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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4523/2022 del 11-02-2022

... comma, c.c. Essa non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: per effetto dell'opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite del suo dante causa e trascritte da oltre vent'anni, l'azione di riduzione della liberalità e, in caso di buon esito di quest'ultima, potrà esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 14 questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui art. 563, primo comma, c.c. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563, primo comma, c.c., la restituzione del cespite oggetto della liberalità. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - ### - Ud. 20/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 3735/201
Dott. ### - ###- Rep.  ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3735-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### TESTA, che lo rappresenta e difende un itam ente agli avvocati ### E ### - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### : #### pubblicazione: 11/02/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 14 ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### CHIARELLI - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2021 dal #### viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del #### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### per la parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'### per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio i genitori ### e ### innanzi il Tribunale di Padova, invocando l'accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio, denominato palazzo ### sito in #### l'attore, il bene era stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, notaio in ### e di conseguenza l'acquisto dissimulava in realtà una donazione, da parte del padre ed in favore della madre, della metà indivisa dell'immobile. ### invocava dunque l'accertamento della reale natura liberale dell'operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell'art. 563, quarto comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 14 Si costituivano con separate comparse i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo entrambi l'inammissibilità della domanda di simulazione per difetto di legittimazione ad agire del ### l'abuso dello strumento processuale; il difetto di integrità del contraddittorio, per il caso in cui la domanda fosse interpretata come diretta a far accertare una interposizione fittizia di persona, in conseguenza della mancata evocazione in giudizio dei venditori dell'immobile oggetto di causa; l'infondatezza, nel merito, della domanda. In via riconvenzionale, entrambi i convenuti invocavano la condanna del ### al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., evidenziando che il palazzo era stato ceduto a terzi per un valore notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in conseguenza delle trascrizioni derivanti dalle iniziative giudiziarie poste in essere dal predetto. La sola ### invocava inoltre l'accertamento dell'intervenuto acquisto a suo favore, per usucapione, della metà indivisa dell'immobile oggetto di causa. 
Con sentenza n. 760/2014 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda principale di simulazione, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio. 
Interponeva appello l'originario attore avverso tale decisione e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, 1746/2015, definita non definitiva e pronunciata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rigettava il gravame, confermando la carenza di legittimazione ad agire in capo all'appellante. ### la Corte di Appello, il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che il rimedio previsto dall'art. 563, quarto comma, c.c. si applica soltanto alle donazioni dirette, e non anche a quelle indirette, e solo a condizione che detti atti siano stati conclusi e trascritti dopo l'entrata in vigore della ### n. 80 del 2015. 
Sempre secondo la Corte distrettuale, pur considerando che, a norma dell'art. 1415, secondo comma, c.c., il terzo può far valere Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 14 la simulazione nei confronti delle parti, quando l'atto pregiudica i suoi diritti, il figlio non avrebbe legittimazione attiva, prima dell'apertura della successione dei suoi genitori, in relazione alla domanda di simulazione di una donazione compiuta dal genitore, ancora in vita, in favore di un terzo. Ciò, perché al figlio non competerebbe alcun diritto sul patrimonio dei genitori prima dell'apertura della loro successione, neanche in qualità di futuro legittimario. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che, nel caso di donazione indiretta, il cespite non entra a far parte del patrimonio del disponente, ragion per cui il legittimario i cui diritti siano lesi da tale genere di liberalità non avrebbe comunque titolo per esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., che è teso ad assicurare il recupero alla massa del bene che sia stato donato a terzi dal de cuius in vita. Al massimo, egli potrebbe proporre l'azione di riduzione della donazione, per far valere, nei confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta. 
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza ### affidandosi ad un unico motivo.  ### e ### (quest'ultima, erede di ### resistono con controricorso. 
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 18 maggio 2021, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica. 
In prossimità di quest'ultima, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo la discussione orale, ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 137 del 2020, convertito in ### 176 del 2020.  ###.G., nella persona del #### ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ravvisato la sua carenza di legittimazione ad agire. 
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 563 c.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005, e pertanto avrebbe dovuto essere considerata utilmente esperibile, dal legittimario, anche prima dell'apertura della successione del disponente. In sostanza, il legittimario in pectore avrebbe diritto di conseguire, mediante l'azione di simulazione della liberalità indiretta compiuta dal proprio genitore in vita, la facoltà di esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ### di simulazione, infatti, consentirebbe di recuperare il bene al patrimonio del disponente e di esercitare sullo stesso la pretesa di restituzione, anche dopo il decorso del termine di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto donativo, che costituisce l'effetto del rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. In altri termini, per effetto della novella del 2005, che ha introdotto il predetto rimedio, il legittimario non dovrebbe più -come primaattendere il decesso del proprio dante causa per far valere la natura simulata di un determinato atto di liberalità eseguito in vita dal genitore in favore di terzi, ma potrebbe attivarsi subito esercitando -e trascrivendo sull'immobile tanto la domanda di simulazione, che l'opposizione di cui all'art.  563 c.c. La prima domanda, infatti, costituirebbe il presupposto logico per il ricorso al rimedio di cui all'art. 563 c.c., poiché l'effetto recuperatorio assicurato da quest'ultimo, anche in relazione alle donazioni eseguite e trascritte oltre vent'anni prima del decesso del disponente, si produrrebbe solo a condizione che sia stata accertata la natura, appunto, donativa di un diverso negozio giuridico compiuto in vita dal de cuius. 
La censura è infondata. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 14 ### proposta dall'odierno ricorrente si fonda sul presupposto, in fatto, che il compendio immobiliare oggetto dei due atti di compravendita contestati, risalenti rispettivamente al 13.12.1972 e al 19.4.1973, in virtù dei quali i suoi genitori ne avevano acquistato, in parti uguali tra loro, la piena proprietà, fosse stato, in realtà, pagato per intero con denaro di proprietà esclusiva del padre. ### della metà indivisa del bene a favore della madre, pertanto, avrebbe integrato -nell'ipotesi prospettata dall'odierno ricorrenteun atto di liberalità da parte del padre in favore della madre. Rispetto a tale donazione il ricorrente -in quanto figlio, e dunque parente in linea retta, del disponente avrebbe titolo per esperire, anche prima dell'apertura della successione del disponente, l'azione prevista dall'art. 563 c.c., come novellato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005. Tale disposizione, in particolare, autorizza il coniuge ed i parenti in linea retta del disponente alla notificazione ed alla trascrizione di un atto di opposizione alla donazione, opponibile sia al donatario che ai suoi aventi causa, allo scopo di impedire il decorso del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, a norma dell'art. 563, primo comma, c.c., il legittimario, salva la preventiva escussione dei beni del donante, può chiedere la restituzione dell'immobile anche agli aventi causa del donatario. 
Per inquadrare correttamente la questione occorre considerare innanzitutto la natura dell'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Essa non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: per effetto dell'opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite del suo dante causa e trascritte da oltre vent'anni, l'azione di riduzione della liberalità e, in caso di buon esito di quest'ultima, potrà esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 14 questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui art. 563, primo comma, c.c. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563, primo comma, c.c., la restituzione del cespite oggetto della liberalità. Perché il legittimario possa esercitare la domanda di cui al ridetto primo comma dell'art. 563, dunque, devono concorrere tutte le suindicate condizioni, e deve esser stata eseguita e trascritta l'opposizione di cui al quarto comma della citata disposizione. 
Quest'ultima, dunque, rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa. Con l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in definitiva, il coniuge o parente in linea retta del disponente evita che sul bene conteso si possano, per effetto degli atti di disposizione compiuti dal donatario, consolidare diritti di terzi, acquirenti di buona fede. 
Resta tuttavia fermo che sia l'azione di riduzione della donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007, Rv. 595399) che quella di restituzione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. sono esperibili dal legittimario soltanto dopo l'apertura della successione del suo dante causa, poiché solo in quel momento sarà, in concreto, possibile verificare se l'atto di liberalità oggetto Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 14 dell'opposizione possa, o meno, rivelarsi lesivo delle aspettative ereditarie del legittimario stesso. 
Ciò posto, occorre verificare se questo schema sia applicabile, ed in quali limiti, agli atti di liberalità che siano realizzati dal disponente, in vita, con ricorso a strumenti diversi dalla donazione. 
Va infatti considerato che lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione. 
Sul punto, questa Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013, Rv. 626337, in motivazione, pagg. 16 e s.). Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione -insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004, Rv. 575126; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009, Rv. 610015; Cass. Sez. 3, Sentenza 8215 del 04/04/2013, Rv. 625756; Cass. Sez. 2, Ordinanza 15510 del 13/06/2018, Rv. 649176 )- né a quella di restituzione di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 14 cui all'art. 563, primo comma, c.c., ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Rimedio, quest'ultimo, a contenuto cautelare e preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563, primo comma, Dalle esposte considerazioni discende che l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione si atteggia diversamente, a seconda che essa sia proposta in relazione ad una domanda di riduzione della liberalità, ovvero all'esercizio del rimedio di cui al richiamato art. 563, quarto comma, c.c. Nel primo caso, l'azione è esperibile solo dopo la morte del donante, e l'erede è tenuto a fornire la prova dell'effettiva lesione del suo diritto di legittima; nel secondo caso, invece, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative. 
Il differente regime della prova nelle due ipotesi si giustifica in considerazione della diversità degli effetti che si producono a carico del donatario, o dei suoi aventi causa. ### vittorioso dell'azione di riduzione implica infatti l'inefficacia dell'atto di liberalità nei confronti dell'erede che agisce in riduzione, e dunque comporta un diretto pregiudizio, sia per il donatario, che, nell'incapienza di quest'ultimo, per i suoi aventi causa, nei confronti dei quali il legittimario pretermesso o leso nella sua quota riservata può esercitare l'azione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. Al contrario, l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 14 solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata. 
Per completezza, occorre anche considerare che l'intento liberale può, in concreto, essere realizzato mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile. In tali ipotesi, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre distinguere il caso in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello -diversoil cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che -in tale evenienzacostituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite ( Sez. U, Sentenza n. 9282 del 05/08/1992, Rv. 478443; Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 29/05/1998, Rv. 515917; Sez. 2, Sentenza n. 12563 del 22/09/2000, Rv. 540389; Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017, Rv. 644326). Solo nella ricorrenza della seconda ipotesi, evidentemente, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., poiché esso -nell'assicurare la restituzione del benepresuppone logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest'ultimo, e non il denaro utilizzato per il suo acquisto. Dal che consegue che, per poter esercitare l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell'esperimento del rimedio di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563, primo comma c.c., l'attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 14 valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile. 
In linea teorica, quindi, l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, primo comma, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019, Rv. 655219). 
A ciò, tuttavia, non consegue l'accoglimento della censura proposta dal ### Quest'ultimo, infatti, ha proposto, con atto di citazione notificato il ###, l'azione di simulazione nei confronti di due atti di compravendita, rispettivamente rogati il ### (atto a rogito del notaio ### in ### rep.  60.416, fasc. 11.535) e al 19.4.1973 (atto a rogito del medesimo notaio, rep. 61.435, fasc. 11.755) e debitamente trascritti. Al momento dell'esercizio della domanda, quindi, era ampiamente decorso il termine di venti anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto di liberalità, o presunto tale. 
Il ricorrente, sul punto, dà atto che la novella del 2005 non ha previsto alcuna disposizione transitoria e propone, in coerenza con l'interpretazione che di tale norma ha fornito una parte della dottrina, una lettura evolutiva, nel senso di ritenere che il nuovo sistema si applichi a tutte le donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, a prescindere dalla loro data. 
Il termine ventennale entro il quale il legittimario pretermesso, o leso nei suoi diritti, può esercitare il rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., dunque, decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della richiamata novella del 2005 (cfr. pag. 19 del ricorso). 
La nuova disciplina, in sostanza, non inciderebbe “… sulla Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 14 donazione come fatto in sé considerato, bensì sul diritto del legittimario in pectore a neutralizzare gli effetti lesivi della donazione stessa, imponendogli un onere di opposizione ove voglia conservare integra la possibilità futura di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti senza limiti temporali” (cfr. pag. 17 del ricorso). ### viene ripreso anche nella memoria depositata dal ### in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale il ricorrente risponde alle conclusioni scritte depositate dal P.G. ### quest'ultimo, il rimedio di cui all'art.  563 c.c. sarebbe certamente applicabile anche alle donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, proprio a causa dell'assenza di norme di diritto intertemporale, ma soltanto a condizione che, in relazione a detti atti, non sia ancora decorso il termine di venti anni previsto dal primo comma del richiamato art. 563 c.c. (cfr. pag. 3 delle conclusioni del P.G.). Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che la disposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in quanto finalizzata alla salvaguardia non di un diritto, ma di una mera aspettativa, del legittimario, avrebbe necessariamente ad oggetto posizioni soggettive preesistenti tanto all'apertura della successione che all'entrata in vigore della novella del 2005. Il termine ventennale, dunque, non potrebbe che essere computato a decorrere dal momento in cui il rimedio di cui all'art. 563 c.c., nel testo derivante dalla predetta novella del 2005, è divenuto esperibile, e quindi dalla data di entrata in vigore della predetta nuova disciplina. 
La tesi non è fondata. ### logico del ricorrente, in realtà, presupporrebbe l'esistenza di una norma di diritto intertemporale, che autorizzasse l'esperimento del rimedio previsto dalla novella del 2005 a tutte le donazioni anteriori, senza alcun limite di tempo, purché entro il termine di venti anni dall'entrata in vigore della nuova normativa. ### di una simile disposizione, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 14 riconosciuta anche dallo stesso ricorrente, non consente tuttavia di accedere a tale ipotesi, poiché il tenore letterale della norma evidenzia che l'unico termine previsto per il ricorso all'opposizione di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. è quello indicato dal primo comma, ovverosia venti anni dalla trascrizione della donazione. 
Termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso al momento dell'introduzione della domanda del ### In definitiva, va affermato che l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. 
Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, primo comma, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al quarto comma del richiamato art. 563 c.c. è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile. 
Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 14 importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la Corte riget ta il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 ottobre 2021 ### (R.M. #### (S. ### Numero registro generale 3735/2016
Numero sezionale 2238/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 3735/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Oliva Stefano, D'Urso Giuseppina

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1893/2025 del 02-12-2025

... oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f.  ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo.  Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato. 
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art.  555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. 
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###. 
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”. 
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.  2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021). 
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata. 
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. 
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile. 
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice. 
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).  ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso.  ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”.  ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”. 
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. 
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012). 
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento.  3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori. 
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. 
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio. 
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione. 
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). 
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori. 
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. 
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00. 
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”. 
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”.  ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima. 
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda.  4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. 
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.  5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.  - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. 
Si comunichi. 
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa

causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19230/2024 del 12-07-2024

... dalla condivisibile premessa della differenza tra azione di riduzione e di collazione de lle donazio ni, nella specie indiretta (cfr. pagg. 5 e 6), ha però reputato che il richiamo alla riduzione della donazione no n fosse stato poi seguit o da specifiche deduzioni comprovanti il ricorre re dei presupposti fondanti l'azione de qua, avendo nel corpo della citazione la difesa fatto richiamo ad allegazioni afferenti al diverso profilo della collazione. Pertanto, poiché la domanda di riduzione era infondata, tale esito portava anche a dover disattendere la richiesta di collazione. Appare al Collegio che la lett ura della motivazione faccia trasparire con certezza che la ragione del rigetto anche d ella richiesta di conside rare la d onazione ai fini della collazione, scaturisca dalla prem essa, pure espli citata in motivazione, secondo cui la prova d ella simu lazione si a data anche a me zzo testi o presunzioni solo al legittimario che abbia agito in riduzione, e non anche al coerede che miri ad avvalersi della collazione. La ratio che, sia pure in maniera implicita, sorregge la decisione è che, una volta esclusa la fondatezza dell'azione di riduzione, per non esserne sta ti chiaramente (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 789-2021 proposto da: #### rappresent ati e difesi dagli avvocati ### e ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro #### rappresentate e difese dagli avvocati ### e ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -2- avverso la senten za n. 1 854/2020 della #### d i ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal ###. ### Lette le memorie dele parti; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 705/2014 ha rigettato la domanda degli attori, ### e Sci voletto ### proposta nei confronti di ### e ### finalizzata ad ottenere la riduzione e la collazione della donazione indiretta asseritamente posta in essere dal de cuius in favore della convenuta ### e disponeva procedersi alla divisione della comu nione ereditaria, con attribuzione dei beni secondo le quote ind icate in dispositivo; rigettava alt resì la domanda degli attori fin alizzata ad ottenere la condanna delle convenute al rimborso delle somme corrispondenti al contributo offerto al genitore per l'incremento del patrimonio familiare. 
A fondame nto della domanda deducevan o che in data 4 luglio 1998 era deceduto ab intestato il padre ### al quale erano succeduti gli attori, in qualità di figli di primo letto, nonché la vedova ### R osaria e l'alt ra fig lia di secondo letto, ### Aggiungevano che grazie all'apporto materiale offerto dagli attori all'attività imprenditoriale del padre, questi aveva potuto significativamente incrementare il patrimonio immobiliare. e che nel giugno de l 1991, allorché la sor ella era appena divenuta maggior enne, il padre le ave va permesso ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -3- l'acquisto di un immobile in ### versando di tasca propria il denaro necessario per l'acquisto. 
A seguito dell'apertura della successione i rapporti tra le parti si erano prog ressivamente deteriorati e quindi era necessario addivenire alla divisione de i beni relitt i, con la condanna delle convenute a ristorare i frutti de i be ni esclusivamente godut i, previa riduzione o collaz ione diretta o in diretta d ella donazione indicata. 
La Corte d 'Appello di ### con la sentenza n. 1 854 de l 1° ottobre 2020, ha rigettato il gravame. 
Disattesa l'eccezione di inammissib ilità dell'a ppello, in merito al primo mot ivo, che lamentava l'err oneo rigetto d ell'azione di riduzione della donazione indiretta della quale era beneficiaria la sorella, la Corte d'Appello richiamava le differenze tra azione di riduzione e collazione, sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti, sia sul piano degli effetti che dalle stesse promanano. 
Aggiungeva che solo nel caso in cui sia stata proposta azione di riduzione, il legitt imario è considerato terzo ai fini della pro va della simulazione d ella donazione, condizione che deve invece essere esclusa per l'erede che miri un icamente a far rientrare nella collazione le donazioni ricevute da altro coerede. 
Gli attori avevano proposto azione di riduzione, ma nel corpo della citazione avevano al legato solo elementi conferenti rispetto alla diversa richiesta di collazione, ma senza indicare i presupposti che avrebbero invece giustificato l'azione di riduzione. 
Correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda de qua. Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -4- Ciò impli cava l'assorbimento del secon do e del terzo motivo di appello. 
In merito al quarto motivo di gravame, che investiva il mancato riconoscimento dei frutti goduti dalle contro parti, la Corte evidenziava che nulla era dovuto da lla vedova, atteso che la fruizione del be ne era legitti mata dalla previsione di cui al l'art.  540 c.c., mentre quanto alla figlia, una volta esclusa la possibilità di ridurre la donazione, si trattava del godimento di un bene di sua prop rietà esclusiva, il che no n consentiva agli attori di accampare alcuna pretesa. 
Quanto al quinto motivo , afferente al rigetto della domanda di accertamento del credito vantato i n ragione de ll'apporto fornito alle fina nze del padre, e quindi all 'incremento del patrimonio immobiliare, la sentenza impugnata rep utava il motivo inammissibile. 
In tal senso, oltre a ribadire che erroneamente la pre tesa era stata fatta valere nei confronti delle convenute, e non già, come invece doveroso, nei confronti della m assa, ricordava che la decisione di primo grado aveva anche esaminato nel merito la pretesa creditoria, perve nendo alla conclusione ch e nulla era ripetibile dagli attori, in quanto le lor o prestazioni erano suscettibili di rientrare nella pre visione di cui all'art. 2034 c.c., essendo state rese in un contesto famil iare di re ciproco mantenimento. 
Tale ragionament o, che la Corte d'Appello riteneva anche condivisibile, non era stato però speci ficamente contrastat o dal ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -5- motivo di impugnazione, atteso che gli appellanti si erano limitati a riproporre le medesime difese avanzate in primo grado, senza specificamente contrappore alla ratio del Tribunale le ragioni giustificative della riforma della sentenza di primo grado. 
Per la cas sazione di t ale sentenza h anno propost o ricorso ### e ### sulla base di quattro motivi. 
Le intimate hanno resistito con controricorso. 
Entrambe le parti hanno dep ositato mem orie in prossimità dell'udienza.  2. Preliminarmente ritiene la Corte di dover accogliere la richiesta di rimessione in te rmini avanzata dal la difesa delle i ntimate, quanto all'intempestivo deposito del controricorso, sebbene ritualmente notificato nel termine di cui all'art. 370 co. 1 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis. 
Ed, infatti , sebbene non sia stato rispet tato il termine per il deposito del controricorso di cui all'ultimo comma dello stesso art.  370 c.p.c., appaiono del tutto verosimili le giustificazioni addotte dalla difesa delle controricorrenti, che ha sostenuto di avere provveduto alla spedizione a mezzo posta del plico contenente il controricorso nonché gli altri atti e documenti di cui alla norma da ultimo citata, e c he tale spedizione non si è mat erialmente perfezionata, per effetto di un disguido verificatosi durante le operazioni di spedizione, att eso che presso i locali dell'ufficio postale di smistamento, il piego si era fortuitamente danneggiato, favorendo la fuoriuscita di alcuni atti contenuti al suo interno. Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -6- La parte, oltre a produrre la lettera di vettura relativa al primo invio ab origine, ha anche versato in atti la prova del successivo invio (a distanz a di poch i giorni dal primo) di altro p lico contenente il solo fascicolo di parte (atto già inserito nel primo piego), avendo le ### comunicato la rottura accidentale del primo plico ed il rinvenimento del detto fascicolo, in quanto non riassemblato con il contenuto del primo pacco. 
Appare perciò verosimile che la rottu ra del primo plico abbia determinato la fuoriuscita anche di altri d ocumenti, tra cui il controricorso, e che quindi il mancato tempestivo deposito sia conseguenza di un evento fortuito che sfugge al controllo delle controricorrenti, il che legittima la rimessio ne in t ermini per il successivo deposito del controricorso.  3. Il prim o motivo di ricorso de nuncia la violazione degli artt .  552/555 e ss., 724, 737/7 46 c.c., con violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti; erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa. 
Si deduce che la sentenza impugnata ha risolto la controversia sul presupposto che fosse da rigettare la doman da di riduzione, trascurando che però era stata anche av anzata domanda d i collazione, che impone ai donatari, che siano coeredi, in quanto figli o coniuge del de cuius, di dover conferire alla massa quanto ricevuto in vita a titolo di liberalità. Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -7- Nella fattispe cie gli attori avevano allegato l'e sistenza di u na donazione indiretta imm obiliare effettuata dal padre in favore della figlia, ave ndo il primo fornito al la seconda il denaro necessario per l'acquisto. 
Attesa la ratio che giustific a l'istituto d ella collazione, ed i n mancanza di una esp ressa dispensa, l'accertamento dell a donazione avrebbe dovuto imporre di tenerne conto nel prosieguo delle operazioni divis ionali, e ciò anche in consid erazione dell'automaticità della collazione nel caso in cui sia pro posta domanda di divisione e vi sia un relictum da dividere. 
Quanto alla prova della lesione della quota di riserva degli attori, si sostiene che in realtà dalle stesse indagini compiute dal ### tenuto conto del valore dei beni, del numero dei legittimari e del diritto di abitazione spettante alla ### emergeva con evidenza, una volta considerato anche il valore del be ne asseritamente donato, la lesione della quota di riserva degli attori. 
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 552 e ss., 555 e ss. c.c., con omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e con erronea ricognizione della fattispecie concreta rispetto alla fattispecie astratta, sempre in relazione alla medesima donazione indiretta, e per non essersi considerati gli esiti d elle prove te stimoniali, che de ponevano in maniera evidente per la conclusione per cui effettiv amente era stato il de cuiu s a fornire alla figlia il denaro necessa rio p er l'acquisto, avendo anzi lo stesso genitore condotto direttamente le trattative con il venditore. Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -8- 4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. 
La sentenza d'appello, nel confermare quella di primo grado, pur partendo dalla condivisibile premessa della differenza tra azione di riduzione e di collazione de lle donazio ni, nella specie indiretta (cfr. pagg. 5 e 6), ha però reputato che il richiamo alla riduzione della donazione no n fosse stato poi seguit o da specifiche deduzioni comprovanti il ricorre re dei presupposti fondanti l'azione de qua, avendo nel corpo della citazione la difesa fatto richiamo ad allegazioni afferenti al diverso profilo della collazione. 
Pertanto, poiché la domanda di riduzione era infondata, tale esito portava anche a dover disattendere la richiesta di collazione. 
Appare al Collegio che la lett ura della motivazione faccia trasparire con certezza che la ragione del rigetto anche d ella richiesta di conside rare la d onazione ai fini della collazione, scaturisca dalla prem essa, pure espli citata in motivazione, secondo cui la prova d ella simu lazione si a data anche a me zzo testi o presunzioni solo al legittimario che abbia agito in riduzione, e non anche al coerede che miri ad avvalersi della collazione. La ratio che, sia pure in maniera implicita, sorregge la decisione è che, una volta esclusa la fondatezza dell'azione di riduzione, per non esserne sta ti chiaramente esplicit ati i presupposti giustificativi, anche sul piano dell'allegazione della lesione subita, la domanda di divisione proposta dal coerede non permetteva di poter provare la pre tesa natura simulata de lla donaz ione ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -9- avvenuta tramite l'acquisto immobiliare al cui esito l'immobile era stato intestato alla sola convenuta. 
La conclusione della Corte d'Appello si palesa però erronea.  5. La giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente rivisto il precede nte orientamento eccessivament e rigoroso in tema di allegazioni necessarie ai fini della ammissibi lità dell 'azione di riduzione, addiven endo alla conclusione per cui nel caso di esercizio della stessa, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti si a stata lesa la sua quota di ri serva, ind icando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplic i, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. 18199 del 02/09/20 20), ma è pur sempre necessario che alla spendita della qualità di leg ittimario (sebbene non necessariamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, ma alla tutela di diritto comunque correlati a tale qualità, Cass. n. 12317/201 9, Cass. n. 16535/2020, Cass. 29821/2023). 
Tuttavia è stato ribadito ch e effet tivamente il ricors o alle agevolazioni probatorie concesse ai terzi per l'accertamento della natura simulata d i atti di alienazione, in qua nto dissimu lanti ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -10- donazioni, sebbene non dirett amente suscettibili di aggressione con l'az ione di ridu zione, ma anch e al solo fine di de terminare tramite la riunione fittizia, la esatta misura della quota di riserva, suscettibile di recupero anch e attraverso la rimodulazione delle quote ab intestato ex art. 553 c.c. (cfr. Cass. n. 17856/2023 ), presuppone in ogni caso la spendita della qualità di legittimario e l'allegazione che l'acce rtamento è comu nque funzionale all'integrazione della quota di riserva, m ediante le molt eplici modalità che la legge assicura a favore del legittimario. 
Le considerazioni svolte in sentenza, circa il fatto che il richiamo all'istituto della riduzione compiuto in ci tazione non fosse stato seguito da specifiche allegazioni in merito alla ricorrenza di una lesione dell a quota di riserva, trovano, peraltro, conforto nella lettura delle allegazioni difensive d i cui all'atto introduttivo, per come ripro dotte in ricorso alle pagg. 2 e ss., dal le quali effettivamente si riscontra come il riferimento alla donazione fosse stato operato in vista de lla necessità di addiv enire alla divisione e di dover in quella sede operarne la collazione. 
Questa Corte ha di recente puntualizzato i caratteri differenziali tra l'azione di riduzione e la richiesta di collazione, richiamando in parte le differenze puntualmente esposte nel corpo della sentenza d'appello, e ribadendo che, in tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest 'ultima attribuis ce al coerede un concorso sul valore della don azione, di regola real izzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", la ddove il ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -11- legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore , in natura, con consegue nte ammissibilità del concorso tra le due azioni (Cass. n. 17856 del 22/06/2023). 
E' st ato, infatti, chiarito che, mentre la riduz ione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi im perniata s ul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti in dicati n ell'art. 737 c.c. , pone il bene do nato, in proporzione della quot a ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", don atario compreso, senz a alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittim a, consenten do agli ered i legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facolt à di optare per l'im putazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando ch e mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legit tima e disponibile, nel cas o d i ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -12- concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legit tima sia stata reint egrata, al fine d i redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la dis ponibile (Cass. n . 28196 d el 10/12/2020; conf. Cass. n. ###/2021).  6. Una volta, quindi, reputata ammissibile la p roposizione di entrambe le domande, stanti le segnalate differenze ed i diversi vantaggi che ognuna de lle due off re, resta, però, altrettanto confermato il principio che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte d ell'erede per l'accertamento di dissimulate d onazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova t estimoniale stabilit i dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scio glimento d ella comunione, pre via collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coered i, subentra nella posizione d el "de cuius", traendo u n vantaggio dalla stessa qual ità di coerede risp etto alla quale non p uò avvantaggiarsi delle condizioni previste dal l'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pret esa lesione di legittima, perché la riserva è un su o diritto p ersonale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può pro vare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 41132 del 21/12/2021). 
La sentenza d'appello ha però tratto dalla infondatezza dell'azione di riduzione, per la carenza delle allegazioni necessarie a verificare la effettiva sussisten za della lesione, e dalla strumentalità dell'accertamento della donazione indiretta alla ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -13- eliminazione della lesione, in v ia conseguenziale anche l'impossibilità di accogliere la domanda di accertament o della natura liberale della fattispecie dedotta in giudizio in vista della collazione, ma nel compiere t ale affermazione non ha tenuto conto della peculiarità della donazione individuata dagli attori, in quanto rientrante nel novero delle donazioni indirette. 
Il ragion amento sinora esposto, circa il differen te trattamento dell'erede e del legittimario sul p iano de lle agevolazioni probatorie, onde rimuovere il limite che l'art. 1417 c.c. pone alle parti del negozio dissimulato, opera solo ove ad essere oggetto della materia del contendere sia una donazione dissim ulata, diversa dovendo invece essere la conclusione nel caso in cui si assuma che il coe rede sia stato be neficiario di una donazione indiretta.  6.1 La vicenda narrata in cit azione, e concernente l‘acquis to dell'immobile operato dalla convenuta ### appare rientrare in maniera evide nte ne lla fattispecie del la donazione indiretta dell'immobile, come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte a seguito del noto intervento dele ### di cui alla pronuncia n. 9282/1992. 
Una volta ribadito che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il ben eficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del sing olo caso, nei limi ti in cui sian o tempestivamente e ri tualmente ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -14- dedotte e provate in giudizio. (Cass. n. 9379 del 21/05/202 0), nella difesa degli attori si prospetta che l'acquisto dell'immobile è stato operato direttamente da parte della presunta donataria, che avrebbe assolto all'obbligo di pagamento del prezzo con denaro fornito da parte del genitore. 
Si rient ra pertanto nell'ip otesi di intestazione del b ene a nome altrui che cost ituisce appunto u na delle ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13 619/2017, secondo cui n ell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del d isponente ed intestazione ad altro soggett o, che il disponente int ende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferiment o del b ene ed il corrisponde nte arricchim ento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro). 
Ancorché nella donazione ind iretta, ai fini d ella stima della donazione debba guardarsi all'oggetto dell'acquist o, analogamente a quanto avviene per l'ip ote si della donazione simulata (che però rest a una donazione immobilia re a tutti gli effetti), l'utilizzo di un m eccanismo negoziale che assicura al donatario l'acquisto di un bene a titolo gratuito, senza che però tale bene sia mai appartenuto al don ante, g iustifica anche la conclusione per cui, ai fini de lla reintegrazione della quota di riserva ovve ro della collaz ione, poiché non risulta messa in discussione la titolarità d el bene , il valore dell'investiment o finanziato con la donazione indiretta dev'e ssere ott enuto dal ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -15- legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con esclusione di ogni possibilità di recupero in natura del bene , in caso di ridu zione, ovvero di collazione in natura, ove l'accertamento sia funzionale a tale scopo. 
La donazione indiretta resta però un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulte riore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà de lle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non s i applican o i limiti alla prova te stimoniale - in mate ria di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. 
Ne consegue che la distin zione tra la don azione simula ta e donazione indiretta non consente di estendere a quest'ultima le limitazioni probatorie det tate dall'art. 1417 c.c., e ch e la prova dell'effettiva natura liberale (in tutto o in parte), della fattispecie negoziale oggetto della domanda può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Cass. n. 19400/20 19 che ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive; Cass. 6904/2022, Cass. n. 7872/2021, Cass. n. 1986/2016). 
La circostanza che la Corte d'Appello ha riscontrato che la difesa degli attori si era limitata ad allegazioni inerenti alla domanda di ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -16- collazione, che è destinata ad operare in via automatica una volta che risulti proposta la domanda di divisione (sulla quale i giudici di merito si sono pronunciati), non consentiva di eludere la richiesta di accertamento della donazione indiretta effettuata dal genitore alla figlia facendo solo richiamo all'infondatezza della domanda di riduzione.  6.2 La sente nza impugnata deve pertan to essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, che sarà chiamata a verificare se, alla luce delle prove raccolte e degli elementi presuntivi in dicati, sia possibile riscontrare la me ssa a disposizione del denaro necessario all'acquisto da parte del genitore, ed all'esito positivo di tale verifica, porre in collazione la donazione accertata, ma e sclusivamente per im putazione (cf r. 
Cass. n. 11496/2010).  7. Il terz o motivo del ricorso la menta la violazione degli artt.  1102, 552 e ss., 713 e ss., 745 c.c., con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed errata ricognizione della fattispecie concreta rispetto alla fattispecie astratta, quanto al rigetto della domanda di rendiconto dei frutti derivanti dal godimento esclusivo da parte d ella sore lla dell'immobile oggetto della pret esa donazione indiretta. 
Si ded uce che la sentenza ha d isatteso la do manda a ttorea, facendo un rinvio al fatto che il bene era di p roprietà d ella convenuta ed escluso dal novero dei beni ereditari. 
Si deduce che, una volta auspicato l'accoglimento dei primi due motivi, il bene oggetto della donazione rientrerebbe nella massa e ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -17- quindi la convenuta sarebb e tenu ta a rendere ai germani la somma equivalente al vantaggio tratto dal godimento esclusivo. 
A prescindere della sorte di quello che è l'accertamento devoluto al giudice di merito circa l'esistenza di una donazione indiretta in favore della controcorrente, il motivo è però infondato. 
Infatti, anche in caso di accoglimento de lla richiest a di accertamento della donazione indirett a ad opera del giudice di rinvio, per quanto detto, la collazione non potrà che avvenire per imputazione, il che esclude che i rico rrenti possano va ntare un diritto ai frutti civili prodotti dal bene dalla data di apertura della successione. 
Infatti, questa Corte ha chiarito che nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (ovvero ciò sia necessitato) - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da que l momento a far parte d ella massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere impu tati, n on i frutti civili dell 'immobile ogge tto di collazione, ma gli interessi legali sull a predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione (Cass. n. 5659/2015; Cass. 9177/2018). Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -18- 8. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 713 e ss., 752 e ss., 2034, 2041/2 042 c.c. , con omesso e same di fatto decisivo per il giudizio ed erronea ricog nizione della fattispecie concreta rispetto alla fattispecie astratta. 
La censura investe il rigetto della domanda di riconoscimento del credito degli attori correlato all'attività p restata nell'azienda del padre, dalla quale era derivato un incre mento delle finanze impiegate per gli acquisti immobiliari. 
Si ded uce che le prove raccolte av evano offerto ampia dimostrazione di tale contributo e che l'affermazione del giudice di primo grado ci rca l'applic abilità dell a disciplina in tema di obbligazioni naturali non tiene conto del fatto che mancava una proporzione tra le prestazioni rese e l'entità del patrimonio e le condizioni sociali del solvens. 
La dom anda andava, quindi, accol ta per quella parte delle prestazioni che non si pal esavano come pro porzionate alla situazione familiare di conv ivenza, anche alla lu ce del principio che è sotteso alla disciplina dell'arricchimento senza causa. 
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con l'effettivo contenuto della sentenza d'appello in parte qua. 
La Corte distrettuale alla pag. 7, quartultimo rigo, nell'esaminare il motivo di appello che investiva il rigetto della domanda de qua, ha chiarame nte concluso per l'inammissib ilità del mezzo di gravame, specificando, poi a pag. 8, che tale conclusione era dovuta al fatto che la sentenza di primo grado, senza mettere in discussione l'apporto dei figli all'attività paterna, aveva valorizzato ### 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -19- la previsione di cui all'art. 2034 c.c. ### del Tribunale non vedeva però una specifica contrapposizione delle ragioni degli appellanti a quelle del giudice di primo grado, atteso che i primi si erano limitati a riproporre le difese già svolte in prime cure. 
Trattasi, quindi, di una declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sul rilievo dell'assenza di specificità. 
Una volta individuato il reale contenuto della statuizione adottata dal giudice di appello, deve richiamarsi il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano dire ttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appell o, senza censurare l'"error in p rocedendo" cui que sti è incor so, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure m osse con l'atto di appel lo, determinano l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passa ggio in giudicato della st atuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legi ttimit à l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (Cass. n. 24550 del 11/08/2023).  9. Il giudice di rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  PQM La Corte acc oglie i l primo ed il secondo mo tivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il terzo ed il quarto motivo; cassa la sent enza im pugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2021 n. ### sez. ### - ud. 02-07-2024 -20- Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Criscuolo Mauro

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 2119/2024 del 31-10-2024

... Cass. civ., n. 9424/2003). Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ., n. 8780/1987). ### di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (cfr. Cass. civ., nn. 4698/1999 e 5611/1978), divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ., n. 3243/1980) e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari. (Cass. civ., n. 4130/2001). Giova, ancora, precisare che l'azione di riduzione dei beni lasciati dal defunto con disposizioni lesive dei (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, ####, in composizione collegiale, in persona dei ### dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel. est, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4376 del R.G.A.C. dell'anno 2015 vertente TRA ### con il patrocinio dell'avv. ### e dall'avv. ###### con il patrocinio dell'avv. #### con il patrocinio dell'avv. ##### nella qualità di erede di ### - CONTUMACE . 
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima - divisione ereditaria ### come in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 1969/2022, pubblicata il ###, il Tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato la nullità per simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data ### per notar ### da ### e ### avendo accertato che esso dissimulava una donazione fatta dal de cuius ### in favore del figlio ### Dichiara aperta la successione legittima di ### la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per l'esame e la decisione dell'azione di riduzione avanzata da #### e ### - n.q. di erede di ### - nei confronti di ### avente ad oggetto l'atto di donazione dissimulato dalla compravendita del 20.03.2006 e per effettuare, previa collazione dei beni ereditari, la divisione dell'asse caduto in successione, richiesta da tutte le parti. 
Disposta all'uopo perizia estimativa, il Tribunale ha formulato all'ausiliare i seguenti quesiti: “1) Provveda il ### previo sopralluogo ed esame della documentazione in atti, alla ricostruzione della massa ereditaria relitta da ### computando nel relictum anche i beni oggetto della compravendita annullata (donazione dissimulata) e riducendo tale atto ai sensi dell'art 564 cc; 2) Verifichi se vi è stata lesione della legittima lamentata (con riferimento a tutte le donazioni anche in denaro effettuate in vita dal de cuius) dalle parti e accerti e quantifichi la quota di riserva; 3) Provveda alla divisione dei beni in natura, se i beni sono comodamente divisibili, in caso contrario alla formazione di quote con conguaglio in denaro; 4) ### infine l'indennità dovuta per i beni occupati dagli eredi, avuto riguardo al valore locatizio commerciale degli stessi”. 
Esaminata la relazione del CTU e sentito l'ausiliare a chiarimenti su richiesta delle parti, in difetto di accordo in ordne all'assegnazione tra gli eredi dei beni relitti dal de cuius, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Va in primo luogo disattesa la richiesta, avanzata dalla difesa di ### di acquisire la documentazione da lei rinvenuta, in corso di causa, nell'abitazione del de cuius in ### ai fini della stima dell'asse ereditario. 
La richiesta è, infatti, tardiva e, in difetto di consenso delle altre parti, non ricorrendo i presupposti per la rimessione in termini, invero nemmeno puntualmente allegati, l'istanza non può trovare accoglimento. 
Ai fini della valutazione della domanda di riduzione delle donazioni ricevute in ita dal de cuius da parte del padre ### avanzata dalle tre sorelle, è stato chiesto al perito di individuare e stimare l'asse ereditario. 
Come è noto, infatti, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ai successibili legittimari.  ### di riduzione ha, quindi, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (v. Cass. civ., n. 9424/2003). 
Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ., n. 8780/1987).  ### di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (cfr. Cass. civ., nn. 4698/1999 e 5611/1978), divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ., n. 3243/1980) e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari. (Cass. civ., n. 4130/2001). 
Giova, ancora, precisare che l'azione di riduzione dei beni lasciati dal defunto con disposizioni lesive dei diritti dei legittimari, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., va tenuta distinta dalla collazione dei beni donati in vita dal defunto. 
Ed infatti, ai sensi dell'art. 737 c.c. “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. 
La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico finalizzato alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione (c.d. riunione fittizia) .  ### della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti, anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso, da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (cfr., tra le altre, Cass. civ., nn. 15131/2005, 21895/2004). 
La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. 
La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ., n. 2453/1976). 
Con riferimento all'azione di riduzione contro il coerede donatario va, nondimeno, osservato che, ove gli eredi rientrino tutti tra i soggetti tenuti alla collazione, il solo meccanismo della collazione potrebbe essere sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull'eredità senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima ( civ., n. 1521/1980).  ### di riduzione è, invece, necessaria quando manchi l'asse ereditario perché completamente esaurito mediante donazioni o legati, atteso che in questo caso, mancando una comunione ereditaria, non è possibile procedere alla divisione e non può, conseguentemente, operare neppure la collazione (Cass. civ. 5.03.1970 n. 543; Cass. civ. 9.07.1975 n. 2704; Cass. civ. 17.11.1979 n. 5982), ovvero nel caso in cui il coerede donatario sia stato dispensato dalla collazione. 
Sennonché l'obbligo di collazione e l'azione di riduzione, proprio per il fatto che si tratta di due istituti profondamente diversi tra loro, ben possono formare oggetto di due distinte domande della medesima parte, anche quando, per ipotesi, l'azione di riduzione non sia strettamente necessaria, potendo operare il meccanismo della collazione. Si è sottolineato, infatti, (Cass. civ., n. 28196/2020) che anche in simili casi l'azione di riduzione è ammissibile poiché gli effetti della divisione - nonostante il meccanismo della collazione - non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra, per come disposto dagli artt. 746 e 747 c.c., ne consente l'imputazione di valore a scelta del conferente del conferente (cfr., oltre a Cass. civ., n. 28196/2020 anche Cass. civ., n. 22097/2015). 
Nel caso che ci occupa l'attrie ### come visto, ha chiesto sia la riduzione delle disposizioni anzidette perché lesive della sua quota di legittima che la collazione dei beni, anche per imputazione, ai fini della divisione del patrimonio. 
Analogamente, anche le convenute ### e ### a cui è succeduta la nipote ### hanno avanzato sia domanda di riduzione per ottenere la reintegrazione della legittima che azione di collazione, anche per imputazione, dei beni ereditari, sempre ai fini della divisione tra i coeredi del patrimonio del de cuius. 
Ciò posto, passando all'esame dell'azione di riduzione avanzata dalle germane, si osserva che l'art.  556 c.c. stabilisce che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti (c.d. relictum) ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché di quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data. 
Occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius, ivi compresi quelli dal defunto dispensati dalla collazione. 
Sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum, è possibile, quindi, calcolare la quota indisponibile e verificare la eventuale sussistenza di una lesione di legittima, procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla imputazione delle liberalità fatte al legittimario, ai sensi dell'art. 564 c.c. (vedi, tra le altre, Cass. civ., n. 11873/1993). 
Nel caso in esame, al fine di verificare se vi sia stata lesione della quota di riserva spettante alle figlie quali legittimarie, occorre verificare se i beni oggetto della successione ab intestato, ovverosia quelli che, all'epoca dell'aperura della successione erano ancora intestati al dante causa ###, siano sufficienti a soddisfare interamente la loro quota di riserva. 
All'uopo, rileva il Tribunale che, per come emerge dalla ### al momento della morte del de cuius e della conseguente apertura della successione, il patrimonio relitto, nel senso anzidetto, da ### risultava composto dai seguenti beni: 1) terreno sito nel comune di ### di natura agricola, riportato al catasto terreni al ### di mappa n. 10, particella 432, qualità seminativo arborato, classe 2, consistenza 600,00 mq, rendita domenicale euro 2,84 e rendita agraria euro 0,93, quota di proprietà del de cuius 1000/1000; 2) terreno sito nel comune di ### di natura agricola, riportato al catasto terreni al ### di mappa n. 10, particella 558, qualità seminativo arborio, classe 2, consistenza 156,00 mq, rendita domenicale euro 0,64 e rendita agraria euro 0,24, quota di proprietà del de cuius 1/3 (proveniente dalla quota di proprietà della moglie premorta); 3) immobile sito nel comune di ### via ### posto al piano primo in corso di costruzione, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 582 sub 2, quota di proprietà del de cuius 1/1; 4) immobile sito nel comune di ### via ### posto al piano terra - seminterrato, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 582, sub 5, ### A/3, classe ### consistenza 6,5 vani, rendita catastale ### 335,70, quota di proprietà del de cuius 1/1; 5) immobile sito nel comune di ### via ### composto da un piano terra e un primo piano. Il piano terra è adibito a garage mentre il piano primo è adibito a cucina rustica/forno. Tale immobile non risulta accatastato. Ricade sul terreno riportato al foglio di mappa n. 10 particella 574; 6) immobile sito in via ### posto al piano terra, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 803, sub 1, ### C/6, classe 1, consistenza 19,00 mq, rendita catastale ### 40,23, quota di proprietà del de cuius 6/24. 
Previo esame della documentazione catastale e sopralluogo, l'ausiliare ha effettuato la stima dei predetti beni immobili accertando che: 1) il terreno sito nel comune di ### di natura agricola, riportato al catasto terreni al ### di mappa n. 10, particella 432 aveva un valore di euro 3.000,00; 2) il Terreno sito nel comune di ### di natura agricola, riportato al catasto terreni al ### di mappa n. 10, particella 558, valeva, al momento della morte di ### euro 1.000,00; 3) l'immobile sito in ### alla via ### posto al piano primo in corso di costruzione, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 582 sub 2 - che, risultando completato, è stato considerato come tale nella stima - aveva un valore di euro 63.000,00; 4) l'immobile sito in ### alla via ### posto al piano terra - seminterrato, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 582, sub 5, detratti i costi per il completamento dell'appartamento (euro 16.000,00) ed i magazzini (euro 10.000,00) di cui si compone, aveva al momento dell'aperura della successione un valore complessivo di euro 65.000,00; 5) l'immobile sito in ### alla via ### riportato al foglio di mappa n. 10 particella 574, composto da un piano terra e un primo piano, aveva a sua volta, un valore di euro 2.000,00. Il perito ha tuttavia accertato che, alla luce della situazione urbanistica del corpo di fabbrica, questo andrebbe demolito ponendo a carico della massa ereditaria il relativo costo di circa 11.500,00. Residua, pertanto, un valore negativo dell'immobile pari a - euro 7.500,00 ### ha, infine, precisato che l'immobile sito in ### alla via ### posto al piano terra, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 803, sub 1, non è stato considerato ai fini della formazione della massa ereditaria non avendo su di esso “notizie certe”. 
Sul punto, alcuna delle parti ha mosso contestazioni.  ### peritale, sotto questo aspetto immune da vizi logici ed adeguatamente motivato in punto di stima del valore dei singoli beni ereditari, viene condiviso dal Tribunale che procederà, quindi, agli ulteriori accertamenti sulla base delle valutazioni dei beni di cui alla perizia. 
Per quanto accertato, dunque, il valore dei beni presenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione ### era pari ad euro 124.500,00 (euro 63.000,00 + euro 65.000,00 + euro 3.000,00 + euro 1.0000,00 - euro 7.500,00). 
Al fine di valutare se vi è stata la lesione della quota di legittima lamentata dalle sorelle ### si deve, quindi, procedere alla determinazione della porzione disponibile secondo i criteri dettati dall'art. 556 c.c., alla luce dei principi enucleati, in materia successoria, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, come sopra enunciati. 
Vanno, quindi, come detto, riuniti fittiziamente alla massa ereditaria anzidetta ### i beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione, ivi compresi quelli esentati da collazione. 
Si ricorda, infatti, che la riunione fittizia, per come si evince dalla sua stessa denominazione, è, a differenza della collazione, una mera operazione contabile finalizzata ex lege alla ricostruzione del patrimonio complessivo avuto in vita dal de cuius sulla cui base andare a calcolare, in base ai criteri stabiliti dagli artt. 536 ss. c.c., la quota di riserva ai legittimari e la quota di quel patrimonio di cui il suo titolare poteva liberamente disporre. 
I beni di cui il de cuius ha disposto in vita, come accertato nella sentenza non definitiva emessa tra le parti, sono: 1) l'appartamento sito in ### via ### n. 115 scala D interno 15, posto al piano quinto - settimo, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 7, particella 648, sub 81, Z.C. 2, ### A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita catastale ### 542,28, quota di proprietà del de cuius 2/3 (quota di proprietà e quota parte proveniente dalla eredita della moglie premorta); 2) l'appartamento sito #### scala B, interno 4, posto al piano quarto - settimo e riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 17, particella 100, sub 17, Z.C. 2, ### A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita catastale ### 790,18, quota di proprietà del de cuius 2/3 (quota di proprietà e quota parte proveniente dalla eredita della moglie premorta); 3) il terreno sito nel comune di ### in parte edificabile, riportato al catasto terreni al ### di mappa n. 10, particella 389, qualità uliveto, classe 1, consistenza 500,00 mq, rendita domenicale euro 2,84 e rendita agraria euro 1,29, quota di proprietà del de cuius 1000/1000; 4) l'immobile che ### ha donato a ### in conto alla quota di legittima e per l'eventuale esubero sulla parte disponibile, con espresso esonero dalla collazione, per atto del notaio ### stipulato in data ###, rep. n. 16625 e racc. n. 5871, registrato a ### il ### al n. 1 e trascritto a ### il ### al n. 63 R.G. e 51 RS; e cioè: la piena proprietà dell'immobile sito nel comune di #### posto al piano secondo e terzo, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 582, sub 6, ### A/3, il cui valore è stato stimato dal CTU in euro 88.000,00; 5) le donazioni in denaro a favore dei figli ### e ### rispettivamente di euro 109.500,00 ed euro 12.000,00. 
I beni immobili oggetto delle donazioni fatte in vita dal de cuius sono stati parimenti stimati dal perito che ha, sul punto, accertato che: 1) l'appartamento sito in ### alla via ### (quota dei 2/3 in capo al de cuius), donato ad ### all'epoca di apertura della successione, aveva un valore di euro 96.000,00; 2) l'appartamento sito in ### alla via ### (quota dei 2/3 in capo al de cuius), donato ad ### aveva invece un valore di euro 102.000,00; 3) il terreno sito nel comune di ### in parte edificabile, riportato al catasto terreni al ### di mappa n. 10, particella 389, sempre donato ad ### aveva, sempre all'epoca dell'apertura della successione, un valore di euro 21.000,00; 4) l'immobile sito in ### alla via ### posto al piano secondo e piano terzo, riportato al catasto fabbricati al ### di mappa n. 10, particella 582, sub 6, donato ad ### aveva all'apertura della successione, un valore commerciale di euro 88.000,00 Il valore complessivo degli immobili donati in vita da ### è, dunque, pari ad euro 307.000,00 a cui devono essere sommate le donazioni in denaro accertate nella sentenza non definitiva (euro 109.500,00 ad ### ed euro 12.000,00 ad ###. 
Si avrà, dunque, un totale di euro 428.500,00 ###. 
Pertanto, tenuto conto della stima dei beni immobili ricadenti nella massa ereditaria al momento dell'apertura della successione ### e della riunione fittizia delle donazioni anzidette ###, non essendo presenti debiti gravanti sulla massa ereditaria, l'asse ereditario (relictum + donatum) su cui calcolare la disponibile, e quindi la legittima, è pari ad euro 553.000,00 (euro 124.500,00 + euro 428.500,00). 
Ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c., la quota di riserva, in presenza di più figli ed in assenza del coniuge, è pari ai 2/3 del patrimonio del dante causa, da dividersi in parti uguali tra loro. 
Nel caso di specie, dunque, la quota di riserva è pari ad euro 368.666,66 (2/3 di euro 553.000,00) mentre la porzione disponibile è pari ad euro 184.333,33 (euro 553.000,00 - euro 368.666,66). 
Dividendo la riserva in parti uguali tra gli eredi, si ottiene una quota di legittima per singolo erede di euro 92.166,66. 
Ciò posto, occorre verificare se il relictum sia idoneo a soddisfare le quote di riserva delle eredi che hanno avanzato domanda di riduzione.  ### e ### non hanno ricevuto alcuna donazione in vita dal padre premorto. 
Nulla devono, pertanto, imputare ex se. 
Esse hanno dunque diritto a vedersi assegnate le loro quote di legittima, pari ad euro 92.166,66 ciascuna.  ### ereditario relitto, ammontante ad euro 124.500,00, non è, come ben si vede, sufficiente a soddisfare la legittima delle due eredi anzidette, pari in totale ad euro 184.333,32. 
In ragione di tali evenienze, va quindi senza dubbio accolta la domanda di ### e ### e disposta la loro reintegra della rispettiva quota di legittima. 
Nessuna lesione è, invece, configurabile in capo ad ### - succeduta per rappresentazione ad ### - avendo la sua dante causa (### ricevuto in vita da ### a titolo di donazione in conto di legittima e con esonero da collazione, l'immobile in ### del valore di euro 88.000,00 e donazioni indirette in denaro del valore complessivo di euro 109.500,00, per un totale di euro 197.500,00 (somma ben superiore al valore della legittima, come qui accertato). 
La spiegata domanda svolta in tal senso deve essere, pertanto, rigettata. 
La donazione ### del 20.03.2006 fatta dal de cuius in favore del figlio ### dovrebbe essere, pertanto, ridotta così da reintegrare la quota di legittima complessivamente spettante alle due sorelle ### e ### Ebbene, rileva tuttavia il Tribunale che, nel caso che ci occupa, facendo applicazione dei principi prima esposti e avendo, in particolare, riguardo alla ratio dell'istituto della riduzione, non sia necessario procedere ad effettuare la riduzione della donazione di cui all'atto notarile del 20.03.2006. 
Come detto, la ratio della riduzione, che ne giustifica la concorrenza e cumulabilità con la collazione, consiste nell'assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore, possibile invece ai sensi degli artt. 746 e 747 c.c. con la collazione.  ### ha, in corso di causa, reiteratamente manifestato la volontà, sia pur a fini conciliativi, di conferire i beni a lui dissimulatamente donati dal padre in natura nell'asse ereditario e non per imputazione del loro rispettivo valore. Egli ha, infatti, più volte offerto di lasciare a ### l'immobile di ### in ### e nulla ha opposto, sotto questo aspetto, all'elaborato peritale che ha disposto dei beni a lui donati in natura nei suoi quattro progetti divisionali. 
Ne consegue che lo scopo dell'azione di riduzione (che è, si ripete, quello di garantire al legittimario leso di ottenere l'assegnazione in natura dei beni oggetto della donazione lesiva della sua quota di riserva) è, nella specie, conseguito con la mera collazione dei beni: recuperando, infatti, per espressa volontà del beneficiario della donazione, i beni ### donati da ### ad ### il patrimonio ereditario così ricostruito (pari ad euro 553.000,00) consente di reintegrare la quota di riserva lesa dalle donazioni stesse. 
Dovendo, infatti, il patrimonio essere diviso equamente tra i quattro fratelli, la quota rinveniente dalla ripartizione (euro 553.000,00 /4) risulta idonea a garantire a ### e ### il soddisfacimento della legittima, pari ad euro 92.750,00. 
In difetto di diversa manifestazione di volontà espressa del de cuius va, infine, ripartita equamente tra gli eredi anche la quota disponibile (euro 184.333,33) Ne consegue che ad ogni erede spetta l'assegnazione di una quota ereditaria pari ad euro 138.250,00 (euro 553.000,00/4). 
La quota ereditaria da assegnare in questa sede ad ogni avente causa da ### sarà dunque pari ad euro 138.250,00. 
Per quanto sinora esposto, non può, infatti, condividersi in parte qua la consulenza d'ufficio siccome inficiata dall'avere scomputato l'ausiliare dalla quota disponibile il valore dell'immobile donato in vita dal de cuius alla figlia ### (a cui è succeduta ### il quale è stato invece donato in conto di legittima e solo per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione. 
Disponendo, comunque, il Tribunale di tutti i dati necessari per effettuare la divisione dei beni ereditari e la loro suddivisione in quote, non occorre rimettere alcuna integrazione dell'elaborato peritale. 
Ebbene, quanto alla divisione dei beni caduti in successione, va preliminarmente precisato nella massa ereditaria da ripartire equamente deve essere ricompreso, ai fini della corretta formazione delle quote, anche il bene immobile donato a ### poichè esso, dispensato dalla collazione e dunque non attribuibile ad altro e diverso erede se non al donatario, va comunque ad integrare la quota spettante alla beneficiaria della relativa donazione. 
Anche sotto questo aspetto, dunque, la perizia risulta non condivisibile, essendo inficiata dall'erronea estromissione dell'immobile in discorso dai progetti divisionali con la conseguente attribuzione, di fatto, a ### (e per lei alla sua erede universale ### di una quota maggiore risetto a quella degli altri coeredi. 
Ciò posto, ritiene il Collegio di effettuare l'equa divisione dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius applicando i seguenti parametri: preservare l'unitarietà dei singoli beni immobili in modo da non inficiarne il rispettivo valore, ridurre il più possibile i conguagli in denaro per evitare esborsi alle parti, garantire continuità alle situazioni di godimento degli immobili come consolidatesi negli anni, valorizzare la volontà dispositiva del de cuius (come resa palese dalle donazioni degli immobili ad ### e quella del destinatario delle predette disposizioni. ### ha, infatti, come anticipato, manifestato reiteratamente in corso di causa, sia pur a fini conciliativi, la sua disponibilità a cedere a ### la sua quota di proprietà dell'immobile di ### (ove la germana ha impiantato ormai da anni il suo studio professionale) ed entrambi si sono dichiarati disponibili, pur di conservare il possesso dei due immobili anzidetti, ad attribuire a ### gli appartamenti di ### rinunciando ad eventuali conguagli in denaro. A sua volta ### ha espresso più volte la volontà di essere soddisfatta della propria quota mediante conguagli in denaro senza dichiarare mai preferenze o interesse per alcun immobile in particolare. 
Tale volontà è stata, invero, espressa al G.I. nel corso dell'udienza del 28.11.2022 anche a mezzo del di lei figlio, ### comparso in sua vece, il quale, richiesto di formulare una proposta transattiva agli altri eredi, ha dichiarato che la madre “vive fuori regione” per cui “andrebbe bene anche semplicemente un conguaglio in denaro non essendo interessati alla assegnazione di beni immobili, vivendo a ### ormai da anni”. 
Anche in sede di comparsa conclusionale, la difesa di ### osservando come i beni immobili di ### siano più appetibili sul mercato, senza chiedere l'assegnazione di uno di essi, ha proposto di procedere al sorteggio delle quote come formate dal perito. 
Ma tale opzione, proprio per le ragioni appena espresse, non appare percorribile. 
Sul punto, si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede ###sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” ( civ., ordinanza n. 11857/2021). 
Ebbene, facendo applicazione dei criteri sopra esposti che, come detto, sconsigliano il sorteggio delle quote paritetiche, ritiene il Collegio di suddividere la massa ereditaria relitta da alunni ### secondo il seguente progetto divisionale: ### appartamento di via ### (euro 102.000,00) terreno in ### fg 10, part. 389 (euro 21.000,00) donazione indiretta del de cuius in denaro (euro 12.000,00) conguaglio di euro 3.250,00 da ricevere da ### appartamento di via ### (euro 96.000,00) terreno in ### - fg. 10, sub 432 (euro 3.000,00) terreno in ### - fg. 10, part. 558 (euro 1.000,00) conguaglio di euro 38.250,00 da ### appartamento in ### - part. 582, sub 5 (euro 65.000,00) appartamento in ### - fg. 10, part. 582, sub 2 (euro 63.000,00) conguaglio di euro 10.250,00 da ### donazioni indirette in denaro (euro 109.500,00) immobile in ### - fg 10, part. 582, sub 6 (euro 88.000,00) terreno ### - fg. 10 part. 574 (- 7.500,00).  conguaglio di - 10.250,00 da dare a ### conguaglio di euro - 38.250,00 da dare a ### conguaglio di euro - 3.250,00 da dare ad ### infine dichiarata inammissibile la richiesta dei frutti civili, sub specie di indennità di occupazione, per l'uso esclusivo dei beni rientranti nella comunione ereditaria da parte dei coeredi che non ne hanno usufruito, non essendo stata la domanda tempestivamente formulata da alcuno di essi (cfr., in tema di decisione di questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, Cass. civ., 15019/2016). 
La domanda sarebbe comunque, ad abundantiam, anche infondata nel merito. 
Ed infatti, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte: “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”( Civ. 09.02.2015 n. 2423). 
Nel caso che ci occupa, non è emerso, né è stato nemmeno tempestivamente e puntualmente allegato, che i condividenti, che non hanno usufruito dei beni in comunione, abbiano mai formulato alcuna opposizione a che il coerede, che quale comproprietario ben poteva goderne, continuasse a farne uso, utilizzandoli come propri. 
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la soccombenza del convenuto ### nella pronuncia non definitiva (ove è stata dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita, su domanda delle sorelle) ed anche, in questa sede, quanto alla domanda di riduzione, vittoriosamente esperita nei suoi confronti, ma valutata, d'altra parte, la sua condotta collaborativa manifestatasi nella reiterata volontà di definire la causa con un accordo transattivo non conclusosi, invero, solo per la mancata adesione della sorella ### valutata, altresì, la peculiarità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, che ha visto la rivisitazione anche dell'operato del perito, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite. 
Le spese della espletata CTU vanno, in conseguenza, poste a carico delle parti in misura paritetica (25% ciascuno).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide: - accoglie la domanda di riduzione della donazione effettuata in vita da ### al figlio ### con l'atto notarile del 20.03.2006 avanzata da ### e ### - accerta e dichiara, per l'effetto, il diritto di ### e ### ad essere reintegrate nella loro rispettiva quota di legittima; - rigetta la domanda di riduzione formulata, negli stessi termini, da ### n.q. di erede universale di ### - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi e, per l'effetto, assorbiti gli effetti della riduzione della donazione effettuata dal de cuius in vita in favore di ### dalla effettuata collazione, assegna i coeredi le seguenti quote: ### - appartamento di via #### (euro 102.000,00) - terreno in ### fg 10, part. 389 (euro 21.000,00) - donazione indiretta del de cuius in denaro (euro 12.000,00) - conguaglio di euro 3.250,00 da ricevere da ### - appartamento di via #### (euro 96.000,00) - terreno in ### - fg. 10, sub 432 (euro 3.000,00) - terreno in ### - fg. 10, part. 558 (euro 1.000,00) - conguaglio di + euro 38.250,00 a carico di ### - appartamento in ### - part. 582, sub 5 (euro 65.000,00) - appartamento in ### - fg. 10, part. 582, sub 2 (euro 63.000,00) - conguaglio di + euro 10.250,00 a carico di ### - donazioni indirette in denaro (euro 109.500,00) - immobile in ### - fg 10, part. 582, sub 6 (euro 88.000,00) - terreno ### - fg. 10 part. 574 (- 7.500,00).  - conguaglio di - 10.250,00 da dare ad ### - conguaglio di euro - 38.250,00 da dare ad ### - dichiara inammissibile la domanda di corresponsione dei frutti civili; - compensa tra le parti le spese di lite; - pone a carico dei coeredi, in misura paritetica, le spese di CTU liquidate con separato decreto.  ### 31 ottobre 2024 ### est. 
Dott.ssa ### Dott.ssa ### 

causa n. 4376/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Viteritti Rosangela, De Sanzo Filomena

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8519/2025 del 01-04-2025

... la fattispecie esaminata dalla Corte riguardav a l'azione di riduzione in r iferimento a beni alienati in vita d al de cuius. La sentenza fece applicazione del principio, già affermato da Cass. n. 10333/1993, secondo cui «l'azione di riduzione, dunque, come n on mira a recuperare i beni uscit i dal patrimonio del de cuius in quan to tali, non contesta il diritto di prop rietà dei beneficiari, né la legittimità del titolo del loro diritto, che anzi presuppone; per contro, ha per obiettivo il ripristino d i una situazione patrimoniale compa tibile con i diritti dei ris ervatari, tramite il conseguimento del valore dei diritti suddetti. In questo contesto, l'azione non può e ssere paraliz zata dalla eccezione di usucapione ventennale per due ragioni: perché tale eccezione avrebbe la sola funzione di ribadire l'esistenza del dominio, che è il presupposto stesso dell'azione, e perché la domanda di riduzione non è diretta a rivendicare lo specifico bene uscito dal patrimonio del defunto e che si pretende usucapito, ma a far valere sul valore del bene le ragioni successorie spettanti al legittimario [...]». Nel caso in esame, non fu esperita l'azione di riduzione, ma l'azione di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sui ricorsi riun iti iscritt i ai nn. al n. 3039/2022 R. G. e al 18773/2023 R.G., proposti il ricorso n. n. 3039/2022 R.G da: ###, ###, ##### elettivamen te domiciliati in ### 3 7, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrenti ##### A ##### rappresentati e difesi dagli avvocati ### (###), ### (###) -controricorrenti avverso la SENTENZA di CORTE D'### n. 2991/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal ### Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l.  28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 2 di 35 18 dicemb re 2020, n. 176, formulat e dal P.M. in persona d el ### il q uale ha chiesto il rigett o del ricorso. 
Udito il Pubblic o ### ero, in persona del ### o ### generale che ha concluso riportan dosi alle conclus ioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 
Uditi l'avvocato ### per i ricorrenti e l'avv. ### per i controricorrenti.  -il ricorso n. 18773/2022 da: ##### A ##### rappresentati e difesi dagli avvocati ### (###), ### (###) -ricorrenti ### O, ###, ##### elettivamen te domiciliati in ### 3 7, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrenti, ricorrenti incidentali avverso la SENTENZA di CORTE D'### n. 1416/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal ### Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l.  28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicemb re 2020, n. 176, formulat e dal P.M. in persona d el ### il quale ha chiesto l'accoglimento del quarto mo tivo del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale e dei restanti motivi del ricorso incidentale. 
Udito il Pubblic o ### ero, in persona del ### o ### generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte. 3 di 35 Uditi l'avv. ### per i ricorrenti e l'avv. ### per i controricorrenti ricorrenti incidentali.  ### 1. ─ Ange lo ### r, dopo avere otte nuto con sentenza d el 2012, l'accertamento della propria qualità di figlio di ### fu ### deceduto a ### il ###, ha chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, ##### e ### eredi di ### e ### Ha precisato che ### ni era erede testamentario di L inda ### sorella del geni tore naturale e istit uita unica ered e nel testamento di lui pubblicato il 1 0.4.19 48. ### nto del rapporto di filiazione importava la revocazione del testamento, con il quale il genitore aveva istituito ### e l'apertura della successione legitt ima in favore dei ### qu ale unic o erede ab intestato. Il giudizio fu iscritto al n. R.G. 315/2013 e la questione della revocazione del t estamento, oggetto di sentenza non definitiva del Tribunale n. 1533/2016, è stata diversamente risolta dai giudici di merito: la revocazione del testamento, riconosciuta in primo grado con la menzionata sentenza, fu poi negata in appello con sentenza n. 504 del 2018, con la quale la Corte veneziana ha parzialmente annullato la decisione di primo grado. La domanda di revocazione del testamento di ### fu ### è stata infine definita in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 2991/2 021 del 3 dicembre 2021. Tale sentenza ha riconosciuto l'esistenza dei presupp osti della revocazione, in applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. 13680/2019. In base al principio di diritto sommin istrato dalla ### corte al giudice di rinvio, la no rma dell'art . 687 c.c. è applicabile anche là dove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che abbia testato nella consapevolezza di avere già un figlio, riconosc endo il fondamento oggettivo dell'art. 687 c.c. 4 di 35 In appl icazione di tale principio, il g iudice di rinvio, una volta dichiarata la revocazione, ex art. 687 c.c., del testa mento del ### fu ### e la conseguente apertura de lla successione legitt ima, accertava e dichiarava che ### r ### quale unico erede ex lege del ### fu ### era il legittimo proprietario dei beni censiti al ### urbano del Comune di Ven ezia al foglio 16, particella n. 175 3 sub 3 e al fogl io 16, particella n. 1753 sub 7. 
La Corte d'appello ha negato qualsiasi rilevanza al fatto che l'azione per la revocazione del testamento era stata proposta solo nel 2012, nonostante l'attore avesse consapevolezza d ella paternità fin dal 1954, allorché aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 274 c.c., poi non coltivato. Al rilievo degli appellanti, secon do cui un a inerzia protratta per un tempo così lungo evidenziava la volontà del figlio di non venire alla successione pate rna, la Corte di merito h a replicato che, prima dell'accog limento della d omanda di dichiarazione giudiziale della paternità, il ### non avrebbe potuto svolgere alcuna azione per far valere i propri diritti successori. La corte di merito ha altre sì negato che i fratelli ### potessero aspirare a far salvo il loro acquisto ai sensi dell'art. 534, commi 2 e 3, c.c. o ai sensi dell'art. 2652 n. 7 c.c., mancando, nei vari passaggi, un trasferimento a titolo oneroso: il che, secondo la corte di rinvio, ren deva incond izionatamente fondata la pretesa rivolta dall'erede nei loro confronti, legittimati passivi rispetto alla petizione in quanto avent i causa d a chi ha posseduto a titolo di erede. ### il giudice di rinvio tale conclusione operava per la totalità dei beni, comp resa la quota di ½ loro donata dalla loro madre, coniuge di ### In relazione a questo aspetto, la Corte vene ta richiam ava l'atto co n il quale ### (erede testamentario dell'erede in base al testamento revocato) e il coniuge di lui ### avevano conferito in comunione i loro interi patrimoni ai sensi dell'art. 228 della legge 151 del 1975. La 5 di 35 Corte, esamin ato tale atto, lo ritene va irrilevante, in quanto inidoneo, proprio perché concluso ai sensi della norma transitoria sopra richiamata, a estendere il regime della comunione legale ai beni non destinati a farne parte ai sensi dell'art. 179 La Corte d'appello negava infine la sussistenza, in favore dei fratelli ### dei presupposti per l'usucapione dei beni ogge tto della domanda di petizione svolta dal ### Al riguardo richiamava precedenti di legittimità in base ai quali non si poteva configurare possesso utile per l'usucapione fino quanto il titolare effettivo, nella specie il ### non avesse avut o la possibil ità giuridica di interromperlo, ciò che nella specie era avvenut o solo in concomitanza del passaggio in giudicato de lla sentenza che ha accertato la paternità n aturale. Prim a del passaggio in giudic ato della sentenza che aveva dichiarato la paternità naturale, il ### non avrebbe potuto svolgere alcuna azione per il recupero dei beni ereditari. 
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i fratelli ### sulla base di tre motivi. 
Gli eredi di ### hanno resistito con controricorso.  ### e ### nelle p roprie conclusioni scritte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
Le parti hanno depositato memorie.  2. ─ Immediatamente dopo la pronunzia della sentenza in sede di rinvio (v. supra), oggetto del ricorso iscritto al n. 3039 del 2022, è giunto a conclusione il g iud izio iscritto al n. 315/2013, rimasto ancora pende nte all'esito della pronuncia della sen tenza non definitiva n. 1533/2016. 
Esso è st ato defi nito dal ### e di ### con sentenza 2428/2021 del 28 dicembre 2021, la quale ha rigettato le ulteriori domande all'epoca formulate dal ### ed aventi ad oggetto la richiesta di condanna de gli ered i ### alla restituz ione dei prezzi riscossi per gli immobili medio tempore alienati a terzi dai 6 di 35 possessori loro dant i causa, men tre ha accolto solo in parte la domanda di restituzione dei canoni percepiti in forza della locazione dei due immobili rispetto ai quali era stata accertata la proprietà del ### riconoscendoli solo per l'immobile censito alla particella n. 1753 sub 3, non anche per l'immobile censito alla medesima particella al sub 7. 
La sentenza di primo grado n. 2428 del 2021 è stata confermata dalla Corte d'appello di ### con sentenza n. 1416/2023 del 29 giugno 2023. Tale sent enza ha rigettato sia l'appello principale proposto dai fratelli ### sia l'ap pello incidentale de gli eredi di ### Contro tale sentenz a hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di ### sulla base di cinque moti vi, illustrati da memoria. 
I frat elli ### rli hanno resistito con cont roricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base d i cinque mo tivi e depositando anche la memoria.  ### nelle proprie conclusioni scritte, conclude per l'accoglimento del solo quarto motivo del ricorso incidentale ed il rige tto del ricorso principale e d elle restanti censure di quello incidentale.  RAGIONI DELLA DECISIONE In primo luogo, va disposta la riunione dei due ricorsi, proposti, il primo, contro la sentenza che h a deciso, i n sede di rinvio, sull'appello della sentenza non definitiva del tribunale sulla istanza di revocazione del testame nto e sulla pro prietà dei due beni ereditari, il secondo, contro la sentenza che ha definito le ulteriori domande dell'erede ab intestato a seguito della revocazione. 
A. ─ Ricorso n. 3039 /2022. 1. ─ Il primo mot ivo den unzia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 687 c.c. La Corte d'appello, n ella parte in cui ha perentoriamente riconosciuto che il ### non avreb be potuto agire p er la 7 di 35 revocazione del testamento prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa de lla paternità naturale, avrebbe m ale interpretato quanto dispone il terzo comma dell'art. 687 c.c., in base al quale è consentito al figlio naturale di manifestare, a partire dalla morte del g enitore, l'in tento di n on voler venire alla successione. 
Il secondo motivo denunzia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3, c.p.c., violazione degli art. 2652 n. 7 e 534 c.c. L a Corte di merito, con riferimento agli atti di donazione della metà indivisa degli immobili ereditari da parte della loro madre, avrebbe dovuto sancire, nei limiti di tale quota, la salvezza del diritto dei ricorrenti, che hanno trascritto il loro acquisto ventisei anni prima dell a trascrizione della domanda giudiziale. Invero, la norma dell'art.  2652 n. 7, c.c., sancisce la salvezza del diritto del terzo acquirente anche se a titolo gratuito. 
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2935, 2934 e 533 c.c. La Corte vene ta non ha considerato che il ### in quanto annoverato fra gli eredi legittimi gi à in forza dell a disciplina applicabile all'apertura della succe ssione, non si trovava nell'impossibilità giuridico di far valere i propri diritt i. Nessun impedimento normativo gli impediva di proporre tempestivamente l'azione per il riconoscimen to dell a paternità, ciò che gli avrebbe consentito di agire in tempo utile per interrompere il possesso utile per l'usucapione dell'erede apparente e dei suoi aventi causa.  2. ─ Il primo mot ivo è in fondato. È stato ammesso che la dichiarazione giudiziale di paternità dia luogo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli. L a revocazione per sopravvenienza di figli costituisce un'ipotesi di caducità legale della disposizione testamentaria (revoca legale o di diritto). ### la regola generale, pe r stabilire se la caducità si verifichi bisogna attendere che i figli (o discendenti) vengano alla successione; e, in caso negativo, che non si faccia luogo a rappresentazione. Se i figli 8 di 35 non vengano alla successione e non si facc ia luogo a rappresentazione, la caducità n on ope ra. In questo caso, infatti, viene a mancare lo scopo per cui la revoca è stabilita, quello cioè di far p ervenire i beni del testat ore ai figli o ai di scendenti sopravvenuti. 
Va da sé che la dich iarazione giudiziale di paternit à, qualora intervenuta dopo la morte del gen itore, non comporta d i per sé l'acquisto della qualità di erede, ma, così come avviene nell'ipotesi del riconoscimento, fa sorgere il diritto del figlio di venire all'eredità come erede ab intestato, diritto prima di allora inesistente. Infatti, la vocazione lega le dei figli naturali (og gi figli nati fuori da matrimonio) presuppon e che la filiazione sia riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 c.c.) Il figlio ha diritto di venire all'eredità non solo se la successione del genitore si apre durante il giudizio per l'accertamento della filiazione, ma anche se la sentenza sia pronunziata in accoglimento di una domanda proposta, dopo la morte del genitore, contro i suoi eredi ai sensi dell'art. 276 c.c.; e dalla data del passaggio in g iudicato decorre il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità. 
Se il diritto di accettare l'eredità sorge a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione; e se il termine di prescrizione decorre d al passaggio in giudicato d ella stessa sentenza, non è revocabile in dubbio che, prima del passaggio in giudicato, non è configurabile, in danno del figlio poi giudizialmente riconosciuto, alcuna inerzia rilevante n el far valere la propria qualità di erede in conseguenza d el venir meno dell'istituz ione testamentaria. 
In effetti i ricorrenti pongono un problema diverso, non quello della possibilità del figlio di agire pe r far valere la q ualità di erede legittimo prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità, ma piuttosto se il figlio possa efficacemente manifestare l'intento di non ven ire alla 9 di 35 successione prima del definit ivo accertamento dello status. Essi richiamano, per suffragare tale possi bilità, la pro nunzia di 5037 del 2011, con la quale è stata riconosciuta la validità di una convenzione con la quale il figlio naturale, prima del passaggio in giudicato della sentenza di d ichiarazione della pat ernità, aveva rinunziato dietro corrispettivo , nei confront i dei beneficiari delle disposizioni testamentarie, in ip otesi oggetto di revoca ai sensi dell'art. 678 c.c., a tutti i diritti di natura patrimoniale (ivi compresi quelli successori) derivanti dal suo preteso stato di figlio naturale del testatore. 
La soluzione di Cass. n. 5 037/20 11, fondata su l rilievo che la sentenza di accertamento della fi liazione conferisce al figlio uno status con e fficacia retroattiva fin dalla n ascita (Cass. 23596/2006; n. 26575/2007), è certament e da condividere ; tuttavia, il richiamo di giurisprudenza non apporta argomento alla tesi dei ricorrenti. Essi, infatti, richiamano il principio in astratto, senza indi care il fatto in ipot esi inte grativo della rinunzia, che è identificato in ultima analisi con il me ro decorso del tempo. Si sottolinea che il ### aveva proposto il ricorso per la dichiarazione giudiziale di pate rnità già nel 1957, ma il medesimo no n fu poi coltivato, per essere poi proposto nuovamente molti anni dopo. Ma in questi termini il ragionamento finisce per sostenere l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente, laddove l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità è imprescrittibile. In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, il ritardo nel suo proponimento, di per sé, non può valere quale rinunzia al diritto successorio derivante dallo status; il che, però, non significa che l'erede possa in ogni caso recuperare l'intero patrimonio ereditario; egli conserva soltant o quei diritt i reali che non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimam ente acquistati sui beni del d e cuius e que i diritti di credito che non si trovino est inti.  ###à della petizione di eredità, sancit a dall'art. 533 10 di 35 c.c., non altera l'ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell'asse ereditario (Cass. n. 22100/2015).  3. ─ È prioritario l'esame del terzo motivo del ricorso, che è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. 
La Corte d'appello richiama innanzitutto Cass. n. 11203 del 1995: “### di riduzione pu ò essere eserci tata soltanto al momento dell'apertura della successione, al lorquando si può val utare la sussistenza della lesione del la legittima e far val ere il relativo diritto. È, pertanto, solo da quello stesso momento che il possesso per l'usucapi one incomincia a decorrere contro il legi ttimario che agisce in riduzione”. 
In que l caso, la fattispecie esaminata dalla Corte riguardav a l'azione di riduzione in r iferimento a beni alienati in vita d al de cuius. La sentenza fece applicazione del principio, già affermato da Cass. n. 10333/1993, secondo cui «l'azione di riduzione, dunque, come n on mira a recuperare i beni uscit i dal patrimonio del de cuius in quan to tali, non contesta il diritto di prop rietà dei beneficiari, né la legittimità del titolo del loro diritto, che anzi presuppone; per contro, ha per obiettivo il ripristino d i una situazione patrimoniale compa tibile con i diritti dei ris ervatari, tramite il conseguimento del valore dei diritti suddetti. In questo contesto, l'azione non può e ssere paraliz zata dalla eccezione di usucapione ventennale per due ragioni: perché tale eccezione avrebbe la sola funzione di ribadire l'esistenza del dominio, che è il presupposto stesso dell'azione, e perché la domanda di riduzione non è diretta a rivendicare lo specifico bene uscito dal patrimonio del defunto e che si pretende usucapito, ma a far valere sul valore del bene le ragioni successorie spettanti al legittimario [...]». 
Nel caso in esame, non fu esperita l'azione di riduzione, ma l'azione di petizione ereditaria contro il possessore dei beni ereditari. 11 di 35 Il richiam o, pertanto, è privo di re ale attinenza con la vicenda oggetto di causa.  4. ─ Una ricost ruzione p iù complessa d eve farsi con riferimento all'ulteriore richiamo operato dalla sentenza impugnata, che riguarda Cass. n. 2424/2 011, la qu ale a sua volta ha fatto applicazione del principio di Cass. 11024 del 1991. 
Occorre iniziare l'analisi proprio da tal e ultima pronun zia. Nel 1977 l'attrice, affermatasi figlia naturale di una certa persona che aveva disposto della totalità delle proprie sostanze con testamento, chiamò in giudizio l'ere de univ ersale, chiedendo che venisse accertata la filiazion e naturale e il proprio diritto al conseguen te trattamento successorio. 
Il tribu nale accoglieva la domanda re lativa alla dichiarazione di paternità naturale e rigettava quella relativa ai diritti successori. La Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado.  ### attrice propon eva ricorso per cassazione, che veniva accolto da questa S.C. con sentenza n. 3709 del 26 giugno 1984, la quale affermava il princip io secondo il quale la dich iarazione giudiziale di paternità naturale ottenuta dopo il 20 settembre 1975 (data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia) da un figlio adulterino concepito o nato prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione de l genitore apertasi prima di tale data, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali riconosciuti o dichiarati vigen ti all'ep oca dell'apertura della successione.  ### provvedeva alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte di appello indicata come giudice di rinvio, che riconosceva alla figlia naturale il diritto ad un terzo della eredità del genitore, riducendo le disposizioni in favore dell'erede istituito. 
Con riferiment o all'eccezione di usucapione sollevata dall'e rede testamentario, i giudici di rinvio la ritennero proponibile in linea di principio, ma inammissibile in concreto, in quanto formulata con 12 di 35 riferimento "ai beni ereditari", senza specificare quali fossero i beni della eredità oggetto della stessa eccezione. 
La Corte di cassazione propose riflessioni di carattere generale sulla possibilità, ammessa da una parte della d ottrina, di usucapire contro il proprio dante causa nella ipotesi in cui il titolo di acquisto venga meno con effetto ex tunc. Tale tesi, però, secondo la corte di legittimità, non avrebbe potuto essere invocata con riferimento alla ipotesi oggetto del giudizio. «### nei confronti del quale venga esperita l'azione basata sull'art. 230 della legge 19 maggio 1975 151, infatti, non vede venir meno il suo titolo di acquis to, ma subisce una riduzi one quantit ativa di tale acquisto. Il possesso precedente all'esperimento di tale azione non può, pertanto, essere considerato come possesso ut ile ad usucap ionem, non potendosi acquistare col decorso del tem po ciò di cui si è g ià proprietari.  ### parte, il p ossesso ad usucapionem, come strum ent o per l'acquisto della propriet à, ha come suo tipico contrappeso la possibilità di interruzione da parte de l vero pro prietario. Non è giuridicamente configurabile un possesso ad usucapionem che non possa in qualsiasi momento essere interrotto. Con riferimento alla ipotesi contemplata dall'art . 230 l. 19 maggio 1975 n. 1 51, aderendo alla impostazione della sentenza impug nata, l'erede avrebbe potuto avere già maturata la usucapione al momento della entrata in vigore della legge senza che il figlio naturale avesse mai avuto la possibilità di compier e atti interruttivi, non aven do egli alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente. Il che denota l'assurdità della tesi di principio che qui si discute». 
Sulla base di tali considerazioni, la ### corte rigettò il ricorso dell'erede testamentario, corregge ndo la motivazione della corte d'appello. Questa aveva ritenuto inammissibile l'ecc ezione di usucapione perché formulata genericamente, con ciò riconoscendo, a contrario, che, nel caso di specie, l'erede testamentario, in linea di prin cipio, avrebbe potuto utilm ente invocare gli effetti 13 di 35 dell'usucapione nei confronti di chi aveva ottenuto l'accertamento della filiazione dopo l'apertura della successione. ### corte ha invece ritenuto che, nella specie, l'eccezione di usucapione non fosse prop onibile in termini assoluti, riconoscendo ch e l'erede testamentario, proprietario dei beni eredit ari in forza del testamento, non vede il proprio titolo travo lto a seguito dell'esperimento dell'azione prevista dall'art. 230 della l. n. 151 del 1975, ma subisce solamente una riduzione quantitativa del proprio acquisto, mancando pertanto il presupposto del possesso utile ad usucapionem, non potendosi acquistare col decorso del tempo ciò di cui si è già proprietari. 
A un attento esam e, l'ipotesi della “riduzione solo quantitativa dell'acquisto”, posta in luce della pronunz ia, non è rife ribile solo all'esperimento dell'azione di riduzione contro l'erede istituito, ma può ricorrere anch e con riferimento alla pe tizione di eredit à, qualora questa sia stata esercitata contro un erede apparente pro quota: è acquisito che la qualità di erede apparente non implica la rigida contrapposizione di un non-erede all'erede. Tralasci ando altre ipotesi è certo che può assumere tale q ualità il coerede , il quale apparisca erede per l'intero. 
Certamente più convincente è il rilievo che l'azione di riduzione, proposta contro disposizioni testamentarie a titolo universale, non ha per oggetto b eni, ma una quota di eredità, che sarà poi concretata con la divisione ereditaria. Per quanto sia lungo il tempo durante il quale ta luno abb ia posseduto tutto o parte dei beni ereditari, non potrà mai vantare di avere acquisito la qualità d i unico erede. Il p roblema dell'usucapione dei b eni ered itari non riguarda l'azione di riduzione, ma semmai la susseguente divisione chiesta dal legit timario una volt a ottenuta la qualità di ered e. 
Certamente, con riferimento alla riduz ione de lle disposizioni testamentarie, il termine decennale di prescriz ione dell'az ione di riduzione rende il problema privo di rilevanza pratica. T uttavia, 14 di 35 qualora il titolo dello status di filiazione che attribuisce la qualità di legittimario (sentenza che d ichiara la filiazione) sia costituito successivamente alla morte del de cuius, il termine di prescrizione dell'azione di riduzione dovrebbe farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, come il termine di accett azione dell'eredità. In questo caso il problema dell'usucapibilità dei singoli beni ereditari si pone. 
Cass. n. 11024 del 1991, dopo avere negato a priori l'usucapibilità dei beni, aggiunse la considerazione di principio che «il possesso ad usucapionem, come strumento pe r l'acquisto della proprietà, ha come suo tipico contrappeso la possibilità di interruzione da parte del vero pro prietario. Non è giuridicamente configurabile un possesso ad usucapionem che non p ossa in qualsiasi momento essere interrott o». Il rilievo è indubbiamente proposto in t ermini generali, ma la situazione ch e la corte d i legittim ità ritiene di comprendere nel suo ambito è quella del figlio adul terino prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, il quale «non avendo alcu n diritto da far valere in base alla disciplina previgente», non aveva «mai avuto la possibilità di compiere atti interruttivi».  5. ─ ###. 2424 del 2011, la vicenda condivide con quella decisa da Cass. 11024 del 1991 la situazione di partenza: figli adulterini, i quali avevano agito all'indomani della riforma del diritto di famiglia, chiedendo il riconoscimento della loro qualità di figli naturali del defunto e, conseguentemente, della loro qualità di eredi. 
Si trattava in quel caso di successione legittima e la domanda fu proposta nei confronti deg li eredi e av enti causa del de cuius, deceduto il 16 novembre 1959. In primo grado, il tribunale accolse la domanda, proposta con citazione dell'ottobre 1978 e dichiarò che gli istanti erano figli naturali del defunto, ma rigettò la domanda dei medesimi intesa ad ottenere l'accertamento della qualità di eredi legittimi del de cuius . Sul gravame dei soccom benti, la Corte 15 di 35 d'appello, in parziale riforma della de cisione di primo guado, riconobbe che la dichiarazione giu diziale di pa ternità nat urale, ottenuta dai figli adulterini posteriormente all'entrata in vigore della riforma del dirit to di famigli a, dà diritto a partecipare alla successione del genitore natu rale apertasi prima di quella data. 
Proposto ricorso per cassazione, po iché la que stione della retroattività della dichiarazione giudiziale anche agli effetti successori era stata risolta in modo difforme da due pronunce delle sezioni semplici, il ricorso è stato rimesso alle ### unite, alle quali fu chiesto di stabilire se il figlio adulterino che abbia ottenuto dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (l.  151/75) in sede di dichiarazione giudiziale di paternità lo status di figlio naturale, abbia o meno il diritto di partecipare alla successione del genitore naturate apertasi prima di quella data (20 settembre 1975). ### ezioni unite hanno adottato la soluzione favorevole alla retroattività dell'accertamento della filiazione anche agli effetti successori, per ragioni che non occorre qui ripercorrere.  6.─ In forza di tale sentenza di legittimità, con atto di citazione del 9 febbraio 1987, i figli naturali iniziavano un giudizio per ottenere la condanna dei possessori alla restituzione dei beni lasciati dal de cuius. Si cost ituivano alcuni dei convenuti, insisten do per la declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni caduti ne lla successione. Il tribunale rico nosceva l'avvenuta usucapione, ma la Corte d 'appello andava in contrario av viso e accoglieva la domanda degli attori, riconoscendo l'inidoneità, agli effetti dell'usucapione, del possesso antecedente l'entrata in vigore della legge del 1975. 
Investita del ricorso prop osto dai soccom benti, la C orte di cassazione ha confermato il rigetto della domanda di usucapione.  ### la Corte di cassaz ione, il possesso ad usucap ionem, concepito come strumento pe r l'acquisto della proprietà (ne lla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1158 c.c.), ha come suo 16 di 35 tipico contrappeso la po ssibilità di interruz ione da parte dell'effettivo proprietario, con la conseguenza che non si prospetta configurabile un possesso utile ai fini dell'usucapione che non possa in qualsiasi momento essere interrotto. 
Anche in Cass. n. 2424 del 2011, l'ipotesi di fatto considerata è pur sempre quella contemplata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art.  230: nei confronti dei figli adulterini, il possesso dei beni ereditari, precedente l'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, non è utile per l'usucapione, non essendo i medesimi «titolari di alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente».  7. ─ ### e fi n qui compiuto consente di affermare che, n ei confronti di coloro che hanno acquistato il diritto di conseguire lo status solo con l a riforma de l 1975 , il decorso d el tempo precedente all'entrata in vigore della legge non ha alcun riflesso negativo sui diritti ereditari derivanti da su ccessioni apertesi anteriormente. Non si rinviene, in tali pronunce, nessuna presa di posizione sulla posizione del successibile nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge del 1975 e il concreto esercizio dei diritti sui singoli beni ereditari. Infatti, i riferimenti che emergono dalle sentenze rendono quel segmento temporale del tutto indifferente. Nell'uno e nell'altro caso l'azione del figlio fu esercitata ben prima che fosse decorso il decennio dall'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia (e a fortiori il ventennio). 
Pertanto, i precedenti richiamat i n ella sentenza impugnata non sono immediatamente riferibili al caso in esame, nel quale il figlio non incontrava alcun impedimento nel far valere i propri diritti già secondo la disciplina vigente al tempo della morte, la quale già gli attribuiva la qualità del solo successibile ex lege (art. 576 c.c. nel testo originario). La sentenza impugnata si potrebbe giustif icare alla luce di quei precedenti a patto di ritenere che la situazione dei figli adulterini, prima del 1975, sia una esempli ficazione di un principio più ampio, va levole anche nel caso in cui l'azione pe r 17 di 35 reclamare lo status sia proponibile già a partire dall'apertura della successione. 
Fino a quando tale azione non sia stata sperimentata con successo, il figli o si troverebbe nell 'impossibi lità giuridica non solo di accettare l'eredità, ma anch e di compiere atti interru ttivi dell'usucapione dei beni ereditari, e sattamente come il fi glio adulterino prima del 1975; è nello stesso tempo chiaro che, se tale principio fosse realmente sussiste nte, le considerazioni fatte nei precedenti di legittimità, specifica mente riferibili ai figli adulterini prima del 1975, perderebbero ogni rilievo pratico, costituendo un argomento di contorno rispetto a un principio che già li preservava dal rischio della prescrizione e dell'usucapione, che anche nei loro confronti poteva comin ciare a decorrere solo dal passag gio i n giudicato della sentenza che accerta la filiazione.  8. ─ Si impone a questo punto l'esame di Cass. 14917 del 2012. 
Nella vicenda, la corte d'appello aveva acco lto la domanda di petizione, proposta dal figlio na turale dopo il definitivo accertamento dello status; coloro i quali apparivan o e redi ab intestato in assenza di discendenti avevan o eccepito sia la prescrizione del diritto di accettare l'ere dità, sia l'usucapione dei beni ereditari. La Corte d'appello ha ritenuto infondate ambedue le eccezioni. ### corte ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi apparenti. Cass. n. 14917 del 2012, in primo luog o, ha richiamato i precedenti di legitt imità so pra esaminati; quindi, ha proseguito la propria analisi, richiama ndo il principio, affermato anche da Cass. 2326 del 1990, in base al quale per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza di acc ertamento della filiazione, trovandosi essi, fino a tale accertamento, nell'impossibilità giuridica e non di mero fatto di accettare l'eredità (v. art. 480 c.c., come modificato dall'art. 69 del d. lgs. n. 154 del 2013). ### parte - sempre secondo Cass. 14917 del 2012 ora in 18 di 35 esame - la vocazione legal e dei fi gli naturale p resuppone ch e la filiazione sia riconosci uta o giud izialmente accertata, trovandosi pertanto il figlio biologi co, prima de l passaggio in giudicato della sentenza sullo status, nel l'impossibilità giuridica di esercitare l'azione di petizione. Conseguentemente, il possesso esercitato fino a q uesto momento dall'ered e apparente non è utile per l'usucapione, in quanto il titolare non è nella condizione giuridica di compiere atti interruttivi.  9. ─ Si in serisce in que sta ricostruzione, in app arenza logica e lineare, una prima obiezione, che deriva proprio da Cass. 2326 del 1990, le cui considerazioni han no avuto u n ruolo determinante sulla decisione di Cass. n. 14917 del 2012, che non ha avuto dubbi nel proporre soluzione identica sia per il decorso della prescrizione del diritto di accettare l'eredità, che non corre, per il figlio naturale, se non dal passaggio in giudicato che dichiara la filiazione, sia per la decor renza del termine utile per l'u sucapione in favore dei possessori dei beni ereditari. Anche questo termine non potrà che decorrere da quando la filiazione si a stata giudizialmente dichiarata: fino a tale momento, il figlio naturale non acquista le posizioni soggettive dipendenti dall'apertura della successione, fra le q uali è inclusa que lla che g li consentirebbe di com piere atti interruttivi dell'usucapione dei beni ereditari. 
In verità, nella vicenda d i Cass. 2326 del 1990, i figli naturali avevano notificato una domanda giudiziale in pendenza del giudizio di accertam ento dello status. ### rte di app ello ha riconosciut o l'idoneità di tale domanda ad interrompere il corso dell'usucapione. 
Tale affermazione fu censurata in sede di legittimità, sostenendosi che i figli del de cuius, «non ancora dichiarati suoi figli naturali, non erano chiam ati all'eredità [...], né perciò legittimati [...] a interrompere l'usucapione dei beni da parte dei possessori». 
La Corte di cassazione dichiaro inammissibile la censura in rito, in quanto diretta ad otte nere il riesame di una questio ne ormai 19 di 35 preclusa perché non prospettata al giudice d'appello. Nonostante la soluzione in rito, Cass. n. 2326 del 199 0 sentì il bisogno di precisare «che l'assunto preliminare della Corte di merito - secondo cui la domanda giudiziale, benché atto non idoneo di accettazione dell'eredità (in quanto posto in essere d a soggetto non ancora dichiarato figlio naturale, non chiamato all'eredità e carente, perciò, della legittimazione alla petizione ereditaria) valse t uttavia ad interrompere il termine per l'usucapione - era giuri dicamente corretto e, come tale, no n passibile dell a proposta censura per violazione di legge». Si legge testualmente in Cass. n. 2326 del 1990, ora in esame, « In tema di legittim azione alla domanda giudiziale, quale atto idoneo a produrre la c.d. interruzione civile (in contrapposizio ne a quella naturale) della us ucapione ex artt.  1165 e 2943 cit ati, deve invero rilevarsi come l'ordinamen to giuridico, nel quadro dell a tutela giurisd izionale dei diritti, attribuisca al soggetto il diritto potestativo di chiedere il rilascio di beni in possesso al trui e di interrompere così il corso e ciò , in dipendenza di una particolare relazione di diritto (lo ius possidendi) che intercorra fra lui ed i beni. Né questa relazione cessa di essere rilevante a tale fine, quando si esprima soltanto in un diritto che è in fieri o condizionato. Anche in tale caso la posizione del soggetto trova, invero, tute la nella esperibilità di atti volti al suo soddisfacimento o semplicemente conservativi, al quale fine, per preliminare postulato, si pre scinde dall'effettivo fondamento della pretesa, accertabile soltanto con la successiva pronuncia giudiziale. 
Così, nel caso di specie, come ha già ritenuto il giudice d'appello e conformemente alle ulteriori argomentazioni o ra svolte dal controricorrente [...], deve rilevarsi che gli attori, al momento della domanda introduttiva, benché non fossero ancora legittimati alla azione di p etizione ereditaria né all'accettazione dell'ered ità paterna in pendenza del giudizio di accertamento del loro stato di figli naturali, erano tuttavia, abilitati a compiere, per mezzo della 20 di 35 connessa domanda di rilascio o di collazione dei beni ereditari in possesso dei convenu ti, un valid o atto di opposizione a ta le possesso, al fine di farn e cessare il carattere pacifico e d'interrompere, perciò, l'usucapione fino al momento d ella pronuncia giudiziale che avesse accertato la esistenza (anche sopravvenuta) delle condizio ni dell'azione, convalid ando, così, gli effetti del previo atto conservativo - interruttivo. La riproposta eccezione con cui si nega la idoneità della domanda giudiziale ad interrompere l'usucapione risulta, dunque, infondata, indipendentemente dalla rilevata preclusione processuale, cui soggiace la più ampia questione in cui essa si colloca».  10. ─ Conclusivamente, Cass. n. 11024 del 1991 e Cass. 2424 del 2011 considerano la posizione dei figli adulterini prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e con riferimento a questi riconoscono che il po ssesso dei beni ereditari, esercitato prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, non è utile per l'usucapione. Questo perché, fino ad allora, i figli naturali non avevano mai avuto «la possibilità (nell' intervallo temporale antecedente alla stessa entrata in vigore della cit ata legge) di compiere atti interruttivi, non essendo essi ancora titolari di alcun diritto da far valere in base alla disciplina previgente» (così testualmente Cass. 2424 del 2011). Cass. 14917 del 2012 ritiene che il medesimo principio si applichi anche se i diritti ereditari del figlio naturale sono già riconosciuti dalla legge vigente al momento di apertura della successione. Emerge da tale ultima pronunzia la convinzione che riconoscer e che il dirit to di accettare non si prescrive se non dal p assagg io in giudicato della senten za che dichiara la filiazione ed affermare, nello stesso tempo, che possa maturare, in favore del possesso re di beni ereditari, il termin e ventennale dell'acquisto per usucapione significherebbe ammettere un assurdo giuridico, non potendo il figlio naturale, prima di allora, compiere atti inte rruttivi. Tal e affermazione è principalmente 21 di 35 giustificata alla luce di Cass. n. 2326 del 1990, la quale tuttavia, come am piamente chiarito, tiene separato il diritto di accettare l'eredità, non esercitabile prima del passagg io in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione, dalla possibilità di esercit are azioni idonee a interrompere il decorso dell 'usucapione. Queste sono esercitabili dal figlio anche prima. Non sono rari gli esempi di tutela dei beni ereditari accordata indipendentemente dalla attuale qualità di erede, purché sia comunque ravvisabile un interesse a che sia preservata l'integrità del patrimonio ereditario. Si pensi ai poteri di natura conserva tiva pre visti dall'art. 460 c.c. , azionabili prima dell'accett azione, che includono certamente il potere di compiere atti interruttivi della prescrizione, estintiva o acquisitiva.  11. ─ Ad avviso del collegio, l'equivo co insito nel la soluzione di Cass. 149 17 del 2012, la sola che pone un principio idoneo a legittimare la decisione impug nata, consiste nel sovrapporre il diritto di accettare l'ered ità, il q uale diventa att uale dopo la dichiarazione giudiziale, con il po tere di compiere atti giudiziali interruttivi di prescrizioni acquisitive o estintive dei diritti ereditari: tale diritto, nelle condizioni che ricorrevano nel caso in esame (figlio naturale riconoscibile e annoverato fra i successibili ex lege dalle norme vigenti già al tempo di apertura della successione), è esercitabile anche prima, come già affermato da Cass. n. 2326 del 1990. Una conferma di siffatta possibilità si ritrova anche in n. 5037 del 2011, richiamata nell'esame del primo motivo: invero la possibilità del figlio naturale, riconosciuta da tale pronunzia, di disporre dei propri diritti prima del definit ivo accertamento d ella filiazione, considerata l'eff icacia dichiarativa e ret roattiva della pronunzia, comprende, logicamente, an che il potere di interrompere la prescrizione, acquisitiva o estint iva, de i diritti ereditari. A questi effetti non si richiede l'avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse il quale, nella situazione di cui 22 di 35 sopra, certamente sussiste nel caso del figlio naturale già a partire dalla morte del g enitore, in considerazione dell'e fficacia ex tun c della dichiarazione giudiziale (Cass. n. 26575/2007), la quale opera anche rispetto alle posizioni successorie (Cass. n. 2923/1990); e se del suo st ato avesse avu to notizia solo dopo m olto tempo d alla nascita, tale circostanza concreta un ostacolo di fatto, irrilevante ai sensi del l'art. 2935 c.c.: «### bilità di far valere il d iritto, quale fatto impe ditivo della decorre nza della prescrizione ex art.  2935 c.c., è solo q uella che deriva d a cause giu ridiche ch e ne ostacolino l'esercizio e no n comprende anche gli impedime nti soggettivi o gli ostacoli d i mero fatto, in rela zione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospe nsione della prescrizione, tra le quali, salva l'ip otesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. n. 22072/2018; n. 14193/2021).  12. ─ Si deve aggiungere che, già in passato, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosci uto l'ido neità, ai fi ni dell'interruzione della prescrizione, «della noti ficazione della citazione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e la conseguente petizione di e redita ha il duplice contenuto di att o introduttivo del giudizio (art.2943, primo comma, c.c.) per i diritti spettanti agli attori nella qualità, giudizialmente riconosciuta, di figli naturali e di atto di costituzione in mora (art.2943, quarto comma, c.c.) dei convenuti per il diritto creditorio all'assegno vitalizio, che, sulla medesi ma eredità, spetta agli atto ri qualora, respinta la domanda o dichiarazione inidonea a produrre effetti processuali, la filiazione risulti nei modi indicati nell 'art. 279 c. c.» (Cass. 421/1964). Del resto, come già rilevato, nella fattispecie decisa da Cass. n 11024 del 1991, che è la pronunzia nella quale si rinviene, in materia dei diritti ereditari dei figli naturali, la prima compiuta 23 di 35 affermazione del principio sulla quale la corte di merito ha ritenuto di potere fondare la decisione, il figlio chiese nel medesimo giudizio sia l'accertamento della filiazione naturale, sia riconoscimento dei diritti successori. Inver o, ciò che la g iurisprudenza di legittimit à esclude è la possibilità dell'accertam ento in cidentale dello stato, senza efficacia di giudicato e con effetto limitato alla controversia principale (Cass. n. 2220/1985); con la conseguenza che, se una questione di stato si presenti come pregiudizievole dinanzi al giudice civile, si appliche rà l'art. 34 c.p .c. e consi derarsi la questione di stato fra quelle questioni che, per legge e cioè per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorità di giudicato. Se mancano le condizioni n ecessarie richieste esplicitamente per quelle azioni dalla legge, i l giudice adit o non potrà giudicare. Qualora invece il giudice adito sia competente anche per la questione di stato e sussistano le condizioni soggettive (legittimazione del soggetto attivo e del soggetto p assivo) ed oggettivo il giudice adito potrà giudicare anche sull'azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato (Cass. n. 1515/1966). 
Si ricorda ancora che l'art. 715 c.c. prevede la penden za di un giudizio sulla filiazione quale motivo di sospensione della divisione ereditaria, ma fa salva la po ssibilità de ll'aut orità giudizia ria di autorizzarla, disponendo le opportune cautele. 
B. ─ Ricorso n. 18773/ 2023. 1. ─ Il primo mot ivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art. 2041 c.c. Assodato che ### e ### hanno venduto immobili facenti parte dell 'eredità di ### arricchendosi in misu ra corrispondente ai prezzi riscossi, i medesimi e rano obblig ati a indennizzare il ### nei limiti di tale arric chimento.  ### del ### si sarebbe verificato in concomitanza con la maturazione del termine, in favore degli acquire nti, per il compimento dell'usucapione ex art. 1159 c.c. 24 di 35 Il second o motivo denunzia violazione dell'art. 68 7 c.c. e del precedente giudicato derivante dalla sentenza della ### corte n. 13680 del 2019. La sentenza d 'appello, cont ro l'accertamento compiuto in sede di legittimità, attribuisce a ### e al coniuge di lui la qu alità di “ere de diret ti di N icolò ### fu Bernardo”, essendo invece il solo e unico erede il ### In aggiunta, la sentenza, al fine di negare i presupposti di applicabilità dell'art. 2041 c.c., in favo re del ### e nei confro nti dei fratelli ### ha at tribuito rilievo al fatto che ci fosse o non ci fosse la prova che essi avessero tratto vantaggio dalle alienazioni compiute da loro genitori. Al contrario tale circostanza era del tutto irrilevante. La obbligazione dei fratelli ### non dipendeva da ciò, ma sussisteva per il solo fatto di essere essi eredi degli alienanti, debitori dei prezzi conseguiti. 
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 754 c.c., si sostiene che i fratelli ### quali eredi di coloro che avevano alienato i beni ereditari e incassato il prezzo, erano tenuti ex art. 2041 c.c. o in alternativa ex art. 535, comma 2, c.c., nei confronti del ### a prescindere dalla prova che quanto riscosso sia poi pervenuto ai figli. 
Il quarto motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art.  167 c.p.c. e degli artt. 61 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 La sentenza è oggetto d censura nella parte in cui ha negato che fosse stata data la prova del contratto di locazione relativamente all'unità immobiliare identificata dalla particella 1753 sub 7. 
Il quin to motivo denunzia violaz ione degli artt. 91 e 96, oltre la violazione dell'art. 13, comma 1, quater del ### unico delle spese di ### izia n. 115 del 200 3. I ricorrent i si dolgono de lla compensazione delle spese d i lite del grado e de l rigetto dell a domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 25 di 35 2. ─ I primi quattro motivi del ricorso incidentale censurano, sotto diversi profili, la decisione, nella parte in cui è stata accolta la domanda di restituzione dei canoni relativi ai due immobili ereditari dei quali era stata accertata la proprietà del ### con la sentenza non definitiva n. 1533 del 2016. Il qu into motiv o del ricorso incidentale riguarda la decisione sulle spese di lite.  3. ─ I primi tre mot ivi del ricorso incidentale, d a esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati. In via preliminare è bene identific are la po sizione dei soggetti coinvolti nella vicenda. I frat elli ### sono e red i legittimi veri dell'erede testamentario vero (### dell'ere de apparente (### . ### testamentario d ell'erede apparente, e a fortiori i suoi eredi legittimi (i fratelli ###, in qua nto successori a titolo universale, non possono bene ficiare della tutela acc ordata a coloro che abbiano acq uistato diritti dall'erede apparente. Essi no n possono invocare né l'art. 534, commi 2 e 3, c.c., né l'art. 2657 n. 7 c.c. In effetti si discute se tale ultima norma debba estendersi al legatario, fermo restando, in ogni caso, l'inapplicab ilità agli acquisti a titolo di erede. È tutt avia avvenuto che ### i ### e rede testamentario vero dell'erede apparente, ha concluso un a convenzione matrimoniale con il coniuge ### ai sensi dell'art. 228 della disciplina transitoria della legge n. 151 del 1975. Nell e intenzioni, la convenzione era riferita a t utti i b eni personali dei coniug i, compresi quelli apparentemente acquistati da ### in forza della su ccessione testamen taria di ### (erede apparente di ###. ### secondo quanto emerge dalla ricostruzione operata dalla Corte d'appello, ha disposto della quota dei beni ch e il coniuge aveva acquistato q uale erede testamentario di ### resi comuni per effetto della convenzione. 26 di 35 La Corte d 'appello ha negato l'efficacia di tale conv enzione, in quanto ritenuta estrane a all'ambito di applicazione dell'art. 228 della disciplina transitoria della legge di riforma del diritto di famiglia. In questo senso la decision e è contraria alla giurisprudenza della Corte. È stato infatti aff ermato il principio secondo cui i coniugi u niti in mat rimonio prima dell'ent rata in vigore della legge 19 maggio 1975, n . 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tut ti i loro beni, ivi compresi que lli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fatt ispecie tipica prevista dall'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 d el 1975, e che , tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 c.c.. (esercitando una facoltà che solo arbitrariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite) (Cass. n. 21786/2008). 
Infatti, la disciplina della comu nione può essere parzialmente derogata dai coniugi mediante convenzione matrimoniale. ### della comunione può essere ampliato dai coniugi nel s enso che questi possono assoggettare alla comunione anche i beni personali (ad esempio ricevuti per successione o donazione). Laddove nella comunione legale siano inclusi uno o più beni personali di uno solo o di entrami i coniugi, la dottrina prevalente concorda sulla natura gratuita della convenzione, m entre non rileva in questa sede indagare se l'assoggettam ent o alla comunione di beni personali comporti un atto di liberalità di un coniuge a favore dell'altro (o una liberalità reciproca se la messa in comunione riguardi beni personali di entrambi). È stato ritenuto che, nel caso in cui un coniuge metta in comunione un bene personale, è configurabile una liberalità, che è riducibile in sede successoria e revocabile ex art. 2901 c.c. ad iniziativa dei creditori personali del coniuge stesso. Oltre al rimedio dell'azione revocatoria, l'art. 211 c.c. statuisce che costoro possono 27 di 35 rivalersi su qua lsiasi be ne della comunione, ma limitatamen te al valore dei beni (già personal i) entrati a farne parte. La giurisprudenza riconosce la revocabilità del neg ozio costitutivo d i fondo patrimoniale quale atto gratuito (cfr. Cass. ###/2023; 9192/2021). 
Accertato così che la ### è acquirente a titolo gratuito da ### della quota indivisa dei beni provenienti dalla successione di ### ini ### entrati in comu nione, consegue che essa è in ogni caso esclusa dalla tutela predisposta dall'art. 534, commi 2 e 3, c.c., ch e suppone una convenzione a tit olo oneroso. Si deve aggiungere che la ### non è avente causa dall'erede apparente, avendo acquistato dall'ere de vero (### dell 'erede apparente (###. Si osserva in dottrina ch e l'art. 534 attribuisce rilevanza soltanto a una situazione di apparenza della qualità di erede, la quale cessa con la morte di chi ne è investito. 
La legge protegge gli aventi causa dall'erede apparente e tale non è l'avente causa dall'erede dell'erede apparente. Si osserva ancora che l'inconveniente pratico della soluzione si attenua sensibilmente quando si pensi che normalmente la questione non sorge se non dopo un certo lasso di tempo d alla trascrizione dell'acqu isto dell'erede apparente, e che i terzi acquirenti dal suo erede, esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 5 34, possono però invocare la protezione dell'art. 2652 n. 7 c.c., il quale prescind e da una situazione di apparenz a in senso te cnico. Sotto questo profilo, oggetto del secondo motivo d el ricorso dei S almini ### la questione è stata superata dall'accoglimento del terzo motivo del ricorso medesi mo. Se ne fa riferimento in questa fas e perché il rilievo consente d i stabilire la posi zione dei protagonisti della vicenda rispetto a i beni ereditari oggetto di alienaz ione. Le alienazioni, nei rapporti con l'erede vero , debbono ritenersi tutte effettuate o direttamente dall'erede apparente ### o da ### e rede testamentario vero dal l'erede apparente. 28 di 35 Fra le alienaz ioni comp iute da ### lmini è compresa la convenzione matrimoniale conclusa con la ### È questo l'atto di disposizione rilevante nei confronti dell'erede vero, no n le successive alienazioni compiute dalla ### senza che sia qui utile indagare se ricorressero o no i presupposti che le consentivano di fare salvo l'acquisto ai sensi dell'art. 2652, n. 7, c.c. Infatti, come è stato autorevolmente chiarito, il diritto dell'erede vero nei confronti del possessore alienante, riconosciut o dall'art. 535 comma 2, integrato dall'art. 20 38 c.c. sussiste non soltanto n el caso in cui l'alienazione compiuta dall'erede apparente sia efficace, ma pure nel caso in cui - essendo l'alienazione inefficace - l'erede conserva contro l'acquirente l'azione per la restituzione del bene. In entrambi i casi, infatti, l'erede ha diritto di conseguire dall'erede apparente la controprestazione dell'alienazione: se gli si n egasse tale diritto, quando può pretendere la restituzione del bene dal terzo, l'erede apparente sarebbe ingiustamente avvantaggiato, in quanto farebbe proprio il corrispettivo, tutte le volte che l'erede non possa o non voglia agire contro il terzo. In altre parole, l'erede vero potrebbe benissimo agire contro l'erede apparen te per consegu ire il corrispettivo dell'alienazione, salvo ad agire su ccessivamente, quando se ne presenti l'opportunità contro il terzo, naturalmente offrendo a quest'ultimo quanto già ricevuto dall'erede apparente. 
Tale considerazione rende irrilevante ogni indagine volta a stabilire se l'erede vero, con riferimento ai beni alienati, avesse la possibilità di sperimentare l'azione ereditaria nei confronti dell'avente causa, in base all'eccezionale legittimazione passiva conferita dall'art. 534, comma 1, c.c. a quest'ultimo. Le azioni volte al conseguimento del corrispettivo o del valore sono propo nibili n ei confronti d el possessore alienante sia nell'uno, sia nell'altro caso, salvo quanto sopra detto se l'erede vero ottenga poi la restituzione dall'avente causa. 29 di 35 4. ─ Ex art. 535, comma 2, c.c., «il possessore di buona fede, il quale ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. 
Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo». ### il giu dice di primo grado, il «presupposto della domanda di restituzione (e del conseguente obbligo restitutorio) è espressamente individuato dal legislatore nel possesso del bene in capo all'alienante. E dunque il soggetto a cui può essere chiesta la restituzione e te nuto alla ripetizione è esclusivamente quello che, nel possesso del bene ereditario, l'abbia alienato». In base a tale assunto la domanda di restituzione svolta dall'erede aveva quali legittimari passivi solo coloro che avevano personalmente alienato i beni ereditari, non i convenuti, i quali non hanno mai avuto il possesso né la proprietà degli immobili alienati, essendo quindi privi di legittimazione rispetto «alla domanda di cui all'art. 535, comma 2, c.c.». 
In appe llo la decisione fu censurata dagli ere di ### i quali riconobbero che l'art. 535, comma 2, c.c. risultava inapplicabile al caso di specie; nondimeno le somme, ricevute quali corrispettivo delle alienazioni, erano comunque dovute «a titolo di arricchimento senza causa», dovendosi dare per acquisito che i beni non erano recuperabili dagli acquirenti, i quali avevano in ogni caso maturato l'usucapione. 
La censura fu rigettata in appello, in base al rili evo che l'affermazione del primo giudie, circa la mancanza «di una specifica prova che quant o percepito dagli eredi diretti di ### sia stato poi oggetto di acquisto a titolo ereditario da parte dei quatt ro appellanti non è stato o ggetto di specifica doglianza [...]». 
I rico rrenti sostengono che l'acco glimento della domanda, nei confronti dei fratelli ### non richiedeva tale prova. 30 di 35 5. ─ È not o ch e la legittimazione passiva rispett o all'azione di petizione ereditaria compete a chiunque possegga tutto o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, nonché, come risulta dall'art. 534, comma 1, ai suoi aventi causa. Second o le regole poste dal l'art. 535, comma 2, c. c., il possessore che si ritiene di buona fede, il quale abbia alienato, pure in buona fede, una cosa dell'eredità è obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Per possessore di buona fede si intende colui che ha acquis tato il possesso dei beni ereditari, riten endo p er errore non derivante da colpa grave di esser e erede. La buona fede, al solito si presume (Cass. n. 5093/2010; n. 21505/2019). In caso di mala fede, il possessore alienante è tenuto a corrispondere il valore in base all'art. 203 8, comma 2 , stante la strettissima analogia fra le due ipotesi. ###. 2038, comma 1 è poi applicabile nel caso che l'alienazione effettuata dal possessore sia stata a titolo gratuito. In questo caso, l'erede vero n on può avvalersi della facoltà concessa dall'art. 535, comm a 2, che riguarda le sole alienazioni rispetto alle quali è dovuto il prezzo o il corrispettivo.  ### vero si potrà rivolgere al terzo n ei limiti del suo arricchimento, nonché dopo che fosse stato inutilmente escusso l'alienante di mala fede, secondo q uanto dispone l'art. 2038, comma 2, È ragionevole riconoscere che gli obblighi, derivanti dall'alienazione di beni ereditari, presuppongano, che al tempo dell'alienazione, non fosse già maturato, in favore del possessore, l'usucapione ventennale con riguardo al bene al ienato. Se l'usucapione fosse invece maturata , il bene alienato, in quanto acq uistato a titolo originario dal possessore , aveva cessato di appartenere all'asse ereditario. In questo caso n on sorge neanche l'azione residuale contro il terzo acquirente a titolo gratuito. 
Consegue dalla ricostruzione d i cui sopra che l'azio ne di arricchimento, mentre è configurabile nei confron ti del terzo 31 di 35 acquirente della cosa ereditaria a tit olo gratuito, non è configurabile nei confronti del possessore alienante , in quanto l'erede, nei confronti di costui, ha a disposizione un'azione tipica, che la giu risprudenza fa rientrare nell'ambito della petizion e n on solo quan do sia tendente, ex art. 535, comma 2, a ottenere il prezzo o il corrispettivo, ma anche quando, nel caso di alienazione in mala fede, sia volta a o ttenere il valore della cosa (Cass. 796/1960). Il punto è tuttavia controver so in dottrin a, registrandosi, sul tema del rapporto tra l'azione petitoria e l'azione di cui al comma 2 dell'art. 535 c.c., un orientamento che invece conferisce all'istituto in esame, la qualifica di azione personale di credito, distinta dalla petitio e prescr ittibile. Rimane, ad ogni modo, fermo che l'obbligaz ione del possessore, sia che abbia a d oggetto il prezzo o il corrispettivo ai sensi dell'art. 535, comma 2, c.c., sia che abbia ad oggetto il valore attuale della cosa nel caso di mala fede, un a volta sorta in capo al po ssessore alienante, si trasmette agli eredi, al pari di qualsiasi debito ereditario. Lo stesso dicasi per l'obbligazione ex art. 2038, comma 1 e 2, c.c., nei limiti dell'arricchimento, dell'acquirente a titolo gratuito.  6. ─ ### d i arric chimento ha carattere sussidiario in quanto essa improponibile quando l'impoverito può esercitare altre azioni per farsi indennizzare. Che il danneggiato «non può esercitare altra azione» è in teso come no n spettanza di azioni fondate su titoli diversi». Nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che «ai fin i del rispett o della reg ola di sussidiarietà di cui all'art.  2042 c.c., la dom anda di ingiustifica to arricch imento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativ o, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per 32 di 35 carenza di prova d el pregiu dizio subito o pe r nullità derivan te dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., S.U., n. ###/2023). 
È stato anche chiarito che, qualora la diversa azione esista, l'azione generale di arricchimento è inamm issibile anche quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass. n. 8020/2009; n. 6295/2913).  5. ─ È stato anticipato che il giudice di primo grado aveva, nella specie, ritenuto inapp licabile la disciplina prevista dall'art. 535, comma 2, c.c., rigettando la relativa domanda del ### svolta in via principale; ha quindi ritenuto ammissibile la domanda residuale, originariamente svolta in via gradata, d i indebito arric chimento conseguente all'alienazione degli immobili. Anche tale domanda fu rigettata. Sussisteva q uindi l'onere, a carico del soccombente, il quale avesse voluto insi stere anche n ella domanda princip ale, di impugnare l'intero contenuto sfavorevole della decisione, il che non è avvenuto. Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, nell'atto di appe llo del ### riconoscendosi l'inapplicabilit à dell'art. 53 5 c.c., l'obbligo re stitutorio fu fondato esclu sivamente sull'indebito arricchimento. Vale quindi il principio secondo il quale «a norma dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., l'impugnaz ione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate che hanno respinto domande del tutto autonome le une dalle altre» (Cass. n. 19346/2004; n. 15980/2010). 
In sede ###e, i ricor renti invocano l'art. 535 c.c. quale giustificazione normativa del diritto, in via alternativa rispetto all'art. 2041 c.c.; tale richiamo, in verità operato solo nella rubrica del terzo motivo, è irrilevante, in quanto è correlato a un contenuto della decisione di primo grado, sfavorevole all'erede vero, non impugnato con l'appello, con il quale fu impugnato esclusivamente il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa (cfr. Cass. n. 9631/2003; n. 13602/2013; n. ###/2022). È stato 33 di 35 chiarito che allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovv ero legate da rapp orto di subor dinazione, l'accoglimen to della principale o dell a domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi d ell'art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovv ero nella domanda principale, ha l'onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizion ato all'accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa (Cass. n. 8674/2017). 
A maggior ragione l'onere di impugnazione sussiste quando, come nel caso in esame, il giudice di primo grado abbia rigettato sia la domanda principale, sia la domanda subordinata. Nel caso in esame, invece, è stato impugnato in appello il solo rigetto della domanda subordinata di inde bito arricchimento. Questa, però, secondo quanto già precisato, risulta in astratto pertinente nei soli confronti della ### tenuta, in quanto acquirente a titolo gratuito, nei limiti d el suo arricchiment o. Deceduta la ### la rela tiva obbligazione, se e in quanto sussistente, si è certamente trasmessa agli eredi, nei cui confronti, secondo le regole dell a successione universale, l'erede vero può rivolgere le istanze che avrebbe potuto rivolgere contro il de cuius. Solo in questi l imiti, la censura proposta con i motivi in esame (l'obbligazione dei fratelli ### sussisteva a prescindere dalla prova di un loro perso nale arricchimento) è fondata, salvo il potere de l giudice di rinvio di esaminare il complesso delle difese for mulate in p roposito dai fratelli ### rimaste assorbite dal rigetto della domanda. 34 di 35 7. ─ Il qu arto motivo del ricorso principale, riguardante la questione dei frutti dei beni oggetto della domanda di petizione, è inammissibile, trattandosi di capo d ella decisione travolto dall'accoglimento del terzo motivo nella causa n. 3039 del 2022; è assorbito il quinto motivo.  8. ─ Sono parim enti inammissibili, in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo sopra richiamato, i primi quattro motivi del ricorso incidentale dei fratelli ### riguardanti anch'essi la questione dei frutti dei beni oggetto dell'eccezione di usucapione; è assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale.  9. ─ Le sentenze sono cassate in relazione ai motivi accolti, con rinvio dell a causa alla Corte d'ap pello di ### ia in diversa composizione, che dovrà decidere attenendosi ai seguenti principi di diritto: «Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il pot ere di interrompere l'usucap ione dei b eni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della senten za che accerta la filiaz ione. Infatti, ai fini della id oneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucap ionem di un bene eredit ario, non si richiede l'avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'intere sse alla conservazione del patrimonio ereditario, interesse che, nella situazione di cui sopra, sussiste già a partire dalla morte del genitore». 
«All'ipotesi di alienazione a titolo gratuito di beni ereditari da parte del possessore, è applicabile l'art. 2038 c.c. Pertanto, l'erede vero si pot rà rivolgere al terzo acquirente nei limit i del suo arricchimento, ferma la preventiva escussione d ell'alienante nella sola ipotesi di mala fede. ### del terzo acquirente, nel concorso dei presupposti che ne giustificano l'insorgenza, è trasmissibile mortis causa, senza ch e occorra la prova di un vantaggio personale realizzato dagli eredi». 35 di 35 «I coniug i, uniti in matrimonio prima d ell'entrata in vigore d ella legge 19 mag gio 1975, n . 151, e che, con apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale i beni personali, stipulano un atto che è comunque valido, poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale; e laddove nella comunione siano inclusi uno o più beni ricevuti da uno dei coniugi per successione da u n erede apparent e, nei rapporti con l'erede vero, l'atto deve ritenersi a titolo gratuito, con conseguente applicabilità dell'art. 2038 c.c.». 
Al medesimo giudice di rinvio si demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese.  P.Q.M.  La Corte, nella causa n. 3039 del 2022, accoglie il terzo motivo del ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; nella causa n. 18773 del 2022, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi tre mo tivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il quarto e assorbito il quinto motivo dello stesso ricorso principale; dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso incidentale e assorbito il quinto motivo; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione anche per le spese. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della ### 

causa n. 315/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Manna Felice, Tedesco Giuseppe

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