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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 387/2025 del 09-05-2025

... del giudizio veniva espletata una CTU contabile. All'udienza del 27/9/2022 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese. Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni: spettava all'attore allegare e provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno nonché il nesso di causalità e tale prova mancava nel 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) caso di specie; a fronte di tanto il convenuto aveva dato prova della corretta amministrazione e, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme ricevute per pagare le spese (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### sezione civile La Corte di Appello di ### sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### dr.### d.ssa ### d.ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n.727/2023 #### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n.1- appellante E ###5 in persona del lr ptappellato contumace ###: appello avverso la sentenza n.2380/2023 del Tribunale di ### pubblicata il ### e non notificata.   ### 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che il condominio convenuto fosse condannato in suo favore al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, comprensive di quelle di ### nella misura prevista dai parametri del DM 55/2014, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, con la vittoria delle spese del grado di appello ed attribuzione.   Il condominio appellato riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.  ### con ordinanza dell'11 aprile 2024 concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 3 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. 
Con ordinanza del 10 aprile 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 il ### rimetteva la causa al Collegio per la decisione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE #### sito in #### alla via ### n. 8 in persona del lr pt conveniva davanti al Tribunale di ### il geom. ### in proprio e quale lr della 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) Eurosinergie di ### sas, esponendo che tale tecnico aveva svolto a suo favore l'attività di amministratore condominiale. 
Proprio per i danni causati da tale attività la parte attrice agiva per ottenerne il risarcimento. 
Il geom. ### si costituiva contestando quanto ascrittogli e chiedendo di essere autorizzato a chiamare a garanzia la ### spa per essere manlevato in caso di eventuale soccombenza, in virtù della polizza n.###84. 
Autorizzata tale chiamata, si costituiva la ### spa eccependo l'infondatezza della domanda di chiamata in garanzia per l'inoperatività della stessa. 
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU contabile. 
All'udienza del 27/9/2022 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. 
Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese.   Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni: spettava all'attore allegare e provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno nonché il nesso di causalità e tale prova mancava nel 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) caso di specie; a fronte di tanto il convenuto aveva dato prova della corretta amministrazione e, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme ricevute per pagare le spese preventivate o imposte dall'urgenza, previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso ed esborso; l'attività espletata dall'ing. Alfinito e dell'avv. ### era stata approvata all'unanimità dall'assemblea dei condomini, come da verbale del 29/4/2005; in particolare, l'amministratore aveva specificato di aver saldato con priorità il debito con l'ing. Alfinito, più antico e risalente al 2005 e, in assenza di specifiche indicazioni da parte del condominio, di aver versato un acconto per i compensi spettanti all'avv. ### il cui credito maturava nell'anno 2007, come emergeva dalle fatture e dal libro giornale del condominio; dalla CTU si poteva evincere, sulla base della documentazione acquisita, l'assenza di imputazioni non corrette e di somme illegittimamente trattenute; la compensazione delle spese conseguiva all'esito del giudizio.  ### ha presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo: 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) -errata decisione sul regolamento delle spese processuali a seguito del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal condominio; violazione o falsa applicazione agli artt. 91, 92 cpc; la motivazione in ordine alle spese in assenza di specifiche ragioni che giustificassero la compensazione era apparente, contraddittoria, errata e assunta in violazione delle norme di diritto; non ricorrevano i presupposti per la compensazione ex art.92 cpc e neppure erano state indicate le gravi ed eccezionali ragioni; l'inciso “l'esito della lite” utilizzato dal giudice di prime cure a giustificazione della compensazione costituiva una mera clausola di stile, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento, con conseguente nullità della decisione sulle spese, non potendosi risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento a causa della genericità delle argomentazioni a supporto; a prescindere dalla carenza della motivazione, il totale rigetto della domanda risarcitoria non avrebbe comunque potuto logicamente e razionalmente giustificare la compensazione delle spese.  ### è fondato e come tale va accolto. 
Occorre ricordare le modifiche intervenute in merito all'art.92 cpc in tema di compensazione delle spese, precisando che il Tribunale 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) doveva attenersi all'attuale formulazione della norma in considerazione dell'epoca di emanazione della decisione ( pubblicata il ###). 
Il suddetto articolo ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero se ricorressero "altri giusti motivi", nelle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 è stato previsto che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la modifica di cui alla L. n. 69/2009, la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo essendo stato previsto - per i giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009 - che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; ed, infine con la L.  n. 162/ 2014, le ipotesi che consentono la compensazione sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".  441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) Con la sentenza della Corte Cost. n.17/2018 l'ultima modifica è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 
Nel caso in esame non ricorre nessuna delle suddette ipotesi e neanche quelle di cui alla sentenza della Corte Costituzionale appena indicata. 
Il Tribunale ha compensato soltanto indicando che era l'esito della lite a giustificare tale decisione. 
In realtà l'espressione “ esito della lite “ è una mera clausola di stile che evidenzia un ‘omessa o apparente motivazione ovvero l'utilizzo di espressioni che non consentono di ricostruire l'iter argomentativo (cfr.sent.Cass.n.25433/2015; sent.Cass.7085/2024). 
Anzi a stretto rigore l'esito della lite semmai poteva giustificare in via logica soltanto l'applicazione del principio della soccombenza. 
Tale principio vale anche per le spese di ### cfr.sent.Cass. 27871/2017) se liquidate.  441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) Lo scaglione di riferimento per il primo grado era quello compreso tra 5.200,00 E e 26.000,00 E e andavano riconosciuti per tutte le fasi i valori minimi. 
Le spese seguono la soccombenza anche per questo grado ( lo scaglione di riferimento è 1101,00 E- 5201,00 E - valori minimifase dello studiofase introduttiva e fase decisionaleper la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%) PQM La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il ###5 in persona del lrpt al pagamento delle spese a favore di ### spese che liquida in E 2540,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario; conferma nel resto la sentenza impugnata; 2) condanna l'appellato condominio al pagamento delle spese di questo grado a favore dell'appellante, spese che liquida in E 1210,###b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.  ### 30 aprile 2025 ### estensore ### d.ssa ### dr. ### 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######) ### CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del titolo stampato ed unito in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 9 ### pagine, identificate con
GUID:441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 727/2023 R.G. Corte d'Appello di ### dal quale è stato estratto. ### 16 maggio 2025 (######)
Avv. ### (firma digitale) 441045b7-c13a-4e59-bf4c-780f9b2c4499 - copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### - - 16 maggio 2025 (######)

causa n. 727/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzillo Marcella, Vito Colucci

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2612/2025 del 14-03-2025

... meccanismo di cui all'art. 1750 c.c. A prova di ciò deporrebbe la circostanza che ### avrebbe mantenuto la disponibilità di utilizzo, tramite credenziali, della piattaforma gestionale interna (“MOP”). In secondo luogo, l'opponente evidenzia come comunque difetterebbe la prova del credito azionato dalla ### stante sia l'assenza di riferimenti alle pretese anticipazioni nella documentazione contabile che, in ogni caso, l'inattendibilità della stessa. In particolare, nulla risulterebbe dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, bilancio anche impugnato dalla medesima ### non attendibile altresì sarebbe il bilancio datato 30.06.2020 in quanto non vincolante per i soci, poiché non approvato dagli stessi e nemmeno opponibile a terzi oltre che privo di sottoscrizione e della data di (leggi tutto)...

N. 8723/2021 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, ### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8723/21 e vertente tra ### c.f. ###, nata il 12 aprile 1960 a #### ed ivi residente ###/B, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f. ###), con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla ### n. 134, presso lo studio degli avv.ti ### e ### - 2 - ### S.P.A. c.f. ###, con sede ###, in persona del Presidente del suo C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig.ra ### (c.f. ###), nata a Napoli il giorno 1° novembre 1967, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ### e ### ed elettivamente domiciliata in Napoli al ### Is. ###.  ### cui sono riuniti i seguenti giudizi: r.g. 11482/2021 tra ### c.f. ###, nata il 12 aprile 1960 a #### ed ivi residente ###/B, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f. ###), con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla ### n. 134, presso lo studio degli avv.ti ### e ### S.P.A. c.f. ###, con sede ###, in persona del Presidente del suo C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig.ra ### (c.f. ###), nata a Napoli il giorno 1° novembre 1967, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ### e ### - 3 - ### ed elettivamente domiciliata in Napoli al ### Is. ###. 
Opposta r.g. 11488/2021 ### (c.f. ###) nato il giorno 11 novembre 1958 a Napoli e vi residente ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f. ###), con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla ### 134, presso lo studio degli avv.ti ### e ### S.P.A. c.f. ###, con sede ###, in persona del Presidente del suo C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig.ra ### (c.f. ###), nata a Napoli il giorno 1° novembre 1967, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ### e ### ed elettivamente domiciliata in Napoli al ### Is. ###. 
Opposta r.g. 14215/2020 tra ### c.f. ###, nata il 12 aprile 1960 a #### ed ivi residente ###/B; ### (c.f. ###) nato il giorno 11 novembre 1958 a Napoli e vi residente ###e ### (c.f. ###), nato a Napoli il ### e residente ###/B; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (c.f.: ###) presso il cui studio hanno eletto domicilio digitale ### S.P.A. c.f. ###, con sede ###, in persona del Presidente del suo C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig.ra ### (c.f. ###), nata a Napoli il giorno 1° novembre 1967, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ### e ### ed elettivamente domiciliata in Napoli al ### Is. ###.  ###'udienza del 22.10.24, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese.  #### DECISIONE Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data ###, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni - 5 - di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art.  132 n. 4 c.p.c. 
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ### s.p.a. (da ora anche ### ), ### ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 81/2021 emesso in data ### dal Tribunale di Napoli, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della parte opposta, la somma di euro 211.027,50 oltre interessi legali, spese e accessori. A tale scopo, l'opponente ha chiesto: “respinta la ### istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e previa revoca/annullamento dell'opposto decreto, rigettare in toto la domanda avversa in quanto, in via principale, del tutto infondata e non provata e, in subordine, in quanto estinta per compensazione, fino a 25 concorrenza, col maggior credito vantato dalla concludente, salvo il supero; con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze professionali, oltre maggiorazioni per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e con aggravio ex art. 96 c.p.c., ult.  co., c.p.c., il tutto con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. 
A sostegno di tali domande ha rappresentato che la ### s.p.a.  ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo al fine di recuperare dall'opponente la somma di euro 211.027,50.   Tale provvedimento è stato emesso sulla base di quanto risulta dalla documentazione contabile riferita al bilancio di esercizio del 2019 e a quello parziale datato 30.06.2020, dal quale emergerebbe che la ### in qualità di socia/mandataria della società, all'estinzione del rapporto di mandato con la stessa non avrebbe restituito le somme - 6 - precedentemente ottenute dalla ### al fine di ottemperare al mandato ricevuto, somme che, compensate con crediti esistenti a favore della ### verso la ### ammonterebbero alla cifra ingiunta.  ### la prospettazione dell'opponente, il decreto opposto sarebbe da cassare in primo luogo perché in realtà il rapporto di mandato che avrebbe dato origine all'anticipazione asseritamente non restituita, non sarebbe mai stato estinto, considerato il fatto che lo stesso sarebbe sottoposto ad un meccanismo di proroga tacita, in assenza dmi una disdetta asseritamente mai giunta alla ### Inoltre, secondo quanto prospettato, il rapporto contrattuale di durata annuale sarebbe comunque proseguito in fatto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1750 c.c. A prova di ciò deporrebbe la circostanza che ### avrebbe mantenuto la disponibilità di utilizzo, tramite credenziali, della piattaforma gestionale interna (“MOP”). 
In secondo luogo, l'opponente evidenzia come comunque difetterebbe la prova del credito azionato dalla ### stante sia l'assenza di riferimenti alle pretese anticipazioni nella documentazione contabile che, in ogni caso, l'inattendibilità della stessa. In particolare, nulla risulterebbe dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, bilancio anche impugnato dalla medesima ### non attendibile altresì sarebbe il bilancio datato 30.06.2020 in quanto non vincolante per i soci, poiché non approvato dagli stessi e nemmeno opponibile a terzi oltre che privo di sottoscrizione e della data di elaborazione. Allo stesso modo non attendibili sarebbero le - 7 - scritture contabili e i “paritari e i mastrini di sottoconto” prodotte dall'opposta, in quanto di formazione unilaterale e di efficacia meramente interna alla compagine societaria. 
In coerenza con quanto già esposto, l'opponente evidenzia le criticità delle relazioni redatte sia dal tenutario delle scritture contabili della società, in quanto incompleta e manchevole nella parte in cui è priva della verifica di attendibilità di quanto riportato nei bilanci di esercizio esaminati, sia del revisore contabile “### s.r.l.”. Sotto quest'ultimo profilo, l'ingiunta censura, oltre che i profili già esposti, anche la lacunosità nell'esame degli estratti conto della società da cui emergerebbero i versamenti effettuati a favore della ### segnatamente sotto il profilo dell'asserita assenza di elementi da cui dedurre quale fosse la causa degli stessi, considerato anche il fatto che la ### sia stata ad un tempo sia agente/mandataria che socia e creditrice della ### Sotto il medesimo versante, oltre a sottolineare che la natura di “disinvestimenti” degli accrediti risultanti dalle movimentazioni datate 2017 non proverebbe la riconducibilità di tali emolumenti al rapporto di agenzia/mandato, l'opponente mette in luce la circostanza che, in ogni caso, tali accrediti sarebbero stati preceduti, nel medesimo giorno, da addebiti di pari importo, così come i medesimi “versamenti” effettuati a più riprese da ### alla ### per la cifra complessiva di euro 340 mila sarebbero sempre stati preceduti da versamenti in senso opposto che la ### avrebbe sistematicamente effettuato alla società a titolo di prestito.  - 8 - In via gradata la ### formula eccezione di compensazione in riferimento ad un credito della quale la stessa ritiene di essere titolare nei confronti della ### (credito già azionato in altro procedimento poi riunito al presente), credito avente ad oggetto una somma di euro 340 mila elargita, tra il 2011 e il 2013, a titolo di prestito da remunerare al tasso dell'1% annuo, finalizzato a finanziare il piano industriale deliberato in data ### dalla medesima società. Sul punto l'opponente afferma che sia la natura di prestito di tali dazioni che l'imputabilità alla socia ### dei passaggi di denaro effettuati, in tal senso, da ### marito della ### siano rimasti incontestati. A supporto di quanto affermato parte opponente evidenzia oltre al fatto che, nonostante plurime istanze, la società non abbia mai consentito alla stessa di accedere ai libri assemblea al fine di estrarre copia delle delibere richieste, anche la circostanza che la ### non sarebbe in grado di giustificare altrimenti i versamenti effettuati dai soci a favore della stessa, data l'assenza di delibere di aumento di capitale a pagamento sin dal 2004.  ### s.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il ### con la quale la ha chiesto, oltre che la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, il rigetto dell'opposizione proposta dalla ### e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, sulla base di plurime argomentazioni. 
In primo luogo, la società ha evidenziato che le anticipazioni a favore della ### ed effettuati nel 2017 sarebbero evincibili non in una - 9 - posta specifica del bilancio del 2019 bensì direttamente dal saldo contabile del conto tra la società e la ### tale conto sarebbe comunque individuabile nelle poste messe a bilancio come “altre passività”. ### poi si sofferma sulla cessazione del rapporto contrattuale con l'ingiunta, evidenziando come in realtà, il contratto di mandato/agenzia con la ### si sarebbe estinto per volontà della ### stessa la quale avrebbe comunicato la disdetta, sollecitata dalla richiesta della ### d'### di allineare i contratti di agenzia alla concreta operatività degli stessi. Ciò sarebbe provato dal fatto che la ### a seguito di ciò (dal 04.10.2017), avrebbe assunto analoghi obblighi, da esercitare per disposizione normativa soltanto nei confronti di un solo mandante alla volta, a favore di altra società (### s.p.a.), circostanza evincibile da quanto dalla stessa ### indicato all'### e ### Dunque, secondo l'opposta, dalla disdetta e, quindi, dal 30.09.2017 sulla ex mandataria graverebbe un debito verso la società di complessivi euro 272.700,00 composto sia dalle provviste non restituite (euro 211.027,50) al netto dei crediti compensati, sia dal valore dei beni preziosi dalla ### detenuti in nome e per conto della ### titolare, quest'ultima del diritto di pegno sugli stessi (oltre che di una serie di beni accessori alla custodia). 
La prova circa l'esistenza di tale credito, fatto valere in altro procedimento poi riunito, risiederebbe, a parere dell'opposta, nell'elenco pratiche attive al 29 ottobre 2020 estrapolato dal sistema gestionale interno il quale, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, sarebbe pienamente genuino ed attendibile. Inoltre, - 10 - la società opposta censura l'asserita assenza di aumenti di capitale a pagamento a far data dal 2004, significando che in realtà ciò sarebbe accaduto sia nel 2010 (delibera del 20.09.2010) che nel 2011 (21.11.2011). 
In ordine all'attendibilità della prova documentale del proprio credito restitutorio e, in particolare, di quello fatto valere ab origine nel presente giudizio avente ad oggetto la provvista del rapporto di agenzia, la opposta ribadisce il valore delle schede di paritario/mastro in quanto atti riassuntivi delle scritture contabili obbligatorie che, come tali, ne mutuano la pregnanza probatoria. Medesima conclusione sarebbe da applicare al bilancio parziale del 30.06.2020 considerato che lo stesso rappresenterebbe l'evidenza delle scritture contabili e che, inoltre, sarebbe, a differenza di quanto sostenuto dalla ### datato in ogni pagina. Ancora, la società opposta disconosce la propria sottoscrizione in relazione alla scrittura privata dalla quale emergerebbe l'obbligo, a carico della medesima, di riconoscere ai soci mutuanti interessi al tasso dell'1% annuo. Con volontà di smentire quanto sostenuto dall'opponente, la ### evidenzia come in realtà la stessa ### a fronte delle risposte ricevute in relazione alle tempistiche e ai costi dell'operazione, abbia receduto dal proposito di ottenere le copie degli estratti dal libro delle assemblee, non dando seguito alla propria iniziativa. 
Con provvedimento reso all'udienza del 22.03.2022, preso atto della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio, è stata disposta la riunione al - 11 - presente giudizio di quelli instaurati successivamente con nn. RG 14215/2020, 11482/2021, 11488/2021. 
Ciò ha comportato una “dilatazione” del thema decidendum sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. 
I giudizi RG nn. 11482/2021 e 11488/2021 hanno analogo petitum e causa petendi costituendo entrambi opposizioni avverso decreti ingiuntivi attraverso i quali sono stati fatti valere pretese sovrapponibili da tutti i punti di vista tranne che il quantum. 
In particolare, sia la ### già opponente nel procedimento 8723/2021 che ### hanno proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 1310/2021 e 1246/2021 con i quali il tribunale di Napoli ha ingiunto gli stessi a restituire, a favore della parte ricorrente ### s.p.a., i preziosi elencati nel documento “elenco pratiche attive” (per un valore totale di euro 61.672,50 nei confronti della ### e di euro 13.385,00 nei confronti del ###.   Tale opposizione si basa sulle medesime doglianze fatte valere dalla ### avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2021 trattandosi di procedimenti praticamente identici se non per quanto riguarda il petitum restitutorio mediato sostanzialmente fatto valere dall'attrice (in senso non formale) ### s.p.a. (quello 8723/2021 ha ad oggetto la restituzione di somme di denaro, quelli nn. 11482/2021 e 11488/2021 invece hanno ad oggetto la restituzione di oggetti preziosi, entrambe asseritamente ascrivibili alla provvista elargita - 12 - dalla società al fine dell'espletamento del contratto di agenzia/mandato).   In particolare, stante la specificità del caso, le parti opponenti fanno leva sull'assenza di prova circa l'esistenza in rerum natura dei preziosi oggetto di asserita dazione da parte della ### in favore degli agenti sostenendo che: “L' elenco pratiche attive al 29 ottobre 2020 […] è anch'esso oggetto di ferma contestazione, essendo non solo un documento interno alla società di formazione unilaterale e non conforme all'originale, ma, soprattutto, anche inveritiero nell'intrinseco (perché gli oggetti ivi riportati, in realtà, non sussistono), privo nell'estrinseco di qualsiasi crisma di ufficialità e, a ben riflettere, anche di paternità, oltre ad essere inopponibile ai terzi (tra cui la socia-agente) nonché incompatibile con la realtà del rapporto tra le parti […]”. 
Il procedimento RG n. 14215/2020 ha invece ad oggetto l'accertamento e la condanna di un credito restitutorio a favore degli attori, #### e ### (marito della ### nei confronti della #### la tesi attorea, infatti, i primi due, in qualità di soci della ### dando seguito a quanto deciso nella delibera del 20 dicembre 2010, hanno elargito in favore della società convenuta, attraverso più operazioni, le somme di euro 340.000,00 (la ### e 190.000,00 (### a titolo di finanziamenti per il piano industriale approvato, al tasso di 1% annuo. L'### invece avrebbe effettuato le medesime operazioni per un totale di euro 60.000,00 ma - 13 - in nome e per conto della propria coniuge (ovvero la ###. Tutti i finanziamenti in questione, in base alla prospettiva fatta valere dagli attori, non sarebbero stati restituiti dalla società, nonostante plurime istanze in tal senso. 
A tale scopo, gli attori hanno chiesto di: “condannare la società convenuta ### S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare - a titolo restitutorio ex mutuo ovvero, in subordine, a titolo di indebito oggettivo o soggettivo ovvero ancora, in ultima istanza, per arricchimento ingiustificato - all'attore sig. ### la somma di euro 190.000,00,00; all'attrice sig.ra ### la somma complessiva di euro 340.000,00; all'attore sig. ### la somma di euro 60.000,00 o di euro 40.000,00 o di euro 20.000,00, riducendo, in tal caso, corrispondentemente, l'ammontare ascritto alla sig.ra ### Hanno inoltre chiesto di: “condannare ### S.p.A. al pagamento, in favore di ciascuno dei concludenti, degli interessi corrispettivi al saggio del 1% annuo - ovvero, in subordine, al tasso legale - dalla data di ogni versamento, oltre al maggior danno ex art, 1224, co. 2, ec. nonché, secundum legem, agli interessi compensativi e moratori al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 (S.m.i.) ovvero. in via gradata, a quello del 1% in ragione di anno, dalla data dell'intimazione di pagamento al saldo e, in virtù dell'art 1284, co. 4, cc, dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento, salvi, gradatamente, gli interessi al suddetto tasso del 1% annuo o, in subordine, nella misura legale; vinte le spese e le competenze di lite, - 14 - con rimborso forfettario (15%), c.p.a. ed iva de distratti in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto debito anticipo”.  ### s.p.a., costituitasi nel giudizio poi riunito, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attore ### in quanto, avendo agito in nome e per conto della moglie (###, non sarebbe titolare di alcuna astratta pretesa restitutoria. Riguardo al merito, invece, dopo aver evidenziato che la società è finanziata oltre che dagli aumenti di capitale a pagamento anche attraverso prestiti infruttiferi di interessi da parte dei soci, le cui somme sono poi ristornate in conti utilizzabili a firma disgiunta dagli agenti come provvista per l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria, ha rideterminato la propria esposizione debitoria verso gli ex mandatari ### e ### In particolare, il debito nei confronti della ### sarebbe pari ad euro 152.700,00, non potendosi considerare a tal fine, secondo quanto prospettato, il valore nominale delle azioni possedute dalla stessa (euro 120.000,00), poiché liquidabile solo in caso di totale cessazione di rapporto con la compagine societaria.   Medesimo discorso per il ### verso il quale la ### avrebbe un debito di euro 70.000,00, a fronte della titolarità, in capo a costui, di azioni del medesimo valore. Tuttavia, secondo quanto esposto dalla società, tali poste debitorie sarebbero da porre in compensazione con i crediti già fatti valere dalla ### in sede monitoria, il cui accertamento è richiesto in riconvenzionale.  - 15 - Con ordinanza del 20.12.2022 il giudice, sciolta la riserva incamerata all'udienza del 13.12.2022, si è pronunciato sui mezzi istruttori richiesti disponendo l'escussione dei testi di parte opponente. 
All'udienza del 14.02.2023 è stato sentito il teste ### il quale ha riferito di essere stato socio della ### così come la ### e il ### che dopo la cessazione del proprio rapporto con la società, avvenuta nel 2014, ha ancora mantenuto l'accesso sul gestionale “MOP” per circa sei mesi e che nel medesimo periodo ha chiuso ogni rapporto di debito/credito con la ### restituendo anche i preziosi ottenuti in pegno. 
Ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la ### ed il ### fossero usciti dalla società già nel 2017. Proseguendo l'escussione, il teste ha messo in luce il meccanismo di funzionamento della ### la quale operava attraverso l'elargizione di prestiti garantiti da pegno utilizzando il denaro proveniente dai conti dei singoli soci/agenti, ed il fatto che i costi sostenuti verso la società attenessero alle spese della società, quale ad es. il commercialista ed altri costi dettagliatamente indicatimi ogni anno in un rendiconto di spesa. 
All'udienza del 19.05.2023 è stato escusso il teste ### il quale ha riferito che sia la ### che il ### hanno avuto accesso al gestionale “MOP”, da esso curato, almeno fino al 19 maggio 2021, ultimo momento in cui su successiva richiesta dell'avv.  ### e della presidenza della ### ha egli stesso bloccato gli accessi ai predetti.  - 16 - Ha riferito inoltre di non essere a conoscenza dell'effettivo utilizzo della piattaforma, a tale data, da parte degli stessi ma che è possibile che l'accesso venisse limitato soltanto ad alcune operazioni. 
All'udienza del 6.10.2023 è stato sentito il teste ### il quale ha dichiarato di conoscere sia la ### che il ### in quanto ex socio, anche amministratore, della ### per 10 anni. Ha raccontato che il ### e la ### una volta disdetto il mandato, hanno conservato l'accesso sul gestionale e che tale circostanza costituirebbe una prassi, finalizzata alla chiusura delle operazioni già avviate anche a cessazione del rapporto di agenzia. Ha poi detto di essere venuto a conoscenza, dalla ### e dal ### che al seguito del naufragare di un tentativo di composizione bonaria tra costoro e la società, quest'ultima ha bloccato gli accessi dei primi sul gestionale. In tale momento, secondo quanto raccontato, entrambi avevano già cessato il proprio rapporto di mandato ma tutt'ora conservano la qualifica di soci. 
Con ordinanza del 17.10.2023 è stato nominato CTU al fine di accertare la presenza in tutti i giudizi della documentazione contabile da cui poter arguire le rispettive pretese azionate in giudizio. 
La relazione, depositata il ### rappresenta che alla situazione patrimoniale del 30.06.2020, comunque non sottoscritta, la ### vanta crediti - per sole somme - a saldo dei rispettivi rapporti [di euro 177.184,96 a carico del socio ### che però non è oggetto di alcuna richiesta] e di euro 233.574,26 verso la ### (di cui 211.027,50 oggetto dell'ingiunzione impugnata). Tale ultimo - 17 - dato sarebbe poi discordante rispetto alla situazione patrimoniale al 31.03.2021 dalla quale emergerebbe un credito verso la ### di euro 201.964,85. 
In relazione alle pretese restitutorie aventi ad oggetto i preziosi ottenuti dagli agenti in pegno, il CTU osserva che, secondo quanto emerso dall'elenco pratiche attive, estratto dal gestionale “MOP”, il ### deteneva al 29.10.2020, pegni a garanzia di capitale pari ad euro 13.385,00, dati riscontrati sia nella situazione patrimoniale al 30.06.2020 sia in quella al 31.03.2021; la ### invece alla medesima data deteneva pegni a garanzia di capitale pari ad euro 61.672,50, dato riscontrato in toto solo alla situazione del 30.06.2020 poiché in quella al 31.03.2021 emergeva un valore di poco inferiore (61.245,92). 
Riguardo le pretese azionate invece dai soci ### e ### il CTU osserva che entrambi, successivamente all'aver contratto, con approvazione dell'assemblea del 20.12.2010, un obbligo di finanziamento per il piano industriale della ### remunerabile all'1% annuo, hanno effettuato rispettivamente n. 15 bonifici verso la ### per un importo totale di euro 190.000,00 (### e n. 7 bonifici verso la ### (di cui 2 effettuati da ### per un totale di euro 340.000,00 (###, tutti recanti la causale “piano industriale” a fronte dell'obbligo iniziale di euro 150.000,00 da versarsi, tra l'altro, in unica soluzione. Contrattualmente, l'obbligo in parola deriva da uno schema di contratto approvato dal CDA della - 18 - società alla seduta del 17.12.2010 e recante data 07.04.2011, sottoscritto dal solo ### Il ### è stata depositata sentenza del Tribunale di Napoli con la quale è stata annullata la delibera di approvazione del bilancio ### al 31.12.2019. 
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione. 
La complessità del giudizio impone una schematica introduzione delle pretese azionate dalle parti. 
Nel giudizio 8723/2021 ### ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo con cui la ### ha chiesto la restituzione della somma di euro 211.027,50 precedentemente elargita dalla società procedente alla ### stessa, al fine di consentire a quest'ultima l'esercizio, in nome e per conto della società, dell'attività di intermediazione finanziaria. 
Tale pretesa si basa, oltre che sul rapporto di mandato, incontestato, asseritamente chiuso nel 2017, sulle risultanze della situazione patrimoniale della ### datata 30.06.2020, la cui conformità alle scritture contabili è stata attestata dall'esperto tenutario delle medesime, da cui emergere che, calcolando poste attive e passive imputabili ai conti in cui sono cristallizzati i rapporti tra la ### e la ### un attivo nei confronti di quest'ultima di euro 233.57,26, cifra superiore a quella ingiunta.  - 19 - Inoltre, dall'esame testimoniale è emerso che il meccanismo di funzionamento della ### si basasse proprio sull'accredito di somme sui conti intestati ai propri agenti, somme utilizzate per le aperture di crediti verso terzi. 
Sul punto la ### osserva che: 1) il mandato non può dirsi concluso ma proseguito di fatto; 2) la situazione contabile non è attendibile; 3) i trasferimenti di denaro non sono dimostrati; 4) in ogni caso la ### vanta un credito di importo maggiore nei confronti della ### credito da opporre in compensazione. 
Nei giudizi 11482/2021 e 11488/2021, ### e ### hanno proposto opposizione avverso decreti ingiuntivi con cui, su istanza della ### sono stati ingiunti a restituire i beni preziosi incamerati dagli stessi per nome e per conto della ### come garanzie reali dei finanziamenti erogati alla clientela. 
Tale pretesa si basa, oltre che sul rapporto di mandato, sempre incontestato, asseritamente chiuso già dal 2017, sulle risultanze della scheda “pratiche attive” del gestionale interno alla società (“MOP”) così come evidenziate anche dalla ### dallo stato patrimoniale del 30.06.2020 e del 31.03.2021 (invero in quest'ultimo il valore del quantum restitutorio nei confronti della ### risulta essere di poco inferiore, leggendosi 61.245,92 a fonte della cifra di 61.672,50 indicata nello stato del '20), infine, sulle dichiarazioni del teste ### il quale ha confermato sia la circostanza che la ### operasse anche prendendo a pegno beni preziosi in garanzia dei prestiti da essa elargita attraverso i propri agenti, sia il fatto che gli - 20 - agenti, una volta cessato il mandato, dovessero restituire i preziosi da loro custoditi. 
Sul punto la comune difesa osserva che: 1) il mandato non può dirsi concluso ma proseguito di fatto; 2) l' “elenco pratiche attive” è un documento interno alla società e di formazione unilaterale, per cui privo di alcun pregio probatorio oltre che inopponibile a terzi; 3) le situazioni patrimoniali non sono affidabili e 4) in ogni caso la ### e il ### vantano un credito di importo maggiore nei confronti della ### credito da opporre in compensazione. 
Nel giudizio 14215/2020 #### e ### hanno chiesto accertarsi il proprio credito nei confronti della ### credito derivante da finanziamenti effettuati nei confronti della società e mai restituiti, con condanna della stessa alle restituzioni al tasso di rendimento pattuito (1% annuo). Tale pretesa si basa, come evidenziato anche nella ### sui bonifici effettuati dagli attori nei confronti della ### sulla delibera assembleare del 20.12.2010 in cui costoro si obbligavano verso la società ad erogare prestiti a tasso dell'1% per finanziare il piano industriale sociale, dallo schema di contratto di prestito approvato dalla CDA poco prima (il ###). 
Sul punto la ### s.p.a. osserva che: 1) ### non sarebbe legittimato ad agire perché i versamenti effettuati dallo stesso sarebbero imputabili alla ### e non a lui; 2) i finanziamenti elargiti dai soci sono effettuati a titolo gratuito, in quanto infruttiferi di interessi; 3) i debito nei confronti della ### è di 152.700,00 euro e nei confronti del ### è di 70.000,00 euro, a fronte delle - 21 - iniziali richieste di 340 mila e 190 mila, poiché da queste ultime vanno defalcati sia il valore nominale delle azioni possedute (120mila euro ciascuno) sia la somma di euro 67.300,00 elargita alla ### per “disinvestimento del piano industriale); 4) in ogni caso, la società vanta un credito maggiore da opporre in compensazione (e da accertare con efficacia di giudicato, stante la domanda riconvenzionale proposta). 
Così ricostruite le posizioni, confrontando le differenti tesi con la documentazione agli atti e con le risultanze dell'istruttoria, si giunge alle seguenti conclusioni, preliminarmente evidenziando come, ancorché riuniti, i giudizi oggi pendenti mantengano una propria autonomia. 
In relazione ai procedimenti rg. 11482/2021 e 11488/2021, la cui trattazione può essere congiunta poiché articolata sui medesimi presupposti, sono da rigettare le opposizioni proposte, con conseguente conferma dei decreti impugnati. 
Ed infatti, la pretesa azionata dalla ### attore in senso sostanziale, risulta provata in primo luogo dall'esistenza del rapporto sostanziale tra la stessa e i propri agenti ### e ### ovvero il mandato finalizzato alla concessione di crediti verso terzi, garantiti da pegni. Tale assunto, non oggetto di contestazione da parte degli opponenti, risulta altresì supportato dalle dichiarazioni rese da tutti e tre i testimoni escussi, i quali univocamente hanno individuato in ### e ### la doppia veste di soci/mandatari della ### In - 22 - particolare ### e ### nell'esporre le modalità operative della ### hanno evidenziato come la stessa agisse attraverso i propri mandatari nella elargizione di finanziamenti garantiti da pegni i quali venivano poi “contabilizzati” utilizzando il gestionale interno alla società. 
Prive di pregio risultano le censure di inattendibilità mosse dagli opponenti a quanto riscontrato su tale piattaforma in relazione alla quantità e alla qualità dei beni detenuti in pegno dal ### e dalla ### in primo luogo perché del tutto generica e non basata su alcuna specifica criticità, essendosi limitata, la difesa degli opponenti, a ritenere inesistenti tali beni e non attendibili le informazioni estrapolate dal gestionale “Mop” poiché di formazione unilaterale e meramente interno. 
Gli assunti appena esposti risultano infatti smentiti in primo luogo dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali è emerso che il gestionale interno rappresenta in sostanza la piattaforma operativa di tutte le attività ### alla quale ha accesso sia la ### stessa che i propri agenti/mandatari e che si basa, in pratica, sullo scambio di informazioni comuni. In misura di maggior pregnanza, poi, l'affermazione degli opponenti è destituita di pregio dalla circostanza che la ### e il ### stessi abbiano operato, almeno fino al maggio 2021 - secondo quanto rappresentato dal teste ### il cui raccontato è pienamente attendibile in quanto preciso, chiaro e privo di alcuna contraddizione sia intrinseca che estrinseca - e quindi ben più tardi delle annotazioni relative ai pegni in contestazione, sulla medesima piattaforma senza esporre alcuna criticità a riguardo, - 23 - nonostante gli stessi avessero libero accesso alla propria scheda da cui emerge “l'elenco pratiche attive” in cui è segnato, oltre che il numero di pratiche, anche il valore del capitale garantito e l'elencazione dei beni dati a garanzia. Oltre a ciò, sempre in punto di attendibilità della piattaforma “Mop” occorre evidenziare che, così come risulta anche da ### i dati contenuti nella stessa godano di riscontro dalle scritture contabili agli atti. 
Infondata risulta poi l'eccezione formulata dagli opponenti in base alla quale l'obbligo restitutorio, astrattamente collocato a loro carico, non sarebbe ancora esigibile, considerato che il rapporto di mandato non sia mai stato estinto ma, anzi, proseguito in fatto. Ciò emergerebbe in particolare dal fatto che sia la ### che il ### avrebbero mantenuto l'accesso al “MoP” anche successivamente alla data in cui la ### ritiene eliso il rapporto di mandato, ovvero dal 2017. 
In primo luogo, agli atti risulta che la ### abbia comunicato disdetta del rapporto di mandato sia alla ### (ricevuta del 16.06.2017) sia al ### (compiuta giacenza del 14.07.2017). In secondo luogo, la prova testimoniale sia del teste ### che del teste ### pur confermando la circostanza che il ### e la ### anche da ex mandatari avessero conservato l'accesso al “Mop”, ha messo in luce il fatto che tale eventualità rappresentasse in realtà una prassi interna alla ### al fine di consentire agli ex mandatari di concludere le pratiche attive, così da chiudere ogni rapporto con la società stessa.  - 24 - Incontestati poi sono rimasti sia l'entità dei pegni custoditi dal ### e della ### consistenza comunque documentata dalla scheda “pratiche attive” in atti, sia la mancata restituzione degli stessi. Quest'ultimo aspetto, ovvero la dimostrazione di aver restituito quanto detenuto a titolo di pegno, costituirebbe in ogni caso parte dell'onus probandi degli opponenti, trattandosi di prova positiva rispetto a quella negativa della mancata restituzione, sottoposta, come tale, al principio di vicinanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. così come interpretato da SU 13533/2001. 
Per quanto riguarda le spese, per entrambi i giudizi va applicato il criterio generale che addossa tale onere alla parte soccombente, da individuarsi nei due opponenti. Considerata la particolare complessità della fase di trattazione, è opportuno applicare, limitatamente a tale fase, l'aumento del 50% rispetto ai tariffari medi ai sensi del D.M.147/2022. 
Per quanto riguarda il giudizio rg. n. 8723/2021, la pretesa restitutoria della ### s.p.a., si basa, oltre che sul rapporto di mandato da considerarsi estinto alla data della comunicazione della disdetta, così come già esposto, sulle risultanze derivanti dai bilanci societari. In particolare, la ### opposta, fa riferimento alle situazioni patrimoniali infrannuali desumibili dal bilancio 30.06.2020 e dalla situazione patrimoniale approvata al 31.03.2021. Sul punto, l'opponente, oltre ad enfatizzare la mancata approvazione del bilancio del 30.06.2020, fa valere la circostanza che la delibera di approvazione del bilancio precedente allo stato infrannuale fatto valere, ovvero quello approvato al 31.12.2019, sia stata annullato dal - 25 - Tribunale di Napoli con sentenza n. 4235/2024, la cui produzione non può dirsi tardiva poiché elemento sopravvenuto rispetto alle scadenze relative alle preclusioni istruttorie, come tale sottratto al regime delle stesse. 
Da ciò deriverebbe la necessità di “disconoscere la possibilità di valorizzare le predette situazioni infrannuali come prova libera ai sensi dell'art. 2710 c.c., in quanto connotate - come ormai acclarato - da gravi ‘anomalie' (rectius, illegittimità) di compilazione”. 
Dall'esame della pronuncia depositata in data ### dalle parti, emerge chiaramente come i vizi relativi al bilancio la cui delibera di approvazione è stata poi annullata, attenessero al difetto di chiarezza afferente a talune iscrizioni del tutto estranee all'oggetto del presente procedimento, difetto che non ha consentito di giustificare l'allocazione di tali poste nella relativa voce. 
Tuttavia, con assemblea del 29.06.2024 la ### s.p.a,, previa emenda degli errori evidenziati dalla sentenza 4325/2024, ha nuovamente approvato i bilanci del 2019 e successivi. Tale circostanza assume, secondo l'impostazione giurisprudenziale sul punto, efficacia sanante rispetto non solo al bilancio già censurato ma anche a quelli successivi, laddove i vizi rilevati dall'autorità giudiziaria vengano effettivamente eliminati, gravando in capo agli amministratori l'obbligo di tener conto delle ragioni della declaratoria di annullamento intervenuta anche con riguardo agli ulteriori bilanci nei quali è ripetuto il medesimo vizio (cfr. Cass. ordinanza n. 14338 del 24.05.2023). Pertanto, a tali condizioni, risulta comunque sanata la produzione documentale della ### - 26 - s.p.a., arricchita quindi dai bilanci corretti, a seguito della delibera del 29.06.2024, a far data dal 31.12.2019. 
Sul punto, la memoria conclusionale di replica depositata da parte avversa alla ### ha eccepito la tardività della produzione documentale riferita ai bilanci corretti, poiché effettuata alla data del 20.12.2024 nell'ambito della comparsa conclusionale. Occorre a tal proposito evidenziare come tale eccezione risulti fondata soltanto in parte. 
Come infatti già evidenziato a proposito della produzione della sentenza di annullamento relativa alla delibera di approvazione bilancio 2019, il sistema di preclusioni istruttorie opera con esclusivo riferimento a quei documenti esistenti in rerum natura al momento della scadenza del termine previsto per la produzione di quello specifico documento; a voler sostenere il contrario si finirebbe con l'assurdo o di addossare sulla parte un onere impossibile, ovvero produrre ciò che ancora non esiste oppure di costringere la stessa a far valere le ragioni collegate alla produzione sopravvenuta in altro giudizio. Applicando tali coordinate al caso di specie, bisogna in primo luogo indicare il termine previsto dal legislatore per la produzione documentale nel presente giudizio, ovvero quello della seconda memoria trattandosi, i bilanci, di prova a supporto della tesi fatta valere con l'atto di costituzione da parte di ### (oltre che con l'ingiunzione a monte). Tale termine, dunque, è da ravvisarsi nel 24.11.2022, scadenza prevista per il deposito della memoria n.2 ex art. 183 c VI ratione temporis applicabile. In relazione a tale data, dunque, risulta tardiva la produzione del bilancio 2020 e 2021 poiché - 27 - all'epoca già disponibile alla ### tuttavia, medesima conclusione non può essere mutuata con riguardo al bilancio 2022, approvato, per definizione, durante l'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, a termine scaduto. 
Da tale assunto emerge con tutta evidenza la necessità di dare nuovamente incarico al CTU già nominato al fine di accertare, alla luce delle integrazioni utilizzabili, la presenza dei documenti da cui poter arguire la pretesa creditoria azionata dalla ### sia in via principale attraverso l'ingiunzione che ha dato vita al procedimento r.g. n. 8723/2021 che in via di eccezione riconvenzionale nell'ambito del procedimento r.g. n. 14215/2020, nei confronti dei soci ### e ### avendo cura di descrivere ciascun documento contabile intercorso tra le parti in termini. 
Medesima questione si pone infatti in relazione al procedimento r.g.  n. 14215/2020 nell'ambito del quale ### s.p.a. ha chiesto di accertarsi in compensazione e nei confronti sia del ### che del ### il credito azionato nel procedimento n. 8723/2021 verso la sola ### ma che rinverrebbe il proprio sostrato probatorio negli stessi documenti contabili interessati dai fatti appena esposti. 
Alla luce di ciò, è necessario ex art. 279, comma II, n. 5) c.p.c.  disporre la separazione dei giudizi riuniti nn. r.g. n. 8723/2021 e 14215/2020, i quali vanno rimessi in fase istruttoria. 
In relazione al giudizio r.g. n. 14215/2020, va innanzitutto dichiarata fondata l'eccezione della convenuta ### s.p.a. relativa al difetto di legittimazione attiva di ### Anche solo mantenendo - 28 - l'indagine su un piano astratto e, quindi, attenendosi solo alle prospettazioni di attore e convenuto, emerge come ### infatti, avendo compiuto i versamenti di cui agli atti e riscontrati anche dalla CTU in nome e per conto del coniuge ### risulti di fatto, estraneo al rapporto sostanziale da cui trae origine la pretesa restitutoria azionata, rapporto, sussumibile nella struttura del mutuo, intercorrente invece tra la ### nelle vesti di mutuante, e della ### nelle vesti di mutuataria. 
Ciò premesso, la domanda attorea va accolta in via principale, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della stessa. Ed infatti, dagli atti risulta la prova delle dazioni di denaro, consistente nei bonifici effettuati dal ### e dalla ### in un periodo compreso tra il 2011 ed il 2014, bonifici effettuati in esecuzione dei contratti di prestito stipulati secondo quanto stabilito con delibera del 20.12.2010 (in cui è stato sottoposto all'assemblea il piano industriale) ed approvati, nella loro struttura, già dall'assemblea del CDA del 17.12.2010, contratti che prevedono l'obbligo restitutorio a carico della società con interesse corrispettivo all'1%. Non trova pregio giuridico l'eccezione sollevata dalla ### in virtù della quale quanto stabilito al 20.12.2010 non avrebbe più validità in quanto tale delibera sarebbe stata revocata dalla successiva del 30.04.2012. Ciò sulla base di un duplice ordine di motivi. In primo luogo, dalla lettura della delibera di revoca, emerge la volontà dell'assemblea non di utilizzare strumenti di finanziamento differenti rispetto ai prestiti provenienti dai soci bensì, semplicemente, quella di modificare il piano industriale perché ritenuto “non realizzabile”.  - 29 - Tale conclusione emerge dalla lettura del punto 4 della medesima assemblea che testualmente prevede che a seguito della revoca della precedente “i soci tutti hanno deciso di finanziare direttamente l'attività della ### Ossia di investire somme di denaro provenienti dai propri risparmi […]”. 
In secondo luogo, considerato il fatto che i versamenti sono già stati effettuati, l'accoglimento della tesi della convenuta secondo la quale questi non sarebbero più imputabili al finanziamento della società farebbe venir meno la giustificazione causale degli stessi, il che comporterebbe comunque l'applicazione dei meccanismi equitativi restitutori di cui agli artt. 2033 e ss. c.c. In relazione poi al quantum restitutorio, la somma effettivamente oggetto delle dazioni causalmente derivanti dal rapporto di mutuo (euro 340.000,00 dalla coppia ### euro 190.000,00 dal ###, va maggiorata del tasso di rendimento dell'1% annuo pattuito dai rispettivi contratti oltre che, trattandosi di obbligazione pecuniaria, il maggior danno ex art. 1224, ult. c., c.c., calcolato secondo il dictum delle SS. UU. 19499/2008 (nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il - 30 - tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1). 
Risulta quindi accertato il diritto di ### e ### alla restituzione rispettivamente della somma di euro 190000,00 ed euro ###,00 oltre interessi all'1% sui singoli versamenti di volta in volta realizzati, oltre il maggior danno ex art.  1224, ult. c., c.c. trattandosi di obbligazioni di valuta, calcolato secondo il dictum delle SS. UU. 19499/2008 (nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2. 
Tale accertamento necessita tuttavia il riscontro in ordine all'eccezione riconvenzionale sollevata dalla ### s.p.a. ai fini della esatta somma da determinarsi ai fini della condanna. 
Per quanto riguarda le spese del giudizio in esame, attesa la semplice risoluzione della questione di diritto e l'assenza di istruttoria complessa per la posizione dell'### sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. 
In relazione ai procedimenti rg. 11482/2021 e 11488/2021, le spese saranno liquidate in relazione al valore generico della controversia atteso che parte ricorrente ha semplicemente allegato che i beni di cui richiede la restituzione, sono a garanzia di somme specificate nei ricorsi per decreti ingiuntivi, ciò tuttavia non indica il valore commerciale dei beni.  - 31 - P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, ### definitivamente pronunziando, così provvede: - In relazione ai procedimenti rg. 11482/2021 e 11488/2021: rigetta le opposizioni proposte da ### e ### e conferma i decreti ingiuntivi nn. 1310/2021 e 1246/2021; condanna ### al pagamento delle spese di giudizio n. 11488/2021 a favore degli avv. ### ed ### in quanto anticipatari della ### s.p.a., da liquidarsi in euro 7616,00 oltre che IVA e ### se dovuti, e spese generali al 15% ; condanna ### al pagamento delle spese di giudizio n.11482/2021 in favore degli avv. ### ed ### in quanto anticipatari della ### s.p.a., da liquidarsi in euro 7616,00 oltre che IVA e ### se dovuti, e spese generali al 15%. 
Letto l'art. 279 c.p.c.  - Dispone la separazione dei giudizi r.g. n. 14215/2020 e 8723/2021; - In relazione al giudizio r.g. n. 14215/2020, non definitivamente pronunciando: - 32 - - Dichiara il difetto di legittimazione in capo ad ### - Compensa le spese tra ### e ### s.p.a.; - Accerta il diritto di credito in favore di ### a carico di ### s.p.a. per la somma di euro 340.000,00, maggiorata al tasso dell'1% annuo a far data da ciascun versamento oltre che del maggior danno ex art. 1224, ult. c., c.c., da tali date sino al soddisfo; - Accerta il diritto di credito in favore di ### a carico di ### s.p.a. per la somma di euro 190000,00, maggiorata al tasso dell'1% annuo a far data da ciascun versamento oltre che del maggior danno ex art. 1224, ult. c., c.c., da tali date sino al soddisfo; - Segue separata ordinanza istruttoria di pari data per i giudizi r.g. n. 14215/2020 e 8723/2021;. 
Così deciso in Napoli 11.3.25 Il giudice ### presente provvedimento è statio redatto con la collaborazione del ### - 33 - 

causa n. 8723/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ragozini Diego

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Tribunale di Forlì, Sentenza n. 229/2025 del 27-04-2025

... personale è che, oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, si richiede la stringente prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è, anch'esso, a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017 ed in particolare anche Cass. n. 28357 del 11.12.2020). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione risarcitoria è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2727/2020 promossa da: ###A.L. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, 48124 RAVENNA, presso lo studio dei difensori avv. ### e avv.  ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###, 47122 FORLÌ, presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ###, ### MANIAGO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###, 60122 ANCONA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### F. BRUNELLESCHI, N. 119, RAVENNA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###, ### presso il difensore avv. ### CONVENUTI nonché ### (C.F. ###) ### nonché ### (C.F. ###) ### nonché LLOY#### S.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore avv. ##### parti hanno concluso all'udienza del 23 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.05.2024 e, in particolare: - parte attrice Co.tr.a.l. ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “### l'adito Giudice, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa e reietta, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare tenuti e pertanto condannare, i convenuti, in solido fra loro ovvero coloro tra essi che dovessero risultare responsabili delle condotte dannose, a risarcire al consorzio attore il danno provocato dai fatti esposti in narrativa e, quindi al pagamento a favore del medesimo consorzio attore del conseguente risarcimento nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia ad istruttoria espletata, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; in via alternativa, dichiarare tenuto, per i fatti descritti in esposizione e, quindi, condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno provocato al consorzio dalla propria condotta e per propria responsabilità nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, per ciascuno dei convenuti, ad istruttoria espletata, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal #### dichiarare tenuti e, pertanto, condannare #### in solido con gli altri convenuti di cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità, a risarcire e tenere indenne il ### di qualsiasi somma quest'ultimo fosse condannato a corrispondere allo stesso #### in conseguenza della domanda riconvenzionale da questi esperita. Con vittoria di spese e compensi di lite”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “#### l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione di ###A.L., in persona del Presidente p.t. del Consiglio di ### per mancanza di autorizzazione da parte dell'### alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di ### già Presidente del Consiglio di #### l'improcedibilità della domanda per ### di legittimazione di ###A.L. a promuovere azione di responsabilità nei confronti di ### ex Presidente del Consiglio di ### per mancanza di autonomo potere del consorzio di agire nei confronti degli amministratori negligenti. ###: - ### la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. - ###.Tr.A.L. in persona del legale rappresentante p.t. con sede ###, al pagamento delle competenze professionali di causa da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiarare antistatario”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere le seguenti conclusioni: 1) ###: respingere tutte le contestazioni e gli addebiti sollevati nei confronti del ### perché infondate e non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, rigettare tutte le istanze risarcitorie poiché infondate sia nell'an che nel quantum. 2) ###: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche nella misura parziale, della domanda di parte attrice, dichiarare gli ### del ###S, in persona del rappresentante generale per l'### pro tempore, che hanno sottoscritto la polizza ### num. ### anno 2016 - 2017 e num.  ### anno 2018 - 2019 (oltre a quelle relative agli anni 31/12/2017 - 31/12/2018 e 31/12/2019 - 31/12/2020 di cui alla svolgenda istanza ex art. 210 c.p.c.), tenuti a manlevare il convenuto ### da ogni conseguenza pregiudizievole avesse a derivargli dall'accoglimento in tutto o in parte delle istanze attoree (sia per sorte che per spese legali). Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre a IVA e CPA come per Legge”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero come da “comparsa di costituzione e risposta del 18.2.2021 ed integrate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., nonché riepilogate e riportate nella comparsa di costituzione nel giudizio riassunto” - “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: ### rigettare la domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### e del sig. ### in quanto inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'attore per le ragioni di cui al punto A della narrativa; ### -in via preliminare, rigettare la domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità per le ragioni di cui al punto B.1. della narrativa; -in via principale, rigettare la domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui al punto B.2 della narrativa, nonché rigettare la domanda di risarcimento/manleva dell'amministratore ### formulata da parte attrice nella nota di trattazione dell'udienza del 8.7.2021 e reiterata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. in merito alla domanda riconvenzionale formulata dal sig. ### perché illegittima ### e/o infondata per le ragioni di cui alla presente seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; - in subordine, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### e del sig. ### escludere la responsabilità solidale del ### in relazione al ruolo dallo stesso effettivamente ricoperto all'interno del CDA e/o a graduarne la relativa responsabilità per tutte le ragioni di cui al punto B.2 e B.3 della narrativa; in ogni caso scomputare dal risarcimento dovuto dal sig. ### le somme che lo stesso fornisce con il proprio lavoro al ### per rispettare il piano di rientro di quest'ultimo con l'### delle ### per le ragioni di cui al punto B.3 della narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze per questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “in via pregiudiziale: ove sia accertata l'attuale pendenza avanti al Tribunale Penale di ### del proc. pen. n. ###/2014 RGnr nei confronti del sig.  ### disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 75 cpp; nel merito: in via preliminare: - dichiarare la litispendenza dell'odierno giudizio con la causa n. 3963-2019 Tribunale di ### e, per l'effetto, cancellare la presente causa dal ruolo ovvero estromettere dal giudizio il convenuto ### in principalità: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a ###A.L. con ogni conseguente statuizione di legge; - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 4, cpc; - in ogni caso rigettare le domande attoree nei confronti del sig. ### perché infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata: dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Compensi e spese di lite integralmente rifusi oltre a condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., primo e/o terzo comma, nella misura ritenuta di giustizia”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “### l'###mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, accogliere le seguenti ### via preliminare e pregiudiziale: - accertare il difetto di legittimazione attiva di ###A.L. ### volontario in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, dichiarare la domanda attorea e/o il presente giudizio inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile; - condannare ###A.L. ### volontario al pagamento integrale delle spese e compensi professionali. Nel merito: - accertare e dichiarare la infondatezza e/o inammissibilità in fatto e in diritto delle domande avversarie e, per l'effetto, respingere ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti del sig. ### perché infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso prescritta. In via riconvenzionale: - per le ragioni esposte negli atti difensivi, dichiarare tenuto e quindi condannare ###A.L. ### volontario in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del socio sig. ### dei danni dallo stesso subiti per mancato guadagno ovvero a titolo di mancato utile a fronte dell'attività svolta, nell'ammontare ritenuto di giustizia con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”; - parte terza chiamata ###s ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero “quanto alla chiamata del #### come da comparsa depositata telematicamente in data 18 giugno 2021, e quanto alla chiamata del #### come da comparsa depositata telematicamente in data 25 novembre 2021”. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Co.tr.a.l. ### (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, ####### e ### (di seguito anche solo amministratori), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi - qui solo sinteticamente riportate - l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 23.10.2024. 
Preliminarmente, parte attrice ricostruiva l'organizzazione e le vicende sociali intervenute a partire dall'anno 2009 all'interno del ### e dava atto che, nel corso di accertamenti fiscali posti in essere dall'### delle ### confluiti nel verbale di contestazione del 9.09.2014, emergevano gravi fatti attinenti all'amministrazione e alla gestione del ### medesimo, comportanti ingenti danni per i consorziati, a fronte di condotte commissive ed omissive poste in essere dagli amministratori di Co.tr.a.l. nell'anno 2010 e perpetrate nell'anno 2011. 
In particolare, fra le condotte contestate, vi era la mancata dovuta distinzione gestionale fra il ### e la società ### s.r.l., la commistione dirigenziale ed amministrativa, nonché di beni strumentali ed attrezzature, in capo al ### e a ### s.r.l, esborsi per presunte prestazioni di servizi poi rivelatesi inesistenti, nonché remissioni di debito ingiustificate. 
Parte attrice dava atto altresì che, a seguito del processo verbale di contestazione da parte dell'### delle ### quest'ultima emetteva quattro avvisi di accertamento, avverso i quali Co.tr.a.l. proponeva opposizione innanzi alla giustizia tributaria. All'esito del contenzioso fiscale, gli uffici finanziari procedevano alla riscossione degli importi dovuti a seguito dell'emissione della sentenza della ### n. 225/2017 e parte attrice deduceva, quale danno subito da Co.tr.a.l. derivante dalle predette verifiche fiscali, l'importo complessivo di euro 1.019.391,92. Pertanto, alla luce delle già dedotte condotte commissive e omissive, nonché di riscontrate illegittime forme di finanziamento a favore di alcuni soci e dell'assenza di dovuti flussi informativi, parte attrice deduceva un danno complessivo subito dal ### pari ad euro 4.249.748,23. Parte attrice enumerava, in aggiunta, le ulteriori condotte gestorie ritenute non trasparenti e non corrette poste in essere dagli amministratori anche nei successivi anni, fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione avvenuta in data ### e alla contestuale revoca dei precedenti amministratori per giusta causa. 
Per tutte le predette ragioni, il ### si doleva della mancanza di diligenza e perizia in capo agli amministratori, nonché un evidente conflitto di interessi, con conseguente responsabilità del consiglio di amministrazione di Co.tr.a.l., i cui componenti sarebbero tenuti, in solido fra loro, a risarcire i danni subiti dal ### e dai consorziati facenti parte e comproprietari del patrimonio comune. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo l'infondatezza delle domande attoree. 
Preliminarmente, ### eccepiva il difetto di legittimazione di Co.tr.a.l. per mancata di autorizzazione ai sensi dell'art. 22 c.c., da parte dell'### dei soci, alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di ### già presidente del ### nonché per mancanza di autonomo potere del ### di agire nei confronti degli amministratori negligenti. 
In particolare, ### eccepiva l'insussistenza dei danni economici ex adverso denunciati e asseritamente provocati dalle condotte poste in essere dallo stesso nel periodo compreso fra il ### e il ###, ovvero dalla data dell'assunzione dell'incarico come presidente ###cui ne aveva rassegnato le dimissioni. Sul punto, ### deduceva l'infondatezza delle avversarie deduzioni, nonché dava atto di essere stato assolto dal Tribunale Penale di ### con sentenza n. 631/2018, con motivazione “perché il fatto non sussiste”.   Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e domandandone il rigetto. 
Preliminarmente, nel ricostruire le vicende interne al ### oggetto di causa, ### dava atto di aver sempre svolto attività di trasporto e distribuzione di surgelati con la propria impresa individuale e di essere stato nominato amministratore del ### in data ###, nonché di aver mantenuto una tale carica sino alla scadenza naturale del mandato nell'anno 2015. Parimenti, dava atto che, a partire dall'anno 2018, lo stesso aveva iniziato a notare la mancata corrispondenza fra il proprio lavoro di autotrasportatore effettivamente svolto ed i relativi compensi che gli venivano elargiti dal ### nonché che qualsiasi richiesta di informazione sul punto non aveva avuto esito. 
Richiamati i contenuti di diversi verbali del ### nonché dell'### dei soci, dal settembre 2011 al marzo 2015, ### deduceva illegittime condotte in capo all'allora presidente ### il quale aveva gestito in maniera autonoma e padronale il ### senza alcuna dovuta informazione ai soci e, sul punto, dava atto di essere venuto a conoscenza di tali accadimenti per la prima volta nel corso di una riunione del CdA del 7.03.2015, quando il Presidente aveva informato i consiglieri dell'attività investigativa in corso da parte della ### di ### Ciò ricostruito, ### eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo a Co.tr.a.l. e l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei propri confronti, dando atto di non aver ricevuto alcuna contestazione inerente all'oggetto della controversia sino alla lettera di messa in mora ricevuta in data ###. In aggiunta, parte convenuta ### eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, escludendo ogni qualsivoglia propria responsabilità e deducendo come, in ogni caso, lo stesso non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, ad alcun titolo, per tutti i fatti antecedenti alla sua nomina di amministratore. 
Da ultimo, ### formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere, da parte del ### il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno ovvero a titolo di mancato utile a fronte dell'attività di autotrasportatore effettivamente svolta.   Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando integralmente quanto ex adverso dedotto. 
Preliminarmente, ### formulava eccezione di litispendenza con la causa recante r.g.  n. 3963/2019, a fronte della duplicazione della domanda attorea, nonché eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo al ### Inoltre, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità ed infondatezza, non avendo parte attrice individuato in maniera specifica le asserite responsabilità in capo al convenuto ### Altresì, eccepiva la prescrizione ex artt. 2947 e 2949 c.c. dei diritti azionati in relazione ai sostenuti danni derivanti da condotte poste in essere oltre i cinque anni antecedenti rispetto all'esercizio dell'azione risarcitoria. 
In particolare, ### deduceva come l'accertamento compiuto dalla ### di ### avesse messo in evidenza fatti e circostanze sino a quel momento sconosciuti ai singoli consorziati e ai membri del ### riconducibili alle condotte illecite poste in essere in autonomia dal solo presidente ### Pertanto, parte convenuta ### deduceva di non poter essere ritenuto responsabile dei danni dedotti da parte attrice in quanto derivanti da fatti illeciti altrui, al di fuori della possibilità di controllo da parte dello stesso socio ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando tutti i fatti e le accuse rivolte all'intero organo amministrativo dal ### Preliminarmente, nel ricostruire le vicende fattuali oggetto di causa, ### deduceva come l'allora presidente ### avesse esercitato arbitrariamente il potere conferitogli e come fosse evidente, alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede penale e all'esito dell'istruttoria compiuta dall'### delle ### che lo stesso avesse posto in essere una truffa ai danni di Co.tr.a.l.. Parimenti, parte convenuta specificava come gli amministratori non fossero al corrente delle operazioni poste in essere e degli illeciti compiuti in autonomia dal presidente ###inganno l'intero organo amministrativo. 
In particolare, parte convenuta ### dava atto di aver svolto il proprio incarico con lealtà e la diligenza del buon padre di famiglia ed evidenziava come, peraltro, l'attore avesse formulato esclusivamente generiche contestazioni nei propri confronti. Affermava, in aggiunta, quanto alla domanda risarcitoria ex adverso proposta, di essere esente da qualsivoglia responsabilità, atteso che i danni economici arrecati al ### potessero essere riferibili unicamente a ### Da ultimo, ### chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ### del ###s, dal quale domandava di essere tenuto indenne in riferimento a qualsiasi pretesa avanzata nei propri confronti e di ### amministratore ancora in carica presso il CdA ingiustificatamente escluso dall'azione di responsabilità esercitata dal ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando in fatto e in diritto la domanda attorea. 
Preliminarmente, ### eccepiva il difetto di legittimazione attiva ex art. 2612 c.c. di parte attrice ### nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 2393, comma 4, c.c., non essendo stata esercitata l'azione di responsabilità entro i cinque anni prescritti e a nulla valendo quale atto interruttivo la comunicazione ricevuta da Co.tr.a.l. in data ###. 
In particolare, ### eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, nonché l'illegittimità e/o inesattezza del quantum richiesto. In ordine agli atti gestori illeciti rilevati dalla ### di ### deduceva come non vi fosse alcuna possibilità di riconoscere in capo allo stesso alcun inadempimento diretto o in via solidale ai sensi dell'art. 2392, comma 1, c.c. degli obblighi di legge o statutari, nonché alcun illecito omissivo ai sensi dell'art. 2392, comma 2, c.c.. 
Nello specifico, parte convenuta evidenziava come lo stesso avesse ricoperto unicamente il ruolo di consigliere fino a luglio 2015 e come lo stesso non avesse mai ricevuto un adeguato e veritiero flusso di informazioni da parte dell'amministratore a ciò preposto dallo ### Con decreto del 8.03.2021, letta l'istanza ex art. 269 c.p.c. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta ### di chiamata in causa dei terzi ### del ###s e ### e ritenuta l'ammissibilità delle stesse, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché il convenuto ### provvedesse alle relative chiamate in causa con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..  Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando integralmente le argomentazioni, deduzioni e conclusioni avversarie. 
In particolare, ### dava atto di non aver avuto alcuna responsabilità di gestione all'interno del ### negli anni 2009-2015 ovvero durante la presidenza di ### periodo in cui erano stati causati i gravi danni dedotti e il dissesto economico del ### stesso. 
Pertanto, parte terza chiamata deduceva come le operazioni effettuate in tale periodo non potessero in alcun modo essere attribuite allo stesso, essendo in ogni caso diventato consigliere di amministrazione di Co.tr.a.l. solo a partire dal luglio 2015 e fino al luglio 2017. 
Alla luce di quanto dedotto, ### eccepiva l'inesistenza di alcuna propria responsabilità e, in ogni caso, deduceva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa ai sensi dell'art. 163, comma 4, c.p.c., in presenza di sole generiche contestazioni e non essendo state specificate le condotte attribuibili allo stesso rispetto al danno asseritamente subito dal ### Da ultimo, parte terza chiamata ### deduceva, a propria volta, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ### dei ###s, ritenendo di dover essere tenuto indenne da questi in relazione a qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti e, pertanto, domandava di essere autorizzato alla relativa chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c..   Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ###s ### S.A., chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda formulata nei propri confronti, nonché il rigetto della domanda risarcitoria, perché infondata in fatto e in diritto. Preliminarmente, la compagnia assicurativa evidenziava come ### si fosse limitato a dedurre l'esistenza di polizze assicurative, senza fornire alcuna dimostrazione dei limiti entro i quali dette garanzie risulterebbero operanti. 
In particolare, parte terza chiamata dava atto di come il contraente delle polizze ### (vigente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017) e ### (vigente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) fosse il ###tr.a.l., mentre il socio ### ne era beneficiario quale assicurato avendo rivestito la carica di amministratore. Inoltre, ###s ### deduceva la non operatività delle polizze, trattandosi le stesse di polizze claims made limitanti l'operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o in un lasso di tempo determinato dalla cessazione del contratto e non essendovi state, nel caso di specie, le denunce contrattualmente prescritte. Parimenti, la compagnia assicurativa evidenziava come nell'oggetto dell'assicurazione venisse fatto espresso riferimento ai danni e alle perdite cagionate a terzi e come fossero escluse dalla copertura tanto le attività dolose e fraudolente, quanto le circostanze avvenute prima dell'inizio del periodo di assicurazione e che gli assicurati conoscevano. 
In ogni caso, la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione di qualsivoglia diritto ai sensi dell'art.  2952 c.c. nei confronti degli assicurati, con conseguente perdita in capo a parte convenuta ### del diritto all'indennizzo.   All'udienza del 8.07.2021, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020, conv. l. n. 27/2020 come disposto con provvedimento del 4.06.2021, verificata in primo luogo la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto ### non costituito e verificata, in secondo luogo, la regolarità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati ### del ###s e ### il giudice dichiarava la contumacia di ### e differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché il terzo chiamato ### provvedesse a chiamare in causa, a propria volta, a garanzia e manleva il terzo chiamato ### del ###s, con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..   Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ###s ### S.A., domandando il rigetto della domanda formulata nei propri confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e richiamando le difese già formulate nella comparsa depositata in data ### con espresso riferimento al chiamante in causa ### All'udienza del 15.12.2021, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, rilevato che non sussistessero i presupposti di legge per procedere all'estromissione del terzo chiamato ###s ### S.A. e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al ### sollevata da alcune delle parti convenute potesse essere in ogni caso meglio decisa unitamente al merito, assegnava su richiesta alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.   Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.   Con ordinanza del 31.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.06.2022, rilevato che, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte in comunicazione dalle parti, apparisse prioritario disporre una preventiva consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'effettiva ed oggettiva ricostruzione delle decisioni assunte dai vari ### di ### del ### e che fosse opportuno riservare all'esito la decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie ed eccezioni formulate dalle parti, il giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. ### formulava il relativo quesito e fissava udienza per il giuramento di rito ed il conferimento dell'incarico.   All'udienza del 15.09.2022, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico.   Con decreto del 16.12.2022, letta l'istanza formulata ex art. 92 disp. att. c.p.c. da parte attrice, il giudice fissava udienza per sentire le parti e il CTU in ordine alle questioni sorte durante le indagini del consulente tecnico d'ufficio, evidenziate nel ricorso depositato da parte attrice, nonché per l'emissione degli opportuni provvedimenti circa il proseguo dell'accertamento tecnico contabile affidato al ### All'udienza del 26.01.2023, rilevata la necessità di disporre un breve differimento di udienza e una contestuale proroga dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sull'istanza formulata da parte attrice prima dell'invio della bozza ai ### il giudice assegnava nuovo termine per l'invio della bozza da parte del CTU ai CTP e rinviava l'udienza per i medesimi incombenti.   All'udienza del 9.02.2023, il CTU dott. ### sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, forniva i chiarimenti sulle questioni sollevate da parte attrice nella propria istanza depositata in data ### e il giudice rigettava l'istanza di parte attrice, confermando il quesito di cui all'ordinanza del 31.07.2022, come integrato e precisato a verbale dell'udienza del 15.09.2022 nel contraddittorio tra le parti.   In data ###, il consulente tecnico d'ufficio depositava l'elaborato peritale definitivo.   Con ordinanza del 17.05.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.04.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per l'escussione dei testimoni ammessi.   All'udienza del 28.09.2023, per parte convenuta ### nessuno compariva, il giudice dichiarava l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. di ### in quanto dichiarava di rivestire la qualifica di legale rappresentante del ### e venivano escussi i testimoni ##### e ### nonché il giudice dichiarava ### decaduto dalla prova per testimoni ammessa.   In data ###, l'avv. ### formulava istanza di interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 14 del 12.01.2019, depositando sentenza n. 49 del 5.09.2023 che dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società ### di ### s.a.s. e del socio accomandatario ### in proprio.   Con decreto depositato in data ###, visti gli artt. 300 e ss. c.p.c. e 143 CCII, il giudice dichiarava l'interruzione del processo.   In data ###, parte attrice Co.tr.a.l. depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto.  In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, richiamando integralmente tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate in atti.   In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e reiterando le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 18.2.2021 ed integrate nella propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..   In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, riportandosi integralmente a tutto quanto già esposto, argomentato e richiesto nei propri precedenti scritti difensivi e in sede di udienza, nonché ribadendo le domande e le conclusioni come precisate nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..   In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, riportandosi integralmente e richiamando tutto quanto argomentato, eccepito e richiesto nei propri precedenti scritti difensivi, nonché insistendo nelle domande e nelle conclusioni già rassegnate nella memoria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..   In data ###, l'avv. ### per ###s ### S.A. depositava memoria di costituzione a seguito di riassunzione, ribadendo integralmente tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già in atti in relazione alle predette domande di manleva, alle quali si riportava integralmente.   All'udienza del 14.03.2024, verificata la regolarità della riassunzione del giudizio e la regolarità della notifica del ricorso per riassunzione del giudizio, anche nei confronti delle parti convenute in riassunzione che non risultano costituite: ### già contumace prima nell'interruzione del giudizio, nonché nei confronti del terzo chiamato costituito prima dell'evento interruttivo, ### socio accomandatario della società ### di ### s.a.s., in liquidazione giudiziale e rilevata la necessità di proseguire l'espletamento dell'attività istruttoria già ammessa con la precedente ordinanza del 17.05.2023, il giudice dichiarava la contumacia di ### e di ### e fissava udienza per l'escussione del testimone residuo di parte attrice ### All'udienza del 23.05.2024, veniva escusso il residuo testimone ammesso ### e il giudice, esaurita l'istruttoria ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, su richiesta congiunta dei difensori delle parti fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.10.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.   All'udienza del 23.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.05.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.10.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti costituite provvedevano poi a depositare.  *** 
Le domande attoree proposte da Co.tr.a.l. ### nei confronti degli amministratori convenuti ####### e ### sono per la maggior parte fondate e vengono accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Diversamente le domande di garanzia e manleva proposte da parte convenuta ### nei confronti dei terzi chiamati ###s ### S.A. e ### non risultano, all'esito dell'istruttoria, supportate da adeguata prova o sono divenute improcedibili nella presente sede e vanno, dunque, rigettate. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ### nei confronti di parte attrice Co.tr.a.l. ### Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione, è opportuno trattare le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti costituite in distinte sezioni di motivazione.  1. In merito alle questioni pregiudiziali e preliminari, sollevate dalle parti convenute e ad altre considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.  1.1 Innanzitutto, l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione attiva in capo al ###tr.a.l. sollevata da alcune parti convenute sulla base di distinti profili, non può trovare accoglimento in quanto smentita da plurime evidenze documentali. 
Sotto un primo profilo di analisi, infatti, parte attrice è senza dubbio stata autorizzata dall'### dei soci del ### medesimo ad agire giudizialmente nei confronti degli amministratori convenuti, con delibera adottata a maggioranza nel corso dell'assemblea generale validamente costituita, tenutasi in seconda convocazione in data ### e presieduta dal presidente del ### come risulta dal relativo verbale offerto in comunicazione da parte attrice e che non è stato oggetto successivamente di alcuna specifica contestazione (cfr. doc. nn. 176 e 176 n. 2 parte attrice). Pertanto, l'eccezione preliminare sollevata sul punto da parte convenuta ### non è certamente condivisibile. 
Sotto un secondo profilo di analisi, parimenti priva di pregio è l'eccezione sollevata congiuntamente da più parti convenute per cui Co.tr.a.l., in quanto consorzio con attività esterna non è soggetto giuridico legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ritenuti inadempienti, proponibile solo e direttamente dai consorziati ai sensi dell'art. 2608 c.c.. 
In ogni caso e anche volendo prescindere dalla specifica e dibattuta questione relativa alla sussistenza o meno di personalità giuridica in capo al ### infatti, l'attività giuridica svolta dal mandatario a cui i consorziati hanno conferito mandato collettivo - nella specie l'### dei soci ha dato “pieno ed incondizionato mandato al CDA al fine di perfezionare tutti gli atti necessari, ivi compreso l'affidamento di incarichi ad avvocati e/o consulenti” nel corso della già richiamata assemblea generale del 24.04.2019 (cfr. doc. 176, n. 2, parte attrice) - deve ritenersi esercitata in nome e per conto sia del consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c., quantomeno come centro autonomo di rapporti giuridici che può assumere una propria responsabilità garantita dal fondo consortile, sia dei singoli consorziati, quali mandanti. Per completezza, si deve osservare che una tale delibera è stata approvata dall'### a maggioranza dei consorziati presenti e che dalla lettura del relativo verbale emerge la presenza di alcuni degli odierni convenuti: il socio astenuto ### e i soci contrari ### e ### Per un verso, è in tal senso già di per sé dirimente quanto convenzionalmente previsto dall'autonomia negoziale dei soci con il contratto di consorzio ovvero lo ### del ### con attività esterna, aggiornato al 19.06.2002, per cui all'art. 8 “gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al ### conferiscono mandato all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 1703 codice civile, per le materie rientranti nell'oggetto sociale” e soprattutto all'art. 12 per cui “l'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci” e ancora “è competenza dell'assemblea ordinaria (…) deliberare sulla responsabilità degli altri organi consortili” tra cui senza dubbio rientrano gli amministratori del ### di ### nonché il Presidente e il vice Presidente, elencati al precedente art. 11 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). 
Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie in cui Co.tr.a.l. ### in persona del presidente del ### di ### e legale rappresentante pro tempore, autorizzato dall'assemblea generale dei consorziati, ha agito in nome e per conto del gruppo dei consorziati medesimi al fine di far accertare l'inadempimento delle obbligazioni contabili e gestionali, nonché di trasparente e fedele informazione dei consorziati circa l'andamento dell'organizzazione comune contrattualmente assunte dagli amministratori e derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., in relazione al periodo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2017, nonché di ottenere la condanna delle parti convenute al risarcimento del complessivo danno civilistico subito, le cui specifiche poste sono state allegate in atto di citazione e nelle relazioni tecniche di parte prodotte sub doc. nn. 11, 12 e 113, a firma del commercialista ### e del ragioniere ### Per altro verso e sul piano sistematico, la disciplina codicistica del predetto contratto plurilaterale e consensuale di consorzio - definibile come contratto associativo e non già propriamente societario -, per quanto di specifico interesse, prevede che tra i singoli consorziati e gli organi preposti al ### - essendo in ogni caso necessaria un'organizzazione comune - sussiste un rapporto di mandato, con conseguente responsabilità in capo a coloro che dirigono l'organizzazione comune ovvero gli amministratori che nel corso della vita del ### vengono nominati dall'assemblea dei soci sia nei confronti del singolo consorziato, ma anche nei confronti del gruppo dei consorziati medesimi. 
In un tale contesto, peraltro, si deve collocare il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere ammissibile, in caso di dissesto economico del consorzio, l'azione volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli organi preposti all'amministrazione e al controllo e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, promossa dal ### in nome e per conto del gruppo dei consorziati, finalizzata alla tutela del patrimonio consortile e a garantire una trasparente e corretta organizzazione comune - obbligazioni di natura contrattuale, che gravano certamente sugli organi preposti al consorzio in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell'ente collettivo (ex multis Cass. S.U. n. 781 del 19.01.2021, n. 133 del 8.01.2014 e Cass. n. 28015 del 16.12.2013).  1.2 Sempre in via preliminare, alla luce della documentazione in atti, non può parimenti trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità proposta sollevata dalle parti convenute ##### e ### Innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione del diritto per inattività delle parti, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. 
Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere ovvero - con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione - dal giorno in cui l'amministratore / componente dell'organo preposto al ### è cessato dalla carica. 
Una tale ricostruzione giuridica in via ermeneutica ritenuta applicabile in materia di consorzio, quale ente collettivo, è senza dubbio poi in linea con la disposizione generale per cui l'art. 2941, numero 7), c.c. postula la sospensione del termine di prescrizione “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”. 
In aggiunta, parimenti non in contestazione è il fatto che il termine di prescrizione nella specie applicabile sia quello breve quinquennale, in analogia con le specifiche previsioni di legge in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c. nonché di azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393, comma 4, c.c.. 
Inoltre, tenuto conto dell'ulteriore argomento giuridico introdotto nel presente procedimento da parte attrice in replica alle avversarie doglianze, si rende altresì necessario richiamare anche testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss.  c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. 
Ciò doverosamente premesso, alla data di notifica dell'atto di citazione ad opera di parte attrice nei confronti delle parti convenute (19.09.2020), il termine quinquennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della cessazione dalla carica dei singoli amministratori non può ritenersi certamente ancora scaduto, essendo, in ogni caso, lo stesso già stato ritualmente interrotto dall'avente diritto con lettera di messa in mora e richiesta di risarcimento danni datata 14.02.2019. 
A tal proposito, infatti, si deve evidenziare che, da un lato, ### e ### - unitamente agli altri amministratori convenuti in giudizio ### e ### - sono cessati dalle rispettive cariche assunte, quali organi preposti al consorzio, tra i mesi di maggio e luglio dell'anno 2017 (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice). Dall'altro lato, quanto all'amministratore e presidente del ### di ### cessato dall'incarico di amministratore nell'ambito dell'assemblea generale dei soci svoltasi in data ### (cfr. doc. n. 4 parte attrice), integra un valido ed efficace atto interruttivo del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità civilistica, la costituzione di Co.tr.a.l. come parte civile, nel procedimento penale n. 3275/2014 R.G.N.R., davanti al Tribunale di ### avvenuta in data ### (cfr. doc. n. 173 parte attrice), in ogni caso poi seguita dal ricevimento a mani in data ### della raccomandata A/R datata 14.02.2019, avente ad oggetto la comunicazione delle “condotte illecite e/o comunque contrarie ai doveri degli amministratori” che hanno causato al ### un danno patrimoniale a quella data quantificato in circa quattro milioni di euro e la contestuale messa in mora degli amministratori ritenuti inadempienti (cfr. doc. n. 174 parte attrice). 
La stessa raccomandata A/R è stata, altresì, ricevuta a mani rispettivamente in data ### dall'amministratore ### e in data ###9 dall'ulteriore amministratore ### (cfr. doc. n. 174 parte attrice - documento che non è stato disconosciuto né contestato quanto all'effettiva ricezione dello stesso); entrambi hanno ricoperto il ruolo di consigliere del CdA fino alla cessazione della carica in data ### (cfr. doc. n. 3 parte attrice). 
A tal proposito, si deve precisare come una tale raccomandata A/R valga certamente ai fini della costituzione in mora di tutti i consorziati / amministratori destinatari della stessa, esplicando la propria efficacia interruttiva del termine di prescrizione in forza dell'evidente manifestazione di volontà del ### di voler esercitare nei confronti degli amministratori inadempienti ivi indicati il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti da Co.tr.a.l. - ancora in corso di quantificazione a tale data - quale conseguenza immediata e diretta delle condotte di mala gestio loro ascrivibili (ovvero “condotte poste in essere dal consiglio di amministrazione nel periodo in cui lei ne è stato parte”) emerse a seguito della verifica fiscale condotta nell'anno 2014 dalla ### di ### - ivi brevemente enumerate - e che hanno portato all'emissione nei confronti del ### da parte dell'### delle ### di “quattro avvisi di accertamento, per un totale di euro 1.102.564,00 di maggiori imposte accertate ed euro 648.819,00 di sanzioni irrogate”, in linea con l'orientamento interpretativo maggioritario nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24913 del 18.08.2022 e Cass. n. 15140 del 31.05.2021). Pertanto ed in sintesi, l'azione proposta con dal ### con la notifica dell'atto di citazione alle parti convenute è da considerarsi senza dubbio non prescritta, non essendo decorso integralmente il termine di legge e anzi sussistendo la prova di idonei atti interruttivi.  1.3 Ancora preliminarmente, si deve evidenziare come, dall'esame della complessiva documentazione offerta in comunicazione, non si rinvenga la violazione del generale principio del ne bis in idem sollevata da parte convenuta ### In via di ragione maggiormente liquida, ci si limita a rilevare come sia sostanzialmente duplice la veste con cui una tale parte sia stata convenuta in giudizio da parte del ### nei due procedimenti richiamati: per un verso, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 3963/2019, in qualità di socio / consorziato che in sede di approvazione di bilancio dell'anno 2016 avvenuta nel corso dell'assemblea generale del 21.12.2017 si è obbligato verso l'ente collettivo, al pari degli altri consorziati, ciascuno pro quota “di coprire la perdita dell'anno 2016 come risultante dal bilancio appena approvato mediante ripartizione a carico di tutti i ### in quote uguali, dell'intero importo pari ad € 1.421.183” (cfr. doc. nn. 2-5 parte convenuta) - azione di adempimento contrattuale; mentre, per altro verso, nell'ambito del presente giudizio è stato convenuto in qualità di amministratore inadempiente per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni causati dalle condotte di mala gestio compiute dal ### di ### nel periodo compreso tra il ### e il ### in cui è stato consigliere e tra il ### e il ### in cui è stato vice presidente ###-6 parte attrice) - azione sociale di responsabilità con finalità riparatoria ed integralmente compensativa del danno causato all'ente collettivo costituito da tutti i consorziati. Ciò è in linea con il diritto del ### ad ottenere titoli esecutivi a garanzia e per il recupero delle proprie posizioni creditorie. 
In ogni caso, si deve altresì rilevare l'assoluta genericità della doglianza formulata in termini di arricchimento indebito del ### senza documentare in concreto gli effettivi rapporti dare / avere tra le parti ed eventuali pagamenti già effettuati o definiti nell'ambito della distinta ed autonoma controversia recante r.g. n. 3963/2019. 
Analogo ragionamento vale, altresì, con riferimento alla generica richiesta formulata da parte convenuta ### nelle proprie conclusioni per cui “in ogni caso scomputare dal risarcimento dovuto dal sig. ### le somme che lo stesso fornisce con il proprio lavoro al ### per rispettare il piano di rientro di quest'ultimo con l'### delle ### per le ragioni di cui al punto B.3 della narrativa”. Tali importi infatti non sono stati debitamente allegati né provati dalla parte richiedente in relazione agli importi versati, che in ogni caso ove debitamente dimostrati potranno essere scomputati nella futura sede ###via preliminare, si ritiene sin d'ora necessario porre in evidenza il fatto che costituiscono circostanze temporali non oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e che comunque risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione quelle relative alle rispettive date di assunzione e di cessazione degli incarichi gestori in capo alle parti convenute in giudizio. 
In estrema sintesi, il consorzio con attività esterna Co.tr.a.l., oltre all'assemblea generale dei consorziati, si è dotata per compiere le attività di organizzazione comune di un ### di ### composto da un massimo di cinque consiglieri, nominati dall'assemblea ordinaria ogni tre anni, di cui uno ricopre la carica di presidente ###altro di vice presidente, come espressamente previsto ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 dello ### sociale (cfr. doc. n. 1 parte attrice). 
Come emergente dal verbale dell'assemblea generale dei soci del ### del 23.05.2009 e dalla visura camerale storica prodotti in atti (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte attrice) e confermato all'esito delle verifiche condotte dal CTU nominato, dott. ### (cfr. consulenza tecnica pagg. 98 e ss.), il ### di ### di Co.tr.a.l., per quanto di interesse, risultava così composto: - dal 23.05.2009 al 28.05.2012 ### presidente, ### vice presidente, ### - ### - ### consiglieri; - dal 28.05.2012 al 21.07.2015 ### presidente, ### vice presidente, consigliere ### fino al 13.12.2012 poi sostituito dal consigliere ### nonché ### - ### consiglieri; - dal 21.07.2015 al 04.07.2017 ### presidente, ### vice presidente, ### - ### consiglieri.  2. In merito all'accertamento della responsabilità personale in capo agli amministratori convenuti in relazione alle condotte illecite e/o inadempienti contestate dal ### Diligenza del mandatario / organo preposto al consorzio ex artt. 1710 e 2608 c.c.. Accertamento del nesso di causalità e quantificazione dei danni subiti dall'odierna parte attrice ### ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, non vi è dubbio, in primo luogo, che l'odierna parte attrice abbia assolto adeguatamente al proprio onere probatorio - sia in via documentale che nell'ambito dell'istruttoria orale condotta - in ordine ai fatti costitutivi dell'azione sociale di responsabilità, proposta nella presente sede ###nome e per conto del gruppo dei consorziati, nei confronti degli amministratori convenuti ovvero provando il - peraltro pacifico - rapporto (sussumibile nell'ambito della disciplina di cui al contratto tipico di mandato) intercorrente nel corso degli anni compresi tra il 2009 e il 2017 tra l'ente collettivo e l'organo preposto al ### (### di ### nelle composizioni sopra riportate) ed allegando specificamente gli illeciti e/o gli inadempimenti contestati delle controparti, condotte - tanto commissive, quanto omissive - di mala gestio e/o di non sana e prudente amministrazione imputabili agli amministratori. 
Per chiarezza espositiva, vista la pluralità delle condotte stigmatizzate come illecite e/o inadempienti, si premette che nel corso del presente paragrafo verranno analizzate le contestazioni sollevate dal ### secondo la numerazione utilizzata dalla stessa parte nel proprio atto di citazione.   Diversamente, all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta nel presente giudizio, non sono emersi altrettanto sufficienti elementi probatori tesi a dimostrare da parte dei singoli amministratori convenuti di aver sempre agito con la diligenza richiesta nell'attività di sana e prudente gestione del consorzio con attività esterna Co.tr.a.l. o quantomeno di aver sempre agito in modo sufficientemente informato e cauto, al fine di impedire il compimento di fatti pregiudizievoli e/o comunque di contenerne le conseguenze dannose; quali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'altrui pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).  2.1 A tal proposito ed in via generale, ci si limita a ricordare che le obbligazioni assunte dagli amministratori in ragione dei rispettivi incarichi di presidente, vice presidente e consiglieri del ### di ### di Co.tr.al. discendo innanzitutto dalle clausole generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e che caratterizzano l'intero ordinamento giuridico, nonché di diligenza nell'adempimento ex art. 1176 c.c., ma anche, attraverso l'espresso richiamo operato dall'art. 2608 c.c. in tema di responsabilità degli organi preposti al consorzio, alla disciplina del contratto tipico di mandato e agli obblighi del mandatario ai sensi degli artt. 1710 e ss. c.c. ed in primis appunto di “eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. 
Inoltre, stante il necessario parallelismo con la disciplina codicistica della responsabilità degli amministratori nella società di capitali - ente collettivo dotato di personalità giuridica autonoma ovvero con peculiari caratteristiche rispetto ad un ente collettivo come il consorzio - ci si limita, poi, a richiamare quanto testualmente disposto dall'art. 2392 c.c. per cui “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”, nonché dal richiamato art. 2381 c.c. in base al quale “il consiglio di amministrazione (…) ### base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione” e ancora “Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.
In sintesi, quindi, si deve precisare come il generale principio della insindacabilità delle scelte di gestione incontra plurimi limiti, al fine di controbilanciare i rischi che naturalmente interessano l'attività di amministrazione di un ente collettivo e al fine di garantire una corretta e prudente attività gestoria, attraverso la doverosa assunzione di decisioni ragionevoli e ponderate, nonché soprattutto informate da parte dell'organo preposto, secondo il canone di diligenza media dell'amministratore. 
In via generale, infatti, tali indispensabili presidi organizzativi perseguono, altresì, la finalità di fare emergere tempestivamente indizi di crisi e/o di situazioni in cui la regolarità o la continuità aziendale siano messe a repentaglio, prevendendo possibili ipotesi patologiche. 
In caso di contestazione, ove gli amministratori in carica non forniscano idonee prove circa il proprio diligente operato dell'interesse del gruppo dei consorziati, mediante adozione di cautele, verifiche e sufficienti informazioni preventive, nonché dimostrando di aver posto in essere valutazioni di ragionevolezza nell'apprezzare in via preventiva i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere nel corso della gestione, sussiste dunque una responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'ente collettivo, responsabilità personale in capo ai singoli amministratori / mandatari che con le proprie condotte tanto omissive quanto commissive abbiano concorso all'effettiva produzione del danno. 
In tema di risarcibilità dei danni, un ulteriore profilo di carattere generale relativo alla predetta responsabilità personale è che, oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, si richiede la stringente prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è, anch'esso, a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017 ed in particolare anche Cass. n. 28357 del 11.12.2020). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione risarcitoria è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente alla commissione dell'illecito e/o dell'inadempimento imputabile e colpevole. 
Ciò premesso e facendo congiunta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è il minimo dubbio in merito alla sussistenza di responsabilità personale degli amministratori convenuti ovviamente nei limiti della durata e della natura delle cariche gestorie assunte nell'ambito del ### in relazione alle seguenti contestazioni allegate da parte attrice.  2.2 In primo luogo, tenuto conto delle documentali risultanze della verifica fiscale effettuata presso il ### dalla ### di ### nel corso dell'anno 2014 e conclusasi con processo verbale di constatazione datato 12.11.2014 notificato a Co.tr.a.l. nonché dei quattro conseguenti avvisi di accertamento alla stessa notificati dall'### in relazione alle annualità di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 - impugnati innanzi alla giustizia tributaria ed infine oggetto di definizione in via agevolata (cfr. doc. nn. 8, 105-112, 115 e 186-188 parte attrice), l'organo preposto all'amministrazione del consorzio in carica è responsabile delle condotte gestorie compiute in conflitto di interessi dal presidente ### amministratore e legale rappresentante anche delle due società consorziale ### s.r.l. e ### s.p.a. (cfr. doc. n. 7 parte attrice), ed in ogni caso in totale assenza di adeguate e dettagliate informazioni, diligenza e conseguente necessaria cautela. 
Nello specifico, infatti, hanno trovato debito riscontro in atti e sono state confermate anche dall'esame tecnico svolto dal ### dott. ### (cfr. pagg. 52 e ss. consulenza tecnica), le contestazioni sollevate da parte attrice in relazione alla scarsa trasparenza e alla carente contabilizzazione delle operazioni di acquisto di beni strumentali e di noleggio di attrezzature intercorse reciprocamente tra il ### nella persona del presidente ### e le predette società consorziate ### s.r.l. e ### s.p.a. nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, nonché di importanti esborsi non compiutamente documentati per l'acquisto di servizi di “logistica, programmazione trasporti, analisi e sviluppo strategie” sempre dalla società consorziata ### s.r.l.  (cfr. doc. nn. 8-12 e 20-23 parte attrice).
Analogamente, sono altresì emerse in atti le irregolarità amministrative e contabili contestate da parte attrice agli amministratori convenuti relative a prestazioni di trasporto contabilizzate e pagate alle due società consorziate ### s.p.a. e ### s.r.l. negli anni 2010 e 2011 (cfr. doc. nn. 8, 11, 12, 24-104 parte attrice), ma di cui non risulta debitamente documentata l'esecuzione, oltre alla sostanziale inadeguatezza del sistema di contabilità industriale dei trasporti. Sul punto, il CTU ha rilevato come “Il rilievo in esame, ancor più degli altri, dimostra l'assoluta mancanza di una adeguata organizzazione amministrativa, contabile e gestionale in capo al ### (…)”. 
In ultima analisi, in relazione al periodo di gestione in oggetto, parte attrice ha fornito sufficiente prova anche in relazione all'anomala operazione di remissione di alcuni crediti vantati dal ### verso terzi, senza tentarne il preventivo recupero ed emettendo plurime note di accredito nei mesi di ottobre e novembre 2011. Ciò risulta avvenuto in forza di iniziativa non autorizzata da parte dell'allora presidente ### ma altresì imputabile ai membri del ### di ### che erano stati resi edotti in plurime occasioni da parte del ### della non adeguatezza dell'organizzazione amministrativa, contabile e gestoria utilizzata dal ### (cfr. consulenza tecnica pagg. 67 e 108). Analogo discorso vale per le riscontrate, sin dal verbale di constatazione della ### di ### del 12.11.2014 (cfr. doc. n. 8 parte attrice e pag. 69 consulenza tecnica), irregolarità nella registrazione contabile di sopravvenienze attive nonché di ulteriori sopravvenienze passive non contabilizzate. 
A tal proposito, fatto salvo l'accertamento della ripartizione delle specifiche responsabilità tra i vari amministratori in carica durante il periodo in cui le predette condotte gestorie improprie e contrarie ai canoni di prudente e sana gestione sono state compiute, non vi è dubbio che gli inadempimenti dell'organo preposto al consorzio rilevati nell'ambito della verifica fiscale eseguita dall'### abbiamo comportato delle conseguenze dannose a livello economico per il gruppo di consorziati che compongono il ### in termini di maggiori costi e oneri ingiustificati ed evitabili con l'osservanza del genere principio della correttezza e della diligenza da parte degli amministratori; conseguenze dannose in ogni caso risultanti dalla documentazione contabile offerta in comunicazione. 
Pertanto, si è resa necessaria l'introduzione di un accertamento tecnico contabile e il consulente tecnico d'ufficio, attenendosi ai quesiti affidati e sulla base della documentazione in atti, ha puntualmente ricostruito e calcolato, con metodologie idonee e condivisibili, i danni patrimoniali complessivamente subiti dal ### che devono intendersi integralmente richiamati nella presente sentenza ( consulenza tecnica pag. 131).   Accertata, dunque, la responsabilità in via solidale degli amministratori che componevano il ### di ### (organo amministrativo collegiale) nel periodo interessato dalla verifica fiscale ovvero 23.05.2009-28.05.2012 e poi 28.05.2012-31.12.2012, occorre ora approfondirne il riparto interno di responsabilità, tenuto conto del concreto svolgimento dei fatti emerso in atti. 
Se, infatti, da un lato, è risultata evidente nel corso dell'istruttoria la responsabilità commissiva e volontaria dell'allora presidente ###assenza di specifiche deleghe, ha nei fatti posto in essere e seguito in prima persona l'attività gestoria in esame, dall'altro lato, non vi è dubbio che anche gli altri componenti del CdA abbiano concorso, quantomeno in forma omissiva e negligente (e comunque con atteggiamento non adeguato rispetto alla carica sociale dagli stessi volontariamente assunta) alla causazione di parte dei danni patrimoniali subiti dal ### non richiedendo ulteriori informazioni e/o non adoperandosi in maniera fattiva per impedire il compimento di operazioni pregiudizievoli e non adeguate al fine di una ordinata e corretta gestione dell'ente collettivo. 
Si rileva come le doglianze sollevate dalle odierne parti convenute in termini di mancato ricevimento di adeguate informazioni da parte del presidente ###possono cogliere nel segno in ragione della qualifica, non già di meri soci consorziati, bensì di amministratori in carica del ### rivestita da ### e ### (consiglieri che hanno anche per un certo periodo rivestito la carica di vice presidente), nonché dal consigliere ### In aggiunta, si deve osservare come ### in concreto abbia cessato la carica di amministratore in data ### per poi riacquisirla in data ###. 
Risulta, infatti, che tali amministratori fossero a conoscenza dei ripetuti rilievi ed interventi svolti dal ### in merito alla non adeguatezza della gestione in relazione alla registrazione e alla contabilizzazione delle prestazioni di autotrasporto, come da verbali di riunione del 18.07.2011, 20.07.2011, 7.09.2011 notificati ai componenti del ### nonché abbiamo partecipato alla seduta del ### di ### tenutasi in data ###, nell'ambito della quale il ### presente ha ribadito chiaramente i propri rilievi e non risulta annotata alcuna forma di dissenso da parte dei consiglieri presenti (cfr. doc. nn. 135-141 e 177-179 parte attrice e consulenza tecnica pagg. 103 e ss.). Nonostante ciò non risulta in atti che sia stata posta in essere alcuna forma di presidio prudenziale per rendere adeguato e porre rimedio all'inefficiente assetto organizzativo e contabile in uso presso il consorzio. A tale specifico proposito, si deve rilevare come in ogni caso le doglianze sollevate da parte convenuta ### in ordine alla condotta dolosa tenuta dal solo presidente ### siano risultate esili, non avendo la parte onerata dimostrato l'esistenza dei solo dedotti artifizi e raggiri dallo stesso posti in essere per alterare la volontà degli altri componenti del ### di ### Inoltre, oltre a non essere stata fornita la prova positiva del compimento di atti di analisi e di sviluppo del sistema di controllo contabile e fiscale da parte degli amministratori in carica, consapevoli delle oggettive criticità gestionali, la sostanziale inadeguatezza dell'organizzazione gestoria in uso è stata riscontrata anche, nel corso dell'istruttoria orale condotta, dalle dichiarazioni dei testimoni ### e ### (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023). 
Lo stesso vale in linea di massima anche per l'operazione di remissione di debiti in precedenza esaminata, tenuto conto che i consiglieri, secondo l'obbligo di agire informati e a conoscenza delle generalizzate anomalie nella gestione del ### e dell'assenza di adeguati assetti, avrebbero dovuto, secondo diligenza, eseguire approfondimenti e verifiche in merito alle plurime note di accredito emesse tra i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. nn. 92-104 parte attrice). 
Al contrario, come meglio ricostruito dal CTU nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 107 consulenza tecnica), non risulta in atti idonea prova in ordine ad una conoscenza delle predette irregolarità ed inefficienze in capo all'ulteriore consigliere convenuto in giudizio, ### nominato solo in data ### e quindi successivamente ai predetti ammonimenti del ### rivolti all'organo amministrativo preposto. Peraltro, si rileva come lo stesso partecipando all'assemblea generale dei consorziati tenutasi l'8.10.2011, in qualità di socio, abbia dato voto contrario alla delibera di ratifica dell'operato del presidente e del ### senza assunzione di specifici provvedimenti in merito alle osservazioni del ###. 
Diversamente, in ragione della carica effettivamente poi ricoperta dal consigliere ### nel ### lo stesso ha invece concorso, partecipando all'approvazione della delibera circa l'assunzione di personale amministrativo e gestionale in forza alla società consorziata ### s.r.l. con riferimento all'annualità 2012, come da verbale del CdA del 7.06.2012, senza sollevare alcun tipo di rilievo ( doc. n. 183 parte attrice), alla causazione del conseguente danno patrimoniale subito dal ### 2.3 In secondo luogo, condividendo le considerazioni svolte dal CTU nominato in relazione alla contestazione attorea circa la mancanza dei necessari flussi informativi in ordine alla vicenda tributaria scaturita dalla verifica fiscale effettuata dalla ### di ### nell'anno 2014 (cfr. pagg. 73 e ss.  consulenza tecnica), alla luce del complessivo esame della documentazione prodotta in atti e delle tempistiche in cui si sono svolti gli eventi, l'organo preposto al consorzio ha svolto l'attività di gestione di una tale problematica in maniera trasparente ed efficace, procedendo all'interessamento di un legale specializzato in materia e appostando un adeguato fondo rischi nell'ambito del successivo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea generale dei consorziati in data ###. Sul punto, però, sul piano dell'accertamento della responsabilità degli amministratori, si deve osservare come la situazione patrimoniale approvata dal CdA nel mese di febbraio 2015, come peraltro poi avallato dalla relazione del revisore legale sul bilancio al 31.12.2014, che conclude affermando che “ritiene di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di ###L. al 31.12.2014” (cfr. doc. n. 175 parte attrice), non abbia tenuto in debita considerazione la già nota vicenda tributaria in essere, non appostando un adeguato “fondo rischi e oneri”, quantificato dal CTU in via prudenziale e che avrebbe comportato l'emersione di una “perdita di euro 248.561,00 a fronte di un utile di euro 14.331,00”. 
Ciò comprova ulteriormente il protrarsi di una condotta negligente e certamente non prudente nelle valutazioni e nella redazione del conseguente bilancio di esercizio da parte degli amministratori in carica, poi sanata in sede assembleare. 
Al contrario, per quanto concerne l'ulteriore contestazione sollevata da Co.tr.a.l. nella presente sede ###merito ad ingiustificate spese di sponsorizzazione sostenute negli anni 2012-2016, peraltro di importi contenuti, si ritiene che rientrino nel perimetro della discrezionalità gestionale in capo al ### di ### come confermato anche dall'analisi effettuata dal CTU ( pagg. 76 e ss. consulenza tecnica).  2.4 In terzo luogo, parimenti riscontrabile in atti è una responsabilità solidale degli amministratori in carica nella gestione del recupero dei crediti del ### nei confronti di alcuni consorziati e nella sostanziale concessione ad alcuni di essi di forme atipiche e non oggettivamente giustificate forme di finanziamento, non avendo dimostrato di essersi tempestivamente e concretamente attivati nel recupero dei predetti crediti. 
Alla luce delle allegazioni assertive e probatorie delle parti, infatti, a fronte di crediti maturati già a partire dall'anno 2012 nei confronti di tre consorziati, ### s.a.s., ### e ### ed accumulati fino all'anno 2016 per un totale complessivo pari ad euro 1.025.426,70 (derivanti da vendita di carburante e dalla prestazione di servizi), risulta che il ### di ### abbia concesso dilazioni di pagamento di lunga durata e senza richiedere adeguate garanzie, quantomeno sino alla data del 24.01.2019 in cui risultano documentate scritture private aventi ad oggetto piani di rientro (cfr. doc. nn. 132-134 parte attrice); ciò è avvenuto in un periodo in cui il ### aveva in essere un finanziamento chirografario concesso da ### ed era tenuta al pagamento dei relativi interessi. 
Tali ingiustificate ed imprudenti scelte gestorie hanno comportato una perdita di redditività, quantificata dal ### dott. ### sulla base di espressi e condivisibili criteri (cfr. pag. 80 consulenza tecnica) e risultano imputabili agli amministratori ### in qualità di presidente a far data dal 28.05.2012 e fino al 04.07.2017, unitamente al vice presidente ### e al consigliere ### peraltro in palese conflitto di interesse. Con riferimento al consigliere ### in carica nell'ultimo periodo oggetto di analisi, si dirà nel successivo paragrafo di motivazione in ragione dell'intervenuto assoggettamento a procedura concorsuale.  2.5 In quarto luogo, si rende poi analizzare le ulteriori contestazioni sollevate da parte attrice in atto di citazione, che in assenza di idonei elementi di prova tesi a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di tutti singoli amministratori senza deleghe in carica e i danni patrimoniali subiti dal ### risultanti in atti, derivanti da negligenti e non trasparenti attività gestorie in relazione ai rapporti intercorrenti con alcune società consorziate e terze (### di #### s.r.l. e C&### e ### s.r.l.), nonché in relazione all'operazione di acquisto della nuova sede del consorzio Co.tr.al., sono certamente imputabili ai presidenti ### e ### che se ne sono occupati personalmente ed in assenza di specifiche deleghe. 
Per un verso ed in considerazione dell'anomala gestione documentata in atti, sono attribuibili all'amministratore ### i danni quantificati, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata, rispettivamente in euro 67.513,72 con riferimento agli acquisti di beni strumentali dalla società consorziata ### s.r.l. nell'anno 2011, in euro 99.109,93 con riferimento alla ingiustificata interruzione dell'azione legale per il recupero del credito, risalente agli anni 2004 e 2005 per vendita di carburante da parte del ### nei confronti del debitore ### di ### Per altro verso, certamente imputabili alla negligenza e alla non corretta gestione dell'ente collettivo, nell'interesse comune del gruppo dei consorziati, del presidente ###carica, ### sono poi le attività gestorie sia volte alla concessione di una garanzia a prima richiesta in favore della società non consorziata C&V ### e ### s.r.l. in data ###, peraltro in un momento in cui tale società era già inadempiente nei confronti del ### per mancato pagamento dei corrispettivi per rifornimento di carburante, sia volte all'acquisizione di una nuova sede. 
Nel primo caso, evidente è l'inadempimento posto in essere dall'amministratore, che senza alcuna giustificata ragione ed in violazione del regolamento interno (cfr. doc. n. 3 parte convenuta ###, non solo non ha richiesto idonee garanzie alla società consorziata ### s.r.l. legata al debitore principale, ma ha comunque agito nonostante l'importante debito già esistente in forza di un rapporto commerciale, non certamente occasionale, intercorrente con la società non consorziata e la situazione patrimoniale non rassicurante circa la solvibilità del debitore medesimo che non risulta aver più depositato bilanci d'esercizio dopo l'anno 2012. 
Nel secondo caso, parimenti negligente è stata la condotta tenuta dal presidente ### nella gestione delle trattative per l'acquisto della nuova sede ###un primo momento ha sottoscritto contratti impegnando il ### senza alcuna delibera autorizzativa né del ### di ### né tantomeno dell'assemblea generale dei consorziati, ed in un secondo momento ha dato corso ad una non prudente anticipazione - di circa due anni - dell'esborso della somma pari ad euro 420.000,00 per l'esecuzione dei lavori su immobile diverso da quello poi effettivamente assunto in locazione, da recuperarsi, in base all'ultimo contratto sottoscritto, solo parzialmente, in via rateale mediante scomputo delle relative somme dai canoni mensili di locazione che sarebbero stati pagati dal ### Quanto alle valutazioni tecniche in merito alla quantificazione dei danni conseguenti a tali scelte gestionali non in linea con i generali principi di correttezza e diligenza dell'amministratore, si richiama integralmente la consulenza tecnica depositata in atti, che, con puntuale analisi della documentazione contabile e contrattuale offerta in comunicazione e sulla base di una ragionevole e coerente ragionamento, ne ha stimato puntualmente le relative perdite economiche per Co.tr.a.l. (cfr. in particolare pag. 80 consulenza tecnica).  2.6 ### ciò premesso ed accertato, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice risulta accoglibile nei limiti dell'importo complessivo pari ad euro 2.210.062,73 e delle singole quote di responsabilità personale, tanto commissiva quanto omissiva, accertate in capo a ciascuno degli amministratori convenuti, in solido tra loro nei limiti delle rispettive quote di responsabilità e per gli specifici importi - già devalutati alla data di verificazione dell'evento dannoso e con rivalutazione monetaria, oltre interessi, all'attualità, trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. n. 13666 del 17.09.2003, Cass. n. 12686 del 18.12.1998 e più di recente anche Cass. n. 26374 del 16.12.2014) - come meglio indicati nei relativi punti del dispositivo.  2.7 In ultima analisi, si deve rilevare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da parte convenuta ### nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto, seppur tempestivamente formulata, risulta totalmente sprovvista di specifica allegazione e soprattutto di prova dei solo dedotti “danni per mancato guadagno ovvero a titolo di mancato utile a fronte dell'attività svolta”. In particolare, assorbente sul punto è il rilievo in ordine alla carenza di sufficiente prova a sostegno dell'affermazione per cui “La mancata remuneratività del lavoro, però, non era dovuta ad una diminuzione delle ore di lavoro svolte, bensì ad una semplice, quanto ingiustificata, diminuzione dei compensi elargiti dal ### per tale attività”, non avendo la parte onerata di dimostrare i presupposti dell'azione risarcitoria proposta offerto in comunicazione alcun elemento di prova volto a comprovare l'effettivo andamento della propria attività imprenditoriale negli anni in cui il ### di ### del ### era presieduto da ### nonché la diminuzione dei propri ricavi quale conseguenza immediata e diretta delle scelte gestionali irrazionali ed illogiche dell'organo preposto e delle lamentate conseguenze negative per il consorziato ### Inoltre, l'odierna parte convenuta, nonostante l'eccezione di prescrizione sollevata nella prima difesa utile da parte attrice, non ha offerto in comunicazione alcuna tempestiva e specifica contestazione formulata nei confronti dell'organo preposto al ### all'epoca dei fatti, procedendo a formulare la propria richiesta risarcitoria, per la prima volta, solo nell'ambito del presente giudizio.
In tal senso, infatti, si deve osservare come la comunicazione mail inviata dall'allora consigliere ### all'ex presidente ###data ###, non abbia ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a titolo personale per le ragioni in precedenza riportate, bensì una sollecitazione a partecipare ad una seduta del CdA di Co.tr.a.l. al fine di chiarire le condotte in generale tenute da quest'ultimo nel corso degli anni 2009-2012 (cfr. doc. n. 23 parte convenuta). 
Per tutte le sopracitate ragioni, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ### è infondata e va integralmente rigettata, dovendosi ribadire che, alla luce delle non sufficienti allegazioni assertive e soprattutto probatorie, un'ipotetica consulenza tecnica d'ufficio - richiesta dalla stessa parte convenuta - sotto tali profili sarebbe stata totalmente esplorativa e, quindi, inammissibile.  3. In merito ai rapporti tra parte convenuta ### e i terzi dalla stessa parte chiamati in giudizio a garanzia e manleva. Improcedibilità della domanda proposta nei confronti di ### Inoperatività nel caso di specie della copertura assicurativa in essere con ###s ### s.a.  3.1 Con specifico riferimento alla posizione sostanziale e processuale della parte terza chiamata ### che ha rivestito la qualifica di consigliere del CdA di Co.tr.a.l. per quanto di interesse a far data dal 4.07.2017 (cfr. doc. n. 3 parte attrice), ci si limita a rilevare nella presente sede l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte nei confronti dello stesso a seguito dell'intervenuta declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ### s.a.s. ed in estensione del socio accomandatario ### (cfr. nota di deposito del 24.10.2023). 
Peraltro, una tale parte terza chiamata, ritualmente notificata, non risulta costituita in riassunzione a seguito della declaratoria di interruzione del processo. 
A tal proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna o la domanda di condanna al pagamento proposta contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto la stessa è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso il soggetto in bonis, poi fallito. Tali principi generali sviluppati con riferimento alla procedura concorsuale del fallimento, precedentemente vigente, sono certamente applicabili in via estensiva, essendo caratterizzate dalla medesima ratio, al nuovo istituto concorsuale della liquidazione giudiziale. In particolare, qualora il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall.  (attualmente art. 143 C.C.I.I.), la pretesa della parte nei confronti del debitore poi fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale tanto del fallimento, quanto della liquidazione giudiziale.  ### riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile alla procedura concorsuale ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis.  ### è, dunque, in giurisprudenza l'assunto per cui “la domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna del fallimento al pagamento di un credito derivante dal medesimo contratto (nella specie, restituzione del prezzo versato) è inammissibile, per violazione degli artt. 52 e 93 legge fall., i quali sanciscono l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo” (cfr. Cass. n. 8782 del 31.05.2012 e Cass. n. 128 del 8.01.2016). 
Da ciò non può che discendere, pertanto, l'improcedibilità nella presente sede della domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti dell'odierna parte terza chiamata non costituita in riassunzione da parte del convenuto chiamante ### in ciò restando assorbita la domanda trasversale di garanzia e manleva a propria volta originariamente proposta dal terzo chiamato ### nei confronti della compagnia assicuratrice ###s ### s.a., già costituita in giudizio a seguito della chiamata in causa della stessa da parte del convenuto ### Per completezza espositiva, si precisa che parte attrice a seguito della disposta integrazione del contraddittorio con la parte terza chiamata, non ha provveduto, in ogni caso, ad estendere le proprie originarie domande anche nei confronti dell'amministratore ### 3.2 Con specifico riferimento, poi, al rapporto sostanziale e processuale tra parte convenuta ### e parte terza chiamata ###s ### s.a., la domanda di garanzia e di manleva formulata non può trovare accoglimento, stante l'assenza di idonea prova dei presupposti di operatività delle polizze allegate: polizza ### per l'annualità 31/12/2016 - 31/12/2017 e polizza ### per l'annualità 31/12/2018 - 31/12/2019 (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte convenuta). 
A tal proposito ed in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si ritiene che nella specie entrambe le predette polizze “### Amministratori” non siano in concreto operanti in relazione ai fatti per cui è causa, per due principali ordini di ragioni. 
Sotto un primo profilo di analisi, costituisce circostanza non in contestazione tra le parti che le due polizze assicurative siano state stipulate dall'ente collettivo ### che risulta essere l'assicurato, per l'ipotesi di ricevimento di richieste risarcitorie per danni e perdite cagionati a terzi, come evidente dall'oggetto dell'assicurazione per cui la compagnia assicuratrice si impegna a “(…) tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di ### di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle loro ### e che sia conseguenza di una ### di risarcimento per un atto illecito compreso in garanzia (…) tenere indenne gli ### di quanto questi siano tenuti a quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle loro ### e conseguente a una ### di risarcimento per un atto illecito compreso in garanzia. compreso in garanzia (incluse le controversie relative al lavoro dipendente) avanzate contro gli assicurati (…)” (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte convenuta). 
E questo non è il caso in oggetto in cui l'amministratore ### è stato convenuto in giudizio non già da un terzo, ma dallo stesso ###tr.a.l. per responsabilità personale nei confronti dell'ente collettivo medesimo che ha concorso ad amministrare negli anni. 
Sotto un secondo profilo di analisi, un'ulteriore e concorrente motivo di inoperatività delle stesse polizze assicurative in esame - a regime claims made - è data dal fatto specificamente allegato dalla compagnia assicuratrice di non aver ricevuto nel periodo di efficacia contrattualmente previsto alcuna denuncia da parte dell'assicurato, nel rispetto della condizione pattizia per cui “qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora sia da persone che da organizzazioni, contro un ### sia quale addebito di responsabilità, sia quale richiesta di danni patrimoniale; qualsiasi istanza scritta da parte di persona o organizzazione, esclusi gli assicurati e/o la società, che possa manifestare l'intenzione di detta persona organizzazione di ritenere responsabile un assicurato delle conseguenze di un atto illecito specifico (…)” (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte convenuta). 
Dall'analisi complessiva degli atti e dalle risultanze probatorie non si ritiene adeguatamente provata la circostanza fattuale dell'effettiva denuncia alla compagnia assicuratrice da parte dell'amministratore ### di formali contestazioni scritte a tal proposito pervenutegli. In particolare non vi è prova che quantomeno la comunicazione di messa in mora datata 14.02.2019, con raccomandata A/R consegnata all'odierna parte convenuta in data ###9 (cfr. doc. n. 174 parte attrice) sia stata prontamente portata a conoscenza di ###s ### s.a.. 
Ciò premesso, la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta ### nei confronti del terzo chiamato è infondata e viene rigettata.  4. In merito alle spese di lite e ai costi della consulenza tecnica d'ufficio ### le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia previsto dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, in relazione al criterio del decisum, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, come meglio indicato in dispositivo. 
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.  4.1 Nel caso di specie, in merito al rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di queste ultime, come meglio chiarito in motivazione. Nello specifico, si deve rilevare che le eccezioni preliminari sollevate sono risultate infondate, così come le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da alcuni convenuti. 
In considerazione del fatto che la difesa di parte attrice si è svolta nei confronti di sei parti convenute, sempre in relazione ai medesimi fatti storici occorsi nell'ambito dell'attività gestoria del ### ma che ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni derivanti dalle diverse cariche in concreto rivestite dagli amministratori convenuti nel medesimo giudizio, il compenso deve senza dubbio essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 10.03.2014. 
Una tale liquidazione viene in ogni caso posta in essere, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., nei limiti della nota spese depositata dalla stessa parte attrice in data ###.  4.2 Quanto ai rapporti processuali tra parte convenuta ### e le parti terze chiamate ###s ### s.a. (costituita in riassunzione) e ### (non costituita in riassunzione), che a propria volta aveva originariamente chiamato in causa la compagnia assicuratrice ###s ### s.a., va tenuto conto della declaratoria di improcedibilità e del rigetto delle domande di garanzia e manleva proposte. 
Di conseguenza, le rispettive spese processuali sostenute dai terzi chiamati costituiti in giudizio vanno liquidate in ragione del valore della specifica domanda e poste a carico della parte convenuta che originariamente ne ha provocato e giustificato la legittima chiamata in garanzia e manleva (cfr. Cass. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), trovando senza dubbio applicazione il principio di causalità anche in materia di regolamentazione delle spese di lite. 
Si precisa che con riferimento alla difesa di parte terza chiamata ###s ### s.a., costituitasi in giudizio, con lo stesso difensore, tanto in ragione della chiamata in causa diretta da parte di ### quanto in ragione dell'ulteriore chiamata in causa proposta da parte terza chiamata ### si ritiene opportuno procedere all'aumento del relativo compenso ai sensi dell'art.  4, comma 2, D.M. n. 55 del 10.03.2014. 
Quanto alla difesa di parte terza chiamata ### si deve comunque provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore nelle fasi processuali in cui la parte ritualmente costituita ha svolto in concreto attività difensiva.  4.3 I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del presente giudizio sono definitivamente posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, in ragione del fatto che sostanzialmente vi hanno dato causa e tenuto conto delle complessive risultanze della stessa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2727/2020; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. ACCOGLIE le domande attoree proposte da Co.tr.a.l. ### nei confronti delle parti convenute ####### e ### per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.  2. #### la responsabilità personale e solidale, ai sensi degli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., in capo agli amministratori convenuti ####### e ### verso l'odierna parte attrice in relazione alle condotte gestorie negligenti e poste in essere in violazione degli obblighi legali e pattizi di corretto e trasparente esercizio delle funzioni amministrative ai cui erano preposti, agli stessi rispettivamente imputabili in ragione della durata e della natura dell'incarico assunto nell'ambito del ### di ### di Co.tr.a.l. come meglio accertate in motivazione. 3. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 2.188.358,72, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.  4. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 257.598,34, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.  5. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 366.260,03, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.  6. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 372.533,30, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.  7. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 178.104,57, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.  8. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta non costituita ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 801.773,16, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.  9. ### la domanda di garanzia e manleva proposta nella presente sede da parte convenuta ### nei confronti di parte terza chiamata ### in precedenza costituita in giudizio, non più costituita in riassunzione, per le ragioni di cui in motivazione.  10. RIGETTA la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta ### nei confronti di parte terza chiamata ###s ### s.a., per le ragioni di cui in motivazione.  11. RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte convenuta ### nei confronti di parte attrice Co.tr.a.l., per le ragioni di cui in motivazione.  12. CONDANNA le parti convenute ####### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 52.547,40 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 1.898,65 per contributo unificato, anticipazione forfettaria e costi di notifica; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.  13. CONDANNA parte convenuta ### al pagamento a favore del terzo chiamato ###s ### s.a. delle spese di lite, che si liquidano in euro 16.923,60 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e ### se dovute, come per legge.  14. CONDANNA parte convenuta ### al pagamento a favore del terzo chiamato ### delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.850,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e ### se dovute, come per legge.  15. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio sia posto definitivamente a carico delle parti convenute ####### e ### in solido tra loro.  ### 27 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2727/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Sartoni

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3534/2020 del 19-05-2020

... Ebbene, parte convenuta non allega né prova la data della avvenuta cessione; che dunque la stessa sia avvenuta prima del 30.11.2007 e del 12.12.2007 a giustificare le dichiarazioni rispettivamente del ### e del ### resta mera deduzione non provata. Ma se anche i convenuti avessero provato che la cessione delle azioni era avvenuta prima dei tentativi di esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari, emergerebbe comunque il mendacio delle dichiarazioni rese dal ### e dal ### agli ufficiali giudiziari; entrambi invero avrebbero omesso di dichiarare che le azioni non erano più nella loro titolarità e disponibilità perchè cedute. Delle due l' una. O ### e ### erano, alle date della tentata esecuzione del sequestro, ancora titolari delle azioni, ed hanno reso dichiarazioni mendaci omettendo (leggi tutto)...

pag. 1 i N. 44593/2008 R.G..A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia delle imprese ### composto da : Dott. #### rel.est.  #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 44593/2008 R.G.A.C. 
TRA ### s.r.l.. in persona del curatore , rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via ### D'### n. 59 #### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e #### (C.F.: ###), rappresentati e difesi in virtu' di procura a margine della nuova comparsa di costituzione, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv. #### e ### presso lo studio dei quali, sito in Napoli, ### isola E/1, elettivamente domiciliano; ###: i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza del 24.9.2019 e da comparse conclusionali e memoria di replica depositate.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La complessità dell' iter processuale, che nasce da vicende risalenti al 2007, impone una compiuta ricostruzione delle azioni giudiziarie intraprese dalla curatela attrice, in quanto le stesse costituiscono il presupposto fattuale e logico della azione in disamina. 
Con sentenza n. 28 del 23.5.2007 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società ### s.r.l. 
La curatela agiva nei confronti degli amministratori e dei sindaci di tale società, contestando condotte di mala gestio; in vista di tale azione di responsabilità otteneva il ### il sequestro conservativo ante causam, sino alla concorrenza di € 5.498.354,54 sui beni degli amministratori e dei sindaci; tra i primi vi era il dott. ### Tra i beni del ### oggetto del sequestro conservativo, vi erano le azioni della società ### S.P.A. 
In sede di esecuzione del sequestro la curatela del fallimento ### S.R.L. accertava che il ### aveva ceduto la sua partecipazione nella ### S.P.A. a ### e ### in data ###. 
La curatela chiedeva ed otteneva in sede ###nuovo sequestro conservativo sulle azioni della ### S.P.A. nei confronti degli acquirenti ### e ### tale provvedimento veniva depositato il ###. 
Contestualmente, ritenendo fittizia la cessione avvenuta tra l' alienante ### e gli acquirenti ### e ### la curatela del fallimento ### S.R.L. impugnava il suddetto atto di trasferimento delle azioni, deducendone la simulazione assoluta, ovvero la nullità per mancanza di causa ovvero la nullità dell'atto dissimulato, consistente in una donazione, per difetto di forma e ad ogni modo invocava l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art 2901 c.c.; tale domanda è stata trattata e definita nel giudizio n. 3705/08 R.G. 
La curatela fallimentare tentava l' esecuzione del provvedimento di sequestro depositato in data ### nei confronti del ### e del ### senza tuttavia riuscirvi poiché non venivano rinvenute le azioni. 
Pertanto, la curatela del fallimento ### S.R.L. adiva nuovamente il Tribunale ed otteneva in data ### un ulteriore sequestro conservativo, su tutti i beni fino al valore di euro 3.500.00,00 in danno di #### e ### A fondamento della nuova istanza cautelare, accolta dal giudice di prime cure e confermata in sede di reclamo, la curatela deduceva che gli indicati resistenti avevano posto in essere, in concorso tra di loro, una sequenza di atti distrattivi e fraudolenti per sottrarsi all' attuazione del provvedimento del Tribunale di Napoli che aveva autorizzato il sequestro conservativo delle azioni cedute da ### a ### e ### In particolare, la curatela del fallimento ### S.R.L., deduceva che, una volta ottenuto il provvedimento di sequestro sulle azioni della ### S.P.A. nei confronti del ### e del ### in data ### - poiché l' esecuzione del sequestro sulle azioni avviene nelle forme del pignoramento mobiliare - procedeva alla notifica, in data ###, del provvedimento al Registro delle imprese. Quindi chiedeva procedersi alla sua attuazione sia all' ufficiale giudiziario di ### (ove risiedeva il ###, che a quello di Frattamaggiore (ove risiedeva il ###. 
In data ###, l' ufficiale giudiziario di ### si recava presso l' abitazione del ### (che aveva non solo acquistato le quote dal ### ma aveva anche assunto la carica di amministratore della ### s.p.a.) ricevendo la dichiarazione della moglie (secondo le indicazioni fornitele telefonicamente dal marito), che le azioni si sarebbero trovate in Frattamaggiore, via ### 20, presso la sede della società, e l' impegno (rimasto inevaso) di consegnare all' ufficiale giudiziario. 
L' ufficiale giudiziario di Frattamaggiore tentava l' attuazione del sequestro il ### nei confronti del ### prima presso la sua residenza anagrafica e poi presso l' effettivo domicilio senza rinvenirlo. ### veniva contattato telefonicamente dal portiere dello stabile e comunicava, per suo tramite, che anche le sue azioni erano depositate presso la sede della società. L' ufficiale giudiziario si portava presso la sede ###via ### sia presso il numero civico 37 (ricavato alla delibera assembleare di mutamento della sede ###(indirizzo fornito dall' amministratore ###, nonché , essendo da poco mutata la numerazione dei numeri civici, presso i vecchi ed i nuovi, ma ivi rinveniva attività commerciali (un negozio di scarpe, una macelleria, un bar) che nulla avevano a che fare con la ### s.p.a. 
Successivamente veniva nominato amministratore della ### S.P.A., ### residente in Frattamaggiore, I traversa di via ### n. 37; l' ufficiale giudiziario tentava l'accesso anche presso tale civico, dove veniva rinvenuto un piazzale chiuso, privo di citofono e d apparentemente abbandonato. 
A questo punto la curatela notificava alla ### S.P.A. ed a ### l' atto di attuazione del sequestro conservativo presso terzi. Alla udienza fissata per la comparizione del terzo detentore dei beni da sequestrare compariva ### il quale dichiarava che le azioni dei predetti ### e ### non erano né presso la sede della società né presso di lui. Nelle more la curatela notificava l' ordinanza che aveva autorizzato il sequestro al ### quale amministratore della società, affinchè effettuasse le relative annotazioni sul libro soci, nonchè ai membri del collegio sindacale (#### e ### affinchè controllassero tale adempimento o in mancanza attivassero i loro poteri di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c, senza ricevere alcun riscontro. Segnalava la curatela che invero nel collegio sindacale vi era la cognata del ### ed un suo collega di studio. 
Evidenziava altresì la curatela del fallimento ### S.R.L. che in occasione della delibera assembleare del 19.6.2008 i soci della ### s.p.a risultavano essere solo ### e ### a dimostrazione del fatto che, nonostante il sequestro disposto ed i tentativi di attuazione dello stesso, ### e ### avevano ceduto le loro azioni a ### (che in quella assemblea deteneva il 98,6% del capitale). 
A tali attività, dirette ad impedire l' attuazione del provvedimento di sequestro conservativo, si aggiungevano ulteriori attività, volte a privare di utilità economica i beni oggetto del sequestro. 
Invero cinque giorni dopo il deposito del provvedimento di sequestro e dunque in data ### , ### in qualità di amministratore unico della ### S.P.A. vendeva a ### - al valore nominale di € 50.000,00 il cui prezzo si assumeva versato prima della stipulazione) - la partecipazione posseduta dalla ### S.P.A nella #### S.R.L..
Quindi il ### ossia il giorno dopo, si teneva un' assemblea straordinaria della ### s.p.a. - a detta dell' attore senza preventiva convocazione - nella quale veniva deliberato un aumento di capitale a seguito della quale la partecipazione societaria oggetto del sequestro dal 95% del capitale si riduceva al 5%. 
Inoltre il nuovo amministratore della ### S.P.A. , ### procedeva alla vendita di 18 unità immobiliari di proprietà della società. 
Le attività elusiva proseguivano; la curatela impugnava per nullità la delibera di aumento di capitale, e gli atti e le delibere conseguenziali, chiedendo la sospensione della delibera, nel giudizio iscritto al n. 14458/08 R.G. Nelle more del rinvio dalla udienza del 13.6.2008 a quella del 30.6.2008 per l' audizione dei sindaci, i fratelli ### deliberavano la messa in liquidazione della società in data ### e solo sei giorni dopo in data ### approvavano il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto finale, con conferimento dell' incarico al liquidatore di provvedere alla cancellazione della società. 
Tutto quanto premesso, va rilevato che la domanda principale spiegata nel presente giudizio attiene le medesime condotte, che la curatela assume essere distrattive e fraudolente, poste a fondamento del sequestro conservativo ottenuto in data ### nei confronti dei convenuti ##### e ### La curatela attrice, infatti, sostiene che tali condotte integrino gli estremi di un illecito aquiliano avendo determinato la perdita definitiva di un bene, le azioni della ### S.P.A., che erano oggetto del sequestro conservativo volto a garantire il credito della curatela verso il ### per il danno da questi cagionato in qualità di amministratore della fallita ### s.r.l. 
Sulla scorta di tale presupposto, la curatela attrice con l' atto di citazione in disamina, ha concluso domandando: 1 accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di ### e ### in concorso con ### e ### per aver sottratto all'attuazione della misura cautelare disposta con ordinanza depositata in data ### 52000 azioni di ### sp.a cedute da ### a ### e n. 46800 cedute da ### a ### e per aver progressivamente depauperato le stesse sino alla cessione e alla cancellazione della società ; 2. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di ### per le condotte illecite poste in esser in violazione degli obblighi discendenti dalla qualità di custode; nella qualità di amministratore della ### sp.a ai sensi dell'art 2395 c.c con danno al fallimento e ai soci , per cui la curatela chiede , ai sensi dell'art 2900 c.c e 2393 bis il risarcimento dei danni anche in surrogazione dei soci ### e ### ( debitori del fallimento per quanto esposto); nella qualità di liquidatore della immobiliare sp.a per aver in violazione degli obblighi di cui all'art 2495 c.c. distribuito il patrimonio residuo senza aver estinto il debito nei confronti di ### o dei suoi aventi causa ; 3. Per l'effetto condannare ### , #### e ### in solido al pagamento in favore della curatela della somma di euro 3.500.000,00 oltre interessi e rivalutazione: 4 . accertare che ### e ### sono tenuti a restituire ai sensi dell'art 2495 c.c. quanto dagli stessi ricevuto in sede di riparto delle attività sociali con conseguente condanna di ### alla restituzione in favore della curatela dell'importo di euro 690 931,62 e di ### alla restituzione di euro 14472,02 . 
Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, essendo la curatela ammessa al gratuito patrocinio. Depositava separata istanza di liquidazione dei compensi ex artt. 82 e 144 D.P.R. 115/2002. 
Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta del 3.3.2009 i convenuti ##### e ### i quali impugnavano e contestavano le domande proposte dal fallimento. 
Invero, essi ricostruivano la complessa vicenda giudiziaria, rappresentando che con una scrittura privata del 12.09.2001 le quote di ### sp.a venivano fiduciariamente intestate a ### che a sua volte le trasferiva ai convenuti ### e ### che a loro volta erano fiduciari, come risulta dalla scrittura privata del 15..03.2006, di ### e ### che avevano costituito la ### cui avevano trasferito tutti gli immobili e poi intestato fiduciariamente le quote di tale società, dapprima alla sig.ra ### poi a ### e poi a ### e ### rispettivamente del 12.09.2001 e del 15.03.2006. Evidenziavano la nullità degli atti di intestazione fiduciaria per carenza del requisito della meritevolezza dell' interesse concretamente perseguito. 
Quanto alle condotte volte ad impedire la attuazione del sequestro conservativo, affermavano che alla data della esecuzione del sequestro, ### e ### avevano già ritrasferito a terzi le azioni e dunque era legittimo che non ne avessero il possesso e non sapessero dove le stesse si trovassero.
Sostenevano che la delibera di aumento del capitale lungi dall' essere stata determinata dalla volontà di privare di valore le azioni oggetto del sequestro era determinata da esigenze di ricapitalizzazione della società. 
Quanto alla dedotta attività dismissiva del patrimonio, evidenziavano che si trattava di attività legittima, posta in essere dagli organi societari in assenza di provvedimenti inibitori del Tribunale. 
Infatti, non esistendo un custode delle azioni e comunque non essendo stato ancora attuato il sequestro, non v' era alcun obbligo di informare il fallimento sequestrante né era ipotizzabile che le attività societarie dovessero essere sospese in attesa dell' attuazione del sequestro e della nomina di un custode, considerato che, conseguente alla esecuzione del sequestro, ove la stessa sia attuata, è appunto la nomina del custode che può esercitare il diritto di voto in relazione alle azioni sequestrate, ma non ha certo potere inibitore superiore a quello che scaturisce dalle azioni sequestrate, né può paralizzare la vita della società. 
Ribadivano tutte le difese già spiegate in sede cautelare e di reclamo, evidenziando come il sequestro era stato concesso per una somma spropositata rispetto al reale valore delle azioni della ### s.p.a. e quindi rispetto al reale danno subito per la vanificazione della misura cautelare. 
Evidenziavano infine che la curatela non aveva fornito alcuna prova e/o notizia dello stato dell' azione di responsabilità intentata dal fallimento nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della ### S.R.L. e che il rilievo di tale giudizio nel presente era evidente. Ove la curatela avesse recuperato somme in quella procedura tali importi andrebbero a ridurre la domanda risarcitoria. 
Concludevano pertanto per il rigetto di tutte le domande attoree nei confronti dei convenuti #### e ### in quanto infondate in fatto e diritto; deducevano in ogni caso che la quantificazione del danno determinato nel provvedimento cautelare emesso nel proc.  ###/08 R.G. era del tutto arbitraria e non corrispondente al reale valore delle azioni oggetto del sequestro, con vittoria di spese di giudizio. 
In via preliminare deve darsi atto che la azione di responsabilità intentata dalla curatela attrice nel giudizio ###/2009 R.G. nei confronti, tra gli altri, del ### si è conclusa con una ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa alla udienza del 30.6.2014, con cui il ### è stato condannato, in solido con ### al risarcimento danni nei confronti della curatela del fallimento ### S.R.L. di € 5.000.000,00, oltre spese di giudizio. A seguito di tale ordinanza le parti non hanno presentato richiesta di decisione della causa con sentenza, come attestato dal funzionario di cancelleria in data ###. 
Per quanto riguarda i giudizi n. 3705/08 R.G. e 14458/08 R.G., gli stessi, su istanza della curatela del fallimento ### S.R.L. venivano riuniti al presente (proc. 44593/08 R.G.) con ordinanza collegiale depositata il ### sulla scorta della seguente motivazione, che si riporta per stralcio: ritenuto che la connessione tra i giudizi in esame, piuttosto che al fenomeno della litispendenza parziale, a cui da luogo il fenomeno della continenza ravvisabile nel caso in cui una causa, cd.  contenente, ne ricomprenda un ‘ altra, c.d. contenuta, può essere inquadrata nel fenomeno della pregiudizialità logica, laddove in comune tra i tre giudizi vi è un accertamento dell' inefficacia o simulazione di un negozio intervenuto tra i convenuti e dell' illegittimità della delibera di aumento del capitale sociale nell' ambito della società ### s.p.a., costituenti questioni pregiudiziali rispetto a parti ### della pretesa risarcitoria avanzata dalla curatela ex art. 2043 c.c.. 
Le cause riunite venivano istruite mediante deposito di documenti e l'espletamento di una C.T.U.  filatelica , con nomina del dott. ### avente ad oggetto l'accertamento dell'autenticità del materiale bollato e degli annulli postali apposti sulle scritture private del 12.09.2001 e del 15.03.2006 e di una CTU estimativa, con nomina dell' arch. ### e della dott.  ### avente ad oggetto l'accertamento rispettivamente del valore degli immobili esistenti nel patrimonio della ### S.P.A. e della #### S.R.L., e del valore delle azioni di ### S.P.A oggetto di cessione alla data del 15.3.2006 (data dell' atto di cessione delle azioni della ### S.P.A.) ed alla data del 22.11.2007 (data del deposito in cancelleria del provvedimento di sequestro conservativo delle azioni della ### s.p.a.). 
Con ordinanza del 25.03.2016 il giudice istruttore, preso atto della rinuncia alle prove orali per il giudizio n. 44593/2008 formulate dalla difesa della curatela e ritenuta l'irrilevanza delle prove orali articolate da entrambe le parti per il giudizio n., 14458/2008, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni .
All'udienza del 13.09.2016 la causa era rimessa per la decisione al Collegio , che con ordinanza resa in data ### , stante il mancato rinvenimento di gran parte degli atti dei fascicoli di parte e del fascicolo di ufficio e della relazione peritale espletata dal dott. ### disponeva la rimessione sul ruolo per le ricerche e/ o eventuale ricostruzione e all'udienza del 7.09.2017 le cause erano rimesse al Collegio per la decisione. 
All' esito della camera di consiglio, il Tribunale separava il presente giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere su tutte le domande proposte nei giudizi iscritti ai n. 3705/2008 e n. 14458/2008, sulla scorta della seguente motivazione: Tanto premesso , rilevato che la società ### sp.a risulta esser stata cancellata dal registro delle imprese, circostanza non contestata dalle parti e altresì accertata con ordinanza resa dal collegio (in data ### in sede di reclamo averso l'ordinanza di sospensione della delibera del 28.11.2007adottata dalla assemblea di ### sp.a ), va dichiarata cessata la materia del contendere nei giudizi iscritti ai nn. 3705/2008 e 14458/ 2008 stante la sopravvenuta carenza di interesse su tutte le domande ivi spiegate. 
Ed invero , con riferimento alle domande di simulazione, nullità e revocatoria e alla domanda riconvenzionale, oggetto del giudizio iscritto al n. 3705/2008 , il venir meno dell'oggetto degli atti impugnati e cioè delle azioni, di cui si chiede anche l'accertamento di una intestazione fiduciaria, a seguito dell'estinzione di ### sp.a., fa di certo venir meno l'interesse ad agire delle parti. 
Alle medesime conclusioni, è dato addivenire con riferimento alle domande di nullità , simulazione e revocatoria di cui al giudizio iscritto al n. 14458/2008 aventi ad oggetto le rinunzie al diritto di opzione , i contratti di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di ### sp.a e negozi di conferimenti , tutti atti che attengono ad azioni non piu' esistenti . 
Stesso ragionamento va fatto anche per le impugnative delle delibere assembleari ( di cui al giudizio n. 144578/2008), stante l' estinzione della società cui sono riferibili, attraverso l'organo assembleare , le decisioni di cui si chiede l'annullamento e/ o la declaratoria di nullità . 
Inoltre , mette conto evidenziare che nei giudizi in cui è stata convenuta la ### sp.a , l'estinzione di tale società conseguente alla cancellazione non determina, un fenomeno successorio, seppur sui generis, a favore e/o a carico dei soci .   Ed invero, come evidenziato dalle SU. della Corte di Cassazione ( v. sentenza n. 6072/2013 ), che ha individuato gli effetti dell'estinzione della società sia sotto il profilo sostanziale che processuale, e dalla Corte Costituzionale, che ha dichiaratO la legittimità costituzionale dell'art### c.c. ( v. ordinanza n. 198 /2013) tale meccanismo, si giustifica e opera solo laddove residuino diritti o obblighi deducibili in giudizio in cui possono subentrano i soci nei limiti di cui all'art. 2495 cit.. 
Orbene, nella fattispecie in esame, soprattutto con particolare riguardo alle impugnative di delibere , ove unica legittima passiva è e puo' essere soltanto la società, non opera alcuna “ successione “ nei confronti dei soci, mancandone il presupposto che giustifica il subentro degli stessi nella posizione sostanziale e processuale riferibile alla società .  ### della società determina, pertanto, soltanto il venire dell'interesse ad agire ai sensi dell'art 100 cp.c. , il cui difetto, trattandosi di una condizione dell'azione, è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento e va pronunciato con sentenza. 
Il presente giudizio, proseguiva con ordinanza di nuova rimessione sul ruolo per la ulteriore ricostruzione sia del fascicolo di ufficio che dei fascicoli di parte. 
Nelle more, decedeva il difensore dei convenuti, sicchè con nuova comparsa si costituivano in data ### i nuovi difensori che chiedevano termine per procedere alla compiuta ricostruzione del loro fascicolo di parte. 
A seguito della ulteriore produzione, in data ### le parti concludevano come da verbale ed il giudice riservava la causa alla decisione del Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
Così ricostruiti la vicenda fattuale ed il complesso iter processuale che la ha caratterizzata, ritiene il Collegio che vada esaminata in via preliminare la eccezione formulata in rito dai convenuti, a seguito della pronuncia di cessazione della materia del contendere resa dal Collegio nei procedimenti nn. 3705/2008 e 14558/2008 R.G.  ### i convenuti, invero, la estinzione di tali giudizi non può non avere effetti anche sui procedimenti ancora sussistenti che sono collegati ai primi da una interdipendenza sia genetica e che funzionale. Assumono i convenuti che il presente giudizio ed il secondo sequestro conservativo sono diretta conseguenza della mancata esecuzione del primo provvedimento cautelare. Dunque la estinzione del giudizio n. 3705/2008 comporterebbe la caducazione del provvedimento di sequestro, quello del 22.11.2007, ed il venir meno di quest' ultimo determina necessariamente la carenza di interesse ad agire negli altri giudizi ad esso collegati. Peraltro, assumono i convenuti, con la estinzione del giudizio 3705/2008 R.G. è venuta meno ogni contestazione in ordine alla cessione del 15.3.2006, con la conseguenza che la stessa, allo stato, deve ritenersi perfettamente produttiva di effetti e non impugnata. 
Ritiene il Collegio che tale eccezione sia infondata. 
In via preliminare appare incontestabile che la caducazione del provvedimento di sequestro del 22.11.2007 - a seguito della estinzione del giudizio n. 3705/2008 R.G. - non determina il venir meno dell' interesse ad agire nel presente procedimento, che è e resta quello di vedere qualificare in termini di illiceità una condotta che storicamente è avvenuta ed ha prodotto effetti giuridici che questo Collegio è chiamato a valutare per verificare la sussistenza dei presupposti dell' azione di risarcimento danno spiegata. 
Invero, con l' azione di risarcimento danni in disamina la curatela denuncia una serie di condotte, riferibili ai quattro convenuti a vario titolo, che hanno, a suo avviso, da un lato determinato la sottrazione del pacchetto azionario alla misura cautelare, dall' altro privato di valore il bene oggetto del sequestro. 
Ebbene, emerge icto oculi che la curatela aveva agito nell'ambito dei giudizi n. 3705/2008 e 14558/08 R.G. al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale su talune di queste condotte; in particolare aveva sottoposto all' attenzione del tribunale la valutazione sulla natura simulata della cessione di azioni del 15.3.2006, ovvero sulla sua nulllità o inefficacia ex art. 2901 c.c., nel proc.  3705/2008 R.G., e sulla nullità della delibera di aumento di capitale e degli atti conseguenziali nel proc. 14558/2008 R.G:. 
Ciò determina che, ai fini della azione di risarcimento danni in disamina, il Collegio non potrà tener conto delle condotte oggetto specifico dei due diversi giudizi dichiarati estinti se non quale fatto storico, a prescindere da ogni valutazione di natura giuridica sulla validità ed efficacia delle stesse, così come emergerà chiaramente nella disamina delle condotte contestate. 
Tale parametrazione dell' attività decisionale, tuttavia, non preclude al Collegio di valutare se le condotte poste in essere dai convenuti, dopo la emissione del provvedimento di sequestro del 22.11.2007, si connotino in termini di illegittimità in quanto abbiano, in concreto, impedito la esecuzione del sequestro e determinato una lesione del credito vantato dalla curatela fallimentare in conseguenza della originaria azione di responsabilità spiegata nei confronti del ###
Dunque, seppure con i limiti appena enunciati, non appare revocabile in dubbio che il thema decidendum, rimesso al vaglio del Collegio nel presente giudizio, è se le condotte poste in essere dai singoli convenuti, e documentate in atti, siano idonee ad integrare una ipotesi di responsabilità aquiliana per lesione del credito. 
Appare preliminare ribadire alcuni principi consolidati della Suprema Corte in materia di lesione del credito, così come riportati nella motivazione della recente ordinanza della III sezione civile della Corte di Cassazione, n. ###/2018: L' illecito aquiliano può consistere nella lesione d' un diritto assoluto, d' un diritto relativo, d' un interesse legittimo, e di qualsiasi interesse preso in considerazione dall' ordinamento (### U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, RV. 530553 - 01). 
L' art. 2043 c.c. non introduce nessuna distinzione, quanto all' elemento soggettivo, tra i suddetti tipi di illeciti. Sarà dunque risarcibile il danno consistito nella lesone d' un diritto soggettivo assoluto causato con dolo o colpa; quello consistito nella lesione d' un diritto di credito causato con dolo o colpa; e quello consistito nella lesione d' un interesse giuridicamente rilevante, se causato con dolo o colpa. 
In principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento: (-) al danno da lesione del credito patito dal creditore in seguito all' uccisione del debitore (### U, Sentenza n. 174 del 26/01/1971, Rv. ### - 01); (-) al danno da lesione del credito di regresso del fideiussore scaturito dall'abusiva erogazione di credito al debitore principale (ex permultis da ultimo, ### 1 -, Sentenza n. 11695 del 14/05/2018, Rv. 648561 - 01); (-) al danno al lesione del credito del datore di lavoro, scaturito dall' invalidità del lavoratore causata da un terzo (ex permultis, ### 3, Sentenza n. 2844 del 09/02/2010, Rv. 611458 - 01).  1.7. Va di conseguenza ribadito, nell' interesse della legge, il seguente principio di diritto: L' illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione d' un diritto di credito obbliga l' autore al risarcimento del danno, a nulla rilevando che questo sia stato causato con colpa o con dolo. 
Nel caso di specie, appare opportuno ribadire che era stato emesso un sequestro conservativo inaudita altera parte sui beni, tra gli altri, del ### amministratore della fallita LA ### S.R.L., in prospettiva di una proponenda azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
Come è noto, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è un provvedimento cautelare tipico, di natura patrimoniale, del quale può avvalersi colui che abbia ragione di temere di perdere la garanzia del proprio credito nel tempo occorrente per il suo accertamento giudiziale. Esso, dunque, è finalizzato a tutelare la fruttuosità di un'eventuale espropriazione forzata sui beni del debitore, costituenti la garanzia del credito, giusta il disposto di cui all'art. 2740 c.c.. Ne consegue che la vendita, da parte del debitore, del bene assoggettato dal creditore a sequestro conservativo è atto idoneo ad arrecare immediatamente pregiudizio alle ragioni di quest' ultimo, sotto il profilo del pericolo della impossibilità o della maggiore difficoltà della esazione coattiva del credito (in tal senso, Cass. 997/1996). 
Nel caso di specie l' oggetto del sequestro è costituito da un pacchetto azionario; le condotte tenute dai convenuti hanno impedito il rinvenimento materiale delle azioni. 
Risulta invero dai verbale depositati in atti che in data ###, l' ufficiale giudiziario di ### si recava presso l' abitazione del ### (che aveva acquistato le quote dal ### ma aveva anche assunto la carica di amministratore della ### s.p.a.) ricevendo la dichiarazione della moglie (secondo le indicazioni fornitele telefonicamente dal marito), che le azioni si sarebbero trovate in Frattamaggiore, via ### 20, presso la sede della società, e l' impegno (rimasto inevaso) di consegnare all' ufficiale giudiziario. 
Quanto al ### l' ufficiale giudiziario di Frattamaggiore tentava l' attuazione del sequestro il ### nei confronti dello stesso, prima presso la sua residenza anagrafica e poi presso l' effettivo domicilio senza rinvenirlo. ### veniva contattato telefonicamente dal portiere dello stabile e comunicava, per suo tramite, che anche le sue azioni erano depositate presso la sede della società. L' ufficiale giudiziario si portava presso la sede ###via ### sia presso il numero civico n. 37 (ricavato alla delibera assembleare di mutamento della sede ###(indirizzo fornito dall' amministratore ###, nonché, essendo da poco mutata la numerazione dei numeri civici, presso i vecchi ed i nuovi, ma ivi rinveniva attività commerciali (un negozio di scarpe, una macelleria, un bar) che nulla avevano a che fare con la ### S.P.A. 
Quanto infine a ### residente in Frattamaggiore, I traversa di via ### 37, lo stesso veniva nominato amministratore della ### S.P.A.,; l' ufficiale giudiziario tentava l'accesso anche presso tale civico, dove veniva rinvenuto un piazzale chiuso, privo di citofono ed apparentemente abbandonato. 
A questo punto la curatela notificava alla ### S.P.A. ed a ### l' atto di attuazione del sequestro conservativo presso terzi. Alla udienza fissata per la comparizione del terzo detentore dei beni da sequestrare compariva ### il quale dichiarava che le azioni dei predetti ### e ### non erano né presso la sede della società né presso di lui. 
Le condotte dei tre convenuti, dunque, impedivano di fatto la materiale apprensione delle azioni, necessaria alla esecuzione del sequestro. 
Invero, l' esecuzione del sequestro sulle azioni avviene nelle forme del pignoramento, ed in specie del pignoramento dei titoli di credito, disciplinato dall'art. 1997 c.c., alla cui stregua il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo, non essendo sufficiente la mera annotazione sul libro soci. Dunque, in assenza della esecuzione del pignoramento mediante diretta attuazione sul titolo non può dirsi che un pignoramento, prima ancora che opponibile, sia efficacemente costituito, a prescindere dall'atteggiamento di buona o mala fede del debitore (Cass. Civ. 1588/2017; Pen. ###/2018). 
Ne consegue che le condotte dei convenuti, che hanno di fatto impedito l' acquisizione materiale delle azioni, ha impedito la esecuzione del sequestro. 
Deve premettersi che tale mancata esecuzione non ha comportato la inefficacia del sequestro, come dedotto da parte convenuta; invero, anche un atto esecutivo infruttuoso (verbale negativo) è idoneo ad evitare la inefficacia del provvedimento da eseguire, atteso questa è sanzione prevista per i comportamenti omissivi e non per quelli incolpevoli (Cass. 29.11.1993, n. 11789). In tal senso, la richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, come dedotto dalla curatela nella memoria di costituzione nel giudizio di reclamo. 
Ciò ha consentito un successivo atto di cessione delle azioni: invero in occasione della delibera assembleare del 19.6.2008, i soci della ### s.p.a risultavano essere solo ### e ### a dimostrazione del fatto che, nonostante il sequestro disposto ed i tentativi di attuazione dello stesso, le azioni esistevano ed erano state cedute da ### e ### che, a quella data non risultavano più soci della ### s.p.a.
Ma soprattutto le condotte dei tre convenuti hanno impedito la applicazione della disciplina dettata dall'art. 2352 c.c. che attribuisce l' esercizio del diritto di voto e dei diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel medesimo articolo, al custode. Non è revocabile in dubbio che ove il sequestro fosse stato eseguito, con apprensione delle azioni ed apposizione su di esse del vincolo, i diritti sociali connessi alle stesse sarebbero stati esercitati dal custode nominato dal giudice. 
Ciò avrebbe impedito tutta la successiva attività, alla quale ha partecipato anche ### volta a privare il pacchetto azionario del suo valore. 
E' evidente infatti che una volta nominato, il custode - il cui compito precipuo è preservare il valore delle azioni o quote in sequestro, al fine di garantire la finalità conservativa del sequestro - avrebbe immediatamente impugnato la delibera di aumento di capitale del 28.11.2007, e tutti gli atti conseguenziali, avrebbe controllato l' operato dell' amministratore, impedendo gli atti di dismissione del patrimonio nonché la improvvisa e rapidissima messa in liquidazione e cancellazione della società. 
Dunque, a prescindere da una valutazione di nullità o annullabilità della delibera di aumento di capitale, ovvero di legittimità degli atti di dismissione del patrimonio e della successiva messa in liquidazione della società, è un dato inequivoco ed incontestabile che tali attività intanto sono state poste in essere in quanto non era stato possibile eseguire il sequestro concesso sulle azioni della ### s.p.a. 
Ed è proprio in questa ottica che va letta la delibera di aumento del capitale impugnata nel giudizio n. 14458/08 R.G. 
Come si è visto alla data del 28.11.2007 i soci erano ancora ### e ### (cfr. verbale dell' assemblea del 28.11.2007); all' esito della delibera di aumento di capitale e della rinuncia ad opzionare le nuove azioni, ### e ### erano pur sempre soci, ma con una partecipazione assolutamente esigua (### e ### risultavano titolari di 372.884 azioni ciascuno; i fratelli ### di 606.565 azioni ciascuno). La finalità della operazione, che ha visto partecipi tuti e quattro i convenuti, è stata, subito dopo il deposito del provvedimento di sequestro, ridurre la partecipazione dei soci ### e ### al fine di evitare che, in caso di esecuzione del sequestro, il custode nominato dall' A.G. potesse controllare le sorti della società. 
Sulla scorta di tali considerazioni, va esaminata la condotta tenuta dai convenuti. ### e ### hanno rilasciato dichiarazioni false e reticenti, indicando il luogo ove le azioni avrebbero dovuto essere depositate, luogo poi rivelatosi inesistente ed ometttendo la consegna delle azioni. 
La affermazione dei convenuti secondo cui alla data della esecuzione del sequestro, ### e ### avevano già ritrasferito a terzi le azioni e dunque era legittimo che non ne avessero il possesso e non sapessero dove le stesse si trovassero, è rimasta mera deduzione non provata e comunque non attenua in alcun modo la loro posizione. 
Come si è visto alla data del 28.11.2007 i soci erano ancora ### e ### (cfr. verbale dell' assemblea del 28.11.2007, dal quale risulta che costoro approvano l' aumento di capitale e, secondo la dichiarazione del presidente rinunciano parzialmente al diritto di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione ad essi spettante). 
All' esito della delibera di aumento di capitale e della rinuncia ad opzionare le nuove azioni, ### e ### erano pur sempre soci, ma con una partecipazione ridotta alla percentuale del 16 % ciascuno. 
In occasione della delibera assembleare del 19.6.2008, i soci della ### s.p.a risultavano essere solo ### e ### a dimostrazione del fatto che, nonostante il sequestro disposto ed i tentativi di attuazione dello stesso, le azioni esistevano ed erano state cedute da ### e ### ai fratelli ### (che in detta assemblea le depositavano per l' esercizio del diritto di voto; cfr. verbale assemblea depositato in atti). 
Ebbene, parte convenuta non allega né prova la data della avvenuta cessione; che dunque la stessa sia avvenuta prima del 30.11.2007 e del 12.12.2007 a giustificare le dichiarazioni rispettivamente del ### e del ### resta mera deduzione non provata. 
Ma se anche i convenuti avessero provato che la cessione delle azioni era avvenuta prima dei tentativi di esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari, emergerebbe comunque il mendacio delle dichiarazioni rese dal ### e dal ### agli ufficiali giudiziari; entrambi invero avrebbero omesso di dichiarare che le azioni non erano più nella loro titolarità e disponibilità perchè cedute. 
Delle due l' una. 
O ### e ### erano, alle date della tentata esecuzione del sequestro, ancora titolari delle azioni, ed hanno reso dichiarazioni mendaci omettendo ed impedendo la consegna delle stesse, al fine di non consentire la esecuzione del sequestro. ### e ### avevano già ceduto le loro azioni ed hanno reso dichiarazioni reticenti agli ufficiali giudiziari, omettendo di riferire di non essere più i titolari di dette azioni ed impedendo il loro rinvenimento al fine di non consentire la esecuzione del sequestro. 
Quanto al ### costui, che risultava residente ###indirizzo ove l' ufficiale giudiziario rinveniva un piazzale chiuso, privo di citofono ed apparentemente abbandonato (indirizzo dunque falso, così come già quello ove risultava la sede legale della società), alla udienza fissata per la comparizione del terzo detentore dei beni da sequestrare, dichiarava che le azioni dei predetti ### e ### non erano né presso la sede della società né presso di lui.   Sul punto, afferma la Suprema Corte, ### espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell'art. 549, reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al credtore istante, a carico di detto terzo, deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all' art. 96 c.cp. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma , con riguardo al dovere di collaborazione nell' interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c..c in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo (Cass. 5037/2017; ###. U. 9407/1987). 
Che tale condotta sia stata finalizzata ad impedire la esecuzione del sequestro emerge dalla lettura complessiva dei comportamenti posti in essere in sequenza dai convenuti sino alla messa in liquidazione e cancellazione della società - che si rammenta essere avvenuta in pendenza dei giudizi n. 3705/08 e 14458/08 R.G. ed in soli sei giorni: invero i fratelli ### divenuti unici soci attraverso l' acquisto delle azioni da ### e ### deliberavano la messa in liquidazione della società in data ### ed in data ### approvavano il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto finale, con conferimento dell' incarico al liquidatore di provvedere alla cancellazione della società. Ed emerge altresì dal risultato concreto che il complesso di condotte poste in essere ha determinato: la perdita definitiva per il creditore della garanzia costituita dal pacchetto azionario oggetto del sequestro conservativo. 
E che i quattro convenuti abbiano agito di comune accordo, al fine di ledere il diritto dei credito della curatela, emerge con evidenza dalla circostanza che in tutti i giudizi richiamati ### e ### hanno rappresentato di essere i fiduciari di ### e ### che avevano costituito la ### cui avevano trasferito tutti gli immobili e poi intestato fiduciariamente le quote di tale società, dapprima alla sigra ### poi a ### e poi a ### e ### Tanto che ### e ### spiegavano nei confronti di ### e ### domanda riconvenzionale volta ad accertare la titolarità delle azioni in capo a questi ultimi, e l'esistenza di intestazioni fiduciarie in favore di #### e ### Ed anche nei due giudizi cautelari incardinati in pendenza del presente giudizio, i convenuti ##### e ### deducevano che le azioni della ### s.p.a.  erano state sin dall' inizio intestate a vari fiduciari, ma che nonostante la formale intestazione ai fiduciari, ### e ### ne conservavano la proprietà sostanziale, tanto che, asserivano, tali azioni non erano aggredibili dai debitori dei fiduciari. 
Ciò da un lato evidenzia come le condotte poste in essere da #### ed i due fiducianti, ### e ### siano state concordate e preordinate al fine di impedire la esecuzione del sequestro ed eludere la misura cautelare ottenuta dalla curatela; i fiduciari hanno agito nell' interesse e seguendo le direttive dei fiducianti. Ciò evidenzia il pieno coinvolgimento anche di ### che ha peraltro concorso alle condotte illegittime non solo a livello di concorso morale, ma materiale, avendo partecipato attivamente alla condotta volta a privare il pacchetto azionario del suo valore economico (delibera del 28.11.2007 ed atti conseguenziali, messa in liquidazione ed estinzione della società). 
Deve dunque condividersi la valutazione del Collegio del reclamo, nella ordinanza del 4.2.2009 secondo cui ### e ### in combutta con ### e ### hanno - con ricostruzione condivisa dal giudice della cautela - prima sottratto le azioni della ### s.p.a. all' esecuzione del sequestro disposto con ordinanza del 22.11.2007, e poi svuotato le stesse di ogni valore economico ### con l' approvazione (in qualità di soci della ### s.p.a.) del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto con rinuncia ai termini per l' opposizione ex art. 2493 c.c. e mandato al liquidatore (### per la immediata cancellazione della società dal registro delle imprese (amplius v, supra, punto 3.1.1.). 
Comportamento questo che sembra ricadere sotto il profilo civilistico della previsione dell'art.  2043 c.c. (v., supra, punto 3.1.) e sotto il profilo penalistico nella previsione dell' art. 388, comma 1, c.p. “chiunque per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna , o dei quali è in corso l' accertamento dinanzi all' ### giudiziaria, compie sui propri atti o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri atti fraudolenti è punito, qualora non ottemperi all' ingiunzione di eseguire la sentenza….” .Invero, al di là delle ipotesi di bancarotta fraudolenta, il codice penale punisce chi compie atti fraudolenti o simulati per sottrarsi agli obblighi civili nascenti o che nasceranno da una sentenza di condanna. 
Ciò che è accaduto nel caso di specie ove le condotte degli attuali reclamanti sono state tutte allo stesso modo direttamente funzionali a diminuire la garanzia patrimoniale di ### in vista dell'accoglimento dell'azione ex art. 146 l. fall.. 
Sotto questo profilo, il Collegio condivide la valutazione del Collegio del reclamo; le condotte poste in essere dai convenuti assumono rilievo non solo sotto il profilo dell' illecito civilistico, ex art. 2043 c..c ma anche sotto il profilo penalistico.  ### ambito penale le stesse appaiono sussumibili nella ipotesi disciplinata dall' art. 388, comma 1 e 3, c.p. (nella formulazione vigente all' epoca dei fatti); per una fattispecie analoga, di cessione di un pacchetto azionario sottoposto a sequestro conservativo si veda Cass. Pen., 25796/2010. 
Deve dunque concludersi che ad attribuire la connotazione di illegittimità (rectius illiceità) alle condotte ascrivibili ai convenuti ##### e ### è il fatto che esse hanno concorso, in concreto, a sottrarre al creditore la garanzia patrimoniale ottenuta attraverso la concessione del sequestro conservativo. 
Tale conclusione fa emergere in tutta la sua evidenza quanto esposto in sede di rigetto della eccezione preliminare formulata dai convenuti nella nuova comparsa di costituzione e risposta. 
Rispetto a tale giudizio di illegittimità (rectius illiceità) resta del tutto irrilevante la validità e la efficacia dell' originario atto di cessione delle azioni dal ### al ### ed al ### Sia che gli stessi fossero reali proprietari delle azioni che meri fiduciari, ciò che integra l' illecito civile e penale è la falsità delle loro dichiarazioni ( e di quelle del ### nonché le condotte assunte, ed il danno che le stesse hanno prodotto impedendo la attuazione del sequestro. 
Rispetto a tale giudizio di illegittimità (rectius illiceità) resta del tutto irrilevante la validità della delibera di aumento di capitale e degli atti conseguenziali, nonché degli atti di dismissione del patrimonio sociale e della messa in liquidazione e cancellazione della società, che hanno annullato il valore economico del pacchetto azionario oggetto del sequestro. Ciò che rileva è che le assemblee e le delibere che ivi sono state assunte sono state rese possibili solo perché si era preclusa la esecuzione del sequestro con la nomina di un custode per l' esercizio dei diritti sociali.
Può dunque concludersi, per tutto quanto esposto, che la condotta posta in essere, in concorso morale e materiale, dai convenuti ##### e ### integri un illecito civile ex art. 2043 c..c e penale ex art. 388 c.p.; deve pertanto ritenersi certamente provato l' an del risarcimento danni richiesto dalla curatela attrice. 
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, ritiene il Collegio che l' unico parametro cui debba farsi riferimento è il valore delle azioni al momento in cui il provvedimento di sequestro, poi rimasto inattuato, è stato depositato. 
Invero, il danno consiste nella perdita del bene su cui il creditore era stato autorizzato a fare valere la sua garanzia patrimoniale e va dunque quantificato assumendo come parametro il valore del bene per l' appunto sottratto alla garanzia della curatela creditrice. 
Dunque lo stesso va quantificato sulla scorta della valutazione operata in sede di CTU disposta nel presente giudizio. 
Nessuna incidenza assume su tale danno l' esito dell'azione di responsabilità nei confronti del ### chiamata ad accertare la esistenza ed il valore effettivo del credito azionato a fondamento del sequestro conservativo eluso. Si tratta di esito che non potrebbe, ex post, elidere la illiceità civile e penale della condotta così come ricostruita, né incidere sulla sua quantificazione. ### restando che, come documentato in atti, il giudizio n. ###/2009 R.G. nei confronti tra gli altri del ### si è concluso con una ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa alla udienza del 30.6.2014, con cui il ### è stato condannato, in solido con ### al risarcimento danni nei confronti della curatela del fallimento ### S.R.L. di € 5.000.000,00, oltre spese di giudizio; va evidenziato che oggetto della presente condanna è la ricostituzione di quella garanzia, fraudolentemente sottratta dagli odierni convenuti con i loro atti elusivi, come sopra descritti.. 
Venendo alla disamina della ### va detto che la stessa, volta a determinare il valore delle azioni della ### s.p.a. alla data della cessione tra #### e ### nonché alla data di deposito del provvedimento di sequestro conservativo, ha richiesto un accertamento pregiudiziale sul valore degli immobili presenti nel patrimonio della ### s.p.a., nonché di quelli presenti nel patrimonio della ### s.r.l., al fine di determinare il valore della quota di partecipazione della prima società nella seconda.
Ebbene, quanto alla stima del valore degli immobili, va detto che il Collegio condivide l' operato dell' ausiliare del ### arch. ### la quale ha ricostruito le consistenze degli immobili attraverso la documentazione reperita presso gli UT comunali, e in assenza facendo riferimento alla documentazione catastale. La valutazione è avvenuta sulla base dei criteri ### tenendo in debito conto le caratteristiche degli immobili e dell' area in cui insistono, nonché la esistenza di profili di irregolarità urbanistica. 
L' arch. ### ha debitamente tenuto conto delle osservazioni del ### alle quali ha risposto alle pagg. 62.67 della sua relazione. La metodologia adottata dall' ausiliaria del ### le verifiche anche di natura urbanistica effettuate, il percorso logico seguito appaiono immuni da vizi, e pertanto il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del ### e dunque i valori di stima come attribuiti ai singoli immobili presenti nel patrimonio della ### s.p.a., nonché a quelli presenti nella ### s.r.l. (la quota di partecipazione presente nel patrimonio della prima società era del 50%). 
Quanto alla CTU volta a determinare il valore del pacchetto azionario, il perito nominato, la dott.  ### ha chiarito i criteri di valutazione degli assets, motivandone la scelta; ha elencato la documentazione contabile e societaria esaminata, ed ha ovviamente assunto come parametri di valutazione del patrimonio immobiliare i valori determinati dall' arch. #### ha apportato le necessarie rettifiche alle voci di bilancio e dunque alle situazioni patrimoniali per gli anni 2005 e 2006.  ### evidenzia sul punto che, trattandosi di quantificare il danno derivante dalla mancata esecuzione del sequestro, il valore delle azioni che assume rilievo va cristallizzato alla data del deposito del provvedimento di sequestro, e dunque al 22.11.2007. 
La situazione patrimoniale e contabile al 22.11.2007 è riportata alle pag. 33-34; il valore del patrimonio netto a quella data è di € 3.121.492,73 al quale va aggiunto il valore del flusso di reddito futuro derivante dalla locazione del patrimonio immobiliare -poi cedutodeterminato in € 105.152,00. 
Dunque, conclude il ### il valore delle azioni oggetto di sequestro, alla data del 22.11.2007 era pari ad € 3.226.645,00.  ### ha risposto alle osservazioni del CTP alle pagg. 36-49 della perizia. Premesso che molte delle osservazioni del CTP erano fondate sui rilievi alle valutazioni degli immobili già formulati dallo stesso CTP all'arch. ### va osservato che il Collegio condivide: o la metodologia di valutazione seguita dal CTU nel determinare il valore della quota di partecipazione in ### dei ### s.r.l., non iscritta nel bilancio della ### s.p.a.; o la metodologia di valutazione della quota della ### s.r.l, nella quale la CTU ha tenuto conto del valore - come determinato dall'arch. ### - degli immobili acquistati dalla società partecipata (la CTU ha chiarito che una disamina dei bilanci della ### s.r.l. era impedita dalla circostanza che gli stessi non risultavano depositati in atti); o il metodo adottato dalla CTU per determinare il flusso di reddito atteso dalla locazione dei beni sociali, fondato sulla stima del valore degli immobili effettuata dall' arch. ### tenendo in debito conto l' anno di acquisto dei singoli beni immobili, e senza tener conto delle variazioni nei valori appostati in bilancio, per i motivi ivi esposti. 
Sulla scorta della CTU espletata, pertanto, il risarcimento danni spettante alla curatela del fallimento ### S.R.L. va quantificato in € 3.226.645,00; su tale somma, anno per anno rivalutata fino all' attualità, vanno calcolati gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data dell' illecito (22.11.2007) fino alla pubblicazione della presente sentenza. secondo l' insegnamento della Suprema Corte n. 1712/1995. Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo (Cass. civ. Sez. lav., n. 1111/2020). 
Quanto alla domanda spiegata dalla curatela del fallimento ### S.R.L. nei confronti del ### in qualità di terzo, direttamente danneggiato, ai sensi dell'art. 2395 c.c., rileva il Collegio che sussiste un difetto di legittimazione attiva della curatela - rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( ex plurimis, Cass. 11284/2010) - rispetto a tale azione, da ritenersi comunque integralmente assorbita nella domanda di risarcimento danni accolta. 
Infine, quanto alla ulteriore domanda, spiegata ex art. 2495 c.c. nei confronti del ### in qualità di liquidatore, relativa al credito del ### ceduto in una con le azioni, difetta in capo alla curatela la titolarità del credito azionato a fondamento della azione. 
Invero, dalle stesse deduzioni di parte attrice emerge che tale credito sarebbe stato ceduto al ### ed al ### in uno con le azioni, nell' atto impugnato nel giudizio n. 3705/08 R.G.; detto giudizio si è estinto sicchè la cessione ivi impugnata, pur essendo ancora sub iudice, è atto allo stato efficace. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; la condanna va pronunciata in favore dell' ### risultando la curatela ammessa al gratuito patrocinio.  P.Q.M.  Il Tribunale , sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla curatela nel giudizio iscritto al n. 44593/2008, ogni altra istanza o richiesta rigettata, così provvede: - accoglie la domanda di risarcimento danni e condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore della curatela del fallimento ### S.R.L., della somma di in € 3.226.645,00, oltre la rivalutazione calcolata così come in parte motiva, nonché gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo; - dichiara inammissibile la domanda ex art. 2395 c.c.; - rigetta la domanda ex art. 2495 c.c.; - condanna i convenuti in solido al pagamento, direttamente a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. n. 115/2002, di tutte le spese del presente giudizio prenotate a debito, nonché dei compensi del presente giudizio che si liquidano in € 27.852,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio, ed in € 19.942,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, per i due gradi del giudizio cautelare. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.5.2020 ### relatore

causa n. 44593/2008 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Colucci Federica, Raffone Dario

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 568/2025 del 06-02-2025

... contabile prodotta (bilanci, libro giornale) delle singole voci dei beni oggetto della cessione; né appare corretto utilizzare il solo metodo patrimoniale (come invocato dal difesa del convenuto), presentando questo il limite di correlare il valore dell'azienda alle sole componenti patrimoniali e di trascurare ogni riferimento alla redditività. Per determinare la capacità reddituale del ramo d'azienda ceduto deve poi considerarsi la circostanza che lo stabilimento balneare e la relativa attrezzatura, unitamente ad un terreno di circa 6000 mq, erano stati oggetto (prima della cessione), della locazione alla società ### (giusto contratto di locazione del 02/05/2014) a canoni annui di importo via via crescente (euro 45.000 per l'anno 2014 sino ad euro 90.000 per l'anno 2017). (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'### composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa ### dr.ssa ### dr. ### dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12692 dell'anno 2020 del ### degli ### civili contenziosi vertente ### della ### srl, rappresentato e difeso dall'avv. ### con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. ### a ### largo ### n.18.  attore ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### con elezione di domicilio a ### viale ### n. 135 convenuto e nei confronti di ### di ### convenuti in riassunzione contumaci ### le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 07.11.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il fallimento della “### srl”, società avente ad oggetto la costruzione di impianti turistici e parchi giochi, la gestione di parchi acquatici a carattere stagionale, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, ha agito ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti di
Epifanio, amministratore della società dalla data di costituzione fino alla data del fallimento, dichiarato con sentenza n.29/2018 resa dal Tribunale di Marsala il ###. Ha addebitato all'amministratore di avere ceduto in favore della società ### s.r.l. il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di stabilimento balneare esercitata a ### di ### gestito su area demaniale unitamente all'attività di somministrazione di bevande e alimenti, nonché l'avviamento e le attrezzature (prefabbricato in legno, sdraio e ombrelloni), con espressa esclusione di crediti e debiti aziendali, al prezzo complessivo di euro 15.000,00 (di cui €.10.000,00 per le attrezzature ed €.5.000,00 per l'avviamento), rivelatosi totalmente incongruo, all'esito degli accertamenti tecnico-contabili eseguiti in sede fallimentare. Ha evidenziato a tal fine che il tecnico della curatela ha stimato il valore del ramo aziendale ceduto in euro 108.469,00 a fronte del prezzo di vendita di soli euro 15.000,00. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo della cessione e il reale valore del ramo aziendale ceduto. 
Costituitosi, il convenuto ha negato di essersi reso responsabile di atti di mala gestio, rappresentando che la società ### era stata sottoposta ad ### dal 23 Ottobre 2001 sino al mese di Giugno del 2010, maturando in tale periodo una consistente esposizione debitoria soprattutto nei confronti di ### Ha dedotto di avere tentato invano, una volta cessata la misura di prevenzione, di superare la grave crisi finanziaria che si era determinata, decidendo in questo contesto di cedere il ramo di azienda in favore della ### al prezzo pattuito di euro 15.000,00, valutato congruo in ragione dei notevoli costi di gestione che esso generava a fronte dei modesti ricavi realizzati. 
Espletata l'attività istruttoria, il processo è stato interrotto per il decesso del convenuto ### ed è stato poi tempestivamente riassunto dalla ### attrice nei confronti degli eredi impersonalmente che non si sono costituiti. 
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati. 
Il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f., per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10). 
Ciò premesso, osserva il Collegio che la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti, anche in questo caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05; Cass. 5876/11; Cass. 7606/11). 
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. 
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. 
Orbene, la condotta ascritta al convenuto e consistente nella cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di stabilimento balneare nonché l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti, l'avviamento e le attrezzature ad un prezzo incongruo ha trovato ampia conferma all'esito degli accertamenti demandati al ctu. 
Ed infatti, il ctu all'esito degli accertamenti demandati, attraverso un ragionamento logico e tecnicamente corretto ha accertato che il valore del ramo d'azienda al momento della cessione era ben maggiore di quello indicato nel contratto di cessione del 22.11.2017 in complessivi euro 15.000. 
Il Tribunale reputa corretto il metodo di stima reddituale utilizzato dal ctu, ai fini della determinazione del reale valore del ramo d'azienda ceduto, non essendovi traccia nella documentazione contabile prodotta (bilanci, libro giornale) delle singole voci dei beni oggetto della cessione; né appare corretto utilizzare il solo metodo patrimoniale (come invocato dal difesa del convenuto), presentando questo il limite di correlare il valore dell'azienda alle sole componenti patrimoniali e di trascurare ogni riferimento alla redditività. 
Per determinare la capacità reddituale del ramo d'azienda ceduto deve poi considerarsi la circostanza che lo stabilimento balneare e la relativa attrezzatura, unitamente ad un terreno di circa 6000 mq, erano stati oggetto (prima della cessione), della locazione alla società ### (giusto contratto di locazione del 02/05/2014) a canoni annui di importo via via crescente (euro 45.000 per l'anno 2014 sino ad euro 90.000 per l'anno 2017). Sicché per tale periodo (2014-2017) vanno considerati i ricavi della locazione e non i ricavi della gestione dello stabilimento che era stata affidata a terzi. Va invece escluso il solo valore del terreno di circa 6000 mq (adibito a campo polivalente), in quanto oggetto della locazione alla società ### srl unitamente allo stabilimento balneare ma non della successiva cessione alla ### (v. ctu pag. 14 rel. definitiva). Non si ha invece contezza di eventuali altri costi, non essendo emersi all'esito dell'analisi della documentazione contabile (v. ctu rel. definitiva pag. 15). 
Così operando il reale valore del ramo d'azienda ceduto al momento della cessione risulta pari ad euro 108.495,77, con una differenza rispetto al prezzo indicato nell'atto di cessione, di euro 93.495,77; tale valore costituisce il danno in termini economici che l'amministratore ha causato alla società e ai creditori e che quindi i suoi eredi sono tenuti in solido a risarcire in favore del fallimento. 
Ne vale a scongiurare la responsabilità dell'amministratore la circostanza che la società al momento della cessione versasse in condizioni economico-finanziarie disagiate, atteso che il divario tra il reale valore del ramo d'azienda ceduto e il prezzo di vendita è di tale entità che non può essere giustificato all'esigenza di recuperare in tempi brevi liquidità. Anzi, la particolare congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata unitamente alla circostanza che la cessione è stata operata senza accollo dei debiti da parte della cessionaria induce a ritenere la condotta gravemente lesiva per avere distratto un bene di notevole valore alla garanzia dei creditori (Cassazione n.42218 del 18 novembre 2021). 
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore - come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione - ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere dalla data della cessione (22.11.2017). 
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 122.231,50 (di cui euro 93.495,77 per capitale, euro 10.784,54 per interessi ed euro 17.951,19 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo. 
La condanna, tuttavia, non può essere pronunciata nei confronti degli eredi impersonalmente convenuti in riassunzione (come richiesto dal fallimento) ma nei confronti dell'unica erede universale che risulta abbia accettato l'eredità, ###. 
Ed infatti, se la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, comporta la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (Cassazione 27462 del 10/06/2022). 
Ora, nella specie, il fallimento ha depositato (seppure soltanto in allegato alla comparsa conclusionale), copia certificata del registro delle successioni, dal quale risulta che i chiamati all'eredità #### e ### hanno rinunciato all'eredità, mentre ### istituita erede universale giusto testamento olografo pubblicato in ### in data ###, ha accettato l'eredità. 
Consegue che la predetta erede va condannata al pagamento, in favore del fallimento, della somma (come sopra determinata), a titolo di risarcimento del danno. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore dell'### (stante l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio), in complessivi euro 12.200,00 oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge. 
Vanno poste, inoltre, a carico della predetta erede soccombente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 21.10.2022).
Infine, essendo i fatti contestati quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r.  131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: condanna ### (n.q. di erede universale di ###, al pagamento, in favore del fallimento della ### srl, della somma di euro 122.231,50, oltre gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo, per le causali di cui in narrativa.  ### (n.q. di erede universale di ###, al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi euro 12.200,00 oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge. 
Pone definitivamente a carico della predetta erede universale le spese della ctu già liquidate con decreto del 21.10.2022. 
Indica nella predetta erede universale il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della #### del Tribunale, il ###.

causa n. 12692/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Piazza Emanuela Rosaria Maria, Daniela Galazzi

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