### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 1 a 38 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nella persona del ### ha emesso la seguente SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 963/2003 R. G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Promossa da in pe rsona de l ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###(c/o studio Avv. ###, rapp.to e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti; - opponente nel giudizio al n. 963/2003 R.G.- - convenuto nel giudizio n. 1248/2005 - CONTRO (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore ### , con sede in ### P.G., Via degli ### n. 98, elettivamente domiciliat ###nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti - opposta nel giudizio n. 963/2003 R.G.- - attrice nel giudizio n. 1248/2005 R.G.- E (c.f. , nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio avv. , recapito professionale dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti; -chiamato in causa nel giudizio 963/2003 R.G.- -convenuto nel giudizio n. 1248/2005 R.G.- ### P. ###### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 2 a 38 E nat o a Patti il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### - chiamato in causa nel giudizio 963/2003 R.G.- - convenuto nel giudizio n. 1248/2005 R.G.- ### , (c.f. , nato a il ### ed ivi residente ###; (c. f. , nato a ### (### il ### e residente ###; (c.f. , nato a ### P.G. il ### e residente ###; (c. f. , nato a ### (### il ### e residente ###; tutti elettivamente domiciliati in ### P.G., ###. Cattafi n. 26, presso l'avv. ### che li rappresenta e difende per procura in atti. -chiamati in causa
Nonché ( c.f. ) , nato a ### il ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### di ### come da mandato in atti; , residente ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### e dall' avv. ### giusta procura in atti; (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusto mandato in atti; - Chiamati in causa - Oggetto: Appalto di opere pubbliche. ############# P. #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 3 a 38 ### Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n. 81/2003, emesso da questo Tribunale, ad istanza della era ingiunto al il pagamento della complessiva somma di €.153.798,44 oltre interessi, spese e compensi del giudizio monitorio sostenendo di avere “... eseguito in appalto per conto del comune di “lavori di verde attrezzato ed arredo urbano” giusto contratto in data ### rep. N. 20 registrato a ### P. G. il ### al n. 343” ed affermando che “... detto credito è stato riconosciuto dal ### dei ### geom. , giusto certificato di pagamento n. 3 redatto in data ### che in copia si produce”.
Il , con atto di citazione del 29.09.2003, proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo contestando l'esistenza del credito vantato per aver la ditta appaltatrice eseguito lavori diversi da quelli oggetto del contratto di appalto. Chiedeva, quindi: “1) Preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione e quindi dichiarare nullo, annullare, revocare o, comunque rendere inefficace il D.I. opposto per i motivi sopra enunciati; 2) ### e dichiarare comunque, che, per l'obbligazione dedotta in giudizio, nulla è dovuto dal convenuto in favore dell' tanto per capitale che per interessi; 3) in via riconvenzionale, riconoscere e dichiarare il diritto dell'### a ripetere le somme percepite dall' per lavori diversi da quelli oggetto del contratto d'appalto del 20.04.00; 4) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al le somme percepite per lavori diversi da quelli oggetto del contratto d'appalto del 20.04.00 sopra indicato; … 6) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa del 17.11.2003, si costituiva la opposta ditta chiedendo: “1) preliminarmente dare atto che la deducente con il presente atto intende chiamare in causa e/o in garanzia il ### dei ### e #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 4 a 38 l'ex ### del Comune di , Avv. , e pertanto, si chiede che il sig. ### voglia spostare la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis; 2) confermare il decreto ingiuntivo opposto; 3) ### in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che il è tenuto al pagamento, in favore della deducente impresa, della somma di ### 153.798,44 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data del giorno successivo alla scadenza del 30 giorno dall'emissione del certificato di pagamento fino al 90 giorno; mentre dal giorno successivo al 90 giorno fino al soddisfo gli interessi moratori nella misura accertata con ### dei ### per il ### e per i ### ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 1063/1962, come modificato dall'art. 4 L. 10.12.1981 n. 741; 4) in via alternativa e/o subordinata, condannare il ### dei lavori geom. e l'ex ### del Comune di , avv. , al pa gamento in favore della ded ucente della so mma di Eu ro 153.798,44 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data del giorno successivo alla scadenza del 30 giorno dall'emissione del certificato di pagamento fino al 90 giorno; mentre dal giorno successivo al 90 giorno fino al soddisfo gli interessi moratori nella misura accertata con ### dei ### per il ### e per i ### ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 1063/1962, come modificato dall'art. 4 L. 10.12.1981 n. 741; 5) in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Ente, ritenere e dichiarare che il geom. e l'ex ### avv. , sono tenuti a garantire e manlevare la società deducente da qualsiasi responsabilità e tenutezza per tutto quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare in dipendenza del presente giudizio, ivi compresi le spese e compensi legali, il tutto maggiorato dalla rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed interessi sulla somma rivalutata. 6) in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Ente condannare direttamente il geom. e l'ex ### avv. , al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare spettanti all'Ente, ivi compresi le spese e compensi legali, il tutto maggiorato dalla rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed interessi sulla somma rivalutata...10) condannare il e/o il ### dei lavori ### e/o l'ex ### del , Avv. ### al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” A supporto di tali domande la #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 5 a 38 opposta confermava la stipula del contratto di appalto in data ### ma affermava, nel contempo che “... la direzione lavori con ordine di servizio n. 1 del 10.07.2001 ordinava all'impresa di dare immediato inizio ai lavori previsti dalla perizia di variane e suppletiva, ed in particolare quelli previsti nel sito della frazioen “Braidi” (villa B. ###”.
Iscritto il giudizio al n. 963/2003 con ordinanza del 20.11.2003 era autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa del 26.01.2004 si costituiva il geom. chiedendo: “1) ritenere e dichiarare inammissibile le domande formulate dalla società opposta nei confronti del geom. 2) nel merito, senza recesso dalla superiore domanda, ritenere e dichiarare l'esatto adempimento del geom. nell'esecuzione del mandato di direttore dei lavori di cui in narrativa. 3) conseguentemente, rigettare le suddette domande della società opposta in quanto anche assolutamente infondate. 4) ritenere e dichiarare il rapporto di immedesimazione organica del geom. nella sua funzione di ### con l'### di . 5) conseguentemente, nel denegato caso di soccombenza, ritenere e dichiarare l'obbligo del di garantire e manlevare il geom. pe r tutte le some che, per qualsiasi titolo o causale, sarà costretto a corrispondere in conseguenza o dipendenza dei fatti dedotti in giudizio dalla nonché, in ogni caso, a rifonderlo delle spese di giudizio. 6) in via sussidiaria e/o alternativa, sempre in caso di soccombenza, ritenere l'obbligo dell'ex sindaco del avv. di garantire e manlevare il geom. per tutte le somme che, per qualsiasi titolo o causale, sarà costretto a corrispondere in conseguenza o dipendenza dei fatti dedotti in giudizio dalla nonché, in ogni caso, a rifonderlo delle spese di giudizio… 8) con vittoria di spese”.
Con comparsa del 02.02.2004 si costituiva in giudizio il ### p.t. Avv. con testando le r ichieste a vanzate dalla ditt a ap paltatrice e da l opponente e chiedeva preliminarmente che il Tribunale autorizzasse la chiamata in causa dell'avv. , de l d ott. , de l dott . e del Sig. , n.q. di Assessori del , all' epoca de i fat ti di causa, n onché de ll'ing. n. q. di Ingegnere dell'### tecnico del Comune e ingegnere capo dei lavori, unitamente #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 6 a 38 all' Chiedeva, altresì di: “2) ### e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. nel presente giudizio, stante la sua assoluta estraneità in merito ai fatti per cui è causa, con la conseguente estromissione dello stesso nel presente giudizio. 3) ### e dichiarare inammissibile e improcedibile e comunque infondato in fatto e/o in diritto l'atto di chiamata in causa del dott. per i fatti esposti in narrativa. 4) rigettare tutte le domande formulate dalla ditta con le statuizioni di legge che saranno ritenute utili ed opportune dall'ill.mo sig. Giudice… 6) condannare l'attore al risarcimento nei confronti del convenuto dei danni morali derivanti dalla proposizione del presente giudizio, lesivi del buon nome e della onorabilità del dott. , nella sua qualità di sindaco e di avvocato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa; 7) condannare altresì l'attore al risarcimento in favore del convenuto dei danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. 8) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 26.02.2004 il ### rinviava la causa per prima trattazione ex art. 183 cpc, concedendo termine al convenuto fino a 20 giorni prima dell'udienza per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Con istanza datata 02.03.2004 il procuratore del terzo chiamato in causa avv. rilevando che: “la costituzione è stata effettuata nei termini stabiliti dalla ### al fine di richiedere la chiamata in causa del terzo (20 giorni prima)… ciò nonostante la cancelleria non ha sottoposto alla S.V. Ill.ma il fascicolo affinché potesse adottare i provvedimenti di cui all'art. 269 cpc…” chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il dott. , il dott. , il dott. il s ig., l' Ing. e l' Con ordinanza dell'08.03.2004 il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Con quattro distinti atti di costituzione, datati 17.09.2004, si costituivano i chiamati in causa dall'avv. , ossia , , e chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicurativa e dell'ing. ed eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo o, in subordine, la decadenza della società della possibilità di chiamare in causa l'avv. nella qualità di ### del e quindi quest'ultimo decaduto della possibilità di chiamare #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 7 a 38 in causa i terzi nella loro qualità di assessori, con conseguente estromissione dal procedimento in oggetto. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande formulate nei loro confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto e in riconvenzionale la condanna della al risarcimento dei danni provocati con il loro comportamento illecito quantificati nella somma di € 25.000,00 o l'altra maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa oltre che i danni ex art. 96 cpc.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva, con comparsa del 20.09.2004, , il quale preliminarmente chiedeva la chiamata in causa della che nel periodo oggetto di causa assicurava lo stesso per la responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie funzioni quale dirigente responsabile dei servizi, e la Dott.ssa , quale responsabile del servizio opere pubbliche - ### area amministrativa del . Nel merito eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande formulate nell'atto di chiamata in causa su istanza del dott. con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche la Dott.ssa resistendo alle domande svolte dall'### ch iedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti con il risarcimento dei danni morali ed ex art. 96 cpc.
Si costituiva anche l la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non dovendo rispondere a termini di polizza ed a titolo di garanzia nei confronti dei chiamanti in causa per le esclusioni previste in polizza e per la non involontarietà di eventuale comportamento. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande e richieste formulate e, in subordine, “4) dichiarare, semmai, tenuto al pagamento, sempre e comunque, il che ha usufruito di un servizio necessario ed indispensabile per la comunità comunale, peraltro effettivamente reso alla collettività ed acquisito a titolo di “utilitas” dal ” A seguito dell'ulteriore chiamata in causa ad istanza dei sig. , , e si costituiva con comparsa del 11.02.2005 già parte processuale quale chiamato in causa dall'avv. , ribadendo le difese svolte nella precedente comparsa di costituzione.
Nelle more del giudizio la instaurava autonomo giudizio, iscritto al #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 8 a 38 n. 1248/2005 R.G. Tribunale di ### P.G., nel quale citava in giudizio il , l'Avv. ed il Direttore dei ### chiedendo: “1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 273 e 274 cpc, disporre la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 9109/2003, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. 2) ### e dichiarare che il direttore dei lavori ### e l'ex ### del di Avv. sono tenuti al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… per le causali di cui in premessa, quali soggetti conferenti gli incarichi per l'esecuzione dei lavori per cui è causa. 3) conseguentemente condannare l'ex ### del Avv. ed il direttore dei lavori ### al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… 4) ### e dichiarare che il è tenuto al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… 5) Conseguentemente condannare il è tenuto al pagamento, in favore della della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria…6) in via subordinata, condannare il al pagamento della somma di € 153.789,44, sotto il profilo dell'indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cc ed in ogni caso per qualsivoglia titolo, causale o ragione, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 cc, ed interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 1063/1962, cosi modificato dall'art. 4 L. 10.12.1981 n. 741. 7)### e dichiarare che il ha utilizzato e continua ad utilizzare le opere realizzate dalla deducente; … 10) Condannare il e/o il ### dei lavori ### e/o l'ex ### del , avv. , al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva con comparsa dell'08.03.2006, ribadendo le difese svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo del 15.03.2006 l'avv. chiedeva: “1) preliminarmente disporre la chiamata in causa dei terzi, della compagnia assicurativa dell'ing. dell'avv. , del dott. , del dott. e del Sig. ; 2) sempre in via preliminare sospendere il presente procedimento ai sensi dell' 295 cpc in attesa che [...] #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 9 a 38 venga definito l'altro procedimento che vede contrapposte le medesime parti nel giudizio richiamato in narrativa, per i motivi esposti alla lettera B della narrativa; 3) in accoglimento delle eccezioni sollevate nella narrativa della presente comparsa, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. o, in subordine, ritenere e dichiarare la società decaduta dalla possibilità di chiamare in causa l'avv. nella qualità di sindaco del pe r i mot ivi esp osti in na rrativa; 4) conseguentemente, estromettere immediatamente, e con effetto ex tunc, l'avv. da l procediment o di cui all'ogg etto; 5) ### e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate da controparte nei confronti dell' , in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa; 6) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la in persona del leg. rappresentante pro tempore, obbligato a risarcire i danni provocati all'avv. con il proprio comportamento illecito, anche ai sensi dell'art. 96 cpc; 7) conseguentemente condannare la i n persona del leg. rappresentante pro tempore, a corrispondere all'avv. la somma di € 25.000,00 o l'altra maggiore o minore somma che in corso di causa risulterà dovuta a titolo di risarcimento danni…10) con vittoria di spese e compensi”.
Con quattro distinti atti, datati 14.02.2006, si costituivano , , e chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicurativa e ribadivano le richieste formulate nel giudizio di opposizione, ivi comprese quelle riconvenzionali, volte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla con il proprio comportamento illecito, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio chiamando in causa la che nel periodo oggetto di causa assicurava lo stesso per la responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie funzioni quale dirigente responsabile dei servizi e la Dott.ssa , quale responsabile del servizio opere pubbliche - ### area amministrativa del . Nel merito, si riportava alle difese già svolte nel procedimento di opposizione.
Con comparsa del 12.01.2007 si costituiva chiedendo #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 10 a 38 preliminarmente l'estromissione dal giudizio stante la carenza di legittimazione passiva della stessa rispetto alla chiamata in causa formulata dall' ing. e nel merito il rigetto di tutte le domande avanzate nei propri confronti con condanna del chiamante in causa dei danni anche morali subiti dalla nonché ex art. 96 cpc.
Si costituiva, altresì, la chiamata in causa con distinti atti di costituzione, rilevando preliminarmente di non accettare il contraddittorio nei confronti della ed eccependo la carenza di legittimazione passiva non dovendo rispondere a termini di polizza ed a titolo di garanzia stante le esclusioni previste in polizza. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande e richieste formulate negli atti di citazione per chiamata in causa ###udienza del 28.09.2006, nel giudizio iscritto al n. 963/2003, il giudice “rilevata la possibile connessione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 1248/2005” rimetteva gli atti al Presidente de Tribunale per le determinazioni di competenza.
All'udienza del 05.02.2007, il giudice disponeva la riunione del giudizio a quello iscritto al n. 1248/2005 R.G. per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
A seguito della predetta riunione l'avv. ### evidenziava a verbale che “i due procedimenti non potevano essere riuniti in quanto uno è una opposizione a decreto ingiuntivo e in quanto la riunione è stata richiesta per evitare le decadenze eccepite nel primo procedimento.” Con provvedimento del 04.06.2007 il giudice “ritenuto che non si ravvisano ragioni per separare le cause riunite; considerato che ogni questione relativa alla chiamata in causa va decisa unitamente al merito” rinviava la causa concedendo i termini cui all'art. 183 cpc.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 05.05.2009 il giudice “ritenuto che appare utile e conducente, ai fini della decisione, disporre ctu allo scopo di accertare: a) quali lavori eseguiti dalla società siano stati eseguiti secondo le previsioni del contratto di appalto; b) quali lavori eseguiti dalla società non rientrano nelle previsioni contrattuali; c) quantificare l'importo dei lavori sub. b), specificando gli importi corrisposti dal alla ditta per i lavori sub b) citati” nominava CTU l'ing. , che all'udienza del 24.09.2009, accettava l'incarico prestando giuramento di rito.
In data ### era depositata relazione di CTU a firma del dott. . #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 11 a 38 All'udienza del 20.12.2010 le parti chiedevano il rinvio della causa per trattative volte al bonario componimento della controversia.
Seguivano una serie di rinvii per trattative di bonario componimento ### more del giudizio, il con delibera G.M. n. 168 del 21.10.2004, annullava in autotutela la delibera G.M. 235 del 19.10.2000 con la quale era stata approvata la perizia di variante e suppletiva. Avverso la predetta delibera di annullamento G.M. n. 168 del 21.10.2004 la proponeva ricorso davanti al ### ed il relativo giudizio era iscritto al 33/2005 R.G., definito con sentenza n. 660/2018, con la quale il ### rigettava il ricorso. Avverso la predetta sentenza la proponeva appello davanti al CGA che rigettava il gravame con la sentenza n. 224/2019.
All'udienza del 03.10.2016 l'avv. ### procuratore della chiedeva un rinvio in attesa di definizione del giudizio n. 33/-2005 pendente innanzi al TAR ### Seguivano una serie di rinvii fino all'udienza del 07.01.2019 l'avv. ### evidenziava che “in data ### era stata fissata l'udienza di merito davanti al C.G.A. per la discussione del ricorso in appello relativo al giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del procedimento di annullamento adottato dal ” chiedeva, pertanto, un rinvio in attesa della definizione del predetto giudizio considerata la pregiudizialità dell'atto impugnato rispetto al presente giudizio. Il giudice concedeva il chiesto rinvio.
Con provvedimento del 03.12.2019 il giudice rilevato “che dall'esame della documentazione in atti, è stata confermata la delibera di G.M. n. 168 del 21 ottobre 2004 con evidenti riflessi nel presente giudizio; che, la CTU in atti, disposta con ordinanza del 5.5.2009 e depositata il ###, ha riscontrato l'avvenuto pagamento della somma di €. 233.386,36 da parte dell'Ente opponente; che dette conclusioni non sono state sostanzialmente contestate dalle parti; … visto, quindi, che i motivi di opposizione, ai quali devono aggiungersi le deduzioni svolte dalle altre parti, emergono elementi idonei (uno, certamente non secondario, è dato dall'importo ingiunto) da cui presumere un periculum imminente e concreto, rafforzando così la convinzione che sussistano fondati motivi per accogliere la richiesta di sospensione” sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e autorizzava le parti a depositare note esplicative, per come motivato, entro il ###, fissando la udienza, per #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 12 a 38 decidere sulle istanze istruttorie, alla data del 6.04.2020 cui rimetteva il processo per gli eventuali provvedimenti istruttori.
Depositate le note autorizzate, con provvedimento del 05.10.2020 il giudice “vista la istruttoria già espletata e gli esiti dei giudizi amministrativi che hanno condizionato l'iter processuale del fascicolo nonché l'epoca di iscrizione a ruolo della causa.
Ritenuto che, per quanto premesso, l'esame delle istanze delle parti di carattere istruttorio vadano esaminate in modo ampio e completo, come può avvenire in sede di decisione della causa” impregiudicata ogni altra decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.04.2021.
Accadeva poi che con provvedimento del 05.10.2021 il giudice fissava udienza del 24.01.2022, innanzi a sé per l'audizione delle parti e per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla eventuale riunione del fascicolo iscritto al n. RG 748/2020 al presente (RG n. 963/2003).
In data ### era rigettata la richiesta di riunione atteso che: “i due procedimenti si trovano in fasi processuali diversi considerato che quello iscritto al 963/2003 RG è prossimo alla definizione posto che è stata fissata la udienza di precisazione delle conclusioni, prima che lo stesso fosse posto in riserva per la decisione sulla richiesta di riunione al procedimento iscritto al n. 748/2020”.
In data ### la causa veniva assunta in decisione.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, con istanza del 27.07.2022 il procuratore della chiedeva un differimento della decisione essendo in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
Con ordinanza del 05.09.2022 la causa era rimessa sul ruolo.
All'udienza del 24.10.2022 rilevato che le parti chiedevano un rinvio per trattative di conciliazione, il ### sospendeva “per tre mesi il processo e fissa per la prosecuzione l'udienza del 27.02.2023, avvisando le parti che in quella sede ###domanda, posto che in mancanza sarà rilevata la inammissibilità della stessa per difetto di interesse” Alla successiva udienza del 27.02.2023 la causa era posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
Erano poi depositate le comparse conclusionali e gli ultimi scritti difensivi di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 13 a 38 Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (###. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
Ciò detto.
Con ordinanza del 05.02.2007, il giudizio iscritto al n. 963/2003 R.G. e quello iscritto al n. 1248/2005 R.G. sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
È, tuttavia, opportuno, oltre che necessario, procedere separatamente all'esame delle domande formulate dalle parti nei singoli procedimenti.
Con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 963/2003 R.G., occorre analizzare le eccezioni preliminari sollevate dai chiamati in causa , , e circa l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. ### è infondata e va rigettata.
Nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa di un terzo, estraneo al giudizio monitorio, da parte del convenuto opposto - #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 14 a 38 attore sostanziale - deve avvenire ai sensi del terzo comma dell'art. 269 c.p.c. e non del secondo comma del citato articolo.
Nell'ottica dell'inversione sostanziale delle posizioni delle parti, in ossequio a quanto dispone l'art. 269, comma ### c.p.c, l'opposto (attore sostanziale) potrà chiamare un terzo soltanto quando il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente (convenuto sostanziale) nell'atto di citazione e dovrà obbligatoriamente chiedere, a pena di decadenza, l'autorizzazione al ### entro la prima udienza di trattazione, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (cfr. Cass., Sez. II, 7.06.2013 n. 14444; ###. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2003, n. 1185; Cass., Sez. III, 1 marzo 2007, n. 4800). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel rimarcare che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è naturalmente preposto a dare definizione al rapporto intercorrente tra le parti del procedimento monitorio, non connette a siffatta affermazione l'inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta nei confronti di terzi - iniziativa che sottopone, piuttosto, al rispetto delle regole di rito e delle conseguenti preclusioni valevoli per il giudizio ordinario, una volta individuata rispetto a opponente e opposto la posizione sostanziale di attore e convenuto da cui far derivare i correlati poteri processuali” (Cass., 1 marzo 2007, n. 4800 e Cass., 27 giugno 2000, n. 8718). Ed ancora: “l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme” (Cass. 29.10.2015 n. 22113).
Accertata l'ammissibilità della chiamata in causa di un terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di specie, la chiamata in giudizio avanzata dall'opposta ditta è conseguenziale rispetto alle difese svolte dall'opponente, inizialmente ingiunto. #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 15 a 38 ### è quindi infondata e va rigettata.
Per quanto concerne l'eccezione sollevata a seguito della riunione dei due procedimenti dall'avv. ### che a verbale rilevava: “i due procedimenti non potevano essere riuniti in quanto uno è una opposizione a decreto ingiuntivo e in quanto la riunione è stata per evitare le decadenze eccepite nel primo procedimento”, si osserva.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale” (Cassazione civile sentenza n. 6091, 4.03.2020).
Istaurandosi autonomo giudizio ordinario di cognizione, in presenza dei requisiti di connessione soggettiva e oggettiva, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere riunito ad altro procedimento connesso. ### si appalesa, pertanto, infondata e va rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da tutti i chiamati in causa la stessa è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
Nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta società ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa del ### dei lavori ### e del ### del , avv. , che a sua volta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'avv. , del dott. , del dott. e del Sig. , n.q. di Assessori del , all'epoca dei fatti di causa, nonché dell'ing. n.q. di Ingegnere dell'### tecnico del Comune e ingegnere capo dei lavori, unitamente all' I chiamati in causa , , e del ### chiamavano a loro volta in causa la compagnia assicurativa e l'ing. , che chiamava la che nel periodo oggetto di causa assicurava lo stesso per la responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie funzioni quale dirigente responsabile dei servizi, e la #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 16 a 38 Dott.ssa , quale responsabile del servizio opere pubbliche - ### area amministrativa del , che chiamava in causa l' La chiamata in causa da parte dell'opposta del ### dei lavori, è legittima e non manifestamente infondata.
Il direttore dei lavori, nei contratti di appalto, ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto ( 03.09.2014 n. 20557). Sul punto: “il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente” (Cass. 18285/2016; ### Ravenna 15.06.2018 n. 649).
Legittima è, pertanto, la chiamata in causa del direttore dei lavori stante una possibile responsabilità dello stesso nell'esecuzione dei lavori.
Nel caso de quo, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo al ### dei ### che si è attenuto alle direttive impartite. Invero, nella relazione il CTU testualmente si legge: “… a seguito di direttive impartire dall' il D.L . ha r edatto un a perizia di var iante e su pplettiva ai sensi dell'8° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni…” ( pag. 10 relazione ### Per quanto concerne, invece, le atre chiamate in causa, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dei chiamati in causa.
In materia degli enti pubblici vige il principio dell'immedesimazione organica. #### è responsabile per l'illecito commesso dal proprio dipendente “in virtù del rapporto organico, immedesimante l'attività dei funzionari o dipendenti con quella dell'ente”, dovendosi ritenere esclusa la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza soltanto “se la persona fisica abbia agito con dolo, ovvero perseguendo un fine personale ed egoistico, sì che la sua attività debba ritenere estranea alla persona giuridica” (Cass. civile, sez. III, 5 gennaio 1979, n. 31). #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 17 a 38 Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto.
Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A. (Cass. sentenza n. 20986/2007, Cass. Sentenza n. 24744 del 21/11/2006; cfr. anche Cass. 10803 del 12.08.2000).
Ciò premesso, nel caso di specie è ravvisabile la carenza di legittimazione passiva dell'ex ### del degli ### ( , , , no nché de ll'### dell'### tecnico del ( e della responsabile del servizio opere pubbliche () atteso che i predetti hanno operato nell'esercizio delle loro rispettive funzioni. Invero, l'approvazione della perizia di variazione, corredata di parere tecnico e contabile, approvata dalla ### presieduta dal ### è riferibile al e non ai singoli soggetti, rientrando l'attività posta in essere nei loro compiti istituzionali.
La perizia in variante è, pertanto, ascrivibile all'Ente e non ai singoli.
Legittima e non manifestamente infondata è, invece, la chiamata in causa dell' atteso che le parti chiamanti in causa risultavano, all'epoca dei fatti, assicurati con la predetta ### per i rischi derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni.
Nel merito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo ### l'opposizione al decreto ingiuntivo non è #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 18 a 38 una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). ### a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il ### deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Sul punto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore” (Cass. civ., 25.02.2014 n. 4436).
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria ### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 19 a 38 dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò premesso.
Nel caso di specie parte opponente contesta l'esistenza del credito, adducendo che l' ha intrapreso l'esecuzione di lavori in località del tutto diversa da quella oggetto dell'appalto, senza aver ricevuto autorizzazione alcuna da parte della direzione lavori.
La questione è focalizzata sulla realizzazione da parte della società di lavori diversi da quelli oggetto del contratto di appalto, in particolare sull'esecuzione dei lavori nella frazione ### del Comune di .
Dal canto suo, parte opposta sostiene di aver eseguito tutte le prestazioni oggetto della perizia in variazione e, pertanto, chiede il pagamento delle somme non corrisposte.
Dal che ne deriva l'onere probatorio a carico di parte opposta, rivolto a dimostrare il proprio credito e l'onere a carico di parte opponente di provare l'inesistenza e/o la estinzione della obbligazione. ### è infondata e va rigettata.
È opportuno ripercorrere l'iter tecnico-amministrativo relativo all'opera pubblica oggetto di contestazione per come accertato dal nominato ### a seguito dello studio dei documenti versati in atti.
Nella relazione testualmente si legge: “Con contratto del 20.04.2000 n. 20 di rep., sono stati assunti dall'impresa i lavori indicati di verde attrezzato ed arredo urbano, per l'importo, al netto del ribasso d'asta dello 0.5502% di £ 824.040.406. Il progetto principale redatto dal geom. per il complessivo importo di £ 1.100.000.000 di cui £ 828.600.000 per lavori a base d'asta e £ 271.400.000 per somme a disposizione dell'amministrazione, venne prima approvato con delibera della G.M. n. 66 del 30.3.98 e finanziato con n. 1537/8 Tur del 10.11.1998 dall' Gli interventi previsti nell'originario progetto erano dislocati nelle zone di ingresso del paese poste a Sud ed a ### nell'area della palestra comunale del centro e la via ### della vicina frazione ### Essi consistevano in opere di sistemazione esterna quali la costruzione di marciapiedi, aiuole con relativa messa a dimora di piante ornamentali; pavimentazioni con mattonelle in cemento… ### lavori vennero consegnati alla impresa con verbale del 11.5.2000 ed essendo fissato dal C.S.A. in #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 20 a 38 mesi dodici consecutivi decorrenti dalla data della consegna, il tempo utile per ultimarli scadeva il ###. In data ###, a seguito di direttive impartire dall'### il D.L. ha redatto una perizia di variante e supplettiva ai sensi dell'8° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, per il complessivo importo di £ 1.100.000.000 di cui £ 828.041.042 per lavori al netto e £ 275.958.958 per somme a disposizione dell'### Le previsioni della suddetta perizia riguardavano la sistemazione della ### della frazione ### la sistemazione ed arredo della via ### del centro di , ed una piccola parte di intervento nella zona ### (verde attrezzato) e nella zona ingresso Sud del paese ###.
La perizia venne approvata dall'### in linea tecnica ed in linea ### con delibera della G.M. n.199 del 21.8.2000. In data ### venne sottoscritto dalle parti atto di sottomissione registrato a ### P.G. in data ### al n. 732 serie ### Successivamente, poiché in data ### la deliberazione suddetta venne annullata dal ### di ### ( ) - ### di ### l' ### riapprovava la perizia di variante sopracitata emettendo una seconda delibera di G.M. n. 235 del 3.11.2000 che veniva inviata al di ### in data ### e non avendo più avuto riscontro dallo stesso ### si ritenne approvata per decorrenza dei termini. ###.L. afferma che i lavori di cui alle previsioni della prima perizia di variante, datata 10.07.2000, vennero eseguiti quasi tutti regolarmente dall'impresa appaltatrice, liquidati per la parte di ed in attesa di liquidazione per la rimanente parte.
Nella relazione tecnica a firma del geom. relativa alla seconda perizia di variante, si legge che in data ### venne redatto verbale di sospensione dei lavori regolarmente firmato dall'impresa nelle more di approntare una seconda perizia di variante e supplettiva da sottoporre alle superiori approvazioni tendente a riportare i lavori alle previsioni del progetto originario. In funzione di quanto sopra emerso, il D.L. seguendo le direttive impartire dagli organi preposti, in data ### ha redatto una perizia di variante e supplettiva ai sensi dell'8° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, contenuta nei limiti del finanziamento principale e per il complessivo importo di £ 1.100.000.000 di cui £ 835.000.000 per lavori a base d'asta e £ 265.000.000 per somme a disposizione dell'####.L. afferma che gli interventi previsti in questa seconda #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 21 a 38 perizia di variante, oltre a confermare le previsioni di progetto, comprendono l'intervento di arredo nella ### del centro di , essendo tale via limitrofa e principale via di accesso alla zona ### prevista dal progetto…” (cfr. relazione CTU da pag. 9,10 e 11).
Orbene, ripercorso l'iter tecnico - amministrativo dei fatti oggetto di causa, il CTU ha accertato che parte opposta ha realizzato solo una parte dei lavori oggetto di appalto.
Nella relazione di CTU si legge: “ritenuti gli interventi previsti nel progetto originario e nel contratto di appalto consistenti nell'arredo urbano e verde attrezzato nelle zone di ingresso Sud ed Est del paese, la palestra comunale del centro e la via ### della vicina frazione “Braidi”, di essi di fatto sono stati eseguiti solamente quelli che riguardano la zona ingresso ### Nel libro delle ### si leggono le voci dei lavori ivi eseguiti che riportano dettagliatamene e pedissequamente qui di seguito e per i quali ho determinato l'effettivo costo parziale e poi infine quello totale, applicando ad ogni singola voce il relativo prezzo unitario, attinto dal Registro di contabilità e dai vari S.A.L… determino così un importo totale dei lavori eseguiti nella zona ingresso SU, pari a £ 8.404.378,29, oggi in euro pari € 4.340,50” (cfr. relazione pag. 12,13).
È stato, altresì, accertato che i lavori eseguiti dalla rientravano comunque nelle previsioni della perizia di variante approvata dalla G.M.. ### così si esprime: “rilevo che i lavori eseguiti dalla società presso la ### del la fraz. ### e la via ### del centro paese rientrano nelle previsioni della perizia di variante approvata ma non rientrano nelle previsioni del contratto ### n. 20 del 20/04/2000 firmato tra l'amministrazione ### l'impresa ed il ### Comunale” (cfr. relazione CTU pag. 20).
Il , solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contesta che i lavori eseguiti dalla società opponente non rientrino nelle previsioni del contratto rep. n. 20 del 20/04/2000 sottoscritto tra l'### e l'impresa , chiedendo pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo che sotto un aspetto prettamente formale poteva rappresentare una fondata pretesa.
Ma, come accertato dal nominato ### l'opponente , nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha corrisposto all'opposta società la somma di € 233.386,36 (relativi al I ed al ### per i lavori eseguiti dalla ditta , non contestando, quindi, l'esecuzione dei lavori ed accettando gli stessi. #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 22 a 38 Nella relazione testualmente si legge: “dai quattro SAL emessi dal D.L. si ricava l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla che ammonta a £ 782.768.654, 73 oggi € 404.266,27. Pertanto, detraendo da questa somma l'importo di € 4.340,50 degli unici lavori di fatto eseguiti tra quelli previsti nel contratto, nella zona ingresso Sud di , determino l'importo dei lavori eseguiti e non rientranti nelle previsioni contrattuali pari a € 399.925,77. Infine, gli importi corrisposti dal alla per i lavori eseguiti dalla stessa e che non rientrano nelle previsioni contrattuali, sono dati dalla somma dei primi due S.A.L. già pagati, pari a £ 451.899.000 (£ 200.767.000 + £ 251.132.000), oggi € 233.386,36” (cfr. relazione pag. 20 e 21).
Pertanto, nel corso dell'appalto, il ha regolarmente pagato all'impresa i lavori eseguiti in ottemperanza della perizia in variazione.
Nel caso di specie non è ravvisabile, quindi, una responsabilità dell'opposta ditta avendo la stessa eseguito i lavori in attuazione della perizia in variante.
Ed invero, i lavori realizzati dalla sono stati ordinati dalla ### con ordine di servizio n.1 del 10.07.2000, con il quale era comandato alla predetta società di dare immediato inizio ai lavori della perizia di variante e suppletiva ed in particolare, quelli previsti nel sito della frazione “Braidi” (villa B. ###. Nell'ordine di servizio, testualmente si legge: “questa D.L., dando seguito alle precise ed inequivocabili direttive impartite dall'### ha redatto in data ### una perizia relativa ai lavori in oggetto, giusta nota dell'### del 26.05.2000 n. 4194 di prot.; che l'impresa pe r presa visione ed accettazione della perizia di variante suddetta, ha sottoscritto regolare schema di atto di sottomissione; ### l'urgenza e le pressioni fatte dall'### in merito all'immediato inizio dei lavori previsti nella perizia succitata. Tutto ciò premesso e considerato questa direzione dei lavori ### all'impresa di dare immediato inizio ai lavori previsti dalla perizia di variante e supplettiva ed in particolare, quelli previsti nel sito della frazione ### (### B. ###”.
Inoltre, nell'atto di sottomissione, registrato a ### P.G. il ###, al n. 732, mod. III, sottoscritto dal ### dei ### dall'impresa e dal ### le parti convenivano: “art. 1: il sig. nella qualità di amministratore unico e #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 23 a 38 legale rappresentante della impresa con il presente atto assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori supplettivi e di variante secondo gli elaborati di cui alla perizia cui fa parte il presente atto. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n. 20 di rep. Del 20.04.00 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto…” (cfr. doc. versati in atti).
Essendosi attenuta alla perizia in variazione non è rilevabile un comportamento illecito dell'opposta né tanto meno illegittimo. ### dei lavori diversi da quelli oggetto di contratto emerge anche dal verbale di consegna del 24.03.2001, nel quale si legge: “premesso che l'amministrazione appaltante ha richiesto verbalmente a questa direzione dei lavori di assumere in consegna provvisoria l'opera ormai completa della frazione ### (### B. ### dovendo procedere alla sua inaugurazione e pertanto darla in uso alla cittadinanza…il ### del Comune di , il ### dei ### ed il ### dell'impresa hanno esaminato accuratamente i lavori eseguiti ed i manufatti installati ed hanno constatato che l'opera è stata eseguita a regola d'arte, in conformità alle previsioni della perizia, completa in ogni sua parte e che è in in perfetto stato di conservazione e manutenzione. Il rappresentante dell'amministrazione appaltante dichiara pertanto di prendere in consegna l'opera suddetta e simbolicamente ne ritira le chiavi” (cfr. verbale di consegna in atti).
Infine, non meritevole di apprezzamento è la circostanza sostenuta dall'opponente che la variante sulla base della quale la ha eseguito i lavori è stata annullata dal Comune di con delibera n. 168 del 21/10/2004, da cui i giudizi dinnanzi al TAR di ### ed al ch e ha nno co nfermato i n pri mo ed in se condo grado la le gittimità dell'annullamento della predetta variante con Sentenza del ### n. 660/2018 pubbl. il ### e del n. ###/2019 pubbl. il ###. ### della variante è avvenuto in corso di causa e l'opponente aveva già versato le somme per i lavori eseguiti in variazione dalla non contestando alcunché ed avallando come corretto il comportamento della opposta.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione pur se formalmente corretta in considerazione della causale indicata dalla opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, è nella sostanza infondata e va rigettata in quanto sussiste il credito della #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 24 a 38 Nel rigetto dell'opposizione rimane assorbita il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, volta ad ottenere la restituzione delle somme già corrisposte alla Ne consegue che parte opposta è legittimata a trattenere tutte le somme già corrisposte dal Comune di , per l'esecuzione dei lavori in ottemperanza della perizia in variazione viste le causali indicate nei versamenti eseguiti.
Tuttavia, a seguito dell'avvenuto annullamento della delibera di approvazione della perizia in variazione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto. Ed infatti non appare ammissibile la domanda riconvenzionale di cui al punto 3 della comparsa di costituzione di parte opposta poiché la stessa non appare coerente con la parte motivazionale della comparsa medesima ove tale richiesta appare formulata solo verso i chiamati in causa (cfr pagg. 8 e 9 del citato atto).
Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Inoltre "La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sè in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 25 a 38 esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione" (Cass. 30 aprile 2005 n. 9021; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954; Cass. 7 ottobre 2011 n. 20613).
Tali principi vanno affermati anche nella fattispecie in esame, atteso che il credito sussiste nei limiti di seguito indicati anche sulla base dell'esame delle domande di cui al giudizio riunito iscritto al n. 1248/2005 R. G., di cui si dirà appresso dopo l'esame delle restanti domande formulate dalla parti coinvolte nel presente giudizio.
In particolare.
Tutte le domande di risarcimento danni avanzate dai chiamati in causa vanno rigettate.
In particolare, la domanda avanzata dall'avv. volta ad ottenere il risarcimento “dei danni morali derivanti dalla proposizione del presente giudizio, lesivi del buon nome e della onorabilità del dott. , nella sua qualità di sindaco e di avvocato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa” va rigettata.
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza 18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, ### n. 21865 del 24/09/2013).
Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, 26972). Sul punto: “il danno conseguenza non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (Cass, sez. I, ordinanza 9385/2018). Ed ancora: “### [...] che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 26 a 38 con un grado di elevata probabilità" (Cass. civ. 8.11.2007, n. 23304).
In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va, pertanto, individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. civ., ordinanza ###/2018; Cassazione civile, sez. VI 04/06/2020, n. 10596).
Nessuna prova è stata prodotta dal e la domanda va, quindi, rigettata.
Stesse considerazioni valgono per la richiesta di risarcimento danni formulata dalla non avendo fornito prova dei danni lamentati.
Per quanto attiene alle domande riconvenzionali proposte da , , e le stesse sono inammissibili.
I chiamati in causa da : , , e hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta ditta relativamente agli asseriti danni all'immagine subiti.
Ai sensi dell'art. 36 cpc “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore.” Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta da , , e nei confronti della volta ad ottenere il risarcimento dei danni all'immagine, non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore sostanziale, ossia il pagamento delle somme per i lavori eseguiti.
Le domande riconvenzionali sono quindi inammissibili e vanno rigettate. ### le richieste risarcitorie per i danni derivanti dalla proposizione di lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., proposte da , , , , e vanno rigettate mancando i presupposti di legge.
I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 27 a 38 di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum ( non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione ### ordinanza 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
Passando ad esaminare le domande formulate dalla nel giudizio iscritto al n. 1248/2005, già riunito al giudizio n. 963/2003 R.G. ### preliminare sollevate dal convenuto circa la carenza di legittimazione passiva è fondata e va accolta per il principio di immedesimazione organica sopra indicato.
Lo stesso dicasi in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli altri chiamati in causa , , , ch iamati in causa da , e , chiamata in causa da per le ragioni già spiegate in relazione al proc. n. 963/2003 R.G.
Legittima è invece la chiamata in causa della avendo i chiamanti in causa ( , , , , e ) stipulato polizze per rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni.
Nell'atto introduttivo parte attrice chiede: “2) ### e dichiarare che il direttore dei lavori ### e l'ex ### del Avv. sono tenuti al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria… per le causali di cui in premessa, quali soggetti conferenti gli incarichi per l'esecuzione dei lavori per cui è causa … 4) ### e dichiarare che il è tenuto al pagamento, in favore della deducente, della somma di € 153.789,44, oltre rivalutazione monetaria…” le domande sono infondate e vanno rigettate.
Per il principio di immedesimazione organica, sopra illustrato, parte attrice non può richiedere il pagamento delle somme spettanti per i lavori eseguiti al direttore dei ### e al sindaco pro tempore, avendo gli stessi agito nell'esercizio delle loro funzioni. Invero, la perizia in variazione, in forza della quale sono stati realizzati i lavori da parte della è ascrivibile all'Ente in quanto tale e non ai #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 28 a 38 singoli.
Le domande nei confronti del e vanno quindi rigettate. ### la domanda nei confronti del va rigettata.
È stato accertato che i lavori eseguiti dalla ditta erano diversi da quelli oggetto del contratto di appalto e conformi, invece, alla perizia in variazione.
Nella relazione di CTU si legge: “sulla scorta della documentazione in mio possesso, posso affermare che i citati interventi non rientrano nelle previsioni del contratto rep.
N. 20 del 20.04.2000 firmato tra l'amministrazione nella persona del sindaco pro tempore, l'impresa nella persona del rappresentante legale ed il ### Comunale” (cfr. relazione CTU pag. 14).
Nel caso di specie, non è, pertanto, ravvisabile un inadempimento contrattuale dell'Ente per il mancato pagamento dei lavori eseguiti, atteso che i lavori realizzati sono diversi da quelli oggetto di contratto.
Passando all'esame della domanda di indebito arricchimento proposta dalla la stessa è fondata e va accolta.
In tema di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, l'art. 2041 prevede: “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Ai fini della proponibilità dell'azione, i presupposti richiesti sono: l'arricchimento di un soggetto, da intendersi quale aumento del patrimonio o risparmio di spesa; il danno patrimoniale subito da un altro soggetto da cui discende l'impoverimento dello stesso; l'unicità causale tra arricchimento e danno e l'assenza di una giusta causa. ### dell'elemento soggettivo nell'azione di ingiustificato arricchimento spiega, altresì, il motivo per cui l'art. 2041 c.c. non prevede un obbligo risarcitorio ma un obbligo di indennizzo, entro i limiti dell'arricchimento.
In materia di opere pubbliche, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati comporta la necessità di bilanciare la necessità di garantire l'effettività e la pienezza della tutela privata con l'esigenza di tutelare la finanza pubblica.
Il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.. Dal canto suo, l'Ente pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 29 a 38 dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile.
Ai fini dei presupposti per l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. la recente Giurisprudenza di legittimità non ritiene più necessaria la sussistenza del requisito dell'utilità, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo del depauperamento dell'esecutore e dell'arricchimento della P.A. che ha avuto eseguite le opere o il servizio. Sul punto: “il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce nei confronti della P.a., ex art. 2041 c.c., ha il solo obbligo di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso” (Corte di Cassazione, ####, sentenza 26 giugno 2018, n. 16793).
Nel caso de quo, con la consegna delle opere realizzate dalla ,sulla base della perizia in variante, il ha senza dubbio conseguito un utilitas.
Sulle somme dovute a titolo di indennizzo, il giudice deve considerare la svalutazione monetaria e gli interessi maturati. Sul punto: “come rimedio finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore, l'indennizzo ex art. 2041 cc configura un debito di valore e non di valuta, da liquidarsi, tenendo conto, anche, della svalutazione monetaria intervenuta tempore solutionis” (Cass. 6.02.1998 n. 1287). Ed ancora: “sulla somma vanno corrisposti, dal giorno del verificarsi dell'altrui arricchimento, gli interessi ad un saggio anche diverso da quello legale, nella misura non assorbita dal tasso di adeguamento monetario del capitale” (Cass. 10.05.2001 n. 6502).
Orbene, nel caso di specie, a seguito della realizzazione delle opere da parte della per le quali il non ha corrisposto il relativo prezzo, accertato un ingiustificato arricchimento dell'Ente, riconosciuto il danno patrimoniale subito dalla ed accertato il nesso causale tra arricchimento e danno, il è tenuto a corrispondere a titolo di indennizzo alla l'importo pari a quello ingiunto oltre rivalutazione monetaria e interessi poiché come la S. C. insegna, al pari di ogni obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 2041 c. c. è soggetta al regime del c.d. “cumulo” di rivalutazione e interessi in quanto «il credito indennitario ex art. 2041 c. c. per espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di valido contratto scritto va liquidato alla #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 30 a 38 stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949 n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore» (ordinanza ### del 2 dicembre 2022).
Con riferimento all'asserita prescrizione dell'azione di indebito sostenuta dal , si rileva che l'azione di arricchimento senza causa, nel silenzio del legislatore, si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dal momento nel quale è avvenuta la condotta con la quale una parte si è impoverita mentre l'altra si è arricchita. Detto momento, nel caso di specie, può identificarsi con la consegna dei lavori avvenuti in data ###.
Rilevato che parte attrice ha proposto l'azione di indebito arricchimento nell'anno 2005, l'azione non è prescritta.
Le domande di risarcimento danni anche ex art.96 cpc proposte da vanno rigettate per le ragioni sopra articolate.
Lo stesso dicasi per le domande proposte dai chiamati in causa , , , ch iamati in causa da , e , chiamata in causa da per le ragioni già spiegate in relazione al proc. 963/2003 R.G.
Infine, per quanto concerne la richiesta di espletamento delle richieste istruttorie avanzata nelle comparse conclusionali dalla l a st essa v a r igettata, atteso che la causa è matura per la decisione non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 963/2003 R.G.
In considerazione del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della revoca del decreto opposto n. 81/2003, a seguito dell'annullamento del [...] #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 31 a 38 ### della perizia in variazione, compensa interamente le spese processuali tra il e la Non risultando la chiamata in causa da parte dell'opposta palesemente infondata o arbitraria, compensa interamente tra gli stessi le spese del giudizio.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , chiamato in causa dalla e stante il rigetto delle domande riconvenzionali di risarcimento danni anche ex art. 96 cpc avanzate dal , sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti della sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa da , nonché da , , , ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamata in causa da ed il rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa tra gli stessi le spese di lite.
Ritenuto che la chiamata in causa dell'da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti.
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 1248/2005 R.G.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande proposte dalla nei confronti del compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Ritenuto il rigetto delle domande svolte dalla nei confronti di e stante la loro carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 32 a 38 riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti della sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa da , nonché da , , , ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti.
Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di chiamata in causa da e d il rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa tra gli stessi le spese di lite.
Ritenuto che la chiamata in causa dell' da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti.
Le spese di ### nella misura liquidata in corso di causa, sono integralmente poste a carico dell'opponente .
Infine si dispone la custodia del fascicolo fino al ritiro dei fascicoli di produzione delle parti, non oltre comunque il ###. P. Q. M. ### di ### P. G. definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 963/2003 R. G., cui è riunita quella iscritta al n. 1248/2005 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: Con riferimento al giudizio iscritto al. N. 963/2003 R.G.: 1) Rigetta l'eccezione sollevata da , , e circa l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo per quanto indicato in parte motiva; 2) Rigetta l'eccepita impossibilità di riunione dei procedimenti iscritti ai 963/2003 e 1248/2005 R.G. per essere uno di essi un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni spiegati in parte motiva; #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 33 a 38 3) Accoglie l'eccezione preliminare sollevata da circa la carenza di legittimazione passiva in seguito alla chiamata in causa da parte dell'opposta 4) ### le eccezioni preliminari sollevate , , , chia mati i n causa da , circa l a care nza di legittimazione passiva; 5) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da chiamato in causa da , , , , 6) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , chiamata in causa da ; 7) Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da chiamata in causa da , , , , e . 8) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e revoca il decreto ingiuntivo opposto; 9) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per le ragioni spiegate in parte motiva; 10) Revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2003 a seguito dell'annullamento della perizia in variazione. 11) Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ivi compresa quella ex art. 96 cpc avanzata dal chiamato in causa nei confronti della 12) ### la richiesta di risarcimento danni formulata da #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 34 a 38 ; 13) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da , , per l e rag ioni di cui i n parte motiva; 14) ### le domande di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzate da , , , e per le ragioni esposte in parte motiva. 15) ### nel resto. 16) Non risultando la chiamata in causa palesemente infondata o arbitraria compensa le spese tra la e 17) ### la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa dalla e stante il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti; 18) ### la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti della sussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti; 19) ### la carenza di legittimazione passiva di chia mato in causa da , nonchè , , , ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti; 20) ### la carenza di legittimazione passiva di #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 35 a 38 chiamata in causa da ed il rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa tra gli stessi le spese di lite. 21) Ritenuto che la chiamata in causa dell' da parte di , , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti.
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 1248/2005 R.G. 22) ### l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto circa la carenza di le gittimazione passiva; 23) ### le eccezioni preliminari sollevate , , , chia mati i n caus a da , circa l a carenza di legittimazione passiva; 24) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da chia mato in causa da , , , , 25) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , chiamata in causa da 26) ### l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da c hiamata i n causa da , , , , e , per le ragioni di cui in parte motiva. 27) Nel merito, rigetta la domanda di pagamento delle somme di € 153.789,44 avanzata dalla nei confronti di #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 36 a 38 e per il principio di immedesimazione organica; 28) ### la domanda di inadempimento contrattuale avanzata nei confronti del per le ragioni di cui in parte motiva; 29) ### la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dalla nei confronti del ; 30) Per l'effetto condanna il , in persona del ### pro tempore, a corrispondere alla ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indennità la somma di €. 153.798,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi per come motivato. 31) ### la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ivi compresa quella ex art. 96 cpc avanzata dal convenuto nei confronti della per le ragioni suesposte; 32) ### la richiesta di risarcimento danni formulata da ; 33) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da , , per l e rag ioni di cui i n parte motiva; 34) ### le domande di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzate da , , , e per le ragioni esposte in parte motiva. 35) ### nel resto. 36) Ritenuto il rigetto delle domande svolte dalla nei #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 37 a 38 confronti di e stante la loro carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da compensa interamente le spese processuali tra gli stessi. 37) ### la carenza di legittimazione passiva di , , , chiamati in causa da ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei confronti della s ussistono le condizioni per compensare interamente le spese tra le parti; 38) ### la carenza di legittimazione passiva di chiamato in causa da , , , e ed il rigetto delle domande dallo stesso svolte nei loro confronti compensa le spese tra le parti; 39) ### la carenza di legittimazione passiva di chiamata in causa da ed il rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta nei confronti del chiamante in causa compensa le spese di lite. 40) Ritenuto che la chiamata in causa dell'da parte di , , , , , , non si appalesa illegittima o arbitraria compensa per intero le spese tra le parti. 41) Pone definitivamente a carico del le spese di ### 42) Si dispone la custodia in cassaforte come da motivazione. #### N° 963/2003 R.G. (cui è riunito il proc. n. 1248/2005 R.G.) Pag. 38 a 38 Così deciso in ### P.G., il giorno 4.08.2023. ###. I. in funzione di ### Montera
causa n. 963/2003 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.