blog dirittopratico

3.715.832
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 17/2026 del 11-01-2026

... dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, con ogni conseguenza in ordine al limite del risarcimento possibile tal che lo scrivente non potrà rispondere che nei limiti della quota ereditata”. In data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.a. ### S.p.a. in liquidazione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare, perché infondate, le domande dedotte da controparte in via principale ai punti 3) e 4) di cui all'atto di citazione in opposizione; ### perché infondate, le domande dedotte da controparte in via subordinata ai punti 5), 6) e 7) di cui all'atto di citazione in opposizione, nonché, per l'ulteriore effetto, al punto 8). Revocare il provvedimento di conferma di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 31/2008 di cui è causa emessa in data ###, sancendo a favore dell'odierna convenuta opposta ### il pieno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle odierne attrici opponenti. Con vittoria di spese, onorari e competenze”. In data ###, si costituiva in giudizio la terza chiamata, ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della (leggi tutto)...

testo integrale

(riuniti fascicoli N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N.R.G. 200973/2012, cui sono stati riuniti i fascicoli N.R.G.  201027/2012 e N.R.G. 201046/2012, con le seguenti parti: AVV. ### (C.F.: ###), nato ad ### il ###, rappresentato e difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., domiciliat ####### nr. 37; attore (convenuto nelle cause riunite) ### S.R.L. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### Via del Maggiolino nr. 3; ### S.P.A.  (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 30, risultanti da scissione di ### S.R.L., rappresentate e difese dall'Avv.  ### (C.F.: ###); convenute (ricorrente ed opponente nelle cause riunite) ### S.P.A. - ### S.R.L. ### (C.F. e P.IVA: ###), con sede in ####, ### nr. 59, in persona del liquidatore pro tempore Dott. ### nato a #### il ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###); resistente ed opposta nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso personalmente, domiciliato in #### nr. 1; convenuto nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###), quale erede dell'Avv. ### rappresentato e difeso personalmente, domiciliato in #### nr. 27; convenuto nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###); AVV. #### (C.F.: ###), quali eredi dell'Avv. ### entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in #### nr. 65; convenuti nelle cause riunite ### S.P.A. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenuta (terza chiamata nelle cause riunite) ### S.C.P.A. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### quale procuratore generale di #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### degli ### nr. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenuta (terza chiamata nelle cause riunite) ### S.P.A. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### sul #### nr. 51, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###); terza chiamata nelle cause riunite ### Le parti hanno concluso come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione depositato il 1° agosto 2012, l'Avv. ### citava in giudizio #### S.R.L., ### S.P.A., ### S.P.A. ed ### S.P.A., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che nessuna colpa e responsabilità sono ascrivibili all'Avv. ### in relazione all'addebito: a) di avere omesso di comunicare al giudice della causa l'avvenuta transazione della stessa; b) di avere omesso di interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 31/2008 emessa nella causa civile n. 593/93; c) di avere comunque tenuto comportamenti o compiuto attività integranti gli estremi di responsabilità professionale in relazione ai fatti affermati dalla soc. ### s.r.l. e dalla soc. ### s.p.a.; 2) Assolvere l'avv. ### da ogni avversa domanda di risarcimento del danno; 3) ### in ipotesi di condanna ai danni per responsabilità professionale dell'Avv. ### la società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, tenuto a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuno nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli accessori e delle spese. 4) ### di spese e onorari”. 
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: - di avere rappresentato e difeso, insieme agli ### del ### di #### del ### di ### e ### del ### di #### S.r.l., con sede in ### poi divenuta ### S.r.l., nella causa civile davanti al Tribunale di ### iscritta al N.R.G. 593/93, promossa da ### S.p.a. (già denominata ### s.p.a., in precedenza fallita e tornata in bonis, e, poi, dichiarata di nuovo fallita, con sentenza del Tribunale di ### n. 63142/1998), avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni in relazione ad un contratto di affitto per una serie di semirimorchi e trattori, di un magazzino di ricambi e di un'officina meccanica; - che ### personalmente era difeso dall'Avv. ### il quale, per conto dei convenuti, nelle more del giudizio curava con la curatela del fallimento, nella persona del Dott.  ### e col suo difensore, l'Avv. ### trattative per la conciliazione della controversia; - che l'Avv. ### dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, comunicava all'Avv. ### ed all'Avv. ### che le parti avevano composto bonariamente la controversia in via stragiudiziale: di fatto, il ###, il Curatore del ### Dott. ### l'Avv.  #### S.r.l. (già ### s.r.l.), ### personalmente, e quale legale rappresentante di quest'ultima, e l'Avv. ### sottoscrivevano un atto di transazione, alle seguenti condizioni: a) ### S.r.l. e ### personalmente corrispondevano al ### S.p.a., a saldo, stralcio e transazione di quanto preteso, la somma di € 75.000,00, con rilascio di quietanza; b) il ### S.p.a., ritenendosi pienamente soddisfatto, dichiarava di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio di cui alla causa N.R.G. 593/93, pendente davanti al Tribunale di ### e, comunque, ad ogni altra pretesa nei confronti di entrambi i convenuti; c) spese di lite compensate; - che, il ###, il Giudice Istruttore del predetto procedimento depositava comunque la sentenza nr. 31/2008, con cui condannava la ### S.r.l. al pagamento, in favore del ### S.p.a., della somma di € 421.450,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20.03.1989, sino al saldo), rigettava la domanda proposta nei confronti di ### condannava ### S.r.l. al pagamento delle spese di lite e della ### e compensava le spese di lite nei confronti di ### - che il ### di ### S.p.a. veniva chiuso per mancanza di attivo, con decreto del Tribunale di ### del 18.07.2011; - che, con raccomandata datata 16.07.2012, ### S.r.l. ed ### S.p.a., nate dalla scissione di ### S.r.l., per il tramite del proprio difensore, comunicavano agli ###### e ### (questi ultimi quali eredi dell'Avv. ###, che ### S.p.a. aveva intimato loro il pagamento della somma di € 1.519.123,61, in forza della sentenza del Tribunale di ### nr. 31/2008, già passata in giudicato, precisando che, in caso di opposizione, li avrebbero citati in giudizio a titolo di responsabilità professionale, per avere omesso, prima del deposito della sentenza, di allegare al Giudice titolare del procedimento l'intervenuta transazione tra le parti, e per non avere impugnato la sentenza, per sentire dichiarare cessata la materia del contendere; - l'insussistenza dei presupposti dell'asserita responsabilità professionale, essendosi esaurito il rapporto professionale con la ### S.r.l. in seguito all'intervenuta transazione, e tenuto conto che l'Avv. ### aveva già illustrato a ### S.r.l. ed a ### le implicazioni giuridiche che comportava l'emissione della sentenza, e preso contatti con gli organi del ### di ### S.p.a., i quali decidevano di ratificare l'accordo raggiunto tra le parti, e di considerare la sentenza tamquam non esset, a condizione di un accollo delle spese di registrazione del provvedimento da parte della ### S.r.l., ed altresì che la ### S.r.l. non aggiornava l'Avv. ### sulle scelte che andava concordando in alcuna delle predette fasi, né gli conferiva incarico per impugnare la predetta sentenza. 
Si costituiva nel presente giudizio ### S.C.P.A., quale procuratore generale di ### S.P.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'Avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese”. 
Si costituivano la ### S.R.L. ed ### S.P.A., nate dalla scissione di ### S.R.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare integralmente l'avversa domanda; 2) nell'ipotesi in cui il Giudice, in seno ai procedimenti numeri 1027/2012 e 1046/2012 pendenti dinanzi al Tribunale di ### dovesse rigettare le domande proposte da ### s.r.l. ed ### s.p.a. nei confronti di ### s.p.a. - ### in liquidazione, principale e subordinate secondo la gradazione prospettata, accertare e dichiarare la responsabilità del professionista Avv.  ### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra la ### S.r.l. (poi divenuta ### s.r.l. ed ### industriale s.p.a. a seguito di scissione), ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza nr.  31/2008 del Tribunale di ### nel non averla impugnata affinché, in appello, venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto della domanda di cui al precedente capo 2; 3) condannare il signor Avv. ### al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e della ### s.p.a., della somma di € 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di € 25.000,00 (dovuta a titolo di spese legali), oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di € 25.804,64, oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e da ### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 (od in subordine dell'importo pari al 50% della somma di € 25.804,64); 4) con vittoria di spese diritti ed onorari”. 
All'udienza del 10.01.2014 sono stati riuniti al presente giudizio i procedimenti N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012. 
Nel primo giudizio, la ### S.R.L. ed ### S.P.A., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, ### e dichiarare che, a seguito della chiusura del fallimento ### s.p.a.  ### in liquidazione, dichiarato con decreto del Tribunale di ### sezione fallimentare del 18 luglio 2011, ### s.p.a. ### in liquidazione è estinta, con la conseguenza che alcun diritto può la stessa vantare nei confronti di ### s.r.l. e di ### s.p.a.; per l'effetto: 2) ordinare la cancellazione di ### s.p.a. ### in liquidazione dal registro delle imprese, adottando ogni più opportuno provvedimento necessario e conseguente alla declaratoria di estinzione di cui al precedente capo 1; in via subordinata. 3) accertare e dichiarare che, in virtù della transazione del 14 gennaio 2008 e del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data e tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto e pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; in via ulteriormente subordinata e gradata: 4) accertare e dichiarare l'inadempimento della ### s.p.a. ### in liquidazione rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; per l'effetto 5) condannare la ### s.p.a. ### in liquidazione al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e dell'### s.p.a., della somma di euro 421.450,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di euro 25.804,64 oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 del Tribunale di ### o in subordine dell'importo pari al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in via ulteriormente subordinata e gradata: 6) accertare e dichiarare la responsabilità dei professionisti avvocati ##### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra ### (poi divenuta ### s.r.l. ed ### s.p.a. a seguito di scissione), ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### per non averla impugnata affinché, in appello, venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto: 7) condannare i signori avvocati #### e #### e ### quali eredi gli ultimi tre dell'avv. ### e, quindi, ciascuno secondo la propria quota, al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore di ### s.r.l. ed ### s.p.a., della somma di euro 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di 25.804,64 sostenuta dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### o, in subordine, dell'importo padre al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in tutti i casi: 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 
In quel giudizio si costituivano l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito 1) ### l'avv. ### da ogni avversa domanda; 2) in caso di soccombenza e di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. ### dichiarare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuna nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli interessi e delle spese; 3) vittoria di spese e onorari in ogni caso”, e l'Avv.  ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni: “### le conclusioni nel grado spiegato dalle attrici opponenti, ai n. 1, 2, 3, 4, 5 di cui al ricorso; b) rigettare in uno alla domanda le conclusioni di cui al ricorso, relative alla pretesa responsabilità professionale dell'odierno comparente; c) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiarare la terza chiamata compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica tenuta al pagamento di qualsiasi somma da chiunque ed a qualsiasi titolo richiesta al comparente avvocato; d) con vittoria di spese ed onorari di causa”. 
Si costituiva anche la ### S.p.a., chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese di lite. 
Si costituivano le compagnie ### S.p.a., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “rigettare le conclusioni spiegate ai capi 6 e 7 dalle società attrici ### s.r.l.  e ### s.p.a. relativamente all'asserita responsabilità professionale del defunto avvocato ### In subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa dagli stessi invocata ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 17 di contratto, rigettando per l'effetto la domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.; in via di ulteriore subordine, ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia dagli stessi proposta nei confronti di ### s.p.a., dichiarare dovuta la copertura assicurativa per la sola quota parte di responsabilità e di danno riferibile al defunto avv.  ### tenuto altresì conto delle spettanze ereditarie di questi ultimi, procedendo previamente alla graduazione interna delle colpe tra l'avv. ### l'avv. ### e l'avv. ### Detrarre inoltre dall'eventuale indennizzo dovuto la franchigia fissa di polizza di euro 500,00, contenendo comunque nei limiti del massimale di euro 1.500.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari”; ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. 
In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza; con la condanna del predetto al pagamento delle spese di chiamata in causa”, e ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'avv. ### e di relativa condanna al risarcimento dei danni, si eccepisce il massimale di polizza nella misura di euro 516.000, oltre all'applicazione dello scoperto del 10% con un massimo di euro 25.000; Nel merito 1) ### la domanda di chiamata in causa ed assolvere l'avv. ### da ogni avversa pretesa e per l'effetto assolvere ### s.p.a. dalla stessa domanda; 2) In ogni caso con vittoria di spese”. 
Nel procedimento N.R.G. 201046/2012, con atto di citazione in opposizione a precetto, e contestuale istanza di sospensione, ### S.r.l. ed ### S.p.a. citavano in giudizio ### S.p.a. - ### in liquidazione, l'Avv. ### l'Avv. ### gli Avv.ti #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: 1) sospendere in accoglimento dell'istanza di cui infra inaudita altera parte o in subordine previa convocazione delle parti l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### emessa il 31 gennaio e depositata in cancelleria il 6 Febbraio 2008; in via preliminare: 2) dichiarare la continenza di questa causa con altra pendente fra le stesse parti nanti a questo Tribunale ed iscritta al numero 1027/12 RG, giudice dottoressa ### fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice ed adottando comunque ogni più opportuno provvedimento in merito. In via principale 3) ### e dichiarare che, a seguito della chiusura del fallimento ### s.p.a. ### in liquidazione, dichiarato con decreto del Tribunale di ### sezione fallimentare del 18 luglio 2011, ### s.p.a. ### in liquidazione è estinta, con la conseguenza che alcun diritto può la stessa vantare nei confronti di ### s.r.l. e di ### s.p.a.; per l'effetto: 4) ### la cancellazione di ### s.p.a.  ### in liquidazione dal registro delle imprese adottando ogni più opportuno provvedimento necessario e conseguente alla declaratoria di estinzione di cui al precedente capo 3; in via subordinata: 5) accertare e dichiarare che in virtù della transazione del 14 gennaio 2008 e del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data e tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto e pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; in via ulteriormente subordinata e gradata: 6) accertare e dichiarare l'inadempimento della ### s.p.a. ### in liquidazione rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; per l'effetto: 7) condannare la ### s.p.a. ### in liquidazione al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e dell'### s.p.a. della somma di euro 421.450,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di euro 25.804,64 oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 del Tribunale di ### o in subordine dell'importo pari al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; per l'ulteriore effetto 8) dichiarare l'integrale compensazione dei crediti reciproci della ### s.p.a. ### in liquidazione da una parte e della ### s.r.l. e della ### s.p.a. dall'altra parte, crediti rappresentati, quanto al primo soggetto, dalla sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### quanto ai secondi soggetti dall'emananda sentenza di cui al presente procedimento in relazione alla domanda di condanna di cui al precedente capo 7);in via ulteriormente subordinata e gradata: 9) accertare e dichiarare la responsabilità dei professionisti avvocati ##### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra ### poi divenuta ### s.r.l. e ### s.p.a. a seguito di scissione, ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza 31/2008 del Tribunale di ### per non averla impugnata affinché in appello venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto 10) condannare i signori avvocati #### e #### e ### quali eredi gli ultimi tre dell'avv. ### e quindi ciascuno secondo la propria quota al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di ### s.r.l. ed ### s.p.a. della somma di euro 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di 25.804,64 sostenuta dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### o, in subordine, dell'importo padre al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in tutti i casi 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari; in tutti i casi: 11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 
Il ###, il Giudice istruttore del predetto procedimento sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza nr. 31/2008 del Tribunale di ### e, successivamente, si costituivano in giudizio per la fase cautelare gli Avv.ti #### e ### e l'Avv.  ### insistendo per la conferma del predetto provvedimento. 
Quest'ultimo, il ### depositava comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 106, 166 e 269 c.p.c. voglia disporre il differimento della prossima udienza già fissata per il 11 gennaio 2013 allo scopo di consentire la citazione in garanzia, mediante chiamata di terzo della compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### degli ### 2, nel rispetto dei termini imposti dall'art. 163 bis c.p.c.; in via principale, nel merito a) accogliere le conclusioni nel grado spiegato dalle attrici opponenti, ai n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui all'atto di opposizione a precetto; b) rigettare in uno alla domanda le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto, n. 9 e 10, relative alla pretesa responsabilità professionale dell'odierno comparente; c) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiarare la terza chiamata compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica tenuta al pagamento di qualsiasi somma da chiunque ed a qualsiasi titolo richiesta al comparente avvocato; d) con vittoria di spese ed onorari di causa”. 
Si costituiva poi l'Avv. ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la separazione della domanda riguardante la responsabilità professionale; nel merito 1) ### l'avv. ### da ogni avversa domanda; 2) in caso di soccombenza e di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. ### dichiarare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuna nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli interessi e delle spese; 3) vittoria di spese e onorari in ogni caso”, e gli Avv.ti ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 166 e 269 c.p.c., voglia differire a data utile l'udienza di prima comparizione ora fissata al 9 gennaio 2013 si da consentire la chiamata in garanzia dell'assicurato ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. con sede in ### 41018 Modena, e con essa integrato il contraddittorio, ogni avversa pretesa e domanda respinta; in via principale e nel merito 1) accogliere le conclusioni spiegate in atto di citazione dalle attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. e con il medesimo grado di subordine ai capi da 3 a 8; 2) rigettare le conclusioni spiegate in atto di citazione dalle attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. ai capi 9 e 10 relativi alla asserita responsabilità professionale dell'avv. ### 3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiari la terza chiamata ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i concludenti dalla pretesa di pagamento delle somme che causa cognita risultassero effettivamente pro quota da essi dovute; 4) in ulteriore e denegato subordine, preso atto dell'avvenuta accettazione beneficiata dell'eredità dell'avv. ### contenere il risarcimento eventualmente dovuto e rigorosamente dimostrato, nella misura pro quota spettante ad ogni concludente erede; 5) vinte competenze e spese di lite”. 
Si costituiva l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente autorizzare ex art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo ### compagnia di assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel presente giudizio, disponendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; concludendo nel merito, chiede che il Tribunale illustrissimo ### in via principale accertarsi come la ### s.p.a. in liquidazione, sia soggetto giuridico inesistente per essere estinta e quindi rigettarsi ogni domanda dalla medesima formulata e ordinare la cancellazione della predetta dal registro delle imprese; in subordine, accertarsi e dichiararsi come la sentenza n. 31/2008 sia inefficace inutiliter data e tamquam non esset, per essere in contrasto con la volontà dichiarata e attuata dalle parti con la scrittura transattiva 14 gennaio 2008 e del contegno successivamente tenuto dalle medesime parti; in via di ulteriore subordine, accertare dichiarare l'inadempimento contrattuale della ### s.p.a. in liquidazione, rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione del 14 gennaio 2008, condannando la medesima al risarcimento del danno in favore delle attrici per inadempimento contrattuale, da quantificarsi nello stesso importo per capitale ed accessori portato dalla sentenza 31/2008; quindi dichiararsi l'integrale compensazione dei crediti reciproci dell'opposta da una parte e delle attrici dall'altra; in via di ulteriore subordine per la denegata ipotesi che l'odierno concludente, quale erede dell'avv. ### debba ritenersi tenuto e in tal senso intervenga condanna, a rimborsare alle società attrici quanto le medesime dovessero essere a loro volta condannate a corrispondere alla ### s.p.a. in liquidazione; dichiarare l'### s.p.a. tenuta a manlevare dal predetto obbligo l'odierno concludente, condannandola in tal senso, ed a rimborsargli quanto egli nel frattempo avrà eventualmente esborsato per effetto ed in esecuzione della predetta condanna. Con condanna della predetta alle spese di giudizio; in ogni ipotesi di condanna dell'odierno concludente, dare atto dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, con ogni conseguenza in ordine al limite del risarcimento possibile tal che lo scrivente non potrà rispondere che nei limiti della quota ereditata”. 
In data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.a. ### S.p.a. in liquidazione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare, perché infondate, le domande dedotte da controparte in via principale ai punti 3) e 4) di cui all'atto di citazione in opposizione; ### perché infondate, le domande dedotte da controparte in via subordinata ai punti 5), 6) e 7) di cui all'atto di citazione in opposizione, nonché, per l'ulteriore effetto, al punto 8). Revocare il provvedimento di conferma di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 31/2008 di cui è causa emessa in data ###, sancendo a favore dell'odierna convenuta opposta ### il pieno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle odierne attrici opponenti. Con vittoria di spese, onorari e competenze”. 
In data ###, si costituiva in giudizio la terza chiamata, ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'avv. ### e di relativa condanna al risarcimento dei danni, si eccepisce il massimale di polizza nella misura di euro 516.000, oltre all'applicazione dello scoperto del 10% con un massimo di euro 25.000; Nel merito 1) ### la domanda di chiamata in causa ed assolvere l'avv. ### da ogni avversa pretesa e per l'effetto assolvere ### s.p.a. dalla stessa domanda; 2) In ogni caso con vittoria di spese”. 
Il ### si costituiva ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) accogliere con il medesimo grado di subordine ivi previsto le conclusioni spiegate ai capi da 3 a 8 dell'atto di citazione delle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a.; 2) rigettare le conclusioni spiegate in atto di citazione ed ai capi 9 e 10 dalle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. relativamente all'asserita responsabilità professionale del defunto avvocato ### In subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa dagli stessi invocata ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 17 di contratto, rigettando per l'effetto la domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.; in via di ulteriore subordine, ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia dagli stessi proposta nei confronti di ### s.p.a., dichiarare dovuta la copertura assicurativa per la sola quota parte di responsabilità e di danno riferibile al defunto avv. ### tenuto altresì conto delle spettanze ereditarie di questi ultimi, procedendo previamente alla graduazione interna delle colpe tra l'avv.  ### l'avv. ### e l'avv. ### Detrarre inoltre dall'eventuale indennizzo dovuto la franchigia fissa di polizza di euro 500,00, contenendo comunque nei limiti del massimale di euro 1.500.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari”. 
Con comparsa del 26.04.2013, si costituiva in giudizio ### S.C.P.A., quale procuratore di ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese…### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese”. 
I procedimenti riuniti sono stati istruiti con prove documentali. 
All'udienza del 17.09.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, ### S.p.a.  precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato per l'udienza del 21.09.2021, mentre le altre parti si richiamano alle conclusioni ed alle istanze già formulate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.04.2023. 
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.  ***** 
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda con cui la ### S.p.a. ha chiesto la separazione del procedimento di opposizione a precetto (N.R.G. 201046/2012).  ###. 274 c.p.c., dispone che “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni”. 
Mentre la condizione di pregiudizialità si ha quando la decisione di una causa ### sia presupposto logico-giuridico per risolvere un'altra causa ###, lo strumento della riunione dei giudizi consente di unificare due o più cause connesse, specialmente se pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, per evitare decisioni contrastanti, e garantire ragioni di economia processuale. 
Di recente, la Cassazione, con ordinanza nr. 2819 del 31 gennaio 2022, ha ribadito il costante orientamento secondo cui, quando due giudizi, tra cui sussiste pregiudizialità, risultano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.  (in senso conforme: Cass. civ., ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634; Cass. 12436/2017; 12741/2012. Sul punto vedi anche Cass. n. 12441/2017: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione”). 
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la domanda svolta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei giudizi N.R.G. 201027/2012 ed N.R.G. 201046/2012, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione della ### S.p.a. ### in liquidazione, in seguito al fallimento dichiarato con decreto del Tribunale di ### del 18 luglio 2011, sezione fallimentare, e conseguente cancellazione dal registro delle imprese. 
Invero, con la chiusura del fallimento, il debitore riacquista la piena disponibilità dei suoi beni, insieme alla capacità di agire, con conseguente venir meno delle limitazioni personali e patrimoniali a carico del fallito; la società riacquista la piena capacità di agire, la legittimazione ad esercitare i propri diritti ed a difendersi in giudizio, tornando quindi “in bonis”, in quanto il provvedimento di chiusura del fallimento è da solo sufficiente per il ripristino dello status precedente al fallimento, senza la necessità di un'ulteriore procedura di riabilitazione (vedi anche art. 120 Legge fallimentare). 
La giurisprudenza in materia si esprime nel senso che “Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni in bonis a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali” (Cassazione Civile nr. 20947/2009). 
Né potrebbe ritersi effetto interruttivo del giudizio l'avvenuta cancellazione della predetta società dal registro delle imprese, allegata dall'Avv. ### da ### S.r.l. e da ### S.p.a.. 
In particolare, l'art. 300 c.p.c., nel momento in cui dispone che “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto (...)”, subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: a) la sussistenza di uno degli eventi previsti dalla legge come cause interruttive del processo; b) la dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte costituita che ne è colpita, trattandosi di una dichiarazione finalizzata alla tutela del soggetto colpito dall'evento. 
Dunque, la predetta dichiarazione deve tendere non già alla semplice informazione, bensì all'interruzione, ed è inconciliabile con lo svolgimento di ulteriore attività difensiva, principi questi espressi dalla giurisprudenza che, in via consolidata, ha più volte affermato che, sebbene la dichiarazione di un evento interruttivo non necessiti di formule sacramentali, è comunque indispensabile che la stessa provenga dal procuratore della parte, l'unico in grado di valutare conseguenze e riflessi di quell'evento sul rapporto processuale. Si veda Cassazione Civile nr.  17913/2009: “Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art.  300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore” e, nello stesso senso, ordinanza nr. 18804/2021: “Le norme sull'interruzione del processo sono poste a tutela della parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, sicché solo quest'ultima può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti che non risentano pregiudizio dall'omessa interruzione (…)”.; nr. 20809/2018: “La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro”. 
Per tutto quanto sopraesposto, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione ex art. 300 c.p.c. da parte del procuratore di ### S.p.a., non si avrà alcuna conseguenza per la prosecuzione del giudizio. 
Nel merito, la domanda proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. (“ (…) in via subordinata, accertare e dichiarare che, in virtù della transazione del 14/01/2008, del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data, tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto o pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data ###”) è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono. 
È pacifico che, nella fase conclusiva del procedimento N.R.G. 593/1993, ### S.r.l., ### e ### S.p.a., il ### hanno stipulato un atto di transazione, già autorizzato dal Tribunale Fallimentare con decreto del 06.12.2007 (ex art. 35, Legge fallimentare), alle seguenti condizioni: “(…) 2) la ### s.r.l., in uno al #### corrispondono al ##### S.p.A. a stralcio, transazione e saldo di quanto preteso, la somma di € 75.000,00 ###, e, contestualmente alla sottoscrizione della presente, il curatore, Dott.  ### rilascia quietanza liberatoria. 3) ##### S.p.A., da parte sua, ritenendosi pienamente soddisfatto, espressamente dichiara di rinunciare, così come con la sottoscrizione della presente effettivamente rinuncia, all'azione ed agli atti di cui alla causa R.G.  593/93, pendente avanti il Tribunale di ### e, comunque, rinuncia ad ogni altra qualsivoglia domanda, diritto ed azione, dedotta o deducibile, nei confronti di entrambi i convenuti. 4) Le spese e le competenze relative alla vertenza di cui alla presente transazione, debbono intendersi interamente compensate tra le parti, rinunciando ciascuna di esse, con i rispettivi legali, al vincolo di solidarietà passiva ex art. 68 LPF”. 
Come premesso, il predetto giudizio è stato definito dall'intestato Tribunale con sentenza nr. 31/2008, che ha condannato la ### S.r.l. al pagamento, in favore del ### S.p.a., della somma di € 421.450,00. 
È altresì pacifico quanto segue: che, dopo la pubblicazione della sentenza, il ### fallimentare ha trasmesso al Giudice Delegato apposita relazione, dando atto dell'intervenuta transazione, già adempiuta con il pagamento della somma concordata dalle parti; che il Giudice Delegato ne ha preso atto, richiedendo che la ### S.r.l. provvedesse ad accollarsi il pagamento della tassa di registro della sentenza; che il predetto importo è stato regolarmente pagato da ### S.r.l.; che il fallimento ### S.pa. è stato chiuso per insufficienza dell'attivo il ###; che, solo successivamente, ### s.p.a. - ### in liquidazione intimava a ### S.r.l. ed ### S.p.a. (nate dalla scissione di ### S.r.l.) di pagare l'importo pari ad € 1.519.123,61, in forza di quanto statuito dalla predetta sentenza. 
Ebbene, non si può che condividere quanto già osservato dall'intestato Tribunale nel procedimento per reclamo (N.R.G. 1129/12) avverso l'ordinanza del 18.10.2012, con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza nr. 31/2008, nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto iscritto al N.R.G. 201046/2012, nel momento in cui ha ritenuto che “rispetto al caso preso in esame dalla Corte di Cassazione e di cui si è riferito (sentenza n. 2155 del 14.02.2012), tuttavia la fattispecie in esame presenta una peculiare differenza, rappresentata dal fatto che, successivamente alla sentenza, la curatela - con l'autorizzazione del G.D.- avrebbe confermato la propria volontà di avvalersi della transazione stipulata, subordinando la rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza stessa al pagamento della relativa imposta di registro ad opera della ### pagamento che risulta essere stato effettuato. Ebbene, ritiene il Collegio che sia compito del giudice di merito a cognizione piena e all'esito della causa, ricostruire quale sia stato il comportamento tenuto dalle parti successivamente al deposito e al passaggio in giudicato della sentenza e valutare se esso sia tale da privare la sentenza stessa della sua efficacia esecutiva”. 
Anche nell'ordinanza del 26.08.2014, l'intestato Tribunale, nel procedimento per reclamo nr.  1581/2014, osserva: “(…) successivamente alla sentenza la curatela ha confermato la volontà di avvalersi della transazione stipulata, subordinando la rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza stessa al pagamento - che risulta essere stato effettuato - della relativa imposta di registro da parte della ### Tale comportamento, in quanto successivo al passaggio in giudicato della sentenza, pare superare, nel presente giudizio sommario, la questione della inopponibilità della transazione intervenuta prima della formazione del giudicato”. 
Da tali osservazioni non si può prescindere nel presente procedimento di merito ove, per dirimere la questione relativa alla pretesa della ### S.p.a., non può non tenersi conto della condotta tenuta prima e successivamente al deposito della sentenza nr. 31/2008 dal soggetto che, di fatto, ha potuto disporre del diritto controverso. 
In particolare, occorre osservare che il fallimento ### S.p.a., in sede di transazione, ha espressamente rinunciato non solo agli atti, ma all'azione di cui al procedimento N.R.G. 593/1993, già pendente davanti all'intestato Tribunale di ### A differenza della rinuncia agli atti, che implica la volontà di abbandonare il procedimento in corso, senza pregiudicare il diritto sostanziale fatto valere, la rinuncia all'azione ha effetti sul diritto sostanziale, integrando tale condotta un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato (equivalente, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese della parte rinunciante), con conseguente preclusione a far valere, in un successivo giudizio, le medesime ragioni con una nuova domanda. Tale intenzione ha avuto ulteriore manifestazione con la condotta del ### che, come premesso, successivamente al deposito della sentenza, con apposita relazione ha informato il Giudice Delegato del Tribunale di #### palesando la volontà di avvalersi degli effetti della transazione, la cui definitiva cristallizzazione nei rapporti tra le parti è avvenuta con la corresponsione, da parte della ### S.r.l., della tassa di registrazione del provvedimento, richiesta dal Giudice Delegato. 
Tali condotte, attuate in esecuzione dell'accordo intervenuto tra le parti, hanno pienamente realizzato le condizioni del medesimo, incidendo in maniera sostanziale sull'assetto dei rapporti in gioco, per cui la pretesa di ### S.p.a., azionata sulla base della sentenza nr. 31/2008, deve ritenersi del tutto infondata, in quanto inesigibile.  ### parte, il Giudice Delegato ha preso atto della composizione in via stragiudiziale degli interessi del fallimento ### S.p.a., pretendendo solo il pagamento della tassa di registrazione della sentenza a carico della ### S.r.l., ratificando, dunque, l'efficacia della transazione. 
Ancora, il ### ha presentato il ### al Giudice Delegato del fallimento il rendiconto ex art. 116 l.f., dando atto che “non appaiono allo stato prospettive di ulteriore utile prosecuzione di questa procedura. Di conseguenza il curatore chiede di essere autorizzato all'avvio delle operazioni di chiusura”, per cui il Tribunale di ### ha poi dichiarato la chiusura della procedura fallimentare, per insufficienza dell'attivo. 
Non è condivisibile quanto dedotto da ### S.p.a., nel momento in cui sostiene che la rinuncia a fare valere gli effetti della sentenza avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 35 l.f..  non ricorrendo, nel caso di specie, una “rinuncia autonoma” al giudicato, bensì la prosecuzione ed esecuzione di una transazione già autorizzata.  ### parte, gli effetti dell'accordo la cui esecuzione, come chiarito, ha inciso in maniera sostanziale sull'assetto dei rapporti tra le parti, permangono anche dopo la chiusura del fallimento, con la conseguenza che la società, tornata in bonis, non può disconoscerli, né riattivare pretese non solo già oggetto di rinuncia, ma soddisfatte, in seguito ai patti adempiuti dalle parti. Del resto, la rinuncia agli effetti del giudicato civile è considerata opponibile, e pienamente valida, a condizione che provenga dalla parte a favore della quale il giudicato si è formato; ciò in quanto il giudicato è un diritto disponibile della parte vittoriosa, con la conseguenza che quest'ultima può decidere di non avvalersi degli accertamenti contenuti in una sentenza definitiva tramite una rinuncia esplicita, ovvero un accordo transattivo con la controparte. 
Dunque, il fallito, tornato in bonis, non potrebbe beneficiare del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado tra la curatela del proprio fallimento e la controparte, in condivisione del principio giurisprudenziale per cui: “### la rinuncia è espressamente riferita agli effetti della sentenza passata in giudicato, essa si configura come atto di disposizione della situazione sostanziale e si risolve in una convenzione di inopponibilità del giudicato tra le parti. Gli atti di disposizione compiuti dal curatore fallimentare nella pendenza della procedura producono effetti nella sfera giuridica del fallito tornato in bonis, il quale non può quindi avvalersi del giudicato a cui la curatela aveva espressamente rinunciato” (Corte di Cassazione, 10 novembre 2016, n. 6845). 
Per tutto quanto sopraindicato, si ritiene del tutto infondata, in quanto inesigibile, la pretesa di ### S.p.a. - ### in liquidazione, in forza della sentenza nr.  31/2008 del Tribunale di ### vantata nei confronti di ### S.r.l. ed ### S.p.a..  ### delle domande nr. 3 e 5 di cui alle conclusioni rassegnate da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012 realizza, di fatto, il pieno interesse delle predette società, rendendo del tutto superfluo il vaglio delle ulteriori domande subordinate proposte dalle stesse, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità, o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (vedi Cassazione 9 ottobre 2012, n. 17219; Cassazione 16 maggio 2012, n. 7663). 
Deve essere rigettata la domanda proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a., avente ad oggetto la condanna di ### S.p.a. ex art. 96 c.p.c., in assenza di prova di mala fede o colpa grave nella condotta processuale della controparte, né che la stessa si sia tradotta in un abuso processuale, ovvero che abbia cagionato danni alle società (comunque non dedotti dalle stesse), non potendosi desumere i presupposti della responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. dalla mera soccombenza in giudizio. Del resto, non si può non osservare come il proliferarsi delle iniziative giudiziarie sia stato stimolato anche dalle società stesse, che hanno ascritto colpe a titolo di responsabilità professionale a carico dei legali i quali, a loro volta, hanno convenuto in giudizio le rispettive compagnie assicurative. 
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore Avv. ### avente ad oggetto l'accertamento negativo della propria responsabilità professionale. 
Invero, le azioni di mero accertamento, in cui l'accertamento stesso esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti, e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge. ### l'insegnamento della giurisprudenza, non è ammissibile una giurisdizione del Giudice ordinario avulsa da un concreto diritto che le parti facciano discendere solo perché, ad esempio, per la decisione di una controversia è necessario un giudizio di interpretazione di clausole contrattuali, in quanto tale interpretazione compete al Giudice fornito di giurisdizione sulla domanda. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost.; art. 2907 c.c.; artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio, e non di per sé, per gli effetti possibili. Solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi per urgenti esigenze probatorie ex art. 696 с.р.c., o la genuinità di un documento, come l'art. 216 c.p.c. sulla verificazione di scrittura privata, e l'art. 221 c.p.c. sulla querela di falso). Non sono, perciò, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, che anche costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può essere oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente, nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela dei diritti (vedi in questo senso ###. U, Sentenza n. 27187 del 20/12/2006). 
I fatti storici, dunque, possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente, e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza, con la conseguenza che costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del ### titolare, che ha posto in essere tale attività (vedi in questo senso Cassazione civile sez. III, 12/09/2024, n.24552). 
Nella specie, difetta l'interesse ad agire dell'attore Avv. ### che, con l'azione indicata in epigrafe, ha inteso adire le vie giudiziarie in via preventiva, al solo fine di scongiurare gli effetti di un'azione di inadempimento e/o risarcimento danni eventualmente proposta nei suoi confronti in futuro, anticipando così, in maniera del tutto anomala, la tutela garantita alla controparte per fare valere i propri diritti. 
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, occorre premettere che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause, e la conseguente congiunta trattazione delle stesse, lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che, solo in riferimento alle singole domande, è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27295). 
Ancora, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). 
Ciò premesso, nel procedimento N.R.G. 201027/2012, le spese seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico di ### s.p.a. - ### in liquidazione, in favore di ### S.r.l. ed ### S.p.a, nell'importo che si liquida in dispositivo per le fasi (pre-riunione) di studio ed introduttiva della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00 Compenso tabellare (valori medi): € 9.940,00 Anche nel giudizio N.R.G. 201046/2012, le spese seguono la sopraindicata soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, per le fasi per le fasi (pre-riunione) di studio ed introduttiva della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00 Compenso tabellare (valori medi): € 9.940,00 Per le fasi post riunione dei procedimenti N.R.G. 201027/2012 ed N.R.G. 201046/2012, deve essere liquidato un compenso unico, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### decisionale, valore medio: € 10.417,00 Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nei confronti dell'Avv. ### dell'Avv. ### degli Avv.ti #### e ### quali eredi dell'Avv. ### nelle rispettive posizioni di convenuti nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012, ed altresì nei confronti delle compagnie ### S.p.a., ### S.c.p.a., quale procuratore generale di ### S.p.a., e di ### S.p.a., vista la particolarità della questione di fatto oggetto di controversia, e l'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'assorbimento delle questioni giuridiche relative alle predette posizioni. 
Le particolari circostanze di fatto, e la complessa evoluzione delle dinamiche processuali dei giudizi riuniti, portano a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per disporre anche l'integrale compensazione delle spese di lite delle fasi cautelari proposte in corso di causa nei predetti procedimenti, e del procedimento N.R.G. 200973/2012, nei rapporti tra tutte le parti costituite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande svolte in via preliminare dalle parti ### S.p.a. - ### in liquidazione, e ### S.r.l. ed ### S.p.a., come indicate in parte motiva; ACCOGLIE le domande proposte da ### S.r.l. ed ### S.p.a. di cui al nr. 3) delle conclusioni rassegnate nel procedimento N.R.G. 201027/2012, e nr. 5) delle conclusioni rassegnate nel procedimento N.R.G. 201046/2012 e, per l'effetto; ACCERTA (e dichiara) l'infondatezza della pretesa vantata da ### S.p.a. - ### in liquidazione, nei confronti di ### S.r.l. ed ### S.p.a., fondata sulla sentenza n. 31/2008, emessa dal Tribunale di ### per quanto dedotto in parte motiva; RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei confronti di ### S.p.a. - ### in liquidazione; DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento negativo proposta dall'Avv. ### nel giudizio N.R.G. 200973/2012; ### S.p.a. - ### in liquidazione al pagamento delle spese di lite dei giudizi N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012 in favore di ### S.r.l. ed ### S.p.a., che si liquidano in complessivi € 30.297,00 per onorari (di cui € 9.940,00 per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio N.R.G. 201027/2012; € 9.940,00 per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio N.R.G. 201046/2012; € 10.417,00 per la fase decisionale dei procedimenti riuniti N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012); COMPENSA le spese di lite nei confronti dell'Avv. ### dell'Avv. ### degli Avv.ti #### e ### quali eredi dell'Avv. ### nelle rispettive posizioni di convenuti nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012, ed altresì delle compagnie ### S.p.a., ### S.c.p.a., quale procuratore generale di ### S.p.a., e di ### S.p.a. nei predetti giudizi; COMPENSA integralmente tra le parti le spese delle fasi cautelari proposte in corso di causa; COMPENSA tra tutte le parti costituite le spese di lite del giudizio N.R.G. 200973/2012.  ### 11 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 200973/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Micol Menconi

M
4

Tribunale di Roma, Sentenza n. 17090/2025 del 05-12-2025

... titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice…”; non risulta comprovato agli atti del presente giudizio che il resistente abbia provveduto alla redazione dell'inventario, con la conseguente avvenuta acquisizione della qualità di erede puro e semplice nella successione in morte del suo dante causa, sig. ### Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere dichiarata l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig. ### dell'eredità del sig. ### con il conseguente ordine al competente ### dei ### di trascrizione della predetta accettazione tacita di eredità in relazione ai 2/18 dell'unità immobiliare sita in ### alla via ### n. 3, censita in N.C.E.U. del Tribunale di ### al foglio 372, part. 45, sub. 128, cat. A/2, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta col n. R.G. 22923/2025 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 decies c.p.c. e vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE e ### RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data ### il sig. ### chiedeva dichiararsi la tacita accettazione, da parte del sig. ### dell'eredità in morte del sig. ### deceduto in data ###, ai fini della trascrizione di detta accettazione sull'unità immobiliare sita in ### alla via ### n, 3 (in ragione dei 2/18); nonostante regolare notifica, il resistente non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 19.11.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.  ### ad agire, sotteso alla proposizione della odierna domanda giudiziale di declaratoria di tacita accettazione dell'eredità da parte del convenuto è ravvisabile nella necessità del ricorrente di ottenere la continuità delle trascrizioni sull'unità immobiliare sopra menzionata, al fine di procedere nei confronti del predetto per il soddisfacimento del proprio credito, come portato dal decreto ingiuntivo n. 17402/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ### per il complessivo importo di € 195.770,47, oltre agli accessori di legge e spese di procedura. 
Ai sensi dell'art. 476 c.c. “…l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede…”; nel caso di specie, dalla disamina della documentazione versata in atti da parte ricorrente, risulta che il sig. ### già proprietario dei 16/18 dell'unità immobiliare in oggetto in forza dei passaggi descritti nella certificazione notarile in atti, ha compiuto plurimi atti dispositivi del bene nella sua interezza: è in atti la dichiarazione di ricognizione di debito del 2.6.2022, contenente l'elezione di domicilio presso l'immobile di via P.  ### n. 3; è in atti il contratto di mandato per la locazione a scopo turistico dell'immobile, in cui l'odierno resistente si qualifica quale unico proprietario e possessore dell'immobile sito in ### alla via P. ### n. 3; è, infine, in atti il verbale di accesso presso l'immobile del custode giudiziario nominato dal Tribunale di ### E', pertanto, documentalmente provato che, in riferimento alla successione del sig. ### l'odierno resistente se ne sia dichiarato erede ed abbia compiuto atti (la locazione dell'immobile, l'elezione di domicilio, ecc.) che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede, sicchè le circostanze poste a fondamento della domanda attorea risultano, pertanto, adeguatamente comprovate dalla complessiva valutazione di una serie di elementi ampiamente sintomatici della effettiva accettazione tacita di eredità da parte del resistente.
Se risulta, pertanto, ampiamente comprovato in atti il compimento, da parte del convenuto, di atti che postulano l'accettazione dell'eredità del de cuius, si rileva che, ai sensi dell'art. 485 “…il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice…”; non risulta comprovato agli atti del presente giudizio che il resistente abbia provveduto alla redazione dell'inventario, con la conseguente avvenuta acquisizione della qualità di erede puro e semplice nella successione in morte del suo dante causa, sig. ### Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere dichiarata l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig. ### dell'eredità del sig. ### con il conseguente ordine al competente ### dei ### di trascrizione della predetta accettazione tacita di eredità in relazione ai 2/18 dell'unità immobiliare sita in ### alla via ### n. 3, censita in N.C.E.U. del Tribunale di ### al foglio 372, part. 45, sub. 128, cat. A/2, classe 3. 
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data ###, nei confronti di ### così provvede: 1) in accoglimento della domanda, dichiara l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig.  ### dell'eredità del sig. ### (nato a ### il ### e deceduto in data ###), con ordine al competente ### dei ### di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della predetta accettazione tacita di eredità in relazione ai 2/18 dell'unità immobiliare sita in ### alla via ### n. 3, censita in N.C.E.U. del Tribunale di ### al foglio 372, part. 45, sub. 128, cat. A/2, classe 3;--- 2) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e ### come per legge.--- ### 5.12.2025 Il Giudice dr.ssa

causa n. 22923/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Andreina Gagliardi

M
1

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 673/2026 del 27-01-2026

... eredità risulta essere stata accettata, con beneficio di inventario, in data ###, da ### e ### Infatti, essendo il corpo del testo stato scritto mediante l'ausilio di strumenti informatici, il disconoscimento non può che avere ad oggetto le firme autografe riportate nell'ultima pagina, di #### e ### (cfr. all. 1 all'atto di citazione in primo grado). Si nota, peraltro, come manchi la sottoscrizione del documento da parte di ### Inoltre, anche all'udienza del 22 giugno 2015 il difensore dei convenuti si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, disconoscendo tutta la documentazione prodotta (cfr. verbale udienza 22/06/2015). Non permane, dunque, alcun dubbio circa l'effettivo disconoscimento delle sottoscrizioni. Ciò stabilito, appare corretta la statuizione del Tribunale, in forza della quale, visto il disposto dell'art. 216 c.p.c., sulla parte attrice in primo grado gravava l'onere di chiedere la verificazione della scrittura disconosciuta, proponendo i mezzi di prova utili e producendo o indicando le scritture che sarebbero potute servire di comparazione. A tal fine, l'attore avrebbe potuto produrre altre scritture, di sicura (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa ### - Presidente estensore dott. ### - ### dott. ### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4991 dell'anno 2019 tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### appellante e ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### appellati avverso Sentenza n. 213/2019 del Tribunale di Tivoli oggetto ### immobiliare conclusioni come in atti ### in primo grado ### per la risoluzione del contratto concluso, in data ###, con ### e per la condanna degli eredi di quest'ultimo alla conseguente restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, pari a euro 229.098,00, e delle somme di euro 24.000,00, corrisposti a titolo di acconto, e di euro 4.300,00, in quanto relativi a spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento oggetto del contratto, oltre a interessi legali, con vittoria di spese. 
Resistevano i convenuti, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### e, nel merito, di rigettare le domande proposte dalla parte attrice. 
Il giudice di primo grado rigettava integralmente la pretesa attorea, con condanna alle spese. 
Proponeva appello la parte soccombente in primo grado, proponendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, poi rinunciata all'udienza del 22/01/2020. 
Si costituivano i convenuti, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### e la conferma dell'impugnata sentenza. 
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/11/2025, con i termini ridotti ( gg 20+20) per il deposito di scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, occorre esaminare la questione, posta dagli appellati, relativa all'asserita carenza di legittimazione passiva di ### nel presente giudizio, essendo intervenuta, in data ###, la rinuncia, da parte di quest'ultimo, all'eredità di ### A tal proposito, si evidenzia come nella scrittura privata, prodotta dalla controparte a sostegno delle proprie pretese, figuri anche la firma autografa di ### che risulta, dunque, legittimato a stare in giudizio in proprio, non in quanto erede. 
In ordine ai rilievi svolti dagli appellati circa l'inammissibilità dell'appello, si richiama quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (S.U., Ord. n. ### del 13/12/2022, Rv. 666375-01; precedenti conformi: sent. n. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01). 
In quest'ottica, si osserva come, nel caso sub iudice, l'atto di impugnazione sia complessivamente idoneo a rappresentare, con sufficiente grado di specificità, le doglianze addotte avverso la sentenza impugnata ed i singoli profili di criticità individuati dall'appellante, potendosi, dunque, procedere all'esame dei motivi di appello.  ### critica la sentenza di primo grado nella parte in cui, visto il disconoscimento, da parte dei convenuti, della scrittura privata attestante la stipulazione del contratto oggetto di controversia ed in mancanza di richiesta di verificazione ex art 216 c.p.c. da parte dell'attore, rigettava le domande, rimaste prive di supporto probatorio.  ### la tesi di parte appellante, il disconoscimento, per come formulato nella comparsa di risposta in primo grado, non atterrebbe alla sottoscrizione riportata nell'ultima pagina del documento, che dovrebbe, quindi, potersi ritenere riconosciuta.  ### fa, dunque, riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. Sez. II, Sentenza n. 7681 del 19/03/2019, Rv. 653154 - 01); Cass., Sez. II, Sentenza n. 4886 del 01/03/2007, Rv. 595387 - 01). 
Il motivo è infondato. 
Conformemente alla disciplina prevista dagli artt. 214 e 215 c.p.c., infatti, i convenuti in primo grado dichiaravano, nella comparsa di costituzione e risposta, che: “La scrittura privata depositata da controparte è disconosciuta in quanto firmata solo sull'ultima pagina ed è composta da quattro pagine non numerate scritte al computer il cui contenuto è contraddittorio e non consequenziale” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). 
Tale formulazione appare idonea a manifestare la volontà di disconoscere l'intero documento, comprese le sottoscrizioni, sia proprie, per quanto attiene alla posizione di ### e ### sia, in qualità di eredi, ex art. 214 c. 2 c.p.c., del de cuius, ### la cui eredità risulta essere stata accettata, con beneficio di inventario, in data ###, da ### e ### Infatti, essendo il corpo del testo stato scritto mediante l'ausilio di strumenti informatici, il disconoscimento non può che avere ad oggetto le firme autografe riportate nell'ultima pagina, di #### e ### (cfr. all. 1 all'atto di citazione in primo grado). 
Si nota, peraltro, come manchi la sottoscrizione del documento da parte di ### Inoltre, anche all'udienza del 22 giugno 2015 il difensore dei convenuti si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, disconoscendo tutta la documentazione prodotta (cfr. verbale udienza 22/06/2015). 
Non permane, dunque, alcun dubbio circa l'effettivo disconoscimento delle sottoscrizioni. 
Ciò stabilito, appare corretta la statuizione del Tribunale, in forza della quale, visto il disposto dell'art. 216 c.p.c., sulla parte attrice in primo grado gravava l'onere di chiedere la verificazione della scrittura disconosciuta, proponendo i mezzi di prova utili e producendo o indicando le scritture che sarebbero potute servire di comparazione. 
A tal fine, l'attore avrebbe potuto produrre altre scritture, di sicura provenienza dalle parti disconoscenti, preferibilmente già riconosciute o accertate giudizialmente, o invocare l'applicazione dell'art. 219 c.p.c., quanto alle firme autografe di ### e ### Avendo l'attore in primo grado omesso di assumere l'iniziativa processuale indicata, in mancanza di ulteriori elementi idonei a supportare le pretese da esso avanzate, non può considerarsi soddisfatto l'onere probatorio su di esso gravante. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.  P.Q.M.  La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 213/2019, così decide: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; b) condanna l'appellante, ### alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, in favore degli appellati; c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato. 
Roma, li 15 gennaio 2026 ### estensore Dott.ssa ### 

causa n. 4991/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Di Matteo

M
2

Tribunale di Bari, Sentenza n. 4086/2025 del 07-11-2025

... all'eredità non hanno provato di aver eseguito l'inventario dei beni della defunta ### entro tre mesi dalla sua morte, così da considerarsi eredi puri e semplici. Quanto al profilo sub 1), va rilevato che è onere del creditore che agisce in giudizio provare, ai fini della non opponibilità, l'omessa iscrizione nel registro delle successioni della rinuncia all'eredità (cfr. Cass. n. 3346/2014; Cass. n. 2820/2005). Ne discende che non avendo parte attrice offerto tale prova le rinunce in discussione le sono opponibili. Quanto al profilo sub 2), è pacifico in atti che tutti i chiamati all'eredità di ### hanno rinunciato all'eredità, sicché, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, non v'era la necessità da parte di questi di indicare le persone degli altri eredi verso i quali integrare il contraddittorio. Quanto al profilo sub 3), la dedotta inefficacia della rinuncia per non avere i chiamati eseguito nei termini l'inventario dei beni del de cuius, con la conseguenza che gli stessi vanno considerati eredi puri e semplici, non è supportata dalla prova, oltre che dall'allegazione, che tali chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, come richiesto dall'art. 485 Dunque, (leggi tutto)...

testo integrale

- ### E ### - 1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ### assumendo ### QUARTA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### di ####, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente #### nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2887/2022 R.G. vertente tra: ### (Avv. ### - ATTORE - E #### anno 1982 e ### anno 1981 (Avv.  ### - CONVENUTI - NONCHE' ### anno 1987 (Avv. ### - CONVENUTO - E ### - ### - NONCHE' ### anno 1984 (Avv. ###, #### anno 1982 e ### anno 1981 (AVV. #### - CONVENUTI - di essere creditrice della deceduta ### proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed, in subordine, azione di simulazione assoluta avverso atti di compravendita (analiticamente descritti in citazione) con i quali la ### aveva alienato vari immobili al nipote ### (anno 1987) - figlio di suo figlio ### -, convenendo in giudizio, oltre che l'acquirente ### (anno 1987), anche i germani dell'alienante ### ancora in vita ### e ### nonché i chiamati all'eredità dell'altro fratello defunto della #### e precisamente #### (anno 1981) e ### (anno 1982). 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto delle domande attoree e documentando comunque di avere rinunciato puramente e semplicemente, unitamente ai figli ### (anno 1987) e ### (anno 1984), all'eredità di ### Si costituivano anche #### (anno 1981) e ### (anno 1982) chiedendo il rigetto delle domande attoree e negando anche loro la qualità di eredi della defunta della ### per aver rinunciato, puramente e semplicemente, all'eredità della stessa, unitamente al proprio congiunto ### figlio della ### successivamente deceduto. 
Risulta dagli atti che anche il contumace ### unitamente alle figlie ### (anno 1973), ### e ### ha rinunciato, puramente e semplicemente, all'eredità della #### (anno 1987), quale acquirente negli atti di vendita contestati, costituendosi ha chiestO il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. 
Con decreto del 20/06/2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso del convenuto ### che successivamente veniva tempestivamente riassunto. 
Il giudizio veniva riassunto con atto notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius ### In seguito alla riassunzione si costituivano ### (anno 1984), figlia del convenuto defunto ### che dichiarava e documentava di avere rinunciato dell'eredità del proprio padre, nonché ### (anno 1982) e ### (anno 1981) nipoti ex fratre di ### che dichiaravano e documentavano di avere rinunciato all'eredità. 
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza del 30.5.2025 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. In sede di precisazione delle conclusioni la difesa attorea ha chiesto per la prima volta di: “accertare e dichiarare inefficaci le rinunzie all'eredità di ### nei confronti dell'attrice ### accertare e dichiarare inefficaci le rinunzie all'eredità di ### ritenendo che le stesse siano state compiute con frode e comunque in danno della creditrice ### Floreana”. 
Tali domande sono tardive e, quindi, inammissibili poiché proposte per la prima volta nella predetta sede. 
Tuttavia, le questioni sottese a tale domanda rilevano ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio. 
E' pacifico in atti che tutti i chiamati all'eredità della debitrice alienante ### hanno rinunciato all'eredità (tanto che la difesa attorea ha chiesto la nomina del ### dell'eredità giacente di ### con le note di trattazione scritta del 4.12.2023). 
La difesa attorea sostiene che: 1) gli atti di rinuncia all'eredità della defunta ### non sono opponibili all'attrice, in quanto non è stato provato che detti atti siano stati pubblicati nel registro delle successioni del ### di ### 2) i convenuti non hanno indicato quali sarebbero gli ulteriori eredi di ### nei confronti dei quali integrare il contraddittorio; 3) i chiamati rinuncianti all'eredità non hanno provato di aver eseguito l'inventario dei beni della defunta ### entro tre mesi dalla sua morte, così da considerarsi eredi puri e semplici. 
Quanto al profilo sub 1), va rilevato che è onere del creditore che agisce in giudizio provare, ai fini della non opponibilità, l'omessa iscrizione nel registro delle successioni della rinuncia all'eredità (cfr. Cass. n. 3346/2014; Cass. n. 2820/2005). Ne discende che non avendo parte attrice offerto tale prova le rinunce in discussione le sono opponibili. 
Quanto al profilo sub 2), è pacifico in atti che tutti i chiamati all'eredità di ### hanno rinunciato all'eredità, sicché, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, non v'era la necessità da parte di questi di indicare le persone degli altri eredi verso i quali integrare il contraddittorio. 
Quanto al profilo sub 3), la dedotta inefficacia della rinuncia per non avere i chiamati eseguito nei termini l'inventario dei beni del de cuius, con la conseguenza che gli stessi vanno considerati eredi puri e semplici, non è supportata dalla prova, oltre che dall'allegazione, che tali chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, come richiesto dall'art. 485 Dunque, ferma l'efficacia e l'opponibilità delle rinunce all'eredità di ### in atti, si osserva che nel giudizio di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., sono litisconsorti necessari del creditore procedente sia il debitore alienante che il terzo acquirente, sicché è necessario, nel caso di morte di costoro, che siano convenuti in giudizio i loro eredi ( Cass. n. 6598/2023; Cass. n. 8952/2000), con la conseguenza che qualora questi ultimi abbiano rinunciato all'eredità, come nel caso di specie, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del ### dell'eredità giacente da nominare appositamente con procedimento autonomo ex art.  528 c.c. a cura di parte attrice. 
La necessità di integrare il contraddittorio verso il ### dell'eredità giacente si pone anche in relazione all'azione subordinata di simulazione assoluta, poiché se tale domanda fosse accolta si accerterebbe che gli immobili oggetto delle vendite per cui è causa non sarebbero mai usciti dal patrimonio della debitrice, con la conseguenza che il ### che ha legittimazione attiva e passiva per le cause ereditarie (Cass. n. 39/2015), deve essere messo nelle condizioni di partecipare al giudizio che accerta la sussistenza o meno di beni nell'asse ereditario. 
Infine, è infondata (oltre che inammissibile per quanto esposto in precedenza) la domanda di inefficacia delle rinunzie all'eredità di ### per essere state compiute con frode e comunque in danno della creditrice ### In realtà, i chiamati alla predetta eredità si sono limitati ad esercitare il diritto di non accettare un'eredità nella quale sono presenti, come si evince dagli atti, ingenti debiti senza che tali rinunce possano nuocere all'accertamento dell'inefficacia relativa e della simulazione delle vendite per cui è causa. 
In conclusione, va disposta l'integrazione del contraddittorio verso il ### dell'eredità giacente di ### P. Q. M.  ### di ####, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede: 1) dichiara inammissibili e comunque infondate le domande di inefficacia e di inopponibilità delle rinunzie all'eredità di ### 2) dispone la rimessione della causa sul ruolo e la sua prosecuzione, come da sparata ordinanza; 3) spese di lite al definitivo. 
Così deciso in ### il ###.   IL GIUDICE dott.

causa n. 2887/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Palma Michele

M

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 3613/2025 del 28-12-2025

... o meno l'eredità e/o accettarla con beneficio di inventario. 3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ### conveniva in giudizio l'avvocato ### per dichiararsi che nulla era dovuto e, conseguentemente, vedersi revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure così provvedeva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 19630/2021 reso dal Tribunale di ### il ###, condanna l'opponente ### a pagare all'opposto avv. ### la somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda, condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 2.552,00, per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA”. 4. Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di ### ha interposto appello ### chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione e, nel merito, in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo dichiararsi che nulla è più dovuto all'avv. ### in considerazione del pagamento già intercorso da parte del dante causa, ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. #### rel.  #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1563/2025 promossa in grado d'appello da ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, 20123, ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ### appellante contro ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, 20121, ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ### appellato avente ad oggetto: ### d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.  ### Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ### contraris reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi indicati nelle premesse in fatto dell'impugnazione, nonché per i motivi di gravame e per le considerazioni in fatto e in diritto ivi dedotte, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate nel procedimento di prime cure e riproposte nell'odierna sede di appello, e/o perle ulteriori e/o diverse ragioni che riterrà sussistenti: Nel merito, in principalità: in accoglimento dei proposti motivi di appello, disporre la riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di ### sent. n. 237/2025 pubblicata il ### nella parte attinente ai motivi di gravame esposti nell'atto di citazione in appello con indicazione delle censure e delle violazioni di legge, da intendersi qui interamente richiamati e per l'effetto provvedere come di seguito; - confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.19630/2021 RG n. 40582/21 emesso dal Tribunale di ### in data ### e pubblicato il ### dichiarando che nulla è più dovuto da parte della ###ra ### all'Avv. ### a fronte delle pretese dallo stesso avanzate con il ricorso per decreto ingiuntivo, in considerazione del pagamento già intercorso da parte del dante causa #### il quale versava al predetto professionista l'importo di €. 10.700,00 che è da ritenersi satisfattivo di tutte le pretese creditorie dell'Avv. ### - Rigettare in ogni caso tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'odierno appellato sia nel giudizio di primo grado che nel presente. 
In via subordinata: Sempre in accoglimento del presente gravame e/o per eventuali diverse ragioni ritenute di giustizia, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale si chiede che l'###ma Corte d'Appello quantifichi le somme effettivamente dovute all'Avv. ### in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e decurtate delle somme già dallo stesso ricevute come provate e documentate nel giudizio di primo grado, rigettando tutte le altre domande ed istanze ex adverso proposte in detto giudizio, nonchè quelle proponende nel presente grado di appello. 
Con la rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf. spese gen. 
IVA e CPA di legge”.  ### Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) ### dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla ###ra ### in ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all'art. 342, comma 1 c.p.c.; 2) ### respingere e rigettare qualsivoglia istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per totale insussistenza dei presupposti di legge, per le ragioni sopra esposte, difettando sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora, con ogni conseguente statuizione e con riserva, ove la Corte lo ritenga, di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 283, comma 2, c.p.c., stante l'evidente infondatezza dell'istanza; 3) ### respingere integralmente l'appello proposto ###ra ### perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni ivi esposte e per quelle anche diverse emergende in corso di causa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata e rilevata la temerarietà ostinata dell'appello: condannare la medesima ###ra ### al pagamento di una somma di denaro in favore dell'### a titolo di risarcimento del danno, quantificata secondo equità dalla Corte adita e di una in favore dello Stato, allo scopo precipuo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale operato dalla ### 4) ### condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 ed ogni sua successiva modifica) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.  ### 1. Il Tribunale di ### su ricorso dell'avvocato ### emetteva in data ### decreto ingiuntivo nei confronti di ### (erede di ### per il pagamento della somma di euro 32.836,00 a titolo di compensi professionali per prestazioni di assistenza giudiziale e stragiudiziale rese in favore di ### in relazione al sinistro stradale mortale sofferto dal figlio ### In particolare, ### rilasciava all'avv. ### a) una delega ad assisterlo e difenderlo nella pratica diretta al risarcimento dei danni relativi al sinistro mortale che aveva visto coinvolto il figlio; b) un atto di nomina quale difensore nel procedimento penale n. 3015/19 ### in indagine presso la ### della Repubblica di ### (doc.3).  2. Inoltre, il signor ### incaricava verbalmente l'Avv. ### di effettuare una ricognizione dei debiti del figlio gestore della residenza per anziani “### Laura” per valutare la situazione economica e valutare se accettare o meno l'eredità e/o accettarla con beneficio di inventario.  3. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ### conveniva in giudizio l'avvocato ### per dichiararsi che nulla era dovuto e, conseguentemente, vedersi revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure così provvedeva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 19630/2021 reso dal Tribunale di ### il ###, condanna l'opponente ### a pagare all'opposto avv. ### la somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda, condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 2.552,00, per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA”.  4. Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di ### ha interposto appello ### chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione e, nel merito, in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo dichiararsi che nulla è più dovuto all'avv. ### in considerazione del pagamento già intercorso da parte del dante causa, ### nonché il rigetto di tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'odierno appellato sia nel giudizio di primo grado che nel presente; in via subordinata, ha chiesto la quantificazione delle somme effettivamente dovute all'avv. ### in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, decurtate le somme già dallo stesso ricevute; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.  5. Si è costituito in giudizio l'avvocato ### chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello in ragione della mancata osservanza delle indicazioni specifiche di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello proposto e conseguente conferma della sentenza gravata. Rilevata la temerarietà dell'appello, chiedeva altresì di condannare ### al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e di una in favore dello Stato, allo scopo precipuo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale operato da ### il tutto con rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.  6. All'udienza di prima comparizione del 16 settembre 2025, il consigliere istruttore dava atto della rinuncia all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e, visti gli artt. 352 e 127 ter c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 dicembre 2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE 7. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti: 7.1. erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di compensi professionali determinati in euro 7.776,00 di cui alla nota proforma n. 1 del 20/02/2020 per prestazioni stragiudiziali in ambito civile relativi alla vertenza di risarcimento danni da incidente mortale: violazione di legge, erronea applicazione dei valori massimi delle tariffe stragiudiziali (D.M. 55/2014); 7.2. erroneità della motivazione in punto di compensi professionali determinati in euro 4.131,00 per la nota proforma n. 2 del 20/02/2020 attinente ad attività di assistenza stragiudiziale relativa alle questioni connesse con la residenza ### violazione di legge, erronea applicazione dei valori massimi delle tariffe stragiudiziali (D.M. 55/2014).  8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha determinato i compensi professionali per l'attività stragiudiziale relativa al risarcimento dei danni da sinistro stradale svolta dall'avvocato ### applicando i valori massimi delle tariffe stragiudiziali indeterminabili di valore alto (scaglione tariffario compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000) in luogo dei valori medi, come previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, consistita nell'invio della lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa e nello scambio della corrispondenza con il liquidatore.  9. Con il secondo motivo di gravame, ### censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, relativamente all'attività stragiudiziale in merito alle questioni connesse alla residenza “### Laura”, che “trattandosi di una pratica unitaria, connessa al contenzioso relativo alla morosità accumulata per la locazione dell'immobile di ‘### ed alla cessione dell'attività (attività non conclusa dall'avv. ###. Pertanto, compete un unico compenso che viene determinato, in ragione del complesso delle attività svolte, nella somma di euro 4.131,00 che corrisponde ai valori massimi tariffari previsti dallo scaglione corrispondente ad affari di valore compreso tra i 26.0000 ed i 52.000”.  10. Preliminarmente, occorre precisare che, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello per genericità dei capi della sentenza di primo grado impugnati, lamentata dall'odierno appellato, questa Corte evidenzia come il giudizio di appello costituisca un'impugnazione a critica libera. In questo senso dispone lo stesso art. 342 c.p.c., come modificato dalla riforma ### in base al quale è sufficiente che la parte individui in maniera chiara le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in questi termini si è espressa Cassazione civile, n. 18309/2024). Nel caso di specie, si dà atto che nell'atto di impugnazione emergono tanto le questioni e i punti contestati della sentenza gravata, quanto le relative doglianze. Invero, l'appellante riporta il testo della sentenza che ha deciso su una questione sottesa al giudizio di primo grado, motivando poi perché ritiene erronea la decisione sul punto. Di talché, l'appello non può ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.  11. OPINIONE DELLA CORTE QUANTO AL MOTIVO SUB. 7.1. Il motivo è fondato.  12. La nota proforma n. 1 del 20.02.2020 (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) espone compensi in favore dell'avvocato ### odierno appellato, per la somma di euro 10.556,00, oltre accessori, per attività stragiudiziale resa in ambito civile e consistente nello studio della causa civile relativa al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro mortale sofferto da ### 13. Dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, risulta come detta attività legale sia consistita nella mera comunicazione di una lettera di messa in mora nei confronti di ### s.p.a. (priva, peraltro, di quantificazione del danno) inviata in data ### (doc. ### del fascicolo di primo grado di parte convenuta), nello scambio di corrispondenza tra la predetta società assicuratrice e l'odierno appellato relativa all'istruttoria della pratica (doc. ###), nonché nella ricerca di eventuali e ulteriori polizze assicurative (doc. ### e ### del fascicolo di primo grado di parte convenuta). Al riguardo, si evidenzia come con la società liquidatrice non sia stato possibile, nel corso del mandato professionale, instaurare alcuna trattativa, non essendo disponibile né la perizia cinematica dell'incidente stradale, né l'esame autoptico, trovandosi il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari. Quanto, invece, alla ricerca di ulteriori polizze assicurative stipulate da ### detta attività dava esito positivo, consentendo a ### nella qualità di erede, di conseguire la somma - pari al massimale dovuto in caso di morte - di euro 50.000,00 da ### (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).  14. In assenza di accordo sui compensi, a norma dell'art. 2333 c.c., gli stessi vengono determinati applicando le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014. Sul punto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in mancanza di un preventivo accordo tra le parti, il giudice è chiamato ad applicare i parametri in materia di compensi professionali, tenendo conto del valore della controversia, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 02/03/2021, n. 5674). 15. Ebbene, avuto riguardo all'attività stragiudiziale in concreto svolta dall'odierno appellato, questa Corte ritiene che la stessa non sia dotata di particolare pregio, né sia stata particolarmente incisiva, avuto anche riguardo alla mimima efficienza causale sul risultato conseguito dal cliente, ### Ai fini di tale giudizio, si è tenuto conto, in particolare, dell'attività legale in concreto svolta dall'avvocato ### e sopra richiamata al punto 12 della parte motiva della sentenza, della breve durata del mandato professionale (dal 12.07.2019, come al doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte attrice, fino al 11.11.2019), del computo, da parte dell'odierno appellato, nella somma complessivamente dovuta a titolo di compenso professionale per attività stragiudiziale anche di attività non aventi natura di assistenza legale e riguardanti il recupero degli oggetti personali di ### (doc. ### del fascicolo di primo grado di parte convenuta), oltre che l'organizzazione del funerale e sepoltura di ### (doc. ### del fascicolo di primo grado di parte convenuta).  16. Pertanto, in applicazione dell'art. 19 del D.M. n. 55/2014 e della legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali n. 49/2023, dovendo il compenso essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, questa Corte reputa congruo determinare le competenze professionali nella somma di euro 4.536,00, che corrisponde ai valori medi delle tariffe per assistenza stragiudiziale (scaglione tariffario compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000).  17. OPINIONE DELLA CORTE QUANTO AL MOTIVO SUB. 7.2. Il motivo è fondato.  18. La nota proforma n. 2 del 20.02.2020 (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) espone compensi in favore dell'avvocato ### per la somma di euro 6.480,00, oltre spese generali e c.p.a., per attività di assistenza stragiudiziale prestata in relazione alle questioni connesse al contenzioso relativo alla morosità per la locazione dell'immobile di “### Laura”, residenza per anziani gestita da ### Nella specie, detta assistenza ha riguardato la gestione della residenza e gli scambi di corrispondenza finalizzati alla cessione dell'attività di casa-famiglia per anziani (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e, segnatamente, quanto alla gestione, l'ordinanza n. 55/2019 del ### del Comune di ###.  19. La Corte rileva, tuttavia, che la situazione di morosità in cui versava ### sussisteva già prima della morte di quest'ultimo. Ciononostante, l'odierno appellato ne ha tenuto conto ai fini dei compensi professionali, come risulta dalla predetta nota proforma. Invero, è di evidenza documentale che sia stato lo stesso ### a comunicare ai locatori la disdetta del contratto di locazione, dichiarando altresì di rinunciare alla restituzione del deposito cauzionale (doc. 8 citato). Così come risulta agli atti che l'intimazione di sfratto per morosità sia antecedente (in quanto portante la data del 15.05.2019, come da doc. 8 citato) al conferimento dell'incarico professionale. Infine, come accertato già dal giudice di prime cure, l'assistenza professionale non è stata portata a termine dall'odierno appellato, non essendo stata finalizzata la cessione della residenza per anziani “### Laura” ad alcun acquirente nel corso del breve mandato professionale.  20. Pertanto, facendo applicazione dei già richiamati parametri di cui all'art. 19 del D.M. n. 55/2014 e dei principi di proporzionalità di cui alla legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali n. 49/2023, questa Corte ridetermina le competenze professionali nella somma di euro 2.410,00, che corrisponde ai valori medi delle tariffe per assistenza stragiudiziale (scaglione tariffario compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000).  21. Per tutte le ragioni di cui sopra, segue l'accoglimento dell'appello e la riforma totale della sentenza gravata.  22. In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, le competenze professionali che ### deve all'avvocato ### ammontano complessivamente ad euro 9.241,00, così ripartite: quanto alla nota proforma n. 1, euro 4.536,00; quanto alla nota proforma 2, euro 2.410,00; quanto, infine, alla nota proforma n. 3 (passata in giudicato), euro 2.295,00. 
Pertanto, essendo un fatto non contestato che l'avvocato ### abbia già ricevuto in pagamento dall'odierna appellante la somma complessiva di euro 10.700,00, questa Corte dichiara che alcuna ulteriore somma è dovuta da ### all'avvocato ### non essendo la prima debitrice dell'odierno appellato.  23. Pertanto, questa Corte revoca la condanna primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure “condanna l'opponente ### a pagare all'opposto avv. ### la somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, maggiorata del rimborso forfettario per spese generali, degli accessori di legge e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda”.  24. Per quanto concerne le spese del primo grado di giudizio, costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in questi termini, Cassazione civile, 01/06/2016, n. 11423). Pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado sono poste a carico dell'avvocato ### e sono liquidate a norma del D.M. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi.  25. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell'avvocato ### e sono liquidate a norma del D.M. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi, con esclusione della “fase istruttoria” in quanto non svolta in questa sede.  26. Va, infine, respinta la domanda dell'odierno appellato di condanna di ### al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., risultando l'appello fondato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1563/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone: 1. in accoglimento dell'appello proposto da ### avverso la sentenza 237/2025 emessa dal Tribunale di ### ed in riforma della sentenza n. 237/2025 emessa dal Tribunale di ### dichiara che ### non è debitrice di alcuna ulteriore somma nei confronti dell'avvocato ### e, per l'effetto, revoca la condanna di cui alla sentenza di primo grado al pagamento, da parte di ### della somma di euro 4.313,00 per compensi professionali, in favore dell'avvocato ### 2. condanna l'avvocato ### a rimborsare, in favore di ### le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 3. condanna l'avvocato ### a rimborsare, in favore di ### le spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in ### il 17 dicembre 2025.  ### est. ### redatta con la collaborazione della ###ssa ### in

causa n. 1563/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Brat, Maddaloni Carlo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23308 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.117 secondi in data 30 gennaio 2026 (IUG:ZO-DD3222) - 1342 utenti online