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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1351/2025 del 25-03-2025

... dell'obbligazione». Ne consegue che, alla luce della lettura della disposizione proposta dalla Cassazione ed in questa sede adottata, tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella del medico andranno qualificate quali contrattuali, con la precisazione che per la seconda a venire in rilievo è la nozione di “contatto sociale qualificato produttivo di obblighi giuridici di protezione anche in assenza di un contratto scritto tra le parti. Fatte queste necessarie premesse di ordine generale, occorre a questo punto focalizzarsi sulla ripartizione che da esse deriva circa l'onere probatorio gravante sulle parti in causa: nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sull'attore - paziente l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti, quest'ultimo a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe identificabile quale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5809/2015 promossa da: ### [###], nata a ### de' ### il ### e ### [###] nato a ### de' ### il ###, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti ### [###] e ### [###] ed elettivamente domiciliat ### ATTORI contro D'### [###], nato a ### il ###, D'### [###], nata ad ### il ###, e D'### [###], nato ad ### il ###, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### [###] ed elettivamente domiciliati in ### alla ###. Alemagna n. 2 CONVENUTI ### E ####, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### come da procura in atti #### [###], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ###### e ### ed elettivamente domiciliat #### nonché ### S.p.A, in persona del ### liquidatore ### e LLOY#### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### [###] ed elettivamente domiciliat #### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  ### atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ### e ### convenivano dinanzi l'intestato ### i convenuti al fine di sentirli dichiarare responsabili dei gravi danni patiti in conseguenza della negligenza, imperizia ed imprudenza che caratterizzava la condotta dei sanitari ebbero ad assistere la sig.ra ### nel periodo compreso tra il ### e il ###, allorquando l'attrice, gestante da 19 mesi, subiva ricovero per forti dolori alla schiena e perdite di sangue vaginali poi esitate in aborto spontaneo del feto. Lamentavano infatti gli attori che nessuno dei soggetti convenuti aveva attuato un adeguato trattamento diagnostico - clinico e terapeutico il quale avrebbe avrebbe potuto evitare, con ragionevole certezza la morte del feto, e conseguentemente i danni fisici e morali patiti dagli attori, e nello specifico evidenziavano che: - relativamente all'operatività della ginecologa dott.ssa ### che aveva in cura la ### prima del ricovero del 16.11.2009, contestavano la gestione sanitaria della gravidanza, affrontata secondo una generica routine, non adeguata al problema concreto, nel caso rappresentato non solo dal dato clinico anamnestico di aborto spontaneo già verificatosi e dall'intervento di miomectomia isteroscopica subito in data ###, ma anche dalla sintomatologia manifestata più volte al sanitario in questione; riguardo alla condotta dei sanitari che assistevano la ### presso il P.O. di ### de' ### l'imprudenza, imperizia e negligenza venivano ascritte alla errata diagnosi di ### e all'omessa diagnosi e terapia di stato settico, in quanto i sanitari in data 18 novembre 2009 trasferivano la ### presso la “### Infettive” dell'### di ### per la comparsa di iperpiressia e tosse, mentre le indagini effettuate all'ingresso del sopra menzionato nosocomio evidenziavano un quadro di insufficienza renale acuta, con contrazione della diuresi, in corso di grave stato settico e, per tale motivo, veniva sottoposta a terapia con infusioni di plasma; per quanto attiene infine l'### la censura sollevata veniva rapportata all'intervento chirurgico di isterectomia praticato in data 21 novembre 2009 in quanto, dalla disamina della cartella clinica n. ###/09, non si rilevano indicazioni cliniche (entità del sanguinamento) strumentali e laboristiche (alterazioni dei parametri vitali della paziente) all'attuazione di detto intervento, né si rinviene allegato un valido consenso all'atto chirurgico e una motivazione chiara e comprensibile all'interessata dell'atto terapeutico di natura chirurgica altamente invasivo.   Per le suesposte ragioni, e sulla base delle asserite responsabilità in capo a ciascuno dei convenuti citati, concludevano gli attori per la declaratoria di responsabilità contrattuale dell'### di Dio e ### d'### e dell'### nonché della defunta dott.ssa ### nella causazione delle lesioni patite dalla ### in conseguenza degli interventi di cui è causa e, per l'effetto, per la condanna dei medesimi e dei sig.ri D'### D'### e D'### quali eredi legittimi della dott.ssa ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese di giudizio.   Incardinatosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio i signori ###### e #### quali eredi della defunta dott.ssa ### che deducevano l'estraneità ai fatti di causa della specialista, non avendo ella avuto mai alcun contatto con l'attrice, e, contestualmente, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le compagnie ###ni S.p.a. e ### s.r.l., quali istituti assicurativi con i quali la loro dante causa risultava assicurata per la r.c.t., al fine di essere manlevati e tenuti indenni in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.   Si costituiva altresì la A.S.L. ### deducendo l'infondatezza della domanda con riferimento a tutto quanto avvenuto nel corso del ricovero della paziente presso il P.O. di ### de' ### ed evidenziando come nessun addebito potesse essere mosso nei confronti del proprio personale sanitario il quale in costanza di ricovero agiva in modo conforme alle linee guida e alle buone pratiche applicabili al caso di specie, ed inoltre deduceva la non cumulabilità delle diverse voci di danno richieste dagli attori.   Si costituiva infine la A.O.U. ### di Dio e ### d'### la quale in via preliminare eccepiva l'incertezza della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a tutto quanto occorso in costanza di ricovero della paziente presso il P.O. di ### de' ### trattandosi di struttura che al tempo dei fatti di causa era assoggettata alla sfera di competenza dell'### Contestava poi le avverse domande sia sotto il profilo dell'an che di quello del quantum debeatur, ed insisteva per il rigetto delle stesse. Infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia ###ni S.p.a., quale istituto che copre i rischi r.c.t. della stessa al fine di essere manlevata in ipotesi di condanna.   A seguito della concessione da parte del Giudice delle richieste autorizzazioni alla chiamata in garanzia delle compagnie assicurative che assumevano il rischio per i convenuti D'### e A.O.U. ### di Dio e ### d'### si costituiva in giudizio la ### quale compagnia assicurativa della dott.ssa ### eccependo carenza di propria legittimazione passiva per inoperatività contrattuale e violazione del regime claims made espressamente previsto nella polizza azionata, e deducendo quindi l'infondatezza della domanda di garanzia e manleva chiedendone l'integrale rigetto.   Nel corso del giudizio divenivano maggiorenni i convenuti ### D'### e ### D'### i quali si costituivano dunque personalmente facendo propri gli atti processuali già compiuti in loro nome dal proprio genitore D'### Veniva svolta attività istruttoria attraverso l'acquisizione dei CTU medico - legale sulla persona dell'attrice, e all'udienza del 18.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.  ### domanda è fondata e merita accoglimento.   Prima di analizzare specificamente il caso in esame, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente, trattandosi di domanda risarcitoria promossa nei confronti di una struttura sanitaria per lesione derivante da un'operazione chirurgica (c.d. danno iatrogeno), sui profili generali della responsabilità civile riferibile all'esercizio di attività professionale in ambito medico - sanitario nonché sulla corretta individuazione della natura giuridica della stessa, con la necessaria precisazione che, trattandosi nel caso di specie di domanda proposta nell'anno 2015, la vicenda processuale dovrà ritenersi assoggettata, dal punto di vista sostanziale, alla disciplina prevista dalla l. n. 189/2012 (“### Balduzzi”) e non, invece, a quella della più recente L.  24/2017 (“### - Bianco”) la cui adozione è intervenuta nel corso del presente giudizio, essendo l'irretroattività delle norme sostanziali di ambedue le leggi stata espressamente dichiarata dalla ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28994 dell' 11 novembre 2019.   Con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, essa deve intendersi riconducibile alla categoria civilistica della responsabilità contrattuale traente la propria fonte in un contratto sinallagmatico atipico, noto come “contratto di spedalità” o “di assistenza sanitaria”, concluso tra la struttura ed il paziente anche attraverso fatti concludenti quali la semplice presa in carico di quest'ultimo all'interno della struttura stessa; tale figura contrattuale pone in capo alla struttura sanitaria una serie di obblighi definiti nel loro insieme con il termine di “assistenza sanitaria” ed importanti sia l'esecuzione della prestazione medica principale sia l'assolvimento di ulteriori prestazioni accessorie quali quelle assistenziali, alberghiere e di messa a disposizione di personale ed attrezzature, a fronte delle quali la prestazione gravante sul paziente si identifica nel pagamento del prezzo dovuto per il trattamento effettuato. Dalla natura complessa della posizione contrattuale propria della struttura sanitaria discendono conseguenze in merito alla responsabilità per inadempimento delle suddette prestazioni: per le prestazioni secondarie gravanti in via diretta su di essa, la struttura sanitaria risponde infatti ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione sanitaria principale, per la quale essa si serve dell'operato di ausiliari esercenti professione sanitaria, la responsabilità sarà quella prevista dall'art. 1228 per il debitore che si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione, con la precisazione che tale avvalimento rende del tutto irrilevante che il medico operante sia inserito nell'apparato organico dell'ente o meno.   Più complessa e articolata appare invece la disamina della responsabilità civile riferibile alla diversa posizione del sanitario autore materiale della prestazione, disciplinata dalla ### all'art. 3 che prevede testualmente che “l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Il dato letterario della disposizione, da più parti giudicato eccessivamente oscuro ed ambiguo, ha sollevato non pochi contrasti interpretativi in merito alla identificazione della natura giuridica dell'obbligo risarcitorio gravante sull'esercente la professione sanitaria, di fatto dividendo dottrina e giurisprudenza su due opposte posizioni: da un lato, quella di quanti sostenevano che la legge non avesse in alcun modo inciso sulla natura contrattuale della responsabilità in esame così come sostenuta dalla giurisprudenza sin dalla sentenza n. 589/1999 della Cassazione (nota per aver introdotto in questo ambito il concetto di “contatto sociale qualificato”), dovendosi ritenere il riferimento all'art. 2043 come indicativo unicamente dell'irrilevanza in ambito civilistico della nozione di colpa grave; dall'altro lato, quella di chi sosteneva che con la disposizione in esame il ### avesse voluto adottare una soluzione opposta a quella invalsa in giurisprudenza, qualificando la responsabilità del sanitario come riconducibile al principio generale del neminem laedere con tutte le conseguenze sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.   A fronte di tale contrasto interpretativo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di prendere posizione sul tema con due pronunce (Cass. civ., sez. VI - 3, ord. n. 8940 del 17/04/2014 e la già menzionata Cass. civ., sez III, n. 28894 del 11/11/2019) accogliendo in entrambi i casi la prima delle posizioni sopra rappresentate: in particolare, riferiscono i giudici di legittimità, «###. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui "resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. ###. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare l'art. 2043 non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione». Ne consegue che, alla luce della lettura della disposizione proposta dalla Cassazione ed in questa sede adottata, tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella del medico andranno qualificate quali contrattuali, con la precisazione che per la seconda a venire in rilievo è la nozione di “contatto sociale qualificato produttivo di obblighi giuridici di protezione anche in assenza di un contratto scritto tra le parti.   Fatte queste necessarie premesse di ordine generale, occorre a questo punto focalizzarsi sulla ripartizione che da esse deriva circa l'onere probatorio gravante sulle parti in causa: nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sull'attore - paziente l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. 
Sarà, infatti, quest'ultimo a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825 del 14.11.2017, ex multis).   Quanto all'onere probatorio gravante sulla parte attrice, esso può ritenersi puntualmente assolto sulla base delle risultanze di cui alla CTU medico - legale esperita in corso di causa, seppur con riguardo solo ad alcune delle parti convenute in giudizio.   In merito all'accertamento dell'esistenza del danno, Ed infatti, il perito incaricato provvedeva a ricostruire dal punto di vista clinico la vicenda in esame, dallo stesso reputata “estremamente complessa” e “molto rara” (pag. 30 dell'elaborato peritale) riepilogando gli accertamenti e i ricoveri a cui la sig.ra ### veniva sottoposta a partire dai primi accertamenti condotti in data ### presso la specialista dott.ssa ### fino all'ultimo intervento presso l'### di ### “### di Dio e ### d'Aragona”.   Sulla base della documentazione clinica riversata in atti, egli procedeva dunque a ripartire la complessiva vicenda di cui è causa in una pluralità di momenti fondamentali, al fine di verificare nell'ambito di ciascuna di esse la sussistenza o meno di condotte negligenti del personale medico curante tali da porsi in rapporto di derivazione causale con i danni lamentati dall'attrice. Nello specifico, egli poneva in evidenza le seguenti fasi: amniocentesi; aborto e revisione cavitaria; infezione molto grave ed evoluzione rapidissima; scatenamento della SEU (###; asportazione dell'utero e degli annessi e progressiva guarigione.   Orbene, con riferimento alla prima fase e a quella precedente l'amniocentesi (nell'ambito della quale l'attrice si interfacciava con la specialista ###, il CTU appare chiaro nel rilevare la di questo tenore le specificazioni secondo cui «per ciò che concerne la prima parte della gravidanza, precedente all' esecuzione dell' amniocentesi, non si ravvisano elementi di interesse medico legale, poiché gli eventi-chiave sono posteriori» e «Nel caso in discussione non vi sono elementi per sostenere che l' amniocentesi sia stata mal eseguita, ne' che l' aborto, verificatosi il 17 novembre 2009 (tre settimane dopo, tempo non breve) sia stato provocato dall' amniocentesi stessa; quindi, per i motivi precedentemente esposti, in questo caso il post hoc non può diventare propter hoc e non è possibile stabilire un nesso di causalità tra l'amniocentesi e l' aborto, tanto più che quest' ultimo può presentare numerose cause» (pagg.  32 -33).   Anche con riferimento alla fase corrispondente all'aborto il CTU incaricato riteneva di non poter rinvenire specifici profili di responsabilità a carico del personale sanitario dell'### di ### de' ### presso il quale l'attrice veniva ricoverata in data ###, fino al suo trasferimento all'### di ### «Per ciò che concerne il secondo evento, relativo all' aborto, al momento del ricovero (16.11.2009) è stato eseguito un tampone vaginale, da cui è risultata la presenza di un microrganismo noto come ### Si deve sottolineare come il referto sia pervenuto il ### (cosa del tutto normale, poiché per l'esecuzione dell'esame sono necessari tempi tecnici), quando la signora era già stata trasferita nell' ospedale di ### pertanto, i medici dell'### di ### dei ### non potevano in alcun modo sospettare l'esistenza di quel microorganismo, tanto più che un precedente esame, eseguito nelle prime fasi della gravidanza, era negativo. Essi hanno somministrato l'antibiotico ### e, secondo un corretto ragionamento ex ante, questa scelta va giudicata corretta» (pagg. 33 - 34). 
Le maggiori responsabilità venivano invece rilevate nelle fasi successive al verificarsi spontaneo dell'aborto e comprendenti tutte le attività strumentali alla corretta gestione degli esiti dello stesso, attività che, per quanto risulta dalla cartella clinica della paziente, sarebbero state effettuate in modo incompleto ed imperito nonché in contrasto con le migliori pratiche mediche applicabili al caso di specie, in tal modo determinando un aggravamento iatrogeno delle condizioni di salute dell'attrice già compromesse dall'aborto in atto. Proprio in corrispondenza di tali fasi, infatti, il CTU rinveniva profili di gestione colposa della vicenda sia a carico dell'### di ### de' ### investito della somministrazione di terapia immediatamente successiva all'espulsione del fetolino, sia a carico dell'### di ### per gli eventi verificatisi successivamente alla manifestazione a carico della ### della febbre e della grave sepsi post - abortiva riportate negli esami di laboratorio eseguiti successivamente al ricovero del 18.11.2009. 
Con riferimento al primo dei profili indicati, i profili di colpevolezza a carico del personale sanitario emergono con evidenza alle pagg. 34 - 35 della perizia: in esse è infatti dato leggere che l'intervento di revisione strumentale della cavità uterina successivamente all'espulsione del feto, oltre ad essere stato praticato senza anestesia, veniva effettuato in modo incompleto poiché «quando la paziente è stata trasferita nell' ### di ### un' ecografia ha dimostrato la presenza di materiale in cavita' ed e' stato necessario praticare una seconda revisione cavitaria, questa volta in anestesia: “…con pinza ad anelli si asporta discreta quantita' di materiale ovulare maleodorante…”. ### istologico di questa seconda revisione cavitaria ha mostrato: abbondante materiale deciduo-ovulare con diffusi fenomeni regressivi di necrosi emorragica e diffusa infiltrazione granulocitaria. I villi coriali appaiono prevalentemente fibrotici con numerose calcificazioni distrofiche e aree di necrosi fibrinoide. 
Si osservano numerose colonie batteriche».   Rispetto all'esito ultimo consistente nell'insorgenza di sepsi grave generalizzata a partenza genitale, l'incompleta operazione di revisione cavitaria si poneva dunque quel fattore concausale, essendosi la stessa già manifestata con sintomi di febbre in epoca precedente per la contrazione di infezione (ossia durante le fasi iniziali del ricovero presso l'###, ed essendosi poi ulteriormente aggravata successivamente alle due revisioni cavitarie a causa della permanenza all'interno dell'utero di “numerose colonie batteriche” dovute alla ritenzione di materiale in utero.   Quanto, invece, all'intervento effettuato dall'### d'### se da un lato il CTU riconosce l'efficacia degli interventi da questo posti in essere per debellare la sepsi manifestata in entrata dalla pazienza, dall'altro esprimeva un giudizio negativo circa l'intervento di esportazione dell'utero, pure giudicato una decisione corretta «poiché indubbiamente la paziente versava in pericolo di vita e l'intervento a quel punto, era necessario»: ciò che veniva contestato, infatti, risultava essere l'esportazione, oltre all'utero, anche delle tube e delle ovaie, nonostante le stesse non fossero state attinte dall'infezione batterica e quindi fossero essenzialmente sane.   Tale scelta terapeutica, non pienamente corrispondente alle particolarità del caso concreto, veniva dal perito posta in diretta correlazione proprio con i danni alla salute lamentati dall'attrice: «a seguito della (corretta perche' ormai inevitabile) asportazione dell'utero, la paziente ha perso la funzione riproduttiva; b) la perdita delle tube e' irrilevante, poiche' esse sono destinate alla sola funzione riproduttiva e, senza l' utero, esse sono inutili. Anzi, in questi casi ne e' consigliata l' asportazione profilattica, allo scopo di evitare lo sviluppo di tumori, poiche' esse hanno potenziale oncogeno; c) sono state asportate anche le ovaie, le quali invece non servono alla sola funzione riproduttiva, poiche' gli ormoni che esse producono hanno molteplici effetti. In conseguenza, la signora ### ha subìto l'inutile ablazione delle ovaie, con conseguente climaterio chirurgico» (pag. 36).   Nessun rilievo causale assumeva, infine, l'ultimo evento rappresentato dallo scatenamento della SEU e della trombocitopenia che ne costituisce uno dei sintomi tipici, dal momento che gli ulteriori esami di carattere ematologico effettuati sulla paziente su richiesta del perito e su autorizzazione del Giudice non hanno evidenziato alcuna correlazione tra l'insorgenza della malattia e la sepsi.   Per tutte le suesposte ragioni, deve quindi ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, in termini di dimostrazione tanto della sussistenza del danno lamentato quanto della riconducibilità della stessa ad una lesione di tipo iatrogeno conseguente agli interventi chirurgici dalla stessa subiti, per quel che riguarda la paventata colpevolezza delle strutture sanitarie che la ebbero in cura dal 16.11.2009 fino al 21.11.2009; dall'altro lato, invece, nessun profilo di responsabilità emergeva in corso di causa a carico della dott.ssa ### per l'attività di consulenza specialistica dalla stessa posta in essere nelle fasi antecedenti rispetto all'aborto, per cui va rigettata la domanda proposta dall'attrice nei confronti di dei convenuti D'### D'### e D'### nella loro qualità di eredi di ### Sotto quest'ultimo punto di vista, in effetti, va ulteriormente evidenziato che l'eventualità di una condotta imperita e negligente addebitabile anche alla specialista, oltre ad essere stata esclusa dalla CTU in atti, in effetti non veniva adeguatamente prospettata e documentata neanche dall'attrice, la quale, dal canto suo, sul punto si limitava a sostenere, in termini perlopiù generici, che la dott.ssa ### avesse dato riscontro alle perplessità manifestate dalla ### secondo una routine generica e non adeguata al caso concreto; di tali considerazioni, tuttavia, non vi è traccia tra le osservazioni sollevate dal consulente di parte dell'attrice avverso le conclusioni esposte dal CTU proprio in merito all'irrilevanza causale di tutta la fase antecedente al verificarsi dell'aborto, sicché allo stato non risulta che vi siano fondate ragioni per discostarsi da queste ultime.   Concentrando invece l'attenzione sulla posizione delle strutture sanitarie convenute, si ribadisce che su entrambi gravava l'onere di provare alternativamente di aver correttamente adempiuto ovvero che la prestazione dovesse ritenersi impossibile per l'esistenza di una causa esterna non imputabile al debitore in quanto imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza, ma tale prova non può ritenersi adeguatamente fornita nel caso di specie.   Con la propria comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'### d'### non formulava alcuna contestazione delle pretese attoree sotto il profilo dell'an debeatur ma si limitava ad eccepire la propria estraneità ai fatti avvenuti presso l'### di ### de' ### in ragione del fatto che, all'epoca dei fatti di causa, lo stesso apparteneva all'### né, d'altro canto, la convenuta formulava osservazioni al CTU in merito alla porzione di responsabilità dallo stesso addebitato in via esclusiva al personale sanitario dell'### di ### per quel che concerne le modalità di esecuzione dell'intervento di esportazione dell'utero precedentemente richiamato. Per quel che riguarda invece la difesa dell'### le contestazioni dalla stessa sollevata in sede di perizia venivano adeguatamente affrontate e superate dal CTU nominato, il quale ribadiva come la sepsi severa presentata dalla ### al momento del ricovero presso l'### di ### fosse in larga parte dovuta all'infezione contratta successivamente all'esecuzione del secondo intervento di revisione della cavità uterina, effettuato in maniera incompleta ed imperita come attestato dalla permanenza all'interno dell'utero di materiale maleodorante ed infetto.   Passando alla quantificazione dei danni, occorre richiamare nuovamente l'elaborato peritale presente agli atti ed in particolare quanto in esso riferito in merito alla determinazione delle percentuali di danno biologico patito dalla ### sulla base del richiamo alle ### per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di ### e delle ### e dando altresì riscontro alle osservazioni sul punto formulate dal consulente tecnico di parte attrice, il CTU perveniva ad una determinazione del danno nella misura del 26% di danno biologico (imputabile nella misura del 50% ciascuno alla A.O.U.  ### d'### e alla ### in ragione delle rispettive responsabilità), oltre ad una ITT per giorni 45 ed altri giorni 30 di ITP valutabili al 50%. Inoltre, l'ulteriore danno consistente in un accresciuto stato di sofferenza interiore della paziente trovava puntuale riscontro nella relazione psicologica a firma della dott.ssa ### depositata agli atti del giudizio, dalla quale emerge con sufficiente certezza l'emersione a carico della ### di un condizione di forte disagio emotivo attraverso l'espressione di sintomi quali “tristezza, senso di vuoto, inutilità e disperazione, raggruppabili in termini comportamentali in continue crisi di pianto”, nonché di una compromissione nella gestione della vita coniugale.   Pertanto, alla luce dell'art. 7 lg 24/2017 (entrata in vigore nel corso del presente giudizio e da considerarsi norma imperativa per l'espresso disposto del comma 5 del citato art. 7) al caso in esame occorre applicare le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ragion per cui agli attori vanno riconosciute, a titolo di risarcimento per il danno alla salute patito dalla ### e sulla base degli indici quantificativi del danno biologico forniti dal ### le seguenti somme: i € 129.564,00 a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione permanente dell'integrità psico-fisica (considerando 26 punti per una persona di 43 anni, all'epoca dei fatti), i € 6.900,00, a titolo di danno biologico temporaneo (così suddiviso: € 5.175,00 per 45 gg di ITT e € 1.725,00 per 30 gg di ITP al 50%, calcolato tenendo conto del fatto che l'importo liquidabile pro die, in base al D.M. 196/2017, è pari ad € 115,00) per un totale di € 136.464,00 somma già rivalutata all'attualità, in quanto calcolata applicando i valori più aggiornati di cui al D.M. 196/17, a cui vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data di messa in mora al soddisfo. Sul punto occorre precisare che l'attore non provava in alcun modo di aver subito un ulteriore danno (superiore rispetto alla rivalutazione già applicata) e, anzi, a ben vedere il decorso del tempo ha consentito allo stesso di avvantaggiarsi di una maggiore rivalutazione (applicando, infatti, le tabelle risalenti all'epoca del fatto il danno biologico permanente sarebbe stato valutato meno).   Alla luce delle note pronunce della Cassazione a ### (nn. 26972 e ss dell'11.11.2008, ribadite da ultimo anche da Cass., sez. III, del 26.5.2011 n. 11609), il danno biologico ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva (confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lg. n. 209/2005 “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico - fisica della persona, suscettibile di valutazione medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), per cui le #### hanno più volte sottolineato l'importanza di una adeguata personalizzazione delle note tabelle nella liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. in particolare il punto 4.9 comune alle sentenze, che in realtà richiama le precedenti pronunzie della sezione ### quali la n. 8292 del 31.3.2008).   Alla luce delle citate Sentenze di ### considerato che l'attrice non provava in alcun modo ulteriori danni (ad esempio limitazioni ad eventuali attività lavorative o alla propria vita di relazione, anzi sul punto il ### in risposta alle osservazioni di parte attrice, a pag. 55 espressamente deduceva la mancanza di ogni correlazione tra le compromissioni dell'attività ormonale dovute all'inutile esportazione delle ovaie, e la conseguente menopausa, e l'asserita riduzione della capacita lavorativa) si ritiene di non dover liquidare null'altro, oltre al danno biologico come già liquidato, contrariamente a quanto prospettato da parte attrice nella propria comparsa conclusionale.   Allo stesso modo, nessuna somma ulteriore si ritiene debba essere liquidata in favore del sig.  ### per i prospettati danni dallo stesso patiti iure proprio in conseguenza dei fatti per cui è causa, non essendovi agli atti alcun elemento obiettivo utile a consentirne un valido apprezzamento nonché una determinazione in termini quantitativi, anche per via meramente equitativa.   Alla predetta somma, infine, non sono da aggiungere spese mediche, dal momento che le stesse non venivano sostenute dall'attrice ma restavano a carico del ### In definitiva, quindi, vanno condannate le convenute ### e A.O.U. ### d'### al pagamento in favore dell'attrice di complessivi € 136.464,00, oltre interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo. 
Va infine accolta la domanda di chiamata in manleva esperita dalla A.O.U. ### d'### nei confronti della propria compagnia assicurativa ### S.p.A., in forza della polizza n. 7012204 ritualmente depositata in giudizio e da ritenersi pienamente operativa rispetto ai fatti di cui è causa. Ed infatti, la prima richiesta risarcitoria avanzata dalla parte danneggiata nei confronti della struttura (trattasi, infatti di polizza che reca all'art. una clausola claims made) risulta essere datata al 12.09.2011, e dunque essa rientra pienamente nel periodo di operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza indicata, decorrente dal 01.01.2011 al 30.09.2011.   Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e successive modifiche.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accoglie la domanda attorea nelle modalità di cui in motivazione, e per l'effetto condanna la ### S.p.A. e la ### ciascuna pro quota, al pagamento in favore di ### della somma di € 136.464,00 quale risarcimento del danno biologico dalla stessa patito, oltre interessi come per legge dalla data di messa in mora sino al soddisfo; 2) Rigetta la domanda nei confronti dei convenuti D'### D'### e D'### 3) ### la ### S.p.A. e la ### ciascuna pro quota, a rifondere direttamente agli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 40.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge; 4) ### gli attori a rifondere agli avv. ### e ### dichiaratisi antistatari, le spese di lite sostenute, che si liquidano in complessivi € 38.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge; 5) Pone definitivamente a carico delle convenute soccombenti, in solido, le spese di ### Si comunichi.  ### 24 marzo 2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 5809/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Oliva Daniela

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Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 85/2026 del 26-01-2026

... pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc dandone lettura in udienza dichiarando la contumacia del sig. ### Il Giudice di ### dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 905/2026 del 26/01/2026 N.RG. 4858 / 2025 ##### di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato all' udienza del 26.01.2026 la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 4858 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2025 promossa da: #### (C.F. ###), rappresentata da sé medesima ed elettivamente domiciliat< nel suo ### legale, in ### alla via ### n. 82. RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), residente in ### alla via ### 2. RESISTENTE - ###' odierna udienza la causa è stata assegnata a decisione, sulle seguenti ### NEL### DELLA RICORRENTE: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio, ha svolto attività professionale in favore del ### - nato a ### il ### (###) e residente ### alla via ### 2 - nanti il Tribunale di ### in composizione monocratica nella persona della D.ssa ### prima e in quella della D.ssa ### poi, nel procedimento R.N.R. n. 4699/2016, R.G. Tribunale n. 887/2019; 2) per l'effetto condannare il ### nato a ### il ### (###) e (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 4858 / 2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI VERBALE NELLA CAUSA N. 4858/2025 ###. RAFFAELA. 
RICORRENTE E ### RESISTENTE - ### il ### alle ore 10.20 dinanzi al GdP dott.ssa ### presente in ufficio dalle ore 7.30 è comparsa la ricorrente l' avv. ### la quale fa pieno ed integrale riferimento al ricorso introduttivo ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza al sig. ### ex art. 140 cpc. Stante la regolarità e tempestività della notifica si chiede che venga dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi. 
Trattandosi di causa documentale chiede che sia tenuta a decisione sulle conclusioni assunte nell' atto introduttivo che vengono riconfermate. 
Il Giudice di ### breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio, all' esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc dandone lettura in udienza dichiarando la contumacia del sig. ### Il Giudice di ### dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 905/2026 del 26/01/2026
N.RG. 4858 / 2025 ##### di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato all' udienza del 26.01.2026 la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 4858 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2025 promossa da: #### (C.F. ###), rappresentata da sé medesima ed elettivamente domiciliat< nel suo ### legale, in ### alla via ### n. 82.   RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), residente in ### alla via ### 2. 
RESISTENTE - ###' odierna udienza la causa è stata assegnata a decisione, sulle seguenti ### NEL### DELLA RICORRENTE: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio, ha svolto attività professionale in favore del ### - nato a ### il ### (###) e residente ### alla via ### 2 - nanti il Tribunale di ### in composizione monocratica nella persona della D.ssa ### prima e in quella della D.ssa ### poi, nel procedimento R.N.R. n. 4699/2016, R.G. Tribunale n. 887/2019; 2) per l'effetto condannare il ### nato a ### il ### (###) e residente ### alla via ### 2, al pagamento della somma di € 3.641,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al saldo effettivo o di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, per il titolo di cui alla premessa e, comunque, nell'ambito della ### di prima udienza n. cronol. 905/2026 del 26/01/2026 competenza per valore del ### adito; 3) condannare, altresì, il resistente, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 316 e segg cpc la ricorrente chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione parti al fine di convenire in giudizio il sig. ### davanti a questo ### di ### Con decreto veniva fissata l' udienza di comparizione parti. Allo stato degli atti si rileva che la ricorrente ha correttamente notificato al convenuto sia il ricorso introduttivo che il pedissequo decreto di fissazione udienza, ma il sig. ### ha ritenuto di non doversi costituire in giudizio e pertanto in udienza veniva dichiarata la sua contumacia. L' avv. ### aveva convenuto in giudizio il sig. ### per il quale aveva prestato la propria attività di assistenza legale in qualità di difensore di ufficio nel procedimento R.N.R. n. 4699/2016, R.G. Tribunale n. 887/2019 nanti il Tribunale di ### procedimento definito con sentenza L' avv. ### lamentava il fatto che il sig.  ### dopo la definizione del procedimento penale e l' invio della diffida in data ###, con invito a corrisponderle gli onorari per l' attività professionale espletata in suo favore, non provvedeva a versarle il compenso dovuto. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi assegnata a decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento. La parte attrice ha dimostrato, attraverso prova documentale, il rapporto professionale intercorso fra la stessa e il convenuto. Infatti l' avv. ### ha prodotto in giudizio sia gli atti relativi al procedimento penale in cui il sig. ### era imputato, e nel quale era stata nominata suo difensore d' ufficio, e la lettera con la quale gli chiedeva la corresponsione dei propri onorari. Tale documentazione è stata prodotta ed ammessa in giudizio e non formalmente disconosciuta dal sig. ### il quale si è completamente disinteressato del giudizio rimanendo contumace. Quindi tali fatti: l'esistenza del rapporto professionale tra le parti ed il mancato versamento dell' onorario da parte del sig. ### per l'attività legale espletata in suo favore, devono ritenersi provati in base alle prove documentali prodotte dall' attrice e non disconosciute dal convenuto che si è disinteressato del procedimento rimanendo contumace. 
Si ritiene pertanto di dover accogliere la pretesa creditoria della ricorrente, così come correttamente quantificata in base alle tariffe forensi vigenti secondo il D.M. 55/14 e successive modifiche tariffa penale nella misura di € 3.025,00 (Fase studio della controversia: € 473,00 - ### istruttoria e/o dibattimentale: € 1.134,00 - ### decisionale: € 1.418,00) oltre spese generali pari ad € 453,75 e CPA per € 139,15 e spese per € ### di prima udienza n. cronol. 905/2026 del 26/01/2026 23,35, nei confronti del sig. ### Quindi il resistente sarà tenuto al pagamento della complessiva somma di € 3.641,25, comprensiva di spese generali, CPA e spese documentate, nei confronti dell' avv. ### quale compenso per l' attività professionale svolta in suo favore. A tale importo andranno poi aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale dal dì della domanda sino all' effettivo soddisfo. A causa della soccombenza il convenuto deve rifondere le spese di giudizio all' attrice, spese che vengono liquidate in via equitativa come da dispositivo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, come per legge, ai sensi dell'art. 282 cpc.  P.Q.M ### Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: a) accertato e dichiarato: esistente il rapporto professionale tra l' avv. ### e il sig. ### e correttamente determinato il compenso professionale in base al D.M. 55/14 e successive modifiche, tariffa penale; b) accertato e dichiarato esistente il credito vantato dall' avv. ### nei confronti del sig. ### per il mancato pagamento in suo favore dei compensi in virtù dell' attività professionale espletata nel suo interesse, per l' effetto; c) condanna il sig. ### al pagamento, in favore dell' avv. ### della somma di € 3.641,25, comprensiva di spese generali, CPA e spese documentate, quale corrispettivo per compensi professionali, oltre gli interessi nella misura del tasso legale dal dì della domanda sino all' effettivo soddisfo; d) condanna il sig. ### alla rifusione delle spese processuali in favore dell' avv. ### che liquida equitativamente in complessivi € 450,00, per compensi professionali, oltre spese, IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; e) con sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, come per legge, ai sensi dell'art.  282 cpc. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.  ### 26.01.2026. ### di ### dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 905/2026 del 26/01/2026

causa n. 4858/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Uda

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16143/2024 del 11-06-2024

... variazione dei tassi; 3 b) tenuto conto della corretta lettura del principio affermato dalle ### in ordine alla funzione e finalità del la messa a disposizione delle tabelle e del fondamento delle domande risarcitorie proposte da ### in primo grado (attinenti ad aspetti completamente diversi, coinvolgenti i principi di correttezza e buona fede in fase precontrattuale e contra ttuale, prevalentemente in rapporto agli obblighi in formativi individuati a carico della controparte con richiamo, in particolare, alla normativa del TUB e/o del TUF e/o concernente la tutela del consumatore), sono infondati; c) la normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e la qualificazione dei BPF come documenti di legittimazio ne hanno giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravv enienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da ### rap presentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ### via F. ###' ### 1 -ricorrente ### E ### rappresentata e difesa dall' ### dello Stato presso i cui uffici in ### via dei ###12 è elettivamente domiciliata -controricorrente - Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Torino n. 751/2021 pubblicata il ###, non notificata. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024 dal ### Oggetto: buoni postali fruttiferi ### 1. ─ Con atto di citazione in data ###, la ### e ### s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 532/2016 emesso dal Tribunale di Vercelli in data ###, con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore di ### la somma di € 30.996,30 pari alla differenza fra quanto da lui ottenuto da ### spa all'atto della riscossione dei buoni postali fruttiferi di cui era titolare e quanto ritenuto effettivamente dovuto sulla base delle condizioni indicate a tergo di tali buoni. 
Parte opponen te riteneva corr etto e satisfattivo l'importo già corrisposto, in base a quanto di sposto dall'ar t. 173 d.P.R.  156/1973 (come successivamente modificato dal d.l. n.460/1974) nonché del D.M. del Tesoro 13.6.1986.  2. ─ Il Tribunale adito con sentenza n. 1018/2019 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2019 revocava il decreto ingiuntivo per cui è causa, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.  3.− ### proponeva grav ame dinan zi alla Corte d i Appello di Torino che co n la sentenza qui impug nata respi ngeva l'appello Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che: a) la prescr izione di cui all'art. 173, comma 3, ha la finalità di consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e quindi va rispettata al pi ù al momento del la riscossione, è irril evante ogni doglianza (peraltro nuova perché mai dedotta in primo grado) circa la impossibilità di scegliere in modo consapevole tra la prosecuzione dell'investimento e la riscossione anticipata, in corrispondenz a dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di variazione dei tassi; 3 b) tenuto conto della corretta lettura del principio affermato dalle ### in ordine alla funzione e finalità del la messa a disposizione delle tabelle e del fondamento delle domande risarcitorie proposte da ### in primo grado (attinenti ad aspetti completamente diversi, coinvolgenti i principi di correttezza e buona fede in fase precontrattuale e contra ttuale, prevalentemente in rapporto agli obblighi in formativi individuati a carico della controparte con richiamo, in particolare, alla normativa del TUB e/o del TUF e/o concernente la tutela del consumatore), sono infondati; c) la normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e la qualificazione dei BPF come documenti di legittimazio ne hanno giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravv enienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; d) l'incidente di legittimità costituzionale dell'art. 173 D.P.R. 156/73 nella parte in cui non esclu de l'app licabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni delle serie precedenti e dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/99 nella parte in cui esclude l'effetto abrogativo dell'art.  173 con riguardo ai rapporti ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso per contrasto con gli artt. 3, 41, 43, 47, 73 e 97 Costituzione è manifestamente infondato: d1) secondo le indicazioni delle ### la pretesa violazione dell'art.  3, riferita alla diversità della normativa applicabile ai servizi bancari, è giustificata da una chiara disomogeneità fra i due settori da cui derivava la disomogeneit à degli strumenti negoziali offerti al pubblico; 4 d2) Con sentenza n. 26/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione e dichiarava non fondata la questione di legittimit à costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.; d3) lamentata violazi one dell'art. 47 Cost. (per l'assoluto scoraggiamento del risparmio postale per effe tto della introdotta possibilità di estendere retroatti vamente le variazioni dei tassi di interesse, con il rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti, senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito), la Corte Costituzionale rileva che lo stesso si fonda sull'erroneo presupposto di retroattività della normativa censurata, aggiungend o peraltro come la possibilità di variazione, anche in senso sfav orev ole, dei ta ssi di inter esse sui buoni frutti feri postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica; d4) la q uestione di legittimità costit uzionale dell'ar t. 173 per violazione dell'art. 3 Cost. viene sollevata sotto ulteriori e plurimi profili: proporzionalità dell'intervento, prevedibilità dell'intervento e consolidamento dell'affidamento, eguaglianza formale e sostanziale, violazione della riserva di legge prevista, (consentendo ad un atto meramente amministrativo di incidere sulla libertà di iniziativa economica privata), violazione dell'art.43 Cost. perché la norma ha consentito a ### spa di effettuare raccolta del risparmio a condizioni di diversa e mi nor trasparenza di quella richiesta alle banche); dell'art. 47 Cost (perché il meccanismo della pubblicità su GU ha esposto il risparmiatore al rischio di n on poter esercitare tempestivamente il recesso rispetto all'entrata in vigore dei nuovi tassi), degli artt. 76, 47 e 97 (perché la norma omette di indicare principi, criteri diretti vi e limiti temporali di esercizio del potere 5 delegato, con violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela del risparmio).  ### app are manifestamente infond ata perché -pur in declinazioni diverse e decisamente sovrabbondantiin realtà fa leva su argomenti ritenuti fallaci sia dalle ### della Corte di ### sia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/2020.  4. ─ ### ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi.  ### e ### s.p.a. ha presentato controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce: 5.− Con il primo motivo: ### dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 1173, 1175, 1366, 1371, 1374 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di merito affermato che la verifica della regolarità della riscossione fosse la sola funzione ascrivibile alle tabelle integrative previste dal comma 3 dell'ex art.  173 d.P.R. n. 156/1973e che, pertanto, l'obbligo di render le disponibili presso gli uffici postali dovesse essere rispettato, al più, soltanto al momento dell'incasso, per l'effetto giudicando irrilevante (oltre che nuova) ogni doglianza circa l'impossibilità di scegliere in modo con sapevole tra la prosecuzione dell'investimento e la tempestiva riscossione anticipata in corrispondenza dell'entrata in vigore del d.m. 1986, così discostandosi dal diritto vivente (sent.  3693/2019) cui dichiara di aderire.  5.1− La censura è infondata. La citata sentenza di questa Corte ha statuito in base alla all'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, è consentito alla ### di variare il tasso di interesse relativo ai buoni già emessi e che ciò può avvenire con decreto ministeriale da pubblicarsi in ### Questa Corte ha ri badito che 6 «proprio tenuto conto della natura dell'emittente all'epoca dei fatti, le ### di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto del la pubblicazione in ### del decreto ministeriale di variazione, tenuto conto che l' emittente, quale ente pu bblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tanto consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse quest'ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario». «La conoscenza di tale circost anza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla ### La prescrizione della messa a disposizione della tabella in tegrativa ha la di versa finalità di consentire al risparmiatore di ver ificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e del la sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione». E, pertant o, «erroneo riten ere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore» (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 /2020 ( successivamente ex mu ltis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., 4751/2022; Cass., n. 4763/2022).  6.─ Con il secondo motivo: ### degli artt. 1223 e 2967 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per aver e la Corte di merito identificato come risarcibile il solo danno emergente e non anche il lucro cessante derivato dall'impe dita tem pestiva richiesta di rimborso per violazione degli obblighi di condotta e buona fede citati, nonché per avere addebitato al ricorrente la mancata allegazione di 7 un danno estraneo alla domanda svolta; violazione degli art. 115 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, e 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale mancato di valorizzare ai fini decisori la pacifica, in quanto non contestata, dedotta esistenza di danno patrimoniale in termini di lucro cessante come provato e quantificato in atti e per l'effetto, irragi onevolmente ed immotivatamente disatteso il risult ato probatorio raggiunto sul punto.  6.1− La censura è inammissibile, perchè non trova riscontro nella motivazione della sentenza che testualmente ha precisato: «### anche ammettendo che al momento della riscossione dei buoni non fossero a sua disposizione le tabelle in oggetto, a tale circostanza non conseguirebbe alcun danno patrimoniale in capo all'appellante, che peraltro in primo grado ricollegava il pregiudizio economico (pari alla differenza tra quanto gli sarebbe dovuto in base ai tassi riportati a tergo dei buoni e quelli liquidatigli in base al decreto ministeriale del 1986) all a non opponibilità del le variazioni degli interessi introdotte con il predetto decreto perché non resegli note mediante la messa a disposizione delle tabelle».  7.− Con il terzo motivo: ### dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e degli artt. 1325, 1326 e 1333 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per av ere la Corte, quando ha ritenuto suffici ente la pubblicazione sulla G.U., attribuito implicitamente al sil enzio mantenuto dal ricorrente a seguito delle variazioni operate dal DM 1986 il valore di consenso alla prosecuzione del contratto alle nuove condizioni, anziché ritenere necess ario a tal fine un sil enzio circostanziato alla disponibilità delle tabelle integrative.  7.1− La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi sulla questione. La Corte, dopo aver statuito che la pubblicazione 8 sulla G.U. era sufficiente ha fatto proprio il percorso logico di altri ### di merito che hanno evidenziato che la eventuale mancata messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali avrebbe potuto al più avere un rilievo sotto il profilo risarcitorio ove il risparmiator e riesca a dimostrare un nesso di causalità tra l'omissione e l'esistenza di un danno. Aspetto questo mai trattato nel giudizio ove non v'è alcun «cenno utile all'individuazione di ipotetici danni9 conseguenti alla prospettata carenza di informazione e alla loro quantificazione». In tale contesto esula qualsiasi valutazione sul significato in assoluto del silenzio quale elemento espressivo della volontà di continuare nel rapporto alle condizioni variate, perché tale effetto poteva essere impedito soltanto dall'espresso ed inequivoco esercizio del diritto di rec esso che in alcun modo può essere esercitato “silenziosamente”.  8.− Con il quarto motivo: ### e falsa applicazione dell'art.  1339 c.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 173 d.P.R.  n.156/1976 e 6 d.m. 13/6/1983 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.  per avere la Corte territoriale applicato il meccanismo di sostituzione automatica in presenza di norme dispositive, quali i DM in tema di rendimento buoni postali; violazione e falsa applicazione degli artt.  15 e 18 d.P.R. n.1092/85 e del regolamento di attuazione d.P.R.  n.217/1986 per avere la Corte ritenuto operativa la presunzione di conoscenza legale alla pubb licazione in ### di atti amministrativi provvedimentali e del DM 1986 in particolare ; violazione e falsa applic azione dell' art. 12 preleggi nell'interpretazione dell'art. 173 d.P.R. n.156/73 in relazione all'art.  360, n. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito alla norma un significato diverso da quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse. 9 Contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Indicazione di motivi volti a sollecitare una n uova riflessione della Suprema Corte e a mutare l'orientamento espresso dalla sentenza 3963/2019.  8.1− Le censure sono infon date. La prim a censura omette di considerare che questa Corte ha ripetu tamente statuito che la disciplina contenuta nell'abrogato art . 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di progra mmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittor e) e come ta le idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti (ex mu ltis, Cass., n.567/2023). ### cond ivide tale orientamento e non ritiene possibile discostarsi da tali statuizioni. 
Le alt re censure omettono di consider are che la sentenza n.4748/2023 di questa Corte ha esplicitamente affrontato il prospettato contrasto tra i precedenti del 2007 e del 2 019ed ha precisato che: « Il raffronto tra le due pronunce delle sezioni unite del 2007 e del 2019 richiede un cenno all'operatività del congegno previsto dall'art. 1339 c.c., nel cui solco, secondo l'ultima pronuncia, si colloca il precetto dell'art. 173, laddove afferma che: "Le variazioni del saggio d'interesse... hanno effetto per i buoni di nuova serie... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". ###.  1339 c.c. prevede in eff etti un dup lice congegno di inserzione automatica di clausole, tanto per via di integrazione del contratto, quanto per via di sostituzione delle clausole difformi. Si tratta di fenomeni alquanto diversi: a) nel primo caso le parti si astengono dal disciplinare il prof ilo oggetto del la norma legale, sicché si determi na un'integrazione legale a mezzo dell'inserzione automatica di clausole, secondo un 10 congegno assimilabile a quell o operante tramite l'inserimento nel rapporto contrattuale, in via suppletiva, delle regole dispositive non derogate dalle parti, seppure astrattamente derogabili; b) nel secondo caso, in cui le parti decidono per via contrattuale di regolare il rappor to in diffor mità da una norma imperativa conformativa, il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dalla norma cogente. 
Ne discende che il fenomeno della integrazione corre in sostegno dell'autonomia negoziale dei contraenti, il fenomeno della sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta. 
Ebbene, il congegno cui rinvia all'art. 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne i l regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E , nel caso dei buoni postali , l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti. 
Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente. Ed è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle ### del 2019, che l'art. 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339 c.c. , espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe in cidere sull' accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, acc ordo che, è su perfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'art.  1372 c.c.». 
Tale orientamento è stato riaffermato anche nelle citate ordinanze successive e viene nuovamente condivisa da questo Collegio.  9.− Ed inoltre: Incidente di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, nella parte in cui non esclude l'applicabilità di tassi pegg iorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti, e dell'art. 7, comma 3, d. lgs. n.284/1999 nella parte in cui esclude l'effetto abrogativo dell'art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti, per violazione degli artt. 3, 41, 43, 47, 73 e 97 Cost. sollecitando una riflessione sui profili qui esaminati che risultano non essere mai stati prospettati né indagati neppure dalla stessa Corte Costituzionale.  9.1−### è stata detta gliatamente esa minata dalla Corte di merito (v. pp.13-16 sentenza) che ha correttamente respinto l'istanza evidenziando che l' indicazione di diversi articoli della ### per evidenziar e un diverso contrasto rispetto alle questioni esaminate dalla Corte Costituzionale n. 26/2020 si sostanzia in un' indicazione che «in declinazioni diverse e decisamente sovrabbondantiin realtà fa leva su argomenti ritenuti fallaci sia dalle ### della Corte di ### sia dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 26/2020 che delle prime ha condiviso ampiamente le motivazioni: inapplicabilità dell'art. 1339 c.c., analogia con il sistema bancario, inidoneità della pubblicazione sulla GU a tutelare il risparmiatore, violazione della riserva di legge per la limitazione dell'esercizio della libertà d'iniziativa economica privata». La motivazione della Corte Costituzionale definisce la funzione della norma dell'art.173 come di co mponimento tra interesse pubblico e privato che come tale non può essere i n contrasto con la normativa costituzionale evocata in questa sede dal ricorrente e chiaris ce che a tal fine qualsiasi equi parazione tra il risparmio postale e quello bancario non è configurabile.  10.− Per quanto esposto, il ricorso rigettato con co ndanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Valentino Daniela

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24723/2024 del 16-09-2024

... 28479). Come è stato efficacemente osservato, solo la lettura dell'i ntero testo contrattuale consente una corretta compre nsione del la convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della cl ausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza d i un processo ermen eutico frammen tato, possono 11 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### amplificare o ridurre la portat a dell 'accordo (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2945). In tal senso, non è conforme ai rich iamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i corre lati rendimenti, pretend a di conferire una univoca e assorbent e accezi one di significato alla pre senza, nel testo del buono , di una previsi one (quanto alla misura de gli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «### Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19454/2021 R.G. proposto da ### domiciliata in ### piazza ### presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e all' indirizzo pec ###, rappresentata e dife sa d agli avv.ti ### e ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### I taliane S.p.A., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in ### viale ### n. 175, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - Oggetto: buoni fruttiferi postali AC - 10/09/2024 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### avverso la sentenza del Tribunale di ### 1562/2021, del 6 maggio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2024 dal #### 1. ### ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di ### ere, in totale riforma della sentenza di primo g rado, ha respinto la domanda da essa proposta e avente a oggetto il rimborso del buono fruttifero postale n. 001.161 serie Q/P emesso dall'ufficio postale di ### a ### in data 2 settembre 1986 dell'importo di lire 500,00.  2. ### s.p.a. ha resistito con controricorso.  3. ### ale, per quanto in q uesta sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che i tassi di interesse da applicare emergevano dal titolo stesso; b) che ### ha correttamente applicato, in luogo di quanto originariamente indicato sul titolo, i parametri che ergono dal successivo timbro apposto e dalle relative tabelle, in conformità ed in ragione di quanto disposto dal D.M. 13.06.1986.  4. La controricorrente ha depositato memoria.  ### 1. Il ricorso lamenta: a. ### motivo «1° ### e falsa applicazione dell'art.  173 e dei principi di diritto contenuto nella sentenza delle ### nr. 1397 9/2007», ded ucendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe violato i parametri dell'ermeneutica di cui all'articolo 12 delle preleggi, omettendo di considerare che la tabella di variazione dei tassi e testualmente parte del testo contrattuale su cui si for ma il consen so delle parti e c he, in 3 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### assenza di singola comunicazione o perlomeno di pubblicazione della variazione all'int erno dell'uffic io postale nel quale il consumatore normalmente si reca per effettuare l'investimento in buoni postali, non è possibile ritenere che l'effetto di pubblicità sia compiuto, con la conseguenza di non poter ritenere legittima la variazione peggiorativa del tasso applicabile.  b. ### motivo: «2° ### e falsa a pplicazion e dell'art. 173 DPR 156/ 73 con rifer imento all'art. 5 del D.M.  13.6.1986 e all'art. 1339 c.c.», deducend o l'erroneità della sentenza impugnata lad dove la tesi ivi sostenuta, sostanzialmente riconducibile all'applicazione alla f attispecie dell'art. 1339 del codice civile in relazione all'integrazione automatica del contenuto del contratto di investimento, sarebbe poco compatibil e con la ricostruzione attribuita dalle ste sse ### unite della Corte di Cassazione in relazione alla ritenuta esclusione di ogni automatism o delle m odifiche apportate ai buoni fruttiferi postali collocati successivamente al l'entrata in vigore dei decreti ministeriali m odificativi, per i quali og ni modifica è stata espressamente condizionata al compimento di una correzione m ateriale del documen to cartaceo mediant e apposizione di un timbro indicante il nuovo tasso di interesse; opzione ermeneutic a che sarebbe invece da individuare ne lla parificazione dell'applicazione del canone interpretativo anche nel caso di bu oni postali collocat i antecedentemente all'entrata in vigore del decreto modificativo, ove si ammetta che il potere di modifica unilaterale delle relative condizioni sia condizionato al rispetto dello specifico reg ime pubblicitario previsto dal terzo comma dell 'articolo 173 del citato d.P.R. con la messa a 4 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### disposizione presso gli uffici postali delle tabelle integrative, nella specie pacificamente non sussistente.  2. ### rte osserva che, alla luce delle consi derazioni espresse nel leading case Varuolo c/ ### s.p.a., deciso con la sentenza n. 22619/2023 del 26 luglio 2023 (seguito da costante giurisprudenz a conforme: 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023; 6805/2024), il ricorso non può trovare accoglimento. È opportuno riportare la parte rilevan te dell a motivaz ione della precitata sentenza, le cui considerazioni ri sult ano decisive a i fini del decidere: ### egio ritiene che sia esatto il punto di approdo cu i sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 1 0 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567. 
La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («###, mediante l 'apposizione, su lla parte anteriore, del timbro ch e indica la nuova serie ( «Q/### e, s ulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integral mente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoper ta la parte relativa all'ult imo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'im perfezione dell'operazi one materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di 5 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### nuova serie e d ovendosi, comunqu e, ten ere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli pre disposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nell'abrogat o art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato da ll'ar t. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da u na fonte di rango legislativo, h a natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmaz ione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al sagg io degli i nteressi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativame nte alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «### fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, u n regime di calcolo degli i nteressi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.  ### che si condivide la conclusione ultima cui sono pervenute le indicate pronunce, le qual i hanno ritenuto inappli cabili ai buoni della serie «Q/P» i rendimenti ri prodotti nei detti buoni per la vecchia serie «### si impongono alcune precisazioni. 
La soluzione qui ricusata è stata fatta propria da un certo numero 6 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### di decisio ni di merito e da un orientame nto fermo d ell'### bancario finanziario : orientamento ribadito dal ### di coordinamento dell'ABF con decisione del 3 aprile 2020. Per chi sostiene tale tesi l'applicazione dei più alti rendimenti previsti per la serie «P» nell'ul timo decennio d i vita del buono trova giustificazione in ciò: il vincolo contrattu ale tra emit tente e sottoscrittore si forma sul contesto d ocumentale del titol o; nell'indicata prospettiva assume rilievo decisivo la circostanza per cui i buoni in questione, con riguardo al periodo che qui interessa, recano ― come si è in precedenza detto ― l'indicazione dei tassi previsti per la serie «### Il pri ncipio per cui nella disciplina dei buon i postali fruttiferi dettata dal testo uni co approvato con il d.P.R. n. 156 /1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti si deve, come è not o, all e ### di questa Corte, le quali hann o da ciò desunto ch e «il contrasto tra le condizioni, in riferimento al sagg io degli i nteressi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando l a prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali ― destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori ― che le condi zioni all e quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, si n da principio, diverse da quelle e spressamente rese not e al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono» (Cass. U. 15 giugno 2007, n. 13979, in motivazione). 
È tuttavia da rimarcare la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in 7 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### considerazione dalla richiamata pronuncia di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979 (decisione, questa, su cui la parte istante fonda gran parte dei propri rilievi). 
Nella sentenza de lle ### e si delineava un termin e di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla «###, ammetteva l'applicaz ione della nuova discipli na in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB###, i quali dovevan o inol tre recare espressa me nzione del differente termine di scadenza: d i qui la lite vertent e sul rendimento dei titoli, che era stat o ragguagliato dall e parti ai diversi termini di scadenza. Nella circostanza è stato osservato che «[l]a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per even tuali profil i di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'op erazione d i sottoscrizion e si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un conte nuto divergente d a quello enunciato dai m edesimi buoni». ### ite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nell'art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156 del 1973, che impone di «procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore». 
Ebbene, nella presente fatti specie si controverte non della 8 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione ( quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostit uita, sul titolo, da altra tabella. 
Non entra q uindi immedi atamente in gioco il conflit to tra le distinte discipline dei ren dimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal t itolo (ip otesi, questa, presa in esame dalla richiama ta pronunci a delle ###. Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad ind icazioni, presenti nel contesto del buono fru ttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo. 
In tal senso, anche i buoni per cui è causa (serie “O”) pongono, anzitutto, e per quanto qui inte ressa, un a questione di n atura interpretativa. 
Di tale q uestione la Corte di legittimità si è occupata nell e richiamate pronunce dello scorso anno. Nella circostanza è stato osservato che «la pre tesa di far di scendere la misura d egli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie ‘Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma d i buoni dell a serie ‘Q/P', con la disciplina prevista per i buon i della serie ‘P', non h a alcun fondamento sul piano di u na element are logica nell'applicazion e dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della le ttera che dell'inten zione delle parti, a i sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottopost i alla disciplina della serie ‘Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce 9 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### che la disciplina della serie ‘Q', si applica anche alla serie ‘Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla ‘Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina d ei defunti buoni della serie ‘P' è pal esemente esclusa» (ci tt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione). 
A questi rilievi deve prestarsi sostanziale adesione. 
Per la gi urispruden za di questa Corte, i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione (Cass. 16 dicembre 2005, 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, cit.; Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384 cit.; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, cit.). I buoni postali sono, cioè, dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti all e norme dett ate per i t itoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tan t'è che è operante, rispetto ai buoni , il meccanismo di integrazione contratt uale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento d i sottoscrizione del titolo; come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disposte con de creto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, «possono essere estese ad una o più delle precedenti serie». 
È vero che, come ricordato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 10 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### 13979, la possibilità che il cont enuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca, medio tempore, variazioni per effett o di eventuali sopravvenuti de creti minis teriali volti a modificare il tasso degli int eressi originaria mente previsto «non autorizza a svalutare total men te la rilevanza delle di citure riportate sui buoni stessi anche quando […] in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli» . E tuttavia, altro è tener cont o d el dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne l a portata in contrast o col canon e ermeneutico di cui all'art. 136 2 c.c.: norma che, come è n oto, impone di interpretare il contratto ind agando quale sia stata l'intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. 
Ora, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, assume innegabilmente centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto: il rilievo di queste deve essere tuttavia verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale (Cass. 8 giugno 2018, n. 14882; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. 28 maggio 2007 , n. 12400; Cass. 22 febbraio 2007, 4176; Cass. 22 dicembre 2 005, n . 28479). Come è stato efficacemente osservato, solo la lettura dell'i ntero testo contrattuale consente una corretta compre nsione del la convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della cl ausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza d i un processo ermen eutico frammen tato, possono 11 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### amplificare o ridurre la portat a dell 'accordo (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2945). 
In tal senso, non è conforme ai rich iamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i corre lati rendimenti, pretend a di conferire una univoca e assorbent e accezi one di significato alla pre senza, nel testo del buono , di una previsi one (quanto alla misura de gli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «### Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richi amata tabella risulta sostituit a da una diversa griglia de i rendimenti, rispetto alla quale l'elem ento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. Infatti ― e ciò si desume con puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso ricorrente― la nuova stam pigliatura consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio, che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie «### cui non appartiene il buono. In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata u n'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buo ni cui si è deliberatame nte escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi 12 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/#### di anomali a è tanto più percetti bile o ve si consideri che, come rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli della ser ie «Q/P» l'art. 5 del d.m . 13 gi ugno 1986 imp oneva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari. 
Col negare rilievo all'elemento letterale in discorso non si finisce, del resto, per dare ingresso a un'interpretazione contraria a buona fede. Per certo , l'ele mento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, t ra cui quello dell'interpretazi one secondo buona fede ex art. 1366 (Cass. 17 novembre 2021, n. ###; Cass. 14 settembre 2021, 24699). La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usa te dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non p ossono perorarsi inte rpretazioni ch e pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio.  ###à di opzioni ermeneutiche fondate sulla esaltazione di eleme nti siffatti e la conseguente impossibili tà di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una i ntegrazio ne del regol amento negoziale con la disciplina normativa. 
In tema di sostituzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., altro argomento rilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, va 13 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### osservato che, come osservato nel citato leading case, il congegno sostitutivo di cui all'art. 1339 c.c. è destinato ad operare con esclusivo riguardo alle variazioni del saggio d'interesse «disposte con decreto del ### per il tesoro, di concerto con il ### per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella ### che siano «estese ad una o più delle precedenti serie» (art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973) ; a tal fine è stato previsto, come in precedenza rilevato, che per i titoli i cui tassi siano stati mod ificati dopo la loro emissione gli interessi vengano corrisposti non più sulla base della sola tabella riportata a t ergo dei buoni , ma sulla base di tale tabella «integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali» (art. 173 cit., comma 3). Dunque, la prevalenza del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione è, in questa ipotesi, da escludere a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173: come ricordato dalle ### oni ### tale articolo contempla un «meccanismo di integrazione contrattuale , riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. destin ato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di intere sse vigente al momento del la sottoscrizione d el tit olo» (Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione). 
La disci plina sostituiva non opera, invece, con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, 13979, secondo cui ove il buono indichi re ndimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che 14 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### disciplinano i tassi dei buoni di nuova em issione non han no portata cogente; esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore.  ###à di una sostituzione della mi sura degli in teressi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disci plinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie. 
Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c. , attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in man canza di una diversa volontà delle parti: non qu indi all'integrazio ne cogente, ope rante allorquando la regolamentazione n ormativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti.  ### opera, naturalmente, avendo rigu ardo alle prescrizioni del provvedimento mini steriale: ma è in dubbio che, quale che sia la nat ura di tale atto, ve nga in questione una integrazione ad opera della legge, vist o che i l d.m. 13 giu gno 1986 ripete la su a aut orità dall'art. 173, comma 1, d.P.R.  156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali frutti feri (cfr., in motivazion e, se pure nella diversa prospettiva della sostituzione di clausole nulle, le citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4 751 e Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763). Con ciò resta superata anche la censura, di cui al terzo motivo, fondata sull'assenza di terzietà del soggetto da cui promana la norma inte grativa del contratto (censura da disattendersi, del resto, alla luce del l'ulteriore rilievo p er cui 15 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### l'inserzione dei tassi fissati per d ecreto ministerial e è espressamente contemplata dal comma 3 dell'art. 173 cit.). 
Una int egrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in quanto, secondo l'insegnamento delle ### del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso, che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione d ei buoni) : onde le dette previsioni hanno natura dispositiva.  ### trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale : va qui rammentat a la giurisprudenza di questa Corte secondo cu i il presu pposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione del la volontà dei contraenti (così Cass. 2 1 marzo 2014, n. 6747; cfr. pure, in tema: Cass. 14 giugno 2002, 8577; Cass. 17 giugno 1994, n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, 1884). 
Questo processo di completamento della disciplina del titolo non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, d.P.R.  156/1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti «sulla base del la tabella riportata a te rgo dei buoni». La di sposizione preserva l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistat i, conferman do che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato d el decreto ministeriale ch e fissa i rendimenti; appare invece irragionevole e co ntrario a una interpretazione della norma che sia rispettosa dell'art. 47 Cost., sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del 16 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### titolo nella determin azione dei tassi per u n dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguente mente dovuto, per quell'arco temp orale, al risparmiatore. Sintomaticamente, nemmeno ### ha sostenuto ciò nel presente giudizio. 
In conclusi one, se pure deve escludersi che i sagg i di interesse fissati con decreto de l M inistro per il tesoro, di concerto con il ### per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di n uova emissione, non vi è motivo di negare ch e quegli st essi saggi di intere sse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R . n. 156/1973 ― possano completare, att raverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo. 
Vanno quindi ribaditi i seguenti princìpi di diritto: «Poiché l'interpretaz ione del testo contrattuale deve raccordare il ‘senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P', di rendimenti re lativi alla serie ‘P' p er l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano i nterpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P', in cui era no ins eriti i detti rendiment i: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'as senza di continuità t ra le 17 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### diverse previsioni, di talché in presenza di una incompleta o ambigua espress ione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interes sa, dal decreto ministeriale richiamato dal pr imo comma del detto articolo».  3. Alla luce di q uanto si nora espo sto, il ricorso non può trovare accoglimento in alcuno dei suoi motivi. Contrariamente a quanto ivi opina la rico rrente, l'aff ermazione del Tribunale inerente all'applicabilità del DM è corretta, stante la pubblicazione in ### del suo contenuto modificativo del tasso di interesse dei buoni postali. 
Il dat o di partenza da cui mu overe, al fin e di una co rretta soluzione della questione, è che all'epoca dell'emanazione del decreto ministeriale 13 giugno 1986, introduttivo della variazione del tasso di rendimento dei buoni postali per cui è causa, ### che materialme nte aveva emesso i titoli per conto di ### depositi e prestiti, era un'azienda autonoma dello Stato e non già una società per azioni privata. Ciò comporta, come già detto nelle superiori considerazioni di carattere generale, che nell'ipotesi in cui uno degli stipulanti sia un soggetto pubblico, a esso possono essere delegate dalle fonti di legge di rango primario anche comp iti integrativi e attuativi della volont à pubblica, con particolare riferimento alle previsioni di carattere secondario e regolame ntare att uative del precetto normativo primario. 18 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### A tal fine, proprio tenuto conto della natura dell'em ittente all'epoca dei fatti, le ### di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto della pubblicazione in ### del decreto ministeriale di variazione, tenuto conto che l'emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tant o consentiva di ritene re che la de legazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codi ce postale) a un decreto ministeriale rendesse quest'ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario. 
Un effetto che è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituziona le nella sentenza n. 26 de l 2020. La censura inerente alla pretesa erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe violato il criterio interpretativo dell'articolo 173 del d.P.R. citato omettendo di considerare che se la conoscenza della variazione de l tasso è affidata alla pubblicazione nella ### del decreto ministeriale istitutivo d el nuovo limite, la conoscenza degli effetti della variazione del predetto tasso sul singolo investimento non potrebbe che essere affidata alle tabe lle integrative anche alla luce dell'applicazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, è infondato alla luce della riportate e qui riproposte argomentazioni espresse nel citato leading case Varuolo.  4. La soccomb enza regola le spese, liquidate come in dispositivo.  5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u n ulte riore importo a 19 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto ( S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e conda nna ### a rifondere a ### S.p.A. le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, da parte della ricorrente, di u n ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 settembre 

Giudice/firmatari: Marulli Marco, Fraulini Paolo

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Giudice di Pace di Messina, Sentenza n. 126/2026 del 29-01-2026

... proprie argomentazioni e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### delle ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale, pur essendo stata invitata a comparire con decreto notificato il ###, non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta. Nel merito il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 e 201 Codice della ### che prevedono che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, infatti, sebbene il ### di ### abbia affermato di aver correttamente eseguito la notifica del verbale di contravvenzione n. V/###/2023 del 24.08.23, a mezzo posta, ritenendola perfezionata per compiuta giacenza in data ###, dalla documentazione prodotta agli atti non risulta che il deposito del piego contenente il verbale medesimo presso l'ufficio postale sia stato, effettivamente, seguito dall'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, che abbia dato notizia al destinatario, momentaneamente assente, del deposito (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4920/25, promossa con ricorso depositato, telematicamente, in data 22 ottobre 2025, introitata a sentenza il 23 gennaio 2026 e pendente TRA ### nato a ### il ###, ivi residente ###, scala ###, ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in atti C.F.  ### opponente #### in persona del ### pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale di #### rappresentato e difeso dal direttore di sezione del ### di ### dr. E. Ferrara, giusta delega in atti opposto e ### in persona del legale rappresentante protempore con sede ###, C.F. ### opposta-contumace ### opposizione a cartella esattoriale.  ### ricorso depositato, telematicamente, in data 22 ottobre 2025 ### proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. ###528068, notificata il ###, dell'importo di euro 437,78, relativa al verbale di contravvenzione V/###/2023 del 24.08.23, lamentando, quale unico motivo di ricorso, che il suddetto verbale non gli era mai stato notificato con conseguente insanabile decadenza della pretesa di pagamento ai sensi dell'art. 201 C.d.S., chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella esattoriale impugnata con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario e ne produceva copia. 
Con decreto del 24.10.25 veniva fissata l'udienza di comparizione parti e il ricorso con il pedissequo decreto veniva ritualmente notificato all'opponente, al ### di ### e all'### delle ### nei termini previsti dal D.Lgs. n. 150/2011, a mezzo posta elettronica certificata, in base alle attestazioni di cancelleria presenti in atti. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data ###, si costituiva il ### di ### il quale confermava la regolarità della procedura contravvenzionale posta in essere stante che il verbale di contravvenzione n. V/###/2023 del 24.08.23, posto alla base della cartella esattoriale impugnata, era stato notificato al ricorrente, per compiuta giacenza, in data ###, essendo lo stesso stato avvertito del deposito dell'atto presso l'### postale con raccomandata n. ###1 del 07.11.23, chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta. 
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il ### l'opponente insisteva nelle proprie argomentazioni e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### delle ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale, pur essendo stata invitata a comparire con decreto notificato il ###, non si è costituita, né ha depositato la documentazione richiesta. 
Nel merito il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 e 201 Codice della ### che prevedono che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, infatti, sebbene il ### di ### abbia affermato di aver correttamente eseguito la notifica del verbale di contravvenzione n. V/###/2023 del 24.08.23, a mezzo posta, ritenendola perfezionata per compiuta giacenza in data ###, dalla documentazione prodotta agli atti non risulta che il deposito del piego contenente il verbale medesimo presso l'ufficio postale sia stato, effettivamente, seguito dall'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, che abbia dato notizia al destinatario, momentaneamente assente, del deposito stesso del plico presso l'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n.890/82, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98. 
È condizione imprescindibile per il perfezionamento della notifica, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (### nel caso in cui, nella notifica effettuata a mezzo posta, l'agente postale non abbia potuto consegnare il piego, per temporanea assenza del destinatario, solo dall'invio della CAD decorre, infatti, il termine di dieci giorni necessario per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall'art.8, comma 2, L. n.890/82.  “Per l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 149 c.p.c. è necessario dare la prova dell'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito a seguito dell'infruttuoso primo accesso per essere il destinatario momentaneamente irreperibile, nonché' depositare in giudizio la ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).” (Cass. Civ. n. 15154/2016). 
Nel caso di specie, il ### di ### ha prodotto, esclusivamente, copia dell'avviso di ricevimento nel quale è indicata la mancata consegna del plico a domicilio per “temporanea assenza del destinatario” e l'emissione, in data ###, della relativa ### avente ###1, la quale però non risulta prodotta agli atti. 
Di conseguenza, la prova della regolare notifica del suddetto verbale non è stata fornita, essendo necessario, a tal fine, la produzione in giudizio anche della ricevuta dell'esito della CAD che costituisce elemento necessario ad integrare il procedimento di notifica (Cass. 19772/2015; Cass. n. 4748/2011; Cass. n. 7809/2010). 
La notifica del verbale di contravvenzione n. V/###/2023 del 24.08.23, è, dunque, da considerarsi nulla, motivo per il quale la cartella esattoriale emessa sulla scorta della definitività di detto verbale e successivamente impugnata, deve essere annullata e dichiarata inefficace. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e il ### di ### va condannato al pagamento della complessiva somma di euro 193,00, di cui euro 43,00 per spese, ed euro 150,00 per compensi oltre #### e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. ### che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dr.ssa ### definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### in data ### contro il ### di ### e l'### delle ### così provvede: 1) dichiara la contumacia dell'### delle ### in persona del legale rappresentante pro-tempore; 2) accoglie il ricorso proposto; 3) annulla e dichiara inefficace la cartella esattoriale n. ###528068, notificata il ###, dell'importo di euro 437,78; 4) condanna il ### di ### al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 193,00, di cui euro 43,00 per spese, ed euro 150,00 per compensi oltre #### e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. ### che ha reso la prescritta dichiarazione. 
Così deciso, oggi 23 gennaio 2026 in ### Il Giudice di ###

causa n. 4920/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Sidoti

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