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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 137/2026 del 03-02-2026

... patologie di media ed alta complessità, con la tecnica laparoscopia, ponendo quindi in via meramente residuale le attività chirurgiche di bassa complessità. Il dott. ### si è occupato, negli ultimi anni, solo delle attività di chirurgia generale di bassa complessità, occupando, pertanto, un posto di lavoro che, per le motivazioni sopra indicate, l'### ritiene di poter sopprimere, attribuendo agli altri chirurghi, per quanto qui interessa ed in aggiunta alle loro attuali funzioni, anche quelle residuali di chirurgia generale di bassa complessità. Ciò corrisponde, oltre che ad una necessaria riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'### anche alla indifferibile necessità di procedere ad un efficientamento economico della struttura, riducendo il costo del lavoro in modo adeguato alle attività strategiche dell'### ed alla sua condizione economica e finanziaria. Si aggiunga per completezza, che: - nonostante gli sforzi profusi, l'### non dispone di altri posti di lavoro e/o di altre sedi dove impiegare il dipendente, in mansioni equivalenti od anche inferiori a quelle svolte; - attesa la natura strutturale e definitiva della situazione innanzi descritta, non vi sono le (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. ### in funzione di giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 05 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1611/2025 R.G. lavoro e vertente TRA ### (###) rapp.to e difeso dall'Avv.  ### con questi elett.te domiciliato in Napoli, alla via ### n. 45, giusta mandato in atti; RICORRENTE CONTRO ### s.p.a. (###), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. ### ed elett.te domiciliat ###/C, giusta mandato in atti; RESISTENTE Conclusioni delle parti: come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa alle dipendenze della società resistente sin dallo 1990, contesta la legittimità del licenziamento comunicato con missiva del 18.03.2025. 
La resistente si è costituita.  2) Nella missiva del 17.02.2025, indirizzata all'### del ### di ### ed al ricorrente, la società datrice comunicava l'intenzione di procedere al licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo - art. 7 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 L. 604/1966. “...il dipendente, assunto a tempo indeterminato a far data dal 06.03.1997 svolge le mansioni di aiuto dirigente medico nell'ambito del reparto di chirurgia, occupandosi della chirurgia generale, con inquadramento di ### dirigente a tempo definito del ### per il personale medico dipendente da struttura sanitaria privata aderente all'### Ebbene, l'### nell'ambito di un progressivo processo di miglioramento, efficientamento ed ammodernamento delle proprie attività in ambito chirurgico e come richiesto anche dalla ### all'atto dell'assegnazione del “budget” della struttura, ritiene di dover privilegiare il trattamento dei pazienti, che afferiscono alla ### di ### con patologie di media ed alta complessità, con la tecnica laparoscopia, ponendo quindi in via meramente residuale le attività chirurgiche di bassa complessità. 
Il dott. ### si è occupato, negli ultimi anni, solo delle attività di chirurgia generale di bassa complessità, occupando, pertanto, un posto di lavoro che, per le motivazioni sopra indicate, l'### ritiene di poter sopprimere, attribuendo agli altri chirurghi, per quanto qui interessa ed in aggiunta alle loro attuali funzioni, anche quelle residuali di chirurgia generale di bassa complessità. 
Ciò corrisponde, oltre che ad una necessaria riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dell'### anche alla indifferibile necessità di procedere ad un efficientamento economico della struttura, riducendo il costo del lavoro in modo adeguato alle attività strategiche dell'### ed alla sua condizione economica e finanziaria. 
Si aggiunga per completezza, che: - nonostante gli sforzi profusi, l'### non dispone di altri posti di lavoro e/o di altre sedi dove impiegare il dipendente, in mansioni equivalenti od anche inferiori a quelle svolte; - attesa la natura strutturale e definitiva della situazione innanzi descritta, non vi sono le condizioni normative per richiedere e/o utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti per legge; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 - non sono previste, per ragionevoli periodi di tempo, cessazioni dal lavoro di personale con analoghe qualifiche e mansioni che possono essere oggetto di sostituzione...”. 
All'incontro tra la parti dinanzi all'### del ### seguiva la lettera di licenziamento dello 06.03.2025, ricevuta dal ricorrente in data ###.  3) Il ricorrente, medico chirurgo specialista in chirurgia generale, oltre al titolo di laurea e specializzazione in medicina e chirurgia, asserisce di aver partecipato a vari corsi di specializzazione, tra cui anche quello di chirurgia laparoscopica. 
Dal 1990 opera nella resistente in forza di rapporto libero-professionale per n. 27 ore settimanali ed in qualità di assistente del ### di ### con instaurazione a partire dallo 06.03.1997 di contratto di lavoro subordinato con la qualifica di ### chirurgo, contratto trasformato a tempo pieno da giugno 2009. 
Afferma che dallo 09.02.2010 è stato nominato ### della ### vascolare della casa di cura resistente e che, nel corso degli anni, si è occupato, come ### chirurgo, di interventi di alta complessità, in particolare di interventi di chirurgia laparoscopica ed interventi di chirurgia “open” dell'addome, della tiroide della mammella e di chirurgia vascolare periferica compresa la chirurgia cardiovascolare laser”. 
Nell'anno 2015, a causa delle difficoltà economiche in cui versava l'azienda sottoposta anche alla procedura di concordato preventivo, le ore di lavoro del sono state ridotte da 38 ore a 30 ore settimanali, con impegno ancora in interventi ad alta complessità, anche in campo oncologico. 
In particolare il ricorrente sostiene di essere stato inquadrato, a partire dallo 01 agosto 2019, come ### di aver sostituito nel periodo estivo il ### di aver ricevuto l'affidamento della dirigenza del ### di ### dal 2019 al 2021. 
Dal 2021, con l'ingresso di nuovi dottori e quindi esclusivamente per scelta aziendale, si è occupato della più limitata funzione di responsabile della chirurgia ### (###. 
Asserisce come l'intento della società sia stato quello di sostituire i medici dipendenti con medici a rapporto libero-professionale, rilegando il ricorrente ad Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 un'attività chirurgica di complessità medio-bassa, in esigui spazi operatori, con l'attribuzione di interventi di medio-bassa complessità gli era stato limitato anche lo spazio operatorio (6 ore settimanali pomeridiane), spesso anche ridotto (a 4 o 3 ore) a causa dello sforamento temporale degli interventi antimeridiani di altri operatori. 
Il ricorrente, quindi, a partire dal 2022, pur essendosi sempre occupato di interventi di chirurgia ad alta complessità, anche oncologici, sostiene di essersi dovuto limitare ad interventi di complessità medio bassa.  3) Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.  ### (udienza del 14.11.2025): “Ho lavorato per la ### spa fino a 31 dicembre 2024. Al momento non ho procedimenti c ivili avverso la ### spa. Negli ultimi tre anni avevo un rapporto libero professionale che non è stato rinnovato. Tutti gli interventi di cui alla attestazione in data ### a firma del dott. ### che il giudice mi mostra in lettura sono di alta complessità. ### mi dice che nel 2021 il dott. ### è stato designato responsabile ### Non conosco o non ricordo questa circostanza, io ed il ### operavamo in settori diversi. ### di neoplasia ascessualizzata con ulcerazione cutanea del SE mammella dx è di alta complessità, come anche la quadraentectomia supero-esterna mammella sx”; ### (udienza del 14.11.2025): “### dipendente ### spa dal 2021, come responsabile #### si intende un percorso finalizzato alla gestione dei pazienti che abbisognano di interventi di chirurgia minore, per lo più ambulatoriale. Oggi alla ### spa i ### si fanno, l'attività a quanto ne so è sempre quella. Non ho avuto un ruolo nella designazione del dott. ### quale responsabile ### Oggi non c'è un responsabile ### e posso dire che la figura del responsabile ### non c'è in tutti le strutture sanitarie, posso dire di strutture anche più grandi della ### spa in cui il responsabile ### non c'è. A seconda dei pazienti, tutti noi chirurghi della azienda effettuavamo interventi di bassa complessità, a valle dei #### spa non fa urgenza, e i medici operano i loro pazienti, anche i medici dipendenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 La struttura ha vincoli su base regionale che sono legati al budget, e credo che il vincolo della ### spa sia relativo solo alla ### complessità.  ### spa non impedisce a me o a noi chirurghi di effettuare interventi di bassa complessità. Non credo ci sia un budget dedicato per la bassa complessità. Comunque tutto ciò rientra nelle attribuzioni del direttore sanitario, io posso dire che abbiamo un numero minimo di interventi di un certo tipo di alta complessità che dobbiamo fare, perché altrimenti la ### non ci rimborserebbe il dovuto. Io personalmente, ma questo vale per gli altri colleghi della ### spa, faccio solo alta complessità, e quello che avanza lo faccio per altri interventi. Non potrei fare solo bassa complessità, perché questa è la direttiva della ### spa sulla base delle indicazioni della regione ### Questo è sulla base di vincoli regionali. Non ci sono ordini di servizio riguardo alla priorità da dare alla ### ma la cosa è parte integrante del mio contratto, e della mission aziendale nei confronti della ##### va fatta per forza, e in teoria si potrebbe e saremmo tutti contenti fare solo alta complessità , ma siccome alta complessità non si riesce a fare bisogna fare il budget e si fa anche la bassa complessità. Ad oggi chirurghi che facciano solo bassa complessità in ### spa non ci sono”; ### (udienza del 14.11.2025): “### della ### spa da febbraio 2018. ### spa è una casa di cura privata accreditata, ed è il paziente che sceglie il professionista da cui farsi trattare, prima della presa in carico da parte della casa di cura. Il dott. ### fece richiesta specifica di essere responsabile ### Lo ha scritto all'amministratore ed a me, non per iscritto. Lo ha chiesto all'amministratore ### ed anche a me, e la decisione finale è stata dell'amministratore. 
Oggi gli interventi di bassa complessità sono stati circoscritti, perché con l'avvento dei ### nel 2018 sono stati normati tutta una serie di interventi di bassa complessità, e la ### dal 2018 , e negli anni sempre più, ha caratterizzato la nostra struttura verso interventi di media e alta complessità, mediante l'assegnazione di un tetto di spesa annuo con cui viene definita la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 tipologia di prestazioni che vengono “acquistate” e che tendono ad essere sempre di alta complessità. Il tetto di spesa è espressamente riferito alla alta complessità.  ### alla rete ### che comporta interventi solo di alta complessità, è andata in questa direzione. Nell'ambito della rete oncologica è previsto un meccanismo per cui se la clinica non fa un certo volume di interventi non è abilitato nella rete. ### non opera solo in questa rete, che però determina la maggior parte del fatturato. Alla rete abbiamo aderito nel 2016, ma la parte attuativa, rimessa alla ### della rete è del 2021. Oggi non c'è un responsabile PACC”; ### (udienza del 14.11.2025): “Non ho controversie con la ### spa per la quale ho lavorato da 2016 a 2021 come responsabile della chirurgia, dal 2018 ho rifiutato questo incarico che ho consegnato al dott.  ### Non c'è mai stata una nomina formale e per iscritto. Quindi in pratica sono stato responsabile della chirurgia fino al 2018, poi lo è diventato il dott. ### o almeno il dott. ### ha firmato come responsabile. Non so nulla della designazione del dott. ### a responsabile ### cosa che magari è avvenuta dopo che io me ne sono andato. ### in quegli anni eravamo solo io ed il ### e quindi tutti e due facevamo anche interventi di alta complessità, non c'erano alternative. ### le urgenze interne e noi due avevamo la reperibilità. I pazienti erano sempre di noi due medici, non ce li assegnava la ### Quando sono arrivato facevamo circa quattrocento, quattrocentocinquanta interventi annui con tre sedute operatorie e mezzo, poi ci sono state assegnate due sedute operatorie a settimana, e abbiamo fatto meno interventi, anche se comunque arrivavamo intorno ai trecento interventi annui”.  4) Il ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità del licenziamento per difetto di motivazione, fornita per relationem.  ### è infondata.  ### missiva recante data 17.02.2025, di avvio della procedura di licenziamento, sono indicate le ragioni del recesso datoriale, richiamate nella successiva lettera dello 06 marzo 2025, di modo che la motivazione è chiaramente rappresentata, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 tanto che nel proporre il presente ricorso la parte ha contrastato la iniziativa datoriale proprio negandone la fondatezza nel merito.  5) Il ricorrente eccepisce l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento impugnato. 
Il Tribunale ritiene l'eccezione fondata. 
Va ribadito che “… È principio consolidato che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e/o produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, e che è precluso al Giudice sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione più tipica della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Costituzione. In tali ipotesi rientra senz'altro il caso del riassetto organizzativo attuato per ottenere una più economica gestione dell'impresa, rispetto alla quale non è consentito sindacare la scelta dei criteri che vi sono posti a fondamento; non è nemmeno sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, a condizione che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”(ex multiis Cass. Civ., Sez. Lav., 30 novembre 2010, n. 24235).  “Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo e del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 24235 del 2010; 15157 del 2011; n. 7474 del 2012; n. 12242 del 2015; n. 6501 del 2016).... 
Dal punto di vista dell'esegesi testuale della disposizione (l. n. 604 del 1966 art.  3) è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa” (Cass. civile, sez. lavoro, n. 25201 del 2016). ...“Ne consegue che, una volta accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all'art. 41 Cost., a giustificare il licenziamento (Cass. n. 8846/2012; Cass., civile sez. lav., 22/11/2018 n.###). 
Al controllo giudiziale sfugge invece il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall'imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresì che un aumento del profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell'impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori” (in tal senso Cass., sez. lavoro, sentenza 23620/2015). 
In altre parole, “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta” (Cass. 24502/11; 19185/2016). 
È stato, altresì, chiarito che ciò che è vietato non è la ricerca del profitto mediante riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi ma il perseguire il profitto, o il contenimento delle perdite, soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento d'un dipendente che, a sua volta, non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva. Deve essere, quindi, verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento (Cass. civile, sez. lavoro, n. 25201 del 2016).  6) Nel caso di specie è pacifico, perchè non contestato, che, anche in aderenza alle indicazioni in materia di sanità pubblica della ### la resistente abbia inteso massimizzare la propria attività nel campo della chirurgia di alta complessità, a discapito di quella di bassa complessità. 
Gli interventi di bassa complessità sono ancora svolti dai medici incaricati, ma, sulla base di quanto dichiarato in sede ###maniera residuale rispetto agli altri, anche quantitativamente prevalenti. 
La scelta datoriale di allontanare il ### è motivata dalla “soppressione del posto di lavoro”, ossia dal posto di lavoro occupato dal ### il quale negli ultimi anni si è occupato solo della bassa complessità.  ### memoria di costituzione (punto 29) la datrice insiste nel fatto che l'adibizione del ### in passato ad interventi di qualsiasi complessità, anche alta e media, sarebbe irrilevante, dovendosi dare prevalenza, ai fini di causa, al fatto che nell'ultimo periodo, e negli ultimi anni, il ### abbia operato solo nella bassa complessità. 
Questo comproverebbe che le attitudini professionali del ### sarebbero limitate alla sola bassa complessità, a differenza degli altri sanitari operanti nella struttura, anche per la continua evoluzione del ruolo.  7) Il Tribunale rileva innanzitutto che gli interventi di bassa complessità sono ancora pacificamente eseguiti nella resistente. ### memoria di costituzione si insiste sul fatto che essi siano divenuti residuali, ma, anche sulla base di quanto risultante dalla prova per testi, si tratta di interventi a cui tutti i sanitari che operano si dedicano, e che quindi, almeno complessivamente, continuano a caratterizzare l'operatività della struttura. 
Il riferimento alle attitudini professionali del ### poi, contrasta con il fatto che, come confermato dalle anche risultanze di prova, il dott. ### si occupava anche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 della alta complessità, almeno fino al 2021 (teste ###. ### documentazione prodotta dalla parte risultano anche interventi effettuato presso la ### in data ###, del 29.5.2024 e del 17.7.2024, in cui il ### è ### operatore, e che, almeno i primi due, sono espressamente ricondotti alla alta complessità dal teste ### senza che il dato sia comunque contestato dalla resistente. 
Fino al maggio 2024, quindi, il ricorrente era evidentemente in grado di operare nella alta complessità, perché appare evidente che in caso contrario nemmeno quel singolo intervento gli sarebbe stato consentito. 
Non si comprende, anche perchè nemmeno viene esplicitato, quali fattori possano essere intervenuti tra il maggio 2024 e la determinazione assunta nel marzo 2025 e tali da rendere non più possibile l'adibizione del dipendente a quelle attività (alta e media complessità).  8) “Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 l. 604/1966 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate a un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate; il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente; in tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituire mero effetto di risulta” (Corte di Cassazione Civile, sez. lav., 28 settembre 2016 19185). 
Il Tribunale ritiene che la resistente abbia operato, appunto, ridistribuendo gli impegni nella bassa complessità tra i propri dipendenti, di fatto così sopprimendo il posto occupato dal ### al quale afferiva solo la bassa complessità, bassa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 complessità che, nella attuale organizzazione, si accompagna per ciascuno degli altri sanitari alla alta e media. 
Il posto soppresso è quello di esclusiva operatività nella bassa complessità, ed è irrilevante che, come pure lamentato, alla assegnazione di tale limitata attività si sia arrivati per determinazione aziendale. 
Il fatto posto a fondamento del licenziamento, quindi, sussiste.  9) Il Tribunale esclude anche che sia stato violato l'obbligo del repechage, ma ritiene che non siano stati adottati validi, logici e condivisibili criteri nella scelta del lavoratore da allontanare. 
Il posto è stato soppresso, e non risultano assunzioni successive al licenziamento, né situazioni particolari che permettano di ritenere sussistente la possibilità di reimpiego in occupazioni che, necessariamente afferenti alla professionalità del dipendente, siano vacanti. 
E però, va ritenuto che il ### sia pienamente in grado di operare nella alta complessità, per averlo fatto proprio alle dipendenze della resistente fino al maggio 2024, e perché non si esplicita motivo per cui tale capacità sia venuta meno.  ### quindi, ben avrebbe potuto essere adibito nella alta complessità, o anche solo prevalentemente nella alta complessità e con incarichi residui nella bassa complessità, come accade per gli altri sanitari, nel rispetto del modello organizzativo voluto dalla resistente. 
Stante la piena fungibilità del ### con gli altri sanitari, non è stato adottato un valido criterio di scelta. 
Il criterio adottato è stato quello di allontanare il lavoratore adibito al posto soppresso, senza operare una comparazione con gli altri sanitari occupati, secondo i criteri, sostanzialmente di correttezza e buona fede, che, pacificamente individuati adottando quale parametro quelli di cui all'art. 5 della legge 223/1991, richiamano, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, alle previsioni dei contratti collettivi stipulati ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 concorso tra loro; a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative”. 
Nel caso di specie, la valutazione comparativa è stata completamente omessa.  11) Esclusa l'ipotesi di insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, anche quanto al repechage, la questione diventa quella del “mancato rispetto della buona fede e della correttezza che presiedono alla scelta dei lavoratori da licenziare, quando questi appartengono a personale omogeneo e fungibile (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 maggio 2021, n. 13643)” (Cass. 18804/2025). 
Segue la illegittimità del licenziamento e, ai sensi dell'art. 18, commi VII e V, della legge n. 300 del 1970, la declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e il riconoscimento di una tutela indennitaria (cass. Corte di Cassazione 25 luglio 2018 n. 19732). 
Ai sensi dell'art. 18 co. 5 Legge 300/1970, applicabile al caso di specie, Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. 
Inoltre (art. 18 co. 7 nella parte applicabile) il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. 
Il lavoratore ha anzianità di servizio dal 1997, avendo comunque in precedenza già collaborato con la resistente dal 1990. Non vi è allegazione del numero dei dipendenti, ma dalla visione dei Lul prodotti può chiaramente evincersi che si Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 tratti di struttura di sicura rilevanza e complessità, con organizzazione che coinvolge un numero cospicuo di lavoratori. 
Appare quindi corretto quantificare la indennità nella misura massima di ventiquattro mensilità. 
Sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, non contestate, la base di calcolo è €#4.348,46# (quattromilaquattrocentoquarantotto,46), che moltiplicato per 24 determina la somma finale di €#104.363,04# (centoquattromilatrecentosessantatre,04), oltre ad interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento all'effettivo soddisfo.  9) Il ricorrente propone, poi, domanda di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa giudiziale, spese affrontate in un giudizio penale in cui era stato coinvolto e conclusosi con Sentenza Tribunale di ### 2380/2023 di assoluzione per non aver commesso il fatto. 
La determinazione del CdA in data ###, richiamata in ricorso a supporto della domanda, attiene ai giudizi civili, e non a quelli penali.  ###. 25 del ### per il personale medico dipendente da case di cura, pure richiamato, è intitolato ### civile e prevede che “### sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della ### presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”. 
Resta quindi esclusa la tutela per le spese legali in caso di giudizio penale.  10) Quanto alle spese di lite, se ne ritiene corretta la compensazione per la metà, in quanto solo una delle questioni poste è stata ritenuta fondata, con rigetto della domanda di rimborso spese legali. 
In base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, la restante metà va posta a carico di parte resistente e va liquidata nella somma di €#2.314,50# (duemilatrecentoquattordici,50) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026 P.Q.M.   Il Tribunale di ### in persona del Giudice del #### nella causa iscritta al nr. 1611/2025 vertente tra ### nei confronti di ### s.p.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide: 1) In parziale accoglimento della domanda, e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara l'illegittimità del licenziamento disposto da ### s.p.a. nei confronti di ### e per cui è causa; 2) Dichiara risolto il rapporto di lavoro tra ### s.p.a. e ### alla data del licenziamento di cui al capo che precede, e condanna ### s.p.a. al pagamento a favore di ### di una indennità risarcitoria quantificata nella somma di €#104.363,04# (centoquattromilatrecentosessantatre,04), oltre ad interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino all'effettivo soddisfo; 3) Rigetta ogni altra domanda; 4) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna ### s.p.a. al pagamento a favore di ### della restante metà, liquidata nella somma di €#2.314,50# (duemilatrecentoquattordici,50) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore antistatario. 
Si comunichi.  ### 29 gennaio 2026 Il GdL #### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/02/2026

causa n. 1611/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Luce, Finaldi Paola

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 342/2026 del 09-01-2026

... porre in essere l'indicazione ad un intervento di laparoscopia o, alternativamente, di laparotomia esplorativa>>. Dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale si evince, pertanto, che nel corso dell'intervento di taglio cesareo è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) che ulteriore aspetto meritevole di censura emerge dalla mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante il secondo ricovero della ### presso la ### In particolare, il ### ha rilevato che “ in considerazione del fatto che durante l'atto chirurgico era documentata una lacerazione del segmento uterino inferiore sinistro, è possibile ipotizzare - secondo un ragionamento probabilistico - che la lacerazione uterina si sia estesa fino a coinvolgere il sigma” (cfr. pag. 93); “sul punto, dal referto operatorio presente nella cartella clinica della sig.ra ### emerge che, in seguito alla lesione dell'arteria uterina sinistra, il chirurgo procedeva con una legatura del vaso uterino omolaterale” (pag. 94) ed “è dunque altrettanto ipotizzabile che la lesione del sigma sia stata provocata a seguito delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: ### professionale, TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, al ### I, 75; -#### in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###Napoli al ### 19; -###: per l'attrice: “insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il riconoscimento della responsabilità della ### per i danni conseguenti alla malpractice medica verificatasi in occasione del parto cesareo eseguito dai sanitari della citata clinica in data ### e conseguente risarcimento delle voci richieste nel citato atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. …. Si conclude, pertanto, per l' accertamento della responsabilità iatrogena dei sanitari della ### e la condanna della stessa, così come rapp.ta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice, così articolato: ### biologico sulla base di un'invalidità del 28%, pari ad euro 133.761,60 compreso della personalizzazione, una ITT in 28 giorni pari ad €uro 3.332,00, una ITP in 60 giorni al 75% pari ad €uro 5.355,00, una ITP in 379 giorni al 50% pari ad €uro 22.530,50, oltre il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, tenuto conto della particolare sofferenza psicofisica subita dall'istante e documentata e per tutti i motivi illustrati nell'atto introduttivo, danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica, da quantificarsi in via equitativa, ovvero applicando il criterio remunerativo di tre volte la pensione sociale che per l'anno 2019 ammontava ad €uro 17.862,00, per la somma complessiva di tale voce di danno pari ad euro 82.230,07 o in quelle maggiori o minori somme che (…) [il] ### riterrà eque e giuste, oltre spese documentate in € 4.596,70 nonché interessi compensativi, legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze di lite, oltre il 15% delle spese forfettarie , IVA e ### onorario di CT di parte e rimborso spese CTU e ogni altro conseguente provvedimento”.  per la convenuta: si riporta “integralmente alla ### di costituzione e risposta, a tutte le memorie istruttorie, alle deduzioni, istanze anche istruttorie ed eccezioni ivi formulate, … chiede la rinnovazione” della CTU “ovvero la chiamata a chiarimento; in subordine, e salvo gravame, conclude chiedendo l'accoglimento delle proprie eccezioni, difese, istanze (anche istruttorie) e conclusioni come in atti con il rigetto di quelle attoree”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- ### ha convenuto in giudizio la ### esponendo, in particolare, che: -. in data ###, giunta al termine della sua prima gravidanza, veniva ricoverata presso la ### per il parto con diagnosi di accettazione di “ipertensione gestazionale” e inizio travaglio di parto”; -. dall'anamnesi riportata nella cartella clinica emergeva la presenza di ipertensione arteriosa insorta negli ultimi mesi di gravidanza; l'attrice riferiva, inoltre, allergia ad alcuni antinfiammatori e alle penicilline, nonché di “avere sempre avuto un ciclo mestruale regolare per … flusso e periodicità, nonché di un alvo e di una diuresi regolari”; -. al momento del ricovero il feto si presentava “alto e in posizione occipitale posteriore”; ciononostante solo il giorno successivo, 12.6.2019, veniva eseguito un taglio cesareo e pertanto, i ginecologi procedevano a isterotomia su un utero già fortemente sollecitato dalle doglie insorte sin dalle ore 4 del giorno precedente, dunque su un segmento uterino ormai estremamente assottigliato, effettuando altresì una impropria estrazione del feto, senza correggere l'asinclitismo di vertice del neonato; -. durante l'intervento si verificava una lacerazione dell'arteria uterina superiore con emorragia massiva; nel tentativo di contenerla, i chirurghi utilizzavano una tecnica impropria di legatura dell'arteria uterina, “sodalizzando” la stessa con il legamento rotondo di sinistra e così operando cagionavano una lesione iatrogena del colon sigma; senza accorgersi della lesione viscerale, concludevano l'intervento e trasferivano la paziente in reparto; -. dopo le dimissioni, avvenute in data ###, rientrata al proprio domicilio accusava astenia, anemia e, sin dalla prima sera, febbricola serotina, alvo chiuso alle feci e dolore addomino-pelvico, riconducibile all'evidente discanalizzazione e localizzato soprattutto a sinistra; -. a fronte del progressivo aggravamento delle proprie condizioni, chiedeva ai sanitari della clinica ### di anticipare il controllo già fissato per il ###; -. il sanitario di turno, dopo averla visitata e preso atto delle condizioni critiche, disponeva l'immediato e urgente ricovero, motivandolo come “ricovero Urgente” per “dolori addominali post partum”; tuttavia nella DRG e nel frontespizio della cartella clinica del 21.6.2019 veniva indicata una diversa motivazione, ossia “ipertensione in puerperio”, senza alcun riferimento al reale stato critico della paziente; -. invero, l'attrice si presentava al controllo post partum con febbre, discanalizzazione e dolore addominale, sintomi prodromici di una peritonite settica che non adeguatamente valutati dai sanitari della clinica ### neppure nei giorni successivi al ricovero, con conseguente omissione diagnostica nelle fasi iniziali della patologia; -. nella medesima giornata veniva sottoposta a esami laboratoristici, che evidenziavano ipoalbuminemia e proteinuria, nonché a TAC dalla quale emergeva una sepsi da peritonite con raccolta addominopelvica e distensione delle anse; -. nonostante tali risultanze, i sanitari della ### anziché intervenire chirurgicamente, optavano per una “terapia di attesa”; -. nei giorni successivi il quadro clinico si aggravava, con “febbre serotina, … marcata leucocitosi, … aumento del PCR e della procalcitonina, e … marcata disprotidemia e ipoalbuminemia”, senza che i medici adottassero tempestive iniziative volte a fronteggiare il grave stato settico in atto; solo successivamente, in data ###, in considerazione del peggioramento clinico, veniva modificata la terapia antibiotica; -. trascorsi tre giorni dall'inizio della nuova terapia, veniva sottoposta a ulteriore ecografia che evidenziava “una raccolta nel ### … evacuata … con una puntura transvaginale”, con “aspirazione [di] … circa 270 ml di liquido citrino”; -. aggravandosi le condizioni cliniche, i sanitari nella ### disponevano il trasferimento della paziente presso l'### del ### -. presso tale struttura, considerato lo stato di salute gravemente compromesso (febbre, dolore, ballottamento addominale e discanalizzazione), veniva sottoposta a TAC addominale che evidenziava la presenza di versamento intra-peritoneale e una sindrome sub-occlusiva “essenzialmente di tenue”; -. persistendo la sintomatologia, nonostante terapia antibiotica, il ### i sanitari dell'### del ### procedevano a laparotomia esplorativa con riscontro di perforazione del sigma con peritonite stercoracea e veniva eseguita resezione del sigma con colostomia secondo ### -. in data ### veniva dimessa con diagnosi di “perforazione tamponata del sigma” e con “apposizione di enterostomia”; -. nei mesi successivi si sottoponeva a cure presso diversi specialisti per problematiche ginecologiche e gastroenterologiche, subendo gravi sofferenze fisiche e psicologiche, sino a quando in data ### veniva nuovamente operata presso l'### del ### per intervento di “ricanalizzazione intestinale nonché a chiusura della confezionata enterostomia”; -. residuano laparocele, sindrome aderenziale, disturbi ginecologici, gastroenterologici e neuro psichici; -. sussistono profili di colpa contestati alla ### quali il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del taglio cesareo, l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento e nell'estrazione del feto, la lesione iatrogena del colon durante il controllo dell'emorragia, omessa e tardiva diagnosi della perforazione intestinale e della peritonite, ingiustificata inerzia terapeutica nonostante evidenti segni di sepsi; -. i danni lamentati riguardano un danno biologico permanente del 32- 34%, ITT e ITP prolungate, danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di accudire il neonato, grave sofferenza psicologica, compromissione della vita di relazione e sessuale, limitazioni a future gravidanze, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica (attività di casalinga), spese mediche e assistenziali documentate. 
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, la condanna della ### s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “di cui € 251.866,00 per postumi invalidanti nella misura del 32-34% , € 8.910,00 per una ITT in gg.90, € 6.682,50 per una ITP al 75% in giorni 90, ed € 13.612,50 per una ulteriore ITP a 50 % in gg. 275, per un totale di danno biologico temporaneo di € 29.205,00, oltre al danno che incide sulla capacità lavorativa specifica … nella stessa percentuale del danno biologico” e “al rimborso delle spese documentate e forfettarie in € 4.701,11”, “oltre al danno non patrimoniale su base emotiva” da liquidarsi in via equitativa.  ### costituitasi, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis e indeterminatezza della causa petendi, poiché l'attrice non avrebbe distinto le responsabilità dei singoli sanitari da quelle della struttura, indicato le specifiche norme violate, allegato una condotta colpevole concreta imputabile alla ### Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, non essendo provata alcuna condotta colposa dei sanitari, non essendo provati i danni lamentati e mancando il nesso causale tra le prestazioni sanitarie e gli eventi dannosi dedotti. 
La convenuta ha sostenuto, in particolare, che: -. il taglio cesareo fu eseguito tempestivamente e secondo le linee guida, in assenza di segni patologici al monitoraggio ### -. la lacerazione del segmento uterino inferiore è una complicanza nota e fu prontamente trattata con successo; -. l'emostasi fu correttamente ottenuta mediante legatura dell'arteria uterina e posizionamento di drenaggio; -. non vi furono segni di lesione intestinale durante il ricovero presso la ### (assenza di materiale fecale nel drenaggio, ecografie nella norma); -. nel secondo ricovero furono effettuati accertamenti diagnostici (### esami microbiologici) e impostata adeguata terapia antibiotica; -. il successivo trasferimento all'### del ### fu appropriato e concordato, anche per l'assenza di un chirurgo generale in struttura; -. la lesione del sigma potrebbe essersi verificata durante l'intervento chirurgico eseguito presso l'### del ### Ha contestato, infine, le singole voci di danno e, in ogni caso, in assenza di dolo, ha richiamato il limite della prevedibilità del danno ex art. 1225 Espletate la prova testimoniale e una ### prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.  2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, in quanto individuazione di petitum e causa petendi è agevolmente possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio sopra riportato. 
In particolare, emerge con chiarezza dallo stesso che l'attrice ha puntualmente assolto all'onere di esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato, indicando in modo circostanziato gli eventi che hanno originato la controversia, le condotte di inadempimento addebitate alla convenuta nonché la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti. 
Tali elementi risultano descritti in maniera sufficiente a consentire alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, risultando pertanto integrati i requisiti di validità dell'atto di citazione, come richiesti dall'art. 163, comma 3, c.p.c. 
Infine, la qualificazione giuridica dei fatti e l'individuazione delle norme applicabili rientrano nei poteri del giudice (iura novit curia) e non gravano sull'attore come onere di allegazione.
Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione delle disposizioni di legge violate non determina la nullità dell'atto di citazione.  3.- Giova riportare il quadro dei principi rilevanti nella specie. 
La domanda risarcitoria proposta dalla paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593). 
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756). 
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale) e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995 n. 5150). 
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista (ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).  ### del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004). 
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà ( Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa; anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent.  577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008). 
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. sez. III, sent.  n. 4400 del 4.3.2004). 
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. 
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008). 
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale. 
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato; giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.  4.- Applicando i superiori principi al caso di specie, la ### certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art.  1228 I dati di fatto esposti dalla ### nell'atto di citazione, relativi agli accertamenti, al ricovero e all'intervento chirurgico presso la ### non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. ###, pertanto, ha fornito la prova del titolo in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della ### rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d.  di spedalità.  ###, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistente nella negligente ed erronea condotta medico chirurgica dei sanitari determinata dal tardivo ricorso al taglio cesareo e quindi da un'isterotomia su un utero già assottigliato, nonché dall'erronea esecuzione del trattamento medico chirurgico adottato per fronteggiare l'emorragia addominale causata (“l'isterotomia segmentaria si lacerava fino all'attigua arteria uterina superiore provocando una massiva ed imponente emorragia (…) [e] “nel tentativo poi di contenere la citata emorragia utilizzavano una tecnica di legatura dell'arteria uterina impropria “sodalizzando” la detta uterina con il legamento rotondo di sinistra e nel far ciò laceravano il sottostante colon provocando così la lesione iatrogena del sigma retto. Inoltre, i chirurghi non avevano contezza della citata lesione viscerale, mancando di diagnosticarla e di emendarla”, cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).  5.- Va stabilito, pertanto, se: -. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura l'attrice ### a seguito del suo accesso e ricovero presso la ### che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 12.6.2019 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attrice, conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, al ritardo e all'errore nell'esecuzione del taglio cesareo nonché ad un erronea scelta dell'intervento chirurgico volto a risolvere il sanguinamento addominale a seguito di T.C.; -. la condotta dei sanitari e, quindi, della ### ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.  6.- I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice ### sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 99 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice. 
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 12695). 
Il collegio peritale composto dal prof. dott. ### specialista in medicina legale, e dal prof. dott. ### specialista in ginecologia e ostetricia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici-chirurghi della ### nel trattamento del caso della ### che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). 
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle generiche contestazioni alla CTU svolte dalla attrice e dalla convenuta struttura sanitaria, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate da propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile. 
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal ### emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari della ###
Giova riportare, sul punto, i passi salienti della relazione dei CTU in ordine all'iter clinico della ### (cfr. pag. 104 e ss.): <<### di anni 34 all'epoca dei fatti, in gestazione alla 38a settimana + 3 giorni, in data ### veniva ricoverata presso la ### di ### e ### della ### “Mediterranea” di Napoli per ipertensione gestionale ed inizio di travaglio di parto. 
In seguito al riscontro di distocia di II stadio con dilatazione completa e mancato impegno, veniva sottoposta ad intervento di taglio cesareo. Stante un decorso post-operatorio regolare e scevro da complicanze, la … ### veniva dimessa. Tornata presso il medesimo nosocomio per la rimozione dei punti di sutura, i ### ponevano indicazione al ricovero per il riferito anamnestico di episodi di picchi ipertensivi in storia pregressa di preeclampsia. ### la degenza, per la comparsa di ipertermia ed algia al fianco sinistro, veniva sottoposta ad esami ematochimici, clinici e strumentali che mostravano la presenza di leucocitosi e versamento intraperitoneale. Pertanto, si procedeva a culdocentesi. In considerazione della persistenza di iperpiressia notturna, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, veniva disposto il trasferimento presso la ### di ### del PO “### del Mare” di Napoli. In assenza di un miglioramento delle condizioni cliniche della p., i ### procedevano ad una laparotomia esplorativa, convertita in resezione del sigma sec. ### a seguito del riscontro intraoperatorio di perforazione tamponata del sigma. Veniva dimessa in condizioni generali stazionarie, apiretica, con stomia vitale e funzionante. In seguito, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio per essere sottoposta ad intervento di ricanalizzazione”.  ### hanno dapprima sottolineato che la decisione di eseguire l'intervento di taglio cesareo “è da considerarsi adeguata, nonché conforme alle leges artis, essendo la specifica condizione di ‘distocia del secondo stadio, mancato impegno e testa ballottabile' una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo” (cfr. pag. 106 della relazione); in particolare, “stante la presenza della testa fetale a livello -3, si ritiene che non vi fossero le condizioni idonee per attuare una manovra di rotazione della testa fetale”, “non vi era un'adeguata progressione del feto nel canale del parto” (cfr. pag. 73 ibidem). In particolare, il collegio peritale ha evidenziato quanto segue: “emerge chiaramente che al sospetto del quadro di arresto del secondo stadio travaglio non vi erano le condizioni permettenti l'espletamento di un parto vaginale operativo, in quanto al fine dell'applicazione del forcipe, ovvero della ventosa, è imprescindibile che la parte presentata sia ben impegnata nello scavo pelvico. Per tale ragione, in considerazione del tempo trascorso tra l'attestata dilatazione completa (ore 2.00) e il riscontro dell'arresto della progressione della testa fetale, nonché considerando l'impossibilità di ricorrere alle misure in precedenza annoverate, si ritiene che la decisione di sottoporre la … ### all'intervento di parto cesareo attuata dal personale sanitario della ### debba considerarsi adeguata a quanto atteso in casi consimili, nonché conforme a quanto raccomandato dalla buona pratica clinico-assistenziale ostetrica, essendo tale specifica condizione una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo”. 
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato specifici profili di responsabilità in merito ad altre condotte dei sanitari della ### evidenziando che “la condotta professionale adottata dal personale medico … risulta viziata da profili di censurabilità in quanto, durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla … ### non è stata realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né è stata adeguatamente ampliata l'incisione uterina. Questa condotta ha, peraltro, determinato l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare)” ( pag. 106 e ss). In particolare, “nel referto operatorio in questione - censurabilmente - non è fatta menzione dell'impiego di una adeguata rotazione della testa fetale, aspetto cruciale nell'ambito dell'estrazione di un feto posizionato in maniera occipito-posteriore”; inoltre “nel corso dell'intervento veniva … documentata una lacerazione nel segmento inferiore dell'utero, in prossimità dell'arteria uterina sinistra” (cfr. pag. 79 e ss.). Sul punto i CTU hanno aggiunto quanto segue: “Si rappresenta che le manovre di estrazione fetale complesse rappresentano un noto fattore di rischio per l'insorgenza di lacerazioni della parete uterina, le quali possono estendersi a partire dall'incisione praticata sulla parete uterina fino a coinvolgere strutture adiacenti. Per tale ragione, qualora emergano elementi indicativi di una potenziale complessità nell'estrazione fetale - come nel caso della … ### - diviene fondamentale l'adozione di manovre appropriate volte a facilitare tale processo. In aggiunta, può rendersi necessario estendere chirurgicamente l'incisione uterina al fine di minimizzare il rischio di lacerazioni e assicurare la sicurezza sia della madre che del neonato. Nel caso della … ### l'omissione di tali specifiche procedure configura una condotta censurabile ovvero in netto contrasto con il livello di prudenza esigibile in situazioni consimili. Pertanto, è ragionevole ritenere, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che l'insorgenza della lesione uterina, che ha coinvolto anche l'arteria uterina sinistra, sia direttamente correlata alla mancata esecuzione di una adeguata manovra di rotazione della testa fetale ovvero a un'insufficiente estensione dell'incisione chirurgica” (cfr. pag 80 e ss.).
In merito alla lamentata perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) avvenuta nel corso dell'intervento presso la ### i CTU hanno evidenziato quanto segue: -. “Nel periodo immediatamente successivo all'intervento, la ### non presentava condizioni cliniche di rilievo patologico. … È importante sottolineare che, [tuttavia], nel periodo post-partum, ovvero durante il ricovero, non era stata documentata la canalizzazione della paziente alle feci. Non attendere che una paziente, sottoposta a taglio cesareo, sia canalizzata anche alle feci prima della dimissione, è considerato censurabile. 
La capacità di evacuare le feci dopo un intervento chirurgico è un indicatore che il tratto gastrointestinale sta funzionando correttamente. In seguito a interventi chirurgici, in particolare quelli che coinvolgono la cavità addominale (come il taglio cesareo), può insorgere un ileo postoperatorio, ovvero una condizione temporanea di arresto della funzionalità intestinale. Ciò può ostacolare l'eliminazione normale sia delle feci sia dei gas. 
La prematura dimissione di una paziente prima della ripresa della funzionalità intestinale può esporla a rischi di complicazioni significative, quali distensione addominale, dolore, nausea, vomito e, nei casi più severi, ostruzione intestinale o perforazione. Pertanto, la completa ripresa della funzione intestinale rappresenta anche un fondamentale indicatore del recupero postoperatorio” (cfr. pag. 82); -. “le indagini ematochimiche effettuate sulla … ### mostravano un quadro laboratoristico caratterizzato da una lieve leucocitosi, in assenza di sintomi clinici indicativi di una condizione infettiva. Pertanto, si ritiene che, in questa fase della vicenda clinica, non vi fossero elementi sufficienti a giustificare il sospetto diagnostico di perforazione intestinale” (cfr. pag. 82); -. tuttavia, nel secondo ricovero urgente a causa di “dolori addominali post partum” del 21.6.2019, “la puerpera era sottoposta a un esame TC dell'addome in regime di urgenza che evidenziava la presenza di falde multiple in sede periepatica, perisplenica, tra le anse intestinali e nello scavo pelvico, con sovradistensione idro-gassosa delle anse intestinali dei quadranti addominali di sinistra. Il quadro evidenziato dall'esame TC dell'addome risultava suggestivo della presenza di un processo infiammatorio/infettivo” (cfr. pag. 84); -. “Il ###, la … ### era sottoposta a un esame TC dell'addome completo, che evidenziava falde di versamento pleurico, soprattutto a sinistra, e versamento fluido corpuscolato intraperitoneale diffuso nei vari compartimenti”; -. “Nella stessa data, all'esame obiettivo, si riscontrava un addome meteorico e una dolenzia alla palpazione superficiale e profonda della regione colica sinistra, con segnalazione di un episodio di vomito. Il giorno successivo, si registrava la comparsa di piressia (T 37.6°)”. 
Il collegio peritale, pertanto, ha tratto le seguenti considerazioni (cfr. pagg. 85 e ss.): << Alla luce dell'analisi della documentazione relativa alla seconda fase della vicenda clinica in questione, risulta evidente che, fin dall'inizio, le condizioni cliniche della signora ### fossero tali da giustificare il sospetto di una condizione che richiedesse un intervento di competenza chirurgica. Alla luce dell'intervento chirurgico recentemente eseguito, dell'aumento degli indici di flogosi, dei risultati degli esami radiologici e di un quadro clinico manifestato dalla paziente, il personale sanitario avrebbe dovuto valutare il sospetto di una complicanza iatrogena di origine addominale, quale una perforazione tamponata. … Nello specifico, il riscontro di perdite fecali dalla vagina documentato in data ###, accompagnate da un tampone vaginale positivo ad ### coli, avrebbe dovuto indirizzare verso la presenza di una fistola enterovaginale. In aggiunta, si rammenta che l'esame TC effettuato il ### evidenziava un ulteriore peggioramento del quadro radiologico, rilevando elementi di chiaro significato patologico. Tra questi, vi era la presenza di fluido nei recessi pleurici (con una maggiore evidenza a sinistra), compatibile con un processo infiammatorio/infettivo addominale con estensione al distretto toracico. 
Inoltre, il rilevamento di fluido e aria all'interno della cavità uterina suggeriva l'esistenza di una comunicazione - anomala - con la cavità addominale. Era inoltre osservata una diffusa imbibizione del grasso mesenterico, un ulteriore segno compatibile con un insulto di natura infiammatoria/infettiva addominale. Oltre agli elementi summenzionati, era altresì rilevata una raccolta fluida corpuscolare pluriconcamerata situata nello spazio utero vescicale, lungo il legamento largo e nella doccia parietocolica sinistra. Non vi sono dubbi che tale quadro TC fosse fortemente indicativo della presenza di un processo infiammatorio o infettivo intra-addominale, la cui genesi, stante l'anamnesi di un recente parto cesareo, avrebbe dovuto indirizzare il focus dei professionisti sanitari verso una patologia di pertinenza chirurgica/addominale. La gestione appropriata del caso in questione - conformemente a quanto raccomandato dalla buona pratica chirurgica, nonché considerando i dati emersi durante il ricovero della signora ### - in cnsiderazione della persistenza del quadro clinico (senza evidenti segni di miglioramento nonostante il trattamento conservativo iniziale) e sulla scorta del quadro radiologico ingravescente, rendeva chiara l'esigenza di un'approfondita valutazione clinico-chirurgica. In particolare, avrebbe dovuto essere considerata l'esecuzione di un intervento chirurgico esplorativo al fine di determinare l'eziologia dell'affezione sottostante, nonchè trattare lo stato patologico in essere; specialmente alla luce del riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. coli (rilevati in data ###). Oltre, chiaramente alla sussistenza di evidenti segni radiologici di significato patologico. Ciononostante, censurabilmente, il personale medico ometteva di porre in essere l'indicazione ad un intervento di laparoscopia o, alternativamente, di laparotomia esplorativa>>. 
Dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale si evince, pertanto, che nel corso dell'intervento di taglio cesareo è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) che ulteriore aspetto meritevole di censura emerge dalla mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante il secondo ricovero della ### presso la ### In particolare, il ### ha rilevato che “ in considerazione del fatto che durante l'atto chirurgico era documentata una lacerazione del segmento uterino inferiore sinistro, è possibile ipotizzare - secondo un ragionamento probabilistico - che la lacerazione uterina si sia estesa fino a coinvolgere il sigma” (cfr. pag. 93); “sul punto, dal referto operatorio presente nella cartella clinica della sig.ra ### emerge che, in seguito alla lesione dell'arteria uterina sinistra, il chirurgo procedeva con una legatura del vaso uterino omolaterale” (pag. 94) ed “è dunque altrettanto ipotizzabile che la lesione del sigma sia stata provocata a seguito delle manipolazioni chirurgiche intraprese per riparare la lacerazione uterina e la lesione dell'arteria uterina sinistra, mediante l'applicazione della tecnica di legatura” (cfr. pag. 94 e ss). “Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in esame, nonostante non sussistano elementi certi per individuare l'origine effettiva della lesione del sigma (correlata all'estensione della lacerazione laterale sinistra del segmento uterino o, in alternativa, alla manipolazione chirurgica dei tessuti circostanti nel tentativo di controllare il sanguinamento o di riparare la lacerazione stessa) debba essere, comunque, considerata conseguenza diretta della pratica chirurgica erroneamente attuata durante l'intervento di parto cesareo della signora ### Pertanto, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che una condotta più prudente, caratterizzata dal ricorso ad una adeguata rotazione della testa fetale (data la sua posizione occipito-posteriore) o, in alternativa, l'estensione dell'incisione chirurgica, avrebbe potuto prevenire la lacerazione uterina. … Pertanto, si ritiene che durante l'intervento di parto cesareo non sia stata esercitata la dovuta cautela durante le manovre di manipolazione chirurgica nell'area interessata mediante una dissezione attenta e un'accurata identificazione delle strutture, al fine di minimizzare il rischio di lesioni accidentali”, mentre non “si rileva la presenza di fattori causali alternativi, inseriti nella sequenza logico-temporale di riferimento, idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento lesivo” ( cfr. pag. 108 della ###. 
I consulenti di parte della convenuta hanno contestato la sussistenza di “profili di responsabilità per i ### per la individuata censurabile mancata manovra di rotazione della testa fetale in corso di intervento di taglio cesareo … [in quanto] non sarebbe stato possibile estrarre il feto in buone condizioni -come nel caso de quosenza aver prima praticato la suddetta manovra”, aggiungendo che in ogni caso sarebbe inverosimile la conclusione per cui “la suddetta condotta (mancata manovra di rotazione) avrebbe determinato l'insorgenza di una lacerazione con coinvolgimento del segmento uterino inferiore sinistro e dell'arteria uterina omolaterale”. 
In risposta a tale primo rilievo formulato, il collegio peritale ha chiarito che “ad ogni modo, se pur si volesse considerare, in maniera ipotetica, che tale manovra sia stata eseguita, la lacerazione dell'utero e dell'arteria uterina sono egualmente elementi che integrano responsabilità degli operatori. Questo perché, in presenza di una corretta esecuzione della manovra di rotazione della testa fetale, abbinata a una congrua estensione dell'incisione uterina, il rischio di generare lacerazioni della parete uterina avrebbe dovuto essere minimizzato. La presenza di tali complicazioni suggerisce, pertanto, che le procedure adottate non abbiano rispettato i criteri necessari per garantire la sicurezza della madre e del feto. Diviene dunque chiaro che, anche ammettendo che la predetta manovra di rotazione fosse stata attuata, si verificava comunque un'omissione nella realizzazione di un'estensione dell'incisione uterina da considerarsi adeguata al caso in questione” (cfr. pag. 102 della relazione). 
I consulenti di parte della convenuta hanno altresì contestato l'attribuibilità di una responsabilità ai sanitari della clinica “per la censurabile mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante la seconda fase di ricovero della paziente, in quanto i ### avrebbero sottoposto la paziente a ben due consulenze chirurgiche, nel rispetto di una condotta attendista”.  ### peritale in risposta a tale obiezione ha chiarito che “la degenza della p. iniziava in data ###, sino al 1.7, per un totale di undici giorni. ### tale periodo i ### non si prodigavano per formulare un corretto inquadramento diagnostico del severo quadro addominale presentato dalla p. (il quale aveva già determinato la necessità di anticipare il controllo rispetto alla data stabilita), nonostante il riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. Coli, rilevati già in data 24.6, in uno con le risultanze degli esami strumentali ed ematochimici, indicativi di un rilevante quadro infiammatorio-infettivo. Più che mostrare un atteggiamento attendista, la condotta dei ### è inquadrabile come omissiva della diagnosi di complicanza per perforazione addominale: ciò impediva la corretta pianificazione delle successive fasi dell'iter assistenziale, assunto che la presenza di perdite fecali dal canale vaginale, indicativa di fistola enterovaginale, imponeva l'indicazione ad eseguire un intervento di laparoscopia o, eventualmente, laparotomia esplorativa” (cfr. pag. 102 dell'elaborato peritale). 
In conclusione, anche alla luce delle risposte alle osservazioni di parte convenuta, deve ritenersi che la condotta adottata dai sanitari della ### risulta viziata da profili di censurabilità, in quanto durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla ### non venne realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né venne adeguatamente ampliata l'incisione uterina, determinando l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare); inoltre, nel corso dello stesso intervento, è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma, non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta ### - azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa - e i “postumi attualmente riscontrati nella paziente”, che “devono essere interpretati come la conseguenza diretta di un errore nel corso dell'intervento di parto cesareo al quale è stata sottoposta la … ### cagionato in conseguenza di una condotta professionale non conforme agli standard raccomandati dalla buona pratica ostetrico-chirurgica”, esiti consistenti in “esiti di intervento chirurgico di resezione di sigma secondo ### con stomia temporanea e successiva ricanalizzazione. Complesso cicatriziale addominale caratterizzato da: cicatrice ombelico-pubica di 21 cm di lunghezza; cicatrice di 6 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregressa stomia; cicatrice di 2 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregresso drenaggio. (Ai fini valutativi non è da considerarsi la cicatrice addominale di 12 cm riconducibile alla laparotomia secondo ### che sarebbe comunque residuata a seguito di un intervento di taglio cesareo correttamente condotto). Sindrome ansioso-depressiva.” (cfr. CTU pag. 108 ss.). 
La condotta della convenuta - suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa - inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della ### avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico di ### così come imputabile alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale. 
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla dimostrazione di una diligente esecuzione della prestazione medica, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi ad un evento imprevisto ed imprevedibile. 
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della ### che, per contro, nulla ha provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art.  2236 cod. civ.). 
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).  7.- Passando all'esame del quantum debeatur, giova premettere che il collegio peritale ha ritenuto che il “quadro menomativo giustifica una percentuale di danno biologico del 24%, in considerazione delle seguenti voci tabellari contenute nelle “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di ### (Ed. Giuffrè, ### 2016): -### del colon. ###: 5-10%; -Disturbo d'ansia. Forma lieve complicata o moderata: 11-15%; -### il pregiudizio estetico è da lieve a moderato: 6-15%.” (cfr. relazione pag. 109).  ###à temporanea, invece, è “stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 28 … giorni (corrispondenti alla somma dei periodi di degenza ospedaliera) ed una invalidità temporanea parziale (###, secondo esperienza clinica ed in base a quanto emerge dalla documentazione sanitaria esibita, di 60 giorni al 75% e 379 giorni al 50%. Il periodo di invalidità temporanea sopradescritto è da intendersi come invalidità scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata dalla corretta esecuzione dell'intervento di taglio cesareo (cfr. pag. 108 dell'elaborato peritale).
In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il collegio peritale ha chiarito che “nella valutazione del danno biologico permanente e temporaneo indicata nel preliminare di relazione tecnica, è da ritenersi già considerata la quota di danno dinamico-relazionale patito dalla p.. Nondimeno, è stata considerata anche la reazione psichica all'evento (evento inteso nella sua complessità, anche nelle estrinsecazioni di carattere sessuale)” (cfr. pag. 99 della relazione dei ###. 
Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le conclusioni di carattere medico legale raggiunte dal collegio peritale. 
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto. 
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408). 
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal collegio peritale è pari al 24%) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di ### con riguardo all'anno 2024. 
Possono, pertanto, essere liquidati all'attrice equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione della sua età al momento dell'evento dannoso (34 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione): -. € 120.324,00 per il danno non patrimoniale risarcibile parametrato sui predetti postumi permanenti pari al 24%, già comprensivi del risarcimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); -. € 3.220,00 per invalidità temporanea totale per 28 giorni; -. € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale per 60 giorni al 75%.  -. € 21.792,50 per invalidità temporanea parziale per 379 giorni al 50%. 
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attrice è pari a complessivi € 150.511,50. 
Va rigettata la domanda dell'attrice di liquidazione di ulteriori voci a titolo di danno non patrimoniale. In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore', ‘sofferenza soggettiva', in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. del anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ‘ la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Nella specie, dalla lettura della relazione di ### del ### può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice. 
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ### pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 150.511,50, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta ### 8.- Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica avanzata dall'attrice in relazione alla propria attività di casalinga, asseritamente compromessa a seguito delle lesioni subite. 
Ed invero, sebbene sia astrattamente possibile che una lesione dell'integrità psico-fisica possa incidere negativamente sulla capacità del danneggiato di svolgere la propria occupazione abituale, il mero accertamento del danno biologico non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un autonomo danno patrimoniale. ### il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, anche mediante presunzioni, gravando sul danneggiato l'onere di dedurre gli elementi fattuali dai quali desumere l'effettiva incidenza della menomazione sull'attività concretamente svolta (Cass. n. 2644/2013; Cass. 15674/2011). 
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di danno patrimoniale è risarcibile anche in favore del soggetto che svolga attività lavorativa domestica, pur in assenza di un reddito monetizzato, atteso che detta attività è suscettibile di valutazione economica; ne consegue che la riduzione della capacità di svolgere l'attività di casalinga può integrare un danno patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico, a condizione che sia allegato e dimostrato — anche in via presuntiva — il carattere quantomeno continuativo dello svolgimento di tale attività e la concreta incidenza della menomazione sulle relative capacità funzionali, nonché la conseguente necessità di sostituzione, totale o parziale, ovvero l'aggravamento delle modalità di svolgimento della stessa (Cass., 21 marzo 2025, n. 7604; in senso conforme Cass., 19 marzo 2009, n. 6658; Cass., 18 luglio 2023, n. 20922). 
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene la condizione di casalinga della ### sia pacifica in quanto non contestata, difetta una puntuale allegazione e prova in ordine alla concreta perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare in che misura le menomazioni accertate abbiano inciso sull'effettivo svolgimento delle attività domestiche, né la necessità di ricorrere a forme di sostituzione o di supporto esterno, né, ancora, una correlata e apprezzabile flessione patrimoniale. 
In mancanza di tali presupposti fattuali e probatori, la domanda risarcitoria in esame si risolve in una duplicazione del danno biologico già riconosciuto, e non può pertanto trovare accoglimento.  9.- Deve essere riconosciuto in favore di ### il danno patrimoniale da danno emergente, consistente nelle spese mediche e di cura sostenute nel corso del necessario percorso diagnostico-terapeutico resosi indispensabile in conseguenza diretta ed immediata del danno iatrogeno accertato. 
Tali esborsi, debitamente documentati in atti, risultano oggettivamente correlati agli eventi lesivi subiti dall'attrice e sono stati sostenuti al fine di fronteggiare le complicanze insorte, nonché di porre rimedio agli esiti dannosi derivanti dalla condotta sanitaria accertata.  ### peritale, nell'esercizio delle proprie competenze tecnico-specialistiche, ha valutato dette spese necessarie, congrue e proporzionate rispetto alle condizioni cliniche della paziente e al trattamento terapeutico seguito, escludendo la presenza di voci superflue o non pertinenti. 
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con conseguente diritto dell'attrice al ristoro delle somme sostenute, che devono essere liquidate nell'importo complessivo di euro 4.596,70, a titolo di danno emergente.  10.- Per le esposte ragioni, in parziale accoglimento della domanda, la ### va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 155.108,20, a titolo di risarcimento danni.  11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 155.108,20, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (12.6.2019) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2019 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 12.6.2020 in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ### ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 12.6.2019 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
Peraltro, giova ricordare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario ‘petitum' della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144).  12.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro € 155.108,20 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; -. Rigetta ogni altra domanda; -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, liquidate in € 572,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratesi anticipatarie. 
Napoli, 5.1.2026.   IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 3786/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6666/2025 del 19-12-2025

... successivo (11/06/2017), l'attrice veniva sottoposta a laparoscopia esplorativa, laparotomia e lavaggi della cavità addominale. Dalla descrizione della relazione clinica si desumevano chiaramente i danni causati dall'intervento subito al ### di ### La paziente fu poi ricoverata presso il reparto di ### postoperatoria per il monitoraggio multiparametrico e al momento delle dimissioni il referto fu di «Paziente sottoposta a drenaggio addominale in urgenza per coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Successivo decorso caratterizzato da “fistola biliare” ad alta portata alimentata da lesione del dotto biliare posteriore destro. Si dimette in buone condizioni generali, apiretica con fistola biliare ben drenata (drenaggio a caduta) con programma di controlli periodici ambulatoriali per mobilizzazione del drenaggio addominale.». I ricorrenti allegavano che dopo le dimissioni, la ### ebbe ad intraprendere il programma terapeutico prescrittole dai medici del ### romano e per l'effetto il ### fu ricoverata a ### per la sostituzione delle protesi biliari. pag. 6/45 Dall'11/12/2017 al 13/12/2017 l'attrice veniva nuovamente ricoverata presso il ### A. ### per la rimozione delle (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### sezione civile Nel processo civile iscritto al n. 4085/21 R.G., la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - -dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile iscritto al n. 4085/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avvero la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1571/21, depositata il ###, pendente pag. 2/45 TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; #### - #### (C.F. ###), in persona del procuratore speciale fra ### D'### giusta procura ad negotia per ### del 18/10/2012, rep. ###, racc. 11009, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati ### (C.F.  ###) e ### (C.F.  ###); ###: responsabilità professionale sanitaria. 
Conclusioni: l'appellante concludeva come segue: “ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento sez. II civile n. 1571/21, depositata il ###: (1) in via preliminare ammettere le prove costituende articolate dall'appellante; (2) condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla ### così come pag. 3/45 prospettati nel libello introduttivo e precisati nella presente comparsa conclusionale ma con la liquidazione anche in equità dell'effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale come risultante dagli esiti degli accertamenti tecnici espletati nel presente giudizio, nonché con tutte le maggiorazioni che debbono apportarsi alle singole voci di danno non patrimoniale innovate o comunque influenzate dal verificarsi del danno incrementale sopravvenuto in corso di causa e qui legittimamente addotto, come in premessa quantificati, ovvero nella misura maggiore o minore che riterrà di determinare anche in via equitativa. Interessi e svalutazione monetaria concessi stante la natura del debito risarcitorio.  (3) con favore di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.  ### concludeva come segue: “..affinché la Corte di Appello adita voglia, contrariis rejectis, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello ed in subordine rigettarlo perché infondato nel merito e comunque non provato sia nell'an che sul quantum. In subordine voglia la Corte di Appello congruamente ridurre le pretese attoree. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Nella sentenza impugnata il fatto è esposto come segue: “.. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ### i coniugi ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ### pag. 4/45 ### e ### nonché ### convenivano in giudizio la ### di ### dell'### di ### di Dio anche per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con rivalutazione ed interessi, subiti da essi ricorrenti conseguenti al ricovero della prima nella struttura sanitaria in ### ed alla operazione chirurgica ivi eseguita in data ###. Esponevano che ### laureata in ### e dipendente della ditta ### S.r.l con contratto full-time a tempo indeterminato, con mansioni di informatore scientifico del farmaco, allarmata da improvvisi dolori addominali di tipo colico, nell'aprile del 2017 si sottopose a due ecografie addominali: la prima del 14/04/2017 che evidenziò «fegato a profilo regolare ad ecostruttura disomogenea esente da lesioni focali, colecisti distesa con formazioni litiasiche che occupano pressoché completamente il lume, non dilatate le vie biliari intra ed extra-epatiche»; la seconda, con la quale si refertò «colecisti in sede a pareti ispessite completamente ripiena di calcoli». Pertanto, il ###, la ### si ricoverò in ### presso l'### dell'Ente convenuto al fine di sottoporsi alle necessarie cure mediche ed in data ### fu sottoposta ad un intervento di colecistectomia videolaparoscopica, così come riportato nella cartella clinica n. 5964, afferente al ### di ### e firmata dal ### Caracciolo. 
E però nel decorso post-operatorio ed a seguito di ### dell'8/06/2017, la paziente lamentava l'ulteriore comparsa di forti dolori addominali e un significativo rialzo delle amilasi (2259 U/L) e alle lamentele della paziente il ### del reparto ripeteva e refertava che si trattava di normali coliche post-operatorie, fino a che in data ### la degente fu pag. 5/45 ricoverata d'urgenza-emergenza presso la UOC di ### della ### di ### con la diagnosi di ammissione di «### biliare e coleperitoneo in paziente sottoposta a colecistectomia laparoscopica» Le indagini ivi espletate accertavano che le allarmanti condizioni della paziente erano state causate esclusivamente dall'intervento chirurgico effettuato qualche giorno prima presso il ### beneventano. Segnatamente, i medici del ### romano refertavano: «paziente con evidenza TC di coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Si pone indicazione ad intervento chirurgico d'urgenza di drenaggio addominale.». Il giorno successivo (11/06/2017), l'attrice veniva sottoposta a laparoscopia esplorativa, laparotomia e lavaggi della cavità addominale. Dalla descrizione della relazione clinica si desumevano chiaramente i danni causati dall'intervento subito al ### di ### La paziente fu poi ricoverata presso il reparto di ### postoperatoria per il monitoraggio multiparametrico e al momento delle dimissioni il referto fu di «Paziente sottoposta a drenaggio addominale in urgenza per coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Successivo decorso caratterizzato da “fistola biliare” ad alta portata alimentata da lesione del dotto biliare posteriore destro. Si dimette in buone condizioni generali, apiretica con fistola biliare ben drenata (drenaggio a caduta) con programma di controlli periodici ambulatoriali per mobilizzazione del drenaggio addominale.». I ricorrenti allegavano che dopo le dimissioni, la ### ebbe ad intraprendere il programma terapeutico prescrittole dai medici del ### romano e per l'effetto il ### fu ricoverata a ### per la sostituzione delle protesi biliari. pag. 6/45 Dall'11/12/2017 al 13/12/2017 l'attrice veniva nuovamente ricoverata presso il ### A. ### per la rimozione delle endoprotesi e il posizionamento di altre quattro nuove. La stessa notte di dimissione insorgeva una colangite (TC fino a 41°!) pe cui, per il persistere della febbre il ### la paziente veniva nuovamente ricoverata d'urgenza a presso il pronto soccorso del ### A. ### e dimessa in data ###. A dispetto della formale dichiarazione di guarigione clinica, gli attori deducevano che a tre anni di distanza dall'intervento chirurgico del 1° giugno 2017 la ### ancora necessita di intense cure e di controlli periodici, finalizzati alla gestione-programmazione di un percorso terapeutico della cui durata non è possibile formulare ipotesi certe e in più, attesa la natura e l'entità del danno iatrogeno subito, tale da configurare uno stato di “invalidità permanente”, con necessità di trattamento farmacologico per varie patologie psichiche, quali ansia, insonnia, sfiducia. Gli attori allegavano che per tutto il travagliato periodo della degenza - nonché durante gli spostamenti dovuti ai ricoveri, alle visite mediche e alle analisi a cui si è dovuta sottoporre (e che purtroppo dovrà ancora subire) - la ### è stata accompagnata dal marito ### oltre che materialmente supportata a ### e talvolta in casa dalla madre ### ciò comportando anche lo stravolgimento del vissuto quotidiano-familiare sia della famiglia della paziente che della madre: con inevitabili conseguenze negative sulle condizioni psico-fisiche di tutti i ricorrenti, oltre che lavorative ed economiche. In particolare per ventuno mesi gli ### sono stati privati dei week end fuori città, che spesso erano soliti programmare per condurre i tre ragazzi a visitare luoghi storici, culturali, naturali; sono ovviamente state soppresse anche pag. 7/45 le frequenti uscite della coppia a cena, a teatro etc., insomma tutto ciò che compone la relazione di coppia e la sua collocazione sociale; hanno dovuto, inoltre, rinunciare alle vacanze estive sia del 2017 che del 2018, mentre invece normalmente la famiglia trascorreva almeno 20 giorni in località marine, quali ad es. Pineto in ### peraltro, l'intervento chirurgico oggetto della presente controversia (e da tutti giudicato “routinario”) era stato minuziosamente programmato, a ridosso delle vacanze estive, proprio per evitare che ciò potesse tradursi in un nocumento alla posizione lavorativa della ### Deducevano che le conseguenze registrate sul piano lavorativo da ### e ### erano state evidenti e gravi, in quanto la ### non aveva potuto rispondere ai vari interpelli fatti dall'### datrice di lavoro e non si era potuta candidare come ### Inoltre sotto il profilo lavorativo, a fronte di un ipotetico premio possibile di € 22.000,00, la ### nel 2018 ebbe a percepire solamente € 2.554,85 e nel 2017 soli € 2.046,04. La vicenda aveva comportato poi esborsi economici sostenuti per le necessarie cure mediche, tra viaggi da ### a ### ed a ### e visite specialistiche in strutture non convenzionate, con una stima prudenziale ed equitativa di € 5.000,00. ### avendo dovuto seguire la moglie in tutte le varie tappe del suo calvario, oltre che provvedere da solo e con l'aiuto della suocera alla cura dei figli e alle faccende domestiche, con un incremento di stress che lo vide costretto a rivolgersi alle cure di un neurologo. ### deduceva che anche sul piano lavorativo il percorso di crescita professionale aveva subito pregiudizi con impossibilità di partecipare ai corsi di formazione, agli interpelli per progressione di carriera banditi dall'### delle pag. 8/45 di Frosinone, da cui dipendeva, con regressione dei premi di produttività aziendale sempre conseguiti in passato .. Anche la ### madre della ### per occuparsi dei tre ragazzi in luogo della figlia inferma e a causa dell'assenza del marito, aveva visto stravolta la sua vita, con un peggioramento delle sue condizioni di salute per via dello stress. A ciò si erano aggiunte le spese affrontate per seguire anch'essa la figlia, prudenzialmente ed equitativamente quantificabili in € 10.000,00. 
Riguardo al nesso causale e alla colpa medica dei sanitari dell'ente convenuto, i ricorrenti, seppur richiamando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conclusosi con relazione di consulenza del prof. ### e del #### svoltosi nel contraddittorio tra le parti, lamentavano che le valutazioni svolte dai detti ctu sul punto del danno biologico permanente e temporaneo erano limitative rispetto all'effettivo danno alla salute riportato dalla ### In particolare ritenevano insoddisfacenti le conclusioni di “disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico; pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” con riconoscimento di un danno biologico di soli punti 20%, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni”, non avendo preso nella dovuta considerazione che l'errore medico in sede di primo intervento svoltosi presso l'### di ### aveva compromesso la pag. 9/45 funzionalità del fegato e delle vie biliari della paziente, fino al segno di provocare, in prospettiva, un pericoloso quanto inevitabile aggravamento dell'organo. Per tali motivi, sussistendo inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 11762 e 1218 c.c., gli attori chiedevano la condanna del convenuto ente al risarcimento dei seguenti danni: a) per la ### un danno biologico del 45% per l'intervento mal riuscito ed in ragione di quelli successivi e necessari che, applicando le ### di ### 2018 con punto base di I.T.T. di € 147,00 (incapacità temporanea: totale di 120 gg.; parziale al 50% di 120 gg.; e parziale al 25% di 60 gg.), si traduce in una somma liquidabile in € 408.655,00; danno morale, quale disturbo post-traumatico da stress, del 20% che, in rapporto al danno biologico (la metà meno il 2,5 % del 45%, cioè 204.327,5 meno 10.216,375), si quantifica nella somma di € 194.111,125; danno estetico per la cicatrice di circa cm. 13 frutto dei vari interventi salvavita, del tutto evitabile se fosse andato a buon fine l'intervento routinario di colecistectomia laparoscopica, valutabile come danno biologico del 10% e quantificabile, con le ### di ### nella somma massima di € 32.466,00; danno dinamico-relazionale, per le inevitabili conseguenze che l'evento ha causato sulle ordinarie abitudini biologiche, familiari, lavorative e sociali, quantificabile per i giorni di invalidità moltiplicati per il punto base di I.T.T., in € 28.665,00; perdita di “chance non pretensiva” quantificabile in almeno € 50.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che Tribunale valuterà in via equitativa, con personalizzazione del risarcimento con un incremento del 20% del danno biologico; danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale; lucro pag. 10/45 cessante pari ad € 50.000 ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare in via equitativa per la perdita dei premi aziendali .. Si costituiva in giudizio il convenuto ente ospedaliero, il quale chiedeva il rigetto della domanda, per carenza di prova della riconducibilità delle lamentate patologie al personale dell'ospedale e lamentando comunque l'eccessività della richiesta, che non teneva conto del danno conseguente alla preesistente patologia. 
Rigettate le richieste di prova orale in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, atteso che attenevano a circostanze generiche, valutative o da provare con documenti, ritenuta sufficiente, congrua e ben motivata la ctu medico legale già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione”. 
All'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ricondotta la pretesa dell'attrice all'alveo della responsabilità contrattuale, così decideva: “### la domanda attorea e per l'effetto condanna l'ente convenuto al pagamento in favore di ### della somma di euro 100.442,60 - in favore di ### della somma di euro 45.000,00 - in favore di #### e ### della somma di euro 10.000,00 ciascuno - in favore di ### della somma di euro 15.000,00 oltre, per ciascuno di detti attori, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 2/6/2017 al soddisfo secondo i principi e il metodo di calcolo di Cass. Civ. S.U. 1712/1995”. 
§ 2. pag. 11/45 Avverso la predetta sentenza, la sola ### interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data ###, con il quale ne sollecitava la parziale riforma nella parte in cui aveva, a suo dire, sottostimato la liquidazione dei lamentati pregiudizi patrimoniali e non. 
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'appellata struttura sanitaria, resistendo per quanto di ragione al gravame e sollecitandone il rigetto. 
Disposto da questa Corte, a mezzo dei medesimi ausiliari nominati in primo grado, un supplemento di CTU teso ad accertare la sussistenza del (dall'appellante) lamentato aggravamento del danno iatrogeno, depositato, in data ###, l'elaborato peritale, depositate dalle parti, nei termini ad esse concessi, le comparse conclusionali, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decideva la causa. 
§ 3. 
Il Giudice di primo grado riteneva provati, in base alla CTU depositata all'esito dell'### sia il nesso causale, tra l'operato dei medici della struttura beneventana ed il danno, sia la condotta colposa degli stessi. 
In particolare, nella sentenza impugnata, si legge al riguardo che “i medici del ### di ### nell'eseguire l'intervento di colecistectomia laparoscopica, con una manovra erronea provocarono alla ### una lesione iatrogena complessa della via biliare principale”. pag. 12/45 Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale, deve ritenersi coperto da giudicato per acquiescenza. 
§ 4. 
In relazione al quantum debeatur, il Tribunale riteneva, in adesione all'espletata ### che la lesione iatrogena sofferta avesse causato alla ### “disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico; pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” e, quindi, una compromissione dell'integrità psicofisica stimabile nell'ordine del 20% di danno biologico permanente, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni. 
Applicando le tabelle di ### nella versione vigente alla data dell'evento, che si identificano in quelle del 2018, il primo Giudice, quindi, riconosceva per il danno biologico permanente del 20%, “euro 50.437,00 (età della paziente anni 45 - valore del punto base euro 3.233,14),”, per “inabilità temporanea totale (valutata in 40 giorni per euro 98,00 quotidie)” euro 3.920,00, per “inabilità temporanea parziale al 50% (valutata in giorni 60)” euro 2.940,00 e al 25% (valutata in giorni 30) euro 735,00, “per un totale di euro 7.595,00 pari a complessivi euro 58.032,00 di danno biologico permanente e temporaneo”. Su tale somma, il Giudice riconosceva l'incremento massimo previsto dalla tabella pag. 13/45 milanese pari al 30%, “per la personalizzazione del danno e tenuto conto del danno morale, danno esistenziale e relazionale, tanto da giungere ad una valutazione omnicomprensiva di danno non patrimoniale di euro 75.442,60”. 
§ 5. 
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza appena richiamato, sostenendo che il Giudice, aderendo alla ### aveva sottostimato le conseguenze della lesione. Infatti, nella specie, la paziente aveva subito, a causa della condotta negligente dei sanitari, un ben più grave danno, consistente nella definitiva compromissione della funzionalità del fegato e delle vie biliari, come dimostrato dall'evolversi del quadro medico successivo all'instaurazione del giudizio di primo grado, caratterizzato da uno spiccato aggravamento dello stato di salute. 
Richiamando le considerazioni svolte dal proprio CT, l'istante sosteneva che il danno doveva essere quantificato nella misura del 45%, per il solo danno conseguente alla lesione iatrogena, oltre il 20% quale disturbo post-traumatico da stress, oltre il 10% per danno estetico, oltre le significative ripercussioni del pregiudizio sulla vita di relazione. 
Correlativamente, anche il danno da invalidità temporanea totale e parziale doveva essere incrementato. 
In subordine, l'appellante sollecitava la Corte a voler disporre un supplemento di CTU al fine di valutare i rilievi del proprio CT cui i primi CTU non avevano adeguatamente risposto. pag. 14/45 Con il secondo motivo, l'appellante opinava che la valutazione omnicomprensiva, operata dal Tribunale mediante incremento, nella misura del 30%, dell'importo tabellare, aveva condotto ad una sottostima del pregiudizio. 
Oltre al danno biologico, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere, separatamente, il danno morale, dotato di propria autonomia, nonché il danno “dinamico-relazionale”, il cd. danno estetico e la perdita di “chance non pretensiva”, oltre ad un'adeguata personalizzazione. 
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che il Giudice non aveva tenuto conto dell'incremento di danno verificatosi e da essa ritualmente allegato nel corso del giudizio di primo grado. Al riguardo, opinava di avere, nella “### di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il ### dal dott. ### suo consulente, debitamente allegato l'aggravamento dei postumi, emergenti dal ### del 26.10.2020 rilasciato dal ### di ### Sosteneva che sia il certificato che la relazione di parte erano stati acquisiti agli atti in occasione della udienza del 18.11.2020, ossia prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc., VI° comma e di avere, con la memoria ex art. 183 cpc, ### comma, n. 1, allegato l'aggravamento del danno medio tempore verificatosi e chiesto la liquidazione dei conseguenti pregiudizi. 
Sosteneva di avere, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositato il certificato medico per prof. Murazio del 15.1.2021, pienamente confermativo del lamentato aggravamento dei postumi cagionati dall'errore medico, e che l'aggravamento dei postumi era confermato pag. 15/45 dal nuovo intervento chirurgico cui essa era stata sottoposta in data ###, sempre a causa delle conseguenze pregiudizievoli del trattamento errato posto in essere dai medici di ### Deduceva, quini, essersi verificato un fatto sopravvenuto, in corso del giudizio di primo grado, che integrava tecnicamente l''ipotesi del “danno incrementale”, il cui risarcimento doveva considerarsi ammissibile, non integrando una domanda nuova. Premesso, quindi, che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciare su tale voce di danno, sollecitava questa Corte a volere riconoscere “tutte le maggiorazioni connesse al danno incrementale sopravvenuto in corso di causa”. Anche al fine di stimare il maggiore danno sofferto, in conseguenza del descritto aggravamento, invocava un supplemento di CTU in grado di appello. 
§ 6. 
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati per quanto di ragione. 
Fondato è in particolare il terzo motivo. 
Deve premettersi che “In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo” pag. 16/45 (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; ### 3 - , Ordinanza n. 4410 del 19/02/2025: “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula”). 
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella specie, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell'art.  183 co. 6 n. 1 c.p.c., aveva dedotto che “### la instaurazione del giudizio la patologia iatrogena provocata alla dott. ### dall'intervento chirurgico per cui è causa si è ulteriormente aggravata, come risulta dal ### del 26.10.2020 rilasciato dal ### di Roma” e come “illustrato nella “### di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il ### dal dott. ### Amatruda” nella quale era riportata “la seguente diagnosi medico-legale: “### definitivamente stabilizzata e inamovibile. Di entità tale da configurare uno stato di invalidità permanente, comunque suscettibile, in conseguenza del particolare danno di natura iatrogena a e delle strutture coinvolte, di ulteriore e progressivo aggravamento” ..”. 
Nella medesima memoria, la ricorrente sosteneva che l'aggravamento del danno era pur sempre da ricondurre alla domanda originaria, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli “vuoi dell'errore commesso pag. 17/45 dall'operatore della ### nel corso dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la dott. ### in data ### (recisione del dotto biliare a causa di inadeguata manovra laparoscopica), vuoi dell'omissione di appropriate terapie verosimilmente a causa di un errore diagnostico circa le patologie insorte nei giorni successivi all'intervento”. 
Tanto premesso, deve, quindi, condividersi l'assunto della danneggiata, atteso che il maggior danno dalla medesima lamentato non integra una fattispecie di danno distinta, ma, piuttosto, un'evoluzione peggiorativa della medesima vicenda che aveva avuto origine con la non corretta esecuzione del trattamento chirurgico cui la ### veniva sottoposta in data ###, presso il P.O. ### di ### In tal senso, del resto, militano, inequivocamente, le conclusioni rassegnate dal Collegio peritale nominato in grado di appello, al precipuo fine di accertare “ se, in conseguenza della lesione iatrogena sofferta, si sia verificato un aggravamento del danno biologico, già valutato nella CTU svolta in sede di ATP nell'ambito del procedimento iscritto al n.2092/2019 R.G. del Tribunale di Benevento”. 
Gli ausiliari, già redattori della CTU depositata all'esito dell'### nell'elaborato peritale prodotto in grado di appello, premettevano che la ricorrente era stata sottoposta in data ### “ ad intervento di colecistectomia laparoscopia in elezione per calcolosi della colecisti, senza alcuna complicanza della patologia” e che “Fin dall'immediato postoperatorio è apparso stringente il sospetto di una lesione iatrogena della via biliare, il sospetto si è rapidamente trasformato in certezza. La gestione di questa condizione clinica ha due punti imprescindibili: il pag. 18/45 drenaggio completo al di fuori del cavo peritoneale della secrezione biliare e il riscontro diagnostico preciso della sede e dei caratteri della lesione biliare. Il programma di trattamento della complicanza viene regolato in base a queste due acquisizioni. La quantità di materiale biliare (500cc) comparsa già in I giornata postoperatoria doveva allertare ed indurre a programmare l'esame di imaging in grado di fornire informazioni precise sulle caratteristiche di una lesione biliare quasi certa. ### idoneo per questo scopo è l'### che offre spesso la possibilità in molti casi di realizzare il trattamento della lesione (protesi biliari, sondino naso biliare, etc). gli esami TC e RM sono più indicati per il riscontro di raccolte saccate o sversamento liquido libero intraperitoneale. In questo caso si deve rilevare un ritardo di qualche giorno nell'avvio delle procedure diagnostiche. Da notare che la quantità di bile nel drenaggio addominale non è più riportata in documentazione dopo la I giornata postoperatoria.  ### giornata postoperatoria (10.06.2017) la paziente veniva dimessa dell'U.O. di ### dell'### di #### di ### con la diagnosi di dimissione “### biliare post VLC” ed inviata presso l'U.O.C. di ### ed epatobiliare del ### “A. Gemelli” di ### .. La paziente ### in II giornata postoperatoria è stata sottoposta US addome; con alcuni giorni di ritardo, in V giornata postoperatoria sono stati eseguiti sia l'esame TC che l'esame MR addome. I referti di questi tests concordano nel riferire solo versamento periepatico e in sede pelvica di modesta entità, con normalità delle vie biliari intra ed extraepatiche; gli esami ematochimici mostrano pag. 19/45 alterazioni modeste della funzionalità epatica e leucocitosi. I risultati degli esami ematochimici e di imaging che potremmo definiri incerti, pur in presenza di una evidente complicanza (leakge biliare intorno ai 400 ml/24 h), hanno contribuito a far sceglieri agli operatori una strategia d'attesa. Infatti solo in VII giornata è stata eseguita l'### che tra gli esami di imaging nel caso di possibile lesione iatrogena della via biliare, è quello che può fornire maggiori informazioni, oltre a consentire anche provvedimenti terapeutici. In questo caso l'### è stato quantomeno imprecisa; infatti riferisce di “piccolo spandimento” al livello dell'epatico comune ed anche lo stent biliare risulta posizionato in sede impropria: infatti l'Rx addome del giorno successivo, in ### giornata, dimostra l'estremo craniale a livello delle clips metalliche, cioè nel coledoco al di sotto della fuga biliare. Infine, in IX giornata, con il drenaggio biliare attivo, diventano evidenti la situazione settica da peritonite biliare e la compromissione delle condizioni generali che inducono al trasferimento della paziente presso un centro di riferimento, nello specifico la ### ed ### del ### “A.Gemelli” di ### .. Le procedure diagnostico-terapeutiche espletate presso il ### “A. 
Gemelli” hanno dimostrato che la lesione interessava il dotto settoriale postero-laterale destro, senza associata lesione vascolare; il dotto era completamente sezionato. Si tratta quindi di una lesione di classe IV secondo la classificazione di ### ed invece di tipo C -### secondo la classificazione di ### Questa è considerata una lesione complessa per le difficoltà diagnostiche e per i diversi insuccessi del trattamento. i motivi degli insuccessi sono il piccolo calibro del dotto e la sua posizione alta nell'ilo epatico .. Presso l'U.O.C. di ### generale ed pag. 20/45 epatobiliare del ### “A.Gemelli” di ### è giunta con una fistola biliare da lesione iatrogena e una condizione settica da peritonite biliare. 
Questa condizione ha imposto l'intervento chirurgico d'urgenza per la toilette ed il drenaggio del cavo peritoneale. Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da fistola biliare ad alta portata e febbre. ### circa 10 giorni si è riavviato il percorso diagnostico e terapeutico con procedure endoscopiche per il controllo della lesione biliare complessa del dotto settoriale postero-laterale destro e della angolazione della VBP al di sotto della confluenza da decubito della protesi posizionata presso l'### di ### La complessa situazione clinica della paziente ha richiesto, dalle dimissioni dal ### “A. Gemelli” dell'1.07.2017 e per tutto il successivo anno 2018, controlli clinici continui, diverse procedure endoscopiche per il posizionamento e la successiva rimozione di protesi biliari, ricoveri ospedalieri programmati e d'urgenza per le angiocoliti ricorrenti, terapia medica. Nel controllo RM addome del 14.03.2019 è presente dilatazione delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico e stenosi del dotto, sede della lesione, del settore postero-laterale destro; i controlli ematochimici dimostravano modesta colestasi. Si può concludere che la condizione clinica della ###ra ### è da considerarsi avviata alla risoluzione ma ancora possibile di evoluzione. 
In conclusione, il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del ### “A. Gemelli” di ### della U.O. di ### ed ### e della U.O. di ### ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale. Il risultato terapeutico ad oggi ottenuto può essere pag. 21/45 considerato il migliore possibile stante la situazione clinica della paziente al ricovero del 10.06.2017. 
Presso l'U.O. di chirurgia generale dell'### di #### di ### in corso della colecistectomia laparoscopica è stata provocata una lesione iatrogena complessa della via biliare principale. Questa complicanza evitabile ricade completamente nella responsabilità del chirurgo operatore. Nel decorso postoperatorio l'approccio diagnostico-terapeutico posto in atto è stato incerto e inspiegabilmente prolungato, aggiungendo così, con il ritardo terapeutico, l'ulteriore complicanza della condizione settica. Per la paziente ### dopo le dimissioni dell'1.07.2017, dalla U.O.C di ### del ### “A. Gemelli” è stato avviato il programma di trattamento della lesione biliare con il posizionamento di stents endobiliari posizionati per via endoscopica .. Nel maggio 2018 le quattro protesi endobiliari sono state rimosse, il controllo colangiografico evidenziava la normalità delle vie biliari di sinistra e del dotto anteromediale destro, mentre evidenziava un difetto di opacizzazione del dotto postero-laterale destro. La condizione di stenosi di tale dotto è riconducibile ai ripetuti episodi di angiocolite. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e ### In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra .. Infine, l'evoluzione della lesione iatrogena pag. 22/45 di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato ..”.  ### i ### quindi, “.. In definitiva le linee guida internazionali e le esperienze presentate nella letteratura specialistica permettono di considerare corretto ed adeguato il programma terapeutico applicato nelle U.O.C. di ### e di ### digestiva del ### “A. Gemelli”, sviluppato attraverso il posizionamento successivo di stents endobiliari ed infine completato con la resezione epatica del settore postero-laterale destro, sede di angiocoliti ricorrenti e ormai di alterazioni parenchimali da stenosi serrata del dotto biliare corrispondente. .. ### clinico e, con maggior dettaglio l'esame TC addome del 19.10.2023 hanno dimostrato la presenza di piccoli laparoceli formatisi lungo la cicatrice della laparotomia xifo-ombelicale dell'intervento chirurgico eseguito per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifo-ombelicale, di cui la paziente ### è portatrice, svolge, anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale .. 
Nella vicenda clinica della ###ra ### sono in evidenza situazione cliniche di rilevante severità. ### iniziale, ovvero la lesione iatrogena della via biliare extraepatica (nello specifico il dotto segmentario del settore posterolaterale del lobo epatico destro) che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, ha fatto seguito immediato la peritonite biliare diffusa, con conseguente laparotomia esplorativa in urgenza per pag. 23/45 toilette e drenaggio esterno della perdita biliare. Hanno fatto seguito, nel programma terapeutico complessivo della lesione biliare, diverse procedure endoscopiche di posizionamento di stent endobiliari. ### la guarigione cicatriziale del dotto leso si sono susseguiti vari episodi di angiocolite. Si è pertanto posta indicazione alla settoriectomia posterolaterale destra per la rimozione dei due segmenti Vi e ### alterato ed esclusi dal quadro funzionale epatico. Il programma terapeutico del ripristino della funzionalità epatica è nella fase che potremmo definire di efficienza in momentanea stabilità. Infatti, sono efficienti il settore anteromediale del lobo destro (segmenti V e ### e i segmenti IV, ### II e I con perfusione ematica e drenaggio biliare in normale funzione. Tuttavia, la prospettiva morfo-funzionale stabile non è garantita, considerando, ad esempio, possibili evoluzioni della condizione flogistica che si è sviluppata a livello dell'ilo epatico. La condizione clinica della perizianda è inoltre complicata dalla presenza di alcuni laparoceli formatisi in corrispondenza della laparotomia xifo-ombelicale eseguita per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifoombelicale, di cui la paziente è portatrice, svolge anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale. Si è aggiunta la comparsa di sintomatologia dolorosa addominale dovuta alla sindrome di intrappolamento dei nervi cutanei anteriori, che richiesto l'impianto di elettrocateteri per trial di elettrostimolazione sottocutanea. In conclusione, le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che complicato la colecistectomia laparoscopica, pag. 24/45 hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita, possono certamente giustificare la condizione di ansia e depressione sviluppatasi che è stata oggetto di numerosi controlli clinici psichiatrici e connesse terapie farmacologiche”. 
§ 7. 
Le conclusioni rassegnate dai ### quali dinanzi ripotate, permettono, quindi, di ritenere sussistente il nesso causale tra il più grave danno biologico, medio tempore prodottosi, e l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura beneventana in data ###. 
Sul punto, infatti, come detto, gli ausiliari sono stati assolutamente chiari, avendo, anche in sede di conclusioni, ribadito che “Attualmente la ###ra ### nata in data ###, è affetta da esiti chirurgici di lesione iatrogena delle vie biliari durante intervento di colecistectomia effettuato in data ###. 
Relativamente alla condizione pregressa rilevata in sede di A.T.P. è possibile affermare che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute della ### tale peggioramento è da ricondurre in modo causale all'intervento del 01.06.2017 ed alla conseguente gestione delle complicanze derivate”.  ### procedevano, quindi, ad una rinnovata (rispetto a quella poi recepita dalla sentenza di primo grado) valutazione delle lesioni iatrogene, riconoscendo: “.. Esiti cicatriziali da laparotomia xifombelicale di 11cm; ### cicatriziali subcentrimetriche in sede pag. 25/45 sottocostale destra da ricondurre a sede di inserzione dei trocars operatori; ### cicatriziale in fossa iliaca destra, da attribuire ad apposizione di drenaggio; 2 esiti cicatriziali in fossa iliaca sinistra da ricondurre ad apposizione di drenaggi; ### mediano; ### epatica con esclusione dei segmenti VI e #### algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessita di apposizione di elettrocateteri; ### depressiva-reazionale in attuale trattamento farmacologico”, che stimavano come segue: “.. Per analogia e proporzionalità sindrome algodistrofica-### tipo I grado I con range compreso tra 4-14%; punteggio attuale 10%; .. Disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata o moderata 16- 20%; ### attuale 16%; ### lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche 5%; ### da lieve a moderato, II classe 6-15%; ### attuale 10%; ### è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”. 
§ 8. 
Ciò premesso, giova rilevare che la difesa dell'appellata contestava, in parte, le conclusioni appena riportate, sostenendo che andrebbero espunti dal computo “.. i 10 punti in percentuale attribuibili alla sindrome algodistrofica come definita al punto 1 della valutazione complessiva globale del danno biologico”, in quanto si tratterebbe di evenienza rara, cd. complicanza, dell'intervento di sectorectomia posterolaterale destra subita dalla paziente nel 2021. Quindi, a detta dell'appellata, la stima del pag. 26/45 danno andrebbe ridotta al 30%, in quanto la sindrome dolorosa sarebbe conseguenza della non corretta esecuzione, ad opera dei sanitari di altra struttura, diversa da quella beneventana, che eseguivano, nel giugno 2021, l'intervento di resezione epatica laparoscopica. 
§ 9. 
Il rilievo non può essere condiviso, in quanto, dall'espletata ### non emerge che la “### algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessità di apposizione di elettrocateteri” sia conseguenza di una manovra incongrua dei chirurghi della U.O. ### ed ### biliare### A. ### - ### ove, in data ###, la ### veniva sottoposta ad intervento di setteoriectomia posteriore destra (s6-7) laparoscopica. Infatti, in alcun passaggio della CTU si sostiene che tale intervento non veniva correttamente eseguito. 
Peraltro, anche a voler ipotizzare un profilo di colpa, per avere, in ipotesi, quei medici causato, nel corso dell'indicato trattamento, “La sindrome da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore (###”, in ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il nesso causale tra l'originaria condotta dannosa, posta in essere in data ### dai sanitari della struttura beneventana, ed il danno (dolore cronico) da cui la paziente è attualmente affetta. Ciò, invero, per l'assorbente ragione che tale condizione patologica è, pur sempre, la conseguenza di un trattamento chirurgico (intervento di setteoriectomia posteriore destra (s6-7) laparoscopica), cui la paziente veniva sottoposta, nel giugno 2021, al fine di porre rimedio ai danni provocati dal primo intervento (quello eseguito male a ### a giugno 2017). pag. 27/45 Quindi, anche a volere, per mera ipotesi, sostenere che il maggiore danno sia stato concausato anche dalla condotta in parte colposa dei chirurghi del ### che operavano la ### in data ###, il comportamento di questi ultimi non ha affatto rappresentato un evento assolutamente anomalo ed imprevedibile, tale da recidere il nesso causale tra l'iniziale condotta dannosa (quella risalente al 2017) ed il maggior danno esitato dal successivo trattamento riparativo. 
A conforto di quanto appena osservato milita l'affermazione dei CTU secondo la quale “il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del ### “A. Gemelli” di ### della U.O. di ### ed ### e della U.O. di ### ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale .. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e ### In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra”, in quanto “.. l'evoluzione della lesione iatrogena di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato”. 
Ne segue che l'aggravamento, in concreto verificatosi, rappresenta pur sempre un evento di danno causalmente riconducibile all'iniziale condotta lesiva. pag. 28/45 § 10. 
Sulla scorta delle risultanze del supplemento di CTU svolto in questo grado di giudizio, si impone, quindi, una rinnovata valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale, in ragione dell'aggravamento della condizione della paziente, causalmente ricollegabile, come detto, alla non corretta esecuzione del trattamento chirurgico dell'1.6.2017 presso la struttura sanitaria di ### di cui è titolare l'odierna appellata. 
Nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale, questa Corte ritiene di dovere fare ricorso alla ### di ### nella sua più aggiornata versione, che si identifica in quella pubblicata, da ultimo, a giugno del 2024, dovendosi escludere che, alla fattispecie in esame, possa applicarsi, ratione temporis, il ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il ###. pag. 29/45 Pur non ignorando il Collegio che, in merito all'applicabilità di tale tabella anche ai fatti avvenuti anteriormente alla predetta data, dovranno pronunciarsi nei prossimi mesi le sezioni unite della S.C., investite della questione da una recente ordinanza del Tribunale di ### questa Corte ritiene che, allo stato, non essendo ancora intervenuta la suddetta pronuncia ed alla stregua del dato sufficientemente univoco della norma transitoria dinanzi richiamata, sia pienamente giustificata la perdurante applicazione della tabella meneghina. 
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema tabellare a punti elaborato dal Tribunale di ### nella sua più aggiornata versione risalente, come detto, a quella pubblicata da ultimo in data ### (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, ### n. 5474 del 22/02/2023). 
§ 11. 
Ciò premesso, alla luce della CTU depositata in questo grado di giudizio, i pregiudizi sofferti dall'appellante vanno stimati con un punteggio pari al 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al c.d. danno biologico. Priva di pregio è, del resto, la pretesa della danneggiata di ottenere una valutazione di tale danno nella misura del 41%, in forza della somma aritmetica delle singole percentuali di invalidità indicate dai CTU per le specifiche lesioni prodottesi, vale a dire 10% per sindrome algodistrofica-### tipo I grado I, 16% per disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata pag. 30/45 o moderata, 5% per fegato lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche, 10% per pregiudizio ### da lieve a moderato, II classe. 
Infatti, l'indicazione del valore complessivo del 40%, da parte dei ### non può ritenersi conseguenza di un mero errore di calcolo, come sostenuto dall'appellante, ma è, invece, il frutto di una consapevole valutazione sintetica dei pregiudizi, operata in conformità ad un criterio notoriamente seguito nella medicina legale in ipotesi di pluralità di lesioni connesse causalmente ad uno stesso fatto. 
Invero, conferma di quanto appena si trae dalla stessa affermazione dei ### a mente della quale “.. è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”. 
Riguardo alla ITT ed ### poi, gli ausiliari indicavano i seguenti periodi: “90 giorni di ### al 100% relativi ai periodi di ricovero della paziente ed i giorni immediatamente successivi alle dimissioni; - 30 giorni di ### al 75%; - 40 giorni di ### al 50%; - 50 giorni di ### al 25%”.  ### tali premesse, nel liquidare il danno deve aversi riguardo all'età (49 anni), che la danneggiata aveva al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, da farsi coincidere con il ###, data in cui il #### nella certificazione prodotta dall'istante, poneva la seguente diagnosi: “La paziente sottoposta in data ### a resezione epatica laparoscopica presenta un importante sintomatologia dolorosa in pag. 31/45 regione para-ombelicale destra. Da riferire probabilmente ad un interessamento di un ramo nervoso della parete addominale. Tutti gli esami eseguiti in precedenza (eco, tc) hanno escluso la presenza di complicazioni endoperitoneali” (cfr. pag. 33 della CTU di appello, ove era riportata la predetta certificazione). 
Considerato, quindi, i predetti valori ed applicando la citata tabella di ### edizione 2024, si avrà il seguente prospetto: Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni ### di invalidità permanente 40% Punto danno biologico € 6.204,45 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23 Punto danno non patrimoniale € 9.306,68 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50 Danno biologico risarcibile € 188.615,00, con personalizzazione massima (max 25 % del danno biologico; cfr. Cass. civ., n. 7892 del 22/03/2024) € 235.768,75 Danno morale risarcibile secondo tabella di ### € 94.928,00 Totale danno biologico personalizzato e danno morale € 330.696,75 ### temporanea totale € 10.350,00 ### temporanea parziale al 75% € 2.587,50 ### temporanea parziale al 50% € 2.300,00 ### temporanea parziale al 25% € 1.437,50 pag. 32/45 Totale danno biologico temporaneo € 16.675,00 Totale generale: € 347.371,75 § 12. 
Venendo alla valutazione delle singole voci di danno, giova rilevare che, in ordine al cd. danno biologico, la quantificazione è stata operata riconoscendo l'importo tabellare di base (pari, nella specie, ad € 6.204,45), maggiorato del 25%, corrispondente alla misura massima di incremento consentita dalla tabella in esame in relazione alla predetta percentuale di danno alla salute. 
Relativamente alla personalizzazione, deve osservarsi che si tratta di conclusione cui era già pervenuto il Giudice di primo grado (il quale, come dinanzi detto, aveva accordato l'incremento massimo del 30% previsto dalla tabella cui aveva fatto ricorso) e che, sul punto della spettanza di tale incremento, si è formato il giudicato per acquiescenza, in difetto di gravame incidentale. 
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, alcun dubbio residua circa la sussistenza dei presupposti particolari che giustificano il riconoscimento dell'incremento, tenuto conto dell'evoluzione affatto anomala che la vicenda medica in esame ha avuto, quale emerge chiaramente dall'esito del supplemento peritale svolto in questo grado di giudizio. 
Basti osservare che i CTU hanno posto in risalto come “Le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, vicende che hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita”. pag. 33/45 Deve, altresì, apprezzarsi, ai fini in esame, l'indubbia negativa incidenza che la grave sequela di danni ha avuto sull'attitudine lavorativa, la quale, se pure non giustifica, per quanto appresso si dirà, un più elevato riconoscimento del danno patrimoniale, certamente è idonea a comportare la personalizzazione, nella sopra indicata misura, di quello non patrimoniale. 
Ovviamente, riguardo alla misura dell'incremento, che, come da consolidata giurisprudenza, deve riguardare la sola componente tabellare volta a ristorare il danno biologico dinamico relazionale ( Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024), si deve avere riguardo alla percentuale prevista dalla tabella di ### 2024, di cui si è fatta applicazione, e non a quella contemplata dalla versione precedente della stessa ### (risalente al 2018) cui il Tribunale si è attenuto. 
Compete, poi, alla danneggiata anche l'ulteriore importo (pari, come dinanzi detto, a complessivi € 94.928,00), contemplato dalla tabella di ### del 2024 per ristorare, in relazione alla percentuale di danno biologico in concreto riportata dalla ### anche il danno da sofferenza soggettiva interiore. 
Sul punto, premesso che la danneggiata aveva in primo grado espressamente sollecitato il riconoscimento di tale pregiudizio, lo stesso innegabilmente compete, tenuto conto che i ### in risposta allo specifico quesito posto dal Collegio, riferivano che “.. la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico relazionale patita dalla sig.ra ### sia quantificabile come “media” ..”. pag. 34/45 Del resto, siffatta affermazione risulta pienamente coerente con il complesso iter della vicenda clinica in esame, quale dinanzi ampiamente ricordato, e con le ripercussioni, in termini di sofferenza interiore, che esso, quantomeno in via presuntiva, ha avuto sulla paziente. 
Riguardo al danno estetico ed al danno dinamico relazionale, di cui l'appellante sollecitava un'autonoma liquidazione, la pretesa non può accogliersi, nei termini in cui è stata formulata mediante il secondo motivo di gravame, essendo evidente che quelli in esame rappresentino meri aspetti del danno biologico, da ritenersi ristorati mediante il riconoscimento dell'importo tabellare corrispondente all'accertata percentuale di danno biologico. 
Né, ovviamente, si giustifica una parcellizzazione del risarcimento, occorrendo procedere ad una valutazione complessiva che, pur tenendo conto di tutti gli aspetti del pregiudizio verificatosi, non conduca ad ingiustificate duplicazioni. 
Riguardo, poi, alla perdita di “chance non pretensiva”, di cui pure l'appellante sollecitava il ristoro, la pretesa deve essere disattesa. 
Invero, secondo la giurisprudenza della S.C., quando, come accaduto nella specie, la condotta del medico ha cagionato la lesione della salute del paziente, il sanitario risponde pienamente di tale pregiudizio, che andrà liquidato, come dinanzi fatto, in via equitativa secondo i criteri normalmente utilizzati. Viceversa, il risarcimento della lesione della chance è ravvisabile quando “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto”, non essendo, in base alle risultanze della ### possibile stabilire con sufficiente certezza se una diversa e più corretta condotta avrebbe potuto condurre a pag. 35/45 risultati migliori (cfr. Cass. civ. Sez. 3, ### n. 28993 del 2019, pag.  13, sub, lett. E; conforme Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 2024, secondo cui “.. Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza”.). 
Orbene, posto che, nell'ipotesi in esame, alcuna incertezza è ravvisabile, avendo, come detto, i CTU riconosciuto in pieno il nesso causale tra la condotta dei medici del P.O. di ### e le lesioni sofferte dalla paziente, a quest'ultima spetta il ristoro del danno alla salute e degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali dinanzi riconosciuti, non anche della lesione della (peraltro, nemmeno specificamente dedotta nelle sue concrete ripercussioni lesive) chance non pretensiva. 
§ 13. pag. 36/45 Il Giudice di primo grado procedeva alla valutazione ed alla quantificazione del danno patrimoniale, argomentando testualmente quanto segue: “### vanno inoltre liquidate in via equitativa, sulla base di quanto documentato, euro 15.000,00 per minori guadagni per la contrazione dell'attività di informatore farmaceutico, avente una parte della retribuzione variabile in base ai risultati raggiunti; euro 5.000,00 per perdita di chance”. 
Con l'ultimo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di pronuncia, deduceva che la liquidazione, operata dal Giudice, era riduttiva, in quanto non aveva tenuto conto della perdita, conseguente al danno iatrogeno sofferto ed al lungo periodo di assenza forzata dal lavoro, della possibilità di partecipare al “rimpasto” dei capi area indetto prima dell'estate 2017 e terminato agli inizi del 2018, nonché di candidarsi come ### posizione che le avrebbe consentito di ottenere una sicura progressione di carriera, con un incremento stipendiale di almeno € 15.000,00/anno, nonché premi per circa € 10.000,00.  ### si doleva del fatto che il primo Giudice, oltre a non avere apprezzato le prove documentali da essa prodotte, aveva anche escluso la prova per testi, articolata proprio allo scopo di dimostrare le indicate circostanze. 
Chiedeva, quindi, se del caso previa ammissione della ridetta prova, di riconoscere, un danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale, per non aver potuto avvalersi dell'opportunità di avanzamento di carriera, ed un lucro cessante pari ad € 50.000. pag. 37/45 § 14. 
La censura è infondata. 
Il Giudice di primo grado ha, come dinanzi detto, accolto l'originaria domanda della ricorrente, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della chance di conseguire un migliore inquadramento professionale e, conseguentemente, un più elevato reddito. Tale pregiudizio è stato stimato nella misura di euro 5.000,00. 
Ciò premesso, la più elevata liquidazione del danno de quo, sollecitata dall'appellante, avrebbe richiesto che essa fornisse una prova sufficientemente circostanziata sia della concreta possibilità di aspirare allo specifico profilo professionale indicato, sia dei maggiori guadagni ad esso connessi (cfr. Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 2022, secondo cui “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito pag. 38/45 ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018)”). 
Nondimeno, nel caso di specie, la prova dinanzi indicata non risulta desumibile dalla documentazione depositata, avendo, in primo grado, la ricorrente prodotto unicamente una comunicazione organizzativa, datata 10/2018, inoltrata ai dipendenti dell'azienda presso cui lavorava, nella quale si annunciava l'ingresso di una nuova figura professionale che sarebbe stata ricoperta da una determinata persona, nonché una mail, del 9.7.2018, nella quale la ### azienda per la quale lavorava, indiceva una selezione per la ricerca di una determinata qualifica professionale (###, per alcune regioni del centro nord ### geograficamente lontane dalla residenza dell'odierna appellante, qualifica per la quale si indicava, tra l'altro, la disponibilità a viaggiare in maniera abituale ed a pernottare fuori del luogo di normale svolgimento dell'attività lavorativa. 
Ciò posto, difetta la prova della sussistenza, in capo alla ### sia della disponibilità ad accettare le indicate condizioni lavorative, sia degli specifici requisiti richiesti per tale profilo professionale, non potendosi l'attitudine de qua evincere dalla scarna documentazione agli atti, né apparendo siffatta dimostrazione demandabile a testi, atteso che, sul punto, gli stessi avrebbero espresso giudizi e non riferito su fatti. 
Riguardo, poi, alla lamentata contrazione di reddito, dovuta alla minore produttività, che, come visto, il Giudice riconosceva equitativamente in euro 15.000,00, l'istante non ha, in primo grado, depositato documentazione idonea a fare emergere l'erroneità di tale stima per difetto. In particolare, non venivano prodotti i modelli unici, presentati pag. 39/45 all'### delle ### negli anni immediatamente precedenti quello di verificazione del sinistro, e, eventualmente, nell'anno successivo, dai quali avrebbe potuto desumersi la prova della concreta riduzione delle entrate rispetto a quanto in passato abitualmente percepito. 
Ne segue che, non essendo stata dimostrata dall'appellante la mancata corretta valutazione, ad opera del Giudice, di significative risultanze probatorie, né, come detto, apparendo, ai fini in esame, dirimente la prova orale, posto che i capi, per come articolati, risultavano genericamente formulati e tesi a fare esprimere a testi giudizi, non vi siano ragioni per ritenere riduttiva la stima del danno patrimoniale, come operata nella gravata sentenza. 
In relazione, poi, alla minore produttività, causalmente ricollegabile alla lesione iatrogena, di essa si è, comunque, tenuto conto, come riduzione della capacità lavorativa generica, al fine di accordare la personalizzazione del danno biologico, di cui dinanzi si è detto. 
Riguardo, infine, alle spese mediche, la pretesa risulta genericamente formulata e del tutto sganciata dal contenuto del capo di sentenza impugnato, sicché, in parte qua, la censura appare finanche contraria al disposto dell'art. 342 c.p.c.. 
§ 15. 
Nella comparsa conclusionale depositata in data ###, nel termine accordato a tal fine alle parti con ordinanza del 4.7.2025, l'appellante, premesso che nelle more aveva subito la perdita per licenziamento del posto di lavoro, chiedeva che le fosse riconosciuta l'ulteriore voce di danno patrimoniale, corrispondente alla perdita delle retribuzioni, per l'arco temporale compreso tra la cessazione del pag. 40/45 rapporto di impiego ed il raggiungimento dei 67 anni, vale a dire dell'età pensionabile. A tale titolo, quindi, l'istante domandava liquidarsi l'ulteriore importo di € 1.030.500,00, tenuto conto del reddito mensile perduto pari ad € 5.725,00 e di un periodo di presumibile mancato lavoro (dal 2024 fino ai 67 anni) di 15 anni. 
§ 16. 
Ciò posto, anche a voler ritenere, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata rispetto al risarcimento del danno incrementale, la pretesa in questione ammissibile, siccome traente origine dalla medesima vicenda sostanziale e concernente un pregiudizio sopravvenuto in corso di causa, la domanda deve essere respinta. 
Difetta, invero, la prova del nesso causale tra la lamentata perdita di occupazione ed il danno iatrogeno sofferto. 
Infatti, nella lettera di licenziamento depositata dall'appellante unitamente alle note di trattazione scritta prodotte in data ###, si legge che la cessazione del rapporto di lavoro era conseguenza di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla ### s.r.l., sulla base di un accordo sindacale concluso con le rappresentanze sindacali. Inoltre, nella medesima missiva, datata 25.3.2024, si legge che la ### aveva preso atto di tale accordo e che aveva ritenuto di non essersi opposto allo stesso. 
A ben vedere, quindi, le ragioni del licenziamento non risiedono nella valutazione negativa delle performance della ### operate dalla ### in ragione della ridotta attitudine lavorativa conseguente alla lesione iatrogena. Infatti, la cessazione del rapporto lavorativo non è, per quanto emerge dalla lettera dinanzi richiamata, inerente alla sola pag. 41/45 posizione dell'odierna appellante, né veniva motivato dall'azienda in relazione al rendimento della ### ma si iscrive in un ben più complesso processo di ristrutturazione aziendale, attuato nelle forme e con le garanzie previste dalla richiamata normativa di settore (appunto, la legge 223/91, che, come noto, prevede la possibilità per le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, di avviare la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale). 
§ 17. 
In conclusione, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellata deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di ### il maggiore importo (rispetto a quello riconosciuto nella gravata sentenza) di euro 347.371,75. 
Su tale importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano all'appellante, come già indicato nella gravata sentenza, gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da computarsi a decorrere dal 2/6/2017 sulla somma, previamente devalutata a tale data, ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo. 
§ 18.  ### parziale dell'appello non importa, in difetto di specifico motivo di gravame, l'obbligo di provvedere ad un rinnovato regolamento delle spese processuali del primo grado. Infatti, al riguardo pag. 42/45 si afferma dalla giurisprudenza che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza ### del 19/12/2024; ### 3 - , ### n. 27606 del 29/10/2019). 
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data. pag. 43/45 In particolare, andrà fatta applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, avuto riguardo al disputatum, corrispondente alla differenza tra la somma accordata alla ### dal Tribunale ed il maggior credito in questa sede riconosciuto. Tanto, invero, in ossequio al principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza ### del 30/11/2022). 
Ciò premesso, riconoscendo i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, da ritenere adeguati al numero ed alla complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata, andrà riconosciuto il complessivo importo di euro 14.317,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Il costo del contributo unificato, invece, del quale è stato documentato il versamento ad opera della ### in proprio, va liquidato direttamente alla stessa e non al distrattario. pag. 44/45 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla ### come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico della parte appellata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la ### di ### dell'### di ### di Dio a pagare, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il complessivo importo di euro 347.371,75, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. da calcolare sul predetto importo previamente devalutato al 2/6/2017 ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo; b) conferma nel resto l'impugnata sentenza; c) condanna la ### di ### dell'### di ### di Dio alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, avv. ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, nonché, pag. 45/45 in favore di ### in proprio, di euro 804,00 per esborsi; d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellata. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr.

causa n. 4085/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17550/2025 del 15-12-2025

... cartella clinica della ### di cura, dell'intervento di laparoscopia del 13.05.2016, funzionale, su suggerimento della ginecologa della paziente, all'asportazione di una cisti ovarica sinistra; intervento che, in conformità alla possibilità indicata, tra le altre, nel modulo di consenso informato, veniva poi convertito, nei termini illustrati infra, in accesso laparotomico, a causa della presenza di compatte aderenze tra utero, sigma, tenue e parete pelvica sinistra, che rendevano impraticabile la visualizzazione dell'ovaio sinistro. Di conseguenza, il ### in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento con l'ausilio dell'altro medico convenuto ### aveva effettuato, a chiusura dell'intervento di laparoscopia, il drenaggio di una pseudocisti peritoneale, giacché non era possibile visualizzare l'ovaio sinistro a causa delle suddette aderenze, e, dunque, dare corso all'intervento programmato di laparoscopia finalizzato all'asportazione della cisti ovarica sinistra; ciò, secondo i ### anche sulla scorta della considerazione per cui la formazione pelvica diagnostica dalla ginecologica avrebbe potuto consistere nella pseudocisti drenata (pagg. 5, 12 e 13). Senonché - veniva argomentato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Roma, ### civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa DA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte attrice - CONTRO ### di ### S.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E #### - ### di ### S.p.a. ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come da verbali in atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE ### citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### la ### di ### di ### il dott. ### e la dott.ssa ### al fine di ottenere condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (e cioè: danno biologico comprensivo del danno estetico e danno morale, quantificati in complessivi euro 259.906,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge) patiti a cagione della cattiva esecuzione dell'intervento di asportazione di una cisti ovarica sinistra in laparoscopia, eseguito nella predetta struttura sanitaria in data ### dal dott. ### con l'ausilio della dott.ssa ### perché, convertito in intervento laparotomico, provocava la perforazione dell'intestino della paziente. 
In particolare, a fondamento della domanda, l'attrice deduceva, richiamando le allegazioni prospettate in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis e ss. c.p.c.  nell'ambito del giudizio con R.g. n. ###/2018, quanto di seguito esposto in via di estrema sintesi per quanto rilevante ai fini della presente decisione.  ### si era sottoposta: ### ad intervento chirurgico laparoscopico di asportazione di una cisti ovarica sinistra (13.05.2016) convertito “in open” a causa della presenza di aderenze intestinali, che impedivano l'accesso diretto alla cisti ovarica da asportare; ### e ad un successivo intervento di laparotomia esplorativa di urgenza (15.05.2016), che provocava la perforazione della giunzione retto-sigmoidea con peritonite stercoracea diffusa e crescita batterica su liquido peritoneale di enterococco faecalis, ragione per cui era eseguito intervento chirurgico di colostomia. 
Contratta, nelle more, una pleurite di natura nosocomiale, e ricoverata presso la struttura convenuta, parte attrice si sottoponeva a terapia antibiotica e, vista la diminuzione dei valori di emoglobina, a due trasfusioni ematiche, in vista dell'intervento di chiusura della stomia (cfr. cartella clinica ### di ### n. 2016/###, docc. allegati nn. 2 e 2-bis). 
Dimessa in data ###, deduceva di esser stata, a distanza di soli tre giorni, ricoverata a causa dell'insorgenza di un quadro settico polmonare, con un interessamento pancreatico risoltosi con adeguata terapia rispetto alla diagnosi iniziale di “pleurite essudativa destra in pregressa peritonite da perforazione retto-sigmoidea” (cfr. cartella clinica, doc. n. 3), nonché di essersi sottoposta, in data ###, all'esito dell'ulteriore ricovero presso la struttura convenuta, ad intervento di ricanalizzazione del tratto anastomizzato in sede addominale, preceduto dal trattamento della pleurite nosocomiale (cfr. cartella clinica, doc n. 4), con esito proficuo. 
Così riassunto l'iter sanitario, deduceva parte attrice che la condotta di malpractice medica era sintetizzata negli esiti medico-legali della relazione del dott. ### D'### in qualità di specialista in chirurgia plastica, nella cui prospettiva: “l'esito inestetico residuato sulla ricorrente risulterebbe senz'altro migliorato dalle procedure chirurgiche correttive sopra descritte ma non potrebbe mai essere completamente emendato, residuerebbero delle cicatrici che, seppure meno antiestetiche rispetto alle primitive tumefazioni sarebbero pur sempre visibili, né si potrebbero eliminare del tutto quelle alterazioni aspecifiche che sempre si associano a qualsivoglia intervento chirurgico […]; il danno oggi esistente risulterebbe pertanto emendato per il circa il 50% del suo attuale valore” (doc. n. 5); nonché in quella espletata dal dott. ### ricognitiva della correlazione causale tra l'intervento chirurgico del 13.05.2016 e l'insorgenza di una condizione di stress cronico e della relativa sintomatologia psichica e somatica sofferta (doc. n. 6). 
Come evidenziato altresì nella relazione medico-legale del prof. ### l'evento lesivo sofferto era stato determinato da un'imprudente manovra chirurgica posta in essere in sede di asportazione della cisti ovarica, e consistente nella perforazione dell'intestino della ### con la conseguente insorgenza della peritonite stercoracea e della pleurite dell'ano preternaturale. 
Quindi, parte attrice dava atto di aver esperito ### il tentativo di mediazione, nonché di aver instaurato ricorso per accertamento tecnico preventivo e che i consulenti tecnici d'ufficio, nominati nel giudizio di Atp con Rg n. ###/2018, escludevano la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari della ### di ### di ### e l'evento lesivo de quo. 
A fronte dell'esito della relazione peritale, parte attrice, sulla base delle osservazioni critiche dei c.t.p., deduceva che, a causa della cattiva esecuzione dell'intervento, la semplice operazione di resezione ovarica in laparoscopia si era complicata, a causa della perforazione intestinale, in grave peritonite stercoracea evoluta in ano preternaturale e in pleurite nosocomiale, e, in sostanza, in una riduzione significativa dell'integrità anatomica dell'intestino della paziente, tale da generare la responsabilità da cd. contatto sociale della struttura e dei sanitari esecutori dell'intervento chirurgico. 
Si costituiva in giudizio ### la quale, in via preliminare, domandava la chiamata in causa del proprio assicuratore ### di ### S.p.a., in virtù dell'operatività, a far data dal 6.12.2011, della polizza n. ###5 a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione, con la previsione del massimale di euro 1.000.000,00. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8, co. 3, della ### per avere parte attrice instaurato il giudizio di merito con atto di citazione (in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.), oltre il termine di legge previsto dalla disposizione pari a novanta giorni dal deposito della consulenza tecnica svolta in ### Nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda, attese le risultanze inequivocabili della consulenza espletata in ### in ogni caso, invocava, in nome del principio di affidamento, valevole nelle attività multidisciplinari di équipe, applicabile al caso concreto, l'assenza di profili di responsabilità a lei imputabili in via diretta, perché in posizione di mero ausilio del dott.  ### il solo esecutore dell'intervento chirurgico del 13.05.2016. Ulteriormente, domandava, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'accertamento della responsabilità di parte attrice per lite temeraria, vista l'introduzione del giudizio di merito nonostante l'accertamento di insussistenza della responsabilità sanitaria racchiuso nella consulenza espletata nel giudizio di ### Si costituiva in giudizio anche il dott. ### il quale, in via preliminare, avanzava istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., e, nel merito, richiamava a supporto le trascritte risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in ### domandava, quindi, il rigetto della domanda attorea, perché priva di fondamento nell'an e nel quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, deduceva la carenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità extracontrattuale del medico, qualificata come tale dal D.L. n. 158/2012 e, successivamente, dalla L. n. 24/2017 e domandava, ferma l'eventuale ripartizione pro quota di responsabilità, nei rapporti interni con la struttura, di essere tenuto indenne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dalla società assicuratrice della ### di cura, perché tenuta per legge, e, in particolare, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 e dell'art. 41 del CCNL, nonché a norma dell'art. 10 della L. n. 24/2017, alla stipula di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, funzionale a fornire copertura assicurativa altresì in favore dei collaboratori della struttura (doc. n. 5 della comparsa di costituzione). 
Si costituiva in giudizio pure la ### di ### di ### S.p.a. (in seguito, anche la “### di cura”), la quale domandava il rigetto della domanda attorea sul versante dell'an e quantum debeatur, sulla scorta dell'inconfigurabilità, ed imputabilità di episodi di malpractice sanitaria.  ### la struttura, invero, in sede di accesso laparoscopico funzionale all'asportazione della cisti ovarica, si era verificata una complicanza di tipo perforativo dell'intestino, dovuta alla cd. adesiolisi, generativa dell'esigenza di convertire, previa somministrazione di terapia antibiotica, l'accesso laparoscopico, meno invasivo, in quello laparotomico; complicanza chirurgica, questa, non prevenibile, perché manifestatasi in virtù della presenza di aderenze addominali riscontrate solo in sede laparoscopica (pag. 10 della comparsa). In subordine, invocava, nei rapporti interni, l'applicazione, ai fini della domanda di rivalsa e/o regresso nei confronti dei sanitari convenuti, dell'art. 1228 c.c.. 
Autorizzata la chiamata in causa formulata da ### si costituiva in giudizio ### S.p.a., la quale, dedotta l'infondatezza della domanda in armonia alle allegazioni difensive dei convenuti, nonché avanzata, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione, eccepiva l'inoperatività sotto diversi profili della polizza invocata dalla dott.ssa ### In subordine, la compagnia evocava, ai sensi degli artt. 16, punto 1 e 18 delle condizioni generali di polizza, l'operatività dell'assicurazione limitatamente alla quota di danno riconducibile alla (comunque denegata) responsabilità della dott.ssa ### nella misura del 25% sul quantum debeatur complessivamente accertato. 
Ulteriormente, la compagnia faceva valere l'improcedibilità della domanda di rivalsa avanzata dalla struttura convenuta, perché ipotizzabile solo in caso di dolo o di colpa grave del medico dipendente, nonché l'inammissibilità della suddetta pretesa, giacché il sanitario dipendente avrebbe dovuto, invero, giovarsi della polizza contratta dalla struttura convenuta a copertura del rischio professionale; con la conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.  1460 c.c. funzionale a paralizzare la domanda di rivalsa. 
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.. 
Quindi, la causa, giudicata matura per la decisione senza rinnovazione della ### era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2021 con l'assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. 
Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento del giudice, dopo vari rinvii, all'udienza indicata in epigrafe la causa era, quindi, trattenuta in decisione dal Giudice designato, con nuova assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ******  1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da ### sul rilievo del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8, comma 3 della legge 2017, n. 24. La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702- bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.  ### va disattesa, perché priva di pregio.  1.1. È utile rammentare che, di regola, ove la parte abbia assolto la condizione di procedibilità con il procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il giudizio di merito andrà introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), a prescindere dal rispetto del termine di sei mesi, e con salvaguardia invece di quello di novanta giorni dal deposito della relazione; nel caso in cui la parte abbia esperito il tentativo di mediazione, il giudizio di merito andrà introdotto con citazione e svolto con il rito ordinario di cognizione.
In particolare, la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale, in via esclusiva, a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito. 
Senonché, risulta che parte attrice abbia esperito, nella presente fattispecie, in via prioritaria, nei confronti della ### di ### di ### il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art.  8, comma 2 della legge 2017, n. 24, a titolo di condizione di procedibilità della domanda, e cioè in un momento cronologico - ossia con istanza datata 15.02.2018 - precedente al deposito del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 1° giugno 2018 con R.g. ###/2018, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti (doc. n . 7 del fascicolo di parte attrice).  1.2. In ogni caso, giova osservare quanto segue. 
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di ### ed opponibile alle parti in causa, vista la partecipazione degli odierni convenuti al suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, è stata depositata, in versione definitiva il ###, laddove l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il ###, in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. come, in effetti, prescrive l'art. 8, comma 3 della legge ### nella versione applicabile al caso de quo; al riguardo deve ritenersi, invero, che la scelta del rito ordinario di cognizione, sorretta dal previo tentativo di mediazione, si sia comunque consolidata, sul rilievo per cui il giudice di allora non ha disposto, in sede di prima udienza di comparizione, il mutamento del rito (v. verbale del 25.11.2020).  2. Sempre in via preliminare, va rilevato che la vicenda sanitaria, in relazione alla quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe sostanziata la condotta colpevole della struttura sanitaria e dei medici evocati in giudizio, risale al periodo 2016 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della L.  24/2017 (“### Bianco”).  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi <<in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore>> ( Corte di Cass. n. 28994/2019 e Cass. n. 28881/2019).  3. Ciò necessariamente premesso relativamente al diritto ratione temporis applicabile, è utile rammentare, in via prioritaria e sintetica, la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile alla presente fattispecie. 3.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per i fatti precedenti l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. legge ###, tanto i medici che la struttura da cui dipendono o con cui collaborano, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. 
Sul versante dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. n. 14702/2021, Cass. n. 4864/2021, Cass. n. 28991/2019, Cass. 24073/2017, Cass. n. 15993/2011, Cass., SS.UU., n. 577/2008) che sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (secondo il criterio del “più probabile che non”) tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte pretesa danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. 
Più specificatamente, la struttura sanitaria e/o il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l'evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, perché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto: <<Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art.  1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile>> (tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. n. ###/2022). 
È poi da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c., racchiuso nel c.d. ###, non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico; l'esclusione per i medici dipendenti, o comunque non liberi professionisti, della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge ### le cui norme sostanziali, come già precisato, sono inapplicabili al caso di specie. Ne consegue che il regime probatorio alla cui stregua valutare i fatti di causa è quello della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. altresì in relazione alla condotta dei medici convenuti.  4. Passando all'esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio, è stata ritualmente acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., espletata dai consulenti tecnici d'ufficio e depositata nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. ###/2018 svoltosi ante causam, utilizzabile per l'accertamento dei fatti di causa, in virtù dei principi di ragionevole durata del processo e di atipicità delle fonti di prova. 
In particolare, i CTU muovono dalla descrizione analitica, come racchiusa nella cartella clinica della ### di cura, dell'intervento di laparoscopia del 13.05.2016, funzionale, su suggerimento della ginecologa della paziente, all'asportazione di una cisti ovarica sinistra; intervento che, in conformità alla possibilità indicata, tra le altre, nel modulo di consenso informato, veniva poi convertito, nei termini illustrati infra, in accesso laparotomico, a causa della presenza di compatte aderenze tra utero, sigma, tenue e parete pelvica sinistra, che rendevano impraticabile la visualizzazione dell'ovaio sinistro. 
Di conseguenza, il ### in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento con l'ausilio dell'altro medico convenuto ### aveva effettuato, a chiusura dell'intervento di laparoscopia, il drenaggio di una pseudocisti peritoneale, giacché non era possibile visualizzare l'ovaio sinistro a causa delle suddette aderenze, e, dunque, dare corso all'intervento programmato di laparoscopia finalizzato all'asportazione della cisti ovarica sinistra; ciò, secondo i ### anche sulla scorta della considerazione per cui la formazione pelvica diagnostica dalla ginecologica avrebbe potuto consistere nella pseudocisti drenata (pagg. 5, 12 e 13). 
Senonché - veniva argomentato -, il decorso post-operatorio peggiorava a distanza di due giorni, vista l'insorgenza di addome acuto, febbre e fuoriuscita di feci dal drenaggio retroperitoneale, e, pertanto, in data ###, data alle ore 12:15, altro chirurgo generale procedeva, quindi, ad intervento di laparotomia esplorativa, consistente nella “resezione anteriore del colon e colostomia temporanea”, resosi necessario a causa di una perforazione intestinale, insorta in seguito alla ripresa della motilità intestinale nella seconda giornata successiva all'intervento del 13.05.2016, e “da ritenersi in attendibile rapporto alla speritoneizzazione di un'ansa intestinale sede della pseudocisti peritoneale drenata dal dott. Barracco” (pag. 13). Se l'intervento di laparotomia risolveva - “al prezzo di una parziale resezione intestinale e del confezionamento di una stomia temporanea” - la vicenda della precedente perforazione, insorgeva, tuttavia, una peritonite stercoracea generativa di un quadro settico generalizzato, comprensivo di pleurite essudativa destra, trattato adeguatamente (pag.  13). 
Più precisamente, sul punto, l'esame microscopico effettuato fotografava la consistenza della “parete di grosso intestino sede di soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta e sierosite fibrino-leucocitaria come da perforazione intestinale” (pag. 7); la vicenda clinica, complicatasi a causa dello sviluppo di una condizione settica resasi nota con l'esecuzione, in data ###, di un Rx al torace, si concludeva con le dimissioni della paziente il 1° giugno 2016, in virtù della ripetizione di emoculture, esami radiografici e della somministrazione di terapia antibiotica mirata. 
Ricoverata di nuovo presso il nosocomio per insorgenza di febbre e dispnea, in data ###, con la diagnosi di “versamento pleurico destro”, il successivo Rx al torace mostrava un quadro di pleurite essudativa destra e l'esistenza di uno stato anemico; trattata con due emotrasfusioni e con terapia antibiotica e cortisonica, veniva poi dimessa alla remissione della malattia in data ###. Da ultimo - era sintetizzato -, la ### veniva di nuovo ricoverata, presso la struttura convenuta, per sottoporsi all'intervento di chiusura della colostomia in data ###, dall'esito proficuo. 
Ricostruita, in via sintetica, la vicenda sanitaria della ### i ### in sede di risposta ai quesiti, a partire dai rilievi della correttezza della diagnosi di cisti ovarica sinistra nonché della tipologia di trattamento medico prescelto (non residuando, al riguardo, altri interventi praticabili vista la somministrazione di precedente terapia senza successo), escludevano la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura e ai sanitari ivi operanti, il dott. ### in qualità di chirurgo esecutore dell'intervento medico e la dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo, sulla scorta dei seguenti, decisivi, rilievi. 
Non si ravvisavano, in particolare, profili di critica in relazione alla scelta di convertire l'approccio laparoscopico in laparotomico vista la presenza di consistenti aderenze addominali, e, neppure, in ordine all'opzione “prudente” del drenaggio, che aveva, invero, consentito, la tempestiva intercettazione della complicanza rappresentata dalla perforazione colica. Al riguardo, anche il quadro settico determinatosi a causa della conseguente peritonite stercoracea era stato gestito correttamente dai sanitari della ### di cura, così come proficua era stata la successiva ricanalizzazione intestinale.  ### la prospettazione condivisibile dei ### la perforazione dell'intestino, occorsa nel caso di specie, costituiva, quindi, una complicanza prevedibile ma non prevenibile, di matrice, quindi, non iatrogena, perché non ricollegabile, nel caso de quo, causalmente ad una “colpevole dismanualità chirurgica” (pag. 16 della ###.  5. Procedendo, ora, alla valutazione delle richiamate risultanze istruttorie secondo i parametri di responsabilità civilistica in premessa richiamati, si osserva quanto segue. 
Deve concludersi nel senso che non può ritenersi raggiunta, nel caso di specie, la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria, e dei collaboratori, in ordine ai danni dedotti dall'attrice. 
Tale affermazione è coerente alle conclusioni della relazione definitiva depositata nell'ambito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. ###/2018 del Tribunale di ### e ritualmente acquisita al presente giudizio, le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, possono sintetizzarsi nei seguenti termini. 
Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il collegio peritale, le cui conclusioni non presentano apprezzabili criticità sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico e della razionalità del percorso mentale seguito.  ### parte, i ###U. hanno fornito congrue risposte alle osservazioni critiche. 
Le osservazioni critiche dei c.t.p. di parte attrice insistono sostanzialmente, per un verso, sulla mancata esecuzione di un'ecografia addominale di parete pre-operatoria con la cd. tecnica di “Sigel” o di “Borzellino”, perché avrebbe consentito un esame più approfondito delle aderenze pelviche e peritoneali della paziente, riscontrate, invero, solo in sede laparoscopica (pag. 22), e, per altro verso, sull'assenza di altro chirurgo generale al tavolo operatorio. Inoltre, secondo i c.t.p., la lesione a tutto spessore del grosso intestino, riscontrata in sede di esame istologico, rappresenterebbe la dimostrazione dell'“errore di manualità del chirurgo non intercettato dallo stesso durante l'intervento” (pag. 23). 
Più analiticamente, i consulenti tecnici di parte sottolineano, a supporto della propria tesi, che ### l'accertamento, racchiuso nell'esame istologico, della presenza di una “soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta” denotava la natura iatrogena della lesione intestinale; ### la presenza, rilevata dagli stessi ### di una matassa aderenziale tra sigma-retto-tenue ed utero avrebbe dovuto essere trattata da un chirurgo generale, avvezzo in materia di chirurgia addominopelvica, e non, come accaduto, da un chirurgo ginecologo; ### la perforazione dell'intestino, manifestatasi con la peritonite stercoracea, non sarebbe “intervenuta dopo l'intervento chirurgico ma [aveva] fatto parte di questo” (pag. 8 delle note critiche di parte). 
In punto di controdeduzioni svolte dai ### era, invece, evidenziato, in primo luogo, che l'esecuzione di una ecografia addominale non avrebbe in ogni caso modificato il decorso chirurgico, perché l'accesso laparoscopico era stato prontamente sostituito da quello laparotomico al riscontro delle suddette aderenze addominali, e non configurandosi, peraltro, al riguardo, l'esigenza di applicare, al caso di specie, tali metodiche in assenza di un'anamnesi patologica chirurgica complessa (v. pag. 28). 
In seconda istanza, era ribadito che la lesione intestinale cd. “a tutto spessore” era qualificabile come la conseguenza non di una pretesa errata manovra chirurgica in sede laparoscopica, ma come l'effetto della spinta delle feci neoformate in seguito alla ripresa della motilità successiva all'ileo paralitico post-operatorio, e, quindi, in seguito al drenaggio della cisti peritoneale (pag. 23), con il conseguente giudizio, condivisibile, di esclusione della responsabilità medica della struttura sanitaria, del chirurgo esecutore del primo intervento di laparoscopia dott. ### ed altresì della dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo.  6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo lamentato da parte attrice. 
Rigettata la domanda attorea, la domanda di manleva, promossa dalla dott.ssa ### nei confronti di ### milanese S.p.a., risulta, per l'effetto, assorbita. 
In tutti i rapporti processuali, le spese di lite del presente giudizio e le spese di lite del giudizio di ATP con Rg n. ###/2018, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, ai sensi del D.M. 55/2014, in virtù del valore della controversia ### e dell'attività difensiva svolta. 
Quanto alla domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata da ### non merita accoglimento, giacché, come è noto, questa è qualificabile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e richiede tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 2043 c.c.. 
Ebbene, nel caso di specie difetta la prova di un danno conseguenza non già adeguatamente ristorato con la condanna alla rifusione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda promossa da ### nei confronti della ### di ### di ### del dott. ### e della dott.ssa ### b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate per ciascuna parte, in euro 4.217,00, nonché delle spese del giudizio di ### n. ###/2018, liquidate per ciascuna parte in euro 1.699,00, oltre accessori di legge (Iva e Cpa ex lege) e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi difensore antistatario della ### di ### di ### e dell'avv. ### difensore antistatario di ### Così deciso in ### addì, 15/12/2025.   Il giudice

causa n. 4399/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca De Cristofaro Sciarrotta

M

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 982/2025 del 23-09-2025

... del fatto che a seguito di un normale intervento di laparoscopia un ricovero per GEU dura mediamente circa 3 giorni, mentre con laparotomia può protrarsi fino a circa 5 giorni (che corrispondono ai giorni di ricovero trascorsi dall'attrice); né risultano documentati periodi di convalescenza di entità tale da provare un periodo di inabilità temporanea parziale. ### ha lamentato che la valutazione effettuata dai consulenti sarebbe riduttiva in quanto non terrebbe conto di alcune ripercussioni subite dalla stessa come ad esempio lo stato osseo (grave e certificata osteoporosi), le ripercussioni psichiche che richiedono, ad oggi, un trattamento antidepressivo costante e la compromissione della sfera sessuale. I consulenti, rispondendo a tali censure hanno affermato che, secondo i barèmes presi a esame dagli stessi, per una “isteroannessiectomia bilaterale e impossibilità al coito (impotentia coeundi e generandi) in epoca postpubere, a seconda dell'età e delle ripercussioni sulla psiche” è prevista una forchetta tra il 17 e il 35%; che gli aspetti “accessori” alla perdita anatomica sensu stricto, sono già contemplati all'interno della voce tabellare, che indi è da ritenere (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 45/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, ###, nella persona del ### ha pronunciato la presente SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 45/2021 degli affari civili contenziosi ###, nata a ### il ###, ### nato a ### in data ###, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su ### nata a #### in data ### nonché #### nata a ### in data ### (Avv. ### Parte attrice E ### in persona del legale rappresentante p.t., C.F. ### (Avv. ### Parte convenuta ### nato in ### il ### (Avv. ### Parte convenuta ### nato a ### il ### (Avv. ### Parte convenuta ### nato a ### il ### (Avv. ### Parte convenuta
SOCIETA' ###, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. ###, (Avv. ### Terza chiamata in causa ###, ### per l'### in persona del legale rappresentante p.t, P.I. ###,(avv. ### Terza chiamata in causa ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA ### (Avv. ### Terza chiamata in causa ### S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t, p.i. ### (Avv.  ### Terza chiamata in causa ### colpa medica ### cfr. verbale di udienza del 27 maggio 2025 ### atto di citazione introduttivo del giudizio, gli attori hanno convenuto in giudizio l'### di ###### per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa della condotta negligente e imperita tenuta dai predetti sanitari in occasione del ricovero di ### avvenuto il 10 febbraio 2006, nella fase diagnostica e terapeutica relativa alla gravidanza extrauterina di ### che aveva portato all'asportazione dell'utero e delle ovaie, con ciò determinando una menopausa precoce e conseguentemente la prematura perdita della capacità di procreare. 
Assumevano gli attori che, per i fatti di causa, veniva sporta denuncia nei confronti dei medici ######## e che, promossa l'azione penale, il Tribunale di ### con sentenza 39/11 del 11.02.2011, riconosciuta la colpa medica di #### e ### condannava questi ultimi alla pena di mesi quattro di reclusione; che tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte di Appello di ### con pronuncia n.3413/2012, alla quale seguiva una nuova sentenza del Tribunale di ### n. 1479/2014 del 03.11.2014, che dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione. 
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse di risposta, #### e ### i quali eccepivano l'infondatezza delle domande attoree e chiedevano la chiamata in garanzia rispettivamente, il primo di ### il secondo di ### di ### e i lterzo di ### spa e #### di ### si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea. 
Autorizzata la chiamata in giudizio delle compagnie indicate dai convenuti, si costituivano ### di ### che eccepiva l'infondatezza della domanda e che comunque la garanzia operava nei limiti del massimale di garanzia pattuito di € 500.000,00, ### che eccepiva l'inoperatività della garanzia per intervenuta prescrizione del diritto e perché la stessa, come da polizza, operava “a secondo rischio” sia in relazione alla polizza AXA ma anche in relazione a eventuali assicurazioni stipulate dal sanitario o dalla struttura pubblica in cui lo stesso operava; eccepiva inoltre che la garanzia era limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà e in ogni caso la sua operatività non oltre il massimale indicato nella polizza, pari a € 2.000.000,00. 
Si costituiva altresì ### s.p.a., che eccepiva l'infondatezza domanda attorea e in ogni caso che la garanzia avrebbe operato nei limiti del massimale pattuito; chiedeva altresì di chiamare in causa sia l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario, sia ### s.p.a, compagnia che assicurava la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalla condotta dei medici della struttura, al fine di tenere indenne e manlevare il sanitario assicurato dall'eventuale responsabilità a suo carico e, comunque, per partecipare all'eventuale risarcimento del danno secondo le percentuali di rischio già contrattualmente convenute tra detto assicurato e ### s.p.a.; chiedeva infine l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri medici in servizio presso l'### di ### che, a vario titolo, avevano partecipato al trattamento sanitario cui venne sottoposta ### Le richieste di chiamata in causa dei terzi formulate da Axa venivano rigettate con decreto del 27.10.21.
Si costituiva infine, ### spa, la quale eccepiva che la polizza garantiva solo la responsabilità propria del sanitario, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà e l'operatività della polizza nei limiti del massimale, pari ad euro 774.685,35; eccepiva inoltre che, a norma dell'art. 1910 c.c., la garanzia era limitata all'indennità dovuta secondo ciascun contratto assicurativo stipulato ed in proposito evidenziava che ### nell'anno 2006, essendo un dipendente dell'ASP di ### beneficiava della copertura assicurativa RCT sottoscritta dall'azienda ospedaliera di appartenenza, a favore dei dirigenti medici; chiedeva quindi la chiamata in causa di ### in virtù della polizza 173525. 
La causa, istruita mediante espletamento di prova testimoniale e di ctu medica è stata posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da essi subìti a causa della condotta negligente e imperita tenuta dai sanitari in occasione del ricovero di ### avvenuto il 10 febbraio 2006, con riferimento sia alla fase diagnostica che terapeutica della gravidanza extrauterina della stessa, che aveva comportato l'asportazione dell'utero e delle ovaie e conseguentemente uno stato di menopausa precoce e la prematura perdita della capacità di procreare. 
Fatta questa premessa, l'azione esperita da parte attrice impone un accertamento da condursi essenzialmente su due versanti: 1) quello della sussistenza di una condotta illecita (perché imperita o negligente) imputabile ai sanitari che effettuarono l'intervento; 2) quello della sussistenza di un nesso di causalità tra detta, eventuale, condotta illecita, e la patologia da cui è affetta l'attrice. 
È allora opportuno, anzitutto, richiamare i principi comunemente ricevuti nella giurisprudenza di legittimità sui punti in questione. 
Anzitutto, per quanto attiene alla ‘natura' della responsabilità invocata da parte attrice, è noto che quella della “struttura sanitaria”, e del medico che ne sia dipendente, è responsabilità “contrattuale” (in proposito va osservato che i fatti risalgono al 2006, dunque ad epoca anteriore alla entrata in vigore della c.d. legge Gelli) rispettivamente riconnessa, per l'una (struttura sanitaria) e per l'altro ###, ad un “contratto” (che si conclude con “l'accettazione del paziente in ospedale”), ed al “contatto sociale” che poi ne scaturisce (tra le tante, in materia, v. Cass. 21 giugno 2004 n° 11488, Cass. 28 maggio 2004 n° 10927 e Cass. 22 dicembre 1999 n° 589; nel senso, poi, che “l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni effettuate al paziente”, v. Cass. 4 marzo 2004 n° 4400). 
Qualificata dunque come contrattuale la responsabilità in esame, ne discende (come precipitato logico - giuridico) che, per ciò che riguarda la distribuzione dell'onere della prova, sul danneggiato incombe l'onere di allegare solo l'inesattezza dell'adempimento del medico o dei medici, e grava invece sulle parti di cui si deduca l'inesatto adempimento l'onere di allegare e di provare che la prestazione è stata, al contrario, esattamente eseguita (di provare, insomma, sullo sfondo della previsione dell'art. 1176 c.c., la “mancanza di colpa”: Cass. 4 marzo 2004 n° 4400), ed anche di allegare e di provare, eventualmente, “la non qualificabilità della stessa” ### “in termini di gravità, nel caso di cui all'art. 2236 c.c.)” (Cass. 21 giugno 2004 n° 11488) e, ‘a monte', ancora, di provare “che il caso è di particolare difficoltà” (Cass. 28 maggio 2004 n° 10927 e tutta la giurisprudenza ivi citata). 
In secondo luogo, deve inoltre essere soffermata l'attenzione sugli autorevoli criteri ricognitivi della Suprema Corte in merito all'accertamento del nesso di causalità. 
Al riguardo va ricordato che già le ### penali della Cassazione hanno accreditato (con la pronuncia n° ### dell'11 settembre 2003) quello che è ormai noto - anche in dottrina - come il criterio della “probabilità logica”. 
Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte civile, secondo cui “in materia di responsabilità professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire […] quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli” (Cass. 4 marzo 2004, n° 4400). E, più in particolare, la Corte sostiene poi che, “con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie quando manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti” (così anche Cass. 21 gennaio 2000 n° 632). La Suprema Corte ha altresì avuto cura di precisare che, poiché l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità muove dell'elaborazione giurisprudenziale (prevalentemente penalistica) di cui agli artt. 40 e 41 c.p., “non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissive o in ogni caso colpevole del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”. 
Ciò dunque premesso, il punto di riferimento essenziale - rispetto all'accertamento che qui è richiesto - è ovviamente costituito dalla ctu a firma dei dott. ### D'### (medico legale) e ### (specialista in ginecologia) che si condivide in quanto esaustivo sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista logico e metodologico, per cui non v'è ragione di disattenderne le risultanze, che peraltro trovano conforto negli accertamenti tecnici effettuati nel corso del procedimento penale nell'ambito dei quali i medici erano stati condannati, seppur con sentenza successivamente dichiarata nulla. 
I consulenti, che hanno affermato la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni riportati dall'attrice, hanno innanzitutto offerto una cronistoria dei fatti di causa dando atto che: -in data ###, ### si sottoponeva a prelievo per dosaggio della β-hCG presso un laboratorio di analisi cliniche, per un ritardo nella mestruazione; il referto ritirato il ###, presentava un valore di 3110 mUI/mL; in attesa del referto del dosaggio delle β-hCG, il ###, ### eseguiva un'ecografia transvaginale presso il P.O. di ### con il dott. ### il quale non rileva una camera gestazionale e proponeva un nuovo prelievo per dosare la β-hCG il giorno seguente, a 48 ore dal primo; il referto di quest'ultimo veniva rilasciato il ### dal medesimo laboratorio del primo dosaggio e il valore delle β-hCG si attestava a 3720. mUI/mL; il dott. ### proponeva pertanto alla paziente l'esecuzione di una nuova ecografia; quest'ultima veniva eseguita in data ### dal dott. ### e dal dott. ### presso il P.O. “S. ####” di ### anche in questo caso l'ecografia non evidenziava una camera gestazionale intrauterina; veniva quindi indicata l'esecuzione di un nuovo dosaggio della β-hCG il giorno seguente, il ###, presso il laboratorio del P.O. di ### — il ###, il referto indicava un valore di β-hCG di 5316 mUI/mL e il dott.  ### consigliava alla paziente di recarsi in ospedale per ricoverarsi; — la paziente veniva ricoverata dal dott. ### presso la ### di ### e ### del P.O. di ### lo stesso giorno con la diagnosi di “III gravidanza, para 1 a 8 w di amenorrea. ### destra”; l'ecografia transvaginale eseguita alle ore 13:00 evidenziava l'assenza di camera gestazionale intrauterina e la presenza di una formazione a contenuto transonico di 13 mm con parete spessa 5,6 mm in contiguità all'ovaio destro e una piccola falda fluida nel ### di 1 cm; la paziente veniva sottoposta a prelievo ematico per esami ematochimici: (h 12:38) Hb 13,1 g/dL (h 14:24) β-hCG 3994 mUI/mL, coagulazione nella norma (fibrinogeno 349 mg/dL, AP 109%, APTT 27,9 secondi); -alle ore 13:00, ### veniva visitata dal dott. ### e veniva posto come indicazione il controllo pressorio ogni ora e un emocromo alle ore 18:00; — i controlli pressori risultavano nella norma tutto il pomeriggio, tra le 15 e le 19; — l'emocromo delle ore 18 (eseguito alle ore 18:10 e refertato alle ore 18:25) dava come valore di Hb 11,9 g/dL, ossia 1,2 in meno rispetto all'emocromo delle ore 14:24 (corrispondente a circa 350- 400 mL di sangue, anche se tale valore non è precisabile in quanto alla paziente venivano infusi liquidi endovena che diluiscono il sangue, come anche attestato dal calo dell'ematocrito); — alle ore 19:30, un'ora dopo il referto dell'emocromo, la paziente veniva sottoposta ad ecografia TV dal dott. ### che metteva in evidenza un cospicuo versamento nel ### rispetto al controllo precedente (9,8 x 3 x 6,6 cm) il quale inoltre arrivava in alto nel ### veniva altresì confermata la formazione anulare riferibile a sacco gestazionale ectopico a destra (gravidanza tubarica destra); -alle ore 20:25, quasi un'altra ora dopo l'esame ecografico, la paziente veniva portata in sala operatoria dove veniva operata dal dott. ### il quale eseguiva prima una sapingectomia destra, poi l'ovariectomia destra, per perdita ematica dal legamento infundibolo pelvico destro; a detta del chirurgo, si assistette a un'iniziale CID (coagulazione intravascolare disseminata) con sanguinamento a livello della tuba di sinistra e del legamento infundibolo pelvico di sinistra; pertanto il ginecologo procedeva a isterectomia subtotale con asportazione anche dell'intero annesso di sinistra; -durante l'intervento, a partire dalle ore 21.50, la paziente veniva trasfusa (5 sacche di emazie concentrate) e veniva sottoposta a terapia per CID (2 sacche di plasma fresco congelato + 2 fl di calcio gluconato + 2000 UI di ###; — l'esame istologico (n. 06/2574) del 01/03/2006 confermava la diagnosi di gravidanza tubarica e di una tuba sinistra con marcato edema interstiziale della parete e del lume, periviscerite acuta emorragica con capillarite e accenni a coagulazione intravasale. 
I consulenti hanno evidenziato che tutti i parametri vitali di ### durante tutta la giornata del 10/02/2006 apparivano stabili, la perdita ematica subita dalla paziente fino al momento dell'intervento appariva contenuta (al massimo circa 350-400 mL di sangue) e che le analisi laboratoristiche non evidenziavano in nessun momento una CID (coagulazione intravascolare disseminata). 
Alla luce di tali accadimenti, i cc.tt.uu. hanno evidenziato gli errori commessi nella fase di diagnosi e terapeutica dai sanitari che seguirono ### Dopo aver dato atto anche degli errori commessi dal ### (medico che effettuò il prelievo per dosaggio della β-hCG e l'ecografia transvaginale), estraneo a questa causa, i cc.tt.uu. si sono soffermati sulle condotte dei sanitari convenuti. 
Hanno in particolare evidenziato che: -durante l'ecografia del 08/02/2006, il dott. ### e il dott. ### non visualizzarono una camera gestazionale e indicavano alla paziente di eseguire nuovamente, il giorno seguente, un dosaggio di β-hCG che si attestava stavolta a un valore assoluto di 5316 mUI/mL, con una β- hCG ratio inequivocabilmente patologica; quindi il dott. ### prescriveva il ricovero, che avveniva il ###; — durante l'ecografia di ingresso eseguita dal dott. ### si notava un'immagine transonica in contiguità dell'annesso di destra, dato che, alla luce dell'anamnesi prossima, confermava la diagnosi di gravidanza extrauterina; — l'atteggiamento di vigile attesa che seguì nel pomeriggio è giustificabile alla luce del calo di β- hCG che si ebbe la mattina del 10/02/2006: (“il valore di β-hCG analizzato dallo stesso laboratorio di analisi del precedente, ossia il laboratorio dell'ospedale di ### era 3994 mUI/mL, mentre il precedente del giorno prima era 5316 mUI/mL. Questo leggero calo poteva dare la speranza di una risoluzione spontanea della ### mediante un aborto tubarico”); — tale speranza però veniva disattesa dall'emocromo delle ore 18:10 (refertato alle ore 18:25), che dava come valore di Hb 11,9 g/dL, ossia 1,2 g/dL in meno rispetto all'emocromo delle ore 14:24; -di fronte tale calo emoglobinico, per quanto non eccessivo, i medici di guardia (dottor ### e dott. ### attesero un'ora per sottoporre la paziente a un'ecografia TV che mostrava la perdita ematica intraperitoneale e confermava la ### — ancora più inspiegabilmente, passò quasi un'altra ora prima che iniziasse l'intervento chirurgico della paziente, due ore esatte dall'emocromo refertato alle ore 18:25, tempo che poteva essere quanto meno dimezzato e che avrebbe potuto diversificare l'esito; -durante l'intervento :“### appare cospicuo, ma non massivo (l'Hb delle ore 21:32 era di 9,1 mg/dL, un valore per altro falsato in difetto dall'emodiluizione cui era sottoposta la paziente - HCT 25,9%): tale valore dimostra che al massimo la perdita ematica era di circa 1000-1200 mL (un valore pari a quello che una paziente perde mediamente durante un intervento per taglio cesareo); inoltre i parametri laboratoristici non suggerivano affatto una condizione di ### inoltre, nel corso dell'intervento, gli eventi si sono succeduti in maniera catastrofica anche perché la perdita ematica era divenuta sempre più importante; dalla a descrizione dell'intervento però, non sembrano essere state messe in atto procedure emostatiche (clampaggio delle arterie uterine, legature delle arterie ipogastriche, etc.); non si spiegano certe perdite ematiche da distretti anatomici diversi dalla tuba destra (i legamenti infundibolopelvici di entrambi i lati) e in generale l'intervento di isterectomia subtotale con annessiectomia bilaterale sembra incredibilmente eccessivo per una condizione patologica quale la GEU”). 
Alla luce di ciò, i consulenti hanno ritenuto censurabile (oltre alla gestione iniziale della gravidanza, che non rileva in questo giudizio): -la circostanza che i sanitari abbiano fatto intercorrere due ore dall'emocromo del pomeriggio prima di dare inizio alla laparotomia e all'intervento chirurgico demolitivo; -la circostanza che i sanitari effettuarono un intervento chirurgico demolitivo, ritenuto eccessivo per una gestione di una GEU in quanto l'unica struttura che avrebbe dovuto essere rimossa era la tuba destra, causando quindi alla paziente una : “isteroannessiectomia bilaterale, conseguente perdita della capacità di procreare (impotentia generandi) e disendocrinie associate, in epoca post-pubere (31 anni compiuti al momento degli eventi per cui è causa), con ripercussioni psichiche (D.B.P. 33%)”. 
Tale danno, contrariamente a quanto sostenuto da ### è stato causato anche dal suo ritardo diagnostico. 
Come chiarito dai consulenti “Il ritardo di una programmazione terapeutica concreta è da considerarsi come primum movens verso la complicazione che portò all'emergenza chirurgica, ossia la rottura tubarica e il conseguente emoperitoneo: senza tale ritardo si sarebbe potuti addivenire alla programmazione di un intervento idoneo nei tempi adeguati, motivo per cui l'atteggiamento attendista, data la situazione clinica della paziente a cui era già stata posta la diagnosi, è da ritenere censurabile e concausalmente correlabile con il danno biologico patito dalla paziente, quanto interferente (in senso negativo) sulle chances di conservazione dell'integrità dell'apparato genitale della paziente”.
Nello specifico, i consulenti hanno accertato che la condotta di ### così come quella di ### medici di guardia nel corso del ricovero, è censurabile in quanto di fronte al calo emoglobinico risultante dall'emocromo delle ore 18:10 del 10/02/2006 (refertato alle ore 18:25), avevano atteso un'ora per sottoporre la paziente a un'ecografia TV che mostrava la perdita ematica intraperitoneale e confermava (ancora una volta) la ### è inoltre censurabile perché, nonostante la condizione dell'attrice imponesse un urgente intervento chirurgico, i sanitari avevano atteso per l'intervento un'altra ora, stante che l'attrice veniva condotta in sala operatoria alle ore 20:25, dunque a 2 ore esatte dall'emocromo refertato alle ore 18:25, tempo che sarebbe potuto essere almeno dimezzato con conseguente diversificazione dell'esito. 
Assume inoltre ### che i consulenti non hanno tenuto in debita considerazione il fatto che ### dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa, lo stesso era impegnato presso l'ambulatorio di ecografia per eseguire le ecografie esterne ad utenti regolarmente prenotate, per cui in quelle ore lo stesso non aveva avuto la gestione di ### solo alle ore 19:00 il #### facente funzioni di primario, gli aveva mostrato l'emocromo di controllo, motivo per cui ### aveva eseguito un nuovo esame ecografico con evidenza di emoperitoneo. 
Tale contestazione, come precisato dai consulenti, è infondata. 
I cc.tt.uu. innanzitutto, hanno correttamente evidenziato come il ruolo di ### di “facente funzioni di primario” non esonerava ### da responsabilità, essendo lo stesso un dirigente medico, quel giorno di turno in qualità di “medico di reparto”, e non in qualità di “medico di ambulatorio ecografie”. 
Pertanto, il fatto che ### si sia dedicato all'ambulatorio ecografie - disinteressandosi di ciò che avveniva in reparto fino alle ore 19:00 - non lo esonera in alcun modo da responsabilità ### assume invece di avere iniziato il turno di servizio il giorno 10/2/2006 alle 14, di non avere assistito alla visita fatta dai colleghi prima del suo ingresso e di non essere quindi a conoscenza delle problematiche di ### che di tali problematiche lo stesso sarebbe venuto a conoscenza solo dopo il suo ingresso in ospedale; in tale momento era ancora presente in reparto il primario, dott. ### il quale dopo aver dato tutte le direttive da seguire ai medici del turno pomeridiano, lasciava il reparto solo alle ore 15:42; pertanto, il dott. ### fino a quel momento non avrebbe avuto in gestione la paziente; lo stesso peraltro, nel pomeriggio del 10/2/2006, era il responsabile dell'ambulatorio medico per le visite ginecologiche e, contemporaneamente, dalle ore 15:40 circa, era impegnato in un intervento chirurgico che lo aveva occupato fino alle ore 17.00; inoltre, alle ore 14:24, veniva effettuato alla ### un nuovo prelievo di sangue per esame ematochimico, il cui risultato perveniva in reparto alle ore 15:01, e dal quale risultava il valore della ### di 3.994 mlU/ml, in forte calo rispetto ai 5.316 mlU/ml registrati il giorno precedente; infine, venivano rilevate, ad intervalli regolari di ogni ora, dalle ore 14:00 in poi e fino alle 19:00, come da prescrizione del dott. ### la temperatura, la pressione arteriosa, l'emocromo, oltre che attenzionato lo stato generale della paziente; alle ore 18:25 veniva refertato un ulteriore esame ematochimico, il cui referto perveniva però in reparto dopo le ore 19.00, all'esito del quale, riscontrando un leggero abbassamento dell'emocromo, veniva effettuata una nuova ecografia che, stante i tempi di preparazione veniva effettuata intorno alle ore 19:25/19:30 dal #### all'esito dell'esame ecografico, si predisponeva il necessario per effettuare l'intervento chirurgico, che iniziava alle ore 20:25. 
Nessun ritardo sarebbe quindi da imputare al convenuto, secondo le prospettazioni dello stesso. 
Anche questo assunto è infondato come efficacemente evidenziato dai consulenti. 
Questi hanno innanzitutto sottolineato come i fatti accaduti nel momento in cui vi è stato il cambio turno non rilevano in quanto la condotta “incriminata”, si colloca in un momento successivo. 
Hanno poi rettamente osservato come il fatto che il sanitario fosse impegnato fino alle ore 17:00 in altre attività, non lo esonera in alcun modo da responsabilità in quanto lo stesso avrebbe dovuto in primo luogo dedicarsi al suo compito di medico di turno. 
Quanto alla terapia chirurgica, che riguarda le condotte di ### e ### i consulenti hanno evidenziato che la stessa “si sarebbe, invece, potuta eseguire, con migliori risultati, in mani esperte, attraverso un approccio laparoscopico (“ La terapia migliore nel caso specifico della paziente sarebbe stata dapprima la terapia medica e in secondo luogo l'asportazione ### della tuba destra (salpingectomia destra)” ed hanno quindi dato atto che “ ### fossero state messe in atto le linee guida previste in materia all'epoca degli eventi, si sarebbe potuta conservare la fertilità successiva della paziente, se l'approccio chirurgico fosse stato conservativo sulla tuba sinistra e sulle ovaie. La fertilità di una donna cui residuano almeno un ovaio e una tuba, anche se controlaterali, risultano di poco inferiori a quelle di donne non sottoposte a interventi chirurgici demolitivi. Infine, l'ovariectomia bilaterale ha sottoposto la paziente a una condizione di climaterio postmenopausale in un'età incredibilmente giovane con tutto ciò che consegue alla carenza estrogenica (osteoporosi, aumento di incidenza di neoplasie e accidenti cardiovascolari, secchezza vaginale e alterazioni vulvari fino al lichen, etc.). 
Relativamente all'intervento chirurgico, ### ha contestato di avere un ruolo di secondo operatore e quindi una responsabilità marginale rispetto al primario, dr ### il quale avrebbe gestito l'intervento e dettato le scelte chirurgiche intraprese; ha evidenziato inoltre come “l'assenza di messa in atto di procedure emostatiche (clampaggio delle arterie uterine, legature delle arterie ipogastriche, etc.)”, sia da imputare alla condotta del primo operatore (####. 
Anche tale assunto è infondato non risultando dagli atti che durante l'intervento, ### come era suo onere fare quale secondo operatore, abbia manifestato di discostarsi dalle scelte del primo operatore, dott. ### Come osservato dai cc.tt.uu, il medico componente dell'équipe chirurgica in posizione di secondo operatore il quale non condivida le scelte del primario/collega più anziano, adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso. 
Un'altra contestazione che viene mossa al Collegio peritale è quella di avere messo in dubbio la sussistenza di una CID (coagulazione intravascolare disseminata), ciò che durante l'intervento aveva reso necessaria la scelta dell'équipe chirurgica di procedere a un intervento così invasivo. 
È stato in particolare sottolineato come in “un quadro emorragico da CID a nulla servono clampaggi o legature di arterie e che ad oggi nessun segno clinico o parametro di laboratorio possiede sufficiente certezza per escludere la diagnosi di ### condizione peraltro estremamente dinamica … La fisiopatologia della CID spiega le perdite ematiche anche da distretti anatomici diversi dalla tuba destra. Corretta fu la condotta terapeutica posta in essere durante l'intervento chirurgico: “… la paziente veniva trasfusa (5 sacche di emazie concentrate (e veniva sottoposta a terapia per CID (2 sacche di plasma fresco congelato + 2 fl di calcio gluconato + 2000 UI di ###)”. ### di questi provvedimenti giustifica la decisione di procedere all'intervento demolitivo in urgenza, unico modo per salvare la vita alla paziente …” A tale contestazione hanno risposto i consulenti evidenziando come la sussistenza della CID non può ricavarsi dalla perdita ematica, né è ricavata dagli esami laboratoristici “e, comunque non è causa di copiose emorragie in compartimenti non lesi iatrogenamente, ma al massimo di ecchimosi e piccole perdite ematiche. ### istologico parla di un'iniziale coagulazione intravasale, ma questo non pare giustificare l'overtreatment cui fu sottoposta la paziente. Probabilmente un intervento tempestivo avrebbe risolto la condizione chirurgica con una semplice asportazione tubarica, ma l'asportazione dell'intero apparato genitale femminile interno della paziente non appare comunque verosimilmente giustificabile, alla luce del fatto che non risultano tentativi di manovre di devascolarizzazione progressiva”. 
Deve quindi essere affermata la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni subiti da parte attrice. 
Alla responsabilità di questi ultimi si aggiunge quella della Asp di ### ove avvenne l'intervento chirurgico in discussione. Invero il rapporto contrattuale intercorso tra ### e l'azienda sanitaria con la messa a disposizione del personale medico ausiliario configura ex art. 1228 c.c. una responsabilità solidale della ASP nel caso di errore del medico ausiliario medesimo. 
Venendo ora all'accertamento dell'entità delle lesioni sofferte da ### occorre osservare, in via generale, che le ### della Suprema Corte (sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008), hanno superato la tripartizione, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, tra danno biologico, morale ed esistenziale, introducendo l'unica categoria del “danno alla persona” che “deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre…il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategoria”. “Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio” - osserva ancora la Suprema Corte - “in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Così interpretato l'art. 2059 c.c., ogni sofferenza fisica, psichica o morale rientra nel danno non patrimoniale risarcibile; tuttavia, insegna la suprema Corte, il risarcimento è riconosciuto solo in tre casi: se il fatto che l'ha causato è un reato; se la legge prevede espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale; se vi è lesione di interessi costituzionalmente protetti. 
Ciò chiarito in termini generali va ora osservato che, dalla relazione di c.t.u., risulta che ### ha subito l'asportazione dell'utero e delle ovaie ed è entrata in menopausa all'età di 31 anni perdendo la capacità di procreare. 
I ctu hanno stimato il danno biologico permanente subito dall'attrice nella misura del 28%, mentre hanno escluso la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea, in considerazione del fatto che a seguito di un normale intervento di laparoscopia un ricovero per GEU dura mediamente circa 3 giorni, mentre con laparotomia può protrarsi fino a circa 5 giorni (che corrispondono ai giorni di ricovero trascorsi dall'attrice); né risultano documentati periodi di convalescenza di entità tale da provare un periodo di inabilità temporanea parziale.  ### ha lamentato che la valutazione effettuata dai consulenti sarebbe riduttiva in quanto non terrebbe conto di alcune ripercussioni subite dalla stessa come ad esempio lo stato osseo (grave e certificata osteoporosi), le ripercussioni psichiche che richiedono, ad oggi, un trattamento antidepressivo costante e la compromissione della sfera sessuale.
I consulenti, rispondendo a tali censure hanno affermato che, secondo i barèmes presi a esame dagli stessi, per una “isteroannessiectomia bilaterale e impossibilità al coito (impotentia coeundi e generandi) in epoca postpubere, a seconda dell'età e delle ripercussioni sulla psiche” è prevista una forchetta tra il 17 e il 35%; che gli aspetti “accessori” alla perdita anatomica sensu stricto, sono già contemplati all'interno della voce tabellare, che indi è da ritenere omnicomprensiva di essi; che le voci tabellari che prevedano valutazioni superiori a quella effettuata dai consulenti (danno biologico complessivo > 35%) sono relative a un'isterectomia bilaterale in epoca prepubere; che il valore massimo (35%) può essere attribuito solo in presenza di tutti gli aspetti elencati nella voce quali voci di danno, pertanto, nel caso in esame, non può considerarsi che -per quanto minorata sia la funzione sessuale - 1)non è stata procurata una franca impotentia coeundi (motivo per cui sono stati “rimossi” dal valore massimo 2 punti percentuali, scendendo al 33% come valore effettivo); 2) la tuba destra sarebbe stata comunque perduta anche in caso di corretta condotta sanitaria (motivo per cui sono stati “rimossi” i primi 5 punti percentuali). 
Ciò debitamente premesso, per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito da ### occorre ricordare che essa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di valore economico - non può che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c: cfr. Cass. 8828/2003). Come ha affermato la Suprema Corte “### liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari. 
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. , salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. 
Sulla base delle citate tabelle, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dell'invalidità accertata, il risarcimento è pari a € 163.396,00, comprensivo delle sofferenze morali sofferte dall'attrice, legato alla consapevolezza della perdita della capacità di procreare e del prematuro stato di menopausa, da ritenere provate in via presuntiva.
A tale importo, ritiene il decidente di apportare un aumento per la c.d. “personalizzazione”. 
Con riferimento a tale voce va precisato che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08). 
La Suprema Corte ha poi chiarito che "il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo "tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014). 
Ebbene, dalla deposizioni delle testi escusse (### e ### emerge una compromissione della sfera relazionale, avendo le testi dichiarato che l'attrice, per la vergogna legata al precoce stato di menopausa, che ha comportato anche un importante cambiamento del suo fisico, ha ridotto le uscite, i contatti sociali; hanno inoltre dichiarato che mentre in passato l'attrice era una persona allegra, ora è chiusa in sé stessa e ha un approccio alla vita negativo. 
Ebbene, si ritiene che dette ripercussioni costituiscano di certo quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” cui si faceva cenno, non considerate ai fini della individuazione del barème medico relativo a quello specifico grado di invalidità riportato dall'attrice. 
Ciò porta, dunque, il Tribunale a ritenere provato un danno non patrimoniale pari ad euro 185.000,00. 
Deve adesso essere esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli altri attori, sub specie di danno morale soggettivo.
Questo si identifica, com'è noto, con la sofferenza interiore, il patema d'animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti. 
E' assolutamente ragionevole ritenere che ### e ### (rispettivamente marito e madre di ### abbiano provato un profondo turbamento nell'apprendere che la congiunta era stata privata della possibilità di procreare, che la stessa era entrata in uno stato di menopausa precoce e, conseguentemente, abbiano partecipato alla sofferenza della moglie/figlia in relazione al suo stato di salute. 
Peraltro, ### ha anche dovuto subire un ulteriore dann, consistente nell'impossibilità di avere altri figli e nella compromissione della vita sessuale di coppia.  ### va poi considerato che la stessa ha stravolto la sua vita lasciando il paese di origine per accudire la figlia e la nipote di 19 mesi. 
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinché ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014). 
La Corte di Cassazione ha poi precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938). 
Ebbene, nel caso di specie, lo sconvolgimento della vita degli attori, per il loro strettissimo legame con la vittima, di cui sono marito e genitrice, può ritenersi certamente provato in via presuntiva. 
Tale sconvolgimento consiste nel dolore di vedere il congiunto in uno stato di prostrazione legato alla sua infermità, al venir meno delle aspettative di una normale vita familiare, al mutamento delle abitudini di vita, legato anche alla minore propensione ad affrontare la vita positivamente.  ### liquidazione del danno ben possono essere presi come parametro di riferimento i valori indicati dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da morte del congiunto, che ovviamente andranno debitamente diminuiti tenuto conto che la sofferenza per la morte di un figlio o di una moglie non è paragonabile a quella che può provarsi per uno stato di infermità, seppur grave, come quello riportato da ### Considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figlio e tra marito e moglie, il grave perturbamento d'animo subito dagli attori a causa dei gravissimi danni subiti da ### e il periodo di tempo nel quale lo sconvolgimento di vita conseguente ai danni subiti dalla stessa si prolungheranno, ritiene il Tribunale di liquidare, in via equitativa, la somma di euro 100.000,00 in favore di ### e euro 70.000,00 per ### Nessun danno va invece riconosciuto in favore di ### figlia di ### Gli attori hanno dedotto che la minore avrebbe sofferto una sofferenza interiore e un senso dell'abbandono, legato alle conseguenze dell'isteroannessectomia subita dalla ### ciò in quanto le conseguenze riportate dalla madre avrebbero comportato nella vita della bambina un'improvvisa cesura del rapporto con la madre in una fase cruciale dello sviluppo neonatale. 
Inoltre, la minore avrebbe subito la privazione della possibilità di crescere in un contesto familiare arricchito dalla presenza di fratelli e/o sorelle con inevitabili ricadute sul piano affettivo ed educativo. 
Quanto al primo profilo, deve ritenersi che non vi è prova dello stato di sofferenza subito dalla minore. 
Dalle deposizioni delle testi ### e ### emerge che la minore era accudita dalla nonna e dalla zia e inoltre non vi è prova del fatto che, nel periodo successivo alla isterectomia, la minore non abbia mantenuto un rapporto con la madre e sia stata privata della figura genitoriale, dovendosi invece ritenere, in assenza di elementi di segno contrario, che ### pur avendo a usufruito di figure di ausilio nell'accudimento materiale della minore, abbia comunque mantenuto un rapporti di cura e amore verso la stessa. 
Con riferimento al secondo profilo, la Suprema Corte ha affermato il cui principio secondo cui la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona, per implicazione logica, al figlio del danneggiato "principale" la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, purché vi siano indicatori, anche presuntivi, tali da far ritenere che quel legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un effettivo pregiudizio. Così come non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita, in caso di morte di un fratello già nato (anche quindi nel caso in cui si tratti di un legame nella sostanza meramente potenziale, come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale), altrettanto deve ritenersi (pur potendo rappresentare ovviamente un pregiudizio con incidenza ridotta), in linea di principio, per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il suddetto legame, sempre che sia ragionevolmente certo...che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del danneggiato. In quest'ottica, che l'attrice ### in tenera età al momento del fatto, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto il pregiudizio di cui si discute (ove effettivamente sussistente) si sarebbe manifestato comunque certamente nel corso della sua vita, concretandosi nell'impossibilità di avere dei fratelli. 
Ritiene il decidente che vada in primo luogo sottolineato come la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale, non siano paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un'apprezzabile e non prettamente aleatoria "possibilità" del rapporto parentale, viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti. 
In secondo luogo, deve in ogni caso sussistere l'allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda (v. Cass 6517 2025). 
Al riguardo i ricorrenti valorizzano che “### ha riportato l'irreversibile privazione della possibilità di crescere in un contesto familiare arricchito dalla presenza di fratelli e/o sorelle con inevitabili ricadute sul piano affettivo ed educativo. La minorenne ha subito la violazione dei suoi diritti costituzionalmente protetti e garantiti dagli artt. 2,3 e 29 Cost. alla possibilità di sviluppare la propria personalità e goderne pienamente all'interno di una realtà familiare idonea a darle dei fratelli”. 
Al riguardo, occorre notare che seppure da una parte è risultato provato (vedi deposizioni delle testi ### che ### e ### volessero altri figli (dato che non può ritenersi smentito dal fatto che ### avesse intenzione di interrompere la seconda gravidanza poiché tale scelta era legata a motivi di difficoltà economica della famiglia), dall'altro, il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell'accertamento. 
Nel caso in esame, si ritiene che gli attori non abbiano effettuato puntuali allegazioni circa i danni, in concreto, subiti dalla minore, con la conseguenza che nessun pregiudizio può ritenersi provato. 
Le somme sopra indicate sono liquidate all'attualità. 
Ora, poiché il risarcimento riconosciuto è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Si perviene così alla conclusione per cui la somma dovuta dai convenuti, in solido agli attori è pari ai seguenti importi: -euro 233.984,50 in favore di ### -euro 126.478,12 in favore di ### -euro 88.534,72 in favore di ###
Va osservato che ### e ### hanno dedotto di aver versato all'attrice la somma di euro 10.000,00 a seguito della sentenza penale, poi dichiarata nulla, che li aveva condannati al pagamento di tale somma quale provvisionale (euro 5.000,00 ciascuno). 
Tale assunto non è stato contestato dall'attrice e deve quindi ritenersi provato. 
Pertanto, dalla somma spettante a ### deve essere sottratto il predetto importo, con la conseguenza che il quantum residuo alla stessa dovuto è pari a euro 223.984,50. 
Ne deriva che i convenuti devono essere condannati, in solido, euro 223.984,50 in favore di ### euro 126.478,12 in favore di ### e euro 88.534,72 in favore di ### tutti gli importi oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Vanno ora esaminata le domanda di garanzia formulate dai sanitari nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. 
La domanda formulata da ### nei confronti di ### di ### è fondata essendo incontestato e comunque provata la sussistenza di una polizza assicurativa che copre il rischio per cui è causa. 
Pertanto la predetta compagnia deve essere condannata a tenere indenne ### delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto. 
Anche la domanda di ### nei confronti di ### s.p.a. è fondata essendo incontestato e comunque provata la sussistenza di una polizza assicurativa che copre il rischio per cui è causa. 
Pertanto, anche ### s.p.a deve essere condannata a tenere indenne ### delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto. 
La domanda di ### nei confronti di ### è invece infondata.  ### ha eccepito l'operatività “a secondo rischio” rispetto alla polizza AXA 82488, nonché rispetto alle eventuali polizze stipulate dall'A.S.P. di ### In effetti, dalla polizza ### N. 109/G/2258 con certificato applicativo n. 225805121 risulta che la stessa opera a secondo rischio rispetto alla polizza AXA n. 82488, con espressa previsione che “in mancanza di operatività dell'anzidetto contratto per qualsiasi motivo, il relativo massimale a ### di ### 1.000.000,00 costituirà franchigia per la nostra copertura”. 
Pertanto, essendo l'ammontare del risarcimento ricompreso nel massimale coperto da ### la domanda di ### nei confronti di ### deve essere rigettata. 
Quanto alla domanda di ### nei confronti di ###ni, questa ha eccepito che la copertura assicurativa sarebbe limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. 
Tuttavia tale circostanza dedotta da ### non risulta dalla polizza con la conseguenza che la doglianza va disattesa.  ### deve essere condannata a tenere indenne ### delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza. 
Le spese di lite nel rapporto tra parte attrice, i convenuti e le terze chiamate in causa #### e ### di ### seguono la soccombenza e si liquidano come in parte motiva; le spese di lite nel rapporto con ### devono essere compensate in ragione dell'entità delle domande spiegate dagli attori, che hanno giustificato la chiamata in garanzia di tale compagnia da parte del contraente assicurato.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna ### di ###### a pagare, in solido, per i titoli di cui alla parte motiva a: -### la somma di euro 223.984,50 oltre interessi dalla decisione al saldo; -### la somma di euro 126.478,12 oltre interessi dalla decisione al saldo; ### la somma di euro 88.534,72 oltre interessi dalla decisione al saldo; rigetta la domanda spiegata da ### e ### nella qualità di genitori di ### condanna ### di ###ni spa a tenere indenne ### delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto; condanna ### s.p.a. a tenere indenne ### delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto; condanna ### s.p.a. a tenere indenne ### delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza; rigetta la domanda di garanzia spiegata da ### nei confronti di ########## s.p.a., ### S.P.A. a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 24.200,00, di cui € 22.457,00 per compenso di avvocato e € 1.743,00 per spese, oltre accessori di legge.  compensa le spese di lite nel rapporto con #### per l'### pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti e di ######## di #### s.p.a. e ###ni s.p.a ### 23.9.2025

causa n. 45/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bennici Vincenza

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