... ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al ### in sede.
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Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
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Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della (leggi tutto)...
testo integrale
R.G. 1125-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente: ### causa civile di primo grado, iscritta al n. 1125 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: 1. ### nata a ### do ### - ### il ###, C.F. 257.858.918-67, residente ###- ### - ### - SP - CAP ###-010 - ### identificata con documento n. 25982287 rilasciato l'08.03.2022; 2. ### minore, nato a ### - ### il ###, C.F. 554.560.278-01, identificato con documento n. 57.029.455-1 rilasciato l'11.11.2022, rappresentato dalla madre ### nata a ### do ### - ### il ###, C.F. 257.858.918-67, entrambi residenti in ### de ### n. 10 - ### - ### - SP - CAP ###-010 - ### 3. ### nato a ### - ### il ###, C.F. 255.869.198-85, residente ### - ### - ### 14 - ### - ### do ### - SP - CAP ###-110 - ### identificato con documento n. 25982288 rilasciato il ###; 4. ### minore, nata a ### - ### il ###, C.F. 563.783.098-33, residente ###0, apto 187, #### - SP - CAP ###-001 - ### rappresentato dal padre #### nato a ### - ### il ###, C.F. 255.869.198-85, residente ### - ### - ### 14 - ### - ### do ### - SP - CAP ###-110 - ### identificato con documento n. 25982288 rilasciato il ### e dalla madre ### nata a ### - ### il ###, C.F. 121.913.698-04, residente ###0, apto 187, #### - SP - CAP ###-001 - ### identificata con documento 24557953 rilasciato il ###; tutti elettivamente domiciliat ###,6 presso lo studio dell'Avv. ### (PEC ###) che li rappresenta e difende nel presente giudizio ###; ### contro: ###'INTERNO, in persona del ministro pro tempore; (parte ricorrente non costituitasi) E con l'intervento del ### in sede; (interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al ### in sede. ***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata. ***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a ### unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo, ### nato in ### a #### il ###, successivamente emigrato in ### senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa: - ### al di lui figlio, ### nato il ###; - ### al di lui figlio ### nato il ###; - ### ai di lui figli: • ### nato il ### (odierno ricorrente); • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### alla di lui figlia: • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### al di lei figlio: • ### nato il ###, (odierno ricorrente); 1. Sulla posizione di #### e ### Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
La l. n. 555/1912 prevedeva, infatti, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza per via paterna, e tale disciplina non è mutata con l'entrata in vigore della successiva l. n. 91/92 che all'art. 1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis.
In altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), nonchè e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile. 2. Sulla posizione di ### In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui il ricorrente è venuto al mondo, considerato che lo stesso è nato nell'anno 2012 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che, come detto, all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le ### statali (tra le quali rientra senz'altro anche il ### generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente ### dal quale si evince l'esaurimento dei posti disponibili per il relativo procedimento.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, la quale ha, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del Ministero dell'### e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il Ministero dell'### riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale ordinario di ### nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1125/2024 così provvede: • Dichiara la contumacia del Ministero dell'### • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; • Ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in ### 22.02.2025 Il Giudice
dott.ssa ###
causa n. 1125/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lubrano Silvia