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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 14/2026 del 02-01-2026

... ci sono più i tempi necessari per rifare tutto il lavoro. SONO ###.. Non credere di cavartela così facilmente...###; ### commissionava a luglio 2014 a ### di ### la realizzazione di 5.000 volantini, 200 locandine e 13 logo sponsor, per l'importo di ### 1.350,00 (Doc. 12 in allegato all'atto di citazione); in data 24 agosto 2014 la cliente ### scriveva a ### "### non ci siamo proprio... È una settimana che ti cerco e sei sparita, passo dal negozio e sembra che sei andata in ferie. Ma te lo ricordi che il 31 di agosto c'è il ### l'evento per cui è tutta l'estate che ci organizziamo e per cui ti ho commissionato 5000 volantini e 200 locandine? ### una settimana e io non ho ancora in mano nulla. Ora cosa ci dovrei fare di tutta sta roba, se mai me la consegnerai, cosa me ne faccio??? Mi chiamano da #### e ### per avere il materiale e sembra che li prendo per il.. ###, scusa il termine. Per non parlare del Comune di ### che in questa manifestazione crede sempre di più e noi qui a fare le figure di.. ###, il ### mi chiama due/tre volte al giorno. Ti ricordo che è la diciassettesima edizione e mai mi sono trovato in queste condizioni di disorganizzazione totale, manco fosse colpa mia. A (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa da: ### (già #### rappresentata e difesa da avv.to ### nei confronti di ###, in persona dell'omonimo titolare e rappresentante legale pro tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### avverso la sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il #### data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: 1)### per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 38/2023 resa dal Tribunale di ### A)dichiarare inammissibili o comunque, rigettare in quanto infondate tutte le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata; B)revocare, annullare e dichiarare inammissibile la condanna di ###oggi ### al pagamento delle spese legali e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. 
Per la parte appellata: 1)preliminarmente, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione spiegata da ### S.p.a., avverso la sentenza 38/2023 emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ### e notificata in data 20 gennaio 2023, per tutte le motivazioni in atti; e per l'effetto disporre la discussione orale della causa secondo quanto disposto dall'art. 350 bis c.p.c.; 2)nel merito, in via principale, per tutte le motivazioni in atti, rigettare integralmente la domanda dell'appellante, e per l'effetto confermare la sentenza impugnatasentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ### e notificata in data 20 gennaio 2023; 3)con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre oneri come per ### dovuti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il processo di primo grado si svolgeva dinanzi al Tribunale di ### con R.G. n. 1161/2016. 
La società ### di ### conveniva in giudizio ### S.p.A.  con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per ### 19.672,00, del danno non patrimoniale e da perdita di chance per ### 15.000,00, nonché di ulteriori ### 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese. 
A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva di essere stata titolare di un contratto per la fornitura di energia elettrica con il gestore ### S.r.l. e di aver richiesto nel gennaio 2014 il passaggio della propria utenza ad ### S.p.A. Nonostante l'invio della documentazione richiesta, la pratica di migrazione non veniva mai perfezionata dal gestore di destinazione. ### riceveva una proposta di contratto da ### datata 16 giugno 2014, cui inizialmente aderiva, salvo poi esercitare il diritto di ripensamento nei termini di legge. 
Nel mese di agosto 2014, l'attrice si vedeva ridurre illegittimamente la potenza dell'energia elettrica al 15%, subendo successivamente una sospensione della fornitura, il tutto per opera del gestore convenuto ed in assenza di un valido rapporto contrattuale. ### si vedeva inoltre addebitare fatture sia dal gestore ### che da ### quest'ultime mai ricevute perché inviate ad un indirizzo errato, diverso da quello della sede legale della ### La convenuta ### S.p.A. si costituiva con comparsa depositata il 28 giugno 2016, deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e la piena correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto integrale dell'avversa pretesa con vittoria di spese. 
Nel corso del giudizio venivano depositate memorie istruttorie ed ammesse ed espletate prove testimoniali. All'udienza dell'11 gennaio 2023, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 38/2023 pubblicata l'11 gennaio 2023, accoglieva integralmente la domanda dell'attrice, condannando ### S.p.A. a corrispondere in favore di ### di ### la somma complessiva di ### 21.172,00 (di cui ### 19.672,00 per danni patrimoniali ed ### 1.500,00 per danni non patrimoniali), oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 31 luglio 2014 alla data della sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il Tribunale condannava inoltre la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in ### 580,00 per spese vive e ### 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge. 
La domanda ex art. 96 c.p.c. veniva respinta, non ravvisandosi gli estremi della mala fede dell'operatore convenuto. 
Il giudice fondava la propria decisione su diverse argomentazioni principali: Sulla responsabilità della convenuta: Il giudice riteneva che l'attrice avesse dato ampia prova dell'errore in cui era incorsa ### nella gestione della pratica di migrazione della propria utenza, dimostrando come nessun rapporto contrattuale potesse dirsi validamente concluso tra le parti, idoneo a legittimare la riduzione e poi la sospensione della fornitura di energia elettrica. 
Il giudice accertava che, se era vero che l'attrice aveva fatto richiesta di migrazione dal gestore ### a ### nel gennaio 2014, a tale richiesta era seguito il legittimo esercizio del diritto di ripensamento da parte dell'attrice nei termini di legge, decorrenti dal ricevimento della comunicazione del 16 giugno 2014. I documenti in atti dimostravano come la stessa convenuta avesse dato atto dell'accettazione del ripensamento, comunicando espressamente di aver "provveduto ad effettuare quanto necessario per la risoluzione del contratto stesso" e che non avrebbe dato corso "alle operazioni utili all'attivazione della fornitura che continuerà invece ad essere gestita dall'attuale fornitore". 
Un ulteriore indice dell'errata gestione della pratica migratoria era costituito dal fatto che almeno una fattura di cui ### aveva richiesto il pagamento era stata inviata ad un indirizzo errato (### 20, ### e non all'indirizzo della sede legale della ### (### 70, ###. 
Sui danni patrimoniali: Il giudice riteneva provata la sussistenza, nel periodo dal 31 luglio 2014 al 1° settembre 2014, di rapporti commerciali attivi tra la ditta attrice e le ditte interessate, di una posta attiva di ### 19.672,00 che non si era realizzata per effetto dell'annullamento dei relativi ordini da parte dell'attrice, motivata dalle problematiche oggetto di causa, e di una corrispondenza tra l'attrice e i propri clienti che testimoniava un indubbio disagio.
La prova testimoniale condotta sui testi #### e ### aveva confermato tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova proposti dall'attrice, confermando diversi ordini commerciali per un totale di ### 19.672,00 come da preventivi in atti. 
Il giudice osservava come il distacco illegittimo della fornitura dell'energia elettrica costituisse una limitazione di un servizio vitale per l'attività esercitata da ### tenuto conto del normale utilizzo di apparecchiature elettriche per la realizzazione del servizio/prodotto finale, con inevitabili riflessi negativi sulla competitività e credibilità dell'azienda. 
Sui danni non patrimoniali: Il giudice riteneva provata la compromissione della reputazione commerciale della ditta attrice, quantomeno relativamente alla clientela che aveva formato oggetto di prova in giudizio, alla luce del tenore della corrispondenza versata in atti che testimoniava la degenerazione dei rapporti tra la ditta attrice e i propri clienti nel periodo per cui era causa. 
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice applicava il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., chiarendo i presupposti necessari: l'accertamento dell'esistenza ontologica del danno risarcibile e l'impossibilità di quantificazione esatta del danno per fattori oggettivi. 
Tenuto conto dell'integrale ristoro del danno patrimoniale per ### 19.672,00, il giudice stimava congruo quantificare il danno non patrimoniale in ### 1.500,00. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### S.p.a conveniva in giudizio ### di ### per chiedere la riforma della sentenza n. 38/2023, resa inter partes, dal Tribunale di ### pubblicata in data ### e notificata in data 20 gennaio 2023, formulando come di seguito le proprie conclusioni: in riforma della sentenza appellata: 1) ### per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 38/2023 resa dal Tribunale di ### A) dichiarare inammissibili o comunque, rigettare in quanto infondate tutte le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata; B) revocare, annullare e dichiarare inammissibile la condanna di ### (oggi #### al pagamento delle spese legali e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."
Preliminarmente l'appellante si duole del fatto che il ### di prime cure non avrebbe valutato correttamente l'esito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c, incardinato dall'appellata antecedentemente al giudizio del primo grado; successivamente fonda la presente impugnazione su due motivi di appello. 
Con il primo motivo deduce che: a) il ### di prime cure non avrebbe tenuto conto della circostanza che il contratto di somministrazione (ex art. 1559 c.c.) non prevede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem; b) il ### del primo grado non avrebbe valutato correttamente l'effetto del recesso dell'appellata dal contratto di somministrazione stipulato con ### S.p.a., a seguito del quale si sarebbe attivato il subentro ex lege nel servizio di maggior tutela (e dunque un rapporto contrattuale con ### S.p.a.); c) il cennato ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avviato dall'odierna appellata, si sarebbe concluso sostanzialmente - e secondo l'interpretazione dell'appellante, con una rinuncia a future richieste risarcitorie da parte dell'allora ricorrente oggi convenuta in giudizio; d) la sospensione del servizio di fornitura dell'energia elettrica non sarebbe ascrivibile a responsabilità colposa dell'appellante e, si sarebbe ridotta a soli 5 giorni lavorativi; e) le richieste risarcitorie formulate nel giudizio di primo grado, sia per danni patrimoniali, sia per danni non patrimoniali, sarebbero destituite di fondamento; né, per la quantificazione di quest'ultimi (danni non patrimoniali) sarebbe invocabile la norma contemplata dall'art. 1226 c.c. (valutazione in via equitativa); f) il ### di prime cure non avrebbe valutato la co-responsabilità dell'attrice del primo grado, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei danni di cui ha richiesto il risarcimento, deducendo che l'odierna appellata avrebbe potuto corrispondere il pagamento delle fatture. 
Con il secondo motivo di appello lamenta l'appellante che: il ### del primo grado non avrebbe valutato la documentazione probatoria da cui risulta il credito di #### S.p.a. (già ### servizio ### impugna infine la sentenza appellata anche in punto di spese legali, ciò facendo conseguire a quanto espresso nei sopra descritti motivi di appello.
Si costituiva in appello l'appellata ### di ### eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del gravame. Nel merito poi contestava integralmente la ricostruzione in fatto e in diritto di cui all'atto di citazione in appello, oltre che i dedotti motivi di impugnazione perché del tutto destituiti di fondamento. 
Con memoria di replica depositata in corso di causa, l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando quanto sostenuto dall'appellata e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate, lamentando che non è stata fornita alcuna prova delle pretese contestazioni dell'appellata e che le conclusioni adottate dal ### di primo grado risultano errate e contraddittorie. 
La Corte, dopo avere invitato le parti ad esperire un tentativo di mediazione, preso atto dell'esito negativo di tale adempimento, assegnava alle parti i termini a difesa e tratteneva la causa in decisione. 
In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata come risulterà nel prosieguo. In ogni caso si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016). 
Nel merito il gravame è infondato e non merita accoglimento.
Infondatamente l'appellante si duole della mancata corretta considerazione dell'esito della fase cautelare ante causam celebrata nell'agosto del 2014. ### ebbe a chiedere, a fronte dell'interruzione dell'energia elettrica del 22.8.14, alla attuale appellante con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il ### la immediata riattivazione dell'utenza. All'udienza fissata in data ### per la comparizione delle parti queste ultime davano atto del fatto che la fornitura era stata riattivata i primi giorni di settembre e accettavano la proposta del giudice di definire la fase cautelare con un contributo alle spese di ### da parte di ### di euro 500. Le parti accettavano tale proposta e il giudice dichiarava estinto il giudizio. Da tale descrizione si comprende che, essendo il giudizio cautelare teso al ripristino della fornitura ed in alcun modo alla individuazione della ricorrenza e liquidazione di danni addebitabili a ### l'accettazione della somma versata da ### peraltro a titolo di contributo alle spese legali, non può avere alcun significato di rinuncia alla eventuale e successiva azione di risarcimento dei danni. 
Si duole poi l'appellante che il ### di prime cure non avrebbe tenuto conto della circostanza che il contratto di somministrazione (ex art. 1559 c.c.) non prevede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. ### che intercorreva un rapporto di fornitura fra ### e ### che si sarebbe instaurato a seguito del recesso (doc. 1 fascicolo primo grado ### di fine dicembre 2013 effettuato da ### rispetto al contratto del proprio fornitore ### pur dando atto che solo in data ### (doc. 2 fascicolo primo grado #### aveva inviato una proposta contrattuale a ### e che quest'ultima aveva esercitato tempestivamente il diritto di ripensamento (doc. 4 ### - come accettato espressamente da ### il ### (doc. 5 ### -, ### sostiene che dal maggio 2014, per non lasciare l'utente priva di fornitura, era stato attivato un contratto a "tutela" rispetto al pagamento delle cui forniture ### era inadempiente, conseguendo a tale inadempimento prima la diminuzione del flusso di energia e poi, dopo 15 giorni, la disattivazione. 
Ebbene, a fronte del tenore della proposta del 16.6.14 di ### (che espressamente subordina l'efficacia del contratto al vano decorso del termine per il ripensamento, ed alla inequivoca accettazione senza riserva da parte di ### del ripensamento dell'utente) si deve ritenere provato che il contratto di cui alla proposta del 16.6.14 non abbia spiegato alcuna efficacia obbligatoria fra le parti. ### non ha fornito, né si è mai offerta di provare la esistenza di un valido contratto fra le parti.
È vero che, come correttamente osservato dall'appellante, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo concludersi per facta concludentia e provandosi con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, come confermato dalla giurisprudenza consolidata. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito con ordinanza n. 20267 del 14 luglio 2023 che "il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici". Tale principio è stato ribadito anche dal Tribunale civile di ### con sentenza n. 1375 del 9 settembre 2025, secondo cui "il contratto di somministrazione di energia elettrica e di gas non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam e può essere concluso anche per facta concludentia, essendo la prova dello stesso ammissibile con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici". Tuttavia, nel caso di specie, non sussistono elementi fattuali idonei a dimostrare la conclusione di un contratto di somministrazione tra le parti. 
Né a ciò può valere la comunicazione del 19.8.14 (prodotta dalla stessa appellata al doc. 20) in cui si menziona un rapporto provvisorio di fornitura, non risultante da alcun elemento, e si invita ### alla regolarizzazione del rapporto: si tratta di comunicazione inviata a indirizzo diverso da quello di ### (via ### n. 60, invece che 70) in data successiva alla notifica del ricorso cautelare e cui seguì, senza alcuna regolarizzazione del preteso contratto né pagamento dei pretesi arretrati, il ripristino della fornitura. Anche la fattura ### di 96 euro scadente il ###, inviata da ### il ### a seguito delle rimostranze di ### circa la diminuzione della fornitura (prodotta sempre da ### al doc. 1) venne inviata a un indirizzo diverso da quello dell'appellata e, curiosamente, coincidente con quello della società fornitrice di ### ovvero #### l'appellante che il contratto di somministrazione sarebbe stato attivato ex lege, dacché l'appellata sarebbe confluita nel ### di Maggior tutela, dopo essere rimasta sprovvista di un fornitore dell'energia elettrica, a seguito del "recesso" dal contratto sottoscritto con ### (### libero). Per vero è noto che il servizio di maggior tutela è la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali regolate dall'### destinato esclusivamente ai clienti domestici vulnerabili che non hanno un venditore nel mercato libero, ed è gestito dalla società ### Nel caso de quo dal momento in cui il "diritto di ripensamento" venne esercitato nei modi e nei tempi previsti (e ciò non è mai stato contestato), il contratto con il nuovo fornitore, eventualmente sottoscritto, non si è mai perfezionato e l'utente ### è rimasta contrattualmente vincolata al fornitore precedente, senza che possa assumersi alcuna vacatio del soggetto preposto alla fornitura dell'energia elettrica. Il contratto stipulato è valido ma non è efficace fino al decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, che può dunque qualificarsi quale condizione sospensiva del perfezionamento del contratto. Non residuava dunque alcun margine, nella fattispecie in esame, per la costituzione ex lege di un rapporto contrattuale, come invece sostiene l'appellante, perché dopo l'esercizio di ripensamento l'appellata ha proseguito il proprio rapporto contrattuale con ### S.p.a., vale a dire con il precedente fornitore: fin dalla citazione in primo grado ### ha esposto di avere sempre ricevuto la fornitura di energia da parte del fornitore ### e di avere sempre pagato le bollette regolarmente, senza che mai tale circostanza sia stata contestata da ### In merito all'interpretazione del provvedimento emesso a conclusione del procedimento d'urgenza si è già detto sopra. ### pare anche dolersi dell'intempestività della instaurazione del giudizio di merito rispetto al termine di cui all'art. 669-novies c.p.c.: a dire il vero il mancato rispetto del termine per la instaurazione del giudizio di merito incide sulla efficacia del provvedimento cautelare, se concesso, e non già sulla ammissibilità o procedibilità della domanda di merito. In ogni caso nel caso de quo nessun provvedimento cautelare venne mai concesso e nessun termine per la instaurazione del merito mai assegnato. 
Quanto alla responsabilità dell'appellante per la riduzione di potenza e poi sospensione del servizio, non c'è dubbio che essa debba ascriversi a ### S.p.a.. La stessa appellante espone in atto di appello di avere prima ridotto e poi sospeso la fornitura e fu la medesima appellante a ripristinare la sua somministrazione (così da motivare la conclusione del procedimento d'urgenza con la rubricazione di "cessata materia del contendere").
Circa la mancata prova dell'esistenza e della consistenza del danno, la sentenza di primo grado ha dato compiutamente atto delle risultanze documentali di causa, confermate dai testi assunti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare del fatto che: il ### l'#### del ### confermava un ordine di materiale pubblicitario consistente in 5000 volantini fronte retro formato ###; 2000 portadocumenti da agenzia logati come da accordi presi; 2000 biglietti visita fronte ### e retro ### 500 magliette uomo/donna varie taglie s/m/l/xl colore bianco; 200 zainetti logati modello scelto e logo concordato scrivendo ### invece che ### e ### al prezzo di ### 12.500,00 oltre I.V.A (Doc. 10 in allegato all'atto di citazione confermato dai testimoni); in data 22 agosto 2014 ### di ### comunicava l'annullamento dell'ordine suddetto essendo impossibilitata a lavorare a causa dell'interruzione dell'energia elettrica; che la cliente in data 22 agosto 2014 inviava un messaggio mail all'indirizzo di posta elettronica , nel quale dichiarava che l'annullamento dell'ordine le creava un danno e prospettava di chiedere a ### il risarcimento; che il 19 agosto 2014 ###, confermava l'ordine di stampa e distribuzione di 30.000 volantini formato ###, stampa fronte/retro in quadricromia carta patinata 135 g, al prezzo di ### 4.100,00 oltre I.V.A al 22% (###11 in allegato all'atto di citazione); che la cliente ### computer, a fronte dell'annullamento dell'ordine a causa della diminuita fornitura di energia elettrica, rispondeva per mail "### magari per te non sarà "troppo disagio", ma per me era molto importante, era un'azione pianificata con ### come lo scorso anno. Quest'anno avevo affidato a te anche la distribuzione e ora mi ritrovo ad una settimana dalla consegna senza niente in mano. Ma come lavori??? Che figura ci faccio con la ###? ### contare che si trattava di un'offerta con scadenza e in questi giorni non saprei proprio a chi rivolgermi, e anche trovando qualcuno non ci sono più i tempi necessari per rifare tutto il lavoro. SONO ###.. Non credere di cavartela così facilmente...###; ### commissionava a luglio 2014 a ### di ### la realizzazione di 5.000 volantini, 200 locandine e 13 logo sponsor, per l'importo di ### 1.350,00 (Doc. 12 in allegato all'atto di citazione); in data 24 agosto 2014 la cliente ### scriveva a ### "### non ci siamo proprio... È una settimana che ti cerco e sei sparita, passo dal negozio e sembra che sei andata in ferie. Ma te lo ricordi che il 31 di agosto c'è il ### l'evento per cui è tutta l'estate che ci organizziamo e per cui ti ho commissionato 5000 volantini e 200 locandine? ### una settimana e io non ho ancora in mano nulla. Ora cosa ci dovrei fare di tutta sta roba, se mai me la consegnerai, cosa me ne faccio??? Mi chiamano da #### e ### per avere il materiale e sembra che li prendo per il.. ###, scusa il termine. Per non parlare del Comune di ### che in questa manifestazione crede sempre di più e noi qui a fare le figure di.. ###, il ### mi chiama due/tre volte al giorno. Ti ricordo che è la diciassettesima edizione e mai mi sono trovato in queste condizioni di disorganizzazione totale, manco fosse colpa mia. A questo punto non so cosa fare, cerca di farti viva per salvare il salvabile, e te lo dico ora, guai se mi chiedi un solo centesimo. Ora vedi come va, poi chiedo io. Comunque al di là del tutto, la delusione più grande è che ti credevo un'amica. ###; immediatamente dopo ### rispondeva spiegando "Da quasi un mese sono senza fornitura di energia elettrica. I miei legali si sono subito attivati e confidavo in una veloce riattivazione, ma a tutt'oggi la situazione non si è sbloccata. Ho sperato di poterti dare quanto stabilito, ma mi devo arrendere"; il 25 agosto 2014 il cliente rispondeva "### sono senza volantini e manifesti? Non ci posso credere, e poi la storiella della corrente che ti manca da un mese....Manco fossimo in ### Di pure che hai perso la testa e non hai pagato le bollette, sei poco seria. Lascia perdere. Non sai in che casini mi hai messo." Le evenienze di cui sopra confermano da un lato l'esistenza di danni patrimoniali costituiti da mancato guadagno attribuibili alla parziale e poi assente erogazione di energia elettrica: si tratta di preventivi tutti del luglio e agosto 2014 (nessuno del 2015 come adduce l'appellante) e relativi a lavori che, come confermato dai testi, non si sono potuti effettuare a causa dell'insufficiente erogazione di energia. La quantificazione corretta del danno deriva dalla mera somma aritmetica dei corrispettivi non riscossi. Lo stesso tenore dei riscontri dei clienti dimostra poi la piena sussistenza del danno non patrimoniale inteso come danno alla reputazione commerciale dell'appellata. 
La configurabilità di una lesione alla reputazione di un ente, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, deriva dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (ex multis Cassazione civile ### I ordinanza n. 20871 del 26 luglio 2024; Cassazione civile ### III sentenza n. 20643 del 13 ottobre 2016; Cassazione civile ### Lavoro sentenza n. 22396 del 1 ottobre 2013) ed essa risulta pienamente provata dalle allegazioni e dalla produzione documentale nel giudizio di primo grado (### nn 10,11,12, e 13 allegati all'atto di citazione) oltre che a mezzo della prova per testi (verbale udienza del 28.11.2017).
Viene poi contestata la quantificazione in via equitativa del danno non patrimoniale. Quanto all'invocato criterio di cui all'art. 1226 c.c., tenendo conto del quale il ### di prime cure ha liquidato il danno non patrimoniale nella misura di ### 1.500,00, la sentenza impugnata chiarisce i presupposti del criterio adottato per la sua quantificazione, con un passaggio logico e coerente, esente da qualsiasi vizio logico nella argomentazione motivazionale ("La facoltà per il ### di liquidare in via equitativa il danno esige, infatti, due presupposti: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; 2) che il ### di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ancora, con sentenza n. 20889 del 17.10.2016 il ### di legittimità ha ulteriormente chiarito che l'applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno ex 1226 cc, presuppone risolta l'individuazione del fatto causativo del danno ###, sicché la difficoltà della prova del "quantum" del danno, è superata mediante l'equità, che ha la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' "iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. Nel caso di specie, posta l'impossibilità di quantificazione esatta del danno patrimoniale sofferto, tenuto conto dell'integrale ristoro del danno patrimoniale per la somma complessiva di ### 19.672,00, si stima congruo quantificare il danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla ditta attrice in ### 1.500,00."). La valutazione equitativa del danno operata dal primo giudice appare corretta e conforme ai principi consolidati. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla valutazione equitativa del danno presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, ma è consentito soltanto quando dall'esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l'obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione (cfr. Cassazione civile ### II sentenza n. 6067 del 17 marzo 2006; Cassazione civile ### II sentenza n. 1799 del 18 febbraio 1995; Cassazione civile ### VI ordinanza 22120 del 25 ottobre 2011). Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente accertato l'esistenza ontologica del danno non patrimoniale attraverso la documentazione prodotta e le testimonianze rese, ha verificato l'impossibilità di una quantificazione esatta per la natura stessa del pregiudizio alla reputazione commerciale, e ha indicato i criteri seguiti nella determinazione equitativa. 
Non pare, infine, che possa essere invocata qualsivoglia corresponsabilità dell'appellata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione del danno, per non aver pagato fatture oggettivamente inesigibili, in quanto emesse in difetto di un rapporto contrattuale. Del resto si potrebbe osservare che la stessa appellante avrebbe potuto evitare di ridurre e poi sospendere l'energia elettrica, in attesa di un preliminare e doveroso chiarimento in merito alla vicenda. 
Nel secondo motivo di impugnazione, laddove si sia inteso contestare che il ### di prime cure non ha debitamente valutato le fatture prodotte dall'appellante ed il loro valore giuridico, si rileva che le fatture sono documenti auto prodotti e che, a loro fondamento, deve essere dedotto un rapporto contrattuale di fornitura dell'energia elettrica, la cui esistenza non è mai stata provata, talché il pagamento delle fatture è oggettivamente inesigibile, non essendo stata spiegata in causa alcuna domanda di pagamento. 
Circa la doglianza in punto di spese si osserva che le spese del primo grado hanno seguito il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata sia incensurabile e debba essere integralmente confermata. 
Quanto alla liquidazione delle spese processuali di primo grado, si rileva che il Tribunale ha liquidato i compensi professionali in ### 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e ### Considerato il valore della controversia pari a ### 21.172,00, che rientra nello scaglione da ### 26.000,00 a ### 52.000,00 del D.M. 55/2014, e tenuto conto che sono state svolte tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), la liquidazione operata dal primo giudice appare congrua e in linea con i parametri tabellari. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 55/2014, "i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale" (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 11806 del 18 giugno 2020). Il giudice può determinare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, senza obbligo di motivazione quando si mantiene all'interno di tali parametri.
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa parte appellata) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di ### Per il grado di appello, considerato il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta, si applica lo scaglione da ### 26.000,00 a ### 52.000,00. Sono state svolte le fasi di studio (### 1.040,00), introduttiva (### 1.040,00) e decisionale (### 1.560,00), per un totale di ### 3.640,00, applicando i valori medi dei parametri tabellari. Non si liquida la fase istruttoria/trattazione in quanto nel giudizio di appello non sono state svolte le specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., come chiarito dalla Cassazione civile, ### III, sentenza 25664 del 19 settembre 2025, secondo cui "nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c." P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###.  condanna ### a rimborsare a #### le spese processuali di secondo grado, che liquida in € 3.640,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre CPA e IVA secondo legge; dà atto che ricorrono nei confronti di ### le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.  ### camera di consiglio del 24.12.25.  ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 293/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Anna Ghedini

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 536/2026 del 12-01-2026

... eravamo dipendenti ### Avevamo anche gli indumenti da lavoro che ci aveva dato la CEBAT”; “Presi i mezzi, ci recavamo nei vari cantieri che ci indicava un altro dipendente ### Eravamo sempre nella zona di Napoli”; “[…] alcuni mezzi, fra i quali lo scavatore e la pala, venivano caricati sui camion. In questo caso era l'autista del camion che firmava per il ritiro di entrambi”; “Nei giorni in cui il personal di E- distribuzione faceva la visita dei cantieri ci chiedeva l'esibizione del nostro tesserino e controllavano gli aspetti relativi alla sicurezza dei mezzi. Venivano ogni settimana, ma a volte un giorno, altre volte di più. Era poi il nostro caposquadra a rapportarsi con loro per ogni ulteriore questione. Non ricordo il nome del nostro caposquadra”. “[…] preciso che era un altro dipendente di ### ad indicarci il fatto che dovevamo recarci presso il deposito di ### D a ritirare i mezzi. Non lo faceva ogni giorno, ma quando iniziava il lavoro su un determinato cantiere. In nome della persona cui faccio riferimento è ### Materazzo”. Non inducono invece a diverse conclusioni, circa le modalità di esecuzione del rapporto, le dichiarazioni rese dagli altri (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione decima civile Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. ### letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 18383 del ### dell'anno tra ####.R.L. (C.F. ###), in giudizio con l'avv. ### D'### -parte attrice e ### S.P.A. (C.F. ###), in giudizio con l'avv. ### -parte convenuta
OGGETTO: locazione di beni mobili.  CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni: - per parte attrice: “come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.”; - per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Oggetto del giudizio ed elementi del processo rilevanti per la decisione.  1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, ####.r.l.  ha convenuto in giudizio ### S.p.A. (già ### S.r.l.), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo accertamento delle obbligazioni assunte dalla convenuta con contratto del 08-9/10/2018 n.7911, per l'effetto, condannarsi la stessa al pagamento della somma di euro 164.233,00, per le causali di cui in premessa ovvero per l'utilizzo degli automezzi noleggiati e non pagati e/o a quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche in seguito di ulteriori conteggi e/o eventuali errori nei calcoli, il tutto con gli interessi dall'evento e rivalutazione monetaria.  2) vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e clausola come per legge”. 
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha poi precisato le proprie conclusioni, riducendo l'importo oggetto di domanda (“A questo punto la domanda viene ulteriormente precisata nel senso che: in considerazione che le differenze sui giorni di utilizzo dei mezzi sono minime ed al fine di evitare lungaggini ed inutili disquisizioni, si dà per buono il conteggio effettuato da controparte circa i giorni di utilizzo pari a 240, che ricalcolati con il costo giornaliero dei mezzi e con l'aggiunta dell'iva, la somma ammonta ad euro 159.576,00, e/o sempre a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso del giudizio anche in seguito ad errori e/o diversi calcoli”). 
A sostegno della domanda di adempimento contrattuale così proposta, ha infatti allegato e dedotto: - che ### D, in quanto proprietaria di attrezzature e veicoli commerciali ed industriali, era stata contattata da ### per il noleggio di automezzi ed attrezzature strumentali, da impiegare nell'attività che la stessa ### avrebbe dovuto svolgere in esecuzione del contratto di appalto n. 8400109916 concluso con ### S.p.A.; - che, in data ###, le parti avevano quindi stipulato una serie di contratti di noleggio e, tra questi, il contratto n. 7911, il quale prevedeva la locazione “a freddo”, ossia senza alcun operatore addetto all'uso, di n. 9 automezzi da lavoro e precisamente dei seguenti automezzi: ### 35 Tg. #### 35 ###; #### 46407 TG. ##### Tg. #### 4035 Tg. ##### Tg. #####16007517; ### 190 Tg. #### 115 Tg. ### - che i predetti automezzi erano stati utilizzati da ### per cinque giorni a settimana, come si evinceva dagli elenchi di uscita e di ingresso degli automezzi stessi; - che infatti, per tutta la durata del contratto, gli operai incaricati dalla convenuta si erano recati quotidianamente presso il deposito dell'attrice sito in ### di Napoli, in ### n. 10, per il ritiro degli automezzi a seconda dell'esigenza lavorativa, riconsegnandoli poi la sera nello stesso luogo; - che il personale della società attrice aveva quindi annotato, su di un'apposita scheda, la tipologia di mezzo prelevato, l'orario di prelievo del mezzo e l'orario di riconsegna; scheda questa che erastata sottoscritta dal dipendente di ### al momento del prelievo e riconsegna in magazzino del mezzo; - che l'art. 5 del contratto prevedeva infatti che i mezzi noleggiati dovevano essere sempre pronti per la consegna in favore di ### ogni qualvolta essa ne facesse richiesta verbale; - che, allo stesso modo, l'art. 8, comma 1, del contratto prevedeva testualmente: “il locatore tiene a disposizione e ricoverati nelle proprie strutture tutti gli automezzi indicati nell'allegato A, e li metterà a disposizione del conduttore a seguito di semplice richiesta”; - che il contratto aveva durata di dodici mesi ed era rinnovabile alla scadenza, salvo la possibilità del conduttore di recedere anticipatamente con effetto immediato ed a mezzo comunicazione; - che infatti, con comunicazione datata 9.7.2019, ma consegnata al legale rappresentante della attrice solo in data ###, la convenuta aveva manifestato la propria volontà di recedere dal contratto, con conseguente immediata cessazione del rapporto negoziale; - che ### D, risultando l'utilizzo degli automezzi per n. 247 giorni lavorativi, aveva quindi quantificato il proprio credito in euro 164.233,33, IVA compresa; - che, nonostante i solleciti, la convenuta non aveva tuttavia provveduto al pagamento del corrispettivo.  1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, formulando a sua volta le seguenti conclusioni: “1. Nel merito, rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata e/o non provata. 2. In subordine, contenere l'affermazione del credito dedotto ex adverso negli stretti limiti della sua effettiva dimostrazione. 3. In ogni caso, con integrale vittoria delle spese legali”. 
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto: - che, nell'ambito del contratto concluso da ### con E-### l'attività di manutenzione affidata dalla seconda alla prima aveva portata variabile e, per una parte cospicua, era legata ad interventi per guasti e, dunque, a lavori da eseguirsi solo ove vi fosse stato un malfunzionamento di impianti o infrastrutture e la committente avesse chiesto l'intervento dell'appaltatrice; - che, per questa ragione, il contratto di noleggio concluso con ### D prevedeva che l'uso dei beni fosse non esclusivo (con conseguente facoltà del locatore di adoperare i beni anche in proprio o di cederli in uso a terzi, come da artt. 8.1 e 8.2) e con un corrispettivo determinato su base giornaliera da versare solo in caso di effettivo utilizzo del bene (come da artt. 4.1, 4.4); - che lo stesso contratto di noleggio, all'art. 4.3., stabiliva che, per i propri compensi, il locatore avrebbe emesso fatture mensili, previa determinazione dell'importo esatto da fatturare sulla base dei giorni di utilizzo risultanti da un elenco convalidato dal responsabile del conduttore; - che parti, più precisamente, avevano così determinato i corrispettivi per il noleggio dei mezzi: “- ### 35 Tg. ### costo giornaliero noleggio € 70,00; - ### 35 Tg. ### giornaliero noleggio € 70,00; - #### Tg. ### costo giornaliero noleggio € 45,00; - #### Tg. ### costo giornaliero noleggio € 45,00; - ### 4035 Tg. ### costo giornaliero noleggio € 45,00; - #### Tg. ### costo giornaliero noleggio € 55,00; - #### Tg. ### costo giornaliero noleggio € 55,00; - ### 190 Tg. ### costo giornaliero noleggio € 80,00; - ### 115 Tg. ### costo giornaliero noleggio € 80,00”; - che parte attrice non aveva tuttavia dato prova del fatto che vi fosse stato un effettivo utilizzo dei beni indicati nel contratto; - che la attrice, essendo consapevole di non aver mai maturato alcun credito, non aveva infatti emesso alcuna fattura nel corso del rapporto; - che il registro di ritiro e riconsegna dei mezzi prodotto dalla attrice era privo di data certa, non conteneva gli elementi identificativi dei dipendenti di ### che lo avevano asseritamente firmato ed era connotato da svariate inesattezze (“la mancata indicazione, in taluni casi, della targa dell'automezzo che sarebbe stato adoperato (cfr. il quinto rigo di pag. 1), ovvero, in altre ipotesi, la duplicazione dell'indicazione dell'utilizzo dello stesso mezzo nella medesima giornata (cfr. ad esempio, la tabella relativa al 16.10.2018, ove l'automezzo ### 35 Tg ### risulterebbe consegnato alle ore 6,50 e restituito alle ore 17,00 e poi ancora consegnato e alle ore 9,00 e restituito alle ore 17,00)”); - che il predetto registro, inoltre, riportava solo n. 240 giorni di utilizzo dei mezzi, mentre la attrice ne aveva conteggiati n. 247; - che il calcolo dei corrispettivi, in ogni caso, non era congruente, poiché si teneva conto dell'uso di tutti i mezzi per ciascun giorno, laddove, neppure nell'elencazione contenuta nel registro compariva il riferimento a ciascun bene in tutti i giorni contemplati; - che, peraltro, in ognuno dei giorni contemplati nell'elenco, vi sarebbe stato, ad opera della stessa persona, il ritiro contestuale di più automezzi; evenienza questa impossibile, in quanto un individuo non avrebbe potuto mettersi contemporaneamente alla guida di più veicoli; - che il registro appariva quindi essere un documento compilato ex post e non genuino, come anche ricavabile dal fatto che, nell'avversa produzione documentale, compariva uno scritto indirizzato a ### in data ###, in cui ### D asseriva di aver maturato, in forza del noleggio di automezzi, un credito di euro 443.755,00 e, ulteriormente, dal fatto che, ferma restando la scarsa intellegibilità dei relativi nominativi, alcuni dipendenti di ### (tali ###### e ### risultavano avere effettuato il ritiro e la riconsegna dei mezzi in giorni in cui non avevano espletato prestazioni lavorative, per assenze, permessi o ferie; - che il registro prodotto in copia dalla attrice, anche privo della convalida del responsabile di ### prescritta dall'art. 4.3. del contratto, era pertanto privo di valenza probatoria e la convenuta ne disconosceva tanto la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto la conformità all'originale.  1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.  per il deposito degli scritti conclusionali.  2. La domanda di parte attrice va accolta per i motivi di seguito indicati.  2.1. Il contenuto del rapporto contrattuale intercorso fra le parti (contratto di noleggio “a freddo” dei mezzi in esso elencati) è pacifico ed in ogni caso documentato (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).  2.2. Ciò che è invece controverso è: ### se la convenuta abbia mai richiesto alla attrice l'utilizzo dei mezzi elencati nel contratto, posto che la stessa convenuta nega di avere rivolto alla attrice qualsivoglia richiesta di questo tipo; ### se l'utilizzo degli stessi mezzi sia avvenuto con le modalità e per i quantitativi (tipologia di mezzi e giornate di impiego) riportati nel prospetto prodotto da parte attrice (doc. 4 del fascicolo del fascicolo di parte, che la stessa attrice, a fronte delle avverse eccezioni, ha anche versato in atti in originale cartaceo), posto che la convenuta contesta sotto diversi profili (v. precedente par. 1.2) la valenza probatoria del documento in questione.  2.3. Le risultanze istruttorie acquisite inducono a dare risposta positiva ad entrambi i quesiti che precedono.  2.4. Va infatti innanzitutto osservato che l'art. 8.1. del contratto di noleggio non prevedeva particolari formalità per la richiesta e la presa in consegna dei mezzi, stabilendo che la messa a disposizione degli stessi avvenisse “a seguito di semplice richiesta verbale”.  ###. 4.3. dello stesso contratto prevedeva invece la convalida, da parte del “### del conduttore”, dell'elenco dei mezzi utilizzati ai soli fini della emissione delle fatture che la locatrice avrebbe potuto emettere con cadenza mensile e quindi per la determinazione del credito maturato periodicamente dalla stessa locatrice, da effettuare sulla base dei corrispettivi unitari pattuiti per ciascun mezzo (v. allegato
A richiamato dall'art. 4.1). 
Clausola quest'ultima che, oltre ad essere di contenuto del tutto indeterminato quanto alla individuazione della figura del “responsabile” ed alle modalità di validazione dell'elenco (non emergendo dal contratto né come individuare il “responsabile”, né, soprattutto, quando e come egli avrebbe dovuto validare l'elenco), si tradurrebbe, se interpretata nel senso di subordinare l'esigibilità del credito alla volontà del conduttore debitore di riconoscerne l'esistenza, in una condizione sospensiva meramente potestativa, come tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c..  2.5. Le dichiarazioni rese dai testimoni consentono poi di ritenere acquisita la prova che la convenuta abbia chiesto ed ottenuto il godimento dei beni in misura corrispondente a quanto riportato nel prospetto sulla cui base la attrice ha quantificato il proprio credito (come precisato in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.). 
Il testimone ### dipendente della convenuta ### durante tutta la durata del contratto oggetto di causa, ha infatti riferito: “Ero responsabile di cantiere per ### Fra i miei compiti c'era quindi anche quello di indicare il numero e la tipologia di mezzi di cui avevamo bisogno in cantiere. I mezzi erano quelli di ### D. Per questa ragione, la mattina, intorno alle 6.30, ci recano a ### dove c'era un deposito della ### D, dove erano collocati i mezzi. Prendevano due ### 35, un ### 190. Prendevano anche un ### ed un ### con una fresatrice ed una benna (ossia una pala meccanica ### per eseguire i lavori, nonché un ### 115” “ci recavamo presso il deposito tutti i giorni. I mezzi venivano riportati al deposito la sera. Io personalmente non conducevo i mezzi. Qualche volta tuttavia mi è capitato di condurre il ### 35, anche se non avevo la patente adatta”; “### un responsabile di ### D che ci dava le chiavi dei mezzi e poi alla sera le riprendeva. Sia alla mattina che alla sera il predetto responsabile ci faceva firmare un foglio su cui erano indicati gli estremi identificativi dei mezzi che prendevano e l'orario. Prendo visione del doc. 4 di parte attrice. E' questo l'elenco di cui parlavo. 
Ci sono anche delle firme che riconosco come mie.”; “Avevamo dei tesserini di riconoscimento che ci identificano come dipendenti ### Avevamo anche la divisa con la scritta Cebat”; “Ho già risposto, confermo, la zona era quella di ###”; “E' vero, era l'autista del mezzo su cui l'altro mezzo veniva caricato, che firmava per il ritiro e la riconsegna di entrambi i mezzi. In particolare, i mezzi che non potevano circolare era il miniescavatore ed il bobcat”; “Per quanto riguarda il personale di e-distribuzione, posso solo dire che venivano periodicamente per fare delle ispezioni del cantiere. Presso il cantiere di ### ciò avveniva quasi tutti i giorni. Presso altri cantieri un paio di volte a settimana. 
Scrivevano anche su di un foglio quali mezzi erano presenti. Chiedevano direttamente a me. Preciso che all'inizio noi lavoravamo per ### Intendo dire prima del nostro passaggio a ### e dunque prima dell'inizio del 2018. Sui cantieri era sempre presente, sia per ### che per #### Matarazzo”. 
Le dichiarazioni che precedono, puntuali, prive di incongruenze e provenienti da soggetto (ex dipendente ### e allo stato privo di rapporti con le parti in causa) della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, trovano d'altra parte sostanziale riscontro in quanto riferito dal testimone ### anch'egli all'epoca dei fatti dipendente ### ed allo stato non legato da rapporti lavorativi con le parti in causa, il quale, a sua volta, ha dichiarato: “Presso la ### D noi della ### andavamo a ritirare dei mezzi. Andavamo precisamente all'incrocio fra #### e ### in provincia di Napoli.  ### un deposito presso cui erano parcheggiati degli automezzi. Si trattava di camion, scavatori ed in genere mezzi per lavori pesanti. Andavamo lì tutte le mattine. 
Ciò è avvenuto per tutto il periodo durante il quale ho lavorato alle dipendenze della ### e quindi da ottobre 2018 fino alla fine del 2019 circa. Ricordo la presenza di mezzi corrispondenti ai modelli indicati nel capitolo di prova. Ovviamente non ricordo le targhe dei veicoli. Preciso inoltre che solo di un modello ### e non di due”; “Eravamo in sette di solito e quindi ritiravamo tutti i mezzi presenti nel deposito”; “### un capannone. Veniva ad aprirci il cancello un addetto presente sul posto. 
Credo lavorasse per la ### D. Ci consegnava anche le chiavi dei mezzi. Al momento del ritiro dei mezzi e quando li riconsegnavamo a fine giornata firmavamo un foglio che ci dava l'addetto della ### D. Era un elenco, in cui era specificato per ogni riga un mezzo che veniva prelevato e poi riconsegnato. Prendo visione del doc. 4 del fascicolo di parte attrice. ### di cui parlavo si presentava uguale a quello di cui prendo visione. Prendo visione a campione di alcune ### delle sottoscrizioni apposte. Le riconosco come mie. Ritiravo il mezzo verso le 7 del mattino e lo riconsegnavo di solito verso le 17/17.30”; “Presentavamo un tesserino di riconoscimento, in cui c'era scritto che eravamo dipendenti ### Avevamo anche gli indumenti da lavoro che ci aveva dato la CEBAT”; “Presi i mezzi, ci recavamo nei vari cantieri che ci indicava un altro dipendente ### Eravamo sempre nella zona di Napoli”; “[…] alcuni mezzi, fra i quali lo scavatore e la pala, venivano caricati sui camion. In questo caso era l'autista del camion che firmava per il ritiro di entrambi”; “Nei giorni in cui il personal di E- distribuzione faceva la visita dei cantieri ci chiedeva l'esibizione del nostro tesserino e controllavano gli aspetti relativi alla sicurezza dei mezzi. Venivano ogni settimana, ma a volte un giorno, altre volte di più. 
Era poi il nostro caposquadra a rapportarsi con loro per ogni ulteriore questione. Non ricordo il nome del nostro caposquadra”.  “[…] preciso che era un altro dipendente di ### ad indicarci il fatto che dovevamo recarci presso il deposito di ### D a ritirare i mezzi. Non lo faceva ogni giorno, ma quando iniziava il lavoro su un determinato cantiere. In nome della persona cui faccio riferimento è ### Materazzo”. 
Non inducono invece a diverse conclusioni, circa le modalità di esecuzione del rapporto, le dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi.  ###à del testimone ### anch'egli dipendente ### all'epoca dei fatti e che peraltro ha riferito circostanze sostanzialmente convergenti con quelle dei due testimoni già menzionati, è infatti minata dal fatto che lo stesso, per rispondere alla richiesta di chiarire il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze di ### (fatto questo comunque non contestato), ha fatto ricorso, senza essere a ciò preventivamente autorizzato dal giudice (con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 253, comma 3 e 231 c.p.c.), ad un proprio appunto scritto (v.  verbale di udienza del 28.11.2023). Circostanza questa che fa apparire dubbia, non essendo noto il contenuto degli appunti scritti del testimone, la genuinità della ricostruzione dei fatti dal medesimo offerta. 
Altrettanto inattendibili sono poi le dichiarazioni rese dal teste ### alle dipendenze di ### non solo all'epoca dei fatti, ma anche al tempo della deposizione (v. verbale di udienza del 3.10.2023). 
Il testimone, infatti, ha sì negato l'utilizzo dei mezzi di ### D da parte del personale di ### (“In effetti però nessun dipendente di ### ha mai ritirato i mezzi della ### D, in quanto non ne abbiamo mai avuto bisogno. ### D era infatti solo uno dei soggetti con cui avevamo il contratto “a chiamata” e nel periodo indicato non abbiamo mai avuto necessità dei loro mezzi. Senza l'attivazione della chiamata del noleggio nessuno dipendente ### poteva andare a ritirare i mezzi. 
Non ero io ad effettuare la attivazione della chiamata. Escludo quindi che i soggetti indicati nei capitoli, che comunque so essere stati dipendenti di ### abbia ritirato mezzi dalla ### D”), ma ha dimostrato di avere un ricordo alquanto generico dei mezzi del cui utilizzo è stato chiamato a riferire (“So del contratto con ### D, ma non ricordo con precisione il numero e la tipologia di mezzi che ci avevano messo a disposizione. Erano mezzi pesanti comunque, come scavatori e camion”) e, soprattutto, quando richiesto di chiarire come avesse verificato quanto riferito, ha precisato di avere potuto riscontrare la circostanza solo saltuariamente (“Io ero presente sui cantieri solo saltuariamente ed in quelle occasioni non ho mai visto nostri dipendenti sui mezzi di ### D”) e senza neanche spiegare come, pur avendo in precedenza affermato di non essere in grado di individuare con esattezza i mezzi di ### D, sia stato poi invece in grado di escluderne l'utilizzo, sia pure nelle sue limitate presenze nei cantieri, da parte di altri dipendenti ### Priva di rilievo è infine la deposizione del testimone ### imprenditore, anche socio di ### (subappaltatrice di ### “per 4 o 5 anni a partire dal 2018”), il quale non ha saputo riferire nulla di specifico in relazione al concreto svolgimento del rapporto contrattuale fra le odierne parti in causa (“Per quanto riguarda il rapporto fra ### e ### D, posso solo dire che sapevo che si trattava di un rapporto “a chiamata”, nel senso che i mezzi dovevano essere prelevati da ### a seconda delle esigenze quotidiane. Nulla so di altro in ordine a tale rapporto. 
Alcuni dei nomi di cui mi si legge nei capitoli da 2 a 8 li individuo come operai, alcuni di loro avevano anche lavorato per #### e l'altra impresa di cui sono socio (### hanno circa 400 dipendenti e quindi non posso ricordare con esattezza”).  2.6. Il complesso delle risultanze acquisite dà quindi evidenza, non solo dell'utilizzo dei mezzi da parte del personale di ### ma anche del fatto che questo impiego sia avvenuto su richiesta effettata dalla stessa ### per il tramite per il proprio personale dipendente e per lo svolgimento dell'attività lavorativa da quest'ultimi svolta. 
Il che consente di ritenere integrato il presupposto della richiesta, anche solo verbale, prevista dall'art. 8.1 del contratto di noleggio. 
La prova testimoniale dà inoltre adeguata conferma dei dati riportati nell'elenco - documento non recante sottoscrizioni attribuite al legale rappresentante della convenuta, con conseguente irrilevanza del disconoscimento effettuato dalla stessa convenuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c. - tramite il quale la attrice ha quantificato il proprio credito, chiarendo anche il motivo della incongruenza di maggiore portata rilevata dalla convenuta (contemporaneo utilizzo di più mezzi da parte dello stesso dipendente, giustificata dalla natura di parte di essi, in quanto destinati ad essere trasportati mediante caricamento su altri).  2.7. Né, in senso contrario, rileva quanto eccepito da parte convenuta in ordine alla coincidenza di alcune giornate lavorative riportate nel predetto elenco con giornate di “assenze, permessi o ferie” dei propri dipendenti. 
Stante la natura del contratto concluso dalle parti (volto a far conseguire alla convenuta il solo godimento dei beni), non competeva infatti alla attrice alcuna verifica sul punto. 
Inoltre, a fronte da quanto risultante dalle dichiarazioni rese dai testimoni, non è emerso alcun elemento per escludere che, nei giorni indicati da parte convenuta (v. 10 del fascicolo di parte), le prestazioni lavorative siano state comunque di fatto rese. 
E' allo stesso modo irrilevante quanto eccepito dalla convenuta circa il fatto che la attrice, in fase stragiudiziale, abbia intimato il pagamento del maggiore importo di euro 443.755,00. 
Dal tenore della missiva richiamata (quella dell'11.3.2020, prodotta dalla attrice come doc. 6), si evince infatti come il predetto credito fosse relativo ad una pluralità di rapporti contrattuali (essendo pacifica e comunque documentata l'avvenuta conclusione, fra le medesime parti, di altri contratti di analogo contenuto; v. anche comunicazione di recesso prodotta come doc. 5 del fascicolo di parte attrice e relativa a quattro distinti contratti), uno solo dei quali oggetto della presente controversia. 
Sono infine irrilevanti (non incidendo sulla quantificazione del credito) o comunque generiche (ed in quanto tali inidonee a verificare l'effettiva portata della contestazione del credito) le ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta circa la mancata indicazione, in taluni casi, della targa dell'automezzo utilizzato o la annotazione di più impieghi dello stesso mezzo nella medesima giornata (circostanza queste di per sé non incidenti sulla quantificazione del corrispettivo, previsto per ogni giornata di utilizzo dei singoli mezzi, la cui targa risultava già riportata nel contratti) o, ancora, la dedotta duplicazione dell'indicazione dell'utilizzo dello stesso mezzo nella medesima giornata (eccezione questa formulata in modo del tutto indeterminato).  2.8. La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della attrice, del complessivo importo di euro 159.576,00, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 dal 4.3.2020 al saldo effettivo.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.  55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale; valore della controversia ricompreso fra 52.000,00 e 260.000,00 euro; valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).  P.Q.M.  il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna ### S.p.A. al pagamento, in favore di ####.r.l., dell'importo di euro 159.576,00, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs.  231/2002 dal 4.3.2020 al saldo effettivo; 2) condanna ### S.p.A. al rimborso, nei confronti di ####.r.l. e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ### D'### delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge. 
Così deciso in ### il 12 gennaio 2026.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 18383/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cina Francesco

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4171/2025 del 16-12-2025

... spettanze economiche maturate durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ### T.& L. S.r.l., dal 02/01/2021 al 31/01/2022 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario e mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). 5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria di spese del doppio grado. 6. ### T&L s.r.l si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. 7. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 8.Osserva in via preliminare la Corte che ### ha instaurato il presente giudizio non per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ### T&L s.r.l , atteso che il suo rapporto di lavoro era regolarizzato, ma per richiedere l'accertamento del superiore inquadramento nel livello ### , atteso che era inquadrato nel (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta dai sig.ri ### 1.dott. ### 2.dott. ### rel.  3.dott. ### de ### riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1369/2025 r. g. sez. lav., vertente TRA ### rapp.to e difeso dagli avv.ti ### ed ### presso il cui studio elett.te domicilia in S. ### D'####, via ### n. 1.  appellante E ### T&L s.r.l, in persona del legale rapp.te p.t , rapp.ta e difesa dall'avv. ### con domicilio digitale.  appellato ### 1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data ###, ### ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro, n.3566 del 7/5/2025, che aveva rigettato la sua domanda, proposta con ricorso depositato in data ###, del seguente tenore: ‘'A)Accertare e dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il ricorrente e ### T.& L. ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pozzuoli alla via D. Alighieri n. 8, p.iva n. ### a partire dal 02/01/2021 al 31/01/2022; B)Accertare e dichiararsi che l'inquadramento del ricorrente è quello di personale viaggiante, livello ### con mansione di autista(### “### merci - industria”; C)per l'effetto, condannarsi ### T.& L. ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede ###### alla ###. Alighieri n.8, p.iva n. ### al pagamento della somma complessiva di euro 31.253,60 oltre interessi e rivalutazione in favore del sig. ### determinata secondo le modalità indicate in premessa. 
D)Con vittoria di spese(comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la redazione della perizia tecnica di parte), diritti ed onorari di giudizio;'' 2.### ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il contratto collettivo nazionale invocato da esso ricorrente era chiaramente indicato nel ricorso introduttivo di primo grado. In particolare, al punto 4 del ricorso e al punto B delle conclusioni vi era un espresso riferimento al C.C.N.L.  “### - Industria”, che era quello depositato in atti e richiamato nei conteggi elaborati dal consulente di parte . La diversa menzione, al punto 8 del ricorso, del C.C.N.L. “###”, costituiva un mero errore materiale, privo di qualsivoglia rilevanza processuale o sostanziale, che non aveva in alcun modo compromesso la regolarità dell'atto introduttivo né pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa della controparte.  3. Ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto l'insussistenza di allegazioni poste a fondamento della richiesta di superiore inquadramento nel livello ### , mentre era stato indicato il ### applicabile, il livello richiesto e le mansioni svolte, per cui tale domanda era stata proposta in maniera esauriente. 
Parimenti alcun difetto di allegazione poteva configurarsi in ordine alla domanda avente ad oggetto il mancato godimento dei permessi retribuiti, avendo esso ricorrente chiaramente allegato di non aver goduto di alcun permesso durante tutto il suo rapporto di lavoro e di essere creditore a tale titolo della somma di euro 774,31. 
Vi era, quindi, una chiara e puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, accompagnata da indicazione dell'arco temporale di riferimento, quantificazione del credito e descrizione delle modalità di svolgimento del rapporto, così da consentire alla controparte di difendersi compiutamente e al giudice di istruire e decidere nel merito. 4.Ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, sulla cui base aveva ritenuto non dimostrati i fatti costitutivi delle pretese avanzate da esso appellante, laddove dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado era emersa la fondatezza delle pretese azionate. Dunque erroneamente il primo giudice, in contrasto con le risultanze documentali ed istruttorie, aveva rigettato la sua domanda di spettanze economiche maturate durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ### T.& L. S.r.l., dal 02/01/2021 al 31/01/2022 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario e mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).  5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria di spese del doppio grado.  6. ### T&L s.r.l si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.  7. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8.Osserva in via preliminare la Corte che ### ha instaurato il presente giudizio non per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ### T&L s.r.l , atteso che il suo rapporto di lavoro era regolarizzato, ma per richiedere l'accertamento del superiore inquadramento nel livello ### , atteso che era inquadrato nel livello 1, e per ottenere le conseguenti differenze retributive, ed infatti i conteggi allegati al ricorso si fondano su tale superiore inquadramento.  9. Effettivamente, come emerge dal complessivo tenore del ricorso introduttivo del giudizio, il ### aveva invocato l'applicazione del C.C.N.L. “### - Industria”, che era quello depositato in atti e richiamato nei conteggi elaborati dal consulente di parte, mentre la diversa menzione, al punto 8 del ricorso, del C.C.N.L. “###”, costituiva un mero errore materiale. 
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi era alcuna incertezza sul ### invocato .  10. Tuttavia, in ordine alla richiesta di superiore inquadramento nel livello ### , manca nel ricorso introduttivo l'indicazione delle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento posseduto e di quello rivendicato e soprattutto la dettagliata allegazione delle ragioni sulla cui base si riteneva che le mansioni di fatto svolte dal ### possedessero i connotati del superiore livello richiesto . ### appellante si è infatti limitato ad allegare di aver svolto le mansioni di autista, che consistevano nel trasporto di merci alimentari e elettrodomestici e nel carico e scarico delle merci trasportate, sostenendo in maniera apodittica, al capo 4) del ricorso, che “Per la prestazione lavorativa espletata dal ricorrente lo stesso doveva essere inquadrato come autista con qualifica di personale viaggiante, livello ### nell'ambito del C.C.N.L. “### merci - industria”. 
Non ha, tuttavia, in alcun modo indicato quali fossero i peculiari connotati dell'attività lavorativa svolta che la facessero ricondurre alla declaratoria contrattuale del superiore livello rivendicato e non ha neppure allegato di aver svolto la sua attività con i suindicati connotati. Invero la declaratoria del livello rivendicato prevede che: “### al 3° livello ### gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi”e l'odierno appellante non ha neppure allegato di essere in grado di riparare i motori degli automezzi guidati e di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte degli stessi oltre che il collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.  11.Peraltro deve ritenersi consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui nelle controversie volte ad ottenere un superiore inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute. 
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019 n. ###).  12. Ciò posto ed accertato che la domanda di superiore inquadramento non poteva essere accolta, correttamente il primo giudice ha rigettato anche l'implicita richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario, permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e TFR sulla base dell'inquadramento posseduto nel 1° livello.  13. Quando al compenso per il lavoro straordinario svolto, nell'atto introduttivo il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, e quindi di aver svolto 6 ore di straordinario al giorno . Tuttavia la società datrice di lavoro nella memoria di costituzione di primo grado aveva eccepito che nel corso della giornata lavorativa venivano effettuate tre pause: una prima pausa di 60 minuti alle 10,30, una seconda pausa di 2,30 ore alle 12 ed una terza pausa di 60 minuti alle 16. 
In tale contesto correttamente il primo giudice ha ritenuto che le deposizioni dei testi di parte ricorrente escussi (### e ### non avessero confermato l'allegazione attorea dell'osservanza di un orario giornaliero dalle 6 alle 20. Invero i testi hanno riferito circostanze generiche in ordine all'orario lavorativo osservato dal ### laddove i testi di parte resistente ( ### ed ### hanno sostanzialmente confermato le allegazioni difensive della società datrice di lavoro circa l'articolazione oraria in un doppio giro di consegne giornaliere, con il rispetto delle interruzioni di guida, le pause e i riposi imposti dalla disciplina di legge e della contrattazione collettiva. 
Di conseguenza non può ritenersi assolto il rigoroso onere probatorio che incombeva sul ricorrente circa l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro ordinario.  14. Quanto alle differenze retributive rivendicate per permessi non goduti, indennità sostitutiva delle ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità e ### correttamente il primo giudice ha evidenziato che, a seguito della costituzione della convenuta, erano state depositate le buste paga relative all'intero arco temporale di durata del rapporto di lavoro, le cui risultanze non erano state specificamente contestate da parte ricorrente; inoltre la società aveva prodotto i bonifici a favore del ### che riportavano le somme indicate dalle buste paga e che parimenti non erano stati contestati dall'odierno appellante. 
Da tali buste paga risultano effettivamente corrisposte le quote mensili di tredicesima e quattordicesima mensilità ed inoltre dall'esame della busta paga di gennaio 2022 si evince la specifica indicazione di importi dovuti a titolo di ### permessi e ferie residui, il cui pagamento risulta comprovato dalla copia dei bonifici allegati alle busta paga e depositati nel fascicolo della resistente.   Dunque, in mancanza di specifiche allegazioni, nel ricorso introduttivo, della spettanza di somme maggiori rispetto a quelle erogate ed in assenza di specifiche contestazioni rispetto alle deduzioni di parte resistente e alla documentazione dalla stessa prodotta, correttamente il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa del ### 15.### va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.  16. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversi ed ai sensi del DM n. 147/2022, come in dispositivo.  17.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).  PQM La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge. 
Così deciso in Napoli il giorno 3 dicembre 2025 ### est. rel.

causa n. 1369/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Guarino, Mariavittoria Papa

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9385/2025 del 18-12-2025

... non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. ### preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il ### e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data ###, in data ### ha adottato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8221/2025 #### (C.F. ###, nato a ### il ###, rapp.to e difeso giusta procure in atti dagli Avv.ti ### e ### con cui elettivamente domicilia Ricorrente E MINISTERO DELL'#### - #### - ###, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. ### elettivamente domiciliato presso l'### per la ### in Napoli alla ### della ### n. 55 ###: personale docente a tempo determinato -- indennità ferie non godute ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ### parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### concludendo “### E ### il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 42,67 giorni di ferie maturate e non godute ### E ### l'obbligo - con consequenziale ### giudiziale - a carico della resistente ### di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 962,7, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 42,67 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario”. 
Ha rappresentato di essere un docente precario e di avere svolto in favore dell'### scolastica incarichi di supplenza con nomine fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi: - nell'a.s. 2019/2020, con nomina presso l'### I.S.I.S. "###-CARACCIOLO" di NAPOLI con decorrenza dal 20/11/2019 al 30/06/2020; - nell'a.s. 2020/2021, con nomina presso l'### di ### con decorrenza dal 20/11/2020 al 30/06/2021 e presso l'### di ### (con decorrenza dal 25/01/2021 al 30/06/2021; - nell'a.s. 2021/2022, con nomina presso l'### L. EINAUDI di ### con decorrenza dal 02/11/2021 al 30/06/2022. 
Ha dedotto inoltre di non avere mai fruito delle ferie maturate durante i suddetti anni scolastici e di avere maturato per l'effetto un monte ferie non godute pari a 42,67 giorni (di cui 12,80 giorni nell'a.s.  2019/2020, 14,76 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 15,11 giorni nell'a.s. 2021/2022); di avere diffidato invano il Ministero convenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, come da diffida stragiudiziale del 3-3-2025 allegata al ricorso. 
Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del ### del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato ### udienza di discussione 18-11-2025, con memoria depositata il ### si è costituito tempestivamente il Ministero dell'### e del ### per la ### che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. 
Ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione estintiva quinquennale dei benefici economici richiesti in ricorso. In diritto ha eccepito l'infondatezza della domanda sulla base di una serie di articolate considerazioni. 
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.”. 
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla ### in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.  ***** 
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. 
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute dalla parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (AA.S.S. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).  ###. 35 del ### 2019 al comma 2 prevede che “2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. 
In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del ### 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". 
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.  ### il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.  ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della ### 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. 
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. 
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### (Sentenze della ### sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. 
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.  ### dei principi giurisprudenziali, appena richiamati al caso di specie, consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il Ministero, nel costituirsi in giudizio, non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
In ordine alla quantificazione, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente. 
È noto che secondo l'orientamento della S.C. l'indennità sostitutiva delle ferie non godute riveste natura mista, sia risarcitoria, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, che retributiva, in quanto connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro quale rapporto a prestazioni corrispettive. 
Pur non ignorando il principio sancito dalla sentenza Cass. civile sez. I - 10/02/2020, n. 3021 invocato da parte ricorrente, che privilegia la componente risarcitoria dell'istituto in esame, ritiene il Tribunale di prestare adesione al diverso precedente consolidato orientamento, da ultimo ribadito da Cass. lav. - 04/04/2024, n. 9009, ove viene posto l'accento sulla prevalenza dell'aspetto retributivo rispetto a quello risarcitorio, seppure ai diversi fini della sottoposizione della indennità sostitutiva delle ferie a contribuzione previdenziale nonché ai fini dell'inclusione di tale voce retributiva nel calcolo della indennità di fine rapporto: “In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre 2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. 
Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge 153 del 1969 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita”. 
In adesione ai principi sanciti dalla su citata sentenza, ritiene il Tribunale che l'indennità sostitutiva di ferie, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, riveste prevalente carattere retributivo, anche perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne impedisce comunque la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione, costituendo essa, comunque, un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in ontologica dipendenza del rapporto di lavoro. 
Dalla natura retributiva dei crediti oggetto di causa discende, quanto alla prescrizione, che non può farsi applicazione il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art.  2948 c.c., tale ultimo essendo il termine cui soggiacciono i crediti retributivi insorgenti dal rapporto di lavoro. 
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione della diffida stragiudiziale inoltrata dal difensore del ricorrente in data ### (allegata al ricorso), deve ritenersi prescritta ogni pretesa creditoria anteriore alla data del 3-3-2020. 
Ebbene, alla luce dei principi esposti, risulta comprovato e incontestato che nelle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 parte ricorrente non ha goduto della totalità delle ferie maturate. 
Risulta altresì corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati, neppure specificamente contestati dall'### per cui, riproporzionando il dovuto al solo periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2022, ne risulta un complessivo credito in favore del ricorrente pari a euro 904,01. 
Pertanto, il Ministero dell'### e del ### va condannato al pagamento dell'importo di euro 904,01 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2019/2020 (limitatamente al periodo dal 3-3-2020 al 30-6-2020), 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. 
Il carattere seriale della controversia e l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'### soccombente e liquidate come in dispositivo. 
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.  P.Q.M.  Il dott. ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data ### nell'interesse di ### ogni diversa istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss.  2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l'effetto condanna il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 904,01, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo; 2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 230,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; Si comunichi. 
Napoli, 17-12-2025 Il giudice Dr.

causa n. 8221/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Armato Francesco

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 497/2023 del 18-07-2023

... il suo stato di salute. Veniva, inoltre, posto in ferie dal 3 al 9 maggio per definire meglio le modalità operative (doc. 5 ric.). Il ricorrente rimaneva in attesa di una comunicazione sulla definitiva assegnazione. In data ### riceveva un telegramma con cui veniva invitato a prendere servizio entro 7 giorni e a giustificare l'assenza dei giorni precedenti (doc. 6 ric.). Il ricorrente allegava che, stante la mancata comunicazione della sede ###data 19 maggio - al servizio originario presso il 118 il proprio turno di lavoro (doc. 7 ric.) e, non ottenendo risposta, il 20 maggio si presentava in servizio presso il 118, dove permaneva anche il 21 e 22 quando riceveva ordine di presentarsi in servizio presso il ### con formale comunicazione del 30.6 (doc. 8 ric.). Precisava il ricorrente che il 20 maggio non si era rifiutato di ricevere la consegna della comunicazione, ma si era rifiutato solo di firmare il verbale di consegna in quanto riteneva che la Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ### RG n. 773/2022 sottoscrizione equivalesse ad accettazione della nuova destinazione. Il ### riceveva contestazione di addebito prot. n. ### (doc. 9 ric.) e, in data ###, successivo licenziamento per giusta (leggi tutto)...

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N.r.g.l. 773 /2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 773 /2022 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE ### UNITÀ ### con il patrocinio dell'avv. ### RESISTENTE In punto a: licenziamento. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### conveniva in giudizio l'### di ### Il ricorrente allegava di aver lavorato part time presso la ausl di ### come autista di ambulanza. 
Allegava che, in data ###, a seguito di visita medica di idoneità alla mansione richiesta dall'### veniva dichiarato inidoneo alla mansione di autista di ambulanza in quanto affetto Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 da “degenerazione disco-somatica in ###-###; retrolistesi degenerativa di grado 1di ###; marcata degenerazione discale; bulging discale in ###-###; diffusa spondilosi” (doc. 1 ric.).  ###, con mail del 22.1.2020, lo trasferiva al centro ### (### - dipendenze) come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile (doc. 3 ric.) Il ricorrente contestava tale assegnazione in quanto equivalente alla guida di ambulanza per la quale era stato dichiarato inidoneo. 
Con successiva visita medica del 7.6.2021, veniva dichiarato inidoneo alla guida di ambulanza ma idoneo come autista per tragitti di breve durata in ambito cittadino (doc. 4 ric.) Nel frattempo, risultava in servizio presso la sede del 118, ufficio logistica. 
Con mail del 4.5.2021, gli veniva offerta una temporanea modifica della destinazione lavorativa presso i centri vaccinali di ### o ### dove avrebbe potuto svolgere funzioni amministrative compatibili con il suo stato di salute. Veniva, inoltre, posto in ferie dal 3 al 9 maggio per definire meglio le modalità operative (doc. 5 ric.). Il ricorrente rimaneva in attesa di una comunicazione sulla definitiva assegnazione. 
In data ### riceveva un telegramma con cui veniva invitato a prendere servizio entro 7 giorni e a giustificare l'assenza dei giorni precedenti (doc. 6 ric.). 
Il ricorrente allegava che, stante la mancata comunicazione della sede ###data 19 maggio - al servizio originario presso il 118 il proprio turno di lavoro (doc. 7 ric.) e, non ottenendo risposta, il 20 maggio si presentava in servizio presso il 118, dove permaneva anche il 21 e 22 quando riceveva ordine di presentarsi in servizio presso il ### con formale comunicazione del 30.6 (doc. 8 ric.). 
Precisava il ricorrente che il 20 maggio non si era rifiutato di ricevere la consegna della comunicazione, ma si era rifiutato solo di firmare il verbale di consegna in quanto riteneva che la Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 sottoscrizione equivalesse ad accettazione della nuova destinazione. 
Il ### riceveva contestazione di addebito prot. n. ### (doc. 9 ric.) e, in data ###, successivo licenziamento per giusta causa (prot. n. ###, doc. 10 ric.) per i seguenti fatti: assenza ingiustificata dal 10 al 19 maggio; rifiuto di ricevere la comunicazione con la nuova destinazione; aver continuato a prestare servizio presso il 118 pur consapevole della inidoneità alla mansione di autista di ambulanza; recidiva per una precedente sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione del 22.10.2019. 
Il ricorrente contestava la tardività della contestazione disciplinare ex art. 55 bis c. 4 dlgs 165/2001 in base al quale i responsabili dell'amministrazione devono segnalare all'ufficio disciplina i fatti di rilevanza disciplinare di cui vengono a conoscenza entro 10 giorni. ### il ricorrente, i fatti contestati erano noti ai responsabili prima del 20 maggio. 
Tuttavia, solo in data ### richiedevano all'ufficio disciplina di attivare il procedimento disciplinare. 
Nel merito, contestava la sussistenza della giusta causa di recesso. Allegava che l'assenza dal 10 al 19 maggio fosse giustificata dall'attesa di un formale provvedimento dell'amministrazione di assegnazione presso la nuova sede di lavoro. Allegava, altresì, che l'assenza fosse ulteriormente giustificata in quanto il ricorrente si era rifiutato di svolgere mansioni per le quali era stato ritenuto inidoneo. Pertanto, la sua prestazione quale autista era inesigibile dall'azienda. 
In conclusione, domandava l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato dalla convenuta per difetto di proporzionalità e domandava la rideterminazione della sanzione disciplinare ex art. 63 c. 2 d.lgs. 165/2001 applicando una sanzione conservativa del rapporto di lavoro. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta alla reintegra del ricorrente ed il pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi di legge. 
Con vittoria di spese. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Si costituiva ritualmente la ### di ### contestando quanto ex adverso dedotto. 
Parte resistente allegava che: - prima del licenziamento de quo, il ricorrente era stato sanzionato con una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 mesi per irregolarità nel servizio (doc. 4 conv.). Il ricorrente non forniva giustificazioni nel merito ma eccepiva esclusivamente decadenze dal procedimento disciplinare. Tale sanzione disciplinare non è mai stata impugnata; - al rientro dal lavoro a seguito della sospensione, il ricorrente veniva sottoposto alla visita periodica nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008, a cura del dott. ### All'esito della visita, il ricorrente veniva ritenuto non idoneo alla mansione di autista di ambulanza. 
Pertanto, non veniva più adibito alle predette mansioni; - in attesa di nuova collocazione lavorativa, il ricorrente venne provvisoriamente adibito presso il servizio ### dei servizi di emergenza ### 118 di ### precisando che il ricorrente non poteva essere adibito definitivamente presso tale servizio, dato che il personale era già al completo; - contestualmente, veniva individuata una possibile ricollocazione del ricorrente presso il servizio ### come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile. In data ###, il dott. ### confermava l'idoneità delle mansioni di autista di camper adibito ad ambulatorio mobile rispetto al giudizio di non idoneità alla mansione di autista di ambulanza (doc. 8 conv.); - il ricorrente rifiutava tale nuova collocazione comunicata telefonicamente. Il ### veniva inviata email al ricorrente con cui veniva invitato a prendere servizio presso il ### (doc.  8 conv). 
All'incontro del 4.5.2021, venivano offerte al ricorrente le seguenti collocazioni alternative: presso il ###T. come autista di camper o presso il dipartimento attività amministrative ### per lo svolgimento di funzioni amministrative presso i punti vaccinali di ### o ### Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 - con mail del 4.5.2021, il ricorrente veniva assegnato al centro vaccinale e gli veniva richiesto di scegliere fra le due sedi indicate. Veniva assegnato in ferie dal 3 all'8 maggio 2021 per definire i dettagli operativi (doc. 8 conv.); - il ricorrente non dava riscontro e rimaneva assente ingiustificato dal 10 al 19 maggio 2021; - a fronte della mancata scelta della sede ###data ### veniva assegnato al servizio tossicodipendenze con decorrenza dal giorno 21.5.21 (doc. 12 conv.). In pari data, essendo il ricorrente rientrato in servizio presso la logistica del SET 118 di ### gli veniva consegnata a mani la suddetta missiva che rifiutava di ricevere. Il ### veniva inviata ulteriore e-mail al ricorrente in cui veniva reiterato l'invito a prendere servizio presso la sede assegnata (doc. 13 conv.); - in data ### il ricorrente non si presentava al lavoro; - in data ### veniva svolta nuova visita medica all'esito della quale il ricorrente risultava “### con limitazioni e prescrizioni - Non idoneo ad attività di autista soccorritore.  ### per attività esclusivamente di autista, per tragitti di breve durata in ambito cittadino” (doc. 15 conv.). il ricorrente impugnava detto giudizio ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008. In data ###, l'organismo di vigilanza confermava il giudizio espresso (doc. 16 conv.); - a seguito dei numerosi inviti a prendere servizio ed in assenza di giustificazioni rese dal ricorrente, in data ### venivano segnalati all'ufficio procedimenti disciplinari i comportamenti tenuti dal ricorrente (doc. 17 conv.). Il ###, l'UPD contestava al ricorrente le violazioni di cui al ricorso e lo convocava a sua difesa per il giorno 2.9.21 (doc. 18 conv.). A conclusione del procedimento disciplinare, in data ### veniva irrogato al ricorrente il licenziamento per giusta causa. 
In diritto, in merito alla decadenza dal termine per iniziare il procedimento disciplinare, parte resistente allegava che il termine legale non debba intendersi perentorio, purché non sia compromesso il diritto di difesa del dipendente. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Nel merito, contestava le difese del ricorrente. Rilevava che l'assegnazione presso il ### fosse compatibile con l'esito della visita medica e che non fosse giustificata l'assenza dal servizio in quanto era stata rimessa al ricorrente la scelta fra le due sedi di ### e ### Pertanto, anche in considerazione della recidiva nel biennio precedente, sosteneva la legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato. In subordine, domandava di detrarre dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, l'aliunde perceptum. 
Con vittoria di spese. 
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'escussione testimoniale e dalla documentazione prodotta dalle parti. 
All'udienza del 6.7.2023, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza, assegnando il termine do 60 giorni per il deposito della motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva che i fatti allegati da parte resistente sono stati integralmente provati e confermati dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria testimoniale. 
È stato provato che l'azienda sanitaria, all'esito del giudizio di inidoneità alle mansioni, ha posto in essere i necessari accorgimenti per tutelare suo stato di salute del ricorrente. 
Il teste Fabbri (escusso all'udienza del 14.4.2023) ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente che era autista di ambulanza, appena vi è stato il giudizio di inidoneità nel periodo del ### per il signor ### avutane notizia, ho tolto dai turni che avevo già predisposto il signor ### sostituendolo con altro operatore. 
In attesa di ricollocazione fu messo in ambiente in cui non aveva carichi di lavoro tali da comportare movimentazione manuale, in logistica, ove si occupava di portare i mezzi dal meccanico ovvero della consegna delle dotazioni per le ambulanze”. 
La teste Coredenos (escussa all'udienza del 5.5.23) ha dichiarato: “Ricordo la posizione del signor ### non appena il signor Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 ### è stato ritenuto inidoneo alle mansioni di autista di ambulanza gli ho tolto subito l'assegnazione a detta attività specifica, in collaborazione con il coordinatore che seguiva quell'unità assistenziale di emergenza territoriale 118. 
In contemporanea ho segnalato subito l'inidoneità del signor ### alla collega ### che si occupava della ricollocazione dei lavoratori che non erano più idonei. 
In attesa della ricollocazione abbiamo destinato il signor ### al supporto dell'attività di logistica del 118 emergenza territoriale”. 
In particolare, è stato provato che la resistente ha individuato mansioni alternative compatibili con il precedente giudizio di incompatibilità del ricorrente alla guida di ambulanza. 
La teste ### (escussa all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “### di ricollocare il signor ### mi sono rivolta, così come è consuetudine fare, al ### che credo avesse prescritto le limitazioni per il signor ### chiedendogli se la collocazione dell'operatore presso il ### come autista di camper per la somministrazione del metadone fosse compatibile con il suo stato di salute.  ### appreso il contenuto dell'attività che sarebbe stata assegnata al signor ### e che consisteva nella guida di un camper all'interno di un percorso cittadino predefinito che comportava circa quattro fermate nel corso del turno lavorativo, ha riferito che gli pareva potesse andare bene ma che si riservava di assumere ulteriori chiarimenti dalla ### che è la responsabile dell'### per poi darmi una risposta definitiva. 
Successivamente ho ricevuto la risposta del ### tramite mail che confermava l'idoneità del signor ### alla nuova mansione”. 
Il teste ### medico del lavoro che ha svolto la prima visita al ricorrente (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Ho fatto io la prescrizione di limitazione all'attività del signor ### Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Come si fa di solito dopo detta prescrizione di limitazione la signora ### mi ha contattato per verificare quali fossero le attività alternative a cui il signor ### potesse essere adibito. 
Tra queste mi ha sottoposto anche la collocazione dell'operatore come autista del camper per la somministrazione del ### E' passato molto tempo però posso riferire che dopo aver assunto il programma dettagliato dell'attività che in concreto avrebbe dovuto svolgere il signor ### ho espresso parere favorevole a detta attività. 
Mi pare di ricordare di aver dato il parere favorevole in prima battuta con una mail, poi non ricordo dopo quali passaggi formali non ricordo se io o una collega abbiamo espresso il nuovo giudizio di idoneità”. 
Le predette circostanze sono, altresì, provate documentalmente dallo scambio di e-mail fra la dott.ssa ### e il dott.  ### (doc. 8 conv.). 
Si osserva, altresì, che a seguito di ulteriore visita medica del 7.6.21 (convalidata dall'organismo di vigilanza il ###), la valutazione del dott. ### è stata formalmente confermata (docc. 15 e 16 conv.). 
È stato documentato che la convenuta, a seguito del rifiuto verbale del ricorrente di svolgere le mansioni di autista di camper presso il ### gli ha prospettato l'ulteriore collocazione alternativa presso l'hub vaccinale, con possibilità di scelta fra le sedi di ### e ### e che - a seguito di invio di formale comunicazione mediante e-mail - il ricorrente non ha fornito risposta in merito. 
Nell'email inviata da parte resistente al ricorrente il giorno 4.5.2021 (doc. 8 ric.) si legge: “###mo Sig. ### data la sua inidoneità alla funzione di autista di ambulanza e come da colloquio intercorso in data odierna, le confermo che è assegnato temporaneamente alla ### amministrativa territoriale in favore dei punti vaccinali. La sua funzione sarà quella di attività amministrativa per la registrazione delle persone Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 vaccinate. Riguardo alla sede lavorativa, visto l'indirizzo di residenza depositato in ### le propongo (a sua scelta) la sede vaccinale di ### oppure la sede vaccinale di ### Mi dica quale preferisce che così possiamo individuare la persona che le farà da tutor di inserimento. Rimane da capire operativamente da quando prende servizio: in parte questo dipende dalla velocità con la quale risponde a questa mail che mi consente di definire tutti gli ultimi dettagli. Da parte nostra, posso solo assegnarle questa settimana di ferie per definire al meglio i dettagli operativi. Rimango in attesa di un suo cenno e le auguro una buona giornata”. 
In senso conforme, la teste ### che ha confermato i fatti: “Confermo che il ### si è tenuto un incontro al quale abbiamo partecipato la signora #### io e il signor ### in cui gli ho spiegato come non potesse restare alla centrale operativa e gli ho offerto di essere ricollocato al ### incarico che già precedentemente aveva rifiutato, ovvero una posizione di assistente amministrativo in un punto vaccinale che in quel momento aveva bisogno di nuove risorse. 
Il signor ### ha nuovamente rifiutato l'incarico presso il ### e quindi gli ho sottoposto e caldeggiato la ricollocazione presso un punto vaccinale. 
Il signor ### non ha risposto, gli ho illustrato l'attività che sarebbe andato a fare garantendogli che comunque sarebbe stato per un periodo in affiancamento. Il signor ### non ha risposto in modo né negativo né positivo pertanto mi sono riservata di inviargli una mail che sintetizzava quanto ci eravamo detti a mò di verbale e così ho fatto al mio ritorno in ufficio. 
Nella mail gli ho indicato due sedi diverse con possibilità di scelta tra due punti vaccinali diversi vicini alla sua abitazione. 
Non ho avuto alcuna risposta via mail”. 
È stato provato che il ricorrente, al rientro dalle ferie assegnate dal 3 all'8 maggio 2021, non si è presentato al lavoro dal 10 al 19 maggio e che la resistente ha più volte tentato di mettersi in contatto con lui sia telefonicamente che mediante Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 invio di un telegramma (docc. 10 e 11 conv.). Inoltre, nonostante i numerosi solleciti, il ricorrente non ha mai fornito alcuna giustificazione alla propria assenza se non in sede di procedimento disciplinare. 
La teste ### ha dichiarato: “Il lunedì successivo mi sono accorta che il signor ### non aveva preso servizio ove era ancora formalmente assegnato cioè presso la centrale operativa del 118 ove svolgeva credo attività di supporto alle attività amministrative. 
Ho provato a chiamarlo telefonicamente e gli ho lasciato un messaggio in segreteria, ciò è accaduto anche il giorno successivo, ma non sono mai stata richiamata. 
Nei giorni successivi ho sentito anche le colleghe ### e ### ma nessuna aveva avuto notizie del signor ### pertanto abbiamo deciso di spedirgli un telegramma che credo abbia redatto il signor ### Reggiani”. 
Quest'ultimo (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Confermo che il ### ho redatto io il telegramma da inviare al ricorrente richiedendo che lo stesso giustificasse l'assenza ingiustificata che durava già da diversi giorni. 
Le colleghe mi hanno riferito di aver provato a contattare il signor ### in tutti i modi ma di non esservi riuscite né telefonicamente, né con e-mail, né attraverso rete di conoscenze”. 
La teste Coredenos ha dichiarato: “Non ricordo con precisione la data, ricordo tuttavia una riunione cui hanno partecipato il signor ##### ed io, in cui sono state presentate al signor ### due possibili ricollocazioni una presso un centro vaccinale, l'altra mi pare alla guida del mezzo che utilizza la psichiatria per raggiungere i pazienti sul territorio, credo per la somministrazione di farmaci. 
Il signor ### all'esito dell'incontro si è riservato una risposta. 
Successivamente non ho più ricevuto dal signor ### né richieste di ferie o permessi o altro che giustificassero assenze. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Sono stata contattata dalla signora ### che mi chiedeva se avevo avuto sue notizie perché non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono”. 
Inoltre, è stato provato che il ricorrente si è rifiutato di ricevere la raccomandata a mani di cui è stata tentata la consegna il ### con cui veniva assegnato al ### e invitato ulteriormente a fornire giustificazione per il periodo di assenza (doc. 12 conv.). Il teste ### ha dichiarato: “La signora ### poi ha trovato una nuova collocazione per il signor ### e dopo aver assunto il parere favorevole del medico competente che aveva prescritto la limitazione ha provveduto a formalizzare il nuovo incarico. 
Confermo di aver consegnato io a mano al ricorrente alla presenza anche del signor ### la raccomandata in cui veniva comunicata allo stesso la nuova collocazione. Non ricordo con esattezza il giorno era comunque la fine del mese di maggio. 
Non ricordo se nella lettera fosse indicata la presa in servizio già il giorno successivo. 
Non ricordo esattamente quale fosse la nuova collocazione, tuttavia ricordo che vi era l'indicazione che il signor ### doveva prendere contatti con la signora ### Il signor ### non ha ritirato la raccomandata a mani e io e il signor ### abbiamo redatto il verbale di mancata consegna che abbiamo inviato al signor ### Reggiani”. 
Il teste ### (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Ero presente il ### quanto la signora ### ha cercato di consegnare al signor ### una raccomandata a mano. 
La signora ### che mi aveva chiesto di accompagnarla mi ha riferito che nella raccomandata era indicata la nuova collocazione del signor ### che era stata concordata con la signora ### Il signor ### non ha voluto ritirare la raccomandata quindi noi abbiamo redatto un verbale di mancata consegna”. 
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la sanzione del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogata al ricorrente sia legittima. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Ai sensi dell'art. 55 quater c. 1 lett. b) “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”. 
Le giustificazioni adottate dal ricorrente e reiterate nel ricorso introduttivo, in merito all'esigenza di tutelare il proprio stato di salute, non possono trovare accoglimento. Come già esposto sopra, la resistente ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelare lo stato di salute del ricorrente, a fronte della dichiarazione di inidoneità alle mansioni di autista di ambulanza. La resistente si è preliminarmente accertata della compatibilità delle mansioni di autista di camper con il giudizio di incompatibilità alla guida di ambulanza. Ha richiesto preventivamente il parere del medico, dott. ### e, successivamente, è intervenuta una doppia valutazione medica di compatibilità con le predette mansioni. Inoltre, anche ipotizzando una effettiva incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con le mansioni di autista di camper, l'### ha offerto al ricorrente mansioni amministrative presso i centri vaccinali - che non comportavano la guida di alcun mezzo - e rimettendo allo stesso la possibilità di scegliere la sede fra ### e #### sanitaria ha, dunque, più volte tentato di mettersi in contatto con il sig. ### cercando di venire incontro alle sue esigenze senza ricevere alcuna risposta dallo stesso, neppure a fronte del chiaro invito rivolto al ricorrente di scegliere la sede dell'Hub vaccinale che meglio rispondeva alle proprie esigenze (di cui al doc. 8 conv. “le propongo (a sua scelta) la sede vaccinale di ### oppure la sede ###/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 ### Mi dica quale preferisce … rimango in attesa di un suo cenno”). 
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare lamentata dal ricorrente in merito al ritardo della segnalazione all'### Ai sensi dell'art. 55 bis c. 4 “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”. Dispone, ulteriormente, il comma 9 ter “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”. 
Nel caso in esame, non emerge alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente, essendogli stata pienamente riconosciuta la possibilità (come concretamente realizzata) di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare. Inoltre, contrariamente a quanto allegato da ### nel ricorso introduttivo, il ritardo nella comunicazione dei fatti all'UPD non denota “contraddittorietà ed insicurezza” nell'agire amministrativo. Al contrario, come emerge chiaramente a seguito dell'accertamento della concreta dinamica dei fatti, l'azienda sanitaria resistente ha posto in essere un comportamento improntato a buona fede, invitando il ricorrente più volte a fornire le proprie Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 giustificazioni e a prendere servizio senza mai ricevere alcun riscontro da questo. Solo a seguito dell'ennesimo rifiuto di prendere servizio presso la sede assegnata, sono stati inviati gli atti all'ufficio procedimenti disciplinari. 
Non sussistendo alcuna valida giustificazione per l'assenza dal lavoro dal 10 al 19 maggio 2019, il comportamento del ricorrente ricade nell'ipotesi di cui all'art. 55 quater già richiamato. Alla luce comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, anche alla luce della contestata recidiva per precedente sospensione per 6 mesi nel biennio precedente, il licenziamento per giusta causa irrogato al sig. ### deve ritenersi legittimo. 
Il ricorso, pertanto, viene respinto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo sulla base del d.m. 55/14 - valore indeterminato, parametri minimi in considerazione della semplicità dell'accertamento in fatto, in buona parte documentale.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa ### definitivamente decidendo, così giudica: x respinge il ricorso promosso da ### x condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 5.664,00 per compensi di avvocato, oltre accessori, ove dovuti.  ### 6.7.2023 Il Giudice Unico Dott.ssa ### n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022

causa n. 773/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pugliese Maria Luisa

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