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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 1176/2026 del 26-01-2026

... stante la mancata riconsegna dell'auto oggetto del leasing (differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo nuovo per € 17.970,00) e il tutto contenuto nei limiti di euro 10.000,00 e che, senza esito, veniva richiesto il risarcimento dei danni. Al giudice adito, l'istante chiedeva, tenuto conto della risoluzione del contratto, di accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta al risarcimento dei danni da contenere nel limite di euro 10.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuire al procuratore anticipatario. Il giudizio veniva incardinato all'udienza del 03 ottobre 2023 nella quale, stante l'impossibilità della conciliazione, venivano ammessi i mezzi istruttori e l'esame testimoniale veniva espletato in data 21 maggio 2024. All'udienza del 26 novembre 2025 la causa, ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. veniva posta in decisione. Giova rilevare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in modo dettagliato così come disposto dall'art. 132 c.p.c. a seguito della modifica apportata dalla ### n. 69\09. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta ### non comparsa sebbene ritualmente citata. Occorre, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 25748/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di Napoli, 8^ sezione civile, nella persona del dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 25748, anno 2023, avente ad oggetto compensazione pecuniaria e risarcimento danni, promossa da: - ### (c.f. ###) rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. ### (####) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via dell'### n. 59; -### - ### C. F. e P.IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede ###/4, pec ###; -###- ###: all'udienza del 26 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione, ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. e la parte istante concludeva come da relativo verbale di causa e note di discussione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, proposto ai sensi dell'art. 316 c.p.c. e ritualmente notificato, tramite posta elettronica certificata in data 03 luglio 2023, alla società #### la evocava in giudizio innanzi a questo ufficio giudiziario, per l'udienza del fissata per il giorno 03 ottobre 2023, esponendo che l'istante, con contratto stipulato in data ### con la ### prendeva il locazione il veicolo ### T-Roc targato ### che, a seguito di incidente stradale, avvenuto il giorno 18 maggio 2022, la vettura dell'istante riportava ingenti danni e veniva consegnata, in pari data, alla concessionaria ### s.r.l. di Salerno; che la restituzione del veicolo, a seguito di riparazione, veniva concordata per il giorno 15 luglio 2022; che l'istante, a far data dal 30 luglio 2022, provvedeva ad inoltrare pec per la consegna del veicolo; che l'istante, con pec del 18 ottobre 2022, inoltrava alla ### diffida all'adempimento delle obbligazioni e in data 14 novembre 2022, non avendo ricevuto la
R.G. 25748/2023 vettura, procedeva alla risoluzione del contratto e procedeva all'acquisto di un altro veicolo; che il danno lamentato dall'istante veniva determinato nella misura di euro 2.966,15 a titolo di ristoro dei pagamenti del canone mensile di euro 593,23 per cinque mesi (a partire dal mese successivo al 18.5.2022 data di consegna del veicolo all'### fino ad ottobre 2022), di euro 272,00 a titolo di risarcimento per bollo auto inutilmente pagato, come documentato in atti e di euro 9.071,55 quale maggiore esborso per il necessario acquisto di una nuova vettura stante la mancata riconsegna dell'auto oggetto del leasing (differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo nuovo per € 17.970,00) e il tutto contenuto nei limiti di euro 10.000,00 e che, senza esito, veniva richiesto il risarcimento dei danni. Al giudice adito, l'istante chiedeva, tenuto conto della risoluzione del contratto, di accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta al risarcimento dei danni da contenere nel limite di euro 10.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuire al procuratore anticipatario. 
Il giudizio veniva incardinato all'udienza del 03 ottobre 2023 nella quale, stante l'impossibilità della conciliazione, venivano ammessi i mezzi istruttori e l'esame testimoniale veniva espletato in data 21 maggio 2024. All'udienza del 26 novembre 2025 la causa, ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. veniva posta in decisione. 
Giova rilevare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in modo dettagliato così come disposto dall'art. 132 c.p.c. a seguito della modifica apportata dalla ### n. 69\09. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta ### non comparsa sebbene ritualmente citata. 
Occorre, altresì, premettere che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla semplificazione delle forme, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c. che prevede tre elementi necessari e sufficienti per un valido atto di citazione: a) l'indicazione del giudice e delle parti; b) l'esposizione dei fatti e c) l'indicazione dell'oggetto. 
Il ricorso introduttivo, così come proposto dall'attore, contiene l'esposizione dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, non impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e non preclude alle parti convenute la possibilità di esplicare pienamente la propria difesa e, pertanto, non ne può essere dichiarata la nullità. Infatti, l'atto di citazione deve ritenersi nullo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I, 30/04/2005, n.9025 e Cass. civ., sez. III, 04/06/2002 n. 8074). 
La domanda attorea merita accoglimento nei termini che segue. 
La legittimazione delle parti risulta provata dalla documentazione versata in atti.
R.G. 25748/2023 Giova premettere che il contratto di noleggio di veicolo senza conducente non integra un contratto di trasporto ma un contratto di locazione in forza del quale il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile all'altra parte verso un corrispettivo per un determinato periodo. 
Per concorde giurisprudenza “il contratto di noleggio, è un contratto sinallagmatico, speces del genus locazione, in cui una parte ### si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto ### un' automobile per un dato tempo e ciò in cambio di un determinato corrispettivo ……il noleggiatore sarebbe stato tenuto, in applicazione di quanta previsto dall'art. 1575 c.c. per la locazione, nonché in base ai principi generali del nostro ordinamento (art. 1218 c.c.) a consegnare il veicolo al noleggiante in ottimo stato di manutenzione ed in condizioni tali da non diminuirne l' idoneità all'uso” (### Roma, sentenza n. 25409/2013). 
Dagli atti processuali risulta che l'attrice, tramite la società di noleggio ### sottoscriveva il contratto, distinto con codice cliente 567667, per un noleggio a lungo termine del veicolo ### T-Roc targato ### con decorrenza dal giorno 20 dicembre 2020 e per la durata di tre anni e, dalla documentazione prodotta e come provato dal teste escusso, il giorno 18 maggio 2022, la vettura noleggiata, a seguito di incidente stradale, riportava ingenti danni e veniva consegnata, per la riparazione, alla concessionaria ### s.r.l. di Salerno e la restituzione del veicolo veniva sollecitata, tramite pec, reiteratamente ma senza esito e l'istante si determinava a formulare la risoluzione del contratto di noleggio. 
Ritiene questo giudicante, accertata la risoluzione del contratto di noleggio oggetto del presente giudizio, di procedere al risarcimento del danno per violazione della normativa prevista dal ### del ### tenuto conto che “il consumatore che non riceve la consegna del bene entro il termine pattuito è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (art. 61 ### del ### e, riconosciuto il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 130 del ### del ### può essere riconosciuto anche il rimborso del presso per il ritardo nella consegna del bene (### di Benevento, sentenza n. 1625/2016). 
Occorre, comunque, considerare che per la liquidazione del danno non è possibile un arricchimento ingiustificato, per cui il risarcimento del danno ben può essere ridotto (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, n. 8062/2001). 
Ritiene, pertanto, questo giudicante di determinare il risarcimento nella misura complessiva di euro 2.966,15, ossia per i pagamenti del canone mensile di locazione di euro 593,23 a far data dal 18.5.2022, data di consegna del veicolo all'### fino ad ottobre 2022, data di risoluzione del contratto, come da documentazione versata in atti e segnatamente dalle ricevute
R.G. 25748/2023 dei bonifici di pagamento per i mesi di giugno 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022 ed ottobre 2022. 
Vanno, quindi, rigettate le ulteriori richieste di risarcimento danni in quanto infondate e, pertanto, la convenuta ### va condannata al pagamento della somma di € 2.966,15, oltre interessi legali che decorrono dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo. 
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del contributo unificato versato e considerate anche le tariffe del D.M. n. 55/14 e del D.M. n. 37/18 e succ. mod., e delle stesse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c.  P. Q. M.  il Giudice di ### di Napoli, sezione civile 8^, dr. ### definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede: 1) dichiara la contumacia della convenuta ### in persona del legale rapp.te pro tempore, non comparsa sebbene ritualmente citata; 2) accoglie la domanda e condanna la convenuta ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.966,15, oltre interessi come in motivazione; 3) condanna, altresì, la convenuta ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.690,00, di cui euro 280,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. 
Sentenza esecutiva per legge. 
Così deciso in Napoli in data 23 gennaio 2026 ###

causa n. 25748/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Vecchione

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 6560/2025 del 18-08-2025

... dal campo oggetto di analisi il rapporto di c.d. “leasing immobiliare”. A giustificazione di tale conclusione la pronuncia in commento ha infatti osservato: “in questa cornice normativa, (…), non è possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto”. Così statuendo, la Cassazione ha affermato che il contratto di leasing immobiliare non è qualificabile come contratto bancario o finanziario, dovendosi ritenere in esso prevalente la causa dell'acquisto o dell'utilizzazione del bene in oggetto su quella del finanziamento. In definitiva, non è sufficiente che il contratto oggetto di controversia sia stato stipulato con un istituto bancario o finanziario o sottenda ad una “finalità di finanziamento”, per essere ritenuto assoggettabile alla disciplina della conciliazione obbligatoria: piuttosto, è necessario che esso risponda, specificamente, ai requisiti di forma definiti dal T.U.B. o dal T.U.F. Ad analoga conclusione si perviene (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ### CIVILE Il Tribunale nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 24948/2024 promossa da: ### 3000 SOCIETA' ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliato in ### 145 ### ROMA presso l'### che la/lo rappresenta e difende ### S.P.A. (C.F. ###) elettivamente domiciliato in ### 5 12084 MONDOVÌ presso l'#### Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico. 
Motivi di fatto e di diritto della decisione ### 3000 Soc. Coop.  in liquidazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr.  4369/24 reso dal Tribunale di Milano in data ### su istanza di ### s.p.a. per l'importo di € 15.758,71 oltre interessi in danno della stessa nonché di ### quale garante in forza del contratto di leasing n. ### stipulato tra le parti in data ###.
Tale decreto è stato emesso anche nei confronti di ### Coop. in ### quale cessionaria del contratto con decorrenza dal 15.12.19 nonché di ### quale garante di quest'ultima.  ### è articolata sui seguenti motivi: • incompetenza territoriale del Tribunale di Milano; • improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione; • difetto di legittimazione passiva dell'opponente; • inopponibilità nei confronti della stessa della cessione in data ###; • nullità delle clausole contrattuali vessatorie in quanto non specificamente approvate; • mancanza di prova del credito.  ### ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di ### ovvero di ### e in ogni caso per la revoca del decreto. 
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le censure sopra riportate ed insistendo per il rigetto dell'opposizione. 
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe previa assegnazione dei termini rituali per il deposito degli scritti conclusivi.  ### è priva di fondamento. 
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale. 
Il contratto di locazione - riguardo alla cui validità ed efficacia si dirà più avanti attesa la contestazione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'opponente che ha contestato la riferibilità della sottoscrizione analogica ivi apposta - all'art. 20.4 delle condizioni generali prevede la competenza esclusiva del foro di ### o in alternativa di ### tale clausola risulta richiamata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tra quelle oggetto di approvazione specifica sì da escludersi l'asserita vessatorietà. Pertanto, l'individuazione del foro di ### risulta conforme alla pattuizione. 
È altresì infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.  ###. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 in tema di conciliazione obbligatoria di controversie civili e commerciali impone a chi intenda esercitare un'azione giudiziale inerente la materia dei contratti bancari o finanziari (od altre, tassativamente previste dalla norma medesima) il previo esperimento di una procedura conciliativa a pena di improcedibilità della domanda. Per fugare ogni dubbio su cosa, esattamente, il menzionato art. 5 intenda per “contratti bancari” e “finanziari”, la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 15200/18 ha precisato che “il riferimento della norma (‘ratione temporis' applicabile, non modificata in parte qua) è appunto ai contratti bancari, e non, più generalmente, ‘stipulati con un istituto di credito'; così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti ‘con finalità di finanziamento' anche in chiave mista”. Tale precisazione, corroborata dall'assunto per cui l'art. 5 non può che far richiamo, restrittivamente, “alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F.” (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all'art. 1) è valsa ad estromettere dal campo oggetto di analisi il rapporto di c.d. “leasing immobiliare”. A giustificazione di tale conclusione la pronuncia in commento ha infatti osservato: “in questa cornice normativa, (…), non è possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto”. 
Così statuendo, la Cassazione ha affermato che il contratto di leasing immobiliare non è qualificabile come contratto bancario o finanziario, dovendosi ritenere in esso prevalente la causa dell'acquisto o dell'utilizzazione del bene in oggetto su quella del finanziamento. In definitiva, non è sufficiente che il contratto oggetto di controversia sia stato stipulato con un istituto bancario o finanziario o sottenda ad una “finalità di finanziamento”, per essere ritenuto assoggettabile alla disciplina della conciliazione obbligatoria: piuttosto, è necessario che esso risponda, specificamente, ai requisiti di forma definiti dal T.U.B. o dal T.U.F. Ad analoga conclusione si perviene anche per i contratti di leasing aventi ad oggetto beni mobili. 
Ciò comporta il rigetto dell'eccezione. 
Parimenti infondata è la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto la stessa non avrebbe mai sottoscritto il contratto oggetto di causa. Premesso che la stessa va più correttamente qualificata come relativa alla titolarità passiva del rapporto dedotto quale causa petendi - attenendo la legittimazione alla mera prospettazione della parte quale esposta nel ricorso monitorio - si rileva che presenta valenza assorbente il verbale di consegna del bene prodotto in sede monitoria. 
Tale verbale reca la sottoscrizione della società opponente che non è stata oggetto di disconoscimento. 
In esso è chiaro il riferimento al contratto di leasing - identificato col numero - nonché al bene concesso in locazione. ### acquisizione del bene nella data ivi riportata e la conseguente detenzione, in assenza di evidenze di segno contrario, non possono che ascriversi alla locazione in esame. 
Nessun chiarimento a riguardo è stato fornito dal procuratore dell'opponente nel corso dell'udienza del 3.4.25: richiesto di indicare un diverso titolo della detenzione si è limitato a dichiarare in modo evasivo che “…verosimilmente il macchinario … non è stato consegnato sulla base del contratto di locazione finanziaria allegato in sede monitoria bensì di altro accordo.” Pertanto, il titolo deve ritenersi provato sì da risultare le censure afferenti la validità della sottoscrizione digitale del tutto prive di valenza. 
Quanto all'asserita inopponibilità della cessione stipulata in data ###, si rileva che il relativo contratto è stato prodotto dall'opposta, anche in questo caso sin dalla fase monitoria. 
Tale documento risulta sottoscritto dalla società opponente che ha specificamente approvato, tra le altre, la clausola che prevede che “la cessione non avrà efficacia novativa né liberatoria nei confronti del Cedente, il quale, pertanto, rimarrà obbligato in solido con il ### anche per le obbligazioni sorte successivamente alla stipula della cessione”. A differenza di quanto sostenuto, è stata quindi fornita la prova sia della cessione a favore di ### Coop. in liquidazione sia della mancata liberazione della cedente. 
Infine, deve rigettarsi la censura inerente la vessatorietà delle clausole contrattuali non specificamente sottoscritte dall'opponente. 
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4531/1990, la vessatorietà della clausola - cui consegue l'obbligo della doppia sottoscrizione - ricorre allorché la stessa si trovi in contratti predisposti unilateralmente da uno solo dei contraenti (c.d. “contratti standard”) in cui il cliente si limita ad aderire al contratto (c.d. “contratto per adesione”) senza possibilità di negoziarne il contenuto. Di contro, se il regolamento contrattuale è stato redatto di concerto tra le parti e riflette, anche nella singola clausola, il risultato del reciproco incontro di volontà non abbisogna di specifica sottoscrizione. 
In ogni caso, nel contratto sono state richiamate espressamente le clausole che necessitano di un'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Anche la contestazione relativa alla non debenza della somma ingiunta è infondata. ### ha fornito, sin dalla fase monitoria, evidenza del credito vantato tramite la produzione del contratto di leasing - ivi inclusi il documento di sintesi e il piano di ammortamento - degli estratti conto, nonché, delle fatture relative alle note di credito.  ### ha contestato solo genericamente la comprensibilità dei criteri di maturazione dell'importo richiesto, senza tuttavia allegare specificamente alcun fatto estintivo del credito vantato dall'opposta né alcun errore nel conteggio del debito che risulta corretto, alla luce dell'indicizzazione dei canoni concordata nel contratto. 
Neppure può condividersi l'assunto secondo cui la mancata ricezione della diffida ad adempiere inviata dall'opposta escluderebbe la decorrenza degli interessi di mora maturati sul credito principale. punto si rileva che il contratto di cessione prevede espressamente la rinuncia al terzo comma dell'art.  1408 c.c. disciplinata alla clausola 3 delle condizioni generali. 
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato. 
Le spese di giudizio - liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale - seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice ### definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide: 1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 4369/24 reso da questo Tribunale in data ### ad istanza di ### s.p.a. rendendolo esecutivo; 2. condanna l'opponente ### 3000 Soc. Coop. in liquidazione a rifondere all'opposta ### s.p.a. le spese del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e #### 18 agosto 2025 Il giudice

causa n. 24948/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gallina Carmela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34437/2023 del 11-12-2023

... tutto successivi alla stipulazione del contratto di leasing), il tasso ### era stato manipolato per indicizzare l'interesse corrispettivo; la Corte d 'Appello di Trento, con sentenza pubblicat a in dat a 19/7/2019, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese del grado; per quanto ancora di interesse in questa sede la corte del merito, ritenuto di dover aderire alla pronuncia S.U. n. 16303/2018 che ha richiesto una necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di rico struzione del tasso del singolo rapporto, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure di adottare, per la verifica di usurarietà del tasso di mora, una soglia maggiorata sicché il canone dovuto dalla utilizzatrice doveva ritenersi sufficientemente determinato perché, trattandosi pe r previsione contrattuale di un tasso variabile, era collegato ad un parametro di indicizzazione espressamente individuato quale l'### a tre mesi - tasso 3,375 %- maggiorato di un punto ###; la corte del merito ha ritenuto altresì di aderire ad altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui, una volta verificata la usurarietà del tasso di mora, non ne deriva la gratuità del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 8213/2020 proposto da: ### , in perso na dei ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo ### -ricorrente - contro ### in persona del ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamen te domiciliata presso lo studio de ll'avvocato ### , in ### via ### 3 -controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D'###.DIST. ###, depositata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal #### Rilevato che: La società ### snc di F.lli ### e ### (di seguito ### rvice) convenne in giudizio la società ### (di seguito ### allegando di essere subentrata ad altra utilizzatrice nel contratto di locazione finanziaria già in esser e con la convenu ta e chiese, sulla base di u na perizia econometrica d i parte, l'accertam ento d ella usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura dell'11,375% a fronte di un tasso soglia del 10,07% e, in applicazione dell'art. 1815, 2° co. c.c., la conseguente declaratoria di non debenza di alcun interesse e la restituzione delle somme corrisposte in relazione ai canoni della locazione finanziaria di un immobile sito nel comune di ### stipulata in data ###; la banca convenuta si cost ituì in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall'attrice e chiese il rigetto delle domande; all'esito di CTU il Tribunale escluse nella fattispecie la previsione di tassi di mora usurari, ritenendo che la relativa verifica, a fronte di un saggio contrattualmente previsto nella misura dell'11,38%, doveva essere effettuata maggiorando del 2,1% il tasso soglia ratione temporis applicabile del 10,07%; a sostegno della decisione affermò che, non essendo l'interesse di mora considerato ai fini della rilevazione del tegm, doveva calcolarsi sul t asso base una m aggiorazione quale prevista nei d.m. recanti le soglie d'usura; 3 l'appellante ### contestato il principio di necessaria simmetria tra tegm e teg, ritenne non essere ostativa alla rilevanza usuraria degli interessi moratori la loro man cata inclusione n el tegm ed invocò il confronto, con il tasso di mora o gge tto di causa, del tass o soglia ordinario senza maggiorazioni; a sostegno della propria tesi affermò che, nel periodo dal 1/9/2005 al 31/3/2009 (periodi del tutto successivi alla stipulazione del contratto di leasing), il tasso ### era stato manipolato per indicizzare l'interesse corrispettivo; la Corte d 'Appello di Trento, con sentenza pubblicat a in dat a 19/7/2019, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese del grado; per quanto ancora di interesse in questa sede la corte del merito, ritenuto di dover aderire alla pronuncia S.U. n. 16303/2018 che ha richiesto una necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di rico struzione del tasso del singolo rapporto, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure di adottare, per la verifica di usurarietà del tasso di mora, una soglia maggiorata sicché il canone dovuto dalla utilizzatrice doveva ritenersi sufficientemente determinato perché, trattandosi pe r previsione contrattuale di un tasso variabile, era collegato ad un parametro di indicizzazione espressamente individuato quale l'### a tre mesi - tasso 3,375 %- maggiorato di un punto ###; la corte del merito ha ritenuto altresì di aderire ad altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui, una volta verificata la usurarietà del tasso di mora, non ne deriva la gratuità del contratto ma solo la nullità della pattuizion e di interessi usurari, con l'eventu alità, nel caso di superamento, del ricalcolo al tasso legale di un debito per gli interessi di mora (Cass., 1, n. ### del 31/12/2019); avverso la sentenza, la ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; 4 ha resistito la ### con controricorso; il ricorso è stato asse gnato p er la trattazione in adunanz a camerale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 380bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  ### che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 1 e co. 4 della Legge n. 108 del 1996, art. 644 c.p.  comma 3 prima parte e comma 4, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p. c. -la rico rrente lamenta che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che, ai fini della usurarietà d el tasso moratorio, il tasso soglia d eve essere calcolato applic ando al tasso medio (### rilevato dal MEF ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4 della l.  108/96 non solo la maggiorazione della metà prevista dal comma 4 dello stesso art. 2 nella versione vigente ratione temporis, ma anche un ulteriore aumento di 2,1 perce ntuali in base ad una rilevazione campionaria condotta nel 2002 dalla ### d'### la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che, essendo contrattualmente pattuito ed applicato un tasso di mora pari all'11,375 % (tasso ### 3 mesi pari al 3,3 75 + 8 punti) ed essend o il ta sso usura pe r il trimestre di riferimento pari al 10,07%, il tasso usura non debba essere identificato con il tasso sogl ia tout court ma deb ba crearsene uno ad hoc sommando al tasso soglia vigente l'ulteriore maggiorazione relativa ad uno spread medio stimato dalla ### d'### in misura pari al 2,1 %; il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti; la sentenza impugnata ha aderito all'insegnamento di Cass. S.U.  n. 16303 del 2018, secondo cui deve esservi necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia d i calcolo del teg m e quella di ricostruzione del tasso del singolo rapporto ma non è conforme a Cass., 5 S.U. 19597 del 2020 secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del ### effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applic azione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso med io praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltipli cato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percent uali previsti, qu ale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il ### effettivo globale (T.e.g.) de l singolo rapporto, c omprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”; dunque la sentenza distingue il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore de l d.m. 25/ 3/2003, quale è quello in esame stipulato in data ###, e quelli stipulati successivamente a tale data e per i soli secondi prevede l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1 %; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti; questa Corte, con successive ordinanze ( v. Cass., 2, n. 17839 del 2023, Cass., 1 n. 13109 del 2023, Cass., 1, n. 4594 del 2023, Cass., n. 16077 del 2022, n. 3025 del 2022 ) ha ribadito che il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio 6 della sua attività ermeneutica e quindi anche se nei decreti ministeriali fino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo avuto tale rilevazione inizio solo a partire dal d.m. 2003) in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il T.e.g.m. del singolo rapporto comprensivo degli intere ssi moratori in concreto app licati con il T.e.g.m. come in detti decreti rilevato; queste ordinanze hanno applicato il d.m. 2003 solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, trattandosi di atti normativi che, sia pur di normazione secon daria, integrano la fattispecie; dunque la sentenza imp ugn ata, nella parte in cui ha ritenuto che la verifica del superamento o meno del tasso soglia, a fronte di un saggio contrattualmente previsto nella misura dell'11,38 %, andasse condotta maggiorando d el 2,1% il tasso sog lia ratione temporis applicabile nella misura del 10,07%, va in parte qua cassata con rinvio; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., dell'art. 644 c.p. co. 1, dell'art. 1 comma 1 del d.l. 29/12/2000 n. 394 della legge n. 24 del 2001 e dell'art. 1 l.  108/1996 in relazione all'art. 360 co. 1 n . 3 c .p.c. - la ricorre nte impugna il capo della sentenza ove risulta esclusa, in ogni caso, la gratuità del leasing laddove il combinat o disposto delle dis posizioni indicate esprimerebbe il p rincipio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie con la conver sione for zosa del mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore. La sanzione civile della nullità della clausola e della gratuità del mutuo sarebbe stata avallata anche dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'usurarietà del tasso determinerebbe la non debenza di qualunque tipo di interesse, e quindi anche di quelli corrispettivi; ciò 7 detto, in via gradata, la ricorrente chiede di pronunciare la nullità del tasso moratorio pattuito in misura ultrasoglia e la restituzione degli importi pagati illegittimamente a tale titolo per € 229,81; il motivo é infondato; la giuri sprudenza di questa Corte è da tempo consolid ata nel senso di ritenere che, una volta accertata l'usurarietà del tasso siano comunque dovuti gli int eressi corrispettivi: “La null ità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concern ente gli i nteressi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendo si gli u ni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (Cass., 3, n. 9237 del 20/5/2020); “la p attuizione di un tasso di interesse moratorio usurario n on comporta la gratui tà del cont ratto, poiché la sanz ione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettiv i lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass.,3, n. 8103 del 21/3/2023); pur avendo gli interessi moratori e quelli corrispettivi differente natura e funzione, una volta che il cliente è costituito in mora dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato, senza distinguere la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva “il tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia ordinario (Cass., 3, n. 26286 del 17/10/2019); “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione 8 del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la div ersa funzione che gli stessi persegu ono in relazione alla natura corrispettiva de i primi e di p enale p er l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della lor o relativa inciden za, per i pri mi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. 6-1, n. ### del 4/11/2021); con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c.- la ricorre nte lamenta che il giudice del merito non ha dispo sto la compensazione delle spese, pur in presenza di speciali ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, 2° co. c.p.c. ammette come possibile la compensazione delle spese parzialmente o per intero; il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo; alle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e l'assorbimento del terzo, con cassazione in relaz ione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella ### di ### della ### del 10 luglio 2023 9 ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30449/2023 del 02-11-2023

... di altro soggetto, essendo stato il bene ceduto in leasing ad ### dalla proprietaria ### 2. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo involgono la soluzione di un'unica questione, concern ente la legittima comminatoria de lla confisca, ritenuta una sanzione accessoria, nella ipot esi di depenalizzazione del contrabbando e della int ervenuta de finizione agevolata delle sanzioni. 2.1. In buona sost anza, con rifer imento ai men zionati motivi, questa Corte è chiamata a rispondere, in ordine logico, ai seguenti quesiti di diritto: a) se la depenalizzazione del reato di contrabbando - che, ai sensi dell'art. 301, primo comma, del ### comportava anche la confisca dei beni oggetto di reato - fa venire meno detta misura e, in caso negativo, su quale disposizione si fonda un provvedimento di confisca e, conseguentemente, quale natura abbia quest'ultima; b) se la confisca “amministrativa” si a una misura accessoria e se trovi applicazione l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in caso di definizione agevolata (come avvenuto nel caso di specie), esclude l'applicabilità delle misure accessorie (e, quindi, anche la confisca); c) se la confisca “amministrativa” possa essere disp (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 12816/2019 R.G. proposto da ### e ### s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell 'avv. ### lli, rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro ### delle dogane e dei monopoli, in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - avverso la sente nza dell a ### tributaria re gionale della ### - ### staccata di ### n. 332/23/19, depositata il 21 gennaio 2019. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal ### Oggetto: Tributi - ### di autoveicolo senza pagamento dei diritti di confine - ### - Ammissibilità - ### S.U.   2 Cons. est.   G.M. ### le conclusioni del Pub blico Ministero, in persona del ### ituto ### dott. ### che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.  ### 1. Con sente nza n. 332 /23/19 del 21/01 /2019 la Co mmissione tributaria regionale della ### - ### staccata di ### (di seguito ### accoglieva l'appello proposto dall'### delle dogane e dei monopoli (di seguito ### avverso la sentenza n. 404/02/18 della ### tributaria provinciale di ### (di seguito ###, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da ### e da ### s.a. (di segu ito ### avverso un atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione sanzioni.  1.1. Con l'atto impositivo veniva contestato il mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA all'importazione) con riferimento all'importazione non autorizzata di un'autovettura ### di proprietà della società svizze ra ### s.a. e condotta da ### autovettura che veniva sottoposta a confisca.  1.2. ### accogl ieva l'appello proposto d a ADM evidenziando che: a) ### fermato dalla po lizia locale alla guid a di un'autovettura con targa estera, non aveva immediatamente chiarito di essere dipendente di ### s.a.; b) i documenti successivamente esibiti non erano aut entici e, comunq ue, no n era stata chiesta la prevista autorizzazione ad ### c) l'autorizzazione alla guida era sì autentica e avente data cert a, ma no n faceva alcun riferimento al lavoro svolto dal contribuente; d) la depenalizzazione del contrabbando semplice non escludeva la confisca della vettura per violazione della legge doganale.  2. Avverso la sentenza della ### e ### proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.  3. ADM resisteva con controricorso. 3 Cons. est.   G.M. ### 4. Con ordin anza resa all'esit o dell'adunanza del 0 9/03/2 023 la causa veniva rinviata a nu ovo ruolo per l'eventuale tr attazione in pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso ### e ### deducono la null ità della sentenza impugn ata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la quale avrebbe omesso ogni riferimento specifico ai motivi di appello dedotti da ADM e alle controdeduzioni degli appellati, prendendo a base dell a decisione il ricorso originario dei contribuenti, che viene, infatti, rigettato.  1.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. pro c. civ., pe r avere la CTR omesso di pronun ciare in o rdine al primo ed al seco ndo mo tivo di appello dedotto da ADM e per avere reso una motivazione meramente apparente in quanto priva delle basi normative e giurisprudenziali.  1.2. In buona sostanza, con i superiori motivi, complessivamente considerati, i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello avrebbe reso una motivazione del tutto avulsa dalle censure mosse alla sentenza impugnata e dalle questioni sulle quali le parti del giudizio hanno argomentato, decidendo sul ricorso originario dei contribuenti e rendendo una motivazione apparent e in quanto priva dei dovuti richiami dottrinali e giurisprudenziali.  1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere la sanzione accessoria della confisca illegittima per violazione del principio di proporz ionalità ricavab ile dal diritto unionale e, in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, in causa C-273/13, ### 1.4. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16, terzo comma, del d.lgs. 18 dicembre 4 Cons. est.   G.M. ### 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., per essere la sanzione della confisca illegittima in ragione della definizione agevolata delle sanzioni da parte di ### 1.5. Con il sesto mo tivo di rico rso si deduce violazione e fal sa applicazione dell'art. 301, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - ### e dell'art. 240 cod. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della confisca di un bene di proprietà di altro soggetto, essendo stato il bene ceduto in leasing ad ### dalla proprietaria ### 2. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo involgono la soluzione di un'unica questione, concern ente la legittima comminatoria de lla confisca, ritenuta una sanzione accessoria, nella ipot esi di depenalizzazione del contrabbando e della int ervenuta de finizione agevolata delle sanzioni.  2.1. In buona sost anza, con rifer imento ai men zionati motivi, questa Corte è chiamata a rispondere, in ordine logico, ai seguenti quesiti di diritto: a) se la depenalizzazione del reato di contrabbando - che, ai sensi dell'art. 301, primo comma, del ### comportava anche la confisca dei beni oggetto di reato - fa venire meno detta misura e, in caso negativo, su quale disposizione si fonda un provvedimento di confisca e, conseguentemente, quale natura abbia quest'ultima; b) se la confisca “amministrativa” si a una misura accessoria e se trovi applicazione l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in caso di definizione agevolata (come avvenuto nel caso di specie), esclude l'applicabilità delle misure accessorie (e, quindi, anche la confisca); c) se la confisca “amministrativa” possa essere disp osta su cose appartenenti a terzi (nella s peci e, secondo la prospettaz ione dei ricorrenti, l'automobile confiscata sarebbe di proprietà di una società di leasing) e, in caso affermativo, se gli attuali ricorrenti abbiano la legittimazione a formulare la relativa contestazione. 5 Cons. est.   G.M. ### 3. Più in generale, va osservato che l'intera controversia involge unicamente il tema della debenza delle sanzioni, non discutendosi più della legittimità del pagamento dei diritti di confine (verosimilmente - ma è circostanza che non emerge con chiarezza dagli atti di causa - perché, a seguito della intervenuta confisca, il pagamento di detti diritti non è più dovuto ai sensi dell'art. 124 del reg. ### n. 952/2013 del ### europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'### - ### il quale prevede che l'obbligazione doganale si estingue «e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate»).  4. ### ritiene che le questioni sottese all'esame dei motivi quarto, quinto e sesto di ricorso - in parte sovrapponibili alle questioni affrontate nella medesima udienza nel procedime nto R.G.C.  6282/2021, già ogget to di ordinanza interlocutoria n. 21 917 de l 21/07/2023 - sono “nuove” e idonee a regolare un rilevante numero di fatt ispecie similari, sicché meritano di essere sott oposte alla valutazione delle ### ite in ragion e della loro rilevanza nomofilattica.  4.1. Le stesse concernono la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all'art. 282 del ### in seguito all'emanazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che, in attuazione dell'art.  1, ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell'ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. semplice, da raccordare in chiave sistematica sia con l'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che fa espresso richiamo, per quanto concern e le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 bis del ### nell a parte in cui prevedono l'ap plicazione della conf isca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad euro 3.996,96, sia con l'art. 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, 6 Cons. est.   G.M. ### n. 689, cui fa espresso richiamo il legislatore della depenalizzazione con l'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede la confisca facoltativa ammin istrativa per le evasioni di imp osta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro.  5. Le suddette questioni sono state ampiamente esaminate, sotto il profi lo normativo e giurisp rudenziale, dalla citata ordin anza interlocutoria n. 21917 del 2023, alla quale, per brevità, integralmente si rimanda.  6. In conclusione, questa Corte ritiene di dover rimettere gli atti al ### te di questa Corte, ai sensi dell'art. 37 4, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'eventuale assegnazione del ricorso alle ### P.Q.M.  La Corte rimette gli att i al ### dente per l'eventu ale assegnazione del ricorso alle ### Così deciso in ### il 5 luglio 2023.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Nonno Giacomo Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1105/2026 del 19-01-2026

... della quale, avendo la ### stipulato i contratti di leasing con la ### nel 2007 per la durata di 15 ann i, già al momento della notifica dell'a tto di app ello (avvenuta in data ###) aveva corrisposto più del 90% dei canoni di locazione, diventando, per l'effetto, proprietaria degli immobili concessile in locazione. ### restando che la deduzione difensiva varrebbe per i soli contratti stipulati con la ### e non anche per quelli intercorsi con la ### di ### non pu ò fondarsi l'esonero dall'onere di assicurare il litisconsorzio necessario su circostanze ipotetiche. Del resto, nel contratto di leasing l'utilizzatore non diviene proprietario per il mero effetto della scadenza del contratto, ma a causa dell'esercizio del diritto di opzione e del pagamento del relativo prezzo, aspetti, questi ultimi, di cui non vi è contezza nel presente giudizio. Per quanto concerne, invece, la clausola n. 14) contenuta nelle ### del detto contratto e trascritt a alle pagine 11 e 12 de l controricorso, è sufficiente evidenziare che la stessa disciplina i rapporti interni fra la società di leasing e l'utilizzatrice, giammai potendo produrre effetti nei confronti dei terzi, quale il condominio. 1.2. Di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 20528/2022 proposto da: ### e ### s.a.s. di ### s.r.l.  unipersonale, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### . ### e ### come da procura su foglio allegato al ricorso; - ricorrenti - contro Condominio di ### di ### di S avoia 28 in ### in perso na dell'amministratrice p.t . ### s.r.l., rappresentato e dife so dall'Avv.  ### come da procura su foglio allegato al controricorso; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 1048/2022 emessa dalla Corte d'Appello di ### in data ### e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ###. #### 1. ### di ### di ### n. 28 di ### conveniva in ### di affitti brevi ad uso turistico - ### regolamento condominiale giudizio ### e la ### s.a.s. di ###E.  s.r.l., affinché il Tribunale di ### accertasse che l'attività esercitata dai convenuti nei loro appartament i (rispettivame nte, due di proprietà del primo e nove detenuti dalla seconda a titolo di leasing) costituiva attività di bed & breakfast, come tale non consentita dal regolamento condominiale, e che l'utilizzo d egli ascensori per il trasporto delle len zuola e degli asciugamani era vietato dal detto regolamento e, per l'effetto, ordinasse agli stessi di cessare ogni attività di tipo turistico-alberghiero e l'utilizzo degli ascensori e fissasse, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di danaro per ogni violazione o in osservanza successive ovver o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.  2. Il Tribunale adìto accoglieva le domande attoree, ritenendo, tra l'altro, che l'attività di affitti brevi ad uso turistico esercitata dai convenuti ledesse il decoro e la tranquillità del condominio, e fissava in euro 200 al giorno la somma per ogni ritardo ne lla esecuzione della decision e concernente l'esercizio della detta attività e in euro 50,00 l'importo per ogni ritardo nella esecuzione della decisione avente ad oggetto l'utilizzo dell'ascensore. 
Il Tribunale, pur escludendo che l'attività svolta dai convenuti costituisse una di que lle speci fiche (alberghiera o di pen sione o di affittacamere) vietate dal regolamento condominiale (art. 3, lett. a) e che la stessa potesse essere classificata come di bed & breakfast, riteneva che la stessa, sulla scorta delle testimonianze raccolte, ledesse, però, il decoro e la tranquillità condominiale (art. 3, lett. a) del regolamen to) e che la permanenza di persone nell'atrio condominiale ed il deposito di grossi sacchi contenenti lenzuola e biancheria sui pianerottoli e nell'atrio integrassero la violazione dell'art. 3, lett. c), prima parte, del regolamento, mentre l'utilizzo degli ascensori per il traporto delle lenzuola e della biancheria fosse in contrasto con la seconda parte dell'art. 3, lett. c), del regolamento.  3. Sull'impugnazione principale di ### e della ### s.a.s. di ###E. s.r.l. ed incidentale del condominio, la Corte d'appello di ### rigettava entrambi i gravami, affermando, per quanto qui ancora rileva, ch e la previsione, contenuta nel re golamento 3 condominiale, comportante limiti alla destinazione delle proprietà esclusive doveva essere rico ndotta nella cat egoria delle servitù atipiche, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità della stessa ai terzi acquirenti, occorreva trascrivere il relativo peso nei registri immobiliari, laddove, nel caso di spe cie, le li mitazioni alla destinazione delle pro priet à esclusive previste nel regolament o non risultav ano oggetto di apposita nota di trascrizione né negli atti di acquisto aventi ad oggetto le unità immobiliari facenti capo agli origin ari convenuti era stato ope rato uno specifico riferimento ai detti limiti alla destinazione ad albergo, pensione e camere d'affitto. Aggiungeva che, ciò nonostante, dalle testimonianze raccolte in primo grado e ra emerso che l'attività di aff itti brevi ad uso turistico esercitata dai convenuti era foriera di pericolo di danno per lo stabile e per le persone che vi abitavano ed era lesiva del decoro della casa, così come l'utilizzo del servizio comune di ascensore per il trasporto delle lenzuola e degli asciugamani utilizzati dagli ospiti era in palese contrasto con l'art. 3, lett. c), del regolamento contrattuale.  4. Avverso tale sentenza hanno p roposto ricorso per cassazione ### e la ### s.a.s. di ###E. s.r.l. sulla base di tre motivi. ### di ### di ### n. 28 di ### ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità delle sentenze di merito e del procedimento, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di litisconsorti necessari, vale a dire della Un icredit ### e d ella ### di ### quali proprietarie degli appartamenti concessi in locazione finanziaria alla ### s.a.s. di ###E. s.r.l.  1.1. Il motivo è fondato.  ### diretta a curare l'osservanza del regolamento ed a far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù che limiti la facoltà del proprietario della 4 singola unità di adibire il suo immobile a de terminate destinazioni, si configura come confessoria servitutis, e perciò vede quale legittimato dal lato passivo in primo luogo colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto at tuale con il fondo ser vente (propriet ario, comproprietario, titolare di un dirit to reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino, mentre gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c. ove la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2403 del 2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2770 del 2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15341 del 2025). 
In que st'ottica, Cass., Sez. 2, Senten za n. 1522 2 del 30/05/2023 ha stabilito che il condominio che faccia valere, nei confronti del proprietariolocatore, la violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi e richieda la cessazione della destinazione abusiva al conduttore, deduce l'esistenza di servitù gravanti sulla cosa locata che ledono il diritto di godimento del bene, implicando ciò l'app licabilità dell'art. 1586 c.c. con riguardo al rapporto locativo, di talché, ove il condu ttore conv enuto in giudizio dal condominio si opponga alla pretesa di quest'ultimo, dimostra la persistenza del suo interesse a rimanere nella lite, agli effetti del secondo comma del citato art. 1586 c.c., al fine dell'inopponibilità del divieto. 
Del resto, in tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario. 
Peraltro, nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, il proprietario è tenuto a partecipare, quale litisconsorte necessario, nel relativo giudizio 5 in cui si controverta in ordine all'esistenza ed alla validità del regolamento, in quan to le suddette limitazioni costit uiscono oneri reali o servitù reciproche che, in quanto tali, afferiscono immediatamente al bene (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4920 del 08/03/2006). Nella fattispecie in esame, la corte di merito ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche la previsione, contenuta in un regolament o condom iniale convenzionale, comportante limiti alla destinazione delle proprietà esclusive (cfr. pag. 13 della sentenza qui impugnata). 
Come è stato aff ermato in più occasioni (v. Cass. n. 2683/1994 , 825/1997, n. 15756/2001), nel caso di violazione del divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie: divieto di esercitare attività ricettivo-turistica), il condominio può richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale che sia stat o con esso convenuto in giu dizio, riguardando la validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Tale situazione, con la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, non si verifica solo nell'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui convenuto in giudizio è soltanto il proprietario del locale e non anche il conduttore dello stesso, nei confronti del quale non vi è stata pertanto richiesta di cessazione immediata dell'uso cui è attua lmente adibito il n egozio ( Cass., Sez . 2, Sentenza n. 16240 del 29/10/2003). 
Così, Cass., Sez. 2, S entenza n. 2683 del 21/03/ 1994, citata, ha evidenziato che il giudice d'appello il quale accerti la nullità di notifica della citazione introduttiva del giudizio nei confronti del primo di detti soggetti deve rimettere l'intera causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando esclusa la possibilità di decisione separate nei confronti, rispettivamente, del proprietario e del conduttore, in ordine alla legittimità dell'uso dell'unità immo biliare, attesa anche l'opportunità di evitare 6 giudicati contraddittori. 
Né può condividersi la tesi del controricorrente, a tenore della quale, avendo la ### stipulato i contratti di leasing con la ### nel 2007 per la durata di 15 ann i, già al momento della notifica dell'a tto di app ello (avvenuta in data ###) aveva corrisposto più del 90% dei canoni di locazione, diventando, per l'effetto, proprietaria degli immobili concessile in locazione. ### restando che la deduzione difensiva varrebbe per i soli contratti stipulati con la ### e non anche per quelli intercorsi con la ### di ### non pu ò fondarsi l'esonero dall'onere di assicurare il litisconsorzio necessario su circostanze ipotetiche. Del resto, nel contratto di leasing l'utilizzatore non diviene proprietario per il mero effetto della scadenza del contratto, ma a causa dell'esercizio del diritto di opzione e del pagamento del relativo prezzo, aspetti, questi ultimi, di cui non vi è contezza nel presente giudizio. 
Per quanto concerne, invece, la clausola n. 14) contenuta nelle ### del detto contratto e trascritt a alle pagine 11 e 12 de l controricorso, è sufficiente evidenziare che la stessa disciplina i rapporti interni fra la società di leasing e l'utilizzatrice, giammai potendo produrre effetti nei confronti dei terzi, quale il condominio.  1.2. Di recente, le ### di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025), d irimendo un contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, hanno chiarito che «In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decid endo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex offi cio; a t ale rego la si sottraggono i vizi 7 processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liq uida", inidone a a ravvisare una decisione im plicita sulla questione processuale implicata.». 
Come è noto, il litis consorzio necessario, la cui violazione è rilevabil e d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi esp ressament e previsti da lla legge, quando la situazione sostanziale plu risoggettiva ded otta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia de ll'utilità connessa con l'e sperimento dell'azione proposta (fra le tante, Cass., Sez. 3, Senten za n . 3692 del 13/02/2020). 
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio e risulta, comunque, dagli atti che la ### s.a.s. di ###E. s.r.l. utilizzasse gli appartamenti nei quali esercitava l'attività di affitto a breve per scopi turistici sulla base di una locazione finanziaria. Tali appartamenti, cinque dei quali situati al primo piano del fabbricato e quattro al quinto piano, appartenevano alla ### ed alla ### di ### 2. Con il secondo motiv o i ricorre nti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale rilevato che la norma regolamentare convenzionale da essa valorizzata (vale a dire, l'art. 3 del regolame nto) non aveva un oggetto determinato o determinabile, non indicando, in particolare, gli usi che avrebbero potuto arrecare danno allo stabile o al decoro e cosa si intendesse per decoro.  3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, in subordine, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2644, 2650, 2659 e 2665 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte milanese contraddittoriamente ritenuto inopponibile, per mancanza di trascrizione, il limite posto dall'art. 3 del regolamento condominiale ed oppo nibile, 8 nonostante la mancanza di trascrizione, lo stesso art. 3 nella parte in cui vieta «### godimento che possa arrecare pericolo di danno allo stabile ed agli abitanti di esso, o che contrasti col decoro della casa … di occupare in qualsiasi modo - anche temporaneamente - per uso che non sia di interesse generale, i locali le aree e gli spazi di ragione comune».  4. Il second o ed il terzo motivo restan o assorbiti ne ll'accoglimen to del primo.  5. Alla stregua de lle considerazioni che pre cedono, in accoglimento del primo mot ivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassat a, con conseguente rinvio, ai sensi del terzo comma de ll'art. 38 3 c.p.c. , della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di ### affinché disponga l'integrazione del contraddit torio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (### e ### di ###.  P.Q.M.  accoglie il primo motiv o, dich iara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.  ###  

Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Penta Andrea

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