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Tribunale di Bari, Sentenza n. 3077/2025 del 23-08-2025

... vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della ### n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento. E' fatto, oramai, notorio che i ### d'### in ### versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della ### n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.. 3 - In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nata a ### - ### il ###, in proprio (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 8850/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8850/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente TRA ### nata a ### - ### il ###, in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### nata a ### - ### il ###, e ### nata a ### - ### il ### (con l'avv. ### - parte ricorrente - ###'INTERNO, in persona del ### p.t.  - parte resistente non costituita - e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 29 agosto 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di ### (in atti anche ###, figlio dei cittadini italiani ### D'### e ### nato a ### in provincia di ### il ###, il quale il ### contraeva matrimonio con ### Dalla coppia, emigrata in ### nasceva, a ### in data ###, ### che in data ### contraeva matrimonio con ### Dalla loro unione nasceva in ### in data ###, ### che in data ###, contraeva matrimonio con ### Dalla loro unione nascevano ### de ### (30.12.2006) e ### (4.4.2014).   Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.   All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.  2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto. 
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata. 
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano ### il quale -mai naturalizzatosi brasilianoha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992 Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente ### d'### seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della ### n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento. 
E' fatto, oramai, notorio che i ### d'### in ### versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della ### n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..  3 - In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nata a ### - ### il ###, in proprio e - unitamente a ### - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### nata a ### - ### il ###, e ### nata a ### - ### il ###, così provvede: - dichiara la contumacia del Ministero dell'### - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; - ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### il 22 agosto2025 ### 

causa n. 8850/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Tarantino

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10455/2024 del 04-12-2024

... sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferisce che: 1. “…### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ### (Doc. 02), figlio di ### e ### non si è MAI ### e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione ….” Come da albero genealogico allegato e facente parte del ricorso. Ciò posto il ricorrente suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti ### di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI 13 ###, ##### Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. 
Dott.ssa ### sciogliendo la riserva assunta in data 11 novembre 2024 ha emesso ###.281 c.p.c. undecies del procedimento civile trattato con rito ### iscritto al n.15498/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana TRA ### nato a ### do #### il ###, residente in ### n°123, assistiti dall'Avv. ### giusta procura allegata al fascicolo telematico RICORRENTE MINISTERO dell'### in persona del ### in carica dom. ex lege presso l'### dello Stato Resistente contumace ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ex lege ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14 luglio 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'### per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.   In particolare riferisce che: 1. “…### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ### (Doc. 02), figlio di ### e ### non si è MAI ### e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione ….” Come da albero genealogico allegato e facente parte del ricorso. 
Ciò posto il ricorrente suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti ### di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). 
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. ### ha espresso parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle ### istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. ###. 19 bis D.Lgs. 150/2011 - norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.  ### è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Ministero dell'### in persona del ### in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il ### del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di ### di ### competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Ministero dell'### degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la ### assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 ### n. 91/94. 
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del ### del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L.  555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art.  7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il ### di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. ###. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. ### la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. 
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano ###, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###. ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti ### diplomatico consolari italiane e apostillati. 
Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. 
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 ### n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». 
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. 
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. 
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'### parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. 
Benvero i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. 
Il ricorrente , ha tentato di avviare, la procedura amministrativa presso il ### d'### di ### ufficio territorialmente competente in base al luogo di residenza. 
Ha provato ad ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma ###mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso.  ### numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma ###mi - inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa o, come meglio vedremo innanzi, tentando di prenotare un appuntamento/accesso presso la competente autorità diplomatica per il riconoscimento. ### la nuova modalità stabilita dallo stesso ### hanno inviato al ### di ### in ### i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del ### ha notificato al ### generale d'### a ### il “modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, , ad oggi il ### di ### ha invitato coloro che sono inseriti nella lista di attesa facente riferimento alle richieste pervenute nell'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa ### e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa ### in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus ### Roma ordinanza del 23 aprile 2020).  ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. 
Ritiene pertanto questo giudicante che il ricorrente del presente giudizio, è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita. 
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.   Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del ###.Q.M.  ### di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: dichiara il ricorrente come sopra generalizzato è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana; - per l'effetto ordina all'### di ### competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - dichiara che lo stesso è altresì cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di ### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ###, come comprovato dall'### per ### dai Registro degli atti di ### rilasciato dal Comune di #### che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana; - ordina, per l'effetto, il Ministero dell'### e l'### di ### competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei ### dello ###.  - Spese compensate. 
Così deciso in Napoli in data 2 dicembre 2024 ###.ssa ### 

causa n. 15498/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonietta De Simon

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 139/2025 del 24-02-2025

... ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al ### in sede. *** Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata. *** Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 1125-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E. 
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente: ### causa civile di primo grado, iscritta al n. 1125 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: 1. ### nata a ### do ### - ### il ###, C.F. 257.858.918-67, residente ###- ### - ### - SP - CAP ###-010 - ### identificata con documento n. 25982287 rilasciato l'08.03.2022; 2. ### minore, nato a ### - ### il ###, C.F. 554.560.278-01, identificato con documento n. 57.029.455-1 rilasciato l'11.11.2022, rappresentato dalla madre ### nata a ### do ### - ### il ###, C.F. 257.858.918-67, entrambi residenti in ### de ### n. 10 - ### - ### - SP - CAP ###-010 - ### 3. ### nato a ### - ### il ###, C.F.  255.869.198-85, residente ### - ### - ### 14 - ### - ### do ### - SP - CAP ###-110 - ### identificato con documento n. 25982288 rilasciato il ###; 4. ### minore, nata a ### - ### il ###, C.F.  563.783.098-33, residente ###0, apto 187, #### - SP - CAP ###-001 - ### rappresentato dal padre #### nato a ### - ### il ###, C.F. 255.869.198-85, residente ### - ### - ### 14 - ### - ### do ### - SP - CAP ###-110 - ### identificato con documento n. 25982288 rilasciato il ### e dalla madre ### nata a ### - ### il ###, C.F. 121.913.698-04, residente ###0, apto 187, #### - SP - CAP ###-001 - ### identificata con documento 24557953 rilasciato il ###; tutti elettivamente domiciliat ###,6 presso lo studio dell'Avv.  ### (PEC ###) che li rappresenta e difende nel presente giudizio ###; ### contro: ###'INTERNO, in persona del ministro pro tempore; (parte ricorrente non costituitasi) E con l'intervento del ### in sede; (interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. 
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. 
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al ### in sede.  *** 
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.  *** 
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. 
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a ### unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022). 
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo, ### nato in ### a #### il ###, successivamente emigrato in ### senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti). 
La linea di discendenza, in particolare, passa: - ### al di lui figlio, ### nato il ###; - ### al di lui figlio ### nato il ###; - ### ai di lui figli: • ### nato il ### (odierno ricorrente); • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### alla di lui figlia: • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### al di lei figlio: • ### nato il ###, (odierno ricorrente); 1. Sulla posizione di #### e ### Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. 
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. 
La l. n. 555/1912 prevedeva, infatti, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza per via paterna, e tale disciplina non è mutata con l'entrata in vigore della successiva l. n. 91/92 che all'art. 1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis. 
In altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), nonchè e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.  2. Sulla posizione di ### In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna. 
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui il ricorrente è venuto al mondo, considerato che lo stesso è nato nell'anno 2012 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che, come detto, all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis. 
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire. 
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito occorre considerare che le ### statali (tra le quali rientra senz'altro anche il ### generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. 
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente ### dal quale si evince l'esaurimento dei posti disponibili per il relativo procedimento. 
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, la quale ha, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale. 
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. 
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del Ministero dell'### e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. 
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il Ministero dell'### riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale ordinario di ### nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1125/2024 così provvede: • Dichiara la contumacia del Ministero dell'### • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; • Ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio. 
Così deciso in ### 22.02.2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1125/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lubrano Silvia

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 2892/2025 del 07-07-2025

... per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; || ### l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 7418/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nel giudizio promosso da ### (da sposata ###, #### con l'avvocato ### ricorrenti nei confronti di Ministero dell'### resistente con l'intervento del ### ha pronunciato la seguente sentenza 1. I ricorrenti: hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di ### nato a ### e ### (### il ###, e trasferitosi nel corso della vita in ### hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “### o ### o ### o ### o ### , cittadino italiano, nato a ### e ### Comune in ### di #### il ###, figlia di ### e ### (002), in data ### si univa in matrimonio con ### (003); b) ### loro unione nasceva in ### in data ###, ### o ### (004); c) ### o ### in data ###, si univa in matrimonio con ### e prendeva il nome di ### (005); d) ### loro unione nasceva in ### in data 01 .03.19 3 8, ### (006) ; e) ### in data 08 .10.19 6 0, si univa in matrimonio con ### che prendeva il nome di ### (007) ; f) ### loro unione nasceva in ### in data 25.0 5.197 3, ### (008) ; g) ### , in data ###, si univa in matrimonio con ### e prendeva il nome di ### “ricorrente” (009) ; h) ### loro unione nascevano in ### due figli: in data #### “ricorrente” (010) ed in data #### “ricorrente” (011)”. ### resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.  ### ha preso visione del ricorso.  2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo ### non recava una definizione di “regnicolo”; − l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; − la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); − la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); − la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri ### (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466); − ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini». 
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che: − si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo 58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in ### al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana; − la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «### secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; || ### l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento; || ### dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della ### universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal ### di ### del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione; || ### la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).  3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti: − l'avo italiano dei ricorrenti, ### nato a ### e ### (### il ### (doc. 2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.  13 fasc. ric.); − la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra. 
Il ricorso merita accoglimento.  4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.  ### compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del Ministero resistente.  Per questi motivi 1. Dichiara che ### (da sposata ###, #### sono cittadini italiani.  2. Ordina al Ministero dell'### e, per esso, al competente ### dello ### di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.  3. Nulla sulle spese processuali. 
Brescia, 3.7.25 Il giudice

causa n. 7418/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Christian Colombo

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1938/2024 del 13-11-2024

... ### al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; - le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni giuridiche e di competenza ad essa sottese, ed in considerazione, altresì, dell'elevatissimo numero di domande pervenute alla rete consolare (che, per stessa ammissione della ricorrente, hanno determinato una progressiva e sostanziale paralisi dell'attività degli ### competenti; cfr., sul punto, l'atto introduttivo: “… i ricorrenti, hanno provato ad ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma ###mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso. ### numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma ###mi …). PQM Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: DICHIARA preliminarmente la contumacia della parte resistente. DICHIARA la sussistenza in capo a ###### e ### del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le (leggi tutto)...

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R.G. Nr. 6494/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. ### all'esito dell'udienza del 12.11.2024 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al Nr. 6494 del ### degli ### dell'anno 2023, promossa da: ##### e ### (in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### (Avv. ###) - parte ricorrente - ###'INTERNO - parte resistente contumace - CONCLUSIONI: ### da note scritte conclusive autorizzate. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###### e ### (in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### hanno chiesto di: a) “dichiarare i ricorrenti” cittadini italiani “iure sanguinis”; b) ordinare “al ### dell'### e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”. “Con compensazione delle spese di giudizio”. 
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue (cfr. l'atto introduttivo): - i ricorrenti discendono da ### “cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ###, figlio di ### e ### Ciarraglia”; - ### che “non si è ### e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana”, ha contratto matrimonio con “### Jesus”; - dall'unione coniugale di ### e ### è nato “José”; - José ha contratto matrimonio con “### Melo”; - dall'unione coniugale di ### e ### è nata “### Rita”; - ### ha contratto matrimonio con “### Manoel”; - dall'unione coniugale di ### ed ### è nato “Uriel”; - Uriel ha contratto matrimonio con “### Meleiro”; - dall'unione coniugale di ### ed ### sono nati “Fábio” e “Luciana”; - ### ha contratto matrimonio con “### Alves”; - dall'unione coniugale di ### e ### sono nati “### Filho”, “### Manoel” e “### Manoel”; - ### ha contratto matrimonio con “### Martins”; - dall'unione coniugale di ### e ### è nato “Samuel”.  ### è rimasto contumace nel presente procedimento. 
Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr., in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di ### rilasciato dal Comune di ### il certificato del matrimonio contratto da ### con ### il certificato negativo di naturalizzazione; il certificato di nascita di ### il certificato del matrimonio contratto da ### con ### il certificato di nascita di ### il certificato del matrimonio contratto da ### con ### il certificato di nascita di ### il certificato del matrimonio contratto da ### con ### il certificato di nascita di ### il certificato di nascita di ### il certificato del matrimonio contratto da ### con ### il certificato di nascita di ### il certificato di nascita di ### il certificato di nascita di ### il certificato del matrimonio contratto da ### con ### il certificato di nascita di ###. 
In conclusione: - il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento; - deve, quindi, essere dichiarato il diritto di ###### e ### al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; - le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni giuridiche e di competenza ad essa sottese, ed in considerazione, altresì, dell'elevatissimo numero di domande pervenute alla rete consolare (che, per stessa ammissione della ricorrente, hanno determinato una progressiva e sostanziale paralisi dell'attività degli ### competenti; cfr., sul punto, l'atto introduttivo: “… i ricorrenti, hanno provato ad ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma ###mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso. ### numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma ###mi …).  PQM Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: DICHIARA preliminarmente la contumacia della parte resistente. 
DICHIARA la sussistenza in capo a ###### e ### del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione. 
ORDINA all'### di ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di ### e di provvedere alle comunicazioni in favore delle ### consolari competenti. 
Spese integralmente compensate tra le parti. 
Manda alla ### per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza. 
Così è deciso ad ### in data ###.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 6494/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Tano Alessandro

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