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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2387/2025 del 11-12-2025

... POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente ### causa iscritta al n. 2031/23 RG avente ad ### differenze retributive vertente TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### E ### S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### NONCHE' INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### E ### Con ricorso del 13.4.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente dal 4.3.13 al 31.7.22 formalmente inquadrata nel livello I del ### di categoria (###, con contratto a tempo indeterminato full-time e che, a dispetto del formale inquadramento, aveva sempre osservato orario di gran lunga superiore (come indicato in ricorso) ed espletato mansioni superiori riconducibili al livello 3 del medesimo ### in quanto operaio specializzato, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte a titolo di tfr ricalcolato in ragione del superiore livello e delle maggiori ore di lavoro espletate, lavoro straordinario, notturno, indennità sostitutiva (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NOLA ### E ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente ### causa iscritta al n. 2031/23 RG avente ad ### differenze retributive vertente TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### E ### S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### NONCHE' INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### E ### Con ricorso del 13.4.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente dal 4.3.13 al 31.7.22 formalmente inquadrata nel livello I del ### di categoria (###, con contratto a tempo indeterminato full-time e che, a dispetto del formale inquadramento, aveva sempre osservato orario di gran lunga superiore (come indicato in ricorso) ed espletato mansioni superiori riconducibili al livello 3 del medesimo ### in quanto operaio specializzato, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte a titolo di tfr ricalcolato in ragione del superiore livello e delle maggiori ore di lavoro espletate, lavoro straordinario, notturno, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, 13° mensilità e indennità di malattia, per il complessivo importo di €. 100.617,84, oltre accessori. 
Chiedeva, infine, condannarsi la resistente alla conseguente regolarizzazione contributiva. 
Parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### in quanto litisconsorte necessario, si costituiva l'### come da memoria in atti. 
Escussi i testi ammessi ed acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza. 
Invero, le rivendicazioni di parte istante afferenti al superiore livello di inquadramento e all'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Nessuno dei testi escussi, sia quelli addotti da parte istante che quelli addotti da parte resistente (in gran parte comuni), ha confermato le circostanze al riguardo dedotte in ricorso. 
Segnatamente, il teste ### addotto da parte istante, ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019 con mansioni di caposquadra. Conosco pertanto il ricorrente in quanto mio collega. Preciso che non sempre lavorava nella squadra da me diretta, c'erano diverse squadre e diversi cantieri su cui si lavorava. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me era semplice manovale, ovvero dava una mano agli operai specializzati per le pitturazioni, stuccatura e lavori di muratura in genere. ### cominciai a lavorare per la convenuta si lavorava dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00; da un paio di anni invece lavoriamo dalle 7,30 alle 16,30, con un'ora di pausa, sempre dal lunedì al venerdì. Quindi osserviamo sempre le 40 ore settimanali. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me osservava certamente lo stesso orario. ### che il furgone da noi utilizzato sui cantieri è un normale furgone non camion, per il quale dunque non ci vuole patente speciale. Lo guidiamo un po' tutti, all'occorrenza. 
Non vi era un addetto specifico a guidare tale furgone. ### manovale, svolgeva anche lavori di pitturazione all'occorrenza. Tutti facevamo un po' tutto sui cantieri. E' stato impiegato su carrelli elevatori per attività di demolizione insieme ad altri operai. Partecipava anche alle attività di posa in opera delle piastrelle e pavimenti. Dipendeva sempre dalle lavorazioni che occorreva fare. ### tutto avrà lavorato in squadra con me al massimo 4 mesi. A volte capitava infatti che anche per un mese o più non lavorassimo insieme e che lavorassimo in squadra un paio di giorni in una settimana. Dipendeva, insomma. ### ricorrente ha lavorato in squadra con me presso il cantiere ### di ### alla ### a ### poi a Cassino”. 
Va dato atto, preliminarmente, che -in sede di escussioneil giudicante ha ritenuto di non ammettere l'istanza del procuratore di parte ricorrente di sottoporre al teste la domanda “il ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica?” in quanto trattasi di circostanza del tutto genericamente dedotta in ricorso, laddove al capo 6 delle istanze istruttorie si deduce “spesso ha lavorato anche il sabato”, senza alcuna puntualizzazione delle volte in cui ciò sia effettivamente avvenuto. La genericità della deduzione in ricorso su tale circostanza ha reso inammissibile la annessa istanza istruttoria sul punto. 
Del pari, deve ritenersi inammissibile il capo 7 delle istanze istruttorie per genericità, essendo omessa la puntuale indicazione dei periodi di Cig ai quali si allude. 
Tanto premesso e chiarito, il teste escusso ha dichiarato che il ricorrente fosse mero manovale, non già operaio qualificato o specializzato come preteso in ricorso, ed osservava orario ordinario di 40 ore settimanali. 
Analogamente, il teste ### (comune ad entrambe le parti) ha riferito: “### dipendente della convenuta dall'agosto 2018 con mansioni di geometra quindi giro per i vari cantieri per monitorare le lavorazioni. Il ricorrente era già dipendente della convenuta quando io ho cominciato a lavorare. ### ricorrente era operaio comune, ovvero eseguiva le lavorazioni che gli venivano indicate dal capocantiere. ### manovale, quindi dava una mano al caposquadra o altri operai in base alle indicazioni che gli davano. ### lavori sui cantieri erano vari, a volte si eseguivano ristrutturazioni, altre volte scavi, quindi dipendeva. ### che il ricorrente è stato impiegato su diversi cantieri ### (Cassino o ###, ma anche ####'orario di lavoro fissato dalla resistente sui cantieri era fisso per tutti, ovvero dalle 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00. ###ò capitare però a volte che l'orario sia fissato dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa. Ciò dipende dal tipo di cantiere. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato su carrello elevatore. Trattasi del cosiddetto muletto che viene utilizzato per spostare materiale edile nel cantiere e quindi guidato solo da operai specializzati. ### piattaforma è un mezzo d'opera che si solleva, ha un braccio semimovente e sul mezzo c'è un cesto dove si colloca l'operaio. Di regola quello specializzato guida il mezzo e l'altro dà una mano in quota. Preciso però che tali mezzi vengono di rado utilizzati nei cantieri. Ho visto lavorare il ricorrente quando si utilizzava questo mezzo, ma di regola era giù a seguire la lavorazione in quota eseguita da altri operai. Non so se abbia invece mai lavorato nel cestello in quota. ### mi risulta che il ricorrente guidasse dei camion aziendali. ### quel che ricordo, il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per dimissioni. ### ricorrente non si è mai occupato di spostare travi e montaggi.” In senso analogo, il teste ### (addotto da parte istante) ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019. Preciso che il mio rapporto cessò a marzo 2022 ma fui riassunto a giugno 2022 e vi lavoro tuttora. Non ho contenzioso con la società. ### operaio comune, ovvero sul cantiere tutti fanno un po' tutto. ### ricorrente ha talvolta lavorato in squadra con me e ricordo che svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero operaio comune. ### regola viene il geometra sul cantiere a darci le direttive sui lavori da svolgere e noi li eseguiamo. ### un periodo abbiamo lavorato dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Ora invece osserviamo orario dalle 7,30 alle 16,30 sempre con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. 
Questo è l'orario che si osserva su tutti i cantieri. ### ci siamo mai occupati, sui cantieri, di posa in opera delle piastrelle o pavimenti perché c'è il piastrellista che vi provvede, ovvero #### cantieri è capitato di procedere ad attività di demolizione. ### caso di lavori all'interno di appartamenti non si usano carrelli e piattaforme. ### mi è mai capitato di aver lavorato con il ricorrente utilizzando carrelli o piattaforme. ### lavorato insieme al ricorrente sul cantiere ### di ### e ### a #### e il ricorrente, in quanto manovali, ci occupavamo di prendere il materiale e trasportarlo sul cantiere con la carriola e davamo una mano per i vari lavori che si dovevano eseguire. Non ci occupavamo noi dello smaltimento dei rifiuti. Questi venivano caricati e trasportati col furgone aziendale e poi venivano smaltiti da ditta specializzata. Il furgone lo potevano guidare un po' tutti, non vi era un addetto specifico. Non ricordo di aver visto il ricorrente alla guida del furgone. ### ricorrente non è mai stato caposquadra. Di regola era il geometra a darci direttive sui cantieri.” Ancora, la teste ### (addotta da parte resistente) ha dichiarato: “### figlia di ### che ormai non c'è più, e zia dell'attuale legale rapp.te p.t. Non sono socia della società e sono dipendente della stessa con qualifica di segretaria dal 2015. ### il ricorrente in quanto è stato dipendente della società resistente. Non lavorando io sui cantieri non ho contezza diretta delle mansioni che svolgeva il ricorrente. Da quel che mi consta l'orario di lavoro sui cantieri è dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì. ### mi occupavo io delle buste paga, mi limitavo a consegnarle. Ero io ad occuparmi dei bonifici. Essi erano conformi agli importi indicati in busta paga. ### ho mai redatto fogliettini scritti in cui si annotavano emolumenti a nero come dedotto al capo 10 del ricorso che mi viene letto. ### ho mai redatto prospettini presenza né firmato alcun prospettino di ore”. 
All'esito della udienza del 30.1.25, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta l'ammissione di un altro teste per parte. 
Orbene, dalle deposizioni dei due testi da ultimo escussi non è egualmente emersa prova degli assunti di parte istante in merito alle mansioni superiori asseritamente espletate e all'orario straordinario osservato. 
Segnatamente, il teste ### ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2.7.2020 con mansioni di tecnico di cantiere. I tecnici di cantiere in tutto sono due, io e il collega ### Giriamo, quindi, i vari cantieri. ### il ricorrente in quanto ha lavorato per la resistente come manovale, ovvero aiutava sui cantieri nei vari lavori. Preciso che io, come tecnico, davo le direttive giornaliere al capocantiere il quale poi distribuiva il lavoro tra i vari operai in squadra. SE per esempio vi era da fare lavori in muratura, ad esempio realizzare un muro, vi era l'operaio addetto a questa operazione e il ricorrente dava una mano. ### squadra avevamo operai specializzati in carpenteria, quindi il ricorrente al più dava una mano all'operaio specializzato ma non svolgeva lui lavori di carpenteria. ### cantiere in genere vi era un #### disponibile per prendere all'occorrenza dei materiali al deposito durante i lavori sul cantiere e al più il ricorrente guidava questo mezzo, come poteva capitare che lo guidasse qualunque altro operaio se se ne manifestava la necessità. Trattasi, in ogni caso, di mezzo per il quale è sufficiente la patente b. Il ricorrente non ha mai guidato mezzi meccanici aziendali, tipo escavatore, autocarri etc per i quali è necessaria patente speciale e quindi guidati da operai specializzati. ### ricorrente non si è mai occupato direttamente di posa in opera di pavimenti ma era sempre di supporto o al servizio di operai specializzati che se ne occupavano. ###'orario di lavoro sui cantieri era dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non si è mai occupato del trasporto di rifiuti e di smaltimento dei medesimi. ### regola seguivo e seguo prevalentemente il cantiere ### di ### Il ricorrente ricordo che ha lavorato anche su questo cantiere. Io di regola mi trattengo sul cantiere per l'intera giornata, ma capita spesso che mi sposti per gestire varie incombenze che attengono al cantiere. ### quando lavoro io per la resistente non mi risulta che sul cantiere da me gestito si sia mai osservato orario oltre le 17,00. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato di notte. ### cantiere le presenze degli operai sono rilevate da me o dal mio collega e registrate su supporto cartaceo da me o dal collega, senza firma del singolo operaio. ### cantieri gli operai beggiano l'accesso e l'uscita dal cantiere nei tornelli della azienda cliente.” In maniera conforme, il teste ### ha infine riferito: “### stato dipendente della convenuta fino a 2 anni fa circa. Ho lavorato per la stessa per più di dieci anni come manovratore di mezzi meccanici tipo scavatore, bobcat etc. ### il ricorrente in quanto a volte abbiamo lavorato sugli stessi cantieri. Il ricorrente non aveva una mansione specifica, ognuno faceva ciò che di volta in volta ci diceva di fare il geometra. Normalmente si lavorava sui cantieri dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa alle 12,00, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non ha mai fatto il manovratore di mezzi meccanici (me ne occupavo solo io) né l'autista di camion. Solo io guidavo i vari mezzi di cantiere ### io ricordi il ricorrente si è occupato di pitturazione ma non di carpenteria né di demolizione. Non l'ho mai visto utilizzare carrelli elevatori. Il ricorrente era operaio generico, faceva per lo più lavori comuni di muratura.”. ### dei cantieri su cui abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente è quello ### in cui occorreva fare lavori di scavo di cui mi occupavo io mentre il ricorrente si occupava di lavori di muratura. ### cantieri in cui abbiamo lavorato insieme, il ricorrente non si occupava di posa in opera di pavimenti. Di ciò si occupava il piastrellista. ### l'unico operaio che guidava i mezzi aziendali.” Nulla di puntuale dunque è emerso a conforto dell'assunto attoreo circa l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello invocato ed afferente ad operai qualificati e specializzati e circa l'osservanza di un orario superiore alle 40 ore settimanali stabilite in contratto. 
Né, a tal fine, alcun valore probatorio può attribuirsi alle foto prodotte da parte istante contestualmente al deposito dell'atto introduttivo e rispetto alle quali non v'è alcuna puntualizzazione in ricorso in ordine al luogo e tempo di esecuzione delle stesse. Del pari, alcuna efficacia probatoria può riconoscersi ai “prospettini ore lavorate”, anch'essi allegati al ricorso, atteso che trattasi di fogli manoscritti senza alcuna indicazione puntuale della data di redazione, senza sottoscrizioni e senza alcun indizio di riferibilità all'azienda convenuta. 
Pertanto, in difetto di prova puntuale e rigorosa, pacificamente incombente sull'istante, dell'espletamento di lavoro straordinario oltre che di mansioni superiori, la domanda in parte qua non può che essere respinta. 
Per completezza, si osserva che, all'esito dell'udienza del 26.6.25, il procuratore di parte ricorrente formulava la seguente istanza: “In relazione alle dichiarazioni dell'ultimo teste escusso chiede al ### sulla scorta dell'art. 210 cpc, di richiedere copia dei fogli presenza o dei badge delle aziende clienti sui cantieri ### di ### Cassino e ### per l'intero periodo lavorativo descritto in ricorso”. La scrivente, tuttavia, ha ritenuto la stessa non accoglibile innanzitutto in quanto trattasi di documentazione che parte istante avrebbe potuto acquisire autonomamente, di propria iniziativa e, in secondo luogo, in quanto genericamente formulata. 
Invero, non v'è alcuna indicazione, né in ricorso né nell'istanza formulata in udienza, dei periodi puntuali in cui l'istante avrebbe prestato servizio presso ciascuno dei cantieri dedotti e delle società destinatarie dell'ordine di esibizione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 210 cpc, 118 cpc e 94 disp. Att. Cpc, deve essere specifico nel contenuto. E' sufficiente rammentare al riguardo che ai sensi dell'art. 94 disp. Att. Cpc “### di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.”. In altri termini, l'istanza è inaccoglibile anche perché si domanda l'acquisizione di un documento non sufficientemente individuato essendo omessa l'indicazione dei periodi di servizio presso ciascun cantiere. 
Sul punto, la Suprema Corte ha peraltro osservato, sia pure in fattispecie differente, ma esprimendo un principio di diritto di carattere generale sui limiti di applicazione dell'art. 210 cpc, che “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'### delle ### benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). 
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che i poteri istruttori e officiosi del giudice non possono supplire a lacune o carenze probatorie emergenti dall'istruttoria svolta. Nel caso di specie nulla di puntuale è, invero, emerso a conforto delle tesi attoree. 
Quanto al tfr, parte istante ha dedotto il pagamento di quanto dovuto conformemente al livello di inquadramento, come da buste paga, sicchè null'altro compete a tal titolo. 
Nulla compete, altresì, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute non essendo emersa prova in ordine al mancato godimento delle stesse e non avendo comunque - a monteparte istante dedotto puntualmente in ricorso quali siano stati effettivamente i giorni di mancato godimento. 
In ordine alla tredicesima mensilità, parte istante non deduce specificamente in riferimento a quali annualità sia rivendicata né è chiaro se sia domandata solo in termini di differenza calcolata sul maggior livello e orario, sicchè la domanda va egualmente in parte qua respinta. Ad abundantiam, giova osservare che nemmeno viene quantificata nei conteggi cui si rimanda nelle conclusioni del ricorso. 
Identico discorso vale per il lavoro notturno genericamente dedotto in ricorso e giammai provato e per l'indennità di malattia indicata solo nelle conclusioni del ricorso e di cui non si comprendono le ragioni a fondamento della pretesa. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda afferente ai periodi di Cig non indicati specificamente in ricorso (il capo 7 delle istanze istruttorie è stato infatti ritenuto inammissibile in quanto genericamente formulato). 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza di parte istante. 
Spese compensate nei confronti dell'### tenuto conto della ridotta attività difensiva e del relativo intervento su disposizione del giudicante.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna parte istante al rimborso in favore della società resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 4629,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione; spese compensate nei confronti dell'### Si comunichi. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE Dr.

causa n. 2031/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizia Di Palma

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30459/2025 del 18-11-2025

... regola del mini male contributivo alle prestazioni d i lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. Deduce in p roposito la parte ricorrente che «la sent enza oggetto del presente gravame risulta meritevole di riforma, in primo luogo, per aver erroneamente applicato la disciplina del c.d. minimale contribu tivo alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo per cui è causa, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. (..) Invero, come esposto e mai contestato da controparte, gli accordi sindacali de quibus definivano la modifica, in peius ed in deroga al ### applicato dalla ### delle percentuali, in diminuzione, dei compensi da riconoscere a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una diver sa modulazione della remunerazione per la malattia breve, la c.d. carenza. Orbene, la Corte d 'Appello statuisce che la det erminazione dell'imponibile contributivo attinente alle prestazioni lavorative oggetto di causa debba essere e ffettuat a sulla base d ella disciplina stabilita dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 3 89/1989. La motivazione non può essere assolutamente condivisa, non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 18683-2024 proposto da: ### in persona del legale rappresentante ### anche in p roprio, rappresentat i e difesi dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del suo Presidente e legale rappresent ante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ### D'###### - resistenti con mandato - nonché contro ### - ### - intimata - ####.G.N.18683/2024 Ud 09/10/2025 CC avverso la senten za n. 62/2024 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 860/2020 più 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal ###. ### Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 414 c.p. c. depo sitato i n data 13 agosto 2018 le ### età ### s.c. e ### nonché ### ed ### (questi ultimi in qualità di responsabil i aziendali) imp ugnavano innanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del ### il verbale unico di accertamento e not ificazione n. 2017018416/DDL formato in data 14 dicembre 2017, verbal e con il quale l'### del ### di ### contestava la violazione della discip lina dettata dal con tratto collettivo nazionale di lavoro ap plicato in punto di maggiorazioni per lavoro straordinario, fest ivo e notturno, nonch é la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di carenza per malattia. L'### sotto diverso profilo, accertava l'errata determinazione della base imponib ile previdenziale, in violazione dell'art. 1 della legge n. 389/1989. In conseguenza l'### dispon eva la revoca degli sgravi e dei benefici contributivi riconosciuti ex art. 1, comma 118 della legge n. 190/2014, diffidando il pagamento complessivo dell'importo di € 274.722,99. ### chiedevano annullarsi il verbale di accertamento e le conseguenti sanzioni.  2. Di seguito la ### impugnava innanzi al Tribunale di ### l'avviso di addebito n. 419 2018 ### 79 000 con cui l'### - ### di ### chiedeva il pagamento della somma di € 323.361,48 per contributi non versati che traevano origine dal verbale unico di accertamento formato dall'### di 3 ### in data 14 dicembre 2017, già oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale. L'### si costitutiva in questo giudizio chiedendo il rigetto della domanda.  3. Riuniti i due procedimenti su istanza di parte, il Tribunale di ### accoglieva parzialmente i ricorsi e confermava, nel resto, la fondatezza d el verbal e di accertamento dei ril ievi ispettivi e delle conseguenti riprese contributive.  4. Avverso detta sent enza proponevano ap pello innanzi tutto la ### s.c. e ### L'### si costituiva chiedendo il rigett o dell'avverso gravame. A su a volta l'### aveva proposto autonom o atto di appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nelle parti in cui l'### era rimasto soccombente. ### s.c., ### nonché ### ed ### si costituivano in questo secondo giudizio. I due appelli venivano riuniti. Con la sentenza n. 62/ 2024, pubblicata il ###, la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, accoglieva l'appello dell'### e determinava in euro 323.361,48 la somma dovuta all'### da ### s.c. e accertava la responsabilità solidale del consorzio ### per la somma d i euro 1 85.806 ,32; rigettava l'appell o proposto dalla ### s.c. e da ### 5. Avverso detta senten za ha proposto ricorso per cassazione ### in proprio e in qualità di socio della estinta società ### s.c. articolando cinque motivi di ricorso. L'### e per essa la ### di ### dei ### (S.C.C.I.) S.p.A., si è limitata al dep osito della ### mentre l'### delle ### - ### è rimasta intimata.  6. La parte ricorrente ha depositato memorie conclusive. 4 7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 1 del d.l.  338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 e dell'art. 2070 c.c. per ave re la sentenza impugnata ritenuto applicabile la regola del mini male contributivo alle prestazioni d i lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. 
Deduce in p roposito la parte ricorrente che «la sent enza oggetto del presente gravame risulta meritevole di riforma, in primo luogo, per aver erroneamente applicato la disciplina del c.d. minimale contribu tivo alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo per cui è causa, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. (..) Invero, come esposto e mai contestato da controparte, gli accordi sindacali de quibus definivano la modifica, in peius ed in deroga al ### applicato dalla ### delle percentuali, in diminuzione, dei compensi da riconoscere a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una diver sa modulazione della remunerazione per la malattia breve, la c.d. carenza. Orbene, la Corte d 'Appello statuisce che la det erminazione dell'imponibile contributivo attinente alle prestazioni lavorative oggetto di causa debba essere e ffettuat a sulla base d ella disciplina stabilita dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 3 89/1989. La motivazione non può essere assolutamente condivisa, non potendosi e stendere alle prestazioni lavorative oggetto di accordi sindacali aziendali la regola del minimale contributivo». 5 2. Il mot ivo è infondato. La cost ante g iurisprudenza di questa Corte afferma che il minim ale contributivo come stabilito dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 si applica sulla retribuzione dovuta e non sulla retribuzione in concreto corrisposta.  2.1. Nella fattispecie non coglie nel segno il ricorso nella parte in cu i deduce che la cont ribuzione doveva essere calcolata in ragione della contrattazione aziendale perché ciò che doveva rileva re e che contin uava a rilevare era la contrattazione individuale ovvero collettiva se prevedeva una retribuzione maggiore.  2.2. In proposito si consideri quanto affermato da 26/04/2023 n. 10960: detta pronuncia dopo aver affermato l'applicabilità della regola sul minimale contributivo anche alle cooperative, specifica come ai fini del minimale contributivo debba prendersi in considerazione la retribuzione comunque dovuta in ragione della con trattazione collett iva ovvero del contratto individua le, se migliorativa, e come essa prevalga sulla minore retribuzione eventualmente in concret o corrisposta anche in ragione d i accordi stipu lati per crisi aziendali 2.2. Si consideri anch e quant o affermato da 04/12/2023, n. ###: «il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assum ere come base per il calcolo dei con tribut i di previdenza e di assistenza sociale n on può essere inferio re all'importo delle retribuzioni s tabilito da leggi, re golamen ti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sin dacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi un a retribuzione d i importo superiore a quello previsto dal contrat to collettivo. 6 Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgen te principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivame nte nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.)». Nel medesimo senso milita il principio affermato da Cass. 17/10/2023, n. 28833: la regola del cd. min imale contributiv o, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispe tto alle vice nde dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferim ento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collett iva, o dal contratto individu ale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non t rovino giustificaz ione nella legge o nel cont ratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (vd. Cass. nn. 15120 del 2019; 16859 del 2020; 23360 del 2021)».  3. Con il secondo motiv o di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338/19 89, convertito nella legge n. 389/1989, in relazione agli artt. 2116 e 13 62 c.c. per aver la sentenza impugnata applicato la regola del c.d. minimale contributivo alla fattis pecie di sospensione concordata della prestazione lavorativa. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 20 del ### 7 per i dipen den ti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica.  3.1. Il motivo è infondato, assumono rilievo le pronunce richiamate sopra sub. 2.1 e 2.2. e, in particolare, il principio affermato di recente da questa Corte con Cass. 09/06/2023, 16432: «in base ai più recenti arresti di questa Corte, non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro ch e abbian o concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolat a dalla retribuzione effet tivamente corrisposta e semmai connota ta da carat teri di predeterminabilità e oggettività, anche in fu nzione dell a possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo me desimo, quali mala ttia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. nr. 4676 del 2021 e Cass. nr. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. nr. 13650 del 2019».  4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 per avere la sentenza impugnata accertato il diritto dell'### di revocare gli sgravi contributivi pur in assenza del ### negativo e cioè senza verificare se sussistesse un ### 8 4.1. Il motivo è infondato. Si t ratta di questione già ampiamente risolta da Cass. 02/12/2 024, n. ### che afferma, citando u lteriori conformi precedenti: «valga al proposito richiamare quanto di re cente ribadito in Cass. 21378/2023: «questa Corte di legittimità, …in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (###, che la circostanza che l'### non abbia provv eduto a segnalare eventuali irregola rità ostative al rilascio del ### non determina in alcun mo do l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, …(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. ###). Deve convenirsi con il ### laddove osserva che il mero possesso del ### di per sé solo, no n può essere int eso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'### previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 117 5, cit. che qualifica il ### come condizione necessaria ma non sufficient e per fruire dei b enefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette m aterie” e restano “fermi gli altri obbl ighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali , territ oriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 9 sul pian o nazionale”. Su un pia no più generale, è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dag li enti previdenzial i in ordine alla su a gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesi mi che siano diret te alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell 'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisp onibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabili tà del d iritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice o rdinario alle d eterminazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n. ###/2022, che richiama Cass. n. 16865 del 2020)».  5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n . 388/200 0 per aver accertato la 10 sentenza impugnata la sussistenza della fattispecie di evasione contributiva. ### la parte ricorrente ricorreva, semmai, la diversa e più tenue ipotesi omissione contributiva.  5.1. Il motivo è infondato. In proposito giova richiamare il principio secondo il quale: in tema di obblighi contributivi verso le g estioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'### attraverso i modelli ###, circa i rapp orti di la voro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 20 00, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi p resumere una finalità d atoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di prova re l'assenza d'intento fraud olento ( 24/06/2022, n. 20446). Ed an cora: in tem a di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'### rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte , mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, si a rilevabile dalle denunce o regis trazioni obbligatorie ( 01/03/2017, n. 5281).  5.2. Nella fattispecie, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata all'esito di un accertamento in fatto non contestabile innanzi a questa Corte per i limiti connaturati alla funzione del giudizio di legittimità, l'ammontare dei contributi non era rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e solo in ragi one de ll'atto di accertamen to dell '### è stato possibile ricostruire la retribuzione corrisposta, quella dovuta 11 in ragione della contrattazione integrativa aziendale e quella dovuta in ragione dei contratti individuali.  6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 324 c.p.c.  per avere la pronuncia impugn ata statu ito il passaggio in giudicato dei capi della sentenza n. 174/2020 del Tribunale di ### riguardante il compu to degli sgravi contributiv i conseguenti alla trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. ### il motivo di ricorso la sentenza impugnata avrebbe errato nell'affermare il passag gio in giudicato delle statuizio ni della sentenza di primo grado in relazione ai citati passaggi e ai conseguenti recuperi contributivi e tanto perché la società aveva contestato specificamente le affermazioni del Tribunale.  6.1. Il motivo è infondato perché la Corte di Appello con affermazione esatta ha negato che le osservazioni riportate nell'appello fossero idonee a scalfire il contenuto della sentenza di primo grado. La decisione impugnata appare incensurabile perché le riprese a contribuzione operate sotto quei profili dagli ### sono corrette e sono il frutto di errori e violazioni della società che in sostan za non sono smentiti dalla parte ricorrente. Le doglianze sollevate non superano, ancora una volta, quant o già affe rmato sul punto già dall a sentenza d i primo grado.  7. In def initiva il ricorso deve essere integralmente respinto.  8. Nulla in ordine alle spese in difet to di formale costituzione dell'### P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; 12 nulla in ordine alle spese; ai sensi dell'art . 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a t itolo di contributo u nificato pari a quello previsto pe r il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.   ### (###  

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Rosetti Riccardo

M
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2228/2025 del 04-12-2025

... ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”. ###à di sala operatoria è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2022, che all'art. 107, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 come individuate dal DM (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO #### giudice del lavoro di ### Dr. A.M. D'### all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2055/25 ### e vertente ###'### cod. fisc. ###; ### cod. fisc.  ###; ### cod. fisc. ###; ### cod. fisc. ###; ### cod. fisc. ###; rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandati in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati ### e ### unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso il loro studio in ####, alla ### snc - ### E #### E #### Resistente Contumace Avente ad oggetto: riconoscimento e corresponsione nella retribuzione feriale della indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022- Anni 2020 - 2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti ricorrenti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo . 
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell'### di Dio e ### d'### impiegati in particolare presso il ### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### e distribuiti in diverse ### ; che il loro inquadramento professionale, secondo il ### del 02.11.2022, era così articolato: ### (### - #### dei ### della ##### (###, ### del ### di ### che tali inquadramenti corrispondevano alle precedenti categorie B e D del ### del 21.05.2018. Precisavano che a far data dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, a seguito delle disposizioni di servizio, avevano sempre espletato la propria attività lavorativa osservando turni su h24 (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo), sia nei giorni feriali che festivi; lamentavano tuttavia che nel computo della retribuzione feriale la resistente non aveva tenuto conto della cd. indennità giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro (in particolare della indennità di terapia intensiva e della indennità per malattie infettive) nonché della indennità denominata di “pronto soccorso”; i ricorrenti sottolineavano che le loro richieste erano legittimate da pronunce della Corte di cassazione (Cassazione - #### n. 13425/2019; Cassazione - #### n. 22401/2020; Cassazione - Sez. ### n. 14089/2021; Cassazione - #### n. 20216/2021; Cassazione - #### 18160/2023), che riprendevano l'orientamento comunitario, da ultimo consolidatosi nell'art. 7, n. 1, della ### n. 88 del 2003; tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di” 1.  accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, #### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità di pronto soccorso per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.04.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: D'### € 1.059,00; ### € 779,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3.  condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio , l'### convenuta non si costituiva . 
Acquisita documentazione , all'odierna udienza il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale ****** Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### resistente la quale , sebbene regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777) , ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601). 
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha consentito di ritenere provate le circostanze di fatto narrate in ricorso . 
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che i ricorrenti lamentano la inadeguatezza di quanto percepito a titolo di retribuzione feriale per la illegittima decurtazione, da parte dell'### , di talune indennità , che , in conformità a quanto stabilito contrattualmente , vengono corrisposte nei soli giorni di presenza in servizio dei lavoratori. 
Come accertato ,anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudicante tutti i ricorrenti , nel periodo oggetto di causa , hanno svolto la propria attività lavorativa osservando turni rotativi sulle 24 ore ed hanno perciò percepito la indennità di turno prevista dall'art. 86 , comma 3, ### del 21.5.2018 , nella misura giornaliera di € 4, 49 , confermata anche dal vigente ### del 2.11.2022 nella misura di € 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro . 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tutti i ricorrenti , inoltre , documentano di aver percepito , per ogni giornata di effettivo lavoro , la indennità per particolari condizioni di lavoro , prevista dall'art. 86 , comma 4 , ### del 21.5.2018 in € 4,13 e confermata dal ### del 2.11.2022 che , all'art. 107 , riconosce la indennità per l'operatività in particolari UO/ ### per un importo giornaliero di € 5,00 . 
Tali indennità , tuttavia , non vengono computate nella retribuzione feriale , sìcché nei giorni di assenza per ferie i lavoratori finiscono per percepire una retribuzione considerevolmente inferiore a quella che avrebbero percepito se fossero rimasti al lavoro . Essi pertanto chiedono che l'### convenuta sia condannata a pagare , per ogni giorno di ferie maturato nell'ultimo quinquennio , le indennità sopra richiamate e la domanda appare meritevole di accoglimento alla luce delle argomentazioni già espresse da altri giudizi di merito , cui questo giudicante intendere aderire , richiamandone , ex art. 118 disp.att. c.p.c. , il percorso motivazionale . 
Ritiene, in particolare, il tribunale di condividere quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -15/10/2020, 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, #### e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, ### e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza ### e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. 
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Sicchè “In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. 
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C- 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Va, in primo luogo, rilevato che le predetta indennità giornaliera e di sala operatoria risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. Per la verità , correttamente i ricorrenti hanno calcolato la retribuzione spettantegli nei periodi di ferie considerando le indennità sopra dette per i soli periodi in cui risultano effettivamente corrisposte . 
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. 
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86, co. 3, ### 2016 - 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente. ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 ### 2019 - 2021, che prevede al 2° comma “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.  ###à di sala operatoria è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2022, che all'art. 107, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie subintensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le ### di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ### del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. 
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. 
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (###/10-###, secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. 
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. 
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art.  7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). 
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. ### di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'### come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. ### indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. 
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ###/10-### con le mansioni svolte, quale infermiere professionale o ### , per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o in sala operatoria ); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### quale “### per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo ### quale “### per l'operatività in particolari UO/Servizi”. 
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.   Solo per completezza , comunque , va evidenziato che di recente la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Ord. . 17495/2025) è intervenuta anche sul punto relativo alla misura in cui il mancato riconoscimento nella retribuzione per ferie di una determinata indennità può avere effetto dissuasivo ed ha affermato che “ ben può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero , dal momento che , per il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferire potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento di tale misura ( non irrisoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ) della retribuzione che ogni mese , e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita . 
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del ### del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004; dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, ### del 2 novembre 2022 - - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. 
Conclusivamente, tenuto conto della richiesta attorea, , va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in esame per i periodi indicati in ricorso, oltre alla maggiorazione per intessi legali, o in alternativa se maggiore per rivalutazione monetaria, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020). 
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell'### convenuta nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, in solido, ai procuratori anticipatari.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di ### , in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### , così decide: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art.  107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.03.2020 al 31.12.2024, e, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 per l'effetto, condanna l'### di Dio e ### D'### , in persona del legale rapp.te p.t. , a pagare in favore di D'### € 1.059,00; ### € 779,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; b) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente ### ospedaliera , come rappresentata , al pagamento della restante parte che liquida in euro 515,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , rimborso contributo unificato per € 49,00 IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori che dichiarane averne fatto anticipo .  ### 4 dicembre 2025 Il Giudice A.M.D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 2055/2025 R.G. - Giudice/firmatari: D'Antonio Anna Maria, Crudele Lidia

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3664/2025 del 13-04-2025

... oltre gli straordinari per frequenti turni in orario notturno, per un reddito annuo da lavoro di circa 32.000,00; che la sig.ra ### non ha mai percepito alcun reddito, è nullatenente ed ha dedicato la sua vita esclusivamente alla gestione familiare ed alla crescita dei figli; chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente ed adottarsi i provvedimenti consequenziali. Si costituiva il resistente deducendo e concludendo come in atti. All'esito dell'udienza del 3.3.22- cui si perveniva a seguito di rinvio richiesto per la rappresentata prospettata difficoltà delle parti e difensore di raggiugere il Tribunale per sospensione dei trasporti marittimiil Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione sciogliendo la riserva così provvedeva: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto; 2) dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi; 3) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore ### ed alla figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ### 4) affida provvisoriamente il figlio minore ### (nato a ### - Napoli (leggi tutto)...

testo integrale

n. 16456 2021 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### 1) Dott. ### - Presidente rel 2) Dott. ### - Giudice 3) #### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16456 del ### degli ### dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.
Come da note in sostituzione di udienza: per la ricorrente: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### con declaratoria di addebito esclusivo della responsabilità al marito; 2) affidare il figlio minore ### e la figlia ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre, nella casa coniugale sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti e conseguentemente di ordinare al ### di modificare la sua residenza; 3) per quanto riguarda le modalità di visita con i figli, questa difesa chiede che il padre possa vedere i figli ### e ### due volte a settimana dalle 17 alle 20, nonché i fine settimana, a settimane alterne, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica. ### le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, i figli, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di ### con il padre ed il lunedì in ### con la madre. Nel periodo delle vacanze estive (luglio-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo complessivo di sette giorni, anche consecutivi, e tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà; 4) concedere in uso esclusivo alla sig.ra ### che la abiterà con i figli ### e ### la casa familiare sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti; 5) fissare un assegno di mantenimento a carico del sig. ### nella misura di € 1.500,00 ### mensili, di cui € 500,00 ### per la figlia ### e € 500,00 ### per il figlio ### ed € 500,00 ### per la moglie, prevedendo gli automatici aumenti ### annuali, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla ricorrente; 6) stabilire che il padre si faccia carico delle spese straordinarie riguardanti i figli ### e ### (scolastiche, mediche, tempo libero, etc.) nella misura del 100%, stante la totale impossidenza della madre; 7) autorizzare espressamente, e senza previo consenso dell'altro genitore, le autorità consiliari e di P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per l'espatrio del minore ### 8) condannare il ### alle spese ed alle competenze professionali del presente giudizio. 
Per il resistente: in accoglimento della istanza di revisione e modifica parziale dell'ordinanza ### del Dr. Sinisi dell'8 marzo 2022, rimuovere la previsione dell'obbligo, da parte del #### giovan ### di corrispondere alla ### un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili per la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ### a far data dalla sua assunzione del 29.03.2023, in considerazione del fatto che, in virtù del documentato impiego assunto, la figlia è ormai economicamente autosufficiente, disponendo la restituzione in favore del ### delle somme versate dal resistente alla ### per la figlia dal 29.03.2023; - pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del ### ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie ### con integrale rigetto del ricorso avverso e dell'avversa domanda di addebito; - disporre l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza privilegiata del minore presso il padre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore, ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente che, hanno già espressamente rappresentato di voler vivere con il padre, adottando idoneo calendario di visite della madre; - assegnare la casa coniugale di proprietà della famiglia ### ovvero del fratello del resistente, concessa in comodato, sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente; - porre a carico della sig.ra ### un assegno di mantenimento per il figlio minore ### di almeno € 400,00 mensili da versare al ### entro il giorno “5” di ogni mese; - porre a carico della sig.ra ### il contributo in misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc) per il figlio minore ### - dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito; - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, per il figlio minore ### e per la figlia ### pari ad € 1000,00 (€ 500,00 per ognuno), considerata l'esagerazione di simile istanza assolutamente sproporzionata e rispondente né alle esigenze e tenore di vita dei figli nè alle capacità economiche del resistente, ed atteso, inoltre, che i figli hanno chiesto di vivere con il padre, oltre alla documentata raggiunta autosufficienza economica della figlia ### - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, di € 500,00, per il mantenimento della ricorrente, alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua, che è autonoma ed economicamente autosufficiente e gode di propri redditi, provenienti dal proprio lavoro, di addetta alle pulizie prima presso il “###” di ### e poi presso abitazioni private e che è in grado di svolgere attività lavorativa, ed alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua; - Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento nelle indicate esagerate misure, in una ad ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in particolare rigettare a richiesta di mantenimento avanzata dalla ### - In via gradata, disporre in ogni caso l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza alternata presso entrambi i genitori, ovvero in caso di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, adottando ampio calendario di visite del padre, con pernottamento presso il padre, stabilendo per le festività, ferie, nulla di escluso; - revocare in ogni caso il mantenimento disposto in favore della figlia ### nella misura di euro 300,00 mensili, attesa la sua documentata autosufficienza economica; - In via estremamente gradata e ferma la richiesta di stabilire la residenza dei figli con il padre con assegnazione a questi della casa coniugale, ove ritenuto l'obbligo di mantenimento del figlio minore ### da parte del padre, si chiede determinarsi la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio stesso, ancorandola ai minimi tabellari, nell'ordine di 250,00 euro mensili, tenuto conto del reddito del ### e della sua necessità di provvedere ad un nuovo alloggio ed alle relative spese, oltre che del tenore di vita della famiglia e dei figli stessi, spese di trasferta, quota mutuo etc; - Rigettare ogni altra contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione; - Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione.  .  ###: il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera; vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### parte ricorrente premesso il matrimonio -trascritto in #### il ### (### n. 11, P. 2, S. A, anno 2002)- con il resistente e che dall'unione erano nati i figli in #### i figli ### ( il ###) e ### (n. il ###); che sin dall'inizio del matrimonio i coniugi vivono e risiedono con i figli nell'abitazione di proprietà del sig. ### sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4; che il sostentamento della famiglia è sempre pervenuto dal ### il quale è impiegato presso la ditta ### S.p.A. come operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, oltre gli straordinari per frequenti turni in orario notturno, per un reddito annuo da lavoro di circa 32.000,00; che la sig.ra ### non ha mai percepito alcun reddito, è nullatenente ed ha dedicato la sua vita esclusivamente alla gestione familiare ed alla crescita dei figli; chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente ed adottarsi i provvedimenti consequenziali. 
Si costituiva il resistente deducendo e concludendo come in atti. 
All'esito dell'udienza del 3.3.22- cui si perveniva a seguito di rinvio richiesto per la rappresentata prospettata difficoltà delle parti e difensore di raggiugere il Tribunale per sospensione dei trasporti marittimiil Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione sciogliendo la riserva così provvedeva: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto; 2) dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi; 3) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore ### ed alla figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ### 4) affida provvisoriamente il figlio minore ### (nato a ### - Napoli - 23.12.2007), ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, rimettendo al giudice istruttore ogni ulteriore approfondimento sulla effettiva e persistente preferenza del medesimo per il prevalente collocamento presso il padre (come da dichiarazione sottoscritta in atti del 5 maggio 2021), madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 alle 22.00 della domenica; ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; ad anni alterni, il giorno di ### o il Lunedì in ### ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio; prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore; 5) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; 6) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente non lavora, ha oltre 50 anni ed è stata affetta da grave patologia, mentre il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00/1.800,00 mensili netti); tutto ciò considerato, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 800,00 l'importo complessivo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei due figli (di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per ciascuno dei figli) oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale; tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ### Quindi rimetteva le parti innanzi al GI. 
Depositate memorie integrative ed istruttorie. 
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze. 
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro e pertanto non possono essere accolte. 
Ed invero a base della domanda la ricorrente ha lamentato tra l'altro che il resistente aveva sempre avuto atteggiamento o burbero ed aggressivo ed indisponibile al dialogo, mancato sostegno del marito in occasione di patologia oncologica per cui aveva subito intervento nel 2014, relazione extraconiugale dello stesso rappresentando che quando :”la ### comunica formalmente la volontà di separarsi dal marito nel mese di febbraio, quest'ultimo lo ha recepito come una forma di sfida che ha minato il suo potere di comando e da quel giorno non le ha fatto più trovare pace, rendendole la vita quotidiana un vero inferno, proferendole spesso frasi indicibili come “ti deve venire un tumore in testa”, rappresentando aver proposto denuncia nei confronto dello stesso. 
Il resistente ha invece rappresentato che la moglie: ”con il suo allontanamento affettivo dal marito, oltre ai danni provocati alla famiglia turbata per le calunniose denunce, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio”.   In sede di scritti conclusionali il resistente ha aggiunto di aver appreso di violazione degli obblighi di fedeltà da parte della moglie. 
Il tenore generico delle doglianze, perlopiù prive di riferimenti temporali, l'inammissibilità delle richieste istruttorie non consentono di ritenere la fondatezza delle domande non potendosi neppure valutare il necessario nesso di causalità fra le dedotte e contestate violazioni dei doveri matrimoniali e l'improseguibilità della convivenza, in disparte dell'inammissibilità degli ulteriori motivi di addebto tardivamente formulati dal resistente. 
Così le domande di addebito non possono trovare accoglimento.
Quanto ai provvedimenti relativi ai figli della coppia ### (n. il ###) e ### (n. il ###), va rilevato che la prima era già maggiorenne all'atto del deposito del ricorso pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente può essere adottato. 
Quanto al figlio ### prossimo alla maggiore età alla decisione va rilevato che non è in contestazione l'affidamento condiviso dello stessoprevisto in via preferenziale dal legislatorema solo la collocazione dello stesso, che entrambe le parti richiedono presso di sè. 
Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e viste le richieste del P.M. nell'interesse del minore non appaiono elementi che consiglino la modifica degli assetti in atto che vanno pertanto confermati. 
Innanzitutto, il permanere del figlio presso la madre risulta quello naturalmente determinatasi all'atto dell'originario allontanamento del resistente dalla casa coniugale, assetto confermato in sede presidenziale. 
Inoltre, va rilevato che il lavoro in orario notturno svolto dal resistente necessariamente comporta un allontanamento dall'habitat dei figli, in orario in cui gli stessi vi permangono, che mal si conciliava con i compiti accuditivi degli stessi soprattutto nella fase iniziale della procedura. 
Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente. 
Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto. 
Così tenuto conto della domanda di affido condiviso esplicitamente formulata dal resistente e dell'interesse dei figli alla effettiva conservazione dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, va confermata la collocazione del minore ### presso la madre. 
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, considerato l'approssimarsi della maggiore età di ### della vicinanza dei domicili dei genitori, che certamente facilita l'accesso, vanno previste visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del minore, con disciplina minima come previsto in ordinanza presidenziale. 
Non si è proceduto all'audizione del minore onde evitare ulteriore coinvolgimento.   Sulla domanda di assegno di mantenimento del figlio minore. 
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle minori. 
Pertanto mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio. 
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di ### tenuto conto della capacità reddituale del padre, operatore ecologico dipendente della ### spa, che ha provveduto ad aggiornare la documentazione reddituale, risultando così aver seppur lievemente incrementato i redditi risultanti dalle documentazione originariamente prodotta (730 dal 2018 al 2022 e CU 2022) riportante redditi da lavoro dipendente oscillanti intorno ai € 31.000,00 annui, pervenendo a retribuzione annua per il 2023 (CU 24) di circa €33.300,00, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e dei tempi di permanenza del figlio presso la famiglia paterna, si stima congrua all'attualità (e con decorrenza dalla revoca del contributo al mantenimento dell'altra figlia come di seguito si dirà) la somma mensile all'attualità di € 500,00 da corrispondersi a ### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### A tale somma si perviene anche in considerazione del fatto che per l'ipotesi della collocazione del figlio presso di se il ### aveva chiesto contributo al mantenimento del figlio a carico della moglie € 400,00 mensili così ammettendo che tali fossero le esigenze del minore. Così tenuto conto che i redditi del resistente sono ben maggiori e che con la revoca del contributo al mantenimento della figlia vengono meno econome di scale il contributo paterno al mantenimento del minore va determinato come suindicato in € 500,00 mensili. 
Va, altresì, posto a carico del ### . l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018 Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia ### (n. il ###), va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. 
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). 
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). 
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). 
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, 10207). 
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). 
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. 
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita; od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. 
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. 
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. 
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.  - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. 
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. 
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. 
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. 
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita. 
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro. 
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative; vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario. 
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. 
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.  ### di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. 
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. 
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. 
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. 
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). 
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. 
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. 
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo). 
Posti tali principi, va rilevato che parte ricorrente nulla ha dedotto sul percorso formativo in atto, ma lo stesso resistente, in sede di comparizione personale all'udienza presidenziale ha dichiarato che entrambi i figli andavano a scuola, pertanto pacifica è la debenza dell'assegno riconosciuto in via provvisoria in sede di ordinanza presidenziale che peraltro non risulta reclamata. 
Il resistente ha successivamente chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso che la stessa aveva intrapreso documentata attività lavorativo con contratto a termine poi prorogato. 
La ricorrente pur ammettendo attività stagionale intrapresa dalla figlia insisteva nella domanda di contributo al suo mantenimento in ragione della brevità del periodo di lavoro e del fatto che comunque la figlia gravasse sulla madre destinando i proventi del lavoro a spese personali. 
Osserva il Collegio che risulta in atti e non è contestato che la figlia nell'aprile 2023 abbia intrapreso attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione da ritenersi adeguata all'autosufficienza, con proroga dell'originario contratto stagionale sino al luglio successivo.
Seppure si tratti contratto a tempo sia a tempo determinato, la proroga dello stesso e le attuali caratteristiche del mondo del lavoro unitamente alle notorie difficoltà dello stesso in cui sempre più di rado si rinvengono contratto a tempo indeterminato, comporta la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, tenuto conto della ancora giovane età della stessa e della notoria stagionalità di molte attività sull'isola va stabilita con decorrenza dal aprile 2024 (stagione successiva).   Sull'assegnazione della casa coniugale ### accolta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale. Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte , condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; ### 1, n. 18440 del 01/08/2013; Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), . 
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, ### I, 16 maggio 2017, 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art.  156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico ( Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007). 
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. 
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a ### n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.  ### di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. ### negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. 
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.  “In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod.  civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878) ### del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura. 
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i ### hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. 
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i ### di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto. 
Orbene, va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la resistente pendente la convivenza matrimoniale non abbia mai lavorato, ma che sia solo occupata della casa e della famiglia e che il reddito familiare fosse garantito dal solo lavoro del resistente operatore ecologico con i redditi suindicati. 
Inoltre l'assenza di esperienza lavorative della ricorrente rende difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro, che comunque non può essere escluso per l' età della stessa, tanto che ne risulta documentato esiguo periodo. Non risulta documentata inabilità al lavoro ne percezione di provvidenze, ancorché non risulta contestato che la ricorrente sia stata affetta da patologie oncologiche di cui non è provata l'incidenza inabilitante. 
Orbene, tenuto conto del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e la differenza tra le situazioni economiche delle parti, come prima argomentata, vista la documentazione reddituale in atti, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. 
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata quasi ventennale della convivenza coniugale, interrottasi prima della proposizione del ricorso, del reddito del resistente che ha dichiarato di percepire 1.700/1.800 € mensili, degli altri oneri contributivi a carico dello stesso e del beneficio indiretto derivato alla ricorrente dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo l'importo all'attualità di € 200,00 (duecento/00). 
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### .   Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). 
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).   Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: Pronunzia la separazione personale dei coniugi; Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre; Disciplina il dirittodovere di frequentazione del padre con il figlio nei termini di cui in parte motiva; Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con decorrenza come dall'aprile 24. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018; revoca con decorrenza dall'aprile 24 il contributo al mantenimento disposto in via provvisoria per la figlia maggiorenne ### la casa coniugale alla signora ### per abitarla unitamente ai figli; Rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione; Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della ### all'### dello ### del Comune di #### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 11, parte II, s.a., Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).   Compensa, per intero, le spese del giudizio; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024 ### dott.

causa n. 16456/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Hubler Carla

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 340/2025 del 17-10-2025

... ospedaliera A. Murri,.. nelle giornate in cui l'orario di lavoro inizi o termini nella fascia oraria 13:30 - 14:30” e, comunque, “il cui orario di lavoro nella giornata di fruizione del servizio mensa risulti non inferiore a sei ore consecutive oppure nel caso di lavoro giornaliero spezzato di complessive 6 ore”. Ciò posto, quanto al pasto relativo al turno pomeridiano, da quanto emerge dal regolamento aziendale, alle appellate è riservata la possibilità di fruire della mensa, potendo accedervi o prima dell'inizio del turno oppure usufruendo della pausa appena timbrata l'entrata (non essendo in tale causa in contestazione la possibilità di fruire della pausa, quanto, invece della mensa). All'interno di un medesimo turno la contrattazione collettiva, infatti, garantisce l'erogazione di un solo pasto che non necessariamente deve coincidere con fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, come affermato dalla Cassazione, e, dunque, non necessariamente con la cena, sicché con la garanzia del pranzo, ovvero di un pasto, l'azienda non può dirsi inadempiente. Per quanto concerne, invece, il turno notturno, non essendo possibile servirsi della mensa aziendale, in quanto (leggi tutto)...

testo integrale

Corte d'Appello di ##### N.33/2025 @-### - ### - ### 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, ### e ### composta dai seguenti magistrati: Dr. ### relatore Dr.ssa ###ssa ### nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data ###, e vertente tra A.S.T. di ### (appellante-appellata incidentale) contro ##### e ### (appellate-appellanti incidentali), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°4/2025 emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in data ###. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalle appellate in epigrafe indicate, in servizio presso la A.S.T. di ### quali operatrici socio-sanitarie ovvero quali collaboratrici sanitarie professionali occupate in servizi con turni quantomeno di sei ore, teso ad ottenere la condanna della medesima ### alla erogazione in loro favore dei buoni pasti sostitutivi del servizio di mensa, anche nei casi in cui l'articolazione dell'orario non ricomprendesse la fascia oraria in cui il servizio mensa era attivo (dalle 13,30 alle 14,30) ed a prescindere dalla circostanza che i predetti dipendenti avessero fatto una espressa domanda a riguardo. Più in dettaglio, il Tribunale ha accertato “il diritto di ##### e ### alla consegna del buono pasto nelle giornate lavorative di durata almeno pari a sei ore rispettivamente per complessivi seicentonovantatre turni, milletrecentotrentanove turni, trecentosedici turni e cinquecentocinque turni, previa disapplicazione della determina n. 700/2019” ed ha condannato la A.S.T. di ### al risarcimento del danno, “mediante corresponsione a ### di € 2.862,09, a ### di € 5.530,07, a ### € 1.305,08 ed a ### di € 2.085,65, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi legali dalle domande stragiudiziali (rispettivamente formalizzate in data I marzo 2024, 26 maggio 2023 7 marzo 2024 ed 11 maggio 2023) al saldo effettivo”. 
Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S.T. di ### sostenendo in primis: 1) che il regolamento aziendale adottato con la ### del ### dell'### 4 (ora AST di ### n. 700/### del 30/09/2019 aveva garantito ai dipendenti: a) il diritto di accedere alla mensa aziendale per tutti i turni pomeridiani svolti con inizio alle ore 14:00 e, quindi, in orario compatibile con l'orario di apertura del refettorio aziendale; b) il diritto comunque di usufruire della modalità alternativa della mensa “smart” al piano (attivata sin dal 02.07.2018) in relazione a tutti i turni pomeridiani e festivi; c) il diritto ad usufruire della modalità alternativa della mensa “smart” al piano per i turni serali e notturni dalle stesse svolti (a partire dal 17.11.2023); d) il diritto ad usufruire del c.d.  “buono pasto sostitutivo” in relazione ai turni serali, notturni e festivi (eccedenti le 6 ore), nei quali la mensa aziendale era chiusa e non era attivabile la modalità alternativa della mensa “smart” al piano. 
Ha altresì censurato la sentenza impugnata: 2) nella parte in cui ha disapplicato il regolamento aziendale adottato dall'azienda sanitaria appellante, in quanto conforme alla normazione primaria e, specificatamente, al d.lgs. n. 66/2003; 3) nella parte in cui ha ritenuto sussistente un inadempimento contrattuale, condannando così la A.S.T. di ### al risarcimento del danno per mancata fruizione del servizio mensa; 4) nella parte in cui ha sostanzialmente disposto la “monetizzazione” del buono pasto, procedendo alla quantificazione del danno in misura pari al controvalore del buono stesso; 5) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale nei confronti di ### e ### Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda “nella parte in cui viene richiesto dalle stesse un riconoscimento del diritto vantato in termini di equivalente monetario sotto forma di risarcimento del danno e/o quant'altro, in quanto comunque non dovuto e/o perché non dimostrato”. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto rideterminarsi le somme eventualmente dovute a ciascuna delle ricorrenti, anche in funzione degli effettivi turni lavorati. Con il favore delle spese di lite. 
Le appellate si sono costituite in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. 
Hanno altresì proposto appello incidentale condizionato censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la disapplicazione del regolamento interno di cui alla determina n. 700/2019¸ e non anche del precedente regolamento di cui determina n.1029/2000. Hanno quindi concluso come segue: “rigettare l'appello proposto dall'AST di ### in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 04/2025 emessa dal Tribunale di ### in data ### previa, ove occorra, integrazione della motivazione con l'esplicita disapplicazione anche della ### n. 1029/2000. In via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale fondato sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado, riformare la stessa dichiarando espressamente la disapplicazione anche della ### n.1029/2000, oltre a quella successiva n. 700/2019, e, per l'effetto, confermare la condanna dell'A.S.T. di ### per l'intero periodo oggetto di causa, come liquidato in primo grado. In ogni caso condannare parte avversa alle spese e competenze di causa del presente giudizio oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge dichiarandosi il difensore antistatario”.  ### principale è fondato. 
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore; proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (Cass.Civ., lav., sez. lav. , 31/07/2024 , n. 21440). 
E' quindi necessario tracciare la cornice di riferimento normativo che interessa la fattispecie de qua, concernente la fornitura del servizio di mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi. 
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del C.C.N.L.  20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. 07.04.1999, come modificato dall'art.4 del C.C.N.L. del 31.07.2009, a norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del ### nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. ###, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. 
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la "particolare articolazione dell'orario" che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 C.C.N.L.  integrativo ### attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, muovendo dall'ineludibile presupposto che il pasto va consumato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e quindi nell'ambito di un intervallo non lavorato. 
Orbene, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore, “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”, con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro. 
Attualmente, la disciplina di questo diritto, per il comparto sanità, è contenuta nel ### 2016-2018, in cui si stabilisce che: “### la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del ### del 31/7/2009”. ###. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli ### membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. 
Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003). In definitiva, ciò che rileva è principalmente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere. 
Ciò premesso, la Suprema Corte, chiamata ad interpretare cosa si intenda per «particolare articolazione dell'orario» (che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 C.C.N.L. ### attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio” atteso il silenzio sul punto dell'articolo 26 del ### 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro), ha chiarito che “un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 ### 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma, dunque, secondo la Corte, si ricava che “la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto — è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro”. 
Leggendo le norme contrattuali in combinato disposto con l'art.8 del D.Lgs. n.66/2003 (a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto), ritiene la Corte che le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto ### del 20 settembre 2001, vanno collegate al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. 
Affermati tali principi di fondo, occorre, tuttavia, avere riguardo alla situazione peculiare della A.S.T.  di ### che ha espressamente disciplinato la materia con propri regolamenti interni, così come consentito dalla contrattazione collettiva nazionale.
In particolare, avendo la ### imposto con delibera dell'aprile 1992 l'obbligo della predisposizione del servizio mensa, con deliberazione del ### della ex ### n. 11 di ### n. 1029 del 5.10.2000, è stato adottato un primo ### aziendale, rimasto in vigore fino al 30.09.2019, il cui art.3 prevedeva, in riferimento al servizio mensa: “(### fatti salve particolari esigenze determinate da condizioni di emergenza non programmabili (delle quali il beneficiario dovrà comunque fornire adeguata documentazione) la fruizione è consentita all'interno della fascia oraria 12.30 - 14.30, prima - ovvero al termine del proprio turno di lavoro. Il tempo mensa dovrà necessariamente risultare dal cartellino marcatempo intendendosi con ciò il divieto assoluto di accedere al servizio in costanza di timbratura: nel caso di accesso prima dell'orario di servizio, il dipendente potrà marcare solamente dopo aver consumato il pasto; nel caso di accesso dopo detto orario, il dipendente sarà tenuto a contro-marcare prima della consumazione”. Per il personale dei presidi di #### a ##### e #### invece, veniva previsto un servizio mensa sostitutivo tramite convenzioni con ristoratori e consegna dei buoni pasto, da fruire sempre nell'ambito della fascia oraria di cui sopra. 
Con la determina n. 700/### del 30.09.2019 è entrato in vigore l'attuale ### che, di fatto, non ha innovato in merito a questa organizzazione prevedendo, tra l'altro, all'art.2, che possa accedere alla mensa sita nel presidio ospedaliero “Murri” di ### previo acquisto dei buoni ex art.10 Reg., “il personale dipendente o con rapporto assimilato al lavoro dipendente avente sede di lavoro presso il presidio ospedaliero A. Murri di ### (o immediatamente limitrofa, come il poliambulatorio), a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o part-time nonché il personale di altre aziende del ### debitamente autorizzato, che si trovi a prestare la propria attività istituzionale presso la struttura ospedaliera A. Murri,.. nelle giornate in cui l'orario di lavoro inizi o termini nella fascia oraria 13:30 - 14:30” e, comunque, “il cui orario di lavoro nella giornata di fruizione del servizio mensa risulti non inferiore a sei ore consecutive oppure nel caso di lavoro giornaliero spezzato di complessive 6 ore”. 
Ciò posto, quanto al pasto relativo al turno pomeridiano, da quanto emerge dal regolamento aziendale, alle appellate è riservata la possibilità di fruire della mensa, potendo accedervi o prima dell'inizio del turno oppure usufruendo della pausa appena timbrata l'entrata (non essendo in tale causa in contestazione la possibilità di fruire della pausa, quanto, invece della mensa). All'interno di un medesimo turno la contrattazione collettiva, infatti, garantisce l'erogazione di un solo pasto che non necessariamente deve coincidere con fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, come affermato dalla Cassazione, e, dunque, non necessariamente con la cena, sicché con la garanzia del pranzo, ovvero di un pasto, l'azienda non può dirsi inadempiente.
Per quanto concerne, invece, il turno notturno, non essendo possibile servirsi della mensa aziendale, in quanto chiusa, avrebbe dovuto essere garantito il buono pasto sostitutivo, trattandosi di turno eccedente le sei ore. 
Tale diritto, in realtà, non è contestato da parte datoriale, che riconosce il diritto delle lavoratrici ad usufruire del buono pasto sostitutivo per il turno notturno. 
Se è pacifico tra le parti che alle appellate va riconosciuto il diritto alla consegna del buono pasto sostitutivo allorquando, come avviene per il turno notturno, sarebbero impossibilitate a fruire della mensa, il ricorso si presenta carente quanto alle allegazioni che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, in quali giorni e per quali specifiche ragioni le appellate si sono trovate nella concreta impossibilità di servirsi sia della mensa aziendale, sia del servizio di mensa “smart”. In altri termini, le allegazioni attoree non avrebbero dovuto arrestarsi all'affermazione del diritto alla erogazione dei buoni pasto (che la A.S.T.  di ### in linea generale, non nega), ma avrebbero dovuto estendersi anche alla dimostrazione della impossibilità di fruire della mensa aziendale o della mensa “smart”, con specifica indicazione dei periodi e delle motivazioni per cui tale situazione si è in concreto verificata. 
A ciò si aggiunga che manca altresì la prova che le stesse abbiano provveduto ad inoltrare all'azienda la prescritta richiesta dei buoni pasto, secondo la procedura prevista dal regolamento interno (v. Art. 10 - “Pagamenti e buoni pasto: Il pagamento delle tariffe previste avviene presso le ###. La ricevuta di pagamento deve essere esibita presso la cassa economale per il ricevimento dei buoni pasto, che saranno identificabili mediante un diverso colore e dicitura a seconda del regime tariffario. Possono essere acquistati un numero di buoni pasto corrispondenti all'autorizzazione ricevuta. Gli aventi diritto possono acquistare un numero massimo di n°20 buoni pasto ogni volta, di norma una volta al mese”) e che tale richiesta sia stata respinta. In tal senso, infatti, non appaiono sufficienti le lettere di diffida prodotte in atti, non trattandosi di prova equipollente al diniego del buono pasto a seguito dell'osservanza della procedura di acquisto prevista dal regolamento interno. In quest'ordine di concetti, non risulta quindi dimostrato alcun comportamento inadempiente della A.S.T. di ### con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno delle odierne appellate non può essere accolta. 
Né, tanto meno, può riconoscersi alle lavoratrici il controvalore monetario dei buoni pasto per i giorni di svolgimento del turno notturno o festivo, a ciò ostando l'espresso divieto di monetizzazione degli stessi. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della gravata sentenza, la domanda di ##### e ### non può che essere respinta. 
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento dell'appello incidentale.  In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto della novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Ancona, ### e ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°4/2025 emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in data ###, contrariis reiectis, così decide: - accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da ##### e ### - dichiara assorbito l'appello incidentale; - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025.   ### est.   ### (### sottoscritto digitalmente)

causa n. 33/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Santini

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