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Corte di Cassazione, Ordinanza del 19-05-2025

... all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato. 3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### successivamente rinviato a giudizio. 4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda. 5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente (leggi tutto)...

testo integrale

### 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Dott. ### - #### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16838-2022 proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### PROIA; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### MINUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4533/2021 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 2086/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal #####.G.N. 16838/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 15/04/2025 ###' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### che 1.Con sentenza del 24 dicembre 2021, la Corte d'appello di ### in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda formulata da ### nei confronti della società ### S.p.A., volta ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per il caso di licenziamento, prevista dall'art. 15 CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi, nonché l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso medesimo, per un importo complessivo lordo di euro 428.188,46.  2. In particolare, il giudice di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha ritenuto che l'essere stata l'azione penale intrapresa nei confronti del dipendente in relazione al cantiere ex area ### della ### S.p.A. e la corretta interpretazione del disposto dell'art. 15 CCNL determinassero il riconoscimento delle indennità richieste proprio per essere stata posta in essere la condotta lesiva in ragione dell'esercizio delle funzioni di dirigente della società.  3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria la ### S.p.A., affidandolo a due motivi.  3.1. Resiste, con controricorso, ### CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 Cost., dell'art. 2697 cod. civ. nonché dell'art. 15 ### aziende industriali nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che sarebbe stato onere della ### allegare la mancanza di connessione fra i fatti addebitati al ### in sede penale e le funzioni ricoperte in seno alla società.  1.1. Con il secondo motivo, si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 15 ###, per aver la Corte erroneamente interpretato il contenuto del capo di imputazione elevato nei confronti del controricorrente, con conseguente violazione dell'art. 15 CCNL di categoria là dove ha ritenuto applicabile il contratto medesimo nonostante dai capi di imputazione emergesse che i fatti ascritti erano stati attuati nell'interesse della società datrice. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### 1.2. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento. 
Va preliminarmente rilevato che, come definitivamente chiarito di recente dal ### (cfr., sul punto, S.U. n. 11167 del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., soltanto qualora le norme considerate siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della ### fondamentale. 
Occorre, poi, premettere, quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 
Occorre, poi, rilevare che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018).  2. Quanto all'esame dell'iter decisorio del giudice d'appello, giova premettere che l'art. 15 del CCNL statuisce quanto segue: -### civile e/o penale connessa alla prestazione 1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda. 2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.  3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### successivamente rinviato a giudizio. 4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.  5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione. 6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.  ### 15, comma II, del ### riguarda, quindi, la tutela del dirigente in caso di responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio delle sue funzioni. 
Orbene, secondo la previsione contrattuale, la responsabilità deve derivare da azioni od omissioni compiute nell'ambito delle mansioni e delle responsabilità attribuite al dirigente. 
Quanto alla responsabilità civile, si tratta di situazioni in cui il dirigente è chiamato a rispondere economicamente per danni causati a terzi a seguito di azioni compiute nell'esercizio delle sue funzioni; quanto alla responsabilità penale, essa concerne le conseguenze di azioni od omissioni che configurano reati secondo il codice penale, sempre che siano commesse nell'ambito delle funzioni dirigenziali. 
Il principio fondamentale è che l'azienda si assume la responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni. 
Inoltre, il ### prevede l'impegno ad attivare coperture assicurative specifiche per tutelare il dirigente dalle responsabilità civili e penali oltre al rimborso delle spese legali sostenute. La tutela non si estende soltanto a comportamenti dolosi o gravemente colposi del dirigente, ovvero a situazioni in cui il dirigente abbia agito al di fuori delle sue funzioni.  1.3. Orbene, la Corte, interpretando la norma contrattuale in questione in consonanza con la giurisprudenza di legittimità che, in casi consimili, ha escluso che potesse attivarsi la tutela E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### contrattualmente prevista nelle ipotesi (il richiamo è a Cass. n. 5938/2006 e Cass. n. 8467/2003, ma V., anche, ex multis, Cass. n. 21439/2019) in cui il comportamento penalmente rilevante del dirigente sia attuato non a favore, bensì in danno del datore di lavoro, ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, difettasse la stessa allegazione che i comportamenti del dirigente fossero, nella specie, “non connessi” alle funzioni dirigenziali conferitegli in quanto contrari all'obbligo di fedeltà dello stesso dirigente. 
Ha evidenziato la Corte, infatti, come, con missiva del 31 gennaio 2014, l'azienda avesse espressamente ammesso che al ### dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 15 ### essendo, peraltro, incontroverso tra le parti che al ricorrente fossero state rimborsate, almeno in parte, le spese legali alla luce del comma 4 dell'art. 15. 
Ha, quindi, ritenuto il giudice di secondo grado che la società, procedendo de plano al rimborso delle spese legali - comportamento concludente, ritenuto sicuramente rilevante ex art. 1362 co. 2 cod.  - avesse già apprezzato la condotta incriminata come direttamente connessa all'esercizio delle funzioni e non contraria al proprio interesse, così risolvendo “a monte” il problema interpretativo in oggetto.  1.4. Con valutazione sottratta al sindacato di legittimità la Corte ha ritenuto che l'azienda avesse, quindi, tacitamente ammesso, per facta concludentia, la riconducibilità all'esercizio delle funzioni dei fatti addebitati, per essere le spese corrisposte soltanto per fatti connessi direttamente all'esercizio delle funzioni: diversa interpretazione, osserva correttamente la Corte, svuoterebbe di contenuto la tutela prevista dalla contrattazione collettiva. 
Nessuna allegazione afferma la Corte essere stata offerta in ordine alla configurabilità, nella specie, del dolo e della colpa grave, essendosi invocato esclusivamente un non meglio definito “bilanciamento” degli interessi in gioco. 
In esito, quindi, alla complessiva valutazione, in fatto, condotta dalla Corte d'appello quanto agli indici rivelatori del riconoscimento, da parte della società, della riconducibilità dei fatti all'esercizio delle funzioni del dipendente ed in difetto di qualsivoglia allegazione allegazione da parte della società stessa di tali componenti soggettive, aspetto, questo non oggetto di censura da parte della attuale E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### ricorrente, correttamente è stato escluso che la ### potesse esimersi dal pagamento delle indennità richieste.  3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.  3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell'art.13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Cosi deciso nell'### camerale del 15 aprile 2025 ### E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ###
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 16838/2022 R.G. Corte di Cassazione di ### Firmato digitalmente da: ### MINUCCI

causa n. 16838/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Doronzo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26173/2025 del 25-09-2025

... cantiere di ### in Rom ania, ricorso di impugnativa del licenziamento disciplinare comminato il ###, nel contraddittorio con la società resisten te, annullava il licenziamento, condannava la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con le mansioni e l'inquadramento in atto al momento del recesso, al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 64.157,64 (pari a 12 mensili tà di retribuzione) , oltre accessori, e al versamento dei contribut i previdenzia li e assistenziali dal momento del licenziamento sino all'effettiva reintegra. 2. La Corte d '### lo di ### in parziale accoglimento dell'appello della società e in p arziale riforma della sente nza impugnata in punto di reintegra, condannava la società alla sola indennità risarcitoria, conseguente all'an nullamento del licenziamento, determinata nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla regolarizzazione contributiva; confermava nel resto la sentenza gravata e respingeva ogni altra domanda. 3 3. ###. ### ricorre per la cassazione della sentenza di appello con 4 motivi; resiste con controricorso la società (ora ### s.p.a.), proponendo (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 9630-2023 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### .P.A. (già ###.P. A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap presentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3421/2022 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 1927/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2025 dal ###. #### - legge applicabile - ####.G.N. 9630/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 02/07/2025 PU udito il P.M. in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale; udito l'avvocato ### D'### per delega avvocato ### udito l'avvocato ### Fatti di causa 1. Il Tribunale di ### pronunciandosi sul ricorso proposto da ### P aolo ### contro ### S.p.A., di cui era dipendente dal 3.5.2017, con qualifica di quadro e mansioni di ### principalmente presso il cantiere di ### in Rom ania, ricorso di impugnativa del licenziamento disciplinare comminato il ###, nel contraddittorio con la società resisten te, annullava il licenziamento, condannava la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con le mansioni e l'inquadramento in atto al momento del recesso, al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 64.157,64 (pari a 12 mensili tà di retribuzione) , oltre accessori, e al versamento dei contribut i previdenzia li e assistenziali dal momento del licenziamento sino all'effettiva reintegra.  2. La Corte d '### lo di ### in parziale accoglimento dell'appello della società e in p arziale riforma della sente nza impugnata in punto di reintegra, condannava la società alla sola indennità risarcitoria, conseguente all'an nullamento del licenziamento, determinata nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla regolarizzazione contributiva; confermava nel resto la sentenza gravata e respingeva ogni altra domanda. 3 3. ###. ### ricorre per la cassazione della sentenza di appello con 4 motivi; resiste con controricorso la società (ora ### s.p.a.), proponendo ricorso incidentale con 3 motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria per l''udienza del 17.12.2014.  4. In esit o alla stessa, con ordina nza interlocut oria 2973/2025, il Collegio ha osservato che, come risult a dalla sentenza d'appello e dagli atti di parte nella presente fase del giudizio, la decisione d i primo grad o è stata fondata sull'applicabilità al rapporto di lavoro della legge italiana, in base al ### n. 1215/2012 (c.d. “### I b is”, concernente la compe tenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e al ### nto UE n. 593/20 08 (c.d.  ### I, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), art. 8, perché, pur in consid erazione del riferimento contenuto nel contr atto individuale di lavoro alla legge romena, dovendosi verificare se la scelt a consensuale possa valere a p rivare il lavoratore dell e tutele inderogabili assicurate dalla legge del pae se così individuato, in base al criterio di prevalenza, il contratto presentava un collegamento più strett o con l'### rispetto alla ### ia, in virtù delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio; sono state ritenute, di conseguenza, inapplicabili le previsioni contrattuali in materia di recesso dal rapporto di lavoro, nella misura in cui prevedono, per l'ipotesi di licenziamento ingiustifica to, tutele per il lavoratore inferiori e differenti rispetto a quelle assicurate dalle norme di legge vigenti in ### che rivestono carattere imperativo e sono inderogabili; è stato giudicato il licenziamento illegittimo per la violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 St. Lav., per difetto dei requisiti di determinatezza, 4 specificità e tempestività de lla contest azione, la cui estrema genericità era tale da fare assimilare l'ipote si a quella dell'omessa contestazione, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3 , d.lgs. n. 23/2015 (insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore).  5. La Corte d'### invece, ha osservato che, in base al contratto individuale di lavoro era applicabile al rapporto la legge della ### fermo il limite all'applicabilità della legge individuata in via pattizia dalle parti fi ssato da ll'art. 8 de l ### I, posto a garanzia del lavoratore, quale contraente più debole, al fine di non privarlo delle tutele previste dall'ordinamento, che sarebbero state applicabili nel caso in cui le p arti non ave ssero optato pe r una legge diversa; che, a prescindere dall'interpretazione preferibile sulla prevalenza, ai fini dell'indiv iduazione della legge applicabile in mancanza di scelta, del collegamento più stretto, di cui al comma 4, sugli altri criteri previsti dai commi 2 e 3 (princi palmente i l luogo di esecuzione del contr atto o, con car attere di sussidiarietà, il luogo dove esiste la sede in cui il lavoratore è stato assunto), anche aderendo alla prospettazione del lavorato re sull'applicazione della legge italiana, e quindi della reintegr a conseguente al licenziamento dichiarato nullo, tale misura (la reintegra) non era qualificabile come non derogabile; che deve ritenersi inderogabile convenzionalmente, piuttosto, il principio della stabilità del rapporto, nel senso che non si può escludere in via pattizia la previ sione di tutela contro il licenziamen to ingiustificato, quanto al divieto di arbitrio da parte del datore di lavoro nell'adozione degli atti di recesso, ma che il carattere dell'inderogabilità non si estende anche alla misura sanzionatoria, non necessariamente identificabile con il rimedio della reintegra; pertanto, la Corte territoriale ha confermato la 5 declaratoria, già operata dal ### ale, di illegitti mità del licenziamento per essere la contestazione totalmente priva dei requisiti di determinatezza e specificità, in violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970, ovvero sorretta da giustificazione talmente generica da potersi assim ilare all'i potesi di omessa contestazione in violazione de lle garan zie poste a tutela d el procedimento disciplinare; in punto di sanzione applicabile, ha ritenuto doversi fare riferiment o alla disciplina indiv iduata convenzionalmente dalle parti per l'ipot esi di licenziamento ingiustificato (corresponsione di un indennizzo da un minimo di due e mezzo a un m assimo di cinque mensilit à de ll'ultima retribuzione), individuando la sanzione da applicare al caso concreto nella misura massima stabilita convenzionalmente.  6. Per il rilievo nomofilattico delle questioni - interpretazione del ### I, individuazione dei criteri di prevalenza o di collegamento ai fini dell'individuazione della legge applicabile, derogabilità o men o di specifici profili di tutela - poste dal ricorso principale e dal ricorso inci dentale, è stata ritenuta opportuna la tra ttazione della causa in pubblica udienza.  7. ###.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.  8. La società controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato ulteriore memoria.  9. All'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dal P.G. e dai difensori delle parti, e trattenuta in decisione.   Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per difetto assoluto di mot ivazione sul criterio adottato i n ordine alla disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio.  2. Con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), erronea applicazione dell'art. 8 del ### n. 593/2008 (cd.  ### I); si sostiene erroneità de lla sentenza impugnata per non avere chia rito il percorso logico che l'ha condotta a ritenere valida ed efficace una pattuizione relativa a un licenziamento nullo.  3. Con il terz o motiv o (art. 360, n. 3, c.p.c.), erronea applicazione dell'art. 8 del ### n. 593/2008 (c.d.  ### I) in relazione all'art. 3, d. lgs. n. 23/2015; si sostiene ch e è ne cessario far riferimento al consolidat o orientamento di legittimità circa l'estensione della tutela reale come conseguenza del licenziamento illegittimo in presenza di violazioni talmente gravi d a essere parificate all'omessa contestazione.  4. Con il quarto motivo ( art. 360, n. 5, c.p.c.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine ai criteri di prevalenza per determinare la legge applicabile al rapporto.  5. Con il primo m otivo di ricorso incid entale, la società deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c.; si sostiene la contraddittorietà della pronuncia, con riferimento al licenziamento , quant o all'applicazione delle clausole del contratto individuale tra le parti, in legittima deroga 7 alla legge romena scelta dalle parti, per poi applicare la norma di cui all'art. 7 St. Lav. per la procedura disciplinare.  6. Con il secondo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), erroneità della sentenza ( ove non nulla) sempre in relazione alla non applicabilità alla fattispecie della legge italiana.  7. Con il terzo motivo, (art. 360, n. 3, c.p.c.), in caso di accoglimento del ricorso principale e ritenuta applicabilità della legge italiana, violazione dell'art. 1-bis del contratto di lavoro sottoscritto e applicato da lle parti e dell'art. 7, legge 300/1970.  8. Il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale sono da trattare congiuntamente per ragioni logiche e per la loro valenza assorbente.  9. Entrambi i motivi, infatti, seppure sotto profili diversi e con d irezioni inverse, censurano la sent enza d'appello impugnata quanto all'interpretazione in essa fornita dei criteri per la determinazione della legge applicabile ai sensi dell'art. 8 del ### n. 593/2008.  10. Infatti, la pronuncia gravata ha ritenuto superflua l'individuazione degli stessi (“a prescindere dall'interpretazione preferibile … sulla prevalenza, ai fin i d ell'individuazi one della legge applicabile in mancanza di scelta, del collegamento più stretto, di cui al comma 4”) per pervenire all'applicazione della legge italiana per la declaratoria di illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 legge. n. 300/1970, e della le gge romena per l'individuazione della sanzione applicabile, ossia la tutela inden nitaria come e nella misura individuata convenzionalmente dalle parti nel contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi della legge romena.  11. Tale operazione ermeneutica non è condivisibile, perché si traduce nell'applicazione sovrapposta di due sistemi normativi 8 (compatibili o meno, contraddittori o meno), in contrasto con le regole di individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta (o l'un a o l'altra) in base alla fonte euro pea (### I), alla quale entrambe le no rmative, italiana e romena, debbono conformarsi nel sistema UE.  12. E ci ò a monte dell a stessa correttezza o meno dell'individuazione della legge italiana, in base ai criteri di prevalenza valorizzati dal ### e alle conseguenze tratte, questioni logicamente e g iuridicamente successive, da accertarsi nel merito.  13. Infatti, Il regolamento ### del ### europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (### I) , che ha sostituito la ### sulla legge ap plicabile alle o bbligazioni contrattuali, aperta alla firma a ### il 19 giug no 198 0 (la «### di ### e si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, all'art. 8, intitolato «### individuali di lavoro», così recita: “1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelt a dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualme nte svolto n on è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. 3. Qualora la legge applicabile non 9 possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contrat to di lavoro presenta u n collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese”.  14. ### I stabilisce norme comuni a tutta l'### europea per la determinazione della legge nazionale applicabile alle obbligazioni contratt uali nell e decisioni in materia civile e commerciale che coinvolgono più paesi.  15. Come indicato d al ventitreesimo «conside rando» del regolamento in parola, “l'interpretazione di tale disposizione deve ispirarsi a principi del favor laboratoris”, in quanto le parti più deboli del contratto devono essere protette «tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali» (cfr. sent. CGUE 15.3.2011 in causa C-29/10, ### § 46, nonché sent. CGUE 12.9.2013 in causa C-64/12, ### (riferita alla ### di ### ma che esprime principi va lidi anche per la norma del ### ento ### I in esame, §§ 38-41); dunque, si tratta di normativa prevista per materie in cui gli interessi di una parte contraente non si pongono sullo stesso piano degli interessi dell'altra, e diretta ad assicurare quindi una migliore tutela a quella parte che, sotto l'aspe tto socio-economico, dev'essere consi derata come la più debole nel rapporto contrattuale.  16. ### la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, perciò, tenuto dell'obiettivo della normativa di assicurare una migliore tutela al lavoratore, tale disposizione deve garantire che sia applicata al contratto di lavoro la legge del paese con il quale tale contratto presenta il criterio d i collegamento più stretto; ciò non deve necessariamente condurre all'applicazione 10 in tutti i casi della legge più favorevole al lavoratore, ma, a fini di protezione del lavoratore quale parte più debole del rapporto contrattuale, il giudice nazionale deve valutare l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quella o quelle c he risulta no maggiormente signific ative, prendendo in esame tutte le circostanze pertinenti (ad es. luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di inval idità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro).  17. Ai princip i fissati dall'art. 8 del ### o CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, come in terpretati dalla giurisprudenza ### non si è conformata la sentenza d'appello impugnata, che ha operato una commistione d i piani, anziché individu are la legge applicabile e farne derivare le conseguenze per la decisone del caso concreto.  18. La sentenza impugnata, non conforme ai principi, deve essere cassata per le ragioni esposte, in accoglimento dei motivi indicati, con assorbimento degli altri motivi (che presuppongono la risolu zione della questione preli minare circa l'applicazione della legge italiana oppure romena), con rinvio alla medesima Corte d'### in diversa composizione, per procedere a un nuovo esame dell a fattispecie pre via individuazione di unic a legge applicabile (italiana o romena), alla luce dei principi di tutela della parte più debole del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di ### interpretando l'art. 8 del ### to ### I, ossia valutan do l'insieme delle circostanze carat terizzanti lo 11 specifico rapporto di lavoro, maggiormente significative e pertinenti nel loro complesso.  19. Alla Corte del rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.   P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri.  ### la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione, anche per le spese. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.  ### dott. ### dott.ssa ###  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Michelini Gualtiero

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5305/2025 del 05-12-2025

... forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo (comunicazione avvio mobilità del 24/5/2012 e accordo sindacale del 27/7/2012), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Risulta acquisito, pertanto, che la S.A.S. è subentrata nell'attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari (### in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta. Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale” (cfr. Corte di Appello di Palermo sent. 661/2017, 521/2017, quest'ultima passata in giudicato). La ricostruzione della vicenda successoria come operata dalla Corte di Appello di Palermo è stata, poi, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. ###/2018, nella quale si legge che “la gravata (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO ### nella persona della Giudice dott.ssa ### nella causa iscritta al n.7755/2023 R.G.L.  promossa #### (avv. ### - ricorrente - CONTRO ### S.C.P.A.  (avv. ### - resistente - Avente ad oggetto: categoria e qualifica A seguito dell'udienza del 25/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, ### di dispositivo e motivi della decisione: DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, - dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento presso ### S.C.p.A. nel livello ### del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della ### siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, corrispondente al 2° livello del ### del settore ### della distribuzione e dei servizi sin dall'1.11.2012 e, per l'effetto, condanna ### S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a provvedere al superiore inquadramento e a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.5.2022 la somma di euro 31.187,97, oltre accessori come per legge; - condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.688,50, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e ### se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. #### antistatario; nonché in favore dell'### che liquida in complessivi € 2.224,50, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e ### se dovute come per legge. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso, depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio ### (### S.C.P.A. e ### chiedendo: “### e dichiarare che il ricorrente, dal 1.11.2012 o da altra diversa data che il decidente riterrà opportuno accertare, ha diritto ad essere inquadrato al livello ### del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della ### siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 corrispondente al 2° livello del ### del settore ### della distribuzione e dei servizi. In subordine, ritenere e dichiarare che il ricorrente dal 1.11.2012 sino al deposito del presente ricorso ha prestato di fatto mansioni di concetto ed ha diritto ad essere inquadrato al livello ### del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale della ### siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ciò dal 2.2.2013 o da diversa data che il decidente riterrà opportuno accertare. Condannare, conseguentemente, ### S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 1.11.2012 al 31.5.2012 tra la categoria ### alla quale ha diritto e la ### nella quale è stato inquadrato pari a € 34.505,83 o di quella maggiore somma risultante da eventuale disponenda consulenza tecnica d'ufficio oltre alla rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. e gli interessi sulle somme rivalutate alle singole scadenze il tutto sino all'effettivo soddisfo. ### S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento o al versamento dei contributi all'I.N.P.S. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi -ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; ### invece chiedeva “- In caso di accoglimento dell'avversa domanda, disporre la regolarizzazione della posizione contributiva nelle liniti della prescrizione;- condannare la parte che risulterà soccombente a corrispondere all'### spese e competenze legali, per la presente costituzione, come per legge”.
Alla prima udienza il procuratore del ricorrente precisava che “che a p. 21 del ricorso, il periodo 1/11/2012 al 31/5/2012 invece è 31/5/2022, inoltre l'importo corretto invece di 34.505,83 è 31.187,97”. 
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.  **** 
In ricorso è fondato. 
Risulta innanzitutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta, dovendosi aderire al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale in tema di decorrenza del termine prescrizionale ha precisato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 26246/2022). 
I superiori principi trovano piena applicazione, ratione temporis, anche alla fattispecie in esame, anche tenuto conto che il rapporto di lavoro in questione e la conseguente richiesta di pagamento di differenze retributive data al novembre 2012, dopo l'entrata in vigore della L. n. 92/2012. 
Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi sollevata dall'### peraltro di natura obbligatoria, sicché saranno eventualmente dovuti i contributi a decorrente da cinque anni prima del deposito del ricorso - poi tempestivamente notificato all'### - che determina il momento di pendenza della lite. 
Nel merito il ricorso risulta fondato. 
Come correttamente osservato, al fine di inquadrare il fenomeno, in una recente sentenza di questo Tribunale «### anzitutto, opportuno premettere che l'odierna società resistente, a seguito di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., sia subentrata alla nell'attività di gestione dell'area dei servizi ausiliari in favore delle strutture sanitarie regionali. In particolare, il succitato trasferimento d'azienda è stato acclarato dalla Corte di Appello di Palermo, la quale ha chiarito che “la per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo (comunicazione avvio mobilità del 24/5/2012 e accordo sindacale del 27/7/2012), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Risulta acquisito, pertanto, che la S.A.S. è subentrata nell'attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari (### in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta. Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale” (cfr. Corte di Appello di Palermo sent.  661/2017, 521/2017, quest'ultima passata in giudicato). La ricostruzione della vicenda successoria come operata dalla Corte di Appello di Palermo è stata, poi, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. ###/2018, nella quale si legge che “la gravata pronuncia - appare - conforme ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24803/2015; Cass. n. 24804/2003; Cass. 6693/2015) in fattispecie analoghe in fatto a quella in esame e cui si intende dare seguito. In particolare, con le citate decisioni, si è affermato che tra la S.A.S. e la ### era avvenuto un trasferimento di azienda, avendo la seconda società adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alla medesima attività e dipendente dalla stessa e che non ostava la circostanza che il fenomeno traslativo avesse riguardato soltanto il personale perché la giurisprudenza comunitaria aveva configurato come entità economica organizzata anche il "complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all'espletamento di un compito comune". Tali statuizioni hanno ricevuto un recente avallo sempre dalla giurisprudenza euro-unitaria” (da ultimo sent. 11.7.2018 nella causa C - 60/2017 (cfr. Cass. sent.  ###/2018). 
Il trasferimento d'azienda intercorso tra la e la ha inoltre determinato, in ossequio al disposto di cui all'art. 2112 c.c., la prosecuzione dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti con la cessionaria con il mantenimento dei diritti da essi derivanti.» (cfr. Tribunale di Palermo n. 2267/2024). 
«### uno schema analogo, gli odierni ricorrenti sono stati “assunti” dalla resistente S.A.S.  provenendo dalla società regionale ### s.p.a. (oggi in liquidazione). 
Nel processo riordino delle società partecipate tra cui la ### spa, la L.R. 11/2010 ha individuato tra le aree strategiche della ### quella dei servizi ausiliari disponendo che “al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”. ###.A. 1720 del 28.9.2011 integrato dal D.A. 2333 del 23.11.2011, l'assessore ha fissato le necessarie iniziative per porre in essere la definizione del processo di riordino individuando nella ### scpa (visura all.  23 al ricorso) il soggetto a cui affidare i servizi e assorbire i lavoratori delle partecipate. 
Nella deliberazione della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012 (all. 3 al ricorso) si stabilisce che “### del persona dovrà avvenire in base agli effettivi fabbisogni di personale come evincibili dai contratti di servizio con gli enti committenti” e che, tenuto conto dell'accordo sindacale del 2.7.2012 sindacale sottoscritto dall'### regionale all'### a pag. 11 si prevede la S.a.s. “riconoscerà al personale la qualificazione professionale e l'esperienza acquisita”. Con accordo sindacale del 27.7.2012 (all. 4 al ricorso), sottoscritto innanzi l'UPL di ### presso la ### della ### da ### S.a.s. e le parti sindacali si disciplina il passaggio dei lavoratori da ### a S.a.s.. Si prevede all'art. 1 dell'accordo, che ### avrebbe licenziato i lavoratori e che contestualmente S.a.s., a cui sarebbero stati affidati i servizi ausiliari e strumentali con nuovi contratti di servizio, si obbligava per l'espletamento dei servizi ad utilizzare il personale proveniente dalle società dismesse ancorché assunto in virtù di sentenza passata in giudicato. Si prevede, inoltre, che nell'ipotesi in cui il personale fosse stato superiore al fabbisogno si sarebbe proceduto a selezione, ma tale necessità non si è di fatto verificata, atteso che risulta pacifico, in quanto non contestato, che tutto il personale da ### è transitato alla S.a.s.. 
Sempre all'art. 1 dell'accordo, si stabilisce che in ogni caso deve tenersi conto di alcuni criteri: - Le assunzioni sarebbero state effettuate per singole categorie di inquadramento: operatori, collaboratori, istruttori direttivi e funzionari direttivi. (n. 1) - Nella scelta del personale si sarebbe tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzativa e produttive. Il personale da assumere, continua l'accordo, sarebbe dovuto “essere in servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già alla data del 31.12.2009 con inquadramento nella medesima categoria”. (n. 3). 
Nell'art. 4 dell'accordo, la S.a.s. dichiara che assumerà 115 lavoratori sulla scorta dei richiesti servizi e correlati bisogni, comunicati e individuati dagli enti committenti che sono stati inseriti negli stipulandi contratti di servizio con la regione e gli enti committenti. (primo comma) Di seguito, la S.a.s. dichiara che la “scelta e selezione del personale da assumere verrà operata secondo i criteri e modalità infra individuati, di seguito alla chiusura degli accordi di sindacali che saranno raggiunti sulla riclassificazione del personale”.  (secondo comma) ## S.a.s. dichiara, inoltre, che “offrirà al personale proveniente dalle società dismesse l'assunzione secondo inquadramenti, normativi ed economici, scaturenti dagli effettivi bisogni” con inquadramenti “nei profili e mansioni specificate nelle richieste dei servizi come formulate dagli enti soci committenti, secondo quanto previsto dalla delibera della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012”. (art. 4 comma 3°). 
Nell'accordo le parti dichiarano all'art. 6 che “### inteso che rimangono inagibili dal presente accordo i diritti soggettivi dei singoli lavoratori che potranno essere reclamati nelle opportuni sedi giudiziarie” (comma 1°) e ### “a prescindere da quanto espresso dal comma precedente, si impegna ad attivare entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo una coda contrattuale per affrontare tutto il contenzioso interno ed esterno a tutt'oggi pendente.” (comma 2°). 
Il ### è stata stipulata la convenzione tra ### e S.a.s. con efficacia dal 14.9.2012 al 31.12.2013.  ### S.a.s. e le Asp siciliane il ### stipulavano il contratto di servizio protocollato il ### nel quale allegava la specifica dei servizi. (all. 5 al ricorso)».
Con contratto individuale dell'1.11.2012, la S.a.s. assumeva il ricorrente e, richiamando la 247 del 27.7.2012, si obbligava a riconoscere la qualificazione professionale e l'esperienza acquisita in ### e di assumere secondo i criteri dell'accordo sindacale del 13.7.2012.  (all. 1 al ricorso). 
Il ### è stato raggiunto un accordo tra ### e le organizzazioni sindacali per l'applicazione del contratto regionale e la tabella di riclassificazione (all. 18 al ricorso), in cui si riconosce a tutti i lavoratori inquadrati al 2° livello della contrattazione del terziario l'inquadramento nella categoria ### del contratto regionale comparto non dirigenziale, e quelli inquadrati nel 3° livello nella categoria ###. La tabella di riclassificazione dei lavoratori ### è stata fatta propria da S.a.s. per il loro inquadramento quale allegato D al piano industriale della S.a.s..  ### dei lavoratori ### che possedevano il 2° livello del terziario nella categoria ### del contratto regionale costituisce un riconoscimento per la società consortile della correttezza riclassificazione dell'inquadramento a cui ha diritto anche il ricorrente, atteso che il transito da ### è avvenuto sulla scorta dei medesimi provvedimenti regionali e accordi e che il 2° livello del terziario non può che corrispondere anche per lui alla categoria ### del ### regionale applicato dalla S.A.s., non assumendo al riguardo alcun rilievo quale fosse la società regionale dalla quale transitava nell'ambito del riordino delle partecipare regionali. 
Il ricorrente ha continuato a svolgere per la S.A.S. le medesime mansioni già svolte per ### inquadrate nel 2° livello del terziario. 
Sul punto la S.A.S. non ha mosso alcuna specifica contestazione, in particolare non indicando quali diverse mansioni il ricorrente avrebbe svolto alle sue dipendenze sin dal novembre 2012. 
Pertanto, sia considerando quello posto in essere tra ### e S.A.S. un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione ai dipendenti della analoga società regionale ### - sia in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 247 del 13.7.2012 e dell'accordo del 27.17.2012 il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, sin dall' “assunzione” presso la S.A.S., nella categoria ### del contratto regionale comparto non dirigenziale, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate dall'1.11.2012 al 31.5.2022, avendo peraltro sempre svolto per la resistente mansioni che vanno inquadrate in quest'ultimo livello e categoria. 
Le differenze retributive sono state correttamente calcolate per il superiore periodo, non essendo stato documentato il dedotto spostamento ad altre mansioni dal 2.8.2021.
Vanno pertanto emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite - ivi liquidate e distratte in favore del procuratore del ricorrente e liquidate in favore dell'### - che vanno poste a carico della S.A.S., soccombente.  P.Q.M.  decide come in epigrafe. 
Così deciso in ### all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2025 La Giudice del

causa n. 7755/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santina Bruno

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2633/2025 del 01-12-2025

... la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del 7 (leggi tutto)...

testo integrale

##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023 TRA ### nato a ### il ###, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### n. 4 RICORRENTE E ### 2.0 S.r.l., C.F.\P.I.: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.to ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusto motivo oggettivo ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ### parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere dipendente della resistente con qualifica di disinfestatore, di IV livello, con effetto dal 10.03.1997; di aver ricevuto in data ### lettera raccomandata a/r di licenziamento in quanto a seguito della visita medica datoriale del 27.07.2022 sarebbe emersa la sua inidoneità fisica per lo svolgimento di mansioni di autista; di aver impugnato stragiudizialmente il descritto licenziamento con lettera raccomandata, anticipata via pec e ricevuta dalla resistente il ###. Tanto premesso, deduceva la nullità del licenziamento intimatogli in quanto ritorsivo, avendo voluto la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 resistente società punirlo per non aver voluto accettare la proposta riduzione dell'orario di lavoro con contratto part-time al 50%. Evidenziava che a dire di parte resistente tra le mansioni assegnate ad esso ricorrente rientrerebbero anche quelle di condurre veicoli aziendali e quindi il prefato licenziamento si sarebbe reso necessario perché il medico aziendale aveva indicato di non adibire esso lavoratore alla guida di automezzi aziendali e per tali motivi gli avrebbe preventivamente offerto di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Precisava di non era stato mai autista ma solo disinfestatore e che la mansione di “condurre anche autoveicoli” non potesse essere in alcun modo considerata prevalente per il lavoratore disinfestatore, figura quest'ultima invece notoriamente conosciuta come appiedata. Precisava, altresì, che l'insorgenza della patologia visiva ad un solo occhio era risalente all'adolescenza e comunque era antecedente alla sua assunzione e non era sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro. 
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1. accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, quale illegittimo il licenziamento posto in essere; 2. condannare parte resistente ex art. 8 Legge n. 604/1966 alternativamente alla riassunzione entro 3 ### giorni o al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a 6 ### mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 3. condannare in ogni caso la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi professionali forensi, anche per il presente giudizio, secondo il DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione”. 
Si costituiva in giudizio la ### 2.0 S.r.L. impugnando e contestando con articolate e puntuali argomentazioni le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giustificato motivo. In particolare precisava: di essere una società che non ha mai avuto più di 15 dipendenti e che si occupa, con esclusione dell'ambito sanitario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; di non essersi mai occupata di pulizie; che la sua clientela era composta quasi esclusivamente da committenti privati e soltanto una piccolissima parte è costituita da committenti pubblici per attività episodiche; che gli automezzi aziendali sono tutti inferiori ai 35 quintali e conducibili con la semplice patente di tipo B; che l'attività degli operai è tutta svolta all'esterno dell'azienda ovvero presso i clienti di ella resistente; che la maggioranza dei servizi da espletare, vengono effettuati da un solo operaio, il quale, prelevato l'automezzo aziendale all'uopo necessario, si reca dal cliente per ivi svolgere il proprio compito rientrando poi all'esito in sede; che i clienti di ella società ove gli operai si recano ad effettuare lavori c.d. in coppia sono molto pochi; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 che il ricorrente è dipendente di ella SEA 2.0 solo dal 07.02.2017 a seguito dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo di azienda della ### S.r.L., con cessione del contratto di lavoro con decorrenza dal 07.02.2017 e con conservazione del pregresso inquadramento; che la conduzione degli automezzi aziendali è un compito accessorio a quello principale e prevalente di disinfestatore che il ricorrente ha sempre espletato per recarsi dai clienti della convenuta ed eseguire i servizi demandatigli; che tra le mansioni esigibili nell'ambito della declaratoria del 4° livello del c.c.n.l. e nelle esemplificazioni dei connessi profili professionali, vi è esplicitamente il profilo di: “3.Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi…###.conducenti di veicoli”; che ella società non ha mai avuto contezza che il ricorrente avesse un'ustione corneale all'occhio sinistro e che tale patologia visiva fosse risalente all'età di 15 anni; che il #### da quando è transitato ad ella SEA 2.0 ha sempre ricevuto, in occasione delle visite mediche periodiche ex art. 41 co.2 lett.b) del D.Lgs.vo 81/2008 e sino al 27.07.2022, giudizio di idoneità alla mansione; che a seguito del predetto referto medico ella resistente ha consentito a parte avversa l'espletamento della prestazione lavorativa unicamente nei giorni in cui occorreva recarsi presso i clienti ove era necessario svolgere lavori c.d. in coppia, in modo da affidare la guida dell'automezzo aziendale all'altro lavoratore che unitamente a lui doveva ivi recarsi per svolgere il servizio; che dal 28.07.2022 al 05.10.2022 parte ricorrente, al netto della malattia occorsa per n. 12 giorni, espletava a causa della limitazione imposta dal ### e dei limitati lavori c.d. in coppia commissionati, prestazione lavorativa per n. 24 giorni, mentre dal 06.10.2022 al 17-18.01.2023 lavorava per soli n. 23 giorni ,spesso per meno di 8 ore al dì, venendo tutte le altre giornate del detto periodo, retribuite a titolo di ferie, R.O.L. ed ex festività; che, per tale motivo e tenuto anche conto che non vi erano altre mansioni (né equivalenti né tantomeno inferiori) cui potergli affidare e nell'ottica di mantenerlo in servizio contestualmente rispettando il suo diritto alla salute, ella società gli proponeva di trasformare il rapporto in part-time al 50%; che con pec del 14.10.2022 il ricorrente a mezzo del proprio procuratore chiedeva ad ella azienda “la possibilità di tenere immodificato l'orario di lavoro contrattuale” rendendosi anche disponibile “ad eseguire mansioni inferiori all'inquadramento contrattuale come ad esempio l'assegnazione alle attività di pulizia presso i diversi clienti”; che falliti i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e dopo aver invano auspicato che controparte accettasse la proposta di trasformazione del rapporto in parttime al 50% rendendosi conto che tale esigenza era sorta esclusivamente dalla necessità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 di contemperare il suo diritto alla salute con quello della libertà di impresa e ribadito che ella convenuta non si occupava di pulizie e che al suo interno non vi erano altre mansioni né equivalenti né inferiori cui affidargli, la stessa dava corso alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ### che il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del 30.01.2023 cui seguiva la replica del 14.02.2023 dell'avv. ### per ella resistente; che l'organico aziendale in essere al mese di dicembre 2022 era sostanzialmente rimasto invariato se non addirittura, per gli operai, mutato in ribasso; che ciò confermava l'inesistenza di posizioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente ad eccezione del part-time offertogli e da egli rifiutato; che i 3 certificati medici ex adverso prodotti di idoneità alla guida non possono essere idonei ad inficiare il giudizio reso il ### dal ###. Tanto precisato, riteneva che nulla potesse contestarsi ad ella resistente che a fronte del suindicato giudizio del ### del 27.07.2022, della conseguente possibilità limitata di impiego di controparte, dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti e/o inferiori cui affidargli, del rifiuto di questi di trasformare il rapporto di lavoro in part-time al 50% non aveva avuto altra possibilità che quella di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ribadiva, pertanto, la legittimità e fondatezza del recesso intimato. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese. 
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.  ***** 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). 
Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 Parte ricorrente contesta che la sola limitazione della capacità fisica non possa integrare un motivo oggettivo di licenziamento atteso che le mansioni da lui svolte, previste peraltro anche dalla sua qualifica professionale, erano quelle di disinfestatore. 
Sul punto, per quanto qui rileva, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante ha chiarito che “una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative ###, non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria ### idoneità fisica. ### del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. Cass. 5713 del 1993).” Tanto premesso è evidente, quindi, che, contrariamente alle allegazioni dell'istante, la giurisprudenza equipara le ipotesi di assoluta inidoneità fisica a quelle di parziale inidoneità. 
Occorre, tuttavia, che risulti ineseguibile non soltanto l'attività svolta all'attualità dal dipendente, ma anche che sia esclusa la possibilità, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti secondo il disposto dell'art. 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore. 
Il sindacato giudiziale trova un limite nell'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost.  ### dell'attività economica privata non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Il datore di lavoro che riscontri una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, quindi, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. 
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sul punto precisato che “La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”(cfr. Cass. n.25883 del 28 ottobre 2008).  ###.C. ha, altresì, precisato che “In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt.  1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 15500 del 2 luglio 2009). 
Mutuando i principi sopraenunciati al caso di specie rileva il ### che parte resistente, come emerge dalla lettera di licenziamento, ha proceduto ad una valutazione di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 compatibilità delle limitazioni fisiche riscontrate sulla base della visita del medico interno competente, il cui giudizio non è stato, peraltro, impugnato dal ricorrente. 
Orbene, atteso che parte resistente deduce l'interesse ad una prestazione piena del dipendente, non essendo ipotizzabile una prestazione ridotta (cfr. Cass. 5713 del 1993 summenzionata) o che comunque la stessa, sia pure proposta in termini orari, era stata respinta da parte ricorrente. 
Assorbente, rispetto al vaglio della ricorrenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in tema di repechage, è la disamina della sussistenza o meno della limitazione di natura oculistica ai fini dell'espletamento della mansione di autista e la circostanza che la stessa dovesse espletarsi in prevalenza. 
Quanto a quest'ultimo profilo i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi utili per suffragare la tesi di parte resistente. 
In particolare la teste ### cognata del ricorrente, per quanto qui rileva dichiarava “### lavapiatti presso il ristorante ### in ### Al momento sto fruendo di un congedo. ### la cognata del ricorrente. Non ho mai lavorato per la resistente. Lavoro per ### dal 2013. Ho lavorato negli ultimi 4-5 anni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con il seguente orario dalle 8 alle 17 o dalle 17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio cognato quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio cognato e mia sorella si sono sposati nel 1987. 
Preciso che già nel 1984 mio cognato aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio cognato faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.” Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, ### che, per quanto qui rileva, dichiarava “### la moglie del ricorrente. Siamo coniugati dal 1987 e siamo in regime di comunione legale dei beni. Mio marito è affetto dal deficit visivo sin da quando ci siamo conosciuti cioè nel 1984. Ricordo che mio marito Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 presso la resistente svolgeva mansioni di disinfestatore, mi è capitato di vederlo talvolta a S.### ricordo che guidava il camion. Ricordo che sul camion vi era una scritta blu, il camion era grande e aveva un tubo sopra. Mi è capitato di vederlo sia da solo che in compagnia. Talvolta era con ### Precisamente non ricordo con quale frequenza lo vedessi, generalmente era di mattina. Preciso che il suo deficit visivo è stato inalterato negli anni. Abbiamo due figli adulti che non vivono con noi. Non ricordo prima della Sea con chi lavorasse, ricordo che per la Sea lavora dal 1997. 
Quando l'ho incontrato era sempre sul camion. “ A diverse conclusioni non può certamente giungersi considerando le risposte fornite da parte delle testimoni di parte resistente. 
In particolare la teste di parte resistente ### per quanto qui rileva, dichiarava “### responsabile dell'ufficio tecnico della resistente presso la quale lavoro dal 2005 e dal 2017, se non erro, con quest'incarico. Mi occupo di sovraintendere e coordinare le attività operative della resistente anche se, dal punto di vista materiale l'organizzazione delle squadre avviene a cura di altra figura e in particolare dell'ufficio programmazione (attualmente vi è ###. Ricordo che il ricorrente era l'operatore più anziano, si occupava delle derattizzazioni, monitoraggi, disinfezioni, insomma di tutti i servizi aziendali. Ricordo che il ricorrente guidava gli automezzi. Come scelta aziendale i dipendenti uscivano da soli per l'erogazione dei servizi ma quando il cliente era di dimensioni rilevanti erano in due. La coppia di dipendenti è variabile. Ricordo che il ricorrente rappresentò, in quanto sono anche ### di un problema visivo che fu narrato al medico competente, in occasione della visita annuale e, quest'ultimo appose la limitazione alle mansioni. Quando il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato ricordo che ci sono stati avvicendamenti di personale ma non so se ci siano state riduzioni. Siamo, attualmente, in totale 10. Se non erro il numero anche quando c'era il ricorrente era più o meno lo stesso. Preciso che dopo la visita medica, per quanto ricordi, è stato un periodo in azienda ed ha lavorato secondo le prescrizioni del medico aziendale; so che vi sono state diversi contatti con la direzione ma non li ho curati io e non posso essere più precisa. 
Preciso che prima di lavorar per la Sea 2.0 lavoravo per la ### s.r.l. e quando ho fatto riferimento al 2005 era perché lavoravo con la ### s.r.l. Ricordo che il ricorrente lavorava come me per la ### s.r.l. Preciso che dal 2006 ho rivestito mansioni ### Da quando ho rivestito tale qualifica ricordo che le visite sono state fatte con cadenza annuale.” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### teste di parte resistente, signora ### per quanto qui rileva dichiarava “ ### responsabile della programmazione presso la resistente, da circa tre anni. Mi occupo di redigere il programma di lavoro per ciascun operatore. Se non erro quando ho iniziato a lavorare gli operatori erano circa 10. Attualmente ne sono 5. La società si occupa di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per aziende e, in particolare per aziende alimentari. Il furgoncino aziendale reca il logo che presenta il colore rosso e grigio, distintivo dell'azienda. I furgoncini sono guidati da tutti gli operatori previa visita medica. 
Preciso che sono guidabili con la patente B. Gli operatori svolgono solo i servizi di cui si occupa l'azienda. Conosco il ricorrente so che svolgeva mansioni di disinfestatore. 
Generalmente gli operatori operano da soli, abbiamo 6-7 clienti che, in quanto più grandi, come dimensioni, necessitano la presenza di due operatori stante la mole di lavoro. 
Ricordo che la guida del furgoncino per il ricorrente fu limitata dal medico competente e fui costretta a impiegarlo solo per le uscite doppie con riferimento ai clienti che prima ho indicato. Questi clienti di più grandi dimensioni sono ancora presenti quali clienti aziendali. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ricordo che ci sono state altre assunzioni perché avevamo lavori già programmati che fui costretta a spostare dopo l'estate e alla fine non stati effettuati perché andavano fatti entro la stagione estiva. 
Non so se fossero stati assunti con contratto a termine o a tempo indeterminato. Qualcuno è rimasto e qualche altro no. Tra i clienti di grandi dimensioni ricordo #### D.S. Smit, Parmalat, ### questi tra i clienti più grandi. So che la visita medica è fatta annuale ma non so altro. Gli operai effettuavano attività solo esterne di intervento. Voglio specificare che il numero di 10 a cui ho fatto riferimento è totale e comprensivo sa degli operatori che degli impiegati. Se non ricordo male all'epoca del ricorrente gli operatori erano 6 mentre adesso sono 5 e uno in prova. Ero io a stabilire chi dovesse andare dove sulla base delle richieste che provenivano mentre preciso che l'orario è a turnazione estiva e invernale e, per il programma di lavoro, il calendario è a zona. Preciso che quando parlo di calendario a zona intendo dire che l'attività la programmo in relazione alla zona per cui se ad esempio ci sono più attività su Napoli concentro tutti i lavori lì in modo da non dover più ritornare.” Orbene anche i testimoni di parte resistente confermano che il ricorrente svolgesse mansioni di disinfestatore ma che la sua prestazione avesse un'utilità ridotta per l'impossibilità di recarsi sul luogo dell'intervento da solo con il camioncino per l'impossibilità della guida dello stesso, da solo. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Prima di verificare se la società avesse o meno assolto l'obbligo del repechage è determinante verificare se la limitazione fisica sia sopravvenuta e idonea a giustificare il licenziamento. 
Recentemente la S.C. con ordinanza n. 9158/2022 ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non ha carattere di definitività, che il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095, 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020 n. 822). Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base di un diverso accertamento onde verificare che il licenziamento sia supportato da una effettiva causa giustificativa (cfr. Cass, ordinanza n. 9158/2022). 
Nella specie la giudicante evidenzia come la lettera di licenziamento faccia riferimento genericamente al giudizio del medico aziendale relativo alla limitazione della idoneità piena “non adibire alla guida di automezzi aziendali” senza alcunché aggiungere anche in ordine alla patologia che deve, in assenza di deduzioni e contestazioni di controparte specifiche, identificarsi nel visus. Tale accertamento del medico competente collide con la circostanza fattuale per cui il ricorrente è regolarmente munito di patente di guida idonea per la conduzione del veicolo di lavoro e che, recentemente, ha ottenuto anche il rinnovo della stessa mai peraltro limitata. Dal momento che dalla documentazione in atti emerge come il problema oculistico fosse da sempre presente (cfr. anche le deposizioni dei teti di parte ricorrente) e che le mansioni di fatto disimpegnate dallo stesso fossero sostanzialmente analoghe nel corso del tempo, la valutazione compiuta dal medico competente non può che ritenersi approssimativa, ad avviso della giudicante e pertanto inidonea a fondare la giusta causa di licenziamento perché, pur non dubitando della sua genuinità, potrebbe riferirsi ad una sola situazione momentanea. 
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta e, considerato il regime giuridico applicabile al caso di specie, ergo l'art. 8 l. 604/66, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in data ###, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
In ordine alle spese di lite, la giudicante ritiene che le stesse debbano essere compensate per la metà atteso che la proposta conciliativa formulata dal tribunale è stata accolta da entrambe le parti e che il mancato perfezionamento dell'accordo è da imputarsi al procuratore di parte ricorrente che ha manifestato disaccordo per l'importo a liquidarsi a titolo di spese legali (cfr. verbale in atti). Alla luce delle sopraesposte considerazioni le stesse devono liquidarsi per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con missiva del 18.01.2023, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; b) compensa tra le parti la metà delle spese di lite; c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà nei confronti di parte ricorrente che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi ### 01.12.2025 La giudice dr.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025

causa n. 2374/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ricchezza Valentina

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2756/2025 del 03-12-2025

... Accertare e dichiarare la nullità della procedura di licenziamento collettivo per violazione delle norme interne, europee ed internazionali a tutela dei disabili ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 2) ###: dichiarare la nullità del licenziamento intimato ai dipendenti ### e ### in quanto discriminatorio ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra ovvero annullare il licenziamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e delle quote di riserva e ordinare alla resistente la reintegra nel posto di lavoro e condannare al pagamento delle retribuzioni e della contribuzioni maturata dal giorno del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA Controversie lavoro e previdenza Il Giudice designato, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. r.g. 3621/2025, TRA ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a ### il ###, C.F.: ###, tutti elettivamente domiciliati in #### S. ### 146 presso lo studio dell'avv. ### dell'avv. ### e dell'avv.  ### che li rappresentano e difendono, con facoltà congiunte e separate, giusta procura in atti #### s.r.l. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### 150 ed elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti Resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - ### - Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti impugnavano il licenziamento irrogato in data ### dalla ### srl ai sensi dell'art. 4, co.9, L. 223/1991. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Premettevano in punto di fatto di aver lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l - operante nel settore delle attività portuali - in servizio, da ultimo, ai ### ed ### di ### in concessione alla ### sino alla data del 31.12.2024. 
Le mansioni disimpegnate erano, in particolare: A. il sig. ### autista con abilitazione alla conduzione di mezzi meccanici marini, 6 liv. con anzianità dal 01.01.2015, assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all ###); B. il sig. ### operaio generico 6 liv. con anzianità dal 1.05.2017 in servizio presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###); C. il sig. ### operaio sorvegliante 6 liv. con anzianità dal 11.07.2016 assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###); D. il sig. ### addetto rizzaggio/derizzaggio, 6 liv., con anzianità lavorativa dal 26.03.2012 assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all. ###); E. il sig. ### guardiano accesso impianti, 6 liv. con anzianità dal 04.11.2022, assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###). 
Esponevano come con la procedura di selezione, conclusa in data ###, l'appalto di gestione demaniale marittima per i servizi portuali a ### - “### Passeggeri” e “### di sosta, veniva aggiudicato l'appalto alla società ### S.P.A. 
A seguito di ciò, in data ### la ### s.r.l. comunica l'avviamento della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 24 e 4 L.223/91 (all.ti 08-###) di n. 8 dipendenti, adducendo la cessazione dell'appalto del ### di ### come unica ragione dei licenziamenti. 
Deducevano come in data ###, si tenne l'incontro di consultazione in sede sindacale ex art. 4 co. 5 e 6 ex l. 223/91 (all. 09) alla presenza del legale rappresentante della società ### dott. ### che sostenne “l'inevitabilità del licenziamento collettivo per le 8 unità di personale addette ai ### ed ### di ### in considerazione della cessazione dell'appalto e stante l'asserita impossibilità di reimpiegare il personale in esubero nelle altre sedi societarie U.P/U.0”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Seguivano consultazioni sindacali al termine delle quali, vista la posizione di chiusura della ### sull'applicazione della clausola di salvaguardia e l'aggiudicazione, in ogni caso, a quest'ultima dell'appalto, veniva presentato ricorso giurisdizionale innanzi al ### per l'annullamento, proposto dalla società ### srl, posizionata al secondo posto nella graduatoria. Il giudizio è concluso in attesa del deposito sentenza. 
In data ###, quindi, i ricorrenti ricevono lettera di licenziamento ex art. 4, co.9, L.  223/1991 con la seguente motivazione: «[...] in relazione alla imminente scadenza della ### del ### [...] relativa alla ### ove la S.S. è addetta, ci siamo visti costretti ad instaurare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991. Detta procedura, esperita nei termini e nei modi di legge, si è conclusa il giorno 19.12.2024 con Verbale sottoscritto dalle ### che conferma i presupposti e le cause della procedura nonché la Sua regolarità e l'impossibilità di ricorrere a misure alternative. In virtù di quanto sopra, con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi del comma 9 del suddetto art. 4. L..cit. a far data dal 31.12.2024 da intendersi quale ultimo giorno di lavoro ove previsto dalla turnistica. Per opportuna conoscenza La informiamo infine che ### per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, potrà richiedere all'### le prestazioni a sostegno del reddito dovute.» (all. 11). 
Ritenendo l'ingiustizia del licenziamento comminato dalla ### con decorrenza 31.12.2024, i ricorrenti con pec del 08.01.2025 e del 28.01.2025 impugnavano il licenziamento collettivo chiedendone la revoca. 
Alle richieste non seguiva alcun riscontro e, pertanto, i ricorrenti si determinavano ad agire in giudizio per l'accertamento del loro diritto al lavoro stante la pretesa l'illegittimità del licenziamento collettivo che impugnavano per i seguenti motivi: 1 Nullità radicale ed insanabile della procedura per discriminazione dei lavoratori con disabilità; 2 Annullamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio (L. 68/1999); 3 Violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991; 4 Violazione dell'obbligo di repêchage; 5 Violazioni dell'art. 4 L. 223/1991. 
I ricorrenti, dunque, chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande: 1) Accertare e dichiarare la nullità della procedura di licenziamento collettivo per violazione delle norme interne, europee ed internazionali a tutela dei disabili ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 2) ###: dichiarare la nullità del licenziamento intimato ai dipendenti ### e ### in quanto discriminatorio ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra ovvero annullare il licenziamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e delle quote di riserva e ordinare alla resistente la reintegra nel posto di lavoro e condannare al pagamento delle retribuzioni e della contribuzioni maturata dal giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3) ###: accertare e dichiarare l'illegittimità per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti e per l'effetto, ordinare alla ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni maturate dal giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 4) ###: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento collettivo per le molteplici violazioni delle procedure previste dall'art. 4 L. 223/1991; per l'effetto, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ex art.18 co. 5-7 L. 300/1970 di un'indennità variabile tra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale accertata, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. 
Si costituiva in giudizio la società ### srl contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso. 
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dei ricorrenti dal diritto a impugnare il licenziamento rilevando che gli stessi erano già stati precedentemente licenziati con lettere del 26.02.2024 (#### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024 (### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05). 
Contestava nel merito quanto affermato dai ricorrenti rivendicando la correttezza e legittimità dell'operato della resistente e il buon diritto ad operare il licenziamento collettivo stante la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e l'osservanza delle forme ivi previste. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.  1. Eccezione di decadenza e inammissibilità.  ### srl nel costituirsi ha eccepito in via preliminare la decadenza dei ricorrenti dall'azione di impugnazione del licenziamento.  ### la resistente tutti gli odierni ricorrenti erano già stati precedentemente licenziati con lettere del 26.02.2024 (#### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024 (### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05). 
Si trattava di licenziamenti collettivi intimati dalla ### s.r.l. - oggi ### s.r.l. - a conclusione della procedura dalla stessa avviata a norma degli artt. 24 e 4 della ### n. 223/1991 con la comunicazione preventiva datata 09.11.2023, che aveva riguardato ben 91 dipendenti (su un organico complessivo di 128 unità) all'epoca impiegati in varie unità produttive site in #### e ### tale procedura di licenziamento collettivo (originata dall'imminente scadenza delle concessioni demaniali marittime di ### di ### del ### e del terminal e dei piazzali di sosta del ### di ### nonché dalla probabile chiusura dell'unità operativa di ### si era poi conclusa con un accordo, come risulta dalla comunicazione inviata dalla ### il ###. 
Poiché la concessione demaniale del terminal passeggeri e dei piazzali di sosta ubicati nel ### di ### (la cui scadenza era fissata per il ###) era in procinto di essere nuovamente prorogata in via provvisoria fino all'imminente individuazione di un nuovo assegnatario vincitore dell'espletanda gara (proroga poi effettivamente concessa con decreto n. 55 emesso il ### dall'### di ### dello ### doc. n. 08), la ### s.r.l. inviava agli odierni ricorrenti una lettera datata 01.03.2024 con la quale si comunicavache “il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello ### non avrà statuito sulla concessione provvisoria della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle procedure di cui trattasi. 
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del licenziamento già comunicato. 
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato. 
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della concessione”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
A detta della stessa resistente, la ### s.r.l. addiveniva successivamente alla determinazione di non proseguire più la propria attività presso il terminal passeggeri ed i piazzali di sosta del ### di ### per ragioni economiche e commerciali che l'hanno indotta anche a non partecipare alle gare del nuovo bando per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime del medesimo ### di ### A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, invece di comunicare immediatamente agli odierni ricorrenti la data di efficacia del licenziamento già precedentemente intimato, la ### s.r.l. riteneva erroneamente di dover espletare un ulteriore esame congiunto con i sindacati e, quindi, ha inviato una nuova comunicazione preventiva ai sensi della citata ### n. 223/1991 (v. lettera datata 24.07.2024 - doc. n. 14 - nella quale era stato espressamente richiamato il precedente procedimento di licenziamento collettivo, e ciò anche al fine di ribadire in quella sede le medesime ragioni della riduzione di personale), avviando così quella nuova procedura cui si fa riferimento in ricorso, poi conclusasi il ###. 
Seguivano le “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024 impugnate dagli odierni ricorrenti.  ### la ### i precedenti licenziamenti risalenti al febbraio-marzo 2024 non sono mai stati impugnati nei termini di legge dagli odierni ricorrenti, i quali avrebbero potuto legittimamente fare valere in quella sede le medesime ragioni ora esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio. 
Gli odierni ricorrenti, successivamente alle comunicazioni dei licenziamenti collettivi e della successiva proroga del termine della loro efficacia, non ricevevano alcuna ulteriore comunicazione scritta da parte del loro datore di lavoro, ad eccezione delle “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024. 
E ancora, osserva parte resistente che tutta la nuova procedura di licenziamento collettivo avviata con nota del 24.07.2024 non aveva ragione di esistere, tant'è che la stessa non è stata poi completata dal datore di lavoro, il quale non ha mai inviato la relativa nota conclusiva, cioè quella prevista dall'art. 4, comma 9, secondo periodo, della ### n. 223/1991.  ### di decadenza, così come formulata, appare del tutto infondata. 
Ostano al suo accoglimento alcuni dati fattuali incontrovertibili. 
Infatti, occorre rilevare che la prima comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo era stata successivamente sospesa in attesa dell'esito della procedura di concessione (… il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello ### non avrà statuito Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 sulla concessione provvisoria della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle procedure di cui trattasi. 
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del licenziamento già comunicato. 
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato. 
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della concessione.). 
La suddetta procedura di si è conclusa in data ### con la pubblicazione del decreto ### n. 216 di aggiudicazione dell'appalto alla società ### S.P.A.. 
A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, si sarebbe verificata la condizione che sospendeva l'efficacia del licenziamento (conclusione della procedura di aggiudicazione della concessione); di conseguenza i lavoratori odierni ricorrenti dal 03.12.2024 avrebbero dovuto cessare la propria attività e l'azienda resistente, in esecuzione dell'intimato licenziamento, avrebbe dovuto rifiutare la loro prestazione. 
Viceversa, nei fatti, dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione, la ### (a suo dire erroneamente) ha mantenuto in servizio i ricorrenti e ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo. 
I fatti sopra esposti, evidentemente, rappresentano una cesura rispetto alla prima procedura di licenziamento che deve ritenersi annullata e revocata in quanto i lavoratori licenziati hanno proseguito la loro attività lavorativa mettendo a disposizione del datore di lavoro la loro prestazione; il datore di lavoro non ha dato seguito all'intimato licenziamento ed ha accettato la prestazione resa. 
Ma vi è di più. 
Che si tratti di due procedure distinte e separate lo dimostra anche la diversa motivazione sottesa alle stesse così come risultante dalle comunicazioni di avvio delle procedure e la platea e i siti operativi dei lavoratori interessati (91 per la prima, solo 8 per la seconda - siti di #### del #### e ### nella prima - solo ### nella seconda). 
In ogni caso, quand'anche la seconda procedura di licenziamento collettivo fosse stata avviata per errore (comunque non dimostrato) la ### non potrebbe certo sottrarsi alle conseguenze del suo agire che ha comportato il prodursi di effetti giuridici in capo ai ricorrenti concretizzatisi nella prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i pretesi termini di efficacia del primo licenziamento. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Peraltro, non risulta agli atti del giudizio che la prima procedura di licenziamento collettivo sia stata portata a termine con riguardo a tutti gli altri dipendenti della ### che nella stessa erano stati coinvolti e, in ogni caso, nella precedente procedura non potevano farsi valere le medesime cause di illegittimità oggi proposte atteso che il primo licenziamento interessava ben 98 lavoratori su 128 mentre la procedura oggetto di causa ha coinvolto esclusivamente l'unità produttiva di ### 3.1 Con le note depositate in data ### la ### eccepisce l'inammissibilità della domanda di reintegra in virtù del parallelo giudizio instaurato dai ricorrenti nei confronti della ### subentrata nella concessione.  ### è infondata atteso che l'interesse dei ricorrenti ad agire nel presente giudizio, a tutela della propria posizione lavorativa e del diritto al risarcimento per l'illegittimità del licenziamento, sussiste a prescindere dall'esito ### dell'azione svolta nei confronti della ### che dipende anche dalle vicende concessorie pendenti in via amministrativa.  2. Sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo. 
Per motivi di ordine logico appare opportuno procedere con la disamina del terzo motivo di impugnazione del licenziamento collettivo, che riguarda e coinvolge tutti i ricorrenti, i quali lamentano la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991.  ### la prospettazione dei lavoratori la, ### avrebbe illegittimamente ristretto la platea dei dipendenti interessati alla procedura di licenziamento collettivo ai soli addetti all'unità produttiva del ### di ### mentre, in osservanza del disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, la procedura comparativa avrebbe dovuto interessare l'intero complesso aziendale coinvolgendo tutti i lavoratori. 
A sostegno della propria tesi i ricorrenti evidenziano che i loro profili professionali sono formalmente e sostanzialmente fungibili con quelli dei colleghi appartenenti alle altre unità produttive. 
Da ciò deriverebbe la illegittimità del licenziamento irrogato stante la genericità delle motivazioni addotte dalla ### nella comunicazione di avvio della procedura ai sensi dell'art.  4 della L. 223/91. 
Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi come segue la Suprema Corte: “… ### intende ribadire il principio di diritto secondo cui, di per sé, "in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede ###aggravio di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo", non contemplandosi, tra i parametri dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, "la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro" (v. Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. ### del 2019; da ultimo, v. Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023).  21. Invero, questa Corte ha già affermato, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che - ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, secondo cui "l'individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale" (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) - la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678 del 2015). Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. 4678 cit., Cass. n. 22178 del 2018, Cass. n. 12040 del 2021).  22. La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata - come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019) - agli elementi acquisiti in sede ###potendo rappresentare l'effetto dell'unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle ### di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intenda concretamente espellere (ex plurimisCass. n. ### del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013).  23. Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4,terzo comma, legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 15953 del 2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del 2011), ma anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. 13783 del 2006; Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021).  24. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che le ragioni tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale della platea dei lavoratori da licenziare erano esposte nella comunicazione di apertura della procedura ex legge n. 223 del 1991 in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di professionalità proprio dell'inquadramento posseduto da ciascun lavoratore e le competenze eventualmente acquisibili attraverso un normale periodo di formazione di riqualificazione on the job, ed ha tratto, quindi, le conseguenze conformi alla giurisprudenza di legittimità citata.  25. La Corte territoriale ha rispettato i principi sopra enunciati della necessaria verifica della compatibilità, quanto al contenuto della comunicazione preventiva, della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 estesa anche alla chiusura di un insediamento produttivo, con i risultati in concreto perseguibili in relazione a tale chiusura.” (cfr. Cass. Civ. 1803/2024) Nel caso di specie la ### ha reso delle giustificazioni assolutamente generiche e prive dei necessari dettagli al fine di giustificare la limitazione della procedura di licenziamento collettivo ai soli dipendenti dell'unità produttiva soppressa. 
In particolare, le argomentazioni svolte sono le seguenti: “È inevitabile procedere ai licenziamenti di che trattasi nella evidente impossibilità di poter proseguire la propria attività col personale interessato, né vi sono possibilità di ricollocazione dei soggetti coinvolti in altre sedi aziendali. In ordine all'adozione di misure alternative al suddetto provvedimento si ritiene di non poter adottare alcuno strumento alternativo previsto dalla vigente normativa ad adiuvandum rispetto alla situazione sopradescritta, risulta ormai strutturale la settorialità di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 impiego dei lavoratori interessati i quali, anche a causa di oggettive difficoltà territoriali e professionali, risultano di fatto non collocati e non collocabili in altri ambiti aziendali.” Appare di tutta evidenza che le ragioni addotte dalla ### per limitare la platea dei lavoratori da assoggettare alla procedura di licenziamento collettivo siano del tutto apparenti dato che si concretizzano in mere e generiche affermazioni prive di riscontri concreti e documentali che dimostrino l'effettività di quanto asserito. 
Sul punto la Cassazione civile con la sentenza n. ###/22 ha affermato: In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall' art. 5 della l.  223 del 1991 , la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici, ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale, onde evitare che il datore di lavoro finalizzi surrettiziamente detti criteri, eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti di personale, all'espulsione di elementi non graditi, senza che questi abbiano concrete possibilità di difesa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali. 
Applicando il superiore principio al caso di specie emerge l'illegittimità della condotta della ### la quale, contravvenendo al disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, ha limitato la procedura di licenziamento ai soli lavoratori dell'unità produttiva soppressa senza dimostrare la sussistenza di motivate esigenze aziendali. 
Infatti, risulta documentalmente che i lavoratori licenziati appartengono a profili assolutamente sovrapponibili a quelli di colleghi impiegati presso altri siti aziendali. 
Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno dimostrato di aver svolto e di essere stati adibiti, sempre nell'ambito della loro qualifica, a molteplici mansioni dando, così, dimostrazione del fatto della loro fungibilità e dunque applicabilità presso gli altri siti produttivi. 
Tali evidenze dimostrano che l'azienda resistente, potendo potenzialmente impiegare i ricorrenti nelle altre unità produttive, avrebbe dovuto avviare la procedura di licenziamento collettivo coinvolgendo tutto il personale e applicando allo stesso i criteri discretivi previsti dalla legge. 
In conseguenza di ciò deve ordinarsi ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello Statuto ei ### la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e la corresponsione di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 a quello di effettiva reintegrazione, oltre alla relativa contribuzione previdenziale, in relazione all'anzianità di servizio. 
In merito alla questione relativa all'aliunde perceptum, si osserva che è onere del datore di lavoro allegare e dimostrare l'esercizio di un'attività lavorativa da parte degli opponenti e che nulla è stato dedotto sul punto, laddove gli stessi, rappresentando l'urgenza della tutela giurisdizionale, hanno affermato la totale inoccupazione. 
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione del licenziamento. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo aumentato del 30% ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014.  P.Q.M II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3621/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimato licenziamento per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti; 2) Ordina alla ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e condanna la resistente al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione maturata dal giorno del licenziamento nella misura di 6 mensilità, con regolarizzazione previdenziale e rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3) Condanna la ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite quantificate in € 12.034,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge e rimborso del C.U. da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025

causa n. 3621/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Rando

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