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R.G. 714/2020 IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714 del ### dell'anno 2020 del Tribunale di Terni, vertente TRA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### del Popolo 26, giusta delega in atti - attore #### “S. MARIA”, P.I. ###, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. ### con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata: ###, giusta delega in atti - convenuta ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il #### ha convenuto in giudizio l'### di ### al fine di ottenere la refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatesi in conseguenza dell'intervento chirurgico del 12.6.2018. ###, di professione camionista, ha subito, in data ###, all' età di 47 anni, un incidente sul lavoro, riportando un trauma distrattivo alla spalla-braccio destro.
In pari data, quindi, si è recato presso il ### dell'### di ### dove è stato valutato clinicamente e sottoposto ad accertamenti radiografici che hanno escluso lesioni fratturative, quindi, è stato trattato con posizionamento di tutore di spalla e prognosi iniziale dal 31 maggio al 9 giugno 2018.
Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020
Il giorno seguente (01.06.2018) è stato sottoposto a consulenza ortopedica nella quale è stata diagnosticata «sospetta lesione del tendine bicipitale in sede di inserzione radiale a destra», a cui ha fatto seguito un approfondimento diagnostico con RMN del braccio e della spalla destra che ha evidenziato una “### del tendine del bicipite brachiale all'inserzione distale con retrazione del moncone tendineo e del ventre muscolare per circa 10 cm; si associa spandimento emorragico locoregionale con presenza di coagulo mal dissociabile dal moncone tendineo e discreta reazione edemigena dei tessuti molli circostanti. Focale sofferenza inserzionale della porzione profonda del tendine comune degli estensori. Non incremento della quota fluida articolare. Iniziale svasamento osteofitario delle superfici articolari del comparto omero-ulnare”.
In data ###, quindi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di reinserzione del capo distale del bicipite brachiale destro in anestesia con blocco del plesso brachiale, è stato dimesso in data ### con tutore tipo sling da rimuovere dopo 3 settimane ed indicazione alla mobilizzazione attiva delle dita della mano più volte al giorno. Ai successivi controlli del 20.06.2018 e 27.06.2018 è stato evidenziato un deficit di estensione attiva alle dita della mano destra.
Il 26.07. 2018 è stata praticata una elettromiografia degli arti superiori che ha documentato “neuropatia dei nervi mediano e radiale destri, a carattere neuroaprassico sul nervo mediano ed assonotmesico sul nervo radiale. Attualmente la prognosi risulta favorevole per il recupero motorio funzionale. Concomitano segni di radicolopatia cervicale, bilaterale cronica. Si consiglia terapia con ### …..Normast …. ### … per tre mesi”.
Successivamente, nonostante la terapia con cianocobalamina ed integratori, l'esame elettromiografico compiuto il ### ha continuato ad evidenziare la persistenza di segni di sofferenza neurogena periferica compatibili con patimento tronculare di tipo assonotmesico del nervo radiale destro al di sotto dei rami destinati al muscolo tricipite.
L'### di ### si è costituita con comparsa depositata il ### contestando e contrastando le pretese attoree e la quantificazione del danno.
In particolare, ha rilevato che la gestione clinica e chirurgica e le prestazioni dei ### erano state eseguite in modo adeguato e pertinente, non emergendo assolutamente alcuna censura che ad essi potesse sollevarsi. Inoltre, ha evidenziato che la tecnica prescelta e utilizzata, consistente in una doppia incisione quale via d'accesso alla parte sulla quale intervenire fosse stata congrua, perfettamente in grado di ripristinare funzione, forza e movimento del gomito con un tasso accettabile di complicanze. Quanto alla lesione del nervo interosseo posteriore, ha dedotto che essa costituisse complicanza ritenuta possibile e statisticamente documentata nelle casistiche internazionali e che nel caso di specie, fosse stata inevitabile e non dovuta a condotta incongrua dei Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 ### che si ritiene adeguata e conforme alle legis artis, e alla diligenza richiesta al ### Ha sottolineato che molti danni fisici lamentati involgono distretti muscolari innevati da altri tronchi nervosi del tutto distinti ed estranei alla zona trattata.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU medico legale e l'escussione di diversi testimoni.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 16.1.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della CTU formulata dalla convenuta, infatti, all'esito dell'udienza del 14 dicembre 2021 in cui ha prestato giuramento il ### Ceratti, solamente il procuratore di parte attrice ha presentato istanza di nomina di un collegio peritale mediante la nomina di uno specialista ortopedico e/o neurologo. Istanza a cui ha fatto seguito il provvedimento del 20 dicembre 2021 con cui è stato autorizzato il CTU ad avvalersi di specialista del settore, nominato nella persona del Dott. ### ortopedico, il quale ha partecipato a tutte le operazioni peritali e, ovviamente, ha contribuito alla redazione della perizia.
Quanto appena affermato, quindi, consente di confermare che di fatto l'elaborato peritale è stato redatto da un collegio peritale.
In ogni caso, l'eccezione è tardiva in quanto è stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale e non nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione e, comunque, l'eccezione risulta anche assolutamente generica perché parte convenuta non ha indicato gli eventuali effetti pregiudizievoli, in termini di rispetto del contraddittorio o di validità degli accertamenti, che ne sarebbero derivati, ulteriore elemento che depone a favore del rigetto della stessa.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attore merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, ###, 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. ###/2018, 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, 18392/2017 e Cass. 8665/2017).
Ciò chiarito, nel caso in esame - in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale - deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e l'invalidità permanente riportata dall'attore. ### è, infatti, emerso “che con elevata probabilità la lesione del nervo interosseo posteriore oggi osservabile quale menomazione sulla persona dell'attore venne causata da manovre intraoperatorie, segnatamente da meccanismi di trazione e stiramento, che hanno determinato la lesione nervosa”. ###, in particolare, hanno evidenziato che l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il #### è stato eseguito con una doppia mini-incisione e nel decorso postoperatorio e nella elettromiografia del 26/07/2018 si è successivamente evidenziato un doppio danno neurologico, con neuroaprassia del nervo mediano e assonotmesi del nervo radiale. Il primo si è sostanzialmente risolto nel tempo, in quanto assai probabilmente dovuto ad uno “stordimento” dovuto a fenomeni di trazione/compressione, il secondo si è invece stabilizzato con menomazione permanente, con Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 focalizzazione sulle fibre dell'interosseo posteriore. La doppia mini-incisione chirurgica ed il doppio danno neurologico indicano che, probabilmente, durante l'intervento, si sono esercitate eccessive forze di trazione sui tessuti molli per migliorare la visibilità del campo operatorio, che hanno portato alla doppia lesione neurologica: reversibile del mediano ed irreversibile dell'interosseo posteriore.
In sostanza, gli esiti rilevabili sulla persona del #### dipendenti dal deficit del nervo interosseo posteriore, sono ascrivibili all'intervento posto in essere dai sanitari dell'### in relazione a manovre intraoperatorie, con assai probabile meccanismo di trazione e stiramento, che hanno determinato la lesione nervosa: sono riconducibili a tale menomazione il deficit di estensione del polso e delle dita, per coinvolgimento nel processo patologico dell'estensore ulnare del carpo e dell'estensore comune delle dita e l'ipotonotrofismo che ne consegue ex non usu. La menomazione insiste su arto superiore dominante, dunque con maggiori ripercussioni in termini di invalidità che ne consegue.
È stato specificato ulteriormente che nell'approccio chirurgico previsto per reinserire il tendine distale del bicipite, in letteratura, viene consigliata una singola incisione chirurgica sufficientemente ampia per evitare forze di trazione sulle parti molli e il posizionamento dell'avambraccio in totale supinazione per allontanare dalla sede chirurgica il decorso del nervo interosseo posteriore. Dunque, anche nel caso del #### la scelta di una singola incisione ampia avrebbe costituito, seguendo le indicazioni provenienti da letteratura scientifica, una tecnica più prudente, anche in considerazione del fatto che la scelta della via chirurgica non era necessaria, potendosi ricorrere anche ad un trattamento conservativo. Una via chirurgica più ampia avrebbe esercitato una minor trazione sui tessuti ed una migliore visibilità nel campo operatorio. La scelta di due mini-vie chirurgiche ha reso l'intervento più difficile e complicato e meno rispettoso delle parti molli per eccessiva trazione. ### hanno, quindi, concluso affermando che, a seguito della condotta negligente posta in essere dai sanitari della convenuta, il #### ha riportato un danno iatrogeno “differenziale” permanente e cioè una differenza in peius tra lo stato attuale (21%) e quello che avrebbe riportato qualora fosse stato correttamente trattato (8%), oltre ad un danno da invalidità temporanea quantificato in un periodo di giorni 15 al 75% e di giorni 20 al 50%.
Infine, in relazione alle spese sanitarie sostenute, sono state considerate conseguenti agli esiti derivanti da medical malpractice le spese documentate per un totale di € 527,00.
Le conclusioni raggiunte appaiono pienamente condivisibili, infatti, dopo aver sottoposto a visita l'attore e dettagliatamente analizzato la documentazione in loro possesso, hanno ricostruito in maniera puntuale e convincente l'iter clinico subito dallo stesso e i postumi riportati.
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Va a tal proposito ricordato che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando - e nella misura in cui - i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015, Cass. 25862/2011, Cass. 10688/08, Cass. 4797/07 e Cass. 10668/05).
Alla luce di quanto appena detto, quindi, si può ritenere che la condotta dei sanitari del polo ternano abbia cagionato al ricorrente un danno biologico differenziale.
Come è noto, il danno biologico differenziale è un aggravamento dello stato di salute del paziente che sia causato da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario e deve essere inteso come un aggravamento di una lesione preesistente dovuta ad una colpa ascrivibile al personale sanitario.
In pratica, il danno si pone in essere essendo diretta conseguenza di una complicanza dovuta a responsabilità medica, con esclusione di quei postumi che si sarebbero comunque verificati per la natura stessa di una pregressa patologia, circostanza che impone una attenta valutazione in sede di liquidazione.
Nel procedere all'accertamento e alla liquidazione di questa tipologia di danno, in primo luogo, il giudice del merito deve accertare, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita anche in presenza di concause etiologicamente efficienti alla sua produzione, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano dell'imputazione dell'evento, di un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 21 luglio 2011 n. 15991; Cass. 3893/2016; Cass. 20829/2018).
Ascritta, sul piano probabilistico, alla condotta del danneggiante la responsabilità della determinazione dell'evento sotto il profilo della causalità (o della con-causalità) materiale, l'eventuale compresenza di concause naturali pone il problema della selezione dei pregiudizi risarcibili, onde valutare se e quale sia la misura e la rilevanza delle singole conseguenze direttamente riconducibili al fatto lesivo della salute del danneggiato ascrivibile al sanitario.
La questione si riflette, sul piano funzionale, sulle regole di liquidazione del danno, che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente alla luce di due concorrenti criteri: Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 1. non può individuarsi, in via del tutto automatica, un obbligo risarcitorio incrementato da fattori estranei alla condotta, come accadrebbe attraverso una applicazione meccanica delle tabelle con punto progressivo (“più che proporzionale”, secondo la definizione legislativa), computato a partire, sempre e in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; 2. la liquidazione deve necessariamente seguire ad una concreta verifica, caso per caso, secondo le allegazioni delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa.
Si coglie, anche sotto tale profilo, la necessità di una distinzione tra il frazionamento (contra legem: art. 41 c.p.) della causalità materiale e quello (legittimo: art. 1223 c.c.) della causalità giuridica.
Se, difatti, dovesse ritenersi applicabile il primo, erroneo modello di frazionamento, ne deriverebbe l'applicazione, erroneamente automatica, sempre e in ogni caso, del computo tabellare a partire dal grado di invalidità pari a 0.
Il frazionamento della causalità giuridica, di converso, consente al giudice la corretta e compiuta valutazione, nel singolo caso sottoposto al suo esame, di tutte le conseguenze derivanti dall'intervento, valutando equitativamente l'incidenza della condotta umana e quella della causa naturale, senza ritenersi vincolato né alla percentuale indicata dal ### né alla collocazione tabellare di tale percentuale (che ben potrebbe non risultare dalla sottrazione aritmetica dei valori dianzi indicati), volta che: · non sempre la percentuale di invalidità finale comporta conseguenze da valutarsi come ricomprese automaticamente tra i due valori tabellari rappresentati dalla preesistenza della situazione patologica e dalla invalidità finale; · il valore tabellare potrà, di volta in volta, essere conseguentemente ricondotto ad un qualsivoglia segmento valutativo (0/10 ovvero 10-20, 20-30 ecc.), poiché il principio di “progressività maggiorata” che informa le tabelle risarcitorie presuppone che l'intero danno sia stato conseguenza della condotta colpevole del danneggiante, ma nulla dice (né potrebbe) sull'eventuale frazionamento causale delle conseguenze invalidanti.
A fronte di una invalidità cagionata da una condotta che si innesta su di una autonoma e preesistente vicenda patologica (che può riguardano lo stesso organo, in caso di lesioni concorrenti, ovvero organi diversi, in caso di lesioni coesistenti), non appare, pertanto, predicabile il ricorso ad un rigido schema liquidatorio che attui, sempre e comunque, una liquidazione per differenza aritmetica tra diversi gradi di invalidità (si pensi, ad esempio, ai diversi effetti che possono determinarsi a seconda che la complessiva invalidità sia la risultante della somma di lesioni coesistenti che colpiscono diverse funzionalità, ovvero che la condotta del sanitario abbia determinato una concorrente lesione che incide sulla medesima preesistente disfunzionalità: distinzione, anche questa, non sempre Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 risolutiva ove si consideri che anche fatti negativi riguardanti funzionalità diverse possono risolversi non in una mera sommatoria di distinti effetti negativi - da valutarsi in via autonoma ai fini risarcitori - ma possono comportare un effetto pregiudizievole sinergico, tale da incidere sulla concreta conduzione di vita della parte lesa, a seconda dell'età, del tipo di vita, della sua condizione familiare, ecc.).
La liquidazione relativa alla misura differenziale di un danno alla salute, pertanto, deve essere rimodulata in considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa, e deve tenere conto di tutti i riflessi sull'integrità fisica e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte).
Pertanto, se la preesistenza di malattie non ha concausato la lesione, né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni “coesistenti”), di esse non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente.
Da ultimo, occorre precisare che resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo, effettuato applicando la progressività delle tabelle, conduca a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Procedendo quindi ad applicare tali principi al caso di specie, risulta accertato sulla base delle risultanze della CTU che il ricorrente abbia riportando dei danni significativi alla salute a seguito delle condotte tenute dai sanitari del polo ospedaliero ternano. Tuttavia, la sussistenza di condizioni patologiche pregresse impone di scomputare dal danno risarcibile quei postumi che si sarebbero comunque verificati a prescindere dall'errore dei sanitari, in quanto, come già evidenziato, viene in rilievo il principio secondo cui, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (v. Cass. 6341/2014). In altri termini, il danno va liquidato calcolando la differenza tra il valore monetario per l'invalidità complessivamente accertata e quello corrispondente all'invalidità preesistente al trattamento del medico e/o indipendente dalla sua condotta colposa (v. da ultimo Cass. 26117/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Cosenza 25 gennaio 2021, ### Ferrara 25 gennaio 2021, ### Spoleto 18 gennaio 2021, ### Mantova 11 gennaio 2021, ### Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020
Velletri 7 ottobre 2020, ### Napoli 24 settembre 2020, ### Napoli 31 ottobre 2019, ### Catania 26 aprile 2019, ### Rieti 4 aprile 2018, ### Venezia 16 ottobre 2017).
Ne consegue che il calcolo deve essere effettuato applicando le tabelle elaborate dal ### di Milano, le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno in particolare identificato 15 giorni di invalidità temporanea al 75% e ad ulteriori 20 giorni di invalidità temporanea al 50%, e in una maggiore invalidità permanente nella misura del 13 % (21% sottratto il 8% che si sarebbe comunque verificata anche in caso di corretto operato da parte dei sanitari della convenuta).
Deve in definitiva pervenirsi alla liquidazione del danno non patrimoniale nei seguenti importi: € 2.443,75 per il maggior danno da invalidità temporanea; € 70.262,00 (€ 87.695 meno € 17.433 somme comprensive della percentuale di personalizzazione massima considerata la provata incidenza sullo svolgimento delle proprie attività quotidiane), a titolo di maggior danno da invalidità permanente (avuto riguardo all'età del ricorrente, pari a 47 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
Quanto al danno da violazione del consenso informato, occorre osservare che la Corte di Cassazione ha delineato la metodologia da adottare per accogliere o negare le richieste di risarcimento per violazione del consenso informato. In particolare, ha fissato le caratteristiche del consenso che deve essere: consapevole; completo in merito a tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili; globale: deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso; esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito).
Nell'ipotesi in cui si agisca per il risarcimento del danno in caso di violazione del consenso informato sono necessari i seguenti aspetti: - la lesione del diritto alla salute: il deficit informativo deve essere provato ovvero il paziente deve allegare i fatti che a livello probatorio siano in grado di dimostrare che in caso di corretta informazione avrebbe optato per altra scelta; Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 - la violazione del diritto all'autodeterminazione: la mancanza o la carenza informativa preventiva determinano ex se una relazione causale diretta con la violazione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Inoltre, si richiedono altri tre elementi al fine di ottenere il risarcimento, in primo luogo, la condotta lesiva che si deve concretizzare nell'omissione o nell'incompletezza delle informazioni fornite al paziente unitamente alla prova del presunto dissenso all'esecuzione dell'atto medico; in secondo luogo, l'evento di danno con carattere di plurioffensività rappresentato sia dalla lesione al diritto alla salute che all'autodeterminazione e, infine, il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, rappresentando l'unico danno risarcibile non essendo ammesso quello in re ipsa.
Da ultimo, la Cassazione ha precisato che l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta omissione e che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Vengono, quindi, considerate cinque possibili eventualità (v. Cass. n. 28985 del 2019): 1) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; 2) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni; 3) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; 4) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto; 5) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.
Applicando tali coordinate al caso di specie, quindi, non può addivenirsi al risarcimento del danno da violazione del consenso informato in quanto l'attore non ha provato che, in caso di diversa e più completa informazione, non avrebbe prestato il proprio consenso.
Dalla somma complessiva così ottenuta, pari ad euro 72.705,75, deve essere detratta la somma di euro 11.582,40 pari al 15% del valore capitale riferito alla quota biologica della rendita ### percepita dal sig. ### posto che l'intera somma percepita si riferisce all'invalidità complessiva del 38% e non al minor danno conseguente all'infortunio.
Per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 61.123,35, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 12/06/2018, (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v.
Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi (sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, v. ex multis, Cass. 12140/2016, 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; sul riconoscimento di interessi e rivalutazione anche in assenza di un'espressa domanda in tal senso formulata dal danneggiato, v.
Cass. 24468/2020, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017, Cass. 9950/2017, Cass. 4028/2017, 12140/2016, Cass. 18243/2015 e Cass. 12698/2014), a titolo di danno non patrimoniale, a cui va aggiunta la somma di euro 4.187 a titolo di danno patrimoniale (spese sanitarie documentate e spese di ###.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente nei confronti del difensore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore determinato dal decisum (scaglione da € 52.001,00 a 260.000), alla natura e alla complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte.
Per la medesima ragione ###, i compensi liquidati a favore dei consulenti con decreto emesso in corso di causa vengono posti a carico della convenuta. P.Q.M. ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: - accertata la responsabilità della convenuta per le ragioni di cui in motivazione, condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore ### della somma di euro 61.123,35, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma, devalutata al 12/6/2018 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla somma di euro 4.187 a titolo di danno patrimoniale; - condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'avv. ### procuratore antistatario ex art 93 cpc, delle spese processuali della presente fase, che liquida in € 11.283,20 per compensi, considerato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, euro 786 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta; - pone a carico di parte convenuta i compensi liquidati ai CTU con decreto emesso in corso di causa.
Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 ### 6.5.2025 Il giudice (dott.ssa ### Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020
causa n. 714/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Iacone Elisa