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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5757/2025 del 04-12-2025

... all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di (leggi tutto)...

testo integrale

### ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 2344/2024 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5). 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### resistente non si è costituito in giudizio. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. 
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. 
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della ### la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. 
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della ### stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. 
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a ### la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. 
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato). 
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. 
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della ### attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. 
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti. 
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento. 
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto. 
Ciò premesso, si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltre tutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). 
Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza 25317 del 24.08.2022). 
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese. 
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ###, - ### nata in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. 
Venezia, 24 novembre 2025.  

Il giudice
dott. ###


causa n. 2344/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fulvio Tancredi

M
1

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5736/2025 del 04-12-2025

... all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda. La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara: ### iscritta al ### (### n. 112.082.076-60, nata a ### - Stato di ### il giorno 21/09/1993, residente ###, app.to 134, blocco A, ### - Stato di ##### iscritta al ### (### n. 119.528.716-03, nata ad ### - Stato di ### il giorno 08/08/1997, residente #### - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### 539.403.506-72, nata ad ### - Stato di ### il giorno 12/09/1959, residente ### - Bosque - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### n. 119.528.706-23, nata ad ### - Stato di ### il giorno 21/12/1993, residente in ### quadra 207, ### H - app.to 110, ###, ### - ### - ### cittadine italiane iure sanguinis (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA ### nella persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n.13846/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: ### iscritta al ### (### n. 112.082.076-60, nata a ### - Stato di ### il giorno 21/09/1993, residente ###, app.to 134, blocco A, ### - Stato di ##### iscritta al ### (### n. 119.528.716-03, nata ad ### - Stato di ### il giorno 08/08/1997, residente #### - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### 539.403.506-72, nata ad ### - Stato di ### il giorno 12/09/1959, residente ### - Bosque - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### n. 119.528.706-23, nata ad ### - Stato di ### il giorno 21/12/1993, residente in ### quadra 207, ### H - app.to 110, ###, ### - ### - ### rappresentate e difese dall'Avv. ### (CF: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat ######## n.6, c.a.p 96016, giuste procure in atti ### dell'### in persona del ### pro tempore, Resistente contumace con l'intervento del ###: ### ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ### delle parti: come da verbale di udienza. 
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione Con ricorso rito semplificato le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano ### (### nato nel comune di #### il ###, figlio di ### ed ### emigrato in ### senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.4 in atti), unito in matrimonio in data ### con ### Non si costituiva il Ministero che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace con ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 20.11.2025 ove, il Giudice On. Dott.ssa ### tratteneva la causa in decisione e la causa viene decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata. 
In data ### tornavano gli atti dall'ufficio del PM. 
La causa veniva istruita documentalmente.  ### territoriale del Tribunale di ### n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “###articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. 
Nel caso di specie l'avo era nato a ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione In punto discendenza iure sanguinis Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.  ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Nel caso odierno, le ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso). 
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il ### il governo provvisorio della ### aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in ### e per quanto riguarda l'### fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del ### e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. ### del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana. 
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -### sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il Ministero della Giustizia brasiliano ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione; pertanto, lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio, il quale l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Documentazione allagata con cura, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in ### il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni. 
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697 c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al Ministero dell'### il quale eccepisce che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”. 
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti. 
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana, ### non si è costituito. 
Si osserva ancora che le ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in ### - ### e ### (istanza in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere state inserite in liste d'attesa. 
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-12 anni di ritardo. 
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea. 
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda. 
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara: ### iscritta al ### (### n. 112.082.076-60, nata a ### - Stato di ### il giorno 21/09/1993, residente ###, app.to 134, blocco A, ### - Stato di ##### iscritta al ### (### n. 119.528.716-03, nata ad ### - Stato di ### il giorno 08/08/1997, residente #### - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### 539.403.506-72, nata ad ### - Stato di ### il giorno 12/09/1959, residente ### - Bosque - ### - Stato di ### - #### iscritta al ### (### n. 119.528.706-23, nata ad ### - Stato di ### il giorno 21/12/1993, residente in ### quadra 207, ### H - app.to 110, ###, ### - ### - ### cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### (### nato nel comune di #### il ###. 
Ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### 20 novembre 2025 Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.   ###.ssa ### 

causa n. 13846/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Anita Giuriolo

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24214/2025 del 29-08-2025

... dedotto che «l'omissione integra una inemendabile lesione del diritto di difesa» , tant o più ingiustificata se il ### ale era al corrente dell'esistenza del presunto geni tore biologico, e ne conosce va o poteva agevolmente conoscerne le generalità. Già in pr ecedenza si era affermato, sia pure in re lazione a fattispecie riguardante la genitrice, che in conseguenza di un parto anonimo, il diritto indisponibile della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult. comma, legge n. 184/1983, dal la sopravven uta declaratoria di adottabilità del minore, a meno ch e alla stessa non sia seguito l'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore (Cass. n.###/2018). 3.7.- I ricordati principi risultano calzanti al caso in esame e la censura coglie, dunque, nel segno e va accolta. Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spetta l'esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procediment o per co (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14330/2024 R.G. proposto da: , rappresentata e difesa dall'avvocato #### come da procura speciale in atti.   -ricorrente contro , tu tore provvisorio del la minore , ra ppresentata e difesa dall' avv ocato #### come da procura speciale in atti.   -controricorrente nonché contro ###, PROCURA DELLA REPUBBL ICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI NAPOLI -intimati N.E.
H.X.[...]
L.W. 2 di 13 avverso la SENTENZA di CORTE D'### n. 42/2024 depositata il ###. 
Udita la relazi one del la causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2025 dal ### Udite le conclusioni rassegnate dal ### che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato. 
Udito l'Avvocat o ### per la ricorrent e, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 
Udito l'### per il tutore controricorrente, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.  ### 1.- A seguito di ricorso proposto dalla ### in data 30 marzo 2020, il Tribunale per i ### renni di Napoli dichiarò, con sentenza n. 15/2023, lo stato di adottabilità di , nata il e riconosciuta dalla sola madre , con divieto di incontri fra quest'ultima e la figlia. 
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.42/2024, pubblicata il 10 maggio 2024, ha respinto il gravame proposto dalla madre.   ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe in dicata con quattro motivi, illustrati con plurime memorie.  ### , tutore provvisorio della minore, ha replicato con controricorso e memoria. 
Disposta la trattazione came rale, co n ordinanza interlocutor ia n.9199/2025 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza disponendo l'acquisizione, demandata alla ### dei fascicoli e degli atti di merito necessari per verificare l'assolvimento degli incombenti officiosi di cui all'art.10, comma 2, e 11, comma 6, della legge n.184/1983 e per la particolare rilevanza della questione di diritto prospettata nel prim o motivo di ricorso, con cui è stata denunciata la nullità del procedimento per omessa integrazione del L.W.
Data_###.E.
 H.X.3 di 13 contraddittorio nei confronti del presunto padre biologi co della minore. 
Acquisiti gli atti è stata fissata la pubblica udienza. 
Alla pubb lica udienza la ### ura ### riportandos i alla requisitoria scritta preventivamente depositata, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la causa è stata discussa come da verbale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Nel ricorso sono svolti quattro motivi Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento per omessa estensione del con traddittorio nei confronti del padre biologico della minore. Si deduce che, sebbene il presunto padre biologico, come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, era stato individuato dai ### competenti nella persona di sin dai primi accertamenti compiuti a seguito delle iniziali segnalazioni, non gli er a stato dato a vviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art.11, comma 2, legge n.184/1983, con conseguente nullità del procedimento. 
La co ntroricorrente ha eccepito la no vità della qu estione, proposta per la prima volta in Cassazione e ha dedotto che l a ricorrente non ha fornito alcuna prova della presunta paternità del c.d. “padre biologico” della piccola, osservando che il presunto padre non aveva mai mostrato interesse per la minore. 
Con il secondo moti vo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge n.184/1983 in ordine allo stato di abbandono del minore ed al diritto della minore a crescere nella sua famiglia di origine. 
Con il terzo motivo si denuncia la nu llità della sentenza per omessa pronuncia e omessa motivazione, con riferi mento alla richiesta formulata nell'atto di appello di rinnovazione dell'istruttoria nonché di disposizione di una nuova ### Y.T. [...]4 di 13 Con il quarto motiv o si denuncia l'omesso esam e di un fatto decisivo che viene individuato nella possibilità di accedere all' “adozione mite”; a parere della ricorrente, nel corso dell'istruttoria e della stessa ### non è emerso lo stato di abbandono , né la trascuratezza da parte della madre nei confronti della figlia, avendo la prima partecipato attivamente ai percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali e agli incontri con la bambina; espone che non le è stata diagnosticata alcu na patologia tale da inibire in maniera definitiva e assoluta le capacità genitoriali.  3.1. - Il prim o motivo, che va esaminato prioritariamente, è fondato e va accolto con assorbimento delle altre censure.  3.2.- Giova osservare che la decisione impugnata, pronunciata nel contr addittorio con la madre della minore e con il tutore provvisorio, dà co nto delle circostanze di fatto che condussero all'apertura da parte della ### ura Mi norile del procedimento ex artt.8 e 9 della legge n.184/1983 per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore. 
Segnatamente, viene esposto che «i servizi sociali del Comune di interv ennero allertati da una vicina di casa, che segnalò di sentire continuamente urla e pianti della bambina provenire dall'abitazione della , do ve quest'ultima viveva unitamente alla figlia ed al compagno , pad re biologico della piccola, ch e non l'avev a riconosciuta perché al momento della nascita deten uto, né successi vamente vi av eva provveduto. Nel corso del sopralluogo, il nucleo familiare apparve problematico, in quanto la riferì delle condotte violente del compagno nei propri confronti alla presenza della bimba, la casa fu rinvenuta in precarie condizioni igienico sanitarie, l'uomo aveva un trascorso di detenzione ed ass unzione di sostanz e stupefacenti, mentre la proveniva da un contesto familiare diffici le…» (fol.2). Vi ene poi delineato in manier a esaustiva il quadro del le misure adottate a sostegno della genitorialità materna e delle attività ###1
   N.E.5 di 13 istruttorie svolte, connotate anche dall'espletam ento della consulenza tecnica, e si perviene ad una conclusiva statuizione di conferma della decisione di primo grado di declaratoria dello stato di adottabilità della minore, sul rilievo che le competenze genitoriali maturate dalla madre non erano risultate sufficienti a garantire alla minore una condizione di benessere e di sviluppo adeguato.  3.3.- All'esito dell'acquisizione degli atti di causa disposta con l'ordinanza interlocutoria e del contraddittorio instaurato sul punto mediante la trattazione della causa in ud ienza pubblica, non è emersa prova che il presunt o padre, sebbene individuato nominativamente dai ### abbia ricevuto avviso e che, quindi, egli sia stato messo nella condizione di esercitare il diritto di richiedere la sospensione del procedimento di adottabilità così come previsto dal l'art. 11, commi 2 e 6, della legge n. 184/1983. La ricorrente ha dedotto che tale om issione ha influit o sul retto svolgimento della procedura di accertamento dello stato di abbandono e di dichiar azione di adottabilità, in qu anto ha inciso sull'integrità del contradittorio.  3.4.- Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 10 e 11 della legge n.184/1983.  ###.10, comma 2, della legge n.184/1983 stabi lisce che i genitori o, in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il mi nore, sono “avvertiti” all 'atto dell'apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono da parte del presidente del tribunale per i minorenni; è, altresì disposto che devono essere inviati a nominare un difensore di fiducia, in mancanza del quale si procede alla nomina del difensore d'ufficio, e informati che, con l'assistenza del difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze ed esercitare tutti i diritti difensivi ivi previsti.  ###.11 della leg ge n.184/1983 prev ede che, quando dal le indagini previste nell'articolo 10 risul tano deceduti i genitori del 6 di 13 minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribun ale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore (comma 1). Nel cas o in cui non risulti l'esist enza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento. 
La sospe nsione può essere disposta dal tribunale, che nomina al minore, ove necessar io, un tutore provv isorio, per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o d ai parenti fino al quarto grado o in alt ro mod o conveniente, permanendo comunque un rappor to con il genitore (comma 2). 
Se entro il termine indicato viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e material e. Se trascorrono i termini senza che sia stat o effettuato il ric onoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità (comma 5). 
È previsto, quindi, all'art.11, comma 6, che il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma al fine di provvedere al riconoscimento. 
Infine, il co mma 7 dispone, a chiusura, che intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affid amento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione 7 di 13 giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.  3.5.- In proposito, va osservato che queste disposizioni risultano coerenti con i principi più volte espressi anche dalla Corte EDU ove stabiliscono un onere informati vo d'ufficio in favore de l presunto genitore biologico, funzi onale alla partecipazione effettiva dello stesso al procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità. 
La Corte EDU più volte ha affermato che la nozi one di vita familiare di cui all'articolo 8 CEDU non è limitata soltant o alle relazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami “familiari” di fatto, in cui le parti convivono senza essere coniugate (### 16969/90 Keegan c. Irlanda, § 44; ### 18535/91 Kroon e alt ri c. ###, § 3 0) e che la «vita privata» , ai sensi dell'articolo 8 della ### può inte grare degli aspetti dell'identità non soltanto fisica ma anche sociale della persona (si veda, per esempio, ### n.65192/11 Mennesson c. Francia, § 46). 
Ciò include la filiazione nella quale rientra ciascuna persona ###, e la Corte, del resto, ha di chiarato più precisamente che il riconoscimento, così come l'annullamento, di un legame di filiazione riguarda direttamente l'identità dell'uomo o della donna di cui è in questione la genitorialità (si veda ### n. 8790/21 S. c. ### § 59 e precedenti ivi citati); la Corte EDU ha, inoltre, affermato che la privazione del genitore naturale di un adeguato coinvolgimento nel processo decisionale relativ o all'affidamento del figlio e, di conseguenza, della necessaria tutela dei loro interessi integra una violazione del rispetto della loro vita familiare e dell'ar t. 8 della ### (### 28945/95 T.P. e K.M. c. ###, § 83).  3.6.- Alla luce del riferito quadro normativo, questa Corte con la recente sentenza n. 4019/2024 ha già avuto modo di affermare, con condivisi principi, che «l'obbligo di avvisare il genitore biologico di cui si abbia co noscenza alla luce de lle doverose indagini indicate 8 di 13 nell'art. 11, c.1. e previste espressamente dall'art. 10, c.1 non è affatto condizionat o dall'esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il figlio minore. Ove ne risulti l'esistenza, scatta l'obbligo di avviso che costituisce una delle forme dell'esercizio costituzionale e convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, come quello volto all'accertamento della condizione di abbandono e successiva dichiarazione di adottabilità , che può determinare la privazione definitiva dello status genitoriale e che, di conseguenza, non può essere esposto al rischio di una violazione così incisiva del diritto al contraddittorio. 
Il condizionamento invocato riguarda, alla luce del dato testuale dell'art. 11, la succes siva fas e della decisione sull'istanza di sospensione proposta dal genitore biologico ma non scalfisce l'obbligo di avviso, previsto nel penultimo comma che deve essere eseguito “in ogni caso” in tutte i casi in cui il Tribunale, come nel caso di specie, è a conoscenza dell'esistenza del genitore biologico (“appurata l'esistenza del genitore biologico” si afferma in narrativa della pronuncia i mpugnata) e dell'in staurazione in corso di procedimento di adottabilità dell'azione di riconoscimento giudiziale di paternità, nella quale risulta costituito il tutore, parte necessaria anche nel giudizio di adottabilità.  ### dell'avviso si determina e si consuma in una fase processuale nella quale non viene ancor a in discussio ne il preminente interesse del minore e il giudizio conseguente di bilanciamento sul quale s'incentra l'indagine dell'adottabilità, ma la corretta instaura zione del contraddittorio e l' esercizio effettivo, senza pregiudizi ingiustificati, del diritto di difesa, che deve potersi esplicare verso tutti i soggetti che gli artt. 10 e 11 indicano come direttamente interessanti al giudizio di adottabilità. T ra di essi senz'altro il genitore biologico che non abbia ancora riconosciuto la minore. (…) In assenza, derivante da non c orretta valutazione giuridica dell'obbligo contenuto nel penultimo comma dell'art. 11, 9 di 13 dell'avviso ivi previsto al genitore biologico, la mancata proposizione dell'istanza di sospensione del procedimento di adottabilità non può essere ascritta a negligenza colpevole, in quanto senza l'avviso, si deve ritenere che non sca tti, per il genitore biologico, neanche astrattamente, l'obbligo processuale di esercitare la facoltà prevista dal c.3 dell'art. 11, ove s'intenda far accertare il proprio status, come percorso legislativamente obbligato .». Questa Corte ha, qu indi, dedotto che «l'omissione integra una inemendabile lesione del diritto di difesa» , tant o più ingiustificata se il ### ale era al corrente dell'esistenza del presunto geni tore biologico, e ne conosce va o poteva agevolmente conoscerne le generalità. 
Già in pr ecedenza si era affermato, sia pure in re lazione a fattispecie riguardante la genitrice, che in conseguenza di un parto anonimo, il diritto indisponibile della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult.  comma, legge n. 184/1983, dal la sopravven uta declaratoria di adottabilità del minore, a meno ch e alla stessa non sia seguito l'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore (Cass. n.###/2018).  3.7.- I ricordati principi risultano calzanti al caso in esame e la censura coglie, dunque, nel segno e va accolta. 
Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spetta l'esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procediment o per co nsentire l'accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto che debba essere informato dal tribunale per i minorenni “in ogni caso” della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa previsione non è so ggetta ad alcuna condizione e l'inade mpienza determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità che risulta radicalmente viziata dal mancato adempimento dell'obbligo di dare 10 di 13 avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l'istanza di sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove a ciò si determini, il riconoscimento del minore ed il corrispondente diritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsi all'eventuale rigetto dell'istanza, o alla prosecuzione illegittima del giudizio prima dell'accertamento dello status, di non essere escluso come extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamente della genitorialità. 
Sulla scorta di tal i considerazioni, va disattesa l' eccezione di novità della questione proposta con il primo motivo, sollevata dalla controricorrente, atteso che la censura prospetta la violazione di una disposizione che stabilisce incomb enti a contenuto informativo di carattere officiosi che si collocano nella fase iniziale della procedura volta alla pronuncia dello stato di adottabilità, la cui inosservanza è destinata a ripercuotersi negativamente sulla intera procedura e la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado, come condivisibilmente osservato anche dalla ### Nel caso in esame, come può agev olmente riscontrar si nella sentenza impugnata, l'esistenza e l'identità del presunto genitore biologico era nota all'### giudiziario e pur tuttavia egli non è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla condizi one di genitore, nei sensi previsti dall'ar t.11, non potendosi trascurare che il giudizio volto alla dichiar azione di adottabilità è idoneo a determinare in via irreversibile la privazione della genitorialità e che, come sancito dall'ar t. 1 della legge 184/1983, prende le mosse dal diritto del minore ad essere cresciuto ed educa to nella propria famig lia, ove v e ne siano le condizioni all'esito di un accertamento in cui le parti ed i soggetti a vario titolo coinvolgibili possano effettivamente partecipare. 
Tale conclusione non è revocabile in dubbio in considerazione della previsione cont enuta nell'art.21, comma 4, della legge 184/1983 che così recita:” Nel caso in cui sia in atto l'affidamento 11 di 13 preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato” che concerne solo le ipotesi di revoca e non opera come sanatoria di un difetto di validità originario. 
Nel caso in esame non vi è prova che il presunto padre biologico sia stato avvertito dell'inizio della procedura e, tanto meno, che sia stato dat o l'avviso ex art.11, comma 6, della legge n.184/1983 , dovuto in ogni caso, anche in assenza di una sua iniziativa, e ciò comporta la nullità dell'intero procedimento.  ### di certezza e celerità propria dei giudizi minorili, non può comprim ere illegittimamente il diritto di difesa del genitore biologico in un giudi zio dal quale potrà conseguire la definitiva privazione della genitorialità. 
In proposito è opportuno ribadire, avendo riguardo al preminente interesse del minore - come già puntualizzato da Cass. n.4019/2024 - che «la necessità processuale di ripristinare il diritto di difesa del ricorrente illegittimamente p retermesso non determina, tu ttavia, ove, come è prevedibile, ciò contrasti con il preminente interesse del minore di conservare il proprio collocamento durante il giudizio e di non essere ulteriormente traumatizzato dalle inefficienze giudiziarie, una modifica dell 'attuale affidament o del minore, nella fase di rinnovato accertamento doveroso delle condizioni di adottabilità, avendo il ### per i minorenni, tutti i poteri officiosi conferiti dall'art. 10, c.3, l. n. 184 del 1983 al riguardo. Nessuna modifica può intervenire prima di verificare la sussistenza dello status genitoriale in capo al ricorrente ed, eventualmente, le sue capacità genitoriali ai fini d ell'accertamento da svolgersi nel giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità.». 
Va aggiunto, alla luce delle esigenze di celerità che connotano la procedura, che nulla osta a che il ### unale nell'eseguir e l'a vviso informativo fissi un termin e per l'esercizio da parte del presunto genitore biologico delle facoltà processuali di cui al secondo comma 12 di 13 dell'art. 11 della legge n.184/1983, cui poi è condizionato l'eventuale provvedimento sospensivo. 
Inoltre, come sottolineato anche dal la ### la valutazione circa la eventuale mancanza o la modestia di rapporti pregressi tra la prole ed il presunto padre biologico non può incidere in sede di individuazione dei destinatari dell'informazione, che deve avvenire “in ogni caso”: il bilanciamento d'interessi, invero, non può assumere nella fase processuale in iziale del proce dimento di adottabilità le medesime caratteristiche del giudizio finale ma deve tenere con to di due ril evanti fattori: il preminente interesse del minore non coincide necessariamente, specie in questa fase, con la opzione irreversib ile della genitorialità adottiva e l'accertamento dello status genitoriale ha un prima rio riliev o costituzionale e convenzionale ancorché non di natura assoluta. La sua definitiv a compressione, pertanto, non può che seguire ad un giudi zio di bilanciamento rigoroso che tenga conto della natura e degli effetti della decisione.  4.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.  5.- In conclusione il vizio riscontrato nel giudizio di adottabilità, mai emendato, determina la necessità di cassare l'intero procedimento, di dichiarare la nullità della pronuncia di adottabilità e di disporre la rinnovazione del giudizio volto all'accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità davanti al ### per i minorenni di Napoli in diversa composizione. 
Il presunt o genitore biolog ico dovrà essere informa to dal ### per i minorenni e posto nella condizione di esercitare, ove lo ritenga, il diritto al riconoscimento della minore da svolgersi nel modo pi ù rapido possibile, previa sospensione del gi udizio di adottabilità secondo la disciplina normativamente stabilita. 
Ne co nsegue la nullità della sentenza del ### per i ### di Napoli n.15/2023 e della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 42/2024 riguardanti la dichiarazione del lo stato di 13 di 13 adottabilità della minore cui consegue il rinvio ex art. 383, terzo comma, c.p.c. al ### per i minorenni di Napoli in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio di primo grado.  il ### per i minorenni in sede di rinvio dovrà provvedere, ai sensi dell'art.11, comma 6, della legge n.184/1983, ad informare il presunto genitore biologico della possibilità di avvalersi delle facoltà di chieder e la sospensione del giudizio per pro vvedere al riconoscimento dello status (art.11, commi 2 e 6, legge n.183/1984) e dovrà attenersi ai principi espressi nei par. 3.6 e 3.7.  ### per i ### di Napoli provvederà alla liquidazione delle spese anche per il grado di legittimità. 
Va disposto che in caso di diffusi one della present e sentenza siano omesse le generalità delle p arti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.  P.Q.M.  - Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; - Dichiara la nullità della sentenza del ### per i ### di Napoli n.15/2023 e della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 42/2024 rig uardanti la di chiarazione dello stato di adottabilità della minore e rinvia al ### per i ### di Napoli in diversa composizione perché rinnovi il giudizio di adottabilità della minore in osserv anza dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado; - Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. 
Così deci so in ### nella ### di ### glio della ###, il 18 giugno 2025.   ### est.   ### L.W.
 L.W.

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Tricomi Laura

M

Giudice di Pace di Macerata, Sentenza n. 698/2025 del 02-12-2025

... nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero' (v. Cass., 6-3, n. 4723 del 15/2/2023). Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha fornito prova del ritardo del volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, senza aver ricevuto informazioni in merito dalla ### convenuta; che a seguito della partenza effettuata il giorno successivo, ovvero in data ###, giunto a ### si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte; che il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (### dove doveva trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti; infine il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore (leggi tutto)...

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N.RG 3716 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA ### SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 3716 / 2024 vertente tra ### nato in ### il ###, C.F. ###, residente in ####, via ### D'### n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti ###, C.F. ###, pec: ###, fax: 071/9605958 e ### C.F.  ###, pec: ###, entrambi del ### di ### fax: 071/9605958, con studio in via ### n. 28, 62017 ####. 
Elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso l'indirizzo PEC ###; ATTORE contro ### de l'### con sede ###### via ### 39 - C.F. ### e P.I. ###, in persona del ### per l'### e legale rappresentante pro-tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del foro di ### (C.F ### - ####), ed elettivamente domiciliat ###### via ### 93 giusta procura generale in atti; ### pronunciato
Sulle conclusioni di parte ricorrente: “### all'Illustrissimo Signor Giudice di ### adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla partenza in ritardo, senza preavviso nei 14 giorni antecedenti la data di partenza, del volo tratta ### del 06/08/2022, avente n. TU 756, delle ore 11:45, con arrivo a destinazione finale, ovvero ### (###, via ### in data ### alle ore 19:40, e la conseguente perdita della coincidenza a ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al negato imbarco ### del ricorrente ### sul volo del 07/08/2022, messo a disposizione dal vettore, con partenza da ### e destinazione ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla partenza in data ###, alle ore 18:55 da ### con ulteriore scalo a ### (### e partenza da ivi, per la destinazione finale ### (### in data ###; - ritenuta l'omessa assistenza a terra da parte della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in data ### presso l'aeroporto di ### e in data ###, in ordine a pasti e bevande e il ### presso l'aeroporto di ### (###, in ordine a pasti, bevande, pernottamento in albergo e trasporto da e per aeroporto; - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'arrivo del passeggero odierno ricorrente, #### a destinazione finale, ovvero ### (###, con due giorni di ritardo, ovvero in data ### rispetto a quanto contrattualmente stabilito, ovvero 06/08/2022; per l'effetto, - condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno non patrimoniale e/o morale, stress emotivo, disagio patito, per le causali espresse in narrativa ovvero per tutti i disagi subiti (omessa assistenza a terra a ### e negato imbarco per overbooking, pernottamento in aeroporto a ### e omessa assistenza a terra (ovvero pasti, bevande, pernottamento in albergo, trasporto da e per aeroporto), arrivo a destinazione finale (### con due giorni di ritardo rispetto al contratto), per la somma che si quantifica, prima facie, in € 2.500,00 (diconsi duemilacinquecento/00) e ciò ai sensi della ### di ### per violazione dei diritti costituzionalmente tutelati alla libertà di movimento e circolazione, per violazione di accordi contrattuali e di quanto previsto in materia dal codice della navigazione; nonchè -condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che si quantifica, prima facie, in € 150,00 per omesso preavviso, nei 14 giorni antecedenti, della partenza in ritardo del volo da effettuarsi in data ###, avente n. ###, delle ore 11:45, partenza da ### destinazione finale ### (###, via ### 10 - condannare, altresì, la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale/morale per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, senza pasti e bevande, come descritto in narrativa, che si quantifica, prima facie in € 500,00, o nella maggiore o minor somma da determinarsi da parte dell'###mo Giudice di ### adito anche in via equitativa, e, pertanto, condannare, per le causali espresse ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, #### della somma complessiva di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ### anzichÈ in data ###, per omessa assistenza a terra il ###, in ### e in data ### l'aeroporto ### per il danno non patrimoniale/morale patito per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito non solo per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo ma anche per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, nonchè senza pasti e bevande, per lo stress determinato dai ritardi, dalle attese in aeroporto, per tutte le causali espresse in fatto e in diritto, oltre interessi dal dovuto al soddisfo effettivo, e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o, comunque, di giustizia e di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo e, comunque, sempre nei limiti di valore della propria competenza, somma da quantificarsi anche in via equitativa da parte dell'###mo Giudice di ### adito. ####'###”. 
Per parte resistente: “### l'###mo Giudice di ### adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi esposti in narrativa : ### PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la decadenza dell'azione per decorso del termine biennale ai sensi della ### di ### del 1999 e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'incompetenza per territorio del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### e per l'effetto ordinare la riassunzione della causa davanti al Giudice di ### di ### A. ###, rigettare la domanda perché del tutto infondata e non provata per i motivi tutti esposti in narrativa. B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.   ### procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo e con una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Riferisce parte ricorrente di aver concluso con la ### de L'#### mediante acquisto on line, un unico contratto di trasporto andata e ritorno, con partenza in data ###, con volo n. ### delle ore 11:45 da ### destinazione ### (###, via ### e ritorno in data ###, con volo ###, delle ore 20:40, scalo in ### e partenza da ivi in data ###, volo ### destinazione ### (doc in atti 1 prodotto da parte ricorrente). 
In relazione al volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, volo n. TU 757, come da boarding pass prodotto in atti (### n.02), accadeva che giunto presso l'aeroporto di ### il ricorrente prendeva cognizione della relativa partenza in ritardo, e conseguentemente ciò comportava la perdita della coincidenza a ### (luogo dello scalo) per ### Afferma parte ricorrente che il vettore ometteva di fornire al passeggero il dovuto preavviso nei 14 gg. antecedenti la data di partenza e di mettere a disposizione un volo sostitutivo nell'immediatezza. Pertanto, sistemava il passeggero in una camera d'albergo, per il pernottamento, assicurando la partenza per il giorno successivo, ovvero in data ###.
Il giorno 07/08/2022, pertanto, il ### Diagne giungeva da ### presso l'aeroporto di ### ma ivi si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, il passeggero era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte. 
Il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (###, (documento n. 03). 
A ### (### il ### Diagne non riceveva alcuna forma di assistenza a terra, vedendosi costretto a trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti. 
Quindi il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### (doc. 4 di parte ricorrente) e giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ###. 
Richiede parte attrice il risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi €.  2.650,00 comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ###.  ### convenuta si è ritualmente costituita contestando la domanda attorea nel merito ed eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice di ### adito e l'intervenuta decadenza. 
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in favore del Giudice di ### di ### considerato che il traporto per cui è causa - ove dimostrato - riguarderebbe la tratta ### onde il Giudice competente a decidere la presente controversia sarebbe l'### del Giudice di ### di ### come foro del luogo di partenza del volo. 
La materia del trasporto aereo internazionale è stata armonizzata tra i molteplici ### aderenti attraverso la sottoscrizione della ### di ### del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con L. 12/2004). 
Sulla questione della giurisdizione ex art. 33 ### di ### si sono espresse di recente le ### della Corte di Cassazione, al fine di comporre il relativo contrasto nella giurisprudenza di merito. ### civile sez. VI, 05/11/2020, n.24632 La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dall'art.  33, comma 1, ### di ### anche quando non si faccia questione di giurisdizione. 
La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore: a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore; b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell'attività del vettore; c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una 'impresa' che ha provveduto a stipulare il contratto; d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione. 
Successivamente le ### hanno affermato il seguente principio: ### civile sez. un., 13/02/2020, n.3561 “Il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti — quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”. 
Pertanto in relazione all'ulteriore criterio di radicamento della giurisdizione, indicato alternativamente a quelli già sopra evidenziati - e sempre a scelta dell'attore - nell'art.  33 quale è quello del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, le ### hanno statuito che 'In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente 'on line', può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della ### di Mo. del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con legge 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.'
Pertanto, posto che l'art. 33 della ### di ### individua più fori ugualmente dotati di giurisdizione e tra loro alternativi e la scelta dinnanzi al quale incardinare la causa spetta all'attore, il luogo che funge da criterio di collegamento della giurisdizione coincide con il domicilio dell'acquirente - nella fattispecie in ### - in quanto luogo ove esso sia venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web, non importando che la compagnia aerea abbia fisicamente un'impresa sul territorio italiano che provveda a stipulare i contratti di trasporto con i passeggeri. 
Pertanto, l'attore avendo conosciuto dell'accettazione della proposta di acquisto del biglietto aereo formulata via web in ### in quanto luogo ove è domiciliato, ha correttamente introdotto la causa dinnanzi al giudice italiano dotato di potestas iudicandi, vale a dire il Giudice di ### di #### di incompetenza per territorio va pertanto rigettata. 
In merito all'eccezione di decadenza si rileva che l'art. 35 della stessa ### stabilisce, in favore del vettore aereo, che l'azione di responsabilità deve essere intrapresa, a pena di decadenza, nel termine di due anni a decorrere dall'arrivo a destinazione o dal giorno nel quale l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o dall'arresto del trasporto. La norma citata, rubricata '### temporali dell'azione', recita: 'Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.' ###. 954, codice della navigazione stabilisce che: 'I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione'. 
Si ritiene che il termine biennale de quo abbia natura di decadenza e non di prescrizione. 
Nessun effetto impeditivo della decadenza può attribuirsi alle diffide inviate anteriormente alla proposizione del presente giudizio atteso che l'effetto impeditivo della decadenza consegue, a norma dell'art. 2966 c.c., soltanto al compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto e dunque, nella specie, alla proposizione dell'azione di responsabilità. 
Va però rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che (si veda in parte motiva SU n. 17781/2013), la sospensione feriale trova applicazione anche per i termini decadenziali quando la domanda giudiziale rappresenta l'unico strumento per il riconoscimento del diritto. 
Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termine feriali la domanda giudiziale è stata promossa entro il termine decadenziale di due anni dal giorno dell'arrivo a destinazione (8.8.2022, ricorso depositato il ###, tenendo conto della sospensione feriale di 22 giorni per l'anno 2022 e 30 giorni per l'anno 2023) onde l'eccezione va rigettata. 
Nel merito della causa si osserva quanto segue. 
Parte ricorrente richiede un risarcimento del danno complessivo di €. 2.650,00. 
Come rilevato da ### civile sez. III, 13/09/2023 n.26427 Tra gli obblighi sanciti a carico del vettore aereo rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti (confermato, nella specie, il risarcimento per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, aveva perso la coincidenza ed era stato costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro). 
La citata sentenza è relativa ad un caso di simile di volo effettuato su tratta paese UE paese ### da compagnia extracomunitaria, afferma la Suprema Corte che “la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della ### di ### del 1929, che prevede espressamente l'obbligazione del vettore per l'ipotesi di ritardo come riferito dalla stessa ricorrente là dove richiama l'art. 19 secondo cui 'Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci'; dalle richiamate disposizioni si ricava, pertanto, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, che tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta (###-(### integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti; vertendosi in un caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato è onerato solo della prova della fonte del proprio diritto e deve limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento mentre è il debitore ad essere onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001. Cfr. altresì, con riferimento alla ### di ### Cass., 23/1/2018, n. 1584, ove si è affermato, in relazione all'onere probatorio proprio della responsabilità del vettore aereo, che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla ### di ### del 28 maggio 1999 e dal ### n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### 261 del 2004'); quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito (Cass., 3., n. 9474 del 9/4/2021) che, al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; sempre quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito che sono risarcibili anche i danni non patrimoniali. 'In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero' (v. Cass., 6-3, n. 4723 del 15/2/2023). 
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha fornito prova del ritardo del volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, senza aver ricevuto informazioni in merito dalla ### convenuta; che a seguito della partenza effettuata il giorno successivo, ovvero in data ###, giunto a ### si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte; che il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (### dove doveva trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti; infine il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### nella quale giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ### (peraltro tali fatti non sono stati contestati dalla convenuta). 
Si ritiene pertanto che parte ricorrente abbia dato dimostrazione dell'inadempimento del vettore aereo determinato dalla partenza del primo volo da ### a ### il giorno successivo a quello previsto contrattualmente, nonché di tutti i gravi disagi subiti dalla conseguente perdita dei voli di coincidenza, consistiti sia nell'aver passato due notti in aeroporto, sia dal fatto di essere arrivato a destinazione ben due giorni dopo la data prevista contrattualmente. 
Quanto all'eccezione di parte convenuta secondo cui il risarcimento deve essere limitato alla somma di €. 600,00 essendo applicabile al caso di specie la liquidazione dei danni prevista dal ### Ce 261/04, si veda ### civile sez. III, 09/04/2021, n.9474 secondo cui “Gli artt. 5 e 7 del ### n. 261/04 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concerta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest'ultimo e la condotta del debitore. Tale disciplina, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all'interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall'art. 3 del detto regolamento, ovvero per i voli in partenza da un aeroporto di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione finale l'aeroporto di uno stato membro, se il vettore operativo appartiene ad un paese dell'Unione”. 
Nel caso di specie pertanto non trova applicazione il ### n° 261 del 2004 trattandosi di vettore extra UE con la conseguenza che l'attore non può rivendicare, in caso di cancellazione del volo o ritardo aereo, la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. Ce n° 261 del 2004. 
La normativa applicabile in tali casi è, invece, la ### di ### che esclude indennizzi automatici e non prevede alcuna compensazione pecuniaria -come invece il regolamento CE n.261/2004- ma rinvia alle regole interne degli ### aderenti per la determinazione del risarcimento.
Si ritiene pertanto di liquidare il risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, tenuto conto dei pregiudizi e disagi subiti e del grave ritardo con cui il ricorrente è giunto a destinazione nella somma di €. 2.000,00. 
Si ritiene pertanto di accogliere la domanda di parte ricorrente condannando la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €.  2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando, per le causali di cui in atti, accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €. 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore,, alla refusione delle spese di lite in favore di ### da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi €.  913,00 per compensi professionali e €. 125,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15% iva e cap come per legge.   Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 3716/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Giuseppina Vita

M
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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 945/2025 del 29-10-2025

... “### di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con lesione del LCA e secondaria condropatia femoro-tibiale mediale in atto a moderata incidenza funzionale” e l'evento traumatico occorso in data ###, riconoscendo al sig. ### una ### del 36% (cfr. all. 7 del ricorso). Le conclusioni del ### non contestate dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. Va pertanto riconosciuto al sig. ### il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 - atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore a un quarto, misura minima prevista dalla legge per avere diritto ai benefici in questione - nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020. Non può riconoscersi all'istante, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. n. 302/90, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l. n. 159/2007, conv. in l. 222/2007, (da (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ### a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1505/2023 R.G., promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro MINISTERO dell'### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### resistente ### E ### Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe, ### dell'### dei ### ha adito il Tribunale di ### per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 e l'attribuzione dei conseguenti benefici economici di legge. 
Esponeva, in particolare, di aver subito un infortunio in data ###, allorquando, in servizio perlustrativo in località ### di #### nei pressi della villa ove dimorava un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed eseguito il controllo interno, scivolava in prossimità del cancello pedonale dell'abitazione a causa delle mattonelle rese viscide dalle intemperie e non visibili, riportando delle invalidità successivamente riconosciute dipendenti da causa di servizio; che con istanza del 21.12.2020 aveva chiesto al Ministero degli ### il riconoscimento dello status di vittima del dovere con la concessione dei benefici spettanti; che la predetta istanza veniva rigettata dal resistente sul presupposto dell'intervenuta prescrizione ordinaria del diritto. 
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare ed accertare al ricorrente lo status di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 vittima del dovere e/o equiparato, legge 266/2005 art 1comma 563/564; - dichiarare il diritto invocato dal ricorrente quale imprescrittibile; - dichiarare il Ministero convenuto obbligato a riconoscere per l'effetto al ricorrente per le infermità di cui trattasi, ogni consequenziale e previsti benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, previo accertamento del relativo grado di invalidità, tenuto conto della valutazione dell'invalidità complessiva riconosciuta in sede di ctp pari al 36% o nella misura maggiore o minore che verrà riconosciuta dall'espletanda C.T.U., - In particolare, condannare il Ministero convenuto al: a) ### dell'assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, esteso alle ### del ### ed ai soggetti ad esse ### dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 243/2006, per come rivalutato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, secondo pacifica ed ormai univoca giurisprudenza (cfr Cass. S.U. n. 7761/2017), nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20 (all.2); b) ### dello speciale assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica ex art. 2, comma 105, della L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20(all.2); c) speciale elargizione con rivalutazione del valore per ogni punto di invalidità accertato” con vittoria delle spese processuali. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, argomentava per l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso, anche in forza dell'intervenuta prescrizione del diritto. 
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.   * * * 
Si rileva preliminarmente che la legittimazione passiva del Ministero dell'### trova il fondamento normativo nell'art. 2, dpr 510/1999, quale amministrazione normativamente competente, che ha emesso il decreto negativo con cui in sede amministrativa era rigettata l'istanza dell'odierno ricorrente, avverso il quale la parte agisce in giudizio ai fini dell'accertamento dei diritti rivendicati. 
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17440 del 2 febbraio 2022, ha esteso il concetto di “status” in senso tecnico-giuridico alle vittime del dovere, con ciò affermando che tanto l'accertamento dello “status” di vittima del dovere, quanto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale che ne conseguono sono diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, co. 2, c.c.. 
Per contro, resta ferma la conclusione secondo cui “l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”, sicché essi sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025
Venendo al merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 
Si osserva che ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. n. 266/2005 “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente n attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. 
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti del capoverso precedente “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.  ### 243/2006, che concerne i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, si precisa che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c). 
Ciò posto, la Suprema Corte ha statuito che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, “per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato” (Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114). 
Tuttavia tale quid pluris non è richiesto, e non deve essere preteso, qualora il dipendente sia stato impiegato in attività rientranti in quelle elencate al comma 563. 
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che il ### fosse impegnato, al momento dell'infortunio, in attività di “servizio perlustrativo” (regolarmente comandata al ricorrente) e che alle ore 21:50, allorquando si era recato presso l'abitazione dell'allora sorvegliato speciale ### per effettuare il “prescritto controllo disposto nell'ordine di servizio”, nell'uscire dall'ingresso pedonale della recinzione esterna dell'edificio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 “scivolava sui due gradini antistanti bagnati dalla forte pioggia insistente da diverse ore” a causa della mancanza di illuminazione pubblica in quella strada (cfr. “Rapporto sul fatto” redatta dal ### all. 4 del ricorso). 
Ritiene il giudicante che la fattispecie in esame sia riconducibile nell'ipotesi contraddistinta dalla lettera a) del comma 563 (“contrasto ad ogni tipo di criminalità”), o dalla lettera c) “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, tale dovendosi considerare l'attività di perlustrazione e controllo - svolta dal ricorrente al momento del sinistro - su soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. Cass. 26012/2018 che ha riconosciuto lo “status” di vittima del dovere a un dipendente della ### di Stato coinvolto in un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento); sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non rileva l'assenza delle “circostanze operative straordinarie”, in quanto solo nelle diverse ipotesi contemplate dal comma 564, e relative ad attività diverse da quelle tipizzate dal comma 563, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere correlata all'insorgenza di un rischio straordinario. 
Lo status di vittima del dovere va dunque riconosciuto. 
Riguardo alla quantificazione dell'invalidità complessiva, si condividono le conclusioni - non specificamente contestate dal Ministero resistente - della consulenza medico-legale redatta dal ### dott. ### che ha accertato il nesso di causalità tra l'infermità del ricorrente “### di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con lesione del LCA e secondaria condropatia femoro-tibiale mediale in atto a moderata incidenza funzionale” e l'evento traumatico occorso in data ###, riconoscendo al sig. ### una ### del 36% (cfr. all. 7 del ricorso). 
Le conclusioni del ### non contestate dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. 
Va pertanto riconosciuto al sig. ### il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 - atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore a un quarto, misura minima prevista dalla legge per avere diritto ai benefici in questione - nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020. 
Non può riconoscersi all'istante, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. n. 302/90, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l. n. 159/2007, conv. in l.  222/2007, (da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale) per intervenuta prescrizione decennale. Il diritto di credito, infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 essere fatto valere per l'intero già a decorrere dall'01.10.2007 (data di sua estensione alle vittime del dovere), sicché tardiva si rivela, in relazione allo stesso diritto, la domanda amministrativa presentata il ###. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione.   P.Q.M.  definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, che il ricorrente è vittima del dovere con percentuale di invalidità del 36% e che ha diritto alla concessione dei benefici di cui in parte motiva connessi al detto status nei limiti del termine prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### nella persona del ### p.t. al riconoscimento e alla erogazione, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. #### li 29.10.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025

causa n. 1505/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leuzzi Benedetto Michele

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