REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'#### e ### N. R.G. 425/2023 La Corte di Appello di L'#### e ### composta dai seguenti magistrati: dr. ### Presidente dr. ### ### relatore dr. ### Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA ### domiciliat ###atti, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ALDO e dall'avv. ### ### E I.N.P.S. - ### domicilaito come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO APPELLATO Avente ad oggetto : appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Sulmona, sezione lavoro, n. 125/23 in data ###.
Con ricorso depositato il ###, ### ha proposto opposizione a intimazione di pagamento ### delle ### n. 054-2022-900006410- 53 del 20.04.2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.498,88, a titolo di contribuzione dovuta alla ### per l'anno di imposta 1985. Il giudice del lavoro di ### ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese processuali.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello ### con ricorso depositato il ###, insistendo per l'accoglimento della proposta opposizione ad intimazione di pagamento e così concludendo “in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 2/7 In via preliminare processuale: a) ### la legittimazione passiva del ### titolare della pretesa di credito opposta; In via preliminare di merito: 1) ### siccome fondata, l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto preteso dall'### con la cartella opposta, giusta il disposto dell'art. 2934, c.1, c.c., in relazione all'art. 3, commi 9 e 10 L. n. 335/1995, nonché gli altri oneri intimati dall'### delle ### - ### pari ad € 5,56 per diritti di notifica e spese esecutive per € 10,84, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento notificata e della cartella di pagamento relativa al credito richiesto. In via subordinata: 1) ### denegata e non creduta ipotesi la Corte di Appello adita dovesse accertare il mancato maturare del termine prescrizionale invocato, in accoglimento del motivo di appello n. 4 - e in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il debito intimato al sig. ### debba essere diviso pro quota tra gli eredi del sig. ### e pertanto la somma imputabile al ricorrente sarà di € 299,77, secondo gli ineludibili principi di diritto e giurisprudenziali evidenziati nella narrativa riferibile al quarto motivo di appello. 2) In ogni caso si chiede la ripetizione delle somme che fossero semmai comunque e coattivamente riscosse in pendenza dell'appello ed ordinare sempre comunque all'### e all'ente di riscossione di procedere allo sgravio della cartella intimata all'odierno appellante. In ogni caso condannare gli appellati alle spese e compensi del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Si sono costituiti in giudizio l'### e l'### delle ### e ### contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in materia di interesse ad agire; principio del contraddittorio; litisconsorzio facoltativo, avendo errato il Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### quale ente titolare della pretesa opposta in giudizio, richiamando il principio per cui “### del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (e senza perciò che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio), essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.” Cass. Civ. n. 16412/2007 e n.###/2021).
Il motivo è fondato e merita accoglimento. ### riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 3/7 di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cd. recuperatorie. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta «una cartella di pagamento, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede ###vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente titolare della pretesa contributiva, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa.
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. nonché articolo 3 commi 9 e 10 L. n. 335/1995 in materia di prescrizione del diritto alla riscossione da parte del titolare del credito e dal concessionario, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che ha stabilito il termine prescrizionale quinquennale per i crediti contributivi ### mentre in precedenza, il termine era decennale, atteso che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 4/7 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ###” Ad avviso dell'appellante, dall'anno di entrata in vigore della legge 335/1995, la prescrizione è determinata in cinque anni, anche se riguarda crediti maturati prima dell'entrata in vigore di tale norma, purché gli atti di recupero posti in essere dal creditore siano successivi alla vigenza della legge, come nel caso di specie, in cui la notifica (o presunta tale) della cartella di pagamento n. ### è avvenuta in data ###, il primo atto interruttivo dei termini prescrizionali è stato notificato in data ###, quale preavviso di fermo amministrativo; il secondo atto interruttivo è stata l'intimazione di pagamento ###280791000 notificata nell'anno 2016; terzo ed ultimo atto interruttivo l'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa n. ### 90006410 53/000 notificata a mezzo PEC in data ###.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevede che continua ad applicarsi il termine ### di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ove per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocabilmente al conseguimento della pretesa creditoria. (cfr. Cass. n. 11529/2013, Cass. n. 46/2009, Cass. n. 1468/2004, Cass. 12822/2002). Deve però trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell'evasione contributiva, proprio in virtù dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (valorizzato da Cass. 06/07/2015, 13831).
Nel caso in esame, sin dal primo grado di giudizio, l'### ha depositato in atti, tempestivamente, una diffida ricevuta dall'interessato in data 12 agosto 1995 avente ad oggetto “interruzione termini prescrizionali” in cui risultano indicate anche le pretese creditorie oggetto del presente giudizio, integrante valido atto interruttivo, da ritenersi compiuto già durante la vigenza della precedente disciplina, considerato che la L.n. 335 del Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 5/7 1995 è entrata in vigore in data 17 agosto 1995, con la conseguenza che alla fattispecie continua ad applicarsi il vecchio termine decennale. (vedi Cass. ###/19 ).
E' stata poi emessa la cartella esattoriale n. 054-2000-###-12 con oggetto contributi fissi I.V.S. ### di competenza anno 1985 iscritti a ruolo dall'### in data ###, e relative sanzioni, e contributi S.S.N. sul minimale stessa annualità e relative sanzioni, ritualmente notificata in data ###, mai opposta, seguita dalla notifica in data ### del preavviso di fermo amministrativo; quindi dell'intimazione di pagamento ###280791000 nell'anno 2016 ed infine dell'odierna intimazione di pagamento ### 90006410 53/000 a mezzo PEC in data ###.
In definitiva pertanto deve escludersi che sia mai maturato alcun termine prescrizionale decennale. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 costituzione, per mancata pronuncia su domande avanzate dal ricorrente in via subordinata, circa la parziarietà del credito vantato da ### in quanto debito successorio riferibile alla posizione del sig. ### padre dell'odierno ricorrente, nonostante fosse preciso onere del Giudice “pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli articoli 2697 c.c., 752 c.c., 754 comma 1 e 1295 nonché art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla natura parziaria dell'obbligazione debitoria riguardante debito ereditario in capo all'originario debitore sig. ### avendo il predetto avuto cinque eredi che hanno accettato l'eredità loro devoluta ed in particolare: l'odierno ricorrente ###### e ### e sebbene vi sia la presenza di più legittimati passivi l'intimazione è stata notificata solamente al ### richiedendo a quest'ultimo l'intera pretesa creditoria, laddove l'art. 752 c.c., nel disciplinare la "ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi", stabilisce che "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto"; l'art. 754 c.c., nella parte prima del suo primo comma, stabilisce che "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero"; l'art. 1295 c.c. espressamente prevede che, "salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione alle rispettive quote", anche alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 6/7 successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro). Cassazione civile, sez. trib., 22/10/2014, n. 22426.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (cfr. n. 18977/2022).
Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 cod. civ., (cfr. Cass. 20338(2007).
Nel caso in esame, il ricorrente in primo grado, odierno appellante ha indicato quali coeredi ##### e ### la cui qualità di eredi risulta già conosciuta all'ente di riscossione, atteso che la stessa notifica della cartella di pagamento risalente al 23/03/07, dichiarata valida e rituale dl primo giudice che ha rigettato l'eccezione di inesistenza e/o nullità della stessa formulata dal ricorrente, vede come destinatari proprio i sopra indicati.
Ne consegue che, concorrendo 5 eredi e rispondendo ciascuno in proporzione rispetto alla propria quota, la somma dovuta dal ricorrente ### odierno appellante, dovrà essere ridotta a € 299,77 pari ad 1/5 dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento opposta, al cui pagamento il predetto dovrà essere condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, oltre sanzioni e somme aggiuntive fino al soddisfo.
Non può, invece, essere presa in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, riproposta dall'### in sede di gravame, relativamente alla contribuzione per ### a suo avviso appartenente alla cognizione del giudice tributario, non avendo, sul punto, l'### proposto appello, né in via principale, né in via incidentale, avverso la decisione che ha, sia pure implicitamente, rigettato l'eccezione.
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 7/7 Le spese di lite, compensate per 1/3 per il doppio grado di giudizio, in ragione della parziale soccombenza, sono poste, per la restante parte, a carico di ### e di ### in solido tra loro - riguardando i motivi dell'accoglimento entrambe le posizioni - e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, - ### in € 299,77 l'importo, dovuto nei confronti di ### da ### quale erede di ### a titolo di contributi ### di competenza anno 1985. - Compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna ### e ### delle ### e ### in solido tra loro alla rifusione delle restanti spese, liquidate in misura di 2/3, per compensi professionali, in € 180 per il primo grado e in € 180 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. ### est. IL PRESIDENTE ###cronol. 709/2024 del 30/05/2024
causa n. 425/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tracanna Anna Maria, Fabrizio Riga