti hanno proposto prima di tutto la domanda iure hereditatis: "I ricorrenti, dunque, … quali eredi hanno subito gravissimi danni conseguenti alle sofferenze patite dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti dal servizio prestato e danni da morte del congiunto". 
E' da precisare che il danno da mero evento morte è intrasmissibile nel caso in cui si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (vedi Cass., ###/2024, secondo cui il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio). 
In realtà, la Suprema Corte (Cass., n. 17577/2019, ma nello stesso senso n. 8580/2019, 29492/2019, ###/2022, 4658/2024) ha affermato che “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus". 
Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta ma, allo stesso modo, non sono neppure utilizzabili i normali criteri tabellari di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, circostanza, qui, non ravvisabile. 
Infatti, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. 
Per liquidare il danno c.d. terminale bisogna, quindi, fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di ### in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice - anche d'appello - ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione; Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale: (Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di ### costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025
Le tabelle 2024 formate dall'### per la giustizia civile presso il Tribunale di ### a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita previsione per la liquidazione del danno terminale. 
Ciò posto, deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis. 
Va valutato, quindi, il danno biologico terminale sulla base delle tabelle milanesi, calcolando il numero dei giorni dalla scoperta della malattia alla morte come danno biologico temporaneo. 
Infatti, nel caso di specie, è riscontrabile l'apprezzabile lasso di tempo tra l'evento morte e le lesioni, visto che il de cuius è deceduto dopo 5 giorni dall'infarto del 2/11/2018. 
Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, è prevista l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100), al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi e deve essere liquidato solo il danno biologico temporaneo. 
Nella specie, i giorni da considerare sono dal 2/11/2018 al 7/11/2018. 
Ne deriva, in base alle tabelle di ### la seguente liquidazione: per i primi 3 giorni antecedenti al decesso, euro 35.247; a tale somma va aggiunto un importo di euro € 3.492 per i tre giorni successivi (sono da conteggiare il primo e l'ultimo), per un importo totale di euro 38.739,00. 
Nulla può essere riconosciuto per la personalizzazione del danno, in virtù del difetto di allegazione sul punto. Infatti, ciò sarebbe possibile solo in caso di particolare sconvolgimento della vittima che, però, che risulti specificamente provato. 
Di conseguenza, l'### va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido fra loro, della somma di euro 38.739,00 per liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025
Quanto alla richiesta formulata iure proprio dagli istanti, deve dirsi che i medesimi hanno allegato di aver subito il danno da perdita parentale. 
Sulla sussistenza di tale danno, è da rilevare che c'è stata conferma anche in istruttoria, da persone che hanno frequentato i ricorrenti (ossia i testi ### e ###, della notevole penosità e sofferenza sofferta dai medesimi a causa della perdita di ### che era il coniuge convivente di ### ed il genitore convivente degli altri due ricorrenti. 
Sulla sussistenza del danno da perdita parentale anche in via presuntiva, la Suprema Corte di legittimità ha affermato che “La morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. 
In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (Cass., n. 28255/25). 
Nel caso di specie, l'esistenza del danno parentale è desumibile nella sua entità anche dalla prova per testi, in particolar modo dalle deposizioni di ### e ### quindi, non solo in via presuntiva. 
La stessa sentenza di Cassazione afferma che, per la liquidazione del danno parentale, deve farsi riferimento alle ### del Tribunale di ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025
Tanto premesso, va detto che ### aveva 52 anni al momento del decesso del de cuius, mentre ### ne aveva 31 anni e ### ne aveva 24 anni in quel momento storico. 
In base alle tabelle milanese del 2024, ### ha diritto a punti 92 (16 per età vittima primaria, 18 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva). ### ha diritto a punti 96 (16 per età vittima primaria, 22 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva). ### ha diritto a punti 98 (16 per età vittima primaria, 24 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva). 
Tenuto conto del fatto che il valore punto è pari ad euro 3.911,00, ### ha diritto ad avere euro 359.812,00 quale risarcimento danni per perdita parentale; ### ha diritto ad avere euro 375.456 quale risarcimento danni per lo stesso titolo; ### ha diritto ad avere euro 383.278 quale risarcimento danni sempre per perdita parentale. 
Tali somme vanno maggiorate con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. 
Passando all'esame dell'azione di regresso contro l'### introdotta in questo processo dall'interveniente ### deve dirsi che la stessa ha ad oggetto gli importi erogati dall'ente assicurativo agli eredi di ### per il giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di ### n. 166/2021. 
E' da rilevare che non è stata eccepita l'eventuale intempestività dell'azione, aspetto non rilevabile ex officio, né è stata formulata altra eccezione avverso l'intervento nel processo dell'### Nella specie, mancando una sentenza penale, è indispensabile il previo accertamento dell'esistenza di un fatto che integri gli estremi del reato perseguibile ex officio di cui sia Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 responsabile il datore di lavoro e che sia causalmente collegato con l'evento dannoso, non trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva. 
Il reato perseguibile d'ufficio è configurabile in quello di cui all'art. 589, comma 2, c.p., per violazione delle norme per la prevenzione infortuni, ossia per non aver adottato le misure idonee ad impedire che ### subisse il riacutizzarsi della cardiopatia pregressa (riconosciuta causalmente collegata con l'attività lavorativa espletata dal ### che ha portato all'exitus del cuius il 7 novembre 2018. 
E' altresì provata l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale, oltre che l'entità della somma da rimborsare all'ente assicurativo di euro 472.782,74 alla data del 23/2/2024 (vedi attestazione del ### della sede ###assenza di contestazioni della controparte (se non quelle estremamente generiche e di rito formulate al verbale dell'udienza del 27/3/2024), l'ASL va condannata al pagamento in favore dell'### della somma di euro 472.782,74, oltre accessori decorrenti dal 23/2/2024. 
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  a) accoglie la domanda di cui al ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'ASL ### in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di #### e ### in solido fra loro, della somma di euro 38.739,00, oltre accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo; b) condanna l'### in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di ### della somma di euro 359.812,00, al pagamento in favore di ### della somma di euro 375.456,00 ed al pagamento in favore di ### della somma di euro 383.278,00; c) condanna l'### in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle somme di cui al capo b degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025 d) accoglie la domanda proposta dall'### avverso l'### e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore dell'ente assicurativo dell'importo di euro 472.782,74, oltre accessori decorrenti dal 23/2/2024; e) condanna l'### in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 15.000,00, oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione; f) condanna l'### in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'### liquidate in euro 10.000,00, oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge.  ### data del deposito II Giudice del lavoro Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/11/2025

causa n. 5765/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzo Aldo

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4438/2025 del 13-11-2025

... requisito sanitario utile alla fruizione dell'assegno d'invalidità civile di cui alla legge 118/71. La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per #### dott. ### nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche di parte resistente, esponendo quanto segue: “…### i codici per le patologie riscontrate, alla luce del decreto della ### del 26/2/92, viene estrapolata una percentualizzazione attraverso un calcolo "riduzionistico" mediante la formula: IT = ###+### - (###x###), in cui l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali ### e ### ridotta del loro prodotto ed in caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento viene ripetuto con lo stesso metodo, per cui si assegna una percentuale dell'80,5% (ottanta,5 per cento). 9323 ### 70; 9306 #### 35… ### delle infermità individuate sulla capacità lavorativa, secondo i criteri della normativa vigente, deve intendersi come capacità (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale, in funzione di Giudice del ### ed in persona del dott. ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10150/2025 del R.G.  ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti; ricorrente E ### nata il ### a Napoli, rappresentata e difesa dall'Avv. ### resistente ### come in atti ### in fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato nei termini di legge ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente deduceva che la resistente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 - all'esito del quale il CTU nominato dott. ### aveva riconosciuto sussistente il requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda amministrativa. Deduceva, inoltre, di avere tempestivamente presentato dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. 
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il disconoscimento in capo alla odierna resistente del requisito sanitario utile alla fruizione dell'assegno d'invalidità civile di cui alla legge 118/71. 
La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per #### dott. ### nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche di parte resistente, esponendo quanto segue: “…### i codici per le patologie riscontrate, alla luce del decreto della ### del 26/2/92, viene estrapolata una percentualizzazione attraverso un calcolo "riduzionistico" mediante la formula: IT = ###+### - (###x###), in cui l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali ### e ### ridotta del loro prodotto ed in caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento viene ripetuto con lo stesso metodo, per cui si assegna una percentuale dell'80,5% (ottanta,5 per cento).  9323 ### 70; 9306 #### 35… ### delle infermità individuate sulla capacità lavorativa, secondo i criteri della normativa vigente, deve intendersi come capacità lavorativa generica. 
La trombocitemia essenziale è una malattia delle cellule staminali ematopoietiche clonali che causa un aumento della produzione di piastrine (le malattie mieloproliferative croniche fanno parte dei tumori rari del sangue). La trombocitemia essenziale di solito si verifica dopo i 50 anni di età con un aumento dell'incidenza nelle donne. La signora ### è affetta da #### con le mutazioni genetiche di ###, ### e ### incorporate nei modelli predittivi, per cui sono state riconosciute come “driver” del fenotipo clinico della trombocitemia essenziale e la loro presenza, rilevata anche in studi longitudinali, è utile per ottenere informazioni sulla prognosi e le complicanze della malattia, difatti possono formarsi coaguli di sangue in quasi tutti i vasi sanguigni. I coaguli di sangue nei vasi sanguigni di grosso calibro possono avere effetti sulle gambe (causando trombosi venosa profonda), sul cervello (causando un ictus), sul cuore (causando un infarto) o sui polmoni (causando un'embolia polmonare). La trombocitemia essenziale ha una prognosi solitamente favorevole con una media di sopravvivenza più di 20 anni.  ###-#### Sulla base delle dirette osservazioni e con la ricostruzione clinica sia anamnestica che strumentale, il quadro clinico è da ritenersi chiaro. Avuto riguardo, d'altro canto, della qualifica professionale del soggetto e di quant'altro a rilevanza medico-legale si ritiene che la suddetta ### è affetta da: “trombocitemia essenziale con mutazioni genetiche di ###, ### e ### neuropatia arto inferiore sinistro”. Sussiste pertanto un complesso morboso che la rende ### nella misura dell'80% (ottanta per cento, art.13 D.L. 30/1/1971 n°118, art.8 D.L. vo 23/11/1988 n°509), tale beneficio è da concedersi a far data dalla domanda amministrativa maggio 2024”. 
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.  ### ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche di parte resistente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della ### del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.  ### ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella. 
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. 
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. 
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di ### (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. 
La Corte di ### nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).” Deve pertanto accertarsi che parte resistente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971 a far data dalla domanda amministrativa del 07.05.2024. 
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell'### Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. ### liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'### P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: -rigetta il ricorso ed accerta la sussistenza in capo alla resistente del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno di invalidità civile di cui alla legge 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del 07.05.2024; -condanna l'### al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in €2.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito; -pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'### Si comunichi. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
del ### dott.


causa n. 10150/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rippa Giovanni Andrea

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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 708/2025 del 13-10-2025

... superioriad oggi sono del tutto precluse al ### Giorni di invalidità temporanea totale 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 ### biologico risarcibile € 406.323,00 ### non patrimoniale risarcibile € 609.485,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 711.066,00 Invalidità temporanea totale € 4.600,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.787,50 ### € 1.440,00 Altre spese ### € 21.230,00 Totale generale: € 643.942,50 Totale con personalizzazione massima € 745.523,50 Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 7 a 7 Sulla base di quanto sopra e indi di quanto emerso in sede di ### questo Tribunale ha ritenuto di liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma massima ivi liquidabile. Nulla può essere invece riconosciuto per le pretese spese mediche, non essendo state documentate spese direttamente dipendenti dal trauma subito e non prevedendosi spese future (cfr. pagina 13 CTU). Di contro (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 1 a 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE -### Il giudice designato ha pronunciato la seguente ### nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 2588/2021, avente ad ### domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle gravi lesioni riportate a causa del tentato omicidio da parte dello zio, vertente TRA ### (CF: ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### e ##### (CF: ###), nato a #### il ### ed ivi residente in ### nr. 30. 
CONVENUTO contumace ### -### ha così concluso: Con le presenti note di trattazione scritta ci si riporta nell'interesse del #### alle conclusioni rassegnate in atti chiedendone l'integrale accoglimento con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive (cfr. le note scritte del 04 giugno 2025, giusta il provvedimento del 06.12.2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 05 giugno 2025 con cui il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).  -### è invece rimasto contumace, nonostante rituale notifica in data ### (cfr. l'Ordinanza del giorno 21.03.2022).  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE #### conveniva in giudizio lo zio ### esponendo ### 1) Il giorno 6 maggio 2020 -alle ore 14,30 circa### esplodeva un colpo di fucile all'indirizzo di ### nel tentativo di provocarne la morte: il colpo lo attingeva al braccio sinistro, causando allo stesso gravi lesioni all'arto colpito, per cui i sanitari dell'ospedale ### di ### lo sottoponevano ad intervento chirurgico con amputazione a livello dell'omero sinistro e sutura dei monconi beanti a livello del terzo distale del braccio sinistro; 2) Il fatto si verificava con la seguente dinamica: ### era intento a falciare l'erba lungo il confine con la proprietà di ### l'attore alzava lo sguardo e si avvedeva della presenza dello zio, che, in posizione sopraelevata e seminascosto dalla vegetazione, gli puntava improvvisamente addosso il fucile e senza alcuna esitazione o intimazione faceva fuoco al suo indirizzo. ### si scostava verso destra per sottrarsi allo sparo e il colpo esploso in direzione del tronco lo attingeva al braccio sinistro provocando gravissime ferite ed una forte emorragia. Barcollando cercava allora di allontanarsi dal ### trattenendo il sangue copioso e il braccio ferito e trovava riparo costituito da un mezzo agricolo per nascondersi all'aggressore. Ma il ### usciva dal pollaio, nella cui area esterna si era nascosto per cogliere di sorpresa ### e mentre ricaricava il fucile si incamminava verso l'attore con l'evidente intento di portare a compimento il suo insano proposito. ### dallo sparo sopraggiungeva la figlia di ### ed il figlio di ### la cui presenza disorientava l'aggressore che veniva fermato dal figlio che lo bloccava sottraendogli il fucile ricaricato e lo riconduceva presso la propria abitazione. Nelle more ### veniva soccorso; 3) La ricostruzione dei fatti veniva ammessa dallo stesso ### al momento dell'arresto. Così, infatti, si legge nel verbale di arresto: “…il ### in rubrica generalizzato, confermava di aver ferito con un colpo di fucile, il nipote ### per motivi di confine, riferendo che già 15-20 giorni prima lo stesso aveva rimosso dei picchetti che delimitavano il confine tra le 2 proprietà e oggi verso le 15, sentendo che il nipote stava tagliando l'erba è andato a controllare e quando ha visto lo stesso aveva sconfinato adducendo che era roba sua era rientrato in casa e ha preso il fucile per farsi giustizia” (### 2); Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 2 a 7 4) In conseguenza del colpo di arma da fuoco, ### ha subìto l'amputazione del braccio sinistro dopo essere stato ricoverato in prognosi riservata; 5) ### ha subito, dopo l'intervento chirurgico un lungo ricovero ospedaliero nel corso del quale è stato assistito giornalmente dalla moglie e dalle figlie che hanno sostenuto il costo del viaggio giornaliero da e per ### provvedendo inoltre ad assistere il padre nello svolgimento delle quotidiane occupazioni della vita; 6) Rientrato a casa i familiari, in ragione delle ridotte capacità manuali dell'attore continuano giornalmente ad assisterlo per tutti gli atti quotidiani come vestirsi, lavarsi, mangiare in ragione della limitazione che lo stesso ha residuato; ### è impossibilitato a compiere tutti i lavori domestici che in precedenza svolgeva (cura del terreno, coltivazione dello stesso, lavori domestici e altro). È stato inoltre sottoposto ad una prolungata farmaco terapia in conseguenza dell'intervento subito; inoltre è gravemente limitato negli spostamenti avendo necessità di una autovettura con cambio automatico, che ha acquistato. Dovrà, inoltre, sostenere i costi dell'impianto di protesi. Anche tali costi, essendo conseguenza diretta del gesto scellerato compiuto dal ### andranno dallo stesso rifusi; 7) ### in conseguenza del grave fatto, ### ha subìto un trauma psichico-emotivo con evidenti conseguenze comportamentali. ### infatti, soffre di insonnia ed è soggetto a sbalzi di umore e ha interrotto la vita di relazione che in precedenza aveva in ragione della grave menomazione che lo porta a vivere con profondo disagio il contatto nei confronti di terzi. Gli effetti sulla vita comportamentale del ### sono stati valutati dal dottor ### che così scrive nella propria relazione: ”In conclusione, possiamo con certezza affermare che il relazionando ### presenta attualmente un disturbo psicopatologico complesso costituito da differenti quadri morbosi, quali: 1) ###; 2) ### Esso presenta i caratteri della profonda severità; ### è da considerarsi di tipo reattivo ad eventi stressanti; esso è verosimilmente da ricondursi al complesso di eventi (### O #### determinatisi a partire dal 06.05.2020, epoca dell'evento traumatico subìto dall'esaminando, quali: a) lo stesso evento politraumatico; b) la perdita del suo arto superiore sinistro con grave compromissione della capacità di compiere gli atti della vita quotidiana e complicanze dei rapporti relazionali familiari ed extrafamiliari; c) la prolungata farmaco terapia specifica post trauma; d) la riabilitazione osteoarticolare complessa e complicata; e) ma soprattutto l'attuale incapacità volitiva del ### a ricominciare a produrre propri progetti esistenziali (compromissione personologica); esso compromette e disturba il processo maturativo individuale del periziando con il rischio psicopatologico della cronicizzazione inveterata dello stesso disturbo complesso e l'impossibilità a “guarire”; esso da tempo sta producendo squilibri relazionali con possibilità di esiti psicopatologici futuri, non lievi, anche per tutto il gruppo familiare dell'esaminando” (### 3); 8) In ambito medico-legale le conseguenze dell'evento sono state così riassunte dal ### d'### nella relazione medico-legale dell'8 gennaio 2021:”…: Il periziando, nell'evento aggressione del 06/05/2020, ha riportato, con meccanismo traumatico diretto, lesività clinica consistente in “### profonda a tutto spessore da arma da fuoco con multiple lesioni vascolo nervose a carico dell'arto superiore sinistro con necessità di trattamento chirurgico demolitivo ### a livello di braccio e susseguente anemizzazione”. È residuato quanto segue: “### (sub-totale) dell'arto superiore di sx, attualmente non protesizzabile, oltre a plurime cicatrici disestesiche sul moncone eritematoso, nonché “sindrome dell'arto fantasma” e permanente disturbo di adattamento (con aspetti emozionali misti tipo depressione e stato ansioso, oltre a disturbi del sonno)”. Alla luce del lungo iter clinico, tenuto conto di quanto sopra esposto, in chiaro nesso causale tra l'antecedente traumatico e le diagnosticate affezioni invalidanti, alla luce del soddisfacimento del rapporto di causalità, dello stato anteriore, degli elementi storici ed attuali, posso così dedurre e valutare: ### temporaneo alla salute: 90 ### gg. a totale + 60 ### gg. a parziale a valore medio del 50%. Globale danno biologico permanente ed invalidante: non inferiore all'80% (ottanta per cento) con grave riverbero sulle occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative, oltre a pari riflesso sulla ### capacità di ###ingresso nel mondo del lavoro. ###à del danno biologico rende possibile anche una valutazione equitativa del conseguente non trascurabile e grave danno esistenziale, quale compromissione peggiorativa della qualità della vita del #### e delle attività relazionali della sua personalità costituzionalmente tutelate. Il risarcimento dovrà essere esteso anche all'eventuale rimborso di tutte le spese sostenute e sostenende per finalità diagnostico-terapeutiche” (### 4); 9) Per i fatti posti in essere in danno di ### in data ### il GIP presso il Tribunale di Frosinone ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la Sentenza dichiarando ### responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di anni 8 di reclusione. (All. 5) disponendo una provvisionale di ### 75.000,00 a suo carico; 10) ###, per guidare è stato costretto ad acquistare una autovettura ### con cambio automatico e adattata alla sua condizione fisica, sostituendo l'auto che possede ###precedenza. È stato costretto a ricorrere ad un finanziamento sostenendo così ulteriori costi finanziari in ragione della impossibilità di procedere al saldo al momento dell'acquisito.   Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 3 a 7 Tanto premesso, ### agiva in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subìti in conseguenza del grave fatto doloso posto in essere nei suoi confronti, ai sensi del disposto di cui all'art 2043 c.c. (peraltro, il ### aveva agito con grave premeditazione in quanto anche per evitare che i familiari lo dissuadesse dall'insano gesto si è preoccupato di portare con sé il fucile sottraendo tale operazione alla vista dei familiari stessi posto che ha utilizzato una finestra del retro dell'abitazione per poter apprendere liberamente l'arma e recarsi sul luogo dell'agguato. Lo stesso ### inoltre, con fredda predeterminazione si è “appostato” seminascosto dalla vegetazione in un luogo sopraelevato rispetto alla posizione di ### e non appena lo stesso si è avvicinato mentre era intento alla falciatura dell'erba ha affrontato lo stesso e senza esitazione alcuna ha esploso il colpo di fucile. ### resosi conto del fatto di non essere riuscito nell'intento omicida è uscito dal “pollaio” in cui si era nascosto alla vista del ### e si è diretto verso lo stesso tentando di ricaricare il fucile evidentemente per esplodere ulteriori colpi all'indirizzo dell'odierno attore e poter così portare a termine l'intento omicida. 
Solo l'intervento del figlio e della figlia della ### ha impedito che ### portasse a compimento la determinazione omicida. E, infatti, a testimonianza di quanto si afferma va evidenziato che lo stesso aveva già ricaricato il fucile pronto ad esplodere altri colpi). A ciò si aggiungeva il fatto che la condotta del ### era stata dettata da futili motivi, quali il presunto sconfinamento del confine che, peraltro, le parti stavano cercando di dirimere con l'aiuto di tecnici di fiducia. In conseguenza del grave fatto la vita del ### era radicalmente mutata. È vero, infatti, che l'attore impiegava gran parte della propria giornata nella cura nella coltivazione dei propri terreni non avendo, al momento, altra attività lavorativa. Degli stessi ricavava anche prodotti utilizzati per il benessere del nucleo familiare. È significativa della cura del ### per il proprio terreno la circostanza che lo stesso sia stato attinto dal ### proprio nello svolgimento di tale attività. Tali attività non possono più essere svolte come in precedenza. ### in conseguenza dell'amputazione del braccio sinistro, la qualità della vita del ### è peggiorata sia sotto il profilo dello svolgimento dei quotidiani atti della vita quali vestirsi, lavarsi e mangiare che non può compiere senza il costante ausilio dei propri familiari con gravi limitazioni e disagio. Ha dovuto inoltre abbandonare quella che era la sua quotidiana e giornaliera attività di cura del proprio terreno in quanto è del tutto evidente la limitazione che subisce dall'aver perso il braccio sinistro. Ma una ulteriore e grave limitazione subisce l'attore nella vita di relazione in quanto la grave menomazione certo visibile a tutti crea nello stesso uno stato di disagio e di imbarazzo che lo ha portato a limitare la vita di relazione finanche ad accompagnare la coniuge nei centri commerciali in quanto subisce la curiosità degli sguardi indiscreti delle persone che incontra. Grave disagio, inoltre, il ### subisce in occasione di feste e di ritrovi con amici che ormai preferisce evitare. 
Le gravi limitazioni alla vita quotidiana hanno avuto una ripercussione sull'equilibrio psicologico dell'attore venne evidenziata dal dottor pizzutelli nella relazione medico-legale cui già si è fatto riferimento. 
Il danno subito dalla signor ### si manifesta in entrambe le grandi categorie in cui il danno stesso si manifesta e segnatamente: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. 
Per i motivi sopra esposti, risultando già accertato ### che il danno subìto dal ricorrente è dovuto ad una condotta dolosa del resistente, ed essendo, altresì, accertata la misura del danno alla persona ed essendo altresì dimostrato documentalmente l'ammontare delle spese mediche sostenute, l'attore citava ### (zio dell'attore) per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni ### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare ### è esclusivo responsabile dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza del fatto occorso in data 6 maggio 2020 e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia di accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. 
Il TRIBUNALE -all'esito dell'udienza cartolare del 21 marzo 2022- dichiarava la contumacia del convenuto. Indi, assegnava i termini ex art. 183 comma 6 cpc. 
Depositate le memorie istruttorie, disponeva una CTU medico-legale. 
Depositata in data ### la suddetta ### il Tribunale, ritenendola esaustiva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 05 giugno 2025 indi tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di rito. 
Tanto premesso in fatto, innanzitutto, va evidenziato che non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione. 
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione. 
A parere del giudicante, stante l'allegata ### del 02.02.2021, depositata il ###, le dichiarazioni del medesimo convenuto, in uno a quelle dei più stretti congiunti (riportate anche nella suddetta Sentenza, laddove si legge, tra gli altri, che anche ### e ### rispettivamente, moglie e figlio di ### dichiaravano: l'una di aver sentito lo sparo e l'altro di aver visto il padre con il fucile in mano, che gli riferiva di aver sparato ad ### non possono esservi dubbi di sorta che i fatti siano andati proprio come sopra narrati (e ricostruiti dal Giudice Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 4 a 7 Penale, che ha dichiarato il convenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p.) e che dunque i danni di cui oggi si chiede il ristoro derivino proprio dalla suddetta condotta criminosa. Peraltro, la Corte di Appello, con la allegata Sentenza n. 10033/21, del 09.11.2021, visti gli art. 599-bis, 605 c.p.p., su concorde richiesta delle parti e rinuncia agli altri motivi di appello, ha ### ridotto la pena (da anni 8) ad anni sette di reclusione, confermando per il resto tutte le statuizioni del primo Giudice. 
Dagli atti di causa, pertanto, è emersa, in maniera inconfutabile, la prova della responsabilità del convenuto. 
La domanda attorea, alla luce della documentazione prodotta appare provata, anche con riferimento al danno, sia pure nei termini che seguono. 
Il pregiudizio non patrimoniale, come noto, può concretarsi in vari ambiti dell'esistenza umana e può manifestarsi sotto molteplici forme ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese e/o godute (tuttavia, la pluralità di manifestazione non incide sulla essenza ontologica e sulla unitarietà della categoria del danno non patrimoniale). Il pregiudizio che ne deriva è della stessa natura: perdita di valori ed utilità non suscettibili di valutazione economica. 
Peraltro, proprio al fine di meglio e più precisamente individuare e determinare il danno in questione il TRIBUNALE ha nominato un ### nella persona del Dr. ### indi, formulando i seguenti quesiti: “### esaminata la documentazione ritualmente prodotta, visitato il periziando, compiuti, ove necessario, gli opportuni accertamenti specialistici: 1) ### se le ### lesioni refertate come in atti (con amputazione a livello dell'omero sinistro e sutura dei monconi beanti a livello del terzo distale del braccio sinistro) siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come ricostruito in citazione (tentato omicidio del 06.05.2020); 2) ### se l'evento abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti; •in caso positivo, indichi la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse al periziato nel periodo di inabilità (ad esempio camminare, lavarsi, vestirsi ecc.); 3) ### se sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti. anche con specifico riferimento a tutto quanto dedotto in citazione; 4) ### indi in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate; 5) ### il grado percentuale complessivo di danno biologico permanente precisandone i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze, il grado invalidante da attribuire a ciascuna lesione, specificando il barème di riferimento o il metodo seguito; 6) ### il CTU quali attività di relazione del periziando, tenuto conto delle sue deduzioni/allegazioni, delle risultanze istruttorie tutte, nonché degli opportuni chiarimenti ed informazioni, risultino precluse o limitate (in citazione si legge ad esempio che l'attore, ### era dedito alla cura del terreno, alla coltivazione dello stesso, ai lavori domestici); 7) ### altresì, il CTU se i postumi permanenti riscontranti incidano altresì sulla capacità del periziando di produrre reddito, in generale, nonché con riferimento alla eventuale capacità lavorativa specifica, indicandone, in caso positivo, le ragioni ed il grado percentuale (valutando indi l'effettiva attività lavorativa esercitata dal periziando, come risultante dagli atti, avuto riguardo all'età della vittima, alle sue condizioni psico-fisiche pregresse e alle sue attitudini); 8) ### il CTU se i postumi permanenti rendano le attività lavorative e/o di svago (di cui ai punti 6/7) che la vittima ### esercitava prima del sinistro, più usuranti, o se compromettano addirittura la possibilità di effettuare dette attività; 9) ### altresì il ### ai fini della richiesta “personalizzazione” e/o del riconoscimento del cd.  danno morale, se sia vero che l'Attore presenti attualmente un disturbo psicopatologico complesso costituito da differenti quadri morbosi, quali: I) #####, II) ### (cfr. la CTP a firma del Dr.  d'### in data ###);10) ### se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante (protesi, ovvero) terapie o interventi, precisandone costo, natura, difficoltà e rischi; il tal caso, stabilisca l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di danno biologico; 11) ### la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute, ove presenti in atti; 12) ### le eventuali spese future ritenute effettivamente necessarie; 13) ### il CTU se siano necessari in futuro interventi terapeutici e strumenti correttivi o adiuvanti, valutandone e quantificandone il costo; e in generale riferisca e quantifichi le probabilità di miglioramento o aggravamento degli esiti eventualmente descritti, nonché l'eventuale stabilizzazione e con indicazione della data (più) verosimile della stessa; 14) ### quale sia il costo ritenuto congruo per adattare l'auto alla disabilità dell'Attore; 15) ### ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile”.  ### ha risposto, in maniera completa ed esauriente, a tutti i quesiti. 
Per quanto ivi rileva ha indi concluso nel senso che: Le patologie rilevate sono tutte in rapporto di causalità con il fatto lesivo come ricostruito in citazione e vado a spiegare in maniera dettagliata. ### del braccio si è resa necessaria per la grave mortificazione dei tessuti molli e per le gravi lesioni vascolonervose prodotte dal proiettile che ha colpito il #### I sanitari hanno accertato che non era possibile provvedere ad un risanamento efficace di tale situazione ed hanno deciso in maniera Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 5 a 7 collegiale multidisciplinare di procedere all'amputazione del braccio. La ferita ha determinato un'emorragia imponente che a sua volta ha prodotto una sindrome coronarica acuta in Pz. che aveva già un'anamnesi positiva per infarto del miocardio e che già era stato sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione miocardica. La sindrome dell'arto fantasma è “la sensazione anomala di persistenza di un arto dopo la sua amputazione: il soggetto affetto da questa patologia ne avverte la posizione, accusa sensazioni moleste e spesso dolorose, talora addirittura di movimenti come se questo fosse ancora presente”. 
Questa è una sensazione assolutamente normale e non rientra in nessun tipo di problema psichico, anche se la sintomatologia algica certamente peggiora la qualità di vita per chi ne è affetto. La diagnosi di disturbo di adattamento è stata formulata dal Dott. #### in Psichiatria, che ha visitato il #### nel 2020. Considerato che tale patologia è considerata nell'area delle reazioni ad eventi stressanti, è verosimile che l'Attore possa presentare questo tipo di disturbo. Va comunque precisato che il Pz. viveva già in una condizione di “adulto invalido civile, gravemente cardiopatico” e che era in “piena fase di evoluzione adattativa dello sviluppo psicoaffettivo-sessuale-sociale-comportamentale come uomo malato, marito, padre, ex-lavoratore”, ma a causa dell'evento del 06.05.2020 ha perso “tutte le sue speranze circa un proprio completo recupero funzionale psicosomatico”. Per cui è possibile affermare che l'evento in discussione ha determinato un aggravamento del disturbo psichico, altresì ### che: ### dall'ospedale, ha dovuto adattarsi progressivamente alla mancanza di un arto, anche per eseguire atti elementari semplici come ad esempio provvedere alla propria vestizione e che dunque Il peggioramento delle condizioni fisiche appare evidente vista la grave menomazione; il sinistro ha determinato anche un aggravamento del disturbo di adattamento determinato dalla grave cardiopatia, che lo aveva reso non idoneo al lavoro precedentemente svolto e lo aveva relegato a casa nel ruolo di pensionato invalido. Per cui vista la natura delle lesioni, il ricovero ospedaliero, la riabilitazione, i tempi di recupero e di adattamento alla menomazione subita, si stima una I.T.A. di 40 ### gg. ed una I.T.P. al 75% di altri 50 ### gg. ed una I.T.P. al 50% di ulteriori 50 ### gg. Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 65% (sessantacinque punti percentuali): cfr. pagine 9, 10 e 11 della ### Venendo dunque alla quantificazione del danno, questo giudicante, ritiene che debbano applicarsi le ### stante l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri sin dalla nota Sentenza n. 14402 del 30/06/2011 della ### 3, che ha elevato tali ### a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (e cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, secondo cui in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle; si veda altresì, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; e cfr. altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020; Cass. Sez. L., Ordinanza n. ### del 03/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. ### del 16/12/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 27/12/2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024, nonché da ultimo si veda altresì Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22899 del 19/08/2024). 
La liquidazione, pertanto, non potrà che avvenire in base al prospetto di cui sotto (che tiene conto di tutti i parametri e i dati richiesti da dette tabelle). 
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni ### di invalidità permanente 65% Punto danno biologico € 8.742,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.371,42 Punto danno non patrimoniale € 13.114,25 Punto base I.T.T. € 115,00 Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 6 a 7 A questo punto non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. 
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 1072 del 18/01/2011, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021, ed anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024). 
Indi, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, ivi condivisa, si rileva come la liquidazione del danno non patrimoniale debba includere sia il cd. danno biologico, sia il cd. danno morale/sofferenza soggettiva, sia, ove ne ricorrano i presupposti, come nella specie, la cd. personalizzazione (che a sua volta include anche il danno alla capacità lavorativa generica): v. pagine 57 e 58 delle ### Ritiene, quindi, questo giudicante di poter riconoscere all'attore sia la “componente morale” del danno non patrimoniale (vedi il prospetto di cui sopra) sia la personalizzazione nella misura massima, in ragione delle ### conseguenze riportate, sia con riferimento alla ### che con riferimento alla ### di ### Quanto al danno morale (da intendersi quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso a causa del sinistro) può indi -ad abundantiamrilevarsi come esso, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, debba sempre formare oggetto di valutazione e liquidazione autonoma (v. Cass. 9006/22 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023); in conformità a detta giurisprudenza il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari che contemplano entrambe le voci di danno ovvero quello biologico e quello morale (in tale senso, tra le altre, altresì: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/22, nonché Cass. Sez. L., Ordinanza n. ### del 03/11/2021 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021, secondo cui ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi). Orbene, ivi non può non rilevarsi come, in seguito al sinistro, l'attore, non solo si sia dovuto sottoporre a un lungo percorso terapeutico-riabilitativo, ma, tuttora, tra gli altri, come rilevato dal ### le attività di svago, come sopra ricordato, risultano gravemente compromesse, a causa delle menomazioni conseguenti al sinistro e anche le attività di coltivazione e cura del terreno -che presuppongono l'uso di attrezzi e comunque richiedono l'uso contemporaneo di entrambi gli arti superioriad oggi sono del tutto precluse al ### Giorni di invalidità temporanea totale 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 ### biologico risarcibile € 406.323,00 ### non patrimoniale risarcibile € 609.485,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 711.066,00 Invalidità temporanea totale € 4.600,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.787,50 ### € 1.440,00 Altre spese ### € 21.230,00 Totale generale: € 643.942,50 Totale con personalizzazione massima € 745.523,50 Tribunale ordinario di FROSINONE - ### civile ###. 7 a 7 Sulla base di quanto sopra e indi di quanto emerso in sede di ### questo Tribunale ha ritenuto di liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma massima ivi liquidabile. 
Nulla può essere invece riconosciuto per le pretese spese mediche, non essendo state documentate spese direttamente dipendenti dal trauma subito e non prevedendosi spese future (cfr. pagina 13 CTU). 
Di contro possono riconoscersi sia le spese di ### per complessivi euro 1.440,00 (cfr. allegati sub 14 e sub 15 all'atto di citazione) sia le spese legate all'acquisto dell'auto (cfr. pagina 14 CTU nonché l'allegato sub 16). 
Tutti gli eventuali ulteriori danni pretesi dall'attore indi devono ritenersi assorbiti e ricompresi nella complessiva somma di € 745.523,50, da reputarsi già rivalutata all'attualità. 
Vanno ulteriormente riconosciuti i ### interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c., dal sinistro (ossia dal 06.05.2020) al saldo, da calcolarsi sul predetto importo, devalutato alla data del sinistro, e via via annualmente rivalutato secondo gli indici ### sino all'attualità.  ### va altresì condannato a pagare le spese di lite, nonché quelle di CTU (da liquidarsi con separato decreto). Le spese di lite vanno liquidate sulla base dei valori ### (scaglione sino ad € 1.000.000,00).  P.Q.M.  Il TRIBUNALE di FROSINONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande di cui in oggetto, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: 1. ACCERTA e dichiara che il convenuto ### è esclusivo responsabile dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza del fatto occorso in data 6 maggio 2020; 2. ACCOGLIE di conseguenza come da motivazione le domande risarcitorie proposte, e, dunque, ### parte convenuta a risarcire il danno causato all'attore, che liquida nella complessiva somma di € 745.523,50, da reputarsi già rivalutata all'attualità, oltre ai soli interessi legali dal sinistro (06.05.2020) al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino all'attualità, come da motivazione; 3. ### il CONVENUTO al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in ### € 29.193,00 per compenso professionale, oltre a € 600,00 per esborsi ed oltre alle spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge; 4. PONE le spese di ### da liquidarsi con separato decreto, definitivamente, a carico del CONVENUTO. 
Sentenza esecutiva come per legge. 
Così deciso in ### addì 11.10.2025. 
Il giudice designato ### La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di ### i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 
RG n. 2588/2021

causa n. 2588/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Petraccone

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2639/2025 del 21-10-2025

... parte attrice corrispondono ad una percentuale di invalidità pari al 70% di invalidità permanente. 12. Le doglianze di parte attrice possono essere così sintetizzate: a) sussisterebbe, diversamente da quanto affermato dalla ### un nesso di causalità tra la prescrizione della pillola Yaz e l'evento ischemico che ha colpito la ###ra ### b) l'omessa prescrizione, da parte della Dott.ssa ### di esami diagnostici preventivi avrebbe determinato l'evento ischemico che, appunto, avrebbe potuto essere evitato con l'effettuazione dei predetti; c) la Dott.ssa ### non avrebbe informato correttamente la paziente del rapporto rischi e benefici sotteso all'assunzione della terapia ormonale ### cagionando una lesione non solo al diritto alla salute di parte attrice, bensì anche al suo diritto di libera autodeterminazione; d) il documento redatto dalla Dott.ssa ### in corso di visita, presente in atti ed oggetto di istanza incidentale di querela di falso, rigettata da questa Giudice, non sarebbe stato idoneo all'acquisizione di corretta anamnesi familiare e personale della paziente e alla dazione di informativa sui rischi e benefici dell'assunzione della terapia farmacologica prescritta. Il corso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2233/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### K. 
ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti #### e #### S.P.A e ### con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTO/### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia: - parte attrice “precisa le conclusioni, sia nel merito (nella prima memoria, nel merito, si è sostanzialmente riportata alle conclusioni rassegnate in atto di citazione, contestando le avverse difese), che in via istruttoria, come riportate nella memoria ex art. 183 c.6 n.2 c.p.c.. Insiste, sulla base della normativa ministeriale già riportata nella propria comparsa di costituzione di nuovo procuratore e sulla base della dottrina scientifica a cui rinvia, affinchè la causa venga rimessa in istruttoria e disposta nuova CTU per chiarire che significhi “emicrania senza aura” in relazione alla somministrazione della pillola in esame e quali sarebbero le conseguenze invece se l'emicrania fosse stata “senza aura” in relazione a tale pillola. Contesta la memoria depositata dall'Avv. ### (### in replica alla propria comparsa di costituzione di nuovo procuratore in quanto irrituale e chiede che venga espunta dal fascicolo in quanto non autorizzata. Contesta la CTU in relazione alla mancata connessione tra l'emicrania senza aura o l'emicrania con aura. Ribadisce la precisazione delle conclusioni come sopra effettuata”.  - Parte convenuta ### “contesta tutto quanto eccepito e dedotto da parte attrice richiamando le argomentazioni contenute nella memoria di replica depositata a seguito della comparsa di nuovo procuratore. Ribadisce l'esaustività della perizia medico legale e precisa le conclusioni come da foglio già depositato in data ### (ovverosia <<...Nel merito, in via gradata: a) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; b) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e quindi di riconoscimento della responsabilità della dr.ssa ### condannare la stessa a tenere manlevata ed indenne, ovvero a rifondere ### spa per quanto in esecuzione dell'emananda sentenza e per il vincolo della solidarietà fosse costretta a pagare all'attrice. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, ivi compresa la condanna dell'attrice al rimborso delle spese versate da ### a favore della dr.ssa ### a saldo del compenso liquidato alla stessa per l'attività peritale svolta nel procedimento ex art. 696bis cpc (cfr. doc. 9)...>>)”.  - Parti convenute ### e Dott.ssa ### contestano “tutto quanto eccepito e dedotto da parte attrice in sede di comparsa di nuovo procuratore rilevandone l'irritualità e l'inammissibilità nella parte in cui formula ulteriori difese istanze allegazioni e produzioni rispetto a quelle già formulate in atti ai termini di legge e riserva ogni miglior difesa e replica nel prosieguo. In ogni caso ribadisce l'esaustività della perizia medico legale e, per quanto occorrer possa, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie ad oggi non accolte e precisa le conclusioni come da rispettive prime memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., (con cui, nel merito, le parti si sono sostanzialmente riportate alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione)...”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Dott.ssa #### e ### rassegnando le seguenti conclusioni:” ### l'ecc.mo Tribunale adito accertare: 1. se la somministrazione, senza le dovute cautele di esami diagnostichi, della pillola anticoncezionale YAZ da parte dalla ginecologa dottoressa ### ...abbia un nesso di causalità con l'evento trombotico che ha causato l'ictus alla ricorrente; 2. Accerti se la dott.ssa ### ha informato, secondo legge, dei rischi della somministrazione della pillola ### 3. Accerti se i documenti prodotti dalle controparti, in particolare il documento allegato (produzione marchesini del 1 ###- ### referto visita del 3 #### e sopra allegato in copia, siano idonei all'acquisizioni dell'anamnesi e ad informare del rischio della prescrizione del farmaco sulla salute della persona; 4. Accerti se il grave evento ischemico subito dalla Ricorrente può essere riconducibile alla somministrazione della pillola anticoncezionale Yaz da parte della #### dipendente dalla ### di ### erbosa ### 5. In ogni caso accerterà se i postumi invalidanti corrispondono al 70 % o quale altra percentuale maggiore o minore che sarà accertata; 6. Conseguentemente in caso di accoglimento delle precedenti richieste il Tribunale adito voglia condannare i convenuti in via solidale, al rimborso di euro 850.000,00 ( ottocentocinquantamila) o la cifra maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua, per danno biologico, morale, esistenziale subito dalla ricorrente oltre spese legali; ### mezzo al fine: 1) Richiamare i consulenti medici legali già nominati nel procedimento che hanno stilato la CTU allegata per chiedere agli stessi: A) Se dalla documentazione prodotta dalle controparti è stato acquisito il consenso informato della ricorrente e se dai documenti prodotto dalle controparti è stato accertato che la Dott.ssa ### abbia informato dei rischi della somministrazione della pillola ### B) Se la ricorrente è stata messa in condizione di conoscere i rischi della somministrazione della pillola ### C) Se sussiste un nesso di causalità materiale tra l'assunzione del contraccettivo e la genesi dell'ictus cerebrale, come confermato dalla stessa ### 3. In via principale e non sussidiaria, alla prima richiesta, voglia nominare altro CTU che A) esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, accerti se sussista nesso causale fra le prestazioni effettuata presso la ### di ### villa erbosa ### codice fiscale ### con sede ###via dell'### 50\2 e l'evento dannoso, come confermato dalla stessa ### B) ### se la somministrazione, senza le dovute cautele di esami diagnostichi, della pillola anticoncezionale YAZ da parte dalla ginecologa dottoressa ### nata l' ### a ### codice fiscale ### 55 B 51 l### residente ###via ### 7, abbia un nesso di causalità con l'evento trombotico che ha causato l'ictus alla ricorrente; C) ### se la dott.ssa ### ha informato secondo legge dei rischi della somministrazione della pillola ### D) ### se il grave evento ischemico subito dalla Ricorrente può essere riconducibile alla somministrazione della pillola anticoncezionale Yaz da parte della #### dipendente dalla ### di ### erbosa ### E) In ogni caso accerterà se i postumi invalidanti corrispondono al 70 % o quale altra percentuale maggiore o minore che sarà accertata.” 2.Per chiarezza espositiva si rileva che, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha mutato il quantum del risarcimento e chiesto danni “quantificati nella somma complessiva di € 1.475.687,20, oltre a un importo di € 50.000,00 per il danno da mancato consenso informato, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ### e interessi legali dal giorno del fatto illecito (19.06.2017) sino all'effettivo soddisfo”.  3.Prima del giudizio in questione, parte attrice ha agito con preventivo ricorso ex art.696 bis c.p.c. per chiedere l'accertamento del nesso di causalità tra l'ictus cerebrale ischemico, che aveva colpito la stessa, e l'assunzione del farmaco estroprogestinico, prescritto dalla Dott.ssa ### la cui prescrizione non sarebbe stata supportata né da un'adeguata anamnesi, né dagli esami di laboratorio asseritamente previsti dalle linee guida, né da adeguata informativa sui rischi/benefici.  ### così disposta, tuttavia, ha escluso che nel caso di specie potesse sussistere un nesso di causalità tra la patologia dell'attrice e la somministrazione della pillola ### statuendo che eventi ischemici cerebrali, della specie di quello verificatosi, avvengono anche in popolazioni di donne in età riproduttiva non in trattamento con E/P e che l'associazione fra contraccezione ormonale ed aumento del rischio di eventi trombotici arteriosi o venosi risulta minimo e tale da non giustificare l'esclusione della terapia contestata. 
Inoltre, predetta CTU ha affermato chiaramente che il nesso temporale tra inizio della terapia E/P e l'evento dannoso dimostra tutt'al più un rapporto di associazione, ma non di causalità, escludendo, peraltro, che linee guida o buone pratiche impongano la necessaria preventiva prescrizione di esami diagnostici specifici. 
Di fronte ad ATP negativo, con atto di citazione che dà genesi al presente giudizio, parte attrice lamenta che la Dott.ssa ### non avrebbe effettuato una adeguata anamnesi (nello specifico, non avrebbe correttamente valutato che parte attrice soffriva di emicrania senza aurea ed aveva una storia di epilessia pregressa), non avrebbe prescritto alcun esame specifico volto ad indagare l'assetto coagulativo per testare un eventuale aumento di rischio trombofilico, non avrebbe adeguatamente informato la paziente sui rischi della terapia prescritta e, per tale negligenza, l'ictus celebrale verificatosi sarebbe causalmente riconducibile all'assunzione del farmaco estroprogestinico.
Per tali ragioni, parte attrice contesta totalmente le conclusione a cui è giunta la CTU disposta ex art.  696bis c.p.c. 
In particolare, parte attrice confuta l'esperita CTU sotto due profili: 1.la CTU sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, utilizzando come prova dell'avvenuta anamnesi familiare/personale e del consenso informato della paziente un documento, redatto dalla Dott.ssa ### che non avrebbe i crismi della cartella clinica e che sarebbe anonimo, senza intestazione, non protocollato e non recante la firma della paziente; 2.la CTU avrebbe errato nell'escludere il nesso di causalità materiale tra l'assunzione del contraccettivo e la genesi della patologia di parte attrice. 
A causa della prescrizione della pillola ### senza una corretta anamnesi e senza i necessari esami diagnostici preventivi, parte attrice avrebbe subito un danno biologico permanente in misura pari al 70%, nonché una inabilità temporanea assoluta quantificabile in 90 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% quantificabile in ulteriori 90 giorni ed una inabilità temporanea parziale al 50% quantificabile in ulteriori 120 giorni. 
Per tali ragioni, l'attrice chiede il riconoscimento della responsabilità di ### ai sensi dell'art. 1218 c.c. e di quella della Dott.ssa ### ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiamando in causa anche ### compagnia assicuratrice di quest'ultima, e conseguentemente chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale in misura pari alla somma sopra indicata.  4.Si è costituita in giudizio ### rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) ove ritenuto necessario per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della co-convenuta dr.ssa ### ...in ordine alla domanda di manleva/regresso di cui in narrativa ed infra formulata, disporre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione delle parti. 
Nel merito, in via gradata: a) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto; b) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e quindi di riconoscimento della responsabilità della dr.ssa ### condannare la stessa a tenere manlevata ed indenne, ovvero a rifondere ### spa per quanto in esecuzione dell'emananda sentenza e per il vincolo della solidarietà fosse costretta a pagare all'attrice. 
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. 
In via istruttoria: - disporsi l'acquisizione del fascicolo d'### relativo al procedimento ex art. 696bis cpc 5174/2021 R.G., Tribunale di ### dr. ### - respingere le richieste istruttorie avanzate dall'attrice e, perciò, la richiesta di convocazione a chiarimenti della ctu e/o di rinnovazione dell'elaborato peritale - poiché fondate sui medesimi rilievi critici già formulati nei confronti della bozza di elaborato e già efficacemente contraddetti nella relazione definitiva, rilievi in ogni caso irrilevanti ed infondati - e le richieste di ammissione delle prove orali articolate, siccome inammissibili ed irrilevanti, con riserva di ogni più specifica controdeduzione.” 5. In particolare, la struttura sanitaria sostiene la correttezza delle conclusioni a cui era giunta la CTU ex 696 bis c.p.c. in punto di esclusione del nesso di causalità e di corretto operato della Dott.ssa ### lamenta la riproposizione da parte di parte attrice delle medesime critiche alle conclusioni peritali già formulate in contraddittorio in sede di ATP (chiedendo, pertanto, il rigetto delle integrazioni istruttorie richieste), contesta una duplicazione dei danni di cui parte attrice domanda il risarcimento ed, infine, chiede riconoscersi la natura contrattuale del rapporto tra la Dott.ssa ### e la parte attrice, con conseguente richiesta di manleva/regresso nei confronti di quest'ultima, in caso di accertamento di responsabilità in capo alla Dott.ssa ### 6. Si è costituita in giudizio la Dott.ssa ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale: respingere integralmente tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, pretestuose e non provate per tutte le ragioni esposte in narrativa; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto dalla dott.ssa ### in relazione all'effettivo danno cagionato dalla condotta della medesima ginecologa, così come verrà accertato in corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 
In via istruttoria, si chiede sin da ora che venga acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 5174/2021 - Tribunale di ### dunque, l'elaborato peritale a firma della dott.ssa ### coadiuvata dal dott. ###”.  7. In particolare, la Dott.ssa ### si difende affermando la correttezza della CTU espletata in sede di ### la natura extracontrattuale della responsabilità del medico che lavora per una struttura sanitaria - ritenendo non provati da parte attrici gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. -, l'adeguatezza dell'anamnesi svolta e la corrette informazioni su rischi/benefici fornite alla paziente con scheda ambulatoriale (di cui ribadisce la piena valenza probatoria), nonché la gestione del caso secondo le linee guida e buone pratiche. Inoltre, la convenuta contesta la travisata ricostruzione dei fatti presentata da parte attrice, l'assoluta infondatezza dei motivi di censura addotti, nonché l'ammontare del danno prospettato, in quanto caratterizzato da duplicazioni risarcitorie, riservandosi sul punto di richiedere ordine di esibizione degli emolumenti percepiti dall'attrice da parte di istituti di previdenza.  8.Infine, si è costituita in giudizio ### rassegnando le seguenti conclusioni:” ### l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte, la carenza di legittimazione attiva della sig.ra ### nei confronti di ### S.p.A. e, in ogni caso, disporre l'estromissione della compagnia assicurativa dal presente giudizio con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite; in via principale: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare, rigettare l'atto di citazione avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa; in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare e principale e di accoglimento della domanda attorea, limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto alla sig.ra ### in ragione di tutte le considerazioni esposte in narrativa; nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare e principale ed in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la convenuta ### S.p.A. tenuta a manlevare la dott.ssa ### entro i limiti di polizza, con esclusione di ogni ipotesi disolidarietà. 
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.  9.In particolare, la compagnia assicuratrice eccepisce in via preliminare il suo difetto di legittimazione attiva per mancata attuazione dell'art. 12 ###, non avendo, quindi, parte attrice danneggiata il potere processuale di formulare domande e/o estendere il contraddittorio verso la stessa e, pertanto, chiede l'estromissione e la condanna alle spese legali sostenute. Nel merito, poi, afferma la correttezza della CTU espletata, contestando le censure generiche e tautologiche avanzate da parte attrice. Infine, sulla qualificazione del rapporto tra medico e struttura sanitaria, ricostruita da ### in termini contrattuali, eccepisce che, nel caso di specie, la Dott.ssa ### non avrebbe agito come libera professionista, ma come ausiliaria della struttura sanitaria e, pertanto, nel caso in cui vi fosse qualsivoglia profilo di responsabilità della stessa, la compagnia assicuratrice dovrebbe coprire esclusivamente la quota di responsabilità dell'assicurata nei limiti della polizza.  10. Con prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. parte attrice ribadisce quanto già affermato nell'atto di citazione, ### insiste sulla natura contrattuale del rapporto tra la ###ra ### e la Dott.ssa ### mentre quest'ultima ed ### respingono la tesi della natura contrattuale, qualificando tale rapporto nell'alveo del 2043 Istruita la causa documentalmente, a seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. 
Parte attrice ha proposto querela di falso in via incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c., avverso il documento prodotto dalla Dott.ssa ### e da ### Tale documento consiste in un foglio redatto dinanzi alla paziente con cui la Dott.ssa ### secondo la CTU espletata, avrebbe compiuto una adeguata anamnesi familiare e personale, nonché assolto il dovere di informazione relativo ai rischi e benefici della somministrazione della pillola #### parte attrice, tale documento non avrebbe alcun valore giuridico perché non sottoscritto (né dalla paziente né dal sanitario), non visionato dalla paziente, non dotato di numero di protocollo ed anzi, sarebbe stato formato successivamente dalla Dott.ssa ### per attestare fatti mai avvenuti. Predetto documento, a detta di parte attrice, sarebbe stato centrale nell'espletamento della CTU in sede di ATP per escludere il nesso di causalità materiale tra la somministrazione della pillola Yaz e la patologia di parte attrice. La giudice, rilevato che la CTU disposta aveva valorizzato la circostanza che la prescrizione in esame fosse oggettivamente stata preceduta da “una visita specialistica neurologica in cui l'emicrania fu definita “senza aura” e questa definizione della patologia da cui era affetta la p. è fondamentale ai fini della successiva prescrizione farmacologica” e ritenuto che il documento oggetto di proposizione di querela di falso sia una scrittura privata non sottoscritta, ha ritenuto inammissibile tale richiesta, sia in relazione alla rilevanza di tale documento ai fini del decidere, sia in relazione al regime probatorio ad esso applicabile. Ritenuta la causa matura per la decisione, la Giudice, all'udienza del 22.05.2025, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  11.Preliminarmente, si conferma l'inammissibilità delle istanze istruttorie svolte dalle parti in quanto irrilevanti, superflue e/o vertenti su circostanze e fatti già oggetto di prova documentale prodotta in atti. 
La vicenda che ha interessato parte attrice trae origine dalla visita neurologica alla quale la stessa si sottoponeva in data ###, in regime privatistico, presso ### per la cura di episodi di cefalea. Nel corso di predetta visita lo specialista neurologo Dott. Bonavina rilevava la presenza di “cefalea gravativa pulsante a sede bitemporale sinistra” e apprendeva dalla paziente, tra l'altro, la sussistenza di una condizione di dismenorrea (referto Dott. Bonavina del 27.03.2017). Per quest'ultima condizione il medico prescriveva a parte attrice opportuno controllo ginecologico, effettuato in data ### ad opera della ginecologa Dott.ssa ### anch'esso in regime privatistico. ### la visita ginecologica, la Dott.ssa ### sottoponeva la paziente ad ecografia transvaginale, che rivelava la presenza di una cisti anecogena all'ovaio destro (ecografia Dott.ssa ### del 3.04.2017). All'esito di tale esame, la dottoressa prescriveva a parte attrice trattamento farmacologico mediante assunzione di pillola anticoncezionale estroprogestinica Yaz (prescrizione Dott.ssa ### del 3.04.2017), dopo aver redatto una scheda ambulatoriale (presente in atti - doc. 2 costituzione ### e doc 2 costituzione Dott.ssa ### contenente anamnesi familiare e personale della paziente, nonché informativa circa rischi/benefici della terapia consigliata. In data ###, dopo 46 giorni di assunzione della pillola, parte attrice, mentre si trovava a ### veniva colpita da ictus celebrale ischemico, con conseguente ricovero presso l'### locale. In data ###, parte attrice tornava in ### e veniva ricoverata presso l'### S. ### di ### dove rimaneva in stato di degenza riabilitativa fino al 15.12.2017.  ### espletata viene accertato che i postumi invalidanti in capo a parte attrice corrispondono ad una percentuale di invalidità pari al 70% di invalidità permanente.  12. Le doglianze di parte attrice possono essere così sintetizzate: a) sussisterebbe, diversamente da quanto affermato dalla ### un nesso di causalità tra la prescrizione della pillola Yaz e l'evento ischemico che ha colpito la ###ra ### b) l'omessa prescrizione, da parte della Dott.ssa ### di esami diagnostici preventivi avrebbe determinato l'evento ischemico che, appunto, avrebbe potuto essere evitato con l'effettuazione dei predetti; c) la Dott.ssa ### non avrebbe informato correttamente la paziente del rapporto rischi e benefici sotteso all'assunzione della terapia ormonale ### cagionando una lesione non solo al diritto alla salute di parte attrice, bensì anche al suo diritto di libera autodeterminazione; d) il documento redatto dalla Dott.ssa ### in corso di visita, presente in atti ed oggetto di istanza incidentale di querela di falso, rigettata da questa Giudice, non sarebbe stato idoneo all'acquisizione di corretta anamnesi familiare e personale della paziente e alla dazione di informativa sui rischi e benefici dell'assunzione della terapia farmacologica prescritta. 
Il corso della trattazione segue l'ordine delle doglianze poc'anzi riportate.  13. a) Sull'asserito nesso di causalità tra la prescrizione della pillola Yaz e l'evento ischemico sofferto, parte attrice affermava in atto di citazione che “l'ictus cerebrale ischemico risulta, secondo il criterio “del più probabile che non” direttamente collegato all'assunzione del farmaco estroprogestinico”. 
Tale assunto, tuttavia, risulta smentito con chiarezza dai rilievi peritali effettuati dalla CTU in sede di ####, infatti, statuisce che “volendo trasferire tutte queste informazioni nel caso in oggetto andrà sottolineato come la prescrizione di EP e l'evento di infarto cerebrale nel caso in oggetto è stato solo concomitante ma non causale o concausale, non potendosi neppure parlare di un'occasione per la somministrazione di EP alla paziente” (pag. 23 della ###. 
Dunque, nel caso di specie e per le ragioni che si diranno nel prosieguo, seguendo l'iter logicoargomentativo della consulenza tecnica, la prescrizione della pillola Yaz da parte della Dott.ssa ### risulta antecedente solo concomitante, ma non causale o concausale, nemmeno a titolo di mera occasione, rispetto alla patologia che ha colpito parte attrice. 
A queste conclusioni la CTU perviene seguendo un ragionamento che risulta chiaro, circostanziato con le peculiarità rilevate nel caso di specie, rispettoso del contraddittorio delle parti e non affetto da vizi di alcun genere. 
Innanzitutto, la CTU spiega come il proposito terapeutico della Dott.ssa ### fosse quello di risolvere la condizione di dismenorrea dolorosa con amenorrea di parte attrice, che poteva influenzare gli episodi di cefalea riferiti sia alla Dott.ssa ### specializzata in ginecologia, sia al Dott. 
Bonavina, specializzato in neurologia, primo medico a visitare la ###ra ### e a rilevare una sintomatologia di cefalea senza aurea, indirizzando la stessa ad eseguire una visita ginecologica [“La finalità della Dr.ssa ### che stilò un'anamnesi accurata (no fumo no ipertensione AF negativa) era quella di risolvere la dismenorrea dolorosa con amenorrea della paziente influenzando anche le cefalee riferite dalla paziente” - pag. 17 della ###. 
Infatti, la Dott.ssa ### proprio seguendo le indicazioni del Dott. Bonavina ed a seguito di una anamnesi personale e familiare della paziente, informandola sul rapporto rischi/benefici della somministrazione della terapia ormonale - punto che verrà approfondito nel prosieguo - prescrisse il trattamento con pillola Yaz ( “E' in questa ottica che la Dr.ssa ### stilò quella prescrizione di YAZ (vedi ricetta sopra riportata) alla paziente dopo un'anamnesi accurata rimandandola a controllo dopo 3 mesi e informandola sul rapporto rischi/ benefici, seguendo le indicazioni anche del neurologo ### che a sua volta richiese una serie di esami e di rivedere la paziente dopo 3 mesi - pag. 17 della CTU).  ### rileva che i contraccettivi ormonali sono farmaci generalmente ben tollerati e sicuri (“I contraccettivi orali EP sono stati oggetto di valutazioni a lungo termine e sono probabilmente tra i farmaci maggiormente studiati. La loro tollerabilità e sicurezza sono ampiamente provate, specie in relazione ai rischi connessi con una gravidanza indesiderata. Si può affermare che la contraccezione ormonale combinata può essere ininterrottamente utilizzata senza grossi rischi in donne sane non fumatrici per tutta l'età riproduttiva, fino alla menopausa” - pagg. 17 e 18 della ###. 
Nonostante ciò possono presentare, come tutti i farmaci, effetti collaterali indesiderati. Tra le conseguenze rare cui la somministrazione di tale farmaco può essere collegata si annoverano la condizione di trombosi venosa ed arteriosa - quest'ultima tipologia, ovvero trombosi arteriosa, ha colpito parte attrice. 
Se entrambe le tipologie di trombosi vengono enumerate tra le rare complicanze della terapia ormonale, queste sono caratterizzate da una percentuale di aumento del rischio diversa. 
Infatti, la trombosi venosa viene riportata tra le ### rare complicanze associate all'uso di E/P, con un aumento del rischio stimabile intorno ad 1-2 casi l'anno ogni 10.000 donne su una base di rischio di circa 4-7 casi l'anno ogni 10.000 donne. 
Al contrario, l'aumento del rischio di trombosi arteriosa - come quella che ha determinato l'evento ischemico della ###ra ### - collegata alla somministrazione di farmaco E/P risulta ancora più basso ed è valutabile tra 0,06 e 0,4 casi/anno ogni 10.000 donne rispetto a un rischio di base di circa 2 casi ogni 10.000 donne in età fertile. 
Tale incidenza, dunque, rende condivisibili le conclusioni della CTU per cui la somministrazione della pillola Yaz può essere considerata solo evento concomitante, non di certo causa o concausa, né tanto meno occasione dello stesso. (“Tra le rare complicanze associate alla contraccezione con EP, la più rilevante è la TV (trombosi venosa). Nelle donne in età fertile si tratta di un evento molto raro. Pur non essendo disponibili dati certi per l'### è stimabile complessivamente attorno a 4-7 casi l'anno ogni 10.000 donne, 1-2 dei quali sono attribuibili alla pillola EP. La contraccezione EP produce anche un aumento molto piccolo del rischio di trombosi arteriosa, stimabile tra 0,06 e 0,4 casi/anno ogni 10.000 donne rispetto a un rischio di base di circa 2 casi ogni 10.000 donne in età fertile. E questo ci riporta al caso in oggetto dove si è verificata una trombosi arteriosa (e non venosa)” - pagg 18 e 20 della CTU). 
Dunque, la conclusione di insussistenza del nesso eziologico tra trombosi arteriosa, che ha determinato l'ictus di parte attrice, e somministrazione di pillola Yaz viene spiegata ed argomentata chiaramente dal ### Quest'ultimo, infatti, evidenzia come il rischio di ictus ischemico sia legato all'età e la sua occorrenza avvenga più raramente nelle persone giovani che negli adulti - anziani, ma nell'ordinario non è affatto un fenomeno estremamente raro, indipendentemente dall'assunzione di terapia farmacologica. 
Infatti, rileva come l'incidenza di ictus ischemico in donne in età riproduttiva (15-44 anni) sia stata calcolata essere di 10,7 casi ogni 100.000 anni-donna. Il rischio aumenta di circa due volte in donne che assumono contraccettivi ormonali ###. In un più recente lavoro di ### et al., l'incidenza di ictus ischemico è stata riportata in 21,4 eventi per 100.000 anni-donna. Considerando un uso di 5 anni di CO, il rischio cumulativo attribuibile è stato calcolato in approssimativamente 0,004%, e il numero di soggetti da trattare per avere un caso di ictus è di circa 2400 donne. ### l'analisi della ### organizzata specificatamente su questo tema dall'### di ### nel 2008, l'uso di CO produce un aumento molto piccolo del rischio di trombosi arteriosa (incluso l'ictus ischemico) - evento che ha colpito parte attrice-, stimabile tra 0,06 e 0,4 casi-anno ogni 10.000 donne, rispetto a un rischio di base di circa 2 casi ogni 10.000 donne in età fertile. Questo rischio è sicuramente inferiore a quello di tromboembolismo venoso associato all'uso di CO (pag. 11 della ###. 
Tuttavia, nonostante l'irrisorio aumento del rischio di trombosi arteriosa per somministrazione di terapia ormonale, la CTU stabilisce che entrambi i rischi suddetti, di trombosi venosa ed arteriosa, non rappresentano nel rapporto rischi/benefici fattori tali da evitare o limitare l'uso di questa terapia (pag.  11 della CTU). 
A tale proposito, la già citata ### conclude che: “La contraccezione con estroprogestinici ###, utilizzata su scala mondiale da milioni di donne da oltre 40 anni, è efficace e ben tollerata, con bassa frequenza di complicanze” - (pag. 11 della ###. 
Da quanto detto, si evince chiaramente che non vi è “nesso causale” tra la prescrizione di CO e l'evento dannoso, in quanto eventi ischemici cerebrali avvengono anche in popolazioni di donne in età riproduttiva non in trattamento con CO e che questo trattamento si associa notoriamente ad un incremento del rischio di eventi trombotici (arteriosi o venosi), ma in misura tale da non giustificare l'esclusione di questa terapia. 
Inoltre, il nesso temporale tra inizio della terapia CO ed evento dannoso dimostra tutt'al più un rapporto di associazione, ma non di causalità. (pag. 11 della CTU - sul punto la CTU a pagina 12 fa un interessante riflessione sulla somministrazione di un farmaco ad altissima diffusione, ovvero l'aspirina, “il cui uso si associa sicuramente ad un incremento del rischio emorragico, ma è prescritta a milioni di persone per la prevenzione di patologie ischemiche arteriose, con grandi benefici clinici nonostante un incremento del rischio di complicanze emorragiche. Se si dovesse accettare il “nesso di causalità”, dovremmo attribuire all'uso di aspirina ogni complicanza emorragica che si verifichi in soggetti trattati, cronicamente o saltuariamente, con aspirina ed escludere dalla prescrizione e dall'uso clinico questo farmaco così efficace e sostanzialmente ben tollerato”). 
A questo proposito, al netto dell'esclusione del nesso di causalità nel caso di specie, dalla consulenza emerge che per prevenire eventuali eventi trombotici, il medico che si trova a prescrivere la terapia ormonale deve compiere una anamnesi familiare e personale del paziente ed informarlo sul rapporto rischio e beneficio dell'assunzione della terapia (“### di iniziare una contraccezione con EP si raccomanda: la raccolta di una anamnesi personale e familiare con particolare attenzione agli eventi trombotici; l'offerta attiva di informazione e la discussione con la donna sul rischio individuale di trombosi e sulla possibilità di ridurlo. Non si raccomanda, né prima di prescrivere un contraccettivo EP né durante l'uso, l'esecuzione routinaria di: esami ematochimici generici; test generici di coagulazione; test specifici per trombofilia (compresi i test genetici). Anche in presenza di anamnesi familiare positiva per eventi trombotici, al fine di prescrivere una contraccezione EP, non si raccomanda l'esecuzione dei test specifici per trombofilia. Riguardo a questo punto risulta che la Dr.ssa ### abbia effettuato un'anamnesi personale e familiare e risulta anche che abbia anche informato la paziente del rapporto rischi/benefici.” - pag. 21 della ###.  14. Nel caso in disamina, come si approfondirà nel prosieguo, la Dott.ssa ### ha redatto apposita scheda ambulatoriale con cui ha operato una corretta anamnesi (la paziente risultava non fumatrice, portatrice di emicrania senza aurea come certificato dal neurologo Dott. ### - e non con aurea -, nonché interessata in passato da episodi di epilessia risolti spontaneamente). 
Correttamente, quindi, la Dott.ssa ### procedeva alla prescrizione della pillola ### con finalità di risolvere la condizione di dismenorrea dolorosa con episodi di amenorrea volta anche a diminuire gli episodi di emicrania. 
Inoltre, sempre a supporto dell'insussistenza del nesso di causalità, la CTU specifica che i dati scientifici mettono in correlazione un rischio ischemico con terapie di contraccezione E/P ad elevati dosaggi ormonali, mentre la piccola ### prescritta a parte attrice dalla Dott.ssa ### risulta essere un farmaco di nuova generazione con bassissimo dosaggio ormonale, per il quale le evidenze scientifiche, allo stato, non rilevano alcun rischio di correlazione tra assunzione ed evento ischemico determinato da trombosi arteriosa. 
Al netto di ciò, la CTU conclude che la prescrizione di tale tipologia di terapia ormonale risultava nel caso di specie non solo non pericolosa, ma la più idonea (“Fin dalla fine degli anni sessanta è stato riconosciuto un aumento del rischio ischemico durante l'uso di E/P, che è stato messo in relazione con la quantità di etinil-estradiolo ### contenuto negli EP. La corrispondenza tra dose di estrogeno e rischio trombotico non sembra invece più dimostrabile con dosi di estrogeno inferiori a 50 microgrammi (4). Le pillole del farmaco E/P combinato Yaz contengono una piccola quantità di estradiolo (20 microgrammi) e un progestinico di ultima generazione ###; quest'ultimo è stato segnalato essere associato ad un aumento di circa 3- 4 volte del rischio relativo trombotico venoso ### rispetto a quello di donne che non usano EP, ma non di quello arterioso, che nel lavoro di ### et al. (2) è riportato avere un rischio relativo di 0,9 (tra i più bassi di tutti i CO combinati) per quanto riguarda l'occorrenza di ictus ischemico (8). Pertanto, se il quesito sollevato dai legali della Ricorrente si riferiva genericamente al rapporto tra uso di pillola anticoncezionale ed evento ischemico, ho già commentato a questo proposito. Se invece si riferiva alla prescrizione specifica del farmaco Yaz i dati suesposti indicano chiaramente che, al contrario, la prescrizione di Yaz è stata la più idonea …” - pag 21 della ###. 
Infine, la ### sempre in riferimento all'esclusione del nesso causale, prende in considerazione la condizione di emicrania senza aurea, lamentata dalla paziente, interrogandosi se potesse in qualche modo rappresentare una condizione predisponente che doveva essere tenuta in considerazione come ostativa rispetto alla prescrizione della terapia ormonale.  ### osserva che, pur rappresentando l'emicrania un fattore di rischio che dovrebbe essere indagato nel caso di somministrazione di una terapia ormonale, mediante l'esclusione di altri fattori di rischio (come il fumo di sigaretta, ipertensione, diabete, tromboliflia - tutti negativi nel caso di specie), tale condizione non è ostativa alla prescrizione di terapia ormonale, con valutazione di tutti i rischi e i benefici apportati, a maggior ragione se tale prescrizione assolva a finalità terapeutica, come nel caso in oggetto, e non contraccettiva (risolvere il quadro di dismenorrea dolorosa con amenorrea e, di conseguenza, influire anche sulla riduzione dell'emicrania). 
Inoltre, la CTU ha affermato che il maggior rischio vascolare legato all'emicrania riguarda in maniera preponderante i casi di emicrania con aurea, condizione in cui parte attrice non versava.  ###, infatti, specifica che tale condizione era già stata esclusa dal neurologo Dott. ### e gli episodi di cefalea riportati dalla paziente, anche a voler tener conto delle difficoltà linguistiche di parte attrice, non avrebbero potuto ragionevolmente essere qualificati come emicrania con aurea in quanto la stessa non aveva mai riferito i sintomi caratteristici di tale tipologia di emicrania. 
Infine, la CTU rileva come i contraccettivi ormonali combinati sono controindicati nelle donne che soffrono di emicrania con aura, nelle quali questi farmaci possono aumentare il rischio di ictus ischemico. Tuttavia, questa controindicazione si basa sui dati risalenti degli anni '60 e '70, quando i contraccettivi orali contenevano dosi molto più elevate di estrogeni. Il rischio di ictus non aumenta in modo significativo con i preparati odierni, molti dei quali contengono meno di 30 μg di etinilestradiolo. 
Al contrario, le formulazioni a dosi ultra-basse, quelle che contengono meno di 20 μg di etinilestradiolo, come la pillola ### possono aiutare a prevenire l'emicrania mestruale e ridurre la frequenza. (“### rappresenta un fattore di rischio vascolare nel corso della vita. Pertanto, nelle donne che richiedono una ### un'anamnesi positiva per emicrania dovrebbe essere indagata in maniera accurata. Infatti, il potenziale rischio di stroke ischemico in giovane età associato all'emicrania è incrementato dalla presenza di altri fattori di rischio come per esempio il fumo di sigaretta e l'uso della COC o la combinazione di entrambi. Il rischio assoluto associato alla COC è comunque molto basso nelle donne giovani, senza altri fattori di rischio aggiuntivi e spesso dipendente dalla dose di estrogeni. Un bilancio rischio beneficio deve condurre ad una scelta personalizzata, soprattutto se la COC è prescritta a fini terapeutici sul versante riproduttivo. Tuttavia, molti altri fattori possono contribuire ad incrementare il rischio trombotico (ipertensione, diabete mellito, iperlipidemia, trombofilia, età superiore ai 35 anni). Per quanto concerne l'uso della COC in pazienti emicraniche, va inoltre sottolineato che la MA, secondo la ### for ### rappresenta una controindicazione assoluta all'utilizzo della COC (WHO categoria 4). Ne consegue che, quando sussiste esclusivamente una richiesta di tipo contraccettivo da parte di una donna che soffre di emicrania, soprattutto con aura, dovrebbero essere presi in considerazione contraccettivi ormonali a minor rischio cardiovascolare o metodi alternativi per il controllo delle nascite. Tuttavia nel caso in oggetto non era presente una emicrania con aura ### come risulta anche dalla certificazione del Dr. Sacquegna e la prescrizione non era finalizzata ad uso contraccettivo; inoltre non erano presenti fattori incrementativi di rischio come per esempio il fumo di sigaretta, mentre in anamnesi risulta annotato dolicomegacolon ed epilessia in età infantile, completamente estranei a favorire tali situazioni. Perché va sottolineato che un ulteriore problema sollevato dal consulente di parte Dr. Franco è rappresentato dalla opportunità di somministrare COC in donne affette da emicrania con aura. Premesso che nel primo certificato prodotto stilato dal neurologo Dr. ### si fa riferimento ad un quadro di emicrania senz'aura e quindi anche la terapia è stata basata su questa diagnosi non risulta che potesse essere ipotizzata una diversa diagnosi per problemi linguistici perché la paziente non ha riferito che la patologia emicranica fosse preceduta da sintomi tipo visione di lampi ###, scotomi scintillanti, deformazioni degli oggetti, emianopsia (oscuramento di metà campo visivo), ma anche addormentamento del braccio e della gamba ###, disturbi della parola di tipo afasico (se la cefalea è localizzata a sinistra), non rientrando quindi nella categoriandelle MA. I contraccettivi ormonali combinati sono controindicati nelle donne che soffrono di emicrania con aura, nelle quali questi farmaci possono aumentare il rischio di ictus ischemico. Tuttavia, questa controindicazione si basa sui dati degli anni '60 e '70, quando i contraccettivi orali contenevano dosi molto più elevate di estrogeni. Il rischio di ictus non aumenta in modo significativo con i preparati odierni, molti dei quali contengono meno di 30 μg di etinilestradiolo. Inoltre, nei regimi continui, le formulazioni a dosi ultra basse, quelle che contengono meno di 20 μg di etinilestradiolo, possono aiutare a prevenire l'emicrania mestruale e ridurre la frequenza.” (pagg. 25-26-27 CTU). 
Per quanto sino ad ora esposto, dunque, la correlazione tra l'evento ischemico sofferto da parte attrice e la prescrizione della pillola Yaz da parte della Dott.ssa ### non supera la regola civilistica del “più probabile che non”, in quanto l'assunzione di predetta pillola rispetto all'evento dannoso lamentato si pone come mero fattore concomitante, ma non di certo causale o concausale.  15.In tema di responsabilità medica, infatti, il nesso di causa stabilito tra la condotta del medico e l'evento dannoso forma parte della fattispecie costitutiva della responsabilità al pari del danno, sicché, con riferimento ad esso l'onere della prova è a carico dell'attore; una volta dimostrato quindi, che l'aggravamento della situazione patologica del paziente ovvero l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile alla condotta del medico, sarà il debitore (il medico e la struttura sanitaria convenuta) a dover fornire la prova del diverso nesso causale, relativo, questa volta, non alla fattispecie costitutiva della responsabilità, bensì alla fattispecie estintiva dell'obbligazione, concernente la impossibilità di adempiere ex art. 1256 c.c. (Cass. Sez. III, n. 6593/2019; Cass. Sez. III, n. 28986/2019; Cass. Sez. III, n. 18392/2017) Parte attrice non ha, dunque, provato il nesso di causalità tra la prescrizione della pillola Yaz e l'evento ischemico sofferto e, anzi, tale nesso risulta escluso dalla CTU per tutte le seguenti ragioni: - seppur vi sia documentato nella letteratura scientifica un aumento del rischio di trombosi venosa determinante un evento ischemico, questo effetto collaterale è particolarmente raro (1-2 casi l'anno ogni 10.000 donne rispetto ad un rischio base di 4-7 casi l'anno ogni 10.000 donne in età fertile) soprattutto se si considera il caso di trombosi arteriosa, come quella che ha colpito la paziente, per il quale la stima di rischio decresce ulteriormente (0,06 e 0,4 casi/anno ogni 10.000 donne rispetto a un rischio di base di circa 2 casi ogni 10.000 donne in età fertile); - la finalità di prescrizione della terapia ormonale non era contraccettiva, ma curativa verso una riferita situazione di dismenorrea dolorosa con amenorrea, con cisti ovarica rilevata dall'ecografia, e che la somministrazione di predetto farmaco avrebbe potuto risolvere la sintomatologia di emicrania senz'aurea riferita dalla paziente non solo alla Dott.ssa ### ma anche al neurologo Dott.  ### -la pillola Yaz ha un bassissimo dosaggio ormonale ed il rischio trombotico risulta, dalle evidenze scientifiche, non più dimostrabile con dosi di estrogeno inferiori a 50 microgrammi ( la pillola Yaz contiene una piccola quantità di estradiolo-estrogeno di 20 microgrammi e di drospirenone, un progestinico di ultima generazione; quest'ultimo, peraltro, è stato segnalato essere associato ad un aumento di circa 3- 4 volte del rischio relativo trombotico venoso rispetto a quello di donne che non usano pillola contraccettiva, ma non di quello arterioso, come la tipologia che ha colpito parte attrice).  - l'emicrania senz'aurea, riferita non solo alla Dott.ssa ### ed appuntata dalla stessa nella scheda ambulatoriale, che parte attrice contesta, bensì anche dal neurologo Dott. ### in scheda ambulatoriale protocollata e non contestata, non è ostativa alla somministrazione di terapie ormonali ed, anzi, la somministrazione di pillole contraccettive che contengono meno di 20 μg di etinilestradiolo, possono aiutare a prevenire l'emicrania mestruale e ridurre la frequenza e, comunque, i preparati moderni, come la pillola ### che contengono meno di 30 μg di etinilestradiolo, non sono ricollegabili ad un aumento del rischio di ictus.  16. Ulteriore motivo di doglianza presentato da parte attrice ### consiste nel fatto che la Dott.ssa ### non avrebbe disposto, prima di procedere con la prescrizione del farmaco, l'effettuazione di esami preventivi che avrebbero potuto evidenziare una qualche condizione della paziente ostativa alla somministrazione di terapia ormonale, asseritamente secondo le linee guida e buone pratiche mediche. 
Sul punto la CTU rileva che le linee guida non prevedono, prima della somministrazione di terapia ormonale, alcun esame diagnostico avente ad oggetto eventuali presenze di anomalie trombofiliche per prevenire la trombosi venosa (e non arteriosa come quella del caso in oggetto e verosimilmente non presa a case study perché, come sopra riportato, produce un aumento irrisorio del rischio, stimabile tra 0,06 e 0,4 casi/anno ogni 10.000 donne rispetto a un rischio di base di circa 2 casi ogni 10.000 donne in età fertile). 
Infatti, facendo una valutazione del rapporto vantaggi/svantaggi rispetto all'effettuazione di predetti esami, gli svantaggi risultano molto maggiori, come l'eccessiva medicalizzazione delle donne, una controindicazione ingiustificata all'uso della pillola, oneri economici non proporzionati al risultato ed, infine, implicazioni personali e familiari in caso di risultato positivo (“Un aspetto emergente e controverso legato all'utilizzo di contraccettivi EP riguarda l'utilità di sottoporre le donne in procinto di assumere la pillola anticoncezionale a test diagnostici - anche genetici - con lo scopo di accertare l'eventuale presenza di una anomalia trombofilica, intesa come condizione congenita o acquisita predisponente a trombosi. Se da un lato il rischio assoluto di TV associato all'uso di EP in età riproduttiva è basso, la possibilità di un tale evento in giovane età comporta ricadute non trascurabili in termini di successiva morbilità, oltre alla necessità di eseguire una profilassi antitrombotica in caso di situazioni a rischio nel corso della vita (per esempio una gravidanza). ### canto l'opportunità di eseguire uno screening di laboratorio per identificare eventuali anomalie trombofiliche presenta delle incertezze, non essendo chiaro il bilancio tra benefici (riduzione dell'incidenza di TV in corso di terapia con EP, identificazione di soggetti a rischio) e inconvenienti (eccessiva medicalizzazione delle donne, controindicazione ingiustificata all'uso della pillola, oneri economici non proporzionati al risultato). Infine, la disponibilità di test che consentono una diagnosi genetica solleva importanti questioni di carattere etico per le implicazioni che una tale diagnosi comporta per la donna e per i suoi familiari. - pag. 19 della ###. ###, sul punto, afferma che la sopracitata ### di ### in tema di complicanze trombotiche associate all'uso di estroprogestinici nelle donne in età riproduttiva, stabilisce che le strategie per ridurre il rischio trombotico nella terapia con E/P sono esclusivamente la raccolta di un'anamnesi personale e familiare, con particolare attenzione agli eventi trombotici, e l'offerta attiva di informazione e di discussione con la donna sul rischio individuale di trombosi e sulla possibilità di ridurlo. 
Tali raccomandazioni sono state assolte dalla Dott.ssa ### con la redazione di apposita scheda ambulatoriale dalla quale non risultava alcun fattore di rischio e dava atto dell'informativa circa i rischi e benefici della prescrizione della pillola ### In ogni caso, la questione deve ritenersi assorbita dalle superiori considerazioni in punto di ritenuta assenza di nesso di causa. 
Sempre tale ### stabilisce che, né prima di prescrivere un contraccettivo EP né durante l'uso, si raccomanda l'esecuzione routinaria di esami ematochimici generici, test generici di coagulazione o test specifici per trombofilica (compresi i test genetici). E proprio riguardo ad esami diagnostici preventivi afferma chiaramente che un medico che, applicando le raccomandazioni di questa ### di consenso, prescriva la contraccezione EP senza richiedere l'esecuzione di test di predisposizione genetica segue una buona pratica clinica (pag. 12 della ###.  17. Quanto alle doglianze relative ### all'assenza di adeguata informazione da parte della Dott.ssa ### sui rischi della terapia farmacologica prescritta, da un lato, si rileva, in via assorbente, che, anche laddove si ritenesse leso il diritto di autodeterminazione in esame, non risulta provato, neppure logicamente, alcun danno (v., recentemente, ex multis, Cass. 4682/25), tantomeno in re ipsa, alla luce delle superiori considerazioni in punto di assenza di nesso di causa con l'evento ischemico in esame dell'assunzione della predetta terapia, con conseguente inferibile consenso presunto ed improbabilità di una diversa determinazione della paziente; dall'altro, per completezza, si deve prendere atto che la scheda ambulatoriale formata in corso di visita, asseritamente dalla stessa Dott.ssa ### dà atto che la paziente veniva probabilmente informata verbalmente sui rischi e benefici della terapia prescritta (“### senza aura, probabile psicosomatica da colon irritabile (### … AF negativa. 
Pregresse crisi epilettiche risolte. NO fumo. NO ipertensione. AFamiliare N. Dolori pelvici dismerroici. Irregol. Ciclo. Amenorrea … UM 15/02/17 paptest ### retroverso flesso … YAZ per 3 mesi con informazione a rischi e benefici a richiesta. Esami ematici dopo 3 mesi”). Tale documento ha efficacia probatoria indiziaria (ma sulla informazione relativa ai rischi e benefici, v. infra, in punto di contenuto del cd bugiardino). 18. ### motivo di doglianza ### è rappresentato dall'asserita inidoneità del documento formato dalla dott.ssa ### in corso di visita ad assurgere ad elemento probatorio rispetto all'effettuazione di corretta anamnesi familiare e personale, nonché all'effettuazione di informazioni circa i rischi/benefici della somministrazione della terapia. La questione è assorbita dalle superiori considerazioni, ricordando che tale documento, qualificato da parte attrice come “cartella clinica”, deve più propriamente essere considerato, come rilevato dalla CTU in sede di ### una “scheda ambulatoriale” per la quale la legge non prevede particolari requisiti di forma e di sostanza. 
Parte attrice, infatti, aveva già contestato predetto documento in sede di ### presentando osservazioni alla ### Quest'ultima aveva replicato che il certificato redatto dalla Dott.ssa ### non poteva essere considerato “cartella clinica” - non essendoci stato nessun ricovero -, bensì una “scheda ambulatoriale” con cui la stessa Dott.ssa ### ha operato una anamnesi personale e familiare della paziente e l'ha informata sul rapporto rischi e benefici dell'assunzione di terapia ormonale. 
Tra l'altro, se è vero che il consenso informato è necessario per i “trattamenti sanitari” ai sensi dell'art.  1, comma 2, L. 24/2017, in questo caso, come rileva la stessa ### parte attrice lamenta la non corretta informativa sui rischi e benefici del trattamento farmacologico (“### infine ricordare che per il rilascio di un certificato non è richiesto consenso informato ma capisco cosa contestano i resistenti: l'attestazione contenuta in tale scheda, vale a dire che venne data informazione alla paziente su rischi e benefici della somministrazione di terapia E/P e quindi trasformano una visita ambulatoriale in un ricovero con obbligo di cartella clinica e consenso! - pag. 39 della ###. Nel caso di specie, tale informativa, oltre ad essere attestata nella scheda ambulatoriale prodotta dalla Dott.ssa ### e da ### risulta anche nella disponibilità della stessa parte attrice, essendo la pillola Yaz farmaco dotato di foglio illustrativo (fermo restando che in base ai rilievi della CTU espletata l'evento sofferto dalla ricorrente non è stato eziologicamente collegato all'assunzione della pillola Yaz prescritta dalla Dott.ssa ###. 
Nel corso del presente giudizio, per la prima volta, parte attrice ha proposto querela di falso in via incidentale avverso predetto documento, ritenendolo privo di qualsiasi efficacia probatoria, in quanto formato solo successivamente dalla Dott.ssa ### mai sottoposto alla paziente, non firmato, non protocollato né datato e attestante fatti mai avvenuti. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla proposizione della querela di falso perché ha ritenuto tale documento non rilevante ai fini della ricostruzione del nesso di causa tra la somministrazione della pillola Yaz e l'evento ischemico sofferto da parte attrice, già ampiamente escluso dai rilievi peritali. Tale documento, dunque, non appare dirimente nella ricostruzione del nesso di causa, nel caso in oggetto, per due ordini di ragioni.
La prima attiene all'insussistenza del nesso di causa, già ampiamente motivata in ragione delle caratteristiche della pillola prescritta, a bassissimo dosaggio ormonale, e all'evento in concreto verificatosi, trombosi arteriosa, e non venosa, che ha determinato l'infarto celebrale, anche tenendo conto della condizione di cefalea senza aurea, già precedentemente riferita dalla paziente al neurologo Dott. ### da cui la stessa si era recata per risolvere episodi di cefalea senza aurea e dal quale era stata mandata a visita ginecologica dalla Dott.ssa ### operante nella medesima struttura sanitaria di ### Dunque, la comprovata assenza di nesso causale tra l'occorso evento ischemico e la prescrizione farmacologica censurata rende del tutto irrilevanti le contestazioni mosse da parte attrice all'adeguatezza della raccolta anamnestica ed al valore probatorio del documento fornito a supporto della relativa correttezza. 
La seconda considerazione attiene al fatto che la paziente soffriva di emicrania senza aurea, condizione refertata anche dal neurologo Dott. ### che aveva indirizzato la paziente a controllo ginecologico per impostare una terapia farmacologica a seguito di tale controllo (referto del Dott.  ### del 27.03.2017). Il fatto che, quindi, la paziente soffrisse di emicrania senz'aurea è accertato e tale circostanza non è ostativa alla somministrazione di terapia ormonale. Tra l'altro la CTU ha approfondito il tema e, come sopra riportato, ha affermato come solo una condizione di emicrania con aurea sia controindicata all'utilizzo di contraccettivi ormonali, anche se tale assunto di basa su dati degli anni '60 e '70, quando i contraccettivi orali contenevano dosi molto più elevate di estrogeni, rispetto ai bassissimi dosaggi ormonali, come sopra riportati, delle pillole di nuova generazione - tra cui rientra la pillola Yaz - che, anzi, essendo sotto i 20 μg di etinilestradiolo, possono aiutare a prevenire l'emicrania e ridurne la frequenza. 
Inoltre, come già rilevato, tale documento non deve essere considerato prova di consenso informato, ma tuttalpiù della corretta effettuazione dell'anamnesi familiare e personale della paziente e, quanto alla dazione di informativa sui rischi e benefici della terapia farmacologica, si tratta di elementi che, comunque, a differenza dei “trattamenti sanitari” che si sostanziano in operazioni chirurgiche, sono facilmente reperibili dai pazienti mediante la consultazione del foglio illustrativo.  19. Dunque, nel caso di specie, non sì è verificata alcuna violazione del diritto di autodeterminazione fonte di diritto a risarcimento del danno. 
In via generale, si ricorda che "in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi" (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 16892 del 25/06/2019; più recentemente, in ordine alla prova di un danno, patrimoniale o non, anche nel caso di lesione del diritto di autodeterminazione, non essendo ammissibili fattispecie di danno in re ipsa, v. Cass. 16633/23; 4682/25). 
Nel presente giudizio, fermo restando l'informativa sui rischi e benefici effettuata nella scheda ambulatoriale dalla Dott.ssa ### e, comunque, nella disponibilità di parte attrice, la prescrizione della pillola Yaz non ha determinano alcuna lesione nè al diritto alla salute della paziente, stante l'insussistenza del nesso di causa, né tanto meno al diritto di autodeterminazione della stessa, non avendo parte attrice allegato e/o provato in alcun modo, il pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, subito a causa dell'asserito deficit informativo.  20. Per tutte le ragioni sopra indicate, le domande di parte attrice devono essere rigettate.  21. ### giudicante ritiene l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, proposta da ### assorbita dalle considerazioni che seguono. 
Infatti, il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, di cui al comma 6 dell'art. 10 della #### è stato pubblicato nella ### n. 51, del 1° marzo 2024 ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024, rendendo pienamente applicabile la previsione normativa di cui all'art. 12 delle ### che, perciò, in base al principio tempus regit actum, in quanto norma meramente processuale e non sostanziale, può ritenersi avere determinato una legittimazione attiva (ad causam) sopravvenuta in corso di causa: la presenza in giudizio dell'assicurazione ha soddisfatto, anche alla luce della citata novella, esigenze di economia processuale (ab initio sussistenti in vista di sempre auspicabile potenziale accordo transattivo).  22. Le spese di lite (comprese quelle della fase di ### legali e tecniche e di ### si intendono compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto nel caso di specie sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” richiamate dalla ### con sentenza n. 77/2018. 
Tali ragioni si ravvisano nella specificità della materia della responsabilità medica, nel tecnicismo e nelle conoscenze scientifiche richieste alle parti per assolvere gli oneri probatori a carico e a discarico, nonché nella circostanza che, come sopra indicato e più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il nesso di causalità tra danno lamentato e condotta del sanitario è tanto elemento costitutivo della pretesa attorea (causalità costitutiva) quanto, al tempo stesso, fattore estintivo idoneo ad escludere la responsabilità del sanitario stesso (causalità estintiva). 
Nel caso di specie, per altro, la CTU riconosce a parte attrice una percentuale di invalidità pari al 70% di invalidità permanente, con la conseguenza che situazioni di tal genere necessitano di approfondimento e accertamento peritale, che presuppone una conoscenza tecnica specifica, volto ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta del sanitario, anche in ragione della coincidenza temporale in cui l'evento ischemico si è verificato, rispetto alla prescrizione della terapia ormonale ### ogni altra questione.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa: Rigetta le domande proposte da parte attrice ###ra ### Compensa tra le parti le spese di lite. 
Rigetta la domanda di lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., presentata dalla Dott.ssa ### e da ### non sussistendone i presupposti.  ### 21 ottobre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 2233/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Lisa Marconi

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