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N.RG 3716 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA ### SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 3716 / 2024 vertente tra ### nato in ### il ###, C.F. ###, residente in ####, via ### D'### n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti ###, C.F. ###, pec: ###, fax: 071/9605958 e ### C.F. ###, pec: ###, entrambi del ### di ### fax: 071/9605958, con studio in via ### n. 28, 62017 ####.
Elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso l'indirizzo PEC ###; ATTORE contro ### de l'### con sede ###### via ### 39 - C.F. ### e P.I. ###, in persona del ### per l'### e legale rappresentante pro-tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (C.F ### - ####), ed elettivamente domiciliat ###### via ### 93 giusta procura generale in atti; ### pronunciato
Sulle conclusioni di parte ricorrente: “### all'Illustrissimo Signor Giudice di ### adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla partenza in ritardo, senza preavviso nei 14 giorni antecedenti la data di partenza, del volo tratta ### del 06/08/2022, avente n. TU 756, delle ore 11:45, con arrivo a destinazione finale, ovvero ### (###, via ### in data ### alle ore 19:40, e la conseguente perdita della coincidenza a ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al negato imbarco ### del ricorrente ### sul volo del 07/08/2022, messo a disposizione dal vettore, con partenza da ### e destinazione ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla partenza in data ###, alle ore 18:55 da ### con ulteriore scalo a ### (### e partenza da ivi, per la destinazione finale ### (### in data ###; - ritenuta l'omessa assistenza a terra da parte della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in data ### presso l'aeroporto di ### e in data ###, in ordine a pasti e bevande e il ### presso l'aeroporto di ### (###, in ordine a pasti, bevande, pernottamento in albergo e trasporto da e per aeroporto; - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'arrivo del passeggero odierno ricorrente, #### a destinazione finale, ovvero ### (###, con due giorni di ritardo, ovvero in data ### rispetto a quanto contrattualmente stabilito, ovvero 06/08/2022; per l'effetto, - condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno non patrimoniale e/o morale, stress emotivo, disagio patito, per le causali espresse in narrativa ovvero per tutti i disagi subiti (omessa assistenza a terra a ### e negato imbarco per overbooking, pernottamento in aeroporto a ### e omessa assistenza a terra (ovvero pasti, bevande, pernottamento in albergo, trasporto da e per aeroporto), arrivo a destinazione finale (### con due giorni di ritardo rispetto al contratto), per la somma che si quantifica, prima facie, in € 2.500,00 (diconsi duemilacinquecento/00) e ciò ai sensi della ### di ### per violazione dei diritti costituzionalmente tutelati alla libertà di movimento e circolazione, per violazione di accordi contrattuali e di quanto previsto in materia dal codice della navigazione; nonchè -condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che si quantifica, prima facie, in € 150,00 per omesso preavviso, nei 14 giorni antecedenti, della partenza in ritardo del volo da effettuarsi in data ###, avente n. ###, delle ore 11:45, partenza da ### destinazione finale ### (###, via ### 10 - condannare, altresì, la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale/morale per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, senza pasti e bevande, come descritto in narrativa, che si quantifica, prima facie in € 500,00, o nella maggiore o minor somma da determinarsi da parte dell'###mo Giudice di ### adito anche in via equitativa, e, pertanto, condannare, per le causali espresse ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, #### della somma complessiva di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ### anzichÈ in data ###, per omessa assistenza a terra il ###, in ### e in data ### l'aeroporto ### per il danno non patrimoniale/morale patito per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito non solo per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo ma anche per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, nonchè senza pasti e bevande, per lo stress determinato dai ritardi, dalle attese in aeroporto, per tutte le causali espresse in fatto e in diritto, oltre interessi dal dovuto al soddisfo effettivo, e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o, comunque, di giustizia e di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo e, comunque, sempre nei limiti di valore della propria competenza, somma da quantificarsi anche in via equitativa da parte dell'###mo Giudice di ### adito. ####'###”.
Per parte resistente: “### l'###mo Giudice di ### adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi esposti in narrativa : ### PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la decadenza dell'azione per decorso del termine biennale ai sensi della ### di ### del 1999 e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'incompetenza per territorio del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### e per l'effetto ordinare la riassunzione della causa davanti al Giudice di ### di ### A. ###, rigettare la domanda perché del tutto infondata e non provata per i motivi tutti esposti in narrativa. B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. ### procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo e con una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Riferisce parte ricorrente di aver concluso con la ### de L'#### mediante acquisto on line, un unico contratto di trasporto andata e ritorno, con partenza in data ###, con volo n. ### delle ore 11:45 da ### destinazione ### (###, via ### e ritorno in data ###, con volo ###, delle ore 20:40, scalo in ### e partenza da ivi in data ###, volo ### destinazione ### (doc in atti 1 prodotto da parte ricorrente).
In relazione al volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, volo n. TU 757, come da boarding pass prodotto in atti (### n.02), accadeva che giunto presso l'aeroporto di ### il ricorrente prendeva cognizione della relativa partenza in ritardo, e conseguentemente ciò comportava la perdita della coincidenza a ### (luogo dello scalo) per ### Afferma parte ricorrente che il vettore ometteva di fornire al passeggero il dovuto preavviso nei 14 gg. antecedenti la data di partenza e di mettere a disposizione un volo sostitutivo nell'immediatezza. Pertanto, sistemava il passeggero in una camera d'albergo, per il pernottamento, assicurando la partenza per il giorno successivo, ovvero in data ###.
Il giorno 07/08/2022, pertanto, il ### Diagne giungeva da ### presso l'aeroporto di ### ma ivi si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, il passeggero era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte.
Il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (###, (documento n. 03).
A ### (### il ### Diagne non riceveva alcuna forma di assistenza a terra, vedendosi costretto a trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti.
Quindi il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### (doc. 4 di parte ricorrente) e giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ###.
Richiede parte attrice il risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi €. 2.650,00 comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ###. ### convenuta si è ritualmente costituita contestando la domanda attorea nel merito ed eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice di ### adito e l'intervenuta decadenza.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in favore del Giudice di ### di ### considerato che il traporto per cui è causa - ove dimostrato - riguarderebbe la tratta ### onde il Giudice competente a decidere la presente controversia sarebbe l'### del Giudice di ### di ### come foro del luogo di partenza del volo.
La materia del trasporto aereo internazionale è stata armonizzata tra i molteplici ### aderenti attraverso la sottoscrizione della ### di ### del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con L. 12/2004).
Sulla questione della giurisdizione ex art. 33 ### di ### si sono espresse di recente le ### della Corte di Cassazione, al fine di comporre il relativo contrasto nella giurisprudenza di merito. ### civile sez. VI, 05/11/2020, n.24632 La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, ### di ### anche quando non si faccia questione di giurisdizione.
La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore: a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore; b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell'attività del vettore; c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una 'impresa' che ha provveduto a stipulare il contratto; d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione.
Successivamente le ### hanno affermato il seguente principio: ### civile sez. un., 13/02/2020, n.3561 “Il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti — quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”.
Pertanto in relazione all'ulteriore criterio di radicamento della giurisdizione, indicato alternativamente a quelli già sopra evidenziati - e sempre a scelta dell'attore - nell'art. 33 quale è quello del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, le ### hanno statuito che 'In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente 'on line', può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della ### di Mo. del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con legge 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.'
Pertanto, posto che l'art. 33 della ### di ### individua più fori ugualmente dotati di giurisdizione e tra loro alternativi e la scelta dinnanzi al quale incardinare la causa spetta all'attore, il luogo che funge da criterio di collegamento della giurisdizione coincide con il domicilio dell'acquirente - nella fattispecie in ### - in quanto luogo ove esso sia venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web, non importando che la compagnia aerea abbia fisicamente un'impresa sul territorio italiano che provveda a stipulare i contratti di trasporto con i passeggeri.
Pertanto, l'attore avendo conosciuto dell'accettazione della proposta di acquisto del biglietto aereo formulata via web in ### in quanto luogo ove è domiciliato, ha correttamente introdotto la causa dinnanzi al giudice italiano dotato di potestas iudicandi, vale a dire il Giudice di ### di #### di incompetenza per territorio va pertanto rigettata.
In merito all'eccezione di decadenza si rileva che l'art. 35 della stessa ### stabilisce, in favore del vettore aereo, che l'azione di responsabilità deve essere intrapresa, a pena di decadenza, nel termine di due anni a decorrere dall'arrivo a destinazione o dal giorno nel quale l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o dall'arresto del trasporto. La norma citata, rubricata '### temporali dell'azione', recita: 'Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.' ###. 954, codice della navigazione stabilisce che: 'I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione'.
Si ritiene che il termine biennale de quo abbia natura di decadenza e non di prescrizione.
Nessun effetto impeditivo della decadenza può attribuirsi alle diffide inviate anteriormente alla proposizione del presente giudizio atteso che l'effetto impeditivo della decadenza consegue, a norma dell'art. 2966 c.c., soltanto al compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto e dunque, nella specie, alla proposizione dell'azione di responsabilità.
Va però rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che (si veda in parte motiva SU n. 17781/2013), la sospensione feriale trova applicazione anche per i termini decadenziali quando la domanda giudiziale rappresenta l'unico strumento per il riconoscimento del diritto.
Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termine feriali la domanda giudiziale è stata promossa entro il termine decadenziale di due anni dal giorno dell'arrivo a destinazione (8.8.2022, ricorso depositato il ###, tenendo conto della sospensione feriale di 22 giorni per l'anno 2022 e 30 giorni per l'anno 2023) onde l'eccezione va rigettata.
Nel merito della causa si osserva quanto segue.
Parte ricorrente richiede un risarcimento del danno complessivo di €. 2.650,00.
Come rilevato da ### civile sez. III, 13/09/2023 n.26427 Tra gli obblighi sanciti a carico del vettore aereo rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti (confermato, nella specie, il risarcimento per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, aveva perso la coincidenza ed era stato costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro).
La citata sentenza è relativa ad un caso di simile di volo effettuato su tratta paese UE paese ### da compagnia extracomunitaria, afferma la Suprema Corte che “la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della ### di ### del 1929, che prevede espressamente l'obbligazione del vettore per l'ipotesi di ritardo come riferito dalla stessa ricorrente là dove richiama l'art. 19 secondo cui 'Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci'; dalle richiamate disposizioni si ricava, pertanto, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, che tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta (###-(### integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti; vertendosi in un caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato è onerato solo della prova della fonte del proprio diritto e deve limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento mentre è il debitore ad essere onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001. Cfr. altresì, con riferimento alla ### di ### Cass., 23/1/2018, n. 1584, ove si è affermato, in relazione all'onere probatorio proprio della responsabilità del vettore aereo, che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla ### di ### del 28 maggio 1999 e dal ### n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### 261 del 2004'); quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito (Cass., 3., n. 9474 del 9/4/2021) che, al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; sempre quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito che sono risarcibili anche i danni non patrimoniali. 'In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero' (v. Cass., 6-3, n. 4723 del 15/2/2023).
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha fornito prova del ritardo del volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, senza aver ricevuto informazioni in merito dalla ### convenuta; che a seguito della partenza effettuata il giorno successivo, ovvero in data ###, giunto a ### si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte; che il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (### dove doveva trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti; infine il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### nella quale giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ### (peraltro tali fatti non sono stati contestati dalla convenuta).
Si ritiene pertanto che parte ricorrente abbia dato dimostrazione dell'inadempimento del vettore aereo determinato dalla partenza del primo volo da ### a ### il giorno successivo a quello previsto contrattualmente, nonché di tutti i gravi disagi subiti dalla conseguente perdita dei voli di coincidenza, consistiti sia nell'aver passato due notti in aeroporto, sia dal fatto di essere arrivato a destinazione ben due giorni dopo la data prevista contrattualmente.
Quanto all'eccezione di parte convenuta secondo cui il risarcimento deve essere limitato alla somma di €. 600,00 essendo applicabile al caso di specie la liquidazione dei danni prevista dal ### Ce 261/04, si veda ### civile sez. III, 09/04/2021, n.9474 secondo cui “Gli artt. 5 e 7 del ### n. 261/04 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concerta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest'ultimo e la condotta del debitore. Tale disciplina, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all'interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall'art. 3 del detto regolamento, ovvero per i voli in partenza da un aeroporto di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione finale l'aeroporto di uno stato membro, se il vettore operativo appartiene ad un paese dell'Unione”.
Nel caso di specie pertanto non trova applicazione il ### n° 261 del 2004 trattandosi di vettore extra UE con la conseguenza che l'attore non può rivendicare, in caso di cancellazione del volo o ritardo aereo, la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. Ce n° 261 del 2004.
La normativa applicabile in tali casi è, invece, la ### di ### che esclude indennizzi automatici e non prevede alcuna compensazione pecuniaria -come invece il regolamento CE n.261/2004- ma rinvia alle regole interne degli ### aderenti per la determinazione del risarcimento.
Si ritiene pertanto di liquidare il risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, tenuto conto dei pregiudizi e disagi subiti e del grave ritardo con cui il ricorrente è giunto a destinazione nella somma di €. 2.000,00.
Si ritiene pertanto di accogliere la domanda di parte ricorrente condannando la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €. 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando, per le causali di cui in atti, accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €. 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore,, alla refusione delle spese di lite in favore di ### da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi €. 913,00 per compensi professionali e €. 125,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15% iva e cap come per legge. Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####
causa n. 3716/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Giuseppina Vita