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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3429/2025 del 19-12-2025

... netto di circa 17.000,00 euro; vive in immobile in locazione al canone di euro 411,81 oltre oneri condominiali per euro 82,00, ha acquistato un'auto KIA in data ### al costo di 16500,00 ed è intestataria di ### del 2016 del valore all'epoca di 4000,00 euro. Ad oggi il rapporto di lavoro è cessato tanto che la resistente deduce di percepire ### Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussista una significativa disparità economica. Ne deriva che questo tribunale ritiene di confermare la misura del mantenimento della prole come determinata in sede ###euro 1200,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ### dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di ### del maggio 2021. Ciò posto, circa la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova rammentare che sul tema è più volte intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA SEZ. II così composto: dr.ssa ### presidente dr.ssa ### giudice estensore dr.ssa ### giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3722/2022 RGAC e vertente tra - ### nato a ### il ### (c.f.: ###) rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in ### alla ### S. ###; - ricorrente - CONTRO - ### nata a ### il ### (c.f.  ###) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ### alla via ### n. 7; - resistente - - con l'intervento necessario in causa del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### divorzio giudiziale ### come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte ### E ### Con ricorso depositato in data ### il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in ### il ### con la signora ### dalla cui unione nascevano due figli, ### nato ad ### il ### e ### nata ad ### il ###, esponeva che con accordo di negoziazione assistita del 30.09.2019 omologato dalla ### della Repubblica in data 808.10.2019, i coniugi si erano separati. Il ricorrente instava, pertanto, per la pronuncia di divorzio con la conferma delle condizioni di separazione. 
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di status, ma chiedeva l'aumento del mantenimento della prole nonché il riconoscimento di assegno divorzile. Vinte le spese di lite. 
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 22.09.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c. 
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.  1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotto accordo di negoziazione assistita omologato dal PM. 
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata. 
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. 
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che entrambi i figli sono maggiorenni e vivono con la madre. Inoltre, non vi è più contestazione in merito alla circostanza che i figli non siano economicamente indipendenti posto che, anche in sede di conclusioni, il ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento della prole, sia pur con un importo ridotto, stante l'intervenuto licenziamento. 
Ciò posto, occorre analizzare la posizione economica patrimoniale delle parti, come emersa dal compendio in atti. Al riguardo il ricorrente è maestro pasticciere, ha lavorato per anni alle dipendenze della ### caffè srl, poi ### distribuzione srl con reddito annuo di circa 28.000,00 netti all'anno (con retribuzioni mensili anche di 3200,00 euro comprensive di 1000,00 per indennità di trasferta) fino all'anno 2024 per cui ha dichiarato un reddito netto di circa 52.000,00 euro netti (cfr. Unico 2025) Successivamente, viene licenziato il ###, ma ha aperto partita IVA e lavora in proprio nella produzione e vendita di panettoni, percepisce anche ### (la cui istanza è stata accolta). Il ricorrente vive in immobile di proprietà del padre concesso in comodato gratuito, ha avuto in passato la disponibilità di un'auto ### (come emerge dagli accordi di negoziazione assistita), ha dichiarato di avere avuto in uso un'auto intestata alla società ### srl e di usare un motociclo ### del cugino di cui paga anche l'assicurazione (fatto questo di scarsa credibilità). Circa l'attività di vendita di cardellini e gli introiti asseritamente percepiti non vi è prova tranquillante, sia in quanto la testimonianza resa dai figli, comunque aventi interesse in causa, riguarda fatti anteriori al 2021, sia in quanto non vi è prova che l'attività i cui effettivi introiti sono incerti sia ancora svolta. Né vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto compensi per l'attività di consulenza svolta per i ### supermercati gestiti dallo zio. Anzi il sig. D'### amministratore dei ### ascoltato all'udienza del 17.03.2025 chiamato a testimoniare sul punto ha riferito di avere chiesto dei meri consigli al ### e di essersi poi rivolto ad altro maestro pasticciere, tale ### Ancora non vi è prova della circostanza che il ricorrente tenesse dei corsi retribuiti e con quale frequenza. La testimonianza resa sul punto dai figli è generica e de relato. È pacifico che il ricorrente abbia usufruito di una serie di vantaggi dall'attività lavorativa svolta, come vacanze offerte, uso di auto, ristoranti. 
In ogni caso, ritiene il tribunale che, l'intervenuto licenziamento del ricorrente, non abbia di fatto comportato una contrazione delle entrate del ### il quale, stante l'esperienza maturata come maestro pasticciere, la rinomanza acquisita quale vincitore del premio del migliore panettone nel 2020, ben è in grado di inserirsi in modo proficuo e ben remunerato nel mercato del lavoro. 
Quanto alla resistente, dagli atti è emerso che la signora ### a decorrere dal febbraio 2021 è stata affetta da patologia oncologica che la rendeva inabile al lavoro giusto verbale della commissione ### del 01.12.2024 (ma soggetto a revisione) con verosimile percezione dell'accompagnamento. La resistente, invero, ha continuato a lavorare fino al mese di ottobre 2024 con reddito annuale netto di circa 17.000,00 euro; vive in immobile in locazione al canone di euro 411,81 oltre oneri condominiali per euro 82,00, ha acquistato un'auto KIA in data ### al costo di 16500,00 ed è intestataria di ### del 2016 del valore all'epoca di 4000,00 euro. Ad oggi il rapporto di lavoro è cessato tanto che la resistente deduce di percepire ### Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussista una significativa disparità economica. Ne deriva che questo tribunale ritiene di confermare la misura del mantenimento della prole come determinata in sede ###euro 1200,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ### dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di ### del maggio 2021. 
Ciò posto, circa la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova rammentare che sul tema è più volte intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa; c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica. 
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. 21239/2019). 
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente: 1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano ( civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, 11797). ## disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.  2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»; 3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. 
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare - anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, 593).  4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).  5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.  6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019). 
Orbene, trascorrendo al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che pur sussistendo tra le parti una disparità economica rilevante, la resistente non ha dedotto tempestivamente, né ha comprovato di avere rinunciato a proprie aspirazione professionali per agevolare quelle del marito o per occuparsi prevalentemente della prole. Epperaltro, dalla lettura dell'estratto ### emerge che la resistente ha lavorato fino al 1999 per poi riprendere a decorrere dal 2012 e in modo stabile dal 2017. ### dell'attività lavorativa, coincidente con la nascita dei figli e con la più giovane età degli stessi, si spiega con ragionevole convincimento stante l'esigenza di cura della prole, cui all'evidenza la signora ### era prevalentemente preposta. 
Orbene, la circostanza che la signora per alcuni si sia dedicata alla cura dei figli, unitamente all'intervenuto licenziamento, alla presumibile difficoltà di facile reinserimento nel mercato del lavoro tenuto conto dell'età, della mancanza di una qualifica specifica, delle problematiche di salute oltre che le esigenze abitative (id est canone di locazione) inducono questo tribunale a riconoscere alla resistente un assegno divorzile in chiave compensativa e assistenziale che si stima congruo determinare (tenuto conto del contributo già dovuto dal ### per il mantenimento della prole e della circostanza che la resistente percepisce ### in euro 200,00. 
Ne deriva che, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, il ### sarà tenuto a versare alla signora ### entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00. 
Non resta che statuire in merito alle spese di lite. 
Queste, tenuto conto della soccombenza reciproca e dell'evoluzione delle vicende lavorative delle parti, vanno integralmente compensate.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in ### il ###; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello ###) ed al D.P.R. n. 306/2000 (### per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87 n. 74; c) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora ### entro il 5 di ogni mese euro 1200,00 per il mantenimento della prole, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ### dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese.  d) Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di ### del maggio 2021, saranno sostenute dalle parti, nella misura del 50% ciascuno.  e) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla signora ### entro il 5 di ogni mese euro 200,00 a titolo di assegno di divorzio con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.  f) Compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice estensore (dr.ssa #### (dr.ssa ### RG n. 3772/2022

causa n. 3772/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Barbalucca, Nunziata Luisa, Girfatti Federica

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Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 1219/2024 del 11-12-2024

... dei canoni locatizi mensili pattuiti da contratto di locazione sottoscritto in data ###. Sul punto le parti si impegnano concordemente a sistemare e modificare il contratto di locazione della medesima casa entro 15 giorni dalla consegna dell'omologa; 3) ### in forma condivisa il figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, adoperandosi affinché lo stesso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, con collocamento presso la casa della madre sita in #### via ### n.25, ove risiederà con la madre; 4) ### il diritto di visita del padre nei seguenti termini: Il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle 19.00 la settimana -indicativamente il martedì o il mercoledì- dall'uscita di scuola. Il padre inoltre potrà tenere con sé il figlio minore a week-end alterni da intendersi dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica dopo la cena per riaccompagnarlo presso la madre entro le 21.00. Il padre potrà passare con il figlio vacanze invernali, primaverili ed estive; nello specifico: il padre in estate (da Giugno, dopo la fine (leggi tutto)...

testo integrale

RG 2270 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del ###, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: ### (###) con il patrocinio dell'Avv.  ### (###) con il patrocinio dell'Avv.  ### ricorrenti ### intervenuto ### separazione consensuale ex art. 473 - bis. 51 c.p.c. 
Conclusioni delle parti: 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e ###, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. 2) Assegnare la casa coniugale sita in #### via ### n. 8, al Sig.  ### il quale continuerà a vivere lì ed onerare i pagamenti dei canoni locatizi mensili pattuiti da contratto di locazione sottoscritto in data ###. Sul punto le parti si impegnano concordemente a sistemare e modificare il contratto di locazione della medesima casa entro 15 giorni dalla consegna dell'omologa; 3) ### in forma condivisa il figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, adoperandosi affinché lo stesso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, con collocamento presso la casa della madre sita in #### via ### n.25, ove risiederà con la madre; 4) ### il diritto di visita del padre nei seguenti termini: Il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle 19.00 la settimana -indicativamente il martedì o il mercoledì- dall'uscita di scuola. Il padre inoltre potrà tenere con sé il figlio minore a week-end alterni da intendersi dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica dopo la cena per riaccompagnarlo presso la madre entro le 21.00. Il padre potrà passare con il figlio vacanze invernali, primaverili ed estive; nello specifico: il padre in estate (da Giugno, dopo la fine della scuola, a Settembre sino a prima dell'inizio della scuola) potrà tenere con sé la il figlio potendolo accompagnare altresì presso località di villeggiatura sia in ### sia all'estero per 30 giorni anche non consecutivi. Il padre in ogni caso dovrà comunicare alla madre entro la fine di Maggio, i propri piani di viaggio con il figlio in modo da parimenti acconsentire anche a lei di predisporre ed organizzare vacanze con le stesse durante l'estate potendolo accompagnare, parimenti al marito, in località italiane od estere.  ### l'inverno, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo di sospensione dell'attività scolastica alternando ### e S. ### con il 31 Dicembre e primo dell'anno ovvero un anno terrà il figlio dal 24 Dicembre al 30 Dicembre compreso e l'anno successivo la terrà dal 31 Dicembre sino al 6 Gennaio compreso. Potrà tenere con sé il minorenne in periodo scolastico purchè organizzi viaggi in montagna, in località di villeggiatura esotiche o città d'arte ed in ogni caso tali vacanze non dovranno comportare per la minore un'assenza da scuola superiore a 6 giorni. In primavera il padre potrà tenere con sé il minorenne nel periodo di sospensione scolastica per tre giorni in cui passerà con lo stesso ad anni alterni ### ed il Lunedì dell'### successivo (mentre l'anno successivo acconsentirà che la minore passi con la madre i suddetti giorni di festa). Il padre durante il periodo primaverile potrà passare con il figlio un'ulteriore settimana di vacanza purchè la accompagni in montagna, in località esotiche o città d'arte solo qualora non lo abbia già fatto durante l'inverno in aggiunta alla settimana di sua spettanza durante la sospensione scolastica. Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere, purchè di comune accordo, diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali del minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e organizzazione. 5) Prevedersi in capo al #### l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00*, somma rivalutabile secondo gli indici ### da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie della ###ra Argentesi : ###### oltre al 50% delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie nel loro interesse. In particolare, i ricorrenti dichiarano di aver preso visione del ### del Tribunale di Ferrara che ivi viene allegato in copia con sottoscrizione in calce dei coniugi avente valore di attestazione di aver ricevuto copia dello stesso da parte del difensore. In definitiva, le spese straordinarie che dovranno essere documentate ma che non richiedono il preventivo accordo sono: spese mediche specialistiche prescritte dal medico curante; cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal ### e per medicinali prescritti dal medico curante, tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici nonché spese per il trasporto pubblico, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, eventuale tempo prolungato post scuola, mensa scolastica, attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa €. 400,00 (euro quattrocento,00) all'anno per ciascun figlio (l'eventuale eccedenza, in caso di disaccordo, rimarrà a carico del genitore proponente ; le spese straordinarie che dovranno essere documentate e che richiedono il preventivo accordo sono: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture/professionisti privati; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture sanitarie private, tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto ed alloggio universitario, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, baby-sitter e campi estivi 6) ### sin da ora reciprocamente l'assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per entrambi e per il figlio; 7) ### che i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto impiegati in stabili attività lavorative e per l'effetto darsi atto che nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti; 8) I ricorrenti dichiarano che le autovetture sono entrambe di proprietà della ###ra ### e sono : l'autovettura ### 600 ###. ### rimarrà in uso al #### e si assumerà tutte le eventuali contravvenzioni che potranno essere elevate, provvederà al pagamento della tassa automobilistica (### nonché in caso di sinistro stradale di provvedere a risarcire alla ###ra Argentesi eventuali plusvalenze assicurative. I suddetti accordi avranno valenza sino al 31.12.2024, in quanto il #### provvederà nel mese di dicembre 2024 a contattare la ###ra Argentesi per effettuare il passaggio di proprietà con spese a suo carico e la stessa sin da ora esprime il consenso. La sig.ra ### è, altresì, proprietaria del veicolo avente TG #### A , il quale rimarrà in uso alla stessa e se ne assumerà ogni responsabilità connessa al possesso, il marito fino ad ora esprime il proprio assenso nel caso di vendita; 9)Le parti dichiarano di estinguere il conto corrente cointestato acceso presso l'istituto bancario ### filiale di #### avente le seguenti coordinate IT 38 U ### entro e non oltre 15 giorni dalla pronuncia dell'omologa; 10)### come concordato fra le parti, integralmente compensate le spese di lite del giudizio e del presente accordo, ciascuno onerandosi delle sole spese del proprio difensore. 
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole IL TRIBUNALE rilevato che il figlio ### (nato l'8 novembre 2006) ha raggiunto la maggiore età dopo il deposito del ricorso e che debbono pertanto considerarsi superate le clausole relative all'affidamento e alla frequentazione; ritenuto che le altre clausole non sono in contrasto con la legge; visto il parere del ###; P.Q.M.  Dichiara la separazione personale dei coniugi. 
Omologa le condizioni di separazione inerenti al mantenimento della prole e ai rapporti economici coniugali. 
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti. 
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'### di stato civile del Comune di ###
Ferrara, 10 dicembre 2024 il presidente estensore

causa n. 2270/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Scati Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35012/2023 del 14-12-2023

... collegamento negoziale tra il contratto di vendita, quello di locazione finanziaria e le fide iussioni e che le loro confutazioni sono introdotte n el rico rso attraverso il vizio di motivazione apparente ed argomentate tramite il rinvio al contratto di compraven dita e di locazione finanziaria, alle ### i della ### d'### il che non ne consente l'accoglimento, perché il vizio di motivazione se c'è deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed element i estrinseci (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054); 4 di 11 peraltro, la motivazione c'è, è pienamente percepibile e soddisfa il minimo costituzionale; si rileva infatti che la Corte d'Appello alla p. 8 della sen tenza impugnata ha ben spiegato le ragio ni per cu i ha ritenuto di disattendere il rilievo degli appellanti circa l'iperboli co divario esistente tra il reale valore di mercato del bene e il prezzo pagato da ### nonché circa l'analogo divario intercorrente tra il reale valore di mercato degli immobili e il corrisp ettivo della locazione fine nanziaria, affermando che detto divario avre bbe potuto rappresentare un indizio dell'approfittamento del creditore solo se il prez zo di acquisto (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5596/2020 R.G. proposto da: ### in persona del suo rappresentan te legale, #### e ### (in proprio) , tutti rappresentati e difesi d all'avvocat o #### (###), pec: ###; -ricorrenti contro ### in person a del legale rappresentante, ### IRA, rappresentata e difesa dall'avvocato #### (####), pec: ###; -controricorrente 2 di 11 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4467/2019 depositata in data ###, notificata in data ###; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal ### Rilevato che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 67/2018, aveva rigettato l'opposizione di ### S.r.L., di ### e di ### avverso il decreto n. ###/2014 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, a favo re di ### lle S.r.L., già ### S.p.A., di euro 101.411,2 9 per can oni insoluti relativi al contratto di leasing finanziario immobiliare intercorso con ### garantito con fideiussione da ### e da ### aveva confermato il decreto opposto e condannato gli opponenti al pagamento di altri euro 88.38 7,18 p er canoni scaduti d opo l'emissione del decreto ingiuntivo, oltre alle spese; in particolare, aveva escluso che il contratto di leasing stipulato in data 23 luglio 2008 eludesse il divieto di patto commissorio, come teorizzato dagli opponenti, perché, pur non prevedendo il c.d. patto marciano, esso conteneva un riferimento al corrispettivo ottenuto in sede di riallocazione del bene e perché la eventualità di vendite sottocosto o di condotte opportunistiche - da verificare a posteriori, cioè dopo la vendita del bene o d opo il decorso di un termin e significativo dalla restituzione del bene senza che fosse intervenuta la cessione - avrebbe giustificato (event ualmente) una pretesa risarcitoria; aveva escluso la ricorrenza dell'usura, per la diversità di funz ione rispetto a quell i corrispettivi, degli int eressi di mora; aveva rigettato le al tre eccezioni di nullit à rela tive al mancato rispetto del requisito di forma, alla man cata indicazione dell'### alla violazione de l buon costum e, alla violazione dell'ordine pubblico economico; 3 di 11 la Corte d 'Appello d i ### con la sentenza n. 4467/2 019 depositata in data ###, notificata in data ###, ha rigettato l'appello e confermato la decisione del Tribunale; avverso detta pronuncia propongon o ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, ### S.r.L., ### e ### resiste con controricorso ### S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc. Considerato che 1) con il primo mo tivo i ricorrenti de nunciano la nullità della sentenza per motivaz ione apparente, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., nella parte in cui ha disatteso il loro primo mot ivo di appello, con cui contestavano la qualificazione dell'operazione finanziaria come sale and lease back e la validità della stessa; il motivo è infondato; innanzitutto si rileva che i ricorrenti contestano che l'operazione economica concretamen te intervenuta tra le parti dovesse ricondursi al sale and lease b ack per omessa espressione della causa, per o messa rappresentazione dell '### per violazione dell'ordine pubblico economico, pe r omessa considerazione della ricorrenza del collegamento negoziale tra il contratto di vendita, quello di locazione finanziaria e le fide iussioni e che le loro confutazioni sono introdotte n el rico rso attraverso il vizio di motivazione apparente ed argomentate tramite il rinvio al contratto di compraven dita e di locazione finanziaria, alle ### i della ### d'### il che non ne consente l'accoglimento, perché il vizio di motivazione se c'è deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed element i estrinseci (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054); 4 di 11 peraltro, la motivazione c'è, è pienamente percepibile e soddisfa il minimo costituzionale; si rileva infatti che la Corte d'Appello alla p. 8 della sen tenza impugnata ha ben spiegato le ragio ni per cu i ha ritenuto di disattendere il rilievo degli appellanti circa l'iperboli co divario esistente tra il reale valore di mercato del bene e il prezzo pagato da ### nonché circa l'analogo divario intercorrente tra il reale valore di mercato degli immobili e il corrisp ettivo della locazione fine nanziaria, affermando che detto divario avre bbe potuto rappresentare un indizio dell'approfittamento del creditore solo se il prez zo di acquisto dell'immobile fosse risu ltato sensibilmente inferiore al suo valore di mercato e non invece nel caso oppost o - quello in esame, in cui il prezz o d'acquisto era risultato superiore al valore di mercato e regolarmente corrisposto alla venditrice - ove aveva costituito un va ntaggio per la venditrice, e che, quan to al d ivario tra valore del contratto di leasing e asserit o valore di mercato de l bene locato, era stato provato solo il valore dell 'immobile come contrattual mente stabilito, rispetto al quale faceva difetto l'iperbolico divario denunciato, in considerazione della necessaria remu neratività dell'operazione per la concedente; per tale ragione ha concluso di non poter condividere l'assuto degli appellanti; 2) con il secon do motivo, rubricato “art. 360, co. 1 nr 4 cod.proc.civ. per omessa ponderata valutazione dell e prove raccolte e per omessa motivazione circa la scelta di non disporre la verifica tecnica delle asserzioni delle parti”, i ricorrenti censurano la statuzione con cui la Corte d'Appello ha negato l'esistenza di un divario iperbolico tra il valore attribuito nel contratto all'immobile locato e il su o valore di mercato , rilevando ch e l'unico valore provato in atti era quello convenzionalmente determinato (euro 1,8 milioni) e che era n ecessario tener conto della re ddittivit à dell'operazione per la concedente; 5 di 11 alla Corte dist rettuale si imputa di non aver tenuto conto ingiustificatamente di altre prove, dalle quali sarebbe emerso che il valore attuale della locazione era di l. 850.000.000 al netto di ### di cui l. 419.1 67.000 per l'acquisto dell'immobile e di l.  433.833.000 per i costi di costruzione del fabbricato, della perizia di sti ma del valore dell'int ero compendio a lla data del 2 3 luglio 2008 - euro 910.000,00 - del listino dei prezzi degli immobili della C.C.I.A.A. di Perugia e di ### che confermava il valore assegnato al compendio dal perito, del certificato di destinazione urbanistica ed estratto di mappa catastale e, in aggiunta, le si rimprovera di non avere fornito alcuna giustificazione a supporto della decisione di non dar corso all'istanza di CTU e stimativa del valore del compendio immobiliare: CTU che - aggiungono - non era esplorativa, perché era volta a confermare circostanze e fatti già allegati; il motivo non può essere accolto per più ragioni: a) con esso si pretende, nonostante la diversa indicazione formale del vizio indicato nell'epigrafe, una diversa ricostruzione dei fatti di causa, inammis sibile in considerazione dei caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità; va ribadito, poi, che la giurisprudenza di questa Corte esclude che in sede d i legittim ità ci si possa la mentare del fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia assegnato maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod.proc.civ; peraltro, se i ricorrenti intendevano censurare l'omesso esame di elementi istruttori, avrebbero dovuto innanzitutto fare i conti con la preclusione processuale di cui all'art. 348 ter u.c. cod.proc.civ. che, ricorrendo una doppia conforme di merito, limita la proponibilità in sede di legi ttimità d el vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., a meno che non si dimostri che la base fattuale della decisione d'appello era diversa da quella su cui si era fondata la 6 di 11 pronuncia di prime cure, e in ogn i caso considerare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatt o decisivo qualora il fatto st orico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza n on abbia dato conto d i tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/02/2023, n. 5249); 3) con il terzo motivo alla Corte d'Appello si rimprovera di essere rincorsa nella vi olazione e/o falsa app licazione dell'art. 2744 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte d 'Appello, secondo i ricorrenti, ha attribuito rilievo all'eccedenza del prezzo de lla compravndita risp etto al valore di mercato del bene costituito in garanzia reale atipica, allo scopo di ritnere insussistente il divieto del patto commissorio, errando nel non considerare ch e la nullità prevista dall'ar t 2744 cod.ci v.  prescinde dalla svantaggiosità del finanziamento e non è impedita dal fatto che il finaziamento ridondi a vantaggio del mutuatario; a rilevare - a loro avviso - è solo che l'effetto traslativo sia volto a garantire il finanziatore e nel caso di specie era stato pereseguito proprio il risultato vi etato d al legislatore, atteso che e ra stata accettato preventivamente il trasferimento della proprietà del bene al debitore quale conseuenza della mancata estinzione di un suo debito; il motivo non merita accoglimento; il ragionamento della Corte d'Appello è stato ben più articolato di quanto riferiscono i ricorrenti, avendo accertato l'insussistenza, nel caso di spe cie, degli indici che la giurisprdenza d i legittimità, considera sintomat ici della ricorrenza di un contratto di sale and lease back vietato dalla legge: -a) un contratto di finanziamento assistito da una garanzia reale atipica, perché di prestito nel caso di specie poteva parlarsi solo in quanto il sale and l ease back rappresenta uno strumen to di autofinanziamneto dell'impresa, mancava invece la preesistenza di 7 di 11 una situazione di debito/credito tra la società finanziaria e l'impresa utilizzatrice; -b) le difficoltà economiche della società utilizzatrice - ### era in un momento di crisi di liquidità, ma non era stata allegata una situazione di crisi economica -; -c) l'attribuzione pattizia alla società di leasing della disponibilità materiale del ben e - il ben e era semre rimasto nel la sfera d i disponibilità dell'utilizzatrice -; -d) la previsione della facoltà dell'utilizzatrice di trattenere parte del prezzo di vendita - il prez zo era stato corrisposto t ramite assegni circolari, eccetto una parte minoritaria compensata con un debito di ### nascente dal contratto di leasing; -e) la natura non strumentale all'esercizio dell'impresa del lessee dei beni oggetto del contratto - si trattava, infatti, di un capannone industriale ad uso artigianale, magazzioni ed uffici -; -f) la sp roporzione t ra il valore del bene trasferit o ed il corrispettivo versato in sede di compravendit a - il pre zzo di acquisto era risultato sensibil mente più elevato del valore di mercato del bene; tanto rilevato, non può farsi a meno di cons iderare che, in relazione al vizio di nullità del contratto per violazione dell'art. 2744 cod.civ., è demandato al giudi ce di legittimità verificare se vi è stata una corretta individuazione, da parte del giudice di merito, degli indici rivelatori d ell'esistenza dei fatti costitutivi del patto commissorio; a t ale scopo, la giurisprud enza di questa Co rte con un orientamento consolidato, al quale il ### gio intende prestare adesione, ritiene indispensabile : i ) individuare la causa della complessa ope razione contrattuale sulla base de ll'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verificare se il versamento del denaro da parte del compratore costituisca pagamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva 8 di 11 solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute; ii) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di cont rasto della creazione di strum enti di garan zia diver si da quelli previsti dalla legge; iii) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qua l volta il debitore sia comunque costrett o al trasferimento di un suo bene a l creditore a tacitazione dell'obbligazione; iv) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia considerato la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, abbia valutato gli atti medesimi alla luce di u n loro p otenziale collegam ento funziona le, apprezzando ogni circostanza d i fatto rilevante ed il risult ato ste sso che l'operazione negoz iale era idonea a produrre e, in concre to, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di stabilire se il procedimento negoziale attraverso il q uale venga compiuto il trasferimento di un ben e dal debit ore al credito re sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia; nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso che la causa concreta dell'op erazione contrattuale fosse il finanziamento dell'utilizzatore, ha negato che vi fosse una illecita coercizione del 9 di 11 debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre, avendo questa Corte escluso il patto commissorio quando la titolarità del bene passi all'acquiren te con l'obbligo di ritrasferimento al venditore, se questi provveda all'esatto adempimento, precisando che il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbl igo di ritrasferimen to al venditore se costui provved erà al l'esatto ademp imento” ( 17/06/2022, n. 19694); a tale complesso e corretto accertamento compiuto dalla Corte di merito, parte ricorrente op pone as sertivamente una diversa qualificazione della causa concreta dell'operazione, affermando a p.  36 del ricorso, che “il sinergismo tra il contratto di compravendita e di leasing …procacciò… il risultato vie tato che l'intermediario finanziario avrebbe conseguito con la diretta stipulazione di un patto commissorio”, dopo aver ritenuto - erroneamente - che l'accertamento del giudice di merito si sia fondato sul requisito della vantaggiosità del finanziamento; 4) con il quarto motivo si censurano, in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.,: a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1421 cod.civ.; b) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, 1° e 2° comma, cod.proc.civ.; attinta da censura è la stat uizione con cui il giudic e a quo ha dichiarato inammissibile, per essere stata sollevata per la prima volta in a ppello, la domanda di nullità delle fideiu ssioni; in conseguenza della nulli tà totale dei contratti i n collegamento negoziale conclusi il 23 luglio 2008 ad avviso dei ricorrenti, la Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio a rilevare la nullità delle fideiussioni o a convertire la domanda di nullità in eccezione di nul lità, non intercorsa in preclusione p rocessuale ed avrebbe comunque dovuto tener conto del fatto che non e rano stati 10 di 11 prospettati elemnti nuovi, ma era stat a chiesta una diversa qualificazione di fatti già facenti parte del giudizio; il mot ivo è assorbito, attesa la natura d erivata della asserita nullità delle fideiussioni, discendente, in applicazione del principio simul stabunt simul cadent, dalla nullità del contratto garantito che per le ragioni già indicate è stata esclusa; 5) con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 99 e 112 cod.proc.civ. exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, exart. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; quanto al primo ordine di censure, l'assunto dei ricorrenti è che la Corte d'Appello abbia violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciat o, per avere ritenuto prospettata la sussistenza di una usura sopravvenuta piuttosto che la natura usuraria degli interessi così come previsti in contratto; il motivo non merita accoglimento; è pacifico che il tasso moratorio debba essere cosiderato ai fini della rilevazione del tasso soglia; a prescindere dal se ### abbia invocato l'usura originaria o quella sopravvenuta, vero è che non ha dimo strato l'avvenuto superamento del tasso soglia - limitandosi ad affermare che il tasso degli int eressi moratori era pari al ### aumentato della metà maggiorato di 3,15 punti percentuali sull'importo dovuto per ogni giorno di ritardo - perché non ha soddisfatto gli oneri probatori su di lei gravanti: "### probatorio nelle cont roversie sulla debenza e sulla misura deg li intere ssi moratori, ai sensi d ell'art.  2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tip o contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, l a misura del T.e.g .m. nel periodo considerato, con gli altri eleme nti 11 di 11 contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19597); il second o ordine di censure si in centra sull'omesso esame del fatto storico rappre sentato dalla convenz ione eccedente la soglia usura presente nell'art. 4 delle condiizoni particolari del leasing 95 del 23 luglio 2008; deve esserne dichiarata l'inammissibil ità, attesa la preclusione processuale di cui all'art. 348 ter ult.comma cod.proc. 6) il ricorso va, dunque, rigettato; 7) le spese segu ono la soccombenz a e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e, delle spese d el giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi d ell'art. 13 comma 1 quater del p.r. n . 115 del 200 2, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 12/10/2023 dalla 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25335/2024 del 20-09-2024

... morte dell'assegnatario, pertanto, il rapporto di locazione era cessato. La sentenza fu appellata dalla soccombente. Oggetto: locazione di alloggio ### - inammissibilità del ricorso. 2. Con sentenza 2.2.2023 n. 794 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. La Corte ritenne che: -) ### non compariva tra i componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario dell'immobile, secondo quanto da questi indicato nel contratto di locazione (### di cui ### era nipote ex fratre); -) i certificati anagrafici depositati da ### per dimostrare il contrario avevano un valore “meramente presu ntivo” e comunque non risultavano mai comunicato all'### -) ### non rientrava in nessuna delle categorie cui la l. reg. Lazio 12 /99 attribuisce il diritto di succedere nel rapporto di locazione, e comunque tale sua qualità non era stata mai dichiarata all'### 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da ### con ricorso fondato su tre motivi. ### è rimasta intimata. 6. Con atto del 21.1.2024 è stata pr oposta ex art. 380 bis c.p.c. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nei seguenti termini: “il primo motivo è inammissibile: lungi dal prospettare a (leggi tutto)...

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### sul ricorso n. 18100/23 proposto da: -) ### domiciliata ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro -) ### di ### di ### - ### - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### 2 febbraio 2023 n. 794; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024 dal ### relatore dott. #### 1. L'### di ### - in data non indicata nel ricorso - intimò a ### il rilascio dell'immobile sito a ### via dei ### n. 8.  ### impugnò il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale di ### Il Tribunale di ### con sentenza 15.2.2019 n. 3611 rigettò la domanda, rilevando che ### i non faceva parte del nucleo familiare dell'originario assegnatario dell'immobile e non aveva presentato una domanda c.d. “di ampliamento”. Con la morte dell'assegnatario, pertanto, il rapporto di locazione era cessato. 
La sentenza fu appellata dalla soccombente. 
Oggetto: locazione di alloggio ### - inammissibilità del ricorso.  2. Con sentenza 2.2.2023 n. 794 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. 
La Corte ritenne che: -) ### non compariva tra i componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario dell'immobile, secondo quanto da questi indicato nel contratto di locazione (### di cui ### era nipote ex fratre); -) i certificati anagrafici depositati da ### per dimostrare il contrario avevano un valore “meramente presu ntivo” e comunque non risultavano mai comunicato all'### -) ### non rientrava in nessuna delle categorie cui la l. reg. 
Lazio 12 /99 attribuisce il diritto di succedere nel rapporto di locazione, e comunque tale sua qualità non era stata mai dichiarata all'### 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da ### con ricorso fondato su tre motivi.  ### è rimasta intimata.  6. Con atto del 21.1.2024 è stata pr oposta ex art. 380 bis c.p.c. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nei seguenti termini: “il primo motivo è inammissibile: lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, comma primo, num.  3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, il ricorrente si volge piuttosto ad invocare, con esso, inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze istruttorie; il secondo motivo è inammissibile: anche in tal caso la violazione di legge è inammissibilmente mediata da una diversa ricognizione fattuale, tendendo la censura a sollecitar e una rivalutazi one del materiale istruttorio quale esaustivamente operata dal giudice di merito non consentita in questa sede ###### del 27/12/2019); la violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. è dedot ta al di fuori dei pa radigmi al riguardo dettati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020); ### 5 il terzo motivo è parimenti inammissibile, per analoghe considerazioni; va peraltro rammentato che, come chiarito da questa Corte, in caso di subentro di fa miliare facente parte del nucleo amplia to la comunicazione a ll'ente gestore è adempimento n ecessario e non surrogabile (v. Cass. n. 549 dell'11/01/2023)”.  7. La ricorrente ha chiesto che il ricorso sia deciso e depositato memoria in vista della trattazione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 l. reg. 
Lazio 12/99. 
Sostiene che la Corte d'appello avrebbe falsamente applicato la legge, per averle negato il diritto di successione nel rapporto di locazione, nonostante essa convivesse con l'assegnataria dell'alloggio già prima dell'assegnazione.  1.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti dà per dimostrato quod erat demonstrandum, e cioè che ### convivesse con ### Ma va da sé che lo stabilire se una persona sia o non sia convivente con un parente è questione di puro fatto, non di diritto. 
Nella part e, poi, in cui a dombra la mancata considerazi one dei cer tificati anagrafici in atti il motivo è inammissibile per la differente ragione che investe la valutazione delle prove, il cui riesame non è consentito in questa sede.  2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 l. reg. Lazio 12/99, nonché dell'art. 2697 c.c.. Sostiene che, in assenza di elementi contrari che sarebbe stato onere dell'### addurre, i certificati anagrafici da lei deposit ati “ assurgono a prove incontrovertibili”, e si sarebbero dovuti ritenere sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda.  2.1. Il motivo è inammissibile in quanto anch'esso investe la valutazione delle prove. Lo stabilire, infatti, quali informazioni possano trarsi dalle certificazioni anagrafiche è anch'essa una questione di fatto riservata al giudice di merito. ### 6 3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 12 l. r. Lazio 12/99; 2697 c.c. e 116 c.p.c.. 
Nella i llustrazione del motivo si sostiene che: il f atto che ### orelli convivesse con la zia era circostanza comunicata all'### in ogni caso l'### ne era a conoscenza; l'### avrebbe potuto in ogni momento accertare la reale composizione del nucleo familiare; era onere dell'### dimostrare la sussistenza dei presupposti per la decadenza dall'assegnazione.  3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni per cui sono infondati gli altri: ovvero che investe un accertamento di puro fatto e il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, come condivisibilmente già ritenuto dalla proposta di definizione anticipata.  4. Le s volte considerazioni evidenziano la piena condivisibilità delle valutazioni fatte nella proposta di definizione anticipata.  5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. 
La conformità della presente decisione alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna della ricorrente ex art. 96, comma quarto, c.p.c..  P.q.m.  (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna ### al pagamento in favore della ### delle ammende della somma di euro 500; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della Corte di cassazione, addì 11 luglio 2024.   ### 7 ### (###  

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossetti Marco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20434/2025 del 21-07-2025

... ilizzabilità del fabbricato ovvero nelle ipotesi di locazione o trasferimento dell'immobile tassato. 7. La seconda censura del ricorso Rg 2515 /2024 reca il vizio di <violazione e falsa applicazione d.lgs. 507/93, vizio di motivazione in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - Errata determinazione della superficie>; per avere il decidente statuito che il contribuente app ellante non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare. Si assume che i ### di appello non hanno correttamente valutato il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione presentate nei termini previsti, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993 e mai contestate, in cui sono state dichiarate sia la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della T ### sia la c ategoria, il periodo di occupazione e produzione di rifiuti, nonché la apposita richiesta di riduzione della ### per il periodo di non occupazione e produzione rifiuti con la conseguente interruzione del servizio di raccolta. 8. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 8.1. Va ricordato che, ai fini della amm issibilità del ri corso per (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3113/2019 R.G. proposto da: ###, in perso na del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###); -ricorrente contro ### S ### elettivamente domiciliato in ### D'### 49 BIS, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende; 2 di 22 -controricorrente avverso SENTENZA di ### CAMPANIA n. 6709/2018 depositata il ###.   Cui è riunito il ricorso iscritto al n. Rg 2515/2024 proposto da: soc. ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappre sentata e difesa in virtù di procura speciale conferita su atto separato così co me previsto in caso di notifiche a mezzo pec e da intendersi in calce al presente ricorso, dall'avv. ### (c.f. BR ###), entrambi elettivamente domiciliati in ### al ### 70 presso lo studio dell'avv. ####. ### dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/ 984521 o all'indirizzo e-mail ###; ricorrente ### il Comune di ### in persona del ### p.t., dott.ssa ### rapp.to e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio congiunto al presente atto e giusta deliberazione della G.C. n. 19 del 19.2.2024 dal prof. avv. ### li, c.f.  ###, presso cui elett.te domicilia in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 23, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di rito degli atti del procedimento ai seguenti recapiti: telefax n. 081/5785148 - indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): ###; controricorrente avverso SENTENZA di ### CAMPANIA sentenza 6566/2023, depositata il ###, ### la relazi one svolta dal ### Balsamo nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.   3 di 22 ### 1.Con sentenza n. 6709 /2018, depositata l'11 lu glio 2018, la ### tributaria re gionale della ### in parziale accoglimento dell'appello del Comune di ### ha ridotto l'imposta dovuta (### - oggetto di un avviso di pagamento opposto dalla contribuente - dalla società per il periodo di inattività alberghiera dal 9 ottobre a l 31 dicembre 2016 ; - nel riformar e parzialmente la pronuncia di prime cure, il giudice del gravame ha considerato che la contribuente aveva presentato denu ncia di sospensione dell'attività solo in data 9 ottobre 2016; - il Comune di ### ana ricor re per la cassazione della sentenza sul la base di due motivi; - resiste con cont roricorso l'### s.r.l.  2.Con sentenza n. 6566/2023, depositata il ###, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### respingeva l'appello proposto dalla società ### e s.r.l.  avverso la sentenza di primo grado n. n. 556/20 23 che aveva accolto parzialmente il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento annualità di imposta 2016 sul presupposto che il Comune le av eva riconosciut o la tassa zione della struttura dal primo gennaio all '8 ottobre 2016, dichiarando non dovute le ulteriori detassazioni rivendicate dalla società. 
I giudici distrettuali affermavano che <il contribuente appellante, premesso che è pacifico che ha unilateralmente ridotto l'area tassabile rispetto agli anni precedenti, non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare (### 6 - 5, Ordinanza n. 9107 del 2020, in motivazione: «in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il d.lgs.  507 del 1993, cont empla, all'art. 66, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiett ivamente posso no comportare una minore utilizza zione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale 4 di 22 disposizione. Siffatte esc lusioni non sono, peraltro automatiche, giacchè la norma succitata - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabili tà debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione>; aggiungendo che <ciò che deve costituire oggetto di prova ai fini della esclusione dalla tassazione, e, prima an cora, oggetto della denuncia origin aria che il contribuente è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, o di quella di variazione, è l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sicché non è sufficiente la mera allegazione circa la peculiare destinazione dei locali stessi>>. 
Affermava, il decidente, inoltre, che non risultava depositata in atti la perizia di parte da cui si doveva inferire una minore superficie tassabile; - che causa di esclusione dell'obbligo del tributo sono le condizioni di "obiettiva" im possibilità di utilizzo dell'immobile, le quali non possono essere ind ividuate nella mancata ut ilizzazione dello stesso di pendenti dalla vo lontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure dal mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile>; - che parte appellante non aveva fornito la prova del mancato svolgimento del servizio pubblico di raccolta. 
La società ### s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - resiste con controricorso il Comune di ### eccependo l'inammissib ilità dei motivi di ricorso.   La so cietà ha depositato memorie difen sive in prossimità dell'udienza in entrambi i giudizi.   5 di 22 MOTIVI DI DIRITTO 1.I ricorsi, nn. Rg 2515/24 e 3113/2019, seppur relativi a sentenze diverse, riguardano l'impugnazione di due atti, l'uno un avviso di pagamento e l'altro un avviso di accertamento, aventi ad oggetto la rideterminazione della ### relativa alla medesima ann ualità di imposta relativa allo stesso cespite a destinazione alberghiera. In particolare, il primo ricorso ha ad oggetto la sentenza che ha confermato la decisione di prime cure che ha riconosciuto parzialmente l'esenzione per il periodo dal 9 ottobre al 31 dicembre 2016 (già accolta in sede di autotutela del Comune) in relazione all'avviso di pagamento opposto; il secondo ricorso concerne la decisione che ha esaminato la legittimità dell'avviso di accertamento relativo alla medesima ann ualità, impugnat a anch'essa dalla società ### 2.Alla luce della evidente connessione tra le cause, si dispone la riunione ex art. 274 c.p.c. del ricorso n. 2515/2024 sotto il numero più antico di ruolo - Rg n. 3113/2019 -, i n base al princip io generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto - come nella specie appare del tutto evident e - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per rag ioni di economi a processuale, il loro esam e congiunto (Cass. Sez. un. n. 18050 del 2010; Cass. 201514/2016; Cass. n. 8766/2017).   ###. 3113/2019 1. Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3), deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, nonché del l'art. 33 del re golamento comunale per la disciplina dell'imposta unica co munale (ora tari), approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del primo settembre 2014 ; rimproverando ai giudici regionali di aver omesso di pronunciarsi sulla censura, proposta con atto di appello, co n la quale s i 6 di 22 evidenziava che l'avviso opposto era stato emesso sulla base della superficie di mq 3701, precedentemente notificata in data 12 aprile 1996 alla contribuente e mai contestata, valorizzando, ai fini della dedotta oc cupazione temporanea dell'immob ile, le denunce di inizio e chiusura attività del 27 giugno e 4 novem bre 2016 comunicate dalla contribuente in seguito alla notifica dell'avviso di pagamento del 23 maggio 2016. 
A fo ndamento della censura si rappresenta che il regolamento comunale ancòra il tributo alla superficie calpestabile, richiamando, all'uopo, in particolare l'art. 25, il quale dispone che si considerano le superfici già di chiarate ai fin e ### di cui al d. n. 201/2011 ovvero della ### o della Tia 1.  2.La seconda censura reca la deduzione della violazione dell'art.  33 del regolamento comu nale per la disciplina del l'imposta unica comunale (ora tari) approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del primo settembre 2014, in rel azione al canone di cui all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; nonché la denuncia di omesso esame cica un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; infine, la violazi one del l'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere probatorio ex art. 360, primo co mma, n. 3), c.p.c.. Si ass ume, in sinte si, che: -il Comune av eva dedotto a pagina 2 dell'atto di appello che il presupposto dell'imposta è l'occupazione e non l'effettivo svo lgimento dell'atti vità; - che la società non aveva dismesso l'occupazione dell' immobile nell'anno 2016, godendo di una licenza permanente per l'eserc izio dell'attività alberghiera; che l'art. 33 del regolamento comunale prevede che al di là dell'effettivo periodo di attività, rileva la natura della licenza ril asciata in favore dell'albergo; - che, tuttavia, il Collegio d'appello non si è pronunciato su detto motivo, ancorchè avesse depositato in giudizio la copia della licenza n. 61 del 1992 da cui risultava l'annualità e non la stagionalità della licenza; - che il regolamento comunale prescrive che si definiscono utenze non 7 di 22 domestiche non stabi lmente attive <quelle utilizzate per l o svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo non superiore a 183 gior ni all 'anno, da comprovarsi in base alla licenza…> ; - che, tuttavia, i giudici distrettuali hanno violato sia i principi in tema di onere probatorio che l'art. 33 del regolamento comunale.  3.In via pregiudiziale rileva la Corte che la presente controversia ha ad oggetto l'originar ia impugnazione di un avviso di pagamento seguito dall'avviso di accertamento anch'esso opposto dalla società confluito nel giudizio di legittimità Rg. N. 2515/2024. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che all'invito al pag amento, assimilabile all'avviso di scadenza, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, si è ribadito quanto già espresso da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2007, 17526) e quanto pure affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), ossia che gli atti con i quali si chiede il pagamento di un tributo, anche quando gli stessi non dovessero rivestire la forma di cui all'art. 19 d. lgs. 546/19 92, in quanto attengono ad un'entrata pubblicistica, sono impugnabili.  ### il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contrib uente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt.  24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in co nsiderazione dell' allargamento della giurisdizione tributaria operato con la ### 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass., 8 di 22 Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., n. 13963/2017; Cass., n. 2144/2020; Cass. n. ###/2021). È stata, in parti colare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente imposit ore che, esplicitan do concrete ragioni (fattuali e giuri diche) che la sorre ggono, portin o, comunque, a conoscenza del contri buente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo ademp imento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichi arati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento del la ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiar ire, co n pronuncia idonea ad acqui sire effetti non più modificabili, la sua posizione in or dine alla stess a e, quindi, ad invocare un a tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa im positiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (C ass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass. n. 11397/2017 ; Cass., n. 12150/ 2019; Cass., 29501/2020; Cass. n. 2144/2020; Cass. n. ###/2021; Cass., ###/2021). Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificament e indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, la fattura ###, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributar ia in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cr istallizzazione) di qu esta pretesa, che può essere successivamente reiterata in un o degli atti tipici previsti dal lo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 9 di 22 10672; Cas., n. 2616/2015; Cass., n. 12150/ 2019,; Cass., 1230/2020; Cass. n. ###/2021).  3.1.### del contrib uente rispetto al ricevimento di detti atti non preclu de, dunque, l'a utonoma impugnazione del succes sivo atto impositivo per la medesima annualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa im positiva, che può ess ere contestata in tale sede (Cass., Sez. 5', 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200).  3.2. Si è osserv ato in Cass. n. 19049/2024 che: “Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessar ia l'im pugnazione dell'atto tipi co che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributar ia, tant'è che, una volta emesso tale atto - come precisato da questa Corte - viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (cfr. in particolare Cass., Sez. 5, n. 7344 dell'11/05/2012; Cass., nn. ### e ### del 2021). In effetti, se l'atto ti pico viene impugnato, l'unic o giudizio che rileva è qu ello av verso quest'atto, mentre , se no n viene im pugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativam ente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti proprio dell'atto tipico”. Tale eventualità, cioè, l'impugnazione, dapprima, dell'atto impositivo atipico o ad impugnazion e facoltat iva (nell a specie, l'avviso di scadenza) e, poi, dell' atto imposit ivo tipico o ad impugnazione necessaria (nella specie, l'av viso di accertamento) compor ta, comunque, in caso di co ntemporanea penden za, che il giu dizio relativo all'atto preli minare venga a perdere rileva nza, essendo prevalente (ed assorbente) la co gnizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell'an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativo all'atto principale, anche se l'instaurazione sia successiva in ordine cronologico. In effet ti, se l'atto ti pico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se 10 di 22 non viene impug nato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. ###).  4.Posto, qu indi, che l'avviso di accer tamento successivamente notificato alla s ocietà sostitu isce in via definitiva l'av viso di scadenza nella determinazione della pretesa impositiva, che viene reiterata in forma autoritativa tipica, si deve dichiarare la carenza di interesse delle parti in ordine al primo atto impugnato, essendo destinata a concentra rsi la cognizione del giudice tributario sul secondo atto impug nato. Dunque, l'emissione dell'atto susseguente, con la formulazione di una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la co nseguente carenza di interesse delle parti nel giud izio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'in teresse a una decisione relativa ad un atto - il prodromico avviso di scadenza - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto - l'avviso di accertamento - che lo ha integralm ente sostit uito (sul punto: Cass., n. 11481/2022; Cass. n.1213/2023; Cass. n.19049/24). 
In conclusione, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'avviso di pagamento viene meno con la successiva instaurazione del gi udizio relativa all'avviso di accertament o, nel quale si concent ra (e si trasferisce) l'esame di ogni qu estione inerente alla debenza del tributo.  5.Ciò giustifi ca la pronuncia di inammissibi lità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a d agire (Cass. n. 1274 3 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). 
RG.N. 2515/2024 1.Con la prima censura si pros petta <errata ed illeg ittima applicazione della tariffa - ### di riduzione p eriodo di 11 di 22 imposizione - ### art. 1, comma 64 9, della legge 147/2013 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.>; criticando la statuizione dei giudici regionali laddove ha affermato che <la man cata utilizzazione del la struttura alber ghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2…se la struttura è dotata di licenza annuale non è suffici ente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prov a della concreta inutilizzabili tà della struttura, potendo richiedere la società, a tal fine, la licenza stagionale>. Ad avviso della contribuente, tale motivazione non tiene affatto conto dell'accoglimento parziale del reclamo - mediazione con il quale il Comune aveva ridotto il periodo impositivo così come richiesto dal contribuente e come riconosciuto dalla ### tributaria provinciale con sentenza non imp ugnata dal Comune, con conseguente formazione del giudicato interno. Soggiunge la società che, fermo restand o il giudicato sul periodo di imposizione del tributo, nelle dichi arazioni di cessazione del l'attività, ritualmente trasmesse all'ente comu nale, la stessa aveva specific ato che la chiusura avveniva per consentire l'esecuzione di tutt i i lavori necessari e urgenti, che portavano alla ridistribuzione dei locali ed alla conseguen te riduzione tariffaria dell'imposta. Si afferma che l'art. 35 del regolamento comunale prevede che il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno co mputato in gi orni nel quale sussiste l'occupazione e/o detenzione dei locali o aree; stabilendo che l' obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o detenzione dei locali o aree e sussiste fino al giorno in cui è cessata l'occupazi one, pur ché debitamente e tempestivamente dichiarata come ha fatto la ricorrente, così come si evince dalla denuncia presentata al Comune in data ###, con la quale si evidenziava che la variazione in diminuzione della superficie, ai fini del la ### era conseguente alla ridistribuzione 12 di 22 della destinazione dei locali, con esclusione delle superfici locali tecnologici, cucina, terme e terrazzi non attrezzati.  2. La censura non ha pregio.  2.1.La società ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., ha trascritto l'atto con il quale il Comune ha acc olto parzialmente il ric orso-reclamo, escludendo la tassazione del fabbricato per il peri odo ottobredicembre 2016, atto che non viene localizzato nel giudizio di merito e di cui non vi è riscontro nella sentenza d'appello. 
I giudici di prossimità avevano accolto parzialmente il ricorso della contribuente riconoscendo la debenza del tributo proprio per il periodo indicato nell'atto di accoglimento parziale emesso dall'ente locale( 9 ottobredicembre 2016) ed il Collegio d'appell o ha statuito sulle ulteriori domande proposte in sede di impugnazione dalla medesima società che rivendicava il diritto alla detassazione per la maggior parte dell'anno, con esclusione di soli centosettanta giorni del 2016, senza rifor mare in peius la deci sione di primo grado.  2.2.Inoltre, l'amministrazione comunale pur affermand o genericamente di aver riproposto l'eccezione in merito alla natura dell'atto di annullamento parziale con le controdeduzioni in appello, ha omesso di trascriverne i passi salienti nel controricorso, sì da impedire a questa Corte di verificare se effettivamente la questione era stata ripro posta, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440); tanto più che la sentenza d'appello non trascrive le allegazioni difensiv e che il ### ne ha formul ato in sede di gravame.  2.3. Deve, pertanto, ritenersi che la sentenza impugnata non ha riformato in peius la decisione di prime cure che, conformandosi al provvedimento di annullamento parziale ha statuit o la 13 di 22 detassazione dell'albergo per il periodo 8 ottobre - dicembre 2016, la quale dunque risulta res iudicata.  3. Parim enti, sotto altro profil o, il motivo di ricorso va di satteso perché per la prima volta nel giudizio di legittimità si afferma che l'inutilizzabilità della struttura dipendeva dalla esecuzione dei lavori e dalla conseguente chiusura della struttura che non solo risulta incoerente con le medesime aff ermazioni di parte ricorrente, riportate nella parte in fatto del ricorso, laddove si assume di aver comunicato l'entità delle superfici tassabili con le denunce di inizio e chi usura attività, ma soprattu tto con quanto emerge dalla decisione impug nata nella parte in cui si accerta che <il contribuente sostiene che la superficie tassabile sia di mq. 2353, come risultant e da denuncia presentata al ### in data ###, con la quale si precisava che la variazi one in diminuzione della superficie, ai fini della ### è conseguente alla ridistribuzione della destinazione dei locali, co n esclusione delle superfici locali tecnologici, cucina, terme e terrazzi non attrezzati>. 
Le qu estioni sollevate risultano ess ere poste per la prima volta davanti questa C orte, non facendon e menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione delle medesime) e non specificando d'altro canto la società n el ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giud izio (v. al riguardo Cass. ###/2019), per cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legitti mità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicar e in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito 14 di 22 la censura stessa" (Cass. n. 20147/2021; Cass. n. 16502/2017, in motiv; Cass. n. 9138/2016). ### il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibili tà, qu estioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di leg ittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. 
Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; Cass. del 09/07/2013 n. 17041; Cass. n. 2033/2017; Cass. n. 25319/2017; Cass. n. 907/2018).  4.Quanto al profilo di censura secondo cui la sentenza d'appello si porrebbe in co ntrasto con la concreta impossibilità di produrre rifiuti durante il periodo di chiusura della struttura e con il disposto dell'art. 35 del regolamento co munale, si osserva quanto segue.  4.1.Con specifico riferimento alla quaestio iuris controversa, si è rilevato, per un verso, che le riduzioni di natura agevolativa di cui alla legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 659, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'an e il quantum (v. 
Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 marzo 2023, n. 8858) e, per il restante, che nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza ann uale, essendo il presupposto del tributo costituito dal la occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini del la esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denunci a di chiusura ma occorre allegare e provare la «concreta inutilizzabilità» della struttura (così Cass., 27 dicembre 2018, n. ###; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; v. 
Cass., 12 maggio 2021, n. 12624 e Cass. n. 16138/2024 con riferimento alla ###.  4.2. Nella fattispecie non è controverso che l'Ente impositore abbia normato riduzioni tariffarie che afferiscono ### a «utenze non domestiche non stabilmente attive» (art. 33 del regolamento); alla 15 di 22 stregua, pertanto, dell'articolazione del motivo di ricorso va rilevato che alcu na censura viene proposta in relazione all'accertament o operato dal gi udice del gravame in termini consentanei all a giurisprudenza della Corte - quanto, dunque, all'onere di allegare e provare la «concreta inutilizzabilità» della struttura alberghiera in questione - di natura oggettiva, cioè riferita al locale o all'area che per sua natura o per il particolare uso cui è stabilmente destinato risulti in condizi oni di obiettiva in utilizzabilità nel corso dell'anno solare», e non, dunque, al la mera scelta sog gettiva operata dal contribuente in ordine alla inutil izzazione del bene de tenuto. La causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata, difatti, dalle condizioni di obiettiva im possibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che non possono essere individ uate nel la mancata utilizzazione dello stesso dipendente dalla volontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell'utente, e neppure dal mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cass., 27 dicembre 2018, n. ###; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332; Cass., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, 15658). La man cata utilizzazione del la struttura alber ghiera per alcuni mesi dell'anno, dunque, non può di per sé corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2., (Cass. n. 9633 del 2012; Cass. n. 22770 del 2009), ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale. Se la struttu ra, come nel caso in esame, è dotata di licenza annual e, non è sufficiente la sola denuncia di chi usura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fin i dell'esenzione, la so cietà contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale. Si è, infatti, affermato, come sopra 16 di 22 precisato, che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescinder e dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qual siasi uso adibiti. In definitiva, l'uso stagional e degli immobili non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, qual legato alla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti (d.lgs.  507 del 1993, art. 62, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459; con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66, Cass., 23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. ###).  5. Giova rammentare che l'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che non sono ravvisabili nel mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non corrispondendo alla obiettiva non utilizzabilità dell'immobile di cui alla disposizione in rassegna (###. n. 22576/2016; Cass. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09). Quindi, se la struttura è dotata di licenza annuale non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la società, a tal fine, la licenza stagionale. La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dall a concreta fruizione dell'immobile, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti giù evidenziati che non ricorrono nella fattispecie. Occorre co nsiderare, dunque, che parte contribuente deve adegu atamente provare di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere st agionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del ### ne adottate in 17 di 22 relazione alla normativa vigente (art. 33 del ### v. 
Cass. n.21181/2024).  6. Infin e, non risulta pertin ente il richi amo all'art. 35 del regolamento comunale ch e disciplina le ipotesi di cessazione dell'occupazione, la quale come già chiarito, non viene meno per il sol fatto di non eserc itare l'atti vità alber ghiera, ma rileva solo nell'ipotesi di effettiva inut ilizzabilità del fabbricato ovvero nelle ipotesi di locazione o trasferimento dell'immobile tassato.  7. La seconda censura del ricorso Rg 2515 /2024 reca il vizio di <violazione e falsa applicazione d.lgs. 507/93, vizio di motivazione in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - Errata determinazione della superficie>; per avere il decidente statuito che il contribuente app ellante non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare. Si assume che i ### di appello non hanno correttamente valutato il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione presentate nei termini previsti, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993 e mai contestate, in cui sono state dichiarate sia la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della T ### sia la c ategoria, il periodo di occupazione e produzione di rifiuti, nonché la apposita richiesta di riduzione della ### per il periodo di non occupazione e produzione rifiuti con la conseguente interruzione del servizio di raccolta.  8. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.  8.1. Va ricordato che, ai fini della amm issibilità del ri corso per cassazione, non è necessari a l'esa tta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. 3, 29/08/2013, n. 19882; Cass. Sez. 1, 24/03/2006, n. 6671, Cas.  n. 29539/2021). 18 di 22 8.2.Ciò posto, la società ricorrente non appare censurare nessuna norma di legge né precisare nel corpo del motivo quale vizio fra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c. abbia inteso far valere in questa sede. Il motivo presenta profili di inammissibilità conseguenti alla genericità ed alla violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, in punto di indicazione delle norme violate.  8.3. Inoltre, la censura laddove propone il vizio cassatorio di cui al n. 3) dell'art. 360, primo comma c.p.c. si pone in netto contrasto con quanto statuito dai giudici distrettuali. Nella sentenza si legge, difatti, che la contribue nte <<ha unilater almente ridotto l'area tassabile rispetto agli anni precedenti, ma non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo oner e fare … nel ricorso di prim o grado, il ricorrente app ellante ha dedotto che la minor superficie ridotta unilateralmente risulterebbe da apposita perizia allegata, che tuttavia non si rin viene tra i documenti depositati in entrambi i gradi del giudizio… peraltro ciò che deve costituire oggetto di prova ai fini della esclusione dalla tassazione, e, prima ancora, oggetto della denuncia originaria che il contribuente è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, o di quella di variazione, è l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sicché non è sufficiente la mera allegazione circa la peculiare destinazione dei locali stessi>>.  9.Il mezzo di ricorso in esame, inoltre, non coglie la ratio decidendi della sentenza che esc lude la detassazione sulla base delle sole denunce, alla st regua dei co nsolidati principi di legittim ità, rilevando che <ciò che deve costituire oggetto di prova ai fini della esclusione dalla tassazione, e, prima ancora, oggetto della denuncia origin aria che il contribuente è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, o di quella di variazione, è l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, sicché non è sufficiente la mera allegazione circa la peculiare destinazione dei locali stessi>> (Sez. 5, Ordinanza n. 16993 del 2020). 19 di 22 9.1.La Corte di appello ha correttamente chiarito che la riduzione della superficie da parte della contribuente è stata giustificata da una diversa ridistribuzione dei locali del tutto irrilevante ai fini del calcolo della ### chiarendo che, pur valendo il principio secondo cui è l'Amm inistrazione a dover fornire la prova della fo nte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza del le condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio e precisando che, nella fattispecie, l'appellante non ha dato nessuna prova del proprio diritto ad ottenere la pretesa riduzione, come sarebbe stato suo onere fare, in quanto siffatte esclusioni non sono automati che, giacchè la norma succitata - ponendo una presunzi one iuris tantum di produttività, superabile so lo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabili tà debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.  10.Non co nsta, pertanto, neppure la predicata apparenza motivazionale, bensì un percorso a rgomentativo che ben lascia cogliere la ratio decidendi in merito alla irrilevanza delle denunce di inizio e chiusura attività ed agli oner i probatori gravanti sul contribuente che rivendica l'esenzione ovvero la riduzione tariffaria. 
Il perco rso argomentativo è comprensibile e intellegibile. Com e chiarito ancor di recente da qu esta Corte, in tema d i contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha co ndotto il giudice all a formazione del proprio convincimento, come accade quan do non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro 20 di 22 probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. 3819 del 2020). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle ### di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che l a motivazione è s olo apparente e la sentenza è nu lla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivament e inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal gi udice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'i nterprete il co mpito di integrarla con le più varie, ipotetiche cong etture, elementi non ravvisabili nella decisione impugnata.  10.1.In ogni caso, vale osservare che la denuncia di inizio attività che si presenta nel corso dell'anno non è equivalente alla denuncia che il contribuente deve presentare ai sensi dell'art. 70 d.lgs.  507/1993, anche se essa contiene una variazione della superficie tassabile, atteso che la denuncia per poter assumere rilevanza, ai sensi del la summenzionata disposizi one, avrebbe dovuto essere presentata prim a dell'inizio dell'a nnualità di imposta 2016, individuando le superfici tassabili, quelle escluse, l'oggetti va inutilizzabilità dei locali non tassabili ovvero la loro destinazione alla produzione di rifiuti in prevalenza di natura speciale, il tutto allagata dalla nece ssaria documentazio ne inerente all'autosmaltimento a mezzo ditte autorizzate. 
Quanto alla del tutto nuova allegazione secondo la quale la società produceva rifiuti (urbani o speciali) auto smaltiti - che comunque se previamente denunciata e dimostrata avrebbe inciso solo sulla quota variabile della tariffa - si osserva che anche detto profilo del motivo in rassegn a si palesa inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. La questione sollevata risulta infatti essere posta per la prima volta davanti questa Corte, 21 di 22 non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione delle medesime) e non specificando d'altro canto la società nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. ###/2019): essa è dunque inammissibile come chiarito dai precedenti di legittimità richiamati infra al parag. 3.  11. Segu e il rigetto del ricorso isc ritto al n. RG. 2515/2024 ; l'inammissibilità del ricorso iscritto al n. Rg. 3113/2019 per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( n. ### del 2018; Cass. 14782 del 2018). 
Sussistono i presupposti, tenuto c onto dell'esito di entrambi i giudizi riuniti, per compensare nella misura di un terzo le spese di entrambi i giudizi; la residua parte viene regolata secondo il criterio della soccombenza e liquidata come da dispositivo.  P.Q.M.   La Corte - ### la riuni one del giudizio iscritto al n. Rg 2515/2014 al giudizio iscritto al n. Rg 3113/2019; - dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso iscritto al n. RG 3113/2019; - rigetta il ricorso iscritto al n. 2515/2024; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del ### controricorrente, dei due terzi delle spese di entrambi i giudizi di legittimità che, co mpensate tra le parti nel residuo terzo, liquida nell'intero in € 4.500,00 per co mpensi professionali ed € 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario del le spese generali nel la misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto 22 di 22 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente nel giudizio n. 2515/2024, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consiglio della sezione 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Balsamo Milena

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