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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7812/2025 del 24-03-2025

... categoria dei cd. confidi minori (dett i anche “a vigi lanza attenuata”), così chiamati per distinguerli dai cd. confidi maggiori (detti anche “a vigilanza piena”), i quali, sulla base di determinati «criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali» (art. 155, comma 4-bis, T.U. B.), venivano iscritti «nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107» (T.U.B.) e potevano svolgere, tra le altre attività, anche la «prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Sta to, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie» (art. 155, comma 4-quater, T.U.B., introdotto dall'art. 13, 4 di 7 comma 32, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). Ai “confidi minori” era invece riferito il comma 2 del medesimo art. 13 del d. l. n. 269 del 2003, in for za del quale «I conf idi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge». 2.4. - Non viene qui in rilievo, ratione temporis, la riscrittura (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5697/2017 R.G. proposto da: ###, elettivamente domiciliato in #### 3, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ### M #### (###) che lo rappresent a e difende -controricorrente nonché contro ### -intimato avverso DECRETO di TRIBUNALE MESSINA al n. 470/2017 depositato il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal ### 2 di 7 ### 1. - ### s.p.a., poi ### di ### s.p.a. (di seguito ### chiese ammett ersi al passivo del ### - ### di G aranzia ### S.c.a.r.l. (di segu ito ### il cre dito di € 600.619,38 - parte in privilegio, ex artt. 2752 e 2749 c.c., parte in chirografo - avente titolo in tre fideiussioni rilasciata da ### ad ### nell'interesse dei propri soci e a garanzia di rateazioni su conciliazioni giudiziali, stante il mancato pagamento da parte dei debitori principali.  1.1. - Il giudice delegato respinse la domanda per la ritenuta nullità delle fideiussioni, in quanto rilasciate al di fuori dell'ambito dell'attività consentita a un cd. confidi minore - non iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107, ma solo nell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) - e cioé il rilascio di garanzia collettiva dei fidi per conto delle imprese associate e in favore delle banche disposte a finanziarle.  1.2. - Con il dec reto ind icato in epigrafe il Tribunale di Messina ha accolto l'opp osizione ex art. 98 l.fall. proposta d a ### previa autorizzazione a chiam are in causa, come richiesto, l'### delle ### (che, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'op posizione), avendo ritenuto valide le fideiussioni prestate in favore dell'### - nonostante l'iscrizione di ### solo nell'albo generale ex art. 106 e 155, comma 4, T.U.B.- perché previste espressamente dalle leggi tributarie, in deroga alle diverse previsioni delle norme in materia bancaria e finanziaria.  1.3. - Contro detta decisione il ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui ### ha resistito con controricorso. Ent rambe le parti , dopo un rinvio chiesto in pende nza di t rattative, hanno depositato memo rie. 
L'### delle ### è rimasta intimata.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 106, 3 di 7 107 e 155 ( come vigent i ratione temporis) del d.lgs. n. 3 85 del 1993 (T.U.B.), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 
Il ricorre nte, pur dando atto di un «p otenziale contras to tra la normativa tributaria richiam ata e la disciplina contenu ta nel T.U.B.», sostiene la prevalenza di quest 'ultima - in forza de lla quale i «confidi minori» non possono rilasciare fideiussioni in favore dell'erario per crediti fiscali - come opinato sia dalla ### d'### (che, proprio a causa dell'indebito rilascio delle fideiussioni per cui è causa, ha cancellato ### dall'albo di cui all'art. 106 T.U.B.), sia dall'### delle ### di qui la dedotta nullità virtuale delle due fideiussioni prestate da ### a gar anzia dei crediti fiscali, pe r violazione di norme impe rative, con conseguen te inesistenza d el credito ammesso al passivo fallimentare del garante.  2.1. - Il motivo è infondato, perché la decisione impugnata - seppure in esito a un diverso percorso motivazionale - è conforme alla lettura no mofilattica delle norme di diritto in materia, come espressa dalle ### unite di questa Corte con sentenza n. 8472 del 2022, che il Collegio fa propria e condivide.  2.2. - I presupposti di fatto e cronologici della vicenda non sono in discussione: i) all'epoca del rilascio delle tre fideiussioni per cui è cau sa (17/10/2010) ### e ra una socie tà cooperativa iscritta all'«elenco generale» dell'art. 106 T.U.B. e, in particolare, nella «apposita sezione» riservata ai «confidi» ai sensi dell'art. 155, comma 4, T.U.B.; ii) entrambe le fideiussioni furono p restate nell'interesse di impresa socia della cooperativa.  2.3. - ### le norme allora vigenti, ### rientrava nella categoria dei cd. confidi minori (dett i anche “a vigi lanza attenuata”), così chiamati per distinguerli dai cd. confidi maggiori (detti anche “a vigilanza piena”), i quali, sulla base di determinati «criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali» (art. 155, comma 4-bis, T.U. B.), venivano iscritti «nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107» (T.U.B.) e potevano svolgere, tra le altre attività, anche la «prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Sta to, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie» (art. 155, comma 4-quater, T.U.B., introdotto dall'art. 13, 4 di 7 comma 32, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). 
Ai “confidi minori” era invece riferito il comma 2 del medesimo art.  13 del d. l. n. 269 del 2003, in for za del quale «I conf idi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».  2.4. - Non viene qui in rilievo, ratione temporis, la riscrittura degli art. 106 e ss . T.U.B . ad opera del d .lgs. n. 141 del 2 010 (“Attuazione della direttiva 2008/4 8/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, no nché mo difiche del titolo VI de l testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”), perché tale decreto è entrato in vigore il ###, con un regime transitorio di 12 mesi, a decorrere dall'adozione degli atti attuativi, durante il quale tutti i confidi già esistenti potevano «continuare a operare» (art.  10, comma 1, d.lgs. cit.).  2.5. - Ora, il Tribunale di Messina ha ritenuto non applicabile nel caso di specie il limite desumibile dalla disciplina del T.U.B. e del d.l. n . 269 del 200 3, in quant o, proprio con rigua rdo alle «garanzie a fav ore dell'amministraz ione finanziaria dello Stato», diverse norme fiscali di rango legislativo (l'art. 1, commi da 124 a 127, l. n. 244 del 2007; l'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; l'art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997) prevedevano la poss ibilità che la fideiussione fosse « rilasciata dai consorz i di garanzia collettiva dei fidi (Con fidi) iscritti n egli elenchi pre visti dagli articoli 10 6 e 107 del testo unico delle legg i in mat eria bancaria e creditizia»; dunque considerando indistintamen te sia i “confidi minori” che i “confidi maggiori”.  2.6. - A tale ratio decide ndi, riferita in modo spe cifico al le fideiussioni in favore dell'amministrazione finanziaria, subentra ora il più generale principio d i diritto sancito dalle ### unite, secondo cui «la fideiussione prestata da un c.d. “confidi minore” … iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un proprio asso ciato a 5 di 7 garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo t estuale, n é ricavabile indirett amente dalla previsione secondo la quale de tti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a e ssa connessi o st rumentali” per fav orire il finanziamento da parte del le banche e degli altri soggetti operanti ne l settore finanziario». Ciò, in quanto «Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.)» (Cass. Sez. U., n. 8472/2022).  2.7. - Sulla scorta di un a compiuta ricostruz ione dei presupposti e dei principi sottostanti all'accertamento della nullità virtuale del contratto (alla quale si rinvia, ai sensi del l'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), le ### unite hanno statuito che le «previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al ### di ### la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari». Ciò anche perché «La fideiussione non è un contratto indefettibilmente “bancario”, né tale la considera il codice civile; non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal ### ad eccezione che per le regole di trasparenza (titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo». In defi nitiva, «### richiamate disposizioni …, second o le quali i c.d. “confidi minori” svolgono “esclusivamente” l'attività di garanzia collettiva dei fidi, al fine di favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese associate, non è possibile - come si è detto - desumere implicitamente un divieto assoluto di svolgere atti vità diverse. Si dovrebbe altrimenti postul are che, secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussi oni, ad eccezion e delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati». Con l'ult eriore precisazione che, una volta stabilito che «non vi è nullità del contratto, non serve interrogarsi su quali siano i meccanismi idonei a realizzare gli effetti voluti dal precetto che impropriamente si assume violato e su quali siano i rimedi». 6 di 7 2.8. - Data, dunqu e, la valid ità delle fideiussioni, e la conseguente esistenza del d iritto del creditore garantito ne i confronti del fideiussor e, risulta merit evole di accoglimento la domanda di ammissione d el credito del primo al passivo del fallimento del secondo, con conseguente rigetto del ricorso.  3. - Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in controricorso da ### talia, sul rilievo che le contestazioni mosse dal ### imento riguardino la sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, di competenz a dell'en te impositore e non dell'agente della riscossione.  3.1. - Premesso che la st essa ### , nel g iudizio di opposizione, si è limitata a chiedere ### l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Age nzia delle ent rate (senza chiedere la propria estromissione), è incontestato che, in base alla normativa vigente in materia, a fronte del mancato pagamento del debitore principale, l'ente creditore ha escusso la garanzia ed ha iscritto a ruolo le somme di cui alle fideiussioni prestate, e che, ai sensi dell'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, competeva a ### la domanda di insinuazione al passivo fallimentare.   3.2. - Difatti, l'art. 87, comma 2, d.P.R. cit. prevede che «Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amminist rativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'### delle entrate l'ammissione al passivo della procedura». Se dunque il deb itore fallisce, spetta al l'ente creditore iscrivere a ruolo il credito, ma compete all'agente per la riscossione provvedere all'insinuazione al passivo della procedura, salvo l'onere di chiedere la chiamata in causa del primo, ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1 999, per evitare di rispo ndere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, e ferma la facoltà del giudice di autorizzarla ai sensi dell'art . 106 c.p.c. (cfr.  13929/2019, 17100/2020, ###/2024), come poi avvenuto.  4. - Sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti de lle spese di lit e relative al present e giudizio di legittimità, a fronte del sopravvenuto indirizzo nomofilattico. 7 di 7 5. - Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contribu to unificat o ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e dich iara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/02/2025.   

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Vella Paola

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26885/2025 del 07-10-2025

... s.r.l.) per gestire la contabilità - l'onere di vigi lanza sull 'operato di quest'ultima e, dunque, non provata l'assenza di propria colpa, con conseguente responsabilità per l'illecito commesso dalla società incaricata anche ai fini sanzionatori (“anche le sanzioni appaiono correttamente applicate e conseguono al mancato versamento delle imposte”). Ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che, avuto riguardo alla responsab ilità del professionista incaricato degli adempimen ti tributari, con un orientamento consolidato, ha precisato che «In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inad empimen to al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Ne consegue che l'applicabilità di detta 9 esimente deve essere esclusa laddove, pur in presenza di denuncia all'autorità giudiziaria del fatto imputabile al terzo, il contribuente (leggi tutto)...

testo integrale

### ricorso iscritto al numero 22339 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto ### e ### ulenze Sud s. r.l. -già ### s.r.l.- in persona del legal e rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'Avv.to ### giu sta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### in #### delle ### n. 2; - ricorrente - #### delle entrat e, in persona del ### ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'A vvocatura G enerale dello St ato, presso cui è domiciliat ###; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 322/17/2018 della ### tributaria regionale della ### depositata in data ###, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal ### di #### 1.### e ### s. r.l.- già ### s.r.l.- in perso na del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due complessi motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la ### tributaria regionale della ### aveva rigettato l'appello proposto da ### s.r.l. nei confront i dell'### delle entrate, in pe rsona del ### pro tempore, avverso la sentenza n. 8155/40/2016 della ### di ### che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi degli artt. 36bis del DPR n. 600/73 e art. 54bis del DPR n. 633/72, della dichiarazione dei redditi, per l'anno 2011 (MU 2012), recante l'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di euro 1.865.224,01 a titolo di ### e ### interessi e sanzioni, stante l'assunto indebito utilizzo in compensazione di un importo a credito risultato non effettivo e omessi versamenti di ### 2. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) avverso cartella di pagamento emessa, ai fini ### e ### a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU 2012, ### s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla ### tributaria provinciale di ### riversando - senza contestare nel merito la ripresa - la responsabilità inerente l'assolvimento degli obblighi tributari in capo ad altra società (### s.r.l.) incaricata di gestire la contabilità e chiedendo, in via subordinata, lo sgravio delle sanzioni in applicazione dell'art. 3 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997; 2) l'### delle entrate controdeduceva eccependo l'inammissibilità d el ricorso per difetto di specificità dei m otivi di impugnazione; 3) con sentenza n. 8155/40/2016, la CTP di ### rigettava il ricorso; 4) avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello dinanzi alla CTR dell a ### deducendo la carenz a di motivazione de lla cartella di pagamento, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la mancanza di responsabilità, il mancato esercizio dei poteri istruttori da parte della CTP e la n ecessaria disapp licazione dell e sanzioni; 5) l'### a controdeduceva eccependo l'inammissibilità dei nuovi motivi di gravame (quali la carenza di motivazione della cartella; il mancato contraddittorio preventivo) e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.  3. In punto di diritto, la CTR ha: 1) dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, le doglianze pro poste ex novo dalla società contribuente in sede di gravame; 2) confermato la sentenza di prime cure, non avendo la contribuente contestato nel merito la ripresa e non essendo imputabile alla società, incaricata di gestire la contabilità, la responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi tribut ari, essendo “la colpa d ell'impren ditore ravvisabile anche nel caso di affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta dei libri e scritture contabili in quanto su di esso gravava oltre l'onere di una oculata scelta del professionista anche quello di controllarne l'operato” (è richiamata Cass. pen. n. ### del 2010); anche le sanzioni risultavano correttamente applicate nei confronti della società contribuente e conseguivano al mancato versamento delle imposte dovute.  4. L'### delle entrate resiste con controricorso.  ### 1.Con il primo motivo si denuncia “### carenza e contraddittorietà della motivazione, con violazione di legge” per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado omettendo in toto di valutare plurime doglianze proposte dalla contribuente e dichiarando “inammissibili” taluni motivi; al riguardo la ricorrente 4 denuncia: 1) “carenza di motivazione, con errata applicazione di norme” per essere la CTR rimasta “assolutamente silente” in ordine alla censura di carenza di motivazione (per relationem) della cartella di pagamento in questione, emessa ai sensi d egli artt . 36bis e 54bis cit., qual e primo atto imposit ivo, rinvi ante acriticamente agli esiti di una ricerca int erna e mancante di un minimo riferimento all'operato della contribuente, in violazione degli artt. 42 del d.P.R.  n. 600/73 e 7, primo comma, della legge n. 212/2000, dovendo la motivazione constare della necessaria indicaz ione dei presup posti di fatt o e delle ragioni giuridiche della pretesa impo sitiva; 2) ”mancata instaurazione del contraddittorio preventivo all'emissi one dell'atto impugnato, riflettentesi su motivazione carente” per avere la CTR confermato la legittimità della cartella impugnata sebbene non fosse stato attivato il cont raddittorio endoprocedimentale in violazione dei principi di imparzialità e di bu on andamento della ### e non fossero state esplicitate in essa le ragioni di tale scelta.  1.1.Il primo motivo - che consta di due ### censure - si profila inammissibile per diversi profili di seguito indicati.  1.2.In primo lu ogo, il mot ivo formulato in termini d i “manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione, con violazione di legge” e articolato nelle due subcensure (1) “carenza di motivazione, con errata applicazione di norme”; 2) ”mancata instaurazione del contraddittorio preventivo all'emissione dell'atto impugnato, riflettentesi su moti vazione carente”) non assolve ai necessari requisiti di specificità e di autosufficienza; al riguardo, questa Corte ha, infatti, già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve ne cessariamente po ssedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato 5 rientri nelle cate gorie logiche previste d all'art. 360 cod. proc. civ. ( 19959/14; ### 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018).  1.3. Peraltro, quanto alla denuncia di “violazione di legge” e “di errata applicazione di norme” va ricordato che, in tem a di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma primo, n. 4, cod.  proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il comp ito di individuare - con u na ricerca e splorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i p unti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; sez. 5, n. 24005 del 2024).  1.4.Il motivo è, altresì, inammissibile, nella parte in cui denuncia la “manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione,” in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data ### (v. nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. ### del 2018).  1.5.Entrambe le ### censure si profilano inammissibili anche in quanto non si attagliano al decisum, avendo il giudice di appello - come si evince dalla sentenza impugnata - ritenuto inammissibili le doglianze di carenza di motivazione della cartella e di mancato espletamento del contraddittorio preventivo, per violazione dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, non essendo state proposte nel ricorso originario; in termini è sufficiente il richiamo di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007, Cass., sez. 6-5, n. 9812 del 12/5/2016, in relazione al princip io secondo il quale: ‹‹La proposi zione, mediante il ricorso per 6 cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, 4 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, o vvero le carenz e della motivazione, rest ando estranea al giudizio di cassazione qualsi asi doglianza che riguardi pronun zie diverse da quelle impugnate››; si è anche precisato che l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (ex multis, Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; ### 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, 359 del 2005 e altre).  2.Con il secondo motivo si denuncia “mancata osservanza delle norme di cui si deve tenere conto”: 1) “responsabilità dell'incaricato degli adempimenti tributari e difetto di motivazione” per avere la CTR rigettato l'appello imputando alla contribuente - peraltro, senza motivazione alcu na - la respo nsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi tributari laddove non era configurabile una colpa di que st'ultima per mancato controllo dell'operato della soc ietà intermediaria incaricata (gli estratti conto di quest'ultima non potevano essere visionati dalla contribuente m entre quelli di quest'ultima presentavano i 7 versamenti effettuati all'i ntermediaria e i versamenti dei tribu ti erano documentati da ### risultati poi “falsificati ad arte”), stante l'acclarata infedele condotta della mandataria (riguardo alla quale la contribuente aveva presentato apposito atto di denuncia-querela). Ad avviso della ricorrente, andava respinta la tesi dell'### razione finanziariafatta propria d al giudice di ap pello dell'operatività dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 in funzione di mera integrazione dell'articolo unico della legge n. 423/95, condizionando l'esenzione dalle sanzioni alle prescrizioni di tale legge, operante, invece, sul diverso piano della riscossione; invero, esclusa la relazione di subordinazione/integrazione tra le due norme, ai fini della non punibilità del contribuente, era sufficiente la sola dimostrazione del mancato pagamento per fatto addebitabile esclusivamente a terzi e denun ciato al l'autorità giudiziaria (nella specie, la ### della ### aveva rilasciato certificazione attestante la qualità di “persona offesa” in capo alla contribuente nel procediment o penale nei confronti del rappresentante della società intermediaria incaricata). Pertanto, ad avviso della ricorrente, le sanzioni irrogate alla società contribuente - quali conseguenza di una pretesa impositiva illegittima - avrebbero dovuto essere sospese nella loro applicazione in attesa della d efinizion e del suddetto processo penale; 2)”mancato esercizio da parte dei giudici dei propri poteri istruttori” per non avere la CTR esercitato i poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546/92 acquisendo la documentazione bancaria necessaria per rendere più analitica la difesa della contribuente anche in considerazione della veste di “persona offesa dal reato” rivestita da quest'ultima; 3) “applicazione delle sanzioni” per avere la CTR confermato le sanzioni irrogate (con la cartella impugnata) nei confronti della contribuente sebbene le stesse fossero illegittime -oltre che per essere conseguenza di una illegittima pretesa impositivaanche in quanto prive di una autonoma e specifica motiva zione in me rito ai relativi presupposti di natura soggettiva e oggettiva.  2.1.Il second o motivoarticolato in tre sub-censureformulato in rubrica in termini di “mancata osservanza dell e norme di cui si deve tenere conto” si espone al medesimo profilo di inammissibilità per difetto di specificità già rilevato 8 con riguardo al primo motivo (punto 1.3). In termini più generali va ribadito che, secondo il pacifico o rientamen to di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, co. 1, n. 4 cod. proc.  richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motiv o, espre ssamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (per tutte, cfr., Cass. n. 17224 del 2020; ### L, Sentenza n. 6949 del 2023).  2.2. In ogn i caso, la sub censur a “responsabilità dell'incaricato degli adempimenti tributari e difetto di motivazione” è infondata atteso che la ### con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridicinel richiamare Cass. pen. n. ### del 2010 (secondo cui la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche nel caso di affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta dei libri e scritture contabili in quanto su di esso grava oltre l'onere di una oculata scelta del professionista anche quello di controllarne l'operato) ha sostanzialmente ritenuto non assolto dalla contribuente - che si era avvalsa dell'opera di una società intermediaria (### s.r.l.) per gestire la contabilità - l'onere di vigi lanza sull 'operato di quest'ultima e, dunque, non provata l'assenza di propria colpa, con conseguente responsabilità per l'illecito commesso dalla società incaricata anche ai fini sanzionatori (“anche le sanzioni appaiono correttamente applicate e conseguono al mancato versamento delle imposte”). Ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che, avuto riguardo alla responsab ilità del professionista incaricato degli adempimen ti tributari, con un orientamento consolidato, ha precisato che «In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inad empimen to al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Ne consegue che l'applicabilità di detta 9 esimente deve essere esclusa laddove, pur in presenza di denuncia all'autorità giudiziaria del fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova in ordine all'assolvimento a monte dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario» (Cass., 5 dicembre 2022, n. ### ) e che «Il contribuente, i n caso d i omessa present azione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista "infedele", deve fornire la prova, non solo dell 'attività di vigilanza e controllo in concre to eserci tata sull'operato di questi, face ndosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, fi nalizzato pro prio a mascherare il p roprio inadempimento all'incarico ricevuto, quindi anche mediante falsificazione di modelli F 24 di pagam ento d elle impost e o de lle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante» ( Cass. sez. 5, n. 13358 del 2025; Cass. 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., 17 marzo 2017, n. 6930; Cass., 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25580).  2.3.La ### censura con la quale si denuncia il “mancato esercizio da parte dei giudici dei poteri istruttori” di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546/92 al fine di acquisire la documentazione bancaria (“versamenti”) utile alla difesa della contribuente si profila inammissibile.  2.4.In primo lu ogo, la società contribuente non ha assolto, in pu nto di autosufficienza, all'onere di riportare in ricorso, nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti difensiv i dei gradi di merito (ricorso e atto di appell o) in ordine all'eccezione di mancato esercizio da parte del giudice di appello dei propri poteri istruttori onde consentire a questa Corte di verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza della censura; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della 10 sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17881 del 2021).  2.5.Peraltro - premesso che “nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti” ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 12383 del 11/05/2021), la ricorrente non ha assolto nella formulazione della ### censura al principio di specificità non avendo né indicato quale documentazione bancaria dovesse essere acquisita dal giudice ai sensi dell'art. 7 cit. né in quali termini la stessa avrebbe potuto “rendere più coerente e analitica la difesa della contribuente”.  2.6. La ### censura con la quale si denuncia l'erroneità della pronuncia della CTR di conferma delle sanzioni nei confronti della società contribuente sebbene il provvedimento di irrogazione - ancorché contestuale all'accertamento o alla liquidazione dei maggiori tributi - non fosse autonomamente e specificamente motivato è inammissibile non potendo essere nel giudizio di legittimità prospettate per la prima volta questioni nuove o tem i nuovi d'indagini no n compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. ### del 13/12/2019; Cass. sez. 5, n. 40224 del 2021).  2.7.In ogni caso, il motivo è infondato. 11 Invero, secondo la giurisprud enza di questa Corte, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 47 2 opera soltan to quando essa sia irrogata con atto separat o e non contest ualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11610; Cass., Sez. V, 2 marzo 2022, n. 6944; sez. 5, Sez. 5, Ordinanza n. 14259 del 2024).  3. In conclusione, il ricorso va rigettato.  4.Le spese del giu dizio di legittim ità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 13.800,00, per compensi oltre spese prenotate a debito; Dà at to, ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/200 2, della sussistenza dei presupposti processua li per il versam ento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il 24 settembre 2025 ### 

Giudice/firmatari: La Rocca Giovanni, Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30659/2025 del 20-11-2025

... al sig. #### … per la gestion e d ell'### di vigi lanza denominato ### nonché l'inserimento da parte dell'### a carico di ### S.r.l. della comunicazione circa l'interdittiva nel ### informatico degli operatori economici. 2. ― ### iste ro dell '### e l'#### resistono con controricorso. Non spiegano d ifese gli altri intim ati. La parte ricorren te ha depositato memoria. ### curatore ### ha concluso per l'inammissibilità. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. ― Occorre premettere che le ### hanno giudicato non meritevole di accoglimento l'istanza formulata dalla ricorrente di trattazione del ricorso in pubblica udienza: e ciò sia perché non ricorre il requisit o della particolare rilevanza della questione di diritto da affrontare, a mente dell'articolo 375 c.p.c., sia perché il procedimento camerale non partecipato assicura anch'esso il pieno dispiegamento del contraddittorio ed attu azione delle garanzie difensive. 4. ― Il ricorso contiene due motivi. 4.1. ― I primo mezzo è così rubricato: «### del presente ricorso in cassazione ai sensi ed in applicazione dire tta de ll'art. 111, secondo comma, ### Questione di legittimità costituzionale del sistema risultante dagli artt. 84 e (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 178/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 51, 51, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ###'INTERNO, ##### ANTICORRUZIONE, ###, elettivamente domiciliati in ###, presso l'AVVOCATURA 2 di 11 ### . (ADS###) che li rappresenta e difende -controricorrenti nonchè contro ###### -intimati avverso SENTENZA di ### AMM.### 388/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal #### 1. ― ### S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti della ### - ### del ### di ### della ### di ### del ### ro dell'### del C omando ### dei ### di Cat ania, del M inistero della ### dell'#### contro la sentenza del 5 giug no 2023, n. 388, con cui il ### di ### per la ### ha respinto il suo appello avverso sentenza del 6 dicembre 202 2, resa dal T ar ### in rigetto del rico rso introduttivo e di quel lo per motivi aggiunti proposti contro l'interdittiva prefettizia ai sensi degli articoli 84, 91 e 94 del decreto legislativo n. 159 del 2011, per «l'esistenza di possibili tentativi di in filtrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del ### a, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa in esame», con conseguente «rigetto della domanda di rinnovo dell'iscrizione nella white list presentata in data 2 marzo 3 di 11 2020», provved imenti cui erano seguiti il decreto prefettizio 10 novembre 2021 di revoca della «licenza rilasciata con decreto prot.  n. 113879/2018-### Area 1^ Ter del 29/11/2018, al sig. #### … per la gestion e d ell'### di vigi lanza denominato ### nonché l'inserimento da parte dell'### a carico di ### S.r.l. della comunicazione circa l'interdittiva nel ### informatico degli operatori economici.  2. ― ### iste ro dell '### e l'#### resistono con controricorso. 
Non spiegano d ifese gli altri intim ati. La parte ricorren te ha depositato memoria. ### curatore ### ha concluso per l'inammissibilità.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3. ― Occorre premettere che le ### hanno giudicato non meritevole di accoglimento l'istanza formulata dalla ricorrente di trattazione del ricorso in pubblica udienza: e ciò sia perché non ricorre il requisit o della particolare rilevanza della questione di diritto da affrontare, a mente dell'articolo 375 c.p.c., sia perché il procedimento camerale non partecipato assicura anch'esso il pieno dispiegamento del contraddittorio ed attu azione delle garanzie difensive.  4. ― Il ricorso contiene due motivi.  4.1. ― I primo mezzo è così rubricato: «### del presente ricorso in cassazione ai sensi ed in applicazione dire tta de ll'art.  111, secondo comma, ### Questione di legittimità costituzionale del sistema risultante dagli artt. 84 e 91d.lgs. n. 154/2011 per la violazione dell'art. 13 ### e segnatamente della riserva di giurisdizione prevista in tema di limitazione delle libertà personale e patrim oniale e comunque di adozione d i provvedim enti comportanti il discredito del soggetto, e per violazione dell'art. 111, settimo comma, ### che assegna alla Corte di cassazione la cognizione sui provvedimenti l imitativi della libertà. Violazione 4 di 11 dell'art. 25 ### e dell'art . 6 Cedu. Violazione artt . 3, 2 4, 102, 103, 111 e 113 ### Violazione dell'art. 117, comma 1, ###, per il contrasto con l'art. 6 Cedu, con l'a rt. 1 4 Patto internaz ionale diritti civili e politici, con l'art. 47 CDFUE». 
Con il primo m otivo d i ricorso si contesta il sistema delle interdittive antimafia adottate da un'autorità amministrativa quale il prefett o eppure incident i sulla libertà personale. Infatti, l'interdittiva antimafia comportando una limitazione della capacità di agire con la p.a. a seguito di una valutazione degradante sul soggetto integra a tutti gli effetti un provvedimento limitativo della libertà personale, di modo che vengono in considerazione l'art. 13 ### che sancisce una riserva di giurisdizione in vicende di tal tipo e l'art. 111, settimo comma, ###, che riconosce a codesta Corte di cassazione una competenza esclusiva (nel senso di riferirla alla giurisdizione ordinaria) a conoscere dei provvedimenti sulla libertà personale. Sotto questo profilo si sostiene l'ammissibilità del ricorso alla stregua di un'applicazione diretta dell'art. 111, settimo comma, ### e si chiede che la Co rte di cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.  4.2. ― Il secondo mezzo è così rubricato: «###nullità di Cga 5 giugno 2023, n. 388, nel capo relativo alla decisione sulla questione di legittimità costit uzionale sollevata dal ricorrente in quel giudizio, per violazione e falsa applicazione art. 134 ###, art.  1 l.cost . n. 1/1948 e artt . 23-24 l. n. 87/1953, rilevanti sotto il profilo dell'art. 360 , n. 3, cpc, per non aver il g iudice di merito sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, e quindi per aver integrato il diniego di tutela a carico della parte ricorrente ovvero per essersi sostituito alla Corte costituzionale nel valutare le questioni di validità del le leggi usurpandone la relativa attribuzione costituzionale». 
Con il second o motiv o di ricorso si contest a la sentenza Cga 5 giugno 2023, n. 38 8, che sulla questione di l egittimità 5 di 11 costituzionale prospettata dalla parte ha sostenuto una posizione contraddittoria, perché per un verso ha citato Corte costituzionale n. 57/2020 e Cds n. 7165/2021, mostrando quindi di esaminare la questione; per altro verso ha utilizzato riferimenti privi di contenuto giacché le decisioni citate non hanno affatto considerato i profili di illegittimità costituzionale avanzati dalla parte nel giudizio. Ne è derivata la strana situazione per la quale, per un verso, il giudice amministrativo si è sostituito a quello costituzionale nell'esercizio di un'attribuzione che l'art. 134 ### ha ass egnato in maniera esclusiva alla Corte costituzionale; per altro vers o ha de negato tutela giurisdizionale in violazione degli artt. 24, 25 e 113 ###, nonché dell'art. 6 Cedu.  5. ― Il ricorso è inammissibile. 
I due motivi meritano di essere trattati congiuntamente. 
Essi muovono d alla premessa, de stituita di fondamen to, che le interdittive antimafia adottate da un'autorità amministrativa, quale quella nel caso di specie dal Pre fetto, avrebbe ro attitudin e ad incidere sulla libertà person ale, tutela ta dall'articolo 13 d ella ### il che imporrebbe , oltre alla riserva di l egge ivi normativamente prevista, l'accesso al controllo dell a Corte di cassazione, ai sensi del settim o comma dell'art icolo 111 della ### (primo mezzo) , aspetto, questo che la sentenza impugnata avrebbe in buona sostanza ignorato (secondo mezzo). 
Osserva viceversa il Collegio che una misura si caratterizza come limitativa della libertà perso nale anzitutto quan do comporti coercizione fisica, la qual cosa si desum e dallo st esso testo costituzionale, che, nel circoscrivere il concetto di atti di restrizione della libertà personale, fa riferimento alle detenzioni, alle ispezioni e alle p erquisizioni personali, atti che, almeno in potenza, richiedono il rico rso alla for za fisica in sede di esecuzione de lla misura: e dunque un atto che, per effetto delle modalità esecutive, importi il ricorso alla coercizione fisica rende la misura in ogni caso 6 di 11 limitativa della libertà personale, così imponendo l'operatività della riserva di legge e di giurisdizione. È a titolo di esempio il caso della traduzione forzata dell 'interessato nel luogo di residenza (Corte cost. n. 2 del 1956; Corte cost. n . 45 del 1 960) ovvero davanti all'autorità di polizia (Corte cost. n. 72 del 1963); l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero illegalmente presente sul territorio nazionale (Corte cost.  n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001; Corte cost. n. 109 del 2006); l'esecuzione di preli evi emat ici coattivi (Corte cost. n. 2 38 del 1996); nonché ogni tratt amento medico suscettibile di essere eseguito con la forza ne i confro nti de l paziente, e pertan to qualificabile non solo come obbligatorio ai sensi dell'art. 32 , secondo comma, ###, ma anche come coattivo (Corte cost. n. 22 del 2022; Corte cost. n. 135 del 2024). Tutte ipotesi, quelle ora indicate e scrutinate dalla Corte costituzionale, in cui è «previsto il ricorso alla forza fisica al fine di instaurare o mantenere in essere, con ap prezzabile durata, una misura restrittiva de lla facoltà di libera locomozione» (Corte cost. n. 127 del 2022, che ha escluso la ricorrenza di una misura limitativa della libertà personale in caso di quarantena obbligatoria nel periodo ###. Rispetto a simili misure la Corte costituzionale ritiene cioè indubbia l'applicabilità di tutte le garanzie dell'art icolo 13 ###, proprio in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona ad un potere pubblico, in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà. 
Nella giurisp rudenza del giudice delle leggi, tuttavia, si rinviene anche una nozione (sebbene solo apparentemente) più dilatata di misura limitativa della libertà personale, la quale può ricorrere, pure al di fuori dell'impiego immediato della coercizione fisica, ove comporti «un assogget tamento totale della persona all'altrui potere», ciò a partire da Corte cost. n. 30 del 1962, in cui si legge appunto che «l'art. 13 non si riferisce a qualsiasi limitazione della 7 di 11 libertà personale, m a a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale dell'habeas corpus … T uttavia, come risulta in particolare dalla sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ch e dichiarò illegittime le disposizioni concernenti l'am monizione , la garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menom azione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere». 
Misure tali da comportare un «assoggettamento totale della persona all'altrui pot ere» possono essere difatt i talora previste dall'ordinamento in ragione di un giudizio prog nostico di pericolosità dell'interessa to per l'ordine e la sicurezza pubblici, giudizio, questo, che si risolve in una valutazione discreziona le negativa delle qualità morali e della socialità dell'individuo: misure, dunque, come si legge nella citata Corte cost. n. 127 del 2022, che, pur non comportando alcuna diretta coercizione fisica, convogliano uno «stigma morale» a carico dell 'interessa to, e una «mortificazione della pari dignità sociale», isolandolo dal resto della collettività e assoggettandolo a un trattamento deteriore proprio in ragione della sua ritenuta pericolosità. 
Ma, come è stato di recente chiarito, ulteriormente, da Corte cost.  n. 203 d el 2024, al § 4.1.2.2., la quale ha stabilito c he non è richiesta la convalida del giudice sul foglio di via del questore, «la degradazione giuridica determinata dal la misura non è di per sé sufficiente … a far scattare le garanzie dell'art. 13 ### È, altresì, necessario a tal fine che il trattame nto deteriore d ell'indiv iduo rispetto al resto della collettiv ità incida sull a sua libertà di movimento in maniera significativa d al punto d i vista “quantitativo”, in relazione alla particolare gravosit à delle limitazioni imposte attraverso la misura. Esse d evono, infatti, essere di tale intensità da risultare sostanzialmente equivalenti, dal punto di vista delle garanzie costituzionali, alle restrizioni attuate 8 di 11 mediante l'uso di coazione fisica (così già l a sentenza n. 68 del 1964)». 
Sulla base di tale crite rio discret ivo di tip o quantitat ivo, da impiegarsi unitamente a quello di tipo qualitativo volto ad isolare il carattere di «stigma morale» dell a misura, a titolo di esempio tratto ancora da Co rte cost. n. 20 3 del 2024 , la Co rte costituzionale, nell'esaminare la m ateria del ### previsto dall'articolo 6 della legge n. 401 d el 1989, ha pe r un verso osservato che tale misura muove certamente da una valutazione negativa sulla personalità del l'interessato, ma ha differenziato l'ipotesi in cui la misura si esaurisca nell'interdizione all'accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive da quella in cui a tale interdizione venga aggiunto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 6, l'obbligo di comparire personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia, agli orari indicati, nel corso della giornata in cui si svo lgono le mani festazioni spo rtive int erdette: nell'un caso la previsione normativa comporta una mera limitazione della libertà di circolazione ai sensi dell'articolo 16 ###, nell'altro si rivela restrittivo della libertà personale ai sensi dell'art. 13 ###: «Trasparente la diversa ratio decide ndi sottesa alle pron unce appena citate: il divieto di accedere in taluni luoghi specificamente individuati lascia intatta la libertà della persona di recarsi, durante il tempo dello svolgimento d elle manifestazioni int erdette, in qualsiasi altro luogo e d i fare ciò che pi ù desidera. Di contro, l'obbligo di presentarsi alla po lizia in o ccasione di ogni manifestazione sportiva interdetta annulla quella libertà, precludendo all'interessato ogni diversa at tività, e risulta così equiparabile, quanto agli effetti, alle restrizioni di libertà realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica».   9 di 11 Ora, premesso che l'interdittiva antimafia in discorso non ha nulla a che vedere con la coercizione fisica, è agevole comprendere che essa, pure ammettendone il carattere di «stigma morale» a carico dell'interessato, non ha nessuna prossimità con misure di «tale intensità da risultare sostanzialmente equivalenti … alle restrizioni attuate mediante l'uso d i coazione fisica»: è suffic iente difat ti constatare che essa non pregiudica lo svolgimento di attività che non richiedano l'inserimento nella prevista white list. 
È del resto la stessa parte ricorrente a sostenere che la misura in discorso si risolve in nient'altro che in una «limitazione della capacità di agire con la p.a.», limitazione semmai rilevante sotto l'angolo visuale d ell'osservanza dell'articolo 41 ###, non certo dell'articolo 13, all'evidenza n on richiamato a pro posito. Il che è tanto più vero ove si consideri ― ed anche questo è argo mento desunto da Corte cost. 18 di cembre 2024, n. 203 ― che l'ordinamento è ben lungi dal sottrarre l'adozione dell'interdittiva ad ogni controllo, in particolare da parte del giudice amministrativo, sicché neppure ricorre una qualche esigenza di dilatazione del precetto stabilito dal l'articolo 13 ###, controllo che nel caso di specie ha difatti consentito inizialmente alla ricorrente, come viene riferito a pagina 6 de l ricorso, di ottenere in via caut elare la prosecuzione dell'attivi tà di ### S.r.l., con la ulteriore precisazione che, in generale, il ### di Stato ha recentemente affermato il principio secon do cui i l diniego dell'aggiornamen to dell'iscrizione nella c.d. white list deve necessariamente discendere da una valutazione rigorosa del quadro indiziario, che, corroborato da elemen ti gravi, precisi e concordant i, dimostri l'esisten za dell'inquinamento mafioso (### St. 17 gennaio 2024, n. 552). 
Questo è nel complesso il quadro in cui si colloca la decisione della Corte costituzionale ― rettamente richiamata nella decisione qui 10 di 11 impugnata ― secondo cui l'informazio ne anti mafia interdittiva, adottata dal ### nei confro nti dell'at tività privata delle imprese, che siano oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa, non viola il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 ###), gia cché la compressi one del diritto è giustificata dalla perniciosità del fenome no mafioso, dal pe ricolo della lesione della libera concorrenza, nonché della dignità e libertà umana (Corte cost. n. 57 del 2020). 
In conclus ione, l'interdittiva in discorso si colloca del tutto al di fuori del raggio di azione dell'ar ticolo 13 ### e no n manife sta profili di incostituzionalità neppure in relazione all'articolo 41, come la Corte costituzionale ha già stabilito, giustificandosi pienamente, anzi, in funzione dell'esigenza di contrasto del fenomeno mafioso. 
Ciò che residua, in fi ne dei conti, è la propo sizione di u n inammissibile ricorso per cassazione per motivi di merito avverso un provved imento del giudice amministrativo impugnabil e, per dettato costituzionale, esclusivam ente per motivi di giurisd izione (primo mezzo ), ed una altrettanto inammissib ile richiesta di riconsiderazione, in questa sede, del giudizio d i manifesta infondatezza all'evidenza adottato , peraltro del tutto condivisibilmente, dal giudice amministrativo nella de cisione impugnata.  6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  ### dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell e parti co ntroricorrenti, de lle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie 11 di 11 nella misura del 15% ed agli acc essori di legge, d ando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il ver same nto, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13 , comma 1 bis. 
Così deciso in ### il 24 giugno 2025.   Il presidente ### D'### 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Di Marzio Mauro

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21614/2025 del 28-07-2025

... legis del disciolto ### -) se l'Autorità di vigi lanza avesse esercitato le proprie funzioni ispettive e di contro llo con maggior zel o e c elerità, l'attività dell'Ist itut o ### sarebbe stata inibita molto prima di quanto in realtà accadde, e gli attori avrebbero evitato di affidare a quella società i propri risparmi. Conclusero pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno causato dai fatti suddetti. 2. ### d'### si costituì eccependo - per quanto ancora rileva - la prescrizione del credito. Dedusse (p. 9, § 3, della comparsa di costituzione e N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 risposta in prim o grado) che gli at tori ebbero “la possibilità di percepire l'esistenza delle lamentate perdite sui cap itali asseritamente conferi ti all'intermediario e di far valere eventual mente le prete se che hanno ora azionato” a decorrere dal momento di liquidazione coatta dell'### e dunque dal 29.9.2004. 3. Con sentenza 3.4.2018 n. 6937 il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione. Il Tribunale ritenne che: -) il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale; -) il termine inizi ò a decorrere dal (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso n. 2101/24 proposto da: -) ###### tro, ########## G ina, ############ a #### ano ######## tteo #### eo #### sio ##### , ############# o, ######### , ### , ##### domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del prop rio difensore, di fesi dagli avvocati Ca rlo ##### e ### - ricorrenti - contro Oggetto: danno da omessa vigilanza sull'att ività degli intermediari finanziari - prescrizione - decorrenza - fattispecie. 
N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 -) ### d'### in persona del ### pro tempore, domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'### dello stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 1° giugno 2023 n. 4046; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dal ### relatore dott. #### 1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la ### d'### esponendo che: -) ciascuno di essi - ad eccezione dell'associazione ### - aveva investito ingenti somme di denaro depositandole su librett i di risparm io emessi dalla società ### s.p.a.; -) la suddetta società non era autorizzata all'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio; -) la circostanza fu portata a conoscenza sin dall'anno 2000 all'### autorità preposta alla vigilanza; -) l'### con nota del 25.8.2000 segnalò la circostanza alla ### di ### che avviò delle indagini solo nel 2003; -) nel 2004 l'I stituto ### fu c ancellata dall'albo degli intermediari finanziari e posta in liquidazione coatta amministrativa; -) la ### d'### era il successore ope legis del disciolto ### -) se l'Autorità di vigi lanza avesse esercitato le proprie funzioni ispettive e di contro llo con maggior zel o e c elerità, l'attività dell'Ist itut o ### sarebbe stata inibita molto prima di quanto in realtà accadde, e gli attori avrebbero evitato di affidare a quella società i propri risparmi. 
Conclusero pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno causato dai fatti suddetti.  2. ### d'### si costituì eccependo - per quanto ancora rileva - la prescrizione del credito. Dedusse (p. 9, § 3, della comparsa di costituzione e N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 risposta in prim o grado) che gli at tori ebbero “la possibilità di percepire l'esistenza delle lamentate perdite sui cap itali asseritamente conferi ti all'intermediario e di far valere eventual mente le prete se che hanno ora azionato” a decorrere dal momento di liquidazione coatta dell'### e dunque dal 29.9.2004.  3. Con sentenza 3.4.2018 n. 6937 il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione. Il Tribunale ritenne che: -) il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale; -) il termine inizi ò a decorrere dal mom ento in cui i cre ditori, co n l'ordinaria diligenza, avrebbero potut o acquisire la consapevole zza del danno e della causa di esso; -) tale momento andava individuato nel 10 luglio 2007, data in cui fu comunicato ai creditori dell'IFM il decreto di omologa della procedura di concordato preventivo cui la suddetta società era stata sottoposta; -) irrilevante fu la circostanza che solo nel 2011 i creditori, all'esito di un giu dizi o di accesso agli atti, acquisiron o dalla ### d'### ia la documentazione dimostrativa - in tesi - delle omissioni ascri tte all'### di vigilanza. 
La sentenza fu appellata dai soccombenti.  4. Con sentenza 6.6.2023 n. 4046 la Corte d'appello di Roma rigettò il gravame. 
La Corte ritenne che: -) l'eccezione di prescrizione fu ritualmente sollevata dalla banca d'### a nulla rilevando che l'exordium praescriptionis fu individuato in un momento diverso da quello ritenuto dal Giudice; -) corre ttamente il Tribunale ravvisò nella comunicazione del provvedimento di omologazione del conc ordato preventivo dell'IFM il termine ultimo oltre il quale gli attori ebbero, o avrebbero potuto avere con l'ordinaria diligenza, la piena c onsapevolezza dell'esistenza del danno e della sua causa; N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 -) non vi era la prov a che la prescrizione fu interrott a con una lettera spedita alla ### d'### nel 2009; infa tti di tale lettera non risultava prodotto l'avvi so di ricevimento, né era attendibile la tesi attorea secondo cui quell'avviso, ritualmen te prodotto in primo grado, andò perduto nelle more del giudizio.  5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su due motivi.  ### d'### ha resistito con controricorso. 
Ambo le parti hanno depositato memoria.  ### ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art.  380 bis, secondo comma, c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. 
Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.. 
Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto non provata l'avvenuta interruzione della prescrizione. Tale statuizione è censurata con argomenti così riassumibili: -) i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra si danno per ammessi, ex art. 115 c.p.c.; -) con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori allegarono di aver interrotto la prescrizi one con una let tera raccomandata spedita alla ### d'### il 22 settembre 2009; -) la ### d'Ita lia non cont estò in modo chiaro e specifico tale circostanza, la quale pertanto doveva darsi per ammessa; -) ergo, gli at tori non avevano alcuna nece ssità, per dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, di depositare l'avviso di ricevimento della suddetta lettera raccomandata.  1.1. Il motivo è temerario. 
Chi eccepi sce la prescrizione nega, per ciò solo, che essa sia stata interrotta. Tutto il resto è vaniloquio. N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 2. Il secondo motivo di ricorso. 
Col secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 2935 c.c.. 
Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha individuato l'exordium praescriptionis nella data di comunic azione ai risparmiatori dell 'avvenuta omologazione del concordato preventivo dell'IFM (10.7.2007). 
I ri correnti osservano che, a partire da quella data, essi al massimo avrebbero potuto avere la consapevolezza dell'esistenza del danno, ma non anche quella della sua causa (scilicet, l'inefficiente vigilanza dell'### di controllo). 
Tale ultima consapevolezza poté essere acquisita soltanto allorché la ### d'### consentì l'accesso ai documenti concernenti le attività dell'### o ### e dunque a partire dall'anno 2011.  2.1. Il motivo è temerario. 
Sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che, con la comunicazione dell'avvenuta omologazione del concordato preventivo, ebbero contezza del danno subìto. 
Acquisita tale contezza, nulla impediva di loro di attivarsi per acquisire, già nel 2007, quei documenti che invece si decisero a richiedere solo nel 2009. 
A segu ire la paradossale tesi g iuridica prospettata dai ricorrenti si perverrebbe all'assurdo che q ualunque creditore potrebbe impedire ad libitum il decorso della prescr izione semplicemen te… disinteressandosi di acquisire informazioni sul proprio credito. 
A confutazione di questa singolare tesi basterà dunque richiamare alcune nozioni elementari del diritto privato: a) l'impedimento all'esercizio del diritto, ostativo al decorso della prescrizione, deve essere giuridico e non di fatto; b) l'ignoranza di avere un credito impedisce il decorso della prescrizione solo se incolpevole; c) l'ignoranza è incolpevole quando né il creditore, né alcun'altra persona di ordinaria diligenza, avrebbe mai potuto acquisire la consapevolezza dell'esistenza di quel credito. 
Questi princìpi sono stati correttamente applicati dalla Corte d'appello.   N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.  3.1. Le spese dovute dai soccombenti vanno determinate come segue: -) assumendo quale valore l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza di questa Corte non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo, ex art. 103 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367 ); il valore della causa è dunque euro 456.997,51, par i al credito vantato d a ### -) aumen tando l'importo suddetto nella misura stabili ta dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue del 30% per ciascuno dei soccomben ti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall'11° al 30°, e così complessivamente del 470%.  P.q.m.  (-) rigetta il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di ### d'### delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 50.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp orto a titolo d i contributo unificato, par i a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così d eciso in ### nella camera di consiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Rossetti Marco

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