blog dirittopratico

3.737.873
documenti generati

v5.52
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Tribunale di Mantova, Sentenza n. 118/2025 del 28-04-2025

... in corrispondenza della doccia del capo lungo del bicipite, compatibile con rottura del tendine stesso. Presenza del caratteristico segno di ### Braccio al collo per 2 settimane, ghiaccio locale, ### a.b. Da rivedere con RMN fra circa 20-25gg in ambulatorio ### Ortopedico previa prenotazione (al giovedì). Astensione da sovraccarichi funzionali. Visita urgente se fatti nuovi» (doc. 4 - ricorso). 2.11. Dopo essersi sottoposto a diverse visite mediche specialistiche (doc. 5 e doc. 6 ricorso), in data ### il ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia della ### di ### di ### a seguito di accertamento diagnostico con risonanza magnetica. ### è consistito nel “reinserimento del tendine distale del bicipite omerale sinistro”, con dimissioni in data ### (doc. 7 - ricorso). 2.12. Dopo sei mesi di assenza dal lavoro, il ### il sig. ### veniva visitato e riprendeva a lavorare, con specifiche limitazioni. In particolare, nel giudizio rilasciato dal medico competente del lavoro (Dott. ### il lavoratore è stato dichiarato idoneo, ma con la raccomandazione di «…limitare il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori» (doc. 9 - ricorso). 2.12. ### (leggi tutto)...

testo integrale

### 4.4.2025 N. 266/2022 R.G.L.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona del dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ***** 
Nella causa ex art442 c.p.c. R.G. lav. 266/2022 promossa da: ### (CF.: ###), con gli Avv.ti ### ed ### p.cert.: ####,i - Ricorrente - contro: INAIL - ### per l'### contro gli ### sul ### (P.I.: ###), con l'avvocato ### - Convenuto resistente - ***** 
Oggetto: infortunio sul lavoro ***** All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti ### E ### 1. Conclusioni delle parti 1.1. Con ricorso del 2.5.2022 depositato telematicamente, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sig. ### in data ### ha subito infortunio sul lavoro; ➢ Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio ha subito un danno biologico nella misura dell'8%; ➢Accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro occorso al sig. ### ha avuto dei postumi con decorrenza dal 12/11/2020 sino al 12/5/2021; ➢E per l'effetto, condannare l'### - ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico e l'inabilità temporanea dal lavoro, nonché al rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle mediche e quella per la consulenza presso il medico legale Dott. ### come da documentazione allegata (doc. 15, doc. 18). 
Ciò oltre a richieste istruttorie e con vittoria di spese di lite.  1.2. ### convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, in subordine che dall'indennità di inabilità temporanea al lavoro a carico di ### venga detratto quanto già percepito dal ricorrente, per lo stesso periodo, da ### per trattamento di malattia.  ******  2. ### e svolgimento del processo 2.1. A fondamento dell'azione la difesa del ricorrente espone che ### dipendente della ### C.P.E. S.r.l., con sede a #### 1 (P.IVA: ###), dall'8/4/1991 presso cui svolge la mansione di assiemaggi - carpentiere, in qualità di operaio di V livello (###/operaio), in data ### alle ore 20:30/20:40 nel turno del pomeriggio (14.15-22.15) ha subito un infortunio mentre svolgeva la propria prestazione lavorativa.  2.2. La mansione assegnata al ricorrente quel giorno consisteva nel forare delle “virole” del diametro di circa 5/7 metri e spessore di circa 220/230 millimetri, utilizzando un trapano dotato di una calamita elettromagnetica (doc. 1-2 - ricorso).  2.3. Il trapano a calamita utilizzato per la foratura pesava circa 16 kg, ed per tale motivo spesso richiede l'intervento di due operatori per il corretto posizionamento (doc. 3 - ricorso): affinché la calamita del trapano aderisse alla superficie curva da forare, occorreva che il trapano fosse posizionato in perpendicolare o verticale rispetto ad essa. Per tale operazione, e per trovarsi quindi al di sopra della “virola”, era necessario utilizzare una piattaforma elevatrice che permettesse di arrivare a una altezza di 5-7 metri, o quantomeno utilizzare un carroponte (in modo da tenere sollevato il trapano durante la foratura).  2.4. Al momento, però, né la piattaforma elevatrice né il carroponte erano disponibili, poiché utilizzati per altre mansioni da altri operatori.  2.5. Il sig. ### chiamato a compiere la mansione affidatagli, dovette quindi posizionare il trapano in obliquo rispetto alla superficie curva della virola. Il trapano era quindi collocato ad un'altezza di circa 160/180 centimetri da terra (ovvero circa all'altezza del viso del lavoratore).  2.6. Peraltro, il posizionamento del trapano in obliquo accadeva spesso, già da tempo, circa 18 mesi, data la frequente mancanza di disponibilità della piattaforma elevatrice o del carroponte nella zona di foratura.  2.7. ### l'operazione, il trapano utilizzato dal ricorrente perse elettromagnetismo per due volte a distanza di pochi minuti, staccandosi dalla superficie e rischiando di cadere a terra. Entrambe le volte l'operatore riuscì a tenerlo in equilibrio con fatica ed ha subito allertato il responsabile del turno, il sig. ### affinché chiamasse l'elettricista di turno per un controllo.  2.8. A circa le ore 20:30/20:40 ### tentò di riavviare il trapano, che però perdeva ancora una volta aderenza elettromagnetica e cadeva al suolo. Per evitare che il trapano gli cadesse addosso, l'operatore è lo afferrò al volo per la maniglia con la mano sinistra accompagnandolo nella caduta, provocandosi un trauma dovuto al peso del trapano ed alla velocità di caduta.  2.9. Il sig. ### veniva quindi subito assistito dai colleghi e dopo pochi muniti accompagnato al ### dell'### di ### 2.10. ### veniva visitato e gli veniva diagnosticato un «trauma alla spalla sinistra», con una prognosi di 25 gg s.c. In particolare, a seguito di una prima visita ortopedica gli veniva prescritto quanto segue: «### sul lavoro alla spalla sinistra. Clinicamente non dolore di origine dall'emirima articolare, importante dolore e dolorabilità alla digitopressione ed al movimento in corrispondenza della doccia del capo lungo del bicipite, compatibile con rottura del tendine stesso. Presenza del caratteristico segno di ### Braccio al collo per 2 settimane, ghiaccio locale, ### a.b. Da rivedere con RMN fra circa 20-25gg in ambulatorio ### Ortopedico previa prenotazione (al giovedì). 
Astensione da sovraccarichi funzionali. Visita urgente se fatti nuovi» (doc. 4 - ricorso).  2.11. Dopo essersi sottoposto a diverse visite mediche specialistiche (doc. 5 e doc. 6 ricorso), in data ### il ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia della ### di ### di ### a seguito di accertamento diagnostico con risonanza magnetica. ### è consistito nel “reinserimento del tendine distale del bicipite omerale sinistro”, con dimissioni in data ### (doc. 7 - ricorso).  2.12. Dopo sei mesi di assenza dal lavoro, il ### il sig. ### veniva visitato e riprendeva a lavorare, con specifiche limitazioni. In particolare, nel giudizio rilasciato dal medico competente del lavoro (Dott. ### il lavoratore è stato dichiarato idoneo, ma con la raccomandazione di «…limitare il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori» (doc. 9 - ricorso).  2.12. ### veniva tempestivamente segnalato dal lavoratore all'### - ### per l'### contro gli ### sul #### di ### che tuttavia, con provvedimento in data ###, negò il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, dichiarando che al signor ### «non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune» (doc. 10 - ricorso).  2.13. ### si è quindi rivolto al patronato ### (### di ### - #### di ### a ####, ### n. 5, per presentare ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'### del 13.01.2021 ed ottenere il riconoscimento dell'infortunio e delle relative indennità.  2.14. La visita collegiale medica svolta in data ### dal Dott. ### (medico del patronato ### - ### e dalla Dott.ssa ### (dirigente ### si concludeva con il seguente esito, raggiunto in maniera concorde: “Sia in denuncia che sul certificato del PS non si segnalano traumi conseguenti a causa violenta. Non è possibile riconoscere l'evento denunciato” (doc. 11 - ricorso). 2.15. Successivamente, dopo aver acquisito nuova ed ulteriore documentazione sanitaria, il medico del patronato della ### di #### ha rilasciato una dichiarazione nella quale si ribadiva la natura traumatica dell'evento occorso al sig. ### (doc. 12 - ricorso).  2.16. Con pec trasmessa in data ###, ### ha inoltre richiesto intervento ispettivo dell'### presso la ### C.P.E. S.r.l., che comunicava «…che quanto accaduto possa essere ricondotto ad un evento infortunistico», precisando di essere intervenuti solo successivamente all'evento, non essendo stati «tempestivamente avvisati dell'accaduto, né da parte del 112 e né da parte dell'### 2.17. Con il presente giudizio il ricorrente chiede pertanto l'accoglimento delle citate conclusioni.  *****  2.18. L'### si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, come la lesione al tendine della spalla sinistra dedotta in causa dal ricorrente non potesse discendere causalmente dall'evento infortunistico così come descritto nella documentazione fatta pervenire ad ### nel corso della fase amministrativa della vertenza.  2.19. A tal fine l'### precisava che non è sufficiente che l'evento infortunistico avvenga durante il lavoro ma è necessario che si verifichi per il lavoro, così come appurato attraverso l'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio: la dinamica descritta dal ricorrente - sostiene l'### resistente - non appare compatibile con la rottura del tendine bicipite brachiale subita dal lavoratore.  *****  2.20. Radicato il contraddittorio, il giudice all'udienza del 11.4.2022 disponeva l'assunzione di prova testimoniale e, all'esito, nuovi accertamenti sanitari, e nominava pertanto un consulente tecnico d'ufficio, demandando al medesimo il seguente quesito: “ “###.T.U., esaminata la documentazione in atti, ivi comprese le medico legali in atti, visitato il ricorrente, compiuti gli accertamenti specialistici ritenuti indispensabili, sin d'ora autorizzati ai sensi dell'art. 194 c.p.c., accerti se i postumi invalidanti refertati e/o successivamente certificati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti; in caso positivo indichi la durata dell'inabilità temporanea; indichi il grado percentuale di invalidità permanente precisandone i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze”.  2.21. Contestualmente, veniva concesso termine di giorni 120 per il deposito dell'elaborato tecnico, a far data dal conferimento di incarico, che veniva poi completato nei termini assegnati.  3. Ragioni della decisione Il ricorso del signor ### è fondato, e merita pertanto accoglimento; ciò per le ragioni che seguono.  *****  3.1. All'esito delle indagini peritali la ### dottor ### è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Sulla scorta della documentazione medica esaminata risulta che il #### è affetto da esiti di intervento di sutura del tendine distale del bicipite brachiale del braccio sinistro.  ### che ha determinato tale tipologia lesiva risulta essersi verificato in data ### e proprio la tipologia di evento ha portato a divergenti valutazioni medico legali fra i sanitari ### ed i consulenti dell'interessato. Da una parte in ambito ### veniva contestata la indennizzabilità in relazione ad una modalità lesiva non concretizzante i requisiti di causa violenta, dall'altra veniva ribadita la natura traumatica dell'evento e la indennizzabilità delle lesioni. Non è chiaro peraltro se in occasione della visita collegiale espletata in data ### sia stata acquisita la versione dell'interessato ovvero sia stato espresso un giudizio sulla scorta di quanto denunciato dal datore di lavoro. Di fatto sia la denuncia di infortunio datata 13/11/2020 sia la certificazione successiva orienta verso la natura “violenta” delle lesioni. Quanto poi riportato nel verbale di PS può far fede relativamente posto che si limita ad una descrizione sommaria dell'evento quale riferita in accettazione e non meglio indagata. Ancora non vi è dubbio che la dinamica quale riferita all'atto del presente accertamento rappresenta univocamente la natura “violenta” dell'evento in occasione di lavoro. Infine ulteriore dato da considerare è la natura stessa della lesione: a differenza delle lesioni del tendine bicipitale prossimale ( usualmente di natura cronicodegenerativa) quelle del tendine distale rappresenta una lesione rara che si verifica usualmente in seguito a trauma indiretto in soggetti di sesso maschile in conseguenza di forza sull'avambraccio flesso e supinato e più frequentemente conseguenza diretta ed esclusiva di un trauma. Su tali presupposti si ritiene che l'infortunio occorso al #### in data ### assuma i connotati di infortunio indennizzabile in ambito ### in quanto conseguenza di causa violenta occorsa in occasione di lavoro. 
Per quanto attiene la valutazione della invalidità temporanea deve ritenersi giustificata la IT quale risultante dalla certificazione medica ovvero protratta dal 12/11/2020 al 06/04/2021 per complessivi 145 giorni Per quanto attiene il danno biologico permanente l'attuale quadro menomativo giustifica il riconoscimento di una IP pari al 6% avendo quali parametri di riferimento quelli indicati nel D.M. 12 luglio 2000” 3.2. Entrambi i consulenti delle parti concordano con la valutazione espressa dal ### 3.3. Le valutazioni del ### pertanto, da reputarsi congruamente motivate e dotate di presisi riscontri nella documentazione sanitaria acquisita, si ritengono condivisibili ai fini di questo giudizio.  3.4. Anche l'istruttoria espletata in corso di causa ha offerto solidi riscontri agli accertamenti peritali.  3.5. All'udienza del 25.1.2024 Viene il teste ### collega del ricorrente presso la ### con identiche mansioni, ha dichiarato: “Sul capitolo 2) confermo, è successo; preciso che io ero assegnato al turno precedente rispetto a quello del ricorrente; quando è accaduto il fatto io non ero in servizio; so di quanto è accaduto per quanto riferitomi dal caposquadra; io svolgo le stesse mansioni del ricorrente; identiche; Sul capitolo 3) confermo la circostanza; è la stessa attività che svolgevo io; si trattava di forare le “virole” del diametro di circa 5/7 metri e spessore di circa 220/230 millimetri utilizzando il trapano dotato di calamita elettromagnetica; Sul capitolo 4) confermo la circostanza, il peso è quello; l'intervento dei due operatori a volte è richiesto, non sempre, normalmente due operatori non sono necessari, a volte si richiede; ### è il caposquadra che decide se sono necessari due operatori; ### non so dire che tipo di posizionamento del trapano era richiesto quando si è verificato il fatto; non ero presente; Sul 5) confermo; Sul 6) non sono al corrente di quanto è successo; come ho detto non ero presente al momento dell'evento; Sul 7) così mi è stato riferito; Sul 9) confermo la circostanza; è accaduto questo per due volte; entrambe le volte l'operatore è riuscito a tenerlo in equilibrio è ha allertato il responsabile del turno sig. ### così mi è stato riferito; Sul 10) confermo la circostanza; Sul 11) confermo; ADR come ho detto, non ero di turno, né in servizio, sono rientrato il giorno successivo, so per quanto riferitomi; Sul 13) mi è stato riferito anche questo dal sig. ### confermo la circostanza; io ho chiesto se era successo ad un altro operaio che utilizzava quel trapano e lui mi ha detto la stessa cosa; anche lui aveva utilizzato quello stesso trapano ed era successo anche a lui; adesso la società ha acquistato un' altro tipo di trapano con una calamita che si attiva manualmente e che non ha gli stessi problemi; ### il trapano che aveva il malfunzionamento non l'ho più visto; ### penso che ci siano ancora altri trapani dello stesso modello di quello in uso al ricorrente al momento dell'evento, ma non so dire di preciso; il trapano che presentava i problemi era lo stesso che ho utilizzato io e che anch'io ho constatato avere quei problemi; lettera A) confermo; il trapano è quello che mi viene rammostrato in foto; posso dire che per quel trapano saltava la corrente spesso, era successo anche a me; il trapano mi era venuto addosso e in una frazione di secondo sono stato capace di scansarlo; so che era stata avvertita la manutenzione; questo perché era successo anche a me e ad altri colleghi per lo stesso trapano; mi è stato detto che la manutenzione era intervenuta, che aveva controllato e che non aveva constatato malfunzionamenti, che il trapano in questione non aveva problemi” 2.6. Sia l'istruttoria testimoniale che l'indagine peritale hanno dunque confermato la natura di infortunio sul lavoro dell'incidente occorso al ricorrente, con la conseguenza che il ricorso presentato dal sig. ### confortato dagli esiti della perizia espletata in corso di causa e dai riscontri testimoniali citati, deve trovare accoglimento nei termini sotto precisati.  ***** 
IV. ###.1. Il ricorso merita pertanto di essere accolto per quanto riguarda l'accertamento che l'infortunio occorso a ### in data ### abbia natura di infortunio indennizzabile in ambito ### in quanto conseguenza di causa violenta in occasione di lavoro. 
IV.2. Si deve pertanto dichiarare che il predetto infortunio ha causato al ricorrente una invalidità temporanea protratta dal 12.11.2020 al 06.04.2021 per complessivi 145 giorni, nonché un danno biologico permanente con riconoscimento di una invalidità permanente pari al 6%; IV.3. L'### è pertanto tenuto ad erogare al ricorrente le indennità previste per legge per il caso di invalidità temporanea nella misura accertata nonché una somma in conto capitale in relazione alla accertata invalidità permanente, tutto ciò nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge. 
IV.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'istituto resistente deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito. In esse si tiene conto anche delle spese medico sanitarie nella misura in cui esse risultano risarcibili, ed esse sono parimenti precisate in dispositivo. 
IV.5. Le spese di CTU liquidate vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta resistente
IV.6. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. 
IV.7. ### termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ****** P.Q.M.  il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, dichiara che l'infortunio occorso a ### in data ### ha natura di infortunio indennizzabile in ambito ### in quanto conseguenza di causa violenta in occasione di lavoro; dichiara che il predetto infortunio ha causato al ricorrente una invalidità temporanea protratta dal 12.11.2020 al 06.04.2021 per complessivi 145 giorni, nonché un danno biologico permanente con riconoscimento di una invalidità permanente pari al 6%; condanna l'### convenuto a erogare al ricorrente le indennità previste per legge per il caso di invalidità temporanea nella misura accertata nonché una somma in conto capitale in relazione alla accertata invalidità permanente; pone definitivamente a carico di parte convenuta resistente le spese di CTU liquidate con separato verbale; Condanna parte convenuta resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore del ricorrente in complessivi euro 1.300,00 oltre a euro 366,00 per spese e ad accessori come per legge. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva, ### termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.  ### 4.4.2025 

Il giudice
del lavoro


causa n. 266/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Croci Emanuele

M
5

Tribunale di Terni, Sentenza n. 353/2025 del 06-05-2025

... ortopedica nella quale è stata diagnosticata «sospetta lesione del tendine bicipitale in sede di inserzione radiale a destra», a cui ha fatto seguito un approfondimento diagnostico con RMN del braccio e della spalla destra che ha evidenziato una “### del tendine del bicipite brachiale all'inserzione distale con retrazione del moncone tendineo e del ventre muscolare per circa 10 cm; si associa spandimento emorragico locoregionale con presenza di coagulo mal dissociabile dal moncone tendineo e discreta reazione edemigena dei tessuti molli circostanti. Focale sofferenza inserzionale della porzione profonda del tendine comune degli estensori. Non incremento della quota fluida articolare. Iniziale svasamento osteofitario delle superfici articolari del comparto omero-ulnare”. In data ###, quindi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di reinserzione del capo distale del bicipite brachiale destro in anestesia con blocco del plesso brachiale, è stato dimesso in data ### con tutore tipo sling da rimuovere dopo 3 settimane ed indicazione alla mobilizzazione attiva delle dita della mano più volte al giorno. Ai successivi controlli del 20.06.2018 e 27.06.2018 è stato evidenziato un deficit (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 714/2020 IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714 del ### dell'anno 2020 del Tribunale di Terni, vertente TRA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### del Popolo 26, giusta delega in atti - attore #### “S. MARIA”, P.I. ###, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. ### con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata: ###, giusta delega in atti - convenuta ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il #### ha convenuto in giudizio l'### di ### al fine di ottenere la refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatesi in conseguenza dell'intervento chirurgico del 12.6.2018.  ###, di professione camionista, ha subito, in data ###, all' età di 47 anni, un incidente sul lavoro, riportando un trauma distrattivo alla spalla-braccio destro. 
In pari data, quindi, si è recato presso il ### dell'### di ### dove è stato valutato clinicamente e sottoposto ad accertamenti radiografici che hanno escluso lesioni fratturative, quindi, è stato trattato con posizionamento di tutore di spalla e prognosi iniziale dal 31 maggio al 9 giugno 2018. 
Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020
Il giorno seguente (01.06.2018) è stato sottoposto a consulenza ortopedica nella quale è stata diagnosticata «sospetta lesione del tendine bicipitale in sede di inserzione radiale a destra», a cui ha fatto seguito un approfondimento diagnostico con RMN del braccio e della spalla destra che ha evidenziato una “### del tendine del bicipite brachiale all'inserzione distale con retrazione del moncone tendineo e del ventre muscolare per circa 10 cm; si associa spandimento emorragico locoregionale con presenza di coagulo mal dissociabile dal moncone tendineo e discreta reazione edemigena dei tessuti molli circostanti. Focale sofferenza inserzionale della porzione profonda del tendine comune degli estensori. Non incremento della quota fluida articolare. Iniziale svasamento osteofitario delle superfici articolari del comparto omero-ulnare”. 
In data ###, quindi, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di reinserzione del capo distale del bicipite brachiale destro in anestesia con blocco del plesso brachiale, è stato dimesso in data ### con tutore tipo sling da rimuovere dopo 3 settimane ed indicazione alla mobilizzazione attiva delle dita della mano più volte al giorno. Ai successivi controlli del 20.06.2018 e 27.06.2018 è stato evidenziato un deficit di estensione attiva alle dita della mano destra. 
Il 26.07. 2018 è stata praticata una elettromiografia degli arti superiori che ha documentato “neuropatia dei nervi mediano e radiale destri, a carattere neuroaprassico sul nervo mediano ed assonotmesico sul nervo radiale. Attualmente la prognosi risulta favorevole per il recupero motorio funzionale. Concomitano segni di radicolopatia cervicale, bilaterale cronica. Si consiglia terapia con ### …..Normast …. ### … per tre mesi”. 
Successivamente, nonostante la terapia con cianocobalamina ed integratori, l'esame elettromiografico compiuto il ### ha continuato ad evidenziare la persistenza di segni di sofferenza neurogena periferica compatibili con patimento tronculare di tipo assonotmesico del nervo radiale destro al di sotto dei rami destinati al muscolo tricipite. 
L'### di ### si è costituita con comparsa depositata il ### contestando e contrastando le pretese attoree e la quantificazione del danno. 
In particolare, ha rilevato che la gestione clinica e chirurgica e le prestazioni dei ### erano state eseguite in modo adeguato e pertinente, non emergendo assolutamente alcuna censura che ad essi potesse sollevarsi. Inoltre, ha evidenziato che la tecnica prescelta e utilizzata, consistente in una doppia incisione quale via d'accesso alla parte sulla quale intervenire fosse stata congrua, perfettamente in grado di ripristinare funzione, forza e movimento del gomito con un tasso accettabile di complicanze. Quanto alla lesione del nervo interosseo posteriore, ha dedotto che essa costituisse complicanza ritenuta possibile e statisticamente documentata nelle casistiche internazionali e che nel caso di specie, fosse stata inevitabile e non dovuta a condotta incongrua dei Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 ### che si ritiene adeguata e conforme alle legis artis, e alla diligenza richiesta al ### Ha sottolineato che molti danni fisici lamentati involgono distretti muscolari innevati da altri tronchi nervosi del tutto distinti ed estranei alla zona trattata. 
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU medico legale e l'escussione di diversi testimoni. 
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 16.1.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della CTU formulata dalla convenuta, infatti, all'esito dell'udienza del 14 dicembre 2021 in cui ha prestato giuramento il ### Ceratti, solamente il procuratore di parte attrice ha presentato istanza di nomina di un collegio peritale mediante la nomina di uno specialista ortopedico e/o neurologo. Istanza a cui ha fatto seguito il provvedimento del 20 dicembre 2021 con cui è stato autorizzato il CTU ad avvalersi di specialista del settore, nominato nella persona del Dott. ### ortopedico, il quale ha partecipato a tutte le operazioni peritali e, ovviamente, ha contribuito alla redazione della perizia. 
Quanto appena affermato, quindi, consente di confermare che di fatto l'elaborato peritale è stato redatto da un collegio peritale. 
In ogni caso, l'eccezione è tardiva in quanto è stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale e non nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione e, comunque, l'eccezione risulta anche assolutamente generica perché parte convenuta non ha indicato gli eventuali effetti pregiudizievoli, in termini di rispetto del contraddittorio o di validità degli accertamenti, che ne sarebbero derivati, ulteriore elemento che depone a favore del rigetto della stessa. 
Ciò posto, la domanda proposta dall'attore merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. 
È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d.  contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, ###, 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07). 
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. ###/2018, 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, 18392/2017 e Cass. 8665/2017). 
Ciò chiarito, nel caso in esame - in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale - deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e l'invalidità permanente riportata dall'attore.  ### è, infatti, emerso “che con elevata probabilità la lesione del nervo interosseo posteriore oggi osservabile quale menomazione sulla persona dell'attore venne causata da manovre intraoperatorie, segnatamente da meccanismi di trazione e stiramento, che hanno determinato la lesione nervosa”.  ###, in particolare, hanno evidenziato che l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il #### è stato eseguito con una doppia mini-incisione e nel decorso postoperatorio e nella elettromiografia del 26/07/2018 si è successivamente evidenziato un doppio danno neurologico, con neuroaprassia del nervo mediano e assonotmesi del nervo radiale. Il primo si è sostanzialmente risolto nel tempo, in quanto assai probabilmente dovuto ad uno “stordimento” dovuto a fenomeni di trazione/compressione, il secondo si è invece stabilizzato con menomazione permanente, con Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 focalizzazione sulle fibre dell'interosseo posteriore. La doppia mini-incisione chirurgica ed il doppio danno neurologico indicano che, probabilmente, durante l'intervento, si sono esercitate eccessive forze di trazione sui tessuti molli per migliorare la visibilità del campo operatorio, che hanno portato alla doppia lesione neurologica: reversibile del mediano ed irreversibile dell'interosseo posteriore. 
In sostanza, gli esiti rilevabili sulla persona del #### dipendenti dal deficit del nervo interosseo posteriore, sono ascrivibili all'intervento posto in essere dai sanitari dell'### in relazione a manovre intraoperatorie, con assai probabile meccanismo di trazione e stiramento, che hanno determinato la lesione nervosa: sono riconducibili a tale menomazione il deficit di estensione del polso e delle dita, per coinvolgimento nel processo patologico dell'estensore ulnare del carpo e dell'estensore comune delle dita e l'ipotonotrofismo che ne consegue ex non usu. La menomazione insiste su arto superiore dominante, dunque con maggiori ripercussioni in termini di invalidità che ne consegue. 
È stato specificato ulteriormente che nell'approccio chirurgico previsto per reinserire il tendine distale del bicipite, in letteratura, viene consigliata una singola incisione chirurgica sufficientemente ampia per evitare forze di trazione sulle parti molli e il posizionamento dell'avambraccio in totale supinazione per allontanare dalla sede chirurgica il decorso del nervo interosseo posteriore. Dunque, anche nel caso del #### la scelta di una singola incisione ampia avrebbe costituito, seguendo le indicazioni provenienti da letteratura scientifica, una tecnica più prudente, anche in considerazione del fatto che la scelta della via chirurgica non era necessaria, potendosi ricorrere anche ad un trattamento conservativo. Una via chirurgica più ampia avrebbe esercitato una minor trazione sui tessuti ed una migliore visibilità nel campo operatorio. La scelta di due mini-vie chirurgiche ha reso l'intervento più difficile e complicato e meno rispettoso delle parti molli per eccessiva trazione.  ### hanno, quindi, concluso affermando che, a seguito della condotta negligente posta in essere dai sanitari della convenuta, il #### ha riportato un danno iatrogeno “differenziale” permanente e cioè una differenza in peius tra lo stato attuale (21%) e quello che avrebbe riportato qualora fosse stato correttamente trattato (8%), oltre ad un danno da invalidità temporanea quantificato in un periodo di giorni 15 al 75% e di giorni 20 al 50%. 
Infine, in relazione alle spese sanitarie sostenute, sono state considerate conseguenti agli esiti derivanti da medical malpractice le spese documentate per un totale di € 527,00. 
Le conclusioni raggiunte appaiono pienamente condivisibili, infatti, dopo aver sottoposto a visita l'attore e dettagliatamente analizzato la documentazione in loro possesso, hanno ricostruito in maniera puntuale e convincente l'iter clinico subito dallo stesso e i postumi riportati. 
Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020
Va a tal proposito ricordato che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando - e nella misura in cui - i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015, Cass. 25862/2011, Cass. 10688/08, Cass. 4797/07 e Cass. 10668/05). 
Alla luce di quanto appena detto, quindi, si può ritenere che la condotta dei sanitari del polo ternano abbia cagionato al ricorrente un danno biologico differenziale. 
Come è noto, il danno biologico differenziale è un aggravamento dello stato di salute del paziente che sia causato da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario e deve essere inteso come un aggravamento di una lesione preesistente dovuta ad una colpa ascrivibile al personale sanitario. 
In pratica, il danno si pone in essere essendo diretta conseguenza di una complicanza dovuta a responsabilità medica, con esclusione di quei postumi che si sarebbero comunque verificati per la natura stessa di una pregressa patologia, circostanza che impone una attenta valutazione in sede di liquidazione. 
Nel procedere all'accertamento e alla liquidazione di questa tipologia di danno, in primo luogo, il giudice del merito deve accertare, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita anche in presenza di concause etiologicamente efficienti alla sua produzione, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano dell'imputazione dell'evento, di un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 21 luglio 2011 n. 15991; Cass. 3893/2016; Cass. 20829/2018). 
Ascritta, sul piano probabilistico, alla condotta del danneggiante la responsabilità della determinazione dell'evento sotto il profilo della causalità (o della con-causalità) materiale, l'eventuale compresenza di concause naturali pone il problema della selezione dei pregiudizi risarcibili, onde valutare se e quale sia la misura e la rilevanza delle singole conseguenze direttamente riconducibili al fatto lesivo della salute del danneggiato ascrivibile al sanitario. 
La questione si riflette, sul piano funzionale, sulle regole di liquidazione del danno, che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente alla luce di due concorrenti criteri: Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 1. non può individuarsi, in via del tutto automatica, un obbligo risarcitorio incrementato da fattori estranei alla condotta, come accadrebbe attraverso una applicazione meccanica delle tabelle con punto progressivo (“più che proporzionale”, secondo la definizione legislativa), computato a partire, sempre e in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; 2. la liquidazione deve necessariamente seguire ad una concreta verifica, caso per caso, secondo le allegazioni delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa. 
Si coglie, anche sotto tale profilo, la necessità di una distinzione tra il frazionamento (contra legem: art. 41 c.p.) della causalità materiale e quello (legittimo: art. 1223 c.c.) della causalità giuridica. 
Se, difatti, dovesse ritenersi applicabile il primo, erroneo modello di frazionamento, ne deriverebbe l'applicazione, erroneamente automatica, sempre e in ogni caso, del computo tabellare a partire dal grado di invalidità pari a 0. 
Il frazionamento della causalità giuridica, di converso, consente al giudice la corretta e compiuta valutazione, nel singolo caso sottoposto al suo esame, di tutte le conseguenze derivanti dall'intervento, valutando equitativamente l'incidenza della condotta umana e quella della causa naturale, senza ritenersi vincolato né alla percentuale indicata dal ### né alla collocazione tabellare di tale percentuale (che ben potrebbe non risultare dalla sottrazione aritmetica dei valori dianzi indicati), volta che: · non sempre la percentuale di invalidità finale comporta conseguenze da valutarsi come ricomprese automaticamente tra i due valori tabellari rappresentati dalla preesistenza della situazione patologica e dalla invalidità finale; · il valore tabellare potrà, di volta in volta, essere conseguentemente ricondotto ad un qualsivoglia segmento valutativo (0/10 ovvero 10-20, 20-30 ecc.), poiché il principio di “progressività maggiorata” che informa le tabelle risarcitorie presuppone che l'intero danno sia stato conseguenza della condotta colpevole del danneggiante, ma nulla dice (né potrebbe) sull'eventuale frazionamento causale delle conseguenze invalidanti. 
A fronte di una invalidità cagionata da una condotta che si innesta su di una autonoma e preesistente vicenda patologica (che può riguardano lo stesso organo, in caso di lesioni concorrenti, ovvero organi diversi, in caso di lesioni coesistenti), non appare, pertanto, predicabile il ricorso ad un rigido schema liquidatorio che attui, sempre e comunque, una liquidazione per differenza aritmetica tra diversi gradi di invalidità (si pensi, ad esempio, ai diversi effetti che possono determinarsi a seconda che la complessiva invalidità sia la risultante della somma di lesioni coesistenti che colpiscono diverse funzionalità, ovvero che la condotta del sanitario abbia determinato una concorrente lesione che incide sulla medesima preesistente disfunzionalità: distinzione, anche questa, non sempre Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 risolutiva ove si consideri che anche fatti negativi riguardanti funzionalità diverse possono risolversi non in una mera sommatoria di distinti effetti negativi - da valutarsi in via autonoma ai fini risarcitori - ma possono comportare un effetto pregiudizievole sinergico, tale da incidere sulla concreta conduzione di vita della parte lesa, a seconda dell'età, del tipo di vita, della sua condizione familiare, ecc.). 
La liquidazione relativa alla misura differenziale di un danno alla salute, pertanto, deve essere rimodulata in considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa, e deve tenere conto di tutti i riflessi sull'integrità fisica e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte). 
Pertanto, se la preesistenza di malattie non ha concausato la lesione, né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni “coesistenti”), di esse non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. 
Da ultimo, occorre precisare che resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo, effettuato applicando la progressività delle tabelle, conduca a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto. 
Procedendo quindi ad applicare tali principi al caso di specie, risulta accertato sulla base delle risultanze della CTU che il ricorrente abbia riportando dei danni significativi alla salute a seguito delle condotte tenute dai sanitari del polo ospedaliero ternano. Tuttavia, la sussistenza di condizioni patologiche pregresse impone di scomputare dal danno risarcibile quei postumi che si sarebbero comunque verificati a prescindere dall'errore dei sanitari, in quanto, come già evidenziato, viene in rilievo il principio secondo cui, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (v. Cass. 6341/2014). In altri termini, il danno va liquidato calcolando la differenza tra il valore monetario per l'invalidità complessivamente accertata e quello corrispondente all'invalidità preesistente al trattamento del medico e/o indipendente dalla sua condotta colposa (v. da ultimo Cass. 26117/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Cosenza 25 gennaio 2021, ### Ferrara 25 gennaio 2021, ### Spoleto 18 gennaio 2021, ### Mantova 11 gennaio 2021, ### Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020
Velletri 7 ottobre 2020, ### Napoli 24 settembre 2020, ### Napoli 31 ottobre 2019, ### Catania 26 aprile 2019, ### Rieti 4 aprile 2018, ### Venezia 16 ottobre 2017). 
Ne consegue che il calcolo deve essere effettuato applicando le tabelle elaborate dal ### di Milano, le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). 
I consulenti tecnici d'ufficio hanno in particolare identificato 15 giorni di invalidità temporanea al 75% e ad ulteriori 20 giorni di invalidità temporanea al 50%, e in una maggiore invalidità permanente nella misura del 13 % (21% sottratto il 8% che si sarebbe comunque verificata anche in caso di corretto operato da parte dei sanitari della convenuta). 
Deve in definitiva pervenirsi alla liquidazione del danno non patrimoniale nei seguenti importi: € 2.443,75 per il maggior danno da invalidità temporanea; € 70.262,00 (€ 87.695 meno € 17.433 somme comprensive della percentuale di personalizzazione massima considerata la provata incidenza sullo svolgimento delle proprie attività quotidiane), a titolo di maggior danno da invalidità permanente (avuto riguardo all'età del ricorrente, pari a 47 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012). 
Quanto al danno da violazione del consenso informato, occorre osservare che la Corte di Cassazione ha delineato la metodologia da adottare per accogliere o negare le richieste di risarcimento per violazione del consenso informato. In particolare, ha fissato le caratteristiche del consenso che deve essere: consapevole; completo in merito a tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili; globale: deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso; esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito). 
Nell'ipotesi in cui si agisca per il risarcimento del danno in caso di violazione del consenso informato sono necessari i seguenti aspetti: - la lesione del diritto alla salute: il deficit informativo deve essere provato ovvero il paziente deve allegare i fatti che a livello probatorio siano in grado di dimostrare che in caso di corretta informazione avrebbe optato per altra scelta; Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 - la violazione del diritto all'autodeterminazione: la mancanza o la carenza informativa preventiva determinano ex se una relazione causale diretta con la violazione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. 
Inoltre, si richiedono altri tre elementi al fine di ottenere il risarcimento, in primo luogo, la condotta lesiva che si deve concretizzare nell'omissione o nell'incompletezza delle informazioni fornite al paziente unitamente alla prova del presunto dissenso all'esecuzione dell'atto medico; in secondo luogo, l'evento di danno con carattere di plurioffensività rappresentato sia dalla lesione al diritto alla salute che all'autodeterminazione e, infine, il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall'evento di danno, rappresentando l'unico danno risarcibile non essendo ammesso quello in re ipsa. 
Da ultimo, la Cassazione ha precisato che l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta omissione e che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. 
Vengono, quindi, considerate cinque possibili eventualità (v. Cass. n. 28985 del 2019): 1) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; 2) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni; 3) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; 4) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto; 5) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. 
Applicando tali coordinate al caso di specie, quindi, non può addivenirsi al risarcimento del danno da violazione del consenso informato in quanto l'attore non ha provato che, in caso di diversa e più completa informazione, non avrebbe prestato il proprio consenso. 
Dalla somma complessiva così ottenuta, pari ad euro 72.705,75, deve essere detratta la somma di euro 11.582,40 pari al 15% del valore capitale riferito alla quota biologica della rendita ### percepita dal sig. ### posto che l'intera somma percepita si riferisce all'invalidità complessiva del 38% e non al minor danno conseguente all'infortunio. 
Per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 61.123,35, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 12/06/2018, (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. 
Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi (sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, v. ex multis, Cass. 12140/2016, 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; sul riconoscimento di interessi e rivalutazione anche in assenza di un'espressa domanda in tal senso formulata dal danneggiato, v. 
Cass. 24468/2020, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017, Cass. 9950/2017, Cass. 4028/2017, 12140/2016, Cass. 18243/2015 e Cass. 12698/2014), a titolo di danno non patrimoniale, a cui va aggiunta la somma di euro 4.187 a titolo di danno patrimoniale (spese sanitarie documentate e spese di ###. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente nei confronti del difensore antistatario, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore determinato dal decisum (scaglione da € 52.001,00 a 260.000), alla natura e alla complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte. 
Per la medesima ragione ###, i compensi liquidati a favore dei consulenti con decreto emesso in corso di causa vengono posti a carico della convenuta.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: - accertata la responsabilità della convenuta per le ragioni di cui in motivazione, condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore ### della somma di euro 61.123,35, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma, devalutata al 12/6/2018 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla somma di euro 4.187 a titolo di danno patrimoniale; - condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'avv. ### procuratore antistatario ex art 93 cpc, delle spese processuali della presente fase, che liquida in € 11.283,20 per compensi, considerato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, euro 786 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta; - pone a carico di parte convenuta i compensi liquidati ai CTU con decreto emesso in corso di causa. 
Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020 ### 6.5.2025 Il giudice (dott.ssa ### Sentenza n. 353/2025 pubbl. il ###
RG n. 714/2020

causa n. 714/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Iacone Elisa

M
3

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 185/2023 del 06-06-2023

... ulnare o mediano direttamente sulle branche motorie del bicipite. I risultati ottenuti da ### et al. (### C. et al.: “Nerve transfer to biceps muscle using a part of ulnar nerve for ###-### avulsion of the brachial plexus: anatomical study and report of four cases”.J ### 1994;###:232-237.) mostravano, già nel 1994, il raggiungimento di un grado ### o migliore circa la forza del bicipite nell'85% dei soggetti sottoposti a tale tecnica, mentre più recentemente si può ottenere la possibilità di raggiungere un grado ### sino al 94% dei casi (### L. Giuffre et al.: "### of the ### of ### J ### 2010;###:678- 688). consulenti che l'esecuzione dell'intervento chirurgico era avvenuta a distanza di sei mesi dal trauma (“### il 24 Luglio 2013 veniva posta indicazione al trattamento neurochirurgico, motivo per il quale la ### venne ricoverata, in regime ordinario, presso il reparto di ### e della mano del P.O. “###” di ### dall'11/09/2013 al 16/09/2013 con diagnosi di “… ### plesso ###-###-###…” vds relazione del dott. ### ed aveva comportato un ritardo nel trattamento della lesione pregangliare del plesso brachiale che, se eseguito tempestivamente, avrebbe potuto consentire un miglior (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI La Corte, composta dai ### Dott. ##### -rel/est.  ha pronunziato la seguente sentenza nella causa di secondo grado iscritta al n. 171 del ### per l'anno 2020 promossa da: #### in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore ### nonché ### quale genitore esercente la potestà sui figli minori ### e ### rappresentanti e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; appellanti contro ### di ATS ( già ### per la ### della ### giusta L.R. n. 17/2021, art. 34 comma 1 lett. b), rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti appellata ### delle parti ###interesse degli appellanti: “### l'###ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, previa integrale riforma della sentenza n. 376/2020 del ### di Sassari per i motivi di cui all'atto di appello: 1 ) ### l'estinta ### responsabile di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e/o da perdita di chance patiti dagli attori per suo fatto e colpa ovvero in conseguenza della condotta negligente, imprudente e/o imperita del personale sanitario dell'### di ### e per l'effetto condannare la ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi degli artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c. all'integrale risarcimento di tali danni, nella misura che la Corte, causa cognita, riterrà dovuta, oltre al risarcimento del danno da ritardato pagamento e oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo; 3) Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.  ###interesse di parte appellata: “… respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: 1) rigettarsi l'appello avverso la sentenza 376/2020 del ### di ### notificata agli odierni appellanti il ###, confermando integralmente l'impugnata sentenza; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. In via subordinata: ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensarsi integralmente le spese del giudizio. Si formula opposizione alla ripetizione, rinnovo, revisione anche parziale della ### d'### effettuata in primo grado, per i motivi tutti illustrati in espositiva”.  ### atto di citazione notificato in data ###, ###### e ### convenivano, davanti al ### di ### la ### al fine di ottenere, la ### il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa dell'inadeguatezza del trattamento sanitario ricevuto in occasione del ricovero in data ### presso l'### S.S. ### di ### a seguito di sinistro stradale occorso in pari data ed, i congiunti (compagno e figli) il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, per lesione del corretto e naturale svolgersi del rapporto parentale pregiudicato dalle compromesse condizioni psico fisiche della ### e da liquidarsi in via equitativa. 
Esponevano gli attori che: - la ### trasportata a seguito sinistro stradale, presso il pronto soccorso dell'#### di ### era stata sottoposta a plurime indagini clinico - strumentali, mediante ricovero nel reparto di ### con la diagnosi di "### falda di pns dx. Frattura scomposta scapola dx. Trauma cranico commotivo. Ferita lacero-contusa del cuoio capelluto"; - durante il ricovero la paziente era stata sottoposta ad esame radiologico della spalla destra, a consulenza neurochirurgica (che aveva evidenziato la presenza di un deficit sensitivo motorio dell'arto superiore destro con interessamento delle radici ### - ### - ### - ###) ad esame RM del distretto cervicale e a plurime consulenze specialistiche quali visita neurochirurgica, visita neurologica e visita ortopedica; - in esito a detti interventi diagnostici era stata dimessa in data ###, dal reparto di ### con la diagnosi di "...politrauma da incidente stradale automobilistico con trauma cranico commotivo, ferita a scalpo del cuoio capelluto in regione parietooccipitale dx, frattura scapola dx, pneumotorace parziale dx, ematoma latero cervicale e sovraclaveare dx, edema spinale cervicale (###-###), paralisi del plesso brachiale dx con deficit sensitivo-motorio dell'arto superiore”; -all'atto della dimissione erano prescritte e prenotate un controllo ortopedico per il ### ed una elettromiografia per il ###; - dopo la dimissione, la ### attenendosi alle indicazioni dei medici, si era sottoposta in data ### al controllo ortopedico e, in data ###, all'esame elettromiografico presso la medesima struttura ospedaliera; - dopo tali controlli, stante la persistente paralisi a carico dell'arto destro e in assenza di ulteriori prescrizioni da parte dei sanitari che l'avevano in cura, in data ###, la ### si era recata dal ### Demurtas, neurologo del ### che l'aveva seguita fin dalle prime fasi del ricovero, il quale, nell'occasione, oltre a prescriverle RM del rachide cervicale e del plesso brachiale, le aveva suggerito informalmente di eseguire una visita sollecita presso l'azienda ospedaliera di ### di ### dal prof. ### del ### per la valutazione di un eventuale intervento chirurgico di neuroraffia; - in data ### la ### aveva effettuato la RM del rachide cervicale e del plesso brachiale prescritta dal ### Demurtas e in data ### si era recata per una prima visita a ### presso il #### il quale effettuata la diagnosi, le prescriveva un controllo elettromiografico dopo 40 giorni; - in data ###, rientrata a ### la ### si era sottoposta a nuova EMG presso il #### e in data ###, si era recata nuovamente a visita dal #### il quale, esaminate le risultanze degli esami eseguiti, le prescriveva sedute di fisiochinesiterapia e stimolazioni elettriche della muscolatura paretica, che l'attrice aveva effettuato presso l'#### di ### - nel settembre 2013 la ### si era recata presso l'### di ### dove, in data ###, era stata ricoverata presso il reparto di ### e della ### con la diagnosi di "lesione del plesso brachiale dx" e, in data ###, era stata sottoposta ad intervento di neurotizzazione ma, nonostante il successivo ricovero presso il centro di riabilitazione motoria di ### dove era stata sottoposta fino al mese di luglio 2014 a diversi cicli di terapie riabilitative, non aveva riacquistato la piena funzionalità del braccio destro, interessato in via permanente da un importante deficit della funzione sensitiva e da una paralisi pressoché totale. 
Ciò premesso, la ### lamentava che a causa delle condizioni fisiche e della lunga assenza dal lavoro aveva perso il lavoro prestato come operatrice socio sanitaria alle dipendenze della ####, mentre in esito alla negligente diagnosi e cura da parte di ATS aveva riportato un danno non patrimoniale maggiore di quello già riconosciuto dall'### essendosi il sinistro verificato in itinere, precisando che l'### aveva erogato in suo favore una rendita vitalizia capitalizzata di € 312.989,79 per danno biologico e di € 253.285,00 per danno patrimoniale, cui erano da sommare € 6.135,55 quale quota integrativa spettante al figlio di 2 anni, € 4.131,08 quale quota integrativa del figlio di 9 anni, € 3.813,48 quale quota integrativa del figlio di 10 anni, nonché € 622,59 per l'assicurazione familiare. 
Richiedeva, unitamente ai congiunti, l'accertamento della responsabilità dei sanitari dell'### di ### per gli esiti infausti sulla sua integrità fisica - alla luce del fatto che, avuto il quadro neurologico completo, i sanitari avevano omesso di provvedere all'intervento chirurgico che, se effettuato tempestivamente, avrebbe consentito la completa guarigione dell'arto destro - e chiedeva quindi la liquidazione del danno non patrimoniale differenziale, con riconoscimento anche di quello morale e della personalizzazione, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro; mentre i congiunti, iure proprio, chiedevano il risarcimento dei danni per compromissione del rapporto parentale correlato alle vicissitudini descritte in cui era incorsa la paziente. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.06.2018 si costituiva in giudizio la ### contestando la domanda ed, in particolare, il fatto che potesse ravvisarsi una responsabilità della struttura ospedaliera per i danni patiti dagli attori, in quanto, alla luce sia delle allegazioni che delle produzioni di parte attrice, si poteva desumere il corretto agire dei sanitari coinvolti sia in fase diagnostica che di cura. ### concludeva dunque per il rigetto della domanda.   La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medica, veniva decisa con sentenza n. 376/2020, con la quale il ### di ### rigettava le domande proposte dagli attori e compensava le spese del giudizio. 
Il primo giudice, in sintesi, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riteneva insussistente un comportamento colposo in capo alla struttura sanitaria convenuta, non ravvisando alcun rapporto causale tra il comportamento tenuto dai sanitari del nosocomio sassarese e i gravissimi esiti all'integrità fisica derivati alla ### ciò in quanto, le cure prestate durante il ricovero e le previsioni di cura redatte dall'ospedale all'atto delle dimissioni (di accertamenti e di fisiochinesi terapia) apparivamo del tutto adeguate e conformi alle leggi dell'arte, poichè rientranti, come acclarato nell'elaborato peritale, nel lasso di tempo consigliato alla verifica dell'evoluzione delle condizioni fisiche della paziente; rilevava invece il giudicante che, a decorrere dai tre mesi successivi dalla lesione e quindi a far data dal 25/30 giugno 2013, in presenza di mancato miglioramento delle condizioni fisiche della paziente, risultava inadeguata la decisione conservativa e l'omesso intervento chirurgico, decisioni adottate tuttavia dal dott. ### a cui la ### nel frattempo aveva affidato le sue cure, sicché tale evoluzione negativa non poteva essere imputata alla struttura sanitaria convenuta stante la decisione volontaria della stessa attrice di rivolgersi ad altro professionista e ad altra struttura in diverso distretto sanitario e mancando la prova in atti di un rifiuto della ### e dell'ospedale sassarese di provvedere alla prosecuzione delle cure in data successiva al 12.4.2013 di prescrizione degli ultimi esami. 
Avverso detta sentenza hanno proposto appello ###### e ### deducendo: ### l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della CTU medica espletata e della condotta tenuta dai sanitari della ### emergendo da una lettura complessiva dell'elaborato integrato dalle risposte conseguenti alle osservazioni del CTP di parte, #### una responsabilità ascrivibile ai sanitari della struttura convenuta per non avere prescritto, dopo le dimissioni dalla struttura, idonei esami e visite di controllo, nè programmato l'intervento di neuroraffia a tre mesi dal sinistro, nonostante le condizioni critiche della paziente avuto riguardo alla diagnosi e alle già evidenze emerse dagli esami strumentali compiuti, con conseguente erroneità della sentenza sul punto; ### l'errata applicazione ed interpretazione delle norme che regolano la responsabilità contrattuale con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, laddove il tribunale attribuiva alla parte attrice il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza di un rifiuto dell'ATS di offrire la prestazione sanitaria.  ### a cui medio tempore ex L.R. n. 17/2021, art. 34 comma 1 lett. b è subentrata la ### di ATS regolarmente costituita in prosecuzione, ha resistito puntualmente al gravame chiedendone il rigetto, vinte le spese. 
La causa, non richiedendo approfondimenti istruttori, è stata trattenuta a decisione all'udienza del 12.11.2021, e rimessa sul ruolo su istanza di parte in ragione della citata successione ex lege della ### liquidatoria di ### ed ancora è stata trattenuta a decisione all'udienza del 14.10.2022 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
L' appello è infondato per le ragioni di seguito esplicate. 
I motivi di censura implicano una rivisitazione delle risultanze della consulenza medica d'ufficio di primo gradodisposta ai fini di valutare la correttezza dell'iter diagnostico e terapeutico cui era stata sottoposta la ### sia nella fase del ricovero presso l'ospedale ### di ### a seguito di sinistro stradale, sia nella fase successiva alla dimissione a decorrere dal 30.3.2013 - da cui emerge anzitutto come il CTU dott. ### coadiuvato dal dott. ### specialista neurochirurgo, aveva ritenuto insussistenti profili di colpa nella condotta tenuta dai medici nelle prime fasi della vicenda clinica, ovvero in occasione dell'accesso della paziente al pronto soccorso e nei giorni successivi, per tutta la durata del ricovero nel reparto di chirurgia. Aveva chiaramente spiegato il dott. ### che, poiché la tipologia di lesioni riportate dalla ### non richiedeva un'indicazione ad intervento neurochirurgico urgente, doveva ritenersi corretto e conforme alla lege artis l'iter terapeutico di tipo conservativo prescelto dai ### dell'### ‘SS. ### di ### sino al 30 Marzo 2013 (cfr. pag. 29 della CTU 1). 
Sul punto nulla questio, poiché parte appellante tralasciando le più ampie originarie contestazioni anche in punto diagnostico, ha impugnato il giudizio del tribunale volto ad escludere la responsabilità dei sanitari del nosocomio di ### limitatamente alle prestazioni rese nella fase successiva alla dimissione della paziente intervenuta in data ###. 
In effetti il CTU dott. ### acquisito il parere del neurochirurgo dott. ### in relazione a suddetta fase ha, da subito, ritenuto non aderente ai protocolli e alle buone pratiche clinico assistenziali dell'epoca dei fatti, la condotta sanitaria di attesa nell'espletamento della esplorazione chirurgica della paziente a partire dal terzo mese post-trauma (pag. 29-33 CTU 2). Constatavano i 1 A pag. 29 dell'elaborato a seguito di approfondite considerazioni cliniche del caso si legge: “… ### al caso di specie, nonostante il quadro emerso alla risonanza magnetica del 26/03/2013 potesse essere al massimo meritevole di ulteriori accertamenti strumentali (non chirurgici o terapeutici alternativi a quanto applicato) atti a definire meglio la presenza o assenza di lesioni pregangliari (mielografia su tutti), la condotta dei ### che ebbero in cura la ### nell'### ‘SS. ### di ### sino al 30 Marzo 2013 non appare difforme dalla lege artis, trattandosi di lesioni che non richiedevano un indicazione ad intervento neurochirurgico urgente. Pertanto appare corretto in particolare l'iter terapeutico di tipo conservativo (cfr. parere dello specialista Neurochirurgo”.  2 Cfr. elaborato in atti pagg. da 32 e ss in cui è specificato: “… ### invece discutibile e non aderente ai protocolli e alle buone pratiche clinico assistenziali dell'epoca dei fatti, la condotta posta in essere dai ### che ebbero in cura la ricorrente nei mesi successivi la dimissione del 30 Marzo 2013; nello specifico appare non conforme alle linee guida meglio sopra citate l'ulteriore attesa nell'espletamento della esplorazione chirurgica, in alcun modo giustificabile quantomeno a partire dal terzo mese posttrauma. 
Infatti l'esplorazione tardiva (appunto a 3 mesi dall'evidenza lesiva) è raccomandata per le lesioni complete che non mostrano, a 12 settimane dal trauma, segni di recupero all'esame clinico ed elettromiografico. Tale approccio è raccomandato anche nei soggetti che mostrano segni di recupero distale senza evidenza clinica o elettrofisiologica di funzione muscolare prossimale (### H. 
Brophy et al.: "###: ### and ###; ### 21 (2005) 47-54). 
Quest'ultimo è esattamente il quadro patito dalla ### per quanto deducibile dalla documentazione sanitaria agli atti (cfr. esami elettromiografici del 12/04/2013 e del 17/07/2013 e consulenza neurochirurgica - #### - datata 27/05/2013). Da ciò è scaturito un ritardo nel trattamento chirurgico della lesione pregangliare del plesso brachiale (transfer nervoso, muscolare o tendineo; artrodesi) che avrebbe potuto consentire un miglior recupero funzionale dell'arto superiore dx. 
Difatti la priorità nel trattamento delle lesioni del plesso brachiale è quella di ristabilire su tutte la flessione del gomito, e secondariamente (in ordine di importanza decrescente): - l'abduzione, l'extrarotazione e la stabilità di spalla; - la sensibilità della mano; - l'estensione e la flessione del polso e delle dita; - funzione intrinseca della mano. Nonostante il recupero della funzione motoria sia la priorità nella ricostruzione del plesso brachiale, di parimenti valore è il recupero della sensibilità (si pensi all'azione coadiuvante nella funzione prensile, o nella percezione di stimoli nocivi) per migliorare la qualità della vita del soggetto (### L. 
Giuffre et al.: "### of the ### of ### J ### 2010;###:678-688). Figura 3. 
Grading attività muscolare secondo il ### (tratta da: ### L. Giuffre et al.: "### of the ### of ### J ### 2010;###:678-688) . 
Un utile strumento valutativo della ripresa muscolare a seguito di intervento chirurgico per il trattamento dei disturbi correlati all'avulsione delle radici del plesso brachiale, è garantito dall'applicazione del grado di attività motoria e dello stato muscolare promulgato dal ### (### (### et al.: “Critical reappraisal of medical research council muscle testing for elbow flexion”; J ### 2007; ###: 149-153). Per quanto attiene il ripristino della flessione del gomito (descritto poc'anzi come target prioritario del trattamento chirurgico nei soggetti afflitti dalla stessa patologia della ###, questa può essere ottenuta chirurgicamente mediante il transfer del nervo intercostale o accessorio del spinale, usati quindi come trapianti intraposizionali. I bersagli del transfer possono essere o la branca motoria del bicipite brachiale o il nervo muscolocutaneo. I dati presenti in letteratura attestano un ottenimento di ripresa funzionale del muscolo bicipite pari ad un grado ### (pari ai movimenti antigravitari) o superiore alla scala ### in percentuali variabili tra il 65 ed il 72%, a seguito di transfer del nervo intercostale con il nervo muscolocutaneo. La percentuale arriva al 77% qualora il transfer avvenga tra il nervo accessorio spinale e il nervo muscolocutaneo (### L. Giuffre et al.: "### of the ### of ### J ### 2010;###:678-688). Nei casi di avulsione del tronco superiore, come in quello di specie quindi, la flessione del gomito è riottenibile mediante il trasferimento dell'intera branca dei nervi ulnare o mediano direttamente sulle branche motorie del bicipite. I risultati ottenuti da ### et al. (### C. et al.: “Nerve transfer to biceps muscle using a part of ulnar nerve for ###-### avulsion of the brachial plexus: anatomical study and report of four cases”.J ### 1994;###:232-237.) mostravano, già nel 1994, il raggiungimento di un grado ### o migliore circa la forza del bicipite nell'85% dei soggetti sottoposti a tale tecnica, mentre più recentemente si può ottenere la possibilità di raggiungere un grado ### sino al 94% dei casi (### L. Giuffre et al.: "### of the ### of ### J ### 2010;###:678- 688).  consulenti che l'esecuzione dell'intervento chirurgico era avvenuta a distanza di sei mesi dal trauma (“### il 24 Luglio 2013 veniva posta indicazione al trattamento neurochirurgico, motivo per il quale la ### venne ricoverata, in regime ordinario, presso il reparto di ### e della mano del P.O. “###” di ### dall'11/09/2013 al 16/09/2013 con diagnosi di “… ### plesso ###-###-###…” vds relazione del dott. ### ed aveva comportato un ritardo nel trattamento della lesione pregangliare del plesso brachiale che, se eseguito tempestivamente, avrebbe potuto consentire un miglior recupero funzionale dell'arto superiore destro.  ### conclusioni il dott. ### in risposta al quesito n. 1 specificava che: “Si ravvisano, invece, profili colposi nell'attività svolta da parte dei professionisti della salute che ebbero in cura la ### nei mesi successivi alla dimissione del 30 Marzo 2013 (in primis il dott. ### che visitò la ### il ###), che a fronte della necessità di sottoporre la ricorrente ad intervento chirurgico di ricostruzione del plesso brachiale dx a partire dal 3 mese dalla data del trauma subito, decideva di optare per un trattamento conservativo (con prescrizione di ulteriori 40 giorni di fisiochinesiterapia e stimolazioni elettriche della muscolatura paretica), scelta difforme rispetto alle linee guida dell'epoca dei fatti, dai dati di letteratura scientifica in materia sopra citata e sulla base di quanto espresso dallo specialista ### consultato. Tale valutazione terapeutica ha sostanzialmente impedito alla ### di recuperare, seppur parzialmente, la funzionalità dell'arto dominante compromesso da una lesione del plesso brachiale” e in risposta al quesito n. 2 concludeva che: “attualmente la ### risulta essere affetta dagli esiti post-traumatici dell'avulsione delle radici nervose ###-###-### del plesso brachiale destro. Suddetta condizione avrebbe giovato di un tempestivo intervento neurochirurgico che doveva espletarsi entro 6 mesi dal trauma subito per messo di intervento ricostruttivo secondo tecnica di ### praticato solamente nel mese di settembre 2013. ### chirurgica rappresenta il gold-standard nella diagnosi dell'avulsione radicolare, ed in generale per le lesioni pregangliari del plesso brachiale. Come già argomentato nel corso delle considerazioni medico-legali sulla vicenda oggetto di causa, tale atto è modulato temporalmente sulla base delle necessità specifiche del caso. Se infatti l'esplorazione chirurgica avviene di routine tra i 3 ed i 6 mesi (ma non oltre) rispetto all'evento traumatico, dalla disamina della letteratura scientifica si apprende che in determinati casi l'esplorazione chirurgica possa essere anticipata. Più precisamente: - Esplorazione chirurgica precoce tra 1 o 2 settimane dall'evento: necessaria nei casi di inequivocabile presenza di avulsione completa (da ### a ###) delle radici del plesso brachiale; Dalle statistiche post-operatorie sopra riportate, deriva che qualora la ### fosse stata tempestivamente trattata, o meglio nel caso in cui l'esplorazione chirurgica fosse avvenuta nei tempi congrui con la fattispecie in esame e sin qui discussa dal suddetto CTU - a partire quantomeno dal 3 mese post trauma -, si sarebbe potuto verificare, con elevata probabilità scientifica, un miglioramento delle condizioni di salute della donna con un risultato terapeutico soddisfacente in termini di qualità di vita, rispetto a quanto verificatosi in concreto per il ritardo con cui è avvenuta la ricostruzione/riparazione chirurgica della lesione pregangliare del plesso brachiale di destra, che ricordiamo è l'arto dominante della periziata”.  - Esplorazione chirurgica precoce tra le 3 e le 6 settimane post-trauma: nel caso di elevato sospetto clinico di avulsione radicolare; - ### chirurgica a 3 mesi: in tutti i casi in cui o non si assista ad un recupero clinico o elettromiografico 12 settimane dopo la noxa traumatica, oppure nei soggetti con recupero distale ma evidente assenza clinica e strumentale della ripresa funzionale prossimale.  ### raccomandazione elencata è quella che attiene maggiormente nel caso di #### ove i due esami elettromiografici di aprile e di luglio 2013 dimostrano una iniziale ripresa della conduzione distale, ma una totale non evocabilità dei potenziali nelle sedi prossimali dell'arto superiore destro, dovendosi ritenere pacifico a tal punto la necessità di ricorrere all'esplorazione chirurgica (a fronte dei rischi e dei benefici) per il corretto inquadramento diagnostico e terapeutico. Nonostante le suddette condizioni cliniche e strumentali fossero note ai sanitari in causa sin dal mese di aprile, i professionisti della salute che ebbero in cura la ### nei mesi successivi al trauma subito, si discostarono dalle buone pratiche cliniche, attuando una condotta difforme che ha cagionato un ritardo nelle cure, con peggioramento del quadro menomativo. 
Tale condotta ha esposto ### ad un ritardo diagnostico terapeutico, esitato in un mancato recupero anatomofunzionale dell'arto superiore destro rispetto a quanto sarebbe stato lecito attendersi qualora i ### avessero aderito alle buone pratiche cliniche specifiche per il caso concreto - discusse nella presente opera peritale nelle considerazioni medico legali - ossia l'esplorazione chirurgica a 3 mesi dal sinistro, a fronte delle evidenze strumentali a loro note” ( pagg. 33 e 34 dell'elaborato in atti). 
Tali conclusioni, a differenza di quanto ritenuto dalla parte appellante, non mutavano all'esito delle osservazioni del CTP di parte attrice, #### (3).  3 ### dott. ### evidenziava nelle proprie osservazioni che: “ - La risonanza magnetica … (eseguita in data ###) fu ostacolata da artefatti e interrotta per l'intensa sintomatologia dolorosa riferita dalla paziente; non fu ripetuta alcuna RM né furono espletate ulteriori indagini diagnostiche. Tale atteggiamento consentì pertanto di rilevare unicamente un ematoma e una reazione flogistico-edematosa dei tessuti molli che, nel complesso, determinava un evidente effetto massa sulle radici nervose del plesso brachiale, mentre rese praticamente impossibile mettere in evidenza eventuali ulteriori lesioni a carico del plesso, quale la avulsione radicolare (che non fu mai diagnosticata dai sanitari del nosocomio sassarese). - Alla dimissione, i medici del ### “SS. Annunziata” di ### non programmarono il benché minimo controllo neurochirurgico né furono indicati o prescritti nuovi accertamenti strumentali (RM e/o TC) a breve distanza ### così come imponevano le linee guida vigenti, indagini che avrebbero potuto evidenziare un eventuale pseudomeningocele, segno indicativo di potenziale lesione da avulsione radicolare ovvero una chiara avulsione delle radici, che sarebbe stata trattata tempestivamente per ottenere il miglior recupero funzionale possibile. Fu unicamente prescritta una “elettromiografia il ###” e una “visita ortopedica di controllo il ###”.  - Parimenti, al successivo controllo ortopedico effettuato presso il nosocomio ### (verosimilmente del 4.4.2013 in quanto - paradossalmente - non è presente alcuna data nel relativo certificato), stante la persistente paralisi dell'arto superiore destro con miglioramento del solo deficit sensitivo, non fu programmata alcuna visita specialistica neurochirurgica né un esame strumentale volto ad acclarare la tipologia e l'entità della lesione del plesso. - Idem dicasi per quanto attiene all'esame elettromiografico effettuato nel medesimo ### ove fu rilevata una marcata sofferenza del plesso brachiale destro, suscettibile di approfondimenti mirati che non furono programmati. - A distanza di circa 2 mesi la ### effettuava un nuovo esame RM presso l'### “SS. Annunziata” di ### che evidenziò la sofferenza dei tronchi primari superiore, medio ed inferiore del tronco brachiocefalico destro ma, a causa della ridotta capacità di risoluzione dell'apparecchiatura RM utilizzata a livello del distretto ### il CTU nel rispondere alle citate osservazioni, lungi dal rettificare le conclusioni originariamente assunte, come sostenuto nell'atto di appello, le specificava maggiormente, individuando meglio nel dettaglio le responsabilità singole di coloro che avevano prestato le cure alla ### dopo le dimissioni dal nosocomio sassarese. 
Ed invero il dott. ### aveva da un lato riconosciuto che a far data dal 12.4.2013 in cui era prescritto alla ### il controllo elettromiografico e sino al 27 Maggio 2013 data in cui la stessa era stata visitata dal dott. ### non vi era in atti documentazione clinico-sanitaria sufficiente per arguire una effettiva continuità di assistenza clinica e diagnostica da parte dei ### del P.O. “###” di ### seppure avrebbe giovato alla paziente, un trattamento esplorativo precoce a 3 mesi dal sinistro occorso in data ###, quindi da programmare entro il 25 giugno 2013. 
Tuttavia il CTU evidenziava che in data ### - quindi ampiamente entro il tempo sufficiente, secondo regole dell'arte, per programmare ed eseguire il trattamento chirurgico esplorativo - la ### si era affidata a cure esterne alla struttura ### di ### appunto al #### specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, e che da tale data veniva unicamente seguita dal medesimo professionista presso la struttura ospedaliera in ### come arguibile dalla documentazione prodotta. In tale contesto, quindi, il ### pur giudicando censurabile, d'accordo con il ### la condotta dei sanitari della struttura convenuta laddove non avevano programmato l'intervento neurochirurgico a tre mesi, sostanzialmente non riteneva ascrivibile ad essi il danno permanente subito dalla paziente, poichè precisava che lo stesso era derivato dal mancato espletamento dell'intervento a partire dal 25 Giugno 2013, ovvero a 3 mesi dal trauma subito per le ragioni scientifiche già esplicate nell'elaborato trasmesso alle parti; quindi evidenziava come risultasse innegabile che il dott. ### a partire dal 27 Maggio 2013, giorno della prima visita eseguita alla paziente, avesse già tutti gli elementi per sottoporre la stessa all'intervento indicato, invece erroneamente optando per un prolungamento del trattamento conservativo (4).  anatomico in esame, non fu possibile distinguere in modo certo focali aree di interruzione dei singoli fasci nervosi del suddetto plesso. Venivano inoltre obiettivati segni di presumibile iniziale condizione di pseudomeningocele, segno indicativo di possibile avulsione radicolare che, se indagata e confermata, avrebbe richiesto, alla luce del tempo trascorso, un tempestivo intervento chirurgico. Stanti tali premesse, non fu tuttavia prescritta l'immediata esecuzione di una indagine strumentale con apparecchio ad alta risoluzione né un esame TC volto ad ottenere una quantomai necessaria diagnosi differenziale che avrebbe diagnosticato l'avulsione radicolare e permesso un tempestivo trattamento chirurgico”.  4 Cfr. pag. 41, 42 dell'elaborato: “... In atti, ricordiamo, emerge che dopo la dimissione del 30/03/2013, la ricorrente veniva sottoposta a controllo ortopedico (in data ### come da prescrizione all'atto di dimissione) e a controllo elettromiografico eseguito il ###. Successivamente, precisamente il ###, la ### venne sottoposta a consulenza chirurgica dallo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica #### Da tale giorno sostanzialmente la ricorrente veniva seguita da specialista esterno al P.O. ‘### di ### Si evince pertanto che dal 30 marzo (giorno della dimissione) al 27 Maggio 2013 (giorno della visita specialistica del dott. ### non vi è agli atti alcuna certificazione in cui si prescriva un trattamento neurochirurgico esplorativo, pertanto si concorda con il dott. ### circa l'atteggiamento censurabile che emerge dalla lettura della documentazione in atti nel periodo post dimissione. Nonostante ciò si ribadisce che i dati di letteratura scientifica consigliano l'esplorazione chirurgica a 3 mesi dal trauma (vedi considerazioni a pagina 34 della presente), ovvero a partire dal 25 giugno 2013, periodo in cui la ### non era più in cura presso l'#### di ### In conclusione, questo CTU ritiene si censurabile la mancata programmazione di un intervento neurochirurgico esplorativo da parte ### operando il giudizio controfattuale ipotetico e supponendo esistente la programmazione dell'intervento a fine giugno 2013 da parte dei sanitari del nosocomio sassarese, non può ragionevolmente ritenersi che la ### avrebbe scongiurato, secondo la regola del più probabile che non, le conseguenze dannose lamentate posto che le stesse non sono, con evidenza, derivate dalla omessa programmazione quanto dalla mancata esecuzione dell'intervento a decorrere dai tre mesi dal sinistro quindi a decorrere dal 25 giugno 2013, intervento che, nel caso concreto, era ancora eseguibile ma soprattutto anche programmabile alla data del 27.5.2013 quando la ### affidava in via definitiva le proprie cure al professionista esterno e ad altra struttura sanitaria fuori distretto, così interrompendo il contatto di spedalità con l'azienda convenuta. 
Ed allora, disattendendo le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia bene interpretato le risultanze della consulenza tecnica che non lasciavano spazio a dubbi interpretativi di sorta quanto all'individuazione del nesso eziologico tra il danno lamentato dalla paziente e le cure prestate da altra struttura e da altro specialista esterno cui la paziente si era volontariamente affidata secondo quanto pacificamente allegato in citazione. 
Tale accertamento, in conclusione, esclude il nesso causale tra la condotta tenuta dai sanitari della struttura convenuta post dimissioni della ### (mancata programmazione) e i danni lamentati dalla stessa e rende del tutto infondato anche il secondo motivo di censura della parte appellante, laddove è lamentata ingiustificatamente una inversione dell'onere probatorio, posto che per giurisprudenza costante è il paziente che, ex art. 1218 c.c., deve provare nei confronti della struttura non solo il contratto di spedalità ma, allegato l'inadempimento, deve anche dimostrare il nesso causale tra lo stesso e il danno, prova che all'esito dell'istruttoria è mancata nel giudizio (cfr. sull'onere della prova: Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4864 Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939 Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13752). Analogamente i congiunti della ### avendo agito iure proprio per lesione del rapporto parentale, e quindi fondando la domanda sul diverso titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., avevano uguale onere di provare il nesso causale tra danno e condotta colposa dei sanitari e della struttura (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, n.21404 riguardante analoga fattispecie di perdita del rapporto parentale). 
Per tutte le considerazioni svolte l'appello va respinto. 
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate a favore della convenuta come da dispositivo ex dm 55/2014 come mod. dal dm 147/22 secondo i compensi medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, dei ### dell'### di ### che ebbero in cura la ### sino al mese di maggio 2013, ma non ritiene attribuibile esclusivamente ad essi il danno permanente conseguente al mancato espletamento dell'intervento, indicato a partire dal 25 Giugno 2013, ovvero a 3 mesi dal trauma subito, per le ragioni scientifiche già esplicitate nel presente elaborato. E' innegabile che anche il dott. ### a partire dal 27 Maggio 2013, giorno della prima visita della ### aveva allora tutti gli elementi per sottoporre la paziente all'intervento indicato…” senza fase istruttoria non rinnovata e con riduzione, ex art. 4 comma 4 DM cit., per assenza di complesse questioni di fatto e diritto. 
Il rigetto dell'appello è anche condizione per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, - respinge l'appello proposto da ###### e ### avverso la sentenza del ### di ### n 376/2020 pubblicata il ###; - condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali a favore di parte appellata che liquida in complessivi euro € 4.862,20 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di legge; - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art.  13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 e mod. succ. 
Così deciso nella ### di consiglio della sezione civile in ### in data #### est.   ##### 

causa n. 171/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lupino Francesca, Spanu Maria Teresa

M
5

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 383/2023 del 01-03-2023

... imperizia da parte dei sanitari, è emerso che: “La lesione del nervo radiale, non descritta in epoca antecedente l'intervento chirurgico, è comparsa in I giornata post-operatoria, è da considerare di natura iatrogena; in letteratura sono ben descritti i meccanismi che potenzialmente possono condurre ad una lesione nervosa radiale in conseguenza dell'intervento di osteosintesi omerale con chiodo endomidollare. Si stima che l'incidenza di lesione nervosa sia compresa - a seconda delle casistiche - tra il 10 ed il 20%. Nel verbale operatorio, essenziale nella sua stesura, non vengono riportati interventi o precauzioni adottate per evitare la lesione nervosa, e neppure viene descritta l'avvenuta visualizzazione del nervo radiale, che decorre proprio in prossimità del punto in cui sono state posizionate le viti di bloccaggio intermedia e distale. Il non aver messo in atto quelle misure atte non solo ad identificare il nervo, ma soprattutto a proteggerlo dalle manovre e dai traumatismi chirurgici, configura un comportamento colposo da parte dei chirurghi operatori.” (pag. 14 della ###. Dunque, alla luce delle risultanze della consulenza d'ufficio, cui si ritiene di dover aderire, essendo la (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 973/2015 R E P U B B L I C A I TA L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### seconda civile Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 973 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da: ### nata a ### il ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la difende giusta procura speciale in atti, attrice contro ###, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ### del ### di ### in virtù di procura speciale in atti, convenuto e contro ### (### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, convenuta *** All'udienza del 27.09.2022, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: nell'interesse di parte attrice: “affinché l'###mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, ### 1) dichiarare la concorrente responsabilità dei convenuti, a vario titolo coinvolti nella vicenda di cui in premessa, per le conseguenze pregiudizievoli patite dall'attrice per fatto e colpa esclusivi dei medesimi; 2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla parte attrice nella misura che sarà accertata in corso di causa, per sorte attualizzata, oltre interessi e/o maggior danno ex art. 1224 c. 2 e 2056 c. 3 c.c., dal giorno del fatto al deposito della sentenza; 3) con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge.” Nell'interesse del convenuto Comune di ### “### l'###mo Giudice, contrariis reiectis: - Rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti del concludente Comune di ### in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare, ex art.  1227 Cod. Civ., il concorso di colpa dell'attrice e di quanto emerso dall'espletata CTU a carico degli altri soggetti convenuti, con conseguente diminuzione della responsabilità del Comune di ### in proporzione all'incidenza causale del comportamento degli stessi, per l'effetto, accertare e liquidare l'eventuale esatta quantificazione dell'importo dovuto dal concludente.” Nell'interesse della convenuta ASL di ### “### il Tribunale, In via principale 1)respingere ogni avversa domanda siccome infondata con qualsivoglia statuizione, mandando integralmente assolta la Asl n. 8 di ### da ogni e qualsiasi avversa pretesa risarcitoria ad ogni titolo invocata; In via subordinata 2) nella denegata e gravanda ipotesi di considerazione ed accoglimento anche parziale delle domande attrici, previo accertamento anche della eventuale responsabilità degli altri soggetti della presente causa, nella produzione dell'evento asseritamente dannoso, accertare il reale danno subito da parte attrice ridimensionando, comunque, le avverse pretese anche sulla base della misura di responsabilità e del grado della colpa che verrà accertata in capo all'odierna convenuta anche con valutazione equitativa. 
In ogni caso 3) con vittoria di spese diritti ed onorari.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha convenuto in giudizio il Comune di ### e la Asl di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data ###. 
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha dedotto che: - in data ### mentre percorreva a piedi ### in ### e, dopo aver svoltato l'angolo per immettersi in via ### aveva perso l'equilibrio a causa del dislivello presente sul marciapiede, formatosi a causa di una lacerazione non segnalata del manto stradale; - per effetto della velocità impressa dal movimento di caduta, la ### aveva agganciato col braccio destro un palo della segnaletica posto sul margine destro del marciapiede, e, compiuta una rotazione di 180°, aveva battuto violentemente a terra il viso e il braccio sinistro contro il muretto confinante con il piano di collegamento; - dopo essere stata prontamente soccorsa da un passante, l'attrice era stata trasportata dagli operatori del 118 presso l'### di ### ove le era stata diagnosticata una “frattura diafisi omero sn contusioni multiple, trauma cranico non commotivo”; - all'esame obiettivo i sanitari del reparto di ### dello stesso ospedale avevano certificato “### superiore sx presenza di bendaggio alla ### - Non segni di sofferenza di circolo né neurologico periferico”; - in data ### la ### era stata sottoposta ad intervento chirurgico di “sintesi con chiodo endomidollare”: qualche ora dopo l'intervento aveva lamentato forte dolorabilità al braccio sinistro; - i medici avevano dato atto dell'insorgenza di “segni clinici di deficit del nervo radiale”, avevano rimosso il bendaggio, l'avevano sostituito con un tutore e avevano applicato alla paziente un palmare di posizionamento del polso in semi-estensione; - in data ###, dopo che era stata confermata la diagnosi di “segni di aprassia del nervo radiale”, l'attrice aveva iniziato il trattamento elettroterapico di stimolazione - kinesiterapia passiva del polso e della mano sinistra, e le era stato prescritto un tutore dinamico per l'avambraccio; - in data ### la ### era stata dimessa con la diagnosi “frattura diafisi omero sinistro neuroaprassia del nervo radiale sx - trauma cranico non commotivo”; - in data ### l'attrice si era sottoposta a elettromiografia presso il centro medico diagnostico ### di ### e in esito alla visita specialistica il ### aveva accertato la “lesione assonotmesica a livello dei 2/3 prossimali del braccio nervo radiale sx di grado severo […] ### e grave sofferenza neurogena sui muscoli di pertinenza dei nervo radiale sx”.  - al fine di emendare i postumi invalidanti conseguenti i fatti occorsi, nel mese di settembre 2013 la ### si era sottoposta al programma di rieducazione motoria e di elettroterapia consigliata, presso il centro di cura ### di ### - nel marzo 2014 il dottor ### a seguito di visita medico-legale, aveva descritto a carico della periziata un quadro di grave disabilità motoria senza alcuna possibilità di recupero funzionale dell'arto superiore sinistro e aveva valutato nella misura del 40% il danno alla salute patito dall'attrice; - lo specialista aveva, inoltre, rilevato che l'intervento chirurgico eseguito sulla ### non aveva comportato per i sanitari particolari difficoltà, ma che nel corso del trattamento, i sanitari avevano omesso di porre in essere le manovre fondamentali di riconoscimento e isolamento del nervo radiale, idonee ad impedire il rischio di insorgenza della grave lesione neurologica; - il dottor ### specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, in data ###, aveva affermato che “appare probabile che vi sia stata lesione iatrogena durante l'esecuzione del cerchiaggio con filo di mersilene”.  ### ha quindi dedotto che il suo stato di grave menomazione psicofisica era la conseguenza diretta sia della caduta provocata dall'insidia stradale - dovuta all'incuria del Comune di ### nell'esercizio del dovere di custodia del bene pubblico - sia dell'intervento chirurgico eseguito dai sanitari dell'### di ### Infine, la ### precisando che la procedura di mediazione aveva avuto esito negativo, ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da essa subiti. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si è costituita in giudizio la ASL di ### contestando in fatto e in diritto ogni avversa deduzione. 
In particolare, la convenuta ha precisato che: - l'attrice era stata traportata presso il ### dell'### di ### a seguito di caduta accidentale e sottoposta a visita medica, esame radiografico (da cui era emersa una frattura spiroide scomposta della diafisi omerale) e confezionamento di un bendaggio alla ### per immobilizzare l'arto superiore sinistro; - dopo essere stata trasferita al reparto di traumatologia dello stesso presidio, la paziente era stata sottoposta agli esami preoperatori (esami ematochimici, radiografia del torace, elettrocardiogramma e visita cardiologica); - poiché la ### assumeva un farmaco anticoagulante orale (### a causa di una fibrillazione atriale parossistica, prima di effettuare l'intervento era stato necessario sospendere tale farmaco e sostituirlo con eparina a basso peso molecolare sotto cute per ridurre il rischio tromboembolico; - una volta che il valore INR della coagulazione era ritornato ai valori normali, in data ### l'attrice era stata sottoposta all'intervento di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare omerale ### (200 mm x 7 di diametro); - per l'intervento era stata eseguita un'anestesia periferica con blocco nervoso del plesso brachiale a livello della spalla sinistra; - durante l'intervento, a causa della difficoltà nella riduzione della frattura spiroide, era stato necessario eseguire un accesso chirurgico accessorio nella regione antero-mediale del braccio per liberare il moncone prossimale dalle aderenze con le fibre del bicipite brachiale; - una volta ottenuta la riduzione, la frattura era stata stabilizzata con un cerchiaggio con filo da sutura non riassorbibile: la sintesi ossea era stata realizzata con un chiodo endomidollare stabilizzato con vite trasversale prossimale; - il controllo radiografico intraoperatorio aveva evidenziato una buona riduzione della frattura e un corretto posizionamento delle viti e l'esame radiografico postoperatorio aveva evidenziato un'ottima riduzione della frattura della diafisi omerale su due piani; - in data ### l'esame clinico aveva evidenziato un'alterazione della sensibilità e un deficit dei muscoli estensori per una neuroapraxia del nervo radiale; - in data ### la paziente era stata dimessa con la prescrizione di proseguire il programma riabilitativo e precisamente: elettroterapia di stimolazione, chinesiterapia attiva e passiva, applicazione di tutore dinamico di avambraccio. 
La convenuta ha poi evidenziato che i sanitari avevano agito in conformità a tutte le leggi dell'arte medica, effettuando l'intervento chirurgico con una tecnica adeguata alla complessità della frattura e adottando tutte le procedure e un tempestivo trattamento di questa complicanza. 
Più nello specifico, la convenuta ha affermato che: - la paziente non aveva svolto un programma riabilitativo consono al tipo di lesione che aveva subito; - la frattura “spiroide scomposta della diafisi omerale” è una frattura complessa classificata come tipo ### dalla Società Internazionale di ### pertanto la riduzione e la sintesi erano state difficoltose, con accessi chirurgici accessori ed impiego, per la sintesi, oltre al chiodo, anche di viti e di cerchiaggio; - il tipo di frattura, la posizione del focolaio fratturativo e le alterazioni della coagulazione con maggior rischio emorragico erano state la causa della lesione del nervo radiale; - la lesione del nervo radiale nelle fratture dell'omero rappresenta un'incidenza dall'8% al 10%; - la certificazione dei sanitari del reparto di ### dell'### secondo cui l'attrice non presentava “segni di sofferenza di circolo né neurologico periferico” era stata resa all'arrivo della paziente nel reparto - in data ### - e il lasso di tempo trascorso fino alla data dell'intervento (18.06.2013) aveva reso possibile il verificarsi della lesione, nonostante i sanitari avessero adottato tutte le precauzioni per evitare questo tipo di complicanza; - pertanto, tale certificazione non aveva alcun valore ai fini dell'accertamento della responsabilità dei sanitari; - la comparsa immediata, dopo l'intervento, di segni clinici di deficit nella mobilità attiva dell'arto superiore sinistro era stata determinata dall'anestesia plessica, che può durare anche 12 ore dopo l'esecuzione. 
La convenuta ha dedotto la carenza di prova del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e/o della struttura sanitaria e i danni lamentati dall'attrice e ha evidenziato che, in considerazione della elevata difficoltà dell'intervento eseguito sulla paziente, la responsabilità dovrà essere eventualmente valutata con il criterio della colpa grave. 
In riferimento al danno lamentato dall'attrice, la convenuta ne ha contestato la quantificazione perché eccessiva e ha contestato la CTP a firma del dott. ### per non aver considerato i danni permanenti e temporanei imputabili di per sé alla frattura. 
La convenuta ha inoltre contestato la sussistenza del danno psichico e che l'inabilità accertata sia una inabilità definitiva, e ha precisato che per il tipo di lesione la percentuale di invalidità permanente potrebbe essere ridotta con un nuovo trattamento sanitario. 
Infine, la convenuta Asl ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avverse o in subordine l'accertamento del reale danno subito da parte attrice e il ridimensionamento delle avverse pretese sulla base della misura di responsabilità e del grado di colpa, da accertare con valutazione equitativa. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si è costituito in giudizio il Comune di ### in persona del sindaco.  ### ha contestato la riconducibilità della fattispecie nell'alveo di operatività di cui all'art.  2051 c.c. sull'assunto che, poiché il sinistro si era verificato su una strada comunale aperta all'uso generale delle collettività, l'ente non aveva la realistica possibilità di esercitare i suoi poteri di controllo.  ### di ### ha, altresì, contestato la sussistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in considerazione dell'imprevedibilità dell'evento. 
Infine, il convenuto ha dedotto l'eccessiva quantificazione dei danni formulata dall'attrice, evidenziando che nella relazione medico legale prodotta dalla parte non erano stati esplicitati in maniera chiara i criteri che avevano condotto alla quantificazione dei pregiudizi subiti.  ### ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento della stessa, che venisse accertato il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c., con conseguente proporzionale diminuzione della responsabilità del Comune di ### *** 
All'udienza del 09.06.2015 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. 
Con provvedimento del 12 settembre 2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2017, il Giudice ha rigettato la prova per testi dedotta dall'attrice e dal Comune di ### e ha disposto la CTU medico-legale affinché il ctu rispondesse ai seguenti quesiti: “1) descriva le condizioni di salute di ### prima e dopo il ricovero (avvenuto in data ###) e l'intervento del 18.06.2013; 2) verifichi se l'intervento e le cure e/o terapie precedenti e successive siano state eseguiti dai sanitari secondo la miglior scienza ed esperienza ovvero sia ravvisabile una qualche forma di negligenza, imprudenza o imperizia anche dal punto di vista medico/diagnostico; 3) accerti la ### causa, la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla ### in conseguenza dell'operato dei sanitari e ne accerti, avuto riguardo alla documentazione in atti, l'eventuale sussistenza di postumi permanenti indicandone l'incidenza negativa percentuale sull'integrità fisico-psichica della medesima (e ciò avuto precipuo riguardo alle lesioni residuate in esito alla pregressa caduta); 4) riferirà il CTU tutto quanto ritenuto utile ai fini di giustizia.” Con provvedimento del 28.02.2019, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.02.2019, il Giudice, ritenutane la necessità, ha disposto integrazione della CTU indicando i seguenti quesiti: “1. accerti se la prestazione implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e se l'accertato comportamento colposo dei chirurghi operatori (pag. 14 relazione ### possa dirsi grave; 2. accerti il c.t.u. la congruità delle spese mediche indicate come sostenute, e di quelle eventualmente occorrenti nel futuro”. 
La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale.  *** 
In primo luogo ritiene questo giudice che la domanda formulata dalla ### nei confronti del Comune di ### sia infondata. 
Deve essere, invero, ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, che si trovano sotto la custodia dell'ente pubblico.  ### la Suprema Corte, ricorre la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.  2051 c.c. per la c.d. insidia stradale “quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2008, n. 11511). 
Al fine di stabilire se sussista o meno la responsabilità dell'Ente che ha in custodia la res la Corte di Cassazione ha inoltre spiegato che “nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, comma 1, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n. 15859; cfr. anche Civ., Sez. VI, 06 luglio 2015, n. 13930: “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”). 
In relazione al caso di specie, si ritiene che, per circostanze di tempo e di luogo, il sinistro occorso sia ascrivibile unicamente alla condotta colposa dell'attrice-danneggiata, con conseguente esclusione del nesso causale tra il sinistro e il dovere di custodia dell'ente, ai sensi dell'art. 1227 co.  1 In primo luogo si osserva che l'attrice non ha indicato il punto esatto del marciapiede in cui è caduta, dolendosi del fatto che mentre il primo pezzo del marciapiede era piastrellato, il secondo fosse in terra battuta, con dislivelli e anomalie non immediatamente percepibili. Nell'atto di citazione la ### ha dichiarato in particolare che nella caduta aveva “agganciato” il braccio in un palo della segnaletica stradale, ma dalle foto prodotte (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) emerge che il palo è posto nella parte di marciapiede in cui la pavimentazione è uniforme, distante dalla successiva parte con diversa conformazione. 
Inoltre, si rileva che il sinistro si è verificato in condizioni di perfetta visibilità, alle ore 8:00 del mattino del 13 giugno, con conseguente facile visibilità del dissesto del marciapiede; anche le condizioni del manto stradale, come emerge dalle fotografie del luogo (doc. 1 di parte attrice) erano facilmente percepibili ed evitabili, ed invitavano a prudenza nell'incedere proprio a causa della superficie di calpestio irregolare. 
Conseguentemente, indipendentemente dalla veridicità dell'esposizione dei fatti di cui all' atto di citazione circa la dinamica della caduta, quest'ultima pare porsi in rapporto di causalità esclusiva con la condotta della stessa danneggiata. 
Si ricorda, ancora, che nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da una caduta presso una strada in cattivo stato di manutenzione, non è sufficiente per l'attore provare lo stato di dissesto della strada, il quale certamente è imputabile all'ente pubblico preposto alla sua cura. Perché tale inadempimento all'obbligo di manutenzione possa assumere giuridica rilevanza nel giudizio di risarcimento del danno, deve essere altresì provato che esso è stato causalmente efficiente nella verificazione del danno evento, i.e. la caduta, dalla quale sono derivate le conseguenze pregiudizievoli. 
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda dell'attrice nei confronti del Comune di ### deve essere respinta, in difetto del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il dovere di custodia dell'ente pubblico, essendo il primo ascrivibile esclusivamente al fatto colposo della danneggiata, tenuto conto che le condizioni della strada erano visibili e che pertanto ella avrebbe dovuto incedere con maggiore prudenza.  ***  ### ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno nei confronti della A.S.L. ### sostenendo che successivamente alla caduta, e in relazione alle lesioni patite, era intervenuto l'errore dei sanitari dell'### di ### i quali avrebbero eseguito l'intervento chirurgico di “### con chiodo endomidollare” con imprudenza e negligenza, senza osservare le tecniche mediche opportune e consigliate, e procurando un ulteriore danno alla propria integrità fisica. 
Ora, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. Civ. n. 18392/2017; vedi fra le altre anche ### 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018). 
Alla luce di ciò, e in forza dei surrichiamati principi di diritto, la paziente doveva provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza della lesione, nonché il nesso causale, mentre spettava alla struttura sanitaria convenuta dimostrare che i chirurghi operatori avevano diligentemente eseguito l'intervento chirurgico, o provare che questo avesse implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tali da comportare la limitazione della dedotta responsabilità professionale ai soli casi di dolo o di colpa grave (ex art. 2236 c.c.). 
Ora, premesso che l'esistenza del contratto di spedalità non è oggetto di contestazione tra le parti, si osserva che l'attrice ha dimostrato l'evento e il nesso causale tra l'intervento chirurgico e la lesione del nervo radiale, mentre l'ASL di ### non ha dimostrato che l'inesatto adempimento era stato determinato da un evento imprevedibile o inevitabile. 
Invero, l'### ospedaliera convenuta si è limitata ad allegare che la lesione del nervo radiale subita dalla paziente sarebbe una conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la data del sinistro (13 giugno 2013) e l'intervento chirurgico (eseguito il 18 giugno 2013), e ha negato la configurabilità di una responsabilità in capo ai sanitari, sull'assunto che gli stessi avrebbero adottato tutte le precauzioni per evitare quel tipo di complicanza. 
Dalla disposta consulenza d'ufficio, redatta dalla dott.ssa ### in relazione al quesito vertente sulla ravvisabilità di forme di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dei sanitari, è emerso che: “La lesione del nervo radiale, non descritta in epoca antecedente l'intervento chirurgico, è comparsa in I giornata post-operatoria, è da considerare di natura iatrogena; in letteratura sono ben descritti i meccanismi che potenzialmente possono condurre ad una lesione nervosa radiale in conseguenza dell'intervento di osteosintesi omerale con chiodo endomidollare. 
Si stima che l'incidenza di lesione nervosa sia compresa - a seconda delle casistiche - tra il 10 ed il 20%. Nel verbale operatorio, essenziale nella sua stesura, non vengono riportati interventi o precauzioni adottate per evitare la lesione nervosa, e neppure viene descritta l'avvenuta visualizzazione del nervo radiale, che decorre proprio in prossimità del punto in cui sono state posizionate le viti di bloccaggio intermedia e distale. Il non aver messo in atto quelle misure atte non solo ad identificare il nervo, ma soprattutto a proteggerlo dalle manovre e dai traumatismi chirurgici, configura un comportamento colposo da parte dei chirurghi operatori.” (pag. 14 della ###. 
Dunque, alla luce delle risultanze della consulenza d'ufficio, cui si ritiene di dover aderire, essendo la relazione motivata in maniera logica ed esaustiva, si deve ritenere integrata la prova del nesso causale tra l'intervento effettuato dai sanitari dell'### di ### e la lesione del nervo radiale derivata alla ### Non appare condivisibile poi la difesa di parte convenuta secondo cui la responsabilità dei sanitari debba essere valutata con il criterio della colpa grave, in quanto, come accertato dal ### l'intervento di “sintesi della frattura della diafisi omerale con chiodo endomidollare”, pur non essendo scevro da rischi, “non possa definirsi un intervento di speciale difficoltà poiché non rientra tra gli interventi sperimentali e di altissima specializzazione ma, anzi, può essere considerato rutinario poiché largamente sperimentato in un centro altamente specializzato come può essere definito il reperto di ### e ### dell'### di ### anche in considerazione della ben nota esperienza dei chirurghi operatori.”. 
In conseguenza di quanto esposto la conventa A.S.L. ### deve essere condannata al risarcimento del danno patito dalla ### come esposto nel prosieguo.  *** 
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, occorre rilevare che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità: “il danno morale “mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. 28989/2019)” (Cass. civ. Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164). 
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi” (Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 7126 del 12 marzo 2021). 
Dunque, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, al quale si sono conformate le tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale, mentre il danno biologico (vale a dire la lesione della salute) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane e delle abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) devono essere liquidati in una somma globale, quello morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) deve essere indicato separatamente. 
Ciò premesso, dalla documentazione medica in atti e dalla consulenza tecnica medico-legale, è emerso che la ### in conseguenza dell'intervento, ha riportato una lesione cui sono riconducibili gli esiti invalidanti descritti dalla consulente d'ufficio.  ### ha ritenuto che il danno c.d. biologico permanente subito dalla ### sia quantificabile nel suo complesso nella misura del 30%. Da tale danno, l'ausiliaria ha “scorporato” la quota di danno derivante dal sinistro avvenuta in data ### (ovvero gli esiti della frattura spiroide scomposta), valutabile nella misura del 9%.  ### ha poi determinato il periodo ITT in 21 giorni (corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero, di cui 8 per il trattamento della lesione ossea e 13 per il trattamento della complicanza iatrogena) e il periodo di ITP al 75% in giorni 60 (di cui 30 giorni per la lesione ossea e 30 per la lesione neurologica), ITP al 50% in giorni 120 (di cui 30 giorni per il trattamento fisioterapico medio nei casi di frattura diafisaria di omero e 90 giorni per il recupero della funzionalità nervosa).  *** 
Ciò premesso, ai fini della quantificazione del danno iatrogeno differenziale (e cioè il pregiudizio alla salute connesso all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente, in conseguenza del comportamento colposo di un sanitario) si ritiene di dover aderire al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto a un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. 6341 del 19 marzo 2014).  *** 
Ciò premesso, non vertendosi in materia per cui può trovare applicazione l'art. 139 Cod. Ass., questo Giudice ritiene di dover applicare le più recenti ### elaborate dal Tribunale di ### nell'anno 2021, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, i criteri di liquidazione del danno che devono essere presi a riferimento dal giudice di merito, sono quelli vigenti al momento della liquidazione, non già quelli vigenti al momento del fatto. 
In tal senso, si è chiaramente espressa Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485, che afferma che “la liquidazione del danno effettuata sulla base di ### non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della ### operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa "valutazione-tipo" ed una diversa "tecnica liquidatoria" del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio "tempus regit actum" (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio - espressivo di un dato d'esperienza - idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento ### dell'"eventum damni" (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito”. 
Procedendo allora alla liquidazione sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di ### nell'anno 2021, il danno non patrimoniale subito dalla ### è pari euro € 106.485,00 (comprensivo di danno morale per la sofferenza patita). 
In ordine all'aumento per la sofferenza patita, esso deve, infatti, essere riconosciuto, potendo tale dolore interiore essere desunto in base ai principi di comune esperienza, che trovano ingresso quali elementi di prova nella valutazione del danno non patrimoniale (si confronti Cass. civ., n. 11574 del 2018), nel caso di specie desumibile dalle cure praticate, ovvero l'intervento chirurgico, e la grave complicanza iatrogena. 
A tale importo si giunge sottraendo dalla somma relativa al danno biologico del 30% (euro 121.707.00, di cui euro 1.981,70 per la sofferenza patita) quello del 9% relativo al danno cagionato dalla caduta (euro 15.222,00, di cui euro 524,46 per la sofferenza patita), secondo i principi giurisprudenziali consolidati in tema di danno iatrogeno differenziale.  *** 
A titolo di danno biologico temporaneo, sempre richiamando le conclusioni del ctu, deve essere, invece, riconosciuta la somma di euro € 7.949,50. 
La somma complessiva dovuta a ### a titolo di danno non patrimoniale è dunque pari a euro € 114.434,50 già congrua all'attualità. 
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno, conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario. 
La prova del mancato guadagno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in questa ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cassazione civile , sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712). 
Calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (18/06/2013), (pari a euro € 96.732,46), poi via via annualmente rivalutata secondo gli indici ### da tale data alla pronuncia si ottiene l' importo di euro 120.515,75, comprensivo di capitale (euro 114.434,50) e interessi ( euro 6.081,25). 
Devono, inoltre, essere riconosciute a titolo di danno patrimoniale le spese mediche giustificate per euro 643,64. 
Con riferimento al danno da riduzione della capacità di lavoro domestico, si rileva che alcuna somma può essere riconosciuta, essendo l'allegazione, e la domanda, tardive e genericamente formulate.  *** 
Le spese della CTU devono essere poste a carico della convenuta ASL di ### Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, comprese le spese relative alla fase della mediazione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: 1. Rigetta la domanda dell'attrice formulata nei confronti del Comune di ### 2. Accerta la responsabilità dell'ASL di ### nella causazione della lesione del nervo radiale subita dall'attrice; 3. Condanna la convenuta ASL di ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 120.515,75 a titolo di danno non patrimoniale per la lesione dell'integrità psicofisica, della somma di € 643,64 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. I, c.c.), tutto oltre interessi dalla data della decisione al saldo; 4. Condanna la ASL di ### alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 oltre spese generali e accessori come per legge e oltre alle spese vive (contributo unificato e iscrizione della causa a ruolo) e alle spese relative alla fase della mediazione (euro 40,00); 5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta ASL di ### con onere di rifusione a favore della parte che le ha effettivamente anticipate; 6. Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti del Comune di ### che liquida in € 14.103,00. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il Giudice (### 

causa n. 973/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Frongia Valentina

M
2

Tribunale di Novara, Sentenza n. 633/2021 del 11-10-2021

... alcune note generali riguardanti la rottura del tendine distale del bicipite brachiale, il CTU ha evidenziato come la stessa appaia ben documentata da un esame ecografico eseguito due giorni dopo il dichiarato infortunio e che gli esiti sono stati confermati anche clinicamente in sede di visita medico legale. ### ha, però, escluso la sussistenza del nesso causale tra la rottura del tendine distale e il sinistro per cui è causa, per come descritto in atti e confermato dal periziando in sede di visita: “### risulta dalla letteratura scientifica in merito, riportata nella sezione ### nonché dalle guide di riferimento valutativo medico legale, la rottura del suddetto tendine si verifica tipicamente per applicazione di forza in estensione ad avambraccio flesso e supinato, modalità che il Ricorrente ha escluso con certezza, anche a specifica domanda. Egli si è mostrato infatti sicuro nel descrivere la dinamica, negando esplicitamente di aver afferrato durante la caduta maniglie/corrimani o altre superfici, ovvero di aver in altro modo effettuato uno sforzo in flessione del braccio, in quel caso compatibile con la rottura del tendine bicipitale distale. Stando pertanto a quanto riferito, pur (leggi tutto)...

testo integrale

N.1661/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1661 del ### dell'anno 2016, vertente TRA ### C.F. ###, rapp.to e difeso dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###/b, giusta procura in atti #### S.N.C. ### & C., P.IVA ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ### NONCHE' ### P.IVA ###, già R.S.A. ###, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n.1, giusta procura in atti ### Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 Conclusioni: come da verbale del 3.5.2021 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ### la ### s.n.c. di ### & C. per sentirla condannare al pagamento di € 11.003,54 a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, previo accertamento della responsabilità esclusiva della società convenuta, ex art. 2051 c.c., per il sinistro occorsogli presso l'esercizio commerciale in data ###. 
A sostegno della domanda ha allegato che: - in data ### si recava presso il ### gestito dal proprio figlio ### allorquando, recatosi in bagno, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione scivolosa; - accusando nell'immediatezza forti dolori al braccio sinistro, veniva soccorso da alcuni avventori del locale, che assistevano all'accaduto; - si recava subito assieme al sig. ### presso un fisioterapista di sua fiducia e in data ### dall'esame ecografico riscontrava rottura tendinea distale del braccio sinistro; - prontamente il sinistro veniva denunciato dal ### alla propria compagnia di assicurazione, la quale respingeva la richiesta di risarcimento ritenendo insussistente il nesso causale tra i danni e l'evento. 
Si è costituita in giudizio ### s.n.c., la quale: - in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, per essere dalla stessa manlevata da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio; - nel merito, non ha contestato la dinamica del fatto ma la quantificazione del danno, eccependo l'inesigibilità da parte del gestore di un controllo assiduo dello stato della pavimentazione del bagno e dunque concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. 
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio ### (già RSA ###, eccependo la mancanza di copertura assicurativa per i danni cagionati ai genitori dell'### ex art. 46 Cond. di polizza e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, ritenendo indimostrato il fatto storico e insussistente il nesso causale. 
La causa è stata istruita mediante prova per testi ed espletamento di una CTU medico-legale. 
All'udienza del 3.5.2021 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti ex art.  190 c.p.c. di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica. 
Preliminarmente deve dichiararsi la tardività delle comparse conclusionali di parte attrice e di parte convenuta, depositate rispettivamente in data ### e 17.6.2021, dunque ben oltre il termine di venti giorni decorrente dall'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Nel merito, la domanda attorea è fondata solo in minima parte, per i motivi di seguito esposti. 
Va preliminarmente ricordato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cassazione civile sez. III, 06/02/2007, n.2563). 
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò: a) quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo); b) quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. 
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, dunque, per l'attore sarà sufficiente la dimostrazione del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetterà dare la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore dotato di forza autonoma e contraddistinto da imprevedibilità e inevitabilità tale, per le sue caratteristiche, da determinare l'interruzione del nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile, sez. III, 28/02/2019, n. 5808; Cass. 06/15383; 05/20359; 04/2062; 90/4237). 
Ciò premesso, va rilevato che nel vigente ordinamento processuale, dominato dal principio dispositivo delle parti, anche in tema di prove, non spetta al giudice accertare d'ufficio circostanze che, pur rientrando nei fatti costitutivi del diritto di cui si chiede il riconoscimento, non siano oggetto di contestazione da parte del convenuto (Cass. 10.2.1975, n. 521). 
Poiché la norma di cui all'art. 115 c.p.c. fa obbligo al giudice di decidere la causa iuxta alligata et probata, se i fatti allegati da una parte sono pacifici, perché ammessi esplicitamente dall'altra parte (ovvero perché la stessa assume una condotta processuale che presuppone la loro esistenza), da un lato chi deduce detti fatti è dispensato dall'onere di provarli e dall'altro non può il giudice ricostruire i fatti in modo differente da quanto prospettato ed ammesso dalle parti stesse, se detti fatti attengono diritti disponibili. 
Nella fattispecie in esame, parte convenuta ha espressamente dichiarato in comparsa di costituzione di “non contesta### la dinamica dei fatti, ma la quantificazione dei danni”, chiedendo peraltro il rigetto della domanda sulla base dell'inesigibilità di un controllo costante delle condizioni del pavimento del bagno, dato il numero di avventori del locale. 
Deve dunque ritenersi pacifico il fatto storico così come allegato dall'attore. Tanto vale, però, solo nei rapporti tra ### e la convenuta ### s.n.c. di ### non potendosi estendere gli effetti della non contestazione alla compagnia di assicurazione, terza chiamata nel presente giudizio. 
Ed infatti, in tema di assicurazione della responsabilità civile, nell'ipotesi di azione proposta dal danneggiato contro l'assicurato e di azione di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore, il danneggiato non è parte nel rapporto processuale relativo a tale seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima, potendo solo verificarsi che il chiamato in garanzia assuma, in quest'ultima, la posizione di interventore adesivo ad adiuvandum dell'assicurato, quando, oltre a negare la garanzia assicurativa, si sia associato ad esso nel contestare l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria verso l'attore principale (Cass. 4.3.1980, n. 1428). 
Ne consegue che le ammissioni concordi rese dal danneggiato e dal danneggiante in merito alla ricostruzione del fatto illecito, mentre vincolano gli stessi quanto ai fatti pacificamente ammessi da entrambi e vincolano anche il giudice in merito all'esistenza di tali fatti, se sono contestati dall'assicuratore nell'ambito della causa di garanzia, non producono alcun effetto vincolante nei confronti di quest'ultimo. 
Invero detti fatti sono pacifici nella sola causa di responsabilità aquiliana tra i soggetti che sono parti di quel rapporto e di quella causa (danneggiato/attore e danneggiante/convenuto), ma non tra le parti del diverso rapporto assicurativo e della causa di garanzia (assicurato/convenuto chiamante ed assicuratore/chiamato). 
Di tanto è conseguenza il principio, comunemente riconosciuto, per cui il riconoscimento dei fatti su cui si fonda la propria responsabilità per la produzione di un sinistro, fatta dall'assicurato per la responsabilità civile, convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, ha valore di confessione rispetto all'attore, ma solo di mero indizio rispetto all'assicuratore, chiamato in garanzia ( 1.6.1976, n. 1981). 
Ciò posto, nei rapporti tra attore e convenuto, dato per pacifico il fatto storico come allegato dall'attore, occorre indagare la sussistenza del nesso causale. 
Sul punto appare dirimente la conclusione cui è pervenuto il ### che questo giudice ritiene di condividere, in quanto basata su un completo esame anamnestico, su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, nonché su argomentazioni esaurienti e precise. 
Nel corso dell'indagine peritale, il consulente, dott.ssa ### han approfondito i vari profili in contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, offrendo chiarimenti adeguati ed esaustivi alle osservazioni alla perizia, che hanno consentito di superare la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla difesa di parte attrice. 
Appare utile richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 1815/2015). 
Ebbene, il CTU dà atto, in primo luogo, dell'anamnesi patologica prossima, riportando la dinamica dell'evento come riportata dall'attore all'ausiliario del Giudice: “riferisce che, in data ###, alle ore 19.30 circa, mentre si trovava in ### presso il ### di proprietà del figlio, recatosi in bagno, a causa della presenza di tracce di gelato sul pavimento, scivolò e cadde al suolo protraendo gli arti superiori in avanti (estesi e addotti) in difesa, per non urtare il capo al suolo. 
Rialzatosi autonomamente, avvertì immediato dolore al braccio sinistro. Su consiglio di alcuni clienti del bar, quella stessa sera si rivolse ad un fisioterapista di ### che consigliò l'esecuzione di un esame ecografico” (cfr. pag. 6 elaborato peritale). 
Premesse alcune note generali riguardanti la rottura del tendine distale del bicipite brachiale, il CTU ha evidenziato come la stessa appaia ben documentata da un esame ecografico eseguito due giorni dopo il dichiarato infortunio e che gli esiti sono stati confermati anche clinicamente in sede di visita medico legale.  ### ha, però, escluso la sussistenza del nesso causale tra la rottura del tendine distale e il sinistro per cui è causa, per come descritto in atti e confermato dal periziando in sede di visita: “### risulta dalla letteratura scientifica in merito, riportata nella sezione ### nonché dalle guide di riferimento valutativo medico legale, la rottura del suddetto tendine si verifica tipicamente per applicazione di forza in estensione ad avambraccio flesso e supinato, modalità che il Ricorrente ha escluso con certezza, anche a specifica domanda. 
Egli si è mostrato infatti sicuro nel descrivere la dinamica, negando esplicitamente di aver afferrato durante la caduta maniglie/corrimani o altre superfici, ovvero di aver in altro modo effettuato uno sforzo in flessione del braccio, in quel caso compatibile con la rottura del tendine bicipitale distale. 
Stando pertanto a quanto riferito, pur essendo soddisfatto il criterio cronologico, non è possibile ammettere una compatibilità tra il fatto descritto e la suddetta lesione, non possedendo lo stesso una sufficiente idoneità lesiva qualiquantitativa” (cfr. pag. 10).  ### ha pertanto riconosciuto un periodo di inabilità temporanea di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25%, in relazione ad un trauma contusivo da caduta accidentale, mentre non è stato possibile riconoscere un danno biologico permanente in nesso causale con l'evento del 19.3.15. 
Non possono essere prese in considerazione, sul punto, le osservazioni del consulente di parte attrice, secondo il quale il periziando, nel corso delle operazioni peritali, avrebbe “riferito che la caduta è avvenuta causa scivolamento e nel tentativo di proteggersi ha esercitato una forza sull'avambraccio flesso e supinato contro la parete del bagno”. 
Sul punto giova ribadire il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso” (ex plurimis: Cass. 5793/15; Cass. 15411/2004). 
Non avendo parte attrice proposto querela di falso, deve ritenersi vera la circostanza secondo cui l'attore avrebbe dichiarato al CTU di essere caduto al suolo protraendo gli arti superiori in avanti (estesi e addotti) in difesa, per non urtare il capo al suolo, negando esplicitamente di aver afferrato durante la caduta maniglie/corrimani o altre superfici, ovvero di aver in altro modo effettuato uno sforzo in flessione del braccio. 
Per lo stesso motivo non è stata ammessa la rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica, volta a chiarire se il soggetto intervenuto ad aiutare l'attore a rialzarsi abbia potuto con la sua condotta concorrere alla causazione dell'evento lesivo. 
Il soggetto in questione sarebbe tale ### escusso quale teste all'udienza del 7.5.2018, il quale ha dichiarato di aver visto per terra l'attore che stava per rialzarsi e di averlo aiutato a rialzarsi. 
Al riguardo occorre evidenziare come l'attore abbia invece dichiarato al CTU di essersi rialzato autonomamente. Né, peraltro, è stata chiarita dal teste la modalità dell'aiuto prestato. 
Trattasi, in buona sostanza, di circostanza nuova, mai allegata dall'attore ed anzi sostanzialmente negata, che come tale non può essere posta a sostegno della domanda. 
Dato per pacifico il fatto storico e accertato il nesso solo con riguardo al trauma contusivo da caduta accidentale, deve rilevarsi come parte convenuta non abbia assolto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrazione del caso fortuito, essendosi limitata ad allegare l'impossibilità di controllo assiduo delle condizioni della pavimentazione, senza articolare alcuna istanza istruttoria in tal senso. 
Deve pertanto provvedersi alla quantificazione del danno da inabilità temporanea, come accertato dal ### per un importo totale di € 534,27. 
Ne discende che la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, di € 534,27. 
Parte attrice ha richiesto anche la rivalutazione delle somme riconosciute e la corresponsione degli interessi. 
Si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. 
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi dalla data del fatto - interessi da calcolarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento ed espressa in valuta all'epoca in cui il danno si è verificato - il giudicante condivide quanto affermato dalla sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 1712/1995, secondo cui il mancato godimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, dal danneggiato. Tale danno può essere liquidato attraverso la tecnica degli interessi, e nel caso in cui l'intervallo di tempo tra illecito e risarcimento sia cospicuo e l'inflazione ragguardevole, il giudice può tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi sul valore della somma originaria via via rivalutata (ad es.  anno per anno). 
In tempi più recenti la Suprema Corte (sent. n. 15823/2005), sulla scia di quanto stabilito dalla sentenza delle ### in precedenza richiamata, ha ribadito che il danno da ritardo nel conseguimento delle somme dovute a titolo risarcitorio deve essere allegato e provato e che il suddetto ritardo non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi. Il danneggiato deve, infatti, provare che la somma liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui egli avrebbe disposto alla data in cui è compiuta l'operazione di liquidazione, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. nn. 22347/2007 e 3268/2008). 
Ebbene, nel caso di specie l'attore non han allegato né provato (in via anche presuntiva) di aver subito un danno da ritardo. Tra l'altro, la circostanza che l'importo liquidato non sia eccessivamente elevato fa ragionevolmente presumere che il denaro sarebbe stato utilizzato per spese correnti e non per un investimento. Pertanto gli interessi non possono essere riconosciuti dalla data del fatto, ma solo dalla data di pubblicazione al soddisfo sulla somma dovuta all'attualità. 
Passando all'esame della domanda di manleva, la stessa è infondata e deve essere rigettata.  ### anzidetto, non operando il principio di non contestazione nei confronti dell'assicurazione, deve procedersi all'accertamento dei fatti posti a fondamento della responsabilità dell'assicurato. 
Nell'ipotesi di danno proveniente da cose inerti, ossia prive di un intrinseco dinamismo e che richiedono, per la causazione di un evento lesivo, un comportamento attivo da parte di terzi, la cosa, affinché possa configurarsi una responsabilità da custodia, deve essere connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile - se non inevitabile - e pertanto non superabile con l'ordinaria diligenza. In particolare se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tale caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n.23919). 
Rientra tra le suddette ipotesi il danno che si assuma derivante da condizioni anomale della pavimentazione, come nel caso di specie. 
La domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento ove non risulti dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni del pavimento e l'evento lesivo occorso all'utente. 
Questi, in particolare, è tenuto a provare la oggettiva pericolosità della pavimentazione, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere, invero, condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cassazione 22/10/2013 n.23919 cit). 
Ritiene la scrivente che non sia stata raggiunta in giudizio la prova della dinamica del fatto e dunque del nesso causale tra le condizioni della pavimentazione e l'evento lesivo, il cui onere gravava sull'attore. 
La pretesa risarcitoria azionata si fonda sulle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, i quali hanno però riferito di non aver assistito al sinistro per cui cui è causa, essendo sopraggiunti solo in un secondo momento. Ne deriva l'impossibilità di affermare che il sinistro sia stato causato dal pavimento scivoloso. 
Tal conclusione si impone alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare "l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa" (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2021, n. 21395; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. ###, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01). 
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'attore e la società convenuta ### s.n.c., l'accoglimento in minima parte della domanda giustifica la compensazione integrale delle stesse, trattandosi di un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. nn. 22381/98, 134/2013, 21684/13, 8862/14 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, sia nel caso di accoglimento dell'unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato). 
Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata seguono la soccombenza della prima nei confronti della seconda e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, ai valori medi, tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza e della concreta attività difensiva svolta. 
Le spese di ### già liquidate con decreto dell'11.3.2021, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore e della convenuta in parti uguali.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### s.n.c. di ### & C. al pagamento, in favore di ### di € 534,27, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino al soddisfo; 2) compensa integralmente le spese di lite tra ### e ### s.n.c. di ### & C.; 3) condanna ### s.n.c. di ### & C. al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano in € 4835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di ### e ### s.n.c. di ### & C. in parti uguali, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei confronti del consulente. 
Così deciso in ### in data 8 ottobre 2021 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 1661/2016


causa n. 1661/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Citro Gabriella, Vitale Fortuna

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23601 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.169 secondi in data 13 febbraio 2026 (IUG:OU-33CC7D) - 3687 utenti online