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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22117/2022 del 13-07-2022

... dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale"; prospetta che, al più, i contributi dovuti in relazione alla propria posizione avrebbero dovuto considerarsi prescritti soltanto a far data dalla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato nel 2009, con cui si dichiarava cessato il rapporto di lavoro subordinato e si disponeva l'applicazione, nei confronti del ricorrente, del ### giornalistico; sostiene che il lavoratore può far valere il proprio diritto al versamento della contribuzione previdenziale soltanto una volta cessato il rapporto, essendo, tale ipotesi, paragonabile in tutto e per tutto a quella esaminata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 63 del 1966) con riferimento ai diritti connessi allo svolgimento dei rapporti di lavoro non muniti della stabilità reale; anche nel caso della denuncia di omessa contribuzione da parte del lavoratore irregolare sussisterebbe il medesimo metus di una interruzione di fatto della prestazione da parte del datore quale conseguenza della rivendicazione; va preliminarmente esaminata l'eccezione del controricorrente il quale sostiene che l'esame della domanda da parte di questa Corte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 21259-2016 proposto da: ### domiciliato in #### CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ### 2022 ### "###, in persona 1096 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 69, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2016 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 709/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal ###.  ### R.G.21259/2016 ###: la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito non dovuti alla gestione separata dell'### di ### dei ### "### (###, in quanto prescritti, i contributi previdenziali relativi al rapporto di fatto intercorso tra ### e le società "### e "### nel periodo 1997-2004, avendo accertato che la denuncia all'### per il recupero dei contributi omessi dalle datrici era stata presentata dal lavoratore il ### e che, pertanto, la stessa non era valsa a generare il meccanismo di raddoppio del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3, co.9 letta) della I. n. 335 del 1995, in quanto intervenuta quando i contributi erano in gran parte già prescritti; la Corte territoriale ha, conseguentemente, accolto la domanda dell'ente previdenziale limitatamente al periodo dicembre 2004 - aprile 2005, valutando che la denuncia era intervenuta entro il quinquennio dalla scadenza del termine per il versamento contributivo soltanto in relazione a tale limitato periodo; la cassazione della sentenza è domandata da ### sulla base di due motivi; l'### di ### dei ### "### (### ha opposto difese, illustrate da successiva memoria.  ###: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta "### e falsa applicazione dell'art. 3 c.9 L.335/1995, dell'art.  55 Rdl 1327/1935 e degli artt.2935 e 2948 c.c. - La decorrenza dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non regolarizzato"; sostiene che nel caso di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la prescrizione dei contributi inizierebbe a decorrere soltanto da quando è stata accertata in via giudiziale la natura subordinata del rapporto e non - come erroneamente stabilito dalla Corte territoriale - decorsi cinque anni da quando è stata resa la prestazione lavorativa e in assenza di denuncia del lavoratore; sostiene che la sentenza gravata avrebbe concluso introducendo argomentazioni fondate su aspetti estranei alla materia del contendere, quali la durata della prescrizione e gli effetti della denuncia del lavoratore; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc.  cív., denuncia "### e falsa applicazione dell'art. 3 c.9 ###/1995, dell'art. 55 Rdl 1327/1935 e degli artt. 2935 e 2948 c.c. - in subordine: remissione alla Corte Costituzionale della normativa in tema di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali in caso di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale"; prospetta che, al più, i contributi dovuti in relazione alla propria posizione avrebbero dovuto considerarsi prescritti soltanto a far data dalla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato nel 2009, con cui si dichiarava cessato il rapporto di lavoro subordinato e si disponeva l'applicazione, nei confronti del ricorrente, del ### giornalistico; sostiene che il lavoratore può far valere il proprio diritto al versamento della contribuzione previdenziale soltanto una volta cessato il rapporto, essendo, tale ipotesi, paragonabile in tutto e per tutto a quella esaminata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 63 del 1966) con riferimento ai diritti connessi allo svolgimento dei rapporti di lavoro non muniti della stabilità reale; anche nel caso della denuncia di omessa contribuzione da parte del lavoratore irregolare sussisterebbe il medesimo metus di una interruzione di fatto della prestazione da parte del datore quale conseguenza della rivendicazione; va preliminarmente esaminata l'eccezione del controricorrente il quale sostiene che l'esame della domanda da parte di questa Corte sarebbe precluso in ragione dell'assenza di chiamata in causa, da parte dell'odierno ricorrente, del datore di lavoro quale litisconsorte necessario; l'eccezione preliminare non ha fondamento; un recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a cui va data continuità, ha stabilito che "Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l'Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o 2 dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione "incidenter tantum", inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti." (Cass. n. 3422 del 2022); venendo ai motivi del ricorso, essi possono essere esaminati congiuntamente per logica connessione, e sono infondati; questa Corte, in recenti pronunce, ha chiaramente evidenziato la funzione della denuncia del lavoratore in materia di omessa contribuzione, quale requisito indispensabile ai fini del raggiungimento dell'effetto di raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, contemplato dall'art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995; essa produce l' effetto di mantenere fermo il termine decennale per i crediti maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge, che ha ridotto drasticamente il termine da dieci a cinque anni, ma tale effetto si produce a condizione che la denuncia del lavoratore intervenga entro il quinquennio dalla scadenza dell'obbligazione contributiva; tale meccanismo è finalizzato a fornire al lavoratore avente diritto a copertura previdenziale una residua tutela, rispetto all'asperità della modifica introdotta dalla I.  n. 335 del 1995 nella transizione dalla vecchia alla nuova disciplina; argomentando dal tenore della previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della I. n. 289 del 2002, questa Corte ha ritenuto che il legislatore non abbia inteso attribuire alla denuncia del lavoratore valore interruttivo della prescrizione (Così n. 5820 e Cass. n. 6722 del 2021); nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza sopra richiamata (e di quella anteriore), avendo accertato che la denuncia del lavoratore era intervenuta soltanto il ###, quando ormai per la maggior parte dei contributi era maturata la prescrizione quinquennale, eccezion fatta per quelli relativi al periodo 16.12.2004 - 24.04.2005 rispetto ai quali era possibile considerare verificatosi l'esito, auspicato dal ricorrente, del prolungamento del termine di prescrizione da cinque a dieci anni; quanto alla pendenza di una causa diretta all'accertamento della natura del rapporto e all'applicazione del C.C.N.L. giornalisti, essa non è idonea a sospendere il termine di prescrizione, atteso che il fatto impeditivo rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione può riguardare soltanto cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, qual è 3 la mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto ###; priva di pregio è, inoltre, anche l'argomentazione tesa a sostenere che il decorso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data ###, e che pertanto, il ### l'intera contribuzione era ancora dovuta non essendo ancora trascorso il quinquennio: in virtù dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo (e dell'insorgenza ex lege del relativo obbligo) resta fermo il principio generale secondo cui il dies a quo della prescrizione coincide col giorno di scadenza dell'obbligazione contributiva; quanto, infine, alla possibile applicazione della giurisprudenza costituzionale in tema di sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro non munito di stabilità reale e all'eventuale ricorrenza degli estremi per sollevare la questione di costituzionalità, prospettate già in appello, deve condividersi la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, la quale, adeguatamente motivando, ha affermato che né è possibile estendere analogicamente la sentenza della Corte Cost. n. 63 del 1996 alle questioni contributive, in quanto queste ultime poggiano su diversi presupposti, né è possibile sollevare autonoma questione di costituzionalità in quanto la norma sul prolungamento da cinque a dieci anni del termine di prescrizione si giustifica con la necessità di tutelare l'assicurato nella fase transitoria dalla vecchia alla nuova disciplina; un siffatto regime, va ribadito, non contrasta con i valori costituzionali invocati, anzi, li rafforza, nell'ottica di una effettiva tutela del lavoratore che, nel passaggio da un regime prescrizionale, ad un altro, ben più rigido, ridotto da dieci a cinque anni, si vede mitigare gli effetti della drastica riduzione limitatamente ai crediti contributivi già sorti anteriormente all'emanazione della legge e per i quali abbia provveduto a fare denuncia prima della scadenza del quinquennio; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  4 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in ### 200,00 per esborsi, ### 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale del 6 aprile 2022 ### 

causa n. 21259/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, De Felice Alfonsina

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 781/2025 del 26-11-2025

... di pulizia e in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (di 32 ore settimanali) stipulato solo in data ###, con inquadramento nel V livello del ### di essere stata remunerata con euro 350,00 in contanti per il mese di agosto 2019 e come da prospetti paga nel restante periodo, con una retribuzione inferiore al dovuto corrispondente a quella del VI livello; di aver svolto servizio presso diversi clienti della convenuta osservando dall'agosto 2019 al marzo 2020 un orario complessivo di 32h settimanali, dal marzo 2020 all'aprile 2020 un orario di 12h settimanali e dal maggio 2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (aprile 2022) di 42h settimanali; di aver goduto di ferie in numero inferiore a quello che le sarebbe spettato; di non aver fruito di permessi; di essersi dimessa per giusta causa e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha conseguentemente rivendicato un credito per differenze retributive di complessivi € 9.697,60 ed ha concluso chiedendo “1. accerti e dichiari che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2019 al 19.4.2022, ovvero nel diverso periodo ritenuto di (leggi tutto)...

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ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 1027/2023 L.P.  ### contro EMME 3 MULTISERVIZI SRLS Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ### per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. 
Viterbo lì 26/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1027 del R.G. ### e ### per l'anno 2023 vertente TRA ### (C.F. = ###), rappresentata e difesa giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo della quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 9, e presso il suo indirizzo pec: ###. Ad ogni effetto di legge e per ogni comunicazione inerente il presente giudizio si indica il recapito pec ### RICORRENTE E EMME 3 ###, (C.F. = ###) con sede ###### di ####, via della ### 45 cap. ###, in persona dell'amministratrice unica sig.ra ### (c.f. ### - domiciliata in ### di ####, via della ### 45 cap. ###), pec: ### RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive.  CONCLUSIONI: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del ### esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal dall'1.8.2019 al 19.4.2022, con mansioni di addetta ai servizi di pulizia e in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (di 32 ore settimanali) stipulato solo in data ###, con inquadramento nel V livello del ### di essere stata remunerata con euro 350,00 in contanti per il mese di agosto 2019 e come da prospetti paga nel restante periodo, con una retribuzione inferiore al dovuto corrispondente a quella del VI livello; di aver svolto servizio presso diversi clienti della convenuta osservando dall'agosto 2019 al marzo 2020 un orario complessivo di 32h settimanali, dal marzo 2020 all'aprile 2020 un orario di 12h settimanali e dal maggio 2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (aprile 2022) di 42h settimanali; di aver goduto di ferie in numero inferiore a quello che le sarebbe spettato; di non aver fruito di permessi; di essersi dimessa per giusta causa e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha conseguentemente rivendicato un credito per differenze retributive di complessivi € 9.697,60 ed ha concluso chiedendo “1. accerti e dichiari che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2019 al 19.4.2022, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia; 2. accerti e dichiari il diritto della ricorrente all'inquadramento, per il periodo dal 1.8.2019 al 19.4.2022, nel corrispondente livello 5 del ### ovvero il diverso ### ritenuto applicabile e/o diverso inquadramento e/o periodo ritenuto di giustizia; 3. condanni la parte convenuta al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 9.697,60, anche ex art. 36 Cost., per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio; 4. condanni la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo; con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. 
La società convenuta è rimasta contumace. 
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.   La documentazione prodotta consente di ritenere provate l'esistenza e la natura subordinata del rapporto, nonché le mansioni assegnate e l'inquadramento riconosciuto. 
Nessuna prova è stata invece fornita della instaurazione irregolare del rapporto sin dall'agosto 2019. 
Insufficienti devono ritenersi anche le prove dell'orario di lavoro osservato (l'unica teste esaminata ha riferito di aver lavorato occasionalmente con la ricorrente, “tendenzialmente … di martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00” e “qualche sabato … dalle 7.00 alle 13.00” e di non conoscere gli orari osservati nei restanti giorni). Devono ritenersi conseguentemente infondate le domande per lavoro supplementare e lavoro straordinario. 
Le lacune di allegazione impediscono inoltre il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni (delle quali nulla è stato dedotto) e del conseguente del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 
In merito alle differenze per paga oraria, incontestabile l'inquadramento nel 5° livello come risulta dalla lettera di assunzione, la pretesa risulta fondata su conteggi elaborati ragione di una retribuzione mensile di € 1248,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7.21. Parte ricorrente non ha tuttavia fornito prova di tabelle retributive recanti i suddetti importi; per contro dalle tabelle del ### prodotto in atti, per il 5° livello, risulta dovuta una retribuzione mensile globale a regime di € 1223,14 corrispondente ad una retribuzione oraria di € 7,07. Alla luce di tali considerazioni la pretesa di differenze retributive per paga oraria deve ritenersi fondata nei limiti di € 3.379,20 e quella a titolo di tredicesima mensilità per € 263,00, come pure quella per le festività in € 48,45. 
In ordine alle ferie e ai permessi non goduti va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità lì dove il lavoratore agisca in giudizio per chiedere la corresponsione delle corrispondenti indennità sostitutive, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, poiché il relativo emolumento si configura di natura retributiva rispetto alla quale l'onere probatorio si ripartisce secondo i principi generali. Il principio è peraltro da intendere nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite; ove tale circostanza risulti provata, la prova gravante sul lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono ritenersi applicabili alle festività e ai permessi. Nel caso di specie - a fronte dei prospetti paga depositati in atti - non può dirsi fornita la prova a cui era tenuta la ricorrente, sicché sulla scorta delle risultanze il credito va calcolato per differenza con quanto liquidato a fine rapporto, rapportando la paga giornaliera (€ 54.54) al numero di giorni residui di ferie residui (pari a complessivi gg. 40,33) e quindi in € 265,46. 
Relativamente ai permessi va osservato che l'art. 56 del ### (richiamato in ricorso) non ne prevede la retribuzione se non in collegamento con la nascita del figlio o il decesso di un congiunto. ### prospetto paga ha tuttavia provveduto alla liquidazione dei R.O.L. residui (in ragione di un numero pari a 25,12); prendendo atto della erogazione di € 176,48 e applicando la tariffa oraria dovuta in ragione dell'inquadramento dovuto, il credito residuo ammonta ad € 1,12. 
Rideterminate le spettanze della ricorrente per ciascuna annualità, non risultano infine residuare ulteriori importi a credito a titolo di TFR oltre quelli già erogati come da prospetto paga di aprile 2022. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025
Il credito complessivo che può quindi essere riconosciuto alla ricorrente ammonta ad € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 
La sproporzione tra domanda e credito giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ### nei confronti di ### 3 ### S.r.l. accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02/09/2019 al 19/04/2022 per lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello 5 del ### per l'effetto condanna ### 3 ### S.r.l. in persona del l.r.p.t. al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi € 3.956,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Viterbo lì, 26 novembre 2025 ### Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025

causa n. 1027/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 169/2020 del 26-02-2020

... disciplinano il processo civile - sia ordinario che del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. La Suprema Corte (### n. 15527/14) ha in particolare evidenziato come dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 864/2015 promossa da: ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, tutti con l'Avv. #### contro ### S.P.A. , C.F. ###, con l'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria ### Per parte attrice opponente : ###udienza del 10.09.2019 e in ogni caso: ###'ON.LE TRIBUNALE Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ### - ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese; - Ancora preliminarmente, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, ### Nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiede sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive A) si chiede C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
B) Ove si ritenga la nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
C) Ove non si ritenga la nullità dei mutui oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II.  adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice. 
Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui è causa ed operi, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati.  ### e ### 1) Accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  3) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.  4) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1, 2 e 3 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante protempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; 5) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, e 4 che precedono; 6) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  7) Accertare e dichiarare il T.E.G. (###) convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; 8) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### 9) Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; 10) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.  10a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10b) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 10 e 10a) ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10c) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 10b) che precede, acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  10d) Ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui è causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  11) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 
Ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  12) Accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  14) Condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 15) Condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio; 16) Condannare la ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### Per parte convenuta opposta: all'udienza del 10.9.2019 e in ogni caso: “contrariis reiectis, in via principale ### l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata ### tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari” ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.12.2014 la ### ha adito in via monitoria l'intestato Tribunale allegando che: - la ricorrente era creditrice nei confronti di ### nata a ### il ### (C.F. ###) della somma di € 9.481,06 oltre interessi dal 18.12.14 nella misura del 18,50% annuo a fronte discoperto di conto corrente n. 1500997 intestato alla stessa (doc. n. 1: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs n. 385/93; doc. n. 2: contratto di apertura di conto corrente in data ###); - l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'anzidetto rapporto era stato garantito mediante rilascio di fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 da ### nata a ### il ### (C.F.  ###) e ### nato a ### il ###, (C.F. ###) (doc. n. 3: fideiussione); - con raccomandate RR in data ### la ricorrente aveva dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute, ma senza esito (doc. n. 4 e 5: raccomandate); - la ricorrente aveva fondate ragioni di ritenere la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tale da giustificare la richiesta della concessione dell'immediata esecutorietà dell'emanando decreto. 
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1/2015 del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Cuneo ha ingiunto ai signori ##### il pagamento immediato della somma di € 9481,06, oltre interessi e spese. 
Avverso detto decreto hanno spiegato opposizione i signori ##### ed ### chiedendo che il Tribunale volesse, in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese. 
Ancora preliminarmente, hanno chiesto voler disporre, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, In via istruttoria, in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, hanno chiesto disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive ### chiesto volersi disporre C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usu-raio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quel-le per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capita-lizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli inte-ressi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole ope-razioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
Ove si fosse ritenutala nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Ove non si fosse riteuta la nullità dei mutui oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice.  ### inoltre chiesto che il medesimo C.T.U. determinasse, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui era causa ed operasse, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati. 
Nel merito e, per quanto occorreva, in via riconvenzionale, hanno chiesto che il Tribunale volesse accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  ### chiesto voler accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite. 
Conseguentemente e concorrentemente a quanto formava oggetto delle conclusioni predette e per i motivi ampiamente esposti in atti, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. ###, della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si era chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni predette; Conseguentemente, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  ### chiesto voler accertare e dichiarare il T.E.G. (### convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, hanno chiesto voler utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, hanno chiesto accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante protempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , hanno chiesto voler condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; ### chiesto voler accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., hanno chiesto voler ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L.  108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In gradato subordine, hanno chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; ### chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt.  1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione precedente, hanno chiesto voler acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui era causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. 
Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non aveca il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  ### chiesto voler accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  ### chiesto dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  ### chiesto condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; ### quindi chiesto voler condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio nonché al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno allegato che: - In data antecedente il ### l'attrice ### aveva richiesto ed ottenuto dalla agenzia di ### della #### l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito, portante il 11500997, i cui e/c si producono in atti unitamente alla perizia del Dott. ###.  - In relazione al suddetto rapporto, dalla documentazione in possesso del correntista non risultava la valida sottoscrizione di alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revocava, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso.  - In data ### tra le odierne parti era stato stipulato un mutuo ### repertorio n.77232 raccolta 8677 #### di originarie €250.000,00 da rimborsare in 219 rate mensili di ammortamento.  - Il mutuo in esame risultava stipulato, com' era dato evincere, peraltro, dal comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto ex art.1362 c.c. (ossia accredito sul c/c n. 11500997 e conseguente abbattimento delle poste debitorie del rapporto di c/c), per abbattere l'esposizione debitoria del c/c n. 11500997 e ripianare il debito del cliente nei confronti dell'### come risultante dagli e/c del medesimo istituto.  - Era stato richiesto all'attrice di prestare idonea garanzia di solvibilità che veniva ottenuta dall'###to ### mediante fidejussione prestata dalla signora ### da ### Questi ultimi hanno disposto pagamenti con accredito su conto per far fronte alle passività del conto ed alle richieste di pagamento a loro rivolte dall'### di ### di somme di denaro a titolo di rientro per interessi ultralegali e superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime e, quindi, importi effettivamente indebiti alla ### - per quanto di seguito si rappresenta - che hanno condotto il rapporto di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti.  - Nè la sigra.a ### né i ### avevano mai avuto a disposizione i documenti contrattuali né del conto corrente né del mutuo: si chiederà al giudice l'esibizione di questa documentazione al fine di verificarne l'aderenza alla normativa vigente.  - I finanziamenti concessi all'attrice risultano, quindi, assistiti da garanzia prestata dai ###ri ### e ### i quali pertanto, nella loro qualità di garanti, hanno parimenti interesse ex art.100 c.p.c. alla presente azione giudiziale - Si rappresenta che parte attrice non possedeva taluni e/c relativi ai rapporti oggetto di causa, onde aveva provveduto, con raccomandata a.r. che produceva in atti, a richiedere alla banca convenuta: - per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015 - copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabili di pagamento delle rate di mutuo del 25.03.2003; - dei contratti e convenzioni successive - ### che alla richiesta non aveva fatto seguito alcun riscontro della ### nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiedeva sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio dei documenti dei quali sopra - Gli attori si riservavano, in ogni caso, di adire le più opportune vie giudiziarie per il risarcimento degli eventuali danni che avesse a subire in conseguenza dell'eventuale rifiuto opposto dall'### odierno convenuto alla richiesta di accesso stragiudiziale formulata.  ### quindi eccepito: - la violazione degli obblighi di correttezza e buone fede da parte della ### di ### di ### atteso che la capitalizzazione trimestrale, unita all'incidenza della c.m.s. e delle ulteriori spese, connesse, quali spese trimestrali, spese di chiusura, spese di rinnovo affidamento, spese per operazione, penali varie, spese di tenuta conto, spese per non meglio identificate assicurazioni, rendeva impossibile per il correntista la determinazione del tasso effettivo applicato al conto, e, quindi, in definitiva, non consentiva allo stesso di comprendere il reale costo del denaro, celato dai meccanismi sopra descritti, i quali, sotto altro profilo, consentivano di eludere il tasso soglia usura e di aggirare le conseguenze di carattere civile e penale correlata dalla legge al superamento della suddetta soglia ed in quanto l'istituto bancario convenuto aveva, altresì, violato la normativa di settore in materia di trasparenza bancaria; - l'Illegittima applicazione di tassi di interessi debitori superiori al tasso legale con conseguente nullità ed inefficacia, sotto il profilo della nullità parziale del rapporto bancario n. 9876 relativamente alla applicazione, unilaterale, di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in assenza di qualsivoglia preventiva e valida pattuizione inter partes, del fatto che il tasso de quo era stato nel tempo sottoposto a variazioni, in genere peggiorative, comunicate al cliente unitamente agli estratti conto periodici, senza però che l'utente potesse interloquire sul medesimo tasso, ed ovviamente senza che lo stesso fosse specificamente approvato, e senza un meccanismo di predeterminazione, dell'esercizio dello ius variandi in peius, della nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, nonché della nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 2006 e del successivo mutuo chirografario del 2008 o, in subordine, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990, n. 287, tenuto conto che la ### aveva illegittimamente adoperato l'### quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse bancario.  - ### applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con conseguente nullità e inefficacia, sotto il profilo della applicazione sul conto corrente dell'attore del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori ###, in assenza di qualsivoglia pattuizione in merito ed in aperta violazione della norma di cui all'art.1283 c.c., la quale subordina al requisito della sussistenza di un uso - secondo la Corte di ### normativo, non negoziale - la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi - L'###nullità e inefficacia dell´applicazione delle "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.) nonché di altre commissioni e di oneri e spese, in ragione del fatto che, conformemente alle "abitudini" del cartello bancario, la ### convenuta opposta, in assenza di specifica previsione negoziale, aveva gravato il conto dell'odierna attrice delle cc.dd. "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.), in misura rilevante, variabile nel tempo e capitalizzando tale onere con periodicità trimestrale, le quali costituivano, invero, voci di spesa alquanto oscure, sia perché si trattava di un costo aggiuntivo non previsto in alcuna disposizione di legge, sia in considerazione che non era dato rinvenire alcuna ragione pratica - una "causa" in senso giuridico/negoziale (art.1325 n.2 c.c.) - che le giustificasse e legittimasse nonché del fatto che difettava una indicazione specifica della misura e delle modalità concrete di calcolo della commissione e che in ogni caso a decorrere dal 2009 dovevano essere considerate ai fini del Teg soglia usura - L'###nullità e inefficacia del sistema di determinazione delle valute (cc. dd. "giorni banca").  - ###nullità e inefficacia del sistema di calcolo del saldo di conto corrente e del relativo tasso di interesse, alla luce del fatto che il metodo "in linea banca" alterava la realtà del rapporto, finendo per applicare interessi su interessi ed interessi su costi dilatando, in tal modo, il corrispettivo della prestazione bancaria e, quindi, incidendo in modo distorto sul T.E.G.  - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U. e che si producevano unitamente alla perizia del ### Dinoi - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U.  - il fatto che Il mutuo del 2003 doveva ritenersi affetti da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., stante la mancanza di causa in quanto emergeva documentalmente che i contratti stipulati tra le parti in causa risultavano fondati sulla presupposizione, comune ad entrambe le parti, di una determinata situazione di fatto, e cioè sulla esistenza di un'ingente scopertura sul c/c n. 11500997, che risultava necessario ripianare, laddove il saldo del conto n. 11500997 oggetto di causa, depurato da tutte le anomalie ed addebiti illegittimi sopra evidenziati, avrebbe dovuto presentare un saldo ampiamente creditore, onde la nullità del contratto di mutuo in esame - Nel piano di rimborso dei mutui in esame era stato applicato il c.d.  “ammortamento alla francese”, sistema di calcolo che comportava la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto contiene una formula di matematica attuariale nella quale l'interesse applicato è quello composto e che tale meccanismo contravviene al disposto di cui all'art.1283 - Il contratti di mutuo di cui trattasi doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418 c.c., dovendosi operare la sostituzione automatica della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale con quello dell'interesse nella misura legale e con esclusione dell'applicazione anatocistica in quanto effettuata illegittimamente, ed in assenza di qualsivoglia preventiva pattuizione inter partes.  - La condotta dell'### convenuto integrava violazione dei doveri di buona fede e correttezza, il cui rispetto la legge impone alle parti contrattuali sin dalla fase delle trattative, nonché nella fase di conclusione e di esecuzione del contratto.  - Il vulnus al rapporto contrattuale, valutabile anche concorrentemente nella sfera extracontrattuale, aveva prodotto danni al signor ### atteso che il predetto correntista aveva subito l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rapporti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti - ### condizione di affannosità si era espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della correntista sia in quella extrapatrimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dai ### e ###.  - ### era titolare di ditta individuale e la posizione di sofferenza segnalata aveva posto in grave crisi le linee di credito della ditta individuale ### - I contratti erano nulli per mancanza di forma non essendo sottoscritti anche dalla ### - ### i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art 649 cpc. 
Rigettata l'istanza ex art 649 cpc, si è costituita la #### contestando il contenuto della citazione, chiedendo che il Tribunale volesse, in via principale, in via principale, respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata, ha chiesto volersi dichiarare tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Ha chiesto respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari ### la causa, verificata la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva al fine di evitare nell'interesse delle parti aggravi in termini di tempi e costi processuali anche in termini di una eventuale prosecuzione della controversia in altri gradi di giudizio, all'udienza del 10 settembre 2019 sono state definitivamente precisate le conclusioni e la causa, concessi i termini ex art 190 cpc, è stata definitivamente trattenuta in decisione. 
All'esito, ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto debba essere interamente confermato, alla luce delle seguenti considerazioni. 
È noto al Tribunale che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della veste di attore sostanziale del convenuto opposto spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa creditoria. 
Muovendo sul piano della disamina dell'universo documentale agli atti di causa, va evidenziato come, sin dal deposito del ricorso monitorio, la ### abbia versato in atti: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs 385/93 relativo al conto corrente n. n. 1500997 (doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 in data ###, debitamente sottoscritto dal correntista (doc. n. 2); fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 rilasciata da ### e ### regolarmente sottoscritta dalle parti (doc.3); raccomandate RR in data ### attraverso cui la ### ha dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute (doc. 4 e 5) Detta documentazione è stata quindi nuovamente depositata in giudizio da parte della convenuta opposta in uno con la comparsa di costituzione e risposta, in allegato alla quale la ### ha altresì prodotto: doc 2: aperture di credito e successive conferme; doc. 4: mutuo fondiario ipotecario in data ###; doc. 5: modifica parziale di contratto di mutuo ipotecario in 27.12.2011; doc. 6: 6) estratto conto trimestrale con allegato scalare dall'apertura sino al passaggio a sofferenza; doc.9)decreto del Ministero dell'### in data ### e, in allegato alle memorie ex art 183 cpc: doc. 11): atto di precetto su mutuo fondiario; doc 12) atto di pignoramento immobiliare ### seno al procedimento monitorio quanto in seno al giudizio di opposizione, è stato prodotto dalla ### l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, attestante la debenza del cliente nei confronti della ### avuto riguardo tanto al contratto di conto corrente quanto al finanziamento, mentre per quanto concerne la fideiussione, debitamente sottoscritta dai garanti, la stessa prevede l'obbligo dei garanti di corrispondere alla ### quanto dalla stessa richiesto immediatamente, senza la possibilità di formulare eccezioni in ordine al tempo in cui il pagamento verrà richiesto. 
Avendo parte convenuta assolto l'onere della prova sotto il profilo della produzione in giudizio della documentazione attestante l'esistenza del credito, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di cui alla spiegata opposizione. 
Preliminarmente, va dichiarata priva di rilevanza l'eccezione di nullità della documentazione contrattuale riportante esclusivamente la firma del correntista. 
Ciò alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con recente pronuncia (### n. 22640/19), muovendosi nel solco tracciato dalle ### si è pronunciata in materia di contratti bancari e, segnatamente, in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla luce del disposto dell'articolo 117 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) e, dopo aver osservato che «è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire», hanno statuito che «[u]na volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle ### da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto». 
La pronuncia si pone in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle ### con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, emessa su ‘sollecitazione' della ### civile (cfr. ordinanza interlocutoria n. 12390 del 17 maggio 2017), la quale, al fine di «scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normativa di tutela degli investitori» da parte di quei clienti che «(evidentemente in mala fede) propongano una domanda di nullità «selettiva»», aveva ritenuto costituire una questione di massima di particolare importanza la definizione del ‘perimetro' della nullità prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), in quanto «la deduzione della nullità del contratto quadro, per il difetto di una sottoscrizione, … rischia di comportare una revisione generale dell'applicazione del principio di buona fede oggettiva». 
Il menzionato articolo 23 prescrive, per la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, la forma scritta, comminando espressamente la nullità per il caso di inosservanza di detto requisito formale. 
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito formale ivi previsto attiene al solo contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento: «La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011, massima rv. 620657 - 01. Conformi ex multis ### I, sentenza n. 3950 del 29 febbraio 2016; ### I, sentenza n. 16053 del 2 agosto 2016; ### I, sentenza n. 19759 del 9 agosto 2017). 
Quanto alla definizione di contratto-quadro la previgente disciplina, nel fissare le regole di comportamento da seguire, da parte delle società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro attività, imponeva all'intermediario la stipulazione con il cliente di un contratto scritto recante l'indicazione della natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi, l'entità e i criteri di calcolo della propria remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 2 gennaio 1991, n. 1): tale strumento negoziale ha acquisito il nomen iuris di ‘contratto-quadro' e corrisponde, sostanzialmente, allo "accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente" di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della ### del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del ### europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 
Per risolvere la questione sottoposta al loro vaglio le ### hanno qualificato la sanzione comminata dall'articolo 23 del T.U.F.  come ‘nullità funzionale'. 
La categoria delle nullità funzionali o c.d. da disvalore comprende le ipotesi di regolamento negoziale che, pur non presentando difetti strutturali, sia comunque disapprovato dall'ordinamento perché ritenuto incompatibile con interessi e valori fondamentali secondo i generali parametri del contrasto con norme imperative, principi di ordine pubblico e regole di buon costume. 
La riconduzione alla suddetta categoria della nullità di cui all'articolo 23 del T.U.F. è avvenuta, da parte delle ### sulla base della valorizzazione dello ‘scopo normativo' ovvero della finalità della normativa di settore, volta al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.  ### l'iter logico-argomentativo seguito dal ### la forma scritta non si pone sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, ma sul ### piano della funzione: «la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione». 
All'esclusione della configurabilità come strutturale della nullità ex articolo 23 del T.U.F. è conseguita l'irrilevanza del difetto di sottoscrizione dell'intermediario, potendo il requisito della forma scritta del contratto-quadro «ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». 
Chiamata a pronunciarsi sulla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d.  monofirma), la ### ha ritenuto applicabile anche al settore dei contratti bancari il principio di diritto enunciato dal ### della nomofilachia in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare ### premesso, deve sottolinearsi come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario che del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. 
La Suprema Corte (### n. 15527/14) ha in particolare evidenziato come dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).  ### onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.   ### dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., di cui si è detto. 
Detto regime di allegazione - afferma la Suprema Corte - è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). 
Perno centrale attorno a cui ruota il processo civile è il principio dispositivo di cui all'art 2697 cc, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. 
Tali principi, i quali regolano e disciplinano il funzionamento del processo civile, trovano necessaria applicazione anche in materia bancaria, anche con riguardo alla fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 
Va evidenziato come, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto - nel caso di specie, la banca - assume la veste di attore sostanziale e, come tale, è gravata dall'onere previsto dall'art. 2697 c.c. e deve fornire la prova del credito azionato in sede monitoria.  ### prova deve ritenersi assolta. 
La stessa va soddisfatta, preliminarmente, con il deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto: estratti che espongono i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni, le spese addebitate ecc. 
Se invero il certificato ex art 50 TUB deve ritenersi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa valenza probatoria non può essere riconosciuta al documento in parola in sede ###seno alla quale dovrà essere versata in atti la serie completa degli estratti conto. 
A tale onere la ### ha dato seguito in sede di comparsa di costituzione e risposta. 
La circostanza de qua risulta provata per tabulas e non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. 
Sul punto, giova peraltro sottolineare, in via generale, come l'opponente non abbia provveduto al deposito della prima memoria ex art 183 vi comma cpc, con conseguente applicabilità dell'art 115 cpc con riferimento alle allegazioni fattuali contenute nella comparsa costitutiva.  ### in quanto la norma in parola non si applica solo con riferimento al convenuto rispetto alle allegazioni fattuale attoree, ma anche rispetto all'attore con riferimento alle allegazioni fattuali del convenuto. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (### civile, sez. VI 21 agosto 2012 14594) ### di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, la parte ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (### 10860/2011). 
Stante il tenore letterale dell'art 115 cpc, il quale utilizza l'espressione “parte costituita”, l'onere de quo deve ritenersi gravare tanto sul convenuto rispetto alla allegazioni attoree, quanto sull'attore rispetto alle allegazioni di parte convenuta. 
Detta contestazione, la quale deve essere precisa e specifica, deve avvenire nella prima difesa utile e, in ogni caso, non oltre la prima memoria ex art 183 cpc, termine ultimo entro cui il thema decidendum ed il thema probandum trovano definitiva cristallizzazione. 
Stante il tenore dell'art 115 cpc ed i principi di diritto enucleati sul punto dalla ### va evidenziato come non risultino specificamente contestate le allegazioni fattuali di cui alla comparsa costitutiva e, segnatamente, il fatto che: - in data ### è stato fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### il contratto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n° CC ### intestato all'opponente presso la sede di ### della convenuta opposta (doc 1 comparsa cost.); sul conto corrente n° CC ### era stata concessa in data ### apertura di credito ordinaria, dell'importo di originarie lire 100.000.000 (pari ad € 51.646,00); tale affidamento era stato confermato (portandolo e diminuendolo ad € 10.000,00) in data ### e poi nuovamente e successivamente in data ### e 18.03.2014 (doc. 2 apertura di credito e successive conferme); in data ### i signori ### e ### si erano costituiti fideiussori, sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, delle obbligazioni tutte nascenti dai rapporti fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### (doc. 3); in data ### era inoltre stato stipulato fra le parti mutuo fondiario ipotecario di originari € 250.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili (doc. 4); Il mutuo sopra citato era stato oggetto di modifica parziale, con sospensione dell'ammortamento del debito residuo e modifica della durata con rogito ### in data 27 dicembre 2011 (doc. 5); era seguito il normale svolgimento dei rapporti negoziali fra le parti, con utilizzo del conto corrente - anche oltre il limite concesso - sino alla risoluzione del contratto di mutuo e alla revoca dell'apertura di credito, come risultava da estratto conto trimestrale con allegato scalare relativo al conto corrente, dalla sua apertura sino alla sua estinzione per passaggio a sofferenza (doc. 6); la ### aveva esercitato il suo diritto di recesso in relazione alla concessa apertura di credito e si era avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 11 delle condizioni generali del relativo contratto; la risoluzione del mutuo e revoca dell'apertura di credito erano intervenute in ragione del comportamento inadempiente di parte opponente ### a cui era stata data comunicazione con raccomandata in data ### (doc. 7), invitandola a versare la somma di € 8.702,63 oltre interessi di mora in relazione al conto corrente, nonchè la somma di € 193.408,33 oltre interessi di mora in relazione al mutuo ipotecario fondiario; con missiva in pari data - 19.09.2014 - era stata altresì data comunicazione dell'avvenuta risoluzione e della revoca ai garanti ### e ### (doc. 8). 
Costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, da ritenersi provata ex art 115 cpc, il fatto che la ### aveva sempre regolarmente, costantemente e puntualmente inviato tramite posta tutti gli estratti periodici relativi al conto corrente di cui sopra (con il relativo scalare), nonché i documenti di sintesi sulle condizioni praticate e le comunicazioni sulla variazione di tali condizioni.  ### ha poi allegato che, non avendo né la debitrice né i fideiussori provveduto al pagamento delle somme a loro richieste, la stessa aveva provveduto a depositare ricorso monitorio relativo alle somme dovute in ragione dello scoperto sul conto corrente, nulla richiedendo in relazione alle somme di cui al contratto di mutuo fondiario ipotecario e che con il decreto ingiuntivo opposto gli opponenti erano pertanto stati condannati a pagare le sole somme dovute in relazione al conto corrente (n° CC ### presso la sede di ### dell'opposta), mentre nulla era stato richiesto in relazione agli altri rapporti negoziali intercorsi fra le parti ### ha quindi eccepito l' inammissibilità delle domande riconvenzionali tutte formulate in relazione al contratto di mutuo in data ###, e ai diversi rapporti intercorsi fra le parti, atteso che in relazione agli stessi la convenuta in opposizione nulla aveva richiesto in sede ###vi era alcun collegamento funzionale fra lo stipulato contratto di mutuo e gli altri intercorsi ed intervenuti rapporti negoziali fra le parti. 
Non è poi specificamene contestato - e deve pertanto ritenersi provato ex art 115 cpc - il fatto che: - la ### di ### di ### s.p.a.  aveva dato conoscenza e pubblicità alle condizioni da essa praticate,; dalla disamina del doc 1 si evinceva la pattuizione per iscritto da parte del correntista tanto del tasso di interesse quanto di tutte le condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente; per quanto concerneva lo ius variandi, si trattava di facoltà espressamente pattuita per iscritto tra le parti in seno al contratto di conto corrente di corrispondenza in atti (doc. 1) e che la ### si era avvalsa di tale facoltà solo nei casi precisamente indicati e comunicati al correntista opponente secondo le pattuizioni contrattuali e le previsioni di cui all'art. 118 (3) del ### detta facoltà era stata esercitata dalla convenuta in opposizione mediante comunicazioni ad hoc, nonché tramite i documenti periodici di sintesi trasmessi alla debitrice; per tutte le voci di costo differenti dal tasso di interesse, aveva inoltre rilievo anche la pubblicità effettuata dalla ### saluzzese presso la propria sede, ove erano radicati i rapporti con il debitore; ai sensi del ### le condizioni economiche indicate nei documenti messi a disposizione del pubblico integrano infatti le pattuizioni negoziali intervenute fra le parti. 
Risulta non specificamente contestato il fatto che : il conto corrente per cui è causa era stato aperto, come risulta dalla documentazione in atti, nel 2001, a dispetto delle censure mosse da parte attrice con riferimento all'anatocismo pre2000; dal 1° luglio 2000, la ### di ### di ### s.p.a. aveva uniformato le clausole sulla capitalizzazione degli interessi, attivi o passivi che siano, applicati ai rapporti con tutti i suoi clienti, prevedendo la medesima capitalizzazione nei rapporti siano essi a debito o a credito; a partire da tale momento, la ### aveva introdotto una sola ed uniforme modalità temporale - comunque trimestrale - per la maturazione degli interessi sugli interessi; da tale momento, la ### aveva tenuto un comportamento assolutamente conforme alle previsioni normative contenute nel secondo comma dell'art. 120 del ### e nella delibera adottata dal ### per il ### ed il ### la cadenza trimestrale dell'anatocismo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito sul conto corrente, era stata altresì espressamente convenuta tra le parti all'art. 8 del contratto di apertura di conto corrente (doc. 1) sottoscritto in data ###; ###. 120, comma 2, del ### (4), antecedente alla modifica intervenuta con la legge di ### 2014, disponeva che il ### per il ### ed il ### stabilisse modalità e criteri per la maturazione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nei conteggi degli interessi sia debitori che creditori; a tale previsione normativa si era attenuta la convenuta opposta; anche a seguito della modifica introdotta con la legge di ### 2014, l'art. 120, comma 2 del ### non poteva trovare diretta applicazione in quanto, ai fine della sua applicazione, era necessaria e richiesta l'adozione della ### del ### e ### richiamata dalla stessa normativa; i contratti sottoscritti enunciavano i giorni di valuta per le varie operazioni e nello svolgimento dei rapporti la ### di ### di ### s.p.a. aveva applicato quanto previsto. 
Per quanto concerne il mutuo ed il contratto di finanziamento, la ### ha allegato che: - Salva l'inammissibilità della domanda per mancanza di collegamento col titolo dedotto in giudizio, non poteva ravvisarsi nel caso di specie nullità del mutuo per il sol fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per estinguere precedenti posizioni debitorie del mutuatario nei confronti del mutuante, in quanto tale accadimento non comporta alcuno stravolgimento causale del contratto di mutuo.  - Solamente nei mutui di scopo aveva rilievo l'utilizzo della somma erogata, rilevando ciò ai fini del sinallagma del contratto.  - La traditio rei, ossia la consegna della somma, poteva realizzarsi mediante accredito in conto corrente della somma mutuata senza che ciò andasse ad influire sulla causa del contratto stesso.  - In materia la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire come il mutuo fondiario non sia un mutuo di scopo, per cui la sua validità non era subordinata all'utilizzo per una specifica finalità della somma erogata; da ciò deriva che l'istituto mutuante non deve controllare l'utilizzo della somma stessa e il mutuatario era libero di farne l'utilizzo che riteneva più opportuno. 
Non hanno costituito oggetto di contestazione specifica - e devono ritenersi pertanto provate, risultando peraltro dalla disamina della documentazione contrattuale agli atti - le allegazioni di parte convenuta opposta secondo cui: - Il contratto di mutuo sottoscritto fra le parti in data ### prevedeva “un tasso variabile pari a uno virgola (1,80) punti percentuali in più della media del tasso ### 365” corrispondente pertanto alla data della stipula del mutuo ad una percentuale di 4,553 punti %.  - il tasso soglia era, sulla base della legge antiusura e del decreto ministeriale di riferimento relativo al trimestre, pari a 8.060 %.  - Per la determinazione del tasso si precisava che lo stesso era stato ricavato nel rispetto della normativa tempo vigente, aumentando della metà il tasso medio rilevato, pari a 5,37 %, di cui al decreto del Ministero dell'### in data 20 dicembre 2002 (doc. 9).  - il tasso moratorio pattuito in contratto risultava non superare il tasso-soglia, come facilmente si evinceva da un semplice calcolo matematico; - Le parti avevano contrattualmente pattuito che il tasso moratorio fosse pari a quello corrispettivo aumentato di due punti percentuali: il tasso corrispettivo era pari a 4,553 punti %, per cui anche aggiungendo due punti percentuali (arrivando così a 6,553 %) non si raggiunge e non si superava il tasso-soglia, che si ricordava essere stato all'epoca di stipula del mutuo pari a 8,060 %.  - la citata sentenza della ### 350/2013 non aveva assolutamente stabilito che i tassi di interessi corrispettivi dovevano essere sommati con quelli di mora per poi valutare il superamento del tasso soglia.  le domande tutte formulate da controparte con riferimento al mutuo a rogito ### in data 05 dicembre 2006 dell'importo complessivo di € 280.000,00 (da rimborsarsi in anni 30 con rate mensili decorrenti dal 01/02/2007) non avevano alcun fondamento e alcuna rilevanza; pur corrispondendo al vero quanto esposto in relazione alla concessione del mutuo, alla sua durata e al tasso pattuito, in ogni caso ampiamente nei limiti del tasso soglia parte opponente aveva omesso di allegare che, con rogito ### in data ### l'opponente ### aveva venduto al signor ### alcuni immobili e l'acquirente si era accollato il mutuo a suo tempo stipulato, come risultava dal doc. 4 in atti; la ### non aveva pertanto alcun rapporto di credito con l'opponente in relazione al citato mutuo e nulla aveva richiesto in proposito in sede ###punto risarcimento del danno, la ### ha allegato che: la domanda formulata dagli opponenti in proposito risultava affetta da genericità ed indeterminatezza; dalla lettura della citazione non era dato comprendere quale nesso eziologico potesse ravvisarsi fra il comportamento della ### e l'asserito danno che sarebbe risultato patito in via generica ed indeterminata da tutti gli opponenti; il semplice fatto che la ### di ### di ### s.p.a. avesse richiesto somme che, a dir degli opponenti, non erano dovute, non poteva rappresentare un danno; medesimo discorso valeva per l'addebito in conto corrente di somme che secondo la tesi avversaria, non sarebbero state dovute In punto fideiussione, la ### ha allegato che: i riferimenti compiuti dalla parte opponente alla normativa in materia erano assolutamente generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta; la non creduta ed ipotetica illegittimità di addebiti effettuati dalla ### saluzzese sul conto corrente dell'opponente avrebbe comportato casomai la diminuzione quantitativa della somma dovuta dai fideiussori, ma non avrebbe potuto certamente comportare la nullità della fideiussione. 
Non risultano poi contestate le allegazioni formulate dalla ### circa il contenuto della perizia econometrica versata in atti dagli opponenti. 
Sul punto, la ### ha allegato che: - la stessa richiamava quanto già esposto nella fase cautelare afferente l'istanza di sospensiva ex art 649 cpc e contestava non solo le risultanze della perizia, ma anche la la metodologia di calcolo e la sua correttezza, la corrispondenza di quanto oggetto di analisi agli effettivi rapporti fra le parti, la riferibilità ai dati contabili dei rapporti intercorsi fra le parti; trattavasi di una mera allegazione di parte, peraltro redatta in maniera generica. 
La mancata contestazione di tutte le suesposte allegazioni rileva in ragione del fatto che le allegazioni attoree si configurano quali generiche nella parte in cui le stesse appaiono disancorate dal testo contrattuale. 
Parte attrice assume non essere in possesso del testo del contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 datato 31.10.2001 Il medesimo tuttavia risulta essere stato allegato dalla convenuta opposta sin dal deposito del ricorso monitorio e, pertanto, in un momento antecedente la notifica della citazione in opposizione. 
Detta circostanza non è priva di conseguenze sul piano giuridico, in quanto comporta ex se tanto la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione per essere le stesse oggettivamente disancorate dal testo del contratto e, per l'effetto, da considerarsi solo ipoteticamente formulate, quanto, come meglio si evidenzierà, l'inattendibilità della perizia econometrica, per essere la medesima stata predisposta, come si evince dal testo della stessa, senza prendere le mosse dal predetto testo contrattuale. 
Va peraltro evidenziato come, stante la natura di imprenditore commerciale dell'opponente, gravasse in ogni caso sul medesimo l'onere di conservazione della documentazione. 
Sul punto, costituisce ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che, qualora le censure del correntista si fondino sull'asserita nullità di clausole contenute nel contratto, proprio in quanto costituisce elemento indefettibile il fatto che la citazione si basi sul testo contrattuale, non possa trovare ingresso neppure l'adozione da parte del giudice dell'ordne di esibizione ex art 210 cpc.  ###, sotto tale profilo, risulta necessariamente generica. 
A ciò va aggiunto che non risulta contestata da parte opponente la completezza degli estratti conto prodotti dalla ### con la conseguenza che anche la suddetta circostanza, peraltro da ritenersi provata documentalmente, deve ritenersi provata anche ex art 115 cpc.. 
Il fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non significa, per ciò solo, che non sussista un onere di allegazione e contestazione specifica anche in capo all'opponente. 
Pur rivestendo invero il convenuto opposto il ruolo di attore sostanziale, grava sull'attore opponente, convenuto sostanziale del giudizio, l'onere di contestare specificamente le allegazioni del convenuto opposto, gli elementi posti a fondamento della sua pretesa, i titoli e, in generale, i documenti che quest'ultimo pone a fondamento della propria pretesa.  ### vale, in special modo, quando il convenuto non si sia limitato alla produzione del certificato ex art 50 TUB ma, come nel caso di specie, abbia prodotto in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ma altresì la documentazione contrattuale e gli estratti. 
La specifica mancata contestazione della documentazione de qua, concretatasi nel caso di specie nel mancato deposito della prima memoria ex art 183 Vi comma cpc, non è priva di rilevanza sul piano probatorio alla luce della più recente giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. 
Qualora nella fase di opposizione l'ammontare del credito della banca venga documentato tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, oltre che dai contratti, e i tassi di interesse e le condizioni risultanti dagli estratti conto siano stati oggetto di contestazioni di carattere generico, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto (ora estratto conto certificato ex art. 50 TUB), la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto - che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; 12233/2003; n. 11749/2006). 
Ne discende che, una volta fornita dalla banca tramite la produzione degli estratti conto la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta. 
Quindi, qualora gli opponenti si siano limitati a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito della banca può ritenrsi accertato. 
Qualora, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposto, l'opposizione, unitariamente considerata, sia generica o in ogni caso non vi sia stata specifica contestazione della documentazione prodotta, la stessa non potrà ritenersi validamente formulata ed il credito della ### dovrà considerarsi accertato. 
Va pertanto affermato che In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche, considerando unitariamente l'opposizione, sono insufficienti a fondare l'opposizione (cfr ###, 4082/16) In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta, come nel caso di specie, produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente (cfr ### Roma, 12714/16) Sulla scorta di tali principi, è possibile affermare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente; in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative (### Roma, 22.6.2016) Né, salve le considerazioni infra sviluppate sulla attendibilità della perizia, la specificità delle allegazioni può discendere ex se dal richiamo al contenuto della relazione peritale, in ragione del principio secondo cui l'esatta individuazione del ‘petitum' e della ‘causa petendi' deve avvenire attraverso una corretta ed esaustiva esposizione, negli atti di causa, dei fatti posti a sostegno della domanda, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo al contenuto della documentazione - nel cui novero rientra la perizia econometrica - ivi allegata (Cass. n. 29241/2008). 
Quanto sopra in quanto La ‘ratio' della norma - afferma la ### è evidente e deve rinvenirsi nell'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell'attore, la quale avviene solo successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (Cass. n. 29241/2008). 
Sulla scorta dei principi di diritto enucleati dalla ### in accordo con la giurisprudenza di merito (### Torino, 4499/2016) è possibile affermare che, qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, il correntista opponente eccepisca la nullità di clausole contenute nel testo contrattuale, costituisca principio di carattere generale, costituente diretta applicazione dell'art 2697 quello secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni sia tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide e i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.  ### in quanto solo tali produzioni consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. 
Sul punto, in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto (### Torino, 4499/16) deve affermarsi che se la banca - come nel caso di specie - abbia prodotto documenti negoziali che presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, le censure formulate in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate se non siano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni asseritamente illegittime e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.  ### omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento di C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa. 
La parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce.   Sul punto, si sono pronunciate le stesse ### della ### (Cass. S.U. n. 2435/2008), affermando che, qualora la parte non abbia specificamente allegato i fatti in seno agli atti processuali, effettuando un richiamo alla produzione documentale, non sussisterebbe neppure l'obbligo per il giudicante di provvedere alla disamina degli stessi.  ### in quanto la domanda introduttiva di un giudizio esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012 17408), sì che, qualora gli stessi non siano stati allegati nell'atto processuale, la successiva produzione documentale , pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115). 
Muovendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito, statuendo proprio in materia di contenzioso bancario, ha affermato che è inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi fattuali compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'#### in quanto, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al ### In ragione dei principi sopra richiamati, si è affermato che una simile condotta processuale preclude alla ### convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall'attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l'obbligo di proporre difese generiche (### di ###, n. 999/2018). 
Sempre in tema di contenzioso bancario, si è affermato (### di ###, sentenza n.107/20179 che nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui domanda la restituzione. ### implicita compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è dunque inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al #### in ragione della necessità di garantire il diritto di difesa: la banca convenuta deve essere messa in condizione di difendersi: esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa; la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa; e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria (siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione; verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. 
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. 
In materia di ingiunzione civile e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis; in mancanza l'opposizione va rigettata. 
I principi di diritto ut supra enucleati vanno poi letti in uno con quelli che, in quanto espressione del diritto vivente, regolano aspetti precipui del contenzioso bancario. 
Trattandosi di una espressione diretta del diritto vivente, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in seno non solo alle ### di merito, ma anche alla Suprema Corte di ### detti principi devono necessariamente informare la decisione del giudice. 
Proprio in quanto espressione del diritto vivente, il quale integra l'ossatura portante del contenzioso bancario, il giudice non potrà e non dovrà ritenersi vincolante alle risultanze della ### ed anzi le stesse dovranno essere disattese nella misura in cui le medesime, proprio in ragione dell'evoluzione di detto diritto e dei principi di diritto enucleati sul punto dalla Suprema Corte, si pongano inevitabilmente in insanabile contrasto con quest'ultimo. 
Proprio in riferimento al rapporto di conto corrente, va evidenziato come, alla luce della giurisprudenza delle ### della ### non possa discutersi di usura sopravvenuta, avendo il ### nell'ambito della propria funzione nomofilattica, enucleato il principio di diritto in forza del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario - ma detto principio di diritto, come espressamente statuito dalla ### vale anche con riferimento all'apertura di conto corrente - superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (### 24675/17). 
Atteso che, nel caso, di specie, non risulta configurabile usura originaria, risultando per tabulas il fatto che gli interessi non sono stati pattuiti in misura superiore al tasso legale, né essendo stata fornita diversa prova in tal senso da parte degli opponenti, l'eccezione attorea sul punto deve essere rigettata ### essere del pari rigettata l'eccezione attorea in punto anatocismo. 
Preliminarmente, va evidenziato come il rapporto di conto corrente per cui è causa si ponga, dal punto di vista cronologico, in un momento successivo rispetto all'emanazione della ### 9 Febbraio 2000, il cui articolo 7 ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale Ne deriva che la relativa pattuizione, la quale risulta per tabulas dalla disamina del testo contrattuale agli atti, deve pertanto ritenersi non solo validamente posta in essere, ma anche pienamente legittima in quanto conforme a quanto normativamente previsto. 
Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che con tali norme si è voluto porre espressamente una regola che già poteva considerarsi implicita nel sistema, regola in forza della quale anche nel conto corrente bancario, essendo questo assimilabile al conto corrente ordinario per la parte in cui in entrambe le strutture negoziali è prevista la periodica chiusura del conto, si produce la trasformazione degli interessi in capitale ad ogni singola chiusura, si determina cioè, per intrinseca caratterizzazione funzionale e strutturale, una peculiare ipotesi di anatocismo, il quale si caratterizza anche per la necessaria omogeneità del criterio di capitalizzazione per entrambe le parti del rapporto proprio in ragione della regola, di carattere strutturale, della periodica chiusura, che, essendo la causa della possibilità di capitalizzazione, non può che operare in modo unitario ed identico per entrambe le parti. 
Sul punto, si è affermata in giurisprudenza (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora, si è affermato che “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs.  342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs. 342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
I rapporti per cui è causa, ratione temporis, sono sorti successivamente all'emanazione della ### 9.2.2000, adottata in ottemperanza al D.Lgs 342/99, il cui art 7 ha stabilito che: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente a la data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro i1 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella ### della ###. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". 
Nel caso di specie, si è detto, la periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di regolare pattuizione. 
In fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, si è affermato in giurisprudenza che “va in primo luogo rilevato che il rapporto bancario per cui è causa, siccome stipulato nell' anno 2003, si pone a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27.4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche al contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 13.05.2013). 
E ancora, si è affermato: “con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, in primo luogo, nulla quaestio. Avuto riguardo alla data di stipulazione dei rapporti per cui è causa — tutti successivi all'entrata in vigore della delibera ### 9.2.2000 — non ha alcuna pertinenza la contestazione relativa all'insussistenza di uso normativo in tal senso. 
La capitalizzazione infrannuale è prevista non già sulla base di norme bancarie uniformi in violazione dell'art. 1283 c.c. e o di usi, normativi o meno, bensì del contratto stipulato inter partes e la clausola in questione, siccome ad effetto bilaterale, è legittima per effetto di jus superveniens. Tutti i rapporti bancari per cui è causa, infatti, si pongono temporalmente a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio' 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora: “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs.  342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
Va poi evidenziato come la legittimità di detta capitalizzazione non venga automaticamente meno, per quanto concerne il periodo post 2014, in ragione del novellato art 120 TUB: deve affermarsi sul punto che la disposizione di cui all'art. 120 TUB così come novellato dalla l.  147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del ### Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del ### Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993. La delibera ### 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera ### del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, ### come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al ### il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in tal senso ### 1194/2018) Ed ancora, in accordo con la giurisprudenza (### 560/18) deve affermarsi che “### in vigore dell'art 120 TUB novellato dalla l. 147/2013 è subordinata alla adozione della delibera del ### Con tale norma infatti il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo per così dire “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. ### interpretazione trova, peraltro, conforto nelle seguenti considerazioni:a) in occasione della modifica dell'art 120 TUB ad opera del D. Lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l'entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all'adozione di apposita delibera da parte del ### come noto, poi emanata in data ###, il che dovrebbe portare ad analoga conclusione anche in relazione alla norma in esame;b) il fatto che determinando la introduzione di tale norma l'abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall'art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla ### 9/2/2000) debba trovare applicazione l'art. 161 comma 5° ### che stabilisce che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale norma si ricava infatti il principio generale per cui in materia bancaria l'entrata in vigore della nuova disciplina primaria ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria fa sì che le norme sostituite continuano a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria; c) la circostanza che la delibera ### 3.8.2016 emanata in attuazione dell'art 120 comma 2, ### come modificato dall'art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, all'art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, circostanza che dimostra la non immediata operatività della modifica dell'art 120 comma 2° ###” Non sussiste indeterminatezza dei tassi pattuiti. 
Rileva, sul punto, l'universo documentale agli atti di causa, da cui si evince la determinatezza dei medesimi quale emergente dalle clausole contrattuali oggetto di stipulazione tra le parti. 
In punto usura oggettiva, il superamento del c.d. tasso soglia deve essere eccepito in riferimento ai tassi originariamente pattuiti e non a periodi successivi in quanto l'usura sopravvenuta non è censurabile. La pretesa di includere le c.m.s. nel TEG (anche sino al 31/12/2009) è infondata in quanto, a fronte delle ### di ### pro tempore vigenti la banca verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria. La capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima successivamente alla delibera ### del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia. 
In punto usura soggettiva, l'onere probatorio gravante su chi la eccepisce consiste nel dimostrare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della cliente e la conoscenza in capo alla banca di tale condizione. 
Detto onere, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte attrice, la quale nessuna prova ha dedotto e fornito sul punto, né, tenuto conto dell'universo documentale in atti e delle circostanze fattuali non contestate dall'opponente e da ritenersi pertanto provate ex art 115 cpc, la stessa può desumersi dalla perizia di parte in atti. 
Per quanto concerne la ### va evidenziato come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che, sotto il profilo dell'oggetto, la stessa configuri uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla ### per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento. Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa. Resta il fatto che l'indagine sulla causa - come, al postutto, anche quella sull'oggetto - non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che uti singulae potrebbero prestarsi (proprio perché strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, ### Torino 2883/2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.). Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci La previsione di una CMS riveste dunque, nel rapporto di conto corrente bancario, una funzione ben precisa, che la giurisprudenza non ha mancato di riconoscere: “l'introduzione di una commissione sul credito accordato trova il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere nell'ambito del rapporto unitario instaurato con la banca una duplice utilità in favore del cliente accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi e la contestuale messa a disposizione dei fondi con obbligo di erogare il credito, a semplice richiesta da parte del cliente. Controprestazione della prima condotta della banca è l'addebito degli interessi pattuiti e controprestazione della seconda è costituita, appunto, dalla c.m.s.  (…)” (### Torino, ### c. ### 9 aprile 2001, inedita; nello stesso senso, ### Torino 27 marzo 2003, in Giurisprudenza di ### 2004, 2, I, 283; ### Torino n. 931/05 e ### 1195/2006; ### Novara 9 febbraio 2006). 
Si è affermato in giurisprudenza che la commissione di cui si discute rinviene il suo fondamento causale "... nell'esigenza di riconoscere, nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente. Orbene, non può essere revocato in dubbio che anche la seconda prestazione della banca debba trovare adeguata remunerazione da parte del cliente". ### che "... è innegabile che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può ... in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso".   ### non può quindi essere ritenuta un onere privo di causa. 
Sul punto, la Suprema Corte di ### 4.12.2013, n. 27118, ha confermato in via definitiva la validità della commissione di massimo scoperto sotto il profilo causale, riconoscendo che essa costituisce un“accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato” (cui adde nello stesso senso ### Alessandria, 27.11.2013, inedita, #### 20.4.2012, inedita).   Ne deriva che, tale essendo l'uniformità dell'orientamento giurisprudenziale, appare dunque incontrovertibile che le commissioni di massimo scoperto rientrino tra le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente e non vi è motivo per escluderne l'applicazione qualora siano, come sono state nel caso di specie, regolarmente pattuite.   La commissione di massimo scoperto ha causa negoziale diversa rispetto a quella degli interessi passivi. Da tale constatazione deriva che nei confronti di essa non può trovare applicazione la norma dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, ne consegue la certa e piena legittimità della capitalizzazione trimestrale della stessa ### in punto ### pur noto il revirement della ### penale sul punto, non può non condividersi quanto affermato dal ### di Milano, 6 maggio 2013, secondo cui, “se sino all'aggiornamento dell'agosto 2009, è indubbio che le ### d'### per la rilevazione del ### non estendendo la rilevazione alla cms, disponevano in termini non conformi al disposto dell'art. 2, co.1, l.  108/96, è altrettanto indubbio che il TEG così rilevato e pubblicato in ### era presentato a banche ed intermediari come parametro di riferimento per il rispetto del tasso soglia d'usura e che in termini vincolanti erano richiamati i criteri di calcolo sanciti nelle ### d'### (nell'### delle ### è precisato che la cms, rilevata autonomamente, deve anch'essa rimanere entro una soglia limite - la percentuale media rilevata, aumentata della metà - e che, ove si riscontri il superamento della soglia cms, la parte di eccedenza va compresa nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla ### al fine della verifica del rispetto del tasso d'usura). ### non si ritiene di poter affermare, quanto al profilo civilistico, l'illegittimità dell'operato delle banche che (con riferimento alle cms ante l. 2/09) abbiano preso atto del TEG pubblicato in ### e si siano uniformate alle ### della ### d'### (aggiornamento agosto 2009) nel procedere alla verifica del limite del TEG applicabile trimestralmente, né si ritiene di poter accertare il superamento del limite confrontando il tasso effettivo applicato dalla banca, comprensivo di cms, con il TEG pubblicato in ### conteggiato in assenza delle cms, posto che tale verifica avrebbe ad oggetto dati non omogenei” (e, in sostanza, sulla vincolatività delle istruzioni di ### cfr. anche ### 19 novembre 2012). In secondo luogo, stante la legittimità della capitalizzazione trimestrale, non è parimenti corretto computare l'impatto dell'interesse capitalizzato ai fini del ### “ai fini del tasso soglia non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo perché legittima ratione temporis (siccome applicata in contratti successivi al 22.4.2000 ed oggetto di negoziazione fra le parti), ma soprattutto perché, mediante la consentita capitalizzazione, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò l'interesse capitalizzato - ove consentito, perché non richiesto contra legem, in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera ### e non oggetto di rinegoziazione fra le parti - non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario, sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p. secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla ### penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, exempli gratia, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (1199 c.c.), cessione del credito (1263 c.c.), privilegio (2479 c.c.), pegno (2788 c.c.), ipoteca (2855 c.c.), prescrizione (2948 c.c.). ### dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale. Il tema, allora, è la legittimità o meno della clausola di capitalizzazione. Riconosciutane la legittimità per le ragioni sopra espresse, l'impatto finanziario della stessa non può più essere conglobato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo “il costo degli anatocismi trimestrali” (pag. 10 delle osservazioni di parte attrice in data ### alla ###. La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: T.E.G. = interessi x 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato Il numeratore del primo addendo reca gli interessi complessivi: interessi sul capitale e “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” (effetto della capitalizzazione) - risultanti dall'estrattoconto; il denominatore riporta, invece, il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti). 
Sostenere che, nel calcolo del tasso-soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo: infatti, gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. 
Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra di loro (il numeratore ricomprendente gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” e il denominatore non ricomprendente gli interessi maturati nei trimestri precedenti); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tassosoglia, che - come è noto - viene determinato sulla base di un ### che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. ###, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” non sarebbero dovuti poiché la capitalizzazione non era stata pattuita ed accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore sia dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso-soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore sia al denominatore; mentre, l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata pattuita ed accettata” (così, appunto, #### 2883 del 20 aprile 2012).  ### in punto cms, va evidenziato come, alla luce delle più recente giurisprudenza della ### espressione di quel diritto vivente cui si è infra fatto riferimento, la stessa non debba essere considerata antecedentemente al primo gennaio 2010 nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione dell'usura. 
Sul punto, la ### (### 22270/16) ha affermato che In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., dell'art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl'interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto. 
Va evidenziato come, in punto inclusione del calcolo Teg della CMS per il periodo antecedente il 2010, con altra pronuncia sempre del 2016 la ### (### 12965/2016) abbia affermato il principio di diritto secondo cui la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis ### 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il ### - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla ### d'### non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del ### ne consegue che l'articolo 2 -bis del ### n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 del codice penale, comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare i l superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso -soglia usurario”. 
La questione appare risolta dalle ### le quali con la pronuncia n. 16303/2018 le quali, dopo aver dato atto dei due orientamenti contrappostisi in seno alla giurisprudenza della Corte (il primo, ### penale sentenza 19 febbraio 2010, n. 12028, secondo cui il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'articolo 644 cod. pen.  impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. ### comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata“. La Corte a conferma di ciò richiama quanto disposto dall'art. 2 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 185 del 2008, il quale prevede “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, 108». ### norma, infatti, ad avviso del Collegio penale, «può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”; il secondo: ### civile, sez. I, con sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, stabiliva che non potesse riconoscersi nessun carattere interpretativo e dunque retroattivo della norma. La sentenza escludeva dal calcolo, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di tale normativa, la CMS ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta) ha aderito a tale secondo orientamento, chiarendo che l'art.  2 bis d.l. n. 185/2008 non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. 
Ne deriva che la CMS non deve rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p.(determinazione del tasso praticato in concreto) considerata la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. 
Sul punto, la ### ha affermato :”### esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del ### prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del ### non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del ### e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)“.  ### hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L.  185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (### eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Alla luce di tali principi, la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte attrice, salvo il difetto di allegazione specifica ut supra delineato, appatr in ogni caso non attendibili nella misura in cui non risulta specificata la metodologia di calcolo seguita dal consulente con riguardo alla ### se la stessa sia stata inserita nel calcolo del TEG solo a far data dal 2010 o anche precedentemente, né per quali trimestri sia stata rilevata usura, né con quale metodo siano stati fatti i calcoli, né da dove derivi il superamento. 
Sotto tale profilo, la perizia stragiudiziale, la quale ex se priva di valore probatorio, appare pertanto inattendibile in quanto, da un alto, non ancorata al testo contrattuale, dall'altro in quanto non individua in modo specifico la metodologia di calcolo utilizzata e, in ogni caso, generica, difettando una specifica individuazione delle singole poste cui si riferirebbero gli addebiti asseritamente posto in essere dalla #### comporta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista. 
In ragione di quanto sopra esposto e dei principi di diritto enucleati dalla ### in punto inclusione della CMS nel calcolo del TEG ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta, espressione di un diritto vivente di formazione successiva alla redazione della ### le risultanze della stessa in ordine al contatto di corrente, le quali in ogni caso non hanno natura vincolante, devono essere disattese.  ### per quanto concerne il contratto di conto corrente. 
Per quanto concerne il finanziamento oggetto di causa, va evidenziato come la domanda attorea, premesso che la stessa può ritenersi astrattamente ammissibile rientrando l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto de quo nel novero di quelle obbligazioni potenzialmente idonee ad essere garantite dalla fideiussione in atti, debba tuttavia essere rigettata nel merito secondo un plurimo ordine di ragioni. 
In primo luogo, va osservato come non sia specificamente contestato e, in ogni caso, come risulti provato documentalmente il fatto che il tasso di interesse pattuito a livello contrattuale sia inferiore al limite previsto dal tasso soglia. 
Non è pertanto configurabile alcuna forma di usura, né originaria, né sopravvenuta, come peraltro evidenziato in sede di ### punto usura sopravvenuta, si richiamano altresì le considerazioni tutte ut supra svolte Da un secondo angolo visuale, va evidenziata l'inattendibilità della perizia econometrica attorea nella parte in cui pone a fondamento della stessa una metodologia non condivisibile, ossia la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora. 
Integra principio di diritto ormai consolidato in seno tanto alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità il fatto che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse applicato dalla ### nei confronti del cliente, non possa e non debba praticarsi alcuna sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, stante l'ontologica differenza tra gli stessi avuto riguardo alla funzione dai medesimi svolta. 
La vexata quaestio prende invero origine da una pronuncia della ### la quale, attraverso la sentenza n. 350/2013, prendendo le mosse dal dettato dell'art 1 del ### n. 394/2000 il quale stabilisce che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha enunciato il principio di diritto in base al quale, “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.  ### afferma la Corte, in quanto il riferimento, contenuto nel D.L.  394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto. 
La primissima interpretazione della sentenza prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale: supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato del 13%, esattamente 8+5. 
Successivamente alla pronuncia della ### si è tuttavia formato in seno alla giurisprudenza di merito un sempre più consolidato filone, il quale ha visto quali principali fautori i ### di ### Napoli e ### in seno al quale si è affermato come ben diverso fosse il principio espresso dalla Suprema Corte, la quale in nessun caso avrebbe legittimato la teoria della “sommatoria” dei tassi. 
Sul punto il ### di ### ha affermato che con la sentenza in parola la Suprema Corte non abbia affatto enunciato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. 
Al contrario, la Corte di ### si sarebbe “limitata” a ribadire la regola secondo la quale anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite costituito dal tasso soglia. 
Per quanto concerne la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si è sottolineata in seno alla giurisprudenza l'ontologica differenza sostanziale tra i tre tipi di interessi previsti dal ### civile, ovvero gli interessi corrispettivi, quelli di mora e quelli compensativi. 
Tutti i tre tipi di interessi, anche se comportano sempre e comunque il pagamento di denaro, sono autonomi e distinti. 
Infatti, gli interessi corrispettivi hanno natura di remunerazione del creditore. 
Al contrario, gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria, di remunerazione del danno subito dal creditore a seguito del ritardo nel pagamento, mentre gli interessi compensativi, seppur scaturenti dal principio della fruttuosità del denaro, hanno una natura autonoma rispetto agli interessi corrispettivi, in quanto hanno una funzione indennitaria che è quella di compensare il venditore il quale, tra le altre cose, non ha ancora ricevuto il prezzo della cosa venduta. 
La distinzione de qua è da ritenersi alla luce sia della pronuncia della ### n. 350/13 che della successiva pronuncia n. 23192/17. 
Invero in seno tanto alla miglior dottrina quanto alla giurisprudenza si è osservato che la confusione generata dalla sentenza 350/2013, dunque, nasce dal passo in cui recita che: parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 ### penale e dell'articolo 1815 del ### civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. 
È stato evidenziato come la ### non dica che gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi ma, al contrario, abbia ribadito il principio secondo cui la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, interpretazione, quest'ultima, unitariamente confermata dai giudici di merito. 
In accordo con la giurisprudenza di merito, è pertanto possibile affermare che ritenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio sia un errore di carattere logico oltre che giuridico. 
In accordo con la uniforme giurisprudenza di merito (ex multis ### 22 maggio 14) è possibile invece affermare che ,ai fini della individuazione dell'usura, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori deve essere escluso e che, anche in caso di un eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta, in ogni caso non si porrebbe un problema di usura ed anatocismo, atteso che, anche qualora si procedesse a un simile cumulo, comunque il tasso soglia non verrebbe superato. 
In questi casi non esiste un problema di tal tipo poiché, stante la diversa natura degli interessi, questi non si possono cumulare, atteso che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è in realtà parte di questa. 
Nei commenti di dottrina successivi all'Ordinanza n. 23192/2017, è stato evidenziato come gli interessi corrispettivi e interessi moratori non vadano mai sommati ### avuto particolare riguardo alla collocazione ed alla ratio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in accordo con dottrina deve evidenziarsi come le due tipologie di interesse, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel ### - ### obbligazioni - ### - Dei singoli contratti - ### - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel ### - Delle obbligazioni - ### I - ### obbligazioni in generale - ### - Dell'inadempimento delle obbligazioni - ### 1224), assolvano a funzioni completamente differenti. 
Gli interessi corrispettivi, infatti, come già si è anticipato, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 
Ne consegue che, così come è stato evidenziato dalla dottrina, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.  ### in quanto, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, si tratta di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (### di ### 1297/15, conf. #### 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014), di talchè La cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013). 
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che il principio enunciato dalla Suprema Corte sia quindi assolutamente differente, ossia: "il tasso soglia si riferisce ex lege et iurisprudentia costante ad ambedue le tipologie di interessi, e laddove venga superato essi si intendono usurari indipendentemente dal momento del pagamento, quindi non dovuti". 
A fronte della ontologica differenza tra interessi moratori e corrispettivi, si è affermato in seno alla giurisprudenza che Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. 
E ancora, si è affermato che In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la ### ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. 
In accordo con la giurisprudenza dominante, è possibile affermare che l'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia, che quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito e che in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta” (#### ord. 16 settembre 2014). 
Detti principi di diritto trovano conferma in seno alla giurisprudenza del ### di Napoli, il quale con recentissima pronuncia (### di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016) ha affermato che ”### il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale”. 
E ancora, si è affermato che è ### ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.”.  ### essere sottolineato come sempre il ### di ### con un'altra pronuncia, affrontando i molteplici aspetti della materia, abbia l'altro rilevato: “(….) tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole [Cass. Civ. n. 350/2013 - n.d.r.], non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria; ### in quanto il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per II fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. #### 22 maggio 2014; #### 9 aprile 2014; ### Brescia. 16 gennaio 2014); Si è quindi affermato (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 n. 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###) che anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce, dunque, alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori e che “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi,” rigettando integralmente l'opposizione (#### 2 ottobre 2015) ed ancora di diversità ontologica tra interessi corrispettivi e quelli “di mora” argomenta il precitato ### con ulteriore decisione (#### 25 giugno 2015). 
La giurisprudenza di merito è pertanto uniforme nell'affermare i principi della differenza ontologica tra interessi corrispettivi e quelli di mora, della non cumulabilità degli stessi e della liceità dell'applicazione della penale di mora all'intero importo della rata scaduta (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###. 
In dottrina, si è sottolineato come detta giurisprudenza dia la misura della totale infondatezza della tesi basata sulla pretesa usurarietà del tasso “di interesse complessivo”, ovvero del T.E.MO. (acronimo di ### di ### neologismo funzionale alla teorica del “cumulo”, ma concetto ignoto alla tecnica computistica ufficiale). 
Il criterio del “cumulo” è stato definito “maccheronico” ed “irrazionale” (ex multis ### Napoli 15 aprile 2014), poi “un ‘non tasso' od un ‘tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (### Catania 14 maggio 2015) ciò che ha portato a sanzionare le domande così fondate con la condanna dell'istante, per “abuso del processo”, ex art. 96 c.p.c., alla stregua della considerazione secondo cui: “che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione della Corte di ### n. 350/2013 e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca ( …. ) è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. ( … ). 
E ancora, si è affermato e viene interamente condiviso e riaffermato da questo ### che “La verifica della usurarietà c.d. oggettiva non può essere condotta con il criterio della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. ### modo di procedere è, infatti, del tutto illogico sotto il profilo sia giuridico che matematico, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono destinati non a cumularsi, ma ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno; i secondi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento. (…) Gli interessi moratori devono sottostare applicazione della legge antiusura e non possono essere ricondotti nell'alveo delle clausole penali (con conseguente applicazione dell'art.  1384 cc), atteso che la ratio del sistema congegnato dalla L. n. 108 del 1996, si fonda su una oggettivizzazione della verifica dell'usura. 
Si è pertanto affermato che ###à degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.  ### situazione, così uniformemente cristallizzata, non può ritenersi essere stata modificata dall'ordinanza della ### 23192/17. 
La stessa infatti altro infatti non ha fatto se non ribadire quanto implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.  ### deve essere sottolineato come la Suprema Corte, riportando il testo dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, abbia ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito, anche sotto il vecchio regime del testo dell'art. 644 prima della riforma della predetta legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usura, richiamando in tal modo un principio dalla medesima sul punto in precedenza già espresso (### 5598/17, n. 602/13, 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, 5286/2000, n. 4251/92) Ulteriore conferma del fatto che la ### attraverso la pronuncia in parola, non abbia affatto legittimato la sommatoria dei tassi, si trova nella giurisprudenza di merito formatasi successivamente a detta decisione e che da questo ### viene riaffermato, ossia il fatto che non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della ### la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l'eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.  ### diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all'assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell'interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l'art. 1224 stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.  ### peraltro sottolinearsi come la stessa ### d'### nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non abbia incluso nel ### gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati. 
Sul punto, si è affermato che è erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. 
E ancora.  ### essere evidenziato da questo ### come l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie sia sottolineata, peraltro, anche nei ### trimestrali del Ministero dell'### e delle ### i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
Si è pertanto affermato che addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi; in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la ### d'### escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi (“per evitare il confronto tra tassi disomogenei”, ovverosia “TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora”]), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il segue criterio: aumento dei ### di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla ### d'### nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%); l'incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verifichino casi nei quali il suddetto tasso soglia individuato ad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs.  231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario. 
Si è quindi affermato che il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, atteso che fra i medesimi intercorra una triplice differenza, genetica, funzionale e ontologica: il primo, infatti, rappresenta il risarcimento a favore dell'### di credito erogante, per l'eventualità di inadempimento o ritardato pagamento da parte del debitore; il secondo è la fisiologica remunerazione del prestito del capitale. 
Si è ancora affermato che anche a fronte di una clausola contrattuale che preveda che “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria” ### di ### ha definito “un equivoco interpretativo” l'interpretazione favorevole al fatto che si proceda alla sommatoria degli interessi (### 11997/15) Più specificamente, è stata affermata la possibilità per entrambe le categorie di interessi di risultare, potenzialmente, usurarie, ma ne è stato subordinato l'accertamento a una valutazione individuale di ciascuna: ciò in quanto, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai corrispettivi, “anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo”. 
In definitiva, secondo il ### un cumulo tra interessi corrispettivi e quelli moratori potrebbe rilevare solo con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi conteggiati a carico del mutuatario, per verificare se il conteggio degli interessi applicato in seguito al verificarsi dell'inadempimento determini un importo complessivo (a titolo di interessi) che, rapportato alla quota capitale, comporti uno sforamento del tasso soglia ### essere altresì sottolineato come sul punto si sia pronunciato anche L'### il quale ha avuto occasione di evidenziare, a più riprese, come sia sostanzialmente impraticabile la tesi che conduca all'inclusione dei tassi moratori nel tasso complessivo da valutare ai fini della disciplina antiusura. 
Nella sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto “tasso sommatoria”.  ### invece, ha soltanto ribadito il suo consolidato orientamento, in base al quale anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, debbano essere sottoposti al vaglio di usurarietà #### ha evidenziato che interessi moratori ed interessi corrispettivi non possano essere posti sullo stesso in quanto non solo assolvono a funzioni diverse, ma hanno anche natura diversa. 
La pattuizione in base alla quale gli interessi moratori siano dovuti “su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente comporta che la rata non riscossa venga gravata dagli interessi moratori, generando un ipotetico problema di anatocismo. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
In accordo con la più recente giurisprudenza di merito (### di ### sentenza n. 6369/18) è possibile affermare come la sentenza della ### n. 350/13, dalla quale sono poi discesi gli orientamenti tesi a far valere giudizialmente detta sommatoria ai fini usura, non abbia mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia di legge per l'usura, ma si sia limitata a sancire l'astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del Cliente. 
Sul punto, si è affermato (tribunale ### 6369/18) che né gli interessi moratori né il tasso di mora possono assumere rilievo ai fini dell'usura e quindi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi per la verifica del superamento del tasso soglia. ### in quanto gli interessi di mora trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, tanto da possedere natura risarcitoria a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito. 
Si è affermato come sia invero sufficiente al riguardo prendere in considerazione la diversa collocazione sistematica degli istituti de quibus: gli interessi corrispettivi sono collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora trovano disciplina nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano, quindi, una fase patologica del negozio giuridico (art. 1234 c.c.). 
Si è ancora affermato come tale distinzione sia stata peraltro percepita anche dai ### che trimestralmente rilevano il ### degli interessi corrispettivi laddove, sin dal primo emesso, è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora; questi ultimi sono altresì esclusi dal calcolo, ed anche dalle ### impartite dalla ### d'#### tecnico individuato dal ### per la rilevazione del tasso medio ai sensi della ### antiusura.  ### poi evidenziarsi come il tasso di mora sia stato sistematicamente escluso dalla rilevazione del ### nelle ### per la rilevazione del ### ai sensi della ### sull'usura, periodicamente aggiornate dalla ### d'### come il ragguaglio del tasso contrattualmente convenuto (###, relativamente anche alla penale di mora, con quello rilevato dalla ### d'### senza detta penale (###, sia logicamente erroneo perché esegue un confronto tra dati non omogenei e come la ### d'### con i "### in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicati il 3 luglio 2013, dopo quindi la richiamata sentenza della Suprema Corte, abbia esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla ### n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l'altro, effetti più favorevoli al debitore: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. 
Sul punto, si è evidenziato che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo: essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. ### impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del ### (### le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora". 
Si è ancora affermato che l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio non è neppure supportata da tesi economiche pure e in ogni caso contro gli interessi moratori eccessivi il Cliente troverebbe rifugio nella tutela di cui all'art. 33 c. 2 lettera f) - se consumatore - nonché nella possibilità di riduzione ad equità ex art.  1384 del codice civile. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
Con recentissima sentenza successiva all'emanazione della ridetta ordinanza, il ### di ### (#### sent. 143 del 17/01/2018) ha affermato un principio di diritto condiviso ed affermato anche da questo ### riassumibile nell'affermazione secondo cui la tesi della pura e semplice sommatoria (interessi moratori + interessi compensativi) non risulta fondata atteso che gli interessi moratori (che hanno una funzione differente dagli interessi corrispettivi, in quando hanno funzione risarcitoria, mentre i secondi sono volti a remunerare il mutuante per il finanziamento concesso) sono dovuti solo in caso di mancata corresponsione della rata nei termini pattuiti e sono dovuti, in tal caso, sul corrispettivo scaduto e su ogni altra somma dovuta, ossia sull'intero canone. 
Così come nel caso di specie, anche nel caso sottoposto al ### torinese è stata affermata l'infondatezza giuridica di tale metodologia di calcolo, atteso che, così come nella fattispecie oggetto del processo, gli attori erroneamente confondono gli interessi corrispettivi, elemento fisiologico del contratto e costo fisso legato all'erogazione del credito, agli interessi di mora, elemento subentrante solo nei risvolti patologici del contratto, con l'intento di includerli entrambi nel computo del ### Evidenziata la diversa natura delle due tipologie di interessi non può che escludersi una mera e semplice sommatoria tra essi. 
Nondimeno, come sottolineato dal ### di ### è vero che la ### ha pacificamente affermato che anche gli interessi di mora siano soggetti alla ### n. 108 del 2006 ma ciò non legittima la sommatoria dei due tassi aventi natura diversa. 
Il fatto che la ridetta pronuncia della ### non abbia affatto voluto legittimare il criterio della sommatoria degli interessi trova ulteriore riscontro nella successiva giurisprudenza del ### di ### il quale con la pronuncia n. 11275/2917 ha affermato un principio di diritto che da questo ### viene nella sua interezza confermato, a tenore del quale “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in partein ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito. Una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, sicché i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia”.  ### a conferma del fatto che, come graniticamente affermato in seno alla giurisprudenza nazionale di merito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può in alcun modo ammettersi la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora, in quanto tale operazione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico: posto che il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo, il loro cumulo determinerebbe un'indebita sommatoria tra entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse Sul punto, il ### di ### (### n 11.275/ 2017), applicando un principio di diritto che in questa sede è interamente confermato e condiviso, ha affermato che ### tecnico nel quale incorrono i mutuatari è quello di sommare le percentuali dei tassi e di rapportarle alla quota capitale della rata tardivamente onorata, mentre - prosegue il ### - “debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti. (…). 
Dall'applicazione di tale principio deriva, quale necessario corollario, che la somma non può che essere rapportata al capitale residuo - e impagato - alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d'usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a che rimanga impagata”. 
E ancora, deve evidenziarsi come ai fini del conteggio del tasso effettivo di mora la relativa non deve affatto ricomprendere ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all'erogazione del credito, avendo questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori ### essere affermato che “é erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. ###. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell'ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l'usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l'indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”( ### di Sulmona sentenza n. 384 del 30 ottobre 2017). 
Non solo.  ### affermarsi che, pur essendo gli interessi di mora assoggettati al vaglio dell'usurarietà, bisogna distinguere nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione rateale del prestito. ### adottato dalla ### d'### per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi Il principio di simmetria prevede che per la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del ###(### n. 91/2019) Quanto sopra alla luce della più recente giurisprudenza della ### la quale con sentenza 26286/2019 ha sancito in maniera netta che per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario”( che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla legge 108/96, aumentando il ### (il tasso effettivo globale medio ) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento del 50% e, secondo la previsione attuale (in virtù del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70) aumentandolo del 25%, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali.) deve essere sommato “il “tasso soglia di mora” (che va determinato con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1/% del ###) ### tale approccio si individua un tasso soglia diverso dal “tasso soglia di mora” e dal “tasso soglia ordinario” che è costituito dalla somma di queste due voci. 
Rilevante al fine della decisione del presente è il principio di diritto che la ### richiamando il proprio orientamento, ha affermato attraverso la recente pronuncia n. 17447/2019. 
Da un lato, la Suprema Corte ha espressamente escluso che, attraverso la pronuncia n. 350/2013, la Suprema Corte abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.  ### ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni». 
Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017). 
In particolare, chiarisce la Corte: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”. 
La pronuncia in parola ha poi stabilito un ulteriore, rilevante, principio di diritto, evidenziando che l'eventuale pattuizione di interessi moratori usurari in ogni caso non comporta la gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c., ma esclusivamente la riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali: “problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470”.Cass., 28-06-2019, 17447. 
Quanto sopra dovrà necessariamente coordinarsi con i principi di specifica allegazione e di ripartizione di onere della prova ex art 2697 c.c. che, come si è detto, costituiscono l'ossatura centrale attorno al quale ruota il processo civile. 
La riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali troverà invero applicazione solamente nel caso in cui gli interessi di mora siano stati effettivamente pagati dal cliente, attenendo la corresponsione di detta tipologia di interessi ad una fase patologica del contratto, connaturata dall'inesatto adempimento del cliente concretatosi nel ritardo dei pagamenti e, per l'effetto, dalla integrale sostituzione agli interessi corrispettivi - altrimenti dovuti - da parte degli interessi di mora, pacifico ormai essendo come non possa mai operarsi una sommatoria tra gli stessi. 
Ne deriva che la domanda potrà trovare accoglimento nella misura in cui il cliente abbia allegato e abbia fornito in giudizio la prova dell'effettiva applicazione da parte della ### degli interessi di mora ab origine pattuiti sopra soglia. 
Prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita ### profilo nè di indeterminatezza, sia del contenuto del contratto, sia, segnatamente, della determinazione del tasso corrispettivo, né anatocistico può poi derivare dal fatto che sia stato concordato tra le parti un piano di ammortamento a tasso fisso, cosiddetto “alla francese”. 
Quanto all'ammortamento alla francese, invero integra ius receptum in seno alla giurisprudenza di merito (### n 11.275/ 2017) il fatto che, in conseguenza di un piano di ammortamento c.d. ‘alla francese', alcun fenomeno anatocistico possa derivare dall'applicazione di un tale piano di rimborso del mutuo, posto che in tale sistema gli interessi rimangono applicati sempre nella stessa percentuale, ma su di un capitale via via decrescente, sicché la quota di interessi per ogni rata viene calcolata solo sul capitale residuo e mai anche sugli interessi.  ### pertanto affermarsi da parte di questo ### in accordo con la costante giurisprudenza di merito (### 7 giugno 2017) che, nel sistema progressivo proprio dell'ammortamento alla francese, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non comportando alcuna capitalizzazione, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
E ancora, deve essere riaffermato e condiviso in questa sede il principio, già affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la progressione dell'ammortamento cd. “alla francese”, discendente dalla rata costante indicata nel contratto, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse. 
Difatti, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (### di ### con la sentenza n. 362/16, ### di ### con la sentenza n. 5279/16; ### di Padova sentenza 12 gennaio 2016; il ### di Larino sentenza 18 gennaio 2016; ### di Lucca con la sentenza 26 febbraio 2016). 
E ancora, quanto al piano di ammortamento “alla francese” o “a rata costante”, in aderenza alla costante giurisprudenza di merito deve affermarsi come il medesimo utilizzi la formula matematica della c.d.  “legge di sconto composto”: “trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti”. Ne consegue che nessun indebito conteggio anatocistico viene effettuato.  (### n 11.275/ 2017) Si è affermato in seno alla giurisprudenza (### di ### 3001/2018) che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. ### importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.  ### non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 1815 Ai fini della verifica di usurarietà, sono irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all'erogazione del credito, siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp. l'interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo). 
Del pari, non può parlarsi di indeterminatezza per il fatto che il tasso, pattuito su base annua, venga poi applicato su base mensile. 
Infatti, “ciò è imputabile al fatto che, secondo quanto esattamente pattuito tra le parti, il capitale avuto a prestito no sarebbe stato restituito a cadenza annuale, bensì a cadenza mensile; tale pattuizione, da un lato non trova alcun divieto di legge, e dall'altro impone che, ad ogni scadenza mensile, il tasso di conteggio interessi sul capitale residuo a detta scadenza venga rapportato a quella stessa frazione di periodo, ossia sia espresso con la identica periodicità prevista per i pagamenti. La suddetta pattuizione trova ragione nel fatto che per il mutuatario può essere preferibile dilazionare la restituzione su base mensile, anziché restituire un considerevole importo alla fine di ogni anno” (### 16 luglio 2015). 
Non sussiste alcuna ipotesi di usura oggettiva originaria con riferimento al tasso di interesse pattuito tra le parti ### prova è stata fornita dagli attori che siano stati stipulati “mutui di scopo” ### la giurisprudenza della ### il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l'importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata, la quale può essere stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale, come nei casi dei finanziamenti agevolati, oppure concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (cosiddetto “mutuo atipico” 7773/2003; Cass. 25180/2007). 
In tal caso, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, è strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto, ad esempio, all'acquisto di un bene immobile o al finanziamento di un'attività commerciale. Lo scopo perseguito è espressamente inserito nel sinallagma contrattuale. «La presenza dell'obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale» (Cass. S.U.  13046/1997; Cass. 25793/2015). Il vincolo del mutuatario è talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che, come vedremo, la sua inosservanza ne determina la nullità. ( 15929/2018; Cass. 24699/2017; Cass. 25793/2015). 
La figura del contratto di mutuo di scopo è autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, in quanto rappresenta un contratto atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia (Cass. 25180/2007).   Le due tipologie contrattuali divergono sotto il profilo strutturale, atteso che nel contratto di mutuo, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante la somma di denaro, comprensiva di interessi mentre nel mutuo di scopo, oltre alla restituzione dell'importo, il contraente è tenuto anche ad adempiere la finalità perseguita, sotto il profilo causale, atteso che nel mutuo ordinario (a titolo oneroso) la causa del contratto risiede nella consegna del denaro, e nel corrispettivo che il mutuatario corrisponde sotto forma di interessi mentre nel mutuo di scopo, il perseguimento dell'obiettivo dedotto in contratto fa parte della causa dello stesso, pertanto assume un rilievo essenziale e, da ultimo, sotto il profilo della qualificazione giuridica, atteso che laddove il mutuo ordinario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro il mutuo di scopo è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso da parte dei contraenti, sì che, come osservato dalla dottrina, la consegna della somma rappresenta l'oggetto dell'obbligazione e non un elemento costitutivo. 
Nel caso di specie, alla luce dell'universo documentale agli atti di causa e degli elementi di prova forniti dalla parte attrice, sulla quale, alla luce dei principi sopra richiamati, gravava il relativo onere, non vi è prova sia stato stipulato alcun mutuo di scopo tra le parti.  ### invero non può essere considerato il mutuo fondiario agli atti alla luce della giurisprudenza della ### la quale ha affermato che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (### 4792/12; ### 9511/207; ### 317/2001) Per quanto concerne il cosiddetto gioco delle valute, la censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, #### 21 gennaio 2010, rel. ### in ###it). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. ### normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva ### sui ### di ### (c.d. PSD: ###) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U.  36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come praeter legem, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. 
Non è meritevole di accoglimento la dedotta nullità della clausola che determina il tasso d'interesse corrispettivo con riferimento all'### non presentando tale parametro alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca. 
Si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'### soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. 
Il richiamo all'### nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nell'addotta violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell'art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla ### delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. #### 12674/18; ### Palermo 11 aprile 2016). 
L'### come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in ### tra le principali banche europee; esso viene determinato (“fissato”) dalla ### (### come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area ### (che, per l'### sono ##### dei ### di ### e ###. 
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'### è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.  ### premesso, si ritiene di dare continuità all'orientamento dell'adito ### pienamente condivisibile, secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. 
La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. #### n. 10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio (### 12674/18) Per quanto concerne lo ius variandi, si tratta di facoltà espressamente riconosciuta alla ### a livello contrattuale, accettata dal correntista. 
La prova della legittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato si rinviene nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla correntista, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata. 
Per quanto concerne la fideiussione, regolarmente sottoscritta, va osservato come, da un lato, la stessa presenti caratteri propri del negozio autonomo di garanzia, dall'altro, in ogni caso, come non sia configurabile alcun profilo di illegittimità nella condotta della ### con riferimento al contratto garantito, sotto qualsivoglia profilo La stessa, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed operativa.  ### di profili di illegittimità nella condotta della ### comporta il rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa spiegata. 
In conclusione, la spiegata opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il rigetto dell'opposizione comporta ex se non ci si debba pronunciare in ordine alla domanda spiegata dalla convenuta solo in via di subordine, per il caso in cui il decreto ingiuntivo non avesse trovato conferma. 
Per quanto concerne le spese di lite, la rifusione delle spese sostenute da parte convenuta opposta, in ragione del criterio della soccombenza, è posta a carico della parte opponente. 
Alla luce del valore della lite, le stesse, tenuto conto delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, sono calcolate secondo il DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi ridotti del 30% con riferimento a tutte le fasi del giudizio, in ragione del valore della lite, tenuto conto anche della fase cautelare inerente l'istanza di sospensiva e della pluralità di parti, in ogni caso costituite con un unico atto processuale, così per complessivi € 9401,00 di cui € 1701,00 per fase studio, € 1085,00 per fase introduttiva, € 3780,00 per fase istruttoria, € 2835,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese vive, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende Gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, visto l'art 131 DPR 115/2002, sono “prenotati a debito”, ossia sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, con revoca del decreto emesso in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 Essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede con separato decreto alla liquidazione dell'importo in favore del difensore, da porsi a carico dell'### dello Stato. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc né per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio PQM #### definitivamente pronunciando nel processo rgn 864/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta: 1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande spiegate da parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma nella sua interezza, anche in punto spese liquidate, il decreto ingiuntivo del ### di ### n. 1/2015 2) ### E ### gli attori opponenti, in via solidale, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in € 9401,00, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende 3) ### che gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio siano a carico dello Stato essendo “prenotati a debito” ex lege, con liquidazione da effettuarsi con separato decreto e revoca i decreti emessi in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 4) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'### dello ### 16 febbraio 2020 

IL GIUDICE
#### RG n. 864/2015


causa n. 864/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Biasci Gianluigi

M
6

Tribunale di Latina, Sentenza n. 557/2024 del 01-03-2024

... ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>. 5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione (leggi tutto)...

testo integrale

###. 557/2024 Reg. gen. Sez. Lav. N. 1739/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa #### rel.  ###ssa ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 09/02/2024, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1739 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. ### e dall'Avv.  #### con domicilio eletto ### 24 - ##### ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 61 - ### INPS ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. #### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 29 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 551/2022, pubblicata in data ### ___________________________________________________________________ 2 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di ### in funzione di ### in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., in contraddittorio con l'### ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società resistenti a decorrere dal 3 giugno 2010; alla sua riammissione in servizio con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti in corrispondenza del quarto livello di inquadramento ### autotrasporti; ha condannato le stesse al pagamento, in solido, delle retribuzioni dovute a decorrere dalla messa in mora del 13 febbraio 2017 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per complessivi e 40.909,15 con interessi e rivalutazione, dei contributi previdenziali non prescritti e delle spese di lite con attribuzione. 
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rinvenuto, sulla scorta delle allegazioni attoree e alla luce delle risultanze istruttorie, l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. 
Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. 
Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l.  effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc.  coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti di appalto erano intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. ma, di fatto il rapporto si era svolto con le medesime modalità per circa sette anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative non solo del ricorrente bensì anche di altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte avevano inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione.  ___________________________________________________________________ 3 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tutta la vicenda lavorativa del ricorrente, come dedotta in giudizio, era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003, applicabile ratione temporis, con riguardo sin dal primo appalto di servizio di trasporto - ritenuto non genuino - con la cooperativa ### nel 2010 e con riguardo al primo rapporto di lavoro formalmente costituito tra quest'ultima e il ricorrente. 
Quanto alle richieste economiche, il Tribunale ha ritenuto spettanti al lavoratore, oltre alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora del 13 marzo 2017 in cui era stata formalmente offerta la prestazione, altresì le differenze retributive maturate nel periodo pregresso, determinate come da conteggi prodotti in giudizio ed elaborati con riferimento al IV livello di inquadramento, ritenuti congrui dal primo giudice.  2. - Per l'impugnativa della sentenza ricorrono entrambi le società soccombenti con atto di appello depositato in data 4 luglio 2022, affidato a sette motivi ai quali resiste il ### con memoria difensiva del 18 aprile 2023. 
Costituitosi anche in questo grado l'### ha reiterato le richieste di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione, sulle differenze retributive dovute. 
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.  3. - Riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa del ### va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. ### di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15 e da ultimo 13535/2018.  ### la pronuncia, l'art. 434 comma 1 , nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 C.P.C., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso ___________________________________________________________________ 4 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. 
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 
Onde l'ammissibilità del gravame, che deve essere scrutinato nel merito.  4. - Con il primo motivo la difesa unica delle società appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro oltre che l'errata qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con le cooperative di servizi di trasporti, ritenuti erroneamente dal tribunale non genuini. Sotto il primo profilo si deduce l'errata individuazione del presunto centro unico di interesse, sulla base della mera coincidenza del legale rappresentante nella persona del #### che non può legittimare la sovrapposizione e la fusione in un'unica entità giuridica; peraltro, le circostanze di fatto emerse dall'espletata prova testimoniale sarebbero insufficienti a dimostrare la posizione della ### neppure menzionata dai testi escussi. 
Inoltre, l'espressa domanda di individuazione del centro unico di interesse non risulta formulata nelle conclusioni nelle quali si richiede meramente la condanna in solido delle società resistenti al pagamento delle pretese; pertanto, la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la sussistenza di unicità tra le due società deve essere considerata pronunciata in termini di extra petitum e, per l'effetto, riformata. 
Sotto altro profilo, con lo stesso mezzo, si lamenta l'errata qualificazione del contratto suppostamente nullo di appalto di servizio di trasporto: a ben vedere, operando le resistenti nel settore dell'autotrasporto avvalendosi per i trasporti - e servizi di trasporto - di ### (fino al 2013) e di ### di ### (dal 2013 in poi in forza di regolari contratti di appalto di servizi di trasporto, questi ultimi sostanziavano rapporti negoziali riconducibili piuttosto alla fattispecie del trasporto al quale non è applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. 
Inoltre, si deduce l'erronea ricostruzione da parte della sentenza gravata dei rapporti succedutisi tra le parti, posto che l'iniziale rapporto contrattuale tra le parti indicate (### era venuto a cessare alla scadenza del contratto con la ### e che successivamente rilevava l'unico rapporto in essere tra la ### quale committente e la ### quale vettore/sub vettore che stipulavano un contratto di trasporto/sub trasporto, non necessitante di forma scritta; mentre la ### a sua volta, aveva stipulato regolari contratti di appalto con le cooperative via via succedutesi, tutti regolarmente documentati in atti. 
Si contesta infine la motivazione in punto di ritenuta mancanza di genuinità dei suddetti contratti di appalto, stante la piena autonomia organizzativa delle società appaltatrici, mentre il manifestato potere di ingerenza delle società resistenti ___________________________________________________________________ 5 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### rientrava nelle prerogative proprie della figura del mittente ai sensi degli artt. 1685 e 1686 del Con il secondo motivo si lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un potere direttivo ed organizzativo da parte del ### mero committente di trasporti che si limitava dunque a dettare ordini e stabilire direttive nei limiti dei poteri riconosciuti al mittente per la consegna e il ritiro delle merci che avveniva comunque sotto la responsabilità dei referenti delle cooperative ### e ### ( v. testi Nistoraia e ###. 
Con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 d.l. 183/2010, dall'impugnazione dei contratti di appalto stipulati con le rispettive società cooperative formali datrici del ricorrente, illegittimamente considerata tardivamente proposta in primo grado. 
Con il quarto motivo la difesa appellante censura la sentenza de qua per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie in esame e in particolare alle disposizioni di legge sulle quali si dovrebbe fondare la pronuncia di condanna delle appellanti al pagamento delle retribuzioni a far data dalla messa in mora e messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del ricorrente, senza considerare che nella fattispecie sembrerebbe piuttosto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 300/1970 dettata in tema di licenziamento illegittimo, cosicché è ravvisabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 
Con il quinto motivo, correlato a quello che precede, la difesa pone una questione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in relazione all'art.  111 Cost., lì dove non prevede alcun tetto massimo di risarcimento nel caso in cui il processo si prolunghi oltre i parametri della ragionevolezza ( che ai sensi della legge 89/2001 sono individuati per il primo grado di giudizio nella durata massima di tre anni). 
Diversamente, nel caso di specie, in cui il procedimento è durato oltre cinque anni in primo grado, una decisione tempestiva avrebbe comportato una riduzione delle annualità da retribuire con minore aggravio economico per l'azienda convenuta. 
La mancata fissazione nelle normative in concreto applicate dal giudice di un tetto massimo risarcitorio nel caso di processo che si prolunghi oltre un termine ragionevole, comporta poi anche una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro finiscono per variare in funzione del carico di ruolo del Tribunale adito.  ___________________________________________________________________ 6 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### il sesto motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza che ritenuto la sussistenza di una valida offerta di prestazione lavorativa tramite la generica comunicazione del 13 marzo 2017. 
Infine, con l'ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di detrazione dal quantum risarcitorio del c.d. aliunde perceptum quanto meno sotto il profilo della compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 1223 c.c..  5. - I motivi di impugnazione sono nel loro complesso infondati e l'appello deve essere pertanto respinto.  5.1. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.  5.2. - La censura con cui si contesta la ritenuta esistenza di una reiterata interposizione illecita di manodopera in favore delle aziende convenute, che va trattata con priorità logica rispetto alle altre questioni dedotte dall'appellante, non coglie nel segno. 
Si legge nella sentenza impugnata: <<Quanto alle modalità entro con cui condurre l'accertamento in ordine alla liceità dell'appalto/somministrazione, come anche recentemente ribadito da 12551/2020: “in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn.  15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. 
Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endo-aziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte ___________________________________________________________________ 7 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. 
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi, sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del risultato delle prestazioni. 
Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia un'impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. 5087/98 e 11120/06).  |…| Nel caso di specie, è pacifico e risulta in via documentale che il ricorrente è stato formalmente assunto da diverse società cooperative (cfr. modello c2 storico), in particolare: ### COOP. dal 03.06.2010 al 31.01.2011; ### COOP. dal 02.02.2011 al 31.03.2013; ###. COOP dal 01.04.2013 al 31.08.2013; #### COOP. dal 02.09.2013 al 31.12.2015; ###. COOP. dal 23.10.2104 al 31.12.2016; ###. COO. A.R.L. dal 01.01.2017 al 30.06.2017. 
E' pacifico che in tutto l'arco del rapporto egli ha lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove sono ubicate le sedi legali e operative delle odierne resistenti. 
Occorre sin da subito precisare, anticipando quanto si esporrà anche oltre, che ### risulta essere la sede legale di entrambe le resistenti. Mentre, le due sedi operative di via ### e di ### di ### in ### di ### sono sostanzialmente adiacenti (cfr. visure storiche e dichiarazione sul punto resa dalla teste di parte resistente ### “lavoravo in ### di ### presso la sede operativa della ### e della ### s.r.l. Io lavoravo nell'ufficio che era al primo piano mentre gli operai stavano nel magazzino. 
Andavo nel magazzino per prendere il caffè o se arrivava un cliente magari lo ricevevo nell'ufficio adiacente il magazzino. (…) ADR dell'avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###### in ### ___________________________________________________________________ 8 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### di #### ha un altro ingresso che è adiacente. Da lì partono anche i camion”). 
E' inoltre incontestato che il ricorrente ha utilizzato sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 
E' incontestato che durante tutto il periodo il ricorrente, pur assunto dalle varie cooperative, ha effettuato sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore per conto delle società resistenti. 
Inoltre, mentre, i primi due contratti di appalto di trasporto sono intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; tutti i restanti contratti di appalto sono intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. 
Il rapporto si è svolto con le medesime modalità per circa 7 anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative le quali tutte si avvalevano dei mezzi forniti dalla ### s.r.l., peraltro, per eseguire i trasporti sia della ### s.r.l. che della ### s.r.l.. 
E' pacifico che la assunzione con diverse cooperative ha riguardato non solo il ricorrente bensì anche altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte hanno inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione. 
Il teste di parte ricorrente ### a diretta conoscenza dei fatti per avere lavorato con il ricorrente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per essere egli estraneo alle parti, ha riferito: “Ho lavorato per ### nel periodo dal settembre 2013 e per circa 3 anni e 6 mesi, non ricordo di preciso perché sono andato via senza firmare niente. Io facevo l'autista per le consegne e i ritiri, da quello che ricordo il ricorrente faceva sia il magazziniere che l'autista. ADR si ricorda il ricorrente in che periodo ha lavorato lì: posso dire che quando sono arrivato già lavorava lì. ADR del giudice: chi era il suo datore di lavoro? era assunto dalla ### s.r.l. o dalla ### Io ho parlato con ### che mi ha detto che ero assunto e non mi sono interessato più di tanto, avevo solo bisogno di lavoro. Cap. 2) Da quello che so era solo ### che decideva tutto quanto, decideva con quale camion si doveva andare e che viaggio si doveva fare. Solo lui rispondeva di tutto. Lo so perché la mattina quando uscivo con il camion il ### era lì e la sera anche era presente quasi sempre. ADR i mezzi erano della ### e della ### Si utilizzavamo mezzi della ### e della ### indifferentemente in base a quello che diceva ### Il luogo di lavoro era un capannone grande con un piazzale dove si scaricavano i camion. Il capannone era unico per la ### e per la ### e non c'erano divisioni. Parlo della sede ###via ### ADR del giudice: se il mezzo aveva un problema oppure se il consegnatario aveva un problema a chi vi dovevate rivolgere voi autisti e in particolare il ricorrente? In questi casi tutti gli autisti da quello che so si rivolgevano a ### ADR del Giudice conosce il signori ___________________________________________________________________ 9 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### e il signor ### Si li conosco perché erano dei magazzinieri. ADR del giudice: sa se i signori ### e ### si occupassero di dare direttive al magazzino oppure agli autisti sui viaggi da fare? no, facevano i magazzinieri e basta. 
ADR sa se il ricorrente aveva un problema con la consegna se si doveva rivolgere ai signori ### o ### No, si doveva rivolgere solo a ### ADR dell'avv. ### i signori ### e ### erano presenti al momento della consegna dei giri? ### preparava i giri la sera per fare caricare i camion e #### e il ricorrente iniziavano la sera stessa e se non terminavano proseguivano la mattina. Posso dire che comunque era lui (L. C.) ad organizzare tutto, mi è capitato quando rientravo per consegnare le bolle di vedere ### in ufficio con tutte le bolle e le carte a preparare i giri. Preciso che i giri venivano preventivamente consegnati al ### al ricorrente e al ### insomma a quelli che si occupavano del carico, per preparare i camion. ADR dell'avv. ### se aveva un problema con la consegna e, ad esempio, il ### non poteva rispondere a chi si rivolgeva? Mi rivolgevo a ### un altro dipendente che si occupava di mettere in ordine i viaggi, oppure a ### ma molto raramente, oppure a ### Era così per tutti gli autisti: prima si chiama ### e se non rispondeva si chiama l'ufficio che ti metteva in contatto con ### Canale”. 
Il teste di parte ricorrente ### della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per le estraneità del teste alle parti, ha riferito: “### ci faceva trovare la mattina le bolle con le consegne e i magazzinieri, tra cui anche il ricorrente, caricavano i camion, iniziavano a caricare la sera e poi proseguivano anche la mattina presto. ### che veniva e consegnava le bolle. Il ricorrente si rivolgeva per tutto a ### ADR dell'avv. ### era solo il ### che si occupava di consegnare le bolle o c'era qualcuna altro? No, era solo il ### (…) Cap. 7) è vero, se c'era un problema sia con il mezzo che con la consegna il ricorrente si doveva rivolgere al ### valeva così per tutti. ADR dell' Avv. ### conosce i signori ### e ### Si erano magazzinieri. ADR del Giudice: i signori ### e ### davano direttive agli autisti sui giri da fare, davano direttive al ricorrente? no, se ne occupava solo ### Che io sappia li ho visti fare solo i magazzinieri, carico e scarico delle merci”. 
Appare poi significativa la testimonianza resa dalla teste di parte resistente ### la quale ha riferito: “ADR il ricorrente è stato assunto da una cooperativa o era un vostro dipendente o della ###: Il ricorrente è stato sempre assunto da cooperative, non ricordo il nome, posso dire che con le cooperative cercavamo di mantenere sempre lo stesso personale. Posso dire che l'ultima cooperativa ce l'hanno suggerita proprio gli operai che non erano contenti della precedente cooperativa e quindi sono passati a quest'altra cooperativa, che ci aveva suggerito appunto ### Idin”. 
Dalla predetta testimonianza emerge in maniera incontrovertibile come le varie cooperative fossero utilizzate per la assunzione dei lavoratori, tant'è che venivano suggerite dagli stessi operai in base al gradimento dei lavoratori stessi.  ___________________________________________________________________ 10 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### inoltre la teste ### “### 7) I preposti della cooperativa erano ### e ### che erano anche magazzinieri. Noi - la ### s.r.l. e la ### - prepariamo i giri, che venivano predisposti con la targa del #### e poi dati al magazzino. A questo punto i referenti della cooperativa prendono questo documento, che serviva anche per caricare le merci. 
Sulla distinta da noi predisposta risulta il camion, la targa, associata a una persona che ha quel camion quel giorno con tutte le consegne da fare. Di solito un camion lo guida sempre la stessa persona. I preposti della cooperativa facevano anche essi i magazzinieri, come ho detto, però erano loro incaricati dalla cooperativa per interfacciarsi di più con noi. 
ADR dell'Avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###traversa ### di #### ha un altro ingresso è adiacente. Da lì partono anche i camion ADR dell'avv. ### sa come erano le sedi della ### Si sono andata alla sede ###ricordo il nome della cooperativa, forse era la ### Comunque da quello che ricordo era solo un locale ufficio”. 
Dunque, i trasporti in concreto da effettuare erano predisposti direttamente dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. che individuavano con quale mezzo si doveva effettuare il singolo servizio di trasporto, mentre al mezzo era generalmente assegnato lo stesso autista. 
Tanto risulta corroborato anche dalla deposizione della teste di parte resistente ### dipendente ### s.r.l., la quale ha riferito: “ADR avv. ### le distinte di consegna di cui fa riferimento erano preparate direttamente da lei o dal ### e venivano consegnate direttamente all'autotrasportatore che partiva dal piazzale di ### s.r.l.? La mattina trovavo i viaggi predisposti dal signor ### si tratta di una lista, preparavo la distinta e la davo ai responsabili del magazzino che erano i referenti di queste società. Cap. 7) posso dire che le direttive sui viaggi le davano i referenti della cooperativa in base alla distinta che veniva consegnata. ADR il signor ### andava nel piazzale da cui partivano i mezzi? il signor ### era sempre presente e se serviva qualcosa gli si chiedeva. Cap. 8) si è vero, era la cooperativa che dava indicazione di chiamare direttamente il signor ### e abbreviare i tempi di consegna. ADR se vi era un imprevisto era il ### direttamente a dire cosa fare? ### si rivolgeva al cliente della consegna per sbloccare la situazione”. 
Anche la ### impiegata amministrativa della ### s.r.l., riferisce come i singoli trasporti fossero in concreto predisposti dalle odierni resistenti, che il ### era sempre presente per risolvere problematiche relative alle consegne e al ### si dovevano rivolgere gli autisti. 
Ora, la teste riferisce che erano i referenti delle cooperative a dare direttive sui viaggi, tuttavia non si comprende dalla deposizione in che cosa in concreto si sostanziassero queste direttive, posto che i singoli trasporti erano definiti nelle ___________________________________________________________________ 11 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### distinte formate dalle resistente e che il ### era sempre presente e interloquiva con gli autisti per risolvere problematiche inerenti le consegne. 
Non si può dubitare, invece, che il ricorrente fosse tenuto ad eseguire le prestazioni impartite giornalmente o, sebbene per mezzo delle più volte citate “distinte di viaggio”, dalle odierne resistenti e che il ruolo di referente -sempre su indicazione del ### fosse solo quello di fare eseguire agli auto trasportatori quanto stabilito dalla committente (e dalla ### s.r.l. la quale, come cennato, peraltro, si avvaleva della prestazione lavorativa senza che neanche vi fossero formali contratti di appalto ad eccezione di quello concluso con la ### e la ###. 
Il teste ### attualmente dipendente della ### s.r.l., ha riferito: “Conosco il ricorrente perché lavorava per delle ditte appaltatrici non so se della ### o della ### non ricordo il periodo, forse sono 12-13 anni che lo conosco. 
Io in quel periodo lavoravo sempre per delle ditte appaltarci. ADR del Giudice: ricorda il nome di queste ditte appaltatrici? ### la ### perché ci ho lavorato molti anni ed è stato un bel rapporto. Io mi occupavo del carico e scarico degli automezzi e della gestione, in alcune ditte ero anche preposto e davo istruzioni agli operai. So che il ricorrente si occupava sia del magazzino, in genere la mattina, e poi andava anche a fare qualche consegna. All'inizio per tanti anni, non ricordo quanti, ha lavorato solo in magazzino. ### altra gente della ditta appaltatrice che predisponeva i giri. Anzi, preciso di non sapere chi predisponesse i giri perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. 
In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese appaltatrici), afferma dapprima che fossero i referenti delle cooperative a predisporre le attività di trasporto, salvo subito dopo smentire tale circostanze ed affermare di non sapere chi in concreto predisponesse i giri. 
Oltre al ### che nemmeno è stato in grado di dire per quali cooperative abbia svolto il ruolo di referente, per il resto, neanche risulta effettivamente comprovata la presenza effettiva dei referenti né di un qualche preposto del ___________________________________________________________________ 12 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di #### datore di lavoro per tutte le altre cooperative coinvolte negli appalti di cui è lite. 
Ebbene, le testimonianze assunte lasciano desumere in maniera chiara come il potere direttivo ed organizzativo fosse esercitato direttamente dalle società resistenti, nella persona del ### nei confronti del ricorrente. 
Ciò, del resto, è suffragato dall'assenza dei rappresentanti dei formali datori di lavoro nel corso dell'attività lavorativa, e dell'assenza in capo alle appaltatrici di alcuna struttura produttiva riferibile agli appalti di cui è lite, atteso che, come emerge in via documentale, i mezzi erano sempre forniti dalla ### s.r.l. (in senso conforme Cass. 3632/2020). 
Non giova alle resistenti richiamare la disciplina dei contratti di trasporto, in quanto non si può in alcun modo escludere che anche un contratto di trasporto (ossia un appalto di servizi di trasporto) possa celare un appalto illecito, che si concretizza nella mera fornitura di manodopera, come avvenuto appunto nel caso di specie. Del resto, il richiamo alla disciplina del contratto di trasporto è effettuato per escludere la applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.gs. 276/2003.  |…| Il ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. 
I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. 
Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>.  5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.  5.5. - Dunque, non rileva solo la mera prestazione di lavoro in favore dell'impresa appaltante ma anche l'aspetto caratterizzante di tale prestazione che ___________________________________________________________________ 13 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### viene resa di fatto e nella sua concretezza costituita dall'eterorganizzazione da parte del soggetto utilizzatore. Qualora invece la prestazione lavorativa conservi il carattere di fattore di produzione dell'impresa appaltatrice che concorre al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'utilizzazione di beni immateriali della produzione, il cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino.  5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto.  5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. 
Di tutti questi aspetti, descrittivi di una fattispecie complessa, la sentenza, alla luce del testimoniale acquisito, ha dato conto con ampia e soddisfacente motivazione che il Collegio qui condivide.  5.8. - Per contro, le critiche mosse dalla difesa appellante appaiono non conferenti posto che esse si soffermano essenzialmente sui caratteri distintivi del contratto di trasporto che avrebbero connotato i rapporti tra la committente e le varie società fornitrici del servizio di trasporto via via succedutesi nel tempo, attraendo, in modo del tutto surrettizio, alla disciplina codicistica di quest'ultimo dettata in tema di diritti e poteri del “mittente”, quella che è un'attività vera e propria di eterodirezione della prestazione lavorativa rientrante pienamente nella sfera delle prerogative datoriali. 
Per il resto le società appellanti, a fronte della incontestabile circostanza che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa sottoposto alle specifiche e puntuali direttive delle medesime, che non si limitavano ad un mero coordinamento, ma gestivano indifferentemente tutte le risorse come personale dipendente, non rilevando in tale ruolo gestorio figure subalterne quali i magazzinieri ### e ### hanno mancato di provare, come era loro onere, l'esistenza di una gestione ed organizzazione proprie dell'appaltatore, anche tramite preposti a tal fine qualificati nello stabilire compiti, turni di lavoro e servizi cui adibire il personale, oltre che l'esistenza, ove che ve ne fosse ancora bisogno, di un rischio economico gravante sull'appaltatore in quanto correlato allo svolgimento del servizio appaltato. 
Pertanto, la sentenza merita sul punto sicura conferma.  ___________________________________________________________________ 14 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 6. - Quanto al secondo degli aspetti individuati dal mezzo di gravame, in punto di esatta individuazione della effettiva parte datrice in unico centro di imputazione di interessi rappresentato da entrambe le società appellanti, la censura si dimostra generica e si ferma al mero dato formale dell'autonomia delle due compagini societarie senza confrontarsi con la puntuale motivazione del giudice di primo grado; inoltre, si appalesano non conferenti in relazione alla supposta natura dei contratti impugnati soggetti alla disciplina del contratto di trasporto piuttosto che a quella degli appalti di servizi. 
Al riguardo, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado offre un quadro esaustivo, corroborato dagli esiti della prova testimoniale, circa la consistenza di un unico centro di imputazione di interessi a cui ricondurre il rapporto di lavoro con l'odierno appellato. 
Infatti, si legge nella motivazione del primo giudice: <<costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto. 
Medesimo principio vale allorquando vi sia un collegamento economico - funzionale tra più società tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti allorché si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15).  ### la giurisprudenza di legittimità, tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato da alcuni indici sintomatici che sono: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 19023/17; Cass. 26346/16). 
Ebbene, nel caso di specie è incontestato e documentale che: la ### s.r.l. e la ### s.r.l. hanno la stessa compagine societaria (cfr. visure camerali) nonché lo stesso amministratore unico nella persona del ### hanno il medesimo oggetto sociale e le stesse sedi legali, nonché sedi operative adiacenti ( deposizione della teste ### e ### “### il ricorrente perché lo vedevo in magazzino. Io lavoravo negli uffici di ### in affitto presso la ___________________________________________________________________ 15 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### s.r.l.”). Al contrario, la contestazione delle parti resistenti attiene alla giuridica autonomia rispetto alle diverse cooperative (cfr. pag. 10 della memoria difensiva). 
Del tutto generica appare poi la contestazione secondo cui “### e la ### sono formalmente e sostanzialmente soggetti giuridici distinti con propria struttura, denominazione sociale, propria partita ### proprio oggetto sociale e proprio personale” (cfr. memoria). A nulla rileva infatti il mero dato formale della autonoma soggettività giuridica (denominazione sociale, partita ### a fronte delle circostanze dedotte e comprovate relativamente alla composizione dei soci, alla unicità dell'amministratore, alla identità di sedi e di oggetto sociale. 
E' stato confermato dalla stessa deposizione della teste ### citata dalle società, difatti, che il ricorrente abbia effettuato servizio di trasporto per conto (e quindi a beneficio) sia della ### s.r.l. (committente, a parte i primi due anni, del servizio di trasporto) che per la ### s.r.l.; la ### infatti, eseguiva servizi di trasporto anche per conto della ### (come risulta anche in parte dal doc. 4 di parte ricorrente-doc. di viaggio). 
La commistione è poi resa evidente anche dal fatto che, per il periodo in cui l'appalto con la cooperativa datrice di lavoro del ricorrente era commissionato dalla ### s.r.l., la ### s.r.l. abbia concesso in comodato d'uso gratuito alla appaltatrice i mezzi di sua proprietà>>.  6.1. - Conclusivamente sul punto, va data adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, riguardo alla sussistenza di uno stretto collegamento economico e funzionale tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. tanto da sfociare in un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo connotato dagli elementi sopra descritti, in particolare distinguendosi la presenza di un unico soggetto direttivo, nella persona di ### amministratore e rappresentante di entrambe le società resistenti, che è stato visto agire come unica vera figura di riferimento sul piano organizzativo, sia della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di prime cure sia degli altri fattori della produzione, oltre che tecnico e amministrativo-finanziario: in effetti, dal testimoniale assunto ( vedi le dichiarazioni dei testi ### e ### sono emerse chiare le modalità operative con le quali veniva attuato il coordinamento tra le varie compagini societarie al fine di consentire che le proprie prestazioni lavorative venissero svolte in favore dell'unico soggetto imprenditore, tenuto pure conto della non complessa struttura imprenditoriale finalizzata all'attività di autotrasporto per conto terzi, con impiego di capitali consistenti essenzialmente nella disponibilità di pochi automezzi - utilizzati indifferentemente senza alcuna distinta imputazione ad una o all'altra società - e dei soli locali adibiti al carico e scarico merci - un capannone con un piazzale unico per entrambe le società operanti promiscuamente - tanto da rendere evidente che il collegamento economicofunzionale esistente tra l'attività di entrambe le società dissimulasse in verità l'esistenza di un artificioso frazionamento di un'unica attività fra le due società.  7. - Del tutto infondato è pure il motivo inerente al difetto di idonea motivazione riguardo all'eccepita decadenza ex art. 32, comma 4, legge 183/2010, che è stata correttamente disattesa stante la tardività dell'eccezione che, non essendo per sua ___________________________________________________________________ 16 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### natura rilevabile di ufficio trattandosi di diritto disponibile, avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di costituzione delle società appellate ( v. per tutte 8443/2020).  7.1. - Ma la doglianza è vieppiù priva di pregio lì dove si riferisce all'omesso rilievo che siffatta eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, osservandosi invece che, costituendosi, le resistenti sollevavano la diversa eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs 276/2003 applicabile alla responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti retributivi e contributivi contratti dall'appaltatore, che però non è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute di interposizione illecita di manodopera.  7.2. - Rimane assorbita ogni altra considerazione riguardante la asserita decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 ivi comprese quelle svolte nelle note autorizzate successive alla prima udienza , sia pure su sollecitazione del giudice di prime cure, non senza rimarcare che in ogni caso, vale il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina ( così ###/2021).  8. - Passando all'esame dei successivi motivi di gravame vale osservare che il motivo riguardante l'omessa indicazione in sentenza della normativa applicata è privo di conferenza giuridica avendo la motivazione del primo giudice chiaramente esposto ed inquadrato la fattispecie interpositoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs 276/2003 (e giammai nella previsione di tutela dei licenziamenti ex art. 18 St. Lav.), dettandone puntualmente gli effetti: |…| << Quanto alle conseguenze della accertata interposizione illecita di manodopera si richiama, in quanto applicabile ratione temporis, il disposto dell'art.  29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 il quale prescrive “### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”; l'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 (con riferimento alla irregolare somministrazione professionale di manodopera) a sua volta prescrive “### ipotesi di cui al comma 1 ___________________________________________________________________ 17 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### (somministrazione di lavoro irregolare in quanto al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21) tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 
Pertanto, con l'art. 29, co. 3-bis, introdotto con d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, cd.  correttivo del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di appalto illecito, il lavoratore può chiedere la «costituzione» del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente utilizzatore della prestazione lavorativa. La formulazione, che ricalca quella dell'art. 27, co. 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotta nell'ambito della disciplina della somministrazione professionale di manodopera, ora art. 38, co. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha portato taluni interpreti a ritenere che tali ipotesi siano di annullabilità del collegamento negoziale, con il tipico effetto di rimozione costitutiva ope iudicis. La Suprema Corte ha invece a più riprese chiarito la natura dichiarativa dell'azione avente per oggetto l'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa (Cass. 17540/2014).  ### i giudici di legittimità non deve «trarre in inganno la terminologia adottata dal legislatore che (...) sembrerebbe evocare un'azione costitutiva (...) in realtà il prevedere espressamente che tale azione può essere esperita anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (...) esclude in radice che quella prevista sia un'ipotesi di annullabilità anziché di nullità, non potendo la prima essere pronunciata se non in contraddittorio di tutte le parti del contratto da annullare» (in tal senso da ultimo si è espressa Cass. 22066/2020)>> ( così si legge nella sentenza impugnata).  9. - Pure infondato risulta il quinto motivo di gravame che, in sostanza, paventa un vulnus non meglio precisato alle ragioni di tutela della parte rispetto al principio di ordine costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra potersi rinvenire nella normativa che disciplina gli effetti reintegratori da licenziamento illegittimo prevedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del recesso/licenziamento/ messa in mora sino a quella dell'effettiva riammissione in servizio, senza la possibilità per il giudice di commisurare diversamente l'ammontare del risarcimento stesso, soprattutto ove si consideri l'eccessiva gravosità per il datore di lavoro a dover risarcire il lavoratore del danno da mancata retribuzione in caso di prolungata durata del processo oltre i termini ragionevoli.  9.1. - Il motivo non coglie nel segno poiché sembra trascurare la differenza ontologica tra i temi legati alle conseguenze pregiudizievoli per le parti del giudizio derivanti dalla eccessiva durata dei processi - che trovano specifica tutela nella l.  89/2001 anche attraverso il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale direttamente correlato al suddetto fatto pregiudizievole - e quelli di diretta ___________________________________________________________________ 18 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### derivazione dalla sentenza di merito riconducibile all'atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all'illecito civile ascrittogli, considerato pure che, secondo l'indirizzo oramai consolidatosi in Cassazione ( vedi più di recente Cass. ordinanze nn. 3479, 3480 e 3481/2023) "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ..., a decorrere dalla messa in mora".  9.2. - Sicché non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali derivante dall'”obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni” per un tempo oltremodo dilatato dai tempi del processo essendo peraltro tale situazione scaturita da un inadempimento datoriale rispetto ad un facere infungibile, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale operante come diritto vivente, ritenuta razionale e coerente rispetto alla disciplina della mora del ceditore nel rapporto di lavoro, e come tale conforme a ### ( v. Corte cost. n. 29/2019).  10. - Del pari infondato è il sesto motivo per mezzo del quale si reitera la contestazione di inesistenza dell'offerta della prestazione lavorativa, considerato in senso contrario che parte ricorrente aveva documentato alle odierne appellanti la comunicazione - per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza - dell' impugnativa della sospensione unilaterale dell'attività lavorativa avvenuta in data 25 febbraio 2017 e la diffida alla ricostituzione del rapporto di lavoro con espressa offerta della prestazione lavorativa ( pec del 13 marzo 2017: doc. 6 della produzione di parte ricorrente in primo grado): nessuna prova v'è di una supposta cessazione di fatto della prestazione lavorativa ad iniziativa del ricorrente così come genericamente addotto dalla difesa appellante nel proprio atto di gravame.  11. - Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame concernente la mancata detraibilità dall'importo dovuto a titolo di retribuzione dell'aliunde perceptum, tale censura, per quanto essa si fondi sul presupposto della asserita “pacifica” natura risarcitoria delle somme liquidate al lavoratore ai sensi della disciplina di diritto comune relativa alla mora accipiendi ( contrariamente a quanto invece asserito con la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a Cass. S.U. 2990/2018), sarebbe comunque priva di pregio per l'estrema genericità dell'eccezione, non supportata da alcun valido elemento di prova dell'avvenuta percezione medio tempore di redditi ulteriori da parte dell'appellato.  12. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte in sede di gravame, l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza.  13. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).  ___________________________________________________________________ 19 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 14. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: I) dichiara improcedibile rigetta l'appello.   II) ### le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.500,00 a favore del procuratore antistatario di ### e in € 2.500,00 a favore dell'### oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge.   III) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ######## ( F.to dig.te) ( F.to dig.te) RG n. 1739/2022

causa n. 1739/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciardi Giovanna, Chiriaco Carlo

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1689/2025 del 20-11-2025

... domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare asseritamente intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022 è infondata. La parte convenuta ha negato che sia mai intercorso, tra sé e la parte ricorrente, un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo in questione e ha dedotto che la parte ricorrente avrebbe prestato esclusivamente una attività lavorativa occasionale e autonoma, avente per oggetto solamente lo svolgimento di pulizie. Stando così le cose, gravava sulla parte ricorrente, ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la natura subordinata e non occasionale di tale attività lavorativa. Difatti, secondo la giurisprudenza, “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice; nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI ### in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza fissata per il 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. 
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 19 novembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente ### ex art. 127-ter c.p.c.  nella causa iscritta al n. 836, del ### dell'anno 2024, pendente #### con l'avv. ### - ricorrente - E ### SOCIETÀ ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ### - convenuta - ### con l'avv. ### - convenuta - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente DI ### ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e - premessi i fatti costitutivi delle proprie domande - ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 12/14 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: A - Accertata e dichiarata la insussistenza di valida somministrazione nè di validi rapporti di appalto tra la convenuta ### di ### e ### Coop. risultata fittiziamente titolare della posizione datoriale nei confronti della ricorrente, accertare e dichiarare che la sig.ra ### di ### a far data dal 7/2/2020, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ha reso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con ### di ### con diritto al trattamento economico e normativo di cui al #### del ### personale non medico, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, con condanna della società ### di ### al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui alla parte in diritto ed al conteggio analitico parte integrante del presente ricorso, della somma di euro 152.653,98, di cui euro 11.677,45 a titolo di ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; B - Accertata e dichiarata la inefficacia/nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con effetto dal 5 ottobre 2023, occorrendo anche previa declaratoria del carattere fittizio e simulato del rapporto associativo formalizzato tra la ricorrente e la convenuta società cooperativa ### Coop, ordinarne, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di quella tra le convenute che risulterà esserne stata la effettiva parte datoriale al momento del licenziamento e con condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e oltre alla condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali; ovvero, accertata la inesistenza di un valido atto risolutivo del rapporto, ritenere lo stesso giuridicamente ancora in essere, con condanna della società ### di ### al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni medio tempore maturate a far data dal licenziamento, oltre accessori di legge; in via subordinata, dichiarare illegittimo il licenziamento disposto da ### soc. coop.  nei confronti della sig.ra ### per violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, ordinare a ### soc. coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di procedere all'immediata riassunzione della dipendente, o in mancanza, di pagare in suo favore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 cit. pari ad una mensilità per ogni anno di retribuzione nella misura massima di sei mensilità; C - In subordine, gradatamente e salvo gravame: - condannare la società ### di ### al pagamento, in solido con ### soc. coop. ai sensi dell'art. 29 D. l. 276/2003 in favore della ricorrente, di euro 152.653,98, di cui euro 11.677,45 a titolo di ### ovvero in subordine secondo quanto previsto con applicazione del ccnl multiservizi applicato da ### soc. coop., con riserva di produzione del conteggio sindacale. 
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.  - con ogni altra conseguenza di legge. 
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto, a fondamento delle suddette domande, ### di avere lavorato dal 7.02.2020 al 5.10.2023 (ad eccezione di taluni sotto-periodi di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle restrizioni previste per il contenimento dell'epidemia da ###19) presso la casa di alloggio per anziani ### avente sede ###, gestita dalla parte convenuta ### svolgendo, alle dipendenze di quest'ultima, mansioni di assistente familiare adibita alla cura degli ospiti della struttura, nonché mansioni di addetta alla preparazione delle colazioni e dei pasti e alla somministrazione di essi ai degenti, di addetta alla pulizia delle sale, delle camere e dei bagni, di addetta al lavaggio dei vestiti degli ospiti e alla somministrazione di farmaci, nonché alla prestazione di ausilio alla deambulazione degli ospiti, ### di avere svolto, dal 7.02.2020 al 30.06.2022, orari di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00 per sette giorni alla settimana, e, dal 1.07.2022 al 5.10.2023, orari di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 20:00 per sei giorni alla settimana, ### di avere sempre lavorato nei giorni festivi e di non avere goduto di ferie e di permessi retribuiti, né di avere percepito la relativa indennità sostitutiva, ### che la suddetta prestazione lavorativa è stata svolta dapprima in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale e che la stessa, a partire dal 19.07.2022, è stata poi resa tramite la fittizia interposizione della parte convenuta #### quale datore di lavoro meramente formale della parte ricorrente, ### che il licenziamento intimato dalla parte convenuta #### in data ### è illegittimo, sia in quanto intimato a non domino sia in quanto non preceduto da alcun procedimento disciplinare, e di avere diritto, in ogni caso, all'indennità sostitutiva del preavviso, ### di avere diritto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, al riconoscimento dell'inquadramento al livello ### del ### per i dipendenti dalle strutture sanitarie private - personale non medico (livello riguardante, tra l'altro, i lavoratori che svolgono mansioni “che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”, ivi compresi l'aiuto cuoco e l'ausiliario specializzato).
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. 
La parte convenuta ### (n.q. di titolare dell'impresa individuale ### ha ammesso che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa presso la suddetta casa di alloggio per anziani anche nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, ma ha sostenuto che si sarebbe trattato di prestazioni lavorative meramente occasionali (e dunque autonome), non di prestazioni rientranti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato; inoltre la parte convenuta #### ha dedotto che l'appalto stipulato con la parte convenuta ####À ### a decorrere dal 1.07.2022 sarebbe genuino e che la prestazione lavorativa svolta dalla parte ricorrente nel periodo dal 19.07.2022, che sarebbe consistita esclusivamente in attività di pulizia degli ambienti e di rifacimento dei letti dei degenti, andrebbe imputata esclusivamente alla parte convenuta ### SOCIETÀ ### La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c.  depositate dalle medesime parti.  * * * 
La domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare asseritamente intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo dal 7.02.2020 al 18.07.2022 è infondata. 
La parte convenuta ha negato che sia mai intercorso, tra sé e la parte ricorrente, un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo in questione e ha dedotto che la parte ricorrente avrebbe prestato esclusivamente una attività lavorativa occasionale e autonoma, avente per oggetto solamente lo svolgimento di pulizie. 
Stando così le cose, gravava sulla parte ricorrente, ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la natura subordinata e non occasionale di tale attività lavorativa. 
Difatti, secondo la giurisprudenza, “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice; nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n. 27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424; Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003, n. 17549; Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile lav. 10 aprile 2000 n. 4533; Cassazione civile, sez. lav., 10/08/1999, n. 8574). 
La giurisprudenza ha anche individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav.   5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav.   9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 ###), nonché in ulteriori fatti indiziari - che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav.   12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav.   8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav.   24 novembre 2011 n. ###; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012; Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42). 
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso che la parte ricorrente, quantomeno a partire dal 2021, ha svolto attività di pulizia e di lavanderia, invero in modo non occasionale, presso la casa di alloggio per anziani gestita dalla parte convenuta ### (vd. testimonianze di ### e di ###: tuttavia dalle dichiarazioni dei testimoni escussi non è emersa in alcun modo l'esistenza di elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### nel periodo ora in esame (vd. testimonianze di ### di ### di ### e di ####. 
E' opportuno precisare che le dichiarazioni rese dal testimone ### - non riscontrate ab externo tramite altri elementi di prova - sono irrilevanti ai fini della decisione, poiché tale testimone non ha avuto conoscenza diretta dei fatti per cui vi è causa e si è limitata a riferire il contenuto di tre o quattro conversazioni telefoniche avvenute tra la parte ricorrente e ad altri soggetti, da un lato, e gli orari in cui la parte ricorrente entrava e usciva dalla sua casa, dall'altro. 
Quanto appena evidenziato vale altresì per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal testimone ### Dall'istruttoria testimoniale non è quindi emerso alcun elemento attestante che la suddetta attività lavorativa resa della parte ricorrente in favore della parte convenuta ### nel periodo in esame (cioè dal 7.02.2020 al 18.07.2022) sia stata svolta in posizione di subordinazione rispetto a tale parte convenuta e/o ai suoi preposti. 
Occorre precisare, inoltre, che la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro nel periodo in parola non risulta neppure dimostrata a mezzo delle prove documentali acquisite al giudizio. 
Alla luce del compendio probatorio sopra illustrato, la domanda di accertamento della ### natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale, tra la parte ricorrente e la parte convenuta nel predetto periodo deve essere quindi rigettata. 
Il rigetto della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti appena menzionate nel periodo in esame determina l'assorbimento di tutte le altre domande presentate dalla parte ricorrente in riferimento al medesimo periodo, essendo lo scrutinio di queste ultime logicamente e giuridicamente subordinato all'accoglimento della prima.  * * * 
La domanda di accertamento dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera posta in essere dalla parte convenuta #### nei confronti della parte convenuta ### nel periodo dal 19.07.2022 al 5.10.2023 è pure infondata. 
In punto di diritto occorre preliminarmente ricordare, a tale riguardo, che l'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “### di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) - successivamente abrogato e sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 - prevedeva che “È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co.  1, della L. n. 1369/1960). 
Le ### deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997 e poi tramite gli artt. 4, 5, 20-28 del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni trasfuse, ad eccezione degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. ult. cit., nel D. Lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015), ove è stato previsto che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro. 
La giurisprudenza ha infatti chiarito, a tale riguardo, che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art.  29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990).  ###. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 (ora trasfuso, in parte, nel D. Lgs.  81/2015) ha stabilito che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".  ###. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 - rubricato “### di liceità [della somministrazione regolare di lavoro]” (ora sostanzialmente trasfuso dell'art. 30, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) - ha inoltre previsto che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.  ###. 38, co. 1-3, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. dispone ora, in materia di “### irregolare”, che “1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 [riguardanti i limiti quantitativi alla somministrazione regolare di lavoro], 32 [riguardanti ipotesi in cui non è comunque ammessa la somministrazione di lavoro] e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) [riguardanti i requisiti formali del contratto di somministrazione], il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. […]”. 
Il legislatore è successivamente intervenuto - tramite l'art. 80-bis del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., recante interpretazione autentica dell'art. 38, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. - a chiarire che “Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”. 
Inoltre l'art. 39 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (rubricato “### e tutele”) stabilisce ora che “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. 
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. 
La giurisprudenza ha precisato, circa la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto ### di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.; Cass. 5/10/2002 n. 14302; 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione civile sez. lav., 21/03/2017, n. 7179). 
In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza ### penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667). 
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti «endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264; nello stesso senso cfr. Cassazione penale, sez. III, 27/01/2022, n. 16302). 
Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “### sanzionatorio previsto dal D.Lgs.  n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990) e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012 n. 21837). 
I principi pretori sopra illustrati, formatisi prevalentemente sulla base del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., continuano ad applicarsi anche nella vigenza della nuova disciplina della materia di cui al D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.: difatti la giurisprudenza ritiene che “Ai fini dell'accertamento di un'interposizione illecita nell'ambito di un appalto endoaziendale, [di cui agli] artt. 29 e ss., D.lgs. 276/2003, e 30 e ss., D.Lgs. 81/2015, che hanno abrogato le precedenti disposizioni al riguardo, [il legislatore] ha sostanzialmente recepito l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina. In particolare, occorre fare riferimento all'effettivo potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore, che mette a disposizione l'attività lavorativa dei prestatori di lavoro, e all'autonomia di risultato rispetto a quello del committente. Ove, invece, l'appaltatore si limiti a occuparsi della mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro, si verserà in un'ipotesi, vietata, di interposizione e intermediazione nelle prestazioni lavorative” (cfr. Corte appello ### sez. lav., 12/10/2022, n. 259). 
In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera - anziché appalto ### di servizi o di opere - nei seguenti casi: 1) laddove i lavoratori operanti alle ### dipendenze dell'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore (loro datore di lavoro formale) rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, laddove l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto - cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente (soprattutto nel caso di c.d. appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) - e non sia effettivamente “responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto; (3) laddove, nei c.d. appalti “endoaziendali”, i processi produttivi svolti dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente siano indistinguibili da quelli svolti dai dipendenti di quest'ultima - cioè siano privi di alcuna autonomia funzionale e/o organizzativa rispetto al resto delle attività svolte direttamente dal personale dell'impresa committente - oppure laddove i predetti lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice realizzino un risultato produttivo indistinguibile da quello realizzato dai dipendenti dell'impresa committente. 
Nel caso di specie, in base alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alla documentazione in atti non appare invero sussistente alcuna interposizione illecita di manodopera realizzata dalla parte convenuta ##### nei confronti della parte convenuta #### nel periodo dal 19.07.2022 al 5.10.2023.  ### stipulato tra la parte convenuta ### (quale committente) e la parte convenuta #### (quale appaltatore) aveva un oggetto composto, cioè duplice, ovverosia (1) la prestazione del servizio di assistenza agli anziani e ai disabili e (2) la prestazione del servizio di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente (all. 3 al fascicolo della parte convenuta #### all. 2 al fascicolo della parte convenuta ###. 
Il primo oggetto dell'appalto - cioè il servizio di assistenza agli anziani e ai disabili - appare invero indistinguibile dall'oggetto sociale del committente, esercente una impresa individuale di gestione di alloggio per anziani (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente). 
Il secondo oggetto dell'appalto - cioè il servizio di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente - è invece distinto e autonomo rispetto al suddetto oggetto sociale del committente (all. 8 al fascicolo di parte ricorrente). 
Per quanto riguarda i lavoratori, dipendenti della parte convenuta #### inviati da essa a svolgere, presso la committente ### attività di assistenza ai disabili appare quindi configurabile, in concreto, la terza ipotesi di interposizione illecita di manodopera sopra illustrata (quella riguardante l'indistinguibilità dei processi produttivi svolti dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente rispetto ai processi produttivi svolti dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente e/o l'indistinguibilità dei risultati produttivi realizzati dai lavoratori inviati dall'impresa appaltatrice presso la sede operativa dell'impresa committente rispetto ai risultati produttivi realizzati dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente). 
Non appare invece configurabile tale ipotesi di interposizione illecita di manodopera per quanto riguarda i lavoratori, dipendenti della parte convenuta #### inviati da essa a svolgere, presso la committente ### attività di pulizia della casa di alloggio per anziani gestita dal committente: difatti, come già rilevato, in tale caso il processo produttivo svolto dall'appaltatore e il risultato produttivo da esso realizzato sono autonomi e distinguibili rispetto all'oggetto sociale del committente. 
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente - nell'ambito dell'appalto intercorso tra la parte convenuta ##### e la parte convenuta ### - ha svolto di fatto, in via esclusiva, mansioni di addette alle pulizie, al riassetto dei letti e alla lavanderia (vd. testimonianze di ### e di ###. 
Non vi è prova che la parte ricorrente abbia svolto anche attività di movimentazione di anziani ricoverati nell'alloggio, di pulizia personale degli stessi e di somministrazione di farmaci. 
Alla luce delle mansioni concretamente svolte dalla parte ricorrente non è quindi configurabile, rispetto ad essa, alcuna interposizione illecita di manodopera realizzata dal datore di lavoro, per le ragioni esposte in precedenza. 
Inoltre, in considerazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, non appaiono neppure sussistere in concreto, rispetto alla parte ricorrente, le due ulteriori ipotesi di interposizione illecita illustrate in precedenza, non essendo emersa né l'esistenza di una diretta subordinazione della parte ricorrente nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari o preposti, da un lato, né l'assenza di una autonoma organizzazione dell'appaltatore nei luoghi in cui è avvenuto lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto e, al contempo, l'assenza di responsabilità dell'appaltatore, nei confronti del committente, circa il risultato dell'attività oggetto dell'appalto, dall'altro. 
A tale ultimo riguardo va evidenziato che la sussistenza di una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (e, dunque, l'esistenza di un effettivo condizionamento derivante, per l'appaltatore, dal gradimento del committente circa le concrete modalità di esecuzione del servizio appaltato) appare evincibile proprio dalle specifiche ragioni addotte dalla parte convenuta #### per il licenziamento della parte ricorrente: difatti tale licenziamento è stato disposto proprio in considerazione delle divergenze e delle incomprensioni verificatesi tra la parte ricorrente e l'imprenditore committente durante l'esecuzione del servizio appaltato (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente), ovverosia in ragione di un diverbio litigioso avvenuto tra tali soggetti. 
La domanda in esame deve essere quindi rigettata, per le ragioni illustrate in precedenza.  * * * 
La domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive - per i titoli indicati nel ricorso e nei correlati conteggi - nei confronti della parte convenuta ##### è parzialmente fondata.  ###, tra la parte ricorrente e tale parte convenuta, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (a 15 ore settimanali) a decorrere dal 20.07.2022 è documentalmente provata (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente). 
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente - quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato. 
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, “### del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. 
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr.  982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). 
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). 
Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). 
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. 
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. 
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n. 16150). 
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare - cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale - e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro. 
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile lav., 22/12/2009, n. 26985). 
Nel caso di specie, accertata (tramite la documentazione indicata in precedenza) l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### nel periodo dal 20.07.2022 al 5.10.2023 - e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti - la parte ricorrente ha diritto, in primo luogo, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, poiché il licenziamento disciplinare adottato dalla parte convenuta ##### è stato disposto per giustificato motivo soggettivo (e non per giusta causa e senza preavviso: all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) e poiché la parte convenuta non ha dedotto né provato di avere già corrisposto alla parte ricorrente tale indennità. 
La parte ricorrente ha diritto, in secondo luogo, al pagamento del TFR nella misura contrattualmente prevista, non avendo la parte convenuta dedotto né provato di avere già corrisposto alla parte ricorrente tale componente retributiva. 
La parte ricorrente non ha invece diritto al pagamento della paga ordinaria relativa alle mensilità di luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023 - nella misura contrattualmente prevista - poiché vi è prova documentale, in atti, dell'effettivo pagamento di tali mensilità per opera della parte convenuta #### (all. 8 al fascicolo di parte convenuta ####.
Per quanto riguarda il diritto della parte ricorrente al pagamento di ulteriori differenze retributive - asseritamente derivante dallo svolgimento di mansioni superiori, dalla prestazione di ore di lavoro supplementare e straordinario, dalla prestazione di lavoro domenicale e festivo, e dal mancato godimento di ferie e di permessi retribuiti - va evidenziato che la parte convenuta #### ha espressamente contestato la sussistenza dei fatti costitutivi di tale diritto: pertanto, in conformità ai suesposti principi in materia di riparto dell'onere della prova, gravava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza di tali fatti. 
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta non è invero emersa alcuna prova dell'avvenuto svolgimento, per opera della parte ricorrente, delle dedotte mansioni superiori, né degli orari di lavoro maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, né della prestazione di lavoro domenicale e festivo, né della effettuazione di attività lavorativa in misura incompatibile con il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti. 
Pertanto le domande attoree di pagamento di differenze retributive per i titoli ### di cui sopra devono essere rigettate: conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda di pagamento delle correlate integrazioni del TFR e delle retribuzioni differite. 
Del pagamento del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso risponde esclusivamente la parte convenuta #### giacché le obbligazioni aventi per oggetto tali componenti retributive esorbitano dal regime della responsabilità del committente ex art.  29, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 
Tenuto conto della conformazione del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### nel periodo dal 20.07.2022 al 5.10.2023 - per come risultante formalmente dal contratto di lavoro e dalle buste paga (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente) - , l'indennità sostitutiva del preavviso può essere liquidata, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 800,00 lordi, e il TFR contrattualmente dovuto può essere liquidato, anch'esso in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 1.000,00 lordi. 
La domanda in esame deve essere quindi parzialmente accolta, nei limiti appena indicati.  * * * 
La domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento è parzialmente fondata. 
La parte ricorrente ha dedotto che il licenziamento disposto nei suoi confronti dalla parte convenuta #### in data ### sarebbe in primo luogo inefficace, in quanto adottato a non domino (cioè da un soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro) e, in secondo luogo, annullabile, in quanto emesso senza il preventivo svolgimento del procedimento disciplinare. 
La prima censura ora menzionata è infondata, poiché - per le ragioni esposte in precedenza (in punto di insussistenza, rispetto alla parte ricorrente, di una interposizione illecita di manodopera realizzata dalla parte convenuta #### in favore della parte convenuta ### - il datore di lavoro della parte ricorrente era, alla data del licenziamento, la parte convenuta #### e non la parte convenuta ### La seconda censura sopra riportata è invece fondata. 
La parte ricorrente - pur non negando l'esistenza del fatto disciplinarmente rilevante che ha condotto al licenziamento - ha dedotto che il medesimo licenziamento sarebbe comunque annullabile in quanto adottato in assenza del prodromico procedimento disciplinare. 
Il mancato svolgimento del procedimento disciplinare, per opera della parte convenuta #### prima dell'adozione del provvedimento datoriale espulsivo è un fatto pacifico tra le parti.  ###. 4 del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i. - applicabile ratione temporis al caso di specie - prevede ora, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia C. Cost. n. 150/2020, che “1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale […], in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità [dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto], a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”. 
Nel caso di specie - tenuto conto, in particolare, della brevità del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### - l'indennità di cui sopra può essere quantificata nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da stimarsi, a sua volta, sulla base di una retribuzione mensile di euro 608,55: all. 4 al fascicolo di parte ricorrente). 
La domanda in esame va dunque accolta parzialmente, nei limiti sopra indicati.  * * * 
In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente. 
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico di tale parte convenuta.
Le suddette spese possono essere liquidate - tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit.  - nella misura di euro 3.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art.  2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Le spese in parola devono tuttavia essere compensate parzialmente, per ½, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso. 
Le spese di lite riguardante il rapporto tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### invece, possono essere interamente compensate - facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost.  77/2018) - in considerazione delle concrete condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa.  P.Q.M.  - accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta #### dal 20.07.2022 al 5.10.2023 e accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta #### di euro 800,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di euro 1.000,00 lordi a titolo di ### condanna la parte convenuta #### al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in questione; - accertata l'annullabilità del licenziamento comminato dalla parte convenuta #### nei confronti della parte ricorrente in data ###, dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la parte convenuta #### al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da stimarsi sulla base di una retribuzione mensile di euro 608,55); - rigetta il ricorso nella restante parte; - respinge ogni altra domanda e/o eccezione; - condanna la parte convenuta #### al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, previa compensazione parziale, in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e ### da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; - compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta ### Velletri, 19 novembre 2025 Il giudice dott.

causa n. 836/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Silvestrini

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