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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19454/2021 R.G. proposto da ### domiciliata in ### piazza ### presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e all' indirizzo pec ###, rappresentata e dife sa d agli avv.ti ### e ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### I taliane S.p.A., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in ### viale ### n. 175, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - Oggetto: buoni fruttiferi postali AC - 10/09/2024 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### avverso la sentenza del Tribunale di ### 1562/2021, del 6 maggio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2024 dal #### 1. ### ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di ### ere, in totale riforma della sentenza di primo g rado, ha respinto la domanda da essa proposta e avente a oggetto il rimborso del buono fruttifero postale n. 001.161 serie Q/P emesso dall'ufficio postale di ### a ### in data 2 settembre 1986 dell'importo di lire 500,00. 2. ### s.p.a. ha resistito con controricorso. 3. ### ale, per quanto in q uesta sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che i tassi di interesse da applicare emergevano dal titolo stesso; b) che ### ha correttamente applicato, in luogo di quanto originariamente indicato sul titolo, i parametri che ergono dal successivo timbro apposto e dalle relative tabelle, in conformità ed in ragione di quanto disposto dal D.M. 13.06.1986. 4. La controricorrente ha depositato memoria. ### 1. Il ricorso lamenta: a. ### motivo «1° ### e falsa applicazione dell'art. 173 e dei principi di diritto contenuto nella sentenza delle ### nr. 1397 9/2007», ded ucendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe violato i parametri dell'ermeneutica di cui all'articolo 12 delle preleggi, omettendo di considerare che la tabella di variazione dei tassi e testualmente parte del testo contrattuale su cui si for ma il consen so delle parti e c he, in 3 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### assenza di singola comunicazione o perlomeno di pubblicazione della variazione all'int erno dell'uffic io postale nel quale il consumatore normalmente si reca per effettuare l'investimento in buoni postali, non è possibile ritenere che l'effetto di pubblicità sia compiuto, con la conseguenza di non poter ritenere legittima la variazione peggiorativa del tasso applicabile. b. ### motivo: «2° ### e falsa a pplicazion e dell'art. 173 DPR 156/ 73 con rifer imento all'art. 5 del D.M. 13.6.1986 e all'art. 1339 c.c.», deducend o l'erroneità della sentenza impugnata lad dove la tesi ivi sostenuta, sostanzialmente riconducibile all'applicazione alla f attispecie dell'art. 1339 del codice civile in relazione all'integrazione automatica del contenuto del contratto di investimento, sarebbe poco compatibil e con la ricostruzione attribuita dalle ste sse ### unite della Corte di Cassazione in relazione alla ritenuta esclusione di ogni automatism o delle m odifiche apportate ai buoni fruttiferi postali collocati successivamente al l'entrata in vigore dei decreti ministeriali m odificativi, per i quali og ni modifica è stata espressamente condizionata al compimento di una correzione m ateriale del documen to cartaceo mediant e apposizione di un timbro indicante il nuovo tasso di interesse; opzione ermeneutic a che sarebbe invece da individuare ne lla parificazione dell'applicazione del canone interpretativo anche nel caso di bu oni postali collocat i antecedentemente all'entrata in vigore del decreto modificativo, ove si ammetta che il potere di modifica unilaterale delle relative condizioni sia condizionato al rispetto dello specifico reg ime pubblicitario previsto dal terzo comma dell 'articolo 173 del citato d.P.R. con la messa a 4 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### disposizione presso gli uffici postali delle tabelle integrative, nella specie pacificamente non sussistente. 2. ### rte osserva che, alla luce delle consi derazioni espresse nel leading case Varuolo c/ ### s.p.a., deciso con la sentenza n. 22619/2023 del 26 luglio 2023 (seguito da costante giurisprudenz a conforme: 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023; 6805/2024), il ricorso non può trovare accoglimento. È opportuno riportare la parte rilevan te dell a motivaz ione della precitata sentenza, le cui considerazioni ri sult ano decisive a i fini del decidere: ### egio ritiene che sia esatto il punto di approdo cu i sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 1 0 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567.
La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («###, mediante l 'apposizione, su lla parte anteriore, del timbro ch e indica la nuova serie ( «Q/### e, s ulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integral mente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoper ta la parte relativa all'ult imo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'im perfezione dell'operazi one materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di 5 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### nuova serie e d ovendosi, comunqu e, ten ere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli pre disposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nell'abrogat o art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato da ll'ar t. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da u na fonte di rango legislativo, h a natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmaz ione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al sagg io degli i nteressi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativame nte alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «### fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, u n regime di calcolo degli i nteressi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. ### che si condivide la conclusione ultima cui sono pervenute le indicate pronunce, le qual i hanno ritenuto inappli cabili ai buoni della serie «Q/P» i rendimenti ri prodotti nei detti buoni per la vecchia serie «### si impongono alcune precisazioni.
La soluzione qui ricusata è stata fatta propria da un certo numero 6 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### di decisio ni di merito e da un orientame nto fermo d ell'### bancario finanziario : orientamento ribadito dal ### di coordinamento dell'ABF con decisione del 3 aprile 2020. Per chi sostiene tale tesi l'applicazione dei più alti rendimenti previsti per la serie «P» nell'ul timo decennio d i vita del buono trova giustificazione in ciò: il vincolo contrattu ale tra emit tente e sottoscrittore si forma sul contesto d ocumentale del titol o; nell'indicata prospettiva assume rilievo decisivo la circostanza per cui i buoni in questione, con riguardo al periodo che qui interessa, recano ― come si è in precedenza detto ― l'indicazione dei tassi previsti per la serie «### Il pri ncipio per cui nella disciplina dei buon i postali fruttiferi dettata dal testo uni co approvato con il d.P.R. n. 156 /1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti si deve, come è not o, all e ### di questa Corte, le quali hann o da ciò desunto ch e «il contrasto tra le condizioni, in riferimento al sagg io degli i nteressi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando l a prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali ― destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori ― che le condi zioni all e quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, si n da principio, diverse da quelle e spressamente rese not e al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono» (Cass. U. 15 giugno 2007, n. 13979, in motivazione).
È tuttavia da rimarcare la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in 7 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### considerazione dalla richiamata pronuncia di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979 (decisione, questa, su cui la parte istante fonda gran parte dei propri rilievi).
Nella sentenza de lle ### e si delineava un termin e di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla «###, ammetteva l'applicaz ione della nuova discipli na in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB###, i quali dovevan o inol tre recare espressa me nzione del differente termine di scadenza: d i qui la lite vertent e sul rendimento dei titoli, che era stat o ragguagliato dall e parti ai diversi termini di scadenza. Nella circostanza è stato osservato che «[l]a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per even tuali profil i di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'op erazione d i sottoscrizion e si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un conte nuto divergente d a quello enunciato dai m edesimi buoni». ### ite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nell'art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156 del 1973, che impone di «procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore».
Ebbene, nella presente fatti specie si controverte non della 8 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione ( quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostit uita, sul titolo, da altra tabella.
Non entra q uindi immedi atamente in gioco il conflit to tra le distinte discipline dei ren dimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal t itolo (ip otesi, questa, presa in esame dalla richiama ta pronunci a delle ###. Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad ind icazioni, presenti nel contesto del buono fru ttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo.
In tal senso, anche i buoni per cui è causa (serie “O”) pongono, anzitutto, e per quanto qui inte ressa, un a questione di n atura interpretativa.
Di tale q uestione la Corte di legittimità si è occupata nell e richiamate pronunce dello scorso anno. Nella circostanza è stato osservato che «la pre tesa di far di scendere la misura d egli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie ‘Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma d i buoni dell a serie ‘Q/P', con la disciplina prevista per i buon i della serie ‘P', non h a alcun fondamento sul piano di u na element are logica nell'applicazion e dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della le ttera che dell'inten zione delle parti, a i sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottopost i alla disciplina della serie ‘Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce 9 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### che la disciplina della serie ‘Q', si applica anche alla serie ‘Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla ‘Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina d ei defunti buoni della serie ‘P' è pal esemente esclusa» (ci tt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione).
A questi rilievi deve prestarsi sostanziale adesione.
Per la gi urispruden za di questa Corte, i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione (Cass. 16 dicembre 2005, 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, cit.; Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384 cit.; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, cit.). I buoni postali sono, cioè, dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti all e norme dett ate per i t itoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tan t'è che è operante, rispetto ai buoni , il meccanismo di integrazione contratt uale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento d i sottoscrizione del titolo; come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disposte con de creto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, «possono essere estese ad una o più delle precedenti serie».
È vero che, come ricordato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 10 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### 13979, la possibilità che il cont enuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca, medio tempore, variazioni per effett o di eventuali sopravvenuti de creti minis teriali volti a modificare il tasso degli int eressi originaria mente previsto «non autorizza a svalutare total men te la rilevanza delle di citure riportate sui buoni stessi anche quando […] in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli» . E tuttavia, altro è tener cont o d el dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne l a portata in contrast o col canon e ermeneutico di cui all'art. 136 2 c.c.: norma che, come è n oto, impone di interpretare il contratto ind agando quale sia stata l'intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole.
Ora, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, assume innegabilmente centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto: il rilievo di queste deve essere tuttavia verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale (Cass. 8 giugno 2018, n. 14882; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. 28 maggio 2007 , n. 12400; Cass. 22 febbraio 2007, 4176; Cass. 22 dicembre 2 005, n . 28479). Come è stato efficacemente osservato, solo la lettura dell'i ntero testo contrattuale consente una corretta compre nsione del la convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della cl ausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza d i un processo ermen eutico frammen tato, possono 11 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### amplificare o ridurre la portat a dell 'accordo (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2945).
In tal senso, non è conforme ai rich iamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i corre lati rendimenti, pretend a di conferire una univoca e assorbent e accezi one di significato alla pre senza, nel testo del buono , di una previsi one (quanto alla misura de gli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «### Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richi amata tabella risulta sostituit a da una diversa griglia de i rendimenti, rispetto alla quale l'elem ento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. Infatti ― e ciò si desume con puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso ricorrente― la nuova stam pigliatura consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio, che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie «### cui non appartiene il buono. In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata u n'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buo ni cui si è deliberatame nte escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi 12 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/#### di anomali a è tanto più percetti bile o ve si consideri che, come rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli della ser ie «Q/P» l'art. 5 del d.m . 13 gi ugno 1986 imp oneva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari.
Col negare rilievo all'elemento letterale in discorso non si finisce, del resto, per dare ingresso a un'interpretazione contraria a buona fede. Per certo , l'ele mento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, t ra cui quello dell'interpretazi one secondo buona fede ex art. 1366 (Cass. 17 novembre 2021, n. ###; Cass. 14 settembre 2021, 24699). La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usa te dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non p ossono perorarsi inte rpretazioni ch e pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio. ###à di opzioni ermeneutiche fondate sulla esaltazione di eleme nti siffatti e la conseguente impossibili tà di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una i ntegrazio ne del regol amento negoziale con la disciplina normativa.
In tema di sostituzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., altro argomento rilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, va 13 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### osservato che, come osservato nel citato leading case, il congegno sostitutivo di cui all'art. 1339 c.c. è destinato ad operare con esclusivo riguardo alle variazioni del saggio d'interesse «disposte con decreto del ### per il tesoro, di concerto con il ### per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella ### che siano «estese ad una o più delle precedenti serie» (art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973) ; a tal fine è stato previsto, come in precedenza rilevato, che per i titoli i cui tassi siano stati mod ificati dopo la loro emissione gli interessi vengano corrisposti non più sulla base della sola tabella riportata a t ergo dei buoni , ma sulla base di tale tabella «integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali» (art. 173 cit., comma 3). Dunque, la prevalenza del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione è, in questa ipotesi, da escludere a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173: come ricordato dalle ### oni ### tale articolo contempla un «meccanismo di integrazione contrattuale , riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. destin ato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di intere sse vigente al momento del la sottoscrizione d el tit olo» (Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione).
La disci plina sostituiva non opera, invece, con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, 13979, secondo cui ove il buono indichi re ndimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che 14 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### disciplinano i tassi dei buoni di nuova em issione non han no portata cogente; esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore. ###à di una sostituzione della mi sura degli in teressi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disci plinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie.
Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c. , attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in man canza di una diversa volontà delle parti: non qu indi all'integrazio ne cogente, ope rante allorquando la regolamentazione n ormativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. ### opera, naturalmente, avendo rigu ardo alle prescrizioni del provvedimento mini steriale: ma è in dubbio che, quale che sia la nat ura di tale atto, ve nga in questione una integrazione ad opera della legge, vist o che i l d.m. 13 giu gno 1986 ripete la su a aut orità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. 156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali frutti feri (cfr., in motivazion e, se pure nella diversa prospettiva della sostituzione di clausole nulle, le citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4 751 e Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763). Con ciò resta superata anche la censura, di cui al terzo motivo, fondata sull'assenza di terzietà del soggetto da cui promana la norma inte grativa del contratto (censura da disattendersi, del resto, alla luce del l'ulteriore rilievo p er cui 15 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### l'inserzione dei tassi fissati per d ecreto ministerial e è espressamente contemplata dal comma 3 dell'art. 173 cit.).
Una int egrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in quanto, secondo l'insegnamento delle ### del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso, che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione d ei buoni) : onde le dette previsioni hanno natura dispositiva. ### trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale : va qui rammentat a la giurisprudenza di questa Corte secondo cu i il presu pposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione del la volontà dei contraenti (così Cass. 2 1 marzo 2014, n. 6747; cfr. pure, in tema: Cass. 14 giugno 2002, 8577; Cass. 17 giugno 1994, n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, 1884).
Questo processo di completamento della disciplina del titolo non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti «sulla base del la tabella riportata a te rgo dei buoni». La di sposizione preserva l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistat i, conferman do che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato d el decreto ministeriale ch e fissa i rendimenti; appare invece irragionevole e co ntrario a una interpretazione della norma che sia rispettosa dell'art. 47 Cost., sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del 16 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### titolo nella determin azione dei tassi per u n dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguente mente dovuto, per quell'arco temp orale, al risparmiatore. Sintomaticamente, nemmeno ### ha sostenuto ciò nel presente giudizio.
In conclusi one, se pure deve escludersi che i sagg i di interesse fissati con decreto de l M inistro per il tesoro, di concerto con il ### per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di n uova emissione, non vi è motivo di negare ch e quegli st essi saggi di intere sse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R . n. 156/1973 ― possano completare, att raverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo.
Vanno quindi ribaditi i seguenti princìpi di diritto: «Poiché l'interpretaz ione del testo contrattuale deve raccordare il ‘senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P', di rendimenti re lativi alla serie ‘P' p er l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano i nterpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P', in cui era no ins eriti i detti rendiment i: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'as senza di continuità t ra le 17 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### diverse previsioni, di talché in presenza di una incompleta o ambigua espress ione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interes sa, dal decreto ministeriale richiamato dal pr imo comma del detto articolo». 3. Alla luce di q uanto si nora espo sto, il ricorso non può trovare accoglimento in alcuno dei suoi motivi. Contrariamente a quanto ivi opina la rico rrente, l'aff ermazione del Tribunale inerente all'applicabilità del DM è corretta, stante la pubblicazione in ### del suo contenuto modificativo del tasso di interesse dei buoni postali.
Il dat o di partenza da cui mu overe, al fin e di una co rretta soluzione della questione, è che all'epoca dell'emanazione del decreto ministeriale 13 giugno 1986, introduttivo della variazione del tasso di rendimento dei buoni postali per cui è causa, ### che materialme nte aveva emesso i titoli per conto di ### depositi e prestiti, era un'azienda autonoma dello Stato e non già una società per azioni privata. Ciò comporta, come già detto nelle superiori considerazioni di carattere generale, che nell'ipotesi in cui uno degli stipulanti sia un soggetto pubblico, a esso possono essere delegate dalle fonti di legge di rango primario anche comp iti integrativi e attuativi della volont à pubblica, con particolare riferimento alle previsioni di carattere secondario e regolame ntare att uative del precetto normativo primario. 18 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### A tal fine, proprio tenuto conto della natura dell'em ittente all'epoca dei fatti, le ### di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto della pubblicazione in ### del decreto ministeriale di variazione, tenuto conto che l'emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tant o consentiva di ritene re che la de legazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codi ce postale) a un decreto ministeriale rendesse quest'ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario.
Un effetto che è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituziona le nella sentenza n. 26 de l 2020. La censura inerente alla pretesa erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe violato il criterio interpretativo dell'articolo 173 del d.P.R. citato omettendo di considerare che se la conoscenza della variazione de l tasso è affidata alla pubblicazione nella ### del decreto ministeriale istitutivo d el nuovo limite, la conoscenza degli effetti della variazione del predetto tasso sul singolo investimento non potrebbe che essere affidata alle tabe lle integrative anche alla luce dell'applicazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, è infondato alla luce della riportate e qui riproposte argomentazioni espresse nel citato leading case Varuolo. 4. La soccomb enza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u n ulte riore importo a 19 r.g. n. 19454/2021 Cons. est. ### titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto ( S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il rico rso e conda nna ### a rifondere a ### S.p.A. le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, da parte della ricorrente, di u n ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 settembre