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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3113/2019 R.G. proposto da: ###, in perso na del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###); -ricorrente contro ### S ### elettivamente domiciliato in ### D'### 49 BIS, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende; 2 di 22 -controricorrente avverso SENTENZA di ### CAMPANIA n. 6709/2018 depositata il ###. Cui è riunito il ricorso iscritto al n. Rg 2515/2024 proposto da: soc. ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappre sentata e difesa in virtù di procura speciale conferita su atto separato così co me previsto in caso di notifiche a mezzo pec e da intendersi in calce al presente ricorso, dall'avv. ### (c.f. BR ###), entrambi elettivamente domiciliati in ### al ### 70 presso lo studio dell'avv. ####. ### dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/ 984521 o all'indirizzo e-mail ###; ricorrente ### il Comune di ### in persona del ### p.t., dott.ssa ### rapp.to e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio congiunto al presente atto e giusta deliberazione della G.C. n. 19 del 19.2.2024 dal prof. avv. ### li, c.f. ###, presso cui elett.te domicilia in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 23, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di rito degli atti del procedimento ai seguenti recapiti: telefax n. 081/5785148 - indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): ###; controricorrente avverso SENTENZA di ### CAMPANIA sentenza 6566/2023, depositata il ###, ### la relazi one svolta dal ### Balsamo nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025. 3 di 22 ### 1.Con sentenza n. 6709 /2018, depositata l'11 lu glio 2018, la ### tributaria re gionale della ### in parziale accoglimento dell'appello del Comune di ### ha ridotto l'imposta dovuta (### - oggetto di un avviso di pagamento opposto dalla contribuente - dalla società per il periodo di inattività alberghiera dal 9 ottobre a l 31 dicembre 2016 ; - nel riformar e parzialmente la pronuncia di prime cure, il giudice del gravame ha considerato che la contribuente aveva presentato denu ncia di sospensione dell'attività solo in data 9 ottobre 2016; - il Comune di ### ana ricor re per la cassazione della sentenza sul la base di due motivi; - resiste con cont roricorso l'### s.r.l. 2.Con sentenza n. 6566/2023, depositata il ###, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### respingeva l'appello proposto dalla società ### e s.r.l. avverso la sentenza di primo grado n. n. 556/20 23 che aveva accolto parzialmente il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento annualità di imposta 2016 sul presupposto che il Comune le av eva riconosciut o la tassa zione della struttura dal primo gennaio all '8 ottobre 2016, dichiarando non dovute le ulteriori detassazioni rivendicate dalla società.
I giudici distrettuali affermavano che <il contribuente appellante, premesso che è pacifico che ha unilateralmente ridotto l'area tassabile rispetto agli anni precedenti, non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare (### 6 - 5, Ordinanza n. 9107 del 2020, in motivazione: «in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 507 del 1993, cont empla, all'art. 66, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiett ivamente posso no comportare una minore utilizza zione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale 4 di 22 disposizione. Siffatte esc lusioni non sono, peraltro automatiche, giacchè la norma succitata - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabili tà debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione>; aggiungendo che <ciò che deve costituire oggetto di prova ai fini della esclusione dalla tassazione, e, prima an cora, oggetto della denuncia origin aria che il contribuente è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, o di quella di variazione, è l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sicché non è sufficiente la mera allegazione circa la peculiare destinazione dei locali stessi>>.
Affermava, il decidente, inoltre, che non risultava depositata in atti la perizia di parte da cui si doveva inferire una minore superficie tassabile; - che causa di esclusione dell'obbligo del tributo sono le condizioni di "obiettiva" im possibilità di utilizzo dell'immobile, le quali non possono essere ind ividuate nella mancata ut ilizzazione dello stesso di pendenti dalla vo lontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure dal mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile>; - che parte appellante non aveva fornito la prova del mancato svolgimento del servizio pubblico di raccolta.
La società ### s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - resiste con controricorso il Comune di ### eccependo l'inammissib ilità dei motivi di ricorso. La so cietà ha depositato memorie difen sive in prossimità dell'udienza in entrambi i giudizi. 5 di 22 MOTIVI DI DIRITTO 1.I ricorsi, nn. Rg 2515/24 e 3113/2019, seppur relativi a sentenze diverse, riguardano l'impugnazione di due atti, l'uno un avviso di pagamento e l'altro un avviso di accertamento, aventi ad oggetto la rideterminazione della ### relativa alla medesima ann ualità di imposta relativa allo stesso cespite a destinazione alberghiera. In particolare, il primo ricorso ha ad oggetto la sentenza che ha confermato la decisione di prime cure che ha riconosciuto parzialmente l'esenzione per il periodo dal 9 ottobre al 31 dicembre 2016 (già accolta in sede di autotutela del Comune) in relazione all'avviso di pagamento opposto; il secondo ricorso concerne la decisione che ha esaminato la legittimità dell'avviso di accertamento relativo alla medesima ann ualità, impugnat a anch'essa dalla società ### 2.Alla luce della evidente connessione tra le cause, si dispone la riunione ex art. 274 c.p.c. del ricorso n. 2515/2024 sotto il numero più antico di ruolo - Rg n. 3113/2019 -, i n base al princip io generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto - come nella specie appare del tutto evident e - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per rag ioni di economi a processuale, il loro esam e congiunto (Cass. Sez. un. n. 18050 del 2010; Cass. 201514/2016; Cass. n. 8766/2017). ###. 3113/2019 1. Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3), deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, nonché del l'art. 33 del re golamento comunale per la disciplina dell'imposta unica co munale (ora tari), approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del primo settembre 2014 ; rimproverando ai giudici regionali di aver omesso di pronunciarsi sulla censura, proposta con atto di appello, co n la quale s i 6 di 22 evidenziava che l'avviso opposto era stato emesso sulla base della superficie di mq 3701, precedentemente notificata in data 12 aprile 1996 alla contribuente e mai contestata, valorizzando, ai fini della dedotta oc cupazione temporanea dell'immob ile, le denunce di inizio e chiusura attività del 27 giugno e 4 novem bre 2016 comunicate dalla contribuente in seguito alla notifica dell'avviso di pagamento del 23 maggio 2016.
A fo ndamento della censura si rappresenta che il regolamento comunale ancòra il tributo alla superficie calpestabile, richiamando, all'uopo, in particolare l'art. 25, il quale dispone che si considerano le superfici già di chiarate ai fin e ### di cui al d. n. 201/2011 ovvero della ### o della Tia 1. 2.La seconda censura reca la deduzione della violazione dell'art. 33 del regolamento comu nale per la disciplina del l'imposta unica comunale (ora tari) approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del primo settembre 2014, in rel azione al canone di cui all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; nonché la denuncia di omesso esame cica un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; infine, la violazi one del l'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere probatorio ex art. 360, primo co mma, n. 3), c.p.c.. Si ass ume, in sinte si, che: -il Comune av eva dedotto a pagina 2 dell'atto di appello che il presupposto dell'imposta è l'occupazione e non l'effettivo svo lgimento dell'atti vità; - che la società non aveva dismesso l'occupazione dell' immobile nell'anno 2016, godendo di una licenza permanente per l'eserc izio dell'attività alberghiera; che l'art. 33 del regolamento comunale prevede che al di là dell'effettivo periodo di attività, rileva la natura della licenza ril asciata in favore dell'albergo; - che, tuttavia, il Collegio d'appello non si è pronunciato su detto motivo, ancorchè avesse depositato in giudizio la copia della licenza n. 61 del 1992 da cui risultava l'annualità e non la stagionalità della licenza; - che il regolamento comunale prescrive che si definiscono utenze non 7 di 22 domestiche non stabi lmente attive <quelle utilizzate per l o svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo non superiore a 183 gior ni all 'anno, da comprovarsi in base alla licenza…> ; - che, tuttavia, i giudici distrettuali hanno violato sia i principi in tema di onere probatorio che l'art. 33 del regolamento comunale. 3.In via pregiudiziale rileva la Corte che la presente controversia ha ad oggetto l'originar ia impugnazione di un avviso di pagamento seguito dall'avviso di accertamento anch'esso opposto dalla società confluito nel giudizio di legittimità Rg. N. 2515/2024. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che all'invito al pag amento, assimilabile all'avviso di scadenza, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, si è ribadito quanto già espresso da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2007, 17526) e quanto pure affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), ossia che gli atti con i quali si chiede il pagamento di un tributo, anche quando gli stessi non dovessero rivestire la forma di cui all'art. 19 d. lgs. 546/19 92, in quanto attengono ad un'entrata pubblicistica, sono impugnabili. ### il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contrib uente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in co nsiderazione dell' allargamento della giurisdizione tributaria operato con la ### 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass., 8 di 22 Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., n. 13963/2017; Cass., n. 2144/2020; Cass. n. ###/2021). È stata, in parti colare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente imposit ore che, esplicitan do concrete ragioni (fattuali e giuri diche) che la sorre ggono, portin o, comunque, a conoscenza del contri buente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo ademp imento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichi arati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento del la ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiar ire, co n pronuncia idonea ad acqui sire effetti non più modificabili, la sua posizione in or dine alla stess a e, quindi, ad invocare un a tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa im positiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (C ass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass. n. 11397/2017 ; Cass., n. 12150/ 2019; Cass., 29501/2020; Cass. n. 2144/2020; Cass. n. ###/2021; Cass., ###/2021). Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificament e indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, la fattura ###, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributar ia in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cr istallizzazione) di qu esta pretesa, che può essere successivamente reiterata in un o degli atti tipici previsti dal lo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 9 di 22 10672; Cas., n. 2616/2015; Cass., n. 12150/ 2019,; Cass., 1230/2020; Cass. n. ###/2021). 3.1.### del contrib uente rispetto al ricevimento di detti atti non preclu de, dunque, l'a utonoma impugnazione del succes sivo atto impositivo per la medesima annualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa im positiva, che può ess ere contestata in tale sede (Cass., Sez. 5', 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200). 3.2. Si è osserv ato in Cass. n. 19049/2024 che: “Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessar ia l'im pugnazione dell'atto tipi co che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributar ia, tant'è che, una volta emesso tale atto - come precisato da questa Corte - viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (cfr. in particolare Cass., Sez. 5, n. 7344 dell'11/05/2012; Cass., nn. ### e ### del 2021). In effetti, se l'atto ti pico viene impugnato, l'unic o giudizio che rileva è qu ello av verso quest'atto, mentre , se no n viene im pugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativam ente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti proprio dell'atto tipico”. Tale eventualità, cioè, l'impugnazione, dapprima, dell'atto impositivo atipico o ad impugnazion e facoltat iva (nell a specie, l'avviso di scadenza) e, poi, dell' atto imposit ivo tipico o ad impugnazione necessaria (nella specie, l'av viso di accertamento) compor ta, comunque, in caso di co ntemporanea penden za, che il giu dizio relativo all'atto preli minare venga a perdere rileva nza, essendo prevalente (ed assorbente) la co gnizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell'an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativo all'atto principale, anche se l'instaurazione sia successiva in ordine cronologico. In effet ti, se l'atto ti pico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se 10 di 22 non viene impug nato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. ###). 4.Posto, qu indi, che l'avviso di accer tamento successivamente notificato alla s ocietà sostitu isce in via definitiva l'av viso di scadenza nella determinazione della pretesa impositiva, che viene reiterata in forma autoritativa tipica, si deve dichiarare la carenza di interesse delle parti in ordine al primo atto impugnato, essendo destinata a concentra rsi la cognizione del giudice tributario sul secondo atto impug nato. Dunque, l'emissione dell'atto susseguente, con la formulazione di una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la co nseguente carenza di interesse delle parti nel giud izio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'in teresse a una decisione relativa ad un atto - il prodromico avviso di scadenza - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto - l'avviso di accertamento - che lo ha integralm ente sostit uito (sul punto: Cass., n. 11481/2022; Cass. n.1213/2023; Cass. n.19049/24).
In conclusione, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'avviso di pagamento viene meno con la successiva instaurazione del gi udizio relativa all'avviso di accertament o, nel quale si concent ra (e si trasferisce) l'esame di ogni qu estione inerente alla debenza del tributo. 5.Ciò giustifi ca la pronuncia di inammissibi lità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a d agire (Cass. n. 1274 3 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
RG.N. 2515/2024 1.Con la prima censura si pros petta <errata ed illeg ittima applicazione della tariffa - ### di riduzione p eriodo di 11 di 22 imposizione - ### art. 1, comma 64 9, della legge 147/2013 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.>; criticando la statuizione dei giudici regionali laddove ha affermato che <la man cata utilizzazione del la struttura alber ghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2…se la struttura è dotata di licenza annuale non è suffici ente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prov a della concreta inutilizzabili tà della struttura, potendo richiedere la società, a tal fine, la licenza stagionale>. Ad avviso della contribuente, tale motivazione non tiene affatto conto dell'accoglimento parziale del reclamo - mediazione con il quale il Comune aveva ridotto il periodo impositivo così come richiesto dal contribuente e come riconosciuto dalla ### tributaria provinciale con sentenza non imp ugnata dal Comune, con conseguente formazione del giudicato interno. Soggiunge la società che, fermo restand o il giudicato sul periodo di imposizione del tributo, nelle dichi arazioni di cessazione del l'attività, ritualmente trasmesse all'ente comu nale, la stessa aveva specific ato che la chiusura avveniva per consentire l'esecuzione di tutt i i lavori necessari e urgenti, che portavano alla ridistribuzione dei locali ed alla conseguen te riduzione tariffaria dell'imposta. Si afferma che l'art. 35 del regolamento comunale prevede che il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno co mputato in gi orni nel quale sussiste l'occupazione e/o detenzione dei locali o aree; stabilendo che l' obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o detenzione dei locali o aree e sussiste fino al giorno in cui è cessata l'occupazi one, pur ché debitamente e tempestivamente dichiarata come ha fatto la ricorrente, così come si evince dalla denuncia presentata al Comune in data ###, con la quale si evidenziava che la variazione in diminuzione della superficie, ai fini del la ### era conseguente alla ridistribuzione 12 di 22 della destinazione dei locali, con esclusione delle superfici locali tecnologici, cucina, terme e terrazzi non attrezzati. 2. La censura non ha pregio. 2.1.La società ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., ha trascritto l'atto con il quale il Comune ha acc olto parzialmente il ric orso-reclamo, escludendo la tassazione del fabbricato per il peri odo ottobredicembre 2016, atto che non viene localizzato nel giudizio di merito e di cui non vi è riscontro nella sentenza d'appello.
I giudici di prossimità avevano accolto parzialmente il ricorso della contribuente riconoscendo la debenza del tributo proprio per il periodo indicato nell'atto di accoglimento parziale emesso dall'ente locale( 9 ottobredicembre 2016) ed il Collegio d'appell o ha statuito sulle ulteriori domande proposte in sede di impugnazione dalla medesima società che rivendicava il diritto alla detassazione per la maggior parte dell'anno, con esclusione di soli centosettanta giorni del 2016, senza rifor mare in peius la deci sione di primo grado. 2.2.Inoltre, l'amministrazione comunale pur affermand o genericamente di aver riproposto l'eccezione in merito alla natura dell'atto di annullamento parziale con le controdeduzioni in appello, ha omesso di trascriverne i passi salienti nel controricorso, sì da impedire a questa Corte di verificare se effettivamente la questione era stata ripro posta, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440); tanto più che la sentenza d'appello non trascrive le allegazioni difensiv e che il ### ne ha formul ato in sede di gravame. 2.3. Deve, pertanto, ritenersi che la sentenza impugnata non ha riformato in peius la decisione di prime cure che, conformandosi al provvedimento di annullamento parziale ha statuit o la 13 di 22 detassazione dell'albergo per il periodo 8 ottobre - dicembre 2016, la quale dunque risulta res iudicata. 3. Parim enti, sotto altro profil o, il motivo di ricorso va di satteso perché per la prima volta nel giudizio di legittimità si afferma che l'inutilizzabilità della struttura dipendeva dalla esecuzione dei lavori e dalla conseguente chiusura della struttura che non solo risulta incoerente con le medesime aff ermazioni di parte ricorrente, riportate nella parte in fatto del ricorso, laddove si assume di aver comunicato l'entità delle superfici tassabili con le denunce di inizio e chi usura attività, ma soprattu tto con quanto emerge dalla decisione impug nata nella parte in cui si accerta che <il contribuente sostiene che la superficie tassabile sia di mq. 2353, come risultant e da denuncia presentata al ### in data ###, con la quale si precisava che la variazi one in diminuzione della superficie, ai fini della ### è conseguente alla ridistribuzione della destinazione dei locali, co n esclusione delle superfici locali tecnologici, cucina, terme e terrazzi non attrezzati>.
Le qu estioni sollevate risultano ess ere poste per la prima volta davanti questa C orte, non facendon e menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione delle medesime) e non specificando d'altro canto la società n el ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giud izio (v. al riguardo Cass. ###/2019), per cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legitti mità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicar e in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito 14 di 22 la censura stessa" (Cass. n. 20147/2021; Cass. n. 16502/2017, in motiv; Cass. n. 9138/2016). ### il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibili tà, qu estioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di leg ittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v.
Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; Cass. del 09/07/2013 n. 17041; Cass. n. 2033/2017; Cass. n. 25319/2017; Cass. n. 907/2018). 4.Quanto al profilo di censura secondo cui la sentenza d'appello si porrebbe in co ntrasto con la concreta impossibilità di produrre rifiuti durante il periodo di chiusura della struttura e con il disposto dell'art. 35 del regolamento co munale, si osserva quanto segue. 4.1.Con specifico riferimento alla quaestio iuris controversa, si è rilevato, per un verso, che le riduzioni di natura agevolativa di cui alla legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 659, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'an e il quantum (v.
Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 marzo 2023, n. 8858) e, per il restante, che nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza ann uale, essendo il presupposto del tributo costituito dal la occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini del la esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denunci a di chiusura ma occorre allegare e provare la «concreta inutilizzabilità» della struttura (così Cass., 27 dicembre 2018, n. ###; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; v.
Cass., 12 maggio 2021, n. 12624 e Cass. n. 16138/2024 con riferimento alla ###. 4.2. Nella fattispecie non è controverso che l'Ente impositore abbia normato riduzioni tariffarie che afferiscono ### a «utenze non domestiche non stabilmente attive» (art. 33 del regolamento); alla 15 di 22 stregua, pertanto, dell'articolazione del motivo di ricorso va rilevato che alcu na censura viene proposta in relazione all'accertament o operato dal gi udice del gravame in termini consentanei all a giurisprudenza della Corte - quanto, dunque, all'onere di allegare e provare la «concreta inutilizzabilità» della struttura alberghiera in questione - di natura oggettiva, cioè riferita al locale o all'area che per sua natura o per il particolare uso cui è stabilmente destinato risulti in condizi oni di obiettiva in utilizzabilità nel corso dell'anno solare», e non, dunque, al la mera scelta sog gettiva operata dal contribuente in ordine alla inutil izzazione del bene de tenuto. La causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata, difatti, dalle condizioni di obiettiva im possibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che non possono essere individ uate nel la mancata utilizzazione dello stesso dipendente dalla volontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell'utente, e neppure dal mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cass., 27 dicembre 2018, n. ###; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332; Cass., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, 15658). La man cata utilizzazione del la struttura alber ghiera per alcuni mesi dell'anno, dunque, non può di per sé corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2., (Cass. n. 9633 del 2012; Cass. n. 22770 del 2009), ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale. Se la struttu ra, come nel caso in esame, è dotata di licenza annual e, non è sufficiente la sola denuncia di chi usura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fin i dell'esenzione, la so cietà contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale. Si è, infatti, affermato, come sopra 16 di 22 precisato, che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescinder e dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qual siasi uso adibiti. In definitiva, l'uso stagional e degli immobili non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti (d.lgs. 507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459; con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass., 23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. ###). 5. Giova rammentare che l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che non sono ravvisabili nel mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non corrispondendo alla obiettiva non utilizzabilità dell'immobile di cui alla disposizione in rassegna (###. n. 22576/2016; Cass. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09). Quindi, se la struttura è dotata di licenza annuale non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la società, a tal fine, la licenza stagionale. La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dall a concreta fruizione dell'immobile, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti giù evidenziati che non ricorrono nella fattispecie. Occorre co nsiderare, dunque, che parte contribuente deve adegu atamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere st agionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del ### ne adottate in 17 di 22 relazione alla normativa vigente (art. 33 del ### v.
Cass. n.21181/2024). 6. Infin e, non risulta pertin ente il richi amo all'art. 35 del regolamento comunale ch e disciplina le ipotesi di cessazione dell'occupazione, la quale come già chiarito, non viene meno per il sol fatto di non eserc itare l'atti vità alber ghiera, ma rileva solo nell'ipotesi di effettiva inut ilizzabilità del fabbricato ovvero nelle ipotesi di locazione o trasferimento dell'immobile tassato. 7. La seconda censura del ricorso Rg 2515 /2024 reca il vizio di <violazione e falsa applicazione d.lgs. 507/93, vizio di motivazione in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - Errata determinazione della superficie>; per avere il decidente statuito che il contribuente app ellante non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare. Si assume che i ### di appello non hanno correttamente valutato il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione presentate nei termini previsti, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993 e mai contestate, in cui sono state dichiarate sia la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della T ### sia la c ategoria, il periodo di occupazione e produzione di rifiuti, nonché la apposita richiesta di riduzione della ### per il periodo di non occupazione e produzione rifiuti con la conseguente interruzione del servizio di raccolta. 8. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 8.1. Va ricordato che, ai fini della amm issibilità del ri corso per cassazione, non è necessari a l'esa tta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. 3, 29/08/2013, n. 19882; Cass. Sez. 1, 24/03/2006, n. 6671, Cas. n. 29539/2021). 18 di 22 8.2.Ciò posto, la società ricorrente non appare censurare nessuna norma di legge né precisare nel corpo del motivo quale vizio fra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c. abbia inteso far valere in questa sede. Il motivo presenta profili di inammissibilità conseguenti alla genericità ed alla violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, in punto di indicazione delle norme violate. 8.3. Inoltre, la censura laddove propone il vizio cassatorio di cui al n. 3) dell'art. 360, primo comma c.p.c. si pone in netto contrasto con quanto statuito dai giudici distrettuali. Nella sentenza si legge, difatti, che la contribue nte <<ha unilater almente ridotto l'area tassabile rispetto agli anni precedenti, ma non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo oner e fare … nel ricorso di prim o grado, il ricorrente app ellante ha dedotto che la minor superficie ridotta unilateralmente risulterebbe da apposita perizia allegata, che tuttavia non si rin viene tra i documenti depositati in entrambi i gradi del giudizio… peraltro ciò che deve costituire oggetto di prova ai fini della esclusione dalla tassazione, e, prima ancora, oggetto della denuncia originaria che il contribuente è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, o di quella di variazione, è l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sicché non è sufficiente la mera allegazione circa la peculiare destinazione dei locali stessi>>. 9.Il mezzo di ricorso in esame, inoltre, non coglie la ratio decidendi della sentenza che esc lude la detassazione sulla base delle sole denunce, alla st regua dei co nsolidati principi di legittim ità, rilevando che <ciò che deve costituire oggetto di prova ai fini della esclusione dalla tassazione, e, prima ancora, oggetto della denuncia origin aria che il contribuente è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, o di quella di variazione, è l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sicché non è sufficiente la mera allegazione circa la peculiare destinazione dei locali stessi>> (Sez. 5, Ordinanza n. 16993 del 2020). 19 di 22 9.1.La Corte di appello ha correttamente chiarito che la riduzione della superficie da parte della contribuente è stata giustificata da una diversa ridistribuzione dei locali del tutto irrilevante ai fini del calcolo della ### chiarendo che, pur valendo il principio secondo cui è l'Amm inistrazione a dover fornire la prova della fo nte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza del le condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio e precisando che, nella fattispecie, l'appellante non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare, in quanto siffatte esclusioni non sono automati che, giacchè la norma succitata - ponendo una presunzi one iuris tantum di produttività, superabile so lo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabili tà debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione. 10.Non co nsta, pertanto, neppure la predicata apparenza motivazionale, bensì un percorso a rgomentativo che ben lascia cogliere la ratio decidendi in merito alla irrilevanza delle denunce di inizio e chiusura attività ed agli oner i probatori gravanti sul contribuente che rivendica l'esenzione ovvero la riduzione tariffaria.
Il perco rso argomentativo è comprensibile e intellegibile. Com e chiarito ancor di recente da qu esta Corte, in tema d i contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha co ndotto il giudice all a formazione del proprio convincimento, come accade quan do non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro 20 di 22 probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. 3819 del 2020). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle ### di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che l a motivazione è s olo apparente e la sentenza è nu lla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivament e inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal gi udice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'i nterprete il co mpito di integrarla con le più varie, ipotetiche cong etture, elementi non ravvisabili nella decisione impugnata. 10.1.In ogni caso, vale osservare che la denuncia di inizio attività che si presenta nel corso dell'anno non è equivalente alla denuncia che il contribuente deve presentare ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, anche se essa contiene una variazione della superficie tassabile, atteso che la denuncia per poter assumere rilevanza, ai sensi del la summenzionata disposizi one, avrebbe dovuto essere presentata prim a dell'inizio dell'a nnualità di imposta 2016, individuando le superfici tassabili, quelle escluse, l'oggetti va inutilizzabilità dei locali non tassabili ovvero la loro destinazione alla produzione di rifiuti in prevalenza di natura speciale, il tutto allagata dalla nece ssaria documentazio ne inerente all'autosmaltimento a mezzo ditte autorizzate.
Quanto alla del tutto nuova allegazione secondo la quale la società produceva rifiuti (urbani o speciali) auto smaltiti - che comunque se previamente denunciata e dimostrata avrebbe inciso solo sulla quota variabile della tariffa - si osserva che anche detto profilo del motivo in rassegn a si palesa inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. La questione sollevata risulta infatti essere posta per la prima volta davanti questa Corte, 21 di 22 non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione delle medesime) e non specificando d'altro canto la società nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. ###/2019): essa è dunque inammissibile come chiarito dai precedenti di legittimità richiamati infra al parag. 3. 11. Segu e il rigetto del ricorso isc ritto al n. RG. 2515/2024 ; l'inammissibilità del ricorso iscritto al n. Rg. 3113/2019 per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( n. ### del 2018; Cass. 14782 del 2018).
Sussistono i presupposti, tenuto c onto dell'esito di entrambi i giudizi riuniti, per compensare nella misura di un terzo le spese di entrambi i giudizi; la residua parte viene regolata secondo il criterio della soccombenza e liquidata come da dispositivo. P.Q.M. La Corte - ### la riuni one del giudizio iscritto al n. Rg 2515/2014 al giudizio iscritto al n. Rg 3113/2019; - dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso iscritto al n. RG 3113/2019; - rigetta il ricorso iscritto al n. 2515/2024; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del ### controricorrente, dei due terzi delle spese di entrambi i giudizi di legittimità che, co mpensate tra le parti nel residuo terzo, liquida nell'intero in € 4.500,00 per co mpensi professionali ed € 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario del le spese generali nel la misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto 22 di 22 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente nel giudizio n. 2515/2024, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deci so in ### nella camera di consiglio della sezione