blog dirittopratico

2.960.649
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
5

Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 569/2024 del 26-06-2024

... difetto, in capo agli opponenti, della legittimazione attiva alla proposizione dell'opposizione; la seconda costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta dal ### s.r.l. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 3.2.2021, con cui il medesimo ha chiarito che l'impianto fotovoltaico installato sul capannone oggetto dell'esecuzione avente r.g.n. es. 57/2013 sarebbe una pertinenza del capannone e -come talesarebbe stato oggetto del pignoramento e del successivo trasferimento in favore dell'aggiudicatario. Essendo esistenti ragioni di connessione, è stata disposta la riunione dei giudizi. 2. In primo luogo va ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione promossa da ### e ### -in qualità di soci del ### s.r.l.-, da ritenersi privi di legittimazione processuale, condividendosi sul (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado, iscritta al n. 321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, alla quale è riunita la causa avente r.g.n. 1077/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2024 e vertente T R A ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### s.r.l., P. IVA: ###, in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. #### opponenti E ### s.r.l., C.F.: ###, e per essa, quale mandataria, ### s.p.a., C.F. e P. IVA: ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### 2### S.r.l., P. IVA: ###, e per essa, quale mandataria, ### s.p.a, P. IVA: ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. #### s.p.a., P. IVA: ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. #### s.r.l. Società Agricola, C.F. e P. IVA: ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### s.r.l., P. IVA: ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### opposte ###L.A.S. - Commercio Mobili legnami e affini ### s.r.l., C.F.: ###, in persona del legale rappresentante p.t., ### s.p.a., P. IVA:###, in persona del legale rappresentante p.t., ### opposte contumaci ### Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.   MOTIVI IN FATTO E ### Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7.5.2024, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.  ******  1. Il giudizio ha ad oggetto due opposizioni agli atti esecutivi: la prima costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta da ### e ### -in qualità di soci del ### s.r.l.- avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 3.1.2020, con cui il medesimo ha ritenuto il difetto, in capo agli opponenti, della legittimazione attiva alla proposizione dell'opposizione; la seconda costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta dal ### s.r.l. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 3.2.2021, con cui il medesimo ha chiarito che l'impianto fotovoltaico installato sul capannone oggetto dell'esecuzione avente r.g.n. es.  57/2013 sarebbe una pertinenza del capannone e -come talesarebbe stato oggetto del pignoramento e del successivo trasferimento in favore dell'aggiudicatario. 
Essendo esistenti ragioni di connessione, è stata disposta la riunione dei giudizi.  2. In primo luogo va ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione promossa da ### e ### -in qualità di soci del ### s.r.l.-, da ritenersi privi di legittimazione processuale, condividendosi sul punto i rilievi già svolti dal giudice dell'esecuzione, che, nel corso della procedura esecutiva, ha in più occasioni evidenziato la carenza di legittimazione a stare in giudizio in capo ai soggetti falliti in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, rispetto ai quali legittimato è solo il ### (sul punto, cfr., Cass., n. ###/2019; cfr. anche Cass., 5323/2003 secondo cui “### società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati, dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazione di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima”).   3. Si rivela, invece, inammissibile, perché tardivamente proposta -senza l'osservanza del termine di cui all'art. 617, c. 2, c.p.c.-, l'opposizione spiegata dal ### s.r.l. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 3.2.2021, con cui il medesimo ha chiarito che l'impianto fotovoltaico installato sul capannone oggetto dell'esecuzione avente r.g.n. es. 57/2013 sarebbe una pertinenza del capannone e -come tale sarebbe stato trasferito all'aggiudicatario con il decreto di trasferimento del 10.9.2019.  ### afferma, a fondamento dell'opposizione, che l'ordinanza del 3.2.2021 costituirebbe il primo atto della procedura esecutiva in cui sarebbero affermati l'inclusione dell'impianto fotovoltaico, insistente sul capannone oggetto di esecuzione, nel pignoramento e, quindi, l'avvenuto trasferimento, in favore dell'aggiudicatario, della proprietà dell'impianto unitamente a quella del capannone; che dalla relazione di stima e dal decreto di trasferimento non potrebbe, in particolare, ricavarsi la menzionata inclusione dell'impianto fotovoltaico nel pignoramento, inclusione neppure desumibile dalla natura dell'impianto fotovoltaico, che, contrariamente a quanto sul punto argomentato dal giudice dell'esecuzione, non potrebbe essere ritenuto quale pertinenza del capannone, tenuto anche conto delle dimensioni dell'impianto medesimo. 
Alla luce della documentazione in atti, le difese su cui poggia l'opposizione non meritano condivisione.  3.1. La contestazione circa l'esatta individuazione dei beni pignorati e, poi, aggiudicati in seno alla cennata procedura esecutiva è stata, a ben vedere, oggetto del giudizio di opposizione promosso da ### e ### avverso il decreto di trasferimento del 10.9.2019: nell'atto di opposizione viene richiesta la rinnovazione della vendita in considerazione dell'inadeguatezza del prezzo del bene, trattandosi di bene comprensivo di un impianto fotovoltaico di cui non sarebbe stato dal perito valutato il valore economico (doc. 13, pag. 7, all. comparsa di costituzione e risposta ###. 
Nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento, anche il ### -intervenuto nella suddetta procedura esecutiva in data ### (doc. n. 4, all. atto di citazione in opposizione)- avrebbe dovuto proporre opposizione, se avesse ritenuto che nel compendio pignorato non fosse stato ricompreso l'impianto fotovoltaico.  ### nel costituirsi nella fase cautelare dell'opposizione promossa da ### e ### -svoltasi innanzi al giudice dell'esecuzione-, non solo non ha svolto alcuna contestazione circa l'estensione del pignoramento all'impianto fotovoltaico presente sul lastrico del capannone pignorato, ma ha anche contestato l'opposizione da altri proposta, condividendo la valutazione economica del compendio pignorato al vaglio del giudice dell'esecuzione (cfr. doc. n. 14, all. comparsa di costituzione e risposta ### in cui si legge “si reputa che non vi siano i presupporti per accogliere l'istanza di rinnovo delle vendite, risultando dagli atti processuali che la vendita è avvenuta senza ipotesi di interferenze che possano far ritenere che il prezzo sia ingiusto ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. Al contrario emerge dagli atti procedimentali che vi sia stata un'adeguata ponderazione del prezzo di aggiudicazione da parte del Giudice dell'### Gli opponenti, in particolare, si dolgono del fatto che il prezzo di vendita non sarebbe giusto perché non comprende il valore di un impianto di fotovoltaico e non tiene in considerazione la buona manutenzione dell'immobile detenuto dalla “### di ### Andrea” in virtù di un contratto di affitto di azienda. Va al riguardo precisato che il GE ha valutato il prezzo di vendita in più di un'occasione nell'arco della procedura esecutiva. Una prima volta quando è stata emessa l'ordinanza di vendita del 5/10/2016, nella quale veniva fatto richiamo alla stima dell'immobile fatta dal C.T.U. e veniva escluso l'abbattimento del valore di stima (che pure il C.T.U. aveva previsto) per l'esistenza del contratto d'affitto in quanto non opponibile alla procedura. Una seconda volta quando, a seguito della vendita del 21/10/2017 al prezzo base di € 81.281,14 (senza abbattimento come disposto dal G.E.), essendo stata essendo stata presentata un'offerta pari ad € 61.000,00 inferiore al prezzo base, il G.E., visto il verbale delle operazioni di vendita, rilevato che l'offerente sig. ### in qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., presentava un'offerta di acquisto per il lotto unico ad un prezzo (€ 61.000,00) inferiore rispetto al prezzo stabilito come base d'asta nell'ordinanza di vendita (€ 81.281,14), pur essendo il ribasso non superiore ad ¼ e quindi conforme al disposto dell'art. 572, 3° comma, c.p.c., rilevato che le buone condizioni del compendio pignorato avrebbero consentito di conseguire un prezzo superiore all'esito di nuove vendite, visto l'art. 572, 3° comma, c.p.c. disponeva di non far luogo alla vendita e incaricava il nuovo professionista delegato ad effettuare un nuovo tentativo di vendita al prezzo base di € 99.000,00, dunque addirittura superiore al prezzo base della vendita appena eseguita. Una terza volta a seguito della vendita del 19/6/2019, con ordinanza dell'8/7/2019”). 
Il contegno tenuto dal ### in quel giudizio di opposizione è logicamente incompatibile con l'impugnativa dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 3.2.2021 e denota, inoltre, l'infondatezza delle difese sviluppate nell'impugnativa: poiché il ### era a conoscenza dell'esistenza di una contestazione circa l'inclusione nel pignoramento dell'impianto fotovoltaico che accede al bene pignorato, avrebbe dovuto impugnare il decreto di trasferimento con gli strumenti di legge entro i termini perentori, stabiliti dalla legge a pena di decadenza dall'impugnazione.  3.2. La conoscenza in capo al ### della questione controversa -riproposta in questo giudizioè, poi, desumibile da ulteriori atti emessi nel processo esecutivo, non oggetto di opposizione alcuna da parte del ### e, in particolare, dal secondo e dal terzo bando di vendita -in cui si legge che “il fabbricato si trova nel Comune di ### loc. Cortignano ed è costituito dalla particella 617 del foglio 61 categ. D/7 con Rendita di € 2.838,00 con corte annessa della superficie complessiva di mq 1.205 e dalle particelle di terreno n. 594-595 e 598 del foglio 61, della superficie complessiva di mq 1.562 con R.D. di € 8,34 e R.A. di € 8,03. Il compendio è costituito da un piano 1°S comprendente un locale deposito (mq 141,18) e da un P.T. comprendente un locale di assemblaggio e deposito, un ufficio ed un piccolo servizio igienico (mq 291,41). Il CTU ha verificato che il piano seminterrato è stato ampliato, rispetto al progetto approvato ed alla planimetria catastale, di circa mq. 140. La struttura dell'immobile è costituita da pannelli prefabbricati su fondazioni a platea in c.a. e da n° 9 pilastri al piano seminterrato e n° 6 pilastri al P.T. con copertura ad onduline sempre prefabbricate: sopra è stato posizionato un impianto fotovoltaico.” (doc. n. 16 e 17, all. comparsa di costituzione e risposta ### s.r.l.)-, nonché dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 26.10.2017 in cui si legge che “il bene pignorato si trovava in buone condizioni, trattandosi di “un capannone ad uso industriale, con corte e terreni, ubicato in comune di ### loc. 
Cortigiano, con impianti elettrici-idrici-termici a norma, presenza di impianto fotovoltaico sul tetto, della superficie di mq. 141 adibiti a deposito e mq. 291 a locale assemblaggio” (doc. 18, all. comparsa di costituzione e risposta ### s.r.l.).  3.3. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il ### avrebbe dovuto articolare le doglianze oggetto di giudizio -proposte avverso l'ordinanza del 3.2.2021- avverso il decreto di trasferimento, o, al più, avverso l'ordine di liberazione ex art. 530 c.p.c. successivamente emesso e non impugnato; tali doglianze sono, a questo punto, precluse.  4. La conclusione circa l'inammissibilità dell'opposizione non muta neanche a voler aderire alla qualificazione dell'opposizione suggerita dall'opponente, secondo cui il presente giudizio sarebbe un'opposizione concernente la pignorabilità dei beni ex art. 615, c. 2, c.p.c.  ### risulterebbe, infatti, proposta dopo che è stata disposta la vendita del bene pignorato in difetto dei presupposti di legge che permettono la proposizione dell'opposizione dopo la vendita del bene pignorato, rappresentati dai fatti sopravvenuti ovvero dall'impossibilità di proporre l'opposizione determinata da causa non imputabile all'opponente (art. 615, c. 2, c.p.c.). 
In merito al primo dei predetti presupposti, non potrebbe costituire un fatto sopravvenuto alla vendita la consapevolezza, in capo al ### opponente, dell'estensione del pignoramento all'impianto fotovoltaico in contestazione, posto che tale consapevolezza non può derivare, per le ragioni esposte sub 3.1. e 3.2, dall'ordinanza in questa sede ###merito al secondo dei predetti presupposti, essendo l'opponente intervenuto nel processo esecutivo in data ###, non può ritenersi che il medesimo si sia trovato nell'impossibilità, determinata da cause oggettive, di proporre l'opposizione all'esecuzione prima della vendita del bene.  5. Ritenuta l'inammissibilità delle opposizioni oggetto dei giudizi riuniti, non ne viene esaminato il merito.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile, della media complessità della controversia e del mancato svolgimento, da parte di ### di attività relativa alla fase decisionale. 
Non trova accoglimento la domanda di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96, c.  3, c.p.c., fattispecie di cui non ricorrono i presupposti applicativi.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'inammissibilità delle opposizioni; 2) condanna, per l'effetto, ##### s.r.l., in persona del curatore p.t., al pagamento, in favore di ### s.r.l., 2### S.r.l., ### s.p.a., ### s.r.l. Società Agricola, ### s.r.l., delle spese di lite, liquidate -in € 7.616,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti a ciascuna delle seguenti parti -### s.r.l., 2### S.r.l., ### s.r.l. Società Agricola, ### s.r.l.-, - in € 4.711,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti a ### s.p.a. 
Così deciso in ### il #### 

causa n. 321/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Agata Stanga

7

Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2609/2024 del 04-06-2024

... attorea). Risulta provata la legittimazione attiva dalla documentazione medica, segnatamente referto di PS n. 17014337 del 18\3\17 Ospedale di ### (v. produzione attorea)-. La legittimazione della convenuta è stata provata dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto( cfr. v. verbali di causa ). La fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 19, lett. a, della L. 990/69, poi sostituito dall'art. 283, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 209/2005. Nel merito, dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie tutte , emerge la fondatezza della domanda proposta dall'attore. All'esito della produzione documentale , segnatamente della documentazione medica e della copia denuncia -querela del 24\3\2017 sporta presso la ### di ### unitamente all'esito dell'inchiesta orale ,risulta (leggi tutto)...

N.RG 21578 / 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Marano di Napoli Il Giudice di ### di ### di Napoli , Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.RG 21578 / 2018 A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli; TRA ### (###) rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'Avv.  ### con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; Parte attrice E ### S.P.A. n.q. - F.G.V.S. - in persona del legale rappresentante p.t., rappr.  e dif., giusta procura in atti, dall'Avv. ### e dall'avv. ### con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; ### : come da verbale di udienza del 29.5.2024 ed atti ivi richiamati. 
FATTO E DIRITTO Giova premettere che la seguente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del procedimento , con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive , in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. Att. Cpc così come modificato con l. n. 69/09. 
I fatti di causa sono noti . ### la descrizione operata con l'atto di citazione l' odierno istante, quale pedone , attraversando la strada sulle strisce pedonali, subiva lesioni fisiche sulla regione frontale tali da essere soccorso presso il pronto soccorso dell'ospedale ### di ### , a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto in data 18 Marzo 2017 alle ore 14:00 ,14:30 circa in ### di Napoli nella zona denominata colonne di ### ad opera di un veicolo BMW di colore blu, rimasto sconosciuto , il cui conducente provenendo dal lato ### di Napoli e marciando in direzione di ### a velocità elevata investiva l'attore scaraventandolo violentemente al suolo , urtando con la fiancata anteriore destra contro il lato sinistro del corpo dell'istante che nel cadere al suolo urtava la testa sull' asfalto procurandosi ferite sulla regione frontale ,senza possibilità di annotare il numero di targa dell'auto investitrice. 
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda attorea per aver la difesa di parte attorea prodotto l'atto di messa in mora, opportunamente corredato , inviato sia alla S.p.a. ###ni nella qualità di impresa designata - F.G.V.S., sia alla ### S.p.a. dando prova di aver ottemperato al precetto puntuale di cui agli artt. 145, 148, 283 e ss. del D.Lgs.  209/05 , per aver atteso i termini di legge prima dell'introduzione del presente giudizio ( v.  produzione attorea). 
Risulta provata la legittimazione attiva dalla documentazione medica, segnatamente referto di PS n. 17014337 del 18\3\17 Ospedale di ### (v. produzione attorea)-. 
La legittimazione della convenuta è stata provata dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto( cfr. v. verbali di causa ). La fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 19, lett.  a, della L. 990/69, poi sostituito dall'art. 283, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 209/2005. 
Nel merito, dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie tutte , emerge la fondatezza della domanda proposta dall'attore. All'esito della produzione documentale , segnatamente della documentazione medica e della copia denuncia -querela del 24\3\2017 sporta presso la ### di ### unitamente all'esito dell'inchiesta orale ,risulta provato che l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Invero il testimone escussosig. ### -indifferenteall'udienza del 14\9\ 2022 ( v. verbale ) ha confermato l'assunto attoreo, ha fornito dichiarazioni sufficienti e pertinenti, ha precisato che era ivi presente , a piedi, fuori un bar, ha confermato l'avvenuto investimento secondo le modalità indicate nell'atto di citazione, ha specificato che dopo l'impatto il conducente del veicolo BMW non si fermava e si dileguava in direzione ### e nessuno riusciva a rilevare il numero di targa ### ha specificato che l'istante dopo la caduta al suolo presentava una ferita alla testa con fuoriuscita evidente di sangue e perciò trasportato in ospedale. Conclusivamente il teste è apparso credibile tenuto conto della sua posizione rispetto all'incidente , del contesto in cui si trovava , della coerenza e verosimiglianza della descrizione sufficientemente precisa dell'evento. Per tali modalità del fatto storico, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, letti gli artt. 190, 191 vigente CDS , letto l'art. 2054 cc , si può affermare l'esclusiva responsabilità dell'evento in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto che non ha rispettato le più elementari norme che regolano la circolazione delle auto contravvenendo dunque alle regole basilari che attengono alla prudenza, perizia e diligenza(artt. 140, 141 vigente cds ). 
Per quanto attiene il quantum debeatur, considerata la documentazione medica agli atti , considerato l'accertamento visivo del ctu ( l.27/12) questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU e le fa proprie in quanto reputa corretto il percorso argomentativo espresso dal medesimo dal punto di vista logico-scientifico. In proposito, il ### riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità, ha valutato un danno biologico nella misura del 2 %, pari ad euro 1.352,50 , un periodo di ITP al 75% di giorni 3 pari ad euro 109,83 , un periodo di ITP al 50% di giorni 7 pari ad euro 166,18 , un periodo di ITP al 25% di giorni 7 pari ad euro 83.09 . Relativamente al lamentato danno morale , sul punto la domanda va rigettata alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 17209\15 che ha sancito la possibile liquidazione del danno morale, in ipotesi di lesioni micropermanenti , solo in presenza di allegazioni e prove di circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza \turbamento. 
Conclusivamente , si ritiene di liquidare all'odierno istante la complessiva somma di euro - 1.711,60- calcolata secondo i detti parametri, considerata l'età dell'infortunato all'epoca del sinistro per cui è causa , in applicazione del DM 2019 -2020 ex art. 139 del codice delle ass.ni. 
Per quanto suesposto la domanda attorea va accolta per quanto di ragione, la ###ni nella qualità -F.G.V.S.-va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro -1.711,60- oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ( DM 55/14).   P.Q.M.  ### del Giudice di ### di ### di Napoli, in persona della Dr.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, N.RG 21578 / 2018 così provvede: - accoglie la domanda per quanto di ragione, - dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto ; - condanna la parte convenuta ,### S.P.A. n.q. - F.G.V.S. - al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro -1.711,60- oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; - condanna, altresì, la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma onnicomprensiva di €. -1.100.00- oltre €. -150.00- per spese , oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.   Le spese di CTU liquidate in complessivi euro 400 cedono interamente e definitivamente a carico della parte convenuta . 
Napoli### di Napoli, lì 30-5-2024 

Il giudice
di pace Dr.ssa ### n. 21578/2018


causa n. 21578/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cuomo Patrizia

14

Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 30/2024 del 08-01-2024

... amministratore del ### e la carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo, non vertendosi nell'ambito di una controversia tra condomini, ma esclusivamente tra condomino ed amministratore per il rilascio di documenti. Consegue pertanto la competenza del foro di ### ex art. 18 c.p.c., avendo il #### in ### la propria residenza. Parimenti infondati appaiono i restanti motivi di censura, in quanto la stipula di un contratto preliminare di compravendita non vale a far cessare la qualifica di condomino almeno fino alla sottoscrizione del rogito definitivo, non senza osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, il condomino non è tenuto a giustificare il motivo della richiesta, tanto più in un caso come quello in esame in cui era stato raggiunto da una richiesta di pagamento dell'importo di ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Civile di ### composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.  ### a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al n. 5346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 TRA ### G.L. Ceruso 5 in ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### giusta delega in atti - OPPONENTE E ### n.q. di procuratore generale di ### rappresentato e difeso dall'Avv .### e dall'Avv. ### giusta delega in atti - ### OGGETTO: ### CONCLUSIONI : ### verbale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, il ### G.L. 
Ceruso 5 in ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 863/2018, emesso (previo provvedimento di correzione errore materiale) in data 4 luglio u.s. dal Tribunale di ### a definizione del procedimento monitorio RG 2130/18 con il quale veniva ingiunta al sig. ### n.q.  di mandatario, la consegna dei documenti inerenti il “rapporto di mandato” tra la sig.ra ### ed il condominio predetto, in particolare: verbali di assemblea a far data da gennaio 2012; fatture attive e passive riferibili al condominio a far data da gennaio 2012; registro contabilità a far data dall'anno 2012; movimenti sui rapporti di c/c bancario del condominio; integrale documentazione relativa all'installazione del motoscale del condominio e correlate richieste di rimborso verso i competenti enti; attestazione dei compensi ricevuti dal condominio da parte dell'amministratore; copia contratto assicurazione condominiale per responsabilità civile verso terzi e documentazione per liquidazione danni; fatture relative all'installazione delle elettrovalvole dei termosifoni. 
A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del foro di ### ai sensi dell'art. 23 c.p.c.; 2) la carenza di interesse ad agire da parte dell'opposta avendo quest'ultima compromesso la vendita della propria unità immobiliare in data ###; 3) la genericità della pretesa stante l'indeterminatezza della documentazione richiesta. 
Tanto premesso, insisteva per la revoca del d.i. opposto con vittoria di spese. 
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto per resistere alla domanda chiedendone il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. 
La causa, dopo una serie di rinvii finalizzati al raggiungimento di una composizione bonaria, è infine stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2021.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### di incompetenza per territorio appare infondata. 
Preliminarmente si osserva che l'emissione del decreto monitorio è stata correttamente richiesta nei confronti del #### in proprio, quale mandatario della condomina istante e non nei confronti del ### di Via G.L. Ceruso 5 in ### trattandosi di attività (quella del rilascio dei documenti) che spetta esclusivamente a lui compiere (cfr. anche Tribunale di Taranto sentenza n. 83.2022). 
Per l'effetto, deve essere dichiarata la contumacia del #### che risulta avere svolto opposizione non in proprio ma n.q. di amministratore del ### e la carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo, non vertendosi nell'ambito di una controversia tra condomini, ma esclusivamente tra condomino ed amministratore per il rilascio di documenti. 
Consegue pertanto la competenza del foro di ### ex art. 18 c.p.c., avendo il #### in ### la propria residenza. 
Parimenti infondati appaiono i restanti motivi di censura, in quanto la stipula di un contratto preliminare di compravendita non vale a far cessare la qualifica di condomino almeno fino alla sottoscrizione del rogito definitivo, non senza osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, il condomino non è tenuto a giustificare il motivo della richiesta, tanto più in un caso come quello in esame in cui era stato raggiunto da una richiesta di pagamento dell'importo di ### 7.000,00 inoltrata dall'amministratore del condominio (cfr pag. 1 ricorso). 
Stesso discorso dicasi per ciò che concerne l'eccepita genericità dei documenti richiesti avuto riguardo al fatto che gli stessi risultano compiutamente dettagliati a pag. 3 del ricorso. 
Nel merito, ritiene il Tribunale che non possa darsi atto della cessazione della materia del contendere, pur avendo il #### portato in udienza la documentazione cartacea richiesta dalla parte opposta. 
Difatti, al di là del rilievo (non dirimente) secondo cui la stessa non risulta essere stata depositata telematicamente, nonostante l'invito rivolto dal Tribunale - dovendo in tal senso quanto meno dubitarsi che il petitum (rectius: bene della vita oggetto della domanda), coincida con l'atto processuale da depositarsi in modalità telematica - va messo in evidenza che tale documentazione non risulta mai pervenuta nella concreta disponibilità del condomino. 
Si legge difatti dal verbale di udienza “### luce di quanto sopra dedotto, la scrivente difesa rimette a disposizione della controparte banco iudicis la ridetta documentazione numerata ed elencata come da indice allegato, solo previo integrale pagamento delle copie medesime” (ud. 17.12.2020); orbene, per quanto l'art. 1129 c.c. preveda espressamente il diritto del condominio di estrare copia dei documenti previo rimborso delle spese, va detto che, nel presente caso, era già stato emesso un provvedimento giudiziale che andava prioritariamente adempiuto senza condizioni, salvo in separata sede la richiesta di evasione del costo delle fotocopie. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale; 2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva del Via G.L. Ceruso 5 in ### 3) Dichiara la contumacia di ### 4) Rigetta l'opposizione a D.I.; 5) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in ### 2.300,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale; ### 05/01/2024 Il Giudice O.P.  

causa n. 5346/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pagniello Fabrizio

1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3465/2021 del 09-07-2021

... datore di lavoro. Sussiste quindi la legittimazione attiva del lavoratore in ordine alla richiesta del T.F.R. ### i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, (leggi tutto)...

R.G. 11970/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. #### ha pronunciato all'udienza del 09/07/2021 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11970/2019 R.G. LAVORO TRA ### n. a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E C.T.P. ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: T.F.R. e ### come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ### l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato della società ### s.p.a.; di aver aderito in data ### al ### pensionistico complementare ### che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in data ### ha chiesto al ### la liquidazione delle somme accantonate; che con comunicazione del 23.2.2017 il ### ha comunicato il mancato versamento delle quote di T.F.R. di maggio e giugno 2015, da agosto a dicembre 2015, da gennaio a dicembre 2016 per un importo di € 1.063,21; che sussiste la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire per chiedere la condanna del datore al versamento di tali importi al fondo complementare al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva. 
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'omesso versamento dell'importo di € 1.054,40, da parte della società datrice di lavoro, al ### di previdenza complementare ### e di condannare la società ### spa al versamento in favore del ### complementare ### degli importi non versati, maggiorati dell'incremento percentuale della quota ovvero di condannare la società datrice di lavoro al pagamento di tali importi in favore di parte ricorrente con condanna del ### a provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 
La società datrice di lavoro si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.  ### non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia. 
All'odierna udienza, dopo la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il ### ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura. 
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente. 
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art.  414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). 
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). 
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso - avendo la norma carattere imperativo - è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). 
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; 30.8.93 n. 9167). 
Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dalla richiesta di condanna, esperita dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, di versare i contributi e le quote di T.F.R. maturande al fondo di previdenza complementare cui ha aderito ovvero di condannare il datore al pagamento diretto di tali importi in suo favore. 
Allo stesso modo, deve essere rigettata la richiesta formulata da parte resistente di differimento dell'udienza in quanto come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata da parte ricorrente il ricorso è stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di 30 gg di cui all'art. 415 c.p.c. 
Par quanto riguarda il merito, parte ricorrente allega di agire in nome proprio ed a tutela del proprio diritto di credito. 
Risulta, quindi, fondamentale la corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.  ###. 8 d.lgs. 252/2005 ha previsto per tutti i lavoratori subordinati assunti dopo il 30 giugno 2007, una delle tre seguenti opzioni: 1. manifestazione espressa della volontà di mantenere gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R. presso il proprio datore di lavoro, senza conferirli in nessuna forma di previdenza complementare. Per i datori di lavoro con media annuale pari o superiore a 50 dipendenti il T.F.R. maturando va comunque versato presso il ### di ### I.N.P.S. in base all'art. 1 co. 755 e segg. l.  296/2006; 2. manifestazione espressa della volontà di conferire le quote di T.F.R. al sistema di previdenza complementare prescelto (fondi pensioni chiusi od aperti ovvero piani pensionistici individuali); 3. mero silenzio del lavoratore, qualificato dal legislatore come silenzio-assenso in ordine al conferimento del T.F.R. maturando al fondo di previdenza complementare individuato con accordo aziendale ovvero, in mancanza, a quello cui aderiscono la maggior parte dei lavoratori dipendenti in azienda, ovvero, in ulteriore subordine, all'apposita forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'I.N.P.S. (c.d. Fondinps). 
Tutti i lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 2007, invece, devono comunicare, entro i successivi 6 mesi dall'assunzione, la loro scelta in ordine al T.F.R., secondo le modalità summenzionate. 
In base all'art. 8 co. 1 d.lgs. 252/2005, inoltre, “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando”. 
Il d.lgs. 252/2005 non ha disciplinato espressamente il caso di omesso versamento, nonostante vi fosse un criterio ad hoc nella legge delega [art. 1 co. 2 lett. e) n. 8 l.  243/2004] che non è stato attuato dal decreto delegato. 
Il legislatore delegato, infatti, si è limitato ad utilizzare il termine atecnico di conferimento del T.F.R. Sul punto, neppure la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 4626/2019) ha preso espressa posizione evidenziando che “3.3. La questione più delicata, che interessa il caso di specie, è indubbiamente quella del conferimento del T.f.r., che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, nella duplice modalità espressa o tacita (art. 8, comma 7, lett. a), b). Ed infatti, nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro che abbia provveduto ad accantonare il T.f.r.  conferito al fondo di previdenza complementare, senza tuttavia versarlo, si pone il problema di individuare, nell'ambito del rapporto associativo tra lavoratore e fondo, intermediato dal datore di lavoro quale debitore delle quote tempo per tempo maturate, il soggetto che abbia diritto ad insinuare allo stato passivo la pretesa creditoria (tenuto anche conto della previsione di intervento del ### di ### dell'### a norma del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, comma 2, nel caso di omissione contributiva del datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale). E ciò anche per l'espressione atecnica di "conferimento", che deve essere qualificata giuridicamente e che, se si vuole, costituisce un sintomo ulteriore, sotto il profilo della libertà di selezione dello strumento negoziale, del favor per l'autonomia privata in tale ambito previdenziale rispetto a quello obbligatorio. Sicchè, per una tale qualificazione della posizione individuale del lavoratore rispetto al fondo cui prestata la propria adesione, liberamente negoziabile tra le parti, occorre accertare la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato: se una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di versare le quote di T.f.r. al fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al fondo, o strumenti ad essi assimilabili. E ciò comporta evidenti effetti diversi, in ordine alla titolarità del credito nei confronti del datore fallito (da insinuare allo stato passivo della procedura concorsuale), a seconda dell'opzione negoziale adottata. 3.4. Ma nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto il diritto del lavoratore di restituzione delle quote di T.f.r. trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo di previdenza complementare, sulla base dell'accertato "accantonamento presso il ### con idonea documentazione" (al primo periodo di pg. 2 del decreto), il fallimento ha completamente omesso la specifica indicazione, prima ancora della trascrizione, del modulo negoziale utilizzato tra le parti. I due motivi sono pertanto generici, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, a fronte di una tale omissione, ostativa alla soluzione della questione in esame da parte di questa Corte (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 23 aprile 2010, 9748; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass. 4 aprile 2018, n. 8204). 5. Dalle superiori argomentazioni discende l'inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza”. 
Per tali ragioni, ai fini della valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza dell'azione di condanna esperita dal lavoratore nei confronti del datore di versare gli accantonamenti dovuti a titolo di T.F.R. al fondo complementare risulta imprescindibile, da un lato, la corretta individuazione delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, configurabili in capo al lavoratore, al datore di lavoro ed al fondo percipiente e, dall'altro lato, i diversi rapporti intercorrenti tra tali soggetti alla luce delle caratteristiche del singolo caso concreto e degli specifici rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. 
In base agli artt. 1 e 4 dello statuto del fondo previdenziale depositato da parte ricorrente, infatti, deve ritenersi che il ### sia una forma pensionistica complementare di tipo negoziale, costituta in base all'accordo istitutivo sottoscritto dalle parti sociali il ### in favore dei lavoratori subordinati indicati dall'art. 5 dello statuto con le seguenti caratteristiche: - a contribuzione definita in quanto l'importo dei conferimenti periodici risulta determinato in misura fissa mentre risulta variabile l'importo della prestazione da erogare; - a capitalizzazione individuale in quanto i versamenti sono accantonati sul conto individuale dei singoli lavoratori (art. 9 dello statuto); - con gestione multicomparto degli investimenti in quanto le risorse raccolte sono investite in uno dei diversi comparti previsti (art. 6 dello statuto). 
Nel caso in esame, come emerge dalla comunicazione del ### del 10.4.2017, il ricorrente ha aderito a tale forma pensionistica in data ###, con pensionamento dall'1.1.2017, con conferimento delle quote di T.F.R. maturate ed ha scelto di investire l'intera posizione economica individuale nel ### Come emerge, inoltre, dalla comunicazione del 23.2.2017 non risultano versati i contributi da maggio a giugno 2015 e da agosto 2015 a dicembre 2016. 
Per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 8 dello statuto, rubricato “Contribuzione”, secondo cui “1. Il finanziamento del ### può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi a carico del datore di lavoro; il TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "###. 3. Per gli associati con la modalità di cui all'art. 5 comma 13 del presente ### la contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di riferimento e non può essere né revocata né sospesa e non è trasferibile ad altre forme pensionistiche complementari. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota maturanda di TFR nonché le quote ordinarie di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro previste dalle ### istitutive, tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica. 4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella ### informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. 5. ### al ### realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando o degli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al ### è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. ### al ### realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al ### è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 7.  ### di contribuzione al ### a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente, nonché in caso di trasferimento della posizione individuale dell'aderente presso altro fondo 8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al ### E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 9. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'azienda e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa. 10. ### può decidere di proseguire la contribuzione al ### oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 11. In caso di mancato o ritardato versamento, secondo le fattispecie individuate all'interno del regolamento per la gestione delle irregolarità contributive predisposto dal ### il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente e a risarcire il ### per le spese dovute al mancato adempimento contributivo, nel rispetto delle modalità operative e nelle quantità definite nel medesimo regolamento”. 
I contributi dovuti così come le quote del T.F.R., quindi, sono versati direttamente dal datore di lavoro al fondo e la norma in esame disciplina la costituzione, la misura, la sospensione e la cessazione dell'obbligo di versamento al fondo complementare prevedendo all'undicesimo comma, in caso di omessa o ritardato versamento delle quote dovute al fondo, obbligo del datore non solo di versare i contributi dovuti ma di risarcire il danno subìto dal ### secondo le modalità stabilite dal regolamento. 
Tale disposizione, però, non chiarisce quale sia la natura giuridica dello schema negoziale adottato ma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 33 dello statuto, rubricato “### di adesione”, secondo cui “1. ### al ### avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. ### dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al ### deve essere preceduta dalla consegna dello ### e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. 2. ### al ### avviene anche: in conseguenza degli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 comma 2 e 5 comma 13; con il tacito conferimento del TFR di cui all'art. 8 comma 7 lett. b) del ### 252/05. 3. All'atto dell'adesione il ### verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 4. ### è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al ### 5. La domanda di adesione volontaria è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente ### e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del ### la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 6. La raccolta delle adesioni volontarie dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei ### nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive. 7. La domanda di adesione volontaria viene inviata al ### tramite l'azienda presso cui il lavoratore è dipendente entro quindici giorni dalla consegna. La domanda viene esaminata dal Presidente o da persona da lui delegata, che nei 30 giorni successivi alla presentazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda oppure rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al ### in capo al soggetto che ha sottoscritto la domanda. 8. In presenza dei requisiti di partecipazione al ### nonché di domanda di adesione volontaria regolarmente compilata, l'associazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. 9. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione del lavoratore risulta associata al ### anche l'impresa dalla quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e le imprese dalle quali dipendono, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono altresì tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente ### 10. Ai fini delle comunicazioni da parte del ### gli associati - ad esclusione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi sociali - possono eleggere domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. 11. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR o di adesione contrattuale ai sensi dell'art.5 comma 13, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, il ### comunica all'aderente l'avvenuta iscrizione e tutte le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza”. 
In altre parole, in base al chiaro tenore letterale dei commi quinto e nono della norma in esame, l'adesione al fondo da parte del lavoratore comporta, da un lato, il conferimento della delega al datore per la trattenuta della contribuzione e, dall'altro lato, determina la costituzione di un'obbligazione solidale in capo al lavoratore ed alla parte datoriale per il versamento dei contributi dovuti. 
Sulla base di tale quadro normativo, allora, occorre distinguere tre diversi rapporti giuridici patrimoniali: - il rapporto di provvista tra datore e lavoratore/aderente: il datore di lavoro, in base al rapporto di lavoro subordinato, ha l'obbligo di accantonamento e di versamento del T.F.R. che costituisce un'obbligazione istantanea ad efficacia differita. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 19708/2018) pronunciatasi sulla pignorabilità delle quote accantonate secondo cui “anche dopo la riforma del settore disposta con il D.Lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al ### di ### dello Stato presso l'I.N.P.S.  ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e 225 del 1997"; - il rapporto di valuta tra lavoratore/aderente e fondo di previdenza complementare: il lavoratore, in ragione dell'adesione manifesta o tacita, ha l'obbligo di procedere periodicamente ai conferimenti pattuiti al ### al fine di costituire il proprio montante (capitale accumulato) e maturare la propria posizione previdenziale. Sussiste, quindi, una obbligazione periodica ad esigibilità immediata correlata, stante la funzione previdenziale, alla costituzione di un'autonoma posizione previdenziale in capo al ricorrente volta all'erogazione di trattamenti previdenziali, anche di reversibilità od indiretti, ovvero alla liquidazione di un'indennità una tantum nei casi previsti; - il rapporto previdenziale tra il fondo di previdenza complementare ed il lavoratore/aderente od i suoi eredi: in base all'art. 11 d.lgs. 252/2005, il ### è tenuto all'erogazione, in favore del lavoratore o dei beneficiari designati, della prestazione pensionistica indicata. Si tratta, quindi, di una rendita (obbligazione periodica ad esigibilità immediata) ovvero di un'indennità una tantum (obbligazione ad esecuzione istantanea ed ad esigibilità immediata), correlata, in ordine all'an debeatur, alla maturazione dei requisiti di accesso stabiliti ed, in ordine al quantum debeatur, al montante previdenziale accumulato. Sul punto si evidenzia come la più recente giurisprudenza di legittimità ( 19571/2019), pronunciatasi sull'esercizio del diritto di riscatto in caso di decesso dell'aderente in data antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, seppure sulla normativa vigente prima della modifica attuata dal d.lgs. 147/2018, ha confermato la natura autonoma del diritto alla prestazione previdenziale. 
Sulla base della natura giuridica dei diversi crediti e dei rapporti intercorrenti tra le parti nonché della documentazione summenzionata, è possibile ritenere che il meccanismo in esame sia riconducibile al modello della delegazione di pagamento ex artt. 1268 e segg. c.c. in quanto il lavoratore ### incarica il proprio datore di lavoro ### di versare le quote maturande di T.F.R. al fondo di previdenza complementare ###. 
Il lavoratore delega, in altri termini, il proprio datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del ### utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per T.F.R. sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni riconducibili sia al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore, sia a quello di valuta, tra lavoratore e fondo. 
II pagamento effettuato dal datore di lavoro delegato è infatti adempimento dell'obbligazione del lavoratore nei confronti del ### Ricorre, quindi, un'ipotesi di delegatio promittendi in quanto il datore di lavoro non procede immediatamente al pagamento, come nel caso della delegatio solvendi ex art.  1269 c.c., ma si obbliga ad adempiere in suo favore. 
Tale distinzione strutturale tra le due ipotesi di delegazione è stata evidenziata anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 7945/2020) secondo cui “la delegazione di debito ha funzione creditoria, aggiungendo un nuovo debitore ### con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario ### sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria, prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo ### anzichè dal debitore ###, senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario. ### della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l'incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista; con ogni evidenza, quindi, l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. 
Stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art.  1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede ###risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. La disciplina degli effetti dell'adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all'adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale”. 
Per tali ragioni, non appare condivisibile la diversa tesi volta a sussumere il caso in esame nell'ipotesi della cessione del credito futuro. 
In base agli artt. 1260 e segg. c.c., infatti, la cessione del credito rappresenta un'ipotesi di contratto, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto il trasferimento della titolarità di una pretesa creditoria non avente carattere personale dal creditore cedente a quello cessionario. Si tratta, quindi, di una vicenda circolatoria dal lato attivo di un diritto di credito mentre la delegatio promittendi non interessa il credito (lato attivo dell'obbligazione) ma il lato passivo del rapporto obbligatorio attraverso la sostituzione ovvero l'aggiunta del debitore delegato a quello delegante a seconda della natura rispettivamente liberatoria o cumulativa della delegazione. 
A tale ricostruzione dogmatica osta anche un secondo argomento attinente alla disomogeneità tra i diversi rapporti obbligatori. 
Come si è già evidenziato, il credito per T.F.R. rappresenta un'obbligazione istantanea ad efficacia differita mentre il dovere di accantonamento presso il ### di previdenza complementare costituisce un'obbligazione periodica ad esigibilità immediata. 
Si tratta, quindi, di due obbligazioni strutturalmente diverse in quanto il lavoratore ha diritto al pagamento per intero del T.F.R. solo alla cessazione del rapporto mentre il ### di previdenza complementare ha diritto al pagamento delle quote alle diverse scadenze. 
Tale diversità strutturale non è superabile neppure ricostruendo la fattispecie in termini di cessione di credito futuro per due ragioni. 
In primo luogo, in base all'art. 1472 c.c. la vendita di cosa futura, cui è assimilabile anche la cessione di credito futuro, rappresenta un'ipotesi di vendita sottoposta a condizione sospensiva in quanto la vicenda traslativa risulta condizionata alla venuta ad esistenza della res. Il credito per T.F.R., invece, non rappresenta un credito futuro ma costituisce un credito attuale ad esigibilità differita. Il che è condiviso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ha confermato l'esperibilità da parte del lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro, dell'azione di accertamento della quota di T.F.R. accantonata. ### la Suprema Corte (Cass. 18501/2008), infatti, “10. Coerentemente, non potrebbe essere negato l'interesse, concreto ed attuale, del lavoratore ancora in servizio - alle dipendenze della stessa regione o di altro ente pubblico - a proporre azione di mero accertamento - avente ad oggetto le quote annuali del trattamento in questione (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18), già maturate alla data della sua abrogazione (30 maggio 2000), al pari delle quote di accantonamento di qualsiasi trattamento di fine rapporto - ancorchè le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di azione di condanna (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 11945/1990; sez. lav., n. 4556, 7081/90; 4329/92; 6046/2000; 20516/2004)”. 
In secondo luogo, dal punto di vista strutturale la cessione del credito presuppone la conservazione, dopo il trasferimento, dell'identità del credito. Nel caso in esame, invece, a seguito della cessione un credito istantaneo ad esigibilità differita diventa un credito ad esecuzione periodica ed immediata. Il che evidenzia come l'ipotesi in esame dovrebbe essere riconducibile al diverso istituto della novazione, contestualmente oggettiva e soggettiva, ex artt. 1230 e segg. c.c. in ragione della profonda trasformazione dell'oggetto del rapporto e tale effetto novativo, inoltre, non potrebbe che essere prodotto da un contratto necessariamente trilaterale con partecipazione di tutti i soggetti interessati. 
In sintesi, per tutte le ragioni summenzionate, deve ritenersi che nel caso in esame ricorra un'ipotesi di delegatio promittendi in quanto il datore ### si obbliga nei confronti del fondo ### a versare le somme via via maturate a titolo di T.F.R.  per conto del lavoratore ### in modo da estinguere sia il debito relativo al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore e relativo all'obbligo di accantonamento e di versamento del T.F.R., sia al rapporto di valuta, tra lavoratore e fondo volto all'accumulo del montante previdenziale. 
Il versamento periodico delle quote da accantonare al fondo complementare ha, quindi, effetti liberatori nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente versato. 
Occorre ora analizzare il sistema rimediale in costanza di rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore/aderente presenta due interessi meritevoli di tutela: 1. in ordine al rapporto di provvista, ha diritto all'accertamento del T.F.R.  maturato, come già evidenziato; 2. in ordine al rapporto di valuta, ha diritto ad essere informato sia dell'andamento del fondo di previdenza complementare sia della situazione concernente la propria posizione previdenziale in base agli artt. 13 bis e segg. d.lgs. 252/2005. 
Una volta ricostruita la fattispecie in termini di delegazione promissoria, è possibile individuare quali azioni possono essere esperite per la tutela delle diverse pretese creditorie. 
In base all'art. 1268 c.c. la delegazione di pagamento è cumulativa salvo volontà liberatoria espressa del delegatario in favore del delegante ma con riconoscimento del beneficium ordinis in favore di quest'ultimo. Tale disposizione, quindi, riguarda solo ed esclusivamente le azioni di condanna ed esecutive esperibili dal delegatario nei confronti del delegato e, successivamente, nei confronti del delegante.  ###. 1270 c.c., inoltre, disciplina, inoltre, l'ipotesi della revoca della delegazione ma la norma codicistica non ha previsto expressis verbis la diversa ipotesi in cui il delegato, seppur obbligatosi, non adempia alla prestazione dovuta ed il delegatario resti inerte. 
In questo caso peculiare, è possibile ritenere che il delegante ha un interesse meritevole di tutela in quanto l'adempimento del delegato nelle mani del delegatario realizza il suo interesse all'estinzione del rapporto di valuta. 
In caso di inerzia del delegatario nel richiedere la prestazione al delegato, il delegante può adempiere direttamente nelle mani del delegatario in ragione della natura cumulativa dell'istituto ex art. 1268 c.c. In questo caso, il delegante adempiendo nei confronti del delegatario estingue il rapporto di valuta ed ha facoltà di agire nei confronti del delegato per conseguire quanto dovuto in base al rapporto di provvista. 
Il che si desume anche a contrario sia dal beneficium ordinis, posto a tutela del delegante e che presuppone la sua responsabilità nei confronti del delegatario, sia dalla revoca ex art. 1270 Per tali ragioni, il delegante non può agire in giudizio per conseguire la condanna del delegato al pagamento in favore del delegatario in assenza di alcuna richiesta da parte di quest'ultimo in quanto col proprio adempimento può soddisfare anche il proprio interesse. 
Per tali ragioni, non può ritenersi esperibile neppure l'azione surrogatoria di cui all'art.  2900 c.c. proprio perché il lavoratore può superare il pregiudizio derivante dall'inerzia del fondo nel richiedere la prestazione al datore di lavoro adempiendo direttamente nelle mani del fondo. Le azioni di cognizione di condanna a favore di terzo sono, infatti, ipotesi eccezionali e si collegano alla tematica della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. In questo caso il lavoratore farebbe valere in nome proprio il diritto del delegatario a conseguire dal delegato quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta di cui egli stesso quale delegante risulta debitore.  ### surrogatoria, inoltre, costituisce uno strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale generica del debitore inerte in favore di tutti i suoi creditori, a differenza, ad esempio, dell'azione revocatoria. Nel caso in esame, invece, anche prescindendo dalla natura futura ed incerta del diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale nei confronti del ### di previdenza complementare, deve evidenziarsi come il pregiudizio che il lavoratore subirebbe dal mancato adempimento della prestazione non è correlato genericamente alle chances di solvibilità del proprio debitore (fondo di previdenza complementare) e, quindi, ad un autonomo diritto di credito ma al mancato versamento degli accantonamenti dovuti in base allo stesso rapporto di valuta. 
Un ulteriore argomento di ordine sistematico milita in favore della tesi dell'inammissibilità della domanda di condanna in favore del fondo. 
Nell'ambito della tutela esecutiva, infatti, occorre prendere in considerazione gli artt.  475 co. 2 c.p.c. e l'art. 511 c.p.c. In base alla prima disposizione citata, “la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”. 
In altre parole, l'attivazione della tutela esecutiva spetta solo ed esclusivamente al soggetto indicato come titolare del relativo diritto nel titolo esecutivo. Il che non consente di soddisfare l'interesse del lavoratore. Occorre, infatti, evidenziare come l'interesse del lavoratore/aderente risulta soddisfatto solo ed esclusivamente in caso di versamento effettivo degli accantonamenti presso il fondo di previdenza complementare in ragione dell'inapplicabilità del principio di automaticità alla previdenza complementare. Nel caso di contributi dovuti all'### infatti, in base all'art. 2116 c.c. l'ente previdenziale è tenuto all'erogazione delle prestazioni previdenziali “anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza” e, quindi, il montante contributivo del lavoratore, presso l'I.N.P.S., ricomprende anche quei contributi che non siano stati effettivamente riscossi dall'ente previdenziale. Nel caso, invece, della previdenza complementare, il ### previdenziale è tenuto a considerare solo ed esclusivamente i contributi che siano stati effettivamente versati. 
Per tali ragioni, in caso di perdurante inerzia del fondo di previdenza complementare anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo giurisdizionale, il lavoratore non potrà mai attivare una procedura esecutiva in favore del fondo inerte. 
Tali considerazioni, d'altra parte, si collegano anche alla seconda disposizione del libro terzo del codice di rito citata.  ###. 511 c.p.c., infatti, disciplina la c.d. sostituzione esecutiva che si differenzia dalla sostituzione processuale, relativa al processo di cognizione, in quanto consente al creditor creditoris di poter partecipare alla distribuzione dalla somma ricavata dalla procedura esecutiva eseguita in danno del debitor debitoris pignorato in sostituzione del proprio debitore.  ### la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 6019/2017), infatti, “la domanda di sostituzione esecutiva prevista dall'art. 511 cod. proc. civ., determina il subingresso del creditore dell'esecutato nella posizione processuale di quest'ultimo e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione (### 3, Sentenza n. 22409 del 19/10/2006, Rv. 593096). Pertanto, la domanda di sostituzione, pur non essendo propriamente assimilabile nè ad un pignoramento (di cui non ha la forma, mancando soprattutto l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.), nè ad un atto di intervento (essendo, il sostituto, creditore del creditore procedente e non del debitore esecutato), è pur sempre uno strumento esecutivo, in quanto per il suo tramite il sostituto soddisfa forzatamente il proprio credito nei confronti del sostituito. Dunque, quando la domanda di sostituzione è proposta in relazione a un pignoramento presso terzi, il pagamento effettuato dal terzo pignorato estingue, fino alla concorrenza, non solo ### il suo debito nei confronti del debitore esecutato e ### il debito di quest'ultimo nei confronti del creditore procedente, ma anche ### il debito del creditore procedente nei confronti del creditore ad esso sostituitosi. In sostanza, il soggetto passivo della domanda di sostituzione va individuato in persona del creditore sostituito e non già del terzo pignorato o del debitore esecutato, per quali è indifferente che il pagamento avvenga a mani dell'originario pignorante o del suo sostituto. Lo strumento esecutivo di cui all'art. 511 c.p.c., ha ad oggetto il credito azionato dal creditore sostituito, che, in quanto facente parte del suo patrimonio, è a sua volta aggredibile da suoi creditori. 
La domanda di sostituzione, nel caso di pignoramento presso terzi, è quindi dotata di capacità satisfattiva analoga al pignoramento diretto di quanto il creditore sostituito altrimenti recupererebbe dall'azione esecutiva in cui tale istanza viene invece presentata”. 
In altre parole, l'unica ipotesi eccezionale in cui il processo esecutivo consente la partecipazione di un soggetto non titolare delle situazioni giuridiche soggettive cristallizzate nel titolo esecutivo è rappresentata dalla possibilità per il creditore di poter essere soddisfatto a discapito del proprio debitore che sia a sua volta il creditore procedente od intervenuto in una procedura esecutiva. 
Per tali ragioni, deve essere rigettata la domanda di condanna, esperita dal lavoratore, di condanna del datore di lavoro al pagamento in favore del fondo di previdenza complementare. In costanza del rapporto di lavoro, quindi, in caso di inerzia del fondo, il lavoratore può versare gli importi dovuti al fondo complementare ma non può chiedere la condanna del proprio datore a tale versamento in favore del fondo complementare. 
In caso di cessazione del rapporto, come nella fattispecie in esame, invece, restano ferme tutte le considerazioni summenzionate in ordine al rigetto della domanda di condanna al pagamento in favore del fondo di previdenza complementare ma risulta necessaria un'ulteriore precisazione. 
II pagamento effettuato dal datore di lavoro delegato è infatti adempimento dell'obbligazione del lavoratore nei confronti del ### Pertanto, il ### è legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute quale delegatario, ma ciò non esclude che, in caso di sua inerzia, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate. In altri termini, se l'obbligazione non viene adempiuta dal delegato, il credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro non si estingue, ma il delegante resta titolare del proprio diritto al pagamento delle quote di TFR nell'ambito del rapporto di lavoro in ragione della esecuzione della prestazione lavorativa. In questo caso, infatti, alla cessazione del rapporto di lavoro, il credito per T.F.R. risulta estinto per adempimento nei limiti di quanto accantonato dal datore presso il ### complementare. Se nulla è stato accantonato diventa esigibile il credito per T.F.R. per l'intero mentre in caso di versamento parziale diventa esigibile solo la quota di T.F.R. non versata. Per tali ragioni, inoltre, deve essere rigettata la domanda di condanna del ### al pagamento di quanto dovuto in base ai versamenti omessi dal datore di lavoro. 
Sussiste quindi la legittimazione attiva del lavoratore in ordine alla richiesta del T.F.R.  ### i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente-creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle quote di T.F.R. e la cessazione del rapporto di lavoro, incombe sul convenuto-### debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento. 
Nel caso in esame, il resistente non ha fornito la prova di tali pagamenti. 
Parte ricorrente, inoltre, con il deposito della comunicazione del ### del 23.2.2017, ha individuato anche le mensilità per cui il datore di lavoro ha omesso di procedere ai relativi versamenti (maggio e giugno 2015 e da agosto 2015 a dicembre 2016), ha depositato tutti i relativi prospetti paga e, pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento in suo favore dell'importo di € 1.063,21, come richiesto nel corpo del ricorso alla luce delle quote di T.F.R. che dovevano essere accantonate e che sono contabilizzate nei prospetti paga depositati da parte ricorrente, oltre interessi dalla maturazione, rappresentata dalla data di cessazione del rapporto, fino al saldo. 
Deve essere, infine, rigettata la domanda di parte ricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non si ritengono sussistenti i relativi presupposti.  ### la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 29737/2019) “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento; al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quel sanzionatoria della responsabilità civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass. SSUU 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art.  96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza”. 
La mancata costituzione del ### non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. 
Per quanto riguarda i rapporti tra parte ricorrente e la C.T.P., le spese di lite sono compensate nella misura del 30% in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e sono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: 1. in parziale accoglimento del ricorso condanna la società ### s.p.a. al pagamento in favore di ### della somma di € 1.063,21 per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; 2. rigetta per il resto il ricorso; 3. liquida le spese di lite in complessivi € 400,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 30% e condanna la società società CTP ### s.p.a. al pagamento in favore di ### del restante 70% delle spese; 4. nulla per le spese nei rapporti tra parte ricorrente ed il ### Aversa, 09/07/2021 

il Giudice
del ### dott. #### n. 11970/2019


causa n. 11970/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Capolongo Barbato

6

Tribunale di Torino, Sentenza n. 3686/2024 del 26-06-2024

... accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per le ragioni esposte in comparsa; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità dell'azione da parte di ### s.r.l.s. per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; ✓ accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande tutte fatte valere da ### s.r.l.s. per omessa domanda di accertamento del presupposto invocato, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in via preliminare; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### rispetto alle domande dell'attrice; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, nei confronti di ### in liquidazione, l'inammissibilità della domanda di condanna come (leggi tutto)...

N. 7239/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle ### in composizione collegiale, in persona di: - dott.ssa ### - dott. ### - dott. ### rel.  sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 7.6.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da: ### S.r.l.s., con sede ###, P.IVA e C.F.: ###, rappresentata e difesa dagli Avv.ti #### ed ### contro ### nato a ### il 12 gennaio 1979 e residente in ####, via ### 36, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### e ### s.a.s. in Liquidazione, corrente in ####, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### OGGETTO: marchio non registrato, registrazione da parte di terzi, assenza di novità, malafede, nullità #### “Nel merito, in via principale: - accertare l'utilizzo da parte della ### in liquidazione (già ### di ### & C. S.n.c.) del marchio di fatto “### News” fin dal 2009 e per l'effetto dichiarare la titolarità esclusiva della ### in liquidazione del marchio “### News”; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per deposito in malafede ex artt. 19 e 25 CPI; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per difetto di novità ex artt. 12 e 25 CPI; - condannare il convenuto ### ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa. 
Inoltre, quanto alle richieste di controparte: - rigettare l'intera domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto palesemente infondata; - dichiarare inammissibili le prove testimoniali richieste da controparte, nonché ritenere irrilevanti al fine del decidere i capitoli di prova dedotti da controparte. 
In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.  55/2014”.  ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, respinte le avversarie istanze, eccezioni e domande; domanda riconvenzionale ✓ nei confronti dell'attrice e della terza chiamata, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di affitto d'azienda tra ### s.a.s. in liquidazione e ### s.r.l.s. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per le ragioni esposte in comparsa; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità dell'azione da parte di ### s.r.l.s. per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; ✓ accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande tutte fatte valere da ### s.r.l.s. per omessa domanda di accertamento del presupposto invocato, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in via preliminare; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### rispetto alle domande dell'attrice; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, nei confronti di ### in liquidazione, l'inammissibilità della domanda di condanna come genericamente svolta, da respingersi integralmente per omessa domanda riconvenzionale anche in relazione all'omessa domanda di accertamento del presupposto fondante la stessa richiesta di condanna; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda di condanna della terza chiamata ### in liquidazione per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; In ogni caso, nel merito: ✓ rigettare integralmente le domande avversarie di ### s.r.l.s. e di ### in liquidazione, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, e per l'effetto, assolvere parte convenuta sig. ### da qualsiasi pretesa avversaria.  ✓ in via subordinata, per la denegata ipotesi di condanna, per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare la terza chiamata ### s.a.s. in liquidazione a garantire il convenuto sig. ### da ogni sfavorevole effetto e da qualsiasi pretesa, anche e se del caso accertando e dichiarando la compensazione del credito eventualmente accertato in favore di ### - ancorché manchi la domanda di accertamento dello stesso - con il credito certo ed esigibile spettante al sig. ### in virtù della liquidazione della quota societaria mai versata in suo favore. 
In ogni caso: con il favore delle spese processuali”.  ### “Nel merito - ### le pretese formulate dal convenuto sig. ### in quanto infondate in fatto ed in diritto.  - Condannare il sig. ### a versare alla procedura quanto indebitamente prelevato per un importo pari a € 5.675,99, con riserva di avanzare pretesa per ulteriori importi accertandi nel corso del presente giudizio o in altra sede ###vittoria di spese, oneri e accessori di legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### la prospettazione dei fatti rappresentata in atto di citazione: - ### di ### & C. S.n.c., costituita il 22 dicembre 2009 da ### ha pubblicato sin dalla nascita il periodico on line di cronaca locale «### testata registrata presso il Tribunale di ### - il 2 febbraio 2018, ### è diventato socio della società, che in seguito, il 10 luglio 2019, è stata trasformata in ### di ### & C. S.a.s., con il ### come socio accomandante e il ### come socio accomandatario; - il 28 luglio 2020, il ### con dichiarazione unilaterale, è receduto dalla società e, contestualmente, ha depositato presso l'### a proprio nome, e senza il consenso di quest'ultima o del ### domanda di registrazione del marchio «### - il marchio è oggi registrato con n. ###2707, per la classe 1; - il 28 agosto 2020, il ### ha intimato con raccomandata al ### che gli fosse retribuito l'uso del marchio e del dominio «### - il 27 gennaio 2021, ### S.a.s. ha concesso in affitto a ### l'azienda, comprensiva del marchio «### ed è poi entrata in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità di soci; - lo stesso 27 gennaio 2021, il ### ha depositato presso l'### nuova domanda di registrazione del medesimo marchio «### registrato con n. ###1546 questa volta per la classe 41; - il 9 agosto 2021, lo stesso, tramite il suo legale, ha diffidato ### dal continuare ad utilizzare il marchio; - ### ha acquistato nel tempo notorietà anche fuori dall'ambito locale, come confermato dal fatto che solo una piccola parte degli utenti ha accesso da ### mentre tutti gli altri hanno accesso da altre zone di ### (principalmente ######### Napoli, #### e ### e anche dall'estero; - il numero di accessi è cospicuo (circa 300.000 nel 2017 e nel 2018, più di mezzo milione nel 2019, nel 675.588 nel 2020, in leggera flessione negli anni successivi).  2) Su queste basi, l'attrice chiede accertarsi la nullità delle due registrazioni del marchio effettuate dal ### sia per la mancanza di novità dello stesso, sia perché la domanda di registrazione è stata fatta in malafede.  3) ### senza contestare la ricostruzione in fatto, eccepisce: - il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, causa la nullità del contratto di affitto d'azienda tra ### e ### perché stipulato dall'amministratore provvisorio della prima in assenza dei poteri necessari; - l'improcedibilità della causa per effetto della clausola compromissoria presente nello ### di ### - il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che il marchio è stato registrato prima del contratto di affitto d'azienda, e che quindi con esso ### ha disposto di qualcosa di non suo; - l'inammissibilità della domanda di nullità delle registrazioni in assenza della domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### suo presupposto necessario. 
In aggiunta, in fatto, sostiene di aver ideato lui stesso il marchio registrato, e contesta di aver agito in malafede, non solo per questo ma anche perché il marchio ### non avrebbe alcun valore. 
Questo perché, posto che lo stesso ### che si è sempre rifiutato di liquidargli la sua quota della società sostenendo appunto che essa non abbia alcun valore, allora non può avere alcun valore neanche il marchio, che rappresenta una voce dell'attivo. 
Per queste ragioni, propone domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di affitto d'azienda, e chiede la chiamata in causa di ### sia proponendo nei suoi confronti domanda di manleva sia ai fini della estensione nei suoi confronti della suddetta domanda riconvenzionale.  4) Autorizzata la chiamata del terzo, ### si è costituita contestando la domanda di nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda, anche perché esso in ogni caso è stato ratificato dall'attuale liquidatore della società, nominato dal ### del Tribunale di ### e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna del ### alla restituzione della somma di € 6.200, che sarebbe stata da lui prelevata senza alcuna giustificazione dal conto della società.  5) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in prima memoria il ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda di ### per effetto della già citata clausola compromissoria contenuta nei patti sociali. 
Alla scadenza del termini, non sono state ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti, perché vertenti su circostanze documentali o non pertinenti (in particolare quelle formulate dal ### ai capi da 3 a 9, che mirano all'accertamento del ruolo aziendale di ### all'interno di ### ai capi da 10 a 12, che hanno ad oggetto il recesso di ### da ### e al capo 13 che attiene alla circostanza che l'attività di ### stia ancora proseguendo con ###. 
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.2.2024, quando è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  6) La domanda riconvenzionale e le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto ### sono tutte inammissibili e/o infondate. 
In particolare, affrontandole nel medesimo ordine con cui sono state riportate al punto 3): - in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto di affitto di azienda, in quanto stipulato dall'amministratore provvisorio ed essendo questi privo del potere di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è sufficiente osservare che al più la sanzione conseguente all'incapacità di contrarre sarebbe l'annullamento del contratto, ai sensi dell'art.  1454 c.c., vizio il cui accertamento può essere chiesto solo dalla parte, e quindi da ### il cui liquidatore ha invece dichiarato di aver ratificato il contratto stesso e di darvi volontariamente esecuzione; - non ha pregio la tesi per cui il contratto di affitto di azienda sia incompatibile con la messa in liquidazione della società, essendo anzi l'affitto uno strumento normale di gestione dell'azienda nelle fasi che preludono alla sua cessione; - la clausola compromissoria presente nello ### riguarda i soci e ha ad oggetto le controversie relative a rapporti sociali, e quindi non è opponibile all'affittuaria dell'azienda ed in ogni caso non riguarda le domande dedotte in questo giudizio; - la legittimazione passiva del ### deriva direttamente dall'essere egli il titolare delle registrazioni di marchio di cui si chiede l'annullamento; - è errata la tesi dell'inammissibilità della domanda di annullamento dei marchi, per non essere essa associata alla domanda di accertamento della titolarità degli stessi in capo all'attrice, in quanto la domanda di nullità della registrazione contiene già implicitamente l'accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo alla parte attrice; - in ogni caso, con la prima memoria 183 c.p.c., ### legittimata ex art. 122 co. 2 CPI in qualità di avente causa di ### ha precisato la domanda esplicitando anche l'istanza di accertamento della titolarità del marchio.  7) Allo stesso modo, sono del tutto irrilevanti le deduzioni del ### sul fatto di non aver ricevuto la liquidazione della sua quota, e sul presunto collegamento tra valore della stessa e valore del marchio. 
Si tratta evidentemente di questioni che non incidono in alcun modo sulla decisione della controversia, non avendo attinenza con i rapporti giuridici dedotti in giudizio.  8) Nel merito, la domanda principale è fondata. 
Come già ricordato, parte attrice deduce la nullità del marchio sia per assenza di novità, sia per la malafede del richiedente. 
Al riguardo, è noto che a norma dell'art. 12 co. 1 lett. a) CPI costituisce presupposto di validità della registrazione che il marchio non sia identico o simile ad un segno già usato da altri come segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, purché il preuso non sia caratterizzato da notorietà meramente locale. Invece, se la notorietà ha varcato i confini locali, “il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Di conseguenza, il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. 
Codice della proprietà industriale) comporta che il preutente, avendo il diritto all'uso esclusivo del segno, ha il potere di avvalersene, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ben potendo, pertanto, ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti (Cass., 01/02/2018, n. 2499; Cass., 02/11/2015, n. 22350)” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14925 del 31/05/2019). 
Inoltre, riguardo alla previsione dell'art. 19 CPI, la “mala fede” è tradizionalmente ravvisata nel contegno di chi chiede la registrazione consapevole dell'esistenza di un diritto altrui, e allo scopo appunto di pregiudicarne il legittimo esercizio.  9) Dati questi presupposti nella fattispecie sussistono entrambi i motivi di nullità, seppure limitatamente alla seconda domanda di registrazione, relativa alla classe 41 (che comprende le attività culturali), essendo la prima attinente invece alla classe 1 (prodotti chimici destinati all'industria), non interferente con quella dell'editoria. 
Infatti, per quanto attiene l'assenza di novità: - è pacifica l'identità del marchio figurativo registrato dal ### descritto come una lettera C rappresentata “come una freccia curva a due punte, la lettera C e la parola ### sono scritte in colore grigio scuro, la parola ### è scritta in grigio chiaro”, con il segno distintivo utilizzato sul sito internet di ### - il preuso del marchio in esame come segno distintivo del sito internet del giornale non è contestato dal ### e comunque è anche documentato dalle stampe di pagine web che riportano articoli di stampa risalenti al 2010 e al 2013 e già recano il marchio stesso (cfr. doc.  15 di parte attrice); - è documentata anche la notorietà non solo locale dello stesso, considerate le centinaia di migliaia di accessi al sito effettuati negli anni dal 2017 al 2020 da parte di utenti non solo appartenenti al territorio di ### ma sparsi sul territorio nazionale, ed in parte anche estero (cfr. docc. 9,10,11 di parte attrice). 
Per quanto attiene la malafede, essa è evidente, se si considera che il convenuto ha presentato la prima domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo aver comunicato il recesso dalla società, e la seconda appena qualche mese dopo. E questo nonostante lo stesso marchio fosse pacificamente usato dalla società per contraddistinguere le pagine del proprio giornale on line. In questo modo, si appalesa il tentativo, da parte sua, di appropriarsi del marchio per sfruttarlo a proprio vantaggio tentando di ottenere da ### una qualche contropartita per il suo utilizzo, circostanza confermata dalle richieste rivolte in tale senso alla controparte. 
La difesa del convenuto, su questi punti, si limita all'allegazione di avere ideato lui stesso il marchio nell'esercizio della sua attività di grafico, e di averlo poi utilizzato nell'attività di editoria svolta tramite ### circostanze su cui ha articolato anche dei capitoli di prova, per la verità generici posto che neppure specificano quando e su incarico di chi avrebbe disegnato il marchio. 
La circostanza ad ogni modo è irrilevante, posto che l'art. 12 CPI tutela l'utilizzatore del marchio, purché legittimo, e quindi il fatto che, per ipotesi, egli l'abbia disegnato su incarico della società non gli darebbe il diritto di registrarlo, essendo invece pacifico che il marchio è stato utilizzato da ### come suo segno distintivo. 
Altrettanto irrilevante è la circostanza che egli abbia avuto un qualche ruolo nella compagine sociale, non solo perché egli è entrato a farne parte solo nel 2018, molto dopo il consolidamento del preuso del marchio, ma soprattutto perché esso in ogni caso è un diritto immateriale di proprietà della società, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci.  10) Per quanto sin qui osservato, deve essere accolta la domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### s.a.s., e di nullità del marchio registrato, come anticipato, limitatamente al marchio registrato con n. ###1546 per la classe 41. 
Invece, la prima registrazione è legittima, essendo relativa a un settore produttivo del tutto estraneo all'attività editoriale svolta da ### 11) La domanda di garanzia proposta dal ### nei confronti di ### oltre a non trovare fondamento in alcun obbligo della società chiamata in causa, è comunque assorbita, non subendo il convenuto alcuna condanna al pagamento di somme.  12) La domanda di condanna formulata da ### invece, non appartiene alla competenza di questo ### per effetto dell'art. 18 dell'atto di modifica dei patti sociali (doc. 3 di parte convenuta), che devolve alla competenza arbitrale controversie come quella in esame. 
Infatti, la formulazione della regola pattizia, nella parte in cui stabilisce che tutte le controversie di questo tipo “dovranno essere risolte da un arbitro…” pare correttamente interpretabile nel senso di stabilire l'esclusività del foro convenzionale.  13) Tenuto conto del fatto che il rigetto della domanda per la registrazione del marchio relativo alla classe 1 non incide sull'economia complessiva del giudizio, il convenuto è integralmente soccombente su tutte le domande formulate da ### e dovrà rifonderle le spese di lite. 
Esse sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di media complessità, applicati in misura prossima al medio per le fasi di studio, introduzione e decisione, e al minimo per la fase di trattazione, non essendovi stata alcuna attività istruttoria. 
Invece, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da ### non essendovi elementi per ritenere che il ### abbia resistito con dolo o colpa grave. 
Analogamente, il ### deve essere ritenuto integralmente soccombente anche verso la terza chiamata, essendo infondate entrambe le domande formulate nei suoi confronti, e non incidendo la domanda riconvenzionale di ### nell'economia del giudizio, non avendo essa richiesto lo svolgimento di alcuna attività. 
I criteri di liquidazione sono i medesimi illustrati per le parti principali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra e contraria domanda, istanza ed eccezione: - accerta la titolarità del marchio di fatto “### News” in capo a ### s.a.s. in liquidazione; - dichiara la nullità della registrazione del marchio ### n. ###1546 per la classe 41; - respinge la domanda riconvenzionale formulata da ### per l'accertamento della nullità del contratto di affitto di azione tra ### s.a.s. e ### s.r.l.s.; - respinge tutte le domande formulate da ### verso ### s.a.s.; - dichiara l'incompetenza di questo Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da ### s.r.l.s. verso ### per essere la competenza devoluta ad arbitro; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000, oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000, oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### 21.6.2024 ### rel.  ### 

causa n. 7239/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Demontis Stefano, Vitro' Silvia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (15518 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.106 secondi in data 30 giugno 2024 (IUG:PE-7724E1) - 231 utenti online