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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA Controversie lavoro e previdenza Il Giudice designato, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. r.g. 3621/2025, TRA ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a ### il ###, C.F.: ###, tutti elettivamente domiciliati in #### S. ### 146 presso lo studio dell'avv. ### dell'avv. ### e dell'avv. ### che li rappresentano e difendono, con facoltà congiunte e separate, giusta procura in atti #### s.r.l. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### 150 ed elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti Resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - ### - Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti impugnavano il licenziamento irrogato in data ### dalla ### srl ai sensi dell'art. 4, co.9, L. 223/1991.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Premettevano in punto di fatto di aver lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l - operante nel settore delle attività portuali - in servizio, da ultimo, ai ### ed ### di ### in concessione alla ### sino alla data del 31.12.2024.
Le mansioni disimpegnate erano, in particolare: A. il sig. ### autista con abilitazione alla conduzione di mezzi meccanici marini, 6 liv. con anzianità dal 01.01.2015, assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all ###); B. il sig. ### operaio generico 6 liv. con anzianità dal 1.05.2017 in servizio presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###); C. il sig. ### operaio sorvegliante 6 liv. con anzianità dal 11.07.2016 assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###); D. il sig. ### addetto rizzaggio/derizzaggio, 6 liv., con anzianità lavorativa dal 26.03.2012 assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all. ###); E. il sig. ### guardiano accesso impianti, 6 liv. con anzianità dal 04.11.2022, assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###).
Esponevano come con la procedura di selezione, conclusa in data ###, l'appalto di gestione demaniale marittima per i servizi portuali a ### - “### Passeggeri” e “### di sosta, veniva aggiudicato l'appalto alla società ### S.P.A.
A seguito di ciò, in data ### la ### s.r.l. comunica l'avviamento della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 24 e 4 L.223/91 (all.ti 08-###) di n. 8 dipendenti, adducendo la cessazione dell'appalto del ### di ### come unica ragione dei licenziamenti.
Deducevano come in data ###, si tenne l'incontro di consultazione in sede sindacale ex art. 4 co. 5 e 6 ex l. 223/91 (all. 09) alla presenza del legale rappresentante della società ### dott. ### che sostenne “l'inevitabilità del licenziamento collettivo per le 8 unità di personale addette ai ### ed ### di ### in considerazione della cessazione dell'appalto e stante l'asserita impossibilità di reimpiegare il personale in esubero nelle altre sedi societarie U.P/U.0”.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Seguivano consultazioni sindacali al termine delle quali, vista la posizione di chiusura della ### sull'applicazione della clausola di salvaguardia e l'aggiudicazione, in ogni caso, a quest'ultima dell'appalto, veniva presentato ricorso giurisdizionale innanzi al ### per l'annullamento, proposto dalla società ### srl, posizionata al secondo posto nella graduatoria. Il giudizio è concluso in attesa del deposito sentenza.
In data ###, quindi, i ricorrenti ricevono lettera di licenziamento ex art. 4, co.9, L. 223/1991 con la seguente motivazione: «[...] in relazione alla imminente scadenza della ### del ### [...] relativa alla ### ove la S.S. è addetta, ci siamo visti costretti ad instaurare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991. Detta procedura, esperita nei termini e nei modi di legge, si è conclusa il giorno 19.12.2024 con Verbale sottoscritto dalle ### che conferma i presupposti e le cause della procedura nonché la Sua regolarità e l'impossibilità di ricorrere a misure alternative. In virtù di quanto sopra, con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi del comma 9 del suddetto art. 4. L..cit. a far data dal 31.12.2024 da intendersi quale ultimo giorno di lavoro ove previsto dalla turnistica. Per opportuna conoscenza La informiamo infine che ### per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, potrà richiedere all'### le prestazioni a sostegno del reddito dovute.» (all. 11).
Ritenendo l'ingiustizia del licenziamento comminato dalla ### con decorrenza 31.12.2024, i ricorrenti con pec del 08.01.2025 e del 28.01.2025 impugnavano il licenziamento collettivo chiedendone la revoca.
Alle richieste non seguiva alcun riscontro e, pertanto, i ricorrenti si determinavano ad agire in giudizio per l'accertamento del loro diritto al lavoro stante la pretesa l'illegittimità del licenziamento collettivo che impugnavano per i seguenti motivi: 1 Nullità radicale ed insanabile della procedura per discriminazione dei lavoratori con disabilità; 2 Annullamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio (L. 68/1999); 3 Violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991; 4 Violazione dell'obbligo di repêchage; 5 Violazioni dell'art. 4 L. 223/1991.
I ricorrenti, dunque, chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande: 1) Accertare e dichiarare la nullità della procedura di licenziamento collettivo per violazione delle norme interne, europee ed internazionali a tutela dei disabili ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 2) ###: dichiarare la nullità del licenziamento intimato ai dipendenti ### e ### in quanto discriminatorio ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra ovvero annullare il licenziamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e delle quote di riserva e ordinare alla resistente la reintegra nel posto di lavoro e condannare al pagamento delle retribuzioni e della contribuzioni maturata dal giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3) ###: accertare e dichiarare l'illegittimità per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti e per l'effetto, ordinare alla ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni maturate dal giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 4) ###: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento collettivo per le molteplici violazioni delle procedure previste dall'art. 4 L. 223/1991; per l'effetto, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ex art.18 co. 5-7 L. 300/1970 di un'indennità variabile tra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale accertata, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la società ### srl contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dei ricorrenti dal diritto a impugnare il licenziamento rilevando che gli stessi erano già stati precedentemente licenziati con lettere del 26.02.2024 (#### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024 (### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05).
Contestava nel merito quanto affermato dai ricorrenti rivendicando la correttezza e legittimità dell'operato della resistente e il buon diritto ad operare il licenziamento collettivo stante la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e l'osservanza delle forme ivi previste.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte. 1. Eccezione di decadenza e inammissibilità. ### srl nel costituirsi ha eccepito in via preliminare la decadenza dei ricorrenti dall'azione di impugnazione del licenziamento. ### la resistente tutti gli odierni ricorrenti erano già stati precedentemente licenziati con lettere del 26.02.2024 (#### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024 (### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05).
Si trattava di licenziamenti collettivi intimati dalla ### s.r.l. - oggi ### s.r.l. - a conclusione della procedura dalla stessa avviata a norma degli artt. 24 e 4 della ### n. 223/1991 con la comunicazione preventiva datata 09.11.2023, che aveva riguardato ben 91 dipendenti (su un organico complessivo di 128 unità) all'epoca impiegati in varie unità produttive site in #### e ### tale procedura di licenziamento collettivo (originata dall'imminente scadenza delle concessioni demaniali marittime di ### di ### del ### e del terminal e dei piazzali di sosta del ### di ### nonché dalla probabile chiusura dell'unità operativa di ### si era poi conclusa con un accordo, come risulta dalla comunicazione inviata dalla ### il ###.
Poiché la concessione demaniale del terminal passeggeri e dei piazzali di sosta ubicati nel ### di ### (la cui scadenza era fissata per il ###) era in procinto di essere nuovamente prorogata in via provvisoria fino all'imminente individuazione di un nuovo assegnatario vincitore dell'espletanda gara (proroga poi effettivamente concessa con decreto n. 55 emesso il ### dall'### di ### dello ### doc. n. 08), la ### s.r.l. inviava agli odierni ricorrenti una lettera datata 01.03.2024 con la quale si comunicavache “il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello ### non avrà statuito sulla concessione provvisoria della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle procedure di cui trattasi.
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del licenziamento già comunicato.
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato.
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della concessione”.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
A detta della stessa resistente, la ### s.r.l. addiveniva successivamente alla determinazione di non proseguire più la propria attività presso il terminal passeggeri ed i piazzali di sosta del ### di ### per ragioni economiche e commerciali che l'hanno indotta anche a non partecipare alle gare del nuovo bando per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime del medesimo ### di ### A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, invece di comunicare immediatamente agli odierni ricorrenti la data di efficacia del licenziamento già precedentemente intimato, la ### s.r.l. riteneva erroneamente di dover espletare un ulteriore esame congiunto con i sindacati e, quindi, ha inviato una nuova comunicazione preventiva ai sensi della citata ### n. 223/1991 (v. lettera datata 24.07.2024 - doc. n. 14 - nella quale era stato espressamente richiamato il precedente procedimento di licenziamento collettivo, e ciò anche al fine di ribadire in quella sede le medesime ragioni della riduzione di personale), avviando così quella nuova procedura cui si fa riferimento in ricorso, poi conclusasi il ###.
Seguivano le “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024 impugnate dagli odierni ricorrenti. ### la ### i precedenti licenziamenti risalenti al febbraio-marzo 2024 non sono mai stati impugnati nei termini di legge dagli odierni ricorrenti, i quali avrebbero potuto legittimamente fare valere in quella sede le medesime ragioni ora esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Gli odierni ricorrenti, successivamente alle comunicazioni dei licenziamenti collettivi e della successiva proroga del termine della loro efficacia, non ricevevano alcuna ulteriore comunicazione scritta da parte del loro datore di lavoro, ad eccezione delle “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024.
E ancora, osserva parte resistente che tutta la nuova procedura di licenziamento collettivo avviata con nota del 24.07.2024 non aveva ragione di esistere, tant'è che la stessa non è stata poi completata dal datore di lavoro, il quale non ha mai inviato la relativa nota conclusiva, cioè quella prevista dall'art. 4, comma 9, secondo periodo, della ### n. 223/1991. ### di decadenza, così come formulata, appare del tutto infondata.
Ostano al suo accoglimento alcuni dati fattuali incontrovertibili.
Infatti, occorre rilevare che la prima comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo era stata successivamente sospesa in attesa dell'esito della procedura di concessione (… il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello ### non avrà statuito Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 sulla concessione provvisoria della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle procedure di cui trattasi.
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del licenziamento già comunicato.
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato.
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della concessione.).
La suddetta procedura di si è conclusa in data ### con la pubblicazione del decreto ### n. 216 di aggiudicazione dell'appalto alla società ### S.P.A..
A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, si sarebbe verificata la condizione che sospendeva l'efficacia del licenziamento (conclusione della procedura di aggiudicazione della concessione); di conseguenza i lavoratori odierni ricorrenti dal 03.12.2024 avrebbero dovuto cessare la propria attività e l'azienda resistente, in esecuzione dell'intimato licenziamento, avrebbe dovuto rifiutare la loro prestazione.
Viceversa, nei fatti, dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione, la ### (a suo dire erroneamente) ha mantenuto in servizio i ricorrenti e ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo.
I fatti sopra esposti, evidentemente, rappresentano una cesura rispetto alla prima procedura di licenziamento che deve ritenersi annullata e revocata in quanto i lavoratori licenziati hanno proseguito la loro attività lavorativa mettendo a disposizione del datore di lavoro la loro prestazione; il datore di lavoro non ha dato seguito all'intimato licenziamento ed ha accettato la prestazione resa.
Ma vi è di più.
Che si tratti di due procedure distinte e separate lo dimostra anche la diversa motivazione sottesa alle stesse così come risultante dalle comunicazioni di avvio delle procedure e la platea e i siti operativi dei lavoratori interessati (91 per la prima, solo 8 per la seconda - siti di #### del #### e ### nella prima - solo ### nella seconda).
In ogni caso, quand'anche la seconda procedura di licenziamento collettivo fosse stata avviata per errore (comunque non dimostrato) la ### non potrebbe certo sottrarsi alle conseguenze del suo agire che ha comportato il prodursi di effetti giuridici in capo ai ricorrenti concretizzatisi nella prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i pretesi termini di efficacia del primo licenziamento.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Peraltro, non risulta agli atti del giudizio che la prima procedura di licenziamento collettivo sia stata portata a termine con riguardo a tutti gli altri dipendenti della ### che nella stessa erano stati coinvolti e, in ogni caso, nella precedente procedura non potevano farsi valere le medesime cause di illegittimità oggi proposte atteso che il primo licenziamento interessava ben 98 lavoratori su 128 mentre la procedura oggetto di causa ha coinvolto esclusivamente l'unità produttiva di ### 3.1 Con le note depositate in data ### la ### eccepisce l'inammissibilità della domanda di reintegra in virtù del parallelo giudizio instaurato dai ricorrenti nei confronti della ### subentrata nella concessione. ### è infondata atteso che l'interesse dei ricorrenti ad agire nel presente giudizio, a tutela della propria posizione lavorativa e del diritto al risarcimento per l'illegittimità del licenziamento, sussiste a prescindere dall'esito ### dell'azione svolta nei confronti della ### che dipende anche dalle vicende concessorie pendenti in via amministrativa. 2. Sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo.
Per motivi di ordine logico appare opportuno procedere con la disamina del terzo motivo di impugnazione del licenziamento collettivo, che riguarda e coinvolge tutti i ricorrenti, i quali lamentano la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991. ### la prospettazione dei lavoratori la, ### avrebbe illegittimamente ristretto la platea dei dipendenti interessati alla procedura di licenziamento collettivo ai soli addetti all'unità produttiva del ### di ### mentre, in osservanza del disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, la procedura comparativa avrebbe dovuto interessare l'intero complesso aziendale coinvolgendo tutti i lavoratori.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti evidenziano che i loro profili professionali sono formalmente e sostanzialmente fungibili con quelli dei colleghi appartenenti alle altre unità produttive.
Da ciò deriverebbe la illegittimità del licenziamento irrogato stante la genericità delle motivazioni addotte dalla ### nella comunicazione di avvio della procedura ai sensi dell'art. 4 della L. 223/91.
Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi come segue la Suprema Corte: “… ### intende ribadire il principio di diritto secondo cui, di per sé, "in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede ###aggravio di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo", non contemplandosi, tra i parametri dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, "la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro" (v. Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. ### del 2019; da ultimo, v. Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023). 21. Invero, questa Corte ha già affermato, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che - ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, secondo cui "l'individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale" (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) - la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678 del 2015). Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. 4678 cit., Cass. n. 22178 del 2018, Cass. n. 12040 del 2021). 22. La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata - come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019) - agli elementi acquisiti in sede ###potendo rappresentare l'effetto dell'unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle ### di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intenda concretamente espellere (ex plurimisCass. n. ### del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013). 23. Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4,terzo comma, legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 15953 del 2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del 2011), ma anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. 13783 del 2006; Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021). 24. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che le ragioni tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale della platea dei lavoratori da licenziare erano esposte nella comunicazione di apertura della procedura ex legge n. 223 del 1991 in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di professionalità proprio dell'inquadramento posseduto da ciascun lavoratore e le competenze eventualmente acquisibili attraverso un normale periodo di formazione di riqualificazione on the job, ed ha tratto, quindi, le conseguenze conformi alla giurisprudenza di legittimità citata. 25. La Corte territoriale ha rispettato i principi sopra enunciati della necessaria verifica della compatibilità, quanto al contenuto della comunicazione preventiva, della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 estesa anche alla chiusura di un insediamento produttivo, con i risultati in concreto perseguibili in relazione a tale chiusura.” (cfr. Cass. Civ. 1803/2024) Nel caso di specie la ### ha reso delle giustificazioni assolutamente generiche e prive dei necessari dettagli al fine di giustificare la limitazione della procedura di licenziamento collettivo ai soli dipendenti dell'unità produttiva soppressa.
In particolare, le argomentazioni svolte sono le seguenti: “È inevitabile procedere ai licenziamenti di che trattasi nella evidente impossibilità di poter proseguire la propria attività col personale interessato, né vi sono possibilità di ricollocazione dei soggetti coinvolti in altre sedi aziendali. In ordine all'adozione di misure alternative al suddetto provvedimento si ritiene di non poter adottare alcuno strumento alternativo previsto dalla vigente normativa ad adiuvandum rispetto alla situazione sopradescritta, risulta ormai strutturale la settorialità di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 impiego dei lavoratori interessati i quali, anche a causa di oggettive difficoltà territoriali e professionali, risultano di fatto non collocati e non collocabili in altri ambiti aziendali.” Appare di tutta evidenza che le ragioni addotte dalla ### per limitare la platea dei lavoratori da assoggettare alla procedura di licenziamento collettivo siano del tutto apparenti dato che si concretizzano in mere e generiche affermazioni prive di riscontri concreti e documentali che dimostrino l'effettività di quanto asserito.
Sul punto la Cassazione civile con la sentenza n. ###/22 ha affermato: In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall' art. 5 della l. 223 del 1991 , la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici, ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale, onde evitare che il datore di lavoro finalizzi surrettiziamente detti criteri, eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti di personale, all'espulsione di elementi non graditi, senza che questi abbiano concrete possibilità di difesa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali.
Applicando il superiore principio al caso di specie emerge l'illegittimità della condotta della ### la quale, contravvenendo al disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, ha limitato la procedura di licenziamento ai soli lavoratori dell'unità produttiva soppressa senza dimostrare la sussistenza di motivate esigenze aziendali.
Infatti, risulta documentalmente che i lavoratori licenziati appartengono a profili assolutamente sovrapponibili a quelli di colleghi impiegati presso altri siti aziendali.
Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno dimostrato di aver svolto e di essere stati adibiti, sempre nell'ambito della loro qualifica, a molteplici mansioni dando, così, dimostrazione del fatto della loro fungibilità e dunque applicabilità presso gli altri siti produttivi.
Tali evidenze dimostrano che l'azienda resistente, potendo potenzialmente impiegare i ricorrenti nelle altre unità produttive, avrebbe dovuto avviare la procedura di licenziamento collettivo coinvolgendo tutto il personale e applicando allo stesso i criteri discretivi previsti dalla legge.
In conseguenza di ciò deve ordinarsi ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello Statuto ei ### la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e la corresponsione di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 a quello di effettiva reintegrazione, oltre alla relativa contribuzione previdenziale, in relazione all'anzianità di servizio.
In merito alla questione relativa all'aliunde perceptum, si osserva che è onere del datore di lavoro allegare e dimostrare l'esercizio di un'attività lavorativa da parte degli opponenti e che nulla è stato dedotto sul punto, laddove gli stessi, rappresentando l'urgenza della tutela giurisdizionale, hanno affermato la totale inoccupazione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione del licenziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo aumentato del 30% ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014. P.Q.M II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3621/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimato licenziamento per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti; 2) Ordina alla ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e condanna la resistente al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione maturata dal giorno del licenziamento nella misura di 6 mensilità, con regolarizzazione previdenziale e rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3) Condanna la ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite quantificate in € 12.034,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge e rimborso del C.U. da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
causa n. 3621/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Rando