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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20427/2025 del 21-07-2025

... consiglio del 14/05/2025 dal ###. ### CASO. ### danni R.G.N. 8579/2021 Cron. Rep. Ud. 14/05/2025 ### 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli acc oglieva parzialmente l'appello proposto dalla ### a s.p.a. contro la sentenza del ### unale della medesima sede ###riforma della stessa sentenza, che per il resto confermava, rigettava la richiesta di risarcimento del danno da dequalificazi one proposta da ### 2. Per quanto qui interessa, la Corte territo riale, pur confermando essere emersa la prova della deprivazione delle mansioni di geometra subita dal lavoratore a far tempo dalla fine del lu glio 2003, riteneva che da ciò non emergeva automaticamente un obbligo della società datrice di lavoro di risarcire un ipotetico danno. 2.1. Osservava, infatti, che il danno da demansionamento non è mai in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dal lavoratore, richiamando a riguardo taluni precedenti di legittimità. 3. La Corte, quindi, considerava che, nel caso di specie, nessuna allegazione specifica del pregiudizio patito a causa della privazione delle man sioni di geometra risultava essere stata fatta nel ricorso di primo grado, nel quale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8579-2021 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro TIM - ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e difesa dagli avvocati ##### ROMEI, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2377/2020 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 3225/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal ###. ### CASO.  ### danni R.G.N. 8579/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/05/2025 ### 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli acc oglieva parzialmente l'appello proposto dalla ### a s.p.a. contro la sentenza del ### unale della medesima sede ###riforma della stessa sentenza, che per il resto confermava, rigettava la richiesta di risarcimento del danno da dequalificazi one proposta da ### 2. Per quanto qui interessa, la Corte territo riale, pur confermando essere emersa la prova della deprivazione delle mansioni di geometra subita dal lavoratore a far tempo dalla fine del lu glio 2003, riteneva che da ciò non emergeva automaticamente un obbligo della società datrice di lavoro di risarcire un ipotetico danno.  2.1. Osservava, infatti, che il danno da demansionamento non è mai in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dal lavoratore, richiamando a riguardo taluni precedenti di legittimità.  3. La Corte, quindi, considerava che, nel caso di specie, nessuna allegazione specifica del pregiudizio patito a causa della privazione delle man sioni di geometra risultava essere stata fatta nel ricorso di primo grado, nel quale potevano leggersi solo generiche affermazioni, quali quelle che la Corte trascriveva in sentenza. Aggiungeva che non risultava descritto alcun concreto episodio dal quale potesse evincersi l'esistenza di un effettivo pregiudizio.  4. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3 5. Ha resistito l'intimata società con controricorso.  6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato: “### violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115, comma 2, c.p. c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c.)”. Tr ascritta la motivazione dell'impugnata sentenza che censura, e richiamati taluni precedenti di legitti mità in tema di prova presuntiva, segnatamente circa la prova dei danni derivanti da demansionamento, deduce il ricorrente che <il Collegio napoletano, nel ritenere c he “Non risulta descritto alcun concreto episodio dal quale possa e vincersi l'esistenza di u n effettivo pregiudizio”, ha completam ente errato nell'applicazione alla fattispecie che ci occupa dei precetti legali e gi urisprudenziali sopra richiamati>. ### il ricorrente, “### diversamente da quanto ritenuto dai ### a quibus, sulla scorta del disposto di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., in base ad una va lutazione comp lessiva e necessariamente diacronica dei dati co ncreti e specifici presenti nel ricor so introduttivo era possibile ancorare una valutazione presuntiva del pregiudizio subito dal Dendrella”. In tal senso richiama i punti da 1 a 22 del ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché le pagine da 7 a 16 dello stesso atto, ed assume di aver allegato: - la natura, la portata e l'importanza delle mansioni disimpegnate sino al lugl io del 2003; - la forzata in attività cui era stato costretto a far data dal luglio 2003; - l'impossibilità di utilizzare e accrescere la propria competenza professionale da un lato e la inevitabile dispersione del know how acquisito dall'altro; - la 4 conoscibilità della mortificazione subita per ché attuata nel medesimo ambiente di lavoro del ### 2. Il secondo motivo è rubricato: “### violazione dell'art.  115, comma 2, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.  3. Il terzo motivo è rubricato: “###omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”. Deduce che <la Corte di Appello di Napoli, con la motivazione posta a base della decisione resa, integrata dal fatto che il lavoratore non avesse allegato alcun pregi udizio derivante dal dedotto demansionamento (“Non risulta descritto alcun concreto episodio dal quale possa evincersi l'esistenza di un effettivo pregiudizio”), ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'esame del complessivo ricorso ex art. 414 c.p.c. azionato dal sig. ###.  4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati.  4.1. Invero, com'è agevole constatare, lo svolgimento del secondo motivo (v. pagg. 28-44 del ricorso) è praticamente pressoché identico allo svolgimento del primo (v. pagg. 11-28 del ricorso). 
Le due censure si differenziano sol perché il primo motivo fa riferimento al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., denunciandosi la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che dell'art. 115, comma secondo, c.p.c.; mentre il secondo motivo fa riferimento all'ipotesi di cui 5 all'art. 360, comm a primo, n. 4), c.p.c., denunciando la violazione del solo art. 115, comma secondo, c.p.c.  5. Tanto notato, le due censure sono inammissibili.  6. Giova premettere che la Corte territoriale nella propria motivazione ha fatto riferimento a precedenti di legittimità, in tema di prova del dan no derivante da demansionamento, espressivi del medesimo in dirizzo cui si rif erisce anche il ricorrente (cfr. pag. 5 della sua sentenza). 
In particolare, ha richiamato Cass. n. 21/2019, secondo la quale il dan no derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavorator e, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attrav erso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine ess ere valutati la qualità e quanti tà dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collo cazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.  7. E non è in discussione che, second o un consolidato orientamento di questa Corte, espress o più volte anche a ### unite (cfr. Sez. un., 22.2.2010, n. 4063; id., 6572/2006), ed anche di recente confermato (cfr. Cass., lav., 11.11.2022, n. ###), in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, 6 sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'or dinamento, ass umendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva va lutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, con oscibilità all'int erno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'o perata dequalificazione, frustrazione di precisate e ra gionevoli aspettati ve di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risali re al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. 
Inoltre, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferi mento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collo cazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. n. ###/2021); ma non si è mancato di includere tra tali elementi anche l'anzianità di servizio (cfr. Cass. n. 3822/2021; n. 4652/2009; n. 15955/2004).  8. Tutta via, come riporta to in narra tiva, la Corte distrettuale ha considerato che “nessuna allegazione specifica del pregiudizio patito a causa della privazione delle mansioni di geometra risulta essere stata fatta nel ricorso di primo grado, nel quale possono leggersi solo generiche affermazioni”, quali quelle a pag. 12, a pag. 13 e a pag. 15 di tale atto, che la Corte ha trascritto in sentenza. Ha aggiunto che: “Non risulta descritto 7 alcun concreto episodio dal quale possa evincersi l'esistenza di un effettivo pregiudizio”.  9. Dunq ue, è evidente che la Co rte ha ris contrato nel ricorso introdutti vo del giudizio un difetto di specifica allegazione, prima che di prova, di elementi in grado, ove dimostrati, di prestarsi a fungere da in dizi gravi, precisi e concordanti, a loro volta, id onei ad integrare una prova presuntiva di danni derivati dal demansionamento.  10. Occorre ora ricordare che, secondo altro consolidato indirizzo di legittimità, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e va lutarne la rispondenza ai requisiti di legge con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 27.6.2022, n. 20530; n. 10908/2023).  11. Ebbene, rileva il Collegio che le sovrapponibili deduzioni svolte dal ricorren te nei due prim i motivi fanno escl usivo riferimento al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, ### il rico rrente non si duole direttamente dell'interpretazione di quell'atto di parte, che ha dato la Corte d'appello, bensì, omisso medio, denuncia la violazione degli artt.  2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115, comma secondo, c.p.c.  12. Inoltre, il ricorrente neppure deduce che gli elementi asseritamente allegati in quell'atto non fossero stati specificamente contestati dalla controparte ai fini di cui all'art.  115, co mma primo, c.p.c., onde poter essere idonei ad un 8 ragionamento presuntivo circa la prova dei danni da demansionamento. 
E in proposito nota il Collegio che l'appello di ### aveva trovato accoglimento appunto nella parte in cui vi si deduceva che “nel ricorso introduttivo non vi era alcuna allegazione circa il danno subi to dal lavora tore a causa del dedotto demansionamento, né ulteriori elementi erano emersi a seguito dell'istruttoria svolta” (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza).  13. Del resto, il ricorrente deduce piuttosto in entrambi i primi due motivi la violazione dell'art. 115, comma secondo, c.p.c., senza neanche specificare su quali “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” la Corte avre bbe potuto fondare il proprio convincimento nel senso da lui sostenuto.  14. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.  15. ### un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche ### unite, l'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 83, co nv. in legge 7 ag osto 2012, n. 1 34, intro duce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esa me di un fatto storico, princip ale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abb ia carattere deci sivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l'omesso esame di ele menti istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie 9 (così Sez. un. n. 8053/2014; ### un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (### un. n. 20399/2019). E' stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazion i o dedu zioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tu tte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il v ario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede ###tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).  16. Rileva preliminarmente il Collegio che anche il terzo motivo riproduce ampiamente il contenuto deduttivo dei due motivi precedenti (v. pagg. 45-54 del ricorso).  17. Ma soprattutto il ricorrente, in realtà, non deduce l'omesso esame circa un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nei sensi sopra specificati, bensì si duole che la Corte non abbia “esaminato e considerato nel suo complesso il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dall'odierno ricorrente”.  18. Il ricorr ente, in quanto soccombente dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giud izio di legittimità, liq uidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a 10 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichi ara in ammissibile il ricorso. Condan na il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 14.5.2025.   

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2466/2025 del 11-12-2025

... cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per (leggi tutto)...

testo integrale

#### Il Giudice del ### di ### dr. ### in funzione di giudice del ### all'udienza dell'11.12.25 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 3630 del 2025. 
TRA ### rapp.ta e difesa dall' avv. ### come in atti ricorrente ###'#### - in persona del ### p.t. domiciliato presso l'Avvocatura dello ###é ### per la ### in persona del legale rapp.te p.t. ; convenuticontumaci ### E ### Con ricorso depositato in data ### la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…..Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, ### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Nello specifico ha dedotto: di essere attualmente docente a tempo determinato dell'### scolastica statale e di aver svolto delle supplenze per gli anni scolastici 2022\2023 , 2023/2024 e 2024/2025 quale docente precario, negli ### come indicati in ricorso. 
Parte convenuta non si è costituita sebbene ritualmente citata. 
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa. 
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. 
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). 
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo Ministero dell'### e del ### atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l'### l'### di Napoli, costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Ministero, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.###/2021). 
Ciò posto, documentato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni scolastici di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.  ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” ###.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come il ricorrente, non posso fruire della ### di cui trattasi. 
Tuttavia, la Corte di giustizia dell'### europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. 
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 
Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Pertanto, la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della ### 4 che consenta un diverso trattamento. 
Peraltro, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, ha dichiarato illegittimo l'art 2 del ### 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente ed ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
È poi evidente che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
Sul tema della spettanza della ### al personale precario è intervenuta la Corte di Cassazione, ### lavoro, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Si richiamano alcuni significativi passaggi della pronuncia in oggetto: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). 
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. 
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. 
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. 
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.  16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del ### del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. 
Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. 
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. 
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. 
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione. 
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. 
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. 
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.  16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  ….. 
è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. 
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del ###, sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co.  1, e 3, co. 2, del ###. 
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice” Ebbene, in relazione alla specifica posizione della ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta allegato e documentato che la stessa ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in qualità di docente precario, con supplenza destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario settimanale a tempo pieno come da contratti in atti . 
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui, per gli anni scolastici indicati e come sopra precisato, tenuto conto che è documentato che la ricorrente è tuttora nel sistema scolastico sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. 
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto Ministero essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta ### della somma dovuta; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in favore della ricorrente la ### elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 pari alla complessiva somma di € 1500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  ### così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ; - per l'effetto condanna il Ministero convenuto all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 1500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1030.00 oltre spese generali, IVA e ### con attribuzione. 
Così deciso in ### l'11.12.25 

Il Giudice
Dr. ### n. 3630/2025


causa n. 3630/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mole' Rosa

M
2

Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1914/2025 del 11-12-2025

... scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale. 13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto. 1) ### docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in (leggi tutto)...

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N. 859/2025 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI ### Il Giudice del ### del Tribunale di Velletri, dott.ssa ### all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 859/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”, #### (C.F.###) nata a #### il ### e residente a ##### civico 5, rappresentata e difesa dall'Avv. ### cod. fisc. ###, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente - ###'#### in persona del ### p.t., con sede ###/a - #### domiciliato ex lege presso l'### dello Stato (C.F. ###), via dei ### n. 12 - #### e ### (C.F. ###), in persona del Dirigente p.t., con sede ###- #### domiciliato ex lege presso l'### dello Stato (C.F. ###), via dei ### n. 12 - #### contumaci; - Resistenti - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo 1.Con ricorso depositato il #### chiedeva all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.  2.### dell'### e del ### e l'### per il ### restavano contumaci in giudizio.  3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva celebrata l'11/12/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.  ### della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita, anche ammessa ex art 421 cpc - con riferimento a quella depositata il ###- all'udienza dell'11/12/2025.  2. In fatto e in diritto 4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'### e la legittimazione passiva dell'### scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario. 5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato come segue: - a.s. 2022/2023: dal 12/9/2022 al 30/6/2023 (v. doc. allegato al ricorso); - a.s. 2024/2025: dal 16/9/2024 al 30/6/2025 (v. doc. allegato al ricorso). 
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato decorrente dall'1/9/2025 al 30/6/2025 (v. doc. depositato il ###).  6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.  7.Il d.P.C.M. n. ###/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.  8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. ### il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.  del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria”.  6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L.  di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (### Cons. di Stato sent. 1842/2022).  10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di ### con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la ### 1999/70/CE e del relativo ### quadro.  11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10 agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della ### elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto. 12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione ### con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”. 
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari. 
La Corte ha precisato che l''istituto della ### docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la ### va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
La sentenza ha anche precisato, che poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. 
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. 
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.  1) ### docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (### Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.  5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Si precisa che la prescrizione è un'eccezione di merito in senso stretto che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio.  * * *  14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di ###, l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda (2022/2023 e 2024/2025) sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della ### docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio (2022/2023 e 2024/2025), oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L.  724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici dedotti in giudizio (2022/2023 e 2024/2025) ed ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore della ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.  3. ### di lite 15. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del Ministero dell'### e del ### e dell'### per il ### condanna questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 1000,00 euro (I scaglione) come segue: 1) fase di studio della controversia: 210,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 105,00 euro 2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 63,00 € 3) fase decisionale: 179,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 89,50 euro per un totale di 257,50 € 16. Condanna, dunque, il Ministero dell'### e del ### e dell'### per il ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 21,50 per spese, di € 257,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M. Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025; - ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore della ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L.  724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 21,50 per spese, di € 257,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### l'11 dicembre 2025.   

Il Giudice
del ### dott.ssa


causa n. 859/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Veronica Vaccaro

M
4

Tribunale di Catania, Sentenza n. 4469/2025 del 15-12-2025

... espletate ai fini della prestazione lavorativa dal lavoratore, nonché ai sensi dell'art. 28, D.Lvo n. 81/2015, condanni la medesima resistente al risarcimento dei danni in favore del sig. ### nella misura di n. 12 mensilità, o in quell'altra che verrà ritenuta di giustizia; In accoglimento di quanto dedotto sub B) condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede ###, CF. ###, in persona del legale rappresentante pro1tempore, a corrispondere, la somma di € 23.503,56 a titolo di differenze retributive come da allegati conteggi analitici, o quell'altra che verrà ritenuta di giustizia; In accoglimento di quanto dedotto sub C), in via subordinata e alternativa a quanto richiesto sub A), condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, la somma di € 3.466,93 a titolo di T.F.R. Il tutto oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ### e gli interessi legali dalla presente domanda all'effettivo soddisfo. DICHIARI il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale nei confronti dell'### disponendo il versamento in suo favore dei contributi previdenziali (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di Catania SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dott.ssa ### in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ### nel procedimento iscritto al n. 8232/2022 R.G. e vertente TRA ### nato a ### il ###, C.F. ###, residente ###### n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE #### srls, con sede ###, P. IVA. ###, in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa dall'### giusta procura in atti #### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ###, rappresentato e difeso, dall'avvocato ### come da procura in atti ### OGGETTO: contratto a termine e differenze retributive Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 il ricorrente ha premesso di essere dipendente della società convenuta con le mansioni di “### Pizzaiolo” inquadrato nel II liv. funzionale del ### di settore, con rapporto regolarizzato dal 07/11/2020 ma di aver lavorato per la società già dal 21 giugno 2020. 
Ha precisato di essere addetto con le suddette mansioni presso la mensa del locale “Bistrot” nell'area di servizio del distributore di carburanti ### sito nella ### di #### 114, Km 106,60 e di avere osservato orario di lavoro dalle ore 08:15 alle ore 15:30, quindi per n. 7,15 ore giornaliere, per n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
Ha riferito gli sia stata corrisposta la retribuzione media mensile di euro 1.000,00 mediante acconti saltuari settimanali di euro 250,00, senza che gli siano state consegnate le buste paga, ad eccezione di quelle prodotte in atti. 
Ha dedotto che in data 20 aprile 2022 aveva subito un infortunio sul lavoro consistente in una ferita LC al II dito della mano sinistra che aveva richiesto apposito intervento di sutura presso il ### dell'### con la prescrizione di N. 7 giorni di prognosi. 
Ha riferito che, nonostante l'infortunio, il datore aveva preteso che continuasse a lavorare, che in data 6 giugno 2022 e nei successivi giorni 7 e 8, si era regolarmente presentato al lavoro, trovandovi tuttavia nuovo personale addetto per le stesse mansioni. 
Ha esposto che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, con lettera a mezzo pec del 24/06/2022, aveva dato la disponibilità per l'adempimento della propria prestazione lavorativa, aveva intimato il pagamento delle retribuzioni maturate a far data dal mese di giugno 2022 e invitato l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dal datore di lavoro che si era limitato ad inviargli il ### e le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2022, erroneamente ritenendo cessato il rapporto di lavoro per scadenza del termine. 
Ha precisato che dalla busta paga del mese di marzo 2022, risulterebbe che egli sarebbe stato assunto con contratto a termine dal 07/11/2020 al 05/11/2021, dal #### e dalle buste paga di aprile e maggio 2022, risulterebbe che il contratto a termine sarebbe stato prorogato al 10/06/2022 ed ha riferito di non ricordare né se gli sia stato sottoposto, né Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 di avere avuto consegnata la copia del presunto contratto a termine eventualmente sottoscritto, né della proroga. 
Ha ribadito che egli - alla data del 07/11/2020 - lavorava già alle dipendenze della società ### s.r.l.s. secondo le descritte mansioni sin dal giorno 21 giugno 2020, regolarizzato dal successivo mese di novembre. 
Ha dedotto la nullità del termine in quanto stipulato durante il periodo di lavoro in nero, asserendo doversi considerare assunto alle dipendenze della società convenuta tempo indeterminato e full time sin dall'inizio dell'attività lavorativa, quindi sin dal primo giorno di lavoro in nero. 
Ha rilevato che in ogni caso non era mai stata data comunicazione della proroga del contratto e che con lettera a mezzo pec del 05/09/2022, aveva impugnato e contestato il termine apposto al contratto di lavoro asseritamente stipulato il ### ai sensi dell'art.  2 del D.Lvo n. 81/2015, ulteriormente confermando e manifestando prontezza dell'adempimento della propria prestazione lavorativa. 
Ha richiamato quanto previsto dall'art. 19, comma 4 d.lgs 81/15 circa la forma scritta ad substantiam del contratto a termine e la conseguente nullità del contratto non stipulato in forma scritta, sostenendo che il rapporto di lavoro di lavoro tra le parti sia da ritenersi full time e a tempo indeterminato, con lo svolgimento di n. 36 ore settimanali. 
Ha affermato di avere diritto al reinserimento nell'attività lavorativa nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, nonché alla contrattuale retribuzione immotivatamente non corrisposta sin dal mese di giugno 2022, maturata e maturanda. 
Ha dedotto altresì di essere creditore di emolumenti e differenze retributive per le voci meglio dedotto in ricorso, non essendogli state pagate le maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni festivi, né le indennità previste dalla legge 937/1977 per le festività soppresse, non avendo goduto di ferie e non avendo percepito né la tredicesima mensilità, né la quattordicesima mensilità prevista dal ### di settore applicabile. 
Ha chiesto pertanto che il tribunale “… - In accoglimento di quanto dedotto sub A), dichiari la nullità del contratto a tempo determinato del 07/11/2020 con conseguente conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato a far data dal 21/06/2020, e, per gli effetti, condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede in ### via ### 5, CF. ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riammissione Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 in servizio del ricorrente nelle mansioni in precedenza espletate, a corrispondere, la somma di € 1.650,14 relativa alla paga base + contingenza per le mensilità maturate dal mese di giugno 2022 e maturande fino all'effettiva riammissione in servizio e nelle mansioni in precedenza espletate ai fini della prestazione lavorativa dal lavoratore, nonché ai sensi dell'art. 28, D.Lvo n. 81/2015, condanni la medesima resistente al risarcimento dei danni in favore del sig. ### nella misura di n. 12 mensilità, o in quell'altra che verrà ritenuta di giustizia; In accoglimento di quanto dedotto sub B) condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede ###, CF. ###, in persona del legale rappresentante pro1tempore, a corrispondere, la somma di € 23.503,56 a titolo di differenze retributive come da allegati conteggi analitici, o quell'altra che verrà ritenuta di giustizia; In accoglimento di quanto dedotto sub C), in via subordinata e alternativa a quanto richiesto sub A), condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, la somma di € 3.466,93 a titolo di T.F.R. Il tutto oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ### e gli interessi legali dalla presente domanda all'effettivo soddisfo. DICHIARI il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale nei confronti dell'### disponendo il versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi all'Inps”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
L'### si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 14 novembre 2022 “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### e per l'effetto disporre l'estromissione dell'### resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto collegata ad una domanda principale di natura prettamente e formalmente ### cui non può, in alcun modo, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 accedere alcuna pretesa di natura contributiva. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'### nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell'### resistente. 
Spese, competenze ed onorari come per legge”. 
La società resistente si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 12 dicembre 2022 e ha contestato le circostanze di fatto dedotte da controparte, riferendo che sarebbe stato il ricorrente a non voler sottoscrivere il contratto a tempo determinato, essendo percettore del reddito di cittadinanza. 
Ha dedotto altresì che sarebbe stato il ricorrente con comportamento concludente ad interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato prima della sua scadenza non presentandosi senza alcun giustificato motivo. 
Ha dedotto l'illegittimità delle pretese della parte ricorrente ed ha chiesto “a) rigettare, per tutti i motivi sopra spiegati, tutte le domande avanzate dal ricorrente siccome prive di giustificazione causale, infondate e non provate tanto in fatto ed in diritto”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Tentata infruttuosamente la conciliazione, la causa - istruita documentalmente - è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 507/2025 che ha dichiarato l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti con rigetto delle restanti domande sub A) e in particolare della domanda di riammissione in servizio formulata dalla parte ricorrente. 
Il giudizio è poi proseguito con riguardo alle restanti domande di natura retributiva ed è stato istruito a mezzo di prova orale e ctu contabile. 
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale. 
Nel merito, oggetto residuo della controversia è l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin da giugno 2020 con gli orari meglio indicati in ricorso e dei conseguenti crediti retributivi vantati da parte ricorrente nei confronti della parte convenuta. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
Quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. 
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi. 
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014). 
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. 
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003; Cass. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009). 
Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022). 
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto tra le parti fin da giugno 2020: la circostanza che tra le parti esista un rapporto di lavoro regolarizzato dal 7 novembre 2020 non è di per sé prova della precedente esistenza del rapporto di lavoro tra le parti. 
Quanto alla prova orale, la circostanza che i testi abbiano confermato di aver visto lavorare il ricorrente fin dal giugno 2020 non consente di ritenere per ciò stesso esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in assenza di più specifiche dichiarazioni relative agli indici sintomatici della subordinazione, tenuto conto per altro della mancanza di capitoli di prova specifici circa l'esercizio dei poteri datoriale e la formulazione di un unico articolato sulle mansioni asseritamente svolte1. 
La circostanza è stata anche oggetto di interrogatorio formale laddove il legale rappresentante della società datrice di lavoro ha dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro solo nel novembre 2020.  1 “3. Vero o no che le mansioni del ricorrente consistevano in: ### della pasta impastando gli ingredienti, ### del processo di lievitazione, ### e spiana della pasta, ### degli ingredienti per la farcitura, ### delle ricette e farciture, ### delle pizze, calzoni e focacce secondo le indicazioni dei clienti, ### del processo di cottura, ### del magazzino e conservazione delle materie prime, ### del forno e delle attrezzature necessarie della pizzeria?” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
Quanto all'orario di lavoro, in risposta al capitolo 22 il legale rappresentante ha altresì affermato “la circostanza descritta non è precisa ma vicina alla realtà in quanto per me l'orario di lavoro era dalle 10,00 alle 15,00, io non ero presente alle 8,15 pertanto non so se lui era sempre presente a quell'ora”. 
Ebbene, tale dichiarazione circa la verosimiglianza dell'orario dedotto in ricorso, ha sostanzialmente portata confessoria, tenuto conto per altro della dichiarazione resa dal teste di parte ricorrente in ordine alla medesima circostanza, non smentita in alcun modo dalla parte resistente, che costituitasi tardivamente non ha fornito alcuna prova contraria. 
All'udienza del 5 marzo 2025 il teste ### assiduo cliente del locale, ha dichiarato “confermo l'orario di lavoro indicato in articolato. Di mattina ci incontravamo e prendevamo un caffè insieme e io gli chiedevo se poteva preparami una focaccia particolare ed a che ora potevo trovarla pronta e così mi recavo, conosco pertanto gli orari indicati”. 
Si tratta di dichiarazioni precise e circostanziate delle quali non vi è ragione di dubitare, tenuto conto della frequenza con la quale il teste si recava presso la pizzeria (“almeno 4/5 volte per settimana, tranne il sabato giorno in cui il locale rimaneva chiuso”) e della conoscenza diretta dei fatti sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia lavorato per l'orario dedotto in ricorso fino all'8 giugno 2022, come sostanzialmente accertato nella sentenza parziale. 
Il rapporto di lavoro può essere infatti ritenuto cessato in tale data, anteriormente alla formale scadenza del contratto di lavoro, allorquando il dipendente ha smesso di recarsi sul luogo di lavoro, né vi è prova dello svolgimento della prestazione nei termini dedotti in ricorso successivamente a tale momento, richiamato anche il ricorso (pagina 2) laddove si afferma che dopo tale data il ricorrente invitava l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio. 
Sulla base di quanto precede, le domande di parte ricorrente risultano fondate unicamente con riguardo alle differenze retributive maturate nel periodo regolarizzato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 per lo svolgimento del maggiore orario dedotto in ricorso.  2 “2. Vero o no che il sig. ### ha sempre osservato nello svolgimento delle mansioni e compiti affidatigli il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:15 alle ore 15:30, per n. 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì?” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
In merito alla determinazione del quantum debeatur, il consulente è stato incaricato di “determinare, sulla base della documentazione in atti, - le somme lorde spettanti alla ricorrente a titolo di differenze retributive per retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuale lavoro nei giorni festivi, indennità per ferie e festività maturate e non godute, trattamento di fine rapporto con inquadramento nel livello ### - cuoco pizzaiolo come da ccnl in atti - con rapporto di lavoro di 36 ore settimanali dal lunedì a venerdì, dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022, detraendo le somme asseritamente percepite per le medesime voci retributive come da conteggio in atti incorporato al ricorso e calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr, - le differenze retributive imponibili mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della parte ricorrente;)”. 
Il ctu, conformemente al mandato di incarico, ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R.. 
In ogni caso, i calcoli effettuati dal consulente appaiono corretti, corredati da allegate tabelle chiarificatrici ed espressamente accolti dalla parte ricorrente nelle note del 13 novembre 2025, sicché gli esiti della consulenza sono posti alla base della presente sentenza. 
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma complessiva di € 17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, III comma, c.p.c. dal dovuto fino al soddisfo. 
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, regolarizzato solo in parte, emerge la parziale omissione contributiva da parte della società resistente (estratto contributivo allegato alla memoria ###. Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate - come da mandato - dal perito nelle appendici di calcolo allegate alla relazione, non essendo maturata alcuna prescrizione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. : pur a fronte del parziale accoglimento della domanda attoree, non può ignorarsi che la domanda attorea è stata accolta in misura comunque superiore alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. in atti3, accettata dalla parte ricorrente ma rifiutata dalla parte resistente. 
Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenendo conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell'### da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto. 
Gli esborsi relativi alla ctu, liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della società resistente.  P. Q. M.  definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 nei confronti di ### S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'### uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 17.691,63 per i titoli suindicati, oltre interessi e rivalutazione ex art.  429, 3° comma, c.p.c.; - dichiara il diritto di ### alla regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione all'accertato maggiore orario di lavoro prestato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 e condanna la società convenuta al versamento in favore dell'### delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate dal consulente, come meglio specificato in parte motiva; 3 “ritenuta preliminarmente l'opportunità - tenuto conto della natura del giudizio e del valore della controversia - di formulare ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta transattiva “parte resistente verserà a parte ricorrente la somma complessiva di € 15000, 00” (ordinanza 18 maggio 2023) Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 - rigetta ogni altra domanda; - condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2694,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, - condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'### delle spese di lite che liquida in € 854,00 per compensi professionali; - pone definitivamente a carico della società resistente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.  ### 15 dicembre 2025 

Il Giudice
del lavoro ### n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025


causa n. 8232/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggeri Concetta

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21363/2024 del 30-07-2024

... “evidenti consegu enze alla professionalità del lavoratore ed un forte discredito del la persona nei confron ti dei propri co lleghi e all'esterno della banca …inevitabilmente incidendo sulla sua vita relazionale e 12 privata/familiare…ha compromesso la professionalità ed il prestigio del lavoratore anche nei confront i dei titolari dei patrimoni dallo stesso gestiti”. 3.4. Questa Corte ritiene che le allegazioni sui danni non fossero mancanti, essendo stati dedotti altri fatti ed elementi di prova relativi al demansionamento (alla sua natura, durata, consistenza) dai quali, attrav erso un giudizio logico complessivo, i giu dici di merito potevano desumere la dimostrazione delle conseguenze lesive, anche per via induttiva, applicando il consueto schema presuntivo seguito in materia di danni alla professiona lità dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sulla base dello svolgimento della istruttoria relativa alla specifica v icenda ed alle particolari caratteristiche dell'attività svolta d al lavoratore danneggiato, prima e dopo l'asserito demansionamento. 3.5. E' opport uno ricord are in materia che, come affermato anche di recente da questa Corte (Cass. n. 48/2024), (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 13327-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### di ### 2, presso lo studio degli avvocati ### CHILOSI, ### (### & ### che lo rap presentano e difendono unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro ### (### S. A., in persona dei legal i rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo ### TAMAJO e SOCI, rappresentat a e dif esa dagli avv ocati ####, ##### retributive e risarcimento danno dirigente R.G.N. 13327/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/05/2024 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 4006/2021 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 2967/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal ###. ### Fatti di causa La Corte d'appello di ### con la sentenza in atti, ha rigettato il gravame proposto da ### avverso la sentenza del tribunale di ### che aveva respinto tutte le sue domande volte ad ott enere la condanna della ### ardo S. p.A. al pagamento del premio previsto nel contratto di assunzione relativamente agli anni dal 2008 al 2013, al risarcimento del danno per il caso in cui non potesse essere quantificato il bonus spettante, al pagamento delle differenze dovute sul TFR e sul preavviso, al risarcimento del danno alla pro fessionalità derivante demansionamento. 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### con tre moti vi, cui ha re sistito ### ndosuez ### (### S.A., già ### S.p.A. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il col legio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo co mma, ult.  parte c.p.c. 
Ragioni della decisione 1. Col primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 e numero 5 c.p.c. per errata interpret azione dell'articolo 1362 c.c., omessa valutazione dell'interpretazione del documento assuntivo alla luce dell'articolo 1366, dell'articolo 1369 e dell'articolo 1370 Errato riferimento esclusivo all'interpretazione letterale d ella 3 clausola contrattuale , omesso accoglimento di determinati capitoli di prova.  ### il ricorrente la Corte d' appello avrebbe errato nell'interpretazione della clausola contrattuale riferita agli incentivi, in particolare per non avere indagato quale fosse stata la comune intenzione delle parti non potendosi limitare il giudice al senso letterale delle parole; atteso che sotto la voce incentivi inserita nel contratto del dottor ### venivano previste due componenti retributive, variabili e sostanzialmente autonome. 
La pri ma era una premial ità strettam ente rife rita al budget relativo alla filiale di Ro ma cui il ### era assegnato e consisteva nell'erogazione una tantum dell'importo di 50 milioni di lire. La seconda totalmente diversa, avrebbe dovuto essere erogata a regime al ### e quindi come bonus calcolato su base annu ale, definito non più in relazione alle acquisizioni originarie da lui procurate ma in relazio ne agli utili netti raggiunti dalla banca nel suo co mplesso, defin iti nel dato superante la franchigia di 500 milio ni che gli azi onisti consideravano loro intoccabile area di riserva dei profitti . 
La Corte d'appello non aveva ammesso le prove testimoniali per capire il contesto entro cui era stata concordata quella clausola. 
Non aveva ten uto conto del la mancanza di criteri id onei a dimostrare la tesi della ### ed ha affermato apoditticamente la propria tesi basando si si elementi di ordine letterale. Il Tribunale aveva utilizzando co ntro il ricorren te un unico insignificante elemento comportamentale q uello relativo all'incasso nel 2011 da parte del ### della somma erogata a t itolo di incentivo e ci ò solo perché lo stesso non avreb be eccepito l'insufficienza.  ### e d'appello inve ce nulla aveva fatto per indagare la comune intenzione delle parti che avrebbe imposto un esame 4 attento del contesto in cui il ### venne assunto, da dove lo stesso provenisse, quale fosse il suo ruolo, sia nella tempistica tecnica di lancio della banca sia nei suoi sviluppi.  1.2.- Il mot ivo va disatteso posto che nella pur succinta motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello non sono riscontrabili i vizi dedotti con le censure sollevate nel ricorso dalla parte ricorrente.   1.3. Non risult ano anzitutto violati i criteri di ermene utica contrattuale denunciati.   ### e di appello ha bensì confe rmato innanzitutto la motivazione adottata dal primo giudi ce (“come già correttamente ritenuto dal primo giudice il tenore letterale della previsione, nonché ragioni di ordin e logico conducono ad affermare che l'utile netto, da prendere in considerazione per il premio incentivante in esame sia quello conseguito dalla filiale di Roma”). Ed ha pure espressamente giustificato il richiamo alle ragioni di ordine letterale e logico a cui ha fatto riferimento e che risultano suffragate, congiuntamente, dalla considerazione che i risultati da prendere a base del bonus dovessero essere “direttamente ricollegabili all'attività svolta dal ### quale responsabile della struttura”. 
Si tratta di un'opzione i nterpretat iva, chiaramente presente nella motivazion e della sentenza; ed essa deve ritener si coerente e conforme a diri tto e pertanto tutt'altro che tautologica.  1.4. Anche il r iferimento alla lettera de lla clausola appare parimenti giustificato in consi derazione della complessiva formulazione della stessa, nella quale si fa riferimento alla filiale ed al ruolo di responsabile della filiale. 
Non si capireb be in ogni caso, secondo l'ipotesi d i totale autonomia delle due previ sioni in discorso sosten uta dal 5 ricorrente, come il ### potesse aspirare al conseguimento di premi a prescindere dai ri sultati della filiale e giovarsi esclusivamente dei risultati ottenuti da altri lavorator i e collaboratori della ### 1.5. Non è cont estato, inolt re, che il significato attribuito concordemente dai due giudici di merito alla clauso la sia sostenuto anche dal comportamento successivo delle parti ed anche dall'attuazione dell'accordo sul punto in questione. 
Non essendo, invero, discusso che nel 2011 il ricorrente abbia ricevuto la liquidazione del premio con riferimento ai risultati della propria fi liale, e senza muovere alcuna doglianza in proposito. Non si spiega perché questa vicenda attuativa del negozio avrebbe dovuto essere ritenuta irrilevante dai giudici del merito quando al contrario config ura un concreto comportamento delle parti che contribu isce a svelare il significato della clausola anche con riferimento alla loro comune intenzione.  1.6. La doglian za relat iva all'omessa ammissione delle prove testimoniali, per come formulate, non risulta decisiva atteso il tenore generico, ipotetico e non decisivo (Cass. n. 4716/2022) delle stesse deduzioni istruttorie.  1.7.- Ciò detto, risulta altresì evidente come il ricorrente non censuri in realtà una errata applicazione dei criteri interpretativi negoziali previsti dalla leg ge, quanto piuttosto il ri sultato dell'attività ermeneutica in quanto tale, si ccome non rispondente a quello desiderato dalla parte. 
Come noto, i nvece, anche l'accertamen to della volont à negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del 6 giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all'interpretazione dei contratti non può certo risolver si nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). 
Nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, la parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpre tazione possibile, o la migliore in ast ratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva pr oposto l'i nterpretazion e poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 e 18735 del 2006).  1.8. E' altresì opportuno ricordare più in generale che costituisce ius receptum che sia devoluto al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutaz ione d elle prove, il controllo della l oro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quell e ritenute idonee ad acclarare i f atti og getto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro di verso spessore probatorio, con l'unico limite dell a adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corret ta decisione, il giudice no n è tenuto a valutare 7 analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospett ate dalle p arti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le propr ie conclusioni, implicitament e disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.  2.- Con il secondo motivo, in via subordinata (in quanto riferito al bonus in relazione al risultato della filiale di ###, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 e degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1226, 2043, 1353, 1358, 1359, 1362 e 1375 c.c. Omessa e insufficiente valutazione della prova, omesso rilievo dei dati presuntivi al fine della prova anche in ordine al danno subito dal lavoratore, e omesso accoglimento della richiesta di c.t.u. tecnico contabile. 
Si sostiene che la sentenza impugnata abbia ritenuto in modo del tutto illegittimo che il dottor ### dovesse farsi carico di dimostrare il raggiungimento del risultato utile netto di filiale, anno per anno, per ottenere l'incentivo previsto dal contratto di lavoro, sebbene la società non avesse mai fornito un qualsiasi criterio di calcolo per il suddetto utile. Al contrario, la clausola incentivante non poteva che essere letta in termini di condizione risolutiva con conseguente onere a carico de lla banca. Non poteva certamente ipotizzarsi che gli utili della filiale di ### siano sempre st ati al di sotto di € 258.000; al rig uardo e ra sufficiente osservare il documento 17 allegato alla memoria difensiva di primo grado avversaria che si riporta in ricorso; la gestione degli assets patrimoniali per centinaia di milioni di euro non poteva certamente comportare un utile netto inferiore ad € 258.000. Contrariamente a quan to affermato nella sentenza 8 impugnata la perizia prodotta da ### aveva correttamente esaminato i bilanci della ### S.p.A.  2.1. - Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso.   La Corte d'appello ha affermato sul punto che il secondo ed il terzo motivo di g ravame fossero infondati po iché dovev a convenirsi col tribunale circa la mancanza di allegazioni (e di prova) sulla circostanza legittimante la pretesa della corresponsione del bon us e cioè sulla pr oduzio ne di un'uti le netto della filiale di ### nella misura superiore alla soglia euro 258.222 indicata nel contratto di assunzione. 
Il rico rrente non aveva quindi dedotto l'ammontare de ll'utile prodotto dalla filiale negli anni per cui è causa. Né a tal fine, secondo la Corte di appello, poteva ritenersi idonea la perizia contabile allegata al ricorso introduttivo, richiamata anche in appello, posto che tale perizia non conteneva dati fattuali ma piuttosto ipotesi di determi nazione dell'utile net to e del conseguente premio incentivante.   Il consu lente aveva determinato la q uota dell'utile net to complessivo imputabile alla filiale di ### utilizzando il divario del rapporto dei ricavi prodotti dalla filiale sul totale dei ricavi della banca. Tale criterio era ass olutamente discre zionale e comunque non corretto, atteso che non era dato evincere come la proporzione fra i ricavi complessivi della banca e quelli della filiale di ### si riproducessero in egual misura tra gli utili netti dei due complessi aziendali in particolare senza tener conto dei relativi costi gravanti su di essi. 
Ha inoltre affermato la Corte che fosse destituita di fondamento la doglianza relativa alla mancata comunicazione da parte della banca dei criteri di calcolo dell'utile della sede di ### che a dire del ricorr ente non gli avrebbe consentito di concorrere concretamente per il riconoscimento de ll'incentivo pattuito a l 9 momento dell'assunzione. Non era dato apprezzar e in che modo tale asserit a mancata comunic azione avesse potuto incidere sulla produzione degli utili da parte della filiale di ### e - conseguentemente laddove fosse stata raggiunta la soglia dei 500 milioni di lire previste nel contratto - sul conseguimento del premio incentivante spettante al ### 2.2.- Alla luce di tali chiare premesse vanno, in primo luogo, dichiarate inammissibili le censure con cui il ricorrente deduce il superamento del target fissato per il bonus in oggetto (in relazione all'utile imputabil e alla filiale di ### senza censurare l'assorbente ratio decidendi fondata sulla preliminare mancanza di allegazione (e di prova) del tetto aziendale e del suo superamento.  2.3. In secondo luogo, occorre rilevare che gli accertamenti di fatto non sono comunque sindacabili in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle ### unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse ### unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 de l 2014, n . 417 del 2015, ol tre che dalle ### semplici), di cui parte ricorrente non tiene co nto, pretendendo piuttosto una rivalutazione degli accadim enti storici ed una revisione del giudizio di fatto non ammissibile in questa sede ###ogni caso, ritenersi inamm issibili l e stesse censure con cui il ricorrente sostiene che dalla documentazione in atti si deduca il superamento del tetto atteso che si tratta di un accertamento comunque precluso dalla ricorrenza di un caso di “doppia conforme” , senza che sia stato nemmeno allegata la diversità delle motivazioni rese dai due giudici che hanno proceduto all'accertamento di cui si tratta assumendo, appunto, 10 che, contrariamente a quanto affermato dall'odierno ricorrente, mancasse l'allegazione e la prova della produzione di un'utile netto della filiale di ### nella misura superiore alla soglia di € 258.222 indicata nel contratto di assunzione.  2.5. Non può essere accolta neppure la immotivata tesi della condizione risolutiva ossia che il bonus fosse stata già stabilito ab ini tio nel contratto salvo l a prova contrari a del mancato raggiungimento dell'utile. La struttura dell a clausola che condiziona il diritto al bonus al raggiungimento di determinati obbiettivi di gestione è riconducibile piuttosto ad una condizione sospensiva (in confor mità alle pronunce di questa Corte nn.1181/2012, 5492/2010, 18031/2020).  2.6. Quanto alla doglianza relativa alla reiezione della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente , non risulta ce nsurata in modo pertinent e l'affermazione sulla irrilevanza del la comunicazione dei criteri di calcolo dell'utile della sede di ### né la mancat a comunicazione de i criteri di riparto dei costi banca.  3.- Come terzo m otivo si deduce la vi olazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Costituzione e dell'articolo 276 c.p.c. per errata applicazione del criterio della ragione più liquida. Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del demansionamento anche in violazione degli articoli 112, c.p.c., 99 c.p.c. , 2907 c.c., articolo 2103 c.c. e sull'omesso rilievo dei dati presuntivi al fine della prova del danno, in violazione degli articoli 2727 e 2729 Si sostien e che la Corte d'appello , con riferim ento al demansionamento dedotto in ricorso , a partire dal 2012 e fino alla data del licenziamento nel 10 dicembre 2013, non si fosse pronunciata sulla domanda di accertamento dell'illegittimo ius variandi posto in essere dalla ### in violazione dell'art. 2103 11 c.c. e che avesse rigettato direttamente la pretesa di risarcimento del danno, in presunta a pplicazione del criterio della cosiddetta ragione più liquida ovvero sull'assunto che il ricorrente non avesse adempiuto ad una specifica allegazione del danno professionale lamentato, essendosi limitato ad una deduzione del tutto generica senza allegare alcuno specifico e concreto riferimento alla propria condizione personale.  3.1. Il motivo denuncia, nella sostanza, l'errata interpretazione del ricorso introduttivo della lite sul punto della sufficienza delle allegazioni sul danno alla professionalità, per aver i giudici di merito fatto ricorso al criterio della r agione più liquida così contravvenendo al corretto ordine con cui andrebbe accertata la dequalificazione di un lavoratore, dovendosi procedere dai fatti inerenti all'illecito di natura professionale per arrivare solo dopo alle conseguenze. 
Il motivo risulta fondato. Ed invero il ricorrente aveva dedotto in ricorso che le azioni di dequalificazione si fossero tradotte inizialmente nella sottrazione delle man sioni di maggiore responsabilità e prestigio, inerenti all'att ività di sviluppo nei rapporti commerciali, accompagnata dalla nomina di un nuovo direttore della sede ###inevitabile discreto della sua figura professionale . Inoltre, il ricorr ente aveva affermato di essere stato totalmente esautorato da ogni mansione venendo limitata la sua attività al la sola vigilanza della cont abilità, integrandosi l'ipotesi dello spoglio mansionistico. 
Risulta poi, dalla stessa sente nza gravata, che il ricor rente avesse pure affermato di essere stato demansionato ed esautorato dalle mansioni con “evidenti consegu enze alla professionalità del lavoratore ed un forte discredito del la persona nei confron ti dei propri co lleghi e all'esterno della banca …inevitabilmente incidendo sulla sua vita relazionale e 12 privata/familiare…ha compromesso la professionalità ed il prestigio del lavoratore anche nei confront i dei titolari dei patrimoni dallo stesso gestiti”.  3.4. Questa Corte ritiene che le allegazioni sui danni non fossero mancanti, essendo stati dedotti altri fatti ed elementi di prova relativi al demansionamento (alla sua natura, durata, consistenza) dai quali, attrav erso un giudizio logico complessivo, i giu dici di merito potevano desumere la dimostrazione delle conseguenze lesive, anche per via induttiva, applicando il consueto schema presuntivo seguito in materia di danni alla professiona lità dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sulla base dello svolgimento della istruttoria relativa alla specifica v icenda ed alle particolari caratteristiche dell'attività svolta d al lavoratore danneggiato, prima e dopo l'asserito demansionamento.  3.5. E' opport uno ricord are in materia che, come affermato anche di recente da questa Corte (Cass. n. 48/2024), “quando il lavorat ore alleghi un demansionament o riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la pro va della mancanza i n concreto del deman sionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. 
Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n. 1169 del 2018; n. 17365 del 2018; n. 22488 del 2019).  3.6. Inoltre, è stato pure ribadit o (Cass.n. 6275/20 24) che, sebbene sia vero che “il danno da demansionamento non è in re ipsa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6572/2006; Cass. 6.12.2005 n. 13 26666); lo stesso orientamento giurisprudenziale ha precisato che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art.  2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali element i presuntivi, la qualità e qu antità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e l a natura della profe ssionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo l a prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr. Cass. n. 3822 del 2021).” 3.7. Infine, particolarmente in caso di inattività prolungata o sostanziale svuotamento delle mansioni, è ius receptum (tra le tante, Cass. nn. 10/2002 , 2763/2003, 7693/2012, 10267/2024) che sussista un'evidente lesione dell'articolo 2103 c.c., sussistendo il diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione lavorativa; e che la fattispecie costituisce, al tempo stesso, danno alla professionalità da inattività forzata, poiché il fatto di non aver potuto esercitare l a propria prestazione professionale, per un apprezz abile periodo di tempo, oltre all'immag ine, led e la vit a professionale e di relazione, e cagionando il depaup eramento del patrimonio professionale; e conseguentemente incid e sulla ricollocabilità sul mercato del lavoro, con una indubbia di mensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione, anche in via equitativa.  3.8. Poiché dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio risultano circostanze di fatto che possono essere valutate ai fini dell'accer tamento di un eventuale danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, occorrerà procedere comunque al relativo accertamento sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria in questione. 14 4.- Il ter zo motivo di ricorso deve essere dunque accolt o; mentre vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. 
La sente nza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà provve dere altre sì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi ai principi sopra espressi.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2024  

Giudice/firmatari: Patti Adriano Piergiovanni, Riverso Roberto

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