testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8189/2022 R.G. proposto da: ### L'### in persona del legal e rappresentante, rappresentata e difesa dagl i avvocati ### PIZZONIA, ### (####), #### (###), giust a procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente contro ### , in persona del legale rapp resentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###), giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di ### TOSANA n. 1034/2021 depositata il ###.
Udita la relazione sv olta all' udienza pubblica del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. c he ha concl uso per il rigetto de l ricorso ed in subordine per la rimessione della questione alla ### i difensori delle parti. ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della T.O.S.A.P. per il Comune di ####, notificava, in data ###, alla società ### rade per l'### s.p.a., l'avviso d i accertamento T.O.S.A.P. n. 642/2 012 relativamente all'anno 2012, p er effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di Cam pi ### mediante cavalcavia autostradale in gestione della società ### per l'### spa.
La società ### per l'### s.p.a., ritenendo illegitt imo l'assoggettamento a tassazione, impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs. 15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507.
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A. con sentenza numero 189 del 04.07.2018, che veniva impugnata dalla società contribuente. 3 di 27 ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando < … è applicabile il dispost o d ell'art . 38 comma 2 del d.gs. n. 507/1993, non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisce un imp ianto ai fini della norma di cui si controverte. Né sussiste l'esenzione ai sensi dell' art. 49 lett.a) del richiamato decreto posto che la società ### ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l' esecuzione dei lavor i pubblici conf erita dallo St ato a norma del d.lgs. 12 aprile 200 6 n. 163, art. 143, con la conseguenza che l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 de l 1993 art. 3 8, comma 2, in q uanto la socie tà concessionaria è l'esecutrice d ella progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati ( art. 143 comma 2) per la durata di regola non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6). . ..; a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che al termine della concessione anche la g estione di e sso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità e gestione in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni>.
La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr. 1034/01/2021 della ### d ella ### insistendo sull a impossibilità di configurare l'illeceità dell'occupazione avvenuta sulla base della conv enzione stipulata con il ### in precedenza ### convenzione approvata ex art. 2, commi 82 e ss. d.l. 262/2006.
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria. ### ne è rimasto intimato. La ricorrente ha 4 di 27 depositato memorie illustrative nelle quali richiama i principi giuridici affermati da recenti pronunce amministrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze numeri 10010- 10011-10012-10013-10014-10015-10016- 10017-10018 del 22/11/2023 e n. 10130/2023 del 27/11/23). ### generale, nel ribadire la requisitoria scritt a, ha concl uso per il rigetto del ricorso ed in via subordinata ha chiesto la rimessione al ### o Presidente per l'eventuale rinvio alle S.U. MOTIVI DI DIRITTO 1. Con la prima censura si de duce la <<violazione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); nonché la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n.507/1993; degli artt. 2-4-6 del ### o T.O.S.A.P. del Comune di ### (approvato con ### di ### n.78 del 30/6/1994 e successive modifiche ed integrazioni), in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>. 2. La ricorre nte assu me che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà dell a ### né pe r concessione del Comune, n é per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione dell'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a T.o.s.a.p.; - che la So ciet à concessionaria agisce come esecutrice della volontà stat ale, intervenuta nella gestione d ell'impianto in un momento successivo alla acquisizione de l suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizz azione del tracciat o autostradale, 5 di 27 con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, att eso che la realizzazione del tracciato avviene secondo diritto e leggi statali;- che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività de lla società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della re lativa gestione e m anutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedent e (prima ### ora ### e che la costruzione dell'aut ostrada è stata, in particolare, stab ilita con risalenti leggi dello Stato (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 luglio 1961, n . 729), mentre la real izzazione della ge stione dell'opera effettuata da ### ha finalità di interesse generale, per cui opera l'esenzione di cui al suindicato art. 49, risultando sul punto irrilevante che la ricorrente sia oggi una public company dal momento che in origine la stessa era di proprie tà pubb lica, in quanto appartenente al gruppo ### - che, di conseguen za, lo spazio soprastante la strada comunale così come lo sp azio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quanto la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello Stato alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo Stato ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autost radali sono st ati approvati dallo Stato, approvazione che equ ivale a dichiarazione di pubblica ut ilità e x art. 11 della legge 729/196 1; con la conseguenza che per effetto di dette leggi, spazi ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale. 6 di 27 Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la T.o.s.a.p. per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione; - che il passagg io dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisio nale sulla delimitazione degl i spazi da occupare, sulla durata del l'occupazione che sono elemen ti invece disciplinati dalla citata ### sti pulata tra la soci età e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giurid ico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare; - che le leggi cita te non possono ritenersi supe rate dalla normativa in materia T.o.s.a.p., in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/196 1 h anno sottratto agli ent i territoriali le vol umetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, ment re l'art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la T.o.s.a.p. per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di terreno contigue alle autostrade, il tutto confermato d al codice della strada - d.lgs n. 285/19 92 - che, agli artt. 16 - 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradali; - che, la riferibilità allo Stato della individuazione del tracciato della rete autostradale esclude l'assimilazio ne tra la fattispecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubblici servizi in regime di concessione ammin istrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è st abilita dal concessionario al mome nto della 7 di 27 richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici. 3. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs. n.461/1999, nonché dell'art.26 del Regola mento T.O.S.A.P. del Comune di ### io, citato, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ.>. Si sostiene ch e il ### egio d'appello ha erron eamente escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo Stato, sul rilievo che l'att ività è svo lta dalla società autostradale in m odo autonomo, tanto nella fase di costru zione della rete, quant o in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, ancorchè in realtà essa sia rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prim a ### ora ###, trascurando che l'ente perseg ue finalità di interesse generale, il che legittimerebbe l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993.
Si obiett a che è irrilevante l'at tuale natura dell'ent e ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993.
Si aggiunge con le memorie difensive, che la giurisprudenza della Corte di ### ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del regime proprietario non deve portare 8 di 27 a for me di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privat a non produce l'effetto di sottrar re i regimi di propriet à esisten ti negli stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libe rtà di stabiliment o e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ot tobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, Staat der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al ben e oggetto in concessione no n può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello Stato. 4. In via subordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario. 5. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia C.o.s.a.p.), tanto che devono fin d'ora escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione. 6.La prima articolata censura deve essere disattesa. 6.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o 9 di 27 abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463». 6.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di applicazione della normativa T.o.s.a.p., relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente. 6.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra 10 di 27 proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs. 507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d. 1175/1931. 6.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo Stato de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024). 6.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa 11 di 27 Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v.
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale. 6.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di Stato, citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del C.O.S.A.P. le occupaz ioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio. 6.7. Non appare app rezzabile ne ppure la tesi sost enuta dalla ricorrente secondo la quale, non essendo necessaria la preventiva concessione p rovinciale o comunale per la realizzazi one de lle infrastrutture autostradali, come argomentat o dal ### di Stato, non troverebbe applicazione la disciplina T.o.s.a.p.. 12 di 27 6.8. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in presenz a della dichiarazione di pub blica utilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo Stato o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo. 6.9.La disciplina T.o.s.a.p. non fa alcun rifer imen to agli atti di concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione. 6.10.Il titolo convenzionale in capo alla società ricorrente - concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto 13 di 27 di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello Stato per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (T.O.S.A.P.)» (Cass. n. 2561 4/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, un tertium genus di occupazione: o l'occupazione è assen tita dall'ente locale, per m ezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###); 14 di 27 6.11. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 1503/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass. n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996) - non risulta, dunque, esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedimento ablativo del demanio comunale. 6.12. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1 983), ma anche comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l. 2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve 15 di 27 integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4).
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023). 6.13. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### o avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico. 7. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno. 7.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area 16 di 27 sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022). 8. Con il canone censorio, proposto in via subordinata, si rivendica il diritt o all'esenzione in quan to la società ricorrente sarebbe identificabile con lo ### 8.1. Il motivo è privo di pregio. 8.2.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019). 17 di 27 8.3. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v.
Cass. 18385/19 ed altre). 8.4. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024).
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti 18 di 27 e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima). 8.5. La natura privatis tica de lla società ricorre nte è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria A uto strade per l'### «è un operatore economico privato non inquadrabile come organismo di diritto pubblico e x art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/201 6; non si tratta, infatti, d i soggetto la cui attivi tà è fin anziata in modo maggioritario dallo ### dagli en ti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo ### dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». 9. Quanto alla disciplina fondativa della T.o.s.a.p. di cui al d.lgs. 507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di ca usa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in controversie concernenti la T.o.s.a.p. (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/2024; Cass., n. 15186/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201/2024; 19 di 27 Cass. 152 04/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/ 2024; Cass. n. 2255/2024 ; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2024; Cass. n. 2512/2024 e le tante altre ivi citate); analogamente, in tema di C.o.s.a.p., molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspett ative della parte contribuente (cfr., tra le tante, Cass. n. 16395/2 021; Cass. , n . 22219/2023; Cass. n. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. 13051/2023; Cass. n. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass. 25614/24). 9.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sinte tizzarsi: - il presu pposto impositivo della T.o.s.a.p. è costitu ito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lg s. 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al pat rimonio indisponibile de i ### o delle ### che comporti un'effett iva sottrazione della superficie all'uso pubblico, con ci ò rilevando i l fatto oggettivo dell a predet ta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena 20 di 27 autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello ### 9.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del p resupposto di applicazione de lla T.o.s.a.p. da parte del ### secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di C.o.s.a.p.; Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di C.o.s.a.p.; anche Cass., sez. 5, 26 /1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante ### mentre risulta marginale e privo di d ecisività indagare la effettiva pro prietà dell'infrastruttura autostradale e dei ponto ni che occupano per proiezione la strada provi nciale sotto stante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione». 9.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la 21 di 27 natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di C.o.s.a.p., tra le tan te, Cass. 22219/2023;Cass. n. 22183 /2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024). 9.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto 22 di 27 tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di T.O.S.A.P.). 9.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>. 9.6. Rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante agli effetti dell'art. 49, lett. a), il riferimento all'inte resse pubblico dell'opera potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 49, lett. e), là dove, viceversa, dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità sogge ttiva d ell'occupante; l'esenzione no n spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può compete re a norma dell'art. 49, lett. e), pu rché gli atti concessori p revedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, n. 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 2921; ### n.25300 del 25/10/2017). 23 di 27 9.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395). 10. Neppure si ravvisano i pre supposti per la rimessione della questione pregiudiziale al la ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è noto, non è ass istita da alcun automatismo, tanto da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino app unt o i presuppo sti di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in causa (tra le altre, v. #### n.14042/16; n . 2614 5/17; ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ I talia). Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanz a è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'### di cui si tratta 24 di 27 è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la dovero sità di questa verifica, il giudice nazionale è tenuto a motivare le ragioni del ravvisato e sonero da rinvio pregiu diziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di Giustizia e giudici nazionali e, dall'altro, nell'esercizio di una funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione d i questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della T.o.s. a.p. all'ambito d ei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebbe teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero qualificabile ap punto come aiuto di ### ) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di svolgere attività pubblica ed a scapito di società ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'e senzione, come nella specie, venis se invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della na tura economi co-imprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati.
In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un ribaltament o logico di partenza, non ponendo si all'evidenza alcun dubbio di alt erazione delle rego le di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né 25 di 27 sarebbe fondatamente sost enibile un contrasto con il diritto unionale avendo ri guardo, non già al rapporto compet itivo tra società concessionarie e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro. Dal momento che se la natura dell'attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica e d i mprendit oriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE pot rebbe originarsi da un sistema no rmativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'ambito di pot està di tipo autoritativo. E' per q uesto che si è affermato (### n. 23 96/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Sta to dich iarati incompatibili con il me rcato comune dalla deci sione della Com missione ### 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere med iante in giunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le im prese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato , possano concorrere nel mercat o delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un m ercato aperto alla concor renza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 26 di 27 A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)". ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione T.o.s.a.p. in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato 27 di 27 sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”. 11.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso de ve essere respinto. 12. Le spese d el presente grad o di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna ### per l'### S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a fav ore della società ### s.r.l. nella mis ura di € 7.000, 00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione