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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa da: ### (già #### rappresentata e difesa da avv.to ### nei confronti di ###, in persona dell'omonimo titolare e rappresentante legale pro tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### avverso la sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il #### data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: 1)### per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 38/2023 resa dal Tribunale di ### A)dichiarare inammissibili o comunque, rigettare in quanto infondate tutte le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata; B)revocare, annullare e dichiarare inammissibile la condanna di ###oggi ### al pagamento delle spese legali e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: 1)preliminarmente, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione spiegata da ### S.p.a., avverso la sentenza 38/2023 emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ### e notificata in data 20 gennaio 2023, per tutte le motivazioni in atti; e per l'effetto disporre la discussione orale della causa secondo quanto disposto dall'art. 350 bis c.p.c.; 2)nel merito, in via principale, per tutte le motivazioni in atti, rigettare integralmente la domanda dell'appellante, e per l'effetto confermare la sentenza impugnatasentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ### e notificata in data 20 gennaio 2023; 3)con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre oneri come per ### dovuti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il processo di primo grado si svolgeva dinanzi al Tribunale di ### con R.G. n. 1161/2016.
La società ### di ### conveniva in giudizio ### S.p.A. con atto di citazione ritualmente notificato, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per ### 19.672,00, del danno non patrimoniale e da perdita di chance per ### 15.000,00, nonché di ulteriori ### 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva di essere stata titolare di un contratto per la fornitura di energia elettrica con il gestore ### S.r.l. e di aver richiesto nel gennaio 2014 il passaggio della propria utenza ad ### S.p.A. Nonostante l'invio della documentazione richiesta, la pratica di migrazione non veniva mai perfezionata dal gestore di destinazione. ### riceveva una proposta di contratto da ### datata 16 giugno 2014, cui inizialmente aderiva, salvo poi esercitare il diritto di ripensamento nei termini di legge.
Nel mese di agosto 2014, l'attrice si vedeva ridurre illegittimamente la potenza dell'energia elettrica al 15%, subendo successivamente una sospensione della fornitura, il tutto per opera del gestore convenuto ed in assenza di un valido rapporto contrattuale. ### si vedeva inoltre addebitare fatture sia dal gestore ### che da ### quest'ultime mai ricevute perché inviate ad un indirizzo errato, diverso da quello della sede legale della ### La convenuta ### S.p.A. si costituiva con comparsa depositata il 28 giugno 2016, deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e la piena correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto integrale dell'avversa pretesa con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio venivano depositate memorie istruttorie ed ammesse ed espletate prove testimoniali. All'udienza dell'11 gennaio 2023, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di ### con sentenza n. 38/2023 pubblicata l'11 gennaio 2023, accoglieva integralmente la domanda dell'attrice, condannando ### S.p.A. a corrispondere in favore di ### di ### la somma complessiva di ### 21.172,00 (di cui ### 19.672,00 per danni patrimoniali ed ### 1.500,00 per danni non patrimoniali), oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 31 luglio 2014 alla data della sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il Tribunale condannava inoltre la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in ### 580,00 per spese vive e ### 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
La domanda ex art. 96 c.p.c. veniva respinta, non ravvisandosi gli estremi della mala fede dell'operatore convenuto.
Il giudice fondava la propria decisione su diverse argomentazioni principali: Sulla responsabilità della convenuta: Il giudice riteneva che l'attrice avesse dato ampia prova dell'errore in cui era incorsa ### nella gestione della pratica di migrazione della propria utenza, dimostrando come nessun rapporto contrattuale potesse dirsi validamente concluso tra le parti, idoneo a legittimare la riduzione e poi la sospensione della fornitura di energia elettrica.
Il giudice accertava che, se era vero che l'attrice aveva fatto richiesta di migrazione dal gestore ### a ### nel gennaio 2014, a tale richiesta era seguito il legittimo esercizio del diritto di ripensamento da parte dell'attrice nei termini di legge, decorrenti dal ricevimento della comunicazione del 16 giugno 2014. I documenti in atti dimostravano come la stessa convenuta avesse dato atto dell'accettazione del ripensamento, comunicando espressamente di aver "provveduto ad effettuare quanto necessario per la risoluzione del contratto stesso" e che non avrebbe dato corso "alle operazioni utili all'attivazione della fornitura che continuerà invece ad essere gestita dall'attuale fornitore".
Un ulteriore indice dell'errata gestione della pratica migratoria era costituito dal fatto che almeno una fattura di cui ### aveva richiesto il pagamento era stata inviata ad un indirizzo errato (### 20, ### e non all'indirizzo della sede legale della ### (### 70, ###.
Sui danni patrimoniali: Il giudice riteneva provata la sussistenza, nel periodo dal 31 luglio 2014 al 1° settembre 2014, di rapporti commerciali attivi tra la ditta attrice e le ditte interessate, di una posta attiva di ### 19.672,00 che non si era realizzata per effetto dell'annullamento dei relativi ordini da parte dell'attrice, motivata dalle problematiche oggetto di causa, e di una corrispondenza tra l'attrice e i propri clienti che testimoniava un indubbio disagio.
La prova testimoniale condotta sui testi #### e ### aveva confermato tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova proposti dall'attrice, confermando diversi ordini commerciali per un totale di ### 19.672,00 come da preventivi in atti.
Il giudice osservava come il distacco illegittimo della fornitura dell'energia elettrica costituisse una limitazione di un servizio vitale per l'attività esercitata da ### tenuto conto del normale utilizzo di apparecchiature elettriche per la realizzazione del servizio/prodotto finale, con inevitabili riflessi negativi sulla competitività e credibilità dell'azienda.
Sui danni non patrimoniali: Il giudice riteneva provata la compromissione della reputazione commerciale della ditta attrice, quantomeno relativamente alla clientela che aveva formato oggetto di prova in giudizio, alla luce del tenore della corrispondenza versata in atti che testimoniava la degenerazione dei rapporti tra la ditta attrice e i propri clienti nel periodo per cui era causa.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice applicava il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., chiarendo i presupposti necessari: l'accertamento dell'esistenza ontologica del danno risarcibile e l'impossibilità di quantificazione esatta del danno per fattori oggettivi.
Tenuto conto dell'integrale ristoro del danno patrimoniale per ### 19.672,00, il giudice stimava congruo quantificare il danno non patrimoniale in ### 1.500,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### S.p.a conveniva in giudizio ### di ### per chiedere la riforma della sentenza n. 38/2023, resa inter partes, dal Tribunale di ### pubblicata in data ### e notificata in data 20 gennaio 2023, formulando come di seguito le proprie conclusioni: in riforma della sentenza appellata: 1) ### per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 38/2023 resa dal Tribunale di ### A) dichiarare inammissibili o comunque, rigettare in quanto infondate tutte le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata; B) revocare, annullare e dichiarare inammissibile la condanna di ### (oggi #### al pagamento delle spese legali e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."
Preliminarmente l'appellante si duole del fatto che il ### di prime cure non avrebbe valutato correttamente l'esito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c, incardinato dall'appellata antecedentemente al giudizio del primo grado; successivamente fonda la presente impugnazione su due motivi di appello.
Con il primo motivo deduce che: a) il ### di prime cure non avrebbe tenuto conto della circostanza che il contratto di somministrazione (ex art. 1559 c.c.) non prevede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem; b) il ### del primo grado non avrebbe valutato correttamente l'effetto del recesso dell'appellata dal contratto di somministrazione stipulato con ### S.p.a., a seguito del quale si sarebbe attivato il subentro ex lege nel servizio di maggior tutela (e dunque un rapporto contrattuale con ### S.p.a.); c) il cennato ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avviato dall'odierna appellata, si sarebbe concluso sostanzialmente - e secondo l'interpretazione dell'appellante, con una rinuncia a future richieste risarcitorie da parte dell'allora ricorrente oggi convenuta in giudizio; d) la sospensione del servizio di fornitura dell'energia elettrica non sarebbe ascrivibile a responsabilità colposa dell'appellante e, si sarebbe ridotta a soli 5 giorni lavorativi; e) le richieste risarcitorie formulate nel giudizio di primo grado, sia per danni patrimoniali, sia per danni non patrimoniali, sarebbero destituite di fondamento; né, per la quantificazione di quest'ultimi (danni non patrimoniali) sarebbe invocabile la norma contemplata dall'art. 1226 c.c. (valutazione in via equitativa); f) il ### di prime cure non avrebbe valutato la co-responsabilità dell'attrice del primo grado, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei danni di cui ha richiesto il risarcimento, deducendo che l'odierna appellata avrebbe potuto corrispondere il pagamento delle fatture.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'appellante che: il ### del primo grado non avrebbe valutato la documentazione probatoria da cui risulta il credito di #### S.p.a. (già ### servizio ### impugna infine la sentenza appellata anche in punto di spese legali, ciò facendo conseguire a quanto espresso nei sopra descritti motivi di appello.
Si costituiva in appello l'appellata ### di ### eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del gravame. Nel merito poi contestava integralmente la ricostruzione in fatto e in diritto di cui all'atto di citazione in appello, oltre che i dedotti motivi di impugnazione perché del tutto destituiti di fondamento.
Con memoria di replica depositata in corso di causa, l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando quanto sostenuto dall'appellata e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate, lamentando che non è stata fornita alcuna prova delle pretese contestazioni dell'appellata e che le conclusioni adottate dal ### di primo grado risultano errate e contraddittorie.
La Corte, dopo avere invitato le parti ad esperire un tentativo di mediazione, preso atto dell'esito negativo di tale adempimento, assegnava alle parti i termini a difesa e tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata come risulterà nel prosieguo. In ogni caso si deve escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Nel merito il gravame è infondato e non merita accoglimento.
Infondatamente l'appellante si duole della mancata corretta considerazione dell'esito della fase cautelare ante causam celebrata nell'agosto del 2014. ### ebbe a chiedere, a fronte dell'interruzione dell'energia elettrica del 22.8.14, alla attuale appellante con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il ### la immediata riattivazione dell'utenza. All'udienza fissata in data ### per la comparizione delle parti queste ultime davano atto del fatto che la fornitura era stata riattivata i primi giorni di settembre e accettavano la proposta del giudice di definire la fase cautelare con un contributo alle spese di ### da parte di ### di euro 500. Le parti accettavano tale proposta e il giudice dichiarava estinto il giudizio. Da tale descrizione si comprende che, essendo il giudizio cautelare teso al ripristino della fornitura ed in alcun modo alla individuazione della ricorrenza e liquidazione di danni addebitabili a ### l'accettazione della somma versata da ### peraltro a titolo di contributo alle spese legali, non può avere alcun significato di rinuncia alla eventuale e successiva azione di risarcimento dei danni.
Si duole poi l'appellante che il ### di prime cure non avrebbe tenuto conto della circostanza che il contratto di somministrazione (ex art. 1559 c.c.) non prevede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. ### che intercorreva un rapporto di fornitura fra ### e ### che si sarebbe instaurato a seguito del recesso (doc. 1 fascicolo primo grado ### di fine dicembre 2013 effettuato da ### rispetto al contratto del proprio fornitore ### pur dando atto che solo in data ### (doc. 2 fascicolo primo grado #### aveva inviato una proposta contrattuale a ### e che quest'ultima aveva esercitato tempestivamente il diritto di ripensamento (doc. 4 ### - come accettato espressamente da ### il ### (doc. 5 ### -, ### sostiene che dal maggio 2014, per non lasciare l'utente priva di fornitura, era stato attivato un contratto a "tutela" rispetto al pagamento delle cui forniture ### era inadempiente, conseguendo a tale inadempimento prima la diminuzione del flusso di energia e poi, dopo 15 giorni, la disattivazione.
Ebbene, a fronte del tenore della proposta del 16.6.14 di ### (che espressamente subordina l'efficacia del contratto al vano decorso del termine per il ripensamento, ed alla inequivoca accettazione senza riserva da parte di ### del ripensamento dell'utente) si deve ritenere provato che il contratto di cui alla proposta del 16.6.14 non abbia spiegato alcuna efficacia obbligatoria fra le parti. ### non ha fornito, né si è mai offerta di provare la esistenza di un valido contratto fra le parti.
È vero che, come correttamente osservato dall'appellante, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo concludersi per facta concludentia e provandosi con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, come confermato dalla giurisprudenza consolidata. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito con ordinanza n. 20267 del 14 luglio 2023 che "il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici". Tale principio è stato ribadito anche dal Tribunale civile di ### con sentenza n. 1375 del 9 settembre 2025, secondo cui "il contratto di somministrazione di energia elettrica e di gas non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam e può essere concluso anche per facta concludentia, essendo la prova dello stesso ammissibile con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici". Tuttavia, nel caso di specie, non sussistono elementi fattuali idonei a dimostrare la conclusione di un contratto di somministrazione tra le parti.
Né a ciò può valere la comunicazione del 19.8.14 (prodotta dalla stessa appellata al doc. 20) in cui si menziona un rapporto provvisorio di fornitura, non risultante da alcun elemento, e si invita ### alla regolarizzazione del rapporto: si tratta di comunicazione inviata a indirizzo diverso da quello di ### (via ### n. 60, invece che 70) in data successiva alla notifica del ricorso cautelare e cui seguì, senza alcuna regolarizzazione del preteso contratto né pagamento dei pretesi arretrati, il ripristino della fornitura. Anche la fattura ### di 96 euro scadente il ###, inviata da ### il ### a seguito delle rimostranze di ### circa la diminuzione della fornitura (prodotta sempre da ### al doc. 1) venne inviata a un indirizzo diverso da quello dell'appellata e, curiosamente, coincidente con quello della società fornitrice di ### ovvero #### l'appellante che il contratto di somministrazione sarebbe stato attivato ex lege, dacché l'appellata sarebbe confluita nel ### di Maggior tutela, dopo essere rimasta sprovvista di un fornitore dell'energia elettrica, a seguito del "recesso" dal contratto sottoscritto con ### (### libero). Per vero è noto che il servizio di maggior tutela è la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali regolate dall'### destinato esclusivamente ai clienti domestici vulnerabili che non hanno un venditore nel mercato libero, ed è gestito dalla società ### Nel caso de quo dal momento in cui il "diritto di ripensamento" venne esercitato nei modi e nei tempi previsti (e ciò non è mai stato contestato), il contratto con il nuovo fornitore, eventualmente sottoscritto, non si è mai perfezionato e l'utente ### è rimasta contrattualmente vincolata al fornitore precedente, senza che possa assumersi alcuna vacatio del soggetto preposto alla fornitura dell'energia elettrica. Il contratto stipulato è valido ma non è efficace fino al decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, che può dunque qualificarsi quale condizione sospensiva del perfezionamento del contratto. Non residuava dunque alcun margine, nella fattispecie in esame, per la costituzione ex lege di un rapporto contrattuale, come invece sostiene l'appellante, perché dopo l'esercizio di ripensamento l'appellata ha proseguito il proprio rapporto contrattuale con ### S.p.a., vale a dire con il precedente fornitore: fin dalla citazione in primo grado ### ha esposto di avere sempre ricevuto la fornitura di energia da parte del fornitore ### e di avere sempre pagato le bollette regolarmente, senza che mai tale circostanza sia stata contestata da ### In merito all'interpretazione del provvedimento emesso a conclusione del procedimento d'urgenza si è già detto sopra. ### pare anche dolersi dell'intempestività della instaurazione del giudizio di merito rispetto al termine di cui all'art. 669-novies c.p.c.: a dire il vero il mancato rispetto del termine per la instaurazione del giudizio di merito incide sulla efficacia del provvedimento cautelare, se concesso, e non già sulla ammissibilità o procedibilità della domanda di merito. In ogni caso nel caso de quo nessun provvedimento cautelare venne mai concesso e nessun termine per la instaurazione del merito mai assegnato.
Quanto alla responsabilità dell'appellante per la riduzione di potenza e poi sospensione del servizio, non c'è dubbio che essa debba ascriversi a ### S.p.a.. La stessa appellante espone in atto di appello di avere prima ridotto e poi sospeso la fornitura e fu la medesima appellante a ripristinare la sua somministrazione (così da motivare la conclusione del procedimento d'urgenza con la rubricazione di "cessata materia del contendere").
Circa la mancata prova dell'esistenza e della consistenza del danno, la sentenza di primo grado ha dato compiutamente atto delle risultanze documentali di causa, confermate dai testi assunti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare del fatto che: il ### l'#### del ### confermava un ordine di materiale pubblicitario consistente in 5000 volantini fronte retro formato ###; 2000 portadocumenti da agenzia logati come da accordi presi; 2000 biglietti visita fronte ### e retro ### 500 magliette uomo/donna varie taglie s/m/l/xl colore bianco; 200 zainetti logati modello scelto e logo concordato scrivendo ### invece che ### e ### al prezzo di ### 12.500,00 oltre I.V.A (Doc. 10 in allegato all'atto di citazione confermato dai testimoni); in data 22 agosto 2014 ### di ### comunicava l'annullamento dell'ordine suddetto essendo impossibilitata a lavorare a causa dell'interruzione dell'energia elettrica; che la cliente in data 22 agosto 2014 inviava un messaggio mail all'indirizzo di posta elettronica , nel quale dichiarava che l'annullamento dell'ordine le creava un danno e prospettava di chiedere a ### il risarcimento; che il 19 agosto 2014 ###, confermava l'ordine di stampa e distribuzione di 30.000 volantini formato ###, stampa fronte/retro in quadricromia carta patinata 135 g, al prezzo di ### 4.100,00 oltre I.V.A al 22% (###11 in allegato all'atto di citazione); che la cliente ### computer, a fronte dell'annullamento dell'ordine a causa della diminuita fornitura di energia elettrica, rispondeva per mail "### magari per te non sarà "troppo disagio", ma per me era molto importante, era un'azione pianificata con ### come lo scorso anno. Quest'anno avevo affidato a te anche la distribuzione e ora mi ritrovo ad una settimana dalla consegna senza niente in mano. Ma come lavori??? Che figura ci faccio con la ###? ### contare che si trattava di un'offerta con scadenza e in questi giorni non saprei proprio a chi rivolgermi, e anche trovando qualcuno non ci sono più i tempi necessari per rifare tutto il lavoro. SONO ###.. Non credere di cavartela così facilmente...###; ### commissionava a luglio 2014 a ### di ### la realizzazione di 5.000 volantini, 200 locandine e 13 logo sponsor, per l'importo di ### 1.350,00 (Doc. 12 in allegato all'atto di citazione); in data 24 agosto 2014 la cliente ### scriveva a ### "### non ci siamo proprio... È una settimana che ti cerco e sei sparita, passo dal negozio e sembra che sei andata in ferie. Ma te lo ricordi che il 31 di agosto c'è il ### l'evento per cui è tutta l'estate che ci organizziamo e per cui ti ho commissionato 5000 volantini e 200 locandine? ### una settimana e io non ho ancora in mano nulla. Ora cosa ci dovrei fare di tutta sta roba, se mai me la consegnerai, cosa me ne faccio??? Mi chiamano da #### e ### per avere il materiale e sembra che li prendo per il.. ###, scusa il termine. Per non parlare del Comune di ### che in questa manifestazione crede sempre di più e noi qui a fare le figure di.. ###, il ### mi chiama due/tre volte al giorno. Ti ricordo che è la diciassettesima edizione e mai mi sono trovato in queste condizioni di disorganizzazione totale, manco fosse colpa mia. A questo punto non so cosa fare, cerca di farti viva per salvare il salvabile, e te lo dico ora, guai se mi chiedi un solo centesimo. Ora vedi come va, poi chiedo io. Comunque al di là del tutto, la delusione più grande è che ti credevo un'amica. ###; immediatamente dopo ### rispondeva spiegando "Da quasi un mese sono senza fornitura di energia elettrica. I miei legali si sono subito attivati e confidavo in una veloce riattivazione, ma a tutt'oggi la situazione non si è sbloccata. Ho sperato di poterti dare quanto stabilito, ma mi devo arrendere"; il 25 agosto 2014 il cliente rispondeva "### sono senza volantini e manifesti? Non ci posso credere, e poi la storiella della corrente che ti manca da un mese....Manco fossimo in ### Di pure che hai perso la testa e non hai pagato le bollette, sei poco seria. Lascia perdere. Non sai in che casini mi hai messo." Le evenienze di cui sopra confermano da un lato l'esistenza di danni patrimoniali costituiti da mancato guadagno attribuibili alla parziale e poi assente erogazione di energia elettrica: si tratta di preventivi tutti del luglio e agosto 2014 (nessuno del 2015 come adduce l'appellante) e relativi a lavori che, come confermato dai testi, non si sono potuti effettuare a causa dell'insufficiente erogazione di energia. La quantificazione corretta del danno deriva dalla mera somma aritmetica dei corrispettivi non riscossi. Lo stesso tenore dei riscontri dei clienti dimostra poi la piena sussistenza del danno non patrimoniale inteso come danno alla reputazione commerciale dell'appellata.
La configurabilità di una lesione alla reputazione di un ente, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, deriva dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (ex multis Cassazione civile ### I ordinanza n. 20871 del 26 luglio 2024; Cassazione civile ### III sentenza n. 20643 del 13 ottobre 2016; Cassazione civile ### Lavoro sentenza n. 22396 del 1 ottobre 2013) ed essa risulta pienamente provata dalle allegazioni e dalla produzione documentale nel giudizio di primo grado (### nn 10,11,12, e 13 allegati all'atto di citazione) oltre che a mezzo della prova per testi (verbale udienza del 28.11.2017).
Viene poi contestata la quantificazione in via equitativa del danno non patrimoniale. Quanto all'invocato criterio di cui all'art. 1226 c.c., tenendo conto del quale il ### di prime cure ha liquidato il danno non patrimoniale nella misura di ### 1.500,00, la sentenza impugnata chiarisce i presupposti del criterio adottato per la sua quantificazione, con un passaggio logico e coerente, esente da qualsiasi vizio logico nella argomentazione motivazionale ("La facoltà per il ### di liquidare in via equitativa il danno esige, infatti, due presupposti: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; 2) che il ### di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ancora, con sentenza n. 20889 del 17.10.2016 il ### di legittimità ha ulteriormente chiarito che l'applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno ex 1226 cc, presuppone risolta l'individuazione del fatto causativo del danno ###, sicché la difficoltà della prova del "quantum" del danno, è superata mediante l'equità, che ha la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' "iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. Nel caso di specie, posta l'impossibilità di quantificazione esatta del danno patrimoniale sofferto, tenuto conto dell'integrale ristoro del danno patrimoniale per la somma complessiva di ### 19.672,00, si stima congruo quantificare il danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla ditta attrice in ### 1.500,00."). La valutazione equitativa del danno operata dal primo giudice appare corretta e conforme ai principi consolidati. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla valutazione equitativa del danno presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, ma è consentito soltanto quando dall'esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l'obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione (cfr. Cassazione civile ### II sentenza n. 6067 del 17 marzo 2006; Cassazione civile ### II sentenza n. 1799 del 18 febbraio 1995; Cassazione civile ### VI ordinanza 22120 del 25 ottobre 2011). Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente accertato l'esistenza ontologica del danno non patrimoniale attraverso la documentazione prodotta e le testimonianze rese, ha verificato l'impossibilità di una quantificazione esatta per la natura stessa del pregiudizio alla reputazione commerciale, e ha indicato i criteri seguiti nella determinazione equitativa.
Non pare, infine, che possa essere invocata qualsivoglia corresponsabilità dell'appellata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione del danno, per non aver pagato fatture oggettivamente inesigibili, in quanto emesse in difetto di un rapporto contrattuale. Del resto si potrebbe osservare che la stessa appellante avrebbe potuto evitare di ridurre e poi sospendere l'energia elettrica, in attesa di un preliminare e doveroso chiarimento in merito alla vicenda.
Nel secondo motivo di impugnazione, laddove si sia inteso contestare che il ### di prime cure non ha debitamente valutato le fatture prodotte dall'appellante ed il loro valore giuridico, si rileva che le fatture sono documenti auto prodotti e che, a loro fondamento, deve essere dedotto un rapporto contrattuale di fornitura dell'energia elettrica, la cui esistenza non è mai stata provata, talché il pagamento delle fatture è oggettivamente inesigibile, non essendo stata spiegata in causa alcuna domanda di pagamento.
Circa la doglianza in punto di spese si osserva che le spese del primo grado hanno seguito il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata sia incensurabile e debba essere integralmente confermata.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali di primo grado, si rileva che il Tribunale ha liquidato i compensi professionali in ### 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e ### Considerato il valore della controversia pari a ### 21.172,00, che rientra nello scaglione da ### 26.000,00 a ### 52.000,00 del D.M. 55/2014, e tenuto conto che sono state svolte tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), la liquidazione operata dal primo giudice appare congrua e in linea con i parametri tabellari.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 55/2014, "i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale" (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 11806 del 18 giugno 2020). Il giudice può determinare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, senza obbligo di motivazione quando si mantiene all'interno di tali parametri.
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa parte appellata) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di ### Per il grado di appello, considerato il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta, si applica lo scaglione da ### 26.000,00 a ### 52.000,00. Sono state svolte le fasi di studio (### 1.040,00), introduttiva (### 1.040,00) e decisionale (### 1.560,00), per un totale di ### 3.640,00, applicando i valori medi dei parametri tabellari. Non si liquida la fase istruttoria/trattazione in quanto nel giudizio di appello non sono state svolte le specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., come chiarito dalla Cassazione civile, ### III, sentenza 25664 del 19 settembre 2025, secondo cui "nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c." P.Q.M. La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###. condanna ### a rimborsare a #### le spese processuali di secondo grado, che liquida in € 3.640,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre CPA e IVA secondo legge; dà atto che ricorrono nei confronti di ### le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. ### camera di consiglio del 24.12.25. ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 293/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Anna Ghedini