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RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA ### in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato all'udienza del 07/07/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 287/2024 RGL, promossa da: D'### assistito dagli avv.ti ### e ### PARTE RICORRENTE contro: ### S.R.L., assistita dall'avv. #### Oggetto: legittimità sanzione disciplinare e licenziamento per giusta causa ### che: con ricorso depositato in data ### D'### dipendente della ### s.r.l. dal 2.11.2021 con inquadramento nel 5° livello ### ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa dell'ammonizione scritta irrogatagli con lettera datata 21.2.2024 in conseguenza della contestata assenza ingiustificata dal 19.2.2024 e fino al 2.2.2024, affermando l'assoluta insussistenza dell'addebito, in quanto egli era rimasto a casa da lavoro su espressa direttiva datoriale ed aveva anche offerto formalmente la prestazione lavorativa a mezzo del sindacato con missiva pec in data ###. Egli ha quindi chiesto l'accertamento della illegittimità della sanzione, con condanna della società a corrispondergli l'importo della retribuzione trattenuta in busta paga per i giorni di asserita assenza ingiustificata, con vittoria di spese.
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) ### s.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, negando che al lavoratore fosse mai stato detto di restare a casa da lavoro dal 19.1.2024 e che fosse stato invece il medesimo a non presentarsi a lavoro dal 22.1.2024, dopo che il precedente venerdì 19.1.2024 era stato ripreso verbalmente per aver svolto negligentemente le sue mansioni.
La resistente ha aggiunto che, pur avendo preso contatti con il legale dell'azienda per la contestazione disciplinare, era pervenuta, nelle more, la comunicazione di offerta della prestazione lavorativa del lavoratore per il tramite del sindacato, sicchè la società aveva deciso di attendere il rientro del dipendente a lavoro, sospendendo l'invio della lettera di contestazione, senonchè D'### non si era poi effettivamente presentato in azienda il lunedì successivo; era stato a quel punto contattato il sindacato da parte del legale dell'azienda per verificare le intenzioni del lavoratore ed il sindacato aveva formulato alla società una proposta di accordo di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo; l'avv. ### aveva quindi riferito alla società i termini della proposta, che non erano stati accolti, e si era quindi proceduto all'invio della lettera di contestazione disciplinare. Sulla scorta di quanto esposto, la società ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successivo ricorso depositato in data ###, D'### nel frattempo licenziato per giusta causa dalla ### s.r.l., ha impugnato altre sanzioni disciplinari conservative irrogategli successivamente alla prima, già oggetto del primo ricorso, nonché il licenziamento. Egli ha sostenuto la natura ritorsiva delle sanzioni ricevute, compreso da ultimo il licenziamento, e l'insussistenza dei fatti addebitati, nonché la sproporzione tra detti fatti e la sanzione espulsiva adottata. Egli ha quindi chiesto la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro oltre che a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il TFR dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 3, co. 2, o, in ultima ipotesi, ex art. 3, co. 1, del medesimo D.Lgs. 23/2015, oltre interessi rivalutazione monetaria e vittoria di spese. ### s.r.l. si è costituita anche nel giudizio così instaurato, affermando l'infondatezza delle domande avversarie e la correttezza del proprio operato nonché la sussistenza e gravità degli addebiti contestati e, quindi, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
I due procedimenti sono stati riuniti e, tentato senza esito positivo il bonario componimento, la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 16.10.2025 i difensori hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa come da dispositivo che segue.
Considerato che: RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) D'### è stato assunto dalla ### s.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data ### con mansioni di operaio orefice ed inquadramento nel 5° livello ### - ### (v. contratto).
Il lavoratore ha ricevuto in data ### una lettera di contestazione disciplinare datata 2.2.2024 (recapitatagli a mani dopo il fallimento di consegna a mezzo posta presso il domicilio), del seguente contenuto: “### essere stato ripreso verbalmente dal datore di lavoro in data 19 gennaio 2024 per aver svolto le proprie mansioni in maniera negligente ed essere stato invitato a prestare maggior attenzione nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, il 22 gennaio u.s., senza alcuna ragione né comunicazione, Lei non si è recato al lavoro e da allora a tutt'oggi non è più rientrato, rimanendo assente ingiustificato”.
Rispetto a tale contestazione il lavoratore ha replicato, già in sede stragiudiziale, che la contestazione fosse del tutto infondata, posto che egli aveva infatti offerto la propria prestazione lavorativa mediante comunicazione pec del 26.1.2024 inviata alla società tramite il sindacato.
Si osserva che, se l'assenza dal luogo di lavoro del D'### dal 22.1.2024 è pacifica in quanto ammessa dallo stesso lavoratore, non è invece provato che egli sia rimasto assente dal lavoro per disposizione datoriale, ciò che sarebbe spettato al ricorrente dimostrare. Peraltro, l'assenza è proseguita anche dopo che egli ha formalmente manifestato la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa. La dichiarazione di offerta della prestazione effettuata per il tramite per sindacato non è idonea provare alcunchè rispetto alle ragioni dell'assenza, in quanto essa si basa in via esclusiva su quanto rappresentato dal lavoratore al sindacalista.
Neppure dirimente appare la circostanza che la contestazione disciplinare sia stata mossa al dipendente solo dopo l'intervento del sindacato, posto che la versione fornita dalla società in merito, confermata dall'avvocato che l'ha assistita nella fase stragiudiziale, non appare inverosimile (sentita quale testimone, l'avv. ### ha riferito di essere stata contattata dal legale rappresentante della resistente per valutare di procedere con la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore, ma che nelle more, è intervenuta la pec del sindacato, sicchè si è deciso di attendere il preannunciato rientro in azienda del dipendente per un chiarimento diretto, rientro che poi non è avvenuto), che è provato che vi sia stato tra le parti, per il tramite dei rispettivi portavoce, uno scambio di vedute e delle trattative per trovare un accordo e che, comunque, il lavoratore ha continuato a restare assente nonostante avesse manifestato, sulla carta, la volontà di rientrare a lavoro.
Peraltro, pur avendo fornito il sindacalista ### e l'avv. ### versioni differenti circa il fatto che la società avesse manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto lavorativo, è emerso chiaramente che i termini dell'accordo fossero stati indicati dal lavoratore, tramite il sindacato, e che la società, senza particolari insistenze e senza specifiche controproposte, si fosse limitata a rifiutare l'accordo proposto.
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) Ancora, deve evidenziarsi che la sanzione poi irrogata al lavoratore è stata quella della ammonizione scritta, nonostante il ### applicato al rapporto preveda, all'art. 36, in ipotesi di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi la possibilità del licenziamento per mancanze, senza preavviso.
Si ritiene quindi che la sanzione sia stata legittimamente irrogata, con la conseguenza che le domande di cui al primo ricorso vanno disattese.
D'### è stato licenziato con lettera datata 8.5.2024 del seguente tenore letterale: “Facciamo seguito con la presente alla ns. del 23.04 u.s., con la quale Le contestavamo quanto segue: “In data ###, Le è stato consegnato un paio di boccole modello “Tumesh”; la responsabile ### ha spiegato che lavoro Lei avrebbe dovuto fare e Le ha consegnato la scheda tecnica contenente tutte le istruzioni da seguire per l'esecuzione dei detti oggetti. ### pochi minuti, Lei ha riferito di avere mal di testa ed è andato a casa. Il lunedì successivo, 15.04.2024, Lei è rientrato ed ha proseguito con il lavoro di cui sopra. ### la detta giornata, anziché tenere conto e seguire la scheda tecnica che Le era stata fornita, Lei ha più volte chiesto ai suoi colleghi e alla predetta responsabile come eseguire la lavorazione. In data ### alle ore 11,30 circa, Lei ha quindi asserito di aver terminato il lavoro ma non ha fatto verificare alla responsabile ### gli oggetti, poiché, a suo dire, erano eseguiti correttamente. Allorché li ha portati alla pulitura, gli stessi sono stati tuttavia fermati poiché sono risultati non conformi alla scheda tecnica e non correttamente realizzati. È risultato quindi che ### di Sua unilaterale iniziativa, aveva utilizzato un metodo di lavorazione diverso da quello prescritto dalla detta scheda tecnica, che Le era stata illustrata e che Le era stato richiesto di rispettare, non solo del tutto inidoneo alla corretta esecuzione del lavoro ma che ha comportato anche il completo danneggiamento delle boccole.
Ancora, in data ###, Le sono stati affidati alcuni oggetti della linea “A pallini” di ### di cui Lei doveva lucidare e arrotondare le maglie utilizzando il laser. Alla consegna del detto lavoro, Le è stata data espressa istruzione di procedere a realizzare una decina di maglie, quindi di fermarsi e farne controllare l'esecuzione dalla responsabile ### e, solo dopo, di continuare con le altre. Ciò nonostante, allorché il sig. ### ha domandato alla predetta responsabile se Lei fosse andato a farle verificare le maglie, la stessa ha risposto negativamente.
Il sig. ### ha dunque chiesto anche a ### che invece ha risposto affermativamente, di esserci andato. Poiché, però, la sig.ra ### ha ribadito quanto già riferito, il sig. ### l'ha nuovamente interrogata, al che ### prendendosi gioco dello stesso, gli ha risposto di non aver detto di “essere andato a far controllare gli oggetti” ma che “sarebbe andato, che stava per andare”.
Tali gravi condotte di cui sopra costituiscono violazione dei doveri discendenti dal rapporto di lavoro tra cui quelli di diligenza, correttezza e buona fede ed arrecano pregiudizio, non solo economico, all'azienda.
Le contestiamo, altresì, la recidiva per essere stato lei già sanzionato: RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) - con l'ammonizione scritta, con provvedimento del 21.02.2024, ricevuto in data ###, previa contestazione disciplinare del 02-02.2024; - con la sospensione per giorni tre, con provvedimento del 26.02.2024, ricevuto in data ###, previa contestazione disciplinare del 19.02.2024; - con la sospensione per giorni tre, con provvedimento del 21.03.2024, ricevuto in pari data, previa contestazione disciplinare dell'8.03.2024; - con la sospensione per giorni tre, con provvedimento del 23.04.2024, previa contestazione disciplinare del 12.04.2024.”.
Non avendo Lei fornito alcuna giustificazione scritta né avendo Lei chiesto di essere sentito oralmente entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della contestazione qui sopra, ci vediamo costretti ad adottare nei ### confronti, attesa la gravità delle condotte poste in essere, il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, e quindi senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c. Nonché ai sensi dell'art. 36 ### vigente, con effetto retroattivo al giorno della comunicazione con cui il presente procedimento disciplinare è stato attivato.”.
Il lavoratore sostiene che il licenziamento irrogato abbia in realtà natura ritorsiva. In particolare, egli afferma che esso sia stato determinato unicamente dalla richiesta di intervento del sindacato e dalla mancata accettazione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto da parte del lavoratore, evidenziando come mai prima del febbraio 2024 egli avesse ricevuto contestazioni disciplinari, che invece si sono susseguite in modo serrato nell'arco di un ristretto arco temporale dopo il ###, allorquando egli aveva offerto tramite il sindacato, la propria prestazione lavorativa a seguito di direttiva aziendale di non andare a lavoro.
Come noto, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, sicchè assume il connotato della "ingiustificata vendetta" (a titolo esemplificativo Cass. n. 6575/2016 e n. 17329/2012).
La nullità del licenziamento ritorsivo trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c., pertanto, è richiesto che il motivo illecito sia stato determinante, in modo esclusivo, della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fattori rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, se la sussistenza della giusta causa del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, sul datore di lavoro, la prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ex art. 2697 c.c., ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare, a tal fine, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere in concreto il giustificato motivo oggettivo e/o la giusta causa, nel caso in cui questi elementi da soli, o posti in correlazione con altri, secondo la valutazione unitaria e globale dell'"id quod pletumque accidit", consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019).
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) Il licenziamento, nel caso di specie, è stato motivato dal datore di lavoro per avere il lavoratore negligentemente svolto le proprie mansioni, disattendendo le procedure e le direttive aziendali in talune occasioni descritte nella contestazione disciplinare del 23.4.2024, con espresso richiamo di quattro precedenti violazioni commesse nell'esecuzione dell'attività lavorativa contestate e sanzionate nel periodo dal 2.2.2024 al 23.4.2024.
Rispetto agli addebiti oggetto dell'ultima contestazione del 23.4.2024, richiamata nella lettera di licenziamento, i testimoni hanno riferito quanto segue: ### operaia orafa dipendente della ### s.r.l. avente mansioni di responsabile, ha riferito che “### cliente fornisce per ciascun prodotto richiesto una scheda tecnica che indica il numero di pezzi di cui è composto il gioiello, come deve essere effettuata la fase lavorativa, indicando i singoli passaggi e come i diversi pezzi devono essere assemblati tra di loro, e vengono altresì indicati dei parametri entro cui bisogna stare che riguardano spessori, conformità di forme, altezze, peso ecc.. Le schede tecniche sono del tipo di quella che mi viene mostrata (doc. 9 e 12 fasc. res.). … durante il lavoro noi tutti dobbiamo attenerci sia alle schede tecniche sia alle schede ciclo di lavoro che vengono periodicamente aggiornate … ricordo di aver assegnato al D'### un paio di boccole di VPA modello ### e che lui aveva ritenuto di poter lavorare “a braccio” senza seguire passo passo la scheda tecnica così non rispettando i vari parametri. In quella occasione ho ripreso il sig. D'### e gli ho chiesto come mai non avesse seguito le istruzioni e lui mi rispose che secondo lui il lavoro era fatto bene. … se non ricordo male, anche in questo caso la ### ha dovuto chiedere la sostituzione del pezzo a ### … ricordo di aver assegnato al D'### la realizzazione di una collana o di un bracciale della linea “a pallini” di ### che era composto da moltissimi pezzi, e io nello specifico gli avevo chiesto di realizzare soltanto una decina di maglie in modo da verificare come utilizzasse il laser e invece lui proseguì a fare pezzi senza dire niente a nessuno oltre quella diecina e quando io me ne accorsi e verificai che non erano fatti bene perché avevano delle imperfezioni, dei buchi e delle irregolarità, ormai aveva già fatto gran parte del lavoro e quindi rovinato gli stessi pezzi. Ricordo che era andato anche dal titolare a far vedere i pezzi, dicendogli che era già venuto a farli controllare a me, ma, dopo che io replicai che non era vero, lui si è corretto dicendo che voleva venire a farmeli vedere, ma di fatto aveva continuato ad andare avanti nella lavorazione.”; ### orefice dipendente della resistente dal 2019, ha affermato che “il nostro lavoro è organizzato in questo modo: quando dobbiamo iniziare un nuovo lavoro ci rechiamo in ufficio dove ci viene rilasciata una busta con dentro il progetto del gioiello da realizzare. Su questo progetto è indicato il codice del prodotto che ci consente di andare a recuperare una particolare scheda tecnica che contiene le precise istruzioni che dobbiamo seguire per la realizzazione del prodotto. … Le schede tecniche le fornisce il committente … ### scheda tecnica vengono indicati i singoli passaggi che dobbiamo seguire e le tempistiche per la realizzazione dei passaggi. … Ricordo …, ma non la data, che al ricorrente erano stati assegnati alcuni oggetti della linea “### n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) pallini” di ### si trattava di anelli, bracciali e collane, che egli doveva lucidare e arrotondarne le maglie, utilizzando il laser, e che non finiva più di svolgere questa operazione mentre noi avevamo necessità del laser per le nostre lavorazioni. … ### è la responsabile a cui ci rivolgiamo per avere le schede tecniche e alla fine del lavoro per riportarle le schede e il prodotto confezionato. È possibile anche rivolgersi a lei per qualche consiglio pratico. In un secondo momento poi lei verifica che il prodotto realizzato sia conforme alla scheda tecnica.”; ### orafo dipendente della convenuta, ha anch'egli riferito che “Nel nostro lavoro seguiamo le indicazioni contenute nelle schede tecniche fornite dal cliente e che indicano tutti i singoli procedimenti che devono essere seguiti per la realizzazione del prodotto finale. Le schede vanno seguite passo passo senza possibilità di variazioni e il cliente verifica alla fine la conformità del prodotto rispetto alle istruzioni contenute nelle schede tecniche.”; anche ### impiegata presso la ### s.r.l., ha riferito che “### singola fase della lavorazione viene controllata sia per quanto concerne il rispetto del procedimento indicato nella scheda tecnica sia per quanto riguarda il rispetto del tempo e sulla base di questo io redigo dei report in apposito gestionale informatico ove viene riportata l'intera storia del pezzo.”.
Gli addebiti mossi al ricorrente, con particolare riguardo alla negligenza e leggerezza nell'esecuzione delle lavorazioni affidate, con conseguente danneggiamento dei pezzi affidatigli, hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali ed in particolare in quella di ### avente mansioni di responsabile, la quale aveva assegnato al ricorrente le lavorazioni, aveva dato specifiche disposizioni e aveva il compito di verificare la corretta esecuzione del lavoro svolto. ### testimoniale ha consentito di appurare che il ricorrente avrebbe dovuto seguire pedissequamente procedure predefinite, indicate nelle c.d. schede tecniche, oltre che le direttive della responsabile, in quanto sua superiore gerarchica, mentre nella specie, con riferimento ad entrambe le lavorazioni menzionate nella contestazione disciplinare ha disatteso le disposizioni lavorative, danneggiando il materiale lavorato, nel primo caso in maniera irreversibile tant'è che, secondo quanto riferito dalla teste ### vi è stata richiesta di sostituzione del pezzo al cliente.
La sanzione espulsiva, come visto, è stata peraltro irrogata tenendo conto anche dei precedenti addebiti, già oggetto di sanzioni conservative.
Con provvedimento datato 19.2.2024, la ### s.r.l. aveva contestato al ricorrente che “In data ### alle ore 8,00, Le è stato consegnato, per la lavorazione, n. 1 anello con la relativa scheda tecnica, fornita dal Cliente, ove era precisamente illustrata, fase per fase, la procedura da seguire per la corretta realizzazione dell'oggetto, con tempo previsto per l'esecuzione dello stesso di 150 minuti complessivi. Ciò nonostante, Lei ha consegnato il detto anello dopo 589 minuti non correttamente realizzato secondo la procedura di cui sopra ed ha altresì irreparabilmente danneggiato il semilavorato, che è stato sostituito, previa richiesta al Cliente. Il detto pezzo è, ad oggi, ancora in lavorazione.
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) In data ###, Le sono stati consegnati degli orecchini (n. 8 paia) con modalità e tempistiche di lavorazione analoghe; in particolare, nonostante il tempo di esecuzione degli stessi fosse previsto in 120 minuti ogni 2 paia (per un totale di 480 minuti), Lei li ha consegnati dopo 745 minuti, non terminati e, anzi, da ripristinare e rilavorare in quanto male eseguiti.
In data ###, invece, ### senza alcun motivo, è rimasto completamente inoperoso dalle ore 9,40 alle ore 10,30, per poi riprendere con la lavorazione dei suddetti orecchini.
Giovedì 08.02.2024, alle ore 8,00, Lei ha smarrito un pezzo in lavorazione degli orecchini di cui sopra; dopo aver accusato datore di lavoro e colleghi di averglielo sottratto e dopo essere stato più volte invitato a cercarlo, Lei lo ha effettivamente ritrovato caduto vicino al Suo banco; dopodiché, ha riferito di accusare un malore ma, arrivati i soccorsi del 118, Lei ha rifiutato di farsi trasportare al ### (nonostante le insistenze degli ###. Intorno alle ore 9,30-9,40 ha lasciato il posto di lavoro; il giorno successivo nulla comunicava; solo il lunedì 12.02.2024, Lei è rientrato al lavoro mostrando certificato di malattia sino a tutto il detto 12.02.2024. Posto dunque che Lei si è ripresentato al lavoro prima che il detto periodo di malattia fosse terminato, ovviamente è stato invitato a rientrare immediatamente a casa.
Il giorno seguente, 13.02.2024, Lei ha ripreso servizio. Alle ore 8,00 Le sono stati consegnati, per la lavorazione, n. 2 anelli identici a quello del 05.02 us, uno dei quali, a seguito di controllo successivamente effettuato, è risultato non correttamente eseguito e, di nuovo, irreparabilmente danneggiato con necessaria sostituzione del semilavorato, previa ennesima richiesta al Cliente.
Ebbene, tali condotte di cui sopra costituiscono violazione dei doveri discendenti dal rapporto di lavoro, tra cui quelli di diligenza correttezza e buona fede, ancora, provocano difficoltà e disagi nell'organizzazione e nel regolare svolgimento del lavoro e, come detto, arrecano evidente pregiudizio all'immagine dell'azienda, oltre che economico. …”.
Rispetto a tali addebiti, i testimoni hanno riferito, oltre a quanto già indicato relativamente al processo di lavoro e al dovere di osservanza delle schede tecniche, quanto segue: ### ha dichiarato che “il cliente in fase di preventivo chiede alla ### più o meno quanto tempo impiegherà per realizzare un certo prodotto, per esempio ci chiede se siamo in grado di realizzare un certo gioiello in un'ora complessivamente. A quel punto noi tutti all'interno di ### proviamo a realizzare il prodotto ed individuiamo un tempo medio di realizzazione in modo da sottoporlo al cliente. Una volta che viene definito questo tempo e viene accettato dal cliente, quel tempo va rispettato. Nella scheda “ciclo di lavoro” che mi viene mostrata quale esempio (doc. 10 fasc. res.) vengono indicati tutti i tempi delle singole fasi lavorative come ricavata secondo la procedura descritta. … confermo che ho dato a D'### da realizzare un anello di ### del tipo di quello che mi viene mostrato (doc. 9 fasc. ric.) anche se non ricordo precisamente le date.
Ricordo che già nella fase di preparazione aveva mangiato troppo lo spessore del metallo lavorandolo con la carta e poi successivamente nella fase di assemblaggio aveva completamente fuso la parte della testa dell'anello, pertanto il pezzo fu invalidato e abbiamo dovuto fare la RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) richiesta di un nuovo pezzo per realizzare ex novo il prodotto. … anche per quanto concerne le tempistiche non erano rispettate, questo era successo non solo per l'anello di cui stiamo parlando, ma capitava in via ordinaria e lo sforamento non era di ore ma di giorni. … ricordo perfettamente che assegnai al D'### la lavorazione degli orecchini ### che mi vengono mostrati (doc. 11, 12 e 13 fasc. res.). Rispetto a tale lavoro ricordo che dovevano essere assemblati un pezzo con il suo bordino e lui li aveva carteggiati troppo, quindi non rispettando lo spessore richiesto, e aveva anche perso un pezzo accusandomi di averglielo sottratto io dal banco durante la pausa, invece poi il pezzo lo ritrovò un collega, forse ### vicino al banco di lavoro. Se non ricordo male aveva accusato anche il titolare di avergli sottratto il pezzo, perché io gli avevo detto che forse era passato a controllare la sua lavorazione durante la pausa. ### si era poi concluso con un malore del D'### che si era molto agitato; avevamo anche chiamato il 118 e gli avevano trovato la pressione alta, ma lui si era rifiutato di andare in ### poi si è allontanato dal lavoro.
Ricordo che si è presentato poi in azienda il lunedì successivo, ma in ufficio avevano riscontrato che quel giorno rientrava ancora nel periodo di malattia, se non ricordo male era l'ultimo giorno, e quindi gli hanno detto di ritornare a casa. … ricordo di aver riassegnato al D'### due anelli identici a quello già in precedenza assegnato e di aver riscontrato che non era in grado di rispettare le schede tecniche relative sia in punto tempistiche sia per come veniva eseguito il lavoro. Non ricordo se anche quella volta avessimo dovuto chiedere nuovi pezzi da lavorare perché quelli da lui lavorati erano stati irreparabilmente rovinati, come la volta prima, o se l'avessi fermato prima. Nella maggior parte dei casi lo fermavo prima, lasciandogli effettuare soltanto la prima sgrossatura del pezzo e poi assegnavo le lavorazioni successive ad altri colleghi, per evitare di dover chiedere al cliente nuovi pezzi e dover giustificare tali richieste.”; ### ha riferito che “Noi siamo tenuti a stare dentro la tempistica indicata. In caso ci siano delle complicanze perché per esempio il materiale non è fuso bene o ci sono delle sdoppiature o si presentano altre problematiche, noi dobbiamo immediatamente farlo presente al titolare, il quale ci dice se continuare, sforando le tempistiche indicate, oppure se dobbiamo agire in altro modo per esempio chiedendo la sostituzione del pezzo. … i doc. 9, 12, 18 e 22 doc. fasc. res. che mi vengono mostrati sono schede tecniche, in cui si evidenziano il prodotto, i pezzi che lo compongono e altre caratteristiche e in questa scheda viene indicato il codice che serve poi per andare a recuperare l'altra scheda di cui ho prima riferito che indica le operazioni da eseguire con il relativo minutaggio. Di solito le due schede viaggiano insieme. … Non ricordo nello specifico se il ### D'### abbia sforato le tempistiche relative alla realizzazione dell'anello “Bulgari” di cui al doc. 9 fasc. res.. Posso dire di ricordare che di solito lui impiegava molto più di noi altri dipendenti a realizzare i prodotti e talvolta è capitato che venissimo incaricati di realizzare i suoi pezzi, ciò è accaduto anche a me personalmente e mi è capitato anche con riferimento ad un anello “Bulgari” del tipo di quello di cui stiamo parlando… Mi è capitato in un'altra occasione di dover rifinire e riportare del metallo con riguardo agli orecchini del tipo di quelli raffigurati nel RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) documento 18 fasc. res. che mi viene mostrato in precedenza lavorati dal D'### Ricordo che in un'altra occasione il D'### mi informava che aveva perso un pezzo, in particolare dell'anello “Bulgari” di cui abbiamo prima parlato e che l'abbiamo cercato tra la mia postazione e la sua, l'ho poi trovato io. Preciso che la mia postazione era attigua a quella di D'### lui era alla mia destra.
In quell'occasione ricordo che il ricorrente era diventato tutto rosso ed era evidente che era particolarmente nervoso ed alterato, ricordo che disse di volere andare a casa e stare tranquillo ed io gli dissi di non mettersi subito alla guida in quelle condizioni e di andare a prendere qualcosa al bar vicino al supermercato, in modo da tranquillizzarsi un attimino. Non ricordo che sia intervenuto il pronto soccorso.”; ### ha riferito che “### che le tempistiche di lavorazione vengono indicate nelle schede di lavoro del tipo di quelle di cui al doc. 13 fasc. res. che mi viene mostrato. ### singola fase della lavorazione viene controllata sia per quanto concerne il rispetto del procedimento indicato nella scheda tecnica sia per quanto riguarda il rispetto del tempo e sulla base di questo io redigo dei report in apposito gestionale informatico ove viene riportata l'intera storia del pezzo… ### al doc. 11 fasc. res. che mi viene mostrato a titolo esemplificativo posso dire che con riferimento che a quelle specifiche commesse individuate con indicazione anche dei codici articolo ### sono stati indicati sotto la voce “tempi reali” i minuti che avrebbero dovuto essere impiegati per la relativa lavorazione mentre sotto la voce “minuti” i minuti impiegati effettivamente dal D'### inoltre nelle colonne di destra sono riportate eventuali note come l'indicazione se il pezzo fosse stato rilavorato da altri o fosse stato rovinato e quindi fosse stato necessario richiedere un nuovo pezzo al cliente. … In azienda sono soltanto io a compilare i report che mi vengono mostrati. Preciso che quando la mia collega assegna un lavoro ad un orafo viene attivato dall'orafo stesso il sistema che monitora il pezzo, in particolare viene ad essere letto il barcode della scheda del prodotto che deve essere realizzato. All'esito di ogni singola fase di lavorazione, l'assegnatario va al gestionale ed indica che lui ha terminato la sua lavorazione e l'oggetto è pronto per il passaggio successivo, quindi lo porta in ufficio dove lo pesiamo, controlliamo l'esito della lavorazione e il tempo della stessa, riportando il tutto a gestionale, o meglio il tempo è indicato in automatico a seguito dell'indicazione del dipendente di aver terminato la fase di lavorazione.”. Il documento 11 prodotto da parte resistente, rispetto a cui non sono state sollevate contestazioni di sorta, indica date, lavorazioni (specificamente individuate con codici commessa e articolo) e minuti impiegati, rispetto a quelli predefiniti, corrispondenti a quelli indicati nella contestazione disciplinare.
La medesima teste ### ha altresì affermato che “### che c'era stato un episodio in cui il ricorrente si era molto agitato perché, se non ricordo male, aveva perso un pezzo. Abbiamo chiamato il 118, quando sono arrivati, gli hanno misurato la pressione, che era altissima, e gli hanno quindi consigliato di andare al pronto soccorso, ma lui si è rifiutato. Se non ricordo male poi RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) è uscito. Non ricordo precisamente cosa sia accaduto dopo o se abbia fatto pervenire un certificato di malattia.”.
Anche gli addebiti oggetto di tale contestazione, relativi anch'essi allo svolgimento da parte del D'### in maniera negligente delle proprie mansioni, sia dal punto di vista della tecnica manuale utilizzata sia dal punto di vista del mancato rispetto delle tempistiche previste per la realizzazione delle lavorazioni, hanno quindi trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa e nella documentazione prodotta dalla resistente. È provata altresì l'accusa frettolosamente ed infondatamente mossa nei confronti di colleghi e titolare di avergli sottratto un pezzo oggetto di lavorazione.
Con lettera dell'8.3.2024 era stato contestato al ricorrente che “In data ### alle ore 13,45 circa, allorché il sig. ### era assente, Lei ha chiesto ai ### e ### dove si trovasse della candeggina, che (benché si tratti di procedura da tempo in disuso) Lei intendeva impiegare per corrodere la punta di acciaio che aveva rotto all'interno dell'oggetto in oro che stava lavorando. Alla risposta dei detti ### di non sapere dove fosse, Lei si è rivolto all'impiegata ### la quale Le ha risposto di nulla sapere; quindi, Le ha chiesto a cosa Le servisse la candeggina e l'ha invitata ad attendere il ritorno del sig. ### a cui avrebbe dovuto necessariamente rivolgersi. ### iniziativa di andare a cercare la candeggina in garage, manifestata senza curarsi minimamente di quanto le era stato appeno, la sig.ra ### ha espressamente ricordato che l'accesso allo stesso, come ampiamente noto e come chiaramente segnalato da cartello di divieto affisso alla porta di ingresso, era interdetto a chiunque, anche in quanto proprietà privata del sig. ### Nonostante quanto tutto sopra, sempre assente quest'ultimo, Lei si recava ed entrava nel suddetto garage; di ciò sia vedeva la Sua collega ### che immediatamente avvertiva in ufficio la sig.ra ### che scendeva e la faceva rientrare in laboratorio. Tali condotte di cui sopra costituiscono grave violazione dei doveri discendenti dal rapporto di lavoro, tra cui quelli di obbedienza, dirigenza, lealtà nei confronti del datore di lavoro, correttezza e buona fede.”. ### ai fatti contestati, i colleghi di lavoro del ricorrente, escussi quali testimoni, hanno riferito quanto segue: ### ha ricordato che “una volta il ricorrente, non ricordo se a me o ad altri, riferì che gli si era rotta una punta del trapano o della fresa dentro un semilavorato e che parlando di una possibile soluzione noi altri abbiamo detto che di solito in queste occasioni utilizzavamo la candeggina dove mettevamo a mollo il semilavorato per sciogliere l'acciaio della punta incastrata, solo che in quella occasione la candeggina non era nel laboratorio, ma in magazzino dove noi dipendenti non possiamo andare se non dietro specifica autorizzazione del titolare che in quel caso non c'era. D'### tuttavia, è comunque andato in magazzino per prendere la candeggina ma non è riuscito ad entrare perché chiuso a chiave. Si tratta di una disposizione che è nota a noi RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) dipendenti e in quell'occasione qualcuno, ma non ricordo chi, ha tentato di fermarlo. Egli ha aperto la prima porta ed ha sceso le scale ma poi ha trovato la porta del magazzino chiusa.”; ### ha riferito che “ricordo un episodio in cui il ricorrente aveva rotto una punta del trapano all'interno del pezzo che stava lavorando e quindi voleva sciogliere il metallo che era rimasto incastrato nell'oro con della candeggina, in particolare mettendo il pezzo a mollo nella candeggina, tuttavia la candeggina non c'era in azienda. Lui sosteneva che invece ce ne fosse in garage e quindi, non avendola trovata altrove, si è recato in garage che è un luogo interdetto ai dipendenti, nel senso che c'è un cartello di divieto di accesso. Allora io ho chiamato l'impiegata avvisandola della circostanza e lei è andata a richiamarlo.”; ### ha dichiarato che “ricordo che il D'### cercava la candeggina e che era venuto in ufficio a chiederla; in quell'occasione non c'era il sig. ### in azienda e la candeggina è tenuta in garage dove noi dipendenti non possiamo andare, c'è anche un cartello di divieto; io gli ho pertanto detto di aspettare che rientrasse ### nonostante ciò lui andò lo stesso in garage, io lo vidi passare davanti all'ufficio e sono andata dietro di lui per fermarlo e dirgli di ritornare su.”.
Anche tale addebito, integrante all'evidenza una condotta di insubordinazione del dipendente, è risultato pertanto confermato.
Con lettera del 12.4.2024, poi, è stato contestato al D'### che “In data ###, Le sono state consegnate n. 2 paia di boccole modello “Serpente”, con tempi di lavorazione previsti in complessive sette ore; nonostante le procedure di lavorazione dei detti oggetti Le siano state più volte dettagliatamente illustrate e spiegate dalla ### di reparto, ### che glieLe ha anche materialmente mostrate, dopo n. 20 ore e 24 minuti, Lei ha dovuto restituirli poiché aveva danneggiato la forma dei semilavorati. Ancora, dopo esserLe stata consegnata una busta contenente del filo da tagliare e da preparare per l'impernatura, in data ### la predetta ### dell'### ha dato istruzione di rendere perfettamente diritti i fili che erano stati precedentemente piegati per la lavorazione e, al suo rilievo che gli stessi si sarebbero rotti, Le ha indicato di utilizzare la fiamma per rendere l'oro più malleabile. Lei si è quindi recato alla Sua postazione e, dopo aver avviato la macchina per saldare, ha tentato di accendere il cannello con l'accendino senza riuscirci. Al che, Lei ha imprudentemente alzato al massimo la pressione della detta macchina rischiando di danneggiarla e costringendo il sig. ### ad intervenire immediatamente per interromperla e avvertirla circa le gravi conseguenze e danni che tale Sua azione avrebbe potuto provocare. Lei ha quindi riprovato ad accendere la fiamma, di nuovo senza esito positivo, lasciando fuoriuscire il gas per diversi minuti, in maniera del tutto irresponsabile. Il sig. ### e stato dunque costretto ad intervenire una seconda volta e ad accendere lui il cannello. Interrogato dallo stesso sul perché lei non ci fosse riuscito, ha risposto che, non usando la macchina da una settimana, non ricordava cosa dovesse fare. Tali condotte di cui sopra, irresponsabili, negligenti, imprudenti, imperite e finanche pericolose, costituiscono violazione dei RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) doveri discendenti dal rapporto di lavoro e pregiudicano l'azienda, non solo sotto il profilo economico. …”.
La teste ### in merito, ha dichiarato “### 5 («vero che, in data 21 marzo 2024, erano consegnate a D'### n. 2 paia di boccole di ### modello “Serpente” n. ###, come risulta da report prodotto sub. 11)” »): ricordo anche questo lavoro che assegnai al D'### e che anche in quel caso lui aveva assottigliato troppo i pezzi. I tempi venivano come sempre sforati. … ricordo che era stata consegnata al ricorrente una busta contenente del filo da tagliare e da preparare per l'impernatura, sostanzialmente doveva tagliarlo e realizzare delle punte, lavorandolo a crudo, invece lo scaldò con la fiamma rendendolo così non più utilizzabile per quella finalità. … il D'### non aveva dimestichezza con il cannello e con la macchinetta per saldare, in particolare ricordo che non metteva al minimo la pressione del cannello cosicché la fiamma risultava eccessiva rispetto alle necessità.”.
La teste ha sostanzialmente confermato sia che, rispetto alla prima lavorazione indicata, il ricorrente aveva danneggiato i pezzi, in particolare assottigliandoli eccessivamente, sia, con riguardo al secondo addebito, l'utilizzo inappropriato ed imprudente del cannello.
I tre procedimenti disciplinari così avviati si sono conclusi con l'irrogazione, ciascuno, della sanzione conservativa della sospensione per n. 3 giorni. ### di categoria, all'art. 35 (Ammonizioni, multe e sospensioni), prevede che “Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che: - abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; - non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo; - ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione; - non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza; - arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione; - sia trovato addormentato; - introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso; - si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; - in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.”.
Quanto alla contestazione dei 19.2.2024, si ritiene che la pluralità delle violazioni commesse in un arco temporale particolarmente ristretto, sicchè non può ravvisarsi alcuna mala fede nella contestazione cumulativa da parte del datore di lavoro, il rilevante lasso di tempo impiegato dal D'### in eccesso per le lavorazioni indicate, il fatto che lo svolgimento negligente delle mansioni da parte del lavoratore abbia portato quantomeno in un caso al danneggiamento irreparabile del RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) materiale oggetto di lavorazione con necessità di richiesta di sostituzione al cliente del pezzo, nonché il fatto che il ricorrente abbia infondatamente e frettolosamente accusato i colleghi nonché il titolare di avergli sottratto il pezzo su cui stava lavorando in data ### e che non trovava più sul banco di lavoro, consentano di ravvisare la gravità dell'inadempimento (consistito nell'aver il lavoratore non eseguito il lavoro secondo le istruzioni avute/avendolo eseguito con negligenza/altra trasgressione della disciplina del lavoro), richiesta ai fini della irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, limitata nella specie a giorni 3.
Altrettanto proporzionata appare la sanzione della sospensione per n. 3 giorni con riguardo all'addebito contestato con lettera dell'8.3.2024, posto che il lavoratore ha coscientemente trasgredito al chiaro divieto di accesso a locali di proprietà del sig. ### nonostante i vari colleghi con cui si è approcciato gli abbiano ricordato di non poterlo fare, quindi dimostrando totale noncuranza rispetto alle disposizioni datoriali e particolare resistenza nell'adeguare il proprio comportamento alle stesse.
Infine, la sanzione appare congrua anche rispetto agli addebiti contestati con lettera del 12.4.2024, posto che il ricorrente risulta aver danneggiato irreparabilmente il pezzo oggetto della lavorazione assegnatagli in data ###, dopo aver impiegato nuovamente tempi molto maggiori rispetto a quelli previsti per la conclusione della lavorazione, oltre ad aver utilizzato in maniera del tutto imprudente e pericolosa il cannello, ciò anche tenuto conto dell'anzianità del lavoratore e delle competenze verosimilmente acquisite.
Vi è, poi, la contestazione del 2.2.2024, anch'essa richiamata ai fini della recidiva nella lettera di licenziamento, già analizzata e alle cui valutazioni già esposte si rimanda. ### dei fatti tutti addebitati, e la proporzione delle sanzioni irrogate, esclude che il licenziamento irrogato abbia avuto natura ritorsiva. ### parte, vi sono ulteriori elementi che possono essere valorizzati a conforto di tale conclusione: non è dimostrato che il datore di lavoro abbia mai detto al lavoratore che vi fosse un calo di lavoro, invitandolo a cercare una nuova occupazione e a restare a casa; non è provato che il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di risolvere consensualmente il rapporto lavorativo con il D'### poiché sul punto sono discordanti le dichiarazioni testimoniali del sindacalista che ha assistito il lavoratore nella fase stragiudiziale (### e l'avvocato che ha invece assistito l'impresa (###; è provato che ci siano state delle trattative a seguito dell'invio della pec del sindacato del 26.1.2024 e che il lavoratore abbia sottoposto all'azienda, per il tramite del sindacalista ### un accordo di risoluzione consensuale del rapporto che prevedesse la corresponsione in suo favore di una somma pari a circa € 18.000,00, che la società non ha accettato; l'addebito relativo all'assenza ingiustificata dal 22.1.2024 al 2.2.2024 è stato punito con l'ammonizione scritta, sanzione decisamente inferiore a quella prevista dal ### di categoria, che invece contempla l'assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile tra le condotte passibili RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) di licenziamento senza preavviso; il ### di categoria prevede, all'art. 36, la possibilità di irrogazione del licenziamento senza preavviso in caso di “recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo rubricato "### multe e sospensioni", quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo”, mentre nella specie il datore di lavoro ha atteso ben quattro procedimenti disciplinari e l'irrogazione di un'ammonizione scritta e tre sanzioni di sospensione per infine determinarsi a recedere dal contratto di lavoro; le allegazioni circa l'emarginazione del ricorrente sul luogo di lavoro una volta rientrato a seguito dell'assenza dal 22.1.2024 al 2.2.2024 non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa che hanno invece dichiarato che vi è effettivamente un banco da lavoro posizionato trasversalmente rispetto agli altri per ragioni di spazio, ove il ricorrente fu collocato a lavorare dal 5.2.2024 e successivamente fu utilizzato dallo stesso ### ma che rimane attaccato agli altri e che talvolta capita che le postazioni assegnate vengano cambiate per creare delle collaborazioni (v. dichiarazioni #### e ###; rispetto alle modalità di lavoro del ricorrente nel periodo precedente al febbraio 2024, il collega ### ha riferito “io non so se il D'### sia sempre stato lento nelle lavorazioni, io l'ho notato soltanto nel periodo in cui abbiamo lavorato vicini ossia nel 2024”, mentre la responsabile ### ha dichiarato che “il ricorrente ha sempre lavorato in maniera rallentata e poco precisa ed infatti gli sono sempre state assegnate lavorazioni semplici; tuttavia nell'ultimo periodo c'è stata una degenerazione eclatante, tant'è che io e il titolare, confrontandoci, abbiamo pensato che potesse avere dei problemi di vista o non so di che altro tipo”.
Vale la pena ricordare che l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro è discrezionale, nel senso che egli, a fronte di condotte inadempienti o comunque violative degli obblighi e doveri del lavoratore, può decidere se avviare o meno il procedimento disciplinare e se adottare o meno una sanzione all'esito dello stesso, con il solo limite di non poter adottare sanzioni eccessive, anche avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva. Tuttavia, l'atteggiamento di eventuale tolleranza rispetto a talune negligenze nel pregresso non preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere disciplinare con riferimento a nuovi episodi che dovessero verificarsi, anche perché la valutazione circa la condotta del dipendente tiene conto inevitabilmente anche della durata del rapporto e delle competenze ed esperienza maturata o che ragionevolmente ci si aspetti maturata dal lavoratore nonché della fiducia riposta nella controparte contrattuale. ### base di quanto esposto, ritenuto che il mero fatto costituito dall'intervento del sindacato, nel contesto complessivo ricostruito, non abbia costituito il motivo illecito determinante del licenziamento irrogato, che gli addebiti siano stati accertati e che le sanzioni irrogate siano proporzionate rispetto agli stessi, deve concludersi per la legittimità del licenziamento e delle sanzioni conservative richiamate ai fini della recidiva nella contestazione disciplinare che ha avviato il procedimento che ha condotto all'adozione della sanzione espulsiva.
RGL n. 287/2024 (+ RG n. 664/2024) Anche le domande di cui al secondo ricorso vanno pertanto respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore indeterminato delle domande e dell'attività processuale svolta. P.Q.M. Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione: - rigetta i ricorsi; - condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il #### n. 287/2024
causa n. 287/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Fioraso, Ponassi Lorena