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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 7/2025 del 07-01-2025

... l'attrice ai sensi dell'art. 96 Cpc per lite temeraria; 3. ### l'attrice alle spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione portato alla notifica il ###, ### ha chiesto: “1) ### e dichiarare che i convenuti, nella qualità di eredi di ### ed in proprio, per i fatti narrati sono responsabili dell' abuso del diritto e del processo esercitato dal loro dante causa e da essi medesimi, per aver cagionato, con atti e comportamenti in violazione del dovere di correttezza e buonafede, grave pregiudizio all'attrice consistiti in danno biologico - manifestazione patologiche di TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 3 a 11 turbamento psichico e ansia depressiva -, danno materiale - rilascio della casa di abitazione e trasferimento nella casa al maree danno morale - disagio e (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 1 a 11 N. 711/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 711 R.G. dell'anno 2023 tra: ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione ### e ### (###) ### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### in virtù di mandato procuratorio allegato alla comparsa di risposta, ### avente ad oggetto: ### ipotesi di responsabilita ### non ricomprese nelle altre mat.  ### trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., Parte attrice ha chiesto: “in via preliminare la revoca dell'ordinanza richiamata nella parte in cui -implicitamente - non ha ammesso le richieste istruttorie dedotte ed articolate nella memoria n. 2 art. 171 ter c.p.c. e chiede l'ammissione della prova per testi e della CTU con gli articolati ed i quesiti formulati nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. e ribaditi con la precisazione TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 2 a 11 delle conclusioni ed in comparsa conclusionale; nel merito ritenuta l'ammissibilità dell'autonoma azione di danni per abuso del diritto e del processo, 1) ### e dichiarare che i convenuti, nella qualità di eredi di ### ed in proprio, per i fatti narrati sono responsabili dell'abuso del diritto e del processo consistito nell'aver utilizzato il processo esecutivo ed ogni altro istituto processuale ed extraprocessuale con distorsione delle finalità predisposte e prevaricando dal perseguire gli obiettivi fisiologicamente previsti in violazione del principio di buonafede, correttezza e lealtà, ponendo in essere condotte abusive, vessatorie, dilatorie e meramente punitive, così cagionando un grave pregiudizio all'attrice consistito in danno biologico -manifestazioni patologiche di turbamento psichico e ansia depressiva - danno materiale - rilascio della casa di abitazione e trasferimento nella casa estiva - e danno morale - disagio e sofferenza., 2) Condannare, per l'effetto, i convenuti, nella ridetta qualità, al risarcimento di tutti i danni psico - fisici subiti dall'attrice nella misura che sarà quantificata puntualmente all'esito degli accertamenti peritali. 3) In subordine ### i convenuti al risarcimento di tutti i danni psico - fisici subiti dall'attrice da quantificarsi in via equitativa, sulla scorta della documentazione medica in atti, in una somma non inferiore ad € 50.000,00 o nell'altra miglior somma che sarà apprezzata dal giudicante. 4) ### in ogni caso i convenuti alla refusione delle spese e compensi d'avvocato del presente giudizio”. 
Parte convenuta ha chiesto: “1. Rigettare, con qualsiasi statuizione, la domanda promossa dall'attrice con atto di citazione, perché infondata in fatto ed in diritto; 2.  ### l'attrice ai sensi dell'art. 96 Cpc per lite temeraria; 3. ### l'attrice alle spese di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione portato alla notifica il ###, ### ha chiesto: “1) ### e dichiarare che i convenuti, nella qualità di eredi di ### ed in proprio, per i fatti narrati sono responsabili dell' abuso del diritto e del processo esercitato dal loro dante causa e da essi medesimi, per aver cagionato, con atti e comportamenti in violazione del dovere di correttezza e buonafede, grave pregiudizio all'attrice consistiti in danno biologico - manifestazione patologiche di TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 3 a 11 turbamento psichico e ansia depressiva -, danno materiale - rilascio della casa di abitazione e trasferimento nella casa al maree danno morale - disagio e sofferenza. 2) ### per l'effetto, i convenuti, nella loro qualità di eredi di ### ed in proprio, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura che sarà quantificata puntualmente nel corso del giudizio ed all'esito dell'attività istruttoria. 3) ### in ogni caso i convenuti alla refusione delle spese e compensi d'avvocato del presente giudizio”.  2) La domanda risarcitoria poggia sul dedotto abuso del diritto, nella “specifica proiezione del diritto del processo” in relazione all'attività esecutiva posta in essere dai convenuti e dal loro dante causa ### in relazione a titolo giudiziale costituito da condanna al pagamento della somma di € 29.530,00 (per prestazioni professionali d'avvocato maturate tra il 2006 e il 2017), oltre ad € 2.030,00 ed oneri accessori per spese legali, pronunciata dall'intestato Tribunale con ordinanza del 9/10/18. 
In particolare, l'attrice, richiamati analiticamente i passaggi processuali e stragiudiziali che hanno condotto dalla formazione del titolo giudiziale dapprima a un pignoramento mobiliare avente ad oggetto alcune quote societarie intestate alla debitrice, quindi al pignoramento avente ad oggetto un appartamento di civile abitazione e infine al pagamento, accettato dagli eredi del creditore come pienamente satisfattivo del titolo azionato, della somma di € 77.000,00 di cui € 10.592,32 per sorte, spese ed accessori, nonché invocati i principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di abuso del diritto, ha individuato la propria causa petendi nelle seguenti condotte del creditore: I) “Sebbene avesse fruttuosamente eseguito il pignoramento mobiliare di quote sociali (02.03.2020 R. G. 246/2020 Es. Mob.)- il cui valore è stato stimato dall'esperto dott.  ### pari ad € 66.412,48- il creditore ### ha promosso in data ### il pignoramento immobiliare sull'appartamento di proprietà della ### sito in ### via delle ### stimato dall'esperto in € 216.670,15 ( relazione di stima del 30.03.2021) […] Nel caso di specie il creditore ha avviato la seconda procedura arbitrariamente, senza che ricorresse alcuna valida giustificazione e dunque in violazione dell'obbligo della correttezza e della buonafede. Infatti la prima ### sezione civile ### 4 a 11 procedura espropriativa attivata aveva sottoposto a pignoramento quote sociale di due società per un valore complessivo di € 66.412,48 a fronte di un credito precettato di € 32.754,90”; II) avere abusato della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 82/20 mediante: a) l'aver “il creditore rifiutato in data ### di riceversi le somme offerte malgrado fossero pienamente satisfattive del credito oggetto dell'esecuzione immobiliare fino a quel momento risultanti”; b) l'aver il creditore “rifiutato il pagamento qualora non comprensivo di tutte le somme pretese, anche di quelle per le quali non risultava ancora spiegato alcun intervento (pec 18/11- 19/11/2021)”; c) “di non aver voluto ricevere il pagamento di tutte le somme pretese, malgrado la debitrice avesse dichiarato di essere immediatamente pronta a versarle fin dal 19.11.2021, adducendo pretestuosamente che la transazione potrà ritenersi conclusa solo con la firma del verbale di mediazione e successivo saldo dell'intero importo secondo le modalità indicate”; d) “di aver depositato in data ### l'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., piuttosto che la rinuncia all'esecuzione (cfr. ordinanza del G. E. del 23.11.2021), così consentendo la celebrazione della vendita del 25.11.2021 con tutte le conseguenze devastanti per la ### che ne sono derivate”.  ### assume, poi, che le suddette condotte hanno prodotto conseguenze dannose identificabili nel “disagio e nelle sofferenze morali e fisiche subite per mesi (da ottobre 2021 al maggio 2022) conseguenti all'aver dovuto sopportare le angosce e le ansie derivanti dagli accadimenti dianzi narrati: a) l'aggiudicazione da parte di un terzo estraneo della propria casa di abitazione; b) le incessanti e pressanti iniziative del custode giudiziario volte ad ottenere il rilascio della casa; c) l'aver dovuto rilasciare l'appartamento, interamente arredato e con tutti i propri beni mobili ( dagli arredi agli abbigliamenti, e persino le cose proprie più intime), e trasferirsi nella casa al mare; d)l'aver abitato per circa tre mesi nella casa al mare”.  3) Infondatezza della domanda risarcitoria.  3.1) Non appare contraria ai principi di correttezza e buonafede - pacificamente operanti anche in execuiviis - la scelta del creditore ### di procedere, con atto notificato ### sezione civile ### 5 a 11 il ###, al pignoramento di un appartamento di proprietà della ### dopo avere proceduto al pignoramento delle quote sociali, alla stessa intestate, della ### s.r.l., della ### s.r.l. e della COVESA s r.l. 
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “E' sanzionato con la nullità il compimento di un atto che da un lato non è giustificato dal consentire al creditore la più rapida e piena soddisfazione delle sue ragioni, e per contro si traduce in una moltiplicazione delle spese, che andranno a ricadere sulla parte debitrice, ovvero in un inutile e distorto mezzo di arricchimento a spese del debitore scisso e quindi non giustificato dalla finalità della più immediata soddisfazione delle ragioni creditorie. 
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi illegittima anche l'esecuzione intrapresa allorché il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ed anche quando egli sia già destinatario di una ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione” (Cass. Civ. sez. III, 09/04/2015, n.7078). 
Al contempo, occorre rammentare che "il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito", onde “la limitazione del cumulo a seguito dell'opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore” (cfr., in proposito, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 09/04/1992, Rv.  476715 - 01; ### 3, Sentenza n. 10216 del 26/07/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza 11360 del 16/05/2006; Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 10668 del 17/04/2019). 
Proprio in base a tali principi “è da ritenere fuori di dubbio, in generale, che il creditore possa legittimamente operare il cumulo (anche successivo) di differenti mezzi di espropriazione, al fine di conseguire una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito. ### evidente è che sono inevitabilmente ed oggettivamente correlati al legittimo cumulo dei mezzi di espropriazione sia la normale alea relativa all'esito di ogni procedimento giudiziario, anche esecutivo, sia le relative conseguenze in tema di spese processuali per il debitore. In altri termini, il cumulo di diversi mezzi di ### sezione civile ### 6 a 11 espropriazione, che, come già visto, deve ritenersi di regola legittimo, da una parte, comporta sempre, inevitabilmente, un aggravio di spese per il debitore (che potrà peraltro evitarlo semplicemente estinguendo il proprio debito, ferma restando la facoltà del giudice di non riconoscere le spese ritenute superflue: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza 23847 del 18/09/2008, Rv. 604632 - 01; ### 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv.  623575 - 01), mentre, per converso, non potrà mai - comunque - assicurare al creditore, sulla base di una astratta valutazione ex ante, la assoluta certezza della soddisfazione del credito per cui si procede, quanto meno se non siano addotte e documentate dallo stesso debitore specifiche ed eccezionali circostanze che inducano a ritenere prevedibile la sicura infruttuosità di una o più delle procedure esecutive promosse, quanto meno nell'ottica dell'interesse del creditore, di modo che la loro instaurazione si risolva esclusivamente in un aggravio per il debitore stesso, senza alcun effettivo vantaggio per il creditore” (Cass. Civ. sez. III, 20/11/2024, n. ###). 
Di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. 
Nella fattispecie in esame, il creditore ### (dante causa degli odierni convenuti) ha proceduto al pignoramento immobiliare dichiaratamente dopo avere appreso del fallimento di una delle società - la ### s.r.l. - interessate dal pignoramento delle quote sociali della ### Dunque, l'estensione dell'azione esecutiva a un bene immobile soddisfaceva l'interesse del creditore all'aumento delle possibilità di successo della propria azione esecutiva, mentre non risulta affatto allegato che dette iniziative fossero “esclusivamente” volte alla moltiplicazione delle spese a carico della debitrice. 
Del resto, con indubbio favore verso la posizione della debitrice, il creditore, conosciuta la relazione di stima delle quote sociali pignorate, depositata dal custode il ###, ha provveduto a richiedere l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare. 
Ed invero, appaiono solide le ragioni addotte al riguardo dai convenuti nella propria comparsa di costituzione: sebbene il custode avesse stimato il valore della quota della ### s.r.l. come pari ad € 55.023,24 e quello della quota della ### s.r.l.  ### sezione civile ### 7 a 11 come pari ad € 11.143,80, al contempo era evidente la quasi nulla appetibilità delle quote in caso di vendita, giacché la ### s.r.l. era in stato di liquidazione dal 25/11/08, con un grave indebitamento nei confronti della stessa ### mentre la ### s.r.l. risultava sostanzialmente inattiva (così si esprime il custodestimatore: “dall'esame dei bilanci del periodo 2016/2019 emerge la completa inattività della società, che non genera alcun ricavo delle vendite e delle prestazioni e non sostiene alcun costo”), nonché già diretta debitrice dello stesso avv. ### per oltre € 7.000,00 a seguito di DI n.511/2020 emesso dal ### di ### sempre per compensi professionali rimasti impagati. 
Dette circostanze apparivano idonee ad indurre il creditore ad optare legittimamente per il soddisfacimento del proprio credito in sede di esecuzione immobiliare, rinunciando alla procedura esecutiva mobiliare, di tal guisa ponendo la debitrice, da lungo tempo inadempiente, al riparo da ulteriori spese. 
Si osserva, al riguardo, che proprio il carattere - quantomeno in astratto - utile di entrambe le procedure esecutivo e la persistente aleatorietà del soddisfacimento del credito del ### avrebbero comunque reso legittimo il cumulo delle due azioni esecutive, sì che - si ribadisce - l'abbandono della meno certa procedura mobiliare costituisce atto certamente improntato a correttezza.  3.2) Del pari infondate si devono giudicare le doglianze sub II), relative alla gestione della intrapresa azione esecutiva immobiliare da parte di ### e dei suoi eredi.  3.2.1) Appare opportuno esaminare cumulativamente le doglianze relative alle condotte sopra indicate sub a) (l'aver “il creditore rifiutato in data ### di riceversi le somme offerte malgrado fossero pienamente satisfattive del credito oggetto dell'esecuzione immobiliare fino a quel momento risultanti”) e b (“l'aver il creditore “rifiutato il pagamento qualora non comprensivo di tutte le somme pretese, anche di quelle per le quali non risultava ancora spiegato alcun intervento (pec 18/11- 19/11/2021)”. 
Ebbene, il creditore, a mezzo del procuratore, con pec del 20/10/21 aveva precisato il credito proprio ai fini della prospettata offerta reale nei termini seguenti: “spese relative alla es. mob. 246/2020 pari ad euro 9.914,36 oltre le liquidazioni di custode e delegato; ### sezione civile ### 8 a 11 spese nella es. imm. 82/2020 pari ad euro 9.648,30 oltre le liquidazioni di ### custode e delegato; calcolo degli interessi mora (senza rivalutazione e senza capitalizzazione) calcolata sulla sola sorte capitale (e non sul precettato) alla data dell'11 ottobre 2021, (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 e art. 17 comma 2 DL 12 settembre 2014 n. 132) pari ad euro 8.556,42. Somma precettata 32.754,90 così in totale: 9.914,36 + 9.648,30+ 8.556,42 + 32.754,90= euro 60.873,98”, allegando specifica delle spese vive liquide già anticipate per entrambe le procedure esecutive (v.  all. 16). 
Precisava, inoltre, il creditore: “nel caso di ricevimento della superiore somma provvederò a sospendere ogni attività relativa alla liberazione dell'immobile pignorato ed alla vendita dello stesso, nonché delle quote sociali della ### e della ### ed a rinunciare alle domande relative alle due procedure esecutive. In caso contrario continueremo con le vendite e la liberazione dell'immobile”. 
Ebbene, il successivo 22/10/21 la ### formulava offerta reale (v. verbale sottoscritto dall'### all. 16 dell'atto di citazione), avente ad oggetto la somma di € 39.000,00. 
Detta offerta formale appare legittimamente rifiutata dal creditore, poiché non coerente con la specifica delle spese esecutive già anticipate dal creditore, come da missiva del giorno antecedente. 
E' d'uopo rammentare che, ai sensi dell'art. 1208 c.c. “Affinché l'offerta sia valida è necessario: “[…] 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario”. 
Dunque, poiché la somma offerta non contemplava, in alcun modo, le spese per le due procedure esecutive sostenute dal creditore, intimamente connesse al credito per sorte capitale, la stessa non può dirsi, nemmeno nella presente sede ex post, valida, sì che legittimamente il creditore ne ha rifiutato l'accettazione. 
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al rifiuto dell'offerta formale formulata dalla ### il ### (v. verbale all. 20 dell'atto di citazione), giacché contemplante un'integrazione pari ad € 12.199,09 (per un totale di € 51.199,09), non ### sezione civile ### 9 a 11 sufficiente a raggiungere la somma legittimamente pretesa dal creditore con la PEC del 20/10/21. 
Inconferente appare il riferimento dell'attrice alla circostanza che, al momento della offerta formale, il credito accessorio per le spese anticipate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare non risultava ancora formalmente precisato all'interno della procedura esecutiva immobiliare, giacché la validità dell'offerta reale stragiudiziale deve necessariamente misurarsi con l'intera entità del credito e dei suoi accessori, a prescindere dal fatto che gli stessi siano o meno maturati all'interno della procedura esecutiva o delle procedure esecutive ancora pendenti. 
Ancora, si osserva come la odierna parte attrice non abbia nemmeno diligentemente azionato gli strumenti di tutela giudiziaria che le avrebbero consentito di ottenere una verifica della validità dell'offerta e del successivo deposito ex art. 1210 c.c. (peraltro eseguito limitatamente alla somma di € 39.000,00, v. verbale del 19/11/21, all. 19) attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (con correlata istanza di sospensione, anche inaudita altera parte), esperibile laddove l'offerta reale, il rifiuto e il deposito si manifestino ad esecuzione avviata (Cass. Civ. sez. VI, 23/06/2014, n.14155). 
Dunque, nessuna manifestazione di malafede può essere colta nel rifiuto dell'offerta formulata dalla debitrice il ###, sia pure nella versione integrativa del 16/11/21, anche in ragione del fatto che la somma non ricompresa in essa, superiore ad € 9.000,00, è ben lungi dal potersi considerare marginale, sia in proporzione all'integrale importo del credito sia in ragione del lasso di tempo ormai ultradecennale trascorso senza che la debitrice si mostrasse disponibile all'adempimento integrale.  3.2.2) ### contesta, inoltre, alla parte creditrice: c) “di non aver voluto ricevere il pagamento di tutte le somme pretese, malgrado la debitrice avesse dichiarato di essere immediatamente pronta a versarle fin dal 19.11.2021, adducendo pretestuosamente che la transazione potrà ritenersi conclusa solo con la firma del verbale di mediazione e successivo saldo dell'intero importo secondo le modalità indicate”; d) “di aver depositato in data ### l'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., piuttosto che la rinuncia all'esecuzione (cfr. ordinanza del G. E. del 23.11.2021), così consentendo la celebrazione della vendita del 25.11.2021 con tutte le conseguenze devastanti per la ### che ne sono derivate”.  ### sezione civile ### 10 a 11 La deduzione sub c) non risulta corrispondente alla ricostruzione dei fatti emergente dalla stessa produzione documentale di parte attrice, giacché, come visto, le due offerte formali del 21/10/21 e del 16/11/21 sono risultate incomplete, mentre, a seguito di verbale manifestazione di disponibilità al pagamento di tutta la somma pretesa (interessi e spese comprese), i creditori non hanno espresso alcun rifiuto, addirittura intervenendo per la sospensione delle operazioni di sgombero dell'immobile pignorato (v. nota del custode avv. ### datata 16/11/21, indirizzata al Giudice dell'esecuzione). 
Al contempo non appare pretestuosa la pretesa di considerare estinto il debito e procedere alla rinuncia all'esecuzione solo dopo il pagamento della somma in discorso, giacché legittimamente ad essa la parte creditrice ha ricondotto l'effetto pienamente satisfattivo delle proprie pretese. 
Per l'identica ragione, senza alcun fondamento la debitrice deduce il difetto di correttezza del creditore nel non avere immediatamente - a fronte dell'accordo raggiunto per l'integrale pagamento della debitrice - provveduto a rinunciare alla procedura esecutiva.  3.2.3) Quanto sopra esposto consente di escludere la ricorrenza di condotte illecite o, comunque, riconducibili al paradigma giurisprudenziale dell'abuso del diritto, sia pure sotto la speciale forma dell'abuso del processo, con conseguenziale esclusione dei presupposti stessi della domanda risarcitoria qui azionata.  3.3) Ad ogni modo, deve pure osservarsi come la pretesa risarcitoria qui formulata dalla ### sia integralmente imperniata sulla sofferenza morale derivante dall'avere subito il pignoramento e lo sgombero della propria abitazione. 
La circostanza appare nettamente smentita dalla certificazione anagrafica versata in atti dai convenuti unitamente alla seconda memoria istruttoria, dalla quale emerge che la ### all'epoca del pignoramento, non risiedeva presso l'appartamento sottoposto a pignoramento da più di un decennio. 
Non è idonea a smentire il suddetto dato l'istanza istruttoria articolata da parte attrice nella propria seconda memoria istruttoria, in quanto genericamente formulata, senza alcun riferimento preciso al fondamentale dato temporale (“a) vero che da anni la sig.ra ### abita stabilmente, abitualmente e continuativamente nell'appartamento posto all'ultimo piano del palazzo sito in ### nella via delle ### n. 19).  ### sezione civile ### 11 a 11 3.4) Le considerazioni sopra svolte, in modo assorbente rispetto agli ulteriori argomenti esposti dalle parti, inducono all'integrale rigetto delle domande risarcitorie proposte dall'attrice.  4) Le spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (individuati sulla scorta del petitum pari ad € 50.000,00), opportunamente modulati sul numero dei convenuti e in ragione dell'effettiva estensione dell'attività istruttoria. 
In considerazione della complessiva articolazione delle difese di parte attrice e della vicenda processuale sopra ricostruita, non appaiono sussistere i presupposti per l'invocata condanna della ### ex art. 96 c.p.c.  P.Q.M.  ### di ####, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione; 1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice; 2) condanna parte attrice a rifondere i convenuti delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per #### 3/1/2025.   ### 

causa n. 711/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 139/2025 del 15-01-2025

... il sig. ### il quale instava per il rigetto della domanda in quanto improcedibile, improponibile, temeraria, infondata in fatto ed in diritto e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ### Nel merito contestava l'assunto della società attrice ed i rapporti obbligatori mai esistiti tra le parti, chiedeva la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per i provvedimenti del caso. ### di spese e competenze. Nel dettaglio parte convenuta, asseriva di non aver mai avuto rapporti commerciali e/o ruolo nella società di qualsiasi genere e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva. Deduceva che da nessun documento fiscale o amministrativo vi fosse traccia del comparente e che, alcun tipo di rapporto commerciale o obbligazione fosse stata (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### in persona del ###.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3756 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 Avente a oggetto: “### di pagamento - ### di debito” TRA ### S.R.L. (C.F. e P.IVA ###), con sede ####### alla via ### s.n.c., in persona dell'###ra ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliata in ####, alla via ### 84; -Attrice in riassunzione
E ### (C.F. ###) - ### (C.F.  ###), in qualità di eredi del de cuius ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliati presso l'Avv. ### (C.F.  ###), con studio in Napoli ###, alla ### n.16, dal quale sono rappresentati e difesi; -Convenuti in riassunzione
NONCHE' ### S.R.L. (C.F. ###.IVA ###) in persona del l.r.p.t. ### -Convenuta contumace in riassunzione
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.  ### aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. 
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data ### la ### s.r.l. evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il sig. ### e la società ### s.r.l., in persona del l.r. ### deducendo, a sostegno della propria domanda: “ di essere una società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di prodotto di vetro e porcellana, prodotti per la casa nonché la produzione e il commercio di tutti i macchinari ed utensili atti alla decorazione del vetro; di aver intrattenuto rapporti commerciali con il #### concedendogli di acquistare prodotti in vetro e di pagare detti prodotti con comodi rateizzi; che i rapporti commerciali con ### erano proseguiti con i figli di ### anche dopo la morte di quest'ultimo; che ### pur non comparendo quale socio, sia nella società ### che nella ### S.r.l., in quanto nella compagine sociale risultavano soci i figli dello stesso, ### e ### aveva sempre provveduto ad acquistare i prodotti utili alla attività imprenditoriale oggetto delle indicate società sia personalmente sia attraverso i figli, garantendo sempre personalmente ed esplicitamente il pagamento della merce compravenduta, confidando e utilizzando la fiducia concessa dall'amico ### e indicando a fondamento della sua solvibilità il suo patrimonio immobiliare; che il ### aveva personalmente garantito esplicitamente ed in ogni occasione il pagamento della merce acquistata personalmente e/o a mezzo dei figli ### e ### nonché fatturata alla ### dalla società ### che il ### in più occasioni, aveva anche personalmente pagato la merce compravenduta dalla ### con denaro proveniente dal suo conto personale; che nell'anno 2009, successivamente alla morte del #### l'amministratore della società istante, ###ra ### stante l'enorme esposto debitorio, richiese al ### di azzerare l'esposto pena la non più elargizione della merce; che nel dicembre dell'anno 2009 il #### richiese ed ottenne ulteriore fiducia dalla società istante ottemperando a parte dei pagamenti a mezzo di assegni rilasciati dalla ### e anche dallo stesso ### e garantendo personalmente il debito; che dall'anno 2012 il ### e i figli, ### e ### avevano interrotto ogni rapporto con la società istante ed i titoli rilasciati a pagamento di quanto dovuto erano risultati o insoluti o mai negoziati stante le continue comunicazioni e richieste di dilazione del ### che, alla data del 30/03/2013 la ### S.r.l. aveva intimato al ### e alla ### il pagamento delle somme dovute pari ad € 269.918,96 e che, all'esito della diffida di pagamento il ### nell'incontro del 22/04/2013, si era riconosciuto debitore della ### per le somme esatte e aveva chiesto di adempiere ai pagamenti con modalità non consona all'adempimento, rifiutata dalla ### S.r.l.; che la società ### S.r.l., successivamente all'incardinato presente giudizio, richiedeva e otteneva ### ingiuntivo nei confronti della ### S.r.l”. 
In conseguenza di tanto instava per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### e dichiarare che tra il sig. ### e la società istante sono intervenute le compravendite aventi ad oggetto la merce indicata nelle fatture di cui in premessa; accertare e dichiarare che il sig. ### ha garantito il pagamento della merce indicata nelle fatture di cui in premessa e si è riconosciuto debitore della società istante delle somme di € 269.218,96 quale residuo del prezzo del materiale compravenduto e indicato nelle fatture; condannare il sig. ### al pagamento in favore della società ### s.r.l. della somma di € 269.218,96 gravata degli interessi moratori decorrenti dall'emissione delle singole fatture; vittoria di spese e diritti onorari”. 
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. ### il quale instava per il rigetto della domanda in quanto improcedibile, improponibile, temeraria, infondata in fatto ed in diritto e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.  ### Nel merito contestava l'assunto della società attrice ed i rapporti obbligatori mai esistiti tra le parti, chiedeva la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per i provvedimenti del caso. ### di spese e competenze. 
Nel dettaglio parte convenuta, asseriva di non aver mai avuto rapporti commerciali e/o ruolo nella società di qualsiasi genere e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva. Deduceva che da nessun documento fiscale o amministrativo vi fosse traccia del comparente e che, alcun tipo di rapporto commerciale o obbligazione fosse stata assunta. 
Si costituiva altresì la ### s.r.l. che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e attiva. Precisava che il Tribunale aveva emesso ### dichiarato esecutivo e che l'assunzione di un debito da parte di un terzo o di una prestazione fideiussoria doveva essere provata per iscritto. 
Ciò posto chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e condannare, la società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”. 
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, avverso l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale il ### proponeva reclamo ex art. 178 c.p.c. IV comma.  ### del 25/02/2015 il Tribunale di ### sul proposto reclamo così provvedeva “### gli art. 178, 279 c. IV e 280 c.p.c. dichiara inammissibile il reclamo in premessa, spese al definitivo”. 
Seguivano due procedimenti speciali in corso di causa ex art.671 c.p.c., di cui il primo aveva esito negativo ed il secondo esito positivo per la società ### s.r.l. ###. 
La causa seguiva una istruttoria documentale ed orale. 
All'udienza del 29.02.2024, dato atto della richiesta delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. 
Con istanza di interruzione ex art.300 ss. c.p.c. l'avvocato ### nella qualità di difensore del #### dichiarava il decesso del proprio assistito.   Il giudizio, all'udienza del 29 aprile 2024 veniva dichiarato interrotto e riassunto nei termini di legge dalla ### s.r.l., si costituivano gli eredi ### che si riportavano a tutte le memorie e documentazione già versata agli atti di causa, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti. Non si costituiva la ### s.r.l. 
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva riservata in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 12 ottobre 2021, come da decreto in atti. 
Sempre in via preliminare si da atto che la convenuta ### srl non si è costituita in giudizio dopo la riassunzione del processo. 
Ancora in via preliminare, nessuna duplicazione di titoli può essere ravvisata tra il decreto ingiuntivo non opposto e il presente giudizio, in quanto il primo richiesto nei confronti della ### s.r.l., il secondo per sentire condannare il ### quale fideiussore della già menzionata società, al pagamento delle somme per la merce compravenduta. 
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). 
Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni introduttive sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito; pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018). 
In limine litis, ogni eccezione afferente alla legittimazione passiva deve essere trattata unitamente al merito, dovendo parte attorea dimostrare la presunta qualità di fideiussore del sig. ### ed il credito garantito per le obbligazioni assunte dalla società ### s.r.l. 
Ciò posto e, superata ogni doglianza in punto di preliminari eccezioni, nel merito la domanda spiegata da parte attrice è fondata e va accolta per i motivi che seguono. 
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001). 
Orbene, va osservato che, a supporto delle proprie allegazioni, parte attrice ha depositato in giudizio le fatture identificate per numero e data, corredate dai rispettivi documenti di trasporto, che indicano analiticamente i beni trasmessi dal fornitore. 
I documenti in parola attestano l'avvenuta consegna della merce, la cui prova può essere fatta valere con ogni mezzo (Cass. Civ. Sez. III, 22/06/2007 n. 14594) dacché “la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l‘importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”. 
La sussistenza del rapporto commerciale tra le parti si evince anche dalle svolte prove orali. 
Sul punto i testi escussi hanno confermato l'intervenuta consegna della merce secondo i tempi e le modalità indicate nel libello introduttivo. 
Altrettanto in corso di causa è stata raggiunta la prova del credito vantato dall'attore. 
Invero, parte convenuta ha genericamente contestato la pretesa attorea senza opporsi in modo circostanziato e dettagliato.  ### del credito garantito risulta, altresì, dall'emissione del decreto ingiuntivo per euro 269.918,96 (cfr. doc. in atti), reso dall'intestato Tribunale e reso esecutivo in data 11 novembre 2013, in quanto non opposto. Tale circostanza è avvalorata, inoltre, dal sub procedimento del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., recante NRG 3756-2/2013, proposto dalla ### s.r.l. e conclusosi con provvedimento favorevole del Giudice Spezzaferri con il quale ha statuito che: “Per il caso in esame, il credito risulta dalla fornitura di merce e prodotti effettuata dalla società ricorrente in favore della società ### s.r.l. di cui si faceva garante del pagamento del prezzo il resistente #### del credito garantito risulta dalle fatture rimesse in atti e dall'emissione del decreto ingiuntivo per euro 269.918,96” (cfr. doc. in atti). 
Altrettanto comprovata è, all'esito delle emergenze istruttorie, la volontà del ### di costituirsi garante delle obbligazioni assunte dalla società ### s.r.l. nei confronti dell'odierna parte attorea. 
Da un punto di vista normativo, l'art. 1937 c.c. prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa. Ciò non significa che il codice prescriva una forma precisa, ritenuto che si tratta di un contratto a forma libera (1325 c.c.), ma la volontà del fideiussore deve essere inequivoca. 
La ratio sottesa alla norma è quella di vincolare al fideiussore solo a ciò a cui intende realmente vincolarsi attesa l'importanza dell'impegno che assume, egli deve esserne consapevole. 
La legge richiede tuttavia solo che la volontà di prestare fideiussione sia espressa, senza formulare restrizioni ai modi di manifestazione della volontà.   Pertanto deve ritenersi efficace, per la esistenza del vincolo, qualunque mezzo (scrittura, parola, cenni, gesti) che la vita pratica o le abitudini del soggetto indichino come atti ad esteriorizzare, immediatamente e direttamente, la volontà del soggetto, escludendosi per converso, come inidonei a produrre il vincolo, le manifestazioni tacite e indirette della volontà, cioè di quelle mediante le quali la volontà si desume indirettamente per via di argomentazione logica da fatti od atti non compiuti nell'intento di dichiararla, ma rivolti ad altri scopi. 
Non formule sacramentali, quindi, ma volontà chiara, esplicita, precisa ed inequivocabile. 
Cosi, per esempio, la formula "rendersi garante" dell'adempimento di una obbligazione altrui non è da ritenersi di per se sola idonea ad estrinsecare la volontà di prestare fideiussione, poiché essa può intendersi tanto nel senso che sia stata pattuita una fideiussione, quanto nel senso che sia stato promesso il fatto del terzo; nel primo caso il garante s'impegna ad adempiere ad obbligazione analoga a quella del debitore, mentre nel secondo caso il promittente si impegna a corrispondere una indennità se il debitore si renda inadempiente. 
Tuttavia è opportuno distinguere fra presunzione della volontà e prova presuntiva del negozio. 
La giurisprudenza della Suprema Corte ha concordemente ritenuto non essere consentita la presunzione del negozio, ha invece ritenuto possibile che la prova della sua esistenza possa risultare anche da presunzioni. 
In sostanza la prova presuntiva deve tendere ad accertare l'esistenza della espressa manifestazione di assumere l'obbligazione fideiussoria: è vietato quindi - si ripete - dedurre l'esistenza di questa volontà da atti e circostanze concludenti, occorrendo che la volontà del promittente sia manifestata con estrinsecazione specificamente diretta ad esprimerla. Ma quanto al raggiungimento della prova, relativamente alla dichiarazione espressa, qualsiasi mezzo e da ritenersi idoneo, non ponendo la legge alcun limite particolare. 
È quindi possibile fare anche ricorso alla prova testimoniale, tutte le volte che la legge la dichiari, in linea generale, ammissibile; a questo fine dovrà tenersi presente che la fideiussione, per la sua natura di contratto accessorio, va soggetta, circa l'ammissione dei mezzi di prova, alla legge regolatrice del contratto principale. 
Lo stabilire se i fatti sui quali si basa la manifestazione di volontà siano conformi alla legge spetta al giudice di merito e l'apprezzamento al riguardo sfugge pertanto alla censura della Corte di Cassazione. 
Invero, una prima conferma scaturisce dal provvedimento del giudice ### emesse in sede di ricorso per sequestro conservativo, dal quale si dava atto della garanzia “ ### stato degli atti, non risultano elementi di prova contraria che induca a considerare inattendibili i testimoni finora sentiti (la mera esistenza di un rapporto sentimentale del secondo teste con il l.r.p.t. della società ricorrente e la proposizione di una querela nei confronti dei testimoni, non costituisce elemento tale da infirmarne la congruenza anche sulla scorta della documentazione versata in atti dalla ricorrente nel procedimento principale), per cui appare probabile e sufficientemente dimostrata la sussistenza del debito del ### nella indicata qualità di garante, in favore della ### s.r.l.…”. 
In definitiva, la qualità di garante si evince dalle svolte prove orali e, precisamente, dalle dichiarazioni del teste ### escusso all'udienza del 12 giugno 2015, dalle dichiarazioni di ### escusso nella medesima udienza, dalle dichiarazioni di ### escusso all'udienza del 4 aprile 2017, dalle dichiarazioni di ### escusso all'udienza del 23.05.2017. 
Per quanto attiene alla sorte della fideiussione in caso di decesso del garante, è agevole riscontrare che il legislatore (artt. 1955 e ss. c.c.) - in termini opposti, rispetto a quanto previsto con riguardo ad altri istituti nei quali è essenziale l'intuitu personae (cfr. ad esempio, artt. 1330, 1412, 1614, 1627, ecc. c.c.) - non indica tra le cause di “estinzione” della fideiussione la morte. 
E, in effetti, allorché un soggetto si impegni a garantire l'obbligazione del debitore principale, di norma può essere liberato da tale onere solamente quando intervenga l'estinzione del debito ovvero, in altre parole, il rapporto di fideiussione termina in maniera naturale quando venga estinto il debito garantito. 
Questo significa che, in caso di decesso del garante, se il debito è ancora sussistente, la fideiussione resta valida e i suoi effetti vengono trasmessi agli eredi. Di conseguenza, la morte del garante non estingue la fideiussione, che viene invece ereditata dai successori, i quali subentrano con gli stessi diritti e doveri del deceduto.  ### assunta dal garante quindi, non essendo fondata sull'intuitu personae, continua a sussistere dopo la sua morte e si trasmette ai suoi eredi, che subentrano nella medesima posizione giuridica, rispondendo dell'adempimento dell'altrui obbligazione alla quale il fideiussore si era personalmente obbligato. 
E' peraltro opportuno evidenziare che, non solo la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, ma altresì che gli eredi sono obbligati all'adempimento anche in relazione alle eventuali obbligazioni assunte dal soggetto garantito dopo la morte del fideiussore. Infatti, poiché la fideiussione è un contratto di durata, gli eredi subentrano nella stessa posizione del defunto, rispondendo quindi di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale, ivi comprese quelle posteriori al decesso del garante. Occorre considerare che l'obbligo di garanzia, di fatto, è già potenzialmente sorto con il negozio giuridico e, dunque, gli oneri assunti dopo la morte del fideiussore non danno vita ad una obbligazione nuova ed autonoma, propria degli eredi che succedono, ma concorrono ad integrare il debito del defunto, di cui gli eredi rispondono secondo le regole ed i limiti derivanti dalle modalità e dalle condizioni di accettazione dell'eredità (in tal senso, ad esempio, già il Tribunale di Milano, 15 maggio 1995). 
Corollario del fatto che l'erede subentra in un'obbligazione già assunta, è la circostanza per cui il medesimo non ha diritti che non spettassero anche al defunto cui succede e non può recedere dai rapporti in corso, se non in quanto e nelle forme in cui un tale diritto spettasse e potesse essere esercitato dal de cuius (così, in termini, Cass. 10 novembre 1993, n. 11084). 
Alla luce del quadro così emerso, la domanda di parte attrice va accolta. 
Spese processuali Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti anche per i procedimenti cautelari.  P.Q.M.  Il Tribunale di S. ### C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia NRG 3756/2013 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Accoglie domanda di parte attrice e, per l'effetto, 2. ### i signori ### e ### in solido, in qualità di eredi di ### al pagamento in favore della soc. ### dell'importo di euro di € 269.918,96, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo; 3. ### i convenuti ### e ### in solido, nella qualità di eredi di ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €.  1.064, 00 per spese ed €. 15.114,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.  4. Dichiara compensate le spese ne confronti della soc. ### Così deciso in ### il ####.ssa ### 

causa n. 3756/2013 R.G. - Giudice/firmatari: De Lucia Antonio, Anna Ruotolo

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 794/2023 del 05-08-2023

... compensa tra gli stessi le spese di lite. Ritenuto che la chiamata in causa dell'da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti. Con riferimento al giudizio iscritto al n. 1248/2005 R.G. In considerazione del parziale accoglimento delle domande proposte dalla nei confronti del compensa interamente le spese di lite tra le parti. Ritenuto il rigetto delle domande svolte dalla nei confronti di e stante la loro carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da compensa interamente le spese processuali tra le parti. Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 32 (leggi tutto)...

### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 1 a 38 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. 
Nella persona del ### ha emesso la seguente SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 963/2003 R. G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Promossa da in pe rsona de l ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###(c/o studio Avv.  ###, rapp.to e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti; - opponente nel giudizio al n. 963/2003 R.G.- - convenuto nel giudizio n. 1248/2005 - CONTRO (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore ### , con sede in ### P.G., Via degli ### n. 98, elettivamente domiciliat ###nello studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende per mandato in atti - opposta nel giudizio n. 963/2003 R.G.- - attrice nel giudizio n. 1248/2005 R.G.- E (c.f. , nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio avv. , recapito professionale dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti; -chiamato in causa nel giudizio 963/2003 R.G.- -convenuto nel giudizio n. 1248/2005 R.G.- ### P. ###### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 2 a 38 E nat o a Patti il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### - chiamato in causa nel giudizio 963/2003 R.G.- - convenuto nel giudizio n. 1248/2005 R.G.- ### , (c.f. , nato a il ### ed ivi residente ###; (c. f. , nato a ### (### il ### e residente ###; (c.f. , nato a ### P.G. il ### e residente ###; (c. f. , nato a ### (### il ### e residente ###; tutti elettivamente domiciliati in ### P.G., ###. Cattafi n. 26, presso l'avv.  ### che li rappresenta e difende per procura in atti.  -chiamati in causa
Nonché ( c.f. ) , nato a ### il ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### di ### come da mandato in atti; , residente ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### e dall' avv.  ### giusta procura in atti; (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusto mandato in atti; - Chiamati in causa - Oggetto: Appalto di opere pubbliche. ############# P. #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 3 a 38 ### Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
Con decreto ingiuntivo n. 81/2003, emesso da questo Tribunale, ad istanza della era ingiunto al il pagamento della complessiva somma di €.153.798,44 oltre interessi, spese e compensi del giudizio monitorio sostenendo di avere “... eseguito in appalto per conto del comune di “lavori di verde attrezzato ed arredo urbano” giusto contratto in data ### rep. N. 20 registrato a ### P. G. il ### al n. 343” ed affermando che “... detto credito è stato riconosciuto dal ### dei ### geom.  , giusto certificato di pagamento n. 3 redatto in data ### che in copia si produce”. 
Il , con atto di citazione del 29.09.2003, proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo contestando l'esistenza del credito vantato per aver la ditta appaltatrice eseguito lavori diversi da quelli oggetto del contratto di appalto. Chiedeva, quindi: “1) Preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione e quindi dichiarare nullo, annullare, revocare o, comunque rendere inefficace il D.I. opposto per i motivi sopra enunciati; 2) ### e dichiarare comunque, che, per l'obbligazione dedotta in giudizio, nulla è dovuto dal convenuto in favore dell' tanto per capitale che per interessi; 3) in via riconvenzionale, riconoscere e dichiarare il diritto dell'### a ripetere le somme percepite dall' per lavori diversi da quelli oggetto del contratto d'appalto del 20.04.00; 4) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al le somme percepite per lavori diversi da quelli oggetto del contratto d'appalto del 20.04.00 sopra indicato; … 6) con vittoria di spese e compensi del giudizio”. 
Con comparsa del 17.11.2003, si costituiva la opposta ditta chiedendo: “1) preliminarmente dare atto che la deducente con il presente atto intende chiamare in causa e/o in garanzia il ### dei ### e #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 4 a 38 l'ex ### del Comune di , Avv. , e pertanto, si chiede che il sig. ### voglia spostare la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis; 2) confermare il decreto ingiuntivo opposto; 3) ### in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che il è tenuto al pagamento, in favore della deducente impresa, della somma di ### 153.798,44 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data del giorno successivo alla scadenza del 30 giorno dall'emissione del certificato di pagamento fino al 90 giorno; mentre dal giorno successivo al 90 giorno fino al soddisfo gli interessi moratori nella misura accertata con ### dei ### per il ### e per i ### ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 1063/1962, come modificato dall'art. 4 L. 10.12.1981 n. 741; 4) in via alternativa e/o subordinata, condannare il ### dei lavori geom. e l'ex ### del Comune di , avv.  , al pa gamento in favore della ded ucente della so mma di Eu ro 153.798,44 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data del giorno successivo alla scadenza del 30 giorno dall'emissione del certificato di pagamento fino al 90 giorno; mentre dal giorno successivo al 90 giorno fino al soddisfo gli interessi moratori nella misura accertata con ### dei ### per il ### e per i ### ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 1063/1962, come modificato dall'art. 4 L.  10.12.1981 n. 741; 5) in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Ente, ritenere e dichiarare che il geom.  e l'ex ### avv. , sono tenuti a garantire e manlevare la società deducente da qualsiasi responsabilità e tenutezza per tutto quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare in dipendenza del presente giudizio, ivi compresi le spese e compensi legali, il tutto maggiorato dalla rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed interessi sulla somma rivalutata. 6) in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Ente condannare direttamente il geom. e l'ex ### avv. , al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare spettanti all'Ente, ivi compresi le spese e compensi legali, il tutto maggiorato dalla rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed interessi sulla somma rivalutata...10) condannare il e/o il ### dei lavori ### e/o l'ex ### del , Avv. ### al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” A supporto di tali domande la #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 5 a 38 opposta confermava la stipula del contratto di appalto in data ### ma affermava, nel contempo che “... la direzione lavori con ordine di servizio n. 1 del 10.07.2001 ordinava all'impresa di dare immediato inizio ai lavori previsti dalla perizia di variane e suppletiva, ed in particolare quelli previsti nel sito della frazioen “Braidi” (villa B. ###”. 
Iscritto il giudizio al n. 963/2003 con ordinanza del 20.11.2003 era autorizzata la chiamata in causa dei terzi. 
Con comparsa del 26.01.2004 si costituiva il geom. chiedendo: “1) ritenere e dichiarare inammissibile le domande formulate dalla società opposta nei confronti del geom. 2) nel merito, senza recesso dalla superiore domanda, ritenere e dichiarare l'esatto adempimento del geom.  nell'esecuzione del mandato di direttore dei lavori di cui in narrativa. 3) conseguentemente, rigettare le suddette domande della società opposta in quanto anche assolutamente infondate. 4) ritenere e dichiarare il rapporto di immedesimazione organica del geom. nella sua funzione di ### con l'### di . 5) conseguentemente, nel denegato caso di soccombenza, ritenere e dichiarare l'obbligo del di garantire e manlevare il geom. pe r tutte le some che, per qualsiasi titolo o causale, sarà costretto a corrispondere in conseguenza o dipendenza dei fatti dedotti in giudizio dalla nonché, in ogni caso, a rifonderlo delle spese di giudizio. 6) in via sussidiaria e/o alternativa, sempre in caso di soccombenza, ritenere l'obbligo dell'ex sindaco del avv.   di garantire e manlevare il geom. per tutte le somme che, per qualsiasi titolo o causale, sarà costretto a corrispondere in conseguenza o dipendenza dei fatti dedotti in giudizio dalla nonché, in ogni caso, a rifonderlo delle spese di giudizio… 8) con vittoria di spese”. 
Con comparsa del 02.02.2004 si costituiva in giudizio il ### p.t. Avv.   con testando le r ichieste a vanzate dalla ditt a ap paltatrice e da l opponente e chiedeva preliminarmente che il Tribunale autorizzasse la chiamata in causa dell'avv. , de l d ott. , de l dott .  e del Sig. , n.q. di Assessori del , all' epoca de i fat ti di causa, n onché de ll'ing. n. q. di Ingegnere dell'### tecnico del Comune e ingegnere capo dei lavori, unitamente #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 6 a 38 all' Chiedeva, altresì di: “2) ### e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. nel presente giudizio, stante la sua assoluta estraneità in merito ai fatti per cui è causa, con la conseguente estromissione dello stesso nel presente giudizio. 3) ### e dichiarare inammissibile e improcedibile e comunque infondato in fatto e/o in diritto l'atto di chiamata in causa del dott. per i fatti esposti in narrativa. 4) rigettare tutte le domande formulate dalla ditta con le statuizioni di legge che saranno ritenute utili ed opportune dall'ill.mo sig. Giudice… 6) condannare l'attore al risarcimento nei confronti del convenuto dei danni morali derivanti dalla proposizione del presente giudizio, lesivi del buon nome e della onorabilità del dott. , nella sua qualità di sindaco e di avvocato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa; 7) condannare altresì l'attore al risarcimento in favore del convenuto dei danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.  8) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge”. 
All'udienza del 26.02.2004 il ### rinviava la causa per prima trattazione ex art.  183 cpc, concedendo termine al convenuto fino a 20 giorni prima dell'udienza per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio. 
Con istanza datata 02.03.2004 il procuratore del terzo chiamato in causa avv.   rilevando che: “la costituzione è stata effettuata nei termini stabiliti dalla ### al fine di richiedere la chiamata in causa del terzo (20 giorni prima)… ciò nonostante la cancelleria non ha sottoposto alla S.V. Ill.ma il fascicolo affinché potesse adottare i provvedimenti di cui all'art. 269 cpc…” chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il dott. , il dott. , il dott.   il s ig., l' Ing. e l' Con ordinanza dell'08.03.2004 il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi. 
Con quattro distinti atti di costituzione, datati 17.09.2004, si costituivano i chiamati in causa dall'avv. , ossia , , e chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicurativa e dell'ing. ed eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo o, in subordine, la decadenza della società della possibilità di chiamare in causa l'avv. nella qualità di ### del e quindi quest'ultimo decaduto della possibilità di chiamare #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 7 a 38 in causa i terzi nella loro qualità di assessori, con conseguente estromissione dal procedimento in oggetto. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande formulate nei loro confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto e in riconvenzionale la condanna della al risarcimento dei danni provocati con il loro comportamento illecito quantificati nella somma di € 25.000,00 o l'altra maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa oltre che i danni ex art. 96 cpc. 
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva, con comparsa del 20.09.2004, , il quale preliminarmente chiedeva la chiamata in causa della che nel periodo oggetto di causa assicurava lo stesso per la responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie funzioni quale dirigente responsabile dei servizi, e la Dott.ssa , quale responsabile del servizio opere pubbliche - ### area amministrativa del . Nel merito eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande formulate nell'atto di chiamata in causa su istanza del dott. con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. 
Si costituiva in giudizio anche la Dott.ssa resistendo alle domande svolte dall'### ch iedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti con il risarcimento dei danni morali ed ex art. 96 cpc. 
Si costituiva anche l la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non dovendo rispondere a termini di polizza ed a titolo di garanzia nei confronti dei chiamanti in causa per le esclusioni previste in polizza e per la non involontarietà di eventuale comportamento. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande e richieste formulate e, in subordine, “4) dichiarare, semmai, tenuto al pagamento, sempre e comunque, il che ha usufruito di un servizio necessario ed indispensabile per la comunità comunale, peraltro effettivamente reso alla collettività ed acquisito a titolo di “utilitas” dal ” A seguito dell'ulteriore chiamata in causa ad istanza dei sig. , , e si costituiva con comparsa del 11.02.2005 già parte processuale quale chiamato in causa dall'avv. , ribadendo le difese svolte nella precedente comparsa di costituzione. 
Nelle more del giudizio la instaurava autonomo giudizio, iscritto al #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 8 a 38 n. 1248/2005 R.G. Tribunale di ### P.G., nel quale citava in giudizio il , l'Avv. ed il Direttore dei ### chiedendo: “1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 273 e 274 cpc, disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 9109/2003, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. 2) ### e dichiarare che il direttore dei lavori ### e l'ex ### del di Avv. sono tenuti al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… per le causali di cui in premessa, quali soggetti conferenti gli incarichi per l'esecuzione dei lavori per cui è causa. 3) conseguentemente condannare l'ex ### del Avv. ed il direttore dei lavori ### al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… 4) ### e dichiarare che il è tenuto al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… 5) Conseguentemente condannare il è tenuto al pagamento, in favore della della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria…6) in via subordinata, condannare il al pagamento della somma di € 153.789,44, sotto il profilo dell'indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cc ed in ogni caso per qualsivoglia titolo, causale o ragione, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 cc, ed interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 1063/1962, cosi modificato dall'art. 4 L. 10.12.1981 n. 741. 7)### e dichiarare che il ha utilizzato e continua ad utilizzare le opere realizzate dalla deducente; … 10) Condannare il e/o il ### dei lavori ### e/o l'ex ### del , avv. , al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. 
Si costituiva con comparsa dell'08.03.2006, ribadendo le difese svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo del 15.03.2006 l'avv. chiedeva: “1) preliminarmente disporre la chiamata in causa dei terzi, della compagnia assicurativa dell'ing. dell'avv. , del dott.  , del dott. e del Sig. ; 2) sempre in via preliminare sospendere il presente procedimento ai sensi dell' 295 cpc in attesa che [...] #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 9 a 38 venga definito l'altro procedimento che vede contrapposte le medesime parti nel giudizio richiamato in narrativa, per i motivi esposti alla lettera B della narrativa; 3) in accoglimento delle eccezioni sollevate nella narrativa della presente comparsa, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. o, in subordine, ritenere e dichiarare la società decaduta dalla possibilità di chiamare in causa l'avv. nella qualità di sindaco del pe r i mot ivi esp osti in na rrativa; 4) conseguentemente, estromettere immediatamente, e con effetto ex tunc, l'avv.   da l procediment o di cui all'ogg etto; 5) ### e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate da controparte nei confronti dell' , in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa; 6) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la in persona del leg. rappresentante pro tempore, obbligato a risarcire i danni provocati all'avv. con il proprio comportamento illecito, anche ai sensi dell'art. 96 cpc; 7) conseguentemente condannare la i n persona del leg. rappresentante pro tempore, a corrispondere all'avv.   la somma di € 25.000,00 o l'altra maggiore o minore somma che in corso di causa risulterà dovuta a titolo di risarcimento danni…10) con vittoria di spese e compensi”. 
Con quattro distinti atti, datati 14.02.2006, si costituivano , , e chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicurativa e ribadivano le richieste formulate nel giudizio di opposizione, ivi comprese quelle riconvenzionali, volte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla con il proprio comportamento illecito, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc. 
Si costituiva in giudizio chiamando in causa la che nel periodo oggetto di causa assicurava lo stesso per la responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie funzioni quale dirigente responsabile dei servizi e la Dott.ssa , quale responsabile del servizio opere pubbliche - ### area amministrativa del . Nel merito, si riportava alle difese già svolte nel procedimento di opposizione. 
Con comparsa del 12.01.2007 si costituiva chiedendo #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 10 a 38 preliminarmente l'estromissione dal giudizio stante la carenza di legittimazione passiva della stessa rispetto alla chiamata in causa formulata dall' ing. e nel merito il rigetto di tutte le domande avanzate nei propri confronti con condanna del chiamante in causa dei danni anche morali subiti dalla nonché ex art. 96 cpc. 
Si costituiva, altresì, la chiamata in causa con distinti atti di costituzione, rilevando preliminarmente di non accettare il contraddittorio nei confronti della ed eccependo la carenza di legittimazione passiva non dovendo rispondere a termini di polizza ed a titolo di garanzia stante le esclusioni previste in polizza. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande e richieste formulate negli atti di citazione per chiamata in causa ###udienza del 28.09.2006, nel giudizio iscritto al n. 963/2003, il giudice “rilevata la possibile connessione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 1248/2005” rimetteva gli atti al Presidente de Tribunale per le determinazioni di competenza. 
All'udienza del 05.02.2007, il giudice disponeva la riunione del giudizio a quello iscritto al n. 1248/2005 R.G. per evidente connessione oggettiva e soggettiva. 
A seguito della predetta riunione l'avv. ### evidenziava a verbale che “i due procedimenti non potevano essere riuniti in quanto uno è una opposizione a decreto ingiuntivo e in quanto la riunione è stata richiesta per evitare le decadenze eccepite nel primo procedimento.” Con provvedimento del 04.06.2007 il giudice “ritenuto che non si ravvisano ragioni per separare le cause riunite; considerato che ogni questione relativa alla chiamata in causa va decisa unitamente al merito” rinviava la causa concedendo i termini cui all'art. 183 cpc. 
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 05.05.2009 il giudice “ritenuto che appare utile e conducente, ai fini della decisione, disporre ctu allo scopo di accertare: a) quali lavori eseguiti dalla società siano stati eseguiti secondo le previsioni del contratto di appalto; b) quali lavori eseguiti dalla società non rientrano nelle previsioni contrattuali; c) quantificare l'importo dei lavori sub. b), specificando gli importi corrisposti dal alla ditta per i lavori sub b) citati” nominava CTU l'ing. , che all'udienza del 24.09.2009, accettava l'incarico prestando giuramento di rito. 
In data ### era depositata relazione di CTU a firma del dott.  . #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 11 a 38 All'udienza del 20.12.2010 le parti chiedevano il rinvio della causa per trattative volte al bonario componimento della controversia. 
Seguivano una serie di rinvii per trattative di bonario componimento ### more del giudizio, il con delibera G.M. n. 168 del 21.10.2004, annullava in autotutela la delibera G.M. 235 del 19.10.2000 con la quale era stata approvata la perizia di variante e suppletiva. Avverso la predetta delibera di annullamento G.M. n. 168 del 21.10.2004 la proponeva ricorso davanti al ### ed il relativo giudizio era iscritto al 33/2005 R.G., definito con sentenza n. 660/2018, con la quale il ### rigettava il ricorso. Avverso la predetta sentenza la proponeva appello davanti al CGA che rigettava il gravame con la sentenza n. 224/2019. 
All'udienza del 03.10.2016 l'avv. ### procuratore della chiedeva un rinvio in attesa di definizione del giudizio n. 33/-2005 pendente innanzi al TAR ### Seguivano una serie di rinvii fino all'udienza del 07.01.2019 l'avv. ### evidenziava che “in data ### era stata fissata l'udienza di merito davanti al C.G.A. per la discussione del ricorso in appello relativo al giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del procedimento di annullamento adottato dal ” chiedeva, pertanto, un rinvio in attesa della definizione del predetto giudizio considerata la pregiudizialità dell'atto impugnato rispetto al presente giudizio. Il giudice concedeva il chiesto rinvio. 
Con provvedimento del 03.12.2019 il giudice rilevato “che dall'esame della documentazione in atti, è stata confermata la delibera di G.M. n. 168 del 21 ottobre 2004 con evidenti riflessi nel presente giudizio; che, la CTU in atti, disposta con ordinanza del 5.5.2009 e depositata il ###, ha riscontrato l'avvenuto pagamento della somma di €. 233.386,36 da parte dell'Ente opponente; che dette conclusioni non sono state sostanzialmente contestate dalle parti; … visto, quindi, che i motivi di opposizione, ai quali devono aggiungersi le deduzioni svolte dalle altre parti, emergono elementi idonei (uno, certamente non secondario, è dato dall'importo ingiunto) da cui presumere un periculum imminente e concreto, rafforzando così la convinzione che sussistano fondati motivi per accogliere la richiesta di sospensione” sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e autorizzava le parti a depositare note esplicative, per come motivato, entro il ###, fissando la udienza, per #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 12 a 38 decidere sulle istanze istruttorie, alla data del 6.04.2020 cui rimetteva il processo per gli eventuali provvedimenti istruttori. 
Depositate le note autorizzate, con provvedimento del 05.10.2020 il giudice “vista la istruttoria già espletata e gli esiti dei giudizi amministrativi che hanno condizionato l'iter processuale del fascicolo nonché l'epoca di iscrizione a ruolo della causa. 
Ritenuto che, per quanto premesso, l'esame delle istanze delle parti di carattere istruttorio vadano esaminate in modo ampio e completo, come può avvenire in sede di decisione della causa” impregiudicata ogni altra decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.04.2021. 
Accadeva poi che con provvedimento del 05.10.2021 il giudice fissava udienza del 24.01.2022, innanzi a sé per l'audizione delle parti e per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla eventuale riunione del fascicolo iscritto al n. RG 748/2020 al presente (RG n. 963/2003). 
In data ### era rigettata la richiesta di riunione atteso che: “i due procedimenti si trovano in fasi processuali diversi considerato che quello iscritto al 963/2003 RG è prossimo alla definizione posto che è stata fissata la udienza di precisazione delle conclusioni, prima che lo stesso fosse posto in riserva per la decisione sulla richiesta di riunione al procedimento iscritto al n. 748/2020”. 
In data ### la causa veniva assunta in decisione. 
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, con istanza del 27.07.2022 il procuratore della chiedeva un differimento della decisione essendo in corso trattative per la definizione bonaria della controversia. 
Con ordinanza del 05.09.2022 la causa era rimessa sul ruolo. 
All'udienza del 24.10.2022 rilevato che le parti chiedevano un rinvio per trattative di conciliazione, il ### sospendeva “per tre mesi il processo e fissa per la prosecuzione l'udienza del 27.02.2023, avvisando le parti che in quella sede ###domanda, posto che in mancanza sarà rilevata la inammissibilità della stessa per difetto di interesse” Alla successiva udienza del 27.02.2023 la causa era posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche. 
Erano poi depositate le comparse conclusionali e gli ultimi scritti difensivi di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 13 a 38 Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (###. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod.  proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. 
Ciò detto. 
Con ordinanza del 05.02.2007, il giudizio iscritto al n. 963/2003 R.G. e quello iscritto al n. 1248/2005 R.G. sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. 
È, tuttavia, opportuno, oltre che necessario, procedere separatamente all'esame delle domande formulate dalle parti nei singoli procedimenti. 
Con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 963/2003 R.G., occorre analizzare le eccezioni preliminari sollevate dai chiamati in causa , , e circa l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.  ### è infondata e va rigettata. 
Nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa di un terzo, estraneo al giudizio monitorio, da parte del convenuto opposto - #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 14 a 38 attore sostanziale - deve avvenire ai sensi del terzo comma dell'art. 269 c.p.c. e non del secondo comma del citato articolo. 
Nell'ottica dell'inversione sostanziale delle posizioni delle parti, in ossequio a quanto dispone l'art. 269, comma ### c.p.c, l'opposto (attore sostanziale) potrà chiamare un terzo soltanto quando il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente (convenuto sostanziale) nell'atto di citazione e dovrà obbligatoriamente chiedere, a pena di decadenza, l'autorizzazione al ### entro la prima udienza di trattazione, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (cfr. Cass., Sez. II, 7.06.2013 n. 14444; ###. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2003, n. 1185; Cass., Sez. III, 1 marzo 2007, n. 4800). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel rimarcare che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è naturalmente preposto a dare definizione al rapporto intercorrente tra le parti del procedimento monitorio, non connette a siffatta affermazione l'inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta nei confronti di terzi - iniziativa che sottopone, piuttosto, al rispetto delle regole di rito e delle conseguenti preclusioni valevoli per il giudizio ordinario, una volta individuata rispetto a opponente e opposto la posizione sostanziale di attore e convenuto da cui far derivare i correlati poteri processuali” (Cass., 1 marzo 2007, n. 4800 e Cass., 27 giugno 2000, n. 8718). Ed ancora: “l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme” (Cass. 29.10.2015 n. 22113). 
Accertata l'ammissibilità della chiamata in causa di un terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di specie, la chiamata in giudizio avanzata dall'opposta ditta è conseguenziale rispetto alle difese svolte dall'opponente, inizialmente ingiunto. #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 15 a 38 ### è quindi infondata e va rigettata. 
Per quanto concerne l'eccezione sollevata a seguito della riunione dei due procedimenti dall'avv. ### che a verbale rilevava: “i due procedimenti non potevano essere riuniti in quanto uno è una opposizione a decreto ingiuntivo e in quanto la riunione è stata per evitare le decadenze eccepite nel primo procedimento”, si osserva. 
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale” (Cassazione civile sentenza n. 6091, 4.03.2020). 
Istaurandosi autonomo giudizio ordinario di cognizione, in presenza dei requisiti di connessione soggettiva e oggettiva, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere riunito ad altro procedimento connesso.  ### si appalesa, pertanto, infondata e va rigettata. 
Passando all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da tutti i chiamati in causa la stessa è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà. 
Nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta società ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa del ### dei lavori ### e del ### del , avv. , che a sua volta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'avv. , del dott. , del dott.  e del Sig. , n.q. di Assessori del , all'epoca dei fatti di causa, nonché dell'ing. n.q. di Ingegnere dell'### tecnico del Comune e ingegnere capo dei lavori, unitamente all' I chiamati in causa , , e del ### chiamavano a loro volta in causa la compagnia assicurativa e l'ing. , che chiamava la che nel periodo oggetto di causa assicurava lo stesso per la responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie funzioni quale dirigente responsabile dei servizi, e la #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 16 a 38 Dott.ssa , quale responsabile del servizio opere pubbliche - ### area amministrativa del , che chiamava in causa l' La chiamata in causa da parte dell'opposta del ### dei lavori, è legittima e non manifestamente infondata. 
Il direttore dei lavori, nei contratti di appalto, ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto ( 03.09.2014 n. 20557). Sul punto: “il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente” (Cass. 18285/2016; ### Ravenna 15.06.2018 n. 649). 
Legittima è, pertanto, la chiamata in causa del direttore dei lavori stante una possibile responsabilità dello stesso nell'esecuzione dei lavori. 
Nel caso de quo, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo al ### dei ### che si è attenuto alle direttive impartite. Invero, nella relazione il CTU testualmente si legge: “… a seguito di direttive impartire dall' il D.L . ha r edatto un a perizia di var iante e su pplettiva ai sensi dell'8° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni…” ( pag. 10 relazione ### Per quanto concerne, invece, le atre chiamate in causa, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dei chiamati in causa. 
In materia degli enti pubblici vige il principio dell'immedesimazione organica.  #### è responsabile per l'illecito commesso dal proprio dipendente “in virtù del rapporto organico, immedesimante l'attività dei funzionari o dipendenti con quella dell'ente”, dovendosi ritenere esclusa la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza soltanto “se la persona fisica abbia agito con dolo, ovvero perseguendo un fine personale ed egoistico, sì che la sua attività debba ritenere estranea alla persona giuridica” (Cass. civile, sez. III, 5 gennaio 1979, n. 31). #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 17 a 38 Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. 
Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A. (Cass. sentenza n. 20986/2007, Cass. Sentenza n. 24744 del 21/11/2006; cfr. anche Cass. 10803 del 12.08.2000). 
Ciò premesso, nel caso di specie è ravvisabile la carenza di legittimazione passiva dell'ex ### del degli ### ( , , , no nché de ll'### dell'### tecnico del ( e della responsabile del servizio opere pubbliche () atteso che i predetti hanno operato nell'esercizio delle loro rispettive funzioni. Invero, l'approvazione della perizia di variazione, corredata di parere tecnico e contabile, approvata dalla ### presieduta dal ### è riferibile al e non ai singoli soggetti, rientrando l'attività posta in essere nei loro compiti istituzionali. 
La perizia in variante è, pertanto, ascrivibile all'Ente e non ai singoli. 
Legittima e non manifestamente infondata è, invece, la chiamata in causa dell' atteso che le parti chiamanti in causa risultavano, all'epoca dei fatti, assicurati con la predetta ### per i rischi derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni. 
Nel merito. 
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate. 
Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo ### l'opposizione al decreto ingiuntivo non è #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 18 a 38 una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).  ### a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il ### deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). 
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Sul punto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore” (Cass. civ., 25.02.2014 n. 4436). 
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria ### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 19 a 38 dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Ciò premesso. 
Nel caso di specie parte opponente contesta l'esistenza del credito, adducendo che l' ha intrapreso l'esecuzione di lavori in località del tutto diversa da quella oggetto dell'appalto, senza aver ricevuto autorizzazione alcuna da parte della direzione lavori. 
La questione è focalizzata sulla realizzazione da parte della società di lavori diversi da quelli oggetto del contratto di appalto, in particolare sull'esecuzione dei lavori nella frazione ### del Comune di . 
Dal canto suo, parte opposta sostiene di aver eseguito tutte le prestazioni oggetto della perizia in variazione e, pertanto, chiede il pagamento delle somme non corrisposte. 
Dal che ne deriva l'onere probatorio a carico di parte opposta, rivolto a dimostrare il proprio credito e l'onere a carico di parte opponente di provare l'inesistenza e/o la estinzione della obbligazione.  ### è infondata e va rigettata. 
È opportuno ripercorrere l'iter tecnico-amministrativo relativo all'opera pubblica oggetto di contestazione per come accertato dal nominato ### a seguito dello studio dei documenti versati in atti. 
Nella relazione testualmente si legge: “Con contratto del 20.04.2000 n. 20 di rep., sono stati assunti dall'impresa i lavori indicati di verde attrezzato ed arredo urbano, per l'importo, al netto del ribasso d'asta dello 0.5502% di £ 824.040.406. Il progetto principale redatto dal geom. per il complessivo importo di £ 1.100.000.000 di cui £ 828.600.000 per lavori a base d'asta e £ 271.400.000 per somme a disposizione dell'amministrazione, venne prima approvato con delibera della G.M. n. 66 del 30.3.98 e finanziato con n. 1537/8 Tur del 10.11.1998 dall' Gli interventi previsti nell'originario progetto erano dislocati nelle zone di ingresso del paese poste a Sud ed a ### nell'area della palestra comunale del centro e la via ### della vicina frazione ### Essi consistevano in opere di sistemazione esterna quali la costruzione di marciapiedi, aiuole con relativa messa a dimora di piante ornamentali; pavimentazioni con mattonelle in cemento… ### lavori vennero consegnati alla impresa con verbale del 11.5.2000 ed essendo fissato dal C.S.A. in #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 20 a 38 mesi dodici consecutivi decorrenti dalla data della consegna, il tempo utile per ultimarli scadeva il ###. In data ###, a seguito di direttive impartire dall'### il D.L. ha redatto una perizia di variante e supplettiva ai sensi dell'8° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, per il complessivo importo di £ 1.100.000.000 di cui £ 828.041.042 per lavori al netto e £ 275.958.958 per somme a disposizione dell'### Le previsioni della suddetta perizia riguardavano la sistemazione della ### della frazione ### la sistemazione ed arredo della via ### del centro di , ed una piccola parte di intervento nella zona ### (verde attrezzato) e nella zona ingresso Sud del paese ###. 
La perizia venne approvata dall'### in linea tecnica ed in linea ### con delibera della G.M. n.199 del 21.8.2000. In data ### venne sottoscritto dalle parti atto di sottomissione registrato a ### P.G. in data ### al n. 732 serie ### Successivamente, poiché in data ### la deliberazione suddetta venne annullata dal ### di ### ( ) - ### di ### l' ### riapprovava la perizia di variante sopracitata emettendo una seconda delibera di G.M. n. 235 del 3.11.2000 che veniva inviata al di ### in data ### e non avendo più avuto riscontro dallo stesso ### si ritenne approvata per decorrenza dei termini. ###.L.  afferma che i lavori di cui alle previsioni della prima perizia di variante, datata 10.07.2000, vennero eseguiti quasi tutti regolarmente dall'impresa appaltatrice, liquidati per la parte di ed in attesa di liquidazione per la rimanente parte. 
Nella relazione tecnica a firma del geom. relativa alla seconda perizia di variante, si legge che in data ### venne redatto verbale di sospensione dei lavori regolarmente firmato dall'impresa nelle more di approntare una seconda perizia di variante e supplettiva da sottoporre alle superiori approvazioni tendente a riportare i lavori alle previsioni del progetto originario. In funzione di quanto sopra emerso, il D.L. seguendo le direttive impartire dagli organi preposti, in data ### ha redatto una perizia di variante e supplettiva ai sensi dell'8° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, contenuta nei limiti del finanziamento principale e per il complessivo importo di £ 1.100.000.000 di cui £ 835.000.000 per lavori a base d'asta e £ 265.000.000 per somme a disposizione dell'####.L. afferma che gli interventi previsti in questa seconda #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 21 a 38 perizia di variante, oltre a confermare le previsioni di progetto, comprendono l'intervento di arredo nella ### del centro di , essendo tale via limitrofa e principale via di accesso alla zona ### prevista dal progetto…” (cfr. relazione CTU da pag. 9,10 e 11). 
Orbene, ripercorso l'iter tecnico - amministrativo dei fatti oggetto di causa, il CTU ha accertato che parte opposta ha realizzato solo una parte dei lavori oggetto di appalto. 
Nella relazione di CTU si legge: “ritenuti gli interventi previsti nel progetto originario e nel contratto di appalto consistenti nell'arredo urbano e verde attrezzato nelle zone di ingresso Sud ed Est del paese, la palestra comunale del centro e la via ### della vicina frazione “Braidi”, di essi di fatto sono stati eseguiti solamente quelli che riguardano la zona ingresso ### Nel libro delle ### si leggono le voci dei lavori ivi eseguiti che riportano dettagliatamene e pedissequamente qui di seguito e per i quali ho determinato l'effettivo costo parziale e poi infine quello totale, applicando ad ogni singola voce il relativo prezzo unitario, attinto dal Registro di contabilità e dai vari S.A.L… determino così un importo totale dei lavori eseguiti nella zona ingresso SU, pari a £ 8.404.378,29, oggi in euro pari € 4.340,50” (cfr. relazione pag. 12,13). 
È stato, altresì, accertato che i lavori eseguiti dalla rientravano comunque nelle previsioni della perizia di variante approvata dalla G.M.. ### così si esprime: “rilevo che i lavori eseguiti dalla società presso la ### del la fraz. ### e la via ### del centro paese rientrano nelle previsioni della perizia di variante approvata ma non rientrano nelle previsioni del contratto ### n. 20 del 20/04/2000 firmato tra l'amministrazione ### l'impresa ed il ### Comunale” (cfr. relazione CTU pag. 20). 
Il , solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contesta che i lavori eseguiti dalla società opponente non rientrino nelle previsioni del contratto rep. n. 20 del 20/04/2000 sottoscritto tra l'### e l'impresa , chiedendo pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo che sotto un aspetto prettamente formale poteva rappresentare una fondata pretesa. 
Ma, come accertato dal nominato ### l'opponente , nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha corrisposto all'opposta società la somma di € 233.386,36 (relativi al I ed al ### per i lavori eseguiti dalla ditta , non contestando, quindi, l'esecuzione dei lavori ed accettando gli stessi. #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 22 a 38 Nella relazione testualmente si legge: “dai quattro SAL emessi dal D.L. si ricava l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla che ammonta a £ 782.768.654, 73 oggi € 404.266,27. Pertanto, detraendo da questa somma l'importo di € 4.340,50 degli unici lavori di fatto eseguiti tra quelli previsti nel contratto, nella zona ingresso Sud di , determino l'importo dei lavori eseguiti e non rientranti nelle previsioni contrattuali pari a € 399.925,77. Infine, gli importi corrisposti dal alla per i lavori eseguiti dalla stessa e che non rientrano nelle previsioni contrattuali, sono dati dalla somma dei primi due S.A.L. già pagati, pari a £ 451.899.000 (£ 200.767.000 + £ 251.132.000), oggi € 233.386,36” (cfr. relazione pag. 20 e 21). 
Pertanto, nel corso dell'appalto, il ha regolarmente pagato all'impresa i lavori eseguiti in ottemperanza della perizia in variazione. 
Nel caso di specie non è ravvisabile, quindi, una responsabilità dell'opposta ditta avendo la stessa eseguito i lavori in attuazione della perizia in variante. 
Ed invero, i lavori realizzati dalla sono stati ordinati dalla ### con ordine di servizio n.1 del 10.07.2000, con il quale era comandato alla predetta società di dare immediato inizio ai lavori della perizia di variante e suppletiva ed in particolare, quelli previsti nel sito della frazione “Braidi” (villa B.  ###. Nell'ordine di servizio, testualmente si legge: “questa D.L., dando seguito alle precise ed inequivocabili direttive impartite dall'### ha redatto in data ### una perizia relativa ai lavori in oggetto, giusta nota dell'### del 26.05.2000 n. 4194 di prot.; che l'impresa pe r presa visione ed accettazione della perizia di variante suddetta, ha sottoscritto regolare schema di atto di sottomissione; ### l'urgenza e le pressioni fatte dall'### in merito all'immediato inizio dei lavori previsti nella perizia succitata. Tutto ciò premesso e considerato questa direzione dei lavori ### all'impresa di dare immediato inizio ai lavori previsti dalla perizia di variante e supplettiva ed in particolare, quelli previsti nel sito della frazione ### (### B. ###”. 
Inoltre, nell'atto di sottomissione, registrato a ### P.G. il ###, al n. 732, mod. III, sottoscritto dal ### dei ### dall'impresa e dal ### le parti convenivano: “art. 1: il sig. nella qualità di amministratore unico e #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 23 a 38 legale rappresentante della impresa con il presente atto assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori supplettivi e di variante secondo gli elaborati di cui alla perizia cui fa parte il presente atto. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n. 20 di rep. Del 20.04.00 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto…” (cfr. doc. versati in atti). 
Essendosi attenuta alla perizia in variazione non è rilevabile un comportamento illecito dell'opposta né tanto meno illegittimo.  ### dei lavori diversi da quelli oggetto di contratto emerge anche dal verbale di consegna del 24.03.2001, nel quale si legge: “premesso che l'amministrazione appaltante ha richiesto verbalmente a questa direzione dei lavori di assumere in consegna provvisoria l'opera ormai completa della frazione ### (### B. ### dovendo procedere alla sua inaugurazione e pertanto darla in uso alla cittadinanza…il ### del Comune di , il ### dei ### ed il ### dell'impresa hanno esaminato accuratamente i lavori eseguiti ed i manufatti installati ed hanno constatato che l'opera è stata eseguita a regola d'arte, in conformità alle previsioni della perizia, completa in ogni sua parte e che è in in perfetto stato di conservazione e manutenzione. Il rappresentante dell'amministrazione appaltante dichiara pertanto di prendere in consegna l'opera suddetta e simbolicamente ne ritira le chiavi” (cfr. verbale di consegna in atti). 
Infine, non meritevole di apprezzamento è la circostanza sostenuta dall'opponente che la variante sulla base della quale la ha eseguito i lavori è stata annullata dal Comune di con delibera n. 168 del 21/10/2004, da cui i giudizi dinnanzi al TAR di ### ed al ch e ha nno co nfermato i n pri mo ed in se condo grado la le gittimità dell'annullamento della predetta variante con Sentenza del ### n. 660/2018 pubbl. il ### e del n. ###/2019 pubbl. il ###.  ### della variante è avvenuto in corso di causa e l'opponente aveva già versato le somme per i lavori eseguiti in variazione dalla non contestando alcunché ed avallando come corretto il comportamento della opposta. 
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione pur se formalmente corretta in considerazione della causale indicata dalla opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, è nella sostanza infondata e va rigettata in quanto sussiste il credito della #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 24 a 38 Nel rigetto dell'opposizione rimane assorbita il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, volta ad ottenere la restituzione delle somme già corrisposte alla Ne consegue che parte opposta è legittimata a trattenere tutte le somme già corrisposte dal Comune di , per l'esecuzione dei lavori in ottemperanza della perizia in variazione viste le causali indicate nei versamenti eseguiti. 
Tuttavia, a seguito dell'avvenuto annullamento della delibera di approvazione della perizia in variazione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. 
A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto. Ed infatti non appare ammissibile la domanda riconvenzionale di cui al punto 3 della comparsa di costituzione di parte opposta poiché la stessa non appare coerente con la parte motivazionale della comparsa medesima ove tale richiesta appare formulata solo verso i chiamati in causa (cfr pagg.  8 e 9 del citato atto). 
Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Inoltre "La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sè in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 25 a 38 esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione" (Cass. 30 aprile 2005 n. 9021; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954; Cass. 7 ottobre 2011 n. 20613). 
Tali principi vanno affermati anche nella fattispecie in esame, atteso che il credito sussiste nei limiti di seguito indicati anche sulla base dell'esame delle domande di cui al giudizio riunito iscritto al n. 1248/2005 R. G., di cui si dirà appresso dopo l'esame delle restanti domande formulate dalla parti coinvolte nel presente giudizio. 
In particolare. 
Tutte le domande di risarcimento danni avanzate dai chiamati in causa vanno rigettate. 
In particolare, la domanda avanzata dall'avv. volta ad ottenere il risarcimento “dei danni morali derivanti dalla proposizione del presente giudizio, lesivi del buon nome e della onorabilità del dott. , nella sua qualità di sindaco e di avvocato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa” va rigettata. 
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza 18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, ### n. 21865 del 24/09/2013). 
Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno. 
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, 26972). Sul punto: “il danno conseguenza non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (Cass, sez. I, ordinanza 9385/2018). Ed ancora: “### [...] che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 26 a 38 con un grado di elevata probabilità" (Cass. civ. 8.11.2007, n. 23304). 
In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va, pertanto, individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. civ., ordinanza ###/2018; Cassazione civile, sez. VI 04/06/2020, n. 10596). 
Nessuna prova è stata prodotta dal e la domanda va, quindi, rigettata. 
Stesse considerazioni valgono per la richiesta di risarcimento danni formulata dalla non avendo fornito prova dei danni lamentati. 
Per quanto attiene alle domande riconvenzionali proposte da , , e le stesse sono inammissibili. 
I chiamati in causa da : , , e hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta ditta relativamente agli asseriti danni all'immagine subiti. 
Ai sensi dell'art. 36 cpc “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore.” Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta da , , e nei confronti della volta ad ottenere il risarcimento dei danni all'immagine, non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore sostanziale, ossia il pagamento delle somme per i lavori eseguiti. 
Le domande riconvenzionali sono quindi inammissibili e vanno rigettate.  ### le richieste risarcitorie per i danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., proposte da , , , , e vanno rigettate mancando i presupposti di legge. 
I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 27 a 38 di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum ( non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione ### ordinanza 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). 
Passando ad esaminare le domande formulate dalla nel giudizio iscritto al n. 1248/2005, già riunito al giudizio n. 963/2003 R.G.  ### preliminare sollevate dal convenuto circa la carenza di legittimazione passiva è fondata e va accolta per il principio di immedesimazione organica sopra indicato. 
Lo stesso dicasi in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli altri chiamati in causa , , , ch iamati in causa da , e , chiamata in causa da per le ragioni già spiegate in relazione al proc. n. 963/2003 R.G. 
Legittima è invece la chiamata in causa della avendo i chiamanti in causa ( , , , , e ) stipulato polizze per rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni. 
Nell'atto introduttivo parte attrice chiede: “2) ### e dichiarare che il direttore dei lavori ### e l'ex ### del Avv.  sono tenuti al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… per le causali di cui in premessa, quali soggetti conferenti gli incarichi per l'esecuzione dei lavori per cui è causa … 4) ### e dichiarare che il è tenuto al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria…” le domande sono infondate e vanno rigettate. 
Per il principio di immedesimazione organica, sopra illustrato, parte attrice non può richiedere il pagamento delle somme spettanti per i lavori eseguiti al direttore dei ### e al sindaco pro tempore, avendo gli stessi agito nell'esercizio delle loro funzioni. Invero, la perizia in variazione, in forza della quale sono stati realizzati i lavori da parte della è ascrivibile all'Ente in quanto tale e non ai #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 28 a 38 singoli. 
Le domande nei confronti del e vanno quindi rigettate.  ### la domanda nei confronti del va rigettata. 
È stato accertato che i lavori eseguiti dalla ditta erano diversi da quelli oggetto del contratto di appalto e conformi, invece, alla perizia in variazione. 
Nella relazione di CTU si legge: “sulla scorta della documentazione in mio possesso, posso affermare che i citati interventi non rientrano nelle previsioni del contratto rep. 
N. 20 del 20.04.2000 firmato tra l'amministrazione nella persona del sindaco pro tempore, l'impresa nella persona del rappresentante legale ed il ### Comunale” (cfr. relazione CTU pag. 14). 
Nel caso di specie, non è, pertanto, ravvisabile un inadempimento contrattuale dell'Ente per il mancato pagamento dei lavori eseguiti, atteso che i lavori realizzati sono diversi da quelli oggetto di contratto. 
Passando all'esame della domanda di indebito arricchimento proposta dalla la stessa è fondata e va accolta. 
In tema di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, l'art. 2041 prevede: “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. 
Ai fini della proponibilità dell'azione, i presupposti richiesti sono: l'arricchimento di un soggetto, da intendersi quale aumento del patrimonio o risparmio di spesa; il danno patrimoniale subito da un altro soggetto da cui discende l'impoverimento dello stesso; l'unicità causale tra arricchimento e danno e l'assenza di una giusta causa.  ### dell'elemento soggettivo nell'azione di ingiustificato arricchimento spiega, altresì, il motivo per cui l'art. 2041 c.c. non prevede un obbligo risarcitorio ma un obbligo di indennizzo, entro i limiti dell'arricchimento. 
In materia di opere pubbliche, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati comporta la necessità di bilanciare la necessità di garantire l'effettività e la pienezza della tutela privata con l'esigenza di tutelare la finanza pubblica. 
Il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c..   Dal canto suo, l'Ente pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 29 a 38 dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. 
Ai fini dei presupposti per l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. la recente Giurisprudenza di legittimità non ritiene più necessaria la sussistenza del requisito dell'utilità, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo del depauperamento dell'esecutore e dell'arricchimento della P.A. che ha avuto eseguite le opere o il servizio. Sul punto: “il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce nei confronti della P.a., ex art. 2041 c.c., ha il solo obbligo di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso” (Corte di Cassazione, ####, sentenza 26 giugno 2018, n. 16793). 
Nel caso de quo, con la consegna delle opere realizzate dalla ,sulla base della perizia in variante, il ha senza dubbio conseguito un utilitas. 
Sulle somme dovute a titolo di indennizzo, il giudice deve considerare la svalutazione monetaria e gli interessi maturati. Sul punto: “come rimedio finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore, l'indennizzo ex art. 2041 cc configura un debito di valore e non di valuta, da liquidarsi, tenendo conto, anche, della svalutazione monetaria intervenuta tempore solutionis” (Cass. 6.02.1998 n. 1287). Ed ancora: “sulla somma vanno corrisposti, dal giorno del verificarsi dell'altrui arricchimento, gli interessi ad un saggio anche diverso da quello legale, nella misura non assorbita dal tasso di adeguamento monetario del capitale” (Cass. 10.05.2001 n. 6502). 
Orbene, nel caso di specie, a seguito della realizzazione delle opere da parte della per le quali il non ha corrisposto il relativo prezzo, accertato un ingiustificato arricchimento dell'Ente, riconosciuto il danno patrimoniale subito dalla ed accertato il nesso causale tra arricchimento e danno, il è tenuto a corrispondere a titolo di indennizzo alla l'importo pari a quello ingiunto oltre rivalutazione monetaria e interessi poiché come la S. C. insegna, al pari di ogni obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 2041 c. c. è soggetta al regime del c.d. “cumulo” di rivalutazione e interessi in quanto «il credito indennitario ex art. 2041 c. c. per espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di valido contratto scritto va liquidato alla #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 30 a 38 stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949 n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore» (ordinanza ### del 2 dicembre 2022). 
Con riferimento all'asserita prescrizione dell'azione di indebito sostenuta dal , si rileva che l'azione di arricchimento senza causa, nel silenzio del legislatore, si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dal momento nel quale è avvenuta la condotta con la quale una parte si è impoverita mentre l'altra si è arricchita. Detto momento, nel caso di specie, può identificarsi con la consegna dei lavori avvenuti in data ###. 
Rilevato che parte attrice ha proposto l'azione di indebito arricchimento nell'anno 2005, l'azione non è prescritta. 
Le domande di risarcimento danni anche ex art.96 cpc proposte da vanno rigettate per le ragioni sopra articolate. 
Lo stesso dicasi per le domande proposte dai chiamati in causa , , , ch iamati in causa da , e , chiamata in causa da per le ragioni già spiegate in relazione al proc.  963/2003 R.G. 
Infine, per quanto concerne la richiesta di espletamento delle richieste istruttorie avanzata nelle comparse conclusionali dalla l a st essa v a r igettata, atteso che la causa è matura per la decisione non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria. 
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Sulle spese processuali. 
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 963/2003 R.G. 
In considerazione del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della revoca del decreto opposto n. 81/2003, a seguito dell'annullamento del [...] #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 31 a 38 ### della perizia in variazione, compensa interamente le spese processuali tra il e la Non risultando la chiamata in causa da parte dell'opposta palesemente infondata o arbitraria, compensa interamente tra gli stessi le spese del giudizio. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , chiamato in causa dalla e stante il rigetto delle domande riconvenzionali di risarcimento danni anche ex art. 96 cpc avanzate dal , sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti della sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa da , nonché da , , , ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamata in causa da ed il rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa tra gli stessi le spese di lite. 
Ritenuto che la chiamata in causa dell'da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti. 
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 1248/2005 R.G. 
In considerazione del parziale accoglimento delle domande proposte dalla nei confronti del compensa interamente le spese di lite tra le parti. 
Ritenuto il rigetto delle domande svolte dalla nei confronti di e stante la loro carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da compensa interamente le spese processuali tra le parti. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 32 a 38 riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti della sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa da , nonché da , , , ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti. 
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamata in causa da e d il rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa tra gli stessi le spese di lite. 
Ritenuto che la chiamata in causa dell' da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti. 
Le spese di ### nella misura liquidata in corso di causa, sono integralmente poste a carico dell'opponente . 
Infine si dispone la custodia del fascicolo fino al ritiro dei fascicoli di produzione delle parti, non oltre comunque il ###.  P. Q. M.  ### di ### P. G. definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 963/2003 R. G., cui è riunita quella iscritta al n. 1248/2005 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: Con riferimento al giudizio iscritto al. N. 963/2003 R.G.: 1) Rigetta l'eccezione sollevata da , , e circa l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo per quanto indicato in parte motiva; 2) Rigetta l'eccepita impossibilità di riunione dei procedimenti iscritti ai 963/2003 e 1248/2005 R.G. per essere uno di essi un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni spiegati in parte motiva; #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 33 a 38 3) Accoglie l'eccezione preliminare sollevata da circa la carenza di legittimazione passiva in seguito alla chiamata in causa da parte dell'opposta 4) ### le eccezioni preliminari sollevate , , , chia mati i n causa da , circa l a care nza di legittimazione passiva; 5) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da chiamato in causa da , , , , 6) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , chiamata in causa da ; 7) Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da chiamata in causa da , , , , e .  8) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e revoca il decreto ingiuntivo opposto; 9) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per le ragioni spiegate in parte motiva; 10) Revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2003 a seguito dell'annullamento della perizia in variazione.  11) Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ivi compresa quella ex art. 96 cpc avanzata dal chiamato in causa nei confronti della 12) ### la richiesta di risarcimento danni formulata da #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 34 a 38 ; 13) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da , , per l e rag ioni di cui i n parte motiva; 14) ### le domande di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzate da , , , e per le ragioni esposte in parte motiva.  15) ### nel resto.  16) Non risultando la chiamata in causa palesemente infondata o arbitraria compensa le spese tra la e 17) ### la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa dalla e stante il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti; 18) ### la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti della sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti; 19) ### la carenza di legittimazione passiva di chia mato in causa da , nonchè , , , ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti; 20) ### la carenza di legittimazione passiva di #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 35 a 38 chiamata in causa da ed il rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa tra gli stessi le spese di lite.  21) Ritenuto che la chiamata in causa dell' da parte di , , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti. 
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 1248/2005 R.G.  22) ### l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto circa la carenza di le gittimazione passiva; 23) ### le eccezioni preliminari sollevate , , , chia mati i n caus a da , circa l a carenza di legittimazione passiva; 24) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da chia mato in causa da , , , , 25) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , chiamata in causa da 26) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da c hiamata i n causa da , , , , e , per le ragioni di cui in parte motiva.  27) Nel merito, rigetta la domanda di pagamento delle somme di € 153.789,44 avanzata dalla nei confronti di #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 36 a 38 e per il principio di immedesimazione organica; 28) ### la domanda di inadempimento contrattuale avanzata nei confronti del per le ragioni di cui in parte motiva; 29) ### la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dalla nei confronti del ; 30) Per l'effetto condanna il , in persona del ### pro tempore, a corrispondere alla ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indennità la somma di €. 153.798,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi per come motivato.  31) ### la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ivi compresa quella ex art. 96 cpc avanzata dal convenuto nei confronti della per le ragioni suesposte; 32) ### la richiesta di risarcimento danni formulata da ; 33) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da , , per l e rag ioni di cui i n parte motiva; 34) ### le domande di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzate da , , , e per le ragioni esposte in parte motiva.  35) ### nel resto.  36) Ritenuto il rigetto delle domande svolte dalla nei #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 37 a 38 confronti di e stante la loro carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da compensa interamente le spese processuali tra gli stessi.  37) ### la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei confronti della s ussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti; 38) ### la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa da , , , e ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti; 39) ### la carenza di legittimazione passiva di chiamata in causa da ed il rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa le spese di lite.  40) Ritenuto che la chiamata in causa dell'da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti.  41) Pone definitivamente a carico del le spese di ### 42) Si dispone la custodia in cassaforte come da motivazione. #### N° 963/2003 R.G.  (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 38 a 38 Così deciso in ### P.G., il giorno 4.08.2023.   ###. I. in funzione di ### Montera

causa n. 963/2003 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4978/2024 del 20-12-2024

... attorea al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la mala fede o colpa grave con cui gli attori hanno proposto la propria domanda, con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. §§§ §§ §§§ Si costituiva il ### di ### in ### in persona del sindaco p.t. dott. ### il quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto dedotto e richiesto da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto delle domande attoree così come indicate in comparsa di costituzione con condanna degli attori anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. §§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio il ### 2, in persona dell'amministratore p.t., il quale concludeva: - di non (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. 4023 - 2021 Il Tribunale di ### - ### - in persona del Giudice Unico dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4023 - 2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “### e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”. 
TRA ### (C.F.: ###) in persona del suo legale rappresentante, amministratore p.t. dott. #### dott.ssa ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); DE ### (C.F.: ###); ### (C.F.:###); D'### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.:###); ### (C.F.: ###), tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti in allegazione al proprio atto di citazione.   #### 48 - (C.F.:###), in persona dell'amministratore p.t. avv. ### elettivamente domiciliat ####### alla ### n. 48/20 presso lo studio dell'avv. ### giusta mandato alle liti in atti; ####, in persona del sindaco p.t., ### n. 200; ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta; ### in persona del parroco p.t., elettivamente domiciliata in ### di #### alla ### n. 75, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti come in atti.; ### 1, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/37 D, ### in ####; elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### giusta procura alle liti in atti; ### 2, in persona dell'amministratore p.t., con sede ####### alla ### n. 43/48, elettivamente domiciliato in #### alla ###. 
Saragat n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### giusta mandato alle liti in atti; ### 1, in persona dell'amministratore p.t., sito in ### in #### alla ### n. 48/37 A, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti come in atti; ### 2, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/37b - ### in #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### ed ### giusta mandato alle liti in allegazione alla propria comparsa di costituzione di nuovo difensore; ### BORGHETTO, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/31, ### in ####, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### giusta mandato alle liti in atti; ### in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/29, ### in ####; elettivamente domiciliato in #### alla ###. Saragat n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### giusta mandato alle liti in atti; #### 3, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/38, ### in ####, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti in atti; ### 2, con sede ####### alla ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti in atti; #### in persona dell'amministratore p.t. avv. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### degli ### n. 27, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura alle liti in atti;; ### S.S. 7 - #### in persona del procuratore speciale avv. ### con sede ###### al ### n. 1, ed ivi elettivamente domiciliat ###, giusta procura rilasciata su foglio separato.   ###É ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., ### 10, #### 3, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/37 B, ### in ####; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ### n. 48/37 D, ### in ####; ### SANDESTÉ S.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. #### n. 48, ### in ####; ### VILLA, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48, ### in ####; ### in persona dell'amministratore p.t., ### n. 5, - ####; ### in persona del legale rappresentante p.t., ### n. 48, ### in ####É ### con sede ###### al ### n. 51 (C.F. - P.IVA ###, R.E.A. n. RM-1676444) in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### giusta procura rilasciata su foglio separato.   ###'udienza del 12.06.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti costituite, qui richiamate per relationem, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. 
Con atto di citazione del 08.04.2021, gli odierni attori, così come indicati in premessa, citavano in giudizio gli odierni convenuti, così come indicati in premessa, chiedendo: - previa sospensione delle delibere impugnate, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere adottate ai punti n. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 21dicembre 2020; - dichiarare la illegittimità della costituzione del ### denominato “### di ### n. 48”, sito in ### in ####, quantomeno nella sua attuale consistenza; - dichiarare che tutti gli allacci eseguiti da chi non fosse avente causa dalle originarie cooperative costruttrici e titolari della convenzione di lottizzazione con il ### di ### in ### sono da considerarsi abusivamente eseguiti e, per l'effetto, ordinare il distacco entro breve e prefiggendo termine; - il tutto con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso di tutte le anticipazioni (contributo unificato, marca, spese di notifica). 
§§§ §§ §§§ ### il giudizio, si costituiva la ### di ### in persona del parroco p.t., con sede ####### - loc. Varcaturo, alla ### n. 48 la quale impugnava e contestava quanto ex adverso prodotto e dedotto, chiedendo: - In via preliminare, e pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c., con ogni relativa conseguenza; - In via preliminare, e pregiudiziale dichiarare la domanda attorea inammissibile, improponibile, improponibile infondata in fatto ed in diritto e carente di prova; - In via preliminare, e pregiudiziale dichiarare la domanda attorea inammissibile, improponibile, improponibile infondata in fatto ed in diritto per non aver ottemperato all'azione di mediazione convocando tutti i convenuti del presente giudizio, come elemento propedeutico e di proponibilità dell'azione di impugnativa a delibera assembleare del 20.12.2020; - Si eccepisce inoltre sempre in via preliminare ed assorbente la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del ### nella persona del sig.  ### per mancanza di conferimento d'incarico da parte dei condomini dello stesso condominio, in quanto trattasi di azione attiva, in cui la legge vigente prevede la necessità del mandato assembleare; - Che la domanda attorea va rigettata in toto in quanto nessun deliberato è stato intrapreso dall'adunanza del 20.12.2020 da parte dei rappresentanti del ### - Comunque, rigettare, per infondatezza, in fatto ed in diritto ogni domanda, conclusione e richiesta ex adverso formulata e carente di prova; - Per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva il ### 1, in persona dell'amministratore p.t., con sede ####### alla ### n. 48/37°, il quale impugnava e contestava le avverse domande e chiedeva: - In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di ius postulandi stante l'inesistenza della procura alle liti limitatamente alla domanda spiegata nei confronti del ### “### 1” ed estromettere dal giudizio il predetto ### per carenza di legittimazione passiva; - Dichiarare l'improcedibilità della domanda atteso il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti del ### “### 1”; - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichiarare nullo l'atto di citazione con decadenza dallo stesso; - Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, per tutto quanto esposto nel libello difensivo; - ### parte attorea al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la mala fede o colpa grave con cui gli attori hanno proposto la propria domanda, con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva il ### di ### in ### in persona del sindaco p.t.  dott. ### il quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto dedotto e richiesto da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto delle domande attoree così come indicate in comparsa di costituzione con condanna degli attori anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio il ### 2, in persona dell'amministratore p.t., il quale concludeva: - di non spiegare domande nuove, e che, in disparte la non opposizione alla impugnativa delle delibere adottate ai punti n. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 21 dicembre 2020, non si opponeva alla domanda n. 2, aderendo però alla domanda n.3 di parte attrice.   - Con vittoria di spese legali del giudizio. 
§§§ §§ §§§ Si costituivano in giudizio il ### 2, in persona del legale rappresentante p.t. e il ### in persona del legale rappresentante p.t., i quali impugnavano e contestavano le avverse domande e chiedevano: - In via preliminare in relazione al ### 2 concedersi la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, non essendo al medesimo condominio mai pervenuta la notifica dell'atto di citazione, avendo avuto contezza del giudizio solo tramite altri convenuti oltre il termine minimo a comparire; - sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 - 164 c.p.c. per le ragioni espresse in premessa; - dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, per le ragioni espresse; - dichiarare altresì, il difetto di procura alle liti e l'inesistenza del mandato a favore dell'avv. ### in relazione alle domande giudiziarie di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni, per le ragioni addotte in premessa; - nel merito, rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile ed improcedibile anche per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con condanna di parte attorea per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria; - il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva il ### in persona dell'amministratore p.t.  il quale impugnava e contestava le domande di parte attrice, chiedendo: - via preliminare concedersi la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, essendo al medesimo condominio pervenuta la notifica dell'atto di citazione oltre il termine minimo a comparire; - sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.li 163-164 c.p.c. per le ragioni espresse in premessa; - dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, per le ragioni espresse; - dichiarare altresì, il difetto di procura alle liti e l'inesistenza del mandato a favore dell'avv. ### in relazione alle domande giudiziarie di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni, per le ragioni addotte in premessa; - nel merito, rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile ed improcedibile anche per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con condanna di parte attorea per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria; - con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva altresì il ### 1 in persona dell'amministratore p.t., il quale impugnava e contestava quanto dedotto e prodotto dagli attori e chiedeva: - in via preliminare, attesa la omessa notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'odierno comparente, fissarsi una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire; - Sempre in via preliminare sospendersi il giudizio per consentire alle parti di partecipare alla mediazione obbligatoria; - Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.li 163- 164 c.p.c. per le ragioni espresse in premessa; - Dichiarare altresì, il difetto di procura alle liti e l'inesistenza del mandato a favore dell'avv. ### in relazione alle domande giudiziarie di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni, per le ragioni addotte in premessa; - nel merito, rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio il ### 3, in persona dell'amministratore p.t., il quale precisava di esperire una difesa di merito che, de facto, non si opponeva tout court alle rimostranze dell'attore, e che in parte non poteva non appoggiarle, condividendo con l'attore lo status di parco proprietario. 
Per tali motivi chiedeva: - accertare e dichiarare, in ragione ed in virtù della documentazione allegata agli atti di causa, lo status del ### 3 quale ab origine proprietario delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - accogliere le doglianze di cui al punto a) della comparsa, dichiarando l'illegittimità del supercondominio del comprensorio di ### 48; - nella denegata ipotesi in cui la conclusione di cui al punto 2) non si ritenga fondata, allora accogliere le doglianze di cui al punto b) della comparsa, e pertanto ordinare il distacco di coloro che abusivamente si sono allacciati alle infrastrutture create dalle cooperative fondatrici; Con vittoria di spese legali del presente procedimento. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio il ### 2, in persona dell'amministratore p.t., il quale impugnava e contestava estensivamente le domande attoree chiedendo: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di ius postulandi in capo all'avv. ### per quanto dedotto in tale atto introduttivo; 2) Ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori per quanto dedotto in tale atto introduttivo; 3) Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### “### 2” e dichiararne l'estromissione dal giudizio per quanto dedotto in tale atto introduttivo; 4) Ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda atteso il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti del ### “### 1” per quanto dedotto in tale atto introduttivo; 5) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichiarare nullo l'atto di citazione; 6) Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, per quanto dedotto in tale atto introduttivo; 7) Conseguentemente, condannare parte attorea al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la mala fede o colpa grave con cui gli attori hanno proposto la propria domanda o comunque, imporre una sanzione ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; 8) In ogni ipotesi, con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva il ### di ### n. 48 - ### in ####, in persona dell'amm.re p.t. dott. ### il quale impugnava e contestava la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, e chiedeva: - in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione di efficacia della delibera impugnata per mancanza dei presupposti di legge; - nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto; - condannare l'attore al pagamento di spese ed onorari di causa. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio l'avv. ### in qualità di amministratore del ### il quale impugnava e contestava quanto prodotto e dedotto da parte attorea e chiedeva: - In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### dichiarandone l'estromissione dal giudizio così come argomentato; - Sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria.; - nl merito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c., tra l'altro, per mancanza della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore; - nel merito rigettarsi le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provata; - condannare d'ufficio parte attrice al pagamento, in favore di ### di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell'art.96 c.p.c. in virtù della pretestuosità ed erroneità della chiamata in giudizio; - condannare, in ogni caso, parte attrice alla rifusione, in favore di ### delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio ### in persona del procuratore speciale avv.  ### il quale manifestava la sua estraneità alle vicende di causa e chiedeva l'estromissione dal giudizio; contestava integralmente quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito. Pertanto, chiedeva: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte riferita ad ### - subordinatamente, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del ### - nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### procedendo, ove ritenuto, alla previa estromissione dal presente giudizio; - in ogni caso, rigettare le domande proposte da parte attrice; - condannare gli attori ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento in favore di Eni di una somma equitativamente determinata. Con vittoria delle spese di lite. 
§§§ §§ §§§ Si costituiva in giudizio ### in persona del procuratore speciale ### interventore volontario, il quale precisava che interveniva nel giudizio in qualità di cessionaria del ramo di azienda e, ad oggi, unico soggetto giuridico a detenere l'effettivo interesse a contraddire per la tutela dei propri diritti. Tutti i riferimenti a ### devono intendersi riferiti a ### e viceversa. 
Pertanto, ### si associava integralmente alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di ### S.p.a. e chiedeva: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione nella parte riferita ad ### - subordinatamente, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del ### - nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### (già ###, procedendo, ove ritenuto, alla previa estromissione dal giudizio; - in ogni caso, rigettare le domande proposte da parte attrice; - condannare gli attori ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento in favore di ### (già ### di una somma equitativamente determinata. Con vittoria delle spese di lite. 
§§§ §§ §§§ In limine litis va dichiarata la contumacia ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., ### n. 10, #### 3, in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48/37 B, ### in ####; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ### n. 48/37 D, ### in ####; ### SANDESTÉ S.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. #### n. 48, ### in ####; ### in persona dell'amministratore p.t., ### n. 48, ### in ####; ### in persona dell'amministratore p.t., ### n. 5, - ####; ### in persona del legale rappresentante p.t., ### n. 48, ### in ### §§§ §§ §§§ ### il Tribunale, passando alla disamina della res controversa, che in ordine alle doglienze di parte attorea, relative alla domanda di annullamento della delibera condominiale del 21.12.2020, la domanda va dichiarata improcedibile, non essendosi maturata la condizione di procedibilità, atteso il mancato esperimento del procedimento di mediazione, delegato da questo Giudice, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, giusta ordinanza del 09.12.2022. 
Rileva il Tribunale, che si sensi dell'art. 5 coma 1 - bis del d. lgs. 28/2010: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ### ancora il Tribunale che, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.I., in data ###, la procedura di mediazione veniva instaurava davanti all'### - sede ###/2022 del 09/05/2023 ed al primo incontro di mediazione, tenutosi in data ###, erano presenti per parte proponente il ### con sede ####### alla ### n. 48, in persona del suo legale rappresentante, amministratore p.t., avv. ### presente nella duplice veste di amministratore del ### e di avvocato ed il sig. ### in qualità di procuratore speciale e sostanziale di tutti gli attori indicati in atto di citazione, assistito dall'avv. ### All'esito del procedimento di mediazione, con ordinanza del 06.10.2023 questo Giudice, onerava parte attrice a chiarire alcune questioni afferenti a: lo ius postulandi del procuratore di parte attrice; a depositare la delibera assembleare che aveva autorizzato il sig. ### amministratore illo tempore del ### a rilasciare la procura alle liti all'avv. ### a chiarire la posizione dell'avv. ### che aveva e rappresentato la parte attrice in sede ###qualità di nuovo amministratore del ### invitando lo stesso al deposito della delibera di nomina nonché la delibera di autorizzazione alla rappresentanza in mediazione; al contempo, il sig. ### veniva onerato, a mezzo del suo procuratore, al deposito delle procure speciali e sostanziali rilasciate dagli altri condomini coinvolti nel giudizio, così come lo stesso aveva dichiarato innanzi al mediatore e per le quali lo stesso ne assumeva la rappresentanza.  ### il Tribunale che dall'esame del verbale di mediazione del 26.07.2023, - procedimento n. 23- emesso dall'### di ### - sede ###/2022 del 09/05/2023- emerge ictu oculis il profilo di improcedibilità della domanda. 
In primis emerge per tabulas, che la parte attrice non abbia preso parte all'incontro di mediazione, infatti, in quella sede parte attrice, era rappresentata dall'avv. ### presente, come detto, nella duplice veste di amministratore del ### e di procuratore dello stesso, ed il sig. ### in qualità di procuratore speciale e sostanziale di tutti gli attori indicati in atto di citazione, assistito dall'avv. ### Inoltre, solo 5 delle più parti convenute, sebbene tutte invitate, avevano ritenuto dover partecipare all'incontro aderire alla mediazione. 
I partecipanti all'incontro di mediazione sottoscrivevano il relativo verbale, unitamente al solo mediatore. (Cfr. verbale negativo di mediazione in atti del 26 del mese di luglio 2023”. 
Rileva, quindi, quindi, il Tribunale che parte attrice ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione, rimanendo assente all'incontro fissato per il ###, che si è tenuto presso la sede di ### dell'### - sede ###tale prospettiva va rilevato che, a seguito dei chiarimenti chiesti da questo Giudice giusta ordinanza del 06.10.2023, qui richiamata per relationem, non venivano prodotte le procure speciali con le quali le parti istanti delegavano il sig.  ### - ex amministratore p.t. del ### essendo stato revocato e comunque decaduto dall'incarico, così come statuito dalla pronuncia giudiziale, versata in atti - a presenziare al primo incontro di mediazione in rappresentanza delle altre parti, ad eccezione del ### in persona dell'amministratore p.t., avv. ### Orbene, è fuor di dubbio alcuno, giusta costante ed oramai consolidata giurisprudenza che ai fini del corretto espletamento della procedura di mediazione, è necessario che le parti siano presenti di persona, assistiti dai rispettivi avvocati.  ### ingiustificata di una o di entrambe le parti, costituendo un comportamento assunto in violazione di un preciso obbligo di legge, espone la parte che decide di disertare personalmente alla procedura di mediazione al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs.  28/10. 
Muovendo dal principio che sono da ritenersi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio della legis della mediazione o poste in essere dalle parti, al fine di eludere il dettato normativo deve concludersi che quando l'assenza personale riguarda della parte richiedente la procedura, la condizione della procedibilità di cui all'art. 5 D. Lgs, richiamato non può ritenersi soddisfatta. 
In vero, con tale assunto, non si vuole sostenere che alle parti sia preclusa la possibilità di delegare e/o farsi sostituire in sede ###terzo, ma a determinate condizioni. 
Sul punto, orai vi è il principio sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 8473 del 2019, che questo Giudice richiama, è giunta alla conclusione che la parte che non possa presenziare personalmente in mediazione, può farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura notarile avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione, sia il conferimento del poter di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.  “… la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Non è previsto né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore… ### il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”. 
Considerato, che, in ossequio a tale principio, ne deriva che la procura dovrà essere senz'altro conferita con autentica notarile nel caso in cui il procuratore debba compiere per conto della parte atti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali la forma sia richiesta ad substantiam ex art.  1350 c.c. . e conseguentemente, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, «in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge», non può però conferire tale potere con la procura autenticata dal difensore. 
Rilevato, quindi, che nel caso in esame, parte attorea, ricorsa in mediazione, è stata rappresentata dal difensore, in difetto di “procura speciale sostanziale”, il procedimento di mediazione è da ritenersi “tam quan non esset”; Per quanto argomentato, essendo pacifica la mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento di mediazione, risultando, ciò dal contenuto del verbale negativo di mediazione e non contestato che il difensore di parte attrice, presente in sostituzione della parte fosse munito solo di una procura alle liti, con la conseguenza che esso medesimo non avrebbe potuto nemmeno considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione, ciò perché, come noto, l'avvocato ha una funzione di assistenza e non di rappresentanza, la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione de qua deve considerarsi non avverata.  ### altresì, il giudicante che con riferimento alla posizione della parte attrice, qualora questi abbia proposto domanda di mediazione e poi non abbia partecipato, personalmente, al primo ovvero ai successivi incontri, preferendo delegare il proprio avvocato, deve ritenersi che la condizione di procedibilità non sia maturata, dal momento, che ai fini della domanda, non è sufficiente esperire il procedimento di mediazione, ma è necessario il rispetto di tutte le condizioni poste dalla normativa per un rituale, corretto e proficuo svolgimento della procedura, prima tra le quali quella che impone alla parti di essere presenti personalmente agli incontri dinanzi al mediatore, ed in particolar modo al primo incontro, che costituisce uno snodo cruciale di tutta la procedura. 
Ciò in quanto il tentativo di mediazione, non può e non deve considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente, che all'interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare. 
Infatti, l'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, prevede che in sede di mediazione la presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore, atteso che nel primo incontro informativo il mediatore ha necessità di entrare in contatto diretto con le stesse, al fine di valutare se siano realmente le condizioni e la volontà di entrare in mediazione. 
Da ciò ne discende, quindi, che nel caso in esame, parte attorea, ricorsa in mediazione, veniva rappresentata dal difensore, in difetto di “procura speciale sostanziale”, e dal signor ### sfornito di qualsivoglia legittimazione, per cui il procedimento di mediazione è da ritenersi “tam quam non esset” e ne consegue che, essendo pacifico che nessuna delle parti ha assolto all'onere di realizzare, versando in atti la relativa documentazione, la condizione di procedibilità, è evidente quindi che la situazione verificatasi dovrà portare alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5, co.2 . 
In tale prospettiva va rilevato che, a seguito dei chiarimenti chiesti da questo Giudice giusta ordinanza del 06.10.2023, qui richiamata per relationem, non venivano prodotte le procure speciali con le quali le parti istanti delegavano il sig.  ### - ex amministratore p.t. del ### essendo stato revocato e comunque decaduto dall'incarico, così come statuito dalla pronuncia giudiziale, versata in atti - a presenziare al primo incontro di mediazione in rappresentanza delle altre parti, ad eccezione del ### in persona dell'amministratore p.t., avv. ### La declaratoria di improcedibilità della domanda, rilevata ex officio, ritiene assorbita ogni altra domanda. 
§§§ §§ §§§ ### ed impregiudicata la declaratoria di improcedibilità, questo Giudice rileva, ad abundantiam, altresì che nelle more del giudizio è intervenuta la cessata materia del contendere in ordine al punto n. 1) dell'o.d.g. della impugnata delibera condominiale. 
Invero, in data ### l'assemblea all'unanimità, ratificava ed approvava le tabelle millesimali, tale delibera divenuta definita perché non impugnata, ha sostituito, di fatto, quella precedente del 21.12.2020. 
In particolare, al punto 1) dell'o.d.g. della convocazione dell'assemblea del 14.04.2023 “disamina e approvazione delle tabelle millesimali redatte dall'ing.  ###”, i condomini, con voto favorevole di 544,25 millesimi, approvava le tabelle millesimali (…). 
Da ciò ne discende che l'assembla condominiale avendo in tale data, deliberato sul medesimo argomento della delibera oggetto dell'impugnazione, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, da ciò. 
§§§ §§ §§§ Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi dello scaglione complessità bassa, tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale ridotta alla metà, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del Giudice Unico dott. ### C. ### definitivamente pronunciando nella causa R.G.  n. 4023 - 2021 proposta ### (C.F.: ###) in persona del suo legale rappresentante, amministratore p.t. e ### dott.ssa ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); DE ### (C.F.: ###); ### (C.F.:###); D'### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); #### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.: ###); ### (C.F.:###); ### (C.F.: ###) nei confronti del #### 48 - (C.F.:###), in persona dell'amministratore p.t. avv. ######, in persona del sindaco p.t.; #### in persona del parroco p.t.; ### 1, in persona dell'amministratore p.t.; ### 2, in persona dell'amministratore p.t.; ### 1, in persona dell'amministratore p.t.; ### 2, in persona dell'amministratore p.t.; ### in persona dell'amministratore p.t.; ### in persona dell'amministratore p.t.; ### 3, in persona dell'amministratore p.t.; ### 2, in persona dell'amministratore p.t.; ### in persona dell'amministratore p.t.; #### S.S. 7 - ### in persona del procuratore speciale avv. #### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; ### 3, in persona dell'amministratore p.t.; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; ### SANDESTÉ S.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. ##### in persona dell'amministratore p.t.; ### in persona dell'amministratore p.t.; ### in persona del legale rappresentante; ### con sede ###### al ### n. 51 (C.F. - P.IVA ###, R.E.A. n. RM-1676444) in persona del procuratore speciale ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: -ritenuta non soddisfatta la condizione di procedibilità dell'avvio della mediazione, ex art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010, dichiara improcedibile la domanda.  - condanna parte attrice, in solido, al rimborso, in favore dei singoli convenuti, della somma di € 2.179,40 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e ### come per legge se dovuti, con attribuzione solo ai procuratori che ne ha fatto espressa richiesta.  - Assorbita ogni altra domanda. 
Sentenza esecutiva ex lege. 
Manda alla ### per quanto di sua competenza. 
Aversa, 10.12.2024 

Il Giudice
Dott. ### C. ###


causa n. 4023/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Lombardo

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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 44/2025 del 17-01-2025

... giudizio rivestiva la caratteristica di lite temeraria ragione per la quale chiedeva la condanna ex art. 96 cpc. La causa veniva istruita documentalmente. Esaminati gli atti e i documenti, verificato che l'atto di opposizione a precetto è stato notificato alla controparte il ### e che la causa è stata iscritta a ruolo il ### si deve dichiarare la improcedibilità dell'azione. Tra la data di notifica e la data di iscrizione a ruolo sono infatti decorsi più dei dieci giorni stabiliti dall'art. 165 c.p.c. (temine perentorio). Ciò posto deve darsi atto che l'opponente con nota di deposito allegata come documento all'atto dell'iscrizione a ruolo deduceva di aver tentato in data ### di depositare l'atto di citazione in opposizione a precetto ma che in data ### la cancelleria avrebbe comunicato (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 201/2023 tra ### ATTORE e #### 17 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### nessuno compare ### l'avv. ### la quale si riporta al contenuto dei rispettivi scritti difensivi chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. 
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Il Giudice on dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 201/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.  ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###47921 RIMINI presso il difensore avv. ##### parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma primo cpc ### conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'Avv. ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione, in via preliminare di merito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1034/2022 - R.G. 622/2022 del Tribunale di Rimini pubblicata in data ### e munita di formula esecutiva in data ### e, conseguentemente, disporre che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa; in via principale di merito, accertata la completa infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dall'avv. ### dichiarare la nullità e/o annullare e/o. …”. 
A sostegno della opposizione deduceva che nel mese di dicembre 2020, si recava presso lo studio dell'avv. ### professionista iscritta nelle liste del gratuito patrocinio istituite presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### al fine di farsi rappresentare e assistere nella vertenza promossa nei suoi confronti dal fratello ### (R.G. 3207/2020 - Tribunale di ###; in virtù del conferimento di incarico per la citata vertenza, l'opponente sottoscriveva procura alle liti a favore del legale in data ###, a seguito del deposito della domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata in data ###; a seguito del deposito di istanza di rimessione in termini nel procedimento di cui (oltretutto rigettata con decreto dal Giudice dott. ### in data ###), in data ### l'avv. ### comunicava inaspettatamente alla ### di volersi cancellare dalla lista del gratuito patrocinio. La necessità ed urgenza di garantirsi un'adeguata difesa in vista delle imminenti scadenze costringeva la ### a mantenere la propria rappresentanza in giudizio in capo al legale già costituito non avendo trovato alcun professionista disposto, in regime di gratuito patrocinio e in così poco tempo, ad assisterla adeguatamente. Su espressa ed insistente richiesta dell'opponente, l'avv. ### depositava quindi istanza generica al Giudice adito, chiedendo un breve rinvio al fine di consentire alla ### di nominare un nuovo professionista. Nonostante la marginale attività presuntivamente svolta dall'odierna opposta, la stessa iniziava ad avanzare pretese creditorie nei confronti della ### senza tenere in considerazione che, nelle more del giudizio, la stessa era stata ammessa al gratuito patrocinio. ###. ### notificava quindi ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (e pedissequo decreto di fissazione udienza) chiedendo al Giudice adito di “accertare e dichiarare lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'odierna attrice e la rispondenza alla vigente tariffa professionale della somma di euro 4.919,70 oltre iva e cpa per le prestazione (fase studio ed introduttiva) rese nell'espletamento dell'incarico professionale e stragiudiziale conferito in relazione al procedimento n. 3207/2020 svoltosi innanzi all'On. Tribunale di ### e per l'effetto condannare la signora ### al pagamento delle prestazioni professionali in favore dell'avv. ### per la somma di euro 4.91970 oltre iva e cpa da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oppure di quella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia”. La notifica del ricorso e del decreto d'udienza venivano volutamente effettuati presso un pregresso indirizzo di residenza dell'opponente in ### nonostante controparte fosse perfettamente a conoscenza che la dimora abituale della ### era da anni a ### per cui il procedimento sommario di cognizione veniva pertanto celebrato in contumacia dell'opponente. Con ordinanza n. 1034/2022 emessa in data ### dal Tribunale di ### il Giudice adito ingiungeva alla ### il pagamento in favore della ricorrente avv. ### della somma capitale di euro 2.549,00, oltre agli interessi e alle spese di procedura, cui aggiungere le spese di lite, comprensive di euro 76,00 per anticipazioni ed euro 1.215,00 per compensi professionali, oltre le ulteriori spese di procedura. In data ### controparte provvedeva a notificare, questa volta presso l'attuale indirizzo di residenza in ### della ### atto di precetto e contestuale titolo esecutivo. ### veniva a conoscenza del procedimento a suo carico solo in data ###, quando trovato un avviso di giacenza a lei indirizzato nell' androne di ingresso condominiale del palazzo in ### provvedeva a ritirare l'atto di precetto depositato in posta. 
Deduceva pertanto di non aver potuto acquisire tempestiva conoscenza del procedimento sommario pendente nei suoi confronti, ciò determinando l'emissione di un titolo esecutivo viziato, in quanto adottato in spregio al diritto di difesa della parte dichiarata erroneamente contumace. 
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “… ### il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: In via pregiudiziale di rito ### la tardività della costituzione dell'attore in giudizio e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del processo. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, in via preliminare, nel merito, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1034/2022 - R.G.  622/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ### e munita di formula esecutiva in data ### difettando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, emesse le opportune pronunce e declaratorie del caso, respingere la domanda attorea per le causali sopra esposte poiché infondata in fatto ed in diritto, con la conseguente integrale conferma dell'ordinanza n. 1034/2022 - R.G. 622/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ### e munita di formula esecutiva in data ### e dichiarazione di validità ed efficacia del precetto del 29.07.2022 notificato il ### e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra ### in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto. 
Con condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”. 
In particolare evidenziava la tardiva iscrizione a ruolo della causa con conseguente violazione dell'art.  165 cpc e richiesta di estinzione del procedimento nonché l'inammissibilità dell'opposizione non potendo il Giudice dell'opposizione al precetto rilevare la sussistenza di fatti estintivi (anteriori alla formazione del titolo giudiziale) che dovevano essere eccepiti nel giudizio di merito che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo. 
Nel merito contestava in ogni caso ogni addebito e deduceva che la proposizione del presente giudizio rivestiva la caratteristica di lite temeraria ragione per la quale chiedeva la condanna ex art. 96 cpc. 
La causa veniva istruita documentalmente. 
Esaminati gli atti e i documenti, verificato che l'atto di opposizione a precetto è stato notificato alla controparte il ### e che la causa è stata iscritta a ruolo il ### si deve dichiarare la improcedibilità dell'azione. Tra la data di notifica e la data di iscrizione a ruolo sono infatti decorsi più dei dieci giorni stabiliti dall'art. 165 c.p.c. (temine perentorio). 
Ciò posto deve darsi atto che l'opponente con nota di deposito allegata come documento all'atto dell'iscrizione a ruolo deduceva di aver tentato in data ### di depositare l'atto di citazione in opposizione a precetto ma che in data ### la cancelleria avrebbe comunicato l'esito negativo del suddetto deposito specificando che tale esito fosse dovuto ad una anomalia di un allegato. 
Tuttavia deve rilevarsi che di tale anomalia non risulta versata in atti prova alcuna. 
Ebbene anche a voler ritenere come correttamente avvenuta l'iscrizione a ruolo del 14.11.2022 deve comunque rilevarsi la tardività della medesima iscrizione anche in riferimento a tale data del 14.11.2022 essendo decorsi più di dieci giorni dalla data della notificazione della citazione (avvenuta lo si rammenta in data ###). 
In ogni caso anche a voler ritenere, fatta pur sempre salva la distinzione tra iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio della parte, che la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente è sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. Cass. Civ, Sez. III, Sentenza 24224 del 30/09/2019) ipotesi verificatasi nel caso di specie, l'opposizione non merita in ogni caso accoglimento per le motivazioni che seguono, dovendosi ritenere infondati i motivi di opposizione. 
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). 
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante). 
Ciò chiarito, alla stregua del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto opposto, l'opposizione per quanto attiene ai motivi ex art. 615 cpc è inammissibile poichè il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha competenza solo residuale. 
In tal senso la costante giurisprudenza in materia che statuisce “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ. 05/09/2008, n. 22402). 
Ed ancora “il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso … devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 07-10-2008, n. 24752). 
Da ultimo veggasi Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18-02-2015, n. 3277 che ha così statuito: “ non può che essere ribadito il principio per il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza).” In definitiva l'opposizione non merita accoglimento. 
La mancata prova di un danno derivante ai convenuti opposti dalla condotta processuale dell'attrice opponente non consente la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 così come aggiornati con il D.M. n. 147/22, tenendo a mente valori inferiori a quelli medi attesa la non elevata complessità della decisione, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda avanzata da parte opponente; condanna parte opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali nella misura di legge. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.  ### 17 gennaio 2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 201/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santucci Silvano, Amadei Elena

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