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Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 1174/2024 del 11-09-2024

... professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza . MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n°2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto pagamento TRA ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore### co n se de in Ro ma V ia ### ndro ### e n. 4, rappresen tata e difesa da ll'Avv. ### (C.F.  #### ) ed elettivam ente domici li ata in ### iv iera di Ch iai a n. 2 63, presso lo studio dell'Avv. ### in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione .   -#### (C.F. ###) residente ###via SS.  ### e ### n.23.  -### - Conclusioni: come da atti ### atto di citazione notificato, l'istante ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ### ut supra, conveniva in giudizio ### più specificamente, l'esponente tanto assumeva nel libello introduttivo: “…In data 0 5 agosto 2 016 Mari a R o sa ### sottos cri veva con la ### S.p.A. contratto di finanziamento n. 5243 da restituire mediante cessione di quote della retribuzione mensile in n° 120 ra te d i euro 340,0 0 ciascun a,per un mon tan te lo rdo di ### 40.800,00 …..Il contratto prevedeva le seguenti voci di costo: -“commissioni di attivazione", comprensive di spese di istruttoria pratica: ### 958,8 0; -commiss ion i di gesti one" : Eur o 300,00; -"p rovvigioni all' int ermediar io del credito: ### 3.304,80; -"imposto di bollo": euro 16,00; -"costo incasso rate": euro 0,00; per un saldo al richiedente pari a ### 25.9 59,7 2, già det ratt a la so mma d i ### 10.067,48 di interes si….Successiv amente, l'operazione di finanziamento veniva estinta anticipatamente attraverso il versamento della somma di ### 20.233,68, come da pian o estinti vo che si depos ita …..Il vers ament o della p redet ta somma in fa vore del la ### S.p.A.  avveniva dopo che l'odierna convenuta aveva già versato n.49 ### rate, per un residuo di n. 71 rate….. Successivamente, in data ### la ### inviava alla ### S.p.A. lettera di reclamo co n l a qua le richied eva il rim bor so di t utta u na serie di voci d i spesa ….. Con mi ssiva del 17.12.2020 la ### S.p.A. riscontrava il predetto reclamo, rigettando le avverse richieste…. Successivamente in data ###, la ### proponeva ricorso unilaterale all'### di Napoli avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 2.725,85 per commissioni varie al quale, in data ###, la ### S.p.A. rispondeva con proprie controdeduzioni …..Con decisione assunta in data ###, il ### di Napoli accoglieva soltanto parzialmente il ricorso presentato dall'odierna convenuta disponendo che la ### S.p.A. dovesse corrispondere alla ### la somma complessiva inferiore di euro 1.617,00 oltre interessi legali, di cui euro 363,58 a titolo di commissioni di attivazione ed euro 1.253,20 a titolo di commissioni di intermediario, nonché la somma di euro 200,00 in favore della ### d'### come contributo alle spese della procedura ed euro 20,00 al ricorrente quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso…..### di Napoli ha posto a fondamento della predetta decisione la ormai nota sentenza "### della Corte di ### (11.09.2019) con la quale veniva stabilito il principio second o cui : "l'a rt 16, para g rafo 1, della diretti va 20 08/1948, at tuato n ell 'ordinamento interno con l'ari 125-sexies ### deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore" ….. decisione del ### di Napoli, inoltre, è fondata sul recente ### Coord. n. 26525/2019 che, in recepimento della sudde tta statuizione della ### e ### ha confermato le predette statuizioni …..Sulla scorta di tali principi ed in accoglimento parziale delle controdeduzioni presentate dalla ### S.p.A., il ### riconosceva il diritto della ### ad ottenere la ripetizione, secondo un calcolo proporzionale, di somme inferiori rispetto a quelle richieste, così come richiamate al precedente punto 9)… Successivamente, con missiva del 29.04.2021 la ### S.p.A. comunicava al ### di Napoli la propria intenzione di non adempiere alla predetta decisione e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di nulla dovere alla ### …### luce di quanto sopra premesso, la ### S.p.A. ha interesse ad adire l'###mo dice di ### affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione del ### di Napoli e per l'effetto venga dichia rat o che la F incontinuo S.p .A. n ulla d eve all a ### a ### in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento n.5243/2016, il tutto in virtù dei seguenti MOTIVI….1.. Sulla non applicabilità a livello nazion ale dell a linea inte rpreta tiva della UE. Pre valenza della nor mativa nazionale nei rapporti orizzontali. Validità della distinzione tra costi "up front" e "recurring". Inesistenza del credito della ### nei confronti della ### S.p.A. ….Come anticipato nelle premesse la decisione del ### di Napoli, che ha accolto seppur parzialmente il ricorso presentato dalla ### ancora le proprie radici sulla ormai nota sentenza "### della ### di ### (11.09.2019), nonché sul recente ### Coord.  26525/2019 che sostanzialmente ha confermato l'indirizzo della ###.Sennonchè, in tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della ### di giustizia UE ("caso ###) che ha interpretato l'art. 16 della ### n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies ### In effetti la citata ### europe a, non pos se dendo i req ui siti di una direttiva "s elf -ex ecuting ", non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazi on e di ser vizi temporal mente coll ocabi li n ella fase p reli minare e /o f ormativa del regolamento negozial e, "up-fro nt ", e remun er azione di attività d estinate a trovare svol gime nto nella fase esecutiva, "recurring"…..si a l a commissi one ban cari a c he la provv ig ione di interme di azi one — qua ndo pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico de1 rapporto, rientrano tra i costi "upfront" non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Così si è espresso il ### e d i Nap oli , in p erso na del dot t. ### co n se nten za n. 10 marzo 2020 n. 2391, che confer ma l'orientam ent o già ass unto da l medesi mo ### a ll' indom ani del "cas o ### con sentenza n.10489 del 22 novembre 2019……I principi "interpretativi" della ### di ### del 11 settembre 2019 no n sono invoc abili, dun que, nel contenzioso B anca -cliente. Nel rim arc are tale assunto, il ### ha conferm at o la fond amentale dis tin zi one tra la vinco lativit à della pronu nc ia int erpretativa — di per sé indiscutibile — e la diretta efficacia della "fonte interpretata". ###, ormai, è noto. In riferimento alla tematica dell'individuazione dei "costi" rimborsabili al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, i ### di ### hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dall a dura ta del contratto"…… Sic ché, p er al cuni, t al e pronun cia è se mb rata de stinata a superare la tradizional e distinzi one tra o neri "up -f ront" e "recurring"…… Tut ta via, non p uò inda garsi la portata della pronuncia in questione, senza considerare che trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano….La norma interpretata, infatti, è la ### 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing — da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di restituzione che il “legislatore" europeo intende adottare (pro rata temporis!? E per i costi che non sono legati al fattore-tempo!?). Trattasi di aspetto non secondario , pe r una ma ter ia i n c ui gli aspetti tecnic i assorb ono , talvolta, le consi derazioni giuridiche di principio , in qu anto l'ad ozi on e di un c riterio co mputaz ion ale (ov vero di un altro) f inisce per incidere sul contenuto dei diritti che la normativa stessa intende attribuire. In una recente pronuncia del ### di Monza (sentenza n.2573 del 22 novembre 2019 la natura self-executing della ### era stata esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa aveva suscitato e che avevano costretto i giudici di merito di svariati ### comunitari a rivolgersi alla ### di ### per definire una linea ermeneutica univoca (proprio come avvenuto nel caso ###. Recentemente, tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dal ### di Torino con l'ordinanza del 29 giugno 2020, con la quale veniva ribadita la natura di sentenza non direttamente applicabile della pronuncia "###. D altronde, nell'ordinamento italiano la direttiva è stata recepita (art. 125 sexies T.U.B. come introdotto dal D.Igs. n.141/2010), sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata maltrasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione. In altri termini, l' invocabilità diretta delle disposizioni di cui alla direttiva oggetto dell'interpretazione "estensiva" d a pa rte della ### s arebbe c om unque da esc lud ere, ove si constatasse l'assoluta inconciliabilità tra la direttiva stessa e la disciplina interna di attuazione, in quanto non vi sarebbe margine per qualsivogl ia "interpreta zione esten siv a" di quest'ultima … …### ti, non sarebbe ammissibile l'applicazione "diretta" della direttiva, se non nei rapporti "verticali" tra Stato e cittadino (e non in quelli "orizzontali" tra cittadino e banca ad esempio), sul presupposto che lo Stato abbia frapposto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dal "legislatore" europeo…..In altri termini, la mancata adozione delle disposizioni necessarie al recepimento pone in essere ma violazione del diritto dell'### che — al di là dell'illecito costituito dalla mancata trasposizione e delle sue conseguenze sul piano istituzionale (procedimento di infrazion e) — pro voc a la responsa bilità patr imonia le de llo S tato membro i nade m piente (C. giust., 9.11.1991, C-6/90 e C-9/90, ###. Ciò a condizione che le disposizioni violate della direttiva siano intese ad attribuire un diritto ai privati e che sussista un nesso di causalità tra il mancato adempimento ed il danno da essi patito. Dunque l'inesatta trasposizione della direttiva dovrebbe comportare la necessità che il consumatore (da solo o, come più spesso accade, per il tramite di associazioni di categoria ) invochi innanzi alla ### di ### l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria…..In altri termini, il consumatore non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### la quale, per il solo fatto di aver rispettato e posto in essere i principi della normativa nazionale, si troverebbe a dover subire conseguenze negative molto gravi dovute all'inesatta trasposizione della direttiva comunitaria. Tale interpretazione è stata avvalorata da due recentissime pronunce dei ### di ### e di Cassino con le quali, all'esito di ricorsi ex art 702bis cpc presentanti dagli istituti di credito, veniva confermata la non applicabilità della sentenza ### all' interno dell'ordinamento italiano. Confermavano la sua natura di direttiva non self executing e non potendo, pertanto, trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento (ordinanza del 11.02.2021 ### di ### ambito del n.R.G. 49639/2020 e ordinanza del 02.02.2021 ### di Cassino nell 'ambito del n. R.G. 1270/2020 — al1.9)….La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata per la prima volta riconosci uta in via giurispruden zial e c on la se nte nza 19 no vem bre 1991 , pronunciata a definizi one del cel ebre caso ### ovi ch. La fatt ispecie c onc ernev a il mancat o rec epimento della direttiva 80/97/### che imponeva agli ### membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazio ne dei s alar i dei lavo rat ori i n caso di i nsol venza de l dat or e di lav oro. ### di giustizia fu nell'occasione adita in sede di rinvio pregiudiziale dai ### di ### del ### e di ### i quali si interrogavano sull'eventuale effetto diretto di alcune disposizioni della suindicata direttiva e sulla possibilità per i singoli di pretendere un risarcimento dallo Stato per il pregiudizio subito a causa dell'omessa trasposizione di un a direttiv a comunitaria …..D opo aver a cce rt ato che l a dirett iv a 80/97/CEE non presentava i caratteri di sufficiente precisione, necessari per sancirne la sua diretta applicabilità (self executing), con la sentenza de qua il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. 
Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. 
Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring"…..I costi up-front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire ttiva se mbra lasciare dunque pochi margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di "limitare" la rimborsabilità ai soli oneri "recurring"….###à, tra la normativa nazionale e quella comunitaria è ancor più profonda, se il camp o d i inda gine viene all arga to dalla normativ a p rim aria di cui all'ar t. 12 5- sexies T.U.B. al concreto dipanarsi della regolamentazione tecnica, che — come sempre in questa materia — finisce per riempire di conten uti "pratici" lo scarno dettato le gisla tivo. Sicché, non pu ò non nota rsi come la distinzione tra costi "up-front" e "recurring" non sia solo un ritrovato ermeneutico di derivazione giurisprudenziale, ma trovi delle solide radici nella produzione regolamentare della ### d'Italia…..Tanto la ### d'### del 7/4/2011, quanto gli ### di ### in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi "up-front" e "recurring", presupponendo la non rimborsabilit à d ei pr im i e la rimborsab ili tà pr o q uota d ei seco ndi . Propr io nei citati "### di ### " s i legg e testualment e: " ### ioni rich iedo no che la docu mentazione pre contrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimbors o anticipa to, v anno anche i ndi cate le modal ità d i calco lo d ella r iduzio ne del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti" …S e ne d educ e che ### d '### in ter preta i n maniera "l ett erale" la di spos izione di cui all'art.  125-sexies T.U.B., non lasciando alcun margine di dubbio circa la coincidenza tra i costi "dovuti.. .per la vita residua del contratt o" e la tradiz ionale defi nizio ne degli oneri "recurri n g"……Ne llo sch ema allegato agli ### di ### si "raccomanda" agli istituti di indicare schematicamente, sin dal momento della conclusione del contratto, i costi "up-front e quelli "recurring" ai fini della successiva rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. ### restando quanto sopra, sembrerebbe, tra l'altro, non corretta l'interpretazione dell a Cor te a nch e con ri guard o al teno re letterale dell'a r ticol o 16 comma 1 dell a Direttiva……### la locuzione "restante durata del contratto" sembra riferirsi esclusivamente agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non, genericamente, alla riduzione del " osto totale del credito" nel suo complesso. In altri termini, la norma prevede la restituzione non già di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito", in proporzione alla durata residua del contratto, bensì la restituzione delle sole voci di costo che vengono a maturazione nel corso della residua durata del contratto medesimo (la norma stabilisce infatti che il suddetto diritto alla riduzione "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"), dal momento che solo per dette voci è possibile individuare una quota retrocedibile al cliente….Ciò posto, stante l'assoluta inconciliabilità tra la normativa comunitaria e quella nazionale, il consumatore (### nel caso di specie) non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### (###, stante l'esclusione della natura di direttiva "self executing", bensì l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria innanzi alla ### di ### UE….tale inconciliabilità si rafforza, trovando ulteriore conferma, ancorché si ponga l'attenzione sulle motivazi oni c he hann o s pinto la ### di ### zi a ### pea ad emanare l'ormai noto provvedimento interpretativo….E' vero infatti che, la citata sentenza perviene alla conclusione secondo cui il "credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" muovendo dal presupposto dell'asserita, difficile ed incerta enucleabilità (da parte del "consumatore o di un giudice") dei costi oggettivi del finanziamento "che non dipendono dalla durata del contratto", posto che, come sopra ricordato, i "(...) costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto (...)" sarebbero "determinati unilateralmente dalla banca(...)” e potrebbero, in ragione del "margine di manovra (...) nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna" di cui appunto le banche dispongono, (….) includere un certo margine di profitto (...)", potendo l'intermediario finanziatore essere indotto ad "imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclu sione del contr atto di cred ito (...)" e a "ridurre al minimo i cos ti dipendenti dalla durata del contratto (...)"….Senonché tutto ciò, nel caso che ci occupa, è chiaramente escluso proprio dalla disciplina di recepimento (sia primaria che secondaria) apprestata dallo ### che ha definito, come già detto, l'esatto perimetro dei costi correlati al credito concesso, vale a dire sia dei costi c.d. up front, riferiti agli effettivi e documentati costi sostenuti per l'erogazione tout court del finanziamento e perciò non correlati alla dura ta de llo stes so, sia dei c ost i c.d. rec urring, c orre lati al la d urata del fi nanziame nto erogato, e che ha previsto ch e s i ritor ca in d anno dell'### di ario , e per co nverso a fa vore del cons umatore, l'eventuale mancata puntuale distinzione dei costi, e legittimando il giudicante, ove tale assenza venga riscontrata, ad accollare l'onere dell'incertezza relativa alla distinzione dei costi in capo al soggetto erogante….E infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, a cui la sentenza della ### si riferisce, quello italiano, come sopra già detto, si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancari o e finanz iario operano… ..Qu anto sopra costitui sce ul teri o re riprova de lla non conciliabilità tra normativ a comunit ar ia e nor mativ a na zi onale, tanto da r endere imposs ibi le int erpretare la norma interna secondo quanto disposto dalla ### perché il tenore inequivocabile della norma nazionale (sia primaria che regolament are) s embra esc lud erlo con e videnza…. In conclus ione , il ti more dall a ### di ### circa l'impossibilità di un controllo su eventuali condotte opportunistiche da parte degli intermediari appare, nella realtà italian a., pr ivo di fondame nto , att eso che t ale attivit à di cont rol lo è ga rantita dai presidi sopra richiamati….. Venendo al caso di specie si evidenzia come il regolamento contrattuale, descriva in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo afferenti il finanziamento e la loro natura up front o recurring. ### le condizioni generali di contratto, all'articolo 3, riportano, con riferimento a ciascuna voce di costo, la relativa giustificazione causale. Inoltre, l'articolo 8 del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, rimanda al punto 4 del ### (cfr. All. 1 cit.), quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui tale riduzione effettivamente opera. La documentazione precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del Cliente le "commissioni di attivazione", le “provvigioni all'intermediario del credito" e l'imposta di bollo" in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto…..Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci di costo rappresentate dalle commissioni di attivazione e da quelle di intermediazione, si evidenzia quanto segue: • commissioni di attivazione: sono finalizzate all'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e alla copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito (cfr. articolo 3 lettera C) delle condizioni generali di contratto)…..Tali costi non sono rimborsabili in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; essi presentano la medesima giustificazione causale delle spese di istruttoria pratica, che, proprio per tale ragione, vengono ricomprese nelle commissioni di attivazione….Non cambia, pertanto, il titolo sulla base del quale il relativo costo viene richiesto al Cliente….Si tratta, quindi, di costi up front, come tra l'altro dichiarato dalla decisione del ### di Napoli, non rimborsabili concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento…..Si ritiene, pertanto, che nulla sia dovuto a tale titolo….Del resto, l'articolo 8) del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, richiama il punto 4) del ### (vd. alli) quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui questa riduzione effettivamente opera, dove nella sezione riguardante il rimborso anticipato si legge: " ...Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione; b) le provvigioni all'intermediario del credito; c) l'imposta di bollo...";….La documentazione contrattuale è, dunque chiara, nel sancire che le "commissioni di attivazione" , riman go no a c aric o del cl ien te in quan to costi c he maturano in terame nte al momento della sottoscrizione del contratto. • commissioni di intermediazione: In tal caso è puntuale la descrizione che di tale voce fa l'articolo 3 lettera e) delle condizioni generali di contratto. In particolare, il regolamento contrattuale è chiar o nel lo stabil ire che la commiss io ne in pa rola è do vuta qual e com penso "per l'atti vità prestata sino all'erogazione del ###; risulta pertanto evidente come tale corrispettivo si riferisca solo ed esclusivamente all'attività dell'Agente posta in essere fino all'erogazione del prestito. In altre parole, la voce di costo di cui si discorre non va a remunerare prestazioni agenziali successive all'erogazione del finanziamento, che sancisce il momento dell'efficacia del relativo contratto, ma si esaurisce e si conclude con tale evento. La stessa è, pertanto, destinata a remunerar e attivi tà circoscrit te a lla fase prod romic a alla l iqui dazione del f inanziamento. commissione n on contempla , quindi , compon e nti di c osto on go ing, da rimborsare per la quota parte non maturata…..A conferma di quanto appena detto, si evidenziano le decisioni dello stesso ### di ### n. 4139/201 7 n . 1272 /2 01 8 e n. 16 81 de l 19 ge nnaio 20 18 e del C olle gio di Napoli n. 10581 del 16/05/2018, n. 10478/2018 e n. 9885/2019, che rigettano la richiesta della restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazio ne pro prio sul pres uppo sto che l'a ttività del l' Agente è intervenuta fino all'erogazione del prestito. Tra l'altro, nell'ultima decisione menzionata (9885//2019), il ### precisa che l'agente in attività finanziaria "per statuto non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari"….Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene priva di fondamento la domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione per l'intermediario del credito, per la quota parte non maturata, presentando la stessa natura up front….Si deve, infine, rilevare come il ### di ### a conferma di quanto già disposto dal ### di Napoli con decisioni ### n. ###/19 del 22/01/2019 e n. ###/19 del 19/03/2019 ha ritenuto con decisione n. ###/19 del 30/04/2019, di respingere numero due ricorsi presentati, qualificando le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione praticate da ### S.p.A. quali costi "up front" e negando il loro ri m borso a fa vore del cliente, a seguito dell'estinzio ne anticipata del relativo contratto di finanziamento. In linea con quanto deciso dai ### di ### e Napoli, anche il ### di ### con decisione n. ###/19 del 22/08/2019, ha ritenuto i detti costi (provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di attivazione) costi up front, rigettando il relativo ricorso presentato…..Vieppiù, si ritiene che, anche ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile, in caso di estinzione anticipata, il rimborso - sia pure per la durata residua del credito - dei costi c.d. up front, cioè dei costi non correlati alla durata del credito, essi sarebbero reclamabili nei confronti dell'intermediario erogante solo limitatamente alla parte di propria pertinenza, vale a dire solo limitatamente ai costi che esso abbia effettivamente incamerato, dovendo restare esclusi, viceversa, i costi che esso, quale unica e formale controparte del prenditore, abbia incluso nel costo globale del finanziamento, nonostante gli stessi fossero destinati a remunerare prestazioni e/o servizi di terzi. I costi relativi a prestazioni e/o servizi resi e/o riconosciuti a terzi sono, tra gli altri, anche quelli relativi alle prestazion i res e da gli "interme dia ri del c redito" ( agenti in attività f inanziaria o mediatori creditizi).  ###, in pratica, per tale tipologia di costi, sarebbe privo, pur in presenza di un titolo giuridico in ca po al credito re, della nec essaria legit timaz ione p assiva, quale st atus proc essuale necessario affinché l'### possa essere, in sede decisionale, legittimamente qualificato come destinatario della domanda di restituzione; legittimazione questa che, viceversa, è dato riscontrare solo in capo all'effettivo percettore (####.UU . n.2951/2016 )…. .In ogn i caso, anche a vol er disa ttend ere la te si sopra esposta, in capo all'intermediario difetterebbe la titolarità del diritto sostanziale oggetto della richiesta di controparte….Da ultim o non si p uò non evid enzi are com e anche il ### unale di A sti (sen tenza n. 255/2020) ha considerato legittima la previsione negoziale con cui le parti hanno concordato la ### restituzione dei costi connessi alla dura ta del con tr att o e il trat ten imen to in capo al f inan ziato re dei c osti sostenuti per l'attivazione del finanziamento, riformando totalmente in appello la Sentenza del Giudice di ### di ### con il rigetto delle richieste volte ad ottener e i l rimbor so del le commissi oni up front app licate al finanziamento…..A maggior riprova, pare opportuno citare una recentissima pronuncia del ### di Torino che, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha sancito: "In tema di rimborso degli oneri dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, a seguito degli orientamenti espressi dalla sentenza "###, il Giudice, pronunciandosi su un ricorso cautelare ante causam - ex artt. 37, 140 del ### del ### e 669 bis e segg. c.p.c. - promosso da un'### dei consumatori, ha ritenuto non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l'esercizio di tale azione. Il fumus boni iuris non si ritiene sussistente in ragione del fatto che l'intermediario ha tempestivamente recepito le ### orientative della ### d'### del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla sentenza "###; inoltre , l a pronu ncia della ### opea n on sembra su sce ttibile di effic acia diretta orizzontale, come sostenuto da buona parte della giurisprudenza, e i principi nella stessa espressi non pare possano rivestire efficacia retroattiva. Non si ravvisa il periculum in mora in quanto non sussistono i giusti motivi di urgenza richiesti dalla normativa per proporre l'azione in via cautelare, tenuto anche conto dell'immediato recepimento, da parte dell'intermediario, delle indicazioni promanate dal proprio organismo di vigilanza". 
Per tutto quan to sopr a, in considera zione de lla non appl ica bilità n ei rapporti oriz zontali, della linea interpretativa della UE nell'ambito nazionale, e tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali nel caso di specie rispecchia no i requis it i di ch ia rezza e n itidezz a im posti da lla norma tiv a nazion ale di settore, pare evidente l'erroneità ed illegittimità, anche alla luce delle recenti sentenze del ### di Napoli, del ### di Monza e del ### di Asti, della decisione del collegio ABF di Napoli…..Infine, a conferma di quanto sopra dedotto, si richiamano ulteriori sentenze di merito tra le quali: ### n.2391/2020 ### di Napoli; ### n.128/2021 ### di Appello di L'##### del 29.06.2020; ### n. 1907/2020 ### di #### n. ### Giudice di ### di Roma…...”. 
Tanto premesso, la deducente concludeva per l'accoglimento della domanda, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e d illegittimit à dell a decisione d el #### di Na pol i n. 1 046 4/202 1 del 21.04.2021 e per l'effetto che la ### S.p.A. nulla deve alla ### in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 5243/2016; In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ### S.p.A.; Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza .   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. 
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. 
Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. 
Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ### d'### vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. 
In buo na sosta nza , il legis la tore ha rec epito il principi o esp resso dalla sentenza ### ma n e h a limitato «l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati - per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». ### il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati. 
Nel 202 2, la ### (sent. 263/2022) ha dichiara to l'illegittimi tà costituzio nale dell'art.  11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigila nza d ella ### d'Ita lia », i n q uanto la disposizio ne limitava il d iritto alla riduzione spettante al consumator e i n cas o di estin zione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. 
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista: sia per il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.  ### i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. 
Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. 
In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Pertanto, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codic e de l con sumo definisce vessatorie propr io le clauso le c he, malg ra do buo na fede, d eterminano un significativ o squili brio dei di ri tti e degli obblighi der ivanti da l contratto (art. 3 3 c . 1 d. lgs. 206/2005).  ### equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme ch e s ono parametr ate all'in tera du rata del cont ratto, no nostante la prestazione sia limita ad un ar co di te mpo più ristr etto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiv a della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio. 
Per cui vanno applicati i seguenti principi di diritto: «###. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### In cas o d i assen za de lla norma in te gra tiva o di norma int egrativ a che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».«È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33».  ### luce di quanto esposto si ritiene legittima la decisione del ### di Napoli relativamente alla restituzione dell'importo di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda Le spese di giudizio vanno compensate stante la omessa costituzione della convenuta Che ha P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1 rigetta la domanda e condanna per l'effetto l'attrice alla restituzione della somma di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda in favore della convenuta 2 compensa le spese tra le parti ### deciso in ### il ### 24 Il Giudice di ###

causa n. 2651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Maria

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28368/2025 del 27-10-2025

... provvedere. 3. In conclusione, il ricorso deve essere res pinto nel su o complesso, con spese, liqu idate come da dispositi vo, secondo soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. 4315 del 2020). P.Q.M. ### rigetta il ricor so e cond anna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà 13 atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co ntributo unifi cato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025. Il cons. est. Dott. #### (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 13043-2021 proposto da: ### rap presentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.P.A. in persona del leg ale rappresentante pro temp ore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE D'### di SASSARI, depositata il ### R.G.N. 276/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato #### R.G.N.13043/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 08/10/2025 PU udito l'avvocato #### 1. ### ale di ### in esito a l giudizio di opposizione a decr eto ingi untivo promosso dai Se rvizi ### S.p.A. nei confronti di ### re vocato l'originario decreto, condannò la società datrice di lavoro al pagament o della somma pari ad euro 105.985,50, oltre accessori, a titolo di differenze retributive conseguenti al riconoscimento giudiziale del diritto del lavoratore al superiore inquadramento di quadro a far data dall'aprile 1989, reputando infondata la pretesa del l'opponente di ritenere i maggiori compensi dovuti al ### mbano assorbiti nei tre superminimi riconosciuti dal la società nelle date del 17.5.1983, dell'1.1.1994 e dell'1.5.1998.  ### ibunale, invece, ritenne non dovuta la retrib uzione pretesa dal ### da agosto 2006 a settembre 2007, periodo in cui questi era stato prima sospeso dal servizio di guardia giurata (19.7.2006) e poi licenziato (12.1.2017), provvedimento poi revocato dalla società in data 28 maggio 2007, cui aveva fatto seguito la reintegrazione nel posto di lavoro del ### dall'ottobre di quell'anno.  2. Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte d'### di Cagliari, ### distaccata di ### ri, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'appello proposto dal lavoratore quanto alle retribuzioni pretese per il periodo agosto 2006-settembre 2007 e, in parziale riforma del la pronuncia di primo grado, ha condannato la ### al pag amento della minor somm a di euro 1.702,24 per differenze retributive.  3. La Corte terr itoriale, in estrema sintesi e per quanto 3 ancora rilevi in sede ###ordine all'appello del lavoratore, dopo aver rilevato che, in data ###, la sospensione dal servizio era stata disposta dalla società in quanto "alla data odierna non le è stato rinnovato il decreto di guardia particolare giurata e la foglina del porto d'armi di pistola a tassa ridotta, scaduti rispettivamente il ### e il ###", ha osservato che, dall'es ame della documentazione prodotta, “emerge che il licenziam ento prescinde dall'in tervenuta sentenza di assoluzione e dal la revoca del decreto prefett izio del 29.8.2006 ma dalla circostanza che alla data del 16.1.2007 sono scaduti il decreto di guardia particolare giurata e la foglina del porto d'armi di pistola a tassa ridotta, scaduti rispetti vamente il ### e il ###, che il primo gi udice - con motivazione non contestata - ha ricordato essere entrambi indispensabili per svolgere l'attività di guardi a giu rata particolare e la cui mancanza determina l' impossibilità sopravvenuta della prestazione”; la Corte ha poi sottolineato “l'inapplicabilità dell'insegnamento giurisprudenziale in tema di efficacia retroattiva del licenziamento dichiarato illegittimo”, confermando l'assunto già espresso sul punto dal Tribunale.  4. In merito all'appello incidentale della società, la Corte ha argomentato: “mentre è espressamente indicato come non assorbibile l'incremento del 1994, quello del 1998 è soggetto al prin cipio dell'assorbi mento a seguito del riconoscimento della quali fica superiore con decorrenza dal 1989 attesa l'assenza di qualunque specifico accordo in senso contrario intervenuto successivamente all a sentenza della Corte di ### della ### distaccata di ### (cfr. Cass. civ.  ###/2018), né alcuna deroga è a llegata né dimostra ta nella contrattazione collettiva applicata al rapporto per cui è giudizio”. “Quanto all'incremento riconosciuto nel 1983 - ha 4 proseguito la Corte - è circosta nza incontroversa che all'epoca il ccnl applicato era di verso da quello in vigore all'atto del ricono scimento della qualifica superiore (### istituti vigilanza privata) che ha previsto, in caso di passaggio a quali fiche superiori, il diritto del lavoratore di mantenere l'eventuale maggiore differenza retributiva tra quanto è desti nato a prendere e quanto effettivamente prende, peraltro, destinata ad essere assorbit a, senza possibilità di ultrattività del citato accordo sindacale”.  5. Per la cassazione di tale sentenza, il ### mbano ha proposto ricorso con otto motivi; ha re sistito l'intimata società con controricorso. 
All'esito dell'adunanza ca merale del 22 maggio 2025 la causa è stata rinv iata a nuovo ruolo per la fissa zione in pubblica udienza. 
Le parti hanno comunicato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I moti vi di ricorso possono essere espos ti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente.  1.1. Il prim o motivo denuncia: “### della sentenza per vizio di o messa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull' eccezione del difetto della procura alle liti per il giudizio di appello in capo al difensore dell'appellata odierna intimata. Vizio ex art.  360 n. 4 c.p.c.”.  1.2. Il secondo motivo denuncia: “### del procedimento per aver omesso di dichiarare la contumacia dell'appellato e nullità della sentenza per av er pronunciato sul l'appell o incidentale nonostante la nullit à del la memoria di costituzione per inesistenza dello ius postulandi del difensore. Vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.  1.3. Il terzo motivo denuncia: “### e falsa 5 applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 106 ### per i dipendenti da ### di vigilanza privata 2004-2008 nella parte in cui ha erroneamente aff ermato che <###esa me della predetta documentazione emerge che il licenziamento prescinde dall'in tervenuta sentenza di assoluzione e dalla revoca del decreto prefettizio del 29.8.2006 ma dalla circo stanza che alla data del 16.1.2007 sono scaduti il decreto di guardia parti colare giurata e la foglina del porto d'armi di pistola a tassa ridotta, scaduti rispettivamente il ### e il ###, che il primo giud ice - con motivazione non contestata - ha ricordato essere entrambi indispensabili per svolgere l'attività di guardia giurata partico lare e la cui mancanza determina l'impossib ilità sopravvenuta della prestazione. Dal che ulteriorment e di scende la legittimità del licenziament o ai sensi dell'art. 106 ### appli cato, la legittimità della sua revoca in data ###, l'inapplicabilità dell'insegnamento giurisprudenziale in tema di efficacia retroattiva del li cenzia mento dichi arato illegittimo, l'assenza di malafe de in capo alla società appellata, e, dunque, la legittima esclu sione dei compensi non perce piti durante il periodo di sospensione della prestazione lavorativa del ### >. Vizio ex art. 360 3 c.p.c.”.  1.4. Il q uarto motivo denuncia: “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , costitu ito d alla circostanza storica (dedotta in causa e doc umentalmente provata) che al momento dell'intimazione del licenziamento (16.1.2007) il datore di lavoro era già a conoscenza dal 12.1.2007 del fatto che il lavoratore era rientrato in posse sso della nomina a guardia parti colare giurata e della relativa licenza di porto d'armi. Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.  1.5. Il q uinto motivo denuncia: “### esam e circa un 6 fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza storica - dedotta in causa e documentalmente provata - che i tre superminimi riconosciuti al lavoratore (rispettivamente nel 1983, nel 1994 e nel 1998) mai avevano a ssorbito gli incrementi retributivi intervenuti dalla data dell'assunzione del ### (mag gio 1979), co mpresi quelli da progressioni di carriera e incrementi stipendi ali da contrattazione collettiva. Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.  1.6. Il sesto motivo denuncia: “### tà della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione formulata dal ### circa la sussistenza di comportamento concludente del datore di lavoro, ovvero di uso aziendale, di non assorbimento di tutti i superminimi, eccezione che era stata formulata dal lavoratore per contrastare quella di assorbimento soll evata dal datore di lavoro. Vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.  1.7. Il settim o motivo denunci a: “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza storica - dedotta in causa e documental mente provata - che il riconoscimento del superminimo di data 12.5.1998 era stato effettuato per meriti personali attribuiti al ### Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.  1.8. ### motivo denu ncia: “### e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2077 c.c. nella parte in cui, con riferiment o al superminimo riconosciuto con l'acc ordo aziendale del 1983, la sentenza impugnata ha affermato che il ### di vigilanza privata 1990 vigente al momento del riconoscimento al ### della qualifica superiore di quadro (1989) preve deva che << in caso di passaggio a qualifiche superiori, il diritto del lavoratore di mantenere l'eventuale maggiore differenza retributiva tra quanto è 7 destinato a prendere e quanto e ffettivamente prende, peraltro, destinata ad essere assorbita, senza possibilità di ultrattività del citato accordo sindacale>>. Vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c.”.  2. Il ricorso non può trovare accoglimento.  2.1. Il prim o e il secondo motivo , che possono essere esaminati congiuntamente in quanto lamentano che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull'ecc ezione formulata all'udienza del 23.9.2020 in appello di difetto di ius postulandi del difensore della società appellata, sono da respingere. 
Il man cato esame, da parte del giudice di me rito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pron uncia, configura ndosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di do mande o eccezion i di merito (p er tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; conf. Cass. n. 25154 del 2018; più di recente Cass. n. 26913 del 2024 ), al più potendosi configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, e in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che uti lmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321 del 2016 ). ### giurisprudenza risalente, in particolar e, la sentenza che si assuma avere er roneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 1701 del 2009). 
Inoltre, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualm ente sollevat a o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (tra 8 molte, Cass. n. 7404 del 2014) e, nel la specie, la Corte sarda, avendo esa minato nel merito l'appello ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto che il lamentato difetto di proc ura non sussistesse, altrimenti avrebbe provveduto ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.  (cfr. Cass. n. 29802 del 2019; Cass. n. 29779 del 2024, con la giurisprudenza ivi richiamata), applicabile anche in grado d'appello (Cass. n. 13597 del 2021; Cass. n. 2498 del 2022).  2.2. Il terzo motivo non è accoglibile. 
Esso è inammissibile innanzitutto nella parte in cui denuncia impropriamente la violazione del l'art. 2697 c.c., che può ricorrere, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla d ifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece là dove oggetto di censura s ia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente si duole che la società non avrebbe fornito la prova di aver adempiuto l'obbligo di cui all'art. 106 del contratto collettivo applicabile. 
Il moti vo risulta inammissibi le anche nella parte in cui lamenta che la ### sassar ese av rebbe “omesso di verificare se il datore di la voro avesse forni to la prova di essersi attivato per fa ottenere al ### il rinnovo dei predetti documenti” , trattandosi di questione che ha carattere di novità.  ### giurisprudenza co nsolidata di questa ### qualor a una determinata que stione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta 9 questione in sede ###e di evitare una statuizione di inammissi bilità per nov ità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione del la questione dinanzi al gi udice di merito, ma anche, p er il principio di autosuffici enza del ricorso per cassazione ( Cass. SS.UU. n. ### del 2019), di indicare in quale atto del giudi zio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla ### di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. 
UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. ### del 2019 ; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017): oneri, nella specie, non assolti con la censura in esame. 
Quanto al rilievo secondo cui alla data del licenziamento del 16 gennaio 2016 non era ancora decorso il termine di 180 giorni decorrenti - secondo chi ricor re - “dalla data del provvedimento prefettizio sospensivo del 29.8.2006”, la censura non confut a adeguatamente, né si confronta con l'assunto dei giudici di merito che hanno ritenuto la legittimità della risoluzione del rapporto perché “alla data del 16.1.2007 sono s caduti il decreto di guardia particolare giurata e la foglina del porto d'armi di pistola a tassa ridotta, scaduti rispettivamente il ### 6 e il ### […] entrambi in dispensabili per svolgere l'attività di guardia giurata particolar e e la cui mancanza determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione”.  2.3. Per analoga ragione deve essere re spinto anche il quarto motivo formulato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., atteso che la circostanza che al momento dell'intimazione del licenziamento (16.1.2007) il datore fosse già a conoscenza del fatto che in data ### il prefe tto aveva revocato quello di sospensione della nomina a guardia giurata e del 10 porto d'armi del 29.8.2006 non ha valenza decisiva rispetto alla fondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui all'atto del recesso il ### era privo dei titoli abilitativi in quanto scaduti e non rinnovati, questione quindi diversa ris petto alla vicenda della sospensione e successiva revoca prefettizia determinata dalla pendenza di un procedimento penale. 
Peraltro, sempre in or dine al difetto di decisività della circostanza addotta, è appena il caso di sottolineare che il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento di retribuzioni non co rrisposte e non già l'impugnativa dei provvedimenti datoriali che hanno determinato prima la sospensione e poi il licenziamento del lavoratore, rec esso che non risul ta impugnato giudizialmente dal ### 2.4. I motivi dal quinto all'ottavo possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano, sotto vari profili, la parte del la sentenza impugnata che ha ri tenuto non assorbibile esclusivamente il superminimo del 1994, ma non quelli attribuiti dal datore di lavoro con decorrenza dal 1983 e dal 1998. 
Le doglianze non possono essere condivise.  ### territ oriale ha applicato il principio di diritto, costantemente ribadito, second o cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualm ente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al princip io dell' assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno ch e le parti abbian o co nvenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il man tenimento del superminimo, 11 escludendone l'assorbimento (C ass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. 8498 del 1999). 
Va anche ribadito che l'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata d erogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in term ini, Cass. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020; Cass. 15967 del 2020 ; Cass. n. 1056 1 del 2021), con la conseguenza che quello ne lla specie effettuato dai giudici d'appello, come ogni accertamento di merito, è sottratto al controllo di legittimità. 
In propos ito, poi, avuto rigu ardo al quinto e al settimo motivo, si deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, in particolare non illustrando le ragioni per le quali le circostanze fattuali di cui sarebbe stato omesso l'esame avrebbero condotto, ove delibate, ad un esito diverso della controversia, con una prognosi di cer tezza e non di mera probabilità. 
Peraltro, dal la sentenza impugnata risul ta che la ### territoriale aveva presente sia la deduzione della difesa del ### circa la “natura di comportamento concludente in termini di non assorbibilità alla condotta del datore di lavoro che per lungo tempo non ha applicato il principio dell'assorbimento” (pag.4), sia che dal 1998 era stato riconosciuto al lavorato re un incremento lordo mensile “frutto del l'impegno da Lei dimostrato nello svolgere i compiti affidati” (pag. 6), di modo che di omesso esame di detti fatti non è dato parlare, avendo la ### del merito evidentemente ritenuto che gl i stessi, all a stregua del complessivo compendio istrut torio, non fossero idonei ad 12 impedire l'operatività del principio g enerale dell'assorbimento. 
Da qu anto precede deriva anche l'infondatezza del ses to motivo, atteso che i giudici d'appello, senza che possa dirsi violato l' art. 112 c.p.c., hanno respi nto, q uanto meno implicitamente, ogni eccezione del ### circa il mancato assorbimento dei superminimi nel corso degli anni. 
Ne consegue, altresì, che non è accoglibile neanche l'ultimo motivo di ricorso che si fonda sull' esistenza di un uso aziendale più favorevole al lavoratore che, in vece, non risulta accertato dalla sentenza gravata, per cui la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto si basa, in realtà, su una diverso accertamento di merito cui questa S.C. non può provvedere.  3. In conclusione, il ricorso deve essere res pinto nel su o complesso, con spese, liqu idate come da dispositi vo, secondo soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU.  4315 del 2020).  P.Q.M.  ### rigetta il ricor so e cond anna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà 13 atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co ntributo unifi cato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.   Il cons. est. 
Dott. #### 

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Amendola Fabrizio

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 25-02-2025

... p rocura speciale allegata al ricorso, dall'### P. Pinto, presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via della ### n. 32. - ricorrente - contro ### - intimato - avverso l'ordinanza, n. cron. 19648/2023, della CORTE DI CASSAZIONE pubblicata il giorno 11/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2024 dal ### dott. #### 1. Con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1584, la Corte d'appello di ### respinse il reclamo avverso la pronuncia del tribunale di quella stessa città che, contestualm ente, aveva dichiarato l'inammissibilità d ella proposta di concordato preventiv o presentata da ### ro ed il fallimento di quest'ultima. Osser vò quella corte che: i) l'insolv enza era desumibile, anzitutto, dall'inadempimento del contratto di mutuo stipulato nel 2011, del quale erano state pagate solo 13 rate, e di altre obbligazioni di rilevante ammontare, nonché dal mancato rinvenimento di acquirenti degli immobili della debitrice e dai dati di bilancio; ii) secondo l'attestatore, la proposta concordataria, con le irrealistiche previsioni di continuazione della prospettata attività, non consentivano il superamento del dissesto. 2. Il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 993/2024 r.g. proposto da: ### quale titolare dell' omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, giusta p rocura speciale allegata al ricorso, dall'### P. Pinto, presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via della ### n. 32.  - ricorrente - contro ### - intimato - avverso l'ordinanza, n. cron. 19648/2023, della CORTE DI CASSAZIONE pubblicata il giorno 11/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2024 dal ### dott. #### 1. Con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1584, la Corte d'appello di ### respinse il reclamo avverso la pronuncia del tribunale di quella stessa città che, contestualm ente, aveva dichiarato l'inammissibilità d ella proposta di concordato preventiv o presentata da ### ro ed il fallimento di quest'ultima. Osser vò quella corte che: i) l'insolv enza era desumibile, anzitutto, dall'inadempimento del contratto di mutuo stipulato nel 2011, del quale erano state pagate solo 13 rate, e di altre obbligazioni di rilevante ammontare, nonché dal mancato rinvenimento di acquirenti degli immobili della debitrice e dai dati di bilancio; ii) secondo l'attestatore, la proposta concordataria, con le irrealistiche previsioni di continuazione della prospettata attività, non consentivano il superamento del dissesto.  2. Il ricorso per Cassazione proposto dalla ### contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza dell'11 luglio 2023, n. 19648, pronunciata nel contraddittorio con il ### 2.1. In quella sede, descritti il contenuto delle formulate censure ed i principi giurisprudenziali riguardanti il contenuto del sindacato permesso al tribunale sulla proposta concordata ria ed i limiti in cui nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, si è oss ervato, tra l'altro, che: i) « La ricorrent e contesta la decisione sull'irrilevanza del mancato rispetto del termine di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, in considerazione dell'ingente debito per il mutuo contratto nel 2011 e del mancato reperimento di acquirenti degli immobili della debitrice. Invero, la Corte d'appello ha escluso la fattibilità della proposta con argomentazioni non censurabili nel merito. Va anzitutto rilevato che è priva di autosufficienza la doglianza relativa all'accordo con il creditore ### s.p.a. sulla dilazione del pagamento in rate per 25 anni, in quanto non trascritto nel ricorso, non consentendo tale irregolarità processuale l'esame della questione» (cfr. pag . 4 della menzionata ordinanz a); ii) « Nel caso concreto, il ### le ha fatt o corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando che: ogni questione sulla liceità del superam ento del termine previsto dall'art. 186-bis, comma 2, l.f., in ordine al consenso espresso dalla 3 creditrice privilegiata alla dilazione della debitoria in trecento rate è superata dal rilievo per il quale tale obbligazione fu stipulata nel 2011 e all'attualità risultavano pagate sole tredici rate; era da ritenere irrealistica la prospettiva secondo la quale la prosecuzione dell'attività d'impresa avrebbe consentito di superare il dissesto» (cfr. pag. 5 della medesima ordinanza); iii) «Il terzo motivo è parimenti ina mmissibile poiché le varie doglianze d eclinate attengono al merito d ella causa in ordine all'accertament o dello stato d'insolvenza, che il ### ha desunto dall'inadem pimento di varie obbligazioni» (cfr. l'appena citata pagina 5).  3. Contro questa decisione ### ha promosso ricorso ex artt.  391-bis e 395, n. 4, cod. proc., formulando due motivi, il primo dei quali articolato in un duplice profilo, e depositando anche memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. ### è rimasto solo intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Allo scrutinio dei formulati motivi, giova premettere che costituisce principio consolidato, nella giur isprudenza di legittimità , che il co mbinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza o dell'ordinanza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o pr ocessuale, e l'errore di giudiz io o di va lutazione; l'errore di fatto revocatorio consiste, difatti, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad af fermare o supporr e l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e d ai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 5906 del 2020; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 735 del 2023).  1.1. In altri termini, come ripetutamente ribadito da questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20013 del 2024; Cass. 3544 del 2022; Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 4344 del 2020; Cass. 16138 del 2019; Cass. n. 27570 del 2018; Cass. n. 442 del 2018), l'istanza 4 di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile ex art.  391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 395, n. 4, cod. proc civ., e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.  ### in questi one pr esuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione, l'altra dagli atti e documenti processuali (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3544 del 2022; Cass., SU., n. 10854 del 2021; Cass., SU, n. 10249 del 2021; Cass., SU, n. ### del 2019), sempreché la realtà desumibile dalla decisione stessa sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., e plurimis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 13915 del 2005; Cass. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass., SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 4413 del 2016; Cass. n. 16138 del 2019). Il vizio revocatorio, invece, non ricorre ove la statuizione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essend o esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalle più recenti Cass. n. 16138 del 2019 e Cass. n. 3544 del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 4367 del 2021, che ha escluso la percorribilità della revocazione ove non si tratti di errore percettivo sull'identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi). Un siffatto errore, poi, deve: i) essere essenziale e decisivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20013 del 2024; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 11200 del 2018; Cass. n. 25 871 del 201 7; Cass. 24334 del 2014 ), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16138 5 del 201 9; Cass. n. 14656 d el 2017); ii) r ivestire i caratteri dell'a ssoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio (cfr. Cass., SU, n. 20013 del 2024), senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a part icolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.  2. ### q uanto precede, i f ormulati motivi di ricorso assum ono, rispettivamente, in sintesi, che: I) «### della Corte di cassazione deve essere revocata ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c., 395 numero 4), c.p.c., in relazione a: a) motivi 2 e 3 del ricorso per cassazione, relativi allo stato di insolvenza basato su rate di mutuo erroneamente individuate; b) travisamento e omesso esame del terzo motivo del ricorso per cassazione». Viene lamentato il seguente errore revocatorio: «l'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente è stato effettuato - in maniera assorbente - dalla considerazione e valutazione che la ### o avesse contratto il m utuo nel 2011; pagato solo 13 rate a decorrere dal 2011; e che pertanto ogni discorso di superare il dissesto era “irrealistico”. In realtà, il mutuo è stato contratto con ### nel 2011, la ### s.p.a. è subentrata per surroga nel luglio 2016: la ricorrente ha pagato 68 rate, ossia tutte le rate dovute ad ### e ### sino ad agosto 2017, di cui 55 rate a ### e 13 rate alla subentrata ### s.p.a.». Se ne p rospetta la decisività perché « sia la Cor te di Appello, sia la Corte di Cassazione, fondano la sussistenza di una crisi e di uno stato di insolvenza sulle rate di mutuo non pagate (o meglio sulle sole 13 rate di mutuo pagate dal 2011...); non vi erano infatti altre obbligazioni inadempiute tali da causare lo sta to di insolvenz a e da condurre alla dichiarazion e di fallimento». Si deduce, inoltre, che l'ordinanza oggi impugnata «effettua una mescolanza tra il secondo ed il terzo motivo del ricorso in Cassazione, per una svista, che ha creato confusione portando alla mancata valutazione di una parte del secondo motivo ###, mentr e alla fine riconduce l'insolvenza ad asserit i inadempimenti, inducendo la stessa Corte a non esaminare la documentazione integrativa citata»; 6 II) «### della Corte di cassazione deve essere revocata ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c., 395 numero 4), c.p.c.: travisamento di risultanze processuali e omesso esame d i parte d el secondo motivo di ricorso per cassazione (relazione integr ativa del dott. Lu cchetti del 10.04.2018, integrazione al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale del 10.04.2018, accordo ###». Si assume, in sostanza, che, nell'esame del secondo e del terzo motivo del suo ricorso, «la Corte di Cassazione incorre nel tra visamento delle r isultanze p rocessuali dovuto a mera svista, che induce la Corte a ritenere inesistent i circos tanze pacificamente esistenti: infatti, la Corte ritiene inesistenti sia la rela zione integrativa al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, datato 10 aprile 2 018 , sia la integ razione della r elazione del professionista ex art. 161, comma 3 L.F, che aveva espresso parere favorevole, documenti di cui occ orreva tener conto nella decisione. La decisione è pertanto frutto di un errore di fatto che dà luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali; sulla base di tale errore, la Corte sostiene illegittimamente la decisione assunta in violazione di un parametro di fonte legislativa».  2.1. La prima di tali doglianze è inammissibile nel suo complesso.  3.1. Essa infatti, inv este le determina zioni utilizzate dall'ordinanz a impugnata (di cui si è già esaustivamente dato conto nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamato) per dichiarare inammissibili i motivi secondo e terz o de l ricorso spiegato da lla ### contro la sentenza della Corte di appello di ### n. 1584 del 2019.  3.2. Invero, rileva i l Collegio che la censura in esame, per come concretamente argomentata nel duplice profilo che la compone, cerca di contestare un ### errore di giudizio, e non percettivo, atteso che ciò di cui si duole l'odierna ricorrente, lungi dall'essere una “svista” obbiettivamente ed immediatamente rilevabile in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte (il non essersi “accorta” che, alla stregua della documentazione invocata nell'odierno motivo, non sarebbe stata configurabile - come pretenderebbe la ### - una situazione d i sua insolvenza concretament e idonea a legit timarne la 7 dichiarazione di fallimento), si risolve, invece, nella contestazione afferente proprio la ritenuta sussistenza del suo stato di insolvenza, affermata dalla corte di appello con valutazione che, in quanto fondata su accertamenti di natura chiaramente fattuali, come tali non sindacabili in sede ###p er vizio mo tivazionale, ove concretamente possibile il ricorso al vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti imposti dall'interpretazione dello stesso fornita dalla pr essoché costante giurisprudenza di legittimità seguita a Cass., SU, n. 80 53 del 2014), ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso da lei spiegato contro la sentenza della Corte di appello di ### n. 1584 del 2019, ossia in una pretesa valutazione di un asserito errore di diritto e non di fatto.  3.2.1. Occorre ricordare, allora, che, come si è già detto in precedenza, in tem a di revocazione d elle decisioni della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone, non un qualsiasi errore di fatto, ma un errore d i fatto (riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità. Cfr. Cass., SU, n. 20013 del 2024) che si risolva in un'erronea percezione dei fatt i di causa, non ricorrendo, dunque, vizio rev ocatorio, quando la decisione d ella Corte sia con seguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non della relativa inesatta percezione (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 13181 del 2013; n. 22171 del 2010; Cass. n. 16447 del 2009; Cass. n. 26022 del 2008. In senso s ostanzialmente conforme, si vedano anche le p iù recenti Cass. 20635 del 2017, Cass. n. 16138 del 2019, Cass. n. 3544 del 2022, Cass. 735 del 2023 e Cass., SU, n. 20013 del 2024).  3.2.2. A ciò va soltanto aggiunto che, della pretesa decisività di questo lamentato ed asserito errore, la ricorrente nemmeno fornisce un'adeguata spiegazione, posto che: i) come è noto, per la configurabilità dello stato di insolvenza richiesto al fine della dichiarazione di fallimento è sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15869 del 2022; Cass. n. 8 25915 del 2021; Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018; Cass. ### del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. 9856 del 2006); ii) la “decisività” riguarda, di per sé, il nesso di causalità tra il fatto non esaminato e la decisione: esso deve, cioè, apparire tale che, se preso in con siderazione, avrebbe portato con certezza il giudice ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il f atto non esaminato avrebb e reso solta nto possibile o pro babile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 201 3; la prognosi in termini d i “certezza” d ella decisione div ersa è richiesta, ad esempi o, da Cass., SU, n. 3670 del 2015); iii) i fatt i e/o i documenti di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata indicazione o l'omesso esame, lungi da ll'essere, di per sé, “decisivi”, nei sensi in prece denza ricordati, al più potrebb ero rappr esentare ele menti indiziari da p orre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni circa l'insolvenza della ### magari diverse da quelle esposte dalla corte capitolina (ritenuto non sinda cabile da questa Corte con l'ord inanza oggi impugnata), così procedendosi, però, a valuta zioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.  3.2.3. In definitiva, quindi, nel caso di specie, la censura oggi complessivamente veicolata dalla ricorrente non denu ncia una svista obiettivamente ed immediatamente percepib ile, co mmessa dalla Corte regolatrice, bensì contesta la v alutazione d i complessiva inammissibilità effettuata da quest'ultima circa il terzo (e p arte del secondo) motivo del precedente ricorso della prima, che, semmai (ed in via di mera ipotesi), potrebbe integrare un errore di giudizio (non altrimenti emendabile nel vigente sistema delle impugnazioni, ove riferito ad una decisione della Corte di cassazione, per superiore volontà della ### affinché ne lites fiant paene perennes, et vita hominum modum excedant) e non un errore d i fatto revocatorio, tendendosi, in ultima istanza, a sollecitare un rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione.  4. Considerazioni affatto analoghe valgono pure per il secondo motivo dell'odierno ricorso, da ritenersi parimenti inamm issibile perché 9 sostanzialmente volto, in realtà, a cen surare le determina zioni p oste dall'impugnata ordinanza di questa Corte a fondamento della declaratoria di inammissibilità della doglianza (secondo motivo) con cui la ### aveva lamentato la mancata ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale per la non fattibilità del corrispondente piano sancita dalla Corte di appello di ### con la sentenza n. 1584/2019.  4.1. Pure in questo caso, invero, la doglianza, per come concretamente argomentata, si risolve nella contestazione afferente p roprio la ritenuta inammissibilità, per non fattibilità del suo piano, della istanza della ### di ammissione alla suddetta procedura concordataria che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del corr ispondente motiv o di ricorso da lei spiegato contro l'appena menzionata sentenza della corte capitolina, ossia in una pretesa valutazione di un asserito errore di diritto e non di fatto.  4.2. Mette conto ribadire, comunque, che l'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte d i cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla decisione e l'alt ra dagli atti e d ocumenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod.  proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio r evocat orio tutte le volte che - come concretamente accaduto nella specie - la pronu nzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come ragione di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio ( Cass., SU, n. ### del 2019; Cass., SU, n. 20013 del 2024).  5. In conclusione, d unque, il ricorso di ## ria ### deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il ### rimasto solo intimato, 10 altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.  n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso di ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso a rticolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Mercolino Guido, Campese Eduardo

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1473/2025 del 17-10-2025

... con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”; per l'appellato “### la Corte di Appello rigettare l'appello avversario poiché infondato; con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 840 del 24 febbraio 2022 il Tribunale di ### rigettò le domande proposte da ### volte ad accertare la responsabilità professionale dell'avv. ### nell'espletamento del mandato professionale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 263/2007 emessa dal Tribunale di #### di ### definito con la sentenza di questa Corte nr. 1682 del 16 novembre 2015. 2.Avverso tale sentenza, ha proposto appello il ### con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022, sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: ### violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c.; contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 co. ii c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; difetto e/o insufficienza della motivazione - irragionevolezza -; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; travisamento delle prove; ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - ### riunita in camera di consiglio e composta da: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 657 del ### degli ### dell'anno 2022, promossa DA ### (C.F. ###), nato a ### il ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ##### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ####: responsabilità professionale ### per l'appellante: “### la Corte di Appello, - annullare, riformare o comunque dichiarare inefficace la sentenza impugnata nei capi espressamente indicati e per i motivi sopra spiegati, accogliendo le domande formulate da parte appellante nel giudizio di primo grado;- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”; per l'appellato “### la Corte di Appello rigettare l'appello avversario poiché infondato; con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 840 del 24 febbraio 2022 il Tribunale di ### rigettò le domande proposte da ### volte ad accertare la responsabilità professionale dell'avv. ### nell'espletamento del mandato professionale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 263/2007 emessa dal Tribunale di #### di ### definito con la sentenza di questa Corte nr. 1682 del 16 novembre 2015.  2.Avverso tale sentenza, ha proposto appello il ### con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022, sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: ### violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c.; contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 co. ii c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; difetto e/o insufficienza della motivazione - irragionevolezza -; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; travisamento delle prove; ### erronea valutazione del doppio giudizio prognostico, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 3. Si è costituito, con comparsa depositata il 24 giugno 2022, ### che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.  4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 13 giugno 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.  5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, l'appellante si duole che l' avvocato ### non aveva provato né chiesto di provare alcuna circostanza da cui desumere che la nullità della notificazione gli aveva impedito di venire a conoscenza del giudizio del primo grado.  #### - prosegue l'appellante - avrebbe dovuto sostenere, potendolo provare, che la suddetta notifica non era semplicemente nulla, ma addirittura inesistente, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova in capo alla controparte. 
Evidenzia, ancora, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva sostenuto che egli (oltre al ###, fosse presente alle operazioni di consulenza di CTU esperite nel giudizio ### e ### e ### circostanza non vera e nemmeno provata. 
Sostiene, ancora, che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, o “del più probabile che non”, la condotta omissiva/negligente dell'Avv. ### gli aveva causato il grave danno subito.  6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale - nell'escludere la responsabilità del professionista convenuto - non aveva effettuato alcun giudizio prognostico autonomo rispetto a quello già effettuato dalla Corte di Appello nella sentenza 1682/2015, ma si era limitato a riportare il giudizio espresso da quel Collegio senza effettuare alcun accertamento di fatto, senza alcuna valutazione degli elementi probatori dell'odierno giudizio. 
Qualora il giudice, infatti, avesse valutato le prove prodotte da parte attrice/appellante, avrebbe dovuto concludere che, nel giudizio patrocinato dall'Avv.  ### quest'ultimo avrebbe potuto/dovuto provare e/o chiesto di provare che la notifica del più volte richiamato atto di citazione era del tutto inesistente e che la parte che gli aveva fatto causa (### non aveva provato e/o chiesto di provare, come era suo onere ex art. 1176 co. II c.c., che egli fosse eventualmente presente alle richiamate operazioni di ### 8. I motivi - che, per la stretta attinenza, possono essere affrontati congiuntamente - sono nel complesso infondati. 
Va premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. 
Sulla base di questi principi, com'è noto, l'inadempimento dell'avvocato rispetto all'obbligazione professionale assunta col cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, comma 2, del codice civile, ove si afferma che nell'esercizio dell'attività professionale “la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata”. 
La Corte suprema ha più volte affermato, a questo proposito, che “la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” ( sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618) nel qual caso, evidentemente, trova applicazione il disposto dell'art. 2236 del codice civile. 
Ciò dunque premesso “incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno” (### 3, Sentenza n. 9238 del 2007). 
In particolare, poi, in ordine al primo elemento, “per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente”. 
Avuto sempre riguardo alla negligenza del professionista, va, inoltre, ricordato il principio secondo cui “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizione di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 11612/1990). In applicazione di tale principio è stato ritenuto, quindi, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata” (### 2, Sentenza n. 16846 del 2005). 
In ordine poi al terzo elemento - cioè al nesso di causalità tra la negligenza ed il danno - va messo in luce che, ad un indirizzo più datato, secondo cui “l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente” (Cass. 4044 del 1994, 1286 del 1998, 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6537 e 6967 del 2006), si è affiancato un altro che, per comodità, potrebbe essere definito “probabilistico”, secondo cui “Al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può - pertanto - sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (### 3, Sentenza n. 9238 del 2007; di recente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25112 del 24/10/2017). 
Ancor più di recente, però, la Suprema Corte risulta essere ritornata all'indirizzo anteriore, aderendo quindi al criterio della “certezza” e ribadendo come l'affermazione della responsabilità dell'avvocato “implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (Sentenza 16 ottobre 2008 25266 che richiama espressamente un' importante decisione che tanta eco ebbe tra gli interpreti: Cass. 28 aprile 1994, n. 4044; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023) Ed ancora, sempre in questa linea, la Corte di legittimità ha sostenuto che “la responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto” (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2018).   Deve, allora, essere messo in luce che - al di là della certezza o della probabilità - sul cliente grava l'onere di allegazione e di prova che l'attività diligente del professionista (che si assume omessa) avrebbe comunque condotto ad un risultato diverso, comunque vantaggioso per il cliente: in mancanza, invece, mancherebbe il nesso di causalità tra l'attività, ancorchè negligente, del professionista ed il danno poi sofferto dal cliente. 
La responsabilità dell'avvocato, altrimenti, si tradurrebbe in una mera responsabilità di pura omissione, ciò che non può essere sostenuto anche in linea con quanto sostenuto in tema della affine responsabilità del medico il quale è chiamato a rispondere solo quando in assenza della sua condotta imprudente, negligente o imperita si sarebbe ottenuto un risultato migliore per il paziente (cfr. Cass. 4 marzo 2004, n° 4400).
Alla luce di questi criteri deve escludersi che la condotta professionale dell'avvocato ### abbia causato il danno lamentato dal ### Quest'ultimo, in sostanza, convenuto in giudizio condannatorio da parte di ### (che invocava la responsabilità dell'appellante e di altri funzionari del Comune di ### per avergli commesso lavori senza contratto), pur rimasto contumace in primo grado, imputa al professionista (incaricato del relativo giudizio di impugnazione) di non avere provato che egli non aveva avuto conoscenza del primo grado di giudizio per nullità della citazione e di non avere conseguentemente potuto eccepire la prescrizione che lo avrebbe, a suo dire, messo al riparo dalla condanna. 
Questo - in estrema sintesi - l'addebito, si rileva, anzitutto, che, sulla base degli elementi forniti, la notifica della citazione introduttiva del primo grado - della causa instaurata da ### nei confronti, tra gli altri, dell'appellante - non era inesistente ma, al più, nulla. 
Essa venne effettuata, infatti, presso la sede del Comune di ### luogo in cui si trovava pacificamente l'”ufficio” del ### ex art. 139 comma 3 c.p.c.. 
Tanto risulta dall'avviso di ricevimento della relativa notificazione, in data 24 dicembre 2001, sottoscritto da “### Vincenza” che ritirò in ufficio il plico non recapitato, un mero errore materiale deve intendersi l'indicazione della via in cui si trova la sede ###luogo di via ###, non potendo seriamente ritenersi che, in un piccolo centro (quale è ###, l'agente postale si sia recato in un edificio scolastico invece che presso la sede del Comune. 
Alla stessa stregua, l'appellato ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento, in data 15 settembre 2003, dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del ### presso la sede del Comune di ### sottoscritto da “### Lorenza”, qualificatasi come impiegata, con lo stesso errore materiale nell'indicazione della via in cui si trova la sede ###luogo di via ###. 
Ed è vero - come sostiene l'appellato - che il ### a fronte della allegazioni del ### contenute nella comparsa di risposta, non contestò che le due persone indicate (### e ### fossero impiegate del Comune di ### ( verbale della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e memoria ex art. 183 comma sei n.1 c.p.c.) Ove, quindi, voglia ipotizzarsi un qualche vizio della notifica della citazione introduttiva del primo grado, non era certo l'inesistenza ma - al più - la nullità con la conseguenza che “se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto” (Cass. Sez. 3, Sentenza 18243 del 03/07/2008; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009). 
Ne deriva, quindi, che “Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019) Ed ancora oggi il ### - che imputa al professionista di non avere provato che egli non aveva avuto conoscenza del primo grado di giudizio - non ha offerto alla Corte elementi per dimostrare questa circostanza. 
Anche se non è, in effetti, dimostrato l'assunto - contenuto nella sentenza gravata - circa il fatto che l'appellante avesse partecipato alle operazioni peritali, svolte nel primo grado di giudizio, rimane il dato, dimostrato, che abba ricevuto la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, con conseguente dimostrazione della conoscenza effettiva del giudizio. 
Va adesso sottolineato che, se è vero che, nel corso del primo grado, nella memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. il ### contestò di avere ricevuto atti interruttivi della prescrizione, l'avv. ### ha prodotto anche un atto interruttivo di prescrizione, notificato all'appellante il 12 aprile 2021, derivandone che la relativa difesa non ha spiegato - né pervero dimostrato - in che termini l'eccezione di prescrizione sarebbe stata validamente eccepita posto che i fatti costitutivi della pretesa del ### risalirebbero al 1989 - 1991, a fonte di un atto interruttivo astrattamente idoneo a tale scopo. 
In conclusione non vi sono elementi per sostenere validamente che l'appellante non fosse venuto a conoscenza della citazione introduttiva, essendovi - al contrario - elementi da cui presumere il contrario e, ancora, per affermare che, ove il ### avesse potuto ottenere di essere rimesso in termini, avrebbe potuto efficacemente eccepire la prescrizione. 
Non è, poi, ozioso rilevare che non è - allo stato - nemmeno dimostrato il danno che sarebbe derivato all'appellante dalla condotta, asseritamente negligente, dell'avvocato ### Infatti, al di là del dato - indubbio - per cui il ### è stato condannato in solido con il ### a pagare al ### l'importo di euro 223.773,55, oltre interessi, non vi è prova che il pagamento sia - ed in che termini - avvenuto, avendo di contro l'appellato dimostrato che la procedura di espropriazione immobiliare, notificata dai ### si sarebbe estinta. 
In definitiva, brevemente ricordato quanto già illustrato in premessa sull'onere probatorio gravante sull'appellante (che si assume danneggiato), mancano gli elementi per ritenere che dalla condotta professionale dell'avvocato ### siano derivati pregiudizi al ### Quantunque appaia, a questo punto, superfluo, va pure aggiunto che l'appellante non potrebbe nemmeno invocare, quale elemento per affermare la negligenza del professionista, la circostanza per cui l'avvocato ### avrebbe omesso di notificare la notifica dell'appello incidentale ai contumaci, così non ottemperando alla prescrizione impartitagli dalla Corte. 
Ed invero la decisione adottata sul punto dalla Corte di Appello di ### nella sentenza nr. 1682 del 2015, al punto 14, contrasta con il consolidato orientamento per cui “l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2246 del 22/01/2024; ### 2 - , Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018).
Anche sotto questo, ulteriore, profilo manca la prova che una diversa condotta del professionista avrebbe condotto ad un risultato diverso.  9. In definitiva, esclusa la fondatezza dell'azione risarcitoria avanzata da parte dell' appellante, la sentenza gravata va interamente confermata con statuizione, secondo il principio della soccombenza, delle spese del grado.  P.Q.M.  La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza del Tribunale di ### n. 840 del 24 febbraio 2022, appellata da ### con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 228. 
Così deciso, nella camera di consiglio della ### della Corte di Appello di ### il 10 ottobre 2025.  ### estensore

causa n. 657/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pinto Alfonso, Lupo Giuseppe Gerardo

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1557/2025 del 16-05-2025

... rct/o enti pubblici attività del contraente” si legge che: “La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei ### che istituzionalmente competono all'### comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a #### od altri ### che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale. (…) ### comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata”. Inoltre nella descrizione omnicomprensiva del rischio contenuta all'art. 3.1.A.4 “altri rischi compresi” era previsto che “La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'### …10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: … promozionale, sportiva, artistica, culturale, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5796/2020 R.G., TRA #### e difesa dagli avv.ti ### e ### procuratori domiciliatari; - attrice - ###, ### e difeso dall'avv. ### procuratore domiciliatario; - convenuto - NONCHE' CONTRO ### S.P.A., ### e difesa dall'avv. ### procuratore domiciliatario; - terza chiamata - ### atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere ex artt. 2051 - 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro avvenuto il ### alle ore 7.00 allorquando, in qualità di assessore del Comune di ### giungeva ad ### in occasione della visita del ### alla tomba di don ### e “…scesa dall'autovettura la sig.ra ### si incamminava in direzione del piazzale ove si sarebbe svolta la cerimonia unitamente agli altri occupanti l'autovettura, allorquando, giunta al limite della predetta area sterrata, nel portarsi su via ###, incappava in un marcato dislivello del terreno, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente”. 
Con comparsa depositata in data ### si è costituito in giudizio l'ente convenuto chiedendo preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice giusta polizza n. ### e nel merito contestando gli addebiti della invocata responsabilità. 
Autorizzata la chiamata, con comparsa depositata in data ### si è costituita in giudizio ### s.p.a. contestando in fatto e in diritto la domanda attorea ed eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 01.03.2023 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto all'udienza del 06.06.2023 e del 21.11.2023. 
Successivamente, con coeva ordinanza ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott.ssa ### alla quale ha conferito l'incarico di stimare i postumi residuati all'attrice nel sinistro per cui è causa. 
All'esito del deposito dell'elaborato e fatte precisare le conclusioni alle parti all'udienza del 21.05.2024, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento. 
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. 
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. 
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data ###, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. 
II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle ### di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". 
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le ### hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss.  della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". 
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). 
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle ### mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”. 
Venendo al caso di specie, valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo dell'attrice al dislivello ritratto nelle foto allegate dalle parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dal Comune. 
Ebbene, in sede istruttoria i testimoni escussi hanno confermato la dinamica fornita dall'attrice. 
In particolare, il teste ### ha narrato sia dell'accadimento storico (“all'epoca dei fatti ero consigliere o meglio Presidente del consiglio ### di ### mentre ### ricopriva la carica di assessore. In detta qualità ci siamo recati il ### unitamente ad altri componenti dell'amministrazione di ### in ### in occasione della visita del ### Eravamo tutti a bordo di un pulmino messo a disposizione della ###. Scesi dal pulmino abbiamo seguito la segnaletica per indirizzarci verso l'area destinata alla visita del ### Preciso che l'autista ha parcheggiato in un'area predisposta a parcheggio, indicatoci dalla vigilanza. ### era un terreno improvvisato a parcheggio, su terra battuta e priva di segnaletica orizzontale”), che della presenza del dislivello: “Nel camminare a piedi, tra l'area a parcheggio ed il marciapiede c'era un dislivello coperto da manto d'erba alto almeno 10 cm., la ### a causa di detto dislivello, ha messo il piede a vuoto, è finita rovinosamente a terra. Preciso che la zona destinata a parcheggio era interamente ricoperta di erba, ma ove erano parcheggiati i mezzi l'erba era rasa al suolo. In prossimità del piano stradale l'erba era alta almeno 10 cm. ed il piano stradale era sottoposto rispetto al livello della zona destinata a parcheggio”. 
Tale dinamica è stata altresì riscontrata dalla teste ### la quale ha precisato il luogo del sinistro e l'insidia in cui ebbe ad incappare la ### “…ricordo che il pulmino veniva parcheggiato in un'area sterrata adibita a parcheggio per l'occasione. Scesi dal pulmino ci siamo diretti verso l'area della manifestazione e giunti ai limiti tra l'area a parcheggio e la strada pubblica, la signora ### che ci precedeva di qualche passo, ebbe a cadere rovinosamente a terra. ### ebbe a cadere in prossimità del confine tra il piano stradale e l'area destinata al parcheggio, a causa di un dislivello coperto da manto erboso abbastanza alto, ma non ricordo se il piano stradale fosse più alto o più basso della rimanente zona”. 
Anche il teste ### ha non solo confermato quanto già dichiarato sui luoghi teatro del sinistro (“confermo che l'area adibita a parcheggio in occasione della visita del ### ad ### era priva di asfalto e era in battuto di terra mista ad erba selvatica…”), riconoscendo gli stessi per come raffigurati nelle foto in atti (“### che il lato prospicente ### dell'area adibita a parcheggio era coperto da manto erboso per come raffigurato nella foto che V. signoria mi esibisce in visione ed inserita nel fascicolo dell'attrice”), ma ha anche confermato l'accaduto (“ricordo la presenza di personale del Comune e dell'organizzazione che ci indicò l'area su cui andare a parcheggiare. Una volta scesi dall'autovettura mentre ci stavamo indirizzando verso l'area destinata alla visita papale, l'#### ebbe a cadere a causa, verosimilmente, di una buca coperta dall'erba. Io mi trovavo accanto alla ### e la vidi cadere. Non ricordo se la caduta ebbe a verificarsi a cavallo tra il manto erboso e il manto stradale”), e le lesioni dalla stessa lamentate: “ricordo che la ### a causa della caduta lamentava dolore al braccio. 
Ciò nonostante, assistevamo tutti insieme alla visita del papa fino alla sua conclusione”. 
In senso conforme anche le dichiarazioni rese dalla teste ### “ero presente, quale coniuge del ### di ### alla visita papale in ### essendomi unita alla delegazione del Comune di ### Riconosco l'area riprodotta nella documentazione fotografica come quella sulla quale ebbe a parcheggiare il pulmino del Comune di ### Ricordo che seguivo a breve distanza la ### quando quest'ultima ebbe a cadere a causa di un dislivello coperto da erba, accidentalmente essendo inciampata in non so cosa, avendo i tacchi”. 
Pertanto, essendo pacifico che l'area in cui ebbe a verificarsi il sinistro era stata acquisita a titolo di comodato per l'occasione dal Comune di ### il quale ne aveva assunto la custodia al fine di adibirla a parcheggio degli autoveicoli che trasportavano le delegazioni comunali invitate a partecipare all'evento, come quella di ### di cui la ### era assessore all'epoca, e tenuto conto delle caratteristiche particolarmente insidiose dell'asperità riferite dai testi in cui l'attrice ebbe ad incappare e verificabili dalle foto prodotte - di piccole dimensioni e consistente profondità, aggravata dalla presenza di erba alta almeno 10 cm che la copriva -, deve escludersi qualsiasi addebito di negligenza da muoversi all'attrice, non essendo predicabile né l'agevole visibilità né l'evitabilità dell'insidia, essendo tale percorso l'unico indicato dal personale ivi addetto per raggiungere via Impastato e recarsi presso l'area deputata alla manifestazione religiosa. 
Né alcuna prova di eventuale fortuito nel senso inteso dalla suindicata Cassazione è stata allegata dall'evento evocato.
Sussiste in definitiva la responsabilità dedotta a carico del Comune di ### Venendo alla quantificazione del danno accusato dall'attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, integralmente condivisa anche perché rimasta immune da censure, la dott.ssa ### ha stimato i postumi residuati ### nel sinistro nel 7% di invalidità permanente, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale della durata di gg. 10, ad altro di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di gg. 30, di successivi gg. 15 al 50% e altri 15 al 25%. 
Pertanto, applicate le ### per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'### per la ### del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 - che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a ### 46enne all'epoca del sinistro, la somma complessiva di € 19.203,25 a titolo di danno non patrimoniale (di cui € 5.031,25 per IT, il resto per IP), non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle. 
Né può invocarsi l'applicazione analogica delle tabelle di cui all'art. 139 D.Lgs 209/2005, esclusa da Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25922: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma”, né versandosi nel caso di specie in ipotesi di responsabilità sanitaria. 
La somma di cui innanzi, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino all'aprile del 2018 e dalla pronuncia al saldo. 
Ad essa va aggiunta a titolo di danno patrimoniale quella di complessivi € 116,80 a titolo di rimborso delle spese mediche occorse e documentate. 
In definitiva il Comune di ### va condannato a pagare in favore dell'attrice le somme di cui innanzi, oltre alle spese di consulenza e di lite liquidate in dispositivo ex D.M.  55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), da rifondere tuttavia dall'assicuratrice ### s.p.a. a termini di polizza, ovvero al netto della franchigia concordata.
Merita infatti di essere disattesa l'eccepita inoperatività della polizza per omessa dichiarazione dell'aggravamento del rischio, prescritta dall'art. 2.5 delle condizioni concordate, dovendo il rischio per gli eventi istituzionali del tipo di quello verificatisi il ###, pur su suolo acquisito in comodato, ritenersi già assunto in sede di stipula del contratto assicurativo, laddove nella premessa dell'art. 3 intitolato “### che regolano l'assicurazione rct/o enti pubblici attività del contraente” si legge che: “La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei ### che istituzionalmente competono all'### comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a #### od altri ### che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale. (…) ### comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata”. 
Inoltre nella descrizione omnicomprensiva del rischio contenuta all'art. 3.1.A.4 “altri rischi compresi” era previsto che “La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'### …10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: … promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, … Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi…”. 
Stante l'infondatezza dell'eccezione, meritano di essere poste a carico della compagnia evocata in virtù della soccombenza le spese di lite sostenute dal Comune convenuto in via principale per costituirsi in giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità del Comune di ### in ordine al sinistro accusato dall'attrice il ### condanna il Comune di ### al pagamento in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 19.203,25, oltre interessi legali sulla somma devalutata a ritroso sino all'aprile del 2018 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 116,80 a titolo di danno patrimoniale da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo; 2) ### il Comune di ### al pagamento in favore ### delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 237,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari; 3) Pone definitivamente a carico del Comune di ### le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate; 4) ### s.p.a. a rifondere il Comune di ### di qualunque esborso occorso in adempimento della presente decisione al netto della franchigia pattuita; 5) ### s.p.a. al pagamento in favore del Comune di ### delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che liquida ex D.M.  55/14 in € 5.077,00, oltre C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Lecce, 16/5/2025 IL GIUDICE Dott.ssa ### presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'### per il Processo dott.ssa

causa n. 5796/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Pinto Katia

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