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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1986/2021 TRA ### (C.F. e P.I. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### D'### alla via ### n. 146, come da procura a margine dell'atto di citazione #### COOP. ### (P.I. ###, in persona del liquidatore ### con sede in ### di ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 75, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### ( C.F. ###), nato a Napoli il ###, ### (C.F. ###), ### A ### di #### il ###, ### ( C.F. ###) nato a Napoli il ###, ### (C.F. ###) nato a Napoli 1.12.1957, ### (C.F. ###) nata in Ucraina il ###, difesi dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in #### alla via ### n. 21, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### (C.F. ###) nato a Napoli il ###, ### (C.F. ###) nata a ### il ###, ### (C.F. ###) nata a Napoli il 1,6.1978, ### (C.F. ###) nata a Napoli il ###, POLISE ### (C.F.###) nata a ### il ###, difesi dall' avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via ### n. 71, giusta mandato versato in atti ### E ### in persona del legale rappresentante p.t. (CF. e P.I. ###) con sede in massa di #### alla ### dell'### 11 e ### (C.F. ###) nata a ### il ###, difesi dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in #### alla via ### n. 43, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P.I. ###), con sede in Napoli alla via provinciale delle ### n. 88 CONVENUTO - #### (C.F. ###) nata a Napoli il ###, residente in Napoli alla ### delle ### n. 88 CONVENUTO - ###: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 23.3.2021 la ### srl, in persona del legale rappresentante p.t. chiedeva al Tribunale di Nola di dichiarare inefficace nei suoi confronti gli atti pubblici stipulati dalla #### con ######## e ######## srl ### srl ### con conseguente ordine di trascrizione alle competenti ### del ###.
Assumeva l'attrice di essere creditrice della ### in p.l.r.p.t. della somma di € 305.889,60, oltre interessi moratori e spese successive, in virtù di ricorso per ingiunzione depositato il ###, giusta D.I. 1835/2020 reso dal Tribunale di Nola in data ### nel procedimento R.G.
N. 1835/2020, notificato il ### e divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Dichiarava che a seguito di visura ipotecaria, svolta nelle more del procedimento monitorio, veniva a conoscenza che la ### in p.l.r.p.t., aveva alienato tutti gli immobili di sua proprietà, rendendosi quindi insolvente.
In conseguenza di ciò, ritenuto pregiudicato il suo diritto di credito, e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'odierna attrice adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere la pronuncia di inefficacia nei suoi confronti dei trasferimenti sopra indicati.
Si costituivano in giudizio, distintamente, la ### in p.l.r.p.t., la quale contestava il credito vantato dalla attrice, contestando le ragioni della domanda. In particolare, eccepiva la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo in capo ai convenuti tutti e la carenza di dolosa preordinazione, chiedendo il rigetto della domanda. ####### invocando la buona fede, eccepivano la nullità dell'atto introduttivo in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c., dichiaravano di avere versato l'intero importo per l'acquisizione dell'immobile, così come dichiarato negli atti di assegnazione, invocavano la irrevocabilità del rogito stipulato trattandosi di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci e che il trasferimento di proprietà costituiva un atto dovuto, meramente esecutivo della prenotazione. In ogni caso obiettavano la carenza dei presupposti dell'eventus damni e del consiulium fraudis di cui all'art. 2901 c.c., replicando che alla data di assegnazione del bene non sussisteva alcun pregiudizio per la società attrice. ###### e ### dichiaravano di avere acquistato direttamente dalla ### in p.l.r.p.t., con separati atti pubblici, gli immobili ubicati in ### alla ###. ###.
Eccepivano la loro estraneità ai rapporti tra la ### srl e la ### in p.l.r.p.t.e, di non avere conoscenza delle posizioni debitorie, negavano il carattere lesivo della disposizione per carenza dei presupposti dell'eventus damni e del consiulium fraudis di cui all'art. 2901 c.c., e pertanto insistevano nel rigetto della domanda attorea. ## srl ### e ### dichiaravano l'assoluta assenza dell'elemento soggettivo e la carenza di consapevolezza, della estraneità ai rapporti tra ### srl e la ### in p.l.r.p.t., nonché la spropositata richiesta di inefficacia di tutti gli atti di disposizione in relazione all'ammontare del credito, insistendo nella richiesta di rigetto della domanda proposta.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2021 veniva disposta la rinotifica dell'atto di citazione alla ### srl.
Concessi i termini 183, comma VI, c.p.c., dichiarata con ordinanza del 8.6.2023 l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e della srl ### stante la regolarità della notifica.
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda. ### di citazione è completo di tutti i suoi elementi; in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte dell'attore; nel detto atto, infatti, ### ha dapprima enunciato i fatti presupposti dell'azione di risarcimento del danno, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
Venendo al merito della richiesta di revocatoria avanzata dalla ### S.r.l. si osserva.
Dalla documentazione depositata in atti risultano assegnatari: - ### con atto per notar ### n. 64073 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22814/17996; ### con atto per notar ### n. 64071 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22812/17994; - ### con atto per notar ### n. 64072 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22813/17995; - ### con atto per notar ### 64935 del 18.12.2019, registrato il ### e trascritto in pari data ai nn. 58728/45405; ### con atto per notar ### n. 64074 del 10.4.2019, registrato l'8.5.2019 e trascritto in pari data ai nn. 22815/17999.
Risultano invece acquirenti di beni in esclusiva proprietà della ### in p.l.r.p.t.: ### srl, giusta atto per notar ### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3225/2492; ### giusto atto per notar ### n. ### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3029/2349; ### giusto atto per notar ### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3229/2496; ### giusto atto per notar ### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3224/2491; ### giusta atto per notar ### n. ### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3030/2350; ### e ### con atto per notar ### n. 65151 del 14.2.2020; ### giusto atto per notar ### n. ### del 22.1.2021, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 8272/5999. ###. 2901 c.c. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, con il concorso dei requisiti richiesti.
Come è noto le condizioni dell'azione revocatoria ordinaria consistono: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra attore e convenuto disponente; b) in un atto di disposizione posto in essere dal debitore; c) nel pregiudizio arrecato dall'atto traslativo posto in essere dal debitore alle ragioni creditorie, danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata (eventus damni); d) in un presupposto soggettivo, scientia damni, ovvero la consapevolezza in capo al debitore che l'atto di disposizione diminuisse la consistenza della garanzia patrimoniale assicurata ai creditori dal proprio patrimonio.
Quanto alla prima condizione sub a) risulta documentale l'esistenza di un debito della ### in p.l.r.p.t. nei confronti della ### srl, di cui alle fatture azionate nel decreto ingiuntivo n. 1835/2020 reso dal Tribunale di Nola in data ### nel procedimento R.G. N. 1835/2020, notificato il ###. In particolare, risulta che ### srl emetteva le seguenti fatture: n. 9 in data ### per € 38.500,00, n. 10 in data ### per € 66.000,00, n. 12 in data ### per € 82.500,000, n.1 in data ### per € 99.000,00, n. 2 in data ### per € 77.000,00, n. 5 in data ### per € 267.899,00 e che la ### in p.l.r.p.t., restava debitrice del residuo importo di € 305.889,60. ### la ### in p.l.r.p.t non ha provato la pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o la sua definizione con una sentenza di accoglimento che annullasse il decreto ingiuntivo per inesistenza del credito.
Quanto alla condizione sub b) è certo, che gli atti del di vendita sono successivi al sorgere dell'esposizione debitoria.
In riferimento alla terza condizione sub 3) l'evenus damni, non è stata fornita dai convenuti, sui quali incombeva il relativo onere, la prova che al momento della stipula dei singoli atti vi fossero altri beni del debitore né che il patrimonio residuo del debitore era di dimensioni tali, in rapporto alla esposizione debitoria, da garantire il soddisfacimento dei creditori.
La scientia damni del debitore, sub 4), può ritenersi provata in forza di presunzioni ed elementi indiziari come esplicitati. Resta infatti dimostrato che la ### in p.l.r.p.t. era consapevole delle proprie esposizioni debitorie e che non ha inteso farvi fronte, procedendo alla vendita di tutti gli immobili di esclusiva proprietà costituenti garanzia patrimoniale per i creditori, senza provvedere ad alcun pagamento nei confronti dell'attrice, con la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore, considerati sufficienti gli elementi emergenti agli atti del giudizio.
In definitiva, nell'ipotesi che ci occupa, sussistono i presupposti tipici dell'azione revocatoria; il credito dell'attrice in revocatoria, l'eventus damni e la scientia damni del debitore.
Tuttavia, deve farsi un distinguo, differenziando la vendita dei beni in esclusiva proprietà della ### in p.l.r.p.t. e da quelli oggetto di assegnazione in favore dei soci della ### In tema di azione revocatoria ordinaria, l'atto con il quale una società cooperativa edilizia trasferisce ad un socio la proprietà di un alloggio costituisce atto dovuto, in quanto meramente esecutivo della prenotazione e dello scopo sociale della cooperativa, consistente nel trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci a seguito del completamento del programma edificatorio.
Tale atto è escluso dalla revocatoria ordinaria solo se le attività preliminari, dalle quali è sorto l'obbligo per la cooperativa di trasferire la proprietà, non siano state contraddistinte da frode ai danni dei creditori.
Cosicché per quanto detto, in assenza di elementi che possano far presupporre che le attività preliminari siano state contraddistinte da frode ai danni dei creditori, e stante la mancanza di prova di una dolosa preordinazione dei soci convenuti, al fine di pregiudicare le ragioni creditorie, va rigettata nei confronti degli assegnatari ####### la richiesta di revocazione.
Quanto alla vendita dei beni in esclusiva proprietà della ### in p.l.r.p.t. in favore di ###### e ##### e ### l'eventus damni sussiste, perché la vendita dei beni appartenenti alla società è, di fatto, suscettibile di rendere più incerta, difficile o impossibile la soddisfazione del credito giacché riduce, e nel caso annulla, la garanzia del creditore.
Infatti, nel momento in cui venivano stipulati gli atti pubblici di trasferimento dei beni in proprietà della debitrice, non poteva non esserci la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Come stabilito dai ### di legittimità, non occorre la conoscenza, da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito (Cass. 16825/2013).
Tanto basta per consentire l'accoglimento della domanda revocatoria.
Ogni ulteriore richiesta ed eccezione resta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, nella misura dei minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e della bassa complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito alla cui tutela è diretta l'azione revocatoria. P.Q.M. Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1986/2021: - dichiara la contumacia di ### e della ### s.r.l.; - accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto e per quanto in motivazione, dichiara l'inefficacia nei confronti della ### srl, in persona del legale rappresentante p.t.: - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3225/2492 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva alla ### srl l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 16; - dell'atto pubblico per notar #### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3029/2349, con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 15; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3229/2496 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 13; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 27.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3224/2491 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 12; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 23.12.2019, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 3030/2350 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 11; - dell'atto pubblico per notar #### n. 65151 del 14.2.2020 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### e ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1671 sub 17; - dell'atto pubblico per notar #### n. ### del 21.1.2021, registrato il ### e trascritto il ### ai nn. 8272/5999 con il quale la ### in p.l.r.p.t. vendeva a ### l'unità immobiliare sita in ### alla ### D'### snc, in catasto al foglio 3, p.lla 1452 sub 1; - respinge la domanda proposta dalla ### srl nei confronti di ####### - condanna ### in p.l.r.p.t. a pagare in favore di ###### e #### srl, #### e ### srl le spese di lite, che liquida, per ognuno, in €. 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; - condanna ### in p.l.r.p.t. a pagare in favore di ### srl le spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; - condanna ### srl a pagare in favore di ####### le spese di lite, che liquida, per ognuno, in €. 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; - ordina alle conservatorie dei ### competenti, su richiesta degli interessati, la trascrizione della sentenza e/o le conseguenziali annotazioni a margine, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in ### 21.1.2026 IL GIUDICE
Dott.ssa ###
causa n. 1986/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Ietti