testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: ### professionale, TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, al ### I, 75; -#### in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###Napoli al ### 19; -###: per l'attrice: “insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il riconoscimento della responsabilità della ### per i danni conseguenti alla malpractice medica verificatasi in occasione del parto cesareo eseguito dai sanitari della citata clinica in data ### e conseguente risarcimento delle voci richieste nel citato atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. …. Si conclude, pertanto, per l' accertamento della responsabilità iatrogena dei sanitari della ### e la condanna della stessa, così come rapp.ta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice, così articolato: ### biologico sulla base di un'invalidità del 28%, pari ad euro 133.761,60 compreso della personalizzazione, una ITT in 28 giorni pari ad €uro 3.332,00, una ITP in 60 giorni al 75% pari ad €uro 5.355,00, una ITP in 379 giorni al 50% pari ad €uro 22.530,50, oltre il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, tenuto conto della particolare sofferenza psicofisica subita dall'istante e documentata e per tutti i motivi illustrati nell'atto introduttivo, danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica, da quantificarsi in via equitativa, ovvero applicando il criterio remunerativo di tre volte la pensione sociale che per l'anno 2019 ammontava ad €uro 17.862,00, per la somma complessiva di tale voce di danno pari ad euro 82.230,07 o in quelle maggiori o minori somme che (…) [il] ### riterrà eque e giuste, oltre spese documentate in € 4.596,70 nonché interessi compensativi, legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze di lite, oltre il 15% delle spese forfettarie , IVA e ### onorario di CT di parte e rimborso spese CTU e ogni altro conseguente provvedimento”. per la convenuta: si riporta “integralmente alla ### di costituzione e risposta, a tutte le memorie istruttorie, alle deduzioni, istanze anche istruttorie ed eccezioni ivi formulate, … chiede la rinnovazione” della CTU “ovvero la chiamata a chiarimento; in subordine, e salvo gravame, conclude chiedendo l'accoglimento delle proprie eccezioni, difese, istanze (anche istruttorie) e conclusioni come in atti con il rigetto di quelle attoree”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- ### ha convenuto in giudizio la ### esponendo, in particolare, che: -. in data ###, giunta al termine della sua prima gravidanza, veniva ricoverata presso la ### per il parto con diagnosi di accettazione di “ipertensione gestazionale” e inizio travaglio di parto”; -. dall'anamnesi riportata nella cartella clinica emergeva la presenza di ipertensione arteriosa insorta negli ultimi mesi di gravidanza; l'attrice riferiva, inoltre, allergia ad alcuni antinfiammatori e alle penicilline, nonché di “avere sempre avuto un ciclo mestruale regolare per … flusso e periodicità, nonché di un alvo e di una diuresi regolari”; -. al momento del ricovero il feto si presentava “alto e in posizione occipitale posteriore”; ciononostante solo il giorno successivo, 12.6.2019, veniva eseguito un taglio cesareo e pertanto, i ginecologi procedevano a isterotomia su un utero già fortemente sollecitato dalle doglie insorte sin dalle ore 4 del giorno precedente, dunque su un segmento uterino ormai estremamente assottigliato, effettuando altresì una impropria estrazione del feto, senza correggere l'asinclitismo di vertice del neonato; -. durante l'intervento si verificava una lacerazione dell'arteria uterina superiore con emorragia massiva; nel tentativo di contenerla, i chirurghi utilizzavano una tecnica impropria di legatura dell'arteria uterina, “sodalizzando” la stessa con il legamento rotondo di sinistra e così operando cagionavano una lesione iatrogena del colon sigma; senza accorgersi della lesione viscerale, concludevano l'intervento e trasferivano la paziente in reparto; -. dopo le dimissioni, avvenute in data ###, rientrata al proprio domicilio accusava astenia, anemia e, sin dalla prima sera, febbricola serotina, alvo chiuso alle feci e dolore addomino-pelvico, riconducibile all'evidente discanalizzazione e localizzato soprattutto a sinistra; -. a fronte del progressivo aggravamento delle proprie condizioni, chiedeva ai sanitari della clinica ### di anticipare il controllo già fissato per il ###; -. il sanitario di turno, dopo averla visitata e preso atto delle condizioni critiche, disponeva l'immediato e urgente ricovero, motivandolo come “ricovero Urgente” per “dolori addominali post partum”; tuttavia nella DRG e nel frontespizio della cartella clinica del 21.6.2019 veniva indicata una diversa motivazione, ossia “ipertensione in puerperio”, senza alcun riferimento al reale stato critico della paziente; -. invero, l'attrice si presentava al controllo post partum con febbre, discanalizzazione e dolore addominale, sintomi prodromici di una peritonite settica che non adeguatamente valutati dai sanitari della clinica ### neppure nei giorni successivi al ricovero, con conseguente omissione diagnostica nelle fasi iniziali della patologia; -. nella medesima giornata veniva sottoposta a esami laboratoristici, che evidenziavano ipoalbuminemia e proteinuria, nonché a TAC dalla quale emergeva una sepsi da peritonite con raccolta addominopelvica e distensione delle anse; -. nonostante tali risultanze, i sanitari della ### anziché intervenire chirurgicamente, optavano per una “terapia di attesa”; -. nei giorni successivi il quadro clinico si aggravava, con “febbre serotina, … marcata leucocitosi, … aumento del PCR e della procalcitonina, e … marcata disprotidemia e ipoalbuminemia”, senza che i medici adottassero tempestive iniziative volte a fronteggiare il grave stato settico in atto; solo successivamente, in data ###, in considerazione del peggioramento clinico, veniva modificata la terapia antibiotica; -. trascorsi tre giorni dall'inizio della nuova terapia, veniva sottoposta a ulteriore ecografia che evidenziava “una raccolta nel ### … evacuata … con una puntura transvaginale”, con “aspirazione [di] … circa 270 ml di liquido citrino”; -. aggravandosi le condizioni cliniche, i sanitari nella ### disponevano il trasferimento della paziente presso l'### del ### -. presso tale struttura, considerato lo stato di salute gravemente compromesso (febbre, dolore, ballottamento addominale e discanalizzazione), veniva sottoposta a TAC addominale che evidenziava la presenza di versamento intra-peritoneale e una sindrome sub-occlusiva “essenzialmente di tenue”; -. persistendo la sintomatologia, nonostante terapia antibiotica, il ### i sanitari dell'### del ### procedevano a laparotomia esplorativa con riscontro di perforazione del sigma con peritonite stercoracea e veniva eseguita resezione del sigma con colostomia secondo ### -. in data ### veniva dimessa con diagnosi di “perforazione tamponata del sigma” e con “apposizione di enterostomia”; -. nei mesi successivi si sottoponeva a cure presso diversi specialisti per problematiche ginecologiche e gastroenterologiche, subendo gravi sofferenze fisiche e psicologiche, sino a quando in data ### veniva nuovamente operata presso l'### del ### per intervento di “ricanalizzazione intestinale nonché a chiusura della confezionata enterostomia”; -. residuano laparocele, sindrome aderenziale, disturbi ginecologici, gastroenterologici e neuro psichici; -. sussistono profili di colpa contestati alla ### quali il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del taglio cesareo, l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento e nell'estrazione del feto, la lesione iatrogena del colon durante il controllo dell'emorragia, omessa e tardiva diagnosi della perforazione intestinale e della peritonite, ingiustificata inerzia terapeutica nonostante evidenti segni di sepsi; -. i danni lamentati riguardano un danno biologico permanente del 32- 34%, ITT e ITP prolungate, danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di accudire il neonato, grave sofferenza psicologica, compromissione della vita di relazione e sessuale, limitazioni a future gravidanze, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica (attività di casalinga), spese mediche e assistenziali documentate.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, la condanna della ### s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “di cui € 251.866,00 per postumi invalidanti nella misura del 32-34% , € 8.910,00 per una ITT in gg.90, € 6.682,50 per una ITP al 75% in giorni 90, ed € 13.612,50 per una ulteriore ITP a 50 % in gg. 275, per un totale di danno biologico temporaneo di € 29.205,00, oltre al danno che incide sulla capacità lavorativa specifica … nella stessa percentuale del danno biologico” e “al rimborso delle spese documentate e forfettarie in € 4.701,11”, “oltre al danno non patrimoniale su base emotiva” da liquidarsi in via equitativa. ### costituitasi, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis e indeterminatezza della causa petendi, poiché l'attrice non avrebbe distinto le responsabilità dei singoli sanitari da quelle della struttura, indicato le specifiche norme violate, allegato una condotta colpevole concreta imputabile alla ### Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, non essendo provata alcuna condotta colposa dei sanitari, non essendo provati i danni lamentati e mancando il nesso causale tra le prestazioni sanitarie e gli eventi dannosi dedotti.
La convenuta ha sostenuto, in particolare, che: -. il taglio cesareo fu eseguito tempestivamente e secondo le linee guida, in assenza di segni patologici al monitoraggio ### -. la lacerazione del segmento uterino inferiore è una complicanza nota e fu prontamente trattata con successo; -. l'emostasi fu correttamente ottenuta mediante legatura dell'arteria uterina e posizionamento di drenaggio; -. non vi furono segni di lesione intestinale durante il ricovero presso la ### (assenza di materiale fecale nel drenaggio, ecografie nella norma); -. nel secondo ricovero furono effettuati accertamenti diagnostici (### esami microbiologici) e impostata adeguata terapia antibiotica; -. il successivo trasferimento all'### del ### fu appropriato e concordato, anche per l'assenza di un chirurgo generale in struttura; -. la lesione del sigma potrebbe essersi verificata durante l'intervento chirurgico eseguito presso l'### del ### Ha contestato, infine, le singole voci di danno e, in ogni caso, in assenza di dolo, ha richiamato il limite della prevedibilità del danno ex art. 1225 Espletate la prova testimoniale e una ### prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione. 2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, in quanto individuazione di petitum e causa petendi è agevolmente possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio sopra riportato.
In particolare, emerge con chiarezza dallo stesso che l'attrice ha puntualmente assolto all'onere di esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato, indicando in modo circostanziato gli eventi che hanno originato la controversia, le condotte di inadempimento addebitate alla convenuta nonché la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti.
Tali elementi risultano descritti in maniera sufficiente a consentire alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, risultando pertanto integrati i requisiti di validità dell'atto di citazione, come richiesti dall'art. 163, comma 3, c.p.c.
Infine, la qualificazione giuridica dei fatti e l'individuazione delle norme applicabili rientrano nei poteri del giudice (iura novit curia) e non gravano sull'attore come onere di allegazione.
Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione delle disposizioni di legge violate non determina la nullità dell'atto di citazione. 3.- Giova riportare il quadro dei principi rilevanti nella specie.
La domanda risarcitoria proposta dalla paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale) e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995 n. 5150).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista (ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004). ### del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà ( Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa; anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 4400 del 4.3.2004).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato; giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 4.- Applicando i superiori principi al caso di specie, la ### certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 I dati di fatto esposti dalla ### nell'atto di citazione, relativi agli accertamenti, al ricovero e all'intervento chirurgico presso la ### non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. ###, pertanto, ha fornito la prova del titolo in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della ### rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d. di spedalità. ###, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistente nella negligente ed erronea condotta medico chirurgica dei sanitari determinata dal tardivo ricorso al taglio cesareo e quindi da un'isterotomia su un utero già assottigliato, nonché dall'erronea esecuzione del trattamento medico chirurgico adottato per fronteggiare l'emorragia addominale causata (“l'isterotomia segmentaria si lacerava fino all'attigua arteria uterina superiore provocando una massiva ed imponente emorragia (…) [e] “nel tentativo poi di contenere la citata emorragia utilizzavano una tecnica di legatura dell'arteria uterina impropria “sodalizzando” la detta uterina con il legamento rotondo di sinistra e nel far ciò laceravano il sottostante colon provocando così la lesione iatrogena del sigma retto. Inoltre, i chirurghi non avevano contezza della citata lesione viscerale, mancando di diagnosticarla e di emendarla”, cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). 5.- Va stabilito, pertanto, se: -. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura l'attrice ### a seguito del suo accesso e ricovero presso la ### che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 12.6.2019 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attrice, conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, al ritardo e all'errore nell'esecuzione del taglio cesareo nonché ad un erronea scelta dell'intervento chirurgico volto a risolvere il sanguinamento addominale a seguito di T.C.; -. la condotta dei sanitari e, quindi, della ### ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio. 6.- I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice ### sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 99 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 12695).
Il collegio peritale composto dal prof. dott. ### specialista in medicina legale, e dal prof. dott. ### specialista in ginecologia e ostetricia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici-chirurghi della ### nel trattamento del caso della ### che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle generiche contestazioni alla CTU svolte dalla attrice e dalla convenuta struttura sanitaria, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate da propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal ### emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari della ###
Giova riportare, sul punto, i passi salienti della relazione dei CTU in ordine all'iter clinico della ### (cfr. pag. 104 e ss.): <<### di anni 34 all'epoca dei fatti, in gestazione alla 38a settimana + 3 giorni, in data ### veniva ricoverata presso la ### di ### e ### della ### “Mediterranea” di Napoli per ipertensione gestionale ed inizio di travaglio di parto.
In seguito al riscontro di distocia di II stadio con dilatazione completa e mancato impegno, veniva sottoposta ad intervento di taglio cesareo. Stante un decorso post-operatorio regolare e scevro da complicanze, la … ### veniva dimessa. Tornata presso il medesimo nosocomio per la rimozione dei punti di sutura, i ### ponevano indicazione al ricovero per il riferito anamnestico di episodi di picchi ipertensivi in storia pregressa di preeclampsia. ### la degenza, per la comparsa di ipertermia ed algia al fianco sinistro, veniva sottoposta ad esami ematochimici, clinici e strumentali che mostravano la presenza di leucocitosi e versamento intraperitoneale. Pertanto, si procedeva a culdocentesi. In considerazione della persistenza di iperpiressia notturna, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, veniva disposto il trasferimento presso la ### di ### del PO “### del Mare” di Napoli. In assenza di un miglioramento delle condizioni cliniche della p., i ### procedevano ad una laparotomia esplorativa, convertita in resezione del sigma sec. ### a seguito del riscontro intraoperatorio di perforazione tamponata del sigma. Veniva dimessa in condizioni generali stazionarie, apiretica, con stomia vitale e funzionante. In seguito, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio per essere sottoposta ad intervento di ricanalizzazione”. ### hanno dapprima sottolineato che la decisione di eseguire l'intervento di taglio cesareo “è da considerarsi adeguata, nonché conforme alle leges artis, essendo la specifica condizione di ‘distocia del secondo stadio, mancato impegno e testa ballottabile' una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo” (cfr. pag. 106 della relazione); in particolare, “stante la presenza della testa fetale a livello -3, si ritiene che non vi fossero le condizioni idonee per attuare una manovra di rotazione della testa fetale”, “non vi era un'adeguata progressione del feto nel canale del parto” (cfr. pag. 73 ibidem). In particolare, il collegio peritale ha evidenziato quanto segue: “emerge chiaramente che al sospetto del quadro di arresto del secondo stadio travaglio non vi erano le condizioni permettenti l'espletamento di un parto vaginale operativo, in quanto al fine dell'applicazione del forcipe, ovvero della ventosa, è imprescindibile che la parte presentata sia ben impegnata nello scavo pelvico. Per tale ragione, in considerazione del tempo trascorso tra l'attestata dilatazione completa (ore 2.00) e il riscontro dell'arresto della progressione della testa fetale, nonché considerando l'impossibilità di ricorrere alle misure in precedenza annoverate, si ritiene che la decisione di sottoporre la … ### all'intervento di parto cesareo attuata dal personale sanitario della ### debba considerarsi adeguata a quanto atteso in casi consimili, nonché conforme a quanto raccomandato dalla buona pratica clinico-assistenziale ostetrica, essendo tale specifica condizione una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo”.
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato specifici profili di responsabilità in merito ad altre condotte dei sanitari della ### evidenziando che “la condotta professionale adottata dal personale medico … risulta viziata da profili di censurabilità in quanto, durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla … ### non è stata realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né è stata adeguatamente ampliata l'incisione uterina. Questa condotta ha, peraltro, determinato l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare)” ( pag. 106 e ss). In particolare, “nel referto operatorio in questione - censurabilmente - non è fatta menzione dell'impiego di una adeguata rotazione della testa fetale, aspetto cruciale nell'ambito dell'estrazione di un feto posizionato in maniera occipito-posteriore”; inoltre “nel corso dell'intervento veniva … documentata una lacerazione nel segmento inferiore dell'utero, in prossimità dell'arteria uterina sinistra” (cfr. pag. 79 e ss.). Sul punto i CTU hanno aggiunto quanto segue: “Si rappresenta che le manovre di estrazione fetale complesse rappresentano un noto fattore di rischio per l'insorgenza di lacerazioni della parete uterina, le quali possono estendersi a partire dall'incisione praticata sulla parete uterina fino a coinvolgere strutture adiacenti. Per tale ragione, qualora emergano elementi indicativi di una potenziale complessità nell'estrazione fetale - come nel caso della … ### - diviene fondamentale l'adozione di manovre appropriate volte a facilitare tale processo. In aggiunta, può rendersi necessario estendere chirurgicamente l'incisione uterina al fine di minimizzare il rischio di lacerazioni e assicurare la sicurezza sia della madre che del neonato. Nel caso della … ### l'omissione di tali specifiche procedure configura una condotta censurabile ovvero in netto contrasto con il livello di prudenza esigibile in situazioni consimili. Pertanto, è ragionevole ritenere, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che l'insorgenza della lesione uterina, che ha coinvolto anche l'arteria uterina sinistra, sia direttamente correlata alla mancata esecuzione di una adeguata manovra di rotazione della testa fetale ovvero a un'insufficiente estensione dell'incisione chirurgica” (cfr. pag 80 e ss.).
In merito alla lamentata perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) avvenuta nel corso dell'intervento presso la ### i CTU hanno evidenziato quanto segue: -. “Nel periodo immediatamente successivo all'intervento, la ### non presentava condizioni cliniche di rilievo patologico. … È importante sottolineare che, [tuttavia], nel periodo post-partum, ovvero durante il ricovero, non era stata documentata la canalizzazione della paziente alle feci. Non attendere che una paziente, sottoposta a taglio cesareo, sia canalizzata anche alle feci prima della dimissione, è considerato censurabile.
La capacità di evacuare le feci dopo un intervento chirurgico è un indicatore che il tratto gastrointestinale sta funzionando correttamente. In seguito a interventi chirurgici, in particolare quelli che coinvolgono la cavità addominale (come il taglio cesareo), può insorgere un ileo postoperatorio, ovvero una condizione temporanea di arresto della funzionalità intestinale. Ciò può ostacolare l'eliminazione normale sia delle feci sia dei gas.
La prematura dimissione di una paziente prima della ripresa della funzionalità intestinale può esporla a rischi di complicazioni significative, quali distensione addominale, dolore, nausea, vomito e, nei casi più severi, ostruzione intestinale o perforazione. Pertanto, la completa ripresa della funzione intestinale rappresenta anche un fondamentale indicatore del recupero postoperatorio” (cfr. pag. 82); -. “le indagini ematochimiche effettuate sulla … ### mostravano un quadro laboratoristico caratterizzato da una lieve leucocitosi, in assenza di sintomi clinici indicativi di una condizione infettiva. Pertanto, si ritiene che, in questa fase della vicenda clinica, non vi fossero elementi sufficienti a giustificare il sospetto diagnostico di perforazione intestinale” (cfr. pag. 82); -. tuttavia, nel secondo ricovero urgente a causa di “dolori addominali post partum” del 21.6.2019, “la puerpera era sottoposta a un esame TC dell'addome in regime di urgenza che evidenziava la presenza di falde multiple in sede periepatica, perisplenica, tra le anse intestinali e nello scavo pelvico, con sovradistensione idro-gassosa delle anse intestinali dei quadranti addominali di sinistra. Il quadro evidenziato dall'esame TC dell'addome risultava suggestivo della presenza di un processo infiammatorio/infettivo” (cfr. pag. 84); -. “Il ###, la … ### era sottoposta a un esame TC dell'addome completo, che evidenziava falde di versamento pleurico, soprattutto a sinistra, e versamento fluido corpuscolato intraperitoneale diffuso nei vari compartimenti”; -. “Nella stessa data, all'esame obiettivo, si riscontrava un addome meteorico e una dolenzia alla palpazione superficiale e profonda della regione colica sinistra, con segnalazione di un episodio di vomito. Il giorno successivo, si registrava la comparsa di piressia (T 37.6°)”.
Il collegio peritale, pertanto, ha tratto le seguenti considerazioni (cfr. pagg. 85 e ss.): << Alla luce dell'analisi della documentazione relativa alla seconda fase della vicenda clinica in questione, risulta evidente che, fin dall'inizio, le condizioni cliniche della signora ### fossero tali da giustificare il sospetto di una condizione che richiedesse un intervento di competenza chirurgica. Alla luce dell'intervento chirurgico recentemente eseguito, dell'aumento degli indici di flogosi, dei risultati degli esami radiologici e di un quadro clinico manifestato dalla paziente, il personale sanitario avrebbe dovuto valutare il sospetto di una complicanza iatrogena di origine addominale, quale una perforazione tamponata. … Nello specifico, il riscontro di perdite fecali dalla vagina documentato in data ###, accompagnate da un tampone vaginale positivo ad ### coli, avrebbe dovuto indirizzare verso la presenza di una fistola enterovaginale. In aggiunta, si rammenta che l'esame TC effettuato il ### evidenziava un ulteriore peggioramento del quadro radiologico, rilevando elementi di chiaro significato patologico. Tra questi, vi era la presenza di fluido nei recessi pleurici (con una maggiore evidenza a sinistra), compatibile con un processo infiammatorio/infettivo addominale con estensione al distretto toracico.
Inoltre, il rilevamento di fluido e aria all'interno della cavità uterina suggeriva l'esistenza di una comunicazione - anomala - con la cavità addominale. Era inoltre osservata una diffusa imbibizione del grasso mesenterico, un ulteriore segno compatibile con un insulto di natura infiammatoria/infettiva addominale. Oltre agli elementi summenzionati, era altresì rilevata una raccolta fluida corpuscolare pluriconcamerata situata nello spazio utero vescicale, lungo il legamento largo e nella doccia parietocolica sinistra. Non vi sono dubbi che tale quadro TC fosse fortemente indicativo della presenza di un processo infiammatorio o infettivo intra-addominale, la cui genesi, stante l'anamnesi di un recente parto cesareo, avrebbe dovuto indirizzare il focus dei professionisti sanitari verso una patologia di pertinenza chirurgica/addominale. La gestione appropriata del caso in questione - conformemente a quanto raccomandato dalla buona pratica chirurgica, nonché considerando i dati emersi durante il ricovero della signora ### - in cnsiderazione della persistenza del quadro clinico (senza evidenti segni di miglioramento nonostante il trattamento conservativo iniziale) e sulla scorta del quadro radiologico ingravescente, rendeva chiara l'esigenza di un'approfondita valutazione clinico-chirurgica. In particolare, avrebbe dovuto essere considerata l'esecuzione di un intervento chirurgico esplorativo al fine di determinare l'eziologia dell'affezione sottostante, nonchè trattare lo stato patologico in essere; specialmente alla luce del riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. coli (rilevati in data ###). Oltre, chiaramente alla sussistenza di evidenti segni radiologici di significato patologico. Ciononostante, censurabilmente, il personale medico ometteva di porre in essere l'indicazione ad un intervento di laparoscopia o, alternativamente, di laparotomia esplorativa>>.
Dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale si evince, pertanto, che nel corso dell'intervento di taglio cesareo è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) che ulteriore aspetto meritevole di censura emerge dalla mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante il secondo ricovero della ### presso la ### In particolare, il ### ha rilevato che “ in considerazione del fatto che durante l'atto chirurgico era documentata una lacerazione del segmento uterino inferiore sinistro, è possibile ipotizzare - secondo un ragionamento probabilistico - che la lacerazione uterina si sia estesa fino a coinvolgere il sigma” (cfr. pag. 93); “sul punto, dal referto operatorio presente nella cartella clinica della sig.ra ### emerge che, in seguito alla lesione dell'arteria uterina sinistra, il chirurgo procedeva con una legatura del vaso uterino omolaterale” (pag. 94) ed “è dunque altrettanto ipotizzabile che la lesione del sigma sia stata provocata a seguito delle manipolazioni chirurgiche intraprese per riparare la lacerazione uterina e la lesione dell'arteria uterina sinistra, mediante l'applicazione della tecnica di legatura” (cfr. pag. 94 e ss). “Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in esame, nonostante non sussistano elementi certi per individuare l'origine effettiva della lesione del sigma (correlata all'estensione della lacerazione laterale sinistra del segmento uterino o, in alternativa, alla manipolazione chirurgica dei tessuti circostanti nel tentativo di controllare il sanguinamento o di riparare la lacerazione stessa) debba essere, comunque, considerata conseguenza diretta della pratica chirurgica erroneamente attuata durante l'intervento di parto cesareo della signora ### Pertanto, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che una condotta più prudente, caratterizzata dal ricorso ad una adeguata rotazione della testa fetale (data la sua posizione occipito-posteriore) o, in alternativa, l'estensione dell'incisione chirurgica, avrebbe potuto prevenire la lacerazione uterina. … Pertanto, si ritiene che durante l'intervento di parto cesareo non sia stata esercitata la dovuta cautela durante le manovre di manipolazione chirurgica nell'area interessata mediante una dissezione attenta e un'accurata identificazione delle strutture, al fine di minimizzare il rischio di lesioni accidentali”, mentre non “si rileva la presenza di fattori causali alternativi, inseriti nella sequenza logico-temporale di riferimento, idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento lesivo” ( cfr. pag. 108 della ###.
I consulenti di parte della convenuta hanno contestato la sussistenza di “profili di responsabilità per i ### per la individuata censurabile mancata manovra di rotazione della testa fetale in corso di intervento di taglio cesareo … [in quanto] non sarebbe stato possibile estrarre il feto in buone condizioni -come nel caso de quosenza aver prima praticato la suddetta manovra”, aggiungendo che in ogni caso sarebbe inverosimile la conclusione per cui “la suddetta condotta (mancata manovra di rotazione) avrebbe determinato l'insorgenza di una lacerazione con coinvolgimento del segmento uterino inferiore sinistro e dell'arteria uterina omolaterale”.
In risposta a tale primo rilievo formulato, il collegio peritale ha chiarito che “ad ogni modo, se pur si volesse considerare, in maniera ipotetica, che tale manovra sia stata eseguita, la lacerazione dell'utero e dell'arteria uterina sono egualmente elementi che integrano responsabilità degli operatori. Questo perché, in presenza di una corretta esecuzione della manovra di rotazione della testa fetale, abbinata a una congrua estensione dell'incisione uterina, il rischio di generare lacerazioni della parete uterina avrebbe dovuto essere minimizzato. La presenza di tali complicazioni suggerisce, pertanto, che le procedure adottate non abbiano rispettato i criteri necessari per garantire la sicurezza della madre e del feto. Diviene dunque chiaro che, anche ammettendo che la predetta manovra di rotazione fosse stata attuata, si verificava comunque un'omissione nella realizzazione di un'estensione dell'incisione uterina da considerarsi adeguata al caso in questione” (cfr. pag. 102 della relazione).
I consulenti di parte della convenuta hanno altresì contestato l'attribuibilità di una responsabilità ai sanitari della clinica “per la censurabile mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante la seconda fase di ricovero della paziente, in quanto i ### avrebbero sottoposto la paziente a ben due consulenze chirurgiche, nel rispetto di una condotta attendista”. ### peritale in risposta a tale obiezione ha chiarito che “la degenza della p. iniziava in data ###, sino al 1.7, per un totale di undici giorni. ### tale periodo i ### non si prodigavano per formulare un corretto inquadramento diagnostico del severo quadro addominale presentato dalla p. (il quale aveva già determinato la necessità di anticipare il controllo rispetto alla data stabilita), nonostante il riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. Coli, rilevati già in data 24.6, in uno con le risultanze degli esami strumentali ed ematochimici, indicativi di un rilevante quadro infiammatorio-infettivo. Più che mostrare un atteggiamento attendista, la condotta dei ### è inquadrabile come omissiva della diagnosi di complicanza per perforazione addominale: ciò impediva la corretta pianificazione delle successive fasi dell'iter assistenziale, assunto che la presenza di perdite fecali dal canale vaginale, indicativa di fistola enterovaginale, imponeva l'indicazione ad eseguire un intervento di laparoscopia o, eventualmente, laparotomia esplorativa” (cfr. pag. 102 dell'elaborato peritale).
In conclusione, anche alla luce delle risposte alle osservazioni di parte convenuta, deve ritenersi che la condotta adottata dai sanitari della ### risulta viziata da profili di censurabilità, in quanto durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla ### non venne realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né venne adeguatamente ampliata l'incisione uterina, determinando l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare); inoltre, nel corso dello stesso intervento, è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma, non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta ### - azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa - e i “postumi attualmente riscontrati nella paziente”, che “devono essere interpretati come la conseguenza diretta di un errore nel corso dell'intervento di parto cesareo al quale è stata sottoposta la … ### cagionato in conseguenza di una condotta professionale non conforme agli standard raccomandati dalla buona pratica ostetrico-chirurgica”, esiti consistenti in “esiti di intervento chirurgico di resezione di sigma secondo ### con stomia temporanea e successiva ricanalizzazione. Complesso cicatriziale addominale caratterizzato da: cicatrice ombelico-pubica di 21 cm di lunghezza; cicatrice di 6 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregressa stomia; cicatrice di 2 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregresso drenaggio. (Ai fini valutativi non è da considerarsi la cicatrice addominale di 12 cm riconducibile alla laparotomia secondo ### che sarebbe comunque residuata a seguito di un intervento di taglio cesareo correttamente condotto). Sindrome ansioso-depressiva.” (cfr. CTU pag. 108 ss.).
La condotta della convenuta - suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa - inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della ### avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico di ### così come imputabile alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale.
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla dimostrazione di una diligente esecuzione della prestazione medica, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della ### che, per contro, nulla ha provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.).
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093). 7.- Passando all'esame del quantum debeatur, giova premettere che il collegio peritale ha ritenuto che il “quadro menomativo giustifica una percentuale di danno biologico del 24%, in considerazione delle seguenti voci tabellari contenute nelle “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di ### (Ed. Giuffrè, ### 2016): -### del colon. ###: 5-10%; -Disturbo d'ansia. Forma lieve complicata o moderata: 11-15%; -### il pregiudizio estetico è da lieve a moderato: 6-15%.” (cfr. relazione pag. 109). ###à temporanea, invece, è “stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 28 … giorni (corrispondenti alla somma dei periodi di degenza ospedaliera) ed una invalidità temporanea parziale (###, secondo esperienza clinica ed in base a quanto emerge dalla documentazione sanitaria esibita, di 60 giorni al 75% e 379 giorni al 50%. Il periodo di invalidità temporanea sopradescritto è da intendersi come invalidità scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata dalla corretta esecuzione dell'intervento di taglio cesareo (cfr. pag. 108 dell'elaborato peritale).
In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il collegio peritale ha chiarito che “nella valutazione del danno biologico permanente e temporaneo indicata nel preliminare di relazione tecnica, è da ritenersi già considerata la quota di danno dinamico-relazionale patito dalla p.. Nondimeno, è stata considerata anche la reazione psichica all'evento (evento inteso nella sua complessità, anche nelle estrinsecazioni di carattere sessuale)” (cfr. pag. 99 della relazione dei ###.
Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le conclusioni di carattere medico legale raggiunte dal collegio peritale.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal collegio peritale è pari al 24%) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di ### con riguardo all'anno 2024.
Possono, pertanto, essere liquidati all'attrice equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione della sua età al momento dell'evento dannoso (34 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione): -. € 120.324,00 per il danno non patrimoniale risarcibile parametrato sui predetti postumi permanenti pari al 24%, già comprensivi del risarcimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); -. € 3.220,00 per invalidità temporanea totale per 28 giorni; -. € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale per 60 giorni al 75%. -. € 21.792,50 per invalidità temporanea parziale per 379 giorni al 50%.
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attrice è pari a complessivi € 150.511,50.
Va rigettata la domanda dell'attrice di liquidazione di ulteriori voci a titolo di danno non patrimoniale. In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore', ‘sofferenza soggettiva', in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. del anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ‘ la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Nella specie, dalla lettura della relazione di ### del ### può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ### pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 150.511,50, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta ### 8.- Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica avanzata dall'attrice in relazione alla propria attività di casalinga, asseritamente compromessa a seguito delle lesioni subite.
Ed invero, sebbene sia astrattamente possibile che una lesione dell'integrità psico-fisica possa incidere negativamente sulla capacità del danneggiato di svolgere la propria occupazione abituale, il mero accertamento del danno biologico non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un autonomo danno patrimoniale. ### il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, anche mediante presunzioni, gravando sul danneggiato l'onere di dedurre gli elementi fattuali dai quali desumere l'effettiva incidenza della menomazione sull'attività concretamente svolta (Cass. n. 2644/2013; Cass. 15674/2011).
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di danno patrimoniale è risarcibile anche in favore del soggetto che svolga attività lavorativa domestica, pur in assenza di un reddito monetizzato, atteso che detta attività è suscettibile di valutazione economica; ne consegue che la riduzione della capacità di svolgere l'attività di casalinga può integrare un danno patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico, a condizione che sia allegato e dimostrato — anche in via presuntiva — il carattere quantomeno continuativo dello svolgimento di tale attività e la concreta incidenza della menomazione sulle relative capacità funzionali, nonché la conseguente necessità di sostituzione, totale o parziale, ovvero l'aggravamento delle modalità di svolgimento della stessa (Cass., 21 marzo 2025, n. 7604; in senso conforme Cass., 19 marzo 2009, n. 6658; Cass., 18 luglio 2023, n. 20922).
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene la condizione di casalinga della ### sia pacifica in quanto non contestata, difetta una puntuale allegazione e prova in ordine alla concreta perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare in che misura le menomazioni accertate abbiano inciso sull'effettivo svolgimento delle attività domestiche, né la necessità di ricorrere a forme di sostituzione o di supporto esterno, né, ancora, una correlata e apprezzabile flessione patrimoniale.
In mancanza di tali presupposti fattuali e probatori, la domanda risarcitoria in esame si risolve in una duplicazione del danno biologico già riconosciuto, e non può pertanto trovare accoglimento. 9.- Deve essere riconosciuto in favore di ### il danno patrimoniale da danno emergente, consistente nelle spese mediche e di cura sostenute nel corso del necessario percorso diagnostico-terapeutico resosi indispensabile in conseguenza diretta ed immediata del danno iatrogeno accertato.
Tali esborsi, debitamente documentati in atti, risultano oggettivamente correlati agli eventi lesivi subiti dall'attrice e sono stati sostenuti al fine di fronteggiare le complicanze insorte, nonché di porre rimedio agli esiti dannosi derivanti dalla condotta sanitaria accertata. ### peritale, nell'esercizio delle proprie competenze tecnico-specialistiche, ha valutato dette spese necessarie, congrue e proporzionate rispetto alle condizioni cliniche della paziente e al trattamento terapeutico seguito, escludendo la presenza di voci superflue o non pertinenti.
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con conseguente diritto dell'attrice al ristoro delle somme sostenute, che devono essere liquidate nell'importo complessivo di euro 4.596,70, a titolo di danno emergente. 10.- Per le esposte ragioni, in parziale accoglimento della domanda, la ### va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 155.108,20, a titolo di risarcimento danni. 11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 155.108,20, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (12.6.2019) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2019 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 12.6.2020 in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ### ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 12.6.2019 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
Peraltro, giova ricordare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario ‘petitum' della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144). 12.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro € 155.108,20 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; -. Rigetta ogni altra domanda; -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, liquidate in € 572,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratesi anticipatarie.
Napoli, 5.1.2026. IL GIUDICE dr.ssa
causa n. 3786/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta