blog dirittopratico

3.673.183
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 292/2023 del 23-01-2023

... giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 7630/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ###, ### i procuratori delle parti all'udienza del 16.1.2023; Sciolta la riserva assunta in tale data; Nella causa avente n. R.G. 7630/2020; Ha pronunciato la seguente: #### rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett.  dom. in ### in ### S. ### n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via ### da ### n. 3, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto: -di aver lavorato presso il ### sas di ### successivamente denominato ### sas di ### con la qualifica di ### dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; -di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di ### -di aver inviato in data ###, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; -che in data ### il ### sas di ### succeduto al ### sas di ### le intimava il licenziamento senza alcun preavviso; -che ad ella non venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016, data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione ### sas di ### pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. 
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. 
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società ### di ### al ### e ### spa, socio di maggioranza del ### di ### per una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa ### nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del ### di ### tutte le sue pregresse pendenze lavorativa. Pertanto, esso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; spese vinte con attribuzione. 
La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente, in virtù di decreto presidenziale, per la prima volta all'udienza del 14.2.2022, dove il ### esperiva il tentativo di conciliazione. 
Constatato il fallimento della conciliazione, in quanto la ricorrente dichiarava di non accettare la proposta del Tribunale, mentre il resistente aderiva alla stessa, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.1.2023 onerando le parti al deposito di documentazione integrativa. 
In tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla parte resistente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 3126 dell' 8 febbraio 2011). 
Orbene, dal principio suesposto discende che, muovendo da una valutazione complessiva degli atti di parte ricorrente, le carenze espositive della domanda introduttiva non hanno inciso sulla determinazione del petitum e della causa petendi, che risultano chiari ed intellegibili nella loro sostanza. 
Nel rito del lavoro, poi, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889; si veda anche, per l'affermazione del medesimo principio, Cass. 18 giugno 2002, n. 8839). 
Nel merito, la ### assume di aver diritto al pagamento del TFR per l'intero rapporto intercorso alle dipendenze del ### sas di ### nonché delle differenze retributive non corrisposte, a seguito del cambio di denominazione societaria, dalla società convenuta, così come indicate in ricorso. 
Tali deduzioni risultano fondate. 
Occorre, innanzitutto, rilevare che dalla visura camerale storica della società resistente ### srl, al punto 10 -rubricato “storia delle modifiche”- ( all.to n. 4 di parte convenuta), si evince che con protocollo del 9.6.2016 a seguito della cessione delle quote della società ### di ### sas alla società ### e ### spa e a ### (cfr. sul punto, altresì, l'atto di cessione delle quote -all.to n. 3 di parte resistente-), vi è stato un mutamento della denominazione societaria del ### sas di ### in ### sas di ### Successivamente, con protocollo del 29.7.2020 vi è stata un'ulteriore variazione della denominazione societaria, nonché della forma giuridica, la quale è mutata in ### di ### srl di ### A quanto precede consegue che la mera variazione di denominazione non ha inciso sull'esistenza della società originariamente datrice della ricorrente e che, pertanto, il soggetto giuridico resta unico ed unitario, non essendosi verificata la sua cessazione e la nascita di una nuova società, ma configurandosi esclusivamente, in tal guisa, una modifica di un aspetto organizzativo interno al medesimo soggetto. Sul punto, giova rammentare i principi dettati di recente dalla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che: “1.1. - Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. 
Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa, riducendo i costi di transazione. 
Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato; alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art.  2556 c.c.); alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità; sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese.  1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede ###mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la "continuità" giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). 
Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 c.c., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006, 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione; Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). 
Gli stessi principi sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in presenza del mutamento dell'oggetto sociale (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931) ed a fronte della prospettata perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome (Cass. 17 luglio 2007, n. 15950)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). 
Quanto affermato comporta che la società convenuta resta debitrice dei crediti da lavoro vantati dalla ricorrente anche per il periodo antecedente all'atto della cessione delle quote societarie del 26.5.2016 a cui la stessa non ha espressamente rinunciato. 
A questo punto, è opportuno procedere all'accertamento della domanda di pagamento del TFR proposta dalla ricorrente. Sotto il profilo probatorio, va premesso che “il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.  1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057); di conseguenza, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto pagamento del ### Nel caso di specie, non risulta fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente la quale sostiene che il TFR non debba essere corrisposto alla ### in virtù dell'inserimento nell'accordo di cessione delle quote societarie di una clausola di esonero della responsabilità per i debiti esistenti verso terzi alla data della sua stipulazione. Essa, invero, non può essere opposta alla ricorrente, innanzitutto, perché non si è verificato un cambiamento del soggetto giuridico e, dunque, un mutamento del datore di lavoro che rimane sempre il medesimo. 
Inoltre, il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non può essere rinunciato in via preventiva dal lavoratore. In argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n.14510). Pertanto, da un lato, il diritto alla liquidazione del TFR della ### non può in ogni caso rientrare tra quelli oggetto della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'atto di cessione delle quote, poiché in tale data il rapporto di lavoro era ancora sussistente, e, dall'altro, per le medesime ragioni, tale diritto non può essere ricompreso nell'atto di rinunzia alle spettanze lavorative del 20.5.2016 sottoscritto dalla ricorrente, il quale involge le altre voci retributive maturate sino a quel momento, che, infatti, non sono state richieste in questo giudizio. 
A corroborare quanto espresso in narrativa vi è anche il dato documentale rappresentato dalla ### del 2017 rilasciata dalla società convenuta inerente alla posizione lavorativa della ### (cfr. all.to n. 2 di parte ricorrente), che indica l'importo di euro 20.931,89 a titolo di TFR accantonato in azienda. Tale certificazione riveste, a ben vedere, natura confessoria, operando in questa ipotesi i principi della giurisprudenza secondo cui “### depositato dal datore di lavoro (anche dopo qualche mese la data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore) costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore” (Corte appello ### sez. lav., 30/07/2019, n.1581). 
Allo stesso tempo, è infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui la certificazione in questione rappresenterebbe un errore del consulente aziendale. Ciò in quanto il convenuto non ha allegato e provato di essersi attivato per emendare a tale presunto errore, né di aver redatto un atto di rettifica all'### delle ### per rimediare allo stesso. E neppure il documento citato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del ### in tal caso, infatti, trovano applicazione i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui: “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.###). 
Venendo, invece, alle altre differenze retributive vantate dalla ricorrente per il periodo successivo al mutamento della denominazione societaria sino al licenziamento, ovvero il rateo dello stipendio di maggio 2016 e lo stipendio del mese di giugno 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016 e l'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, la loro debenza non è stata specificamente contestata nella memoria difensiva dal resistente. Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare l'impossibilità di accertarne la determinazione in quanto la richiesta di controparte risultava priva di uno sviluppo contabile e di un riferimento contrattuale, ma non hai mai contestato la debenza anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, trova applicazione nel caso de quo il principio di non contestazione. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., invero, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale onere riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti ( Cass. 12748/2016). Pertanto, in assenza di specifica e tempestiva contestazione, si considera pacifica la debenza delle differenze retributive diverse dal TFR richieste nel ricorso, anche alla stregua della circostanza secondo cui, sulla base della giurisprudenza summenzionata, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione di tali voci retributive. 
Con espresso riferimento, poi, all'indennità sostituiva del mancato preavviso, essa “ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l'organizzazione aziendale. In effetti, l'istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell'interruzione del rapporto” (Corte appello ### sez. lav., 20/04/2022, n.164). 
In relazione all'onere della prova di tale indennità, è d'uopo evidenziare i principi delineati dalla giurisprudenza ad avviso della quale: “Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto. Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso” (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2009, n.21311). 
Nella fattispecie in esame, nonostante il Tribunale abbia onerato entrambe le parti a dedurre sullo specifico punto chiedendo chiarimenti sulle modalità del licenziamento, le stesse non hanno allegato nulla; di guisa che, in mancanza della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola.  ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. 
Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. 
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in data ### su onere del Tribunale, immuni da vizi logici e ontologici e coerenti con il dato normativo e documentale in atti, e non contestati in modo specifico dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore della ### della somma di euro 32.345,51 per differenze retributive, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### per le causali di cui in motivazione. 
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito; d) Compensa le spese di lite tra le parti per la residua metà. 
Si comunichi. 
Aversa, 20.1.2023 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 7630/2020


causa n. 7630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paladino Giannicola

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22499/2024 del 08-08-2024

... trattando la fattispecie alla stregu a di un rapporto di lavoro come trasfertista, telelavoro, lavoro agile) disapplicato la normativa denunci ata, che impone al datore l'assegnazione al lavoratore di una sede di impiego e, di conseguenza, di una nuova in caso di cessazione di quella di origine (quinto motivo); 8 5. ess i, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 6. di fetta l'interesse del ricorrente al loro scrutinio, per la formazione di giudicato sulla prima ratio decidendi (dal primo periodo di pg. 6 al primo capoverso di pg. 9 della sentenza), per il rigetto dei precedenti motivi, co ngiuntamente esaminati, veicolando questi ultimi censure riguardanti la seconda ratio (“Per completezza di motivazione … ”: dal secondo capoverso di pg. 9 all'ultimo di pg. 11 della sentenza); 7. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nel la ricorrenza dei presupposti processuali (Ca ss. s.u. 20 settembre 2019, 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 24171-2021 proposto da: ###.P .A., in persona del legale ra ppresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 67, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agl i avvocati ### BELEFFI, ### - ricorrente - contro ### domiciliata in #### presso la CA NCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ###### - controricorrente - ### disciplinare e rifiuto giustificato di trasferimento R.G.N. 24171/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 03/07/2024 CC avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 225/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal C onsigliere Dott. ### PATTI.  ### 1. con sentenza 22 luglio 2021, la Corte d'appello di Torino ha annullato il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato il 3 marzo (a mezzo PEC in reiter azione dello stesso già comunicatole a mezzo raccomandata il 29 gennaio) 2020 da ### s.p.a. a ### e condannato la società a corrisponderle l'indennità risarcitoria co mmisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al 30 settembre 2020 e l'indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto giustificato il rifiuto della lavoratrice, in quanto eccezione di inadempimento legittimamente opposta a norma dell'art. 1460 c .c., al trasferimento, disposto con letter a del 27 novembre 2019, dall'unità operativa di ### (alla quale ella era stata assegnata dal 1° settemb re 2013 con mansioni di presidio e gestione segretariale del locale show-room e dal 1° settembre 2014 incaricata, in aggiunta, dell'attività di promozione commerciale al di fuori della sede lavorativa assegnata) presso la sede ###decor renza dal 7 genn aio 2020; e pertanto illegittimo il licenziamento intimatole, con lettera del 29 gennaio 2020, non avendo ella mai ivi preso ser vizio, per assenza ingiustificata superiore a cinque giorni lavorativi. 3 La Corte subalpina ha escluso, infatti, il nesso di causalità tra le ragioni tecnico - organizzative addotte dalla soc ietà datrice (chiusura dello show-room di ### comportante l'inutilizzabilità della prestazione lavorativa della predetta) e il trasferimento disposto, smentite dalla preminenza delle mansioni di promozione commerciale svolte da oltre cinque anni dalla lavoratrice all'esterno, a fronte del permanere nell'area di ### dell'interesse di ### s.p.a. per lo svolgimento di tali mansioni, pure espl icitato dalla mail del 28 novembre 2019 inviata alla lavoratrice ed in cui si proponeva la novazione del rapporto di lavoro subordinato in uno di agenzia, approfittando dell'opportunità di fruizione della ### 3. inoltre, “per completezza di motivazione”, la Corte d'appello ha acc ertato la legittimità del rifiuto di trasferimento della lavoratrice, in mancanza di prova, nell' onere datoriale, delle ragioni organizzative produttive tanto presso la sede di ### quanto presso quella di ### comportante l'illegittimità del licenziamento; 4. ess a ha pertanto ritenuto l'insu ssistenza, per di fetto di illiceità, del fatto contestato ed applicato la tutela reintegratoria, ai sensi del testo novellato dell'art. 18, quarto comma legge 300/1970; 5. con atto notificato il 17 settembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui la lavoratrice ha resistito con co ntroricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'ar t.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.  ### 4 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c., 414, quinto comma, 421, secondo comma, 112, 115, primo e secondo comma, 416, 116, secondo comma c.p.c., 2697 e 1460 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la prova da parte della società delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittima nti il trasferimento della lavoratrice, nonostante l'accertato presupposto di chiusura della sede di ### e la necessità di sua riassegnazione ad altra sede (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato l'irrilevanza delle limitazioni dello ius variandi nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore, conseguente ad un atto unilaterale disposto dal datore di lavoro non già nell'interesse proprio esclusivo, ma del lavoratore quale misura adottata per evitargli la perdita del posto, ne ll'impossibilità - non a ltrimenti ovviabile - di una prosecuzione dell'attività lavorativa nella sede cessata (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., anche con riferimento agli artt. 2697 e 1460 c.c., per non essere la datrice tenuta a dimostrare l'inevitabilità del trasferimento sotto il profilo dell'inutilizzabilità del datore presso la sede di provenienza, per la sufficienza del trasferimento a costituire una delle possibili scelte adottabili dalla medesima sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (terzo m otivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 - 2734 c.c., anche in relazione agli artt. 115, primo comma e 116 c.p.c., per erronea attribuzione da parte della Corte territoriale di un valore confessorio alla mail del 28 novembre 2019, ancorché non proveniente dal legale rappresentante della società datri ce, anche in violazione del principio della sua inscindibilità, in contrasto con il complessivo tenore letterale del documento e con le risultanze istruttorie (sesto moti vo); nullità della sentenza per motivazione 5 contraddittoria, perplessa ed apparente, per avere, pur accertato tra gli incarichi della lavoratrice anche il presidio per una porzione di tempo del lo show room di ### o, ritenuto legittimo il suo rifiuto di trasferimento ad altra sede, nonostante la chi usura dello spazio espositivo non ne avesse più reso necessaria la posizione in relazi one a tale compito, con il contraddittorio risultato di una lavoratrice senza sede d'impiego (settimo motivo); 2. ess i, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 3. il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato - che deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedi mento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa - non può essere dilatato fino a comprend ere il merito del la scelt a operata dall'imprenditore; né quest'ultima deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Cass. 28 aprile 2009, 9921; Cass. 2 marzo 2011, n. 5099; Cass. 30 maggio 2016, 11126; Cass. 24 agosto 2022, n. 25303, in motivazione sub p.to 6).  ### canto, la verifica di conformità a buona fede, ai sensi dell'art. 1460, secondo comma c.c., della condotta del lavoratore, da effettuare necessaria mente sul la base delle circostanze del caso concreto, è rimessa all'esame del giudice di merito e d è incensurabile in ca ssazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Cass. 19 maggio 2022, n. 1620 6, in motivazione sub p.to 3.2, con 6 richiamo ai precedenti di Cass. 11408/2018, Cass. 4709/2012, Cass. 11118/2002); 3.1. nel caso di specie, non ricorre la violazione delle norme denunciate, in parte neppure configurabile, trattandosi piuttosto di una co ntestazione della valu tazione probatoria e della ricostruzione del fatto come accertato dalla Corte, congruamente argomentata (dal primo periodo di pg. 6 al primo capoverso di pg. 9 della sentenza). In particolare, non sussiste violazione in materia di confessione, essendo indubbio che come tale si possa qualificare un atto, in cui coesistano un elemento soggettivo - consistente nella consapevo lezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte - e un elemento oggettivo - ricorrente nell'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma o ggetto della confessione che escluda qualsiasi contestazione sul punto - dal quale derivi un conc reto pregi udizio all'inter esse del dichiarante e, al contempo, un co rrispond ente va ntaggio nei confronti del destinatario della dichiar azione (Cass. S.U. 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. 23 maggio 2018, n. 12798; 17 aprile 2023, n. 10114, in motivazione sub p.to 8). Ma di ciò qui non si tratta, quanto pi uttosto di un mero passaggio argomentativo (al terz'ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza (“### parte … ”), in funzione di rinforzo a chiusura di un accertamento in fatto basato su plurime risultanze istruttorie; 3.2. neppure, infine, sussiste una motivazione contraddittoria, o perplessa, o apparente, posto che, in seguit o alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non è più deducibile quale vizio di leg ittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art. 7 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Sicché, tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivament e incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una null ità processuale deducibile in se de di legittimità ai sensi dell 'art.  360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 25 settembre 2018, 22598; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090): il che certamente non si verifica nel caso di specie; 4. la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697 c.c., 434, primo comma c.c., anche in relazione all'art. 115, primo comma c.p.c., per avere la Corte territoriale negativamente valutato, in danno della società ricorrente oner atane, la mancata allegazione e prova delle diverse mansioni di adibizione della lavoratrice presso la sede di ### nonostante l'accer tamento della circostanza in primo grado e in difetto di una specifica richiesta in grado di appello della lavoratrice di modificare la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 1 e 3 d.lgs. 152/1997, 7quinquies legge 225/2016 (di conv. con mod. d.l. 193/2016) e art. 51, sesto comma d.p.r. 917/1986, per avere la Corte territor iale (implicitamente trattando la fattispecie alla stregu a di un rapporto di lavoro come trasfertista, telelavoro, lavoro agile) disapplicato la normativa denunci ata, che impone al datore l'assegnazione al lavoratore di una sede di impiego e, di conseguenza, di una nuova in caso di cessazione di quella di origine (quinto motivo); 8 5. ess i, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 6. di fetta l'interesse del ricorrente al loro scrutinio, per la formazione di giudicato sulla prima ratio decidendi (dal primo periodo di pg. 6 al primo capoverso di pg. 9 della sentenza), per il rigetto dei precedenti motivi, co ngiuntamente esaminati, veicolando questi ultimi censure riguardanti la seconda ratio (“Per completezza di motivazione … ”: dal secondo capoverso di pg. 9 all'ultimo di pg. 11 della sentenza); 7. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nel la ricorrenza dei presupposti processuali (Ca ss. s.u. 20 settembre 2019, 23535).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 3 luglio 2024  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Patti Adriano Piergiovanni

M
2

Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 1300/2025 del 13-11-2025

... stata assunta la ### prevede anche la possibilità di lavoro agile ed in smart working, e dunque che la medesima potrà occuparsi del figlio dovendo viaggiare esclusivamente verosimilmente per tre giorni settimanali. Dunque, ritiene il collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio ### a carico del ### da corrispondere alla ### nella somma mensile di euro 100,00 tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra ricostruita, della circostanza per la quale il ### contribuisce anche con l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà su cui grava un mutuo da lui corrisposto tuttora con rata mensile di euro 550,00 ed infine dalla circostanza non contestata per cui il figlio ha aumentato rispetto alla separazione la frequentazione con il padre sia infrasettimanale che con riguardo ai pernottamenti. La spese di lite devono essere compensate per le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., così decide: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### di #### il ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa ### dott. ### relatore dott. ### riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865 del ### degli ### dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio TRA ### nato a ### il ###, residente in ### di ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; - ricorrente E ### nata a ### il ###, residente in ### di ####, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura speciale in atti; - resistente Con l'intervento del ###.  ###'udienza del 28.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, ed il ### rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando ai difensori termine di 30 giorni per deposito di note autorizzate in replica alle circostanze dedotte dalla controparte e per eventuali ulteriori precisazioni delle conclusioni.   Svolgimento del processo Con ricorso depositato il ###, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, ### premesso che in data 23 maggio 2009 aveva contratto in ### di #### matrimonio concordatario con ### e che dalla loro unione era nato il figlio ### il ### in ### esponeva che il 21 dicembre 2022 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato le conclusioni congiunte depositate dai difensori delle parti nella causa di separazione giudiziale, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti e che erano decorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione. 
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva: - che a seguito dell'accordo di separazione omologato, era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio ai genitori con collocamento presso la madre, regolamentazione della frequentazione padre figlio, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili e le spese straordinarie al 50% tra le parti oltre al pagamento della somma di euro 1.000,00 avente natura transattiva rispetto a tutte le pretese economiche dei coniugi; - che la resistente aveva iniziato un lavoro in provincia di ### per cui il figlio trascorreva un tempo superiore con il padre rispetto alle pattuizioni della separazione ed inoltre il figlio aveva la volontà di trascorrere maggiore tempo con il padre; - che la madre non poteva né accompagnare né ritirare il figlio da scuola, per cui vi provvedevano il padre ed i nonni materni e il figlio trascorreva con il padre quasi tutti i pomeriggi della settimana; - che la ### era stata assunta dalla ### di ### con la qualifica di ### amministrativo cat. C, contratto a tempo pieno, e la sua situazione reddituale era migliorata, in quanto in precedenza aveva un contratto part time con guadagno di 557,00 euro mentre attualmente era stata assunta con un contratto con paga di circa 1480,00 euro per 13 mensilità; - che il ### lavorava quale ### con la qualifica di appuntato scelto presso la locale caserma di ### di ### percependo un reddito di circa 1.700 euro mensili, cui devono aggiungersi le indennità accessorie in base ai turni lavorativi di regola ammontanti ad euro 200,00 mensili ma era gravato da un mutuo per la casa coniugale con rata mensile di euro 561,50 e due finanziamenti per acquisto di auto e ristrutturazione per complessivi euro 500,00 mensili; - che il ricorrente aveva la possibilità di organizzare i propri turni di lavoro per dedicarsi alla cura del figlio, che ormai aveva una propria cameretta nell'abitazione paterna dove aveva trasferito i propri beni personali. 
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione paterna, con mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori nei periodi di rispettiva frequentazione e ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie relative al figlio. 
In data ### si costituiva in giudizio ### la quale contestava gli avversi assunti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e deduceva: - che tra le parti era stata emessa sentenza parziale sullo status 259/2022 ed in seguito sentenza definitiva in cui erano state ratificate le conclusioni congiunte depositate; - che il ricorrente aveva la finalità di riappropriarsi della casa coniugale e per tale motivo aveva coinvolto il figlio per raggiungere il suddetto obiettivo; - che la resistente aveva avuto un nuovo incarico lavorativo con orari diversi e con trasferta quotidiana presso gli ### della ### di ### con rientro nel domicilio intorno alle ore 18,30 per due giorni settimanali; - che era stato richiesto al ### di modificare le modalità di frequentazione con il figlio al fine di fare coincidere i giorni di permanenza dal padre con i due pomeriggi in cui la madre rientrava verso le 18,30; - che la madre riusciva ad organizzare gli accompagnamenti del figlio facendo ricorso all'ausilio dei suoi genitori e di amici di famiglia mentre il ### aveva non solo negato la modifica dei giorni ma anche cominciato a porre in esser un controllo ossessivo sugli spostamenti del bambino; - che il figlio aveva cominciato a manifestare malesseri improvvisi e stati di ansia ed irrequietezza; - che il ricorrente aveva dichiarato nell'anno 2022 redditi complessivi per euro 32.736,00 ed era titolare di due immobili, di moto e scooter e di una barca mentre la resistente aveva dichiarato nell'anno 2023 redditi complessivi per euro 13.318,00 e per l'anno 2022 euro 8.487,00, non era titolare di alcun bene immobile ed era proprietaria esclusivamente di una autovettura. 
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di frequentazione padre figlio, l'assegnazione della casa familiare a favore della resistente, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio di euro 250,00 mensile con decorrenza dal mese di agosto 2022, e spese straordinarie al 50% tra le parti. 
All'udienza presidenziale ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano personalmente le parti e il ### delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ritenuto necessario disporre l'audizione del figlio minore ### fissava udienza in data 12 gennaio 2024 riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori. 
In data ### veniva sentito il figlio delle parti alla presenza della dott.ssa ### psicologa in servizio presso la ### 4. 
Veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. con cui veniva disposta la conferma dei provvedimenti di separazione ed in particolare dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e, dato atto dell'ampia frequentazione di ### con il padre, una riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 150,00 mensili. Venivano rigettate le richieste di prova, tra cui anche di ### e disposto un aggiornamento della situazione reddituale delle parti con deposito entro il 5 gennaio 2025 dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni. ### del 24 gennaio 2025 è stata rinviata per esigenze di congedo ordinario al 28 maggio 2025. In tale data, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, ed il ### ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando ai difensori termine di 30 giorni per deposito di note autorizzate in replica alle circostanze dedotte dalla controparte e per eventuali ulteriori precisazioni delle conclusioni. 
Motivi della decisione ### il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 23 maggio 2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. 
Sulla domanda di affidamento e collocamento del figlio minore ### i difensori hanno richiesto l'affidamento condiviso del figlio, mentre con riferimento al collocamento il ricorrente ha richiesto l'affidamento paritario del minore e la resistente ha richiesto il collocamento prevalente presso la madre come disposto in sede di separazione giudiziale. 
In primo luogo, deve rilevarsi che non possono essere accolte le richieste di riapertura dell'istruttoria avanzata dal difensore della ### la quale ha richiesto disporsi una CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e condizioni migliori di affidamento e collocamento per il figlio, oltre accertamenti per il tramite della guardia di finanza e prova per testi.  ### ritiene di confermare l'ordinanza istruttoria del 28.2.2024 emessa dal ### delegato con cui le prove sono state rigettate per i seguenti motivi: “rilevato che le richieste di prove orali devono ritenersi inammissibili in quanto non rilevanti ai fini della decisione; considerato che deve essere rigettata la richiesta di CTU non essendo emersi profili di incapacità genitoriale delle parti e a seguito dell'audizione della minore che lo stesso risulta sereno e ben integrato nell'ambiente scolastico, familiare ed amicale dove vive; rilevato che la richiesta del difensore della resistente di accertamenti tramite la polizia tributaria appare meramente esplorativa” ed essendo la causa matura per essere decisa.  ### ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori in materia di affidamento e collocamento assunti in corso di causa nonché di frequentazione del padre con il figlio, tenuto conto che andrà comunque prevista in linea di principio una flessibilità per la frequentazione che presuppone collaborazione e dialogo tra i genitori nell'interesse del figlio, atteso la possibilità di modifica dei giorni di impiego per esigenze lavorative in particolare della ### atteso che il ### ha dichiarato di vere maggiore elasticità organizzativa per motivi di lavoro. 
A tale riguardo, occorre richiamare l'audizione del figlio ### che ha dichiarato all'udienza del 28 febbraio 2024, alla presenza di uno psicologo: “frequento la terza media presso la scuola ### a ### di ### Mi trovo bene a scuola come compagni e professori. Ho la media dell'8,5 al primo quadrimestre. Ho fatto calcio fino a ottobre dello scorso anno e poi ho sospeso perché ci sono stati problemi per la società sportiva. Ho voluto anche smettere perché i miei amici non frequentavano più la scuola di calcio. Adesso non faccio sport. Vado in bicicletta a ### di ### I miei genitori vivono entrambi a ### di #### madre sta lavorando in provincia di ### ed una volta l'ho anche accompagnata. ### madre lavora in un ufficio di energie rinnovabili. ### madre rientra dal lavoro verso le 15,00 tutti i giorni tranne martedì e giovedì che rientra verso le 18,00. Talvolta riesce anche a tornare prima a casa. ### madre lavora da circa un anno fuori ### Io esco da scuola alle 14.00. La mattina vado a scuola con un vicino di casa quando sono da mia madre. Il lunedì mi viene a prendere la zia materna e mangiamo insieme a casa di mia madre. Sto con mia zia fino a quando mia madre rientra a casa. Gli altri giorni mangio da mio padre e quando mia madre rientra vado a casa con lei. Dormo da mio padre il mercoledì tutte le settimane ed il giovedì alternando le settimane. I weekend sono alternati e iniziano dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina. Quando sono da mia madre mi accompagna il vicino di casa a scuola mentre quando sono con mio padre lui mi porta a scuola. 
Per me va bene questa organizzazione. I mei genitori abitano vicino a ### di ### A piedi le case distano 10 o 15 minuti. Dopo le medie vorrei fare il liceo di scienze applicate. Vi è una scuola a ### che dista 15 minuti con l'autobus. Già mi sono accordato con i miei genitori per la prossima scuola. Ho partecipato agli open day con mio padre e con mia madre. 
Lì andrò con l'autobus da solo e ci sono amici che hanno scelto la stessa scuola. Per me sarebbe meglio stare con mia madre il mercoledì che torna prima e con mio padre il martedì. Per me va bene stare lo stesso tempo con mio padre e mia madre perché mi trovo bene con entrambi.” Deve essere confermata la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla resistente tenuto conto che l'abitazione di ### di ### sita in via ### n. 49 rappresenta l'habitat domestico dove il figlio è cresciuto dapprima con i genitori ed in seguito con la madre, che deve essere preservato.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto in primo luogo che, essendo aumentata la frequentazione tra padre e figlio in maniera quasi paritaria, venga disposto l'affidamento diretto a ciascun genitore e in subordine la conferma dei provvedimenti emessi in via provvisoria mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. 
In sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di lavorare come ### scelto dei ### e di guadagnare in media euro 1.700,00 / 1.800,00 mensili essendo gravato da una rata di mutuo (acquisto e ristrutturazione) per la casa familiare assegnata alla ### di complessivi euro 550,00 circa oltre finanziamenti per circa 500,00 euro. Dalla documentazione reddituale esibita risultano stipendi di euro 1.600,00 circa in media in quanto già risulta detratta una cessione del quinto di euro 300,00 circa e rimborsi per mutui e finanziamenti per circa 550,00 euro mensili con redditi lordi dichiarati per il 2023 di euro 37.780,14 e per il 2022 di euro 33.932,26. 
La resistente, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., ha dichiarato di percepire euro 1.500,00 mensili e di non avere finanziamenti in corso. Tuttavia, in corso di causa è risultato che la resistente ha dapprima lavorato per alcuni mesi presso il comune di ### è stata assunta il 12 maggio 2025 presso l'avvocatura di Stato in ### presso cui dovrebbe avere un aumento di stipendio. Deve rilevarsi che il difensore della resistente ha documentato che il ### alle dipendenze dell'Avvocatura di Stato, presso cui è stata assunta la ### prevede anche la possibilità di lavoro agile ed in smart working, e dunque che la medesima potrà occuparsi del figlio dovendo viaggiare esclusivamente verosimilmente per tre giorni settimanali. 
Dunque, ritiene il collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio ### a carico del ### da corrispondere alla ### nella somma mensile di euro 100,00 tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra ricostruita, della circostanza per la quale il ### contribuisce anche con l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà su cui grava un mutuo da lui corrisposto tuttora con rata mensile di euro 550,00 ed infine dalla circostanza non contestata per cui il figlio ha aumentato rispetto alla separazione la frequentazione con il padre sia infrasettimanale che con riguardo ai pernottamenti.
La spese di lite devono essere compensate per le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., così decide: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### di #### il ### tra ### nato a ### il ### e ### nata a ### il ###, registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2009, atto n. 1, parte II, S. A; 2. dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento; 3. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre; le decisioni di maggior interesse per il minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute, saranno assunte di come accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio; 4. dispone che la casa coniugale sita in ### di ##### n. 49 venga assegnata alla madre ### in qualità di genitore collocatario del minore ### 5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà con l'assenso della madre e comunque, in caso di mancato accordo, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì all'entrata di scuola, tutti i martedì col pernotto e i giovedì con pernotto nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre; durante il periodo estivo il minore ### trascorrerà con il padre le vacanze per n. 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno; le vacanze scolastiche in occasione delle feste comandate saranno trascorse da ### parte con la madre e parte col padre, assicurando una equa distribuzione dei giorni tra i genitori. In caso di disaccordo il minore trascorrerà ad anni alterni la ### con un genitore e il ### con l'altro, il 31 dicembre con chi ha trascorso il ### e il primo dell'anno con chi ha trascorso la ### per le festività pasquali, sempre in caso di mancato diverso accordo, ### trascorrerà ad anni alterni la ### con un genitore e il lunedì dell'### con l'altro; al fine di favorire gli spostamenti del minore tra le rispettive abitazioni dei genitori, ciascun genitore provvederà, a proprie spese, a garantire un guardaroba autonomo al figlio ### presso la propria abitazione, e l'altro genitore si impegna a riconsegnare i vestiti con il quale il bambino si è recato dall'altro; 6. dispone che ### corrisponda a ### per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ### con decorrenza dal mese di marzo 2024; 7. pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50%, le spese straordinarie del figlio ### secondo le specifiche contenute nel ### vigente presso il Tribunale di Civitavecchia; 8. ordina al competente ### dello ### di procedere all'annotazione della presente sentenza; 9. dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio. 
Così deciso, in ### 7 novembre 2025 Si comunichi ai difensori delle parti.  ### relatore Dott.ssa ###

causa n. 1865/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gelso Gianluca, Roberta Nardone

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23408/2025 del 16-08-2025

... ruolo è, infatti, quella di fornire all'ente un più agile strument o di realizzazione dei crediti e non già d i rendere più diffico ltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza (sul tema, si richiama l'orientamento espresso da questa Corte con sentenze n.11346/2021, n.5963/2018, n.19708/2017, n.16307/2019). 9.3 - ### pronunce aff rontano in modo analogo le tematiche sulla natura e funzione della decadenza p revista dall'art. 25 d.lgs. n.46/99, all'interno del complessivo sistema di riscossione de i cre diti contributivi p revidenziali, e sui meccanismi del loro recupero - salva la possibilità di agire in via 12 alternativa nelle forme ordinarie - nonché le questioni sulla impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo senza decadere dal diritto di chiedere in sede giudiziaria l'acc ertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. 9.4 - Va anche aggiunto che la notifica dell'avviso di addebito rileva, invece, ai fini dell'art. 24 d.lgs. 46/99, per la decorrenza dei termini ad impugnare in sede di opposizione; al riguardo, cfr. ord. n.8788/2025 in cui espressamente si afferma che la notifica rileva ai fini del citato art. 24, essendo prevista con riguardo alla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15933-2022 proposto da: ### domiciliata in #### presso la CANCELLERIA DE LLA COR TE SUPREM A DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal l'avvocato ### TEDESCO; - ricorrente - contro ADER - ### - ### (già ### S.P.A.), in persona del ### pro tempore, rappre sentata e difesa ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### 12; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente ### di ruolo R.G.N.15933/2022 Cron. 
Rep. 
Ud.14/03/2025 CC domiciliato in #### 29, pre sso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### D'##### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1168/2021 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 653/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal ###. #### 1.La Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame proposto da ### avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inam missibile il ricorso, in op posizione ad estratto di ruolo inerente ad avvisi di addebito, deducendone la mancata notifica e la decadenza dalla iscrizione a ruolo. 
La Corte territoriale, respinta l'eccezione di difet to di jus postulandi dell'### difesa da avvocato del libero foro, ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire in presenz a di una minaccia attuale d i atti esecutivi, ma ha escluso la fondatezza della domanda, nel merito; di poi, superate le eccezioni di manc ata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notifiche per genericit à dell'eccepita difformità dall'originale, ritenuto insussistente l'onere probatorio di ### di ### nel produrre gli originali delle cartelle delle notifiche, ritenuti ritualmente notificati gli avvisi di addebito inoltrati all'indirizzo PEC della ditta di cui la ricorrente è titolare, la Corte ha escluso che fosse decorso il termine prescrizionale quinquennale ### per la contribuzione dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016 in presenza di domanda di dilazione a dimostrazione della piena conoscenza degli avvisi; infondata è poi l'eccepita nullità 3 degli avvisi notificati in formato “pdf” anziché in “p7m”, e la decadenza per una sola cartella de l 2018 in p resenza di u n avviso di addebito che non preclude la possibilità di agire da parte di ### per far valere l'esistenza del credito e chiedere la condanna al pagamento. 
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ### affidandosi a 7 motivi, a cui entrambe le controparti resistono con controricorso. 
La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 14 marzo 2025.  ### 1.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., degli artt. 2702 cod. civ., 214 , 215, 216 c.p.c., in relazione al tempestivo disconoscimento della autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni appost e sui referti di notific a, ritenute utilizzabili in assenza di un'istanza di verificazione e d in mancanza di produzione degli originali.  1.2- Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.4 c.p.c., l'ome ssa pronuncia circa il disconoscime nto delle medesime scritture e documenti, prodotti in fotocopia, ai sensi degli art. 214, 215, 216 c.p.c. eccepito nel primo atto difensivo successivo alla loro produzione da parte di ### 1.3 - Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis L n,.53/94 ed art.6-quater co.1, del DLgs. n.8 2/0 5 (Codice dell'### in relazione alle notifiche effettuate via PEC d agli ent i convenuti provenienti d a un indirizzo pec non risultante in alcun registro pubblico di indirizzi elettronici, donde l'inesistenza delle notifiche. 4 1.4 - Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n.4 c.p.c. in relazione alla omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche effe ttuate via PEC da indirizzi non presenti nei pubblici elenchi ### 1.5 - Con il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto provato il collegamento fra la relata di notifica e l'avviso di addebito benché non vi fosse alcuna relazione fra di essi.  1.6 - Con il sesto motivo deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 sulla decadenza dell'### finanziaria dal potere di iscrivere a ruolo il credito per i contributi non versati.  1.7- Con il settimo motiv o la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2944 c.c. per avere ritenuto la corte di merito che gli atti di dilazione fossero idonei ad interrompere la prescrizione.  2. Si costitu isce in g iudizio l'### che eccepisce la inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis n.1 c.p.c. per avere la Corte di Appello provveduto in modo conforme all'orientamento della Corte di cassazione, ed in presenza di numerosi precedenti analoghi in giudizi patrocinati dallo stesso difensore.  2.1 - ### rate ### si costituisce con controricorso, rammentando che in primo grado era stat a eccepita la inammissibilità della domanda per interve nuta presentazione di una istanza di definizion e agevolata prima dell'instaurazione della causa e che la ricorrente aveva presentato istanza di dilazione; quindi, sui motivi del ricorso in cassazione, eviden zia che, sul tema del disconoscimento di copia di atti, il giu dice può accertare la conformità an che attraverso altri mezzi di prova, e sulla notifica a mezzo PEC essa è prevista dall'art. 26 d.P.R. n.602/1973; quanto alla spedizione 5 da un indirizzo PEC irr egolare, segnala che la rego larità è richiesta per il de stinatario non per il m ittente, e sulla prescrizione c'era stata ist anza di rateazione sulla q uale il ricorrente aveva anche già iniziato a pagare. Sul collegamento fra t itolo e notifica osserva che il ricorrente richiede un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, e sulla decadenza per il quarto titolo la prova della notifica degli atti comporta che la questione andava eccepita entro i termini per opporsi al singolo titolo quindi il credito è irretrattabile.  3. Il ricorso è infondato e va respinto.  4. In primo luogo, non è documentata l'istanza di definizione agevolata di cui fa menzione l'### di ### né la parte ricorrente espone una ragione di rinuncia del ricorso riferita a quella causa o conclude per la cessata materia del contendere.  5. Va, altresì, premesso che la Corte territoriale, a pagina 4 e 6 della sentenza, af ferma che di aver espressamente ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo al la ricorrente. In assenza di impugnazione sul punt o (poiché l'appello è stato proposto dalla sola contribuente) si è formato il giudicato. Si consideri, in proposito, il costante orientamento di questa Corte (per tutte: Cass. n. 4448/2023) secondo il quale: «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'app licabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdott o con l'art. 3- bis del d .l. n. 146 d el 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configu razione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al mom ento della decisione, trova il suo limite nell 'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato l a inido neità dello ius sup ervenien s a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione 6 esercitata, e quindi dell a sussist enza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appel lo in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)».  6. Tanto premesso, e passando ad affrontare i singoli motivi di ricorso, esso è infondato e deve essere respinto.  7. I p rimi due mot ivi si possono esaminare congiuntamente perché intimamente connessi, in quanto volti a contestare, sotto profili diversi, il m ancato esame del disconosciment o dei documenti prodotti dalle resist enti oggi controricorrenti. La sentenza, dato conto d el motivo di appe llo, ha motivato affermando diffusamente: che il disconoscimento era stato effettuato in primo grado sulla docume ntazione prodotta a seguito della costit uzione delle parti convenu te; che l'unico originale della cartella era quello notificato alla contribuente potendo l'agente di riscossione produrre soltanto una copia, che l'unico onere a carico dell'agente di riscossione è que llo di produrre la regolare notif ica, che nessuna norma prevede la produzione in giudizio dell'originale della cartella né è prevista una sanzione di nullità.  7.1 - I due motivi non si confrontano con tale statuizione, perché nulla dicono in pu nto valutaz ione di gen ericità del disconoscimento ma danno per scontato che il disconoscimento sia stat o correttamente effe ttuato, dolendosi, altresì, di una omessa pronuncia che non sussiste, alla luce della motivazione come sopra riportat a. Inoltre (Cass. n. ###/2022), «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformi tà tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica del la stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso 7 di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in mo do inequi voco gli estremi dell a negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensio namento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscim ento delle copie fotostatiche, ai sensi del l'art.  2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'origi nale venga compiuta, a pena di ine fficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi i n modo chiaro ed univoco sia il docum ento ch e si inten de contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n . 16557 d el 2019; Cass. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione d elle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro conte nuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)». Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - «tale “valutazione costitu isce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità” (così n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)». 8 7.2 - Si aggiunga che il disconoscimento deve essere chiaro, specifico, circostanziato, deve illustrare la differenza fra realtà fattuale e realtà rappresentata (cfr. Cass. ord. n. 24613/2019, ed ancora, d i recente ed in detta glio, la Corte con ord.  n.18491/2024 ha affermat o che “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur n on richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. A tale tema si collega l'infondatezza della doglianza sull'omessa pronuncia in riferimento al mancato avvio del procedimento di verificazione; invero, questa Corte ha altresì affermato che la parte che ha disconosciu to la scr ittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (ord. 3602/2024).  8. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati. Premesso che in tem a di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro ### che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegn a, non essendovi un dom icilio digitale diverso per ogni singolo atto (cfr. ord. n.12134/2024), va invece evidenziato che la questione della provenienza della comunicazione da un indirizz o PEC no n incluso nei pubblici elenchi IPA non è fondata. 9 8.1 - Come affermato in sent. delle ### n. 15979/2022 (con riferimento ad un caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla ### della Corte dei ### utilizz ando un indirizzo di post a elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sit o "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi ) la n otifica p roveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è nulla, ove la stessa abbia consent ito, comunque, al destinatario di svolgere compiu tamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla proven ienza ed al l'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggio re rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associ ato un onere d i t enuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.  8.2 - Di seguito, è stato affermato (Cass. sent. n.18684/2023) che, nel caso sp ecifico di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, d a parte dell'agente della riscossione, “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro ### non inficia "ex se" l a presunz ione d i riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali p regiudizi sostanziali al diritt o di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telemat ico presente in tale registro”. 10 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, poiché sottende ad un accertamento di fatto, non esperibile in sede di legittimità, conducente alla valutazione di corrisponde nza di numeri identificativi dei titoli notificati con quanto riportato nella relata di not ifica, ed alla confutazione in ordine al la prova, positivamente raggiunta in appello, del collegame nto contenutistico dei citati riferimenti.  9. Sul sesto mot ivo afferente alla lament ata decadenza non dichiarata dalla Corte di m erito in relazione ad un avviso di addebito, va precisato che il sistema di riscossione dei crediti contributivi non soggiace al termine decadenziale previsto nel previgente criterio applicativo previsto per le cartelle d i pagamento. A seguito dell'introduzione della normativa di cui all'art. 30 del d .l. n.78/2 010, avente ad oggetto il potenziamento dei processi di riscossione dell'### l'attività di recupero delle somme a q ualunque titolo dovute all'### previdenziale, anche a seguito di accertam enti degli uffici, è effettuata mediante notifica di un avviso di addebito con valore di tit olo esecutivo. Esso costituisce sia una modalità di esternazione del credito ch e trova la sua font e nell'accertamento definitivo, sia una specif ica modalità di riscossione delle pretese contributive, in tal modo superando il coinvolgimento del concessionario di riscossione, direttamente affidata allo stesso ente creditore. Da tale modifica è derivata l'irrilevanza d ell'iscrizione a ruolo, richiesta, invece, per gli affidamenti dei crediti in riscossione al concessionario, e la diretta formazione di un titolo esecutivo attraverso l'emissione di un avviso di addebito. I richiami “al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento” di cui all'art. 30 co.14 si intendono riferiti, ai fini del recupero delle somme dovu te a qualunque titolo all'### al titolo esecutivo emesso dallo stesso 11 ### “costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il re cupero agli ag enti della riscossione”.  9.1 - Correttamente la sentenza impugnata ha affermato che la norma di cui al citato art. 25 non trova applicazione al nuovo atto di imposizione formato direttamente da ### e, in ogni caso, per giurispr udenza costant e (Cass. n.3486/2016) la decadenza dell'### per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecut ivi non de termina la decadenza sost anziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'ammontare del credito.  9.2 - Infatti, in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. ord.  14368/2020, n.27726/2019, e da ultimo, ord. n. 607/2025) è stato affermato che l'art. 25 d.lgs. n 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale, come dimostrato dal tenore testuale della norma, che fa riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non alla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. 
La ratio dell'introduz ione dello strumento della riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo è, infatti, quella di fornire all'ente un più agile strument o di realizzazione dei crediti e non già d i rendere più diffico ltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza (sul tema, si richiama l'orientamento espresso da questa Corte con sentenze n.11346/2021, n.5963/2018, n.19708/2017, n.16307/2019).  9.3 - ### pronunce aff rontano in modo analogo le tematiche sulla natura e funzione della decadenza p revista dall'art. 25 d.lgs. n.46/99, all'interno del complessivo sistema di riscossione de i cre diti contributivi p revidenziali, e sui meccanismi del loro recupero - salva la possibilità di agire in via 12 alternativa nelle forme ordinarie - nonché le questioni sulla impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo senza decadere dal diritto di chiedere in sede giudiziaria l'acc ertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.  9.4 - Va anche aggiunto che la notifica dell'avviso di addebito rileva, invece, ai fini dell'art. 24 d.lgs. 46/99, per la decorrenza dei termini ad impugnare in sede di opposizione; al riguardo, cfr. ord. n.8788/2025 in cui espressamente si afferma che la notifica rileva ai fini del citato art. 24, essendo prevista con riguardo alla cartella di pagamento, che presuppone l'iscrizione a ruo lo del de bito accertato. Per la formazione del titolo esecutivo, pertanto, il te rmine decadenziale (di natura processuale), previsto a carico dell'ente creditore, non richiede l'ulteriore momento dell a conoscenza per il destinatario dell'avviso. La diversa prospettazione difensiva non si fa carico della distinzione fra i due ambiti normativi (art. 24 e art. 25 d.lgs. 46/99), non espone argome nti critici alla ricostruzione storica compiuta n ella impugnata sen tenza sul signifi cato di “iscrizione a ruolo”, appli cabile, mutatis mu tandis, al nuovo regime di accertament o/riscossione dell'ent e previdenziale, e non illustra ragioni per le quali la decadenza (ove mai compiuta) precluda l'esercizio del credito contributivo. 
Il motivo è quindi infondato.  10. In ultimo anche il settimo motivo è infondato. ### di dilazione costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. 
Questa Corte ha più volte affermato la valenza interruttiva della prescrizione assegnata all'istanza di dilazione o di rateazione, manifestative della conoscenza della esisten za del debito, valevole ex art. 2944 c.c.; si rammentino ord. n. 26013/2015 (sul tema della istanza di rateazione al versamento di contributi da parte del datore di lavoro) e ord. n. 9221/2024 (“La domanda 13 di rateazione e di definizione a gevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”). 
Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto, con condanna alle spese nei confronti dei controricorrenti. 
In considerazione del rigetto del ricorso si dà atto che sussistono i p resupposti processuali per il versamento, da p arte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la parte ricorrente al pagam ento d elle spese del giudizio di legittimit à liquidate in € 3.000,00, in favore di entrambi i controricorrenti, oltre € 200,00 per esborsi in favore di ### spese prenot ate a debito pe r ### Dichiara la sussiste nza dei presupposti per il versamento, a carico d ella ricorrente, d ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 14 marzo 2025.   

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Orio Attilio Franco

M
10

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9077/2025 del 06-04-2025

... Tribunale di Milano in funzione di giudice 4 del lavoro. A fondamento della statuizione veniva precisato che: a) il contratto di lavoro tra la ### srl e l'### risultava sottoscritto in ### in data ###, b) la sede ###### c) non era stata allegata la sussistenza, presso il Comune o la ### di ### di una dipendenza aziendale, d) il ricorrente si era limitato a dedurre di avere svolto ogni attività in ### via ### 1, dove aveva la sua abitaz ione, utilizz ando un u fficio che dalla datrice di lavoro era stato pienamente attrezzato alla bisogna, on successiva aggiuntiva corresponsione ad esso ### da parte della ### di somme non indifferenti, da spendere per soddisfare ogni sua esigenza di migliore organizzazione al fine di pervenire ai risultati che da lui ci sia attendeva, senza introdurre in giudizio alcun elemento suscettibile di quali ficare la sua abitazione quale “dip endenza az iendale”, difettando la indicazione di un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro; e) deponeva, altresì, a supporto di tale conclusione il patto di lavoro agile stipulato tra le parti in data ### in forza del quale il lavoratore (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11448-2024 proposto da: ### domiciliato in ### presso ### A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli av vocati ##### - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso LA ### A CORTE SUPREMA DI CAS SAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ### TAMAJO, #### L #### - resistente - ### di competenza territoriale R.G.N. 11448/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 15/01/2025 CC avverso l'ordinanza n. cronologico 1188/2024 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il ### R.G.N. 616/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal ###. ### il P.M. in persona del ###. ### PIRONE, ha depositato conclusioni scritte.  ### 1. Con ricorso del 30.6.2023 ### adiva il Tribunale di parma al fine (come si legge nella impugnata ordinanza) di sentire: “A) dichiarare che dal 24.9.2013 ex lege si è costituito -ovvero costituireun rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e senza limitazione di durata, tra massimo ### e la società ### srl, già ### spa e in precedenza ### spa, in seguito ### spa e poi ### srl, rapporto venuto in essere con il dare occupazione ad ### presso la prima di tali società in ### borgo ### n. 2, e svoltosi, da allora ininterrottamente, fino alla sua risoluzione da parte della detta ### srl, co n effetto dal 28.2.2023; b) di chiarare che nel periodo dal 24.9.2013 al 31.12.2014 ### avrebbe dovuto essere inquadrato nella 5^ categoria (ricorrendone le condizioni, nella 4^ o 3^ categoria) ex ### per l'industria metalme ccanica, mente successivamente avrebbe dovuto essere inquadrato nella 5^ categoria al più tardi fino al 31.12.2014 e nella 6^ categoria (ricorrendone le condizioni, nella 5^ o 4^ categoria); in ogni caso con le diverse d ecorrenze me glio viste; stabilire, inoltre, che l'anzianità di servizio di ### si andava fatta dec orrere dal 24.9.2013 (o dall'altra data meglio vista) ad ogni effetto di legge o di contratto collettivo; conseguentemente condannare ### soa, (anche i quanto ex lege tenuta a soddisfare le ob bligazioni sorte a carico delle altr e società menzionate sub A) a pagare tutte le maggiori somme che, , a qualsiasi titolo legale o contrattuale (tra questi ultimi espressamente compresi gli aumenti periodici di anzianità), ed ove mai del caso ex art. 36 Cost., ricostruiti i prospetti paga sotto ogni profilo, e sulla base delle presenze risultanti dal lul o dai libri matricola della ### srl e delle sue danti causa (da acquisire al pro cesso ove occorre) e con ri guardo a qualsivo glia istituto legale o contrattuale, gli competessero in piena applicazione dei ### per l'industria metalmeccanica stipulati negli anni dalla ### e dalle ### di 3 categoria appartenenti alle confederazioni #### e ### per il periodo dall'1.4.20121 in poi negando in parti colare in sede di ricostruzione del trattamento economico possano esser e assorbiti gli scatti di anziani tà maturati anche per essere stato rinunciato il convenuto assorbimento del superminimo concesso; dichiarando, inoltre, che sugli arretrati per il quali sia scaduto il termine per il versamento dei contributi, n on potrà essere esercitata alcuna rivalsa dell a quota dei co ntributi previden ziali che sarebbero stati a carico dell'attore; C) dichiarare illegittima la trattenuta di euro 1.500,00 operata sulle competenze di ### del mese di febbraio 2023 condannando la convenuta a farne restituzione, nonché -salvo non vi osti, in tutto o in parte, la reintegra in servizio che sia disposta in accoglimento della domanda sub D- a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale; a riliquidare, sulla base della retribuzione riconosciuta dovuta, le indennità di ogni genere di fine rapporto (ad es. fer ie e perme ssi non goduti, rat ei del le mensilità ed erogaz ioni periodiche) e il ### includendo nel calcolo delle retribuzioni non corrisposte negli anni; il tutto all'esito della CTU che si chiede di disporre; D) dichiarare nullo ed inefficace, o comunque invalido il licenziamento intimato a ### da ### con effetto dal 28.2.2023 e conseguentemente (previ gli incidenti di costituzionalità del caso) condannare ### alla reintegrazione in servizio ex art. 2 co. 1 d.lgs. 23/15, con le a ccessorie pronunzie di cui al c. 2 della stessa norma (in alternativa, ex art. 2058 cc) ovvero, in denegato subordine, con le pronunzie di cui all'art. 3 dello stesso decreto, come inciso da ### e ### n. 194/18 liquidando l'indennizzo ivi previsto nel massimo suo possibile importo; nel primo caso, con liqui dazione in favore d ### dell'indennit à sostitutiva d elle ferie maturate e non fruite (nonché delle festività e dei permessi sostitutivi di queste non goduti) nel periodo di licenziamento alla reintegrazione, come dalla CTU da svol ger e; E) magg iorando tutte le somme che risul teranno dovute (calcolate al lordo ed escludendo ogni rivalsa della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che non sia stata pagata in termini, con successivo versamento semp re in termini dei contributi) di rivalutazione monetaria e di interessi sul credito rivalutato al saldo; per le somme che risulteranno sempre a seguito delle apposite CTU”.  2. Eccepita la incompetenza territoriale dalla società ### srl, il Tribunale di ### con ordinanza del 18.4.2024, dichiarava la competenza a decidere del Tribunale di Milano in funzione di giudice 4 del lavoro. A fondamento della statuizione veniva precisato che: a) il contratto di lavoro tra la ### srl e l'### risultava sottoscritto in ### in data ###, b) la sede ###### c) non era stata allegata la sussistenza, presso il Comune o la ### di ### di una dipendenza aziendale, d) il ricorrente si era limitato a dedurre di avere svolto ogni attività in ### via ### 1, dove aveva la sua abitaz ione, utilizz ando un u fficio che dalla datrice di lavoro era stato pienamente attrezzato alla bisogna, on successiva aggiuntiva corresponsione ad esso ### da parte della ### di somme non indifferenti, da spendere per soddisfare ogni sua esigenza di migliore organizzazione al fine di pervenire ai risultati che da lui ci sia attendeva, senza introdurre in giudizio alcun elemento suscettibile di quali ficare la sua abitazione quale “dip endenza az iendale”, difettando la indicazione di un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro; e) deponeva, altresì, a supporto di tale conclusione il patto di lavoro agile stipulato tra le parti in data ### in forza del quale il lavoratore poteva scegliere liberamente il luogo dove prestare la propria attività lavorativa.  3. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 cpc ### affidato a tre motivi, con i quali chiedeva la declara toria di nullità dell'ord inanza del Tribunale di ### cui resisteva la società.  4. ### rocuratore ### ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di ### 5. Le parti depositavano memorie.  6. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.  ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 413, co.  2 e 3, cpc, nella parte in cui prevede ### la possibile scelta, da parte del lavoratore attore, del foro della “dipendenza” (nel senso del principio della effettività) alla quale esso dipendente era 5 adibito all'atto di risoluzione del rapporto. Si sostiene, in primo luogo, la contrad dittorietà della statuizione impugnata lì dove era stato riconosciuto che l'Al essi, prima della risoluzione del ra pporto, svolgeva la propria attività l avorativa presso la sua abita zione in ### si deduce l'erroneità dell'assunto del giudice di ### che aveva ritenuto, quali elementi necessari per ravvisare il concetto di dipendenza, un account istituzionale raggiungibile solo dall'abitazione dell'### o la presenz a d i uno strum ento tecnico-informatico indispensabile ai fini della prestazione lavorativa e tale da rendergli impossibile lo svolgimento del lavoro in un luogo diverso, perché ciò contrastava con il concetto di dipendenza inteso quale luogo ove sono posti tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento di attività lavorativa e, quindi, come dedotto nell'originario ricorso, anche un computer collegato con l'azienda e i relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, etc).  3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 112 cpc, per la mancata pronuncia sulla prospettazione attorea giusta la quale il rapp orto d i lavoro si era costituito -proseguendo poi ininterrottamente e senza novazioni, fino al licenz iament o- con la società ### (nel tempo divenuta ### fin d al lontano 24.9.2013, allorché in ### esso ricorrente -cui era stato fatt o sottoscrivere un non v alido co.co. pro.- aveva preso a lavora re formalmente per la ### srl ma in realtà sotto la direzione e nell'interesse della detta soc. ### con violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative (art. 29 D.lgs.  n. 276/2003 e altre norme).  4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione ulteriore dell'art.  413 cpv cpc (nella par te in cui inderog abilm ente è prevista la competenza facoltativa del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto), in connessione con l'art. 29 co. 1 d. lgs. n. 276/2003 (concernente i limiti entro i quali può aversi appalto di manodopera) nonché con l'art. 1327 cc, obiettando che, qualora una motivazione sulla questione di cui al secondo motivo vi f osse stata in senso negativo, comunque essa era errata perché il subentro 6 dell'interponente nel contratto poteva avvenire solo con riguardo al luogo dove si trovava la sede di lavoro, per cui, stante la interposizione fittizia di manodopera tra la ### srl (datore di lavoro fittizio di esso ricorrente) e la ### srl (che aveva la messa a d isposizione sostanzia le della forza lavoro), il relativo rapporto doveva ritenersi instaurato a ### ove aveva la sede la seconda società e dove avuto inizio la prestazione lavorativa.  5. Per rag ioni di pregiudizialità logico-giuridica devono essere esaminati preliminarmente il secondo ed il terzo motivo, interferenti tra loro.  6. La tesi dell' odierno r icorrente è chiara: avendo dedotto di avere iniziato a lavorare con la ### srl, fin dal lontano 24.9.2013, con sottoscrizione di un non valido co.co pro. in quel di ### ma in realtà sotto la direzione e nell'interesse della soc. ### effettiva datrice di lavoro, poi divenuta a seguito di vicende commerciali ### srl, era appunto in ### in via ### o 2, il luogo ove era venuto in essere il rapporto lavorativo e di tale problematica, oggetto delle conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della individuazione della competenza per territorio.  7. Orbene, tale impostazione difensiva non è condivisibile.  8. E' v ero che il Tri buna le di ### in relazione a tale problematica, non si è espresso, però deve evidenziarsi che il giudizio intrapreso dall'### sebbene prospetti tale ricostruzione, in realtà è stato incardinato nei soli confronti di ### srl con la quale società egli aveva successivamente sottoscritto un contratto di lavoro in data ###.  9. La domanda di riconoscimento di un unico rapporto, a far data dal 24.9.2013 con una società non più esistente, asseritamente svolto nel circondario di ### è irrilevante ai fini della competenza per territorio nel presente g iudizio perché, come statuito in s ede di legittimità (Cass. n. 27565/2020), qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza 7 territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al r apporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire.  10. Esclusa, pertanto, ogni rilevanza al pregresso rapporto “presupposto”, deve, quindi valutarsi la competenza territoriale che deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (cfr. Cass. n. 200 3 del 2016 ed ivi ampi richia mi) proposta nei confronti della ### srl, tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configur ata competenza, quale, ad es.  l'esistenza di una dipendenza (questione di cui al primo motivo del presente ricorso).  11. Ritiene il Collegio che la statuizione d el ### ale di ### che ha declinato la propria competenza in favore del ### di ### sia corretta.  12. Invero, secondo l'art . 413 cpc, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.  13. In p articolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; n. 4767/2017).  14. Come già affermato (Cass. n. n. 19023/2023), sebbene l'orientamento di questa ### si sia sem pre più ind irizzato nella direzione dell'ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possib ile prossimo alla pr estazione lavorativa (Cass. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza d i un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale. 8 15. Tale collegam ento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizz o, da parte del datore di lavoro, di un'area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l'at tività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l'aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede ###giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022).  16. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esam e, l'attività di lavoro presso la propria abitazione si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, senza però l'allegazione di alcun altro elemento significativo (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della compet enza territoriale, residuando unicamente , come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i criteri del luogo di conclusione del contr atto (### ) oppure della sede della soc ietà (###.  17. Pertinenti, sotto questo profilo, appaio no i richiami evidenziati dal ### di ### circa gli elementi che avrebbero reso l'abitazione del ricorrente un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro, q uali ad ese mpio un account istituzionale raggiungibile solo dall'abitazione del lavoratore, oppure strumenti di tipo tecnico-informatico indispensabili per lo svolgime nto della prestazione lavorativa e presenti solo nella predetta abitazione).  18. Occorre, in altri termini, per la r avvisabilità di una identificazione del luogo di espletamento dell'attività lavorativa quale dipendenza, un significativo collegamento funzionale (al di là della presenza di un semplice computer o di una stampante) con il datore di lavoro, tale da escludere che il lavoratore p ossa scegliere 9 liberamente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza per territorio secondo una propria insindacabile scelta, come appunto potrebbe realizzarsi anche in ipotesi di patto di lavoro agile, stipulato tra le parti nel present e giudizio, perché ciò impedirebbe di individuare oggettivament e ex ante il giud ice competente secondo i criteri di cui all'art. 413 cpc.  19. Conclusivamente il ricorso di ### deve essere rigettato e va confermata la competenza per territorio del ### di ### in funzione di giudice del lavoro.  20. Ritiene questa ### peraltro, che, in considerazione della sostanz iale novità della questione proposta (con riferimento anche alla fattispecie del lavoro agile venuta in rilievo), le spese del regolamento di competenza debbano essere compensate tra le parti.  21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.  PQM ### rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Cinque Guglielmo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22701 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.101 secondi in data 28 dicembre 2025 (IUG:Q9-F8ECDA) - 1255 utenti online