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Tribunale di Latina, Sentenza n. 2060/2025 del 02-12-2025

... oggetto di causa aveva provveduto al pagamento del canone mediante consegna di un assegno mensile direttamente nelle proprie mani; - che, a seguito dell'allontanamento della ex coniuge dalla casa familiare, a seguito dell'intervenuta separazione, quest'ultima, unitamente alla figlia, in data ###, aveva estinto, a sua insaputa, il c/c cointestato, trasferendone il saldo sul proprio conto personale; - che, da predetta data, la convenuta ### aveva trattenuto integralmente per sé i canoni di locazione, sul presupposto che il 50% spettantegli, pari a circa € 350,00 mensili, sarebbe stato destinato al mantenimento dell'altra di loro figlia ### - di essere, successivamente, venuto a conoscenza che l'immobile era stato posto in vendita per il tramite di un'agenzia immobiliare, medio tempore, diffidata dal dare seguito alla vendita, invocando la nullità assoluta del contratto di compravendita del 2000 oggetto di simulazione. La convenuta ### tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, svolgendo altresì domanda riconvenzionale, ed instando per (leggi tutto)...

testo integrale

N. 6539/2021 R.G. 
Tribunale Ordinario di #### civile “### scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.” Oggi 02 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa ### come da provvedimento del 24.09.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data ###), si procede alla trattazione della causa in forma scritta. 
Il Giudice dà atto che per ### l'avv. ### ha concluso come da nota depositata in data ### per ### l'avv. ### ha concluso come da nota depositata in data ### per ### l'avv. ### ha concluso come da nota depositata in data ### Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 09:31 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice Dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di #### civile N. 6539/2021 R.G. 
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa iscritta al N. 6539/2021 R.G. promossa da: tra ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ####, ###.B. Vico, 46, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico; attore contro ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####, ### n. 61, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico; convenuta nonché contro ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####, Via dei ### n. 40, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico; convenuta ### azione di simulazione assoluta; domanda di restituzione; CONCLUSIONI come da verbale d'udienza CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, il signor ### ha convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale - la propria figlia, ### nonché la propria ex coniuge ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reictis, accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto di vendita a rogito ### in data ###, Rep. n. 3.900 Racc. n. 1569, per non aver le parti voluto porre in essere alcun contratto tra di loro e conseguentemente dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 c.c. e pertanto condannare la sig.ra ### alla restituzione del citato immobile in ### in favore dei sigg. ### e ### in ragione di 1/2 ciascuno in piena proprietà. Condannare altresì la sig.ra ### alla restituzione in favore dell'attore del 50% della somma di € 12.600,00 salvo errori, indebitamente percepita a titolo di locazione del suddetto immobile a far data dall'01.10.2018 ed ulteriori sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.  ###, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di avere contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data ### con la convenuta ### e di aver acquistato con la predetta, giusto atto di compravendita del 07.02.1991, un appartamento in ####, via ### n. 1, distinto in ### al f. 172, part. 160, sub. 22, comprensivo di un locale cantina al piano seminterrato ed ivi stabilendo la propria dimora familiare; - di aver acquistato, sempre insieme alla predetta ex coniuge, giusto atto di vendita ### 30.11.2000, Rep. n. 3.900 Racc. n. 15696, un secondo immobile ubicato nella medesima palazzina della casa familiare, distinto in ### al f. 172, part. 160, sub 26; - che, al fine di poter usufruire delle agevolazioni "prima casa", avevano deciso di simulare la vendita dell'immobile in parola già destinato a casa familiare in favore della figlia ### allora minorenne e studentessa; - che il ### incaricato, in data ###, aveva presentato istanza all'intestato Tribunale, in funzione di G.T., ove veniva dichiarata la circostanza inveritiera che la figlia minorenne ### possedeva la somma necessaria all'acquisto; - che, previa autorizzazione del G.T., in data ###, veniva così stipulato l'atto di vendita alla figlia, ove si dava conto che il corrispettivo della vendita, pari a lire 73.000.000, era stato già corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice; - che, effettuata la vendita di cui sopra, i coniugi, privi della disponibilità economica per l'acquisto della seconda abitazione e in assenza di dazione dell'importo pattuito da parte della figlia, avevano stipulato un mutuo per l'importo di £ 280.000.000; - che, per l'acquisto del secondo immobile avvenuto il ###, era stato corrisposto il prezzo di £ 320.000.000, di cui £ 280.000.000 coperto dal contratto di mutuo, £ 20.000.000, mediante il proprio TFR e £ 30.000.000, giacenti sul proprio c/c; - che le rimanenti £ 10.000.000 erano state necessarie per pagare le spese di trasferimento e di mutuo, sebbene nell'atto venisse indicato il prezzo di vendita in £ 107.500.000; - di aver, insieme alla coniuge convenuta, nell'immediatezza della vendita alla figlia, locato a terzi l'immobile per un canone di £ 950.000 mensili corrisposti al medesimo direttamente dal conduttore e ciò anche successivamente al compimento della maggiore età della figlia ### - di disporre, insieme alla coniuge convenuta, dell'immobile in parola, facendosi carico degli oneri condominiali relativi alle spese straordinarie, incassando i canoni, restituendo il deposito cauzionale al momento del recesso del conduttore, riaffittando attraverso agenzia nuovamente l'immobile dopo il recesso del primo conduttore, pagando le tasse e le imposte sugli immobili e quant'altro necessario e dovuto agendo perciò quali reali proprietari dell'immobile; - che, al fine di tracciare il pagamento dei canoni condominiali, era stato anche aperto nell'anno 2000 un c/c cointestato con la di loro figlia ### del quale però disponevano solo i primi quasi in via esclusiva; - che la stessa convenuta ### era andata a vivere in un altro appartamento, non avanzando richiesta di disdetta per uso personale al conduttore e ciò nella piena consapevolezza che l'appartamento oggetto della domanda fosse di esclusiva proprietà dei genitori; - che, sino all'anno 2018, il conduttore dell'immobile oggetto di causa aveva provveduto al pagamento del canone mediante consegna di un assegno mensile direttamente nelle proprie mani; - che, a seguito dell'allontanamento della ex coniuge dalla casa familiare, a seguito dell'intervenuta separazione, quest'ultima, unitamente alla figlia, in data ###, aveva estinto, a sua insaputa, il c/c cointestato, trasferendone il saldo sul proprio conto personale; - che, da predetta data, la convenuta ### aveva trattenuto integralmente per sé i canoni di locazione, sul presupposto che il 50% spettantegli, pari a circa € 350,00 mensili, sarebbe stato destinato al mantenimento dell'altra di loro figlia ### - di essere, successivamente, venuto a conoscenza che l'immobile era stato posto in vendita per il tramite di un'agenzia immobiliare, medio tempore, diffidata dal dare seguito alla vendita, invocando la nullità assoluta del contratto di compravendita del 2000 oggetto di simulazione. 
La convenuta ### tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, svolgendo altresì domanda riconvenzionale, ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - In via principale: ### in toto le domande proposte dall'Attore perché infondate in fatto ed in diritto ed ordinare (se del caso anche a mezzo di pronuncia di sentenza parziale) al ### dell'### del ### di ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata nei ### di ### in data 2 4 Gennaio 2022 a favore di ### e contro ### e ### al n.1450 del ### ed al n.1100 del ###. . - In via riconvenzionale: Condannare, ex art.2043 c.c. e/o 96 c.p.c., ### al risarcimento dei danni per avere agito con mala fede e colpa grave o comunque senza la normale prudenza, nonché, accertata e dichiarata l'ingiusta trascrizione della domanda giudiziale, condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore provata o ritenuta di giustizia. In via subordinata e autonoma: ### denegata ipotesi che venga accertata la simulazione della vendita, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà degli immobili di cui all'atto di vendita del 30/11/2000 per rogito ### rep. N. 3900 - trascritto presso la ### di ### in data ### al n. 23428 reg. gen e n. 15635 reg. part. - in favore di ### nata a ### il ###, residente a #### della ### 113 (c.f. ###) . - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.”. ### convenuta ### costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, ha contestato recisamente la ricostruzione avversaria, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### luce di quanto sino ad ora esposto, si conclude per il rigetto integrale della domanda siccome infondata in fatto e diritto. Con il favore delle spese, che andranno poste interamente a carico del sig. ### e la condanna del medesimo al risarcimento del danno per aver agito in malafede ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà indicata dal Tribunale anche in via equitativa.”. 
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. 
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.  ### giudizio ha ad oggetto l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita, a rogito del ### stipulato in data ###, tra l'attore e l'allora coniuge ### da un lato, in qualità di venditori, e la convenuta figlia ### dall'altro, in qualità di acquirente (all. 4, attoreo), atto che, secondo la tesi difensiva attorea, sarebbe stato posto in essere in difetto di volontà negoziale effettiva, al solo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali "prima casa" per l'acquisto di un secondo immobile. 
Ciò premesso, giova rammentare come si configuri simulazione assoluta di un atto nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarino di voler concludere un contratto, convenendo altresì, con un accordo simulatorio ###, che lo stesso non produca effetto tra le stesse.  ### l'insegnamento di legittimità, in tema di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare, quando l'azione è proposta dalle parti del contratto e non da terzi o creditori, la prova dell'accordo simulatorio richiede la produzione della controdichiarazione scritta o la dimostrazione della sua perdita incolpevole ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., non essendo ammessi equipollenti ( 31.07.2023, n.23237). 
La pronuncia richiamata, inoltre, ha precisato che l'art. 1417 c.c., in base al quale è consentita la prova libera della simulazione, trova applicazione esclusivamente quando la domanda sia proposta da creditori o da terzi ovvero quando sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, e non quando le parti del contratto agiscano per far valere la frode alla legge del negozio apparente, aggiungendo, altresì, che l'inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare patti contrari al contenuto di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio, rispondendo ad un interesse di rilievo pubblicistico che esige un controllo officioso sull'ingresso di una prova confliggente con la previsione cogente dell'ordinamento. 
Nel caso di specie, parte attrice agisce quale parte del contratto di compravendita che deduce essere stato simulato. 
Orbene, la previsione di cui all'art. 1414, co. 1, c.c., stabilisce che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”, mentre il disposto di cui all'art. 1417. c.c., che regola la prova della simulazione, prevede che “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”. 
Di conseguenza, al di fuori delle ipotesi di illiceità, la parte dell'accordo potrà solo ricorrere alla prova documentale al fine di dimostrare la natura simulata del contratto. 
In particolare, nei rapporti tra le parti, la forma tipica di prova della simulazione è data dalla produzione di controdichiarazioni, che si sostanziano in documenti che forniscono la dimostrazione della simulazione compiuta. 
La funzione della controdichiarazione è quella di essere diretta a smentire l'atto palese, con una totale o parziale deroga al suo contenuto, cosicché nella volontà delle parti l'atto esterno sia ridotto ad una apparenza mentre la realtà del rapporto è costituita dall'atto occulto. 
Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto alcuna controdichiarazione a riprova della natura simulata dell'atto di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico.  ### deducente ha invocato l'applicazione dell'art. 2724, n. 2, c.c., sostenendo di essere stato nell'impossibilità morale di procurarsi la controdichiarazione per la minore età della figlia ### e alla luce del rapporto di parentela/coniugio esistente tra tutte le parti. 
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha statuito che "ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa” (Cass. 13.12.2001, n.15760; Cass. 26.03.1992, n.3750).  ### in parola risulta confermato anche da recente giurisprudenza, secondo cui l'eccezione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui all'art. 2724 c.c., pur derogando in via generale alle limitazioni probatorie dell'art. 1417 c.c., non trova applicazione ai trasferimenti immobiliari, per i quali la prova, oltre che l'efficacia e la validità, necessita, comunque, della forma scritta, sicché la mera qualità di parente stretto non è sufficiente a integrare l'impossibilità morale in assenza di altre speciali e particolari circostanze concorrenti (#### 03.05.2025, n.3105). 
Ed invero, parte attrice avrebbe potuto certamente redigere una controdichiarazione al momento della stipula, quando i rapporti familiari erano integri, attestante la natura simulata dell'atto in questione. 
Risulta poi versato in atti il decreto autorizzativo del G.T., attestante la vantaggiosità dell'operazione immobiliare per la minore, elemento ostativo a supportare la tesi attorea della simulazione. 
Nello specifico, risulta poi documentato come la convenuta ### a partire dall'anno 2003 in poi, abbia stipulato tutti i contratti di locazione in qualità di proprietaria (contratti del 3.12.2003, 29.09.2006, 25.01.2020, 2021), dimostrando un comportamento inequivocabilmente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per oltre 20 anni (cfr. all. 7, comparsa) e che, nell'unico contratto di locazione stipulato dai di lei genitori, datato 27.12.2000, questi ultimi hanno dichiarato di essere usufruttuari ex lege della figlia minorenne, il che risulta coerente con la naturale transizione alla gestione diretta della figlia al momento del raggiungimento della maggiore età, oltre alla documentata dichiarazione dei redditi e pagamento delle imposte dei beni dalla medesima convenuta operate (all. 7- 8, comparsa avv. ###. 
Da ultimo, la corrispondenza intercorsa tra la convenuta ### e l'amministratore di condominio negli anni 2005-2009 (vd. all.ti memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), pur mostrando che, in tale periodo, la convenuta si atteggiava come effettiva proprietaria dell'immobile, non risulta, in assenza di ulteriori indici, necessariamente incompatibile con l'effettiva proprietà in capo alla convenuta ### all'epoca già maggiorenne (ben potendo la circostanza derivare da una gestione inizialmente familiare dell'immobile e da pregressi rapporti condominiali consolidati ed iniziati prima del raggiungimento della maggiore età della minore). 
In assenza della cd. controdichiarazione, gli indici sopra esaminati si pongono in contrasto con la tesi della simulazione assoluta sostenuta dall'odierno attore. 
La domanda attorea, pertanto, andrà integralmente rigettata, con conseguente reiezione della domanda di restituzione del 50% del bene e del 50% dei canoni di locazione percepiti dalla convenuta.  ### luce delle superiori considerazioni, non si ritengono sussistere motivi per la rimessione della causa in istruttoria, come richiesto dal patrocinio di parte attrice, non potendo, nel caso di specie, essere fornita la prova della simulazione mediante prova per testi ed essendo la documentazione versata in atti pienamente sufficiente per dirimere la controversia. 
Parimenti, non meritano accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta ### finalizzata ad ottenere la condanna dell'attore ex art. 2043 c.c. e/o art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per avere agito con mala fede e colpa grave o, comunque, senza la normale prudenza, nonché, previo accertamento dell'ingiusta trascrizione della domanda giudiziale, al risarcimento dei danni quantificati in euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore provata o ritenuta di giustizia. 
Lo stesso dicasi per la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'altra convenuta. 
Ed invero, questo Giudice osserva che alcuna delle convenute ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato - come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare ### gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004) - alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, ### Cassino 28.7.2016, ### Ivrea 17.2.2012). 
Nel caso di specie, la convenuta ### ha omesso totalmente di allegare gli eventuali danni che le sarebbero derivati dalla trascrizione operato, ex art. 2652, co. 7, n. 4, c.c., dal proprio padre della domanda giudiziale diretta all'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita summenzionato. 
A tale proposito è da ritenersi tardiva e, comunque, irrilevante la produzione documentale (all. 16, note difensive: e-mail del 15.3.24) operata con la nota conclusionale del 22.03.2024 e, dunque, a seguito dello spirare dei termini istruttori, attestante la rinuncia dell'agenzia immobiliare all'incarico di vendita conferito nel luglio 2021 (all. 11, memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), stante il desistere di potenziali acquirenti, giammai documentati in atti, all'acquisto del cespite immobiliare per la sussistenza della trascrizione della domanda giudiziale. 
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima ( 4443/2015). 
Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (ex multis, ### Firenze 15.9.2010; ### Bari 15.11.2017; ### Taranto 9.10.2012; ### Bassano del ### 27.10.2011; ### Bari 25.5.2011). 
Conclusivamente, le domande attoree andranno integralmente rigettate, così come la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta ### e la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'altra convenuta. 
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminato - complessità bassa), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, del comportamento processuale delle parti e della natura squisitamente documentale della causa.  P.Q.M.  ### di ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente le domande attoree; b) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta ### e la domanda della convenuta ### di condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; c) condanna l'attore a rimborsare alle convenute le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte, in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; d) ordina alla ### dei ### territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita, a rogito ### del 30.11.2000 (rep. n. 3.900 - racc. n. 1569), effettuata in data ### (reg.  gen. n. 1450 - reg. part. n. 1100), previa presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato.  ### allegato al verbale dell'udienza del 02.12.2025 Il Giudice Dott.ssa ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.  ### 02 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 6539/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Paolini

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20174/2024 del 22-07-2024

... narrativa - all'accertamento del carattere reale o simulato del negozio di locazione ed alla spettanza dell'aggiornamento ### sul relativo canone: per manca ta impugnazione, si era già formato il giudicato interno in ordine alla risoluzione del contratto di locazione ed alla debenza dei canoni, cioè a dire in ordine alle domande sulle quali soltanto poteva assumere incidenza l'esercizio abusivo del diritto qui assertivamente postulato dal ricorrente, del tutto ininfluente sulla (ed anzi invero inconciliabile con la) simulazione del negozio posta a base del motivo di appello interposto dallo stesso odierno ricorrente; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolament o delle spese del giudizio di legittimità segue i l principio della soccombenza; atteso l' esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in r.g. n. 24995/2021 Cons. est. ### misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24995/2021 R.G. proposto da ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore - ricorrente - contro ### S.A.S. ### & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore - controricorrente - nonché contro ### S.R.L.S.  - intimata - Avverso la sentenza n. 85/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 24 marzo 2021.  ###'ABITAZIONE r.g. n. 24995/2021 Cons. est. ### la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal ### Rilevato che con atto del marzo 2019, la ### s.a.s. di ### & C. intimò a ### (quale conduttore) ed alla ### s.r.l.s. (quale detentrice) sfrattò per morosità in re lazione ad un immobile in ### oggetto di locazione ad uso diverso dall'abitazione; nel resistere alla lite e per quanto ancora qui d'interesse, ### eccepì la natura simulata del contratto di locazione, siccome a suo avviso dissimulante un contratto di comodato; all'esito del gi udizio di prime cure, l'adito Tribunale di ### dichiarò risolto il contratto di loc azione per inadempime nto del conduttore e condannò ### al rilascio dell'immobile ed al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 107.250, a titolo di canoni maturati dal dicembre 2007; avverso la pronuncia dispiegarono impugnazione: in via principale la ### i s.a.s. di ### & C. , dolendosi della mancata considerazione dell'aggiornamento ### dei canoni locatizi; in via incidentale, ### lamentandosi della reiezione della eccepita simulazione del contratto di locazione; la decisione in epigrafe indicata ha, in accoglimento dell'appello principale, condannato ### al pagamento della ### somma di euro 133.817,23, per pigioni da dicembre 2007, rigettando invece l'appello incidentale; ricorre per cassazione ### affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, ### s.a.s. di ### & C.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente intimata, ### s.r.l.s.; Considerato che r.g. n. 24995/2021 Cons. est. ### l'unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli ar tt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d'appello omesso di rilevare l'abuso del diritto insito nella pretesa della creditrice»; richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. 14/06/2021, 16743, il ricorrente assume la natura ritorsiva dell'azione promossa dalla locatrice, caratterizzata da una prolungata inerzia nella richiesta di pagamento dei canoni, formulata solt anto dopo il recesso del conduttore dalla compagine della società attrice; il motivo è inammissibile, per plurime ragioni, tra di loro concorrenti e ciascuna autonomamente idonea a fondare il dictum; in primo luogo, perché pone per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova ed involgente accertamenti di fatto, estranea al thema decidendu m dei precedenti gradi e non esamin ata nella pronuncia gravata, quindi inammissibile, non avendo parte ricorrente specificato l'avvenuta deduzione davanti al gi udice di merito della questione ed indicato in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzion e, prima di esaminarne il merito ( 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. ###; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477); i co ntenuti della comparsa di risposta in primo grado e della comparsa di costituzione in appello riprodotti nel ricorso introduttivo, con la evidenziata sottolineatura (amplificata con l'uso del carattere grassetto) della natura «ritorsiva» e « rivendicatoria» del l'azione ex adverso esperita non danno in fatti cont o né della introduzione nel thema decidedum della lite di prime cure né della formulazione di uno specifico motivo di appello incidentale della circostanza (e degli effetti) della ### in erzia del locatore nella escussione dei canoni e, quindi, della prospettazione di un abuso del relativo diritto; r.g. n. 24995/2021 Cons. est. ### ancora, ed in secondo luogo, per la genericità della doglianza, nella quale non sono nemmeno menzionati quali sarebbero, nella concreta vicenda in esame, «gli elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del credito da parte del locatore per facta concludentia», ovvero gli elementi che - pur volendo dare seguito all'indirizzo inaugurato da Cass. n. 16743 del 2021, invocato dal ricorrente - «colorano» l'inerzia del locatore ed ad essa attribuiscono il significato, univoco e concludente, di volontà abdicativa del credito vantato nei confronti del conduttore; in ogni caso - e non da ultimo - per la inconferenza della censura rispetto all'oggetto della gravata decisione ed alla ratio fondativa; in grado di appello, il thema decidendum è stato circoscritto - come già riferito in narrativa - all'accertamento del carattere reale o simulato del negozio di locazione ed alla spettanza dell'aggiornamento ### sul relativo canone: per manca ta impugnazione, si era già formato il giudicato interno in ordine alla risoluzione del contratto di locazione ed alla debenza dei canoni, cioè a dire in ordine alle domande sulle quali soltanto poteva assumere incidenza l'esercizio abusivo del diritto qui assertivamente postulato dal ricorrente, del tutto ininfluente sulla (ed anzi invero inconciliabile con la) simulazione del negozio posta a base del motivo di appello interposto dallo stesso odierno ricorrente; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolament o delle spese del giudizio di legittimità segue i l principio della soccombenza; atteso l' esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in r.g. n. 24995/2021 Cons. est. ### misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.  1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna parte ricorrente alla re fusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 ### per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossi Raffaele

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27047/2025 del 08-10-2025

... stati o fferti elementi tali per affe rmare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la ### S.r.l. fosse simulata. Infatti, le successive dichia razioni rese dal de cuius nel testamento non potevano valere co me controdichiarazioni, in quanto non avevano carattere sfavorevole al dichiarante. Le lettere al legate dal de cuiu s al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale p er attribuire loro il valore di controdichiarazione. Inoltre, il contratto del 30/3/1 994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l'indicazione anche dell'aumento del canone. Invece, quanto al preliminare di compravendita st ipulato con il ### in data 5 marzo 1993 , la dic hiarazione del de cuius, in merito all'ass enza di precedenti locazioni, lungi dall'essere sfavorevole al dich iarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l'alienazione di un bene privo di oneri. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -10- In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misu ra, si trattava (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16729-2024 proposto da: ### elet tivamente domiciliat ###### alla VIA ### 362, presso lo studio dell'avvocato ### che, unitament e all'avvocato ### la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, G #### elett ivamente domiciliati in ###, alla ### V ### 22, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende, unitamente agli ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -2- avvocati #### e #### - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro #### e #### - intimati - avverso la sente nza n. 774/2024 della CORTE #### VENEZIA, depositata il ###; lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal ###. ### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 5/12/2007, ### di ### e ### di ### convenivano in giudizio dinanzi al ### ale di ### la sorella E manuela, d educendo che in data 4/9/2 006 era deceduto il padre ### di ### che con testamento olografo d el 3/2/200 0 aveva disposto di ogni sua propriet à immobil iare in favore dell a convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni , provve dendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collaz ione che in vece connotava le donazioni. 
Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -3- successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli at tori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di località S. Vigilio, costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in S. Vigilio, ma che aveva predisposto una scrittura privata in da ta 30/3/1994, de finita c ontratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori an che la ### S.r.l., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scritt ura, definita controdichiarazione, dalle quali si evinceva che la donazione era solo parzia lmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro. 
Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla ### S.r.l. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato.  ### la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso. Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data ###, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la ### S.r.l. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione. 
Per l'effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertam ento della simulazione relativa dei contratti di donazione. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -4- Si costitu iva la convenuta che, previa richiest a di chiamata in causa della ### S.r.l., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società ### S.r.l., facente capo agli attori, dell'azienda appartenuta al padre. 
Quindi concludeva aff inché fossero ridotte e sottop oste a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che la disp ensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento. 
Si costituiva la ### S.r.l., che aderiva alla richiesta degli attori di disp orre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile appartenente al de c uius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996. 
Interveniva altresì la ### S.p.A., quale detentrice del complesso immo biliare in S. Vigilio, giusta contrat to di sublocazione, e chiede va accertarsi la nullità o l'inefficacia del contratto di locazione, con l'em issione di una sent enz a ex art.  2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore. 
Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla ### S.r.l.  ### di ### con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la doman da di si mulazione degli atti di donazi one in favore degli at tori nonché quella di accertamento dell' invalidità della revoca della d ispensa d a collazione contenuta ne l ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -5- testamento; ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la ### S.r.l. nonché della successiva integrazione del 30/3/ 1994; ha rigettato la domanda della convenuta d i accertamento che il conferimento nella socie tà ### S .r.l.  dell'azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta; ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti dell a ### S .r.l.; ha rigettato la domanda della ### S.r.l. per il trasferimento ex art. 2932 relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data del 7/4/1 996, in quanto prescritta; ha dichiarato il dif etto d i interesse della ### S.p.A. a vede re accertata la simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all'accertamento della nullità degli stessi contratti; ha rigettat o la domanda sempre de lla ### io ### di accertamento della nullità o de lla simulazione assoluta d el contratto di locazione del 10/ 9/1990 e successiva inte grazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di emissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 293 2 c.c.; ha dichia rato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione d ella massa, con la specifi ca individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo. 
Avverso tale sentenza non definitiva proponevano appello immediato principale gli attori, c ui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -6- La Corte d '### di Venezia, con la sentenza n. 1419 d el 21/6/2016, in parziale accoglimento dell'ap pello p rincipale e dell'appello incidentale della ### S.p.A., disattendeva l'eccezione di pres crizione della domanda di simulazione degli attori, rigettando la però nel merito; rigettava l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal ### quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito. 
Quanto al primo motivo dell'appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi de l ### secondo cui e ra da ritenersi prescritta la d omanda di simulazione parzial e delle donazioni ricevute dal genitore, la Corte d'### rilevava che di norma l'azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che pre suppongono l'es iste nza del contratto dissimulato. 
Nella specie, l‘azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali, trattandosi infatti di negotia mixta cum donatione. 
Poiché l'azione di simulazione era stata nella specie proposta da soggetti che rivestono la qualità d i legittimari, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di apertura della successione, e non già da quella di compimento dell'atto. 
Infatti, la simulazione era finalizzata a dimostrare che i beni di cui erano stati beneficiati gli attori erano di valore inferiore alla quota di riserva che necessitava quindi di essere reintegrata in danno della convenuta. 
Tuttavia, ancorché non prescritta, la domanda era da rep utarsi infondata. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -7- Infatti, gli attori erano stati parte dei n egozi impugnat i e volevano far valere la simulazione nei confronti di un terzo quale doveva reputarsi essere la convenuta. 
Trovava quindi applicazione l'art. 1415 co. 1 c.c. che prevede che la simulazione non possa essere opposta al terzo di buona fede che abbia acq uistato diritti d al titolare apparente. A seguito dell'apertura della successione la convenuta ha acquisito il diritto a portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto che verrebbe meno ove si accertasse la simulazione. 
Quanto al secondo motivo di appello principale, con il quale si contestava la correttezz a della solu zione circa la possibilità di revoca con testamento della dispensa da collazione disposta con una precedente donazione, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto dell'orient amento del giudice di legittimità favorevole alla tesi degli app ellanti, ha però rite nuto che lo stesso fosse da rimeditare e che fosse da condividere la soluzione del ### alla luce de lla qualificazione della dispensa d e qua come atto unilaterale e mortis causa, che non rappresenta elemento facente parte dell a donazione, ma clausola solo occasionalmente suscettibile di inserimento in una donazione, e che non perde la possibilità di essere revocata dal do nante an che con un successivo testamento. 
In relazione al terzo motivo dell'appello principale che si doleva del mancato riconoscimento in favo re degli attori dei miglioramenti ed interventi di manute nzione straordinaria eseguiti sui beni donati, la sentenza ne riteneva l' infondatezza, e ciò sia perché non vi era prova che i costi degli interventi fossero stati sostenuti dagli appellanti, e non i nvece dalla società ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -8- conduttrice (senza indicare se ed in q uali termini a tale ultima società fosse stato riconosciu to il rimborso d i tali spese), sia perché si trattav a di spe se che concernevano voci ch e non avevano nulla a che fare con interventi di manute nzione straordinaria, riguardando ope re per l'ordinaria gestione della struttura alberghiera. 
Era d isatteso il quarto motivo di appello principale, e ciò sul presupposto che gli attori non aveva no ragione d i dolersi del rigetto della domanda di esecuzione in form a specifica dell'obbligo a contrarre proposta da un soggetto terzo (la ### S.r.l.), come del pari era respinto il quinto motivo che investiva la qualificazione come eredi testamentari anche degli attori. 
Infatti, gli stessi att ori avevano d edotto la loro qualità di legittimari pretermessi (aven do invece rivendicato la qualità d i eredi testamentari solo nel corso del diverso giudizio di retratto avente ad oggetto l'al ienazione della quota ereditaria compiuta dalla convenuta).  ### aveva però correttamente ritenuto che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi testamentari, in quanto la lettura complessiva delle volontà testamentarie deponeva per la nomina della sola figlia quale erede universale, senza che potesse incidere su tale soluzione la diversa sorte dei debiti, ripartiti tra tutti e tre i figli, essendo questa una previsione compatibile anche con la qualità di legatari, invece sicuramen te asseg nata agli attori. 
La Corte d 'appello reputava tale conclusione insind acabile, aggiungendo che a nulla rilevava il fatto che il testamento non avesse fatto m enzione di tutti i beni appartenenti al de cuius, ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -9- dovendosi invece ritenere che la qualifica di erede universale di ### le permettesse di apprendere in qualità di erede anche i beni non riportati nell'atto di ultima volontà. 
Passando ad esaminare l‘app ello incide ntale di ### di ### la sentenza, pur dando atto del fatto che la convenuta, avendo agito qual e legittimaria, potesse offrire la prova della simulazione anche per presunzioni, riteneva che però non fossero stati o fferti elementi tali per affe rmare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la ### S.r.l.  fosse simulata. 
Infatti, le successive dichia razioni rese dal de cuius nel testamento non potevano valere co me controdichiarazioni, in quanto non avevano carattere sfavorevole al dichiarante. 
Le lettere al legate dal de cuiu s al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale p er attribuire loro il valore di controdichiarazione. 
Inoltre, il contratto del 30/3/1 994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l'indicazione anche dell'aumento del canone. 
Invece, quanto al preliminare di compravendita st ipulato con il ### in data 5 marzo 1993 , la dic hiarazione del de cuius, in merito all'ass enza di precedenti locazioni, lungi dall'essere sfavorevole al dich iarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l'alienazione di un bene privo di oneri. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -10- In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misu ra, si trattava di e lementi ch e non provavano la simulazione assoluta, ma al più una donazione indiretta, e in ogni caso il ### aveva accertato che il canone si era triplicato in pochi anni, mentre il suo mancato pagamento avrebbe potuto al più rilevare come causa di inadempimento. 
In relaz ione all'appello incide ntale della ### S.r.l., la Corte d'appello ha ritenuto condivis ibile la solu zione del ### quanto alla prescrizione del diritto ad agire ex art. 2932 Infatti, il preliminare prevedeva come data per la stipula del definitivo quella del 30/7/199 6, sicché al momento d ella proposizione della domanda della terza chiamata, il decennio era abbondantemente maturato. 
Né pot eva indurre a diversa conclusione il fatto che si facesse riferimento alla possibilità di concludere il contratto allorché la ### avesse rilasciato idonea certificazione pe r il trasferimento di immobili vincolati, in quanto tale previsione mirava solo ad anticipare la possibilità della conclusione rispetto al termine comunque ultimativo previsto in contratto, dovendosi escludere che quindi si trattasse di una condizione sospensiva. 
Inoltre, anche l'ultimo pagamento degli acconti risaliva ad oltre dieci ann i prima dell'introduzione della doman da, senza che potesse annettersi e fficacia interruttiva alla dichiarazione contenuta nel testamento ad opera del promittente venditore. 
In merit o all'appello inciden tale della ### S.p.A., la sentenza di appello, pur ritenendo erronea l'affermazione circa la prescrizione dell'azione, att esa l'imprescrittibilità dell 'azione di simulazione, riteneva che la domanda fosse però infondata alla ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -11- luce deg li stessi argomenti spesi per disattendere l'omologo motivo di appello della convenuta. 
Per la cas sazione di t ale sentenza h anno propost o ricorso ### di ### e ### di ### sulla base di tre motivi.  ### S.p.A. e la ### S.r.l. hanno resistito con controricorso, proponendo entrambe ricorso incidentale affidato a tre motivi di cui uno condizionato all'accoglim ento d el primo motivo di ricorso principale. 
Questa Corte con la sentenza n. 41132 del 21 dicembre 2021 che ha accolt o il primo motivo del ricorso principale dei germani ### di ### nei limiti d i cui in motivazione, ed ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e rigettato i ricorsi incidentali; per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'### di Venezia in diversa composizione. 
Il mot ivo accolto denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1415 c.c. nell'avere la Corte d'### riten uto inopponibile alla convenuta la simulazione de lle donazioni effettuate dal de cuius agli atto ri, e ciò pe r avere il giu dice di appello erroneamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il disposto dell'art. 1415 c.c. , e ch e alla convenuta dovesse essere asse gnata la qualità di t erza acquirente di buona fede, come t ale insuscettibile di essere pregiudicata dall'accertamento della natura ### simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti. 
Questa Corte ha r itenuto il mot ivo fondato, rilevando che la successione del de cuius era re golata dal t estamento o lografo ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -12- pubblicato il ###, il cui contenuto era stato interpretato, in maniera non più controversa, nel senso che l'unica erede testamentaria era la convenuta, po tendo gli attori va ntare unicamente la qualità di legatari. 
Era p erciò coperto dal giudicato il fatt o che non ricorre una situazione di comunione eredit aria tra i ge rmani ### di ### il che precludeva la ste ssa possib ilità di invocare l'istituto della collazione, che nemmeno poteva essere rimesso in gioco per eff etto dei d iversi esiti che potrebbero av ere le domande di riduzione reciprocamente proposte. 
I fratelli ### di ### avevano agito in riduzione quali legittimari, pretermessi nel te stamento, al fine di otte nere la riduzione delle attribuzioni testamentarie, sul presupposto che le donazioni ricevute non erano in grado di assicurare il soddisfacimento della quota riservata.  ### canto, la convenuta aveva inteso far valere sia la propria qualità di erede universale (al fine di invocare la collazione delle donazioni ricevute dai fratelli) che quella di legi ttimaria (on de attaccare le donazioni ste sse ne i limiti in cui risultava lesa la propria quota di riserva, non appieno soddisfatt a dalle attribuzioni testamentarie), così che la qualità di terzo doveva esserle riconosciu ta solo in relazione alla tutela specif ica dell a posizione di legittimaria. 
Poiché la doman da degl i attori mirava a fa accertare la simulazione (relativa ed o ggettiva) di donazioni che ave vano trasferito la titolarità d el diritto in capo ai ricorrenti, sul presupposto che il beneficio ricevuto sarebbe inferiore rispetto a quello apparente, la conv enuta rispetto a tale domanda n on ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -13- poteva essere qualificata come terzo che abbia acquistato diritti dal titola re apparente, poiché resiste va all'avversa domanda di simulazione, non già quale legittimaria, ma quale erede universale, e quindi come successore di una delle parti del negozio asseritamente simulato. 
Per l'effetto la sentenza ivi impugnata è stata cassata dovendo il giudice del rinvio esamin are la domanda di simulazione, verificando altresì se agli attori , in relazione alla do man da de qua, competano le agevolazioni probatorie correlate alla qualità di terzi ex art. 1417 In conseguenza di tali considerazioni sono stati altresì rigettati i motivi di ricorso incide ntale condizio nati proposti dalla So ledad S.r.l. e dalla ### S.p.A., e finalizzati a far affermare la prescrizione dell'azione di simulazione promossa dagli attori. 
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, che deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 1321 e 1372 c.c., per avere la Corte d'### affermat o la vali dità della re voca della dispensa da collazione contenuta nel testamento e relativa ai ben i oggetto del le donazioni effettuate in favore de gli stessi ricorrenti, questa Corte lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse al relativo acce rtamento, essendo tata esclusa la possibilità di invocare la collazione delle donazioni ricevute dai figli maschi. 
In merito al terzo motivo del ricorso principale che lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1592 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la deduzione, dal valor e dei beni e reditari, dei miglio ramenti e degli intervent i di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili oggetto delle ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -14- donazioni in favore dei ricorrenti, la sentenza di questa Corte lo dichiarava inammissibile, in quanto non coglieva la duplice ratio che sorregge il rigetto dell'omologo motivo di appello , concentrandosi solo su di una delle ragioni giustificative addotte dal giudice di merito, senza attingere anche la secon da, e consistente nel fatto che la richiesta riguardava del le voci che nulla avevano a che fare con interventi di manu ten zione straordinaria, trattandosi pe rlopiù di spese per l'ordinaria gestione dell'albergo-locanda. 
Tale accertamento non era stato oggetto di specifica censura e ciò rendeva quindi inammissibile il m otivo, in quanto privo di specificità in relazione al contenuto della sentenza impugnata. 
Passando alla disamina del primo motivo del ricorso incidentale non condizionato d ella ### S.r.l., di ide ntico contenuto rispetto al primo motiv o del rico rso incidentale della ### S.p.A ., che lamentava il rigetto d ella doman da di simulazione del contratto di locazione del 19 90 e della sua successiva modific a del 1994, intercorso t ra il de cui us e la ### S.r.l., que sta Corte li riteneva inamm issibili in quanto miravano nella sostanza a sollecitare un novello apprezzamento di merito, risultato precluso in sede di legittimità. 
Del p ari erano dich iarati inam missibili il secondo motivo dei ricorsi incid entali, che lamentavano il rigetto della domanda di simulazione del detto contratto di locazione, per l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, trovando applicazione nella fattispecie il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c., che preclude la denuncia del vizio di cui al n 5 dell'art. 360 c.p.c., in caso di doppia conforme. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -15- Riassunto il giudizio da Ago stino Gu arienti di ### con la richiesta di accogli mento della domanda originaria, e con la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo pubblicato in Ve rona il 29 agosto 2007 e reintegrazione della quota di legit tima, si costitui va in giudizio ### di ### che domandava l'accertamento della sussistenz a di un contratto di rendita vitalizia/mantenimento/vitalizio assistenziale tra i due fratelli maschi e il padre, con conseguente esclusione di quanto da loro ricevuto dal donatum. 
Si costituiva in giudizio ### S.r.l., eccependo l'inammissibilità delle domande attoree. 
A tali difese si associava ### ificio ### s.p.a. che formu lava analoghe conclusioni. 
La Corte d'### di Venezia, con sentenza n. 774 del 22 aprile 2024, in parziale accoglim ento d ella domanda di simulazione proposta da ### arienti di ### e da ### di ### accertava che le donazioni a loro favore compiute dal de cuius il 4 m aggio 198 9 e il 30 marzo 1994 dissimulavano negozi di vendita misti a donazione e dichiarava le restanti domande inammissibili. 
In via preliminare, ricordava che il giudizio era proseguito in primo grado dopo la pronuncia della sentenza non definitiva e che la decisione del ### che aveva escluso la sussistenza della lesione della quota di legittima era stata a sua volta impugnata in appello. 
La relativa decisione era stata altresì impugnata in Cassazione, pertanto, secondo la sentenza qui gravata, il compito del giudice ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -16- di rinvio era solo quello di sostituire la sentenza non definitiva già cassata, e quindi esclusivamente di accertare se vi fosse o meno la dedotta simulazione. Al contrario, se la Cassazione avrebbe in futuro cassato la sentenza definitiva della Corte d'### allora sarebbe stato il giudice di rinvio in quella occasione designato a statuire sulla effettiva ricorrenza della lesione di legittima vantata dagli attori. 
Passando alla valutazione delle simulazioni, la Corte territoriale, nell'escludere la qualità di terzi di ### e ### di ### in quanto donatari e quindi parti sostanziali degli atti di cui viene domandato l'accertamento della simulazione, riteneva che entrambe le donazioni ricevute fossero in realtà dei contratti di vendita misti a donazione. 
Con riferimento alla prima donazione del 4 maggio 1989 il giudice di rinvio rinv eniva la prova del negozio dissim ulato esclusivamente nella scheda testamentaria del 4 febbraio 1998 alla quale attribuiva natura di controdichiarazione, atteso che il de cuius ricordav a che aveva ricevuto dai figli la somma di £ .  700.000.000. 
Si tratt ava di atto che, sebben e non coevo all'atto simula to, proveniva dal testatore, e cioè dal soggetto contro il cui interesse era redatta, dovendosi perciò ritenere che la donazione in esame fosse in parte avvenuta a titolo oneroso, per l'importo riferito dal de cuius. 
Il caratte re parzialmente simu lato della seconda donazione del 1994 era ricavato dalla controdich iarazione, dall'accordo simulatorio e dal contratto dissimulato che erano stati approntati dalle parti, emergendo che in corrispettivo della villa gli attori si ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -17- obbligavano a compiere un pagamento per conto del genitore ed a ver sargli un vitalizio . Il pagame nto ammontava ad £.  1.106.945.000, e risulta che fu versata la somma mensile di £.  101.000.000 dal 1994 al 2004, risultando t uttavia versata una somma di importo notevolmente inferiore rispetto al reale valore dell'immobile alienato. 
Le altre somme che il de cuius riferiva di avere ricevuto erano da imputare a diverse causali, e p recisamente costituivano il corrispettivo della concessione di beni in godimento a terzi.  2. Per la cassazione di tale sentenza la società ### S.r.l. ha proposto ricorso basato su quattro motivi.  ### di ### e ### di ### resistono con controricorso contenen te ricorso incidentale articolato in un motivo. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  3. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d i inammissibilità del ricorso per la pretesa nullità della notifica, in quanto la relata della n otifica o perata ai sensi della legge 53/1994 non conterrebbe il codice fiscale della ricorrente. 
Questa Corte, nell a sua pi ù autorevole composiz ione ha affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica c ertificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determin ato così il raggiungimento dello scopo legale, ed è stat o quindi affer mato che costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di ### dell a dizione "notificazione ai sensi della legge n. 5 3 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -18- essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfe zionamento d ella notifica (Cass., Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620). 
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla pred isposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale princ ipio di san atoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18402/2018).  4. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1416 e 2735 c.c. in relazione all'art.  360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'### erroneamente riconosciuto valore probatorio della simulazione alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, benché si tratti di atto mortis causa non consegnato alle altre parti che h anno redatto l'atto asseritament e simulato e n on possa, quindi, ritenersi una valida “controdichiarazione”. 
In particolare, a parere della ricorrente, la mancata consegna del testamento ai figli ### e G uariente ### di ### zone non permettere bbe di attribuirgli valore probatorio della natura anche solo parzialmente simulata della donazione in questione. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza impugnata ha ravvisato nelle dichiarazioni contra se contenute nel testamento, relativament e alla prima donazione effettuata dal de cuius in favore d ei figli, il carattere di controdichiarazione, circa l'ammontare delle somme che avrebbe ricevuto quale parziale corrispettivo della alienazione dei beni, sul presupposto, esplicitamente dichiarato che l'atto era da intendersi tale da dissimulare una vendita mista a donazione. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -19- In primo lu ogo, o ccorre evidenziare che que sta Corte aveva demandato al giudice di rinvio di procedere all'accertamento dell'eventuale simulazione ### delle donazioni ricevute dai figli maschi (in vista dell'effettiva determinazione del donatum e del valore d elle donazioni ch e andavano imputate ex se), dovendo altresì verificare se gli stessi potessero o meno avvalersi delle agevolazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., in ragione dell'esercizio dell'azione di simulazione in via strumentale al riconoscimento della lesione della quota di riserva, oppure se, in ragione della loro partecipazione agli atti quali donatari, la prova della simulazione dovesse avvenire con i limiti invece posti dallo stesso art. 1417 c.c. ai contraenti. 
La Corte d 'appello nella decisione impugnata, alla pag. 20, ha risolto il dubbio a favore d ella seconda opzione, ed h a qu indi escluso che la pr ova della nat ura parzialm ente dissimulata potesse avvenire in via p resuntiva, a vendo tuttavia riscon trato l'esistenza di controdichiarazioni provenienti dal donante, e tali da consentire di affermare il carattere p arzialmente oneroso di entrambi gli atti di liberalità.  ### della Corte distrettuale circa l''applicabilità anche agli atti in esame dei limiti alla prova della simulazione prescritti per le parti n on è stata ogge tto di censura da part e dei controricorrenti, così che la stessa deve ritenersi ormai vincolante tra le parti. 
Quanto al riconoscim ento d ella controdichiarazione nella dichiarazione contenuta nel t estamento (definita in sent enza lettera-testamento) del 4 febbraio 1998, occorre rilevare che ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -20- effettivamente, alla luce del suo tenore, la qualif icazione nei termini approvati dal giudice di rinvio si palesa corretta. 
Anche di recente è st ato, infa tti, affermato ch e la controdichiarazione costituisce atto di accertame nto o di riconoscimento scritto privo di carattere ne goziale e non si inserisce, come elemento essen ziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coe va all'atto simulato, m a nemmeno è necessario che proveng a da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta. ( Cass. 239/2025; Cass. n. 6357/2019). 
La difesa della ricorrente si richiama però ad alcuni precedenti di questa Corte nei quali ai requis iti sopra indicati si aggiunge la necessità che la contro dichiarazione debba an che essere consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato (si citano al riguardo Cass. n. 8057/2 023, Cass. n. 12 709/1992; Cass. n. 4410/1998). 
Ad avviso de l Collegio, se p er la ricorre nza di una controdichiarazione si palesa necessaria la provenienza d alla parte contro il cui interesse è pred isposta, deve però reputarsi che il riferimento alla consegna non rivesta carattere altrettanto coessenziale per la qualificazione della dichiarazione nei termini esposti. 
Trattasi a ben vedere di un passaggio mo tivazionale che vi ene tralaticiamente ripetuto in tutti i vari precedenti richiamati dalla ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -21- difesa della ricorre nte, e che tal volta non assume, in relazione alla specificità della vicenda sottoposto all'esame di questa Corte, alcuna rilevanza particolare. 
Il riferimento alla consegna deve ragionevolmente essere inteso nel senso che, affinché emerga la prova della controdichiarazione unilateralmente predisposta dal contraente nei cu i confronti produce effetti svant aggiosi, deve essere in possesso delle controparti, poiché solo in t al modo ne è possibile l'emersione anche in sede processuale, così che si è tratta dalla necessità che l'atto sia posto a disposizione del giudice (e normalmente a cura della parte che non ne è autrice), anche il corollario che di norma la controd ichiarazione debba essere consegnata alle parti avvantaggiate dal suo contenuto. 
Ma se la consegna è lo strumento ordinario attraverso il quale il documento rientra nella disponibili tà degli interessati, nulla esclude che la controdichia razione, ove effett ivamente resa, possa del pari essere valutata dal giudice se la sua acquisizione sia avvenut a aliunde, non apparendo la mat eriale consegna costituire un necessario requisito di efficacia dell'atto. 
Quanto al testamento, se nei confronti dei terzi potrebbe porsi un problema di idone ità dello st esso a fornire la prova della data certa della dichiarazione (cfr. Cass. n. 18131/2006, quanto alla controdichiarazione contenuta in un testamento ma opposta ad un fallimento), tuttavia la circostanza che lo stesso sia rivolto nei confronti dei chiamati e dei legatari (quali risultano essere sia la dante causa della ricorrente che i ricorrenti incidentali) consente di rinven ire nella successiva pubblic azione dell'atto di ultima volontà una modalità di esternazione del suo contenuto alle ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -22- controparti del negozio parzialmente simulato idonea a garantirne la conoscenza secondo modalità del tutto assimilabili a quelle che può assicurare la consegna. Conforta tale convi nciment o anche l'ulteriore circostanza che, come riferito in sentenza, il testamento contenente la controdichiaraz ione era stato predisposto in forma di lettera, risultando quindi anche formalmente indirizzata nei confronti dei suoi successibili, denotando quindi l'intento del dichiarante di mettere a conoscenza i destinat ari de l contenuto delle sue volontà, ivi inclusa quella avente carattere di controdichiarazione.  5. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1416, 2735 e 1350 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 , n. 3, c.p.c. pe r ave r la Corte territ oriale erroneamente riconosciuto valore probatorio d ella simulazione alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, pur in presenza di un negozio asseritamente dissimulato avente requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge pacificamente non rispettati d alle parti nel momento della stipula della donazione asseritamente simulata. In particolare, non sarebbe stato prodotto in causa alcun documento coevo alla donazione del 4 maggio 1989 che attesti che, in quella data, le parti avevano inteso simulare il negozio effettivamente posto in essere. 
A parere della ricorrente, anche volendo consid erare il testamento come una controdichiarazione ciò non sanerebbe, a posteriori, l'assenza dei requis iti di forma e sostanza che il negozio asseritamente dis simulato avrebbe dovuto avere al momento della stipula di quello simulato. 
Il motivo è infondato. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -23- Nella vicenda, a differenza di quanto di norma avviene, e cioè che un atto oneroso dissimula una donazione, così che per assicurare il rispe tto della prescrizione di cui all'art . 1414 co. 2 c.c. , è necessario che l'atto simulato abbia i requisiti di forma prescritti per l'atto d issimulato (e ci oè la redazione in forma di atto pubblico anche della vendit a simulata), si assume che una donazione formale, e q uindi predisposta secondo i requisiti formali imposti dall'art. 782 c.c., sarebbe parzialmente simulata, in quanto le parti avrebbero inteso dissimulare una vendita mista a donazione. 
Il requ isito formale prescritto per l'atto simulato assicura pe rò anche il rispett o delle prescrizioni formali imposte per l'at to dissimulato così che deve escludersi che ricorra la dedotta violazione della forma ad substantiam (cfr., ex multis, Cass. 18049/2022, secondo cui nella simulazione il requ isito della forma scritta "ad subst antiam" d eve essere rispet tato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può e ssere anteriore o contemporaneo al contratto si mulato, ma non posteriore ad esso - va prova to, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essend o espressione della "voluntas simuland i", m a atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idone o mezz o di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'acc ordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem"). 
Ma se il soddisfac imento dei requisiti di forma prescritti per il negozio dissimulato può essere garantito dalla forma con la quale ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -24- è redatto il negozio simulato, non può avere adesione il principio al quale si richiama la difesa della ricorrente, secondo cui ove il negozio simulato abbia determinati requisiti di form a anche la controdichiarazione dovrebbe soddisfarli. 
Si richiama a tal fine Cass. n. 24950/2020, e si riportano alcuni passaggi, dai quali la ricorrente trae la suddetta regola, ma sulla base di u n person ale interpretaz ione che però non è in alcun modo confortata dalla lettura della sentenza richiamata. 
Premesso che nella fattispecie delibata da questa Corte nel citato precedente si poneva essenzialme nte un problema di certezza della data della controdichiarazione ai fini della sua opponibilità alla curatela fallimentare, il ragionamento ivi sviluppato è sempre collegato alla affe rmazione secondo cui, ove il contratto dissimulato preveda la forma scritta ad subs tantiam, anche la controdichiarazione debba avere tale form a, ma non si spinge fino al punto di pret endere che la forma debb a essere la medesima del negozio simulato. 
Ciò equivarrebbe, nel ragionamento della ricorrente, a pretendere che, poiché si assume la simulazione parziale di una donazione, anche la controdich iarazione dovre bbe rivestire i requisiti di forma previsti per la donazione e cioè la forma dell'atto pubblico. 
Ma tale conclusione van ificherebbe in radice la stessa fu nzione della simulazione che è appunto quella di occultare il reale intento dei contraenti , e ciò in quanto imporre che anche la controdichiarazione abbia la forma prescritta per la donazione renderebbe evidente all'esterno quello che è il reale intento delle parti, vanificando l'accordo stesso. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -25- Va, pertanto , data continuità al principio af fermato da questa Corte, secondo cui la prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di form a scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad subst antiam" p er l'atto del la cui simulazione si tratta, poic hé le cont rodichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono d estinate a restare segrete e po ssiedono , quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificaz ioni dei patti, le quali implicano u n nuovo accordo, modificati vo del preceden te, realmente voluto e concluso (Cass. n. 18204/2017, che ha statuito che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta; conf. Cass. n. 18049/2022; Cass. n. 3605/1971). 
Il motivo va pertanto rigettato.  6. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art.  360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1416, 2735 e 2697 c.c. per aver la Corte d'### erroneamente riconosciuto valore di “prova piena” alla dichiarazione contenuta nel testamento del 4 febbraio 1998, benché non supportata da altri elementi di prova.  ### la ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto negare la natura simu lata del la donazione in qu anto non solo mancherebbe il requisito di forma richiest o per legg e per il negozio asseritamente dis simulato al momento del perfezionamento di quello asseritamente simu lato, ma an che ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -26- perché la dich iarazione in q uestione sarebbe talmente vaga - priva di d ata e n on circostanziata - e contrasta nte con il materiale probatorio da far ritenere che il de cuius abbia voluto effettuare i pagamenti in favore de i figli solo successivamente alla donazione del 4 maggio 1989. 
Il giu dice del rinvio non avrebbe potuto rico noscere piena efficacia probatoria alla s uddetta dichiarazione, ma avrebbe dovuto valutarla nel contesto di tutte le al tre emergenz e processuali, che invece non sono state valutate. 
Il motivo è inammissibile. 
Il mot ivo non contiene alcuna denuncia del p aradigma dell'art.  2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto un'erronea valutazione di risultanze probatorie. 
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, ci oè attribuendo l'onus probandi a u na parte diversa da quella che ne era onerata secondo le rego le di scomposizione della fattispe cie basate sulla d ifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni, m entre per d edurre la violazione de l paradigma dell'art. 11 5 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la rego la di cui alla norma, cioè dichiarando di non do verla osservare, o contraddicendola implici tamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativ a al di fuori dei casi in cu i gli sia ricon osciuto un ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -27- potere officioso di dispo sizione del mezzo prob atorio (fer mo restando il dovere di consid erare i fat ti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attrib uendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consent ita dal paradigma dell'art. 11 6 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass., Un., n. 16598/2016). 
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia post o a fondamento d ella decisione prove no n introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorr ere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia at tribuito mag gior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assen za di diversa indicazione n ormativa - secondo il suo "pru dente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a d una ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -28- differente risultanza probatoria (come , ad esempio, valore di prova legale), op pure, qualora la pro va sia soggetta ad una specifica regola di va lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprez zamento , mentre, ove si deduca che il giudic e ha solamente male e sercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 
La formulazione del motivo, per la sua genericità, oltre che per il richiamo alla necessità che anche la controdichiarazione dovesse avere i requisiti formal i della donazione (affermazione q uesta smentita con il rigetto del secondo motivo di ricorso), si palesa del tutto generico, ed inidoneo a palesare le violazioni di legge che pur de nuncia, risolve ndosi a ben vedere in una contrapposizione del convincimento personale d ella ricorrente a quello offerto dal giudic e di merito, q uanto all'app rezzamento della rilevanza prob atoria della dichia razione resa dal de cuius nella scheda test amentaria, sollecitando questa Corte ad un'inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie.  7. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art.  360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in combinato disposto con l'art. 1324 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1417 e 2697 c.c. per aver la Corte territoriale erroneamente accertato il carattere parzialmente simulato della donazione del 30 marzo 1994 e l'intervenuto pagamento da parte di ### e ### di ### di una somma inferiore rispetto a quella da ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -29- loro indicata, nonostante l'insussistenza di qualsiasi tipo di prova dell'an e del quantum di quan to fosse stato effettivamen te corrisposto di tale importo dagli odierni controricorrenti. 
Il giud ice del rinvio avrebbe altresì errat o nel fondare l'interpretazione letterale dell'atto ne goziale solo sul senso letterale delle pa role, limitandosi ad un a considerazione atomistica delle singole clau sole, senza procedere ad una interpretazione sistematica delle st esse, coordinandole armonicamente tra loro. 
Il motivo risulta parimenti inammissibile, proprio alla luce delle considerazioni svolte in occasione della disamina del motivo che precede. 
La critica si risolve in una censura all'apprezzamento della portata probatoria delle quietanze versate in atti, assum endosi che le stesse non sarebbero unicamente riferibili all'adempimento delle prestazioni che i donatari si erano impegnati a compiere in favore del donante. 
Trattasi però di una censura che attinge una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito, che ha invece riten uto di poter ricollegare le stesse alla vicenda per cui è causa. 
Né appare rilevante la circost anza che non emerga quant o ognuno dei donatari abbia personalmente corrisposto al genitore per effett o dei pagamenti attestati d alle quietanz e, volta che, essendo stata effettuata la donazione del 1994 congiuntamente ed in pari quote a favore dei due fratelli, l'assenza di indicazioni circa la provenienza del denaro di cui si attesta la ricezione delle quietanze, impone di ritenere ch e lo stesso provenga in pari misura da parte dei donatari, così che , ai fini d el successivo ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -30- calcolo del valor e della don azione da imputare e x se ai sensi dell'art. 564 c.c., si dovrà tenere conto per ognuno dei donatari del valore d el bene donato , al netto del 50% delle somme corrisposte al donante (emergendo dalle quietanze che la ### provvedeva all'adempimento per co nto e nell'interesse dei controricorrenti). 
Infine, del tutto generica si palesa la denuncia di violazione delle regole ermeneutic he, non avendo in alcun modo la ricorrente dedotto in che termini l'esegesi che la Corte d'### ha offerto degli accordi paralleli all'atto di donazione del 1994 si palesi come del tutto implausibile. 
Il ricorso principale è perciò rigettato.  8. Il prim o ed unico motivo di ricorso incid entale denunci a la violazione, e comunque la falsa applicazione, degli artt. 112, 336, co. 2, e 384 c.p.c. in relazione 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per aver il giud ice del rinvio omesso di considerare gli effetti della riforma della sentenza non definitiva sulle statuizioni dipendenti della sentenza definitiva, nonché per aver omesso di pronunciarsi su tutte le domande spiegate dagli odierni controricorrenti e, in particolare, sulla domand a di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima. 
In particol are, secondo il controricorrente , la Corte territoriale non avrebbe dovuto trascurare le implicazioni che l'accertamento della simulazione d elle donazioni ha avuto sulla ricognizione dell'intero patrimonio ereditario e sulla conseguente sorte de lle domande di riduzione. 
Il motivo è fondato. Ric. 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -31- Come statuito da questa Corte nella decisione del ricorso trattato alla medesi ma udienza (RG n. 23558 /2021), ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'### di Venezia n. 1788 del 10 luglio 2020 , che aveva deciso sulla domanda di riduzione su lla scorta d elle statuizioni di cui alla sentenza definitiva del ### di ### che a sua volta si era adeguata a quanto deciso con la sentenza non definitiva dello stesso ### n. 202/2013, l'avvenuta cassazione della sentenza della Corte d'### n. 1419/2016 con la pronuncia di questa Corte n. 41132/2021, ha determinato la caducazione della sentenza della Corte d'ap pello pronuncia ta sulla sen tenza definitiva del ### In particolare , è stato rilevato ch e, conforme mente alla giurisprudenza di questa Corte, la caducazione op era in via automatica ed è rilevabile anche ex officio, così che non si palesa la necessit à di dover cassare la sent enza travolta p er effetto dell'annullamento della pronuncia che ne costituisce il necessario antecedente, trattandosi di un effetto automatico previsto dalla legge. 
Ciò comporta che la sentenz a in questa sede ###ata, una volta avvedutasi, proprio per effetto del compito che le era stato assegnato quale giudice di rinvio, che la sentenza di questa Corte n. 41132/2021 aveva travolto anche la sentenza n. 1788/2020, avrebbe dovuto, una volt a accertata la natura parzialmen te simulata delle donazioni effettuate a favore degli attori, verificare se, alla luce di tale giudizio, sussisteva la lesione della quota di riserva lamentata dagli attori. Poiché la sentenza n. 1788/2020 era ormai caducata (non essendo necessario a tal fine una ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -32- formale statuizione di cassazione), il giudice di rinvio avreb be dovuto procedere immediat amente alla decisione a nche sulla domanda di riduzione (essendo stata caducata anche quella a suo tempo assunta dalla pre cedente sentenza della Corte distrettuale). 
In accog limento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d'### di Ven ezia, in diversa composizione, affinché, t enuto conto di quanto accertato in ordine al carattere parzialmen te simulato delle donazioni effettuate dal de cuius in favore di ### di ### e ### , verifichi se, avuto riguardo al contenuto delle disposizioni testamentarie, ricorra o meno la lamentata lesione delle quote di legittima dei donatari.  9. Al giudice di rinvio, come sopra designato, è altresì devoluta la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di merito e dei due giudizi di legittimità.  10. Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare att o - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazion e del bilancio annuale e plurienn ale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte d ella ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione e, rigettato il ricorso principale , cassa la sentenza ### 2024 n. 16729 sez. ### - ud. 24-06-2025 -33- impugnata in relazione al mo tivo accolto, con rinvio alla Corte d'### di Venezia, in diversa comp osizione, che provvederà anche sulle spese dei giudizi di merit o e dei du e giudizi di legittimità. 
Ai sens i dell'art. 13, co. 1 quater, del d .P.R. n. 115 /20 02, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da p arte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso princip ale a norma de ll'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in Rom a, nella camera di consiglio della ### a ### civile, in data 24 giugno 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Criscuolo Mauro

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5619/2025 del 12-11-2025

... apparente alienante ### ha continuato a riscuotere il canone di locazione dell'immobile dal conduttore (come riferito da numerosi testi ed ammesso anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale). Ulteriore argomento di prova già evidenziato dal primo giudice consiste nel fatto che il ### non ha mai dichiarato né in sede di stipula, né successivamente quale fosse la sua occupazione, ovvero da dove avesse potuto trarre i mezzi economici per il pagamento del prezzo della compravendita, non fornendo sul punto alcuna prova. Infine, come osservato dal giudice di primo grado, ulteriori significativi indizi si traggono dalle dichiarazioni rese da numerosi testi escussi (### F. Liccardo, #### in ordine alla volontà della ### da essa palesata alla loro presenza, di non lasciare nulla ai figli e in merito al sentimento di gratitudine che provava per il ### per l'ospitalità e vicinanza offertale. Tutti questi elementi, confermati e corroborati dalle congruenti deposizioni testimoniali, convergono univocamente nel far ritenere che l'atto di compravendita sia stato simulato e destinato a celare una effettiva donazione. Parimenti corretta è la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli 7° ### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### D'### dott. ### dott. ### relatore estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3212/2022 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### APPELLANTE contro ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ####: come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 03.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. 
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ##### e ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### deducendo che la propria defunta madre, ### in vita aveva stipulato con il convenuto un contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in ####, alla via ### III traversa n. 23. 
Esponevano che, tale contratto, non avrebbe avuto reale natura e funzione di vendita, in quanto il prezzo, pur formalmente indicato nell'atto, non risultava essere stato mai corrisposto dall'acquirente. ### gli attori, l'operazione dissimulava, in realtà, una donazione compiuta in vita dalla de cuius in favore del convenuto. Pertanto, chiedevano dichiarare la simulazione relativa della compravendita dissimulante una donazione ed accertare la reale natura di atto di liberalità del negozio dissimulato. Conseguentemente, domandavano che detta donazione venisse dichiarata inefficace, in quanto eccedente la quota di patrimonio disponibile della de cuius e, dunque, lesiva dei diritti spettanti agli eredi legittimari. 
Infine, chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile in questione all'asse ereditario, così da reintegrare la quota di legittima spettante agli attori.
I.2. Si costituiva in giudizio ### eccependo l'infondatezza delle deduzioni e delle domande avversarie, resistendo all'azione e chiedendone l'integrale rigetto, in quanto la de cuius aveva effettivamente manifestato la volontà di alienare l'immobile in oggetto, avendo altresì ricevuto il relativo corrispettivo. 
I.3. Il contraddittorio veniva esteso nei confronti della pretermessa erede legittimaria di #### la quale si costituiva in giudizio e sostanzialmente si associava alle difese degli attori. 
I.4. A seguito dell'attività istruttoria, all'udienza del 28 maggio 2021, veniva assegnata la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
I.5. Con sentenza n. 1904/2022, pubblicata il 20 maggio 2022, il Tribunale di ### - I ### civile - accoglieva sostanzialmente la domanda degli attori, laddove dichiarava che il contratto di compravendita con cui ### aveva alienato l'appartamento sito in ### alla via ### III traversa, n. 23, dissimulava in realtà una donazione. Dichiarava tuttavia la nullità di detta donazione diretta, per difetto di forma ad substantiam a causa della mancata presenza di due testimoni al momento della stipula del contratto dissimulato, e per l'effetto risultando la occupazione dell'immobile da parte del ### senza titolo, condannava lo stesso al rilascio dell'immobile, nonché alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti. 
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di ### proponeva gravame ### con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti. 
Con esso l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base di tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante chiede, in sostanza, la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che dall'istruttoria fossero emersi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a comprovare la simulazione della compravendita intercorsa tra ### e ### dissimulante invece un atto di donazione. 
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado in quanto, a suo dire, viziata da illogicità nella motivazione con cui è stata dichiarata nulla la donazione dissimulata dalla compravendita e, conseguentemente, disposto il rilascio dell'immobile. 
Con il terzo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite. 
II.2. Si costituivano in giudizio unitariamente ##### e ### nonché, disgiuntamente, ### i quali contestavano integralmente le deduzioni avversarie, replicando puntualmente a ciascun motivo di appello e ribadendo e sviluppando la propria ricostruzione dei fatti, anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, come da comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio. 
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
II.3. All'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellata, ### Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza 27199 del 16 novembre 2017, le ### civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte. 
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020). 
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. 
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 - ### n. 10422 del 15/04/2019). 
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.  ### ritiene che le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, sorrette da motivazione chiara, coerente, sintetica ma al tempo stesso esaustiva meritino piena condivisione, atteso che esse risultano fondate sugli atti di causa e gli elementi probatori acquisiti all'esito del giudizio di primo grado, i quali sono stati oggetto di un'attenta, puntuale e complessiva valutazione da parte del Tribunale. 
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. 
Il Giudice di primo grado ha correttamente valorizzato la rilevanza, la consistenza e l'idoneità degli elementi indiziari di prova emersi all'esito del giudizio e sottoposti al suo esame, sviluppando un percorso argomentativo lineare, esaustivo e privo di vizi logici o giuridici. La sentenza impugnata si fonda, infatti, su una ricostruzione dei fatti puntuale ed esaustiva, sorretta da valutazioni ineccepibili tanto in punto di fatto quanto in diritto. 
È infatti emerso con chiarezza, alla stregua degli atti e documenti di causa, che il contratto di compravendita stipulato da ### avente ad oggetto l'immobile sito in ### via ### III traversa n. 23, dissimulava in realtà una donazione, giustificata dall'assistenza e dall'ospitalità che la stessa aveva ricevuto negli ultimi anni di vita dal convenuto ### presso la sua abitazione. Tale circostanza è stata ampiamente dimostrata in giudizio, sia attraverso le testimonianze raccolte a riguardo, sia mediante indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali risulta evidente l'assenza di una reale volontà di vendere e l'effettivo intento di compiere un atto di liberalità in favore del ### Innanzi tutto, non vi è alcuna prova dell'effettivo pagamento del prezzo di vendita ovvero dell'esborso della somma da parte del ### e dell'incasso da parte della ### nell'atto infatti non sono indicate le modalità e i tempi del pagamento dandosi solo genericamente atto che esso già era stato effettuato dall'acquirente alla parte alienante prima del 04 luglio 2006 (art. 3 punto 1 dell'atto di compravendita), né il ### ha fornito alcuna prova documentale di detto pagamento (ricevute di bonifici, consegna di assegni bancari o circolari, etc.). 
Altro indizio, anch'esso correttamente individuato dal Tribunale, è costituito dalla circostanza che anche dopo l'atto di compravendita la apparente alienante ### ha continuato a riscuotere il canone di locazione dell'immobile dal conduttore (come riferito da numerosi testi ed ammesso anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale). 
Ulteriore argomento di prova già evidenziato dal primo giudice consiste nel fatto che il ### non ha mai dichiarato né in sede di stipula, né successivamente quale fosse la sua occupazione, ovvero da dove avesse potuto trarre i mezzi economici per il pagamento del prezzo della compravendita, non fornendo sul punto alcuna prova. 
Infine, come osservato dal giudice di primo grado, ulteriori significativi indizi si traggono dalle dichiarazioni rese da numerosi testi escussi (### F. 
Liccardo, #### in ordine alla volontà della ### da essa palesata alla loro presenza, di non lasciare nulla ai figli e in merito al sentimento di gratitudine che provava per il ### per l'ospitalità e vicinanza offertale.
Tutti questi elementi, confermati e corroborati dalle congruenti deposizioni testimoniali, convergono univocamente nel far ritenere che l'atto di compravendita sia stato simulato e destinato a celare una effettiva donazione. 
Parimenti corretta è la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine al riparto dell'onere probatorio, in quanto, la parte che deduce la simulazione è tenuta a fornire elementi presuntivi idonei a dimostrare la natura fittizia dell'atto, mentre incombe sull'acquirente, ### l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Nel caso di specie, il convenuto ### non ha assolto a tale onere, essendosi limitato ad affermare di aver corrisposto l'intero importo in data anteriore al 4 luglio 2006, senza tuttavia produrre alcuna documentazione idonea a comprovarlo. 
Al riguardo i documenti da lui depositati non risultano in alcun modo riferibili alla compravendita oggetto di causa ed inoltre non recano alcuna quietanza sottoscritta da ### Il mancato pagamento del prezzo costituisce d'altra parte elemento fondamentale da cui desumere il carattere simulato della compravendita immobiliare. 
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza di primo grado, non può attribuirsi efficacia probatoria alla generica dichiarazione contenuta nell'atto notarile di compravendita di avvenuto pagamento del prezzo prima del 04 luglio 2006, posto che tale indicazione, proveniente dalle parti, non è assistita da valore fidefacente fino a querela di falso, mancando l'attestazione del pubblico ufficiale di un pagamento effettivamente avvenuto dinanzi a lui e delle modalità di esecuzione dello stesso. 
Non assume rilievo probatorio neppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultante sottoscritta da ### datata 12 maggio 2008, non solo perché - come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado - è stata disconosciuta nella sottoscrizione dagli attori quali eredi della medesima, ma anche perché priva di destinatario e causale, non conforme ai requisiti formali di cui all'art. 21 del D.P.R. 445/2000, e soprattutto oltremodo generica non contenendo neppure la indicazione del prezzo della compravendita, oltre che della data e modalità del pagamento ed incasso dello stesso, risultando pertanto del tutto inconferente ai fini della decisione. 
Il secondo motivo di appello è inammissibile in quanto generico, non contenendo alcuna critica specifica e puntuale alle ragioni di fatto e di diritto poste dal primo giudice a fondamento del capo della sentenza impugnata, ovvero alla motivazione resa sul punto dal Tribunale. 
Alla luce di tali considerazioni, la decisione resa dal Giudice di primo grado deve ritenersi pienamente corretta e merita di essere integralmente confermata, con conseguente rigetto nel merito dell'appello. 
Conseguentemente assorbito risulta il terzo motivo di appello con il quale il ### chiedeva una diversa statuizione sulle spese processuali poste a suo carico dal primo giudice sul presupposto che la sentenza fosse riformata e le sue domande e/o eccezioni accolte. 
Le spese processuali del grado di appello sostenute dagli appellati ##### e ### e ### devono seguire la soccombenza dell'appellante ### e si liquidano a carico di quest'ultimo, ed in favore delle prime, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione da € 26.000 ad € 52.000, considerato l'oggetto e la non elevata complessità della controversia ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM diminuito del 30 % ex art. 4 comma 1 del DM, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e della non rilevante complessità e difficoltà della causa e delle difese svolte. 
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ### ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in oggetto 1904/2022, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di ### così provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata; 2) Condanna l'appellante ### al pagamento, in favore degli appellati ##### e ### unitariamente rappresentati e difesi, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.862,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge; 3) Condanna l'appellante ### al pagamento, in favore dell'altra parte appellata, ### separatamente costituitasi, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.862,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. ### 4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente ### di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo. 
Così deciso in Napoli il #### estensore dott. ### dott.ssa ### D'

causa n. 3212/2022 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ambrosio Aurelia, Mariani Paolo

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1603/2022 del 18-07-2022

... sito in ### e che detto immobile venne concesso in locazione finanziaria dalla ### alla società ### s.r.l. con il contratto di locazione finanziaria n. ### stipulato per un corrispettivo globale di € 357.168,00 oltre IVA per un totale di euro 420.000,00 per 180 mesi a canone mensile di euro 2.485,74 oltre iva. Parte attrice facendo presente che i negozi giuridici stipulati in data hanno natura simulatamente trilaterale, atteso che tali negozi sono stati in realtà stipulati tra due soli centri di interesse ovvero la società ### da un lato, e la società fallita dall'altro, in quanto quest'ultima restava l'effettiva utilizzatrice dell'immobile e titolare del relativo diritto di opzione, desumeva la prova della fittizietà dell'interposizione da indici quali 1) il rapporto di coniugio tra il fallito ### e Del Giudice Autilia, socia della società utilizzatrice ### s.r.l.; 2) la partecipazione di Del Giudice Autilia ad entrambe le società, quale socia della ### dal 09.06.2006 al 13.11.2006 e titolare di quote della ### s.r.l. per circa iil 95% del capitale sociale alla data del 13.12.2006; 3) l'identità dell'oggetto sociale delle due società; 4) dalla prestazione di fideiussioni da (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, ### nella persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3059 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto “nullità ex artt. 1418,1343,1344 e 2744 cod.civ. se/o in subordine revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ”, riservata per la decisione all'udienza del 10.02.2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### S.A.S.### E ### ( 55/2009), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di provvedimento di autorizzazione del giudice delegato del 29.03.2012 e di procura a margine dell'atto di citazione #### S.P.A., nuova denominazione assunta dalla ### spa, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica per notar ### dell'08/02/2011, rep.552441, racc.82775, da avv. ### con studio in Napoli al ### I n.22 ed elettivamente domiciliata presso la filiale ### di ### alla #### nella qualità di socio unico e legale rappresentante della società ### S.p.a. (### s.r.l.).  CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.02.2022 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento in epigrafe indicato conveniva in giudizio la ### s.p.a. rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, -previo accertamento e declaratoria della simulazione relativa per interposizione fittizia…..dichiarare la nullità ex artt.  1418,1343,1344 e 2744 cod.civ. del contratto ### di vendita con leasing di ritorno, a ministero del ### in ### in ### stipulato in data ### (trascritto in data ### -rep.n. 230286, racc.n.14762) di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alla restituzione del cespite;- per quanto esposto al capo 1.2), dichiarare la nullità ex artt.1418,1343,1344 e 2744 cod.civ. del contratto di vendita e leasing, con conseguente statuizione in ordine alla restituzione dell'immobile; in via alternativa e/o subordinata -dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.66 L.F. e 2901 cod.civ., l'inefficacia nei confronti del ### degli atti innanzi compiutamente indicati, vendita e leasing, con ogni conseguente statuizione, disponendo, in ogni caso, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di responsabilità per il competente ### dei ###; -condannare parte convenuta all'integrale rifusione delle spese e compensi di lite”. 
A tal fine esponeva: 1) che con atto pubblico per ### del 04.06.2007, la ### S.r.l., in persona dell'### unico e legale rapp.te p.t., sig. ### vendeva alla S.p.a.  ### , per il prezzo dichiarato di € 350.000,00, oltre ### pari ad € 70.000,00, un immobile sito in ###,alla via ### n.59 e precisamente: “locale ad uso commerciale suddiviso in tre vani, ubicato al piano terra,… della consistenza catastale di metri 103 … riportato nel ### al foglio 13, p.lla 601, via ### piano T, cat C/1, cl.5, mq 103, R.C.E. 3.484,28; 2) che le parti contraenti davano atto che l'immobile costituiva oggetto di locazione finanziaria tra la ### s.p.a. - quale società acquirentee la ### s.r.l. in persona del legale rappresentante ### - quale parte utilizzatrice; 3) che più precisamente le parti pattuivano che “ la parte acquirente, come sopra rappresentata, acquista l'immobile al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice che ha trattato e definito direttamente con la parte venditrice prezzo e condizioni della vendita, onde utilizzarlo ad uso commerciale…” e che nell'atto in questione interviene anche il sig. ### quale conduttore del medesimo immobile oggetto di vendita “… per rinunciare al diritto di prelazione…” per cui “ la consegna dell'immobile viene effettuata, pertanto, direttamente alla parte utilizzatrice che con il presente atto ne dà conferma”; 4) che con sentenza depositata in data ###, il Tribunale di ### dichiarava il fallimento della ### S.a.s di ### & C.( già ### S.r.l.) e dei soci illimitatamente responsabili, ### e ### Tanto premesso, sul presupposto che l'operazione posta in essere tra le parti integrasse una simulazione relativa soggettiva del contratto per interposizione fittizia della ### s.r.l., ora ### s.r.l. ### alla ### s.r.l. , la quale ultima sarebbe stata l'effettiva utilizzatrice e titolare del diritto di opzione per il riacquisto dell'immobile alla cessazione del contratto di leasing, allegava quali indici sintomatici dell'interposizione fittizia i seguenti elementi: 1) il rapporto di coniugio tra il fallito ### e Del Giudice Autilia, socia della società utilizzatrice ### s.r.l.; 2) la partecipazione di Del Giudice Autilia ad entrambe le società, quale socia della ### dal 09.06.2006 al 13.11.2006 e titolare di quote della ### s.r.l. per circa il 95% del capitale sociale alla data del 13.12.2006; 3) l'identità dell'oggetto sociale delle due società; 4) dalla prestazione di fideiussioni da parte di Del Giudice Autilia in favore delle banche per prestiti concessi alla società fallita; 5) l'immutato uso degli immobili nonché dall'effettivo uso degli stessi da parte della ### s.r.l., come risultava dalle visure camerali in atti. In particolare, parte attrice, sull'assunto di una solo fittizia trilateralità, deduceva che le parti non avessero inteso stipulare due contratti, di vendita e leasing, ma un solo contratto atipico e complesso, di vendita con leasing di ritorno anomali, finalizzato a dissimulare un mutuo garantito da un trasferimento di proprietà , ossia da un patto commissorio immediatamente traslativo, finalizzato ad aggirare il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. in quanto tale nullo ex artt. 1418 comma 2, 1343 e 1344 c.c.., i cui elementi sintomatici erano da individuare: 1) nella condizione di debolezza economica e nello stato di grave difficoltà economica in cui all'epoca della stipula degli atti versava la società venditrice che presentava una esposizione debitoria di oltre euro 8.000.000.; 2) nell'evidente sproporzione tra il prezzo di acquisto e di vendita, da valutarsi anche in relazione al valore di mercato dell'immobile. 
Inoltre, la nullità dei contratti di vendita e di leasing per violazione del divieto di patto commissorio, secondo la prospettazione attorea appariva ravvisabile anche rispetto a più negozi collegati: in particolare, prospettando l'operazione posta in essere tra le tre parti mediante due diversi contratti di vendita e di leasing e non dunque quale sale and lease back, tali contratti erano da ritenersi funzionalmente collegati , connessi e interdipendenti e posti in essere con l'intento primario, ulteriore e non simulato, di costituire una vendita a scopo di garanzia, con conseguente nullità dell'intero rapporto collegato. 
In via alternativa e/o subordinata deduceva la revocabilità dell'atto di compravendita ex artt. 66 e 2901 c.c. in quanto preordinato al conseguimento di finalità fraudolente a danni dei creditori, avendo con l'atto di trasferimento la società fallita reso più incerto e difficile il soddisfacimento dei creditori e vanificando ogni possibilità di aggredire il patrimonio della società fallita desumibile dai seguenti indici sintomatici: 1) al momento della vendita del cespite la fallita presentava una esposizione debitoria verso di istituti bancari per oltre euro 5.000.000, verso i fornitori per oltre euro 2.000.000,000 e una esposizione complessiva ammessa al passivo per oltre euro 8.000.000; 2) la precedenza dei debiti indicati rispetto all'atto di compravendita dimostravano la dolosa preordinazione dell'atto; 3) la scientia damni sarebbe desumibile da indici presuntivi quali la sproporzione del prezzo, anche in relazione al valore di mercato del cespite; 4) la destinazione di euro 157.330,47 su richiesta di parte venditrice alla ### di ### per l'estinzione del residuo debito di mutuo, con conseguente cancellazione dell'ipoteca a garanzia del mutuo di euro 200.000,00 concesso alla ### in data ###; 4) la società fallita, mediante altra società di leasing, aveva venduto quasi contestualmente in data ###8 altri due immobili con conseguente leasing in favore della società s.r.l. ### s..rl. di cui era socio ### e Del Giudice Autilia; 6) la consapevolezza in capo al terzo acquirente di ledere le ragioni dei creditori derivanti dalle qualifiche professionali del terzo. 
Si è costituita in giudizio la ### depositando comparsa di risposta, impugnando e contestando l'avversa domanda, nonché la documentazione prodotta, in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto, eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### essendo competente il Tribunale di Milano in qualità di foro esclusivo eletto, ex art. 26 del contratto di leasing, dai contraenti per qualsiasi controversia relativa al contratto stesso, nonché la nullità dell'atto introduttivo per omessa esposizione dei fatti di causa. 
Ha, altresì, impugnato la documentazione depositata da controparte, in quanto non analiticamente fascicolata e prodotta in violazione degli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione cpc., nonché in quanto depositata in copia fotostatica non conforme all'originale e, dunque, in violazione degli artt. 2712 e 2719 cc., con particolare riguardo ai documenti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 così come indicati da controparte ed, infine, l'inammissibilità della domanda, per mancanza in atti del provvedimento di nomina. 
Nel merito, ha invece sostenuto l'infondatezza delle avverse domande in quanto aventi ad oggetto la generica impugnativa del contratto di compravendita per notar ### in ### in ### stipulato il ###, essendo la società totalmente estranea a qualsivoglia accordo, nonché per mancata specificazione del sé l'impugnativa del detto contratto ricomprendesse anche il collaterale e connesso contratto di leasing finanziario: deduceva, altresì, l'assenza di violazione della disciplina di cui all'.art. 2744 c.c. . sia perché nessun leasing era stato stipulato, inoltre, sfruttando la condizione di debolezza economica o assunti stati di grave crisi del soggetto poi fallito, sia per assenza dell'asserita sproporzione tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. 
Deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda revocatoria proposta per insussistenza dei presupposti, mentre in relazione alla qualità di operatore qualificato deduceva che l'#### società appartenente al ### non aveva alcuna possibilità di accedere ai dati della ### per ovvi motivi di privacy. 
Infine, in relazione alla domanda di restituzione del bene segnalava che in data ### il contratto di locazione finanziaria era stato ceduto alla società ### La causa, rinviata per oltre 6 anni per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto amministratore unico della ### s.r.l. (### s.r.l. unipersonale ) sig. ### veniva successivamente interrotto il giudizio per intervenuto fallimento di tale ultima società. 
Dopo molteplici mutamenti del giudice assegnatario del procedimento, con ordinanza del 10.01.2020 il Tribunale in diversa composizione, verificata la corretta instaurazione del contradditorio, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. 
Rinviata ulteriormente la causa in ragione della sospensione dei termini processuali civili conseguente all'emergenza epidemiologica dal ###19, la causa, istruita con l'acquisizione di documenti e l'espletamento di prova testimoniale, all'udienza del 10.02.2022 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ### nella qualità di socio unico e legale rappresentante della società ### S.p.a. (### s.r.l.). 
Sempre in via preliminare, va ricordata la funzione unicamente illustrativa della comparsa conclusionale, che non può contenere domande ed eccezioni nuove che comportino un ampliamento del tema di indagine: pertanto, non saranno presi in considerazione gli ampliamenti del tema decisionale, ove articolati nelle memorie conclusive ad opera delle parti. 
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 28 c.p.c.  per essere competente il Tribunale di Milano, come previsto dall'art. 26 del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la ### s.p.a. e la ### s.r.l., in quanto è noto che “l'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè per il terzo la clausola di deroga è "res inter alios act” (Cass., n. 2445/2013, Cass., n. 21875/2004): pertanto, essendo la clausola inserita nel contratto di locazione finanziaria al quale parte attrice è rimasta estranea, la deroga alla competenza non risulta opponibile. 
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che quest'ultimo contiene tutti gli elementi rilevanti ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c.  ponendo così parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in gradocome concretamente ha fattodi esplicare tutte le proprie difese nel merito. 
Ancora in via preliminare, con riguardo al disconoscimento della conformità delle copie depositate agli originali dei documenti, va osservato che come è noto, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia stessa si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento ex art. 2719 c.c.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione (Cass.Civ., Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 3695). Inoltre, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass.Civ., Sez. Trib., 19 agosto 2004, n. 16232). Ed ancora, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2) c.p.c.; mentre quest'ultimo, infatti, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.Civ., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7522). 
Nel caso di specie, parte convenuta, pur avendo specificamente indicato i documenti oggetto di disconoscimento, si è limitata ad una generica contestazione di non conformità all'originale, senza alcuno specifico riferimento al profilo che dei medesimi viene contestato. 
Infine, con riguardo all'eccezione relativa al difetto di potere rappresentativo, la curatela attrice ha provveduto sin dall'introduzione del presente giudizio a depositare il provvedimento di autorizzazione all'azione emesso dal giudice delegato e di nomina del relativo legale: come è noto, il mandato al difensore del fallimento costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti costituita da tre atti quali l'autorizzazione a stare in giudizio, la nomina del difensore e il rilascio della procura al difensore da parte del curatore; rispetto a tale fattispecie complessa, la mancanza di autorizzazione del giudice delegato (comunque presente in atti) attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia dell'attività processuale nell'esclusivo interesse del fallimento procedente e non alla validità della costituzione del fallimento stesso, la quale mancanza, peraltro, può essere sanata, con efficacia retroattiva anche nel corso del giudizio. 
Tanto premesso, passando alla disamina del merito della controversia, appare necessario ai fini della decisione della lite, l'esame dei principi di diritto applicabili al caso di specie, con particolare riguardo agli istituti del sale anda lease back, della vendita a scopo di garanzia, del collegamento negoziale e del divieto di patto commissorio.  ### i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento al contratto di “sale and lease back” (cfr. Cass., n.13305 / 2018 e in tal senso cfr., da ultima, 4664/2021 ) “ lo schema contrattuale del "sale and lease back" è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c.”. 
In particolare il cd. sale and lease back è uno “ schema negoziale socialmente tipico, che si attua attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di un'impresa (o di un lavoratore autonomo) ad una società di finanziamento che lo concede contestualmente in leasing all'alienante, il quale a sua volta corrisponde un canone per il relativo utilizzo, con facoltà di riacquistarne la proprietà alla scadenza del contratto, esercitando un diritto di opzione ad un prezzo predeterminato “(Cass. 9/3/2011, n. 5583). 
Al fine di verificare se una specifica operazione di 'sale and lease back' sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell'art. 2744 cod. civ. (e quindi nulla, ex art. 1344 e 1418, 2° comma, c.c.), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, così individuati: 1) la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria ### e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto" (cfr. Cass. 5438/2006; Cass. 25552/2008; Cass. 21402/2017, cit.; Cass. 18327/2018; e, da ultima, Cass. 4664/2021); secondo l'orientamento dominante espresso dalla stessa Corte di legittimità, peraltro, 'è soltanto il 'concorso' di tali elementi sintomatici che vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge" (v., da ultima, Cass. 4664/2021 e in precedenza Cass. 16646/2017 secondo cui “essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, tale divieto deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita”(v. 
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398) a meno che, in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto (costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969), non risulti che nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). 
Va, peraltro, precisato che nel sale and lease back, manca la trilateralità propria del leasing finanziario (sicché in tal senso andrebbe rivisto l'incipit della massima estratta dalla sentenza 6663/1997 della Suprema Corte secondo la quale "poiché il contratto di sale & lease back è trilaterale .... per l'ipotizzabilità del patto commissorio è necessario dedurre l'interposizione fittizia dell'utilizzatrice": la motivazione della sentenza stessa chiarisce, difatti, la natura evidentemente bilaterale della fattispecie, e l'erroneità della proposizione inizialmente predicata in tema di trilateralità del sale & lease back), perché due soltanto sono, e possono essere, i soggetti dell'operazione, ovvero della "relazione bilaterale". 
Trilateralità esclusa, dunque, in quanto l'utilizzatore assume il duplice ruolo (divenendo parte di due distinti anche se connessi contratti), del fornitore/venditore e dell'utilizzatore vero e proprio. 
Entrambe le convenzioni negoziali divisate dalle parti (di vendita e di leasing) si realizzano, dunque, tra gli stessi soggetti e la vicenda contrattuale, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, viola la suddetta ratio del patto commissorio sol che (e tutte le volte che) il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisca a garanzia del creditore un proprio bene, riservandosi la possibilità di riottenerne la proprietà all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza però riservarsi alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia incompatibile con la struttura e con la ratio del contratto di compravendita, mentre l'esistenza di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il lease & sale back quanto lo stesso lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato. 
Peraltro, gli elementi in precedenza indicati, la cui ricorrenza induce a ritenere realizzato una operazione negoziale in violazione del divieto di patto commissorio, risultano i medesimi anche nell'ipotesi di collegamento negoziale. 
Infatti, in presenza di contratto di compravendita e successivo contratto di leasing, l'innegabile distinzione soggettiva tra venditore (la società poi fallita) ed utilizzatore in leasing del bene e la non identificabilità dell'alienante con l'utilizzatore non comporta la conseguente impossibilità, sul piano ontologico, di ravvisare, nell'operazione, la sussistenza di un contratto di leasing elusivo del divieto di cui all'art. 2744 c.c., e ciò per l'evidente ragione secondo cui qualsiasi struttura contrattuale (e, dunque, anche un asserito leasing finanziario "puro") è astrattamente idonea, in sede di adattamento funzionale (specie se tale adattamento sia frutto di un più articolato procedimento di collegamento negoziale), a violare il divieto di patto commissorio. 
Affinché, però, tale astratta idoneità si tramuti in avvenuta concreta violazione, nella fattispecie de qua, di detto divieto, è necessario accertare se ricorrano, o non, quegli elementi patologici sintomatici dell'esistenza, benché mascherata da un fenomeno, in sé lecito, di collegamento negoziale, di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art. 2744 c.c., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi del cit. art. 1344, in relazione all'art. 1418, secondo comma, c.c.. 
Soltanto il loro concorso vale, cioè, a fondare ragionevolmente la presunzione che una fattispecie di collegamento negoziale, di per sé lecita, sia stata in concreta impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nulla perché in frode alla legge. 
Tanto premesso, si deve dare atto che la domanda proposta da parte attrice con riferimento alla nullità del contratto di compravendita e di leasing per contrasto con il divieto del patto commissorio ( tanto in termini di sale and lease back con interposizione fittizia di persona, tanto in termini di collegamento negoziale) è infondata e, pertanto, va rigettata. 
Va, anzitutto, osservato che, come dedotto e documentato da parte attrice, con atto di compravendita stipulato in data ### la società fallita ebbe a vendere ### s.p.a.ad (ora ### ) un locale ad uso commerciale sito in ### e che detto immobile venne concesso in locazione finanziaria dalla ### alla società ### s.r.l. con il contratto di locazione finanziaria n. ### stipulato per un corrispettivo globale di € 357.168,00 oltre IVA per un totale di euro 420.000,00 per 180 mesi a canone mensile di euro 2.485,74 oltre iva. 
Parte attrice facendo presente che i negozi giuridici stipulati in data hanno natura simulatamente trilaterale, atteso che tali negozi sono stati in realtà stipulati tra due soli centri di interesse ovvero la società ### da un lato, e la società fallita dall'altro, in quanto quest'ultima restava l'effettiva utilizzatrice dell'immobile e titolare del relativo diritto di opzione, desumeva la prova della fittizietà dell'interposizione da indici quali 1) il rapporto di coniugio tra il fallito ### e Del Giudice Autilia, socia della società utilizzatrice ### s.r.l.; 2) la partecipazione di Del Giudice Autilia ad entrambe le società, quale socia della ### dal 09.06.2006 al 13.11.2006 e titolare di quote della ### s.r.l. per circa iil 95% del capitale sociale alla data del 13.12.2006; 3) l'identità dell'oggetto sociale delle due società; 4) dalla prestazione di fideiussioni da parte di Del Giudice Autilia in favore delle banche per prestiti concessi alla società fallita; 5) l'immutato uso degli immobili nonché dall'effettivo uso degli stessi da parte della ### s.r.l., come risultava dalle visure camerali in atti. 
Tuttavia, pur volendo ritenere provata l'interposizione fittizia di persona, facendo applicazione dei principi in precedenza espressi, si ritiene che non ricorra nel caso di specie una ipotesi di violazione del divieto del patto commissorio. 
In primo luogo, parte attrice, ravvisa un indizio sintomatico della nullità dei contratti in esame nella esistenza di una preesistente situazione debitoria in capo alla società fallita nei confronti del gruppo ### di cui fa parte la ### esposizione emergente dalle domande di ammissione al passivo depositate in atti , precisando, altresì (cfr. atto di citazione pag. 8) che una parte del prezzo di acquisto su richiesta di parte venditrice veniva versata alla ### di ### per l'estinzione del residuo mutuo. 
Nella specie, però, manca la dimostrazione della preesistenza, rispetto alla compravendita di cui al rogito del 2007, di una situazione di credito e debito tra la ### s.p.a. (oggi ### s.p.a.), società finanziaria (acquirente e poi concedente in leasing), e la ### s.a.s.., impresa venditrice, e/o la ### s.r.l., utilizzatrice in leasing, né sono documentati diversi ed ulteriori rapporti tra tali soggetti anteriori, essendo a tal fine irrilevanti i debiti che la società fallita aveva nei confronti dell'istituto di credito ### soggetto evidentemente diverso dalla ### Non possono certamente utilizzarsi, al fine di poter ritenere come esistente una situazione di credito e debito tra la società finanziaria ### e l'impresa venditrice e/o utilizzatrice contestuale alla vendita ed al leasing del 2007, le obbligazioni rispettivamente nascenti da questi ultimi, dovendo invece, ragionevolmente, il suddetto requisito riferirsi ad eventuali situazione di credito e debito diverse da quelle nascenti dalla operazione negoziale posta in essere, pur se contestuali ad essa, non ravvisandosi, altrimenti, lo scopo di garanzia (magari in frode alla legge), che quest'ultima dovrebbe assicurare. 
Quanto poi all'asserita sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, le argomentazioni della ### appaiono assolutamente generiche. Ed invero, dalla sola perizia di parte allegata alla produzione di parte attrice (cfr. all. 16 in calce alla relazione del curatore) il tecnico individuato dalla curatela individua il valore di mercato dell'immobile per cui è causa nei valori massimi riportato dall'OMI (euro 3.840 mq *103*1,2) per un totale di circa euro 470.000,00 quale prezzo di partenza fino ad euro 500.000,00, senza, tuttavia, nulla specificare con riferimento ad immobili con analoghe caratteristiche in zona ed ai loro pretesi valori di mercato dell'epoca, se non escludendosi la precisazione, senza ulteriore supporto che “ all'epoca il mercato immobiliare era in forte crescita e tali tipologie di immobili erano molto appetibili”; al contrario, proprio sulla base dei valori indicati nella perizia indicata, emerge, al contrario, la congruità del prezzo, considerando i valori medi che dimostra la rispondenza ai valori di mercato del corrispettivo versato, non potendosi pretendere di rimetterne la dimostrazione del contrario ad c.t.u., che, però, notoriamente, non può sopperire alle carenze istruttorie dovute all'inadempimento al proprio onere probatorio da parte di ciascuno dei soggetti in lite. 
Né tanto meno, ai fini della verifica della lamentata sproporzione, rileva la circostanza che parte del ricavato della vendita fosse stato utilizzato per estinguere debiti preesistenti , in quanto da ciò non può inferirsi che sia stato pagato un minor prezzo, posto che la somma così utilizzata risulta, comunque, entrata nel patrimonio del venditore/utilizzatore, traducendosi in una diminuzione delle sue passività. 
In definitiva, ritiene questo Tribunale che non sia predicabile, - in assenza di riscontri certila sussistenza delle necessarie anomalie rispetto all'ipotesi tipo di per sé non illecita - con riguardo all'intera operazione negoziale, anche in termini di collegamento negoziale; benchè indubbiamente i due contratti appaiono, collegati nel senso in precedenza declinato, non si può ragionevolmente desumere che l'unico loro scopo sia stato quello di garanzia di (peraltro insussistenti) debiti della venditrice, verso l'acquirente, preesistenti e/o contestuali a detta operazione, in assenza della prova sia dell'esistenza di una situazione di debito del venditore nei confronti dell'acquirente, preesistente o coeva alla vendita - difettando, quindi, nella specie, proprio tale presupposto, necessario perchè l'operazione incorra nel divieto del patto commissorio -, sia della sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, più in generale, tra le reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto. 
Va, a questo punto , valutata la domanda proposta in via subordinata di revocatoria ex art. 2901 Il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito. Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato (cfr.  civ., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2007, n. 13972). 
Va precisato, peraltro, che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Con particolare riguardo a tale elemento, la giurisprudenza ha affermato che il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, che i crediti dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Tali crediti determinano, poi, gli ulteriori oneri probatori in ordine, da un lato, alla loro consistenza e, dall'altro, in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Infatti, soltanto l'acquisizione di tali dati consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori (Cass. 4 settembre 2009, n. 19234; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26331; Cass. 12 settembre 1998, n. 9092). Invero, la legittimazione del curatore del fallimento e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a beneficiare anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole (Cass. 9 aprile 1975, n. 1294) non mutano le condizioni dell'azione quali sono definite dall'art. 2901 cod. civ., che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra le altre, l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole. 
Non è peraltro richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro, in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896). 
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.  civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. civ., III, 4 luglio 2006, n. 15265). 
Agli effetti di tale azione, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896; Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2008, n. 13404). 
Peraltro, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione ( Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743). 
Inoltre, allorché, l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria, senza che assumano rilievo eventuali comportamenti successivi da parte del terzo (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896). 
Perché sussista il requisito dell' anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. civ., III, 18 agosto 2011, n. 17365; Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413; Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748; Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678). 
Ancora. La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1068; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2006,, n. 1759), non essendo necessario ai fini della ricorrenza del fattore della scientia damni anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2004, n. 5741; Cass. civ., sez. II, 1 giugno 2000 n. 7262). 
La relativa prova può essere data anche a mezzo presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2008, n. 13404; Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2007, 17867) e si può ricavare da una serie di elementi quali le modalità di pagamento (ad. es. la previsione di una lunga dilazione senza corresponsione degli interessi) o la mancanza, nell'atto di vendita, delle necessarie visure ipotecarie e catastali (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, 21503; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757). 
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della S.C., nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ad ritenersi "in re ipsa" (cfr. Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10430; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1999, 6248; Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6676; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 1997, n. 3113). 
Quando, invece, l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, ex art. 2901, comma 1, n. 2, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro. Anche in tal caso è possibile la prova per presunzioni trattandosi di elemento psicologico (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2008, n. 11577; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2001, n. 11916), massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (cfr. Cass. civ. sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25016). 
Sono di regola considerati elementi sintomatici l'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto, il pagamento di un prezzo inferiore a quello di mercato, i rapporti di parentela o amicizia tra le parti, l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto, la mancanza, nell'atto di vendita, delle necessarie visure ipotecarie e catastali (cfr. in argomento civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21503). 
Risulta peraltro pacifico in giurisprudenza che, perchè possa essere accolta la domanda revocatoria, non è necessario che sussista un danno concreto e effettivo, sufficiente essendo che esista un pericolo di danno riconducibile alla modificazione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ., III, 17 luglio 2007, n. 15880; Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14489; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262). 
Orbene, venendo all'esame della domanda proposta, è noto che il curatore che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: ### la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; ### la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; ### il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni"(Cass., 26331/2008). 
Ora, secondo la prospettazione attorea, la compravendita per cui è causa, sarebbe senz'altro revocabile, ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., sussistendone tutti gli elementi, e cioè: a) quanto meno la consapevolezza dell'acquirente che l'atto avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori dell'alienante; b) il danno per questi ultimi, atteso che il bene che ne costituiva l'oggetto costituiva con il suo trasferimento ha reso più incerto e difficile il soddisfacimento dei creditori, vanificando ogni possibilità di aggredire con esito positivo il patrimonio della società fallita, per cui l'avvenuta sua disposizione aveva reso sostanzialmente impossibile, o comunque molto più difficoltoso, il legittimo soddisfacimento delle pregresse ragioni di credito della massa. 
Orbene, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova necessaria ai fini della revocabilità dell'atto. 
Ed invero, parte attrice ha prodotto tempestivamente gli stati passivi approvati dal Giudice delegato al ### dai quali, tuttavia, non è dato evincere quali fossero i crediti, ammessi al passivo, con causali anteriori al 04.06.2007, e quindi l'entità dell'esposizione debitoria della società fallita, riconosciuta in sede di ammissione al passivo, esistente al momento in cui è stata posta in essere la contestata operazione negoziale. 
Né a tal fine soccorrono le domande di insinuazione al passivo, depositate, nonostante la tardiva allegazione delle medesime, dal fallimento con la terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto non appare certa la formazione della pur consistente debitoria della società fallita in data anteriore al 04.06.2007. 
Inoltre, dalle visure ipotecarie prodotte da parte attrice, relative sia alla società fallita che al socio accomandatario, si evince che entrambi fossero alla data del 08.07.2009 (successiva al fallimento) titolari di terreni e consistenze immobiliari, di cui, tuttavia, non è conoscibile il valore.  ### quanto precede, se, allora, è incontrovertibile che l'avvenuta alienazione del cespite immobiliare ha comportato una variazione, in negativo, del patrimonio della fallita, è parimenti innegabile che, attesa l'impossibilità di valutare l'importo dei crediti ammessi esistenti all'epoca della suddetta operazione - non è dato appurare se tale operazione (che comunque aveva portato nelle casse sociali il relativo corrispettivo,) abbia potuto essere stata certamente foriera di una reale maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva dei crediti: circostanza, quest'ultima, idonea a far ritenere insussistente l'eventus damni. 
Va poi osservato che "allorché l'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni del creditore sia successivo al sorgere del credito (come accaduto nell'ipotesi in esame, chiarendosi all'uopo che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. Cfr. Cass. Civ. n. 8013/96), l'azione pauliana richiede solo che il debitore conoscesse il pregiudizio e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo" (cfr.  Civ. n. 7452/2000, 8581/96), sottolineandosi, inoltre, che "la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo - nella specie: scientia damni - ben può essere fornita tramite presunzioni" (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 7452/2000, 1054/99, 6272/97, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 15257/2004, 13330/2004). 
In virtù dei suesposti principi, e quando pure si volesse ritenere sussistente la consapevolezza della società fallita di arrecare pregiudizio ai suoi creditori, deve rilevarsi che, invece, nulla autorizza un'analoga conclusione relativamente all'atteggiamento soggettivo della società (### s.p.a., oggi ### s.p.a.) acquirente di quel cespite. In particolare, quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provata anche con presunzioni (cfr. Cass. 27.3.2007, n. 7507; Cass. 18.5.2005, n. 10430). 
È noto, poi, che l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica; il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; infine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per se solo esaustivamente ed incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti, gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. 24.2.2004, n. 3646, in motivazione). 
Muovendo, allora, dai riportati principi, si ritiene che in assenza di qualsivoglia congruente dimostrazione della effettiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società poi fallita al 04.07.2007 ( e a tal fine non soccorre il bilancio della società fallita dell'anno 2007) , è agevole osservare l'impossibilità di ritenere raggiunta la prova circa la concreta conoscenza da parte della ### s.p.a. delle condizioni economiche della società alienante. 
Ne deriva, quindi, logicamente che nemmeno può ragionevolmente ipotizzarsi che la ### s.p.a.  fosse a conoscenza della reale situazione economica della venditrice, e quindi possa essere stata consapevole di avere, con la conclusione del contratto in esame, pregiudicato la possibilità di eventuali creditori di quest'ultima (a lei peraltro ignoti). 
Pertanto, anche la domanda subordinata ex art. 2901 c.c. va rigettata. 
Ogni altra domanda resta assorbita. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 applicabile. 
Nulla per le spese nei confronti di ###. stante la sua contumacia PQM Il Tribunale di ### in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di ### nella qualità di socio unico e legale rappresentante della società ### S.p.a. (### s.r.l.); 2) rigetta le domande proposte; 3) condanna il fallimento attore al pagamento in favore della ### s.p.a. delle spese del presente procedimento che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge; 4) nulla per le spese nei confronti di ### nella qualità di socio unico e legale rappresentante della società ### S.p.a. (### s.r.l.).  ### 15.07.2022 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 3059/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Paduano Rosa, De Pasquale Carmela Rita

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