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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19910/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LUMINOSO e ### nonché dall'av v.to ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliata in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. #####. #### rel. ### 04/07/2023 ##### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 difesa dagli avvocati ##### MARRAS; - controricorrente - nonchè contro ##### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE D'### 173/2018 depositata il ###. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal ### udito il Sostitu to ### gene rale in persona del dott. ### che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocati ### per il ricorrente e #### per la contro ricorrente che hanno ribadito le rispettive conclusioni di cui agli atti. ### 1. Il presente giudizio prende le mosse da un precedente atto di citazione notificato il 18 ottobre 1995 da ### socio della società ### s.n.c. con il quale conveniva in giudizio ### e la medesima società ### chiedendo la revoca dell'amministratore. 2. Il Tribunale con provvedimento reso inaudita altera parte ed in limine litis disponeva la revoca da amministratore di ### 3. Nella pendenza del procedimento di merito per la revoca dalla carica di amministrato re del fratello ### ed ottenuto il provvedimento cautelare di revoca, ### con ricorso ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 depositato il 12 dicembre 1995 chi edeva al ### ente del Tribunale la messa in liquidazione della società ### o dei fratelli ### s.n.c. 4. Costituitosi in tale ultima procedura, ### spiegava opposizione all'accogl imento della istanza assumendo che la richiesta di scioglimento era fondata sulla sua revoca dalla carica di amministratore; egli chiedeva conseguentemente il rigetto - da parte del ### del Tribunale - della domanda di emissione del provvedimento di scioglimento della società o, quanto meno, che il Tribunale at tendesse l'esito della causa di merito re lativa alla sua revoca da amministratore. 5. ### del Tribunale poneva in liquidazione la società ### s.n.c. nominando liquidatore il dott. ### 6. In data 27 luglio 1997 tale ### a seguito di trattative co n l'### versava a costui l'importo di lire 100.000.000 quale caparra per l'acquisto dell'unico immobile della società costituito da un locale adibito a sala cinematografica con accesso da piazza ### n. 15 in Cagliari e da via ### numeri 54 e 56. Con mi ssiva del luglio 1997 ### informato delle trattative in atto dall' ### manifestava la sua opposizione alla vendita. 7. In data 1° agosto 1997 il liquidatore dott. ### stipulava con il ### un contratto preliminare di vendita dell'immobile per person a da nominare e in data 8 settembre le parti concordavano di sciogliere per mutuo consenso il prim o preliminare e di stipularne un secondo. Il 13 novembre 1997 il liquidatore procedeva alla vendita dell'immobile con atto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 8. Avverso il pr ovvedimento presidenzial e di messa in liquidazione della società ### s.n.c., il ### promuoveva il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione. ### veniva rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997. 9. Con sentenza depositata l'11 novembre 1997 il Tribunale di Cagliari confermava la revoca dalla carica di amministratore di ### Tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Cagliari per di fetto del contra ddittorio e la causa veniva rimessa al giudice di primo grado. 10. ### del Tribunale su ricorso di ### in data 11 dicembre 1997 con provvedim ento assunto in udienza, revocava il precedente prov vedimento presid enziale di nomina come liquidatore del dott. ### così facendo venir meno lo stato di liquidazione della società. 11. Le vi cende sopra sinteti zzate hanno dato luogo a due distinte cause, successivamente riunite in appello, e oggetto del presente giudizio. 12. La prima, avente ad oggetto la validità del contratto di vendita immobili are concluso dalla società ### in liquidazione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3600 del 2008 (RAC 130/2009) rigettava la domanda. 12.1 La seconda, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiunti vo con il quale era stato ingi unto alla società ### s.n.c. e a #### e ### di pagare a ### la somma di lire 153.790.324, oltre gli interessi nella misura leg ale e le spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività di li quidatore della società ### o ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 s.n.c. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2332 del 2007 (RAC 686/2007) rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. 13. ### in proprio e quale socio amministratore della società ### pr oponeva appello avverso entrambe le sentenze. 14. I due giudizi , come si è già detto, venivano r iuniti in appello. 15. Per quel c he ancora rileva, la Co rte d'Appello, pronunciandosi nella seconda causa sopra indicata (686/2007), con sent enza parziale del 7 febbraio 2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ### e lo condannava a corrispondere ad ### la somma di euro 47.768,03 oltre interessi di legge dal 5 mag gio 1998 al saldo. D isponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. 16. ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ### s.a.s. proponeva ricorso in cassazione. 17. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 4019 del 2017. 18. In pr osecuzione dei giudizi riuniti in appello la Co rte d'appello di Cagliari, con sentenza definit iva, dichiarava inammissibile l'appello spiegato da ### in proprio avverso la sentenza n. 3600 del 2 008 e rigettava l'appell o proposto avverso la medesima sentenza della società ### rigettava l'appello proposto dalla soc ietà ### a vverso il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società #### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 condannava la medesima società a corrispo ndere ad ### la somm a di euro 51.057,34, condannava la società cinema ### e ### alle spese e rigettava la domanda ex articolo 96 c.p.c. nei loro confronti. 19. ### il giudice del gravame, la prim a questione da risolvere, comune alle due cause riunite, era quella relativa alla sussistenza o meno del la legittimazione attiva della società ### s.n.c. sollevata dalla Corte nella sentenza parziale n.401/2014.
La Corte d'appel lo, sulla base delle risultanze istrut torie, riteneva ancora attiva la società ### anche dopo la sentenza di scioglimento e messa in liquidazione vista anche la sua tras formazione successiva e la riteneva legittimata attiva a proporre l'appello in entrambi i giudizi. 20. Quanto al diritto del liquidatore ### a vedersi riconoscere da ### in proprio il co mpenso per l'atti vità prestata qu ale liquidator e e la misura di tale compenso, evidenziava che tale diritt o era stato definitivamente acc ertato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 4019 del 2017. 21. La Corte d'Appello rigettava il motivo di appello volto ad affermare la nullità assoluta ed insanabile o inesistenza del decreto dell'11 Marzo 1996 di nomina del liquidatore perché assunto in carenza di potere giurisdi zionale, con conseguent e nullità dell'atto di compravendita stipulato dal liquidatore con la società ### e insussistenza del diritto del medesimo liquidatore di vedersi corrispondere un qualche compenso per la sua attività.
In particolare, il giudice del gravame richiamava la sentenza di questa Corte n.4019 del 2017 con riguardo alla legittimità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di nomina del li quidatore e, alla luce d i tal e sentenza, riteneva che il diritto al compenso del dott. ### sussistesse anche nei confronti della società ### o s.a.s. a prescindere dalla nullità o meno dell'atto di sua nomina per insussistenza dei presupposti, non potendosi dubitare che lo svolgimento di un'attività professionale in forza ed in costanza di un incarico giudizialmente conferito dovesse essere comunque compensata. 22. La Corte d'Appello riteneva ancora valide e meritevoli di adesione le argomentazioni già sviluppate nella sentenza parziale n. 4011/2014 a fronte delle censure del socio ### avverso la sentenza di primo grado n. 2332/2007, argomentazioni che avevano anche superato il vaglio del giudice di legittimità circa l'infondatezza della censura di mancanza di diligenza dell'### nell'espletamento dell'incarico. 23. La manifestazione di con trarietà all'operato del l'### ed in particolare alla vendita dell'unico cespite della società, da parte del ### infatti era avvenuta dopo l'i nstaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare.
Il liquidatore, infatti, aveva negato di aver ricevuto la lettera del 18 settembre 1996 provando di averne ricevuta un'altra con raccomandata numero 1187. Tale deduzione non era stata contestata dal ### che si era limitato a dire di aver prodotto la lettera anche nel procedi mento d inanzi al ### del Tribunale. Pertanto, la prim a contrarietà del ### alla vendi ta dell'immobile era stata esternata al liquidatore solo il 31 lugl io ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 1997 alla vigilia della data fissata per la stipula del contratto preliminare come sostenuto dal liquidatore e dalla società ### 24. In ogni caso, a prescindere dalla data di manifestazione del proprio dissenso da parte del ### occorreva considerare che il liquid atore di nomina giudiziale, fino alla re voca, doveva comunque procedere alla l iquidazione della società che ave va come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la co ntrarietà alla vendita di un o solo dei soci, non av endo gli altri man ifestato alcuna opposizione, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione, per altro il ricorso per la revoca del liquidatore che era stato poi accolto dal Tribunale, era stato proposto dal ### s lo stesso giorno della stipula del definitivo, dunqu e, i contraenti non ne avevano conoscenza. 25. In c onclusione, dalla sola a vversione del Mel is alla vendita non poteva evincersi un inesatto adempimento da parte del liquidator e nell'espletamento dell'incarico. In propos ito, particolarmente rilevante era il silenzi o del ### a fronte delle seguenti iniziative assunte dal liquidatore: una relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicitaria per la vendita dell'immobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare . Tali attività erano tutte preordinate alla vendita de ll'immobile e rispetto alle quali non risultava manifestato alcun dissenso. Anche il consulente tecnico nominato nel giudizio aveva concl uso che il liquidatore aveva assolto con diligenza a tutti gli adempimenti civili e fiscali previsti per la procedura di liquidazione , pertanto, non poteva du bitarsi del diritto di ### di vedersi riconoscere il compenso a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte dell'atti vità professionale svolta improntata a i canoni di diligenza e prudenza. 26. ### motivo di appello avverso la sentenza 2332 del 2007 aveva ad o ggetto l'entità del compen so riconosciuto al liquidatore. 27. La Corte riteneva giusto applicare il massimo della tariffa professionale per l'attività di cessione dell'immobi le sociale, mentre per gli onorari relativi alla carica di liquid atore poteva riconoscersi un compenso medio e non doveva riconoscersi la maggiorazione del 50% della tariff a. P er tale moti vo la Corte d'Appello liquidava ulteriori lire 50.405.800, oltre al compenso per la temporanea gestione dei beni e dei diritti pari a lire 2.832.000. 28. Quanto alla impugnazione della sentenza 3600 del 2008, per quel che ancora rileva con riferimento alla domanda di nullità del decreto di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996, la Corte d'appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di actio nullitatis, la riteneva inammissibile per due ordini di ragioni: - il decreto di nomina era stato impugnato dal ### ed era stato revocato dal ### del Tribunale con il decreto dell'11 dicembre 1997, dunque, era stato rimosso dall'ordinamento e di conseguenza era venuta meno la stessa ratio posta a fondamento dell'actio nullitatis con la quale gli appellanti miravano nel caso scrutinato piuttosto ad incidere sul risultato dell'impugnazione esperita (revoca ex tunc); - benché il ### ente del ### ale avesse qualificato il decreto di nomi na del liqu idatore come abnorme, in realtà l'asseritamente errata valutazione della ricorrenza di una causa di scioglimento della società a fronte della situazione di fatto portata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 alla sua attenzione ovvero il dissidio insan abile dei soci, a prescindere del fatto che si trattava di un provvedi mento non definitivo e non avente c arattere deci sorio, non integrava gli estremi per i quali era ammessa l'actio nu llitatis, risol vendosi ### in un vizio nel merito del provv edimento. Non poteva tacersi, infatti, che all'utilizzo del termine "abnorme" era conseguita la pronuncia di un provvedimento di revoca al quale lo stesso ### non aveva riconosciuto efficacia retroattiva, non potendosi pertanto ricollegare all'espressione utilizzata l'individuazione di un atto irriconoscibile come prov vedimento giurisdizionale. 29. Non ricorrevano poi gli ulteriori vizi di nullità del decreto di nomina pros pettati dagli appell anti: - non sussisteva la violazione del principio del contradd ittorio per non essere stata citata in giudizio la so cietà nella persona del curatore special e ### essendo litisconsorti necessari del procedimento tutti soci, ritualmente ev ,ocati (cfr. in motivazione Cass., 1623/2015; n. 173/1991). 30. Non era ipotizzabile il conflitto di interessi per essere l'### curatore speciale in quanto nominato "sin o alla costituzione della normale rappresentanza del la società" e nel lo stesso tempo liquidatore in quanto i due incarichi si erano succeduti senza solu zione di continuità e non si erano sovrapposti. 31. In o gni caso, ad a vviso del Collegio, anche vole ndo accedere alla tesi secondo cui l'atto di nomina del liquidatore era nullo, da ciò non sarebbe conseguita l'automatica nullità del contratto di compravendita, così come sostenuto dagli appellanti. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'Appello richiamava il principio granitico della Corte di Cassazione, mai oggetto di rivisitazione, che nell'ipotesi di nullità di un provvedimento di volontaria giurisdizione trovi applicazione l'art 742 c.p.c.
Ritenuta insussistente la nullità del contratto di compravendita e ritenuto ad esso applicabile l'art. 742 c.p.c., così come peraltro affermato dal giudice di primo grado, il passaggio successivo era quello della verifica della buona fede del terzo acquirente. 32. Quanto alla posizione del ### la stessa era ancor meno ce nsurabile di quella dell'### posto che egli stava trattando co n un liquidatore giudiziario e certo non avrebbe potuto assegnare particolare peso alle lamentele e alle proteste di un socio che - sulla base della situazione giudiziaria esistente alla data dell'agosto 1997 - non sembrava aver alcun valido motivo per opporsi alle operazioni di vendita. Egualmente poco fondate apparivano le accuse di malizia mosse alla ### , la qu ale pure andava mandata esente da ogni censura. 33. La Corte d'Appello rilevava che il ### nale aveva valutato la buona fede del terzo alla data del primo c ontratto preliminare stipulato il 1 ° agosto 1 997, con statuizione non impugnata specificamente dagli app ellanti nell'atto di gra vame.
Solo nelle comparse conclusionali, infatti, e quindi tardivamente, essi avevano sostenuto puntualmente che la buona fede del terzo dovesse essere valutata alla data della stipulazione del contratto definitivo di vendita. In ogni caso la decisione di valutare la buona fede del terzo alla data della s tipula del primo cont ratto preliminare appariva assolutamente condivisibile. Doveva, infatti, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ritenersi che il disposto dell'art. 742 c.p.c. mirasse a tutelare gli acquisti di diritti nel patrimonio del terzo a tutela dell'autonomia privata e dell'aff idamento di costui nella conclusione dell 'atto e nella possibilità riconosciutagli di obbligarsi, con la stipulazione di un contra tto ad acquistare la proprietà di un bene medi ante la stipula del contratto definitivo. Stando così le cose, il momento rilevante ai fini della valu tazione del la sussistenza del req uisito soggettivo del terzo era necessariamente quello in cui si era consumata la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare.
Tale conclusione trovava conforto nella giurisprudenza formatasi in materia di azione revocato ria ordinaria riguardo all a individuazione del momento determinante per la valutazione della buona fede del terzo (cf r. Cass., nn. 17365/2011; 997012008).
Considerato che prima del 31 lu glio 1997 il ### nu lla aveva eccepito riguardo alla legittimità della nomina del liquidatore, era di tutta evidenza la buona fede del legale rappresentante dell'### s.r.l. alla data del 1° agosto 1997 circa la leg ittimità di un provvedimento giurisdizionale non impugn ato e contenente una valutazione coerente con un a situazione di fatto portata all'attenzione del #### che l'### aveva reso edotto il ### il giorno succes sivo la ricezione della lettera del 31 lugl io 1997 delle co ntestazioni del ### riguardo alla legitti mità della nomina del liquidatore, peraltro fondata soltanto su un passo degli atti difensivi dell'### e quindi non provata per il ### non aveva alcuna rilevanza rispetto alla valutazione dello stato soggettivo di buona fede della so cietà ### in considerazione della complessiva situazione. Parimenti era rimasta allo stato di mera allegazione l'affermazione che ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 l'agenzia immobiliare aveva sicuramente avvisato il ### delle contestazioni mosse dal ### con la lettera del 5 agosto 1997, successiva pertanto alla stipula del primo preliminare. 34. Considerato che gli app ellanti co ntestavano la sussistenza della buona fede del terzo per il fatto che il ### e l'### erano stati resi edotti dal ### dei vizi di legittimità della nomina del li quidatore anche avendo riguardo alla data del contratto definitivo, era opportuno precisare che la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza (peraltro successiva alla stipula del primo contratto preliminare, salvo eventualmente la lettera del31 luglio 1997) delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termini tanto scomposti e veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti.
Tali contestazioni, peraltro non provenienti da un operatore del settore, ma da l privato direttam ente interessa to e pertanto sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale, così come riconosciut o dalla Suprema Corte nella sentenza n.4019/2017 con rifer imento all'asserita situ azione di malafede del liquidatore.
Doveva d'altronde considerarsi anche la situazione complessiva nella quale i due preliminari ed il contratto definitivo erano stati stipulati, già riferita in relazione alla valutazione della diligenza nella condotta del liquidatore. Infatti, il provvedimento ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di nomina del liquidatore era stato emesso circa un anno e mezzo prima, esso non poteva avere quale conseguenza che quella del compimento di un'attività volta al la cessione dell' unico bene sociale, tale attività - compiuta dal liquidatore - fino al 31 luglio 1997 non era stata ostacolata in alcun modo dal ### 35. ### is, in fatti, non aveva intentato alcuna iniziativa giudiziaria avverso la nomi na del liquidatore prima del 15 settembre 1997, e solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successiva mente all a stipulazione dei due cont ratti preliminari aveva promosso azione giudiziar ia cautelar e volta a conseguire la revoca del pr ovvedimento o quanto meno la sua sospensione. ### era sicuro interesse e dovere dell'### che stava adempiendo ad un incarico giudizi ale a tal fine conferitogli, portare a compimento l'attività di liquidazione della società. La prospettazione a gran voce dal ### in tre lettere dai toni inammissibili (la quarta è successiva alla stipula del contratto definitivo) dell'illegittimità del decreto gi udiziale di nomina, illegittimità tuttavia negata dall'autorità giudiziaria chi amata a pronunciarsi su di essa, anc he alla data del contratto definitivo non poteva che apparire alla società ### s.r.l. quale ulti mo disperato tentativo dell'interessato di procrastinare la vendita di un bene facent e parte del p atrimonio familiare, atto comprensibilmente sofferto. In co nclusione, nessun elemento concreto, serio e non meramente ipotetico poteva condurre al convincimento che la società ### s.r.l. fosse a conoscenza o ne potesse esserne utilizzando la normale prudenza, degli ### vizi del provvedimento di nomina. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 36. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello avverso la sentenza n. 3600/2008 doveva essere rigettato. Doveva essere rigettato anche l'appello della società ### s.r.l. avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno per non avere la società provato alcun pregiudizi o concreto derivat ole dalla iniziativa giudiziaria. 37. ### in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi. 38. ### srl ha resistito con controricorso. 39. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 40. ### ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I primi tre motivi del ricorso censurano la statuizione della Corte d'Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile l'actio nullitatis avente ad oggetto il decre to di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996. 1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. degl i artt. 669 bis, 669 septies, 669 octies, 669 terdecies, 700, 737, 739 e 741 cod. proc. civ., e dell'art. 2275 cod. Si censura l'affermazione contenuta a pag. 31 (ultimo cpv.) della sentenza impu gnata, secondo cui la proposizione di un procedimento (di volontaria gi urisdizione) di re voca del provvedimento abnorme avrebbe impedito agli stessi odierni ricorrenti di in trodurre l'actio nu llitatis in un gi udizio ordinario. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Tale a ffermazione, oltre a porsi in pal ese contraddizione con le stesse premesse d ella motivazione, è contraria alle norme e ai principi dell'ordina mento processuale. Se il provvedimento di "revoca" pronunciato in data 11 dicembre 1997 avev a natura soltanto interinale e cautelare, non potendo interferire sui diritti soggettivi e sugli effetti pregressi del provvedimento viziato, esso non poteva impedire la proposizione di una domanda in un giudizio ordinario né l'emissione di una declaratoria (da adottare nello stesso gi udizio) volta a rimuovere gli effetti del provvedimento abnorme con efficacia ex tunc. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 737, 739, 741 e 742 cod. proc. civ. e dell'art. 2275 cod. La censura è rivolta all a seconda motivazione addotta dal Giudice d'appello a sostegno dell'asserita "inammissibilità " dell'actio nullitatis. ### udice di secondo grado ha riten uto che le censure di nullità del più volte citato decreto di nomina di liquidatore dell'11 marzo 1996 dovrebbero ritenersi inammissibili perché il predetto provvedimento non sarebbe stato aff etto da inesistenza o da nullità assoluta, ma inficiato da un mero «vizio nel merito».
Il provvedimento adottato l'11 marzo 1996 era stato infatti dichiarato «abnorme» dallo stesso ### ente del ### e, il quale aveva puntualizzato che lo stess o organo che lo aveva emesso non ne a veva i poter i. Si trattava quindi di un vizio decisamente più grave di quelli che normalmente comportavano la "revoca" di un provvedimento. Ed era per questa ragione che il ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ### del ### ale aveva definito il provvedimento illegittimo come "abnorme".
A questo proposito, parte ricorrente rimarca che la nomina del dott. ### quale liquidatore della ### era avvenuta sulla base di u n presupposto falso e inesistente: il precedente ### aveva infatti appli cato l'art. 2272 , n. 3, cod. civ. (il quale richiede l' unanimità dei soci) nonostante il socio di maggioranza prof. ### si fosse opposto alla liquidazione, contestando la ricorrenza dei relativi presupposti.
Costituisce principio consolid ato che «il ### del ### non può procedere alla nomina dei liquidatori quando sia controverso lo scioglimento della società».
Come ha puntualmente e co rrettamente rilevato anche il nuovo ### del ### di Cagliari nel decreto 11 dicembre 1997, «questo ### non aveva alcun potere di disporre la messa in liquid azione della società, dovendosi, in caso di contestazione tra i soci sulla sussistenza delle cause di scioglimento, instaurarsi un normale procedimento contenzioso davanti al competente ### Anche l'eventuale e ipotetico dissidio insanabile tra i soci non avrebbe mai potuto comportare lo scioglimento della società, tenuto conto che il socio di maggioranza ### deteneva il 66% del capitale, e che pertanto la ### poteva funzionare e conseguire il suo oggetto sociale. ### dissidio tra i soci avrebbe potuto configurare, al più, una giusta causa per recedere dal vincolo sociale ai sensi dell' art. 2285 cod. civ. (cfr. 10.9.2004 n. 18243). Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo, anche in passato, di individuare numerose ipotesi in cui i vizi dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, attenendo a lesioni di diritti preminenti o costituendo grave violazione di norm e procedurali (ad esempio qu elle sul la competenza funzionale), determinano la loro radicale nullità o inesistenza. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. del l'art. 2275 cod. civ. e degli artt. 737, 741 e 742 cod. proc. La censura è rivolta all a parte della sentenza in cui si sostiene che il decr eto del ### del ### dell'11 dicembre 1997 (decreto con il quale il provvedimento di nomina del liquid atore era stato dichiarato abnorme, e per l'effetto revocato) non poteva avere effetti retroattivi. La retroattività del provvedimento di revoca di un precedente provvedimento emesso in camera di consiglio è stabilita espressamente dall' art. 742 c.p.c., il quale, facendo salvi soltanto gl i acquisti dei diritti compiuti in buona fede dai terzi anteriormente alla revoca, implicitamente sancisce la retroattività della revoca. La norma dettata dall'art. 742 c.p.c. costituisce oltretutto espressione di un principio generale in base al quale la revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione (che sono sempre modificabili e revocabili dal Giudice che li ha emanati) produce effetti ex nunc quando è determinata da nuovi el ementi sopravvenuti, ed invece effetti retroattivi, ex tunc, quando consegue a vizio originario o ad un riesame delle originarie risultanze. 4. I motivi quarto e quinto censurano la statuizione con cui la Corte d'ap pello ha ritenuto che, anche in caso di nu llità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di volontaria giurisdizione, trovi applicazione l'art. 742 c.p.c., il quale fa salvi i diritti dei terzi in buona fede. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c. e dell'art. 1445 cod. ### parte ricorrente la radicale nullità del provvedimento ### di nomina del liquidatore adottato in data 1 1 marzo 1996 dovrebbe ritenersi opponibile alla società acquirente ### s.r.l., a prescindere dalla sua buona o mala fede. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (v. Cass. 16.7.196 3 n. 1936; 9.8.1963 n. 2255; Cass. 28.9.1959 n. 2623; Cass. 14.1.1946 43; Cass. 31.7.1945 n. 647). L 'art. 74 2 c.p.c. dispone espressamente che l'acquisto dei terzi in buona fede è fatto salvo soltanto quando il provvedimento di volontaria giurisdizione è modificato o revocato. In questo modo si desume per implicito che, quando il provvedim ento è travolto da un vizio di nullità originario, il regime dell'acquisto dei terzi deve essere disciplinato in modo opposto. La seconda considerazione riguarda la disciplina generale dei contratti conclusi da colui che è privo dei poteri di rappresentanza, nella cui fatti specie dovrebbe rientrare l'ipotesi per cui è controversia (il dott. ### infatti, non poteva rappresentare validamente la ### s.n.c.). Ebbene, ai sensi di quanto prevede l'art. 1398 cod. civ., il contratto concluso in difetto di rappresentanza o dei relativi poteri è ineffic ace, e la relativa inefficacia coinvolge anche il terzo contraent e in buona fede (q uest'ultimo, se in buona fede, può soltanto chiedere il risarcimento dei danni). A dimostrazione del fatto che l'acquisto ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 dei terzi in buona fede non è sempre fatto salv o dal nostro ordinamento, ma che anzi il loro interesse viene sac rificato quando ricorrono gravi vizi attinenti alla capacità e ai poteri di uno dei contraenti, i l ricor rente richiama l'art. 1445 cod. evidenziando che anche in tal caso l'acquisto dei terzi in buona fede viene ugualmente travolto. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c..
In via gradatamente subordinata, secondo il ricorrente la disciplina dettata dall'art. 742 c.p.c. potrebbe ritenersi inapplicabile al caso concreto in quanto ess a fa salvi gli effetti delle convenzioni stipulate prima degli effetti della "revoca" o della "modifica". In base al prin cipio generale in base al quale tutte le pronunce giud iziali retroagiscono al momento della domanda e dal momento che l'acc ertamento dell'in validi tà compiuta dal presidente del ### aveva natura dichiarativa, gli effetti del relativo provvedimento dovevano retroagire almeno alla data della domanda, coincidente con il giorno della stipula del contratto di compravendita. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la nullità del contratto di compravendita co ncluso il 13 novembre 1997. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'appello, pur ritenendo tardiva la domanda con cui il prof. ### e la ### han no chiesto esplicitamen te la declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 da l ### datore e dalla ### s.r.l., ha dichiarato ugualmente ammissibi li, e quindi "scrutinabill ', le relative censure (almeno in via di eccezione), prendendole quindi in considerazione.
Lo stesso Giudice d'appello, tu ttavia, ha rigettato le medesime censure, dichiara ndo « insussistente la nullità del contratto di compravendita».
Il Giudice estensore della sentenza impugnata non ha dato nessuna spiegazione del moti vo in base al quale il contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 (concluso da un liquidatore che non poteva essere nominato, e che non poteva rappresentare la società in quanto la stessa non si era sciolta) non possa considerarsi nullo. ###à del provvedimento di messa in liquidazione della ### (e di nomina di un liquidatore) ha investito la validità e l'efficacia del suddetto contratto di compravendita concluso con la società ### s.r.l., in quanto il dott. ### non rappresentava validamente la ### s.n.c..
A tal proposito, parte rico rrente sottolinea che gli atti di straordinaria amministrazione della ### in virtù di quanto stabilito dall'articolo 6 dello ### (v. doc. n. 38 prodotto dal dott. ### - R.G. 3517/1998), potevano essere conclusi soltanto congiuntamente da tutti i soci all'unanimità.
In alt re fattispecie la giurispruden za ha avuto modo di stabilire che, quando una nomina sia stata effettuata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 illegittimamente dal ### del ### e debba ritenersi nulla, anche l'attività espletata in esecuzione del relativo incarico va considerata nulla (in materia di perizia co ntrattuale, v. ad esempio Cass. 14.3.2013 n. 6554). 7. I motivi dal settimo al decimo censurano la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la mancanza di buona fede.
La Corte d'appello, pur ritenendo che per escludere la buona fede del terzo bastasse la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione, ha ritenuto che, nel caso concreto, la società acquirente ### s.r.l. doveva considerarsi in buona fede: perché la buona fede del terzo doveva essere va lutata non al momento della conclusi one del contratto definitivo di vendita, ma alla data di conclusione del contratto preliminare (cfr. pag . 39 della sentenza im pugnata); perché le contestazi oni e le comunicazioni effettuate dal prof. ### (che contestava la legittimità della nomina del liquidatore ed invitava quest'ult imo a non vendere l'immobi le) costituivano valutazioni e opinioni del tutto p ersonal i, ed oltretutto poco attendibili in quanto fino a quel momento disattese dall'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 40-42 della stessa sentenza). 7.1 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445, 1479 e 2901 cod. civ, La buona fede del terzo, ai fini dell'applicazione dell'art. 742 c.p.c., non può essere valutata con riferimento alla data di stipulazione del contratto preliminare di vendita, ma per tutto il periodo che precede la conclusione del contratto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Il contratto impugnato, e cioè l'a tto che ha arrecato pregiudizio ai diritti e al p atrimonio della ### s.a.s., è costituito infatti dall'atto pubblico di compravendita stipulato il 13 novembre 1997 . In quella data sarebbe pacifico - perché ammesso anche dalla controparte e dichiarato dal Giudice estensore della sentenza impugn ata - che la ### s.r.l. fosse a conoscenza dei vizi della nomina del liquidatore (perché erano già pervenute le contestazioni del prof. ### e le sue chi are e inequivoche richieste di sospendere la vendita). Poiché l'atto produttivo di effetti traslativi, e quindi l'atto a cui si conn ette l'acquisto in contestazione compiu to dal terzo, è solo e d esclusivamente l'atto definitivo di vendita, in qu el momento dovrebbe essere valutato lo stato soggettivo del terzo. 8. ### motivo di ricorso è cos ì rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt. 1230 e 1351 cod. Il Giudice d'appello - come detto - ha valutato la buona fede della società acquirente solo al momento della stipula zione del contratto preliminare, perché con esso la predetta società si era obbligata consumando la sua li bera scelta. Ma il contratto preliminare che vincolava le parti, come riconosciuto anche dalla Corte d'ap pello, era quello stip ulato tra le parti in data 8 settembre 1997 il quale aveva reso inefficace il primo (concluso invece il 1° agosto 1997).
Quindi, se lo stato soggettivo dell'acqui rente deve e ssere valutato con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, il contratto preliminare da prendere in considerazione non potrà che esser e solt anto quello in esecuzione del quale è ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 stata poi conclusa la vendita definitiva. Non potranno rilevare, viceversa, precedenti acc ordi sciolti, superati o estinti per novazione.
Sarebbe da censurar e, pertanto, la s entenza laddove (pag . 42) ha omesso di considerare che il preliminare dell'8 settembre non er a la prosecuzione di qu ello dell'agosto. In re altà nel secondo contra tto, all'art. 2, le parti avevano espresso "mutuo consenso” per sciogliere il contratto richiamato in premessa. 9. Il nono motivo di ricorso è co sì rubricato: ### e falsa a pplicazione degli ar tt. 741 e 742 c od. proc. civ., e degl i artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445 e 1479 cod. Il Giudice d'appello ha giustamen te precisato che per escludere la buona fede del terzo «basta la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione” (cfr. pag. 38, penult. cpv., della sentenza impugnata). La buona fede, quindi, è esclusa dalla semplice conoscenza "oggettiva" del vizio, e cioè dalla conoscenza dei fatti o delle ragioni che comportano l'invalidità.
Tutte le considerazioni e le obiezioni formulate nella seconda parte della motivazione non sono quindi pertinenti, in quanto con esse la Corte d'appello ha formulato un giudizi o prognostico , esprimendo valutazioni sulla presumibile ed asserita attendibilità delle contestazioni sollevate dal prof. ### (contestazioni che peraltro si sono rivelate pienamente fondate), e quindi disapplicando il principio di diritto che era stato enunciato nelle iniziali premesse.
Una volta che l'### ed il terzo erano al corrente del vizio denunciato dal prof. Mel is e delle sue chi are ed esplicite ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 contestazioni, la b uona fede del terzo era v enuta meno. La conoscenza della circostanza era ormai acquisita, n on ricorreva quindi un mero "dubbio" o un "sospetto". 10. Il decimo moti vo, formulato i n subordi ne, è co sì rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Diversi sono poi gli elementi fattuali dedotti dall'odierno ricorrente che non sono stati presi in considerazione dalla Corte.
Si segnala in particolare la circostanza pacifica e più volte dedotta che l'odierno esponente è stato messo al corr ente dell'esistenza del primo contratto preliminare solo dopo la stipula.
Egli ne ha avuto conoscenza solo il 21 agosto 1996 con fax dell'avv. ### legale dell'### e dopo tre ripetute richieste.
Si tratterebbe di una circostanza di elevato rilievo, specie in considerazione di quanto affermato dalla Corte d'Appello circa l'inerzia del ### 11. ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso a causa della sua stessa struttura, evidenziando che le doglianze sono articolate in quattro gruppi, ognuno dei quali presenta un 'unica premessa valevole per tutti i moti vi in essi ricompresi, i qual i, poi, deducono direttamente nel m erito le violazioni che si intendon o denunciare, re ndendo così difficile l'individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato con il singolo motivo di ricorso.
In particolare, le prime cinque censure lamentano l'erroneità della decisione im pugnata nella parte in cui ha stabilito che, essendo stato revoc ato il provvedimento del ### del ### emesso in data 11 marzo 1996, per la messa in ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 liquidazione della società Ci necorallo s.a.s. e la nomina dei liquidatori, fosse venuto meno l' interesse all'azion e di nullità proposta avverso il suddetto provvedimento; nonché laddove, in ogni caso, la Corte di appello ha stabili to che, nonostante lo stesso ### del ### avesse poi de finito l'atto c ome abnorme, in realtà lo aveva solo revocato. Infatti, l'asseritamente errata valutazione del la ricorrenza di una causa di scioglimento della ### a fronte della situazione di f atto portata alla attenzione del giudicante, ovvero il dissidio insanabile dei soci, a prescindere dal fatto che si tratta di un provvedimento non definitivo non avente carattere decisorio, non integra gli estremi per i quali è ammessa l'actio nullitatis risolvendosi eventualmente in un vi zio nel merito del provvedimento (pagina 32, del la sentenza impugnata).
Invero sul punto, a parere del P.G., si deve ritenere che il giudice di seconde cure abbia ben rilevato l'assenza di interesse a domandare la dichiarazione di nu llità di un atto di volon taria giurisdizione già revocato, essendo, in fatti, l'articolo 742 cod. proc. civ. la disposizione nella quale ricercare il rimedio applicabile al caso di specie. A fortiori deve, quindi, considerarsi corretta la decisione di ritenere il vizio allegato non abnorme, bensì attinente al merito della decisione e, in particolare, alla disciplina che regola il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione e nomina dei liquidatori di una società di persone.
I restanti motivi successivi al quinto sono diretti a censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la validità della compravendita conclusa dal liquidatore della ### con la ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 società ### in data 13 novembre 1997. In particolare, i motivi IV lettere a), b) e c), denunciano l'erroneità della decisione laddove il Collegio ha ritenuto ininfluente la sopravvenuta conoscenza in capo all'amministratore di ### del vizio dell'atto di nomina e, in ogni caso, l'ha vagliata con riferimento ad un primo preliminare (1° agosto 1997) e non a quello che poi effettivamente ha portato alla conclusi one del definitivo (8 settembre 1997). Orbene, precisato che l'articolo 742 cod. proc. civ. fa espressamente salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di una convenzione anteriore alla modificazione o alla revoca, secondo il P.G., la Corte di appello ha correttamen te ritenuto rilevante, ai fini della buona fede, il momento della conclusione del preliminare con il cui perfezionamento le parti rimango no vincolate alla stipulazione del definitivo e soggette allo specifico rimedio di cui all'articolo 2932 cod. civ.; sotto il secondo prof ilo, in vece, le censure sono inammissibili in quanto, come rilevato dal Collegio, l'odierno ricorrente ha lam entato il fatto che la buona fede sia stata va lutata con riferimento al primo preli minare solo al momento delle comparse conclusionali, il ché ha inevitabilmente prodotto il consolidarsi dell'acquiescenza con riguardo a tale punto della decisione (si legga pagina 39, secondo capov erso della sentenza impugnata).
Infine, quanto ai motivi III e IV, lettera d), solleva ti in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il P.G. conclu de per l'inammissibilità in qua nto non pre sentano alcuno degli specifici requisiti richiesti per la proposizione di tale censura; in particolare, non indicano i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n.ro 5), dell'articolo 360, primo comm a, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti; in ogni caso, le questioni della nullità e della buona fede in capo ad ### sono state oggetto di una doppia pronuncia conforme, e per ciò solo non sono suscettibili di essere impugnate per cassazione mediante la denuncia del vizio in esame, ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. 12. I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, so no in parte inammissibili e in parte infondati.
Il collegio condivide le conclusioni del ### La complessa vicenda ha un punto di origine comune rispetto al quale la sentenza merita conferm a e dal quale discendono l'infondatezza e l'inammissibilità di tu tti i motivi di ricorso: l'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. alla nomina da parte del ### di Cagliari del liquidatore della società ### s.n.c., su richi esta di ### fratello del ricorrente e soci o di minoranza. ### l'assunto del ricorrente tale provvedimento sarebbe nullo o addirittura inesistente, e, dunque, improduttivo di effetti anche nei confronti dei terzi in buona fede. A sostegno della sua tesi il ricorrente deduce che il provvedimento è stato emesso in mancanza dei presupposti che lo giustificav ano e che, per tale motivo, la suddetta nomi na è stata definit a abnorme dal ### del ### di Cagliari nel provvedimento di revoca. 12.1 La Corte d'Appello , invec e, come ben evidenziato dal P.G., ha ritenuto insussistenti i presupposti per affe rmare la nullità del provvedimento di nomina del liquidatore, tanto che lo stesso ### del ### nonostante l'inciso con il quale lo ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ha definito abnorme, lo ha semplicemente revocato. Dunque, la Corte d'A ppello ha ricondotto la fattispecie nell' ambito dell'art. 742 c.p.c. e ha valutato in buona fede la ### acquirente dell'immobile posto in vendita dal liquidatore prima della revoca.
In qu esta sede non può che rib adirsi che il procedimento giudiziale di nomina del liquidatore di società in nome collettivo ex art. 2275 c.c. ha natura di volontaria giurisdizione nell'ambito del quale il ### del ### deve accertare la sussistenza di una causa di scioglimento del la società, quale ad esempio pu ò essere l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quale effetto di un insanabile conflitto tra i soci e l'impossibilità di ricorrere a diversi rimedi con sentiti dall'ordinamento, qu ali l'esclusione o il recesso del socio. Sicché, trattandosi di prov vedimento di volontaria giurisdizione, ess o non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il ### si sia pronunciato sul pun to, in quanto il detto ### dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definit iva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avreb bero prodotto, tanto che ciascun in teressato (purché legittimato all'azione) pu ò promuovere un gi udizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti, con salvezza dei diritti dei terzi in buona fede.
Peraltro, il ricorrente nel ricorso non riporta il fatto che successivamente alle vicende oggetto del presente giudizio, gli altri soci della ### (### e ###, con atto di ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 citazione notificato il 7 giugno 1999 , hanno nuovamente convenuto in giudizio innanzi al ### di Cagliari il ricorrente chiedendo lo scioglimento della società per essere diventato impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale a causa di insanabili dissidi tra i soci e che in data 27 settembre 1999 ### ha delib erato l' esclusione degli altri soci ai sensi dell'art. 2286 c.c. Tale de libera di esclusione è stata impugnata da ### e ### e il Tr ibunale di Cagliari l'ha di chiarata nulla con dichiarazione di scioglimento della società. La sentenza del ### ale è stata confermata tanto dalla Corte d'Ap pello quanto da questa Corte con sentenza n. 20255 del 2006. 12.2 In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che la Corte d'A ppello ha correttamente ritenut o inamm issibile la domanda di nulli tà del provvedim ento di nomina del liquidatore sia perché già revocato dal ### del ### ex art. 742 c.p.c. sia per mancanza dei presupposti per dichiararne la nullità. 12.3 Questa Corte nel corso del presente giudizio è stata già chiamata a scrutinare la questione sotto altro angolo prospettico ma con motivazioni che valgono anche in questa sede. Infatti, il ### ha proposto ricors o per cassazione avverso la sentenza parziale della Corte d'Appello di Cagli ari co n la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiun tivo avvers o la richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal li quidatore della società ### dott. ### nominato con il provvedimento gi udiziale oggetto del la successiva revoca. In tale occasione le tesi del ### sono state già dichiarate infondate, evidenziando l'esattezza dei rilievi della Corte d'Appello in tema di poteri del ### del ### a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte di un'istanza di nomina del liquidatore, ex art. 2275 codice civile, sotto il duplice profilo: 1) dell'ammissibilità della nomina, previa in dagine sommaria, incidenter tantum, dei presupposti dello sciogliment o della società, insuscettibile di tr adursi in giudicato e, come tale, non soggetta a ricorso per cassazione ex art.111 della ### ma rimovibile con un giudizio ordinario promosso dai soci interessati (Cass., sez. unite, 26 luglio 2002, n.11.104; Cass., sez.6 - 1, 7 luglio 2011 n.15070); 2) del diniego dell'efficacia retroattiva del decreto di revoca del liquidatore.
Nella motivazione della sentenza si legge che: il decreto di revoca emanato dal presidente ###sede di volontaria giurisdizione, è ontologicamente inidoneo ad accert are un'eventuale situazione di invalid ità pregressa; anche a prescindere, nella specie, dal problema pregiudiziale della sussistenza stessa del potere di revoca. In nessun caso, dunque, avrebbe potuto destituire di legittimità atti del liquidatore eseguiti in costanza di incarico giudizialmente conferito. Principio, questo, di carattere generale, di cui si può ravvisare un esempio analogico nell'art.18, penultimo e ultimo comm a, legge fallimentare, in tema di revoca della dichiarazione di fallimento (### 1, Sent. 4019 del 2017). 12.4 Sulla base delle esposte argomentazioni, pertanto, devono dichiar arsi infondate anche le censure di invalidi tà derivata del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 dal dottor ### , liquidatore della ### con la società ### s.r.l, infatti, trovando applicazione l'art. 742 c.p.c. che fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di co nvenzioni anteriori, deve solo val utarsi la sussistenza del la buona fede, ai fini della non opponibilità della revoca. 13. Le successive doglianze volt e ad affermare, sotto quest'ultimo profilo, la mancanza di buona fede della società ### al momento dell'acquisto dell'immobile sono inammissibili.
Preliminarmente devono condividersi i seguenti profili di inammissibilità evidenziati dal P.G.: - inammissibilità della censura circa il momento temporale rispetto al quale verificare la buona fede dell'acquirente, per non aver il ricor rente censurato la decisione nella parte in cui ha affermato la tardività di tale eccezione con acquiescenza riguardo a tal e punto della decisione (si legga pa gina 39, secondo capoverso della sentenza impugnata); - inammissibilità dei motivi sollevati in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione non risultando indicati i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n. 5), dell'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti. 13.1 In ogni caso le censure, complessivamente considerate, sono inamm issibili perché richiedono una riv alutazione in fatto degli elementi sulla base dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente la buona fede ai sensi dell'art. 742 c.p.c.
La Corte d'Appello, infatti, con motivazione particolarmente ampia ed approfondita, ha ritenuto salvo l'acquisto della ### in quanto le gittimo l'operato del liquidatore quale parte venditrice e in buona fede la società quale parte acquirente. Si è evidenziato che la manifestazione di contrarietà a ll'operato dell'### da parte del ### in particolare alla vendita dell'unico ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cespite della società, era avvenuta dopo l' instaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. Inoltre, il liquidator e di nomina giudiziale doveva necessariamente procedere alla liquidazione della società che aveva come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la contrarietà alla vendita di uno solo dei soci, non avendo gli alt ri manifestato alcuna opposizi one, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione. Per altro il ricorso per la revoca del liquidatore, poi accolto dal ### era stato proposto dal ### lo stesso giorno della stipula de l definitivo, dunque, i contraenti non ne avevano conoscenza. Dalla sola avve rsione del ### alla vendita non poteva evincer si un inesatto adempimento da parte del liquidatore nell'espletamento dell'incarico. In proposito, particolarmente rilevante era il silenzio del ### a fronte delle iniziati ve assunt e dal li quidatore: un a relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicita ria per la vendita dell'i mmobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare. Non risultava manifestato alcun dissenso rispetto a tali attività, tutte preordinate alla vendita dell'immobile. Allo stesso modo, doveva affermarsi la sussistenza della buon a fede del l'acquire nte non potendo rilevare in senso contrario il fatto che il Mel is si opponesse alla vendita affermando l'illegittimità della nomina del liquidatore. Infatti, la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termin i tanto scomposti e ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. Tali contestazioni, non provenienti da un operatore del settore ma dal privato direttamente interessato e, pertanto, sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale. 13.2 La suddetta motivazione non è suscettibile di censura in questa sede. La st atuizione di sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, ex art. 742 c.p.c., infatti, importa un apprezzamento di fatto, s ottratto al sindacato di legittimi tà in quanto sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esa tti criteri giuridici (### 2, Ord. n. 22585 del 2019).
Le re lative censure, pertanto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei prece denti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad un a surrettizia trasformazione del giudizi o di legitti mità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tant o il contenuto di fatti e vicende processuali , quanto anco ra gl i apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero anc ora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. I moti vi anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammi ssibili a fr onte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla ### e territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convinci mento e valutato le ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 risultanze probatorie, dan do conto del l'iter logi co e deduttivo seguito. ### parte, già co n la citata sentenza n. 4019 del 2017 questa ### ha evidenziato l'erroneo presupposto del ### circa il fatto che la malafede del liquidatore nel porre in esecuzione il suo incarico potesse dipendere dalle contestazioni della parte, del tutto recessive rispetto al provvedimento giudiziale di nomina. 13.3 Tali considerazioni valgono a fortiori per la parte acquirente. Infatti, il provvedimento di nomina del liquidatore era stato em esso circa un anno e mez zo prima, con la doverosa conseguenza del compim ento dell'attività volta alla cessione dell'unico bene sociale, attività che fino al 31 luglio 1997 non era stata os tacolata in alcun modo dal ### Questi, in fatti, aveva intentato un'iniziativa giudiziaria avverso la nomina del liquidatore solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari, quando come sopra esposto, aveva promosso azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedi mento o quanto meno la sua sospensi one. ### ibunale di Cagliari con sentenza deposit ata l'11 novembre 1997 aveva conferm ato la revoca dalla carica di amministratore di ### Con ordinanza in data 7 novembre 1997 l'istanza cautelare sopra richiamata era stata rigettata. 14. Il ricorrente, peraltro, non censura specificamente la sentenza nel la parte si attribui sce rilievo alla man canza di atti contrari rispetto alla nomina del liquidatore fino al luglio del 1997, un anno e mezzo dopo la nomina e successivamente all a stipulazione dei due contratti preliminari. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 15. Le moti vazioni della ### d'Appello a so stegno della sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, sopra sinteticamente riportate, valgono in riferimento a tutta le fasi che hanno caratterizzato il procedimento negoziale co ncluso con il contratto di compravendit a, pertanto, deve afferma rsi anche questo ulteriore profilo di inammissibilità della censura relativa al momento rispetto al quale valu tare lo stato so ggettivo dell'acquirente, ovvero se con riferimento alla data di conclusione del primo contratto preliminare, del secondo o del definitivo. 16. In co nclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricor so principale, a norma del comm a 1-bis dello stess o art. 13, se dovuto. P.Q.M. ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte con troricorrente che liquida in euro 6000 pi ù 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'ar t. 13, co. 1 quater, del d. P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deci so in ### nella camera di consigli o della 2^
causa n. 3517/1998 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca