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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1300/2024 del 08-11-2024

... il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”. Orbene, le valutazioni espresse dal CTU devono essere condivise in quanto coerenti e prive di vizi logico giuridici, eccezion fatta per l'asserito concorso della conducente nella determinazione del sinistro nella misura del 60% “in quanto non si accorse del ripristino della normale viabilità dopo il cantiere”, tale assunto risultando in evidente contrasto con quanto risultante, dall'elaborato dello stesso ausiliario, in merito all'assenza di elementi di imprevedibilità nella condotta di guida della ### nonchè all'inevitabilità del sinistro in considerazione della pericolosità dello stato dei luoghi quale accuratamente rilevato dallo stesso ### Venendo, a questo punto, all'individuazione del soggetto cui deve essere riconosciuta, nel caso concreto, la qualità di custode della cosa che, per quanto si è detto, ha cagionato l'evento dannoso e al quale incombeva, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3047/2012 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 3047/2012 R.G., vertente tra: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### (C.F. MRR #####) ed elettivamente domiciliat ###in virtù di procura in atti ### e ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso l'### del ### di ### in ### via degli ### n. 1, giusta procura in atti CONVENUTO ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo in #### via ### n. 1, giusta procura in atti #### (P.I. ###), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura in atti #### (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### di #### via delle ### n. 11, giusta procura in atti #### A ##### -### (PI.###,) ##### S.P.A. (già ### S.p.a), (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### piazza ### n. 12, giusta procura in atti ### PERSICO geom. ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### n. 30, giusta procura in atti #### s.p.a. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ### via ### n. 11.   ### * * * 
OGGETTO: #### 2051-2043 Conclusioni: ### da rispettive note scritte.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### e ### rappresentati e difesi come in atti, convenivano il ### di ### in persona del ### pro tempore, innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto ### di ### in persona del ### pro tempore, nella sua qualità di ente proprietario e custode del ### del ### per tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### in conseguenza del sinistro del 31.01.10; b) in subordine, accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del ### di ### in persona del ### pro tempore, per tutti i danni subiti e subendi dagli stessi in conseguenza del sinistro del 31.01.10; c) conseguentemente, condannare il ### di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### e, segnatamente: a) a favore del signor ### il danno patrimoniale per l'importo pari ad € 1.679,20; b) a favore della signora ### il danno patrimoniale e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale ed il danno estetico, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di € 158.067,66 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. ### inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e spese generali al 12,50% “.: Con comparsa di costituzione e risposta a data 29.11.2012, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto ### di ### concludendo come segue: “In via preliminare a) ### il presente procedimento improcedibile per i1 mancato esperimento del tentativo di conciliazione; b) ### spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare il comparente ### di ### a chiamare in causa, per essere rilevata indenne da tutte le domande proposte dagli attori, nella denegata ipotesi in cui queste trovassero accoglimento: ⁃ ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###### 45- 10128 Bologna; ⁃ la ### di ### in persona legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### 1456125 ### ⁃ il ### urbanizzazione ### con sede ###presso la sede della ### industriale pisana in persona del legale rappresentante pro-tempore; b) disporre l'estromissione del ### di ### dal presente giudizio ex articolo 108 codice di procedura civile. c) in ogni caso accettare e dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del ### di ### Nel merito a) in via principale di merito: ⁃ respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto; ⁃ condannare parte attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile al pagamento a favore del ### di ### di una somma da liquidarsi in via equitativa; b) in via subordinata: ### il terzo chiamato ### s.p.a. a manlevare il convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; condannare la ### di ### quale ente proprietario della strada; - condannare il ### urbanizzazione nuovo ### quale soggetto realizzatore e responsabile delle opere di urbanizzazione; Con condanna al pagamento del contributo e dei compensi di cui al DM 140/2012.   ###.I. in data ### autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal ### convenuto.   ### di ### si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data ###, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa , in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### di ### e disporne l'estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute; in tesi rigettare la domanda svolta nei confronti della ### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; in denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda avversaria, riconoscere un concorso di colpa della conducente per i motivi esposti in narrativa e ridurre l'importo in favore degli attori nella misura che emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria e, accertata e dichiarata la responsabilità del ### di ### e/o del ### di urbanizzazione nuovo ### , dichiarare gli stessi in persona del ### /legale rappresentante pro tempore, tenuti a rilevare indenne la ### di ### da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda attrice e condannarli al rimborso di qualsiasi somma che dovesse essere condannata a corrispondere agli attori medesimi” ### s.p.a. si costituiva, a sua volta, in giudizio con comparsa depositata in data ### chiedendo, in via preliminare nel merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto nascente dalla polizza di assicurazione e rigettarsi, pertanto, la domanda di manleva proposta dal ### di ### in ipotesi subordinata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del ### di ### in favore del proprietario della strada ove si era verificato il sinistro, ovvero la ### di ### e/o del soggetto responsabile del cantiere, ### di ### nuovo ### e comunque accertarsi l'assenza di ogni responsabilità in capo al ### di ### per i fatti oggetto di vertenza.   In data ### si costituiva in giudizio il ### il quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del terzo ### capogruppo mandataria con rappresentanza dell'### e il geom.  ### al fine di essere da questi garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna; chiedeva, altresì, nel merito, in via principale respingersi tutte le domande proposte contro esso ### in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale della domanda attorea, condannarsi -nei limiti delle rispettive quote di responsabilità eventualmente accertate e determinate dal giudicela ### la ### in proprio e/o come capogruppo mandataria dell'### che aveva realizzato i lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data ###, e il geom. ### coordinatore della sicurezza nominato dal ### a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio.   ###.I. con decreto in data ### autorizzava la chiamata in causa di terzo invocata dal ### di #### s.c. a r.l., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale in rito, disporsi la chiamata in causa di ###ni s.p.a. per essere da questa rilavata indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente l'eventuale accoglimento delle domande attrici e/o comunque di quelle avanzate dalla parte che aveva evocato in giudizio essa ### ivi comprese le spese di lite. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.   ### geom. ### responsabile della sicurezza del cantiere, anch'egli evocato in giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata in data ###, respingendo ogni responsabilità in capo a sè e chiedendo la chiamata in causa delle ### di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima (in data ###, poi, depositava atto di rinuncia all'azione nei confronti di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima).  ###.I. con decreto del 6.11.2013 autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta nelle rispettive comparse da parte di ### e del #### s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale respingersi le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata che, accertato e dichiarato il contributo causale colposo della danneggiata alla produzione dei danni per cui era processo e giusta il disposto dell'art. 1227 c.c., le pretese attoree venissero proporzionalmente ridotte e diminuite in forza del riconosciuto concorso di responsabilità della ### nella causazione del sinistro. Chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi di condanna a carico di ### l'entità della condanna in manleva di essa ### assicuratrice quale richiesta dall'assicurata fosse limitata al massimale assicurato e che l'importo della franchigia in atti esposto fosse comunque posto a carico della sola ### la #### s.p.a., chiamata in causa dal geom. ### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree avanzate contro il geom. ### poiché infondate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, chiedeva dichiararsi che la fattispecie esulava, quanto ai danni corporali, dalla garanzia assicurativa prestata dalla ### con conseguente reiezione della domanda di manleva proposta dall'assicurato. Per i danni patrimoniale chiedeva dichiararsi che la garanzia era prestata con i massimali indicati in polizza.   Con ordinanza del 18.01.2016, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il G.I.  ammetteva tutte le prove orali dedotte, che venivano espletate rispettivamente alle udienze del 8.03.2016, del 8.06.2019, del 12.09.2016 e del 21.11.2016, riservando all'esito ogni decisione merito alle ulteriori istanze istruttorie.; Al termine dell'istruttoria orale, ###.I., con ordinanza del 1.12.2016, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.   Successivamente al deposito da parte dei difensori delle parti, delle rispettive comparse conclusionali, con ordinanza del data 2.08.2018, il Giudice, “ritenuta la necessità di riportare la causa sul ruolo al fine di espletare la consulenza tecnica cinematica”, nominava il C.T.U. il quale, in data ###, provvedeva al deposito della relazione definitiva.   Veniva, altresì, successivamente disposta, dal giudice, CTU medico-legale sulla persona della danneggiata.   Peraltro con decreto in data ### il giudice dichiarava l'interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della ### s.c. a r.l. quale dichiarato con sentenza del Tribunale di ### emessa in data ###.   Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, all'udienza del 4.02.2021 la Curatela del ### eccepiva l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la competenza funzionale del foro fallimentare.   Il giudice, con ordinanza del 25.10.2022 emessa a sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.12.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del #### e confermava la nomina della C.T.U. medico.   Alla successiva udienza del 7.12.2022 il nominato ausiliario accettava l'incarico e il giudice dichiarava, inoltre, l'improcedibilità della domanda nei confronti della ### (quale terza chiamata dalla ###.   In data ### il CTU incaricato depositava il proprio elaborato.   Completata, quindi, l'istruttoria, il procedimento veniva aggiornato all'udienza del 21.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale questo giudice -cui il presente procedimento era stato, medio tempore, riassegnatotratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  .### attrice a fondamento delle proprie richieste, assume in fatto quanto segue: In data ###, alle ore 3.00 circa, in ### località #### stava percorrendo il viale del ### alla guida del ciclomotore “Aprilia” targato ### di proprietà del padre ### diretta da ### verso ### Sulla carreggiata, costituita da due corsie di marcia, e, precisamente, nella corsia #### si trovava ubicato un cantiere delimitato da rete metallica, il quale occupava gran parte della corsia stessa; segnatamente, i veicoli provenienti da ### erano costretti dapprima a deviare bruscamente verso destra e, successivamente, a procedere lungo lo spazio rettilineo della carreggiata destinato alla sosta delle autovetture, immediatamente adiacente alla corsia di marcia ### dopodichè, al termine della recinzione, i veicoli sarebbero dovuti “rientrare” dalla fascia destinata alla sosta verso sinistra, sulla corsia regolare di marcia #### l'assunto attoreo, la deviazione al termine del cantiere, che avrebbe dovuto obbligare il rientro dei veicoli, non sarebbe stata segnalata in conformità alla normativa vigente (doc. 1); Inoltre, parte attrice afferma che in prossimità dell'area del citato cantiere si trovavano: un lampione non funzionante (pag. 10, foto n. 6, doc. 1), con conseguente situazione di grave pericolo per la sicurezza dei veicoli; un cartello, che avrebbe dovuto segnalare la presenza di un dosso (costituito dall'attraversamento pedonale rialzato), occultato da altro cartello e, comunque, completamente ruotato rispetto al senso di marcia (doc. 1, pag. 14, foto n. 15) e, conseguentemente, non visibile; un dosso che, a prescindere dalla mancata segnalazione di cui sopra, non si sarebbe dovuto trovare sulla carreggiata ai sensi dell'art. 179, comma 5, del ### di ### del ### della ### non essendo il viale del ### una strada residenziale ed essendo lo stesso, peraltro, oggetto di transito da parte di veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (doc. n. 1, pag. 11, foto n. 8 e pag. 14, foto n. 15); In base alla ricostruzione degli attori, quindi, la ### tratta in inganno dallo stato dei luoghi sopra descritti e non avendo incontrato alcuna barriera direzionale al termine della recinzione del predetto cantiere, aveva proseguito la propria marcia lungo il rettilineo costituito dalla fascia destinata ai veicoli in sosta, andando ad urtare contro un cassonetto dei rifiuti che ivi si trovava, inaspettatamente, a breve distanza dalla fine del cantiere; A seguito del sinistro il ciclomotore era andato completamente distrutto e la ### aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata d'urgenza, mediante ambulanza, al ### dell'### di ### Sul luogo del sinistro era intervenuta la ### di ### che procedeva alla redazione del verbale di sinistro” (doc. 3).   Giunta d'urgenza all'### di ### le era stato diagnosticato “### con dubbi piccoli focolai contusivo emorragici in sede frontobasale e frontale anteriore bilaterale e frattura poli frammentata e scomposta branca orizzontale emi mandibola dx con probabile sub-lussazione ATM omolaterale” con prognosi riservata (doc. 4), talché ne era stato disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio (docc. 4-5).   Il chirurgo maxillo facciale interpellato ebbe a constatare “(…) ampia ferita lacero contusa al volto con frattura mandibolare comminuta (…)” (doc. 5).   In pari data si era reso, altresì, indispensabile praticare la tracheotomia, cui aveva fatto seguito l'ingresso della ### nella sala operatoria per l'intervento di riduzione della frattura mandibolare (doc. 5), e solo in data ### erano stati rimossi i punti di sutura e, successivamente, anche la cannula tracheale, con conseguente dimissione della paziente in data ### (doc. 6).   In data ###, tuttavia, l'attrice era stata nuovamente ricoverata, in regime di ### per la rimozione del rigido blocco intermascellare (doc. 7).   Erano seguite numerose sedute di terapia iperbarica e di terapia chirurgica ambulatoriale per medicazioni quotidiane.   Successivamente, dal 18 al 27.10. 2010, la ### era stata nuovamente ricoverata presso la U.O. di ###-Facciale per imperfetta consolidazione dell'iniziale focolaio di frattura, con conseguente revisione chirurgica (doc. 8).   In data ###, a distanza di un anno dal sinistro, veniva riscontrata “osteomielite mandibolare su osteosintesi per frattura traumatica”, ulteriore complicanza che era risultata clinicamente risolta soltanto in data ### (doc. 9-10).   Dal 13.12.2011 al 17.12.2011 la giovane era stata nuovamente ricoverata presso l'### di ### per essere sottoposta a un ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in precedenza e di nuovo innesto con osso di banca, a causa di una ulcerazione sul versante linguale in corrispondenza dell'innesto autologo (doc. 11).   Dopo vari controlli ambulatoriali (doc. 12), in data ### la ### aveva consultato il dott. ### specialista in odontostomatologia, il quale aveva prospettato un programma terapeutico di riabilitazione dell'organo masticatorio mediante l'inserimento di tre impianti osteointegrati a sostegno di una protesi fissa, da realizzarsi nell'arco temporale di un anno, indicando in € 6.800,00 la spesa da sostenere (doc. 13). Si era inoltre accertato che in futuro si sarebbe reso necessario, quantomeno, procedere a quattro rinnovi delle tre corone in zirconio, per un costo quantificabile in € 4.400,00, come da relazione peritale del dott. ### (doc. 14).   A seguito dell'incidente, inoltre, erano residuate evidenti cicatrici deturpanti-retraenti sul volto e in corrispondenza del giugulo della ### come si evinceva dalla documentazione fotografica allegata alla perizia sopra citata; A ciò parte attrice aggiunge che, sempre a causa dell'infortunio, la ### che all'epoca del sinistro aveva 17 anni, avrebbe sviluppato una sintomatologia psichica, inquadrata come facente parte di una sindrome distimica a carattere depressivo minore, dovuta alla consapevolezza di una modificazione di sé stessa in termini patologici e incidente sulle sue capacità di adattamento sociale.   ### risultante dalla perizia medico-legale del Dott. ### le lesioni subite dalla ### in conseguenza del sinistro avevano luogo a un primo periodo di inabilità temporanea di giorni 180, di cui 30 giorni a totale, 30 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e i restanti 90 giorni a parziale al 25%, nonché a un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 150, di cui 20 giorni a totale, 20 giorni a parziale al 75%, 50 giorni a parziale al 50% e i restanti 60 giorni a parziale al 25%; laddove al termine di tale periodo erano residuati postumi permanenti, i quali avevano inciso sull'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 23%.   I danni subiti da ### ammonterebbero, quindi, a complessivi € 158.067,66, di cui € 96.262,00 a titolo del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, € 15.015,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, € 34.654,00 a titolo di aumento personalizzato nella misura del 36% sul danno biologico permanente, € 936,66 a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute (doc. 15) ed € 11.200,00 a titolo di spese mediche da sostenere per i futuri prescritti interventi (docc. 13-14).   I danni subiti dal padre, ### ammonterebbero invece a € 1.679,20, di cui € 700,00 quale valore a relitto del ciclomotore andato distrutto a seguito del sinistro ed € 979,20 quale importo da corrispondere al perito ### a titolo di onorari e spese per la redazione della perizia tecnica di parte.   Orbene, in base all'assunto attoreo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso a ### sarebbe da ascrivere al ### di ### ente proprietario del viale del ### luogo del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo presenti i requisiti dell'insidia, e ciò per : a) violazione delle norme del ### della ### in merito alla segnalazione del cantiere (art. 21 del C.d.S., artt. 30-43 e successivi del ### del C.d.S. - D.P.R. 495/92); b) violazione del ### della ### e della normativa vigente in materia, in merito sia alla presenza dell'attraversamento pedonale rialzato che alla sua mancata e/o corretta segnalazione; c) collocazione del cassonetto immediatamente dopo la deviazione della sede viaria lungo l'asse rettilineo che stava legittimamente percorrendo la ### d) mancata manutenzione della illuminazione della strada; I ### evidenziano, infine, che con missiva del 01.04.2010, avevano inoltrato, invano, richiesta di risarcimento danni al ### di ### (doc. 16), il quale si era limitato ad asserire la proprietà, in capo alla ### s.p.a. dei cassonetti presenti in loco (doc. 17): sì che essi si sono visti costretti ad agire in via giudiziale MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che l'azione introdotta dagli odierni istanti deve ritenersi procedibile a prescindere dal previo esperimento della mediazione, nella specie non vertendosi in materia di risarcimento danni da circolazione stradale bensì di risarcimento danni da cose in custodia, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (fatte salve, ovviamente, l'individuazione del soggetto cui nel caso concreto competeva la custodia della cosa e la prova dell'effettiva sussistenza del nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso).   Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità di cui al succitato art. 2051 c.c., che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ###. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11152 del 2023) che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima).   Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subitopuò pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto; b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.   Ciò posto, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria può affermarsi, con certezza, che parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.   E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità risulta sia dalle risultanze del rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla ### di Stato di ### sia dagli accertamenti svolti dal nominato ### incaricato di redigere consulenza sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro.   In particolare, nel suddetto rapporto si legge che “(…) ### ore 03.00 circa la sig.na ### circolava sul viale del ### a bordo del suo scooter ### targato ### sulla direttrice di marcia ### - ### Giunta nei pressi del civico 349 la ### urtava violentemente contro un cassonetto della nettezza urbana posto sulla sua destra, posizionato regolarmente, insieme ad altri tre cassonetti, in uno stallo a strisce gialle. ### appena descritto, faceva sì che lo scooter si girasse su se stesso, posizionandosi in maniera semiobliqua rispetto all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso ### adagiato in posizione post urto, sul fianco sinistro. Nell'area interessata, che si presenta rettilinea e sufficiente illuminata, rilevata leggera traccia di frenata, oltre a varie macchie di sangue (…) ### precisare che il cassonetto urtato, risulta avere una introflessione nella parte laterale sinistra. (…)”.   Quanto, inoltre, alla relazione del ### dalla stessa, depositata il ### e redatta tenendo conto, tra l'altro, delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente procedimento, emerge chiaramente la riconducibilità dell'accaduto a quello che era lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, segnatamente, la spiccata idoneità di tale stato a cagionare l'evento di cui trattasi, sì da assurgere a causa precipua dello stesso. 
Infatti l'ausiliario rileva, in primis, come dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente non sia emerso che circa 90 metri prima del punto in cui è avvenuto l'impatto tra lo scooter ed il cassonetto :“era presente un cantiere stradale che riduceva e deviava la circolazione nella parte destra della carreggiata, sempre per la direzione tenuta dal ciclomotore”; che prima dei cassonetti vi era :“un punto luce con la plafoniera distaccata” (figura 2 della ###; che la plafoniera di cui alla figura 1 era staccata e, quindi, “La mancanza di una plafoniera determina una illuminazione non uniforme creando, per chi si muove in velocità, una situazione di chiaro-scuro sicuramente non favorevole alla chiarezza del tratto di strada che si sta percorrendo”; che: “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; che “la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che: “I cassonetti erano posti sulla direttrice che si era generata dalla deviazione di corsia dovuta alla presenza di un cantiere stradale, posto nella opposta corsia di marcia, e il cui termine era a una distanza di circa 85 metri dai ridetti cassonetti” (figura 9 della ###; che “i cassonetti debbono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione”; che i cassonetti :“attualmente non sono più presenti in una posizione così illogica e tale da produrre, in ogni caso, pericolo e intralcio alla circolazione”; che “Per buona prudenza, inoltre, data la deviazione della circolazione che di fatto spostò il traffico sulla parte destra della carreggiata, i cassonetti rappresentavano ancor più un potenziale pericolo ed intralcio per l'utenza della strada”; che vi era: “un punto luce posto sull'attraversamento pedonale, circa 20 metri prima dei cassonetti”; che “la collisione avvenne tra la parte frontale dello scooter e il cassonetto della R.S.U. presente sulla carreggiata”; che :“prima della collisione lo scooter lasciò sul piano viabile una traccia di scarroccio lunga 1,3 metri”; che “il lampione posto prima dell'attraversamento pedonale non era funzionante in quanto mancante della parte illuminante”; che “la segnaletica concernente la deviazione non è sufficientemente evidenziata”; che “### non erano presenti le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi”; che erano presenti sul piano viabile dei delineatori catarifrangenti che “non furono rimossi o oscurati in ragione della presenza del cantiere. Questi delineatori, illuminati dai fari degli altri veicoli in transito, creavano un corridoio luminoso dritto chiaramente in contrasto con la segnaletica orizzontale gialla di cantiere che deviava verso sinistra, e quindi ingannevoli per l'utente della strada” (foto 11 e 12); che “i prismi riflettenti andavano assolutamente coperti per non trarre in errore gli utenti della strada. ### non erano presenti in uscita dal cantiere, le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi, come prevede la norma”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto”; che, in merito alla componente umana del tempo di reazione, “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.   Orbene, le valutazioni espresse dal CTU devono essere condivise in quanto coerenti e prive di vizi logico giuridici, eccezion fatta per l'asserito concorso della conducente nella determinazione del sinistro nella misura del 60% “in quanto non si accorse del ripristino della normale viabilità dopo il cantiere”, tale assunto risultando in evidente contrasto con quanto risultante, dall'elaborato dello stesso ausiliario, in merito all'assenza di elementi di imprevedibilità nella condotta di guida della ### nonchè all'inevitabilità del sinistro in considerazione della pericolosità dello stato dei luoghi quale accuratamente rilevato dallo stesso ### Venendo, a questo punto, all'individuazione del soggetto cui deve essere riconosciuta, nel caso concreto, la qualità di custode della cosa che, per quanto si è detto, ha cagionato l'evento dannoso e al quale incombeva, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi provata l'esistenza, in capo al ### di ### di un potere di vigilanza e custodia sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e che era interessato dal cantiere ivi presente.   Deve infatti notarsi, al riguardo, come, nonostante il tratto stradale in questione fosse di proprietà della ### per ciò chiamata in causa dal ### convenuto, dall'istruttoria sia emerso che con nulla osta del 1.09.2008, prot. 188055/8.2.4, #### (cfr doc. 3 della ### di ### la ### ebbe ad assentire i lavori per le percorrenze sotterranee dal 4+350 al km 7+400 oltre ad alcuni attraversamenti, incaricando quale concessionario il ### Nell'allegato disciplinare veniva, in particolare, stabilito che (art. 3) “### concessionaria dovrà osservare le norme di sicurezza a tutela del pubblico transito previste dai regolamenti in vigore ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni”, “durante l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi devono essere osservate tutte le disposizioni del ### della ### e le altre disposizioni particolari”; laddove al successivo art. 4 si prevedeva, inoltre, che “Il concessionario terrà l'### concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione presente viene assentita.   Con ulteriore nulla osta del 1.09.2009 prot. n. 188055/8.2.4, pratica #### (cfr doc.  4), poi, la ### di ### acconsentiva alla realizzazione delle opere di cui sopra a condizione che “la eventuale segnalazione della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Infine in data ###, non essendo ancora state completate le opere di cui sopra, veniva sottoscritto verbale di conferma della consegna provvisoria (doc. 11 del ### di ###, nel quale veniva puntualizzato che “sin dall'originario ### del 2008 la responsabilità del tratto di strada oggetto dei lavori ricadeva sul concessionario e tutte le segnalazioni della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Ora, con la sottoscrizione del suddetto verbale il ### di ### confermava la presa in consegna delle aree oggetto di lavori; in particolare, l'#### in rappresentanza del ### dichiarava :“di confermare l'accettazione, senza riserve, del sedime stradale oggetto degli interventi soprarichiamati, confermando l'esonero della ### di ### dalla sorveglianza ai fini della gestione dei lavori, del tratto di viabilità interessato dai lavori, oltre a qualsiasi responsabilità per danni a cose e o persone che potranno avvenire durante il periodo di consegna del tratto stradale interessato”.   A ciò si aggiunga come, in forza della ### precedentemente stipulata in data ### tra il ### di ### ed il ### di ### (docc. 12 e 13 ### di ###, sia stato stabilito che (artt. 6 e segg.) “l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri”.   Detta circostanza risulta ulteriormente corroborata da quanto riferito dalla teste ### dell'ufficio legale della ### s.p.a., la quale all'udienza del 8.03.2016 ha dichiarato che la ### si era occupata della sostituzione del cassonetto danneggiato “su richiesta del Comune”, a seguito del verbale della ### Dimostrate, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e la qualità di custode della cosa medesima in capo al ### convenuto (dal che discende che devono essere disattese le richieste avanzate, dal ### medesimo, nell'atto di chiamata in causa della ### di ### e del ### di ### nonché le istanze avanzate dai chiamati in causa nei confronti dei soggetti da essi a loro volta rispettivamente evocati nel presente giudizio), va osservato che quest'ultimo non ha fornito adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..   Mette conto richiamare, in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle ### con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).   La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … ### quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.   Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenza e che “### responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”.   Orbene, rapportando i principi enunciati dalla tesè richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, dalle indagini eseguite dal ### è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione presentava al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo per i conducenti e che a tale situazione, non riconducibile a fatti non preventivabili, ben avrebbe potuto ovviarsi facendo uso, da parte del ### tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dalla ### e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione dell'incidente.   Sotto tale ultimo profilo è da rilevare come le parti convenute, sin dalla costituzione in giudizio, abbiano incentrato le proprie difese sulla circostanza che la ### è stata sanzionata per violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza di alcool) e dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti) del ### della ### Va tuttavia evidenziato come non sia stata data adeguata dimostrazione del fatto che la pur accertata presenza, nei liquidi biologici della giovane, di alcool e di tracce relative all'assunzione di sostanze stupefacenti abbia realmente inciso sulla capacità di guida della stessa e abbia quindi rivestito un'effettiva rilevanza causale ai fini della verificazione del sinistro (vedasi altresì, in proposito, quanto evidenziato, nella relazione del CTU medico dott.ssa ### in ordine al fatto che “non è semplice definire con certezza il reale livello di compromissione funzionale legato all'alcol nel caso specifico”).   Chè, al contrario, dalle risultanze della richiamata CTU del Dott. ### la condotta di guida della giovane nei frangenti in questione non appare essere stata connotata da profili di abnormità.   Nella sua relazione infatti il C.T.U., ha evidenziato, come si è visto, che “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; “che la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto” e, in merito alla componente umana del tempo di reazione, che “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.  ### la ### indossava regolarmente il casco tipo ### come rilevato nella relazione della dott.ssa ### (pag. 21).   Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### -che deve, di conseguenza, essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attricee venendo alla quantificazione dei danni lamentati dagli odierni istanti, va osservato, iniziando da quelli subiti da ### che il CTU dott.ssa ### -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profiloha riconosciuto un periodo complessivo di inabilità temporanea assoluta di almeno 75 giorni. Il decorso della frattura è stato poi complicato dal fallimento di vari interventi di stabilizzazione e di ricostruzione anche con un periodo in cui si è sviluppato un quadro di osteomielite che si è risolto nell'arco di circa quattro mesi: sì che il CTU ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale e, segnatamente, ulteriori 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. 
Quanto al danno da invalidità permanente, l'ausiliario del giudice l'ha quantificato in una percentuale complessiva non inferiore al 21%.   Alla luce delle risultanze della relazione del CTU devono inoltre ritenersi sussistenti le condizioni giustificanti il riconoscimento del diritto della ### di ottenere la personalizzazione del punto, diritto il quale è configurabile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, là dove ricorrano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevole di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza della peculiarità” (Cass. Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084).   E, invero, è da rilevare, al riguardo, che le suindicate specifiche circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione del punto possono essere individuate nelle seguenti, emergenti appunto dall'elaborato del ### - la ### dopo l'incidente, ha smesso di andare a scuola per due anni (pag. 14) e, pur non essendo stata una sportiva, “dopo il sinistro ha smesso qualsiasi attività anche saltuaria”; - “E' stata dimessa che aveva il viso completamente fasciato; aveva la bocca chiusa con le ferule, non poteva parlare ed aveva molto dolore. Mangiava solo cibi liquidi con la cannuccia attraverso il buco lasciato dai denti”; - la ### dopo 13 anni dal sinistro, lamenta “importanti difficoltà alla masticazione dovute anche all'assenza dei denti” ed “ha difficoltà a camminare in seguito agli interventi per dolore al dito del piede destro dove è stato preso uno degli innesti ossei”, - “la lesione ha interessato il volto di una giovane donna con un prolungato periodo in cui non è stato possibile garantire una ricostruzione esteticamente e funzionalmente idonea fino all'ultimo intervento che è riuscito ad ottenere un buon risultato a distanza di circa 9 anni dal trauma” (pag.  23); - “### a seguito di ciascun intervento, per un periodo variabile, la giovane aveva la bocca immobilizzata, doveva alimentarsi con cibi liquidi attraverso una cannuccia ed aveva importanti difficoltà di linguaggio”; - “..in modo del tutto verosimile, la sig.ra ### ha riferito di essersi sottoposta per circa un anno ad un supporto psicoterapeutico fino a dopo gli interventi condotti a Firenze”; - “…l'utilizzo di osso da vari distretti corporei ha determinato delle limitazioni temporanee anche in distretti diversi da quello traumatizzato”; - “…mancano però tutti gli elementi dentari dell'arcata inferiore destra a partire dall'incisivo laterale”; - “### la lesione del nervo alveolare, anche in caso di terapia implantare, determina un'alterazione della sensibilità, oltre che del labbro inferiore e della cute del mento, anche dei denti dell'arcata inferiore con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla masticazione”.   Sempre in punto di quantificazione del danno alla salute subito dall'attrice va altresì evidenziato che sempre la dott.ssa ### ha puntualizzato, a pag. 25 della sua relazione, che va considerato che “…una idonea terapia implantologica potrebbe emendare in parte l'esito funzionale che potrebbe abbattersi di almeno 2-3 punti percentuali portando la valutazione complessiva intorno al 18-19%. In atti sono presenti due preventivi per spese di natura odontoiatrica di cui il più recente (19/11/19) per complessivi 10.200 €. ### preventivo prevede l'allestimento di 3 impianti dentari su 5 elementi persi e determinerebbe un ulteriore periodo di invalidità temporanea stimabile nella misura di 5 giorni a totale, 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Va però considerato che il preventivo risale ad oltre 3 anni fa e che la situazione, anche in relazione all'ormai prolungato periodo di edentulia (che può favorire il riassorbimento osseo), potrebbe essersi modificata in maniera significativa. Si ritiene pertanto che una stima più realistica dei costi di una riabilitazione implantare dovrebbe passare attraverso una nuova valutazione odontoiatrica”.   Ora, essendo tale prospettazione alternativa di liquidazione del danno non patrimoniale, sia permanente che temporaneo, sofferto dalla ### quella più confacente al caso concreto, in considerazione del fatto che, trattandosi di una giovane donna, è del tutto plausibile che la stessa si sottoporrà, nel prossimo futuro, a terapia implantologica finalizzata a ottenere un miglioramento della funzionalità del suo apparato masticatorio, si ritiene di addivenire a una quantificazione definitiva del danno alla salute subito dalla giovane, quanto a quello da invalidità permanente nella percentuale del 19% e, quanto a quello da inabilità temporanea, in gg. 95 (75+5+5+5+5) di i. t. assoluta, in gg. 80 (40+ 10+10+10+10) di i.t. parziale al 75%, in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 50% e in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 25%: ciò tenendo conto del numero di interventi (4) cui l'attrice dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita, considerato che un impianto dentale correttamente manutenuto ha una durata stimabile di 10-15 anni.   Ne discende che la somma che il ### di ### deve essere condannato a corrispondere, alla ### medesima, per la causale in argomento, ottenuta utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al corrente anno 2024, è pari a € 126,438,80, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva e della personalizzazione del punto nella misura -che stimasi congruadel 20%.   Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di ### 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino al saldo effettivo e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.   A detto importo dovrà essere aggiunto quello di complessivi € 40.800,00 (cioè € 10.200,00 moltiplicati per 4, cioè per il numero di interventi di implantologia dentale cui l'attrice, come si è detto, dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita), rappresentanti l'esborso che si renderà necessario per la succitata terapia implantologica (è appena il caso di notare che, pur avendo il CTU prospettato la possibilità di un maggior costo di detti interventi, rispetto a quello risultante dai preventivi in atti, in conseguenza del possibile riassorbimento osseo causato dall'ormai prolungato periodo di edentulia, la quantificazione della somma dovuta per la causale in argomento deve essere effettuata, in difetto di preventivi aggiornati, sulla base di quelli -presumibilmente più contenuti quanto all'ammontare dell'esborso da sostenerepresi in esame dall'ausiliario).   ### sulla somma testè liquidata dovranno essere conteggiati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 (data dell'ultimo dei preventivi anzidetti) fino al saldo effettivo.   All'odierna istante è inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, indicate in dettaglio alle pagg. 25 e 26 della relazione della dott.ssa ### che le ha ritenute congrue, e ammontanti a complessivi € 2.925,67, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo.   A tali importi deve aggiungersi quello di € 1.210,00 dovuto al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore della ### prima dell'instaurazione del presente giudizio, da maggiorarsi, anche in questo caso, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo.   Per quanto invece concerne la richiesta risarcitoria avanzata da ### proprietario del ciclomotore sinistrato, deve essere allo stesso riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere la somma di € 979,20, risultante dal progetto di notula del 21.03.2011 (doc. 1) dello studio tecnico ### che ha redatto la relazione tecnica di parte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, nonché dell'importo di € 700,00, corrispondente al valore -che stimasi congruodel mezzo guidato da ### andato completamente distrutto nel sinistro e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal dì dell'evento fino al saldo effettivo.   In conseguenza della condanna del ### di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori, la ### s.p.a. deve essere dichiarata tenuta, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con il ### medesimo, a tenere indenne quest'ultimo -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica dello stesso, dalle statuizioni che si vengono ad emettere.   Deve, a questo proposito, essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di ###ni chiamata in manleva dal ### di ### atteso che è principio pacifico quello per il quale “### l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (nella specie lesioni personali colpose, reato prescrivibile in sei anni: n.d.r.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato [art. 2947 terzo comma, prima parte, c.c.] perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione civile #### sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008).   Parimenti da disattendere è, altresì, l'eccezione della suindicata ### assicuratrice incentrata sulla mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, non avendo la ###ni s.p.a., su cui gravava il relativo onere probatorio (arg., sul punto, ex Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 19071 del 11.7.2024), fornito adeguata dimostrazione né del fatto che la ritardata denuncia del sinistro sia imputabile a un intento fraudolento dell'assicurato o, nel caso in cui si consideri il comportamento di quest'ultimo di natura colposa, che dal comportamento dell'assicurato medesimo sia derivato, ad esso assicuratore, un effettivo pregiudizio.   Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, faranno integralmente carico al ### di ### nei rapporti tra quest'ultimo e gli attori e alla ###ni s.p.a. nei rapporti tra quest'ultima e il ### medesimo; laddove la peculiarità della vicenda esaminata e la complessità della stessa ne giustificano l'integrale compensazione nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dallo stesso chiamati in causa, dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio.   Quanto al compenso spettante al nominato ### come in atti già liquidato, lo stesso farà interamente carico, in via definitiva, al ### soccombente.   ### deve, di contro, statuirsi circa il compenso dell'altro CTU dott.ssa ### non avendo quest'ultima presentato alcuna istanza di liquidazione dello stesso.   La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede 1) dichiara il ### di ### in persona del ### pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dell'evento dannoso occorso, a ### il ###; 2) condanna, per l'effetto, lo stesso ### di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a ### a) € 126.438,80, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento; b) € 40.800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalle somme che l'attrice dovrà sborsare per sottoporsi agli interventi di implantologia dentale meglio precisati in motivazione; c) € 2.925,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza del sinistro; d) € 1.210,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore dell'attrice, prima dell'instaurazione del presente giudizio; A ### e) € 927,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso - o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, allo studio tecnico ### per la redazione della relazione tecnica di parte; f) € 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla distruzione, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, da ### 3) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 910,05 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico dello stesso ### di ### l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U. ### come in atti già liquidato; 5) dichiara la ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a tenere indenne il ### di ### -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica del ### medesimo, dalle statuizioni che precedono; 6) condanna la stessa ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere al ### di ### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 7) dichiara le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio; 8) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..  ### 8.11.2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 3047/2012


causa n. 3047/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Laghezza

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3903/2025 del 20-11-2025

... visto regolarmente connotato il proprio rapporto di lavoro; rapporto che - dopo un primo periodo del tutto privo di inquadramento - era stato mascherato attraverso vari simulati contratti di collaborazione autonoma ovvero a progetto ovvero a co.co.co. oppure co.co.-pro, a tempo determinato; di essere stato posto in casa integrazione (### nel 2020 a seguito dell'emergenza ### 19 e di non essere mai stato richiamato in servizio. Ciò fino al licenziamento disciplinare - sopravvenuto al ricorso - irrogato il ###. Tanto premesso ha lamentato di non aver percepito il compenso per le prestazioni rese, né di aver ricevuto il corretto inquadramento professionale ed il trattamento assicurativo e previdenziale minimo previsto dalla legge; di aver effettuato lavoro straordinario, festivo, notturno, di essere stato costretto alla reperibilità continua, di non aver interamente usufruito di ferie, permessi, r.o.l., oltre 13°, 14° e festività ed ogni altro accessorio del credito dovuto in virtù del rapporto di lavoro da ritenersi subordinato. Argomentato in diritto e documentato con produzione cartolare l'attuale appellante chiedeva <<in via principale e nel merito a) ### e dichiarare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ### E ### composta dai ###. ### - Presidente est.- Dott.ssa ### - ### Dott. ### - ### all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2746 del ### del 2021, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### per procura in atti, elettivamente dom.to in Roma, ### 98 #### S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 21, per procura in atti ###&### e ### s.r.l.  ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. ### n. 6413/2021 pubblicata il ###. 
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado ### conveniva innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### le società P&R ### e ### S.r.l., entrambe operanti nel settore ### nello specifico viaggi e vacanze per single e marketing, deducendo di aver lavorato dal 1 settembre 2005 per oltre 15 anni alle dipendenze delle società convenute (oggi appellate) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di impiegato con molteplici mansioni verticistiche, via via accresciute nel tempo e caratterizzate da notevole responsabilità, competenza, specializzazione ed autonomia decisionale settoriale; di aver ricoperto un ruolo apicale nell'ambito della ### principale e capogruppo (la P&R ### e ### s.r.l. , della quale fu fondatore ed è tuttora socio) per moltissimi anni, senza tuttavia aver mai visto regolarmente connotato il proprio rapporto di lavoro; rapporto che - dopo un primo periodo del tutto privo di inquadramento - era stato mascherato attraverso vari simulati contratti di collaborazione autonoma ovvero a progetto ovvero a co.co.co. oppure co.co.-pro, a tempo determinato; di essere stato posto in casa integrazione (### nel 2020 a seguito dell'emergenza ### 19 e di non essere mai stato richiamato in servizio. 
Ciò fino al licenziamento disciplinare - sopravvenuto al ricorso - irrogato il ###. 
Tanto premesso ha lamentato di non aver percepito il compenso per le prestazioni rese, né di aver ricevuto il corretto inquadramento professionale ed il trattamento assicurativo e previdenziale minimo previsto dalla legge; di aver effettuato lavoro straordinario, festivo, notturno, di essere stato costretto alla reperibilità continua, di non aver interamente usufruito di ferie, permessi, r.o.l., oltre 13°, 14° e festività ed ogni altro accessorio del credito dovuto in virtù del rapporto di lavoro da ritenersi subordinato. 
Argomentato in diritto e documentato con produzione cartolare l'attuale appellante chiedeva <<in via principale e nel merito a) ### e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. ### e la P&R ### e ### s.r.l. dal giorno 1 settembre 2005 e fino ad oggi sussistente fino al deposito del presente ricorso; b) Subordinatamente accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il ricorrente sig. ### e - primala ### s.r.l. dal 1.9.2005 e fino al 31.12.2007 e di seguito con la P&R ### e ### s.r.l. dal giorno 1 gennaio 2008 e fino ad oggi sussistente fino al deposito del presente ricorso; c) ### e dichiarare illegittima l'omissione di qualsiasi inquadramento professionale del ricorrente dal 2005/2006, regolarizzazione che la parte datoriale avrebbe dovuto eseguire in conformità alle norme di legge ed ai ### applicabili nel caso di specie, ovvero quello del ### d) ### la natura simulata e la illegittimità dell'inquadramento ricevuto dal ricorrente in qualità di collaboratore autonomo Co.co.co. e/o Co.co.pro. dal 1.9.2005 al 31.12.2007, in assenza di qualunque requisito di legge per l'applicazione di tale inquadramento professionale. In particolare, per l'assenza di qualsivoglia progetto di formazione e di qualunque attività formativa offerta o svolta in favore del ricorrente. e) Di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi annullato il rapporto di collaborazione autonoma simulato e vedersi, invece, convertito il medesimo rapporto di lavoro in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato, per tutto il periodo intercorso dal 1.1.2007 al 31.12.2016; f)### e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale stabilito dai ### del ### applicabili al caso in esame e, per l'effetto, stabilire il diritto della sig. ### all'inquadramento professionale indicato come segue: I° periodo: dal luglio 2005 al 14.5.2007: impiegato di secondo livello; ### periodo: dal 15.5.2007 al 21.12.2007: impiegato di primo livello; ### periodo dal 1.1.2008 e fino ai giorni d'oggi: ### A; g) ### e dichiarare che il ricorrente ha percepito una retribuzione insufficiente, illegittima ed inferiore a quanto stabilito dalla ### e dai ### e per l'effetto accertare il diritto del medesimo alla giusta retribuzione in conformità alla ### ed al conteggio delle ### del sig. ### redatto dal ### ed integrante il presente atto e così in particolare accertare come dovute al ricorrente le seguenti somme: … ### 170.512,29 h) ### e dichiarare la responsabilità della P&R ### e ### s.r.l. per l'omesso pagamento delle somme dovute alla ricorrente e come indicate e, pertanto, condannare la convenuta P&R ### e ### s.r.l. al pagamento della somma di euro 170.512,29, ovvero la somma minore o parziale che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, in favore del ricorrente, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. i)### e dichiarare la responsabilità concorrente e/o solidale della ### s.r.l. nei confronti del ricorrente, per tutte le causali sopra indicate, sia nella regolarizzazione del rapporto di lavoro, sia nel pagamento della corretta retribuzione dovuta e, per l'effetto, condannare in tutto o in parte anche la ### s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del ricorrente della somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito degli accertamenti emergenti dal processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..  j)### e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale e - se ritenuto opportuno - trasmettere gli atti del presente procedimento agli ### competenti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>> Si costituivano la P&R ### e ### s.r.l. e ### s.r.l. ontestando le pretese avversarie, sostenendo, in sintesi, la genuinità ed effettività del rapporto di lavoro autonomo intercorso dal 2005 al 2016; la natura meramente accessoria e complementare delle mansioni svolte dal ricorrente per la P&R, spettando le responsabilità operative, decisionali ed amministrative all'amministratore ### l'assenza in capo al ricorrente di ogni autonomia, di ogni responsabilità di qualunque tipo; l'assenza di vincolo di subordinazione del ricorrente dal 2005 al 2016 nei confronti delle società convenute, ribadendo la natura di collaborazione autonoma del lavoro svolto; che solo dal 31.12.2016 era sorto un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al I° livello del ### del ### Concludevano per la declaratoria di nullità/improcedibilità del ricorso per omessa notifica del conteggio delle competenze richieste (seppure ritualmente depositato nel fascicolo del ricorrente); per il difetto di legittimazione passiva delle convenute per i rispettivi periodi in cui il ricorrente aveva lavorato per l'altra compagine societaria; eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale dei diritti del lavoratore, rispettivamente per le rivendicazioni azionate dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e per i crediti maturati nel corso degli anni durante la vigenza del rapporto di lavoro. 
Sostenevano la correttezza dell'inquadramento professionale attribuito. 
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha respinto il ricorso così ritenendo: <<…Le osservazioni ai conteggi effettuate dalle società resistenti dimostrano che, anche a voler riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per l'intero periodo e con l'inquadramento dedotti in ricorso, le somme percepite dal ricorrente superano l'importo che avrebbe percepito come lavoratore subordinato, compreso il danno contributivo. Invero, per quanto attiene alla ### s.r.l., il ricorrente avrebbe maturato, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, euro 4.219,54 per il 2005, euro 1.288,13 per il 2006 ed euro 10.777,54 per il 2007 (in totale, euro 5.269,87 a credito per la società), nonché, a titolo di TFR euro 2.342,62, a titolo di permessi euro 1.902,49, a titolo di ferie euro 3.146,44, a titolo di 13ma mensilità euro 3.146,44, a titolo di 14ma mensilità euro 2.638,86, per un totale di euro 7.906,98. Per quanto attiene alla P & R ### e ### s.r.l., va evidenziato come il consulente del lavoro che ha redatto il conteggio del ricorrente, anziché prendere il tabellare del livello rivendicato, riassorbire la differenza tra il livello rivendicato e quello attribuito (sino alla concorrenza dell'intero superminimo), ha preso il tabellare del livello rivendicato sommandoci il superminimo già corrisposto, così realizzando un'operazione contabile non condivisibile in quanto il superminimo, ovvero il compenso che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, si ritiene generalmente assorbibile dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, vigendo nel nostro ordinamento il principio della assorbibilità del superminimo…Dal conteggio prodotto dal ricorrente, in relazione all'avere, va quindi tolto l'importo assertivamente dovuto a titolo di superminimo e quindi € 1.488,03 dal dicembre 2016 al febbraio 2020, data in cui si esaurisce il conteggio prodotto, per complessivi 39 mesi e quindi per complessivi euro 58.033,17 che vanno certamente defalcati dal conteggio prodotto. Con riferimento alle altre voci delle richieste economiche contenute nel conteggio prodotto dal ricorrente, va evidenziato come, per quanto attiene al ### essendo il ricorrente ancora in servizio, quantomeno sino al termine del rapporto, questo non è esigibile; per quanto attiene alle eventuali differenze sulla 13ma e sulla 14ma mensilità, vale lo stesso identico ragionamento di “riassorbibilità” delle eventuali differenze maturate rispetto al superminimo già corrisposto anche in occasione dei pagamenti già fatti per la 13ma e per la 14ma in costanza di rapporto e comunque tenendo conto della retribuzione “globale” effettivamente percepita; per quanto attiene alle ### ed ai ### (###, il ricorrente, anche laddove fosse riconosciuto il vincolo di subordinazione per il periodo antecedente al 31.12.2016, ne ha comunque usufruito, come risulta dalle email prodotte da parte resistente (all. 13), così come ne ha usufruito dopo l'assunzione a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga e, ad oggi, dalla busta paga di febbraio 2020 (all. 23). Ne discende che nulla sia dovuto al ricorrente, che anzi ha percepito circa euro 30.000 in più rispetto all'inquadramento da lui rivendicato come lavoratore subordinato nell'intero periodo lavorativo dedotto per entrambe le società, il che copre ampiamente anche qualunque danno contributivo dedotto e deducibile. Tali le ragioni del rigetto del ricorso>>. 
Con il gravame lo ### ha censurato diffusamente la decisione chiedendone l'integrale riforma, insistendo per l'istruttoria, ed in ultima analisi per l'accoglimento delle già spiegate conclusioni. 
Si costituiva la ### s.r.l. in liquidazione. 
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale. 
La difesa della ### s.r.l. in liquidazione ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'appello nel termine di cui all'art. 435 c.p.c. 
Allegava che il gravame avverso la sentenza n. 6413/2021 pubblicata il ### era stato depositato in data ###; il ###, la Corte di Appello emanava il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, depositato in cancelleria in data ###, fissando l'udienza per il ###. Decreto mai notificato alle parti convenute. 
Il decreto doveva essere notificato entro e non oltre il ###. 
Tuttavia la notifica non era mai intervenuta. Solo dopo che l'appellante <<era già decaduto, con decreto emesso in data ###, la Corte d'Appello rinviava d'ufficio l'udienza di discussione dal 9.02.23 al 22.02.24 per gli stessi incombenti… ### in data ### la parte appellante depositava, richiesta di interruzione del processo per intervenuta messa in liquidazione della P&R ### e ### S.r.l.>>. 
Tale richiesta come la disposta interruzione del giudizio e la concessione di termine per la notifica della riassunzione, secondo la parte appellata, non avrebbero sanato <<tutta la serie di errori pregressi quali la mancata notifica dell'appello alle parti nei termini 435 cpc. nonché la mancata riassunzione del processo nel termine di tre mesi dalla sentenza della messa in liquidazione della P&R ### e ### s.r.l.  datata 20.12.21 n. 674, notificatagli in concomitanza con la messa in liquidazione e depositata dalla stessa controparte tra gli atti di causa>>; invece aveva atteso <<oltre tre anni dalla notifica della impugnata sentenza>>; le mancanze predette avrebbero <<concretamente arrecato pregiudizio ai diritti della ### S.r.l. ed al sollecito svolgimento del processo. Basti pensare che nelle more, l'appellata P&R ### e ### S.r.l. è stata posta in liquidazione ed ancor più, ove l'appellata avesse notificato l'atto di appello nei termini, la ### S.r.l.  avrebbe promosso appello incidentale volto a sentir accertare, tra le altre cose, la prescrizione dei crediti e la mancanza di un unico centro di imputazione con la P&R ### e ### S.r.l…la mancata notifica dell'appello nei termini ha comportato grave pregiudizio alla ### S.r.l. per cui giammai l'appellante può essere rimesso in termini, [ ### per cui il] giudizio dovrà estinguersi o comunque essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile. 
All'udienza odierna l'appellante ha chiesto nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti della P&R ### e ### s.r.l., non essendo stata effettuata. 
Risulta dal deposito telematico che la notifica in riassunzione è stata effettuata non al liquidatore risultante dalle sentenza del Tribunale di ### n. 674 del 20.12.2021 dr.ssa ### ma all'indirizzo di posta elettronica ###;filippolinojacoposilvestri@ordineavvo catiroma.org; ###. 
Non invece alla ### della società P&R ### e ### s.r.l. 
N. 16/2022 del ### di ### in persona del liquidatore giudiziale dr.ssa ### all'indirizzo ###. 
Come evidenziato dalla parte appellata, non è stata prodotta in giudizio la prova della avvenuta notificazione alle predette del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione, con la conseguenza che pacificamente detta notifica è da ritenere inesistente. 
E' parimenti inesistente la notifica del ricorso in riassunzione. 
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi” (Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218), mentre solo in caso di nullità della notificazione o di mancato rispetto del termine a comparire è consentita la concessione di termine per la rinnovazione, il tutto sostanzialmente nella logica della ragionevole durata del processo e della sanzione a carico della parte che risulta totalmente inadempiente ai propri oneri rispetto alla prima udienza fissata dal giudice. 
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020, arresto con cui la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “a nulla rileva### la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, ###, non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”. 
Con ciò significando che non può valere il principio della effettiva udienza di trattazione. 
La notifica del ricorso in appello è, pertanto, da ritenere inesistente e non sanabile in alcun modo, neppure con la costituzione delle parti appellate. 
Difatti, non essendo mai avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini di legge, e dovendo, pertanto, la stessa considerarsi inesistente, non può essere consentita alcuna sanatoria in ragione dell'efficacia di giudicato che la sentenza di primo grado ha già irrimediabilmente acquisito ex lege alla scadenza del termine assegnato alla parte per la notifica, ovvero al più alla data della prima udienza di discussione della causa, proprio in ragione della originaria inesistenza della notifica del ricorso. 
A fortiori non può essere concesso nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, neppure mai effettuata come dichiarato in udienza e documentato con la produzione telematica del 20.11.2025 ore 0,49 dell'appellante. 
Tale conclusione risulta avvalorata dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, secondo cui, nelle controversie regolate dal rito del lavoro, “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024). 
In definitiva, non vi è alcuna possibilità, in tal caso, di assegnare un nuovo termine per provvedere al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., e, di conseguenza, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  La Corte dichiara improcedibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della ### S.r.l. in liquidazione che si si liquidano in complessivi € 3.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.  ### 20.11.2025 ### est. 
Dott.

causa n. 2746/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Rosa

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1674/2025 del 03-12-2025

... che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni. 74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione. 75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 ### 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 1829/2025 tra ### RICORRENTE/I e MIM - #### RESISTENTE/### 3 dicembre 2025 ad ore 11:12 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. ### (###) VIA ### 67 88100 CATANZARO; ### - #### il dott. ### Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. 
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1829/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### 67 88100 CATANZARO; , elettivamente domiciliato in ### 122 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. ### Parte ricorrente contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 113 FIRENZEpresso il difensore avv. ### Parte resistente ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente, docente di scuola secondaria, premesso di avere sottoscritto con il Ministero convenuto contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sostiene di aver maturato nell'ambito del suddetti contratti il seguente numero di giorni di ferie, di cui non aveva potuto godere: 22,58 giorni (20,58 giorni di ferie e n.2 giorni di riposo per festività soppresse) nell'anno 2020/21; 27,58 giorni di ferie (24,58 giorni di ferie e n. 3 giorni di riposo per festività soppresse) nell' anno scolastico 2021/2022,; 27,66 giorni di ferie (24,66 giorni di ferie e n. 3 giorni di riposo per festività soppresse) nell'anno scolastico 2022/2023. 
Ha pertanto richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva e la condanna del Ministero al pagamento della somma di € 5.530,30, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 
In subordine, ha richiesto l'indennità limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni fruiti d'ufficio durante la sospensione delle lezioni stabilita dal calendario scolastico regionale, con la condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 2.743,78. 
A fondamento della domanda ha richiamato la sentenza pronunciata dalla ### in data ### nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 Parte_1 ### Controparte_1 #### Parte_1 ### 2 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla ### nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause ###/2016 e C-846/2016 Ha allegato inoltre di non aver richiesto le suddette ferie, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne; inoltre ha lamentato di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.  ### dell'### regolarmente costituitosi, ha sostenuto l'insussistenza del diritto alla monetizzazione alla luce del disposto dell'art 54 l.228/12.   La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.   Per ricostruire i principi di diritto applicabili alla fattispecie, si richiama, ai sensi dell'art 118 disp att.  cpc, quanto condivisibilmente motivato nella sentenza del Tribunale di Torino n. 1287/2025 secondo cui “[…]16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella sentenza 14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 17. Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. 18. Il regime previsto dal ### 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. 19. 
Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art.  1 comma 54. 20. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” 21. Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”. 22. Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del ### 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile; la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.   Le peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti che rilevano nella disciplina delle ferie.   23. Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente. 24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla ### dall'art.  138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le ### emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero. 25. ###. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. 2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità. 3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. 26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto; il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno; il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto; il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla ### (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla ### solitamente a raccordare tra loro le festività di #### ed ### nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a ### e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. 27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. 28. Come già esposto al punto 20, peraltro, ciò è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 ### 2006/2009. 
La questione di fondo da cui dipende la decisione 29. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio, accennato al punto 12, dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il Ministero, la norma lo autorizza a ritenere in ferie i docenti nei periodi di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione. 30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti 1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro. 31. Le domande, dunque, avevano ad oggetto proprio e soltanto quei giorni per cui, come si è visto al punto 4, di fatto, nel presente giudizio il Ministero riconosce la spettanza dell'indennità sostitutiva e la magistratura del lavoro, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 ultima parte, accoglieva tali domande. 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi e nelle memorie del Ministero come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti. 33. La diversa impostazione della domanda che forma oggetto del presente giudizio impone oggi di soffermarsi sull'interpretazione della norma e all'individuazione dei suoi effetti giuridici. 34. In realtà, a parere di questa giudice, ai fini della decisione non è necessario prendere posizione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o “automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti. 35. 
Ciò che conta, infatti, è che, come si illustrerà nei punti seguenti, l'art. 1 comma 54 indiscutibilmente destina i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie del personale docente e che, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata al punto 14, ciò pone a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni. 
Interpretazione dell'art. 1 comma 54.   36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente. 37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. 38. ### è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal ### 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all' a.s.  2012/2013. 39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 - il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni -ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del ### riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda 40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” - consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s.  dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. 41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. 42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. 43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. 44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”. 45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. 46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”. 47. ###. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del Ministero, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie. 48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico 49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno. 50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. 51. 
Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. 52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. 53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del ### 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola; le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. 54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse. 55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro - è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. 56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni - ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio. 58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di ### quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie. 59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola; pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. 60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. 61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa” La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente. 62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie. 63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del ### 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. 64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia. 65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione. 66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. 67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio. 68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni. 69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il Ministero considerava goduti tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. 
La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.   70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente. 71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi. 72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza. 73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni. 74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione. 75. 
Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 ### 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni. 76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati. 77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni. 78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte - e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie. 79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie. 80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente. 81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni. 82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. 83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.” Da quanto detto deriva dunque che si presume che i docenti a tempo determinato fruiscano delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo provaa carico del docentedi avere, invece, prestato attività lavorativa. 
Al contrario, nel periodo successivo alla cessazione delle lezioni, nel quale i docenti rimangono a disposizione, il diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi l'avvenuta fruizione delle ferie oppure di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie e lo abbia invitato ad esercitarlo. 
Lo stesso regime delle ferie si estende alle festività soppresse ai sensi dell'art 2 della l. n. 937 del 197 ( cfr da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024).   Applicando i suindicati principi al caso concreto si osserva che parte ricorrente non ha provato (e neppure allegato) di avere svolto - su disposizione superiore e non per libera sceltaattività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni da calendario scolastico, giorni nei quali, dunque, ha potuto godere delle ferie secondo la disposizione di legge. 
Deve dunque ritenersi provato che durante la sospensione delle lezioni abbia goduto di 12 giorni di ferie nell'anno 2020/2021 ( vedi calendari scolastici depositati dal Ministero), 18 giorni di ferie nell' anno 2021/2022 e di 16 giorni di ferie nell' anno 2022/2023. 
Nessun altro giorno di ferie risulta fruito, né il Ministero ha documentato di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie e lo abbia invitato ad esercitarlo. 
Ne consegue ,dunque che nell'anno scolastico 2020/2021 dei 22,58 giorni maturati (20,58 ferie + 2 festività soppresse vedi conteggio ricorrente non contestato) ne risultano fruiti 12, con diritto alla monetizzazione di 10,58 giorni pari ad € 747,79 (70,68x10,58) ; nell' anno scolastico 2021/2022 dei 27,58 giorni maturati (24,58 ferie + 3 festività soppresse ) ne risultano fruiti 18 ( 13 calendario scolastico , 3 consiglio d' istituto e 2 giorni ferie a domanda) con diritto alla monetizzazione di 9,58 giorni pari ad euro 677,11 ( 70,68 x 9,58); nell' anno scolastico 2022/2023 dei 27,66 giorni maturati (24,66 ferie+ 3 festività soppresse) ne risultano fruiti 16 (14 giorni calendario scolastico, 2 giorni consiglio d' istituto) con diritto alla monetizzazione di 11,66 giorni pari ad euro 824,12 ( 70,68 x 11,66). Per un totale di euro 2.249,02. 
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese di lite, liquidate per l'intero ( sul valore del credito accertato) come da dispositivo, si compensano per ½ tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico del Ministero.  . P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore di ### della somma di € 2.249,02, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. 
Compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in € 750 oltre iva cpa e contributo spese generali e pone la rimanente quota a carico del Ministero convenuto , con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. 
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. 
Firenze, 3 dicembre 2025 

Il Giudice
dott. ### n. 1829/2025


causa n. 1829/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Davia Anita Maria Brigida

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11931/2025 del 20-11-2025

... mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta, la quale pur avrebbe potuto indicare (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### - all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 11117 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### alla via Po 25/b, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità, l'illiceità dell'oggetto dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, nonché la nullità dei termini ivi apposti, con tutte le proroghe tra la sig.ra ### - e l'###1, dal 01.09.2009 al 15.03.2021, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex artt. 2094, 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D.Lgs.  165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. Accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €101.951,07 (comprensive del ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto, 3. condannare l'ASL ### al pagamento di €76.188,53 quali differenze retributive e indennità (decurtato il valore del ### in favore della sig.ra ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza; 5. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'### 1 al ricongiungimento/cumolo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna al pagamento dei relativi oneri economici; 6. Accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per €25.762,54 calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in fa vore della ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 7. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o al diverso periodo ex art. 57 ###à, con esatto inquadramento nella dovuta categoria economica di riferimento. 8. Accertare e dichiarare dovuti gli aumenti stipendiali e le nuove voci retributive e indennità infermieristica dal 01.09.2019 al 15.03.2020, in applicazione del ### 2019-2021 con condanna dell'azienda resistente al versamento di dette somme in favore della ricorrente. ###: 9. Accertare e dichiarare dovuto il risarcimento danni per inesatta qualificazione del contratto per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 in €120.083,95 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; 10. condannare l'###1 al risarcimento danno patrimoniale in favore della ricorrente pari alle differenze retributive dovute per €101.951,07 come da conteggi in atti o per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo; 11.  condannare l'###1 al versamento presso i competenti enti di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma ritenuta di giustizia; ### 12. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della Ricorrente e per l'effetto 13. Condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di 120.083,95 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il dal 01.09.2009 al 15.03.2021 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia; 14. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. L. ### per l'### 1: “In via preliminare: - dichiarare nulla la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna al pagamento dei relativi oneri economici, alla luce della mancata chiamata in causa di quest'ultimo Ente da parte della ricorrente; - in via subordinata, rispetto alla domanda di ricongiungimento/cumulo, ordinare l'integrazione del contraddittorio, disponendo la chiamata in causa dell'### da parte della ricorrente. Nel merito: - in via principale, rigettare tutte le domande formulate da controparte nel ricorso, in quanto integralmente infondate in fatto e diritto; - in via di subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale accertasse la natura subordinata del rapporto e quali dovute le somme richieste, ridurre le stesse in quanto parzialmente prescritte e comunque errate nel quantum, alla luce delle eccezioni formulate nel presente atto. […] Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 30 marzo 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021 in favore della ASL ### 1, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 16 marzo 2021 è stata assunta a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrata nella categoria D del ### per il comparto sanità; che, di fatto, nel detto periodo ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo ### ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €76.188,53 a titolo di differenze retributive; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €25.762,54; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo settembre 2009 - marzo 2021, la somma di €18.132,88; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che il ### 2019-2021 ha previsto nuove voci retributive, tra cui l'indennità di specificità infermieristica, la quale le deve essere versata per il periodo 1.1.2019- 15.3.2021; che, in subordine, l'### è tenuta a risarcire il danno per l'inesatta qualificazione del contratto in misura pari alle dette differenze retributive; e che, in via ulteriormente subordinata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 16 maggio 2023, ha affermato che tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa più volte prorogato tra 1° gennaio 2009 ed il 15 marzo 2021; che tale rapporto ha trovato giustificazione nella necessità di far fronte alla carenza di personale causata dal blocco del turn over, formalizzato con legge regionale n. 14/2008; che il contratto ha previsto espressamente che l'attività sarebbe stata svolta senza alcun vincolo di subordinazione; che, in conformità con quanto pattuito, la ricorrente ha reso le proprie prestazioni nel rispetto della sua autonomia professionale, a fronte di un semplice e funzionale potere di coordinamento da parte dell'### che l'attività è sempre stata concordata con il coordinatore senza che venisse mai imposto alcunché; che la lavoratrice poteva assentarsi liberamente ogni volta che lo riteneva opportuno; che la registrazione delle presenze era necessaria per verificare l'ottemperanza al dettato contrattuale (che fissava il numero di ore settimanali) ed anche per poter utilizzare le ore lavorate in eccesso rispetto al numero di 36 settimanali; che, in caso di malattia, la lavoratrice recapitava eventuali certificati all'### ente di previdenza cui era iscritta; che era inserita in un modello organizzativo, secondo le disponibilità da lei stessa manifestate ai responsabili che organizzavano i turni di servizio nell'arco delle 24 ore; che la ricorrente non ha mai avuto, come il personale dipendente, l'obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro 15 minuti prima dell'inizio del turno, per effettuare il cambio di consegna; e che non è mai stata assoggettata al potere disciplinare. 
In diritto, la convenuta, in primo luogo, ha eccepito la nullità della domanda di condanna della ASL al versamento della contribuzione omessa per mancata chiamata in causa dell'### o, in subordine, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto ente. 
Ha poi sostenuto che il rapporto, come convenuto in sede di stipula del contratto, non ha avuto natura subordinata e si è svolto di fatto in regime di autonomia, in conformità con quanto consentito dalla legge (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001). In subordine, ha dedotto che, ove le modalità di svolgimento siano state diverse da quelle pattuite, ciò non sarebbe conseguito ad accordi intercorsi con l'### della ASL la quale, quindi, non ha mai espresso, attraverso i suoi organi, la volontà di far svolgere alla ricorrente atti vità lavorativa diversa o ulteriore rispetto a quella stabilità ovvero con modalità diverse da quanto pattuito. 
Ha osservato che, anche nel caso in cui fosse accertata la natura subordinata del rapporto nel periodo precedente l'assunzione, non sarebbe possibile riconoscere l'anzianità di servizio dalla data di inizio dell'attività lavorativa poiché il rapporto intercorso prima della formale stabilizzazione non potrebbe essere convertito in rapporto di impiego pubblico, in forza del limite costituzionale dell'accesso all'impiego solo previo concorso pubblico; che i crediti vantati sono prescritti ai sensi dell'art. 2956, 1° comma, c.c. quali crediti sorti per l'opera prestata da professionista; che, nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, opera la prescrizione quinquennale ex art.  2948, n. 4, c.c. la cui decorrenza non rimane sospesa durante il rapporto, trattandosi di impiego pubblico, per cui sono estinti tutti i crediti maturati nel periodo antecedente al quinquennio che precede la lettera di messa in mora dell'11 luglio 2022; che, quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'inesatta qualificazione del rapporto, l'avvenuta stabilizzazione deve considerarsi satisfattiva di ogni conseguenza pregiudizievole dell'illegittimo ricorso alla forma contrattuale flessibile; e che è infondata anche la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento sia per infondatezza della domanda principale sia per la mancata dimostrazione dei presupposti della residuale azione ex art. 2041 Infine, ha contestato i conteggi allegati al ricorso sotto più profili. 
L'### costituitosi il 23 maggio 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve computarsi la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. 
L'### benché ritualmente citato come da atti depositati il 12 aprile 2023, è rimasto contumace.
Con sentenza non definitiva n. 11498/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° settembre 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 2) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021; 4) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021; 5) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore della ricorrente, degli incrementi del trattamento tabellare per lavoratori inquadrati nella categoria D, nel periodo 01.01.2019-15.03.2021, nella misura di €15,00 e di €31,20 mensili, per tredici mensilità all'anno, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, nonché al pagamento della indennità infermieristica spettante nel periodo 01.01.2021- 15.03.2021; 6) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ASL ### 1 di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al pagamento dell'indennità di ferie non godute.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta, la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale, eccepito la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 in €14.648,61, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €982,59, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 30 maggio 2023), appunto consta l'indennità turnista non solo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2020. ### inizialmente indicato in €13.520,38 è stato aumentato, a seguito delle osservazioni della ricorrente, ad €14.648,61, effetto del computo, per ciascun anno della detta indennità (v. all.  n. 8 alla relazione integrativa). 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 15 marzo 2021, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'###
Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 1° settembre 2009 - 15 marzo 2021 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €22.224,45. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €3.486,35.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 30 marzo 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €15.631,20# di cui €14.648,61 per sorte capitale ed €1.982,59 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €22.224,45# a titolo di TFR maturato alla data del 15 marzo 2021; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontanti ad €3.486,35#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 11117/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11932/2025 del 20-11-2025

... mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta - la quale pur avrebbe potuto indicare (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 14981 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati con proroghe, l'illegittimità dei termini apposti, l'illiceità dell'oggetto, attinenti al rapporto di lavoro tra la sig.ra ### e l'###1, dal 08.07.2009 al 03.06.2018, ex art. 36, co.5, D. Lgs. 165/2001 e ex art. 32 L. 183/2010, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la sig.ra ### e l'###1, dal 08.07.2009 al 03.06.2018 ex art. 2094 c.c. e 2126 c.c., o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. 3. Accertare e dichiarare dovute le differenze retributive e tutte le indennità maturate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 76.193,37 (comprensive di TFR) o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, e per l'effetto; 4. condannare l'###1 al pagamento di € 57.154,98 (decurtato il valore del ### oltre che gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo, a favore della sig.ra ### o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia e all'accantonamento del differente TFR per euro 19.038,37 o della diversa somma ritenuta di giustizia. 5. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 13.742,60 o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna per l'###1 al versamento di detta somma presso gli appositi istituti previdenziali di competenza. 6. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Asl Rm1 al ricongiungimento /cumulo dei contributi previdenziali versati all'### dalla ricorrente presso gli istituti previdenziali competenti con condanna all'accollo dei conseguenti oneri economici. 7. Condannare, infine, l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente ex art. 57 ###à, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al 03.06.2018, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia. ### 8. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###/1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto, 9. Condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 89.935,97 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 08.07.2009 al 03.06.2018 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia; 10. con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la sig.ra ### battini e la ###1, e riconosciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2018 (dall'8.7.2009 al 15.5.2018) ovvero in via gradata per il periodo anteriore al 28.2018 (dall'8.7.2009 al 27.2.2018) per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale, rigettando le relative domande. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 5 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in favore della ### 1, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 4 giugno 2018 è stata assunta a tempo determinato dalla ### 1 e, a decorrere dal 1° agosto 2019, a tempo indeterminato in forza di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere (###, inquadrato nella categoria D del CCNL per il comparto sanità; che, di fatto, nel periodo 8 luglio 2009-3 giugno 2018, ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo PEC del 28 febbraio 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €57.154,98; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €19.038,37; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo 8 luglio 2009 - 3 giugno 2018, la somma di €13.742,60; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che deve inoltre ricostruire l'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 57 del c.c.n.l. del Comparto sanità; e che, in via subordinata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli art. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per i periodi anteriori al 16.5.2018 (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore al 28.2.2018 considerando la data della diffida del 28.2.2023 la quale comunque contiene solo generiche pretese. 
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quelle del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie con trattuali e cioè non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 26 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. 
L'### benché ritualmente citato, come da atti depositati il 16 maggio 2023, è rimasto contumace. 
Con sentenza non definitiva n. 11504/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 l'8 luglio 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 08.07.2009 al 03.06.2018; 2) ha dichiarato che la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° febbraio 2018 - 3 giugno 2018 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità lavoro notturno e festivo, indennità operatore professionale e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato altresì che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018; 4) ha condannato l'### sanitaria al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018; 5) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ### 1 di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 6) ha rigettato la domanda di condanna dell'### alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al 03.06.2018; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al pagamento dell'indennità di ferie non godute. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta - la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale - eccepito la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° febbraio 2018 - 3 giugno 2018 in €1.675,47, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €133,61, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 4 luglio 2023), appunto consta l'indennità turnista.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 3 giugno 2018, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €16.408,07. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €894,77.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione dei due terzi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della consistente riduzione delle somme spettanti rispetto a quelle richieste. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 5 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €1.809,08# di cui €1.675,47 per sorte capitale ed €133,61 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €16.408,07# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €894,77#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, di un terzo delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 14981/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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