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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 1054/2023 del 05-06-2023

... pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al rag. ### il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del rag. ### nel danno economico subito dalla sua assistita sig.ra ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. Radicato il contraddittorio, si costituiva il rag. ### contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice. In primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 5808/2017 TRIBUNALE DI SIRACUSA ### sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### procedimento civile iscritto al n. R.G. 5808/2017 promossa da ### nata a ### il 19 giugno 1970 (C.F.  ###) N.Q. #### rappresentata e difesa dall'AVV. ### (C.F.  ###), presso il cui studio, in ### via S. ### 1, è elettivamente domiciliata.  attrice contro ### nato a ### il 29 dicembre 1963 (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'AVV.  #### (C.F. ###), presso il cui studio, in #### n. 4, è elettivamente domiciliato.  convenuto avente ad oggetto: ### professionale.  ### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19 ottobre 2022, che qui si intende trascritto.  #### In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il rag. ### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo ha svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli F 24 (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'ann. 2017. 
Sottolineava che spesso, in tali occasioni, l'odierno convenuto incassava inl denaro contante ed alle volte mediante assegno dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili dovuti;aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il rag. ### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al rag.  ### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richiesta rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività dell'odierno convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente , tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al rag.  ### il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del rag. ### nel danno economico subito dalla sua assistita sig.ra ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Radicato il contraddittorio, si costituiva il rag. ### contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice. 
In primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richiesta formulate dalla parte attrice. 
Instruita mediante interrogatorio formale del covenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Va osservato prelimiarmente che la responsabilità professionale del commercialistao del consulente del lavoro è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. 
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano. 
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Civile, Un. 30.10.2001 n. 13533, in ### e giust., 2001, fasc. 42, 26). 
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del professionista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto comportamento. 
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti è già di per sé risultata idonea a dimostrare la condotta illecita da parte del ### e dei danni da lui cagionati alla sig.ra ### ed alla sua ditta ### In particolare, sono stati prodotto in atti 51 copie di assegni di emessi dalla ### consegnati al sig. ### per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti; tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale ### di ### con evidenziati le mensilità pagate con assegno; il brogliaccio nel quale fortunatamente la sig.ra ### appuntava mensilmente le somme consegnate al sig. ### e da lui richiesti per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria; ancora, le fatture emesse da ### alla ditta ### di ### per l'attività di consulente del lavoro. 
Le risultanze ed il contenuto di tale documentazione trovano ampio ricsontro dalle dichiarazioni rese dai testi ammessi: in particolare le testi #### e ### hanno confermato che il ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale ### gelato di ### sita in ### e nelle occasioni richiedesse somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400; che la ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; che spesso il sig.  ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig. ### il quale presentava come suo collaboratore, per avere dalla ### le somme necessarie per i pagamenti dei contributi e delle ritenute ### infine, che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli f24 per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati. 
Dal canto proprio, il ### non ha contestato in alcun modo di avere incassato le somme portate nel brogliaccio della ### in denaro contante o in assegni che sono stati intestati al ### questi si è sostanzialmente limitato ad asserire che non tutta l'attività professionale da egli svolta per l'attrice fosse stata oggetto di regolare fatturazione, ma che gli importi in più incassati lo erano per pagamenti in nero della sua attività e che gli assegni intestati al sig. ### servissero non per i pagamenti ### ma per fare ottenere da parte di quest'ultimo quale promotore finanziario dei prestiti bancari e finanziari all'attrice in un rapporto totalmente esclusivo tra loro. 
Ebbene, nessuna delle superiori asserzioni sono state dimostrate dal convenuto, rimanendo mere affermazioni labiali. 
La documentazione versata in atti è idonea, altresì, a dimostrare l'ammontare del quantum del danno patrimoniale patito dalla parte attrice, pari ad € 69.634,77, risultando ciò effettuando la differenza tra il brogliaccio della ### in cui la pasticcera segnava mensilmente tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati e che lui spiegava essere necessari per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta il Tuo gelato di ### che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili. 
Viceversa, non sussisistono elementi di prova sufficienti a dimostrare il dedotto danno alla salute patito dalla sig.ra ### la cui domanda deve pertanto essere respinta. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta ampiamente dimostrata la responsabilità professionale dell'odierno convenuto nell'ambito del rapporto di consulenza instaurato con l'odierna società attrice, la quale ha dimostrato di avere subito un danno dalla condotta del professionista convenuto pari alla somma di €. 69.634,77; importo che il ### deve esere tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali dalla data della domanda.  3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi delle tariffe stabilite, in considerazione della ridotta complessita delle questioni oggetto della controversia.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5808/2017, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così decide: - ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 759,00 per contributo unificato ed €.  7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge; Siracusa, 03/06/2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 5808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Stilo Domenico, Di Benedetto Irene Francesca

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4469/2025 del 15-12-2025

... termine in quanto stipulato durante il periodo di lavoro in nero, asserendo doversi considerare assunto alle dipendenze della società convenuta tempo indeterminato e full time sin dall'inizio dell'attività lavorativa, quindi sin dal primo giorno di lavoro in nero. Ha rilevato che in ogni caso non era mai stata data comunicazione della proroga del contratto e che con lettera a mezzo pec del 05/09/2022, aveva impugnato e contestato il termine apposto al contratto di lavoro asseritamente stipulato il ### ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 81/2015, ulteriormente confermando e manifestando prontezza dell'adempimento della propria prestazione lavorativa. Ha richiamato quanto previsto dall'art. 19, comma 4 d.lgs 81/15 circa la forma scritta ad substantiam del contratto a termine e la conseguente nullità del contratto non stipulato in forma scritta, sostenendo che il rapporto di lavoro di lavoro tra le parti sia da ritenersi full time e a tempo indeterminato, con lo svolgimento di n. 36 ore settimanali. Ha affermato di avere diritto al reinserimento nell'attività lavorativa nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, nonché alla contrattuale retribuzione immotivatamente non (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di Catania SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dott.ssa ### in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ### nel procedimento iscritto al n. 8232/2022 R.G. e vertente TRA ### nato a ### il ###, C.F. ###, residente ###### n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE #### srls, con sede ###, P. IVA. ###, in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa dall'### giusta procura in atti #### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ###, rappresentato e difeso, dall'avvocato ### come da procura in atti ### OGGETTO: contratto a termine e differenze retributive Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 il ricorrente ha premesso di essere dipendente della società convenuta con le mansioni di “### Pizzaiolo” inquadrato nel II liv. funzionale del ### di settore, con rapporto regolarizzato dal 07/11/2020 ma di aver lavorato per la società già dal 21 giugno 2020. 
Ha precisato di essere addetto con le suddette mansioni presso la mensa del locale “Bistrot” nell'area di servizio del distributore di carburanti ### sito nella ### di #### 114, Km 106,60 e di avere osservato orario di lavoro dalle ore 08:15 alle ore 15:30, quindi per n. 7,15 ore giornaliere, per n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
Ha riferito gli sia stata corrisposta la retribuzione media mensile di euro 1.000,00 mediante acconti saltuari settimanali di euro 250,00, senza che gli siano state consegnate le buste paga, ad eccezione di quelle prodotte in atti. 
Ha dedotto che in data 20 aprile 2022 aveva subito un infortunio sul lavoro consistente in una ferita LC al II dito della mano sinistra che aveva richiesto apposito intervento di sutura presso il ### dell'### con la prescrizione di N. 7 giorni di prognosi. 
Ha riferito che, nonostante l'infortunio, il datore aveva preteso che continuasse a lavorare, che in data 6 giugno 2022 e nei successivi giorni 7 e 8, si era regolarmente presentato al lavoro, trovandovi tuttavia nuovo personale addetto per le stesse mansioni. 
Ha esposto che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, con lettera a mezzo pec del 24/06/2022, aveva dato la disponibilità per l'adempimento della propria prestazione lavorativa, aveva intimato il pagamento delle retribuzioni maturate a far data dal mese di giugno 2022 e invitato l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dal datore di lavoro che si era limitato ad inviargli il ### e le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2022, erroneamente ritenendo cessato il rapporto di lavoro per scadenza del termine. 
Ha precisato che dalla busta paga del mese di marzo 2022, risulterebbe che egli sarebbe stato assunto con contratto a termine dal 07/11/2020 al 05/11/2021, dal #### e dalle buste paga di aprile e maggio 2022, risulterebbe che il contratto a termine sarebbe stato prorogato al 10/06/2022 ed ha riferito di non ricordare né se gli sia stato sottoposto, né Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 di avere avuto consegnata la copia del presunto contratto a termine eventualmente sottoscritto, né della proroga. 
Ha ribadito che egli - alla data del 07/11/2020 - lavorava già alle dipendenze della società ### s.r.l.s. secondo le descritte mansioni sin dal giorno 21 giugno 2020, regolarizzato dal successivo mese di novembre. 
Ha dedotto la nullità del termine in quanto stipulato durante il periodo di lavoro in nero, asserendo doversi considerare assunto alle dipendenze della società convenuta tempo indeterminato e full time sin dall'inizio dell'attività lavorativa, quindi sin dal primo giorno di lavoro in nero. 
Ha rilevato che in ogni caso non era mai stata data comunicazione della proroga del contratto e che con lettera a mezzo pec del 05/09/2022, aveva impugnato e contestato il termine apposto al contratto di lavoro asseritamente stipulato il ### ai sensi dell'art.  2 del D.Lvo n. 81/2015, ulteriormente confermando e manifestando prontezza dell'adempimento della propria prestazione lavorativa. 
Ha richiamato quanto previsto dall'art. 19, comma 4 d.lgs 81/15 circa la forma scritta ad substantiam del contratto a termine e la conseguente nullità del contratto non stipulato in forma scritta, sostenendo che il rapporto di lavoro di lavoro tra le parti sia da ritenersi full time e a tempo indeterminato, con lo svolgimento di n. 36 ore settimanali. 
Ha affermato di avere diritto al reinserimento nell'attività lavorativa nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, nonché alla contrattuale retribuzione immotivatamente non corrisposta sin dal mese di giugno 2022, maturata e maturanda. 
Ha dedotto altresì di essere creditore di emolumenti e differenze retributive per le voci meglio dedotto in ricorso, non essendogli state pagate le maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni festivi, né le indennità previste dalla legge 937/1977 per le festività soppresse, non avendo goduto di ferie e non avendo percepito né la tredicesima mensilità, né la quattordicesima mensilità prevista dal ### di settore applicabile. 
Ha chiesto pertanto che il tribunale “… - In accoglimento di quanto dedotto sub A), dichiari la nullità del contratto a tempo determinato del 07/11/2020 con conseguente conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato a far data dal 21/06/2020, e, per gli effetti, condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede in ### via ### 5, CF. ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riammissione Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 in servizio del ricorrente nelle mansioni in precedenza espletate, a corrispondere, la somma di € 1.650,14 relativa alla paga base + contingenza per le mensilità maturate dal mese di giugno 2022 e maturande fino all'effettiva riammissione in servizio e nelle mansioni in precedenza espletate ai fini della prestazione lavorativa dal lavoratore, nonché ai sensi dell'art. 28, D.Lvo n. 81/2015, condanni la medesima resistente al risarcimento dei danni in favore del sig. ### nella misura di n. 12 mensilità, o in quell'altra che verrà ritenuta di giustizia; In accoglimento di quanto dedotto sub B) condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede ###, CF. ###, in persona del legale rappresentante pro1tempore, a corrispondere, la somma di € 23.503,56 a titolo di differenze retributive come da allegati conteggi analitici, o quell'altra che verrà ritenuta di giustizia; In accoglimento di quanto dedotto sub C), in via subordinata e alternativa a quanto richiesto sub A), condanni la resistente società ### S.R.L.S. con sede ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, la somma di € 3.466,93 a titolo di T.F.R. Il tutto oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ### e gli interessi legali dalla presente domanda all'effettivo soddisfo. DICHIARI il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale nei confronti dell'### disponendo il versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi all'Inps”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
L'### si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 14 novembre 2022 “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### e per l'effetto disporre l'estromissione dell'### resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto collegata ad una domanda principale di natura prettamente e formalmente ### cui non può, in alcun modo, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 accedere alcuna pretesa di natura contributiva. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'### nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell'### resistente. 
Spese, competenze ed onorari come per legge”. 
La società resistente si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 12 dicembre 2022 e ha contestato le circostanze di fatto dedotte da controparte, riferendo che sarebbe stato il ricorrente a non voler sottoscrivere il contratto a tempo determinato, essendo percettore del reddito di cittadinanza. 
Ha dedotto altresì che sarebbe stato il ricorrente con comportamento concludente ad interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato prima della sua scadenza non presentandosi senza alcun giustificato motivo. 
Ha dedotto l'illegittimità delle pretese della parte ricorrente ed ha chiesto “a) rigettare, per tutti i motivi sopra spiegati, tutte le domande avanzate dal ricorrente siccome prive di giustificazione causale, infondate e non provate tanto in fatto ed in diritto”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Tentata infruttuosamente la conciliazione, la causa - istruita documentalmente - è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 507/2025 che ha dichiarato l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti con rigetto delle restanti domande sub A) e in particolare della domanda di riammissione in servizio formulata dalla parte ricorrente. 
Il giudizio è poi proseguito con riguardo alle restanti domande di natura retributiva ed è stato istruito a mezzo di prova orale e ctu contabile. 
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale. 
Nel merito, oggetto residuo della controversia è l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin da giugno 2020 con gli orari meglio indicati in ricorso e dei conseguenti crediti retributivi vantati da parte ricorrente nei confronti della parte convenuta. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
Quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. 
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi. 
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014). 
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. 
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003; Cass. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009). 
Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022). 
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto tra le parti fin da giugno 2020: la circostanza che tra le parti esista un rapporto di lavoro regolarizzato dal 7 novembre 2020 non è di per sé prova della precedente esistenza del rapporto di lavoro tra le parti. 
Quanto alla prova orale, la circostanza che i testi abbiano confermato di aver visto lavorare il ricorrente fin dal giugno 2020 non consente di ritenere per ciò stesso esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in assenza di più specifiche dichiarazioni relative agli indici sintomatici della subordinazione, tenuto conto per altro della mancanza di capitoli di prova specifici circa l'esercizio dei poteri datoriale e la formulazione di un unico articolato sulle mansioni asseritamente svolte1. 
La circostanza è stata anche oggetto di interrogatorio formale laddove il legale rappresentante della società datrice di lavoro ha dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro solo nel novembre 2020.  1 “3. Vero o no che le mansioni del ricorrente consistevano in: ### della pasta impastando gli ingredienti, ### del processo di lievitazione, ### e spiana della pasta, ### degli ingredienti per la farcitura, ### delle ricette e farciture, ### delle pizze, calzoni e focacce secondo le indicazioni dei clienti, ### del processo di cottura, ### del magazzino e conservazione delle materie prime, ### del forno e delle attrezzature necessarie della pizzeria?” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
Quanto all'orario di lavoro, in risposta al capitolo 22 il legale rappresentante ha altresì affermato “la circostanza descritta non è precisa ma vicina alla realtà in quanto per me l'orario di lavoro era dalle 10,00 alle 15,00, io non ero presente alle 8,15 pertanto non so se lui era sempre presente a quell'ora”. 
Ebbene, tale dichiarazione circa la verosimiglianza dell'orario dedotto in ricorso, ha sostanzialmente portata confessoria, tenuto conto per altro della dichiarazione resa dal teste di parte ricorrente in ordine alla medesima circostanza, non smentita in alcun modo dalla parte resistente, che costituitasi tardivamente non ha fornito alcuna prova contraria. 
All'udienza del 5 marzo 2025 il teste ### assiduo cliente del locale, ha dichiarato “confermo l'orario di lavoro indicato in articolato. Di mattina ci incontravamo e prendevamo un caffè insieme e io gli chiedevo se poteva preparami una focaccia particolare ed a che ora potevo trovarla pronta e così mi recavo, conosco pertanto gli orari indicati”. 
Si tratta di dichiarazioni precise e circostanziate delle quali non vi è ragione di dubitare, tenuto conto della frequenza con la quale il teste si recava presso la pizzeria (“almeno 4/5 volte per settimana, tranne il sabato giorno in cui il locale rimaneva chiuso”) e della conoscenza diretta dei fatti sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia lavorato per l'orario dedotto in ricorso fino all'8 giugno 2022, come sostanzialmente accertato nella sentenza parziale. 
Il rapporto di lavoro può essere infatti ritenuto cessato in tale data, anteriormente alla formale scadenza del contratto di lavoro, allorquando il dipendente ha smesso di recarsi sul luogo di lavoro, né vi è prova dello svolgimento della prestazione nei termini dedotti in ricorso successivamente a tale momento, richiamato anche il ricorso (pagina 2) laddove si afferma che dopo tale data il ricorrente invitava l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio. 
Sulla base di quanto precede, le domande di parte ricorrente risultano fondate unicamente con riguardo alle differenze retributive maturate nel periodo regolarizzato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 per lo svolgimento del maggiore orario dedotto in ricorso.  2 “2. Vero o no che il sig. ### ha sempre osservato nello svolgimento delle mansioni e compiti affidatigli il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:15 alle ore 15:30, per n. 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì?” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
In merito alla determinazione del quantum debeatur, il consulente è stato incaricato di “determinare, sulla base della documentazione in atti, - le somme lorde spettanti alla ricorrente a titolo di differenze retributive per retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuale lavoro nei giorni festivi, indennità per ferie e festività maturate e non godute, trattamento di fine rapporto con inquadramento nel livello ### - cuoco pizzaiolo come da ccnl in atti - con rapporto di lavoro di 36 ore settimanali dal lunedì a venerdì, dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022, detraendo le somme asseritamente percepite per le medesime voci retributive come da conteggio in atti incorporato al ricorso e calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr, - le differenze retributive imponibili mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della parte ricorrente;)”. 
Il ctu, conformemente al mandato di incarico, ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R.. 
In ogni caso, i calcoli effettuati dal consulente appaiono corretti, corredati da allegate tabelle chiarificatrici ed espressamente accolti dalla parte ricorrente nelle note del 13 novembre 2025, sicché gli esiti della consulenza sono posti alla base della presente sentenza. 
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma complessiva di € 17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, III comma, c.p.c. dal dovuto fino al soddisfo. 
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, regolarizzato solo in parte, emerge la parziale omissione contributiva da parte della società resistente (estratto contributivo allegato alla memoria ###. Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate - come da mandato - dal perito nelle appendici di calcolo allegate alla relazione, non essendo maturata alcuna prescrizione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025
Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. : pur a fronte del parziale accoglimento della domanda attoree, non può ignorarsi che la domanda attorea è stata accolta in misura comunque superiore alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. in atti3, accettata dalla parte ricorrente ma rifiutata dalla parte resistente. 
Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenendo conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell'### da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto. 
Gli esborsi relativi alla ctu, liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della società resistente.  P. Q. M.  definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 nei confronti di ### S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'### uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 17.691,63 per i titoli suindicati, oltre interessi e rivalutazione ex art.  429, 3° comma, c.p.c.; - dichiara il diritto di ### alla regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione all'accertato maggiore orario di lavoro prestato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 e condanna la società convenuta al versamento in favore dell'### delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate dal consulente, come meglio specificato in parte motiva; 3 “ritenuta preliminarmente l'opportunità - tenuto conto della natura del giudizio e del valore della controversia - di formulare ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta transattiva “parte resistente verserà a parte ricorrente la somma complessiva di € 15000, 00” (ordinanza 18 maggio 2023) Sentenza n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025 - rigetta ogni altra domanda; - condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2694,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, - condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'### delle spese di lite che liquida in € 854,00 per compensi professionali; - pone definitivamente a carico della società resistente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.  ### 15 dicembre 2025 

Il Giudice
del lavoro ### n. cronol. ###/2025 del 15/12/2025


causa n. 8232/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggeri Concetta

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11381/2025 del 04-12-2025

... e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa. All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche. La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora con lui. La più piccola vive con la madre e lavora stagionalmente in un bar sulla spiaggia dei ### d'### non so se è inquadrata; la stessa mi ha riferito che è inquadrata ma non so quanto percepisca”. Parte resistente dichiarava: “svolgo lavori saltuari di pulizia e di collaboratrice domestica, ma riesco a guadagnare circa 200/300 euro al mese (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. ### re./est. 
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16969 del ### degli ### dell'anno 2022, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA ### nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### RICORRENTEresistente in riconvenzionale E ### nata a ### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### RESISTENTE - ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il sig. ### - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra ### in ### d'### il ###, dal quale sono nate le figlie ### (il ###) e ### (il ###) - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore di entrambe le figlie e l'accertamento dell'autosufficienza economica della moglie. 
In particolare, il ### esponeva che, con decreto n. 3289/2019, il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito quanto segue: “1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente; 2. La casa coniugale, in ### d'### alla ### 18/A, resta interamente assegnata alla signora ### unitamente ai mobili, arredi e suppellettili. Tutti i costi per le forniture idriche ed elettriche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani graveranno esclusivamente della medesima. 3. La figlia minore, ### resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre; il padre sarà libero di vederla quando lo vorrà, dando, comunque, congruo preavviso alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.  4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero e cura di ogni genere, ecc.) saranno prese da entrambi i genitori. 5. ### corrisponderà alla moglie, non godendo la stessa di redditi propri, per il suo mantenimento e quello delle figlie, entro il giorno uno di ogni mese, a partire dal 1°febbraio 2009, presso il domicilio della medesima, un assegno mensile di € 1.100,00 (mille euro/00), in danaro contante o anche con assegno bancario da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ### 6. 
Ciascun coniuge potrà liberamente fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno, con obbligo di comunicare ogni mutamento all'altro coniuge con lettera raccomandata. 7. I coniugi, inoltre, esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'eventuale rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. 8. Le spese e competenze del giudizio restano integralmente compensate tra le parti. questo punto l'assegno di mantenimento viene così ripartito: € 400,00 (quattrocento/00) per la moglie, € 700,00 (settecento/00) per le figlie, mentre le spese straordinarie tutte (ludiche, scolastiche, mediche) verranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento (50%), al di là delle visite libere, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00; due fine settimana alterni al mese; il giorno di ### o il Lunedì in ### durante il periodo natalizio una settimana ad anni alterni; durante il periodo estivo giorni quindici consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio.” Ciò posto, con riferimento alla propria condizione economica, il ricorrente dichiarava di essere alle dipendenze, con mansioni di amministratore, della società ### srl. 
Con riguardo alla condizione economica della ### evidenziava l'autosufficienza di quest'ultima che lavorerebbe come governante presso varie abitazioni, seppur a nero. 
Infine, deduceva la raggiunta indipendenza economica di entrambe le figlie: ### (di anni 29) lavorerebbe nel settore della ristorazione in qualità di cameriera, ed ### (di anni 34) lavorerebbe presso un'azienda di Napoli come collaboratrice amministrativa.  ### evidenziava, infine, di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva il figlio ### in data ###. 
Dunque, concludeva chiedendo: a.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; (…) c.- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della ###ra ### dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando il disposto mantenimento di € 400,00, atteso che la stessa gode dell'assegnazione della casa familiare; d.- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla ### dell'assegno divorzile; e.- revocare il mantenimento per le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti ### e ### fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi in euro 350,00 per ciascuna (700€ totali) in quanto entrambe le figlie, ripetesi, sono maggiorenni e sono divenute ormai autosufficienti. 
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la resistente che, non opponendosi alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande accessorie proposte dal marito. In particolare, la resistente deduceva di essere disoccupata e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, se non per un breve periodo - compreso tra gli anni 1997 e 2000 in cui fu titolare della ### di ### e C ###; ciò per decisione comune. 
Dichiarava, altresì, di essere proprietaria di un unico immobile, adibito a casa familiare e residenza della stessa nonché figlie della coppia. Contestava, poi, la dedotta indipendenza economica della figlia ### lavorando quest'ultima solo saltuariamente. 
Pertanto, parte resistente concludeva chiedendo: “1. dare atto che la signora ### non si oppone alla richiesta di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio ;2. disporre che il signor ### versi in favore della signora ### anche in via provvisoria ed urgente, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### maggio-renne ma non economicamente indipendente.  4. Condannare il signor ### al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.  5. In caso di determinazione di assegno di divorzio in favore della signora ### e\o contributo in favore della figlia ### a norma dell'art. 156, comma 6, c.c. e dell'art. 8, comma 3, ### n. 898/1970 e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa. 
All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche. 
La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora con lui. La più piccola vive con la madre e lavora stagionalmente in un bar sulla spiaggia dei ### d'### non so se è inquadrata; la stessa mi ha riferito che è inquadrata ma non so quanto percepisca”. 
Parte resistente dichiarava: “svolgo lavori saltuari di pulizia e di collaboratrice domestica, ma riesco a guadagnare circa 200/300 euro al mese e questo solo nel periodo estivo. ### figlia maggiore vive a Napoli col compagno titolare di azienda e con quest'ultimo gestisce un B&B nel centro storico di Napoli. Adesso è economicamente autosufficiente. La figlia minore ha avuto un solo attacco epilettico, ma è sottoposta a controlli clinici semestrali e comunque è in cura farmacologica. La ragazza è barman alla spiaggia dei ### per 4 mesi all'anno. Complessivamente guadagna circa 4.000,00 euro annui. È il secondo anno che lavora. ### scorso non ha percepito indennità di disoccupazione a causa del periodo insufficiente. Vive ancora con me, non essendo autosufficiente, mio marito non versa alcunchè da quasi tre anni per presunte difficoltà”. 
Con ordinanza del 14.11.2022, il ### sciogliendo la riserva assunta, così provvedeva in via provvisoria: “1) preso atto della pacifica sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia ### e di quella, solo parziale, della figlia maggiorenne ### lavoratrice stagionale, revoca l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale in favore della prima e riduce quello fissato in favore della figlia ### ad € 250,00 mensili, tenuto conto anche della sopravvenuta nascita del minore ### da altra relazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione riguardo alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente in relazione alla controversa autosufficienza economica della medesima” e rimetteva le parti dinanzi al GI. 
La suddetta ordinanza veniva reclamata; reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che revocava il contributo posto a carico del ### per il mantenimento della figlia ### e confermava nel resto il provvedimento reclamato. 
Con sentenza n. 5520/2023, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente. 
Esaurita la fase istruttoria procedendo al deferito interrogatorio formale delle parti, il GI riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge. 
Ciò posto, con riferimento alle domande accessorie, deve evidenziarsi che l'esame si appunta sulla domanda - proposta da parte ricorrente - volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e sulla domanda riconvenzionale volta a chiedere ed ottenere l'assegno divorzile, avendo, da un lato, parte ricorrente formulato l'ulteriore domanda accessoria di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ### solo con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 e, dunque, tardivamente trattandosi di domanda nuova, e, dall'altro, avendo parte resistente rinunciato all'ulteriore domanda accessoria volta ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ### divenuta maggiorenne ed autosufficiente (cfr. note sostitutive di udienza del 15.11.2023). 
Sul contributo al mantenimento di ### la resistente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del ### Nulla, pertanto, va statuito sul punto. 
Assegno divorzile. 
Quanto all'assegno divorzile, la resistente in riconvenzionale chiedeva il riconoscimento in suo favore ed a carico del ### di un assegno divorzile non inferiore ad € 400,00; ciò assumendo, da un lato, di non avere mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio a fronte di una decisione presa di comune accordo con il coniuge e, dall'altro, non avere mezzi idonei a garantire a sè stessa il necessario sostentamento. 
In particolare, con riferimento alla propria condizione economica, la ### deduceva di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente e solo nel periodo estivo, l'attività di cameriera presso alcune case. 
Più precisamente, asseriva di ricambiare gli aiuti economici e\o liberalità d'uso da parte di amici e parenti che si trovano in villeggiatura sull'isola nei mesi di luglio ed agosto, con servizi di pulizia o di cucina, senza che vi sia alcun carattere di continuità, subordinazione o autonomia tali da rendere autosufficiente ed economicamente autonoma la stessa, a fronte di un valore che si aggira intorno ai 400,00\600, 00 euro complessivi e non mensili. 
Con riguardo, invece, alla condizione economico - lavorativa del ### la ### assumeva che questi, lavorando presso la società ### service srl, ha guadagni mensili fissi.  ### al contrario, con riferimento alla propria condizione economica, riferiva di aver subito un'inflessione negativa; ciò a causa del calo del fatturato della società ### srl; evidenziava, altresì, di pagare un canone di locazione di € 500,00 mensili e di doversi occupare del figlio minore ### nato da una nuova relazione. 
Con riguardo alla condizione economica della ### il ### asseriva che la stessa, svolgendo - a nero - l'attività di governante/cameriera presso diverse case, nonché come “cuoca a domicilio”, organizzando anche il catering per eventi più importanti, aveva guadagni tali da consentirle di provvedere a sé stessa in via autonoma. 
Dunque, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale. 
È evidente che, nel caso di specie, è contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile. 
Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura; criteri a mente dei quali deve esaminarsi l'esito dell'istruttoria espletata nel corso del suddetto giudizio. 
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L.  74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale; b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. 
In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. 
Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle ### n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. 
Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. 
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). 
Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. 
In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. 
Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali ( n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). 
Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693).  ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare.  ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. 
Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). 
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle ### come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. 
Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). 
Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986). 
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. 
Ebbene, con riferimento alla condizione patrimoniale - reddituale del ### questi riveste la qualifica di amministratore della società ### s.r.l., con guadagni variabili (cfr. modello 730 del 2017 con reddito annuo di €16.089,00; modello 730 del 2018 con reddito annuale pari ad €16.743,00; modello 730 del 2019 e del 2020 con redditi annuali di €15.784 e modello 730 del 2021 con redditi annuali di €6.608,00).
Occorre, all'uopo, evidenziare altresì quanto dichiarato dal ### “ancora per poco ricoprirò la carica di amministratore della ### srl perché, essendomi lasciato con la ### stiamo iniziando le pratiche per la liquidazione della società. ### ha il 65% delle quote, e la mia carica di amministratore mi consente di percepire solo in base ed in proporzione a quanto fattura la società Io ho un contrato ### e più o menodalle mie dichiarazioni dei redditi - arrivo a circa 6-7 mila euro all'anno”. 
Con riferimento, invece, alla condizione patrimoniale - reddituale della ### occorre evidenziare che la stessa non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio; circostanza, questa, pacifica perché dedotta e mai contestata. 
Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale della ### questa, sulla quale incombe l'onere probatorio in quanto richiedente l'assegno divorzile, nulla allegava. 
Si limitava, infatti, a dedurre nei propri scritti difensivi ed a dichiarare innanzi al ### di svolgere - solo saltuariamente - l'attività di domestica presso case di suoi amici e di percepire così introiti compresi tra i 400,00 ed i 600,00 euro annuali. 
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi ### - ### ha avuto durata trentennale, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato; circostanza questa che - come detto - deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata dal ### Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della ### la condizione economica nella quale versa e la gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio - sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale - trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare. 
Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso - ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. 
Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. 
Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ### ed a carico del ### l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale - reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
Ebbene, all'uopo, come anticipato, non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della ### e, dunque, sulla base del quale verificare la sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa. 
Invero, non allegava alcuna - necessaria ed indefettibile - documentazione fiscale dalla quale poter desumere l'assenza di qualsivoglia fonte di reddito, sostituendo a quest'ultima, da un lato la certificazione ai fini ### e, dall'altro, un'autocertificazione che, in quanto atti unilaterali, sono privi di qualsivoglia efficacia probatoria. 
Sul punto, peraltro, se da un lato, non rilevano le dichiarazioni rese dal ### in sede di interrogatorio formale, non avendo lo stesso assolto all'esito confessorio cui è destinato, dall'altro, deve riconoscersi rilevanza - ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - al mancato interrogatorio formale - ancorchè deferito - della ### Difatti, i capi sui quali era deferito, avevano efficacia probatoria dirimente circa la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile; tuttavia, la ### non presenziava all'udienza fissata per l'espletamento. 
Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della ### nel mondo del lavoro né è stato provato che la ### ha infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Al contrario, dalle stesse dichiarazioni della ### si evince che questa presta attività lavorativa saltuariamente; attività verosimilmente redditizia ma rispetto alla quale non è stato fornito - dalla richiedente a ciò tenuta - al Collegio alcun elemento per verificarne il quantum - né in positivo né in negativo. 
Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della ### di un assegno divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo. 
In ordine alle spese di lite, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della non opposizione al divorzio ed alla parziale rinuncia alle domande formulate in riconvenzionale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### - compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 31 ottobre 2025 ### estensore Dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### ordinario in tirocinio dott.ssa ###

causa n. 16969/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25743/2025 del 21-09-2025

... l'occupazione degli immobili e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Con sent enza n. 1832/2021 del 24 febbraio 2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domand a e condannava ### d'Eli a al pagamento, in favore di ### delle spese di lite, liquidate in € 9.775,00 (di cui € 8 .500,00 per co mpensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), oltre ad IVA e CPA come per legge. Avverso tale decisione proponeva appello ### d'### sostenendo che il tribunale aveva travisato le prove fornite. La Corte d'appello di Napoli, disposta la riunione dei procedimenti, con sentenza del 4 marzo 2022 rilevava l'assenza di prova idonea che gli immobili, consegnati dal d'### in esecuzione di un contratto invalido stipulato con ### fossero stati restituiti, onde, in riforma della sentenza di primo grado, così provvedeva: a) rigettava l'appello di ### d'### contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8462/2020 del 9 dicembre 2020; b) condannava ### d'### al pagamento in favore di ### (con distrazione in favore degli avvocati ### e ### delle 6 di 17 spese di appello; cond annava ### al rilascio in favore di ### d'### dei locali siti in Napoli all a ### nonché al pagamento, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20901/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 32, presso lo stud io dell' avvoc ato ### rappresentato e difeso dagl i avvocati ### (###) e ### (###) -ricorrente contro D'### elettivamente domiciliato in ### S. ### 12, presso lo studio del l'avvocato ### (###) che lo ra ppresenta e difende 2 di 17 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### di NAPOLI 805/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal ### Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23 maggio 2017 ### esponeva di aver preso in locazione (per uso abitativo) da ### d'### un immobile in Napoli alla ### n. 30, con contratto del 20 aprile 2006, per la durata di quattro anni dal 1° maggio 2006, rinnovato per alt ri quattro anni, alla scadenza dei quali il locatore aveva comunicato la volontà di risolvere il rapporto; di avere pattuito per iscritto il canone mensile di € 1.0 00,00 mensili , regolarmente pagato, nonché, ver balmente, l'ulter iore importo mensile di € 1.400,00 (da agosto 2006 a dicembre 2009) e di € 1.500,00 (da gennaio 2010 a luglio 2013), il cui pagamento era in buona parte attestato dal rilascio di quietanze; di avere subito l'aggiornamento del canone (aumentato, su richiesta del 16 settembre 2011, a € 1.058,48), sebbene il locatore avesse comunicato di avvalersi del regime agevolato della cedolare secca (ai sensi dell'a rticolo 3, comma 11, del D. Lgs. 23/11); di ritenere non dovute (ex art. 13 della legge 431/98) le somme pagate in eccedenza rispetto al canone convenuto per iscritto (pari a € 123.970,83, di cui € 102.291,23 documentati dalle ricevute rilasci ate dal d'###; di avere riconsegnato l'immobile il 28 novembre 2016. 
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna di ### d'### alla restit uzione delle somme perce pite indebitamente, per complessivi € 123.970,83, oltre agli interessi e alla rivalu tazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo. 3 di 17 ### d'### nel costituirsi in giudizio, segnalava, in via preliminare, che il ricorrente aveva adito il giudice senza esperire il necessario procedimento di mediazione. 
Nel merito, rispondeva che i pagamenti richiamati da ### per i quali aveva rilasciato ricevuta, erano stati eseguiti in surroga di quanto dovuto dal coniuge ### che, da maggio del 2006, deteneva due beni immobili di sua proprietà, di valore elevatissimo, forse anche superiore a quello dell' abitazione già condotta in locazione dal ### e, precisamente, un box auto e un locale deposito in ### n. 30, Napoli.  ### non aveva pagato in più di quanto dovuto in forza del contratto da lui sottoscritto, per cui avrebbe dovuto chiedere alla debitrice surrogata il rimborso delle somme pagate in sua vece; che il ### aveva “supportato” la detenzione della moglie, tacitando il locatore e intervenendo con trattative interlocutorie per finalità dilatorie; che, svanita la possibilità di prolungare la locazione abitativa, i coniugi si erano sottratti a ogni dovere rifiutando di far visionare l'appartamento ad aspiranti inquilini (col pretesto che al ### agli arresti domiciliari, non er a consentito ricevere nessuno) e si mulando una separazio ne coniugale; che l'aggiornamento ### era stato legittimamente richiesto finché non era arriv ata la legge sulla cedolare secca, quasi alla fine del contratto; che il ### aveva procurato danni all'appartamento, mediante modifiche non autorizzate e deprezzanti, danneggiamenti e aspor tazioni volontarie, il tu tto dettagliatamente descritto. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda di ### e, in riconvenzionale, la condanna di questo al risarcimento dei danni (anche ex art. 96 c.p.c.). 
Il giudice designato, con ordinanza del 15 gennaio 2018, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazion e e, successivamente, con sentenza del 9 dicembre 2020, così provvedeva: “a) accerta che le somme corrisposte in più 4 di 17 dal ricorrente rispetto al canone contrattuale ammontano ad euro 109.087,60; b) acc erta e liquid a il danno subito all'i mmobile del resistente in euro 16.630,00 in valori monetari attuali; c) condanna il resistente, operata la atecnica compensazione, alla restituzione dell'importo di euro 92.457,60 oltre interessi dalla domand a al soddisfo; d) condanna il resistente al pagamento della metà delle spese processuali”. 
Avverso tale decisione proponeva appello ### d'### chiedendo la nullità della sentenza di primo grado. 
Nell'ambito di un separato giudizio, con citazione notificata (in rinnovazione) il 17 lu glio 2017 ### d'### conveni va ### innanzi al Tribunale di Napoli esponendo: - che a maggio del 2006 aveva stipulato con ### un contratto di locazione per un box auto e un locale deposito di sua proprietà, siti in Napoli alla ### n. 30; - che, dopo la sottoscrizione del contratto, la ### si era dichiarata non più interessata alla locazione ma si era trattenuta le chiavi, adducendo che il marito ### conduttore allo stesso indirizzo di un appartamento ad uso abitativo , poteva avere interesse a ri unire in un unico contratto i tre immobili; - che effe ttivamente il ### aveva avviato lunghe trattative in tal senso, durante le quali aveva versato alcune somme, per le quali aveva predisposto le ricevute con formulazione assai ingannevole (la loro causale era “integrazione del canone di locazione”, sicché d'E lia ritenne - a quanto pare erroneamente - di essere indennizzato per la transitoria situazione creatasi in attesa del nuovo contratto); - che il nuovo contratto non era stato concl uso per l'insufficienza delle proposte del Gar gano mentre, nel frattempo, il contratto ad uso abitativo era giunto alla scadenza e non era stato rinnovato; - che in un precedente giudizio il ### era stato condannato a pagargli un risarcimento di € 192.184,50; - che Gi ovanna ### non aveva pagato e deteneva da undici anni (considerato che le somme versate da ### 5 di 17 ### erano a dire di questo tutte relative alla locazione ad uso abitativo da lui stipulata), traendone considerevole profitto, sì da essere tenuta al risarcimento del danno procurato dalla mancata fruizione dei beni che sono molto appetiti. 
Ciò premesso, Se rgio d'### chiedeva la condanna di ### al rilascio degli immobili sopra indicati e al ristoro dei danni subiti dal l'inizio fino alla cessazione dell'occ upazione sine titulo.  ### nel costitui rsi in giud izio, eccepiva l'inesistenza della procura ad litem, l'improcedibilità della domanda, perché non preceduta dal tentativo di mediazione; l'errata adozione del rito ordinario; la nullità della notificazione dell'atto di citazione, perché e seguita in rinnovazione per un atto diffor me da quello depositato nel fascicolo d'ufficio. Nel merito, negava l'occupazione degli immobili e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. 
Con sent enza n. 1832/2021 del 24 febbraio 2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domand a e condannava ### d'Eli a al pagamento, in favore di ### delle spese di lite, liquidate in € 9.775,00 (di cui € 8 .500,00 per co mpensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), oltre ad IVA e CPA come per legge. 
Avverso tale decisione proponeva appello ### d'### sostenendo che il tribunale aveva travisato le prove fornite. 
La Corte d'appello di Napoli, disposta la riunione dei procedimenti, con sentenza del 4 marzo 2022 rilevava l'assenza di prova idonea che gli immobili, consegnati dal d'### in esecuzione di un contratto invalido stipulato con ### fossero stati restituiti, onde, in riforma della sentenza di primo grado, così provvedeva: a) rigettava l'appello di ### d'### contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8462/2020 del 9 dicembre 2020; b) condannava ### d'### al pagamento in favore di ### (con distrazione in favore degli avvocati ### e ### delle 6 di 17 spese di appello; cond annava ### al rilascio in favore di ### d'### dei locali siti in Napoli all a ### nonché al pagamento, in favore dello stesso d'### di € 19.987,16, oltre agli interessi legali (al tasso previsto dall'articolo 1284, comma 1°, c.c.) dal 25 febbraio 2022 al saldo; condannava ### al pagamento in favore di ### d'### delle spese processuali. 
Avverso tale decisione propone ricorso per cass azione ### affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso ### D'### La ricorrente deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.  ### non svolge attività processuale in questa sede. 
Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cpc; si assume che nell'atto di appello non erano indicati specifici motivi sui quali si fo ndava l'im pugnazione atteso che l'appellante si doleva genericamente di una presunta errata valutazione delle prove da parte del Giudice. 
I moti vi di appello non sarebbero stati specifici, coordinati ed articolati, ma avrebbero solo ribadito quanto prospettato nel primo giudizio. 
Il moti vo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.  poiché la deduzione non consente di apprezzare quali specifici motivi di impugnazi one siano stati obliterati dalla Corte terr itoriale. La ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere il testo dei motivi di appello e i relativi passaggi della sentenza del Tribunale (Cass. 8462 del 5 maggio 2020 e Cass. 7 aprile 2017, n. 9122); infatti, quando il ricorrente censuri, come nel caso di specie, la statuizione di ammissibilit à e conseguente rigetto dell'ecc ezione di inammissibilità ex art. 342 o 434 c.p.c. dell'appello, ha l'onere di individuare, nel ricorso, le ra gioni per cui riti ene erronea tale statuizione del giudice di appello e non sufficientemente specifico, invece, il gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a 7 di 17 rinviare all'atto di appello, ma deve ripor tarne il contenut o nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 - 01). 
Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc. 
La Corte dopo avere ritenuto provato l'uso dei locali di D'### da parte del ### avrebbe escluso che fo sse lo stesso ad oc cuparli ritenendo che, invece, foss e la Nap oletano a farlo. La decisione sarebbe contraddittoria - dunque censurabile ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc - proprio in re lazione alle prov e valutate dai giudici. 
Nella sentenza impugnata si rinverrebbe l'ulteriore contraddizione laddove la tesi dell 'occupazione da parte d ella Nap oletano si fonderebbe sulle dichiarazioni di un testimone, ovvero il portiere ### che, seppur confermando la detenzione dei beni da parte di ### affermava di aver visto alcune rare volte - quando i coniugi ### vivevano nel palazzo - l'odierna ricorrente recarsi al locale cantina. Tuttavia, gli stessi ### nella sentenza rappresentano che lo stesso testimone ### sarebbe inattendibile. 
Il moti vo è inammissibi le perché la ricorrente non indica le argomentazioni specifiche che si ritengono contraddittorie, in una sentenza di 25 pagine che si occupa di due procedimenti riuniti, dovendosi rilevare che la mera critica alla decisione di per sé non consente di identificar e i passaggi moti vazionali censurati specificamente. 
Il ric orso per cassazione deve, a pena di inammissibi lità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specifici tà, della completezza e della rifer ibili tà alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, numero 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici 8 di 17 della fattispecie o con l'interpre tazione del le stesse forni ta dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1, 19/10/2006, n. 22499, Rv. 592250 - 01). 
Infine, con il secondo profilo dedotto (censura in ordine alla valenza dei mezzi di prova espletati) parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazi oni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel co rso dei precedenti gradi del procedimento, co sì strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibil ità maggiore o minore di questa o di q uella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espre sse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Il motivo in parte qua si colloca al di fuori delle modalità di deduzione del vizio di violazi one degli artt. 115 e 116 c.p.c., siccome indica te a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016 e ribadite, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. 
Quanto al vizio di omesso esame non si rinviene alcu na individuazione del fatto omesso nei termini indicati dalle note sentenze delle ### nn. 8053 e 8054 del 2014. 
Con il terzo motivo si deduce la violazi one e falsa applicazione dell'art. 437 cpc; nel primo grado di giudizio D'### aveva domandato un risarcimento del danno che sarebbe derivato dal mancato utilizzo 9 di 17 del box e della cantina “sui 1.350 € mensili”. D'### però, secondo il Tribunale non provava il presunto valore di locazione degli immobili di cui si tratta e le richieste di locazione del box e della cantina, ovvero il lucro cessante. 
Con la successiva impugnazione la difesa di D'### non avendo dimostrato eventuali danni subiti, nelle conclusioni, proponeva una domanda nuova chiedendo “un indennizzo secondo equità a carico della convenuta ### per la sua detenzione senza titolo”. 
Tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale. 
Il motivo è inammissibile in quanto deduce la doglianza in modo inidoneo ed essa appar e comu nque anche nuova, p erché già preclusa. 
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la qu estione (Cass. Sez. 3 -, Or dinanza 27568 del 21/11/2017, Rv. 646645 - 01). 
Nel caso di specie avrebbe dovuto trascrivere i passaggi essenziali della comparsa di costituzione in appello, del ricorso originario e le relative conclusioni proposte da D'### in primo grado e nel giudizio di appello (testo dell'atto di impugnazione e conclusioni). 
A prescindere da ciò, era onere della ricorrente dedurre nel grado la pretesa novit à della domanda rispetto a quella originariamente proposta e ciò entro il termine di deposito delle note conclusive trattandosi di una ipotetica questione rilevabile d'ufficio dal giudice di appello fino alla decisione. 10 di 17 Poiché parte ricorrente non ha ottemperato a ciò, ha causato la nullità ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c. e non può farla valere in sede ###essendo la questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 21381 del 2018). 
Con il quarto moti vo si deduce la violazione e falsa appli cazione dell'art. 2041 cc e 112 cpc; secondo parte ricorrente le risultanze processuali non dimostrerebbero un arricchimento della ### ai danni di D'### in quanto sarebbe stato il ### a detenere, sino all'anno 2016, i locali corrispondendo somme in nero fino al momento del rilascio.  ###. 2041 c.c. non sarebbe applicabile per mancanza del presupposto dell'arricchiment o, giacché le testimonianze re se in primo grado dim ostrerebb ero che, dopo il 2016, i locali non sarebbero più stati utilizzati nemmeno dal ### e che, quindi, costui nessun vantaggio avrebbe avuto da quei locali. Mancherebbe, quindi, il presupposto dell'arricchimento da parte sia di ### che del ### Il motivo è inammissibile. 
Quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c., che si prospetta nel senso che la controparte non avrebbe esercitato un'azione ex art. 2041 c.c., si rileva la censura non coglie la ratio decidendi, dato che la Corte di merito non ha accolto l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., ma ha ravvisato un ingiustificato rifiuto della conduttrice di restituire l'immobile e quindi un suo comportamento illecito. 
Il rifer imento all'art. 2041 c.c., pertanto, non è stato fatto per qualificare la domanda, ma solo per individuare il danno, che si fa coincidere con l'irripetibilità della prestazione concernent e il godimento del bene. Tanto re nde manifestamen te priva di fondamento - al di là della postulazione sulla base di un a sollecitazione a rivalutare questioni di fatto, tra l'altro indicar e genericamente - la violazione di detta norma. 11 di 17 Per il resto, infatti, le censure, nella sostanza, si traducono in una critica alla valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale sostenendo che sarebbe stato il ### e non la odierna ricorrente a detenere i locali e che nessuno dei coniugi, al momento del rilascio dell'abitazione occupava più i locali box e cantinola. 
Il motivo si risolve in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, di fatti, lu ngi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica in dicazione delle affermazioni in diritto contenu te nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme re golatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze p rocedimentali così come accertare e ricostruite dal la Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tu tto irricevibili , volt a che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili ), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenu to ad affrontar e e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confut are qualsiasi dedu zione difensiva. 
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 cc, 115 e 116 cpc, nonché vizio di motivazione per aver male esercitato il proprio pruden te apprezzamento; in relazio ne all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. ed all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc. 12 di 17 Il giudice di appello non avrebbe potuto operare una valutazione equitativa del danno, che non ha natura sosti tutiva rispetto all e carenze o decadenze istrut torie. Non sussisterebbe l' ipotesi di impossibilità oggettiva di quantificare il danno. 
Inoltre, nel secondo grado di giudizio il ricorrente non avrebbe più fatto riferimento all'ipotetico danno subito “p er 1350 € mensili”, come invece ritenuto erroneamente dai giudici e non avrebbe fornito indicazioni su come determinare il pregiudizio subito. 
Il motivo è infondato. 
La Corte territoriale ha correttamente affermato che il pregiudizio subito può “ritenersi, in via presuntiva, che, per la durata consistente dell'occupazione, dalla data anzidetta a qu ella della presente decisione, e per la natura e l'ubicazione del box, ma non anche della cantinola (tenuto conto della modesta estensione di questa, di soli 4 mq., come si evince dai dati catastali riportati nel contratto di locazione, e, quindi, della sua ridotta utilità), per la notoria appetibilità di tale tipo di cespite nel mercato del le locazioni immobiliari nelle zone centrali della città di Napoli, ottenutane la restituzione il d'### avre bbe sicuramente mess o a reddito il suo garage, co me da lui stesso puntualm ente allegato: ciò sul presupposto che il danno da occupaz ione sine titulo, in qu anto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ferma la necessità che sia allegata l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. 14268/21, Cass. 26331/21)”. 
Ha ra gionevolmente escluso alcuni parametri di liqui dazione (“quanto alla misura del ris arcimento del dan no, non può fars i riferimento al canone di € 1.400,00 previsto nel contratto di locazione, che ictu oc uli non pare rispond ente all'effettivo va lore locativo dei cespiti, ma stabilito nell'ambito di un più ampio assetto d'interessi”) ritenendo, condivisibilmente, di poter fare riferimento al valore locativo desumibi le dalle cosid dette quotazioni ### 13 di 17 gratuitamente consultabili sul sito www.agenziaentrate.it, “quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili ex art. 115, comma 2°, c.p.c. come strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, e che, se idonee a condurre a indicazioni di valori di larga massima (Cass. 25707/15, Cass. 19421/19), appaiono, nel caso in esame, in grado di fornire un criterio di determinazione del danno più realistico rispetto alle ipotesi formulate dalla parte appellante”. 
La sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. ### del 2022, secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, in tema di valutazione equitativa “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. 
Sotto tale profilo la Corte territoriale ha tenuto conto che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato”.  ### oni ### hanno evidenziato che “a fronte del la specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il cr iterio di normali tà che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialment e più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”. 14 di 17 Sotto tale profilo si deve ritenere che i giudici di merito hanno fatto sostanziale applicazione del criterio di liqu idazione corretto affermato dalle ### ritendendo, in buon sostanza, che la ### non avesse s ollevato pa rticolari contestazioni sulla possibilità di impiego dell'immobile tramite locazione a terzi. 
Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa appli cazione dell'art. 346 cpc, nonché dell'art. 2697 cc con riguardo al difetto dell'onere della prova in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc.  ### parte ricorrente nel gi udizio di appello che seg ue il rito lavoro doveva trovare applicazione la norma di cui all'art. 346 cpc secondo il qu ale “Le domande e le eccezioni non ac colte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”. 
Conseguentemente, la richiesta risarcitoria di D'### quantificata “sui 1350 €” mensili non accolta nel primo grado e non riproposta nel secondo - dal momento in cui il ricorre nte ha chiesto con l'atto introduttivo un indennizzo secondo equità - avrebbe dovuto essere considerata rinunciata. Al contrario, quella quantificazione è stata considerata errata e per la determinazione del danno la Corte territoriale ha fatto riferimento ai valori medi ### Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente non evidenzia quale sarebbe l' interesse e quindi l'utilita processuale derivante dall'accoglimento del motivo, giacché secondo la stess a prospettazione della ricorrente, la Corte terri toriale non avrebbe esaminato il parametro risarcitorio offerto dal D'### per utilizzare un differente criterio di liquidazione del danno. 
Sotto alt ro profilo la scelta del criterio li quidat orio individuato in concreto dalla C orte territor iale non è sindacabile in sede di legittimità, perché congruamente argomentata così com e evidenziato nel motivo precedente. 
Inoltre, lo si rileva ad abundantiam, la pretesa violazione dell'art.  346 c.p.c. appare mal motivata, dato che la richiesta di liquidazione 15 di 17 secondo equità non si potrebbe di per sé idonea ad integrare rinuncia alla sua identificazione con la somma prima indicata. 
Con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 comma secondo cpc. con riguardo alla determinazione del danno in base ai valori medi delle quotazioni OMI in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. 
I giudici avrebbero liquidato il danno in base alle quotazioni OMI dell'### delle entrate basandosi sui valori medi e, dunque, in € 19.331,81 che, riva lutato, è pari ad € 19.987,16 oltre interessi. 
Quantificando il danno secondo i valori medi, senza che ve ne fosse una precisa ragione, l'importo è risultato sproporzionato ed ingiusto. 
La Corte d'appello, tra l'altro , avrebbe dovuto considerar e la circostanza della ricezione in nero, a far data dal 2006, di somme per l'utilizzo di quei beni da parte del ### Il motivo è inammissibile. 
La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esper ienza, o sia fond ata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. ### del 03/11/2021). 
Nel caso di specie la censura riguarda il presupposto di applicabilità della valutazion e equitativa del pregiudizio, sulla base della argomentazione secondo cui l'art. 1223 c.c. sarebbe applicabile solo nel caso di impossibilità oggettiva di pervenire ad una quantificazione del danno. Al contrario, nel caso di specie l'originario ricorrente non avrebbe dimostrato alcunché in violazione dell'art.  2697 cc. 16 di 17 Il motivo, dedotto in questi termini è inammissibile, per quanto già detto. Infatti , la ricorrente mette in questione esclusivamente la valutazione delle prove, senza poter dimostrare inco ngruenze od illogicità della motivazione. 
Il ricorre nte per cassazione non può rimetter e in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è so ttratto al sindacato di leg ittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riser vato di in dividuare le fo nti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegl iere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. ###, Rv. 669412 - 01). 
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Va dato atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al p agamento delle spese del giud izio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 1500 per 17 di 17 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di Consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione in data 13 maggio 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Positano Gabriele

M
3

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9113/2025 del 13-10-2025

... Tuttavia, questa scadenza dev'essere coordinata con la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc, che riguarda il diritto del conduttore a richiedere il rimborso delle somme indebitamente versate. Il diritto di richiedere il rimborso può essere esercitato a partire dal momento in cui avviene il pagamento, e la prescrizione potrebbe verificarsi prima della fine del rapporto di locazione. Questo problema è stato risolto dalla Cassazione che ha stabilito che il conduttore può richiedere il rimborso delle somme in eccesso anche dopo sei mesi dalla liberazione dell'immobile, ma solo per le somme non ancora prescritte (Cass. 2829/2014). Né può ritenersi sussistente alcuna nullità per il fatto che il contratto risalente al 1975 sia stato stipulato in forma verbale , essendo tale forma ammissibile per i contratti antecedenti alla legge 431/98. Ad abundantiam va altresì evidenziato che alcuna articolazione istruttoria è stata effettuata dalla parte attrice che non ha provveduto a depositare memorie ex articolo 171 ter cpc volte a dimostrare l'interruzione della prescrizione o il fatto che negli anni dal 1975 al 2009 epoca della stipula del contratto di locazione in atti vi sia stato (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 14160/2023 tra ### e ### All'udienza del 13/10/2025 alle ore 9.52 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. ### e per ### l'avv. ### . I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti . Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr ###. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### ai sensi dell'art. 281 sexies e 429 cpc nella causa iscritta al N 14160/2023 R. 
Gen.Aff.Cont decisa con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'udienza del 13.10.2025 TRA ### nata a ### (### il ### elettivamente domiciliata in ####, alla via ### 56, presso lo studio dell'Avv. ### za, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -### - E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n. 31, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.  -### - ### Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni (cod. 144999) Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, l'attrice in epigrafe indicata, conveniva in giudizio, ### chiedendone la condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 25.000,00, quale ripetizione di indebito pari alla differenza tra i canoni effettivamente versati e dovuti per legge in forza di contratti di locazione ad uso abitativo . 
All'uopo esponeva: che era stata coniugata con il sig. ### nato a #### il ### e di essere vedovo ; che era con il coniuge residente dal 1974 nell'immobile di proprietà della sig.ra Gaglione ### ubicato in ### a ### alla via G. ### n. 9 (ex via ###, riportato al ### del Comune di ### a ### al foglio 3, part.  895, sub. 22; che aveva abitato l'immobile de quo dal 1975 al 2008 senza alcun contratto di locazione scritto; che il primo contratto scritto stipulato tra le parti nell'anno 2009.  che l'immobile era stato rilasciato a seguito di scadenza intervenuta il ### che dal 1975 al 1985 la parte locatrice aveva rilasciato sempre ricevute di lire 100.000 (Centomila/00), benché percepisse l'importo di 150.000 lire mensili; che dal 1985 al 1988, il canone pagato era di £ 250.000 sempre , nonché di £ 300.000 dal 1989 al 1996, di £ 500.000 dal 1996 al 2001 di € 350,00 dal 2002 sino al 2009; che le ricevute rilasciate erano sempre di £ 100.000, poi divenuto, con l'avvento dell'euro di € 50,16, che, la sig.ra ### invocava il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone del contratto registrato , nel periodo ricompreso tra il ### ed il mese di dicembre 2008, e invocava la nullità contrattuale per essere il contratto stato stipulato in forma verbale per violazione dell'articolo 79 della legge 392 del 1978, quantificando l'importo dovuto per asserito versamento di somme in nero in euro 25.000,00 allegando copia delle ricevute di pagamento relative al canone ufficiale.  ### formulava le seguenti conclusioni: “- Accertare che la signora ### è stata residente ###dal 1974 presso l'immobile di cui all'atto di citazione quindi già antecedentemente all'acquisto da parte della signora ### dell'immobile di via ### gia' via ### ; -accertare che la signora ### insieme al marito ### dal 1975, anno dell'acquisto dell'immobile da parte della signora ### e fino al 2022 ( fino alla sua scomparsa per il signor ### hanno abitato presso l'immobile della locatrice (…); -accertare che solo nell'anno 2009 si è provveduto alla stipula di regolare contratto di locazione sulla richiesta , non più procrastinabile, della parte conduttrice ; -accertare che le somme indicate sulle ricevute di pagamento fossero non reali indicando somme di valore inferiore ai soli fini formali perché non in essere un regolare contratto di locazione ; -accertare il valore delle somme regolarmente pagate dalla famiglia ### alla signora ### e, sulla scorta delle effettive somme versate , condannare la convenuta alla restituzione delle somme eccedenti che si convengono in euro 25.000 ; -in via sussidiaria da alternativa qualora il preg.mo giudice non giudichi provata l'entità delle somme richieste voglia inviare gli atti all'### delle entrate per la verifica e l'accertamento delle somme dovute dalla parte convenuta all'agenzia stessa Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: 1) Mancato rispetto del termine a comparire, ex art. 163 bis cpc.  2) Improcedibilità della domanda per tardiva costituzione di parte attrice.  3) Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.  4) Difetto di legittimazione attiva di parte attrice; 5) Decadenza dell'azione per non aver rispettato il termine dell'articolo 79 legge 392 del 78 e articolo 13 legge 431 98 e prescrizione del diritto alla ripetizione 6) ### della domanda.  ### avanzava domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni di locazione dei mesi di novembre e dicembre 2022, per un importo pari ad € 1.200,00, nonché, domanda di risarcimento danni per le modificazioni non assentite rinvenute all'interno dell'appartamento. 
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 163 bis c.p.c. nella parte in cui non è stato fissato un termine idoneo a comparire per il convenuto, e per l'effetto provvedere alla remissione in termini della sig.ra ### mediante fissazione di una nuova udienza di comparizione così come previsto dall'art. 171 bis, comma 2 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 165 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare la cancellazione dal ruolo della presente vertenza; 3) ### in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia locatizia, e per l'effetto ordinare la cancellazione dal ruolo della presente vertenza, per le motivazioni di cui alla parte motiva del presente atto; 4) ### pre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### per le motivazioni ampiamente discettate nella presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, dichiarare la conseguente decadenza della stessa dell'azione a causa del mancato rispetto del termine di cui all'art. 79 Legge 392 del 1978 e dell'art. 13 della ### 431 del 1998, con conseguente prescrizione dell'eventuale diritto alla ripetizione delle somme versate; 5) ### in via preliminare, accertare e/o dichiarare l'inammissibilità della domanda per non essere stata presentata nelle forme del rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. e per l'effetto dichiarare la conseguente decadenza della stessa dell'azione a causa del mancato rispetto del termine di cui all'art. 79 ### 392 del 1978 e dell'art. 13 della ### 431 del 1998, con conseguente prescrizione dell'eventuale diritto alla ripetizione delle somme versate, atteso che la lite non era pendete alla data del 05/06/2023, termine ultimo per la sua presentazione; 6) Nel merito accertare e/o dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per le motivazioni di cui al punto n. 6 delle motivazioni in diritto della presente comparsa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice; 7) In via riconvenzionale, condannare la sig.ra ### al pagamento dell'importo di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre interessi legali, dalle singole scadenze, fino all'effettivo soddisfo, a titolo di canone di locazione dovuto per le mensilità di novembre 2022 e dicembre 2022, così come ampiamente argomentato nel presente atto; 8) ### in via riconvenzionale, accertare e/o dichiarare la responsabilità della sig.ra ### nell'aver modificato, senza alcun consenso, l'appartamento di proprietà della sig.ra ### eliminando uno dei due vani WC, nonché accertare e/o dichiarare la responsabilità della stessa per cattiva gestione del bene locato vista la presenza di numerosi danni alle pareti ed alle soffitte, così come accertato dall'elaborato peritale redatto dall'#### e, per l'effetto, condannare la stessa sig.ra ### al pagamento dell'importo pari ad euro 29.230,83 (ventinovemiladuecentotrenta/83), così come quantificato nell'elaborato di parte, e/o nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere individuata in corso di causa; 9) ### in via riconvenzionale condannare la sig.ra ### alla refusione in favore della sig.ra ### dell'importo pari ad euro 1.000,00 (mille/00), versato da quest'ultima all'#### quale onorario per la redazione della perizia di parte; 10) Con condanna di parte attrice al pagamento in favore della controparte delle spese legali oltre oneri accessori, CPA e spese forfetarie al 15%, con attribuzione e distrazione in favore dell'avv. ### per l'anticipo fattone”.  ### presentava domanda di mediazione innanzi all'organismo ### il quale si concludeva con il verbale negativo del 27.11.2023, per mancata comparizione della convenuta. 
La convenuta presentava domanda di mediazione innanzi all'organismo ### LEX, il quale si concludeva con il verbale negativo del 28.11.2023, per mancata comparizione dell'attrice.   All'udienza del 24.01.2024, il Giudice formulava alle parti proposta, ex art. 185 bis cpc, la quale aveva esito negativo. 
Il Giudice ritenuta la causa di natura meramente documentale e matura per essere decisa, senza bisogno di ulteriori mezzi di prova, rinviava all'udienza del 13.10.2025 per lettura del dispositivo. 
Indi la causa viene decisa, ex art. 429 cpc, all'udienza del 13.10.2025.  ******************** 
La domanda principale e quella riconvenzionale sono procedibili. 
Risultano esperiti, invero, due tentativi di conciliazione (uno da parte di ### uno da parte di ### ed i due procedimenti si sono conclusi con esito negativo per mancata comparizione delle parti , anche se solo parte attrice era tenuta ad esperire la mediazione (cfr ###. U - , Sentenza n. 3452 del 07/02/2024). 
Di qui la procedibilità della domanda principale e riconvenzionale al vaglio di questo Tribunale. 
Nel merito, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate. 
È noto che sulle sorti della pattuizione di un canone di locazione in parte non denunciato al fisco si sono avuti nel tempo vari interventi normativi e giurisprudenziali. Oggetto di esame è quel fenomeno particolarmente diffuso, ed al quale il legislatore ha inteso porre rimedio, di esporre al fisco un contratto regolarmente siglato e registrato, ma riportante un canone di locazione fittiziamente più basso ed avente a latere un accordo per il pagamento di un canone maggiore, sia che questo ulteriore accordo venga espresso con ulteriore contratto di locazione identico al primo (salvo riportare un maggior canone), sia che consista in una semplice dichiarazione dissimulatoria, ovvero in un patto orale collaterale. Sulla sorte della pattuizione di un maggior canone di locazione extra contratto registrato, è intervenuta la Suprema Corte (sezioni ### del 17.09.2015 18213), in tema di locazioni ad uso abitativo, affermando che, ai sensi dell'art. 13, comma 1,della legge 431/98, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità (non sanabile, con eventuale registrazione tardiva), con conseguente titolo del conduttore a chiedere ed ottenere la restituzione di tutte le somme pagate in eccesso. 
Ribadita l'unità strutturale del procedimento simulatorio cui fa da complemento la funzione interpretativo - probatoria della controdichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola predicativa di un canone di locazione maggiore, previsto nell'accordo dissimulato, (a prescindere dalla forma di quest'ultimo e dalla sua eventuale registrazione) sia affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c, per violazione di una norma imperativa (obbligo tributario elevato a rango di norma imperativa), pur sottolineando la validità del contratto di locazione regolarmente registrato. Proprio in quanto radicalmente nulla, tale clausola non potrà spiegare effetti neanche in ipotesi di registrazione tardiva della controdichiarazione. Il principio di diritto affermato supera, dunque, l'orientamento assunto dalla Cassazione 27.10.2003 n. 16089, che aveva escluso la riconducibilità della simulazione parziale del contratto di locazione, relativa alla misura del canone, all'art. 13 della citata legge, sul presupposto che la disposizione in esame dovesse riferirsi al solo caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venisse pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.  ### della Corte di cassazione, con sentenza n. 23601 del 9.10.17, in ipotesi di locazioni ad uso diverso, hanno confermato quanto statuito per l'uso abitativo. In particolare, viene affermato che “(…)Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente (…)E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione(…)”. 
Ne deriva che è nullo il solo patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione. E, invero, le ### muovono dal principio secondo cui nel diverso caso del procedimento simulatorio si è di fronte a un patto con finalità elusiva ed evasiva della normativa tributaria, affetto da un vizio genetico attinente alla sua causa concreta, volta, appunto, a perseguire uno scopo pratico illecito. Di più, accedendo alla tesi che considera la norma tributaria alla stregua di norma imperativa (cf. Corte Cost., n. 420/2007), il contratto dissimulato risulta intrinsecamente nullo, non solo perché è stato violato l'obbligo di registrazione, ma anche perché presenta una causa illecita per contrarietà a norma imperativa, ex art. 1418 c.c. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di nullità insanabile ai sensi dell'art. 1423 c.c., atteso che una tardiva registrazione non è certo idonea a sanare l'illiceità della causa, che è un vizio genetico. A sostegno di questa conclusione, le Sezioni ### invocano, oltre al principio di diritto affermato dalle ### del 2015, anche il dato testuale dell'art. 79 della legge n. 392/1978 della legge sull'equo canone. 
In materia di locazione ad uso abitativo, il principio è stato ribadito alla luce del disposto dell'art. 13, I co. L. 431/1998, il quale, stabilisce la nullità di "ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato". È stato osservato come tale nullità "sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente" ( 22.8.2018, n. 20881, che richiama Cass. S.U. 17.9.2015, n. 18213): conseguentemente, l'accertata nullità determina l'obbligo del locatore di ripetere le somme indebitamente incassate. La finalità di invarianza per tutta la durata del contratto del canone originariamente convenzionalmente determinato dalle parti è stata invero perseguita dal legislatore del 1998 con l'introduzione in particolare della disposizione di cui alla citata L.  n. 431, art. 13. 
Orbene, va detto che nella fattispecie in esame si verte in materia di locazione ad uso abitativo.  ### non è a parere di questo Tribunale parte del contratto originario. 
Invero ritiene questo Tribunale che il rapporto locatizio risalente al 1975 (circostanza non contestata) sia sorto in forma verbale con il proprietario dell'epoca e ### tonio, coniuge della convenuta. ### è subentrata nel rapporto (quale conduttrice), succedendo a ### ex art 6 l 392/78 solo in data ### (data del decesso del ### . 
Tanto emerge dalle ricevute di pagamento allegate in atti le quali recano tutte il nome del ### . Anche le utenze non risultano intestate all'attrice (cfr contratto per servizio di telefonia) Né la attrice ha provato in modo alcuno ,a fronte di espressa contestazione ex art 2697 cc anche per testi la sua qualità di coconduttrice dell'immobile dal 1975 . 
Pur volendo, in astratto, ammettere la sussistenza di una pattuizione a latere occulta di un canone superiore a quello pattuito in sede di conclusione del contratto orale dalle parti, cionondimeno la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento. 
Invero, tra il 1975 ed il 2006 titolare del contratto di locazione era ### Pertanto, relativamente a tale periodo, era ### in quanto titolare del rapporto, a dover esercitare, entro sei mesi dal rilascio dell'immobile, l'azione di ripetizione dell'indebito. 
Successivamente alla morte di #### quale erede, avrebbe potuto esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito, ma avrebbe dovuto farlo entro sei mesi dal rilascio che sicuramente (rispetto al primo contratto con il ### risale al 12/11/2009, posto che in tale data ### ha sottoscritto un nuovo contratto in proprio per l'immobile in oggetto con un canone di euro 500/00 (cfr in atti). 
Quindi azione andava esercitata nei sei mesi successivi al rilascio dell'immobile, avvenuto in data ###, oppure successivamente, ma entro il ### , termine di prescrizione decennale. Ciò non è avvenuto, determinandosi la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice quale erede di ### Vero è che l'art.79, comma 2, l. 392/1978 stabilisce che il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge. 
Ciò significa che il conduttore ha sei mesi di tempo, pena la decadenza, per agire legalmente contro il locatore al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto previsto nel contratto. Tuttavia, questa scadenza dev'essere coordinata con la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc, che riguarda il diritto del conduttore a richiedere il rimborso delle somme indebitamente versate. 
Il diritto di richiedere il rimborso può essere esercitato a partire dal momento in cui avviene il pagamento, e la prescrizione potrebbe verificarsi prima della fine del rapporto di locazione. Questo problema è stato risolto dalla Cassazione che ha stabilito che il conduttore può richiedere il rimborso delle somme in eccesso anche dopo sei mesi dalla liberazione dell'immobile, ma solo per le somme non ancora prescritte (Cass. 2829/2014).   Né può ritenersi sussistente alcuna nullità per il fatto che il contratto risalente al 1975 sia stato stipulato in forma verbale , essendo tale forma ammissibile per i contratti antecedenti alla legge 431/98. 
Ad abundantiam va altresì evidenziato che alcuna articolazione istruttoria è stata effettuata dalla parte attrice che non ha provveduto a depositare memorie ex articolo 171 ter cpc volte a dimostrare l'interruzione della prescrizione o il fatto che negli anni dal 1975 al 2009 epoca della stipula del contratto di locazione in atti vi sia stato versamento di somme a nero da parte del conduttore alla parte locatrice , ha ragion per cui questo Tribunale non può neppure disporre l'invio degli atti alla ### delle entrate come richiesto. 
Venendo alla disamina delle domande riconvenzionali va accolta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2022, per un ammontare pari ad € 1.200,00. 
In tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001). 
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la documentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazione registrato).  ### invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei suddetti canoni. 
Va per l'effetto pronunciata condanna di ### al pagamento di in favore di ### di € 1.200,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.   Va rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni a causa asserite modificazioni non assentite ed all'interno dell'appartamento ### agli atti non vi è un verbale di immissione nel possesso dell'immobile, che certifichi le condizioni dello stesso all'inizio del rapporto di locazione, ne' la parte attrice ha documentato con fotografie o ha richiesto di provare a mezzo testi quali fossero le condizioni dell'immobile nel 2009 essendo fatto pacifico che non vi è stata soluzione di continuità tra il contratto già in essere con il defunto ### ed il nuovo contratto intercorso con ### Ragion per cui non è possibile effettuare una comparazione tra la situazione dell'immobile al momento della stipula del contratto del 2009 e quella sussistente al momento del rilascio dello stesso. Nel contratto di locazione non vi è, neppure, menzione della situazione dell'appartamento al momento della sottoscrizione del contratto. Per cui non vi sono elementi che consentano di stabilire se la conduttrice abbia effettuato modificazioni non consentite all'interno dell'appartamento. 
Le fotografie allegate alla perizia di parte depositata evidenziano uno stato assolutamente normale per un immobile locato dal 1975 e nel medesimo verbale di rilascio non risultano essere specificati eventuali anomalie dell'immobile all'atto della riconsegna. 
Inoltre le fotografie allegate alla CTP sono sicuramente successive al rilascio dell'immobile e come tali non sono idonee di per sé a provare una condizione dell'immobile non conforme all'ordinaria vetustà locatizia.   Né risulta provato che sia stata la ### dopo il 2009 ad eliminare uno dei due servizi igienici, rappresentati in catasto, a favore dell'adiacente cucina, incrementando la superficie di quest'ultimo. Non appare pertanto corretto richiedere alla conduttrice la demolizione pavimento e del massetto nell'attuale cucina. dei rivestimenti , la realizzazione di nuova tramezzatura e di nuovi rivestimenti e di nuovi impianti perché si tratta di opere di straordinaria manutenzione a cui era tenuta la parte locatrice eventualmente in costanza di locazione e non di certo la conduttrice che ha fatto un uso dell'immobile come le è stato consegnato nell'anno 2009 quando già c'era stato un precedente inquilino (il ###.   Le spese di lite e mediazione vanno compensate per metà per il limitato accoglimento della domanda riconvenzionale ; per la residua metà seguono la soccombenza di ### e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, del D.M. 37/2018 e del DM 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte entro il valore riconosciuto in sentenza entro euro 5.200/00 con distrazione in favore del procuratore anticipatario. 
Rilevato che solo l'attrice era tenuta a mediazione (cr ###. U n. 3452 del 07/02/2024) e che ### non ha partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stata convocata (vedasi verbale del 27/11/2023) ella va condannata al versamento all'### della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art 12 bis D.lgs. 28/2010 La cancelleria provvederà alla riscossione.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Rigetta le domande avanzata da ### 2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna #### per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di ### di € 1.200,00 per canoni di novembre e dicembre 2022 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; 3) Rigetta le residue domande riconvenzionali ; 4) Compensa per metà le spese di lite mediazione e condanna #### al pagamento, in favore di ### della residua metà che si liquidano in € 1.726/00 per compensi professionali ed € 150/00 per spese, oltre spese generali al 15%, Iva e ### se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. ### antistatario; 5) ### al versamento all'### della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art 12 bis D.lgs. 28/2010 mandando la cancelleria per la riscossione. 
Così deciso in Napoli, il ### 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 14160/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Renata

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