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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2633/2025 del 01-12-2025

... allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la (leggi tutto)...

testo integrale

##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023 TRA ### nato a ### il ###, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### n. 4 RICORRENTE E ### 2.0 S.r.l., C.F.\P.I.: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.to ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusto motivo oggettivo ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ### parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere dipendente della resistente con qualifica di disinfestatore, di IV livello, con effetto dal 10.03.1997; di aver ricevuto in data ### lettera raccomandata a/r di licenziamento in quanto a seguito della visita medica datoriale del 27.07.2022 sarebbe emersa la sua inidoneità fisica per lo svolgimento di mansioni di autista; di aver impugnato stragiudizialmente il descritto licenziamento con lettera raccomandata, anticipata via pec e ricevuta dalla resistente il ###. Tanto premesso, deduceva la nullità del licenziamento intimatogli in quanto ritorsivo, avendo voluto la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 resistente società punirlo per non aver voluto accettare la proposta riduzione dell'orario di lavoro con contratto part-time al 50%. Evidenziava che a dire di parte resistente tra le mansioni assegnate ad esso ricorrente rientrerebbero anche quelle di condurre veicoli aziendali e quindi il prefato licenziamento si sarebbe reso necessario perché il medico aziendale aveva indicato di non adibire esso lavoratore alla guida di automezzi aziendali e per tali motivi gli avrebbe preventivamente offerto di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Precisava di non era stato mai autista ma solo disinfestatore e che la mansione di “condurre anche autoveicoli” non potesse essere in alcun modo considerata prevalente per il lavoratore disinfestatore, figura quest'ultima invece notoriamente conosciuta come appiedata. Precisava, altresì, che l'insorgenza della patologia visiva ad un solo occhio era risalente all'adolescenza e comunque era antecedente alla sua assunzione e non era sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro. 
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1. accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, quale illegittimo il licenziamento posto in essere; 2. condannare parte resistente ex art. 8 Legge n. 604/1966 alternativamente alla riassunzione entro 3 ### giorni o al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a 6 ### mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 3. condannare in ogni caso la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi professionali forensi, anche per il presente giudizio, secondo il DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione”. 
Si costituiva in giudizio la ### 2.0 S.r.L. impugnando e contestando con articolate e puntuali argomentazioni le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giustificato motivo. In particolare precisava: di essere una società che non ha mai avuto più di 15 dipendenti e che si occupa, con esclusione dell'ambito sanitario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; di non essersi mai occupata di pulizie; che la sua clientela era composta quasi esclusivamente da committenti privati e soltanto una piccolissima parte è costituita da committenti pubblici per attività episodiche; che gli automezzi aziendali sono tutti inferiori ai 35 quintali e conducibili con la semplice patente di tipo B; che l'attività degli operai è tutta svolta all'esterno dell'azienda ovvero presso i clienti di ella resistente; che la maggioranza dei servizi da espletare, vengono effettuati da un solo operaio, il quale, prelevato l'automezzo aziendale all'uopo necessario, si reca dal cliente per ivi svolgere il proprio compito rientrando poi all'esito in sede; che i clienti di ella società ove gli operai si recano ad effettuare lavori c.d. in coppia sono molto pochi; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 che il ricorrente è dipendente di ella SEA 2.0 solo dal 07.02.2017 a seguito dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo di azienda della ### S.r.L., con cessione del contratto di lavoro con decorrenza dal 07.02.2017 e con conservazione del pregresso inquadramento; che la conduzione degli automezzi aziendali è un compito accessorio a quello principale e prevalente di disinfestatore che il ricorrente ha sempre espletato per recarsi dai clienti della convenuta ed eseguire i servizi demandatigli; che tra le mansioni esigibili nell'ambito della declaratoria del 4° livello del c.c.n.l. e nelle esemplificazioni dei connessi profili professionali, vi è esplicitamente il profilo di: “3.Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi…###.conducenti di veicoli”; che ella società non ha mai avuto contezza che il ricorrente avesse un'ustione corneale all'occhio sinistro e che tale patologia visiva fosse risalente all'età di 15 anni; che il #### da quando è transitato ad ella SEA 2.0 ha sempre ricevuto, in occasione delle visite mediche periodiche ex art. 41 co.2 lett.b) del D.Lgs.vo 81/2008 e sino al 27.07.2022, giudizio di idoneità alla mansione; che a seguito del predetto referto medico ella resistente ha consentito a parte avversa l'espletamento della prestazione lavorativa unicamente nei giorni in cui occorreva recarsi presso i clienti ove era necessario svolgere lavori c.d. in coppia, in modo da affidare la guida dell'automezzo aziendale all'altro lavoratore che unitamente a lui doveva ivi recarsi per svolgere il servizio; che dal 28.07.2022 al 05.10.2022 parte ricorrente, al netto della malattia occorsa per n. 12 giorni, espletava a causa della limitazione imposta dal ### e dei limitati lavori c.d. in coppia commissionati, prestazione lavorativa per n. 24 giorni, mentre dal 06.10.2022 al 17-18.01.2023 lavorava per soli n. 23 giorni ,spesso per meno di 8 ore al dì, venendo tutte le altre giornate del detto periodo, retribuite a titolo di ferie, R.O.L. ed ex festività; che, per tale motivo e tenuto anche conto che non vi erano altre mansioni (né equivalenti né tantomeno inferiori) cui potergli affidare e nell'ottica di mantenerlo in servizio contestualmente rispettando il suo diritto alla salute, ella società gli proponeva di trasformare il rapporto in part-time al 50%; che con pec del 14.10.2022 il ricorrente a mezzo del proprio procuratore chiedeva ad ella azienda “la possibilità di tenere immodificato l'orario di lavoro contrattuale” rendendosi anche disponibile “ad eseguire mansioni inferiori all'inquadramento contrattuale come ad esempio l'assegnazione alle attività di pulizia presso i diversi clienti”; che falliti i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e dopo aver invano auspicato che controparte accettasse la proposta di trasformazione del rapporto in parttime al 50% rendendosi conto che tale esigenza era sorta esclusivamente dalla necessità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 di contemperare il suo diritto alla salute con quello della libertà di impresa e ribadito che ella convenuta non si occupava di pulizie e che al suo interno non vi erano altre mansioni né equivalenti né inferiori cui affidargli, la stessa dava corso alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ### che il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del 30.01.2023 cui seguiva la replica del 14.02.2023 dell'avv. ### per ella resistente; che l'organico aziendale in essere al mese di dicembre 2022 era sostanzialmente rimasto invariato se non addirittura, per gli operai, mutato in ribasso; che ciò confermava l'inesistenza di posizioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente ad eccezione del part-time offertogli e da egli rifiutato; che i 3 certificati medici ex adverso prodotti di idoneità alla guida non possono essere idonei ad inficiare il giudizio reso il ### dal ###. Tanto precisato, riteneva che nulla potesse contestarsi ad ella resistente che a fronte del suindicato giudizio del ### del 27.07.2022, della conseguente possibilità limitata di impiego di controparte, dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti e/o inferiori cui affidargli, del rifiuto di questi di trasformare il rapporto di lavoro in part-time al 50% non aveva avuto altra possibilità che quella di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ribadiva, pertanto, la legittimità e fondatezza del recesso intimato. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese. 
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.  ***** 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). 
Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 Parte ricorrente contesta che la sola limitazione della capacità fisica non possa integrare un motivo oggettivo di licenziamento atteso che le mansioni da lui svolte, previste peraltro anche dalla sua qualifica professionale, erano quelle di disinfestatore. 
Sul punto, per quanto qui rileva, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante ha chiarito che “una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative ###, non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria ### idoneità fisica. ### del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. Cass. 5713 del 1993).” Tanto premesso è evidente, quindi, che, contrariamente alle allegazioni dell'istante, la giurisprudenza equipara le ipotesi di assoluta inidoneità fisica a quelle di parziale inidoneità. 
Occorre, tuttavia, che risulti ineseguibile non soltanto l'attività svolta all'attualità dal dipendente, ma anche che sia esclusa la possibilità, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti secondo il disposto dell'art. 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore. 
Il sindacato giudiziale trova un limite nell'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost.  ### dell'attività economica privata non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Il datore di lavoro che riscontri una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, quindi, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. 
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sul punto precisato che “La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”(cfr. Cass. n.25883 del 28 ottobre 2008).  ###.C. ha, altresì, precisato che “In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt.  1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 15500 del 2 luglio 2009). 
Mutuando i principi sopraenunciati al caso di specie rileva il ### che parte resistente, come emerge dalla lettera di licenziamento, ha proceduto ad una valutazione di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 compatibilità delle limitazioni fisiche riscontrate sulla base della visita del medico interno competente, il cui giudizio non è stato, peraltro, impugnato dal ricorrente. 
Orbene, atteso che parte resistente deduce l'interesse ad una prestazione piena del dipendente, non essendo ipotizzabile una prestazione ridotta (cfr. Cass. 5713 del 1993 summenzionata) o che comunque la stessa, sia pure proposta in termini orari, era stata respinta da parte ricorrente. 
Assorbente, rispetto al vaglio della ricorrenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in tema di repechage, è la disamina della sussistenza o meno della limitazione di natura oculistica ai fini dell'espletamento della mansione di autista e la circostanza che la stessa dovesse espletarsi in prevalenza. 
Quanto a quest'ultimo profilo i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi utili per suffragare la tesi di parte resistente. 
In particolare la teste ### cognata del ricorrente, per quanto qui rileva dichiarava “### lavapiatti presso il ristorante ### in ### Al momento sto fruendo di un congedo. ### la cognata del ricorrente. Non ho mai lavorato per la resistente. Lavoro per ### dal 2013. Ho lavorato negli ultimi 4-5 anni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con il seguente orario dalle 8 alle 17 o dalle 17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio cognato quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio cognato e mia sorella si sono sposati nel 1987. 
Preciso che già nel 1984 mio cognato aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio cognato faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.” Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, ### che, per quanto qui rileva, dichiarava “### la moglie del ricorrente. Siamo coniugati dal 1987 e siamo in regime di comunione legale dei beni. Mio marito è affetto dal deficit visivo sin da quando ci siamo conosciuti cioè nel 1984. Ricordo che mio marito Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 presso la resistente svolgeva mansioni di disinfestatore, mi è capitato di vederlo talvolta a S.### ricordo che guidava il camion. Ricordo che sul camion vi era una scritta blu, il camion era grande e aveva un tubo sopra. Mi è capitato di vederlo sia da solo che in compagnia. Talvolta era con ### Precisamente non ricordo con quale frequenza lo vedessi, generalmente era di mattina. Preciso che il suo deficit visivo è stato inalterato negli anni. Abbiamo due figli adulti che non vivono con noi. Non ricordo prima della Sea con chi lavorasse, ricordo che per la Sea lavora dal 1997. 
Quando l'ho incontrato era sempre sul camion. “ A diverse conclusioni non può certamente giungersi considerando le risposte fornite da parte delle testimoni di parte resistente. 
In particolare la teste di parte resistente ### per quanto qui rileva, dichiarava “### responsabile dell'ufficio tecnico della resistente presso la quale lavoro dal 2005 e dal 2017, se non erro, con quest'incarico. Mi occupo di sovraintendere e coordinare le attività operative della resistente anche se, dal punto di vista materiale l'organizzazione delle squadre avviene a cura di altra figura e in particolare dell'ufficio programmazione (attualmente vi è ###. Ricordo che il ricorrente era l'operatore più anziano, si occupava delle derattizzazioni, monitoraggi, disinfezioni, insomma di tutti i servizi aziendali. Ricordo che il ricorrente guidava gli automezzi. Come scelta aziendale i dipendenti uscivano da soli per l'erogazione dei servizi ma quando il cliente era di dimensioni rilevanti erano in due. La coppia di dipendenti è variabile. Ricordo che il ricorrente rappresentò, in quanto sono anche ### di un problema visivo che fu narrato al medico competente, in occasione della visita annuale e, quest'ultimo appose la limitazione alle mansioni. Quando il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato ricordo che ci sono stati avvicendamenti di personale ma non so se ci siano state riduzioni. Siamo, attualmente, in totale 10. Se non erro il numero anche quando c'era il ricorrente era più o meno lo stesso. Preciso che dopo la visita medica, per quanto ricordi, è stato un periodo in azienda ed ha lavorato secondo le prescrizioni del medico aziendale; so che vi sono state diversi contatti con la direzione ma non li ho curati io e non posso essere più precisa. 
Preciso che prima di lavorar per la Sea 2.0 lavoravo per la ### s.r.l. e quando ho fatto riferimento al 2005 era perché lavoravo con la ### s.r.l. Ricordo che il ricorrente lavorava come me per la ### s.r.l. Preciso che dal 2006 ho rivestito mansioni ### Da quando ho rivestito tale qualifica ricordo che le visite sono state fatte con cadenza annuale.” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### teste di parte resistente, signora ### per quanto qui rileva dichiarava “ ### responsabile della programmazione presso la resistente, da circa tre anni. Mi occupo di redigere il programma di lavoro per ciascun operatore. Se non erro quando ho iniziato a lavorare gli operatori erano circa 10. Attualmente ne sono 5. La società si occupa di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per aziende e, in particolare per aziende alimentari. Il furgoncino aziendale reca il logo che presenta il colore rosso e grigio, distintivo dell'azienda. I furgoncini sono guidati da tutti gli operatori previa visita medica. 
Preciso che sono guidabili con la patente B. Gli operatori svolgono solo i servizi di cui si occupa l'azienda. Conosco il ricorrente so che svolgeva mansioni di disinfestatore. 
Generalmente gli operatori operano da soli, abbiamo 6-7 clienti che, in quanto più grandi, come dimensioni, necessitano la presenza di due operatori stante la mole di lavoro. 
Ricordo che la guida del furgoncino per il ricorrente fu limitata dal medico competente e fui costretta a impiegarlo solo per le uscite doppie con riferimento ai clienti che prima ho indicato. Questi clienti di più grandi dimensioni sono ancora presenti quali clienti aziendali. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ricordo che ci sono state altre assunzioni perché avevamo lavori già programmati che fui costretta a spostare dopo l'estate e alla fine non stati effettuati perché andavano fatti entro la stagione estiva. 
Non so se fossero stati assunti con contratto a termine o a tempo indeterminato. Qualcuno è rimasto e qualche altro no. Tra i clienti di grandi dimensioni ricordo #### D.S. Smit, Parmalat, ### questi tra i clienti più grandi. So che la visita medica è fatta annuale ma non so altro. Gli operai effettuavano attività solo esterne di intervento. Voglio specificare che il numero di 10 a cui ho fatto riferimento è totale e comprensivo sa degli operatori che degli impiegati. Se non ricordo male all'epoca del ricorrente gli operatori erano 6 mentre adesso sono 5 e uno in prova. Ero io a stabilire chi dovesse andare dove sulla base delle richieste che provenivano mentre preciso che l'orario è a turnazione estiva e invernale e, per il programma di lavoro, il calendario è a zona. Preciso che quando parlo di calendario a zona intendo dire che l'attività la programmo in relazione alla zona per cui se ad esempio ci sono più attività su Napoli concentro tutti i lavori lì in modo da non dover più ritornare.” Orbene anche i testimoni di parte resistente confermano che il ricorrente svolgesse mansioni di disinfestatore ma che la sua prestazione avesse un'utilità ridotta per l'impossibilità di recarsi sul luogo dell'intervento da solo con il camioncino per l'impossibilità della guida dello stesso, da solo. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Prima di verificare se la società avesse o meno assolto l'obbligo del repechage è determinante verificare se la limitazione fisica sia sopravvenuta e idonea a giustificare il licenziamento. 
Recentemente la S.C. con ordinanza n. 9158/2022 ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non ha carattere di definitività, che il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095, 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020 n. 822). Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base di un diverso accertamento onde verificare che il licenziamento sia supportato da una effettiva causa giustificativa (cfr. Cass, ordinanza n. 9158/2022). 
Nella specie la giudicante evidenzia come la lettera di licenziamento faccia riferimento genericamente al giudizio del medico aziendale relativo alla limitazione della idoneità piena “non adibire alla guida di automezzi aziendali” senza alcunché aggiungere anche in ordine alla patologia che deve, in assenza di deduzioni e contestazioni di controparte specifiche, identificarsi nel visus. Tale accertamento del medico competente collide con la circostanza fattuale per cui il ricorrente è regolarmente munito di patente di guida idonea per la conduzione del veicolo di lavoro e che, recentemente, ha ottenuto anche il rinnovo della stessa mai peraltro limitata. Dal momento che dalla documentazione in atti emerge come il problema oculistico fosse da sempre presente (cfr. anche le deposizioni dei teti di parte ricorrente) e che le mansioni di fatto disimpegnate dallo stesso fossero sostanzialmente analoghe nel corso del tempo, la valutazione compiuta dal medico competente non può che ritenersi approssimativa, ad avviso della giudicante e pertanto inidonea a fondare la giusta causa di licenziamento perché, pur non dubitando della sua genuinità, potrebbe riferirsi ad una sola situazione momentanea. 
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta e, considerato il regime giuridico applicabile al caso di specie, ergo l'art. 8 l. 604/66, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in data ###, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
In ordine alle spese di lite, la giudicante ritiene che le stesse debbano essere compensate per la metà atteso che la proposta conciliativa formulata dal tribunale è stata accolta da entrambe le parti e che il mancato perfezionamento dell'accordo è da imputarsi al procuratore di parte ricorrente che ha manifestato disaccordo per l'importo a liquidarsi a titolo di spese legali (cfr. verbale in atti). Alla luce delle sopraesposte considerazioni le stesse devono liquidarsi per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con missiva del 18.01.2023, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; b) compensa tra le parti la metà delle spese di lite; c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà nei confronti di parte ricorrente che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi ### 01.12.2025 La giudice dr.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025

causa n. 2374/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ricchezza Valentina

M
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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1120/2025 del 24-07-2025

... affermato in primo luogo il carattere vessatorio del licenziamento impugnato. 3.1. Sul punto, occorre ricordare che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Cass. 4 aprile 2019 n. 9468; Cass. 23 novembre 2018, n. ###). In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI ### in persona del giudice ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.  nella causa iscritta al numero 3759 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del procuratore Avv. ###, che la rappresenta e difende RICORRENTE CONTRO F.### in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei procuratori Avv. ### e Avv. ### che la rappresentano e difendono RESISTENTE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ### ha rappresentato: di aver lavorato alle dipendenze di F.lli ### srl dal 3 marzo 2023 al 7 dicembre 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento al livello ### c.c.n.l. panifici - ####; di essere stata licenziata per giusta causa.   In diritto, la lavoratrice ha affermato l'insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa, il carattere discriminatorio e ritorsivo del recesso e, pertanto, la nullità e l'illegittimità del licenziamento.  ### ha quindi convenuto in giudizio F.lli ### srl, chiedendo che il giudice: dichiari la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 7 dicembre 2023, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria, ovvero la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  1.1. F.lli ### srl si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso.  2. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 23 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.  2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.  2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.  3. La lavoratrice ha affermato in primo luogo il carattere vessatorio del licenziamento impugnato.  3.1. Sul punto, occorre ricordare che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Cass. 4 aprile 2019 n. 9468; Cass. 23 novembre 2018, n. ###). 
In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. ord. 24 giugno 2024 n. 17266; Cass. ord. 7 marzo 2023 n. 6838; Cass. 23 settembre 2019 n. 23583). 3.1.1. ###. 54 c.c.n.l. applicato, in tema di sanzioni disciplinari, prevede: “Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: 14) risse o vie di fatto sul luogo di lavoro; 15) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte di seguito all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 16) gravi offese verso i clienti, compagni di lavoro o verso il datore di lavoro; 17) lavorazione all'interno del laboratorio, senza autorizzazione del responsabile, di prodotti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di quantitativi di rilevanza; 18) irregolarità nelle scritturazioni e/o timbrature dei cartellini di presenza; 19) recidiva nella mancanza di cui al precedente punto 12); 20) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; 21) furto; 22) danneggiamento volontario di impianti e materiali; 23) trafugamento di ricette e procedimenti particolari di lavorazione; 24) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 25) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 26) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 27) concorrenza sleale; 28) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone e alle cose; 29) insubordinazione grave verso i superiori” (doc. 11/a del ricorso).  3.2. Occorre quindi verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e di un motivo illecito che lo ha determinato.  3.2.1. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 23 novembre 2023 recita: “Con la presente, facciamo seguito al precedente procedimento disciplinare avviato ns. contestazione verbale, per contestarLe formalmente, ai sensi dell'art. 7 L.n. 300/70, i successivi addebiti. 
La presente annulla e sostituisce ogni precedente provvedimento disciplinare ed in particolare il licenziamento per giusta causa a Lei consegnato brevi manu il 14 novembre 2023, ancorché viziato per difetto di forma, al solo fine di assecondare la Sua pretesa di accedere alla ### che deve considerarsi nullo e inefficace e con la presente revocato. 
Le contestiamo pertanto: - il giorno sabato 28 ottobre 2023, alle ore 12.40 ca, mentre serviva la clientela fraintendeva un'espressione della collega ### e Le diceva che doveva stare zitta e non doveva permettersi di parlare, ciò accadeva in presenta di cliente e del personale” (doc. 3 di parte ricorrente). 
Sul punto, la teste ### moglie di ### uno dei soci della resistente (come emerge dalla lettura della visura camerale: doc. 12 del ricorso), con lui in regime di comunione legale dei beni, e dipendente, ha riferito: “il 28 ottobre 2023 ero sul banco di vendita con la collega ### e mentre lavoravo sono stata aggredito da ### un altro dipendente, che sosteneva che avevo insultato la ricorrente. 
In quel frangente la ricorrente mi disse che dovevo stare zitta, e non dovevo permettermi di parlare. 
Erano presenti clienti.  ### non poteva aver sentito nulla perché lavora nel laboratorio pizzeria, mentre io lavoravo al banco esterno. 
Io non avevo insultato la ricorrente, avevo solo espresso la mia solidarietà alla ### che si stava separando da ### suo marito”. 
Diversamente, il teste ### che ha lavorato come pizzaiolo alle dipendenze della società resistente, ha dichiarato in udienza: “Il sabato 28 ottobre 2023 la ricorrente certamente on ha creato problemi, come sempre, è stata la ### che in quella occasione e in altre ha insultato la ricorrente, dicendole che doveva vergognarsi e faceva schifo, in quella e in altre occasioni; io ho assistito”.  3.2.2. Dalle testimonianze emerge la dimostrazione un diverbio, di breve durata, tra la ricorrente e la dipendente ### in cui la seconda ha insultato la ricorrente.  3.3. La lettera di contestazione prosegue: “- il giorno domenica 29 ottobre 2023 Lei era addetta a banco per servire la clientela, sennonché deliberatamente alle ore 8.30 ca., si recava nel laboratorio per tornare ad intimare alla sig.ra ### di astenersi e per esporre la propria versione dei fatti relativamente a vicende private che la contrapponevano, da oltre un mese, alla collega ### solo alle ore 9.00 circa Lei tornava allo svolgimento delle mansioni assegnate dopo che un preposto aziendale si accorgeva della sua assenza per il grave ritardo accumulato nel servizio alla clientela; tale circostanza recava pregiudizio economico e di immagine alla società”.  3.3.1. La teste ### ha dichiarato, il proposito: “Il giorno successivo, il 29 ottobre 2024, intorno alle 8 ero al lavoro in laboratorio e la ricorrente è venuta da me per darmi giustificazioni circa quello che era successo il giorno primo, sostenendo che lei teneva fuori dal lavoro la sua vita privata. La ricorrente lavorava al bancone, e mio marito ha dovuto richiamarla per tornare al suo posto, dove è tornata per le 9:30”. 
Il teste ### sul punto, ha riferito: “Il 29 ottobre la ricorrente no è stata richiamata per la sua assenza al bacone, perché non c'erano clienti e al bancone c'erano ### gobbo, ### e ### al lavoro”. 
Il teste ### socio della resistente e dipendente, ha potuto, al riguardo, riferire solo elementi generici e conosciuti indirettamente.  3.3.2. Rileva l'### che la dichiarazione della teste ### prova l'assenza di un reale diverbio con la ricorrente (“la ricorrente è venuta da me per darmi giustificazioni circa quello che era successo il giorno primo”), come peraltro dichiarato in udienza dalla stessa ### (“Non ho mai avuto diverbi litigiosi con la ricorrente”) e il fatto che ### si è recata nel laboratorio dalle 8:30 alle 9:00 (orari indicati nella lettera di addebito), lasciando il bancone (non incustodito: “al bancone c'erano ### gobbo, ### e ### al lavoro”, teste ###, ma non il contestato grave ritardo accumulato nel servizio alla clientela né il contestato pregiudizio economico e di immagine alla società.  3.4. La lettera di contestazione recita ancora: “- il giorno domenica 29 ottobre 2023 alle ore 12.30 ca., in conseguenza del clima di ostilità e assenza di collaborazione che si era creato tra le maestranze, per gravi vicende personali che però coinvolgendo ### un'altra commessa e il marito di questa, anch'egli dipendente, di riverberavano da oltre un mese sull'intera organizzazione e sulla produzione, le veniva verbalmente contestata la situazione e consigliato di terminare prima il lavoro per evitare discussione sul luogo di lavoro e un ennesimo assembramento davanti ai locali aziendali come già, purtroppo, avvenuto in precedenza”.  3.4.1. Dal brano della lettera di contestazione sopra riportato non emergono invece specifiche condotte rilevanti disciplinarmente, ma solo la narrazione di una contestazione verbale mossa alla lavoratrice per fatti peraltro riportati in maniera assolutamente generica.  3.5. La lettera di addebito prosegue: “- il giorno 31 ottobre 2023, infatti, Lei non prendeva servizio e si presentava verso le ore 11 per consegnare il foglio di comunicazione delle Sue dimissioni volontarie; - il giorno 2 novembre 023 alle ore ca. 11:44 Lei contattava telefonicamente il sig.  ### per comunicare che avrebbe revocato le dimissioni volontarie perché non davano diritto alla ### e dichiarandosi disposta ad accettare un licenziamento; - effettivamente il giorno 4 novembre 20223 Lei revocava le dimissioni”.  3.5.1. La circostanza della revoca delle dimissioni risulta confermata dalla lavoratrice nel ricorso, ma è priva di rilevanza disciplinare. 3.6. La lettera del 23 novembre 2023 continua: “- il giorno 5 novembre 2023 Lei non si presentava al lavoro senza fornire alcuna giustificazione”.  3.6.1. La circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni della teste ### La ricorrente, al riguardo, ha depositato un certificato medico dell'1 dicembre 2023, a firma del Dott. ### che ne ha attestato lo stato di malattia dal giorno successivo, 6 novembre 2023, che recita: “### che la mia assistita ###ra ### ha iniziato la certificazione di malattia ### per […] con inizio dal 05/11/2023 e non dal 06/11/2023. Il disguido deriva dal fatto che non pensavo necessario coprire la domenica precedente perché da me, erroneamente, ritenuta non lavorativa” (docc. 7.a e 7.b del ricorso). 
Risulta quindi provata la mancata comunicazione dello stato di malattia per domenica 5 novembre 2023.  3.7. Dalla lettura della nota di addebito emerge inoltre: “- il giorno 6 novembre 2023 Lei si metteva in malattia; - sino a tutt'oggi non ha ripreso servizio” (doc. 3 del ricorso).  3.7.1. La circostanza risulta confermata documentalmente ma priva di rilevanza disciplinare (periodo di malattia certificato dal 6 al 30 novembre 2023: doc. 7.a del ricorso).  3.8. Insussistenti devono poi essere considerate le ulteriori condotte addebitate alla ricorrente ma indicate solo nella lettera di licenziamento del 7 dicembre 2023 (doc. 8 del ricorso: non nella lettera di contestazione), per difetto di preventiva contestazione.  3.9. Rileva l'### che, anche alla luce del c.c.n.l. applicato, le condotte contestate e accertate in sede ###integrano una giusta causa di licenziamento, in quanto consistono nell'assenza ingiustificata per un giorno (5 novembre 2023) e in un diverbio litigioso, in cui risulta peraltro che la ricorrente è stata offesa dalla collega ### (condotte entrambe punibili con ammonizione, multa o sospensione, secondo il contratto collettivo). 
Infatti, secondo il medesimo contratto, costituiscono giusta causa di licenziamento la più lunga assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte di seguito all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie, o le gravi offese verso i compagni di lavoro.  3.10. Ritiene infatti l'### che neppure da una valutazione cumulativa le due condotte, come accertate, giungono a integrare una giusta causa di licenziamento, in quanto i comportamenti, nella loro obiettività, non determinano una violazione degli obblighi imposti al lavoratore così profonda da determinare una cesura definitiva della fiducia che intercorrere tra le parti del rapporto e quindi la legittimità del recesso datoriale.  4. Quanto alla sussistenza di un motivo illecito posto a fondamento del licenziamento, occorre svolgere le seguenti considerazioni. 4.1. La teste ### moglie di uno dei soci e dipendente, ha dichiarato: “Il 31 ottobre 2023 mio marito e mio cognato hanno rappresentato alla ricorrente che c'era una situazione al lavoro non buona e non era utile che continuasse il lavoro con noi”. 
La circostanza della conversazione tra i soci della datrice di lavoro e la ricorrente è stata confermata da altri testi. 
Il teste ### ha riferito in udienza: “la ricorrente è stata chiamata in ufficio dai fratelli ### era ottobre 2023, la porta era chiusa ma le pareti sono sottili, l'ufficio è vicino al laboratorio e ho potuto ascoltare la maggior parte della conversazione in cui la ricorrente è stata insultata, le è stato detto che stava rovinando una famiglia e che faceva schifo, intimandole di andarsene. 
Adr. ### aveva rappresentato ai fratelli ### che o se ne andava la ricorrente o se ne andava via lei”. 
La teste ### che ha lavorato alle dipendenze della società, cugina di ### ha riferito: “prima del licenziamento la ricorrente è stata chiamata in disparte da ### e ### che dovevano parlarle ma in realtà l'hanno solo insultata; io ho sentito che le dicevano che la ricorrente era il problema, era una rubamariti, era una zoccola. 
E' uscita dalla discussione piangendo”. 
Infine, determinante, la testimonianza di ### che ha dichiarato in udienza: “Il martedì successivo [ai fatti del 29 ottobre 2023] io e io fratello abbiamo chiamato nel retro del negozio la ricorrente e visto quanto successo, considerata la incompatibilità tra ### e ### dovevamo trovare una soluzione, avevamo paura che succedesse qualcosa nel negozio. 
Io ho detto alla ricorrente testualmente: “fai i tuoi passi, non farli fare a me” e lei ha dato le dimissioni”.  4.2. Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene l'### che è stata data la prova della sussistenza di un motivo illecito di licenziamento, sostanziatosi nella volontà univoca di espellere la lavoratrice per una presunta relazione sentimentale che la avrebbe vista protagonista con un collega, sposato con altra dipendente (“La situazione era di fraintendimento, al lavoro pensavano che la ricorrente fosse la causa della separazione tra ### e la moglie, non era così in realtà”: teste ###, ma in assenza di qualsivoglia reale legittima giustificazione e facendo apparire una inesistente giusta causa. 
Il recesso inoltre è stato intimato dopo che la lavoratrice è stata offesa profondamente nella sua dignità di donna, di persona e di lavoratrice, nella conversazione con ### e ### connotandosi di gravi elementi di vessatorietà.
Gli insulti pronunciati verso la lavoratrice da parte dei soci della resistente e le espresse dichiarazioni del teste ### (“Io ho detto alla ricorrente testualmente: “fai i tuoi passi, non farli fare a me” e lei ha dato le dimissioni”) depongono inequivocabilmente in tal senso.  4.3. Deve allora essere dichiarata la nullità del licenziamento, ai sensi degli artt. 1345, 1418 2° comma e 1324 5. La società resistente ha chiesto di tener conto, nella commisurazione della eventuale indennità risarcitoria, dell'aliunde perceptum.  5.1. In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 14 giugno 2022 n. 19163).  5.2. Risulta agli atti l'estratto contributivo della lavoratrice, da cui emerge un reddito da lavoro dipendente di € 2.966 per l'anno 2024 e di € 2.567,00 nell'anno 2025, sino al 31 marzo (documento depositato il 18 giugno 2025).  5.2.1. La ricorrente, sentita a interrogatorio formale, ha dichiarato all'udienza del 17 giugno 2025: “dopo il licenziamento ho cercato lavoro, ho fatto un giorno di prova in un bar di ### ma non sono stata pagata. Successivamente, ho lavorato a chiamata in prova per il forno #### per 5 o 6 giorni in tutto, venivo pagata con 20 euro al giorno. 
Successivamente ho sottoscritto un contratto a termine per lo stesso formo dal 20 settembre 2024 al 31 marzo 2025, ho guadagnato nel 2024 la somma di € 2.966,00 e nel 2025 la somma di € 2.567,00. 
Successivamente non ho più lavorato”. 
Le dichiarazioni dei testi ### e ### risultano invece solo parzialmente rilevanti e comunque generiche.  5.3. Risulta pertanto che dalla indennità dovuta dovrà essere dedotta la somma di € 5.653,00, dalla somma di € 120,00 guadagnati per 6 giorni in prova presso il forno ### di ### di ### € 2.966,00 come da estratto contributivo per il 2024 ed € 2.567,00, come da estratto contributivo per il 2025 (non è emersa la prova di ulteriori redditi successivamente al 31 marzo: “Successivamente non ho più lavorato”, interpello della lavoratrice).  6. Tanto premesso, ritenuta l'insussistenza di una giusta causa e accertata la nullità del licenziamento ai sensi degli artt, 1345, 1418 2° comma e 1324 c.c., la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione (indicata in € 750,00 da parte resistente: pagina 26 della memoria, e non contestata) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma di € 5.653,00 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  7. La società resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della lavoratrice, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento impugnato ai sensi degli artt, 1345, 1418 2° comma e 1324 c.c.; per l'effetto, condanna F.lli ### srl, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione di ### nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione (€ 750,00 mensili) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma di € 5.653,00 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; condanna F.lli ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di ### dei compensi professionali di avvocato liquidati in € 8.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Velletri, 24 luglio 2024 Il giudice

causa n. 3759/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Gerardo Tozzi

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1047/2025 del 27-11-2025

... Occorre adesso esaminare se sussista la prova del licenziamento ritorsivo o discriminatorio. Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta. ### la Suprema Corte (tra le più recenti cfr. Cass. n. 18547 e 17266 del 2024; n. 6838 del 2023; Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022), per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011). In ordine al profilo probatorio, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 1199/2017 R.G.L.  promossa da S.I.C.O.N. S.R.L. - SOCIETÀ ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e #### per procura in atti, ricorrente, contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ###, per procura in atti, resistente, #### art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero) MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO 1- Con ricorso depositato il ### S.I.C.O.N. S.R.L.-SOCIETÀ ### ha agito in giudizio chiedendo la riforma e/o la revoca dell'ordinanza n.3220/2017 del 05.05.2017, comunicata in data ###, con cui il Giudice del lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento intimato al dipendente ### ritenendolo ritorsivo, ed ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso sino a quello della effettiva reintegra, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli interessi legali dalla maturazione al saldo. 
La società ricorrente ha esposto che il ### con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., della legge n. 92/2012, depositato il 7 ottobre 2016, ha adito il giudice del lavoro esponendo di essere stato licenziato, una prima volta, con lettera del 22.12.2014 a seguito di una procedura di riduzione del personale ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/91, licenziamento che veniva dichiarato nullo dal Giudice del ### di ### con ordinanza del 02.10.2015; di aver, essa società, comunicato la riammissione in servizio con dispensa dal prestare servizio; che in data ### la società ha avviato la procedura di riduzione del personale ai sensi della L. 223/91, in esito alla quale ha intimato il licenziamento a n. 5 lavoratori addetti alle presse, incluso il ricorrente con lettera del 14.3.16. 
Tale licenziamento è stato impugnato dal ### in quanto ritenuto ritorsivo, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 L. 223/91. 
La società ha esposto di aver contestato i motivi di impugnativa, evidenziando che il licenziamento era giustificato dall'impiego a pieno regime di macchine elettroniche, per effetto di un processo di adeguamento tecnologico e meccanizzazione iniziato nel corso dell'anno 2015 con l'entrata in funzione di un nuovo sistema automatico di movimentazione cartoni denominato “octabins”, entrato a regime nell'ottobre 2015, che aveva provocato l'esubero del personale nella misura di 5 unità operative addette alle presse. 
La società esponeva che il Giudice adito, assunte le prove testimoniali, con ordinanza del 05.05.2017 aveva dichiarato la nullità del licenziamento in quanto la società non aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il recesso e la proclamata riorganizzazione aziendale. 
La società ha proposto opposizione avverso la ordinanza, contestando le ragioni poste a fondamento della decisione e la valutazione giudiziale delle prove testimoniali. 
Ha chiesto, quindi, la riforma della ordinanza emessa il ### nel procedimento 1746/2016 RG ed il rigetto delle domande svolte dal ### in quanto inammissibili ed infondate. 
Si è costituito in giudizio ### contestando le ragioni dell'opposizione, evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società opponente, dalle prove orali assunte, era effettivamente emerso che il lavoro svolto era ancora necessario nel ciclo produttivo, tant'è che viene svolto dai sigg.ri Rera e ### o, a rotazione, da altri impiegati addetti ad altri reparti. Ha contestato che la introduzione e la messa a regime della macchina octabins avesse reso non necessario il suo lavoro; ha dedotto l'arbitrarietà dei criteri di selezione nella mobilità dei dipendenti, ribadendo l'intento discriminatorio della società. Ha chiesto la conferma integrale della ordinanza 3220/2017 del 5 Maggio 2017
La causa è stata istruita con l'ammissione e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e con la prova testimoniale.  2- La società ha eccepito, nella prima fase, la decadenza giudiziale, sostenendo che il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento sarebbe decorso dal rifiuto della proposta conciliativa del 18.04.2016, ricevuta il ###, anziché dalla comunicazione del recesso.  ### non è fondata.  ### la normativa di riferimento - art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L.  92/2012, e art. 32 L. 183/2010 - il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.  ### è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. 
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. 
Ciò posto, il termine di 180 giorni -da rispettare dopo l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento nei 60 giorniè riferito o al deposito del ricorso giudiziale oppure alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato e l'ulteriore termine di gg 60 per avviare il giudizio dopo il fallimento della conciliazione, attiene -pertantoad un momento ancora successivo. 
I fatti confermano, in specie, la tempestività dell'impugnazione: il licenziamento è stato comunicato il 14 marzo 2016, e il lavoratore ha inviato la raccomandata di impugnazione il 29 aprile 2016, quindi entro i 60 giorni previsti. Da tale impugnazione decorre il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale e il ricorso è stato depositato il 7 ottobre 2016, dunque pienamente nei termini.  3- Breve ricostruzione dei fatti di causa ### dipendente della società dal 13.06.1988, inizialmente con la qualifica di operatore soffiaggio e poi di operatore presse, ha impugnato il licenziamento del 14.03.2016 in quanto ritenuto ritorsivo e discriminatorio e non supportato da giustificato motivo oggettivo.  ### ha dedotto che, dal 15.04.2009 sino al mese di novembre 2013, durante la vigenza di un contratto di solidarietà, aveva svolto le mansioni di capoturno del reparto presse e che, cessato il periodo e ritornato alle originarie mansioni di addetto al reparto presse, aveva contestato la ingiusta forma di sfruttamento delle sue prestazioni. Da lì era iniziato un calvario che aveva portato alla irrogazione di due licenziamenti, uno nel dicembre 2014 (annullato dal Tribunale nell'ottobre 2015) e l'altro -oggetto del presente giudiziodel marzo 2016, entrambi celati da una presunta crisi aziendale.  ### ha ripercorso le vicende relative al primo licenziamento del dicembre 2014, scaturente dalla procedura di mobilità che aveva interessato solo gli operatori presse e non anche i capiturno del reparto presse e che lo aveva coinvolto perché la società non aveva inteso riconoscergli la mansione di capoturno, mansione che era stata attribuita, invece, al sig. ### che mai aveva svolto tali mansioni e che aveva minore anzianità di servizio.   Adduceva, poi, che la società aveva utilizzato l'escomotage di non attribuirgli il “punteggio aziendale”, assegnato invece ad altri dipendenti. Il licenziamento del dicembre 2014 è stato impugnato e dichiarato nullo con ordinanza del 2.10.2015.  ### ha esposto che la società ha dato esecuzione al provvedimento di reintegra del 02.10.2015 solo nel mese di gennaio 2016, senza avvalersi della sua prestazione. 
Successivamente la società ha avviato una nuova procedura di mobilità riguardante sempre la figura degli operatori presse, che si è conclusa con il licenziamento del marzo 2016 di n. 5 unità del reparto presse. 
Anche tale secondo licenziamento, secondo l'impostazione del ### era da ritenersi ritorsivo, sia per il mancato riconoscimento della qualifica di capoturno -attribuita invece al sig. ###, mansione svolta dal 2009 al 2013, che gli avrebbe consentito di non essere interessato dalla procedura di mobilità e del successivo licenziamento; sia per i criteri matematici di calcolo utilizzati per l'attribuzione dei carichi familiari, diversi da quelli previsti in precedenza e senza alcun confronto con le ### (nella prima procedura era stato utilizzato il punteggio di 360 x5 per il coniuge e di 360 ### per ogni figlio a carico; nella seconda procedura di mobilità era stato invece attribuito il punteggio di 360 per il coniuge a carico e 360 per ogni figlio a carico).
Così il ricorrente, che aveva comunicato in data ### che la moglie aveva perso il lavoro, si era visto attribuire un punteggio inferiore rispetto al collega sig. #### ha contestato, poi, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, sostenendo che nessuna crisi aziendale aveva colpito l'azienda, che ha anzi aveva applicato all'unità produttiva cui era addetto il ricorrente altro personale.   Ha, infine, contestato che non era stata fornita alcuna prova della impossibilità di ricollocamento, adducendo che per anzianità, esperienza e duttilità lavorativa avrebbe potuto essere mantenuto in servizio, anche eventualmente reimpiegandolo al reparto magazzino, reparto in cui erano stati mantenuti i sigg.ri Luciani e ### assunti nel 2002, che avevano svolto il ruolo di operatori presse, provenendo anch'essi dal soppresso reparto soffiaggio. Allegava che vi era una rotazione tra magazzinieri e addetti presse, evidenziando che egli sapeva utilizzare i carrelli per i movimenti di reparto e aveva ampia esperienza specifica, sia come capoturno presse, che come addetto presse.  4- Sul giustificato motivo oggettivo La procedura di mobilità ed il successivo licenziamento collettivo ha interessato solo il reparto presse dell'azienda. 
Nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 15.01.2016 (cfr allegato) si legge che l'organico in forza presso l'unità produttiva di ### del ### continua a manifestarsi superiore rispetto a quello utile per lo svolgimento dell'attività aziendale e ciò in ragione della riorganizzazione operativa, già da tempo posta in essere, e del contestuale notevole incremento dell'automazione del ciclo produttivo. La società, nella nota richiamata, ha ribadito la necessità di porre rimedio ad una situazione di profonda difficoltà produttiva strettamente connessa alla cessazione dell'attività precedentemente svolta in favore di una delle principali aziende committenti che da sola garantiva una consistente quota di fatturato ( il riferimento è alla ###, situazione che ha reso necessario procedere ad una rimodulazione del ciclo produttivo. Si è fatto riferimento alla eliminazione di talune fasi lavorative in precedenza esistenti e alla introduzione della lavorazione della preforme, in luogo della precedente produzione di bottiglie, con margini di redditività complessiva di gran lunga inferiori rispetto alle tipologie di produzioni effettuate negli anni passati. 
La società, nella nota richiamata, ha ricordato di aver fatto ricorso fin quando possibile agli ammortizzatori sociali, mediante la stipula di un contratto di solidarietà attivo sin dal 01.04.2009, alla procedura di mobilità del febbraio 2014 e al licenziamento collettivo dell'ottobre 2014.  ### la società, a fronte della riconversione produttiva, la forza lavoro del reparto presse si presentava sovradimensionata, come comprovato anche dalla osservazione statistica delle effettive esigenze di lavoro -per l'anno 2015 non si erano manifestate carenze di personale o la necessità di procedere ad assunzioni aggiuntive, il ricorso al lavoro straordinario evidenziava valori di utilizzo pressoché nulli-. Riteneva, quindi, che l'eccedenza di personale del reparto presse fosse divenuta strutturale e non gestibile con altre soluzioni o diversi accorgimenti. 
La società ha quindi manifestato l'intenzione di procedere al licenziamento collettivo di 5 ### operatori addetti al reparto presso, individuandoli facendo ricorso ai criteri di scelta previsti dalla legge, ovvero valutando, in concorso tra loro, le esigenze tecniche produttive, carichi di famiglia e anzianità di servizio.  ### della procedura di mobilità è stato giustificato da: riorganizzazione operativa, già da tempo posta in essere, e dal contestuale notevole incremento dell'automazione del ciclo produttivo. 
Dalle testimonianze assunte in giudizio appare provato che la società abbia affrontato, nel corso degli anni, una radicale riconversione produttiva, passando dalla fabbricazione di bottiglie alla produzione di preforme.  ### responsabile del personale, ha spiegato che la società ### dopo aver cessato la produzione di bottiglie a seguito della perdita di un importante cliente (###, ha incrementato la produzione di preforme acquistando nuovi impianti. Ha confermato che il macchinario ### è stato introdotto per automatizzare il trasporto dei cartoni, riducendo la necessità di intervento umano in quella fase. ### per ogni turno - calcolando tre turni giornalieri - vi era un lavoratore in esubero, poiché la navetta sostituiva l'operatore addetto al trasporto. Ha aggiunto che gli straordinari erano richiesti solo per sostituzioni o esigenze di magazzino.  ### ha riferito di aver lavorato nel reparto presse dopo la cessazione della produzione di bottiglie. Ha precisato che, inizialmente, erano necessari più operatori, ma con l'automazione il numero si è ridotto. Tuttavia, ha sottolineato che la presenza di due operai alle presse restava indispensabile, perché dovevano intervenire in caso di anomalie e preparare i cartoni. Ha ricordato che, nei periodi di maggiore produzione, si rendeva necessario un terzo operatore per aprire gli ### e gestire il flusso di preforme. Ha confermato che le navette hanno semplificato il trasporto verso il magazzino, ma non hanno eliminato del tutto il lavoro manuale: l'operatore continuava a preparare i cartoni, inserire i sacchi di cellophane, chiuderli e movimentarli con il carrello elevatore. Ha anche riferito che il ricorrente ### svolgeva queste mansioni e che, in azienda, si ricorreva a rotazioni tra reparti per coprire i turni.  ### capoturno, ha confermato che l'automazione ha modificato il ciclo produttivo, ma ha precisato che l'intervento umano restava necessario per la preparazione dei cartoni e per la movimentazione dei materiali. Ha dichiarato che, dopo l'introduzione delle navette, il trasporto verso il magazzino non richiedeva più l'operatore, ma quest'ultimo continuava a occuparsi di altre fasi, come il caricamento dei sacchi di resina nei silos e la gestione dei cartoni. Ha ricordato che il ricorrente era uno dei pochi in grado di utilizzare anche i carrelli elevatori più grandi, impiegati sporadicamente quando quelli piccoli non erano disponibili. 
Infine, ### direttore dello stabilimento, ha confermato che la navetta ### ha sostituito il lavoro di un operatore per turno, riducendo il fabbisogno di personale. Tuttavia, ha ammesso che, in caso di guasti o anomalie, era necessario l'intervento manuale. Ha ribadito che la macchina ha ottimizzato il ciclo produttivo, ma non ha eliminato completamente le attività degli operatori.  ### responsabile della manutenzione impianti da oltre trent'anni, ha spiegato che l'impianto ### ha modificato in modo significativo il ciclo produttivo. 
Prima della sua introduzione, l'operatore si occupava di tutte le fasi: preparazione dei cartoni, movimentazione con carrelli, trasporto e riempimento. Dopo l'automazione, queste attività sono state ridotte: la navetta provvede autonomamente al trasporto e al riempimento dei cartoni, senza bisogno dell'operatore. ### ha però precisato che l'intervento umano resta necessario per controllare lo stato delle pedane e dei contenitori rientrati dal cliente, per la preparazione dei cartoni e, in caso di problemi, per collaborare con il capo turno. Ha confermato che l'impianto ### era già in funzione nel 2014, ma non a pieno regime, e che l'attività dell'operatore si è limitata ad alcune fasi, pur restando sempre all'interno del reparto.  ### in azienda dal 1987, ha ribadito che l'impianto ### non può operare senza il supporto dell'operatore. Quest'ultimo deve predisporre le pedane e i cartoni, controllare la loro integrità e intervenire quando il macchinario presenta anomalie. Ha confermato che la macchina non prepara né sagoma i cartoni, attività che rimane manuale, e che l'operatore continua a movimentare i materiali con il carrello elevatore. Ha inoltre precisato che i carrelli più grandi vengono utilizzati solo sporadicamente, quando quelli piccoli non sono disponibili. ### ha confermato che l'impianto ### era presente già nel 2014, ma non funzionava a pieno ritmo. 
Ritiene il Tribunale che, in esito alle prove orali assunte, possa ritenersi che tutti i testimoni concordino sul fatto che l'introduzione dell'impianto ### abbia ridotto alcune mansioni manuali, in particolare il trasporto dei cartoni verso la fasciatrice e il magazzino. 
Tuttavia, nessuno di loro afferma che il lavoro umano sia stato completamente eliminato: la preparazione dei cartoni, il controllo delle pedane e dei contenitori, l'inserimento dei sacchi di cellophane e la movimentazione con carrelli elevatori restano attività necessarie, soprattutto in caso di anomalie o picchi produttivi. 
Alcuni testi, in particolare ### e ### sostengono che, dopo l'automazione, il fabbisogno di personale si sia ridotto stabilmente, con un solo operatore per turno e un esubero di cinque unità complessive. 
Altri, invece, -come ######, pur riconoscendo di fatto la semplificazione del lavoro, evidenziano che il lavoro manuale continua a essere indispensabile e che, in certi periodi, si è reso necessario persino un terzo operatore per supportare la produzione. 
Ritiene il Tribunale che, posto che l'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ricade sul datore di lavoro, non possa dirsi provato in modo incontrovertibile la non necessità di unità in più nel reparto presse con stabilità.   Le testimonianze confermano, sì, una riduzione del carico di lavoro, ma non una sostituzione totale: permane, infatti, un fabbisogno variabile di manodopera, legato alle esigenze produttive e alle operazioni che la macchina non svolge autonomamente. 
Il teste ### (udienza 21.11.23) ha riferito sul punto “dopo la cessazione della produzione delle bottiglie fu incrementata la produzione delle pre-forme con l'acquisto di nuovi impianti che, per quanto riguarda la pressa, ha bisogno di essere condotto da un operaio, mentre il nastro-trasportatore non ha bisogno dell'operaio. Il macchinario si chiama OCTABINS” e più avanti ha riferito “per ogni turno, calcolando che i turni erano tre, formati da cinque squadre, per ogni squadra un lavoratore risultava in esubero”. 
Il teste ### (udienza del 2.2.2023) ha riferito che “a seguito della introduzione della macchina ### vi è stata una diminuzione del lavoro da parte del lavoratore poiché la macchina alcune fasi della lavorazione venivano effettuate direttamente senza necessità dell'intervento dell'operatore. Preciso però che con il funzionamento dell'### a pieno ritmo è aumentata anche la produzione, dunque, gli interventi degli operatori sono stati comunque necessari, poiché erano addetti ad effettuare altre mansioni”. 
Il teste ### (udienza 21.11.23) ha riferito che “nel periodo in cui la ### produceva sia pre-forme che bottiglie, era necessaria la presenza di n° 2 operatori nel reparto presse e n° 3 nel reparto soffiaggio bottiglie. Quando non furono più prodotte le bottiglie man mano che venne automatizzata la linea di trasporto degli octabins e cioè scatole, gli operatori presenti alle presse furono n°2 perché non vi era bisogno del traporto dei cartoni anche se comunque questi operai dovevano intervenire in caso di anomalie durante il trasporto. Ad un certo punto, non ricordo con esattezza in quali anni, la produzione delle pre-forme aumentò e quindi vi era bisogno di un lavoratore nel turno giornaliero che preparasse i cartoni gli “octobins” che contenevano poi le pre-forme. Preciso che durante il periodo in cui fu l'incremento della produzione, in alcuni giorni si producevano più pre-forme mentre in altri giorni di producevano meno pre-forme. Nei giorni in cui si producevano più pre-forme poteva esserci la esigenza durante il turno in cui si produceva di più, di chiamare un terzo operatore che si occupasse dell'apertura degli octabins che contenevano le pre-forme”. 
Il teste ### ha aggiunto che “ [ ..] ad un certo momento, le scatole venivano portate in magazzino direttamente dall'operatore, poi, ad un certo punto ma non ricordo l'anno, la ### comprò delle navette che trasportavano i cartoni in magazzino. Dette navette non avevano bisogno dell'operatore perché si programmavano autonomamente per il trasporto, dietro la vigilanza dell'operatore”. 
Il teste ### (udienza 7.3.24) ha riferito che “### dell'intervento dell'impianto octabins l'operatore era impegnato in tutte le fasi della lavorazione; a seguito dell'attività resa dall'impianto ### l'attività dell'operatore era limitata ad alcune fasi e poteva svolgere attività sempre all'interno del reparto come aiutare il capo turno in caso dei macchinari e altre attività”. 
La società ha sostenuto che la cessazione della produzione di bottiglie e l'introduzione del sistema ### abbiano reso superflue cinque unità nel reparto presse, configurando un esubero strutturale. 
Tuttavia, le testimonianze confermano che l'automazione ha semplificato alcune fasi, ma non ha eliminato la necessità di intervento umano.
Gli operatori continuano a svolgere attività manuali indispensabili, come la preparazione dei cartoni, il controllo delle pedane, l'inserimento dei sacchi di cellophane e la movimentazione con carrelli elevatori. Inoltre, in periodi di maggiore produzione si è reso necessario persino un terzo operatore, segno che il fabbisogno non era costantemente ridotto. 
Ad esempio, il teste ### nella prima fase (udienza del 21.02.2017), ha riferito che dopo il licenziamento del ricorrente, la turnistica ha sempre previsto una coppia formata da un capoturno e un operatore presse. Ha aggiunto che a volte i dipendenti ### e ### (addetti alla manutenzione) svolgevano ruolo di capoturno o operatore presse per sostituire il personale mancante per ferie, malattia ecc e in queste ipotesi il capo turno svolgeva l'attività di operatore presse, aggiungendo che ciò era capitato anche a lui. 
Dagli allegati al ricorso della prima fase (all. 19, 20 e 21 fogli presenza maggio, giugno e luglio 2016) risulta, invero, comprovata questa circostanza: in essi figurano, tra i capi turno, anche i nomi di ### e ### che erano addetti al reparto manutenzione. 
Invero, anche il teste ### nella prima fase (udienza 21.02.2017), ha confermato che la macchina ha sostituito il lavoro di un operatore presse per turno, aggiungendo, però, che i turni sono rimasti sempre formati da una coppia (capoturno-operatore) in quanto l'operatore si è comunque dovuto occupare della maggiore attività, anzi volumi, determinata da un aumento della produzione. 
Può pertanto ritenersi che l'automazione ha, sì, inciso sul ciclo produttivo, ma non ha reso inutile il lavoro degli operatori, che restava necessario e variabile in funzione delle esigenze produttive. 
Pertanto, in assenza di dati oggettivi che dimostrino la soppressione definitiva delle mansioni affidate al ### - il cui onere della prova ricade sul datore di lavoroil giustificato motivo oggettivo non può dirsi pienamente provato.  5- Occorre adesso esaminare se sussista la prova del licenziamento ritorsivo o discriminatorio. 
Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.  ### la Suprema Corte (tra le più recenti cfr. Cass. n. 18547 e 17266 del 2024; n. 6838 del 2023; Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022), per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011). 
In ordine al profilo probatorio, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018); l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019).  5.1- Dedotta violazione dei criteri di scelta utilizzati nella individuazione dei lavorati da licenziare ### ha lamentato, a sostegno della ritorsività del licenziamento, la arbitraria modifica dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che avrebbe finito con il danneggiarlo. 
La società ha controdedotto come sia paradossale che una tale eccezione venga oggi mossa all'azienda, che anzi ha operato in maniera totalmente asettica, quando in precedenza proprio tale aspetto era stato oggetto di contestazione. 
Come è noto, l'accordo sindacale può stabilire criteri di scelta dei lavoratori differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 5 della legge n. 223/1991, purché rispettosi del principio di non discriminazione di cui all'art. 15 della legge n. 300/1970 e del principio di razionalità e purché si conformino a parametri oggettivi in modo che la decisione datoriale non sia operata in base al mero arbitrio del datore di lavoro.
In mancanza di accordo sindacale sui criteri di scelta, il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da licenziare in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 5 comma 1 della legge 223/1991 da applicare in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 
In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi ( cfr Cass. n. 12544/2011; n. 10119/2022). 
La scelta dei lavoratori da licenziare deve in linea generale investire l'intero complesso aziendale. 
La scelta può, però, essere limitata agli addetti di un determinato reparto sulla base di oggettive esigenze del datore di lavoro, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, che deve interessare solamente un settore o un ramo d'azienda e che deve esaurire i propri effetti in tale ambito ( cfr Cass. n. 25353/2009). 
Dunque, l'applicazione dei criteri di scelta può avvenire in un ambito più ristretto a condizione che sia giustificato da esigenze tecnico produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (cfr Cass. n. 6626/2021) e che nel settore o reparto interessato dalla ristrutturazione non sussistano professionalità suscettibili di utilizzazione nel settore o nel ramo in cui l'attività viene mantenuta (Cass. 9711/2011). 
È onere del datore di lavoro dimostrare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di questa esigenza e che giustifica il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. 
Si osserva ancora che la legge 223/1991 dispone che i criteri legali debbano essere applicati in concorso tra loro; ciò non significa tuttavia che il datore di lavoro non possa dare preferenza ad uno solo di essi ed in particolare alle esigenze tecnico produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che tale scelta trovi riscontri obiettivi, il cui onere della prova grava sul datore di lavoro, e non nasconda intenti elusivi o discriminatori (cfr Cass. 11886/2006) e che, quindi, la comparazione tra lavoratori avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. 
Per poter fornire la necessaria omogeneità e valenza a detti criteri, la graduatoria ha rispettato i seguenti criteri di valutazione con ponderazione degli stessi: a) anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno di anzianità; b) carichi di famiglia: 1 punto per il coniuge a carico ed 1 punto per ogni figlio a carico; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative: nessun punteggio e nessuna applicazione, salvo l'individuazione del settore aziendale interessato dall'esubero ### Tutti i criteri sono stati, infine, rapportati a 360 (quale indicatore annuo giornaliero equivalente a 30 giorni/mese per 12 mesi) al fine di rendere possibile la massima trasparenza ed analiticità di raffronto per quanto attiene le diverse date di assunzione; ottenendo così periodi di lavoro di riferimento addirittura espressi, appunto, su base giornaliera. 
Ritiene il Tribunale che nessuna censura possa essere mossa sul punto, in quanto il criterio aziendale utilizzato, anche se diverso da quello in precedenza adottato, non appare arbitrario, basandosi su un dato oggettivo applicabile senza margini di apprezzamento o di discrezionalità da parte del datore di lavoro. 
La società, come si evince dagli atti, ha eliminato, a differenza di quanto fatto durante la prima procedura di mobilità, l'attribuzione di un punteggio aziendale - scelta che era stata ritenuta arbitraria dal Tribunale nella impugnativa del primo licenziamento collettivoadoperando il criterio dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia, a cui ha assegnato un punteggio unitario ed oggettivo.  ### secondo cui ciò sia stata fatto al solo fine di danneggiare il ricorrente ed avvantaggiare il dipendente ### a fronte del criterio oggettivo utilizzato, non appare suffragata da alcun concreto e certo elemento di prova.  5.2- ### sempre al fine di sostenere la ritorsività del licenziamento, ha contestato, poi, che la scelta datoriale sia ricaduta su di lui e ciò perché, ingiustamente, non avrebbe acquisito la qualifica di capoturno reparto presse (assegnata invece al dipendente ###, sebbene avesse svolto tali mansioni per diverso tempo, qualifica che lo avrebbe “salvato” dal licenziamento. 
Dall'esame delle prove orali assunte, circostanza del resto non contestata dalla società, appare pacificamente dimostrato che il ### durante la vigenza del contratto di solidarietà dal 2009 al 2013, abbia svolto sostanzialmente le mansioni di capoturno reparto presse. 
Così ha dichiarato il teste ### nella prima fase (udienza 21.2.2017): “durante il contratto di solidarietà per garantire l'orario di lavoro alcuni operatori presse sono stati qualificati come capo turno tra cui il ### Ciò è avvenuto per coloro che avevano già svolto saltuariamente l'attività di capoturno o erano in possesso delle relative capacità”. 
La circostanza è stata confermata dal teste ### (udienza 21.2.2017), responsabile dello stabilimento dal 2007, il quale ha dichiarato “mi risulta che nel periodo del contratto di solidarietà, per mantenere il monte ore di tutti i dipendenti, i turni sono stati portati da 5 a 10 e gli operatori presse, tra cui il ### sono stati chiamati a svolgere le mansioni di capoturno […] Appare quindi dimostrato che, durante il periodo del contratto di solidarietà, il ### abbia svolto le mansioni di capoturno reparto presse. 
È anche emerso, però, che lo svolgimento delle mansioni di capoturno reparto presse, durante la vigenza del contratto di solidarietà, non abbia riguardato esclusivamente il lavoratore ### (cfr deposizione ### e ###, bensì anche altri operatori del reparto presse e ciò al fine di garantire il regolare svolgimento dei turni di lavoro e mantenere il monte ore di tutti i dipendenti. 
Per stessa ammissione del ricorrente, al cessare del contratto di solidarietà, egli è ritornato alle proprie mansioni di operatore presse.  ### ha lamentato che il dipendente ### avrebbe assunto la qualifica di caporeparto presse, pur non avendo esperienza in tale settore e pur avendo svolto, durante la vigenza del contratto di solidarietà, mansioni di operatore presse. 
Dalla documentazione in atti emerge, però, che il ### possedeva già la qualifica di capoturno, sebbene nel reparto soffiaggio, reparto che è stato soppresso nel corso dell'anno 2009.  ### invece, rivestiva la qualifica di addetto presse e ciò risulta chiaramente all'elenco lavoratori in solidarietà allegato al contratto di solidarietà del 13.03.2009 ###. 
Ritiene il Tribunale che la scelta datoriale di confermare/attribuire la qualifica di capoturno del reparto presse al ### - peraltro già durante la vigenza del contratto di solidarietà [il teste ### nella prima fase ha detto “forse tra agosto e settembre 2013”; il teste ### ha riferito “già nel periodo del contratto di solidarietà al ### venne riassegnata la qualifica di capoturno a seconda delle necessità e a rotazione” ]- rientri tra le valutazioni discrezionali del datore di lavoro in merito alle scelte imprenditoriali da adottare, non apparendo arbitraria, illogica o volutamente discriminatoria nei confronti del ### avendo la società attribuito la qualifica di capoturno reparto presse ad un dipendente che già possedeva formalmente tale qualifica (capoturno reparto soffiaggio) e che già durante la vigenza del contratto di solidarietà aveva svolto le mansioni di capoturno “a seconda delle necessità e a rotazione” ( cfr deposizione ###; piuttosto che attribuirla al ### che ha, sì, svolto durante la vigenza del contratto di solidarietà mansioni di capoturno, ma così come altri addetti al reparto presse (cfr deposizione ### e ###. 
Ritiene il Tribunale che lo svolgimento delle mansioni di capoturno del ### come anche di altri dipendenti addetti al reparto presse (non era il solo), fosse invero contingente e strettamente legata alla vigenza del contratto di solidarietà. 
La scelta di nominare quale capoturno del reparto presse il ### pur essendo intervenuta in epoca prossima alla prima procedura di mobilità (2013-2014), non appare invero in correlazione diretta con il licenziamento intimato al ### rientrando nelle libere scelte datoriali. 
La giurisprudenza costante afferma che la scelta di attribuire o confermare una qualifica rientra nell'ambito delle decisioni imprenditoriali, purché non sia arbitraria, illogica o discriminatoria. 
Nel caso concreto, è stato accertato che il ### ha svolto mansioni di capoturno solo in via temporanea e contingente, durante la vigenza del contratto di solidarietà, insieme ad altri operatori, mentre ### possedeva già formalmente la qualifica di capoturno nel reparto soffiaggio e aveva ricoperto quel ruolo anche nel periodo di solidarietà. 
Questi elementi rendono la scelta aziendale giustificata e non collegata direttamente al licenziamento del ### 5.3- Andiamo all'aspetto della fungibilità delle mansioni.  ### ha lamentato che avrebbe potuto essere addetto al reparto magazzino. 
La società ha controdedotto che fosse impossibile la fungibilità tra un operatore presse ed un addetto al magazzino, evidenziando che i posti di addetto al magazzino risultavano stabilmente occupati e che il ricorrente non rivestiva la qualifica di addetto al magazzino, né ha mai avuto esperienza con l'uso del carrello elevatore per la movimentazione dei carichi pesanti. ### la S.C. (Cass. n. 6086/2021), in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. 
Ciò in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto; la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dal lavoratore, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass. n. 24882/2019, Cass. 18093/2024). 
Inoltre, è stato affermato, che ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. n. 6296/2022). 
La suprema Corte ha, quindi, precisato che è onere del lavoratore allegare e provare la fungibilità delle mansioni da svolgere nei reparti non interessati dalla ristrutturazione aziendale. 
Il teste ### ha confermato la circostanza q) del ricorso, vero o non che il ricorrente poteva essere inserito anche come “addetto al magazzino”, visto che ogni operatore presse deve obbligatoriamente saper usare il carrello elevatore per movimentare il reparto e la circostanza r), vero o non che nel reparto magazzino sono stati mantenuti in forza i sigg.ri Luciani e ### assunti nel 2002, che hanno svolto il ruolo di operatori presse provenendo anch'essi dal soppresso reparto soffiaggio, mantenuti in servizio con il contratto di solidarietà e che il sig. ### ha svolto attività di operatore anche quando il ricorrente ### svolgeva attività di capoturno presse.
Il teste ### ha riferito sul punto che “durante la prima fase del contratto di solidarietà i signori ### e ### sono passati dal reparto soffiaggio al reparto presse come operatori e poi al magazzino”.  ### il teste ### ha confermato le circostanze articolate alle lettere q,r,s del ricorso. 
Così il teste ### ha confermato la circostanza r) del ricorso, precisando che ### e ### sono stati mantenuti al magazzino perché avevano dimostrato di possedere una particolare capacità per questo reparto. Il teste ha pure riferito che “il ### sapeva utilizzare il carrello elevatore all'interno del reparto presse e non nel magazzino. Per fare l'addetto al magazzino occorre una particolare praticità nel caricare i camion”. 
Ora, dall'elenco lavoratori aziendali, i dipendenti ### e ### figurano quali ### Dalle prove raccolte (cfr deposizione del teste ### che ha dichiarato che non vi è stato scambio tra reparto produzione e reparto magazzino e che il ### era formato per usare il carrello elevatore), ma anche dalla stessa articolazione delle prove del ricorrente laddove parla di “mantenimento” nel reparto magazzino dei dipendenti ### e ### può ritenersi che i dipendenti in questione -unici addetti al magazzinosiano transitati al reparto magazzino già durante la prima fase del contratto di solidarietà, come dichiarato del teste ### (“durante la prima fase del contratto di solidarietà i signori ### e ### sono passati dal reparto soffiaggio al reparto presse come operatori e poi al magazzino”). 
Il teste ### ha confermato la circostanza r) del ricorso, precisando che ### e ### sono stati mantenuti al magazzino perché avevano dimostrato di possedere una particolare capacità per questo reparto. Il teste ha anche riferito che “il ### sapeva utilizzare il carrello elevatore all'interno del reparto presse e non nel magazzino. Per fare l'addetto al magazzino occorre una particolare praticità nel caricare i camion”. 
Quindi il reparto magazzino era occupato dai dipendenti ### e ### e, per l'espletamento delle mansioni di carrellista del reparto magazzino, occorrevano delle specifiche competenze che il ricorrente non ha dimostrato di possede ###avendo svolto le mansioni specifiche, ma solo quelle di carrellista all'interno del reparto presse. 
Le testimonianze confermano che il ### sapeva utilizzare il carrello elevatore nel reparto presse, ma non hanno mai indicato che possedesse la specifica competenza richiesta per il lavoro in magazzino, che comporta attività diverse e più complesse, come il carico dei camion e la gestione delle spedizioni. 
Al contrario, è stato chiarito che i posti in magazzino erano già occupati da ### e ### dipendenti che avevano maturato esperienza specifica e dimostrato particolare abilità per quelle mansioni. 
Inoltre, dalle testimonianze assunte, emerge che il passaggio di questi lavoratori al magazzino era avvenuto già durante la prima fase del contratto di solidarietà, e che non vi è stato successivamente scambio tra reparti. 
Questo quadro è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cassazione, che richiede una valutazione complessiva della professionalità e pone l'onere della prova della fungibilità sul lavoratore. 
Nel caso concreto, pertanto, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare la sua idoneità a svolgere le mansioni di magazzino, limitandosi a richiamare l'uso del carrello elevatore nel reparto presse, che non è di per sé sufficiente.  6- Conclusivamente, nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che non siano provati i presupposti del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, per le ragioni che seguono: - Sono state escluse, per le ragioni sopra esposte, sia la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. art. 5 comma 1 della legge n. 223/1991, sia la ingiustificata omessa assunzione della qualifica di capoturno in capo al ### che il denunciato profilo della fungibilità delle mansioni; - Il solo dato cronologico tra la prima reintegra (13.01.2016) con esonero dal lavoro e l'attivazione della seconda procedura di mobilità (15.01.2016) sconfinata, poi, nel licenziamento (14.03.2026), non appare sufficiente a legittimare e ritenere provato l'intento ritorsivo datoriale; - La proposta del 18 aprile 2016, recapitata il 22 aprile 2016 prevedeva, da un lato, l'erogazione di un incentivo economico collegato alla cessazione del rapporto di lavoro; ma dall'altro, l'impegno aziendale ad ampliare il periodo di diritto di precedenza per eventuali future riassunzioni per analoga qualifica (cfr allegato), in misura più favorevole rispetto a quanto stabilito dalla legge. 
La proposta conciliativa, sebbene successiva al licenziamento, può essere utilizzata quale elemento interpretativo della volontà datoriale. 
Se davvero l'intento datoriale era quello di “sbarazzarsi” del dipendente scomodo, non avrebbe proposto di ampliare il periodo di diritto di precedenza per eventuali future riassunzioni.
Pertanto, non appare infondata la argomentazione societaria che ha valorizzato questa offerta come argomento difensivo per escludere l'intento ritorsivo, sostenendo che se avesse voluto “disfarsi” del lavoratore non avrebbe offerto una condizione occupazionale futura di miglior favore. 
Ciò posto, la ritenuta insussistenza degli elementi come sopra esposti -ovvero, assenza di violazione dei criteri di scelta, assenza di volontà discriminatoria nel non attribuire ruolo di caporeparto, assenza di violazione dell'obbligo di fungibilità- unita alla proposta conciliativa avanzata al lavoratore, consentono di ritenere non dimostrato l'intento ritorsivo del datore di lavoro.  7- Sulla tutela applicabile, posta la ### insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, trova applicazione il comma 4° dell'art. 18 legge 300/70 nella versione riformata dalla legge 92/2012 e dall'intervento della Corte Costituzionale 125/2022, ovvero la tutela reintegratoria attenuta. 
Infatti, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale 125 del 2022 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta», ha in sostanza reso ininfluente ogni problematica sulla necessità, da parte dei giudici di merito, di delineare e, conseguentemente, di motivare sul concetto di “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento, essendo ormai sufficiente, per disporre la tutela reintegratoria attenuata, relativamente -nel caso di specieall'accertamento sulla semplice insussistenza del fatto e non anche su una inesistenza “prima facie” dei presupposti di legittimità del recesso tali da renderlo pretestuoso. 
Va, inoltre, ribadito che superata, sempre dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 59 del 2021), è anche l'altra questione circa la facoltà (e non l'obbligo) del giudice di applicare la tutela reintegratoria in luogo di quella offerta dall'art. 18 co. 5 legge 300/1970, essendo stata dichiarata anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accertava la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. 
Tanto considerato, in applicazione dell'art. 18 comma 4° legge 300/70, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura pari a 12 ### mensilità della retribuzione globale di fatto, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con interessi legali, come per legge.  8- Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda subordinata svolta dal ### meritano di essere compensate per metà, ponendo la restante metà a carico della società, liquidata ai medi di tariffa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1199/2017 RG, così provvede: 1) In riforma della ordinanza n 3220/2017 del 05.05.2017 ed in accoglimento della domanda subordinata svolta da ### annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione di ### nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura pari a 12 ### mensilità della retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con interessi legali, come per legge; 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la società al pagamento, in favore di ### della restante metà delle spese, liquidata in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### di ### il ###

causa n. 1199/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Giovanna Bisignano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12787/2024 del 10-05-2024

... dell'attività lavorativa; - ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento, data la disponibilità dell'azienda a posticipare il servizio richiesto; 5 5. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli quale giudice del rinvio propon e ricorso per cassazion e il comandante ### con tre motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, in quanto il ses santesimo giorno dalla comu nicazione della sentenza era sabato, con conseguente slittamento del dies ad quem al lunedì successivo; 2. con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 2118 c.c., sotto il profilo della violazione del principio di immutabilità dei fatti co ntestati e di immodificabilità del la giusta causa di licenziamento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene che la co ntestazione riguardava un o o due gi orni di assenza ingiustificata, e non la permanenza all'estero senza avviso alla società; 3. il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 919-2021 proposto da: ### eletti vamente domiciliato in #### 48, presso lo studio d ell'avvocato ### PILEGGI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro S.A.M. - SOCIETA' ### A ### S.R.L. ###, in persona del ### datore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ata in ### V ### 10, presso lo #### E ### rappresentata e difesa dagli av vocati ###, ##### - controricorrente - avverso la sentenza n. 3372/2020 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 1009/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal ###. #### disciplinare - Obbligo di disponibilità del lavoratore in ### R.G.N. 919/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 06/03/2024 CC ### 1. la Corte d'Appello di Napoli, decidendo con sentenza 3372/2020 quale giudice di rinvio in forza dell'ordinanza 618/2019 di questa Corte, rigettava il reclamo proposto da ### contro S.A.M. s.r.l., della quale era stato dipendente con mansioni di pilota di elicottero, avverso il rigetto da parte del ### unale di ### (con ordi nanza in esito alla fase sommaria del 20.4.2015, confermata in sede ###sentenza del 30.11.2016) dell'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo del 15.11.2013 e di quello successivo, in pendenza del periodo di preavviso, per giusta causa in data ###, con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio; 2. come spiegato nella sentenza rescindente, con sentenza del 28.4.2017, la Corte d'Appello di ### aveva confermato la decisione del ### della stessa sede di rigetto della domanda proposta da ### nei confronti della SAM - ### s.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei due licenziamenti intimatigli in successione, il prim o, mentre era collocato in ### p er giustificato motivo oggettivo , in relazione all'esubero di per sonale determinatosi per la dichiar ata impossibilità di reimp iego dei piloti già posti in ### il secondo per giusta causa conseguente ad una contestazione disciplinare elevata per l'indisponib ilità alla cop ertura di un turno di servizi o; la decisione della Corte di ### discendeva dall'aver questa ritenuto la legittimità del primo licenziamento; 3. con la sentenza rescindente questa Corte: - accoglieva il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, legge n. 223/1991, con cui si denunc iava la mancata atti vazione del la procedura di 3 licenziamento collettivo previ sta allorché, come nel caso di specie, il recesso consegua al collocamento in ### del personale coinvolto, a prescindere dal requisito numerico, di cui all'art. 24, legge n. 223/1991), assorbiti gli altri, atteso che la Corte territoriale non aveva affrontato la questione relativa all'applicabilità nella specie dell'art. 4, comma 1, legge 223/1991 e, così, all 'operatività del l'obbligo di ricorso alla procedura di li cenziamento coll ettivo, pur in difetto del requisito numerico di cui all'art. 24, legge n. 223/1991, in caso di recesso conseguente alla coll ocazione in ### del personale coinvolto, sussistente quando il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo non sia individuabile già sulla base di precedenti manifestazioni di vo lontà intervenute in sede co llettiva o individuale, ravvisandosi, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronunzia (cfr.  27.11.2017, n. 28308 e Cass. 16.7.2018 n. 18797); - specificava, in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società e motivata sulla base del rilievo per cui, non avendo il ricorrente impugnato la pronunzia sul licenziamento disciplinare intimatogli successivamente al primo licenziamento per giustificato moti vo, su quello si sarebbe formato il giudicato interno, che detta eccezione era infondata, dovendosi ritenere che, avendo la Corte territoriale considerato assorbente rispetto al secondo licenziamento "il rilievo della sicura legittimità del primo", la Corte medesima non si era pronunciata neppure implicitamente sui motivi di gravame relativi al licenziamento disciplinare, sicché non poteva dirsi formato al riguardo il preteso giudicato; - cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli; 4 4. riassunto il gi udizio dal lavo ratore, con la seconda sentenza di appello la Corte di Napoli, delimitato l'ambito del giudizio nei limiti delle questioni dedotte: - ha affermato che la società, prima di irrogare il primo licenziamento, avrebbe dovuto avviare la procedura di cui alla legge citata; - accertata l'illegittimità de l primo licenziamento, ha proceduto a effettuare la valu tazione del secondo provvedimento di recesso (in ordine al quale non poteva dirsi formato alcun giudicato) collegato a contestazione disciplinare per ess ersi il lavoratore recato, durante il periodo di sospensione per ### in vacanza all' estero senza comunicarlo preventivamente alla società, sicché quando questa l'aveva richiamato in servizio per eseguire una commessa di lavoro aereo acquisita nelle more (di trasporto di materiale con elicottero tramite gancio baricentrico), questi dapprima aveva comunicato la propria indisponi bilità a rendere la prestazione nel giorno concordato, chiedendo un differimento, e poi non si era presentato in azienda neanche nella nuova data concordata, causando la perdita del la commessa; - ha ritenuto che non vi fosse prova della comunicazione, da parte del lavoratore alla società, della sua permanenza all'estero e che, comunque, la questione dirimente, anche se i motivi del mancato rientro (ritardo nel rilascio del visto e guasto tecnico dell' aereo) potevano ritenersi credibili, riguardasse il fatto contestato di essersi recato all'estero senza darne avviso all'azienda (piuttosto che il man cato rientro), in quanto il lavoratore in ### non è in ferie e deve tenersi c ostantemente a disposizione dell'azien da per la ripresa dell'attività lavorativa; - ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento, data la disponibilità dell'azienda a posticipare il servizio richiesto; 5 5. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli quale giudice del rinvio propon e ricorso per cassazion e il comandante ### con tre motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, in quanto il ses santesimo giorno dalla comu nicazione della sentenza era sabato, con conseguente slittamento del dies ad quem al lunedì successivo; 2. con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 2118 c.c., sotto il profilo della violazione del principio di immutabilità dei fatti co ntestati e di immodificabilità del la giusta causa di licenziamento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene che la co ntestazione riguardava un o o due gi orni di assenza ingiustificata, e non la permanenza all'estero senza avviso alla società; 3. il motivo non è fondato; 4. dagli atti risulta che le due lettere a base del recesso di natura disciplinare (di contestazione, in data ###, per l'annunciata mancata presentazione alla co nvocazione per l'11.11.2013, considerata assenza ingiustificata dal lavoro, e di contestazione - integrazione, in data ###, per assenza nella data differita del 13.11.2013) sono collegate anche all a causazione, in co nseguenza delle asse nze ingiustificate, di serio nocumento patrimoni ale all'azienda, tale da far venir meno la fiducia ne lla puntualità dell'adempimento della prestazione lavorativa; 6 5. si tratta di inadempimento rispetto all'obbligo della disponibilità, che, come rico rdato dalla Corte di merito richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità (Cass. 18528/2011, n. 1329/1988), incombe sul lavoratore che si trova in ### e percepisce il trattament o di integrazione salariale; il godimento di tale prestazione determina l'obbligo di pronta disponibilità, sia a riprendere servizio alla chiamata dell'azienda in crisi o in ristrutturazione, sia a partecipare a corsi di formazione; in tale contesto, detto inadempimento non si identifica con la mera assenza ingiustificata, perché inserito nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici; e specificamente la società, nella seconda lettera di contestazione (e poi nella missiva di re cesso), valutato unitariamente il comportamento complessivo, ha collegato alle assenze (che, appunto, risultano espressione di mancato adempimento dell'obbligo di disponibilità incombente sul lavoratore in ### anche uno specifico nocumento patrimoniale; 6. con il s econdo motivo, parte ricorrent e deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. per avere la sentenza impugnata automaticamente ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento in relazione al fatto (o antefatto) non contestato relativo al non avere il ricorrente avvertito del viaggio all'estero (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene, in via subordinata, la limitata gravità del fatto perché, se il lavoratore è in ### non sa di dover lavorare, deve essere comunque richiamato, e potrebbe non a spettarselo, ad esempio, perché non è più programmato fino a fine anno nei turni dell'unica attività cui è essenzialmente adibito; 7. il motivo è inammissibile; 8. questa Corte ha più volte chiarit o che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della 7 condotta rientra nell' attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agl i element i concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; 9. né q uesta Corte può sostitui rsi al giudice del merito nell'attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla rag ionevolezza non è qu indi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione; 10. l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede ###nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, sicc ome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale ( Cass. n. 13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; anche Cass. n. 9 85/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023; v.  anche, Cass. n. 1406 3/2019, n. 16784/2020 , 17321/2020); 11. atteso c he la gi usta causa di licenzi amento e la proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realt à da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, di limitat o contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, tali specificazioni del parametro normativo hanno 8 natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro c oncreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, deman dato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici; pertanto, la contestazione del giudizio valutativo operato dal giudice di merito non si deve limitare, per essere ammissibile in sede di legitti mità, ad una censur a meramente contrappositiva (cfr. Cass. 25977/2020, n. ###/2023); 12. non è , perciò, rivisitabile in questa sede in fatto la valutazione operata nel merito circa la grav ità e proporzionalità dei fatti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, del tutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, compiendo la valutazione spettante all a fase rescissoria e traendone le conseguenze di legge; 13. con il terzo motivo di ricorso per cassazione la sentenza gravata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2118 c.c., in relazione sia al fatto contestato (assenza ingiustificata) che al fatto non contestato (mancato avviso alla società del viaggio all'estero preso in considerazione dalla sentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si sostiene che il datore aveva l'onere di provare che fosse necessario eseguire quel lavoro proprio in data 11 novembre 2013; che quello stesso lavoro fosse stato poi effettivamente spostato al 13 novembre; che fosse il ricorrent e l'unico pilota che potesse ese guirlo e non potessero eseguirl o piloti non in ### e ch e SAM avesse perso il cliente proprio a causa dell'assenza del ricorrente ed avesse subito per ciò un grave nocumento patrimoniale; 9 14. il motivo è, come il precedente e per analoghe ragioni, inammissibile; 15. nuovamente con esso si chi ede la rivalutazione del la proporzionalità e gravità in fatto, che la Corte di Napoli ha apprezzato in base alle prove raccolte, la cui rilevanza e valutazione spetta, appunto, al merito; 16. segnatamente, non è integrata la violazione dell' art.  2697 c.c., in quanto deducibile per cassazione ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come in questo caso, laddove oggetto di censura risulti la valutazione che il giudice abbia svolto del le prove proposte dalle parti (Cass. 15107/2013, n. 13395/2018, n. 18092/2020); 17. infatti, spettano al giud ice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l'individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l'assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto deci sivo per il gi udizio miri, in realtà, ad un a rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. ###/2019; v. anche Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata, Cass. n. 20814/2018, 20553/2021); 10 18. in conclusione, la sentenza gravata resiste alle censure contenute nel ricorso, che deve comp lessivamente essere respinto; 19. le spese del presente gi udizio, liquid ate come da dispositivo, seguono la soccombenza, 20. al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per i l versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co ntributo unifi cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'### camerale del 6 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Michelini Gualtiero

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2833/2024 del 30-01-2024

... fondati. Questa Corte ha già affermato che in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cod. civ. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalm ente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale (Cass., n. 9468 del 2019). Il giudice di appello ha effettuato un'autonoma valutazione, rispetto al giudizio penale, dei fatti contestati. Con ra gionamento decisorio coerente con la funzi one della contestazione di consentire la difesa del lavoratore, ha verificato la sussistenza del la giusta causa con riguardo al momento del le attestazioni indicate come false (si v. paragrafo che precede quanto ai requisiti per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 2, lett. e del bando), accertando che non vi erano concreti elementi per affermare la falsità delle di chiarazioni in or dine alla inesistenza di cause di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità ex art. 20 del d.lgs. 39 del 2013. 17 A tale ratio decidendi si aggiunge la statuizione di diritto, non specificamente censurata, che l'eve ntuale mancata attuazione dell'impegno a rimuovere le cause di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24652/2022 R.G. proposto da: ### - ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### L.G. 
FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### SCHIAVONE, #### -ricorrente contro ### eletti vamente domiciliato in ### V.### 114, pres so lo stud io dell'avvocato ### VALLEBONA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ###### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 314/2022 depositata il ###, RG. n. 789 del 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal ### Udito il P .M. in persona del ###.  ### VISONÀ che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Uditi gli ### e #### Udito l'#### 1. La Corte di ### di ### ha rigettato l'impugnazione proposta dalla ### di ### industria, artigianato e agricoltura (### di Lec ce nei confront i di ### io ### avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di ### 2. Il lavoratore aveva impugnato dinanzi al Tribunale di ### il recesso dal rapporto di lavoro per man cato superamento della prova, che era intervenuto con la determina dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2018, nonché il licenziamento senza preavviso comunicato con nota del 1° marzo 2018 dalla stessa ### di ### sulla 3 base di addebiti co ntestati con nota del 5 di cembre 2017, lamentando la nulli tà, illeg ittimità e l'inefficacia dei licenziamenti impugnati, in quanto discriminatori, ritorsivi e sorretti unicamente da moti vo illecito determinante. Il lavor atore aveva chiesto la reintegra e il risarcimento del danno.  ### costituitasi in giudizio aveva eccepito la decadenza dall'impugnativa del licenziamento e l'infondatezza nel merito delle domande.  3. Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva respinto l'eccezione di decadenza dall'impugnativa di licenziamento, avendo individuato la lettera a.r. del 19 febbraio 2018 (n on il documento datato 26 gennaio 2018) come atto di impugnazione stragiudiziale del recesso, rispetto al quale il ricorso giudiziale del 6 agosto 2018 era tempestivo. 
Aveva esposto, comunque, che il termine decadenziale non era applicabile al recesso datoriale sulla base del patto di prova. 
Il Tribunale nel merito rilevava che il lavoratore aveva fornito la prov a dei fatti dedotti a so stegno della tesi del la mancata assegnazione di specifiche mansioni da poter sottoporre a concreta verifica di adeguatezza delle capacità lavorative, e che erano emersi gravi elementi, precisi, concordanti dell a m otivazione ritorsiva esclusiva del recesso nel periodo di prova. 
Riguardo al licenziamento per giusta causa che era stato intimato in via subordinata , il ### nale os servava che, ferma l'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, la contestazione era stata specificata con riguardo al contenuto del decreto penale di condanna emesso dall'autorità giudiziale penale nei confronti del ### per il reato di falso (falso nell'attestazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente presso la ### di commercio), di cui all'art.  483, cod. pen., e alla sua rilevanza disciplinare. 4 Tuttavia, con sentenza del GUP del ### di ### del 21 giugno 2018-19 settembre 2019, il ### era stato assolto, per cui doveva ritenersi l'insussistenza del fatto contestato, ma anche la natura ritorsiva del licenziamento per i fatti già evidenziati rispetto al primo recesso.  ### ibunale dichiarava la null ità dei due licenziamenti, con condanna alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo compreso tra il giorno del primo licenziamento e quello dell'effettiva reintegra e comunque non superiore a 24 mensilità, oltre interessi legali e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  4. La Corte d'A ppello ha rigettato l' impugnazione proposta dalla ### Ha riten uto corretta la decisione del ### di rig etto dell'eccezione di decadenza dall'imp ugnazione del licenziam ento, dovendo il termine in questione decorrere dalla lettera del 19 febbraio 2018, atteso che il documento del 26 gennaio 2018 faceva riferimento al contenzioso amministrativo intercorso tra le parti. 
Ha affermato che al ### erano state negozialmente attribuite le funzioni e attribuzioni del dirigente di ### di talché tale incarico dirigenziale doveva essere conferito, ment re come risultava dalla prova testimoni ale, dall'epoca dell'assunzione non gli er a stata assegnata né l'Are a di competenza, né alcun specifico incarico. 
Dunque, a fronte della genericità dei compiti, della scarsezza degli strumenti e di relazioni interpersonali su compiti di ufficio, appariva slegata e irrazional e l'attività richiesta al lavoratore relativa all'elaborazione di relazione dettagliata sul processo di riforma del sistema camerale nell'ambito della riforma della P.A., relazione che comunque era stata consegnata. 5 Dall'istruttoria emergeva la resistenza dell'Ente in relazione ai molteplici provvedimenti giurisdizionali favore voli al lavoratore, e anche comportamenti ostruzionistici successivi alla s tipula del contratto di lavoro. 
Come rilevato dal ### gravi, precisi e concordanti erano gli elementi di valutazione sull'esclusività della finalità ritorsiva, che con chiarezza emergevano dall'istruttoria, non solo orale ma anche documentale. 
Ricordava l'intervento della sentenza del GUP del ### di ### di assoluzione. 
Il giudice di appello, richiamato l'art. 2 del bando, escludeva che, ai fini disciplinari vi fossero state dichiarazioni non veritiere, atteso c he l'espressione “servizi o effettivo” non signi ficava necessariamente “servizio di ruolo”. 
Non eme rgevano concreti elementi per aff ermare la falsità della dichiarazione del 18 agosto 2016 in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013. 
Pertanto, doveva escludersi la giusta causa di licenziamento, animato invece da finalità ritorsiva. 
La Corte d'### confermava le statuizioni sulla reintegra e il risarcimento del danno.  5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la ### prospettando cinque motivi di ricorso.  6. Resiste con controricorso il lavoratore, che ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.  7. ### ha depositato memoria, con la quale, nel ribadire le proprie difese, ha eccepito l'inammissibilità del controricorso per violazione dell'art. 366, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del contro ricorso formulata da parte ricorrente, atteso che, in ragione dell'articolazione dello stesso, non sono ravvisabili la dedotta carenza dei re quisiti previsti da detta norma e la violazione del principio di autosufficienza.  2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza è cen surata per non av er ritenuto che fosse intervenuta la decadenza dal l'impugnazione del licenziamento oggetto della determina n. 1 del 2018, comunicata al lavoratore il 9 gennaio 2018. 
Ad av viso della ricorrente, erroneamente la Corte d'### lo aveva fatto decorrere il termine decadenziale dalla lettera del 19 febbraio 2018 e non dalla lettera del 26 gennaio 2018.  2.1. Il motivo non è fondato. 
La sentenza impugnata (pagg. 7-8), nel rigettare l'eccezione di decadenza, c on statui zione che ha priorità logico giuridica, ha affermato che il documento del 26 gennaio 2018 era comunque inidoneo a valere come impugnativa di licenziamento mancando la sottoscrizione del lavoratore, e non essendovi prova del fatto che all'incarico conferito ai propri legali per gli atti preesistenti giudizi, si fosse aggiunto il mandato per l'impugnazione del recesso datoriale. 
Pertanto, la Corte d'### ha affermato che non si poteva attribuire inequivocabilmente a tale documento l'efficacia di una manifestazione di volontà impugnatoria del lavoratore. 
Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia. La giurisprudenza di legittimità (si v., Cass., n. 16416 del 2019, n. 23603 del 2018 n. 9650 del 2021) 7 ha infatti già affermato che l'impugnativa ex art. 6 della legge 604 del 1966 può prov enire dal lavor atore personal mente, dall'associazione sindacale, alla quale il potere di rappresentanza è conferito per legge, oppure da un terzo munito di procura, che deve essere rilasciata in forma scritta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 1392, cod.  Di tal ché risulta priva di rilevanza la doglia nza volt a a contestare l'affermata inidoneità della lettera del 26 gennaio 2018, anche quanto al contenuto, poiché riportava argomentazioni di una memoria di fensiva elaborata dai legali del lavoratore ai fin i del procedimento pendente dinanzi al ### 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2096, cod. civ., e dell'art. 19 del d.lgs.  165 del 2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza d'appello è censurata con riguardo alla statuizione che al lavor atore non erano stati assegnati compiti poteri e responsabilità, conferenti con le mansioni per cui era stato assunto, come specificate nel contra tto, con la consegu enza che l'ente datoriale non av rebbe consentito l'espletamento della prova su mansioni e con modalità idonee ad accertare veramente la capacità lavorativa del dirigente. 
Tale decisione avrebbe omesso di considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pubblica amministrazione datrice di lavoro è sempre titolare del potere di valutazione discrezionale, sia sulle capacità tecniche che sulla personalità ed idoneità del lavoratore ad adempiere gli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro, in ragione della funzione del patto di prova. La ricorrente osserva , inoltre, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla qualifica dirigenziale corrisponde solo l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non è applicabile l'art. 2103 cod. civ. 8 4. Il motivo è inammissibile.   5. ###. 1, comma 1, della legge n. 580 del 1993, e succ.  mod., prevede che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura […], sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale […]”.  ### udice delle leggi, con la sentenza n. 29 del 2016 (richiamata da Corte cost., n. 86 del 2017) ha affermato che la suddetta disposizione «non contempla affatto l'asserita attribuzione a dette ### della natura di enti locali, ma sancisce che […] sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale».  6. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. ### del 2018), nell'amb ito del lavoro pubblico contrattualizzato, l'obbligo datoriale dell'amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la di screzionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l'o nere di dimostrare il perseguimento di finalità di scriminator ie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esp erimento medesimo (sono richiamate nella sentenza citata: Cass. n. 26679 del 2018, 23061 del 2017, n. 21586 del 2008, n. 19558 del 2006).  7. Occorre premettere che con la determina n. 635 del 2003 veniva ban dito un concorso pu bblico per esami a n. 2 posti di dirigente in prova nella dotazione organica della ### di ### a cui partecipava il lavoratore. 
La Corte d'### ha esaminato il contratto di lavoro concluso tra le parti, in relazione al suddetto bando, è ha rile vato che il lavoratore (art. 1) era stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, con inquadramento nella qualifica dirigenziale. 9 All'art. 3 del contra tto di lavoro veniva precisato che: “### giuridico-professionale del dr. ### avviene nella qualifica di dirigente e le mansioni assegnate sono quelle corrispondenti al livello di funzioni e di responsabilità di dirigente di Area”. 
Veniva inoltre precisato che: “In particolare ai dirigenti preposti all a direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i prov vedimenti che im pegnano l'### verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di co ntroll o. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell' attività amministrati va della gestione e dei relativi risultati. I dirigen ti camerali ese rcitano i compiti previsti dalla legge e specificati dallo statuto e d ai regolamenti e rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate al ### generale” […] “Il dott. ### nella sua autonomia funzionale di impegna ad assicurare il funzionamento generale dell'area di assegnazione, informando l'attività gestionale ai criteri di efficienza efficacia e buon andamento”. 
Quindi la Corte d'App ello, all'esito dell' interpretazione delle clausole del contratto individuale di lavoro concluso tra le parti, ha affermato che la lettera del contra tto rend eva evidente l'infondatezza della tesi della ### secon do cui la mancata assegnazione al lavoratore dell'incarico di Dirigente di ### sarebbe stata legittima con le finalità dell'assunzione al lavoro e comunque compatibile con l'espletamento del la prova, tant o da rendere sufficiente, ai fini della prova l'assegnazione di una “specifica attività di relazione”. 
Al lavoratore erano state negozialmente affidate, in relazione alla dotazione organica, le funzioni e le attribuzioni del Dirigente di ### 10 Il fatto che l'affid amento dell'incar ico dirigenziale sarebbe dovuto avvenire a cura del ### generale, sentita la ### non co stituiva una opzione discrezionale poiché a tali organi era rimessa, in attuazione del le competenze interne, solo l'individuazione concreta dell'incarico dirigenzi ale, il quale, comunque, doveva essere conferito. 
La Corte d'Ap pello ha quindi esaminato le risultanze probatorie. 
Il giudice di appello ha affermato che dalle prove testimoniali (teste ###, trascritte nella sentenza di primo grado, risultava chiaramente che all'epoca dell'assunzione, ossia a luglio 2017, al ### non era stata assegnata né l'area di competenza, né alcuno specifico incarico, essendogli stato richiesto solo di effettuare “gli approfondiment i preliminari necessari per l'espletamento di lavoro in camera di commercio”, senza che peraltro, gli fosse data alcuna indicazione sul tipo, natura e ambito dell'approfondimento, perché co sì si voleva “testare il suo grado da autonomia”; in quell'arco temporale non vi erano stati tra il ### generale e il ### incontri in relazione all'attività di approfondimento che gli era stata asseg nata, né era stato chiesto agli altri dipendenti di relazionarsi con il lavoratore”.  8. La Corte d'App ello, quindi, da un lato ha interpretato le clausole del contratto di lavoro intercorso tra le parti ritenendo che con le stesse si fosse prevista l'attribuzione al lavoratore delle funzioni di dirigente. Dall'altro, con accertamento di fatto, alla luce delle risultanze probatorie, ha rilevato il mancato conferimento delle mansioni e responsabilità contrattualmente previsti, e la sussistenza della finalità ritorsiva. 
Giova ricordare che in tema di interpretazione del contratto, la ricerca e l'individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile 11 in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.  civ., (v. Cass. 29111 del 2017), con l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (si v.  n. 28319 del 2017, cfr. anche Cass. n. 27136 del 2017).   Orbene nella fattisp ecie in esame la ricorre nte, non ha censurato adeguatamente l'interpretazione delle clausole negoziali effettuata dal giudice di appello, e in ordine all'accertamento di fatto, ha chiesto nella sostanza un riesame delle risultanze istruttorie che non è ammissibile in sede di legittimità. 
La valutazione delle prove raccolte a nche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). 
Il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti cont enuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fo ndamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria v alutazione delle prove a quella compiu ta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisio ne e se il loro rag ionamento probatorio, qual è reso manifesto nella moti vazione de l provvedimento impugnato, si sia manten uto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 12 La Corte d'Ap pello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che fosse provata la mancata assegnazione delle mansioni convenute nel contratto di lavoro e la finalità ritorsiva del recesso.  9. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cod. civ. in relazione al bando di concorso pubblico per esami approvato con determina dirigenziale n. 635 del 5 agosto 2003 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 
La sentenza della Corte di appello non avrebbe intrepretato e applicato correttamente il requisito richiesto nel ### di concorso consistente nell'aver svolto per un quinquennio servizi o alle dipendenze della pubblica amministrazione.  9.1. Il motivo non è fondato. 
Le questioni prospettate si pongono come possibile soluzione ermeneutica alternativa al risultato raggiunto dalla Corte d'### laddove dalla motivazione della sentenza impugnat a emerge chiaramente come, quegli stessi elementi indicati dalla ricorrente, possono trovare ed hanno anzi trovato -alla stregua dei criteri interpretativi applicatiuna diversa giusti ficazione anch'essa del tutto adeguata a sorreggere la differente conclusione raggiunta sul contenuto della volontà negoziale. 
Occorre inoltre precisare che la Corte d'### ha premesso che nella contestazione disciplinare del 5 dicembre 2017 e nella lettera di licenziamento del 9 gennaio 2018 gli addebiti riguardavano sole le attestazioni (ritenute false) del 18 ag osto 2016 e del 30 settembre 2016 .; precisava che nel gi udizio in esame non ci si doveva occupare della ver ifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva o per l'assunzione, ma della verifica del fatto che il ### nelle predette attestazioni avesse reso dichiarazioni non veritiere. 13 Il giudice di appello riporta la previsione dell'art. 2 del bando di concorso, lett. e) “esperienza di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni di almeno 5 anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea oppure esperienza professionale di almeno 5 anni e strutture private con la qualifica di dirigente (…)”. Rileva, quindi, come non era stato precisato che dovesse trattarsi di servizio di ruolo, né tale specificazione poteva farsi discendere dalle norme genericamente richiamate nella parte introduttiva del bando (tra cui il regolamento del personale 17 dicembre 2002). 
Del resto, lo stesso art. 2 prevedeva in modo equivalente lo svolgimento di attività con qu alifica di dirig ente presso strutture private per il cui accesso non è necessario l'espletamento di pubblico concorso. 
In ra gione di tale considerazione, la Corte d'### ha affermato che l'espressione verbale servizio effettivo non significava necessariamente univocamente servizio di ruolo. Posto che il concetto di effetti vità attiene all'esecuzi one concreta de lla prestazione e deve escludersi, laddove il rapporto di lavoro abbia subito sospensioni per altre causali. Ricordava che l'effettività della prestazione nel pub blico impiego privatizzato prescinde dall'immissione in ruolo, come nel caso dei contratti a termine. 
Dunque, la Corte d'### ha posto in essere un processo interpretativo, che non si è arrestato al tenore letterale delle parole, ma ha consider are tutti gli ulteriori elementi , testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore. 
Alla luce di tali considerazioni, in esito ad un articolato proprio ed autonomo ragionamento decisorio (pagg. 13 e 14 della sentenza di appello) il giudice di secondo grado ha ritenuto non sussistente la giusta causa di licenziamento e sussistere la finalità ritorsiva. 14 Le censu re, come formulate, si risolvono nella mera prospettazione di un possibi le significato alter nativo, delle disposizioni negoziali, diver so da quello accolto dall a Corte territoriale, che è inidoneo ad inficiare la corretta applicazione dei criteri ermeneutici utilizzati dal Giudice di merito, atteso che l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpr etazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 2017, n. 27136 del 2017).  10. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 2697 e 2729, cod. civ., nonché dell'art.  97, Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.). 
La ricorren te deduce la erroneità della sentenza d'appello laddove ha ravvisato la presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che il licenziamento fosse stato dettato un icamente da finalità ritorsive originate dall'annoso contenzioso tra le parti, mentre invece sussistevano le condizioni per il licenziamento per giusta causa. 
Ciò, in quanto la Corte di ### di ### ha ritenuto che la mancata assegnazione dei compiti necessari ai fini della prova, la resistenza dell'Ente a molteplici provvedimenti giurisdi zionali ed i comportamenti ostruzionistici successivi alla stipulazion e de l contratto costituissero tutti elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti sull'esclusiva finalità ritorsiva del licenziamento, ritenuto conseguentemente nullo. 15 La pronunzia, pertanto, ad avviso della ricor rente sarebbe viziata dalla violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 2697 e 2729, cod.  Quanto al licenziamento per giusta causa assume la ricorrente che il lavoratore all'epoca della presentazione della domanda non era dipendete di ruolo dell'amministrazione con almeno 5 anni di anzianità e versava in situazione di incompatibilità espletando altre attività come specificato nel ricorso. 
La Corte d'### si era, infatti, limitata ad affermare che la veridicità di quanto dichiarato il 18 agosto 2016 doveva ess ere valutata rispetto alla stessa data, che non risultava che il lavoratore avesse rapporti di lavoro d ipendente e che si era im pegnato a rimuovere prima del l'immissione in ser vizio le situazioni di incompatibilità.  11. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa appli cazione dell'art. 7, comma 9, p. 2 lett . a) CCNL 22 ottobre 2022 del personale dirigente; degli artt. 28 e 55-ter e quater del d. lgs. n. 165 del 2001; dell'art. 75 dpr 28 dicembre 2000 445.; del l'art. 97 Cost.; dell'art 12 delle prelegg i in combinato disposto con gli artt. 1345, 2119 in relazione agli artt. 2 e 3 del bando di concorso indetto con determina dirigenziale 5 agosto 2003 n. 635, nonché agli ar tt. 16, 17, 18, 20 e 23 del regolamento camerale approvato con delibera di giunta camerale 17 dicembre 2002 n. 377. violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 e d.p.r. 3 del 1957. (art. 360 co. 1 n. 3, cod. proc. civ.) La ricorrente censura, sotto diverso profilo, la statuizione con cui la Corte d'### ha escluso che le dichiarazioni del lavoratore contrastassero con la previsione del bando. 
Ciò in ragione della non corretta interpretazione dell'art. 2, lettera e), del bando di concorso - a prescindere dall'accertamento del falso da par te del giudice penale, tenuto co nto altresì 16 dell'autonomia valutativa tra giurisdizioni - a norma del quale, ai fini dell'ammissione, era richiesta una esperien za di servizio effettivo presso ### iche ### di almeno cinque anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure di esperienza professionale di almeno cinque anni in strutture private con qualifica di dirigente. 
Il bando inoltre richiedeva l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e l'insussistenza di in compatibilità previst e dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del dPR n. 3 del 1957.  ###à della sentenza impugnata era evidenziata dall'iter del giudizio di ottemperanza.  12. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati. 
Questa Corte ha già affermato che in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cod. civ. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalm ente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale (Cass., n. 9468 del 2019). 
Il giudice di appello ha effettuato un'autonoma valutazione, rispetto al giudizio penale, dei fatti contestati. 
Con ra gionamento decisorio coerente con la funzi one della contestazione di consentire la difesa del lavoratore, ha verificato la sussistenza del la giusta causa con riguardo al momento del le attestazioni indicate come false (si v. paragrafo che precede quanto ai requisiti per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 2, lett. e del bando), accertando che non vi erano concreti elementi per affermare la falsità delle di chiarazioni in or dine alla inesistenza di cause di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità ex art. 20 del d.lgs.  39 del 2013. 17 A tale ratio decidendi si aggiunge la statuizione di diritto, non specificamente censurata, che l'eve ntuale mancata attuazione dell'impegno a rimuovere le cause di in compatibil ità al momento dell'assunzione non avrebbe dato luogo a dichiarazione mendace posta a base del licenziamento ma ad un inesatto adempimento, come la mancata comunicazione o richiesta di autorizzazione. 
Dunque, co n corretto svilup po dell'iter motivazione logico giuridico in coerenza con i principi sopra richiamati (citata Cass., 9468 del 2019), il giudice di appello, in ragione dell'interpretazione della clausola 2 lett. e), del bando, che si sottrae a censure (si v.  paragrafo che precede) e con accertamento di fatto, non rivedibile in questa sede ###ragione del limitato ambito dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014), in ragione dei principi sopra richiamati, dapprima ha escluso la sussistenza delle condizioni per la legittimità del recesso per mancato superamento della prova e poi ha ravvisato la sussistenza degli elem enti ritorsivi e analogo ragionamento decisorio anche in ragione dell'acc ertamento di fatto e della valutazione delle prove ha fatto con riguardo al licenziamento per giusta causa.  13. Il ricorso deve essere rigettato.  14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo 18 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5  

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Tricomi Irene

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