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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 17697/2024 del 23-10-2024

... citata. Procedutosi all'espletamento del la fase istruttoria, nella quale venivano a mmessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti (prova per testi, e deposito di documenti), la causa veniva riservata per la decisone. La domanda, decidibile, ratione valori, secondo equità ex art.113 c.p.c., con esonero, quindi, dall'applicazione della legge sostanziale, richiedendo l'applicazione solamente delle norme costituz ionali e di quell e comunitarie, ove di rango superiore a quel le ordinarie, nonché di quelle processuali (ex plurimis Cass.sez.III 18.11.02 n.16222 e, anche dei principi informatori della materia (Corte Cost. n.206/04) è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Sempre in via preliminar e, si rileva che vi è agli atti l ettera di messa in mora del 4.9.2015 e regolarmente recapitata in data ###. Nulla quaestio in ordine alla legittimazione delle parti, documentalmente provata. Ciò posto, in primo luogo osserva il Giudice di ### nel merito che il fatto-incidente, dedotto in citazione, può considerarsi sufficientemente provato alla luce delle risultanze probatorie acquisite, dal mom ento che la sua storicità emer ge dalle ri sultanze della prova testim oniale (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###, avv. ### ha pr onunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N.13058/2016 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”, #### C.F.: ###, nata il ### ad Aversa ### ed ivi residente ###/A, rapp.ta e difesa dall'avv. ### d'### con procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio dello stesso in ### al viale ### n. 100 - pec: ###; a t t r i c e ### “FRUTTA e VERDURA” di ### P.I.: ###, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica in #### alla via ### n. 19 nonché con sede in #### al c.so Europa n. 201; convenuta-contumace ### Come da verbale di causa e da atti.  #### Con valido atto di citazione ritualmente notificato, ### premesso che in data ### in ### l'auto ### tg. ### di sua proprietà, mentre sostava all'esterno dell'attività commerciale “### e Verdura” di ### ubicata all'angolo tra via ### e via ### veniva urtata da un carrellino utilizzato per il trasporto delle cassette della frutta che cadeva a causa della negligenza di un collaboratore della detta attività commerciale. A seguito dell'impatto l'auto dell'attrice riportava danni alla portiera posteriore destra, quantificati in € 488,00 iva inclusa, come da prevent ivo agli atti, e contenuti nei limiti di € 1.032, 00, perta nto, conveniva in giudizio l'attività commerciale “### e Verdura” di ### in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti subiti dalla indicata ### nonché alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018
Non si costituiva in giudizio la convenuta benchè ritualmente citata. 
Procedutosi all'espletamento del la fase istruttoria, nella quale venivano a mmessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti (prova per testi, e deposito di documenti), la causa veniva riservata per la decisone. 
La domanda, decidibile, ratione valori, secondo equità ex art.113 c.p.c., con esonero, quindi, dall'applicazione della legge sostanziale, richiedendo l'applicazione solamente delle norme costituz ionali e di quell e comunitarie, ove di rango superiore a quel le ordinarie, nonché di quelle processuali (ex plurimis Cass.sez.III 18.11.02 n.16222 e, anche dei principi informatori della materia (Corte Cost. n.206/04) è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. 
Sempre in via preliminar e, si rileva che vi è agli atti l ettera di messa in mora del 4.9.2015 e regolarmente recapitata in data ###. 
Nulla quaestio in ordine alla legittimazione delle parti, documentalmente provata. 
Ciò posto, in primo luogo osserva il Giudice di ### nel merito che il fatto-incidente, dedotto in citazione, può considerarsi sufficientemente provato alla luce delle risultanze probatorie acquisite, dal mom ento che la sua storicità emer ge dalle ri sultanze della prova testim oniale espletata, con la t este ### llo ### indiffer ente, risultata sufficientemente attendibile, essendo la testimonianza lineare e non contraddittoria. In particolare, confermando le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione - vale a dire l'inizio del mese di luglio 2015, alle ore 20:00 -20:30 circa, in ### alla via ### ha dichiarato che era appena uscita dal negozio di ### e ### (attuale convenuto) di cui è abituale cliente, allorquando ha assistito ad un incidente provocato da un dipendente, con precisione un italiano, di giovane età, che aveva già visto più volte precedentemente lavorare nell'indicata attività commerciale. Ha specificato che il detto collaborator e trasportava con un carrellino a due ruote del le cassette, quando “lasciava il carrell ino sulla pedana obliqua che serve pe r consentire di salire e scendere dal marciapiede, il quale cade va scivolando sulla stessa e finendo contro l'auto” dell'istante. Ha aggiunto che il dipendente trasportava cassette di plastica doppia a tre liste piene di frutta e che il carrellino era “quello tipo di un metro con due ruote e serve a trasportare cassette”. Ha precisato che l'indicato carrellino urtava contro il lato destro zona sportello posteriore destro, riconoscendo dalle foto mostratele sia i danni Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018 che lo stato dei luoghi. Ha dichiarato che l'auto ### della ### era regolarmente parcheggiata sul margine destro della strada accostata al marciapiede. 
Ed allora, è evidente che ricorre la responsabilità da parte del collaboratore dell'attività commerciale “### e Verdura” di ### che va ovviamente fatta ricadere sulla indicata convenuta in virtù dell'art. 2049 c.c., atteso che è risultato che lo stesso non aveva agito con la diligenza e la prudenza necessaria al fine di evitare danni a terzi, e avendo, al contrario, agito sicuramente con leggerezza e superficialità. 
Ne consegue che non sussistendo la prova positiva, incombente sulla convenuta, di aver usato tale diligenza, deve affermarsi la propria responsabilità ai sensi degli artt.1218, 1228 e 2049 del c.c., che recita infatti “ I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arr ecati dal fatto illecito dei loro dom estici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. 
In or dine alla fondatezz a della domanda per quanto concerne il quantum richiesto, osserva il ### che la pretesa invocata, precisata in €. 488,00 comprensiva di i.v.a., appare carente sotto il profilo probatorio, posto che il relativo onere incombente sul richiedente non può certamente considerarsi soddisfatto attraverso il preventivo di parte esibito che - è pacifico - non costituisce prova in senso tecnico e non soddisfa in alcun modo l'onere di cui all'art.2697 c.c., in quanto me ra allega zione di parte, a contenuto tecnico-contabile, liberamente apprezzabile sul quale il Giudice non è tenuto neppure a motivare il proprio dissenso (cass., sez.III, sent.14.11.02 n.16030; sent. sez.III 19.8.03 n.12116). Ne consegue che in mancanza di valida prova sul punto, considerato che i danni in questione sono quelli emergenti dalle foto prodotte e riconosciuti dal teste escusso (ossia qualche ammaccatura allo spor tello posterior e destro), rilevato che il risarcimento per equivalente monetario deve tendere unicamente alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nei l imiti dell a diminuzione effetti vamente pati ta in conseguenza del sinistro, con esclusione, quindi, di ogni locupletazione (cass.4 maggio 1998 n.2402; Cass.17.10.01 n.12676), ritiene il Giudice di Pa ce, valutato ogni a ltro elemento di prova e/o di comune esperienza, in una al tipo di veicolo, alla sua vetustà (anno di immatricolazione 2008), di determinare il danno in questione, in via equitativa, ex art.1226 c.c. - posto che comunque sussiste la prova del pre giudizio economico conseguente al danno subito, ancorché lo stesso sia certo soltanto nella sua esistenza ontologica (cass.sez.III, sent.22 ottobre 2002 n.14908; cass. sez.III, sent.25 ottobre 2002 Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018 n.15085) - nell'importo complessivo di €. 300,00, somma, però, ca lcolata già all'attualità e comprensiva di ogni voce di danno, anc he per r itardato pagamento, secondo quanto stabil ito dalla nota sentenza a ### dell a S.C. n.1712 del 17.2.95; sulla stessa , pertanto, competono i soli inte ressi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nel rispetto della norma limitativa della quantificazione operante per il giudizio di equità, come in dispositivo, ex DM 147/2022.  ### il Giudice di ### di ###, definitivamente pronunciando in via di equità sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede: - dichiara la contumacia della “### e Verdura” di ### in persona del legale rapp.te p.t.  - accoglie la domanda e condanna “### e Verdura” di ### in persona del suo legale rapp.te p.t., a rimborsare all'attrice la somma di €. 300,00, oltre interessi legali come in parte motiva, nonché al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € . 390,00 di cui € 90,00 per spese e la restante parte per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario; - sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 
Così deciso in ### il ####.di P.   Avv. ### di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018

causa n. 13058/2016 R.G. - Giudice/firmatari: De Blasio Annamaria

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 229/2026 del 27-01-2026

... riempito “absque pactis”. Espletati, quindi, i mezzi istruttori ammessi, dopo vari rinvii dovuti al cambio del giudicante, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *** ### è infondata e va reietta. Va preliminarmente rilevato che, completamente destituita di fondamento, è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione dell'agenzia immobiliare e del suo amministratore unico ad esercitare l'attività di mediazione immobiliare, in quanto la stessa risulta ampiamente provata dalla visura camerale prodotta in atti dalla quale emerge l'iscrizione della società al Registro delle ### e l'indicazione, appunto, dell'amministratore unico. Inoltre, essendo la società opposta una società di capitali, il suo amministratore unico deve per legge possedere l'abilitazione all'attività dalla stessa svolta e, la visura esibita, acquista efficacia dichiarativa dello stesso sul possesso dei requisiti professionali e dell'abilitazione necessaria per operare nel settore. Passando al merito della questione va innanzitutto chiarito che ai sensi dell'art. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Prima Civile Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 36/2012 promossa da: ### ora D'### (a seguito di assunzione del cognome paterno) nata il ### a Napoli e residente a ####, alla ### 21/16, rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusto mandato ed elezione di domicilio in atti, opponente contro ### srl in persona del suo ### sig. ### con sede ### - P.IVA n. ### e REA n. SA-### - rappresentata e difesa dall'avv. ### giusto mandato ed elezione di domicilio in atti, opposto ### Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 aprile 2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, regolarmente notificato l'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr.  1137/2011 con il quale l'agenzia immobiliare “Kasarè” srl ingiungeva il pagamento della somma di euro 8134,00 oltre interessi e spese della procedura. Il monitorio opposto era stato rilasciato per aver svolto in favore dell'opponente attività di mediazione per la compravendita di un appartamento sito alla ### di ### di proprietà delle sig.re #### e ### (“eredi Russo”). ### opponente rilevava che la predetta attività non si era perfezionata in quanto nessun affare si era validamente concluso e spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la restituzione della somma di euro 10000,00 versata all'atto della sottoscrizione della proposta all'agenzia immobiliare e mai restituita. Concludeva quindi con l'accoglimento della domanda di revoca del monitorio opposto in uno alla spiegata domanda riconvenzionale con vittoria delle spese e competenze. Si è costituita la “Kasarè” s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, contestualmente, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art.  183, co. 6 c.p.c.. In corso di causa, è stata espletata una c.t.u. grafologica, in seguito alla quale l'opponente - con atto depositato in data ### - ha proposto “querela di falso” ex art. 221 c.p.c., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità del documento datato 18/20.12.2010 per essere stato riempito “absque pactis”. Espletati, quindi, i mezzi istruttori ammessi, dopo vari rinvii dovuti al cambio del giudicante, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ***  ### è infondata e va reietta. 
Va preliminarmente rilevato che, completamente destituita di fondamento, è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione dell'agenzia immobiliare e del suo amministratore unico ad esercitare l'attività di mediazione immobiliare, in quanto la stessa risulta ampiamente provata dalla visura camerale prodotta in atti dalla quale emerge l'iscrizione della società al Registro delle ### e l'indicazione, appunto, dell'amministratore unico. Inoltre, essendo la società opposta una società di capitali, il suo amministratore unico deve per legge possedere l'abilitazione all'attività dalla stessa svolta e, la visura esibita, acquista efficacia dichiarativa dello stesso sul possesso dei requisiti professionali e dell'abilitazione necessaria per operare nel settore. 
Passando al merito della questione va innanzitutto chiarito che ai sensi dell'art. 1755 c.c. “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. 
Il fondamento del diritto al compenso in favore del mediatore è da ricercarsi quindi nella circostanza che l'attività di mediazione — che si concreta nella messa in relazione delle parti — costituisce l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare. 
Tradizionalmente, dunque, la giurisprudenza richiede la prova, a carico del mediatore, del ricorrere di un nesso causale tra l'opera in concreto prestata e la conclusione dell'affare. 
Ora, per “conclusione dell'affare” si intende il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno ((Cass. III, 923/2017; Cass. VI, n. 24399/2015; Cass. III, n. 8676/2009). 
Quanto all'ulteriore presupposto del nesso eziologico tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, la Giurisprudenza ne ha accolto un'accezione piuttosto ampia, escludendo la necessità del ricorrere di un nesso causale diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore — anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa — abbia messo in relazione le stesse, in modo tale da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. II, n. 869/2018). Ossia per intervenuta conclusione dell'affare si intende la messa in contatto fra le parti ad opera del mediatore in modo che tra le parti si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna parte ad agire per l'esecuzione o risoluzione del contratto stesso. Le vicende successive relative ad eventuali inadempienze della parte acquirente o della parte venditrice non rientrano nella sfera di controllo del mediatore e non rilevano ai fini del suo diritto alla provvigione (### Civ. Roma sent. 12779 del 18.9.2025). 
Orbene, nel caso che ci occupa è incontestato che l'opponente si sia rivolta all'agenzia immobiliare ### srl perchè interessata ad un acquisto immobiliare ed altrettanto incontestato è che alla stessa fu prospettato l'acquisto dell'appartamento sito alla ### di ### di proprietà delle sig.re #### e ### (“eredi Russo”). 
Sennonché ulteriore circostanza da ritenersi provata (ed invero non oggetto di espressa contestazione tra le parti) è quella per cui successivamente a tale contatto iniziale, non è seguita la conclusione di alcun contratto. 
All'esito dell'istruttoria orale compiuta, tenuto conto che questo ### ritiene attendibili i testi escussi, soggetti a conoscenza diretta dei fatti, in considerazione della logicità, coerenza e concordanza con altri elementi probatori di quanto dagli stessi dichiarato, nonché dalla documentazione in atti, risulta provato che, l'agenzia immobiliare ### S.r.l., ha portato a conoscenza della sig.ra ### ora sig.ra D'### a seguito dell'acquisizione del cognome paterno, l'accettazione della proposta di acquisto dell'unità immobiliare sita alla ### di ### di proprietà delle sig.re #### e ### (“eredi Russo”). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'affare si deve ritenere concluso quando l'agente abbia raccolto una offerta o le parti abbiano concluso un preliminare, basta cioè che l'agenzia immobiliare abbia creato l'occasione per la conclusione dell'affare mettendo in contatto e relazione la parte venditrice e la parte acquirente. Tenuto conto, quindi, delle modalità con cui si è estrinsecata la volontà negoziale delle parti, ossia una proposta di acquisto contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo, termini di adempimento), la stessa è risultata idonea a costituire un contratto preliminare con la conseguente costituzione tra le parti di un vincolo giuridico. Nel caso di specie è stata validamente raggiunta la prova della conclusione dell'affare, risultando essere stata accettata la proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente. Il disconoscimento della firma operato dalla promittente venditrice, infatti, è stato superato dall'esito della CTU grafologica che ha accertato l'autenticità della sottoscrizione sull'atto di accettazione mentre nessuna prova concreta è stata raggiunta, nel corso del giudizio, in merito alla contestata falsità del documento di cui risulta l'autenticità della sottoscrizione, rilevando che il riempimento del modulo da parte dell'intermediario immobiliare è circostanza pacificamente ammessa in atti nonché in sede di escussione testimoniale. 
Quanto alla dedotta mancata comunicazione dell'accettazione a mezzo di raccomandata, va osservato che tale forma, anche se concordata tra le parti, non risulta stabilita ab substantiam, né ad probationem, ### ,come da giurisprudenza di legittimità , nel caso di specie, essendo stato raggiunto un accordo idoneo a vincolare le parti è maturato il diritto della società opposta a ricevere il pagamento di quanto dovuto per l'attività di mediazione che, sia per la documentazione esibita, sia per l'espletata prova testimoniale, risulta essere stata pienamente svolta. Non va altresì sottaciuto che la corresponsione della provvigione è stata espressamente prevista, come da accordo sottoscritto, all'esito dell'avvenuta consegna dell'accettazione della proposta. 
Infine sulla accettazione firmata da una sola delle comproprietarie dell'immobile posto in vendita va evidenziato che tale circostanza non rende la stessa nulla o annullabile in quanto anche un contratto preliminare di cosa altrui è atto conclusivo di un affare ed in quanto tale non è né nullo né annullabile importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà o facendo in modo che i comproprietari addivengano alla stipulazione del definitivo. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso dell'obbligazione assunta dal venditore. 
Priva di pregio è altresì la dedotta vessatorietà della clausola provvigionale. La stessa risulta specificamente indicata nel contratto sottoscritto con l'agenzia, nonché risulta esplicitamente dovuta all'esito dell'accettazione della proposta di acquisto. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova concreta dell'esistenza di uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti, né della natura abusiva della pattuizione. In assenza, quindi, di elementi idonei a dimostrare la violazione della normativa consumeristica, la clausola deve ritenersi valida ed efficace. 
Ogni ulteriore questione, difesa ed eccezione deve ritenersi assorbita.  ### va quindi reietta con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nr. 1137/2011. 
Inammissibile è altresì la spiegata domanda riconvenzionale per difetto di legittimazione passiva. 
Ed invero! ### chiede la restituzione della caparra confirmatoria, ossia dell'assegno depositato in uno alla proposta di acquisto, intestato alla venditrice cointestataria. Come risulta dall'accettazione firmata dall'opponente l'assegno depositato è stato consegnato alla promissaria venditrice in virtù, appunto, dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto. Ne consegue che l'eventuale obbligazione restitutoria non può gravare sull'opposta, estranea al rapporto di caparra confirmatoria. Sul punto va precisato che la cauzione, versata al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto nelle mani del mediatore immobiliare, quando la predetta proposta viene accettata, va consegnata al venditore ed assume la natura di caparra confirmatoria. Il venditore, se la proposta non è sottoposta ad una condizione sospensiva, può incassare tale caparra appena dopo aver accettato la proposta di acquisto presentata dall'acquirente. La mancata evocazione nel presente giudizio, quindi, del soggetto passivamente legittimato comporta l'inammissibilità della domanda. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  ### nella persona del GOP dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr. 1137/2011 che acquista definitivamente efficacia esecutiva; 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta; 3. Condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2540,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali e successive occorrenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo; 4. Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della #### 23 gennaio 2026 ### dott.ssa ### n. 36/2012

causa n. 36/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Genny De Cesare

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 957/2025 del 12-11-2025

... per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale. 2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento. ### docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di 500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 8 N. 713/2025 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 713/2025 R.G. promossa da: ### (### Fisc. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. #### ricorrente contro ###'#### (### Fisc.  ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa #### e dalla dott.ssa ### resistente ### attribuzione della ### del ###: le parti concludevano come da rispettivi atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ### ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di avere prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente: nell'a.s.  2020/2021 dal 23/10/20 al 30/06/21, nell'a.s. 2021/2022 dal 22/10/21 al 30/06/22, nell'a.s. 2022/2023 dal 28/09/22 al 30/06/23 e nell'a.s. 2024/2025 dal 19/12/24 al 30/06/25. 
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “### docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta. 
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della ### docente e all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di € 2.000,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia. 
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso. 
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.  2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.  ### docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di 500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art.  282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la ### “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato. 
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'### allegato alla ### 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'### che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che: - la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); - il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (### cit., punto 42); - non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; - l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016). 
In altre parole, e con specifico riguardo alla ### poiché il ### ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la ### docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L.  107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della ### anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. 
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi 1 e 2 della L.  124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha effettivamente svolto, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e nel 2024/2025 supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il Ministero ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la ### docente. Infatti, come risulta dallo stato matricolare (doc.  1 Ministero) nei predetti periodi, peraltro quasi sempre ad orario completo la parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa come docente supplente con contratti “sino al termine delle attività didattiche” ossia sino al 30 giugno di ogni anno (e precisamente: dal 23/10/20 al 30/06/21, dal 22/10/21 al 30/06/22, dal 28/09/22 al 30/06/23 e dal 19/12/24 al 30/06/25), sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. I servizi resi dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla ### Del resto, gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate. 
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della ### difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente; con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del 28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.  1 fascicolo Ministero), la parte ricorrente è tuttora assunta alle dipendenze del Ministero con contratto a termine sino al 30.6.2025. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.  3.- Si precisa che non è maturata alcuna prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023). 
Parte ricorrente ha infatti ricevuto l'incarico più risalente in data ### sicché la prescrizione sarebbe scaduta il ###, senonché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il ### e ciò costituisce valido atto interruttivo.  4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: 1 - in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; 2 - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.  28.11.2016 a favore di parte ricorrente; 3 - condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### li 12/11/2025 

il Giudice
del lavoro


causa n. 713/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Possenti

M
1

Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 85/2026 del 27-01-2026

... delle domande proposte, provvedere sulle richieste istruttorie e predisporre il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori ammessi, e rassegna all'uopo le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra RAO ### e il sig. ### in data ### in #### con atto n. 28, parte 2, serie A trascritto nei registri dello ### del ####. 2) e per l'effetto, ordinare all'### dello ### del ### di ### di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 27 gennaio 2026, entrambe le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - il resistente per effetto della costituzione in giudizio validata con comparsa depositata in cancelleria in data di ieri 26 gennaio 2026. All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1159/2025 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri ### dott. ### - Presidente rel.  dott. ### - Giudice dott.ssa ### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 gennaio 2026 e promossa da: ### - CF ### - nata il ### a Taurianova ###, e residente in ####, Via delle ### n 18, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce dall'avv. ### - C.F. ### - presso il cui studio in ####, Via dei ### I n. 2, tel. 0968.407263, è elettivamente domiciliata; ai sensi dell'art. 172 c.p.c. riceve le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###; -parte ricorrente contro ### - c.f. ### - nato il ### a Chicago (### d'### e residente in ####, C. da ### snc, rappresentato e difeso, giusta procura in calce dall'avv.  ### - C.F. ### - ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato ### sito a ### via F. Nicotera n. 86, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax ###, ovvero presso il proprio indirizzo di ####; -parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede. 
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.  CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 gennaio 2026, in atti.  ### ricorso depositato in data ###, ### premetteva che • che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in #### il ###, trascritto nei registri dello ### del Comune di #### con atto n. 28, parte 2, serie A (doc. 1).  • che dalla predetta unione non sono nati figli.  • che a seguito della crisi coniugale, con sentenza n. 278/2024 pubblicata in data 22 marzo 2024, il Tribunale di ####, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi (doc. 2) • che la sentenza di separazione giudiziale è passata in giudicato, come risulta dal certificato presente a margine della stessa.  • che la separazione si è protratta ininterrottamente per un periodo superiore a quello previsto dalla legge, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.  • che durante tale periodo non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, né vi è stata ricostituzione della comunione materiale e spirituale.  • che a nulla è valsa la richiesta di divorzio consensuale trasmessa dalla scrivente al sig. ### in data ### (doc. 3).  • che la casa coniugale, sita in ####, Via delle ### n. 18 è di proprietà esclusiva dell'odierna ricorrente nella quale la stessa risiede (doc. 4).  • che la situazione economica della ricorrente è caratterizzata da redditi modesti: la stessa percepisce unicamente un assegno di invalidità per un importo pari ad € 346,33 (doc. 5) ed allo stato, risulta disoccupata, come da autocertificazione dei redditi che si allega (doc. 6).  • che la sig.ra RAO non è titolare di altri diritti reali su beni immobili né di quote sociali.  • che la ricorrente è titolare di un libretto di risparmio con un saldo pari ad € 4.000,00 c.ca, e di buoni fruttiferi per un valore pari ad € 15.000,00 (doc. 7 - 8).  • che, ad oggi, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente venuta meno e non è in alcun modo ricostituibile, sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.  • che il rifiuto del sig. ### di addivenire a un accordo bonario rende necessaria la proposizione del presente ricorso in via contenziosa ex artt. 473-bis e ss. c.p.c., di cui si allega copia sottoscritta dall'odierna ricorrente (doc. 9).  • che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le domande o domande connesse a quelle oggetto del presente ricorso, tra le parti del presente giudizio (vedi, in tal senso, pressoché, testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 
Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorreva al Tribunale, affinché, ai sensi dell''art. 473-bis.14 c.p.c., volesse designare il relatore e fissare l'udienza di comparizione personale delle parti, assegnando al convenuto termine di almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la costituzione in giudizio, al fin di esperire il tentativo di conciliazione e/o per la formulazione di una motivata proposta conciliativa della controversia, e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande proposte, provvedere sulle richieste istruttorie e predisporre il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori ammessi, e rassegna all'uopo le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra RAO ### e il sig. ### in data ### in #### con atto n. 28, parte 2, serie A trascritto nei registri dello ### del ####.  2) e per l'effetto, ordinare all'### dello ### del ### di ### di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio, con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 27 gennaio 2026, entrambe le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - il resistente per effetto della costituzione in giudizio validata con comparsa depositata in cancelleria in data di ieri 26 gennaio 2026. 
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°, c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, anche in considerazione della condivisione delle conclusioni rassegnate anche da parte del coniuge resistente, sostanzialmente limitate al solo status, senza altre e differenti condizioni riconoscibili.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta. 
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 278/2024, emessa dal Tribunale di ### nell'ambito del procedimento recante il n. 1450/2024 R.G. e pubblicata in data 22 marzo 2024 e prima ancora dalla data di comparizione delle parti medesime - nella specie la sola parte ricorrente - dinanzi al Presidente del Tribunale nella pregressa procedura di separazione personale giudiziale contenziosa; il tempo maturato - oltre un anno dal passaggio in giudicato della detta sentenza - appare congruo ed idoneo ad assicurare la pronuncia circa la definitiva cessazione del vincolo matrimoniale. 
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. 
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.  2. Non deve parimenti pronunciarsi in merito ad altre eventuali condizioni riconoscibili, stante la mancanza di prole e l'assenza di altre domande sul punto, in considerazione dell'ormai datata irreperibilità del coniuge resistente, del fatto che la casa coniugale, sita in ####, Via delle ### n. 18 è di proprietà esclusiva della ricorrente nella quale la stessa risiede; infine del fatto che la stessa abbia sostanzialmente rinunciato - in difetto di domanda sul punto - a contributi economici qualsivoglia; la parte resistente - peraltro a sua volta costituitasi in giudizio anche se solo in data 26 gennaio 2026 - ha in sostanza aderito alle conclusioni relative al solo status rassegnate nel ricorso introduttivo dalla parte ricorrente già presente in udienza, precisando di vivere ormai ininterrottamente separato da essa da oltre due anni e di occupare attualmente la casa materna.  6. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla stessa adesione manifestata all'udienza di comparizione personale delle parti circa la domanda sul solo status avanzata dalla ricorrente, legittimano l'integrale compensazione tra le parti medesime delle spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ### in data 12 ottobre 1997, tra ### - CF ### - e ### - CF ### - (matrimonio trascritto presso i registri dello ### del ### di ### - atto n. 28, parte II, serie A, vol.0, uff. 6, anno 1997 - ### di ###; 2) ORDINA all'### dello ### del ### di #### di procedere all'annotazione della presente sentenza; 7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 27 gennaio 2026.  ###. ### RG n. 1159/2025

causa n. 1159/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Garofalo

M

Tribunale di Nola, Sentenza n. 267/2026 del 22-01-2026

... ordinanza del 8.6.2023 l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e della srl ### stante la regolarità della notifica. Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda. ### di citazione è completo di tutti i suoi elementi; in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1986/2021 TRA ### (C.F. e P.I. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### D'### alla via ### n. 146, come da procura a margine dell'atto di citazione #### COOP. ### (P.I. ###, in persona del liquidatore ### con sede in ### di ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 75, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### ( C.F. ###), nato a Napoli il ###, ### (C.F.  ###), ### A ### di #### il ###, ### ( C.F. ###) nato a Napoli il ###, ### (C.F. ###) nato a Napoli 1.12.1957, ### (C.F. ###) nata in Ucraina il ###, difesi dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in #### alla via ### n. 21, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### (C.F. ###) nato a Napoli il ###, ### (C.F. ###) nata a ### il ###, ### (C.F.  ###) nata a Napoli il 1,6.1978, ### (C.F. ###) nata a Napoli il ###, POLISE ### (C.F.###) nata a ### il ###, difesi dall' avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via ### n. 71, giusta mandato versato in atti ### E ### in persona del legale rappresentante p.t. (CF. e P.I.  ###) con sede in massa di #### alla ### dell'### 11 e ### (C.F. ###) nata a ### il ###, difesi dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in #### alla via ### n. 43, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P.I.  ###), con sede in Napoli alla via provinciale delle ### n. 88 CONVENUTO - #### (C.F. ###) nata a Napoli il ###, residente in Napoli alla ### delle ### n. 88 CONVENUTO - ###: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 23.3.2021 la ### srl, in persona del legale rappresentante p.t. chiedeva al Tribunale di Nola di dichiarare inefficace nei suoi confronti gli atti pubblici stipulati dalla #### con ######## e ######## srl ### srl ### con conseguente ordine di trascrizione alle competenti ### del ###. 
Assumeva l'attrice di essere creditrice della ### in p.l.r.p.t. della somma di € 305.889,60, oltre interessi moratori e spese successive, in virtù di ricorso per ingiunzione depositato il ###, giusta D.I.  1835/2020 reso dal Tribunale di Nola in data ### nel procedimento R.G. 
N. 1835/2020, notificato il ### e divenuto esecutivo per mancata opposizione. 
Dichiarava che a seguito di visura ipotecaria, svolta nelle more del procedimento monitorio, veniva a conoscenza che la ### in p.l.r.p.t., aveva alienato tutti gli immobili di sua proprietà, rendendosi quindi insolvente. 
In conseguenza di ciò, ritenuto pregiudicato il suo diritto di credito, e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'odierna attrice adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere la pronuncia di inefficacia nei suoi confronti dei trasferimenti sopra indicati. 
Si costituivano in giudizio, distintamente, la ### in p.l.r.p.t., la quale contestava il credito vantato dalla attrice, contestando le ragioni della domanda. In particolare, eccepiva la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo in capo ai convenuti tutti e la carenza di dolosa preordinazione, chiedendo il rigetto della domanda.  ####### invocando la buona fede, eccepivano la nullità dell'atto introduttivo in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c., dichiaravano di avere versato l'intero importo per l'acquisizione dell'immobile, così come dichiarato negli atti di assegnazione, invocavano la irrevocabilità del rogito stipulato trattandosi di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci e che il trasferimento di proprietà costituiva un atto dovuto, meramente esecutivo della prenotazione. In ogni caso obiettavano la carenza dei presupposti dell'eventus damni e del consiulium fraudis di cui all'art. 2901 c.c., replicando che alla data di assegnazione del bene non sussisteva alcun pregiudizio per la società attrice.  ###### e ### dichiaravano di avere acquistato direttamente dalla ### in p.l.r.p.t., con separati atti pubblici, gli immobili ubicati in ### alla ###. ###. 
Eccepivano la loro estraneità ai rapporti tra la ### srl e la ### in p.l.r.p.t.e, di non avere conoscenza delle posizioni debitorie, negavano il carattere lesivo della disposizione per carenza dei presupposti dell'eventus damni e del consiulium fraudis di cui all'art. 2901 c.c., e pertanto insistevano nel rigetto della domanda attorea.  ## srl ### e ### dichiaravano l'assoluta assenza dell'elemento soggettivo e la carenza di consapevolezza, della estraneità ai rapporti tra ### srl e la ### in p.l.r.p.t., nonché la spropositata richiesta di inefficacia di tutti gli atti di disposizione in relazione all'ammontare del credito, insistendo nella richiesta di rigetto della domanda proposta. 
Con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2021 veniva disposta la rinotifica dell'atto di citazione alla ### srl. 
Concessi i termini 183, comma VI, c.p.c., dichiarata con ordinanza del 8.6.2023 l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e della srl ### stante la regolarità della notifica. 
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta. 
Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.  ### di citazione è completo di tutti i suoi elementi; in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte dell'attore; nel detto atto, infatti, ### ha dapprima enunciato i fatti presupposti dell'azione di risarcimento del danno, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto. 
Venendo al merito della richiesta di revocatoria avanzata dalla ### S.r.l. si osserva. 
Dalla documentazione depositata in atti risultano assegnatari: - ### con atto per notar ### n. 64073 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22814/17996; ### con atto per notar ### n. 64071 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22812/17994; - ### con atto per notar ### n. 64072 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22813/17995; - ### con atto per notar ### 64935 del 18.12.2019, registrato il ### e trascritto in pari data ai nn.  58728/45405; ### con atto per notar ### n. 64074 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22815/17999. 
Risultano invece acquirenti di beni in esclusiva proprietà della ### in p.l.r.p.t.: ### srl, giusta atto per notar ### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3225/2492; ### giusto atto per notar ### n. ### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3029/2349; ### giusto atto per notar ### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3229/2496; ### giusto atto per notar ### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3224/2491; ### giusta atto per notar ### n. ### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3030/2350; ### e ### con atto per notar ### n. 65151 del 14.2.2020; ### giusto atto per notar ### n. ### del 22.1.2021, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 8272/5999.  ###. 2901 c.c. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, con il concorso dei requisiti richiesti. 
Come è noto le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria consistono: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra attore e convenuto disponente; b) in un atto di disposizione posto in essere dal debitore; c) nel pregiudizio arrecato dall'atto traslativo posto in essere dal debitore alle ragioni creditorie, danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata (eventus damni); d) in un presupposto soggettivo, scientia damni, ovvero la consapevolezza in capo al debitore che l'atto di disposizione diminuisse la consistenza della garanzia patrimoniale assicurata ai creditori dal proprio patrimonio. 
Quanto alla prima condizione sub a) risulta documentale l'esistenza di un debito della ### in p.l.r.p.t. nei confronti della ### srl, di cui alle fatture azionate nel decreto ingiuntivo n. 1835/2020 reso dal Tribunale di Nola in data ### nel procedimento R.G. N. 1835/2020, notificato il ###. In particolare, risulta che ### srl emetteva le seguenti fatture: n. 9 in data ### per € 38.500,00, n. 10 in data ### per € 66.000,00, n. 12 in data ### per € 82.500,000, n.1 in data ### per € 99.000,00, n. 2 in data ### per € 77.000,00, n. 5 in data ### per € 267.899,00 e che la ### in p.l.r.p.t., restava debitrice del residuo importo di € 305.889,60. ### la ### in p.l.r.p.t non ha provato la pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o la sua definizione con una sentenza di accoglimento che annullasse il decreto ingiuntivo per inesistenza del credito. 
Quanto alla condizione sub b) è certo, che gli atti del di vendita sono successivi al sorgere dell'esposizione debitoria. 
In riferimento alla terza condizione sub 3) l'evenus damni, non è stata fornita dai convenuti, sui quali incombeva il relativo onere, la prova che al momento della stipula dei singoli atti vi fossero altri beni del debitore né che il patrimonio residuo del debitore era di dimensioni tali, in rapporto alla esposizione debitoria, da garantire il soddisfacimento dei creditori. 
La scientia damni del debitore, sub 4), può ritenersi provata in forza di presunzioni ed elementi indiziari come esplicitati. Resta infatti dimostrato che la ### in p.l.r.p.t. era consapevole delle proprie esposizioni debitorie e che non ha inteso farvi fronte, procedendo alla vendita di tutti gli immobili di esclusiva proprietà costituenti garanzia patrimoniale per i creditori, senza provvedere ad alcun pagamento nei confronti dell'attrice, con la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore, considerati sufficienti gli elementi emergenti agli atti del giudizio. 
In definitiva, nell'ipotesi che ci occupa, sussistono i presupposti tipici dell'azione revocatoria; il credito dell'attrice in revocatoria, l'eventus damni e la scientia damni del debitore. 
Tuttavia, deve farsi un distinguo, differenziando la vendita dei beni in esclusiva proprietà della ### in p.l.r.p.t. e da quelli oggetto di assegnazione in favore dei soci della ### In tema di azione revocatoria ordinaria, l'atto con il quale una società cooperativa edilizia trasferisce ad un socio la proprietà di un alloggio costituisce atto dovuto, in quanto meramente esecutivo della prenotazione e dello scopo sociale della cooperativa, consistente nel trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci a seguito del completamento del programma edificatorio. 
Tale atto è escluso dalla revocatoria ordinaria solo se le attività preliminari, dalle quali è sorto l'obbligo per la cooperativa di trasferire la proprietà, non siano state contraddistinte da frode ai danni dei creditori. 
Cosicché per quanto detto, in assenza di elementi che possano far presupporre che le attività preliminari siano state contraddistinte da frode ai danni dei creditori, e stante la mancanza di prova di una dolosa preordinazione dei soci convenuti, al fine di pregiudicare le ragioni creditorie, va rigettata nei confronti degli assegnatari ####### la richiesta di revocazione. 
Quanto alla vendita dei beni in esclusiva proprietà della ### in p.l.r.p.t. in favore di ###### e ##### e ### l'eventus damni sussiste, perché la vendita dei beni appartenenti alla società è, di fatto, suscettibile di rendere più incerta, difficile o impossibile la soddisfazione del credito giacché riduce, e nel caso annulla, la garanzia del creditore. 
Infatti, nel momento in cui venivano stipulati gli atti pubblici di trasferimento dei beni in proprietà della debitrice, non poteva non esserci la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Come stabilito dai ### di legittimità, non occorre la conoscenza, da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito (Cass. 16825/2013). 
Tanto basta per consentire l'accoglimento della domanda revocatoria. 
Ogni ulteriore richiesta ed eccezione resta assorbita. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, nella misura dei minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e della bassa complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito alla cui tutela è diretta l'azione revocatoria.  P.Q.M.  Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1986/2021: - dichiara la contumacia di ### e della ### s.r.l.; - accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto e per quanto in motivazione, dichiara l'inefficacia nei confronti della ### srl, in persona del legale rappresentante p.t.: - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn.  3225/2492 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva alla ### srl l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 16; - dell'atto pubblico per notar #### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn.  3029/2349, con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 15; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3229/2496 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 13; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3224/2491 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 12; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3030/2350 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 11; - dell'atto pubblico per notar #### n. 65151 del 14.2.2020 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### e ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 17; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 21.1.2021, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 8272/5999 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1452 sub 1; - respinge la domanda proposta dalla ### srl nei confronti di ####### - condanna ### in p.l.r.p.t. a pagare in favore di ###### e #### srl, #### e ### srl le spese di lite, che liquida, per ognuno, in €. 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; - condanna ### in p.l.r.p.t. a pagare in favore di ### srl le spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 per spese ed €.  5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; - condanna ### srl a pagare in favore di ####### le spese di lite, che liquida, per ognuno, in €. 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; - ordina alle conservatorie dei ### competenti, su richiesta degli interessati, la trascrizione della sentenza e/o le conseguenziali annotazioni a margine, con esonero da ogni responsabilità. 
Così deciso in ### 21.1.2026 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 1986/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Ietti

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