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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 173/2026 del 21-01-2026

... non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ciò posto, occorre interrogarsi - nel silenzio normativo - in ordine alle conseguenze derivanti dall'omissione nel corpo della richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice di uno o più degli elementi indicati dalle summenzionate disposizioni: in effetti, se è pacifico che il mancato invio della lettera di messa in mora comporti l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato implicito, è controversa la sorte di tale domanda qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, ossia non contenga tutti i requisiti prescritti dal legislatore. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede ###vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE #### n. r.g. 3772/2021 Oggi, 21/01/2026, innanzi al Giudice, dott. ### sono comparsi: avv.to ### d'### per ### il quale si riporta alle approntate difese e chiede accogliersi la proposta domanda; avv.to ### per delega dell'avv. ### per l'impresa ### S.P.A., il quale si riporta alle approntate difese, evidenziando che, come confermato dal nominato ### non vi è prova del lamentato danno; chiede, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa. 
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide - dopo essersi ritirato in camera di consiglio - la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Il Giudice dott. ##### Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 3772/2021 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente TRA ### rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### d'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### al C.so ### n. 58; - ATTRICE - E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del ### di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### unitamente al quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 34, presso lo studio dell'Avv. ### - CONVENUTA - All'udienza celebrata in data ###, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi nel territorio del Comune di ### in data ###, alle ore 19:00 circa. Segnatamente, la difesa dell'attrice ha dedotto: che nell'indicato frangente temporale la sig.ra ### in compagnia del sig.  ### sarebbe intenta a percorrere a piedi via dei ### con direzione via del Centenario, onde recarsi al supermercato “CRAI”, sito “all'intersezione tra via del Centenario e via dei Sepolcri”; che l'odierna istante, al fine di raggiungere il testé citato supermercato, avrebbe intrapreso, “stante la strada sgombera”, l'attraversamento della carreggiata in uno al sig. ### allorquando, “giunta quasi in prossimità del marciapiede di destinazione ove era posto il supermercato, quindi avendo percorso quasi totalmente la carreggiata interposta tra i due marciapiedi”, avrebbe scorto un'automobile di colore bianco sopraggiungere “ad elevatissima velocità da via dei Sepolcri”, ad onta della presenza di pedoni e dell'approssimarsi di un incrocio viario; che l'attrice, “nell'intento ultimo e disperato di schivare” l'impatto con la predetta vettura, “lanciata a velocità spropositata”, avrebbe “allungato il passo, quasi correndo/saltando sul marciapiede”, in tal guisa evitando “il tragico urto con l'auto, che avrebbe certamente comportato conseguenze maggiormente nefaste se non mortali”; che, tuttavia, per l'effetto del salto compiuto, la sig.ra ### sarebbe rovinata “con violenza a terra sul marciapiede”; che la vettura de qua si sarebbe allontanata “immediatamente senza rallentare né fermarsi”; che i “fortissimi e lancinanti dolori” che l'attrice avrebbe lamentato alla gamba ed al piede destro in conseguenza del testé descritto incidente ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del nosocomio “### di Dio e ### d'Aragona” di ### i cui sanitari avrebbero diagnosticatole “la lesione/frattura dell'emipiatto tibiale esterno dx”; che, in data ###, l'odierna istante sarebbe stata sottoposta ad “intervento chirurgico di osteosintesi mediante placche e viti”; che, in data ###, il sig. ### avrebbe sporto “denuncia dell'evento presso la ### di #### nella speranza che il veicolo danneggiante venisse individuato ma, dopo diversi mesi, le competenti ### di ### non riuscivano ad identificare il mezzo”; che la sig.ra ### avrebbe provveduto a costituire in mora la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### che la testé citata impresa non avrebbe formulato alcuna offerta risarcitoria. 
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna istante ha sostenuto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere ascritta esclusivamente al conducente dell'automobile, che, ad onta della presenza di pedoni e dell'approssimarsi di un incrocio viario, sarebbe stata intenta a marciare “a velocità spropositata”; dall'altro, che la vettura si sarebbe allontanata repentinamente dal luogo teatro del sinistro. 
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'attrice, di là dall'aver chiesto il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche nonché “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie” sostenute, ha domandato il risarcimento del danno dinamico-relazionale, di quello morale e di quello biologico, che sarebbe sostanziatosi in una compromissione permanente della salute “comunque non inferiore ad 8 punti percentuali”. 
Con comparsa di risposta depositata in data ###, si è costituita in giudizio la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la - supposta - violazione del dettato degli artt. 145, 148, III comma, 283 e 287 del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria della sig.ra ### non sarebbe stata inoltrata anche alla ### e, comunque, non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. 
Quanto al merito, la convenuta compagnia ha dedotto che l'attrice non avrebbe offerto alcun elemento a sostegno della propria prospettazione, evidenziando, anzi, che nel corpo del verbale redatto dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo del sinistro sarebbe stato dichiarato come motivo di attivazione “caduta in strada” e nessun riferimento sarebbe stato fatto circa un'automobile non identificata; inoltre, ha sostenuto che, se anche il sinistro si fosse effettivamente verificato, la domanda attorea non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, in quanto la mancata identificazione della vettura sarebbe da ascrivere alla condotta colposa dell'attrice, che avrebbe “effettuato una sommaria e superficiale ricostruzione dell'evento e che non ha fornito utili elementi per l'identificazione dell'investitore, quali ad esempio, il numero di targa e la sua direzione dopo l'impatto (tutte informazioni che si sarebbero potute ottenere utilizzando l'ordinaria diligenza, posto che il sinistro è avvenuto in un orario in cui non vi è traffico e in una strada non certo angusta)”, e che nemmeno si sarebbe “attivata a ricercare eventuali riprese video degli esercizi commerciali della zona”; ancora, ha affermato che la responsabilità per l'evento lesivo de quo dovrebbe comunque essere imputata - quantomeno in parte - all'attrice, giacché “l'arrivo del veicolo ha sicuramente prodotto un rumore sensibile e certamente udibile dal pedone che avrebbe dovuto porre in essere una condotta in grado di evitare l'evento lesivo”; da ultimo, ha contestato la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo. 
Concessi i termini di cui al VI comma della previgente formulazione dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie; nel corpo della memoria di cui al I termine della testé citata disposizione la difesa dell'attrice, in replica all'avversa deduzione per la quale la mancata identificazione della vettura di colore bianco sarebbe dipesa dalla condotta colposa della sig.ra ### ha evidenziato che quest'ultima si sarebbe “trovata nella condizione di non poter conoscere l'identità del conducente, del proprietario né tanto meno di poter accertare la copertura assicurativa del veicolo in quanto a seguito della caduta, dolorante, rimaneva in terra con una successiva diagnosi di frattura dell'emipiatto tibiale destro che l'ha costretta ad un intervento chirurgico”. 
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. 
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha de facto sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice, oltre a non esser stata indirizzata anche alla ### S.p.A., non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. 
Orbene, preliminarmente evidenziato che ex actis emerge irrefutabilmente che l'odierna istante ha provveduto a costituire in mora sia la convenuta impresa assicuratrice che la ### S.p.A., non può tacersi che le richieste risarcitorie inoltrate dall'attrice - a mezzo p.e.c. a firma dell'avv. ### d'### - risultino effettivamente non pienamente conformi al paradigma normativo, non avendo l'istante nel corpo delle stesse né precisato se fosse o meno intervenuta la completa guarigione né dichiarato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. 
Ciò posto, occorre interrogarsi - nel silenzio normativo - in ordine alle conseguenze derivanti dall'omissione nel corpo della richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice di uno o più degli elementi indicati dalle summenzionate disposizioni: in effetti, se è pacifico che il mancato invio della lettera di messa in mora comporti l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato implicito, è controversa la sorte di tale domanda qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, ossia non contenga tutti i requisiti prescritti dal legislatore. 
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede ###vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza). 
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto - rispetto ad un rigido formalismo interpretativo - considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod.  ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145 c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord.  19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”). 
Interpretare diversamente la norma, infatti, significherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come - al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative - il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso esigibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod.  ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno. 
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno. 
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che l'avanzata domanda risarcitoria sia proponibile, avendo l'odierna istante fornito all'impresa convenuta gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, II comma, cod. ass.: infatti, se è vero che nel corpo delle inoltrate messe in mora l'attrice non ha precisato se fosse o meno intervenuta la completa guarigione, è parimenti inconfutabile che la sig.ra ### di là dall'aver descritto compiutamente le lesioni patite, ha allegato alle inviate missive la lettera di dimissioni redatta dai sanitari dell'#### di Dio e ### d'### di ### nella quale sono indicate le lesioni patite dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa (frattura emipiatto tibiale), pienamente corrispondenti a quelle descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio. 
Con specifico riguardo, poi, all'omessa dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, par d'uopo osservare che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di liquidare il danno, tenuto conto che “se il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione” (Cass. ord.  19354/16). Detto altrimenti, l'omesso inserimento nella richiesta risarcitoria della dichiarazione di cui si discorre non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale. 
Ciò posto, può procedersi a scrutinare l'avanzata pretesa risarcitoria. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del ### di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare - ex art. 2697 c.c. - che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo; che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01). 
Muovendo della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierna istante sia riuscita a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, l'evento dannoso per cui è disputa è stato confermato dai testi escussi, i quali hanno ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: segnatamente, il teste ### premesso che nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente de quo stesse uscendo dal supermercato verso il quale stava incamminandosi l'attrice, ha confermato che la sig.ra ### “mentre attraversava la carreggiata dirigendosi verso il marciapiede ove era ubicato il supermercato, accortasi del sopraggiungere ad elevatissima velocità di un veicolo di colore bianco proveniente da Via dei ### (prosieguo di ### e ormai raggiunta dallo stesso, accelerava il passo al fine di evitare l'impatto con l'auto e rovinava malamente a terra”, precisando che non vi fosse stato alcun impatto tra l'automobile di colore bianco e l'odierna istante; inoltre, ha confermato che detto veicolo si fosse dileguato “senza rallentare né fermarsi dirigendosi in Via del Centenario”; da ultimo, ha negato che nella descritta occasione la sig.ra ### fosse intenta a fare jogging, aggiungendo di non ricordare se quest'ultima stesse attraversando la carreggiata in corrispondenza di strisce pedonali. 
Di tenore sostanzialmente analogo la deposizione del teste ### il quale - preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente di cui si discorre stesse procedendo a piedi in compagnia della sig.ra ### e, precisamente, alla sinistra della stessa - ha confermato la dinamica del sinistro delineata nel libello introduttivo, puntualizzando che l'automobile fosse “tipo suv” e che nell'occasione provenisse “dalla destra” dell'attrice; inoltre, ha precisato che la vettura de qua non avesse urtato l'attrice, nonché confermato che il conducente della stessa non avesse arrestato la marcia per sincerarsi delle condizioni dell'odierna istante; infine, ha dichiarato che nella zona in cui la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata “non ci fossero delle strisce pedonali”. 
Non dissimili, poi, le dichiarazioni rese dal teste ### il quale, premesso di esser titolare di “un'attività vicino al luogo in cui è accaduto il sinistro, che affaccia sulla strada”, ha riferito di “aver visto che la sig.ra ### stava attraversando la strada e di aver sentito un forte rumore”, emesso dal “motore dell'auto ad alto giro”, aggiungendo che nell'occasione l'odierna istante, “avendo visto un'auto di colore bianco sopraggiungere ad alta velocità”, fosse “caduta a terra per evitarla”; da ultimo, ha dichiarato che in prossimità del punto ove la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata non vi fossero strisce pedonali. 
Ulteriore elemento che depone a suffragio della tesi attorea è rappresentato dal verbale di accettazione approntato dal personale del P.S. del nosocomio “### di Dio e ### d'Aragona” di ### presso il quale la sig.ra ### era stata trasportata da un'ambulanza del 118, dal quale emerge che l'odierna istante avesse nel frangente riferito ai sanitari di essersi infortunata in conseguenza di un “incidente in strada”, nonché precisato espressamente che il trauma fosse occorsole “per evitare una autovettura”. 
A sostegno della prospettazione dell'attrice possono, poi, essere addotti gli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dalla sig.ra ### “appaiono compatibili con un trauma diretto (caduta al suolo)”. 
Alla luce degli elementi testé passati in rassegna, non può che ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato conseguenza dell'inosservanza di norme che disciplinano la circolazione stradale. 
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo, come fatto dalla difesa della compagnia, che dalle risultanze della scheda d'intervento redatta dai sanitari del 118 giunti sul luogo teatro del sinistro emergerebbe che le lesioni subite dall'attrice siano state conseguenza - non già di un incidente stradale, bensì - di una “caduta in strada”. A tale argomentazione risulta agevole replicare che, se è vero che nel corpo della predetta scheda è stato indicato, barrando la relativa casella, quale evento causativo delle lesioni una “caduta accidentale”, parimenti irrefutabile è che tale espressione non sia del tutto incompatibile con la peculiare dinamica del sinistro, non potendosi nel caso in esame discorrere di “investimento” (altra voce per la quale gli operatori avrebbero potuto optare tra gli eventi causativi delle lesioni), in quanto nessuna collisione è avvenuta tra l'automobile di colore bianco e la sig.ra ### la quale, proprio al fine di evitare di esser investita, ha “allungato il passo, quasi correndo/saltando sul marciapiede”; per vero, non può tacersi che la voce più appropriata tra quelle selezionabili per descrivere l'evento dannoso de quo sarebbe stata “incidente stradale”, essendosi lo stesso verificato in conseguenza dell'inosservanza di norme concernenti la circolazione stradale, ma anche l'opzione “caduta accidentale” non confligge insanabilmente con la ricostruzione offerta dai testi escussi, vieppiù considerando che l'attrice - come evidenziato dalla difesa della stessa nella memoria di cui al I termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. - “non è di nazionalità italiana e non conosce perfettamente la lingua italiana”, con la conseguenza per la quale la sig.ra ### potrebbe non esser riuscita a descrivere con sufficiente precisione o chiarezza agli operatori del 118 la dinamica dell'incidente, anche in ragione del verosimile affievolimento della lucidità della medesima provocato dal dolore che ella stava ragionevolmente provando per le lesioni subite. 
Venendo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre - e provare - che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole; deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n. 10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”). 
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che ogni valutazione circa la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa designata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella esigibile da qualunque altra persona nelle medesime circostanze (cfr. Cass. 274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del ### di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), legge 990/69 (nel medesimo senso, #### 10/02/04 e 23/02/06). 
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. 11054/09, n. 18532/07). 
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, lett. a), D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. 
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile all'attrice, tenuto conto: che l'automobile fosse sopraggiunta improvvisamente ed a “velocità spropositata”; che il veicolo si fosse repentinamente allontanato, come confermato dai testi escussi; che il dolore che l'attrice stava verosimilmente provando per le gravi lesioni subite ha probabilmente comportato un affievolimento della lucidità della medesima. 
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale il sig. ### compagno dell'odierna istante, ha presentato, in data ###, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è disputa. 
Chiarito che la sig.ra ### abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di diligenza per identificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. - a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” - pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa - non già di una semplice violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, non essendo la stessa di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (cfr. Cass. n. 24472/14; Cass. ord. n. 20137/23), bensì -di una condotta anomala del pedone. 
Peraltro, la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, Cass. ord. n. 842/20, secondo cui “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 2433/24). 
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione ermeneutica, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere imputata in via esclusiva al conducente della vettura non identificata, giacché non sono emersi elementi da cui poter inferire l'irreprensibilità della condotta del medesimo o, alternativamente, l'inosservanza di regole cautelari da parte del pedone. 
A tale ultimo riguardo, pare opportuno evidenziare che dal raccolto compendio probatorio non è possibile evincere l'avvenuta violazione del secondo comma dell'art. 190 C.d.S. da parte dell'attrice, in quanto due dei tre testi escussi hanno riferito che in prossimità del punto ove la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata non vi fossero strisce pedonali. 
Ascritta la responsabilità del sinistro al conducente dell'automobile, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra ### quest'ultima, di là dall'aver chiesto il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche, nonché “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie” sostenute, ha domandato il risarcimento del danno dinamico-relazionale, di quello morale e di quello biologico, che sarebbe sostanziatosi in una compromissione permanente della salute “comunque non inferiore ad 8 punti percentuali”. 
Muovendo proprio dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica - come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. - “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica; il danno alla vita di relazione; il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. 
Tanto atteso, secondo il nominato ### l'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso occorso in data ###, ha subito una “frattura pluriframmentata del piatto tibiale e della testa del perone” ed un trauma contusivo del ginocchio destro, da cui sono residuati esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nell'11%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 15 giorni di invalidità temporanea totale; 100 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%. 
Sennonché, le conclusioni cui è approdato il nominato perito sono state oggetto di rilievi critici da parte dell'attrice: in particolare, questa ha lamentato che il ### nel quantificare gli esiti permanenti, avrebbe omesso “di valutare il danno psichiatrico”, avendo “totalmente trascurato la compromissione insorta a seguito del sinistro in parola, nonostante la documentazione agli atti attesti chiaramente il contrario”. 
Le osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'attrice si sono appuntate anche sulla determinazione del periodo di I.T.T. cui è pervenuto il ### segnatamente, si è affermato che siffatto periodo dovrebbe “estendersi dalla data del sinistro (14/8/2020) al 14/12/2020, in quanto certamente in tale lasso di tempo la paziente fu costretta a letto con divieto assoluto di carico e non le furono prescritti neanche bastoni canadesi per muoversi almeno all'interno della propria abitazione”. 
In replica ai rilievi critici concernenti il danno di natura psichica il nominato perito ha condivisibilmente osservato che: a) “dall'ultimo accesso alla ### risalente ad ottobre 2022 non sono documentati ulteriori controlli né presso la struttura né presso specialisti di branca per cui, con siffatte premesse, non risulta soddisfatto il criterio della continuità e/o seriazione fenomenologica nonché quello di esclusione di altre cause, la cui positività è indispensabile per il riconoscimento del nesso causale”; b) nel certificato redatto dalla dott.ssa ### attestante alla data del 29.06.21 la guarigione clinica, non è fatta “menzione alcuna di disturbi psichici correlati al trauma”; c) nel corso della “visita peritale non sono emerse alterazioni della sfera psichica e/o del tono dell'umore”. 
A ciò aggiungasi che nella consulenza di parte prodotta dall'attrice, a firma del dott. ### (cfr. all.  n. 9 alla produzione attorea), nemmeno è stato prospettato che in conseguenza del sinistro per cui è disputa la sig.ra ### abbia subito alterazioni della sfera psichica. 
Per quanto concerne, poi, i rilievi critici circa la determinazione del periodo di I.T.T., il CTU ha puntualmente replicato che lo stesso debba esser circoscritto soltanto ai giorni del ricovero ospedaliero, essendo quelli successivi (ossia quelli ricompresi tra il ### ed il ###), durante i quali era stato prescritto all'attrice un divieto di carico, stati connotati da un'invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%, in quanto non caratterizzati “dal massimo risentimento sintomatologico ed organo-funzionale (la periziata non è risultata degente né ha subito un trauma a seguito del quale tutto l'organismo ha risentito negativamente dell'affezione morbosa al punto di impedirle di svolgere le attività ordinarie della vita quotidiana)”. 
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale. 
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).  ### che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. 
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a.  consentono di distinguere definitivamente - sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica - il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19). 
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) - a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” -, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice <<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori - rispetto a quelle ordinariamente ricomprese - conseguenze pregiudizievoli, l'ammontare del risarcimento. 
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamicorelazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno; 3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella. 
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <<la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19). 
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. 
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. 
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita. 
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18). 
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che nessun danno dinamico-relazionale possa esser riconosciuto all'attrice, giacché l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal ### di ### - che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) - risulta idoneo a ristorare integralmente il danno, anche dinamico-relazionale, patito dalla sig.ra ### non avendo la stessa allegato (almeno sino alla maturazione del thema decidendum) circostanze da cui desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare. 
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte - ultime - conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”. 
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19). 
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18). 
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce - in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche - un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.  8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. 
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23). 
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, alla sig.ra ### deve essere riconosciuto un danno morale nella misura contemplata dalle ### elaborate dal ### di ### tenuto conto dell'angoscia e del tumultuoso turbamento dalla stessa verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo. 
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierna istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 656,36, da considerarsi, come affermato dal nominato ### conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano - come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che quelle documentate sono “congrue con le lesioni in diagnosi” - congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno. 
Venendo alle spese “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie”, il rimborso delle stesse non può essere riconosciuto all'attrice, attesa la laconicità della prospettazione della medesima sul punto, che non consente in alcun modo di arguire se e quali spese siano state effettivamente sostenute né se le stesse debbano esser ritenute conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui si discorre, avendo l'istante omesso d'indicare le destinazioni dei viaggi che avrebbe effettuato e le ragioni per le quali gli stessi sarebbero stati affrontati. 
Da ultimo, pare opportuno rilevare che l'attrice, pur avendo recisamente contestato le considerazioni del CTU circa l'incidenza delle riscontrate “menomazioni sulla capacità lavorativa specifica”, giammai ha domandato, almeno sino alla cristallizzazione delle preclusioni assertive, il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. In ordine a tale pregiudizio, giova osservare che lo stesso - da non confondersi con la menomazione della capacità lavorativa generica, già ricompresa nel danno biologico (cfr. Cass. 2311/07; Cass. n. 15187/04) - è un danno futuro e permanente, destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima; esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. n. 10499/17; Cass. n. 2003/14; Cass. 25634/13). Apertis verbis, l'accertamento del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona. 
Tale pregiudizio, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum dall'attoredanneggiato (cfr. Cass. n. 26641/23; Cass. n. 19922/23; Cass. n. 15301/08). A tal riguardo, si ritiene, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, che “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo; ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. 10031/06; Cass. n. 10026/04; Cass. n. 3867/04). Detto altrimenti, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, “di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. n. 10074/10; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 15238/14; Cass. n. 11361/14; Cass. 9444/10, ove si è eloquentemente affermato che, “in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica - anche in caso di postumi permanenti acclarati -, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità, è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante”), tenuto conto che, ai fini della risarcibilità di siffatto danno patrimoniale, occorre “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (cfr. Cass. 3290/2013). 
Orbene, l'attrice mai - almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum - ha fatto cenno a contrazioni reddituali, avendo finanche omesso d'indicare quale attività lavorativa svolgesse prima del sinistro. 
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle ### elaborate dal ### di ### Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle - le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 -, deve riconoscersi all'attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento: a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 3.470,36) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (11 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,740) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (53 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 28.249,00; b) per il periodo di invalidità temporanea totale (### si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 115,00 per i 15 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 1.725,00; c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 86,25 (pari a ¾ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 100 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 8.625,00; d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 3.450,00; e) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal ### così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00. 
Di talché, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 43.774,00. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 43.774,00 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.20) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale. 
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve essere riconosciuto anche quello patrimoniale, quantificato nel complessivo importo di euro 656,36. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 656,36 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.20) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale. 
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della convenuta.  P.Q.M.  ### di #### in persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ### nei confronti della convenuta; per l'effetto: a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata; b. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 43.774,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; c. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 656,36, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; 2. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario; 3. Pone le spese dell'espletata ### come già liquidate, definitivamente a carico della convenuta. 
Provvedimento depositato telematicamente in data ### 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3772/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Filippo Gianluca

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 63/2026 del 08-01-2026

... contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “altri istituti e leggi speciali” #### e D'### rappresentati e difesi dall'Avv.to ### presso il quale elettivamente domiciliati in ### alla via degli ### 30; ### di ### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to ### presso il quale elettivamente domiciliato in ### alla via ### 47; CONVENUTO ### Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 gli attori si sono riportati ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione, ### e D'### hanno convenuto in giudizio il Comune di ### in persona del ### p.t., per sentirlo condannare all'erogazione del contributo per la ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà ex legge 219/1981 e n. 32/1992 ss.mm.ii. - previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità/nullità della determinazione dell'ente convenuto, prot. n. 1998 del 12/3/2019 - con vittoria di spese ed onorari. Nel dettaglio gli attori, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in ### alla ### identificato in catasto al fog. 1 all. A p.lla 256, composto da piano terra, primo piano e cantinola (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 6291 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “altri istituti e leggi speciali” #### e D'### rappresentati e difesi dall'Avv.to ### presso il quale elettivamente domiciliati in ### alla via degli ### 30; ### di ### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to ### presso il quale elettivamente domiciliato in ### alla via ### 47; CONVENUTO ### Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 gli attori si sono riportati ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione, ### e D'### hanno convenuto in giudizio il Comune di ### in persona del ### p.t., per sentirlo condannare all'erogazione del contributo per la ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà ex legge 219/1981 e n. 32/1992 ss.mm.ii. - previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità/nullità della determinazione dell'ente convenuto, prot. n. 1998 del 12/3/2019 - con vittoria di spese ed onorari. 
Nel dettaglio gli attori, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in ### alla ### identificato in catasto al fog. 1 all. A p.lla 256, composto da piano terra, primo piano e cantinola al piano interrato (corpo A) e della restante parte del medesimo immobile costituito dal primo e secondo piano (corpo B), hanno dedotto che, a seguito del danneggiamento degli stessi in conseguenza dei sismi del novembre 1980 e del febbraio 1981, i rispettivi proprietari dell'epoca (### e ###, avevano presentato due istanze (del 28/03/1984 e del 30/03/1984) per l'ammissione al contributo per la ricostruzione, ai sensi della legge n. 219/1981; che, nelle more, il #### era divenuto proprietario (iure successionis) del corpo A, mentre la sig.ra D'### aveva acquistato il corpo B (per atto di compravendita del notaio ### del 11/12/1997); che i medesimi attori avevano eseguito lavori di ristrutturazione degli immobili, mediante demolizione e ricostruzione (giusta ### prot. n. 227/2002, n. 4396/2002, n. 17/2002, e 41/2002); che, con nota prot. n. 3086 del 13/06/2017, il Comune aveva chiesto l'integrazione della documentazione allegata alle istanze originarie; che, con nota prot. n. 4772 e 4773 del 19/09/2017, gli attori avevano presentato istanze di accesso agli atti; che, in data ###, con prot. n. 6616, gli attori avevano trasmesso la documentazione integrativa, comprensiva di relazione tecnica e computo metrico delle opere realizzate. 
Orbene, a seguito del diniego opposto dal Comune alla predetta istanza (in data ###, prot.  1998), gli attori hanno proposto ricorso al T.A.R. ### (recante R.g. n. 1999/2019), definito con sentenza - n. 3374 del 19/06/2019 - di inammissibilità per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. 
Si è costituito in giudizio il Comune di ### il quale, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per la carenza degli elementi di diritto, ai sensi dell'art 164 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto fatto valere; nel merito, di rigettare qualsivoglia richiesta di corresponsione, a titolo di contributo ex legge n. 219/1981 e n. 32/1992 ss.mm.ii, per i lavori di ristrutturazione e ricostruzione realizzati, stante l'infondatezza delle domande attoree. Vinte le spese di lite, con distrazione. 
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, dopo una serie di rinvii, per esigenze di ruolo, è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda introduttiva ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carente e generica esposizione dei fatti costitutivi. Invero, come già rilevato con l'ordinanza del 19/05/2020, tale eccezione difetta dei presupposti richiesti dalla norma invocata, essendo ben delineati la causa petendi e il petitum come, del resto, indirettamente dimostrato dalle puntuali difese spiegate dal Comune. 
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni attori e/o comunque il difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, invece, appare opportuno fare delle premesse in punto di diritto. 
Orbene, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione deve necessariamente essere tenuta distinta dalla titolarità dell'azione poiché la legitimatio ad causam - attiva e passiva - consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore e prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. invece, l'accertamento in concreto relativo alla effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, in quanto concerne la fondatezza della pretesa in capo all'attore e al convenuto, dal lato attivo e passivo. Ne consegue, perciò, che, mentre la legittimazione riguarda l'allegazione ed il relativo difetto è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio, la titolarità d'azione, riguardando il merito, non è rilevabile d'ufficio e soggiace alle preclusioni di rito (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2015, 21925). 
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare se gli attori abbiano titolo a chiedere il contributo di cui al decreto-legge n. 75 del 18/03/1981, convertito in legge n. 219 del 14/05/1981 e successive modificazioni, concesso per la ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 
Innanzitutto, va rilevato che la Suprema Corte ha precisato che “vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela della posizione dei soggetti danneggiati, le quali, pertanto, hanno consistenza di diritto soggettivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 2100/2005, n. 8206/2005, n. 466/2005, n. 6405/2004, 15439/2002). 
Ai sensi dell'art. 9, comma I, della legge n. 219/1981, il contributo per la ricostruzione di unità immobiliari distrutte dai predetti eventi sismici, destinate ad uso abitazione, è assegnato “ai soggetti che risultano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma”. 
In forza di tale disposizione (poi ripresa dall'art. 10 del D.lgs. n. 76/1990 - ### unico delle leggi per gli interventi nei territori della ##### e ### colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), dunque, il diritto al contributo va riconosciuto in favore del titolare del diritto di proprietà dell'immobile alla data del sisma, e ciò, evidentemente, allo scopo di prevenire la possibilità che tali contributi pubblici possano essere oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari. 
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “Il contributo previsto dall'art. 10 del D.lgs.  76/1990 per la ricostruzione delle parti di un edificio colpito dal sisma del 1980 spetta ai soggetti già titolari della proprietà al momento dell'evento, dovendosi escludere l'attribuibilità del beneficio a coloro che abbiano acquistato la proprietà in epoca successiva, in quanto l'intervento pubblico richiede la duplice condizione che l'immobile sia stato danneggiato dal sisma e che colui che ne ha subito il pregiudizio ne fosse proprietario alla data dell'evento, con la conseguenza che, ove manchi uno dei tali presupposti, il beneficio non è riconoscibile” (cfr. Cass., sez. I, ordinanza del 05/03/2019, n. 6380). Ciò in quanto “Il presupposto per il diritto ai contributi previsti per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire, ovvero per la riparazione di unità immobiliari non irreparabilmente danneggiate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 - indicato dagli artt. 9, comma I, e 10, comma I, della legge 14 maggio 1981, n. 219, rimasto fermo negli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 e ribadito dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 - è la proprietà delle predette unità alla data del sisma” (cfr. Cass., sez. I, 23/07/2014, n. 16749). 
In definitiva, pertanto, “la l. n. 219 del 1981 prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati” (cfr. Cass., sez. I, Ordinanza, 31/12/2020, n. 29985). 
Fanno eccezione alla regola appena menzionata, pertanto, i soli contributi inerenti gli immobili ubicati in comuni dichiarati disastrati. E difatti, l'art. art. 20 bis, decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987 (convertito con legge 21 gennaio 1988, n. 12), nell'abrogare i primi due commi dell'art. 13 della legge n. 219/1981, ha previsto che “In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente”.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per riconoscere il contributo invocato dagli attori, e ciò per un duplice ordine di ragioni. 
In primo luogo, va evidenziato (e del resto, tale circostanza è stata riconosciuta dagli attori sin dall'atto di citazione) che all'epoca degli eventi sismici gli attori non erano ### proprietari dei beni immobili, per esserne divenuti titolari nel 1985 (### e nel 1997 (D'###, come invece prescritto dall'art. 9, comma I, della legge n. 219/1981 e dall'art. 10 del D.lgs. n. 76/1990. 
In secondo luogo, va altresì rimarcato che il Comune di ### ove sono ubicati gli immobili attorei, non rientra tra i cd. ### disastrati all'esito degli eventi sismici, bensì tra i meri enti danneggiati (cfr. allegato B al decreto-legge n. 19 del 13 febbraio 1981, poi soppresso dalla ### di conversione del 15 aprile 1981, n. 128, e successivamente i D.P.C.M. del 30.4.1981 e del 22.5.1981) e per il quale condizione necessaria per l'erogazione del contributo era la titolarità del bene (dall'epoca dell'evento sismico e per i cinque anni successivi). 
In ragione delle considerazioni che precedono, non sussiste il diritto degli attori alla richiesta (ed alla conseguente erogazione) del contributo richiesto: per l'effetto, la domanda deve essere rigettata. 
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del dichiarato valore della controversia con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, per quanto concerne le fasi di studio ed introduzione della controversia, minimi per la fase istruttoria e quella decisionale (tenuto conto del fatto che nelle memorie istruttorie il Comune ha svolto difese pressoché identiche a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta, nonché del mancato deposito delle comparse conclusionali), tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttorie, delle difese delle parti. P.Q.M.  Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: − Rigetta la domanda degli attori per i motivi indicati in parte motiva; − ### e D'### al pagamento, in favore del Comune di ### delle spese di lite, che si liquidano in ### 5.261,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. 
Nola, ### (dott. ###

causa n. 6291/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Tufano

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 975/2024 del 10-12-2024

... quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico; - extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi; d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza, e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte. E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai ### - Dott.ssa ### - Presidente - Dott. ### - Giudice Rel.  - Dott. ### - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa 565/2024 R.G.  promossa da ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### RICORRENTE contro ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede. 
Oggetto: modifica delle condizioni di regolazione della crisi famigliare. 
Conclusioni: all'udienza tenuta in data ### i procuratori delle parti concludevano come in atti.  ### parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo: “1) stabilire l'affidamento esclusivo della minore ### in capo alla madre, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto che la signora ### possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria; b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche; c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche; d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative; e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria; 3) stabilire, per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre che eventuali e future frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momentopresso ### Alberese, laddove il padre sia disposto a raggiungere la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. 4) stabilire a carico del sig. ### un contributo di mantenimento in favore della figlia di €.400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ### 5) prevedere che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al “### di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco. 
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: - occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale); - gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) ### diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico; - extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi; d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza, e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte. 
E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) corredo di inizio anno scolastico; c) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; d) corsi di specializzazione e master; e) gite scolastiche con pernottamento; f) corsi di recupero e lezioni private; g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; - extrascolastiche quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parentidisponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - medico-sanitarie quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets. Resta naturalmente inteso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione”. 
A sostegno della domanda ha dedotto il disinteresse del resistente per la figlia minore, la quale ha sempre vissuto con la madre che si è presa cura di lei, oltre a difetti di capacità genitoriale in capo al padre, evidenziando come l'affidamento esclusivo rispondesse all'interesse della figlia. 
Costituendosi in giudizio, il resistente ha dato atto dell'intervento di un accordo con la controparte e chiesto il recepimento delle seguenti conclusioni: “1) la minore ### sarà affidata in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e per l'effetto la signora ### potrà esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria; b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche; c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche; d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative; e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria; 2) per quanto concerne i tempi di permanenza della minore con il padre le parti stabiliscono che le frequentazioni tra il padre e la figlia potranno avvenire, per il momento presso ### Alberese, con cadenza ogni 15 gg ed il sig. ### raggiungerà la residenza della figlia nel rispetto delle esigenze e tempi della minore, in modo da assicurare alla minore la presenza di una figura paterna di riferimento. Quando la bambina sarà più grande la parti, si impegnano sin da ora a pianificare l'esercizio del diritto di visita del padre anche presso la sua residenza in ####. 3) il sig.  ### si impegna a versare un contributo di mantenimento in favore della figlia di €.150,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e sino all'indipendenza economica della stessa, tale importo è da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ### Per la suddetta quantificazione le parti hanno tenuto conto dell'esborso sostenuto dal ### per raggiungere la residenza della figlia ### onde esercitare il diritto di visita alla medesima; 4) il sig. ### provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ivi inclusa la mensa scolastica, da considerarsi spesa straordinaria stante la sua gravosità. Per la qualificazione delle spese straordinarie sia fatto riferimento al “### di intesa tra il magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che per opportunità viene di seguito riportato. “In via generale, per spese ordinarie si intenderanno quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità, e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa(canone di locazione, utenze, consumi) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco. Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: - occasionalità e/o la sporadicità (criterio temporale); - gravosità (criterio quantitativo) - voluttuarietà (criterio funzionale) ### diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si specifica che le seguenti spese non richiedono il preventivo accordo: - scolastiche quali a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico; - extrascolastiche quali a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi; d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; d) spese per la patente. - mediche connotate dal carattere dell'urgenza, e i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte. E' invece necessario il preventivo accordo per le seguenti spese: - scolastiche quali a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) corredo di inizio anno scolastico; c) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; d) corsi di specializzazione e master; e) gite scolastiche con pernottamento; f) corsi di recupero e lezioni private; g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; - extrascolastiche quali a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - medico-sanitarie quali a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets. Resta naturalmente inteso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione”. 5) le parti concordano che la signora ### benefici in via esclusiva dell'assegno unico per la minore, così come di tutte le agevolazioni fiscali e bonus percepibili in funzione della minore medesima; 6) per quanto concerne le altre questioni, la signora ### per parte sua, si impegna alla remissione della querela proposta nei confronti del sig. ### e quest'ultimo al pagamento in favore della suddetta della somma di €.500,00 come rimborso di parte delle spese legali sostenute per il procedimento penale; 7) le parti concordano che le spese legali del presente procedimento siano interamente compensate”. 
In data ### le parti hanno depositato il testo contenente le conclusioni congiunte rassegnate che recepiscono l'accordo concluso per la regolazione della crisi familiare. 
All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno chiesto il recepimento delle conclusioni contenute nell'accordo depositato, rinunciando ai termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi. 
Ciò posto, il collegio, tenuto conto delle deduzioni offerte dalle parti nel presente giudizio, ritiene accoglibili le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti che appaiono idonee a tutelare adeguatamente l'interesse della figlia delle parti, sicché i rapporti tra le parti e tra queste e la figlia minore ### devono regolarsi secondo le condizioni congiunte rassegnate dalle parti. 
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 565/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dispone che i rapporti tra le parti e tra queste e la figlia minore ### siano regolati secondo le condizioni contenute nelle conclusioni congiunte depositate telematicamente dalle parti il ### da intendersi richiamate; 2) compensa le spese processuali. 
Grosseto, camera di consiglio del 05/12/2024 IL PRESIDENTE 

IL GIUDICE
EST. Dott.ssa #### n. 565/2024


causa n. 565/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Frosini Claudia, Medaglia Valerio

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6/2026 del 21-01-2026

... Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro; ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ### Composta dai magistrati: Dott. #### relatore ###ssa ### il giorno 7 gennaio 2026, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2025 del ### - ### e #### nato a #### il ###, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. ### E ### S.P.A. (###), in persona dell'avv. ### in qualità di ### della ### giusta procura per atto ### del 13 marzo 2023 Rep.  1885, Rog. 806, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv. ### e ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma### - n. 2395/2025 ### in riforma della sentenza appellata accogliere le conclusioni formulate in calce al ricorso relativo al giudizio di primo grado, che qui di seguito si riportano: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute: a) nell'art. 31 p. 4 del ### di ### del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta; b) nell'art. 31 p. 5 del ### di ### del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto### formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; c) nell'art.  77 p. 2 del ###à, ### del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; d) nell'art. 22 p. 2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa e fine corsa ridotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; e) nell'art. 22 p. 2.10.3 del CCNL del 16.04.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per servizio di condotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; f) nell'art. 34 p.8 del ### e ### di ### al ### delle attività ferroviarie, del 16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; perché tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'### per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto; di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-6-7-8-9-10 del presente ricorso , e, per l'effetto , condannare ### S.p.A., (c.f. e p.iva: ###), in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di €. 5.982,01, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2012 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori”. 
Con condanna della parte appellata, al pagamento delle competenze ed esborsi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, cap del 4% ed iva al 22%.  ### 1) In via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto; 2) In subordine, rigettare comunque le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ### ai rapporti giuridici già costituiti alla data della sua emanazione; 3) In ogni caso, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs. 66/2003 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 numero 130, che ordina l'esecuzione del ### sul ### dell'#### modificato dall'articolo due del trattato di ### del 13 dicembre 2007 (###, nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la ### 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa C-155/10 per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della ### sospensione del presente giudizio, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori.  4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio; 5) in ogni caso, limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario ‘protette' dalla ### quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, ed in relazione alle ferie effettivamente spettanti, emendati gli errori di calcolo dedotti in giudizio.  6) Sempre in ogni caso, ma in via logicamente subordinata, ove ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità ### dell'art. 2948 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla ### con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della ### rimetta gli atti alla ### adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori.  7) In ultimo e denegato subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, pertanto € 3.168,56 e comunque non più di € 3.949,14. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di primo grado, ### dipendente di ### con mansioni di ### inquadrato nel livello #### del #### del 20.07.2012, attualmente in servizio presso la ### di ### agiva nei confronti della datrice di lavoro al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità delle contrarie clausole dei ### citate in ricorso, la declaratoria del proprio diritto a percepire quanto dovutogli a titolo di retribuzione per le ferie maturate dal 2012 al 31.12.2022 calcolando l'incidenza su di essa: dell'indennità di utilizzazione parte variabile per condotta (art. 31, comma 4, contratto collettivo aziendale di gruppo ### del 16.12.2016); dell'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 35, contratto collettivo aziendale di gruppo FS del 16.4.2003); dell'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-### formazione, lavoro (art. 31, comma 5, contratto collettivo aziendale di gruppo ### del 16.12.2016); dell'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, comma 2, ### della ### area contrattuale ### ferroviarie, del 20.7.2012); dell'indennità per completamento fine corsa (art. 22, comma 2.13, ### 16.4.2003 ### delle attività ferroviarie del 16.4.2003 in combinato disposto con la ### del 20.9.2003). 
A tal fine il ricorrente deduceva, in sintesi: di svolgere attività lavorativa a bordo dei treni su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio, svolgendo anche operazioni di dirigenza, sorveglianza relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno, coordinamento del personale di scorta, controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi, di coadiutore del macchinista, turni di servizio nei quali resta a disposizione dell'impianto di appartenenza in caso di necessità; che dall'anno 2012 la datrice di lavoro, durante il periodo di ferie, non gli ha corrisposto una retribuzione paragonabile a quella degli ordinari periodi di lavoro, con inclusione nella retribuzione delle suddette indennità riconosciute durante il periodo di lavoro; che le predette indennità rappresentano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista, perché dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista e sono connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale di bordo, e non hanno la funzione di rimborso spese essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio connesso dallo svolgimento tipico, delle proprie mansioni, sempre in viaggio; che l'esclusione di tali indennità dalla base di calcolo incide in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita; che tale esclusione induce contrasto con il diritto comunitario (art. 31 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'### e con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE), per il quale durante il periodo di ferie il lavoratore deve percepire la “retribuzione ordinaria”, nel senso che quest'ultima deve essere mantenuta anche durante le giornate di ferie (nozione europea del periodo di ferie), anche alla luce della sentenza ### 15 settembre 2011 nel procedimento C-155/10, da ora anche soltanto “Williams” dal nome della ricorrente); che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 che ha recepito la ### 2003/88/CE che prevede un periodo minimo di ferie retribuite, dev'essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i periodi di lavoro; che le disposizioni della contrattazione collettiva che tendono ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità descritte nei punti n. 5-6- 7-8-9 del ricorso sono nulle in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, elidendo componenti che assolvono alla funzione di remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il macchinista è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, come da giurisprudenza di merito citata in ricorso; che, pertanto, egli ha maturato, dall'anno 2012 al 31.12.2022, il diritto a differenze retributive pari ad €. 5.982,01, come da conteggi analitici in atti.  ### si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda, in tal senso deducendo: i principi nazionali in materia di retribuzione delle ferie; l'eterogeneità degli ordinamenti nazionali indicati nelle sentenze della ### di giustizia europea pronunziatasi in materia (ivi compresa la sentenza “Williams”), e l'estraneità delle situazioni ivi considerate rispetto a quanto rileverebbe nella presente controversia; i rapporti fra la disciplina collettiva italiana e i principi enunciati da ### C- 155/10 del 15 settembre 2011; la rilevanza del principio del diritto nazionale italiano di irrinunciabilità delle ferie e la conseguente assenza di un rischio di dissuasione dal godimento alle ferie; la conformità della normativa impugnata dal ricorrente ai principi della sentenza “Williams”; le caratteristiche intrinseche delle indennità di cui il ricorrente rivendica l'assunzione nella base di computo della retribuzione per ferie; la eccezionalità dell'indennità di “completamento corsa” e di “scorta per vetture eccedenti”; l'inapplicabilità della sentenza ### emessa nel 2011, al rapporto del ricorrente in quanto assunto nel 2000; l'incostituzionalità delle norme attuative delle direttive comunitarie per violazione del legittimo affidamento delle parti sociali sulla stabilità della regolamentazione collettiva del rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 36,39, 3 e 41 cost, posto che la ### 2003/###, e la ### 2000/79/CE, sono state attuate dall'articolo 10 del d.lgs. 66/2003, e che tale dubbio di legittimità costituzionale deve essere esteso anche all'articolo 2 della l. 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del ### sul ### dell'### come modificato dall'articolo 2 del ### di ### del 13 dicembre 2007 (###, nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la ### 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla ### di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa C- 155/10, essendo da tali disposizioni, infatti, che deriverebbe l'applicazione anche nel nostro ordinamento, delle menzionate direttive così come interpretate dalla ### di Giustizia nel precedente testé citato; la prescrizione del credito rivendicato, decorrendo il relativo termine di già in costanza di rapporto, a disdoro di quanto ritiene la giurisprudenza successiva alla riforma dell'art 18 l. 300/70. per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, essendo immutato il sistema di garanzie che già in passato aveva legittimato la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto; i sospetti di ###legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla ### con le sentenze nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L.  92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della ### sotto i quattro profili specificati nella memoria, evocanti; • diversità di trattamento riservata alla prescrizione dei crediti di lavoro non già estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, rispetto alla prescrizione di altri diritti di credito; • disparità di trattamento riservata alla prescrizione dei crediti di lavoro non già estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, rispetto alla prescrizione dei crediti di lavoro già estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012; • disparità di trattamento riservata alla prescrizione di crediti di lavoro inerenti a rapporti soggetti all'art. 18 L. 300/1970 e non già estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, rispetto alla prescrizione per crediti di lavoro inerenti a rapporti di pubblico impiego; • disparità di trattamento riservata alla prescrizione di crediti di lavoro inerenti a rapporti soggetti all'art. 18 L. 300/1970 e non già estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, rispetto alla prescrizione per crediti di lavoro inerenti a rapporti soggetti alla previsione del D.lgs. 23/2015; erroneità dei conteggi. 
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda così motivando: “### ha correttamente rilevato la difesa della parte resistente, la questione oggetto del presente giudizio deve essere esaminata in primo luogo alla luce dei principi della legislazione nazionale secondo la quale il lavoratore non può rinunciare alle ferie (art. 36 ###: tale principio può non essere stato enunciato con il medesimo vigore e valore in legislazioni di altri paesi aderenti all'### e ciò ha comportato la necessità di rappresentarlo con chiarezza e di portare delle conseguenze nelle legislazioni nazionali, diverse da quelle verificatesi nella legislazione italiana, nella quale tale principio trova datata affermazione nelle norme della ### Il diritto irrinunciabile al godimento delle ferie, si accompagna con il principio della retribuzione delle ferie stesse. 
Ed al riguardo occorre aggiungere che pacificamente non esiste, nel nostro ordinamento, un principio della onnicomprensività della retribuzione, nel senso che non fanno necessariamente parte della retribuzione tutte le voci a qualsiasi titolo corrisposte non essendovi necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, in quanto il principio cui fare riferimento è quello di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie. 
In altre parole deve affermarsi che il criterio fondamentale cui fare riferimento è quello che la retribuzione erogata in occasione delle ferie debba essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. 
Non può ritenersi, sulla base dell'orientamento dell'### una retribuzione di importo appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie. 
Pertanto la retribuzione corrisposta per le ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie. 
Quanto sopra enunciato trova conferma anche nella sentenza n. 258/2022 della ### d'Appello di Torino. 
Più recentemente ###.C. ha affermato che : “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.” (Cfr. Cass. n. 13932/2024).  ### ha appellato la sentenza deducendo: 1) la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza, in quanto le motivazioni sarebbero in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi; 2) errata e/o omessa applicazione dei principi della ### di giustizia europea contenuti nella sentenza della Cassazione sez. lavoro n. 13932/2024, facente parte della motivazione della sentenza e a cui il giudice di primo grado ha aderito.  ### resiste reiterando le argomentazioni spese in primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello.   All'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.  ### è fondato. 
Le motivazioni del Tribunale effettivamente contrastano con i principi espressi dalla sentenza della Cassazione ivi richiamata, la quale ha fatto a sua volta ampio rinvio anche alle argomentazioni espresse sul punto dalla ### dalle quali in ogni caso emerge la fondatezza anche del secondo motivo di appello.  ### affermato anche di recente dalla Cassazione (v. Cass. 14089/24, 6282/2025, 13932/2024) i principi espressi dalla ### convergono nel senso indicato dall'appellante. 
La Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla ### di Giustizia dell'### la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria ( n. 18160/2023, con richiamo a ### 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, ### nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. 20216/2022). 
Principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. ### 15.9.2011, C-155/10, #### 13.12.2018, C-385/17, ###. 
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente ### 13.1.2022, C-514/20, DS c. 
Koch). 
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla ### di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. ###/2021). 
Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Cassazione, le sentenze della ### di ### hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla ### europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'### europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. ###/2021). 
Nella controversia detto collegamento funzionale emerge palesemente.  ###à di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Cassazione come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società ### (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. ###, ###, ###, ###, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di ### o ### essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 
Alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 
Tutto ciò vale anche per le altre indennità di cui alla domanda, anch'esse connesse allo svolgimento delle tipiche mansioni assegnate al ### considerate alla luce delle indicazioni di cui alla giurisprudenza statale ed europea già richiamata e di quella infra richiamata. 
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro; ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 
È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. ### cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, perché ciò determinerebbe, in tale periodo, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. ### cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. ### cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. ### cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. ### cit., § 41). 
In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 
Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla ### di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. ###/2021). 
A questi principi ritiene pertanto di attenersi questa ### di appello ritenendo la positiva verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 
Osserva inoltre la ### che è sostanzialmente pacifico che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi per le indennità sopra dette, connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali, e così pure la sostanziale continuatività della loro erogazione e l'incidenza globale non residuale sul trattamento economico. 
Quanto alla contestazione dei conteggi effettuata dalla società appellata, essa impinge profili che invero attengono all'an del diritto, di cui si è già detto, dovendosi soltanto aggiungere, quanto ai giorni da assumere nel calcolo, che la concreta articolazione della settimana lavorativa da un dato giorno ad un altro non è stata specificata, ma soprattutto che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le quattro settimane debbano intendersi come quattro settimane “di calendario”, mentre invece, in alcuni spunti della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a concludere che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. 
Quanto infine all'eccezione di prescrizione, questa ### rammenta che la Cassazione ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).  ### intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. ###/2022, n. ###/2022). 
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 n. 4 e 2945 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso. 
Tali ragioni assorbono e sopravanzano i profili di incostituzionalità paventati dall'appellata. 
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti. 
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto. 
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellata nella misura indicata in dispositivo, con distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, attesa l'apposita dichiarazione resa in tal senso all'udienza del 7.1.2026.  P.Q.M.  in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta l'illegittimità della contraria disciplina dei contratti collettivi sul punto, dichiara il diritto dell'appellante a percepire la retribuzione per ferie dal 2012 al 31.12.2022 calcolando il dovuto anche in base all'incidenza sulla retribuzione delle indennità di utilizzazione parte variabile per condotta, dell'indennità di scorta per vetture eccedenti, dell'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-### formazione, lavoro, dell'indennità per assenza dalla residenza e dell'indennità per completamento fine corsa, e, per l'effetto, condanna ### spa a corrispondere all'appellante a titolo di differenze sulla retribuzione per ferie maturate dal 2012 al 31.12.2022 complessivi euro 5.982,01 oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo. 
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate in € 3.000,00 per compensi per ciascun grado, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario. 
Roma, 7 gennaio 2026 ### estensore ##### n. 737/2025

causa n. 737/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Scarafoni, Vincenzo Turco

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 342/2026 del 09-01-2026

... debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, giova ricordare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: ### professionale, TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, al ### I, 75; -#### in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###Napoli al ### 19; -###: per l'attrice: “insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il riconoscimento della responsabilità della ### per i danni conseguenti alla malpractice medica verificatasi in occasione del parto cesareo eseguito dai sanitari della citata clinica in data ### e conseguente risarcimento delle voci richieste nel citato atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. …. Si conclude, pertanto, per l' accertamento della responsabilità iatrogena dei sanitari della ### e la condanna della stessa, così come rapp.ta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice, così articolato: ### biologico sulla base di un'invalidità del 28%, pari ad euro 133.761,60 compreso della personalizzazione, una ITT in 28 giorni pari ad €uro 3.332,00, una ITP in 60 giorni al 75% pari ad €uro 5.355,00, una ITP in 379 giorni al 50% pari ad €uro 22.530,50, oltre il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, tenuto conto della particolare sofferenza psicofisica subita dall'istante e documentata e per tutti i motivi illustrati nell'atto introduttivo, danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica, da quantificarsi in via equitativa, ovvero applicando il criterio remunerativo di tre volte la pensione sociale che per l'anno 2019 ammontava ad €uro 17.862,00, per la somma complessiva di tale voce di danno pari ad euro 82.230,07 o in quelle maggiori o minori somme che (…) [il] ### riterrà eque e giuste, oltre spese documentate in € 4.596,70 nonché interessi compensativi, legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze di lite, oltre il 15% delle spese forfettarie , IVA e ### onorario di CT di parte e rimborso spese CTU e ogni altro conseguente provvedimento”.  per la convenuta: si riporta “integralmente alla ### di costituzione e risposta, a tutte le memorie istruttorie, alle deduzioni, istanze anche istruttorie ed eccezioni ivi formulate, … chiede la rinnovazione” della CTU “ovvero la chiamata a chiarimento; in subordine, e salvo gravame, conclude chiedendo l'accoglimento delle proprie eccezioni, difese, istanze (anche istruttorie) e conclusioni come in atti con il rigetto di quelle attoree”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- ### ha convenuto in giudizio la ### esponendo, in particolare, che: -. in data ###, giunta al termine della sua prima gravidanza, veniva ricoverata presso la ### per il parto con diagnosi di accettazione di “ipertensione gestazionale” e inizio travaglio di parto”; -. dall'anamnesi riportata nella cartella clinica emergeva la presenza di ipertensione arteriosa insorta negli ultimi mesi di gravidanza; l'attrice riferiva, inoltre, allergia ad alcuni antinfiammatori e alle penicilline, nonché di “avere sempre avuto un ciclo mestruale regolare per … flusso e periodicità, nonché di un alvo e di una diuresi regolari”; -. al momento del ricovero il feto si presentava “alto e in posizione occipitale posteriore”; ciononostante solo il giorno successivo, 12.6.2019, veniva eseguito un taglio cesareo e pertanto, i ginecologi procedevano a isterotomia su un utero già fortemente sollecitato dalle doglie insorte sin dalle ore 4 del giorno precedente, dunque su un segmento uterino ormai estremamente assottigliato, effettuando altresì una impropria estrazione del feto, senza correggere l'asinclitismo di vertice del neonato; -. durante l'intervento si verificava una lacerazione dell'arteria uterina superiore con emorragia massiva; nel tentativo di contenerla, i chirurghi utilizzavano una tecnica impropria di legatura dell'arteria uterina, “sodalizzando” la stessa con il legamento rotondo di sinistra e così operando cagionavano una lesione iatrogena del colon sigma; senza accorgersi della lesione viscerale, concludevano l'intervento e trasferivano la paziente in reparto; -. dopo le dimissioni, avvenute in data ###, rientrata al proprio domicilio accusava astenia, anemia e, sin dalla prima sera, febbricola serotina, alvo chiuso alle feci e dolore addomino-pelvico, riconducibile all'evidente discanalizzazione e localizzato soprattutto a sinistra; -. a fronte del progressivo aggravamento delle proprie condizioni, chiedeva ai sanitari della clinica ### di anticipare il controllo già fissato per il ###; -. il sanitario di turno, dopo averla visitata e preso atto delle condizioni critiche, disponeva l'immediato e urgente ricovero, motivandolo come “ricovero Urgente” per “dolori addominali post partum”; tuttavia nella DRG e nel frontespizio della cartella clinica del 21.6.2019 veniva indicata una diversa motivazione, ossia “ipertensione in puerperio”, senza alcun riferimento al reale stato critico della paziente; -. invero, l'attrice si presentava al controllo post partum con febbre, discanalizzazione e dolore addominale, sintomi prodromici di una peritonite settica che non adeguatamente valutati dai sanitari della clinica ### neppure nei giorni successivi al ricovero, con conseguente omissione diagnostica nelle fasi iniziali della patologia; -. nella medesima giornata veniva sottoposta a esami laboratoristici, che evidenziavano ipoalbuminemia e proteinuria, nonché a TAC dalla quale emergeva una sepsi da peritonite con raccolta addominopelvica e distensione delle anse; -. nonostante tali risultanze, i sanitari della ### anziché intervenire chirurgicamente, optavano per una “terapia di attesa”; -. nei giorni successivi il quadro clinico si aggravava, con “febbre serotina, … marcata leucocitosi, … aumento del PCR e della procalcitonina, e … marcata disprotidemia e ipoalbuminemia”, senza che i medici adottassero tempestive iniziative volte a fronteggiare il grave stato settico in atto; solo successivamente, in data ###, in considerazione del peggioramento clinico, veniva modificata la terapia antibiotica; -. trascorsi tre giorni dall'inizio della nuova terapia, veniva sottoposta a ulteriore ecografia che evidenziava “una raccolta nel ### … evacuata … con una puntura transvaginale”, con “aspirazione [di] … circa 270 ml di liquido citrino”; -. aggravandosi le condizioni cliniche, i sanitari nella ### disponevano il trasferimento della paziente presso l'### del ### -. presso tale struttura, considerato lo stato di salute gravemente compromesso (febbre, dolore, ballottamento addominale e discanalizzazione), veniva sottoposta a TAC addominale che evidenziava la presenza di versamento intra-peritoneale e una sindrome sub-occlusiva “essenzialmente di tenue”; -. persistendo la sintomatologia, nonostante terapia antibiotica, il ### i sanitari dell'### del ### procedevano a laparotomia esplorativa con riscontro di perforazione del sigma con peritonite stercoracea e veniva eseguita resezione del sigma con colostomia secondo ### -. in data ### veniva dimessa con diagnosi di “perforazione tamponata del sigma” e con “apposizione di enterostomia”; -. nei mesi successivi si sottoponeva a cure presso diversi specialisti per problematiche ginecologiche e gastroenterologiche, subendo gravi sofferenze fisiche e psicologiche, sino a quando in data ### veniva nuovamente operata presso l'### del ### per intervento di “ricanalizzazione intestinale nonché a chiusura della confezionata enterostomia”; -. residuano laparocele, sindrome aderenziale, disturbi ginecologici, gastroenterologici e neuro psichici; -. sussistono profili di colpa contestati alla ### quali il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del taglio cesareo, l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento e nell'estrazione del feto, la lesione iatrogena del colon durante il controllo dell'emorragia, omessa e tardiva diagnosi della perforazione intestinale e della peritonite, ingiustificata inerzia terapeutica nonostante evidenti segni di sepsi; -. i danni lamentati riguardano un danno biologico permanente del 32- 34%, ITT e ITP prolungate, danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di accudire il neonato, grave sofferenza psicologica, compromissione della vita di relazione e sessuale, limitazioni a future gravidanze, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica (attività di casalinga), spese mediche e assistenziali documentate. 
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, la condanna della ### s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “di cui € 251.866,00 per postumi invalidanti nella misura del 32-34% , € 8.910,00 per una ITT in gg.90, € 6.682,50 per una ITP al 75% in giorni 90, ed € 13.612,50 per una ulteriore ITP a 50 % in gg. 275, per un totale di danno biologico temporaneo di € 29.205,00, oltre al danno che incide sulla capacità lavorativa specifica … nella stessa percentuale del danno biologico” e “al rimborso delle spese documentate e forfettarie in € 4.701,11”, “oltre al danno non patrimoniale su base emotiva” da liquidarsi in via equitativa.  ### costituitasi, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis e indeterminatezza della causa petendi, poiché l'attrice non avrebbe distinto le responsabilità dei singoli sanitari da quelle della struttura, indicato le specifiche norme violate, allegato una condotta colpevole concreta imputabile alla ### Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, non essendo provata alcuna condotta colposa dei sanitari, non essendo provati i danni lamentati e mancando il nesso causale tra le prestazioni sanitarie e gli eventi dannosi dedotti. 
La convenuta ha sostenuto, in particolare, che: -. il taglio cesareo fu eseguito tempestivamente e secondo le linee guida, in assenza di segni patologici al monitoraggio ### -. la lacerazione del segmento uterino inferiore è una complicanza nota e fu prontamente trattata con successo; -. l'emostasi fu correttamente ottenuta mediante legatura dell'arteria uterina e posizionamento di drenaggio; -. non vi furono segni di lesione intestinale durante il ricovero presso la ### (assenza di materiale fecale nel drenaggio, ecografie nella norma); -. nel secondo ricovero furono effettuati accertamenti diagnostici (### esami microbiologici) e impostata adeguata terapia antibiotica; -. il successivo trasferimento all'### del ### fu appropriato e concordato, anche per l'assenza di un chirurgo generale in struttura; -. la lesione del sigma potrebbe essersi verificata durante l'intervento chirurgico eseguito presso l'### del ### Ha contestato, infine, le singole voci di danno e, in ogni caso, in assenza di dolo, ha richiamato il limite della prevedibilità del danno ex art. 1225 Espletate la prova testimoniale e una ### prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.  2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, in quanto individuazione di petitum e causa petendi è agevolmente possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio sopra riportato. 
In particolare, emerge con chiarezza dallo stesso che l'attrice ha puntualmente assolto all'onere di esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato, indicando in modo circostanziato gli eventi che hanno originato la controversia, le condotte di inadempimento addebitate alla convenuta nonché la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti. 
Tali elementi risultano descritti in maniera sufficiente a consentire alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, risultando pertanto integrati i requisiti di validità dell'atto di citazione, come richiesti dall'art. 163, comma 3, c.p.c. 
Infine, la qualificazione giuridica dei fatti e l'individuazione delle norme applicabili rientrano nei poteri del giudice (iura novit curia) e non gravano sull'attore come onere di allegazione.
Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione delle disposizioni di legge violate non determina la nullità dell'atto di citazione.  3.- Giova riportare il quadro dei principi rilevanti nella specie. 
La domanda risarcitoria proposta dalla paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593). 
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756). 
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale) e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995 n. 5150). 
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista (ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).  ### del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004). 
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà ( Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa; anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent.  577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008). 
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. sez. III, sent.  n. 4400 del 4.3.2004). 
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. 
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008). 
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale. 
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato; giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.  4.- Applicando i superiori principi al caso di specie, la ### certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art.  1228 I dati di fatto esposti dalla ### nell'atto di citazione, relativi agli accertamenti, al ricovero e all'intervento chirurgico presso la ### non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. ###, pertanto, ha fornito la prova del titolo in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della ### rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d.  di spedalità.  ###, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistente nella negligente ed erronea condotta medico chirurgica dei sanitari determinata dal tardivo ricorso al taglio cesareo e quindi da un'isterotomia su un utero già assottigliato, nonché dall'erronea esecuzione del trattamento medico chirurgico adottato per fronteggiare l'emorragia addominale causata (“l'isterotomia segmentaria si lacerava fino all'attigua arteria uterina superiore provocando una massiva ed imponente emorragia (…) [e] “nel tentativo poi di contenere la citata emorragia utilizzavano una tecnica di legatura dell'arteria uterina impropria “sodalizzando” la detta uterina con il legamento rotondo di sinistra e nel far ciò laceravano il sottostante colon provocando così la lesione iatrogena del sigma retto. Inoltre, i chirurghi non avevano contezza della citata lesione viscerale, mancando di diagnosticarla e di emendarla”, cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).  5.- Va stabilito, pertanto, se: -. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura l'attrice ### a seguito del suo accesso e ricovero presso la ### che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 12.6.2019 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attrice, conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, al ritardo e all'errore nell'esecuzione del taglio cesareo nonché ad un erronea scelta dell'intervento chirurgico volto a risolvere il sanguinamento addominale a seguito di T.C.; -. la condotta dei sanitari e, quindi, della ### ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.  6.- I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice ### sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 99 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice. 
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 12695). 
Il collegio peritale composto dal prof. dott. ### specialista in medicina legale, e dal prof. dott. ### specialista in ginecologia e ostetricia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici-chirurghi della ### nel trattamento del caso della ### che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). 
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle generiche contestazioni alla CTU svolte dalla attrice e dalla convenuta struttura sanitaria, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate da propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile. 
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal ### emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari della ###
Giova riportare, sul punto, i passi salienti della relazione dei CTU in ordine all'iter clinico della ### (cfr. pag. 104 e ss.): <<### di anni 34 all'epoca dei fatti, in gestazione alla 38a settimana + 3 giorni, in data ### veniva ricoverata presso la ### di ### e ### della ### “Mediterranea” di Napoli per ipertensione gestionale ed inizio di travaglio di parto. 
In seguito al riscontro di distocia di II stadio con dilatazione completa e mancato impegno, veniva sottoposta ad intervento di taglio cesareo. Stante un decorso post-operatorio regolare e scevro da complicanze, la … ### veniva dimessa. Tornata presso il medesimo nosocomio per la rimozione dei punti di sutura, i ### ponevano indicazione al ricovero per il riferito anamnestico di episodi di picchi ipertensivi in storia pregressa di preeclampsia. ### la degenza, per la comparsa di ipertermia ed algia al fianco sinistro, veniva sottoposta ad esami ematochimici, clinici e strumentali che mostravano la presenza di leucocitosi e versamento intraperitoneale. Pertanto, si procedeva a culdocentesi. In considerazione della persistenza di iperpiressia notturna, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, veniva disposto il trasferimento presso la ### di ### del PO “### del Mare” di Napoli. In assenza di un miglioramento delle condizioni cliniche della p., i ### procedevano ad una laparotomia esplorativa, convertita in resezione del sigma sec. ### a seguito del riscontro intraoperatorio di perforazione tamponata del sigma. Veniva dimessa in condizioni generali stazionarie, apiretica, con stomia vitale e funzionante. In seguito, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio per essere sottoposta ad intervento di ricanalizzazione”.  ### hanno dapprima sottolineato che la decisione di eseguire l'intervento di taglio cesareo “è da considerarsi adeguata, nonché conforme alle leges artis, essendo la specifica condizione di ‘distocia del secondo stadio, mancato impegno e testa ballottabile' una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo” (cfr. pag. 106 della relazione); in particolare, “stante la presenza della testa fetale a livello -3, si ritiene che non vi fossero le condizioni idonee per attuare una manovra di rotazione della testa fetale”, “non vi era un'adeguata progressione del feto nel canale del parto” (cfr. pag. 73 ibidem). In particolare, il collegio peritale ha evidenziato quanto segue: “emerge chiaramente che al sospetto del quadro di arresto del secondo stadio travaglio non vi erano le condizioni permettenti l'espletamento di un parto vaginale operativo, in quanto al fine dell'applicazione del forcipe, ovvero della ventosa, è imprescindibile che la parte presentata sia ben impegnata nello scavo pelvico. Per tale ragione, in considerazione del tempo trascorso tra l'attestata dilatazione completa (ore 2.00) e il riscontro dell'arresto della progressione della testa fetale, nonché considerando l'impossibilità di ricorrere alle misure in precedenza annoverate, si ritiene che la decisione di sottoporre la … ### all'intervento di parto cesareo attuata dal personale sanitario della ### debba considerarsi adeguata a quanto atteso in casi consimili, nonché conforme a quanto raccomandato dalla buona pratica clinico-assistenziale ostetrica, essendo tale specifica condizione una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo”. 
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato specifici profili di responsabilità in merito ad altre condotte dei sanitari della ### evidenziando che “la condotta professionale adottata dal personale medico … risulta viziata da profili di censurabilità in quanto, durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla … ### non è stata realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né è stata adeguatamente ampliata l'incisione uterina. Questa condotta ha, peraltro, determinato l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare)” ( pag. 106 e ss). In particolare, “nel referto operatorio in questione - censurabilmente - non è fatta menzione dell'impiego di una adeguata rotazione della testa fetale, aspetto cruciale nell'ambito dell'estrazione di un feto posizionato in maniera occipito-posteriore”; inoltre “nel corso dell'intervento veniva … documentata una lacerazione nel segmento inferiore dell'utero, in prossimità dell'arteria uterina sinistra” (cfr. pag. 79 e ss.). Sul punto i CTU hanno aggiunto quanto segue: “Si rappresenta che le manovre di estrazione fetale complesse rappresentano un noto fattore di rischio per l'insorgenza di lacerazioni della parete uterina, le quali possono estendersi a partire dall'incisione praticata sulla parete uterina fino a coinvolgere strutture adiacenti. Per tale ragione, qualora emergano elementi indicativi di una potenziale complessità nell'estrazione fetale - come nel caso della … ### - diviene fondamentale l'adozione di manovre appropriate volte a facilitare tale processo. In aggiunta, può rendersi necessario estendere chirurgicamente l'incisione uterina al fine di minimizzare il rischio di lacerazioni e assicurare la sicurezza sia della madre che del neonato. Nel caso della … ### l'omissione di tali specifiche procedure configura una condotta censurabile ovvero in netto contrasto con il livello di prudenza esigibile in situazioni consimili. Pertanto, è ragionevole ritenere, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che l'insorgenza della lesione uterina, che ha coinvolto anche l'arteria uterina sinistra, sia direttamente correlata alla mancata esecuzione di una adeguata manovra di rotazione della testa fetale ovvero a un'insufficiente estensione dell'incisione chirurgica” (cfr. pag 80 e ss.).
In merito alla lamentata perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) avvenuta nel corso dell'intervento presso la ### i CTU hanno evidenziato quanto segue: -. “Nel periodo immediatamente successivo all'intervento, la ### non presentava condizioni cliniche di rilievo patologico. … È importante sottolineare che, [tuttavia], nel periodo post-partum, ovvero durante il ricovero, non era stata documentata la canalizzazione della paziente alle feci. Non attendere che una paziente, sottoposta a taglio cesareo, sia canalizzata anche alle feci prima della dimissione, è considerato censurabile. 
La capacità di evacuare le feci dopo un intervento chirurgico è un indicatore che il tratto gastrointestinale sta funzionando correttamente. In seguito a interventi chirurgici, in particolare quelli che coinvolgono la cavità addominale (come il taglio cesareo), può insorgere un ileo postoperatorio, ovvero una condizione temporanea di arresto della funzionalità intestinale. Ciò può ostacolare l'eliminazione normale sia delle feci sia dei gas. 
La prematura dimissione di una paziente prima della ripresa della funzionalità intestinale può esporla a rischi di complicazioni significative, quali distensione addominale, dolore, nausea, vomito e, nei casi più severi, ostruzione intestinale o perforazione. Pertanto, la completa ripresa della funzione intestinale rappresenta anche un fondamentale indicatore del recupero postoperatorio” (cfr. pag. 82); -. “le indagini ematochimiche effettuate sulla … ### mostravano un quadro laboratoristico caratterizzato da una lieve leucocitosi, in assenza di sintomi clinici indicativi di una condizione infettiva. Pertanto, si ritiene che, in questa fase della vicenda clinica, non vi fossero elementi sufficienti a giustificare il sospetto diagnostico di perforazione intestinale” (cfr. pag. 82); -. tuttavia, nel secondo ricovero urgente a causa di “dolori addominali post partum” del 21.6.2019, “la puerpera era sottoposta a un esame TC dell'addome in regime di urgenza che evidenziava la presenza di falde multiple in sede periepatica, perisplenica, tra le anse intestinali e nello scavo pelvico, con sovradistensione idro-gassosa delle anse intestinali dei quadranti addominali di sinistra. Il quadro evidenziato dall'esame TC dell'addome risultava suggestivo della presenza di un processo infiammatorio/infettivo” (cfr. pag. 84); -. “Il ###, la … ### era sottoposta a un esame TC dell'addome completo, che evidenziava falde di versamento pleurico, soprattutto a sinistra, e versamento fluido corpuscolato intraperitoneale diffuso nei vari compartimenti”; -. “Nella stessa data, all'esame obiettivo, si riscontrava un addome meteorico e una dolenzia alla palpazione superficiale e profonda della regione colica sinistra, con segnalazione di un episodio di vomito. Il giorno successivo, si registrava la comparsa di piressia (T 37.6°)”. 
Il collegio peritale, pertanto, ha tratto le seguenti considerazioni (cfr. pagg. 85 e ss.): << Alla luce dell'analisi della documentazione relativa alla seconda fase della vicenda clinica in questione, risulta evidente che, fin dall'inizio, le condizioni cliniche della signora ### fossero tali da giustificare il sospetto di una condizione che richiedesse un intervento di competenza chirurgica. Alla luce dell'intervento chirurgico recentemente eseguito, dell'aumento degli indici di flogosi, dei risultati degli esami radiologici e di un quadro clinico manifestato dalla paziente, il personale sanitario avrebbe dovuto valutare il sospetto di una complicanza iatrogena di origine addominale, quale una perforazione tamponata. … Nello specifico, il riscontro di perdite fecali dalla vagina documentato in data ###, accompagnate da un tampone vaginale positivo ad ### coli, avrebbe dovuto indirizzare verso la presenza di una fistola enterovaginale. In aggiunta, si rammenta che l'esame TC effettuato il ### evidenziava un ulteriore peggioramento del quadro radiologico, rilevando elementi di chiaro significato patologico. Tra questi, vi era la presenza di fluido nei recessi pleurici (con una maggiore evidenza a sinistra), compatibile con un processo infiammatorio/infettivo addominale con estensione al distretto toracico. 
Inoltre, il rilevamento di fluido e aria all'interno della cavità uterina suggeriva l'esistenza di una comunicazione - anomala - con la cavità addominale. Era inoltre osservata una diffusa imbibizione del grasso mesenterico, un ulteriore segno compatibile con un insulto di natura infiammatoria/infettiva addominale. Oltre agli elementi summenzionati, era altresì rilevata una raccolta fluida corpuscolare pluriconcamerata situata nello spazio utero vescicale, lungo il legamento largo e nella doccia parietocolica sinistra. Non vi sono dubbi che tale quadro TC fosse fortemente indicativo della presenza di un processo infiammatorio o infettivo intra-addominale, la cui genesi, stante l'anamnesi di un recente parto cesareo, avrebbe dovuto indirizzare il focus dei professionisti sanitari verso una patologia di pertinenza chirurgica/addominale. La gestione appropriata del caso in questione - conformemente a quanto raccomandato dalla buona pratica chirurgica, nonché considerando i dati emersi durante il ricovero della signora ### - in cnsiderazione della persistenza del quadro clinico (senza evidenti segni di miglioramento nonostante il trattamento conservativo iniziale) e sulla scorta del quadro radiologico ingravescente, rendeva chiara l'esigenza di un'approfondita valutazione clinico-chirurgica. In particolare, avrebbe dovuto essere considerata l'esecuzione di un intervento chirurgico esplorativo al fine di determinare l'eziologia dell'affezione sottostante, nonchè trattare lo stato patologico in essere; specialmente alla luce del riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. coli (rilevati in data ###). Oltre, chiaramente alla sussistenza di evidenti segni radiologici di significato patologico. Ciononostante, censurabilmente, il personale medico ometteva di porre in essere l'indicazione ad un intervento di laparoscopia o, alternativamente, di laparotomia esplorativa>>. 
Dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale si evince, pertanto, che nel corso dell'intervento di taglio cesareo è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) che ulteriore aspetto meritevole di censura emerge dalla mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante il secondo ricovero della ### presso la ### In particolare, il ### ha rilevato che “ in considerazione del fatto che durante l'atto chirurgico era documentata una lacerazione del segmento uterino inferiore sinistro, è possibile ipotizzare - secondo un ragionamento probabilistico - che la lacerazione uterina si sia estesa fino a coinvolgere il sigma” (cfr. pag. 93); “sul punto, dal referto operatorio presente nella cartella clinica della sig.ra ### emerge che, in seguito alla lesione dell'arteria uterina sinistra, il chirurgo procedeva con una legatura del vaso uterino omolaterale” (pag. 94) ed “è dunque altrettanto ipotizzabile che la lesione del sigma sia stata provocata a seguito delle manipolazioni chirurgiche intraprese per riparare la lacerazione uterina e la lesione dell'arteria uterina sinistra, mediante l'applicazione della tecnica di legatura” (cfr. pag. 94 e ss). “Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in esame, nonostante non sussistano elementi certi per individuare l'origine effettiva della lesione del sigma (correlata all'estensione della lacerazione laterale sinistra del segmento uterino o, in alternativa, alla manipolazione chirurgica dei tessuti circostanti nel tentativo di controllare il sanguinamento o di riparare la lacerazione stessa) debba essere, comunque, considerata conseguenza diretta della pratica chirurgica erroneamente attuata durante l'intervento di parto cesareo della signora ### Pertanto, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che una condotta più prudente, caratterizzata dal ricorso ad una adeguata rotazione della testa fetale (data la sua posizione occipito-posteriore) o, in alternativa, l'estensione dell'incisione chirurgica, avrebbe potuto prevenire la lacerazione uterina. … Pertanto, si ritiene che durante l'intervento di parto cesareo non sia stata esercitata la dovuta cautela durante le manovre di manipolazione chirurgica nell'area interessata mediante una dissezione attenta e un'accurata identificazione delle strutture, al fine di minimizzare il rischio di lesioni accidentali”, mentre non “si rileva la presenza di fattori causali alternativi, inseriti nella sequenza logico-temporale di riferimento, idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento lesivo” ( cfr. pag. 108 della ###. 
I consulenti di parte della convenuta hanno contestato la sussistenza di “profili di responsabilità per i ### per la individuata censurabile mancata manovra di rotazione della testa fetale in corso di intervento di taglio cesareo … [in quanto] non sarebbe stato possibile estrarre il feto in buone condizioni -come nel caso de quosenza aver prima praticato la suddetta manovra”, aggiungendo che in ogni caso sarebbe inverosimile la conclusione per cui “la suddetta condotta (mancata manovra di rotazione) avrebbe determinato l'insorgenza di una lacerazione con coinvolgimento del segmento uterino inferiore sinistro e dell'arteria uterina omolaterale”. 
In risposta a tale primo rilievo formulato, il collegio peritale ha chiarito che “ad ogni modo, se pur si volesse considerare, in maniera ipotetica, che tale manovra sia stata eseguita, la lacerazione dell'utero e dell'arteria uterina sono egualmente elementi che integrano responsabilità degli operatori. Questo perché, in presenza di una corretta esecuzione della manovra di rotazione della testa fetale, abbinata a una congrua estensione dell'incisione uterina, il rischio di generare lacerazioni della parete uterina avrebbe dovuto essere minimizzato. La presenza di tali complicazioni suggerisce, pertanto, che le procedure adottate non abbiano rispettato i criteri necessari per garantire la sicurezza della madre e del feto. Diviene dunque chiaro che, anche ammettendo che la predetta manovra di rotazione fosse stata attuata, si verificava comunque un'omissione nella realizzazione di un'estensione dell'incisione uterina da considerarsi adeguata al caso in questione” (cfr. pag. 102 della relazione). 
I consulenti di parte della convenuta hanno altresì contestato l'attribuibilità di una responsabilità ai sanitari della clinica “per la censurabile mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante la seconda fase di ricovero della paziente, in quanto i ### avrebbero sottoposto la paziente a ben due consulenze chirurgiche, nel rispetto di una condotta attendista”.  ### peritale in risposta a tale obiezione ha chiarito che “la degenza della p. iniziava in data ###, sino al 1.7, per un totale di undici giorni. ### tale periodo i ### non si prodigavano per formulare un corretto inquadramento diagnostico del severo quadro addominale presentato dalla p. (il quale aveva già determinato la necessità di anticipare il controllo rispetto alla data stabilita), nonostante il riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. Coli, rilevati già in data 24.6, in uno con le risultanze degli esami strumentali ed ematochimici, indicativi di un rilevante quadro infiammatorio-infettivo. Più che mostrare un atteggiamento attendista, la condotta dei ### è inquadrabile come omissiva della diagnosi di complicanza per perforazione addominale: ciò impediva la corretta pianificazione delle successive fasi dell'iter assistenziale, assunto che la presenza di perdite fecali dal canale vaginale, indicativa di fistola enterovaginale, imponeva l'indicazione ad eseguire un intervento di laparoscopia o, eventualmente, laparotomia esplorativa” (cfr. pag. 102 dell'elaborato peritale). 
In conclusione, anche alla luce delle risposte alle osservazioni di parte convenuta, deve ritenersi che la condotta adottata dai sanitari della ### risulta viziata da profili di censurabilità, in quanto durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla ### non venne realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né venne adeguatamente ampliata l'incisione uterina, determinando l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare); inoltre, nel corso dello stesso intervento, è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma, non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta ### - azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa - e i “postumi attualmente riscontrati nella paziente”, che “devono essere interpretati come la conseguenza diretta di un errore nel corso dell'intervento di parto cesareo al quale è stata sottoposta la … ### cagionato in conseguenza di una condotta professionale non conforme agli standard raccomandati dalla buona pratica ostetrico-chirurgica”, esiti consistenti in “esiti di intervento chirurgico di resezione di sigma secondo ### con stomia temporanea e successiva ricanalizzazione. Complesso cicatriziale addominale caratterizzato da: cicatrice ombelico-pubica di 21 cm di lunghezza; cicatrice di 6 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregressa stomia; cicatrice di 2 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregresso drenaggio. (Ai fini valutativi non è da considerarsi la cicatrice addominale di 12 cm riconducibile alla laparotomia secondo ### che sarebbe comunque residuata a seguito di un intervento di taglio cesareo correttamente condotto). Sindrome ansioso-depressiva.” (cfr. CTU pag. 108 ss.). 
La condotta della convenuta - suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa - inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della ### avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico di ### così come imputabile alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale. 
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla dimostrazione di una diligente esecuzione della prestazione medica, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi ad un evento imprevisto ed imprevedibile. 
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della ### che, per contro, nulla ha provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art.  2236 cod. civ.). 
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).  7.- Passando all'esame del quantum debeatur, giova premettere che il collegio peritale ha ritenuto che il “quadro menomativo giustifica una percentuale di danno biologico del 24%, in considerazione delle seguenti voci tabellari contenute nelle “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di ### (Ed. Giuffrè, ### 2016): -### del colon. ###: 5-10%; -Disturbo d'ansia. Forma lieve complicata o moderata: 11-15%; -### il pregiudizio estetico è da lieve a moderato: 6-15%.” (cfr. relazione pag. 109).  ###à temporanea, invece, è “stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 28 … giorni (corrispondenti alla somma dei periodi di degenza ospedaliera) ed una invalidità temporanea parziale (###, secondo esperienza clinica ed in base a quanto emerge dalla documentazione sanitaria esibita, di 60 giorni al 75% e 379 giorni al 50%. Il periodo di invalidità temporanea sopradescritto è da intendersi come invalidità scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata dalla corretta esecuzione dell'intervento di taglio cesareo (cfr. pag. 108 dell'elaborato peritale).
In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il collegio peritale ha chiarito che “nella valutazione del danno biologico permanente e temporaneo indicata nel preliminare di relazione tecnica, è da ritenersi già considerata la quota di danno dinamico-relazionale patito dalla p.. Nondimeno, è stata considerata anche la reazione psichica all'evento (evento inteso nella sua complessità, anche nelle estrinsecazioni di carattere sessuale)” (cfr. pag. 99 della relazione dei ###. 
Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le conclusioni di carattere medico legale raggiunte dal collegio peritale. 
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto. 
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408). 
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal collegio peritale è pari al 24%) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di ### con riguardo all'anno 2024. 
Possono, pertanto, essere liquidati all'attrice equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione della sua età al momento dell'evento dannoso (34 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione): -. € 120.324,00 per il danno non patrimoniale risarcibile parametrato sui predetti postumi permanenti pari al 24%, già comprensivi del risarcimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); -. € 3.220,00 per invalidità temporanea totale per 28 giorni; -. € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale per 60 giorni al 75%.  -. € 21.792,50 per invalidità temporanea parziale per 379 giorni al 50%. 
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attrice è pari a complessivi € 150.511,50. 
Va rigettata la domanda dell'attrice di liquidazione di ulteriori voci a titolo di danno non patrimoniale. In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore', ‘sofferenza soggettiva', in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. del anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ‘ la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Nella specie, dalla lettura della relazione di ### del ### può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice. 
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ### pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 150.511,50, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta ### 8.- Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica avanzata dall'attrice in relazione alla propria attività di casalinga, asseritamente compromessa a seguito delle lesioni subite. 
Ed invero, sebbene sia astrattamente possibile che una lesione dell'integrità psico-fisica possa incidere negativamente sulla capacità del danneggiato di svolgere la propria occupazione abituale, il mero accertamento del danno biologico non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un autonomo danno patrimoniale. ### il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, anche mediante presunzioni, gravando sul danneggiato l'onere di dedurre gli elementi fattuali dai quali desumere l'effettiva incidenza della menomazione sull'attività concretamente svolta (Cass. n. 2644/2013; Cass. 15674/2011). 
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di danno patrimoniale è risarcibile anche in favore del soggetto che svolga attività lavorativa domestica, pur in assenza di un reddito monetizzato, atteso che detta attività è suscettibile di valutazione economica; ne consegue che la riduzione della capacità di svolgere l'attività di casalinga può integrare un danno patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico, a condizione che sia allegato e dimostrato — anche in via presuntiva — il carattere quantomeno continuativo dello svolgimento di tale attività e la concreta incidenza della menomazione sulle relative capacità funzionali, nonché la conseguente necessità di sostituzione, totale o parziale, ovvero l'aggravamento delle modalità di svolgimento della stessa (Cass., 21 marzo 2025, n. 7604; in senso conforme Cass., 19 marzo 2009, n. 6658; Cass., 18 luglio 2023, n. 20922). 
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene la condizione di casalinga della ### sia pacifica in quanto non contestata, difetta una puntuale allegazione e prova in ordine alla concreta perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare in che misura le menomazioni accertate abbiano inciso sull'effettivo svolgimento delle attività domestiche, né la necessità di ricorrere a forme di sostituzione o di supporto esterno, né, ancora, una correlata e apprezzabile flessione patrimoniale. 
In mancanza di tali presupposti fattuali e probatori, la domanda risarcitoria in esame si risolve in una duplicazione del danno biologico già riconosciuto, e non può pertanto trovare accoglimento.  9.- Deve essere riconosciuto in favore di ### il danno patrimoniale da danno emergente, consistente nelle spese mediche e di cura sostenute nel corso del necessario percorso diagnostico-terapeutico resosi indispensabile in conseguenza diretta ed immediata del danno iatrogeno accertato. 
Tali esborsi, debitamente documentati in atti, risultano oggettivamente correlati agli eventi lesivi subiti dall'attrice e sono stati sostenuti al fine di fronteggiare le complicanze insorte, nonché di porre rimedio agli esiti dannosi derivanti dalla condotta sanitaria accertata.  ### peritale, nell'esercizio delle proprie competenze tecnico-specialistiche, ha valutato dette spese necessarie, congrue e proporzionate rispetto alle condizioni cliniche della paziente e al trattamento terapeutico seguito, escludendo la presenza di voci superflue o non pertinenti. 
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con conseguente diritto dell'attrice al ristoro delle somme sostenute, che devono essere liquidate nell'importo complessivo di euro 4.596,70, a titolo di danno emergente.  10.- Per le esposte ragioni, in parziale accoglimento della domanda, la ### va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 155.108,20, a titolo di risarcimento danni.  11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 155.108,20, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (12.6.2019) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2019 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 12.6.2020 in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ### ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 12.6.2019 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
Peraltro, giova ricordare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario ‘petitum' della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144).  12.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro € 155.108,20 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; -. Rigetta ogni altra domanda; -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, liquidate in € 572,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratesi anticipatarie. 
Napoli, 5.1.2026.   IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 3786/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta

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