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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17550/2025 del 15-12-2025

... l'accertamento della responsabilità di parte attrice per lite temeraria, vista l'introduzione del giudizio di merito nonostante l'accertamento di insussistenza della responsabilità sanitaria racchiuso nella consulenza espletata nel giudizio di ### Si costituiva in giudizio anche il dott. ### il quale, in via preliminare, avanzava istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., e, nel merito, richiamava a supporto le trascritte risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in ### domandava, quindi, il rigetto della domanda attorea, perché priva di fondamento nell'an e nel quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, deduceva la carenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità extracontrattuale del medico, qualificata come tale dal D.L. n. 158/2012 e, successivamente, dalla L. n. 24/2017 e domandava, ferma l'eventuale ripartizione pro quota di responsabilità, nei rapporti interni con la struttura, di essere tenuto indenne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dalla società assicuratrice della ### di cura, perché tenuta per legge, e, in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Roma, ### civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa DA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte attrice - CONTRO ### di ### S.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte convenuta - E #### - ### di ### S.p.a. ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### - parte convenuta - OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come da verbali in atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE ### citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### la ### di ### di ### il dott. ### e la dott.ssa ### al fine di ottenere condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (e cioè: danno biologico comprensivo del danno estetico e danno morale, quantificati in complessivi euro 259.906,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge) patiti a cagione della cattiva esecuzione dell'intervento di asportazione di una cisti ovarica sinistra in laparoscopia, eseguito nella predetta struttura sanitaria in data ### dal dott. ### con l'ausilio della dott.ssa ### perché, convertito in intervento laparotomico, provocava la perforazione dell'intestino della paziente. 
In particolare, a fondamento della domanda, l'attrice deduceva, richiamando le allegazioni prospettate in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis e ss. c.p.c.  nell'ambito del giudizio con R.g. n. ###/2018, quanto di seguito esposto in via di estrema sintesi per quanto rilevante ai fini della presente decisione.  ### si era sottoposta: ### ad intervento chirurgico laparoscopico di asportazione di una cisti ovarica sinistra (13.05.2016) convertito “in open” a causa della presenza di aderenze intestinali, che impedivano l'accesso diretto alla cisti ovarica da asportare; ### e ad un successivo intervento di laparotomia esplorativa di urgenza (15.05.2016), che provocava la perforazione della giunzione retto-sigmoidea con peritonite stercoracea diffusa e crescita batterica su liquido peritoneale di enterococco faecalis, ragione per cui era eseguito intervento chirurgico di colostomia. 
Contratta, nelle more, una pleurite di natura nosocomiale, e ricoverata presso la struttura convenuta, parte attrice si sottoponeva a terapia antibiotica e, vista la diminuzione dei valori di emoglobina, a due trasfusioni ematiche, in vista dell'intervento di chiusura della stomia (cfr. cartella clinica ### di ### n. 2016/###, docc. allegati nn. 2 e 2-bis). 
Dimessa in data ###, deduceva di esser stata, a distanza di soli tre giorni, ricoverata a causa dell'insorgenza di un quadro settico polmonare, con un interessamento pancreatico risoltosi con adeguata terapia rispetto alla diagnosi iniziale di “pleurite essudativa destra in pregressa peritonite da perforazione retto-sigmoidea” (cfr. cartella clinica, doc. n. 3), nonché di essersi sottoposta, in data ###, all'esito dell'ulteriore ricovero presso la struttura convenuta, ad intervento di ricanalizzazione del tratto anastomizzato in sede addominale, preceduto dal trattamento della pleurite nosocomiale (cfr. cartella clinica, doc n. 4), con esito proficuo. 
Così riassunto l'iter sanitario, deduceva parte attrice che la condotta di malpractice medica era sintetizzata negli esiti medico-legali della relazione del dott. ### D'### in qualità di specialista in chirurgia plastica, nella cui prospettiva: “l'esito inestetico residuato sulla ricorrente risulterebbe senz'altro migliorato dalle procedure chirurgiche correttive sopra descritte ma non potrebbe mai essere completamente emendato, residuerebbero delle cicatrici che, seppure meno antiestetiche rispetto alle primitive tumefazioni sarebbero pur sempre visibili, né si potrebbero eliminare del tutto quelle alterazioni aspecifiche che sempre si associano a qualsivoglia intervento chirurgico […]; il danno oggi esistente risulterebbe pertanto emendato per il circa il 50% del suo attuale valore” (doc. n. 5); nonché in quella espletata dal dott. ### ricognitiva della correlazione causale tra l'intervento chirurgico del 13.05.2016 e l'insorgenza di una condizione di stress cronico e della relativa sintomatologia psichica e somatica sofferta (doc. n. 6). 
Come evidenziato altresì nella relazione medico-legale del prof. ### l'evento lesivo sofferto era stato determinato da un'imprudente manovra chirurgica posta in essere in sede di asportazione della cisti ovarica, e consistente nella perforazione dell'intestino della ### con la conseguente insorgenza della peritonite stercoracea e della pleurite dell'ano preternaturale. 
Quindi, parte attrice dava atto di aver esperito ### il tentativo di mediazione, nonché di aver instaurato ricorso per accertamento tecnico preventivo e che i consulenti tecnici d'ufficio, nominati nel giudizio di Atp con Rg n. ###/2018, escludevano la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari della ### di ### di ### e l'evento lesivo de quo. 
A fronte dell'esito della relazione peritale, parte attrice, sulla base delle osservazioni critiche dei c.t.p., deduceva che, a causa della cattiva esecuzione dell'intervento, la semplice operazione di resezione ovarica in laparoscopia si era complicata, a causa della perforazione intestinale, in grave peritonite stercoracea evoluta in ano preternaturale e in pleurite nosocomiale, e, in sostanza, in una riduzione significativa dell'integrità anatomica dell'intestino della paziente, tale da generare la responsabilità da cd. contatto sociale della struttura e dei sanitari esecutori dell'intervento chirurgico. 
Si costituiva in giudizio ### la quale, in via preliminare, domandava la chiamata in causa del proprio assicuratore ### di ### S.p.a., in virtù dell'operatività, a far data dal 6.12.2011, della polizza n. ###5 a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione, con la previsione del massimale di euro 1.000.000,00. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8, co. 3, della ### per avere parte attrice instaurato il giudizio di merito con atto di citazione (in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.), oltre il termine di legge previsto dalla disposizione pari a novanta giorni dal deposito della consulenza tecnica svolta in ### Nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda, attese le risultanze inequivocabili della consulenza espletata in ### in ogni caso, invocava, in nome del principio di affidamento, valevole nelle attività multidisciplinari di équipe, applicabile al caso concreto, l'assenza di profili di responsabilità a lei imputabili in via diretta, perché in posizione di mero ausilio del dott.  ### il solo esecutore dell'intervento chirurgico del 13.05.2016. Ulteriormente, domandava, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'accertamento della responsabilità di parte attrice per lite temeraria, vista l'introduzione del giudizio di merito nonostante l'accertamento di insussistenza della responsabilità sanitaria racchiuso nella consulenza espletata nel giudizio di ### Si costituiva in giudizio anche il dott. ### il quale, in via preliminare, avanzava istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., e, nel merito, richiamava a supporto le trascritte risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in ### domandava, quindi, il rigetto della domanda attorea, perché priva di fondamento nell'an e nel quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, deduceva la carenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa responsabilità extracontrattuale del medico, qualificata come tale dal D.L. n. 158/2012 e, successivamente, dalla L. n. 24/2017 e domandava, ferma l'eventuale ripartizione pro quota di responsabilità, nei rapporti interni con la struttura, di essere tenuto indenne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dalla società assicuratrice della ### di cura, perché tenuta per legge, e, in particolare, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 e dell'art. 41 del CCNL, nonché a norma dell'art. 10 della L. n. 24/2017, alla stipula di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, funzionale a fornire copertura assicurativa altresì in favore dei collaboratori della struttura (doc. n. 5 della comparsa di costituzione). 
Si costituiva in giudizio pure la ### di ### di ### S.p.a. (in seguito, anche la “### di cura”), la quale domandava il rigetto della domanda attorea sul versante dell'an e quantum debeatur, sulla scorta dell'inconfigurabilità, ed imputabilità di episodi di malpractice sanitaria.  ### la struttura, invero, in sede di accesso laparoscopico funzionale all'asportazione della cisti ovarica, si era verificata una complicanza di tipo perforativo dell'intestino, dovuta alla cd. adesiolisi, generativa dell'esigenza di convertire, previa somministrazione di terapia antibiotica, l'accesso laparoscopico, meno invasivo, in quello laparotomico; complicanza chirurgica, questa, non prevenibile, perché manifestatasi in virtù della presenza di aderenze addominali riscontrate solo in sede laparoscopica (pag. 10 della comparsa). In subordine, invocava, nei rapporti interni, l'applicazione, ai fini della domanda di rivalsa e/o regresso nei confronti dei sanitari convenuti, dell'art. 1228 c.c.. 
Autorizzata la chiamata in causa formulata da ### si costituiva in giudizio ### S.p.a., la quale, dedotta l'infondatezza della domanda in armonia alle allegazioni difensive dei convenuti, nonché avanzata, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., istanza di conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione, eccepiva l'inoperatività sotto diversi profili della polizza invocata dalla dott.ssa ### In subordine, la compagnia evocava, ai sensi degli artt. 16, punto 1 e 18 delle condizioni generali di polizza, l'operatività dell'assicurazione limitatamente alla quota di danno riconducibile alla (comunque denegata) responsabilità della dott.ssa ### nella misura del 25% sul quantum debeatur complessivamente accertato. 
Ulteriormente, la compagnia faceva valere l'improcedibilità della domanda di rivalsa avanzata dalla struttura convenuta, perché ipotizzabile solo in caso di dolo o di colpa grave del medico dipendente, nonché l'inammissibilità della suddetta pretesa, giacché il sanitario dipendente avrebbe dovuto, invero, giovarsi della polizza contratta dalla struttura convenuta a copertura del rischio professionale; con la conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.  1460 c.c. funzionale a paralizzare la domanda di rivalsa. 
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.. 
Quindi, la causa, giudicata matura per la decisione senza rinnovazione della ### era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2021 con l'assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. 
Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento del giudice, dopo vari rinvii, all'udienza indicata in epigrafe la causa era, quindi, trattenuta in decisione dal Giudice designato, con nuova assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ******  1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da ### sul rilievo del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8, comma 3 della legge 2017, n. 24. La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702- bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.  ### va disattesa, perché priva di pregio.  1.1. È utile rammentare che, di regola, ove la parte abbia assolto la condizione di procedibilità con il procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il giudizio di merito andrà introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), a prescindere dal rispetto del termine di sei mesi, e con salvaguardia invece di quello di novanta giorni dal deposito della relazione; nel caso in cui la parte abbia esperito il tentativo di mediazione, il giudizio di merito andrà introdotto con citazione e svolto con il rito ordinario di cognizione.
In particolare, la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale, in via esclusiva, a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito. 
Senonché, risulta che parte attrice abbia esperito, nella presente fattispecie, in via prioritaria, nei confronti della ### di ### di ### il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art.  8, comma 2 della legge 2017, n. 24, a titolo di condizione di procedibilità della domanda, e cioè in un momento cronologico - ossia con istanza datata 15.02.2018 - precedente al deposito del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 1° giugno 2018 con R.g. ###/2018, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti (doc. n . 7 del fascicolo di parte attrice).  1.2. In ogni caso, giova osservare quanto segue. 
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di ### ed opponibile alle parti in causa, vista la partecipazione degli odierni convenuti al suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, è stata depositata, in versione definitiva il ###, laddove l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il ###, in luogo del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. come, in effetti, prescrive l'art. 8, comma 3 della legge ### nella versione applicabile al caso de quo; al riguardo deve ritenersi, invero, che la scelta del rito ordinario di cognizione, sorretta dal previo tentativo di mediazione, si sia comunque consolidata, sul rilievo per cui il giudice di allora non ha disposto, in sede di prima udienza di comparizione, il mutamento del rito (v. verbale del 25.11.2020).  2. Sempre in via preliminare, va rilevato che la vicenda sanitaria, in relazione alla quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe sostanziata la condotta colpevole della struttura sanitaria e dei medici evocati in giudizio, risale al periodo 2016 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della L.  24/2017 (“### Bianco”).  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi <<in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore>> ( Corte di Cass. n. 28994/2019 e Cass. n. 28881/2019).  3. Ciò necessariamente premesso relativamente al diritto ratione temporis applicabile, è utile rammentare, in via prioritaria e sintetica, la cornice normativa e giurisprudenziale applicabile alla presente fattispecie. 3.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per i fatti precedenti l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. legge ###, tanto i medici che la struttura da cui dipendono o con cui collaborano, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. 
Sul versante dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. n. 14702/2021, Cass. n. 4864/2021, Cass. n. 28991/2019, Cass. 24073/2017, Cass. n. 15993/2011, Cass., SS.UU., n. 577/2008) che sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (secondo il criterio del “più probabile che non”) tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte pretesa danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. 
Più specificatamente, la struttura sanitaria e/o il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l'evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, perché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto: <<Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art.  1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile>> (tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. n. ###/2022). 
È poi da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c., racchiuso nel c.d. ###, non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico; l'esclusione per i medici dipendenti, o comunque non liberi professionisti, della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge ### le cui norme sostanziali, come già precisato, sono inapplicabili al caso di specie. Ne consegue che il regime probatorio alla cui stregua valutare i fatti di causa è quello della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. altresì in relazione alla condotta dei medici convenuti.  4. Passando all'esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio, è stata ritualmente acquisita la relazione di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., espletata dai consulenti tecnici d'ufficio e depositata nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. ###/2018 svoltosi ante causam, utilizzabile per l'accertamento dei fatti di causa, in virtù dei principi di ragionevole durata del processo e di atipicità delle fonti di prova. 
In particolare, i CTU muovono dalla descrizione analitica, come racchiusa nella cartella clinica della ### di cura, dell'intervento di laparoscopia del 13.05.2016, funzionale, su suggerimento della ginecologa della paziente, all'asportazione di una cisti ovarica sinistra; intervento che, in conformità alla possibilità indicata, tra le altre, nel modulo di consenso informato, veniva poi convertito, nei termini illustrati infra, in accesso laparotomico, a causa della presenza di compatte aderenze tra utero, sigma, tenue e parete pelvica sinistra, che rendevano impraticabile la visualizzazione dell'ovaio sinistro. 
Di conseguenza, il ### in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento con l'ausilio dell'altro medico convenuto ### aveva effettuato, a chiusura dell'intervento di laparoscopia, il drenaggio di una pseudocisti peritoneale, giacché non era possibile visualizzare l'ovaio sinistro a causa delle suddette aderenze, e, dunque, dare corso all'intervento programmato di laparoscopia finalizzato all'asportazione della cisti ovarica sinistra; ciò, secondo i ### anche sulla scorta della considerazione per cui la formazione pelvica diagnostica dalla ginecologica avrebbe potuto consistere nella pseudocisti drenata (pagg. 5, 12 e 13). 
Senonché - veniva argomentato -, il decorso post-operatorio peggiorava a distanza di due giorni, vista l'insorgenza di addome acuto, febbre e fuoriuscita di feci dal drenaggio retroperitoneale, e, pertanto, in data ###, data alle ore 12:15, altro chirurgo generale procedeva, quindi, ad intervento di laparotomia esplorativa, consistente nella “resezione anteriore del colon e colostomia temporanea”, resosi necessario a causa di una perforazione intestinale, insorta in seguito alla ripresa della motilità intestinale nella seconda giornata successiva all'intervento del 13.05.2016, e “da ritenersi in attendibile rapporto alla speritoneizzazione di un'ansa intestinale sede della pseudocisti peritoneale drenata dal dott. Barracco” (pag. 13). Se l'intervento di laparotomia risolveva - “al prezzo di una parziale resezione intestinale e del confezionamento di una stomia temporanea” - la vicenda della precedente perforazione, insorgeva, tuttavia, una peritonite stercoracea generativa di un quadro settico generalizzato, comprensivo di pleurite essudativa destra, trattato adeguatamente (pag.  13). 
Più precisamente, sul punto, l'esame microscopico effettuato fotografava la consistenza della “parete di grosso intestino sede di soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta e sierosite fibrino-leucocitaria come da perforazione intestinale” (pag. 7); la vicenda clinica, complicatasi a causa dello sviluppo di una condizione settica resasi nota con l'esecuzione, in data ###, di un Rx al torace, si concludeva con le dimissioni della paziente il 1° giugno 2016, in virtù della ripetizione di emoculture, esami radiografici e della somministrazione di terapia antibiotica mirata. 
Ricoverata di nuovo presso il nosocomio per insorgenza di febbre e dispnea, in data ###, con la diagnosi di “versamento pleurico destro”, il successivo Rx al torace mostrava un quadro di pleurite essudativa destra e l'esistenza di uno stato anemico; trattata con due emotrasfusioni e con terapia antibiotica e cortisonica, veniva poi dimessa alla remissione della malattia in data ###. Da ultimo - era sintetizzato -, la ### veniva di nuovo ricoverata, presso la struttura convenuta, per sottoporsi all'intervento di chiusura della colostomia in data ###, dall'esito proficuo. 
Ricostruita, in via sintetica, la vicenda sanitaria della ### i ### in sede di risposta ai quesiti, a partire dai rilievi della correttezza della diagnosi di cisti ovarica sinistra nonché della tipologia di trattamento medico prescelto (non residuando, al riguardo, altri interventi praticabili vista la somministrazione di precedente terapia senza successo), escludevano la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura e ai sanitari ivi operanti, il dott. ### in qualità di chirurgo esecutore dell'intervento medico e la dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo, sulla scorta dei seguenti, decisivi, rilievi. 
Non si ravvisavano, in particolare, profili di critica in relazione alla scelta di convertire l'approccio laparoscopico in laparotomico vista la presenza di consistenti aderenze addominali, e, neppure, in ordine all'opzione “prudente” del drenaggio, che aveva, invero, consentito, la tempestiva intercettazione della complicanza rappresentata dalla perforazione colica. Al riguardo, anche il quadro settico determinatosi a causa della conseguente peritonite stercoracea era stato gestito correttamente dai sanitari della ### di cura, così come proficua era stata la successiva ricanalizzazione intestinale.  ### la prospettazione condivisibile dei ### la perforazione dell'intestino, occorsa nel caso di specie, costituiva, quindi, una complicanza prevedibile ma non prevenibile, di matrice, quindi, non iatrogena, perché non ricollegabile, nel caso de quo, causalmente ad una “colpevole dismanualità chirurgica” (pag. 16 della ###.  5. Procedendo, ora, alla valutazione delle richiamate risultanze istruttorie secondo i parametri di responsabilità civilistica in premessa richiamati, si osserva quanto segue. 
Deve concludersi nel senso che non può ritenersi raggiunta, nel caso di specie, la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria, e dei collaboratori, in ordine ai danni dedotti dall'attrice. 
Tale affermazione è coerente alle conclusioni della relazione definitiva depositata nell'ambito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. ###/2018 del Tribunale di ### e ritualmente acquisita al presente giudizio, le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, possono sintetizzarsi nei seguenti termini. 
Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il collegio peritale, le cui conclusioni non presentano apprezzabili criticità sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico e della razionalità del percorso mentale seguito.  ### parte, i ###U. hanno fornito congrue risposte alle osservazioni critiche. 
Le osservazioni critiche dei c.t.p. di parte attrice insistono sostanzialmente, per un verso, sulla mancata esecuzione di un'ecografia addominale di parete pre-operatoria con la cd. tecnica di “Sigel” o di “Borzellino”, perché avrebbe consentito un esame più approfondito delle aderenze pelviche e peritoneali della paziente, riscontrate, invero, solo in sede laparoscopica (pag. 22), e, per altro verso, sull'assenza di altro chirurgo generale al tavolo operatorio. Inoltre, secondo i c.t.p., la lesione a tutto spessore del grosso intestino, riscontrata in sede di esame istologico, rappresenterebbe la dimostrazione dell'“errore di manualità del chirurgo non intercettato dallo stesso durante l'intervento” (pag. 23). 
Più analiticamente, i consulenti tecnici di parte sottolineano, a supporto della propria tesi, che ### l'accertamento, racchiuso nell'esame istologico, della presenza di una “soluzione di continuo a tutto spessore con intensa flogosi acuta” denotava la natura iatrogena della lesione intestinale; ### la presenza, rilevata dagli stessi ### di una matassa aderenziale tra sigma-retto-tenue ed utero avrebbe dovuto essere trattata da un chirurgo generale, avvezzo in materia di chirurgia addominopelvica, e non, come accaduto, da un chirurgo ginecologo; ### la perforazione dell'intestino, manifestatasi con la peritonite stercoracea, non sarebbe “intervenuta dopo l'intervento chirurgico ma [aveva] fatto parte di questo” (pag. 8 delle note critiche di parte). 
In punto di controdeduzioni svolte dai ### era, invece, evidenziato, in primo luogo, che l'esecuzione di una ecografia addominale non avrebbe in ogni caso modificato il decorso chirurgico, perché l'accesso laparoscopico era stato prontamente sostituito da quello laparotomico al riscontro delle suddette aderenze addominali, e non configurandosi, peraltro, al riguardo, l'esigenza di applicare, al caso di specie, tali metodiche in assenza di un'anamnesi patologica chirurgica complessa (v. pag. 28). 
In seconda istanza, era ribadito che la lesione intestinale cd. “a tutto spessore” era qualificabile come la conseguenza non di una pretesa errata manovra chirurgica in sede laparoscopica, ma come l'effetto della spinta delle feci neoformate in seguito alla ripresa della motilità successiva all'ileo paralitico post-operatorio, e, quindi, in seguito al drenaggio della cisti peritoneale (pag. 23), con il conseguente giudizio, condivisibile, di esclusione della responsabilità medica della struttura sanitaria, del chirurgo esecutore del primo intervento di laparoscopia dott. ### ed altresì della dott.ssa ### in qualità di aiuto-chirurgo.  6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo lamentato da parte attrice. 
Rigettata la domanda attorea, la domanda di manleva, promossa dalla dott.ssa ### nei confronti di ### milanese S.p.a., risulta, per l'effetto, assorbita. 
In tutti i rapporti processuali, le spese di lite del presente giudizio e le spese di lite del giudizio di ATP con Rg n. ###/2018, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, ai sensi del D.M. 55/2014, in virtù del valore della controversia ### e dell'attività difensiva svolta. 
Quanto alla domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata da ### non merita accoglimento, giacché, come è noto, questa è qualificabile nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e richiede tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 2043 c.c.. 
Ebbene, nel caso di specie difetta la prova di un danno conseguenza non già adeguatamente ristorato con la condanna alla rifusione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda promossa da ### nei confronti della ### di ### di ### del dott. ### e della dott.ssa ### b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate per ciascuna parte, in euro 4.217,00, nonché delle spese del giudizio di ### n. ###/2018, liquidate per ciascuna parte in euro 1.699,00, oltre accessori di legge (Iva e Cpa ex lege) e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi difensore antistatario della ### di ### di ### e dell'avv. ### difensore antistatario di ### Così deciso in ### addì, 15/12/2025.   Il giudice

causa n. 4399/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca De Cristofaro Sciarrotta

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 315/2026 del 09-01-2026

... della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c." (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285). Nella specie deve, quindi, aversi riguardo alla condotta processuale dell'opponente che ha sviluppato, quanto meno con colpa grave, una difesa dimostratasi, all'esito del processo del tutto priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale, e che , senza comprovato motivo, non ha presenziato all'udienza fissata dal Giudice per tentare la conciliazione della lite abusando così dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia. Si condanna pertanto l' opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere all'opposta una ulteriore somma la cui misura appare equo determinare in 1/2 dei compensi liquidati alla controparte. Ai sensi dell'art 96 comma 4 c.p.c. parte opponete va altresì condannata al pagamento di una somma in favore della ### delle ### che si reputa di quantificare, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza dell'affare e di ogni altra circostanza riguardante la condotta processuale, in euro 2.000,00 P.Q.M. ### di Napoli, undicesima sezione civile, in (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 8/01/2026 ###.G. ###. 9489 /2025 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto; lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni; decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza Il Giudice dott.ssa
N. 9489/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia la seguente ### emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 9489 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### S.R.L., C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### (pec: ###), presso il cui studio sito in ##### 250 elett. domicilia, e ### del foro di ### (pec: ###), come da mandato in atti ###'### S.R.L. (C.F. ### / P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Caivano ###, alla ###. ### n.29, presso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8 gennaio 2026 le parti concludevano come da atti introduttivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### s.r.l ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1265/25, emesso in data ### dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta, ### S.r.l., la somma di euro 63856,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per i servizi di noleggio mezzi pesanti, trasporto rifiuti e altre forniture, prestazioni indicate nella fatture poste a corredo del ricorso monitorio. 
A sostegno dell'opposizione ### s.r.l. eccepiva: che le offerte commerciali, prodotte dalla ricorrente in monitorio, non comprovavano la conclusione di alcun contratto, nonché l'inidoneità probatoria delle fatture a comprovare le prestazioni di cui veniva chiesto il pagamento, evidenziando la mancata produzione di documentazione attestante la completa ed esatta esecuzione dei servizi e forniture fatturate, nonché la non corretta applicazione, in alcuni casi, dei prezzi previsti nelle offerte. 
Per tali motivi concludeva chiedendo che, in accoglimento dei motivi di opposizione, il Tribunale disponesse la revoca del D.I. opposto e, in via subordinata, rideterminasse il credito vantato dall'### nella minor somme emergente all'esito del giudizio. Vinte le spese di lite Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione. 
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., disposta la personale comparizione delle parti per l'udienza del 20 novembre 2025 anche al fine di tentare la conciliazione della lite, con ordinanza di pari data, preso atto della comparizione del solo legale rappresentante dell'opposta, il Giudice provvedeva concedendo la provvisoria esecuzione del D.I opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 gennaio 2026. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza.   Preliminarmente, si dà atto che il difetto di procura alle liti, eccepito dall'opposta, è stato sanato giusta produzione nei termini a tal uopo concessi con provvedimento del Tribunale del 21.11.2025 di rituale mandato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ### s.r.l. 
Nel merito, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, ###, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347). 
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitoreopponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). 
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a ### 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; ### Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; ### Salerno, 27 marzo 2015, 1439). 
Va poi chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica, proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I.  eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio.
Ciò posto, osserva il ### che la lettura dell'atto di opposizione lascia innanzitutto ritenere del tutto pacifica, in quanto non contestata, l'esistenza dei rapporti tra le parti dedotti dall'opposta a fondamento del credito oggi reclamato. 
Al riguardo le eccezioni dell'opponente risultano contenute, infatti, su di un profilo meramente formale, volto a negare valenza contrattuale ai documenti riportanti le offerte economiche prodotte dall'### (in quanto in parte non oggetto di sottoscrizione). 
Tali contestazioni non valgono, quindi, a smentire la sussistenza degli accordi commerciali sulla base dei quali l'opposta ha reso i servizi di cui domanda il pagamento. Anzi mette conto evidenziare che è la stessa opponente che, nel portare avanti le proprie contestazioni riguardanti l'applicazione dei prezzi concordati nella fatturazione di alcune di tali prestazioni, espressamente fa riferimento agli accordi trasfusi in tali offerte. 
Posto allora che alcun obbligo formale assiste la conclusione dei contratti, che nella specie vengono in rilievo, la stessa deve ritenersi non contestata, risultando gli accordi in ogni caso conclusi in via verbale e per facta concludentia, anche mediante l'emissione di ordinativi e l'accettazione delle prestazioni rese dalla controparte, in relazione alle quali, come a breve si dirà, si contesta non l'inadempimento, ma l'inesatto adempimento: circostanza che corrobora l'esistenza di accordi commerciali per l'esecuzione dei servizi e forniture oggetto di fatturazione. 
Venendo ora all'esame delle contestazioni avanzate dall'opponente con riguardo al numero ed esecuzione dei servizi e forniture , di cui trattasi, occorre evidenziare che per la gran parte tali contestazioni si fermano ad un tale livello di genericità da non consentire l'esclusione dell'operatività, ai sensi dell'art 115 c.p.c., del principio della relevatio ad onere probandi in favore dell'opposta. 
Un esame attento di tali allegazioni consente di evidenziare che ciò che si contesta è l'insufficienza della produzione delle fatture a fornire prova del credito, in assenza di ulteriore documentazione atta a comprovare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate. 
A fronte di tale formale contestazione ( che mai consente di evidenziare, sul piano fattuale, la precisa negazione dell'esecuzione di specifiche prestazioni) si osserva che l'opposta ha punto per punto smentito le difese di parte opponente, producendo documentazione da ritenersi del tutto adeguata ai fini della prova della correttezza delle fatturazioni operate. 
Prendendo in esame le contestazioni formulate dall'opponente si osserva, dunque, che: Con riguardo alla fattura n. 444 dell'importo di €12.200,00, parte opponente sostiene che la stessa indebitamente computerebbe 4 giorni di noleggio autogru ad € 2.500,00 al giorno, per un totale di €10.000,00, in assenza di rapporti di intervento attestanti l'effettivo utilizzo dell'autogru per 4 giorni nei giorni 20-24 settembre e 02-03 ottobre 2024, come ivi indicato.  Premesso che tale allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione, emerge, in ogni caso, che parte opposta, a comprova di tali prestazioni, ha prodotto i documenti di noleggio del camion/gru con verricello, impiegato nei giorni 20-24 settembre e 2-3 ottobre 2024 presso il cantiere ### della funicolare ### in Napoli ( v. doc n. 108 e 109 fasc.  parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 445 dell'importo di €7.965,35, parte opponente sostiene che: con la stessa indebitamente verrebbe richiesto il pagamento per lo smaltimento di rifiuti CER 16.02.13, per 620 kg a €3,50/kg (€ 2.170,00) , posto che l'offerta commerciale non avrebbe contemplato questa tipologia di rifiuto e relativa tariffa; con la stessa indebitamente sarebbero stati computati i costi di 4 operatori per 2 ore ciascuno (8 ore totali) nella data del 09/09/2024, mentre nel rapporto di intervento n. 514 del 09/09/2024 veniva riportato l'impiego non di 4 operatori ma solo 2; con la stessa fattura verrebbe addebitato smaltimento CER 16.02.14 con "minimo fatturabile" €100, mentre alcun minimo fatturabile sarebbe previsto nell'offerta originaria. 
Emerge tuttavia che il trasporto e lo smaltimento di Kg 620 di rifiuti CER 16.02.13 risultano documentati nel FIR ### del 09.09.2024 (Cfr. - doc. “07_FIR_compressed”, pag. 1/26, fasc monitorio). La lettura del rapporto di intervento n. 514 del 09/09/2024, contrariamente da quanto riferito dall'opponente, riporta i nomi di 4 operatori (### doc n.. “08_Rapporti di intervento_compressed”, ### 01/10 fasc. monitorio). Il computo in fattura del minimo fatturabile appare poi corretta avuto riguardo alle emergenze riscontrabili dall'esame del FIR 75141/2024 e nell'offerta economica n. 133/24, ove per il rifiuto CER 16.02.14 veniva previsto il costo di smaltimento di € 0,15 + IVA per Kg, con “minimo fatturabile su oneri di smaltimento € 100,00 + ###” ( v. doc. n. 7, pag. 02/26 e 4 pag1/32 fasc monitorio).   Con riguardo alla fattura n. 448 dell'importo di €3.660, parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe € 2.000,00 per noleggio camion/gru con verricello, atteso che l'offerta n. 271/2024 del 10/10/2024 non specificherebbe, invece, la durata del noleggio e che non vi sarebbero rapporti di intervento documentanti l'effettivo utilizzo del mezzo. 
Emerge tuttavia che con l'ordine n. 351 dell'11.10.2024 la ### S.R.L. richiedeva il “noleggio camion/gru con verricello, per movimentazione scarico pallets dalla strada al piano -1” e il “trasporto nr. 2 pallets da Ns. cantiere ### a Via delle ### e dei ### a ### de ### la circostanza che in tale ordine non fosse indicata la durata del noleggio a nulla rileva, posto che non vale a negare l'utilizzo del bene noleggiato per i giorni indicati in fattura, sicché tale utilizzo va remunerato ( v. doc n. “05_Ordini_compressed”, ### 5/11 e doc.  04_Offerte commerciali_compressed”, ### 19/32).Utilizzo che in ogni caso risulta anche comprovato dal DDT n 124 del 10.10.2024, attestante la movimentazione da ### a ### de'### ( v. doc. n. 111 parte opposta) e dai rilievi fotografici dell'intervento (doc. . 112 parte opposta ), nonché dal documento di noleggio del camion/gru con verricello (doc. 113 parte opposta). 
Con riguardo alla fattura n. 461 dell'importo di €1.830,00, parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe €1.500,00 per operazioni di scarico/ricarico di 4 bancali, senza specificazione del tempo impiegato, posto che non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti queste operazioni . 
Anche in questo caso l'allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione: ma ad ogni modo corrobora il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 23.10.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 461/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima società di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 165 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura n. 462 dell'importo di €3.660,00 parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe € 3.000,00 per operazioni di scarico di fune in acciaio , posto che non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti queste operazioni. 
Anche in questo caso l'allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione. 
Ad ogni modo, l'esecuzione della prestazione può ritenersi comprovata, stante la produzione del documento di noleggio del camion/gru con verricello, impiegato il ### presso il cantiere ### della funicolare ### in Napoli per il trasporto e lo scarico delle bobine (doc. n. 116 fasc. parte opposta). 
Con riferimento alla fattura n. 469/24 ( erroneamente indicata in citazione con n. 444) parte opponete contesta che la stessa ingiustificatamente addebiterebbe €18.000,00 per operazioni di ramazzatura, separazione e selezione rifiuti, posto che l'offerta n. 276/2024 del 16/10/2024 indicherebbe il minor prezzo di €16.900 e non vi sarebbero rapporti di intervento dettagliati documentanti le operazioni per 5 giorni lavorativi, come previsto dall'offerta. 
Premesso ancora una volta che alcuna negazione della effettiva esecuzione delle prestazioni è stata avanzata, a fronte di tale contestazione parte opposta ha tuttavia dedotto e documentato che il corrispettivo di € 18.000,00 derivava dalla somma dei prezzi indicati nelle offerte commerciali nn. 276/24 (Cfr. DOC. “04_Offerte commerciali_compressed”, ### 21/32, fasc. monitorio ) e 283/24 (doc n. 117 fasc. opposta).  ### delle prestazioni è, poi, documentata dal rapporto di intervento n. 791 del 18.10.2024, (doc. n. 118 fac. opposta), dai FIR del 23.10.2024 nn. 75277 (doc n. 119 fasc. parte opposta), 75278 (doc. 120 fasc. parte opposta), 75279 (doc 121 fasc. parte opposta), dal DDT 50 del 18.10.24 (doc. 122 fasc. parte opposta) e dalle foto dei giorni in cui è stata svolta l'attività, ossia 18,21,22,24 e 25 ottobre (### 123, 124, 125, 126, 127 parte opposta). 
Con riferimento alla fattura n. 492/24 dell'importo di €2.684, parte opponente contesta che la stessa ingiustificatamente addebiterebbe € 2.200,00 per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, in assenza di codici CER dei rifiuti smaltiti, formulari (### e rapporti di intervento documentanti la prestazione. 
Notato ancora una volta che tali contestazioni valgono a negare il valore probatorio delle fatture, ma non costituiscono negazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni sul piano materiale, si osserva che parte opposta a fronte delle stesse ha in ogni caso documentato l'esecuzione dei servizi di cui trattasi mediante la produzione dei rapporti di intervento n. 991 e 992, dei rilievi fotografici relativi ai predetti interventi, nonché dei FIR nn. 75288 , 75289 e 7531 relativi alla movimentazione indicata in fattura ( v. doc da 129 a 135 fasc. parte opposta). 
Corrobora, poi, il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 7.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 492/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 136 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 493 dell'importo di €6.480,66, parte opponente contesta che la stessa addebiterebbe ingiustamente lo smaltimento CER 17.04.05 per 1.380 kg a €0/kg , sebbene il servizio di trasporto dovesse ritenersi gratuito, nonché che con la stessa verrebbero ingiustamente addebitati 5 operatori per 2,5 ore ciascuno per il ###, laddove il rapporto di intervento n. 970 del 03/10/2024 non avrebbe giustificato l'impiego di 5 operatori. 
A tale riguardo, si osserva che, salva l'ipotesi di tipi negoziali gratuiti per legge ( nella specie non configurabili) i contratti a prestazioni corrispettive hanno natura onerosa e la gratuità della prestazione avrebbe quindi dovuto essere comprovata da chi la eccepisce: a tal proposito quella della opponente risulta essere una allegazione sfornita di alcun sostegno probatorio, come evidenziato dall'opposta ( senza che sul punto l'opponente nulla abbia contestato) con riguardo al contenuto dell'offerta commerciale n. 133/24. 
Per quanto concerne il numero di operatori impiegati da l'### si rileva che nel rapporto d'intervento n. 970 del 03.10.2024 sono indicati i nomi di 5 operatori: ###### e ### (### documentazione procedimento monitorio - ### “08_Rapporti di intervento_compressed”, ### 01/10). 
A tanto si aggiunge che avvalora il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 7.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 493/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 136 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 514 dell'importo di € 1.586,00 parte opponente contesta che con la stessa verrebbero indebitamente computati €1.300,00 per noleggio camion/gru con verricello, posto che l'offerta n. 314/2024 non specificherebbe la durata del noleggio e non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti l'utilizzo dei mezzi. 
Rilevato ancora una volta che tale contestazione vale a negare il valore probatorio delle fatture, ma non costituisce negazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni, si osserva che parte opposta a fronte della stessa ha in ogni caso documentato l'esecuzione dei servizi di cui trattasi mediante produzione del FIR 75357/24 (doc 138) e dei rilievi fotografici riguardanti lo svolgimento delle attività in data ### (doc 139). 
Corrobora, poi, il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 21.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 493/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 140 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 13 dell'importo di € 854,00 parte opponete contesta che con la stessa verrebbero indebitamente addebitati € 700,00 per raccolta, trasporto e smaltimento CER 17.04.05, sebbene l'offerta n. 336/2024 del 29/11/2024 non specificherebbe il prezzo del servizio e non sussisterebbero formulari e rapporti di intervento documentanti i servizi fatturati ### ancora una volta la mancanza di specificità della contestazione con riguardo alla negazione della prestazione, si rileva ad ogni modo che parte opposta ha fornito prova dell'esecuzione dei servizi mediante produzione del FIR 75417/24 (### 141) del rapporto di intervento n. 151 del 10.12.2024 (DOC. 142) e foto attività in pari data (### 143), Corrobora la correttezza dei prezzi applicati la mail del 7.1.2025 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 13/25 per procedere alla trasmissione nel SDI cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 144 fasc parte opposta). 
Ciò posto, a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della correttezza del proprio adempimento e della consequenziale richiesta di pagamento, secondo gli importi computati in fatture, per come testé riportata, parte opponente non ha compiutamente contestato le relative risultanze materiali, ossia gli specifici dati fattuali, aventi valenza probatoria, dalle stesse emergenti.   Nelle memorie ex art 171 ter c.p.c. parte opponente si è limitata a ripetere la negazione del valore probatorio delle fatture ( difesa da intendersi del tutto superata per quanto sopra evidenziato). 
Quanto poi al disconoscimento delle e- mail, formulato dall'opponente, lo stesso appare del tutto inammissibile, in quanto formulato ai sensi dell'art 214 c.p.c., e fuori dalle ipotesi di relativa operatività, risultando in igni caso lo stesso del tutto vago e, pertanto, ancora inammissibile, come anche deve ritenersi, per tale motivo, il disconoscimento dei rilievi fotografici. 
Le contestazioni operate dall'opponete con riguardo al mancato rispetto delle modalità formali indicate per il PCT per il deposito dei documenti di controparte sono state tardivamente formulate solo nella seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. ( laddove la prima occasione utile era costituita dalla prima di tale memorie, trattandosi di documenti già prodotti dall'opposta in sede di costituzione). 
La documentazione prodotta dall'opposta risulta visionabile sia dal ### che da controparte, che non ha negato il relativo esame, sicché ogni eventuale irritualità deve ritenersi senz'altro sanata. 
Rafforza il convincimento del ### circa la fondatezza della pretesa dell'### il fatto che l'emissione della fatture fosse conosciuta dall'opponente ( tramite sistema ### e che l'opposta, prima di richiedere la concessione del decreto ingiuntivo, abbia sollecitato il pagamento delle stesse senza ricevere alcun riscontro: l'odierna opposizione risulta invero essere il primo atto con cui la ### ha provveduto a contestare il credito vantato dal L'### ( v. solleciti di pagamento doc 9 fasc. parte opposta). 
A tal proposito, è stato più volte chiarito che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadampleti contractuts) è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (tra le varie, cfr. Cass. 7 dicembre 1994, n. 10506)" (così Cass. Civ., n. 22353/2010).
Anche sotto tale profilo, quindi, il rifiuto di pagare, opposto dalla ### appare ingiustificato, contraddittorio e non coerente rispetto ai principi di correttezza che devono governare i rapporti obbligatori. 
In ultimo deve darsi atto che parte opposta ha prodotto anche estratto autenticato da ### del ###, produzione che valutata ai sensi dell'art 2710 c.c. costituisce ulteriore elemento di valutazione positivo nel senso della fondatezza della pretesa dell'opposta.  ### va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M.  147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00). 
La condotta dell'opponente assume, poi, rilievo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., norma la cui operatività può essere disposta anche d'ufficio. 
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che: "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr. Cass. civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912). 
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che: "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art.  96 c.p.c." (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Nella specie deve, quindi, aversi riguardo alla condotta processuale dell'opponente che ha sviluppato, quanto meno con colpa grave, una difesa dimostratasi, all'esito del processo del tutto priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale, e che , senza comprovato motivo, non ha presenziato all'udienza fissata dal Giudice per tentare la conciliazione della lite abusando così dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia. Si condanna pertanto l' opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere all'opposta una ulteriore somma la cui misura appare equo determinare in 1/2 dei compensi liquidati alla controparte. 
Ai sensi dell'art 96 comma 4 c.p.c. parte opponete va altresì condannata al pagamento di una somma in favore della ### delle ### che si reputa di quantificare, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza dell'affare e di ogni altra circostanza riguardante la condotta processuale, in euro 2.000,00 P.Q.M.  ### di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto 1265/25; 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).  3) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c. a corrispondere all'opposta la somma di ### 3356,00.  4) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della ### delle ### della somma di ### 2000,00. 
Napoli, 8.1. 2026 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 9489/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vollero Flora

M
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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2330/2025 del 20-10-2025

... produzione documentale. Vinte le spese, con applicazione lite temeraria art. 96 cpc”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ##### e ### hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il ### e con il quale ### S.r.l. ha intimato loro il pagamento della somma complessiva pari ad euro 490.664,02, ciascuno nei limiti di euro 382.178,11, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 R.G. n. 4357/2013 emesso in data ###. Gli opponenti hanno eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'avvenuta prescrizione del credito azionato, l'estinzione del rapporto fideiussorio per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., l'abusività delle clausole delle fideiussioni e dei contratti stipulati e, infine, il recesso dalle fideiussioni e l'estinzione delle stesse. Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione medesima. Rigettata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova Settima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "###").  nella causa civile di I ### iscritta al N. 11899/2024 R.G. promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### presso il cui studio in ####.R. 
Ceccardi 2/10, sono elettivamente domiciliati.  ### contro: ### S.R.L. rappresentata (in forza di procura speciale conferita il ### per atto a rogito del ### di ### rep. ###, racc. 22224) da ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliat ####### 5/6.  ###### e ### “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, I. in via preliminare e/o pregiudiziale, I.1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte intimante/convenuta/opposta, con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti; I.2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di parte intimante/convenuta/opposta, e/o l'estinzione del rapporto fideiussorio, sia per il decorso del tempo, sia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 Cod. Civ., con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti; II. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare nullo e/o inefficacie, e/o come meglio, l'atto di precetto opposto, in quanto illegittimo/irrito/nullo e/o e/o recante pretese ragioni di credito estinte per prescrizione, e/o comunque infondate, e/o come meglio, per i motivi di cui in atti; III. in ogni caso, con vittoria di spese a favore degli scriventi ### i quali si dichiarano antistatari delle stesse”.  ### S.R.L.: “All'Ill.mo Giudice adito: In via ### Rigettare l'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo precettato formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendone alcun requisito e, in particolare, i gravi motivi il fumus bonis iuris e il periculum e, conseguentemente confermare la piena efficacia esecutiva del titolo azionato, con diritto di ### di procedere con le azioni esecutive necessarie al recupero del credito precettato; Rigettare l'eccezione avanzata dagli opponenti di difetto di legittimazione attiva dell'esponente, in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non sorretta da nessuna prova e per l'effetto dichiarare, per i motivi esposti, la legittimazione attiva di ### in persona del legale rapp.te pro tempore e, conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato; Rigettare, per i motivi sia in fatto che in diritto esposti, la domanda degli opponenti di avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di ### nonché di estinzione del rapporto fideiussorio, in quanto infondate e prive di supporto probatorio e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato; #### l'inammissibilità e non fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, primo comma, cpc proposta dagli opponenti alla stregua dei motivi sopra esposti con conseguente rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità dell'atto di precetto notificato; Rigettare per tutti i motivi esposti la domanda di nullità e/o inefficacia e/o altra meglio vista dell'atto di precetto opposto nonché di prescrizione delle azioni di ### in quanto in fondate in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 emesso da Tribunale di ### tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato. 
Sempre nel ### Ove ritenuta necessaria dall'###mo Tribunale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza, non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge: ### l'inammissibilità, per motivi esposti, della domanda di opposizione tardiva ex art. 650 cpc al ### n. 4357/2013 emesso dal Tribunale di ### in quanto e per l'effetto confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 emesso da Tribunale di ### Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al D.I.  4357/2013 previo, ove ritenuto, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'artt.5 d.lgs.28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge: Rigettare l'opposizione tardiva a ### ex art. 650 cpc, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la piena validità e legittimità del titolo azionato e conseguentemente confermare il ### n. 4357/2013 tardivamente opposto, nonché la sua efficacia, legittimità e decisione in esso presa, nonché dell'atto di precetto notificato. 
Con riserva di ogni più ampia difesa sia merito che in via istruttoria e di produzione documentale. 
Vinte le spese, con applicazione lite temeraria art. 96 cpc”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ##### e ### hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il ### e con il quale ### S.r.l. ha intimato loro il pagamento della somma complessiva pari ad euro 490.664,02, ciascuno nei limiti di euro 382.178,11, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 R.G. n. 4357/2013 emesso in data ###. 
Gli opponenti hanno eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'avvenuta prescrizione del credito azionato, l'estinzione del rapporto fideiussorio per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., l'abusività delle clausole delle fideiussioni e dei contratti stipulati e, infine, il recesso dalle fideiussioni e l'estinzione delle stesse. 
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione medesima. 
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 07.02.2025, all'udienza del 23.04.2025 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del 08.10.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.  2. ### è infondata per le ragioni che seguono. 
Sul difetto di legittimazione del creditore. 
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente per carenza di prova della titolarità del credito azionato, contestando l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra la ### cedente e il cessionario opposto.  ### non è fondata. 
Sul punto si osserva preliminarmente e in via generale che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, la sola legittimata passiva è proprio la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 c.1 L 190/1999 e 58 c. 2 e 4 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla ### e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. 
Se è vero che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), è però altrettanto vero che, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. 9412 del 5 aprile 2023), tale pubblicazione non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare. ### probatorio gravante sulla cessionaria può dirsi sicuramente assolto qualora l'avviso pubblicato in ### rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco. 
In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione - con i relativi allegati - ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento del credito specifico. 
Nel caso di specie, la banca cessionaria non solo ha documentato l'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 45 del 19/04/2022 (doc. 4), ma ha prodotto sia i documenti contrattuali dai quali origina il credito (cfr. produzioni da 5 a 12 opposta), sia la dichiarazione della cedente (prod. n. 3 opposta), che richiama la suddetta pubblicazione in GU, di intervenuta cessione del credito per cui è causa: Da tali documenti si evince chiaramente che la suddetta cessione ha incluso i crediti vantati nei confronti della ### S.p.A. in liquidazione (di cui gli odierni opponenti sono garanti in via solidale nella qualità di fideiussori). 
Nessun dubbio, quindi, che la sola legittimata ad agire esecutivamente sia proprio la società cessionaria opposta che, per effetto della cessione del credito, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente, compresi quelli per cui è causa. 
Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato. 
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito per essere stato azionato esecutivamente - tramite notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data ### - oltre dieci anni dopo dalla notificazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013; R.G. n. 4357/2013) effettuata in data ### nei confronti di #### e ### e in data ### per il sig.  ### Parte opposta ha però documentato l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dal titolo esecutivo versando in atti documentazione comprovante l'esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione effettuati dalla precedente titolare del credito ### anche anteriori alla formazione del titolo giudiziale. In particolare, a dimostrazione dell'interruzione del corso della prescrizione, parte opposta ha prodotto: - la lettera raccomandata A/R del 26.02.2013 (ricevuta in data ### da ### e ### e in data ### da ### e ### e dalla ### S.p.A. in liquidazione) con cui ### S.p.A. comunicava alla società e a tutti i garanti fideiussori la revoca degli affidamenti e la messa in mora per il pagamento del dovuto (prod. n. 13); - la comunicazione di recesso del 22.3.2013 dal contratto di c/c n. 175/1000/4594 e 175/1000/12710 (prod. n. 14); - la lettera raccomandata A/R del 02.05.2013 con cui ### S.p.A. comunicava alla società la risoluzione dal finanziamento n. 50807277 (prod. n. 16); - la comunicazione raccomandata A/R del 15.05.2013 (ricevuta in data ### da #### e ### e in data ### da ### e in data ### dalla ### S.p.A. in liquidazione) di messa in mora dei fideiussori per il pagamento del credito ancora vantato (prod. n. 17); - il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti depositato in data ### poi emesso in data ### e munito di formula esecutiva in data ###, notificato unitamente ad atto di precetto il ### (prod. n. 18); - l'atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società debitrice aperta con decreto del Tribunale di ### in data ### (prod. n. 20 e 21). 
Parte opposta ha poi prodotto l'istanza, promossa dalla ### cedente in data ###, di insinuazione e di ammissione al passivo fallimentare della procedura concorsuale della società debitrice, aperta con sentenza del Tribunale di ### del 02.02.2017 (prod. n. 22 e 23): In relazione all'efficacia interruttiva di tale atto, trova applicazione il condivisibile principio di diritto ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui: “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass., sentenza n. 16415 del 09.06.2023); principio espresso anche con specifico riferimento ai fideiussori del fallito da Cass., ordinanza n. 9638 del 19.04.2018, secondo cui “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”. 
Da quanto sopra deriva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato attesa l'intervenuta interruzione della prescrizione già dalla data di insinuazione del passivo del 14.04.2017 e sino alla data di chiusura della procedura concorsuale, avvenuta ex art. 118 n.3 l.f. in data ### (prod.  24 opposta): Sull'eccezione di estinzione delle fideiussioni per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 Parimenti infondata risulta l'eccezione di estinzione delle garanzie per decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., atteso che l'istanza di insinuazione al passivo del 14.04.2017 risulta tempestivamente effettuata dalla creditrice nel termine di sei mesi decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento (dichiarato con sentenza del 02.02.2017: prod. n. 22 opposta). Infatti, “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” ( Cass. ordinanza n. 24296 del 16/10/2017). 
Sulla nullità dei contratti stipulati tra le parti e sulla qualità di consumatori delle parti attrici opponenti. 
Le parti opponenti hanno altresì contestato la validità delle fideiussioni e dei contratti intercorsi tra le parti eccependone la nullità poiché contenenti clausole abusive non oggetto di adeguata valutazione in sede monitoria, qualificando la relativa domanda quale “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.” sulla scorta dei principi di diritto stabiliti dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023. 
Sul punto, si ribadisce innanzi tutto quanto già affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del 07.02.2025, in relazione all'inapplicabilità al caso di specie della suddetta sentenza e dei principi ivi affermati. 
Più nel dettaglio, va premesso, in generale, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data ### all'esito del giudizio C-74/2015 (caso Tarcău c/ ### Comercială ###, ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”. 
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. 
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868, le ### hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, stabilendo che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». 
Sulla scorta di tali principi le ### della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023 hanno ulteriormente ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. La recente giurisprudenza successivamente formatasi in materia ha poi avuto modo di precisare che “la qualifica di fideiussore consumatore non è automatica per le persone fisiche, ma dipende dallo scopo dell'atto. Un forte collegamento funzionale e oggettivo con l'entità debitrice, come il possesso di cariche sociali o quote rilevanti, sposta la natura della garanzia da atto privato a atto professionale” (Cass., ordinanza n. 8669 del 01.04.2025); e che “poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (da ultimo, Cass., ordinanza n. 18834 del 10.07.2025). 
Ciò posto, nel caso di specie parte opposta ha prodotto la visura storica ### della società debitrice e la storia delle partecipazioni nella predetta società (prod. n. 27 e 29 opposta), da cui si evince la qualità di soci di tutti i garanti odierni opponenti, qualità assunta in data anteriore alla costituzione delle garanzie: • il Sig. ### era già socio e Presidente della società dal 30.10.1995; il Sig. ### era già socio e consigliere della società dal 30.10.1995 (cfr. prod. n. 27, pag. 57): Le fideiussioni a favore della società risultano sottoscritte dai ###ri ### e ### in data ###, per la somma iniziale di ### 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di ### 740.000.000 ciascuno in data ###, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 9 e 10 opposta); • ###re ### e ### erano già socie dal 30.4.1997 (cfr. rispettivamente prod. n. 29, pag. 2 e prod. n. 27, pag. 62). Le fideiussioni a favore della società risultano da esse sottoscritte in data ###, per la somma iniziale di ### 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di ### 740.000.000 ciascuno in data ###, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 11 e 12 opposta). 
Considerato che dalla visura camerale storica della società tutti gli odierni opponenti risultavano già soci (ciascuno per una quota sociale pari al 23,01% del capitale sociale di 600.000 euro, corrispondente a 138.062,00 euro; eccetto la sig.ra ### titolare di una quota sociale minore pari al 11,51% del capitale sociale e corrispondente a euro 69.031: cfr. prod. 27 pag. 6 e 61; prod. 29 pag. 2) al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, si deve concludere che, dal punto di vista quantitativo la loro partecipazione sia dunque di entità “non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata. 
Non appare, pertanto, possibile affermare che gli stessi rivestissero la qualifica di consumatori all'epoca del rilascio delle fideiussioni. 
Peraltro, non solo risulta documentalmente dimostrato il possesso - come detto già al momento del rilascio delle garanzie - di una partecipazione rilevante al capitale sociale, ma anche una partecipazione attiva di tutti gli odierni opponenti nell'ambito della stessa società debitrice, attesa l'assunzione di diverse cariche sociali (il sig.  ### quale rappresentante dell'impresa nonché Presidente della società; il #### e la sig.ra ### quali soci e consiglieri della società; la sig.ra ### quale socia) o comunque lo svolgimento di attività strettamente correlate all'esercizio dell'impresa (si veda, ad esempio, il conferimento della delega ad operare sul conto corrente intestato alla società in favore della socia ### prod. n. 6, pag. 15 opposta; la mail del 19.03.2010 con cui la sig.ra ### chiede all'istituto di credito lo svincolo delle garanzie e contestualmente la concessione di un nuovo finanziamento: prod. n. 26 opposta). 
Depongono poi in favore della tesi della qualifica non consumeristica degli opponenti i seguenti ulteriori indici: - la stipulazione dei contratti di garanzia in epoca successiva rispetto all'ingresso dei garanti all'interno della compagine sociale; - la natura commerciale della società debitrice e la notevole rilevanza quantitativa degli importi garantiti (come detto, per ciascun fideiussore, pari ad euro 382.178,11); - la concessione delle garanzie per qualunque debito della società (c.d. fideiussione omnibus) non limitate a singole operazioni o attività; - la mancata allegazione da parte degli opponenti di aver svolto all'epoca della sottoscrizione delle garanzie una differente attività professionale. 
Da tutti gli elementi finora evidenziati emerge dunque, in modo inequivoco, l'insussistenza dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica agli opponenti, dovendo negarsi che essi abbiano concluso i contratti di fideiussione quali consumatori avendo, al contrario, agito nell'ambito della loro attività professionale, stipulando i contratti di garanzia per finalità tutt'altro che estranee all'impresa, ma proprio, invece, per affectio societatis. 
Ne consegue che, proprio alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla pronuncia evocata dagli stessi opponenti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. risulta in questa sede inammissibile, atteso il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo portato in esecuzione. 
Pertanto, le eccezioni attinenti al merito (nullità delle clausole di cui alle fideiussioni e dei contratti stipulati, il recesso dalle fideiussioni intervenuto nel 2010 e, quindi anteriormente alla formazione del titolo, l'estinzione delle stesse: punti III e IV dell'atto di citazione) - a prescindere dalla loro fondatezza - sono inammissibili in questa sede. 
Il titolo esecutivo azionato esecutivamente è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013 (R.G. n. 4357/2013) ed è pacifico in giurisprudenza che: • nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 22402 del 05.09.2008); • con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 8928 del 18.04.2006); • in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede ###senso conforme cfr.  ordinanza n. 22090 del 02.08.2021); • nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 12911 del 24.07.2012). 
Le eccezioni suddette dovevano, quindi, essere proposte in sede di merito, ossia nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. né, come detto, è più ammissibile l'opposizione tardiva consentita, in base alle ### n. 9479/2023, solo per far valere l'abusività delle clausole da parte del consumatore, qualifica esclusa nel caso di specie (cfr., ancora, Cass. n. 3277 del 18.02.2015: “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione”). 
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.  3. Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti opponenti. 
Le spese sono dunque liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase cautelare: tipologia procedimenti cautelari, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria, e così euro 3.686,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.559,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.797,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge; per il merito: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa nello scaglione di riferimento euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi per la fase istruttoria e ai medi per le restanti fasi e così euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge. 
In ultimo, deve respingersi la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., atteso che l'infondatezza nel merito, seppur legata a profili giuridici, non è di per sé rivelatrice di mala fede o colpa grave, tenuto conto anche del fatto che le ulteriori censure evidenziate dalle parti opponenti esulano dal presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Rigetta l'opposizione; - respinge la domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.797,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare e in euro 17.252,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge per la fase di cognizione. 
Si comunichi.  ### 20.10.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 11899/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monteleone Chiara

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 3304/2025 del 28-11-2025

... provvisoriamente esecutiva con relativi interessi; 4) Spese di lite incluso compenso professionale e spese di giustizia interamente rifuse, con distrazione a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado e con condanna delle attrici in primo grado al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, in subordine, con condanna delle medesime al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura da determinarsi in via equitativa. In via istruttoria: - Senza alcuna inversione dell'onere probatorio si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data ### la Sig.ra ### dovette accompagnare la sorella ###ra ### urgentemente presso il ### dell' pag. 3/12 Ospedaliera di ### per un evento cardiovascolare acuto; 2) Vero che la ###ra ### in conseguenza di ciò venne ricoverata nella struttura ospedaliera, curata e dimessa in data ###; 3) Vero che la ###ra ### si occupò di assistere continuativamente la sorella nel periodo di ricovero suddetto; 4) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato telefonicamente il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 887/2023 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ###ssa ###ssa ### estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) APPELLANTI rappresentate e difese dagli avv.ti #### e ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio contro ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. ### giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. ### in ### corso ### n. 18 Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### n. 1907/2022 pag. 2/12 pubblicata in data ### Conclusioni di parti appellanti: ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, in integrale riforma della sentenza 1907/2022 del Tribunale di ### Nel merito: In via principale: 1) Rigettarsi tutte le domande svolte dalle attrici in primo grado nei confronti delle ###re ### e ### in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui all'atto di citazione in appello 03.05.2023; In via subordinata: 2) Disporsi la riduzione dell'ammontare dell'indennità / danno posta a carico delle ###re ### e ### per i motivi di cui al punto 2 dell'atto di citazione in appello 03.05.2023; In ogni caso: 3) Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione e della conseguente riforma della ###. 1907/2022 del Tribunale di ### condannarsi le ###re ### e ### in solido tra loro, a restituire alle ###re ### e ### quanto da queste ultime versato in forza della medesima sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva con relativi interessi; 4) Spese di lite incluso compenso professionale e spese di giustizia interamente rifuse, con distrazione a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado e con condanna delle attrici in primo grado al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, in subordine, con condanna delle medesime al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura da determinarsi in via equitativa. 
In via istruttoria: - Senza alcuna inversione dell'onere probatorio si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data ### la Sig.ra ### dovette accompagnare la sorella ###ra ### urgentemente presso il ### dell' pag. 3/12 Ospedaliera di ### per un evento cardiovascolare acuto; 2) Vero che la ###ra ### in conseguenza di ciò venne ricoverata nella struttura ospedaliera, curata e dimessa in data ###; 3) Vero che la ###ra ### si occupò di assistere continuativamente la sorella nel periodo di ricovero suddetto; 4) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato telefonicamente il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione immobiliare ### Bassini con richiesta di differire il sopralluogo nell'immobile; 5) Vero che in data ### la Sig.ra ### dovette accompagnare la sorella ###ra ### ad una visita specialistica urgente presso l'### di ### (### settimo piano, ###; 6) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato, la sera prima tramite messaggio sms, il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione immobiliare ### Bassini con richiesta di differire il sopralluogo nell'immobile; 7) Vero che dopo l'apertura della successione del #### (21.12.2017) le sorelle ### e ### hanno continuato ad abitare l'appartamento sito al primo piano dell'immobile ubicato a ### in ### n.7 utilizzando altresì una porzione del garage ad uso posto auto al piano terra del medesimo immobile; 8) Vero che dall'apertura della successione del #### (21.12.2017) le residue porzioni dell'immobile ubicato a ### in ### n.7 ovvero l'appartamento al secondo piano, il laboratorio al piano terra ed una porzione del garage al piano terra risultano non utilizzate ed in stato di abbandono; 9) Vero che nel 2001, dopo la morte della moglie, il #### vendette l'appartamento che aveva in montagna e depositò i relativi mobili nell'appartamento al secondo piano, nel laboratorio e nel soppalco del garage al piano terra dell'immobile sito a ### in ### n.7 ove tuttora si trovano; 10) Vero che dopo l'apertura della successione del #### (21.12.2017) mai le ###re ### e ### hanno manifestato la volontà di utilizzare le porzioni rimaste libere dell'immobile ubicato a ### in ### n.7. pag. 4/12 indicano quali testi: il segretario #### dell'### presso l'### di ### all'epoca dei fatti (Giugno e Luglio 2020); il direttore del predetto reparto prof. ### la dott. ### di ### e l'arch. ### di ####, con riserva di altri. 
Conclusioni di parti appellate: In via principale, nel merito • ### integralmente le domande avanzate in sede ###appello da parte delle signore ### e ### e, per l'effetto, confermare il dispositivo della sentenza n. 1907/2022 del Tribunale di ### e condannare le odierne appellanti al pagamento, in solido fra loro, al pagamento a favore delle signore ### e ### dell'importo di € 20.000,00 ovvero della somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia. 
In via istruttoria • ### idonea CTU al fine di determinare congruo canone di locazione percepibile per l'immobile di cui alle premesse, così da determinare l'importo dell'indennità di occupazione dovuto dalle signore ### e ### chiedendo venga nominato il medesimo CTU (arch. ### che ha eseguito la stima del valore dell'immobile nella causa fra le stesse parti presso il Tribunale di ### R.G. n. 422/2019. 
In ogni caso • ### le signore ### e ### all'integrale rifusione, per entrambi i gradi di giudizio, di spese anche forfettarie e di compensi professionali, con accessori di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione datato 17.6.2021 ### e ### esponevano di essere comproprietarie con le sorelle ### e ### ciascuna per la quota di un quarto, di un bene immobile sito a ### ereditato dal padre, occupato in via esclusiva dalle sorelle convenute. Allegavano di aver già avviato separato giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, dal momento che le sorelle ### e ### non avevano collaborato al fine di addivenire ad una divisione amichevole e spiegavano che le convenute avevano tenuto un atteggiamento pag. 5/12 ostruzionistico pure nel corso delle operazioni peritali, impedendo l'accesso all'immobile al ### Con la nuova citazione chiedevano l'accertamento dell'uso esclusivo senza titolo del bene da parte delle due sorelle sin dalla morte del padre, avvenuta in data ###, e la condanna delle stesse al pagamento di un'indennità di occupazione dall'apertura della successione fino alla cessazione del godimento esclusivo. ###à veniva calcolata nella somma di € 21.000,00 sulla base dei canoni locativi usualmente praticati nel comune di ### e veniva richiesta CTU al fine di una quantificazione più precisa. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando di aver goduto in via esclusiva e integrale dell'immobile, deducendo di aver occupato, a scopo abitativo, soltanto il primo piano e una porzione del garage al piano terra sin dal 1964 e di aver, dunque, proseguito ad abitare nell'appartamento ove hanno sempre abitato anche dopo la morte del padre. Allegavano, inoltre, di non aver mai impedito alle attrici di utilizzare le restanti porzioni dell'edificio (piano terra e secondo piano) né di aver ostacolato l'accesso al ### ma di essere state semplicemente assenti a causa di visite mediche e che le attrici non avevano mai dimostrato interesse per l'uso diretto del bene. Infine chiedevano la condanna di controparte ex art. 96, comma 1 o 3, c.p.c. per non aver proposto domanda di indennità nel giudizio di divisione. 
Ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente. 
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di ### accoglieva le domande attoree e condannava le convenute al pagamento di una somma pari a € 20.000,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre alla rifusione delle spese di lite, sulla base dei seguenti argomenti: - era incontestato che ### e ### avessero il possesso esclusivo di almeno una parte del bene immobile, che le restanti porzioni fossero abbandonate e che le attrici non vi avessero possibilità di accesso in quanto sfornite di chiavi; - l'occupazione dell'immobile privava le comproprietarie attrici della disponibilità e della pari utilizzazione del bene, in violazione dell'art. 1102 c.c., ed era illegittima perché non giustificata da accordi o altri titoli; pag. 6/12 - le convenute non avevano assolto l'onere di provare che le attrici si erano disinteressate dell'immobile, onere su di loro incombente sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale per cui in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui il danno in re ipsa subito dal proprietario per il mancato godimento del bene è presunto iuris tantum e detta presunzione è superabile dall'occupante dimostrando il disinteresse del dominus per il bene; - l'indennità veniva calcolata equitativamente con riferimento al danno figurativo qual è il valore locativo del bene, considerando i listini OMI del territorio e lo stato manutentivo del bene, a partire dall'apertura della successione. 
Avverso l'indicata pronuncia interponevano tempestivo appello ### e ### deducendo: I. erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza nel capo con cui si è accertata la sussistenza di una occupazione sine titulo e si è condannato al pagamento di una indennità di occupazione; II. erroneità della sentenza nel capo con cui si è deciso sulla quantificazione del danno; ### richiesta di restituzione di quanto versato in forza della sentenza impugnata. 
Si costituivano in appello ### e ### contestando i motivi di impugnazione. 
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per l'8.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche. 
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il ###.  2. ### è fondato. 
Il primo e il secondo motivo di appello vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e concernenti l'accertamento dell'occupazione sine titulo e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. 
Con il primo motivo le appellanti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il comproprietario può utilizzare il bene comune anche individualmente, purché non escluda gli altri comunisti, che manifestino interesse, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. Sostengono conseguentemente che le originarie attrici non hanno provato l'occupazione esclusiva del bene da parte delle appellanti, di pag. 7/12 averne richiesto il godimento e di aver ricevuto un rifiuto. In particolare, ### e ### non hanno mai allegato di non avere le chiavi dell'immobile e ### e ### non hanno mai ammesso che l'accesso allo stesso poteva avvenire solo con il loro consenso. Censurano infine la tesi per cui il danno del proprietario per mancato godimento sussista in re ipsa. 
Con il secondo motivo lamentano, nella quantificazione dell'indennità, la mancata considerazione del fatto che solo una parte dell'immobile era occupato, la decorrenza del diritto all'indennità dall'apertura della successione anziché dalla notifica della citazione nonché il riferimento ai listini OMI senza che siano stati prodotti in giudizio. 
Il primo motivo è fondato. 
Come noto, l'art. 1102 c.c. detta disposizioni in materia di uso della cosa comune da parte del comproprietario, sottoponendolo al doppio limite consistente, da un lato, nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e, dall'altro, nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto. 
Quanto al secondo limite, per costante orientamento giurisprudenziale, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa né nei termini di assoluta identità dell'utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (Cass. sez.2 n.8177 del 14/03/2022) né nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (Cass.sez.2 nr. 18038 del 28/08/2020). 
Non si richiede, allora, che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri ­ ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento. Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la pag. 8/12 massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass.sez.2 nr.980 del 10/01/2024). 
Di conseguenza, è ben possibile il godimento esclusivo del bene da parte di un comunista, in quanto facoltà propria del diritto di comproprietà, purché non interdica gli altri comproprietari dallo sfruttamento del bene. 
E, infatti, qualora l'uso individuale del bene non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere un'indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune; l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (Cass.sez. 2 nr. ### del 8.11.2023). 
In sostanza, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., oppure, quando strabordante, stabilita per accordo anche tacito tra i comunisti, non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano, per l'appunto, acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass.sez.2 n.4219 del 18/02/2025).  ###, viceversa, arreca pregiudizio ai comunisti ed è pertanto tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, in quanto solo in tal caso sussiste il nesso di causalità giuridica come individuato dalla Suprema Corte a ### (n.### del 15/11/2022) tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia e la concreta possibilità di godimento pag. 9/12 che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. 
Ciò in quanto il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento (Cass. SU.###/2022 cit.) Spetta, dunque, al comproprietario che agisca chiedendo l'indennità l'onere di provare, oltre al vantaggio patrimoniale tratto dal comproprietario che aveva la disponibilità esclusiva del bene comune, di averne chiesto l'utilizzo diretto e di non averlo ottenuto (Cass. 4219/2015 cit.). 
Nel caso di specie, il godimento esclusivo da parte di ### e ### è pacifico e non contestato limitatamente al primo piano e ad una porzione del garage al piano terra, in quanto abitati dalle stesse dal 1964 e ancora successivamente all'apertura della successione paterna. 
Le altre porzioni dell'edificio, al contrario, risultano abbandonate o utilizzate sostanzialmente come deposito di beni ereditari, dunque nell'interesse di tutte le coeredi né ### e ### hanno dimostrato che le sorelle ne avessero mantenuto un uso esclusivo. 
La circostanza delle chiavi, pacificamente in possesso di ### e ### che avevano, infine, aperto al CTU nominato nella causa di divisione, non è certo indicativo di un uso esclusivo anche delle ulteriori porzioni di edificio, tenuto conto che, come emerge dalla relazione del l'arch.### l'immobile è costituito da un edificio unifamiliare su tre piani collegati da una scala centrale, pensato e realizzato a suo tempo per far fronte alle esigenze abitative di un unico nucleo familiare numeroso e, dunque, l'accesso è unico. Inoltre, è lo stesso CTU a dare conto che le porzioni a piano terra e al piano secondo risultano da tempo inutilizzate. 
Il mancato possesso delle chiavi da parte di ### e ### (che si vorrebbe far desumere dai rinvii degli accessi del CTU per impossibilità di accedere all'edificio in assenza di ### e ### è un dato contestato dalle appellanti e, comunque, non rileva a fini del decidere nella misura in cui non è provato che ### e ### avessero occupato in via esclusiva anche tali porzioni escludendo le sorelle né risulta che ### e ### avessero mai formalizzato una richiesta di copia delle chiavi alle sorelle per poter accedere alle porzioni inutilizzate. pag. 10/12 Con riferimento a piano abitato (da sempre) da ### e ### l'occupazione esclusiva del bene comune è pacifica e incontestata ma non legittima di per sé il diritto ad un'indennità in favore di ### e ### dal momento che le stesse sono rimaste inerti per anni, sostanzialmente disinteressandosi o accettando tacitamente lo stato delle cose, il che è coerente con il fatto che si tratta della casa di abitazione di ### e #### e ### non hanno, infatti, allegato né provato di aver mai diffidato le sorelle dall'uso esclusivo o di aver preteso il godimento diretto o indiretto del bene. 
Non è significativa, sotto questo profilo, la domanda di divisione dell'immobile, poiché essa costituisce un diritto potestativo di ogni comproprietario a porre termine alla comunione e, in astratto, è giustificabile con svariate ragioni. Le appellate hanno dedotto la sussistenza di rapporti non collaborativi con le sorelle, tuttavia non hanno allegato di aver chiesto la divisione al fine di recuperare il possesso del bene da cui allegano di essere state estromesse. Tanto più che la domanda di divisione non è stata accompagnata da quella di pagamento dell'indennità, e ciò avvalora la tesi che non esprimesse una richiesta di godimento personale dell'immobile e un'opposizione all'uso esclusivo altrui. 
Inoltre, gli ostacoli frapposti - volontariamente o meno (il CTU dà conto unicamente dell'impossibilità di contattare le occupanti e di un unico mancato appuntamento previamente concordato, tuttavia giustificato da un accesso in ospedale, in quanto l'accesso all'immobile era, infine, avvenuto con la collaborazione delle due gemelle) - da ### e ### allo svolgimento delle operazioni peritali non rilevano come opposizione al godimento delle sorelle, in quanto il consulente tecnico d'ufficio svolgeva un incarico del tutto estraneo ad un'eventuale istanza di utilizzo di ### e ### Da ultimo, neanche con la domanda introduttiva del presente giudizio è stata manifestata l'intenzione di godere del bene direttamente o locandolo a terzi, ma è stata soltanto richiesta l'indennità per una occupazione a cui non vi è prova di aver mai fatto opposizione. 
Da quanto precede emerge che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. da parte di ### e ### in quanto il loro uso del bene comune è rimasto nei pag. 11/12 limiti indicati dalla norma e non è stata provata la lesione del diritto di comproprietà delle coeredi, le quali non hanno mai manifestato interesse per l'uso del bene né hanno allegato la concreta possibilità di godimento persa o provato alcun danno. 
Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. 
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda e la condanna di ### e ### alla restituzione della somma ricevuta da controparte a titolo di indennità di occupazione in esecuzione della sentenza di primo grado (oltre interessi, trattandosi di pagamento non dovuto, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in questa sede riformata, cfr. Cass. sez. 1 n.901 del 14/01/2025) essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello e documentato altresì l'avvenuto pagamento.  3. Regolamentazione delle spese. 
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 1 o 3, c.p.c. richiesta dalle appellanti, non sussistendo mala fede o colpa grave o condotte oggettivamente integranti abuso del processo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellate. 
Esse vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; ### 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013). 
Attesi la non particolare complessità della causa e il numero limitato di questioni, la liquidazione viene fatta secondo i valori di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 in prossimità dei minimi in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00-26.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale; pag. 12/12 istruttoria solo per il primo grado di giudizio) e con aumento contenuto nel minimo per la pluralità di parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art.  93 c.p.c.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione; 2) condanna ### e ### in solido tra loro, a restituire a ### e ### la somma ricevuta a titolo di indennità di occupazione in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal versamento al saldo; 3) condanna ### e ### in solido tra loro, a rifondere a ### e ### le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ### se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.  4) condanna ### e ### in solido tra loro, a rifondere a ### e ### le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 340,00 per spese imponibili, € 382,50 per spese anticipate e € 2.380,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ### se dovuta, e CPA come per legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.; Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 19.11.2025.   ### estensore ### dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa ### magistrato ordinario in tirocinio.

causa n. 887/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Elena Garbo, Caterina Passarelli

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 4003/2025 del 12-12-2025

... rilascio oltre la condanna per i danni subiti e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il resistente per contro si è riportato alla memoria di costituzione, contestando integralmente quanto riportato nella memoria dalla ricorrente. Osservava che nonera stata fornita alcuna prova dell'effettiva sussistenza dei danni lamentati dalla ricorrente, né tanto meno del nesso causale La locatrice nelle note di trattazione per l'udienza di discussione del 22.4.2024 ha dato atto del rilascio dell'immobile avvenuto alla data del 6.6.2023 La causa istruita documentalmente, viene decisa ex. art. 429 c.p.c. a seguito di trattazione scritta. ≈ ≈ ≈ La domanda va parzialmente accolta per quanto di ragione. La locatrice ha provato il titolo alla base della pretesa creditoria ed allegato l'inadempimento del conduttore. Infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'### delle ### di ### il ### (come da documento allegato in atti), dal quale risulta l'obbligazione di parte convenuta di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, è stata data prova del fatto costitutivo della pretesa azionata. ### del conduttore configura (leggi tutto)...

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R.G. 71/2023 Tribunale di ### sezione civile ###'###'### 20 NOVEMBRE 2025 ### 127 ###.P.C. 
Il giudice, verificato che è stato ritualmente comunicato ai difensori delle parti costituite il provvedimento con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza ex art.  127 ter c.p.c.  dato atto che i difensori hanno depositato nel termine indicato note di trattazione scritta, lette le istanze svolte, decide la controversia pronunciando la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. . ###### di ### IV sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, dr. ### all'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023; TRA ### difeso dall'Avv. ### ricorrente E ### difeso dall'Avv. ### resistente ### mancato pagamento canoni di locazione, uso diverso ### come da scritti difensivi e verbale di udienza MOTIVI DELLE DECISIONE ### proprietaria dell'immobile sito in #### alla via ### n. 73, ha intimato a ### sfratto per morosità pari ad € 1.500,00 per il mancato pagamento dei canoni mensili di € 250,00 da aprile a settembre 2022 di cui al contratto di locazione uso diverso del 19.3.2022 registrato il ###. 
Nella fase sommaria si è costituito il conduttore formulando opposizione alla richiesta di convalida, deducendo di aver utilizzato l'immobile per oltre dieci anni senza formalizzazione di alcun contratto di locazione, corrispondendo contemporaneamente la somma di € 350,00 mensili più utenze, a lui intestate. 
Precisava che in sede di stipula del contratto era stato pattuito per le vie brevi la sospensione del pagamento del canone per il primo anno per compensare il pregiudizio conseguente alla all'omessa formalizzazione del negozio per oltre dieci anni. Rappresentava di non aver corrisposto il canone in virtù degli accordi intercorsi dalle parti, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla illegittima condotta della ricorrente. 
Con ordinanza del 3.1.2023 è stata concesso ordinanza di rilascio, con l'esecuzione fissata al 30.4.2023, contestualmente al mutamento del rito. 
Nella memoria integrativa del 16.3.2023 la locatrice ha sostenuto di aver effettivamente concesso in comodato l'immobile all'odierno resistente, senza ricevere alcuna somma di danaro, stante un rapporto di amicizia di lunga data e la difficoltà economica dello stesso, e precisando di aver invano sollecitato controparte alla formalizzazione del contratto di locazione commerciale già nel 2016 . 
Ha altresì evidenziato la sussistenza di vari danni all'immobile come da allegati in atti (cfr foto n. 2,3,4 e 5 - allegati n. 5 e 6; cfr foto n. 6 - allegato n.7), chiedendo la risoluzione del contratto, il pagamento dei canoni impagati e maturati fino al giorno dell'effettivo rilascio oltre la condanna per i danni subiti e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il resistente per contro si è riportato alla memoria di costituzione, contestando integralmente quanto riportato nella memoria dalla ricorrente. Osservava che nonera stata fornita alcuna prova dell'effettiva sussistenza dei danni lamentati dalla ricorrente, né tanto meno del nesso causale La locatrice nelle note di trattazione per l'udienza di discussione del 22.4.2024 ha dato atto del rilascio dell'immobile avvenuto alla data del 6.6.2023 La causa istruita documentalmente, viene decisa ex. art. 429 c.p.c. a seguito di trattazione scritta.  ≈ ≈ ≈ La domanda va parzialmente accolta per quanto di ragione. 
La locatrice ha provato il titolo alla base della pretesa creditoria ed allegato l'inadempimento del conduttore. Infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'### delle ### di ### il ### (come da documento allegato in atti), dal quale risulta l'obbligazione di parte convenuta di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, è stata data prova del fatto costitutivo della pretesa azionata. ### del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.  1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone" (Cass. 1/10/2004 n. 19652). Il pagamento del canone costituisce infatti la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo, autoridursi unilateralmente il canone e neppure ritardarne la corresponsione e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. 
A riguardo debbono richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia di prova dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale; a tal fine, occorre a questo punto richiamare il noto principio generale a tenore del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (ed il relativo termine di scadenza), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (v. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 7996 del 06/04/2006, nonché Cass. Civ. Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001; 13674 del 13/06/2006; Cass. 3373 del 12/02/2010; Cass. 826 del 20/01/2015; Cass. 25584 del 12/10/2018; Cass. 22777 del 25/09/2018; 98 del 04/01/2019; Cass.13685 del 21/05/2019). 
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può che ravvisarsi il prospettato inadempimento dei conduttori, poiché a fronte dell'allegata contestazione, relativa al mancato pagamento dei canoni di locazioni dal mese di aprile 2022 al mese di settembre 2022, per un complessivo ammontare pari ad € 1.500,00, non risultano in atti pagamenti, sia pur parziali, dei canoni contestati.
Quanto alla presunta sospensione del canone di locazione per il primo anno, pur non essendo necessaria forma scritta ad substantiam per gli accordi di un contratto di locazione, l'allegazione di pattuizioni verbali che incidano su un elemento essenziale del rapporto, quale il canone, richiede comunque la produzione di elementi probatori certi e univoci che, nel caso in esame, la conduttrice ha omesso di articolare in quanto il mero richiamo ad un accordo verbale, privo di documentazione e non supportato da fatti oggettivi che ne attestino la veridicità, non è sufficiente a superare la prova dell'obbligo di corrispondere il canone derivante dal contratto registrato. 
Pertanto, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento a cui consegue la condanna del conduttore a corrispondere alla locatrice oltre alla somma di € 1.500,00 da aprile 2022 a settembre 2022, la restante somma di € 2.250,00 da ottobre 2022 a giugno 2023 (€ 250,00 mensili x nove mensilità) ex art. 1591 c.c. per un totale di € 3.750,00 con accessori di legge La domanda di risarcimento avanzata dalla stessa ricorrente non è accoglibile atteso che solo al momento della consegna dell'immobile è possibile verificare l'entità definitiva dei deterioramenti e quantificare il pregiudizio patito. Nel caso di specie, invece, la domanda è stata proposta nella memoria integrativa, in data antecedente all'effettivo rilascio , chiedendo una pronuncia su un diritto risarcitorio che, pur essendo potenziale, non era ancora pienamente definito e azionabile La domanda di risarcimento del danno avanzata dal resistente è infondata e deve essere rigettata. 
La disciplina prevista dall'art. 2697 c.c. impone a chi agisce per il risarcimento del danno di assolvere all'onere probatorio. Tale onere si articola nella prova congiunta di alcuni elementi essenziali ovvero la condotta illegittima della controparte (elemento oggettivo), l'effettiva sussistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (il danno), il nesso di causalità e la quantificazione. Nel caso di specie, il resistente ha formulato una generica richiesta di risarcimento del danno basata genericamente sulla presunta illegittimità della condotta della ricorrente, priva di qualsivoglia allegazione sul danno subito. in conseguenza dell'azione della controparte. 
Va rigettata, infine rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  avanzata dalla ricorrente.  ### il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 30.9.2021, n. 26545). 
Nel caso di specie, pur riconoscendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente, non sussistono gli estremi per affermare la sussistenza del dolo o della colpa grave. Anche se le argomentazioni dello stesso non hanno trovato accoglimento e la sua condotta successiva ha dimostrato una persistenza nella morosità, il suo agire in giudizio non è stato un mero pretesto dilatorio. Non emerge, in particolare, una volontà preordinata a danneggiare la controparte, né una negligenza del livello di colpa grave nell'esercizio del diritto di difesa o di impugnazione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P. Q. M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione intercorso tra le parti; 2. condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 3.750,00 a titolo di canoni di locazioni non versati per il periodo da aprile 2022 a giugno 2023, con interessi dalle singole scadenze all'effettivo esborso; 3. rigetta le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente 4. rigetta la richiesta di risarcimento danni proposta dal resistente ; 5. condanna ### a rifondere al procuratore di parte ricorrente Avv. ### dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 98,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali (secondo scaglione) oltre ### cpa, come per legge.   Il Giudice dr

causa n. 71/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scalera Salvatore

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