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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3349/2025 del 10-02-2025

... della procedura amministrativa avrebbe determinato l'invalidità e/o l'ine fficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato (si richiamano Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; cass. n. 12629 del 2006). Avrebbe errato allora la Corte d'appello nel reputare la sussistenza solo di una nullità parziale di alcuni atti amministrativi limitata rapporto tra il ricorrente e l'### da un lato, «priva d i qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi» e dall'altra non att inente «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della ### Nella specie, in realtà, vi sarebbe «in presenza di atti annullati interamente» costituenti «i presupposti immancabili per la determina a contrarre da parte della pubblica amministrazione». In ordine, poi, al secondo motivo di appello principale, rigettato dalla Corte d'appello, la ricorrente non condivide le argomentazioni che sono riferite «esclusivamente al mancato recesso da parte della ricorrente dal contratto, mo tivo che p reclude l'iscrizione delle riserve». Pertanto, tali argomentazioni possono semmai «essere ritenute attinente all'ipotesi di contratto valido ed (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 26018/2019 r.g. proposto da: ### s.r.l., in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in #### n. 74, giusta procura speciale a margine del ricorso.   -ricorrente - contro Anas s.p. a., in persona del legale rappresent ante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso cui è domiciliat ###### via dei ### n. 12 2 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### -controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 4467/2018, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. Con riferimento ai lavori di adeguamento della SS 96 Barese, variante di ### il Consiglio comunale di ### ura con due deliberazioni n. 166 del 12/1 2/2000 e n. 98 del 23 /10/2001 emetteva atti di adozione di variante al ###, veniva approvato dall'### in data ### il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002 ex art. 1, legge n. 1 del 1978. 
Il prefett o disponeva l'occupazione te mporanea con provvedimento n. 263 del 17/9/2003. 
Con nota d el 30/9/2003 l'### comunicav a il decreto di occupazione temporanea temporanea ed il giorno fissato per lo stato di consistenza e l'immissione in possesso. 
Il 18/ 11/2003 si procedeva con lo stato di consistenza e l'immissione in possesso.  2. Sul ricorso proposto da ### il ### sezione di ### con la sentenza n. 1790 del 2007, annullava gli atti impugnati. 
In partico lare, il Tar dava atto del de creto di occupazione temporanea n. 263 del 17/9/2003 emesso dal prefetto, della nota dell'### del 30/9/2003, del verbale dello stato di consistenza del 18/11/2003. 3 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### che il ricorrente aveva chiesto l'annullamento, oltre che degli atti sopraindicati, anche di ogni altro atto presupposto, ivi compresi: le due delibere del Comune di ### con adozione di variante al ### la disposizione della direzione generale ### S.p.A.  n. 372 del 9/1/2003, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002; il piano particellare di esproprio; l'ordinanza del prefetto n. 181 del 9/6/2003.  ### evidenziava che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 1 del 1978, nel caso in cui l'opera pubblica ricadeva su aree che non erano de stinate a pubblici se rvizi, la deliberazione di approvazione del progetto costituiva adoz ione di variante dello strumento urbanistico e doveva essere approvata con la procedura accelerata prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 167 del 1962. 
Tale procedura no n era stata rispettata, non essendo stati eseguiti gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167 del 1962, oltre che ai sensi degli articoli 21 e 37 della legge regione ### n. 56 del 1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventu ali osservazioni; approvaz ione dell'autorità regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale).  3. Nel fratt empo, era stato stipulato in data ### il contratto di appalto tra l'### e la ### s.r.l., in liquidazione, quale mandataria dell'### costituita da ### & ### s.n.c., ### s.r.l., impresa #### s.r.l., ### s.a.s. di ### & C e #### per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento della strada statale 96 Barese. 4 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### 4. A seguito dell'ann ullamento deg li atti amministrativi presupposti la ### s.r.l. chiedeva dic hiararsi la nullità del contratto di appalto per effetto della sentenza del Tar n. 1790 del 2007, oltre alla condanna della committe nte al pag amento dell'importo di euro 10.266.421,58, a titolo di risarcimento dei danni per ritardata consegna dei lavori.  5. Si costitu iva in giu dizio l'### la quale deduceva che il responsabile del procedimento in data ### aveva proposto alla direzione g enerale di risolve re il contratto per grave inadempimento dell'### mediante provvedimento di rescissione in danno da emettere se sensi dell'art. 119, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999. 
L'### oltre a chiedere il rigetto della domanda della ### proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice.  6. Il tribunale di ### con sentenza n. 8598 del 2012, pubblicata il 27/ 4/2012, rigettava sia le domande principali che quelle riconvenzionali.  6.1. Il giudice di prime cure evidenziava che l'annullamento di alcuni atti della procedura ammin istrativa, pronuncia to dalla sentenza del ### a n. 1790 del 2007, all'esito del giudizio intentato da uno dei privati espropriati nei confronti dell'### non aveva determinato l'invalidità del rapporto negoziale intercorso dalle parti, «in quanto il giudicato amministrativo formatosi a seguito della predetta sentenza era privo di efficacia erga omnes». 
Il giudicato amministrativo era, dunque, dotato di efficacia erga omnes «nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque cont enuto inscindibile, circo stanze non ricorrenti nel caso di specie». 5 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### poi alla lamentata ritardata consegna dei lavori da parte della committen te, il tribunale richiamava la giurisprudenza che riconosceva la speciale d isciplina di cui all'art. 10 del de creto legislativo 16/7/1962, n. 1063. È infatti, la ritardata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante non conferiva all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto ex articoli 1453 e 1450 4 c.c., né di richiedere il risarcimento del danno, «ma unicamente la facoltà di presentare istanza di recesso e, nel solo caso in cui tale istanza non venisse accolta dalla PA il diritto di pretendere un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (previa iscrizione diritto alle riserve), oltre al diritto di ottenere un prolungamento del termine finale dei lavori» (si citava Cass., n. 3144 del 1994; Cass., n. 54 9/7/1992; Cass. n. 11329 del 1997).  6.2. Il tribunale, poi, re spingeva anche la domanda riconvenzionale proposta dall'### in quanto non provata.  7. Avverso tale sentenza prop oneva appello pri ncipale la ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.  7.1. In particolare, con il primo motivo la ### lamentava che il tribunale non aveva riconosciuto natura di atti normativi agli atti annullati costituiti da: disposizione della direzione generale ### n. 372 del 9/1/ 2003, di ap provazione del progetto definitivo dell'opera pubblica posta a base di gara; la deliberazione del Consiglio comunale di ### n. 166 del 12/12/2000 e n. 98 del 23/10/2001 di adozione di variante allo strumento urbanist ico e approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica; decreto di occupazione di urgenza del terreno. 
Tali atti avre bbero avuto «natura di atti normativi», sicché l'invalidità e l'inefficacia della variante non era idonea a legittimare 6 RG n. 26018/2019 Cons. Est. ### D'### l'inizio dei lav ori, mentre questi ultimi «erano in eseguibili stante l'annullamento del progetto». 
Il tribunale, invece, aveva fatto riferimento ad un'ipotesi diversa da quella in esame, ossia quella di annullamento di «atti plurimi caratterizzati dall'efficacia soggettivamente delimitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità d i delle si ngole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria». 
Nella specie, invece, l'annullamento, coperta da giudicato, degli atti della pro cedura amministrativa a vrebbe determinato «l'invalidità/inefficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato». 
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante principale contestava la statuizione im pugnata nella parte relativa alle conseguenze della ritardata consegna dei lavori. Non doveva farsi riferimento all'art. 10 del decreto legislativo n. 1063 del 1962, ma al successivo art. 12, richiamato dal contratto di appalto.  8. Si costituiva nel giudizio di gravame l'### chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale.  9. Per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello di ### con sentenza n. 4467/2018, pubblicata il ###, rigettava sia l'appello principale proposto da ### - che ancora interessa nel giudizio di legittimità - sia l'appello incidentale articolato dall'### (con la decisione che, in questo caso, non veniva impugnata dinanzi a questa Corte).  9.1. La Corte di merit o, dunque, reputava infondato il primo motivo dell'appello principale della ### in quanto, il giudicato amministrativo aveva efficacia erga omnes nella sola ipotesi in cui l'atto annullato fosse un regolamento ovvero un atto ch e, pur indirizzandosi ad una pluralità di dest inatari, av esse comunque contenuto inscindibile (si citava ### Stato, n. 2350 del 2012). 7 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### però la Corte d'appello che, da come emergeva dalla lettura della sentenza del ### «nessuno degli atti annullati dal giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso presentato dal signor ### appare rientrare nella predetta categoria». 
Trattavasi invece di annullamenti che riguardavano «la singola posizione del ricorrente , privi di q ualsiasi valenza generale sui provvedimenti amministrativi coinvolti». Infatti , era stata pronunciata l'illegittimità «dell'occupazione di urgenza “del suolo del ricorrente”, nonché l'illegittimità dell e modalità progettuali “approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente”. 
Ne conseguiva che il principio «dell'efficacia riflessa del giudicato» non poteva trovare applicazione, ma l'annull amento disposto nei confronti di un destinatario non sortiva effetti nei confronti dei terzi, che non avevano partecipato al giudizio. 
Inoltre, era del tutto inconferente il richiamo « all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di effetti, sul contratto di appalto, della caducazione degli atti del procedimento costitutivo della volontà di contrarre della ### (si citava Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; Cass. n. 12629 del 2006). 
Ad avviso della Corte d'appello, nelle ipotesi richiamate, oggetto delle pronunce della Corte di cassazione, «l'annullamento operato dal giudice amministrativo riguardava infatti gli atti attraverso i quali si era formata la volont à contrattuale de lla PA, trattandosi, a d esempio, della delib erazione di contrarre, de l bando o dell'aggiudicazione, con diretta incidenza quindi dell'annullamento sul contratto». 
Nel caso di specie, invece, si trattava di nullità parziale di alcuni atti ammin istrativi «limitata al rapporto ### p riva di qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi». 8 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tali atti non attenevano «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della PA, trattandosi dell'approvazione della variante al PRG e dell 'illegittimit à delle modalità progettuali “approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente”.  ### di tali atti non aveva in alcun modo determinato «quale effetto automatico, la caducazione del contratto di appalto, concluso in seguito a gara pubblica.  9.2. La Corte di merit o rigettava anche il secon do motivo di appello incidentale, in quanto effettivamente a seguito dell'inosservanza del termine per la consegna dei lavori da parte della stazione appaltante non originava il diritto dell'appaltatore di risoluzione del rapporto o di avanzare pretese risarcitorie, essendogli attribuita solo la facoltà di p resentare ist anza di re cesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti da ritardo» (si citava Cass., n. 4780 del 2012; Cass. n. 22112 del 2015).  10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l.  11. Ha resistito con controricorso l'#### 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione dei principi in tema di giudicato - Violazione o falsa applicazione articoli 80 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 2 legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 - Violazione o falsa applicazione dei principi in tema di efficacia erga omnes della decisione del giudice amministrativo di annullamento di atti amministrativi incide nti sul la volontà di contrarre da parte della p ubblica amministrazione - ### o falsa applicazione dei principi in tema di redazione ed approvazione della progettazione esecutiva e di deliberazione a contrarre, di opera 9 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### pubblica - errata applicazione dei principi stabiliti dal ### di Stato, sez. III , con la sentenza 20 aprile 2012, n. 2350 - ### o falsa applicazione in tema di invalidità degli atti amministrativi». 
In particolare ad avviso della ricorrente, a seguito del passaggio in giud icato della sentenza del ### lia n. 1790 del 2007, di accoglimento del ricorso proposto da uno dei soggetti interessati alle procedure di espropriazione, risultano «tamquam non essent, perché definitivamente annullati, i seguenti atti:a) disposizio ne della direzione generale ### n. 372 del 9 gennaio 2003, di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica posta a base di gara; b) deliberazioni del ### comunale di ### numeri 166 del 12 dicembre 2098 del 23 o ttobre 2001 di ado zione di variante allo strumento urbanistico e appro vazione del progetto defin itivo dell'opera pubblica;c) decreto di occupazione di urgenza del prefetto della provincia di ### n. 263 […] del 17 settembre 2003. 
Per la ricorrente, dunque, la decisione di annullamento, che, in linea generale, per i limiti soggettivi del giudicato amministrativo esplicava in via or dinaria effett i soltanto fra le parti in causa, acquistava efficacia erga omnes «solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto ge nerale inscindibile ovvero a cont enuto normativo, nei quali gli effe tti dell'ann ullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza d i un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri» (si cita ### stato., sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350). 
Tali principi sono stati applicati in mo do erroneo dalla Corte d'appello. 
Per la ricorre nte, in fatti, non può esservi dubbio ch e «lo strumento urbanistico ha natura di atto normativo in quanto detta 10 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### orientamenti, previsioni e parametri cui la pianificazione comunale deve uniformarsi». 
Lo strumento urbanistico è atto a contenuto generale, recante prescrizioni a carattere normativo programmatorio. 
Per tale r agione - rimarca la ricorre nte - l'annullamento giurisdizionale dello strumento urbanist ico, disposto per vi zi del procedimento di formazione del piano st esso oltre che per vizi sostanziali, «ha efficacia erga omnes e si estende a tutti i soggetti interessati della pianificazione». 
Tra l'altro, in base alla ricostruzione dell a ricorrent e, «l'annullamento degli atti in precedenza citati fa stato nei confronti di ### s.p.a., par te in giudizio di annullamento , nonché ai suoi aventi causa, tra i qual i deve essere annoverata la socie tà ricorrente». 
I m edesimi principi sarebbero stati affermati anche dall'### plenaria del ### di Stato n. 11 del 2017, sicché la nul lità di tutti gli atti col legati, connessi e consequenziali provvedimenti annullati, avrebbe dovuto comportare anche la nullità del contratto d'appalto a valle. 
Erano state annullate anche le delibere consiliari del Comune di ### numeri 166 del 2 098 del 2001, «p erché adottata in difformità rispetto alle previsioni del combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regione ### 56/80».  ### h a persino elencato le varie fasi della p rocedura di approvazione della variante dello strumento urbanistico «del tutto trascurata nel caso di specie». 
La medesima variante, allora, non era idonea a legittimare inizio e lavori. 11 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### il decreto prefettizio di occupazione temporanea è stato annullato nella sua interezza. Tutti gli atti erano infatti legati da un vincolo di necessaria ed immediata consequenzialità. 
Ad avviso della ricorrente, du nque, «l'annullamen to dell'approvazione del progetto, nella quale è insita la dichiarazione di pubblica utilità, determina il travolgimento di tutta l'occupazione di urgenza per illegittimità derivata».  ### a giudizio della ricorrente, «l'annullamento dei predetti atti e provvedimenti incide, altresì, sulla legittimità della conferenza di servizi del 31 ottobre 2001, disposta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 ed, in particolare, dell'art. 3, dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 241/90». 
Nel corso della conferenza di servizi era stato letto anche il parere del Comune di ### relativo alla deliberazione consiliare n. 98 del 23 ottobre 2001. 
La ricorrente osservava che in tema di localizzazione di opere di interesse statale, l'approvazione dei progetti, avvenuta a seguito di conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, se adottata all'unanimità, sostituiva «ad ogni effetto gli atti d i intesa, i pareri, le concessioni anch e edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali». 
Ove non fosse raggiunta tale unanimità, doveva provvedersi ai sensi dell 'art. 81, comma 4, de l d.P.R. n. 616 del 1977 , quindi, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del ### dei ### su proposta del ministro competente. 12 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tale ragione, l'annullamento della deliberazione consiliare del Comune di ### presente alla conferenza di servizi, avrebbe inciso sull'evidenziata unanimità. 
Sarebbe allora illogico ritenere che l'annu llamento del provvedimento di approvazione del progetto de finitivo dell'opera pubblica, oltre che del provvedimento di adozione di variante allo strumento urbanistico e approvazione del progetto definitivo, siano riferibili al solo ricorrente e non, invece, a diversi soggetti, tra i quali l'#### degli atti della procedura amministrativa avrebbe determinato l'invalidità e/o l'ine fficacia dell'atto negoziale successivamente stipulato (si richiamano Cass. n. 9906 del 2008; Cass. n. 7481 del 2007; cass. n. 12629 del 2006). 
Avrebbe errato allora la Corte d'appello nel reputare la sussistenza solo di una nullità parziale di alcuni atti amministrativi limitata rapporto tra il ricorrente e l'### da un lato, «priva d i qualsiasi incidenza nei confronti degli altri soggetti destinatari dei medesimi atti amministrativi» e dall'altra non att inente «al procedimento di formazione della volontà di contrarre della ### Nella specie, in realtà, vi sarebbe «in presenza di atti annullati interamente» costituenti «i presupposti immancabili per la determina a contrarre da parte della pubblica amministrazione». 
In ordine, poi, al secondo motivo di appello principale, rigettato dalla Corte d'appello, la ricorrente non condivide le argomentazioni che sono riferite «esclusivamente al mancato recesso da parte della ricorrente dal contratto, mo tivo che p reclude l'iscrizione delle riserve». 
Pertanto, tali argomentazioni possono semmai «essere ritenute attinente all'ipotesi di contratto valido ed efficace». 13 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### caso in esame, in vece, si sarebbe in presenza «di un contratto invalido/ineff icace, che non ha prodotto alcun effetto, documento posto a base della respon sabilità precontrattuale e domanda risarcitoria». 
A seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo di tut ti gli atti presuppo sti alla stipula del contratt o d'appalto, trattandosi di un atto unitario sostanzialmente e strutturalmente, gli effetti della pronunci a giurisdizionale non p otevano essere circoscritte ai soli ricorrenti. 
Se così è, a giud izio della rico rren te, poiché l'annullamen to dell'approvazione del progetto esecutivo incide in misura decisiva sulla determin a a contrarre e, quindi, su l contratt o, anch'esso travolto dalla decisione del giudice amministr ativo, per fatti e responsabilità dell'appaltante ### la ricorrente non avrebbe «mai potuto recedere» da tale contratto, «in quanto quod nullum est , nullum producit effectum».  2. Il motivo è infondato.  2.1. Deve muoversi dalla considerazione che il ### sezione di ### con la sentenza n. 1790/2007, ha annullato tutti gli att i impugnati: le deliberazioni del ### comunale di ### n. 166 del 12/12/2000 e n. 98 del 23/10/2001, quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 comma 5 della legge n. 1 del 1978; la disposizione della direzione generale ### n. 372 del 9/1/2003, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. 7566 del 2/10/2002, relativo ai lavori di ade guament o della ### vari ante di ###; decreto di occupazione temporanea n. 263 del 17/9/2003 adottato dal prefetto, con consegu ente occupaz ione temporanea; nota dell'### n. 25442 del 30/9/2003, recante la comunicazione del decreto impugnato e del giorno fissato per la redazione dello stato 14 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### di consist enza e l'immissione in possesso; ve rbale dell o stato di consistenza redatto in data ###.  3. Non v'è dubbio che la sentenza del ### sezione di ### n. 1790 del 2007 sia passata in giudicato. 
Vanno individuati, però, i limiti oggettivi del giudicato amministrativo.  3.1. Va chiarito che il ### ha annullato, tra gli altri, la disposizione della direzione gene rale ### n. 372 del 9/1 /2003, quale approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica.  ###. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1978 (### delle procedure per la esecuzione d i opere pub bliche e di impianti e costruzioni industriali) stabilisce che «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province auton ome di ### to e B olzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse». 
Pertanto, va sottolineato immediatamente che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, e nella specie la disposizione dell'### n. 372 del 9/1/2003, che ha approvato il progetto definitivo della realizzazione della variante di ### equivale a «dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse». 
La norma poi distingue l'ipotesi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, nel qual caso l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del ### comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico medesimo, dal diverso caso, contemplato nel comma 5, dell'art. 1, in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici appro vati non sono destinate a pubblici servizi. 15 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### tal caso, «la de liberazione del consig lio comunale di approvazione del progetto costituisce adoz ione di variante degli strumenti stessi, non necessit a di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni».  3.2. ###. 1, commi 4 e 5, è stato poi modificato, a partire dal 19/12/1998. 
Si prevede, dunque, al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 che «nel caso in cui le ope re ricadano su aree c he negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le oper e m edesime e che sono regolament ate con lo standard minimi da norme nazionali e regionali, la deliberazione del consiglio comunale di ap provazione del proge tto pre liminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adoz ione di variante degli strumenti stessi, non ne cessitano di autorizzazione reg ionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dal articoli 6 e segu enti d ella legge 18 aprile 1962 , n. 167, e successive modificazioni».  4. ###. 6 dell a legge 18/4/ 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) prevede che «entro 5 giorni dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimane rvi nei 10 giorni successiv i. 
Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico […] entro 20 giorni d alla data di inser zione nel foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al Com une le proposizioni. Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il 16 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### sindaco comunica il p iano anche alle comp etenti amministrazioni centrali dello Stato […]». 
Si prev ede, poi, all'art. 7 del la legge n. 167 del 1962 che «decorso il periodo p er le opp osizioni e osservazioni, non ché il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi 30 giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche».  4.1. Nell'art. 37 della ### 31/5/1980, n. 56 (Attuazione degli strumenti esecutivi del ### regolatore e pubblica utilità) vi è un espresso richiamo alla legge n. 167 del 1962. 
Ed infatti si prevede che «I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di dieci anni e la lor o approv azione equivale a dichiarazione di pu bblica u tilità delle opere in essi previste. 
I piani esecutivi di cui alla legge 18/4/1962, n. 167 e successive modifiche (piani di zona) ed all'art. 27 della legge 22/10/1971, 865 (piani pe r insediamenti produttiv i) vengon o disciplinati dagli articoli 19, 20 e 21 della presente legge ed attuati - per i comuni obbligati al programma pluriennale - mediante la loro inclusione nel P.P.A. medesimo; la loro approvazione produce, ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle leggi statali vigenti, gli effetti della pubblica utilità delle opere prev iste. Per i piani d i zona valgo no anche le disposizioni di cui al 4 comma de ll'art. 3 d ella legge statale 18/4/1962, n. 167».  4.2. Nella specie, il ### con la sentenza n. 1790 del 2007, ha evidenziato, sul punto, che «benché i lavori di adeguamento della sede della strada statale 99 siano stati localizzati anche su aree, quale quella del ricorrente, non riservate a servizi pubblici, alle deliberazioni consiliari sopra richiamate, n. 166 del 2000 e n. 98 del 17 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### 2001, non hanno fatto seguito gli adempimenti stabiliti in tema di approvazione dei piani ex lege n. 167/1962 dal combinato disposto degli articoli 21 e 37 della legge regionale ### n. 56/1980 (deposito della deliberazione negli uffici della segreteria comunale; notizia del deposito; pronuncia del consiglio comunale sulle eventuali osservazioni, approvazione dell'autorit à regionale; approvazione definitiva da parte del consiglio comunale)». 
Prosegue il ### nella sentenza citata, affermando che «di conseguenza, la variante, adottata in forza delle deliberazioni sopra richiamate, non avendo acquista to efficacia, non è idonea a legittimare l'inizio dei lavori e, quindi, non giustifica l'emanazione del provvedimento di occupazione di urgenza del suolo del ricorrente». 
Tra l'altro, nel merito, il ### evidenzia anche l'illogicità delle modalità progettuali, in quanto, con l'esecuzione dei lavori di adeguamento della sede stradale «sarà inte rcluso l'accesso al fabbricato del ricorrente». 
Fondate sono risultate anche le cen sure di legittimità delle modalità progettuali approvate «in relazione all'area di proprietà del ricorrente». 
Di conseguen za, per il ### «v a accolta la do manda di annullamento della disposizione dell'### n. 372 del 9/1/2003, delle deliberazioni del Comune di ### di approvazione del progetto delle opere di adeguamento della sede ###e del decreto prefettizio n. 236 […] del 17/9/2003».  5. ### agli effetti del giudicato amministrativo trova conferma la sentenza della Corte d'appello impugnata, in quanto, nella specie, tali effetti non si estendono erga omnes, ma riguardano soltanto le parti del processo svoltosi dinanzi al ### 5.1. Si rileva, in particolare, che il ### di Stato, in ### plenaria (sentenza 27/7/2019, n. 4), ha evidenziato che il giudicato 18 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### amministrativo è sottoposto alle disposizioni processuali civilistiche per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 I casi di giudicato amministrativo con effetti erga omnes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione «dell'inscindibilità degli effetti dell'atto e dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rend ere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato». 
Sono state individuate talune ipotesi eccezionali di estensione ultra partes del giud icato am ministrativo : l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta dell'art. 14, comma 3, del d.P.R. 24/11/1971, 1199); l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (decreto di esproprio di un bene in comunione); l'an nullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti de stinatari ( decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune ); l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (decreto di scioglimento di un consiglio comunale). 
Gli effett i erga omn es dell'annullamento giurisdizionale si verificano solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile ovvero a contenuto normativo (### Stato, sez. III, 20/4/2012, n. 2350). 
In tal senso si è pronunciata anche questa Corte, per la quale, in tema di giudica to ammin istrativo, la regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione 19 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### si giu stifica o per la particolare natura dell'att o - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del pro vvedimen to, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera g iuridica dei soggetti n on impugnanti; t ale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché , mentre l'elimin azione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confro nti di que lla "res iudicata" i donea a vincolare i successivi organi giudicanti (Cass., sez. L, 6/8/2019, 21000).  6. Non v'è dubbio, pe rò, che le deliberazioni del ### comunale di ### a n. 166 del 12/1 2/2000 e n. 98 del 23/10/2001, quali atti di adozione di variante al PRG ex art. 1 legge n. 1 del 1978, sono - per giurisprud enza amministrativa - atti plurimi. 
Si è, infatti, aff ermato che la sentenza che con duce all'annullamento di un atto generale non sempre ha efficacia erga omnes, il che accade facilmente nel caso dell'annullamento di un piano regolatore, in cui l'interesse fatto valere nel ricorso rest a circoscritto alle aree individuate o a parti specifiche del territorio comunale, pertinenti alle posizioni dell'istante (### Stato., sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; ### Stato, sez. IV, n. 7771 del 2003). 
Con la precisazione che «le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale vanno considerati scindibili, ai fini delle loro event uale annullamento in sede ###la 20 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### conseguenza che, nel caso in cui il ricorso prospetti vizi relativi solo ad alcun e determinazioni, l'annul lamento del provvedimento non può essere che parziale, stante il principio generale della specificità dei motivi proponibili dei ricorsi davanti al giudice amministrativo» (### Stato, sez. IV, 4/4/2018, n. 2097; ### Stato., sez. IV, 8146 del 2003). 
Vanno considerate, dunque, scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento, le prescrizioni contenute in una variante al piano regolatore generale; sicché, laddove il ricorso prospetta vizi relativi solo ad a lcune d eterminazioni, l'annullamento del provvedimento non può essere che parziale, stant e il principio gene rale della specificità dei motivi nei rico rsi dinanzi al giudice amministrativo (### Stato, sez. IV, 10/12/2003, n. 8146). 
Del resto, per poter assurgere ad atto normativo, è necessario che l'atto si rivolga a destina tari indeterminabili, per il naturale corollario della gener alità e dell'astrat tezza della previsione normativa (### Stato., Ad. Plen., 20/12/2017, n. 11; ### Stato., sez. VI, 29 /3/2013, n. 1848, in cui la delibera aveva conten uto generale, poiché, recando la mod ificazione dei confini tra due comuni, non era rivolta a destinatari determinati o determinabili a priori ed aveva contenuto unitario ed in inscindibile).  7. Peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte si è occupata della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità, implicita nell'approvazione di u n piano, reputando che l'annullamento del provvedimento non si estende erga omnes.  7.1. Si è ritenuto (Cass., sez. 1, 22/5/2009, n. 11920), quindi, che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di 21 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in re lazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari og getto della potestà ablato ria, con la conseguenza che il suo an nullamento non sp iega efficacia "erga omnes". 
Pertanto, si è ch iarito ch e la dichiarazione di indifferib ilità ed urgenza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del piano di zona per edilizia economi ca e popolare, n on è un at to collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi «che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individ ualità ( intesa nel senso dell'effic acia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati “uti singuli” (Cass. n. 11920 del 2009; Cass. n. 725 del 2004). 
Si è rimarcato che, poiché ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (Cass. 11920 del 2009; Cass. n. 2038 del 1996). 
Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza de l diritto già affievolit o solo per il 22 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotte nel giudizio amministrativo e che, quindi, dello ste sso non p uò avvalersi la ### s.r.l., che al detto giudizio è rimasta estranea.  7.2. Non può che ribadirsi, allora, che l'efficacia erga omnes del giudicato amministrativo ope ra solo con riferimento a peculiari categorie di atti ammin istrativi, e cioè quelli av enti pluralità di destinatari e contenuto inscindibile e siano affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti destinatari (per esempio i provvedimenti tariffari, Cass. sez. 1, 17/12/1994, 10863; Cass., sez. 1, 13/3/1998, n. 2734), come gli atti di natura regolamentare e quelli aventi portata g enerale che sono atti collettivi, generali, indivisibili e che si contrappongono agli atti plurimi e divisibili (Cass., sez. 1, 16/4/2004, n. 7253). 
Pertanto, la dichiarazione di pu bblica u tilità - che è implicit a nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi - non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di que lli che riguardano una p luralità di sogge tti indiv iduabili in relazione alla tito larità dei vari beni vincolati e considerati “ uti singuli” (Cass. n. 7253 del 2004).  ### nel caso in esame, si è dinanzi al provvedimento dell'### di appro vazione del progetto defin itivo dell'op era n. 372 del 9/1/2003, che equivale, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 1, del 19 78 a «dichia razione di pubblica ut ilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse».  8. Peraltro, nella sentenza del ### n. 1790 del 2007 si sottolinea la portata individuale dell'accertamento giurisdizionale e, dunque, dei limiti soggettivi del giudicato, laddove si fa riferimento alla circostanza che la variante adottata «non giustifica l'emanazione del provved imento di occupazione di urgen za del s uolo del ricorrente», e dove si reputano fondate le censure di legittimità delle 23 RG n. 26018/2019 ### Est. ### D'### modalità progettuali «approvate in relazione all'area di proprietà del ricorrente». 
Resta assorbita ogni altra considerazione, in quanto, una volta che non c'è efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio civile in esame, diviene ultronea ogni considerazione in ordine all'efficacia del contratto a valle.  9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025  

causa n. 26018/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1268/2025 del 01-06-2025

... del danneggiato. Nel caso di specie, i periodi di invalidità temporanea non vanno individuati in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale. Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare, come detto, in 20 gg la durata della invalidità parziale al 75% e gg 10 al 50% tanto in relazione alla tipologia della malattia. Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 115,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 1.725,00# per la invalidità parziale (gg 20 al 75%) e di € 575,00# per la invalidità parziale (gg. 10 al 50%) per un importo complessivo di € 2.300,00#. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice onorario di ### di ### di ###. II civile in persona del Giudice Avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al numero di R.G. 5764/2022 promossa con atto notificato in data ### da ### n. a Melito di Napoli il ### cf ### elettivamente domiciliata in ### alla Via benedetto ### n. 2/4 presso lo studio dell'### stabilito ### che agisce di intesa con l'Avv. ### del foro del tribunale di Napoli-Nord che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto introduttivo PEC : ### ATTORE contro ### in persona del ### pro-tempore ###: risarcimento danni ### come da verbali di causa del 21.05.2025 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### nel premettere che il giorno 19.04.2021 alle h. 12,15 circa in ### di Napoli alla ### mentre si trovava, a piedi, a causa di un dissesto posto sulla sede stradale, cadeva al suolo, conveniva innanzi al Giudice onorario di ### di ### di Napoli il Comune di ### di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari. Rassegnate dalle parti le conclusioni in formato telematico e riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 21.05.2025. 
Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S. del presidio ospedaliero CTO ### del 22.04.2021 dal quale risulta che la parte attorea si recava presso il detto ospedale ove riferiva di...frattura composta del 5° metatarso…. 
La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di ### di Napoli e facente parte del c.d.  demanio artificiale o accidentale. 
Nel merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro. 
Infatti, il teste attoreo ### genero della parte attorea, ricorda che verso le h.  12,30 si trovava a piedi in compagnia della suocera in ### di Napoli alla ### Riferisce che mentre camminavano, la suocera cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede stradale coperta da erba. Ricorda che a seguito della caduta la parte attorea lamentava dolori e che provvedeva ad accompagnare la stessa all'### di Napoli. Ricorda che lui camminava a fianco della suocera. Precisa poi, che non pioveva. 
Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.  ### quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla omessa manutenzione della sede stradale chiedendo la condanna del Comune convenuto per l'attribuzione a questi di una responsabilità per cosa in custodia. 
Va anzitutto osservato che la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763 e già Cass., 13/1/2003, n. 298).
Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art.14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, 13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. 
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. 
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( Cass.20/2/2006, n. 3651). 
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). 
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima; tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come dettol'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consustanziali ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.). 
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. 
Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. ### della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: ### che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; ### che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (### 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. 
La Suprema Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. 
Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca posta sul manto stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. 
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuitonon possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.  1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. 
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art.  2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
Fatta tale premessa in punto di diritto, in punta di fatto vi è da dirsi che dall'escusso testimoniale è emerso che la parte attrice mentre si trovava a piedi in ### di Napoli, mentre camminava cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede ###la conseguenza che appare ragionevole ritenere la sussistenza della responsabilità del Comune di ### di Napoli, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada.  ###, infatti, aveva l'obbligo di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito, essendo esigibile all'ente comunale la possibilità in concreto della custodia, trattandosi di bene demaniale### posta all'interno del comune, nonché tenuto conto dei sistemi di controllo e tecnologi di cui lo stesso è dotato e non avendo, il custode, fornito la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che potesse essere valido ad elidere il nesso causale: caso fortuito che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. 
Ora, come su indicato, la condotta colposa della vittima può comunque assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°cc. 
Non ignora questo giudicante che parte della giurisprudenza, tra cui quella della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.05.1999 n.156), afferma sussistere una incompatibilità tra l'art 1227 comma 1° cc e la responsabilità aquiliana della P.A., in quanto se per insidia si intende un pericolo che si annida nel manto stradale caratterizzato dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva, sono evidenti le ragioni che portano ad affermare l'incompatibilità tra un concorso colposo della vittima e l'insidia stessa. Infatti, se
è possibile ricondurre, anche solo in parte il fatto dannoso al danneggiato, non sarebbe possibile definire il pericolo imprevedibile e inevitabile con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. ogni qual volta vi sia una concorrente colpa del danneggiato. 
Questo giudicante però propende per la tesi per la quale l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità ex art 1227 comma 1° cc. 
Infatti, l'art 1227 comma 1° cc, non disciplinerebbe l'elemento soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr.  3.12.2002 n.17152). La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato. 
Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno. 
Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una condotta imperita dell'attore, il quale con maggior accortezza e prudenza avrebbe potuto evitare l'evento dannoso. 
Invero la stessa genericità delle dichiarazioni del teste, che …poneva il piede in una buca… non appare sufficiente per ritenere che la buca non fosse visibile. 
Invero come è rappresentato nelle foto depositate nella produzione di parte attorea la situazione di pericolo sarebbe derivata dalla presenza di una buca posta sulla sinistra del marciapiede ed in particolare non situata sulla zona di marciapiede che avrebbe dovuto percorrere la ### quanto piuttosto alla altezza di una zona coperta da erba e vegetazione e dunque non percorribile (v. foto n.5). Invero lo stesso teste dichiara che questi era di fianco alla ### e dunque ciò induce a ritenere che la stessa fosse alla sinistra del teste e dunque percorrendo un tratto di marciapiede non idoneo. 
Inoltre, sempre dalle foto depositate nella produzione della parte attrice, si nota che il marciapiede, per quanto ai suoi lati vi siano cespugli, è nella parte centrale percorribile; in particolare la stessa presenza del teste affianco alla ### induce di ritenere che questi avrebbe potuto non solo avvedersi della insidia, quanto persuadere la ### a percorrere un tratto di strada ritenuto più idoneo e scegliere, dunque, un percorso meno disagevole e meno insidioso di quello effettuato: circostanza che appare senza ombra di dubbio elemento sintomatico della poco accorta attenzione della stessa parte attrice. 
Invero per la ridotta velocità di movimento, l'attenzione non doveva che necessariamente essere rivolta alla strada; per cui appare, che tale situazione pericolosa, era senz'altro evitabile dall'attore solo che avesse doverosamente guardato la strada o addirittura, questi si fosse determinata a scegliere un percorso alternativo.  ### parte, l'età del danneggiato (a. 68), le foto del luogo, le modalità dell'incidente come riferite dal teste, inducono a ritenere che lo sguardo erano o dovevano essere rivolti sulla strada (evidentemente, l'attenzione di questi era rivolta altrove), apparendo piuttosto verosimile che la stessa sia inciampata per mera distrazione e poco accortezza nell'incedere. 
Perciò tutte le circostanze sopra descritte inducono a ritenere che l'attore era in condizione di valutare lo stato di conservazione della strada che avrebbe dovuto suggerire e sollecitare, attraverso l'uso della ordinaria diligenza, una condotta più accorta ed avveduta e scegliere un percorso alternativo. 
Si ribadisce che proprio la presenza dell'erba ai lati del marciapiede (così da determinare un corridoiov. foto) avrebbe dovuto indurre la parte attorea o ad una maggiore attenzione o scegliere un percorso alternativo. 
A ciò aggiungasi che il sinistro si è verificato alle h. 12,15 del mese di aprile, vale a dire in un orario di un periodo dell'anno in cui è notorio che vi sia un'ottima illuminazione naturale, che, pertanto, non poteva creare una ragionevole ostacolo alla visibilità di un pedone normalmente accorto. 
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità della buca, chedate le caratteristiche dello stato dei luoghi( la buca era in una zona, che dalle foto non appare praticabile mentre il marciapiede era percorribile nella sua parte centrale)-il pericolo da essa rappresentato era tale consentire senza difficoltà all'attento e prudente utente della strada, di evitare di percorrere la strada in quel punto, così da rendere del tutto irrilevante l'assenza di apposita segnaletica stradale di pericolo. 
Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va esclusa l'imprevedibilità del pericolo costituito dalla presenza della buca, in base alla massima di esperienza secondo la quale la presenza di erba o cespuglio presente sulla sede ###cui la ### camminava) lascia presumere la possibilità di esistenza di una sconnessione sottostante. 
Tale circostanza così costituisce una ulteriore prova in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte della ### la quale, proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato ai lati da erba, era perfettamente consapevole del pericolo e sicuramente poteva prevedere l'esistenza di sconnessioni sul piano della strada da lei percorso. 
Non va, infine, nemmeno taciuta la circostanza che la buca si trovava nella zona di abitazione della parte attrice di ### in ### [v. intestazione atto di citazione e premessa lettera a)]. 
A tal proposito va tenuto presente che ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode. 
In sintesi la presenza della buca nelle vicinanze della abitazione è certamente indizio ed elemento utile per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità del danno a cui, nel caso in esame, vanno perciò aggiunti gli ulteriori elementi così come sopra evidenziati. 
In conclusione, appare piuttosto verosimile che la ### abbia posto lì il piede per una mera negligenza e disattenzione nel camminare essendo la strada percorsa dalla parte attorea, al momento dell'infortunio, in condizioni di manutenzione certamente visibili da chi la percorreva. 
Le osservazioni finora esposte e nei termini dalla elaborazione pretoria, trovano conferma nelle considerazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui se un utente della strada non si attiene ad elementari misure di prudenza e non fa nulla per evitare che il suo incedere finisca proprio nel punto più pericoloso, mentre gli basterebbe un po' di attenzione per dirigerlo altrove o addirittura possa porre in essere una condotta positiva nell'evitare l'ostacolo con un percorso alternativo o rinunziando a percorrerlo, è evidente che non può pretendere che sia il proprietario della strada a rispondere dei danni subiti, dovendosi gli stessi collegare direttamente alla sua condotta e non potendosi, invece, ritenere che sia stata il fondo sconnesso a produrli. ### parte la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è la volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico(cfr. Cass. 21.10.1998 n.10434; Cass. 25.05.1994 n.5083). Infatti, la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 10.05.1999 n.156 ha richiamato il principio di auto-responsabilità a carico degli utenti” gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità”, non vantando i privati un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade. 
Pertanto, l'uso, da un lato, dell'ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dall'altro, la mancanza di attenzione dell'attore al proprio incedere, avrebbe in definitiva consentito la ragionevole individuazione della fonte del pericolo e conseguentemente di evitarlo. 
Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, considerato quanto innanzi evidenziato, con particolare riguardo alla entità della insidia e nel contempo alla inaccortezza e negligenza della vittima, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente del danneggiato debba essere graduata nella misura del 50% restando il residuo da addebitarsi alla già descritta responsabilità della amministrazione comunale. 
A tal fine va ribadito che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art 1227, primo comma cod. civ., non concretando una eccezione in senso proprio ma attenendo alla eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte ( cfr. Cass. 20.08.2009 n.1854). 
Venendo all'entità delle lesioni subite da ### il CTU sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame obiettivo condotto sul periziato, ha accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò ... frattura del quinto metatarso piede sinistro... 
In relazione alla quantificazione delle lesioni, il Ctu ha stimato nel 3% il danno biologico residuato, quantificando l'invalidità temporanea totale in 30 gg, quella parziale in gg 30 da valutarsi al 75% e ulteriori 30 al 50% e gg 30 gg al 25%. 
In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il Ctu sono da ritenersi ampiamente condivisibili, se non nei limiti di cui si dirà, in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed amnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene. 
Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente, deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle ### Unite della S.C.  (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art. 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre, il ### ha chiarito che ove si lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce componente. 
Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS. UU, perché giuridicamente infondata, ogni automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo hic et nunc meramente parametrato al danno biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite. Invero nell'esaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza. 
Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte( cfr. Cass 25.02-7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. 
In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 68 anni, in applicazione delle tabelle di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, può senza dubbio ritenersi che il danno biologico residuato può determinarsi nel 3 %, riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta attuale di € 1.700,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente personalizzato. 
Ciò posto va evidenziato che il danneggiato non ha allegato, come era suo onere fare, né tanto meno provato cheanche avvalendosi delle presunzioni, per essere, se del caso, idoneo a fornire la serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignotoalcun elemento che consenta nella fattispecie concreta di reputare comprovato, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, delle tipologie delle lesioni, dell'età dell'infortunato, che al medesimo debba liquidarsi ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma ulteriore rispetto a quella su riconosciuta. 
Deve poi. considerarsi, che come la più recente dottrina medicolegale ha avuto modo di precisare che anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come “assoluto”, vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto.  ### medicolegale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per “fasce di incidenza”, in modo da offrire al giudicante criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato. 
Nel caso di specie, i periodi di invalidità temporanea non vanno individuati in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale. 
Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare, come detto, in 20 gg la durata della invalidità parziale al 75% e gg 10 al 50% tanto in relazione alla tipologia della malattia.
Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 115,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 1.725,00# per la invalidità parziale (gg 20 al 75%) e di € 575,00# per la invalidità parziale (gg. 10 al 50%) per un importo complessivo di € 2.300,00#. 
Complessivamente, pertanto, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di ### 2.000,00# in moneta attuale, somma così arrotondata, e ridotta per il concorso di colpa (50% a suo carico), cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 13.08.2022 n. 147, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta. 
Si ritiene, infatti, di aderire ai principi di diritto enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15857 del 12.06.2019 per i quali in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata ed a quello accordata dal giudice, se viene accolta. 
Le spese di ### secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico dovranno gravare, attesa l'esito del giudizio, in via definitiva al 50% sulla parte soccombente. 
Sul punto va rilevato infatti che secondo l'orientamento della S.C, il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso sia perché la Ctu non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti (cfr. Cass n.1023 del 2013). Inoltre ...poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti i costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del cpc, il giudice di merito che statuisce su di esse, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art 92cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass -Sez. VI 7.09.2016- n. 17739).  P.Q.M.  Il Giudice onorario di ### di ### di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara, in parziale accoglimento della domanda, il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa del 50%, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 2.000,00# oltre interessi dalla domanda; b) condanna il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore al pagamento dei compensi di lite in favore di ### e che liquida in complessive € 1.265,00# oltre € 130,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all' Avv.  stabilito ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo; c) pone le spese di ### come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico a carico della convenuta soccombente per il 50%. 
Così deciso in ### di Napoli, il ### 

Il Giudice
onorario di ###


causa n. 5764/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dario Ciaccio

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6600/2024 del 12-03-2024

... condilo femorale dx, con postumi permanenti del 4%, una invalidità temporanea totale di 42 giorni ed una parziale al 40% di 20 giorni. Condannava pertanto la ### tà ### S.r.L. che gestiva i l supermercato al pagamento di euro 6 .009,3 5, oltre alle spese di lite e di ### Avverso detta pronuncia avevano proposto appello, in via principale, la società ### e in via incidentale ### S.p.A. che era stata chi amata in gi udizio dal la convenuta per essere da essa garantita e tenuta indenne in caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n. ###. ### bunale, con la decisione n. 1191/201 9, deposit ata il ###, ha accolto l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza g ravata, ha rigettato la doman da risarcitoria proposta da ### e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi di giudizio. Segnatamente, il ### in applicazi one del p rincipio della ragione più liquida, ha accolto la censura dell'appellante principale con cui ve niva lame ntato che il ### per accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale, si fosse avval so di documentazione irritualmente depositata, in quanto prodotta per la prima volta solo in sede di consulenza e dunque (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1103/2020 R.G. proposto da: ###### e ### tutti rappresentati e difesi dall'av vocato ### (###), pec: ###; -ricorrenti contro #### in persona del rap presentante legale p.t., ###'AURIA, rappresentata e dife sa dall'avvocato ###
SCENZO (###), pec: avvmattedecrescen###; -controricorrente e nei confronti di 2 di 7 ### -intimata e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: #### in persona del rap presentante legale p.t., ###'AURIA, rappresentata e dife sa dall'avvocato ###
SCENZO (###), pec: avvmattedecrescen###; -ricorrente incidentale contro #####, ###### -intimati
Avverso la SENTENZA de l ### di ### 1191/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal ### Udito il ###, in persona del #### che ha conferma to le conclusioni anticip ate per iscritto, con cui aveva chiesto il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 
Udito l'avvocato ### per i ricorrenti. 
Udito l'avvocato ###, per la controricorrente/ricorrente incidentale. 
FATTI DI CAUSA Il Giudice di ### di ### con la sentenza n. 5480/12, accoglieva la domanda risarcitor ia di Im macolata ### che, inciampata in un tombino n on adeguatam ente fissat o al manto 3 di 7 stradale, cadeva nel piazzale antistante l'ingresso del supermercato ### procurandosi la frattura del condilo femorale dx, con postumi permanenti del 4%, una invalidità temporanea totale di 42 giorni ed una parziale al 40% di 20 giorni. 
Condannava pertanto la ### tà ### S.r.L. che gestiva i l supermercato al pagamento di euro 6 .009,3 5, oltre alle spese di lite e di ### Avverso detta pronuncia avevano proposto appello, in via principale, la società ### e in via incidentale ### S.p.A. che era stata chi amata in gi udizio dal la convenuta per essere da essa garantita e tenuta indenne in caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n. ###.  ### bunale, con la decisione n. 1191/201 9, deposit ata il ###, ha accolto l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza g ravata, ha rigettato la doman da risarcitoria proposta da ### e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi di giudizio. 
Segnatamente, il ### in applicazi one del p rincipio della ragione più liquida, ha accolto la censura dell'appellante principale con cui ve niva lame ntato che il ### per accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale, si fosse avval so di documentazione irritualmente depositata, in quanto prodotta per la prima volta solo in sede di consulenza e dunque tardivamente. 
Tutta la document azione medica essenziale per accertare e quantificare il danno - atteso che parte attrice aveva prodotto in atti esclusivamente la copia del referto di pronto soccorso e un a perizia di parte - era stata pro dotta dopo la prima udienza di trattazione, e precisamente in sede di udienza di conferimento di incarico all'ausiliario, il ### ha ritenuto inutilizzabile la ### segnatamente ha osservato che nel giudizio dinanzi al Giudice di ### non è configurabi le una distinzione tra udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, ma che ad esso sono 4 di 7 applicabili le preclusioni processu ali del pr ocedimento davanti al tribunale ed altresì che il CTU può acquisire ogni documento utile a rispondere ai quesiti, anche se no n risul tante dai documenti prodotti dalle parti, ma solo in relazione a fatti accessori (rientranti nell'ambito strettamente tecnico del la consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati) e non a fatti e situazioni che, essendo posi direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere provati dalle stesse, Gli eredi di ### segnatamente il coniuge ed i figli, ricorrono per la cassazione della sentenza del ### di ### formulando tre motivi. 
Resiste con controrico rso e prop one ricorso incidentale condizionato, basata su tre motivi, la società ###. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  ### lico Ministero, nella p ersona del #### ha anticipato per iscritto le sue conclusioni, poi ribadite in udienza, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale degli eredi di ### 1) Con il primo mo tivo i ri correnti deducono la violazione degli artt. 112, 342 e 346 cod.proc.civ ., in relazio ne all' art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc. Sostengono che l'appello della so cietà ### a veva riguardato solo l'accertamento e la quantificazione del danno patrimoniale, pari ad euro 726,00, m a non anche l'an ed il quantum del danno no n patrimoniale, su cui dunque si sarebbe formato il giudicato. 
Il motivo è inammissibile. 
In sede d i legi ttimità, è inammissibile il motivo di gravame che non contenga alcuna allegazione e tan tomeno produzio ne (artt. 5 di 7 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.) idonee a d imostrare in che modo si sarebbe formato il giudicato interno che si eccepisce; adempim ento necessariamente preliminare alla solleci tazione alla Corte dell'utilizzo dei poteri di controllo diretto degli atti, conseguenti al lamentato error in procedendo (così, ex pluri mis, 24/06/2021, n. 18243).  2) Con il secondo mot ivo i rico rrenti lamentano la violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc. Ritengono che erroneamente il ### abbi a ritenuto non provate la sussistenza e la quantif icazione del danno non patrimoniale perché l'attrice aveva pro dotto in giudizio solo il referto del pronto soccorso e la perizia di parte, senza fornire nessuna motivazione in ordine al perché essi non fossero idonei ad assolvere l'onere della prova. 
Il motivo non merita accoglimento. 
Occorre ricordare che, dopo la modifica dell'art. 360 cod.proc.civ., 1°comma 1, n. 5) disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, non trova più accesso al sindacato di legittimità il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo cont enuto "minimo costituzionale", richiesto dall'art. 111 Cost., 6° comma, ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte in termini di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile. 6 di 7 Dalla sentenza impugnata si evince in tutta evidenza che il giudice a quo ha soddisfatto l'onere di motivazione cui era tenuto; giusta o sbagliata che sia la mot ivazione c' è, soddisfa il mi nimo costituzionale e resiste alle censure dei ricorrenti.  3) Il ricorso principale è infondato. 
Ricorso incidentale condizionato di 4 ###.r.L.  4) Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la omessa pronunzia sulla prova dei presupposti di cui all'art. 2051 cod.civ. e quindi la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art.  360, 1° comma, n. 4, cod.proc. ### non si sarebbe espresso sul motivo di appello con cui aveva lamentato che il Giudice di ### l'avesse err oneamente condannata ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., nonostante il difetto di prova della sussistenza di un obbligo di custodia a suo carico del piazzale antistante l'ingresso del supermercato; 5) Con il secondo m otivo la r icorrente lamenta la viol azione dell'art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per avere il ### om esso di pronun ciarsi sul motivo di appello con cui aveva denunciato che il Giudice di ### l'avesse condannata, ex art. 2051 cod.civ., nonostante l'attrice non avesse dimostrato il nesso di causa tra i danni lamentati e la cosa in custodia.  6) Con il terzo mo tivo la ri corrente imputa al Tr ibunale di non essersi pronunciato sul motivo di appello con cui aveva chiesto di essere manlevato da ### 7) Il ri corso incide ntale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.  8) Le spe se seguono la soccombenza e so no liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso 7 di 7 incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legg e, con dist razione, come richiesto, a favore dell'avvocato ### Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei r icorrenti, di un ulterior e importo a t itolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di Con siglio della ### zione civile 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32637/2023 del 23-11-2023

... seconda causa sopra indicata (686/2007), con sent enza parziale del 7 febbraio 2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ### e lo condannava a corrispondere ad ### la somma di euro 47.768,03 oltre interessi di legge dal 5 mag gio 1998 al saldo. D isponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. 16. ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ### s.a.s. proponeva ricorso in cassazione. 17. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 4019 del 2017. 18. In pr osecuzione dei giudizi riuniti in appello la Co rte d'appello di Cagliari, con sentenza definit iva, dichiarava inammissibile l'appello spiegato da ### in proprio avverso la sentenza n. 3600 del 2 008 e rigettava l'appell o proposto avverso la medesima sentenza della società ### rigettava l'appello proposto dalla soc ietà ### a vverso il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società #### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 condannava la medesima società a corrispo ndere ad ### la somm a di euro 51.057,34, condannava la società cinema ### e ### alle spese e rigettava la domanda ex (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19910/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LUMINOSO e ### nonché dall'av v.to ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliata in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###.  #####. #### rel. ### 04/07/2023 ##### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 difesa dagli avvocati ##### MARRAS; - controricorrente - nonchè contro ##### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE D'### 173/2018 depositata il ###.  udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal ### udito il Sostitu to ### gene rale in persona del dott.  ### che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocati ### per il ricorrente e #### per la contro ricorrente che hanno ribadito le rispettive conclusioni di cui agli atti.  ### 1. Il presente giudizio prende le mosse da un precedente atto di citazione notificato il 18 ottobre 1995 da ### socio della società ### s.n.c. con il quale conveniva in giudizio ### e la medesima società ### chiedendo la revoca dell'amministratore.  2. Il Tribunale con provvedimento reso inaudita altera parte ed in limine litis disponeva la revoca da amministratore di ### 3. Nella pendenza del procedimento di merito per la revoca dalla carica di amministrato re del fratello ### ed ottenuto il provvedimento cautelare di revoca, ### con ricorso ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 depositato il 12 dicembre 1995 chi edeva al ### ente del Tribunale la messa in liquidazione della società ### o dei fratelli ### s.n.c.  4. Costituitosi in tale ultima procedura, ### spiegava opposizione all'accogl imento della istanza assumendo che la richiesta di scioglimento era fondata sulla sua revoca dalla carica di amministratore; egli chiedeva conseguentemente il rigetto - da parte del ### del Tribunale - della domanda di emissione del provvedimento di scioglimento della società o, quanto meno, che il Tribunale at tendesse l'esito della causa di merito re lativa alla sua revoca da amministratore.  5. ### del Tribunale poneva in liquidazione la società ### s.n.c. nominando liquidatore il dott. ### 6. In data 27 luglio 1997 tale ### a seguito di trattative co n l'### versava a costui l'importo di lire 100.000.000 quale caparra per l'acquisto dell'unico immobile della società costituito da un locale adibito a sala cinematografica con accesso da piazza ### n. 15 in Cagliari e da via ### numeri 54 e 56. Con mi ssiva del luglio 1997 ### informato delle trattative in atto dall' ### manifestava la sua opposizione alla vendita.  7. In data 1° agosto 1997 il liquidatore dott. ### stipulava con il ### un contratto preliminare di vendita dell'immobile per person a da nominare e in data 8 settembre le parti concordavano di sciogliere per mutuo consenso il prim o preliminare e di stipularne un secondo. Il 13 novembre 1997 il liquidatore procedeva alla vendita dell'immobile con atto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 8. Avverso il pr ovvedimento presidenzial e di messa in liquidazione della società ### s.n.c., il ### promuoveva il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione.  ### veniva rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997.  9. Con sentenza depositata l'11 novembre 1997 il Tribunale di Cagliari confermava la revoca dalla carica di amministratore di ### Tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Cagliari per di fetto del contra ddittorio e la causa veniva rimessa al giudice di primo grado.  10. ### del Tribunale su ricorso di ### in data 11 dicembre 1997 con provvedim ento assunto in udienza, revocava il precedente prov vedimento presid enziale di nomina come liquidatore del dott. ### così facendo venir meno lo stato di liquidazione della società.  11. Le vi cende sopra sinteti zzate hanno dato luogo a due distinte cause, successivamente riunite in appello, e oggetto del presente giudizio.  12. La prima, avente ad oggetto la validità del contratto di vendita immobili are concluso dalla società ### in liquidazione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3600 del 2008 (RAC 130/2009) rigettava la domanda.  12.1 La seconda, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiunti vo con il quale era stato ingi unto alla società ### s.n.c. e a #### e ### di pagare a ### la somma di lire 153.790.324, oltre gli interessi nella misura leg ale e le spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività di li quidatore della società ### o ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 s.n.c. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2332 del 2007 (RAC 686/2007) rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.  13. ### in proprio e quale socio amministratore della società ### pr oponeva appello avverso entrambe le sentenze.  14. I due giudizi , come si è già detto, venivano r iuniti in appello.  15. Per quel c he ancora rileva, la Co rte d'Appello, pronunciandosi nella seconda causa sopra indicata (686/2007), con sent enza parziale del 7 febbraio 2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ### e lo condannava a corrispondere ad ### la somma di euro 47.768,03 oltre interessi di legge dal 5 mag gio 1998 al saldo. D isponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.  16. ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ### s.a.s. proponeva ricorso in cassazione.  17. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 4019 del 2017.  18. In pr osecuzione dei giudizi riuniti in appello la Co rte d'appello di Cagliari, con sentenza definit iva, dichiarava inammissibile l'appello spiegato da ### in proprio avverso la sentenza n. 3600 del 2 008 e rigettava l'appell o proposto avverso la medesima sentenza della società ### rigettava l'appello proposto dalla soc ietà ### a vverso il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società #### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 condannava la medesima società a corrispo ndere ad ### la somm a di euro 51.057,34, condannava la società cinema ### e ### alle spese e rigettava la domanda ex articolo 96 c.p.c. nei loro confronti.  19. ### il giudice del gravame, la prim a questione da risolvere, comune alle due cause riunite, era quella relativa alla sussistenza o meno del la legittimazione attiva della società ### s.n.c. sollevata dalla Corte nella sentenza parziale n.401/2014. 
La Corte d'appel lo, sulla base delle risultanze istrut torie, riteneva ancora attiva la società ### anche dopo la sentenza di scioglimento e messa in liquidazione vista anche la sua tras formazione successiva e la riteneva legittimata attiva a proporre l'appello in entrambi i giudizi.  20. Quanto al diritto del liquidatore ### a vedersi riconoscere da ### in proprio il co mpenso per l'atti vità prestata qu ale liquidator e e la misura di tale compenso, evidenziava che tale diritt o era stato definitivamente acc ertato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 4019 del 2017.  21. La Corte d'Appello rigettava il motivo di appello volto ad affermare la nullità assoluta ed insanabile o inesistenza del decreto dell'11 Marzo 1996 di nomina del liquidatore perché assunto in carenza di potere giurisdi zionale, con conseguent e nullità dell'atto di compravendita stipulato dal liquidatore con la società ### e insussistenza del diritto del medesimo liquidatore di vedersi corrispondere un qualche compenso per la sua attività. 
In particolare, il giudice del gravame richiamava la sentenza di questa Corte n.4019 del 2017 con riguardo alla legittimità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di nomina del li quidatore e, alla luce d i tal e sentenza, riteneva che il diritto al compenso del dott. ### sussistesse anche nei confronti della società ### o s.a.s. a prescindere dalla nullità o meno dell'atto di sua nomina per insussistenza dei presupposti, non potendosi dubitare che lo svolgimento di un'attività professionale in forza ed in costanza di un incarico giudizialmente conferito dovesse essere comunque compensata.  22. La Corte d'Appello riteneva ancora valide e meritevoli di adesione le argomentazioni già sviluppate nella sentenza parziale n. 4011/2014 a fronte delle censure del socio ### avverso la sentenza di primo grado n. 2332/2007, argomentazioni che avevano anche superato il vaglio del giudice di legittimità circa l'infondatezza della censura di mancanza di diligenza dell'### nell'espletamento dell'incarico.  23. La manifestazione di con trarietà all'operato del l'### ed in particolare alla vendita dell'unico cespite della società, da parte del ### infatti era avvenuta dopo l'i nstaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. 
Il liquidatore, infatti, aveva negato di aver ricevuto la lettera del 18 settembre 1996 provando di averne ricevuta un'altra con raccomandata numero 1187. Tale deduzione non era stata contestata dal ### che si era limitato a dire di aver prodotto la lettera anche nel procedi mento d inanzi al ### del Tribunale. Pertanto, la prim a contrarietà del ### alla vendi ta dell'immobile era stata esternata al liquidatore solo il 31 lugl io ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 1997 alla vigilia della data fissata per la stipula del contratto preliminare come sostenuto dal liquidatore e dalla società ### 24. In ogni caso, a prescindere dalla data di manifestazione del proprio dissenso da parte del ### occorreva considerare che il liquid atore di nomina giudiziale, fino alla re voca, doveva comunque procedere alla l iquidazione della società che ave va come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la co ntrarietà alla vendita di un o solo dei soci, non av endo gli altri man ifestato alcuna opposizione, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione, per altro il ricorso per la revoca del liquidatore che era stato poi accolto dal Tribunale, era stato proposto dal ### s lo stesso giorno della stipula del definitivo, dunqu e, i contraenti non ne avevano conoscenza.  25. In c onclusione, dalla sola a vversione del Mel is alla vendita non poteva evincersi un inesatto adempimento da parte del liquidator e nell'espletamento dell'incarico. In propos ito, particolarmente rilevante era il silenzi o del ### a fronte delle seguenti iniziative assunte dal liquidatore: una relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicitaria per la vendita dell'immobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare . Tali attività erano tutte preordinate alla vendita de ll'immobile e rispetto alle quali non risultava manifestato alcun dissenso. Anche il consulente tecnico nominato nel giudizio aveva concl uso che il liquidatore aveva assolto con diligenza a tutti gli adempimenti civili e fiscali previsti per la procedura di liquidazione , pertanto, non poteva du bitarsi del diritto di ### di vedersi riconoscere il compenso a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte dell'atti vità professionale svolta improntata a i canoni di diligenza e prudenza.  26. ### motivo di appello avverso la sentenza 2332 del 2007 aveva ad o ggetto l'entità del compen so riconosciuto al liquidatore.  27. La Corte riteneva giusto applicare il massimo della tariffa professionale per l'attività di cessione dell'immobi le sociale, mentre per gli onorari relativi alla carica di liquid atore poteva riconoscersi un compenso medio e non doveva riconoscersi la maggiorazione del 50% della tariff a. P er tale moti vo la Corte d'Appello liquidava ulteriori lire 50.405.800, oltre al compenso per la temporanea gestione dei beni e dei diritti pari a lire 2.832.000.  28. Quanto alla impugnazione della sentenza 3600 del 2008, per quel che ancora rileva con riferimento alla domanda di nullità del decreto di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996, la Corte d'appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di actio nullitatis, la riteneva inammissibile per due ordini di ragioni: - il decreto di nomina era stato impugnato dal ### ed era stato revocato dal ### del Tribunale con il decreto dell'11 dicembre 1997, dunque, era stato rimosso dall'ordinamento e di conseguenza era venuta meno la stessa ratio posta a fondamento dell'actio nullitatis con la quale gli appellanti miravano nel caso scrutinato piuttosto ad incidere sul risultato dell'impugnazione esperita (revoca ex tunc); - benché il ### ente del ### ale avesse qualificato il decreto di nomi na del liqu idatore come abnorme, in realtà l'asseritamente errata valutazione della ricorrenza di una causa di scioglimento della società a fronte della situazione di fatto portata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 alla sua attenzione ovvero il dissidio insan abile dei soci, a prescindere del fatto che si trattava di un provvedi mento non definitivo e non avente c arattere deci sorio, non integrava gli estremi per i quali era ammessa l'actio nu llitatis, risol vendosi ### in un vizio nel merito del provv edimento. Non poteva tacersi, infatti, che all'utilizzo del termine "abnorme" era conseguita la pronuncia di un provvedimento di revoca al quale lo stesso ### non aveva riconosciuto efficacia retroattiva, non potendosi pertanto ricollegare all'espressione utilizzata l'individuazione di un atto irriconoscibile come prov vedimento giurisdizionale.  29. Non ricorrevano poi gli ulteriori vizi di nullità del decreto di nomina pros pettati dagli appell anti: - non sussisteva la violazione del principio del contradd ittorio per non essere stata citata in giudizio la so cietà nella persona del curatore special e ### essendo litisconsorti necessari del procedimento tutti soci, ritualmente ev ,ocati (cfr. in motivazione Cass., 1623/2015; n. 173/1991).  30. Non era ipotizzabile il conflitto di interessi per essere l'### curatore speciale in quanto nominato "sin o alla costituzione della normale rappresentanza del la società" e nel lo stesso tempo liquidatore in quanto i due incarichi si erano succeduti senza solu zione di continuità e non si erano sovrapposti.  31. In o gni caso, ad a vviso del Collegio, anche vole ndo accedere alla tesi secondo cui l'atto di nomina del liquidatore era nullo, da ciò non sarebbe conseguita l'automatica nullità del contratto di compravendita, così come sostenuto dagli appellanti. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'Appello richiamava il principio granitico della Corte di Cassazione, mai oggetto di rivisitazione, che nell'ipotesi di nullità di un provvedimento di volontaria giurisdizione trovi applicazione l'art 742 c.p.c. 
Ritenuta insussistente la nullità del contratto di compravendita e ritenuto ad esso applicabile l'art. 742 c.p.c., così come peraltro affermato dal giudice di primo grado, il passaggio successivo era quello della verifica della buona fede del terzo acquirente.  32. Quanto alla posizione del ### la stessa era ancor meno ce nsurabile di quella dell'### posto che egli stava trattando co n un liquidatore giudiziario e certo non avrebbe potuto assegnare particolare peso alle lamentele e alle proteste di un socio che - sulla base della situazione giudiziaria esistente alla data dell'agosto 1997 - non sembrava aver alcun valido motivo per opporsi alle operazioni di vendita. Egualmente poco fondate apparivano le accuse di malizia mosse alla ### , la qu ale pure andava mandata esente da ogni censura.  33. La Corte d'Appello rilevava che il ### nale aveva valutato la buona fede del terzo alla data del primo c ontratto preliminare stipulato il 1 ° agosto 1 997, con statuizione non impugnata specificamente dagli app ellanti nell'atto di gra vame. 
Solo nelle comparse conclusionali, infatti, e quindi tardivamente, essi avevano sostenuto puntualmente che la buona fede del terzo dovesse essere valutata alla data della stipulazione del contratto definitivo di vendita. In ogni caso la decisione di valutare la buona fede del terzo alla data della s tipula del primo cont ratto preliminare appariva assolutamente condivisibile. Doveva, infatti, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ritenersi che il disposto dell'art. 742 c.p.c. mirasse a tutelare gli acquisti di diritti nel patrimonio del terzo a tutela dell'autonomia privata e dell'aff idamento di costui nella conclusione dell 'atto e nella possibilità riconosciutagli di obbligarsi, con la stipulazione di un contra tto ad acquistare la proprietà di un bene medi ante la stipula del contratto definitivo. Stando così le cose, il momento rilevante ai fini della valu tazione del la sussistenza del req uisito soggettivo del terzo era necessariamente quello in cui si era consumata la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare. 
Tale conclusione trovava conforto nella giurisprudenza formatasi in materia di azione revocato ria ordinaria riguardo all a individuazione del momento determinante per la valutazione della buona fede del terzo (cf r. Cass., nn. 17365/2011; 997012008). 
Considerato che prima del 31 lu glio 1997 il ### nu lla aveva eccepito riguardo alla legittimità della nomina del liquidatore, era di tutta evidenza la buona fede del legale rappresentante dell'### s.r.l. alla data del 1° agosto 1997 circa la leg ittimità di un provvedimento giurisdizionale non impugn ato e contenente una valutazione coerente con un a situazione di fatto portata all'attenzione del #### che l'### aveva reso edotto il ### il giorno succes sivo la ricezione della lettera del 31 lugl io 1997 delle co ntestazioni del ### riguardo alla legitti mità della nomina del liquidatore, peraltro fondata soltanto su un passo degli atti difensivi dell'### e quindi non provata per il ### non aveva alcuna rilevanza rispetto alla valutazione dello stato soggettivo di buona fede della so cietà ### in considerazione della complessiva situazione. Parimenti era rimasta allo stato di mera allegazione l'affermazione che ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 l'agenzia immobiliare aveva sicuramente avvisato il ### delle contestazioni mosse dal ### con la lettera del 5 agosto 1997, successiva pertanto alla stipula del primo preliminare.  34. Considerato che gli app ellanti co ntestavano la sussistenza della buona fede del terzo per il fatto che il ### e l'### erano stati resi edotti dal ### dei vizi di legittimità della nomina del li quidatore anche avendo riguardo alla data del contratto definitivo, era opportuno precisare che la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza (peraltro successiva alla stipula del primo contratto preliminare, salvo eventualmente la lettera del31 luglio 1997) delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termini tanto scomposti e veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. 
Tali contestazioni, peraltro non provenienti da un operatore del settore, ma da l privato direttam ente interessa to e pertanto sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale, così come riconosciut o dalla Suprema Corte nella sentenza n.4019/2017 con rifer imento all'asserita situ azione di malafede del liquidatore. 
Doveva d'altronde considerarsi anche la situazione complessiva nella quale i due preliminari ed il contratto definitivo erano stati stipulati, già riferita in relazione alla valutazione della diligenza nella condotta del liquidatore. Infatti, il provvedimento ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di nomina del liquidatore era stato emesso circa un anno e mezzo prima, esso non poteva avere quale conseguenza che quella del compimento di un'attività volta al la cessione dell' unico bene sociale, tale attività - compiuta dal liquidatore - fino al 31 luglio 1997 non era stata ostacolata in alcun modo dal ### 35. ### is, in fatti, non aveva intentato alcuna iniziativa giudiziaria avverso la nomi na del liquidatore prima del 15 settembre 1997, e solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successiva mente all a stipulazione dei due cont ratti preliminari aveva promosso azione giudiziar ia cautelar e volta a conseguire la revoca del pr ovvedimento o quanto meno la sua sospensione. ### era sicuro interesse e dovere dell'### che stava adempiendo ad un incarico giudizi ale a tal fine conferitogli, portare a compimento l'attività di liquidazione della società. La prospettazione a gran voce dal ### in tre lettere dai toni inammissibili (la quarta è successiva alla stipula del contratto definitivo) dell'illegittimità del decreto gi udiziale di nomina, illegittimità tuttavia negata dall'autorità giudiziaria chi amata a pronunciarsi su di essa, anc he alla data del contratto definitivo non poteva che apparire alla società ### s.r.l. quale ulti mo disperato tentativo dell'interessato di procrastinare la vendita di un bene facent e parte del p atrimonio familiare, atto comprensibilmente sofferto. In co nclusione, nessun elemento concreto, serio e non meramente ipotetico poteva condurre al convincimento che la società ### s.r.l. fosse a conoscenza o ne potesse esserne utilizzando la normale prudenza, degli ### vizi del provvedimento di nomina. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 36. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello avverso la sentenza n. 3600/2008 doveva essere rigettato. Doveva essere rigettato anche l'appello della società ### s.r.l. avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno per non avere la società provato alcun pregiudizi o concreto derivat ole dalla iniziativa giudiziaria.  37. ### in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.  38. ### srl ha resistito con controricorso.  39. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  40. ### ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I primi tre motivi del ricorso censurano la statuizione della Corte d'Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile l'actio nullitatis avente ad oggetto il decre to di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996.  1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. degl i artt. 669 bis, 669 septies, 669 octies, 669 terdecies, 700, 737, 739 e 741 cod. proc.  civ., e dell'art. 2275 cod.  Si censura l'affermazione contenuta a pag. 31 (ultimo cpv.) della sentenza impu gnata, secondo cui la proposizione di un procedimento (di volontaria gi urisdizione) di re voca del provvedimento abnorme avrebbe impedito agli stessi odierni ricorrenti di in trodurre l'actio nu llitatis in un gi udizio ordinario. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Tale a ffermazione, oltre a porsi in pal ese contraddizione con le stesse premesse d ella motivazione, è contraria alle norme e ai principi dell'ordina mento processuale. Se il provvedimento di "revoca" pronunciato in data 11 dicembre 1997 avev a natura soltanto interinale e cautelare, non potendo interferire sui diritti soggettivi e sugli effetti pregressi del provvedimento viziato, esso non poteva impedire la proposizione di una domanda in un giudizio ordinario né l'emissione di una declaratoria (da adottare nello stesso gi udizio) volta a rimuovere gli effetti del provvedimento abnorme con efficacia ex tunc.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 737, 739, 741 e 742 cod. proc. civ. e dell'art. 2275 cod.  La censura è rivolta all a seconda motivazione addotta dal Giudice d'appello a sostegno dell'asserita "inammissibilità " dell'actio nullitatis.  ### udice di secondo grado ha riten uto che le censure di nullità del più volte citato decreto di nomina di liquidatore dell'11 marzo 1996 dovrebbero ritenersi inammissibili perché il predetto provvedimento non sarebbe stato aff etto da inesistenza o da nullità assoluta, ma inficiato da un mero «vizio nel merito». 
Il provvedimento adottato l'11 marzo 1996 era stato infatti dichiarato «abnorme» dallo stesso ### ente del ### e, il quale aveva puntualizzato che lo stess o organo che lo aveva emesso non ne a veva i poter i. Si trattava quindi di un vizio decisamente più grave di quelli che normalmente comportavano la "revoca" di un provvedimento. Ed era per questa ragione che il ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ### del ### ale aveva definito il provvedimento illegittimo come "abnorme". 
A questo proposito, parte ricorrente rimarca che la nomina del dott. ### quale liquidatore della ### era avvenuta sulla base di u n presupposto falso e inesistente: il precedente ### aveva infatti appli cato l'art. 2272 , n. 3, cod. civ. (il quale richiede l' unanimità dei soci) nonostante il socio di maggioranza prof. ### si fosse opposto alla liquidazione, contestando la ricorrenza dei relativi presupposti. 
Costituisce principio consolid ato che «il ### del ### non può procedere alla nomina dei liquidatori quando sia controverso lo scioglimento della società». 
Come ha puntualmente e co rrettamente rilevato anche il nuovo ### del ### di Cagliari nel decreto 11 dicembre 1997, «questo ### non aveva alcun potere di disporre la messa in liquid azione della società, dovendosi, in caso di contestazione tra i soci sulla sussistenza delle cause di scioglimento, instaurarsi un normale procedimento contenzioso davanti al competente ### Anche l'eventuale e ipotetico dissidio insanabile tra i soci non avrebbe mai potuto comportare lo scioglimento della società, tenuto conto che il socio di maggioranza ### deteneva il 66% del capitale, e che pertanto la ### poteva funzionare e conseguire il suo oggetto sociale. ### dissidio tra i soci avrebbe potuto configurare, al più, una giusta causa per recedere dal vincolo sociale ai sensi dell' art. 2285 cod. civ. (cfr.  10.9.2004 n. 18243). Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo, anche in passato, di individuare numerose ipotesi in cui i vizi dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, attenendo a lesioni di diritti preminenti o costituendo grave violazione di norm e procedurali (ad esempio qu elle sul la competenza funzionale), determinano la loro radicale nullità o inesistenza.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. del l'art. 2275 cod. civ. e degli artt. 737, 741 e 742 cod. proc.  La censura è rivolta all a parte della sentenza in cui si sostiene che il decr eto del ### del ### dell'11 dicembre 1997 (decreto con il quale il provvedimento di nomina del liquid atore era stato dichiarato abnorme, e per l'effetto revocato) non poteva avere effetti retroattivi. La retroattività del provvedimento di revoca di un precedente provvedimento emesso in camera di consiglio è stabilita espressamente dall' art. 742 c.p.c., il quale, facendo salvi soltanto gl i acquisti dei diritti compiuti in buona fede dai terzi anteriormente alla revoca, implicitamente sancisce la retroattività della revoca. La norma dettata dall'art. 742 c.p.c. costituisce oltretutto espressione di un principio generale in base al quale la revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione (che sono sempre modificabili e revocabili dal Giudice che li ha emanati) produce effetti ex nunc quando è determinata da nuovi el ementi sopravvenuti, ed invece effetti retroattivi, ex tunc, quando consegue a vizio originario o ad un riesame delle originarie risultanze.  4. I motivi quarto e quinto censurano la statuizione con cui la Corte d'ap pello ha ritenuto che, anche in caso di nu llità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di volontaria giurisdizione, trovi applicazione l'art.  742 c.p.c., il quale fa salvi i diritti dei terzi in buona fede.  4.1 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c. e dell'art. 1445 cod.   ### parte ricorrente la radicale nullità del provvedimento ### di nomina del liquidatore adottato in data 1 1 marzo 1996 dovrebbe ritenersi opponibile alla società acquirente ### s.r.l., a prescindere dalla sua buona o mala fede. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (v. Cass. 16.7.196 3 n. 1936; 9.8.1963 n. 2255; Cass. 28.9.1959 n. 2623; Cass. 14.1.1946 43; Cass. 31.7.1945 n. 647). L 'art. 74 2 c.p.c. dispone espressamente che l'acquisto dei terzi in buona fede è fatto salvo soltanto quando il provvedimento di volontaria giurisdizione è modificato o revocato. In questo modo si desume per implicito che, quando il provvedim ento è travolto da un vizio di nullità originario, il regime dell'acquisto dei terzi deve essere disciplinato in modo opposto.   La seconda considerazione riguarda la disciplina generale dei contratti conclusi da colui che è privo dei poteri di rappresentanza, nella cui fatti specie dovrebbe rientrare l'ipotesi per cui è controversia (il dott. ### infatti, non poteva rappresentare validamente la ### s.n.c.). Ebbene, ai sensi di quanto prevede l'art. 1398 cod. civ., il contratto concluso in difetto di rappresentanza o dei relativi poteri è ineffic ace, e la relativa inefficacia coinvolge anche il terzo contraent e in buona fede (q uest'ultimo, se in buona fede, può soltanto chiedere il risarcimento dei danni). A dimostrazione del fatto che l'acquisto ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 dei terzi in buona fede non è sempre fatto salv o dal nostro ordinamento, ma che anzi il loro interesse viene sac rificato quando ricorrono gravi vizi attinenti alla capacità e ai poteri di uno dei contraenti, i l ricor rente richiama l'art. 1445 cod.  evidenziando che anche in tal caso l'acquisto dei terzi in buona fede viene ugualmente travolto.  5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c.. 
In via gradatamente subordinata, secondo il ricorrente la disciplina dettata dall'art. 742 c.p.c. potrebbe ritenersi inapplicabile al caso concreto in quanto ess a fa salvi gli effetti delle convenzioni stipulate prima degli effetti della "revoca" o della "modifica". In base al prin cipio generale in base al quale tutte le pronunce giud iziali retroagiscono al momento della domanda e dal momento che l'acc ertamento dell'in validi tà compiuta dal presidente del ### aveva natura dichiarativa, gli effetti del relativo provvedimento dovevano retroagire almeno alla data della domanda, coincidente con il giorno della stipula del contratto di compravendita.  6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. 
Il motivo censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la nullità del contratto di compravendita co ncluso il 13 novembre 1997. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'appello, pur ritenendo tardiva la domanda con cui il prof. ### e la ### han no chiesto esplicitamen te la declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 da l ### datore e dalla ### s.r.l., ha dichiarato ugualmente ammissibi li, e quindi "scrutinabill ', le relative censure (almeno in via di eccezione), prendendole quindi in considerazione. 
Lo stesso Giudice d'appello, tu ttavia, ha rigettato le medesime censure, dichiara ndo « insussistente la nullità del contratto di compravendita». 
Il Giudice estensore della sentenza impugnata non ha dato nessuna spiegazione del moti vo in base al quale il contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 (concluso da un liquidatore che non poteva essere nominato, e che non poteva rappresentare la società in quanto la stessa non si era sciolta) non possa considerarsi nullo.  ###à del provvedimento di messa in liquidazione della ### (e di nomina di un liquidatore) ha investito la validità e l'efficacia del suddetto contratto di compravendita concluso con la società ### s.r.l., in quanto il dott. ### non rappresentava validamente la ### s.n.c.. 
A tal proposito, parte rico rrente sottolinea che gli atti di straordinaria amministrazione della ### in virtù di quanto stabilito dall'articolo 6 dello ### (v. doc. n. 38 prodotto dal dott. ### - R.G. 3517/1998), potevano essere conclusi soltanto congiuntamente da tutti i soci all'unanimità. 
In alt re fattispecie la giurispruden za ha avuto modo di stabilire che, quando una nomina sia stata effettuata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 illegittimamente dal ### del ### e debba ritenersi nulla, anche l'attività espletata in esecuzione del relativo incarico va considerata nulla (in materia di perizia co ntrattuale, v. ad esempio Cass. 14.3.2013 n. 6554).  7. I motivi dal settimo al decimo censurano la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la mancanza di buona fede. 
La Corte d'appello, pur ritenendo che per escludere la buona fede del terzo bastasse la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione, ha ritenuto che, nel caso concreto, la società acquirente ### s.r.l.  doveva considerarsi in buona fede: perché la buona fede del terzo doveva essere va lutata non al momento della conclusi one del contratto definitivo di vendita, ma alla data di conclusione del contratto preliminare (cfr. pag . 39 della sentenza im pugnata); perché le contestazi oni e le comunicazioni effettuate dal prof.  ### (che contestava la legittimità della nomina del liquidatore ed invitava quest'ult imo a non vendere l'immobi le) costituivano valutazioni e opinioni del tutto p ersonal i, ed oltretutto poco attendibili in quanto fino a quel momento disattese dall'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 40-42 della stessa sentenza).  7.1 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt.  1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445, 1479 e 2901 cod.  civ, La buona fede del terzo, ai fini dell'applicazione dell'art. 742 c.p.c., non può essere valutata con riferimento alla data di stipulazione del contratto preliminare di vendita, ma per tutto il periodo che precede la conclusione del contratto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Il contratto impugnato, e cioè l'a tto che ha arrecato pregiudizio ai diritti e al p atrimonio della ### s.a.s., è costituito infatti dall'atto pubblico di compravendita stipulato il 13 novembre 1997 . In quella data sarebbe pacifico - perché ammesso anche dalla controparte e dichiarato dal Giudice estensore della sentenza impugn ata - che la ### s.r.l. fosse a conoscenza dei vizi della nomina del liquidatore (perché erano già pervenute le contestazioni del prof. ### e le sue chi are e inequivoche richieste di sospendere la vendita). Poiché l'atto produttivo di effetti traslativi, e quindi l'atto a cui si conn ette l'acquisto in contestazione compiu to dal terzo, è solo e d esclusivamente l'atto definitivo di vendita, in qu el momento dovrebbe essere valutato lo stato soggettivo del terzo.  8. ### motivo di ricorso è cos ì rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt.  1230 e 1351 cod.  Il Giudice d'appello - come detto - ha valutato la buona fede della società acquirente solo al momento della stipula zione del contratto preliminare, perché con esso la predetta società si era obbligata consumando la sua li bera scelta. Ma il contratto preliminare che vincolava le parti, come riconosciuto anche dalla Corte d'ap pello, era quello stip ulato tra le parti in data 8 settembre 1997 il quale aveva reso inefficace il primo (concluso invece il 1° agosto 1997). 
Quindi, se lo stato soggettivo dell'acqui rente deve e ssere valutato con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, il contratto preliminare da prendere in considerazione non potrà che esser e solt anto quello in esecuzione del quale è ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 stata poi conclusa la vendita definitiva. Non potranno rilevare, viceversa, precedenti acc ordi sciolti, superati o estinti per novazione. 
Sarebbe da censurar e, pertanto, la s entenza laddove (pag .  42) ha omesso di considerare che il preliminare dell'8 settembre non er a la prosecuzione di qu ello dell'agosto. In re altà nel secondo contra tto, all'art. 2, le parti avevano espresso "mutuo consenso” per sciogliere il contratto richiamato in premessa.  9. Il nono motivo di ricorso è co sì rubricato: ### e falsa a pplicazione degli ar tt. 741 e 742 c od. proc. civ., e degl i artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445 e 1479 cod.  Il Giudice d'appello ha giustamen te precisato che per escludere la buona fede del terzo «basta la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione” (cfr. pag. 38, penult. cpv., della sentenza impugnata). La buona fede, quindi, è esclusa dalla semplice conoscenza "oggettiva" del vizio, e cioè dalla conoscenza dei fatti o delle ragioni che comportano l'invalidità. 
Tutte le considerazioni e le obiezioni formulate nella seconda parte della motivazione non sono quindi pertinenti, in quanto con esse la Corte d'appello ha formulato un giudizi o prognostico , esprimendo valutazioni sulla presumibile ed asserita attendibilità delle contestazioni sollevate dal prof. ### (contestazioni che peraltro si sono rivelate pienamente fondate), e quindi disapplicando il principio di diritto che era stato enunciato nelle iniziali premesse. 
Una volta che l'### ed il terzo erano al corrente del vizio denunciato dal prof. Mel is e delle sue chi are ed esplicite ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 contestazioni, la b uona fede del terzo era v enuta meno. La conoscenza della circostanza era ormai acquisita, n on ricorreva quindi un mero "dubbio" o un "sospetto".  10. Il decimo moti vo, formulato i n subordi ne, è co sì rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
Diversi sono poi gli elementi fattuali dedotti dall'odierno ricorrente che non sono stati presi in considerazione dalla Corte. 
Si segnala in particolare la circostanza pacifica e più volte dedotta che l'odierno esponente è stato messo al corr ente dell'esistenza del primo contratto preliminare solo dopo la stipula. 
Egli ne ha avuto conoscenza solo il 21 agosto 1996 con fax dell'avv. ### legale dell'### e dopo tre ripetute richieste. 
Si tratterebbe di una circostanza di elevato rilievo, specie in considerazione di quanto affermato dalla Corte d'Appello circa l'inerzia del ### 11. ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso a causa della sua stessa struttura, evidenziando che le doglianze sono articolate in quattro gruppi, ognuno dei quali presenta un 'unica premessa valevole per tutti i moti vi in essi ricompresi, i qual i, poi, deducono direttamente nel m erito le violazioni che si intendon o denunciare, re ndendo così difficile l'individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato con il singolo motivo di ricorso. 
In particolare, le prime cinque censure lamentano l'erroneità della decisione im pugnata nella parte in cui ha stabilito che, essendo stato revoc ato il provvedimento del ### del ### emesso in data 11 marzo 1996, per la messa in ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 liquidazione della società Ci necorallo s.a.s. e la nomina dei liquidatori, fosse venuto meno l' interesse all'azion e di nullità proposta avverso il suddetto provvedimento; nonché laddove, in ogni caso, la Corte di appello ha stabili to che, nonostante lo stesso ### del ### avesse poi de finito l'atto c ome abnorme, in realtà lo aveva solo revocato. Infatti, l'asseritamente errata valutazione del la ricorrenza di una causa di scioglimento della ### a fronte della situazione di f atto portata alla attenzione del giudicante, ovvero il dissidio insanabile dei soci, a prescindere dal fatto che si tratta di un provvedimento non definitivo non avente carattere decisorio, non integra gli estremi per i quali è ammessa l'actio nullitatis risolvendosi eventualmente in un vi zio nel merito del provvedimento (pagina 32, del la sentenza impugnata). 
Invero sul punto, a parere del P.G., si deve ritenere che il giudice di seconde cure abbia ben rilevato l'assenza di interesse a domandare la dichiarazione di nu llità di un atto di volon taria giurisdizione già revocato, essendo, in fatti, l'articolo 742 cod.  proc. civ. la disposizione nella quale ricercare il rimedio applicabile al caso di specie. A fortiori deve, quindi, considerarsi corretta la decisione di ritenere il vizio allegato non abnorme, bensì attinente al merito della decisione e, in particolare, alla disciplina che regola il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione e nomina dei liquidatori di una società di persone. 
I restanti motivi successivi al quinto sono diretti a censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la validità della compravendita conclusa dal liquidatore della ### con la ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 società ### in data 13 novembre 1997. In particolare, i motivi IV lettere a), b) e c), denunciano l'erroneità della decisione laddove il Collegio ha ritenuto ininfluente la sopravvenuta conoscenza in capo all'amministratore di ### del vizio dell'atto di nomina e, in ogni caso, l'ha vagliata con riferimento ad un primo preliminare (1° agosto 1997) e non a quello che poi effettivamente ha portato alla conclusi one del definitivo (8 settembre 1997). Orbene, precisato che l'articolo 742 cod. proc. civ. fa espressamente salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di una convenzione anteriore alla modificazione o alla revoca, secondo il P.G., la Corte di appello ha correttamen te ritenuto rilevante, ai fini della buona fede, il momento della conclusione del preliminare con il cui perfezionamento le parti rimango no vincolate alla stipulazione del definitivo e soggette allo specifico rimedio di cui all'articolo 2932 cod. civ.; sotto il secondo prof ilo, in vece, le censure sono inammissibili in quanto, come rilevato dal Collegio, l'odierno ricorrente ha lam entato il fatto che la buona fede sia stata va lutata con riferimento al primo preli minare solo al momento delle comparse conclusionali, il ché ha inevitabilmente prodotto il consolidarsi dell'acquiescenza con riguardo a tale punto della decisione (si legga pagina 39, secondo capov erso della sentenza impugnata). 
Infine, quanto ai motivi III e IV, lettera d), solleva ti in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il P.G. conclu de per l'inammissibilità in qua nto non pre sentano alcuno degli specifici requisiti richiesti per la proposizione di tale censura; in particolare, non indicano i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n.ro 5), dell'articolo 360, primo comm a, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti; in ogni caso, le questioni della nullità e della buona fede in capo ad ### sono state oggetto di una doppia pronuncia conforme, e per ciò solo non sono suscettibili di essere impugnate per cassazione mediante la denuncia del vizio in esame, ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ..  12. I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, so no in parte inammissibili e in parte infondati. 
Il collegio condivide le conclusioni del ### La complessa vicenda ha un punto di origine comune rispetto al quale la sentenza merita conferm a e dal quale discendono l'infondatezza e l'inammissibilità di tu tti i motivi di ricorso: l'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. alla nomina da parte del ### di Cagliari del liquidatore della società ### s.n.c., su richi esta di ### fratello del ricorrente e soci o di minoranza.  ### l'assunto del ricorrente tale provvedimento sarebbe nullo o addirittura inesistente, e, dunque, improduttivo di effetti anche nei confronti dei terzi in buona fede. A sostegno della sua tesi il ricorrente deduce che il provvedimento è stato emesso in mancanza dei presupposti che lo giustificav ano e che, per tale motivo, la suddetta nomi na è stata definit a abnorme dal ### del ### di Cagliari nel provvedimento di revoca.  12.1 La Corte d'Appello , invec e, come ben evidenziato dal P.G., ha ritenuto insussistenti i presupposti per affe rmare la nullità del provvedimento di nomina del liquidatore, tanto che lo stesso ### del ### nonostante l'inciso con il quale lo ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ha definito abnorme, lo ha semplicemente revocato. Dunque, la Corte d'A ppello ha ricondotto la fattispecie nell' ambito dell'art.  742 c.p.c. e ha valutato in buona fede la ### acquirente dell'immobile posto in vendita dal liquidatore prima della revoca. 
In qu esta sede non può che rib adirsi che il procedimento giudiziale di nomina del liquidatore di società in nome collettivo ex art. 2275 c.c. ha natura di volontaria giurisdizione nell'ambito del quale il ### del ### deve accertare la sussistenza di una causa di scioglimento del la società, quale ad esempio pu ò essere l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quale effetto di un insanabile conflitto tra i soci e l'impossibilità di ricorrere a diversi rimedi con sentiti dall'ordinamento, qu ali l'esclusione o il recesso del socio. Sicché, trattandosi di prov vedimento di volontaria giurisdizione, ess o non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il ### si sia pronunciato sul pun to, in quanto il detto ### dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definit iva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avreb bero prodotto, tanto che ciascun in teressato (purché legittimato all'azione) pu ò promuovere un gi udizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti, con salvezza dei diritti dei terzi in buona fede. 
Peraltro, il ricorrente nel ricorso non riporta il fatto che successivamente alle vicende oggetto del presente giudizio, gli altri soci della ### (### e ###, con atto di ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 citazione notificato il 7 giugno 1999 , hanno nuovamente convenuto in giudizio innanzi al ### di Cagliari il ricorrente chiedendo lo scioglimento della società per essere diventato impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale a causa di insanabili dissidi tra i soci e che in data 27 settembre 1999 ### ha delib erato l' esclusione degli altri soci ai sensi dell'art.  2286 c.c. Tale de libera di esclusione è stata impugnata da ### e ### e il Tr ibunale di Cagliari l'ha di chiarata nulla con dichiarazione di scioglimento della società. La sentenza del ### ale è stata confermata tanto dalla Corte d'Ap pello quanto da questa Corte con sentenza n. 20255 del 2006.  12.2 In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che la Corte d'A ppello ha correttamente ritenut o inamm issibile la domanda di nulli tà del provvedim ento di nomina del liquidatore sia perché già revocato dal ### del ### ex art. 742 c.p.c. sia per mancanza dei presupposti per dichiararne la nullità.  12.3 Questa Corte nel corso del presente giudizio è stata già chiamata a scrutinare la questione sotto altro angolo prospettico ma con motivazioni che valgono anche in questa sede. Infatti, il ### ha proposto ricors o per cassazione avverso la sentenza parziale della Corte d'Appello di Cagli ari co n la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiun tivo avvers o la richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal li quidatore della società ### dott. ### nominato con il provvedimento gi udiziale oggetto del la successiva revoca. In tale occasione le tesi del ### sono state già dichiarate infondate, evidenziando l'esattezza dei rilievi della Corte d'Appello in tema di poteri del ### del ### a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte di un'istanza di nomina del liquidatore, ex art. 2275 codice civile, sotto il duplice profilo: 1) dell'ammissibilità della nomina, previa in dagine sommaria, incidenter tantum, dei presupposti dello sciogliment o della società, insuscettibile di tr adursi in giudicato e, come tale, non soggetta a ricorso per cassazione ex art.111 della ### ma rimovibile con un giudizio ordinario promosso dai soci interessati (Cass., sez. unite, 26 luglio 2002, n.11.104; Cass., sez.6 - 1, 7 luglio 2011 n.15070); 2) del diniego dell'efficacia retroattiva del decreto di revoca del liquidatore. 
Nella motivazione della sentenza si legge che: il decreto di revoca emanato dal presidente ###sede di volontaria giurisdizione, è ontologicamente inidoneo ad accert are un'eventuale situazione di invalid ità pregressa; anche a prescindere, nella specie, dal problema pregiudiziale della sussistenza stessa del potere di revoca. In nessun caso, dunque, avrebbe potuto destituire di legittimità atti del liquidatore eseguiti in costanza di incarico giudizialmente conferito. Principio, questo, di carattere generale, di cui si può ravvisare un esempio analogico nell'art.18, penultimo e ultimo comm a, legge fallimentare, in tema di revoca della dichiarazione di fallimento (### 1, Sent.  4019 del 2017).  12.4 Sulla base delle esposte argomentazioni, pertanto, devono dichiar arsi infondate anche le censure di invalidi tà derivata del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 dal dottor ### , liquidatore della ### con la società ### s.r.l, infatti, trovando applicazione l'art. 742 c.p.c. che fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di co nvenzioni anteriori, deve solo val utarsi la sussistenza del la buona fede, ai fini della non opponibilità della revoca.  13. Le successive doglianze volt e ad affermare, sotto quest'ultimo profilo, la mancanza di buona fede della società ### al momento dell'acquisto dell'immobile sono inammissibili. 
Preliminarmente devono condividersi i seguenti profili di inammissibilità evidenziati dal P.G.: - inammissibilità della censura circa il momento temporale rispetto al quale verificare la buona fede dell'acquirente, per non aver il ricor rente censurato la decisione nella parte in cui ha affermato la tardività di tale eccezione con acquiescenza riguardo a tal e punto della decisione (si legga pa gina 39, secondo capoverso della sentenza impugnata); - inammissibilità dei motivi sollevati in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione non risultando indicati i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n. 5), dell'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti.  13.1 In ogni caso le censure, complessivamente considerate, sono inamm issibili perché richiedono una riv alutazione in fatto degli elementi sulla base dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente la buona fede ai sensi dell'art. 742 c.p.c. 
La Corte d'Appello, infatti, con motivazione particolarmente ampia ed approfondita, ha ritenuto salvo l'acquisto della ### in quanto le gittimo l'operato del liquidatore quale parte venditrice e in buona fede la società quale parte acquirente. Si è evidenziato che la manifestazione di contrarietà a ll'operato dell'### da parte del ### in particolare alla vendita dell'unico ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cespite della società, era avvenuta dopo l' instaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. Inoltre, il liquidator e di nomina giudiziale doveva necessariamente procedere alla liquidazione della società che aveva come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la contrarietà alla vendita di uno solo dei soci, non avendo gli alt ri manifestato alcuna opposizi one, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione. Per altro il ricorso per la revoca del liquidatore, poi accolto dal ### era stato proposto dal ### lo stesso giorno della stipula de l definitivo, dunque, i contraenti non ne avevano conoscenza. Dalla sola avve rsione del ### alla vendita non poteva evincer si un inesatto adempimento da parte del liquidatore nell'espletamento dell'incarico. In proposito, particolarmente rilevante era il silenzio del ### a fronte delle iniziati ve assunt e dal li quidatore: un a relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicita ria per la vendita dell'i mmobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare. Non risultava manifestato alcun dissenso rispetto a tali attività, tutte preordinate alla vendita dell'immobile. Allo stesso modo, doveva affermarsi la sussistenza della buon a fede del l'acquire nte non potendo rilevare in senso contrario il fatto che il Mel is si opponesse alla vendita affermando l'illegittimità della nomina del liquidatore. Infatti, la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termin i tanto scomposti e ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. Tali contestazioni, non provenienti da un operatore del settore ma dal privato direttamente interessato e, pertanto, sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale.  13.2 La suddetta motivazione non è suscettibile di censura in questa sede. La st atuizione di sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, ex art. 742 c.p.c., infatti, importa un apprezzamento di fatto, s ottratto al sindacato di legittimi tà in quanto sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esa tti criteri giuridici (### 2, Ord. n. 22585 del 2019). 
Le re lative censure, pertanto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei prece denti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad un a surrettizia trasformazione del giudizi o di legitti mità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tant o il contenuto di fatti e vicende processuali , quanto anco ra gl i apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero anc ora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. I moti vi anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammi ssibili a fr onte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla ### e territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convinci mento e valutato le ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 risultanze probatorie, dan do conto del l'iter logi co e deduttivo seguito.  ### parte, già co n la citata sentenza n. 4019 del 2017 questa ### ha evidenziato l'erroneo presupposto del ### circa il fatto che la malafede del liquidatore nel porre in esecuzione il suo incarico potesse dipendere dalle contestazioni della parte, del tutto recessive rispetto al provvedimento giudiziale di nomina.  13.3 Tali considerazioni valgono a fortiori per la parte acquirente. Infatti, il provvedimento di nomina del liquidatore era stato em esso circa un anno e mez zo prima, con la doverosa conseguenza del compim ento dell'attività volta alla cessione dell'unico bene sociale, attività che fino al 31 luglio 1997 non era stata os tacolata in alcun modo dal ### Questi, in fatti, aveva intentato un'iniziativa giudiziaria avverso la nomina del liquidatore solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari, quando come sopra esposto, aveva promosso azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedi mento o quanto meno la sua sospensi one. ### ibunale di Cagliari con sentenza deposit ata l'11 novembre 1997 aveva conferm ato la revoca dalla carica di amministratore di ### Con ordinanza in data 7 novembre 1997 l'istanza cautelare sopra richiamata era stata rigettata.  14. Il ricorrente, peraltro, non censura specificamente la sentenza nel la parte si attribui sce rilievo alla man canza di atti contrari rispetto alla nomina del liquidatore fino al luglio del 1997, un anno e mezzo dopo la nomina e successivamente all a stipulazione dei due contratti preliminari. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 15. Le moti vazioni della ### d'Appello a so stegno della sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, sopra sinteticamente riportate, valgono in riferimento a tutta le fasi che hanno caratterizzato il procedimento negoziale co ncluso con il contratto di compravendit a, pertanto, deve afferma rsi anche questo ulteriore profilo di inammissibilità della censura relativa al momento rispetto al quale valu tare lo stato so ggettivo dell'acquirente, ovvero se con riferimento alla data di conclusione del primo contratto preliminare, del secondo o del definitivo.  16. In co nclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.  17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricor so principale, a norma del comm a 1-bis dello stess o art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte con troricorrente che liquida in euro 6000 pi ù 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. 
Ai sensi dell'ar t. 13, co. 1 quater, del d. P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consigli o della 2^  

causa n. 3517/1998 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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