REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2727/2020 promossa da: ###A.L. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, 48124 RAVENNA, presso lo studio dei difensori avv. ### e avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###, 47122 FORLÌ, presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, ### MANIAGO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###, 60122 ANCONA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### F. BRUNELLESCHI, N. 119, RAVENNA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###, ### presso il difensore avv. ### CONVENUTI nonché ### (C.F. ###) ### nonché ### (C.F. ###) ### nonché LLOY#### S.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore avv. ##### parti hanno concluso all'udienza del 23 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.05.2024 e, in particolare: - parte attrice Co.tr.a.l. ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “### l'adito Giudice, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa e reietta, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare tenuti e pertanto condannare, i convenuti, in solido fra loro ovvero coloro tra essi che dovessero risultare responsabili delle condotte dannose, a risarcire al consorzio attore il danno provocato dai fatti esposti in narrativa e, quindi al pagamento a favore del medesimo consorzio attore del conseguente risarcimento nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia ad istruttoria espletata, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; in via alternativa, dichiarare tenuto, per i fatti descritti in esposizione e, quindi, condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno provocato al consorzio dalla propria condotta e per propria responsabilità nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, per ciascuno dei convenuti, ad istruttoria espletata, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal #### dichiarare tenuti e, pertanto, condannare #### in solido con gli altri convenuti di cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità, a risarcire e tenere indenne il ### di qualsiasi somma quest'ultimo fosse condannato a corrispondere allo stesso #### in conseguenza della domanda riconvenzionale da questi esperita. Con vittoria di spese e compensi di lite”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “#### l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione di ###A.L., in persona del Presidente p.t. del Consiglio di ### per mancanza di autorizzazione da parte dell'### alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di ### già Presidente del Consiglio di #### l'improcedibilità della domanda per ### di legittimazione di ###A.L. a promuovere azione di responsabilità nei confronti di ### ex Presidente del Consiglio di ### per mancanza di autonomo potere del consorzio di agire nei confronti degli amministratori negligenti. ###: - ### la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. - ###.Tr.A.L. in persona del legale rappresentante p.t. con sede ###, al pagamento delle competenze professionali di causa da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiarare antistatario”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere le seguenti conclusioni: 1) ###: respingere tutte le contestazioni e gli addebiti sollevati nei confronti del ### perché infondate e non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, rigettare tutte le istanze risarcitorie poiché infondate sia nell'an che nel quantum. 2) ###: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche nella misura parziale, della domanda di parte attrice, dichiarare gli ### del ###S, in persona del rappresentante generale per l'### pro tempore, che hanno sottoscritto la polizza ### num. ### anno 2016 - 2017 e num. ### anno 2018 - 2019 (oltre a quelle relative agli anni 31/12/2017 - 31/12/2018 e 31/12/2019 - 31/12/2020 di cui alla svolgenda istanza ex art. 210 c.p.c.), tenuti a manlevare il convenuto ### da ogni conseguenza pregiudizievole avesse a derivargli dall'accoglimento in tutto o in parte delle istanze attoree (sia per sorte che per spese legali). Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre a IVA e CPA come per Legge”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero come da “comparsa di costituzione e risposta del 18.2.2021 ed integrate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., nonché riepilogate e riportate nella comparsa di costituzione nel giudizio riassunto” - “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: ### rigettare la domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### e del sig. ### in quanto inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'attore per le ragioni di cui al punto A della narrativa; ### -in via preliminare, rigettare la domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità per le ragioni di cui al punto B.1. della narrativa; -in via principale, rigettare la domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui al punto B.2 della narrativa, nonché rigettare la domanda di risarcimento/manleva dell'amministratore ### formulata da parte attrice nella nota di trattazione dell'udienza del 8.7.2021 e reiterata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. in merito alla domanda riconvenzionale formulata dal sig. ### perché illegittima ### e/o infondata per le ragioni di cui alla presente seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; - in subordine, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda di risarcimento (principale ed alternativa) avanzata da ### in danno del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### del sig. ### e del sig. ### escludere la responsabilità solidale del ### in relazione al ruolo dallo stesso effettivamente ricoperto all'interno del CDA e/o a graduarne la relativa responsabilità per tutte le ragioni di cui al punto B.2 e B.3 della narrativa; in ogni caso scomputare dal risarcimento dovuto dal sig. ### le somme che lo stesso fornisce con il proprio lavoro al ### per rispettare il piano di rientro di quest'ultimo con l'### delle ### per le ragioni di cui al punto B.3 della narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze per questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “in via pregiudiziale: ove sia accertata l'attuale pendenza avanti al Tribunale Penale di ### del proc. pen. n. ###/2014 RGnr nei confronti del sig. ### disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 75 cpp; nel merito: in via preliminare: - dichiarare la litispendenza dell'odierno giudizio con la causa n. 3963-2019 Tribunale di ### e, per l'effetto, cancellare la presente causa dal ruolo ovvero estromettere dal giudizio il convenuto ### in principalità: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a ###A.L. con ogni conseguente statuizione di legge; - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 4, cpc; - in ogni caso rigettare le domande attoree nei confronti del sig. ### perché infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata: dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Compensi e spese di lite integralmente rifusi oltre a condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., primo e/o terzo comma, nella misura ritenuta di giustizia”; - parte convenuta ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero: “### l'###mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, accogliere le seguenti ### via preliminare e pregiudiziale: - accertare il difetto di legittimazione attiva di ###A.L. ### volontario in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, dichiarare la domanda attorea e/o il presente giudizio inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile; - condannare ###A.L. ### volontario al pagamento integrale delle spese e compensi professionali. Nel merito: - accertare e dichiarare la infondatezza e/o inammissibilità in fatto e in diritto delle domande avversarie e, per l'effetto, respingere ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti del sig. ### perché infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso prescritta. In via riconvenzionale: - per le ragioni esposte negli atti difensivi, dichiarare tenuto e quindi condannare ###A.L. ### volontario in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del socio sig. ### dei danni dallo stesso subiti per mancato guadagno ovvero a titolo di mancato utile a fronte dell'attività svolta, nell'ammontare ritenuto di giustizia con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”; - parte terza chiamata ###s ### ha concluso come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###, ovvero “quanto alla chiamata del #### come da comparsa depositata telematicamente in data 18 giugno 2021, e quanto alla chiamata del #### come da comparsa depositata telematicamente in data 25 novembre 2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Co.tr.a.l. ### (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, ####### e ### (di seguito anche solo amministratori), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi - qui solo sinteticamente riportate - l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 23.10.2024.
Preliminarmente, parte attrice ricostruiva l'organizzazione e le vicende sociali intervenute a partire dall'anno 2009 all'interno del ### e dava atto che, nel corso di accertamenti fiscali posti in essere dall'### delle ### confluiti nel verbale di contestazione del 9.09.2014, emergevano gravi fatti attinenti all'amministrazione e alla gestione del ### medesimo, comportanti ingenti danni per i consorziati, a fronte di condotte commissive ed omissive poste in essere dagli amministratori di Co.tr.a.l. nell'anno 2010 e perpetrate nell'anno 2011.
In particolare, fra le condotte contestate, vi era la mancata dovuta distinzione gestionale fra il ### e la società ### s.r.l., la commistione dirigenziale ed amministrativa, nonché di beni strumentali ed attrezzature, in capo al ### e a ### s.r.l, esborsi per presunte prestazioni di servizi poi rivelatesi inesistenti, nonché remissioni di debito ingiustificate.
Parte attrice dava atto altresì che, a seguito del processo verbale di contestazione da parte dell'### delle ### quest'ultima emetteva quattro avvisi di accertamento, avverso i quali Co.tr.a.l. proponeva opposizione innanzi alla giustizia tributaria. All'esito del contenzioso fiscale, gli uffici finanziari procedevano alla riscossione degli importi dovuti a seguito dell'emissione della sentenza della ### n. 225/2017 e parte attrice deduceva, quale danno subito da Co.tr.a.l. derivante dalle predette verifiche fiscali, l'importo complessivo di euro 1.019.391,92. Pertanto, alla luce delle già dedotte condotte commissive e omissive, nonché di riscontrate illegittime forme di finanziamento a favore di alcuni soci e dell'assenza di dovuti flussi informativi, parte attrice deduceva un danno complessivo subito dal ### pari ad euro 4.249.748,23. Parte attrice enumerava, in aggiunta, le ulteriori condotte gestorie ritenute non trasparenti e non corrette poste in essere dagli amministratori anche nei successivi anni, fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione avvenuta in data ### e alla contestuale revoca dei precedenti amministratori per giusta causa.
Per tutte le predette ragioni, il ### si doleva della mancanza di diligenza e perizia in capo agli amministratori, nonché un evidente conflitto di interessi, con conseguente responsabilità del consiglio di amministrazione di Co.tr.a.l., i cui componenti sarebbero tenuti, in solido fra loro, a risarcire i danni subiti dal ### e dai consorziati facenti parte e comproprietari del patrimonio comune.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo l'infondatezza delle domande attoree.
Preliminarmente, ### eccepiva il difetto di legittimazione di Co.tr.a.l. per mancata di autorizzazione ai sensi dell'art. 22 c.c., da parte dell'### dei soci, alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di ### già presidente del ### nonché per mancanza di autonomo potere del ### di agire nei confronti degli amministratori negligenti.
In particolare, ### eccepiva l'insussistenza dei danni economici ex adverso denunciati e asseritamente provocati dalle condotte poste in essere dallo stesso nel periodo compreso fra il ### e il ###, ovvero dalla data dell'assunzione dell'incarico come presidente ###cui ne aveva rassegnato le dimissioni. Sul punto, ### deduceva l'infondatezza delle avversarie deduzioni, nonché dava atto di essere stato assolto dal Tribunale Penale di ### con sentenza n. 631/2018, con motivazione “perché il fatto non sussiste”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e domandandone il rigetto.
Preliminarmente, nel ricostruire le vicende interne al ### oggetto di causa, ### dava atto di aver sempre svolto attività di trasporto e distribuzione di surgelati con la propria impresa individuale e di essere stato nominato amministratore del ### in data ###, nonché di aver mantenuto una tale carica sino alla scadenza naturale del mandato nell'anno 2015. Parimenti, dava atto che, a partire dall'anno 2018, lo stesso aveva iniziato a notare la mancata corrispondenza fra il proprio lavoro di autotrasportatore effettivamente svolto ed i relativi compensi che gli venivano elargiti dal ### nonché che qualsiasi richiesta di informazione sul punto non aveva avuto esito.
Richiamati i contenuti di diversi verbali del ### nonché dell'### dei soci, dal settembre 2011 al marzo 2015, ### deduceva illegittime condotte in capo all'allora presidente ### il quale aveva gestito in maniera autonoma e padronale il ### senza alcuna dovuta informazione ai soci e, sul punto, dava atto di essere venuto a conoscenza di tali accadimenti per la prima volta nel corso di una riunione del CdA del 7.03.2015, quando il Presidente aveva informato i consiglieri dell'attività investigativa in corso da parte della ### di ### Ciò ricostruito, ### eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo a Co.tr.a.l. e l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei propri confronti, dando atto di non aver ricevuto alcuna contestazione inerente all'oggetto della controversia sino alla lettera di messa in mora ricevuta in data ###. In aggiunta, parte convenuta ### eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree, escludendo ogni qualsivoglia propria responsabilità e deducendo come, in ogni caso, lo stesso non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, ad alcun titolo, per tutti i fatti antecedenti alla sua nomina di amministratore.
Da ultimo, ### formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere, da parte del ### il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno ovvero a titolo di mancato utile a fronte dell'attività di autotrasportatore effettivamente svolta. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Preliminarmente, ### formulava eccezione di litispendenza con la causa recante r.g. n. 3963/2019, a fronte della duplicazione della domanda attorea, nonché eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo al ### Inoltre, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità ed infondatezza, non avendo parte attrice individuato in maniera specifica le asserite responsabilità in capo al convenuto ### Altresì, eccepiva la prescrizione ex artt. 2947 e 2949 c.c. dei diritti azionati in relazione ai sostenuti danni derivanti da condotte poste in essere oltre i cinque anni antecedenti rispetto all'esercizio dell'azione risarcitoria.
In particolare, ### deduceva come l'accertamento compiuto dalla ### di ### avesse messo in evidenza fatti e circostanze sino a quel momento sconosciuti ai singoli consorziati e ai membri del ### riconducibili alle condotte illecite poste in essere in autonomia dal solo presidente ### Pertanto, parte convenuta ### deduceva di non poter essere ritenuto responsabile dei danni dedotti da parte attrice in quanto derivanti da fatti illeciti altrui, al di fuori della possibilità di controllo da parte dello stesso socio ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando tutti i fatti e le accuse rivolte all'intero organo amministrativo dal ### Preliminarmente, nel ricostruire le vicende fattuali oggetto di causa, ### deduceva come l'allora presidente ### avesse esercitato arbitrariamente il potere conferitogli e come fosse evidente, alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede penale e all'esito dell'istruttoria compiuta dall'### delle ### che lo stesso avesse posto in essere una truffa ai danni di Co.tr.a.l.. Parimenti, parte convenuta specificava come gli amministratori non fossero al corrente delle operazioni poste in essere e degli illeciti compiuti in autonomia dal presidente ###inganno l'intero organo amministrativo.
In particolare, parte convenuta ### dava atto di aver svolto il proprio incarico con lealtà e la diligenza del buon padre di famiglia ed evidenziava come, peraltro, l'attore avesse formulato esclusivamente generiche contestazioni nei propri confronti. Affermava, in aggiunta, quanto alla domanda risarcitoria ex adverso proposta, di essere esente da qualsivoglia responsabilità, atteso che i danni economici arrecati al ### potessero essere riferibili unicamente a ### Da ultimo, ### chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ### del ###s, dal quale domandava di essere tenuto indenne in riferimento a qualsiasi pretesa avanzata nei propri confronti e di ### amministratore ancora in carica presso il CdA ingiustificatamente escluso dall'azione di responsabilità esercitata dal ### Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando in fatto e in diritto la domanda attorea.
Preliminarmente, ### eccepiva il difetto di legittimazione attiva ex art. 2612 c.c. di parte attrice ### nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 2393, comma 4, c.c., non essendo stata esercitata l'azione di responsabilità entro i cinque anni prescritti e a nulla valendo quale atto interruttivo la comunicazione ricevuta da Co.tr.a.l. in data ###.
In particolare, ### eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, nonché l'illegittimità e/o inesattezza del quantum richiesto. In ordine agli atti gestori illeciti rilevati dalla ### di ### deduceva come non vi fosse alcuna possibilità di riconoscere in capo allo stesso alcun inadempimento diretto o in via solidale ai sensi dell'art. 2392, comma 1, c.c. degli obblighi di legge o statutari, nonché alcun illecito omissivo ai sensi dell'art. 2392, comma 2, c.c..
Nello specifico, parte convenuta evidenziava come lo stesso avesse ricoperto unicamente il ruolo di consigliere fino a luglio 2015 e come lo stesso non avesse mai ricevuto un adeguato e veritiero flusso di informazioni da parte dell'amministratore a ciò preposto dallo ### Con decreto del 8.03.2021, letta l'istanza ex art. 269 c.p.c. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta ### di chiamata in causa dei terzi ### del ###s e ### e ritenuta l'ammissibilità delle stesse, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché il convenuto ### provvedesse alle relative chiamate in causa con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ### contestando integralmente le argomentazioni, deduzioni e conclusioni avversarie.
In particolare, ### dava atto di non aver avuto alcuna responsabilità di gestione all'interno del ### negli anni 2009-2015 ovvero durante la presidenza di ### periodo in cui erano stati causati i gravi danni dedotti e il dissesto economico del ### stesso.
Pertanto, parte terza chiamata deduceva come le operazioni effettuate in tale periodo non potessero in alcun modo essere attribuite allo stesso, essendo in ogni caso diventato consigliere di amministrazione di Co.tr.a.l. solo a partire dal luglio 2015 e fino al luglio 2017.
Alla luce di quanto dedotto, ### eccepiva l'inesistenza di alcuna propria responsabilità e, in ogni caso, deduceva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa ai sensi dell'art. 163, comma 4, c.p.c., in presenza di sole generiche contestazioni e non essendo state specificate le condotte attribuibili allo stesso rispetto al danno asseritamente subito dal ### Da ultimo, parte terza chiamata ### deduceva, a propria volta, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ### dei ###s, ritenendo di dover essere tenuto indenne da questi in relazione a qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti e, pertanto, domandava di essere autorizzato alla relativa chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ###s ### S.A., chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda formulata nei propri confronti, nonché il rigetto della domanda risarcitoria, perché infondata in fatto e in diritto. Preliminarmente, la compagnia assicurativa evidenziava come ### si fosse limitato a dedurre l'esistenza di polizze assicurative, senza fornire alcuna dimostrazione dei limiti entro i quali dette garanzie risulterebbero operanti.
In particolare, parte terza chiamata dava atto di come il contraente delle polizze ### (vigente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017) e ### (vigente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) fosse il ###tr.a.l., mentre il socio ### ne era beneficiario quale assicurato avendo rivestito la carica di amministratore. Inoltre, ###s ### deduceva la non operatività delle polizze, trattandosi le stesse di polizze claims made limitanti l'operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o in un lasso di tempo determinato dalla cessazione del contratto e non essendovi state, nel caso di specie, le denunce contrattualmente prescritte. Parimenti, la compagnia assicurativa evidenziava come nell'oggetto dell'assicurazione venisse fatto espresso riferimento ai danni e alle perdite cagionate a terzi e come fossero escluse dalla copertura tanto le attività dolose e fraudolente, quanto le circostanze avvenute prima dell'inizio del periodo di assicurazione e che gli assicurati conoscevano.
In ogni caso, la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione di qualsivoglia diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. nei confronti degli assicurati, con conseguente perdita in capo a parte convenuta ### del diritto all'indennizzo. All'udienza del 8.07.2021, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020, conv. l. n. 27/2020 come disposto con provvedimento del 4.06.2021, verificata in primo luogo la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto ### non costituito e verificata, in secondo luogo, la regolarità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati ### del ###s e ### il giudice dichiarava la contumacia di ### e differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché il terzo chiamato ### provvedesse a chiamare in causa, a propria volta, a garanzia e manleva il terzo chiamato ### del ###s, con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituiva ###s ### S.A., domandando il rigetto della domanda formulata nei propri confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e richiamando le difese già formulate nella comparsa depositata in data ### con espresso riferimento al chiamante in causa ### All'udienza del 15.12.2021, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, rilevato che non sussistessero i presupposti di legge per procedere all'estromissione del terzo chiamato ###s ### S.A. e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al ### sollevata da alcune delle parti convenute potesse essere in ogni caso meglio decisa unitamente al merito, assegnava su richiesta alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 31.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.06.2022, rilevato che, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte in comunicazione dalle parti, apparisse prioritario disporre una preventiva consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'effettiva ed oggettiva ricostruzione delle decisioni assunte dai vari ### di ### del ### e che fosse opportuno riservare all'esito la decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie ed eccezioni formulate dalle parti, il giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. ### formulava il relativo quesito e fissava udienza per il giuramento di rito ed il conferimento dell'incarico. All'udienza del 15.09.2022, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico. Con decreto del 16.12.2022, letta l'istanza formulata ex art. 92 disp. att. c.p.c. da parte attrice, il giudice fissava udienza per sentire le parti e il CTU in ordine alle questioni sorte durante le indagini del consulente tecnico d'ufficio, evidenziate nel ricorso depositato da parte attrice, nonché per l'emissione degli opportuni provvedimenti circa il proseguo dell'accertamento tecnico contabile affidato al ### All'udienza del 26.01.2023, rilevata la necessità di disporre un breve differimento di udienza e una contestuale proroga dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sull'istanza formulata da parte attrice prima dell'invio della bozza ai ### il giudice assegnava nuovo termine per l'invio della bozza da parte del CTU ai CTP e rinviava l'udienza per i medesimi incombenti. All'udienza del 9.02.2023, il CTU dott. ### sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, forniva i chiarimenti sulle questioni sollevate da parte attrice nella propria istanza depositata in data ### e il giudice rigettava l'istanza di parte attrice, confermando il quesito di cui all'ordinanza del 31.07.2022, come integrato e precisato a verbale dell'udienza del 15.09.2022 nel contraddittorio tra le parti. In data ###, il consulente tecnico d'ufficio depositava l'elaborato peritale definitivo. Con ordinanza del 17.05.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.04.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per l'escussione dei testimoni ammessi. All'udienza del 28.09.2023, per parte convenuta ### nessuno compariva, il giudice dichiarava l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. di ### in quanto dichiarava di rivestire la qualifica di legale rappresentante del ### e venivano escussi i testimoni ##### e ### nonché il giudice dichiarava ### decaduto dalla prova per testimoni ammessa. In data ###, l'avv. ### formulava istanza di interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 14 del 12.01.2019, depositando sentenza n. 49 del 5.09.2023 che dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società ### di ### s.a.s. e del socio accomandatario ### in proprio. Con decreto depositato in data ###, visti gli artt. 300 e ss. c.p.c. e 143 CCII, il giudice dichiarava l'interruzione del processo. In data ###, parte attrice Co.tr.a.l. depositava ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto. In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, richiamando integralmente tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate in atti. In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e reiterando le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 18.2.2021 ed integrate nella propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, riportandosi integralmente a tutto quanto già esposto, argomentato e richiesto nei propri precedenti scritti difensivi e in sede di udienza, nonché ribadendo le domande e le conclusioni come precisate nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. In data ###, l'avv. ### per ### depositava comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, riportandosi integralmente e richiamando tutto quanto argomentato, eccepito e richiesto nei propri precedenti scritti difensivi, nonché insistendo nelle domande e nelle conclusioni già rassegnate nella memoria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In data ###, l'avv. ### per ###s ### S.A. depositava memoria di costituzione a seguito di riassunzione, ribadendo integralmente tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già in atti in relazione alle predette domande di manleva, alle quali si riportava integralmente. All'udienza del 14.03.2024, verificata la regolarità della riassunzione del giudizio e la regolarità della notifica del ricorso per riassunzione del giudizio, anche nei confronti delle parti convenute in riassunzione che non risultano costituite: ### già contumace prima nell'interruzione del giudizio, nonché nei confronti del terzo chiamato costituito prima dell'evento interruttivo, ### socio accomandatario della società ### di ### s.a.s., in liquidazione giudiziale e rilevata la necessità di proseguire l'espletamento dell'attività istruttoria già ammessa con la precedente ordinanza del 17.05.2023, il giudice dichiarava la contumacia di ### e di ### e fissava udienza per l'escussione del testimone residuo di parte attrice ### All'udienza del 23.05.2024, veniva escusso il residuo testimone ammesso ### e il giudice, esaurita l'istruttoria ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, su richiesta congiunta dei difensori delle parti fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.10.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 23.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.05.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.10.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti costituite provvedevano poi a depositare. ***
Le domande attoree proposte da Co.tr.a.l. ### nei confronti degli amministratori convenuti ####### e ### sono per la maggior parte fondate e vengono accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Diversamente le domande di garanzia e manleva proposte da parte convenuta ### nei confronti dei terzi chiamati ###s ### S.A. e ### non risultano, all'esito dell'istruttoria, supportate da adeguata prova o sono divenute improcedibili nella presente sede e vanno, dunque, rigettate. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ### nei confronti di parte attrice Co.tr.a.l. ### Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione, è opportuno trattare le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti costituite in distinte sezioni di motivazione. 1. In merito alle questioni pregiudiziali e preliminari, sollevate dalle parti convenute e ad altre considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto, l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione attiva in capo al ###tr.a.l. sollevata da alcune parti convenute sulla base di distinti profili, non può trovare accoglimento in quanto smentita da plurime evidenze documentali.
Sotto un primo profilo di analisi, infatti, parte attrice è senza dubbio stata autorizzata dall'### dei soci del ### medesimo ad agire giudizialmente nei confronti degli amministratori convenuti, con delibera adottata a maggioranza nel corso dell'assemblea generale validamente costituita, tenutasi in seconda convocazione in data ### e presieduta dal presidente del ### come risulta dal relativo verbale offerto in comunicazione da parte attrice e che non è stato oggetto successivamente di alcuna specifica contestazione (cfr. doc. nn. 176 e 176 n. 2 parte attrice). Pertanto, l'eccezione preliminare sollevata sul punto da parte convenuta ### non è certamente condivisibile.
Sotto un secondo profilo di analisi, parimenti priva di pregio è l'eccezione sollevata congiuntamente da più parti convenute per cui Co.tr.a.l., in quanto consorzio con attività esterna non è soggetto giuridico legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ritenuti inadempienti, proponibile solo e direttamente dai consorziati ai sensi dell'art. 2608 c.c..
In ogni caso e anche volendo prescindere dalla specifica e dibattuta questione relativa alla sussistenza o meno di personalità giuridica in capo al ### infatti, l'attività giuridica svolta dal mandatario a cui i consorziati hanno conferito mandato collettivo - nella specie l'### dei soci ha dato “pieno ed incondizionato mandato al CDA al fine di perfezionare tutti gli atti necessari, ivi compreso l'affidamento di incarichi ad avvocati e/o consulenti” nel corso della già richiamata assemblea generale del 24.04.2019 (cfr. doc. 176, n. 2, parte attrice) - deve ritenersi esercitata in nome e per conto sia del consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c., quantomeno come centro autonomo di rapporti giuridici che può assumere una propria responsabilità garantita dal fondo consortile, sia dei singoli consorziati, quali mandanti. Per completezza, si deve osservare che una tale delibera è stata approvata dall'### a maggioranza dei consorziati presenti e che dalla lettura del relativo verbale emerge la presenza di alcuni degli odierni convenuti: il socio astenuto ### e i soci contrari ### e ### Per un verso, è in tal senso già di per sé dirimente quanto convenzionalmente previsto dall'autonomia negoziale dei soci con il contratto di consorzio ovvero lo ### del ### con attività esterna, aggiornato al 19.06.2002, per cui all'art. 8 “gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al ### conferiscono mandato all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 1703 codice civile, per le materie rientranti nell'oggetto sociale” e soprattutto all'art. 12 per cui “l'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci” e ancora “è competenza dell'assemblea ordinaria (…) deliberare sulla responsabilità degli altri organi consortili” tra cui senza dubbio rientrano gli amministratori del ### di ### nonché il Presidente e il vice Presidente, elencati al precedente art. 11 (cfr. doc. n. 1 parte attrice).
Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie in cui Co.tr.a.l. ### in persona del presidente del ### di ### e legale rappresentante pro tempore, autorizzato dall'assemblea generale dei consorziati, ha agito in nome e per conto del gruppo dei consorziati medesimi al fine di far accertare l'inadempimento delle obbligazioni contabili e gestionali, nonché di trasparente e fedele informazione dei consorziati circa l'andamento dell'organizzazione comune contrattualmente assunte dagli amministratori e derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., in relazione al periodo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2017, nonché di ottenere la condanna delle parti convenute al risarcimento del complessivo danno civilistico subito, le cui specifiche poste sono state allegate in atto di citazione e nelle relazioni tecniche di parte prodotte sub doc. nn. 11, 12 e 113, a firma del commercialista ### e del ragioniere ### Per altro verso e sul piano sistematico, la disciplina codicistica del predetto contratto plurilaterale e consensuale di consorzio - definibile come contratto associativo e non già propriamente societario -, per quanto di specifico interesse, prevede che tra i singoli consorziati e gli organi preposti al ### - essendo in ogni caso necessaria un'organizzazione comune - sussiste un rapporto di mandato, con conseguente responsabilità in capo a coloro che dirigono l'organizzazione comune ovvero gli amministratori che nel corso della vita del ### vengono nominati dall'assemblea dei soci sia nei confronti del singolo consorziato, ma anche nei confronti del gruppo dei consorziati medesimi.
In un tale contesto, peraltro, si deve collocare il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere ammissibile, in caso di dissesto economico del consorzio, l'azione volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli organi preposti all'amministrazione e al controllo e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, promossa dal ### in nome e per conto del gruppo dei consorziati, finalizzata alla tutela del patrimonio consortile e a garantire una trasparente e corretta organizzazione comune - obbligazioni di natura contrattuale, che gravano certamente sugli organi preposti al consorzio in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell'ente collettivo (ex multis Cass. S.U. n. 781 del 19.01.2021, n. 133 del 8.01.2014 e Cass. n. 28015 del 16.12.2013). 1.2 Sempre in via preliminare, alla luce della documentazione in atti, non può parimenti trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità proposta sollevata dalle parti convenute ##### e ### Innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione del diritto per inattività delle parti, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere ovvero - con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione - dal giorno in cui l'amministratore / componente dell'organo preposto al ### è cessato dalla carica.
Una tale ricostruzione giuridica in via ermeneutica ritenuta applicabile in materia di consorzio, quale ente collettivo, è senza dubbio poi in linea con la disposizione generale per cui l'art. 2941, numero 7), c.c. postula la sospensione del termine di prescrizione “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
In aggiunta, parimenti non in contestazione è il fatto che il termine di prescrizione nella specie applicabile sia quello breve quinquennale, in analogia con le specifiche previsioni di legge in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c. nonché di azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393, comma 4, c.c..
Inoltre, tenuto conto dell'ulteriore argomento giuridico introdotto nel presente procedimento da parte attrice in replica alle avversarie doglianze, si rende altresì necessario richiamare anche testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”.
Ciò doverosamente premesso, alla data di notifica dell'atto di citazione ad opera di parte attrice nei confronti delle parti convenute (19.09.2020), il termine quinquennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della cessazione dalla carica dei singoli amministratori non può ritenersi certamente ancora scaduto, essendo, in ogni caso, lo stesso già stato ritualmente interrotto dall'avente diritto con lettera di messa in mora e richiesta di risarcimento danni datata 14.02.2019.
A tal proposito, infatti, si deve evidenziare che, da un lato, ### e ### - unitamente agli altri amministratori convenuti in giudizio ### e ### - sono cessati dalle rispettive cariche assunte, quali organi preposti al consorzio, tra i mesi di maggio e luglio dell'anno 2017 (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice). Dall'altro lato, quanto all'amministratore e presidente del ### di ### cessato dall'incarico di amministratore nell'ambito dell'assemblea generale dei soci svoltasi in data ### (cfr. doc. n. 4 parte attrice), integra un valido ed efficace atto interruttivo del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità civilistica, la costituzione di Co.tr.a.l. come parte civile, nel procedimento penale n. 3275/2014 R.G.N.R., davanti al Tribunale di ### avvenuta in data ### (cfr. doc. n. 173 parte attrice), in ogni caso poi seguita dal ricevimento a mani in data ### della raccomandata A/R datata 14.02.2019, avente ad oggetto la comunicazione delle “condotte illecite e/o comunque contrarie ai doveri degli amministratori” che hanno causato al ### un danno patrimoniale a quella data quantificato in circa quattro milioni di euro e la contestuale messa in mora degli amministratori ritenuti inadempienti (cfr. doc. n. 174 parte attrice).
La stessa raccomandata A/R è stata, altresì, ricevuta a mani rispettivamente in data ### dall'amministratore ### e in data ###9 dall'ulteriore amministratore ### (cfr. doc. n. 174 parte attrice - documento che non è stato disconosciuto né contestato quanto all'effettiva ricezione dello stesso); entrambi hanno ricoperto il ruolo di consigliere del CdA fino alla cessazione della carica in data ### (cfr. doc. n. 3 parte attrice).
A tal proposito, si deve precisare come una tale raccomandata A/R valga certamente ai fini della costituzione in mora di tutti i consorziati / amministratori destinatari della stessa, esplicando la propria efficacia interruttiva del termine di prescrizione in forza dell'evidente manifestazione di volontà del ### di voler esercitare nei confronti degli amministratori inadempienti ivi indicati il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti da Co.tr.a.l. - ancora in corso di quantificazione a tale data - quale conseguenza immediata e diretta delle condotte di mala gestio loro ascrivibili (ovvero “condotte poste in essere dal consiglio di amministrazione nel periodo in cui lei ne è stato parte”) emerse a seguito della verifica fiscale condotta nell'anno 2014 dalla ### di ### - ivi brevemente enumerate - e che hanno portato all'emissione nei confronti del ### da parte dell'### delle ### di “quattro avvisi di accertamento, per un totale di euro 1.102.564,00 di maggiori imposte accertate ed euro 648.819,00 di sanzioni irrogate”, in linea con l'orientamento interpretativo maggioritario nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24913 del 18.08.2022 e Cass. n. 15140 del 31.05.2021). Pertanto ed in sintesi, l'azione proposta con dal ### con la notifica dell'atto di citazione alle parti convenute è da considerarsi senza dubbio non prescritta, non essendo decorso integralmente il termine di legge e anzi sussistendo la prova di idonei atti interruttivi. 1.3 Ancora preliminarmente, si deve evidenziare come, dall'esame della complessiva documentazione offerta in comunicazione, non si rinvenga la violazione del generale principio del ne bis in idem sollevata da parte convenuta ### In via di ragione maggiormente liquida, ci si limita a rilevare come sia sostanzialmente duplice la veste con cui una tale parte sia stata convenuta in giudizio da parte del ### nei due procedimenti richiamati: per un verso, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 3963/2019, in qualità di socio / consorziato che in sede di approvazione di bilancio dell'anno 2016 avvenuta nel corso dell'assemblea generale del 21.12.2017 si è obbligato verso l'ente collettivo, al pari degli altri consorziati, ciascuno pro quota “di coprire la perdita dell'anno 2016 come risultante dal bilancio appena approvato mediante ripartizione a carico di tutti i ### in quote uguali, dell'intero importo pari ad € 1.421.183” (cfr. doc. nn. 2-5 parte convenuta) - azione di adempimento contrattuale; mentre, per altro verso, nell'ambito del presente giudizio è stato convenuto in qualità di amministratore inadempiente per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni causati dalle condotte di mala gestio compiute dal ### di ### nel periodo compreso tra il ### e il ### in cui è stato consigliere e tra il ### e il ### in cui è stato vice presidente ###-6 parte attrice) - azione sociale di responsabilità con finalità riparatoria ed integralmente compensativa del danno causato all'ente collettivo costituito da tutti i consorziati. Ciò è in linea con il diritto del ### ad ottenere titoli esecutivi a garanzia e per il recupero delle proprie posizioni creditorie.
In ogni caso, si deve altresì rilevare l'assoluta genericità della doglianza formulata in termini di arricchimento indebito del ### senza documentare in concreto gli effettivi rapporti dare / avere tra le parti ed eventuali pagamenti già effettuati o definiti nell'ambito della distinta ed autonoma controversia recante r.g. n. 3963/2019.
Analogo ragionamento vale, altresì, con riferimento alla generica richiesta formulata da parte convenuta ### nelle proprie conclusioni per cui “in ogni caso scomputare dal risarcimento dovuto dal sig. ### le somme che lo stesso fornisce con il proprio lavoro al ### per rispettare il piano di rientro di quest'ultimo con l'### delle ### per le ragioni di cui al punto B.3 della narrativa”. Tali importi infatti non sono stati debitamente allegati né provati dalla parte richiedente in relazione agli importi versati, che in ogni caso ove debitamente dimostrati potranno essere scomputati nella futura sede ###via preliminare, si ritiene sin d'ora necessario porre in evidenza il fatto che costituiscono circostanze temporali non oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e che comunque risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione quelle relative alle rispettive date di assunzione e di cessazione degli incarichi gestori in capo alle parti convenute in giudizio.
In estrema sintesi, il consorzio con attività esterna Co.tr.a.l., oltre all'assemblea generale dei consorziati, si è dotata per compiere le attività di organizzazione comune di un ### di ### composto da un massimo di cinque consiglieri, nominati dall'assemblea ordinaria ogni tre anni, di cui uno ricopre la carica di presidente ###altro di vice presidente, come espressamente previsto ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 dello ### sociale (cfr. doc. n. 1 parte attrice).
Come emergente dal verbale dell'assemblea generale dei soci del ### del 23.05.2009 e dalla visura camerale storica prodotti in atti (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte attrice) e confermato all'esito delle verifiche condotte dal CTU nominato, dott. ### (cfr. consulenza tecnica pagg. 98 e ss.), il ### di ### di Co.tr.a.l., per quanto di interesse, risultava così composto: - dal 23.05.2009 al 28.05.2012 ### presidente, ### vice presidente, ### - ### - ### consiglieri; - dal 28.05.2012 al 21.07.2015 ### presidente, ### vice presidente, consigliere ### fino al 13.12.2012 poi sostituito dal consigliere ### nonché ### - ### consiglieri; - dal 21.07.2015 al 04.07.2017 ### presidente, ### vice presidente, ### - ### consiglieri. 2. In merito all'accertamento della responsabilità personale in capo agli amministratori convenuti in relazione alle condotte illecite e/o inadempienti contestate dal ### Diligenza del mandatario / organo preposto al consorzio ex artt. 1710 e 2608 c.c.. Accertamento del nesso di causalità e quantificazione dei danni subiti dall'odierna parte attrice ### ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, non vi è dubbio, in primo luogo, che l'odierna parte attrice abbia assolto adeguatamente al proprio onere probatorio - sia in via documentale che nell'ambito dell'istruttoria orale condotta - in ordine ai fatti costitutivi dell'azione sociale di responsabilità, proposta nella presente sede ###nome e per conto del gruppo dei consorziati, nei confronti degli amministratori convenuti ovvero provando il - peraltro pacifico - rapporto (sussumibile nell'ambito della disciplina di cui al contratto tipico di mandato) intercorrente nel corso degli anni compresi tra il 2009 e il 2017 tra l'ente collettivo e l'organo preposto al ### (### di ### nelle composizioni sopra riportate) ed allegando specificamente gli illeciti e/o gli inadempimenti contestati delle controparti, condotte - tanto commissive, quanto omissive - di mala gestio e/o di non sana e prudente amministrazione imputabili agli amministratori.
Per chiarezza espositiva, vista la pluralità delle condotte stigmatizzate come illecite e/o inadempienti, si premette che nel corso del presente paragrafo verranno analizzate le contestazioni sollevate dal ### secondo la numerazione utilizzata dalla stessa parte nel proprio atto di citazione. Diversamente, all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta nel presente giudizio, non sono emersi altrettanto sufficienti elementi probatori tesi a dimostrare da parte dei singoli amministratori convenuti di aver sempre agito con la diligenza richiesta nell'attività di sana e prudente gestione del consorzio con attività esterna Co.tr.a.l. o quantomeno di aver sempre agito in modo sufficientemente informato e cauto, al fine di impedire il compimento di fatti pregiudizievoli e/o comunque di contenerne le conseguenze dannose; quali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'altrui pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). 2.1 A tal proposito ed in via generale, ci si limita a ricordare che le obbligazioni assunte dagli amministratori in ragione dei rispettivi incarichi di presidente, vice presidente e consiglieri del ### di ### di Co.tr.al. discendo innanzitutto dalle clausole generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e che caratterizzano l'intero ordinamento giuridico, nonché di diligenza nell'adempimento ex art. 1176 c.c., ma anche, attraverso l'espresso richiamo operato dall'art. 2608 c.c. in tema di responsabilità degli organi preposti al consorzio, alla disciplina del contratto tipico di mandato e agli obblighi del mandatario ai sensi degli artt. 1710 e ss. c.c. ed in primis appunto di “eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Inoltre, stante il necessario parallelismo con la disciplina codicistica della responsabilità degli amministratori nella società di capitali - ente collettivo dotato di personalità giuridica autonoma ovvero con peculiari caratteristiche rispetto ad un ente collettivo come il consorzio - ci si limita, poi, a richiamare quanto testualmente disposto dall'art. 2392 c.c. per cui “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”, nonché dal richiamato art. 2381 c.c. in base al quale “il consiglio di amministrazione (…) ### base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione” e ancora “Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.
In sintesi, quindi, si deve precisare come il generale principio della insindacabilità delle scelte di gestione incontra plurimi limiti, al fine di controbilanciare i rischi che naturalmente interessano l'attività di amministrazione di un ente collettivo e al fine di garantire una corretta e prudente attività gestoria, attraverso la doverosa assunzione di decisioni ragionevoli e ponderate, nonché soprattutto informate da parte dell'organo preposto, secondo il canone di diligenza media dell'amministratore.
In via generale, infatti, tali indispensabili presidi organizzativi perseguono, altresì, la finalità di fare emergere tempestivamente indizi di crisi e/o di situazioni in cui la regolarità o la continuità aziendale siano messe a repentaglio, prevendendo possibili ipotesi patologiche.
In caso di contestazione, ove gli amministratori in carica non forniscano idonee prove circa il proprio diligente operato dell'interesse del gruppo dei consorziati, mediante adozione di cautele, verifiche e sufficienti informazioni preventive, nonché dimostrando di aver posto in essere valutazioni di ragionevolezza nell'apprezzare in via preventiva i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere nel corso della gestione, sussiste dunque una responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'ente collettivo, responsabilità personale in capo ai singoli amministratori / mandatari che con le proprie condotte tanto omissive quanto commissive abbiano concorso all'effettiva produzione del danno.
In tema di risarcibilità dei danni, un ulteriore profilo di carattere generale relativo alla predetta responsabilità personale è che, oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, si richiede la stringente prova del nesso di causalità tra la condotta e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso è, anch'esso, a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017 ed in particolare anche Cass. n. 28357 del 11.12.2020). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione risarcitoria è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente alla commissione dell'illecito e/o dell'inadempimento imputabile e colpevole.
Ciò premesso e facendo congiunta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è il minimo dubbio in merito alla sussistenza di responsabilità personale degli amministratori convenuti ovviamente nei limiti della durata e della natura delle cariche gestorie assunte nell'ambito del ### in relazione alle seguenti contestazioni allegate da parte attrice. 2.2 In primo luogo, tenuto conto delle documentali risultanze della verifica fiscale effettuata presso il ### dalla ### di ### nel corso dell'anno 2014 e conclusasi con processo verbale di constatazione datato 12.11.2014 notificato a Co.tr.a.l. nonché dei quattro conseguenti avvisi di accertamento alla stessa notificati dall'### in relazione alle annualità di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 - impugnati innanzi alla giustizia tributaria ed infine oggetto di definizione in via agevolata (cfr. doc. nn. 8, 105-112, 115 e 186-188 parte attrice), l'organo preposto all'amministrazione del consorzio in carica è responsabile delle condotte gestorie compiute in conflitto di interessi dal presidente ### amministratore e legale rappresentante anche delle due società consorziale ### s.r.l. e ### s.p.a. (cfr. doc. n. 7 parte attrice), ed in ogni caso in totale assenza di adeguate e dettagliate informazioni, diligenza e conseguente necessaria cautela.
Nello specifico, infatti, hanno trovato debito riscontro in atti e sono state confermate anche dall'esame tecnico svolto dal ### dott. ### (cfr. pagg. 52 e ss. consulenza tecnica), le contestazioni sollevate da parte attrice in relazione alla scarsa trasparenza e alla carente contabilizzazione delle operazioni di acquisto di beni strumentali e di noleggio di attrezzature intercorse reciprocamente tra il ### nella persona del presidente ### e le predette società consorziate ### s.r.l. e ### s.p.a. nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, nonché di importanti esborsi non compiutamente documentati per l'acquisto di servizi di “logistica, programmazione trasporti, analisi e sviluppo strategie” sempre dalla società consorziata ### s.r.l. (cfr. doc. nn. 8-12 e 20-23 parte attrice).
Analogamente, sono altresì emerse in atti le irregolarità amministrative e contabili contestate da parte attrice agli amministratori convenuti relative a prestazioni di trasporto contabilizzate e pagate alle due società consorziate ### s.p.a. e ### s.r.l. negli anni 2010 e 2011 (cfr. doc. nn. 8, 11, 12, 24-104 parte attrice), ma di cui non risulta debitamente documentata l'esecuzione, oltre alla sostanziale inadeguatezza del sistema di contabilità industriale dei trasporti. Sul punto, il CTU ha rilevato come “Il rilievo in esame, ancor più degli altri, dimostra l'assoluta mancanza di una adeguata organizzazione amministrativa, contabile e gestionale in capo al ### (…)”.
In ultima analisi, in relazione al periodo di gestione in oggetto, parte attrice ha fornito sufficiente prova anche in relazione all'anomala operazione di remissione di alcuni crediti vantati dal ### verso terzi, senza tentarne il preventivo recupero ed emettendo plurime note di accredito nei mesi di ottobre e novembre 2011. Ciò risulta avvenuto in forza di iniziativa non autorizzata da parte dell'allora presidente ### ma altresì imputabile ai membri del ### di ### che erano stati resi edotti in plurime occasioni da parte del ### della non adeguatezza dell'organizzazione amministrativa, contabile e gestoria utilizzata dal ### (cfr. consulenza tecnica pagg. 67 e 108). Analogo discorso vale per le riscontrate, sin dal verbale di constatazione della ### di ### del 12.11.2014 (cfr. doc. n. 8 parte attrice e pag. 69 consulenza tecnica), irregolarità nella registrazione contabile di sopravvenienze attive nonché di ulteriori sopravvenienze passive non contabilizzate.
A tal proposito, fatto salvo l'accertamento della ripartizione delle specifiche responsabilità tra i vari amministratori in carica durante il periodo in cui le predette condotte gestorie improprie e contrarie ai canoni di prudente e sana gestione sono state compiute, non vi è dubbio che gli inadempimenti dell'organo preposto al consorzio rilevati nell'ambito della verifica fiscale eseguita dall'### abbiamo comportato delle conseguenze dannose a livello economico per il gruppo di consorziati che compongono il ### in termini di maggiori costi e oneri ingiustificati ed evitabili con l'osservanza del genere principio della correttezza e della diligenza da parte degli amministratori; conseguenze dannose in ogni caso risultanti dalla documentazione contabile offerta in comunicazione.
Pertanto, si è resa necessaria l'introduzione di un accertamento tecnico contabile e il consulente tecnico d'ufficio, attenendosi ai quesiti affidati e sulla base della documentazione in atti, ha puntualmente ricostruito e calcolato, con metodologie idonee e condivisibili, i danni patrimoniali complessivamente subiti dal ### che devono intendersi integralmente richiamati nella presente sentenza ( consulenza tecnica pag. 131). Accertata, dunque, la responsabilità in via solidale degli amministratori che componevano il ### di ### (organo amministrativo collegiale) nel periodo interessato dalla verifica fiscale ovvero 23.05.2009-28.05.2012 e poi 28.05.2012-31.12.2012, occorre ora approfondirne il riparto interno di responsabilità, tenuto conto del concreto svolgimento dei fatti emerso in atti.
Se, infatti, da un lato, è risultata evidente nel corso dell'istruttoria la responsabilità commissiva e volontaria dell'allora presidente ###assenza di specifiche deleghe, ha nei fatti posto in essere e seguito in prima persona l'attività gestoria in esame, dall'altro lato, non vi è dubbio che anche gli altri componenti del CdA abbiano concorso, quantomeno in forma omissiva e negligente (e comunque con atteggiamento non adeguato rispetto alla carica sociale dagli stessi volontariamente assunta) alla causazione di parte dei danni patrimoniali subiti dal ### non richiedendo ulteriori informazioni e/o non adoperandosi in maniera fattiva per impedire il compimento di operazioni pregiudizievoli e non adeguate al fine di una ordinata e corretta gestione dell'ente collettivo.
Si rileva come le doglianze sollevate dalle odierne parti convenute in termini di mancato ricevimento di adeguate informazioni da parte del presidente ###possono cogliere nel segno in ragione della qualifica, non già di meri soci consorziati, bensì di amministratori in carica del ### rivestita da ### e ### (consiglieri che hanno anche per un certo periodo rivestito la carica di vice presidente), nonché dal consigliere ### In aggiunta, si deve osservare come ### in concreto abbia cessato la carica di amministratore in data ### per poi riacquisirla in data ###.
Risulta, infatti, che tali amministratori fossero a conoscenza dei ripetuti rilievi ed interventi svolti dal ### in merito alla non adeguatezza della gestione in relazione alla registrazione e alla contabilizzazione delle prestazioni di autotrasporto, come da verbali di riunione del 18.07.2011, 20.07.2011, 7.09.2011 notificati ai componenti del ### nonché abbiamo partecipato alla seduta del ### di ### tenutasi in data ###, nell'ambito della quale il ### presente ha ribadito chiaramente i propri rilievi e non risulta annotata alcuna forma di dissenso da parte dei consiglieri presenti (cfr. doc. nn. 135-141 e 177-179 parte attrice e consulenza tecnica pagg. 103 e ss.). Nonostante ciò non risulta in atti che sia stata posta in essere alcuna forma di presidio prudenziale per rendere adeguato e porre rimedio all'inefficiente assetto organizzativo e contabile in uso presso il consorzio. A tale specifico proposito, si deve rilevare come in ogni caso le doglianze sollevate da parte convenuta ### in ordine alla condotta dolosa tenuta dal solo presidente ### siano risultate esili, non avendo la parte onerata dimostrato l'esistenza dei solo dedotti artifizi e raggiri dallo stesso posti in essere per alterare la volontà degli altri componenti del ### di ### Inoltre, oltre a non essere stata fornita la prova positiva del compimento di atti di analisi e di sviluppo del sistema di controllo contabile e fiscale da parte degli amministratori in carica, consapevoli delle oggettive criticità gestionali, la sostanziale inadeguatezza dell'organizzazione gestoria in uso è stata riscontrata anche, nel corso dell'istruttoria orale condotta, dalle dichiarazioni dei testimoni ### e ### (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023).
Lo stesso vale in linea di massima anche per l'operazione di remissione di debiti in precedenza esaminata, tenuto conto che i consiglieri, secondo l'obbligo di agire informati e a conoscenza delle generalizzate anomalie nella gestione del ### e dell'assenza di adeguati assetti, avrebbero dovuto, secondo diligenza, eseguire approfondimenti e verifiche in merito alle plurime note di accredito emesse tra i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. nn. 92-104 parte attrice).
Al contrario, come meglio ricostruito dal CTU nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 107 consulenza tecnica), non risulta in atti idonea prova in ordine ad una conoscenza delle predette irregolarità ed inefficienze in capo all'ulteriore consigliere convenuto in giudizio, ### nominato solo in data ### e quindi successivamente ai predetti ammonimenti del ### rivolti all'organo amministrativo preposto. Peraltro, si rileva come lo stesso partecipando all'assemblea generale dei consorziati tenutasi l'8.10.2011, in qualità di socio, abbia dato voto contrario alla delibera di ratifica dell'operato del presidente e del ### senza assunzione di specifici provvedimenti in merito alle osservazioni del ###.
Diversamente, in ragione della carica effettivamente poi ricoperta dal consigliere ### nel ### lo stesso ha invece concorso, partecipando all'approvazione della delibera circa l'assunzione di personale amministrativo e gestionale in forza alla società consorziata ### s.r.l. con riferimento all'annualità 2012, come da verbale del CdA del 7.06.2012, senza sollevare alcun tipo di rilievo ( doc. n. 183 parte attrice), alla causazione del conseguente danno patrimoniale subito dal ### 2.3 In secondo luogo, condividendo le considerazioni svolte dal CTU nominato in relazione alla contestazione attorea circa la mancanza dei necessari flussi informativi in ordine alla vicenda tributaria scaturita dalla verifica fiscale effettuata dalla ### di ### nell'anno 2014 (cfr. pagg. 73 e ss. consulenza tecnica), alla luce del complessivo esame della documentazione prodotta in atti e delle tempistiche in cui si sono svolti gli eventi, l'organo preposto al consorzio ha svolto l'attività di gestione di una tale problematica in maniera trasparente ed efficace, procedendo all'interessamento di un legale specializzato in materia e appostando un adeguato fondo rischi nell'ambito del successivo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea generale dei consorziati in data ###. Sul punto, però, sul piano dell'accertamento della responsabilità degli amministratori, si deve osservare come la situazione patrimoniale approvata dal CdA nel mese di febbraio 2015, come peraltro poi avallato dalla relazione del revisore legale sul bilancio al 31.12.2014, che conclude affermando che “ritiene di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di ###L. al 31.12.2014” (cfr. doc. n. 175 parte attrice), non abbia tenuto in debita considerazione la già nota vicenda tributaria in essere, non appostando un adeguato “fondo rischi e oneri”, quantificato dal CTU in via prudenziale e che avrebbe comportato l'emersione di una “perdita di euro 248.561,00 a fronte di un utile di euro 14.331,00”.
Ciò comprova ulteriormente il protrarsi di una condotta negligente e certamente non prudente nelle valutazioni e nella redazione del conseguente bilancio di esercizio da parte degli amministratori in carica, poi sanata in sede assembleare.
Al contrario, per quanto concerne l'ulteriore contestazione sollevata da Co.tr.a.l. nella presente sede ###merito ad ingiustificate spese di sponsorizzazione sostenute negli anni 2012-2016, peraltro di importi contenuti, si ritiene che rientrino nel perimetro della discrezionalità gestionale in capo al ### di ### come confermato anche dall'analisi effettuata dal CTU ( pagg. 76 e ss. consulenza tecnica). 2.4 In terzo luogo, parimenti riscontrabile in atti è una responsabilità solidale degli amministratori in carica nella gestione del recupero dei crediti del ### nei confronti di alcuni consorziati e nella sostanziale concessione ad alcuni di essi di forme atipiche e non oggettivamente giustificate forme di finanziamento, non avendo dimostrato di essersi tempestivamente e concretamente attivati nel recupero dei predetti crediti.
Alla luce delle allegazioni assertive e probatorie delle parti, infatti, a fronte di crediti maturati già a partire dall'anno 2012 nei confronti di tre consorziati, ### s.a.s., ### e ### ed accumulati fino all'anno 2016 per un totale complessivo pari ad euro 1.025.426,70 (derivanti da vendita di carburante e dalla prestazione di servizi), risulta che il ### di ### abbia concesso dilazioni di pagamento di lunga durata e senza richiedere adeguate garanzie, quantomeno sino alla data del 24.01.2019 in cui risultano documentate scritture private aventi ad oggetto piani di rientro (cfr. doc. nn. 132-134 parte attrice); ciò è avvenuto in un periodo in cui il ### aveva in essere un finanziamento chirografario concesso da ### ed era tenuta al pagamento dei relativi interessi.
Tali ingiustificate ed imprudenti scelte gestorie hanno comportato una perdita di redditività, quantificata dal ### dott. ### sulla base di espressi e condivisibili criteri (cfr. pag. 80 consulenza tecnica) e risultano imputabili agli amministratori ### in qualità di presidente a far data dal 28.05.2012 e fino al 04.07.2017, unitamente al vice presidente ### e al consigliere ### peraltro in palese conflitto di interesse. Con riferimento al consigliere ### in carica nell'ultimo periodo oggetto di analisi, si dirà nel successivo paragrafo di motivazione in ragione dell'intervenuto assoggettamento a procedura concorsuale. 2.5 In quarto luogo, si rende poi analizzare le ulteriori contestazioni sollevate da parte attrice in atto di citazione, che in assenza di idonei elementi di prova tesi a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di tutti singoli amministratori senza deleghe in carica e i danni patrimoniali subiti dal ### risultanti in atti, derivanti da negligenti e non trasparenti attività gestorie in relazione ai rapporti intercorrenti con alcune società consorziate e terze (### di #### s.r.l. e C## e ### s.r.l.), nonché in relazione all'operazione di acquisto della nuova sede del consorzio Co.tr.al., sono certamente imputabili ai presidenti ### e ### che se ne sono occupati personalmente ed in assenza di specifiche deleghe.
Per un verso ed in considerazione dell'anomala gestione documentata in atti, sono attribuibili all'amministratore ### i danni quantificati, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata, rispettivamente in euro 67.513,72 con riferimento agli acquisti di beni strumentali dalla società consorziata ### s.r.l. nell'anno 2011, in euro 99.109,93 con riferimento alla ingiustificata interruzione dell'azione legale per il recupero del credito, risalente agli anni 2004 e 2005 per vendita di carburante da parte del ### nei confronti del debitore ### di ### Per altro verso, certamente imputabili alla negligenza e alla non corretta gestione dell'ente collettivo, nell'interesse comune del gruppo dei consorziati, del presidente ###carica, ### sono poi le attività gestorie sia volte alla concessione di una garanzia a prima richiesta in favore della società non consorziata C&V ### e ### s.r.l. in data ###, peraltro in un momento in cui tale società era già inadempiente nei confronti del ### per mancato pagamento dei corrispettivi per rifornimento di carburante, sia volte all'acquisizione di una nuova sede.
Nel primo caso, evidente è l'inadempimento posto in essere dall'amministratore, che senza alcuna giustificata ragione ed in violazione del regolamento interno (cfr. doc. n. 3 parte convenuta ###, non solo non ha richiesto idonee garanzie alla società consorziata ### s.r.l. legata al debitore principale, ma ha comunque agito nonostante l'importante debito già esistente in forza di un rapporto commerciale, non certamente occasionale, intercorrente con la società non consorziata e la situazione patrimoniale non rassicurante circa la solvibilità del debitore medesimo che non risulta aver più depositato bilanci d'esercizio dopo l'anno 2012.
Nel secondo caso, parimenti negligente è stata la condotta tenuta dal presidente ### nella gestione delle trattative per l'acquisto della nuova sede ###un primo momento ha sottoscritto contratti impegnando il ### senza alcuna delibera autorizzativa né del ### di ### né tantomeno dell'assemblea generale dei consorziati, ed in un secondo momento ha dato corso ad una non prudente anticipazione - di circa due anni - dell'esborso della somma pari ad euro 420.000,00 per l'esecuzione dei lavori su immobile diverso da quello poi effettivamente assunto in locazione, da recuperarsi, in base all'ultimo contratto sottoscritto, solo parzialmente, in via rateale mediante scomputo delle relative somme dai canoni mensili di locazione che sarebbero stati pagati dal ### Quanto alle valutazioni tecniche in merito alla quantificazione dei danni conseguenti a tali scelte gestionali non in linea con i generali principi di correttezza e diligenza dell'amministratore, si richiama integralmente la consulenza tecnica depositata in atti, che, con puntuale analisi della documentazione contabile e contrattuale offerta in comunicazione e sulla base di una ragionevole e coerente ragionamento, ne ha stimato puntualmente le relative perdite economiche per Co.tr.a.l. (cfr. in particolare pag. 80 consulenza tecnica). 2.6 ### ciò premesso ed accertato, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice risulta accoglibile nei limiti dell'importo complessivo pari ad euro 2.210.062,73 e delle singole quote di responsabilità personale, tanto commissiva quanto omissiva, accertate in capo a ciascuno degli amministratori convenuti, in solido tra loro nei limiti delle rispettive quote di responsabilità e per gli specifici importi - già devalutati alla data di verificazione dell'evento dannoso e con rivalutazione monetaria, oltre interessi, all'attualità, trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. n. 13666 del 17.09.2003, Cass. n. 12686 del 18.12.1998 e più di recente anche Cass. n. 26374 del 16.12.2014) - come meglio indicati nei relativi punti del dispositivo. 2.7 In ultima analisi, si deve rilevare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da parte convenuta ### nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto, seppur tempestivamente formulata, risulta totalmente sprovvista di specifica allegazione e soprattutto di prova dei solo dedotti “danni per mancato guadagno ovvero a titolo di mancato utile a fronte dell'attività svolta”. In particolare, assorbente sul punto è il rilievo in ordine alla carenza di sufficiente prova a sostegno dell'affermazione per cui “La mancata remuneratività del lavoro, però, non era dovuta ad una diminuzione delle ore di lavoro svolte, bensì ad una semplice, quanto ingiustificata, diminuzione dei compensi elargiti dal ### per tale attività”, non avendo la parte onerata di dimostrare i presupposti dell'azione risarcitoria proposta offerto in comunicazione alcun elemento di prova volto a comprovare l'effettivo andamento della propria attività imprenditoriale negli anni in cui il ### di ### del ### era presieduto da ### nonché la diminuzione dei propri ricavi quale conseguenza immediata e diretta delle scelte gestionali irrazionali ed illogiche dell'organo preposto e delle lamentate conseguenze negative per il consorziato ### Inoltre, l'odierna parte convenuta, nonostante l'eccezione di prescrizione sollevata nella prima difesa utile da parte attrice, non ha offerto in comunicazione alcuna tempestiva e specifica contestazione formulata nei confronti dell'organo preposto al ### all'epoca dei fatti, procedendo a formulare la propria richiesta risarcitoria, per la prima volta, solo nell'ambito del presente giudizio.
In tal senso, infatti, si deve osservare come la comunicazione mail inviata dall'allora consigliere ### all'ex presidente ###data ###, non abbia ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a titolo personale per le ragioni in precedenza riportate, bensì una sollecitazione a partecipare ad una seduta del CdA di Co.tr.a.l. al fine di chiarire le condotte in generale tenute da quest'ultimo nel corso degli anni 2009-2012 (cfr. doc. n. 23 parte convenuta).
Per tutte le sopracitate ragioni, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ### è infondata e va integralmente rigettata, dovendosi ribadire che, alla luce delle non sufficienti allegazioni assertive e soprattutto probatorie, un'ipotetica consulenza tecnica d'ufficio - richiesta dalla stessa parte convenuta - sotto tali profili sarebbe stata totalmente esplorativa e, quindi, inammissibile. 3. In merito ai rapporti tra parte convenuta ### e i terzi dalla stessa parte chiamati in giudizio a garanzia e manleva. Improcedibilità della domanda proposta nei confronti di ### Inoperatività nel caso di specie della copertura assicurativa in essere con ###s ### s.a. 3.1 Con specifico riferimento alla posizione sostanziale e processuale della parte terza chiamata ### che ha rivestito la qualifica di consigliere del CdA di Co.tr.a.l. per quanto di interesse a far data dal 4.07.2017 (cfr. doc. n. 3 parte attrice), ci si limita a rilevare nella presente sede l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte nei confronti dello stesso a seguito dell'intervenuta declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ### s.a.s. ed in estensione del socio accomandatario ### (cfr. nota di deposito del 24.10.2023).
Peraltro, una tale parte terza chiamata, ritualmente notificata, non risulta costituita in riassunzione a seguito della declaratoria di interruzione del processo.
A tal proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna o la domanda di condanna al pagamento proposta contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto la stessa è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso il soggetto in bonis, poi fallito. Tali principi generali sviluppati con riferimento alla procedura concorsuale del fallimento, precedentemente vigente, sono certamente applicabili in via estensiva, essendo caratterizzate dalla medesima ratio, al nuovo istituto concorsuale della liquidazione giudiziale. In particolare, qualora il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall. (attualmente art. 143 C.C.I.I.), la pretesa della parte nei confronti del debitore poi fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale tanto del fallimento, quanto della liquidazione giudiziale. ### riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile alla procedura concorsuale ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis. ### è, dunque, in giurisprudenza l'assunto per cui “la domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna del fallimento al pagamento di un credito derivante dal medesimo contratto (nella specie, restituzione del prezzo versato) è inammissibile, per violazione degli artt. 52 e 93 legge fall., i quali sanciscono l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo” (cfr. Cass. n. 8782 del 31.05.2012 e Cass. n. 128 del 8.01.2016).
Da ciò non può che discendere, pertanto, l'improcedibilità nella presente sede della domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti dell'odierna parte terza chiamata non costituita in riassunzione da parte del convenuto chiamante ### in ciò restando assorbita la domanda trasversale di garanzia e manleva a propria volta originariamente proposta dal terzo chiamato ### nei confronti della compagnia assicuratrice ###s ### s.a., già costituita in giudizio a seguito della chiamata in causa della stessa da parte del convenuto ### Per completezza espositiva, si precisa che parte attrice a seguito della disposta integrazione del contraddittorio con la parte terza chiamata, non ha provveduto, in ogni caso, ad estendere le proprie originarie domande anche nei confronti dell'amministratore ### 3.2 Con specifico riferimento, poi, al rapporto sostanziale e processuale tra parte convenuta ### e parte terza chiamata ###s ### s.a., la domanda di garanzia e di manleva formulata non può trovare accoglimento, stante l'assenza di idonea prova dei presupposti di operatività delle polizze allegate: polizza ### per l'annualità 31/12/2016 - 31/12/2017 e polizza ### per l'annualità 31/12/2018 - 31/12/2019 (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte convenuta).
A tal proposito ed in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si ritiene che nella specie entrambe le predette polizze “### Amministratori” non siano in concreto operanti in relazione ai fatti per cui è causa, per due principali ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo di analisi, costituisce circostanza non in contestazione tra le parti che le due polizze assicurative siano state stipulate dall'ente collettivo ### che risulta essere l'assicurato, per l'ipotesi di ricevimento di richieste risarcitorie per danni e perdite cagionati a terzi, come evidente dall'oggetto dell'assicurazione per cui la compagnia assicuratrice si impegna a “(…) tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di ### di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle loro ### e che sia conseguenza di una ### di risarcimento per un atto illecito compreso in garanzia (…) tenere indenne gli ### di quanto questi siano tenuti a quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle loro ### e conseguente a una ### di risarcimento per un atto illecito compreso in garanzia. compreso in garanzia (incluse le controversie relative al lavoro dipendente) avanzate contro gli assicurati (…)” (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte convenuta).
E questo non è il caso in oggetto in cui l'amministratore ### è stato convenuto in giudizio non già da un terzo, ma dallo stesso ###tr.a.l. per responsabilità personale nei confronti dell'ente collettivo medesimo che ha concorso ad amministrare negli anni.
Sotto un secondo profilo di analisi, un'ulteriore e concorrente motivo di inoperatività delle stesse polizze assicurative in esame - a regime claims made - è data dal fatto specificamente allegato dalla compagnia assicuratrice di non aver ricevuto nel periodo di efficacia contrattualmente previsto alcuna denuncia da parte dell'assicurato, nel rispetto della condizione pattizia per cui “qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora sia da persone che da organizzazioni, contro un ### sia quale addebito di responsabilità, sia quale richiesta di danni patrimoniale; qualsiasi istanza scritta da parte di persona o organizzazione, esclusi gli assicurati e/o la società, che possa manifestare l'intenzione di detta persona organizzazione di ritenere responsabile un assicurato delle conseguenze di un atto illecito specifico (…)” (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte convenuta).
Dall'analisi complessiva degli atti e dalle risultanze probatorie non si ritiene adeguatamente provata la circostanza fattuale dell'effettiva denuncia alla compagnia assicuratrice da parte dell'amministratore ### di formali contestazioni scritte a tal proposito pervenutegli. In particolare non vi è prova che quantomeno la comunicazione di messa in mora datata 14.02.2019, con raccomandata A/R consegnata all'odierna parte convenuta in data ###9 (cfr. doc. n. 174 parte attrice) sia stata prontamente portata a conoscenza di ###s ### s.a..
Ciò premesso, la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta ### nei confronti del terzo chiamato è infondata e viene rigettata. 4. In merito alle spese di lite e ai costi della consulenza tecnica d'ufficio ### le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia previsto dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, in relazione al criterio del decisum, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, come meglio indicato in dispositivo.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 4.1 Nel caso di specie, in merito al rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di queste ultime, come meglio chiarito in motivazione. Nello specifico, si deve rilevare che le eccezioni preliminari sollevate sono risultate infondate, così come le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da alcuni convenuti.
In considerazione del fatto che la difesa di parte attrice si è svolta nei confronti di sei parti convenute, sempre in relazione ai medesimi fatti storici occorsi nell'ambito dell'attività gestoria del ### ma che ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni derivanti dalle diverse cariche in concreto rivestite dagli amministratori convenuti nel medesimo giudizio, il compenso deve senza dubbio essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 10.03.2014.
Una tale liquidazione viene in ogni caso posta in essere, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., nei limiti della nota spese depositata dalla stessa parte attrice in data ###. 4.2 Quanto ai rapporti processuali tra parte convenuta ### e le parti terze chiamate ###s ### s.a. (costituita in riassunzione) e ### (non costituita in riassunzione), che a propria volta aveva originariamente chiamato in causa la compagnia assicuratrice ###s ### s.a., va tenuto conto della declaratoria di improcedibilità e del rigetto delle domande di garanzia e manleva proposte.
Di conseguenza, le rispettive spese processuali sostenute dai terzi chiamati costituiti in giudizio vanno liquidate in ragione del valore della specifica domanda e poste a carico della parte convenuta che originariamente ne ha provocato e giustificato la legittima chiamata in garanzia e manleva (cfr. Cass. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), trovando senza dubbio applicazione il principio di causalità anche in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Si precisa che con riferimento alla difesa di parte terza chiamata ###s ### s.a., costituitasi in giudizio, con lo stesso difensore, tanto in ragione della chiamata in causa diretta da parte di ### quanto in ragione dell'ulteriore chiamata in causa proposta da parte terza chiamata ### si ritiene opportuno procedere all'aumento del relativo compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 10.03.2014.
Quanto alla difesa di parte terza chiamata ### si deve comunque provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore nelle fasi processuali in cui la parte ritualmente costituita ha svolto in concreto attività difensiva. 4.3 I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del presente giudizio sono definitivamente posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, in ragione del fatto che sostanzialmente vi hanno dato causa e tenuto conto delle complessive risultanze della stessa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2727/2020; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. ACCOGLIE le domande attoree proposte da Co.tr.a.l. ### nei confronti delle parti convenute ####### e ### per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione. 2. #### la responsabilità personale e solidale, ai sensi degli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., in capo agli amministratori convenuti ####### e ### verso l'odierna parte attrice in relazione alle condotte gestorie negligenti e poste in essere in violazione degli obblighi legali e pattizi di corretto e trasparente esercizio delle funzioni amministrative ai cui erano preposti, agli stessi rispettivamente imputabili in ragione della durata e della natura dell'incarico assunto nell'ambito del ### di ### di Co.tr.a.l. come meglio accertate in motivazione. 3. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 2.188.358,72, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. 4. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 257.598,34, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. 5. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 366.260,03, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. 6. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 372.533,30, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. 7. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 178.104,57, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. 8. CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta non costituita ### al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### in solido con gli altri amministratori convenuti e nei limiti della propria quota di responsabilità personale accertata, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza - di euro 801.773,16, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. 9. ### la domanda di garanzia e manleva proposta nella presente sede da parte convenuta ### nei confronti di parte terza chiamata ### in precedenza costituita in giudizio, non più costituita in riassunzione, per le ragioni di cui in motivazione. 10. RIGETTA la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta ### nei confronti di parte terza chiamata ###s ### s.a., per le ragioni di cui in motivazione. 11. RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte convenuta ### nei confronti di parte attrice Co.tr.a.l., per le ragioni di cui in motivazione. 12. CONDANNA le parti convenute ####### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice Co.tr.a.l. ### delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 52.547,40 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 1.898,65 per contributo unificato, anticipazione forfettaria e costi di notifica; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge. 13. CONDANNA parte convenuta ### al pagamento a favore del terzo chiamato ###s ### s.a. delle spese di lite, che si liquidano in euro 16.923,60 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e ### se dovute, come per legge. 14. CONDANNA parte convenuta ### al pagamento a favore del terzo chiamato ### delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.850,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e ### se dovute, come per legge. 15. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio sia posto definitivamente a carico delle parti convenute ####### e ### in solido tra loro. ### 27 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa
causa n. 2727/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Sartoni