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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30571/2023 del 03-11-2023

... materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., n. 8202 del 2005). 3.3. ### le ### della S.C. (Cass., SU, n. 11353 del 2004) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 c.p.c., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in 6 causa, non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limit arsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo di motivare — in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, primo comma, ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16922-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 2, presso l o studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso LA C ANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ####.G.N. 16922/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE ### di MESSINA, depositata il ### R.G. 646/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal ###.  #### 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della sussistenza, tra ### e ### di un rapporto di lavoro da data antecedente l'1.7.2004, data di stipulazione del contratto tra le parti (nel quale era stato inserito un patto di prova corrispondente a 15 giorni).  2. La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che nel medesimo cantiere (concernente la manutenzione di una condotta idrica) avevano svolto attività - nello stesso periodo - sia la ditta di ### (padre del ricorrente) sia la ditta di ### e che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti per ritenere che la presenza in cantiere di ### in data precedente l'1.7.2004, fosse dovuta allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta ### piuttosto che alla collaborazione con il padre (che aveva operato, dal 3 giugno al 10 luglio 2004 in detto cantiere, su commissione del ###.   3. Ricorre per Cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il ### con controricorso. 3 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposi to dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  ### 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 421, 437, secondo comma, cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili: nel caso di specie, a pag. 7/9 nonché 18 dell'atto di appello il ### aveva citato la deposizione del teste ### ove si faceva riferimento alla “documentazione di valutazione de i rischi” (ove ### risultava assunto in data ###) e aveva dedotto di allegare il suddetto documento da ritenersi ammissibile, anche se prodotto tardivamente, “stante la sua indispensabilità”; la Corte di appello, invece, ha deciso la cont roversia applicando il principio dell'onere della prova e ritenendo sfornita di prova la retrocessione del vincolo di subordinazione a data precedente (28.6.2008) la stipulazione del contratto di lavoro (1.7.2004), elemento che avrebbe cons eguentemente comportato l'illegittimità del licenziamento intimato, il ###, per mancato superamento del periodo di prova.  2. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare il fatto 4 storico, decisivo, dell'inserimento di ### nel documento di valutazione dei rischi quale dipendente assunto in data ###.  3. Il primo motivo di ricorso è fondato.  3.1 Questa Corte ha afferm ato che, nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc.  civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi i struttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753 del 2012; nello stesso senso, Cass. n. 23652 del 2016).  3.2. Invero, in base al combinato disposto dell'art.  416 cod. proc. civ. (che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di 5 primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro forma zione o dall'evolver si della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costit uzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato all'esigenza della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., n. 8202 del 2005).  3.3. ### le ### della S.C. (Cass., SU, n. 11353 del 2004) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 c.p.c., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in 6 causa, non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limit arsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo di motivare — in ossequio a quanto prescritto dall'art.  111, primo comma, ### sul giusto processo regolato dalla legge — in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016).  3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di d ecisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017).  4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell'atto di appello ove si valorizzava l'acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto alcuna, embrionale, spiegazione per disattendere la 7 richiesta di acquisizione del suddetto documento indicato nell'atto di appello (la documentazione di valutazione dei rischi), mezzo istruttorio che, se esaurientemente espletato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.  5. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.  6. In conclusione, va acco lto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di appello di Messina che , in diversa composizione, provvederà al tresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.   La Corte accoglie il pri mo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14914/2024 del 28-05-2024

... ##### MIGGIANO; ######## I; ###### O ###### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dipendenti civili ### - ### retributive R.G.N. 27098/2019 Ud. 10/05/2024 ###. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 2 di 9 ################ E ############; ### BUCCARELLA; #### D'#### ORINI; ##### elettivamente domiciliati in ### GAURICO 9/11, presso lo studio dell'avvocato #### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appell o ### n. 208/2019, depositata in data ###. Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 10/05/2024 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019, la Corte d'app ello di ### nella regolare cost ituzione dell'app ellato ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 3 di 9 ###, ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5249, del 5 dicembre 2014. 2. I ricorrenti, tutti dipendenti civili del ### in servizio presso l'aeroporto militare di ### avevano agito per (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27098/2019 R.G. proposto da ###### I; #### FORMICA; ##### VALLETTA; ##### MIGGIANO; ######## I; ###### O ###### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Dipendenti civili ### - ### retributive R.G.N. 27098/2019 Ud. 10/05/2024 ###. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 2 di 9 ################ E ############; ### BUCCARELLA; #### D'#### ORINI; ##### elettivamente domiciliati in ### GAURICO 9/11, presso lo studio dell'avvocato #### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appell o ### n. 208/2019, depositata in data ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 10/05/2024 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata in data 5 marzo 2019, la Corte d'app ello di ### nella regolare cost ituzione dell'app ellato ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 3 di 9 ###, ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5249, del 5 dicembre 2014.  2. I ricorrenti, tutti dipendenti civili del ### in servizio presso l'aeroporto militare di ### avevano agito per l'accertamento del diritto "alle differenz e retributive nella voce di stipendio tra la propria fascia retribut iva rispet to a q uella di maresciallo" e per la conseguente condann a del ### alla corresponsione di dette differenze. 
La maggioranza dei ricorrenti aveva invocato a proprio favore il fatto che, con pre cedente sentenza d el T ribunale di ### 4899/2005, passata in giudicato, era già stato loro riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità prevista dagli artt. 3, comma 1, ### 78/1983, e 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1995, per gli importi che erano stati successivamente quantificati dallo stesso Tribunale di ### con ulteriore sentenza n. 5121/2011.  3. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha: − escluso che le precedenti sentenze del Tribunale di ### nn.  4899/2005 e 5121/2011 costituissero giudicato vincolante, in quanto le stesse erano riferite ad una causa petendi costituita dall'espletamento, da parte del personale civile, di compiti di supporto tecnico-amministrativo a stretto contatto con quello militare "nelle medesime condizioni ambientali", nonostante il personale militare godesse di un trattamento economico differenziato volto a compensare i maggiori sforzi lavorativi, senza che tuttavia le sentenze medesime avessero accertato una vera e propria identità di mansioni tra quelle svolte dai ricorrenti e quelle tipic he dell a figura del maresciallo, equiparazione peraltro esclusa dal la ulteriore ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 4 di 9 caratterizzazione delle mansioni riservate al solo personale militare e rientranti nella sua esclusiva competenza; − rilevato che, in ogni caso, l'iniziativa dei ricorrenti si sarebbe tradotta in un abusivo fraziona mento dell a domanda, non potendosi ritenere che la proposizione della stessa si fosse resa possi bile solo a seguito delle ### U nite di que sta Corte n. 25837/2007, in quanto già l'art. 52, D.Lgs.  165/2001 prevede il diritto al trat tamento economico prescritto dalla contrattazione d i comparto in ipotesi d i protratto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione effettivamente svolte; − ulteriormente escluso la violazione del princ ipio di eguaglianza del trattamento retribu tivo alla luce de lla non sovrapponibilità del contenuto delle mansioni, avuto riguardo sia al d iverso status del personale militare - chiamato a svolgere attività non sovrapponibili per loro natura a quelle assegnate al personale civile - sia al principio generale per cui i trattame nti economici dei dipendenti pubblici trovano fondamento solo nei contratti collettivi stipulati nelle forme, con le modalità ed i soggetti previsti dall'art. 2, D. Lgs.  165/2001.  − infine, rilevato che per 13 dei ricorrenti che non erano stati parte dei giudizi conclusi con sentenze del Tribunale di ### la domanda risultava priva di allegazioni, basandosi solo sulla deduzione dell'equiparazione del loro trattamento economico a quello del maresciallo ex art. 36 Cost.  4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### ricorrono i lavoratori in epigrafe. 
Resiste con controricorso il ### Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 5 di 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
I ricorrenti hanno depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, tutti rubricati, letteralmente, “omessa insufficient e e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controve rsia. Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto”, e con i quali la sentenza impugnata viene censurata: − per aver violato gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. non rilevando il vincolo di giudicato derivante dalle precedenti decisioni del Tribunale di ### nn. 4899/2005 e 5121/2011 (quest'ultima passata in giudicato a seguito delle decisioni della Corte d'appello di ### n. 2307/200 6 e di qu esta Corte 29768/2018); − per avere e rroneamente rit enuto che anche prima della decisione delle ### n. 25837/2007 fosse possibile affermare l'esistenza del diritto al trattamento economico in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori; − per avere affermato la sussistenza di una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, laddove la pretesa dei ricorrenti sarebbe risultata azionab ile solo dopo la deci sione delle ### n. 25837/2007; − ravvisato un ostac olo all'accoglime nto delle pretese dei ricorrenti nella diversità tra lo status del personale militare e quello del personale civile, in tal modo violando l'art. 52, D. 
Lgs. n. 165/2001; ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 6 di 9 − in relaz ione ai 13 ricorrenti che non erano stati parte d ei giudizi decisi dal Tribunale di ### con le sente nze nn.  4899/2005 e 5121/2011, omesso di rilevare la mancata contestazione da parte del ### delle allegazioni concernenti lo svolgimento delle mansioni superiori.  2. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso del ### avendo i ricorrenti dedotto che il controricorso sarebbe stato notificato - e conseguentemente depositato - oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. 
Si deve, infatti, rilevare che la notifica dello stesso ricorso risulta viziata di nullità, essendo stata effettuata presso l'Avvocat ura distrettuale e non presso l'Avvocatura gene rale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20890 del 22/08/2018). 
Il controricorso del ### quindi, ben lungi dall'essere tardivo ed inammissibile, è invece venuto a sanare il vizio della notifica del ricorso, del quale, in caso contrario, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023). 
Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzio ne del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta o ltre il termine di cui all'art. 37 0 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica d ell'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a 12410 del 24/06/20 20; Cass. Sez. 2, Senten za n. 4977 del 12/03/2015) ####/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 7 di 9 3. Il ricorso deve essere dic hiarato, ne l suo complesso, inammissibile. 
Inammissibile, in primo luogo, in quanto lo stesso no n viene a rispettare il canone di specificità e completezza di cui all'art. 366 c.p.c., deducendo sia la viola zione del giudicato de rivante da pre cedenti decisioni di merito sia la violazione della regola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., senza tuttavia procedere né ad una adeguata riproduzione, né alla localizzazione negli atti del giudizio, dei passaggi fondamentali delle sentenze di merito e della comparsa dell'odierno controricorrente da cui dovrebbe desumersi tale mancat a contestazione, in tal modo precludendo qualsiasi vaglio di detti profili. 
Inammissibile, in secondo luogo, nella parte in cui deduce un vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., con L.  n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contradd ittorietà e insuf ficienza de lla motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violaz ione del "minimo costituzionale" richiest o dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motiv azione quale requisito e ssenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione app arente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 8 di 9 Inammissibile, infine, ai sensi dell'art. 36 0-bis, n. 1), c.p.c. , in quanto la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elemen ti per confermare o mutare detto orientamento. 
Si deve, infatti, rammen tare che questa Corte ha esclu so l'operatività del principio di cui all'art. 45, comma 2, D. Lgs.  165/2001 nella comparazione tra personale civile e personale militare, essendo il trattamento economico del primo regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora regolato da una disciplina di esclusivo diritto pubblico (cfr. art. 3, D. 
Lgs. n. 165/ 2001), dal che deriva la p reclusione a d una completa equiparazione tra personale militare e personale civile del ### della difesa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8254 del 26/04/2016 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18898 del 28/07/2017).  4. Il ricorso deve quindi e ssere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusion e in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate - sulla scorta anche del numero di ricorrenti - direttamente in dispositivo.  5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 /02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contri buto unificato, p ari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spe ttando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contribut o, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).  P. Q. M. Sez. ###/L - R.G. 27098/2019 - CC 10/05/2024 - ### nr. 9 di 9 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale in data 10 maggio 

causa n. 27098/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Giudice di Pace di Lecce in Persona Del, Sentenza n. 342/2026 del 23-01-2026

... 150/2011, disciplinato dal ####, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente - che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale - fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni f ormulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi “almeno dieci giorni prima dell'udienza” di comparizione parti, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare“ (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ. , Sez. III, 19/07/1999, n. 3 741; Cass. Civ ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826). Chiarito ciò, va ritenuto i l difetto d i (leggi tutto)...

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N.RG 13104 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE in persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 13104 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### (CF ###) - !Avv. ### -#### opponente: come in atti; opposto: come in atti. ### ha op posto il verbale di accertamen to e conte stazione n. ###/2024, elevato dal ### di ### di #### territoriale si é costituito in giudizio, chiedend o il ri getto del ricorso e depositando gli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione della violazione. La causa ist ruita con dep osito di documenti, è st ata defin ita con sentenza contestuale letta all'udienza del 22/01/2026e depositata telematicamente. La domanda può trovare accoglimento. Considerato che il presente giudizi o è, a se guito del la riforma di cui al D.L gs. 150/2011, disciplinato dal ####, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente - che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale - fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni f ormulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi “almeno dieci giorni prima dell'udienza” di comparizione parti, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare“ (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ. , Sez. III, 19/07/1999, n. 3 741; Cass. Civ ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826). Chiarito ciò, va ritenuto i l difetto d i omolo gazione dello strumento ele ttronico denominato “####r”, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 257 del 27/04/2016, lo stesso non è stato omologato ma approvato. Aderendo alla costante giurisprudenza di merito (### Lecce, Sez. civ I, Sentenza, 15/10/2025, n. 2876; ### Lecce, Sente nza, 27/0 6/2024, n. 2279) e di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913), deve ritenersi che omolog azione non sia sinonimo di approvazione , trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito da ll'art. 192, D.P.R. 495/ 1992 (### di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono. Ed invero , nel mentre l'omolo gazione richied e “la rispond enza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” ed impone ch e “### è tenuto a fornire le u lteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno d ei prot otipi resti depositato presso l'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale”, in ca so di approvazione “trattasi di richiesta relat iva ad el ementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. 2
Stante la differenza tra omolog azione ed approvazione e stabil endo l'art . 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - indubitabilmente norma speciale che deroga la norma generale di cui all'art. 45, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […] , come precisato dal regolamento” (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della respon sabilità del conducente il veicolo di propri età dell'opponente. Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 17/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che “spetta all'### ne La prova positiva dell'iniziale omologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)” ed in modo conforme ma più specifico le condivise ordinanze della Corte di Cassazione, ### 18/04/2024, n. 10505 e 26/07/2024, n. 20913. Inoltre, risultando che il certificato di taratura depositato dall'ente resistente è stato rilasciato alla Pa.L.Mer. Scarl. con sede ###destinatario ### S.r.l., con sede in ####, l'ente resistente avrebbe dovuto fornire prova di quali attività abb ia esternalizzato per gli acce rtamenti e le contest azioni delle violazioni dell'art. 142, D.Lgs. 285/1992, ad esempio producendo il relativo contratto di appal to, al fine di verificarne il procedimento , non potendosi ipotizzare che l'organico possa averne gestito, perlomeno da solo - come emerge dal numero del verbale opposto - 25 601 alla data del 01 /07/20 22, accertate dallo strumento elettronico denominato ####r attivato sulla S.S. 16 il 05/ 03/2022 (ossia una media di più di duecentocinquanta al giorno, oltre a tutti gli altri servizi della ### - come emerge da notizie dei mass media locali rinvenibili online e, pertanto, dato il largo e diffuso accesso, considerabile fatto notorio. In assenza d i prova incombente sull'ente resistente - essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi iure et de iure o iuris tantum ma neppure ricorrendo a presunzioni se mplici - non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento. Ogni ulteriore motivo rimane assorbito. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 3 P.Q.M. l'Ufficio del Giudice di ### di ### defi nitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### vanna nei confronti del Comune di ### avverso i verbali di accertamento e contesta zione n. ###/2024, ogni altra i stanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)### il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; 2) ### anna il Comune di ### in persona del ### p.t., a riva lere l'opponente delle spese di giudizio, l iquidate in € 38 9,00, di cui € 43 ,00 per esborsi.ed € 34 6,00 per competenze, olt re spese ge nerali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiarato procuratore. Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in ### oggi 22/01/2026 ### (Dott. ### 4

causa n. 13104/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvano Trane

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 387/2025 del 11-03-2025

... Ministero derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario. 5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini: - a.s. 2020/2021: dal 5/11/2020 al 30/6/2021 (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2021/2022: dal 29/10/2021 al 24/12/2021 (= 56 giorni), dal 9/12/2021 al 30/6/2022 (= 203 gg., v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2022/2023: dal 27/9/2022 al 4/11/2022 (= 38 gg.), dal 7/1/2023 al 6/4/2023 (= 89 gg.), dal 27/5/2023 all'1/6/2023 (= 5 gg.), dal 26/4/2023 al 28/4/2023 (= 2 gg.), per un totale di 134 gg nell'annualità scolastica (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2023/2024: dal 25/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegati al ricorso). La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico inserita nelle graduatorie provinciali, come dichiarato dal procuratore della parte a verbale d'udienza. 6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di (leggi tutto)...

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N. 3248/2024 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI ### Il Giudice del ### del Tribunale di Velletri, dott.ssa ### all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3577/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”, #### nata a #### il ### (C.F ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) del ### di ###, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente - ###'#### (C.F. ###) in persona del ### pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato in ### via dei ### n 12, contumace; - Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo 1.Con ricorso in riassunzione depositato il #### adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per l' anno scolastico 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 condannare il Ministero dell'### al pagamento della somma di €2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell' Avv.to ### quale anticipatario anche delle spese” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.  2.### dell'### e del ### restava contumace in giudizio.  3.Il ricorso veniva preliminarmente promosso innanzi al Tribunale di ### in data ###, ma il Giudice con ordinanza del 13/6/2024 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri, con termine di 30 giorni per la riassunzione; il procedimento veniva riassunto innanzi a questo Tribunale il ###. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 11/3/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.  ### della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.  2. In fatto e in diritto 4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'### e la legittimazione passiva dell'### scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.  5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini: - a.s. 2020/2021: dal 5/11/2020 al 30/6/2021 (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2021/2022: dal 29/10/2021 al 24/12/2021 (= 56 giorni), dal 9/12/2021 al 30/6/2022 (= 203 gg., v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2022/2023: dal 27/9/2022 al 4/11/2022 (= 38 gg.), dal 7/1/2023 al 6/4/2023 (= 89 gg.), dal 27/5/2023 all'1/6/2023 (= 5 gg.), dal 26/4/2023 al 28/4/2023 (= 2 gg.), per un totale di 134 gg nell'annualità scolastica (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2023/2024: dal 25/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegati al ricorso). 
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico inserita nelle graduatorie provinciali, come dichiarato dal procuratore della parte a verbale d'udienza.  6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 7.Il d.P.C.M. n. ###/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.  8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  ### il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria”.  6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.  ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (### Cons. di Stato sent. 1842/2022).  10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di ### con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la ### 1999/70/CE e del relativo ### quadro.  11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10 agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della ### elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.  12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione ### con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”.
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari. 
La Corte ha precisato che l''istituto della ### docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la ### va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
La sentenza ha anche precisato, che poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. 
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. 
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.  1) ### docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (### Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.  5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. * * *  14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di ### l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente alle annualità 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024 sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della ### docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.  15. Nell'a.s. 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività lavorativa con supplenze brevi per un totale di 134 giorni lavorativi, inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte d'Appello di Torino 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alla predetta annualità scolastica, la domanda deve essere rigettata.  16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore del ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.  3. ### di lite 16. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur essendo il convenuto contumace (sul punto si veda Cass. civ. sez VI, ord. n. 1287/2019 del 15/5/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 373 del 13/1/2015).  P.Q.M.  Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024; - rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023; - ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore della ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L.  724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; - compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### l'11 marzo 2025.   

Il Giudice
del ### dott.ssa


causa n. 3577/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Veronica Vaccaro

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 611/2026 del 11-01-2026

... danno, di cui al pignoramento ricevuto dal datore di lavoro, con conseguente ammissib ilità del ricorso pro post o avverso le pretese in contestazione, di cui il #### aveva avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo consegnat i dall'esatt ore, richiesti dopo la trattenuta dello stipendio accusata a seguito di ppt”. 4. Con il terzo motivo si denu ncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.[,] letto in combinato disposto con l'art. 100 c.p.c. e gli artt. 2 946 e 2948 c. c.”. “Premessa la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, nel caso di specie risultavano ampiamente maturati i termini di prescrizione previsti in materia di ### e ### e di diritti camerali”. 5. Nell'ordine di graduazione logica dei motivi, che compete a questa S.C impartire, assume priorità il secondo, che è fondato. 5.1. ### di ruolo non è impugnabile ad eccezione dei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall'art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024. 5.1.1. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, “in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20213/2022 R.G. proposto da: ### (c.f. ###), residente ###/A, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in ### N. 212, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### in persona del ### “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'### (######) e presso la medesima domiciliat ### -controricorrente avverso SENTENZA di ### del #### n. 153/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 23/10/2025 dal ### Rilevato che: 1. Dagli atti di causa si apprende che ### impugnava innanzi la CTP d i ### gli estratti di ruolo posti a fondamento di pignoramento presso terzi subito sullo stipend io, in uno alle sottese cartelle, denunciando di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto, con conseguente maturazione del termine di prescrizione: segnatamente - p. 5 ric. - “con solo riferimento alle pretese ancor oggi in contestazione si evidenziava come si trattasse di imposte ### e ### riferite all'anno 1994 e di un d iritto camerale per l'an no 2008, per cui alla data di conoscenza della pretesa risultavano decorsi ben 22 (### e ### ed 8 (diritto camerale) anni; dacché il decorso dei termini prescrizionali vigenti in materia”.  2. ### accoglieva il ricorso, ritenendo prescritte tutte le cartelle.  3. L'### delle entrate-### proponeva appello in relazione alle due cartelle relative a ### e ### ed al diritto camerale in uno ad altra non più rilevante, deducendo - come da sentenza in epigrafe - che, “per tali cartelle sarebbe stata provata in atti la ritualità della notifica per cui, rispetto ad esse, il ricorso avrebbe dovut o essere dichiarat o inammissibile; in ogni caso, stante la successiva not ifica di corre late intimazioni di pagamento, non si sare bbe neanche verificata la prescrizione ritenuta dal primo giudice”.  3.1. Nella resistenz a del contribuent e, la CTR del ### con la sentenza in epigrafe, i n accoglime nto dell'appello, dichia rava “inammissibile il ricorso introduttivo in re lazione all e cartell e ###511402000 e n. ###729079000”, in mot ivazione essenzialmente osservando che trattavasi “di cartelle ricomprese 3 nell'intimazione di pagamento n. ### d i cui parte appellante ha dimostrato - mediante la produzione della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale - l'avvenuta, rituale notifica il 21 luglio 2016 con il rito dell'irreperibilità assoluta”, sicché, “in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente noti ficata e no n opposta nei termini di legge, è inammissibi le l'impugnazione di un estratt o di ruolo successivamente conseguito”; “ciò, a prescindere dal rilievo che, nel caso di specie, nessun termine prescrizionale dei crediti tributari risulta decorso nell'arco di tempo intercorrente tra la notifica della suindicata intimazione di pagamento e la proposizione del ricorso introduttivo”.  4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motiv i, ulteriormente insistiti con memoria del 13.10.2025; resiste l'### delle entrate-### con controricorso. 
Considerato che: 1. Tutti i motivi, per ragioni di sintesi espositiva, si prestano ad essere enunciati congiuntamente.  2. Con il primo motivo si denun cia: “### dell'impugnata sentenza[,] letta in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, in combinato disposto con gli artt. 140 e 143 c.p.c.”. “Dalla relata di notificazione e dalla visura anagrafica, prodromiche al successivo deposito presso la casa comunale[,] emergeva, pacificamente[,] la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento, essendo stata posta in essere la notificazione senza il rispetto delle disposizioni normative di che trattasi”.  3. Con il secondo moti vo si d enuncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c.[,] letto [in uno al]l'art. 100 c.p.c. e [a]gli artt.  19 e 21 D.Lgs. 546/1992”. Sussiste “nel caso di specie concreto interesse, posto che a fronte della mancata notifica degli atti presupposti, l'odierno 4 ricorrente ave[va] necessità di ottenere l 'accertamento dell'ill egittimità della pretesa azionata in suo danno, di cui al pignoramento ricevuto dal datore di lavoro, con conseguente ammissib ilità del ricorso pro post o avverso le pretese in contestazione, di cui il #### aveva avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo consegnat i dall'esatt ore, richiesti dopo la trattenuta dello stipendio accusata a seguito di ppt”.  4. Con il terzo motivo si denu ncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.[,] letto in combinato disposto con l'art. 100 c.p.c. e gli artt. 2 946 e 2948 c. c.”. “Premessa la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, nel caso di specie risultavano ampiamente maturati i termini di prescrizione previsti in materia di ### e ### e di diritti camerali”.  5. Nell'ordine di graduazione logica dei motivi, che compete a questa S.C impartire, assume priorità il secondo, che è fondato.  5.1. ### di ruolo non è impugnabile ad eccezione dei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall'art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024.  5.1.1. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, cond izione dell'azione avente natura ‘dinamica' che, come tale , può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fi no al momento de lla decisione; la citata disposizion e, dun que, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico 5 interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità med iante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fin o all'adunanza camerale opp ure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. 
C. cost . n. 190 del 2023 h a dichiarato inammi ssibili le quest ioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., atteso che eventuali modiche al sistema spetterebbero ad un interve nto legislativo. 
In sintesi, il contribuente ha interesse ad impugnare nei casi delineati dalla suddett a disciplina, o comunque qualora dimostri un effettivo bisogno di tutela.  5.2. Nel caso di spe cie, il contribuente ass olve l'onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di un concreto interesse ad impugnare gli estratti di ruolo con le prodromiche cartelle, in ragione del subito pignoramento, proprio sulla base di tali titoli, di parte dello stipendio.  6. Può procedersi ad esaminare il primo ed il terzo motivo.  7. Fondat o è il primo, che si sottr ae all'eccezione d'inammis sibilità formulata in controricorso perché (di là d all'impre ciso riferimento, in rubrica, all'art. 143 cod. proc. civ., inapplicabile ex art. 60, ult. comma, DPR n. 600 del 1973) deduce con chiarezza la violazione delle norme sulla notifica ai cd. irreperibili assoluti, con conseguente assorbimento del terzo.  7.1. Non è qui in discu ssione la necessità - ritenuta dalla CTR - dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento , che può definirsi intermedia, in riferimento a cartelle pur in ipote si mai notificat e. Al riguardo, recente mente, questa S.C. ha compiutamente e splicitato il 6 principio, per vero già present e in giurisp rudenza, secondo cu i “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all 'avviso di mora, costituisce atto rientrante ne l novero di quelli tassativame nte elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove no n impu gnato ne i termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidet to termine” ( Cass. n. 20476 del 2025).  7.2. Tuttavia, tornando “funditus” al caso di specie, la ### senza, per vero, alcuno specifico confronto con le puntuali doglianze del contribuente, assume essere stata a questi validamente notificata, “il 21 luglio 2016 con il rito de ll'irreperibil ità assoluta”, l'intimazione di pagamento ###, sulla base della “produzione”, da parte dell'### “della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale”.  7.3. Dai documenti a fini di precisione ed autosufficienza fotoriprodotti in ricorso (pp. 13 e 14) e comunque ad esso altresì allegati, emerge che la condizione di “irrp[eribilità] assoluta dopo visura”, attestata dal notificatore nella relata del 19 luglio 2016 per notifica effettuata “in via degli ### 90 0 0171 Roma”, relata re cante, nella parte superiore, l'annotazione: “16.6.16[.] Si rich[iede] visura”, fonda su una visura storica per individu o del Comune di ### c he tuttavi a attesta la residenza di “### vivo residente ###“via degli ### n. 90/A”.  7.4. Ora, costituisce insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, “in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima d i effettuare la notifica secondo le modalit à previste, per gli ‘irreperibili assoluti', dall'art. 60, comma 1, lett. e), del 7 d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volt e a verificare che i l contribuente no n abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (Cass. n. 8823 del 2024). Le ricerche che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono compiere sono, anzitutto, quelle anagrafiche, onde verificare nel Comune del domicilio fiscale l'esistenza di abitazione, ufficio o azienda. Invero - come recentemente puntualizzato - “il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosci uta, deve soltanto provvedere al deposi to dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo [- notasi -] quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, at testazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (Cass. n. 14658 del 2024).  7.5. Nel caso di specie, allo stato, salve diverse evidenze che dovranno essere verificate d al giudice di merito in sede di rinvio, alla luce dell a relata e di tutti gli atti comunque relativi alla notifica, difetta l'indicazione di ricerche compiute in riferimento all'indirizzo di ### via degli ### 90, ove la notifica è stata tentata, constando anzi, in contrario, risultanza anagrafica, previamente acquisita dallo stesso notificatore ma non tenuta in considerazione dalla ### della residenza, e dunque presumibilmente dell'abitazione, del contribuente in quel di ### via degli ### n. (non 90, ma) 90/A.  8. Sulla base di quanto precede, ha errato la CTR nel ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. ### in data 21 luglio 2016. 8 9. Ne consegue che la sentenza impugnata va “in parte qua” cassata con rin vio per nuov o esame, nel corso del qu ale il g iudice di me rito, nondimeno, dovrà tenere conto anche della regolarità d ella notifica di eventuali ulteriori atti di intimazione, di cui il controricorso (cfr. in part. p.  2) assume l'esistenza, siccome suscetti bili, essi pure di per sé soli, di rilevare alla luce dell'insegnamento poc'anzi ricordato (Cass. n. 20476 del 2025 cit.). All'e sito, dovrà detto giudice procedere alla defi nitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado.  P.Q.M.  In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sente nza impugnat a con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. 
Così deciso a ### lì 23 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Salemme Andrea Antonio

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