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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1075/2024 del 11-03-2024

... reclamo e di € 2.738,00 per il giudizio di merito. Invero, la condanna alle spese di lite nel primo grado del giudizio ha chiaramente coinvolto solo gli attori, #### e ### e non anche ### costituitosi in data ###, per aderire alla domanda attorea e senza opporsi al relativo accoglimento, per cui la riforma della sentenza riguarderà solo detti soggetti non avendo gli appellanti mosso alcun motivo di censura alla condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado e non anche di ### Né, peraltro, risulta che quest'ultimo abbia avanzato alcuna domanda nei confronti degli odierni appellanti o che, di converso, l'abbia avanzata nel qual caso sarebbe occorsa una specifica doglianza degli appellanti circa la relativa omessa disamina. Circa la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### Invero, si è ritenuta l'impossibilità che la domanda ex art.96 c.p.c. integri una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa ### d'### - Presidente rel. 
Dr. ### - #### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2510 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, pendente TRA ### (###), #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n.52 appellante E ### (###), rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n.25 appellato NONCHÉ ### (###), #### (###) ed ### (###), elettivamente domiciliati nel primo grado del giudizio in ### al ### n.24 appellati contumaci E ### (###) e #### (###) appellati non costituiti ### I procuratori delle ### hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ##### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli nord ####### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e urgente reintegrare immediatamente gli attori nel possesso del locale sito in ### alla ###. ### n. 10 piano terra…..al fine di far cessare l'azione furtiva e violenta che allo stato perdura ed in modo da reintegrare l'Avv.  ### nella disponibilità dei suoi beni mobili, presenti in tale locale; B) nel merito accogliere la domanda e condannare i convenuti a reintegrare gli attori nel possesso materiale del locale e nell'uso dell'ufficio, così come riportato in narrativa; C) nel merito accogliere la domanda ed accertata l'illiceità, la furtività e la violenza dell'azione commessa dai convenuti, condannarli in solido o chi di ragione ala risarcimento del danno, da liquidarsi dal Giudice nei limiti di euro 26.000,00 in virtù delle risultanze processuali, o anche in via equitativa, per danni morali e materiali, in favore degli attori; D) condannare i convenuti o chi di ragione alla refusione delle spese processuali”. 
A sostegno della domanda esponevano: di essere possessori del locale sito in ### alla ###. ### n. 10; che detto possesso veniva esercitato dal ricorrente, Avv. ### in forza di delibera assembleare del 18.2.2011 con la quale, ricevuto l'incarico di amministratore dei beni in comunione ereditaria, era stato autorizzato a utilizzare tale locale, oltre che per le attività di amministrazione anche per le altre sue attività, impegnandosi quest'ultimo anche ad attrezzare e arredare il locale stesso; che l'ufficio in questione era stato perciò impiegato dall'Avv.  ### oltre che per l'amministrazione degli immobili di proprietà degli eredi di ### anche per le altre sue attività, utilizzandolo per ricevervi occasionalmente qualche suo cliente e per svolgervi l'attività di amministratore di condominio e le riunioni assembleari della comunione; che gli attori ### ed ### in possesso delle chiavi siccome consegnate loro dall'Avv. ### in osservanza dell'accordo che prevedeva l'uso comune, recatisi sul posto in data ### per una riunione, non erano riusciti ad accedere al locale stesso essendo stato sostituito il lucchetto a chiusura della serranda posta davanti all'unica porta di ingresso; che, nonostante la denuncia di quanto accaduto alle nuove amministratrici dei beni in comunione ereditaria (### e ###, le stesse, in esecuzione dell'incarico ricevuto con delibera del 22.1.2014, avevano diffidato l'Avv. ### alla restituzione del locale entro 5 giorni e, in mancanza, a sostituire il lucchetto della porta d'ingresso; che l'Avv. ### oltre che spogliato del possesso dell'immobile, così come ### ed ### era stato privato degli arredi dell'ufficio e dei documenti professionali ivi custoditi; che, in definitiva, gli attori avevano riportato danni materiali e morali per la mancata disponibilità del locale e per l'azione violenta subìta. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio ### che aderiva alla domanda attorea e non si opponeva all'accoglimento della stessa; in data ### si costituivano, altresì, ### e ### le quali, dedotta l'infondatezza della domanda, concludevano per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Infine, si costituivano #### ed ### evidenziando l'assoluta infondatezza della domanda avanzata onde ottenerne il rigetto, anche ai fini dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e di reclamo, con clausola di attribuzione in favore del costituito procuratore. 
Acquisito il fascicolo della fase cautelare, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti ### e ### (i quali, tuttavia, non comparivano all'udienza dell'8.3.2016 fissata per l'espletamento senza giustificato motivo), nonché la prova testimoniale articolata da parte attrice; all'udienza del 14.9.2018 (cui veniva rinviato il giudizio stante la mancata comparizione del difensore di parte attrice e dei testimoni da escutere) il Tribunale riservava la causa in decisione e la definiva con la sentenza n.3215/2018, pronunciata in data ###, con cui rigettava la domanda, oltre che la domanda ex art.96 c.p.c.  avanzata dai convenuti, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti mentre le compensava nei confronti di ### In particolare, il Tribunale rigettava la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni: “In particolare, dall'esame della documentazione in atti, emerge in primo luogo che i comunionisti ### ed #### sono stati specificatamente invitati dagli altri comunionisti - odierni convenuti a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura ( racc. a/r inviate dai resistenti ### ed ### e ritualmente e tempestivamente ricevute dai ricorrenti in data ### per il giorno 26.2.2014), sicchè non può ravvisarsi uno spoglio avente carattere duraturo, ma, piuttosto, solo un impedimento di natura provvisoria e transitoria all'esercizio del potere di fatto (cfr., in tal senso, Cassazione 04/18227 e 94/7887); difettano, inoltre, i caratteri della violenza e della clandestinità dello spoglio in quanto gli attori ### e ### consci della sostituzione del lucchetto di accesso, ben avrebbero potuto prendervi parte così mantenendo il possesso dell'immobile. Quanto alla posizione dell'attore ### in difetto di ulteriori e significativi elementi di prova rispetto a quelli valutati in sede ###possono ritenersi integrati dalla semplice mancata comparizione dei convenuti chiamati a rendere il deferito interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. - alla luce della significativa documentazione in atti emerge con chiarezza che lo stesso è stato immesso dai comunionisti nella disponibilità del locale in questione esclusivamente per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità ### qualificandosi, perciò, come mero detentore non qualificato cui non compete la legittimazione all'azione di reintegrazione.”. Rigettava, altresì, la domanda ex art.96 c.p.c. stante “La complessità e l'incertezza delle questioni trattate nonché l'assoluta carenza di allegazione del danno patito, escludono qualsivoglia statuizione ex art. 96 c.p.c.” e liquidava le spese di lite “per ciascuno dei convenuti, a titolo di compensi professionali, in €. 635,00 per la fase cautelare, €. 435,00 per la fase del reclamo ed in €. 630,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge”. 
Avverso detta sentenza proponevano appello #### e ### invocandone la parziale riforma ai soli limitati fini dell'accoglimento della domanda ex art.96 c.p.c. avanzata nel primo grado del giudizio nei confronti di ##### e ### e onde sentire correttamente liquidare sempre nei loro confronti le spese giudiziali, comprensive della fase interdittale e della seguente fase di reclamo, posto che il Tribunale avrebbe violato i minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali. 
Si costituiva in giudizio ### instando per il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e riservata la causa in decisione all'udienza del 16 febbraio 2023, la Corte, con ordinanza pronunciata in data 27/4- 5/5/2023 la rimetteva sul ruolo ravvisata la necessità che la notifica dell'atto di appello eseguita dovesse essere depositata, in quanto effettuata via ### con gli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (nell'apposito formato nativo “.eml” o “.msg”). 
Con successiva ordinanza, pronunciata in data 25/26.5.2023, la Corte, rilevato che parte appellante aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di depositare detti files, pur provvedendo a fornire attestazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis/ter legge 53/1990 delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, depositate unitamente all'atto di appello in formato “.pdf”, e aveva chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica laddove dette ricevute non fossero state ritenute idonee allo scopo, e ritenuta la necessità che la notificazione dell'atto di appello fosse rinnovata nei confronti degli appellati non costituiti nel presente grado di giudizio stante l'inidoneità della documentazione depositata a provare la regolarità della notifica eseguita via pec, disponeva in tal senso.  ### provvedeva, quindi, a depositare i files nell'apposito formato nativo “.eml” comprovanti l'avvenuta notifica dell'atto di rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### presso l'indirizzo pec dell'Avv. ### procuratore costituito nel primo grado del giudizio per detti soggetti. 
Quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 dicembre 2023, la Corte riservava nuovamente la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa riduzione a cinquanta giorni del solo primo termine. 
Preliminarmente va esaminata la ritualità della notifica dell'atto di appello. 
Va, quindi, evidenziato che la notifica nei confronti di ### risulta irritualmente eseguita personalmente presso il suo indirizzo di residenza a mezzo del servizio postale, nonostante nel primo grado del giudizio risultasse rappresentato dall'Avv. ### eppure, in caso di elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado, è ritualmente eseguita la notifica dell'appello presso tale domiciliatario anche nei confronti delle parti già da questi rappresentate ma che non abbiano proposto impugnazione, salvo che sia sopravvenuta un'incompatibilità del domiciliatario rispetto alla posizione delle parti non appellanti, idonea a determinare una violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16311 del 04/08/2016), affatto dedotta. 
Anche la notifica nei confronti di ### risulta non correttamente eseguita per le ragioni di seguito esposte. Né entrambe dette notificazioni sono state successivamente rinnovate nonostante l'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 25/26.5.2023 di rinnovazione nei confronti degli appellati non costituiti. 
Tuttavia, deve ritenersi che detta attività nei confronti di detti soggetti è stata ordinata ai soli fini della litis denuntiatio poiché l'appello ha ad oggetto la parte della pronuncia di prime cure non incidente sulla posizione soggettiva di ### e di ### che, anzi, condividevano la stessa posizione giuridica degli odierni appellanti. Di conseguenza, va esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della sanzione di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c. coerentemente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5160 del 27/2/2024 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 06/06/1983). 
Va, poi, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### documentata a mezzo del file “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, quale procuratore e difensore di #### ed ### e nei confronti sempre dell'Avv. ### nella stessa data alle ore 18:11:40, quale difensore e procuratore di se stesso (cfr. in atti, documenti depositati in data ###). 
Orbene, l'appellante ha depositato, a seguito di richiesta della Corte, la scansione analogica della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, nonché la riproduzione grafica degli altri atti della procedura di notifica, corredati dell'attestazione di conformità, e non risulta però mai effettuato il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della documentazione medesima, né l'unica parte appellata che si è costituita in giudizio ha prodotto documentazione contenente l'originale o la copia dei predetti files. 
A detta notifica ha fatto seguito la rinnovazione eseguita in data ### e in data ###, documentata a mezzo degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nell'apposito formato nativo “.eml” (cfr. files depositati in data ### e 24.7.2023). 
Tuttavia, mentre deve ritenersi correttamente eseguita la suindicata notifica nei confronti dell'Avv. ### in proprio, la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita nell'anno 2023 nei confronti di ### ed ### costituiti nel primo grado del giudizio a mezzo dell'Avv. ### sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il ###, e ciò in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. deve ritenersi nulla posto che detta norma che così dispone: "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss.", si applica difatti anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006; conformi, tra varie, Cass. 31 luglio 2018, n. 20255, Cass. 17 luglio 2019, 19218 e Cass. 18 marzo 2022 n. 8818). 
Di poi, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20255 del 31/07/2018). 
Deve, tuttavia, ritenersi la ritualità della notificazione originaria eseguita in data ### alle ore 18:13:44 nei confronti di #### ed ### presso il procuratore Avv. ### documentata a mezzo del file in formato “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, posto che l'Avv. ### in data ###, si è costituito in cancelleria per ### e non anche per gli altri due appellati a cui l'appello è stato notificato con la stessa pec. 
Pertanto, se la notifica dell'atto di citazione in appello si è perfezionata per ### consentendone la sua costituzione nel presente giudizio, deve ritenersi perfezionata anche per gli appellati non costituiti, essendo stato notificato un solo atto di appello all'Avv. ### nella qualità di procuratore e difensore dei suoi assistiti. 
Invero, quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018). 
Ebbene, la notifica eseguita secondo tali modalità e con la costituzione in giudizio di uno solo dei destinatari deve farla ritenere validamente eseguita nei confronti di tutti potendosi la prova della tempestiva e regolare consegna ritenere raggiunta aliunde ovvero per mezzo della costituzione in giudizio di ### con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c. nei confronti di ### ed ### (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023). 
Tanto premesso in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello e passandone a esaminare il merito, ritiene la Corte che lo stesso sia parzialmente fondato. 
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità parziale dei documenti depositati dagli appellanti il ###, il ### e il ### trattandosi di documenti facenti parte del fascicolo interdittale; diversamente risultano depositate irritualmente nel presente grado di giudizio le sentenze nn. 969/2016 del Tribunale di Napoli nord, 1537/2016 del Tribunale di Cassino - ### specializzata agraria e n. 1955/2017 del Tribunale di Napoli nord e, quindi, sono inutilizzabili ai fini della decisione. 
Dette sentenze risultano depositate unitamente alla comparsa conclusionale nel primo grado del giudizio e per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., oltre che nei termini di legge dettati per il processo di primo grado; in difetto, come nella specie, rimane precluso a questo giudice dell'impugnazione l'esame della produzione onde assicurare il rispetto della regola stabilita dall'art.  345, comma 3, c.p.c.. 
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erroneamente omesso di condannare gli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e deducono che, secondo quanto affermato dal ###, in assenza della prova del danno patito, il giudice, tenendo conto di tutti gli elementi della controversia, può attribuire alla parte vittoriosa il riconoscimento del danno patrimoniale, liquidandolo in via equitativa; assumono, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli appellati ##### nonché l'Avv. ### al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., terzo comma, perchè, come evidenziato dallo stesso Tribunale: - dall'esame della documentazione in atti emergeva che gli appellati ### e ### erano stati invitati dagli altri comunisti, odierni appellanti, a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura per il giorno 26.2.2014; - nessuna azione illecita era stata posta in essere dagli odierni appellanti tanto che con l'ordinanza interdittale del 25.7.2014 il Tribunale aveva rilevato che non risultava nessuno spoglio clandestino essendo gli appellati stati invitati dagli altri comunisti a partecipare al sopralluogo tendente al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'accesso al locale e contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'istallando lucchetto di chiusura; - l'Avv. ### era stato immesso dai comunisti nella disponibilità del locale in questione per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità di ### per cui, come mero detentore non qualificato, non gli competeva la legittimazione all'azione di reintegrazione. 
Gli appellanti evidenziano, infine, come ##### nonché l'Avv. ### hanno preferito insistere nel procedimento di merito (pur in presenza dell'ordinanza loro sfavorevole del procedimento cautelare e del reclamo) con la consapevolezza dell'infondatezza delle loro tesi, costringendo gli appellanti a difendersi nelle ordinarie vie giudiziarie. 
Il motivo è infondato. 
Non sono ravvisabili dalla Corte gli estremi della malafede o colpa grave, quali elementi idonei a giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti degli appellati, non emergendo che questi ultimi abbiano introdotto il giudizio di primo grado, sia nella fase interdittale che di merito, nella sicura consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata (art.96, comma I, c.p.c.), responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. I, 27/08/2013, n. 19583; Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2013, n. 9080; civ., sez. un., 20 aprile 2004 n. 7583). 
Non ricorrono, però, le suindicate condizioni per la condanna degli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. come richiesto dagli appellanti. 
Detta responsabilità aggravata sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 e Cass. n. 15629/2010). 
In difetto di tali situazioni, che non ricorrono obiettivamente nella specie, la domanda va disattesa; a dimostrazione della non manifesta infondatezza della tesi difensiva degli originari attori vale evidenziare che sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dagli stessi e che l'interrogatorio formale dei convenuti non è stato espletato per la mancata comparizione a renderlo degli interrogandi. 
Va ulteriormente osservato che nella giurisprudenza è anche fermo il convincimento sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla ### la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n. 435). 
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.  ### orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere «d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa. 
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio di primo grado. 
Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre, a carico degli appellati, il pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., in assenza, in particolare, dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave in capo all'appellante), necessario, secondo la giurisprudenza più recente, anche nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 del codice di rito (Cass. SS.UU. sent. n. 9915/2018) e secondo le argomentazioni sopra esposte.  ### ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma 3, ( 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 7726); e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620), caratteri questi che non sembrano rinvenirsi nella domanda giudiziale. 
Sussiste, invece, la denunciata violazione con il secondo motivo di gravame dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° comma, del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 2 - giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale - e n. 10 - procedimenti cautelari - delle tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (non si applica al caso de quo, ratione temporis, il d.m. 13 agosto 2022, n. 147). 
Gli appellanti hanno, invero, chiesto rideterminarsi le spese di lite in € 2.738,00 per la fase cautelare, in € 1.890,00 per il reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, senza considerare i dovuti aumenti per la presenza di più parti, manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ed esito positivo della vertenza (cfr. atto di appello). 
Ebbene, in rapporto allo scaglione di riferimento (€. 5.201,00 ad €. 26.000,00), per essere stato indicato dagli stessi appellati in € 26.000,00 il limite della domanda di risarcimento dei danni, i minimi si specificano come segue: per la fase interdittale: fase di studio € 473,00, fase introduttiva € 320,00, fase istruttoria/trattazione € 803,00, fase decisionale € 303,00 per cui i "minimi" sono pari a € 1.899,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 635,00. Parimenti per la fase di reclamo così come per il giudizio di merito dinanzi al Tribunale i cui minimi si specificano come segue: fase di studio € 810,00, fase introduttiva € 370,00, fase istruttoria/trattazione € 1.120,00, fase decisionale € 2.738,00 per cui i "minimi" sono pari a € 2.738,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 630,00. 
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese di lite da porre a carico dei soli attori del primo grado del giudizio e in favore dei soli appellanti rideterminandosi le minori somme liquidate dal Tribunale nelle somme di € 1.899,00 per la fase interdittale e per il giudizio di reclamo e di € 2.738,00 per il giudizio di merito. 
Invero, la condanna alle spese di lite nel primo grado del giudizio ha chiaramente coinvolto solo gli attori, #### e ### e non anche ### costituitosi in data ###, per aderire alla domanda attorea e senza opporsi al relativo accoglimento, per cui la riforma della sentenza riguarderà solo detti soggetti non avendo gli appellanti mosso alcun motivo di censura alla condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado e non anche di ### Né, peraltro, risulta che quest'ultimo abbia avanzato alcuna domanda nei confronti degli odierni appellanti o che, di converso, l'abbia avanzata nel qual caso sarebbe occorsa una specifica doglianza degli appellanti circa la relativa omessa disamina. 
Circa la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### Invero, si è ritenuta l'impossibilità che la domanda ex art.96 c.p.c. integri una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione al quale è stato instaurato il processo: il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio.  “Nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà […..] Conseguenza, allora, dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà - è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza” ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 e nello stesso senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25230 del 24/8/2023 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4137 del 14/2/2024). 
Diversamente gli appellanti sono tenuti a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ### avendo chiesto la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. e la riliquidazione delle spese di giudizio anche nei suoi confronti nonostante né nell'ordinanza interdittale, né nella sentenza del giudizio di merito sia stata mai esaminata l'eventuale domanda avanzata dal medesimo e senza che alcuna statuizione delle spese di lite sia stata adottata nei rapporti tra lo stesso e gli odierni appellanti, senza che questi ultimi ne abbiano fatto motivo di censura alcuna, come già sopra accennato. 
Invero, a suffragare detta considerazione vale leggere l'ordinanza interdittale con cui il Tribunale di Napoli nord nella valutazione dei fatti esamina unicamente la posizione dei ricorrenti ### ed ### oltre dell'Avv. ### tanto che conclude in tali termini il provvedimento: “In conseguenza di quanto precede, va rigettata la domanda ex art. 1688 cod. civ., proposta da ##### E ### MAGLIONE”. Negli stessi termini è stata pronunciata anche l'ordinanza in sede ###la sentenza di merito impugnata il medesimo Tribunale indica ### nell'intestazione della sentenza quale convenuto e considera la sua posizione giuridica unicamente in ordine alla compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e gli attori; inoltre, anche nel dispositivo dispone la condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite mentre le compensa tra gli attori e “il convenuto ### Antonio”, in tal senso sottolineando la posizione giuridica di quest'ultimo diversa da quella degli attori per non aver avanzato alcuna domanda. 
In tali termini, le spese del presente grado vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.  236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata mentre nulla va disposto nei confronti degli appellati rimasti contumaci.  PQM La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e ### avverso la sentenza 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina nei soli confronti degli appellanti le spese di lite del primo grado del giudizio in € 1.899,00 per la fase interdittale, in € 1.899,00 per il giudizio di reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in luogo delle diverse minori somme di € 635,00, di € 435,00 e di € 630,00 liquidate dal Tribunale; b) compensa le spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### c) condanna #### e ### al pagamento delle spese del grado in favore di ### che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 29 febbraio 2024.  ### est.  dr.ssa ### d'### 

causa n. 2510/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D'Amore Assunta

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 128/2026 del 14-01-2026

... iniziativa giudiziale di merito al vaglio del ### Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026 Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di ### o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase “preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### Il giudice, dott.ssa ### quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c.  ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3461 del 2025 del R.G. ### e ### opposizione ad atp TRA ### nata a ### di #### il ###, ivi residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 22.03.2024, dall'avv.  ### presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in #### al ### n. 95 RICORRENTE CONTRO INPS, rappresentato e difeso, come in atti RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dedotto di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G. 1754 del 2024), adiva questo ### in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del suddetto beneficio. 
All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l'### Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva una integrazione peritale con il consulente nominato nella pregressa fase. 
All'esito del deposito della integrazione, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..  ********** 
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del ### Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti.   Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. 
Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026
Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di ### o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase “preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. 
La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. 
Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. 
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo.  ### del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. 
Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. 
E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. 
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. 
La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione ### premesso, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre. 
All'esito del deposito della integrazione peritale, il ctu (cfr. consulenza in atti) ha concluso per il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della percezione dell'assegno mensile di assistenza dalla domanda amministrativa. 
Invero, il consulente ha così argomentato: Si deve riconoscere di aver sottovalutato la presenza di una calcolosi renale recidivante che pure ha dato ripetuti segni di sé nel corso degli anni. Essa è descrivibile con il cod. 6463 ed un punteggio del 25% La patologia respiratoria era poco documentata in fase di ATP e l'esame obiettivo risultava pressocché nella norma. Tuttavia l'ulteriore consulenza dell'### del 26/03/25 mostra che vi è presenza certa di broncopatia cronica ed essa, a meno che non si tratti di casi avanzati, può non dar segni clinici alla singola visita poiché soprattutto la broncoostruzione presenta carattere non continuo. Quindi va considerata la presenza di una ### con deficit ostruttivo moderato che può essere descritta con il cod. 6003 ed il punteggio del 30% Per quanto attiene le patologie riconosciute già in precedenza: La patologia cardiaca alla luce della nuova documentazione prodotta deve essere classificata in pinea ### con punteggio del 45% e non del 35-40%; LA ricorrente è affetto da una spondiloartrosi con discopatie cervico-lombari senza chiara evidenza di compressione radicolare o di ernie intraforaminali. La condizione potrà essere descritta in analogia dal cod. 7010 attribuendo un punteggio del 25% circa La depressione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026 endoreattiva insorta nel post-infarto è descrivibile con il cod. 2205 ed il punteggio del 25% Per quanto attiene patologie non inseribili nel complesso morboso: Il diabete mellito appare decisamente lieve ( Hb glicata = 6.3 ) e non appaiono complicazioni di sorta mentre il DM 5/2/92 considera invalidante solo il diabete associato a complicazioni pertanto non è possibile attribuire ad esso un punteggio invalidante. Del pari gli esiti di tiroidectomia possono presentare un punteggio invalidante, se anche se ne volesse attribuire uno, inferiore al 10% e pertanto non possono essere inseriti nel complesso morboso. Il complesso morboso emerso dopo rivalutazione delle patologie già riconosciute nella fase di ATP e dopo aver inserito quelle riconosciute in questa fase di ATP è dunque costituito da: ### ( 45%); ### ( 25%); ### ( 25%); ### RECIDIVANTE ( 25%); ### ( 30%). Tale complesso morboso determina, una volta applicato il calcolo riduzionistico, un punteggio invalidante complessivo dell'84% pertanto la ricorrente va considerata ### ai sensi di ### Tale riconoscimento potrà essere posto alla domanda amministrativa del 14/06/23 poiché in atti vi è ampia documentazione che le patologie descritte pre-esistessero a detta domanda.” Le conclusioni del CTU nominato trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, non essendo state specificamente contestate dalle parti ed essendo corroborate dalla documentazione offerta in atti. 
Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna al pagamento dei ratei.  ###à di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socioeconomici o, nella specie, del requisito contributivo. 
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli ### previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. 
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'### è evidente come rimangono estranei al ricorso gli altri requisiti. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. 
E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art.  445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa. 
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati. 
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e la liquidazione per la presente fase avviene tenendo conto dello scaglione (5.200/26.000, «ai fini della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026 determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni», anche per la liquidazione, ORDINANZA 24 gennaio 2023 N. 2186). 
Le spese di ctu, per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' ### P. Q. M.  Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente versa nella condizione sanitaria per fruire dell'assegno mensile di assistenza dalla domanda amministrativa (14.6.2023); condanna l'### al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 3.500, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione; pone le spese della integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell'### Si comunichi.  ### 14.1.2026 Il Giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/01/2026

causa n. 3461/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marianna Molinario

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Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 422/2024 del 08-11-2024

... ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA ### Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I ### iscritta al n. r.g. 380/2024 promossa da: ### (C.F. ###) con gli avv.ti. ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) PARTE RICORRENTE contro ###'#### (C.F./P.IVA ###), contumace PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente, docente di ruolo presso l'### “### Iozzelli” di ####, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente all'anno scolastico nel quale ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del Ministero dell'### in forza di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di Pistoia sez. lavoro, in accoglimento del ricorso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2019-20, per l'effetto, condannare il Ministero dell'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace. 
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 7.11.2024. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.  ***  1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'anno scolastico 2019-20 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche ( doc. 2 - ricorso), nonché di essere attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche essendo transitata in ruolo in data ### (cfr. doc. 1 - ricorso). 
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico dianzi indicato. 
Posto, poi, che l'amministrazione convenuta - scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio - ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta; tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate; unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastici 2019-20 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  - compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.  ### pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c Pistoia, 8 novembre 2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/11/2024

causa n. 380/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Venzo Emanuele

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5003/2025 del 09-12-2025

... edilizia e urbanistica della cosa compravenduta. Invero, come chiaramente affermato dalla Corte di cassazione, anche di recente, al cospetto di difformità urbanistiche della cosa compravenduta, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (Cass. n. 27559 del 2023; Cass. n. 4786 del 2007; Cass. n. 11218 del 1991). Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità riconduce le irregolarità edilizie dell'immobile agli oneri gravanti sulla cosa che ne diminuiscono il libero godimento, inteso in senso ampio come potere di disposizione della res, legittimando la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1489 c.c. (Cass. 29367 del 2011; Cass. 4786 del 2007), estendibile, peraltro, anche al contratto preliminare (Cass. 19812 del 2004; anche Cass. 5336 del 2019). Il rimedio previsto dalla legge presuppone, dunque, un inadempimento che consiste nell'inesattezza giuridica (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### sezione civile ### giudice, dott. ### ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 al numero 949 avente per oggetto una controversia in materia di vendita di cose immobili TRA ### e ### rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso lo studio della quale, sito in ### (### alla via ### n. 49, sono elettivamente domiciliati; #### rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliata in ### alla via R. ### 7 presso lo studio del proprio difensore, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, in questa sede integralmente richiamate.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2021 ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### deducendo che: A) in virtù della compravendita perfezionata il 07 dicembre 2011, stesa dal notaio ### registrata in data 15 dicembre 2011, contrassegnata da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357, ### gli aveva alienato il diritto di proprietà sull'immobile sito in ### alla ### n.64, ubicato al piano terra, composto da un vano con soppalco e accessori, identificato al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 62 e contrassegnato dalla particella 27, sub. 7; B) il prezzo era stato convenuto in euro 80.000,00, regolarmente versato a ### al momento della stipula dell'atto notarile; C) ### aveva dichiarato che l'appartamento le era pervenuto in piena ed esclusiva proprietà con atto di donazione dell'08 marzo 2010 dal padre, ### già proprietario in virtù di atto di acquisto del 18 dicembre 2003 da ### che lo aveva acquistato, a sua volta, in data 17 novembre 1998, da ### e ### D) nell'atto la parte venditrice aveva dichiarato, tra l'altro, sotto la sua personale responsabilità, che “l'immobile è libero da pesi ed oneri pregiudizievoli” e che “non sono state effettuate opere di trasformazioni o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o permesso o autorizzazione o denunzia d'inizio attività”, garantendone quindi “la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo”; E) in data 25 luglio 2019, in seguito a un sopralluogo e all'esito degli accertamenti effettuati dal personale del comando della polizia municipale e dai tecnici dell'### verifiche di conformità edilizie del Comune di #### aveva ricevuto una missiva mercé la quale le era stata rappresentata l'esecuzione di una serie di lavori senza alcun titolo abilitativo edilizio “e nello specifico: 1) realizzazione di uno scavo in luogo dell'originario calpestio di mt.4,75 x 3.35 e mt. 0,90 di profondità circa; 2) ulteriore scavo realizzato lungo il lato est ed al di fuori dell'originaria sagoma di mt. 2,00 x 1,40 e mt.0,90 di profondità; - realizzazione di un soppalco in c.a. di pari superficie allo scavo con annesso w.c.; 4) installazione di una scala in ferro di collegamento ai due livelli; 5) lavori, quali rifacimento di impianti, posa in opera di pavimenti e rivestimenti, pitturazione ed installazione di porta blindata; F) era stato avviato, nei loro confronti, un procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e s.m.i.; G) nessuno dei suelencati lavori era stato eseguito ovvero ordinato dagli attori, salva la pitturazione e l' installazione di una porta blindata, lavori tra l'altro, questi ultimi, erroneamente definiti di manutenzione straordinaria in quanto in virtù dell'art.6 del T.U. sull'Edilizia gli stessi avrebbero dovuto rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria; H) in quanto estranei alle contestazioni mosse nei loro confronti, aveva incaricato un tecnico per reperire presso i pubblici uffici la documentazione attestante la liceità dello stato dei luoghi alla data del 25 luglio 2019; I) all'esito delle ricerche effettuate avevano reperito l'ordinanza ### n. 415 del 04 novembre 1996, nella quale era stato ordinato a ### la demolizione di opere abusive, identificate nella trasformazione di un vano finestra in un vano porta prospiciente il cortile interno, nell'abbassamento della quota di calpestio per l'intera superficie dell'appartamento di circa metri 0,90 e, infine, nella realizzazione di un soppalco con solaio in latero-cemento munito di un locale bagno; L) alla data dell'adozione della predetta ordinanza sindacale, l'immobile era di ### nuda proprietaria, e di ### che ne era l'usufruttuario, in virtù di pubblico steso per notar ### del 28 febbraio 1991, contrassegnato da numero di repertorio 198761; M) erano stata acquisiti pure la richiesta di sanatoria formulata al Comune di ### da ### finalizzata a ottenere la sanatoria delle opere oggetto di ordinanza ### n. 415 del 04 novembre 1996, il parere contrario espresso dall'ente locale, la nuova richiesta di sanatoria sempre a nome di ### il parere contrario espresso, ancora una volta, dal Comune di ### e, infine, la planimetria del piano terra risalente all'epoca di realizzazione del fabbricato, nonché la planimetria e la visura catastale storica; N) dall'esame dei documenti era evidente che il fabbricato vendutogli, già alla data della stipula dell'atto di compravendita, era risultato non conforme dal punto di vista urbanistico, contrariamente a quanto dichiarato dalla venditrice ### la quale deliberatamente aveva preferito omettere l'assenza di un titolo edilizio, titolo che infatti non era menzionato nel rogito notarile; O) solo a seguito della verifica urbanistica effettuata dal personale del Comune di ### in data 25 luglio 2019, avevano avuto contezza dell'illiceità urbanistica dell'immobile e della totale assenza di un titolo abilitativo edilizio, illiceità non sanabile data la difformità dello stato dei luoghi allo strumento urbanistico vigente alla data di realizzazione delle opere (anno 1996) e allo strumento urbanistico attuale (anno 2020); P) il ripristino dello stato dei luoghi non avrebbe potuto essere eseguito in ragione dell'assenza di un titolo identificativo di “un eventuale stato assentito”; Q) un eventuale ripristino, inoltre, così come indicato nella già menzionata ordinanza sindacale avrebbe determinato una perdita di circa il 50% della consistenza dell'immobile sia in termini di superficie minima sia in termini di aerazione e illuminazione naturale e che, pertanto, l'unica destinazione d'uso attribuibile sarebbe stata quella non residenziale; R) “il costo da sostenere per un eventuale ripristino e sanatoria dello stato post ripristino” sarebbe stato determinabile in euro 20.000,00, “comprensivo di tutte le tipologie di lavori a farsi, pratiche tecniche ed oneri da versare al Comune di Salerno”; S) era evidente che non avevano acquistato un immobile di tipo residenziale del valore di euro 80.000.00, bensì una cantinola/deposito, il cui valore avrebbe dovuto essere stimato in un importo non superiore a euro 18.000,00. 
Sulla scorta di siffatte premesse, gli attori hanno preteso: 1) in via principale, l'accertamento della nullità della compravendita, nel corpo della quale non era stato menzionato il titolo edilizio “perché inesistente” e la restituzione del prezzo versato, nonché il “risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”; 2) in via subordinata, la risoluzione del contratto in ragione del grave inadempimento di ### inadempimento rappresentato “dalla mancata comunicazione preventiva degli abusi gravanti sull'immobile”, la restituzione del prezzo e il “risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”; 3) in via ulteriormente subordinata: - l'accertamento della natura di cantinola/deposito dell'immobile venduto, del valore non superiore a euro 18.000,00, e la determinazione dell'importo delle spese necessarie al ripristino per euro 20.000,00; - la condanna di ### alla restituzione della somma di euro 72.000,00, “portata dalla differenza tra quanto pagato dagli attori all'atto della vendita ed il reale valore dell'immobile deposito/cantinola di cui si ritrovano proprietari;”; - la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 20.000,00, pari al costo dei lavori necessari per il ripristino e per la sanatoria post ripristino dell'immobile; - la condanna, ancora una volta, al “risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”. 
Instaurato il contraddittorio, ### si è costituita in data 26 marzo 2021, eccependo la nullità della citazione introduttiva del giudizio e pretendendo il rigetto delle domande attoree, sollecitando il Tribunale a valutare il profilo tematico della conoscenza delle difformità da parte degli attori, conoscenza inferibile dalle dichiarazioni espresse nel corpo dell'atto pubblico circa lo stato di fatto e dall'allegazione e ponderazione della piantina del 6 maggio 1997, riproduttiva dello stato dell'immobile al momento dell'alienazione. 
Ancora, la convenuta, sussumendo l'azione entro il paradigma di cui all'art.  1490 c.c., ha eccepito la decadenza e la prescrizione, evidenziando la tardività della denuncia, fatta solo in data 12 marzo 2020, nonostante la “conoscenza degli abusi” acquisita in data 25 luglio 2019. 
Infine, ### ha sollecitato la corretta applicazione degli oneri probatori circa la non sanabilità dei riscontrati abusi e dei pregiudizi di cui è stato invocato il ristoro. 
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione. 
Assegnata allo scrivente, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. 
In limine, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per la mancata esposizione dei fatti generatori delle pretese veicolata. 
Come noto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi Cass. n. 18783 del 2009). 
Ancora, è stato statuito che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11751 del 2013). 
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche consegnateci dalla Suprema Corte, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità dell'atto di citazione, la cui lettura consente d'individuare non solo il petitum, ma anche la causa petendi. Gli attori, infatti, hanno enucleato le note essenziali della vicenda di fatto e gli elementi, anche di diritto, posti a fondamento della pretesa, veicolando il thema decidendum ac probandum e ponendo la convenuta nella condizione di approntare le proprie difese, instaurando, in tal guisa, il contraddittorio, come poi effettivamente è stato fatto. 
Tanto puntualizzato, procedendo con ordine, questo Tribunale ritiene che la domanda ### di accertamento della nullità del contratto di compravendita steso dal notaio ### da ### registrato in data 15 dicembre 2011, contrassegnato da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357, non sia fondata per i motivi che seguono. 
Ebbene, il “convitato di pietra” è rappresentato, senza dubbio - come dedotto, del resto, dalla stessa parte attorea -, dalla pronuncia resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione contrassegnata dal numero 8230 del 2019, secondo cui la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. 
Dunque, le sezioni unite, nel dirimere il contrasto interpretativo insorto fra le sezioni semplici, hanno ritenuto che la nullità di cui trattasi sia ascrivibile alla c.d. nullità testuale, siccome espressamente prevista e disciplinata dagli artt.  17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del T.U. edilizia. 
Ne conseguirebbe che essa non potrebbe derivare dalla supposta violazione di norme imperative o dalla presunta illiceità o impossibilità dell'oggetto o dall'illiceità della causa. 
Più precisamente, quanto alla violazione di norme imperative, secondo i supremi giudici l'ordinamento non pone in termini generali un principio di assoluta incommerciabilità degli immobili abusivi, in quanto: - uno scopo di tal fatta "avrebbe potuto esser agevolmente perseguito mediante una semplice previsione di nullità degli atti aventi ad oggetto siffatti immobili o d'incommerciabilità degli stessi. Il che non è stato fatto"; - "la sanzione di nullità e l'impossibilità della stipula sono direttamente connesse all'assenza" della prescritta "dichiarazione (o allegazione, per le ipotesi di cui all'art. 40). 
Null'altro";- "La lettera della norma costituisce ... un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis ...", onde "l'attività interpretativa è, appunto, segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale";- "la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt.  46, comma 5, T.U. n. 380 del 2001; 17, comma 5 e 40, comma 5, della L. n. 47 del 1985)". 
A queste ultime considerazioni parte della dottrina ha aggiunto il rilievo per il quale, nel sistema della legge n. 47 del 1985, la commerciabilità degli immobili abusivi è consentita, anche per quanto attiene a tutti gli atti ad effetti reali inter vivos, laddove essi abbiano ad oggetto edifici la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. È, infatti, opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza Cass. n. 8339 del 1998; Cass. n. 6162 del 2006; Cass. 18039 del 2011; ### Napoli n. 4055 del 2018) che questi ultimi immobili siano commerciabili, anche laddove risultino essere totalmente abusivi, in quanto sprovvisti di alcun titolo urbanistico, sempreché nel relativo atto di trasferimento sia contenuta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le opere sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative che sono munite del carattere delle realità (e dunque sono applicabili anche nei confronti dell'acquirente dall'autore dell'abuso) e dell'imprescrittibilità. 
E ciò costituisce un'indubbia conferma dell'assunto enunciato dalle sezioni unite, secondo cui non esiste nel sistema positivo un principio generale ed imperativo che vieta tout court la circolazione degli immobili abusivi. 
Quanto alla presunta illiceità o impossibilità dell'oggetto o illiceità della causa, la Suprema Corte esclude che l'alienazione di un edificio abusivo possa integrare tali fattispecie, in quanto:- "la consentita disposizione testamentaria in ordine ad immobili non regolari urbanisticamente, e comunque la possibilità del loro trasferimento per successione mortis causa, la loro attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser contemplati in seno agli atti inter vivos (valga per tutti la locazione) ed in seno ad atti costituenti diritti reali di servitù escludono che il loro modo di atteggiarsi possa di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto, o, ancora d'illiceità della prestazione (che, in tesi, dovrebbero colpire tutti gli atti e, dunque, anche quelli esentati) o della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume";- "l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, che, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l'illecito all'attività della sua produzione, e, considerato che la regolarità urbanistica del bene è estranea alla causa della compravendita, tradizionalmente definita nello scambio -cosa contro prezzoche ne costituisce la sua funzione economica e sociale, ed altresì il suo effetto essenziale". 
Da ciò la conclusione secondo cui "si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, con la precisazione che essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita "testuale" ..., essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati". 
Una volta escluso, in base alle considerazioni sopra esposte, che le prescrizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del Testo unico dell'edilizia siano volte in via immediata e diretta a reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio, impendendo in modo assoluto la circolazione degli edifici abusivi, le sezioni unite si occupano delle tre questioni che seguono: a) l'individuazione della ratio ispiratrice delle menzionate disposizioni; b) la conferma; c) la sorte degli immobili muniti di titolo edilizio, ma difformi dallo stesso. 
Quanto alla ratio della normativa in esame, la Corte osserva che: - la dichiarazione di parte circa la sussistenza del titolo urbanistico "rileva ... quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente"; - "per effetto della prescritta informazione, l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato";- "In tale valutazione, potrà, ben a ragione, incidere la sanzione della demolizione che l'art. 31, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede nei confronti sia del costruttore che del proprietario in caso d'interventi edilizi eseguiti non solo in assenza di permesso, ma anche in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32. 
Tale sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Ad.  ###. Stato n. 9 del 2017), ha, infatti, carattere reale e non incontra limiti per il decorso del tempo e ciò in quanto l'abuso costituisce un illecito permanente, e l'eventuale inerzia dell'### non è idonea né a sanarlo o ad ingenerare aspettative giuridicamente qualificate, né a privarla del potere di adottare l'ordine di demolizione"; - ne conseguirebbe che "l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle sanzioni" amministrative da ultimo citate. 
Quanto alla conferma, le ### si dichiarano dell'avviso che:- le disposizioni in materia di conferma indicano "che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera"; - "la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, ... e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto ... la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile". 
È stato osservato in dottrina che le sezioni unite, nell'aderire alla teoria della nullità formale, ne effettuano tuttavia un significativo temperamento, in quanto escludono che possa fondare la validità dell'atto una dichiarazione mendace nel senso sopra precisato. Detto altrimenti, attraverso tale approdo interpretativo la Corte aggiunge un quid pluris all'impostazione formalistica in senso stretto perché impone che siffatto titolo esista e non sia caducato, che formi oggetto della menzione specifica del dichiarante e che esprima la verità. 
Se la dichiarazione mendace deve essere parificata alla sua assenza, la mera menzione degli estremi dei titoli abilitativi non può allora essere requisito sufficiente. 
Sottolinea, infatti, la Corte che detta dichiarazione, costituendo un veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, con la conseguenza che la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo sempre in relazione al bene immobile che forma oggetto dell'atto traslativo. 
È introdotto in via giurisprudenziale - è stato osservato in dottrina - un nuovo requisito conformativo della dichiarazione dell'alienante o dei condividenti, perché non è sufficiente una dichiarazione vera o non mendace, ma è necessario che il titolo edilizio menzionato nell'atto sia riferibile esattamente all'immobile che ne costituisce l'oggetto. 
In conclusione, può rilevarsi - seguendo la ricostruzione fatta propria da una parte della dottrina - come la Corte di cassazione giunga a comporre il conflitto tra le due tesi contrapposte configurando una nullità ibrida — la c.d. «nullità testuale» — che presenta caratteri in parte della nullità formale ed in parte di quella sostanziale (a seconda del punto di vista prescelto, si configura come una «nullità formale impropria», in quanto assegna rilievo anche a profili sostanziali o, cambiando prospettiva, come una «nullità sostanziale ridotta», perché non attribuisce rilevanza a qualsiasi ipotesi di abuso edilizio, ma solo a quello che dipende dalla mancanza del titolo abilitativo e della sua riferibilità all'immobile oggetto del trasferimento). 
Alla stregua delle rassegnate coordinate ermeneutiche non può predicarsi la nullità del contratto in parola, in quanto l'immobile trasferito è stato costruito in data antecedente all'anno 1967 e tale evenienza è stata espressamente dichiarata nel corpo dell'atto pubblico del 7 dicembre 2011 [si legga la parte relativa agli “adempimenti di legge” e, in particolare, quanto dichiarato alla lettera a)]. 
Al riguardo, è appena il caso di rammentare l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi successivamente all'intervento nomofilattico del 2019 innanzi illustrato (si vedano Cass. n. ### del 2022; Cass. n. 17881 del 2023), secondo cui: "Nel caso di immobile la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, la nullità prevista dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, che ha natura testuale e non virtuale, ricorre soltanto nel caso in cui manchi nell'atto traslativo la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, che l'opera è iniziata prima di tale data, mentre restano irrilevanti, a tal fine, eventuali difformità del bene rispetto allo stato di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale". In particolare, Cass. n. ### del 2022 ha dato applicazione ai già rammentati principi posti da Cass. sez. un. n. 8230 del 2019 (si rammenti ancora una volta il principio: "la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c. c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato"), statuendo, da un lato, che, nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 01 settembre 1967, l'indicazione degli estremi della concessione edilizia può essere sostituita dalla dichiarazione - resa dal proprietario o da altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio - attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore, soggiungendo, dall'altro lato, proprio in conformità alla statuizione delle sezioni unite in ordine alla necessità che la concessione sia realmente esistente e riferibile proprio all'immobile, che "in presenza di tale dichiarazione la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui tale dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà". 
Ora, al cospetto della dichiarazione espressa nel corpo della clausola innanzi indicata, la parte attorea non ha rappresentato né la falsità di siffatta dichiarazione né che quest'ultima non fosse riferibile all'immobile, sviluppando, dunque, un impianto argomentativo non in linea con le emergenze documentali e come tale irrilevante. 
Ciò posto, a parere di questo Tribunale, a fronte di un immobile non assentibile in quanto costruito anteriormente all'anno 1967, gli ampliamenti volumetrici realizzati successivamente rappresentano, senza dubbio, una difformità localizzata sopravvenuta rispetto alla consistenza anteriore. 
Se così è, la declaratoria di nullità negoziale si porrebbe in palese contrasto coi principi di diritto enunciati dalla sentenza da ultimo citata n. 8230 del 2019, in quanto, nel corso delle interlocuzioni precontrattuali, sarebbe assai difficile, per l'acquirente, accertare se l'ampliamento illegittimo sia stato realizzato contemporaneamente alla costruzione del fabbricato - che non avrebbe dovuto essere assentito - ovvero in un secondo momento, successivo al 01 settembre 1967. È chiaro, allora, che, nel caso di specie, non potrebbero essere incise quelle esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico valorizzate dalla pronuncia esaminata, in relazione al profilo informativo della vicenda traslativa realizzata col perfezionamento della compravendita. 
Ne deriva, come anticipato, il rigetto della domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita e delle domande ad essa correlate (restituzione del prezzo e risarcimento del danno). 
Tanto chiarito, va rammentato che ### e ### hanno pure preteso, tra l'altro, in via subordinata e a condizione del mancato accoglimento della domanda di accertamento della nullità, la risoluzione dell'intesa negoziale “per inadempimento della ###ra ### costituito dalla mancata comunicazione preventiva degli abusi gravanti sull'immobile” (in particolare, nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. è censurato “il grave inadempimento posto in essere dalla ###ra ### costituito dall'aver taciuto e quindi dall'aver omesso di informare gli acquirenti dell'esistenza degli abusi da cui era gravato l'immobile oggetto di compravendita, inadempimento che determina la risoluzione dello stesso contratto di compravendita”). 
Ora, è appena il caso di rilevare che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005). Detto altrimenti, il giudice può attribuire un diverso nomen iuris alla domanda esperita con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. 
Ed allora, in tale prospettiva, sulla scorta dei fatti dedotti nel libello introduttivo del giudizio e degli scritti successivamente depositati, questo Tribunale ritiene che l'esperita pretesa demolitoria vada più correttamente inquadrata, sul piano giuridico, nell'ambito della disposizione normativa di cui all'art.1489 c.c., in quanto le doglianze della parte attorea si sono appuntate, in buona sostanza, sulla difformità edilizia e urbanistica della cosa compravenduta. 
Invero, come chiaramente affermato dalla Corte di cassazione, anche di recente, al cospetto di difformità urbanistiche della cosa compravenduta, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (Cass. n. 27559 del 2023; Cass. n. 4786 del 2007; Cass. n. 11218 del 1991). 
Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità riconduce le irregolarità edilizie dell'immobile agli oneri gravanti sulla cosa che ne diminuiscono il libero godimento, inteso in senso ampio come potere di disposizione della res, legittimando la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1489 c.c. (Cass. 29367 del 2011; Cass. 4786 del 2007), estendibile, peraltro, anche al contratto preliminare (Cass. 19812 del 2004; anche Cass. 5336 del 2019). 
Il rimedio previsto dalla legge presuppone, dunque, un inadempimento che consiste nell'inesattezza giuridica dell'attribuzione traslativa ai sensi dell'art.  1489 c.c. in regione della irregolarità edilizia del bene, la quale, assoggettando il compratore ai poteri di vigilanza e di sanzione della p.a., ne diminuisce il libero godimento. In altri termini, la fattispecie dell'abuso edilizio viene comunemente ricondotta nell'alveo dell'art. 1489 c.c., secondo cui "Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480". 
A ciò si aggiunga che il compratore ha diritto, oltre che alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia ancora l'art. 1489 c.c. (così, da ultimo, Cass. 19831 del 2014; Cass. n. 6786 del 2023). 
Pertanto, alla fattispecie dell'abuso edilizio non si applica la garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 e seg. c.c.) ovvero quella per la mancanza di qualità (art. 1497 c.c.), di guisa che il compratore non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione previsti da tali norme - invocati dalla convenuta -, godendo, per converso, della speciale tutela apprestata dall'art.  1489 c.c. (si confronti Cass. n. 253 del 1992; nella giurisprudenza di merito ### Bergamo n. 266 del 2020). 
Esclusa l'operatività di un termine di decadenza, a questo punto, a fronte dell'eccezione di prescrizione [decennale (si veda già Cass. n. 2830 del 1958)] comunque sollevata tempestivamente dalla convenuta, giova rammentare, innanzitutto, che il dies a quo dell'azione risarcitoria ex art. 1489 c.c. va individuato nel momento in produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass. n. 23236 del 2016 e i precedenti ivi richiamati). 
La prescrizione dell'azione di risoluzione - pure proposta in questo giudizio - decorre, invece, dal passaggio in giudicato delle sentenze che accertano l'esistenza dei pesi ed oneri non apparenti (Cass. 23818 del 2012; Cass. 6402 del 1984). 
Il suddetto orientamento è peraltro in linea con quello affermato in relazione alla garanzia per evizione, secondo la quale l'azione di garanzia spettante al compratore, anche per il caso di evizione, presuppone non la sola esistenza del diritto del terzo, ma l'esercizio e l'accertamento positivo di esso; cosicché il termine di prescrizione del diritto del compratore, che agisca in garanzia verso il venditore, decorre non dal giorno della compravendita bensì da quello dell'accertamento - con forza di giudicato - dell'alienità della cosa oggetto della compravendita, non potendosi il diritto prescrivere anteriormente alla sua azionabilità (si vedano Cass. 5550 del 1978; id. 3436 del 1974). 
Può quindi concludersi, che analogamente alla decorrenza della prescrizione dell'azione per la garanzia dall'evizione, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, in modo irreversibile, l'esistenza del peso ed onere sul bene, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare l'azione ex art.  1489 Nel caso di specie, pur volendo individuare il dies a quo del termine decennale delle azioni esperite nel giorno del perfezionamento dell'atto pubblico, scilicet il 7 dicembre 2011, deve giocoforza concludersi che, al momento dell'instaurazione della presente lite, in data 8 febbraio 2021 - non annettendo neppure rilievo alle missive stragiudiziali - non risultava affatto maturata la prescrizione eccepita dalla convenuta, dovendosi considerare, quale termine ultimo - secondo un calcolo effettuato ex nominatione dierum, che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale, ai sensi dell'art. 2963, comma secondo, c.c. (si veda Cass. n. 13406 del 2017) - quello del 9 dicembre 2021. 
Tanto chiarito, giova osservare che, affinché operino i presidi previsti dall'art.  1489 c.c. in favore del compratore (risoluzione del contratto e, alternativamente, riduzione del prezzo, nonché il risarcimento del danno), è necessario che i) l'onere non sia apparente, ii) l'onere non sia stato dichiarato dal venditore nel contratto, iii) l'onere non sia stato altrimenti conosciuto dal compratore. 
Ebbene, in ordine al requisito della "non apparenza", la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in primo luogo, che quando i pesi sono apparenti possono anche non essere dichiarati nel contratto dal venditore in quanto l'apparenza equivale alla conoscenza effettiva da parte del compratore e, in secondo luogo, che il concetto di apparenza dell'onere non deve essere circoscritto alle sole ipotesi di percepibilità dei pesi a prima vista, ma deve esser inteso nel senso di conoscibilità degli stessi con la diligenza normale rapportabile all'affare (Cass. n. 9967 del 2016, Cass. n. 21384 del 2005). Ciò in quanto l'"apparenza" e l'"effettiva conoscenza" del peso gravante sul bene sono ritenuti sostanzialmente equipollenti, valendo entrambi ad escludere la ratio di tutela del compratore; ragion per cui se il compratore ha avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del peso gravante sulla cosa si presume che essa sia stata accettata con quel peso; se lo ignorava, ma era apparente, la garanzia non è ugualmente dovuta per un principio di autoresponsabilità del compratore che deve subire le conseguenze della propria negligenza (Cass. 2856 del 1995). 
In sostanza, la conoscenza effettiva o la situazione di apparenza, materiale o giuridica, dell'onere o del diritto reale in grado di determinarne la conoscibilità con l'ordinaria diligenza comportano l'inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1489 Si è osservato, però, che, nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del vincolo gravante sulla cosa, idonea a escludere la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e della possibilità per l'acquirente di compiere una verifica più o meno gravosa o necessaria sulla sussistenza dello stesso (Cass. n. 16795 del 2018). Con peculiare riferimento all'ipotesi dell'irregolarità edilizia, è pacifico che la normale diligenza richiesta al compratore non possa e non debba estendersi fino al punto di porre a suo carico l'onere di espletare apposite ricerche presso la pubblica amministrazione. A rigore occorre qui distinguere tra atti di carattere generale (ad esempio, i piani regolatori), che si ritengono conoscibili da chiunque, e rispetto ai quali il compratore ha un onere di diligenza, ed atti di carattere non generale (ad esempio, una specifica autorizzazione edilizia), che viceversa non sono conoscibili da chiunque, perché sono diretti soltanto alla parte istante [in tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità; è stato osservato, infatti, che, “norma dell'art. 1489 cod. civ., i pesi gravanti sul fondo venduto, se non dichiarati in contratto, non costituiscono causa di risoluzione, o di riduzione del prezzo, a favore del compratore, soltanto nel caso in cui siano "apparenti" o comunque conosciuti dal compratore stesso. 
E anche se il concetto di "apparenza" deve essere inteso non nel senso di percepibilità di tali pesi a prima vista, bensì di conoscibilità degli stessi con la diligenza normale rapportabile all'affare, non può ritenersi che tale diligenza debba estendersi fino al punto di imporre ricerche presso la P.a. In ordine ad ### di questa non generali, ma diretti al solo venditore, come nel caso di vincoli sul bene risultanti da "### d'### sottoscritti da quest'ultimo nei confronti del sindaco del comune dove sorge la costruzione (già Cass. n. 881 del 1987; ### Bergamo n. 266 del 2020); ancora: "In tema di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento dei terzi, l'apparenza degli oneri e dei diritti e equiparata, ai fini dell'esclusione della responsabilità del venditore, alla conoscenza effettiva, a condizione, tuttavia, che essa risponda a quei requisiti di precisione, univocità e chiarezza che soli possono porre l'acquirente in grado di tener conto della situazione; onde non possono essere considerati apparenti quegli oneri che, pur potendo essere conoscibili mediante apposite ricerche dal compratore, tali non siano in base al puro e semplice esame della cosa; mentre, a maggior ragione il compratore e esentato da qualsiasi onere di diligenza e di indagine qualora l'inesistenza di pesi o di diritti altrui sia stata positivamente dichiarata dal venditore nel contratto (nella specie si è ritenuta la non apparenza del vincolo di inamovibilità inerente ad una servitù di elettrodotto, vincolo non richiamato né dichiarato nell'atto di alienazione)" (Cass. n.3400 del 1980; ### Bergamo n. 266 cit.)]. 
Nondimeno - è stato anche statuito -, laddove il venditore non abbia rappresentato la sussistenza dell'onere, ma abbia, piuttosto, espressamente dichiarato nel contratto che la cosa compravenduta è libera, scatta in favore dell'acquirente l'esonero dal compiere qualsivoglia indagine in ordine alla loro eventuale esistenza. Tale esonero si giustifica in ragione nel generale principio dell'affidamento del compratore nelle dichiarazioni rese dal venditore (da ultimo Cass. n. 5062 del 2025, che richiama, a sua volta, Cass. n. 14289 del 2018: " ### dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza"). 
Nel caso di specie, dalla lettura del quarto capitolo del contratto di compravendita perfezionato il 7 dicembre 2011 risulta che il venditore non ha rappresentato l'esistenza dell'onere, evidenziando, piuttosto, la libertà del bene trasferito, tra l'altro, da “pesi e oneri pregiudizievoli”, rappresentando pure la mancata esecuzione di “opere di trasformazioni o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o permesso o autorizzazione o denunzia d'inizio attività” [si veda la parte del testo relativa agli “adempimenti di legge”, lett. a)] ingenerando, sicuramente, l'affidamento degli acquirenti circa la legittimità urbanistico - edilizia dell'immobile trasferito. 
Ora, ritiene questo giudicante che l'affidamento sia incolpevole, considerata non solo la pregnanza delle dichiarazioni espresse, ma anche l'assenza di opere visibili idonee a rappresentare, direttamente e immediatamente - senza, cioè, la profusione di uno sforzo valutativo, che vada al di là della “mera” percezione sensoriale - la difformità urbanistica. 
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato che gli ampliamenti volumetrici sono sì opere visibili e permanenti, ma non appaiono di per sé univocamente dirette rappresentare, immediatamente, le difformità affettanti l'immobile, anche all'esito del sopralluogo presumibilmente svolto precedentemente alla manifestazione della volontà negoziale, difformità che avrebbero potuto essere riscontrate solo attraverso un inesigibile (si veda supra) sforzo teso all'effettuazione di apposite ricerche presso la pubblica amministrazione - idonee a illuminare la natura delle opere -, ricerche che, come insegnato dal costante insegnamento della Corte di cassazione, appaiono del tutto irrilevanti al fine di valutare in termine di negligenza il contegno dell'interlocutore contrattuale. 
In ogni caso, non sono neppure emersi elementi tali da suggerire l'effettiva conoscenza, da parte di ### e ### al momento della conclusione dell'atto pubblico, dell'illegittimità edilizia qui in scrutinio. 
Invero, l'espressa accettazione dell'immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione del contratto costituisce l'oggetto di una clausola di stile. In particolare, la vaghezza e la genericità della clausola, da un lato, e l'assenza, nel corpo del contratto, di qualsivoglia riferimento alle difformità, dall'altro lato, consentono di escludere che la questione dell'illegittimità urbanistico - edilizia sia stata specificamente valutata dai contraenti nella fase precontrattuale [del resto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, condivisibilmente, che, nell'attività di interpretazione del contratto, il giudice di merito, che deve presumere che la clausola sia stata oggetto della volontà negoziale e quindi interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.), per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.), può negare l'efficacia della clausola, qualificandola di stile, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile l'attribuzione di qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero se la vaghezza e la genericità siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti (si vedano Cass. n. 13839 del 2013; Cass. n. 29902 del 2018)].  ### planimetria, poi, appare riproduttiva dello stato di fatto e non suggerisce, di certo, l'illegittimità delle volumetrie rappresentate. 
Precipitato logico giuridico delle considerazioni che precedono è, chiaramente, la piena operatività degli strumenti rimediali indicati dalla norma di cui all'art.  1489 c.c., consistenti: a) nella risoluzione del contratto, esperibile qualora egli non avrebbe acquistato la cosa se fosse stato a conoscenza dei pesi su di essa gravanti; b) nella riduzione del prezzo, qualora il compratore avrebbe comunque concluso il contratto d'acquisto, sebbene a condizioni meno onerose; c) nell'eccezione di inadempimento, per cui, qualora ricorrano i presupposti per l'esercizio della garanzia in esame, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo (Cass. n. 3151 del 1980); d) nel risarcimento del danno. 
I primi due rimedi sono alternativi e possono essere esperiti nello stesso giudizio, in via principale e subordinata (Cass. n. 11757 del 1992). Tali azioni si esercitano a prescindere dalla colpa del venditore, la quale è richiesta solo per il risarcimento del danno [Cass. n. 2498 del 1986 (“###ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri reali ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno il quale presuppone la colpa del venditore e non necessariamente la sua malafede, in quanto detto diritto al risarcimento trova fondamento nelle norme generali in materia d'inadempimento (artt. 1218 e 1223 cod. civ.), applicabili anche per effetto del richiamo di esse direttamente operato dall'art.  1479 cod. civ., attraverso il rinvio della norma dell'art. 1480”)], ed indipendentemente dalla circostanza che il titolare del diritto di godimento o il beneficiario dell'onere o della limitazione abbiano fatto valere una pretesa sul bene (Cass. n. 2890 del 1984).  ### rimedio spetta anche al compratore che non abbia agito in risoluzione e presuppone la colpa, provata o presunta, del venditore, in virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c. [Cass. n.16053 del 2002; Cass. n. 1104 del 1996; Cass. n. 2498 del 1986; Cass. n. 276 del 1979; si confronti anche n. 4786 del 2007; Cass. n. 1613 del 2003; Cass. n. 1352 del 1996 secondo cui il risarcimento presuppone soltanto la colpa e non anche la mala fede). 
Ora, gli attori hanno chiaramente dedotto la circostanza per la quale se avessero avuto contezza delle illegittimità urbanistico - edilizia non avrebbero concluso il contratto di acquisto. Siffatta allegazione risulta pienamente provata all'esito del dibattito processuale, dovendosi presumere, a fronte del tipo d'illegittimità riscontrata, scilicet un ampliamento volumetrico legato anche alla creazione di un soppalco munito di locale bagno, che la parte attorea non avrebbe di certo manifestato la volontà di acquisto dell'immobile, che avrebbe assicurato minori spazi abitativi e, conseguentemente, una peggiore fruibilità. Detto altrimenti, può ragionevolmente sostenersi che, se gli acquirenti avessero avuto contezza dell'abusività del soppalco, non avrebbero certamente prestato il proprio consenso all'acquisto, dovendosi presumere l'inidoneità dell'unità immobiliare ad assolvere ai concreti bisogni dei suoi abitatori (si veda la documentazione fotografica depositata nell'interesse degli attori in data 17 marzo 2021). 
Di talché, la riscontrata illegittimità configura un inadempimento legittimante l'invocata risoluzione del contratto. 
Al riguardo, giova pure affermare che l'abuso appare idoneo a sollecitare la valutazione di gravità dell'inadempimento, considerata la non sanabilità dell'illegittimità accertata (si veda il parere del Comune di ### del 4 giugno 1997 e il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria espresso in data 22 maggio 2000) e la sua sicura incidenza sul valore dell'immobile, privato, tra l'altro, di uno spazio di circa quattordici metri quadrati e di un locale bagno. 
Ancora, appare del tutto irrilevante lo stato subiettivo di conoscenza o conoscibilità delle difformità da parte del venditore ai fini della risoluzione del vincolo negoziale, in quanto detto rimedio, come già accennato, prescinde - a differenza del risarcimento del danno - dall'accertamento della colpa. 
Dunque, in ragione della corretta applicazione delle norme codicistiche poste a governo della vicenda che ci impegna, scilicet la più volte menzionata disposizione normativa di cui all'art. 1489 c.c., deve pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita perfezionato in data 7 dicembre 2011, steso per ### da ### registrato in data 15 dicembre 2011, contrassegnato da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357, dovendosi nel contempo darsi atto che, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza deve essere annotata in margine alla trascrizione dell'atto risolto. 
Pronunciata la risoluzione del vincolo negoziale, giova esaminare la pretesa restitutoria del prezzo. 
Trattasi, in particolare, di un'azione di ripetizione dell'indebito, come costantemente insegnato dalla Corte di cassazione, secondo cui, una volta acclarata l'insussistenza di una causa adquirendi per una qualsiasi causa che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente, compresa, dunque, la risoluzione, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è sempre quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (Cass. n. 715 del 2018; Cass. n. 9052 del 2010; Cass. n. 27334 del 2005; Cass. n. 10498 del 2001). In particolare, l'art.  2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia - osserva la giurisprudenza di legittimità - anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. n. 5624 del 2009, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. n. 10498 del 2001; Cass. 1252 del 2000; Cass. n. 4268 del 1995). 
Ora, proprio a fronte della specifica domanda della parte attorea (si veda sul punto Cass. n. 10917 del 2021; da ultimo, Cass. n. 10555 del 2025), una volta pronunciata la risoluzione della compravendita, ### parte venditrice, va condannata, senz'altro, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in favore degli attori - identificati nel contratto come “parte acquirente” che ha emesso l'assegno bancario e che ha costituito la provvista per l'emissione dell'assegno circolare - alla restituzione del prezzo della compravendita, indicato nel testo contrattuale in euro 80.000,00 (si veda il capo sesto del contratto), rispetto al quale la parte venditrice, id est l'odierna convenuta, ha rilasciato “quietanza di saldo” al momento della stipulazione del contratto [si richiami Cass. n. 5945 del 2023 (“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione”)], non sviluppando, nel corso di questo processo, alcuna specifica e univoca deduzione in ordine al mancato incasso dell'assegno bancario non circolare [lett. a) capitolo sesto del contratto] mercè il quale è stato regolato e corrisposto parte del prezzo della compravendita (arg. Cass. 28418 de 2024; Cass. n. 12685 del 2024), rappresentando, invero, tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi, il pagamento del prezzo di cui è stata invocata la restituzione. 
Va soggiunto che la giurisprudenza di legittimità configura l'obbligazione di restituzione del prezzo ovvero di una parte di esso, come un debito di valuta e non di valore: sicché non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne richieda il risarcimento (Cass. n. 14213 del 1999; Cass. n. 725 del 1995; n. 12942 del 1992; Cass. n. 1325 del 1992). In particolare, qualora il creditore lamenti l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e invochi il danno da svalutazione di cui all'art. 1224 c.c., comma secondo, per il ritardo patito nell'ottenimento del credito di valuta, egli deve essere proporre un'autonoma domanda di risarcimento del maggior danno. Pertanto, il creditore non può limitarsi a chiedere la mera condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, dal momento che quest'ultima non è una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta bensì è tenuto ad allegare alla domanda per il maggior danno i fatti costitutivi della pretesa. 
Nel caso di specie, la parte attorea non ha affatto preteso la rivalutazione dell'importo da restituire [“2) per l'effetto, condannare la ###na ### alla restituzione, ai coniugi natale ### e ### del prezzo della vendita pari ad € 80.000,00= oltre interessi dalla data della sottoscrizione dell'atto”]. 
Limitato il debito dei convenuti al prezzo della compravendita come emergente dal testo contrattuale, scilicet 80.000,00, giova analizzare, a questo punto, il tema degli interessi - espressamente richiesti - sulla somma riconosciuta a titolo di ripetizione d'indebito, la cui decorrenza non può essere individuata dalla data dell'atto, come pretendono gli odierni attori. Ed invero, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2033 c.c., colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto in base ad un contratto dichiarato risolto è tenuto a restituire al solvens la somma percepita, con frutti ed interessi dal giorno del pagamento, nell'ipotesi di mala fede dell'accipiens, ovvero dal giorno della domanda, qualora invece quegli era in buona fede (Cass. n.8564 del 2009). 
Considerato, poi, che, in materia di indebito, la buona fede si presume ( n.11259 del 2002; Cass. n.21113 del 2005; Cass. n. 10297 del 2007), la decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda appare in linea con gli esiti del dibattito processuale, dibattito all'esito del quale, anche per difetto di specifica e univoca allegazione, non è emersa la malafede dell'accipiens (si veda Cass. n. 3912 del 2018). 
In definitiva, all'importo da restituire - pari a euro 80.000,00 - vanno chiaramente aggiunti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. (in assenza di specifiche e ulteriori richieste), decorrenti dalla domanda stragiudiziale (di restituzione delle somme) del 6 marzo 2020 sino al saldo (si veda Cass. n. 15895 del 2019). 
Risolto il contratto e delimitato il perimetro del debito restitutorio incombente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., su ### deve osservarsi - in via assorbente rispetto al profilo tematico della colpa della venditrice (si veda supra) - che del tutto destituita di fondamento appare, invece, la pretesa di risarcimento veicolata dagli odierni attori, i quali non hanno assolto ai propri oneri di allegazione e di prova dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, asseritamente patiti. 
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica. “Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere - osserva a Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". 
Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328 cit.). 
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo. 
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. ### di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum. 
Si soggiunga che nemmeno può essere svolta una valutazione equitativa. 
Il criterio della valutazione equitativa - limitato dal legislatore al profilo del danno - attiene, infatti, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità). Al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui, in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997 del 2007; Cass. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542 del 2021; si vedano anche Cass. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004, secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata). 
Peraltro - è stato osservato -, il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n. 3327 del 2002). 
Non è superfluo rammentare, poi, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, Cass. n. 8498 del 2025; già Cass. 5687 del 2001). 
Accolta la domanda di risoluzione e di restituzione del prezzo [le domande illustrate alla penultima pagina della citazione introduttiva sono state formulate in via subordinata (“In via ancora più gradata”)] ed esaurita, quindi, la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza di ### nei confronti ### e ### Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].  P.Q.M.  ### di ### seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione: 1) accoglie la domanda ### di risoluzione esperita da ### e ### e, per l'effetto, risolve il contratto di contratto di compravendita perfezionato in data 7 dicembre 2011, steso per ### da ### registrato in data 15 dicembre 2011, contrassegnato da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357; 2) accoglie la domanda di restituzione dell'indebito esperita da ### e ### e, per l'effetto, condanna ### alla restituzione, a favore della parte attorea, della somma di euro 80.000,00, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, decorrenti dal 6 marzo 2020 sino al saldo; 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa nell'interesse di ### e ### 4) condanna ### alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da ### e ### liquidati in euro 799,23 per esborsi documentati ed euro 8.000,00 per competenze della difesa, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 5) dà atto, ai sensi dell'art. 2655 c.c., che la presente sentenza deve essere annotata in margine alla trascrizione dell'atto risolto ### 01 dicembre 2025 

Il giudice
dott. ###


causa n. 949/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Fortunato Giulio

M
1

Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 665/2025 del 02-12-2025

... ragioni che di seguito meglio si preciseranno. 6.1. Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1550 / 2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA ### & C. S.N.C. (C.F. e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., e ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; - ### - E ### S.P.A. (C. F.: ### e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - ### - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 443/2023 del 12 aprile 2023.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 il difensore della società opposto, unico comparso, concludeva come da relativo verbale, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  • Svolgimento del processo.  1. Con decreto ingiuntivo n. 443/2023 - emesso in data 12 aprile 2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato agli opponenti in data 26 aprile 2023 - il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società ### di ### & C. s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, ### e a ### e ### il pagamento, in solido tra loro, in favore di ### s.p.a.  della somma di euro 7.483,37, quale credito derivante da contratto di locazione finanziaria di autoveicolo ### A 180 D ### targato ### sottoscritto inter partes in data 20 gennaio 2020, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento di ingiunzione.  2. Avverso tale decreto, la società ### e ### proponevano opposizione - con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 giugno 2023 - lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede ###fatto quanto in diritto.  2.1. Parte opponente - convenuta in senso sostanziale - nello specifico eccepiva, in primo luogo, la carenza di prova della pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, nonché la non corretta applicazione del c.d. patto di deduzione, avendo la banca detratto dal credito vantato un importo diverso da quanto ottenuto dalla vendita del bene, e, infine, l'illegittimità della operata rivalutazione sulle somme vantate.  2.2. Sulla base di tali eccezioni, gli opponenti concludevano, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via principale ritenuto illegittimo e privo di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto irrito, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e il preteso credito comunque insussistente e in ogni caso inesigibile, revocare il decreto ingiuntivo stesso con ogni conseguenza di legge; in via subordinata in deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla opposta nei confronti della opponente di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali 12,5 % (art. 15 T.C.D.M. n. 585/94), nonché CPA e IVA nella misura di legge”.  3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### s.p.a. - attrice in senso sostanziale - la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva: a) che, con contratto n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020, ### S.p.A.  aveva concesso in locazione finanziaria alla società ### di ### s.n.c. il veicolo ### A 180 D ### targato ### b) che, stante l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento di n. 4 canoni della locazione finanziaria, con missiva del 3 marzo 2022, la società concedente aveva comunicato ad ### l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 17, invitando altresì l'utilizzatrice a restituire il bene concesso in locazione finanziaria nei modi e termini contrattualmente pattuiti; c) che, in data 31 marzo 2022, ai fini del godimento del beneficio fiscale del recupero dell'### la società concedente aveva provveduto a stornare le fatture maturate ed insolute, come previsto dall'art. 26, comma 9, del D.P.R. n. 633/72; d) che, tuttavia, l'utilizzatrice non aveva provveduto a restituire il bene locatole e, pertanto, in data 17 maggio 2022, la società concedente aveva depositato presso il ### dei ### di ### atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro; e) che, in seguito alla messa a disposizione del veicolo precedentemente locato, ### s.p.a. aveva provveduto, in data 29 luglio 2022, a depositare atto di rimessione di querela presso la ### di ### per il tramite del ### dei ### di ### e, successivamente, aveva inviato all'utilizzatrice missiva - regolarmente recapitata in data 25 ottobre 2022 - con la quale le era stato indicato il debito residuo in virtù dell'avvenuta cessione in favore di soggetto terzo del veicolo, con riconoscimento dell'imponibile del prezzo di vendita; f) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, l'utilizzatrice era risultata in mora nel pagamento delle seguenti scadenze (con applicazione della c.d.  “moratoria Covid”): - Fattura scadenza del 20 agosto 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 settembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 ottobre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 novembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 dicembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 gennaio 2021 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); per un totale di euro 1.691,66; g) che l'utilizzatrice era altresì in debito dell'importo residuo di euro 5.791,71 determinato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni maturati sino alla data di risoluzione, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo alla concedente (ivi comprese somme anticipate e spese sostenute per conto dell'utilizzatore), l'importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione sino alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto, dedotto l'eventuale importo ricavato dalla vendita del bene, che, nel caso di specie era avvenuta, determinando l'accredito in favore della società utilizzatrice dell'importo di euro 13.137,36.  3.1. Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla circostanza che la società utilizzatrice ### si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, osservando al riguardo che erano stati prodotti con ricorso per concessione del decreto ingiuntivo sia il contratto che i documenti contabili (fatture, estratto conto e piano di ammortamento) comprovanti il credito vantato da ### s.p.a.-. Rilevava, peraltro, la corretta applicazione dell'art. 17 del contratto, avendo la concedente provveduto ad inviare missiva in data 3 marzo 2022 al fine di manifestare la propria intenzione di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2022 e, successivamente, a stornare in favore dell'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene; al riguardo rappresentava che l'importo riconosciuto all'utilizzatrice a seguito della vendita del bene (euro 13.136,36) era risultato pienamente conforme al parametro contrattualmente pattuito (### blu del mese di restituzione), dedotti i danni all'autoveicolo e le spese connesse alla sua alienazione. Contestava, infine, la genericità dell'eccezione sollevata da controparte di avere applicato una illegittima rivalutazione delle somme dovute ed interessi di tipo usurario.  3.2. Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio; in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile agli opponenti, la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.483,37, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. 
Il tutto con vittoria delle spese di lite.  4. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito della sola seconda memoria istruttoria da parte della società opposta, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale da quest'ultima articolate e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025 ove era, dunque, riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.  • Ammissibilità. 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da ### di ### s.n.c. e ### stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (26 aprile 2023) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 5 giugno 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 giugno 2023).  • Merito.  6. In assenza di questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.  6.1. Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.  ### l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri - in tema di riparto dell'onere della prova - devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo - ai fini del caso di che ivi ne occupa - il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che - come già accadeva in precedenza - le prove proposte dalle parti o dal ###, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.  6.2. Pertanto, fatte queste premesse sul piano metodologico, deve ritenersi assolto da parte di ### s.p.a. l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020 ( doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria della società opponente (cfr. doc.  nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte degli odierni opponenti, né questi ultimi hanno espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. ###, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.  6.3. ###, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze esclusivamente in relazione alla eccepita illegittimità della clausola risolutiva espressa invocata dalla società opposta e alla non congruità delle somme ricavate dalla vendita del veicolo e delle spese sostenute.  6.4. Ebbene, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, tra gli inadempimenti ritenuti rilevanti e significativi dalle parti ai fini dell'applicazione degli effetti della clausola risolutiva espressa, tra gli altri, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente alle scadenze stabilite e prevedendo, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 1); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate. 
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 17 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante. 
Inoltre, occorre rilevare che dalle emergenze documentali risulta che, con missiva del 3 marzo 2022, la società opposta, ### s.p.a., ha esercitato la facoltà - prevista in contratto dal richiamato art. 17 - di risolvere il contratto di diritto atteso il mancato pagamento di n. 4 canoni, corrispondenti a quelli previsti per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte opposta), senza alcuna contestazione da parte della società utilizzatrice. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni appare, pertanto, del tutto legittimo l'esercizio del diritto di risolvere il contratto da parte della società opposta che correttamente, in forza delle pattuizioni negoziali, ha domandato il risarcimento dei danni previsti dall'art. 17, comma 5 del contratto a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, che, nel caso di specie, è avvenuta con successivo accredito all'utilizzatrice l'importo di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta). 
Appare di tutta evidenza, dall'esame del contenuto contrattuale, che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo. 
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene, l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” ( ex multis Corte di Cassazione, ### III - 17/01/2014 - n. 888). La clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene - stabilito nell'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente - è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto. 
La somma ingiunta a titolo di risarcimento, pertanto, risulta pienamente legittima ed agevolmente determinabile in virtù proprio della disciplina pattizia contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, in cui è espressamente indicato che in caso di risoluzione previsti dalla medesima disposizione ai commi 1 e 2 (tra i quali è ricompreso quello afferente alla vicenda che ci vede impegnati), l'### sarà tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento somma pari a quanto previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. 
Ed invero, il risarcimento del danno del concedente ben può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., che non riveste ex se il carattere della vessatorietà. 
Piuttosto, in tema di leasing, applicando analogicamente l'art. 1526, comma 2 c.c. si afferma che, laddove tale clausola risulti manifestamente eccessiva, è consentito al giudice procedere, anche d'ufficio, alla riduzione equitativa, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). 
Nel caso di specie, avendo parte opposta finanche garantito l'accredito in favore dell'### dell'importo realizzato dalla vendita del bene restituito, la somma richiesta a titolo risarcitorio risulta pienamente conforme al generale obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.), talché non si ritengono sussistenti i presupposti neppure per la riduzione equitativa.  ###, infatti, non ha fatto altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella prospettiva di una fisiologica esecuzione del contratto, scongiurando al contempo un ingiustificato arricchimento ai danni dell'### Ed invero, dalle risultanze documentali è emerso che gli importi riconosciuti alla società utilizzatrice per la vendita dei veicoli oggetto di leasing sono risultati essere superiori al parametro pattuito nel rispettivo contratto, ovvero “all'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr.  subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente”. Orbene, con riferimento al contratto 13041775-001-### oggetto del presente giudizio, è stata riconosciuta all'utilizzatrice la somma di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta), importo che - alla luce della perizia di parte prodotta e non specificatamente contestata dalla società opponente - risulta essere superiore all'80% del valore (contrattualmente pattuito) ### blu del mese di restituzione, che, dedotti i danni patiti dal bene e le spese sostenute dalla società esponente in relazione alla vendita stessa, ### S.p.A. avrebbe dovuto riconoscere all'utilizzatore; infatti, applicando il parametro contrattuale per la stima del veicolo ### A 180 D ### il relativo valore di realizzo è risultato essere ammontante ad euro 13.137,36 (risultante dalla valutazione “base” ### relativa ad un veicolo con un chilometraggio medio di km 60.000, pari ad euro 19.200,00 - Iva inclusa - dedotto il valore della svalutazione chilometrica, calcolata nell'1% ogni 3.000 km in eccesso (anziché 1,5% come invece previsto dalla pubblicazione ### blu), nonché l'importo di euro 1.616,00 a titolo di danni, così come concordato rispetto a quelli risultanti dall'elaborato peritale prodotto) che, percentualizzato in applicazione delle pattuizioni contrattuali (80%), avrebbe dovuto garantire in favore dell'utilizzatore una somma pari ad euro 14.098,36, importo che, al netto dell'iva e delle spese di trasporto e perizia, è pari esattamente a quello effettivamente corrisposto in favore della società opponente, che conseguentemente dall'applicazione delle previsioni contrattuali non ha sicuramente tratto alcun detrimento. 
Ne consegue, dunque, evidente che le doglianze afferenti ad una presunta erronea applicazione della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto imputabile alla società opposta debbano ritenersi del tutto destituite di fondamento. Nondimeno, parte opponente ha inteso produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei propri assunti, con conseguente infondatezza degli stessi.  6.5. Le ulteriori doglianze degli opponenti si sono incentrate, poi, sulla illegittima applicazione di interessi ad un tasso superiore alla soglia dell'usura. Tale ulteriore motivo di opposizione risulta, di tutta evidenza, infondato, attesa l'estrema genericità delle censure mosse, non avendo la società opponente neppure allegato nello specifico le ragioni della contestazione limitandosi ad assumere - senza offrirsi di fornire qualsivoglia supporto probatorio alla propria laconica attività deduttiva - che “### italiano sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione. Nel contratto di leasing e nelle fatture allegate al ricorso tale regola non appare rispettata essendo state richieste somme diverse in momenti successivi dalla stessa banca che oggi chiede il pagamento” (cfr. atto di opposizione, pag. 9). 
In particolare, in punto di usura, benché debba tenersi conto dell'impostazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assenza dell'onere di deposito da parte del soggetto che contesta la violazione delle norme sull'usura (cfr. al riguardo Cass. Civ.  8883/20 secondo cui “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi”), deve anche rilevarsi come l'onere di contestazione dell'eccipiente sia rigoroso non potendosi ritenere che debba essere il Giudice - cui spetta certo il rilievo d'ufficio - a dover esaminare sua sponte i contratti ed a “cercare” in concreto i profili di nullità. 
Invero, come da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di legittimità a ### con sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre 2020 "### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". 
Nel caso di specie l'opponente non ha allegato né il tasso soglia di periodo cui confrontare il TEG del contratto oggetto di contestazione, né l'ammontare del conseguente sforamento, né, pervero, le modalità di applicazione di tali dati al cd. tasso di mora, così vendendo a rendere priva di consistenza la sua censura. 
La doglianza, dunque, va ritenuta infondata oltre che inammissibile. 
Peraltro, occorre rilevare come l'assenza di una specifica contestazione in tal senso, evidentemente, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza in questa sede, anche tenuto conto che, la genericità della prospettazione offerta a sostegno è tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che sarebbe risultato finanche inammissibile disporre una C.T.U. contabile, la quale avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.  6.6. In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 17 CGC. 
Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto; occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.-.  • Spese del giudizio.  7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta (e, dunque, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale attesa l'assoluta assenza di attività istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale di Cuneo, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2023 (R.G.  623/2023) nei confronti di ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e di ### già dichiarato esecutivo; b) condanna gli opponenti ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e ### in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e ### se dovute, come per legge. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martello Chiara

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