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Corte di Cassazione, Ordinanza del 30-06-2025

... 1594 e 1595 c.c. - opponibile alla concedente in leasing/proprietaria ### posto che era stato stipulato in violazione dell'art. 9 del contratto di leasing, che vietava la locazione o sublocazione senza l'espressa autorizzazione di ### 3. ### proponeva gravame avverso la sentenza p er i seguenti motivi: - vi sarebbe stata un'erronea applicazione degli artt. 1594 e 1595 c.c. poiché la comunicazione di risoluzione del contratto di leasing fu inviata alla società ### ma consegnata a su e mani, e pertan to la comun icazione di MPS di avvalersi della clausola risol utiva espressa non sare bbe mai giunta alla società utiliz zatrice ### con la conseguenza che nepp ure sarebbe caducata la locazione commerciale del 2012 da ### a lui stesso; - la tesi della inopponibilità del contratto di sublocazione sarebbe erronea, perché la disciplina legale racchiusa nella normativa in questione, non la prevedono, stabilendo solo che la sublocaz ione cade se prima cade la locazione-leasing, ancora in essere ; - avendo il giudice accolto la dom anda di rilascio presci ndendo dalla sorte del contratto di leasing, la pronuncia sarebbe andata oltre la originaria richiesta. 4 di 7 4. La Corte di merito (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12267/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato ex lege presso l'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.P.A., domiciliato ex lege presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrente nonchè contro ### & ### I 2 di 7 ### -intimato avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 683/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal ### Svolgimento del processo 1. ### ha p roposto ricorso notificato il ###, illustrato da successiva memoria, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione impu gnando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.683/2023 depositata il ###. MPS ha depositato controricorso illustrato da successiva memoria.  2. ### dei ### di ### & F actoring, ### I ### I mprese S.P.A., di qui in nanzi brevemente ### aveva agito (col rito sommario, trasformato in ordinario) sostenendo di avere comprato e dato in leasing (contratto di locazione finanziaria n. 709102/001 del 10.3.2009) alla società ### s.r .l. (di cui legale rapp resentante era ### e fid ejussore il figlio Gab riele ### originario convenuto e odierno ricorrente) l'immobile sito in #### n. 25, e di avere comunicato il ### di avvalersi della clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di canoni per oltre cinquecentomila euro; di essersi quindi resa conto che l'immobile era detenuto senza titolo da ### (che usava l'immobil e sia per viverci, sia per svolgerci l'attività d i dentista). Aveva pertanto conv enuto in giudizio ### sia in proprio, sia quale amministratore di fatto della societ à ### s.r.l. , sostenendo che l'amministratore precedente era deceduto e che il figlio di fatto la gestiva e di avere per tale motivo chiesto che, preso atto 3 di 7 della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e comunque del difetto d i qualsiasi t itolo per l'occupazione dell'immobile, quest'ultimo le fosse riconsegnato . Mentre la società era restata contumace, ### si era costituito per resistere, negando di essere amministratore di fatto e opponendo un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2012 da ### a lui medesimo. Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale offerta dalle parti, non accoglieva la tesi che ### (che fra l'altro non ha mai accettato la eredità dei genitori, soci della ### fosse qualificabile come amministratore di fatto della ### (inattiva da molti anni), ma lo reputava tenuto a riconsegnare l'im mobile occupato senza titolo, perché il contratto di locazione del 2012 non era - ex artt.  1594 e 1595 c.c. - opponibile alla concedente in leasing/proprietaria ### posto che era stato stipulato in violazione dell'art. 9 del contratto di leasing, che vietava la locazione o sublocazione senza l'espressa autorizzazione di ### 3. ### proponeva gravame avverso la sentenza p er i seguenti motivi: - vi sarebbe stata un'erronea applicazione degli artt. 1594 e 1595 c.c. poiché la comunicazione di risoluzione del contratto di leasing fu inviata alla società ### ma consegnata a su e mani, e pertan to la comun icazione di MPS di avvalersi della clausola risol utiva espressa non sare bbe mai giunta alla società utiliz zatrice ### con la conseguenza che nepp ure sarebbe caducata la locazione commerciale del 2012 da ### a lui stesso; - la tesi della inopponibilità del contratto di sublocazione sarebbe erronea, perché la disciplina legale racchiusa nella normativa in questione, non la prevedono, stabilendo solo che la sublocaz ione cade se prima cade la locazione-leasing, ancora in essere ; - avendo il giudice accolto la dom anda di rilascio presci ndendo dalla sorte del contratto di leasing, la pronuncia sarebbe andata oltre la originaria richiesta. 4 di 7 4. La Corte di merito rigettava l'appello confermando la sentenza di prime cure.  5. Con decreto ex art. 380 bis comunicato il 2.9 .2024 la T erza ### della Corte di Cassazione proponeva la definizione del giudizio con pronuncia di inammissibilità avverso il quale il ricorrente ha confermato di avere interesse alla decisione con atto dell'8 ottobre 2024, depositato il 9 ottobre 2025.  6. Il ricorso è affidato a tre motivi. 
Motivi della decisione 7. ### motivo di impugnaz ione. Il mot ivo deduce " violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1594 e 1595 c.c. per erroneo inquadramento giuridico della fattispecie dedotta - error in iudicando”. Parte ricorrente afferma che la Corte d i ### o avrebb e errato nel ritenere che l'utilizzatrice del contratto di leasing non potesse concedere in locazione (sub locazione rectius) l'imm obile in assenza di espressa autorizzazione da parte della concedente proprietaria, poiché detto “potere” risu lterebbe implicito nella detenzione dell'immobile sulla base degli artt. 1594 e 1595 c.c., nonostante l'espresso “patto co ntrario” contenuto nel contratto principale. 
Deduce pertanto che la risoluzione non si sarebbe determinata nella specie po iché il contr atto di leasing non si sarebbe mai validamente risolto.  8. ### motivo di impugnaz ione. Il ricorrente denuncia " violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1334 e 1335 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art.  1456 c.c.”. Deduce che la decisione de l Tribunale di ### relativa alla riconosciut a carenza di le gittimazione passiva del dott. ### rispetto a ### S.r.l. ( società utilizzatrice del contratto di leasing), pone il dott. ### come soggetto terzo rispetto alla ### La Corte d'### di ### nella propria decisione sarebbe pertanto incorsa in erro re ritene ndo che la 5 di 7 comunicazione di risoluzione del contratto di leasing sia stata inviata alla società uti lizzatrice e si a stata da que st'ultima regolarmente conosciuta attraverso persona dichiaratasi abilitata a riceverla (la segretaria dello studio dentistico del sublocatore), contando a tal fine esclusivamente che - a prescindere da chi fosse il legal e rappre sentante - la comunic azione sia arrivata all'indirizzo della società destinataria e sia stata ricevuta.  9. ### motivo di impugnazione . Il rico rrente deduce “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. dell'art.  112 c.p.c., mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. 
Assumendo di essere conduttore in forza di regolare contratto di sublocazione, il ricorrente deduce che la decisione che ha ordinato la restituzione dell'immobile fosse ultra petita rispetto alle conclusioni rassegnate in atti nella domanda introduttiva.  10. I motivi vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.  11. La Corte d'appello ha ritenuto che la subconduzione comporti la nasci ta di un rapporto obb ligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1595 c.c., onde, se viene meno il contratto di locazione, il condutt ore non ha più un titolo giuridico per sublocare e così anche il subcondu tto re per conservare il godimento del bene, citando giurisprudenza sul punto (Cass. 8 novembre 2007, n. 23302; nello stesso senso, Cass. 17 luglio 2015, n. 15094; C ass. 16 giu gno 2014, n. 13657; Cas s. 10 novembre 1998, n. 11324).  12. Gli argomenti offerti a supporto dei motivi, invece, non fanno che reiterare la tesi che, in sost anza, muove d all'errone o assunto che non sia stata validamente comunicata la risoluzione contrattuale alla parte legittimata a rice verla (la soci età utilizzatrice). 6 di 7 13. ### quest'ultima, consi derata destituita di fondamento dalla Corte d'appello poiché la comunicazione, come tutti gli atti recettizi, è efficace al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, posto che la comunicazione è stata recapitata proprio presso la sede legale della società (come risultante dal contratto di leas ing) ed è ivi giunta, venendo consegnata il ### a soggetto evidentemente dichiaratosi abilitato (come da avviso di ricevim ento d ella letter a raccomandata col n. ###-6), con valutazione in fatto insindacabile in tale sede processuale.  1. Nel caso di specie, pertanto, la parte ricorrente denuncia solo formalmente errores in iudicando , ma in realtà i ntroduce in concreto vizi moti vazionali non proponibili, vertendosi in una fattispecie decisa con decisione c. d. doppiamente conforme in merito alla interve nuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, come tale opponibile al sublocatore.  2. In defi nitiva, i motivi sono inammissibili perché, assum end o pretesi errores in iudicando, ripropo ngono tesi difensive motivatamente disattese dai giudici di merito, senza considerare le ragioni da questi stessi offerte, in tal modo determinandosi una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella formulazione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).  3. All'inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibi lità del ricorso.  4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. 7 di 7 5. Il ricorrente va altresì condannato al pagame nto di somme, liquidate come in dispositivo, e x art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di 10.000,00 ex art. 96, 3 ° co., c.p .c. 
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della ### delle ammende ai sensi dell'art. 96, 4° co., c.p.c. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Fiecconi Francesca

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11095/2025 del 28-11-2025

... accredito sul conto corrente intestato a ### e Finanza Leasing e ### presso la ### di ### di ### - ### di ### - conto corrente n. 60/01 ABI 6155 CAB 3400. Nel corso del tempo, la CRS ha ceduto alla ### E ### le ulteriori fatture emesse nel corso del tempo, nei confronti della A.S.L. NA 1, chiedendo ed ottenendo il pagamento anticipato del controvalore di vendita, avendo cura di indicare in ogni fattura, acquisita e timbrata dall'A.S.L., “Pagabile con accredito su ### : #### 60 ##### - ### e finanza ### e fact.”. Chiariva anche che per molte di quelle fatture tempo cedute pro solvendo, come previsto nel contratto del 2005, la CRS chiese ed ottenne, poi, di trasformare il rapporto in pro-soluto, al fine di escludere la garanzia della solvenza e di incassare, immediatamente, il saldo prezzo della relativa vendita. Inoltre, con successivi contratti del 11.07.2008 e dell'1.12.2008, per la trasformazione in pro soluto della pregressa cessione pro solvendo di altre fatture emesse nel 2006 e 2007, tutti sulla comune premessa che tra le parti sopra costituite, “con atto autenticato dal notaio ### in data 20 dicembre 2005, rep n. 23150, racc. n. 8507 (l'atto di cessione ### notificati all'ente (leggi tutto)...

testo integrale

N. 10228/2023 R.G.A.C.  ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli - II sezione civile in composizione monocratica, ### nel giudizio iscritto al n. 10228.23 R.G., e vertente tra ### locale A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ###con sede ###### del ### 13/a, 80145 Napoli, P.I. ### rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio sito in Napoli, alla ### n.6 la quale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ### - Attrice contro ### S.P.A. (CF ###) con sede ###/20 (iscritta presso il registro delle ### di ### al REA 222528 - capitale sociale di € 1.443.925.305 interamente versato) iscritta all'### presso la ### d'### al n. 4932, capogruppo dell'omonimo #### dei ### n. 5387/6, in persona del procuratore speciale ### nato a #### il ### (C.F. ###), autorizzato giusta procura speciale del 11.3.2023 a ministero ### (### n. 50144/15086 - ### A) società incorporante la #### in virtù di atto di fusione per ### di ### in data ### rep. n. 46294/14108 e con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la ####- ### S.P.A. - #### S.p.A. in ### in virtù di atto di fusione per ### di ### in data ### rep. n. 52672/26249, registrato a ### 5 il ### al 11214 serie ### con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016 rappresentata e difesa giusta procura speciale che si versa in atti, dall'avv.  ### (CF ###) con studio in Napoli alla ### za Vanvitelli n 15 rappresentata e difesa, giusta procura versata nel fascicolo telematico dall'avvocato ### (C.F. ### pec: ###) - Convenuta - E ### S.R.L., con sede ###Napoli alla ### n. 67, partita iva ### in persona del legale rappresentante p.t. ### nato a ### di Napoli il ###, codice fiscale ###, difeso ed assistito, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 58 (il procuratore indica il numero di fax ### e l'indirizzo di posta elettronica certificata paolodevincen###); ### chiamato ### Le parti hanno concluso come in atti. 
Per l'attrice: “accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della ### ca convenuta, delle somme pagate dall'A.s.l. Napoli 1 ### con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la ### dell'### alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila novecentodue e centesimi ottantadue) oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria. 
In via gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della ### convenuta a seguito del pagamento effettuato dall'A.s.l. Napoli 1 ### con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la ### dell'### alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila novecentodue e centesimi ottantadue) oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria; Con vittoria di spese anche generali Per la convenuta: “dichiari inammissibile ovvero rigetti le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; rigetti ogni contestazione e difesa spiegata dalla C.R.S.  condanni essa attrice e la stessa chiamata alla refusione delle spese di lite”. 
Per il terzo chiamato: “In via preliminare, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 30.04.2024, dichiarare l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa per violazione dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c., con ogni provvedimento connesso e conseguente ivi compreso l'estromissione dell'odierno esponente dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi di giudizio; - in via gradata, rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice nei confronti dell'odierna esponente di cui all'atto di chiamata in causa in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'### locale A.S.L. Napoli 1 ### (da ora attrice, A.S.L.) adiva il tribunale in intestazione per sentir accogliere le conclusioni su rassegnate, nei confronti della convenuta ### S.P.A. (da ora banca, convenuta, ###. 
In fatto e diritto allegava quanto segue: in data ### ha ricevuto la notifica del ### 4396/2010 dell'importo complessivo di €: 455.636,68 a richiesta della ### S.R.L., (da ora terzo chiamato, ### a fronte del mancato pagamento di prestazioni fornite dalla società ingiungente in regime di convenzione. 
Il decreto ingiuntivo, è divenuto definitivo in data ### per mancata opposizione, in data ###, dovendo procedere al pagamento del prefato decreto ingiuntivo, l'A.S.L. attrice ha disposto con mandato n.12/2013 la corresponsione dell'importo di € 485.902,82 con bonifico bancario sul seguente #######. 
Successivamente la CRS proponeva azione esecutiva rubricata con RGE 17865 dell'anno 2013 per conseguire il pagamento del cennato ### giuntivo n. 4396 che comportava l'assegnazione delle relative somme ottemperata con disposizione di pagamento n. 32 del 14.01.2015 A seguito di successive verifiche amministrative l'A.s.l. identificava il doppio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedure di recupero delle somme indebitamente percepite. 
Pertanto convocava il legale rappresentate della CRS onde cercare di definire bonariamente l'insorta vertenza. 
In tale incontro, i cui contenuti venivano riportate in specifico verbale emergeva che il pagamento, effettuato dall'A.S.L. in data ### con mandato di pagamento n. 12 era stato effettuato erroneamente su coordinate bancarie non riconducibili alla ### A seguito di tale dichiarazione l'A.S.L. ha provveduto a svolgere le doverose verifiche all'esito delle quali è emerso che l'iban ###### era riconducibile alla società ### e ### società che successivamente alla data del pagamento era stata acquistata dalla ### di ### di ### a sua volta incorporata dalla ### dell'####.S.L. pertanto provvedeva a richiedere la ripetizione delle somme erroneamente pagate ed indebitamente percepite dall'allora ### e ### oggi ### tenuta alla ripetizione dell'indebito pagamento a seguito dell'incorporazioni susseguitesi nel tempo.  ### di credito ha rigettato la richiesta motivando con l'argomentazione fondata sulla presenza di un contratto di cessione del credito all'epoca esistente tra il centro CRS e la ### e ### che la CRS non aveva adempiuto avendo quest'ultima continuato ad incassare le somme riconducibili ai crediti ceduti in favore della ### e ### il versamento effettuato dall'A.S.L., conseguentemente era da ritenersi un rimborso delle somme anticipate alla CRS con la conseguenza che la ### non riteneva di dover ripetere nessun importo. 
Ciò dedotto, sul presupposto che il pagamento eseguito dall'A.S.L. con il mandato n. 12/2013 del 05.09.2013 integrasse un caso di indebito pagamento oggettivo ex art. 2033 c.c. chiedeva condannarsi la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla società incorporata di cui risulta essere successore. 
Deduceva inoltre che la mancata comunicazione del presunto rapporto di cessione di credito intercorso tra ### e ### e ### all'A.S.L.  ha impedito che la stessa maturasse tale consapevolezza conseguentemente disponesse il pagamento con la necessaria conoscenza di effettuare un pagamento dovuto ad un soggetto effettivamente creditore nei suoi riguardi e legittimato a ricevere le somme ed a trattenerle. 
In via subordinata, prospettava la riconduzione, per la sua evidente assenza di causa nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. quale in ingiustificato arricchimento ottenuto dalla società convenuta tenuta quindi alla restituzione dell'indebito arricchimento ottenuto oltre gli interessi e la rivalutazione maturati. 
Nel costituirsi parte convenuta, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda. 
Deduceva in fatto e diritto quanto segue. 
Con atto di cessione di crediti pro solvendo del 20.12.2005 interveniva la seguente cessione dei crediti a titolo oneroso. 
Poteva leggersi dal contratto: “il ### (poi divenuto ### s.r.l.) premesso che «intende cedere alla cessionaria tutti i crediti nascenti nei confronti della ### 1 … per le fatture riportate nel prospetto allegato sub a) per un totale di ### 2.087.169,33, nonché tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005 …» ha ceduto alla ##### i crediti di quelle fatture elencate ed emesse nel 2005”. 
Precisava la convenuta che il contratto venne sottoscritto al dichiarato intento della «cedente di chiedere alla cessionaria versamenti anticipati…» del prezzo della cessione che, viceversa avrebbe dovuto essere versato all'atto dell'incasso dei crediti ceduti, e che. 
Il contratto prevedeva che il debitore ceduto avrebbe effettuato esclusivamente i pagamenti in dipendenza della cessione esclusivamente a favore della cessionaria mediante accredito sul conto corrente intestato a ### e ### e ### presso la ### di ### di ### - ### di ### - conto corrente n. 60/01 ABI 6155 CAB 3400. 
Nel corso del tempo, la CRS ha ceduto alla ### E ### le ulteriori fatture emesse nel corso del tempo, nei confronti della A.S.L. NA 1, chiedendo ed ottenendo il pagamento anticipato del controvalore di vendita, avendo cura di indicare in ogni fattura, acquisita e timbrata dall'A.S.L., “Pagabile con accredito su ### : #### 60 ##### - ### e finanza ### e fact.”. 
Chiariva anche che per molte di quelle fatture tempo cedute pro solvendo, come previsto nel contratto del 2005, la CRS chiese ed ottenne, poi, di trasformare il rapporto in pro-soluto, al fine di escludere la garanzia della solvenza e di incassare, immediatamente, il saldo prezzo della relativa vendita.   Inoltre, con successivi contratti del 11.07.2008 e dell'1.12.2008, per la trasformazione in pro soluto della pregressa cessione pro solvendo di altre fatture emesse nel 2006 e 2007, tutti sulla comune premessa che tra le parti sopra costituite, “con atto autenticato dal notaio ### in data 20 dicembre 2005, rep n. 23150, racc. n. 8507 (l'atto di cessione ### notificati all'ente debitore azienda sanitaria locale ### (il debitore ceduto) in data 23 dicembre 2005, è intervenuta una cessione pro solvendo dei crediti esistenti e futuri vantati dal cedente per prestazioni effettuate in favore del ### tore Ceduto”. 
Si prevedeva in particolare “ con la presente scrittura (“il contratto”), le ### intendono modificare ed integrare l'### di cessione ### allo scopo di eliminare la garanzia della solvenza del ### nel medesimo atto, ed introdurre alcune ulteriori disposizioni …”. 
Inoltre, quanto ai rapporti con la ### rilevava che quest'ultima citava dinanzi al Tribunale di ### la ### E ### S.P.A., lamentando vari inadempimenti contrattuali di cui al contratto di cessione, l'applicazione di ingiustificate commissioni ecc. e chiedeva la declaratoria di risoluzione e la condanna della cessionaria al pagamento di somme a vario titolo. 
Ne seguiva sentenza n. 9379/2017 pubblicata in data ### (con sentenza n. 403/2022 pubblicata il ###, la Corte di Appello, ha confermato la decisione di primo grado) con cui il Tribunale di ### riconosciuta l'esistenza e validità delle cessioni, riconosciuto il subentro dalla ### alla ### interpretati contratti, ha rigettato tutte le domande dell'attrice riconoscendo la correttezza dell'operato della ### E ### Ribadiva che laddove fosse provata in giudizio l'esecuzione del bonifico sul conto di pertinenza di ### e ### tale conto corrente sarebbe proprio quello esatto ed indicato in esecuzione del contratto di cessione intervenuto tra la convenuta e ### La convenuta evidenziava come l'azione in realtà, fosse un tentativo mal riuscito di recuperare altre somme - queste si - erroneamente versate a seguito della procedura esecutiva in data ### in favore di ### Ciò perché, inoltre, la CRS, indicava di volta in volta, nelle fatture emesse a carico della A.S.L., l'iban corrispondente ad un conto della ### e ### configurandosi così una delegazione di pagamento della CRS indirizzata alla A.S.L. ed in favore della ### e ### Ne consegue che la A.S.L., che era venuta a conoscenza della cessione, fosse necessariamente consapevole di eseguire la prestazione nei confronti del cessionario, all'epoca ### cio e ### il quale legittimamente aveva comprato il credito e ne incassava l'importo. 
La convenuta contestava anche la difesa di parte attrice secondo cui la cessione dei crediti sarebbe dovuta avvenire nella forma scritta sulla base del tenore degli art. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923. 
Infatti, tali richiami non dovevano ritenersi operanti atteso che, l'A.S.L.  non poteva riconoscersi come ente statale o pubblico territoriale e che il divieto, in ogni caso, non operava per la cessione di crediti estranei a contratti di appalto e somministrazione quali quelli scaturenti da regimi di accreditamento. 
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nel contestare le avverse difese della convenuta, chiedeva estendersi il contraddittorio nei confronti della CSR allegando quanto segue:” ### denegata ipotesi che il depositato contratto di cessione del credito depositato dalla ### convenuta venga ritenuto valido, efficace ed opponibile anche nei riguardi dell'A.S.L.  odierna attrice e conseguentemente l'effettuato pagamento intervenuto con il mandato di pagamento n. ORS/### del 05.09.2013 giustificato e dovuto alla ### con la conseguenza che lo stesso non debba essere ripetuto, appare chiaro che il pagamento indebito e da ripetersi sia quello ottenuto in executivis dalla ### a seguito della notifica del DI n. 4396/2010”. 
Ciò premesso, alle conclusioni già formulate, parte attrice aggiungeva le ulteriori richieste: “in via gradata ### l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della ### convenuta, delle somme pagate dall'A.s.l. ### 1 ### con il mandato di pagamento n. 32 del 14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la detta società alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali indebitamente percepite. 
In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della ### convenuta a seguito del pagamento effettuato dall'A.s.l. ### 1 ### con il mandato di n. 32 del 14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la ### alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 oltre interessi moratori ex ### 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria nonché le spese processuali indebitamente percepite. 
Con ordinanza del 30.4.25, il giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ritenuta l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti del terzo ### autorizzava l'estensione del giudizio nei riguardi del terzo. 
Costituitosi tempestivamente ### in via preliminare chiedeva dichiararsi inammissibile l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti (eccezione invero sollevata nel corso del giudizio anche dalla convenuta ) e nel merito, atteso che le somme in suo favore erano state incassate a seguito di ordinanza di assegnazione del tribunale di ### sezione v, del 13-17.12.2013 rep.  7128/2014 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4396/2010 del tribunale di ### del 12.05.2010, non opposto. 
Precisava che in data ### ricorreva al Tribunale di ### affinché ingiungesse alla A.S.L. ### 01 il pagamento in proprio favore della somma di euro 455.636,68 oltre interessi e spese, in relazione a fatture emesse nell'anno 2009 e specificamente quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva accolto con emissione del ### di ### n. 4396/2010 del 12.05.2010. 
Detto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla debitrice A.S.L. non veniva opposto divenendo, pertanto, definitivo in data ###. 
Aggiungeva che, con atto stragiudiziale del 09.05.2012 notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a mani proprie in data ### l'odierna istante invitava la debitrice A.S.L. ### 1 a prendere atto che i crediti sorti per prestazione erogate a far data dal 20.12.2007 (e, quindi, anche quelli compresi nel suddetto ### relativi a fatture per prestazioni rese nel novembre 2009) erano di esclusiva titolarità dell'istante medesima e diffidava la A.S.L. dal compiere pagamenti in favore di terzi (### e ### evidenziando che eventuali pagamenti in favori di terzi sarebbero risultati inidonei all'estinzione dei relativi debiti. 
Nello specifico, l'istante rappresentava alla debitrice A.S.L. ### 1 Centro che con atto del 20.12.2005, cedeva alla ### e ### S.p.a i crediti vantati nei confronti della A.S.L. ### 01 ### di cui alle fatture per prestazioni erogate in favore degli assistiti dal S.S.N., rappresentando che i crediti oggetto di cessione erano quelli esistenti alla data della cessione, riportati nell'### A al suddetto contratto, nonché, quelli futuri. 
Rappresentava, altresì, nel suddetto atto stragiudiziale notificato a mani proprie a mezzo ufficiale giudiziario, che per i crediti futuri l'efficacia di detta cessione era limitata ex lege al termine specifico dell'art. 3 comma III della L.  52/1991 ossia limitata ai 24 mesi successivi al contratto di cessione del 20.12.2005 con la conseguenza che la cessione avrebbe avuto per oggetto solo i crediti scaturenti da prestazioni rese fino al 20.12.2007, corrispondente al ventiquattresimo mese successivo alla data di cessione dei crediti futuri. 
Pertanto, già nella suddetta comunicazione, la C.R.S. invitava la A.S.L.  ### 1 ### a prendere atto che i crediti sorti relativi a fatture per prestazioni da essa erogate a far data dal 20.12.2007 erano di esclusiva titolarità dell'istante e contestualmente diffidava la medesima ### dal compiere pagamenti in favore di soggetti terzi evidenziando che eventuali pagamenti a terzi sarebbero stati considerati inidonei all'estinzione dei relativi debiti. 
Inoltre, contestava la documentazione depositata dalla banca ai docc. 2 e 3 in quanto è costituita da fatture relative a crediti dell'anno 2008-2009 che non sono mai state oggetto di cessione, né vi è alcuna prova della cessione di tali crediti. 
Del tutto irrilevante è quanto dedotto da ### circa l'indicazione dell'### contenuta nelle suddette fatture, in quanto tale indicazione non prova affatto che quei crediti siano stati oggetto di cessione, tanto più che successivamente alla trasmissione delle fatture la C.R.S. s.r.l. espressamente comunicava alla debitrice A.S.L. ### 1 (con atto notificato a mezzo ufficiale giudizio a mani proprie il ### ) di non pagare a ### e ### tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre 2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ### e ### Precisava infine che le Sentenze di primo e secondo grado relative ad un giudizio tra la C.r.s. e la ### e ### citate dalla convenuta, si riferivano ad un'azione a suo tempo promossa dalla C.R.S. nei confronti di ### e ### avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione dei crediti pro solvendo del 20.12.2005 che nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, nel quale si fa riferimento a crediti maturati per prestazioni rese nel novembre 2009, che, come è stato documentato, esulano dal suddetto contratto di cessione di credito pro solvendo e dalle successive scritture. 
Ad evidenziare la grave colpa dell'A.S.L., il terzo chiamato, depositava il parere ottenuto dall'### per la ### in ordine all'efficacia del suddetto contratto di cessione di crediti. 
In particolare si chiedeva di conoscere se detto contratto di cessione doveva ritenersi cessato ed improduttivo di effetti per i crediti dell'istante verso l'A.S.L. nascenti per prestazioni successive all'anno 2007. Il parere, che l'A.S.L. conosceva perché acquisito in data ### era nel senso di ritenere lecite le cessioni dei crediti futuri in massa dell'istante nei confronti dell'A.s.l. solo fino all'anno 2007 e non efficaci per quei crediti sorti successivamente a tale anno. 
Ne conseguiva che, persistendo il mancato pagamento da parte dell'A.S.L.  ### 1 delle somme oggetto del suddetto decreto ingiuntivo, l'odierna istante notificava atto di precetto all'A.S.L. in data ###. 
Venuta a conoscenza dell'intervenuto ed erroneo pagamento in favore di ### e ### in data ###, la CRS comunicava all'A.S.L., con nota del 30.11.2013 acquisita dall'A.S.L. con prot. n. ###/2013, che il pagamento effettuato era da considerarsi completamente erroneo e sollecitava ancora una volta il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo e conseguente precetto, avvisando che in mancanza sarebbe stata promossa l'azione esecutiva. 
Al termine dei numerosi atti con cui si avvertiva l'A.S.L. di quale fosse il reale ed unico debitore, avvertimenti rimasti senza esito, la CRS proponeva azione esecutiva innanzi al ### di ### r.g.e. 17865/2013 che si concludeva con l'### di assegnazione del ### di ### del 13- 17.12.2014 come da progetto di distribuzione allegato (doc. 7), somme che venivano poi ricevute dall'odierno istante solo in data ###. 
Per quanto su espresso, e considerato che la stessa attrice deduceva di aver pagato per errore, come tra l'altro indicato nella missiva al documento n. 6 dell'2.12.21 indirizzata alla convenuta -in produzione della A.S.L. - dal seguente tenore “il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 accreditato alla ### e ### S.p.a. per mero errore materiale nel caricamento dell'### di conto corrente in fase di emissione del mandato, iban che era presente nell'anagrafica del fornitore. Tale pagamento è stato effettuato da questa A.S.L. a fronte del D.I. 4396/2010 del ### di ### richiesto da C.R.S. 
Sollo”, chiedeva il rigetto anche della domanda proposta ai sensi dell'art.  2041 Acquisita la documentazione e ritenuta l'irrilevanza delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 29.10.25.  ### del terzo ex art. 107 c.p.c. e l'ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società ### s.r.l. 
Con ordinanza del 30.04.24, il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. 
Non veniva quindi accolta l'istanza di parte attrice formulata in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ma veniva discrezionalmente esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. citato, si effettuava una valutazione di opportunità. 
Il non accoglimento della domanda di allargamento del contraddittorio, elemento non ostativo all'applicazione dell'art. 107 c.p.c. in sintesi, e per quanto si dirà, è una conseguenza della valutazione secondo cui parte attrice, per la documentazione depositata dalla convenuta, non poteva non essere già al corrente e prima dell'inizio della controversia, che il credito vantato, il diritto controverso, aveva ambiti di sovrapposizione con la posizione del terzo chiamato ### s.p.a.  ### chiamato in causa unicamente la convenuta, senza chiarire la complessità del rapporto instauratosi anche nei confronti della CRS - come chiaramente emergente dalla documentazione in atti - e soprattutto la soltanto successiva richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del terzo, non consente di ritenere che l'esigenza in capo all'attrice sia sorta dalla defese della convenuta. Appare univoco ed evidente che la ASL conoscesse anche quanto accaduto nei confronti di CRS e che abbia omesso circostanze decisive ai fini della valutazione dell'intera vicenda processuale. 
La non configurabilità dell'art. 171 ter n. 1 che consente all'attore di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, “se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta” tuttavia, non impedisce l'applicazione del c.d. intervento iussu iudicis. 
La ratio dell'intervento per ordine del giudice consiste nel permettere il simultaneus processus sia per ragioni di economia processuale , sia per evitare un possibile contrasto di giudicati. 
In giurisprudenza è frequente l'enunciazione del principio secondo il quale, se il convenuto eccepisce di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice, con valutazione discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore ( tra le tante Cass. 13907/2007).  ### disposto in attuazione della norma in esame, c.d. "iussu iudicis", risponde quindi “all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi, - ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo (tra le tante Cass. 13/07/2004, n. 12930). 
Per quanto detto appare evidente l'esigenza di instaurare il contraddittorio nei confronti anche di ### per accertare la titolarità passiva di un rapporto obbligatorio, a fronte di due apparenti e presunti debitori della medesima prestazione. 
Nel merito si osserva quanto segue. 
Preliminarmente risulta incontestato e documentale che ai rapporti di ### mercio E ### S.P.A. ### E ### è succeduta la parte convenuta perché società incorporante la ### a sua volta società incorporate la ### E ### S.P.A. - ### E ### S.P.A. in ###. 
Così come la ### S.R.L., è una società frutto di scissione dalla C.R.S. ### con conferimento di azienda e successione, in ordine al rapporto controverso, alla ### Inoltre, la figura della cessione dei crediti relativi a prestazioni eseguite per il ### crediti verso le ### non è soggetta al divieto di cui all'articolo 70 terzo comma del ### decreto n. 2440 del 1923 e l'art. 9 legge n. 2248/1865 all. E, che prevedono l'autorizzazione della pubblica amministrazione alla cessione dei crediti che la riguardano. 
La norma, oltre a riferirsi a rapporti di durata, come l'appalto o la somministrazione, e non si applica alle distinte prestazioni d'opera (Cass. 18339/ 2014; Cass. 24758/ 2021) disciplina unicamente le amministrazioni statali, categoria a cui le ASL non appartengono (Cass. 29420/ 2023). 
Potrà quindi procedersi all'esame del merito delle pretese, sul presupposto della validità delle intervenute cessioni seppur nei limiti per quanto si dirà, con la precisazione sin d'ora, la comunicazione alla ASL circa l'intervenuta cessione tra le altre parti del giudizio, non è un elemento costitutivo della cessione e per tanto irrilevante ai fini della ricostruzione necessaria che si effettuerà. 
I rapporti tra la A.S.L. e ### s.r.l. 
A seguito di decreto ingiuntivo n. 4396/2010, notificato in data ###, divenuto definitivo in data ### per mancata opposizione, CRS procedeva in via coatta ai danni dalla A.S.L. finendo per vedersi assegnataria in sede esecutiva le somme pari ad euro 455.636,68 pari all'importo di n. 5 fatture rispettivamente n. 637 -638 -639 -640 -641 tutte dell'anno 2009, per prestazioni sanitarie eseguite in regime di convenzione di accreditamento per conto del ### Il decreto divenuto inopponibile, e cristallizzato nel passaggio in giudicato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, (tra le tante Corte di ### ordinanza n. 8937/2024) copre il dedotto ed il deducibile, ovvero, secondo altra formulazione “fa stato” in ordine al credito azionato ed anche in relazione al titolo, posto a fondamento dello stesso. 
Ne consegue che quanto attiene alle ragioni che hanno condotto la CRS all'incasso della su menzionata somma, esse non possono essere più oggetto di sindacato da questo tribunale, dovendo riconoscere come definitivamente fondata la ragione creditoria in capo alla CRS nei confronti della A.S.L. 
I rapporti tra la A.S.L. ### 1 ### e la ### S.P.A. 
La tesi dichiarata dalla parte attrice, è nel senso che dovendo procedere al pagamento del decreto ingiuntivo n. 4396/2010, ha disposto con mandato n.12/2013 un bonifico dell'importo di €: 485.902,82 in data ###, sull'### con numerazione ######. 
Solo in epoca successiva all'assegnazione di somme nel corso del processo esecutivo ( eseguita in data ### oltre 16 mesi dopo il pagamento) azionato da ### “a seguito di successive verifiche amministrative l'A.S.L.  identificava il doppio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”. 
Tale prospettazione, appare essere frutto di estrema semplificazione, con omissione di circostanze assai rilevanti che emergono dalla documentazione e difese delle altre parti. 
Invero, l'esame della controversia de quo, prescinde dall'evidente estrema superficialità nella gestione di pubbliche risorse dell'ente attore, (tardiva esecuzione di prestazioni solo ed in parte dopo il passaggio in giudicato di un titolo giudiziale non opposto, se non nella fase esecutiva, duplicazione di pagamenti nonostante espresso avvertimento di una delle parti etc… ), e concerne unicamente se esista o meno il diritto del percettore della somma ### di trattenerla, così come se esista il dovere dell'A.S.L. di effettuare il corrispettivo della cessione in favore della convenuta. 
In altri termini, se esista il profilo delineato dall'istituto dell'indebito oggettivo che, prescindendo dall'elemento soggettivo dell'esecutore, come anche dell'accipiens, si limita a disciplinare gli effetti restitutori di una prestazione eseguita senza giustificazione causale. 
Occorrerà quindi esaminare gli effetti del contratto di cessione intervenuto tra le parti ### e CRS in data ###.  ### del contratto non risulta precluso - come invece sostiene la convenuta - dalla decisione di cui alla sentenza n. 9379/2017 del ### di ### confermata dalla sentenza 403/2022 pubblicata il ### della ### te di Appello di ### Invero, da un lato manca la prova che essa sia passata in giudicato, - sul punto si richiama il principio evincibile dall'arresto di cui alla Sentenza ### del 28/12/2023, secondo cui la prova del passaggio di un provvedimento deve essere data mediante produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno - (mentre risulta provato che il decreto ingiuntivo sia passato in giudicato, essendone intervenuta l'esecuzione forzata) manca in atti un'attestazione da cui posa trarsi tale conclusione per la sentenza n. 9379/2017 del ### di ### dall'altro, sempre a supporto della possibile valutazione del rapporto intercorso tra ### e ### l'oggetto della sentenza su citata confermata in secondo grado, è la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 2005, (sia di alcuni accordi modificativi che successivamente sono stati raggiunti per iscritto con tra le parti, il ###, e l'1.12.2008) proposta dall'allora ### di ### nei confronti di ### e ### S.P.A. ### e ### Oltre tale domanda, si contestava la validità di alcune clausole, che addebitavano commissioni ed interessi ed il ruolo di gestore e riscossore dei crediti derivanti dall'attività di recupero. 
La sentenza contiene la statuizione di rigetto delle domande proposte da CRS di risoluzione e nullità degli accordi intervenuti e successive modifiche e di inammissibilità di altre domande. 
Ciò evidenziato, ne consegue la considerazione che nulla impedisce al tribunale nel presente giudizio di esaminare i limiti ed il reale contenuto dei contratti di cessione (tra l'altro nel presente giudizio è depositato un contratto aggiuntivo intercorso tra le parti rispetto a quelli di cui alla sentenza del tribunale di ###, soprattutto ai fini della verifica in ordine a se e quali fatture siano state cedute in favore della ### ad opera del dante causa ### Ultima considerazione altrettanto dirimente, la si ricava dalla circostanza che il contratto ed il suo contenuto, viene esaminato nei rapporti tra A.S.L. e ### la prima del tutto estranea al giudizio richiamato dalla convenuta. 
Risulta chiarito quindi che il presupposto per l'accertamento dell'inesistenza di causa giustificativa del pagamento della A.S.L. alla ### è costituito dall'essere il credito per la somma pari ad euro 455636,68 di cui alle fatture rispettivamente n. 637 638 639 640 641 dell'anno 2009 ceduto o meno dalla CRS alla ### (in primis alla sua dante causa per quanto accennato). 
Orbene, alla pagina 1 del contratto di cessione del 20.12.05, si legge che, oggetto del contratto sono tutti i crediti derivanti dalle prestazioni (effettuate dal ### poi divenuto ### s.r.l. in favore della A.S.L. ### N 1) e risultanti tutti nel prospetto allegato al contratto, “nonché tutti i crediti futuri che la cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal dicembre 2005”. 
Quindi a fronte di crediti individuati in apposito allegato (dalla cui lettura si rileva che le fatture cedute vanno dal luglio 2005 al 12 dicembre 2005), identificati sin dalla data del contratto, le parti, con portata normativa, regolano anche il rapporto per il futuro, prevedendo la possibilità di cedere crediti maturati dopo il dicembre 2005 perché derivanti da prestazioni future e poste in essere al di là di tale data. 
Si legge inoltre all'art. 5 che le parti così regolavano: “Il cedente consegnerà al cessionario tutti i documenti probatori dei rispettivi crediti che sono in suo possesso”. 
Si legge ancora all'art. 7 che i pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in esecuzione del contratto, dovranno essere effettuati presso accredito sul intestato a ### e ### s.p.a. L. e F (da ora anche ### e Finanza). presso la ### di risparmio di #### di ### c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400.  ### produzione della convenuta, vi è un secondo documento contrattuale (allegato 4 alla comparsa) la cui data, presumibilmente risale al 5.7.07, (vi è un timbro con data non immediatamente leggibile e comunque con data successiva al dicembre 2006 per quanto si dirà) sempre intervenuto tra ### e ### e ### s.p.a. L. e F.. 
Tale contratto, nel richiamare in premessa il precedente regolamento già intervenuto il ###, ha ad oggetto altri crediti, nelle more maturati dopo il dicembre 2005 (risalgono infatti al periodo fatturato febbraio - dicembre 2006) per un totale di euro 1.557.180,24. I crediti sono indicati in modo specifico in apposito allegato al contratto. 
Significativa risulta anche l'ulteriore premessa. Per i crediti di cui alle su menzionate fatture emesse nel 2006, per prestazioni effettuate per conto della A.S.L. il cedente, ovvero (all'epoca ) il ### aveva azionato ricorso per decreto ingiuntivo non opposto (ne risultano indicati n. 10). Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e non opposto, quindi una volta passato in giudicato, aveva inteso stipulare apposito contratto di cessione dei crediti maturati. Infatti, logica conseguenza di tale circostanze è la previsione contenuta nel contratto secondo cui la cedente CRS s'impegna a proseguire le azioni legali (evidentemente già iniziate) ed ad intraprendere altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fiducia della cessionaria, disposizioni chiaramente riconducibili alla circostanza che erano già stati proposti direttamente ed in nome proprio dalla CRS i ricorsi per decreti ingiuntivi per crediti maturati verso la ### non erano stati opposti ed occorreva comunque portare avanti le ulteriori azioni per l'incasso dei crediti. 
All'allegato n. 5 della produzione, la convenuta deposita una terza regolamentazione contrattuale con data leggibile 9.11.2007. Anche tale regolamentazione ha ad oggetto crediti nelle more maturati dal ### per prestazioni effettuate per conto della A.S.L., crediti risultanti anch'essi da ricorsi per decreto ingiuntivo per i quali pendevano all'epoca i giudizi di opposizione (ne risultano indicati n. 4 ) per un totale di euro 307.394,42. Dalla lettura del contratto si legge che i decreti ingiuntivi attengono a fatture emesse in parte nel 2006 ed in parte nel 2007. Anche in questo caso quindi, il cedente, prima della cessione, aveva azionato in autonomia i propri crediti, per poi cederli in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo aveva inteso stipulare apposito e successivo contratto di cessione dei crediti maturati.   Infatti, logica conseguenza di tale circostanze è anche qui la clausola secondo cui la cedente CRS s'impegna a proseguire le azioni legali (evidentemente già iniziate) ed ad intraprenderne altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fiducia della cessionaria, disposizioni chiaramente riconducibili alla circostanza che pendevano giudizi antecedentemente incardinati dalla ### in nome proprio e per conto proprio. 
Entrambi tali ultimi due contratti, prevedono l'obbligo del cedente, per l'ipotesi che la A.S.L. ceduta abbia effettuato i pagamenti erroneamente al cedente e non al cessionario, di dirottare la somma incassata verso il conto corrente intestato a ### e ### s.p.a. L. e F. presso la ### di risparmio di #### di ### c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400. 
Infine alla produzione della convenuta, al documento n. 6, vi è ulteriore e quarta sopravvenuta regolamentazione intercorsa in data ### ancora tra le originarie parti ### e ### e ### s.p.a. L. e F. avente ad oggetto ulteriori e sopravvenute fatture, per crediti di un controvalore di euro 576.440,49 maturati in occasione del medesimo rapporto di convenzione di accreditamento con la A.S.L. dal ### di ### zione ### corrispondenti alle fatture specificatamente indicate nel anche qui presente allegato al contratto (fatture relative al periodo marzo settembre 2007). 
Anche in questo caso è indicato per i versamenti in favore della ### e ### s.p.a. L. e F. il conto corrente presso la ### di risparmio di ### ra, ### di ### c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400 di cui stavolta si trascrive l'### per intero ###### (l'### su cui è stata versata la somma di cui è causa). 
Ciò premesso, dalla lettura dei 4 contratti redatti dalle parti danti causa dei contraddittori nel presente giudizio emerge in modo chiaro che, da un lato con il contratto del 20.12.05 le parti hanno inteso regolare la cessione dei crediti esistenti alla data dello stesso, con l'intesa di addivenire anche in futuro ad altre cessioni per crediti sopravvenuti al dicembre 2005, cessioni che tuttavia, venivano poi di volta in volta attuate tramite apposita regolamentazione, con allegato elenco delle singole fatture cedute. 
La previsione quindi, l'inciso del contratto del 20.12.2005 richiamato dalla convenuta “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” contrariamente a quanto sostenuto dalla ### non deve essere intesa nel senso di automatica cessione di tutti i crediti sopravvenuti di volta in volta sulla base delle fatture emesse dalla ### Piuttosto, le parti avevano inteso riservarsi di volta in volta la facoltà di un ulteriore regolamentazione con lo specifico riferimento delle fatture e dei correlati crediti scelti distintamente ed in un momento successivo per una nuova e distinta cessione. 
Numerosi elementi depongono nel senso appena espresso. 
In primis, risulta che il cedente abbia ceduto anche crediti di cui a fatture per le quali abbia già azionato direttamente il ricorso per decreto ingiuntivo (contratto n. 2 e 3 nell'ordine esaminato). Risulta anche nel quarto contratto la facoltà del cedente di ricomprendervi crediti eventualmente consacrati in decreti ingiuntivi già ottenuti.   Con ciò evidenziando che i crediti per prestazioni sorte dopo il dicembre 2005, non sarebbero rientrati immediatamente nella titolarità del cessionario per il solo fatto di essere venuti ad esistenza, - non potendo altrimenti il cedente azionare il ricorso per decreto ingiuntivo in nome proprio e per suo conto - ma occorreva pur sempre, secondo il reale ed effettivo accordo tra le parti, uno specifico atto distinto di trasferimento. 
Inoltre, in ognuno dei 3 contratti esaminati e successivi al primo, le parti di volta in volta, oltre ad indicare in modo specifico quali crediti di cui alle fatture corrispondenti venivano ceduti, regolavano il prezzo, interessi, commissioni, regime delle valute per gli accrediti ed addebiti, natura della cessione (da pro solvendo a pro soluto) risultando evidente che il momento traslativo dei crediti fosse una conseguenza del singolo contratto intervenuto di volta in volta. 
Emblematico nel senso appena illustrato è l'art. 4.3 del contratto numero 4 il quale prevede che, in caso di risoluzione del contratto, il cedente rientrerà nella titolarità dei crediti ceduti, dalla data di stipula del contratto di cessione, con efficacia “ex tunc”. 
Quindi, con efficacia retroattiva, in coerenza con il principio generale della risoluzione per i contratti traslativi, retroagendo sino alla data di stipula del contratto, di quel singolo contratto e non sino alla data del 20.12.05, data del primo ed originario contratto di cessione o comunque alla data della venuta ad esistenza del credito. 
Nello stesso senso la clausola del medesimo contratto al punto 5.2 secondo cui il cedente garantisce le qualità dei crediti ceduti, alla “data di stipulazione”. 
Dirimente ed univoco, è l'art. 8.1 secondo cui il contratto produce effetti dalla data di stipulazione, con ciò risultando evidente che la cessione, il trasferimento, non si realizza alla data in cui viene ad esistenza il credito ma solo quando le parti sono addivenute alla nuova regolamentazione. 
In ultimo, l'art. 11.1 prevede che, ogni modifica dell'accordo sarà oggetto di apposita regolamentazione scritta ulteriore tra le parti.  ### del contratto del 20.12.2005 “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” va quindi ricondotto nel più ampio fenomeno della formazione progressiva del contratto, potendo rilevare al più, come un vincolo assunto dalle parti, a decidere se - con valutazione discrezionale e facoltativa delle parti - regolare in futuro anche i crediti sopravvenuti, con ulteriori contratti di cessione di volta in volta da stipularsi, crediti pur sempre maturati dalla CRS nel corso della convenzione di accreditamento con la ### Chiarito che, dall'interpretazione dei contrati intercorsi tra le parti, il momento traslativo era ricondotto volutamente ad apposita pattuizione contenente di volta in volta i crediti trasferiti ed individuati nel singolo contratto, con effetto traslativo dal contratto intercorso e non dalla semplice esistenza del credito, anche laddove si volesse ricorrere a diversa interpretazione, nel senso affermato dalla convenuta secondo cui la cessione avrebbe effetto dalla data della venuta ad esistenza del credito perchè il contratto del 20.12.2005 avrebbe ad oggetto direttamente la cessione anche dei crediti sopravvenuti e futuri, tale cessione, avrebbe comunque effetto unicamente per i «crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi». 
Infatti, si richiama l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 52 del 1991 che, per la cessione di crediti futuri (oltre che in massa), intervenuta tra imprenditori ove il cessionario ricopre la figura di intermediario finanziario come nel caso in esame, limita l'oggetto della pattuizione solo a “crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”. 
La su citata legge, nel regolamentare alcuni aspetti del contratto atipico di factoring, (contratto riconducibile al regolamento di cui è causa) - figura contrattuale che consiste nell'acquisto da parte del cessionario - factor dei crediti presenti e futuri non ancora esigibili che le imprese, vantano nei confronti della clientela obbligandosi ad assumere diversi compiti quali gestione e/o finanziamento (in quanto anticipa all'impresa l'importo dei crediti acquistati), e/o di assicurazione laddove assuma su di sé il rischio dell'insolvenzalimita l'oggetto del contratto e la sua determinabilità, ad un preciso arco temporale nel quale possono sorgere i crediti da cedere, ovvero i crediti sorti dai contratti del cedente con il debitore ceduto, sopravvenuti ed intercorsi nei successivi 24 mesi dalla stipulazione del contratto originario di cessione. 
Tale norma, limita quindi la cessione a tutti i crediti di cui a contratti ulteriori e distinti stipulati entro 24 mesi dal contratto quadro - originario. 
Orbene in ordine al rapporto tra la CRS e la ### esso, previa verifica dei requisiti di idoneità si basa su di una convenzione unica che stabilisce le modalità operative e i rimborsi per le prestazioni erogate a carico del ### con cui la struttura, tra l'altro, si obbliga al rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità definiti nella convenzione. 
La convenzione, ovvero il contratto dal quale nascevano i crediti della CRS nei confronti della ### preesisteva rispetto al contratto del 20.10.2005, ed in atti manca la prova di ulteriori convenzioni intercorse tra la CRS e la ASL successivamente al 2005.   I crediti della ### tuttavia nascevano di volta in volta dalle singole prestazioni effettuate nel corso del tempo, a carico del ### nale, potendo quindi ritenere che, nel caso di specie, l'inciso i «crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi» possa estendersi e riferirsi unicamente a tutte le prestazioni eseguite nel corso di mesi 24 dal dicembre 2005. 
Deve quindi ritenersi l'esclusione di crediti per prestazioni effettuate nel 2009 dalla cessione regolata in data ###. Tale conclusione, risulterebbe anche coerente con la condotta delle parti che, per quanto su chiarito hanno inteso di volta in volta stipulare nuove e distinte cessioni nel corso degli anni. 
La “canalizzazione” delle fatture. 
Parte convenuta, a sostegno della tesi secondo cui la cessione del 20.12.2005 (o comunque le altre cessioni di cui ai contratti in atti) includerebbe anche le 5 fatture rispettivamente n. 637 - 638 - 639 - 640 - 641 dell'anno 2009, il cui corrispettivo è stato incassato con il bonifico del 5.9.13, evidenzia la condotta della CRS la quale ha “sempre indicato al momento dell'emissione di tutte le fatture” il conto corrente con relativo ### su cui versare l'accredito, conto corrente intestato come detto proprio a ### E #### E #### che la canalizzazione avrebbe riguardato sempre tutte le fatture emesse dalla CRS sin dall'inizio dei rapporti di cessione e quindi prima del 2009. 
Tale condotta integrerebbe gli estremi del pagamento a mezzo di un delegato, figura riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento di cui all'art.  1269 c.c. ovvero l'ipotesi con cui il debitore delegante ### si rivolge al proprio debitore delegato ### incaricandolo di adempiere l'obbligazione, già scaduta, del delegante verso il delegatario ### E #### E ### (poi ### che riceve la prestazione. 
Orbene, anche a voler ritenere che tutte le fatture emesse tra le parti del contratto di cessione, avessero l'indicazione dell'### su indicato, resta, alla luce del quadro probatorio come sopra ricostruito, un mero elemento indiziario a favore della tesi di ### decisamente subvalente rispetto alla valutazione offerta circa l'intera disciplina - come su ricostruita - intercorsa tra CRS e ### E ### E ### in ordine alle cessioni dei crediti tra loro intercorse. 
Nel premettere in ogni caso, che CRS espressamente comunicava alla debitrice A.S.L. ### 1 con atto notificato il ### di non pagare a ### cio e ### tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre 2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ### e Finanza, con ciò elidendo l'efficacia dell'indicazione dell'### come riconoscimento della intervenuta cessione dei crediti di cui alle fatture emesse, a conferma dell'esclusione delle fatture in esame - emesse nel 2009 - dalla cessione dei crediti intervenuta tra la ### e ### è l'art. 11.1 del quarto ed ultimo contratto intercorso tra le parti in data ### (che cede fatture emesse nel periodo marzo - settembre 2007), che prevede che ogni sopravvenuta modifica agli accordi intercorsi tra le parti debba avere la forma scritta. 
Da ciò deve arguirsi che necessariamente, ogni ulteriore cessione di crediti futuri e successivi al settembre 2007, doveva trovare necessariamente la fonte scritta, fonte in atti mancante. 
Ed inoltre, se fosse stato sufficiente ai fini della intervenuta cessione, la semplice indicazione dell'### sulle fatture, non sarebbe stato possibile per CRS azionare essa stessa e direttamente diverse procedure monitorie basate proprio sulle fatture emesse - sebbene recanti l'indicazione dell'### di cui si discute - per ottenere corrispondenti decreti ingiuntivi, né sarebbe stato possibile addivenire alla cessione dell'intero credito consacrato nei decreti emessi e non opposti dalla ASL che avrebbe necessariamente inglobato una parte di credito già nella titolarità della ### e ### (nel secondo e terzo contratto le parti hanno regolato la cessione di crediti derivanti da decreti ingiuntivi non opposti oppure con giudizio di opposizione pendente). 
Infatti, l'obbligo della CRS di intraprendere azioni giudiziali in nome e per conto della ### e ### era frutto di specifiche clausole riconducibili unicamente ai crediti indicati nel secondo e terzo contratto - per i quali la CRS aveva già agito in proprio nome e conto - e non certo un obbligo generalizzato. 
Appare evidente che solo con il contratto di cessione che regolava ed indicava singolarmente i crediti, le parti addivenivano all'effetto traslativo. 
Tanto si rileva, a prescindere poi dalla considerazione che esistono diversi approcci nel ricostruire la fattispecie della delegazione di pagamento - nel senso che il rapporto finale tra delegato e delegatario abbia o meno natura contrattuale, e dunque sulla necessità di un'adesione del creditore delegatario per il perfezionamento della fattispecie, poiché l'opinione tradizionale ritiene necessaria tale manifestazione di consenso quanto meno nel senso di un'accettazione a servirsi della delegazione mentre è stato osservato che, considerata la natura di atto dovuto del pagamento, a differenza di quanto avviene nella delegatio promittendi tra delegato e delegatario, non intercorre un vero e proprio rapporto contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione del creditore costituirebbe elemento esterno alla fattispecie delegatoria, comunque perfezionata - atteso che, se si prediligesse il primo approccio, mancherebbe nel caso in esame ogni elemento che possa qualificarsi come intesa intercorsa tra delegato e delegatario, non potendo considerarsi tale elemento la semplice indicazione delle fatture con l'### riconducibile a ### E #### E ### Per quanto su esposto consegue che il pagamento eseguito in data ### di cui è causa, risulta eseguito in assenza di causa giustificativa, come tale indebito con conseguente obbligo restitutorio a carico di ### ed in favore della ### Gli interessi richiesti. 
Parte attrice ha richiesto anche la condanna della convenuta al pagamento degli “interessi moratori ex ### 231/2002 dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria”. 
Orbene, ai fini della data del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, si farà applicazione della sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, con cui le ### della Corte di ### hanno statuito che il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. 
In atti vi è messa in mora del 10.11.21 del legale della ASL nei confronti di ### per cui da tale data decorreranno gli interessi. Da tale data decorreranno gli interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, non rientrando la restituzione di somma erogata senza alcuna giustificazione causale, nella disciplina dei “ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", per poi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al soddisfo. 
Non si aggiungerà agli interessi la rivalutazione monetaria richiesta non essendo l'obbligazione restitutoria un'obbligazione di valore ma di valuta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra attrice e convenuta - ai valori minimi data la natura documentale del giudizio - con attribuzione al legale di parte attrice che ha dichiarato di averle anticipate in nome e per conto della ### mentre sono compensate data l'integrazione iussu iudicis nei rapporti tra attrice e terzo chiamato.  P.Q.M.  ### di #### definitivamente pronunziando, così provvede: - Accoglie la domanda proposta da dall'### 1 ### e dichiara l'indebita percezione oggettiva da parte della ### dell'### s.p.a. delle somme pagate dall'### 1 Centro con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013; - Assorbite le altre domande; - Per l'effetto condanna la ### dell'### s.p.a. al pagamento in favore dell'### 1 ### dell'importo di € 485.902,82 oltre interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, dal 10.11.21, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al soddisfo; - ### dell'### s.p.a al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice che ha dichiarato di aver anticipato le spese in nome e per conto della dall'### 1 ### che liquida in euro 12.000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 1240,00 per spese; - Compensa le spese di lite tra dall'### 1 ### e ### di ### bilitazione ### S.R.L., - ### 27.11.25 ### 

causa n. 10228/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ragozini Diego, Liguoro Anna Paola

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9160/2025 del 28-11-2025

... dichiarare la vessatorietà dell'art.20 del contratto di leasing: “Ipotesi di cessione” e con essa dichiarare nulla la cessione del credito; Nel merito 3) ### e dichiarare l'avversa richiesta di pagamento di complessivi €1.669.858,89 da parte di ### s.p.a. illegittima ed infondata in fatto ed in diritto in quanto non ridotta per effetto delle somme già versate da ### s.r.l. e già percepite dalla creditrice da parte della ### s.r.l., nonché dei lavori di ristrutturazione sostenuti; 4) Disporre il mutamento del rito al fine di verificare la corretta quantificazione delle partite di dare/avere detraendo i canoni già versati, le somme corrisposte per lavori di ristrutturazione e le somme ricavate dalla vendita dello stabile il tutto con le evidenti ripercussioni di calcolo sugli interessi erroneamente quantificati; 5) Con vittoria di spese e competenze di lite; Conclusioni di parte convenuta ### 1. dichiarare l'inapplicabilità del procedimento semplificato di cognizione e disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario; ### 2. dichiarare l'estinzione della garanzia prestata dalla scrivente società per decorso del termine quinquennale contrattualmente stabilito; (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO ### VI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ### S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 27400/2024 promosso da: ### S.P.A. (c. f. ###), rappresentata da ### - Società per la ### dei ### - s.p.a. (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore - parte ricorrente - nei confronti di: ### S.R.L. (c. f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore #####.L. (c. f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore - parti convenute -
Conclusioni di parte ricorrente ### l'###mo Tribunale di Milano, in accoglimento del ### ex art. 281 decies cpc, per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto e/o per grave inadempimento del contratto di locazione finanziaria sopra descritto e, in ogni caso, visto il grave inadempimento dell'utilizzatore alle obbligazioni assunte: Condannare la ### - C.F. e P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede #######, ### n. 10; nonché, in via solidale, (per quanto di ragione) la ### a r.l. - C.F. e P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede #######, ### n. 3 oltre ad eventuali aventi causa al pagamento della somma complessiva di ### 918.766,02 oltre oneri, servizi, spese contrattuali e interessi successivi alla data del 23.05.2025. 
Con espressa richiesta di ogni altro eventuale provvedimento del Tribunale si riveli conseguente e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente. 
Conclusioni di parte convenuta ### l'ill.mo Tribunale adito contraria rejectis così provvedere: In via principale: Sospendere/rinviare il giudizio sino all'esito delle operazioni di vendita previste per la data del 30 aprile 2025; In via pregiudiziale 1) ### e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ### S.p.A come in atti meglio individuata; 2) In subordine accertare e dichiarare la vessatorietà dell'art.20 del contratto di leasing: “Ipotesi di cessione” e con essa dichiarare nulla la cessione del credito; Nel merito 3) ### e dichiarare l'avversa richiesta di pagamento di complessivi €1.669.858,89 da parte di ### s.p.a. illegittima ed infondata in fatto ed in diritto in quanto non ridotta per effetto delle somme già versate da ### s.r.l. e già percepite dalla creditrice da parte della ### s.r.l., nonché dei lavori di ristrutturazione sostenuti; 4) Disporre il mutamento del rito al fine di verificare la corretta quantificazione delle partite di dare/avere detraendo i canoni già versati, le somme corrisposte per lavori di ristrutturazione e le somme ricavate dalla vendita dello stabile il tutto con le evidenti ripercussioni di calcolo sugli interessi erroneamente quantificati; 5) Con vittoria di spese e competenze di lite;
Conclusioni di parte convenuta ### 1. dichiarare l'inapplicabilità del procedimento semplificato di cognizione e disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario; ### 2. dichiarare l'estinzione della garanzia prestata dalla scrivente società per decorso del termine quinquennale contrattualmente stabilito; 3. in subordine, dichiarare l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. per mancata tempestiva attivazione nei confronti del debitore principale; 4. in ulteriore subordine, dichiarare la nullità della cessione del credito per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.; 5. rigettare integralmente le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto; 6. dichiarare compensati i crediti reciproci; ### 7. condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Oggetto di causa è il contratto di locazione finanziaria n. AL/ ###, concluso in data ###, tra ### s.p.a. quale concedente e ### s.r.l. quale utilizzatrice e relativo ad un immobile sito in ### via ### n. 15/17, adibito a palestra (v. doc. 3 ric.). 
La ricorrente ### s.p.a. ha allegato di essere l'avente causa dalla originaria concedente e la circostanza è stata contestata da #### è però infondata, perché parte ricorrente ha il medesimo codice fiscale (###) di ### il che dimostra che si tratta della medesima società, la quale ha solo mutato la denominazione sociale. Inoltre, in corso di causa l'immobile è stato restituito alla concedente e venduto da ### s.p.a. (v. doc. 10 ric.), circostanza che conferma la legittimazione attiva della ricorrente. 
Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento di alcuni canoni periodici, per un totale di euro 308.984,20, cui ha fatto seguito in data ### la comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento (v. doc. 7); nell'estratto conto allegato alla anzidetta comunicazione sono elencati 14 canoni mensili insoluti, di modo che risulta rispettato il requisito previsto all'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 ai fini della risoluzione del contratto. 
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento del credito maturato, quantificato in euro 1.669.858,89 oltre interessi, comprensivo della penale; la condanna è stata chiesta in via solidale anche nei confronti della garante ### 2. Quest'ultima associazione ha dedotto l'inapplicabilità del procedimento semplificato, chiedendo che la causa sia trattata secondo il rito ordinario. La difesa è infondata, perché le cause attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, quale è la presente, possono sempre essere introdotte nella forma del procedimento semplificato, come previsto dall'art. 281-decies, secondo comma, c.p.c.  3. Come già accennato, in corso di causa l'immobile è stato rilasciato, di modo che parte ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.  ### è stato venduto al prezzo di euro 850.000 (v. doc. 10 ric.). Parte ricorrente ha riconosciuto tale importo in favore dell'utilizzatrice ed ha quantificato il proprio credito residuo alla data del 23/5/2025 in euro 918.766,02 (v. docc. 12-14 ric.), oltre interessi successivi, di cui euro 552.775,41 a titolo di penale. 
In proposito si rileva che nella comunicazione di risoluzione del contratto (doc. 7 cit.), la concedente ha dato atto che la vendita dell'immobile sarebbe avvenuta previa stima del suo valore di mercato ad opera di un geometra contestualmente indicato, oppure ad opera di un geometra scelto dall'utilizzatrice in una rosa di tre periti sempre contestualmente riportata, in conformità a quanto disposto dal comma 139 del citato art. 1, legge n. 124/2013. 
Tuttavia, parte ricorrente non ha in alcun modo allegato se e come tale previsione di legge sia stata poi effettivamente rispettata. Infatti, non solo non è stata prodotta alcuna perizia, ma nemmeno è stata allegata negli atti di causa la circostanza della avvenuta stima. Anche nell'atto di compravendita (doc. 10 ric.) non si fa alcun riferimento ad una perizia di stima ed il prezzo di euro 850.000 è semplicemente descritto come “di comune accordo convenuto”. 
La norma di cui al citato comma 139 non è una disposizione secondaria od opzionale nel contesto della disciplina di legge relativa alla risoluzione del contratto di leasing. Si ricorda che la questione è stata a lungo controversa, dal momento che i più risalenti schemi contrattuali, predisposti dalle concedenti, prevedevano una disciplina fortemente sbilanciata a favore delle stesse, dal momento che in caso di risoluzione per inadempimento prevedevano l'obbligo per l'utilizzatrice di restituire il bene e di pagare i canoni scaduti e, a titolo di penale, anche quelli a scadere oltre al prezzo d'opzione. A ciò ha reagito la giurisprudenza, invocando l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c., relativo alla vendita con riserva di proprietà, proprio al fine di ristabilire un equilibrio nel rapporto dare/avere tra le parti. La successiva introduzione negli schemi contrattuali del patto di deduzione - con riconoscimento all'utilizzatrice del prezzo ricavato dalla vendita del bene restituito - ha ricondotto ad equità il contratto. Anche l'intervento del legislatore nel 2017 ha ricalcato quella previsione (cfr. comma 138), con l'importante precisazione che il prezzo ricavato dalla vendita del bene va a deconto dell'intero credito della concedente, sia per i canoni scaduti che a scadere, con la conseguenza che il credito non è liquido prima della riconsegna del bene e della sua vendita. 
In questo schema, è evidente l'importanza della vendita ad un prezzo congruo rispetto al valore di mercato del bene, perché quel prezzo è riconosciuto all'utilizzatrice in diminuzione del suo debito. Il rispetto della normativa in questione giova senz'altro all'utilizzatrice, ma travalica l'interesse delle parti perché assicura la correttezza del contratto e della condotta delle parti e quindi, in ultima analisi, l'affidabilità e integrità del mercato. 
Ne deriva che è onere della concedente, che chiede il pagamento di somme a seguito della risoluzione del contratto di leasing, allegare e documentare il rispetto della procedura prevista dal citato comma 139. 
Nel caso di specie ciò non è stato documentato e nemmeno allegato dalla ricorrente, con la conseguenza che il credito non può ritenersi legalmente liquidato e quindi la domanda di condanna al pagamento, anche nei confronti della garante, va rigettata. 
Resta così assorbita l'ulteriore difesa di ### relativa alla estinzione della sua garanzia.  4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.  55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e con esclusione della fase di trattazione, dal momento che entrambe le convenute hanno redatto solo la memoria di costituzione. Per questi motivi il Tribunale di ### in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda di parte ricorrente; 2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in euro 10.180,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se non detraibile ### 28 novembre 2025 

Il giudice
dott. ### S.


causa n. 27400/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Stefano Stefani

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 766/2023 del 14-04-2023

... concedente, stipulava con ### S.r.l. il contratto di leasing immobiliare n. 1165196, della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un immobile nel Comune di ####, dietro un corrispettivo complessivo pari ad euro 453.980,45 oltre ### - che l'utilizzatore si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali pattuiti e quindi con lettera del 09.08.2017, risolveva il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista, richiedendo all'utilizzatore anche il pagamento del credito dovuto per canoni scaduti, capitale residuo, interessi di mora alla data del 09.08.2017; - che per i canoni non corrisposti era stato proposto autonomo ricorso per decreto ingiuntivo, era stata proposta opposizione e concessa la provvisoria esecuzione ex 648 c.p.c.. Parte ricorrente chiedeva quindi la risoluzione del contratto di leasing e la condanna alla restituzione dell'immobile. Si costituiva in giudizio ### S.R.L., opponendosi alla domanda ed in particolare rilevando ed eccependo, per quanto ancora rileva: - che nel contratto era prevista una clausola arbitrale, con devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia, ivi compresa, espressamente, quelle relative alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ### La Corte di Appello di Firenze, ### in persona dei ### Dott. ##### relatore-estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1540/2020 con OGGETTO: ### promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro ### & ### (C.F. ###) tramite il procuratore ### dei ### di ### S.p.A, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### APPELLATO ### ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di ### repert. n. 921/2020 pubblicata il ### nel procedimento N. 3280/2019 R.G.  CONCLUSIONI in data ### la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### S.R.L.: 1)- in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato per tutti i motivi dedotti nel presente atto; 2)- in via principale ed in accoglimento del presente atto di gravame e, conseguentemente, in riforma della gravata ordinanza emessa dal Tribunale di ### dott.ssa ### nell'ambito del giudizio n. 3280/2019 RGAC comunicata il ### e notificata il ###, accertare e dichiarare preliminarmente sussistente la clausola compromissoria, demandando la vicenda processuale al ###, nonché pervenire a declaratoria di vizio della pronuncia medesima per gli ulteriori motivi indicati nel presente atto e relativi alla violazione di legge in cui è incorso il Giudice a quo con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 112 e 101 c.p.c., ovvero accogliere tutte le conclusioni avanzate in ### e che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte, altresì 3)- in via istruttoria, ammettere le istanze già formulate da questa difesa nel giudizio di ### 4)- condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.- Per la parte appellata ### & #### - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata i n data 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G.  3280/2019 , a norma dell'art. 348 bis c.p. c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza ; - dichiarare inammissibile l 'appello prestato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in da ta 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019 , anche a norma de ll'art. 342 c . c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità d ei motivi , come meglio esposto in atti e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata ordinanza Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da ### S.r. l. in liquidazione rigettar lo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrati va, con conseguente conferma del l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in data 28 agosto 2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019 - rigettare le istanze istruttorie solo genericamente richiamate e non riportate da ### S.r.l.  in liquidazione per tutti i motivi di cui in narrativa , con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data 03 agosto 2020, pubblicata sempre in data 03 agosto 2020, comunicata in data 06 agosto 2020 e notificata in data 28 agosto 202 0 nell'ambito del procedimento n. R.G. 3280/2019 Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori d i legge di entrambi i gradi d i giudizio. 
Fatti di causa - svolgimento del giudizio Il giudizio di primo grado 1. ### & ### conveniva davanti al Tribunale di ### la ### S.R.L. con ricorso ex 702 bis c.p.c. esponendo : - che in data 4 agosto 2008, quale concedente, stipulava con ### S.r.l. il contratto di leasing immobiliare n. 1165196, della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un immobile nel Comune di ####, dietro un corrispettivo complessivo pari ad euro 453.980,45 oltre ### - che l'utilizzatore si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali pattuiti e quindi con lettera del 09.08.2017, risolveva il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista, richiedendo all'utilizzatore anche il pagamento del credito dovuto per canoni scaduti, capitale residuo, interessi di mora alla data del 09.08.2017; - che per i canoni non corrisposti era stato proposto autonomo ricorso per decreto ingiuntivo, era stata proposta opposizione e concessa la provvisoria esecuzione ex 648 c.p.c.. 
Parte ricorrente chiedeva quindi la risoluzione del contratto di leasing e la condanna alla restituzione dell'immobile. 
Si costituiva in giudizio ### S.R.L., opponendosi alla domanda ed in particolare rilevando ed eccependo, per quanto ancora rileva: - che nel contratto era prevista una clausola arbitrale, con devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia, ivi compresa, espressamente, quelle relative alla risoluzione, salva solo la facoltà per la concedente di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per il pagamento dei crediti pecuniari; - che, inoltre, nel merito, dopo la missiva del 2017 la società utilizzatrice aveva continuato a pagare volontariamente cospicui importi, quasi corrispondendo integralmente il prezzo pattuito ; - che in caso di restituzione del bene alla concedente sarebbero stati riconosciuti non solo gli importi cospicui già corrisposti, ma anche il valore dell'immobile restituito ed anche l'ulteriore importo residuo di euro 105.697,46 oggetto di pretesa monitoria; - che la condotta della concedente comportava rinunzia alla risoluzione e comunque era contraria a buona fede e correttezza. 
Parte convenuta eccepiva la presenza della clausola arbitrale, chiedeva comunque il rigetto delle domande di parte ricorrente e in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione dell'immobile, la ripetizione di quanto pagato dalla società utilizzatrice ex art. 1526 c.c. e il risarcimento dei danni per violazione dei doveri di buona fede e correttezza 2. Istruita la causa in via documentale con ordinanza ex 702 ter c.p.c. in data 6 agosto 2019 il Tribunale di ### così statuiva: “- In accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 1165196 e, per l'effetto, condanna ### S.R.L. all'immediata restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1165196 […] - Dichiara che le somme versate da ### S.r.l. in esecuzione del contratto di leasing restino acquisite ad ### & ### S.p.A. in forza delle clausole contrattuali convenute; - ### parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento […] ###.  3. Proponeva tempestivo appello ### S.R.L.ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) erroneità della ritenuta rinunzia implicita alla eccezione preliminare di improponibilità della domanda per clausola compromissoria a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale; 2) erronea considerazione di comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, posto che il concedente aveva continuato ad incassare cospicui importi, pari ad ### 140.568,20; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ex 112 c.p.c. in relazione alla statuizione circa il diritto della concedente di trattenere le somme già corrisposte, senza neppure approfondimenti istruttori circa la precisa determinazione del relativo importo; 4) mancata applicazione dell'art. 1526 c.c. con riferimento alla domanda riconvenzionale; 5) in ogni caso erronea statuizione circa le spese di lite. 
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  4. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio #### & ### , che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, contestava comunque nel merito il fondamento dell'impugnazione , perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. 
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data ###, sul-le conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a segui-to di trattazione scritta. 
Motivi della decisione 5. ### di inammissibilità dell'appello è infondata. 
I giudici di legittimità hanno chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 14/07/2021, n. 20066; Cassazione civile ###, 16/11/2017, n.27199). 
Nella fattispecie parte appellante, come emerge anche dalla precedente esposizione dei fatti di causa, ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata. 
La questione relativa all'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è invece assorbita dal fatto che la causa è stata trattenuta in decisione.  6. Il motivo di appello relativo all'eccezione preliminare di clausola arbitrale è fondato. 
Il contratto di leasing sottoscritto dalle parti contiene una “clausola arbitrale” con la quale sono demandate ad un arbitrato rituale tutte le controversie “in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa”, salva solo la facoltà per la concedente di adire l'autorità giudiziaria per i “crediti pecuniari”. 
Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha ritenuto che l'eccezione relativa alla clausola arbitrale dovesse ritenersi rinunziata a seguito della proposizione, da parte della convenuta ### S.R.L. delle domande riconvenzionali, così motivando: “è da richiamare l'ormai prevalente orientamento di legittimità, cui si aderisce, in tema di rinuncia implicita alla clausola compromissoria per il quale la rinuncia implicita ad una clausola arbitrale derivante dalla mancata formulazione dell'exceptio compromissi, ovvero dalla proposizione di una domanda giudiziale rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione d'arbitrato, determina non la risoluzione del patto compromissorio, bensì la mera rinuncia ad avvalersi della clausola in relazione alla specifica controversia cui la rinuncia accede (### Cass., Sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3464). Nel caso in esame, infatti, la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti dalla utilizzatrice, configura una chiara rinuncia all'eccezione di compromesso, stante l'evidente incompatibilità tra un'eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima (### Cass. 5 dicembre 2003, n. 18643)”. 
In realtà l'orientamento prevalente, più recente ed ormai consolidato dei giudici di legittimità è esattamente opposto a quello richiamato dal Tribunale ed esclude che di per sé la proposizione di una domanda riconvenzionale possa essere interpretata come rinunzia ad una preliminare eccezione di clausola arbitrale (vedi, in particolare, tra le ultime Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4525 : “nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale” ; ### zione civile sez. II, 14/01/2022, n.1061: in tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale”; ### civile sez. I, 22/09/2020, n.19823; ### civile sez. I, 30/07/2018, n.20139). 
In accoglimento dell'appello deve quindi dichiararsi l'improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola arbitrale. 
Gli altri motivi sono assorbiti.  7. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre ### civile II - 23/02/2022, n. 5890 ; ### civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877). 
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza. 
Avuto riguardo all'istruttoria meramente documentale in primo grado con rito semplificato, alla relativa semplicità delle questioni di fatto e di diritto, alla pronunzia in mero rito, le spese possono liquidarsi in € 4.358,00 per il giudizio di primo grado (fase di studio della controversia € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio € 1.204,00; fase decisionale € 1.453,00) ed in € 5.211,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio € 2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 1.735,00), per complessivi euro € 9.569,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da ### S.R.L. nei confronti di ### & ### avverso la ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di ### repert. n. 921/2020 pubblicata il ### nel procedimento N. 3280/2019 R.G.  ### del provvedimento impugnato 1) dichiara improponibili le domande per l'esistenza di clausola arbitrale 2) condanna parte appellata ### & #### a rimborsare all'appellante ### S.R.L. le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro € 9.569,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge ### deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 Il Giudice Relatore - #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ex art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 1540/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Andreozzi Nicola, Nannipieri Luigi, Monti Edoardo Enrico Alessandro

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-05-2024

... applicabile anche 3 al caso di specie, trattandosi di un leasing traslativo; ### la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing tra slativo, ossia pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontavano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto - era regolato, come sopra d etto, dall'art. 15 26 cod. civ., applicabile analogicamente alla fattispecie atipica, norma che prevede la restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; ### conformemente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, l'introduzione nell'ordinamento positivo, tramite l'art. 59 del d.lgs. n 5/2006, dell'art. 72 quater l. fall. non consentiva di ritenere superata la distinzione tra leasing f inanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi d i riso luzione del contratto per inadempim ento dell'utilizzatore, con l'ulteriore conseguenza che, in caso di leasing di godimento, doveva ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1453 cod. civ., (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 816-2019 r.g. proposto da: ### S.p.A. in persona del ### e #### rappresentata e d ifesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli ### e ### con cui elettivamente d omiciliano in Ro ma, ### uno ### n. 99, presso lo studio dell'### - ricorrente - contro ### S.r.L.  - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAGLIARI n. 14093/2018, emesso il ### e depositato il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere dott. #### 1.Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. ### S.p.A. proponeva opposizione allo stato passivo, nei confronti d el ### S.r.l., nella parte in cui era stata respinta la sua istanza di insinua zione al passivo del credito di euro 54.085,50, deducendo che: ### il credito trovava titolo nel contratto datato 14.12.2012, avente ad oggetto la “locazione finanziaria” d i una ### e #### il contratto pr evedeva un finanz iamento per un importo complessivo di euro 60.468,57, da restituire mediante il pagamento di una rata iniziale di euro 14.446,12 e di successive 47 rate mensili di euro 978,89, con facoltà di acquisto del bene mediante corresponsione di una somma di euro 17.807,00, quale prezzo di opzione finale; ### la società utilizzatrice ancora in bonis aveva smesso di corrispondere i canoni a far data dal febbraio 2014 e, in conseguenza dell'inadempim ento, essa opponente aveva comunicato la risoluzione negoziale con nota del 5.6.2014; ### aveva poi ottenuto la restituzione dell'autovettura che aveva venduto in data ### al prezzo di euro 31.229,51; ### con la domanda di insinuazione al passivo aveva pertanto richiesto l'ammissione del credito relativo ai canoni scaduti, quelli a scadere e le spese; ### il g.d. aveva tuttavia respinto l'istanza di insinuazione al passivo così formulata.  2. Con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha respinto l'opposizione presentata da ### S.p.A., confermand o pertanto il provvedimento impugnato emesso dal g.d. 
Il Tribunale ha rilevato che: ### quanto alla qualificazione del titolo giuridico posto a b ase della insinua zione, la opponente a veva chiar ito che tale domanda trovava fondam ento nella disciplina normativa di cui all'art. 72 quater l. fall. e non già nelle previsioni contrattuali che era no state solo tardivamente richiamate nel giudizio di opposizione allo stato passivo; ### tale conclusione era confortata altresì dalla circostanza che l'eventuale richiamo alle previsioni contr attuali av rebbe determinato comunque una pronuncia di nullità ai sensi dell'art. 1 418 cod. civ., sta nte la natu ra inderogabile della disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ., applicabile anche 3 al caso di specie, trattandosi di un leasing traslativo; ### la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing tra slativo, ossia pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontavano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto - era regolato, come sopra d etto, dall'art. 15 26 cod. civ., applicabile analogicamente alla fattispecie atipica, norma che prevede la restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; ### conformemente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, l'introduzione nell'ordinamento positivo, tramite l'art. 59 del d.lgs. n 5/2006, dell'art. 72 quater l. fall. non consentiva di ritenere superata la distinzione tra leasing f inanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi d i riso luzione del contratto per inadempim ento dell'utilizzatore, con l'ulteriore conseguenza che, in caso di leasing di godimento, doveva ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1453 cod. civ., in tema di risoluzione contrattuale, e che, invece , nelle ipotesi - come nella fatt ispecie - di leasing traslativo, occorreva applicare la normativa p revista da ll'art. 1526 cod. civ., con carattere di inderogabilità; ### alla normativa dettata dall'art. 72 quater l. fall.  restava invece il compito d i disciplinare l'ipotesi r esiduale e speciale di scioglimento del contratto per intervenuto fallimento dell'utilizzatore; ### nel caso di specie, il contratto di locazione era stato risolto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento e neanche residuavano dubbi che il contratto concluso tr a le parti dovesse es sere qualificato nei termini d i un leasing traslativo, considerato che il bene oggetto di locazione finanzia ria, un'automobile di lusso, era a “lunga obsolescenza”, e che l a d urata del contratto, pari a quattro anni, era notevolmente inferiore alla “vita” del bene e che, infine, il prezzo di riscatto (euro 17.807) era da considerarsi esiguo se rapportato sia al prezzo di acquisto (euro 71.230) sia al valore residuo del bene alla data della cessazione del contratto, con la conseguenza che i canoni versati dall'utilizzatrice avevano rivestito la funzione di pagamento rateizzato del mezzo secondo una tipica operazione di finanziamento; ### sec ondo quanto disposto dall'art. 1526 cod. civ. il concedente aveva dunque diritto 4 alla restituzione del bene e a un equo indennizzo e l'utilizzatore, invece, il diritto alla restituzione dei canoni versati; ### la concedente, tuttavia, non aveva proposto né la domanda di indennizzo né di risarcimento del danno previste dall'art. 1526 cod. civ., avendo fatto riferimento al solo diritto di credito di cui all'art. 72 quater l. fall.; ### le domande proposte solo in sede di opposizione allo sta to passivo e rivolte a ricondur re il diritto di credito insinuato alle previsioni dell'art. 1526 cod. civ. dovevano essere pertanto dichiarate inammissibili in quanto tardive, mentre la domanda dell'opponente volta ad ottenere il riconoscimento dei canoni scaduti e non versati, diritto non contemplato dall'art. 1526 cod. civ., bensì dall'art. 72 quater l. fall., non applicabile invece al caso di specie, doveva essere rigettata.  3. Il decreto , pubb licato il ###, è stat o impugnato da #### S.p.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. ### S.r.L., intimato, non ha svolto difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 72 quater l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel riten ere la disciplina di cui all'art. 72 quater l. fall. non applicabile ai contratti di leasing risolti prim a della dichiarazione di f allimento dell'utilizz atore e nell'aver affermato che avrebbe dovut o invece , sin d all'inizio della procedura di verifica, chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1526 cod.  2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1, commi da 136 a 140, della l. n. 124/2017, nonché dell'art. 56 l. fall. e dell'art. 1526 cod.  2.1 Con un primo ordine di censure, sempre contenute nel secondo motivo di doglianza, la società ricorrente denuncia infatti la violazione dell'art. 1 della detta l. n. 124, sul profilo della applicazione anche al caso di specie della distinzione giurisprudenziale tra leasing finanziario e leasing traslativo.  2.2 Le censure sin qui esposte sono inammissibili ex art. 360bis c.p.c. 
Sul punto le ### di questa Corte hanno definitivamente chiarito che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, 5 della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la r isoluzione si a sta ta seguita dal fallim ento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.  (Sez. U ., Sentenza n. 2061 del 28/01/2021; Cass. n. 2538 del 2016; 14878 del 2017; n. 3965 del 2019).  2.3 Sostiene inoltre la società ricorrente, sempre nel secondo m otivo di doglianza, che il Tribunale avrebbe comunque errato nella qualificazione del contratto come traslativo, con errata applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza nella materia in esame.  2.4 Le doglianze così articolate sono inammissibili per due ordini convergenti di motivi. 
Sotto un primo profilo, le doglianze così proposte dimenticano di censurare l'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che, sul punto qui da ultimo in discussione, aveva evidenziato la tardività delle domande avanzate dalla ricorrente, nei termini dei sopra richiamati degli artt. 1526 cod.  ovvero 1453 cod. civ., considerato che l'originaria domanda di insinuazione era stata avanzata sulla base di un diverso titolo giuridico, incentrato sulla dichiarata applicazione della disposizione normativa dettata da ll'art. 72 quater l. fall., normativa ritenuta tuttavia non applicabile al caso di specie per le ragioni già sopra spiegate. Ne consegue che le odierne censure incentrate sulla presunta erronea qualificazione del contratto come leasing traslativo, anziché, come ritenuto dalla odier na ricorrente più correttam ente, come leasing di godimento, divengono del tutto irrilevanti, se non si supera e si sconfessa la ragione decisoria principale sopra ricordata.  2.5 Sotto altro profilo, le censure, puntando ad una diversa qualificazione del contratto, si impegnano ad introdurre in questo giudizio di legittimità aspetti di scrutinio tipicamente riservati ai giudici delle fasi precedenti e come tali invece sottratti al sindacato del giudizio di legittimità. 6 2.6 La società ricorrente propone, sempre nel secondo motivo, anche un terzo ordine di doglianze, incentrate invero sulla denunciata violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 1526 cod. civ. e dell'art. 56 l. fall. “per omesso calcolo dell'equo compenso e del r isarcimento del danno, nonché per mancata applicazione della compensazione”. Sostiene, cioè, la ricorrente che il tribunale, dopo aver sancito l'applicab ilità dell' art. 1526 cod. civ . alla fattispecie in esame, a vrebb e dichiarato, in modo erroneo, inammissibile l'eccezione compensativa svolta in sede di opposizione, qualificandola come domanda nuova.  2.6 Anche quest'ultima doglianza non è apprezzabile ed anzi risulta formulata in modo inammissibile, per un evidente difetto di autosufficienza, non avendo invero la ricorrente riportato in modo specifico il contenuto della predetta “eccezione” e non consentend o pertanto a questa Corte di va gliarne il contenuto nei termini della richiesta qualifica di eccezione riconvenzionale, anziché nei già ritenuti termini di domanda nuova. 
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. 
Sussistono i pr esupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 ( Sez. Un. 23535 del 2019).  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il 16 aprile 2024  

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Amatore Roberto

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