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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 190/2026 del 27-01-2026

... la cessione dei crediti d'imposta (in ragione del capitale di 27.530,17 euro e degli interessi di mora di 6.708,13 euro); o con PEC del 24.7.2024 essa opponente aveva comunicato all'avv. ### (difensore della convenuta), “che le parti gli ultimi giorni del 2023 si erano accordate per compensare il credito della ### con crediti d'imposta certificati dell'esponente e che solo a fine giugno del 2024 quest'ultima aveva consegnato la documentazione necessaria per dar corso al convenuto”, mentre con successiva PEC del 9.1.2025 aveva trasmesso alla medesima legale lo schema di cessione dei crediti d'imposta già concordato; o con PEC del 10.1.2025 l'avv. ### aveva infine comunicato la mancata accettazione della proposta; iv. alla luce delle vicende sopra esposte, ha sostenuto quanto segue: o la ### aveva tardivamente inviato la documentazione Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 necessaria per predisporre lo schema di contratto di cessione dei crediti e formalizzarlo, mentre essa opponente non aveva mai voluto sottrarsi all'adempimento, avendo peraltro proposto il pagamento di una somma superiore al capitale dovuto; o quantomeno (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 2585/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2585 del ### degli ### dell'anno 2025, vertente tra: ### S.R.L.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore; ricorrente-opponente contro #### & ### S.N.C. (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###) e dell'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei difensori; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 convenuta-opposta ### Nell'interesse della parte opponente (precisate all'udienza del 14.1.2026): “insiste quindi nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. 
Nell'interesse della parte opposta (rassegnate nelle note conclusive depositate il ### e confermate all'udienza del 14.1.2026): “Ci si riporta a tutte le difese, eccezioni e conclusioni già rassegnate, insistendo per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Si chiede, altresì, la condanna della società ### s.r.l.s., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. 
Con vittoria di spese e competenze di lite”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, la #### & ### S.N.C. ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di 34.238,30 euro - di cui 27.530,17 euro per capitale e 6.708,13 euro per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (maturati fino al giugno 2024), “oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi fino al saldo effettivo, nonché spese e competenze legali per la presente procedura” - a carico della ### S.R.L.S., esponendo quanto segue: a. il credito azionato derivava dalle forniture di materiale edile ed articoli igienicosanitari effettuate nel 2022 e nel 2023 in favore della suddetta società (specializzata in ristrutturazioni, costruzioni e nella realizzazione di campi sportivi), ed oggetto delle seguenti fatture: “n° 234 del 31/03/22 con scadenza il ### di importo pari a euro 2.867,78 Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 n° 294 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 453,25 n° 295 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 612,28 n° 296 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 51,02 n° 297 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 424,22 n° 299 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 203,63 n° 301 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 221,74 n° 302 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.589,33 n° 303 del 30/04/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.152,64 n° 388 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 55,29 n° 389 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 531,41 n° 391 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 344,81 n° 394 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 232,15 n° 396 del 31/05/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.565,97 n° 478 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 214,59 n° 479 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 60,46 n° 480 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 53,67 n° 481 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 247,42 n° 482 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 638,58 n° 483 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 59,06 n° 484 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 605,32 n° 485 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 521,39 n° 486 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 155,12 n° 487 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 350,48 n° 488 del 30/06/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 2.410,61 n° 542 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 605,71 n° 543 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 87,06 n° 544 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 90,91 n° 545 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 84,57 n° 546 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 461,68 n° 547 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 891,27 n° 548 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 131,96 n° 549 del 29/07/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 814,67 n° 562 del 12/08/22 Rimessa diretta 12/08/22 di importo pari a euro 774,40 n° 608 del 31/08/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 132,33 n° 637 del 21/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 2.818,22 n° 733 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 227,48 n° 734 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 234,72 n° 735 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 27,08 n° 736 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 224,96 n° 737 del 30/09/22 22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 182,15 n° 738 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 70,46 n° 739 del 30/09/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 272,93 n° 824 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 455,34 n° 825 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 22,50 Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 n° 826 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.235,80 n° 827 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 348,77 n° 828 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 949,07 n° 829 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 117,67 n° 830 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 377,98 n° 831 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 727,58 n° 832 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 418,07 n° 833 del 31/10/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 22,79 n° 906 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.135,39 n° 907 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 160,49 n° 908 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 110,00 n° 909 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 209,02 n° 910 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 216,87 n° 911 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 132,83 n° 912 ### del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 215,61 n° 913 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.326,68 n° 914 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 43,91 n° 915 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.515,75 n° 916 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 79,26 n° 917 del 30/11/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 1.175,18 n° 980 del 31/12/22 Con scadenza il ### di importo pari a euro 47,92 n° 666 del 29/09/23 Con scadenza il ### di importo pari a euro 2.038,91 e con importo residuo dovuto pari a euro 538,91 (detratto il pagamento di euro 1.500,00 del 5/10/23)”; b. nonostante i numerosi solleciti ricevuti e il riconoscimento del debito effettuato il ### (con contestuale formulazione di una proposta transattiva, non accettata dalla ricorrente) la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 234/2025, non provvisoriamente esecutivo, emesso il ### nel procedimento n. 642/2025 RAC, dell'importo di 27.530,17 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in “€ 1370,00 per competenze professionali ed € 259,00 per esborsi, oltre € 27,00 per spese d'iscrizione ed oltre rimborso spese forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.  come per legge”.  3. Con ricorso ex artt. 281 undecies ss. c.p.c., depositato il ###, la ### S.R.L.S. 
Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, così difendendosi: a. ha esposto quanto segue: i. in seguito al sollecito datato 17.2.2023 - relativo al pagamento delle fatture azionate con la domanda monitoria - il ### essa società ricorrente aveva rappresentato all'opposta di versare in una situazione di difficoltà economica, manifestando la volontà di adempiere tramite la cessione di crediti d'imposta garantiti dall'### delle ### proposta non accettata dalla convenuta fino alla comunicazione del 30.12.2023, nella quale quest'ultima aveva dichiarato che “### telefonate intercorse col sig. nicola pilia si apre alla contrattazione della cessione dei crediti verso le società da voi rappresentate come emmelis srls e prospetivi edili srl per saldare il debito da voi corrisposto di circa 45000,00 (quarantacinquemila/00) con uno scambio al 40% + della cifra netta da voi dovuta …di crediti esigibili e certificati per un ammontare di euro 64400,00 (sessantaquattromila,00) di crediti esigibili per azzerare la v/s posizione debitoria nei n/s confronti; si attende proforme dei crediti per effettuare l'accettazione e procedere alla liberatoria … in attesa saluti stefano pilia”; ii. il ### la società convenuta aveva tuttavia preteso nuovamente il pagamento delle fatture, mentre essa opponente aveva ribadito la propria disponibilità alla cessione di crediti sopra menzionata; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 iii. il ###: o il legale di essa opponente aveva rappresentato alla convenuta di avere ricevuto da ### (uno dei due amministratori di quest'ultima), in data ###, tutta la documentazione utile per procedere con la cessione dei crediti d'imposta; o la società convenuta aveva inviato una successiva PEC nella quale si era resa disponibile ad addivenire ad un accordo, tramite il pagamento di un acconto di 20.000,00 euro e di 14.238,30 euro attraverso la cessione dei crediti d'imposta (in ragione del capitale di 27.530,17 euro e degli interessi di mora di 6.708,13 euro); o con PEC del 24.7.2024 essa opponente aveva comunicato all'avv.  ### (difensore della convenuta), “che le parti gli ultimi giorni del 2023 si erano accordate per compensare il credito della ### con crediti d'imposta certificati dell'esponente e che solo a fine giugno del 2024 quest'ultima aveva consegnato la documentazione necessaria per dar corso al convenuto”, mentre con successiva PEC del 9.1.2025 aveva trasmesso alla medesima legale lo schema di cessione dei crediti d'imposta già concordato; o con PEC del 10.1.2025 l'avv. ### aveva infine comunicato la mancata accettazione della proposta; iv. alla luce delle vicende sopra esposte, ha sostenuto quanto segue: o la ### aveva tardivamente inviato la documentazione Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 necessaria per predisporre lo schema di contratto di cessione dei crediti e formalizzarlo, mentre essa opponente non aveva mai voluto sottrarsi all'adempimento, avendo peraltro proposto il pagamento di una somma superiore al capitale dovuto; o quantomeno alla data del 30.12.2023, esse parti addivenute ad un accordo di massima, con conseguente novazione del rapporto originario; o in ogni caso, gli interessi di mora erano dovuti dal luglio 2024, atteso che fino a tale data la convenuta era d'accordo per l'estinzione del debito attraverso la compensazione con i crediti d'imposta; o non ricorrevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.  4. Con comparsa di risposta, depositata il ###, la BE.MA. ### & #### S.N.C. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (con contestuale condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.), sostenendo quanto segue: a. con la PEC del 30.12.2023, preso atto della difficoltà economica in cui versava la ### S.R.L.S., essa convenuta si era resa disponibile ad accettare la cessione dei crediti fiscali proposta dalla debitrice in luogo del pagamento, purché il dovuto fosse maggiorato del 40%, ciò al fine di “recuperare i corrispettivi di cessione che sarebbero maturati in seguito all'ulteriore cessione dei medesimi crediti”, Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 invitando quindi l'odierna opponente a trasmettere i proforma dei suddetti crediti, richiesta rimasta inevasa da quest'ultima; b. in seguito al sollecito di pagamento del debito originario (PEC del 20.6.2024), con PEC del 28.6.2024 l'opponente aveva sostenuto di avere ricevuto da poco tempo la copia delle fatture, missiva alla quale essa convenuta aveva replicato in pari data, negando che fosse stato raggiunto qualsivoglia accordo, nonché proponendo il “pagamento immediato di un acconto di euro 20.000,00 e pagamento del residuo, pari a euro 14.238,30 maggiorato del 40%, a mezzo cessione di crediti fiscali esigibili negli anni 2025/2026/2027”; c. poiché la proposta menzionata nel punto che precede non era stata neppure riscontrata dall'opponente, essa convenuta l'aveva nuovamente diffidata al pagamento immediato del dovuto (PEC del 18.7.2025), mentre, con successiva PEC del 25.7.2025 la ### S.R.L.S. aveva rappresentato di essere pronta ad inviare la proposta di cessione di credito in base all'accordo asseritamente raggiunto il ###; d. solo il ### la ### aveva inviato una proposta avente ad oggetto il pagamento tramite la cessione dei crediti fiscali, senza ivi allegare i relativi proforma, oltre a ricomprendere l'estinzione di un ulteriore debito maturato dalla medesima opponente nei confronti di essa convenuta, proposta non accettata sia perché non comprensiva degli interessi maturati e da maturare, sia perché prevedeva il pagamento di 12.000,00 euro da parte di essa opposta; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 e. essa convenuta non era incorsa in alcun ritardo nella consegna delle fatture, invero inviate prima dell'apertura delle trattative, considerato peraltro come la cessione dei crediti presupponesse unicamente l'inoltro di questi ultimi nel cassetto fiscale del creditore; f. esse parti non erano mai addivenute ad un accordo, con conseguente insussistenza di qualsivoglia novazione del rapporto originario; g. l'eccezione relativa alla posticipata decorrenza degli interessi era quindi infondata, non essendo ravvisabile alcun inadempimento di essa convenuta; h. ricorrevano i presupposti per l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  5. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.9.2025) il giudice ha autorizzato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “A definizione integrale della vertenza, l'opponente rinuncia all'opposizione e versa l'importo di cui al decreto ingiuntivo (capitale, interessi e spese della fase monitoria) con integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione”.  6. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  7. Nell'udienza del 16.12.2025: a. la parte opponente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando che nelle more era stato Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 raggiunto tra le parti un accordo transattivo, richiamando le note depositate il ### e la documentazione prodotta a corredo; b. la parte opposta ha contestato l'avvenuta stipulazione dell'accordo, domandando un termine per prendere posizione sulla nota depositata dall'opponente; c. il giudice ha assegnato all'opposta un termine per prendere posizione sulla nota depositata dall'opponente il ### (e per eventuali produzioni documentali) e ha rinviato al 14.1.2026.  8. Nell'udienza del 14.1.2026: a. la parte opponente ha insistito nella declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; b. la parte opposta ha richiamato le note depositate il ###, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; c. le parti hanno dichiarato di rinunciare all'assegnazione di termini per il deposito di note conclusive; d. il giudice si è riservato di depositare la sentenza entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.  ***  9. Occorre preliminarmente osservare che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, sui seguenti rilievi: a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, 8014/2025, n. ###/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024); b. l'opponente sostiene che la materia del contendere è cessata in virtù dell'accordo transattivo concluso tra esse parti il ### (doc. 1 allegato alle “deduzioni difensive depositate il ###, peraltro, neppure autorizzate), di seguito riportato: Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 c. alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve escludersi che le parti abbiano medio tempore stipulato un accordo transattivo, per due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a ritenere insussistenti i presupposti per la declaratoria invocata dall'opponente, in particolare: i. in primo luogo, sul piano oggettivo, il documento sopra riportato - contenente unicamente difetta radicalmente dei requisiti minimi necessari Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 per l'integrazione di un atto transattivo; in proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, “dalla scrittura contenente la transazione - che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art.  1350, n. 12), c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali - devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9114 del 04/09/1990; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 07/05/1997)” (Cass. n. ###/2025, n. 8917/2016); quand'anche nel documento riportato nel punto 9-b che precede si ritenesse sufficientemente indicato il nuovo regolamento di interessi (non sono peraltro menzionate la decorrenza iniziale delle rate, né tantomeno gli specifici crediti che sarebbero stati oggetto di cessione), difettano tutti gli altri elementi, ossia la manifestazione espressa della comune volontà di comporre una lite e l'esplicazione (quantomeno sintetica) dell'oggetto di quest'ultima; tali requisiti sono invero presenti nella “scrittura privata di conferma di avvenuta transazione” inviata via PEC il ### dal difensore Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 dell'opponente ai legali dell'opposta (all. 14 prodotto da quest'ultima a corredo delle note depositate il ###), documento che tuttavia non è stato mai sottoscritto dalle parti; ii. ad abundantiam, deve peraltro evidenziarsi come nel suddetto documento prodotto dall'opponente non è stata validamente manifestata la volontà negoziale della società opposta, poiché: o ai sensi dell'art. 2298 c.c., in materia di società in nome collettivo, “### che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza”; o come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile in presenza di mezzi di pubblicità che consentano, con l'ordinaria diligenza, di controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere, ma non considera che si è precisato che “tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 determinati atti e senza particolari formalità” (v. Cass., 10297/2010)” (Cass. n. 29833/2024); o dalla visura commerciale della ### E #### S.N.C., iscritta in data ### nella sezione ordinaria del Registro delle ### di ### si apprende che “l'amministrazione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano ai soci ### e ### per il compimento disgiuntamente tra loro di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per gli atti di seguito elencati e precisamente: l'assunzione di fidi bancari allo scoperto, il rilascio di cambiali, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, l'acquisto di beni mobili soggetti ad iscrizione in pubblici registri, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la costituzione di ipoteche o di pegni su beni di proprietà della società, il rilascio di procure generali e, comunque, per le operazioni di importo superiore ad euro 10.000 ###, per il cui compimento occorrerà l'intervento congiunto degli amministratori”; o l'opponente sostiene di avere fatto legittimo affidamento sul carattere disgiuntivo dell'amministrazione della ###, siccome avente sempre manifestato la sua volontà negoziale nella presente controversia in persona di un unico amministratore, sia perché la Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 procura alle liti era stata sottoscritta dal solo ### sia perché il regime disgiuntivo dell'amministrazione era stato espressamente indicata nel ricorso monitorio e nella comparsa di risposta della presente fase di opposizione; o tali argomenti non sono condivisibili, tenuto conto: • del chiaro tenore letterale della clausola statutaria, ove l'amministrazione congiunta è prevista in relazione ad un numero limitato di fattispecie chiaramente individuate, tra le quali “le operazioni di importo superiore ad euro 10.000”, laddove per operazioni si intendono chiaramente gli atti negoziali, non già le controversie giudiziarie; • in disparte la considerazione che, come detto, lo statuto della società opposta è pubblicato nel Registro delle ### la suddetta visura commerciale è stata depositata come doc. 1 a corredo del ricorso monitorio; • il documento del 29.10.2025 è stato quindi sottoscritto ben cinque mesi dopo il deposito del ricorso con cui la ### S.R.LS. ha introdotto la presente fase di opposizione, previa visione del fascicolo del procedimento monitorio, con conseguente possibilità (essendo peraltro assistita da un difensore tecnico) di piena conoscenza della clausola statutaria, con conseguente insussistenza Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 dell'invocato affidamento incolpevole • né, peraltro, è ravvisabile qualsivoglia negligenza da parte dell'opposta, tale da concorrere ad ingenerare l'invocata situazione di apparenza giuridica, laddove, al di fuori del documento del 29.10.2025 prodotto dall'opponente, dalle medesime allegazioni di quest'ultima non è rinvenibile alcun atto, assoggettato al regime della rappresentanza congiunta, che sia stato compiuto dalla società opposta in persona di un unico amministratore.  10. ### deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.  10.1 È noto, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni ( 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371)” ( n. 20597/2022, n. 13240/2019). 
Quanto ai criteri di riparto dell'onere della prova nell'ordinario giudizio di cognizione - e, quindi, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo - la regola cardine del sistema è stabilità dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chiunque voglia far valere in giudizio un diritto deve allegare gli elementi fattuali su cui il medesimo si fonda e, del tutto specularmente, mentre chi voglia eccepire l'inefficacia dei fatti addotti (ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto) deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda. (art. 2697 c.c.). 
In tema di rapporti obbligatori è consolidato l'insegnamento secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (tra le tante, Cass. n. 8903/2025, 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n. 15659/2011, n. 1743/2007, 20073/2004, ### n. 13533/2001).  10.2 Applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche sopra esposte al caso in esame, deve concludersi che la ### E ### S.N.C. ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, poiché: a. è incontestato tra le parti l'originario rapporto di fornitura dei materiali indicati nelle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio (elencate nel punto 1-a della parte espositiva che precede), né sono state sollevate eccezioni in ordine all'integrale esecuzione delle prestazioni da parte dell'odierna convenuta; b. l'opposta ha allegato l'inadempimento dell'opponente in ordine al pagamento dell'importo di 27.530,17 euro per capitale (oltre agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002).  10.3 ## disparte l'asserita transazione (trattata nel punto 9 che precede), l'opponente si è invece limitata ad eccepire un unico fatto modificativo, costituito a suo dire dall'accordo novativo raggiunto con l'opposta quantomeno dal 30.12.2023, allegazione recisamente smentita dalle allegazioni della medesima attrice e dalla documentazione versata in atti.  ### condivisibilmente osservato dal giudice istruttore, le comunicazioni via PEC Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 prodotte dalle parti sono certamente idonee a dare conto delle trattative intercorse tra le parti per la cessione dei crediti fiscali in luogo ### del pagamento diretto degli importi dovuti all'odierna opposta, non già tuttavia a disvelare l''intervenuto perfezionamento di qualsivoglia negozio. 
Sul punto - posto che l'invocato accordo del 30.12.2023 è definito “di massima” dalla medesima opponente (pag. 4 dell'atto di citazione) - sono dirimenti sul punto le bozze “di cessione di crediti d'imposta” versate a corredo dell'atto di citazione (documenti 12 e 12-a), poiché: i. da un lato, rendono inverosimile che fosse stato già raggiunto un accordo, circostanza peraltro già desumibile dal tenore letterale della suddetta corrispondenza, laddove nella PEC inviata dalla ### il ### (doc. 4 atto di citazione) ### afferma che “si apre alla contrattazione”, nonché come “si attende proforme dei crediti per effettuare l'accettazione e procedere alla liberatoria”, mentre nella PEC del 28.6.2024 (doc. 7 atto di citazione) la medesima opponente dichiara di avere ricevuto tutti i documenti “per poter impostare il contratto di cessione di crediti”; ii. d'altra parte, trattasi di bozze non seguite da alcuna accettazione della parte opposta. 
La mancata conclusione di un accordo trova ulteriore conferma nell'unico capitolo di prova per testimoni formulato dall'opponente (“vero che il ### il sig. ### quale legale rappresentante della ### di ### e ### s.n.c., consegnava alla ### srls la documentazione necessaria (ovvero, fatture) per dar Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 corso alla cessione dei crediti d'imposta per €. 27.530,17, più altri €. 12.000,00 e per esaminare il testo dell'accordo della cessione stessa”), da cui si evince chiaramente che al 25.6.2024 non era ancora stato esaminato il testo della bozza di cessione. 
È quindi pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal giudice istruttore nell'ordinanza del 20.9.2025, in base alla quale è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 
Le suesposte considerazioni hanno reso del tutto irrilevante il suddetto capitolo di prova per testimoni formulato dall'opponente, oltre che evidentemente superfluo quello articolato dalla convenuta nella sua comparsa di risposta (relativo alla non cedibilità dei crediti proposti dall'opponente, prova peraltro chiesta unicamente in ipotesi di ammissione di quella dedotta da quest'ultima). 
È inoltre del tutto superflua la delibazione delle ragioni che hanno portato al fallimento delle trattative tra le parti, non avendo l'opponente formulato alcuna domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1337 10.4 Nonostante l'insussistenza di qualsivoglia accordo novativo (ante causam) o transattivo (in corso di causa) tra le parti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché: a. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. In conseguenza, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. 24 settembre 2013, n. 21840: sul punto cfr. pure, ad es.: Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; 22 maggio 2008, n. 13085)” (Cass. n. 7360/2025) e, ancora, “il giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass., Sez.U., 7/7/1993, n. 7448)” (Cass. n. 1213/2025); b. a corredo delle note depositate il ### la parte opponente ha prodotto il bonifico di 1.200,00 euro (doc. 5) effettuato in favore dell'opposta in data ###, pagamento di cui non può non tenersi conto, richiamato l'insegnamento secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (Cass. n. 27427/2023, 26275/2017), laddove la parte opposta non ha neppure sostenuto che detto versamento avrebbe dovuto essere imputato ad un credito differente; c. riguardo alla cessione di crediti fiscali documentata dall'opponente (all. 16 delle Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 suddette note depositate il ###), deve tenersi conto unicamente del bonifico di 120,29 euro disposto in data ### (all. 17 delle predette note) - per la medesima ragione esposta nel punto che precede - non anche del valore dei crediti ivi indicati, sul rilievo che detta cessione non è stata accettata dall'opposta.  10.5 La società convenuta è quindi attualmente creditrice della società opponente dell'importo residuo di (27.530,17-1.200,00-120,29=) 26.209,88 euro, su cui competono alla creditrice gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002), con decorrenza dalle scadenze delle singole fatture e fino al saldo.  11. In ragione dell'esito complessivo della causa - la sussistenza integrale del credito vantato dall'opposta, marginalmente ridottosi solo in seguito ai pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa - sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi, poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro - in base all'importo di 26.209,88 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M. - per la fase monitoria mentre, riguardo alla presente fase di opposizione, deve applicarsi la riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare: a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto; b. per la fase istruttoria, nella quale l'opposta ha depositato alcuni documenti e ha formulato un unico capitolo di prova per testimoni; c. per la fase decisionale, considerato che la causa viene decisa senza l'assegnazione di un termine per note conclusive, a cui le parti hanno espressamente rinunciato all'udienza del 14.1.2026.  12. La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta - la quale non ha specificato quale tra le ipotesi annoverate da detta norma stessero invocando (in disparte il comma 2, che nulla ha a che vedere con la presente causa) - deve essere respinta, sui seguenti rilievi: a. quanto al primo comma (“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”), la pretesa non è fondata perché il chiamato in causa non ha allegato, né tantomeno provato, quali danni avrebbe concretamente subito in conseguenza dell'opposizione proposta dalla società attrice; Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 b. in relazione al terzo comma (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”), giacché: i. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale ipotesi di responsabilità presuppone “sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023, ### n. 9912/2018); ii. nel caso in esame non è emerso alcun indice rivelatore di abuso dello strumento processuale da parte dell'opponente, elemento come detto non ravvisabile nella mera infondatezza delle difese articolate da quest'ultima, tenuto peraltro conto del contegno non propriamente cristallino da parte degli amministratori della società opposta in corso di causa.  ### 13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla ### S.R.L.S. e, per l'effetto: Tribunale Ordinario di ### n. 2585/2025 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 i. revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2025, emesso da questo Tribunale il ### nel procedimento n. 642/2025 RAC; ii. condanna la ### S.R.L.S. a pagare alla #### & ### S.N.C. 26.209,88 euro, oltre agli interessi previsti dall'art.  5 del D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalle scadenze delle singole fatture (elencate nel punto 1-a della parte espositiva che precede) e fino al saldo; b. condanna la ### S.R.L.S. a rimborsare alla #### & ### S.N.C. le spese di lite del procedimento monitorio n. 642/2025 RAC, così liquidate: € 1.370,00 per compenso di avvocato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 259,00 per contributo unificato; € 1.656,00, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; c. condanna la ### S.R.L.S. a rimborsare alla #### & ### S.N.C. le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio; € 602,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 3.808,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla #### & ### S.N.C.  ### 26.1.2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2585/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 430/2026 del 26-01-2026

... di prova articolati dalla parte attrice e sono in linea con quanto accertato nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro. 2.6. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, deve ritenersi altresì provato il nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo. In particolare, la presenza di terriccio/brecciolino nel punto esatto della caduta, materiale non immediatamente percepibile in ragione della colorazione analoga a quella dell'asfalto, ha determinato la perdita di aderenza del motociclo nel corso della manovra di svolta, ponendosi quale antecedente causale diretto e rilevante dell'evento dannoso. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei a ricondurre la caduta a fattori alternativi o a una condotta colposa dell'attrice, come una guida pericolosa o una velocità superiore a quella consentita, sicché la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno deve ritenersi dimostrata. 2.7. È pacifico che la strada in cui si è verificato il sinistro sia da intendersi comunale e della cui custodia è competente il Comune di ### con possibilità, quindi, da parte dell'ente convenuto, di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del GOP dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6466/2020 promossa da: la sig.ra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) e dell'avv. ### (###), ###; ###; Parte attorea contro ### (C.F. ###), in persona del ### p.t., con il patrocinio dell'avv.  ### (C.F. ###), ### Parte convenuta ### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ### ha evocato in giudizio, dinanzi a questo ### il Comune di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «### che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Comune di ### Ente proprietario della strada. II. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta, in persona del ### p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, materiale e da lucro cessante) patiti in occasione del sinistro de quo ovvero della complessiva somma di € 46.517,05# (quarantaseimilacinquecentodiciasette/05), ovvero nella misura che il Giudice riterrà giusta nell'esercizio del potere di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo; ### Con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con le maggiorazioni di legge per spese generali, oltre IVA e ### con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari». 
A fondamento della propria domanda ha dedotto che: - in data ###, alle ore 09:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo ### tg ### il viale ### d'### in ### provenendo da ### e dirigendosi verso via ### giunta in prossimità della rotatoria ivi situata, nel compiere la svolta a sinistra, perdeva aderenza e cadeva rovinosamente al suolo; - la caduta era stata causata dalla presenza di terriccio/brecciolino sul manto stradale, che rendeva la carreggiata scivolosa; tale materiale non era visibile e la sua presenza non era prevedibile, poiché presentava una colorazione analoga a quella dell'asfalto. Inoltre, sul luogo del sinistro interveniva la ### di ### che procedeva ai rilievi del caso e disponeva la pulizia del tratto stradale interessato; − in seguito alla caduta, la stessa era costretta a recarsi, tramite l'intervento del 118, presso il ### dell'### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### dove veniva sottoposta alle prime cure del caso e le veniva diagnosticata una “frattura scomposta, pluriframmentaria e affossata del piatto tibiale sinistro”, con conseguente ricovero ospedaliero e successivo intervento chirurgico di osteosintesi, seguito da un lungo periodo di immobilizzazione, riabilitazione e inabilità lavorativa; - in seguito, e a causa del predetto evento, rimaneva in malattia per un lungo periodo e veniva giudicata idonea al lavoro con limitazioni solo in data 6 maggio 2019 e senza limitazioni soltanto in data 3 ottobre 2019. Le lesioni subite avevano determinato, pertanto, un danno biologico permanente, oltre a un periodo di invalidità temporanea totale e parziale, come da relazione medico-legale di parte, quantificabile nella misura del 12%, nonché danni patrimoniali consistenti in spese mediche, costi di consulenza tecnica e danni materiali al motociclo; − la responsabilità dell'evento doveva ascriversi al Comune di ### quale ente proprietario e custode della strada, per omessa vigilanza, manutenzione e pulizia del tratto viario ai sensi dell'art.  2051 c.c., e in subordine, dell'art. 2043 c.c.; − a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante l'invio di una richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita. 
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Comune di ### che, impugnato l'atto introduttivo, ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il Comune ha preliminarmente eccepito: - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo tg. ### contestandone la titolarità nonché impugnando la documentazione prodotta in copia, ritenuta priva di carattere di ufficialità; - nel merito, ha evidenziato che incombeva sulla parte attorea l'onere di fornire prova rigorosa della dinamica del sinistro, del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso, nonché dell'entità dei danni lamentati; - la responsabilità invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non sarebbe configurabile, in quanto la presenza di terriccio sulla sede ###evento estemporaneo ed estrinseco, riconducibile al fatto di terzi ovvero a condizioni climatiche avverse, come desumibile da una perizia tecnica depositata in atti, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; - il Comune non avrebbe potuto prevedere né rimuovere tempestivamente il materiale presente sulla carreggiata, anche perché non vi era stata alcuna segnalazione, sicché non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'ente custode; - in ogni caso, l'evento sarebbe stato determinato anche dalla condotta di guida imprudente della parte attorea, la quale non avrebbe adottato le cautele normalmente esigibili tenendo conto delle condizioni di tempo e di luogo, con particolare riferimento alla velocità di marcia, alla presenza di una passeggera e alla prevedibile difficoltà di manovra del motociclo; - la situazione di pericolo dedotta non sarebbe stata, quindi, né occulta né imprevedibile, atteso che il sinistro si sarebbe verificato in orario diurno, in condizioni di buona visibilità, sicché l'attrice avrebbe potuto avvedersi della presenza del terriccio ed evitarlo con l'ordinaria diligenza; - quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c., la stessa dovrebbe ritenersi esclusa, poiché, una volta ravvisato il caso fortuito, verrebbe meno ogni profilo di colpa dell'amministrazione convenuta. 
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: «affinché l'###mo Giudice adito ### emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1. ###. Rigettare la domanda siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, nonché temeraria, con ogni conseguenza di legge. • ###. Accogliere la domanda nei limiti del giusto e del dovuto, previo riconoscimento della responsabilità preminente dell'istante nella causazione del sinistro dedotto in lite. • ### l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario». 
Alla prima udienza del 12.05.2021, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., che sono state depositate da entrambe le parti. La parte attorea, in particolar modo, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale e ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione (tra cui certificato cronologico relativo al motoveicolo tg ### , nonché a richiedere l'ammissione di una C.T.U.  medica.   La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni indicati dall'attrice e, all'esito, veniva disposta una C.T.U. medico-legale, regolarmente espletata dal dott. ### il quale ha successivamente fornito riscontro anche ai chiarimenti richiesti dalla parte attrice.   Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito della memoria conclusiva.  *** 
Preliminarmente, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità dell'odierno giudizio, stante l'invio, dapprima, di una richiesta di risarcimento danni e poi dall'invio dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 62 prod. Att.).  1. Sulla natura della responsabilità della P.A.  1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla sig.ra ### in seguito a una caduta verificatasi in data ###, alle ore 09:30 circa, in ### presso la rotatoria del viale ### d'### allorquando l'odierna attrice, alla guida del proprio motoveicolo, tg. ### perdeva aderenza a causa del terriccio ivi presente per poi cadere al suolo. ### sarebbe stato causato, quindi, dalla presenza sul manto stradale di terriccio e, in ogni caso, di materiale non visibile che ne avrebbe provocato la caduta al suolo.  1.2. La parte convenuta nulla ha contestato in merito alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e alla custodia della predetta strada, da considerarsi, quindi, comunale.  1.3. Trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di responsabilità della ### per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in materia. In particolare, per quelli conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade/aree pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.  1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali effettivamente custoditi dalla P.A., ha carattere oggettivo. Affinché essa si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. ###/17), fattore che attiene non al comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile a un elemento esterno caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, e che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).  1.5. La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, il quale abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).  1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale, ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.  1.7. In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova dell'insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Essa può essere esclusa quando il custode dimostri la rilevanza causale - esclusiva o concorrente - delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle imprevedibili di un terzo (Cass., ord. n. 8450/2025). 
Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del danneggiato, intesa non come criterio di imputazione dell'illecito, bensì come requisito legale della rilevanza causale del suo fatto, non è estraneo alla verifica del nesso causale. La condotta del danneggiato può, infatti, costituire causa esclusiva dell'evento, relegando la relazione con la res a mera occasione (Cass., ord. n. 8449/2025).  1.8. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.  1.9. Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.  1.10. Al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento; al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.  1.11. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado d'inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.  2. Nel merito.  2.1 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico - ossia il sinistro verificatosi presso la rotatoria del ### d'### in ### mentre l'attrice percorreva a bordo del proprio motoveicolo il tratto provenendo da via ### e intendendo proseguire per via ### - risulta confermata dal rapporto di incidente stradale redatto dalla ### di ### (prot. ### del 07.07.2018) e dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.  2.2. Entrambi i testimoni escussi hanno confermato la dinamica degli eventi e che sul luogo in cui il motoveicolo condotto dall'attrice era scivolato era presente del terriccio. Tale circostanza d'altronde è confermata dagli agenti della ### di ### che, intervenuti sul luogo del sinistro, nella ricostruzione della dinamica della caduta affermano: “a causa di terriccio presente in carreggiata e più precisamente in prossimità della rotonda ivi posta, il motociclo rovinava al suolo” (Cfr rapporto incidente doc. 2 prod. att) ed ancora evidenziano di aver richiesto l'intervento di unità di ### e Ambiente per la pulizia del tratto di strada interessato.   2.3. I testi escussi, inoltre, hanno fornito una ricostruzione coerente e convergente della dinamica del sinistro. In particolare, il teste ### escusso all'udienza del 17 febbraio 2023, ha dichiarato di trovarsi a pochi metri di distanza dal motociclo condotto dalla sig.ra ### alla guida di altro motociclo, e di aver visto la stessa cadere in prossimità della rotatoria di via ### mentre effettuava la svolta a sinistra; ha inoltre riferito che, una volta fermatosi per prestare soccorso, constatava che nel punto esatto della caduta la presenza di brecciolino dello stesso colore dell'asfalto, precisando di non aver notato alcuna condotta di guida imprudente da parte dell'attrice e che, al momento del sinistro, non pioveva.  2.4. Analoga conferma proviene dal teste ### escusso all'udienza del 18 novembre 2022, la cui presenza sul luogo del sinistro risulta confermata anche dal rapporto di incidente, essendo la persona cui venne affidato in custodia il motoveicolo attoreo. Il teste ha riferito di seguire la sig.ra ### con la propria autovettura e di aver assistito direttamente all'evento, confermando che la caduta del motociclo era avvenuta in rotatoria e che, nel punto in cui il mezzo era rovinato al suolo, era presente terriccio non immediatamente percepibile. Ha aggiunto, altresì, che la sig.ra ### era rimasta a terra fino all'arrivo dei sanitari e che sul posto era prontamente intervenuta la ### 2.5. Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano tra loro pienamente concordanti, confermano i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e sono in linea con quanto accertato nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro.  2.6. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, deve ritenersi altresì provato il nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo. In particolare, la presenza di terriccio/brecciolino nel punto esatto della caduta, materiale non immediatamente percepibile in ragione della colorazione analoga a quella dell'asfalto, ha determinato la perdita di aderenza del motociclo nel corso della manovra di svolta, ponendosi quale antecedente causale diretto e rilevante dell'evento dannoso. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei a ricondurre la caduta a fattori alternativi o a una condotta colposa dell'attrice, come una guida pericolosa o una velocità superiore a quella consentita, sicché la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno deve ritenersi dimostrata.  2.7. È pacifico che la strada in cui si è verificato il sinistro sia da intendersi comunale e della cui custodia è competente il Comune di ### con possibilità, quindi, da parte dell'ente convenuto, di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione. La caduta si è verificata all'interno di un'area che, direttamente o indirettamente, è sottoposta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'ente. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo a quest'ultimo quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene. Deve pertanto ritenersi sussistente in capo al Comune di ### una posizione di custodia del bene demaniale, intesa come effettivo potere di controllo, gestione e vigilanza sulla sede stradale, indipendentemente dall'estensione del bene o dalla natura pubblica dello stesso. In tale prospettiva, ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode, è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, restando irrilevante ogni indagine in ordine alla colpa dell'amministrazione, salvo che questa dimostri l'interruzione del nesso eziologico per effetto del caso fortuito 2.8 Nel caso di specie, si ritiene che non possa configurarsi l'ipotesi del caso fortuito così come eccepito dalla parte convenuta, che nulla ha provato in merito. ###, infatti, non ha fornito prova idonea a dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. Le deduzioni difensive relative alla possibile origine del terriccio da fatto del terzo o da condizioni climatiche avverse si sono limitate a mere ipotesi astratte, non suffragate da riscontri probatori concreti, né è stata fornita prova dell'impossibilità di un intervento tempestivo di rimozione o segnalazione del pericolo. Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che il materiale era presente sul manto stradale al momento del sinistro ed è stato successivamente rimosso a seguito dell'intervento degli organi accertatori, circostanza che esclude la configurabilità di un evento del tutto imprevedibile e inevitabile e conferma la riconducibilità causale dell'evento alla condizione della cosa in custodia.  2.9. Inoltre, la circostanza che il fatto potesse dipendere dalle condizioni climatiche avverse è smentita dal rapporto d'incidente stradale il quale indica che le condizioni del meteo come “sereno”, senza pioggia o condizioni particolari. La relazione peritale prodotta dal Comune sostiene che il materiale sul manto stradale sarebbe stato trasportato da eventi atmosferici; tuttavia, poiché il giorno del sinistro il meteo era sereno e non risultano segnalate condizioni anomale, anche a voler ammettere l'ipotesi prospettata dal convenuto, il materiale sarebbe stato depositato nei giorni precedenti. 
Pertanto, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla pulizia della carreggiata, avendone il tempo e la possibilità.  2.10. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, quindi, che la presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, abbia reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza e abbia costituito la causa diretta della perdita di aderenza del motociclo condotto dall'attrice. Essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, e non avendo il Comune assolto all'onere di dimostrare il caso fortuito o una condotta colposa della danneggiata idonea a interrompere tale nesso, la responsabilità dell'ente convenuto deve essere valutata alla luce dei principi che regolano la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., con conseguente imputazione dell'evento dannoso al custode del bene.  2.11. ### di una condotta colposa della danneggiata, unitamente alla prova del nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo, conduce a ritenere integralmente sussistenti i presupposti della responsabilità del Comune di ### quale custode del bene demaniale. 
La presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, ha reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza, ponendosi quale causa diretta della perdita di aderenza del motociclo e della conseguente caduta dell'attrice. Non avendo il Comune fornito prova idonea del caso fortuito né della riconducibilità dell'evento a una condotta colposa della danneggiata, l'evento dannoso deve essere imputato all'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio.  3. Sulla liquidazione del danno biologico 3.1 Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del C.T.U. Quest'ultimo ha confermato che, a seguito del sinistro del 07.07.2018, l'attrice ha riportato:“### di frattura scomposta e a più frammenti piatto tibiale sn trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti (ancora in sede ###residua limitata flessione del ginocchio possibile fino a 90°, instabilità anteriore di grado medio, lieve instabilità in valgo e cicatrici chirurgiche in soggetto con ginocchio valgo bilaterale (> a sn)”.  3.2 Tenendo conto della documentazione medica prodotta, il C.T.U. ha ritenuto che alla sig.ra ### possano essere riconosciuti postumi costituenti invalidità permanente nella misura del 10%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica o su quella lucrativa permanente ###. ###à temporanea totale è stata valutata in 45 giorni, quella al 50% in ulteriori 45 giorni e quella al 25% per altri 60 giorni. È stato inoltre riconosciuto un danno morale di livello medio, correlato all'ansia, alle preoccupazioni e alle sofferenze patite. Le spese mediche documentate ammontano a € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00).  3.3. Quanto alle osservazioni di parte attorea sulla presunta non corretta valutazione dell'invalidità temporanea totale subita dalla ricorrente, si ritiene di aderire alle conclusioni del C.T.U., in quanto l'elaborato peritale risulta redatto secondo corretti criteri medico-legali, con adeguata ricostruzione dell'anamnesi, esame obiettivo diretto della perizianda e puntuale valutazione della documentazione clinica prodotta. Le osservazioni critiche formulate nelle note autorizzate sono state espressamente esaminate e confutate dal consulente con argomentazioni tecnicamente coerenti e conformi alle linee guida di riferimento, senza che siano emerse incongruenze, carenze metodologiche o elementi di segno contrario idonei a giustificare una diversa valutazione. In mancanza di ulteriori specifiche e motivate ragioni di dissenso tecnico, non vi è motivo di discostarsi dall'elaborato peritale, da ritenersi attendibile e pienamente condivisibile.  3.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle ### nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il ### ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova ### del ### di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo ### posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/2011), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.  3.5 Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno, non avendo la parte attorea provato eventuali ulteriori pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico. A quest'ultimo viene riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico. Si ritiene corretto applicare, inoltre, l'incremento per la sofferenza, grado minimo, tenendo conto del lungo periodo di invalidità subito dall'attrice nell'evento per cui è causa.  3.6. Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni ### di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 21.291,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 26.827,00 Invalidità temporanea totale € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50 Spese mediche € 1.515,00 Totale generale: € 37.829,50 3.7. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore, rispetto a quello liquidato, non essendo stata data alcuna ulteriore prova al riguardo. In relazione ad una personalizzazione maggiore del danno morale, non è stata allegata dalla parte attorea alcuna ulteriore circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. ###/2024, Cass. civ., 9385/2018), secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato in maniera rigorosa da chi chiede il relativo risarcimento.  3.8. In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 37.829,50. Trattandosi di debito di valore, sul danno non patrimoniale (con esclusione, quindi, delle somme dovute per spese mediche) spettano gli interessi compensativi, quali ristoro del mancato godimento del capitale, calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e poi via via rivalutata secondo gli indici ### dalla data del sinistro fino alla presente decisione. Dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, sulle somme così determinate decorrono gli interessi legali.  3.9. Quanto alla richiesta del riconoscimento del lucro cessante come perdita patrimoniale dovuta ad una riduzione dello stipendio mensile nei mesi in cui l'attrice non poteva svolgere la propria attività lavorativa, la stessa deve ritenersi ammissibile e fondata. Può essere, infatti, riconosciuto in favore dell'attrice anche il danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella riduzione del reddito effettivamente percepito nel periodo d'invalidità conseguente al sinistro. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lucro cessante è risarcibile non solo nei casi di perdita totale del reddito, ma anche quando l'evento lesivo abbia determinato una diminuzione apprezzabile e documentata degli emolumenti percepiti, purché sussista un nesso causale tra la riduzione reddituale e le conseguenze dell'illecito (Cass. 18050/2019). La Corte ha ribadito che gli effetti pregiudizievoli di lesioni della salute possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante quando tali postumi portino a eliminare o ridurre la capacità di produrre reddito attraverso l'attività lavorativa, e che tale componente del danno deve essere risarcita purché provata nel suo concreto decremento (Cass.26641/2023) 3.10. Nel caso di specie, tale nesso risulta adeguatamente provato. Dalla comparazione dei cedolini paga relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 depositati dalla parte attorea unitamente alle memorie ex art 183 Vi comma II termine, emerge, infatti, una sensibile e costante diminuzione della retribuzione mensile a decorrere dal mese del sinistro e per l'intero periodo in cui la sig.ra ### è rimasta inabile ovvero è stata giudicata idonea al lavoro con limitazioni (fino al 03.10.2019, doc 29 produzione attorea). La riduzione del reddito risulta temporalmente coincidente con il periodo di invalidità accertato dal C.T.U. e non è stata ricondotta dal convenuto a fattori alternativi o indipendenti dall'evento lesivo. Ne consegue che la perdita economica subita dall'attrice integra un pregiudizio patrimoniale concreto, distinto dal danno biologico, e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 3.11. Quanto alla quantificazione del lucro cessante, il danno patrimoniale viene, quindi, determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante comparazione tra il reddito medio percepito dall'attrice nel periodo antecedente il sinistro e quello percepito nel periodo successivo, fino alla data del 03.10.2019, in cui la stessa è stata giudicata pienamente idonea al lavoro senza limitazioni. Dalla documentazione retributiva prodotta emerge una riduzione mensile costante degli emolumenti nel periodo di inabilità e di successiva idoneità con limitazioni (cfr anche doc 28 del 06.05.2019 produzione attorea); tenuto conto di tale progressivo recupero della capacità lavorativa, il differenziale reddituale può essere prudenzialmente quantificato in € 250,00 mensili. In ragione della durata del periodo risarcibile, il danno da lucro cessante viene pertanto liquidato nella misura complessiva di € 3.750,00, somma che appare equa e proporzionata al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito. 
Sono state considerate 15 mensilità considerando che in data ### la sig.ra ### è stata ritenuta pienamente idonea al lavoro.  3.12. Quanto ai danni materiali subiti dal motociclo tg ### la cui proprietà in capo all'odierna attrice è indubbia tenendo conto sia di quanto emerge dal certificato cronologico ma anche da quanto indicato nel rapporto d'incidente, dagli atti di causa risulta accertata la caduta al suolo dello stesso a seguito del sinistro , come attestato dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul posto (strisciature e scalfinatura parte sottostante della pedana poggiapiedi lato sx più strisciature profilato lato sinistro). Tuttavia, la parte attrice non ha fornito prova specifica dell'entità dei danni subiti, non essendo state prodotte fotografie del motociclo né fatture attestanti le spese di riparazione, né avendo i testimoni escussi descritto lo stato del mezzo dopo l'evento. In presenza di prova dell'an debeatur ma non del quantum, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e viene pertanto determinato nella misura complessiva di € 500,00, somma che appare congrua e proporzionata alla natura del sinistro. Quanto al preventivo di riparazione prodotto, lo stesso non è idoneo a dimostrare l'entità del danno patrimoniale, trattandosi di una mera stima unilaterale priva di valore probatorio circa l'effettivo esborso sostenuto. ### la giurisprudenza di legittimità, infatti, il preventivo di spesa non costituisce prova del danno, ma al più un elemento indiziario, insufficiente, di per sé solo, a fondare la liquidazione del quantum risarcitorio in assenza di fattura o di altra prova dell'avvenuta riparazione (Cass. civ., n. 3296/2016).  3.13. Sulle predette somme, ovvero sia quelle riconosciute a titolo di lucro cessante che per i danni al motoveicolo, trattandosi di debiti di valore, devono essere oggetto di rivalutazione monetaria, al fine di reintegrare integralmente il patrimonio leso, con applicazione degli indici ### dalla data del sinistro sino alla data della presente decisione. Non si ritiene, invece, di riconoscere interessi compensativi, in mancanza di specifica prova del danno da ritardato conseguimento delle somme e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, sicché sulle somme rivalutate decorreranno i soli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.  4. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ai medi per tutte le fasi e, pertanto, con condanna da parte del Comune di ### al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e ### nonché € 600,00 per spese esenti.  4.1. Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dalla parte attorea in conseguenza dell'evento del 07.07.2018, accoglie la domanda e condanna il Comune di ### al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 37.829,50, comprensiva di € 1.515,00 per spese mediche, oltre interessi come sopra specificati; b) condanna, altresì, il Comune di ### al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 3.750,00 a titolo di lucro cessante ed € 500,00 per spese di riparazione del motoveicolo, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicati; c) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese vive, € 7.616,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari; d) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte convenuta, per cui condanna alla restituzione dell'importo già liquidato della parte attorea, per averne fatto anticipo.  23 gennaio 2026 #### 

causa n. 6466/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Antonio Spezzaferri

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17394/2022 del 30-05-2022

... tenuto conto delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con c 3 condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti. Era da condividere la valutazione della ### che aveva ritenuto che si trattasse in realtà di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del ####, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato l'offerta compiuta con tali modalità, autorizzando anche sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. La sentenza, dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori emersi in sede ispettiva e ribadito che gli stessi davano contezza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, evidenziava che non sussistevano dubbi circa la qualificazione della vicenda in termini di offerta al pubblico, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente, e che non rispondeva ad un'esigenza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 55/2018, cfL depositata in data ###.  7.5 23 i 24 1„.-1 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19934/2017, la ### ha applicato a ### componente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 01.01.2014 al 28.02.2015, la sanzione pecuniaria di euro 100.000,00, oltre a quella accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l'incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo, per violazione dell'art. 94 t.u.f., per avere la banca realizzato una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel ### da intendere quale ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 comma 1 lett. t) t.u.f., senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. In particolare, veniva rilevato che dall'attività ispettiva emergeva la vendita di azioni del detto ### nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica, ed in regime di contropartita diretta, ai clienti della stessa banca, e ciò tramite una serie di iniziative volte ad incentivare tale acquisto, indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante, coinvolgendo sia coloro che erano già soci sia coloro che ancora non lo erano, il tutto applicando condizioni di prezzo uniformi.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione.  2 La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 55 del 3 maggio 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla carenza di motivazione, alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la legittimità dell'applicazione del principio tempus regit actum nel caso di specie, esclusa la retroattività alla legge più favorevole, non trattandosi di sanzioni di natura penale. 
Ancora, reputava infondata la deduzione circa la genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla ### nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo all'intervento della BCE che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione, ricordava come fossero stati resi oltre modo stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, stabilendo una soglia massima per l'utilizzo del ### in conformità della disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e di quella comunitaria (### UE n. 575/2013). 
Dalle verifiche svolte in sede ispettiva risultava confermato che la ### al fine di sostenere l'acquisto del proprio titolo azionario, in vista del comprehensive assessment della ### e tenuto conto delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con c 3 condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti. 
Era da condividere la valutazione della ### che aveva ritenuto che si trattasse in realtà di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del ####, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato l'offerta compiuta con tali modalità, autorizzando anche sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. 
La sentenza, dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori emersi in sede ispettiva e ribadito che gli stessi davano contezza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, evidenziava che non sussistevano dubbi circa la qualificazione della vicenda in termini di offerta al pubblico, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente, e che non rispondeva ad un'esigenza di dare esecuzione ad ordini provenienti dalla clientela. 
Non rilevava altresì che l'attività fosse stata comunicata senza avvalersi di mezzi di comunicazione di massa, ma mediante l'informativa realizzata nei confronti dei vari clienti della banca, a tal fine appositamente contattati (e senza che rilevasse la non uniforme modalità di comunicazione).  ###à era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo". 
La stessa era funzionale anche all'esigenza di consentire il soddisfacimento delle richieste di disinvestinnento della clientela, che sollecitava la vendita delle azioni della banca, assicurando così che il fondo azioni proprie fosse contemporaneamente svuotato con la collocazione delle azioni presso la clientela.  % 4 Emergeva altresì che il prezzo delle azioni era risultato nella sostanza uniforme e standardizzato, senza la possibilità di procedere ad una trattiva individuale, e senza che rilevasse a tal fine che la sua determinazione fosse opera, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, essendo ai fini sanzionatori rilevante che il prezzo stesso fosse predeterminato all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti. 
Inoltre non incideva sulla vicenda la circostanza che il periodo dell'offerta non fosse stato predeterminato, essendo la durata della medesima determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna c.d. svuotafondo. 
Né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse fatta una formalizzazione ufficiale. 
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la Corte d'Appello, rilevava che erano note agli operatori del settore le implicazioni poste dall'entrata in vigore del ### UE 575/2013 e dal ### delegato UE n. 241/2014, in forza della ### IV, che imponevano il rispetto dei ratios patrimoniali imposti. 
Ancora risultava nota al CdA l'enorme quantità di richieste di cessioni di azioni della BPV da parte dei soci, e ciò per i numerosi reclami presentati a causa dei lunghi tempi per l'evasione delle richieste. 
Era quindi nota la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul ### che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la detta campagna svuotafondo. 
Ciò indusse anche ad una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. 
Il blocco venne nella sostanza eluso quanto alla alienazione delle azioni ricadenti nel ### e ciò anche al fine di far acquisire al 5 maggior numero di clienti la qualità di soci, onde poter poi essere coinvolti nelle successive operazioni di aumento del capitale. 
Il ricorrente aveva avuto modo di partecipare a numerose sedute del ### e pertanto non poteva non avvedersi dei plurimi segnali di allarme che gli imponevano di attlivarsi, anche in considerazione del fatto che dal 7.10.2011 al 12.2.2015 nell'ambito del CdA non furono conferite deleghe. 
Anche gli amministratori non esecutivi avevano quindi il dovere di agire informati e le criticità bene potevano essere intercettate in ragione dell'elevato volume delle vendite di azioni proprie, essendo l'anomalia iscritta in un quadro significativamente inciso dal mutamento normativo e dall'esigenza di rispettare i parametri di solidità imposti dalla normativa comunitaria. 
Andava quindi affermata la responsabilità del ricorrente, anche sul piano soggettivo, in virtù della norma di cui all'art. 3 della legge 689/1981, e ciò perché questi aveva acquisto consapevolezza della necessità della banca di alienare in breve tempo le azioni detenute nel detto fondo tramite un'attività rientrante nella nozione di offerta al pubblico, ma senza premurarsi di assicurare anche la pubblicazione del doveroso prospetto informativo. 
Infine, alcuna rilevanza poteva assegnarsi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, e ciò in quanto tale condotta non rendeva inevitabile l'omissione dell'agire incombente sul ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di sedici complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5 e 6).  ### ha resistito con controricorso.  6 , In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative, accompagnate per il ricorrente anche da richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.c. 
Atteso che: - preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. da parte ricorrente, di cui va ritenuta l'inutilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della richiesta di archiviazione dell'08.04.2011 depositata dalla ### della Repubblica presso il Tribunale Penale di ### in ordine alla posizione del ### trattandosi di documenti che esulano dal novero dei documenti di cui all'art. 372 c.p.c. in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso. 
Occorre qui ribadire che la richiesta di archiviazione della ### della Repubblica quanto alla posizione del ricorrente in ordine alle fattispecie penali per le quali era indagato, in concorso con altri, in ragione delle rispettive qualità, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per la responsabilità di avere avallato la prassi aziendale volta ad effettuare operazioni con finanziamenti strutturati per l'acquisto di azioni dell'istituto - diversamente da quanto adombra lo stesso ### - non comporta il venir meno dell'elemento costitutivo della medesima fattispecie per essere la stessa condotta, di omessa vigilanza, oggetto di contestazione nel presente giudizio a titolo di illecito amministrativo, per effetto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, sussistendo un regime di assoluta autonomia tra procedimento penale e procedimento sanzionatorio amministrativo, sicché risulta esclusa la possibilità stessa di far valere nel procedimento amministrativo l'efficacia della pronuncia adottata in sede penale. Senza dire che, nel caso di specie, non ricorre neanche una situazione di opponibilità a ### della pronuncia 7 adottata in sede ###considerazione del fatto che ### non risulta essere stata parte di quel procedimento; - passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale. 
Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione 8 esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 13150 del 2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714 del 2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio 9 l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005). 
Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del GA con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero 10 ..  riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso e restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità 11 costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, con efficacia ex tunc, della giurisdizione del GO e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal 12 legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del 13 conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo. 
La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis Cass. 13150 del 2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a 14 comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (v. sent. 
Corte costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 94 del 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella 15 invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a riconnprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  16 47, par. 1 della ### dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere il ### depositato, nel corso della prima udienza, istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f.  per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
Il procedimento di cui all'art. 195 TUF, già nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, pur traendo linfa da due distinti modelli normativi (l'opposizione a sanzioni amministrative prevista in generale dalla L. n. 689 del 1981 ed il rito camerale disciplinato dagli art. 737 ss. c.p.c.), si caratterizzava in termini di modello procedimentale autonomo (Cass., Sez. Un., 20930 del 2009), i cui caratteri di specialità dovevano, di volta in volta, essere ricostruiti dall'interprete. Tale originalità del modello procedimentale delineato dall'art. 195 TUF va a maggior ragione confermata all'esito della novella introdotta dal D.Igs. 72/2015, diretto ad assicurare, nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza ### del 4 marzo 2014, celerità ed efficienza del procedimento, pur nel rispetto della pubblicità dell'udienza. Il rito di 17 opposizione a sanzioni costituisce, del resto, materia rientrante nella esclusiva discrezionalità del legislatore, il quale è libero di effettuare una scelta delle diverse soluzioni procedimentali adottabili nei procedimenti amministrativi, pur riferibili allo schema delineato dalla I. n. 689/1981, onde deve ritenersi precluso alla Corte ogni qualsivoglia intervento additivo (Corte cost. 4 giugno 2003 n. 185). 
Né può lamentarsi che tale disciplina implichi una compressione del diritto di difesa dell'opponente, posto che la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale, prevista dell'art.  195 comma 6 del ### garantisce il sindacato di legittimità sull'osservanza delle regole processuali. 
In definitiva il motivo di ricorso è del tutto infondato risolvendosi in una mera petizione di principio, giacché non offre alcuna specificazione in ordine al pregiudizio che concretamente sarebbe derivato alla parte dallo svolgimento del processo pur sempre in udienza pubblica e nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima norma. 
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte, non potendo esaurirsi in un mero interesse astrat-to ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006). 
Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio abbia subito in concreto da una decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente - esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa punitiva 18 - denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità dell'atto applicativo della sanzione, insite nel fatto che l'accertamento risulta nella sostanza motivato per relationem, (avendo recepito per intero e senza approfondimenti, le proposte dell'###, omettendo di considerare che le previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo non possono trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. 
Si deduce che la sentenza impugnata ha disatteso l'analogo motivo di opposizione, osservando che le deduzioni svolte dal ricorrente erano state esaminate dall'autorità di vigilanza ed erano state respinte, sicché la doglianza investiva non già l'omessa loro disamina, quanto la decisione di disattenderle. 
Inoltre, ha aggiunto che la giurisprudenza amministrativa non prevede che dall'esame delle memorie e dei documenti debba discendere un'analitica confutazione, essendo a tal fine sufficiente una motivazione che renda in maniera sostanziale percepibile la ragione del mancato recepimento delle deduzioni del privato. 
Nel motivo si sostiene invece che il provvedimento sanzionatorio debba essere autosufficiente sul piano della motivazione, senza poter far ricorso ad interazioni esterne. 
Il principio di cui alla legge n. 241/1990 in punto di motivazione per relationem non appare estensibile ai procedimenti sanzionatori, con la conseguenza che, avuto riguardo alla delibera impugnata, il rinvio operato dalla ### agli atti dell'ufficio proponente non può supplire alla carenza motivazionale. 
Il motivo è evidentemente privo di fondamento, avendo la sentenza impugnata deciso in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte che ha a più riprese ribadito che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una r\O motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006). 
Infatti, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede ###comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. n. 12503 del 2018; Cass. n. 17779 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1786 del 2010); - con il quarto motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni.  20 La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con raccertannento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del 21 provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 17 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi).  22 Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254 del 2018).  23 La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; 24 - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto 25 anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 1 aprile 2016 - della violazione in questione al ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in 26 quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, considerati nel loro complesso. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, alle acquisizioni dei documenti effettuate dagli ispettori dal 30.03.2014 al 17.09.2015 (allegati B, C, D, E ed F della relazione ispettiva), hanno fatto seguito quelle del 20.10.2015 (allegato ###, del 20.01.2016 (allegato H) e del 24.02.2016 (allegato I) relative ai documenti dal 1501 al n. 2801, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pag. 9 della sentenza gravata). 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata; - con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 ### dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore).  27 Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 ### agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 28 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, questa Corte (Cass. n. 1621 del 2018) ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del /2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  29 Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio del c.d. "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015). 
Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono 30 ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 ### Più di recente questa Corte ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 ### nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che 31 consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di 32 delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 Carda dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente 33 violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 34 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass. n. 8046 del 2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento 35 sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. Cass. n. 20689 del 2018). 
Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al 36 quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione).  37 In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la 38 necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
Come questa ### ha già affermato (v. in termini, Cass. n. 4642 del 2018), nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, applicabile ratione temporis al caso in esame, il diritto di difesa dell'incolpato era garantito dalla previsione di un congruo termine (trenta giorni) per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non costituiva un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art.  196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari ( 1065/2014) e dall'omologa norma dell'art. 145 comma 6 TUB.  39 ### personale della parte costituiva dunque una mera facoltà, onde non appare configurabile alcuna violazione di legge in conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà. 
Inoltre il ricorrente non ha evidenziato la facoltà difensiva che sarebbe stata in concreto compromessa o pregiudicata dalla lamentata mancata audizione; - con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. 
Lamenta il ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  40 presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento.  41 Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  42 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 43 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 44 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 45 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; cnf. Cass. n. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 46 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 47 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### e l'effettivo funzionamento dei controlli interni, onde escludere la colpa in capo al ricorrente.  ### lamenta che in realtà che la ### di appello abbia affrontato il tema dell'incidenza sull'elemento soggettivo delle condotte dolose ascritte al ### generale e al ### direttore generale, senza però farne discendere le ovvie conseguenza in assenza di rilievi di azioni anomale da parte delle strutture interne di controllo della ### (audit e compliance), a fronte di un sistema di controllo interno adeguato, circostanze tutte di cui la ### distrettuale non ha fatto alcuna menzione. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 48 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  49 Nè deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente). 
Infine, va nuovamente sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della dolosa macchinazione dell'alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale; - con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 co. 1 c.c. nonché dell'art. 53 co. 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Viene dedotto che è stata affermata la responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  50 La decisione ha erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro, non può scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 2018, non massimata; Cass. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  51 Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 52 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e r\V prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 54 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha fondato l'accertamento della negligenza del ricorrente quanto al 'dovere di agire informato' su una pretesa anomalia del numero delle transazioni, del tutto esclusa dalle acquisizioni in atti. 
Assume il ricorrente che la sentenza ha valorizzato l'enorme numero delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai clienti, sostenendo che questo fosse un segnale di allarme idoneo a fondare la responsabilità. Soprattutto si è ravvisata, sempre come elemento sintomatico dell'operazione di collocamento dei titoli, avvenuta senza il rispetto delle regole imposte, la circostanza che vi fosse una campagna di vendita massiccia e priva di precedenti, affermazione questa però smentita dai dati numerici relativi ad altre annualità, che rivelano come il numero della turnazioni fosse rimasto pressoché invariato, se non inferiore per il periodo interessato dalla contestazione. 
Inoltre, quanto alle deroghe al cd. blocking period, la sentenza non ha tenuto conto che le deroghe riguardano non solo le vendita ma anche gli acquisti delle azioni. 
Il motivo è inammissibile.  55 In primo luogo, richiamando la nozione di fatto decisivo idoneo a fondare in caso di omesso esame il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., è evidente che quello denunziato non sia un fatto ma un giudizio espresso dalla ### d'Appello, sulla scorta dei dati numerico rilevati in sede ispettiva. Ma ancor più depone per l'inammissibilità la circostanza che l'andamento delle operazioni nel corso degli anni è stato oggetto sdì specifica e puntuale valutazione in sentenza, essendosi sottolineato al fine di ricavare la ricorrenza di un segnale di allarme, la collocazione delle operazioni in un determinato quadro circostanziale profondamente inciso dalle novità normative, e che poneva come priorità la vendita delle azioni del fondo, onde rispettare i parametri imposti in sede comunitaria. Trattasi di valutazioni adeguatamente motivate e che escludono che le circostanze riferite in ricorso, anche ove riguardate come fatti, non siano state esaminate dal giudice di merito; - con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 191 t.u.f., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione applicata al ricorrente a titolo di colpa, là dove la fattispecie prevede la sanzionabilità solo a titolo di dolo. 
Il ricorrente assume che tanto nel proprio atto di opposizione e poi nelle note di udienza e ciò nonostante la ### di merito ha escluso di dover affrontare un'esegesi dell'illecito di abusiva sollecitazione dell'art. 191, comma 1 t.u.f., impiegando una espediente verbale nel senso che l'elemento soggettivo è presunto dalla negligenza per avrebbe colposamente agevolato o reso possibile la realizzazione della sollecitazione abusiva. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d.  56 non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'### di vigilanza. ### infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le ### di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. 22848 del 2015). 
Nelle sentenze nn. 2737 del 2013, 5606 del 2019 e 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società 57 bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.  2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 t.u.f., nella formulazione applicabile ratione temporis, si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° co. dell'art. 191 cit., "chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto 58 quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". 
In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "l'eventuale responsabilità dell'amministratore non delegato (...) discende pur sempre dal peculiare compito istituzionale attribuito al medesimo in seno all'organismo societario" (così decreto impugnato, pag. 8) e per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui "deve (...) escludersi che gli amministratori non esecutivi possano essere ritenuti responsabili per la violazione di altri soggetti (...) delle condizioni di svolgimento delle attività indicate dagli artt. 94 e 113 T.U.F." (Cass. n. 27365 del 2018); - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la violazione degli artt. 94 e 191 t.u.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione ritenendo sussistente un fenomeno sollecitatorio in presenza di condizioni di acquisto non standardizzate, così incongruamente riconducendo nell'ambito dell'art. 94 t.u.f. quella che al più potrebbe essere qualificata solo come prestazione di servizi di investimento.  ### deduce che la vendita delle azioni è stata il frutto di trattative individuali con la clientela, senza che fosse possibile ravvisare una standardizzazione dell'offerta.  ### d'Appello ha trascurato i molteplici elementi che invece escludevano il carattere uniforme e standardizzato della vendita. 
Il motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso attinge un accertamento di merito riservato alla ### d'appello ed operato dalla stessa con motivazione connotata da logicità e coerenza. 
Ed, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa ### (Cass. n. 4642 del 2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili 59 come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi.  ### del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme. 
Ne deriva che la censura è inammissibile perché anche in questo caso attinge una valutazione di merito riservata alla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### d'Appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente 60 documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674 del 2004; Cass. n. 12232 del 2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.  61 • Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

M
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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 986/2025 del 29-12-2025

... sia la rivalutazione monetaria che gli interessi sul capitale via via rivalutato. Dal 22.7.2016 ad oggi la somma complessivamente spettante è pari a € 37.278,42, di cui: - € 27.544,57 per capitale - € 5.866,99 per rivalutazione - € 3.866,86 per interessi sul capitale via via rivalutato (### 1712/1995). 11. ### soccombenza consegue l'obbligo della ### convenuta di rifondere a ### le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Va riconosciuto anche il compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento di mediazione, nella misura minima perché per la banca non si è presentato nessuno. Infine, è fondata la domanda di condanna della banca a pagare le spese sostenute per la ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 proposizione del ricorso ex art. 87 bis LF (domanda, accolta, per la restituzione dei 3 diamanti che la ### aveva affidato in custodia alla spa ###. A tal proposito va rilevato che la banca si è opposta, deducendo che era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di IDB ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al Fallimento”. La tesi difensiva va (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3692/2022 con OGGETTO: ### ipotesi di responsabilita ### non ricomprese nelle altre mat promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### ATTRICE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. #### del processo 1. Con atto di citazione notificato a mezzo #### ha evocato in giudizio la spa ### esponendo: a) che è cliente della banca convenuta; b) che, a seguito della morte del padre, ella aveva ottenuto un risarcimento danni di € 180.000,00; Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 c) che tale somma era stata investita, previa autorizzazione del Giudice tutelare, presso la ### d) che alla scadenza del 2016, quando l'attrice era divenuta maggiorenne, seguendo le indicazioni del funzionario della banca, ha investito la somma di € 50.000,00 acquistando 3 diamanti; e) che a questa decisione era stata spinta da “informazioni ingannevoli, o comunque fuorvianti e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune caratteristiche dell'operazione di acquisto e in generale sulla convenienza economica dell'investimento”, fornite dal funzionario della filiale di ### frazione di ### della ### f) che la banca conosceva “le difficoltà economiche in cui versava la ### termarket ### nel 2016”; g) che la compravendita dei 3 diamanti si era perfezionata il ###, con il versamento di € 50.146,57; h) che la ### aveva “un fortissimo interesse economico alla concessione dei contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione”; i) che l'attrice era “convinta che detto investimento fosse “garantito” dalla stessa”; j) che ella “ha incontrato un incaricato della ### solo dopo aver sottoscritto il contratto sotto la “guida” della banca di fiducia e solo per vedere e decidere in merito alla custodia dei diamanti acquistati, rimasti in deposito presso i caveaux di IDB”; k) che il ### il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della Intermarket ### e l'attrice aveva ottenuto la restituzione dei 3 diamanti; l) che, successivamente, ella aveva accertato “che il diamante identificato con il ### era difforme da quello acquistato con riguardo alla ### identificata con la sigla LE in luogo della IF”; m) di aver accertato che i diamanti avevano un valore inferiore al prezzo pagato. 
Tanto premesso, l'attrice ha rappresentato che la ### aveva accertato che sia la ### market Diamond che la ### avevano adottato comportamenti ingannevoli, e precisamente: a) il prezzo di vendita dei diamanti era stato presentato come quotazione di mercato “e pubblicato a pagamento sui giornali economici”, mentre in realtà era stato fissato autonomamente da ### b) elaborazione di grafici per rappresentare l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti; c) facile liquidità e rivendita dei diamanti; d) qualifica di leader del mercato. 
Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 ### ha aggiunto che il Consiglio di Stato, confermando il provvedimento di ### ha ritenuto indubbia la sussistenza della responsabilità degli istituti dovendosi escludere che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a quella di mero segnalatore”.  ### ha quindi chiesto di: a) qualificare il rapporto intercorso tra le parti come intermediazione finanziaria; b) accertare “la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di ### BPM”; c) condannare la ### al pagamento di € 42.500,00, “pari alla differenza tra il prezzo pagato e il reale valore dei diamanti … oltre interessi e rivalutazione monetaria”.  2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, la spa ### si è costituita deducendo: a) che era stata la ### a manifestare “l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti”; b) che la ### aveva quindi segnalato un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, la ### c) che essa “non ha svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa”, bensì attività di “mero segnalatore”, disciplinata dall'art. 107, comma 3, d. lgs.  9.9.2005 n. 209 e consistente nella “mera introduzione del cliente”; d) che la ### aveva “deciso in totale autonomia di opzionare pietre preziose per un controvalore di euro 50.000,00”; e) che la ### non era legittimata passiva perché il contratto era stato concluso dalla ### con la IDB (### spa); f) che la domanda di risarcimento del danno era improcedibile perché “le pietre preziose … sono soggette a continue oscillazioni di valore” e quindi “la minusvalenza verificatasi è al momento potenziale”; g) che “non corrisponde alla realtà il fatto che i funzionari della ### abbiano rassicurato la Cliente in merito alla convenienza, sicurezza e redditività dell'acquisto, considerato che l'unico ruolo della ### lo si ripete, era quello di mettere in contatto gli interessati e IDB”; h) che non era rilevante il fatto che l'attrice non aveva avuto alcun contatto con ### perché “l'intervento della ### venditrice si sarebbe reso necessario solo laddove la Cliente avesse necessitato di ulteriori chiarimenti”; i) che la ### non aveva “alcun obbligo di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da IDB”; j) che la ### aveva “confidato in buon fede nella solidità economica della società e nella sua affidabilità e professionalità”; k) che il fatto che la ### ricevesse una commissione da IDB non ha alcuna rileRegistrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 vanza sulla mancanza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti e, quindi, non è configurabile la violazione, da parte della ### di alcun dovere di corretta informazione e di controllo dei prodotti offerti; l) che il provvedimento con cui ### ha rilevato la sussistenza di una presunta pratica commerciale scorretta nelle modalità di vendita dei diamanti “da investimento” da parte di IDB e del ### era inidoneo a dimostrare la fondatezza delle domande proposte dalla ### perché ### si era limitata a “stigmatizzare comportamenti generali posti asseritamente in essere, inter alia, dal ### senza entrare nel dettaglio dei singoli casi intercorsi”; m) che non vi è la prova che IDB abbia posto in essere pratiche commerciali scorrette; n) che la differenza tra il prezzo pagato da ### e il valore effettivo dei 3 diamanti “attiene alla contrattazione tra le parti” e perché “non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato …… ma solo delle stime di valore generale su ipotetiche pietre standard” che “non tengono conto della filiera di intermediazione”; o) che la banca non ha “alcuna responsabilità … in merito a quanto IDB ha pubblicato sui giornali economici”; p) quanto alla “ipotetica responsabilità da contatto sociale”, che essa non era configurabile perché “sulla ### non gravava alcun obbligo di protezione”, perché “non aveva accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle cui avrebbe potuto accedere la Cliente e, in ogni caso, non aveva neppure una maggiore capacità di lettura delle stesse, dal momento che la compravendita di diamanti non rientra tra le attività svolte professionalmente dal ### BPM”; q) che non si applica la normativa in materia di strumenti finanziari (### n. 16190 del 29.10.2007) perché i diamanti non rientrano in tale categoria; r) che non era configurabile neanche la responsabilità precontrattuale nè quella extracontrattuale, perché “### attrice non ha minimamente provato nel caso di specie la condotta illecita attribuibile alla ### omettendo di allegare e dimostrare la sussistenza tanto della condotta dolosa e/o colposa contra ius, quanto dell'esistenza del danno evento e di quello consequenziale, nonché del nesso di causalità che lega questi elementi”; s) che comunque la ### aveva concorso colposamente perché se “avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni” e cioè che “le quotazioni richiamate da IDB non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”; t) quanto all'entità del danno, che esso doveva essere oggetto di specifica prova e, inoltre, che “il ### ha ammesso in via transattiva al passivo le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acRegistrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 quisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facoltà”; u) che non erano dovute le spese legali sostenute per la proposizione del ricorso ex art 87 bis LF, perché era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di IDB ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al Fallimento”; v) che gli interessi dovevano decorrere non dalla data dell'acquisto ma dalla domanda, perché “la buona fede dell'accipiens si presume”; 3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, escussione della teste ### e con la consulenza tecnica del gemmologo ###.  4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 6.11.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte: - in data ###, da parte attrice; - in data ###, da parte convenuta.  5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc. 
Motivi della decisione 6. Premessa in fatto La vicenda oggetto di causa può essere così ricostruita.  ### ha investito la somma di € 50.146,57 per l'acquisto di 3 diamanti. 
La decisione è stata assunta nei locali della filiale di ### fraz. ### della spa ### di cui l'attrice era cliente. 
La teste ### madre dell'attrice, ha dichiarato che “loro”, cioè i funzionari della banca, “ci hanno consigliato di investire 50.000 mila euro nell'acquisto dei diamanti perché era una operazione sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti” (verb. ud.  28.5.24). 
La teste ha aggiunto che “Il dipendente ha spiegato a mia figlia che l'operazione era vantaggiosa e sicura” e di ricordare che questi “ha illustrato alla ### le caratteristiche dell'investimento, esibendo anche quotazioni riportate sul ### 24 ore”. 
E' stato “mostrato un opuscolo” alla ### La teste ha inoltre dichiarato che lei non era d'accordo su questo tipo di investimento “ma loro sono riusciti a convincere mia figlia, anche se pure lei all'inizio era un pò titubante ma poi si è lasciata convincere”, perché “il valore dei diamanti di IDB era in costante ascesa e che quest'ultima era un'azienda solida e leader nel settore”. 
Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00
Inoltre, il funzionario-dipendente della ### aveva “rassicurato la ### sulla sicurezza e vantaggiosità dell'investimento proposto, fornendo tutte le indicazioni necessarie alla conclusione dell'affare”. 
La vicenda oggetto di causa rientra integralmente tra le fattispecie esaminate dall'### della ### e del ### che con provvedimento ### del 30.10.2017 (per quel che qui rileva) ha: a) accertato che ### spa e ### spa avevano realizzato una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21 coma 1, lett. b), c), d) e f), nonché degli att. 22 e 23 del ### del ### vietandone “l'ulteriore continuazione”; b) irrogato, rispettivamente, la sanzione di € 1.900.000,00 e di € 3.350.000,00. 
In particolare, ### ha riferito che “nel materiale promozionale e illustrativo di IDB e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici; b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”. 
Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 2081/2021, ha avuto modo di accertare che la IDB aveva posto in essere le suddette condotte di carattere decettivo, relative a elementi essenziali della negoziazione. 
E' vero che il provvedimento ### “non è idoneo a costituire prova dei fatti in esso accertati, atteso che … non è applicabile nel caso di specie l'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 che riguarda le sole violazioni del diritto della concorrenza.” (Trib. Verona del 16.11.2020 e Trib. Parma 342/2020). 
Tuttavia, le circostanze riferite dalla teste ### sono perfettamente coerenti con la dinamica negoziale accertata in linea generale da ### e ritenuta scorretta. 
In particolare, la teste ha riferito che il funzionario della banca ha svolto una vera e propria attività di convincimento sulla cliente, ### presentando l'operazione come “sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti”. Ma ciò è, invece, in netto contrasto con quanto ### ha evidenziato e, cioè, che “i prezzi di mercato dei diamanti non sono affatto privi di volatilità” (riprendendo lo studio ### del febbraio 2017). 
La teste ha inoltre riferito che, per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, l'operatore ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 del ### ha esibito “anche quotazioni riportate sul ### 24 ore”. Il ricorso all'autorevolezza ed obiettività del più antico e diffuso quotidiano economico-finanziario italiano ha avuto, ovviamente, lo scopo di rafforzare le argomentazioni dirette a rassicurare in ordine alla bontà dell'investimento. Questo modus procedendi è del tutto identico a quello accertato da ### che ha invece evidenziato che si trattava non già di listini e quotazioni ufficiali, riportati dalla stampa specializzata, bensì di mera informazione pubblicitaria a pagamento. 
Anche l'esistenza di un opuscolo, rammostrato alla ### dal funzionario bancario (anche questa circostanza è stata riferita dalla teste ### combacia perfettamente con quanto accertato da ### e, cioè, che IDB aveva predisposto opuscoli, brochure e leaflet, in cui i diamanti venivano presentati come bene rifugio e liquidabili in tutto il mondo. 
Anche le rassicurazioni sul fatto che la IDB fosse “un'azienda solida e leader nel settore” (teste ### coincidono alla perfezione con le tranquillizzanti affermazioni contenute nella brochure (cfr. provvedimento ### pag. 15), finalizzate ad accreditare l'idea che IDB fosse “leader nei servizi offerti nel mondo del diamante” (ibidem, p. 15, nota 45).  ### ha sottolineato che “l'affermazione di una qualsivoglia primazia … è idonea a fornire al consumatore una rappresentazione distorta della qualifica del professionista, in quanto un simile vanto presupporrebbe lo svolgimento di un'analisi capillare di vari fattori non solo quantitativi, in termini di volume/valore vendite, ma anche qualitativi del servizio reso”. 
In conclusione, alla luce della deposizione della teste ### (della cui attendibilità non si può dubitare, in mancanza di qualsiasi elemento che evidenzi la sua partigianeria) non vi sono ragioni per mettere in discussione il fatto che la ### si sia comportata, nei confronti della ### in modo assolutamente identico alle condotte che ### ha ritenuto illecite perché integravano una pratica commerciale scorretta. 
In particolare, benché la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto, anche per la fiducia che l'attrice riponeva nella propria banca, un ruolo determinante nella commercializzazione degli stessi, diffondendo informazioni decettive ed agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti (cfr. ### 25.9.2025). Non va infatti sottovalutato il fatto che la ### era stimolata da una ragguardevole percentuale prevista a suo favore, a titolo di provvigione per ogni contratto che veniva concluso.  7. Responsabilità della banca da contatto sociale ### premesso in fatto, sul piano giuridico ne deriva che nei confronti della banca è ravvisabile una responsabilità da contatto sociale. 
In linea generale, va rammentato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti deter### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 minati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. 
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017). 
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, va segnalato che ### ha evidenziato che la ### spa, in base all'accordo stipulato con ### a) era tenuta a “divulgare nelle proprie filiali il materiale predisposto da IDB volto a illustrare i termini dell'offerta”; b) essa “di fatto proponeva l'investimento ai propri clienti … facendo proprie e veicolando in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da IDB nel materiale da questi predisposto in merito alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato”; c) non si limitava ad una “asettica prospettazione della possibilità di acquisto dell'investimento … ma ne poneva in rilievo … la convenienza … , stante la contenuta rischiosità dell'operazione e l'attitudine a conservare il valore del patrimonio investito”.  ### ha concluso che l'investitore nutrisse un vero e proprio “affidamento” sul fatto che “le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e quindi “garantite” dalla banca”, perché munita della competenza tecnica necessaria a valutare la “diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio”. 
Va aggiunto che la ### con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio 2017, ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari, che offrono l'acquisto di diamanti ai propri clienti, sulla necessità che essi, tenuto conto dell'oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre “compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello” (cfr. newsletter n. 4 del 6.2.2017). 
Inoltre, la ### d'### rispondendo a uno specifico quesito posto da una società attiva nel commercio di diamanti, ha affermato che le attività di divulgazione alla clientela del materiale informativo, la profilazione e la valutazione della propensione al rischio della clientela interessata, la raccolta degli eventuali ordini e la ricezione dei pagamenti sono “connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. 385/1993. ### d'### ha aggiunto che rimane nella discrezionalità dell'azienda di credito scegliere se svolgere o meno tale attività, previa attenta ponderazione di alcuni aspetti quali, tra gli altri, i possibili rischi reputazionali legati allo svolgimento delle attività richieste dalla società con riferimento a quelli derivanti da eventuali comportamenti irregolari o percepiti come tali dalla cliente. 
Sebbene entrambi i provvedimenti siano successivi all'acquisto dei diamanti effettuato dal### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 la ### (operazione conclusa il ###), è però evidente che essi, lungi dall'avere contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico di settore, non hanno fatto altro che specificare e segnalare all'attenzione delle imprese bancarie obblighi già esistenti nel TUB e, segnatamente, nell'art. 1 d. lgs. 385/1993 (“sana e prudente gestione”), da cui scaturisce il legittimo affidamento del cliente. 
Una ulteriore fonte normativa degli obblighi di protezione e informazione va individuata nell'art. 1175 c.c.. e, più specificamente, nell'art. 5, comma 3, d. lgs. 206 del 2005 che prevede - quali "### generali" in tema di informazioni ai consumatori - che "le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore" (### Milano sez. I, 26/05/2023, n. 1718).  ### della banca di svolgere con professionalità la sua attività imprenditoriale avrebbe dovuto indurla non a recepire acriticamente le informazioni illustrate da IDB nel suo materiale informativo, ma a “vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata . … e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle caratteristiche dei diamanti acquistati.” (Trib. Bologna 1771/2021). 
A maggior ragione, se si considera che l'investimento è stato effettuato in banca, circostanza che è stata, condivisibilmente, ritenuta decisiva nell' ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell' investimento, facendo sì che "il cliente al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull' investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca" (### siglio di Stato, sentenza n. 2081/2021).  ### nel contatto sociale qualificato della fonte della responsabilità della banca rende irrilevante il fatto che i documenti comprovanti l'acquisto dei 3 diamanti siano stati sottoscritti solo da ### “atteso che la responsabilità della banca viene in rilievo a fronte del contatto sociale, e quindi del rapporto fattuale intercorso fra le parti, e non in virtù del regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente” (### Firenze 830/2024). 
E' altresì parimenti irrilevante il fatto che la banca avesse concordato con ### spa un compito, da parte sua, di “mero segnalatore” dell'affare, perché la spa ### non si è limitata a questa attività di semplice messa a disposizione del cliente del materiale informativo redatto da IDB ma, al contrario, si è impegnata per perfezionare l'accordo, mettendo a disposizione i propri locali e curando i vari step relativi anche all'esecuzione dei contratti (cfr., per una fattispecie analoga, ### Firenze n, 830/2024). 
La convenuta ha aggiunto un ulteriore argomento difensivo, sostenendo - con riferimento alla congruità del prezzo pagato - che “la ### non essendo attiva nel settore della com### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 pravendita di diamanti, non aveva neppure le conoscenze tecniche specifiche per fornire alla Cliente informazioni relative all'investimento.”. 
Questo argomento non coglie nel segno perché le informazioni che la banca ha omesso di verificare non riguardano l prezzo, bensì le “caratteristiche e la convenienza dell'investimento e l'andamento del mercato” (cfr. provvedimento ###.  8. Concorso colposo di #### convenuta ha sostenuto che la ### aveva concorso colposamente nella causazione del danno perché, se “avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni” e cioè che “le quotazioni richiamate da IDB non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.  ### difensivo va disatteso. 
Come ha già avuto modo di considerare la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord, 2483/2018; 4178/2020), perché possa riconoscersi una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. tale da elidere o ridurre il risarcimento dovuto dalla banca, è necessario che egli abbia posto in essere un "comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale". 
Questo principio è stato richiamato e applicato dalla giurisprudenza di merito in una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui non è stata ravvisata la sussistenza di una condotta "colposa" imputabile al cliente, “il quale ha proceduto all'investimento affidandosi alle informazioni rese dalla propria banca, che, in quanto professionista qualificato, avrebbe dovuto verificarne la attendibilità prima di segnalarle ai propri clienti” merito (### Firenze 13.52204 n. 830). 
In effetti, va considerato che l'affidamento che una parte ripone nella correttezza e veridicità delle informazioni fornite dalla controparte, iper-specializzata e operante in un settore sottoposte a stringenti regole di comportamento e a corrispondenti, severi, controlli, ha proprio lo scopo di esonerare la parte che non opera professionalmente nel settore dal compiere attività di verifica complesse e costose. 
E', pertanto, infondato il richiamo al principio di auto-responsabilità, richiamato dalla convenuta per escludere o ridurre la sua responsabilità risarcitoria.  9. Quantificazione del risarcimento del danno: ### spa ha sostenuto, quanto all'entità del danno, che esso doveva essere oggetto di specifica prova e, inoltre, che “il ### ha ammesso in via transattiva al passivo le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facol### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 tà”; Non è condivisibile la tesi secondo cui la domanda sarebbe improponibile perché le pietre preziose sono “soggette a continue oscillazioni di valore” (p. 5 conclusionale). 
Infatti, il danno va quantificato nella “differenza fra il prezzo corrisposto e il reale valore dei diamanti al momento dell'acquisto, a nulla rilevando il possibile guadagno realizzabile successivamente dalla rivendita dei beni” (### Firenze13.5.2024 n. 830). 
Il danno, cioè, va riferito a un momento preciso (il giorno dell'acquisto) quando, cioè, si è verificato l'effetto decettivo della condotta scorretta posta in essere dalla banca. La volatilità propria dei diamanti non ha alcuna rilevanza. 
Nel caso di specie, il CTU dott. ### ha riferito che “il valore commerciale medio di tutte e tre le pietre oggetto di causa alla data del 22 luglio 2016 era di 22.602,00 euro comprensivo di IVA al 22%”. 
La consulenza appare convincente e priva di vizi logici o giuridici. In particolare, il CTU ha precisato di aver considerato “la media dei prezzi di vendita a cui un privato cittadino può accedere” (p. 2 relazione). 
Non ha alcuna importanza il fatto che il fallimento ### spa abbia ammesso al passivo le domande risarcitorie attoree in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, in quanto non vi è prova alcuna che l'attivo fallimentare consenta un qualche pagamento, sia pure in misura ridotta, dei creditori chirografari (### Lucca nr. 665/2021).  ### il danno risarcibile è pari a € 27.544,57 e cioè alla differenza tra quanto pagato da ### (€ 50.146,57) e il reale valore (€ 22.602,00) dei 3 diamanti alla data dell'acquisto (22.7.2016).  10. Rivalutazione e interessi ### di debito di valore (Cass. ###) vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi sul capitale via via rivalutato. 
Dal 22.7.2016 ad oggi la somma complessivamente spettante è pari a € 37.278,42, di cui: - € 27.544,57 per capitale - € 5.866,99 per rivalutazione - € 3.866,86 per interessi sul capitale via via rivalutato (### 1712/1995).  11. ### soccombenza consegue l'obbligo della ### convenuta di rifondere a ### le spese processuali, liquidate come in dispositivo. 
Va riconosciuto anche il compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento di mediazione, nella misura minima perché per la banca non si è presentato nessuno. 
Infine, è fondata la domanda di condanna della banca a pagare le spese sostenute per la ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 proposizione del ricorso ex art. 87 bis LF (domanda, accolta, per la restituzione dei 3 diamanti che la ### aveva affidato in custodia alla spa ###. 
A tal proposito va rilevato che la banca si è opposta, deducendo che era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di IDB ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al Fallimento”. 
La tesi difensiva va disattesa, perché l'autore dell'illecito è responsabile dei danni che sono conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) del suo comportamento. Se la banca avesse agito con professionalità, si sarebbe accorta della falsità delle informazioni propalate dalla spa IDB nelle sue brochure e non avrebbe indotto la ### ad impiegare parte considerevole dei suoi risparmi in oggetti preziosi che, ovviamente, per il loro valore non possono essere detenuti in casa.  PQM Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) condanna la spa ### a pagare a ### la somma di € 37.278,42 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 30.12.2025 al saldo; b) condanna la spa ### a rifondere a ### le spese processuali, liquidate: b.1) relativamente all'odierno processo, in: - € 5.000,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - € 550,00 per spese anticipate; - compenso liquidato al ctu dott. ### con decreto del 13.10.25; - spese successive occorrende; b.2) quanto al procedimento di mediazione, in: - € 536,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; b.3) quanto alla domanda di ammissione al passivo, in: - € 2.300,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00
Livorno, 28.12.2025 Il Giudice dott. ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00

causa n. 3692/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Orlando

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24551/2025 del 04-09-2025

... postali della serie ### possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, «al termine del settimo anno successivo a qu ello di emissione». Ri marcato che quest'ultima norma si riferisce non all a “data” di emi ssione (nella specie, 2 agosto 2001), bensì all'“anno” di emissione (nella specie, 2001), fissando la scadenza al “termine” (cioè alla “fine”) del settimo anno successivo, la corte territorial e ha ritenuto che tale scadenza fosse, nella fattispecie, il 31 dicembre 2008, dies a quo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art.8 DM 19 dicembre 2000, per cui detto termine sarebbe maturato il 31 dicembre 2018. Poiché era incontroverso che ### aveva pos to in essere un atto interruttivo - mediante reclamo rivolto a ### s.p.a. - in data 3 ### est. 16 dicembre 2018, l'eccezione di prescrizione della società debitrice andava disattesa. Ha presen tato ricorso ### s.p. a., sulla base di un unico motivo; si è difesa con controricorso ### La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. ### motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 DM 19 dicembre 2000, nonché dell'art. 176 del d.P.R. n. 156 del 1973, in relazione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20283/2023 R.G., proposto da ### ane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ### di ### e ### con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente avverso ### rappresentata e di fesa dall'avv. ### con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 234/2023 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, ### distaccata di ### pubblicata il 14 luglio 2023; ### est.  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 dal ### Rilevato che: Con sentenza 14 luglio 2023 n. 234 la Corte d'appello di Cagliari, ### distaccata di ### ha rigettato l'impugnazione proposta da ### s.p.a. avverso l'ordinanza ex art.702-bis c.p.c. del 19 dicembre 2022 con cui il ### ale di ### aveva condannato la società appellante a pagare a ### la somma di euro 13.500 a titolo di rimborso di buoni fruttiferi postali della serie ###, sottoscritti in data 2 agosto 2001. 
In parti colare, la Corte d'appello, conferm ando l'ordinanza del ### ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da ### s.p.a., os servando che, ai sensi dell'art.8 ### del ### 19/12/2000, i buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, mentre, ai sensi dell'art. 8 ### del ### 29/3/2001, i buoni fruttiferi postali della serie ### possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, «al termine del settimo anno successivo a qu ello di emissione». Ri marcato che quest'ultima norma si riferisce non all a “data” di emi ssione (nella specie, 2 agosto 2001), bensì all'“anno” di emissione (nella specie, 2001), fissando la scadenza al “termine” (cioè alla “fine”) del settimo anno successivo, la corte territorial e ha ritenuto che tale scadenza fosse, nella fattispecie, il 31 dicembre 2008, dies a quo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art.8 DM 19 dicembre 2000, per cui detto termine sarebbe maturato il 31 dicembre 2018. Poiché era incontroverso che ### aveva pos to in essere un atto interruttivo - mediante reclamo rivolto a ### s.p.a. - in data 3 ### est.  16 dicembre 2018, l'eccezione di prescrizione della società debitrice andava disattesa. 
Ha presen tato ricorso ### s.p. a., sulla base di un unico motivo; si è difesa con controricorso ### La ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che: 1. ### motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 DM 19 dicembre 2000, nonché dell'art. 176 del d.P.R. n. 156 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che l'espressione letterale utilizzata dall'art. 8 del DM 29/3/2001, secondo cui la liquidazione dei buoni (per essersi verificata la loro scadenza) deve essere effettuata al “termine del settimo anno successivo a quello di emissione” farebbe riferimento, non alla “fine” del settimo anno so lare successivo (nella fattispecie, 31 di cembre 2008) come ritenuto dalla Corte d'appello, bensì al “termine finale”, tecnicamente inteso quale data di completo decorso del periodo di durata dei buoni, pari a sette anni dalla data di emissione degli stessi (nella fattispecie, 2 agosto 2008). Questa interpretazione, che sarebbe confortata dal tenore testuale della norma, troverebbe conferma sia nello specifico rilievo che la disciplina posta dai ### del 2000 e del 2001 non ha ribadito il rifer imento - contenuto nella discipli na previgente di cui a ll'abrogato art. 1 76 d.p.r. n. 156/1973 - alla scadenza costituita dalla “fine del…[l']anno solare successivo a quello di emissione ” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dal 1° gennaio successivo”, sia nella considerazione di carattere generale per cui, in conformi tà al di sposto dell'art. 2935 c.c., l'exordium 4 ### est.  praescriptionis si avvia dal giorno a partire dal quale i buoni fruttiferi (salvo rim borso anticipato) possono essere liquidati in capitali e interessi, id est alla scadenza del settennio dalla data del la loro sottoscrizione.  2. Le il lustrate censure non possono esse re vagliate nel merit o, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso.  2.1. Costituisce infatti ragione assorbente di inammissibilità il rilievo che il ricorso è stato proposto da ### s.p.a., in persona del legale rap presentante, mentre invece la rela tiva procura speciale, posta a margine dello stess o, è stata co nferita ai difensori dal procuratore speciale, cioè da persona qualificatasi come responsabile della ### officiata con procura notarile del 19 aprile 2019.  2.2. Ad abundantiam, si osserva altresì che il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto prospettato in giudizio, per cui il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che gi ustificano la sua qualit à; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., così non potendosi valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (cfr., ex aliis, Cass. sez. 2, 27/2/2017 n. 4924; Cass. sez. 3, ord. 18/1/2022 n. 1334; cfr., inoltre, già, ex professo, S.U. 8/5/1998 n.4666). 5 ### est. 
Ne consegue che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere prodotta la procura notarile di attribuzione alla parte formale dei po teri sostanziali necessari in funzione del l'acquisto della legitimatio ad processum e del la conseguente facoltà di propor re, in quali tà di procuratore speciale, il ricorso per cassazione.  3. In conclusione, il ricorsova dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali pe r il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo 6 ### est.  a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Graziosi Chiara, Spaziani Paolo

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