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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2093/2025 del 24-06-2025

... cardio-vascolare, nonché un deficit della funzione digestiva con laparocele addominale ed una sindrome ansioso-depressiva reattiva. ### svolta nel giudizio per ATP proposto dalla ricorrente, iscritto al N. 7654/2021 R.G. dell'intestato ### ha dato conferma delle doglianze lamentate e dei profili di responsabilità ravvisabili nella condotta dei ### In particolare, nella relazione depositata, il collegio CTU composto dal dott. ### e dal dott. ### ha accertato che “il #### soggetto affetto da cardiopatia ischemica ipertensiva con disfunzione sisto-diastolica e vasculopatia cerebrale cronica a prevalente localizzazione frontale, presso la struttura sanitaria convenuta (### “### Pio” S.r.l. di ### è stato sottoposto in data 24 luglio 2019 ad intervento chirurgico laparoscopico di colecistectomia per calcolosi della cistifellea ed il successivo 26 luglio 2019 ad un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa per il peggioramento delle condizioni cliniche. Presso altra struttura (PO “### Grande” di ### in data 27 luglio 2019 è stata praticata una laparotomia esplorativa di urgenza. ### chirurgico laparoscopico di colecistectomia si è complicato dapprima con una perforazione del digiuno ed (leggi tutto)...

testo integrale

###'###. 127 TER n. 2905/2023 R.G.A.C.   #### di udienza Il Giudice dott. #### il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza; Esaminate le note di trattazione depositate in atti; Considerato che la causa è chiamata all'udienza per la discussione. 
Visti gli artt. 8 Legge n. 24/2017 e 281 - decies e s.s. c.p.c. 
P.T.M. 
Pronuncia la seguente sentenza ###
N. 2905/2023 R.G.A.C.  #### di ### in persona del giudice unico Dr. ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n° 2905 ### degli ### ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra ### rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti ### rardi e ### e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori; ricorrente e ### s.r.l., non costituita; resistente contumace e ### S.p.A., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.  ### e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; resistente ### Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 23.06.2025 ex art. 127-ter cpc ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
Con ricorso ex art. 281 - decies e s.s. c.p.c., depositato in data ###, ### adiva l'intestato ### di ### ria ### per chiedere la condanna al risarcimento danni da responsabilità professionale, per negligenza da parte dei sanitari che lo ebbero in cura, per un intervento di colecistectomia. 
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva: 1. che il giorno 23 luglio 2019 si ricoverava presso la ### s.r.l. per sottoporsi, il successivo 24 luglio, a colecistectomia per via endoscopica; 2. che in data ###, era stato riportato in sala operatoria e sottoposto a intervento per via laparotomica ove veniva riscontrata a livello del digiuno microperforazione; 3. che in data ###, a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche, veniva trasferito d'urgenza al ### spital dove veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di laparotomia xifopubica d'urgenza e dimesso con diagnosi di “emoperitoneo da sanguinamento del letto colecistico e da lacerazione splenica quale complicanza di pregressa colecistectomia trattato con splenectomia ed emostasi del letto epatico, complicato da insufficienza respiratoria postintervento, da broncopolmonite con versamento pleurico sottoposto a toracentesi, da fibrillazione atriale ad alta frequenza convertita farmacologicamente, da severa sepsi con evidenza di multiple raccolte addominali, con drenaggio eco-guidato, insufficienza renale a genesi multifattoriale in lenta remissione, in paziente con cardiopatia ipertensiva con disfunzione sistolicae diastolica, vasculopatia cerebrale cronica a prevalenza frontale”; 4. che il ###. ### redigeva elaborato peritale nel quale evidenziava profili di responsabilità dei sanitari che avevano operato il paziente e quantificava il danno biologico subito dal sig. ### durante il ricovero presso la ### s.r.l., nella misura del 50%, in applicazione delle tabelle del ### di Milano, e riconosceva, altresì, per l'invalidità temporanea 155 giorni di ### dal ricovero presso CPP fino a tre mesi dopo la dimissione dall'ospedale PG e di ITP al 50% per i tre mesi successivi; 5. di aver proposto il ricorso ex art. 696 Bis cpc per l'accertamento dei danni e della responsabilità dei sanitari che veniva iscritto al R.G. n. 7654/2021 del ### di ### 6. che i CC.TT.UU nominati, nella relazione peritale depositata, hanno accertato che “sono ravvisabili profili di responsabilità professionale di natura assistenziale a carico degli esercenti la pro fessione sanitaria della ### “### Pio” S.r.l. di Mondragone per la produzione della perforazione digiunale nel corso dell'approccio laparoscopico di colecistectomia del 24 luglio 2019 e per l'intempestività con cui è stato praticato l'intervento chirurgico laparotomico esplorativo del 26 luglio 2019”; 6. che i CTU hanno accertato un danno biologico differenziale valutabile nella misura del 10% ed il danno risarcibile è quello che si colloca tra il 26% ed il 35% [monetizzazione del danno risarcibile (10%) = monetizzazione dello stato invalidante attuale (35%) - monetizzazione dello stato invalidante che sarebbe residuato laddove non si fosse realizzata la condotta colposa (25%); 7. che non si configura alcun periodo di invalidità temporanea in quanto i giorni di degenza resisi necessari per porre rimedio alla perforazione del digiuno restano riassorbiti in quelli trascorsi in ospedale per affrontare le insorte complicanze chirurgiche non operatore-dipendente; 8. di contestare le risultanze della CTP in ragione di quanto evidenziato dai ### di ### secondo i quali la perdita ematica dal letto della colecisti risulta inquadrabile come complicanza non operatore-dipendente ed il danno biologico subito dal sig. ### deve essere quantificato nella misura del 60% (sessanta%), oltre giorni 155 di ### dal ricovero presso CPP fino a tre mesi dopo la dimissione dall'ospedale PG, nonché ITP al 50% per i tre mesi successivi. 
Ciò posto, il ricorrente chiedeva: 1) in via preliminare nel rito disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al ricorso ex art 669-bis c.p.c. iscritto al n. di r.g. 7654/2021 del ### di ### 2) sempre in via preliminare nel rito, accertare e dichiara che parte ricorrente ha assolto alla condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 8 della Legge 24/2017; 3) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ### s.r.l., in persona del l.r.p.t., di “una responsabilità professionale di natura assistenziale a carico degli esercenti la professione sanitaria della ### “### Pio” S.r.l. per la produzione della perforazione digiunale nel corso dell'approccio laparoscopico di colecistectomia del 24 luglio 2019 e per l'intempestività con cui è stato praticato l'intervento chirurgico laparotomico esplorativo del 26 luglio 2019”, così come riconosciuto dai ####ri Buonocore e ### nella ### resa all'esito del giudizio per ### vo r.g.n. 7654/2021 (cfr. risposta ### n. 2); nonché accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ### pio s.r.l., in persona del l.r.p.t., delle ulteriori responsabilità mediche derivanti dalla inidonea gestione della terapia preanestesiologica, dalla inadeguata gestione dell'insufficienza cardiorespiratoria, dall'imperfetta emostasi post operatoria, dalla mancata terapia con la vitamina k, dalla mancata diagnosi di rottura della milza, dalla non adeguata gestione del paziente tra il primo ed il secondo intervento, ovvero accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ### s.r.l. di tutte le ulteriori responsabilità che dovessero emergere nel corso del presente giudizio; 4) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il danno biologico subito dal sig. ### durante il ricovero presso la ### s.r.l. è pari al 60% (sessanta%), ovvero alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio; oltre l'invalidità temporanea 155 giorni di ### decorrenti dal ricovero presso la ### s.r.l. fino a tre mesi dopo la dimissione dall'ospedale ### e di ITP al 50% per gli ulteriori tre mesi successivi, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio; 5) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'adito ### dovesse ritenere di non disporre un'ulteriore ### così come da istanza istruttoria in calce alle presenti conclusioni, si chiede che venga accertato e dichiarato che il danno biologico subito dal sig.  ### durante il ricovero presso la ### s.r.l. è pari al 10% (dieci%), così come riconosciuto dai ####ri Buonocore e ### nella ### D'### resa all'esito del giudizio per ### r.g.n. 7654/2021; 6) ancora nel merito, accertare e dichiarare che il sig. ### a seguito del ricovero presso la ### s.r.l. ha altresì subito un danno morale, quale voce distinta ed autonoma rispetto al danno biologico, così come argomentato al punto sub 4); 7) condannare la ### in persona del l.r.p.t. e la ### S.p.A., in persona del l.r.p.t., in solido tra di loro al pagamento di quanto dovuto al sig. ### como quale danno biologico permanente, ITT ed ### oltre interessi legali dalla data del 24.07.2019 sino all'effettivo soddisfo; 8) condannare, altresì, la ### in persona del l.r.p.t. e la ### razioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., in solido tra di loro al pagamento di quanto dovuto al sig. ### quale danno morale, nella misura del 50% del danno biologico, oltre interessi legali dalla data del 24.07.2019 sino all'effettivo soddisfo; 9) condannare, in fine, la ### in persona del l.r.p.t. e la ### S.p.A., in persona del l.r.p.t., in solido tra di loro, alla refusione delle spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo nonché del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente ### razioni S.p.A adducendo: 1. l'inapplicabilità delle previsioni di cui alla legge 24/2017, rilevato che i fatti per cui è causa risalgono a periodo precedente rispetto all'entrata in vigore della norma, pertanto, il ricorrente non può esperire il rimedio dell'azione diretta contro la ### con conseguente carenza di legittimazione passiva ed estromissione dal giudizio; 2. che la polizza dispone una franchigia fissa per singolo sinistro pari ad € 150.000,00, pertanto la ### garantirà l'azienda assicurata per le somme eccedenti la franchigia ed esclusivamente entro i limiti dei massimali previsti dal contratto; 3. che non si evince alcun profilo di colpa professionale (imperizia, imprudenza e negligenza) in capo ai sanitari ed alla struttura ospedaliera che prestarono assistenza all'istante in occasione degli eventi per cui è causa; 4. che non è concepibile l'inadempimento se non come “inadempimento colposo”, essendo possibile che, così come è avvenuto nel caso in esame, all'origine dell'evento avverso nel corso della attività endosco-pica effettuata, vi possono essere cause estranee al controllo del professionista, rendendo, di fatto, la prestazione oggettivamente indi-pendente dalla propria sfera di controllo; 5.  di contestare le poste risarcitorie sia in relazione alla loro effettiva sussistenza che in relazione alla loro quantificazione in quanto non provate. 
Ciò posto la resistente concludeva: I.- In via preliminare dichiarare la domanda diretta spiegata nei confronti dell'### inammissibile e disporre l'estromissione della ### ass.ni dal giudizio; II.- Nel merito, rigettare la domanda così come proposta dai ricorrenti perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in dirit to; III.- Nella denegata ipotesi in cui il ### ritenga di accogliere la domanda formulata dai ricorrenti, atteso quanto esposto in merito al rapporto assicurativo, ed in particolare alla sussistenza della franchigia, voglia l'###mo ### porre gli eventuali risarcimenti riconosciuti a carico della assicurata; IV.- In via ancor più gradata, fermo restando quanto detto in ordine alla franchigia, alla luce delle condizioni contrattuali riportate attraverso il presente atto e comunque alle ulteriori evincibile dalla polizza, voglia contenere gli eventuali risarcimenti a carico della ### entro i limiti riportati delle dette clausole che qui si intendono per integralmente trascritte V.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ### CPA e ### Forf. come per legge. 
Con ordinanza del 30.12.2023, il ### dichiarava la contumacia della ### s.r.l., rigettava la richiesta di estromissione dal giudizio rinviando per la discussione della causa alla successiva udienza del 16 dicembre 2024. 
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte. 
La domanda è fondata nei limiti di seguito espressi. 
In via preliminare va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ### S.p.A. 
E' infatti noto che la predicabilità dell'azione diretta, appena introdotta nel nostro ordinamento dal coacervo dell'art. 12, l. n. 24/2017 (cd “### Gelli”) e della disciplina regolatrice entrata in vigore lo scorso 16 marzo 2024 (D.M. n. 232/2023) è condizionata alla circostanza che il contratto assicurativo sia stato redatto e stipulato nel rispetto delle novelle condizioni fissata dal normatore secondario, per il cui rispetto l'art 18 del predetto d.m. assegna agli assicuratori 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto ( scadenti quindi in data 5 marzo 2026). 
Nel caso in esame a fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta, il ricorrente non ha provato che il contratto assicurativo rientri tra quelli che tipologicamente consentano l'azione diretta, pertanto, in assenza di prova positiva dell'esistenza del diritto all'azione diretta, la eccezione deve essere accolta. 
Nel merito del rapporto tra parte attrice e la ### s.r.l. si ri leva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica. 
In tale ambito, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito che sussiste la legittimazione passiva dell'ente sanitario il quale risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al momento del ricovero dello stesso, un contratto. 
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si instaura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto, e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicurezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assistiti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio) (Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico. 
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. 
UU., 1° luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; ### n. 577/2008). 
Ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è, infatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006). 
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle ### nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronuncia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le ### giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo va lere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito anche in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione; così, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.  ### ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordine all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha portato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte. 
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologi ca (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" ( Sez. 3, ### n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. 
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come detto, non rileva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve escludersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabilizzazione eccessivamente gravosa del professionista persona fisica, mentre tale esigenza non si pone per una struttura, per sua natura insensibile a pressioni psicologiche; pertanto, la struttura sanitaria risponderà a titolo contrattuale verso il paziente del proprio inadempimento, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d.  causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle ### della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (### n. 581/08). ###.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (### n. 581/08). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. 
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo ### ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (così: Sez. III, 17.1.2008, n. 867; Sez. III, 23.9.2004, n. 19133). È necessario accertare, insomma, che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico-razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concre to. 
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha effettuato la puntuale ricostruzione della vicenda medica per cui è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate alla struttura sanitaria ### di ####, ed i profili di responsabilità professionale a suo carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il danno patrimoniale e non subito dal paziente. 
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto la non corretta esecuzione dei due interventi chirurgici di colecistectomia e di laparotomia esplorativa, eseguiti presso la ### S.r.l., in esito ai quali è conseguito un danno cardio-vascolare, nonché un deficit della funzione digestiva con laparocele addominale ed una sindrome ansioso-depressiva reattiva.  ### svolta nel giudizio per ATP proposto dalla ricorrente, iscritto al N. 7654/2021 R.G. dell'intestato ### ha dato conferma delle doglianze lamentate e dei profili di responsabilità ravvisabili nella condotta dei ### In particolare, nella relazione depositata, il collegio CTU composto dal dott. ### e dal dott. ### ha accertato che “il #### soggetto affetto da cardiopatia ischemica ipertensiva con disfunzione sisto-diastolica e vasculopatia cerebrale cronica a prevalente localizzazione frontale, presso la struttura sanitaria convenuta (### “### Pio” S.r.l. di ### è stato sottoposto in data 24 luglio 2019 ad intervento chirurgico laparoscopico di colecistectomia per calcolosi della cistifellea ed il successivo 26 luglio 2019 ad un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa per il peggioramento delle condizioni cliniche. Presso altra struttura (PO “### Grande” di ### in data 27 luglio 2019 è stata praticata una laparotomia esplorativa di urgenza. ### chirurgico laparoscopico di colecistectomia si è complicato dapprima con una perforazione del digiuno ed una perdita ematica dal letto della colecisti (eventi avversi evidenziati nel corso della laparotomia esplorativa del 26 luglio 2019) e, poi, con un emoperitoneo da lesione splenica e sanguinamento a nappo dal letto colecistico, nonché una perdita biliare da un forame di ### (eventi avversi evidenziati nel corso della laparotomia esplorativa del 27 luglio 2019). ### chirurgico laparoscopico di colecistectomia può essere definito routinario e di semplice esecuzione se affidato in mani esperte, quale è un medico laureato n ### e ### e ### in ### con un adeguato training in chirurgia laparoscopica. Nel caso oggetto di valutazione l'intervento laparoscopico di colecistectomia si è caratterizzato per una maggiore indaginosità in relazione ad una difficoltà di isolamento del dotto e dell'arteria cistica a livello del triangolo di ### per fenomeni di periviscerite della cistifellea”. 
Circa l'imputabilità delle lesioni ai predetti inadempimenti il Collegio peritale ha riferito: “sono ravvisabili profili di responsabilità professionale di natura assistenziale a carico degli esercenti la professione sanitaria della ### “### Pio” S.r.l. di ### per la produzione della perforazione digiunale nel corso dell'approccio laparoscopico di colecistectomia del 24 luglio 2019 e per l'intempestività con cui è stato praticato l'intervento chirurgico laparotomico esplorativo del 26 luglio 2019”.  “### un criterio altamente probabilistico, le lesioni per cui è lite vanno ritenute conseguenza dei predetti inadempimenti”.  ### peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione; le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non risultano minimamente scalfite dalle contestazioni della parte resistente la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della paziente. 
Alla luce delle risultanze della ### risulta, quindi, accertata la responsabilità del sanitario operante e della struttura ove è stato eseguito l'intervento, nonché il nesso causale con l'evento. 
Sul danno e sulla quantificazione In merito al danno esitato al ricorrente i CTU hanno evidenziato che “alla errata condotta degli esercenti la professione sanitaria della “### Pio” S.r.l. di ### è ascrivibile sia il danno anatomico a livello digiunale che un ruolo concausale avuto nella produzione della cicatrice xifo-sovrapubica e del laparocele della parete addominale formatosi in corrispondenza della stessa, giacché essi rappresentano l'esito dell'approccio chirurgico laparotomico resosi necessario per porre rimedio anche alla lesione intestinale. 
In ordine alla quantificazione dei postumi residuati al ricorrente in conseguenza delle erronee condotte mediche poste in essere dai sanitari, i CTU hanno accertato che “I postumi causalmente riferibili alla individuata eretta condotta medica giustificano di per sé una percentuale di danno biologico valutabile nella misura del 10%. Trattasi tuttavia di un danno biologico differenziale, da tenere in opportuna considerazione nella fase di monetizzazione, giacché sono postumi in concorrenza menomativa con quelli residuati all'intervento chirurgico di colecistectomia e ai trattamenti posti in essere per porre rimedio sia alle complicanze non-operatore dipendenti che alla lesione digiunale. Il quadro menomativo attuale - considerato nel suo complesso in riferimento all'intervento chirurgico di colecistectomia e ai trattamenti posti in essere per porre rimedio sia alle complicanze non-operatore dipendente che alle lesione digiunale - rende ragione di una percentuale di invalidità del 35%. Pertanto, ai fini della monetizzazione, il danno risarcibile è quello che si colloca tra il 26% ed il 35% [monetizzazione del danno risarcibile (10%) = monetizzazione dello stato invalidante attuale (35%) - monetizzazione dello stato invalidante che sarebbe residuato laddove non si fosse realizzata la condotta colposa (25%)]. Non si configura alcun periodo di invalidità temporanea in quanto i giorni di degenza resisi necessari per porre rimedio alla perforazione del digiuno restano riassorbiti in quelli trascorsi in ospedale per affrontare le insorte complicanze chirurgiche non operatore-dipendente (perdita ematica dal letto della colecisti, emoperitoneo da lesione splenica e sanguinamento a nappo dal letto colecistico, perdita biliare da un forame di ###.”. 
In relazione alla pretesa risarcitoria di tutti i pregiudizi non patrimoniali - biologico, morale ed esistenziale - patiti dal paziente, si rileva che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. 
Al riguardo è il caso di richiamare l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con le pronunce di ### (S.U. 11.11.08 nn.  26972, 26973, 26974, 26975), secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e certamente mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile soltanto quando vi sia una lesione dell'integrità psicofisica secondo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica, del patema d'animo), nonché dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale. Il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va dunque ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il ### delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede ###cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza mo rale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - ex art. 185 c.p. - allorché tale evento configuri (come nella specie) un illecito penale (nel caso in esame, il reato di lesioni colpose gravissime) (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003). 
Le sofferenze di carattere morale-soggettivo (dolore intimo, turbamento dell'animo, sofferenza morale) non coincidenti col dolore fisico su base organica, e gli aspetti più propriamente dinamico - relazionali del danno alla salute (conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico e presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente risultante dall'applicazione del bareme (vds. da ultimo Cass. 5243/2014). 
Da tempo, peraltro, la medicina legale considera la menomazione fisica sotto due aspetti: quello c.d. statico, attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione in sé considerata, e quello dinamico, che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita e sulle attività extralavorative, familiari e sociali dell'individuo. 
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il ### ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta in base alle tabelle, operando perciò non sulla percentuale di invalidità bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione ma soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate, che rendano il danno concreto più grave con riferimento agli aspetti indicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14). 
Ciò detto in punto di an, va precisato che per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) questo ### aderisce ai criteri espressi dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia; in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il ### adotta i parametri ed i valori indicati nelle ### già in uso presso il ### di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una 'vocazione' nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent.  n. 12408 del 7 giugno 2011). I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei su richiamati principi affermati dalle ### della Suprema Corte dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona. 
Le tabelle milanesi inglobano, infatti, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, sul presupposto che essa costituisca pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. 
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita - secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit - nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico - relazionali di quest'ultimo. E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il ### se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquida zione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze ( 9231/13; 5243/14). 
Circa la quantificazione del danno iatrogeno, la Suprema Corte di ### zione ha chiarito che “Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo” (Cass. III, 27/09/2021, n. 26117). 
Alla stregua delle previsioni recate dalla citata tabella (anno 2024), tenuto conto dell'età del soggetto all'epoca dell'accertamento della produzione del danno (69 alla data dell'intervento 24.07.2019) il danno biologico subito da ### scorporando il cd. “danno sibi”, va risarcito nella misura di complessivi € 91.683,00 per IP (ivi compresa la componente correlata alla sofferenza soggettiva da ritenersi provata in via presuntiva alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'elaborato peritale). Più precisamente, dall'importo di € 194.255,00 (calcolo sul 35%) va detratto l'importo di € 102.572,00 (calcolo sul 25%), per un totale di danno biologico differenziale iatrogeno di € 91.683,00. 
Si ritiene di non poter ulteriormente personalizzare detto importo tenuto conto di insuperabili lacune deduttive nonché dell'integrale riconoscimento della componente correlata al pregiudizio soggettivo. 
In linea con quanto argomentato dai ### nulla va riconosciuto per il danno biologico temporaneo e a titolo di danno patrimoniale in assenza di documentazione comprovante eventuali spese sostenute. 
Pertanto, la resistente ### S.r.l. va condannata al pagamento delle somme sopra indicate nonché al pagamento degli interessi compensativi i quali, secondo l'insegnamento delle ### (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente se condo la variazione dell'indice ### Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle ### della Corte di ### zione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente sentenza; sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. 
Quanto al regolamento delle spese di lite tra parte ricorrente e resistente, queste seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.  P.Q.M.  ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inadempimento contrattuale della resistente e per l'effetto condanna la ### S.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di ### dell'importo di € 91.683,00 a titolo di danno biologico differenziale iatrogeno, oltre interessi come specificati in motivazione; - Condanna la ### s.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite sopportate dal ricorrente che si liquidano in Euro 3.827,00 per compensi professionali relativi al giudizio di ATP , oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, ed in ### 14.103,00 per compensi professionali relativi all'odierno giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari; - Rigetta la domanda nei confronti della ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t.. - Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t.. che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge; ### 24.06.2025 ###

causa n. 2905/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dinardo Diego

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11002/2024 del 17-12-2024

... del settembre 2018, ad una ### per calcolosi della colecisti, consultava il prof. ### che le propose l'intervento chirurgico in A.L.P.I. di colecistectomia presso l'### "### dell'### dei ### di Napoli. Ricoverata il ### in pari data era sottoposta ad intervento chirurgico laparotomico di colecistectomia e di plastica per laparocele. ### di ### idoneo ed adeguato nella sua formulazione, la sig.ra ### nella stessa giornata dell'ingresso nella ### veniva sottoposta all'intervento programmato. Parte Ricorrente lamenta: • il mancato opportuno rinvio dell'intervento dopo controllo e stabilizzazione di criticità laboratoristiche osservatesi agli esami di routine pre-operatori, segnatamente uno stato iperglicemico; • il mancato posizionamento di un sondino naso-gastrico pre-intervento. Nel caso di specie, il valore della glicemia al laboratorio del mattino dell'intervento era sì alterato senza peraltro raggiungere quei valori che avrebbero raccomandato, tout-court e di per sé, il suo rinvio. Per quanto concerne il mancato posizionamento del ### il suo impiego potrebbe essere richiesto allorquando avesse ad allungarsi il periodo di arresto peristaltico, come può occorre dopo interventi (leggi tutto)...

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Tribunale di Napoli 8 SEZIONE *********** 
Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 16.12.2024) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 19600 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosiIl Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott. ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del 16 DICEMBRE 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 19600/2021 del ### (R. G. A. C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto “### professionale” e promossa ### nato a Napoli ###, il ###, c.f. ###, e residente ###, in proprio e nella qualità di erede legittimo della moglie ### nata a ### l'11.01.1952 e deceduta a Napoli il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione; -ATTORE - CONTRO ### “####” ### - ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli alla via L. ### s.n.c. (C.F./P.IVA ###) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - #### presso lo studio dell'### da questi rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma ### c.p.c. a firma del ### p.t. dott. ###nonché in forza di delibera n. 958 del 05.11.2021 pubblicata sull'### -CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE ### in proprio e nella qualità di erede legittimo della moglie ### ha convenuto in giudizio l'### di ### “### Colli” ### - ### - Cto onde accertarne la responsabilità professionale in ordine al decesso della moglie ### avvenuta in data ###, a seguito dell'intervento chirurgico “laparotomico di colecistectomia e di plastica per laparocele” eseguito in data ###. 
A sostegno della domanda l'attore ha prospettato che: -la sig.ra ### veniva ricoverata dal 27.11.2018 al 03.01.2019 (data della sua morte), presso l'### “Monaldi” di Napoli per essere ivi sottoposta nello stesso giorno del ricovero (27.11.2018), all'intervento chirurgico laparotomico di colecistectomia e di plastica per laparocele, come da precisa indicazione del prof.  dott. ### - che nei giorni successivi le condizioni generali della paziente peggioravano a causa della presenza di infezioni batteriche gravi; -che, in particolare, in data ### veniva segnalato che le condizioni generali e cliniche della sig.ra ### erano estremamente gravi e tali da dover essere analgosedata, intubata e collegata al ventilatore meccanico; -che, a seguito del persistere delle gravi condizioni cliniche, la sig.ra ### veniva sottoposta ad un successivo intervento chirurgico; -che in data ### veniva eseguita una consulenza infettivologica nel corso della quale fu descritto un quadro di shock settico associato a ### cui seguiva uno stato febbrile, non responsivo a farmaci antipiretici; -che le condizioni cliniche della sig.ra ### furono costantemente gravi, fino al decesso, in data ###; -che, in definitiva, la morte della sig.ra ### era stata causata da numerose criticità che determinarono un lento ma progressivo peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, le cui complicanze la condussero a morte, per insufficienza multiorgano in paziente in shock settico. 
In particolare, parte attrice ha contestato l'errata scelta di eseguire un intervento di colecistectomia, non avente carattere di urgenza, in luogo di un approccio conservativo volto a stabilizzare le condizioni cliniche della signora ### stante la persistenza di un'alterazione generale dei valori. 
Sulla base di tali premesse, previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta, parte attrice ha chiesto la condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il danno biologico terminale, danno morale catastrofale, e danno da perdita di chance di sopravvivenza, danno esistenziale, sia trasmessi iure successionis in qualità di erede della vittima sig.ra ### che iure proprio. 
Si è costituita la ### “### Colli” ### - ### - ### la quale, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'### in quanto mera articolazione territoriale dell'### dei ### (costituita dagli #### e C.T.O.) e perciò privo di autonoma personalità giuridica. 
Nel merito, ha eccepito il corretto iter diagnostico e la necessità dell'intervento chirurgico di colecisti, intervento non procrastinabile su indicazione posta già dai sanitari dell'### del ### Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda la convenuta ha eccepito: 1. la non risarcibilità del danno iure hereditatis (in particolare, di quello catastrofale), atteso che la sig.ra ### - intubata, analgosedata ed in stato di incoscienza - non ebbe la percezione dell'ineluttabilità della fine; 2. con riferimento al risarcimento del danno iure proprio, ha eccepito la mancata allegazione in citazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla perdita del rapporto parentale. 
La causa, istruita a mezzo produzioni documentali e consulenza tecnica di ufficio, stante la mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata in data ###, è stata discussa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  ******** 
In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta A.O.R.N. “### Colli” ### - ### - ### La documentazione medica in atti attesta che l'intervento chirurgico di cui è causa fu eseguito presso l'### dei ### come si evince dalla cartella clinica n. 2018037521 del 27.11.2018 allegata alla produzione di parte attrice. 
Nel merito, la domanda giudiziale proposta da parte attrice in termini di sussistenza di una responsabilità professionale per violazione delle regole proprie dell'arte medica è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, alla stregua delle osservazioni che vengono di seguito sviluppate. Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, civ., III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medicoprofessionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale; in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale. 
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto e dimostrato, mediante la documentazione prodotta in giudizio i trattamenti medici ricevuti da ### presso la convenuta struttura ospedaliera nelle circostanze descritte di tempo e di luogo.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare come tali elementi circostanziali non abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della convenuta e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della disposizione normativa di cui all'art.  115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69.  ### ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. 
Così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.  - Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo; b) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”.  ### del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis. È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se il decesso della sig.ra ### sia eziologicamente collegabile alla condotta tenuta dai sanitari dell'azienda ### “### Colli” ### - ### - Cto che eseguirono l'intervento chirurgico “laparotomico di colecistectomia e di plastica per laparocele” nei termini compiutamente dedotti in citazione. Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle ### della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). 
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. 
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). 
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 
Orbene, con riguardo alla domanda giudiziale di risarcimento danni per violazione delle regole proprie dell'arte medica, giova evidenziare come nella relazione di ### d'### depositata in data ### a firma dei dottori ### e ### risulta con chiarezza quanto segue: “Dalla documentazione medica a nostra disposizione si apprende che la ### dopo essere stata sottoposta, nel corso del settembre 2018, ad una ### per calcolosi della colecisti, consultava il prof. ### che le propose l'intervento chirurgico in A.L.P.I. di colecistectomia presso l'### "### dell'### dei ### di Napoli. Ricoverata il ### in pari data era sottoposta ad intervento chirurgico laparotomico di colecistectomia e di plastica per laparocele. ### di ### idoneo ed adeguato nella sua formulazione, la sig.ra ### nella stessa giornata dell'ingresso nella ### veniva sottoposta all'intervento programmato. 
Parte Ricorrente lamenta: • il mancato opportuno rinvio dell'intervento dopo controllo e stabilizzazione di criticità laboratoristiche osservatesi agli esami di routine pre-operatori, segnatamente uno stato iperglicemico; • il mancato posizionamento di un sondino naso-gastrico pre-intervento. 
Nel caso di specie, il valore della glicemia al laboratorio del mattino dell'intervento era sì alterato senza peraltro raggiungere quei valori che avrebbero raccomandato, tout-court e di per sé, il suo rinvio. 
Per quanto concerne il mancato posizionamento del ### il suo impiego potrebbe essere richiesto allorquando avesse ad allungarsi il periodo di arresto peristaltico, come può occorre dopo interventi prolungati. 
Nel caso di specie, l'intervento non è stato di certo prolungato, si limitava, infatti, ad 1 ora e 15 minuti. In conclusione, le osservazioni di parte attrice in ordine a criticità che avrebbero dovuto far rinviare l'intervento ed al mancato posizionamento del SNG nel pre-operatorio non troverebbero la nostra condivisione.  La lettura del protocollo operatorio, consente di osservare un intervento condotto con linearità, pur nella ostilità del campo operatorio per situazione aderenziale, nell'ordinato rispetto dei successivi tempi chirurgici in assenza di incidenti dovutisi affrontare. 
Dopo l'intervento chirurgico, la paziente veniva trasferita in ### ove giungeva alle ore 20.15 del 27.11.2018. 
In data ###, prima giornata p.o., alle ore 06.30 ancora buoni si osservavano i parametri vitali. 
In data ###, seconda giornata p.o, riteniamo che lo squilibrio elettrolitico persistente, il trend in discesa non irrilevante dei valori emocromocitometrici, la alterazione dei valori della emocoagulazione, la disidratazione con contrazione della diuresi, la condizione di acidosi, che non trovavano immediato più preciso riferimento etiopatogenetico, quantomeno inequivoco ancorchè dopo intervento cruento, ed ancora, l'ostilità del campo operatorio dovutosi affrontare all'intervento e le condizioni di fragilità segnatamente metaboliche patite della paziente classificata con rischio anestesiologico ### avrebbero meritato, a nostro avviso forse già alla data del 29.11.2018, un approfondimento diagnostico di imaging quale una diretta addome e/o una ecografia dell'addome, se non una indagine TC che con probabilità, in un ragionamento controfattuale, su cui si tornerà più innanzi, avrebbe consentito di cogliere al suo esordio un quadro occlusivo che stava sviluppandosi. 
In data ###, quinta giornata p.o. si richiedeva ### urgente.  ### segnalava: un quadro addominale a franche caratteristiche di stato occlusivo di tipo meccanico con severa gastrectasia e quadro polmonare a forte sospetto di polmonite ab ingestis: “### clinico di occlusione intestinale. 
La paziente alle ore 12.00 del 02.12.2018 era in franco quadro di shock, necessitante di intubazione e supporto aminico di cui abbisognerà sino al decesso, che,per quanto sinora da documentazione, poteva avere le caratteristiche di shock settico e/o forse ipovolemico relato a grave quadro occlusivo intestinale con importante distensione di tutta la matassa intestinale, quadro di polmonite ab ingestis di materiale fecaloide con correlato quadro ipossico. 
Nonostante tale situazione di rapido progressivo peggioramento clinicolaboratoristico e nonostante quanto evidenziato all'indagine TC nulla di più attivo veniva assunto, quale puranco un intervento in urgenza nonostante le condizioni certamente impegnate della paziente con rischio operatorio ben elevato.  -In data ###, quinta giornata p.o., ore 00.30 le condizioni cliniche venivano annotate come estremamente gravi. 
Sottoscritto dal marito della paziente consenso informato ad intervento di laparotomia esplorativa, alle ore 03.00 iniziava l'atto chirurgico. 
Preliminarmente va rilevato che elementi di condivisibile correttezza sono da individuarsi nella condotta chirurgica tenuta nel corso di questo ### 03.12.2018.  ### ciò, veniamo, dapprima, al commento interpretativo, sotto il profilo di eventuale responsabilità, di taluni quadri patologici osservati al reintervento del 03.12.2018: perforazione del colon prossimale, sanguinamento dal letto epatocolecistico. 
Perforazione del colon prossimale. 
Una lesione parietale intestinale a tutto spessore viene quasi sempre percepita nel corso stesso dell'intervento e ad essa si potrà provvedere nell'immediato. 
Spesso, però, la lesione non è a tutto spessore e potrebbe, anche per la assenza di fuoriuscita di gas e/o materiale intestinale, non essere percepita nel corso stesso dell'intervento. 
Tali circostanze complicative non davano segno di sé nell'immediato per la mancata subitanea fuoriuscita di gas e/o contenuto enterico. E' a distanza di alcuni giorni, alla ripresa della peristalsi e/o a seguito di una distensione intestinale, che aveva a concretizzarsi l'evento perforativo a tutto spessore della parete intestinale con correlata fuoriuscita di contenuto intestinale. 
In conclusione, si ritiene che, per quanto illustrato sul momento etiopatogenetico della complicanza perforativa, e calato al caso di specie, elementi di malpractice non possano individuarsi nel suo essersi determinata. 
Sanguinamento dal letto epato-colecistico.
Si ritiene che l'anemizzazione osservatasi nel post-operatorio non possa richiamare una complicanza emorragica responsabilmente determinatasi per non corretto atteggiamento tenuto all'intervento del 27.11.2018.  -Veniamo ora al commento di quello che assumerebbe forse, a nostro avviso, valenza prima e primaria del decesso della paziente, e cioè una #### di materiale fecaloide in paziente andata incontro progressivamente a severa occlusione intestinale.  ### eseguita in data ###, prima delle ore 12.00, refertava “### clinico di occlusione intestinale…### inequivoca la presenza alle ore 12.00 del 02.12.2018 di importante quadro occlusivo ad interessamento, forse in plurimi segmenti, di tutta la matassa intestinale. Quale la datazione di insorgenza di tale quadro occlusivo? E' da ritenersi che l'iniziale determinarsi del quadro occlusivo non fosse recente ma datato da molte ore o più probabilmente da giorni. 
Si ritiene che lo squilibrio elettrolitico persistente, il trend in discesa non irrilevante dei valori emocromocitometrici, la alterazione dei valori della emocoagulazione, la contrazione della diuresi, il quadro di acidosi, tutti elementi che si appalesavano a far data sin dal 29.11.208 e che avevano a perdurare nei giorni successivi, per di più in un recente intervento in campo ostile ed in una paziente con fragilità metaboliche, si rammenti il rischio ### con cui essa giungeva al tavolo operatorio, avrebbero meritato a nostro avviso, un anticipato approfondimento diagnostico di imaging quale una diretta addome e/o una ecografia dell'addome, se non quella indagine TC poi condotta in data ###, che con alta probabilità, per quanto dianzi commentato, avrebbe consentito, in un ragionamento controfattuale, di cogliere il fatto occlusivo nel suo svilupparsi, e, nella assunzione degli idonei ed adeguati provvedimenti, quali posizionamento di SNG e trattamento chirurgico, avrebbe offerto alla paziente: -di evitare l'episodio di polmonite ab ingestis di materiale fecale che faceva precipitare una situazione in evoluzione negativa, come da laboratorio documentata: -chances di evoluzione salvifica della sua vicenda. ### 1. descrivano le condizioni del paziente, nel momento in cui giunse presso la struttura ospedaliera convenuta in giudizio; La paziente al suo ingresso nella ### pativa di una calcolosi della colecisti e di un laparocele. Pativa di uno stato diabetico in trattamento insulinico. Presentava criticità laboratoristiche.  2. riferiscano in ordine alla tipologia del trattamento chirurgico prescritto e dedotto in citazione, chiarendo il grado di difficoltà delle prestazioni fornite e specificando se ciascuna di esse possa definirsi come a carattere routinario ovvero di particolare complessità; Gli interventi di colecistectomia e di plastica della parete con protesi sono interventi routinari che, nel caso di specie, presentavano qualche difficoltà nella situazione aderenziale attesa e, in concreto, presente.  3. dicano se tale trattamento abbia determinato le conseguenze denunciate dalla parte istante, secondo il criterio del più probabile che non. 
Se nella indicazione chirurgica, nella tempistica dell'intervento, nella condotta intraoperatoria non sono individuabili elementi di malpractice quanto ad atteggiamento assunto, elementi non condivisibili sono da individuarsi nella condotta assistenziale post-operatoria. 
Si ritiene che, lo squilibrio elettrolitico, il trend in discesa non irrilevante dei valori emocromocitometrici, la alterazione dei valori della emocoagulazione, la contrazione della diuresi, il quadro di acidosi, tutti elementi che si appalesavano a far data sin dal 29.11.208 e che avevano a perdurare nei giorni successivi, per di più in un recente intervento in campo ostile ed in una paziente con fragilità metaboliche, si rammenti il rischio ### con cui essa giungeva al tavolo operatorio, avrebbero meritato a nostro avviso, un anticipato approfondimento diagnostico di imaging quale una diretta addome e/o una ecografia dell'addome, se non quella indagine TC poi condotta in data ###, che con alta probabilità, per quanto dianzi commentato, avrebbe consentito, in un ragionamento controfattuale, di cogliere il fatto occlusivo nel suo svilupparsi, e, nella assunzione degli idonei ed adeguati provvedimenti, quali posizionamento di SNG e trattamento chirurgico, avrebbe offerto alla paziente di evitare l'episodio di polmonite ab ingestis di materiale fecale che faceva precipitare una situazione in evoluzione negativa, come da laboratorio documentata, evoluzione salvifica della sua vicenda.  4. In caso di accertamento positivo in ordine al nesso di causalità, dicano: a); se la morte di ### si sia verificata per omissione della media diligenza da parte dei sanitari, nella osservanza di quelle regole costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame; nell'ipotesi in cui il trattamento eseguito abbia avuto un carattere di particolare complessità, dicano se vi sia stata colpa grave da parte dei sanitari; Abbiamo affermato nelle risposte ai quesiti precedenti l'effettiva sussistenza di una colpa professionale - dunque di una “positiva causalità” tra il comportamento dei sanitari e l'esito infausto della vicenda, ma abbiamo anche ampiamente spiegato come l'errore professionale, sia rappresentato da una tardiva diagnosi all'ennesima criticità proposta ai sanitari dall'iter clinico, contrassegnato sino a quel momento da diagnosi esatte e tempestive e da passaggi terapeutici pienamente tecnici. Ancora, appare assolutamente contraddittoria la richiesta della evidenziazione di una eventuale “colpa grave ” dei sanitari “nell'ipotesi in cui il trattamento eseguito abbia avuto un carattere di particolare complessità” laddove la colpa grave andrebbe semmai ricercata nei casi non contrassegnati da una particolare complessità. 
Orbene, sulla scorta di quanto accertato dai ### non vi è dubbio alcuno sulla responsabilità della struttura sanitaria ### di ### “### Colli” ### - ### - ### Le conclusioni cui sono giunti i ### vanno integralmente condivise in quanto fondate sulla disamina della documentazione in atti, anche alla luce delle risposte alle osservazioni dei ### di parte convenuta. 
In particolare, i consulenti di parte sottolineavano la natura occlusiva e non perforativa della problematica clinica addominale, non determinata quindi in corso di intervento; contestavano la soluzione dei ccttuu di posizionamento di un ### poiché usato raramente oltre che fastidioso. 
In risposta, ### confermavano quanto esposto nella relazione preliminare, alla quale integralmente si riportavano. In particolare, concludevano sostenendo: “Noi indichiamo la opportunità-doverosità di approfondimento diagnostico strumentale già alla data del 29.11.2018, non più precisamente per il forte richiamo diagnostico di fatto occlusivo espresso da quegli elementi clinico-laboratoristici presenti, ma perché quegli elementi esprimevano un decorso post-operatorio assolutamente anomalo-patologico ed a forte sospetto di possibile evento complicativo. 
In conclusione, elementi clinico-laboratoristici anomali per un decorso postoperatorio certamente atteso regolare, specie dopo intervento assolutamente routinario quale una colecistectomia con plastica della parete per laparocele, avrebbero dovuto suggerire, prudentemente diligentemente e, a nostro avviso, doverosamente, come già commentato nel nostro elaborato inviato in bozze, un approfondimento diagnostico strumentale, segnatamente addominale anche tenendo a mente l'ostilità del campo operatorio addominale trovato all'intervento a rischio di possibili eventi complicativi nel post-operatorio. Infine, il sondino naso-gastrico trovato alla TC posizionato nello stomaco nulla avesse avuto, prima, a drenare, scarsa valenza egualmente assumerebbe a nostro avviso.” In definitiva non vi sono ragioni per discostarsi dagli esiti della consulenza. 
Del resto, il positivo accertamento del nesso di causalità, che deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato, consente il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della sussistenza, o meno, della colpa dell'agente, che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criteri (storicamente elastici) di prevedibilità ed evitabilità; criteri funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, sul professionista/debitore - risultano quelli a) della natura, facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto (lieve, nonché presunta, in presenza di operazione "routinarie"; grave, se relativa ad interventi che trascendono la preparazione media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, con l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di specializzazione richiesti in tal caso); d) del corretto adempimento dell'onere di informazione e dell'esistenza del conseguente consenso del paziente. 
Nel caso di specie, i ### rinvengono la responsabilità non già nell'intervento e nel preoperatorio, ma nel post-operatorio, evidenziando un anomalo decorso postoperatorio, segnatamente dopo interventi routinari quali una colecistectomia ed una plastica di parete per laparocele, e meritevoli, per tal motivo, di approfondimento diagnostico. 
Indi, aldilà delle contestazioni mosse dai ### al quesito posto dal Giudice (avente evidentemente carattere squisitamente giuridico e non quindi carattere medico, laddove richiede l'accertamento della colpa grave nei casi complessi) non risulta affatto, per stessa spiegazione dei consulenti con le risposte alle osservazioni delle parti, che il caso fosse particolarmente complesso. 
Pertanto, stante il carattere routinario dell'intervento eseguito e l'anomalo decorso post-operatorio, l'inadempimento, nel caso di specie, è consistito nel mancato approfondimento dello stato occlusivo accertato solo in data ###, a cinque giorni dall'intervento, non tempestivamente trattato, e che, coinvolgendo progressivamente gli altri organi, conduceva in maniera inesorabile al decesso avvenuto in data ###. 
La prestazione professionale del chirurgo non si esaurisce, infatti, nel compimento del puro e semplice atto operatorio, ma comprende tutto il complesso di cure e di rimedi cui il paziente deve essere assoggettato allo scopo di praticare l'intervento con il minore rischio e di assicurare in seguito un rapido e favorevole decorso dell'infermità, prevedendo o eliminando le possibili complicazioni attraverso le misure ritenute più opportune. (c.f.r. Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 08/03/1979). 
Tale inadempimento è tale da integrare il nesso di causalità nei termini sopra descritti, e non già una mera perdita di chance di sopravvivenza, come evidenziato da parte convenuta nelle memorie conclusionali (richiamando una parte della perizia, ove i ### indicano “chance di evoluzione salvifica della vicenda”).
I ### si riferivano piuttosto alla possibilità di un diverso decorso post-operatorio: la terminologia dagli stessi utilizzata non ha valenza giuridica, ma è volta ad esprimere la consequenzialità tra l'inadempimento dei sanitari e l'evoluzione del decorso clinico della paziente. 
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva sia all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)” [se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta e l'evento lesivo] che al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera “b)” [se la condotta della struttura sanitaria convenuta è stata contraria alle leges artis ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”]. 
Dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale. 
Posta tale premessa, è necessario fare una breve disamina in punto di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio. 
Ciò posto, quanto al danno patito in proprio da ### e oggetto della domanda attorea occorre osservare che “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019). 
Nel caso di specie, risulta che la sig.ra ### sebbene il breve lasso di tempo intercorso tra il ricovero (27.11.2018) e la data in cui la stessa diveniva incosciente a causa di shock (2.12.2018) si rese conto del fine vita e dal ricovero del 27.11.2018 mai si riprese, assistendo al progressivo peggiorarsi delle proprie condizioni di salute sino alla conclamazione del decesso avvenuto in data ###. 
Pertanto, per tale voce di danno, in applicazione delle tabelle di ### per l'anno 2024, prevedendo un'unica liquidazione comprensiva del danno terminale oggettivo e soggettivo, considerando i giorni trascorsi tra il ricovero e la perdita di coscienza nonché per il periodo successivo fino alla la morte (in termini di solo danno biologico terminale), pare equo liquidare l'importo complessivamente l'importo di € 40.000, importo da considerarsi all'attualità e comprensiva degli interessi compensativi da ritardo. 
Nulla può essere riconosciuto per il danno biologico, posto che il danno biologico può venire in rilievo solo ove alla malattia segua la guarigione, in considerazione del fatto che esso va ad individuare i postumi permanenti derivanti a seguito della completa remissione della malattia. 
Dunque, per il danno patito da ### l'### “### Colli” ### - ### - Cto va condannata al pagamento, in favore di ### dell'importo di € 40.000, importo da considerarsi all'attualità e comprensiva degli interessi compensativi da ritardo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis. 
Quanto al danno iure proprio, in punto di danno da perdita del rapporto parentale, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021) ha posto in rilievo che “la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio ( v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837 ), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto ( c.d. danno da perdita del rapporto parentale ) anzitutto ( anche se non solo ) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale ( cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. ( dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale ). Come la Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, ### ( v. Cass., 12/6/2006, 13546 ). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, 1361 ). Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 ###, al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza ( v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì Cass., 1°/12/2010, n. 24362). 
Ancor più di recente la Suprema Corte, con specifico riguardo alla famiglia nucleare e all'avvertito thema dell'onere della prova e sua distribuzione, ha inteso distinguere, a livello potremmo dire concettuale, la lesione dell'essenziale aspetto affettivo e di assistenza morale che caratterizza i rapporti parentali nella famiglia nucleare, dalle ulteriori conseguenze dannose declinate in termini di danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, 1361 ) In particolare, la Corte ha precisato che, “in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata; ### 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02). 
Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare) (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022) In sostanza per il danno parentale agli stretti congiunti appartenenti alla famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli e fratelli), il legame affettivo e, dunque, la sua lesione si presume salvo prova contraria. 
Avuto riguardo ai profili inerenti la quantificazione, si farà applicazione delle ### di ### con il sistema a punti, in quanto coerenti con le direttive fornite dalla Suprema Corte, secondo cui “le tabelle di ### pubblicate nell'anno 2024 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. 
Tenuto conto dei principi sopra enucleati, può a questo punto, procedersi alla quantificazione dei danni iure proprio. Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si farà applicazione delle tabelle di ### aggiornate nel 2024 che, attraverso il meccanismo a punti, consente una quantificazione personalizzata che tenga conto di tutte le circostanze allegate e provate da parte attrice e/o sorrette da presunzione iuris tantum.  ### QUADRO di ### (dati anagrafici e status familiare) La vittima aveva 67 anni al momento del decesso. Il congiunto ha 65 anni, è marito della vittima ed era convivente. 
SVILUPPO del ### Tabella di riferimento ### del ### euro 3911; Punti in base all'età della vittima 16 Punti in base all'età del marito 16 Punti per la convivenza tra la vittima e il marito 16 Punti per Sopravvivenza altri congiunti 12 10 punti per il parametro sub E, dovendosi presumere in ragione della convivenza, la frequentazione giornaliera e la condivisione degli elementi essenziali della vita quotidiana. 
Punti totali riconosciuti 70 ### euro 273.770 Trattandosi di debito di valore, l'importo va rivalutato all'attualità a decorrere dal 3.1.2019 (data della morte; deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712). Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo risarcitorio, in valuta attuale, applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (### -### alla data dell'evento (3.1.2019) pari ad euro € 298.453,40 Indice alla ### 102,2 Indice alla ### 120,1 ###: 1 Coefficiente di ### 1,175 ### € 40.774,25 ###: € 273.769,99 ### 2128 ### € 24.683,41 ### + ### € 65.457,66 ### + ### € 298.453,40 Sulla predetta somma decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 Dunque, per il danno patito in proprio da ### la convenuta va condannata al pagamento, dell'importo di € 298.453,40 oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. 
Nessuna altra voce di danno può essere liquidata, quale danno da “perdita di chance di guarigione” o “esistenziale”, nei termini dedotti in citazione, costituendo in caso contrario una duplicazione del già riconosciuto risarcimento del danno iure proprio e iure successionis. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/22. 
Per il medesimo principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'ente convenuto, anche le spese di consulenza come liquidate in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da #### nei confronti dell'### “### COLLI” ### - ### - CTO iscritta al n. 19600 del registro generali degli affari contenzioni civile dell'anno 2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - CONDANNA, per le causali di cui in motivazione dell'#### “### COLLI” ### - ### - CTO al pagamento in favore di: a) ### dell'importo di € 40.000 all'attualità e comprensiva degli interessi compensativi da ritardo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis, oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo; b) ### dell'importo di € 298.453,40 oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; E) CONDANNA l'### “#### COLLI” ### - ### - CTO al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi euro 23.002,00 di cui euro 545,00 per esborsi e il resto per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge. 
Pone le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della convenuta. 
Si comunichi. 
Così deciso in Napoli, all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.12.2024

causa n. 19600/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 642/2023 del 28-03-2023

... sottoponeva ad intervento chirurgico di asportazione di colecisti per calcolosi presso il ### di ### dell'### di ### nel corso di tale intervento veniva ritenuta una garza in addome che nel corso del tempo, decubitando sulla parte dello stomaco e del duodeno, ne provocava la perforazione affiorando nel lume gastrico, e la sub occlusione intestinale. Pertanto, in data ### l'attore veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico, nel corso del quale si procedeva all'asportazione della garza ritenuta ed alla sutura della perforazione. ### aveva un decorso post-operatorio privo di complicanze, anche se la cicatrice laparatomica per l'esecuzione dell'intervento gli aveva provocato un indebolimento della parete addominale, con formazione di un laparocele, per il quale doveva sottoporsi ad altro intervento chirurgico in data ### di riduzione di laparocele mediante posizionamento di protesi. ### specificava che la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico era un evento che veniva stimato verificarsi 1 volta ogni 1000-3000 procedure chirurgiche all'anno: il materiale ritenuto può provocare nel paziente un ampio spettro di esiti clinici, che vanno da casi (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### riservata nella causa iscritta al n. 678/2010 del ###, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ATTORE ### rappresentato e difeso dall'avv. ####.S.L. Salerno, in persona del ### generale l.r., rappresentata e difesa dall'avv.  ### dall'avv. ### dall'avv.### dall'avv.  ### e dall'avv. ### CONVENUTA ### A. ### di #### e ### rappresentati e difesi dall'avv. #### s.p.a., in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ##### rappresentata e difesa dall'avv. ##### rappresentato e difeso dall'avv. ####### s.p.a.; ### - ### Avente ad oggetto: ####'attore ### deduceva che in data ### aveva subito intervento chirurgico di calcolosi presso l'### A. ### di ### che a seguito di tale intervento lamentava dolori per i quali veniva nuovamente ricoverato presso la predetta struttura ed in data ### sottoposto a nuovo intervento chirurgico per sub occlusione intestinale da corpo esterno, durante il quale veniva estratta una garza rimasta all'interno del suo corpo all'esito del primo intervento. Lamentava di aver subito, a seguito del primo intervento, numerosi ed invasivi accertamenti ed un forte stress emotivo, che aveva limitato la sua attività di camionista. In data ### veniva nuovamente ricoverato presso la ### di ### di ### per una laparocele, sempre conseguente al primo intervento chirurgico. Pertanto l'attore citava in giudizio il dott. ### il ### di ### e la ### chiedendo di dichiarare i convenuti responsabili del grave evento lesivo subito e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni, biologico, psicologico, morale, esistenziale, incidenza sulla capacità lavorativa, per un importo indicato di euro 1.000.000,00, oltre al pagamento delle spese sostenute, degli interessi e rivalutazione monetaria e delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Si costituiva il dott. ### il quale deduceva che l'attore era stato ricoverato per essere operato di colecistectomia a causa di una colecistite litiasica, che l'intervento era stato eseguito da una equipe di medici ed infermieri composta dal dott. ### quale capo equipe, dott. ### dott. ### dalla strumentista/caposala ### dal collaboratore anestetista ### e dall'anestetista dott. ### In sede di intervento veniva eseguita una laparotomia sottocostale destra; prima di tale intervento le garze, unitamente agli strumenti operatori, erano stati disposti sul lenzuolo nella sala chirurgica, previa conta ed identificazione, e riportati sull'apposito foglio, ad operazione ultimata tutta l'equipe presenziava alla conta degli strumenti e delle garze, che erano state riposte in apposito cestino, dalla quale emergeva che il numero delle garze era lo stesso di quello indicato prima dell'intervento, pertanto si procedette alla chiusura della parete addominale. Precisava di aver operato con diligenza e perizia occupandosi anche di verificare la quantità di strumenti e garze utilizzate nel corso dell'intervento, inseriti nell'apposita scheda e contati dagli infermieri a ciò deputati. Eccepiva anche che, in considerazione delle dimensioni ridotte della garza successivamente rinvenuta nell'addome, l'attore non aveva riportato rischi seri e lesivi del bene vita, avendo lo stesso lamentato, dopo circa sei mesi dall'intervento, solo un bruciore allo stomaco, specificando di aver eseguito anche l'intervento di rimozione della garza ed assistito successivamente il paziente. Chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa del dott. ### dell'assistente dott. ### della strumentista ### della collaboratrice anestesista ### dell'anestesista dott. ### e dell'infermiere ### Inoltre chiedeva di chiamare in causa la ### s.p.a.- ### con la quale aveva stipulato polizza n. 61/### per la sua attività professionale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e, in via subordinata, accertarsi la responsabilità dell'intera equipe medica. 
Si costituiva l'### la quale eccepiva l'insussistente allegazione da parte dell'attore di un comportamento commissivo o omissivo dei sanitari e del nesso causale con le lesioni subite dallo stesso, pertanto concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice. 
Si costituivano il dott. ### ed il dott. ### i quali eccepivano che, in qualità rispettivamente di anestetista e di aiuto chirurgo, non risultavano assolutamente preposti alla conta delle garze, che doveva essere effettuata da personale infermieristico o da operatori di supporto, mentre il chirurgo verifica solo che il conteggio era stato eseguito e che il totale delle garze utilizzate e rimanenti corrispondeva al numero di garze presenti prima dell'intervento. Precisavano di aver operato con assoluta diligenza e perizia in quanto il dott. ### si era preoccupato di verificare la quantità di strumenti e di garze da utilizzare nel corso dell'intervento ed il dott. ### aveva espletato correttamente la sua attività di anestetista, contestando anche il quantum risarcitorio richiesto dall'attore. Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della ### s.p.a., risultando la loro attività coperta dalla garanzia assicurativa contratta dalla ### pertanto concludevano per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, escludendo la responsabilità dell'anestetista, chiedevano di accertare e graduare la responsabilità in capo a tutti i membri dell'equipe medica che aveva eseguito l'intervento, in caso di accertamento di loro responsabilità, condannare la ASL e/o il suo assicuratore, verso la quale spiegavano domanda di garanzia, a manlevarli da qualsiasi pregiudizio dovessero subire in relazione all'azione attorea, formulando domanda di regresso nei confronti di tutti i convenuti. 
Si costituiva la ### la quale, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea. Eccepiva anche la prescrizione del diritto del dott. ### di avvalersi della sua polizza assicurativa e la circostanza che la sua polizza era di secondo rischio rispetto alla polizza di primo rischio della struttura ospedaliera, rispondendo, quindi, solo in caso di risarcimento a carico dell'assicurato superiore al massimale della polizza di primo rischio. 
Si costituiva ### la quale eccepiva, nel merito, di aver partecipato all'intervento chirurgico solo in un secondo momento, dopo che era stata già effettuata la conta iniziale delle garze, pertanto riteneva che nessuna responsabilità poteva essere a lei ascritta. Quindi, concludeva per il rigetto della domanda attorea chiedendo, in via subordinata, accertare e graduare la responsabilità in capo a tutti i membri dell'equipe medica che aveva partecipato all'intervento, in caso di accertamento di loro responsabilità , condannare la ASL e/o il suo assicuratore, verso la quale spiegava domanda di garanzia, a manlevarla da qualsiasi pregiudizio dovesse subire in relazione all'azione attorea, formulando domanda di regresso nei confronti di tutti i convenuti. 
Si costituiva il dott. ### il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo di aver eseguito la sua attività con diligenza avendo anche controllato, unitamente al dott. ### la quantità degli strumenti e delle garze da utilizzare per l'intervento; in caso di accertamento di sua responsabilità, chiedeva condannare la ASL e/o il suo assicuratore, verso la quale spiegava domanda di garanzia, a manlevarlo da qualsiasi pregiudizio dovesse subire in relazione all'azione attorea, formulando anche domanda di regresso nei confronti di tutti i convenuti . 
Nel corso del giudizio si procedeva all'esame dei testi indicati dalle parti e veniva espletata CTU medica, con nomina del dott. ### MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti eseguiti dal CTU emerge che l'attore, ### in data ### si sottoponeva ad intervento chirurgico di asportazione di colecisti per calcolosi presso il ### di ### dell'### di ### nel corso di tale intervento veniva ritenuta una garza in addome che nel corso del tempo, decubitando sulla parte dello stomaco e del duodeno, ne provocava la perforazione affiorando nel lume gastrico, e la sub occlusione intestinale. Pertanto, in data ### l'attore veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico, nel corso del quale si procedeva all'asportazione della garza ritenuta ed alla sutura della perforazione. ### aveva un decorso post-operatorio privo di complicanze, anche se la cicatrice laparatomica per l'esecuzione dell'intervento gli aveva provocato un indebolimento della parete addominale, con formazione di un laparocele, per il quale doveva sottoporsi ad altro intervento chirurgico in data ### di riduzione di laparocele mediante posizionamento di protesi.  ### specificava che la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico era un evento che veniva stimato verificarsi 1 volta ogni 1000-3000 procedure chirurgiche all'anno: il materiale ritenuto può provocare nel paziente un ampio spettro di esiti clinici, che vanno da casi asintomatici a casi con gravi complicanze, quali la perforazione intestinale, sepsi, danno d'organo, fino alla morte. Per prevenire tale evenienza, illustrava il ### il Ministero della ### aveva emanato delle raccomandazioni da applicare in tutte le sale operatorie e da tutti gli operatori sanitari che compongono l'equipe chirurgica, ed in relazione a garze, bisturi, aghi ed ogni altro materiale utilizzato durante l'intervento. In particolare il conteggio ed il controllo dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all'attività di conteggio; il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale delle garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l'intervento; nel caso si evidenzi la mancanza di una garza occorre procedere a nuova conta delle garze, segnalare al chirurgo, ispezionare il sito operatorio e l'area circostante ed effettuare la radiografia intraoperatoria, prima dell'uscita del paziente dalla sala operatoria. 
Il CTu riteneva che nel caso in esame, proprio in base alle raccomandazioni del Ministero della ### la ritenzione di una garza in addome doveva ritenersi certamente dovuta a colposa condotta del personale sanitario che partecipava all'intervento chirurgico del 24.07.2007. In merito il CTU precisava che il conteggio delle bende doveva essere eseguito dal personale infermieristico, ma doveva essere controllato dal chirurgo. 
In particolare il ### in base anche alla visione della documentazione medica allegata, riteneva che risultavano responsabili di condotta colposa non solo i chirurghi che avevano effettuato l'intervento, che nel caso in esame risultavano essere il dott. ### quale operatore, il dott. ### quale 1° aiuto, ed il dott.  ### quale 2° aiuto, come emergeva dalla cartella clinica, ma anche la strumentista, ### In relazione a quest'ultima però il CTU specificava che il chirurgo, in sede istruttoria, aveva riferito che la ### aveva partecipato solo alla prima fase dell'intervento, lasciando il campo operatorio mentre si procedeva al completamento dell'intervento, non avendo, quindi, pertanto partecipato alla conta finale delle garze all'esito dell'intervento. 
In base agli accertamenti eseguiti dal CTu deve ritenersi provato che la ritenzione della garza è da attribuire all'intervento di colecistectomia subito dall'attore in data ###. 
Deve anche ritenersi provata, quindi, in base alle disposizioni del Ministero della ### in materia, una condotta colposa dei sanitari, che, in base alla cartella clinica allegata, partecipavano attivamente all'intervento e cioè il chirurgo ed i due aiuti. Il CTu qualificava tale responsabilità dei sanitari quale colpa lieve in considerazione delle piccole dimensioni della garza che poteva essere non visibile e confondersi con i visceri addominali, soprattutto dopo essersi impregnata di sangue. 
Non risulta invece provata la responsabilità della strumentista ### in quanto la stessa non partecipava all'intera fase di conteggio delle garze, prima e dopo l'intervento. 
Analogamente alcuna responsabilità può essere ascritta all'anestesista, dott. ### non avendo lo stesso, in considerazione della sua specifica attività professionale, alcun obbligo di controllo dello strumentario utilizzato per l'intervento chirurgico. 
Anche in relazione alla posizione degli infermieri ### e ### non risulta acquisita in atti alcuna prova certa della loro partecipazione attiva all'intervento chirurgico e, quindi, all'attività di controllo dello strumentario. In particolare il nome degli infermieri ### e ### non risulta neanche indicato nella relazione di intervento allegata alla cartella clinica n. 2159 dell'### di ### Invece dalla relazione di conteggio garzature e strumentario, allegata in atti, emerge che ### era infermiera collaborante con l'anestesista, mentre alcuna indicazione emerge circa il ruolo di ### Il CTu accertava che, a seguito della condotta colposa prima descritta, all'attore esitavano postumi clinici, valutati complessivamente nella percentuale del 15 % di danno biologico, consistiti in: 1) esiti della laparotomia esplorativa e del trattamento del laparocele, pari al 7 %, 2) esiti dell'incisione di cm 4 dello stomaco per asportazione della garza e ulteriore perforazione di 1,5 cm del duodeno, causata dal decubito della garza, valutabili nel 6 %, 3) sindrome post-traumatica da stress, che non richiedeva terapia o trattamenti specifici, valutata nel 3 %. Precisava anche che gli esiti erano stabilizzati, che non erano suscettibili di ulteriori miglioramenti e che tali esiti non incidevano sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione dell'attore. 
Occorre, quindi, stabilire se sia ravvisabile una responsabilità del personale sanitario della struttura ospedaliera che ha avuto in cura l'attore, al fine di individuare una eventuale responsabilità della ### Va preliminarmente chiarito che i fatti di cui al presente processo si sono svolti prima della entrata in vigore della legge n. 24 dell'8/3/2017, entrata in vigore in data ###. 
Si deve, poi, precisare che la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni derivanti da condotte ascrivibili al personale sanitario della struttura costituisce responsabilità di natura contrattuale. Vanno, quindi, applicati i principi in tema di onere probatorio fissati dall'art. 1218 c.c.. La Cassazione ha, in particolare, affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o la omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare la impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con la ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ., III, sentenza n. 18392 del 26/7/2017]. La Cassazione ha, peraltro, precisato che, nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno, con la conseguenza che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore (cfr.  civ. sez. III, sentenza n. 20547 del 30/9/2014). 
Inoltre si deve ritenere che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dalla inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza 1620 del 3/2/2012). 
In ordine al nesso causale occorre evidenziare che lo stesso è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" ### con riguardo alla responsabilità professionale del medico, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso / Cass. civ., sez. III, sentenza n. 16123 dell'8/7/2010). 
Nel caso in esame il CTU è pervenuto, con ragionamento condivisibile in quanto motivato e fondato su dati tecnici, alla conclusione che sussiste, nel caso in esame, una responsabilità della struttura sanitaria con riguardo alla condotta del personale sanitario, atteso che le lesioni riportate dall'attore in precedenza descritte possono essere etiologicamente ascritte esclusivamente ai sanitari che hanno proceduto all'intervento chirurgico presso l'### di ### in data ###, durante il quale veniva lasciata una garza nell'addome dell'attore. 
La convenuta ### peraltro, non ha fornito alcuna idonea prova che possa far ritenere che tale condotta dei sanitari sia stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile. Da quanto esposto consegue che va affermata la responsabilità della convenuta ### ai sensi degli art. 1218 e 1228 La domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice va, pertanto, accolta e la ### a cui fa riferimento l'### di ### va condannata al risarcimento del danno in favore dell'attore. 
Risulta anche provato che la ASL aveva stipulato polizza assicurativa con la ### n. 7006061, estesa anche alla responsabilità civile di tutto il personale medico dipendente. 
Al contempo, tenuto conto delle risultanze della c.t.u., deve ritenersi provata la responsabilità, a titolo extracontrattuale, dei medici Dott. ### dott. ### e dott. ### in qualità di sanitari che hanno proceduto all'intervento chirurgico presso l'### di ### i quali, per le ragioni prima indicate, erano obbligati al controllo dell'esatta esecuzione dell'attività di conteggio delle garze utilizzate durante l'intervento. 
La c.t.u., infatti, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei medici e il danno subito dall'attore. Deve ritenersi che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Ne consegue che, se al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. Civ. n. 20829/2018). 
Nel caso in esame dalle risultanze dell'istruttoria risulta pienamente provata la responsabilità in capo ai suddetti medici che, pertanto, devono essere condannati in solido con la convenuta ### Infatti il CTU ha accertato la colpa professionale di tipo commissivo in capo ai predetti sanitari, convenuti nel presente giudizio. 
Per quanto riguarda la posizione del Dott. ### lo stesso ha chiamato in causa la sua assicurazione professionale, ### s.p.a.. In atti il sanitario ha anche allegato copia della polizza n. ###, con scadenza 30.06.2010, e copia della comunicazione in data ### di richiesta di risarcimento per l'intervento del 24.08.2007. ### la ### s.p.a., ritendo l'operatività della polizza e l'adempimento corretto dell'assicurato agli obblighi contrattuali, deve essere condannata a tenere indenne il dott. ### da quanto tenuto a corrispondere a parte attrice in base alla presente sentenza, anche in relazione alle spese di giudizio. 
I convenuti dott. ### e dott. ### formulavano domanda di manleva nei confronti della ### in liquidazione, in considerazione della polizza stipulata dalla ### prodotta in atti. ### la ### in liquidazione deve essere condannata a tenere indenne la ### ed i predetti sanitari da quanto dagli stessi tenuti a corrispondere a parte attrice in base alla presente sentenza, anche in relazione alle spese di giudizio. 
Deve invece essere rigettata l'azione di regresso esercitata dalla ### nei confronti dei sanitari-dipendenti in quanto risulta accertato che agli stessi si può ascrivere solo una condotta di colpa lieve. 
Per quel che concerne la quantificazione dei danni patiti dall'attore deve ritenersi che in tema di danno biologico è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Vanno, quindi, senz'altro applicate le tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata (anno 2021) ai fini della quantificazione. 
In merito va fatto riferimento alle risultanze della relazione del c.t.u. dott. ### e alle conclusioni della stessa. Tale relazione risulta motivata in maniera congrua e aderente con le complessive risultanze degli atti; le considerazioni svolte dal c.t.u., inoltre, risultano coerenti con le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. stesso, il cui operato è sicuramente condivisibile. Deve anche evidenziarsi che gli elementi addotti dalle parti non risultano idonei ad inficiare le conclusioni del c.t.u.. 
In merito alla quantificazione del danno risarcibile deve ritenersi una configurazione unitaria del danno non patrimoniale, in quanto il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale. Le tabelle del Tribunale di Milano attualmente utilizzate (anno 2021), peraltro, tengono conto, nella determinazione della misura del risarcimento del danno non patrimoniale, degli insegnamenti della Cassazione; ne consegue che l'applicazione di tali tabelle, nella versione aggiornata, comporta che il risarcimento del cosiddetto danno morale deve intendersi ricompreso nel risarcimento della più ampia categoria del danno non patrimoniale. In ogni caso nella vicenda in esame non emergono, dal complesso degli atti, elementi che possano indurre a determinare il complessivo danno non patrimoniale in misura superiore a quella determinata in applicazione dei criteri fissati dalla tabella di ### Un eventuale frazionamento delle voci del risarcimento, quindi, non risulterebbe utile al fine di pervenire alla liquidazione di ulteriori somme aggiuntive, dovendosi ritenere la somme di seguito determinate onnicomprensive di tutte le possibili voci di danno, tenuto conto, in particolare, delle risultanze della c.t.u.  acquisita in atti.  ### tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 38) e applicando le ### di ### 2021 alle risultanze della ctu come sopra indicate, il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente va determinato nella misura di € 44.251,00. Tale somma non va aumentata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con la predetta somma, quindi non sussistono elementi idonei per procedere a una personalizzazione del danno, in considerazione anche della colpa lieve evidenziata dal ### Invece, in riferimento al risarcimento per la inabilità temporanea assoluta o totale (I.T.T.) il tribunale ritiene opportuno quantificare tale indennità nella somma di € 99,00 per ciascun giorno di ITT (somma indicata dalle predette tabelle del Tribunale di ### per l'anno 2021). Il c.t.u. ha determinato la I.T.T. in giorni 21, la I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 50 % in giorni 40, e la I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 25% in giorni 30. 
Ne consegue che il risarcimento del danno patito dall'attore ### va quantificato nel modo seguente: per danno biologico euro 44.215,00 e per inabilità temporanea euro 4.801,50, per un importo totale di risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di euro 49.052,50. 
Tutti i valori suddetti sono determinati all'attualità e, quindi, non compete rivalutazione sugli stessi. In ordine agli interessi, poi, sulla somma determinata nei termini più sopra specificati, a titolo di risarcimento del danno, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo. 
Per quel che concerne le spese di giudizio, la relativa regolamentazione va effettuata secondo il principio della soccombenza. ### ed i sanitari ritenuti responsabili, vanno, pertanto, condannati al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, comprensive delle spese di ### Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate e del valore della controversia. 
In relazione ai terzi chiamati in causa dal convenuto dott. ### e costituiti in giudizio, dott. ### e ### in considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione e dei rapporti professionali esistenti tra le parti, appaiono sussistere i presupposti per compensare le spese processuali tra le predette parti.  P.Q.M.   Il Tribunale di ###, ### in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate: 1) Dichiara la contumacia di ##### di ### e ### s.p.a.; 2) Accoglie la domanda risarcitoria proposta da ### e, accertata la responsabilità della ### e dei dottori #### e ### per le lesioni riportate da ### condanna gli stessi, in solido, al pagamento in favore di ### della somma di ### 49.052,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo.  3) Rigetta ogni altra domanda; 4) Condanna la ### s.p.a. in l.a., in persona dei legali rappresentanti, a tenere indenne la ### ed i dottori ### e ### dal pagamento delle somme dovute nei confronti di parte attrice in esecuzione della presente sentenza, anche in relazione alle spese processuali; 5) Condanna la ### s.p.a., in persona del l.r., a tenere indenne il dott.  ### dal pagamento delle somme dovute nei confronti di parte attrice in esecuzione della presente sentenza, anche in relazione alle spese processuali; 6) Condanna la ### ed i dottori #### e ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio e liquida tali spese in € 1.110,00 per spese, oltre spese di ### ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario.  7) Compensa le spese processuali tra il convenuto dott. ### ed i terzi da lui chiamati in causa e costituiti in giudizio, dott. ### e ####, 03.03.2023.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 678/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Troisi Maria

M
2

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4436/2022 del 24-10-2022

... alternativi fattori predisponenti la formazione del laparocele ed escluso che il secondo intervento di rimozione del batuffolo, per tempestività e modalità di esecuzione nonché in mancanza di complicanze infiammatorie e deiscenza della sutura, fosse stato causa dello stesso. Inoltre, il consulente precisò che “Per quanto riguarda la sintomatologia di somatizzazione a predominante localizzazione viscerale nonché nausea e dispepsia subcontinua con ricorrenti coliche addominali ed algia in sede epi-meso-gastrica, tali manifestazioni sono riconducibili a condizioni di alterata motilità e peristalsi del tratto gastrointestinale (indipendenti dagli interventi) nonché al laparocele, che però come si è detto non può essere imputato al secondo intervento”. E così la pretesa omissione di valutazione delle patologie dell'attore quali ipertensione, diabete, sovrappeso, sono state invece indicate come le alternative cause del laparocele e, quindi, escludono come causa l'intervento di rimozione del batuffolo come sottolineato dal c.t.u.. Né può parlarsi di “aggravamento” per la successiva operazione di laparocele, atteso che appunto il laparocele è stato escluso come danno conseguente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione ### civilein persona dei ### 1) dott. ### rel.  2) dott. ### 3) dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 2850/2016 R.G. vertente #### nato a Napoli il ### (c.f.: ###), elett.te dom.to in Qualiano ### alla ### n.15, presso lo studio dell'avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello (fax: 081-8186617; pec: ###). ###.O.R.N. Cardarelli, in persona del ### p.t., Dott.ssa ### con sede ###, p.iva ###, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso notificato e in virtù di delibera di conferimento incarico n. 595 del 07/07/2016 dall'avv. ### (c.f.: ###) e con lo stesso elettivamente domiciliat #######, ### n. 20 (fax: ###; pec: ###) APPELLATO ### di ### a r.l., con sede ###, P. Iva ###, in persona del suo procuratore in giudizio p.t, Dott. ### delegato alla rappresentanza e firma sociale, giusta procura ### del 11.11.2009, n.### di rep., Racc. n.22352, rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f.: ###) ed elett.te dom.ta presso il suo studio, in Napoli alla ### n.92, in virtù di mandato in calce all'atto di appello. (fax: ###; pec: ###). #### dr. ### nato a Napoli il ### ed ivi residente ###ro 22, (c.f.: ###), rapp.to e difeso dall'avv. ### (C.F. ###) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli alla via F. Blundo, n.ro 54. (fax:081.###; pec: ###). ###: appello avverso la sentenza n. 2546/2016 del Tribunale di Napoli ottava sezione civile, in tema di responsabilità professionale.  CONCLUSIONI:” ###. ### procuratore dall'appellante, si riporta all'atto di citazione in appello, nonché alla documentazione prodotta in tutte le fasi del procedimento e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. In particolare insiste nell'accoglimento della richiesta istruttoria, articolata nell'atto di citazione in appello, di nominare un nuovo C.T.U. che accerti e quantifichi tutti i danni riportati dall'appellante a seguito dei fatti di causa per evidente responsabilità medica (batuffolo lasciato all'interno dell'addome). In subordine, chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art 190c.p.c.. ###. ### procuratore dall'appellante, ad integrazione delle precedenti note per la trattazione scritta (del 14.6.22), essendo ancora nei termini, riportandosi integralmente all'atto di citazione in appello, insiste nell' accoglimento delle richieste istruttorie articolate, ed in particolare che: 1. sia ammessa prova testimoniale così come richiesta e articolata nell'atto di citazione in appello, la quale è stata riproposta così come formulata in primo grado non essendo stata ### ammessa dal giudice di prime cure; 2. sia nominato un nuovo C.T.U. e/o collegio peritale che accerti e quantifichi tutti i danni (danno biologico, #### danno morale) riportati dall'appellante, a seguito dei fatti di causa, e il nesso eziologico.In subordine, chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 del c.p.c..  ###. ### riportandosi a tutte le proprie difese che si abbiano qui per ripetute. Conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Chiede che la causa si assegnata a sentenza con i termini di legge di cui all'art 190c.p.c.  ###. ### nell'interesse della ### di ###, si riporta a tutte le eccezioni, difese di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa, che qui si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti. Si oppone a qualsivoglia richiesta istruttoria ex adverso formulata poiché del tutto irrilevante e si oppone, altresì, alla richiesta di rinnovo della CTU avanzata dall'appellante poiché meramente esplorativa. Conclude, pertanto, preliminarmente per la declaratoria, ex art. 342 e 348 bis e ter cpc, d'inammissibilità dell'appello, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge. Conclude, in ogni caso, per l'integrale rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, pel rigetto d'ogni domanda, anche subordinata, rivolta nei confronti della propria assistita poiché assolutamente non provata con conseguenziale condanna dell'appellante e/o degli appellati A.O.R.N ### e Dott. ### alla refusione delle spese e competenze del grado di giudizio oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge. Chiede che l'###ma Corte di Appello voglia assegnare la causa a sentenza con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.  ###. ### nell'interesse del ### in ottemperanza al decreto di trattazione scritta della udienza del 01 luglio 2022, conclude affinché l'###ma Corte di Appello di Napoli, ### C. R. ### rejetta ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere : 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal ### stante sia l'assenza di elenco dei motivi di appello alla sentenza resa dal Tribunale Civile di ### n.ro 2546/16 sia per la genericità sia per l'indeterminatezza dell'appello promosso; 2) ### in ogni caso l'appello del ### avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di ### n.ro 2546/16 perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni compiutamente esposte nei propri scritti difensivi; 3) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello promosso, accertare e dichiarare l'obbligo dell'### di ### “A. 
Cardarelli”, in persona del ### p. t., di tenere indenne il ### condannandola in via esclusiva al pagamento di quanto dovuto a favore del ### a qualsiasi titolo o ragione, comprese le eventuali spese e le competenze di lite; 3.a) In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea con il conseguente obbligo del ### di provvedere in via esclusiva o solidale al risarcimento dei danni come eventualmente liquidati, accertare e dichiarare l'obbligo della ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, di tenere il convenuto indenne e condannarla al pagamento di quanto stabilito a favore del ### e/o di quanto eventualmente dovuto all'### di ### “A. 
Cardarelli” in virtù della spiegata azione di regresso a qualsiasi titolo o ragione, comprese le eventuali spese e le competenze di lite. 4) Condannare il ### al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio. ### impugna e contesta tutto quanto ex adverso richiesto e concluso anche nelle note di trattazione che saranno depositate, e ne chiede il rigetto riservandosi, in ogni caso, dato il mancato contestuale contraddittorio di meglio replicare e controdedurre nei successivi scritti conclusionali. ### in ogni caso, si oppone fermamente alla rinnovata richiesta istruttoria di ammissione di prova testimoniale e di nomina di nuovo C.T.U. (o ###) formulate dall'appellante nelle note di trattazione del 14.6.2022 e del 15.06.2022 chiedendo il rigetto delle istanze sottolineando che l'###ma Corte adita sul punto si era già compiutamente espressa per il rigetto con la resa ordinanza del 13.02.2019. Il procuratore del convenuto chiede che la causa sia rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito degli scritti difensivi.” Svolgimento del processo Con citazione del 27.01.2011, ### conveniva innanzi al Tribunale di ### l'### “Cardarelli”, per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 118.768,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa della condotta colposa posta in essere dall'azienda convenuta nel corso di due interventi chirurgici, eseguiti in data ###. A fondamento della domanda, esponeva che:”1) che l'istante il giorno 12/12/07 veniva ricoverato c/o la ### di ### dell'### "A. ### di ### direttore prof. ### 2) che, in pari data, alle veniva sottoposto alle ore 10.00 circa, ad intervento chirurgico "### per litiasi della colecisti; 3) che dopo l'intervento, intorno alle ore 16.00, venne trasportato nel reparto di chirurgia; 4) che, verso le ore 16.30, a seguito di forti dolori, venne sottoposto a TAC urgente che evidenziò la "presenza di un piccolo involucro metallico in corrispondenza dell'ingresso dell'ilo epatico, in relazione al lato colecistico"; 5) che veniva ricondotto in sala operatoria e sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico di "### che consentì di obiettivare, in corrispondenza dell'ilo epatico, la presenza di un corpo estraneo costituito da un "batuffolo"; 6) che durante la prima notte e per due giorni, non gli venne applicato il catetere e, con sommo dolore, fu costretto a scendere dai letto per i bisogni fisiologici;7) che solo al terzo giorno dall'intervento, su indicazione del primario prof. ### veniva applicato il catetere; 8) che verso il quinto giorno ha avuto problemi respiratori con versamento pleurico; 9) che a seguito degli interventi e dell'assistenza negligente e colposa del personale, il ### ha subito una sindrome ansioso-depressiva di notevole entità e per la quale pratica controlli specialistici e trattamento psico-farmacologico; 10) che, allo stato, lamenta stato d'ansia continuo con depressione del tono dell'umore e ricorrenti attacchi di panico, nonché astenia, facile irritabilità, difficoltà nella concentrazione marcati disturbi del primo sonno-veglia. Si sottopone a trattamento farmacologico psicofarmaci psicoterapia; 11) che come conseguenza della rilaparotomia si è verificato inoltre un locus minoris resistentia e a carico della parete addominale con necessità di ulteriore intervento chirurgico di urgenza. Accusa, inoltre, polisomatizzazione predominante localizzazione viscerale, oltre a nausea e dispepsia sub-continua con ricorrenti coliche addominali unitamente ad algia in sede epi-meso-gastrica; 12) che, a seguito della disavventura medica subita, l'attore ha subito un danno biologico in misura del 20%, una ITT di giorni 26, un ITP di giorni 13 al 50%, danno morale e lucro cessante ed un ulteriore danno patrimoniale, il tutto come da perizia medicolegale del dr. ### che si allega e che qui si intende per ripetuta e trascritta; 3) che il ### è impiegato c/o 1'A.S.L. ### 2 Nord della ### Campania”. 
Si costituiva l'### di ### “A. Cardarelli”, la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria assicurazione e del dott. ### medico dipendente dell'azienda, nel merito deduceva che: -non sussisteva al caso di specie alcuna colpa medica, poiché l'intervento di rilaparotomia era stato eseguito immediatamente dopo l'atto operatorio nell'osservanza delle regole e protocolli terapeutici; -che era assicurata per la responsabilità civile con la ### di assicurazioni e ### spa; -che in caso di accoglimento della domanda dell'attore aveva diritto ad essere manlevata dalla suddetta compagnia di assicurazione. Ciò dedotto, concludeva per il rigetto della domanda principale; in caso di accoglimento delle pretese della controparte, chiedeva la condanna della ### e del dott. ### a pagare, direttamente al ### le eventuali somme a questi riconosciute a titolo risarcitorio. 
La domanda dell'### di ### “A. Cardarelli” proposta nei confronti della ### ass.no veniva stralciata dal ### a seguito della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della predetta società. 
Chiamato in causa dell'A.O.R.N. si costituiva in giudizio il dott. ### il quale così concludeva:” 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della ### di ### al fine di essere da questa garantito e tenuto indenne dall'eventuale accoglimento, sia parziale sia totale, della domanda formulata dal ### e/o dall'eventuale accoglimento, sia parziale sia totale, della domanda di regresso formulata dall'### di ### "A. ###, e ciò in conseguenza dell'accertamento a suo carico di una responsabilità per colpa grave. All'uopo, il ### chiede, sin da ora, ai sensi dell'articolo 269 del C.P.C., di disporre un differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa già fissata per il 7 maggio 2012 e ciò nel rispetto dei termini di legge. 2) In via principale, rigettare la domanda promossa dal ### perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata; 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della responsabilità professionale del ### per colpa lieve, accertare e dichiarare l'obbligo della ### di ### e ### S.p.A., in ###, in persona del liquidatore p.t. nonché dell'### di ### "A. ###, in persona del ### p.t., di tenere il convenuto indenne, condannandolo al pagamento di quanto dovuto a favore del ### a qualsiasi titolo o ragione; 3.a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della responsabilità professionale del ### per colpa grave, accertare e dichiarare l'obbligo della ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, di tenere il convenuto indenne e condannarla al pagamento di quanto stabilito a favore del ### a qualsiasi titolo o ragione e/o di quanto eventualmente dovuto all'### di ### "A. ### in virtù della spiegata azione di regresso. 4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed on orari del presente giudizio.” Autorizzata, la chiamata in causa della soc. ### di ### quest'ultima si costituiva in giudizio e così concludeva: ”A) in via preliminare ed assorbente, rigettare la domanda di garanzia attesa la manifesta inoperatività della polizza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio; B) ### in ogni caso, la domanda principale proposta dal #### e la subordinata rivolta dalla ### di ### A. ### poiché infondate in fatto e in diritto e comunque, non provata; con vittoria per spese ed onorari di giudizio; C) In gradata, in caso di accoglimento della domanda principale, dichiarare unica ed esclusiva responsabile dell'evento l'### di ### A. ### con ogni consequenziale pronuncia anche per quel che riguarda il governo delle spese di lite; D) In via ancora gradata, in caso di accoglimento della domanda principale e della subordinata formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del Dotto. ### dichiararsi la responsabilità di quest'ultimo a titolo di colpa lieve e, per l'effetto, l'inoperatività della polizza contratta dalla #### A r.l. le causali di cui in narrativa; con vittoria di spese ed onorari di causa; E) in via ancora più gradata, in caso di accoglimento della domanda principale e del la subordinata formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del ### dichiararsi che la polizza invocata dal ### e contratta con la #### a r.l. 
è a secondo rischio con conseguente sua inoperatività; con vittoria di spese ed onorari di causa; F) ### ogni caso, qualsivoglia domanda di garanzia e/o regresso formulata dall'### di ### A. ### nei confronti del ### poiché infondata in fatto e in diritto; regolarsi le spese secondo giustizia; G) ### infine, che alcuna spesa potrà essere riconosciuta in favore del dott. ### dalla #### A r.l. stante la violazione del patto di gestione della lite".  ### il giudizio veniva conferito incaro al c.t.u. dott. ### e all'udienza del 25.02.2016 veniva pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.. 
Il Tribunale di ### ottava sezione civile, con sentenza n. 2546/2016 così provvedeva: ”A) rigetta la domanda risarcitoria proposta da Di tolla ### nei confronti dell'### in persona del l.r.p.t.; B) dichiara l'assorbimento delle domande proposte dall'### in persona del 1.r.p.t., nei confronti del dottor ### nonché di quelle proposte da quest'ultimo nei confronti della ### soc. coop. A r.l., in persona del 1.r.p.t., C) compensa le spese di lite tra l'attore ### e l'### in persona del I.r.p.t., nonché tra quest'ultima ed il chiamato in causa ### nonché, ancora, tra quest'ultimo e la chiamata in causa ### soc.  coop. a r.l., in persona del l.p.t.; D) pone definitivamente a carico dell'attore ### le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti”.  ### così motivava: “ il ctu ha in termini definitivi escluso un danno biologico, escludendo sia un danno iatrogeno di natura permanente che di natura temporanea; da ciò discende l'inaccoglibilità della domanda risarcitoria ove correlata alle voci risarcitorie indicate ai punti 1),2),3),6) del capo B delle conclusioni dell'atto di citazione (cfr. pag.4 dell'atto di citazione). Totalmente prive di prova documentale appaiono le spese ed i danni patrimoniali (euro 2.000,00 ed euro 1.000,00) di cui si chiede il ristoro ai punti 5) e 7) del capo B delle conclusioni dell'atto di citazione (cfr. pag.4 dell'atto di citazione); appare sul punto finanche carente l'attività deduttiva ... l'attore si è, inoltre, limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di svolgere qualsivoglia argomentazione e limitandosi ad operarne una quantificazione monetaria, verosimilmente calcolandolo nella misura di una frazione del danno biologico richiesto. Anche tale posta di danno non può, pertanto, essere concretamente riconosciuta”. 
Quanto alla posizione del chiamato in causa dott. ### così provvedeva :”occorre rammentare che il consolidato orientamento della Suprema Corte in caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della, stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del fatto dannoso e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto, come nel caso di specie, per esserne garantito o in quanto corresponsabile dello stesso fatto; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda, che potrà trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. sentenza n.23308 del 2007). Dalla lettura dei verbali di causa emerge che l'attore, in occasione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 5 novembre 2012 non ha formalmente esteso la propria domanda nei confronti del dottor ### in tal modo non avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 183 4° comma c.p.c.; decisamente tardiva e, quindi, inammissibile è la richiesta di estensione della domanda formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma 1° termine c.p.c. depositata il 3 dicembre 2012”. 
Avverso tale sentenza pubblicata il ###, non notificata, con citazione del 06.06.2016, iscritta a ruolo il ###, proponeva appello ### per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle richieste attoree, contraddittorietà della sentenza sulla responsabilità della struttura pubblica ### e mancata condanna. ### l'appellante, nel giudizio di primo grado, era emerso il nesso di causalità tra il primo intervento chirurgico di colecistectomia ed il successivo intervento di rilaparotomoia, così come confermato anche dal c.t.u.. Infine, deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del dott. ### non era tardiva, stante la modifica della domanda fino alle memorie ex art. 183 c.p.c.. 2) errata e contraddittoria valutazione delle richieste attoree. Illogicità e illegittimità della c.t.u.. 3) errata compensazione delle spese di giudizio e pagamento della c.t.u. a carico dell'appellante. 4) aggravamento delle condizioni di salute dovute all'intervento. 
Pertanto, così concludeva: “a. Sentir accogliere l'appello così come formulato di conseguenza modificare in toto la sentenza n. 2546/2016 (R.G. 3342/2011) emessa dal Tribunale di ### il ### e in particolare: b. Ammettere prova testimoniale così come articolata in primo grado e con i testi ivi richiamati. 
Prova trascritta nel presente atto. c. Nominare nuovo C.T.U. e/o collegio peritale che accerti e quantifichi il danno biologico, l'ITT e P riportati dall'appellante a seguito dei fatti di causa e il loro nesso eziologico, in uno col recente intervento di laparocele, nonché il danno morale; d. Condannare l'### in solido con il convenuto dott. ### al risarcimento dei danni così come richiesti in citazione e/o quelli ritenuti giusti a seguito di C.T.U., comunque entro i limiti di € 26.000,00; e. Revocare il governo delle spese e porre le spese di C.T.U. di entrambi i giudizi a carico delle parti convenute ; f. Condannare, chi di ragione, alle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre ### CPA e spese generali 15%, con distrazione a favore del procuratore costituito ed anticipatario. g. Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione”. 
In data ### si costituiva tempestivamente l'A.O.R.N. “Cardarelli” (udienza fissata in citazione per il giorno 28.10.2016), la quale in via preliminare chiedeva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 n. 1 e 2 c.p.c. nonché ex artt.  348 bis e 348 ter c.p.c. e, in subordine, di respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto. 
In data ### si costituiva tempestivamente (udienza fissata in citazione per il giorno 28.10.2016), la ### di ### coop. A.r.l., la quale la quale in via preliminare chiedeva l'inammissibilità dell'appello ex artt.  342 n. 1 e 2 c.p.c. nonché ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e, in subordine, di respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto. 
In data ### si costituiva tardivamente ### (udienza fissata in citazione per il giorno 28.10.2016), il quale chiedeva l'inammissibilità dell'appello e comunque il rigetto perché infondato. 
Disposta la trattazione scritta per la legislazione sulla emergenza covid 19, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza del 01.07.2022 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Le parti depositavano comparse conclusionali e il dr. ### anche memoria di replica.   Motivi della decisione Va innanzi tutto rilevato che la Corte con ordinanza del 13.2.2019 ha, motivando punto per punto, rigettato le istanze di ammissione delle prova testimoniale articolata in primo grado e di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio. 
Del resto, i capitoli di prova riguardavano circostanze di fatto già acquisite al processo e valutate dal consulente, che aveva puntualmente risposto a tutti i quesiti formulati affermando che seppure sussisteva la colpa medica nell'aver lasciato un batuffolo nell'addome, la tempestiva (in giornata) rimozione dello stesso non aveva determinato alcun danno iatrogeno al paziente né ritardato la guarigione che aveva avuto il suo naturale decorso.  ### motivo di appello sia pure confusamente articolato in più punti con il quale l'appellante lamenta una errata valutazione delle prove e la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove afferma la responsabilità della struttura e poi omette la condanna al risarcimento dei danni, è inammissibile ex art. 342 c.p.c., nel senso che il Tribunale pur riconoscendo la responsabilità dell'### e quindi dei suoi dipendenti per la dimenticanza nell'addome di un batuffolo di ovatta, sulla base della consulenza di ufficio ha escluso che vi fosse prova dei danni allegati dall'attore (“danno biologico 20%; ITT e ### danno morale; danno emergente e lucro cessante; ulteriore 30% per danno non patrimoniale per insorgenza di patologia neurologica e di aderenza a carico della parete addominale come conseguenza delle complicazioni dovute all'intervento chirurgico, inteso come danno estetico; spese mediche; ecc. oltre interessi nonché interessi anatocistici; aggiornamento delle somme dall'adempimento mediante applicazione ### per il commercio”) conseguenti al secondo e tempestivo intervento di rimozione del batuffolo. 
Infatti, il consulente di ufficio accertò che “ … la pronta individuazione del corpo estraneo e la sua sollecita rimozione, riaprendo la breccia chirurgica appena saturata e poi successivamente, nel giro di circa un'ora e mezza, di nuovo saturata, non provocò alterazioni del processo di cicatrizzazione, che di fatto non era ancora iniziato. Una volta estratto il copro estraneo fu eseguita una nuova sutura senza alcun traumatismo tissutale … ### si può concludere che il successivo intervento non abbia determinato alterazioni del processo di cicatrizzazione e quindi non abbia giocato un ruolo causale nell'insorgenza del successivo laparocele, che come visto, può dipendere da svariati fattori. Tanto il primo che il secondo intervento furono eseguiti correttamente e possono tecnicamente definirsi a carattere routinario. Il secondo intervento in particolare si limitò a rimuovere il corpo estraneo lasciato in addome senza alterare né modificare organo o strutture anatomiche endoaddominali”. Ed ancora “… non si individua un danno biologico causalmente collegato all'operato dei sanitari… Analogamente, considerata la tempestività del secondo intervento e la regolarità del decorso post operatorio, non si ravvisa nemmeno prolungamento dell'incapacità temporanea rispetto a quella normalmente prognosticabile per un intervento di colecistectomia per via laparotomia” (### CTU pag. 11). ### ha, quindi, accertato che: i sanitari intervenivano prontamente per la risoluzione del problema; tale pronto intervento evitava conseguenze dannose o peggiorative sul piano medico per il paziente; il decorso post-operatorio è stato “regolare” e, quindi, non segnato da vicende anomale, l'incapacità temporanea è stata quella normalmente prevedibile per un intervento di colecistectomia. ### di ### nel suo elaborato peritale, concluse che dalle indagini sul signor ### e dalla documentazione offerta in comunicazione era emerso inequivocabilmente che era: 1) insussistente il danno biologico che il ### aveva invece quantificato nella percentuale del 20%; 2) assolutamente inesistente la invocata invalidità temporanea parziale e totale; 3) insussistente la altrettanto invocata diminuzione di capacità lavorativa. 
A fronte di tali risultanze istruttorie richiamate dal Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto motivatamente contestarle ed invece si è limitato a richiedere la rinnovazione della consulenza perché a suo dire il consulente di ufficio non avrebbe risposto alle osservazioni critiche del suo consulente dott. ### tempestivamente trasmesse dal difensore al consulente di ufficio. 
Ma in effetti con tali note “critiche” il dott. ### si limitò a reiterare la tesi che la riapertura e la ricucitura della ferita probabilmente “formarono un locus minoris resistenziae” causa del successivo laparocele, così come il ritardo nel posizionamento del catetere determinò un grave globo vescicale con aumento della pressione endoaddominale che “avrebbe potuto influire su una eventuale deiscenza dei punti di sutura interna”. Ma a ben vedere tali pretese critiche avevano già avuto piena risposta nella consulenza che appunto aveva individuato gli alternativi fattori predisponenti la formazione del laparocele ed escluso che il secondo intervento di rimozione del batuffolo, per tempestività e modalità di esecuzione nonché in mancanza di complicanze infiammatorie e deiscenza della sutura, fosse stato causa dello stesso. Inoltre, il consulente precisò che “Per quanto riguarda la sintomatologia di somatizzazione a predominante localizzazione viscerale nonché nausea e dispepsia subcontinua con ricorrenti coliche addominali ed algia in sede epi-meso-gastrica, tali manifestazioni sono riconducibili a condizioni di alterata motilità e peristalsi del tratto gastrointestinale (indipendenti dagli interventi) nonché al laparocele, che però come si è detto non può essere imputato al secondo intervento”. E così la pretesa omissione di valutazione delle patologie dell'attore quali ipertensione, diabete, sovrappeso, sono state invece indicate come le alternative cause del laparocele e, quindi, escludono come causa l'intervento di rimozione del batuffolo come sottolineato dal c.t.u.. Né può parlarsi di “aggravamento” per la successiva operazione di laparocele, atteso che appunto il laparocele è stato escluso come danno conseguente all'intervento di rimozione del batuffolo. 
Dunque, l'appellante non ha prospettato alcun argomento utile a supportare la censura e da contrapporre alla esaustiva motivazione in ordine alla mancata dimostrazione degli allegati danni, pur dovendosi riconoscere la mal practice sanitaria. 
Anche rispetto al danno morale “per le sofferenze fisiche e psichiche pur non sfocianti in una vera e propria malattia costituente danno biologico” (v. c.t.u.) per aver dovuto il ### subire un secondo intervento, l'appello non contiene alcuna censura rispetto al difetto di allegazione ritenuto dal Tribunale, che appunto stando alla domanda ha ricollegato il danno morale richiesto dal ### solo al preteso danno iatrogeno biologico, escluso dal consulente e dallo stesso Tribunale. Del resto, è stato di recente precisato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (Cassazione civile sez. un., 28/02/2022, n.6500). 
Alla ritenuta inammissibilità dell'appello in ordine alla prova dei pretesi danni consegue l'assorbimento della questione circa l'ammissibilità dell'estensione della domanda nei confronti del dott. ### All'inammissibilità dell'appello consegue anche l'infondatezza del gravame in ordine al regolamento delle spese di primo grado. 
Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, stante la risoluzione del gravame sulla base della sua inammissibilità, di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod.,per le cause di valore sino ad € 26.000,00 (avendo il ### in tal misura limitato la domanda in appello), seguono la soccombenza dell'appellante.   P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 2546/2016 del Tribunale di ### ottava sezione civile, così provvede: a) Dichiara inammissibile l'appello; b) ### al pagamento, in favore dell'A.O.N. A.  ### delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in € 2738,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge; c) ### al pagamento, in favore della ### di ### a r.l., delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in € 2738,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge d) ### al pagamento, in favore di ### delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in € 2738,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge; e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co.  1 quater, d.p.r. n. 115/02. 
Così deciso in ### il #### est.   Dr. ### firmato digitalmente 

causa n. 2850/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Cocchiara Alessandro

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3514/2022 del 07-04-2022

... l'occlusione intestinale da briglie differenziali ed il laparocele. ###, quindi, in forza delle considerazioni che precedono, ha chiesto che fosse accertato il comportamento colposo per negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici che l'avevano operato, dipendenti della ### dell'###M.I., e dello specialista anatomopatologo, i quali, senza attendere la verifica definitiva, avevano praticato un intervento demolitivo, non dovuto e non necessario e, per l'effetto, che i predetti fossero condannati, alternativamente o solidalmente, al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, morale, esistenziale subiti e subendi, oltre accessori e condanna al pagamento delle spese di lite. ### dell'###M.I. si è costituita in giudizio assumendo che la diagnosi istologica estemporanea di “parenchima pancreatico con noduli…sospetti per una lesione verosimilmente maligna…” poneva come indicazione necessaria ed indifferibile la “duodenocefalopancresectomia”, eseguita dai medici operanti nel pieno rispetto delle tecniche e dei mezzi occorrenti per affrontare e risolvere l'anomalia insorta. Alcuna colpa, quindi, poteva essere addebitata ai medici dipendenti della struttura - sebbene (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80002 del ### per gli ### dell'anno 2008, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità medica e vertente TRA ### C.F. ###, #### C.F. ###, ### C.F.  ###, ### C.F. ###, ### GESSICA, C.F. ###, tutte in nome proprio ed in qualità di eredi di ### C.F. ###, rappresentate e difese, giusta procura in calce alle comparsa di costituzione depositate telematicamente in data ### e 03.06.2019, dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli al ### n. 7 hanno eletto domicilio; - ATTRICI - ###'###.RR.M.I., ###.  ### PIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli alla ### n. 44 ha eletto domicilio; - CONVENUTA - E ### C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### presso il cui studio in Napoli alla ### n. 20 ha eletto domicilio; - CONVENUTO - E ### C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli alla ### n. 314 ha eletto domicilio; - CONVENUTO - E ### C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli alla ###. ### n. 90 ha eletto domicilio; - CONVENUTO - E ### C.F. ###M, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### Manfredonia, presso il cui studio in Napoli alla ### n. 36 ha eletto domicilio; - CONVENUTO - E ### C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### di Napoli alla ### n. 80 ha eletto domicilio; - CONVENUTO - NONCHÉ ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di chiamata in causa notificato, dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli alla ### di ### n. 242 ha eletto domicilio; - ### - NONCHÉ ### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### giusta procura per ### di ### del 08.11.2002, rep.  20243, racc. 5680, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli alla ### n. 36 ha eletto domicilio; - ### - NONCHÉ SOCIETÀ ###. ###.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di chiamata in causa notificato, dall'Avv. ### presso il cui studio in #### alla ### n. 23 ha eletto domicilio; - ### - NONCHÉ ### S.P.A., P.I. ###, con sede ###persona del procuratore pro tempore ### giusta procura per #### del 18.06.2019, rep. n. 95610, racc. n. 21070, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio in calce all'atto di chiamata in causa notificato, dall'Avv. ### D'### presso il cui studio in ### alla via ### n. 11 ha eletto domicilio; - ### - assegnata a sentenza alla udienza del 08.10.2021 sulle seguenti: ### Per parte attrice: nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate hanno concluso nei termini che seguono: “1. Accerti e dichiari la responsabilità dei convenuti solidalmente e/o individualmente nell'errore diagnostico e operativo conseguente sulla persona del defunto ### 2. Accerti e dichiari il grado di responsabilità di ciascuno in rapporto al ruolo rivestito in equipe; 3. Per l'effetto condanni ciascuno solidalmente e/o individualmente al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai quali si vanno ad aggiungere la personalizzazione e il risarcimento del danno morale, il tutto sia iure proprio che iure hereditatis, subiti e subendi; 4. Condanni, infine, ciascuno solidalmente e/o individualmente al pagamento delle spese, compresa quella di ### diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”. 
Per la convenuta ### dell'###R.R.M.I.: “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, impugna tutto quanto ex adverso esibito, dedotto e prodotto e chiede introitarsi la causa a sentenza. È altresì presente l'avvocato ### per delega dell'avvocato ### per gli istanti il quale nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate chiede assegnarsi la causa a sentenza senza ulteriori termini È presente per la ### ass.ni ### per delega dell'avv. ### l'avv. ### che si riporta a tutte le difese ed eccezioni spiegate in atti e verbali di causa, impugna e contesta per quanto di ragione la C.T.U. depositata, si riporta alle note controdeduttive del CTP dott. 
Tavone”. Nella comparsa di costituzione e risposta le conclusioni erano state rassegnate nei termini che seguono: “respingere la domanda attrice proposta nei confronti dell'### S. ### della ### perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto. In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accolga, anche solo parzialmente, la domanda proposta dall'attrice nei confronti della comparente in concorso con tutti gli altri medici ed, in particolare, con il dott. ### si chiede che lo stesso provveda a graduare le differenti responsabilità, atteso il diverso grado di efficacia che i convenuti, per le loro differenti funzioni, hanno potuto avere nella determinazione del presunto evento dannoso (…) ### le spese di lite”.  ### nel riportarsi al contenuto dei propri atti, ha concluso nei termini che seguono: “rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, quantomeno nei confronti del ### comparente, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti del comparente, dichiarare tenute le società ### con sede ###/2 e la ### S.p.A. Winterthur - ####, con sede ###, al risarcimento derivante da responsabilità civile dei sanitari”.  ### si è riportato ai propri scritti difensivi. Nella comparsa di costituzione e risposta le conclusioni erano state rassegnate nei termini che seguono: “rigettare le avverse e/o contrapposte domande che dovessero sostenersi in danno del dott.  ### dichiarandole inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In via gradata ed eventuale in caso di accoglimento totale o parziale della domanda avversaria e nel caso che gli effetti pregiudizievoli della stessa dovessero in qualche modo ricadere, in tutto o in parte, in danno del dott. ### dichiarare che a tanto sia tenuta direttamente ed esclusivamente la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in virtù del contratto assicurativo individuato col 548415430; in ogni caso condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne il dott.  ### da ogni conseguenza che direttamente e/o indirettamente dovesse derivargli per i fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Con la memoria ex art. 183 c.p.c. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della domanda, reiterando le altre conclusioni già rassegnate.  ### Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate in atti ha concluso nei termini che seguono: “a) ### la domanda attorea essendo la stessa nulla, inammissibile, inaccoglibile, improcedibile, infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata; b) Subordinatamente, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, vertendosi in ipotesi di responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascun convenuto nei rapporti interni e, quindi, condannare gli altri convenuti ciascuno in misura corrispondente alla quota di responsabilità cedente a proprio carico, nonché rivalere e/o garantire e/o rimborsare in via di regresso tutto quanto il Dr. ### dovesse corrispondere alle intervenute in misura eccedente la quota di responsabilità eventualmente ritenuta sussistente a suo carico; c) In ogni caso dichiarare tenuta e condannare la ### dell'###M.I. ###. ### della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per legge e per contratto di lavoro, a garantire e/o rivalere esso Dr. ### da tutto quanto fosse malauguratamente condannato a pagare alle intervenute od anche agli altri convenuti in dipendenza del presente giudizio; d) In via istruttoria chiede ammettersi prova orale articolata nella memoria ex art. 183,VI co., n.2, c.p.c. con i testi indicati; e) ### nulla e/o inattendibile e/o inutilizzabile la CTU redatta dal Dr. ### perché caratterizzata da evidenti errori ed omissioni; Condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali”.  ### si è riportato a tutte le proprie precedenti eccezioni e richieste. Nella comparsa di costituzione e risposta aveva concluso chiedendo che fossero dichiarate inammissibili, improponibili in rito ed infondate nel merito le domande proposte dall'attore nei propri confronti. In caso di accoglimento della domanda, con condanna solidale al risarcimento del danno, aveva chiesto che fossero accertare e graduate le singole responsabilità dei convenuti, con condanna a rivalerlo ed a rimborsargli, in via di regresso, tutto quanto fosse condannato a pagare in dipendenza del giudizio, per la parte eccedente la propria responsabilità. In ogni caso con condanna della ### dell'###M.I. a garantirlo e manlevarlo da quanto fosse condannato a pagare in favore dell'attore, anche per spese e con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di lite.  ### nel riportarsi a tutte le proprie precedenti difese ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta nei termini che seguono: “1) in via preliminare dichiarare la nullità della domanda nei confronti del concludente per evidente vaghezza e genericità, nonché del tutto mancante dei requisiti essenziali; 2) rigettare la domanda nei confronti del concludente per evidente carenza di legittimazione passiva, e per l'effetto estromettere dal giudizio il ##### 3) rigettare la domanda di risarcimento danni di esso attore in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova oltre che alcuna responsabilità giammai potrà essere imputata al concludente; 4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiarare unica responsabile essa ###le ### dell'###M.I., ###.  ### della ### in persona del legale rapp.te p.t.”. 
Per la ### S.p.A.: “si riporta a tutte le difese ed eccezioni spiegate in atti e verbali di causa, impugna e contesta per quanto di ragione la C.T.U. depositata, si riporta alle note controdeduttive del CTP dott. ### e chiede introitarsi la causa a sentenza”. 
Nella comparsa di costituzione e risposta ha concluso nei termini che seguono: “in via preliminare, per le motivazioni suesposte, rigettare la domanda principale proposta dal sig. ### perché invalida, nulla, improponibile, improcedibile, inammissibile nonché carente dei requisiti ex art. 163 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda attrice perché non provata e, comunque, infondata nell'an, nel nesso eziologico e nel quantum; in via gradata, nella denegata ipotesi venga accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie lamentate e l'intervento chirurgico nonché le successive terapie eseguite, reietta ogni avversa eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità totale o concorrente in maniera prevalente della ### dell'### dei ###M.I. Casa di ###. ### della ### dei dott.ri ##### aiuto chirurghi, nonché del dott. ### anatomopatologo, ed in tal caso graduare le colpe con eventuali altri corresponsabili; conseguentemente, in ipotesi di responsabilità ex art. 2055 c.c., dichiarare, con la stessa sentenza, per effetto del diritto di regresso, la ### di ### - ### sanitario ### della ### e/o i dott.ri ##### aiuto chirurghi, nonché del dott. ### anatomopatologo, tenuti a rimborsare e/o a restituire alla comparente tutto quanto fosse tenuta a corrispondere al sig. ### tenuto conto sempre dei massimali di polizza, eventualmente in eccedenza a quanto dovuto rispetto alla quota in virtù della quale la comparente è tenuta a manlevare; in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la non debenza dell'indennità ex art. 1910 c.c., II comma, e/o riconoscere, nella denegata ipotesi di condanna della comparente società il diritto di regresso nei confronti di chi di dovere; in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di condanna anche solo concorsuale del dott.  ### disattendere e rigettare la domanda di manleva e, solo in via più gradata, contenere la domanda nell'ambito del massimale di polizza, compensando, epperò, le spese di lite tra l'assicurato dott. ### e la comparente compagnia di assicurazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 
Per la ### S.p.A.: Nella comparsa di costituzione e risposta ha concluso nei termini che seguono: “conclude perché il Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari, per i motivi così come gradatamente esposti in premessa, inammissibili ed improponibili in rito ed infondate nel merito e, comunque, rigetti tutte le domande che il prof. ### ha proposto nei suoi confronti. Subordinatamente e salvo gravame, dichiari sussistente un obbligo da parte sua di rivalerlo e di garantirlo solo a secondo rischio nei limiti e termini di polizza. Con la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio”. 
Per la Società Cattolica di ### coop. a r.l.: “reitera tutte le difese ed eccezioni sviluppate in tutti i propri scritti difensivi e dai verbali di causa impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiede il rigetto integrale di tutte le domande proposte dagli eredi del signor ### in quanto inammissibile improponibile di nel merito. Nel reiterare ancora una volta tutte le eccezioni e difese di cui al verbale di udienza del 30.11.2020 questa difesa chiede il rigetto integrale delle domande fermo tutto quanto innanzi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti della ### eccepisce la carenza della garanzia invocata dal dottor ### per le ragioni ampiamente indicate propria memoria”. Le conclusioni erano state rassegnate in comparsa di costituzione e risposta nei termini che seguono: “1. In via preliminare, per tutto quanto suesposto, rigettare la domanda attorea affetta da nullità per mancanza dei requisiti previsti ex artt. 163 e 164 c.p.c.; 2. In subordine, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata; 3. In via gradata, nel caso di accoglimento della domanda e pronuncia di esclusiva responsabilità del prof. #### dichiarare il difetto di copertura assicurativa della ### di ### a r.l. per l'evento dannoso, rigettando integralmente ogni domanda avanzata nei confronti di quest'ultima, con condanna dell'attore, in proprio e/o in solido con chi di dovere, al pagamento delle spese di lite; 4. In via ancor più gradata, nel caso di accoglimento della domanda, graduare la colpa fra tutti i responsabili solidali individuandone, altresì, la quota percentuale addebitabile a ciascuno; 5. All'accertamento della ricorrenza, nel caso in esame, di una coassicurazione indiretta fra tutti i coassicuratori chiamati in causa dai corresponsabili, con conseguente applicazione della disciplina ex art.  1910 c.c. ai fini della ripartizione proporzionale degli indennizzi e delle rivalse interne; 6. 
Condannare in ogni caso chi di dovere ex art. 91 c.p.c. al pagamento in favore della ### di ### a r.l. delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 
Per la ### S.p.A.: “impugna la c.t.u. del dott. ### chiede rinvio per precisazione conclusioni o in alternativa che la causa sia spedita a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. Impugna le avverse richieste e si riporta ai propri scritti difensivi”. 
Nella comparsa di costituzione e risposta le conclusioni erano state rassegnate nei termini che seguono: “voglia il Tribunale di Napoli dichiarare la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda attrice, condannando chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cp.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.  1. ### con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha premesso di aver contratto l'epatite A nel mese di maggio del 2003 e di aver cominciato ad avvertire, dopo tale infezione, frequenti ed intensi dolori addominali, accompagnati da nausea, vomito, acidità e pirosi gastrica, coliche seguite da urine ipercromiche, stipsi, meteorismo e, spesso, febbre. Gli ultimi episodi di colica erano stati, altresì, accompagnati da ittero con prurito generalizzato. 
Ha, quindi, riferito che nel mese di gennaio del 2004, dato l'intensificarsi di tali episodi dolorosi, si era ricoverato presso la ### del ### di Napoli, dove era stato dimesso con diagnosi di “broncopneumopatia cronica ostruttiva; statosi epatica; dislipidemia ###”. Era, dopo pochi mesi, stato nuovamente ricoverato presso il medesimo presidio ospedaliero, ### del ### per colica addominale, avente le medesime caratteristiche degli episodi precedenti e dimesso dopo tre giorni di degenza con diagnosi di colangite e consiglio di praticare una colangiorisonanza magnetica, esame il quale aveva dato esito negativo. 
In data ###, al ripresentarsi dei dolori addominali, si era ricoverato presso il ### S. ### della ### in ### lì dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di laparotomia sottopostale destra allargata a sinistra, con contestuale esame istologico estemporaneo sul tessuto asportato. Detto intervento era stato eseguito dalla equipe medica coordinata dal ### dott. ### con gli aiuti dei dott.ri ##### tutti dipendenti della ### dell'####M.I., ### S. ### della ### nonché con la partecipazione, quale specialista chiamato dalla struttura, del dott. ### anatomopatologo. 
Nel corso dell'intervento, come annotato in cartella clinica, era stata formulata dall'anatomopatologo, a seguito dell'esame istologico estemporaneo, una diagnosi di “presenza di lesione endocrina maligna (insulinoma? ###), cosa che sarebbe dovuta essere verificata con esame istologico definitivo”. 
Nonostante la diagnosi, ad avviso dell'istante, fosse stata formulata in termini dubitativi, senza attendere la conferma definitiva proposta dall'istopatologo, era stata praticata una gasterectomia subtotale, duodeno-pancreasectomia parziale, con asportazione del linfonodo colecistectomia e rimozione di una zona di tessuto dell'estensione totale di circa 32 cm.  ### ha, quindi, lamentato che la scelta di procedere in sede operatoria all'intervento di asportazione era stata connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici, giacché sarebbe stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti prima di intervenire e poiché, prima dell'intervento, non erano stati eseguiti esami che sarebbero stati necessari, quali ### angiografia, agoaspirato, TAC o #### chirurgico praticato, il quale avrebbe potuto o essere evitato o essere meno demolitivo, quindi, secondo l'assunto dell'attore aveva favorito in maniera notevole le successive numerose gravi complicanze avutesi dopo l'atto operatorio, quali l'emoperitoneo con grave shock emorragico, la fistola pancreatica con versamento ascetico e pleurico, gli ascessi della parete addominale, l'occlusione intestinale da briglie differenziali ed il laparocele.  ###, quindi, in forza delle considerazioni che precedono, ha chiesto che fosse accertato il comportamento colposo per negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici che l'avevano operato, dipendenti della ### dell'###M.I., e dello specialista anatomopatologo, i quali, senza attendere la verifica definitiva, avevano praticato un intervento demolitivo, non dovuto e non necessario e, per l'effetto, che i predetti fossero condannati, alternativamente o solidalmente, al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, morale, esistenziale subiti e subendi, oltre accessori e condanna al pagamento delle spese di lite.  ### dell'###M.I. si è costituita in giudizio assumendo che la diagnosi istologica estemporanea di “parenchima pancreatico con noduli…sospetti per una lesione verosimilmente maligna…” poneva come indicazione necessaria ed indifferibile la “duodenocefalopancresectomia”, eseguita dai medici operanti nel pieno rispetto delle tecniche e dei mezzi occorrenti per affrontare e risolvere l'anomalia insorta. Alcuna colpa, quindi, poteva essere addebitata ai medici dipendenti della struttura - sebbene l'indagine istologica definitiva non avesse confermato la diagnosi estemporanea, evidenziando un quadro di pancreatite cronica associata a colecisti cronica atrofica - giacché, nell'impossibilità di distinguere il cancro del pancreas da una patologia pancreatica non neoplastica, la letteratura medica indica come necessario l'intervento demolitore. 
Ha, invece, censurato la condotta medica del dott. ### al quale era stato inviato il campione contenente il tessuto asportato al paziente, giacché era stata la sua diagnosi, errata, ad orientare la successiva scelta dei chirurghi di procedere all'intervento demolitore. 
Il dott. ### si è costituito assumendo che il ricovero presso il ### S. ### della ### era stato disposto per lo studio ed il trattamento del processo uncinato del pancreas, emerso in altra sede, in soggetto fumatore (più di quaranta sigarette al giorno) e con rilievo, agli esami di laboratorio, di aumento della ### di ALP e ALT con aumento del market tumorale Ca 19.9, specifico del pancreas, superiore di ben quattro volte rispetto al valore normale. 
Sulla scorta di tale patologia, evidenziata anche dagli esami ecografici e dalla ### era stato programmato un intervento chirurgico di esplorazione addominale con esame istologico estemporaneo. 
Nel corso dell'intervento, quindi, il consulente anatomopatologo aveva, anche alla presenza degli anestetisti dott. T. ### e G. Apetino, dichiarato pubblicamente di riconoscere una lesione neoplastica maligna, riservandosi di accertare a quale classe di tumore maligno appartenesse e rimandando la definitiva tipizzazione istologica all'esame definitivo. 
Ha, pertanto, dedotto che la decisione di proseguire l'intervento chirurgico era stata corretta, anche in considerazione della scarsa probabilità, inferiore al 10%, di individuazione di una neoplasia maligna all'esame istologico estemporaneo. 
Solo successivamente, all'esame istologico definitivo, era stata evidenziata l'assenza di alcuna neoplasia del pancreas. Quando ebbe modo di visionare l'esame definitivo, quindi, l'anatomopatologo relazionò anche l'estemporaneo inserendo, accanto alla diagnosi di malignità espressa in sala operatoria, l'avverbio “verosimilmente”. 
Ha, quindi, addebitato al predetto comportamento dell'anatomopatologo il fatto che gli esami istologici, estemporaneo e definitivo, coincidessero e l'indicazione, non corretta, su di entrambi, della data dell'intervento, sebbene l'esame definitivo fosse stato effettuato nei giorni successivi all'intervento. 
In punto di diritto ha assunto che la propria responsabilità, in qualità di coordinatore dell'equipe medica, era relativa ai soli errori degli altri componenti del gruppo evidenti e non settoriali, emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, vigendo, per la restante parte, il principio dell'affidamento, secondo il quale ciascun medico dell'equipe può contare sul corretto adempimento, da parte degli altri, delle prestazioni sugli stessi incombenti. 
Ha, infine, chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della #### e della ### S.p.A. 
Winterthur. 
Si è costituito il dott. ### eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione, peraltro sanata dalla propria costituzione in giudizio, ed assumendo, nel merito, l'assenza di propria responsabilità. Ha, quindi, chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della ### S.p.A. 
Si è, altresì, costituito il dott. ### evidenziando la completezza degli esami medici che avevano preceduto l'intervento chirurgico, nonché il dettaglio e precisione delle informazioni ricevute dal paziente prima che costui prestasse il consenso informato. In ordine al decorso operatorio ha assunto che i risultati dell'esame istologico estemporaneo erano stati comunicati verbalmente agli altri medici operanti dall'anatomopatologo, il quale aveva diagnosticato una lesione neoplastica maligna alla testa del pancreas. Sulla base di detta diagnosi di malattia, molto aggressiva e raramente non letale nel quinquennio successivo al trattamento chirurgico, esistendo criteri di resecabilità della massa tumorale, quindi la possibilità di effettuare un trattamento chirurgico radicale e non palliativo, con scelta oncologicamente corretta ### era stato sottoposto ad una duodenocefalo pancreasectomia sec. Whipple, intervento necessariamente demolitivo per una questione di radicalità oncologica. 
Ha affermato, inoltre, come pure fatto dal dott. ### che per mera distrazione dell'anatomopatologo le date dei due esami, temporaneo e definitivo, coincidevano, ove i risultati dell'esame definitivo erano stati loro trasmessi nei giorni successivi all'intervento. 
Ha, infine, richiamato, in punto di diritto, il principio dell'affidamento, in base al quale ciascun medico dell'equipe non deve ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, gravando sul solo capo equipe un dovere di sorveglianza sull'operato degli altri collaboratori. Solo nel caso di verifica di assenza del positivo stato di fatto degli altri operatori, i quali abbiano caratteristiche intrinseche, dovute all'età, malattia o inesperienza, che invalidino l'aspettativa di una condotta rispondente a diligenza, prudenza e perizia, quindi, viene meno il principio dell'affidamento, gravando su ciascun medico l'obbligo, oltre a quello di espletare le proprie mansioni specifiche, altresì di impedire e vanificare l'altrui condotta contraria alle leges artis proprie. 
La qualifica di assistente rivestita nell'ambito dell'intervento, il quale era stato conforme al protocollo medico-scientifico, nel pieno rispetto degli specifici obblighi di diligenza e perizia posti a carico degli operatori, quindi, faceva escludere qualsiasi responsabilità propria, avendo il solo ruolo di eseguire le disposizioni ed istruzioni impartitegli dal chirurgo capo-equipe. 
In caso di propria soccombenza, avendo agito in qualità di dipendente della ### dell'###M.I., ha chiesto di essere garantito e manlevato dal predetto ente da quanto fosse condannato a pagare in favore dell'attore. 
Si è costituito il dott. ### assumendo che, non avendo l'attore indicato la natura della propria azione, la domanda dovesse essere qualificata come domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale; ritenendo che i contestati addebiti di responsabilità attenessero all'attività diagnostica preoperatoria ed alle scelte operatorie effettuate, cui non aveva preso parte avendo svolto mere mansioni di strumentista in sala operatoria, come quarto al tavolo operatorio, dopo che tali scelte erano state compiute. In caso di propria soccombenza ha spiegato le domande di regresso e di manleva di cui in epigrafe, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della ### di ### Si è, infine, costituito il dott. ### eccependo la nullità della domanda per mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c., non essendone stato determinato l'oggetto; assumendo che alcun litisconsorzio necessario fra le parti evocate in giudizio sussisterebbe; ritenendo non applicabile il disposto dell'art.  2055 c.c.; contestando di aver mai posto in essere alcun comportamento colposo. In proposito ha dedotto di non aver preso parte all'intervento chirurgico e di essersi limitato ad eseguire alcuni esami, invitando il paziente a ripetere gli accertamenti del caso e ad attendere la verifica dell'esame istopatologico definitivo. Ha, quindi, sostenuto che i presunti danni subiti dall'attore fossero derivati da complicanze post-operatorie. 
Disposta la chiamata in causa, la ### S.p.A. si è costituta in giudizio senza disconoscere la polizza assicurativa stipulata con il dott. ### ed assumendo che il rischio assicurato fosse solo quello indicato nella polizza, da contenersi nei limiti del massimale ed invocando, stante la stipulazione di più polizze assicurative con enti diversi, l'applicazione dell'art. 1910, III comma, ### nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che il dott. ### chiamante in causa, aveva stipulato, quale socio della ### una polizza di assicurazione a secondo rischio con franchigia di € 500.000,00 nel caso di inoperatività di quella a primo rischio. Ha eccepito la perdita al diritto alla garanzia ed all'indennità, non avendo provveduto, in qualità di dipendente dell'ente ospedaliero nell'ambito del quale aveva operato, ad attivare la polizza stipulata dall'azienda ospedaliera anche nel suo interesse, né a spiegare domanda riconvenzionale nei confronti del dott. ### seppur ritenendolo responsabile esclusivo del danno. Ha, quindi, assunto che avrebbe, nel caso, potuto garantirlo e rivalerlo delle pretese dell'attore ma non già essere tenuta direttamente al risarcimento del danno.  ### di ### nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda attrice, rilevando che la stessa non era stata specificata né nel quantum, né nel grado di invalidità presunto, né nella descrizione dei tipi di danno di cui era stato chiesto il ristoro, con conseguente sua nullità. Ha, quindi, escluso alcuna responsabilità dei medici dipendenti della struttura ospedaliera, con conseguente responsabilità esclusiva del dott. ### ed assenza di copertura assicurativa in ordine all'operato di tale medico, non ravvisandosi alcuna responsabilità per omesso controllo degli altri medici dell'equipe che eseguì l'operazione chirurgica.  ### S.p.A., infine, ha eccepito la prescrizione del diritto del proprio assicurato, essendo decorsi quattro anni dal fatto dannoso senza che l'assicurato avesse dato alcuna comunicazione dalla società e la tardività della denuncia di sinistro, intervenuta a circa dieci mesi dalla richiesta di risarcimento del danno. 
La causa è stata istruita con ammissione ed espletamento di consulenza d'ufficio e si è, altresì, avuto, in seguito al decesso dell'attore, risalente al 27.11.2012, la costituzione in giudizio della moglie e delle figlie, in qualità di sue eredi. 
Dopo alcuni rinvii, assegnata la stessa al presente giudice con decreto del 04.09.2018, in attuazione dei decreti del Presidente ###/2018 e 229/2018, nel corso dell'udienza del 23.10.2018, sulle conclusioni rassegnate nei termini di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.  190, I comma, c.p.c.. Rimessa sul ruolo disponendosi supplemento di perizia ed avutasi la costituzione, in luogo della ### S.p.A., della ### S.p.A., la stessa è stata nuovamente trattenuta in decisione. 
Successivamente rimessa sul ruolo per vizio di comunicazione ai difensori di una delle parti costituite, sulle conclusioni rassegnate è stata nuovamente assegnata a sentenza.  2.1 Devono, in primo luogo, essere rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione. 
Invero “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod.  proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013). 
Nel caso di specie, nell'atto di citazione è stato analiticamente descritto l'iter clinico che precedette l'intervento chirurgico di cui si controverte ed indicate le specifiche negligenze addebitate, sostanzialmente ascrivibili, secondo le deduzioni dell'originario istante, all'omesso approfondimento diagnostico che precedette l'intervento chirurgico praticato ed alla scelta, giudicata non corretta, di praticare intervento di rimozione chirurgica, totale o parziale, di più organi, sebbene l'esame istopatologico infraoperatorio non avesse evidenziato, in maniera incontrovertibile, la presenza di un carcinoma. 
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, affermato che sia sufficientemente determinato l'oggetto della domanda ove l'attore/paziente alleghi il non esatto adempimento della prestazione medica, idoneo a porsi come causa o concausa del danno, senza che costituisca suo onere quello di specificare la specifica colpa del medico ed il suo grado, essendo sufficiente l'indicazione dell'esecuzione di un intervento medico ed il risultato anomalo dello stesso, consistente nell'aggravamento dello stato morboso o nell'insorgenza di una nuova patologia o nel mancato conseguimento del miglioramento delle condizioni di salute auspicato (cfr Cass. civ., sent. n. 12362 del 24.05.2006; Cass. civ., SS. UU., sent. n. 577 del 11.01.2008; conformi Cass. civ., sent. n. 20101 del 18.09.2009; Cass. civ., sent. n. 1538 del 26.01.2010). Più di recente, peraltro, è stato affermato che il paziente ha l'onere di dedurre qualificate inadempienze “in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (cfr Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011; in termini civ., sent. n. 15490 del 08.07.2014).  ###, quindi, ha precisamente indicato gli addebiti di responsabilità in base ai quali i convenuti dovessero rispondere del proprio operato, nonché chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, sia per le complicazioni post operatorie ritenute ascrivibili all'intervento invasivo praticato, che al danno alla salute conseguente alla rimozione chirurgica effettuata in assenza dei presupposti che potessero giustificarla. 
Le parti convenute erano perciò, così come in concreto hanno fatto, in grado di spiegare compiute difese. 
Va, inoltre, rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservata al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr Cass. civ., sent.  n. 4921 del 11.08.1980; Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del 16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995). 
Né l'omessa quantificazione, in termini monetari, della domanda ne ha determinato la nullità, in quanto “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (cfr Cass. civ., sent.  12567 del 28.05.2009; in termini Cass. civ., sent. n. 26873 del 14.11.2017, secondo cui è sufficiente l'indicazione dei titoli posti a fondamento della domanda perché possa ritenersi assolto l'onere di quantificazione della domanda).  2.2 Occorre, quindi, evidenziare che, spiegando comparsa di intervento in seguito al decesso del proprio dante causa, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., le attrici hanno potuto, in via esclusiva, coltivare le originarie domande di risarcimento del danno biologico e patrimoniale subito, iure proprio, dal proprio dante causa in conseguenza dell'intervento chirurgico distruttivo al quale si sottopose, il quale fu, secondo l'allegazione di parte, dovuto a scelta erronea dei medici che vi procedettero. 
Dopo l'avvenuto raggiungimento della maggiore età, quindi, ha spiegato intervento ### in proprio. 
Occorre rimarcare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent.  2951 del 16.02.2016; conformi Cass. civ, sent. n. 14652 del 18.07.2016; Cass. civ., sent.  n. 15037 del 21.07.2016). 
Le attuali attrici, nel costituirsi in giudizio, hanno provato la loro qualità di eredi di ### producendo i certificati integrali di famiglia, atteso documenti idonei a provare il grado di parentela tra il defunto e l'attore, fonte della successione legittima, mentre la denunzia di successione, pur avendo finalità fiscali, è inidonea a fornire elementi probatori sulla avvenuta successione (cfr Cass. civ., sent. n. 14605 del 12.07.2005).  ### proposizione della presente azione, in qualità di sue eredi, ha, inoltre, comportato accettazione tacita dell'eredità del proprio dante causa (cfr Cass. civ., ord. n. 6745 del 19.03.2018, secondo cui “il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione”). 
Alcun risarcimento di danni subiti iure proprio dalle attrici, pur formulato nella comparsa di intervento, poteva, peraltro, essere promosso, essendo spirato, al momento del decesso e del successivo intervento in causa, sia il termine per le preclusioni assertive che quello per le preclusioni istruttorie. La domanda di risarcimento dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti iure proprio dalle attrici, quindi, deve essere dichiarata inammissibile. 
Neppure alcun danno cosiddetto tanatologico, dovuto alla perdita della vita del proprio dante causa, poteva essere chiesto giacché la morte “non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene ‘salute', pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte” (cfr in motivazione Cass. civ., sent. n. 14940 del 20.07.2016). 
Differente, quindi, è la domanda di risarcimento del danno dovuta alla perdita del bene “vita”, rispetto a quella conseguente alla lesione del bene salute dell'originario attore, coltivata in seguito dalle sue eredi. 
Anche quella di risarcimento del danno tanatologico è, comunque, domanda nuova proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, come tale inammissibile. 
La sentenza n. 2481/2018 pronunciata dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del quale è stato richiesto il risarcimento del danno, da perdita della vita e subito iure proprio dalle medesime attrici del presente giudizio per la perdita del congiunto, quindi, è relativa a danni autonomi e diversi rispetto a quelli richiesti nella presente sede. 
Pur essendo stata pronunciata fra le medesime parti processuali, inoltre, la consulenza tecnica espletata nel giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza summenzionata fu relativo all'accertamento del nesso di causalità fra l'intervento chirurgico praticato e la cirrosi epatica che provocò il decesso di ### Si trattò, quindi, di un accertamento di segno diverso rispetto a quello di cui si controverte. 
La sentenza resa, infine, ha rigettato la domanda senza adottare alcuna pronuncia, né alcun accertamento in ordine alla responsabilità dei medici che effettuarono l'intervento chirurgico, bensì ritenendo che non vi fosse prova della sussistenza del nesso causale fra l'intervento effettuato e la patologia che determinò la morte di ### Anche se vi fosse stata prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza, invero non fornita, essendo nelle more solo stata depositata la sentenza pronunciata in grado di appello, la stessa non avrebbe valore di giudicato in ordine alle differenti domande di risarcimento del danno spiegate nel presente giudizio ed in ordine alla responsabilità dei medici convenuti nel praticare detto intervento. 
Costituisce, infine, domanda nuova, per la prima volta formulata nella comparsa conclusionale, la quale dovrebbe valore meramente illustrativo delle propri precedenti difese, la domanda di risarcimento del danno per mancanza di adeguato consenso informato, rimarcandosi che “l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico” (cfr Cass. civ., sent. n. 1043 del 17.01.2019), nonché che tale inadempimento né era stato allegato nell'atto di citazione, né tantomeno nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. depositate in data ###, sicché la domanda di risarcimento del danno per mancanza di adeguato consenso informato, fondata su di una diversa causa petendi, costituisce domanda nuova, la quale non deve essere esaminata nella presente sede. 
Da ultimo va rilevato che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore richiese la condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, senza che alcuna domanda di graduazione delle responsabilità fosse stata formulata, sicché la domanda formulata nella comparsa di intervento degli eredi del ### di accertamento del grado di responsabilità di ciascuno nella produzione del danno, non può essere esaminata occorrendo, in via esclusiva, verificare, con riferimento alla domanda attrice, se sussista responsabilità esclusiva di talune delle parti convenute o di tutti i convenuti nella produzione del danno.  2.3 Deve, a questo punto, qualificarsi l'azione intrapresa quale azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. 
La giurisprudenza di legittimità, infatti, inquadra la responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tale qualificazione non viene meno neppure nel caso in cui il paziente, come nel caso esaminato, si sia fatto ricoverare presso una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata (cfr Cass. civ., sent. n. 577 del 11.01.2008).  ### del paziente presso la struttura equivale alla conclusione di un contratto. Ritiene, pertanto, questo giudice che, correttamente, la responsabilità della struttura e dei medici convenuti debba essere qualificata, sulla base dei fatti prospettati con l'atto di citazione, come responsabilità contrattuale, giacché la struttura ospedaliera risponde dell'operato del personale medico e sanitario che vi lavora ed è solidalmente responsabile per le conseguenze del suo operato (cfr civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007 secondo cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo ‘lato sensu' alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche ‘di fiducia' dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”).  ###. 3 della legge 189/2012 (cosiddetta legge ### ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. ### esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica (cfr pen., sent. n. 268 del 29.01.2013). 
Il richiamo che tale norma fa al disposto dell'art. 2043 c.c., peraltro, non è tale da fare ritenere mutato l'orientamento giurisprudenziale summenzionato, secondo cui la struttura, sia essa pubblica o privata, ove il paziente sia stato sottoposto a trattamento medico, risponde, anche in forza del cosiddetto “contatto sociale”, anche a titolo contrattuale per i danni arrecati al paziente (cfr, in termini, Cass. civ., sent.  4030 del 19.02.2013; Cass. civ., ord. n. 8940 del 17.04.2014, secondo cui “l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che ‘l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve', fermo restando, in tali casi, ‘l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile', non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve”; conforme Cass. civ., ord. n. 27391 del 24.12.2014; Cass. civ., ord. n. 22133 del 02.11.2016). 
A ritenere diversamente, infatti, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il paziente assistito da medico privato, caso al quale indubbiamente si applica la responsabilità contrattuale, ed il paziente il quale si faccia ricoverare presso struttura pubblica. 
Va, quindi, sottolineato “che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale”, di talché, anche ove il medico curante sia medico di fiducia del paziente, ma non è il caso in esame, comunque permane la responsabilità dell'ente ospedaliero presso il quale il paziente si curò (cfr Cass. civ., sent. n. 1698 del 26.01.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 8826 del 13.04.2007; Cass. civ., sent. n. 6945 del 22.03.2007; Cass. civ., sent. n. 13953 del 14.06.2007; Cass. civ., sent. n. 10107 del 2008; Cass. civ., sent. n. 18610 del 22.09.2015; Cass. civ., sent. n. 14615 del 09.07.2020) e contrattuale, per contatto sociale, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la struttura, dei medici che nella stessa abbiano operato. 
Occorre, quindi, valutare l'incidenza che sulla predetta qualificazione, come contrattuale, della responsabilità delle parti convenuta possa avere la legge 24/2017, (cosiddetta legge ###, entrata in vigore il 1° aprile 2017. 
Orbene, l'art. 7 della legge summenzionata ha pienamente recepito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria prevedendo, al primo comma, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 
Il terzo comma della norma in esame, peraltro, stabilisce che “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. 
Ritiene questo giudice, peraltro, che alla disposizione in esame non possa essere attribuita efficacia retroattiva, in applicazione del principio, a carattere generale, di cui all'art. 11 delle preleggi. Sebbene il principio di irretroattività della legge non abbia carattere di norma inderogabile, né rilevanza costituzionale, è stato precisato che tale principio “rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema” (cfr ###, sent. n. 155 del 04.04.1990). La deroga a detto principio, quindi, incontra il limite della ragionevolezza e si pone in funzione della certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento dei consociati nella certezza delle situazioni giuridiche e nelle “funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (cfr Cass. civ., sent.  27121 del 19.12.2014). 
All'uopo occorre richiamare il noto orientamento della ### di Cassazione, secondo il quale “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2926 del 12.12.1967; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 2433 del 03.03.2000; Cass. civ., sent. n. 16620 del 03.07.2013; civ., sent. n. 16039 del 02.08.2016). 
Nel caso in esame l'applicazione della c.d. legge ### a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, modificando le posizioni soggettive dei soggetti danneggiati, i quali, a mero titolo esemplificativo, vedrebbero modificata la durata della prescrizione, così ledendosi, in maniera del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico. 
Alla luce delle suindicate considerazioni, quindi, il disposto dell'art. 7 della legge 24/2017 non trova applicazione nella presente procedura.  2.4 Ciò posto, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, essendo stata fatta valere in giudizio la responsabilità contrattuale delle parti convenute, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova posti dalla ### con decisione a sezioni unite, ove - come nel caso in esame - il creditore della prestazione assuma che la stessa sia stata inesattamente adempiuta, lo stesso dovrà provare il titolo della prestazione, ovvero il ricovero, ed allegare l'inadempimento dei medici, ovvero il manifestarsi, l'aggravarsi o il persistere della situazione patologica, pur dopo l'intervento. Sarà onere del creditore della prestazione, invece, quello di dimostrare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione o che l'inadempimento sia stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 13533 del 30.10.2001; Cass. civ., SS. UU., sent. n. 577 del 11.01.2008 “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; conformi Cass. civ., sent.  20101 del 18.09.2009; Cass. civ., sent. n. 1538 del 26.01.2010; Cass. civ., sent. n. 20904 del 12.09.2013, secondo cui “per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”). 
Occorre, peraltro, sottolineare che - consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi - il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, quindi l'effettiva sussistenza di un nesso causale fra l'operato del medico e l'insorgere o l'aggravamento del danno. Solo ove tale prova del nesso causale sia stata fornita, quindi, resta a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr Cass. civ., sent. n. 22894 del 11.11.2005 con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto “in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011, secondo cui “il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” conformi Cass. civ., sent. n. 27855 del 12.12.2013; Cass. civ., sent. n. 15490 del 08.07.2014; Cass. civ., sent. n. 20547 del 30.09.2014; Cass. civ., sent. n. 20904 del 12.09.2013, la quale afferma che “per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”). 
La giurisprudenza di legittimità è poi giunta ad affermare (cfr Cass. civ., sent. n. 867 del 17.01.2008; Cass. civ., sent. n. 10743 del 11.05.2009) che sia configurabile il nesso causale - la cui sussistenza comunque deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente anche qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi. 
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. 
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché “non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale”), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. 
La giurisprudenza di legittimità, quindi, in punto di prova del nesso causale, pur affidando anche a criteri probabilistici fondati su ragionamenti scientifici la prova del nesso causale (con notevole affievolimento, a carico del danneggiato, dei propri oneri probatori ove l'intervento cui si sia sottoposto rivesta carattere routinario ed abbia percentualmente favorevoli probabilità di successo ove praticato secondo corrette pratiche mediche), ha rimarcato e ribadito, come innanzi evidenziato, che sussistono precisi oneri di allegazione a carico del paziente, i quali impongono che costui offra, con puntuale allegazione, indicazione dell'esistenza di una precisa prestazione sanitaria negligentemente espletata. 
Laddove, secondo l'allegazione resa ed i criteri di probabilità obiettiva enunciati, la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale preesistente nel determinare il danno, “non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso causale fra la condotta dei medici ed il danno, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole” (cfr Cass. civ., sent. n. 15991 del 21.07.2011). 
In altri termini, la mera possibilità che il danno sia stato causato da un fattore causale pregresso (o anche successivo) rispetto alla condotta colpevole dei medici, non vale ad escludere la loro responsabilità. La probabilità statistica, infatti, consente solo di affermare la frequenza con la quale si verificano eventi di un certo tipo, ma non ha alcuna capacità esplicativa rispetto ai casi concreti oggetto di esame e, quindi, non può essere considerata prova del nesso causale di un determinato evento (cfr Cass. civ., sent. n. 3847 del 17.02.2011).  2.5 È opportuno a questo punto evidenziare che l'attore ha dimostrato, con la documentazione in atti, i trattamenti ricevuti presso il ### S. ### della ### di ### Va evidenziato che fra le inadempienze lamentate nell'atto di citazione era stata indicata l'erronea scelta di procedere in sede operatoria all'intervento di asportazione previa esecuzione dell'esame istologico estemporaneo, senza procedere ad ulteriori accertamenti prima di intervenire, in particolare senza eseguire ulteriori esami necessari, quali ### angiografia, agoaspirato, TAC o ### Il primo consulente d'ufficio nominato in corso di causa, dott. ### nella relazione peritale depositata in corso di causa, aveva evidenziato che la chirurgia del pancreas presenta “in considerazione della complessità anatomica dell'organo e del danno che gli enzimi pancreatici attivati possono determinare sui tessuti” carattere di complessità, richiedendo competenze specifiche e personale altamente qualificato al fine di ottenere i migliori risultati. Gli interventi demolitivi possono essere molteplici, a seconda della localizzazione ed estensione della malattia. 
La diagnosi intraoperatoria dell'anatomopatologo fu di: “parenchima pancreatico con noduli costituiti dalla proliferazione di elementi con struttura e fisionomia endocrina sospetti per una lesione endocrina verosimilmente maligno (insulinoma, glucaconoma?) da verificare con esame istologico definitivo”. 
Nella cartella operatoria vi è, peraltro, indicazione dell'interlocuzione avutasi fra l'anatomopatologo e gli altri medici dell'equipe leggendosi: “si effettua esame istologico estemporaneo su tessuto asportato e su agoaspirato che conferma la presenza di neoplasia maligna di natura non definita”. 
Le annotazioni “e attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.  2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse ( n.25568 del 2011 e n. 7201 del 2003)” (cfr Cass. civ., ord. n. 27471 del 20.11.2017). 
Indipendentemente dalla rispondenza delle valutazioni espresse dall'anatomopatologo alle risultanze dell'esame eseguito, deve perciò ritenersi provato che la diagnosi intraoperatoria da lui effettuata sia, effettivamente, stata quella annotata nella cartella clinica, espressa in termini di certezza in ordine alla presenza di una neoplasia maligna. 
Il consulente d'ufficio dott. ### ha pertanto ritenuto che vi sia stata un'errata diagnosi in estemporanea dell'anatomopatologo, giacché alla stessa non è seguita un'analoga diagnosi di neoplasia maligna in seguito all'esame istologico definitivo. 
Certo, quindi, fu l'errore medico dell'anatomopatologo, il quale formulò il suo giudizio in termini non dubitativi sebbene, ad un successivo e più approfondito esame, sia stata evidenziata l'assenza di una neoplasia. 
Ciò posto, pur avendo il predetto consulente affermato che l'intervento chirurgico, quanto alla sua esecuzione, fosse stato eseguito correttamente, va evidenziato che il dott. ### non ha esteso la propria indagine, non essendogli stato espressamente richiesto col quesito postogli, all'analisi circa la correttezza della scelta di procedere all'intervento demolitorio senza eseguire ulteriori esami clinici e diagnostici per verificare se l'attore fosse o meno affetto da una eteroplasia maligna, oppure se abbia costituito comportamento corretto quello di eseguire l'intervento sulla scorta della documentazione clinica e degli esami effettuati, affidandosi all'esame istologico estemporaneo.  ###.T.U. dott. ### del resto, aveva osservato nel proprio elaborato che “la chirurgia del pancreas, in considerazione della complessità anatomica dell'organo e del danno che gli enzimi pancreatici attivati possono determinare sui tessuti, è piuttosto complessa e richiede pertanto competenze specifiche al fine di ottenere i migliori risultati. Anche lo studio preoperatorio della ghiandola è difficile ed occorrono mezzi diagnostici molto sofisticati e personale dedicato per ottenere una diagnosi preoperatoria la più precisa possibile”, aggiungendo che, per tali ragioni, le patologie pancreatiche devono essere affrontate “in centri specifici, con personale altamente qualificato e dedicato, in grado di offrire i migliori risultati”. Il predetto consulente, inoltre, aveva affermato che le analisi preoperatorie eseguite, in particolare il valore di laboratorio dei markers oncologici, fosse solo “suggestivo” di una neoplasia del pancreas, quindi deponente in termini non inequivoci per la sua presenza. Nonostante ciò i chirurghi prima dell'intervento avevano il sospetto diagnostico di una neoplasia della testa del pancreas, dando inizio sulla base dell'esame istologico estemporaneo ad un intervento chirurgico di particolare complessità il quale, sempre secondo il giudizio del dott. ### “non presentava carattere dell'urgenza”. 
Non essendo stato dedotto, quale inadempimento delle parti convenute tutte, il non aver indirizzato l'attore verso un centro medico specializzato, in difetto di specifica allegazione sul punto tale inadempimento non può né essere vagliato, né essere posto a fondamento della presente decisione. 
È stato, peraltro, disposto un approfondimento di indagine peritale per verificare se la scelta di indirizzare l'attore verso un intervento di duodeno-cefalopancreasectomia, successivamente eseguito a seguito dell'esame istologico estemporaneo e già oggetto del modulo di consenso informato firmato dal ### prima dell'intervento, sia stata, o meno, una scelta corretta alla luce del quadro clinico e diagnostico rilevato prima dell'operazione. 
Tale approfondimento d'indagine non è, perciò, stato disposto sulla scorta di errori della prima consulenza disposta in assenza dei gravi motivi i quali giustificassero la sostituzione del consulente d'ufficio, bensì ha costituito attività di integrazione della prima consulenza d'ufficio disposta in relazione a possibili ulteriori profili di responsabilità, i quali non avevano costituito oggetto di approfondimento e disamina nel corso della prima consulenza disposta. 
In detti termini si corregge l'affermazione, contenuta con l'ordinanza con la quale è stata ammessa la seconda consulenza d'ufficio, secondo la quale fosse stata disposta una sostituzione del consulente d'ufficio, dovendo piuttosto ritenersi che le due consulenze si integrino e non già che si elidano a vicenda. 
Occorreva, infatti, altresì verificare se il sospetto diagnostico di una lesione tumorale maligna, il quale indirizzò i medici verso l'intervento eseguito sulla base di un esame in estemporanea, fosse fondato. 
In tema di responsabilità sanitaria, del resto, “l'accertamento del nesso causale va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente” (cfr Cass. civ., ord. n. 5487 del 26.02.2019). 
Orbene, il secondo consulente d'ufficio dott. ### con conclusioni correttamente argomentate ed in questa sede pienamente recepite, anche nella parte in cui ha motivatamente disatteso i rilievi dei consulenti di parte (cfr Cass. civ., ord.  n. 1815 del 02.02.2015; Cass. civ., sent. n. 14471 del 25.06.2014; Cass. civ. sent. n. 282 del 09.01.2009; Cass. civ., sent. n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ., sent. n. 7716 del 07.06.2000; Cass. civ., sent. n. 3492 del 11.03.2002), ha evidenziato, come del resto fatto dal dott. ### che durante la degenza presso il P.O. “S. ### della Pietà” di ### fu effettuata un'ecografia dell'addome, la quale evidenziò “in regione cefalopancreatica” “un'area sfumata ipoecogena di 23 mm da caratterizzare anche con esame TC con mdc (pancreatite focale? ####). Assenza di ectasia del Wirsung”. Fu perciò eseguita una TC la quale indicò un “discreto ingrandimento del processo uncinato del pancreas, che appare finemente disomogeneo; nel suo contesto sembra delinearsi una formazione nodulare di poco più di 2 cm di diametro pressoché ipodensa al parenchina circostanze e con area centrale ipodensa come da necrosi; testa, corpo e coda nella norma; non ectasie duttali”. Furono, infine, eseguiti markers oncologici, in particolare dell'antigene carboidratico 19-9 e la risposta dell'esame fu di CA 19-9 131 (V.N. < 33), valore suggestivo di una patologia neoplastica pancreatica. 
Sulla scorta di tale quadro fu fatto sottoscrivere il modello di consenso informato al ### e si decise di procedere all'intervento demolitivo sulla scorta dell'esame istologico estemporaneo. 
Tale scelta non fu peraltro, secondo il motivato giudizio del secondo consulente d'ufficio nominato in corso di causa, corretta, in primo luogo perché l'esame estemporaneo - praticato in tempi brevi in corso di intervento chirurgico mediante congelamento dei tessuti prelevati - presenta, come del resto rilevato anche dal C.T.U. dott. ### alcune criticità, date dall'estemporaneità dei preparati che, col tempo, decadono e dal fatto che per tessuti molto adiposi, come quello pancreatico, la crioconservazione non permette di ottenere preparati completi e di ottenere una diagnosi iniziale certa. 
Come rimarcato dal C.T.U. dott. ### quindi, l'indagine istologica intraoperatoria non presentava le medesime caratteristiche di sensibilità e specificità di un'indagine istologica effettuata su prelievi bioptici seriati e processati in un laboratorio di istologia (a maggior ragione per quanto riguarda il pancreas, il cui tessuto composto da una importante quota adiposa risulta difficilmente processabile mediante il processo di congelamento sfruttato dall'indagine estemporanea). 
Tale scarsa affidabilità dell'esame istologico eseguito in estemporanea non poteva non essere nota, in base alle conoscenze scientifiche a loro comuni, altresì ai chirurghi che eseguirono l'operazione, i quali non seguirono un protocollo corretto nel non aver approfondito, con ulteriori esami diagnostici preoperatori, l'indagine circa il carattere tumorale della formazione nodulare rilevata. 
La specializzazione dell'anatomopatologo, infatti, concerneva in via esclusiva le modalità di processamento ed analisi dei campioni da esaminare, ma detta prestazione si inseriva nella più complessa valutazione dell'opportunità di procedere nell'immediatezza all'intervento medico, sicché vi è comunque apporto causale concorrente nella produzione del danno dei medici nel caso in cui non abbiano correttamente valutato la convergenza degli accertamenti praticati nel confermare il proprio sospetto diagnostico ed abbiano, altresì, fondato il proprio giudizio su di un esame istologico estemporaneo di cui non potevano non conoscere la non sicura affidabilità. A riprova di tale conoscenza, del resto, va evidenziato che il dott. ### nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che vi è scarsa probabilità, inferiore al 10%, di individuazione di una neoplasia maligna all'esame istologico estemporaneo. 
Orbene, nella fattispecie la diagnosi di neoplasia non poteva essere affidata in via esclusiva alle risultanze dell'esame istologico estemporaneo, anche se di certo l'errore diagnostico del dott. ### ha certamente influito in modo considerevole nella decisione di effettuare l'intervento demolitivo in concreto eseguito, occorrendo comunque che le sue risultanze fossero lette criticamente in relazione al quadro diagnostico complessivo presentato dal paziente. 
Giacché lo stesso non deponeva in termini univoci o altamente probabilistici per la presenza di una neoplasia, anche un referto istologico estemporaneo di carcinoma - come visto fornito in termini di certezza dal dott. ### con giudizio rivelatosi successivamente errato - non avrebbe dovuto portare all'esecuzione immediata dell'intervento, essendo piuttosto raccomandabile attendere l'analisi istologica definitiva, ribadendosi che anche il dott. ### ha ritenuto che l'intervento eseguito non rivestisse carattere d'urgenza. 
Come evidenziato dal C.T.U. dott. ### infatti, il rilievo ottenuto mediante indagine TC dell'addome non era affatto specifico per carcinoma pancreatico, così come anche il rialzo dei valori del marker tumorale CA 19.9, giacché trattasi di un valore scarsamente specifico e sensibile, il quale si ritrova aumentato in tutta una serie di patologie infiammatorie anche a carico di altri organi e apparati. Come già rilevato, del resto, anche il dott. ### ha rimarcato che il quadro clinico del paziente e gli esami strumentali eseguiti fossero solo suggestivi di una formazione tumorale. 
Ne consegue che la condotta posta in essere fu imprudente giacché, pur avendo a disposizione esclusivamente dei sospetti diagnostici (massa dubbia all'esame TC, rilievo di un marker non specifico e positività all'indagine istologica estemporanea) non suffragati da prove certe (quale poteva essere la positività all'indagine istologica su biopsia), né da ulteriori approfondimenti diagnostici, sottoposero comunque il paziente ad un intervento altamente complesso, nonché invalidante, il quale, successivamente alla biopsia eseguita, risultò essere ingiustificato in quanto il paziente non era affetto da carcinoma del pancreas. 
Occorre evidenziare, in ordine alle eccezioni di nullità della perizia per omessa comunicazione della bozza della relazione peritale e talune delle parti, che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio si verifica nel solo caso in cui, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una o più parti non siano state poste in grado di intervenire alle operazioni peritali, assistendo all'indagine ed esplicando le attività successive di osservazione avverso le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio. 
Nel caso di specie, invece, l'inziale omissione dell'invio della bozza della relazione peritale, con compressione della facoltà di difesa, è stato sanato dalla successiva ricezione delle osservazioni delle parti alle quali inizialmente non era stata offerta la possibilità di presentare osservazioni (cfr Cass. civ., sent. n. 23493 del 09.10.2017 secondo cui “la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri lui attribuiti ai sensi dell'art. 196, cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente”).  2.6 Sussiste, di certo, nesso causale fra lo stato invalidante conseguito all'intervento demolitivo e l'errore medico connotato da profili di colpa, consistente nell'eseguire l'intervento chirurgico senza attendere l'esame istologico definitivo.  2.7 Occorre, a questo punto, rimarcare, per quanto riguarda le responsabilità dei convenuti, che l'errore diagnostico intraoperatorio, certamente esistente, dell'istologo che l'eseguì dott. ### come detto fu di certo determinante nella produzione del danno, e dovuto al giudizio erratamente espresso in termini di certezza circa la presenza di una neoplasia. 
A tale errore medico si accompagna quello dei membri dell'equipe medica, i quali avrebbero dovuto valutare criticamente le risultanze di tale esame, la cui scarsa attendibilità doveva essere loro noto, alla luce del quadro diagnostico complessivo, il quale non deponeva in termini univoci per la presenza di una neoplasia. 
Va fatta applicazione della costante giurisprudenza, di merito e di legittimità, secondo cui “l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e sono settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto-ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica per vedere tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità di membri dell'equipe nell'adempimento della prestazione sanitaria” (cfr #### sent. n. 15663 del 10.11.2020). 
Tale responsabilità dei medici dell'equipe è comune a tutti i membri della stessa, i quali avrebbero dovuto esaminare le risultanze della cartella clinica solo indicative della presenza di una neoplasia ed non univocamente deponenti per la sua esistenza, né avrebbero dovuto affidarsi, per effettuare la scelta operatoria, ad un'indagine estemporanea la quale, pur avendo dato esito positivo, come detto in precedenza era caratterizzata da sensibilità e specificità non paragonabili ad un'indagine effettuata su prelievi bioptici seriati e processati in un laboratorio di istologia, tenendo altresì conto della specifica tipologia di tessuto da analizzare il quale, essendo composto da una importante quota adiposa, è difficilmente esaminabile con il processo di congelamento sfruttato dall'indagine istologica estemporanea. 
In punto di responsabilità medica di equipe la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che il secondo aiuto di una equipe medica non possa andare esente da ogni responsabilità solo per aver compiuto correttamente le mansioni a lui direttamente affidate, proprio per il principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Deve poi aggiungersi che rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente (cfr Cass. civ., sent. n. 2060 del 29.01.2018).  “In un trattamento sanitario affidato ad una pluralità di medici, sia pure in forma diacronica attraverso atti medici successivi, che sfoci in un esito infausto, ciò che rileva, ai fini della individuazione della penale responsabilità di ciascuno di essi, è la verifica della incidenza della condotta di ciascuno sull'evento lesivo, sconfinando altrimenti la valutazione nel campo della responsabilità oggettiva” (cfr Cass. pen. Sent. n. 2354 del 19.01.2018). 
Nella fattispecie, quindi, vi fu un apporto causale, sebbene minoritario rispetto a quello del primario, nella produzione del danno ascrivibile alla condotta colposa di ciascun componente dello staff medico, il quale non espresse alcun motivato dissenso all'esecuzione dell'intervento, evidenziando che non ci si potesse affidare alle sole risultanze dell'esame istologico estemporaneo per eseguire l'intervento in presenza di un quadro diagnostico complessivo incerto e solo indicativo di una possibile neoplasia.  3.1 Accertato, per le considerazioni tutte che precedono, l'an debeatur, e passando alla quantificazione del danno, deve aversi riguardo a quanto affermato dalle ### della ### di Cassazione con le recenti sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008 in ordine all'unitarietà del danno non patrimoniale, nella quale devono comprendersi sia la sofferenza soggettiva morale in sé considerata (il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti), sia il danno biologico, nel quale rientrano le degenerazioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo esistenziale, afferenti agli aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire soltanto “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico, altrimenti dandosi luogo a duplicazioni.  ### unite hanno anche affermato che per liquidare il danno biologico - “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” - il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà “procedere ad adeguata personalizzazione” della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, e non dovrà invece attribuire congiuntamente il danno biologico e il danno morale, liquidando il secondo in percentuale del primo. 
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio dott. ### effettuata visita medico legale sull'attore quando era ancora in vita, con conclusioni corrette, non specificamente contestate dalle parti in causa ed in questa sede pienamente recepite, ha descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore quantificandoli nella misura percentuale del 46% (operandosi una media nella forbice 45-47% indicata dal consulente d'ufficio). Tale stato invalidante è seguito ad un periodo di 62 giorni di invalidità totale temporanea e ad un successivo periodo di 28 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, sono applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione di cui alle tabelle elaborate presso il ### di ### Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal ### di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011), giacché “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 ###, riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.  1226 e 2056 c.c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011). 
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 46%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso (37 anni), il “quantum debeatur”, in applicazione delle ### del ### di ### in vigore del 2021, avrebbe dovuto essere determinato in misura pari ad € 224.674,00. 
Va, peraltro, a questo punto evidenziato che ”quando la durata della vita futura della vittima di un illecito cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per il fatto che il danneggiato è deceduto seppur per cause diverse ed autonome rispetto all'evento lesivo originario, la quantificazione del danno biologico va parametrata alla durata effettiva della stessa, in quanto tale danno è rappresentato proprio dalle ripercussioni negative sull'integrità psicofisica” (cfr Cass. civ., sent. n. 679 del 18.01.2016; in termini Cass. civ., sent. n. 10897 del 26.05.2016; Cass. civ., ord. n. 25157 del 11.10.2018; Cass. civ., ord. n. 41933 del 29.12.2021, la quale evidenzia che i parametri offerti per la liquidazione del danno da premorienza dalle tabelle milanesi non sono equi, portando ad una liquidazione nettamente inferiore rispetto a quella che sarebbe stata liquidata ove il danneggiato avesse già un'età avanzata al momento del fatto ed effettuandosi, invece, una valutazione eccessiva di tale voce di danno in caso contrario). 
Nella fattispecie il prematuro decesso di ### risalente al 27.11.2012, è stato di circa otto anni e sette mesi successivo all'intervento chirurgico che gli provocò il danno biologico summenzionato e, come ritenuto dal dott. ### consulente d'ufficio nominato nel corso del giudizio avente ad istanza delle sue eredi avente ad oggetto i danni subiti iure proprio per la morte del congiunto, fu dovuto a cirrosi epatica scompensata non ricollegabile all'intervento per cui è causa. 
Appare, quindi, equo, in forza dei principi giurisprudenziali richiamati, diminuire proporzionalmente il risarcimento del danno tenendo conto dell'effettiva durata della vita del danneggiato. 
Considerando, quindi, un'aspettativa di vita di 82 anni, l'importo totale liquidabile in forza della tabella milanese applicata prevedeva una permanenza in vita media di 45 anni, con liquidazione dell'importo di € 4.992,76 per ciascun anno di permanenza in vita (€ 224.674,00 diviso 45 anni). 
È, quindi, dovuto alle attrici, in qualità di eredi del danneggiato, per gli otto anni e sette mesi circa di permanenza in vita di ### l'importo di € 42.854,52, ottenuto moltiplicando l'importo annuale di € 4.992,76 per otto (pari ad € 39.942,08) ed aggiungendo l'importo di € 2.912,44 (pari ad € 4.992,76 diviso per dodici mensilità e moltiplicato per sette). 
Va, a questo punto, rimarcato, quanto alla richiesta di liquidazione del danno morale ed esistenziale, che le ### applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato. 
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di ‘danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a ### con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel ‘danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”). 
Nell'evoluzione giurisprudenziale la ### di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr Cass. civ., ord. n. 20795 del 20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamicorelazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018). 
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché provate. 
Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato ‘in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.  2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” ( civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018). 
Nel caso in esame, alcuna allegazione e prova di un danno esistenziale è stata fornita, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del 20.08.2015). 
Per tale motivo, il danno non patrimoniale concernente gli aspetti dinamico relazionali non può essere riconosciuto, mancando idonea prova dello stesso, e non può essere aumentato il valore equitativo del danno di cui alla tabella applicata. 
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. 
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020). 
Nella fattispecie, pur essendo mancata qualsivoglia allegazione e prova in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, trattandosi di lesioni macropermanenti, ritiene questo giudice che il danno morale possa ritenersi presuntivamente esistente per il sol fatto che delle lesioni vi siano state. 
Ciò posto, se le ### del ### di ### del 2011 e del 2014 già contenevano una maggiorazione del danno biologico strettamente inteso, la stessa non è contenuta nella sola ### del ### di ### 2021 applicata. 
È, quindi, dovuta la maggiorazione dell'importo liquidato in applicazione di tale ultima tabella, con incremento del danno non patrimoniale sul presupposto della consapevolezza dell'attore di essere afflitto da uno stato altamente invalidante, procuratogli in assenza di una patologia che lo potesse giustificare, e nella consapevolezza di doversi confrontare - sostanzialmente, per tutta la residua durata della propria esistenza - con le limitazioni che dallo stesso derivavano.   Valutando, quindi, anche la “voce” di danno di cui si tratta e tenendo conto del grado altamente invalidante dello stato fisico conseguente all'intervento demolitivo eseguito, il danno non patrimoniale ascrivibile alla sofferenza morale soggettiva patita può essere liquidato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata a titolo di danno biologico permanente, nella misura del 40%, ovvero in misura prossima a quella massima liquidabile in tabella a titolo di maggiorazione per il danno morale, stante la sicura sofferenza che l'ingiustizia dell'intervento eseguito procurò all'attore, ma tenendo altresì in debito conto la circostanza che vi è stata stima solo presuntiva di detto danno, giungendo, dunque, ad un importo complessivamente dovuto per danno biologico e sofferenza soggettiva pari ad € 59.996,33 (€ 42.854,52 + € 17.141,81, pari al 40% del primo importo). 
A tale importo va aggiunto quello liquidabile per l'invalidità temporanea subito, di € 9.238,00 per i sessantadue giorni di invalidità temporanea totale e quello di € 2.086,00 per i ventotto giorni di invalidità temporanea al 50%, per un totale di € 11.324,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito, con danno biologico e morale complessivamente subito pari ad € 71.320,33. 
Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato il parametro massimo previsto dalla tabella (€ 149,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea) in considerazione del fatto che le lesioni hanno comportato periodi di immobilizzazione completa, degenza ospedaliera ed altresì interventi successivi all'iniziale atto chirurgico. 
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 1712 del 17.02.1995; Cass. civ., sent. n. 2796 del 10.03.2000). 
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. 
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla ### con la sentenza n. 1712/1995 innanzi citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (03.05.2004) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. 
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attore ammonta ad € 87.165,12, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 03.05.2004, ammonta ad € 54.819,62 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 32.345,50, di cui € 15.844,79 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 16.500,71 per rivalutazione. 
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.  3.2 La domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche e per perdita di capacità lavorativa specifica non può, invece, essere accolta. 
Quanto alle spese mediche si evidenzia che, come anche rimarcato dal C.T.U. dott.  ### non vi sono spese mediche documentate in atti. 
Per quanto concerne il danno da perdita della capacità lavorativa specifica va osservato che “l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore ‘ab initio' o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda” (cfr civ, sent. n. 22987 del 07.12.2004; in termini Cass. civ., sent. n. 4184 del 24.02.2006). 
La domanda formulata dall'originario attore, stante il proprio carattere omnicomprensivo, quindi, era riferita ad ogni possibile voce di danno, patrimoniale e non, conseguente all'intervento chirurgico subito oggetto di causa, di talché non possono essere qualificate come domande nuove le specificazione delle singole componenti del danno formulate in corso di causa. Come successivamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il principio di infrazionabilità del danno - i quali postulano che chi agisca i giudizio per ottenere il risarcimento del danno debba, per ragioni anche di economia processuale e di divieto dell'abuso del processo, chiedere il ristoro di tutte le possibili voci di danno conseguenti al fatto dannoso altrui - ha, come proprio corollario, in tema di interpretazione della domanda, il fatto che la domanda debba riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta e, “laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal ‘petitum' le voci non menzionate” (cfr Cass. civ., sent. n. 17879 del 31.08.2011). 
In un caso analogo a quello di specie la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che “in tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di ‘chance' lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile” (cfr Cass. civ., sent. n. 7193 del 10.04.2015). 
Nel corso della prima consulenza d'ufficio espletata in corso di causa quando l'attore era ancora in vita costui dichiarò di svolgere ancora attività lavorativa, sicché detta voce di danno, pur ammissibilmente richiesta, non è stata in concreto provata.  3.3 ### il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, I comma, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla - identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr Cass. civ., ord.  n. 1070 del 17.01.2019; Cass. civ., sent. n. 27713 del 16.12.2005). 
Sia la ### dell'###M.I., ### S. ### della ### struttura nella quale fu eseguito l'intervento chirurgico, che i convenuti ###### e ### devono, pertanto, essere condannati, in solido, al pagamento, in favore di ###### e ### in qualità di eredi di ### e ciascuna nella quota in cui è succeduta, dell'importo di € 87.165,12, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.  ### moglie del de cuius e le altre parti istanti figlie, in forza di successione ab intestato è dovuto, ai sensi dell'art. 581 c.c., in favore della prima, l'importo di € 29.055,04 e, in favore di ciascuna delle figlie, l'importo di € 14.527,52 ciascuna, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.  4. Va, a questo punto, ribadito che, una volta accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti delle istanti, in assenza di specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate “mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili” (cfr. Cass. civ., sent.  19492 del 21.09.2007; in termini Cass. civ., sent. n. 16810 del 20.06.2008). 
Deriva, da quanto precede, che allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente a altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. 
Perché le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle “domande”, nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o comunque, tardivamente dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.. 
Nella fattispecie l'originario atto di citazione conteneva citazione a comparire per l'udienza del 16.04.2008.  ### dell'###M.I., ### “### della Pietà” si è costituita tardivamente in data ###, quindi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., chiedendo, in caso di propria condanna, l'accertamento della graduazione delle rispettive responsabilità dei medici della produzione del danno, con domanda riconvenzionale di accertamento inammissibile in quanto tardivamente proposta. 
Parimenti tardiva è la domanda, formulata dal convenuto ### costituitosi in data ### dopo la rinotifica dell'atto di citazione per l'udienza del 07.05.2010, quindi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., di accertamento del grado di responsabilità di ciascun convenuto e di condanna della ### dell'###M.I., ### “### della Pietà” a garantirlo o rivalerlo di quanto fosse condannato a pagare in forza della presente sentenza. 
Domanda di regresso, con accertamento del grado di responsabilità nei rapporti interni è, invece, stata tempestivamente formulata dal convenuto ### costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###. 
Orbene, in materia di azione di regresso proposta ai sensi dell'art. 2055, II comma, c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, per costante giurisprudenza di questa ### in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2017, n. 29218)” (cfr Cass. civ., sent. n. 28987 del 11.11.2019).  “Nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr Cass. civ., sent. n. 9001 del 20.10.2021). 
Le predette considerazioni devono essere ribadite a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro e di collaborazione tra debitore (struttura sanitaria) ed ausiliario ###. #### del professionista che operi nell'ambito di una struttura sanitaria - sia come lavoratore dipendente, sia come collaboratore non dipendente - integra comunque l'impegno assunto dal debitore nei confronti del creditore della prestazione danneggiato. 
In forza delle considerazioni che precedono, non essendo la prestazione medica dovuta ad una condotta del tutto anomala rispetto agli ordinari servizi di spedalità - ovvero non ricorrendo un caso eccezionale di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata - deve presumersi che dei danni rispondano in misura paritaria, da un lato, la ### dell'###M.I., ### “### della Pietà” e, dall'altro, i medici che operarono all'interno della struttura. 
In ordine alle responsabilità dei medici operanti nella struttura, considerando che l'errore scatenante la decisione operatoria fu del dott. ### costui deve ritenersi responsabile, nella misura determinante del 35%, nella produzione del danno, in quanto una sua diagnosi, ove espressa in termini dubitativi, non avrebbe comportato la decisione di intervenire senza attendere il referto istologico definitivo; nella misura del 9% in capo al dott. ### il quale in qualità di primario aveva il controllo e la direzione dell'operazione e, dato il rapporto di ausiliari del primario, nella misura del 2% ciascuno in capo ai dott.ri #### e ### Non può darsi ingresso alla domanda di regresso, non essendosi avuto, allo stato attuale, risarcimento alcuno da parte dei convenuti in favore dell'attore (cfr civ., ord. n. 25698 del 11.10.2019, secondo cui “la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione”; in termini Cass. civ., sent.  21056 del 03.11.2004). 
Neppure è possibile una condanna condizionata, giacché la statuizione di condanna non viene emessa nei confronti di uno solo dei coobbligati in solido, bensì cumulativamente nei confronti degli stessi, fermo ed impregiudicato il diritto di regresso tenendo conto della graduazione delle responsabilità nelle misure innanzi indicate ove una delle parti convenute paghi l'attore in misura eccedente la propria quota.  5. Occorre, quindi, passare all'esame delle domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione. 
Il dott. ### ha chiesto la chiamata in causa ### (oggi ### S.p.A.), con la quale era assicurato con polizza di assicurazione n. ### con tipologia di primo rischio e della ### S.p.A. Winterthur con il quale aveva stipulato polizza di assicurazione n. 93103288 con tipologia di secondo rischio.  ### nel costituirsi in giudizio, non ha contestato il rapporto assicurativo che lo legava al dott. ### e l'operatività della polizza, peraltro specificando che il massimale assicurativo per sinistro ammonta ad € 516.456,90, senza né scoperti, né franchigie, nella fattispecie più che capiente alla luce della condanna che, in concreto, è stata emessa e del grado di responsabilità dell'assicurato. 
Occorre, quindi, evidenziare che la polizza attivata dalla ### in favore dei dipendenti dell'ospedale non è stata, in concreto, attivata da alcuna delle parti processuali per conto del dott. ### con conseguente piena operatività della polizza assicurativa stipulata con la ### S.p.A. 
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di manleva spiegata dal dott. ### nei confronti della predetta assicurazione, fermo ed impregiudicato il diritto di regresso che la predetta compagnia di assicurazione ha dichiarato di voler esercitare ai sensi dell'art. 1910 c.c. in caso di pagamento eccedente la quota di responsabilità del proprio assistito. 
La domanda azionata nei confronti della ### S.p.A. deve invece essere rigettata, essendo stata stipulata una polizza a secondo rischio in caso di superamento dell'importo risarcitorio di € 500.000,00 il quale, in concreto, non è stato superato. 
Passando all'esame della domanda manleva spiegata dal convenuto dott. ### nei confronti della società ### di ### coop. a r.l., va rimarcato che nel costituirsi in giudizio la predetta compagnia di assicurazione non ha formulato difese afferenti il rapporto assicurativo, sicché la domanda di manleva deve essere accolta. 
Da ultimo deve essere esaminata la domanda di manleva spiegata dal dott. ### nei confronti della ### ora ### S.p.A., la compagnia di assicurazione non ha contestato la sussistenza del rapporto assicurativo stipulato in forza di polizza rischi professionali n. 548415430, né di aver ricevuto denuncia di sinistro in relazione alla quale aveva aperto il sinistro 2957/08/13 eccependo la prescrizione del diritto alla percezione dell'indennizzo.  ### è infondata. 
Invero non vi è prova di alcun atto di messa in mora del predetto convenuto antecedente la notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data ###. Vi è, quindi, prova della denuncia di sinistro del 14.01.2008 inviata al broker assicurativo ### s.r.l. e ricevuta in data ###. 
Risulta, quindi, ampiamente rispettato il termine di prescrizione il quale, ai sensi dell'art. 2952, III comma, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo abbia chiesto il risarcimento del danno. 
Né alcun pregiudizio per il diritto ad attivare la garanzia assicurativa può conseguire al tardivo avviso di sinistro, avutosi a poco più di quindici giorni dalla ricezione dell'atto di citazione (recapitato presso la struttura ospedaliera dove lavora il convenuto e non già al suo domicilio). Pur ritenendosi provato che la conoscenza effettiva della citazione sia coincisa con la data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, infatti, non si ravvisa alcun dolo o colpa specifica nel lieve ritardo nell'invio dell'avviso, tale da far perdere o ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. I pochi giorni di ritardo in concreto non impedirono in alcun modo l'accertamento dell'evento assicurato da parte della compagnia di assicurazione chiamata in causa. 
In conclusione anche la domanda di manleva azionata nei confronti della ### S.p.A. deve essere accolta.  6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice e le parti convenute, liquidandole in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenendo conto del valore della domanda, così come accolta, con distrazione in favore dell'Avv. ### ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Stante la costituzione a mezzo del predetto difensore, senza indicarlo quale difensore iscritto negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello ### deve ritenersi che le parti istanti abbiano rinunciato ad avvalersi del beneficio. 
Parimenti le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore delle domande di manleva pari all'importo risarcitorio ma liquidando i compensi in misura minima, tenendo conto degli effettivi oneri indennitari dovuti in forza del riparto interno delle responsabilità, nel rapporto processuale fra ### e la ### S.p.A., ### e la società ### di ### a r.l. e fra ### e la ### S.p.A. 
Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale nel rapporto processuale fra ### e la ### S.p.A., rilevandosi che non era noto l'ammontare del possibile risarcimento del danno, il quale avrebbe potuto essere ben maggiore di quello in concreto liquidato se non si fosse avuta la prematura scomparsa dell'attore. 
Le spese delle consulenze d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base ai decreti di liquidazione adottati in corso di causa (cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo delle parti convenute e delle chiamate in causa ### S.p.A., società ### di ### a r.l. e ### S.p.A., in solido.  P.Q.M.  ### di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 80002/2008 R.G.A.C., pendente tra ####### e ### tutte in nome proprio ed in qualità di eredi di #### contro ###M.I., #### S. ### PIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, ######### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, #### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### SOCIETÀ ####.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ### S.P.A., in persona del procuratore pro tempore ### ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la ### dell'###M.I., ### S. ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###### e ### in solido, al pagamento, in favore di ### in qualità di erede di ### dell'importo di € 29.055,04, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; b) condanna la ### dell'###M.I., ### S.  ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###### e ### in solido, al pagamento, in favore di ### in qualità di erede di ### dell'importo di € 14.527,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; c) condanna la ### dell'###M.I., ### S.  ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###### e ### in solido, al pagamento, in favore di ### in qualità di erede di ### dell'importo di € 14.527,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; d) condanna la ### dell'###M.I., ### S.  ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###### e ### in solido, al pagamento, in favore di ### in qualità di erede di ### dell'importo di € 14.527,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; e) condanna la ### dell'###M.I., ### S.  ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###### e ### in solido, al pagamento, in favore di ### in qualità di erede di ### dell'importo di € 14.527,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; f) dichiara che i danni subiti da ### in conseguenza dell'intervento chirurgico del 03.05.2004 sono imputabili, nella misura del 50%, a responsabilità della ### dell'###M.I., ### “### della Pietà”, nella misura del 35% a responsabilità di ### nella misura del 9% a responsabilità di ### e nella misura del 2% ciascuno a responsabilità di #### e ### g) condanna la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne ### delle somme al cui pagamento è stato condannato in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese legali, salvo il diritto di rivalsa ex art. 1910, IV comma, c.c.; h) rigetta la domanda di manleva azionata da ### nei confronti della ### S.p.A.; i) condanna la ### di ### coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne ### delle somme al cui pagamento è stato condannato in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese legali; l) condanna la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne ### delle somme al cui pagamento è stato condannato in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese legali; m) condanna, in solido, la ### dell'###M.I., ### S. ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###### e ### al pagamento, in favore di ###### e ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 398,56 per spese vive ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ### ex art. 93 c.p.c.; n) condanna la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 20,48 per spese vive ed € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge; o) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra ### e la ### S.p.A.; p) condanna la società ### di ### coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 10,72 per spese vive ed € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge; q) condanna la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 22,20 per spese vive ed € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge; r) pone definitivamente, in solido, a carico della ### dell'###M.I., ### S. ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ####### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, società ### di ### coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di C.T.U. 
Napoli, 31 marzo 2022.   

Il giudice
(dott.ssa ###


causa n. 80002/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta De Luca, Avellone Mariella

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