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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3213/2024 del 05-02-2024

... inammissibile per pluri mi e concorrenti aspetti; 3. invero, il motivo di impugnazi one è così rubricato: “violazione e/o errata app licazione del l'art. 132 c.p.c. - difetto di motivazione o, comunque, motivazione illogica e/o perplessa e/o apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione e/o errata applicazione dell'art. 23 ### nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; 4. il motivo, innanzi tutto, è inammissibile perché contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, oltre 4 che della disciplina collettiva (senza peraltro indicare il luogo processuale ove il ### sia stato prodotto integralmente; Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010), nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra qu elli dedotti, sia riferi bile ai singoli vizi c he devono essere riconducibili ad uno di qu elli tipicamente indicati dal comma 1 dell'art. 360 c.p.c., così non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 3781-2023 proposto da: ### elett ivamente domiciliato in ###, ### 612, presso lo studio dell'avvocato ### PASSANTE, rappresentato e difeso dag li avvocati ### RICCIUTO, ### - ricorrente - contro ### - ### S.P.A. , in person a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ata in #### 25/B, presso lo studio dell'avvocato ### PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2708/2022 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 1949/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal ###. #### superiori R.G.N. 3781/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/01/2024 CC ### 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva respinto la domanda avanzata da ### nei confronti di ### volta all'accertamento di aver espletato mansioni superiori dal 1° febbraio 2012, con c onseguente riconoscimento del diritto all'inquadramento nel VI livello del ### per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazi oni e pagamento delle relative differenze retributive; la Corte territoriale ha, poi, riformato la sentenza del Tribunale in punto di spese, compensando integralmente le spese del doppio grado; 2. la Corte - in sintesi - dopo aver esaminato le declaratorie contrattuali, sia quella di inquadramento possedut a dall'istante che quella superiore alla quale il medesimo aspirava, ed aver espletato prova testimoniale sulle mansioni svolte dal ### lo, ha ritenuto che “nessun elemento probatorio” deponesse “per l'esistenza di attività sussumibili nella direzione di attività complesse, autonomia decisionale e di iniziativa, guida e controllo di settori operativi e contributo professionale ed innovativo proprie del VI livello invocato”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con un unico motivo; ha resistito con controricorso la società; in data 22 febbraio 2023 parte ricorrente ha depositato una istanza di rimessione in termini, deducendo che il deposito telematico del ricorso notificato era stato rifiutato dal sistema in data 15 febbraio 2022, sicché si era provveduto al deposito il giorno successivo; la società ha comunicato memoria, in cui si chiede anche la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art.  96 c.p.c.; 3 all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni; ### 1. come noto, questa Corte è esentata dal va lutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli in timati o intima ndi, facendosi applicazione del principio della «ragione più liquida», in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. SS.UU. n. 26373 del 2008; Cass. SS.UU. n. 6826 del 2010; Cass. SS.UU.  23542 del 2015; Cass. n. 10839 del 2019); 2. pertanto, in disparte il profilo di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato rispetto dell'art. 369 c.p.c., che imporrebbe la delibazione dell'istanza di rimessione in termini formulata dal procuratore di parte ricorrente, il Collegio reputa il ricorso comu nque inammissibile per pluri mi e concorrenti aspetti; 3. invero, il motivo di impugnazi one è così rubricato: “violazione e/o errata app licazione del l'art. 132 c.p.c. - difetto di motivazione o, comunque, motivazione illogica e/o perplessa e/o apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione e/o errata applicazione dell'art. 23 ### nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; 4. il motivo, innanzi tutto, è inammissibile perché contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, oltre 4 che della disciplina collettiva (senza peraltro indicare il luogo processuale ove il ### sia stato prodotto integralmente; Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010), nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra qu elli dedotti, sia riferi bile ai singoli vizi c he devono essere riconducibili ad uno di qu elli tipicamente indicati dal comma 1 dell'art. 360 c.p.c., così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); inoltre, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono in adeguato conto del l'insegnamento delle ### unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014), atteso che non enucleano, fra l'altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015); infine, le doglianze so no inammissib ili perché, come comprovato anche dal riferimento alle emergenze istruttorie, non vengono affatto eviden ziati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma , piuttosto, si 5 propone un diverso apprezzamento del merito della causa, precluso a questo giudice di legittimità; 5. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate seco ndo soccomb enza come da dispositivo; non pu ò trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla controricorrente; come noto detta di sposizione prevede una sanzi one di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, v olta alla repressi one dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021) che il ### egio non ritiene sia ravvisabile nella specie; occorre, invece, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l.  n. 228 del 2012, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso s pese forfettario al 15% e accessori secondo legge. 6 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del la sussistenza dei presuppos ti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 9 gennaio 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Amendola Fabrizio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15204/2025 del 07-06-2025

... 21/11/2022, n. ###, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso. 4 2.2. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti. La Corte ha infatti evid enziato che, diversamente d a quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avv alersi dell a detrazione (in questa sede ai fini ### ) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all'### i dati rela tivi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita d a detta norma, non è su fficiente a determinare un'ipotesi di decad enza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 361/2024 R.G. proposto da: ### difeso da se medesi mo, p.e.c.  ###; - ricorrente - contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di ### di secondo grado della ### sezione staccata d i ### 1636/28/2023 depositata il 31 maggio 2023, non notificata; Irpef - detrazione spese interventi risparmio energetico - comunicazione ### - decadenza udita la relaz ione della ca usa svolta nella ca mera di consiglio del 04/04/2025 dal relatore consigliere #### 1. ### per ciò che in questo giudizio rileva, impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2012, per interventi finalizzati al risparmi o energetico, ai sensi dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006.  2. ### tributaria provinciale di ### accoglieva il ricorso sul punto, confermando la ripresa per alcuni oneri deducibili e per gli oneri detraibili per spese sportive, in parte.  3. Avverso tale decisione proponeva appello l'ufficio, in relazione alle sole sp ese per in terventi di ris parmio energet ico, avanti alla ### tributaria regionale della ### che lo accoglieva. 
In particolare , i giudici del gravame eviden ziavano che l'adempimento della comunicazione all'### ome sso, era indispensabile al fine di godere della detrazione.  4. Cont ro tale decisione p ropone ricorso per cassazione il contribuente, in base a un motivo, illustrato da successiva memoria. 
L'### delle entrate resiste con controricorso.  5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza del 4/04/2025.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 ed evidenzia l'errata decisione dei giudici pugliesi ove han no ritenuto che, al fine di bene ficiare della detrazione prevista dall'art.1 commi 344 - 348 d.lgs. n. 296/2006, il contribuente dovesse necessariamente e ffettuare la comunic azione all'### ai sensi dell'art. 4 d.m. 19 febbraio 2007. 3 2. Occorre p reliminarmente evid enziare che al di là d elle disposizioni citate nella rubrica, il ricorrente, nel corpo del motivo di ricorso, chiaramente individua le disposizioni attinenti al caso di specie, in particolare l'art.1, commi 344 ss. della l. n. 296/2006 e il d.m. 14 febbraio 2007.  2.1. Ciò premesso, il ricorso è fondato. 
La questione di diritto risulta infatti già compiutamente esaminata da Cass. 2 1/03/2 024, n. 7657; trattasi di arresto reso all'esi to di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, sul presupposto della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte doveva pronunciare. In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inol tro della comu nicazione all'### ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento d ella detraz ione che, in assenza di una espressa previsione n ormativa, non è evincibile nemme no da una interpretazione sistematica della d isciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.  ### nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, specificamente per l'omessa comunicazione. 
Deve pertanto ritenersi superato l'originario precedente di 21/11/2022, n. ###, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso. 4 2.2. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti. 
La Corte ha infatti evid enziato che, diversamente d a quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avv alersi dell a detrazione (in questa sede ai fini ### ) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all'### i dati rela tivi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita d a detta norma, non è su fficiente a determinare un'ipotesi di decad enza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto. 
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile all'ipotesi della mancata previa comu nicazione al COP dell'Ag enzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art. 4 del d.m.  41/1998 - la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere , nella fattispe cie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis, del d.m. 19 febbraio 2007, come inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 200 8, che consente, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all'### la scheda informativa dei lavori, omettendo l'atte stato di 5 qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell'istituto. 
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione all'### non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. 
Seppure, infatti, volesse farsi riferimen to, per effetto del rinvio del comma 348 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 alle previ sioni di cui all'art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essen do prevista dalla no rmativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all'### che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un'espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione. 
Inoltre, mentre il controllo dell'### finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono cont estazioni sui presupposti d ella detrazione, t ra cui la comunicazione dell'inizio de i lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'### delle entrate), la comun icazione all'### ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. 
Il d.m. 11 maggio 2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all'### è stato introdotto per dare attuazione alla 6 previsione dell'art. 14, comma 2-quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv.  in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett.  a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall a l. 21/ 06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/ 12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disp osizioni vigenti ratione temporis.  ### comma 3-bis, intro dotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 , l'### zia naziona le per le n uove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (### elabora le informazioni conte nut e nelle richieste di detraz ione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di ### e di ### nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. 
Nell'ambito di tale attività, l'### predis pone il costante aggiornamento del sistema di reportistica m ulti-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto t ecnico alle regioni e alle p rovince autonome di ### e di Bolzano.  3. Concludendo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non sussistendo n ecessità di ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente, in relazione alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico. 7 Le spese de l giudizio devono essere compensate in ragione dell'esistenza di precedenti di segno contrario e d essendosi l'orientamento della sezione tributaria di questa Corte consolidato dopo l'introduzione del giudizio.  P.Q.M.  accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuen te, nei termini indicati in motivazione; compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità. 
Così deciso in ### il 4 aprile 2025.   

Giudice/firmatari: Cataldi Michele, Lume Federico

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1984/2025 del 28-01-2025

... ogni altra questione, quale è quella che ci occupa. Invero, «Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla ma ncanza di u na decisione da parte del giu dice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimen to in altre statuiz ioni. In particolare, la figura dell'assor biment o in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di in teresse della parte, la q uale con la pronuncia sulla domanda assorbe nte ha conseguito la tu tela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la deci sione assorbente esclude la necessit à o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implic ito 16 di 20 rigetto di altre dom ande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazio ne è p roprio quella dell'assorbimento» (Cass. n.37/2023). (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 313/2024 R.G. proposto da: ### D'### in prop rio e nella sua qualità di ### nazionale e legale rappresentante p.t.  del Partito “### di Sinistra”, ### in proprio e nell a sua qualità di segretario n azionale dei ### di ### nonché ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -ricorrenti contro ### in prop rio e in qualità di ### dei “### di Sinistra” e ### in prop rio e in qualità di Te soriere e legale rappresen tante dei “### di Sinistra”, elettiv amente domiciliati in ####. 18, pre sso lo st udio dell'avvocato R ### 2 di 20 ### che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE ### di BARI n. 784/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal #### 1.1. - Il procedimento definito con la sentenza n.784/2023 della Corte di ap pello di ### impugnata con ricorso per cassazione, deriva dalla riu nione, in primo grad o di due giudizi, instaurati presso il ### ale di ### (inizialmente presso la ### distaccata di ###. 
Per quanto ancora di interesse va rammentato che: 1) Il primo giudizio n. 92013505/2008 era stato promosso in data ### da ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante del partito dei “### i di Sinistra”, che aveva conv enuto in giudizio dinanzi al ### di T rani - ### di ### l'associazione denominata “De mocratici di Sinistra” in persona di ### e ### (rispettivamente Presidente ###sede in ### alla via 16 Settembre 1959 n.2/a, nonché ### e ### in proprio in giudizio avente ad oggetto: inibitoria dell'uso del simbolo dei DS - risarcimento dei danni - pubblicazione della sentenza. I convenuti, costituiti nel giudizio, avevano eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### atteso l'intervenu to recesso di questi dai DS e comun que per no n esser lo stesso ### ino tesserato nell'anno 2008 , nonché il difetto di rappre sentanza processuale dell'attore , chiedendo nel merito di rigettare le domande. Nel giudizio era intervento ### quale tesoriere 3 di 20 e rappresentante dei ### di ### il quale aderiva alle allegazioni dell'attore, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultimo.  2) Il second o giudizio n.92013506/200 8 era stato promosso con atto di citazione notificato in data ### da ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante del partito dei “### di Sinistra”, che aveva convenuto in giudizio dinanzi al ### di ### - ### di ### - l'associazione denominata “### di Sinistra” in persona del legal e rappresent ante pro - tempore, nonché ### Fe dele #####, ### M assimiliano ### o, ###### o, ############ mitangelo, ##### lione, ### , ##### D'### chiedendo, per quanto ancora di interesse: accertare, rilevare e dichiarare che gli atti e le delibere adottate dai conven uti in ### in data 28.02 .2008 dall'Assemblea degli ### al ### dei ### di ### e dal V ### resso ### ario per la continuità de l ### dei ### di ### nonché la delibera adottata in ### il ### dalla ### del ### dei ### di ### e ogni altra delibera successiva, cognita e incognita, erano inesistenti e\o nulle o, in subordine, che detti atti e delibere erano contrarie alla legge e allo ### uto del Pa rtito de i ### d i ### del 03.02.2005 ex art. 23 c.c. Si costituivano in giudizio solo alcun i dei convenuti, in particolare l'### di “### di Sinistra” in persona del T esoriere pro - tempore ### D'### nonché #### G iannone, ### M aria ### e ### D'### i quali, 4 di 20 eccependo anche questa volta preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### nonché il d ifetto di rappresentanza processuale dell'attore , chiedevano nel m erito di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. 
Anche in questo g iudizio era intervenuto ### i, quale rappresentante dei ### di ### tra, il quale ad eriva alle allegazioni dell'attore, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultimo. 
I due giudizi venivano riuniti in primo grado all'udienza del 19 novembre 2009. 
I d ue giudizi riuniti veniv ano sospesi, per consentire la proposizione di querela di falso, con ordinanza del 9 dicembre 2012 resa fuori udienza. 
Esaurito il procedimento per qu erela di falso a seguito del rigetto, gli attori riassumevano il giudizio sospeso ai sensi dell'art.  297 c.p.c. con atto di riassunzione depositato in data ### e notificato in data ### ai difensori dei convenuti fino a quel momento costituiti. 
Si costitu iva in giudizio solo Vi to ### D'### in proprio e quale rappresentante legale dei ### di ### il qua le dichiarava, in comparsa, che era deceduto ### convenuto contumace, e per tale motivo chiedevano volersi disporre l'interruzione del giudizio. 
All'udienza del 14.04.20 16, pertanto , il primo giudice ne dichiarava l'interruzione. 
Con successivo r icorso ex art. 302 c.p.c., gli attori riassumevano il giudizio avendovi interesse; veniva pertanto fissata l'udienza di prosecuzione per il giorno 17.11.2016. 
A riguardo, l'attore e il t erzo intervenuto provved evano al la notifica nei confronti dei convenuti costituiti e nei confronti degli eredi di ### ment re la notifica agli alt ri convenut i contumaci risultava negativa. 5 di 20 Si costituiva solo D'### e alla prima udienza del 17.11.2016 il primo giudice concedeva termine, all'attore e al terzo intervenuto, per poter procedere a una nuova notificazione entro il ###.  ### e ### pertanto, non avendo provveduto alla notifica dell'atto di riassu nzione nel termine concesso in ragione delle difficoltà di reperimento degli indirizzi per le nuove notifiche, depositavano rinuncia agli atti del giud izio nei confronti dei convenuti contumaci ed in particolare, nei confronti di #################### a ##### D'### In seguito all'eccezione di interven uta estinzione del giudizio per mancata t empestiva notific a dell'atto di riassunzione nei confronti dei convenut i contumaci sollevata dal D'### il primo giudice, ritenendo di do ver decidere preliminarmente su tale eccezione, fissava l'udienza del 02.1 1.2017 per la preci sazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Con sentenza non definitiva n.23 35/2017 pubb licata in data ###, il ### di ### respingeva l'eccezione di estinzione e disponeva la prosecuz ione del giudizio, fissando l'udienza del 14.12.2017. 
A giudizio del ### non presentando l'atto di riassunzione elementi nuovi e diversi rispetto all'atto introduttivo del giudizio, gli attori non aveva no l'obbligo di no tificare l'atto di riassunzione anche ai soggetti già contumaci nella fase del giudizio precedente alla sospensione. 
Pertanto, l'ordinanza con la quale era stato concesso termine per la not ifica dell a riassunzione, non rientrando in a lcuna delle 6 di 20 tipologie di ordinanza non modificabile/non revocabile ex art. 177 c.p.c. veniva revocata. 
Al contrario, il ### rit eneva con cedersi un termine per provvedere alla rinotifica dell'atto di riassunzione nei confronti di ##### e ### essendo questi costituiti con i medesi mi procurator i del ### prile, prima della sospensione del giudizio. La notifica, pertanto, doveva avvenire per questi, in assenza di costi tuzione nel gi udizio di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., ai procuratori ancora costituiti e non personalmente. 
In dat a 30.11.2017 gli attori notificavano un terzo atto di riassunzione nei confronti di ### D'####### e all'udienza del 14.12 .2017 D'### reiterava tutte le precedenti eccezioni compresa quella sulla nullità delle notifiche di quest'ultimo atto di riassunzione. In particolare, il difensore di D'### sottolineava di non esser più il difensore di ##### e ### non essendo que sti più costituiti in giudizio dopo la p rima riassunzione della causa. 
Il prim o giudice rinviava la cau sa all'11.10.2018 per la ricostruzione del fascicolo andato nel frattempo integralm ente smarrito. 
All'udienza del 17.09.2019, il giudice, ritenuta non necessaria alcuna istruttoria, rinviava la causa per la precisazion e delle conclusioni al successivo 29.10.2019. 
Con nota di deposito del 28.10.2019 il D'### comunicava il decesso anche del convenuto contumace ### e contestualmente chiedeva nuovamente l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. Con ordinanza del 29.10.2019 il giudice dichiarava l'interruzione. 
Con istanza del 30.10.2019, gli attori chiedevano la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordina nza asserendo che il defunto ### 7 di 20 ### non fosse più parte in causa del giudizio, a seguito della rinuncia all'azione nei suoi confronti formulata precedentemente in data ###. 
Con ordinanza del 05.11.2019 il giudice di prime cure revocava inaudita altera parte la pred etta ordinanza di interruzione del processo, così motivando: “… rile vato che ### è convenuto contumace; rilevato che gli attori nel corso del giudizio hanno rinunciato all'azione nei confronti del ### considerato che il decesso del ### - evidenziato dai conventi all'udienza del 29.10.2 019 non ha alcuna ril evanza al fine della corre tta prosecuzione del giudizio, at teso che il ### orile non più parte sostanziale del presente giudizio, in forza della rinuncia all'azione nei confronti di questo; …”, disponeva per il prosieguo della causa, fissando l'udienza del 14.1 1.2019 per le p recisazioni delle conclusioni. 
All'udienza del 14.11.2019, a seguito dell'istanza di ricusazione presentata dal D'### il ### 9, il Giudice sospend eva il processo ai sensi dell'art. 52 c.p.c. 
Con ordinanza del 21.01.2020, comunicata il 29. 01.2020, il ### di ### in composizione collegiale, rigettava l'istanza di ricusazione, ritenendola infondata. 
La causa, riassunta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. dagli at tori, veniva rinvi ata all'udienza del 20.10.20 20 e riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. 
Nel precisare le conclusioni, i convenuti chiedevano sospendersi il giudizio in quanto uno dei convenuti contumaci, ### aveva proposto appello alla sentenza non defi nitiva n.2335/2017 emessa e pubblicata in data ### dal ### di #### rigettata la domanda di sospensione del giudizio, decideva con sentenza n.600/2021 pubblicata in data ###, a conclusione del giudizio di primo grado: 8 di 20 - quanto al proc. r.g. 13505/2008 - accoglieva le domande ed inibiva a #### e D'### di fare uso, i n ogni modo ed i n qualsivoglia occa sione, pubblica o privata del sim bolo dei DS , condannandoli al pagamento della somma di euro 30.0000 a titolo di risarcimento del danno a favore del partito dei DS, ordinava la p ubblicazione della sentenza e condannava i tre convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### e di ### - quanto al proc. rg. 13506/2008, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore ### dichiarava la null ità della delibera adottata in ### ta il ### dal l'### degli iscritti al ### dei ### di ### e dal V ### per la continuità del ### dei ### di ### e della delibera adottata in ### il ### dalla ### del ### dei ### di ### e compensava le spese di lite.  1.2.- Con atto di citazione notificato in data 02. 11.2021, ### in proprio e in qualità di ### dei “### di Sinistra”, pro poneva appello, generando il procedimento r.g. n. 1621/2021, avverso la sentenza definitiva 660/2021 pubblicata in data ###, nonché la sentenza non definitiva n.2335/2017 pubblicata in data ### dal ### di ### citando in giudizio ### e ### chiedendo, previa sospensione dell'impugn ata sentenza ex art. 283 e 351 c.p.c. e previa riunione con l'a ppello r.g. n.1174/20 20, l'accoglimento dell'appello. 
Con separato att o di citazione notificato anch'e sso in data ###, D'#### e ### tutti in proprio e nella qualità rispettivamente i primi due di ### iere ### e legale rappresentant e pro tempore e d i ### dei “### i di Sinistra”, prop onevano appello, generando il procedimento r.g. n. 1635/2021, avverso la 9 di 20 sentenza n.660/202 1 pubblicata in data ###, nonché la sentenza non definitiva n.2335/2017 pubblicata in data ### dal ### di ### convenendo in giudizio #### e i “### di Sinistra”, in persona de l suo asserito rappresentante pro tempore ### e rassegnavano, previa richiesta di sospensio ne dell 'efficacia delle gravate senten ze, ex artt. 283 e 351 c.p.c. e di previa riunione della causa con l'appello r.g. n.1174/2020, le medesime conclusioni del precedente atto di appello iscritto al r.g. n. 1621/2020. 
Riuniti tutti i pro cedimenti d'appello p endent i e rigettata l'istanza inibitoria, all'udienza del 07.02.2023 la cau sa era stata riservata in decisione e decisa dalla Corte di appello d ### che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2335/ 2017 - stante il decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., nonché per carenza di riserva di appello ex art. 340 cpc -, previo accertamento d el passaggio in giudicato della stessa ; ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la senten za n.660/2021; h a confermato entrambe le sentenze impugnate, provvedendo sulle spese di lite.  1.3.- #### rile in proprio e nella sua qualit à di ### nazionale e legale rappre sentante p.t. de l ### “### di Sinistra”, ### in proprio e nella sua qualità di segretario nazionale dei ### di ### nonché ### hanno proposto rico rso chiedendo la cassazione della sentenz a della Corte di appello di ### con otto mezzi, corredati da memoria.  ### in proprio e in qualit à di ### de i “### di Sinistra” e ### in proprio e in qualità di ### e legale rappresentante dei “Dem ocratici di S inistra” hanno replicato con controricorso e memoria. 
È stata disposta la trattazione camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Il ricorso è articolato in otto motivi che deducono: 10 di 20 I) La nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 137, 139, 157, 160, 164, 168, 292 e 354 c.p.c. e 2697 e 2728 del c.c.; la nullità della sentenza, per inesistenza o, in via gradata, nullità della notificazione, ai convenuti contumaci, dell'atto di citazione di primo grado e per l'inesistenza della notificazione dell'atto di intervento di ### di primo grado; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). 
I ricorrenti deducono che la Corte di appello abbia omesso di esaminare l'eccezione di nullità della sentenza definitiva di primo grado n.600/202 , contenuta nel quarto motivo di appello, argomentata sostenendo l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di ### e dell'atto di intervento di ### in relazione alla posizione dei convenuti contumaci, asserendo erroneamente - a loro parere - che l'eccezione avrebbe riguardato solo la sentenza non definitiva di primo grado e ritenendola coperta dal giudicato di questa decisione. 
I ricorrenti contestano la sussistenza del giudicato in relazione alla sentenza non definitiva di primo grado e a tal fine assumono la ricorrenza di un litisconsorzio necessario, q uanto meno processuale, tra tutti gli associati, nei cui confronti era intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da part e di ### e ### e , quindi, rimarcano che ### , secondo la loro prospett azione rimasto contumace inv olontario in primo grad o, aveva proposto appello tardivo avverso la sentenza non definit iva, avendo avu to conoscenza del processo solo in data 18 ottobre 2020 con e-mail di un difensore costituito, e poi avv erso la sentenza definitiva di primo grad o, eccependo l'inesistenza delle notificazioni, eccezioni sollevate da tutti gli altri ricorrenti con i loro atti di appello. 
II) La nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 306, 102, 176, 186, 101, 292, 306, 298, 300, 302, 304, 305, c.p.c . e degli artt. 24 e 111 c.p.c. e 11 di 20 dell'art. 6 della ### p er i ### dell'Uo mo; la nullità della gravata sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).  ### i ricorrenti vi sarebbe omessa pronuncia e violazione del contraddit torio in quanto la Corte territoriale n on avreb be esaminato l'eccezione secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe trattato di litisconsorzio necessario tra tutti i convenuti ex art. 102, secondo comma, c.p.c., soggetti che a vevano partecipato alle deliberazioni assembleari oggetto di i mpugnazione, di guisa che sarebbe stato necessario n otificare anche a loro l'atto di riassunzione del giud izio in seguito al l'interruzione verificatasi a causa della morte di ### Deducono che la rinuncia poteva essere validamente formulata solo nei confronti di tutti i convenuti litisconsorti necessari e che la mancata integrazio ne del contraddittorio nei confronti di tutti comportava che l'avverso secondo atto di riassunzione del processo di prim o grado, del 12/7 /2016, era certamente nullo e la causa andava dichiarata estinta, quanto meno a far data dal 14/4/2016, proprio in quanto su ssisteva, nel caso in esame, il li tisconsorzio necessario tra tutti i convenuti. 
III) La null ità dell a sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 291, 292, 294, 303, 325, 327, secondo comma, 331, 340, 342, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2728 c.c.; inversione dell'onere prova; l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). 
I rico rrenti lamentano che l a Corte di merito abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello interposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza non definitiva 12 di 20 n. 2335/ 2017. Sostengono che, in primis, è e rrata, la gravata sentenza, nella parte in cui h a dichiarato l'inam missibilit à dell'appello notificato da ### avverso la sentenza non definitiva, e ne deducono che l'intervenuta impugnazione della suddetta sentenza non defini tiva, da parte di uno solo d ei litisconsorti (nella fattispecie ### con il primo atto d'appello), aveva avuto l'effet to di impedire il pass aggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente obbligo dell'integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
IV) La nullità della sentenza per violazione /o falsa applicazione degli artt. 168 c.p.c. e degli artt.112, 113 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 della costituzione; l'omessa ricostruzione del fascicolo d'ufficio. 
I rico rrenti deducono che, a seguito dell'intervenuto smarrimento del fascicolo d'ufficio, il G.I. ne aveva disposto prima le ricerche a cura della cancelleria e poi, non essendo stato ritrovato, ne aveva ordinato la ricostruz ione a cura delle parti; lamentano, tuttavia, che, pur sollecitato in tal senso dai difensori dell'odierno convenuto D'### il giudice aveva omesso di disporre la ricostruzione dei verbali di causa, così contravvenendo al disposto degli artt. 112 e 113 c.p.p., applicabili, analogicamente, al caso di specie. 
V) La nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, lette ra ff), de creto legislativo 109/2006 che riguarda l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore m acroscopico o di grave e inescusabile ne gligenz a; la violazione del principio del giusto processo e dell'imp arzialità del giud ice ex art t. 24 e 111 Costituzione (art. 360, comma 1 nn. 3 e 4). 
I rico rrenti rammentano di ave re proposto istanza di ricusazione nei confro nti del giu dice di primo grado, la mentando l'abnormità dei provvedimenti da questi emessi. Si dolgono che la 13 di 20 Corte territoriale abbia escluso la sussistenza di condotte parziali o abnormi e respinto il gravame. 
VI) La nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 c.c. e degli artt. 75 e 100 c.p.c. per difetto di inte resse e legittimazione ad agire dei resistenti; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 8 e 24 dello statuto del partito dei democratici di sinistra; il difetto di legittimazione attiva e processua le dell'appellato ### per difetto di capacità processuale; l' inammissibilità/improponibilità dell'atto d'intervento “adesivo autonomo” dell'appellato ### (art. 360, comma 1 nn. 3 e 4). 
VII) La nullita' della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 23, 24, 27, 36 del c.c. e degli artt. 2, 18, 49 e 51 della ### la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 4, 7, 8, 913, 14, 27 e 32 dello statuto del partito dei ### d i ### la v iolazione e/o falsa ap plicazione dell'art. 112 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione del principio di dem ocraticità (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4). Sull' asse rita invalidità delle delibere de l 28 e 29 febbrai o 2008: error in iudicando, per difetto asso luto di motivazione e/o motivaz ione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia in quanto il giudice di merito avrebbe travisato i fatti di causa e le norme applicabili alle questioni sottoposte al suo vaglio, risolvendosi la motivazione in un mero elenco di norme (art.  360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5). 
VIII) La nullit à della sent enza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 114 , 115 e 116 c.p. c. e degli art. 1226, 2697 e 2728 del c.c., circa le avverse domande di inibitoria e di risarcimento del danno all'i mmagine deriv ato dall'asserito utilizzo indebito del simbolo e circa la v alutazione della relativa quantificazione da parte del giudice (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.). 14 di 20 3.1.- Il primo e d il te rzo motivo, d a trattare congiuntamen te per connessione sono infondati e vanno respinti.  ### consolidati principi, la parte rimasta contumace pu ò impugnare la sentenza che l'abb ia vista socco mbente oltre la scadenza del termine an nuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti d i cui all'art. 292 c.p. c.) sia della man cata conoscenza del processo a causa di d etta nu llità (Cass. n. ### /2022), senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cass. n. 532/2020). 
La decisione impugnata, con riferimento alla parte ### si è attenuta a questi principi; infatti, la Corte barese ha affermato «Nel caso di sp ecie, il T ### si è limitato ad eccepire apoditticamente il difetto della notificazione nei suoi confronti, non fornendo alcuna prova circa alcun vizio della citazione o della sua notificazione, né ha dato prova della mancata conosc enza del giudizio. Al contrario, il medesi mo ha dichi arato di aver avuto conoscenza della sentenza non definitiva solo in data ### tramite mail ricevuta d all'avv. ### ino, difensore d ei convenuti costituiti, con la quale gli si dava notizia della circostanza che il relativo processo era stato avviato e si stava celebrando a sua ins aputa; circostanza questa, di pe r sé, non sufficiente a provare la non conoscenza del giudizio di primo grado, soprattutto considerato che il ###, giorno di notifica dell'atto di appello proposto dal ### corrispo ndeva al giorno di udienza di precisazioni delle conclusioni del giudizio di primo grad o, nella quale avrebbe potu to costituirsi per far valere le sue ragioni, sostenendo quelle degli alt ri convenuti costituiti e chied endo di esser rimesso in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c». (fol.13 sent.  imp.), dando così atto ch e ### aveva av uto conoscenza di fatto del processo di primo grado, in data 18 ottobre 2020, quando 15 di 20 il giudizio era ancora pendente e che tale circostanza gli avrebbe dato modo di costituirsi nel giudizio e di svolgere ivi le proprie difese nei modi propri.  ###à della impugnazione della senten za non definitiva di primo grado da parte di ### esclude che detta impugnazione possa avere indotto una sorta di remissione in termini per gli altri ricorrenti che non aveva impugnato la sentenza non definitiv a, né avevano fatto riserva di impugnaz ione, come dagli stessi erroneamente auspicato con i motivi di ricorso.  4.- Il secondo motivo è infondato. 
Non ricorre al cuna omessa pronu ncia, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto la Corte territoriale ha esaminato l'eccezione secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe realizzato un litisconsorzio necessario, quanto meno processuale, tra t utti gli associati ex art. 102, comma 2° c.p.c., di guisa che sarebbe stato necessario notificare anche ai contumaci l'atto di riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione verificatasi a causa della morte di ### ed ha espressamente dichiarato in sentenza che gli appelli principali andavano respin ti con assorbimento di ogni altra questione, quale è quella che ci occupa. 
Invero, «Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla ma ncanza di u na decisione da parte del giu dice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimen to in altre statuiz ioni. In particolare, la figura dell'assor biment o in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di in teresse della parte, la q uale con la pronuncia sulla domanda assorbe nte ha conseguito la tu tela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la deci sione assorbente esclude la necessit à o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implic ito 16 di 20 rigetto di altre dom ande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazio ne è p roprio quella dell'assorbimento» (Cass. n.37/2023). 
Nel caso di specie la decisione implicita di rigetto consegue alla pronuncia con cui la rinuncia agli a tti del giu dizio formu lata da ### e ### ne i confronti dei convenuti contu maci è stata qualificata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ed è stato rimarcato che non vi era necessità di e spressa accettazione d a parte dei co nvenuti contumaci, in quanto l'accettazione era necessaria solo nell'ipotesi in cui la controparte fosse stata costituita e avesse avuto interesse alla prosecuzione del giudizio. Consegue, altresì, alla collocazione della controversia - che verte sull'abuso del simbolo e del nome di un partito, cioè, di una associazione non riconosciuta, e sull'impugnazione delle delibere assembleari dell'associazione in data 28 e 2 9 febbrai o 2008 - , nell 'ambito dei rapporti tra associazioni non riconosciute e tra associazioni ed associati. 
In prop osito, va ricordato che, come stabilito dall'art. 36, comma 2, c.c. «Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro i q uali, secondo questi acco rdi, è con ferita la presidenza o la direzione» di guis a che l'impugnazione della delibera assembleare può essere validamente posta in essere nei confronti di coloro i qual i hanno la presidenz a o la direzione dell'associazione, senza che sussista alcun litisconsorzio necessario - a d ifferenza di quanto erroneam ente sembrano sostenere i ricorrenti, la cui censura non coglie nel segno - di guisa che non vi era alcuna necessità di integraz ione del contraddittorio iussu iudicis.  5.- Il quarto motivo è inammissibile. 
La Corte ha rettamente applicato il principio secondo il quale 17 di 20 «Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmen te, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali element i, il giudice ometta di disporre l a ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della mot ivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede d i legittimità ha l 'onere di ric hiamare nel ricorso il contenuto de i documenti dispersi e dim ostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.» (Cass. n. 21571/2020). 
Nel caso di specie, a seguito dell'intervenuto smarrimento del fascicolo di ufficio, il giudicante ne dispose le ricerche a cura della cancelleria e successiva mente ne ordinò la ricostruz ione così assolvendo al dovere imposto al giudice in caso di smarrimento del fascicolo. 
La Corte di merito ha dato atto che gli appellanti, pur avendo lamentato la mancata ricostruzione dei verbali di causa e del sub procedimento cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, non avevano richiamato i contenuti degli stessi e non ne avevano dimostrato la rilevanza decisiva e, per tale ragione, ha disatteso il gravame.  ### censura non si confronta con la statuizione e risulta formulata in termini assertivi ed astratti, con evidente carenza sul piano della specificità ex art.366 n.6, c.p.c. in quanto risulta priva di riferimenti alle concrete vicende processuali, al contenuto dei verbali di cui si lamenta la m ancata ricostruz ione e alla loro concreta rilevanza ai fini decisori.  6.- Il quinto motivo è inammissibile. 
Come è noto, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, pur avendo natura decisoria, non è impugnabile autonomamente con rico rso straordinario p er Cassazione, ma è suscettibile di 18 di 20 essere riesaminata n el corso dello stesso processo att raverso il controllo sulla pronunci a resa dal (o col concorso del) iudex suspectus e l'eventu ale vizio causato dalla incomp atibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. n.18611/2020). 
Nel caso di specie i rico rrenti h anno interposto appell o su l punto e la Corte di merito lo ha motivatamente respinto in linea con i principi già espressi in sede di legittimità, rimarcando, da un lato, la mancanza di prove circa comportamenti non imparziali del giudice e, dall'altro, la correttezza della decisione che aveva solo parzialmente accolto le originarie domande attoree. 
Il motivo in esame, pur delineato come error in procedendo e violazione di legge, sollecita un riesame del merito, inammissibile in sede ###t ermini conformi alla aspettativa dei ricorrenti in ordine alle contestazioni mosse all'operato del giudice di primo grado.  7. - Il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono globalmente da disattendere. 
I ricorrenti, pur svolgendo plurimi argomenti, contestano - nel sesto motivo - in buona sostanza l'interpretazione che i giudici di merito hanno dato all'art.3, comma 8, dello ### dei DS , laddove sono indicate le ci rcostan ze fattuali che comportano l'incompatibilità dell'iscrizione ai DS, segnatamente in relazione alla iscrizione “ad un altro partito o a movimenti che presentino liste concorrenziali a quella del partito in consultazioni elettorali” , interpretazione in ragione della q uale la Corte di merito ha affermato la perdurante comp atibilità di ### e ### i con l'iscrizione nei DS, il mantenim ento delle cariche asso ciative rispettivamente rivestite, mai revocate, e la loro legittimazione. 
Il mot ivo sotto questo profilo - anche volendo prescindere dalla mancata indicazione formale di tale vizio e dell'indicazione 19 di 20 delle norme ermeneutiche violate - si rivela inammissibile. 
La den uncia della violazione, con il ricorso p er cassazione, degli artt. 1362 c.c. e segg., no n può risolversi nella m era contrapposizione tra l'interpretazione d el ricorrente e quella accolta nella sentenz a impugnata, dovendo al contrario essere proposta sotto il profilo de lla mancata osser vanza de i criteri ermeneutici di cui alle norme suindicate e, in ossequio al principio di auto sufficienza del ricorso, deve essere accompagnata dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine d i consentire , in sede di legittim ità, la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa (fra le molte, v. Cass. n. 13587/2010): ciò nel caso di specie non è avvenuto e incide sulla ammissi bilità del mo tivo, tanto più che l'interpretazione compiuta dalla Corte barese non è incompatibile con il dato letterale. 
Anche l'argomento ulteriormen te speso ded ucendo la partecipazione dei DS rappre sentati dai rico rrenti al la competizione elettore risulta non cond ucente, in quanto è sviluppato sull'assunto - svolto nel settimo motivo - che la lista elettorale era stata regola rmente p resentata sulla b ase delle delibere assembleari dei DS del 29 e 29 febbraio 2008, proprio le delibere dichiarate invalide d alla Corte di merito, e sull'e rrata prospettazione, disat tesa in fase di merito pro prio sulla scorta dell'interpretazione delle clauso le dello ### dei DS, che ### e ### non fossero più legittimati a rappresentare i DS (mentre lo sarebbero stati gli odierni ricorrenti). Da ciò consegue l'infondatezza del motivo, così come della critica svolta deducendo l'omesso esame della delibera ad ottata il 21 lug lio 2007 dal IV ### dei DS (fol.61/62 del ric.). Per vero, qu esto ultima circostanza è stata esaminat a dalla Corte di me rito e riso lta proprio sul rilievo che la delibera era stata adottata dagli organi del partito deputati a esprimerne la volontà generale. 20 di 20 8.- ### motivo va disat teso, sia perché gli argomenti utilizzati vertono sulle questioni g iuridiche prospettate e già disattese con i pregressi m otiv i, sia p erché sotto forma di violazione di legge viene, in buona sostanza, sollecitato un diverso esame del merito.  9.- In conclusione, il ricorso va rigettato. 
Le spese seguo no la soccombe nza nella misura liquid ata in dispositivo. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M.  - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll'ulteriore importo a titolo di contribut o unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### a di ### glio della ### 

causa n. 13505/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Tricomi Laura

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25492/2025 del 17-09-2025

... iarazione di "inefficacia" della garanzia - attiene, invero, non alla fase di ammissione benefici previsti dalla l. n. 662 del 1996, ma alla successiva fase di esecuzione del rap porto e, in p articolare, di erogazi one ed attivazione della garanzia. Onde è attribuita alla cogni zione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell'atto 8 di 14 amministrativo (vuoi nella forma, o ne l procedimento, o nella motivazione, ecc.), ma per i comportamenti posti in essere dallo stesso benefi ciario nella fase attuativa dell'inte rvento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la controversia riguarda l'inad empimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi. In tale evenienza, si tratt a non di question i afferent i alla fase prodromica al finanziamento erogato, ma degli obblighi conseguenti e delle g aranzie assunt e dal M.C.C. s.p.a., qu ale gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario: ne deriva che la controver sia ha ad oggetto diritti d i (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29993/2022 R.G. proposto da: ### - ### nella qualità d i mandataria e ### del F ondo p ubblico di garanzia in fav ore dell e PMI di cui alla L . 662/1996, in p ersona dell'###re Delegato e legale rapp.te , ### elettivamente domiciliata in ### 20, presso lo studio dell 'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro ###, elettivamen te domiciliata in ### 73, presso lo studio dell'avvocato ### NITTI (NTTSV ###) che la rappresenta e difende; 2 di 14 -controricorrente avverso SENTENZA della CORTE ### di M ### 3015/2022, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal ##### (da qui in avanti, per brevità, BNP ### conveniva, dinanzi al Tribunale di Milan o, la ### del ### (d'o ra in avanti ###, chiedendone la condanna al pagamento dell'imp orto di euro 180.119,43, in esecuzione della garanzia rilasciata, ai sensi della l.  n. 662/1 996, in relazione a quattro contratti di leasing, conclusi con la ### S.r.L. per l'80% dell'importo finanziato, che si erano risolti per inadempimento della ### S.r.L.  ###-MCC, infatti, si era opposta all'escussione in via stragiudiziale della garanzia doman data dalla ### adducendo che, a seguito di un controllo interno, la garanzia era stata revocata in v ia di autot utela e ciò aveva costret to la #### ad agire in giudizio , sia per ot tenere la condanna della ### alla corre sponsione d i quanto preteso sia per ottenere l'annullamento del provvedimento di re voca. Oltre al giudizio dinanzi al Tribunale d i ### aveva promosso, infatti, anche un giudizio dinanzi al #### ale di ### con la sente nza n. 1873/ 2021, riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l'istanza di sospensione di cui all'art. 295 cod.proc.civ. formulata dalla ###
MCC e considerava illegittimo il provvedimento di revoca. 
La Corte d 'appello di ### con la sentenza n. 3 015/20 22, depositata il ### e notificata il ###, ha confermato la pronuncia del tribunale. 3 di 14 Per quan to ancora di rilievo in que sta sede, ha rigettato l'eccezione di dife tto di giurisdizione, come aveva già fatto il tribunale, ritenendo correttamente applicato il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 25577/2020 che aveva ribadito quanto già statuito da Cass., Sez. Un ., n. 9826/2014 e, in sintonia con la giurisprudenza amministrativa (### Stato n. 2668/2018), aveva affermato che la giurisd izione in caso d i revoca dell a garanzia concessa spetta al giudice ordinario. Nella specie, infatti, ### si era o pposta a ll'escussione in via stragiu diziale della garanzia, rilevando che in autotutela, a seguito dei controlli disposti ai sensi del D.m. 2/09/2015, aveva revocato la garanzia concessa, atteso che il sogget to richiede nte non aveva rispettato le ### operative in relazione agli oneri informativi e di documentazione; in particolare, essendo emerso che due dei contratt i di leasing avevano scadenze diverse tra di loro, quanto alla dat a di sottoscrizione e di consegna dei ben i, e che gli altri d ue non raggiungevano la percentuale minima de l 50% d i realizzazione dell'investimento deliberato, aveva revocato la garanzia per una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse. 
La corte d'appello ha quindi confermato che spetta alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir men o della concessa agevolazione, n on per ragioni attinenti a vizi dell'atto amministrativo, ma per i comportamenti posti in essere dal beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato ormai concesso. 
Ha precisato che la ### non aveva neppure saputo spiegare quale sarebbe stata la «nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato» che l'aveva portata alla revoca dell a garanzia concessa, trattandosi di aspe tto nemmeno considerato nella deliberazione del ### di garanzia, e che non p oteva ritenersi u n vizio originario del provved imento 4 di 14 concessorio la circost anza che l'operazione si fosse perfezionata con quattro contratti di leasing che prevedevano scadenze diverse, attenendo essa, invece, all'asserito inadempimento del beneficiario. 
Ha conf ermato anche la corrette zza della deci sione di no n sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., in ragione dell'avvenuta impugnazione da parte di ### dinanzi al TAR del provved imento di revoca, non sussistendo un rapporto d i pregiudizialità giuridica tra i due giud izi e non essendo stato il giudice amministrativo ch iamato a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi. 
Avendo inviato ### successivamente alla s tipula d i ciascun contratto, la d ocumentazione relativa, senza che alcuna eccezione venisse mossa da parte d ella garante, non essendovi alcuna disposizione che vietava la ricorrenza di una data diversa di scadenza dei canoni di leasing, rilevat o che, al contrario, le disposizioni operative consentivano la sti pulazione di contratti di finanziamento in date diverse, ha ritenuto la revoca della garanzia ingiustificata.  ### - ### S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi.  ### resiste con controricorso. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. Entrambe le parti, in vis ta d ell'odierna camera di consiglio, depositano memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motiv o si de nunzia la nullità della gravata sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 1 cod.proc.civ., per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 
La ricorre nte sostiene che la sentenza d i questa Corte 9826/2014 (una di quelle evocate dal giudice a quo ) non riguardava una controversia avente ad oggetto un provvedimento 5 di 14 di ineff icacia della garanzia pubblica, ma la restituzione da parte dell'impresa beneficiaria (e non della banca finanziatrice) dell'agevolazione concessa nella forma di erogazione di garanzia e che la sentenza n. 25577/2020, a sua volta, era stata pronunciata con riferimento ad una vicenda diversa rispetto a quella in esame, la quale, invece, riguarderebbe la fase prodromica al finanziamento erogato, essendo stata la revoca de l provvedimento concessorio basata su una diversa rappresentazione dei fatti posti a fondamento della concessione della garanzia: in particolare, come già in sintesi anticipato, era emerso che la data di scadenza della garanzia pub blica era successiva (31.05.2019) rispetto a quella deliberata dal ### di G estione del Fon do ex l. 662 /96 (31.10.2018) e in ogni caso erano diversi la data di erogazione, la durata, la scadenza d ei canoni e il piano di ammortamen to dei contratti di leasing. 
Di conseguen za, sostiene che la Corte di ### llo di M ilano avrebbe dovuto applicare il principio, pure esso enunciato da Cass., Sez. Un., n. 25577/2020, secondo cui «quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di op portunità n el perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legitt imità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo». 
A conferma di tanto adduce che: i) il provvedimento di revoca era stato adottat o per «una nuova ponderazione di opp ortunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legit timità»; ii) la delibera di inefficacia della garanzia risultava già adottata da parte del ### di ### del ### in seguito alla notifica del ricorso introd uttivo di primo grado davanti al giudice ordinario, che era stata assunta sulla scorta delle risultanze di un controllo ispe ttivo da parte dell'### à amministrativa, che non era sindacabile dal giudice ordinario, che 6 di 14 riguardava la valut azione strett amente istruttoria dell a soglia dell'investimento, che discendeva dall'accertamento di una inesatta rappresentazione dei fatti ai sensi del comma 2-bis dell'art. 21 nonies della l. 241/19 90, che era frutto dell'esercizio del potere autoritativo della P.A. 
Il motivo è infondato. 
Come riconosce la stessa ricorrente, la revoca della garanzia era stata disposta a seguito del controllo espletato ai sensi del ### del ### ro dello ### co del 21/09/2015; detto controllo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, peraltro, del tutto assertivamente - come già è stato rilevato dal giudice di merito, là dove ha osserva to che l'appellante n on aveva sapu to indicare quale fosse la nuova ponderazione di opportunità n el perseguimento dell'interesse pubblico affidato (v . p. 10 della gravata sentenza) - era spe cificatamente orientato «all'accertamento della effettiva destinazione dei fond i per le finalità previste», e ra inequivocabilmente un controllo ex post rispetto alla concessione de l beneficio, affidato al ### di gestione; nel decret o ministeriale si parla infatti di controlli sulle operazioni ammesse al ### di garanzia che i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano ad accettare; controlli che, in caso di esito positivo, comportano l'adozione di una delibera di conferma della garanzia concessa, in caso di esito negativo determinano «l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la revoca del la concessione dell 'agevolazione, secon do le modalità stabilite dalla legge 241/90 e successive modif iche e integrazioni trasmesso mediante ### Il che impone di rigettare il motivo di ricorso, sulla scorta proprio di Cass., Sez. Un., n. 2557/2020 che al la domanda se spet ti al giudice ordinario o al giud ice amministrativo decidere la controversia promossa da chi, dopo essere stato ammesso ad un beneficio pubblico, si dolga della declaratoria d'inefficacia/revoca 7 di 14 dello stesso ha risp osto, ribadendo che: «a) nella fase in cui l'amministrazione è munita del pot ere discre zionale di apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva id entica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di att ribuzione del beneficio ed è tu telabile davant i al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di op portunità n el perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legitt imità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l'adozione del provve dimento amministrativo ampliativo, si determi na il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamen ti che i l provvedimento non sia stato in séguito attuat o dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal benefi cio per la mancata osservanza di o bblighi assu nti da l privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario». 
Nella vicenda de cisa da Cass., Se z. Un., n. 25 57/202 0, si trattava, peraltro, propria di una vicenda analoga a quella per cui è causa - la ban ca finanziatrice con re golamento di giurisdizione chiedeva di accertare a chi spe ttasse decidere sulla revoca d ella garanzia concessa al la società finanziata - in cui è stata confermata la giurisd izione de l giudice ordinario, precisando con efficacia evidentement e rilevante nella presente controversia che «### dalla banca contest ato - la dich iarazione di "inefficacia" della garanzia - attiene, invero, non alla fase di ammissione benefici previsti dalla l. n. 662 del 1996, ma alla successiva fase di esecuzione del rap porto e, in p articolare, di erogazi one ed attivazione della garanzia. Onde è attribuita alla cogni zione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell'atto 8 di 14 amministrativo (vuoi nella forma, o ne l procedimento, o nella motivazione, ecc.), ma per i comportamenti posti in essere dallo stesso benefi ciario nella fase attuativa dell'inte rvento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la controversia riguarda l'inad empimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi. 
In tale evenienza, si tratt a non di question i afferent i alla fase prodromica al finanziamento erogato, ma degli obblighi conseguenti e delle g aranzie assunt e dal M.C.C. s.p.a., qu ale gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario: ne deriva che la controver sia ha ad oggetto diritti d i credito, d ei quali conoscerà il giudice ordinario. Pertanto, mentre l'erogazione della sovvenzione avvie ne certamente a mezzo di un provvedimento discrezionale, che valuta gli in teressi della pubblica amministrazione e quelli dei priv ati comparando li, l'avvenuta esecuzione di tale atto am ministrativo con il pag amento della somma da erogare determina rapporti di mutuo e di garanzia, che sono di diritto privato».  2) Con il secondo motivo la ricorr ente prospetta la nullità della impugnata sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 295 cod.proc.civ., per aver la Corte d'### di ### ritenuto insussi stenti i presupposti per la sospensione del giudizio ordinario.  3) Con il terzo motivo parte ricorr ente si duole della violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. , per aver la Corte d'### di ### deciso in ordine alla legitt imità del provvedime nto di ineff icacia della garanzia nonost ante de tto provvedimento risultasse impugnato solo innanzi al Giudice Amministrativo (ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.). 9 di 14 4) I due motivi che sono illustrati congiuntamente e che meritano pertanto una trattazione unitaria sono, per un verso, inammissibili, per un altro, infondati.  ###à riguarda la riproposizione delle censure già disattese dalla corte d'appell o in ordine alla s ussisten za dei presupposti per disporre la sospen sione necessaria p er pregiudizialità amministrativa ai sensi dell'art. 295 cod.proc. Va innanzitutto osservato che sebbene l'art. 295 cod.proc.civ. non preveda la pecu liare ipo tesi di pregiudizialità tra cau sa civile e giudizio amministrativo , tale ipotesi non può ritenersi a priori esclusa, là dove l'acce rtamento compiuto dal giudice amministrativo sia suscettivo di produrre l'efficacia di giudicato tra le stesse parti della causa civile pregiudicata, in tal senso essendo necessario che il giu dizio amminist rativo abbia ad oggetto situazioni giuridiche di diri tto soggettivo che si inseriscono qu ali elementi della fattispe cie costituiva de l diritto controverso nel giudizio civile: dev e infatti ribadirsi il principio second o cui la sospensione necessaria del processo , a norma dell 'art. 295 cod.  proc. civ., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di preg iudizialità g iuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto d ell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di un a delle parti, la questione preg iudiziale debba essere definit a con efficacia di g iudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giud ice dell a causa pregiudicata, nell'ottica di una soll ecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'op posta esigenza d i evitare un contrasto tra giudicati. 
Detta condizion e ricorre «solo nel caso che il giudice amministrativo sia chiamato a definire q uestioni di d iritto 10 di 14 soggettivo nell'ambito di att ribuzioni giurisdizionali esclusive, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione d el giu dizio civile, ancorch é connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti» (cfr. Cass., Se z. Un., 24 /05/2013, 12901 e successiva giurisprudenza). 
La corte d'appello non si è limitata a richiamare detti principi e a farne applicazione, ma ha anche aggiunto, allo scopo di motivare le sue conclusioni, che dinanzi al TAR non era stata chiesta la nullità del provved imento di revoca della garanzia, ma solo il suo annullamento, con esclusione quindi del nesso d i pre giudizialità necessaria che avre bbe imposto , là dove sussistente, la sospensione del giudizio civile per p regiudizialità amministrativa (Cass. n. 9578/2004). 
Detta statuizione non è stata colta e dunque non è stata confutata efficacemente dalla ricorrente; il che impedisce di acc ogliere il motivo di ricorso qui scrutinato, non essendo stato dimostrato che dinanzi al giudice amministrativo si controvertesse di una questione intercorrente tra le stesse parti del giudizio civile di cui si chiedeva la sospensione (Cass, ### Un., n. 12901/2013) e inerente la tutela di diritti soggettivi nell'ambito di una materia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
In sostanza, la statuizione dei giudici di merito secondo cui non sussiste pregiudizialità fra il giudizio promosso per il riconoscimento dei diritti derivanti dal titolo azionato e quello in cui il medesimo sia impugnato sotto il profilo dell'annullabilità, e non anche sotto quello dell'inesistenza o della nullità che impediscono all'atto di produrre ab origi ne qualunque effetto, resiste alle censu re della odierna ricorrente, oltre ad essere in sint onia con la giurispru denza d i questa Corte, secondo cui «i vizi di annullamento potrebbero 11 di 14 portare alla rimozion e del titolo medesimo con una sentenz a di natura costitutiva, la quale non si porrebbe in conf litto con la pronuncia che ne abbia medio tempore riconosciuto l'efficacia, anche se, in forz a de lla sua retroatt ività inter partes, comporterebbe l'insorgenza di un deb ito di restituzione delle prestazioni eseguite; pertanto (…) l'obbligo di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nasce quando si ano dib attute fra le parti in separata sede ###tesi implicanti l'inesistenza o la nullità assoluta del p rovvedimento autorizz ativo di det ta occupazione (per radicale carenza di pote re o per difetto degli indispensabili requisiti di forma e di contenuto), non la mera annullabilità del provvedimento stesso» (Cass. 09/08/1997, n.7451; Cass. 30/03/1999, n. 3059; Cass. 04/04/2001, n. 3977; Cass. 05/12/2002, n. 17317; Cass. 24/01/2006, n. 1285; Cass., Sez. Un., 27/02/2007, n. 4421; Cass. 20/07/2010, n. 17014). 
Va dun que dichiarata sotto questo pro filo l'inammissibilità della censura formu lata col secondo motivo, perché con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come t ale inammissibile ex art. 366 , 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09 /2018, n. 22478; 25/08/2000, n. 11098; Cass. 17/11/2003, n. 17402; 23/09/2003, n. 12632). 
Né può accogliersi la den uncia di ultrapetizione che si basa su presupposti in iure errati, perché prop rio per effetto dell'insussistenza di una pregiudizialità che comporti la sospensione necessaria del gi udizio civile (pregiudizialità che eviden temente costituisce una deroga al criterio secondo cui le que stioni 12 di 14 pregiudiziali sono risolte, incidenter tantum, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda), è consent ito al giudice ordinario di accertare incidenter tantum la questione pregiudiziale al solo fine di consentire la decisione sulla domanda principale con effetti limitati al giudizio in corso. 
È, infat ti, questo lo schema chiarame nte presupposto dall'insussistenza di una pregiudiziale amministrativ a che si inserisce coerentemente nel sistema per la radicale diversità delle controversie pendenti dinan zi ai giudici di diverso ordine (l'un a sull'atto; l'altra sul rapporto).  5) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa app licazione della l. n. 662/96 e dell a normativa secondaria e cioè delle ### per avere erroneamente, ingiustamente e illegittimamente ritenuto fondata la domanda giudiziale proposta dalla ### e l'illegittimità del provvedimento di revoca/inefficacia della garanzia adott ato dal ### di ### del ### di ### alla corte d'appello si rimprovera di non av ere appli cato: a) la speci ale normativa d i settore che ritiene ammissibile un'operazione di leasing strutturata in più contratti a condizione che gli stessi presentino la medesima data di erogazione (verbale di consegna), la medesima durata, la medesima scadenza e lo stesso piano di ammortamento; b ) il meccanismo di funzionamento delle garanzie pubbliche, perché le operazioni ammesse al ### non possono avere una scade nza successiva a quella sottoposta al ### e dallo stesso deliberata. 
Il motivo è inammissibile. 
La ricorrente insiste nella prospettazione di circostanze pacifiche - quanto alla diversa data di erogazione, alla durata, alla scadenza e al pian o di ammortamento de i contratti d i leasing - ma non formula alcuna censura rispet to alle rationes decidendi della statuizione impugnata. 13 di 14 Rilevato che la corte d'appell o ha escluso la ricorren za di disposizioni di carattere normativo o convenziona le che imponessero, all'epoca dei fatti, in caso di operazioni di finanziamento aventi ad oggetto più contratt i la medesima scadenza la stipulazione nella stessa data di detti contratti ed ha precisato che la limitazione relativa alla stipulazione dei contratti in unica data «non può, ovv iamente, desumersi d a disposizioni operative entrate in vigore in data successiva alla concessione della garanzia» (p. 16), che, al contrario, le disposizioni operative, parte IX, punto 13, ammettevano espli citamente amme ttevano che i contratti di finan ziamento fosse ro stipulati in date differenti (pp.  16-17) e che solle d isposizioni operative del D.M. del 2015 , entrate in vigore successivamente, prevedevano la necessità che i canoni di locazione finanziari a non avessero una scad enza successiva alla scad enza della g aranzia (p. 18), la ricorren te avrebbe dovuto contestare che le dispo sizioni normative, contrattuali e operative vigen ti al mo mento dell'ammission e al beneficio non sanzionassero con la revoca della garanzia operazioni di fina nziamento che si fossero concretizzate tramite contratti stipulati in data diversa o che prevedessero la scadenza dei canoni di locazione su ccessivament e alla scadenza della garanzia, e contestare altresì che solo con il Dm del 2015, cui ha fatto riferimento il giudice a quo, fosse stato previsto esplicitamente il divieto di concedere la garanzia pe r i contratti di fin anziame nto stipulati in date differenti. 
Il che condanna la censura qu i formulata all'inammis sibilità, perché per de nunciare un error in iudi cando occorre dapprima individuarlo mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute ne lla sentenza gravata che motivatame nte si ritengono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'i nterpretazione delle stesse fornita dalla g iurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non permettendo, altrimenti, 14 di 14 a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 26 /06/2013, 16038; Cass. 01/12/2014, n. 25419; Cass.12/01/2016, n. 287; Cass. 26/07/2024, n. 20870).  6) All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.  7) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono li quidate, in favore della controricorrente , nella misura indicata in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ### L easing ### che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### di ### del 17 giugno 2025 dalla ### sezione civile della Corte di Cassazione.  ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16569/2024 del 13-06-2024

... appello alla legge 30 dicembre 2004, n. 311; 2.3 invero, giova ricordare che il nostro ordinamento catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su inizi ativa del l'amministrazione comunale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2013, n. 10489; Cass., 5^, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, nn. 19989 e 19990; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22564; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 730; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2022, 4055; Cass., Sez. 5^, 18 agosto 2023, n. 24798); a) la prima è prevista dall'art. 3, comma 58, della legge 23 novembre 1996, n. 662, secondo cui il Comune può chiedere l'intervento dell'### delle ### per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quand o il classamento stesso risulti non aggiornato, sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; in tal caso, l'atto deve precisare a 6 quale presupposto - il non aggiornament o del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari - la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ip (leggi tutto)...

testo integrale

### ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9226/2023 R.G., proposto DA la “### del ### S.p.A.”, con sede ###persona del di rigente preposto alla redazione di documenti contabili societari e ### pro temp ore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### entrambi con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'### delle ### con sede ###perso na del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello St ato, con sede in ### ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### 21 ottobre 2022, 1192/03/2022; ##### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecip ata del 31 mag gio 2024 dal Dott. #### 1. la “### del ### S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### 21 ottobre 2022, n. 1192/03/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di rettifica catastale - con ripristino dei mappali originari in categoria D/5 in luogo del proposto frazionamento d ei medesimi in un map pale in categoria D/5 e in quattro mappali in categoria A/10 - per un fabbricato sito in ### alla ### sviluppato su sei livelli (di cui cinque fuori terra ed uno sotto terra) e censito in catasto con le particelle 315 sub. 20, 322 sub. 1, 324 sub. 8 e 333 sub. 12 del foglio 129, all'esito di procedura “DOCFA” dell'anno 2010 (per una diversa distribuzione degli ambienti interni), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'### delle ### avverso l a sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 13 di cembre 2018, n. 8 35/03/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che la rettifica catastale fosse giustificata in relazione alla unitaria destinazione del fabbricato in questione all'esercizio dell'attività bancaria; 3. l'### delle ### ha resistito con controricorso; ### 1. il ricorso è affidato a quattro motivi; 3 1.1 con il prim o motivo, si denunci a violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 1 , commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, per un verso, di richiamare a sostegno del decisum una normativa completamente inconferente rispetto al caso di specie (vale a dire, la legge 30 dicembre 2004, n. 311), e, per altro verso, di affermare che, in assenza di modifiche strutturali all'immobile, sarebbe preclusa al contribuente la possibilità di rettificare il classamento del l'immobile medesimo, in special modo sul la scorta della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che risulterebbe inapplicabile agli immobili iscritti nella categoria D/5; 1.2 co n il secondo motivo, si denu ncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, 1249, 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , pe r essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «che le u.i.u. non potrebbero dirsi autonome da un pu nto di vista fu nzionale e reddituale in quanto rivolte a uno scopo unitario e collegate fra loro con una scala interna»; 1.3 co n il terzo motivo , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4 per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «che l'### finanziaria avrebbe soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente per il sol fatto di aver ripristinato l'originaria rendita catastale attribuita all'immobile dalla Ricorrente»; 1.4 co n il quarto motivo, si denuncia n ullità della sentenza impugnata ### per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e/o degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, primo comma, disp. att. cod. proc.  civ., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi « sul motivo di appello con cui la ### ha contestato nel merito la valorizzazione dell'immobile accertato, evidenziando altresì che il passaggio motivazionale che potrebbe astrattamente ritenersi reso in risposta a tale motivo è in ogni caso corredato da una motivazione apparente»; 2. il primo motivo è infondato, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivo in punto di diritto, la motivazione della sentenza impugn ata debb a essere parzialmente emendata nei termini specificati in appresso, ai sensi dell'art.  384, quarto comma, cod. proc. civ.; 2.1 la censura attinge la sentenza impugnata, nella parte in cui si aff erma che: « La giurisprudenza di legittimità ha preso posizione sul tema [C ass. n. 9629/12], giungendo alla conclusione che per giustificare un riclassamento è necessario che ricorrano due possibili presupposti, individuati dalla L.  311/04 art. 1 commi 335 e 336 e cioè: - ### specifiche subìte dalla unità immobiliare; - ### di parametri della microzona in cui si trova la unità immobiliare, 5 ma in questo caso va indicato l'atto con cui si è proceduto alla revisione dei parametri in seguito a dei concreti miglioramenti del contesto urbano [si discuteva infatti di un riclassamento che ave va innalzato la categoria catastale ad iniziati va dell'amministrazione finanziaria]. Oppure è necessario che vi sia una incongruenza tra il precedente classamento della unità immobiliare ed il classamento di fabbricati similari con caratteristiche analoghe [art. 3 comma 58 L. n. 662/96]. Nel caso in esame non ricorre alcuno di questi presupposti. Deve anche [essere] sottolineato che è un dato pacifico, non contestato, che la procedura ### del 2016 è stata attivata senza c he vi fosse stato alcuna modifica strutturale dell'edificio»; 2.2 anzitutto, si deve rilevare l'improprio ed erroneo richiamo del giudice di appello alla legge 30 dicembre 2004, n. 311; 2.3 invero, giova ricordare che il nostro ordinamento catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su inizi ativa del l'amministrazione comunale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2013, n. 10489; Cass., 5^, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2019, nn. 19989 e 19990; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22564; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 730; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2022, 4055; Cass., Sez. 5^, 18 agosto 2023, n. 24798); a) la prima è prevista dall'art. 3, comma 58, della legge 23 novembre 1996, n. 662, secondo cui il Comune può chiedere l'intervento dell'### delle ### per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quand o il classamento stesso risulti non aggiornato, sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; in tal caso, l'atto deve precisare a 6 quale presupposto - il non aggiornament o del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari - la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ip otesi, i fabbricati , il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento; b) la seconda è prevista dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e riguarda il classamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate; in tal caso, l'atto deve recare l'analitica indicazione di tali trasformazioni; c) la terza è prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e riguarda la revisione dei parametri catastali della microzo na in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scosta mento del rapp orto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali; in tal caso, l'atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; 2.4 nella specie, però, in base alla incontroversa esposizione degli antefatti extraprocessuali, non vi è stata alcuna iniziativa dell'amministrazione comunale in ordine alla revisi one catastale del fabbricato, per cui la fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi summenzionate, per cui il giudice di appello è correttamente giunto «alla conclusione che per giustificare un riclassamento è necessario che ricorrano du e pos sibili presupposti, individuati dalla L. n. 311/04 art. 1 commi 335 e 336 e cioè: - ### specifiche subìte dalla unità immobiliare; - ### di parametri della microzona in cui si trova la unità immobiliare, ma in questo caso va indicato l'atto co n cui si è procedut o alla re visione dei parametri in 7 seguito a dei concreti miglioramenti del contesto urbano [si discuteva infatti di un riclassamento che ave va in nalzato la categoria catastale ad iniziativa dell'amministrazione finanziaria]. Oppure è necessario che vi sia una incongruenza tra il precedente classamento della unità immobiliare ed il classamento di fabbricati similari con caratteristiche analoghe [art. 3 comma 58 L. n. 662/96]. Nel caso in esame non ricorre alcuno di questi presupposti»; 2.5 viceversa , la co ntribuente risulta aver scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento “DOCFA”, regolato dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il cui art. 1, comma 1, il quale prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi: in ipotesi di presentazione di dichiar azione di nuova costruzione di cui all'art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, 1142, ovvero in ipotesi di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conver tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, il quale impone alle persone o agli enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249; 2.6 l'impiego della procedura “DOCFA” è, pertanto, limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella co nsistenza delle singole unità immobiliari, circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame, ov e risulta che la procedura “DOCFA” è stata introdotta dalla contribuente unicamente per una variazione che riguardava la destinazione d'uso delle varie porzioni del medesimo fabbricato; difatti, secondo l'accertamento fattone 8 dal giudice di appello, «la procedura ### del 2016 è stata attivata senza che vi fosse stato alcuna modifica strutturale dell'edificio»; 2.7 parimenti, non è calzante il richiamo all'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a tenore dei quali: «21. A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobi li a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualit à e l'u tilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchin ari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del ### delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»; 2.8 con una tecnica leg islativa “per esclusione ”, il suddetto comma 21 descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalme nte connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegn i, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di “imbullonati”; la scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività 9 produttive dei settori della siderurgi a, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., 5, 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 2.9 la nozione normativa di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale «prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel proce sso produttivo. È irrilevante la consi stenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al process o produttivo. (…) È, qu indi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilit à debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produ ttivo» (C ass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, 22551); 2.10 la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l'eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari” - rientrino nella tipologia generale dei «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo» (Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 2.11 nel caso in esame, si tratta di un'unità immobiliare che la ricorrente ha descrit to, nel ricorso introd uttivo , come 10 «fabbricato edificato nella prima metà del secolo scorso, che si eleva per cinque piani fuor i terra ed è dotat o di un piano sotterrano, suddiviso in diverse unità immobiliari, in particolare, 12 abitazioni, 5 negozi e 5 magazzini»; a suo dire, «originariamente tale fabbricato era destin ato, nella sua interezza, all'esercizio dell'attività bancaria, è stato censito agli atti catas tali come un'un ica unità im mobiliare appartenente alla categoria D/5 “### di credito, cambio e assicurazione”, e c ioè tra gli immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività bancaria per i quali la rendita è attribuita mediante il metodo della stima diretta, con valore pari ad € 131.500,00»; in seguito, «la BNL ha mutato l'utilizzo e la destinazione del suddetto fabbricato, intraprendendo lavori straordinari di ristrutturazione allo scopo di frazionarlo in separ ate ed autonome porzioni, da adibire ad uffici per l'esercizio di attività terziarie in genere»; 2.12 in subiecta materia, la circolare emanata dal Ministero delle ### l'1 febbraio 2016, n. 2/E, ha chiarito che l'art. 1, comma 21, della citata legge ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita, e quali, al contrario, siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica - da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo; 2.13 come è st ato correttamente chiarito dalla pr edetta circolare, si tratta di una rideterminazione preordinata al fine di realizzare l'uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruz ione o di va riazione; l'aggiornamento catastale, per la rid eterminazione della 11 rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri deve avvenire, attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale ; a tal fine è stata adeguata la procedura “DOCFA” per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al ### E dilizio ### considerata l'esigenza di monitorare tali variazioni da parte dell'### delle ### anche al fine di effettuare le speci fiche comunicazioni al Ministero dell'### e delle ### previste dall'ar t. 1, comma 24, della citata l egge; l a ri chiamata circolare ha affermato che tale previsione introduce una parti colare fattispecie di di chiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edili zi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita con l'esclusione degli eventuali componenti impiantistici che non sono più oggetto di stima diretta ; nella nuova proced ura “DOCFA” è stata introdotta un'ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata «dichiarazione resa ai sensi del l'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a cui è automaticamente connessa la causale «rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015»; 2.14 la previsione normativa di cui all'art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si innesta, dunque, sulla originaria procedura “DOCFA” con la conseguenza che il regime degli oneri probatori resta invariato; va riaffermato, pertanto, in tema di classamento di immobili, il consolidato orientamento di legitt imità per cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi 12 dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quell a attribuita derivi da un a diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difes a del contrib uente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; 2.15 nel caso in esame, la sentenza impugnata si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che la normativa in tema di “imbullonati” non giustificasse la separazione catastale (mediante frazionamento) - degli uffici di rezionali con l'attribuzione della categoria A/10, sul corretto rilievo, in adesione alle controdeduzioni dell'amministrazione finanziaria, che «“…la disposizione, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali “D/1 - Opifici” e “D/7 - ### per le attivit à indu striali” car atterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale», là dove la classificazione in categoria A/10 non è coerente con la permanente destinazione dei locali - nonostante le opere di ristrutturazione - ad atti vità strumentali ed acce ssorie all 'attività bancaria, la quale imponeva il rip ristino della categoria D/5, anche in considerazione della esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature al solo fine della «rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti» (art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); si aggiunga il condivisibile 13 argomento che, «anche da un punto di vista di coerenza logica l'argomento ha poco a che vedere con il tema del presente giudizio, perché nel ricorso introdu ttivo BNL non ha aff atto sostenuto che vi era stato un errore nella stima originaria, ma ha affermato una tesi del tutto diversa e cioè che l'immobile in origine era tutto quanto adibito a istituto di credito, mentre successivamente i piani superiori sa rebber o stati dotati di autonomia funzionale, e adibi ti ad attivit à amministrativa. 
Questo sarebbe avvenuto - si legge nell'atto di appello - con “interventi straordinari di ristrutturazione” che però non sono mai individuati con precisione dall'appellante o - quando sono descritti - sono irrilevanti: come la rimozione di un caveau blindato, posto che l'immobile rimane sempre unitario, collegato internamento e tutto dedicato all'attività di ### S.p.a. che anche dopo l'incorporazione da parte del gruppo francese ### rimane sempre - fondamentalmente - un istituto di credito», per cui, « è evidente dunque che il richiamo alla disciplina dell'art. art. 1 della legge n. 208 del 2015 sia del tutto inconferente»; 3. il secondo motivo è infondato; 3.1 sec ondo la ricorrente: «La sentenza im pugnata merita altresì di essere cassata nella parte in cui ha respinto “il motivo di impugnazione con cui si afferma che si tratta di varie unità immobiliari con autonomia reddituale e funzionale e che la legge non indica i criteri in base ai quali stabilire se un'immobile possieda autonomia funzionale e reddituale” giacché sarebbe “indiscutibile che le caratteristiche oggettive dell'immobile contano - e lo afferma ad ese. Cass. 12025/15 - e se come nel caso in esame è tutto collegato internamente, senza fare dei lavori strutturali (che BNL non dimostra di avere fatto) non potrebbe neanch e essere locato in parte a terzi soggetti”, 14 affermando altresì che sul punto sarebbe “condivisibile anche la tesi dell'### delle ### per cui l'autonomia funzionale deve sempre essere associata a quella reddituale e nel caso in esame le varie articolazioni della organizzazione interna della filiale BNL di ### (sportello, uffici, archivio) sono rivolte ad uno scopo unitario, al quale è finalizzata l'attività dell'intero istituto”, essendo “tutto co llegato internamente”. Così opinando, infatti, la sentenza impugnata viola apertamente e falsamente applica le disposizioni indicate in rubrica»; 3.2 tuttavia, la ricorrente non ha tenuto conto del combinato disposto degli artt. 8, 40, 61 e 63 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, a tenore dei quali: «### 8 - La classificazione non si esegue nei riguardi delle categ orie compren denti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Egualmente si procede per la determin azione dell a rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggr uppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche»; «art. 40 - Si acc erta come distinta unità immobiliare urban a ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente»; «### 61 - Il classamen to consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione 15 e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono es sere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»; «63 - Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito»; 3.3 secondo la circolare emanata dall'### delle ### il 16 maggio 2006, n. 4 (§ 3.2.1) «fattore discriminante (...) è costituito dalla specifica finalizzazione dell'immobile ad “attività industriale o commerciale”, prevista dall 'art. 8 del Regolamento, approvato con DPR 1° dicembre 1949, n. 1142. 
Peraltro, già in precedenz a il RDL 13 aprile 1939, n. 652, istitutivo del catasto edilizio urbano, aveva già previsto che gli opifici, i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, destinati a teatri, cinematografi ed alberghi, nonché più in generale i fabbricati costruiti per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magazzini, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) costituissero un distinto gruppo di categorie, da denunciare ed accertare con specifiche modalità rispetto al patrimonio immobiliare “ordinario”. Detta innovativa locuzione, attesa la natura del provvedimento in cui è inserita, non poteva avere che carattere interpretativo della specifica finalizzazione ad “attività industriale o commerciale”, prevista dalle normative istitutive e regolamentari del catasto edilizio urbano. Nondimeno la stessa ha influenzato nel tempo l'adozione di prassi, che han no indiv iduato ne ll'esistenza o meno di un “fine di lucro”, correlato spesso a lla natura del soggetto, il “criterio” discriminante anche per il classamento nelle categorie del gruppo D, ovvero in quelle del gruppo ### inoltre, «il qu adro generale delle cate gorie - pubblicato nel 16 1942 in allegato alle ### e IV della ### del ### e dei ### - (...) introduce, per alcune categorie dei gruppi B, C, e D, il concetto del “fine di lucro”»; 3.4 secondo la tabella delle categorie catastali, la categoria D/5 si riferisce ad «### di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)», con la specificazione che si tratta di «immobili destinati ad attività del settore terziario provvisti di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria»; mentre la categoria D/10 si riferisce a «### costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibi li di destinazione diversa s enza radi cali trasformazioni»; 3.5 in base alle suddette istruzioni: «Si censiscono in categoria A/10 gli uffici o studi privati utilizzati nell' ordinarietà, da liberi professionisti (notai, commercialisti, dentist i, ecc.) aventi consistenze anche notevoli. Si censiscono in categoria D/8 quei fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale, non suscettibili di destinazione diversa s enza radicali trasformazioni. Elemento discriminante può essere il contesto in cui è sita l'unità immobiliare (ad esempio un ufficio in contesto abitativo andrà censito in ###"A/10"; una palazzina uffici com prendente un intero stabile, avente la stessa destinazione appartenente alla stessa ditta, andrà censita in ### "D/8"»; 3.6 secondo l'accertamento fatto ne dal giudice di appello, «l'autonomia funzionale deve sempre essere associata a quella reddituale e nel caso in es ame le v arie ar ticolazioni della organizzazione interna della filiale BNL di L ucca (sportello, uffici, archivio) sono rivolte ad uno scopo unitario, al quale è finalizzata l'atti vità dell'intero istituto. Per questo è stato 17 ripristinato l'originario classamento catastale in cat. D/5 cioè “istituto di credito”»; 3.7 su t ali premesse, dunque, accertata l'insussistenza di rilevanti modifiche allo stato di fatto del fabbricato, si comprende senz'altro la rettifica catastale degli uffici direzionali, per i quali si deve ripristinare l'originaria classificazione in categoria D/5, no n essendo consona la categoria A/10 per la perdurante destinazione all'attività bancaria; 3.8 in conclusione, va affermato che, in materia di catasto, non è co nsentito al contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di variazione ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge sui c.d. “imbullonati”), in sede di procedura “DOCFA”, di proporre l'attribuzione della categoria A/10 (“uffici e studi privati”) in luogo della categoria D/5 (“i stituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro”, con la peculiarità di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria) a porzioni di un fabbricato con destinazione all'esercizio dell'attività ban caria, sul presupposto della separazione (materiale e organizzati va) degli uffici direzionali dai locali operativi, ai quali ultimi soltanto gli impianti e le attrezzature di sicure zza (ric onducibili alla previsione del l'art. 1, comma, 21 della legge 28 di cembre 2015, n. 208) sono asserviti, ostando a tale riclassificazione sia la permanent e strumentalità degl i immobili alla funzione originaria, sia l'esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature per la sola rideterminazione della rendita di immobili già censiti; 4. il terzo motivo è fondato; 4.1 secondo la ricorrente: «La sentenza impugnata è altresì affetta da un ulteriore errore in punto di diritto, laddove ha 18 ritenuto che l'### avrebbe soddisfatto l'onere probatorio in quanto “nel cas o in esame preva le un criterio storico: l'Ag.  ### si è limitata a ripristin are il classamento originario” proposto dal contribuente»; 4.2 per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio in subiecta materia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall'amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuent e a mezzo della procedura “DOCFA” di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l'onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi del la propria pretesa, nel quadro del parametro presce lto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva com unque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l' onere di dimost rare l'infondatezza della pretesa di maggiore rendi ta catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stess a zona censuaria in cui è collocato l'immobile; ne consegue che il gi udice del merito, dovendo verificare se la categoria e la class e attribuite all 'immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motiva zione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'ins uccesso dell'onere probatorio assunto dal c ontribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12747); 19 4.3 nello specifico, la censura attinge anche il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che: «non è accoglibile il motivo di impugna zione con cui si afferma che l'uff icio non avrebbe assolto all'onere di prova da cui è gravato, perché non ha prodotto a sostegno del suo provvedimento nessun altro immobile da utilizzare com e termine di comparazione per giustificare la sua stima, infatti nel caso in esame prevale un criterio storico: l'Ag. ### si è limitata a ripristinare il classamento originario»; 4.4 in proposit o, la ricorrente ha evidenzi ato che «non è conforme a diritto ritenere so ddisfatto l'onere probator io incombente sull'### per il sol fatto che questi si è ‘limitato' a ripristin are la rendita catastale or iginariamente attribuita all'immobile da parte del contribuente, peraltro ben prima che intervenisse la novella di cui all'art. 1, commi 21 e 22, legge 208/2015 la quale ha, come visto, mutato radicalmente i criteri di stim a degli immobili a destinazione specia le inclusi nelle categorie catastali D ed E. Per di più, non corrisponde neppure a verità il fatto che l'### ha ripristinato la vecchia rendita in quanto è giunto a determinare una rendita catastale pari ad ### 139.115,55 addirittura più elevata rispetto a quella in precedenza attribuita dalla B anca pari ad Eur o 131.500,00.  (...) Inoltre, la giustificazione di una maggior pretesa erariale non pu ò giammai pogg iare su una precedente valutazione operata dal cont ribuente, bensì deve essere fondata su autonome ragioni in fatto e in diritt o debitamente esposte nell'atto impugnato»; 4.5 tuttavia, ritenendo che l'onere di provare i presupposti per il ripristino dell'originario classamento in categoria D/5 fosse stato assolto dall'amministrazione finanziaria sulla base della perdurante conservazione della co nsistenza e della 20 destinazione del fabbricato, il giudice di appello ha finito, però, con l'addossare a carico della contribuente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti costitu tivi della prete sa imposi tiva, almeno in relazione all'attribuzione di una maggiore rendita, che - fermo lo status quo ante - non può trovare di per sé giustificazione in base ai soli dati forniti con la doma nda “DOCFA”; né, sul punto, è significativo il rilievo che «non è accoglibile il motivo di appello co n il qu ale si contesta l'esattezza dell e superfici c alcolate dall'Ag. ### perché l'Ag. ### ha utilizzato degli strumenti precisi e affidabili e d'altra parte la differenza è minima e BNL non propone neppure un criterio di calcolo alternativo chiaro», a maggior ragione, poi, a fronte dell'ammissione (riportata nella narrativa della sentenza impugnata) che «lo scostamento è (in proporzione) minimo: mq 4.654,38 anziché 4.607,00»; 4.6 di talché la regola fondamentale di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.) è stata stravolta in pregiudizio della contrib uente, non essendo stati forniti dall'amministrazione finanziaria elementi idonei a giustificare l'attribuzione di una rendita maggiorata a fronte di un invariato stato di fatto; 5. alla stregua del le precedenti argoment azioni, dunque, valutandosi la fon datezza del terzo m otivo per qu anto di ragione, l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria della ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.   P.Q.M. 21 La Corte accoglie il terzo motivo per quanto di ragione; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo; dichiara l'assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 31 maggio 

Giudice/firmatari: Sorrentino Federico, Lo Sardo Giuseppe

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