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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4568/2025 del 12-11-2025

... caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott. ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione. 
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.  ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott.  ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.  1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione.  1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###.  1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).  1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.  1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.  2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014.  2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.  2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.  2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.  3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.  4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.  5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.  6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.  ***  7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada.  7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140).  7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.  (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).  7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.  7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). 
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).  7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675). 
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).  8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.  9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).  10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate.  10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.  10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro. 
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”.  10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).  10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione. 
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”.  10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. 
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”.  10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. 
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022.  11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. 
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.  ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).  12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo). 
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).  12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. 
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione. 
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).  13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito. 
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.  13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).  13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro.  13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta. 
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019). 
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.  14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###. 
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.  14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).  15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. 
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.  “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.  15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).  15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.  16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.  16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia. 
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). 
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso. 
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro. 
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto. 
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).  16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione). 
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).  17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19).  18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale). 
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.  19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.  19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. 
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta. 
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ### 

causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1879/2025 del 28-04-2025

... e dichiarare che l'attore ### era terzo trasportato a bordo dell'autovettura ### targata ### al momento della verificazione del sinistro di cui in narrativa; b) accertare e dichiarare altresì l'entità delle lesioni subite dall'attore e, per gli effetti ed ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del ### (### l.vo 7 settembre 2005, n. 209), condannare la convenuta compagnia ### - ### - in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il proprio assicurato-vettore, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali e materiali, subiti dall'attore in conseguenza e per effetto delle gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro stradale per cui è causa, già giudiziariamente accertate nella misura del 95% di tutte le infermità in coesistenza tra di loro, mediante (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona della Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6144/2020 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### S.p.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### (C.F. ###) ###: risarcimento dei danni ex art. 2054 cod.  ### attorea: «[…] a) accertare e dichiarare che l'attore ### era terzo trasportato a bordo dell'autovettura ### targata ### al momento della verificazione del sinistro di cui in narrativa; b) accertare e dichiarare altresì l'entità delle lesioni subite dall'attore e, per gli effetti ed ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del ### (### l.vo 7 settembre 2005, n. 209), condannare la convenuta compagnia ### - ### - in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il proprio assicurato-vettore, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali e materiali, subiti dall'attore in conseguenza e per effetto delle gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro stradale per cui è causa, già giudiziariamente accertate nella misura del 95% di tutte le infermità in coesistenza tra di loro, mediante pagamento in suo favore della complessiva ultronea somma di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocentocinquantaquattro/00), ovvero a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia da adottare ed in esito agli accertamenti effettuati in corso di causa a mezzo di apposita ### somma maggiorata dagli interessi legali dall'evento fino al soddisfo e con vittoria di compensi legali del presente giudizio.» parte convenuta: «In via preliminare e pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità dell'atto introduttivo, per i motivi suesposti; Nel merito: 2) rigettare la domanda attorea perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto per le ragioni di cui sopra; 3) condannare, per l'effetto, l'istante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio». 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con distinti atti di citazione, notificati in data ### e 18/9/2020, ### ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato ### rispettivamente la ### S.p.A. e ### per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui patiti nell'incidente stradale avvenuto in data ###. 
A fondamento della propria domanda, ha dedotto: − che in data ###, alle ore 23:40 circa in ### alla strada statale 19, stava viaggiando, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura ### tg. ### di proprietà di ### e da quest'ultimo condotta; − che l'autovettura, giunta in prossimità del km 6.057, direzione ### dopo una brusca frenata, aveva invaso l'opposta corsia ed era andata a collidere violentemente con la parte laterale destra contro la parte anteriore centrale del veicolo BMW ### targata ### di proprietà di ### − che, a seguito del violento urto, aveva riportato gravissime lesioni, per cui era stato immediatamente trasportato in autoambulanza presso l'ospedale di ### e ivi ricoverato in rianimazione con diagnosi di politrauma stradale e prognosi riservata; − che erano seguite svariate ### body cranio, torace e addome oltre vari accertamenti e cure sino al 13/1/2013, data in cui era stato trasferito presso la ### dell'### di Napoli con nota di trasferimento evidenziante marcati segni di pneumocollo, pneumomediastino, pneumoperitoneo, intubato, assistito con ventilazione artificiale in 02 al 100% previa sedazione e curarizzazione, ### ematochimica terapia; − che, all'ospedale ### era stato ricoverato con diagnosi di accettazione: “### torace. Insufficienza respiratoria acuta” e dopo ulteriori accertamenti e cure, veniva sciolta la prognosi quoad vitam e dimesso il ### con diagnosi di insufficienza respiratoria in politrauma, e trasferito presso la neuroriabilitazione dell'### (### di ### − che presso l'### era stato ricoverato con diagnosi di encefalopatia post traumatica e sottoposto a cura intensive e cicli di riabilitazione e, poi, dimesso il ### per il trasferimento presso l'### ospedaliera di ### − che a ### era stato ricoverato presso il reparto di ### ed era stato sottoposto ad accertamenti, interventi e cure, rimanendo ricoverato sino al 14/3/13, per ritornare poi all'### per un'ulteriore riabilitazione fino al 12/4/2013; − che, in data ###, presso l'### ospedaliera di ### aveva eseguito una fibroscopia di controllo che aveva evidenziato la completa ostruzione del lume tracheale a livello sottoglottico con indicazione ad intervento di resezione-anastomosi tracheale; − che erano seguite costanti cure presso l'ospedale di ### con toilette tracheostomica e aspirazioni di secrezioni e, successivamente, un nuovo ricovero presso l'### ospedaliera di ### dove il ### aveva eseguito cervicotomia; − che dal 16/9/2013 erano seguiti numerosi controlli clinici e strumentali per disturbi urinari e il ### durante un controllo presso l'U.O. Salute mentale della ASL gli era stato riscontrato uno “stato ansioso depressivo reattivo con episodi di TAP situazionale in paziente con disturbo posttraumatico da stress. Psicosi d'innesto con ideazioni paranoidee con anamnesi recente a encefalopatia post traumatica, ideazione di nocumento e autosvalutative, disturbi d'identità di genere in paziente con alterazioni della sensibilità peniena con notevole difficoltà copulatorie e da qualche tempo deambulatoria”; − che le continue cure medico sanitarie per l'insorgenza di molteplici complicanze a carico soprattutto dell'apparato uretro-genitale, erano proseguite anche negli anni successivi, sino al 2019; − che in data ### era stato ricoverato per uretroplastica presso casa di cura A. Grimaldi, dove era stato sottoposto a “rimozione chirurgica di fistola uretrocutanea”; − che la responsabilità del sinistro è imputabile alla condotta di guida del conducente e proprietario della vettura #### garantita per la rc auto con la compagnia ### e sulla quale esso attore stava viaggiando in qualità di terzo trasportato; − che la ###ni S.p.A. aveva formulato offerte di risarcimento per complessivi €310.000,00 (euro trecentodiecimila), comprensive di non meglio precisati compensi legali, somme incongrue e inidonee al ristoro dei danni da lui subiti e, pertanto, trattenute in acconto sul maggiore avere; − che gli accertamenti compiuti dinanzi al ### di Salerno - ### (adito prima in sede di ATP ex art.445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'invalidità a fini pensionistici e poi in quello di primo grado successivo a opposizione, conclusosi con la sentenza n. 1371/2020 di accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie del ### hanno consentito di determinare il valore delle infermità riportate dall'attore in conseguenza dell'incidente; − che le consulenze medico legali predisposte dal C.T.U hanno accertato un'infermità permanente nella misura non inferiore al 95% (con calcolo riduzionistico al 78%) che deve quantificarsi unitariamente nella complessiva minima misura di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocento cinquantaquattro/00), comprensiva di danno biologico al 95% (€1.322.496), danno morale da apprezzarsi tenuto conto del grave patema d'animo e perturbamento psichico in soggetto giovane che l'evento traumatico e le lesioni conseguenti hanno determinato nello sviluppo della personalità di esso attore (€661.248,00), I.T.T. (giorni 120 - €11.760,00), I.T.P. al 75% (giorni 60 - €4.410,00) e I.T.P. al 50% (giorni 60 - €2.940,00), al netto delle somme già corrisposte (€310.000.00) dalla ### in parziale ristoro dei danni e in pagamento anche di non meglio quantificati e precisati compensi legali, comunque versate dall'assicurazione in riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'incidente per cui è causa. 
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni riportate in premessa. 
Si è costituita tardivamente in giudizio la ### S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito: • l'improponibilità della domanda introduttiva per la violazione degli artt.  145 e ss. del D.lgs. 209/2005 in quanto l'attore ha avanzato richiesta di risarcimento danni omettendo di indicare i requisiti essenziali dettati dall'articolo; • che l'onere della prova sulla legittimazione passiva spetta all'attore; • la nullità dell'atto introduttivo per la violazione dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritti posti a fondamento della domanda; • la sproporzionalità e l'esorbitanza del quantum debeautur non avendo l'attore provato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e i danni lamentati; • che l'attore ha già ottenuto la complessiva somma di € 310.000,00. 
Ha, quindi, concluso come da conclusioni in premessa. 
In allegato alla nota depositata in data ### la ### ha depositato il documento «### di risarcimento del sinistro n. ###1433 del 29.12.2012 in favore del sig. ### sottoscritta in data ###», detto documento è stato nuovamente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c., nella quale la ### ha formulato eccezione di transazione. 
La causa non è stata istruita, avendo le parti rinunciato all'escussione dei testi, ed è stata poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.  ***  1. È preliminare la disamina dell'eccezione di transazione sollevata dalla ### assicurativa.  1.1. Come già anticipato nelle premesse in fatto, la ### ha prodotto con nota di deposito del 5/5/2021 dal seguente contenuto «Si deposita: - ### di risarcimento del sinistro n. ###1433 del 29.12.2012 in favore del sig. ### sottoscritta in data ###». 
Nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. la ### si è avvalsa del documento indicato e ha formulato l'eccezione di transazione, richiamando il contenuto della documentazione depositata, producendola nuovamente con la memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.  1.2. Va precisato che nel file è inserita anche la corrispondenza intercorsa con l'allora difensore dell'attore, l'avv. ### dalla quale si evince la corresponsione da parte della ### all'attore, in epoca pregressa alla stipula della scrittura privata menzionata, di €200.00,00,00, ricevuta a titolo di acconto, oltre che ricevute di pagamento anche delle spese liquidate in favore dell'avvocato.  1.3. Si rileva che con ordinanza del 12/10/2023 la scrivente ha chiarito che
«la parte convenuta ha prodotto il documento “quietanza Laurenzano” in allegato alla nota del 5/5/2021, in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., ratione temporis vigente, a mente del quale: “I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale”» e che, quindi, in assenza di comunicazione del deposito effettuato il ### il documento doveva ritenersi ritualmente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.  1.4. Tuttavia, quanto detto nell'ordinanza deve essere parzialmente corretto, in quanto da una più attenta lettura delle memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. di parte attorea si evince chiaramente che l'attore ha avuto conoscenza della documentazione depositata1 con nota la nota dopo il deposito della prima memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. ed ha svolto le proprie difese in merito all'eccezione di transazione e alla documentazione prodotta, dimostrando di averla esaminata (oltre a quanto riportato in nota, si rileva che il difensore ha fatto riferimento a particolari della documentazione: il fatto che ### fosse solo praticante all'epoca lo si evince dalla dicitura «avv. p.» contenuta nella corrispondenza tra lo stesso e la ### come pure la contestazione della presenza di due riproduzioni della “quietanza di risarcimento”, una compilata a mano e sottoscritta dall'attore, e l'altra dattiloscritta e priva di firma è stata possibile solo grazie 1 Pag. 3 della memoria n. 2 attorea «Il giorno stesso dell'udienza del 05/05/2021, l'avv. ### in modo sempre del tutto irrituale, depositava agli atti del fascicolo telematico copia di un “atto di transazione e quietanza” sottoscritto dall'attore il ### e relativa corrispondenza intercorsa tra la ### assicurazioni e il praticante avvocato ### Di tale deposito, comunque irrituale, non veniva neppure data comunicazione all'attore. 
Non pago, l'avv. ### con proprio atto del 13/05/2021, formulava al ### istanza per la revoca dell'ordinanza concessiva dei termini 183 cpc, assumendo che il Giudice, attesa la sequela dei depositi, non avesse potuto avere contezza dell'atto di transazione depositato e che la causa, dalla convenuta compagnia di assicurazioni ritenta compiutamente istruita, fosse da rinviare per la precisazione delle conclusioni. Inutile dire che, anche di tale atto, la difesa di controparte riteneva superfluo darne comunicazione all'attore. 
Solo in sede di deposito della memoria primo termine 183 c.p.c., quindi, questa difesa ha potuto avere contezza della, a dir poco, irrituale attività processuale svolta dall'avv. ### quale sostituto dell'avv. ### Invero, l'attore era rimasto all'attività difensiva svolta da controparte con il deposito delle note di trattazione scritta del 27/04/2021, con le quali si chiedeva concordemente la concessione dei termini di cui all'art.183 cpc» alla disamina della produzione).  1.5. ### ha spiegato le seguenti contestazioni, che, in parte, si riportano testualmente: a) «(…) diversi aspetti fanno dubitare dell'esistenza di un originale dell'atto di transazione e quietanza datato 12/6/14 conforme alla copia fotostatica prodotta irritualmente in giudizio. In primo luogo, nella documentazione depositata da controparte il ###, compaiono due documenti titolati “quietanza di risarcimento”, esattamente identici, uno riempito con grafia manuale e recante sottoscrizioni, l'altro privo di ogni riempimento. (…) Questi profili fanno fondatamente dubitare dell'esistenza di un originale conforme alla copia fotostatica prodotta irritualmente in giudizio».  b) l'inammissibilità dell'eccezione di transazione formulata dalla convenuta, in quanto costituente una mutatio libelli non consentita, in ragione della contraddittorietà delle difese assunte dalla ### la quale nella comparsa di risposta aveva confermato di avere corrisposto €310.000,00 a titolo di acconto, assumendo la congruità dell'importo in relazione al danno lamentato dall'attore; c) l'insussistenza dell'accordo transattivo, per non avere esso attore «mai sottoscritto alcuna transazione, né (…) manifestato alcuna volontà di rinunciare ai propri diritti risarcitori. Egli ha sempre e solo avuto consapevolezza di avere ricevuto le somme a titolo di offerta, ed a ristoro parzialissimo delle lesioni sofferte. ### che l'attore avrebbe sottoscritto, definito da controparte “atto di transazione e quietanza” e riportato testualmente nella memoria primo termine, laddove esistente, non presenta comunque gli elementi strutturali del negozio transattivo. Difetta, con tutta evidenza, l'elemento delle “reciproche concessioni” (…)### poi, al contenuto della e-mail, pure riprodotto nella memoria I termine di controparte, con la quale l'avv. ### all'epoca patrocinatore del sig.  ### avrebbe accettato la somma di euro 110.000,00, in aggiunta a quella già percepita di euro 200.000,00, a titolo di risarcimento definitivo, si deve eccepire che ### all'epoca praticante avvocato, non avrebbe potuto patrocinare, neppure in via stragiudiziale, vertenze di valore superiore a euro 25.000,00 come previsto dall'art. 7 Legge 479/1999. Gli atti compiuti dal praticante dall'art. 7 Legge 479/1999»; d) nullità dell'accordo per difetto di determinatezza o determinabilità, in quanto all'epoca della stipula dell'accordo non erano ancora accertabili i postumi permanenti subiti dall'attore; e) annullamento dell'accordo per vizio del consenso ### «### consenso prestato dall'attore al presunto accordo transattivo sarebbe comunque viziato da errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenuta. ### dedotto al punto che precede vale anche, in larga misura, ai fini dell'eccezione di annullamento che si propone al presente punto. Sotto il profilo della formazione di una valida volontà, il ### è incorso certamente in errore nella rappresentazione dei danni effettivamente riportati, riguardo, soprattutto, alla futura evoluzione degli stessi; nell'effettiva rappresentazione, quindi, del suo diritto (…) vista la sproporzione tra il danno effettivo e quello liquidato in virtù del presunto accordo transattivo, la compagnia convenuta ha agito con consapevole temerarietà della sua pretesa, essendo venuta meno all'obbligo di informazione nei confronti della controparte. Soprattutto se si considera che il presunto atto transattivo è un documento prestampato interamente e unilateralmente predisposto dalla compagnia assicurativa. Anche sotto tale profilo, ex art. 1971 c.c., si propone eccezione di annullamento del presunto accordo transattivo.»; f) annullamento dell'accorso per vizio del consenso ###, «(…) la ### ass.ni, a fronte di un soggetto menomato nel fisico e nella mente, avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito, e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione del danno medesimo». 
Prima di passare all'esame delle eccezioni, appare opportuno riportare il contenuto della “quietanza di risarcimento” 1.1. Occorre ora esaminare il contenuto del documento prodotto, nel quale si legge: «…Il sottoscritto ### con domicilio eletto in c/o avv.  ### - via ### 5 84025 ####. Dichiara di ricevere dalla ### di ### la somma di € 110.000,00 in relazione all'evento verificatosi il giorno 29-12-2012 in #### che la predetta ### paga in dipendenza della polizza di ### sopra indicata. A seguito del pagamento di tale somma, corrisposta ed accettata anche a titolo di transazione di ogni diritto presente e futuro, il sottoscritto rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di non aver più nulla a pretendere né dalla ### sopraindicata, né dall'### - i cui diritti restano salvi ed impregiudicati - né da qualsiasi eventuale altro coobbligato, per qualsiasi titolo di danno o di spese, anche legali, in dipendenza dell'evento di cui sopra. Il sottoscritto rinuncia quindi espressamente a proporre o proseguire ogni azione - ivi inclusa la costituzione di parte civile - sia in sede penale che civile nei confronti di chicchessia e si impegna altresì a rimettere la querela eventualmente proposta. Il presente atto acquisterà valore di quietanza liberatoria al ricevimento della somma in esso in indicata…”, di seguito l'indicazione del luogo - ### - della data - 16/6/2014 - e la firma dell'attore. Nel successivo capoverso sono inserite le modalità di pagamento, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale dell'attore e anche in tal caso è apposta la firma dell'attore.  1.2. In calce è pure apposta la firma “per autentica” dell'avvocato ### 2. Riguardo alla contestazione della difformità della copia della transazione all'originale, se ne rileva l'assoluta genericità, mancando la specificazione di quali parti delle copia sarebbero difformi dall'originale, e dalla la connotazione dubitativa (v. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 19850 del 18/07/2024: «l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle»), tra l'altro siffatta difesa è incompatibile con le eccezioni di annullamento del contratto per errore e per dolo, che presuppongono l'autenticità della sottoscrizione.  2.1. Lla presenza due copie si spiega agevolmente, in quanto la prima contiene dattiloscritti i dati, con ogni evidenza, già in possesso della ### mentre la seconda è, semplicemente, stata riempita a meno dei dati dichiarati dall'attore, relativi all'iban, necessario per l'esecuzione del bonifico, e dei dati anagrafici e di residenza forniti al momento della sottoscrizione. Il fatto poi che nella citata scrittura privata non sia stato fatto cenno alla già avvenuta corresponsione di €200.000,00 è irrilevante, perché la dazione anche di tale somma è pacifica e la corrispondenza tra la ### e l'avv.p. ### colloca la corresponsione di detta somma in data anteriore alla stipula della transazione, per cui nessuna ritrattazione vi fu in seguito alla stipula della stessa.  3. In merito all'eccezione di mutatio libelli va osservato che «l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"» ( civ. Sez. ###., 27/09/2021, n. 26118); essendo l'eccezione di transazione rilevabile d'ufficio, anche in appello, la sua formulazione da parte delle convenuta nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. è ammissibile. 3.1. Sulla difesa assunta dalla ### la quale nella comparsa di risposta non ha contestato che il pagamento di €310.000,00 fosse stato riconosciuto in acconto, si osserva che «la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. ### del 02/12/2019) e, ad ogni modo, «nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023) 4. Riguardo alla dimenticanza di aver sottoscritto l'atto di transazione a causa della grave menomazione dell'integrità psicofisica, precisato che dichiarare non ricordare di avere sottoscritto un dato documento non equivale a contestare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta; inoltre, la mancanza di consapevolezza del contenuto del contenuto della scrittura che si sottoscrive è irrilevante nel mondo giuridico, a meno che non si traduca in difetto della stessa capacità di intendere e volare, che per come genericamente prospettata dall'attore, dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'incapacità naturale (art. 428 cod. civ.) di cui però non v'è alcuna prova, in particolare non si evince che dalla documentazione medica allegata che le patologie psichiche dell'attore ne hanno menomato la capacità di intendere e volere, spettando a chi la eccepisce provare che l'eventuale malattia (in questo caso una sindrome depressiva) abbia totalmente annullato la capacità dell'attore di leggere un testo e comprenderne il significato.  4.1. In relazione alla contestazione della qualificazione della citata scrittura come transazione per l'assenza di “reciproche concessioni”, le argomentazioni spese dall'attore sono palesemente infondate.  4.2. Il fatto che l'attore fosse terzo trasportato e che, quindi, la ### fosse tenuta alla formulazione di un'offerta, non contrasta con quanto effettivamente avvenuto, visto che l'### aveva provveduto a versare all'attore la somma di €200.000,00 a titolo di acconto; la qualità di terzo trasportato non comporta alcun obbligo di risarcimento integrale di quanto richiesto dal danneggiato prima del giudizio, soprattutto quando sia stato contestato al danneggiato l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come nel caso di specie.  4.3. La reciprocità delle concessione è evidente nella corresponsione da parte della ### di un ulteriore importo - pari a €110.000,00 - che il danneggiato non avrebbe avuto diritto a pretendere se non istaurando un giudizio e, quindi, avanzando tale richiesta ex art. 147 c.a.p., previa dimostrazione dello stato di bisogno.  4.4. Con riferimento all'attività professionale svolta dal praticante avvocato ### si rileva che la partecipazione di costui all'atto non ne inficia affatto la validità, derivante dalla sottoscrizione dell'attore, non sussistendo nessuna prescrizione che imponga, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assistenza di un avvocato nella stipula del contratto di transazione, essendo sufficiente l'ossequio della forma scritta ad probationem (art. 1967 cod. civ.), qui rispettata. 4.5. Tornando all'opera svolta dal praticante avvocato ### la Suprema Corte (Cass. 1° aprile 2008 n. 8445) ha affermato che il praticante avvocato può legittimamente assumere l'obbligo di svolgere attività stragiudiziale, essendo l'iscrizione all'albo essenziale solo per l'esercizio delle attività giudiziarie, in quanto l'attività protetta è solo quella giudiziale (fra le tante, Cass.30 maggio 2006 n. 12840) e, ad ogni modo, la nullità riguarderebbe il contratto d'opera professionale non certo il contratto di transazione, sottoscritto autonomamente dall'attore. Mentre il pagamento dell'importo di €200.000,00 proprio perché corrisposto all'attore a titolo di acconto non necessitava della trasfusione della sua causale in un atto scritto.  5. Riguardo alla nullità del contratto di transazione per difetto di determinatezza o determinabilità, in quanto all'epoca della stipula il danno alla salute dell'attore non si era stabilizzato, si rileva che all'epoca della stipula (12/6/2014) era trascorso un anno e mezzo dall'incidente e l'attore era già stato alla visita medica da parte del fiduciario della ### ( relazione allegata alla comparsa di risposta della ###, e l'oggetto della transazione è ben individuato nel risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito all'incidente stradale in cui era stato coinvolto; rientra nell'autonomia negoziale la determinazione del contraente di accettare una somma inferiore di cui ha la disponibilità immediata, piuttosto che attendere l'esito di un giudizio e ottenere la somma alla quale avrebbe avuto diritto a distanza di anni, e non attiene all'individuazione dell'oggetto del contratto.  5.1. Si osserva, poi, che «in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005), nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta dallo stesso attore emerge che già a marzo e aprile del 2014 (v. all. 9) si erano manifestate le complicanze, soprattutto urologiche (così come riscontrabile anche dalla relazione integrativa del c.t.u. nel giudizio di a.t.p.o.) per le quali l'attore sarebbe stato costretto agli ulteriori e successivi ricoveri e interventi, per cui anche detti danni non erano imprevedibili al momento della transazione.  5.2. ### è, quindi, rigettata.  5.3. In merito all'eccezione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenuta, in quanto la percentuale di danno permanente sulla quale è intervenuta la transazione è nettamente inferiore a quella successivamente accertata dal giudice del lavoro per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza, preliminarmente deve rilevarsi che i parametri utilizzati nell'ambito dell'invalidità civile non diversi da quelli medico-legali e, comunque, non sono opponibili alla ### 5.4. Tornando alla censura, la stessa è infondata. È riproposta, sotto un altro aspetto, la questione dell'esatta determinazione dei danno al momento della transazione che è stata appena esaminata, ad ogni modo, «l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio ( fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5139 del 03/04/2003). Affinché l'errore possa rilevare deve cadere su circostanze presenti e non future e meramente ipotetiche, le quali possono costituire solo oggetto di previsione e non di errore; in questa prospettiva l'errore su circostanze future attiene ai motivi che inducono un soggetto a contrarre, sicché resta estraneo allo schema negoziale (### Milano 2 ottobre 1984).  5.5. Anche questa eccezione deve essere rigettata.  6. Parimenti infondata è l'eccezione di annullamento del contratto per dolo.  6.1. Va premesso che secondo parte della giurisprudenza «la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l'inconciliabilità' dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena (…)» (Cass. civ. Sez. III, 11-11-2005, 22900), secondo altra parte « La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza. (Cass. civ. Sez. ###., 19-06- 2008, n. 16663).  6.2. Nel caso di specie secondo l'attore « la ### ass.ni, a fronte di un soggetto menomato nel fisico e nella mente, avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito; e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione del danno medesimo», anche in tal caso la doglianza si appunta sul non avere la ### segnalato all'attore che la sua proposta a saldo non era conveniente, ma ciò non integra il requisito del dolo; «il dolo è cioè rilevante, e la parte ingannata riceve protezione, solo se sussiste la condizione che da fondamento etico alla tutela della buona fede: l'assenza di negligenza o di colpevole ignoranza in chi se ne proclami vittima, in applicazione del noto brocardo per cui errantibus, non dormientibus iura succurrunt» (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009), nel caso di specie l'attore aveva scelto di farsi assistere nella contrattazione da un soggetto qualificato, benché non avente ancora il titolo di avvocato, e bene avrebbe potuto rifiutare l'ulteriore offerta dalla ### sottoporsi a visita di un medico legale a propria scelta o, ancora, visti i ricoveri avvenuti pochi mesi prima della stipula, attendere il decorso della malattia.  6.3. ### è quindi rigettata.  7. ### dell'eccezione di transazione, intervenuta prima del giudizio e contenente la rinuncia all'azione (come nella fattispecie), priva l'attore del diritto ad agire (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019); pertanto tutte le domande attoree sono rigettate.  8. Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore e sono liquidate con riferimento alla scaglione indeterminabile, bassa complessità, in quanto il valore dichiarato dall'attore è palesemente spropositato considerata l'applicazione della personalizzazione massima che sicuramente non sarebbe stata riconosciuta, viste le generiche prove per testi articolare e l'assenza di specifiche allegazioni, e la necessità di scorporare dall'ammontare quanto già percepito; la liquidazione avverrà ai medi, tranne per la fase istruttoria, liquidata ai minimi, non essendo stata assunta nessuna prova.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) Rigetta tutte le domande attoree; B) Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.713,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  28 aprile 2025

causa n. 6144/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Roscigno Grazia

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5485/2023 del 22-12-2023

... dà atto della compatibilità tra le lesioni ed il sinistro (caduta dal motociclo), ma certamente non fornisce alcun elemento per pervenire alla conclusione che la caduta fu provocata da un altro veicolo. Prive di rilievo sono anche le dichiarazioni di tutti gli altri testi (escussi innanzi al Giudice di ### o al Tribunale) che hanno riferito solo in ordine alle conseguenze delle lesioni riportate dal ### sulla sua vita di relazione. È appena il caso di aggiungere, infine, che neppure potrebbe pervenirsi all'accoglimento dell'appello sulla base delle sole dichiarazioni dei due testi che CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 8 assisterono ai fatti, stante l'insanabile contrasto con quanto (leggi tutto)...

testo integrale

_______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### Dr.ssa ##### relatore ha pronunciato la presente SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4656/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1070/2018 emessa dal Tribunale di ### il 10- 17/4/2018; TRA ### nato a ### D'### il ### (c.f.  ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il ###, dagli Avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###); #### S.P.A. (c.f. ###), quale impresa designata per la regione ### alla gestione del ### di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio ### di ### (rep.  186905, racc. ###) del 18/12/2014, dall'Avv. ### (codice fiscale non indicato); CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 2 ### atto di citazione, inviato per la notifica con le modalità di cui all'art. 1 l.  53/1994 il ###, ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ###, la ### S.p.A., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S. esponendo che: - il ###, alle ore 12,45 circa, in ### di ### sulla S.S. 7 bis, diramazione ### - ### mentre procedeva con direzione ### a bordo del proprio motociclo ### tg. ### improvvisamente veniva investito da un veicolo rimasto sconosciuto, il quale perdeva il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia di sorpasso ed andando ad urtare il motociclo attoreo che, invece, percorreva regolarmente detta corsia nello stesso senso di marcia, successivamente all'impatto de quo l'istante perdeva il controllo del motociclo e rovinava a terra; il veicolo investitore a seguito dell'urto faceva perdere le proprie tracce”; - veniva trasportato in ambulanza prima all'ospedale di ### dove veniva diagnosticata “frattura scomposta a più frammento della testa omerale destra e risalita del moncone distale” e poi all'### dei ### di Napoli, dove era sottoposto ad intervento chirurgico; - il ### nel corso della degenza, aveva riportato anche danni alla vita di relazione; - per i medesimi fatti, era stato promosso, nel 2011, da ### un altro giudizio innanzi al Giudice di ### di ### (r.g. n. 3175/2011) per il risarcimento dei danni “subiti di riflesso, per i disagi alle proprie abitudini di vita, nonché per il rave stress psico - fisico dovuto alle lesioni riportate dal coniuge”, nel corso del quale erano stati sentiti, in ordine alla dinamica del sinistro, i testi ### e ### conclusosi con sentenza di condanna n. 3505/2013 divenuta definitiva; concludeva chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno biologico (25% di invalidità permanente, 45 giorni di invalidità temporanea totale e 130 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%) dei danni alla vita di relazione ad alla capacità lavorativa, nonché di quelli derivanti dalle spese mediche sostenute.   CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 3 Si costituiva la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda. 
Nel corso del giudizio, il Tribunale riteneva utilizzabili le prove testimoniali raccolte dal Giudice di ### ammetteva la prova testimoniale con altri testi e disponeva C.T.U. medico legale. Quindi, con sentenza n. 1070/2018, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese. 
In particolare, dopo aver evidenziato che, giunto all'ospedale, il ### aveva solo dichiarato di essere rimasto vittima di un incidente stradale senza aggiungere altro, che la querela era stata presentata a distanza quasi tre mesi dall'incidente, il ### e che mai era stata menzionata la presenza dei testi ### e ### che avevano assistito al fatto, né la circostanza, da questi ultimi riferita, che il veicolo investitore aveva travolto anche un altro motoveicolo, concludeva che l'attore non aveva posto “l'### in grado di svolgere le opportune ricerche per identificare il veicolo investitore ed il conducente dello stesso” e che ciò prelcudeva la possibilità di ottenere il risarcimento ai sensi dell'art.  283 d.lgs. 209/2005; rilevava, comunque, che, non avendo la parte attrice “fornito convincente prova neppure in merito alla verificazione dell'incidente descritto in ricorso né alle modalità concrete di verificazione dello stesso, la domanda non può che essere rigettata”. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il ###, ### osservando che: - la S.C. ha affermato che non sono indispensabili, per l'accoglimento della domanda di risarcimento a carico del F.G.V.S., la presentazione della querela, né l'indicazione nella stessa dei testi poi sentiti nel processo civile; del resto, alla fattispecie de qua non trova applicazione la l. 124/2017 che prevede l'obbligo di indicare immediatamente i testimoni che hanno assistito al sinistro, entrata in vigore successivamente ai fatti di causa e riguardante comunque gli incidenti con soli danni a cose; - il Tribunale non aveva tenuto conto della sentenza del Giudice di ### che produceva gli effetti del giudicato anche nel presente processo; - i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento risultavano comunque dimostrati. 
Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni.   CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 4 Si è costituita, con comparsa depositata il ###, la ### S.p.A., eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, ex art. 342 c.p.c. e comunque la correttezza della sentenza di primo grado. Infine, ha evidenziato che non era stata fornita la prova del rispetto, da parte del danneggiato, delle regole della circolazione stradale ed ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque per il rigetto dell'appello. 
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12/9/2023, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è ammissibile, in quanto, come si evince dall'esposizione che precede, l'appellante ha individuato le parti della sentenza sottoposte a critica, specificando in relazione alle stesse le ragioni su cui si fonda l'impugnazione.  2. ### è tuttavia infondato. Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento osservando che il ### non si era comportato con la dovuta diligenza al fine di consentire l'individuazione del responsabile e, comunque, in quanto mancava la prova che i fatti si fossero svolti secondo la prospettazione degli attori.  ### ha contestato la decisione sotto entrambi i profili. 
Orbene, va innanzi tutto evidenziato che la prova dei fatti così come rappresentati dall'appellante non può ritenersi raggiunta. 
In primo luogo, va osservato che la sentenza del Giudice di ### di ### che, nel decidere sulla domanda di risarcimento della moglie del ### per i danni “di riflesso” dalla stessa subiti per effetto delle lesioni riportate da quest'ultimo, ha accolto la domanda, attribuendo al furgone pirata la responsabilità per i danni, non produce gli effetti del giudicato nel presente giudizio. È sufficiente al riguardo osservare che le parti nei confronti delle quali è stata emessa la sentenza non sono le stesse del presente giudizio, non avendovi partecipato il ### sicché non può trovare applicazione l'art.  2909 c.c.. Né francamente si comprende come gli effetti del giudicato possano estendersi nei confronti di coloro che “risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 5 situazione giuridica definita in quale processo”; al riguardo va innanzi tutto rilevato che, al più è il danno subito dalla ### che dipende da quello del marito, sicché sarebbe stato logico che venisse accertato prima quello riportato dal ### e poi (eventualmente nello stesso processo o in altro successivo) quello subito, “di riflesso” per l'appunto, da sua moglie. 
Le stesse pronunce indicate dall'appellante, infatti, precisano che “la nozione di efficacia riflessa del giudicato (che fa riferimento ad un'efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato) presuppone un "nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica (che si ha solo allorchè un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa" (Cass., S.U. n. 6523/2008); e la necessità che sussista un rapporto di dipendenza fra situazioni giuridiche è stata ribadita da altri arresti di legittimità, laddove si è affermato che "la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poichè, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa" (Cass. n. 2137/2014) e laddove si è precisato che "il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto" (Cass. 22908/2013)” (Cass. 18062/2019). 
Nel caso di specie, quindi, non può prodursi l'efficacia riflessa del giudicato, difettando sia il rapporto di dipendenza - in quanto è il danno subito dalla ### che dipende da quello del ### e non viceversa - sia l'affermazione, nella sentenza definitiva, “di una verità che non ammette un accertamento diverso”, essendo la stessa fondata esclusivamente sull'interpretazione delle prove che non può vincolare il giudice del presente processo che si svolge, comunque, tra parti differenti.   CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 6 Escluso quindi che la sentenza del Giudice di ### di ### produca gli effetti del giudicato, va rilevato che dagli elementi raccolti emergono numerose contraddizioni che non consentono di ritenere dimostrati i fatti posti dall'odierno appellante a sostegno della propria domanda. Ed infatti, nell'atto di citazione, il ### si è limitato ad affermare che, mentre percorreva la corsia di sorpasso della SS 7 bis, veniva investito da un veicolo (del quale non ha indicato alcun elemento identificativo) che perdeva il controllo ed invadeva la sua corsia urtandolo e poi facendolo cadere al suolo per poi allontanarsi precipitosamente. 
Nel referto del pronto soccorso, quale causa delle lesioni, viene indicato solo “riferito incidente stradale”. 
La denuncia dell'accaduto è stata presentata dal ### presso la ### della Repubblica di ### il ###; in essa il sinistro veniva descritto negli stessi generici termini utilizzati nell'atto di citazione, tuttavia, si specificava che il veicolo investitore era “un'auto rimasta non identificata”. Nulla veniva detto in ordine ai testi che avrebbero assistito al sinistro. Nel corso del processo innanzi al Giudice di ### di ### lo stesso ### sentito quale teste all'udienza del 28/10/2011 (cioè un anno e quattro mesi dopo la denuncia), descriveva invece il veicolo investitore come “tipo furgonato di colore bianco”. 
Alla stessa udienza venivano escussi, sempre innanzi al Giudice di ### anche i testi ### e ### i quali dichiaravano di aver assistito al sinistro in quanto viaggiavano a bordo della stessa auto, condotta dal ### dietro il veicolo investitore, descritto come un “furgone chiaro”; sennonché i testi rappresentavano il sinistro in maniera differente dall'odierno appellante, affermando che il furgone pirata non investì solo il motociclo del ### ma anche un altro motociclo il conducente del quale, secondo quanto riferito dal ### riportò lesioni meno gravi del ### Alla luce di tali elementi appare evidente innanzi tutto come la ricostruzione dei fatti fornita dal ### sia del tutto lacunosa ed incoerente; quest'ultimo, infatti, riferisce genericamente di un sinistro stradale al momento dell'arrivo in ospedale e descrive il veicolo investitore come un'auto nella denuncia presentata alla ### della Repubblica circa tre mesi dopo l'incidente, quando aveva avuto tutto il tempo di riordinare le idee; in sede di dichiarazioni rese quale testimone innanzi al Giudice di ### il veicolo investitore CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 7 diventa però un furgone di colore chiaro, mentre mai in precedenza era stato menzionato il colore del veicolo. Nella querela (nella quale si fa riferimento ad un'auto) non viene detto nulla circa la presenza dei testi ### e ### che avevano assistito all'incidente; circostanza ancor più rilevante, ove si consideri che se questi avevano fornito le loro generalità al momento del sinistro non si spiega per quale ragione il ### non li abbia menzionati nella querela, mentre se erano ancora sconosciuti al momento della presentazione della querela (cioè circa tre mesi dopo il sinistro) non è chiaro come l'appellante li abbia poi individuati. Su tale circostanza, infatti né l'appellante, né i testi hanno mai fornito alcuna indicazione. Soprattutto, però, ciò che è davvero stupefacente è che il ### non abbia mai menzionato il fatto che vi fu un altro motoveicolo che venne investito dal furgone pirata; si tratta di una circostanza di grandissimo rilievo, che davvero non si comprende come possa essere stata tralasciata dall'odierno appellante, soprattutto ove si tenga conto del fatto che i testi hanno riferito che il conducente dell'altro veicolo subì danni più lievi e che intervennero altre persone sul posto, sicché non è da escludere che l'altro danneggiato avrebbe potuto fornire preziose indicazioni in ordine al veicolo investitore o ad altri testimoni che avevano assistito ai fatti. 
È evidente, allora, che l'attore (odierno appellante), sul quale gravava il relativo onere, non ha provato che i fatti si sono svolti secondo la descrizione fornita, con la conseguenza che correttamente la domanda è stata rigettata. È appena il caso di aggiungere che avrebbe facilmente potuto acquisire altre prove, come ad esempio il referto del personale del 118 che, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, avrebbe potuto chiarire meglio la dinamica del sinistro. 
Del tutto irrilevanti sono poi le conclusioni del C.T.U. che dà atto della compatibilità tra le lesioni ed il sinistro (caduta dal motociclo), ma certamente non fornisce alcun elemento per pervenire alla conclusione che la caduta fu provocata da un altro veicolo. 
Prive di rilievo sono anche le dichiarazioni di tutti gli altri testi (escussi innanzi al Giudice di ### o al Tribunale) che hanno riferito solo in ordine alle conseguenze delle lesioni riportate dal ### sulla sua vita di relazione. 
È appena il caso di aggiungere, infine, che neppure potrebbe pervenirsi all'accoglimento dell'appello sulla base delle sole dichiarazioni dei due testi che CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 8 assisterono ai fatti, stante l'insanabile contrasto con quanto affermato dal ### nelle diverse sedi e nello stesso atto di citazione, che non trova spiegazione alcuna. 
Per tutto quanto esposto, l'appello deve quindi essere rigettato.  3. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio; i compensi per le diverse fasi vanno liquidati, in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminato, nei seguenti importi: fase di studio: € 1.050 fase introduttiva: € 750 fase istruttoria: € 1.550 fase decisoria: € 1.750 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art.  13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1070/2018 emessa dal Tribunale di ###, il 10-17/4/2018: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna ### al pagamento, in favore della ### S.p.A.  quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la regione ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in ### 5.100 per compenso professionale ed ### 765 per spese generali di rappresentanza e difesa; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.  115/2002. 
Così deciso in Napoli, l'11 dicembre 2023.   ###. estensore ####ssa ### 

causa n. 4656/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Molfino, Iodice Maria, Galasso Giovanni

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4128/2025 del 12-11-2025

... presso la medesima ### sanitaria per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di €. 661.488,10 o altra ritenuta di giustizia, oltre n. 15762/2015 R.G. Dott. ### rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. In particolare, parte attrice deduceva che “1) il giorno 2 ottobre 2012 a causa di un incidente stradale occorso all'attore (investimento moto - pedone in qualità di guidatore del motociclo), lo stesso riportava traumi multipli; 2) il sig. ### veniva, pertanto, trasportato con l'ambulanza al ### del P.O. ### di ### 3) dopo i primi accertamenti del caso l'istante veniva ricoverato presso la ### di ### del predetto ### ove, a (leggi tutto)...

testo integrale

n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ### ha pronunciato la seguente, ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15762/2015 R.G., avente ad oggetto: ### ex artt.  2049 - 2051 - 2052 c.c., vertente tra ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata telematicamente in data ###, - ATTORE - contro ### in persona del ### generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, depositata telematicamente il ###, - CONVENUTA - - ### - All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.  - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione del 7.10.2015, ritualmente notificato il ###.2015, ### conveniva innanzi a questo Tribunale la ### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del personale medico in servizio presso la medesima ### sanitaria per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di €. 661.488,10 o altra ritenuta di giustizia, oltre n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
In particolare, parte attrice deduceva che “1) il giorno 2 ottobre 2012 a causa di un incidente stradale occorso all'attore (investimento moto - pedone in qualità di guidatore del motociclo), lo stesso riportava traumi multipli; 2) il sig. ### veniva, pertanto, trasportato con l'ambulanza al ### del P.O.  ### di ### 3) dopo i primi accertamenti del caso l'istante veniva ricoverato presso la ### di ### del predetto ### ove, a seguito di esami radiografici, gli veniva diagnosticata “frattura spiroide pluriframmentaria scomposta del 3° distale diafisario di perone e tibia dx”; 4) in data ### l'attore veniva operato per la riduzione e sintesi della frattura con viti e placca e, in data ###, gli veniva apposto gambaletto gessato. Veniva dimesso dal nosocomio con divieto di carico per gg. 30; 5) in data ### il sig. ### si recava presso l'ambulatorio di ortopedia del P.O. ### di ### al fine di aprire “una finestra” per effettuare la medicazione; 6) in data ### veniva rimosso l'apparecchio gessato, veniva effettuato controllo radiologico e veniva applicata valva in resina; 7) al successivo controllo del 30/11/2012 veniva evidenziata una modica secrezione della ferita e veniva prescritta terapia antibiotica per 5 gg; 8) (…); 9) al controllo del 05/01/2013 veniva evidenziata deiscenza della ferita chirurgica al terzo distale con esposizione della placca. Pertanto, veniva eseguita una medicazione e si prescriveva tutore “walker” e terapia antibiotica; 10) (…). 11) In data ### l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la ### di ### del P.O. ### di ### per la deiscenza della ferita chirurgica ed intolleranza dei mezzi di sintesi; 12) in data ### il sig. ### veniva sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e toilette dei tessuti molli ed ossei ed esame colturale antibiogramma ed istologico. Tale esame evidenziò la presenza di “pseudomonas aeruginosa” e successiva applicazione del tutore. (…) 13) In data ### l'attore veniva dimesso dall'### con prescrizione di tutore e medicazioni. 14) Presentatosi al controllo in data ### al sig. ### veniva riscontrato un ritardo di consolidamento della frattura con dermatite e deiscenza della ferita. Al successivo controllo del 08/06/2013 veniva repertato “esiti di frattura della meta epifisi distale di tibia e perone con diffusa alterazione morfo - strutturale delle ossa del tarso e metatarso che presentano erosioni, in particolare a livello della base del quarto e quinto metatarso. 
Ridotto diffusamente il tono calcico. Edema dei tessuti molli. Sospette altre immagini di medesimo significato sono evidenti a livello rotuleo e dei condili femorali. I reperti descritti sono compatibili con evoluzioni osteomielitica post-trauma.(…)”; 15) (…); 16) in data ### il sig. ### veniva visitato presso la clinica ortopedica dell'### di ### e, a seguito di esami eseguiti, in data ### la rm stabiliva “paziente con pregressa frattura della gamba biossea, consolidata senza focali alterazioni di segnale della spongiosa ossea del perone, trattata chirurgicamente a livello della tibia con mezzi di sintesi già rimossi, esitata in pseudoartrosi a livello della metafisi distale dove è presente processo flogistico di tipo osteomielitico con sottile fistola verso la cute sul versante antero-mediale”. Coesiste alterazione di segnale della spongiosa ossea della tibia che si estende per due terzi distali, inibizione peri e paraostale inibizione del sottocute ed edema a carico del muscolo gemello interno”; 17) infine, in data ### l'attore eseguiva una rm che evidenziava “persiste processo osteomielitico con pseudoartrosi e persiste sottile fistola verso la cute sul n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### versante antero-mediale con raccolta di edema sottocutaneo”; 18) una scintigrafia dell'8/4/2014 evidenziò “### scintigrafico indicativo di processo flogistico acuto su base verosimile infettiva a livello del terzo distale diafisi tibiale destra ed epifisi distale”. 19) il ### l'istante venne ricoverato presso la ASL di ### per un intervento di revisione del focolaio pseudoartrosico con resezione di 7 cm circa di osso necrotico a livello tibiale ed applicazione di apparecchio ### per trasporto bifocale. Il ### inizio “trasporto” con regolazione di ### ed altro analogo trattamento fui eseguito in data ###. 20) in data ### l'attore venne nuovamente ricoverato a ### per la revisione PSA tibia ed innesti ossei della cresta iliaca omolaterale, resezione del perone, modifica apparato FE circolare”. 
Con l'odierno atto di citazione, dunque, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligenza e dell'imperizia dei sanitari dell'ASL convenuta, che non avrebbero adempiuto “all'obbligo su di essi gravante di predisporre un'organizzazione idonea a garantire al paziente la totale sicurezza dal punto di vista infettivo”, con vittoria delle spese del presente giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in ### il ###, si costituiva in giudizio la ### la quale chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an che in ordine al quantum, con vittoria delle spese di giudizio. 
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale, a firma del dott. ### e con integrazione della CTU a firma del medesimo dott. D. ### e dott. ### specialista infettivologo, depositata telematicamente in data ###, ed è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato carico del ruolo, sino all'udienza del 10.07.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti di 45 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.. 
La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come parte attrice ha evocato in giudizio la ### per un fatto avvenuto nell'ottobre 2012, ovverosia per l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura spiroide pluriframmentaria scomposta del 3° distale diafisario di perone e tibia dx in data ###. 
Orbene, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, 28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. ###-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto all'intervento chirurgico subito in data ###, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d.  decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, in vigore il ###, e conv. con mod. nella legge 8.11.2012, 189, entrata in vigore l'11.11.2012. 
Peraltro, mette conto evidenziare che l'art. 3 comma 1 della legge ### non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale. 
Ciò posto, non è comunque dubitabile che la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590). 
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. 
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, ### Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone; in senso conforme, ### Lecce, sez. II, 30.10.2015, n. 5192; ### Lecce, sez. II, 14.11.2016, n. 4824; #### sez. III, 28.03.2024, n. 1593). 
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della “responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che “il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d.  progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E. 
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”]. 
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute; diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione. 
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, 28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c.. 
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag. 8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. 
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; chiariscono le pronunce di ### del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### la diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 c.c., comma 2, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volti all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, essendosi in presenza di un dedotto inadempimento contrattuale. 
Ebbene, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, si tratti di professionista o di imprenditore, va sempre osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato “sforzo tecnico”. 
Tale “sforzo” viene indicato come “diligenza qualificata”, intesa come diligenza ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12995/2006). 
In altri termini, la condotta del medico deve essere improntata sia alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsivoglia obbligazione (art. 1176, co. 1 c.c.), sia alla diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione professionale (art. 1176, co. 2 c.c.), avuto riguardo alla particolarità della situazione concreta nella quale l'operatore sanitario è intervenuto. 
Il richiamo alla diligenza “qualificata” in questi termini ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.  ### di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo determina il passaggio da un criterio di valutazione dell'adempimento soggettivo a un criterio oggettivo e generale, sicché la diligenza assume un duplice significato di parametro di imputazione del mancato adempimento e di criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione; nella diligenza, quindi, viene ricompresa inevitabilmente anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione. 
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie; ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [ Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. 
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”].  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).  ### in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.). 
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”). 
In applicazione dei principi sopra richiamati, era quindi onere di parte attrice allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali, provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo ed i trattamenti sanitari subiti, restando, invece, a carico di parte convenuta la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile al sanitario, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevedibile ovvero inevitabile. 
Ciò posto, incontestato tra le parti il ricovero e l'intervento in data ### presso il P.O. ### di ### secondo le prospettazioni di parte attrice, l'infezione dell'apparato osteo-articolare riportata dal ### sarebbe stata contratta nella sala operatoria del P.O. ### di ### nel corso dell'intervento per la riduzione della frattura, a seguito di contaminazione della ferita chirurgica in sede intraoperatoria. 
Ebbene, le prospettazioni di parte attrice hanno trovato conferma nella consulenza medico-legale espletata nel corso del presente giudizio.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo del paziente, il consulente, dott. ### ha ricostruito il dato storico-clinico della paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico-giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Per ricostruire la vicenda dell'incidente occorso a ### il 2 ottobre 2012 a seguito del quale riportò la frattura spiroide biossea del terzo inferiore della tibia e del perone di destra e le successive complicanze infettive da osteomielite innestatesi sul focolaio fratturativo che lo affliggono ancora oggi, nonostante il trascorso di circa tre anni dall'evento traumatico, è doveroso richiamare qualche breve cenno sulla natura del processo osteomielitico e soprattutto sull'eziopatogenesi di questa particolare infezione. ### è un'infezione particolarmente grave dell'apparato osteo-articolare sostenuta dallo ### Essa è la manifestazione più grave delle infezioni che possono verificarsi a danno della struttura scheletrica. Si contrae normalmente in seguito a esposizioni di gravi fratture, ma un aspetto molto grave è costituito dal fatto che si contano 15.000 nuovi casi ogni anno in ### e molti di questi vengono contratte in sala operatoria. Da ciò si evince che questo super-batterio necessita di molto più che la normale sterilizzazione convenzionale degli ambienti usati per operare. (…). Il trattamento d'elezione è quello farmacologico con l'impiego di antibiotici a largo spettro o mirati se risulta noto l'agente patogeno. Una volta falliti eventuali tentativi di bonifica con la terapia antibiotica o nelle osteomieliti croniche, l'unica possibilità di eradicare l'infezione è quella di asportare l'osso e tutti gli organi limitrofi interessati fino ad arrivare a tessuto vitale e sano. (…). 
Tornando al caso in esame, possiamo sicuramente individuare per il ### la causa in una infezione intraospedaliera. A chiarimento di detta eziopatogenesi precisiamo innanzitutto i fattori di esclusione di altre fonti infettive. Si deve escludere innanzitutto la via ematica, in quanto il ### al momento dell'incidente stradale e anche nei mesi successivi a questo, non presentava alcun processo infettivo periferico in corso. (…). 
Va esclusa anche l'infezione esterna. Infatti, la frattura riportata dal ### per quanto complessa, era del tipo chiusa, cioè non vi furono lacerazione dei tessuti cutanei con esposizione dei monconi ossei. (…). Resta pertanto l'ultima soluzione: l'infezione fu contratta in sala operatoria nel corso dell'intervento di riparazione della frattura mediante applicazione di placche e viti subito nel corso del ricovero presso la U.O. 
Ortotraumatologia dell'### di ### in data 5 ottobre 2012 nel corso del ricovero ivi avvenuto dopo il transito al locale pronto soccorso proprio a seguito del sinistro stradale. La prova della veridicità della causa eziologica intraoperatoria risiede nella specifica tipologia degli agenti patogeni riscontrati costantemente nelle ripetute colture effettuate nei mesi successivi all'intervento dei prelievi del materiale infetto dal focolaio osteomielitico. Il primo prelievo effettuato il 28 febbraio 2013 evidenziò la presenza del batterio ### aeruginosa. Nel secondo prelievo del 20 giugno fu individuato, oltre allo ### aeruginosa, anche lo ### aureus. Infine, nei successivi prelievi del 12 agosto, del 25 settembre e 16 ottobre 2013, dopo aver avviato cicli di terapia antibiotica mirata a debellare entrambi i due superbatteri, fu individuata la persistenza del solo staphylococcus aureus. (…). In definitiva si è dimostrato come il processo infettivo osteomielitico sviluppatosi a livello del focolaio fratturativo del terzo inferiore della tibia e del perone della gamba destra sia derivato da contaminazione della ferita chirurgica in sede intraoperatoria nel corso n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dell'intervento di applicazione dei mezzi di eseguito il 5 ottobre presso la U.O. di ### dell'ospedale ### di ### (…)”. 
Inoltre, a seguito della richiesta integrazione, il ### dott. D. ### con la collaborazione dello specialista infettivologo dott. D. ### ha illustrato le seguenti conclusioni: “1) ### fu sì contratta presso la struttura sanitaria convenuta; in particolare si è trattato di una infezione del sito chirurgico (### rientrante nelle cosiddette ICA o infezioni correlate all'assistenza. La presenza di diverse specie batteriche (### aureus, ### aeruginosa, Enterococcus faecalis) fanno ritenere che almeno le prime due hanno concorso, anche se con diversa incidenza, nella etiologia dell'infezione, mentre la terza risulta essere solo un patogeno cosiddetto d'appoggio, con scarsa virulenza, rapidamente debellato con la prima terapia antibiotica somministrata. La presenza di ### aeruginosa è indicativa della contaminazione ambientale della sala operatoria, trattandosi di un microrganismo nosocomiale usualmente colonizzante suppellettili, dispositivi medici e chirurgici e strumentario prevalentemente di sale operatorie e sale rianimazione. ### aureus è un germe saprofita spesso presente su cute e mucose (in particolare la mucosa del rino-faringe), che può divenire virulento in presenza di traumi che causino soluzione di continuità della cute e/o esposizione di organi interni. Dall'esame degli atti esaminati inoltre (cartelle cliniche, certificazioni e prescrizioni), si rilevano diffuse inadempienze da parte dei sanitari che in varie epoche e a vario titolo hanno curato il #### per inosservanza di linee guida e leges artis. ### è stata dipendente dal ricovero ospedaliero e quindi sussiste pienamente il nesso di casualità. 2) Pur ritenendo che la struttura abbia messo in atto tutte le dovute procedure e misure di prevenzione delle ICA previste dalla normativa vigente all'epoca, non possiamo confermarlo perché la convenuta non ha allegato alcuna documentazione in merito, tuttavia la presenza di ### aeruginosa induce a pensare che ci sia stata qualche falla nei sistemi di detersione, bonifica e disinfezione all'interno della sala operatoria a carico degli elementi presenti, ivi compresa la preparazione all'intervento del personale sanitario e ausiliario presente. 
Occorre però considerare che i germi nosocomiali hanno acquisito resistenze plurime, anche a disinfettanti molto energici come la clorexidina per cui molte infezioni correlate all'assistenza pur prevedibili, non sono tutte prevenibili anche con la messa in atto di tutte le cautele del caso; ancora oggi una buona percentuale sfugge a qualsiasi sistema di prevenzione. Per quanto attiene il personale sanitario, le omissioni sono relative all'inosservanza di linee guida e leges artis; riteniamo inoltre che il mancato, tempestivo consulto con lo specialista in ### quando si sono concretamente manifestati i primi danni causati dall'infezione ###, sia stata un'omissione che poi ha ancora più negativamente condizionato il decorso della malattia. 3) La patologia di cui risulta affetto l'autore è si da porsi in nesso di casualità materiale con l'infezione riscontrata”, concludendo, inoltre, sul danno biologico sofferto dal ### che: “4) La durata della malattia dal punto di vista civilistico è valutabile in complessivi anni due di inabilità temporanea, suddivisibili in giorni 60 ### di inabilità temporanea assoluta (ricoveri ospedalieri e divieto di carico), in giorni 100 ### di parziale al 75 % (settantacinque %) -immediato post-operatorio e convalescenza - ed in anni uno e giorni 180 ### di parziale mediamente al 50 % (cinquanta %), comprensivi del periodo di convalescenza e per la riabilitazione, le visite ed accertamenti specialistici ritenuti necessari. Riteniamo n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### congruo valutare gli attuali postumi sostanzialmente stabilizzati nella misura di 30 punti percentuali (trenta per cento), con riduzione della capacità lavorativa specifica (professione dichiarata: edicolante, e ludicosportiva (qualora applicabile), in pari percentuale. 5) Il danno differenziale (differenza fra i postumi totali come innanzi valutato (30%) ed i postumi permanenti comunque prevedibili per il tipo di lesione riportata: ### (7-8%) si ritiene congruo valutarlo nel 25% (venticinque%) di danno biologico alla salute” (cfr. relazione integrativa depositata telematicamente in data ###, in atti).  ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dai ### sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal ### nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai ### di parte.  ### all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, lo stesso Consulente ha riconosciuto la sussistenza di nesso causale tra il ricovero dell'attore presso l'### S. ### e l'infezione da questi contratta nel corso dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura e, ancora, tra l'infezione e la patologia riportata dall'odierno attore ###. 
Sul punto, deve rilevarsi che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Sarebbe stato, dunque, onere della struttura sanitaria, rimasto tuttavia inadempiuto, allegare e dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato, nel caso specifico, i protocolli di prevenzione delle infezioni. 
Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della prova della causalità materiale, che, come suesposto, grava sull'attore, occorreva fornire la dimostrazione che la patologia riportata da ### fosse n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### eziologicamente ascrivibile all'infezione nosocomiale e che questa fosse stata contratta presso l'### S.  ### di ### (struttura appartenente alla ###, sul presupposto implicito, in quanto desunto in via presuntiva, dell'inosservanza da parte della struttura ospedaliera delle cautele normalmente atte al governo di simili evenienze, circostanza che, invece, integrando l'inadempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, non rientra nell'onere probatorio di parte attrice, per la quale è, dunque, sufficiente allegarne la verificazione.  ### il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dal comprendere se le infezioni nosocomiali contratte dall'attore siano state funzione di inadempienze organizzativo-assistenziali così come sostenuto nell'atto di citazione, ovvero se il rischio di contrarre le infezioni, benché prevedibile, non fosse in alcun modo evitabile nonostante la congruità assistenziale. 
Ebbene, spettava alla ### l'onere di dimostrare l'interruzione del nesso causale per andare esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal paziente, provando la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. 
Per dirsi raggiunta tale ultima prova è necessario che la struttura dimostri non una semplice astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei ad evitare il rischio di infezioni ospedaliere a carico della generalità dei pazienti ma la concreta impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione direttamente e immediatamente nei confronti del singolo paziente danneggiato (cfr. tra le tante, Cass. civ., 22.02.2023, 549; nella giurisprudenza di merito, Corte App. Milano, sez. II, 4.05.2023, n. 1430; Corte App. Palermo, II, 28.09.2023, n.1671). 
Ebbene, nel caso di specie l'ASL convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, stante l'assenza sia di documentazione attestante una eventuale corretta adesione alle indicazioni ministeriali ed alle buone pratiche clinico-assistenziali relative alla sorveglianza ed alla prevenzione del sito chirurgico rispetto alle infezioni nosocomiali, sia di rimandi all'applicazione degli stessi nella documentazione sanitaria presa in visione con particolare riferimento all'adozione, adesione e monitoraggio di procedure aziendali volte alla prevenzione dell'infezione; alle azioni di rinforzo della pratica dell'igiene delle mani; ai momenti di addestramento per gli operatori sanitari sulla corretta tecnica di igiene delle mani ed alla relativa informativa. 
Alla luce di quanto detto, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla predetta convenuta discende l'accoglimento della domanda attorea. 
Ciò posto, deve ora procedersi alla quantificazione del danno. 
Ebbene, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sofferto da ### si osserva quanto appresso. 
Il danno biologico va inteso, come noto - secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art. 5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005 - quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni. 
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art.  32 (Corte Cost. n. 184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato. 
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (Corte cass. n. 8827/ 2003 e 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003). 
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. ### 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che la relazione medico-legale a firma del dott. ### ha accertato che le lesioni riportate da ### a seguito dell'intervento chirurgico subito e, quindi, dell'infezione nosocomiale contratta, hanno comportato: 1) una invalidità permanente biologica pari al 23%, quale danno differenziale tra lo stato anteriore (7-8%: esiti da “### di frattura scomposta femore sinistro”) e lo stato attuale (30%); 2) con 60 giorni di ITT (ossia una incapacità sub-totale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea totale, rectius danno biologico temporaneo totale); 3) con 100 giorni di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale); 4) con ulteriori 545 giorni di ITP al 50%(ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).  ### ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal ### delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della ### per il risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex art. 138 cod. ass. di cui al D.P.R. 13.01.2025, n. 12, in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co. 1, “…ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare ( Cass. civ., n. 6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d.  tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso. 
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal ### di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.  139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ., 20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, ###”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette ### di ### consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass., 18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle ### di ### vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass., 17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le ### applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, 5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “### liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal ### di ### idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### parametri delle "### predisposte dal ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (### specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 6.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal ### di ### sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”]. 
Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle ### del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese infatti propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. 
Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d.  pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali, per giurisprudenza di legittimità, ormai costante, il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica; cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale; cfr. Cass. civ., n. 6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999). 
Inoltre, con riferimento al caso che ci occupa, occorre precisare che, trattandosi di danno differenziale sofferto dal ### come evidenziato dallo stesso ### in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità più recente in tema di danno iatrogeno differenziale e, segnatamente, in Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986, Rv. 656174 - 02, secondo cui «In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.01.2020, n. 514; Cass. civ., sez. 3, 21.08.2020, n. 17555; Cass. civ., sez. 3, 27.09.2021, n. 26117; nonché da ultimo, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 19.09.2022, n. 28327). 
Ciò posto, tornando al caso che ci occupa, a titolo di danno biologico permanente, quale danno iatrogeno differenziale, va dunque liquidato un risarcimento pari ad €. 164.840,00 (€.179.835,00 - €.14.995,00) calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate “### 2024”, tenendo conto della percentuale di danno biologico permanente ### complessivo sofferto dall'attore, pari al 30%, nonché dell'invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito, pari al 7%, tenuto conto del riscontrato aggravamento delle menomazioni accertato dal ### nonché dell'età dell'attore, trentasettenne (nato il ###), all'epoca dell'evento (5.10.2012) e dell'incremento per sofferenza soggettiva. 
Deve, inoltre, liquidarsi un ulteriore importo a titolo di personalizzazione. 
Sul punto, è noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamicorelazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti “peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato, tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti (si vedano, ### di ### sezione X, 19 marzo 2010 n. 3614, e ### di ### sezione I, 11 gennaio 2011 n. 259). 
Ed invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, esclusa, come noto, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 5243/2014). 
Ebbene, alla luce delle citate compromissioni fisiche subite, tali da incidere sugli aspetti dinamicorelazionali nonché sulla capacità lavorativa “generica” (sulla capacità lavorativa “specifica” si veda infra), deve quindi ritenersi congruo un aumento del danno differenziale innanzi calcolato pari al 20%, a titolo di personalizzazione, così per un totale di €. 197.808,00.   Il suddetto importo tiene conto, in tal modo, di ogni componente descrittiva del danno non patrimoniale oggetto di circostanziata “personalizzazione”. 
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “### 2024” pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato all'attore, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 6.900,00 per i 60 giorni di inabilità totale (gg. 60 x €. 115,00), €.  8.625,00 per i 100 giorni di inabilità parziale pari al 75% (gg. 100 x €. 99,00 x 75%), €. 31.337,50 per i 545 giorni di inabilità parziale al 50%, così per un totale di €. 46.862,50.  ### la somma che è complessivamente dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da ### in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa è pari a complessivi €. 244.670,50 (€.197.808,00+ €. 46.862,50). 
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. 
Inoltre, in favore dell'istante, non possono del pari essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè, liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione; Cass., sez. III, 12.2.2008, 3268, pagg. 15 e segg. della motivazione; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010, 3355). 
In altri termini, ad avviso del giudicante, il ritardato adempimento dell'obbligazione di valore non ha provocato al danneggiato un comprovato mancato guadagno, risultando l'importo liquidato a titolo risarcitorio già integralmente ristorativo e compensativo di ogni pretesa economica vantata dall'interessato.   Infatti, l'attore non ha neppure allegato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo che la rivalutazione monetaria non è stata sufficiente a risarcire. Lo stesso, insomma, non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario. 
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza sino al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.  n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### al danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore (quella generica rientrando, come già detto, nella categoria danno non patrimoniale), deve rilevarsi quanto segue. 
Tale voce di danno è, come noto, generalmente ricondotta nell'ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. civ., 9.08.2007, n. 17464; Cass. civ., 27.01.2011, n. 1879), precisandosi, peraltro, al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Ed invero, il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (cfr. sul punto, recentemente, civ., sez. 3, 9.11.2021, n. ###, secondo cui “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale.  ### dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”). 
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha ritenuto configurabile una “riduzione della capacità lavorativa specifica (professione dichiarata: edicolante, e ludico-sportiva (qualora applicabile)”, pari al 30% (cfr. pag.  32 della relazione integrativa, in atti). 
Tuttavia, parte attrice non ha allegato alcunché al fine di fornire riscontro in merito alla dedotta perdita di capacità specifica di lavoro. 
Ebbene, alla luce degli elementi suindicati, deve ritenersi che nel caso di specie non sia risarcibile un danno da lesione della capacità lavorativa “specifica”, dovendosi piuttosto ritenere sussistente esclusivamente una riduzione della capacità lavorativa “generica”, con conseguente appesantimento della percentuale di danno biologico in sede di personalizzazione, come innanzi già evidenziato. 
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312 e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”.  (cfr. Cass. civ., ord. n. 16628/2023).  ### la lesione della capacità lavorativa specifica, ossia l'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato, costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una riduzione della capacità di guadagno (lucro cessante). 
Ebbene, secondo i pacifici principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, questo tipo di danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse prima del sinistro o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della contrazione o annientamento del reddito in precedenza percepito. 
La relativa prova incombe sul danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. civ., 18.04.2003, n. 6291, in cui si evidenzia che il danneggiato è tenuto a provare che in passato svolgeva una attività produttiva di reddito e che dopo il sinistro ha perso la possibilità di continuare a lavorare o a svolgere lavori affini o altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali e professionali). 
Orbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi la scarsità in punto di allegazione e prova di cui era gravato lo stesso attore in merito alla predetta asserita perdita di capacità lavorativa “specifica”; infatti, avrebbe dovuto provare l'interruzione di qualunque rapporto di lavoro a seguito delle lesioni riportate e avrebbe dovuto documentare, ai fini che qui interessano, l'effettivo reddito effettivamente percepito, tramite, per esempio, produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi precedenti e di quelle successive all'evento dedotto in giudizio. 
A fronte di tali insufficienti elementi, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla stabile occupazione del sig. ### né si evince l'effettiva riduzione del proprio reddito; ed infatti, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima o di quelle che avrebbe sicuramente potuto percepire in relazione alle proprie capacità e attitudini (nei casi di danneggiato non ancora percettore di reddito).  ### della prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento, che deve “concretamente” dimostrare sia lo svolgimento dell'attività che produce reddito, sia la misura in cui le lesioni subite abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica. 
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi satisfattiva la produzione documentale di parte attrice, né tantomeno esaustive le risultanze emerse dalla ### dovendo per lo più inquadrarsi anche le stesse valutazioni espresse al riguardo dal Consulente come direttamente incidenti sul piano della perdita della capacità lavorativa “generica” del ### già oggetto, come innanzi evidenziato, di opportuna valutazione in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Deve, in altre parole, darsi continuità all'orientamento secondo cui la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, deve avvenire secondo il criterio del “danno in concreto”, accertando n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### se in concreto il danneggiato abbia visto ridursi i propri redditi di lavoro ovvero dovrà attendersi una riduzione di tali redditi in futuro, spettando al giudice di merito verificare in concreto l'incidenza della compromissione dell'integrità psicofisica della vittima sulla sua capacità produttiva di reddito, e dovendo pertanto escludersi tale voce di danno ove non venga fornita prova che il danneggiato abbia perso il lavoro, o sia stato adibito a mansioni inferiori alle precedenti o, pur adibito alle stesse mansioni, abbia subito contrazioni di reddito (per es. per un differente orario di lavoro cui venga adibito, da full time a part time). 
In altri termini, stante il difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa “specifica” e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al ### potrà, dunque, unicamente riconoscersi il danno da perdita della capacità lavorativa “generica”, quale voce di danno già ricompresa nel danno non patrimoniale onnicomprensivo, come innanzi già indicato. 
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dal ### quantificate in complessivi €. 2.988,07. 
Non vanno, invece, riconosciute le ulteriori spese per viaggi aerei allegate al fascicolo di parte attrice, non essendo specificamente riconducibili agli eventi dedotti in giudizio. 
Ne consegue, in definitiva, che all'attore dovrà essere liquidato un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno, non patrimoniale e patrimoniale, complessivamente sofferto, pari ad €. 247.658,57 (€.  244.670,50 + €. 2.988,07). 
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria - tenuto conto del rigetto della domanda in relazione alla voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro “specifica” - giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, giusta la natura ed il valore della controversia, alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità con prevalenza del decisum sul disputatum (cfr. Cass., S.U., 11.09.2007, 19014), in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi, e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, 412). 
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste vanno poste a carico dell'ASL convenuta soccombente.  P.Q.M.  ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.  15762/2015, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, n. 15762/2015 R.G. 
Dott. ### dichiara la responsabilità dell'### in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio, e condanna l'### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale sofferto, della somma complessiva di €. 247.658,57, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino all'effettivo saldo; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità di guadagno; 3) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per 1/3 le spese processuali e condanna l'### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dei residui 2/3 delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in complessivi €. 11.125,34, di cui €.  1.723,34 per esborsi ed €. 9.402,00 per compensi professionali (già decurtati di 1/3 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. ### 4) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente l'### Così deciso in ### l'11.11.2025. 
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle ### del ### per la ### e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del #### 2016/679 del 27.04.2016.   

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 15762/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Sforza

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1300/2025 del 15-10-2025

... di tutela rafforzata, secondo cui “il terzo trasportato ha diritto al risarcimento integrale del danno, indipendentemente dall' accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, poiché il trasportato non deve subire le incertezze sull' an della responsabilità ( Cass. Civ., sez III, 30.06.2015, n.13361), precisando che l'azione ex art. 141 CAP consente al trasportato di rivolgersi direttamente all' assicurazione del veicolo su cui viaggiava senza che sia necessario stabilire in quale misura il sinistro sia imputabile ai conducenti. (Cass.civ., sez.III, 26.06.2019, n. 17130); la compagnia di assicurazione non può opporre al trasportato eccezioni attinenti alla responsabilità dei conducenti, salva la prova del caso fortuito”. (Cass. Civ., sez. III, 05.05.2021, n. (leggi tutto)...

testo integrale

n. 4572/2017 e 762/2018 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### civile Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. ####, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4572/2017 riunita con la causa al n. rg. 762/2018, entrambe aventi ad oggetto: morte, riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., promossa da: ### (CF: ###), in proprio e nella qualità di esercente potestà genitoriale sulla figlia minore ### e nella qualità rispettivamente di coniuge e figlia del sig. ### deceduto in data ### a seguito di incidente stradale del 30.07.2016, rappresentata e difesa dall' Avv. ### D'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in ####, via ###16.  #### (###) e ### (###), rispettivamente madre e sorella del sig. ### rapp.te e difese dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo procuratore in #### alla via ### 86.  - ATTRICI - CONTRO ### (CF: ###) rappresentato e difeso dall'Avv. #### e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a #### in ### 135.  #### S.P.A. (P.I./C.F. ###), quale ### dal ### di ### per le ### della ### con sede ####### n. 1, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### . ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### n. 1.  #### “### all'###mo Tribunale di Cassino, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa del ##### proprietario e conducente del motociclo ### 750 tg ### privo di copertura assicurativa alla data del 30.07.2016; - condannare pertanto, in solido tra loro e/o ognuno per i rispettivi titoli il #### e la compagnia ### S.p.A., nella sua qualità di impresa designata dalla ### per la ### per la gestione dei sinistri e liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento tutti i danni, nessuno escluso, subiti dalle ###re ### e ### rispettivamente madre e sorella di ### per il decesso di quest'ultimo, conseguente al sinistro del 30.07.2016, sia patrimoniali che non patrimoniali sub species di danno biologico per la ###ra ### morale jure proprio e/o danno da perdita parentale per entrambe, per mezzo e mediante il pagamento: dell'importo di ### 7.810,85 in favore delle attrici per il danno patrimoniale; a titolo di danno non patrimoniale, degli importi evincibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il caso di specie, che si indicano presuntivamente nella misura di ### 400.000,00 per la ###ra ### ed ### 150.000,00 per la ###ra ### nonché di quanto verrà accertato e ritenuto di giustizia per il danno biologico jure proprio patito dalla ###ra ### con riserva di migliore quantificazione nei termini di rito, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ogni altra voce di danno che saranno eventualmente individuate e riconosciute dal Tribunale adito. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14 I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.  ### e ### “Si confida dunque nell'accoglimento della domanda attrice, come quantificata nello specchietto riassuntivo di cui a pag. 13 e ss. della prima memoria conclusiva del 28.03.2024 e del favore delle spese di lite, secondo i criteri tabellari e come richiesti con notula in calce alla medesima memoria, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, entrambi qui di seguito integralmente trascritti: “a) danno non patrimoniale. Anche in questa sede si torna a chiedere che la quantificazione, e conseguente liquidazione del danno, segua i parametri fissati dal Tribunale di Milano, di cui si allega copia 11 pronta consultazione, per la loro valenza “paranormativa” (Cassazione civile, sez. III, 22/02/2022, n. 5763). A tutt'oggi (e salvo errore), i criteri orientativi espressi vedono una valutazione “a punti”, sulla scorta delle indicazioni della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 10579/2021). Nel caso della ###ra ### si avrà un importo liquidabile oscillante tra euro 323.040,00 se si considerano i soli punti (pari a 96, con valore del punto base pari ad euro 3.365,00) senza adeguata personalizzazione, fino a euro 336.500,00 vale a dire il massimo liquidabile, in ragione del danno alla salute patito dalla stessa, costretta a ricorrere a cure specialistiche e a farmaci per lenire e controllare il dolore subito per la morte del figlio. Per la Sig.ra ### si avrà un importo liquidabile oscillante tra euro 134.412,00 se si considerano i soli punti (pari a 92, con valore del punto base pari ad euro 1.461,00) senza adeguata personalizzazione, fino a euro 146.120,00 vale a dire il massimo liquidabile, in ragione delle circostanze dedotte e dimostrate da cui emerge la rottura di un legame particolarmente forte e solidale. b) Danno patrimoniale jure proprio. Come accennato, le spese per i funerali e la tumulazione di ### sono state sopportate dalla madre ### e dalla sorella ### ( fatture allegate). Gli esborsi sopportati per il trasporto della salma ed onoranze funebri, la concessione di un loculo, le tasse comunali e quant'altro necessario alla tumulazione ammontano ad ### 7.810,85 come da ricevute di pagamento e fatture allegate. Non v'è stata una adeguata contestazione da parte dei convenuti in proposito”. “…spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistarai, secondo i parametri di cui al DM 55/14 e succ. mod ed int. e il seguente prospetto: -Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 -Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 -Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 -Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 - Compenso tabellare (valori medi): € 22.457,00 - Spese vive anticipate: euro 450,00 per contributo unificato ed ### 27,00 per iscrizione al ruolo; euro 13,00 per n. 2 intimazioni testimoniali. Il tutto oltre Iva e cap come per legge.” Per la parte convenuta, #### l'll.mo Tribunale, contrariis reiectis, e per i motivi di cui sopra cumulativamente e/o alternativamente: - in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; - accertare e dichiarare che il motoveicolo, al momento del sinistro, era condotto dal #### - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento finanche parziale della domanda di controparte, accertare e dichiarare il concorso causale del danneggiato per le ragioni di cui sopra con conseguente limitazione percentuale della responsabilità, del danno e della liquidazione; - rigettare l'avversa richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione; - con vittoria di spese e funzioni di lite, ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse per ragioni di opportunità.” Per la parte convenuta, ### S.P.A. “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, esperito il rituale tentativo di conciliazione, • in via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.  295 c.p.c., ovvero per evidenti ragioni di opportunità; • sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inoperatività della invocata tutela assicurativa prestata dal ### di ### e, per esso, dalla ### nei casi di trasporto contra legem, per tutti i motivi sopra esposti; • ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per la mancata citazione del responsabile civile, ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei suoi confronti, onerando parte attrice; • ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. ed assegnare a parte attrice un termine per integrare la domanda; • da ultimo in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### sia in proprio, quale moglie del defunto sig. ### sia quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### per tutti i motivi sopra esposti; • in via principale, rigettare la domanda attorea per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto; • in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, addebitare alla ### convenuta il solo onere risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza immediata e diretta dell'evento de quo, in ogni caso nei limiti di quanto sarà accertato e provato in corso di causa, anche in applicazione degli artt. 1227 c.c. e 171 Cds, con riserva di agire in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 292 del Codice delle ### - il tutto sempre e comunque con reiezione della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e funzioni di lite.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, la sig.ra ### in proprio, quale moglie del deceduto ### ed in qualità di genitore, esercente la potestà sulla minore, ### conveniva innanzi all'intestato Tribunale, il sig.  ### e la società, ### S.P.A. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### la società ### quale ### di ### della ### al risarcimento del danno patito dagli attori, nella qualità di eredi diretti del trasportato, per la somma di euro 372.990,00 per ### ed euro 372.990,00 in favore della figlia minore ### per la quale agisce n.q. la madre esercente la potestà genitoriale ### oppure quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. Sul tutto, interessi sulle somme via via rivalutate. B - ### il ### della ### rappresentato dall'impresa di assicurazioni ### designata, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante”. 
A sostegno della sua pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue: - in data ###, alle ore 18:00 circa, il sig. ### viaggiava, quale trasportato, a bordo della ### modello ### targata ### condotta dal proprietario, sig. ### - percorrendo ### con direzione ### centro, a causa della perdita di controllo del mezzo, la moto usciva fuori strada per terminare la corsa nella vicina scarpata; - in tale circostanza, il sig. ### riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il ### I in ### ove decedeva in data ###, mentre il sig. ### veniva dapprima trasportato presso il ### in ### e successivamente, trasferito presso l'###lesioni ### dell'### di Cassino; - alla luce del predetto sinistro, la procura della Repubblica di Cassino apriva il fascicolo RG 4826/2016 ed in considerazione del rapporto della polizia municipale intervenuta al momento dell'evento, veniva rilevato che il motociclo coinvolto nel sinistro era sprovvisto di assicurazione ### Tanto premesso in fatti, all' esito del decesso del sig. ### per cause imputabili al proprietario e conducente del veicolo convolto nel sinistro, la parte attrice rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe. 
Istaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, si costituiva tempestivamente in giudizio, ### S.p.a., quale impresa designata dal ### di ### per le ### della ### contestando tutte le avverse pretese, eccezioni e deduzioni, in quanto ritenute assolutamente infondate in fatto ed in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. 
In via preliminare e alla luce della pendenza del giudizio penale dinanzi al Tribunale di Cassino, che vedeva il sig. ### imputato per il reato di cui all'art. 589 bis, la predetta parte convenuta chiedeva la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art.  295 c.p.c. 
Altresì, sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ### sia in proprio, quale moglie del defunto ### sia nella qualità di genitore della minore ### asserendo che la parte attrice non aveva depositato agli atti un' idonea documentazione probatoria attestante lo status vantato. 
Inoltre, la società contestava l'operatività della copertura assicurativa prestata dal fondo di garanzia in caso di trasporto illegale ed eccepiva sia l'improponibilità'/improcedibilità della pretesa attorea per la mancata citazione del responsabile civile sia la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi. 
Tuttavia, la parte resistente, oltre a sollevare diverse eccezioni sui vizi della domanda attorea, contestava l'assenza di prova della qualità di trasportato del sig. ### e asseriva che a carico della vittima del sinistro potevano essere ravvisati una serie di elementi che portano a qualificare il suo concorso colposo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., (per aver accettato i rischi connessi alla guida di un mezzo da parte di soggetto che aveva assunto in precedenza sostanze alcoliche). 
Infine, ### S.p.a. obiettava anche la quantificazione della pretesa risarcitoria nonché la richiesta avversaria del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi. 
In considerazione di quanto sopra rappresentato e motivato, pertanto, la compagnia assicuratrice si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e in tutti gli scritti difensivi, ribadendo quanto esposto in precedenza. 
È opportuno rammentare, altresì, che nel corso del presente procedimento, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione, il sig. ### impugnando e contestando tutto quanto ex adverso, dedotto, argomentato, prodotto dalla parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto sia con riferimento all'an debeatur che al quantum debeatur. 
Invero, il convenuto contestava tutti gli allegati prodotti dalla controparte ed in particolare ogni responsabilità per l'evento lesivo. 
In via preliminare, il sig. ### chiedeva la riunione del presente procedimento con la causa RGN 762/2018 promossa dai ###ri ### e ### in considerazione della sussistente connessione oggettiva (entrambi i procedimenti riguardano il medesimo sinistro), per la parziale connessione soggettiva (da punto di vista delle parti convenute) e per ragioni di economia processuale. 
Nel merito, il resistente negava di aver guidato il motoveicolo coinvolto nel sinistro de quo, precisando che il mezzo era condotto dal #### e di aver viaggiato in tale circostanza quale trasportato. 
Altresì, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità a proprio carico, la parte convenuta eccepiva la sussistenza del concorso causale, ex art. 1227 c.c. del Sig. ### nella determinazione dell'evento e, pertanto, contestava l'illegittima del quantum debeatur della pretesa risarcitoria ed il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. 
Tutto ciò posto e premesso, sig. ### rassegnava le conclusioni esposte in precedenza. 
Nel corso del presente procedimento, tuttavia, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, rilevato che la causa RG 762/2018 (introdotto da ### e ### nella qualità rispettivamente di madre e sorella della vittima) era, parimenti, incentrata sul sinistro del 30.07.2016, nel corso del quale perdeva la vita il #### ordinava con provvedimento del 26.09.2018 la riunione della predetta causa con il presente giudizio. 
Invero, nel procedimento iscritto a ruolo n. 762/2018 R.G. con diverso e distinto atto di citazione notificato il ### le Sig.re ### e ### adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere risarcimento da loro subito, sub species di danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del congiunto. 
Le parti attrici, ribandendo che la vittima al momento del sinistro viaggiava, quale trasportato a bordo della moto ### che era condotta dal suo proprietario, ### chiedevano quanto esposto in epigrafe. 
Parimenti, nel predetto procedimento (RG 762/2018) si costituivano in giudizio i medesimi soggetti convenuti. 
Invero, il #### in tale circostanza eccepiva di non trovarsi, al momento dei fatti, alla guida del proprio motociclo, poiché aveva subito un provvedimento restrittivo (sospensione della patente di guida) e precisava, che il #### non indossava regolarmente il casco. 
Invero, la parte resistente concludeva chiedendo il rigetto delle domande attrici (###re ### e ### e, in subordine, per la declaratoria di un concorso di colpa in capo al #### con conseguente limitazione della propria responsabilità. 
Altresì, si costituiva in giudizio, ### S.p.A., quale impresa mandataria del ### eccependo sia la necessità di sospendere i giudizi civili in attesa della decisione del Giudice penale sia l'inoperatività della tutela assicurata, poiché il sig. ### guidava con patente sospesa e sotto l'effetto di alcool ed altresì, contestando la legittimazione passiva del medesimo ### ai sensi dell'art. 283 lettera B ### Tuttavia, la richiesta di sospensione del giudizio civile, avanzata dalle parti convenute veniva rigettata e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 17.05.2019 l'allora titolare del ruolo Dott. Sordi disponeva l'ordine di esibizione (ex art. 210 c.p.c.) per il servizio ### 118 dei rapporti stilati dal personale intervenuto sul luogo del sinistro ed ammetteva gli interpelli e le prove testimoniali richieste dalle parti. 
Contestualmente, veniva celebrato con rito abbreviato, il giudizio penale nei confronti del convenuto, ### che si concludeva con l'affermazione della responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro e la condanna di questi per il reato a lui ascritto, p. e p. dall'art. 589 bis c.p. (cfr. sentenza depositata il ### agli atti del presente giudizio). 
Nel corso del presente procedimento, inoltre, veniva espletata per mezzo del raccoglimento degli interrogatori formali delle attrici (udienza dell'11.11.2019) e la prova testimoniale mediante l'escussione dell'### Sc. ### agente verbalizzante del comando di ### di ### del #### personale ### 118, entrambi escussi alla ud. del 02.03.2020, nonché della sorella della parte convenuta, sig.ra ### e del sig. ### Altresì, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato disponeva l'acquisizione della copiosa documentazione, tra cui i rilievi delle ### intervenute sul luogo del sinistro, compresi gli atti e la perizia cinematica espletata ai fini delle indagini penali condotte dalla ### della Repubblica di Cassino (fascicolo rubricato al n. 4836/16). 
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che all' esito dell'udienza del 08.04.2025, verificato che la stessa era matura per la decisione, essendo stata completamente istruita, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc di 60 gg per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per le memorie di replica. 
Tanto premesso in fatto, venendo al merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata, e pertanto, merita di essere accolta per i motivi che seguono. 
Così ricostruito l'iter processuale si rileva che la fattispecie in ottica risarcitoria coinvolge più profili giuridici (civile, penale ed assicurativo). 
In via preliminare, giova osservare che, seppure al momento del sinistro de quo, nessuno dei presenti sul posto era in grado di riferire direttamente circostanze utili sull' evento lesivo, attraverso gli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro, dagli agenti del ### di polizia municipale di ####, nonché mediante l' audizione teste, escussi nel corso del presente procedimento ed, altresì, in considerazione delle indagini penali, condotte dalla ### della Repubblica di Cassino, emergevano elementi fondamentali che hanno consentito dapprima nel procedimento penale che in questo giudizio, di ricostruire verosimilmente la dinamica del sinistro avvenuto in data ### ed individuare in capo al sig. ### la responsabilità esclusiva del pregiudizievole evento de quo. 
Invero, dal rapporto della polizia municipale (doc. 4) redatto dagli app. s. ### e ### emergeva che “dai successivi accertamenti clinico eseguiti dal personale sanitario dell'ospedale policlinico ### di ### è risultato che il tagliente guidava il motociclo in seguito all' assunzione di bevande alcoliche con tasso pari a 1,05 g/l (105 mg/dl). Dall'esame dei rilievi planimetrici e fotografici, vista la localizzazione ed entità dei danni riportati dal motociclo e considerate le condizioni cliniche delle persone coinvolte si ricostruisce la seguente dinamica. Il conducente del motociclo, a, in transito sulla strada regionale ###, in direzione ### per una errata valutazione, ovvero per motivi al momento sconosciuti., anziché proseguire sulla propria corsia di marcia, in prossimità della semicurva sx, nei pressi del civico 84/A, usciva dalla normale traiettoria e finiva rovinosamente fuori strada. L' evento verificatosi lascia ipotizzare che il conducente teneva una velocità non commisurata alle caratteristiche del tratto di strada ed ogni altra circostanza in modo che fosse evitato qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, omettendo di conservare il controllo del motociclo in modo da compiere le necessarie manovre sempre in sicurezza (violazione art. 141/1-2 del ###. La condotta potrebbe essere derivata anche dal fatto che il ### aveva assunto in precedenza bevande alcoliche ed alla guida in stato di ebbrezza ( violazione art. 186, c.2/B e 2-BIS del ### Si dà atto che il ### oltre alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica accertato presso il laboratorio analisi del policlinico ### guidava senza copertura assicurativa e senza patente di guida, in quanto ritirata in data ### dal comando di ### per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sospesa dal prefetto di ### per anni uno con decreto n.255/2016 del 15.03.2016, dal 14.02.2016 al 14.02.2017”. 
Sicché, alla luce di quanto evidenziato dalle risultanze istruttorie, in particolare dal rapporto della ### (a seguito di indagini, la ### di ### così concludeva “ …### targata ### …condotta da ### Massimiliano……..Dai successivi accertamenti clinici eseguiti dal personale sanitario del ### di ### è risultato che il ### guidava il motociclo in seguito all'assunzione di bevande alcoliche con tasso pari a 1,05 g/l” …..” Dalla dinamica del sinistro si evidenzia il profilo di colpa a carico del ### Massimiliano”), dal formale interrogatorio (sig.ra ### affermava : “…..ho chiesto a mio figlio alla presenza di medici ed infermieri ……lo stesso mi ha riferito che non era alla guida del motociclo ma trasportato dal sig ### Massimiliano…” “ ….me lo ha riferito mio fratello stesso ( la vittima ###. Alla guida del motociclo c'era Tagliente” (teste, ### ribadito, parimenti dalla sig.ra ### : “…….mi ha riferito la dinamica dell'incidente dicendomi che ### era alla guida della moto e lui era trasportato e che il ### guidava ad alta velocità la moto e che lui gli diceva di rallentare”), nonché dalle dichiarazioni del teste ### (### “ ### risultava vigile e che quest'ultimo avrebbe dichiarato che alla guida fosse il ### ed egli fosse passeggero ….quindi in questo modo abbiamo appreso delle dichiarazioni che il ### ebbe a rilasciare ai sanitari , preciso presumo che l'abbia dichiarato il Paniccia…” e di #### “…..mi sono occupato del ### che era più grave ….il mio collega si occupò del ### ed ho sentito parlare quest'ultimo con il mio collega e dire che era passeggero sulla moto….” ed inoltre, in considerazione della CTU cinematica redatta dal consulente del ##### si rileva in modo chiaro ed incontestabile che il motociclo ### 750, era di proprietà del sig. ### e che la vittima del sinistro, ### viaggiava in qualità di terzo trasportato in sella al motociclo condotto della parte convenuta. 
Parimenti, l'esclusiva responsabilità del ### nella causazione del sinistro, è stata oggetto di accertamento anche in sede penale nel corso del giudizio abbreviato avente R.G. 4836\2016, durante il quale veniva accertato che il ### violava delle specifiche norme, di cui il ### della strada: art. 141/1-2 del CDS (velocità non commisurata alle caratteristiche del tratto di strada e sicurezza), dell' art. 186, c.2/B e 2-
BIS del CDS ( accertato presso il laboratorio analisi del policlinico ### un tasso alcolico pari a 1,05 g/l), artt. 116 e 193 del ### della ### (guida senza patente e mezzo sprovvisto di copertura assicurativa ### e art. 145 co. 1, 2, 4 del C.d.S (regole di precedenza negli incroci e la prudenza nella guida), le cui violazioni e sanzioni comminate dalla polizia locale non erano mai state contestate dal trasgressore ed altresì il resistente veniva condannato con la sentenza n. 24 pubblicata il ### per il reato a lui ascritto, come p. e p. dall'art. 589 bis c.p.- omicidio stradale aggravato. 
Orbene, sul piano civile l'ebbrezza e la recidiva ( patente di guida sospesa) rafforzano la prova della colpa esclusiva del conducente.   Invero, dall'analisi della suddetta documentazione emergeva concordemente che la dinamica del sinistro si era sviluppata come segue: il proprietario e conducente del motociclo ### 750 tg ### sig. ### trasportando a bordo del mezzo il defunto ### percorrendo via ### (### con direzione di marcia verso ### giunto all'altezza del civico 84/A, per imprudenza ed in violazione delle predette norme sulla circolazione stradale ( velocità sostenuta e tasso di alcool superiore al minimo) perdeva il controllo del motociclo, terminando la sua corsa fuori strada, e cadendo rovinosamente a terra unitamente al terzo trasportato. 
A tal riguardo, giova osservare che né il sig. ### né la società, ### S.p.A.  offrivano alcun elemento probatorio, tale da poter mettere in dubbio la predetta ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla ### di ### verificata e convalidata dal CTU nominato dalla ### della Repubblica e infine, recepita nella sentenza di condanna penale. 
Orbene, la condotta, ivi descritta del ### come emerso dai richiamati accertamenti della procura della Repubblica e in questa sede, cagionava, quindi, la morte del passeggero, ### che, viaggiava in qualità di terzo trasportato in sella del motociclo della parte convenuta. 
Pertanto, accertato che il conducente del motociclo era il sig. ### e la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell' evento lesivo, si rileva che il sig. ### in qualità di passeggero del mezzo, può essere considerato a tutti gli effetti una vittima terza, non avendo avuto alcun ruolo attivo nella dinamica del sinistro ed in quanto tale, essendo coinvolto pregiudizievolmente, deve essere sempre tutelato, salvo alcuni casi specifici (caso fortuito o concorso colposo) ai sensi degli artt. 283 comma 1 lettera b) e 287 comma 4 D.lgs. 209/2005, che si collegano direttamente con l'art. 141 del ### delle assicurazioni private.   Invero, secondo la sentenza n. 15982 della Corte di Cassazione del 7 giugno 2023, “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, oppure è consapevole che il conducente era alterato da sostanze stupefacenti, alcool o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto” (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. ###).  ### probandi, ad esempio, della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma ### in capo all'assicuratore. 
Tale risarcimento, come già stabilito un'altra sentenza della Cassazione (n. 16477 del 5 luglio 2017) deve essere elargito sia nel caso che la responsabilità del sinistro sia del veicolo su cui viaggiava il passeggero sia in caso contrario, e a prescindere dal fatto che i veicoli siano assicurati o meno. 
Invero, come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul passeggero, vige un principio di tutela rafforzata, secondo cui “il terzo trasportato ha diritto al risarcimento integrale del danno, indipendentemente dall' accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, poiché il trasportato non deve subire le incertezze sull' an della responsabilità ( Cass. Civ., sez III, 30.06.2015, n.13361), precisando che l'azione ex art. 141 CAP consente al trasportato di rivolgersi direttamente all' assicurazione del veicolo su cui viaggiava senza che sia necessario stabilire in quale misura il sinistro sia imputabile ai conducenti. (Cass.civ., sez.III, 26.06.2019, n. 17130); la compagnia di assicurazione non può opporre al trasportato eccezioni attinenti alla responsabilità dei conducenti, salva la prova del caso fortuito”.  (Cass. Civ., sez. III, 05.05.2021, n. 11741) ed il risarcimento al trasportato può essere ridotto solo se risulta un suo comportamento colposo che abbia contribuito al danno ai sensi art. 1227 Orbene, dall' esame della fattispecie non si rileva la sussistenza di elementi probatori che giustificato l'applicazione nel caso in questione dell'art. 1227 c.c. (concorso di colpa del ### con riduzione proporzionale del risarcimento. 
Invero, la parte convenuta, ### di ### per le vittime della strada, chiamata a rispondere, in mancanza della copertura assicurativa RCA del motociclo coinvolto nel sinistro, dei danni lamentati dalle parti istanti, ai sensi dell'art. 283 ss. D.lgs. 209/2005, pur eccependo a più riprese che la vittima era reo, di aver accettato volontariamente un rischio grave, non ha in concreto dimostrato la consapevolezza del trasportato, circa lo stato di ebbrezza del ### nonché la conoscenza dello stesso che era sprovvisto di patente di guida e senza assicurazione. 
Pertanto, per lo scrivente risulta inverosimile che il sig. ### avrebbe corso un rischio così alto (la propria vita), qualora avesse avuto un minimo dubbio sulla sua sicurezza e sull' imprudenza del sig. ### Ciò posto, la domanda di risarcimento attorea deve essere, dunque, considerata fondata nell'an e nel quantum, poiché può affermarsi che le risultanze documentali ed istruttorie raccolte in corso del procedimento penale e nel presente giudizio abbiano offerto una ricostruzione chiara del sinistro confermandone la piena veridicità, nonché la responsabilità esclusiva del proprietario e conducente del velocipede nella causazione del sinistro. 
Orbene, bisogna ora passare all'esame delle voci di danno di cui le parte attrici richiedono il risarcimento e alle relative liquidazioni. 
In via preliminare, giova osservare che i congiunti possono chiedere il risarcimento in qualità di eredi, ma non possono agire nei confronti dell'assicurazione del veicolo sui cui il terzo viaggiava al momento dell'incidente per i danni personali derivanti dal decesso del proprio congiunto. Ciò in quanto questa azione è personale e può essere utilizzata solo dal terzo trasportato (### Caltanissetta, sent. 24.05.2014.) Invero, i parenti non possono utilizzare la procedura del codice delle assicurazioni private per richiedere il risarcimento dei danni subiti in prima persona dalla vittima del sinistro, ma possono, in qualità di eredi, domandare il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale subito all' esito della morte del proprio congiunto. 
Gli eredi della vittima, infatti, hanno diritto ad essere risarciti dei pregiudizievoli di natura economica e morale cosiddetti “danni riflessi”, scaturiti in conseguenza all' evento lesivo (si pensi al danno esistenziale da perdita del rapporto familiare o al danno morale consistente nelle sofferenze psichiche dovute al venire meno di un familiare). 
Orbene, partendo per gradi, la parte attrice ### convivente e madre della figlia della vittima chiedeva il risarcimento del danno biologico iure proprio, ossia l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale, subita dalla parte attrice a causa della prematura scomparsa del suo convivente nonché padre di sua figlia. 
Infatti, nella fattispecie in esame, questo giudice ritiene possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito in proprio dall' attrice comprensivo altresì del cosiddetto “pretium doloris”, cioè della somma tendente a ristorare le sofferenze subite per effetto della morte del parente, così come previsto dall'art. 2059 A tal fine, va tenuto conto del vincolo affettivo e parentale esistente con la vittima, provato dalla documentazione anagrafica in atti e non contestato né dalla compagnia assicuratrice né dall' altro convenuto. 
Ai fini della determinazione concreta di tale somma, deve altresì considerarsi il cosiddetto danno esistenziale scaturente dalla lesione del rapporto parentale. 
Ed invero, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita poi da Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26975). 
Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore dei familiari del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto “pretium doloris” in senso stretto. 
Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 2032), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828). 
Del resto anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che segue: “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Corte di Cassazione - ####. - Sent. n. 13786 del 17/05/2024). 
La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie, deve, dunque, sicuramente presumersi nei confronti della coniuge e dei figli, in quanto rispondente all' “id quod plaerumque accidit”, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (v. ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568). 
Tale prova contraria non è stata fornita dalla società convenuta che si è limitata ad una generica contestazione. 
In ordine al quantum del danno, si ritiene che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle elaborate dal ### di Milano, come modificate nell'anno 2024. 
Invero, l'### sulla Giustizia civile di ### ha integrato le tabelle meneghine; in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ###/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). 
Ai fini della quantificazione, infatti, si tiene conto “di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva”. 
In definitiva, dunque, nell'eseguire tale liquidazione questo giudicante tiene conto del grado di parentela tra danneggiato e deceduto, della convivenza con la persona deceduta prima della morte, oltre che dell'età del parente danneggiato al momento del decesso. 
Invero, per la liquidazione del danno in oggetto, le ### di ### nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza. 
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno.  ### 2024 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti.  ### delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo “di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. ###/2021; 10579/2021; Cass. 26300/2021). 
Dunque, secondo la suddetta ### ed in virtù dei criteri in essa utilizzati e sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, l'importo da liquidare in favore di ciascuno dei parenti è il seguente: 1) per la sig.ra ### l'importo da liquidare in suo favore è calcolato secondo il seguente prospetto: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 45 anni, ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari ### da ### del ### (### del ### di #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 71 IMPORTO del ### € 277.681,00 2) per la minore, ### l'importo da liquidare in suo favore è calcolato secondo il prospetto riportato di seguito ed in considerazione di tali elementi: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 4 anni, era la figlia ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari ### da ### del ### - (### del ### di ### SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 28 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 94 IMPORTO del ### € 367.634,00 ###à ### del legame affettivo della minore con il defunto, invero, si rileva derivante principalmente dalla circostanza incontestata che la stessa era l'unica figlia del sig. ### e che la stessa al momento del sinistro aveva appena 4 anni. 
La liquidazione va effettuata, quindi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, in base all'art. 2056 c.c., in mancanza di una predeterminazione legale del risarcimento di questo tipo di danno.  3) per la sig.ra ### madre del de cuuis, applicando nel caso di specie la ### di ### va liquidato il predetto danno nei seguenti termini economici: La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 66 anni, era genitore ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti piu di 3 familiari ### da ### del ### - (### del ### di ### SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 20 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 Punti totali riconosciuti: 82 IMPORTO del ### € 320.702,00 5) ### giova osserva che, ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni da liquidare in suo favore, si è tenuto conto sia dell'elemento anagrafico (44 anni al momento del sinistro) sia dello status familiare (sorella della vittima del sinistro) nonché convivente con il defunto e con le altre parti attrici (vedi certificato di stato di famiglia e di residenzaallegato 2) La vittima aveva 41 anni al momento del decesso Il congiunto aveva 44 anni, era sorella ed era convivente con la vittima. 
Nel nucleo familiare primario sono presenti piu di 3 familiari ### del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 14 Punti in base all'età della vittima: 14 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 25 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 68 IMPORTO del ### € 115.464,00 La sig.ra ### inoltre, deve essere risarcita a titolo di danno patrimoniale jure proprio per le spese funebri e la tumulazione del defunto, ### Invero, dalla documentazione versata agli atti, la sig.ra ### ha sostenuto una spesa totale di € 7.150, 85 comprensiva di € 3.315,85 tramite bonifico bancario del 06.09.2016 per la concessione di nr.1 loculo cimiteriale tipo fornetto ####; euro 80,00 per tumulazione ed euro 120,00 per trasporto salma e fiori del defunto, euro 3.610,00 per il servizio funebre della salma ed euro 25,00 per allaccio lampada votiva e canone 2016. 
In definitiva, dunque, entrambe le parti convenute vanno condannate al pagamento a titolo di risarcimento danni (sommando le varie voci liquidate) delle seguenti somme: ➢ euro 277.681,00 iure proprio, a titolo di risarcimento danno biologico per la sig.ra ### ➢ euro 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 Il danno così liquidato appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dalle istanti con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente. 
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). 
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il ### reputa opportuno condannare la società convenuta al pagamento, ed in favore degli istanti, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (30.07.2016), anno per anno, ed a partire dal 30.07.2016, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, 4030). 
Quanto alle spese e competenze di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza della società ### spa e del sig. ### in favore delle parti attrici che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14 (modificato con D.M.  147/22), avendo riguardo del valore della lite, delle non complesse questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta. 
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).  P.Q.M.  ### definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dalle sig.re #### e ### nei confronti di ### spa e ### così provvede: ➢ accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità esclusiva di ### nella causazione del sinistro per cui è causa; ➢ condanna la società ### quale ### dal ### di ### per le ### della ### al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per le causali di cui in motivazione quantificate e liquidate in favore di ciascun attore nella diversa misura che segue: ➢ euro 277.681,00 iure proprio, a titolo di risarcimento danno biologico per la sig.ra ### ➢ euro 367.634,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del padre a favore della giovane ### ➢ euro 320.702,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del figlio a favore della sig.ra ### ➢ euro 115.464,00 iure proprio, a titolo di danno da perdita del germano a favore della sig.ra ### ➢ euro 7.150,85 iure proprio, a titolo di danno patrimoniale per le spese funebre e la tumulazione del defunto, così documentate e sostenute dalla sig.ra ### Per un ammontare complessivo di euro 1.088.631,85 oltre pagamento degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalle date degli eventi lesivo indicate in parte motiva, sui diversi importi devolutati alle date di cui in parte motiva e, quindi, anno per anno, a partire dall'anno successivo, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ### con divieto di anatocismo; 4) condanna in solido, ### spa e ### a rimborsare in favore delle sig.re ### in proprio e nella qualità, le spese di lite che si liquidano in euro 18.977,00 titolo di compenso professionale, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA da distrarsi a favore degli avv.ti ### D'#### dichiaratosi antistatario; 5) condanna in solido, ### spa e ### a rimborsare in favore delle sig.re ### e ### le spese di lite che si liquidano in euro 18.977,00 titolo di compenso professionale, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA da distrarsi a favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in Cassino, 13.10.2025 ### D'### 

causa n. 4572/2017 R.G. - Giudice/firmatari: D'Angiolella Luigi, Di Ruzza Luigi

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