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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 497/2023 del 18-07-2023

... premesso, ritiene il Tribunale che la sanzione del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogata al ricorrente sia legittima. Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ### RG n. 773/2022 Ai sensi dell'art. 55 quater c. 1 lett. b) “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”. Le giustificazioni adottate dal ricorrente e reiterate nel ricorso introduttivo, in merito all'esigenza di tutelare il proprio stato di salute, non possono trovare accoglimento. Come già esposto sopra, la resistente ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelare lo stato di salute del ricorrente, a fronte della dichiarazione di inidoneità alle mansioni di autista di ambulanza. La resistente si è (leggi tutto)...

testo integrale

N.r.g.l. 773 /2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 773 /2022 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE ### UNITÀ ### con il patrocinio dell'avv. ### RESISTENTE In punto a: licenziamento. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### conveniva in giudizio l'### di ### Il ricorrente allegava di aver lavorato part time presso la ausl di ### come autista di ambulanza. 
Allegava che, in data ###, a seguito di visita medica di idoneità alla mansione richiesta dall'### veniva dichiarato inidoneo alla mansione di autista di ambulanza in quanto affetto Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 da “degenerazione disco-somatica in ###-###; retrolistesi degenerativa di grado 1di ###; marcata degenerazione discale; bulging discale in ###-###; diffusa spondilosi” (doc. 1 ric.).  ###, con mail del 22.1.2020, lo trasferiva al centro ### (### - dipendenze) come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile (doc. 3 ric.) Il ricorrente contestava tale assegnazione in quanto equivalente alla guida di ambulanza per la quale era stato dichiarato inidoneo. 
Con successiva visita medica del 7.6.2021, veniva dichiarato inidoneo alla guida di ambulanza ma idoneo come autista per tragitti di breve durata in ambito cittadino (doc. 4 ric.) Nel frattempo, risultava in servizio presso la sede del 118, ufficio logistica. 
Con mail del 4.5.2021, gli veniva offerta una temporanea modifica della destinazione lavorativa presso i centri vaccinali di ### o ### dove avrebbe potuto svolgere funzioni amministrative compatibili con il suo stato di salute. Veniva, inoltre, posto in ferie dal 3 al 9 maggio per definire meglio le modalità operative (doc. 5 ric.). Il ricorrente rimaneva in attesa di una comunicazione sulla definitiva assegnazione. 
In data ### riceveva un telegramma con cui veniva invitato a prendere servizio entro 7 giorni e a giustificare l'assenza dei giorni precedenti (doc. 6 ric.). 
Il ricorrente allegava che, stante la mancata comunicazione della sede ###data 19 maggio - al servizio originario presso il 118 il proprio turno di lavoro (doc. 7 ric.) e, non ottenendo risposta, il 20 maggio si presentava in servizio presso il 118, dove permaneva anche il 21 e 22 quando riceveva ordine di presentarsi in servizio presso il ### con formale comunicazione del 30.6 (doc. 8 ric.). 
Precisava il ricorrente che il 20 maggio non si era rifiutato di ricevere la consegna della comunicazione, ma si era rifiutato solo di firmare il verbale di consegna in quanto riteneva che la Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 sottoscrizione equivalesse ad accettazione della nuova destinazione. 
Il ### riceveva contestazione di addebito prot. n. ### (doc. 9 ric.) e, in data ###, successivo licenziamento per giusta causa (prot. n. ###, doc. 10 ric.) per i seguenti fatti: assenza ingiustificata dal 10 al 19 maggio; rifiuto di ricevere la comunicazione con la nuova destinazione; aver continuato a prestare servizio presso il 118 pur consapevole della inidoneità alla mansione di autista di ambulanza; recidiva per una precedente sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione del 22.10.2019. 
Il ricorrente contestava la tardività della contestazione disciplinare ex art. 55 bis c. 4 dlgs 165/2001 in base al quale i responsabili dell'amministrazione devono segnalare all'ufficio disciplina i fatti di rilevanza disciplinare di cui vengono a conoscenza entro 10 giorni. ### il ricorrente, i fatti contestati erano noti ai responsabili prima del 20 maggio. 
Tuttavia, solo in data ### richiedevano all'ufficio disciplina di attivare il procedimento disciplinare. 
Nel merito, contestava la sussistenza della giusta causa di recesso. Allegava che l'assenza dal 10 al 19 maggio fosse giustificata dall'attesa di un formale provvedimento dell'amministrazione di assegnazione presso la nuova sede di lavoro. Allegava, altresì, che l'assenza fosse ulteriormente giustificata in quanto il ricorrente si era rifiutato di svolgere mansioni per le quali era stato ritenuto inidoneo. Pertanto, la sua prestazione quale autista era inesigibile dall'azienda. 
In conclusione, domandava l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato dalla convenuta per difetto di proporzionalità e domandava la rideterminazione della sanzione disciplinare ex art. 63 c. 2 d.lgs. 165/2001 applicando una sanzione conservativa del rapporto di lavoro. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta alla reintegra del ricorrente ed il pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi di legge. 
Con vittoria di spese. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Si costituiva ritualmente la ### di ### contestando quanto ex adverso dedotto. 
Parte resistente allegava che: - prima del licenziamento de quo, il ricorrente era stato sanzionato con una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 mesi per irregolarità nel servizio (doc. 4 conv.). Il ricorrente non forniva giustificazioni nel merito ma eccepiva esclusivamente decadenze dal procedimento disciplinare. Tale sanzione disciplinare non è mai stata impugnata; - al rientro dal lavoro a seguito della sospensione, il ricorrente veniva sottoposto alla visita periodica nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008, a cura del dott. ### All'esito della visita, il ricorrente veniva ritenuto non idoneo alla mansione di autista di ambulanza. 
Pertanto, non veniva più adibito alle predette mansioni; - in attesa di nuova collocazione lavorativa, il ricorrente venne provvisoriamente adibito presso il servizio ### dei servizi di emergenza ### 118 di ### precisando che il ricorrente non poteva essere adibito definitivamente presso tale servizio, dato che il personale era già al completo; - contestualmente, veniva individuata una possibile ricollocazione del ricorrente presso il servizio ### come autista del camper adibito ad ambulatorio mobile. In data ###, il dott. ### confermava l'idoneità delle mansioni di autista di camper adibito ad ambulatorio mobile rispetto al giudizio di non idoneità alla mansione di autista di ambulanza (doc. 8 conv.); - il ricorrente rifiutava tale nuova collocazione comunicata telefonicamente. Il ### veniva inviata email al ricorrente con cui veniva invitato a prendere servizio presso il ### (doc.  8 conv). 
All'incontro del 4.5.2021, venivano offerte al ricorrente le seguenti collocazioni alternative: presso il ###T. come autista di camper o presso il dipartimento attività amministrative ### per lo svolgimento di funzioni amministrative presso i punti vaccinali di ### o ### Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 - con mail del 4.5.2021, il ricorrente veniva assegnato al centro vaccinale e gli veniva richiesto di scegliere fra le due sedi indicate. Veniva assegnato in ferie dal 3 all'8 maggio 2021 per definire i dettagli operativi (doc. 8 conv.); - il ricorrente non dava riscontro e rimaneva assente ingiustificato dal 10 al 19 maggio 2021; - a fronte della mancata scelta della sede ###data ### veniva assegnato al servizio tossicodipendenze con decorrenza dal giorno 21.5.21 (doc. 12 conv.). In pari data, essendo il ricorrente rientrato in servizio presso la logistica del SET 118 di ### gli veniva consegnata a mani la suddetta missiva che rifiutava di ricevere. Il ### veniva inviata ulteriore e-mail al ricorrente in cui veniva reiterato l'invito a prendere servizio presso la sede assegnata (doc. 13 conv.); - in data ### il ricorrente non si presentava al lavoro; - in data ### veniva svolta nuova visita medica all'esito della quale il ricorrente risultava “### con limitazioni e prescrizioni - Non idoneo ad attività di autista soccorritore.  ### per attività esclusivamente di autista, per tragitti di breve durata in ambito cittadino” (doc. 15 conv.). il ricorrente impugnava detto giudizio ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008. In data ###, l'organismo di vigilanza confermava il giudizio espresso (doc. 16 conv.); - a seguito dei numerosi inviti a prendere servizio ed in assenza di giustificazioni rese dal ricorrente, in data ### venivano segnalati all'ufficio procedimenti disciplinari i comportamenti tenuti dal ricorrente (doc. 17 conv.). Il ###, l'UPD contestava al ricorrente le violazioni di cui al ricorso e lo convocava a sua difesa per il giorno 2.9.21 (doc. 18 conv.). A conclusione del procedimento disciplinare, in data ### veniva irrogato al ricorrente il licenziamento per giusta causa. 
In diritto, in merito alla decadenza dal termine per iniziare il procedimento disciplinare, parte resistente allegava che il termine legale non debba intendersi perentorio, purché non sia compromesso il diritto di difesa del dipendente. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Nel merito, contestava le difese del ricorrente. Rilevava che l'assegnazione presso il ### fosse compatibile con l'esito della visita medica e che non fosse giustificata l'assenza dal servizio in quanto era stata rimessa al ricorrente la scelta fra le due sedi di ### e ### Pertanto, anche in considerazione della recidiva nel biennio precedente, sosteneva la legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato. In subordine, domandava di detrarre dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, l'aliunde perceptum. 
Con vittoria di spese. 
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'escussione testimoniale e dalla documentazione prodotta dalle parti. 
All'udienza del 6.7.2023, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza, assegnando il termine do 60 giorni per il deposito della motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva che i fatti allegati da parte resistente sono stati integralmente provati e confermati dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria testimoniale. 
È stato provato che l'azienda sanitaria, all'esito del giudizio di inidoneità alle mansioni, ha posto in essere i necessari accorgimenti per tutelare suo stato di salute del ricorrente. 
Il teste Fabbri (escusso all'udienza del 14.4.2023) ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente che era autista di ambulanza, appena vi è stato il giudizio di inidoneità nel periodo del ### per il signor ### avutane notizia, ho tolto dai turni che avevo già predisposto il signor ### sostituendolo con altro operatore. 
In attesa di ricollocazione fu messo in ambiente in cui non aveva carichi di lavoro tali da comportare movimentazione manuale, in logistica, ove si occupava di portare i mezzi dal meccanico ovvero della consegna delle dotazioni per le ambulanze”. 
La teste Coredenos (escussa all'udienza del 5.5.23) ha dichiarato: “Ricordo la posizione del signor ### non appena il signor Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 ### è stato ritenuto inidoneo alle mansioni di autista di ambulanza gli ho tolto subito l'assegnazione a detta attività specifica, in collaborazione con il coordinatore che seguiva quell'unità assistenziale di emergenza territoriale 118. 
In contemporanea ho segnalato subito l'inidoneità del signor ### alla collega ### che si occupava della ricollocazione dei lavoratori che non erano più idonei. 
In attesa della ricollocazione abbiamo destinato il signor ### al supporto dell'attività di logistica del 118 emergenza territoriale”. 
In particolare, è stato provato che la resistente ha individuato mansioni alternative compatibili con il precedente giudizio di incompatibilità del ricorrente alla guida di ambulanza. 
La teste ### (escussa all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “### di ricollocare il signor ### mi sono rivolta, così come è consuetudine fare, al ### che credo avesse prescritto le limitazioni per il signor ### chiedendogli se la collocazione dell'operatore presso il ### come autista di camper per la somministrazione del metadone fosse compatibile con il suo stato di salute.  ### appreso il contenuto dell'attività che sarebbe stata assegnata al signor ### e che consisteva nella guida di un camper all'interno di un percorso cittadino predefinito che comportava circa quattro fermate nel corso del turno lavorativo, ha riferito che gli pareva potesse andare bene ma che si riservava di assumere ulteriori chiarimenti dalla ### che è la responsabile dell'### per poi darmi una risposta definitiva. 
Successivamente ho ricevuto la risposta del ### tramite mail che confermava l'idoneità del signor ### alla nuova mansione”. 
Il teste ### medico del lavoro che ha svolto la prima visita al ricorrente (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Ho fatto io la prescrizione di limitazione all'attività del signor ### Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Come si fa di solito dopo detta prescrizione di limitazione la signora ### mi ha contattato per verificare quali fossero le attività alternative a cui il signor ### potesse essere adibito. 
Tra queste mi ha sottoposto anche la collocazione dell'operatore come autista del camper per la somministrazione del ### E' passato molto tempo però posso riferire che dopo aver assunto il programma dettagliato dell'attività che in concreto avrebbe dovuto svolgere il signor ### ho espresso parere favorevole a detta attività. 
Mi pare di ricordare di aver dato il parere favorevole in prima battuta con una mail, poi non ricordo dopo quali passaggi formali non ricordo se io o una collega abbiamo espresso il nuovo giudizio di idoneità”. 
Le predette circostanze sono, altresì, provate documentalmente dallo scambio di e-mail fra la dott.ssa ### e il dott.  ### (doc. 8 conv.). 
Si osserva, altresì, che a seguito di ulteriore visita medica del 7.6.21 (convalidata dall'organismo di vigilanza il ###), la valutazione del dott. ### è stata formalmente confermata (docc. 15 e 16 conv.). 
È stato documentato che la convenuta, a seguito del rifiuto verbale del ricorrente di svolgere le mansioni di autista di camper presso il ### gli ha prospettato l'ulteriore collocazione alternativa presso l'hub vaccinale, con possibilità di scelta fra le sedi di ### e ### e che - a seguito di invio di formale comunicazione mediante e-mail - il ricorrente non ha fornito risposta in merito. 
Nell'email inviata da parte resistente al ricorrente il giorno 4.5.2021 (doc. 8 ric.) si legge: “###mo Sig. ### data la sua inidoneità alla funzione di autista di ambulanza e come da colloquio intercorso in data odierna, le confermo che è assegnato temporaneamente alla ### amministrativa territoriale in favore dei punti vaccinali. La sua funzione sarà quella di attività amministrativa per la registrazione delle persone Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 vaccinate. Riguardo alla sede lavorativa, visto l'indirizzo di residenza depositato in ### le propongo (a sua scelta) la sede vaccinale di ### oppure la sede vaccinale di ### Mi dica quale preferisce che così possiamo individuare la persona che le farà da tutor di inserimento. Rimane da capire operativamente da quando prende servizio: in parte questo dipende dalla velocità con la quale risponde a questa mail che mi consente di definire tutti gli ultimi dettagli. Da parte nostra, posso solo assegnarle questa settimana di ferie per definire al meglio i dettagli operativi. Rimango in attesa di un suo cenno e le auguro una buona giornata”. 
In senso conforme, la teste ### che ha confermato i fatti: “Confermo che il ### si è tenuto un incontro al quale abbiamo partecipato la signora #### io e il signor ### in cui gli ho spiegato come non potesse restare alla centrale operativa e gli ho offerto di essere ricollocato al ### incarico che già precedentemente aveva rifiutato, ovvero una posizione di assistente amministrativo in un punto vaccinale che in quel momento aveva bisogno di nuove risorse. 
Il signor ### ha nuovamente rifiutato l'incarico presso il ### e quindi gli ho sottoposto e caldeggiato la ricollocazione presso un punto vaccinale. 
Il signor ### non ha risposto, gli ho illustrato l'attività che sarebbe andato a fare garantendogli che comunque sarebbe stato per un periodo in affiancamento. Il signor ### non ha risposto in modo né negativo né positivo pertanto mi sono riservata di inviargli una mail che sintetizzava quanto ci eravamo detti a mò di verbale e così ho fatto al mio ritorno in ufficio. 
Nella mail gli ho indicato due sedi diverse con possibilità di scelta tra due punti vaccinali diversi vicini alla sua abitazione. 
Non ho avuto alcuna risposta via mail”. 
È stato provato che il ricorrente, al rientro dalle ferie assegnate dal 3 all'8 maggio 2021, non si è presentato al lavoro dal 10 al 19 maggio e che la resistente ha più volte tentato di mettersi in contatto con lui sia telefonicamente che mediante Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 invio di un telegramma (docc. 10 e 11 conv.). Inoltre, nonostante i numerosi solleciti, il ricorrente non ha mai fornito alcuna giustificazione alla propria assenza se non in sede di procedimento disciplinare. 
La teste ### ha dichiarato: “Il lunedì successivo mi sono accorta che il signor ### non aveva preso servizio ove era ancora formalmente assegnato cioè presso la centrale operativa del 118 ove svolgeva credo attività di supporto alle attività amministrative. 
Ho provato a chiamarlo telefonicamente e gli ho lasciato un messaggio in segreteria, ciò è accaduto anche il giorno successivo, ma non sono mai stata richiamata. 
Nei giorni successivi ho sentito anche le colleghe ### e ### ma nessuna aveva avuto notizie del signor ### pertanto abbiamo deciso di spedirgli un telegramma che credo abbia redatto il signor ### Reggiani”. 
Quest'ultimo (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Confermo che il ### ho redatto io il telegramma da inviare al ricorrente richiedendo che lo stesso giustificasse l'assenza ingiustificata che durava già da diversi giorni. 
Le colleghe mi hanno riferito di aver provato a contattare il signor ### in tutti i modi ma di non esservi riuscite né telefonicamente, né con e-mail, né attraverso rete di conoscenze”. 
La teste Coredenos ha dichiarato: “Non ricordo con precisione la data, ricordo tuttavia una riunione cui hanno partecipato il signor ##### ed io, in cui sono state presentate al signor ### due possibili ricollocazioni una presso un centro vaccinale, l'altra mi pare alla guida del mezzo che utilizza la psichiatria per raggiungere i pazienti sul territorio, credo per la somministrazione di farmaci. 
Il signor ### all'esito dell'incontro si è riservato una risposta. 
Successivamente non ho più ricevuto dal signor ### né richieste di ferie o permessi o altro che giustificassero assenze. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Sono stata contattata dalla signora ### che mi chiedeva se avevo avuto sue notizie perché non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono”. 
Inoltre, è stato provato che il ricorrente si è rifiutato di ricevere la raccomandata a mani di cui è stata tentata la consegna il ### con cui veniva assegnato al ### e invitato ulteriormente a fornire giustificazione per il periodo di assenza (doc. 12 conv.). Il teste ### ha dichiarato: “La signora ### poi ha trovato una nuova collocazione per il signor ### e dopo aver assunto il parere favorevole del medico competente che aveva prescritto la limitazione ha provveduto a formalizzare il nuovo incarico. 
Confermo di aver consegnato io a mano al ricorrente alla presenza anche del signor ### la raccomandata in cui veniva comunicata allo stesso la nuova collocazione. Non ricordo con esattezza il giorno era comunque la fine del mese di maggio. 
Non ricordo se nella lettera fosse indicata la presa in servizio già il giorno successivo. 
Non ricordo esattamente quale fosse la nuova collocazione, tuttavia ricordo che vi era l'indicazione che il signor ### doveva prendere contatti con la signora ### Il signor ### non ha ritirato la raccomandata a mani e io e il signor ### abbiamo redatto il verbale di mancata consegna che abbiamo inviato al signor ### Reggiani”. 
Il teste ### (escusso all'udienza del 14.4.23) ha dichiarato: “Ero presente il ### quanto la signora ### ha cercato di consegnare al signor ### una raccomandata a mano. 
La signora ### che mi aveva chiesto di accompagnarla mi ha riferito che nella raccomandata era indicata la nuova collocazione del signor ### che era stata concordata con la signora ### Il signor ### non ha voluto ritirare la raccomandata quindi noi abbiamo redatto un verbale di mancata consegna”. 
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la sanzione del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogata al ricorrente sia legittima. 
Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022
Ai sensi dell'art. 55 quater c. 1 lett. b) “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”. 
Le giustificazioni adottate dal ricorrente e reiterate nel ricorso introduttivo, in merito all'esigenza di tutelare il proprio stato di salute, non possono trovare accoglimento. Come già esposto sopra, la resistente ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelare lo stato di salute del ricorrente, a fronte della dichiarazione di inidoneità alle mansioni di autista di ambulanza. La resistente si è preliminarmente accertata della compatibilità delle mansioni di autista di camper con il giudizio di incompatibilità alla guida di ambulanza. Ha richiesto preventivamente il parere del medico, dott. ### e, successivamente, è intervenuta una doppia valutazione medica di compatibilità con le predette mansioni. Inoltre, anche ipotizzando una effettiva incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con le mansioni di autista di camper, l'### ha offerto al ricorrente mansioni amministrative presso i centri vaccinali - che non comportavano la guida di alcun mezzo - e rimettendo allo stesso la possibilità di scegliere la sede fra ### e #### sanitaria ha, dunque, più volte tentato di mettersi in contatto con il sig. ### cercando di venire incontro alle sue esigenze senza ricevere alcuna risposta dallo stesso, neppure a fronte del chiaro invito rivolto al ricorrente di scegliere la sede dell'Hub vaccinale che meglio rispondeva alle proprie esigenze (di cui al doc. 8 conv. “le propongo (a sua scelta) la sede vaccinale di ### oppure la sede ###/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 ### Mi dica quale preferisce … rimango in attesa di un suo cenno”). 
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare lamentata dal ricorrente in merito al ritardo della segnalazione all'### Ai sensi dell'art. 55 bis c. 4 “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”. Dispone, ulteriormente, il comma 9 ter “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”. 
Nel caso in esame, non emerge alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente, essendogli stata pienamente riconosciuta la possibilità (come concretamente realizzata) di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare. Inoltre, contrariamente a quanto allegato da ### nel ricorso introduttivo, il ritardo nella comunicazione dei fatti all'UPD non denota “contraddittorietà ed insicurezza” nell'agire amministrativo. Al contrario, come emerge chiaramente a seguito dell'accertamento della concreta dinamica dei fatti, l'azienda sanitaria resistente ha posto in essere un comportamento improntato a buona fede, invitando il ricorrente più volte a fornire le proprie Sentenza n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022 giustificazioni e a prendere servizio senza mai ricevere alcun riscontro da questo. Solo a seguito dell'ennesimo rifiuto di prendere servizio presso la sede assegnata, sono stati inviati gli atti all'ufficio procedimenti disciplinari. 
Non sussistendo alcuna valida giustificazione per l'assenza dal lavoro dal 10 al 19 maggio 2019, il comportamento del ricorrente ricade nell'ipotesi di cui all'art. 55 quater già richiamato. Alla luce comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, anche alla luce della contestata recidiva per precedente sospensione per 6 mesi nel biennio precedente, il licenziamento per giusta causa irrogato al sig. ### deve ritenersi legittimo. 
Il ricorso, pertanto, viene respinto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo sulla base del d.m. 55/14 - valore indeterminato, parametri minimi in considerazione della semplicità dell'accertamento in fatto, in buona parte documentale.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa ### definitivamente decidendo, così giudica: x respinge il ricorso promosso da ### x condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 5.664,00 per compensi di avvocato, oltre accessori, ove dovuti.  ### 6.7.2023 Il Giudice Unico Dott.ssa ### n. 497/2023 pubbl. il ###
RG n. 773/2022

causa n. 773/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pugliese Maria Luisa

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Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 418/2025 del 17-10-2025

... direttiva aziendale di non andare a lavoro. Come noto, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, sicchè assume il connotato della "ingiustificata vendetta" (a titolo esemplificativo Cass. n. 6575/2016 e n. 17329/2012). La nullità del licenziamento ritorsivo trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c., pertanto, è richiesto che il motivo illecito sia stato determinante, in modo esclusivo, della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fattori rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, se la sussistenza della giusta causa del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, sul datore di lavoro, la prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ex art. 2697 c.c., ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare, a tal fine, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere in concreto il giustificato motivo oggettivo e/o la giusta causa, nel (leggi tutto)...

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RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA ### in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato all'udienza del 07/07/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 287/2024 RGL, promossa da: D'### assistito dagli avv.ti ### e ### PARTE RICORRENTE contro: ### S.R.L., assistita dall'avv. #### Oggetto: legittimità sanzione disciplinare e licenziamento per giusta causa ### che: con ricorso depositato in data ### D'### dipendente della ### s.r.l. dal 2.11.2021 con inquadramento nel 5° livello ### ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa dell'ammonizione scritta irrogatagli con lettera datata 21.2.2024 in conseguenza della contestata assenza ingiustificata dal 19.2.2024 e fino al 2.2.2024, affermando l'assoluta insussistenza dell'addebito, in quanto egli era rimasto a casa da lavoro su espressa direttiva datoriale ed aveva anche offerto formalmente la prestazione lavorativa a mezzo del sindacato con missiva pec in data ###. Egli ha quindi chiesto l'accertamento della illegittimità della sanzione, con condanna della società a corrispondergli l'importo della retribuzione trattenuta in busta paga per i giorni di asserita assenza ingiustificata, con vittoria di spese. 
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) ### s.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, negando che al lavoratore fosse mai stato detto di restare a casa da lavoro dal 19.1.2024 e che fosse stato invece il medesimo a non presentarsi a lavoro dal 22.1.2024, dopo che il precedente venerdì 19.1.2024 era stato ripreso verbalmente per aver svolto negligentemente le sue mansioni. 
La resistente ha aggiunto che, pur avendo preso contatti con il legale dell'azienda per la contestazione disciplinare, era pervenuta, nelle more, la comunicazione di offerta della prestazione lavorativa del lavoratore per il tramite del sindacato, sicchè la società aveva deciso di attendere il rientro del dipendente a lavoro, sospendendo l'invio della lettera di contestazione, senonchè D'### non si era poi effettivamente presentato in azienda il lunedì successivo; era stato a quel punto contattato il sindacato da parte del legale dell'azienda per verificare le intenzioni del lavoratore ed il sindacato aveva formulato alla società una proposta di accordo di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo; l'avv. ### aveva quindi riferito alla società i termini della proposta, che non erano stati accolti, e si era quindi proceduto all'invio della lettera di contestazione disciplinare. Sulla scorta di quanto esposto, la società ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Con successivo ricorso depositato in data ###, D'### nel frattempo licenziato per giusta causa dalla ### s.r.l., ha impugnato altre sanzioni disciplinari conservative irrogategli successivamente alla prima, già oggetto del primo ricorso, nonché il licenziamento. Egli ha sostenuto la natura ritorsiva delle sanzioni ricevute, compreso da ultimo il licenziamento, e l'insussistenza dei fatti addebitati, nonché la sproporzione tra detti fatti e la sanzione espulsiva adottata. Egli ha quindi chiesto la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro oltre che a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il TFR dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 3, co. 2, o, in ultima ipotesi, ex art. 3, co. 1, del medesimo D.Lgs. 23/2015, oltre interessi rivalutazione monetaria e vittoria di spese.  ### s.r.l. si è costituita anche nel giudizio così instaurato, affermando l'infondatezza delle domande avversarie e la correttezza del proprio operato nonché la sussistenza e gravità degli addebiti contestati e, quindi, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
I due procedimenti sono stati riuniti e, tentato senza esito positivo il bonario componimento, la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni. 
All'udienza del 16.10.2025 i difensori hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa come da dispositivo che segue. 
Considerato che: RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) D'### è stato assunto dalla ### s.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data ### con mansioni di operaio orefice ed inquadramento nel 5° livello ### - ### (v. contratto). 
Il lavoratore ha ricevuto in data ### una lettera di contestazione disciplinare datata 2.2.2024 (recapitatagli a mani dopo il fallimento di consegna a mezzo posta presso il domicilio), del seguente contenuto: “### essere stato ripreso verbalmente dal datore di lavoro in data 19 gennaio 2024 per aver svolto le proprie mansioni in maniera negligente ed essere stato invitato a prestare maggior attenzione nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, il 22 gennaio u.s., senza alcuna ragione né comunicazione, Lei non si è recato al lavoro e da allora a tutt'oggi non è più rientrato, rimanendo assente ingiustificato”. 
Rispetto a tale contestazione il lavoratore ha replicato, già in sede stragiudiziale, che la contestazione fosse del tutto infondata, posto che egli aveva infatti offerto la propria prestazione lavorativa mediante comunicazione pec del 26.1.2024 inviata alla società tramite il sindacato. 
Si osserva che, se l'assenza dal luogo di lavoro del D'### dal 22.1.2024 è pacifica in quanto ammessa dallo stesso lavoratore, non è invece provato che egli sia rimasto assente dal lavoro per disposizione datoriale, ciò che sarebbe spettato al ricorrente dimostrare. Peraltro, l'assenza è proseguita anche dopo che egli ha formalmente manifestato la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa. La dichiarazione di offerta della prestazione effettuata per il tramite per sindacato non è idonea provare alcunchè rispetto alle ragioni dell'assenza, in quanto essa si basa in via esclusiva su quanto rappresentato dal lavoratore al sindacalista. 
Neppure dirimente appare la circostanza che la contestazione disciplinare sia stata mossa al dipendente solo dopo l'intervento del sindacato, posto che la versione fornita dalla società in merito, confermata dall'avvocato che l'ha assistita nella fase stragiudiziale, non appare inverosimile (sentita quale testimone, l'avv. ### ha riferito di essere stata contattata dal legale rappresentante della resistente per valutare di procedere con la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore, ma che nelle more, è intervenuta la pec del sindacato, sicchè si è deciso di attendere il preannunciato rientro in azienda del dipendente per un chiarimento diretto, rientro che poi non è avvenuto), che è provato che vi sia stato tra le parti, per il tramite dei rispettivi portavoce, uno scambio di vedute e delle trattative per trovare un accordo e che, comunque, il lavoratore ha continuato a restare assente nonostante avesse manifestato, sulla carta, la volontà di rientrare a lavoro. 
Peraltro, pur avendo fornito il sindacalista ### e l'avv. ### versioni differenti circa il fatto che la società avesse manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto lavorativo, è emerso chiaramente che i termini dell'accordo fossero stati indicati dal lavoratore, tramite il sindacato, e che la società, senza particolari insistenze e senza specifiche controproposte, si fosse limitata a rifiutare l'accordo proposto. 
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) Ancora, deve evidenziarsi che la sanzione poi irrogata al lavoratore è stata quella della ammonizione scritta, nonostante il ### applicato al rapporto preveda, all'art. 36, in ipotesi di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi la possibilità del licenziamento per mancanze, senza preavviso. 
Si ritiene quindi che la sanzione sia stata legittimamente irrogata, con la conseguenza che le domande di cui al primo ricorso vanno disattese. 
D'### è stato licenziato con lettera datata 8.5.2024 del seguente tenore letterale: “Facciamo seguito con la presente alla ns. del 23.04 u.s., con la quale Le contestavamo quanto segue: “In data ###, Le è stato consegnato un paio di boccole modello “Tumesh”; la responsabile ### ha spiegato che lavoro Lei avrebbe dovuto fare e Le ha consegnato la scheda tecnica contenente tutte le istruzioni da seguire per l'esecuzione dei detti oggetti. ### pochi minuti, Lei ha riferito di avere mal di testa ed è andato a casa. Il lunedì successivo, 15.04.2024, Lei è rientrato ed ha proseguito con il lavoro di cui sopra. ### la detta giornata, anziché tenere conto e seguire la scheda tecnica che Le era stata fornita, Lei ha più volte chiesto ai suoi colleghi e alla predetta responsabile come eseguire la lavorazione. In data ### alle ore 11,30 circa, Lei ha quindi asserito di aver terminato il lavoro ma non ha fatto verificare alla responsabile ### gli oggetti, poiché, a suo dire, erano eseguiti correttamente. Allorché li ha portati alla pulitura, gli stessi sono stati tuttavia fermati poiché sono risultati non conformi alla scheda tecnica e non correttamente realizzati. È risultato quindi che ### di Sua unilaterale iniziativa, aveva utilizzato un metodo di lavorazione diverso da quello prescritto dalla detta scheda tecnica, che Le era stata illustrata e che Le era stato richiesto di rispettare, non solo del tutto inidoneo alla corretta esecuzione del lavoro ma che ha comportato anche il completo danneggiamento delle boccole. 
Ancora, in data ###, Le sono stati affidati alcuni oggetti della linea “A pallini” di ### di cui Lei doveva lucidare e arrotondare le maglie utilizzando il laser. Alla consegna del detto lavoro, Le è stata data espressa istruzione di procedere a realizzare una decina di maglie, quindi di fermarsi e farne controllare l'esecuzione dalla responsabile ### e, solo dopo, di continuare con le altre. Ciò nonostante, allorché il sig. ### ha domandato alla predetta responsabile se Lei fosse andato a farle verificare le maglie, la stessa ha risposto negativamente. 
Il sig. ### ha dunque chiesto anche a ### che invece ha risposto affermativamente, di esserci andato. Poiché, però, la sig.ra ### ha ribadito quanto già riferito, il sig. ### l'ha nuovamente interrogata, al che ### prendendosi gioco dello stesso, gli ha risposto di non aver detto di “essere andato a far controllare gli oggetti” ma che “sarebbe andato, che stava per andare”. 
Tali gravi condotte di cui sopra costituiscono violazione dei doveri discendenti dal rapporto di lavoro tra cui quelli di diligenza, correttezza e buona fede ed arrecano pregiudizio, non solo economico, all'azienda. 
Le contestiamo, altresì, la recidiva per essere stato lei già sanzionato: RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) - con l'ammonizione scritta, con provvedimento del 21.02.2024, ricevuto in data ###, previa contestazione disciplinare del 02-02.2024; - con la sospensione per giorni tre, con provvedimento del 26.02.2024, ricevuto in data ###, previa contestazione disciplinare del 19.02.2024; - con la sospensione per giorni tre, con provvedimento del 21.03.2024, ricevuto in pari data, previa contestazione disciplinare dell'8.03.2024; - con la sospensione per giorni tre, con provvedimento del 23.04.2024, previa contestazione disciplinare del 12.04.2024.”. 
Non avendo Lei fornito alcuna giustificazione scritta né avendo Lei chiesto di essere sentito oralmente entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della contestazione qui sopra, ci vediamo costretti ad adottare nei ### confronti, attesa la gravità delle condotte poste in essere, il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, e quindi senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c. Nonché ai sensi dell'art. 36 ### vigente, con effetto retroattivo al giorno della comunicazione con cui il presente procedimento disciplinare è stato attivato.”. 
Il lavoratore sostiene che il licenziamento irrogato abbia in realtà natura ritorsiva. In particolare, egli afferma che esso sia stato determinato unicamente dalla richiesta di intervento del sindacato e dalla mancata accettazione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto da parte del lavoratore, evidenziando come mai prima del febbraio 2024 egli avesse ricevuto contestazioni disciplinari, che invece si sono susseguite in modo serrato nell'arco di un ristretto arco temporale dopo il ###, allorquando egli aveva offerto tramite il sindacato, la propria prestazione lavorativa a seguito di direttiva aziendale di non andare a lavoro. 
Come noto, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, sicchè assume il connotato della "ingiustificata vendetta" (a titolo esemplificativo Cass. n. 6575/2016 e n. 17329/2012). 
La nullità del licenziamento ritorsivo trova fondamento nel combinato disposto degli artt.  1418 e 1345 c.c., pertanto, è richiesto che il motivo illecito sia stato determinante, in modo esclusivo, della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fattori rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. 
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, se la sussistenza della giusta causa del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, sul datore di lavoro, la prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ex art. 2697 c.c., ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare, a tal fine, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere in concreto il giustificato motivo oggettivo e/o la giusta causa, nel caso in cui questi elementi da soli, o posti in correlazione con altri, secondo la valutazione unitaria e globale dell'"id quod pletumque accidit", consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019). 
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) Il licenziamento, nel caso di specie, è stato motivato dal datore di lavoro per avere il lavoratore negligentemente svolto le proprie mansioni, disattendendo le procedure e le direttive aziendali in talune occasioni descritte nella contestazione disciplinare del 23.4.2024, con espresso richiamo di quattro precedenti violazioni commesse nell'esecuzione dell'attività lavorativa contestate e sanzionate nel periodo dal 2.2.2024 al 23.4.2024. 
Rispetto agli addebiti oggetto dell'ultima contestazione del 23.4.2024, richiamata nella lettera di licenziamento, i testimoni hanno riferito quanto segue: ### operaia orafa dipendente della ### s.r.l. avente mansioni di responsabile, ha riferito che “### cliente fornisce per ciascun prodotto richiesto una scheda tecnica che indica il numero di pezzi di cui è composto il gioiello, come deve essere effettuata la fase lavorativa, indicando i singoli passaggi e come i diversi pezzi devono essere assemblati tra di loro, e vengono altresì indicati dei parametri entro cui bisogna stare che riguardano spessori, conformità di forme, altezze, peso ecc.. Le schede tecniche sono del tipo di quella che mi viene mostrata (doc. 9 e 12 fasc. res.). … durante il lavoro noi tutti dobbiamo attenerci sia alle schede tecniche sia alle schede ciclo di lavoro che vengono periodicamente aggiornate … ricordo di aver assegnato al D'### un paio di boccole di VPA modello ### e che lui aveva ritenuto di poter lavorare “a braccio” senza seguire passo passo la scheda tecnica così non rispettando i vari parametri. In quella occasione ho ripreso il sig. D'### e gli ho chiesto come mai non avesse seguito le istruzioni e lui mi rispose che secondo lui il lavoro era fatto bene. … se non ricordo male, anche in questo caso la ### ha dovuto chiedere la sostituzione del pezzo a ### … ricordo di aver assegnato al D'### la realizzazione di una collana o di un bracciale della linea “a pallini” di ### che era composto da moltissimi pezzi, e io nello specifico gli avevo chiesto di realizzare soltanto una decina di maglie in modo da verificare come utilizzasse il laser e invece lui proseguì a fare pezzi senza dire niente a nessuno oltre quella diecina e quando io me ne accorsi e verificai che non erano fatti bene perché avevano delle imperfezioni, dei buchi e delle irregolarità, ormai aveva già fatto gran parte del lavoro e quindi rovinato gli stessi pezzi. Ricordo che era andato anche dal titolare a far vedere i pezzi, dicendogli che era già venuto a farli controllare a me, ma, dopo che io replicai che non era vero, lui si è corretto dicendo che voleva venire a farmeli vedere, ma di fatto aveva continuato ad andare avanti nella lavorazione.”; ### orefice dipendente della resistente dal 2019, ha affermato che “il nostro lavoro è organizzato in questo modo: quando dobbiamo iniziare un nuovo lavoro ci rechiamo in ufficio dove ci viene rilasciata una busta con dentro il progetto del gioiello da realizzare. Su questo progetto è indicato il codice del prodotto che ci consente di andare a recuperare una particolare scheda tecnica che contiene le precise istruzioni che dobbiamo seguire per la realizzazione del prodotto. … Le schede tecniche le fornisce il committente … ### scheda tecnica vengono indicati i singoli passaggi che dobbiamo seguire e le tempistiche per la realizzazione dei passaggi. … Ricordo …, ma non la data, che al ricorrente erano stati assegnati alcuni oggetti della linea “### n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) pallini” di ### si trattava di anelli, bracciali e collane, che egli doveva lucidare e arrotondarne le maglie, utilizzando il laser, e che non finiva più di svolgere questa operazione mentre noi avevamo necessità del laser per le nostre lavorazioni. … ### è la responsabile a cui ci rivolgiamo per avere le schede tecniche e alla fine del lavoro per riportarle le schede e il prodotto confezionato. È possibile anche rivolgersi a lei per qualche consiglio pratico. In un secondo momento poi lei verifica che il prodotto realizzato sia conforme alla scheda tecnica.”; ### orafo dipendente della convenuta, ha anch'egli riferito che “Nel nostro lavoro seguiamo le indicazioni contenute nelle schede tecniche fornite dal cliente e che indicano tutti i singoli procedimenti che devono essere seguiti per la realizzazione del prodotto finale. Le schede vanno seguite passo passo senza possibilità di variazioni e il cliente verifica alla fine la conformità del prodotto rispetto alle istruzioni contenute nelle schede tecniche.”; anche ### impiegata presso la ### s.r.l., ha riferito che “### singola fase della lavorazione viene controllata sia per quanto concerne il rispetto del procedimento indicato nella scheda tecnica sia per quanto riguarda il rispetto del tempo e sulla base di questo io redigo dei report in apposito gestionale informatico ove viene riportata l'intera storia del pezzo.”. 
Gli addebiti mossi al ricorrente, con particolare riguardo alla negligenza e leggerezza nell'esecuzione delle lavorazioni affidate, con conseguente danneggiamento dei pezzi affidatigli, hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali ed in particolare in quella di ### avente mansioni di responsabile, la quale aveva assegnato al ricorrente le lavorazioni, aveva dato specifiche disposizioni e aveva il compito di verificare la corretta esecuzione del lavoro svolto.  ### testimoniale ha consentito di appurare che il ricorrente avrebbe dovuto seguire pedissequamente procedure predefinite, indicate nelle c.d. schede tecniche, oltre che le direttive della responsabile, in quanto sua superiore gerarchica, mentre nella specie, con riferimento ad entrambe le lavorazioni menzionate nella contestazione disciplinare ha disatteso le disposizioni lavorative, danneggiando il materiale lavorato, nel primo caso in maniera irreversibile tant'è che, secondo quanto riferito dalla teste ### vi è stata richiesta di sostituzione del pezzo al cliente. 
La sanzione espulsiva, come visto, è stata peraltro irrogata tenendo conto anche dei precedenti addebiti, già oggetto di sanzioni conservative. 
Con provvedimento datato 19.2.2024, la ### s.r.l. aveva contestato al ricorrente che “In data ### alle ore 8,00, Le è stato consegnato, per la lavorazione, n. 1 anello con la relativa scheda tecnica, fornita dal Cliente, ove era precisamente illustrata, fase per fase, la procedura da seguire per la corretta realizzazione dell'oggetto, con tempo previsto per l'esecuzione dello stesso di 150 minuti complessivi. Ciò nonostante, Lei ha consegnato il detto anello dopo 589 minuti non correttamente realizzato secondo la procedura di cui sopra ed ha altresì irreparabilmente danneggiato il semilavorato, che è stato sostituito, previa richiesta al Cliente. Il detto pezzo è, ad oggi, ancora in lavorazione. 
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) In data ###, Le sono stati consegnati degli orecchini (n. 8 paia) con modalità e tempistiche di lavorazione analoghe; in particolare, nonostante il tempo di esecuzione degli stessi fosse previsto in 120 minuti ogni 2 paia (per un totale di 480 minuti), Lei li ha consegnati dopo 745 minuti, non terminati e, anzi, da ripristinare e rilavorare in quanto male eseguiti. 
In data ###, invece, ### senza alcun motivo, è rimasto completamente inoperoso dalle ore 9,40 alle ore 10,30, per poi riprendere con la lavorazione dei suddetti orecchini. 
Giovedì 08.02.2024, alle ore 8,00, Lei ha smarrito un pezzo in lavorazione degli orecchini di cui sopra; dopo aver accusato datore di lavoro e colleghi di averglielo sottratto e dopo essere stato più volte invitato a cercarlo, Lei lo ha effettivamente ritrovato caduto vicino al Suo banco; dopodiché, ha riferito di accusare un malore ma, arrivati i soccorsi del 118, Lei ha rifiutato di farsi trasportare al ### (nonostante le insistenze degli ###. Intorno alle ore 9,30-9,40 ha lasciato il posto di lavoro; il giorno successivo nulla comunicava; solo il lunedì 12.02.2024, Lei è rientrato al lavoro mostrando certificato di malattia sino a tutto il detto 12.02.2024. Posto dunque che Lei si è ripresentato al lavoro prima che il detto periodo di malattia fosse terminato, ovviamente è stato invitato a rientrare immediatamente a casa. 
Il giorno seguente, 13.02.2024, Lei ha ripreso servizio. Alle ore 8,00 Le sono stati consegnati, per la lavorazione, n. 2 anelli identici a quello del 05.02 us, uno dei quali, a seguito di controllo successivamente effettuato, è risultato non correttamente eseguito e, di nuovo, irreparabilmente danneggiato con necessaria sostituzione del semilavorato, previa ennesima richiesta al Cliente. 
Ebbene, tali condotte di cui sopra costituiscono violazione dei doveri discendenti dal rapporto di lavoro, tra cui quelli di diligenza correttezza e buona fede, ancora, provocano difficoltà e disagi nell'organizzazione e nel regolare svolgimento del lavoro e, come detto, arrecano evidente pregiudizio all'immagine dell'azienda, oltre che economico. …”. 
Rispetto a tali addebiti, i testimoni hanno riferito, oltre a quanto già indicato relativamente al processo di lavoro e al dovere di osservanza delle schede tecniche, quanto segue: ### ha dichiarato che “il cliente in fase di preventivo chiede alla ### più o meno quanto tempo impiegherà per realizzare un certo prodotto, per esempio ci chiede se siamo in grado di realizzare un certo gioiello in un'ora complessivamente. A quel punto noi tutti all'interno di ### proviamo a realizzare il prodotto ed individuiamo un tempo medio di realizzazione in modo da sottoporlo al cliente. Una volta che viene definito questo tempo e viene accettato dal cliente, quel tempo va rispettato. Nella scheda “ciclo di lavoro” che mi viene mostrata quale esempio (doc.  10 fasc. res.) vengono indicati tutti i tempi delle singole fasi lavorative come ricavata secondo la procedura descritta. … confermo che ho dato a D'### da realizzare un anello di ### del tipo di quello che mi viene mostrato (doc. 9 fasc. ric.) anche se non ricordo precisamente le date. 
Ricordo che già nella fase di preparazione aveva mangiato troppo lo spessore del metallo lavorandolo con la carta e poi successivamente nella fase di assemblaggio aveva completamente fuso la parte della testa dell'anello, pertanto il pezzo fu invalidato e abbiamo dovuto fare la RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) richiesta di un nuovo pezzo per realizzare ex novo il prodotto. … anche per quanto concerne le tempistiche non erano rispettate, questo era successo non solo per l'anello di cui stiamo parlando, ma capitava in via ordinaria e lo sforamento non era di ore ma di giorni. … ricordo perfettamente che assegnai al D'### la lavorazione degli orecchini ### che mi vengono mostrati (doc. 11, 12 e 13 fasc. res.). Rispetto a tale lavoro ricordo che dovevano essere assemblati un pezzo con il suo bordino e lui li aveva carteggiati troppo, quindi non rispettando lo spessore richiesto, e aveva anche perso un pezzo accusandomi di averglielo sottratto io dal banco durante la pausa, invece poi il pezzo lo ritrovò un collega, forse ### vicino al banco di lavoro. Se non ricordo male aveva accusato anche il titolare di avergli sottratto il pezzo, perché io gli avevo detto che forse era passato a controllare la sua lavorazione durante la pausa. ### si era poi concluso con un malore del D'### che si era molto agitato; avevamo anche chiamato il 118 e gli avevano trovato la pressione alta, ma lui si era rifiutato di andare in ### poi si è allontanato dal lavoro. 
Ricordo che si è presentato poi in azienda il lunedì successivo, ma in ufficio avevano riscontrato che quel giorno rientrava ancora nel periodo di malattia, se non ricordo male era l'ultimo giorno, e quindi gli hanno detto di ritornare a casa. … ricordo di aver riassegnato al D'### due anelli identici a quello già in precedenza assegnato e di aver riscontrato che non era in grado di rispettare le schede tecniche relative sia in punto tempistiche sia per come veniva eseguito il lavoro. Non ricordo se anche quella volta avessimo dovuto chiedere nuovi pezzi da lavorare perché quelli da lui lavorati erano stati irreparabilmente rovinati, come la volta prima, o se l'avessi fermato prima. Nella maggior parte dei casi lo fermavo prima, lasciandogli effettuare soltanto la prima sgrossatura del pezzo e poi assegnavo le lavorazioni successive ad altri colleghi, per evitare di dover chiedere al cliente nuovi pezzi e dover giustificare tali richieste.”; ### ha riferito che “Noi siamo tenuti a stare dentro la tempistica indicata. In caso ci siano delle complicanze perché per esempio il materiale non è fuso bene o ci sono delle sdoppiature o si presentano altre problematiche, noi dobbiamo immediatamente farlo presente al titolare, il quale ci dice se continuare, sforando le tempistiche indicate, oppure se dobbiamo agire in altro modo per esempio chiedendo la sostituzione del pezzo. … i doc. 9, 12, 18 e 22 doc. fasc.  res. che mi vengono mostrati sono schede tecniche, in cui si evidenziano il prodotto, i pezzi che lo compongono e altre caratteristiche e in questa scheda viene indicato il codice che serve poi per andare a recuperare l'altra scheda di cui ho prima riferito che indica le operazioni da eseguire con il relativo minutaggio. Di solito le due schede viaggiano insieme. … Non ricordo nello specifico se il ### D'### abbia sforato le tempistiche relative alla realizzazione dell'anello “Bulgari” di cui al doc. 9 fasc. res.. Posso dire di ricordare che di solito lui impiegava molto più di noi altri dipendenti a realizzare i prodotti e talvolta è capitato che venissimo incaricati di realizzare i suoi pezzi, ciò è accaduto anche a me personalmente e mi è capitato anche con riferimento ad un anello “Bulgari” del tipo di quello di cui stiamo parlando… Mi è capitato in un'altra occasione di dover rifinire e riportare del metallo con riguardo agli orecchini del tipo di quelli raffigurati nel RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) documento 18 fasc. res. che mi viene mostrato in precedenza lavorati dal D'### Ricordo che in un'altra occasione il D'### mi informava che aveva perso un pezzo, in particolare dell'anello “Bulgari” di cui abbiamo prima parlato e che l'abbiamo cercato tra la mia postazione e la sua, l'ho poi trovato io. Preciso che la mia postazione era attigua a quella di D'### lui era alla mia destra. 
In quell'occasione ricordo che il ricorrente era diventato tutto rosso ed era evidente che era particolarmente nervoso ed alterato, ricordo che disse di volere andare a casa e stare tranquillo ed io gli dissi di non mettersi subito alla guida in quelle condizioni e di andare a prendere qualcosa al bar vicino al supermercato, in modo da tranquillizzarsi un attimino. Non ricordo che sia intervenuto il pronto soccorso.”; ### ha riferito che “### che le tempistiche di lavorazione vengono indicate nelle schede di lavoro del tipo di quelle di cui al doc. 13 fasc. res. che mi viene mostrato. ### singola fase della lavorazione viene controllata sia per quanto concerne il rispetto del procedimento indicato nella scheda tecnica sia per quanto riguarda il rispetto del tempo e sulla base di questo io redigo dei report in apposito gestionale informatico ove viene riportata l'intera storia del pezzo… ### al doc. 11 fasc. res. che mi viene mostrato a titolo esemplificativo posso dire che con riferimento che a quelle specifiche commesse individuate con indicazione anche dei codici articolo ### sono stati indicati sotto la voce “tempi reali” i minuti che avrebbero dovuto essere impiegati per la relativa lavorazione mentre sotto la voce “minuti” i minuti impiegati effettivamente dal D'### inoltre nelle colonne di destra sono riportate eventuali note come l'indicazione se il pezzo fosse stato rilavorato da altri o fosse stato rovinato e quindi fosse stato necessario richiedere un nuovo pezzo al cliente. … In azienda sono soltanto io a compilare i report che mi vengono mostrati. Preciso che quando la mia collega assegna un lavoro ad un orafo viene attivato dall'orafo stesso il sistema che monitora il pezzo, in particolare viene ad essere letto il barcode della scheda del prodotto che deve essere realizzato. All'esito di ogni singola fase di lavorazione, l'assegnatario va al gestionale ed indica che lui ha terminato la sua lavorazione e l'oggetto è pronto per il passaggio successivo, quindi lo porta in ufficio dove lo pesiamo, controlliamo l'esito della lavorazione e il tempo della stessa, riportando il tutto a gestionale, o meglio il tempo è indicato in automatico a seguito dell'indicazione del dipendente di aver terminato la fase di lavorazione.”. Il documento 11 prodotto da parte resistente, rispetto a cui non sono state sollevate contestazioni di sorta, indica date, lavorazioni (specificamente individuate con codici commessa e articolo) e minuti impiegati, rispetto a quelli predefiniti, corrispondenti a quelli indicati nella contestazione disciplinare. 
La medesima teste ### ha altresì affermato che “### che c'era stato un episodio in cui il ricorrente si era molto agitato perché, se non ricordo male, aveva perso un pezzo. Abbiamo chiamato il 118, quando sono arrivati, gli hanno misurato la pressione, che era altissima, e gli hanno quindi consigliato di andare al pronto soccorso, ma lui si è rifiutato. Se non ricordo male poi RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) è uscito. Non ricordo precisamente cosa sia accaduto dopo o se abbia fatto pervenire un certificato di malattia.”. 
Anche gli addebiti oggetto di tale contestazione, relativi anch'essi allo svolgimento da parte del D'### in maniera negligente delle proprie mansioni, sia dal punto di vista della tecnica manuale utilizzata sia dal punto di vista del mancato rispetto delle tempistiche previste per la realizzazione delle lavorazioni, hanno quindi trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa e nella documentazione prodotta dalla resistente. È provata altresì l'accusa frettolosamente ed infondatamente mossa nei confronti di colleghi e titolare di avergli sottratto un pezzo oggetto di lavorazione. 
Con lettera dell'8.3.2024 era stato contestato al ricorrente che “In data ### alle ore 13,45 circa, allorché il sig. ### era assente, Lei ha chiesto ai ### e ### dove si trovasse della candeggina, che (benché si tratti di procedura da tempo in disuso) Lei intendeva impiegare per corrodere la punta di acciaio che aveva rotto all'interno dell'oggetto in oro che stava lavorando. Alla risposta dei detti ### di non sapere dove fosse, Lei si è rivolto all'impiegata ### la quale Le ha risposto di nulla sapere; quindi, Le ha chiesto a cosa Le servisse la candeggina e l'ha invitata ad attendere il ritorno del sig. ### a cui avrebbe dovuto necessariamente rivolgersi. ### iniziativa di andare a cercare la candeggina in garage, manifestata senza curarsi minimamente di quanto le era stato appeno, la sig.ra ### ha espressamente ricordato che l'accesso allo stesso, come ampiamente noto e come chiaramente segnalato da cartello di divieto affisso alla porta di ingresso, era interdetto a chiunque, anche in quanto proprietà privata del sig. ### Nonostante quanto tutto sopra, sempre assente quest'ultimo, Lei si recava ed entrava nel suddetto garage; di ciò sia vedeva la Sua collega ### che immediatamente avvertiva in ufficio la sig.ra ### che scendeva e la faceva rientrare in laboratorio. Tali condotte di cui sopra costituiscono grave violazione dei doveri discendenti dal rapporto di lavoro, tra cui quelli di obbedienza, dirigenza, lealtà nei confronti del datore di lavoro, correttezza e buona fede.”.  ### ai fatti contestati, i colleghi di lavoro del ricorrente, escussi quali testimoni, hanno riferito quanto segue: ### ha ricordato che “una volta il ricorrente, non ricordo se a me o ad altri, riferì che gli si era rotta una punta del trapano o della fresa dentro un semilavorato e che parlando di una possibile soluzione noi altri abbiamo detto che di solito in queste occasioni utilizzavamo la candeggina dove mettevamo a mollo il semilavorato per sciogliere l'acciaio della punta incastrata, solo che in quella occasione la candeggina non era nel laboratorio, ma in magazzino dove noi dipendenti non possiamo andare se non dietro specifica autorizzazione del titolare che in quel caso non c'era. D'### tuttavia, è comunque andato in magazzino per prendere la candeggina ma non è riuscito ad entrare perché chiuso a chiave. Si tratta di una disposizione che è nota a noi RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) dipendenti e in quell'occasione qualcuno, ma non ricordo chi, ha tentato di fermarlo. Egli ha aperto la prima porta ed ha sceso le scale ma poi ha trovato la porta del magazzino chiusa.”; ### ha riferito che “ricordo un episodio in cui il ricorrente aveva rotto una punta del trapano all'interno del pezzo che stava lavorando e quindi voleva sciogliere il metallo che era rimasto incastrato nell'oro con della candeggina, in particolare mettendo il pezzo a mollo nella candeggina, tuttavia la candeggina non c'era in azienda. Lui sosteneva che invece ce ne fosse in garage e quindi, non avendola trovata altrove, si è recato in garage che è un luogo interdetto ai dipendenti, nel senso che c'è un cartello di divieto di accesso. Allora io ho chiamato l'impiegata avvisandola della circostanza e lei è andata a richiamarlo.”; ### ha dichiarato che “ricordo che il D'### cercava la candeggina e che era venuto in ufficio a chiederla; in quell'occasione non c'era il sig. ### in azienda e la candeggina è tenuta in garage dove noi dipendenti non possiamo andare, c'è anche un cartello di divieto; io gli ho pertanto detto di aspettare che rientrasse ### nonostante ciò lui andò lo stesso in garage, io lo vidi passare davanti all'ufficio e sono andata dietro di lui per fermarlo e dirgli di ritornare su.”. 
Anche tale addebito, integrante all'evidenza una condotta di insubordinazione del dipendente, è risultato pertanto confermato. 
Con lettera del 12.4.2024, poi, è stato contestato al D'### che “In data ###, Le sono state consegnate n. 2 paia di boccole modello “Serpente”, con tempi di lavorazione previsti in complessive sette ore; nonostante le procedure di lavorazione dei detti oggetti Le siano state più volte dettagliatamente illustrate e spiegate dalla ### di reparto, ### che glieLe ha anche materialmente mostrate, dopo n. 20 ore e 24 minuti, Lei ha dovuto restituirli poiché aveva danneggiato la forma dei semilavorati. Ancora, dopo esserLe stata consegnata una busta contenente del filo da tagliare e da preparare per l'impernatura, in data ### la predetta ### dell'### ha dato istruzione di rendere perfettamente diritti i fili che erano stati precedentemente piegati per la lavorazione e, al suo rilievo che gli stessi si sarebbero rotti, Le ha indicato di utilizzare la fiamma per rendere l'oro più malleabile. Lei si è quindi recato alla Sua postazione e, dopo aver avviato la macchina per saldare, ha tentato di accendere il cannello con l'accendino senza riuscirci. Al che, Lei ha imprudentemente alzato al massimo la pressione della detta macchina rischiando di danneggiarla e costringendo il sig. ### ad intervenire immediatamente per interromperla e avvertirla circa le gravi conseguenze e danni che tale Sua azione avrebbe potuto provocare. Lei ha quindi riprovato ad accendere la fiamma, di nuovo senza esito positivo, lasciando fuoriuscire il gas per diversi minuti, in maniera del tutto irresponsabile. Il sig. ### e stato dunque costretto ad intervenire una seconda volta e ad accendere lui il cannello. Interrogato dallo stesso sul perché lei non ci fosse riuscito, ha risposto che, non usando la macchina da una settimana, non ricordava cosa dovesse fare. Tali condotte di cui sopra, irresponsabili, negligenti, imprudenti, imperite e finanche pericolose, costituiscono violazione dei RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) doveri discendenti dal rapporto di lavoro e pregiudicano l'azienda, non solo sotto il profilo economico. …”. 
La teste ### in merito, ha dichiarato “### 5 («vero che, in data 21 marzo 2024, erano consegnate a D'### n. 2 paia di boccole di ### modello “Serpente” n. ###, come risulta da report prodotto sub. 11)” »): ricordo anche questo lavoro che assegnai al D'### e che anche in quel caso lui aveva assottigliato troppo i pezzi. I tempi venivano come sempre sforati. … ricordo che era stata consegnata al ricorrente una busta contenente del filo da tagliare e da preparare per l'impernatura, sostanzialmente doveva tagliarlo e realizzare delle punte, lavorandolo a crudo, invece lo scaldò con la fiamma rendendolo così non più utilizzabile per quella finalità. … il D'### non aveva dimestichezza con il cannello e con la macchinetta per saldare, in particolare ricordo che non metteva al minimo la pressione del cannello cosicché la fiamma risultava eccessiva rispetto alle necessità.”. 
La teste ha sostanzialmente confermato sia che, rispetto alla prima lavorazione indicata, il ricorrente aveva danneggiato i pezzi, in particolare assottigliandoli eccessivamente, sia, con riguardo al secondo addebito, l'utilizzo inappropriato ed imprudente del cannello. 
I tre procedimenti disciplinari così avviati si sono conclusi con l'irrogazione, ciascuno, della sanzione conservativa della sospensione per n. 3 giorni.  ### di categoria, all'art. 35 (Ammonizioni, multe e sospensioni), prevede che “Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che: - abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; - non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo; - ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione; - non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza; - arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione; - sia trovato addormentato; - introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso; - si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; - in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro. 
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.”. 
Quanto alla contestazione dei 19.2.2024, si ritiene che la pluralità delle violazioni commesse in un arco temporale particolarmente ristretto, sicchè non può ravvisarsi alcuna mala fede nella contestazione cumulativa da parte del datore di lavoro, il rilevante lasso di tempo impiegato dal D'### in eccesso per le lavorazioni indicate, il fatto che lo svolgimento negligente delle mansioni da parte del lavoratore abbia portato quantomeno in un caso al danneggiamento irreparabile del RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) materiale oggetto di lavorazione con necessità di richiesta di sostituzione al cliente del pezzo, nonché il fatto che il ricorrente abbia infondatamente e frettolosamente accusato i colleghi nonché il titolare di avergli sottratto il pezzo su cui stava lavorando in data ### e che non trovava più sul banco di lavoro, consentano di ravvisare la gravità dell'inadempimento (consistito nell'aver il lavoratore non eseguito il lavoro secondo le istruzioni avute/avendolo eseguito con negligenza/altra trasgressione della disciplina del lavoro), richiesta ai fini della irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, limitata nella specie a giorni 3. 
Altrettanto proporzionata appare la sanzione della sospensione per n. 3 giorni con riguardo all'addebito contestato con lettera dell'8.3.2024, posto che il lavoratore ha coscientemente trasgredito al chiaro divieto di accesso a locali di proprietà del sig. ### nonostante i vari colleghi con cui si è approcciato gli abbiano ricordato di non poterlo fare, quindi dimostrando totale noncuranza rispetto alle disposizioni datoriali e particolare resistenza nell'adeguare il proprio comportamento alle stesse. 
Infine, la sanzione appare congrua anche rispetto agli addebiti contestati con lettera del 12.4.2024, posto che il ricorrente risulta aver danneggiato irreparabilmente il pezzo oggetto della lavorazione assegnatagli in data ###, dopo aver impiegato nuovamente tempi molto maggiori rispetto a quelli previsti per la conclusione della lavorazione, oltre ad aver utilizzato in maniera del tutto imprudente e pericolosa il cannello, ciò anche tenuto conto dell'anzianità del lavoratore e delle competenze verosimilmente acquisite. 
Vi è, poi, la contestazione del 2.2.2024, anch'essa richiamata ai fini della recidiva nella lettera di licenziamento, già analizzata e alle cui valutazioni già esposte si rimanda.  ### dei fatti tutti addebitati, e la proporzione delle sanzioni irrogate, esclude che il licenziamento irrogato abbia avuto natura ritorsiva.  ### parte, vi sono ulteriori elementi che possono essere valorizzati a conforto di tale conclusione: non è dimostrato che il datore di lavoro abbia mai detto al lavoratore che vi fosse un calo di lavoro, invitandolo a cercare una nuova occupazione e a restare a casa; non è provato che il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di risolvere consensualmente il rapporto lavorativo con il D'### poiché sul punto sono discordanti le dichiarazioni testimoniali del sindacalista che ha assistito il lavoratore nella fase stragiudiziale (### e l'avvocato che ha invece assistito l'impresa (###; è provato che ci siano state delle trattative a seguito dell'invio della pec del sindacato del 26.1.2024 e che il lavoratore abbia sottoposto all'azienda, per il tramite del sindacalista ### un accordo di risoluzione consensuale del rapporto che prevedesse la corresponsione in suo favore di una somma pari a circa € 18.000,00, che la società non ha accettato; l'addebito relativo all'assenza ingiustificata dal 22.1.2024 al 2.2.2024 è stato punito con l'ammonizione scritta, sanzione decisamente inferiore a quella prevista dal ### di categoria, che invece contempla l'assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile tra le condotte passibili RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) di licenziamento senza preavviso; il ### di categoria prevede, all'art. 36, la possibilità di irrogazione del licenziamento senza preavviso in caso di “recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo rubricato "### multe e sospensioni", quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo”, mentre nella specie il datore di lavoro ha atteso ben quattro procedimenti disciplinari e l'irrogazione di un'ammonizione scritta e tre sanzioni di sospensione per infine determinarsi a recedere dal contratto di lavoro; le allegazioni circa l'emarginazione del ricorrente sul luogo di lavoro una volta rientrato a seguito dell'assenza dal 22.1.2024 al 2.2.2024 non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa che hanno invece dichiarato che vi è effettivamente un banco da lavoro posizionato trasversalmente rispetto agli altri per ragioni di spazio, ove il ricorrente fu collocato a lavorare dal 5.2.2024 e successivamente fu utilizzato dallo stesso ### ma che rimane attaccato agli altri e che talvolta capita che le postazioni assegnate vengano cambiate per creare delle collaborazioni (v. dichiarazioni #### e ###; rispetto alle modalità di lavoro del ricorrente nel periodo precedente al febbraio 2024, il collega ### ha riferito “io non so se il D'### sia sempre stato lento nelle lavorazioni, io l'ho notato soltanto nel periodo in cui abbiamo lavorato vicini ossia nel 2024”, mentre la responsabile ### ha dichiarato che “il ricorrente ha sempre lavorato in maniera rallentata e poco precisa ed infatti gli sono sempre state assegnate lavorazioni semplici; tuttavia nell'ultimo periodo c'è stata una degenerazione eclatante, tant'è che io e il titolare, confrontandoci, abbiamo pensato che potesse avere dei problemi di vista o non so di che altro tipo”. 
Vale la pena ricordare che l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro è discrezionale, nel senso che egli, a fronte di condotte inadempienti o comunque violative degli obblighi e doveri del lavoratore, può decidere se avviare o meno il procedimento disciplinare e se adottare o meno una sanzione all'esito dello stesso, con il solo limite di non poter adottare sanzioni eccessive, anche avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva. Tuttavia, l'atteggiamento di eventuale tolleranza rispetto a talune negligenze nel pregresso non preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere disciplinare con riferimento a nuovi episodi che dovessero verificarsi, anche perché la valutazione circa la condotta del dipendente tiene conto inevitabilmente anche della durata del rapporto e delle competenze ed esperienza maturata o che ragionevolmente ci si aspetti maturata dal lavoratore nonché della fiducia riposta nella controparte contrattuale.  ### base di quanto esposto, ritenuto che il mero fatto costituito dall'intervento del sindacato, nel contesto complessivo ricostruito, non abbia costituito il motivo illecito determinante del licenziamento irrogato, che gli addebiti siano stati accertati e che le sanzioni irrogate siano proporzionate rispetto agli stessi, deve concludersi per la legittimità del licenziamento e delle sanzioni conservative richiamate ai fini della recidiva nella contestazione disciplinare che ha avviato il procedimento che ha condotto all'adozione della sanzione espulsiva. 
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) Anche le domande di cui al secondo ricorso vanno pertanto respinte. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore indeterminato delle domande e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione: - rigetta i ricorsi; - condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende. 
Motivazione entro 60 giorni. 
Alessandria, il #### n. 287/2024

causa n. 287/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Fioraso, Ponassi Lorena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24849/2025 del 09-09-2025

... con esclusione dei licenziamenti riconducibili alla giusta causa ex art 2119 c.c. o di quelli disposti nel corso del periodo di prova - la stessa, ferma restando la preventiva sottoscrizione dello specifico verbale di conciliazione di cui al successivo comma 8, riconoscerà al dirigente un 'indennità supplemen tare al preavviso correlata all'età del dirigente (...). 8. Gli importi di cui al presente articolo saranno riconosciuti previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. che attesti la rinuncia all'impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento delle suddette spettanze”; 14. la Corte di ### ha osservato che, a differenza degli altri ### per i ### di ### del ### del ### (che prevedono l'obbl igo di motivazione del licenziamento e la necessaria gi ustificatezza del recesso, in mancanza della quale il dirigente ha diritto a un'indenni tà supplementare al preavviso) il CCL per i dirigenti dì aziende FCA e CNH ripristina, con questa norma, il licenziamento ad nutum, prevedendo che le società del ### possano recedere liberamente dai rapporti di lavoro dirigenziali, senza alcun (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 7548-2021 proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ###### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 341/2020 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 764/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal ###. #### di lavoro dirigenziale indennità supplementare - calcolo TFR - CCL dirigenti di aziende FCA e CNH de1 2.3.2016 R.G.N.7548/2021 Cron. 
Rep. 
Ud 21/05/2025 CC ### 1. ### dipendente ### dal 1984 al 2016, con qualifica di dirigente dal 1999, distacc ato all'estero per complessivi 17 anni (in #####, con ricorso al Tribunale di Torino chiedeva la condanna della società exdatrice di lavoro al pagamento delle seguenti somme lorde, oltre accessori: I) € 187.292,65 a titolo di incidenza sul TFR del cd. trattamento estero e dei benefits alloggio, auto, tasse e scuola, nonché della retribuzione variabile goduti all'estero; II) € 35.296,77 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata fissazione degli obiettivi ed alla mancata erogazione della retribuzione variabile nell'anno 2013; ### € 186.286,34 (sulla base dell'ultima retribuzione percepita in ### o, in subordine, euro 22.137,97 (sulla base dell'ultima retribuzione italiana) a titolo di differ enza sull'indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul ### IV) € 574.389,14 (sulla base del l'ultima retribuzione percepita in ### o, in subordine, € 208.733,54 ( sulla base dell'ultima retribuzione italiana) a titolo di indennità supplementare ai sensi dell'art. 25 del CCL per i dirigenti di aziende FCA e ### 2. in contraddittorio con la società resistente, il Tribunale, svolta CTU contabile, condannava ### a pagare al ricorrente la so mma di € 88.587,05, accogliendo la domanda attorea limitatamente all'incidenza sul la base di calcolo del TFR dell'indennità estera fino al 31.12.2011, del contributo alloggio e del benefit auto goduti dal ricorrente durante la permanenza in ### secondo il quantum determinato dal CTU sulla base dei dati contabili concordati tra le parti; 3. la Corte d'Appello di Torino, pronunciandosi sull'appello del dott. ### assunte prove testimoniali (sulle circostanze 3 di fatto relative al benefit tasse fruito dall'appellante in ### e in ###, e disposta CTU contabile (allo scopo di determinare le eventuali ulteriori spettanze dell'appellante a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul TFR derivanti dall'inserimento nella base di calcolo del valore medio della retribuzione variabile lorda percepita in relazione agli anni 2014-2015, nonché a titolo di in cidenza sul TFR dell' intero benefit tasse finito durante i periodi di lavoro in ### e in ###, in parziale accoglimento dell'appello, condannava la società appellata a pagare all'appellante le seguenti somme: € 268.733,54 a titolo di indennità supplementare, € 39.592,43 a titolo di incidenza del trattamento estero sul ### € 26.845,49 a titolo di incidenza del benefit alloggio sul ### € 34.368,55 a titolo di incidenza del benefit tasse sul ### € 8.823,57 a titolo di incidenza del benefit auto sul ### € 9.596,81 per incidenza della retribuzione variabile pagata negli anni 2012-2016 sul ### oltre rivalutazione e interessi dalla cessazione del rapporto al saldo; 4. per la cassazione del la sentenza d'appello la società propone ricorso con nove motivi, cui resiste controparte con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. la so cietà ricorrente con il prim o motivo censura la sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1359 c.c. relativamente all'art. 25 del CCL per i ### del gruppo ### per avere la 4 Corte terr itoriale erroneamente applicato la finzione di avveramento nell'ipotesi di condizione potestativa; 2. con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, 3, c.p. c., violazione e falsa appli cazione dell'art. 1359 c.c. e dell'art. 25 CCL per i ### del gruppo ### per avere la Corte terri toriale applicato l'art. 1359 c.c. a condizione cd.  bilaterale, sostenendo che nella fattispecie delineata dall'art. 25 CCL, ciascuna delle parti, datore di lavoro e lavoratore, ha un proprio interesse (seppur diverso) alla sottoscrizione del verbale e, quindi, all'avveramento della condizione; 3. con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ex art.  360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per erronea interpretazione della lettera di licenziamento e della lettera di impugnazione del recesso, per non av ere la Corte territoriale imputato al solo dirigente la responsabilità per la mancata sottoscrizione del verbale; 4. con il quarto motivo deduce, in via subordinata, ex art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., per avere la Corte territoriale imputato la re sponsabilità per la mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale alla società, in via esclusiva; 5. con il qu into motivo di ricorso la società cen sura la sentenza impugnata, in via subordinata, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazi one e falsa appli cazione del l'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non contestati i conteggi di c ontroparte sulla quantificazione dell'indennità supplementare; 6. con il sesto motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell' art. 25 CCL per i ### del gruppo ### e dell'art. 1 degli ### e ### allegati al ### e violazione e falsa applicazione dell'art. 5 2120 c.c.; la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che la disposizione di cui al CCL per i dirigenti del ### (entra to in vigore l'1.1.2012) non escluda il cd.  trattamento estero della base di calcolo del ### 7. con il settimo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., nella parte in cui la Corte terr itoriale ha ritenuto di in cludere il rimborso delle spese di alloggi o relative ai periodi di assegnazione in ### e in ### nella retribuzione utile ai fini del c alcolo del ### sulla co nsiderazione che tali benefit avessero natura esclusivamente retributiva (e non risarcitoria o di rimborso spese); 8. con l'ottavo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha riconosciuto il diritto del dirigente a ottenere un incremento del TFR in misura pari a € 8.823,57 lordi in conseguenza dell' inclusione nella base di calcolo del valore economico dell'attribuzione di un'autovettura aziendale durante il suo periodo di permanenza in ### ed in ### 9. con il nono motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell' art. 25 CCL in relazione all'art. 2120 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha inserito nella base di calcolo del TFR anche la retribuzione variabile dal dirigente negli anni 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016; 10. i prim i quattro moti vi, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati; 11. va premesso che (come osservato da parte controricorrente) l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove 6 rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da moti vazione immune da vizi; la censura di violazione de i canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in un a critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una cla usola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni ###, non è consentito - alla parte che aveva pr oposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il caratte re li mitato di tale mezzo di impugnazione, si deve esclu dere l'amm issibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. ###/2022, 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006); 12. in questo senso, l'interpretazione della lettera di licenziamento (come conforme all'art. 25 CCL appli cato al rapporto) e della sua impugnativa stragiudiziale da parte del dirigente (come determinata dalla mancanza di comunicazione dell'azienda circa il luogo e la data fissati per la sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale, app rossimandosi la scadenza del termine di 60 giorni di legge, con contestuale disponibilità a sottoscr ivere il verbale all'esito del corretto ricalcolo dell'importo della retribuzione a base del ### , nel quadro di vicend a ritenuta caratterizz ata da comportamento ostruzionistico del datore di lavoro, è del tutto plausibile, alla luce del testo delle rispettive comunicazioni e delle circostanze di fatto nello sviluppo degli eventi relativi; 7 13. passando quindi alla sussunzione di tale vicenda, in tali termini ricostruita, nell'ambito dell'esegesi del l'art. 25 CCL dirigenti di aziende FCA e CNH de1 2.3.2016, la Corte di merito ha rilevato che tale norma del prevede quanto segue: “1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa dell'azienda — con esclusione dei licenziamenti riconducibili alla giusta causa ex art 2119 c.c. o di quelli disposti nel corso del periodo di prova - la stessa, ferma restando la preventiva sottoscrizione dello specifico verbale di conciliazione di cui al successivo comma 8, riconoscerà al dirigente un 'indennità supplemen tare al preavviso correlata all'età del dirigente (...). 8. Gli importi di cui al presente articolo saranno riconosciuti previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. che attesti la rinuncia all'impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento delle suddette spettanze”; 14. la Corte di ### ha osservato che, a differenza degli altri ### per i ### di ### del ### del ### (che prevedono l'obbl igo di motivazione del licenziamento e la necessaria gi ustificatezza del recesso, in mancanza della quale il dirigente ha diritto a un'indenni tà supplementare al preavviso) il CCL per i dirigenti dì aziende FCA e CNH ripristina, con questa norma, il licenziamento ad nutum, prevedendo che le società del ### possano recedere liberamente dai rapporti di lavoro dirigenziali, senza alcun obbligo di motivazione e senza alcun requisito di giustificatezza del recesso; e che il dirigente, licenziato senza poter conoscere le ragioni del recesso, può ottenere l'indennità supplementare soltanto a condizione che egli rinunci all'impugnazione del licenziamento, sottoscrivendo il verbale di conciliazione sindacale di cui al comma 8; 8 15. ne ha de sunto che è evidente che, per giungere alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, è indispensabile la cooperazione di entrambe le parti, il cui comportamento deve essere improntato ai princìpi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e1375 c.c.., espressioni del più generale dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost.; 16. quindi, esclusa, perché arbitraria, la possibilità per l'azienda di pretendere che la rinuncia all'impugnazione del licenziamento alla quale l'a rt 25 CCL condiziona l'erogazione dell'ind ennità supplementare diventi la rinuncia a tutte le possibili pretese del dirigente nei confronti del d atore di lav oro, ha ric ostruito la procedura di cui alla norma contrattuale collettiva quale negozio giuridico sottoposto a condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., in forza del quale l e aziende de l gruppo FCA si impeg nano a riconoscere al dirigente licenziato il dirit to all'indennità supplementare, a condizione che egli rinunci all'impugnazione del licenziamento mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale; 17. ha ricor dato che l'azienda in pendenza della condi zione deve comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1358 c.c., nello specifico fornendo indicazioni circa il luogo e la data in cui, nei ristretti termini di legge, le parti potranno incontrarsi per sottoscrivere il verbale in sede sindacale; e ha riconosciuto il diritto del dirigente a ottenere il pagamento dell'indennità supplementare, nonostante la mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione, discendente direttamente, in base alla ricostruzione dei fatti, dalla finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c., valutando la mancata stipulazione del verbale di conciliazione in sede sindacale dipeso unicamente dal comportamento contrario a buona fede di ### 9 18. in tale contesto fattuale, non è utilmente richiamata dalla società ricorrente la g iurisprudenza secondo cui la finz ione di avveramento non si applica alle con dizioni alle condizio ni potestative semplici o alle condizioni bilaterali; 19. la fin zione di avverament o di cui all 'art. 1359 individua un rimedio risarcitorio in forma specifica, diretto a riparare le conseguenze dannose del comportamento scorretto di uno dei contraenti, e trova appli cazione quando l'evento dedotto in condizione non si verifichi per causa imputabile alla parte avente interesse contrario all'avveramento; 20. essa postula che la parte che ha interesse a che la condizione non si verifichi si sia atti vata per consentire o agevolare la non verificaz ione; la parte avente in teresse contrario all'avveramento della co ndizione deve essere individuata avuto riguardo alla natura del negozio condizionato e alla posizione in esso assunta dalle parti; l'esistenza di un interesse contrario all'av veramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all 'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avver arsi del la condizione; affinché la finzione di avveramento possa operare è necessario che il contegno del la parte av ente un inter esse contrario all'avveramento della cond izione abbia determinati requisiti oggettivi e soggettivi; precisamente, sul pi ano oggettivo deve trattarsi di comportamento in nesso di causalità con il man cato avveramen to della condizione, e, sul piano soggettivo, di comportamento caratterizzato quanto meno da colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizi one (cfr., di recente, Cass. n. 2450/2024 e giurisprudenza ivi richiamata); 10 21. dunque, in base alla ricost ruzione in fatto oper ata, la condizione sospensiva in esame è stata correttamente interpretata come riconducibile al comportamento complessivo delle parti nella procedimentalizzazione portante alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, e non alla pura e semplice libertà di azione di un a delle parti d i condizionare l'efficacia del contratto all'assunzione di una propria condotta impegnativa (condizione potestativa semplice), ed è stato ritenuto che la società non avesse interesse al verificarsi della condizione, tenuto conto d ella situazione al momento del recesso; 22. è stato chiarito (Cass. n. ###/2021) che, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'av veramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verifi cato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avver arsi del la condizione; ne consegue che spetta alla parte intere ssata la prova che l'alt ra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto; 23. in questo senso, valutando il comportamento complessivo delle parti, la Corte territorial e ha riten uto dimostrato il comportamento contrario a buona fede della società nel non riscontrare i solleciti del dirigente licenziato e nel non indicare tempo e luogo per la sottoscrizione della conciliazione ai fini dell'applicazione della finzione di avveramento della condizione sospensiva; 24. il quinto motivo è inammissibile; 11 25. l'accertamento della sussistenza di una co ntestazione ovvero d'una non contestazione rientra nel q uadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte ed è funzione del gi udice di merito, sin dacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27490/2019), motivazione nella specie sussistente e rispondente al canone del cd. minimo costituzionale; 26. sono egualmente inammissibili il sesto e nono motivo di ricorso, che possono ess ere trattati congiun tamente perché attinenti, entrambi, all'interpretazione dell'art. 25 ### in materia di base di calcolo per il computo del TFR (tanto con riguardo a trattamento estero e benefit nei periodi all'estero, quanto per la retribuzione variabile percepita); 27. la Corte di merito, in proposito, ha richi amato la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. 8086/2016 e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l'art.  2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del ### princip io che può essere derogato solo dai contratti collettivi stip ulati successivamente alla entrata in vig ore della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga; 28. ha precisato che l'in dividu azione degli emolumenti da considerare utili e la determinazione del loro valore sono due operazioni concettualmente, e anche temporalmente, distinte e non so vrapponibili: prima si in dividuano gli emolumenti di natura retributiva da inserire nella base di calcolo del ### sulla base dell'art. 2120, comma 2, c.c., sul punto non derogato dall'art. 25 del CCL (retribuzione fissa e variabile, provvigioni, trattamento estero, benefìt alloggio, auto, ecc.), e solo dopo si determina il loro valore e conomico, riferendosi le modalità 12 descritte dall'art. 25, comma 3, CCL unicamente a questa seconda operazione; 29. la Corte territo riale, nell'analizzare l'art. 25 del CCL (secondo parte ricorrente derogat orio rispetto alla regola generale prevista dalla legge) ha affermato, con motivazione congrua e logica, che la clausola di cui al comma 3 di tale norma contrattuale collettiva non intro duce una deroga espressa all'art. 2120, in mancanza dei caratteri di chiarezza, univocità e specificità richiesti dalla giurisprudenza consolidata in materia; 30. il settimo motivo non è meritevole di accoglimento; 31. sul punto, la Corte di ### ha riconosc iuto la natura retributiva del benefit alloggio nei periodi di assegnazione in ### e in ### gallo, perché consistito in un emolumento erogato in via continuativa, fissa e periodica, in assenza di giustificativi di spesa, quale versamento sinallagmaticamente collegato con la prestazione lavorativa svolta all'estero, con la funzione di salvaguardare il livello retributivo del dipendente, e destinato a soddisfare esigenze abitative personali e familiari del lavoratore, e non esigenze di servizio o di rappresentanza de1 datore di lavoro; 32. si tratta, pertanto, di questione giuridica implic ante un accertamento di fatto, che il motivo, sebbene qu alificato in termini di violazi one di legge, intende inammissibi lmente rivalutare in sede ###condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie di merito, che non possono, invece, essere ridiscusse in questa sede; 33. ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo all'ottavo motivo, con il quale la società finisce per richiedere una rivalutazione nel merito e una diversa interpretazione dei fatti di causa, preclusa in questa sede; 13 34. invero, la Corte di merito ha fatto uso, conforme a legge, del criteri o del cd. notorio ristretto circa la co ncessione dell'autovettura per uso personale e gratuito ai dipendenti delle società del gruppo ### assegnati all'estero, con conseguente riconoscimento della natura retributiva del correlativo benefit; si tratta di dati che, ai fini probatori, costituiscono patrimonio comune di conoscenza, cioè un fatto notorio, rientrante nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa (cfr. Cass. n. 16165/2001, n. 219/1979); tale notorio ben può essere inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd.  notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (cfr. Cass. 4051/2007); 35. il ricorso deve conclusivamente essere respinto nel suo complesso; 36. le spese del presente giudizio, liqui date co me da dispositivo, seguono la soccombenza; 37. al rig etto del ricorso segue altresì il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 15.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il 14 versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 21 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Michelini Gualtiero

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1489/2024 del 17-07-2024

... ###, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti RICORRENTE E ### S.P.A. - P.I. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: licenziamento MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 giugno 2021, ### esponeva: - di avere a lavorato alle dipendenze della società ### spa dal 3 maggio 2018 al 30 novembre 2020; - durante l'intercorso rapporto di lavoro era stato inquadrato come ### - livello #### per l'### ed aveva svolto mansioni di operatore ecologico, autista di mezzi leggeri, addetto allo spazzamento manuale e alla raccolta porta a porta; - il rapporto di lavoro era cessato per effetto di licenziamento comunicato per asserito superamento del periodo di comporto; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024 - con lettera racc. A/R del 15 dicembre 2020, spedita il 16 dicembre 2020 e ricevuta il 21 dicembre 2020, aveva impugnato il licenziamento ed aveva chiesto di essere reintegrato nel posto di lavoro; - nella lettera di licenziamento era stato indicato che il recesso era stato determinato perché avrebbe (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### Il Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato, in esito all' udienza del 19 giugno 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente ### controversia iscritta al n. 2433/2021 R.G.  ###, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### giusta procura in atti RICORRENTE E ### S.P.A. - P.I. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: licenziamento MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 giugno 2021, ### esponeva: - di avere a lavorato alle dipendenze della società ### spa dal 3 maggio 2018 al 30 novembre 2020; - durante l'intercorso rapporto di lavoro era stato inquadrato come ### - livello #### per l'### ed aveva svolto mansioni di operatore ecologico, autista di mezzi leggeri, addetto allo spazzamento manuale e alla raccolta porta a porta; - il rapporto di lavoro era cessato per effetto di licenziamento comunicato per asserito superamento del periodo di comporto; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024 - con lettera racc. A/R del 15 dicembre 2020, spedita il 16 dicembre 2020 e ricevuta il 21 dicembre 2020, aveva impugnato il licenziamento ed aveva chiesto di essere reintegrato nel posto di lavoro; - nella lettera di licenziamento era stato indicato che il recesso era stato determinato perché avrebbe “completato il periodo di comporto previsto dall'art. 42 del ### Utilitalia”. 
Richiamava l'art. 42 del ### citato. 
Rilevava che dal tabulato allegato alla lettera di licenziamento si evinceva che il datore di lavoro aveva proceduto al recesso perché egli avrebbe accumulato nell'arco temporale di riferimento (1.095 giorni) un periodo di assenze cumulative per malattia pari a giorni 387 e contestava la correttezza di tale conteggio, osservando che il datore di lavoro aveva computato quali giorni di assenza anche il periodo intercorrente dal 25 marzo 2019 al 31 luglio 2019 (129 giorni) in cui egli era stato assente non per malattia ma per infortunio sul lavoro. 
Rappresentava che l'imputabilità di tale periodo di assenza a infortunio sul lavoro era ancora sub judice. 
Precisava che in data 4 febbraio 2019 aveva subito un infortunio sul lavoro e che per tale infortunio l'### con nota del 6 marzo 2019, aveva indennizzato il periodo 8 febbraio 2019 - 24 marzo 2019 a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, con ricorso ex art. 104 DPR 1124/1965, presentato in data 1 aprile 2021 (numero identificativo n. 4127584), aveva impugnato il provvedimento con cui l'### aveva provveduto alla chiusura dell'infortunio ed aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto al pagamento dell'indennità per l'inabilità lavorativa temporanea in relazione al periodo 25 marzo 2019 - 31 luglio 2019. 
Evidenziava che in caso di accoglimento del suindicato ricorso amministrativo, detto periodo di 129 giorni non poteva essere ritenuto utile ai fini del computo del c.d. periodo di comporto con la conseguenza che il licenziamento avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo. 
Rilevava che nel periodo intercorrente dal 25 marzo 2019 al 31 luglio 2019 egli era stato costretto ad assentarsi dal servizio non a seguito di malattia comune ma per gli esiti dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 4 febbraio 2019 e che, pertanto, se ai 387 giorni di malattia computati dal datore di lavoro, si fossero sottratti i 129 giorni (dal 25 marzo 2019 al 31 luglio 2019) che in realtà erano imputabili a infortunio sul lavoro, si sarebbe pervenuti al risultato che alla data del licenziamento (30 novembre 2020) egli aveva accumulato assenze computabili per il periodo di comporto in misura pari a 258 giorni e, quindi, in misura molto inferiore a quella (365 giorni) prevista dal ### Deduceva, dunque, la nullità del licenziamento perché intimato prima che fosse effettivamente decorso il termine di comporto previsto dal ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024
Rilevava in ogni caso l'illegittimità del licenziamento per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, osservando che il datore di lavoro non solo non l'aveva avvertito dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto ma aveva altresì omesso di prospettargli la possibilità di formulare richiesta di aspettativa. 
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato nullo e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento comunicatogli con lettera del 30 novembre 2020 e che, conseguentemente la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria commisura alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali; in subordine, previa declaratoria della illegittimità del licenziamento, chiedeva che la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli un indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione o - in via ulteriormente subordinata - al pagamento di un'indennità risarcitoria in una misura compresa fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o - in via ulteriormente subordinata - al pagamento di un indennità variabile tra 6 e 12 mensilità della retribuzione; instava per la spese di lite.  ### spa, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. 
Affermava la correttezza della quantificazione del comporto, osservando che il ricorrente non aveva censurato l'operato della ### in ordine alla quantificazione del periodo di malattia bensì aveva rilevato che a causa di un errore dell'### peraltro mai contestato entro il termine decadenziale, una quota dei giorni del comporto non andava considerata quale malattia, bensì quale infortunio. 
Osservava che la soglia prevista dall'art. 42 del ### era stata superata il 27 novembre 2020 con n. 387 assenze per malattia. 
Rilevava che la consegna del documento con il computo delle assenze era stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 42 lett. B n. 7 del ### Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi ed applicazione d'ufficio dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per la colpa grave nella presentazione di un ricorso sguarnito di qualsiasi elemento giuridico a supporto del petitum.  ### del 19 giugno 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024
Nel merito, il ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento intimatogli da parte resistente con nota prot. n. 15350/20 del 30 novembre 2020 per superamento del periodo di comporto.   Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze di ### spa in data 3 maggio 2018 con la qualifica di operatore ecologico. 
Emerge, poi, che con nota prot. n. 15350/20 del 30 novembre 2020 il ricorrente è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, con effetto dal 30 novembre 2020. 
Con lettera datata 15 dicembre 2021, ricevuta da parte resistente in data 21 dicembre 2021, parte ricorrente ha impugnato il licenziamento “perché inefficace, nullo e illegittimo. 
Al fine di risolvere la controversia si richiama la normativa in materia di superamento del periodo di comporto. 
Ai sensi dell'art. 2110 c.c. “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. 
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio”.  ###. 42 del ### dei ### relativo al “### per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro”, alla lettera B), “### del periodo di conservazione del posto di lavoro ###”, prevede che “Nel caso di assenza dal servizio dovuta ad infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 365 giorni di calendario. 2. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l'arco temporale di 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso”. 
La Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art.  2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024 dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse” (Cass. Civ., Sez. L, 28 gennaio 2010 n. 1861). 
Al fine di verificare la legittimità del licenziamento è necessario, pertanto, verificare se il ricorrente, assente per malattia durante il rapporto di lavoro, ha superato il periodo di comporto. 
In particolare, nel caso di specie, dal conteggio allegato alla lettera di licenziamento risulta un periodo di assenza del ricorrente pari a 387 gg. nel periodo dal 19 giugno 2018 al 5 dicembre 2020. 
Il ricorrente afferma che il periodo dal 25 marzo 2019 al 31 luglio 2019 (129 giorni) non andava computato in quanto egli era stato assente non per malattia ma per infortunio sul lavoro. 
Va al riguardo rilevato che l'art. 43 del ### citato, relativo al “### per infortunio sul lavoro e malattia professionale” prevede che “2.In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dal competente istituto assicuratore, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla guarigione clinica, comprovata da adeguata certificazione, ovvero fino a quando gli effetti dell'infortunio o della malattia non si siano stabilizzati”. 
Ne consegue che le assenze dovute ad infortunio sul lavoro non vanno conteggiate per la determinazione del periodo di comporto. 
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 1618/2022 del 9 settembre 2022 di questo Tribunale, con attestazione di passaggio in giudicato, relativa al giudizio in cui parte ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro del 4 febbraio 2019, aveva affermato la sussistenza dello stato di inabilità temporanea anche nel periodo dal 25 marzo 2019 al 31 luglio 2019; con la sentenza citata è stato riconosciuto al ricorrente “un periodo di 70 giorni di inabilità assoluta”. 
Ne consegue che tale periodo non va considerato nel conteggio e, pertanto, non risulta superato il periodo di comporto. 
Il licenziamento irrogato dalla ### spa con lettera del 30 novembre 2020 appare, pertanto, illegittimo. 
Per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, va rilevato che come ritenuto dalle ### della Corte di Cassazione che si richiamano “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024 del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.” (Cass. Civ. SS.UU. 22 maggio 2018 n. 12568). 
Nel caso di specie trova applicazione il d.lgs. n. 23/2015 in quanto il ricorrente è stato assunto in data 3 maggio 2018, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto. 
In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì , per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.…”. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente»” ed ha ritenuto che “il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente». Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024
In seguito all'intervento della Corte Costituzionale trova dunque applicazione, nel caso di specie, l'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015. 
In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dichiarata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente da ### spa con nota prot. n. 15350/20 del 30 novembre 2020 e va ordinato a parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro; ### spa va altresì condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. 
Tenuto conto dell'intervento nel corso del giudizio della sentenza n. 1618/2022 di questo Tribunale e della sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.  P. Q. M.  Definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente da ### spa con nota prot. n. 15350/20 del 30 novembre 2020 e ordina a parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro; b) condanna, altresì, ### spa al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; c) compensa le spese giudiziali tra le parti.   ### 17 luglio 2024 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2024

causa n. 2433/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanzinga Rosa

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11950/2025 del 07-05-2025

... 462/2024 depositata il ###. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal ### udito il ###, in persona del ### che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ###, per il controricorrente. ### 2 di 4 1. Il Tribunale di ### aveva respinto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato a ### dal Comune di ### in data 27 aprile 2018, disattese le eccezioni preliminari riguardanti la tardiva contestazione ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ritenuti provati, sulla base dell' istruttoria testimoniale e documentale svolta, gli addebiti mossi, avendo il dipendente, in qualità di «assegnatario da parte dell'amministrazione pubblica di una carta carburante “### Fuel” per il rifornimento esclu sivo dell'automezzo comunale ### targato ### utilizzato la stessa nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017 in maniera abnorme, per scopi esulanti da quelli per i quali gli era stata consegnata». 2. Tale sentenza, reclamata dall'interessato, veniva riformata dalla Corte d'appello di Palermo in ragione della ravvisata fondatezza del primo motivo di gravame relativo alla violazione (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17945/2024 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio digitale -ricorrente contro Comune di ### i, in perso na del ### pro tempo re, rappresentato e difeso dall'Avv. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 462/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal ### udito il ###, in persona del ### che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ###, per il controricorrente.  ### 2 di 4 1. Il Tribunale di ### aveva respinto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato a ### dal Comune di ### in data 27 aprile 2018, disattese le eccezioni preliminari riguardanti la tardiva contestazione ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ritenuti provati, sulla base dell' istruttoria testimoniale e documentale svolta, gli addebiti mossi, avendo il dipendente, in qualità di «assegnatario da parte dell'amministrazione pubblica di una carta carburante “### Fuel” per il rifornimento esclu sivo dell'automezzo comunale ### targato ### utilizzato la stessa nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017 in maniera abnorme, per scopi esulanti da quelli per i quali gli era stata consegnata».  2. Tale sentenza, reclamata dall'interessato, veniva riformata dalla Corte d'appello di Palermo in ragione della ravvisata fondatezza del primo motivo di gravame relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione, con ordine di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e correlate pronunce risarcitorie.  3. Questa Corte, adita dall'ente locale, cassava con rinvio la decisione con sent enza n. 10284 del 18 aprile 2023, per tempestività della contestazione.  4. Riassunta la causa innanzi alla Corte d'appello di Palermo, veniva respinta l'originaria impug nazione del licenziamento perché, esclusa la lesione del diritto di difesa, veniva ritenuto provato l'addebito e reputata proporzionata la misura espulsiva irrogata.  5. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione ### affidando le prop rie difese a due motivi. ### di ### resiste con controricorso.  6. Il rappresentante del ### ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.  7. La causa giunge in decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del controricorrente ed il rappresentante del ###, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. 3 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Si censura l'operato della Corte d'appello per non aver dato corso alle richieste istruttorie già formulate nella prima fase innanzi al Tribunale e reiterate in sede di reclamo.  1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché, come evidenziato anche dal ###, non evidenzia la decisività delle richieste istruttori e, tanto più a fronte dell'articolata e comp iuta ricostruzione in fatto cond otta ne lla sentenza im pugnata in ordine alla sussistenza del fatto contestato. 
In questo senso, si richiama il consolidato indirizzo secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idon ea a dimo strare circostanze tali d a invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. L, 01/07/2024, n. 18072; in senso conforme, Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. ###).  2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ad una prassi dell'ufficio nell'utilizzo delle carte carburanti.  2.1. Anche tale censura, come pure osservato dal ###, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, atteso che non si deduce l'omessa valutazione di un fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, bensì di una valutazione giuridica in ordine all'asserita rilevanza esimente della prassi addotta, peraltro espressamente esaminata e superata nella sentenza impugnata. 4 di 4 2.2. Inoltre, la d oglianza risulta pure preclusa dalla configurabilità nella specie della cd. doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sian o fondate sul me desimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti p rincipali ogge tto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ( Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724).  3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.  4. Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legitti mità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Fedele Ileana

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