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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1053/2025 del 27-11-2025

... corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025 R.G. LAV. N. 1939/2024 dell'8% o nella misura che risulterà a seguito di ### per la somma complessiva di € 10.665,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 2. Si è costituito l'### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia rigettare la domanda avversa perché inammissibile oltre che infondata. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4. In primo luogo, si deve rilevare che, avendo l'### contestato la mancanza di prova in ordine all'infortunio, si è provveduto ad assumere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente. 4.1. All'esito della prova (assunta all'udienza del 16/01/2025 dal G.o.p. all'uopo delegato) il teste ### ha confermato la dinamica dell'infortunio (“### visto in quanto i camion erano parcheggiati di fianco l'uno all'altro, ed ho visto cadere il sig. ### dalla postazione di guida della cabina”; ADR del ### “### presenti io ed il datore di lavoro, lo abbiamo aiutato e poi il datore di lavoro lo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. ### N. 1939/2024 Udienza del 27/11/2025 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1939/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 menomazione - indennizzo (in capitale). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'### per contestare la valutazione della menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###, allorquando, nello scendere dal mezzo di lavoro, a seguito di uno scivolamento, cadde accidentalmente in maniera rovinosa al suolo sbattendo con il polso della mano sinistra.  1.1. Riferisce il ricorrente che in tale occasione, a seguito dell'infortunio, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di ### ove i sanitari, dopo i dovuti accertamenti strumentali, gli diagnosticavano “### di frattura composta epifisi distale del radio a SX”. 
Veniva quindi aperto l'infortunio n. 5190822971 presso l'### che, con lettera del 06/04/2024, comunicava che la menomazione era di grado complessivo pari al 4% (quindi rientrante nella c.d.  franchigia e non indennizzabile in quanto inferiore al 6%).  ### non sortiva effetto alcuno.  1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: a) accertare e dichiarare che egli in data ### subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso; b) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo predetto ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8% almeno (come da relazione di parte allegata al ricorso) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di ### c) per l'effetto, condannare l'### alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 dell'8% o nella misura che risulterà a seguito di ### per la somma complessiva di € 10.665,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.  2. Si è costituito l'### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia rigettare la domanda avversa perché inammissibile oltre che infondata.  3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.  4. In primo luogo, si deve rilevare che, avendo l'### contestato la mancanza di prova in ordine all'infortunio, si è provveduto ad assumere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente.  4.1. All'esito della prova (assunta all'udienza del 16/01/2025 dal G.o.p. all'uopo delegato) il teste ### ha confermato la dinamica dell'infortunio (“### visto in quanto i camion erano parcheggiati di fianco l'uno all'altro, ed ho visto cadere il sig. ### dalla postazione di guida della cabina”; ADR del ### “### presenti io ed il datore di lavoro, lo abbiamo aiutato e poi il datore di lavoro lo ha portato in ospedale, ed io sono rimasto in un altro cantiere”; […] ADR avv.  ### - “io l'ho visto cadere. Il camion ha tre gradini circa, il camion è quello con la cabina alta, presumo che stesse scendendo e sia scivolato, poiché era già nel mezzo, e credo che sia scivolato scendendo dai gradini”).  5. All'udienza del 03/04/2025 questo ### disponeva CTU medico-legale in ordine ai seguenti quesiti: «###.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando #### ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale eventualmente ritenuto opportuno: 1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente; 2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 all'infortunio sul lavoro descritto in ricorso ed occorsogli in data ### (“### e mano SX: esiti di frattura composta epifisi distale e radio, modica ipostenia del pugno; ### funzionale del flesso estensione del polso per circa 1/3”); nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle ### di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante “### di «### delle menomazioni»; «### indennizzo danno biologico»; «### dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d.  barèmes medico-legali ### elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico; il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logicomatematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ai sensi del D.M. cit.»; 3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».  5.1. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa ### (specialista in medicina legale) che ha depositato la relazione peritale in data ###.  5.2. All'esito della visita medico-legale (eseguita in data ###), il CTU ha ritenuto che: « Sussistono sufficienti elementi tecnici per poter esprimere un giudizio di compatibilità tra l'evento traumatico del 13/05/2023 ed il quadro menomativo presentato dal periziando ### caratterizzato allo stato attuale da esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 Allo stato attuale, sulla base dell'obiettività clinica e medico-legale apprezzata in sede di operazioni peritali, residuano a carico di ### [recte, ### n.d.e.] postumi che, considerato il tempo intercorso, sono da ritenersi stabilizzati, permanenti e non emendabili mediante ulteriori trattamenti terapeutici. 
I suddetti postumi integrano allo stato attuale la fattispecie di un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante” e di un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Non è presente pregiudizio estetico. 
Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 10-11 della relazione di ###.  5.3. ### ha quindi così concluso: « Il signor ### è vittima di infortunio sul lavoro in data 13 maggio 2023. Da tale infortunio è residuato, allo stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 attuale, un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante”, e un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto [recte, sopra] riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 12-13 della relazione di ###.  5.4. Trattandosi di valutazione che è esente da contraddizioni intrinseche ed estrinseche e da vizi logici nonché congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi, essendo condivisibili le conclusioni cui il ### dell'### è logicamente pervenuto.  6. Al ricorrente spetta, pertanto, l'indennizzo in capitale, trattandosi di grado di menomazione pari al 6% (quindi inferiore al 16%: si veda l'art. 13, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 38/2000). 
In ordine al quantum, tenuto conto che il ricorrente è nato il ###, se ne deduce che al momento dell'infortunio (avvenuto il ###) egli aveva compiuto 41 anni di età.  ### spetta, pertanto, in relazione alla fascia di età 41-45 anni di cui al D.M. n. 45/2019 (atteso che anche la stabilizzazione dei postumi permanenti si colloca sicuramente anch'essa in tale fascia di età). 
Esso sarebbe pari ad € 6.438,06.  6.1. Tenuto conto dei decreti ministeriali di rivalutazione che si sono susseguiti dal 1° luglio 2019 in poi (2019: 1,10%; 2020: 0,5%; 2021: 0%; 2022: 1,9%; 2023: 8,1%; 2024: 5,4%; 2025: 0,8%, stabilito, da ultimo, con D.M. n. 85/2025 del 20/06/2025 con decorrenza dal 1° luglio 2025), si perviene ad un indennizzo rivalutato (con i predetti coefficienti) pari ad € 7.655,27. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 6.2. Su tale somma (già rivalutata all'attualità) spetteranno i soli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo.  7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (nel quale scaglione rientra l'importo spettante al ricorrente).  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto: - accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente ### a seguito dell'infortunio occorsogli in data ### (pratica di infortunio n. 5190822971), è pari complessivamente al 6%; - condanna l'### al pagamento/erogazione della dell'indennizzo in capitale spettante in ragione della percentuale di menomazione sopra accertata dal CTU (6%), che si liquida nella misura, già rivalutata, di € 7.655,27, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.  n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 27 novembre 2025 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025

causa n. 1939/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5446/2025 del 12-12-2025

... dei benefici richiesti confermando la percentuale di invalidità civile del 55% indicata dal primo c.t.u. (percentuale quest'ultima ben distante dal minimo richiesto - 74% - per l'assegno mensile di assistenza), all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025: “#### (…) risulta affetta da: 1) ### di tipo ### forma moderata; 2) ### destra, grave. (…) ### la dott.ssa M.G. Re, dopo averla sottoposta a visita, la giudicava soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% e portatrice di handicap lieve, comma 1. (…) Tale giudizio, a parere dello scrivente, appare condivisibile, in quanto, il complesso delle patologie di cui risulta affetto il ricorrente non soddisfa i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. ### è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13792/2023 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.  ### ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 9 novembre 2023 ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12060/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile pari almeno al 74% e nella conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3 comma 1, L. 104/92 (riconosciuti dal c.t.u. della prima fase di giudizio pur se non espressamente richiesti) rinunciando definitivamente all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art. 3. comma 3, L. 104/92. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).  ###, costituitosi con memoria del 12 novembre 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria). 
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in psichiatria, in considerazione delle peculiarità delle patologie controverse (cfr. ordinanza del 4 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Re: “### la documentazione sanitaria e quanto emerso nel corso dell'accertamento si conclude che la ricorrente ### anni 49, è affetta da ### bipolare episodio misto. Ipoacusia grave destra, di tipo misto. Per tali infermità e per i motivi esposti è da ritenere invalida civile nella misura del 55% e “portatore di handicap” ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992, dalla domanda amministrativa”), anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti confermando la percentuale di invalidità civile del 55% indicata dal primo c.t.u. (percentuale quest'ultima ben distante dal minimo richiesto - 74% - per l'assegno mensile di assistenza), all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 20 giugno 2025: “#### (…) risulta affetta da: 1) ### di tipo ### forma moderata; 2) ### destra, grave. (…) ### la dott.ssa M.G. Re, dopo averla sottoposta a visita, la giudicava soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% e portatrice di handicap lieve, comma 1. (…) Tale giudizio, a parere dello scrivente, appare condivisibile, in quanto, il complesso delle patologie di cui risulta affetto il ricorrente non soddisfa i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. ### è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I principali sintomi presenti nella fase maniacale sono l'elevazione del tono dell'umore, l'aumento della velocità del pensiero, la fuga delle idee, la logorrea, la riduzione del bisogno di sonno, l'aumento della libido, della socievolezza, le idee di grandiosità e dell'autostima. Dal punto di vista clinico e”) diagnostico è importante distinguere tra mania e ipomania. La mania si differenzia dall'ipomania sia per l'intensità dei sintomi che per la presenza di sintomi psicotici. ### la fase depressiva, i sintomi vissuti dal paziente sono sovrapponibili a quelli di una depressione. Da ricordare anche il ### ben più grave, in quanto caratterizzato dalla cronica oscillazione del tono dell'umore con numerosi episodi di mania e depressione e dalla necessità di frequenti ricoveri anche in ### Nel caso in esame, il disturbo va classificato nella forma cosiddetta mista, di tipo moderato, come dimostrato dal fatto che, l'attrice, sebbene la patologia sia insorta già da diversi anni, il ricovero si è reso necessario solo due volte, volontariamente, in strutture private e mai in TSO (###. A rinforzo va detto che, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di consulenza, la ricorrente è apparsa lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, collaborante e adeguata sul piano comportamentale. Presente è risultata la critica, la consapevolezza e la capacità di giudizio. Inoltre, non sono stati rilevati manifestazioni psicotiche come i disturbi del contenuto e/o della forma del pensiero, della percezione e cognitivi. ### è risultato moderatamente livellato verso il polo depressivo. Quanto esposto, in prospettiva ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem favorevole. Passando alla valutazione della patologia in esame, alla luce di quanto esposto al ### di tipo I° forma moderata va attribuita una percentuale pari al 55% (cod. 2203 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M.  del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-94). Non valutabile l'### destra, grave, in quanto con percentuale inferiore al 10%. Pertanto, l'attrice, non ha diritto all'assegno mensile di assistenza), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa. 
Vale la pena evidenziare, poi, che la nuova documentazione prodotta il 2 dicembre 2025 non giustifica il richiamo del c.t.u., visto che dalla lettura del certificato dell'11 novembre 2025 non emerge un peggioramento delle condizioni di salute della ### ma soltanto la prosecuzione del trattamento farmacologico di una patologia (artrosi psoriasica) risalente al mese di marzo 2025 e già valutata come irrilevante dal c.t.u. ( controdeduzioni allegate alla relazione di c.t.u. depositate il 20 giugno 2025: “le ripercussioni funzionali a carico dell'apparato osteoarticolare sono praticamente nulle in quanto priva delle complicazioni artrosiche presenti nelle forme più avanzate”). Va considerato, inoltre, che la ricorrente non ha neppure indicato la percentuale che le spetterebbe per tale patologia, né prodotto una relazione di c.t.p. a supporto dell'asserito aggravamento, prestando attenzione al fatto che la percentuale accertata per le altre patologie è ben distante da quella minima necessaria per l'assegno mensile di assistenza. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che ### non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 (sussistendo soltanto i requisiti sanitari per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, non oggetto, però, di domanda giudiziale: cfr. ricorso introduttivo della prima fase del procedimento). 
Visto l'esito della lite, la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese giudiziali dell'### che si liquidano come in dispositivo con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio. 
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di ### P.Q.M.  nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ### non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità, dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.  104/92; condanna ### al pagamento in favore dell'### delle spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; pone definitivamente a carico di ### le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
del ### n. 13792/2023


causa n. 13792/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Montalto

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8541/2025 del 30-09-2025

... descrizione segue la quantificazione: ### biologico permanente 18%; inabilità temporanea totale 12 GG; inabilità temporanea parziale, 60 GG al 75%, 60 GG al 50%. ### inoltra ha acclarato la presenza di esiti di natura psicologica, e precisamente ha certificato quanto segue: “###ra ### presenta ### in seguito ad incidente stradale, con componente post traumatica ### Disorder”. Andrà pertanto riconosciuto anche il danno morale, da quantificarsi nella misura del 29,6%, come da tabella unica nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 e art. 138, DLGS 209/2005. Sulla base della ### il danno (biologico + danno morale) viene quindi così calcolato: • ### biologico 18% per anni 24 € 59.241,04 + • ### morale € 17.535,35 + • Invalidità totale 12 gg. € 662,88 + • Invalidità parziale al 75% 60 gg. € 2.485,80 + • Invalidità parziale al 50% 60 gg. € 1.657,20 = TOTALE € 81.582,27 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio. A tale importo andranno aggiunti €. 366,00 per le spese mediche come quantificate dalla ### oltre alle spese di ### In merito alla spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott.  ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al R.G. n. 4003/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale TRA ### nata a Napoli il ### ed ivi residente alla ### 232 - C.F. ###, elett.te dom.ta in Napoli al ### n° 58, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che la rapp.ta e difende, come in atti.  #### (C.F. ###) residente in Napoli, alla ### 19.  #### S.p.A. (P. Iva ###) in pers. del l.r.p.t., elett.te dom.to per la carica in #### alla ### 29, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla ### di ### 53, come in atti.  ### parte attrice: a) dichiari la responsabilità civile del convenuto #### nella produzione del sinistro de quo; b) per l'effetto, condanni i convenuti in solido e/o disgiuntamente al risarcimento, in favore della concludente di tutti i danni fisici patiti dalla stessa, in via principale nella misura della CTP attorea redatta dal Dott. ### secondo le tabelle de Tribunale di Milano 2019 in vigore al momento dell'evento per la somma pari ad ### 109.972,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 38% su ### 86.092,00 (21% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); ### 2.970,00 (30 giorni per - danno da invalidità temporanea totale; ### 4.455,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); ### 2.970,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); ### 1.485,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 25%); ### 728,16 per spese mediche documentate, per un totale di ### 122.580,16 (### 98.700,16 senza personalizzazione); in via secondaria nella misura della CTU attorea redatta dal Dott. ### secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024 in vigore al momento dell'evento per la somma pari ad ### 76.212,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 41% su ### 56.875,00 (18% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); ### 1.380,00 (12 giorni per ### da invalidità temporanea parziale); ### 5.175,00 (60 ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); ### 3.450,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); ### 366,00 per spese mediche documentate, per un totale di ### 109.902,00 (### 86.583,00 senza personalizzazione); il tutto oltre danno esistenziale, quale compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come la serenità familiare, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, danno psicologico e alla vita di relazione che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno estetico che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno patrimoniale, derivante da tutte le evoluzioni lavorative successive al verificarsi del sinistro subito dalla ###ra ### il tutto entro il limite massimo della domanda di ### 260.000,00; c) condanni la ### S.p.A., al pagamento di tutte le spese di lite, dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dell'attore, comprese le spese di entrambe le C.T.U. per fattone anticipo di cui alla prodotta nota spese. 
Conclusioni parte convenuta: 1. Dichiarare la nullità della domanda, art. 164 c.p.c. co.4, art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005. Nel merito: 3. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici. 4. voglia concludere per la infondatezza delle avverse pretese rigettando in toto condannando alle spese processuali e alla refusione, in favore della ### convenuta, oltre che delle spese, diritti ed onorari di causa, ivi incluse IVA , CPA e spese forfettarie al 12,5%, di una somma equitativamente determinata, art 1226 cc , a titolo di risarcimento per il danno patito per la gestione dell'intero sinistro e per la costituzione nel presente giudizio. 7. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora credendi ex artt. 1207 e 1209 cod.  in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla ### PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ###ra ### conveniva in giudizio il #### e la ### S.p.A., per sentir condannare i convenuti in solido e/o disgiuntamente, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dall'attrice, nel sinistro per cui è causa. 
A sostegno della domanda assumeva che il giorno 29/11/2016, alle ore 23.40 circa, in Napoli, alla ###. B. ### altezza fermata dell'autobus, di fronte al ###s, l'autovettura ### tg. ### di proprietà del #### a seguito di un'azzardata ed imprudente manovra compiuta ripartendo dal parcheggio dello ### perdendo il controllo finiva con le ruote anteriori sul marciapiede ed impennandosi investiva la ###ra ### la quale era ferma sul detto marciapiede. 
A seguito del detto urto la ###ra ### rovinava al suolo, ovvero sotto l'autovettura, riportando danni fisici per i quali doveva ricorrere al pronto soccorso dell'### di Napoli, per le cure mediche del caso, presso cui veniva trasportata a mezzo unità del 118. 
Incardinatosi il giudizio, rinnovata diverse volte la notifica dell'atto di citazione, anche a cagione dell'intervenuta emergenza sanitaria, rimasto contumace il convenuto responsabile civile, si costituiva la sola ### assicuratrice. 
In prosieguo, concessi i termini di cui all'art. 183 Bis cpc, ammessa ed espletata prova per testi, veniva nominato quale C.T.U. il Dott. ### che prestava giuramento di rito all'udienza del 24.02.2023; stante il mancato rispetto da parte del CTU dei termini concessi ai sensi dell'art. 195 c.p.c. e stanti le eccezioni formulate da parte attrice circa il merito delle conclusioni a cui giungeva la relazione di ### la causa era rinviata per chiarimenti all'udienza del 23.02.2024; stante la successiva ed ingiustificata assenza del ### quest'ultimo veniva nuovamente convocato, per i chiarimenti, all'udienza del 31.05.2024, alla quale ugualmente non compariva. Veniva quindi dichiarata la nullità dell'elaborato tecnico del Dott. ### e si disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale, nominando nuovo CTU nella persona del Dott. ### successivamente, stante il regolare deposito dell'elaborato peritale, il G.I., ravvisando sufficienti elementi per una bonaria definizione della vertenza, invitava le parti a formalizzare proposta transattiva per la valutazione della quale rinviava all'udienza del 28.03.2025; con note del 24.03.2025 parte attrice provvedeva al deposito di proposta transattiva, rimasta senza esito; con ordinanza del 29.04.2025 il G.I., preso atto della mancata conciliazione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2026; tuttavia, stante la sostituzione del Giudice Dott. ### con il sottoscritto redattore, veniva disposta anticipazione dell' udienza ex art. 281 sexies cpc al 27.06.2025, data in cui la causa veniva assegnata in decisione con la concessione di giorni 30 per il deposito di note riepilogative e conclusive. 
La domanda è fondata e va accolta. 
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. 
D.L. 132/14 (conv. con modificazione in L. 162/14). 
In merito alla eccezione che l'attrice non si sarebbe sottoposta a visita medico legale presso il fiduciario della compagnia convenuta, va rilevato che l'invito a visita depositato, risulta inviato tardivamente in data ### (e pertanto già in pendenza del presente giudizio), ovvero oltre i termini previsti dalla legge atteso che la richiesta di risarcimento danni è stata ricevuta dalla ### S.p.A.  in data ###. 
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. 
In particolare la teste ### ha dichiarato quanto segue: “Nel parcheggio antistante la fermata dell'autobus, vi era un'autovettura di marca ### e di colore scuro, che stava facendo una serie di testacoda, accelerazioni e sgommate circolari. Ad un certo punto, il conducente della predetta autovettura, perdeva il controllo del veicolo e si proiettava in direzione del marciapiede ove eravamo fermi, salendo con le ruote anteriori sul marciapiede medesimo, impennandosi ed andando a travolgere ### che, intanto, sentendo il rombo del motore, si stava voltando per capire di che si trattasse, ma veniva investita finendo sotto l'auto. Devo precisare che ### non finiva completamente sotto l'auto ma solo fino all'altezza del bacino. Devo precisare che per estrarre ### da sotto al veicolo, è stata necessario sollevare l'auto con l'aiuto di presenti e passanti. ### lamentava dolori alla gamba sinistra il cui ginocchio era pieno di sangue e non poteva alzarsi da terra, oltre ad avere il pantalone tutto strappato. Un passante ha provveduto a chiamare il 118 e di lì a poco è giunta un'autoambulanza che ha trasportato ### in Ospedale”. Il secondo teste escusso, ### ha confermato le medesime circostanze, dichiarando quanto segue: “Nel parcheggio dello stadio, vi era un'autovettura ### di colore nero, il cui conducente, un ragazzo, stava eseguendo accelerazioni, testacoda e sgommate, quando ad un certo punto perdeva il controllo del veicolo e si proiettava verso il marciapiede impennandosi dove sostavamo, andando ad investire ### che, intanto, nell'udire il rombo del motore si stava voltando, finendo così sotto di essa fino all'altezza del bacino. Per estrarre ### si era necessario sollevare il veicolo con l'aiuto di altri passanti. Posso precisare che ### lamentava forti dolori specialmente alla gamba sinistra che si presentava ustionata e piena di sangue, mentre il pantalone ed il giubbino che indossava, completamente lacerati. Un passante ha provveduto a chiamare l'autoambulanza che di lì a poco è giunta trasportando ### in ### Il conducente del veicolo investitore si è fermato dopo l'incidente a constatare le condizioni di ### ha seguito l'autoambulanza fino in ospedale ed ha atteso con noi fino ad avere notizie sullo stato di salute di mia sorella. Quella sera stava piovigginando per cui il manto stradale era bagnato”. 
Non irrilevante, infine, la relazione di ###. ### la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico. 
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta, che ha investito parte attrice, semplicemente ferma sul marciapiede, mentre era intento ad effettuare spericolate e pericolose manovre con l'autovettura. Non vi è dubbio che, nel caso di specie è stato violato il generale principio informatore della circolazione disciplinato dall'art.  140 del Codice della ### secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.  ### di ### 122.580,16 chiesto a titolo di risarcimento appare tuttavia eccessivo. Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ### ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: “estesa area cicatriziale di forma irregolarmente ovalare (10x 22 cm) in corrispondenza della superficie antero-mediale della coscia sinistra , infossata nella sua porzione centrale, ad effetto retraente sui tessuti circostanti, adesa ai piani sottostanti, a margini irregolari a tendenza cheloidea con note di sofferenza vascolare cronica periferica, deficit antalgico dei movimenti articolari dell'anca e del ginocchio sinistro oltre a segni e sintomi riconducibili ad una sindrome da stress post-traumatico. Area cicatriziale coscia destra sede del prelievo cutaneo. Tali postumi sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento”. 
A tale descrizione segue la quantificazione: ### biologico permanente 18%; inabilità temporanea totale 12 GG; inabilità temporanea parziale, 60 GG al 75%, 60 GG al 50%.  ### inoltra ha acclarato la presenza di esiti di natura psicologica, e precisamente ha certificato quanto segue: “###ra ### presenta ### in seguito ad incidente stradale, con componente post traumatica ### Disorder”. Andrà pertanto riconosciuto anche il danno morale, da quantificarsi nella misura del 29,6%, come da tabella unica nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 e art. 138, DLGS 209/2005. 
Sulla base della ### il danno (biologico + danno morale) viene quindi così calcolato: • ### biologico 18% per anni 24 € 59.241,04 + • ### morale € 17.535,35 + • Invalidità totale 12 gg. € 662,88 + • Invalidità parziale al 75% 60 gg. € 2.485,80 + • Invalidità parziale al 50% 60 gg. € 1.657,20 = TOTALE € 81.582,27 Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
A tale importo andranno aggiunti €. 366,00 per le spese mediche come quantificate dalla ### oltre alle spese di ### In merito alla spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM 55/2014 come da dispositivo. 
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (Cass. civ. sent.  28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo dei convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede: -1) Dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto per la causazione del sinistro per cui è lite.  -2) Per l'effetto condanna ### (C.F. ###) e ### S.p.A. (P. Iva ###) in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni all'attrice, che vengono quantificati in ### 81.948,27 per tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.  -3) ### (C.F. ###) e #### S.p.A. (P. Iva ###) in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese legali, liquidate in ### 374,54 per spese ed ### 8.637,60 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.  -4) Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di C.T.U. 
Così deciso in Napoli, 30.09.2025 

Il Giudice
Dott. ### D'


causa n. 4003/2019 R.G. - Giudice/firmatari: D'Auria Michele

M
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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1268/2025 del 01-06-2025

... nel 3% il danno biologico residuato, quantificando l'invalidità temporanea totale in 30 gg, quella parziale in gg 30 da valutarsi al 75% e ulteriori 30 al 50% e gg 30 gg al 25%. In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il Ctu sono da ritenersi ampiamente condivisibili, se non nei limiti di cui si dirà, in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed amnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene. Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente, deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle ### Unite della S.C. (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art. 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre, il ### ha chiarito che ove si lamenta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice onorario di ### di ### di ###. II civile in persona del Giudice Avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al numero di R.G. 5764/2022 promossa con atto notificato in data ### da ### n. a Melito di Napoli il ### cf ### elettivamente domiciliata in ### alla Via benedetto ### n. 2/4 presso lo studio dell'### stabilito ### che agisce di intesa con l'Avv. ### del foro del tribunale di Napoli-Nord che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto introduttivo PEC : ### ATTORE contro ### in persona del ### pro-tempore ###: risarcimento danni ### come da verbali di causa del 21.05.2025 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### nel premettere che il giorno 19.04.2021 alle h. 12,15 circa in ### di Napoli alla ### mentre si trovava, a piedi, a causa di un dissesto posto sulla sede stradale, cadeva al suolo, conveniva innanzi al Giudice onorario di ### di ### di Napoli il Comune di ### di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari. Rassegnate dalle parti le conclusioni in formato telematico e riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 21.05.2025. 
Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S. del presidio ospedaliero CTO ### del 22.04.2021 dal quale risulta che la parte attorea si recava presso il detto ospedale ove riferiva di...frattura composta del 5° metatarso…. 
La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di ### di Napoli e facente parte del c.d.  demanio artificiale o accidentale. 
Nel merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro. 
Infatti, il teste attoreo ### genero della parte attorea, ricorda che verso le h.  12,30 si trovava a piedi in compagnia della suocera in ### di Napoli alla ### Riferisce che mentre camminavano, la suocera cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede stradale coperta da erba. Ricorda che a seguito della caduta la parte attorea lamentava dolori e che provvedeva ad accompagnare la stessa all'### di Napoli. Ricorda che lui camminava a fianco della suocera. Precisa poi, che non pioveva. 
Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.  ### quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla omessa manutenzione della sede stradale chiedendo la condanna del Comune convenuto per l'attribuzione a questi di una responsabilità per cosa in custodia. 
Va anzitutto osservato che la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763 e già Cass., 13/1/2003, n. 298).
Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art.14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, 13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. 
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. 
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( Cass.20/2/2006, n. 3651). 
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). 
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima; tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come dettol'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consustanziali ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.). 
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. 
Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. ### della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: ### che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; ### che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (### 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. 
La Suprema Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. 
Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca posta sul manto stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. 
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuitonon possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.  1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. 
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art.  2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
Fatta tale premessa in punto di diritto, in punta di fatto vi è da dirsi che dall'escusso testimoniale è emerso che la parte attrice mentre si trovava a piedi in ### di Napoli, mentre camminava cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede ###la conseguenza che appare ragionevole ritenere la sussistenza della responsabilità del Comune di ### di Napoli, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada.  ###, infatti, aveva l'obbligo di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito, essendo esigibile all'ente comunale la possibilità in concreto della custodia, trattandosi di bene demaniale### posta all'interno del comune, nonché tenuto conto dei sistemi di controllo e tecnologi di cui lo stesso è dotato e non avendo, il custode, fornito la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che potesse essere valido ad elidere il nesso causale: caso fortuito che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. 
Ora, come su indicato, la condotta colposa della vittima può comunque assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°cc. 
Non ignora questo giudicante che parte della giurisprudenza, tra cui quella della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.05.1999 n.156), afferma sussistere una incompatibilità tra l'art 1227 comma 1° cc e la responsabilità aquiliana della P.A., in quanto se per insidia si intende un pericolo che si annida nel manto stradale caratterizzato dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva, sono evidenti le ragioni che portano ad affermare l'incompatibilità tra un concorso colposo della vittima e l'insidia stessa. Infatti, se
è possibile ricondurre, anche solo in parte il fatto dannoso al danneggiato, non sarebbe possibile definire il pericolo imprevedibile e inevitabile con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. ogni qual volta vi sia una concorrente colpa del danneggiato. 
Questo giudicante però propende per la tesi per la quale l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità ex art 1227 comma 1° cc. 
Infatti, l'art 1227 comma 1° cc, non disciplinerebbe l'elemento soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr.  3.12.2002 n.17152). La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato. 
Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno. 
Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una condotta imperita dell'attore, il quale con maggior accortezza e prudenza avrebbe potuto evitare l'evento dannoso. 
Invero la stessa genericità delle dichiarazioni del teste, che …poneva il piede in una buca… non appare sufficiente per ritenere che la buca non fosse visibile. 
Invero come è rappresentato nelle foto depositate nella produzione di parte attorea la situazione di pericolo sarebbe derivata dalla presenza di una buca posta sulla sinistra del marciapiede ed in particolare non situata sulla zona di marciapiede che avrebbe dovuto percorrere la ### quanto piuttosto alla altezza di una zona coperta da erba e vegetazione e dunque non percorribile (v. foto n.5). Invero lo stesso teste dichiara che questi era di fianco alla ### e dunque ciò induce a ritenere che la stessa fosse alla sinistra del teste e dunque percorrendo un tratto di marciapiede non idoneo. 
Inoltre, sempre dalle foto depositate nella produzione della parte attrice, si nota che il marciapiede, per quanto ai suoi lati vi siano cespugli, è nella parte centrale percorribile; in particolare la stessa presenza del teste affianco alla ### induce di ritenere che questi avrebbe potuto non solo avvedersi della insidia, quanto persuadere la ### a percorrere un tratto di strada ritenuto più idoneo e scegliere, dunque, un percorso meno disagevole e meno insidioso di quello effettuato: circostanza che appare senza ombra di dubbio elemento sintomatico della poco accorta attenzione della stessa parte attrice. 
Invero per la ridotta velocità di movimento, l'attenzione non doveva che necessariamente essere rivolta alla strada; per cui appare, che tale situazione pericolosa, era senz'altro evitabile dall'attore solo che avesse doverosamente guardato la strada o addirittura, questi si fosse determinata a scegliere un percorso alternativo.  ### parte, l'età del danneggiato (a. 68), le foto del luogo, le modalità dell'incidente come riferite dal teste, inducono a ritenere che lo sguardo erano o dovevano essere rivolti sulla strada (evidentemente, l'attenzione di questi era rivolta altrove), apparendo piuttosto verosimile che la stessa sia inciampata per mera distrazione e poco accortezza nell'incedere. 
Perciò tutte le circostanze sopra descritte inducono a ritenere che l'attore era in condizione di valutare lo stato di conservazione della strada che avrebbe dovuto suggerire e sollecitare, attraverso l'uso della ordinaria diligenza, una condotta più accorta ed avveduta e scegliere un percorso alternativo. 
Si ribadisce che proprio la presenza dell'erba ai lati del marciapiede (così da determinare un corridoiov. foto) avrebbe dovuto indurre la parte attorea o ad una maggiore attenzione o scegliere un percorso alternativo. 
A ciò aggiungasi che il sinistro si è verificato alle h. 12,15 del mese di aprile, vale a dire in un orario di un periodo dell'anno in cui è notorio che vi sia un'ottima illuminazione naturale, che, pertanto, non poteva creare una ragionevole ostacolo alla visibilità di un pedone normalmente accorto. 
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità della buca, chedate le caratteristiche dello stato dei luoghi( la buca era in una zona, che dalle foto non appare praticabile mentre il marciapiede era percorribile nella sua parte centrale)-il pericolo da essa rappresentato era tale consentire senza difficoltà all'attento e prudente utente della strada, di evitare di percorrere la strada in quel punto, così da rendere del tutto irrilevante l'assenza di apposita segnaletica stradale di pericolo. 
Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va esclusa l'imprevedibilità del pericolo costituito dalla presenza della buca, in base alla massima di esperienza secondo la quale la presenza di erba o cespuglio presente sulla sede ###cui la ### camminava) lascia presumere la possibilità di esistenza di una sconnessione sottostante. 
Tale circostanza così costituisce una ulteriore prova in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte della ### la quale, proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato ai lati da erba, era perfettamente consapevole del pericolo e sicuramente poteva prevedere l'esistenza di sconnessioni sul piano della strada da lei percorso. 
Non va, infine, nemmeno taciuta la circostanza che la buca si trovava nella zona di abitazione della parte attrice di ### in ### [v. intestazione atto di citazione e premessa lettera a)]. 
A tal proposito va tenuto presente che ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode. 
In sintesi la presenza della buca nelle vicinanze della abitazione è certamente indizio ed elemento utile per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità del danno a cui, nel caso in esame, vanno perciò aggiunti gli ulteriori elementi così come sopra evidenziati. 
In conclusione, appare piuttosto verosimile che la ### abbia posto lì il piede per una mera negligenza e disattenzione nel camminare essendo la strada percorsa dalla parte attorea, al momento dell'infortunio, in condizioni di manutenzione certamente visibili da chi la percorreva. 
Le osservazioni finora esposte e nei termini dalla elaborazione pretoria, trovano conferma nelle considerazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui se un utente della strada non si attiene ad elementari misure di prudenza e non fa nulla per evitare che il suo incedere finisca proprio nel punto più pericoloso, mentre gli basterebbe un po' di attenzione per dirigerlo altrove o addirittura possa porre in essere una condotta positiva nell'evitare l'ostacolo con un percorso alternativo o rinunziando a percorrerlo, è evidente che non può pretendere che sia il proprietario della strada a rispondere dei danni subiti, dovendosi gli stessi collegare direttamente alla sua condotta e non potendosi, invece, ritenere che sia stata il fondo sconnesso a produrli. ### parte la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è la volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico(cfr. Cass. 21.10.1998 n.10434; Cass. 25.05.1994 n.5083). Infatti, la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 10.05.1999 n.156 ha richiamato il principio di auto-responsabilità a carico degli utenti” gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità”, non vantando i privati un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade. 
Pertanto, l'uso, da un lato, dell'ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dall'altro, la mancanza di attenzione dell'attore al proprio incedere, avrebbe in definitiva consentito la ragionevole individuazione della fonte del pericolo e conseguentemente di evitarlo. 
Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, considerato quanto innanzi evidenziato, con particolare riguardo alla entità della insidia e nel contempo alla inaccortezza e negligenza della vittima, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente del danneggiato debba essere graduata nella misura del 50% restando il residuo da addebitarsi alla già descritta responsabilità della amministrazione comunale. 
A tal fine va ribadito che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art 1227, primo comma cod. civ., non concretando una eccezione in senso proprio ma attenendo alla eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte ( cfr. Cass. 20.08.2009 n.1854). 
Venendo all'entità delle lesioni subite da ### il CTU sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame obiettivo condotto sul periziato, ha accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò ... frattura del quinto metatarso piede sinistro... 
In relazione alla quantificazione delle lesioni, il Ctu ha stimato nel 3% il danno biologico residuato, quantificando l'invalidità temporanea totale in 30 gg, quella parziale in gg 30 da valutarsi al 75% e ulteriori 30 al 50% e gg 30 gg al 25%. 
In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il Ctu sono da ritenersi ampiamente condivisibili, se non nei limiti di cui si dirà, in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed amnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene. 
Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente, deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle ### Unite della S.C.  (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art. 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre, il ### ha chiarito che ove si lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce componente. 
Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS. UU, perché giuridicamente infondata, ogni automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo hic et nunc meramente parametrato al danno biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite. Invero nell'esaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza. 
Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte( cfr. Cass 25.02-7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. 
In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 68 anni, in applicazione delle tabelle di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, può senza dubbio ritenersi che il danno biologico residuato può determinarsi nel 3 %, riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta attuale di € 1.700,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente personalizzato. 
Ciò posto va evidenziato che il danneggiato non ha allegato, come era suo onere fare, né tanto meno provato cheanche avvalendosi delle presunzioni, per essere, se del caso, idoneo a fornire la serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignotoalcun elemento che consenta nella fattispecie concreta di reputare comprovato, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, delle tipologie delle lesioni, dell'età dell'infortunato, che al medesimo debba liquidarsi ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma ulteriore rispetto a quella su riconosciuta. 
Deve poi. considerarsi, che come la più recente dottrina medicolegale ha avuto modo di precisare che anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come “assoluto”, vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto.  ### medicolegale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per “fasce di incidenza”, in modo da offrire al giudicante criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato. 
Nel caso di specie, i periodi di invalidità temporanea non vanno individuati in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale. 
Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare, come detto, in 20 gg la durata della invalidità parziale al 75% e gg 10 al 50% tanto in relazione alla tipologia della malattia.
Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 115,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 1.725,00# per la invalidità parziale (gg 20 al 75%) e di € 575,00# per la invalidità parziale (gg. 10 al 50%) per un importo complessivo di € 2.300,00#. 
Complessivamente, pertanto, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di ### 2.000,00# in moneta attuale, somma così arrotondata, e ridotta per il concorso di colpa (50% a suo carico), cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 13.08.2022 n. 147, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta. 
Si ritiene, infatti, di aderire ai principi di diritto enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15857 del 12.06.2019 per i quali in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata ed a quello accordata dal giudice, se viene accolta. 
Le spese di ### secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico dovranno gravare, attesa l'esito del giudizio, in via definitiva al 50% sulla parte soccombente. 
Sul punto va rilevato infatti che secondo l'orientamento della S.C, il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso sia perché la Ctu non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti (cfr. Cass n.1023 del 2013). Inoltre ...poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti i costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del cpc, il giudice di merito che statuisce su di esse, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art 92cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass -Sez. VI 7.09.2016- n. 17739).  P.Q.M.  Il Giudice onorario di ### di ### di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara, in parziale accoglimento della domanda, il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa del 50%, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 2.000,00# oltre interessi dalla domanda; b) condanna il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore al pagamento dei compensi di lite in favore di ### e che liquida in complessive € 1.265,00# oltre € 130,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all' Avv.  stabilito ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo; c) pone le spese di ### come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico a carico della convenuta soccombente per il 50%. 
Così deciso in ### di Napoli, il ### 

Il Giudice
onorario di ###


causa n. 5764/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dario Ciaccio

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