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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 268/2024 del 30-05-2024

... della pretesa contributiva, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. Con il secondo motivo di gravame, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'#### e ###    N. R.G. 425/2023  La Corte di Appello di L'#### e ### composta dai seguenti magistrati: dr. ###               Presidente   dr. ###     ### relatore        dr. ### Cesare         Consigliere  all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024 ha pronunciato la seguente  SENTENZA  con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA  ### domiciliat ###atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ALDO  e dall'avv. ###                                     ### E  I.N.P.S. - ### domicilaito come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  GAMBINO ARMANDO   APPELLATO  Avente ad oggetto : appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Sulmona, sezione lavoro, n. 125/23 in data ###. 
Con ricorso depositato il ###, ### ha proposto opposizione a intimazione di pagamento ### delle ### n. 054-2022-900006410- 53 del 20.04.2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.498,88, a titolo di contribuzione dovuta alla ### per l'anno di imposta 1985. Il giudice del lavoro di ### ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese processuali. 
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello ### con ricorso depositato il ###, insistendo per l'accoglimento della proposta opposizione ad intimazione di pagamento e così concludendo “in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 2/7 In via preliminare processuale: a) ### la legittimazione passiva del ### titolare della pretesa di credito opposta; In via preliminare di merito: 1) ### siccome fondata, l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto preteso dall'### con la cartella opposta, giusta il disposto dell'art. 2934, c.1, c.c., in relazione all'art. 3, commi 9 e 10 L. n. 335/1995, nonché gli altri oneri intimati dall'### delle ### - ### pari ad € 5,56 per diritti di notifica e spese esecutive per € 10,84, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento notificata e della cartella di pagamento relativa al credito richiesto. In via subordinata: 1) ### denegata e non creduta ipotesi la Corte di Appello adita dovesse accertare il mancato maturare del termine prescrizionale invocato, in accoglimento del motivo di appello n. 4 - e in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il debito intimato al sig. ### debba essere diviso pro quota tra gli eredi del sig. ### e pertanto la somma imputabile al ricorrente sarà di € 299,77, secondo gli ineludibili principi di diritto e giurisprudenziali evidenziati nella narrativa riferibile al quarto motivo di appello. 2) In ogni caso si chiede la ripetizione delle somme che fossero semmai comunque e coattivamente riscosse in pendenza dell'appello ed ordinare sempre comunque all'### e all'ente di riscossione di procedere allo sgravio della cartella intimata all'odierno appellante. In ogni caso condannare gli appellati alle spese e compensi del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”. 
Si sono costituiti in giudizio l'### e l'### delle ### e ### contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone il rigetto. 
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. 
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in materia di interesse ad agire; principio del contraddittorio; litisconsorzio facoltativo, avendo errato il Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### quale ente titolare della pretesa opposta in giudizio, richiamando il principio per cui “### del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (e senza perciò che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio), essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.” Cass. Civ. n. 16412/2007 e n.###/2021). 
Il motivo è fondato e merita accoglimento.  ### riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 3/7 di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. 
Diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cd. recuperatorie. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta «una cartella di pagamento, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede ###vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente titolare della pretesa contributiva, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. 
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. 
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. nonché articolo 3 commi 9 e 10 L. n. 335/1995 in materia di prescrizione del diritto alla riscossione da parte del titolare del credito e dal concessionario, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che ha stabilito il termine prescrizionale quinquennale per i crediti contributivi ### mentre in precedenza, il termine era decennale, atteso che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 4/7 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ###” Ad avviso dell'appellante, dall'anno di entrata in vigore della legge 335/1995, la prescrizione è determinata in cinque anni, anche se riguarda crediti maturati prima dell'entrata in vigore di tale norma, purché gli atti di recupero posti in essere dal creditore siano successivi alla vigenza della legge, come nel caso di specie, in cui la notifica (o presunta tale) della cartella di pagamento n. ### è avvenuta in data ###, il primo atto interruttivo dei termini prescrizionali è stato notificato in data ###, quale preavviso di fermo amministrativo; il secondo atto interruttivo è stata l'intimazione di pagamento ###280791000 notificata nell'anno 2016; terzo ed ultimo atto interruttivo l'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa n. ### 90006410 53/000 notificata a mezzo PEC in data ###. 
Il motivo non è fondato e va rigettato. 
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevede che continua ad applicarsi il termine ### di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ove per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocabilmente al conseguimento della pretesa creditoria. (cfr. Cass. n. 11529/2013, Cass. n. 46/2009, Cass. n. 1468/2004, Cass. 12822/2002). Deve però trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell'evasione contributiva, proprio in virtù dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (valorizzato da Cass. 06/07/2015, 13831). 
Nel caso in esame, sin dal primo grado di giudizio, l'### ha depositato in atti, tempestivamente, una diffida ricevuta dall'interessato in data 12 agosto 1995 avente ad oggetto “interruzione termini prescrizionali” in cui risultano indicate anche le pretese creditorie oggetto del presente giudizio, integrante valido atto interruttivo, da ritenersi compiuto già durante la vigenza della precedente disciplina, considerato che la L.n. 335 del Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 5/7 1995 è entrata in vigore in data 17 agosto 1995, con la conseguenza che alla fattispecie continua ad applicarsi il vecchio termine decennale. (vedi Cass. ###/19 ). 
E' stata poi emessa la cartella esattoriale n. 054-2000-###-12 con oggetto contributi fissi I.V.S. ### di competenza anno 1985 iscritti a ruolo dall'### in data ###, e relative sanzioni, e contributi S.S.N. sul minimale stessa annualità e relative sanzioni, ritualmente notificata in data ###, mai opposta, seguita dalla notifica in data ### del preavviso di fermo amministrativo; quindi dell'intimazione di pagamento ###280791000 nell'anno 2016 ed infine dell'odierna intimazione di pagamento ### 90006410 53/000 a mezzo PEC in data ###. 
In definitiva pertanto deve escludersi che sia mai maturato alcun termine prescrizionale decennale.   Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 costituzione, per mancata pronuncia su domande avanzate dal ricorrente in via subordinata, circa la parziarietà del credito vantato da ### in quanto debito successorio riferibile alla posizione del sig.  ### padre dell'odierno ricorrente, nonostante fosse preciso onere del Giudice “pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. 
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli articoli 2697 c.c., 752 c.c., 754 comma 1 e 1295 nonché art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla natura parziaria dell'obbligazione debitoria riguardante debito ereditario in capo all'originario debitore sig. ### avendo il predetto avuto cinque eredi che hanno accettato l'eredità loro devoluta ed in particolare: l'odierno ricorrente ###### e ### e sebbene vi sia la presenza di più legittimati passivi l'intimazione è stata notificata solamente al ### richiedendo a quest'ultimo l'intera pretesa creditoria, laddove l'art. 752 c.c., nel disciplinare la "ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi", stabilisce che "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto"; l'art.  754 c.c., nella parte prima del suo primo comma, stabilisce che "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero"; l'art. 1295 c.c. espressamente prevede che, "salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione alle rispettive quote", anche alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 6/7 successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs.  31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro). Cassazione civile, sez. trib., 22/10/2014, n. 22426. 
I motivi sono fondati e meritano accoglimento. 
Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (cfr. n. 18977/2022). 
Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 cod. civ., (cfr. Cass. 20338(2007). 
Nel caso in esame, il ricorrente in primo grado, odierno appellante ha indicato quali coeredi ##### e ### la cui qualità di eredi risulta già conosciuta all'ente di riscossione, atteso che la stessa notifica della cartella di pagamento risalente al 23/03/07, dichiarata valida e rituale dl primo giudice che ha rigettato l'eccezione di inesistenza e/o nullità della stessa formulata dal ricorrente, vede come destinatari proprio i sopra indicati. 
Ne consegue che, concorrendo 5 eredi e rispondendo ciascuno in proporzione rispetto alla propria quota, la somma dovuta dal ricorrente ### odierno appellante, dovrà essere ridotta a € 299,77 pari ad 1/5 dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento opposta, al cui pagamento il predetto dovrà essere condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, oltre sanzioni e somme aggiuntive fino al soddisfo. 
Non può, invece, essere presa in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, riproposta dall'### in sede di gravame, relativamente alla contribuzione per ### a suo avviso appartenente alla cognizione del giudice tributario, non avendo, sul punto, l'### proposto appello, né in via principale, né in via incidentale, avverso la decisione che ha, sia pure implicitamente, rigettato l'eccezione. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 7/7 Le spese di lite, compensate per 1/3 per il doppio grado di giudizio, in ragione della parziale soccombenza, sono poste, per la restante parte, a carico di ### e di ### in solido tra loro - riguardando i motivi dell'accoglimento entrambe le posizioni - e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.  In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, - ### in € 299,77 l'importo, dovuto nei confronti di ### da ### quale erede di ### a titolo di contributi ### di competenza anno 1985.  - Compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna ### e ### delle ### e ### in solido tra loro alla rifusione delle restanti spese, liquidate in misura di 2/3, per compensi professionali, in € 180 per il primo grado e in € 180 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.    ### est. IL PRESIDENTE ###cronol. 709/2024 del 30/05/2024

causa n. 425/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tracanna Anna Maria, Fabrizio Riga

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 1970/2024 del 16-01-2024

... ex art. 615 cpc; 3) la carenza di legittimazione passiva; 4) la ritualità della notifica della cartella esattoriale; 5) la infondatezza dell'eccezione di prescrizione; 6) la nullità della richiesta di pagamento per calcolo degli interessi. ### di Napoli e la ### di ### rimanevano contumaci. La causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti e sulle conclusioni, come in epigrafe riportate, alla udienza del 23/11/23. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17 della legge 18/6/2009 n. 69, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore (art. 58, comma 2° l.c., art. 118, I° comma disp. Att. C.p.c.) median te coin cisa espo sizi one de i mo tivi post i alla (leggi tutto)...

N.RG 29590 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli Sezione 06 SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice di ### di Napoli Dott. PASQUALINA MARTONE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 29590 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: ### (1376881002) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) Controparte: PREFETTURA DI NAPOLI (000) Controparte: ### (0000) Ragioni di ### e di ### della Decisione Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato innanzi al Giudice di Napoli , ### O And r ea con ve niva in giudizio la ### delle ### - ### in per sona del le gale rapp.te p.t. e la P refettura di Napoli, in persona del ### p.t., per sentire accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia ovvero annullare la cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio per i seguenti motivi: 1) mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti; 2) prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate in cartella; 3) inapplicabilità della maggiorazione ex art. 27 comma 6 L. 629/81. 
In data ### si costituiva in cancelleria la ### delle ### - ### , in per son a del l egale rap p .te p.t., p er chieder e il rigetto della opposizione e la condanna alle spese di giudizio, eccependo: 1) la carenza di interesse; 2) la inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc; 3) la carenza di legittimazione passiva; 4) la ritualità della notifica della cartella esattoriale; 5) la infondatezza dell'eccezione di prescrizione; 6) la nullità della richiesta di pagamento per calcolo degli interessi.  ### di Napoli e la ### di ### rimanevano contumaci. 
La causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti e sulle conclusioni, come in epigrafe riportate, alla udienza del 23/11/23.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art.  45, comma 17 della legge 18/6/2009 n. 69, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore (art. 58, comma 2° l.c., art. 118, I° comma disp. 
Att. C.p.c.) median te coin cisa espo sizi one de i mo tivi post i alla base della medesima e in forza della motivazione maggiormente liquida. 
Quest o giudic ante riti ene, inf atti , c he la contr over sia pos sa essere definita consideran do, per evi denti es igenze d i economia processu ale, soltanto i profili ritenut i direttame nte rilev ant i ai fini della de cis ione , p er cui si indicano succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini dell a prod uzion e della sente nza, deve ritene rsi conse ntito al giudice di pronunc iare quest' ultima, considerando integralm ente r ichiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione della convenuta, sia le comparse conclusionali, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. 
Ciò in quanto, al fine di adempiere all'obbligo di motivazione, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni pros pettat e dalle parti, essendo invece, sufficiente, che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi su quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito. tutt i gl i argomen ti, te si, ril ie vi e circo stanz e che, sebbene non menziona ti specificame nt e e non espre ssamente es amin ati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. n. 8767/11; 24542/2009). 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ### di Napoli, in persona del ### p.t ., e de lla ### tu ra di S al er no , in p ersona d el ### p.t.  regolarmente citate, e non costituitesi in giudizio per l'udienza del 19/10/22, con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53/1994, consegnato dal sistema in data ###.  ###, così come proposta, rimane inammissibile.. 
Dall'esame dell'atto di citazione si evince che l'opponente si oppone alla cartella esattoriale 100 2019 ### 15 000 al fine di sentirne dichiarare la nullità. 
Rimane pacifico che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzi oni amministra tive pec uni arie per vi olazi oni de l ### ce della strada è ammissibile: 1) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'in teressato di recuperare il mezzo d i tute la prev isto dalla legge r iguar do agli atti sanzionatori; 2) l'opposi zione all'es ec uzio n e ex art. 615 c. p.c., a llorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si addu cano f atti estin tivi sop ravve nuti alla fo rmazione del titolo (prescrizione e/o pagamento); 3) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali dell'atto impugnato.
Da un'analisi attenta dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. non si rilevano motivi di opposi zione in erenti fatti est intivi s oprav venuti al la formazione del titolo (cartella esattoriale notifica ta e depos it ata i n atti da ll 'opp onente) in quanto le contestazioni si riferiscono al merito come infatti sono da ritenersi, la mancata notifica del verbale di accertamento e la illegittimità del calcolo degli interessi. 
Si osserva che con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., azionabi le se nza ter mini decade nzi ali, vann o cont estati fatti intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo e comportanti l'estinzione dell'obbligazione oggetto del titolo (es.: pagamento e/o prescrizione), mentre nel caso di specie la contestaz io ne è di re tta a far v alere fatti imp editivi alla formazione del titolo l'azione, per cui ha natura tipicamente cognitoria, e deve essere esperita ai sensi dell'art. 22 legge 689 /1981 o art.7 Dlgs. 150/2011, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza che il soggetto interessato abbia avuto dello fatto impeditivo, poiché da quel momento egli è rimesso nei termini al fine di far valere il fatto impeditivi (mancata notifica del verbale di accertamento). 
Consegue che nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaura to se la citaz ione sia noti ficata tempestivamente, prod ucend o es sa gli e ffetti sos ta nziali e pr oces sua li che le sono propri, ferme restan do le decade nz e e prec lusioni matur ate seco ndo il rito erroneamente prescelto dalla parte. 
Tale sanatoria piena è riferibile ai soli casi in cui l'atto introduttivo sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), inteso come coincidente con l'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale astrattamente previsto ###, il che può avvenire solo se l'atto erroneo abbia operato esattamente come (e cioè replicato) quello legalmente corretto. 
Nel caso di specie, l'attore ha notificato l'atto di citazione in data ###, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella (13/05/22) ed ha iscritto a ruolo la causa in data ### Alla prima udienza di trattazione, così come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 20 1, avre bbe dovuto esser e d isposto il c ambia men to di rito con onere dell'opponente di provvedere alla integrazione degli atti introduttivi in un termine perentorio, onde consentire al giudice di fissare, l'udienza di comparizione e di onerare l'opponente a notificare gli atti introduttivi integrati agli enti convenuti con espressa avvertenza a depositare la documentazione attestante la regolare notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale. 
Non avendo l'opponente alla prima udienza di comparizione del 15/6/22, richiesto il mutamento del rito (ha infatti richiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclus ion i) si è co nso lida to il rito erron eamente seguito (opposizione all'esecuzione) come dispone la disposizione del quinto comma, dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011. per cui, la presente opposizione rimane un vero e proprio giudizio di cognizione di accertamento negativo in cui l'opponente-debitore ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese dell'Ente creditore, costituiscono, causa petendi della doma nda pr opo sta con l' oppo sizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa. 
Dall'esame della cartella esattoriale opposta si rileva che i verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale n. 100 2019 ### 15 000 sono stati notificati in data ###, 16/5/16 e 22/6/16.  ### non ha disconosciuto la cartella esattoriale in atti ex art. 2719 limitandosi a d una impugnazione gene rica delle difese avverse senza peraltro offrire alcuna prova contraria. 
Rimaneva onere dell'opponente, infatti, provare documentalmente che la cartella era stata il primo atto attravers o c ui e ra ve nu to a co nosce nza della pretesa sanzionatoria essendo mancata e/o nulla la notifica dei verbali di accertamento sottesi. 
Tale prova non è stata fornita in quanto l'opponente non ha depositato nemmeno la richiesta alla ### di ### e alla ### di Napoli, di visionare e/o estrarre copi a de gli a tti come in fo r mato co n esp resso avviso nella cartella impugnata (cartella esattoriale, sezione note dell'Ente). 
Pertanto non essendo stata prodotta documentazione attestante o la richiesta agli enti convenuti di visionare gli atti, o la prova della mancata notifica dei verbali di accertamento o l'atto di opposizione ai verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale n. 10 0 2 0 19 005 5 6412 15 000 impugnata, l'opposizione alla esecuzione va rigettata. 
I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese. 
Tutte le altre questioni rimangono assorbite P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### , ### , ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) preliminarmente, vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione ex art. 615 cpc., dichiara la contumacia della ### di ### in persona del ### p.t. e della ### di ### in persona del ### p.t., regolarmente citate e non costituitesi in giudizio; 2) rigetta l'opposizione proposta da ### avverso la cartella esattoriale n. 100 2019 ### 15 000; 3) compensa le spese di giudizio. 
Cosi deciso in ### lì 12-1-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. PASQUALINA MARTONE


causa n. 29590/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Martone Pasqualina

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1670/2020 del 30-06-2020

... sia sorretta dalla sussistenza della legittimazione passiva, tanto perché nel presente procedimento la beneficiaria del ### e cioè ### non è contraddittrice necessaria (si veda al riguardo; in ogni caso, l'evocazione in giudizio della minore è stata effettuata anche mediante la proposizione dell'azione nei confronti di ### in proprio e nella qualità di legale rapp. te della medesima minore ### (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 29/05/2018 n° 13388: “### l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in "trust" il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo (leggi tutto)...

N. R. G. 6633/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO #### U.O. 
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte attrice all'udienza del 5.11.19. 
TRA ### in persona del legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in calce all'atto di citazione, domiciliat ###atti. 
ATTRICE E ##### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliat ###atti.  ### contumace.  CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO Azione di simulazione; azione revocatoria ordinaria.  CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 5.11.19, presente la sola parte attrice. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione per l'udienza del 15.03.17 ### poi ### delle ### esponeva che: essa era creditrice di ### e di ### in virtù dei titoli costituiti dalle cartelle di pagamento come analiticamente elencate in citazione, per la cifra di € 473098,87 in quanto al ### ed € 466933,34 in quanto alla ### per entrambi i debitori i ruoli erano divenuti esecutivi per mancata impugnazione; la cartella n. ###591615000 obbligata in via principale era la ### in forza di tale titolo ed altri, per il complessivo importo di € 521608,09, in data ### era stato effettuato l'accesso presso la sede sociale, per ivi procedere a pignoramento mobiliare; non avendo rinvenuto la sede ###pari data l'### si recava presso l'unità locale della società in ### a via delle ### effettuando pignoramento mobiliare su beni dell'importo complessivo di € 168412,66; con atto pubblico del 12.06.15 i sig. ri ### e ### entrambi nella qualità di disponenti, la ### anche nella qualità di guardiana, e la sig. ra ### in qualità di trustee, istituivano il trust denominato “### Flavia”, allo scopo di assicurare il mantenimento, l'istruzione e l'avviamento professionale della nipote ex filia ### al trust la sig. ra ### trasferiva una serie di beni immobili, tutti siti nel Comune di ####, entrambi i sigg. ri ### e ### conferivano, altresì, al menzionato trust i diritti di piena proprietà su altri beni immobili, tutti siti in ### l'atto veniva fatto oggetto di trascrizione il ###; tale atto di costituzione del trust doveva ritenersi affetto da simulazione assoluta poiché entrambi i disponenti, come espressamente previsto dall'art. 5 del negozio di costituzione, subordinavano l'alienazione dei beni e la costituzione di diritti reali di godimento al proprio necessario preventivo consenso; doveva pertanto ritenersi che la sottrazione dei beni e la relativa segregazione non fossero state, in realtà, realizzate, permanendo una signoria di fatto sui beni in capo ai disponenti; inoltre, il trustee risultava essere la figlia dei disponenti, mentre la beneficiaria era la nipote dei medesimi; l'atto era dunque affetto da nullità per simulazione assoluta; in via subordinata, si evidenziava come la lex contractus contrastava, in fatto, con le disposizione della ### dell'Aja in materia, non essendo di fatto sottratta ai disponenti la possibilità di controllo diretto ed indiretto sull'operato del trustee; il mancato rispetto del requisito minimo del trust comportava la nullità e/o inesistenza inopponibilità degli atti di trasferimento nei confronti dei terzi; non essendo il trust come negozio giuridico tipicamente riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano, era necessario che l'atto, per poter essere valido, superasse il vaglio di meritevolezza; nel caso specifico, era evidente che le determinazione dei disponenti non costituivano adempimento di un obbligo giuridico, ed erano connotate dal requisito della gratuità; in ogni caso, era evidente la sproporzione fra lo scopo del trust ed il patrimonio oggetto di segregazione, ai fini fiscali quantificato in una cifra superiore al milione di euro, anche in tale accertata ipotesi la conseguenza sarebbe la dichiarazione di nullità, inesistenza ed inefficacia degli atti dispositivi; in ogni caso, la disposizione del suddetto patrimonio era lesiva delle ragioni della creditrice, sicché ricorrevano gli estremi per l'azione revocatoria ex art. 2901 CC, stante la sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis, nel caso in cui non si fosse riconosciuto il carattere gratuito del trust.  ### così concludeva: “1) previa ogni opportuna declaratoria accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto istitutivo del trust e dei contestuali atti di disposizione di cui all'atto per ### avv. ### in ### del 12 giugno 2015 rep. n.2767 racc. n.2010; 2) in via subordinata e/o alternativa accertare e dichiarare la non riconoscibilità per l'ordinamento italiano del trust denominato “### Flavia” e dei contestuali atti di disposizione ovvero la inesistenza, inefficacia, nullità, inopponibilità degli atti medesimi; 3) in via ulteriormente subordinata e/o alternativa previa ogni opportuna declaratoria, revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 dichiarandone l'inefficacia l'atto istitutivo del trust ed i contestuali atti di disposizione; 4) in tutti i casi far ordine all'### dell'### di #### di ### di provvedere alle annotazioni ai sensi dell'art. 2655 c.c.”. 
Con comparsa depositata telematicamente il ### si sono costituiti i convenuti #### e ### così allegando ed argomentando: “### di simulazione del trust è palesemente infondata. ## s.p.a. ### sostiene la mancanza assoluta di volontà, da parte dei sigg. ri ### e ### di dar vita al trust, in ragione dei poteri rimasti in capo agli alienanti sui beni, oggetto del negozio. La tesi non ha pregio, essa attenendo all'evidenza alla validità dell'atto, sotto il profilo dell'effettiva attuazione della causa dell'istituto in esame, certo non all'aspetto psicologico. Sta di fatto che il negozio “per ### avv. ### in ### del 12 giugno 2015 rep. n. 2767 racc. n. 2010” ben è stato voluto dalle parti, donde la sicura infondatezza dell'azione di simulazione. Egualmente priva di pregio è la tesi della “non riconoscibilità del trust e dei conseguenti atti di trasferimento”, per la immeritevolezza degli interessi, perseguiti dai convenuti, non ascrivibili al dettato dell'art. 2645 ter c.c. In particolare la s.p.a. ### sostiene che il valore dei beni, oggetto del trust, sarebbe eccessivo rispetto a detti interessi, precisamente il “mantenimento, istruzione e avviamento professionale della nipote” dei sig.ri ### e ### Da questo punto di vita, tuttavia, non sembra si configurino limiti di sorta all'autonomia privata; donde la sicura validità del trust in oggetto. Infine, anche l'azione revocatoria non merita accoglimento. Anzitutto essa è inammissibile, perché la s.p.a.  ### ha concesso ai debitori, in relazione alle cartelle da essa indicate in citazione, una dilazione di pagamento, che tout court non le consente di agire ex art. 2901 c.c. Infatti è evidente che durante l'adempimento, al debitore giammai può attribuirsi la cd.  scientia damni, occorrente per dare corso alla domanda ex art. 2901 c.c. In ogni caso non ricorre, né controparte ha allegato o provato l'elemento psicologico, necessario per l'azione revocatoria. 
Conclusioni Voglia l'On. le Tribunale adìto rigettare le domande actoree, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, infondate e non provate”. 
Nessuno si è costituito per ### nonostante la ritualità della citazione e della notifica. 
Il giudizio veniva istruito solo mediante l'acquisizione della documentazione come prodotta. 
All'udienza del 5.11.19 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di gg. 60 per il deposito di comparsa conclusionale e 20 per le successive repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere rilevato che l'evocazione in giudizio di ### nella sola qualità di legale rapp. te della figlia minore ### non sia sorretta dalla sussistenza della legittimazione passiva, tanto perché nel presente procedimento la beneficiaria del ### e cioè ### non è contraddittrice necessaria (si veda al riguardo; in ogni caso, l'evocazione in giudizio della minore è stata effettuata anche mediante la proposizione dell'azione nei confronti di ### in proprio e nella qualità di legale rapp. te della medesima minore ### (Cassazione civile, sez. III, Sentenza 29/05/2018 n° 13388: “### l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in "trust" il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie”. 
In relazione alla fattispecie in esame deve rilevarsi che i convenuti ### e ### hanno, in qualità di trustor, costituito il ### del quale trustee risulta essere ### mentre la ### è anche protector. 
Nel trust sono stati conferiti beni immobili, di proprietà di entrambi i disponenti, vincolati allo scopo di assicurare i mezzi a ### per la propria istruzione e l'avviamento professionale. 
Entrambi i trustee hanno mantenuto in capo ad essi il potere di autorizzare atti di alienazione o di costituzione di diritti reali relativi agli immobili conferiti nel trust; il trust, inoltre, deve ritenersi a titolo gratuito, o, comunque, non oneroso. 
Con riguardo alla clausola n. 5 del negozio istitutivo del trust si deve rilevare che la medesima prevede in capo ai disponenti la prestazione del preventivo consenso per gli atti di disposizione dei beni immobili (alienazione e costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia): al riguardo non può, tuttavia, ritenersi che tale previsione possa inficiare la validità del trust, tanto perché l'entità del patrimonio conferito, visti i poteri di gestione del trustee, poteva astrattamente essere lo strumento idoneo al conseguimento dell'obiettivo, anche se per il compimento di rilevanti atti di straordinaria amministrazione (quali alienazione e costituzione di diritti reali) è previsto il necessario consenso dei disponenti. 
La domanda di nullità deve essere, pertanto, rigettata. 
Passando all'esame della domanda subordinata di revocatoria come proposta dall'attrice, se ne deve disporre l'accoglimento, in ragione della fondatezza come accertata. 
Deve premettersi che gli elementi in fatto come allegati da ### ora ### della ### non sono stati contestati dalle controparti e, comunque, risultano documentalmente dimostrati. 
Alla luce del semplice esame degli elementi addotti, e cioè: la sussistenza della rilevante esposizione debitoria da parte dello ### e della ### nei confronti dell'### l'avvio della procedura esecutiva in danno della ### srl, quale debitrice principale, in data ###, e dunque a pochi giorni di distanza dell'atto costitutivo del trust (stipulato il ###, la mancata allegazione di eventuale disponibilità di altri beni immobili (diversi da quelli conferiti nel trust), l'anteriorità del sorgere del debito e della notifica delle cartelle rispetto alla data del 12.06.15, si deve ritenere che gli atti compiuti da ### e ### con cui hanno conferito l'intero ### loro patrimonio immobiliare nel trust con lo scopo di assicurare l'istruzione e l'avviamento professionale della nipote ex filia, atti compiuti pur avendo la incontestata consapevolezza della propria rilevante esposizione debitoria, siano pregiudizievoli delle ragioni della creditrice, sussistendo la conoscenza dei debitori di tale pregiudizio, indifferente lo stato soggettivo del terzo, essendo gli atti a titolo non oneroso, dovendosi i medesimi dichiarare inefficaci nei confronti della creditrice (si vedano, in termini: “### di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti”, Cassazione civile, sez. III 03 agosto 2017; “Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che costituisce il presupposto dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'articolo 2901 c.c., non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità e facilità nell'esperimento dell'azione esecutiva, con la conseguenza che il pregiudizio può essere costituito da una variazione quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore che ne comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esecuzione coattiva del credito o che ne comprometta la fruttuosità. Da ciò consegue che per l'esistenza del pregiudizio non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso successiva all'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche. E', invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza particolari difficoltà. Ha sicuramente natura gratuita l'atto di conferimento di beni in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari al fine di assicurarsi il mantenimento dell'attuale tenore qualità di vita, le cure e l'assistenza, personale e medica, soprattutto nel caso in cui il disponente rivesta anche la qualità di trustee e di beneficiario, così che, il conferimento dei beni in trust, sia rimasta sostanzialmente invariata la situazione di "signoria" sui beni che ne hanno formato oggetto”, Tribunale Napoli 16 giugno 2015; “In forza del principio per cui la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust, anche se non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al trust, ma non vincola i soggetti che rispetto al trust sono in posizione di terzietà (Cass. Sez. Un.  14041/2014), si deve ritenere che detta clausola non operi nei confronti del creditore che agisca con azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. al fine di ottenere la revoca dell'atto istitutivo del trust. 
Non può sostenersi che il trust, in considerazione delle finalità solutorie in esso enunciate, preservi la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, dal momento che tali finalità sono irrilevanti per i terzi che non hanno la facoltà di esigerle o verificarne il rispetto nei confronti del trustee e che sono invece tutelati proprio dall'azione revocatoria ordinaria, preordinata alla tutela di tali stessi interessi a prescindere dalla prova piena delle ragioni di credito che sarebbe invece richiesta per far valere le proprie pretese nei confronti del trust. 
Il trust si presta, come il fondo patrimoniale, a sottrarre ai creditori le garanzie di cui all'articolo 2740 c.c. e può, pertanto, costituire oggetto di domanda di revocatoria ordinaria in quanto negozio gratuito finalizzato a trasferire i beni ad una gestione separata senza corrispettivo alcuno e con sottrazione di essi ai creditori. 
In tema di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 dell'atto istitutivo del trust, appare improprio qualificare il trustee come terzo acquirente in capo al quale dovrebbe richiedersi la consapevolezza delle finalità elusive, in quanto il trustee è semplicemente l'esecutore delle finalità del trust ed è del tutto indifferente ad esse. 
In tema di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 dell'atto istitutivo del trust, il pregiudizio alle ragioni del creditore è ravvisabile anche in un trust con finalità liquidatorie in quanto, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile di soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso”, Tribunale Novara 29 gennaio 2015).  ### rateizzazione della creditoria non vale a far ritenere inapplicabili le norme in materia di revocatoria, atteso il chiaro incipit dell'art. 2901 CC. 
In accoglimento della domanda ex art. 2901 CC deve dunque dichiararsi l'inefficacia, nei confronti di ### delle ### dell'atto di costituzione del trust denominato “### Flavia”, e dei contestuali atti di disposizione effettuati da ### e ### di cui all'atto per ### avv. ### in ### del 12 giugno 2015 rep. n.2767 racc. n. 2010. 
Le spese di lite seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - Dichiara l'inefficacia nei confronti della ### delle ### dell'atto di costituzione del trust denominato “### Flavia”, e dei contestuali atti di disposizione effettuati da ### e ### di cui all'atto per ### avv.  ### in ### del 12 giugno 2015 rep. n.2767 racc.  2010, da intendersi qui tutti integralmente trascritti.  - ### l'amministrazione competente alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.  - Condanna i convenuti ##### in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15478,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, nonché € 1713,00 per esborsi. 
Così deciso in ### lì 29/05/20.   ### 

causa n. 6633/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Picece Maria Stefania, Autuori Carla

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 470/2024 del 13-03-2024

... Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'### scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del ### che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito. Venendo al merito del caso che ci occupa la ricorrente, docente di scuola secondaria, agisce, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal ### del 15.03.2001 art. 7 «con l'obiettivo della valorizzazione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### quale Giudice del lavoro, preso atto del “### di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs.  149/2022, in sostituzione dell'udienza del 12/03/2024, ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1081/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra TRA ### e difeso dagli Avv.ti ### e ### E MINISTERO DEL### E ### - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - ### persona del ### pro-tempore ### e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to ### P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2024 1. Accerta e dichiara il diritto di ### a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'### e del ### dal 23.01.2018 al 15.11.2020.  2. Per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla docente per i 437 giorni di lavoro effettivamente svolti, pari a € 2.526,02, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo. 
 3. Condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre ### e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente di scuola secondaria, attualmente in servizio presso l'### “### Pantaleoni” di ### conviene il Ministero dell'### e del ### dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere stata destinataria di una serie di incarichi temporanei prima dell'immissione in ruolo (per complessivi 437 giorni), lamenta di non avere percepito la retribuzione professionale prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 docenti in € 164,30 lordi mensili, successivamente incrementata a € 174,50, in quanto corrisposta dall'### esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto, o al 30 giugno -termine di scadenza delle attvità didattiche. Sulla base di tale premessa, chiede che l'### scolastica sia condannato al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate alla data del deposito del ricorso in € 2.526,02 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge. 
Il Ministero dell'### e del ### si costituisce in giudizio chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto di diritto. 
La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti. 
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2024
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 
Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'### scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del ### che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito. 
Venendo al merito del caso che ci occupa la ricorrente, docente di scuola secondaria, agisce, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal ### del 15.03.2001 art. 7 «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente”. 
La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di “supplenze brevi” cui il MI non ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del ### del 24 luglio 2003 (ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001) e le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 ### 27 novembre 2007; art. 42 ### 26 maggio 1999), assorbendo nella retribuzione professionale docenti il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, pone un limite all'individuazione dei destinatari del trattamento.  ### il Ministero, infatti, in virtù dell'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 all'art. 25 del CCNI del 1999, [laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»], se ne desume che l'emolumento può essere riconosciuto, ora come allora, solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06). 
La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi negli ultimi anni in materia, a cui questo giudicante ritiene di dover aderire, condividendola, si è espressa, invece, in senso favorevole ai docenti precari (da ultimo ad es. Cass. Ord. 20015/2018) e ciò in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro allegato alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2024 direttiva 1999/70/CE alla luce della quale la S.C. di Cassazione ha già risolto negli ultimi anni numerose questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale, e del comparto scuola in particolare (cd spettanza delle progressioni stipendiali; riconoscimento del servizio pre-ruolo; ecc.), laddove viene riservato un trattamento diverso a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato ovvero a termine. 
Ed infatti, secondo i ### la RPD è un emolumento di natura fissa e continuativa, e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». 
Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività didattiche tra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. 
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'### ha più volte evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2024 delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###. 
La Cassazione ha, peraltro, affermato che, poiché l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, questi può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### ( fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016). 
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale, quindi, oltre a porla in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs. n. 297/1994 [che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione], senza contare che ritenere la RPD incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese». 
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. 
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2024 ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. 
Ebbene il Ministero è rimasto contumace per cui, sottraendosi al processo, ha rinunciato a fornire la prova di significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici. 
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per gli incarichi temporanei di supplenza di cui è stata destinataria dal 23.01.2018 al 15.11.2020 (per complessivi 437 giorni) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti determinata nella somma € 164,30 lordi mensili fino al 28.02.2018 e in quella di € 174,50 dall'1.03.2018 in poi. 
Quanto alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di ### il calcolo va sviluppato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del ### del 1999, a norma dei quali l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5). Pertanto, tenuto conto dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti di € 5,81 (€ 174.50:30 giorni dall'1.03.2018 in poi), essendo provato per tabulas che la ricorrente ha lavorato per complessivi 37 giorni fino al 28.02.2018 e 400 gionri dall'1.03.2018 in poi, ne consegue che ha maturato un credito complessivo di € 2.526,02 (5,46 x 37 = 202,02 + 5,81 x 400 = 2.324,00) oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.. 
Velletri, 13 marzo 2024 Il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2024

causa n. 1081/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Falcione Raffaella

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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 498/2024 del 13-03-2024

... ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la retribuzione del docente è corrisposta dal Ministero dell'### e ### Nel merito ha escluso che la retribuzione professionale docenti possa essere erogata per supplenze brevi e in subordine ha contestato i conteggi e giorni di servizio computati dalla ricorrente. Alla odierna udienza del 13/03/2024 parte ricorrente ha aderito ai conteggi del Mim riducendo la domanda all'importo di euro 1755,65, riliquidato dalla amministrazione resistente. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. Preliminarmente, va confermata la legittimazione passiva del Ministero dell'### titolare del (leggi tutto)...

Rg. n. 4 del 2024 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del ### nella persona della dott.ssa ### nella causa tra: ### , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. ### e avv. ### E MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dai propri funzionari; alla udienza del 13/03/2024 ha pronunciato la seguente sentenza ### il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e per l'effetto condanna il Mim al pagamento in suo favore della somma di euro 1755,65 per i periodi di servizio a tempo determinato svolti dal 27.1.2020 al 16.2.2022, oltre interessi come per legge; Condanna l'### resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 721,00, oltre ### e spese generali forfettarie, con distrazione.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### (### e ha esposto di essere docente di scuola secondaria e di aver svolto servizio a tempo determinato nel periodo dal 27.1.2020 al 16.2.2022 per supplenze brevi. Ha dedotto che il Mim non le ha corrisposto la “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, in quanto non è docente di ruolo né docente assunta per supplenze annuali (fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno). 
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE. 
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, con condanna del Mim al pagamento in suo favore della somma di euro 1755,78 per le supplenze espletate nel periodo indicato. 
Si è costituito il Ministero dell'### e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Preliminarmente il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la retribuzione del docente è corrisposta dal Ministero dell'### e ### Nel merito ha escluso che la retribuzione professionale docenti possa essere erogata per supplenze brevi e in subordine ha contestato i conteggi e giorni di servizio computati dalla ricorrente. 
Alla odierna udienza del 13/03/2024 parte ricorrente ha aderito ai conteggi del Mim riducendo la domanda all'importo di euro 1755,65, riliquidato dalla amministrazione resistente. 
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'odierna udienza.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. 
Preliminarmente, va confermata la legittimazione passiva del Ministero dell'### titolare del rapporto contrattuale con la docente e quindi delle connesse obbligazioni retributive, oggetto della domanda attorea. 
E' ininfluente invece, ai fini della legittimazione processuale, l'ente (Ministero dell'### e ### che materialmente eroga l'emolumento economico. 
Nel merito, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero sino al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001.  ###. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo al comma 1 che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” e aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.  ###. 25 del CCNI 31.8.1999, citato al 3 comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.  ### un primo orientamento (accolto dal ### che non ha corrisposto la RPD alla ricorrente), il rinvio all'art. 25 operato dall'art.  7 co. 3 del CCNL 15.3.2001 opera una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può essere erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, e non quindi ai docenti assunti per supplenze di minore durata. Il richiamo al principio di non discriminazione della clausola 4 dell'### cit. sarebbe inoltre ininfluente attesa l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, essendo diversa e non comparabile la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). 
Questa impostazione va disattesa.  ### un diverso orientamento, qui accolto, l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 cit., dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso è corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che ”per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. 
Dalle citate disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). ### rientra dunque nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). 
La clausola 4 dell'### è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( ### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( ### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  ### delle norme europee è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europee (così Cass. 20015/2018 cit.). 
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit). 
Nella fattispecie, il Ministero non ha indicato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato. 
A supporto della tesi qui accolta, si veda tra la giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano sentenza n. 469/2020; Corte di Appello di Torino sentenza n. 917/2019;Corte di Appello di Trieste sentenza n. 48/20; Corte di Appello di Milano sentenza n. 353/2021; Tribunale di Bologna sentenza n. 412/2020; Tribunale di Siena, sentenza n. 149/2020; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2140/2020; Tribunale di Agrigento, sentenza n. 372/2020. 
I periodi di servizi espletati dalla ricorrente sono comprovati dalla documentazione in atti (certificati di servizio, contratti, buste paga). 
Sulla quantificazione delle somme dovute, parte ricorrente ha aderito ai conteggi del ### Per i motivi esposti va dichiarato il diritto della ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” per le supplenze svolte nel periodo indicato, quantificata nell'importo complessivo di euro 1755,65 in base ai conteggi effettuati dal Ministero, cui ha aderito la parte attrice. 
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini descritti. 
Le spese di lite sono poste a carico del Mim secondo la regola della soccombenza. Sono liquidate tenendo conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza e per il carattere seriale della causa. 
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe. 
Frosinone, 13/03/2024 

Il Giudice
del ### n. 4/2024


causa n. 4/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Laureti Laura

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