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(riuniti fascicoli N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N.R.G. 200973/2012, cui sono stati riuniti i fascicoli N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012, con le seguenti parti: AVV. ### (C.F.: ###), nato ad ### il ###, rappresentato e difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., domiciliat ####### nr. 37; attore (convenuto nelle cause riunite) ### S.R.L. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### Via del Maggiolino nr. 3; ### S.P.A. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 30, risultanti da scissione di ### S.R.L., rappresentate e difese dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenute (ricorrente ed opponente nelle cause riunite) ### S.P.A. - ### S.R.L. ### (C.F. e P.IVA: ###), con sede in ####, ### nr. 59, in persona del liquidatore pro tempore Dott. ### nato a #### il ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###); resistente ed opposta nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso personalmente, domiciliato in #### nr. 1; convenuto nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###), quale erede dell'Avv. ### rappresentato e difeso personalmente, domiciliato in #### nr. 27; convenuto nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###); AVV. #### (C.F.: ###), quali eredi dell'Avv. ### entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in #### nr. 65; convenuti nelle cause riunite ### S.P.A. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenuta (terza chiamata nelle cause riunite) ### S.C.P.A. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### quale procuratore generale di #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### degli ### nr. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenuta (terza chiamata nelle cause riunite) ### S.P.A. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### sul #### nr. 51, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###); terza chiamata nelle cause riunite ### Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione depositato il 1° agosto 2012, l'Avv. ### citava in giudizio #### S.R.L., ### S.P.A., ### S.P.A. ed ### S.P.A., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che nessuna colpa e responsabilità sono ascrivibili all'Avv. ### in relazione all'addebito: a) di avere omesso di comunicare al giudice della causa l'avvenuta transazione della stessa; b) di avere omesso di interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 31/2008 emessa nella causa civile n. 593/93; c) di avere comunque tenuto comportamenti o compiuto attività integranti gli estremi di responsabilità professionale in relazione ai fatti affermati dalla soc. ### s.r.l. e dalla soc. ### s.p.a.; 2) Assolvere l'avv. ### da ogni avversa domanda di risarcimento del danno; 3) ### in ipotesi di condanna ai danni per responsabilità professionale dell'Avv. ### la società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, tenuto a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuno nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli accessori e delle spese. 4) ### di spese e onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: - di avere rappresentato e difeso, insieme agli ### del ### di #### del ### di ### e ### del ### di #### S.r.l., con sede in ### poi divenuta ### S.r.l., nella causa civile davanti al Tribunale di ### iscritta al N.R.G. 593/93, promossa da ### S.p.a. (già denominata ### s.p.a., in precedenza fallita e tornata in bonis, e, poi, dichiarata di nuovo fallita, con sentenza del Tribunale di ### n. 63142/1998), avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni in relazione ad un contratto di affitto per una serie di semirimorchi e trattori, di un magazzino di ricambi e di un'officina meccanica; - che ### personalmente era difeso dall'Avv. ### il quale, per conto dei convenuti, nelle more del giudizio curava con la curatela del fallimento, nella persona del Dott. ### e col suo difensore, l'Avv. ### trattative per la conciliazione della controversia; - che l'Avv. ### dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, comunicava all'Avv. ### ed all'Avv. ### che le parti avevano composto bonariamente la controversia in via stragiudiziale: di fatto, il ###, il Curatore del ### Dott. ### l'Avv. #### S.r.l. (già ### s.r.l.), ### personalmente, e quale legale rappresentante di quest'ultima, e l'Avv. ### sottoscrivevano un atto di transazione, alle seguenti condizioni: a) ### S.r.l. e ### personalmente corrispondevano al ### S.p.a., a saldo, stralcio e transazione di quanto preteso, la somma di € 75.000,00, con rilascio di quietanza; b) il ### S.p.a., ritenendosi pienamente soddisfatto, dichiarava di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio di cui alla causa N.R.G. 593/93, pendente davanti al Tribunale di ### e, comunque, ad ogni altra pretesa nei confronti di entrambi i convenuti; c) spese di lite compensate; - che, il ###, il Giudice Istruttore del predetto procedimento depositava comunque la sentenza nr. 31/2008, con cui condannava la ### S.r.l. al pagamento, in favore del ### S.p.a., della somma di € 421.450,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20.03.1989, sino al saldo), rigettava la domanda proposta nei confronti di ### condannava ### S.r.l. al pagamento delle spese di lite e della ### e compensava le spese di lite nei confronti di ### - che il ### di ### S.p.a. veniva chiuso per mancanza di attivo, con decreto del Tribunale di ### del 18.07.2011; - che, con raccomandata datata 16.07.2012, ### S.r.l. ed ### S.p.a., nate dalla scissione di ### S.r.l., per il tramite del proprio difensore, comunicavano agli ###### e ### (questi ultimi quali eredi dell'Avv. ###, che ### S.p.a. aveva intimato loro il pagamento della somma di € 1.519.123,61, in forza della sentenza del Tribunale di ### nr. 31/2008, già passata in giudicato, precisando che, in caso di opposizione, li avrebbero citati in giudizio a titolo di responsabilità professionale, per avere omesso, prima del deposito della sentenza, di allegare al Giudice titolare del procedimento l'intervenuta transazione tra le parti, e per non avere impugnato la sentenza, per sentire dichiarare cessata la materia del contendere; - l'insussistenza dei presupposti dell'asserita responsabilità professionale, essendosi esaurito il rapporto professionale con la ### S.r.l. in seguito all'intervenuta transazione, e tenuto conto che l'Avv. ### aveva già illustrato a ### S.r.l. ed a ### le implicazioni giuridiche che comportava l'emissione della sentenza, e preso contatti con gli organi del ### di ### S.p.a., i quali decidevano di ratificare l'accordo raggiunto tra le parti, e di considerare la sentenza tamquam non esset, a condizione di un accollo delle spese di registrazione del provvedimento da parte della ### S.r.l., ed altresì che la ### S.r.l. non aggiornava l'Avv. ### sulle scelte che andava concordando in alcuna delle predette fasi, né gli conferiva incarico per impugnare la predetta sentenza.
Si costituiva nel presente giudizio ### S.C.P.A., quale procuratore generale di ### S.P.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'Avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese”.
Si costituivano la ### S.R.L. ed ### S.P.A., nate dalla scissione di ### S.R.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare integralmente l'avversa domanda; 2) nell'ipotesi in cui il Giudice, in seno ai procedimenti numeri 1027/2012 e 1046/2012 pendenti dinanzi al Tribunale di ### dovesse rigettare le domande proposte da ### s.r.l. ed ### s.p.a. nei confronti di ### s.p.a. - ### in liquidazione, principale e subordinate secondo la gradazione prospettata, accertare e dichiarare la responsabilità del professionista Avv. ### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra la ### S.r.l. (poi divenuta ### s.r.l. ed ### industriale s.p.a. a seguito di scissione), ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza nr. 31/2008 del Tribunale di ### nel non averla impugnata affinché, in appello, venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto della domanda di cui al precedente capo 2; 3) condannare il signor Avv. ### al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e della ### s.p.a., della somma di € 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di € 25.000,00 (dovuta a titolo di spese legali), oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di € 25.804,64, oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e da ### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 (od in subordine dell'importo pari al 50% della somma di € 25.804,64); 4) con vittoria di spese diritti ed onorari”.
All'udienza del 10.01.2014 sono stati riuniti al presente giudizio i procedimenti N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012.
Nel primo giudizio, la ### S.R.L. ed ### S.P.A., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, ### e dichiarare che, a seguito della chiusura del fallimento ### s.p.a. ### in liquidazione, dichiarato con decreto del Tribunale di ### sezione fallimentare del 18 luglio 2011, ### s.p.a. ### in liquidazione è estinta, con la conseguenza che alcun diritto può la stessa vantare nei confronti di ### s.r.l. e di ### s.p.a.; per l'effetto: 2) ordinare la cancellazione di ### s.p.a. ### in liquidazione dal registro delle imprese, adottando ogni più opportuno provvedimento necessario e conseguente alla declaratoria di estinzione di cui al precedente capo 1; in via subordinata. 3) accertare e dichiarare che, in virtù della transazione del 14 gennaio 2008 e del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data e tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto e pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; in via ulteriormente subordinata e gradata: 4) accertare e dichiarare l'inadempimento della ### s.p.a. ### in liquidazione rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; per l'effetto 5) condannare la ### s.p.a. ### in liquidazione al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e dell'### s.p.a., della somma di euro 421.450,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di euro 25.804,64 oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 del Tribunale di ### o in subordine dell'importo pari al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in via ulteriormente subordinata e gradata: 6) accertare e dichiarare la responsabilità dei professionisti avvocati ##### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra ### (poi divenuta ### s.r.l. ed ### s.p.a. a seguito di scissione), ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### per non averla impugnata affinché, in appello, venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto: 7) condannare i signori avvocati #### e #### e ### quali eredi gli ultimi tre dell'avv. ### e, quindi, ciascuno secondo la propria quota, al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore di ### s.r.l. ed ### s.p.a., della somma di euro 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di 25.804,64 sostenuta dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### o, in subordine, dell'importo padre al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in tutti i casi: 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In quel giudizio si costituivano l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito 1) ### l'avv. ### da ogni avversa domanda; 2) in caso di soccombenza e di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. ### dichiarare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuna nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli interessi e delle spese; 3) vittoria di spese e onorari in ogni caso”, e l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni: “### le conclusioni nel grado spiegato dalle attrici opponenti, ai n. 1, 2, 3, 4, 5 di cui al ricorso; b) rigettare in uno alla domanda le conclusioni di cui al ricorso, relative alla pretesa responsabilità professionale dell'odierno comparente; c) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiarare la terza chiamata compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica tenuta al pagamento di qualsiasi somma da chiunque ed a qualsiasi titolo richiesta al comparente avvocato; d) con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva anche la ### S.p.a., chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano le compagnie ### S.p.a., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “rigettare le conclusioni spiegate ai capi 6 e 7 dalle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. relativamente all'asserita responsabilità professionale del defunto avvocato ### In subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa dagli stessi invocata ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 17 di contratto, rigettando per l'effetto la domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.; in via di ulteriore subordine, ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia dagli stessi proposta nei confronti di ### s.p.a., dichiarare dovuta la copertura assicurativa per la sola quota parte di responsabilità e di danno riferibile al defunto avv. ### tenuto altresì conto delle spettanze ereditarie di questi ultimi, procedendo previamente alla graduazione interna delle colpe tra l'avv. ### l'avv. ### e l'avv. ### Detrarre inoltre dall'eventuale indennizzo dovuto la franchigia fissa di polizza di euro 500,00, contenendo comunque nei limiti del massimale di euro 1.500.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari”; ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese.
In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza; con la condanna del predetto al pagamento delle spese di chiamata in causa”, e ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'avv. ### e di relativa condanna al risarcimento dei danni, si eccepisce il massimale di polizza nella misura di euro 516.000, oltre all'applicazione dello scoperto del 10% con un massimo di euro 25.000; Nel merito 1) ### la domanda di chiamata in causa ed assolvere l'avv. ### da ogni avversa pretesa e per l'effetto assolvere ### s.p.a. dalla stessa domanda; 2) In ogni caso con vittoria di spese”.
Nel procedimento N.R.G. 201046/2012, con atto di citazione in opposizione a precetto, e contestuale istanza di sospensione, ### S.r.l. ed ### S.p.a. citavano in giudizio ### S.p.a. - ### in liquidazione, l'Avv. ### l'Avv. ### gli Avv.ti #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: 1) sospendere in accoglimento dell'istanza di cui infra inaudita altera parte o in subordine previa convocazione delle parti l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### emessa il 31 gennaio e depositata in cancelleria il 6 Febbraio 2008; in via preliminare: 2) dichiarare la continenza di questa causa con altra pendente fra le stesse parti nanti a questo Tribunale ed iscritta al numero 1027/12 RG, giudice dottoressa ### fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice ed adottando comunque ogni più opportuno provvedimento in merito. In via principale 3) ### e dichiarare che, a seguito della chiusura del fallimento ### s.p.a. ### in liquidazione, dichiarato con decreto del Tribunale di ### sezione fallimentare del 18 luglio 2011, ### s.p.a. ### in liquidazione è estinta, con la conseguenza che alcun diritto può la stessa vantare nei confronti di ### s.r.l. e di ### s.p.a.; per l'effetto: 4) ### la cancellazione di ### s.p.a. ### in liquidazione dal registro delle imprese adottando ogni più opportuno provvedimento necessario e conseguente alla declaratoria di estinzione di cui al precedente capo 3; in via subordinata: 5) accertare e dichiarare che in virtù della transazione del 14 gennaio 2008 e del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data e tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto e pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; in via ulteriormente subordinata e gradata: 6) accertare e dichiarare l'inadempimento della ### s.p.a. ### in liquidazione rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; per l'effetto: 7) condannare la ### s.p.a. ### in liquidazione al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e dell'### s.p.a. della somma di euro 421.450,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di euro 25.804,64 oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 del Tribunale di ### o in subordine dell'importo pari al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; per l'ulteriore effetto 8) dichiarare l'integrale compensazione dei crediti reciproci della ### s.p.a. ### in liquidazione da una parte e della ### s.r.l. e della ### s.p.a. dall'altra parte, crediti rappresentati, quanto al primo soggetto, dalla sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### quanto ai secondi soggetti dall'emananda sentenza di cui al presente procedimento in relazione alla domanda di condanna di cui al precedente capo 7);in via ulteriormente subordinata e gradata: 9) accertare e dichiarare la responsabilità dei professionisti avvocati ##### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra ### poi divenuta ### s.r.l. e ### s.p.a. a seguito di scissione, ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza 31/2008 del Tribunale di ### per non averla impugnata affinché in appello venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto 10) condannare i signori avvocati #### e #### e ### quali eredi gli ultimi tre dell'avv. ### e quindi ciascuno secondo la propria quota al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di ### s.r.l. ed ### s.p.a. della somma di euro 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di 25.804,64 sostenuta dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### o, in subordine, dell'importo padre al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in tutti i casi 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari; in tutti i casi: 11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il ###, il Giudice istruttore del predetto procedimento sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza nr. 31/2008 del Tribunale di ### e, successivamente, si costituivano in giudizio per la fase cautelare gli Avv.ti #### e ### e l'Avv. ### insistendo per la conferma del predetto provvedimento.
Quest'ultimo, il ### depositava comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 106, 166 e 269 c.p.c. voglia disporre il differimento della prossima udienza già fissata per il 11 gennaio 2013 allo scopo di consentire la citazione in garanzia, mediante chiamata di terzo della compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### degli ### 2, nel rispetto dei termini imposti dall'art. 163 bis c.p.c.; in via principale, nel merito a) accogliere le conclusioni nel grado spiegato dalle attrici opponenti, ai n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui all'atto di opposizione a precetto; b) rigettare in uno alla domanda le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto, n. 9 e 10, relative alla pretesa responsabilità professionale dell'odierno comparente; c) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiarare la terza chiamata compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica tenuta al pagamento di qualsiasi somma da chiunque ed a qualsiasi titolo richiesta al comparente avvocato; d) con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva poi l'Avv. ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la separazione della domanda riguardante la responsabilità professionale; nel merito 1) ### l'avv. ### da ogni avversa domanda; 2) in caso di soccombenza e di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. ### dichiarare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuna nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli interessi e delle spese; 3) vittoria di spese e onorari in ogni caso”, e gli Avv.ti ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 166 e 269 c.p.c., voglia differire a data utile l'udienza di prima comparizione ora fissata al 9 gennaio 2013 si da consentire la chiamata in garanzia dell'assicurato ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. con sede in ### 41018 Modena, e con essa integrato il contraddittorio, ogni avversa pretesa e domanda respinta; in via principale e nel merito 1) accogliere le conclusioni spiegate in atto di citazione dalle attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. e con il medesimo grado di subordine ai capi da 3 a 8; 2) rigettare le conclusioni spiegate in atto di citazione dalle attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. ai capi 9 e 10 relativi alla asserita responsabilità professionale dell'avv. ### 3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiari la terza chiamata ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i concludenti dalla pretesa di pagamento delle somme che causa cognita risultassero effettivamente pro quota da essi dovute; 4) in ulteriore e denegato subordine, preso atto dell'avvenuta accettazione beneficiata dell'eredità dell'avv. ### contenere il risarcimento eventualmente dovuto e rigorosamente dimostrato, nella misura pro quota spettante ad ogni concludente erede; 5) vinte competenze e spese di lite”.
Si costituiva l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente autorizzare ex art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo ### compagnia di assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel presente giudizio, disponendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; concludendo nel merito, chiede che il Tribunale illustrissimo ### in via principale accertarsi come la ### s.p.a. in liquidazione, sia soggetto giuridico inesistente per essere estinta e quindi rigettarsi ogni domanda dalla medesima formulata e ordinare la cancellazione della predetta dal registro delle imprese; in subordine, accertarsi e dichiararsi come la sentenza n. 31/2008 sia inefficace inutiliter data e tamquam non esset, per essere in contrasto con la volontà dichiarata e attuata dalle parti con la scrittura transattiva 14 gennaio 2008 e del contegno successivamente tenuto dalle medesime parti; in via di ulteriore subordine, accertare dichiarare l'inadempimento contrattuale della ### s.p.a. in liquidazione, rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione del 14 gennaio 2008, condannando la medesima al risarcimento del danno in favore delle attrici per inadempimento contrattuale, da quantificarsi nello stesso importo per capitale ed accessori portato dalla sentenza 31/2008; quindi dichiararsi l'integrale compensazione dei crediti reciproci dell'opposta da una parte e delle attrici dall'altra; in via di ulteriore subordine per la denegata ipotesi che l'odierno concludente, quale erede dell'avv. ### debba ritenersi tenuto e in tal senso intervenga condanna, a rimborsare alle società attrici quanto le medesime dovessero essere a loro volta condannate a corrispondere alla ### s.p.a. in liquidazione; dichiarare l'### s.p.a. tenuta a manlevare dal predetto obbligo l'odierno concludente, condannandola in tal senso, ed a rimborsargli quanto egli nel frattempo avrà eventualmente esborsato per effetto ed in esecuzione della predetta condanna. Con condanna della predetta alle spese di giudizio; in ogni ipotesi di condanna dell'odierno concludente, dare atto dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, con ogni conseguenza in ordine al limite del risarcimento possibile tal che lo scrivente non potrà rispondere che nei limiti della quota ereditata”.
In data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.a. ### S.p.a. in liquidazione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare, perché infondate, le domande dedotte da controparte in via principale ai punti 3) e 4) di cui all'atto di citazione in opposizione; ### perché infondate, le domande dedotte da controparte in via subordinata ai punti 5), 6) e 7) di cui all'atto di citazione in opposizione, nonché, per l'ulteriore effetto, al punto 8). Revocare il provvedimento di conferma di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 31/2008 di cui è causa emessa in data ###, sancendo a favore dell'odierna convenuta opposta ### il pieno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle odierne attrici opponenti. Con vittoria di spese, onorari e competenze”.
In data ###, si costituiva in giudizio la terza chiamata, ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'avv. ### e di relativa condanna al risarcimento dei danni, si eccepisce il massimale di polizza nella misura di euro 516.000, oltre all'applicazione dello scoperto del 10% con un massimo di euro 25.000; Nel merito 1) ### la domanda di chiamata in causa ed assolvere l'avv. ### da ogni avversa pretesa e per l'effetto assolvere ### s.p.a. dalla stessa domanda; 2) In ogni caso con vittoria di spese”.
Il ### si costituiva ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) accogliere con il medesimo grado di subordine ivi previsto le conclusioni spiegate ai capi da 3 a 8 dell'atto di citazione delle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a.; 2) rigettare le conclusioni spiegate in atto di citazione ed ai capi 9 e 10 dalle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. relativamente all'asserita responsabilità professionale del defunto avvocato ### In subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa dagli stessi invocata ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 17 di contratto, rigettando per l'effetto la domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.; in via di ulteriore subordine, ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia dagli stessi proposta nei confronti di ### s.p.a., dichiarare dovuta la copertura assicurativa per la sola quota parte di responsabilità e di danno riferibile al defunto avv. ### tenuto altresì conto delle spettanze ereditarie di questi ultimi, procedendo previamente alla graduazione interna delle colpe tra l'avv. ### l'avv. ### e l'avv. ### Detrarre inoltre dall'eventuale indennizzo dovuto la franchigia fissa di polizza di euro 500,00, contenendo comunque nei limiti del massimale di euro 1.500.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con comparsa del 26.04.2013, si costituiva in giudizio ### S.C.P.A., quale procuratore di ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese…### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese”.
I procedimenti riuniti sono stati istruiti con prove documentali.
All'udienza del 17.09.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, ### S.p.a. precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato per l'udienza del 21.09.2021, mentre le altre parti si richiamano alle conclusioni ed alle istanze già formulate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.04.2023.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica. *****
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda con cui la ### S.p.a. ha chiesto la separazione del procedimento di opposizione a precetto (N.R.G. 201046/2012). ###. 274 c.p.c., dispone che “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni”.
Mentre la condizione di pregiudizialità si ha quando la decisione di una causa ### sia presupposto logico-giuridico per risolvere un'altra causa ###, lo strumento della riunione dei giudizi consente di unificare due o più cause connesse, specialmente se pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, per evitare decisioni contrastanti, e garantire ragioni di economia processuale.
Di recente, la Cassazione, con ordinanza nr. 2819 del 31 gennaio 2022, ha ribadito il costante orientamento secondo cui, quando due giudizi, tra cui sussiste pregiudizialità, risultano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. (in senso conforme: Cass. civ., ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634; Cass. 12436/2017; 12741/2012. Sul punto vedi anche Cass. n. 12441/2017: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione”).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la domanda svolta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei giudizi N.R.G. 201027/2012 ed N.R.G. 201046/2012, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione della ### S.p.a. ### in liquidazione, in seguito al fallimento dichiarato con decreto del Tribunale di ### del 18 luglio 2011, sezione fallimentare, e conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
Invero, con la chiusura del fallimento, il debitore riacquista la piena disponibilità dei suoi beni, insieme alla capacità di agire, con conseguente venir meno delle limitazioni personali e patrimoniali a carico del fallito; la società riacquista la piena capacità di agire, la legittimazione ad esercitare i propri diritti ed a difendersi in giudizio, tornando quindi “in bonis”, in quanto il provvedimento di chiusura del fallimento è da solo sufficiente per il ripristino dello status precedente al fallimento, senza la necessità di un'ulteriore procedura di riabilitazione (vedi anche art. 120 Legge fallimentare).
La giurisprudenza in materia si esprime nel senso che “Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni in bonis a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali” (Cassazione Civile nr. 20947/2009).
Né potrebbe ritersi effetto interruttivo del giudizio l'avvenuta cancellazione della predetta società dal registro delle imprese, allegata dall'Avv. ### da ### S.r.l. e da ### S.p.a..
In particolare, l'art. 300 c.p.c., nel momento in cui dispone che “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto (...)”, subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: a) la sussistenza di uno degli eventi previsti dalla legge come cause interruttive del processo; b) la dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte costituita che ne è colpita, trattandosi di una dichiarazione finalizzata alla tutela del soggetto colpito dall'evento.
Dunque, la predetta dichiarazione deve tendere non già alla semplice informazione, bensì all'interruzione, ed è inconciliabile con lo svolgimento di ulteriore attività difensiva, principi questi espressi dalla giurisprudenza che, in via consolidata, ha più volte affermato che, sebbene la dichiarazione di un evento interruttivo non necessiti di formule sacramentali, è comunque indispensabile che la stessa provenga dal procuratore della parte, l'unico in grado di valutare conseguenze e riflessi di quell'evento sul rapporto processuale. Si veda Cassazione Civile nr. 17913/2009: “Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore” e, nello stesso senso, ordinanza nr. 18804/2021: “Le norme sull'interruzione del processo sono poste a tutela della parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, sicché solo quest'ultima può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti che non risentano pregiudizio dall'omessa interruzione (…)”.; nr. 20809/2018: “La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro”.
Per tutto quanto sopraesposto, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione ex art. 300 c.p.c. da parte del procuratore di ### S.p.a., non si avrà alcuna conseguenza per la prosecuzione del giudizio.
Nel merito, la domanda proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. (“ (…) in via subordinata, accertare e dichiarare che, in virtù della transazione del 14/01/2008, del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data, tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto o pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data ###”) è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
È pacifico che, nella fase conclusiva del procedimento N.R.G. 593/1993, ### S.r.l., ### e ### S.p.a., il ### hanno stipulato un atto di transazione, già autorizzato dal Tribunale Fallimentare con decreto del 06.12.2007 (ex art. 35, Legge fallimentare), alle seguenti condizioni: “(…) 2) la ### s.r.l., in uno al #### corrispondono al ##### S.p.A. a stralcio, transazione e saldo di quanto preteso, la somma di € 75.000,00 ###, e, contestualmente alla sottoscrizione della presente, il curatore, Dott. ### rilascia quietanza liberatoria. 3) ##### S.p.A., da parte sua, ritenendosi pienamente soddisfatto, espressamente dichiara di rinunciare, così come con la sottoscrizione della presente effettivamente rinuncia, all'azione ed agli atti di cui alla causa R.G. 593/93, pendente avanti il Tribunale di ### e, comunque, rinuncia ad ogni altra qualsivoglia domanda, diritto ed azione, dedotta o deducibile, nei confronti di entrambi i convenuti. 4) Le spese e le competenze relative alla vertenza di cui alla presente transazione, debbono intendersi interamente compensate tra le parti, rinunciando ciascuna di esse, con i rispettivi legali, al vincolo di solidarietà passiva ex art. 68 LPF”.
Come premesso, il predetto giudizio è stato definito dall'intestato Tribunale con sentenza nr. 31/2008, che ha condannato la ### S.r.l. al pagamento, in favore del ### S.p.a., della somma di € 421.450,00.
È altresì pacifico quanto segue: che, dopo la pubblicazione della sentenza, il ### fallimentare ha trasmesso al Giudice Delegato apposita relazione, dando atto dell'intervenuta transazione, già adempiuta con il pagamento della somma concordata dalle parti; che il Giudice Delegato ne ha preso atto, richiedendo che la ### S.r.l. provvedesse ad accollarsi il pagamento della tassa di registro della sentenza; che il predetto importo è stato regolarmente pagato da ### S.r.l.; che il fallimento ### S.pa. è stato chiuso per insufficienza dell'attivo il ###; che, solo successivamente, ### s.p.a. - ### in liquidazione intimava a ### S.r.l. ed ### S.p.a. (nate dalla scissione di ### S.r.l.) di pagare l'importo pari ad € 1.519.123,61, in forza di quanto statuito dalla predetta sentenza.
Ebbene, non si può che condividere quanto già osservato dall'intestato Tribunale nel procedimento per reclamo (N.R.G. 1129/12) avverso l'ordinanza del 18.10.2012, con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza nr. 31/2008, nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto iscritto al N.R.G. 201046/2012, nel momento in cui ha ritenuto che “rispetto al caso preso in esame dalla Corte di Cassazione e di cui si è riferito (sentenza n. 2155 del 14.02.2012), tuttavia la fattispecie in esame presenta una peculiare differenza, rappresentata dal fatto che, successivamente alla sentenza, la curatela - con l'autorizzazione del G.D.- avrebbe confermato la propria volontà di avvalersi della transazione stipulata, subordinando la rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza stessa al pagamento della relativa imposta di registro ad opera della ### pagamento che risulta essere stato effettuato. Ebbene, ritiene il Collegio che sia compito del giudice di merito a cognizione piena e all'esito della causa, ricostruire quale sia stato il comportamento tenuto dalle parti successivamente al deposito e al passaggio in giudicato della sentenza e valutare se esso sia tale da privare la sentenza stessa della sua efficacia esecutiva”.
Anche nell'ordinanza del 26.08.2014, l'intestato Tribunale, nel procedimento per reclamo nr. 1581/2014, osserva: “(…) successivamente alla sentenza la curatela ha confermato la volontà di avvalersi della transazione stipulata, subordinando la rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza stessa al pagamento - che risulta essere stato effettuato - della relativa imposta di registro da parte della ### Tale comportamento, in quanto successivo al passaggio in giudicato della sentenza, pare superare, nel presente giudizio sommario, la questione della inopponibilità della transazione intervenuta prima della formazione del giudicato”.
Da tali osservazioni non si può prescindere nel presente procedimento di merito ove, per dirimere la questione relativa alla pretesa della ### S.p.a., non può non tenersi conto della condotta tenuta prima e successivamente al deposito della sentenza nr. 31/2008 dal soggetto che, di fatto, ha potuto disporre del diritto controverso.
In particolare, occorre osservare che il fallimento ### S.p.a., in sede di transazione, ha espressamente rinunciato non solo agli atti, ma all'azione di cui al procedimento N.R.G. 593/1993, già pendente davanti all'intestato Tribunale di ### A differenza della rinuncia agli atti, che implica la volontà di abbandonare il procedimento in corso, senza pregiudicare il diritto sostanziale fatto valere, la rinuncia all'azione ha effetti sul diritto sostanziale, integrando tale condotta un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato (equivalente, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese della parte rinunciante), con conseguente preclusione a far valere, in un successivo giudizio, le medesime ragioni con una nuova domanda. Tale intenzione ha avuto ulteriore manifestazione con la condotta del ### che, come premesso, successivamente al deposito della sentenza, con apposita relazione ha informato il Giudice Delegato del Tribunale di #### palesando la volontà di avvalersi degli effetti della transazione, la cui definitiva cristallizzazione nei rapporti tra le parti è avvenuta con la corresponsione, da parte della ### S.r.l., della tassa di registrazione del provvedimento, richiesta dal Giudice Delegato.
Tali condotte, attuate in esecuzione dell'accordo intervenuto tra le parti, hanno pienamente realizzato le condizioni del medesimo, incidendo in maniera sostanziale sull'assetto dei rapporti in gioco, per cui la pretesa di ### S.p.a., azionata sulla base della sentenza nr. 31/2008, deve ritenersi del tutto infondata, in quanto inesigibile. ### parte, il Giudice Delegato ha preso atto della composizione in via stragiudiziale degli interessi del fallimento ### S.p.a., pretendendo solo il pagamento della tassa di registrazione della sentenza a carico della ### S.r.l., ratificando, dunque, l'efficacia della transazione.
Ancora, il ### ha presentato il ### al Giudice Delegato del fallimento il rendiconto ex art. 116 l.f., dando atto che “non appaiono allo stato prospettive di ulteriore utile prosecuzione di questa procedura. Di conseguenza il curatore chiede di essere autorizzato all'avvio delle operazioni di chiusura”, per cui il Tribunale di ### ha poi dichiarato la chiusura della procedura fallimentare, per insufficienza dell'attivo.
Non è condivisibile quanto dedotto da ### S.p.a., nel momento in cui sostiene che la rinuncia a fare valere gli effetti della sentenza avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 35 l.f.. non ricorrendo, nel caso di specie, una “rinuncia autonoma” al giudicato, bensì la prosecuzione ed esecuzione di una transazione già autorizzata. ### parte, gli effetti dell'accordo la cui esecuzione, come chiarito, ha inciso in maniera sostanziale sull'assetto dei rapporti tra le parti, permangono anche dopo la chiusura del fallimento, con la conseguenza che la società, tornata in bonis, non può disconoscerli, né riattivare pretese non solo già oggetto di rinuncia, ma soddisfatte, in seguito ai patti adempiuti dalle parti. Del resto, la rinuncia agli effetti del giudicato civile è considerata opponibile, e pienamente valida, a condizione che provenga dalla parte a favore della quale il giudicato si è formato; ciò in quanto il giudicato è un diritto disponibile della parte vittoriosa, con la conseguenza che quest'ultima può decidere di non avvalersi degli accertamenti contenuti in una sentenza definitiva tramite una rinuncia esplicita, ovvero un accordo transattivo con la controparte.
Dunque, il fallito, tornato in bonis, non potrebbe beneficiare del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado tra la curatela del proprio fallimento e la controparte, in condivisione del principio giurisprudenziale per cui: “### la rinuncia è espressamente riferita agli effetti della sentenza passata in giudicato, essa si configura come atto di disposizione della situazione sostanziale e si risolve in una convenzione di inopponibilità del giudicato tra le parti. Gli atti di disposizione compiuti dal curatore fallimentare nella pendenza della procedura producono effetti nella sfera giuridica del fallito tornato in bonis, il quale non può quindi avvalersi del giudicato a cui la curatela aveva espressamente rinunciato” (Corte di Cassazione, 10 novembre 2016, n. 6845).
Per tutto quanto sopraindicato, si ritiene del tutto infondata, in quanto inesigibile, la pretesa di ### S.p.a. - ### in liquidazione, in forza della sentenza nr. 31/2008 del Tribunale di ### vantata nei confronti di ### S.r.l. ed ### S.p.a.. ### delle domande nr. 3 e 5 di cui alle conclusioni rassegnate da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012 realizza, di fatto, il pieno interesse delle predette società, rendendo del tutto superfluo il vaglio delle ulteriori domande subordinate proposte dalle stesse, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità, o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (vedi Cassazione 9 ottobre 2012, n. 17219; Cassazione 16 maggio 2012, n. 7663).
Deve essere rigettata la domanda proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a., avente ad oggetto la condanna di ### S.p.a. ex art. 96 c.p.c., in assenza di prova di mala fede o colpa grave nella condotta processuale della controparte, né che la stessa si sia tradotta in un abuso processuale, ovvero che abbia cagionato danni alle società (comunque non dedotti dalle stesse), non potendosi desumere i presupposti della responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. dalla mera soccombenza in giudizio. Del resto, non si può non osservare come il proliferarsi delle iniziative giudiziarie sia stato stimolato anche dalle società stesse, che hanno ascritto colpe a titolo di responsabilità professionale a carico dei legali i quali, a loro volta, hanno convenuto in giudizio le rispettive compagnie assicurative.
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore Avv. ### avente ad oggetto l'accertamento negativo della propria responsabilità professionale.
Invero, le azioni di mero accertamento, in cui l'accertamento stesso esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti, e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge. ### l'insegnamento della giurisprudenza, non è ammissibile una giurisdizione del Giudice ordinario avulsa da un concreto diritto che le parti facciano discendere solo perché, ad esempio, per la decisione di una controversia è necessario un giudizio di interpretazione di clausole contrattuali, in quanto tale interpretazione compete al Giudice fornito di giurisdizione sulla domanda. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost.; art. 2907 c.c.; artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio, e non di per sé, per gli effetti possibili. Solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi per urgenti esigenze probatorie ex art. 696 с.р.c., o la genuinità di un documento, come l'art. 216 c.p.c. sulla verificazione di scrittura privata, e l'art. 221 c.p.c. sulla querela di falso). Non sono, perciò, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, che anche costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può essere oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente, nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela dei diritti (vedi in questo senso ###. U, Sentenza n. 27187 del 20/12/2006).
I fatti storici, dunque, possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente, e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza, con la conseguenza che costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del ### titolare, che ha posto in essere tale attività (vedi in questo senso Cassazione civile sez. III, 12/09/2024, n.24552).
Nella specie, difetta l'interesse ad agire dell'attore Avv. ### che, con l'azione indicata in epigrafe, ha inteso adire le vie giudiziarie in via preventiva, al solo fine di scongiurare gli effetti di un'azione di inadempimento e/o risarcimento danni eventualmente proposta nei suoi confronti in futuro, anticipando così, in maniera del tutto anomala, la tutela garantita alla controparte per fare valere i propri diritti.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, occorre premettere che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause, e la conseguente congiunta trattazione delle stesse, lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che, solo in riferimento alle singole domande, è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27295).
Ancora, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
Ciò premesso, nel procedimento N.R.G. 201027/2012, le spese seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico di ### s.p.a. - ### in liquidazione, in favore di ### S.r.l. ed ### S.p.a, nell'importo che si liquida in dispositivo per le fasi (pre-riunione) di studio ed introduttiva della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00 Compenso tabellare (valori medi): € 9.940,00 Anche nel giudizio N.R.G. 201046/2012, le spese seguono la sopraindicata soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, per le fasi per le fasi (pre-riunione) di studio ed introduttiva della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00 Compenso tabellare (valori medi): € 9.940,00 Per le fasi post riunione dei procedimenti N.R.G. 201027/2012 ed N.R.G. 201046/2012, deve essere liquidato un compenso unico, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### decisionale, valore medio: € 10.417,00 Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nei confronti dell'Avv. ### dell'Avv. ### degli Avv.ti #### e ### quali eredi dell'Avv. ### nelle rispettive posizioni di convenuti nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012, ed altresì nei confronti delle compagnie ### S.p.a., ### S.c.p.a., quale procuratore generale di ### S.p.a., e di ### S.p.a., vista la particolarità della questione di fatto oggetto di controversia, e l'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'assorbimento delle questioni giuridiche relative alle predette posizioni.
Le particolari circostanze di fatto, e la complessa evoluzione delle dinamiche processuali dei giudizi riuniti, portano a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per disporre anche l'integrale compensazione delle spese di lite delle fasi cautelari proposte in corso di causa nei predetti procedimenti, e del procedimento N.R.G. 200973/2012, nei rapporti tra tutte le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande svolte in via preliminare dalle parti ### S.p.a. - ### in liquidazione, e ### S.r.l. ed ### S.p.a., come indicate in parte motiva; ACCOGLIE le domande proposte da ### S.r.l. ed ### S.p.a. di cui al nr. 3) delle conclusioni rassegnate nel procedimento N.R.G. 201027/2012, e nr. 5) delle conclusioni rassegnate nel procedimento N.R.G. 201046/2012 e, per l'effetto; ACCERTA (e dichiara) l'infondatezza della pretesa vantata da ### S.p.a. - ### in liquidazione, nei confronti di ### S.r.l. ed ### S.p.a., fondata sulla sentenza n. 31/2008, emessa dal Tribunale di ### per quanto dedotto in parte motiva; RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei confronti di ### S.p.a. - ### in liquidazione; DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento negativo proposta dall'Avv. ### nel giudizio N.R.G. 200973/2012; ### S.p.a. - ### in liquidazione al pagamento delle spese di lite dei giudizi N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012 in favore di ### S.r.l. ed ### S.p.a., che si liquidano in complessivi € 30.297,00 per onorari (di cui € 9.940,00 per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio N.R.G. 201027/2012; € 9.940,00 per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio N.R.G. 201046/2012; € 10.417,00 per la fase decisionale dei procedimenti riuniti N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012); COMPENSA le spese di lite nei confronti dell'Avv. ### dell'Avv. ### degli Avv.ti #### e ### quali eredi dell'Avv. ### nelle rispettive posizioni di convenuti nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012, ed altresì delle compagnie ### S.p.a., ### S.c.p.a., quale procuratore generale di ### S.p.a., e di ### S.p.a. nei predetti giudizi; COMPENSA integralmente tra le parti le spese delle fasi cautelari proposte in corso di causa; COMPENSA tra tutte le parti costituite le spese di lite del giudizio N.R.G. 200973/2012. ### 11 gennaio 2026 Il Giudice
Dott.ssa ###
causa n. 200973/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Micol Menconi