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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36384/2023 del 29-12-2023

... quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa . 2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9820/2017 R.G. proposto da: FARMINDUSTRIA - ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente contro ### 96 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro ### 98 ##### 2000 ###, ###, ### & C #### 2 di 14 I ######## 3/8, ### , #### - intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1922/2016 depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ### dott.  ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal #### 1. Con atto di citazione notificato in data ### ad ### S.p.a. ### e a ### il ### di ### 3/8 chiedeva al giudice monocratico civile del Tribunale di Rom a inibirsi a ### S.p.a e ### ria, rispett ivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabil e contraddistinto dal numero civico 3, ### del ### Nel p rosieguo de l giudizio di primo grado, a seguito de ll'eccez ione di difetto d i legittimazione passiva, veniva chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, la nuova proprietaria dell'area cortilizia, M.S.M.C. ### S.r.l. 
All'udienza del 30.11.20 01 interveniv a in giudizio ### s.r.l., per aderire alla domanda principale del l'attrice in qualità di condomin a dell'edificio del ### 3/8 . Le attrici contestavano l'esistenza e/o va lidità della servitù di passaggio veicolare, e chiedevano al Tribunale di ### inibirsi detto passaggio con actio negatoria ser vitutis, o riconoscersi il pagament o di 3 di 14 un'indennità ex art. 1053 cod. civ. qualora fosse disposta una servitù coattiva a loro carico.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 689/2008, rigettava la domanda attorea, ritenen do sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile: - dall'originaria appartenenza (sin dal sec ### dell'intero complesso immobiliare alla famiglia ### - dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di prop rietà del fabbricato storico de l ### 3/8 (###, per il restante di pertinenza - a partire dalla fine dell'800 - di un palazzo già appartenente ad I.N.A., successivamente acquisito da ### unit amente a detta seconda area cortilizia e a vente accesso pedonale dal civico 46 di via del ### Questa seconda area cortilizia era stata data in locazione a ### a Imm obiliare s.r.l., divenuta proprietaria del fabbricato ### con atto del 17.05.1991 (la quale negli anni avrebbe proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari, residenziali e uffici), che la utilizzava per il parcheggio di veicoli con accesso dal passo carrabile di ### civico n. 3.  ### di una servitù di pass aggio ped onale e veicolare era documentata dagli atti di vendita con cui ### s.r.l. aveva ceduto gli appartamenti di palazzo ### né poteva dirsi smentita dalla lettera del ### condominiale, recepito nei singoli atti di vendita, ove (all'art. 6) era contenuta una clausola la cui formulazione letterale («servitù a vantaggio di persone») dovesse far propendere per un diritto di passaggio a favore di un soggetto determinato, e non del fondo, m a dovendo valutarsi il contesto complessivo del ### 4 di 14 - dalla conformazione strutturale del ### del ### dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione d ell'ingresso di cui al civico n. 3 a consentire l'acce sso libero e p rivo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca (carrozze, cavalli).  3. Appell ava ### 96 s.r.l. (unitamente ad altri condomini con posizioni processuali diverse) reit erando le medesime richieste presentate al giudice di prime cure. Le appellate costituite ( quali soggetti succedutisi nella titolarità del fondo asseritamente dominante) chiedevano, talune, la regolazione delle spese di lite; altre, mediante appello incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod.  4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. 
Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio.  5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal Tribunale di ### la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di ####.E., infatti, con ordinanza del 28.08.2018, preso atto dell'assegnazione in favore di ### delle unità immobiliari e delle pertinenze facenti parte del ### di ### del ### n. 3/8, e, quindi, dell'assunzione da parte di quest'ultima della qualità di condomina dello stabile, riteneva venuta meno la condizione in capo alla stessa di «soggetto estraneo» al ### con conseguente suo dir itto di esercitare il passaggio veicolare tramit e l'accesso carrabile del ci vico n. 3 e l'a ndrone del ### al fine di accedere alla propria area cortilizia interna destinata a parcheggio, altrimenti interclusa all'accesso dei veicoli.  5.1. Nelle more del procedimento dinanz i a questa ### e ### assumeva la qualità di proprietaria dell'area cortilizia facente parte del fabbricato con accesso da via del ### n. 46, a séguito di assegnazione attraverso ### 98 s.r.l., della quale l'esponente era socio unico: sì che l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria del fondo ( asseritamente) dominant e (area cortilizia del civico 46 di via del ###, nonché comproprietaria del fondo ### servente (area cortilizia del civico n. 3 di ### del ###.  6. Propo neva ricorso per la cassazione di de tta decisio ne ### affidandolo a tre motivi.  ### 96 s.r.l. con controricorso. 7 di 14 Restava intimato il ### 3/8. 
Entrambe le parti hanno pre sentato memoria in p rossimità dell'udienza camerale del 28.06.2022.  ###.M. concludeva per il rigetto del ricorso, ritenendo non indicative le circostanze valorizzate dal ricorrente per le quali originariamente il fondo domina nte e quello servente appartenessero ad un solo proprietario. E', infatti, al momento della divisione dei fondi in oggetto - fatta risalire alla fine dell'800 (allorché la famiglia ### operò il frazionamento dell'intera proprietà) - che si è verificata la cessazione dell'appartenenza dei beni ad un unico proprietario: trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale quando l'appartenenza dei due fondi all'originario proprietario è cessata prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente non trova applicazione retroattiva l'art. 1061 cod. civ.; essendo, invece, in vigore l'art. 629 del codice civile del 1986, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti, ed essend o la servitù di passaggio discontinua, deve escludersi la costituzione di servitù nel caso di specie (Cass. n. 8725 del 2015; Cass. n. 28641 del 2011).  6.1. Nell'adunanza camerale del 28.06.2022, il Collegio osservava che la complessità della vicenda, no n chiarita nella senten za impugnata, unitamente ai fatti nuovi segnalati con la memoria dalla ricorrente (in particolare: il fatto che ### sia div enuta titolare dei beni immobili siti nel ### con accesso da ### del ### n. 3/8, oltreché dell'area cor tilizia adibita a parcheggio auto c on accesso pedonal e e carrabile da L argo del ### 3/8, già di proprietà della ### 98 s.r.l., di cui era unica socia; l'adozione di una delibera in data ###, con la quale il ### 3/8, 8 di 14 preso atto degli articoli 5 lettera o) e 6 lettera b) e c) del ### di condo minio «### del ### del ### nn. 3 e 8, riconosceva il diritto dei condo mini di transitare, anch e a bordo di veicolo, per il passo carraio di cui al civico 3 di ### del ### attraverso l'atrio carraio de l condominio, fino dentro al cortile condominiale), hanno reso opportuna la trattazione in pubblica udienza a t ermini dell'art. 37 5, secondo comma, cod. proc. civ ., attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate. 
Pertanto, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione in termi ni pervenuta dall'odierna ricorrente in dat a successiva alla celebrazione della ### (il ###), per l'ammissione di ulteriori memorie difensive di replica alle conclusioni formulate dal ### La ri corrente lamenta la mancata comunicazione da parte della ### dell a soggezione della ### alla normativa di cui all'art. 23 co. 8-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'esponente la quale, nella convinzione che l'udienza si sarebbe svolta con disc ussione orale, ha ritenuto di non depositare ulteriori memorie difensive.  1.1. La noma citata recita: «### 23, comma 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la ### di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il p rocuratore g enerale fac cia richiesta di discussione orale . 
Entro il quindic esimo g iorno precedente l'udienza, il procuratore 9 di 14 generale formula le sue conclusioni motivate con at to spedito alla cancelleria della Co rte a mezzo di posta e lettronica certifica ta. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenent e le conclusioni ai difensori delle parti che, e ntro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di post a elettronica certificata. La richiesta d i discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e pre sentata, a mezz o di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procediment i per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». 
Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa .  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente afferma - quale fatto storico oggetto di dis cussione già in pri mo grado di giudizio - che in origine il palazzo ### apparteneva all'omonima famiglia (dal ###, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare (riguardante mezzi d'epoca, come carrozze e cavalli) sull'area cortilizia ancor prima de lla separazione dei d ue fondi (avvenuta a fine ‘800), su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via del ### n. 46, già dal 1914 di proprietà I.N.A.; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare. E', pertanto, certo e provato che al momento della separazione della p roprietà d ei due fondi il rappo rto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.  2.1. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 1062, comma 1, cod.  civ., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attu almente di visi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». ### l'orientamento di questa ### detta modalità di costituzione di servi tù ex lege è impe dita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desu mersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà 11 di 14 di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). 
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presu pposto dell'effettiva si tuazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062 cod. civ., deve essere effettuat o attraverso la ricostruzione dello stato dei luo ghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/ 12/202 1, n. 40 824; Cass. n. ### del 2019; Cass. 10662 del 2015).  2.2. A giudizio del Collegio, la ### d'Appello ha fatto malgoverno dei suddet ti criteri di interpretazione della no rma citata: ignorando l'origine storica (### sec.) dell'allora unica area cortilizia con accesso (anche carraio) dal ci vico n. 3 di ### ricostruibile utilizzando ogni mezzo di prova - dunque anche la ### storicoarchitettonica allegata da parte attrice nel primo grado di giudizio - il giudice di seconde cure ha fotografato uno stato dei luoghi modificatosi a distanza di oltre due secoli, per affermare l'insussistenza di uno dei presupposti dell'art. 1062 cod. civ., ossia la non appartenenza delle due aree cortilizie ad un unico proprietario. Nella ricostruzione della ### d'Appello, la separazione delle due aree cortilizie è fatta risalire all'atto di vendita del 1986 di ### del ### alla ### s.p.a.: l'una, originaria, di pro prietà d el ### di ### del ### con accesso (anche carraio) da ### n. 3; l'altra, separata dalla prima, interposta tra l'edificio di ### e un più recente e dificio (originariamente di proprietà I.N.A., ad o ggi trasferita all'odierna ricorrente) con accesso da via del ### n. 46. 12 di 14 Su tale stato dei luoghi la ### distrettuale ha erroneamente applicato la norma in questione (v. sentenza p. 6, 4°-6° capoverso): cioè sulle modifiche successive, comunque risalenti ad un'e poca posteriore all'entrata in vigore del codice civile vigente contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., subíte dall'area cortilizia originariamente unica; non già - come richiesto nei criteri interpretativi sopra riportati - sullo stato dei luoghi registrati all'epoca in cui il compendio immobiliare di cui si discute apparteneva ad un unico proprietario, ossia alla famiglia ### affermazione, questa, non contestata in atti. Inoltre, evidenzia il giudice di prime cure che l'accesso dal civico n. 3, al contrario del civico n. 8 (in cui sono presenti dei gradini), consente il passaggio di veicoli, dimostrato anche dalla persistenza di un cartello posizionato in facciata. Tale stato dei luoghi soddisfa un ulteriore requisito di legge: la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, è fattispecie non negoziale che postula l'esist enza di segni ed opere visi bili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del pe so imposto al fondo servente (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. ### del 12/12/2019; Cass. 12/02/2014, n. ###ass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842).  2.3. Affermata la sussi stenza del presupposto iniziale sul quale verificare la co stituzione di servit ù per destinazione del p adre di famiglia, né dal ### condominiale del 1993 (v. soprattutto clausola n. 6, lett. c), che riconosceva a ### iare s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia).  2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per l'effetto, è dichiarata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di L argo del ### no con accesso dal civi co n. 3 nei confronti di ### in q uanto proprietaria del fondo dominante.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto d i discussione tra le parti. Il rico rrente argomenta l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, non solo da tempi immemorabili ma per lo meno dal 23.02.1962 (fino al 14.06.2000, data di instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei proprietari dell'asserito fondo servente): data in cui è stato alienato il ### del ### alla ### s.p.a. con atto dal quale risulta con chiarezza l'esistenza di un diritto di passaggio.  4. In via subordinata, con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 di 14 giudizio oggetto d i discussione tra le parti. La ricorre nte ritiene sussistano i presupposti per la cost ituzione coattiva di passaggio veicolare: per la configurazione dei luoghi, infatti, l'area cortilizia di cui si discu te deve considerarsi int erclusa e, stante la sua storica destinazione a parcheggio auto, l'accesso veicolare sarebbe possibile solo dal passo carraio del ### del ### di ### n. 3.  5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano assorbiti. 
Stante la particolare complessità delle vicende che hanno originato la causa, le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio come nel giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cas sa la sentenza impug nata e, deciden do nel merito, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di ### del ### con accesso dal civ ico 3 nei conf ronti della proprietaria del fondo dominante. 
Le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio e nel presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Amato Cristina

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31848/2025 del 05-12-2025

... oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 12 di 12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto ### deciso in ### il 17 giugno 2025. ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25952/2021 R.G. proposto da: #### A #### rappresentati e difesi dag li avvocat i ##### - ricorrenti - contro #### E #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D'###'### 1004/2021, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal #### 2 di 12 #### e ### na ### convenivano innanzi al Tribunale di l'#### e ### per sentirli condannare, tra l'altro: a) all'arretramento dei fabbricati posti a distanza inferiore a quella legale ed alla demolizione dei corpi di fabbrica, realizzati sulla proprietà di essi attori; b) alla eliminazione delle servitù di passaggio abusivamente costituite, sempre in danno degli immobili di proprietà degli esponenti, come d i tutte le altre opere abusive menzionate in narrativa e delle conseguenti servitù. 
Esponevano gli attori che i due frate lli, ### e ### divenuti proprietari di due terreni confinanti siti in ### per atto d i donazione e permuta d el 22.01.1972, con un unico progetto e un'unica concessione edificatoria avevano realizzato un fabbricato (identificato nel grafico del CTU come ###) insistente sulle p.lle 399 (di proprietà di ### ina), 377 e 374 (di proprietà di ###, che ospitava al primo piano le rispettive famiglie e al pianterreno un'attività commerciale di ristorazione esercitata dai due fratelli. Gli attori avevano, poi, constat ato che ### a ### aveva realizzato su lla part. 398 di sua proprie tà un fabbricat o in aderenza, invadendo una porzione della p.lla 374, e che i figli di questa, ### e ### - che avevano ricevuto in donazione dalla madre la p.lla 398 con atto d i donazione del 03.06.1986 - avevano realizzato sul terreno in questione due corpi di fabbrica a distanza illegale dal confine con la p.lla 374 (la cui nuda proprietà era stata donata da ### ai figli ### e ### con atto del 05.05.1989) e costruito un muro di cinta insistente interamente su quest'ultima particella, sulla quale i convenuti esercitavano un abusivo passaggio pedonale per accedere all'esercizio commerciale. 
Si costit uivano #### e Pa olo ### chiedendo in via riconvenzionale l'attribuzione della proprietà dei beni 3 di 12 e del suolo ex art. 938 cod. civ.; la condanna di ### ad adottare misure più idonee per il ripristino del decoro dell'area di accesso all'attivit à commerciale della convenuta e d i stabilire il confine tra i fondi delle parti.  ### ale di L'### decideva la lite sulla base di u na CTU (depositata 10 anni prima in un giudizio instaurato dagli stessi attori per gli stessi fatti e tra le stesse parti, poi dichiarato estinto per mancata riassunzio ne a seguito delle diffic oltà causate dalla pandemia) e, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ordinava la demolizione del muro di confine tra le rispettive proprietà dei contende nti, in quanto posto all'interno della p roprietà degli attori, sul rilievo ch e la linea d i confin e del costruito non p oteva intendersi convenuta anche per l'area non edificata. In accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti riteneva che le altre occupazioni accertate dal CTU potessero rimanere in sede sussistendo i presupposti normativi dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo e della mancata opposizione degli attori nel termine decadenziale dei tre mesi dalla costruzione ai sensi dell'art. 938 cod.   La senten za di prime cure veniva impugnata da And reina #### e ### nella parte in cui il giudice di prime cure aveva determinato il confine tra le due p roprietà fac endo riferimento alla CTU che lo individuava come coincidente con quello delineato dalle mappe catastali, an ziché valorizzare il criterio residuale rispetto a quan to emergeva dal comportamen to tenuto dalle parti, che avevano concordemente convenuto una diversa linea ideale di confine tra le rispettive proprietà. 4 di 12 I ### proponevano appello incidentale per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 938 cod.  La Corte d'appello di L'### con sentenza n. 10 21/ 2021, rigettava l'appello principale, accoglieva in parte l'appello incidentale. 
Condannava, quindi, #### e ### alla rimozione a loro cura e spese di tutte le opere murarie e i manufatti da loro realizzati, collocati all'interno della proprietà dei confinanti, con la sola esclus ione de lla parte ricadente nel fabb ricato ###; condannava, altresì, gli appe llanti all'eliminazione di ogni abusiva servitù di passaggio in danno degli immobili di proprietà di #### e ### A sosteg no della decisione, pe r quel che qui ancora rileva, osservava la Corte: - per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base p rimaria dell 'indagine del gi udice del merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei tito li d'acquisto dell e rispettive proprietà, e dai frazionamenti eventualmente allegati ai singoli atti di acquisto, i cui dati catastali per espressa volontà delle parti perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale ai fini dell'interpretazione del difettivo intento negoziale delle parti. Nel caso di specie, la linea di confine individuat a dal CTU alla luce dei principi di dirit to sopra espressi risulta correttamente identificata e il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del perito, non ha quindi violato l'art. 950 cod. civ. valorizzando il residuale criterio del confine delineato dalle mappe catastali; - non risulta, i nvece, provato il presunt o accordo teso a regolamentare la linea dei confini tra proprietari: la circostanza che i 5 di 12 fratelli ### e ### abbiano edificato il fabbricato nel 1974 a cavallo delle rispettive pr oprietà, in for za di un unico progetto ed un'unica concessione, non compo rta l'automatico riconoscimento di una comune volontà di regolamentare la linea di confine fra tutti i rispettivi fondi limitrofi, secondo una linea ideale passante per detto edificio; - individuata la linea di confine alla lu ce delle misurazioni riportate nell'elaborato peritale, le costruzioni insistenti sui terreni di proprietà degli appellanti principali fino alla linea di confine con le proprietà degli appellanti incidentali sono poste a distanza regolare dalle costruzioni su i fondi finitimi, t rovando applicazione la disposizione fondamentale di cui all'art. 873 cod. civ., atteso che all'epoca in cui le costruzioni sono state realizzate il PRG era stato adottato dal comune ma mai approvato dalla ### - merita emenda la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di accessione invertita formulata dai convenuti, non sussistendo nel caso di specie il requisito della buona fede previsto dall'art. 9 38 cod. civ., che consiste nella ragionevole opinione del costrut tore di essere proprietario d ella porzione di fondo occupata con l'edificio o di aver acquistato il diritto di costruirvi, e che deve essere esclusa allorquando il costruttore sia consapevole di non poter vantare alcun diritto reale su detta porzione di fondo occupata con l'edificio; - va dichiarata l'inesistenza di diritti di servitù di passaggio in favore di parte appe llante su gli immo bili degli odierni appellati incidentali, atteso che non risultano addotti e provati i presupposti necessari per l'accogl imento del la richiesta di acquisto per usucapione, in particola re il req uisito dell'apparenza di cui al l'art.  1061 cod. civ. nonché quello dell'idoneità degli atti asseritamente 6 di 12 compiuti ad integ rare l'eserciz io del possesso ultraventennale uti dominus. 
Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione #### a e ### affidandolo a ci nque motivi. 
Resistono con controricorso illustrato da me moria #### e ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 950 e 2697 cod. civ. (art. 360, comm a 1, n. 3) cod. proc. civ.). I rico rrenti impugnano la sentenza nella parte in cui si afferma che ad assurgere a rifer imento per la determinazione del confine deve essere il frazionamento richiamato in atto e non già l' accordo amichevole. Di contro, sostengono i ricorrenti che l'accordo amichevole deve essere rinvenuto nella presentazione congiun ta tra le parti di un un ico progetto di edificazione (negozio di accertamento), che prevale sul frazionamento allegato agli atti. 
Il motivo è infondato. 
Nell'azione di regolam ento d i confini, mentre incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, il giudice - del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur - deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (tra le tante, ### 2, Ordinanza 11557 del 30/04/2024, Rv. 671122 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza 14993 del 07/09/2012, Rv. 623810 - 01). 7 di 12 Tra gli elementi atte ndibili rientra senz'altro anch e un regolamento amichevole della linea di confi ne tra due fondi, che realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta ad substantiam e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione (### 2, Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019, Rv. 652757 - 01; ### 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv.  607884 - 01; ### 2, Sentenza n. 8251 del 06/04/2009, Rv. 607884 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6189 del 03/05/2001, Rv. 546407 - 01). 
E' st ato anche precisat o che nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riv este importan za fondamentale il tipo di frazionamen to allegat o ai singoli at ti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezz i di prova soltanto ne l caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficie nti (S ez. 6 - 2, Ordinanz a n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462 - 01; ### 2, Sentenza n. 153 04 del 05/07/2006, Rv. 590174 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 10478 del 17.04.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 27959 del 04.10.2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23850 del 04.08.2023; Sez. 2, Sentenza n. ### del 07.11.2022). 
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso concreto. Il frazionamento (approvato dall'### di L'### il ###) relativo all'originaria unica particella, con i relativi dati catastali, è espressament e menzionato nell'originario atto di donazione del 22 .11.1972 con il quale i due fratelli acquistavano la proprietà delle rispe ttive p articelle, ed è anche menzionato nel successivo atto notarile del 03.06.1986 con il quale ### assegnav a la part.lla 398 ai d ue figli, ### e 8 di 12 ### (v. sentenza p. 6, punto 16). Inoltre, il giudice di seconde cure ha valorizzato la conformità della linea di confine con quella catastale risultante d ai progetti presentati al Comune da ### e ### (v. sentenza p. 8, punto 22, righi 7-12). 
Tanto basta ad escludere il ricorso ad altri mezzi di prova (un asserito accordo amichevole su un tracciato ideale), atteso che i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di prop rietà non a fini meramente indicativi, ma ide ntif icativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti. 
La doglianza presenta anche un aspetto di inamm issibilità, traducendosi in una richiesta di revisione n el merito de l convincimento del giudice (ex multi s: Cass. sez. 2, n. 197 17 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell'08.08.2019).  2. Con il secondo motiv o si de duce nullità della sente nza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod.  proc. civ.), avendo il giudice di merito omesso del tutto di indicare gli elementi da cui ha tratt o il pro prio convincimen to in o rdine al mancato raggiungiment o dell'accordo tra le parti ai fini dell'individuazione del confine, mancando di esaminare gli elementi di fatto addotti dagli allora appellanti. 
Questo motivo è anch'esso infondato. 
La Corte d'Appello non ha mancato di esaminare le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti sulla questione dell'accordo inerente il confine (l'aver edificato congiuntamente il fabbricato ### a cavallo delle rispettive pro prietà, in forza di un unico progetto ed unica concessione, dal quale si dipanerebbe quella linea di confine ideale non coincidente con i dati catastali; il posizionamento di un palo ### 9 di 12 e di u n cartello «proprietà privata» in corrispo ndenza della linea ideale già tracciata; il piccolo amp liamento del fabbricato ### realizzato da ### tra il 1980 e il 1984 d'accordo con il fratello, ancora socio nell'attività di ristorazione: v. sentenza p. 7, punto 19; p. 8, primi 7 righi). 
Tuttavia, da esse il giudice di seconde cure n on ha t ratto le conclusioni che vorrebbero i ricorrenti, atteso che i titoli di acquisto delle rispettive particelle e il frazionamento contenente i dati catastali ivi richiamato a dimostrazione della volontà d elle parti sull'identificazione dei confini non lasciano spazio ad ulteriori mezzi di prova (come argomentato al punto 1.1.). 
Deve, dunqu e, escludersi il vizio di «motivazione apparente» lamentato in ricorso, vizio che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non re nda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpret e il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. Sez.. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 ed altre ivi richiamate).  3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). Lamentano i ricorrenti che la Corte ha palesemente ignorato il fatto, pur dedotto compiutamente in primo e secondo grado, per cui le parti nel sottoscrivere il progetto per la realizz azione de l fabbricato a cavallo del confine h anno graficamente individuato anche una linea di confine ideale, peraltro coincidente con quella rispettata d ai ricorrenti n ella loro attività edificatoria. 10 di 12 4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolata in primo grado e reiterata in appello, assolutame nte decisiva in ordine alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo risalente al 1974, ritenendola invece «irrilevante in quanto generica nella formulazione e seppure ammessa non avrebbe provato l'accordo tra le parti sulla linea di confine tra tutti i fondi interessati». 
Il terzo e quarto mot ivo sono e ntrambi infondati perché censurano valu tazioni di elementi istruttori e l'attività relativa all'ammissione delle prove, che rientrano nelle prerogativ e del giudice di merito.  5. Con il quinto motivo, infine, si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). Nell'esclu dere che ricorra la buona fede nell'edificazione sul suolo altrui la Corte sarebbe incorsa in asserzioni contraddittorie che non consentono l'individuazione di un filo logico nella decisione d'appello. Da un lato, infatti, fa riferimento ad una convenzione verbale radicalmente nulla per difetto del requisito della forma scritta imposto ad substantiam, al fine di escludere la buona fede degli appellanti ai fini della sussistenza dell'accessione invertita; dall'altro rileva la sussistenz a di un docu mento sottoscritto da entrambi con cui ### e ### avrebbero realizzato il fabbricato a cavallo delle rispettive proprietà, che però sarebbe inidoneo a costituire un accordo teso a determinare il confine tra fondi. 
Il motivo è infondato. 11 di 12 Premesso il richiamo alla giurisprudenza sul vizio di motivazione apparente (cfr. sopra), il riferime nto in sentenza ad una «convenzione verbale» attiene all'amplia mento della porzione del fabbricato ### (realizzato congiuntamente dai fratelli), voluto «per concorde volontà e profi tto da ### e ### realizzato tra il 1980 e 1984 dai due fratelli ancora soci nell'attività di ristorazione». Nel riferirsi ad essa, il giudice di seconde cure ha voluto dimostrare la consapevolezza, da parte di ### di non poter vantare alcun diritto reale sull a porzione di terreno utilizzata per l'ampliamento del fabbricato, t rattandosi appunto di convenzione orale nulla ex art. 1350 cod. civ. (v. sentenza p. 7, punto 22). 
Come si vede la motivazione esiste, rende percepibile l'iter logico seguito e quindi il vizio denunziato non ricorre. 
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a q uell o previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R.  n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €.  200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 12 di 12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto ### deciso in ### il 17 giugno 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31844/2025 del 05-12-2025

... stante la rispondenza di esse rispetto ai parametri di legge. Il mot ivo è inam missibile perché non risulta dimostrata né la decisività del fatto che si assume trascurato né la sua discussione nel giudizio di merito (cfr., sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc, Cass. SSUU n. 8053/2014) . Il giudice di rinvio - che si individua nella medesima Corte d'Appello in dive rsa composizione - deciderà anche sulle spese d el presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in ### il 17 giugno 2025. ### 8 di 8 ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26953/2021 R.G. proposto da: #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 5256/2021, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal ##### proprietario di un immobile adibito a civile abitazione sito in ### conveniva in giudizio ### 2 di 8 proprietaria di immobile p osto a confine con quello dell'attore, domandando al Tribunale di Civitavecchia - ### dist. di Bracciano di accertare che il manufatto realizzato dalla convenuta non rispettava le distanze minime stabilite dall a normativa vigente e, pe r l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni. 
Chiedeva, altresì, di determinare l'esatta linea di confine tra i due fondi. 
Costituitasi, la convenuta chiedeva il rigetto della avversa domanda e a su a volta, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore alla riduzione in pristino, dopo aver accertato che i manufatti da questi realizzati non rispettavano le distanze stabilite dalla normativa vigente. 
Il Tribunale determinava il confine tra le due proprietà secondo la linea posta a mt 3,90 verso il lago, oltre il villino di proprietà della convenuta, che condannava all'eli minazione delle porte e finestre aperte sulla facci ata del suo immobile prospicienti la p roprietà dell'attore; rigettava la domanda ex art. 951 cod. civ. spiegata dall'attore ### nonché le domande riconvenzionali della ### La sentenza del giudice di prime cure veniva impugnata da ### innanzi alla Corte d'Appello di Roma. ### spiegava appello incidentale, per la riforma del capo della sentenza a sé sfavorevole (chiusura delle porte e finestre). 
Interveniva in giudizio ### avente causa di ### Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale, così motivando: - in ragione dell'esatta determinazione dei confini a vantaggio della proprietà ### per circa mt 3,90 - come rilevata dalla CTU - e della conseguente insistenza del fabbricato del l'appellante nella porzione ricadente nella proprietà confinante, non risulta provata la 3 di 8 violazione delle distanz e delle vedute d alla parte frontistante del manufatto dell'appellante, essendo rispettata la distanza minima di mt 3,00 prevista dal codice civile per le vedute dirette; - devono ritenersi legittime le aperture realizzate dalla ### sulla facciata prospiciente la propriet à ### non ché lo stesso manufatto del quale viene chiest o la riduzione in pristino dall'appellante.   La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da ### e ### e il ricorso affidato a quattro motivi. 
Resiste la### con controricorso. 
In prossi mità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 873 cod. civ., art. 9 D.M. 1444/1968 del 2.4.1968; art. 3 L.R. 
Lazio 12/2004; L.R. Lazio 29/1997) - applicazione alla fattispecie non dell'art. 873 cod. civ. ma delle altre su indicate normative speciali, che prevedono distanz e maggiori di quelle stabilite dal codice civile. La Corte territoriale ha omesso di considerare, come riferito nella stessa ### che l'area su cui insistono gli immobili delle due parti ricade nella zona B di cui alla L.R. Lazio 20/09/1997 e, secondo le previsioni del PRG del Comune di T revignano ### dett a area ricade in zona soggetta, per quanto riguarda i distacchi dai confini, alle NTA del ### le quali a loro volta rimandano alle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.M. 1444/1968, a mente del quale le distanze minime per le nuove costruzioni sono stabilite in mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, mentre per il risanamento conservativo o le ristrutturazioni le d istanze tra gli e difici no n possono essere inferior i a quelle 4 di 8 intercorrenti tra volumi edificati preesi stenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente. Distanze più restrittive rispetto al codice civile delle quali deve aver tenuto conto, invece, il giudice di primo grado n el con dannare la ### all'elimin azione delle aperture sulla facciata del proprio immobile prospiciente quello degli odierni ricorrenti, dopo aver spostato il confine di mt 3,90 a vantaggio della stessa ### napieco. Ne consegue che an che l'accoglimento dell'appello incidentale della ### sia inevitabilmente inficiato dall'erroneo presupposto dell'applicabilità della disciplina codicistica in tema di distanze tra gli immobili ivi situati. Sì che non dovevano essere considerate legittime dalla Corte territoriale né le aperture effettuate sulla nuova costruzione ma neanche il manufatto nella sua interezza, realizzato con macroscopico ampliamento della struttura iniziale.  2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 872, comma 2, cod. civ. e art. 1227 cod. civ), in relazione al mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino o, in subordine, di quella risarcitoria. Con due diverse doglianze i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia, anche da parte della Corte d'Appello, sulla richiesta di riduzione in pristino, nonché l'omesso esame delle richieste istruttorie degli allora appellant i, sottese all'ac certamento della realizzazione de lle opere abusive da p arte della ### all'insaputa e contro la volontà de l ricorre nte, al fine d i otten ere il risarcimento per i danni che il primo giud ice aveva escluso con il richiamo all'art. 1227, comma 2, cod.  I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono fondati nei limiti d i quanto segue. 5 di 8 Ai fini della verifica del rispetto delle distanze, la Corte d'Appello non ha, innanzitutto, proceduto alla qualificazione del manufatto, quale nuova costruzione ovvero ristrutturazione di manufatto già esistente, verificandone la volumetria, la sagoma, nonché la funzionalità dell'immobile (sulla nuova costruzione, ex multis: ### 2, Ordinanza 345 del 05/01/2024, Rv. 669919 - 01; ### 2, Sentenza n. 23856 del 02/10/2018, Rv. 650633 - 01; Cass. n. 5163 del 2015). 
Né ha ver ificato la presenza di strumenti urbanistic i, int egrativi rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 ss. cod. civ. , che prescrivano ind erogabilmente una determinata distanza dal confine, traendone le debite conseguenze in relazione alla domanda di riduzione in pristino (ai sensi dell'art. 872 cod. civ. ) che l'attore aveva proposto con riferim ento a detto manufatto. 
Tanto in violazione del principio per il quale le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli an nessi regolamenti comun ali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del prin cipio iura novit curia, acqu isirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (per tutte: Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089 - 01). 
La pron uncia merita, pertanto, di essere cassata, spettando al giudice del rinvio le verifiche di cui sopra. 
Non rileva, invece, in sede di giudizio civile l'accertamento della realizzazione delle oper e abusive da parte dell 'odierna controricorrente: infatti, devono essere tenute distinte le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 cod. civ. e dai regolamenti locali dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e 6 di 8 nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 cod. civ.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 26/02/2019, Rv. 652764 - 01). 
I profili risarcitori restano invece assorbiti.  3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 3) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 e 116 cod. proc. civ., art. 950 cod. civ.), con riferimento all'incertezza della determinazione della linea di confine. Si osserva che dalla CTU è emersa la nuova determinazione della linea di confine, in virtù della quale insisterebbe sulla proprietà della ### una non indifferente porzione dell'abitazione del ### (mq 78): a tal proposito, i ricorrenti contestano la non prudenza dell'apprezzamento del giudice di seconde cure che, invece di effettuare la media aritmetica tra due i due estremi de lla forchetta prospett ata dal consulente tecn ico, ha preferito scegliere il valore più alto (mt 3,90). 
Il motivo è infondato, in quanto si sostanzia in una censura in fatto, inammissibile in questa sede (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell'08.08.2019). 
La Corte territoriale, esaminando le risultanze della relazione peritale, ne ha accolto i criteri di determinazione dei confini che hanno privilegiato i riferimenti certi ed inoppugnabili rappresentati da lla ### e dalle preesistenti recinzioni dei lotti compresi tra la detta strada e la proprietà ### (v. sentenza p. 3 ultimo capoverso; p. 4, primi 10 righi). 7 di 8 La mot ivazione così resa dal secondo giudice, scevra da contraddizioni logico-giuridiche, sfugge al sindacato di questa Corte.  4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget to di discussion e tra le parti, con riferimento all'avvenuto rilascio, nelle more, dell'autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere di cui alla domanda di sanatoria dell'immobile dell'attore/appellante. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha ome sso di esaminare e va lorizzare un elemento decisivo e determinante dedotto nell'atto di appello da ### condiviso dell'intervenuta ### rappresentato dal fatto dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al ### per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile di cui alla domanda di sanatoria da questi presentata, stante la rispondenza di esse rispetto ai parametri di legge. 
Il mot ivo è inam missibile perché non risulta dimostrata né la decisività del fatto che si assume trascurato né la sua discussione nel giudizio di merito (cfr., sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc, Cass. SSUU n. 8053/2014) . 
Il giudice di rinvio - che si individua nella medesima Corte d'Appello in dive rsa composizione - deciderà anche sulle spese d el presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il 17 giugno 2025.  ### 8 di 8 ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31902/2025 del 07-12-2025

... oppure, in subordine, alla diversa e massima distanza di legge; la demolizione delle ulteriori opere edilizie costrui te a contatto, in sopraelevazione e in appoggio, alla casa dell'attrice. Chiedeva, altresì, l'attrice la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Esponeva l'attrice, per quanto ancora di interesse, che nel 1993 la convenuta aveva in iziato lavori di straordinaria man utenzione del proprio fabbricato con sopraelevazione dello stesso senza rispettare la distanza contemplata dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (mt. 10), in violazione sia del ### che del ### le ### ciò comportava un a diminuzione di visualità, amenità, soleggi amento e panora micità del fabbricato dell'attrice, e pertanto riteneva sussistere i presupposti per il risarcimento del danno. ### di ### condannava ### all'arretramento di dieci metri del l'ampliamento in sopraelevazione, rigettando le restanti domande di parte attrice. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello ### si costituiva ### spiegando appello incidentale. La Corte d'Ap pello di ### con sentenza n. 1374/2019, per quanto ancora qu i di interesse , accoglieva parzialmente l'appello 3 di 7 principale e, per (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21235/2020 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ##### - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### 1374/2019, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### udito il ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; 2 di 7 udito l'avvocato ### per parte controricorrente.  #### proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione sito in ####, costruito in aderenza con altro immobile di proprietà di Gi uliana ### conveniva in giudizio quest'ultima dinanzi al ### unale di ### per sentire ordinare alla medesima: la demolizione delle opere realizzate a contatto alla casa dell'attrice e disporre l'arretramento sino alla distanza legale di mt. 10 oppure, in subordine, alla diversa e massima distanza di legge; la demolizione delle ulteriori opere edilizie costrui te a contatto, in sopraelevazione e in appoggio, alla casa dell'attrice. Chiedeva, altresì, l'attrice la condanna della convenuta al risarcimento del danno. 
Esponeva l'attrice, per quanto ancora di interesse, che nel 1993 la convenuta aveva in iziato lavori di straordinaria man utenzione del proprio fabbricato con sopraelevazione dello stesso senza rispettare la distanza contemplata dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (mt.  10), in violazione sia del ### che del ### le ### ciò comportava un a diminuzione di visualità, amenità, soleggi amento e panora micità del fabbricato dell'attrice, e pertanto riteneva sussistere i presupposti per il risarcimento del danno.  ### di ### condannava ### all'arretramento di dieci metri del l'ampliamento in sopraelevazione, rigettando le restanti domande di parte attrice. 
Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello ### si costituiva ### spiegando appello incidentale. 
La Corte d'Ap pello di ### con sentenza n. 1374/2019, per quanto ancora qu i di interesse , accoglieva parzialmente l'appello 3 di 7 principale e, per l'effetto, riformava la sentenza impugnata ordinando all'appellante l'abbattimento dell'ampliamento in sopraelevazione nella parte in cui la fabbrica superav a il colmo del tetto dell'edi ficio di proprietà della confinante ### rigettava l'appello incidentale. 
A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - il limite dei tre metri previsto dall'art. 973 cod. civ., o quello eventualmente maggiore stabilito dai regolamenti locali, trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti; - osservando la situazione di fatto, la Gi annini ha, invec e, sopraelevato il proprio edificio in aderenza a quello della ### sino al colmo del tetto dell' immobile di qu est'ultima, per poi, superato in altezza il colmo, spostare la linea del verticale finendo per appoggiarsi sul tetto posto a copertura della proprietà ### tanto in violazione dell'art. 877 cod. civ., che contempla il diritto del vicino di costruire sul confine stesso in a derenza ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente; ma anche in violazione dell'art. 5, lett. C del ### del Comune di ### a mente del quale si pu ò costruire in aderenza al fabbricato del vicino purché la sopraelevazione non superi in altezza l'edificio confinante. 
Contro la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione ### affidandolo a tre motivi. 
Resiste con controricorso ### In pros simità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.  ###, in persona del ### dott. ### ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 4 di 7 1. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di giudicato interno sollevate nel controricorso con riferimento a tutti i motivi del ricorso. 
Il controricorrente invoca il giudicato interno (ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ.) in quanto nel l'appello av versario non era stata espressamente impugnata la decisione di prime cure riguardante l'abbattimento e/o l' arretramento riferiti alla falsa app licazione o violazione del capo 5 del ### edilizio del Comune di ### quali norme integrative dell'art. 872 cod. civ.: l'appellante aveva fatto unicamente riferimento al d.m. 1444/69 (recte: 1968) e, pertanto, su tale specifica doglianza si è formato il giudicato. 
Le eccezioni non hanno fondamento. 
Come ril evato dal ###, n el ricor so si deduce l'illegittimità della costruzione in viol azione dei diritti domenicali, a prescindere dagli specifici riferimenti normativi suggeriti dalla parte: le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confi ni, so no integrative del codice civile ed ha nno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191 - 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv.  657089 - 01; c onf. di recente: ### 2, Ordi nanza n. 17793 del 01.07.2025; Sez. 2, Or dinanza n. 1977 0 del 17.07.2025; Sez. 2, Sentenza n. 19987 del 17.07.2025). 
Tanto chiarito, è ora possibile esaminare i motivi del ricorso.  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del ### lizio del Comune di ### e ### 5 di 7 approvato con ### n. 14 del 24/02/1984 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Parte ricorrente si duole della non corretta applicazione della normativa generale di cui all'art.  5 lett . C in luogo della no rmativa speciale di cui alla lett. A del medesimo articolo, come peraltro sostenuto anche nella relazione del ### nella quale si prevede, nel caso di ampliamento di un edificio che dista dal confi ne meno di 5 metri ed a cui si oppone una parete finestrata o meno, la poss ibilità di sopraelevazioni non finestrate mantenendo l'allineamento p reesistente, comunque nel rispetto del d.m. 2 aprile 1968. Del resto, osserva la ricorrente che qualche anno prima era stata la stessa ### a sopraelevare per prima superando il colmo del tetto dell'abitazione dell'odierna ricorrente.  3. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente l'errata applicazione dell'art. 877 cod. civ. in luogo dell'art.  885 cod. civ., dovuta ad un errore di fatto in quanto il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare che il muro su cui è stata realizzata la sopraelevazione, prima in aderenza e poi in appoggio, sia comune alle parti in causa. Conseguentemente, il caso de quo non deve essere regolato dall'art. 877 cod. civ., no rma che consente l a costruzione in aderenza ma senza appoggio, bensì dall'art. 885 cod.  civ., disposizione quest'ultima che riconosce ai comproprietari il diritto di alzare il muro comune, ossia di fabbricare appoggiando ad esso le proprie costruzioni.  4. I due moti vi possono essere esaminati congi untamente, in quanto entrambi censurano la sentenza con rifer imento all e no rme applicate in relazione allo stato di fatto. 
Entrambi meritano accoglimento per le ragioni che seguono. 6 di 7 E' pacifico che si discute di una sopraelevazione realizzata, secondo le dogl ianze dell'attrice originaria, a distanza il legale: è, du nque, inconferente il richiamo all'art. 5 lett. C del ### in quanto norma generale riguar dante le nuov e costruzioni fatte sul confine. La Corte d'### pertanto, previa individuazione della zona in cui gli immobili in questione sono ubicati, avrebbe dovuto valutare la applicazione della lett. A del medesimo art. 5, riferita alla possibilità di ampliamenti in sopraelevazione. 
Anche il richiamo all'art. 877 cod. civ. è inconferente (v. secondo motivo), atteso che detta norma non riguarda le sopraelevazioni, ma le nuove costruzioni sul confine in aderenza. Sì che la Corte d'### avrebbe dovuto valutare l'applicabilità dell'art. 885 cod. civ., previa verifica della natur a comune o meno del muro sul quale è stata eseguita la sopraelevazione: verifica che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata.  5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente che la Corte territoriale - ordinando l'abbattimento dell'ampliamento in sopraelevazione realizzato nel preesistente edificio di sua proprietà nella parte in cui la fabbrica supera il colmo del tetto dell'edificio di proprietà della confinante ### - si sia erroneamente pronunciata oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni avanzate dalle parti e su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto e diverso da quello domandato. In particolare, a dire della ricorrente parte attrice non ha mai chiesto l'abbattimento dell'ampliamento in sopraelevazione perché in aderenza e in appoggi o su un muro esclusivo bensì, in maniera generica, l'attrice aveva lamentato in citazione in primo grado la co ntrarietà della costruzione alla normativa antisismica, alle 7 di 7 volumetrie e alle altezze consentite dalle leggi urbanistiche. Pertanto, conclude la ricorrente, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto ricercare, come invece ha fatto, fuori dal perimetro dell'oggetto del processo, come delimitato dalle parti, diff erenti irregolarità che giustificassero il provvedimento adottato.  5.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo si dichiara logicamente assorbito.  6. In definitiva, il Collegio accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia il giudizio alla medesima Corte d'### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il 17 settembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31905/2025 del 07-12-2025

... costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 rispetto al parametro rappresentato dall'art. 106, commi 1 e 2 Costituzione - ha contestualmente stabilito una prescrizione limitativa della declaratoria di il legittimità all o scopo di evitare, nell'immediato, un pregiudizio all'amministrazione della giustizia. Fino alla data del 31 ottobre 2025 rimane, quindi, legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio. Con la conseguenza - rispetto al caso di specie - che la costituzione del collegio giudicante, cui ha partecipato, in qualità di relatore ed estensore, un giudice ausiliario, non è inficiata da alcun vizio, tale da compromettere la validità della sentenza impugnata (sul punto, per tutte: Cass. Sez. 2, n. 10541/20240). 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ., 877 cod. civ. e del le norme regolamentari del Comune di ### Sostiene la ricorrente che la costruzione in aderenza non è consentita in presenza di norme regolamentari che prescrivono la distanza di metri 5 dai (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22923/2020 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro #### - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'### 166/2020 depositata il ###; udita la relazi one del la causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal ### udito il ### dott. ### udito l'avvocato ### per parte ricorrente.  #### e ### convenivano in giudizio i coniugi ### e ### per sentirli condannare 2 di 7 alla rimozione di un terrapieno con muraglia illeg ittimamente realizzato da questi ultimi nella loro proprietà, ubicata nel Comune di ### in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni. 
Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda attorea e quelle riconvenzionali dei convenuti. 
Avverso tale pronuncia ### e ### proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Brescia, che rigettava il gravame sostenendo (per quanto ancora qui di interesse) che, sebbene si debb a considerare il terrapieno artificial e come nuova costruzione, esso risul ta costruito in aderenza al muro di confine e non vìola le norme in materia di distanze legali, tenuto anche conto che il ### comunale, all'art. 82, pone come unica condizione che il muro di contenimento sia realizzato in pietra e a vista. 
Avverso tale pronuncia ### promuove ricorso per Cassazione affidato a sette motivi illustrati da memoria. 
Restano intimati ### e #### bblico Ministero, in persona del ### dott. ### io Tro ncone, ha r assegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., la nullit à ex artt. 158-161 cod. proc. civ. della sentenza per vizio di costi tuzione del gi udice. Eccezione di illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha converti to con modifiche il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 riguardante l'istituzione dei giudizi ausiliari delle ### di Appello, con riferimento all'art. 106 Cost., comma 2. Parte ricorrente denuncia la possibile nullit à della sentenza impugnata, decisa da u n collegio composto anche da un giudice ausiliario, in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli art t. 62-72 del la L. 98/2013 in 3 di 7 materia di partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte di Appello, pendente all'epoca della presentazione del ricorso.  1.1. Il motivo è infondato. 
Sulla questione sollevata dai ricorrenti si è di recente pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 17 marzo 2021.  ### - pur ritenendo fondata la denunciata illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 rispetto al parametro rappresentato dall'art. 106, commi 1 e 2 Costituzione - ha contestualmente stabilito una prescrizione limitativa della declaratoria di il legittimità all o scopo di evitare, nell'immediato, un pregiudizio all'amministrazione della giustizia. 
Fino alla data del 31 ottobre 2025 rimane, quindi, legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio. 
Con la conseguenza - rispetto al caso di specie - che la costituzione del collegio giudicante, cui ha partecipato, in qualità di relatore ed estensore, un giudice ausiliario, non è inficiata da alcun vizio, tale da compromettere la validità della sentenza impugnata (sul punto, per tutte: Cass. Sez. 2, n. 10541/20240).  2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod.  civ., 877 cod. civ. e del le norme regolamentari del Comune di ### Sostiene la ricorrente che la costruzione in aderenza non è consentita in presenza di norme regolamentari che prescrivono la distanza di metri 5 dai confini.  2.1. Il motivo è fondato. 
Nel caso in esame la Corte d'Appello, investita di una precisa domanda di riduzione in pristino per vio lazione di distanze regolamentari, aveva il dovere di verificare innanzitutto quale fosse la zona in cui si trovano gli immobili e, inoltre, quale fosse la specifica disciplina applicabile sulle distanze tra costruzioni, con particolare riferimento alla possibilità di costruire sul confine. Su tale ultimo 4 di 7 punto, è stato chiarito da questa Corte che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con rig uardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, ### 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191 - 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089 - 01; conf. di recente: ### 2, Ordinanza n. 17793 del 01.07.2025; Sez. 2, Ordinanza n. 19770 del 17.07.2025; Sez. 2, Sentenza 19987 del 17.07.2025). 
Invece, la Corte territ oriale - verificato che il terr apieno a scogliera era stato realizzato in aderenza a quello preesistente sul confine sebbene non in appoggio, nel rispetto dell'art. 877 cod.  - ha però menzionato non precisate «norme regolamentari» in virtù delle quali sarebbero, invece, previsti 5 mt di distanza dal confine (v. sentenza p. 5 ultimo rigo; p. 6, 1° rigo), per poi successivamente affermare - affidandosi alla CTU - che il terrapieno in contestazione non contrastasse con l'art. 82 del «regolamento locale» in quanto realizzato con i materiali ivi prescritti (v. sentenza p. 7, 1° capoverso). 
La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, rendendosi necessario un accertamen to in fatto - che dovrà necessariamente svolgere il giudice di merito - sulla esatta individuazione della zona in cui si trovano gli immobi li e della disciplina, anche regolamentare, delle distanze.  3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazi one e/o falsa applicazi one dell' art. 82 del regolamento edilizio del Comune di ### in quanto concernente «recinzioni e muri volti a modificare il profilo naturale del terreno» non applicabile alla fattispecie. Violazione dell'art. 101, comma 2, 5 di 7 cod. proc. civ. Parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere corretta e nel fare propria la conclusione, a suo avviso indebita, della CTU che ha ritenuto il terrapieno a scogliera sussumibile nella norma di cui all'art. 82 del ### rilevandola d'ufficio per la prima volta in appello senza concedere alle parti il termine necessario per le memorie sulla nuova questione sollevata. In ogni caso, sostiene la ricorrente che l' art. 82 del ### non sia applicabile al caso in esame, in quanto la norma si riferisce esclusivamente a recinzioni e a muri modificativi del profilo «naturale» del terreno e non anche ad un terrapieno «artificiale» costruito in aderenza.  4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 cod.  civ. e 82 ### ne l denegato caso di ritenuta applicabilità di quest'ultima norma, per illegittimità della deroga alla nozione normativa di costruzi one; conseguente nece ssità di disapplicazione dell'art. 82. Parte ri corrente evidenzia come, nell'ipotesi in cui l'art. 82 fosse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, la norma andrebbe disapplicata, dal momento che la stessa pronuncia impugnata ha riconosciuto come il terrapieno e le muraglie a scogliera che lo sormontano formano un'unica struttura e che la stessa costituisce una «nuova costruzione»: di contro, la norma citata esc luderebbe da tale nozione i muri di cont enimento. Sul punto, precisa il ri corso che per la Suprema Corte le norme regolamentari non possono derogare la nozione normativa di costruzione, tale per cui eventual i norme deroganti andrebbero disapplicate.  5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omessa considerazione del fatto decisivo costituito dalla circostanza che trattasi non di «muro di contenimento» volto a modificare il profilo naturale del t erreno, bensì di terrapieno artificiale sormontato da muraglia a scogliera. ### la ricorrente, 6 di 7 la Corte di Appello, riconoscendo che il terrapieno è stato costruito in aderenza al mu ro di confine, ha erroneamente ritenuto la costruzione conforme alla normativa regolamentare, non soggetta alla disciplin a delle distanze legali, omettendo di considerar e che nella fattispecie non si tratta di un semplice muro di contenimento modificativo del profilo naturale ma di un terrapieno artificiale che forma un'unica nuova struttura.  6. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. (e/o 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.) vizio di contraddittorietà manifesta nella motivazione della sentenza per contrasto tra affermazioni inconciliabili. Violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 156, comma 2 cod. proc. civ. e 118 Disp. Att. cod.  proc. civ. A giudizio della ricorrente, la motivazione della pronuncia in esame è contraddittoria perché, da un lato, la Corte ritiene che il terrapieno artificiale debba essere inteso come nuova costruzione; dall'altro lato, invoca a giustificazione della costruzione che si tratta di un semplice «muro di contenimento in pietra e a vista».  7. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo, ossia che il pannello ### non copre il muretto ### per tutta la lunghezza e la profondità del confine, essendovi gran parte di tratto interrato formato da terreno sabbioso di riporto, e che non vi è autonomia funzionale e statica della costruzione ### in asserita aderenza, la quale esercita una spinta sul muro di confine ### e si appoggia, quindi, al muro di confine di propriet à ### Conseguen te violazione degli artt. 873 e 877 cod. civ. La ricorrente lamenta la carenza del requisito della autonomia funzionale di cui all'art. 877 cod. civ., al fin e del riconoscim ento della sussistenza del la costruzione in aderenza, poiché risulta dalla CTU l'esistenza di parti schiacciate e deformate provanti la spinta sul muretto ### Si evidenzia, altresì, la mancanza del requisito della piena autonomia statica. In particolare, emerge come il terrapieno artificiale per la 7 di 7 parte sottostante la scogliera consiste in terreno di riporto di natura sabbiosa che si appoggia direttamente al muretto di recinzione di confine ### 8. Il terzo, quarto, sesto e settimo motivo si dichiarano assorbiti, avendo il Collegio accolto il secondo mezzo di gravame.  9. Non merita accoglimento, invece, il quinto mezzo di gravame: la Corte d'Appello si è ben pronunciata sulla natura del terrapieno, esplicitamente qualificandolo come «artificiale» e, quindi, come «nuova costruzione» (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso; p. 7, 2° capoverso), sebbene da tale qualificazione non abbia, poi, tratto le adeguate conseguenze in punto di diritto in tema di rispetto delle distanze (supra, punto 2.1.).  10. In definitiva, il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, quarto, sesto e settimo; rigetta il primo e il quinto motivo.  ### la sentenza impugn ata in relazione al motivo accolto, rinvia il gi udizio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il terzo, quarto, sesto e settimo; rigetta il primo e il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia il giudizio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il 17 settembre 2025.  ###  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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