blog dirittopratico

3.659.430
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30459/2025 del 18-11-2025

... dipen den ti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica. 3.1. Il motivo è infondato, assumono rilievo le pronunce richiamate sopra sub. 2.1 e 2.2. e, in particolare, il principio affermato di recente da questa Corte con Cass. 09/06/2023, 16432: «in base ai più recenti arresti di questa Corte, non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro ch e abbian o concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolat a dalla retribuzione effet tivamente corrisposta e semmai connota ta da carat teri di predeterminabilità e oggettività, anche in fu nzione dell a possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo me desimo, quali mala ttia, maternità, infortunio, aspettativa, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 18683-2024 proposto da: ### in persona del legale rappresentante ### anche in p roprio, rappresentat i e difesi dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del suo Presidente e legale rappresent ante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ### D'###### - resistenti con mandato - nonché contro ### - ### - intimata - ####.G.N.18683/2024 Ud 09/10/2025 CC avverso la senten za n. 62/2024 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 860/2020 più 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal ###. ### Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 414 c.p. c. depo sitato i n data 13 agosto 2018 le ### età ### s.c. e ### nonché ### ed ### (questi ultimi in qualità di responsabil i aziendali) imp ugnavano innanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del ### il verbale unico di accertamento e not ificazione n. 2017018416/DDL formato in data 14 dicembre 2017, verbal e con il quale l'### del ### di ### contestava la violazione della discip lina dettata dal con tratto collettivo nazionale di lavoro ap plicato in punto di maggiorazioni per lavoro straordinario, fest ivo e notturno, nonch é la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di carenza per malattia. L'### sotto diverso profilo, accertava l'errata determinazione della base imponib ile previdenziale, in violazione dell'art. 1 della legge n. 389/1989. In conseguenza l'### dispon eva la revoca degli sgravi e dei benefici contributivi riconosciuti ex art. 1, comma 118 della legge n. 190/2014, diffidando il pagamento complessivo dell'importo di € 274.722,99. ### chiedevano annullarsi il verbale di accertamento e le conseguenti sanzioni.  2. Di seguito la ### impugnava innanzi al Tribunale di ### l'avviso di addebito n. 419 2018 ### 79 000 con cui l'### - ### di ### chiedeva il pagamento della somma di € 323.361,48 per contributi non versati che traevano origine dal verbale unico di accertamento formato dall'### di 3 ### in data 14 dicembre 2017, già oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale. L'### si costitutiva in questo giudizio chiedendo il rigetto della domanda.  3. Riuniti i due procedimenti su istanza di parte, il Tribunale di ### accoglieva parzialmente i ricorsi e confermava, nel resto, la fondatezza d el verbal e di accertamento dei ril ievi ispettivi e delle conseguenti riprese contributive.  4. Avverso detta sent enza proponevano ap pello innanzi tutto la ### s.c. e ### L'### si costituiva chiedendo il rigett o dell'avverso gravame. A su a volta l'### aveva proposto autonom o atto di appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nelle parti in cui l'### era rimasto soccombente. ### s.c., ### nonché ### ed ### si costituivano in questo secondo giudizio. I due appelli venivano riuniti. Con la sentenza n. 62/ 2024, pubblicata il ###, la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, accoglieva l'appello dell'### e determinava in euro 323.361,48 la somma dovuta all'### da ### s.c. e accertava la responsabilità solidale del consorzio ### per la somma d i euro 1 85.806 ,32; rigettava l'appell o proposto dalla ### s.c. e da ### 5. Avverso detta senten za ha proposto ricorso per cassazione ### in proprio e in qualità di socio della estinta società ### s.c. articolando cinque motivi di ricorso. L'### e per essa la ### di ### dei ### (S.C.C.I.) S.p.A., si è limitata al dep osito della ### mentre l'### delle ### - ### è rimasta intimata.  6. La parte ricorrente ha depositato memorie conclusive. 4 7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 1 del d.l.  338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 e dell'art. 2070 c.c. per ave re la sentenza impugnata ritenuto applicabile la regola del mini male contributivo alle prestazioni d i lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. 
Deduce in p roposito la parte ricorrente che «la sent enza oggetto del presente gravame risulta meritevole di riforma, in primo luogo, per aver erroneamente applicato la disciplina del c.d. minimale contribu tivo alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo per cui è causa, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. (..) Invero, come esposto e mai contestato da controparte, gli accordi sindacali de quibus definivano la modifica, in peius ed in deroga al ### applicato dalla ### delle percentuali, in diminuzione, dei compensi da riconoscere a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una diver sa modulazione della remunerazione per la malattia breve, la c.d. carenza. Orbene, la Corte d 'Appello statuisce che la det erminazione dell'imponibile contributivo attinente alle prestazioni lavorative oggetto di causa debba essere e ffettuat a sulla base d ella disciplina stabilita dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 3 89/1989. La motivazione non può essere assolutamente condivisa, non potendosi e stendere alle prestazioni lavorative oggetto di accordi sindacali aziendali la regola del minimale contributivo». 5 2. Il mot ivo è infondato. La cost ante g iurisprudenza di questa Corte afferma che il minim ale contributivo come stabilito dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 si applica sulla retribuzione dovuta e non sulla retribuzione in concreto corrisposta.  2.1. Nella fattispecie non coglie nel segno il ricorso nella parte in cu i deduce che la cont ribuzione doveva essere calcolata in ragione della contrattazione aziendale perché ciò che doveva rileva re e che contin uava a rilevare era la contrattazione individuale ovvero collettiva se prevedeva una retribuzione maggiore.  2.2. In proposito si consideri quanto affermato da 26/04/2023 n. 10960: detta pronuncia dopo aver affermato l'applicabilità della regola sul minimale contributivo anche alle cooperative, specifica come ai fini del minimale contributivo debba prendersi in considerazione la retribuzione comunque dovuta in ragione della con trattazione collett iva ovvero del contratto individua le, se migliorativa, e come essa prevalga sulla minore retribuzione eventualmente in concret o corrisposta anche in ragione d i accordi stipu lati per crisi aziendali 2.2. Si consideri anch e quant o affermato da 04/12/2023, n. ###: «il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assum ere come base per il calcolo dei con tribut i di previdenza e di assistenza sociale n on può essere inferio re all'importo delle retribuzioni s tabilito da leggi, re golamen ti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sin dacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi un a retribuzione d i importo superiore a quello previsto dal contrat to collettivo. 6 Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgen te principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivame nte nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.)». Nel medesimo senso milita il principio affermato da Cass. 17/10/2023, n. 28833: la regola del cd. min imale contributiv o, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispe tto alle vice nde dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferim ento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collett iva, o dal contratto individu ale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non t rovino giustificaz ione nella legge o nel cont ratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (vd. Cass. nn. 15120 del 2019; 16859 del 2020; 23360 del 2021)».  3. Con il secondo motiv o di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338/19 89, convertito nella legge n. 389/1989, in relazione agli artt. 2116 e 13 62 c.c. per aver la sentenza impugnata applicato la regola del c.d. minimale contributivo alla fattis pecie di sospensione concordata della prestazione lavorativa. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 20 del ### 7 per i dipen den ti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica.  3.1. Il motivo è infondato, assumono rilievo le pronunce richiamate sopra sub. 2.1 e 2.2. e, in particolare, il principio affermato di recente da questa Corte con Cass. 09/06/2023, 16432: «in base ai più recenti arresti di questa Corte, non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro ch e abbian o concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolat a dalla retribuzione effet tivamente corrisposta e semmai connota ta da carat teri di predeterminabilità e oggettività, anche in fu nzione dell a possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo me desimo, quali mala ttia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. nr. 4676 del 2021 e Cass. nr. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. nr. 13650 del 2019».  4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 per avere la sentenza impugnata accertato il diritto dell'### di revocare gli sgravi contributivi pur in assenza del ### negativo e cioè senza verificare se sussistesse un ### 8 4.1. Il motivo è infondato. Si t ratta di questione già ampiamente risolta da Cass. 02/12/2 024, n. ### che afferma, citando u lteriori conformi precedenti: «valga al proposito richiamare quanto di re cente ribadito in Cass. 21378/2023: «questa Corte di legittimità, …in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (###, che la circostanza che l'### non abbia provv eduto a segnalare eventuali irregola rità ostative al rilascio del ### non determina in alcun mo do l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, …(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. ###). Deve convenirsi con il ### laddove osserva che il mero possesso del ### di per sé solo, no n può essere int eso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'### previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 117 5, cit. che qualifica il ### come condizione necessaria ma non sufficient e per fruire dei b enefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette m aterie” e restano “fermi gli altri obbl ighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali , territ oriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 9 sul pian o nazionale”. Su un pia no più generale, è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dag li enti previdenzial i in ordine alla su a gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesi mi che siano diret te alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell 'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisp onibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabili tà del d iritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice o rdinario alle d eterminazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n. ###/2022, che richiama Cass. n. 16865 del 2020)».  5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n . 388/200 0 per aver accertato la 10 sentenza impugnata la sussistenza della fattispecie di evasione contributiva. ### la parte ricorrente ricorreva, semmai, la diversa e più tenue ipotesi omissione contributiva.  5.1. Il motivo è infondato. In proposito giova richiamare il principio secondo il quale: in tema di obblighi contributivi verso le g estioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'### attraverso i modelli ###, circa i rapp orti di la voro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 20 00, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi p resumere una finalità d atoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di prova re l'assenza d'intento fraud olento ( 24/06/2022, n. 20446). Ed an cora: in tem a di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'### rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte , mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, si a rilevabile dalle denunce o regis trazioni obbligatorie ( 01/03/2017, n. 5281).  5.2. Nella fattispecie, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata all'esito di un accertamento in fatto non contestabile innanzi a questa Corte per i limiti connaturati alla funzione del giudizio di legittimità, l'ammontare dei contributi non era rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e solo in ragi one de ll'atto di accertamen to dell '### è stato possibile ricostruire la retribuzione corrisposta, quella dovuta 11 in ragione della contrattazione integrativa aziendale e quella dovuta in ragione dei contratti individuali.  6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 324 c.p.c.  per avere la pronuncia impugn ata statu ito il passaggio in giudicato dei capi della sentenza n. 174/2020 del Tribunale di ### riguardante il compu to degli sgravi contributiv i conseguenti alla trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. ### il motivo di ricorso la sentenza impugnata avrebbe errato nell'affermare il passag gio in giudicato delle statuizio ni della sentenza di primo grado in relazione ai citati passaggi e ai conseguenti recuperi contributivi e tanto perché la società aveva contestato specificamente le affermazioni del Tribunale.  6.1. Il motivo è infondato perché la Corte di Appello con affermazione esatta ha negato che le osservazioni riportate nell'appello fossero idonee a scalfire il contenuto della sentenza di primo grado. La decisione impugnata appare incensurabile perché le riprese a contribuzione operate sotto quei profili dagli ### sono corrette e sono il frutto di errori e violazioni della società che in sostan za non sono smentiti dalla parte ricorrente. Le doglianze sollevate non superano, ancora una volta, quant o già affe rmato sul punto già dall a sentenza d i primo grado.  7. In def initiva il ricorso deve essere integralmente respinto.  8. Nulla in ordine alle spese in difet to di formale costituzione dell'### P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; 12 nulla in ordine alle spese; ai sensi dell'art . 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a t itolo di contributo u nificato pari a quello previsto pe r il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.   ### (###  

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Rosetti Riccardo

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3664/2025 del 13-04-2025

... iniziale della procedura. Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente. Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto. Così tenuto conto della domanda di affido condiviso esplicitamente formulata dal resistente e dell'interesse dei figli alla effettiva conservazione dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, va confermata la collocazione del minore ### presso la madre. In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, considerato l'approssimarsi della maggiore età di ### della vicinanza dei domicili dei genitori, che certamente facilita l'accesso, vanno previste visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del (leggi tutto)...

testo integrale

n. 16456 2021 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### 1) Dott. ### - Presidente rel 2) Dott. ### - Giudice 3) #### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16456 del ### degli ### dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.
Come da note in sostituzione di udienza: per la ricorrente: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### con declaratoria di addebito esclusivo della responsabilità al marito; 2) affidare il figlio minore ### e la figlia ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre, nella casa coniugale sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti e conseguentemente di ordinare al ### di modificare la sua residenza; 3) per quanto riguarda le modalità di visita con i figli, questa difesa chiede che il padre possa vedere i figli ### e ### due volte a settimana dalle 17 alle 20, nonché i fine settimana, a settimane alterne, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica. ### le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, i figli, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di ### con il padre ed il lunedì in ### con la madre. Nel periodo delle vacanze estive (luglio-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo complessivo di sette giorni, anche consecutivi, e tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà; 4) concedere in uso esclusivo alla sig.ra ### che la abiterà con i figli ### e ### la casa familiare sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti; 5) fissare un assegno di mantenimento a carico del sig. ### nella misura di € 1.500,00 ### mensili, di cui € 500,00 ### per la figlia ### e € 500,00 ### per il figlio ### ed € 500,00 ### per la moglie, prevedendo gli automatici aumenti ### annuali, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla ricorrente; 6) stabilire che il padre si faccia carico delle spese straordinarie riguardanti i figli ### e ### (scolastiche, mediche, tempo libero, etc.) nella misura del 100%, stante la totale impossidenza della madre; 7) autorizzare espressamente, e senza previo consenso dell'altro genitore, le autorità consiliari e di P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per l'espatrio del minore ### 8) condannare il ### alle spese ed alle competenze professionali del presente giudizio. 
Per il resistente: in accoglimento della istanza di revisione e modifica parziale dell'ordinanza ### del Dr. Sinisi dell'8 marzo 2022, rimuovere la previsione dell'obbligo, da parte del #### giovan ### di corrispondere alla ### un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili per la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ### a far data dalla sua assunzione del 29.03.2023, in considerazione del fatto che, in virtù del documentato impiego assunto, la figlia è ormai economicamente autosufficiente, disponendo la restituzione in favore del ### delle somme versate dal resistente alla ### per la figlia dal 29.03.2023; - pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del ### ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie ### con integrale rigetto del ricorso avverso e dell'avversa domanda di addebito; - disporre l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza privilegiata del minore presso il padre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore, ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente che, hanno già espressamente rappresentato di voler vivere con il padre, adottando idoneo calendario di visite della madre; - assegnare la casa coniugale di proprietà della famiglia ### ovvero del fratello del resistente, concessa in comodato, sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente; - porre a carico della sig.ra ### un assegno di mantenimento per il figlio minore ### di almeno € 400,00 mensili da versare al ### entro il giorno “5” di ogni mese; - porre a carico della sig.ra ### il contributo in misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc) per il figlio minore ### - dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito; - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, per il figlio minore ### e per la figlia ### pari ad € 1000,00 (€ 500,00 per ognuno), considerata l'esagerazione di simile istanza assolutamente sproporzionata e rispondente né alle esigenze e tenore di vita dei figli nè alle capacità economiche del resistente, ed atteso, inoltre, che i figli hanno chiesto di vivere con il padre, oltre alla documentata raggiunta autosufficienza economica della figlia ### - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, di € 500,00, per il mantenimento della ricorrente, alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua, che è autonoma ed economicamente autosufficiente e gode di propri redditi, provenienti dal proprio lavoro, di addetta alle pulizie prima presso il “###” di ### e poi presso abitazioni private e che è in grado di svolgere attività lavorativa, ed alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua; - Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento nelle indicate esagerate misure, in una ad ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in particolare rigettare a richiesta di mantenimento avanzata dalla ### - In via gradata, disporre in ogni caso l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza alternata presso entrambi i genitori, ovvero in caso di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, adottando ampio calendario di visite del padre, con pernottamento presso il padre, stabilendo per le festività, ferie, nulla di escluso; - revocare in ogni caso il mantenimento disposto in favore della figlia ### nella misura di euro 300,00 mensili, attesa la sua documentata autosufficienza economica; - In via estremamente gradata e ferma la richiesta di stabilire la residenza dei figli con il padre con assegnazione a questi della casa coniugale, ove ritenuto l'obbligo di mantenimento del figlio minore ### da parte del padre, si chiede determinarsi la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio stesso, ancorandola ai minimi tabellari, nell'ordine di 250,00 euro mensili, tenuto conto del reddito del ### e della sua necessità di provvedere ad un nuovo alloggio ed alle relative spese, oltre che del tenore di vita della famiglia e dei figli stessi, spese di trasferta, quota mutuo etc; - Rigettare ogni altra contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione; - Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione.  .  ###: il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera; vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### parte ricorrente premesso il matrimonio -trascritto in #### il ### (### n. 11, P. 2, S. A, anno 2002)- con il resistente e che dall'unione erano nati i figli in #### i figli ### ( il ###) e ### (n. il ###); che sin dall'inizio del matrimonio i coniugi vivono e risiedono con i figli nell'abitazione di proprietà del sig. ### sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4; che il sostentamento della famiglia è sempre pervenuto dal ### il quale è impiegato presso la ditta ### S.p.A. come operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, oltre gli straordinari per frequenti turni in orario notturno, per un reddito annuo da lavoro di circa 32.000,00; che la sig.ra ### non ha mai percepito alcun reddito, è nullatenente ed ha dedicato la sua vita esclusivamente alla gestione familiare ed alla crescita dei figli; chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente ed adottarsi i provvedimenti consequenziali. 
Si costituiva il resistente deducendo e concludendo come in atti. 
All'esito dell'udienza del 3.3.22- cui si perveniva a seguito di rinvio richiesto per la rappresentata prospettata difficoltà delle parti e difensore di raggiugere il Tribunale per sospensione dei trasporti marittimiil Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione sciogliendo la riserva così provvedeva: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto; 2) dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi; 3) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore ### ed alla figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ### 4) affida provvisoriamente il figlio minore ### (nato a ### - Napoli - 23.12.2007), ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, rimettendo al giudice istruttore ogni ulteriore approfondimento sulla effettiva e persistente preferenza del medesimo per il prevalente collocamento presso il padre (come da dichiarazione sottoscritta in atti del 5 maggio 2021), madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 alle 22.00 della domenica; ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; ad anni alterni, il giorno di ### o il Lunedì in ### ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio; prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore; 5) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; 6) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente non lavora, ha oltre 50 anni ed è stata affetta da grave patologia, mentre il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00/1.800,00 mensili netti); tutto ciò considerato, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 800,00 l'importo complessivo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei due figli (di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per ciascuno dei figli) oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale; tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ### Quindi rimetteva le parti innanzi al GI. 
Depositate memorie integrative ed istruttorie. 
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze. 
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro e pertanto non possono essere accolte. 
Ed invero a base della domanda la ricorrente ha lamentato tra l'altro che il resistente aveva sempre avuto atteggiamento o burbero ed aggressivo ed indisponibile al dialogo, mancato sostegno del marito in occasione di patologia oncologica per cui aveva subito intervento nel 2014, relazione extraconiugale dello stesso rappresentando che quando :”la ### comunica formalmente la volontà di separarsi dal marito nel mese di febbraio, quest'ultimo lo ha recepito come una forma di sfida che ha minato il suo potere di comando e da quel giorno non le ha fatto più trovare pace, rendendole la vita quotidiana un vero inferno, proferendole spesso frasi indicibili come “ti deve venire un tumore in testa”, rappresentando aver proposto denuncia nei confronto dello stesso. 
Il resistente ha invece rappresentato che la moglie: ”con il suo allontanamento affettivo dal marito, oltre ai danni provocati alla famiglia turbata per le calunniose denunce, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio”.   In sede di scritti conclusionali il resistente ha aggiunto di aver appreso di violazione degli obblighi di fedeltà da parte della moglie. 
Il tenore generico delle doglianze, perlopiù prive di riferimenti temporali, l'inammissibilità delle richieste istruttorie non consentono di ritenere la fondatezza delle domande non potendosi neppure valutare il necessario nesso di causalità fra le dedotte e contestate violazioni dei doveri matrimoniali e l'improseguibilità della convivenza, in disparte dell'inammissibilità degli ulteriori motivi di addebto tardivamente formulati dal resistente. 
Così le domande di addebito non possono trovare accoglimento.
Quanto ai provvedimenti relativi ai figli della coppia ### (n. il ###) e ### (n. il ###), va rilevato che la prima era già maggiorenne all'atto del deposito del ricorso pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente può essere adottato. 
Quanto al figlio ### prossimo alla maggiore età alla decisione va rilevato che non è in contestazione l'affidamento condiviso dello stessoprevisto in via preferenziale dal legislatorema solo la collocazione dello stesso, che entrambe le parti richiedono presso di sè. 
Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e viste le richieste del P.M. nell'interesse del minore non appaiono elementi che consiglino la modifica degli assetti in atto che vanno pertanto confermati. 
Innanzitutto, il permanere del figlio presso la madre risulta quello naturalmente determinatasi all'atto dell'originario allontanamento del resistente dalla casa coniugale, assetto confermato in sede presidenziale. 
Inoltre, va rilevato che il lavoro in orario notturno svolto dal resistente necessariamente comporta un allontanamento dall'habitat dei figli, in orario in cui gli stessi vi permangono, che mal si conciliava con i compiti accuditivi degli stessi soprattutto nella fase iniziale della procedura. 
Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente. 
Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto. 
Così tenuto conto della domanda di affido condiviso esplicitamente formulata dal resistente e dell'interesse dei figli alla effettiva conservazione dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, va confermata la collocazione del minore ### presso la madre. 
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, considerato l'approssimarsi della maggiore età di ### della vicinanza dei domicili dei genitori, che certamente facilita l'accesso, vanno previste visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del minore, con disciplina minima come previsto in ordinanza presidenziale. 
Non si è proceduto all'audizione del minore onde evitare ulteriore coinvolgimento.   Sulla domanda di assegno di mantenimento del figlio minore. 
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle minori. 
Pertanto mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio. 
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di ### tenuto conto della capacità reddituale del padre, operatore ecologico dipendente della ### spa, che ha provveduto ad aggiornare la documentazione reddituale, risultando così aver seppur lievemente incrementato i redditi risultanti dalle documentazione originariamente prodotta (730 dal 2018 al 2022 e CU 2022) riportante redditi da lavoro dipendente oscillanti intorno ai € 31.000,00 annui, pervenendo a retribuzione annua per il 2023 (CU 24) di circa €33.300,00, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e dei tempi di permanenza del figlio presso la famiglia paterna, si stima congrua all'attualità (e con decorrenza dalla revoca del contributo al mantenimento dell'altra figlia come di seguito si dirà) la somma mensile all'attualità di € 500,00 da corrispondersi a ### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### A tale somma si perviene anche in considerazione del fatto che per l'ipotesi della collocazione del figlio presso di se il ### aveva chiesto contributo al mantenimento del figlio a carico della moglie € 400,00 mensili così ammettendo che tali fossero le esigenze del minore. Così tenuto conto che i redditi del resistente sono ben maggiori e che con la revoca del contributo al mantenimento della figlia vengono meno econome di scale il contributo paterno al mantenimento del minore va determinato come suindicato in € 500,00 mensili. 
Va, altresì, posto a carico del ### . l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018 Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia ### (n. il ###), va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. 
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). 
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). 
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). 
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, 10207). 
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). 
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. 
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita; od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. 
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. 
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. 
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.  - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. 
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. 
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. 
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. 
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita. 
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro. 
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative; vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario. 
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. 
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.  ### di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. 
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. 
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. 
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. 
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). 
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. 
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. 
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo). 
Posti tali principi, va rilevato che parte ricorrente nulla ha dedotto sul percorso formativo in atto, ma lo stesso resistente, in sede di comparizione personale all'udienza presidenziale ha dichiarato che entrambi i figli andavano a scuola, pertanto pacifica è la debenza dell'assegno riconosciuto in via provvisoria in sede di ordinanza presidenziale che peraltro non risulta reclamata. 
Il resistente ha successivamente chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso che la stessa aveva intrapreso documentata attività lavorativo con contratto a termine poi prorogato. 
La ricorrente pur ammettendo attività stagionale intrapresa dalla figlia insisteva nella domanda di contributo al suo mantenimento in ragione della brevità del periodo di lavoro e del fatto che comunque la figlia gravasse sulla madre destinando i proventi del lavoro a spese personali. 
Osserva il Collegio che risulta in atti e non è contestato che la figlia nell'aprile 2023 abbia intrapreso attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione da ritenersi adeguata all'autosufficienza, con proroga dell'originario contratto stagionale sino al luglio successivo.
Seppure si tratti contratto a tempo sia a tempo determinato, la proroga dello stesso e le attuali caratteristiche del mondo del lavoro unitamente alle notorie difficoltà dello stesso in cui sempre più di rado si rinvengono contratto a tempo indeterminato, comporta la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, tenuto conto della ancora giovane età della stessa e della notoria stagionalità di molte attività sull'isola va stabilita con decorrenza dal aprile 2024 (stagione successiva).   Sull'assegnazione della casa coniugale ### accolta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale. Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte , condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; ### 1, n. 18440 del 01/08/2013; Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), . 
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, ### I, 16 maggio 2017, 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art.  156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico ( Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007). 
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. 
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a ### n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.  ### di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. ### negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. 
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.  “In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod.  civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878) ### del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura. 
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i ### hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. 
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i ### di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto. 
Orbene, va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la resistente pendente la convivenza matrimoniale non abbia mai lavorato, ma che sia solo occupata della casa e della famiglia e che il reddito familiare fosse garantito dal solo lavoro del resistente operatore ecologico con i redditi suindicati. 
Inoltre l'assenza di esperienza lavorative della ricorrente rende difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro, che comunque non può essere escluso per l' età della stessa, tanto che ne risulta documentato esiguo periodo. Non risulta documentata inabilità al lavoro ne percezione di provvidenze, ancorché non risulta contestato che la ricorrente sia stata affetta da patologie oncologiche di cui non è provata l'incidenza inabilitante. 
Orbene, tenuto conto del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e la differenza tra le situazioni economiche delle parti, come prima argomentata, vista la documentazione reddituale in atti, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. 
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata quasi ventennale della convivenza coniugale, interrottasi prima della proposizione del ricorso, del reddito del resistente che ha dichiarato di percepire 1.700/1.800 € mensili, degli altri oneri contributivi a carico dello stesso e del beneficio indiretto derivato alla ricorrente dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo l'importo all'attualità di € 200,00 (duecento/00). 
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### .   Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). 
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).   Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: Pronunzia la separazione personale dei coniugi; Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre; Disciplina il dirittodovere di frequentazione del padre con il figlio nei termini di cui in parte motiva; Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con decorrenza come dall'aprile 24. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018; revoca con decorrenza dall'aprile 24 il contributo al mantenimento disposto in via provvisoria per la figlia maggiorenne ### la casa coniugale alla signora ### per abitarla unitamente ai figli; Rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione; Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della ### all'### dello ### del Comune di #### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 11, parte II, s.a., Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).   Compensa, per intero, le spese del giudizio; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024 ### dott.

causa n. 16456/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Hubler Carla

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4803/2025 del 28-11-2025

... all'approvazione dei processi di approvvigionamento e di gestione logistica; e) il modulo non dispone di un sistema di notifiche interne, grazie al quale i partecipanti di un workflow vengono informati via e-mail, dello stato di avanzamento dello stesso; 4) ### amministrativi: a) il prodotto fornito ed installato risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato ### b) il modulo non dispone di un word processor interno per la definizione degli atti c) impossibilità da parte dell'utente di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento all'interno dell'iter procedurale definito e in base alle competenze assegnate; tracciare le varie versioni, identificare le note e apportate modifiche dai diversi autori in modo da controllare e gestire il flusso di informazioni legate alla loro produzione; e) ottemperare ai termini per l'esercizio del diritto di accesso al fine di salvaguardare il segreto di ufficio e mantenere la riservatezza su determinati atti e informazioni; 5) ### trasparente: a) il modulo non permette di gestire lo stato matricolare attraverso l'inserimento delle informazioni previste D.L 33/2013 relativamente al personale ed ai dirigenti (dichiarazioni di non inconferibilità (leggi tutto)...

testo integrale

RG 7110 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale di Palermo , in composizione monocratica, nella persona del ### sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato, a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.  la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7110 /2023 del ### vertente TRA ### , con sede ###/c - CF= ###), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv . ### con studio in ### viale ### n.116, opponente #### c.f. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### nel ### nr. 159, è elettivamente domiciliata Opposta MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, la ### spa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1698/2023 (RG 5302/2023 - ### n.- All.1) , notificato in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della società ### srl ( da ora ### della somma di euro € 60.522,66 ( di cui: - € 47.800,00= relativi alle fatture n.  ###_010 del 31/01/2022 di € 8.000,00, ###_011 del 31/01/2022 di € 39.800,00m € 10.516,00= iva sulle suddette fatture - ed € 2.206,66= per interessi ) , asseritamente dovuti quale corrispettivo per fornitura di servizi informatici resi dalla società opposta nell'ambito di un più ampio appalto indetto #### di ### ( appalto che essa ### si era aggiudicato) . 
In particolare, parte opponente ha esposto che: - essa aveva sottoscritto con ### un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione dell'esistente sistema informativo ospedaliero in dotazione all'azienda attraverso la fornitura di un nuovo sistema integrato comprendente, oltre alla fornitura in licenza d'uso della suite applicativa e completa, anche di servizi per una durata non inferiore a cinque anni rinnovabili per altri quattro; - la ### nell'ambito di tale più ampio appalto, si era obbligata ad assicurare la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico; b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione; - il software per la gestione del protocollo informatico era stato regolarmente fornito sicché, a seguito di emissione, in data 24 gennaio 2020, di un SAL a conferma dell'avvio del medesimo software, la fornitura era stata pagata mediante corresponsione di una somma pari al 40% del costo totale relativo alla gestione documentale e successivo framework ( pari ad € 99.500,00= iva esclusa,); - per converso, la fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento aveva sin dal principio presentato alcuni problemi, mai risolti dalla società ### nonostante le numerose sollecitazioni ; - per ovviare a tali difetti , che rendevano il programma inidoneo a far fronte alle esigenze del committente ### essa si era dovuta rivolgere ad altro fornitore per completare la fornitura, al fine di evitare l'annullamento dell'intera commessa, minacciata da ### , secondo l'assunto della società opponente: - nulla era dovuto alla società ### in relazione alle fatture poste a fondamento della ingiunzione , che erano relative a prestazioni mai rese o rese in modo viziato ( non avendo risolto i problemi a cui gli interventi erano finalizzati) ; - la ### , anzi , doveva restituire la somma € 39.800,00 oltre iva, corrisposta per il software documentale mai attivato nonché risarcire i danni subiti a seguito della mancata attivazione del sistema gestione documentale e atti amministrativi.
Infine, la ### ha rilevato l' erronea determinazione degli interessi, avendo il giudice del monitorio , liquidato la somma di euro 60.522,66 , che era già comprensiva di interessi e su tale somma ulteriormente riconosciuto gli interessi, per altro al tasso di cui all'art 5 d. lgs 231/01 in luogo del tasso convenzionale ### base di tali premesse, parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: revocare il decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - ### n.1698/ 2023), stante la divergenza tra il chiesto ed il concesso relativamente agli interessi richiesti/concessi in quanto i primi già ricompresi nella condanna, nonché riconosciuti “ultra petita”, come specificato in narrativa.  - previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto (RG n.5302/23 - ### n.1698/2023), accertati i fatti di cui alla narrativa e l'inadempimento da parte di ### srl delle proprie obbligazioni di cui al contratto relativo alla fornitura della gestione documentale e atti amministrativi di cui alla fornitura di cui alla proposta del 7/08/2020 (e conseguenti servizi professionali risultati senza successo), oggetto delle fatture di cui all'ingiunzione, dichiarare che niente è più dovuto alla convenuta opposta in forza di detto contratto. 
A titolo di domanda riconvenzionale che espressamente si propone, voglia il ### adito condannare ### srl, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, alla restituzione di tutta o parte della somma paga-ta per la fornitura della gestione documentale e atti amministrativi, non-ché al risarcimento dei danni subiti da ### spa, ed in particolare degli eventuali maggiori costi sostenuti per la consegna della commissione a ### somme tutte che saranno dimostrate e/o risulteranno anche attraverso apposita perizia o altrimenti ritenute equitativamente dal ### Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa Con comparsa di risposta del 12.9.23 si è costituita in giudizio la ### , chiedendo il rigetto dell'opposizione, tenuto conto, in primo luogo, della genericità delle allegazioni e delle contestazioni mosse con riguardo al credito azionato in via monitoria e a quelle poste a fondamento della domanda riconvenzionale e , in ogni caso, in considerazione dell'assenza di una condotta inadempiente, avendo essa sempre riscontrato le richieste della committente, spesso eccedenti l'oggetto della fornitura. 
A tal fine, parte opposta ha rappresentato che : - in data ### essa aveva formulato a ### una prima offerta commerciale ###200807_### e relativo allegato tecnico ###200807_###, in riscontro alla quale la società odierna opponente, in data ### ed in data ### aveva ordinato il software ### il ### di funzionalità aggiuntiva alla piattaforme base, ed i servizi di installazione e configurazione dei moduli con giornate di formazione ed affiancamento (cfr. ordine d'acquisto ######-1 del 15-10-20; e ordine d'acquisto ######-1 del 22-10-20); - nel corso della realizzazione di tali servizi, dovendosi il programma adattare alla strumentazione in uso ad ### era imprescindibile la partecipazione e collaborazione del committente finale, il quale, per converso, non solo non aveva prestato la necessaria collaborazione, omettendo di comunicare dati tecnici o di consentire l'accesso a determinate macchine, ma aveva pure chiesto continue implementazioni del programma ordinato con funzionalità aggiuntive che non erano oggetto della commissione; - tale condotta aveva ritardato la consegna dei programmi e aveva indotto le parti a stipulare un documento (denominato “###v-5- 0_20210421”.) con cui si era specificato il perimetro e le caratteristiche tecniche dell'applicativo richiesto; - sulla base di tale documento, il software commissionato veniva, quindi, completato; il rilascio in produzione del programma era stato preceduto dalla propedeutica fase rappresentata dallo svolgimento di incontri formativi con i dipendenti del cliente finale ( tutti regolarmente svoltisi) ; - infine, in data ###, veniva comunicato il rilascio in produzione del software.  ### base di tali premesse , la società opposta ha dedotto che le iniziali criticità erano state puntualmente superate attraverso gli interventi successivi svolti dai propri tecnici tanto che , in data ###, veniva comunicato il rilascio in produzione del software. 
Ed ancora, parte opposta ha rilevato la piena correttezza del calcolo degli interessi oggetto del decreto ingiuntivo opposto richiamando, a tal fine, l'ordine nr. ###- 1 del 22.10.2020, sottoscritto da entrambe le parti, in forza del quale le parti avevano convenuto , in conformità a quanto consentito dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 231/2002 n. 231 (…) che il pagamento delle fatture sarebbe avvenuto a novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
Infine , parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, stante l' assoluta genericità delle allegazioni poste a fondamento della stessa . 
La causa , istruita a mezzo prova orale e CTU tecnica, all'udienza del è stata assunta in decisione IN via preliminare occorre ricordare che secondo l'insegnamento delle ### il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). ### di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472 - cfr anche ### 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 “ In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento).   Ciò precisato , occorre premettere in punto di fatto che : - è incontestato, oltre che documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura relativa dell'area applicativa di gestione documentale così suddivisa: a. Fornitura del software di gestione del protocollo informatico; b. Fornitura di un sistema di gestione workflow documentale (atti amministrativi),c. Servizi di formazione e avviamento d. Servizio di manutenzione; - è incontestato il mancato pagamento delle fatture oggetto del monitoro ovvero: la fattura ###_010 dell'importo imponibile di euro 8.000,00, oltre iva e la fattura ###_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva, che attengono : la prima all'attività di ### e configurazione moduli software on-premise - ### processi / workflow specifici - Formazione in aula utenti finali (specialista senior) - ### / trainin on the job utenti finali (### senior) relative alla fornitura del nuovo sistema informativo ### - Modulo gestione documentale e flussi ###, gestione iter procedimenti amministrativi, amministrazione trasparente e albo del cliente finale, di cui Ordine d'acquisto ######-1 (### del 15/10/2020 ; la seconda l'attività di fornitura dei ### -### 1, comprensivo delle: ### d'uso per il ### ; dei ### - #### e ### flussi/### documentali inclusa ### di ###; ###• ### middleware d'integrazione #### middleware d'integrazione ### dell'Ente; ### d'uso modulo ### informatico; ### di funzionalità aggiuntive alla ### base: ### alla componente di ### e di ###, di cui all' Ordine d'acquisto ######-1 del 22/10/2020; Sicché risultano certamente provati il titolo e il mancato pagamento delle somme integranti il corrispettivo delle fatture poste a fondamento del monitorio.
Parte opponente, infatti, non ha contestato il mancato pagamento ma si è limitata a eccepire, invero genericamente, l'inadempimento del contratto, rilevando l'esistenza di problemi nella fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento ( cfr pag. 5 atto di opposizione “ I problemi sorsero e non sono mai stati risolti per la parte di fornitura relativa al sistema di gestione documentale del flusso di lavoro (workflow atti amministrativi) e relativi servizi di formazione ed avviamento, tanto che non si è mai conclusa. Il software relativo a tali funzioni, infatti, presentava numerose problema-tiche per adeguarsi alle necessità di ### che non lo ha mai ritenuto idoneo ed il suo sviluppo anche attraverso il framework di funzionalità aggiuntive è andato enormemente a rilento e non si è mai concluso; pag. 2 memoria ex art 171 ter n 1 “ ### non è riuscita a risolvere i problemi denunciati dal cliente finale relativamente alla fornitura della gestione workflow documentale (atti amministrativi), precisando altresì che il mancato completo adempimento delle obbligazioni da parte di ###.  ### genericità delle allegazioni poste a supporto dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla ### costituisce motivo già da solo sufficiente per il rigetto di detta eccezione e la conferma del d.i. opposto ( cfr tra tante Cass. Civ sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018 “### è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione) . 
In ogni caso, parte opposta ha, in positivo, dimostrato, a mezzo CTU prova orale, di avere correttamente adempiuto le obbligazioni contrattuali sia con riguardo alla fornitura che alla formazione. 
Sotto tale ultimo aspetto il nominato CTU ha chiarito che : Il software DNP -### risulta regolarmente installato presso i server di ### e attualmente in uso. ### dei codici sorgente di quanto al momento installato con il codice sorgente depositato con l'allegato al nr. 14 della memoria ###171_ter_n_3 rileva una corrispondenza praticamente identica. ### qualitativa della procedura DNP perviene ai seguenti risultati: • ### - ### per documenti digitali e cartacei, protocollati e non, con memorizzazione in formato conforme alla normativa. - Scansione e gestione di metadati per la classificazione e indicizzazione personalizzabile dei documenti. - Funzionalità di anteprima, stampa, allegati, versioning e gestione dello storico delle operazioni. - Ricerca avanzata basata su metadati e testo completo, con ordinamento e stampe in ### o ### - Scadenzario per documenti urgenti e pacchetti di versamento per la conservazione digitale. • ### dei #### di fascicoli digitali che possono includere documenti protocollati e non, con associazione a fascicoli cartacei tramite metadati specifici. - Funzioni di classificazione, ordinamento, gestione delle scadenze e chiusura dei fascicoli. - Ricerche avanzate per fascicoli e storico delle operazioni, con stampa in vari formati. • ### - Infrastruttura di gestione dei processi aziendali tramite workflow integrato basato su ### - Funzioni per assegnare documenti e fascicoli agli utenti, monitorare lo stato dei documenti nel flusso e registrare tutte le operazioni. - Sistema di notifiche interne e workflow preconfigurati. • ### e ### - ### digitale e marcatura temporale tramite certificati remoti, con autenticazione tramite OTP o app mobile, conforme alle normative. • Ricerca e ### - ### dedicata alla ricerca semplice e avanzata di documenti e fascicoli, con possibilità di ricerca full-text e per metadati E stata, quindi, accertata una corrispondenza praticamente identica tra i programmi forniti e quelli pattuiti e, dunque, la corretta esecuzione delle prestazioni - inerenti appunto alla fornitura informaticadi cui alla fattura ###_011 dell'importo imponibile di euro 39.800,00, oltre iva . 
Occorre precisare che detto importo , a dispetto della dizione sintetica della fattura ###_011 che sembra riferirsi anche alla formazione - attiene invece al 40% della fornitura come si evince chiaramente dal riferimento all'ordine del 22.10.20, che riguarda la fornitura di software ; per converso, la fattura n 22 010 attiene alla formazione , riferendosi all'ordine ###### del 15/10/2020 del 15.10, che riguarda proprio l'attività formativa. 
Non colgono nel segno le censure svolte dal CTP di parte opponete alle conclusioni cui è pervenuto il CTU . 
Nella specie il tecnico della opponente ha lamentato : - ###à del metodo di comparazione utilizzato dal CTU ( La prima osservazione che lo scrivente adduce è che di questa comparazione non possiamo avere contezza, dato che non è stato condiviso con le parti il materiale prodotto presso #### fiducia nel ### ma certamente sarebbe stato auspicabile poter operare il confronto anche in autonomia. La seconda osservazione è che, in ogni caso, che il confronto tra il materiale depositato e quello presente sul server ### abbia esito positivo o meno, cambia poco in merito alla validità dei file prodotti, dato che il CTU ha confrontato dei file prodotti da ### con dei file in possesso di ### file questi di cui non vi è alcuna contezza circa integrità o datazione. Proprio in merito alla datazione, da quel poco che è in possesso allo scrivente (cioè il file archivio con i sorgenti dell'App “dnp5d60c3b6d4624ae6e5f4b45973aff26bf9f3c7eb.zip” prodotto da controparte in ### emerge un particolare di assoluto rilievo: la datazione di tutti i file contenuti nell'archivio risale al 29 ottobre 2021. Ovviamente tale data potrebbe configurare la creazione dell'archivio, ma poco importa: non vi è alcuna evidenza della data di creazione dei file, che potrebbe benissimo essere prossima al 29 ottobre 2021 Se si considera che la causa ha come punti di riferimento le due PEC del 2 febbraio 2021 e 12 febbraio 2021 (### 7 e Doc. 7 allegati all'### di ### in ### al ### di ### del 23 maggio 2023) è evidente che un codice di fine ottobre 2021 potrebbe rappresentare una situazione non conforme con quanto lamentato da ### e quindi il CTU in sostanza potrebbe trovarsi a valutare un codice successivo ai fatti di causa. La comparazione con i file presenti sul server ### tra l'altro, non garantisce nulla di più relativamente alle date, quindi rimane incerta la datazione del materiale prodotto da ### che non è stata in grado di provare a quando risale tale codice sorgente, rendendo quindi la comparazione a sua volta incerta); - ### valutazione dei vizi indicati nel doc 7 allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter ( sono, nel fascicolo di causa allegati da ### alcuni documenti dell'agosto 2020 che contengono precisi riferimenti alle singole caratteristiche che avrebbero dovuto essere implementate: 1) ### 1 “01_-_###prodotti_###pdf” (### del 7 agosto 2020) allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter; 2) ### 2 “02_-_###tecnico_###200807_###pdf” (### del 7 agosto 2020) allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter; Vi è poi un documento, sempre presente nel fascicolo ma allegato da ### che indica quali sono le difformità rilevate alla data del 17 novembre 2021 e contestate ad ### 3) Doc 7 allegato alla seconda ### di ### ex Art 171 Ter; ### documento precisa come - alla data del 17 novembre 2021 - il codice non era ancora conforme alle specifiche contrattualizzate a fine 2021, specificando dettagliatamente le difformità. ### del 17 novembre 2021 avente oggetto “### di non conformità sistema ### Documentale” inviata da parte del ### di ### vengono infatti evidenziate le seguenti difformità, che si chiede cortesemente al CTU di verificare nel codice prodotto da ### e che si riportano qui di seguito così come presenti nel documento Doc 7 allegato alla 2° ### Ex art. 171 ter cpc di ### agli atti del fascicolo: 1) ### prodotto fornito ed installato risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato ### b) gli utenti autorizzati non possono creare classi documentali ad hoc (es.: reclami, fatture, contratti, progetti, gare, ecc.) a caldo (senza la necessità di riavviare il sistema) attraverso la definizione di metadati descrittivi e relative regole di validazione; c) il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente); d) il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri; e) non è previsto il ### ed indicizzazione automatica dei contenuti su tutti i documenti inseriti nel modulo; f) non risulta possibile creare nuove classi documentali a caldo con regole di validazione definite ad hoc sulla base delle proprie esigenze; g) non risulta possibile effettuare operazioni base ### (crea, leggi, modifica, elimina) su documenti e fascicoli; h) impossibilità di accesso e modifica dei metadati associati alle classi documentali; i) non consente di effettuare operazioni sui documenti quali spostamento, copia, inoltro, assegnazione metadati e voci di titolari o e creazione ed avviamento di workflow.; j) non è possibile la gestione delle regole di inoltro per l'assegnazione di documenti (o fascicoli) ad ### o singoli utenti (in base all'organigramma dell'Ente) e per il passaggio tra le unità organizzative; k) impossibilità di condivisione di fascicoli o singoli documenti ad altre strutture e utenti con definizione delle regole di accesso (es. lettura, scrittura, ecc.); l) impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi. 2) ### a) annullamento di un protocollo in piena tracciabilità e nel rispetto della normativa vigente; b) caricamento contestualmente alla protocollazione del documento scannerizzato oppure caricamento del documento in un secondo momento; c) ### dei documenti in ingresso ed uscita alle preposte strutture tramite configurazione di regole basate sul titolari di classificazione; d) disposizione della funzionalità ‘duplica protocollo' attraverso la quale è possibile creare un nuovo protocollo duplicando i dati della registrazione di protocollo che si intende replicare (a meno del campo destinatario); e) possibilità di creare e modificare una lista predefinita di oggetti da cui attingere all'atto della protocollazione ###; 3) ### processing: a) il modulo di ### processing non consente la definizione di workflow personalizzabili in base al numero di partecipanti e sulla base del sistema di approvazione prescelto: firma debole o firma digitale (con possibilità di utilizzare dispositivi di firma di tutte le ### sia per firme “remote” che apposte con “dispositivi tradizionali”, come smart card, ecc.); b) l'utente che da inizio ad un workflow non ha la facoltà di scegliere workflow pre-configurati: ### ratifica/approva semplice. E' il workflow più semplice da avviare e consente all'utente autorizzato di selezionare il primo destinatario, la modalità di approvazione (firma forte o debole) ed il file su cui verrà avviato il processo; ### ratifica/approva di gruppo. E' il workflow ideale per gestire una collaborazione a più mani su un medesimo documento. ### che avvia il processo seleziona l'elenco dei partecipanti e carica il documento, sarà cura del sistema notificare l'avvio del processo, l'aggiornamento dei documenti, ecc.; workflow ratifica / approva predefinito. E' il workflow perfetto per gestire quei processi di lavorazione in cui è noto a priori l'elenco dei partecipanti; c) il sistema inoltre non dispone di un cruscotto di controllo dove ogni utente può monitorare e prendere visione in tempo reale dello stato dei workflow suddivisi in: “ creati da me” e “### a cui partecipo” e “Compiti”; d) il modulo non dispone di workflow specifici relativi all'approvazione dei processi di approvvigionamento e di gestione logistica; e) il modulo non dispone di un sistema di notifiche interne, grazie al quale i partecipanti di un workflow vengono informati via e-mail, dello stato di avanzamento dello stesso; 4) ### amministrativi: a) il prodotto fornito ed installato risulta diverso da quello indicato in sede di gara, denominato ### b) il modulo non dispone di un word processor interno per la definizione degli atti c) impossibilità da parte dell'utente di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento all'interno dell'iter procedurale definito e in base alle competenze assegnate; tracciare le varie versioni, identificare le note e apportate modifiche dai diversi autori in modo da controllare e gestire il flusso di informazioni legate alla loro produzione; e) ottemperare ai termini per l'esercizio del diritto di accesso al fine di salvaguardare il segreto di ufficio e mantenere la riservatezza su determinati atti e informazioni; 5) ### trasparente: a) il modulo non permette di gestire lo stato matricolare attraverso l'inserimento delle informazioni previste D.L 33/2013 relativamente al personale ed ai dirigenti (dichiarazioni di non inconferibilità e non incompatibilità, dichiarazioni reddituali e patrimoniali, CV). Si precisa che buona parte delle problematiche di cui sopra, indicate espressamente nel Doc 7 allegato alla 2° ### Ex art. 171 ter cpc di ### sono riferite a caratteristiche contrattualizzate nell'### 2 (allegato tecnico del 07.08.2020) citato espressamente nel quesito, quindi la loro verifica rientra pienamente nel perimetro dell'incarico posto dal ### al ### Per fare un esempio, il punto 1.c “il modulo non offre un meccanismo di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi (attraverso l'importazione del titolario di classificazione del Cliente)”, 1.l “impossibilità di configurare meccanismi di smistamento automatico dei documenti attraverso la selezione esplicita di una o più strutture di riferimento, oppure in base alla classificazione archivistica degli stessi.” e il punto 1.d “il sistema non consente l'inoltro dei documenti ricevuti ad un'altra struttura o visualizzare lo storico degli inoltri” trovano riscontro nell'### tra le caratteristiche che avrebbero dovuto essere fornite nel sistema di #### qualitativa svolta dal CTU invece, di cui si riporta il breve resoconto prodotto nella relazione tecnica,non pare aver coperto questi aspetti (che andrebbero puntualmente verificati) come si evince dall'estratto della relazione di bozza di CTU che si riporta qui di seguito e che copre una verifica qualitativa sulle macro categorie e non sulle singole caratteristiche contrattualizzate: Tra l'altro, come si è dimostrato sopra e come ancora riproducibile, in realtà la gestione documentale al link messo a disposizione da controparte pare bloccarsi con un errore appena si tenta di caricare un documento da gestire, quindi non è stato possibile allo stato testarne il funzionamento”); - la mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa ( ### l'ultimo punto che si contesta al CTU è quello relativo all'amministrazione trasparente, aggiunto nella bozza condivisa con CTP e legali inviata via PEC e mai discussa in alcun incontro peritale. ### “wpdemo.aranciaict.it/wpdemo” citato dal CTU come “messo a disposizione da arancia ICT” non era mai stato esaminato né menzionato prima della bozza, non è presente negli atti ma soprattutto tale portale non pare essere presente nel codice sorgente prodotto da controparte e presente agli atti del fascicolo. Questo significa che tale elemento pare essere stato dato in valutazione al CTU fuori dal contraddittorio, fuori dal fascicolo e fuori dai codici sorgenti prodotti da ###. 
Orbene, quanto al primo profilo (erroneità del metodo di comparazione utilizzato dal ### , il Consulente ha condivisibilmente chiarito che “ La comparazione tra il codice sorgente fornito da ### e quello installato sui server di ### è stata regolarmente eseguita. Sono stati acquisiti e confrontati gli archivi pertinenti, ovvero: - "webapps.zip" contenente la cartella "webapps" del server virtuale ospitato presso ### - "dnp-arnas_2.zip" contenente la cartella "dnp-arnas_2" del medesimo server. La cartella “dnparnas_ 2” contiene i codici sorgente della procedura ### sviluppata dalla società ### Questo insieme di file rappresenta una copia esatta dei sorgenti attualmente in uso presso l'### - "dnp5d60c3b6d4624ae6e5f4b45973aff26bf9f3c7eb.zip" fornito da ### in giudizio. Il confronto ha evidenziato una corrispondenza tra i file analizzati, con alcune differenze di minima influenza.  ### sulla presunta incertezza della datazione del codice sorgente non può essere ritenuta rilevante ai fini della validità della comparazione. La data di creazione dell'archivio del 29 ottobre 2021 non implica necessariamente che i file siano stati generati in tale data, ma solo che sono stati archiviati in quel momento. Inoltre, non vi sono evidenze che dimostrino che il codice fosse differente da quello operativo nel periodo oggetto di causa. ### comparativa ha confermato la coerenza tra il codice installato sui server e quello fornito in giudizio. 
Quanto al punto tre - mancata condivisione , nel corso dell'incontro peritale del modulo amministrazione trasparente poi esaminato nella bozza condivisa - il ctu ha poi esaustivamente rilevato che “ ### relativa all'inserimento nella relazione di un ambiente di test non discusso negli incontri peritali è stata considerata alla luce dei materiali effettivamente prodotti e resi disponibili per la verifica. Inoltre, per garantire un'adeguata valutazione delle funzionalità, è stato messo a disposizione un ambiente di test, permettendo così di eseguire le opportune verifiche. 
Si precisa, inoltre, che la valutazione dell'installazione del software non rientrava nel quesito principale, pertanto la sua menzione non incide sulla validità delle verifiche effettuate. Per quanto riguarda il modulo “### Trasparente”, è stato riportato e analizzato quanto indicato nell'ambiente fornito da ### al fine di effettuare una valutazione qualitativa approfondita nei tempi disponibili. 
In ordine alla censura inerente all'omessa considerazione dei difetti del software occorre rilevare come i vizi indicati dal CTP non sono stati mai allegati nei termini previsti per le preclusioni assertive ( 171 ter n 1 cpc) Né a tale carenza di allegazione potrebbe supplirsi a mezzo delle prove orali e del richiamo al doc 7 ( pec ### , che è stato depositato con la memoria ex art 171 ter n 2 cpc e, dunque, a preclusioni assertive già maturate . 
In proposito occorre ricordare che, come è noto, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa - richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c.- o dell'eccezione - richiesto dall'art 167 cpc - va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultati provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum ( Cass. Civ., n. 24607/2017) ### principi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità la quale ha ripetutamente affermato sia che la domandacosì come per l'eccezione - esige sempre che le parti indichino ore espressamente i fatti materiali posti a fondamento delle e domande o eccezioni (ex multis, ### 3, ### n. 17408 del 12/10/2012); sicchè, in mancanza di compiuta e specifica allegazione dei fatti, “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (### 3, ### n. 7115 del 21/03/2013) . 
Per le stesse ragioni, l'evidenziata carenza assertiva non poteva essere colmata nemmeno attraverso il sollecitato richiamo del CTU sul punto, che avrebbe assunto connotati esplorativi. 
Sicchè correttamente il CTU non ha approfondito la questione relativa ai presunti difetti dei software avendo adottato un “ metodo per la verifica delle funzionalità coerente con i quesiti”.  ### metodo , si ribadisce, ha consentito , attraverso il riscontro della presenza delle voci di menu e delle interfacce e, dunque, attraverso una analisi qualitativa , la conformità tra la fornitura resa e quella pattuita ( cfr chiarimenti ctu “in relazione alle funzionalità ritenute non conformi, si precisa che sono state effettuate le opportune verifiche, rilevando la corrispondenza del codice con quanto installato sui server. ### di alcune funzionalità, se confermata, non inficia la corrispondenza del codice sorgente rispetto alla versione in uso al momento delle verifiche. Inoltre, occorre fare anche riferimento al punto 3.1.1 dell'### del 7.8.2020 dove si esplicitano i requisiti non soddisfatti delle funzionalità offerte rispetto alle richieste di ### A titolo di esempio, le funzionalità di OCR vengono demandate allo scanner se il dispositivo lo consente. Si precisa che al momento del sopralluogo presso i locali di ### del 22.4.2024 si è verificato solo l'utilizzo della procedura DNP gestione documentale da parte degli uffici preposti. 
Occorre , per completezza, evidenziare , che il documento 7 allegato alla memoria ex art 171 ter n 2 dell'opponente , citato dal ### è una denuncia dei vizi effettuata dalla ### alla ### , dalla quale non si ricava affatto la riconducibilità dei difetti lamentati all'attività facente capo alla ### piuttosto che a quella direttamente facente capo alla ### Risulta, quindi ,provato il corretto adempimento della fornitura informatica e dunque anche della prestazione relativa alla fattura ###_011 ( che come detto, attiene alla fornitura software e non alla formazione); per altro dalla verifiche effettuate dal CTu risulta smentita l'affermazione secondo cui “ il software di gestione workflow documentale (atti amministrativi) non sarebbe stato installato. 
Il corretto adempimento della fornitura trova, per altro, conferma anche nelle dichiarazioni del teste ### , il quale ha confermato che: in data ###, terminato positivamente il periodo formativo, il software, dopo averne testato il funzionamento, veniva rilasciato in produzione on promise presso l'infrastruttura informatica di ### Ricordo che il primo modulo rilasciato fu sistema protocollo informatico - per il quale la formazione venne fatta prima e poi il modulo fu via via implementato di funzionalità . La formazione di ottobre riguardava queste successive implementazioni. Cap 13 confermo anche se non ricordo il giorno preciso ( cfr anche dep. 
Trabucco “cap 13 . : CONFERMO e ricordo che noi mandammo una mail a ### e ### di avvenuto rilascio in ambiente di produzione dell'applicativo omisiss la attività di formazione fu svolta” prima del rilascio anche al fin di porre rimedio ad eventuali osservazioni del cliente al momento delle prove di utilizzo; non vi furono però alcun osservazioni, almeno rivolte a me anzi l'allora direttore amministrativo di ### al termine dell'attività di formazione manifestò un positivo riscontro delle attività) In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ### il CTu non ha espresso un giudizio di congruità del prezzo, che è quello contrattualmente pattuito , ma di congruità dell'importo rispetto alla prestazione resa, indicata nella fattura nel 40% del totale. 
Per altro il pagamento del 40% per la fornitura era espressamente previsto nell'offerta accettata da ### che prevedeva la fatturazione secondo le seguenti modalità : : ### 1: ### d'uso (€ 27.500,00) e servizi professionali (€ 18.800,00): • 40% all'ordine; • 40 % al completamento delle attività di formazione e affiancamento/training on the job; • 20% al al superamento del #### di funzionalità aggiuntive alla ### base (€ 72.000,00): • 40% all'ordine; • 40% all'installazione per il “pronti al collaudo”; • 20% al superamento del ### corretta è la fatturazione nella misura del 40% , essendo stata completata, per quanto appresso si dirà, l'attività di formazione e affiancamento/training on the job, mentre è irrilevante il mancato collaudo, che avrebbe determinato solo il diritto al pagamento dell'ulteriore 20% . 
Deve ritenersi del pari provato l'adempiemmo della prestazione relativa alla attività di formazione. 
Dalle prove orali assunte sul punto è, infatti, emerso il puntuale svolgimento dell'attività di formazione nei giorni indicati nell'allegato n. 12 di parte opposta. 
Nel dettaglio , ### , dipendente della ### sino al marzo 2024 - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, posto che egli ha ormai cessato l'attività lavorativa alle dipendenze della società opposta ( da marzo 2024 fin a gennaio 2025 sono stato dipendente di ### e da gennaio 2025 ad oggi lavoro alle dipendenze della ### ha affermato: - di avere rivestito la qualifica di project manager della fornitura del programma di gestione documentale e protocollo informatico e atti amministrativi in relazione all'appalto in cui il cliente e finale era ### nel contesto del quale egli si era occupato del coordinamento di tutte le attività inerenti alla predetta fornitura; dalla formazioni degli utenti sino alla configurazione del sistema, operando , anche nella qualità di formatore all'attività di formazione e di training on the job con i dipendenti del cliente finale; - che l'attività di formazione aveva avuto luogo presso i locali di ### nel mese di ottobre e era durata circa 10 gg; - egli, alla fine di ogni giornata lavorativa, aveva sottoscritto i verbali di formazione dove veniva riassunta l'attività formativa svolta ; detti verbali - che venivano esibiti al teste e che egli riconosceva ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria ### : riconosco i verbali ; sono quelli a cui prima mi riferivo e li ho formati io) erano soprattutto funzionali a rendicontare a ### le attività erogate ed erano stati sottoscritti anche da ### che era il dirigente dell'unità operativa dei sistemi ITC di ### - gli incontri formativi erano diretti ad illustrare le funzionalità dell'applicativo sia dal punto di vista teorico che pratico e consistevano “ in una fase di esercitazione pratica con un applicativo demo cioè un sistema che replicava esattamente quello che poi avremmo dovuto installare ; si trattava di un unico applicativo con diverse macro aree quindi l'attività formativa ha riguardato tutte le macroaree ovvero atti amministrativi ### gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive. 
Il teste, ### all'epoca dei fatti dipendente della ### consulting , una società affilata a ### ( ed oggi dipendente di una diversa società ### s.r.l.) ha reso dichiarazioni del tutto convergenti con quelle del ### con il quale egli aveva lavorato , nell'ambito dell'appalto per cui è causa , “ supportandolo nella attività di formazione e nella gestione in generale di tutto il progetto”. 
Nello specifico , il teste ha precisato: - di avere preso parte in prima persona a detta attività formativa , attestata dai verbali - che egli ha riconosciuto ( Cap 12 si dà atto che a l teste viene esibito l'allegato 12 della seconda memoria istruttoria : riconosco i verbali ; sono quelli a cui prima mi riferivo e li ha firmati per comodità solo ### mai io li hi predisposti insieme LUI ) - da lui stesso redatti giorno per giorno e sottoscritti da tutti i partecipanti e dal ### rup e responsabile lato ### dl servizio ICT ; - che l 'attività aveva ad oggetto il funzionamento del software anche tramite demo ovvero tramite esercitazioni pratiche ( : le attività di formazione e esercitazione a cui ,mi riferivo hanno avuto ad oggetto i software atti amministrativi ### gestione workflow documentale e framework di funzionalità aggiuntive. 
Per converso, il teste citato dalla ### a prova contraria a nulla ha saputo riferire sull'attività di formazione oggetto di contesa essendosi limitato ad affermare di ricordare e fosse stata “svolta o meno l'attività di formazione , precisando che era stata certamente svolta quella relativa al modulo protocollo. 
In definitiva , è stata raggiunta la prova anche del corretto espletamento dell'attività di formazione e, dunque, della debenza della somma di cui alla fattura n 8000 relativo al canone di assistenza e manutenzione annualmente anticipato per la fase 2:. 
Tuttavia , sebbene l'istruttoria abbia confermato la debenza delle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del monitorio , il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo in parte condivisibili le censure dell'opponente in ordine al doppio conteggio di una quota di interessi ### il giudice ha, dapprima, riconosciuto la somma di euro 60.522,66 comprensiva degli interessi al tasso di cui all'art. 5 l dgl 231/01 ( per euro 2.206,66 sulla sorte) - dalla scadenza del termine di pagamento (1.5.22) alla data di redazione del ricorsoe, successivamente, ha pure riconosciuto gli stessi interessi non già dalla data di deposito del ricorso ma dalla scadenza riportata in fattura , con duplicazione della quota di interessi relativi al periodo corrente dalla data di emissione della fattura sino al soddisfo. 
Corretta è invece il tasso applicato sia in quanto richiamato nell'ordine di acquisto della ### sia in quanto viene in rilievo una transazione commerciale .   Di modo che l'opposta ha diritto al pagamento della somma 58.316,00 ( iva compresa) oltre a interessi al tasso di cui all'art 5 d.lsg 231/2002 dal 1.5.22 ( 90 gg dalla ricezione della fattura ) al soddisfo ****** Per le medesime ragioni - assenza della allegata condotta inadempiente della ### - va rigettata la domanda di restituzione della somma corrisposta “ per il software documentale mai attivato” pari . € 39.800,00 e di risarcimento dei danni. 
Le spese di lite . paria euro 14.103 , liquidate secondo i parametri medi scaglione da 52.001 a 260.000 - vanno poste a carico di ### risultata comunque soccombete rispetto alla domanda di adempimento. 
Quanto alle spese del monitorio ( euro 2.242) - giova ricordare che , secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese ### proprio l'esito complessivo del giudizio - conclusosi con il riconoscimento del credito di importo sostanzialmente sovrapponibile a quello azionato in via monitoria, impone di porre a carico dell'opponente anche le spese del monitorio.  PQM Il Tribunale di ### - sezione terza civile - definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### spa ### il decreto ingiuntivo n. ###/2023 ; ### spa a pagare in favore di ### s.r.l. la somma di euro 58.316,00 ( iva compresa), oltre a interessi al tasso di cui all'art 5 . dlg 231/01 dal 1.5.22 ( 90 gg dalla ricezione della fattura ) al soddisfo; ### spa al pagamento in favore di ### s.r.l. delle spese della fase monitoria e del presente giudizio che liquida in euro 407 per esborsi e in complessivi euro 16.345,00 per compensi, oltre a spese generali ( 15%) iva e cpa nella misura d legge
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della ### spa ### il #### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 7110/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Denaro Cristina

M

Tribunale di Latina, Sentenza n. 557/2024 del 01-03-2024

... cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino. 5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto. 5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. Di tutti questi (leggi tutto)...

testo integrale

###. 557/2024 Reg. gen. Sez. Lav. N. 1739/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa #### rel.  ###ssa ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 09/02/2024, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1739 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. ### e dall'Avv.  #### con domicilio eletto ### 24 - ##### ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 61 - ### INPS ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. #### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 29 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 551/2022, pubblicata in data ### ___________________________________________________________________ 2 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di ### in funzione di ### in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., in contraddittorio con l'### ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società resistenti a decorrere dal 3 giugno 2010; alla sua riammissione in servizio con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti in corrispondenza del quarto livello di inquadramento ### autotrasporti; ha condannato le stesse al pagamento, in solido, delle retribuzioni dovute a decorrere dalla messa in mora del 13 febbraio 2017 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per complessivi e 40.909,15 con interessi e rivalutazione, dei contributi previdenziali non prescritti e delle spese di lite con attribuzione. 
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rinvenuto, sulla scorta delle allegazioni attoree e alla luce delle risultanze istruttorie, l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. 
Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. 
Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l.  effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc.  coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti di appalto erano intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. ma, di fatto il rapporto si era svolto con le medesime modalità per circa sette anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative non solo del ricorrente bensì anche di altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte avevano inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione.  ___________________________________________________________________ 3 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tutta la vicenda lavorativa del ricorrente, come dedotta in giudizio, era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003, applicabile ratione temporis, con riguardo sin dal primo appalto di servizio di trasporto - ritenuto non genuino - con la cooperativa ### nel 2010 e con riguardo al primo rapporto di lavoro formalmente costituito tra quest'ultima e il ricorrente. 
Quanto alle richieste economiche, il Tribunale ha ritenuto spettanti al lavoratore, oltre alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora del 13 marzo 2017 in cui era stata formalmente offerta la prestazione, altresì le differenze retributive maturate nel periodo pregresso, determinate come da conteggi prodotti in giudizio ed elaborati con riferimento al IV livello di inquadramento, ritenuti congrui dal primo giudice.  2. - Per l'impugnativa della sentenza ricorrono entrambi le società soccombenti con atto di appello depositato in data 4 luglio 2022, affidato a sette motivi ai quali resiste il ### con memoria difensiva del 18 aprile 2023. 
Costituitosi anche in questo grado l'### ha reiterato le richieste di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione, sulle differenze retributive dovute. 
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.  3. - Riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa del ### va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. ### di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15 e da ultimo 13535/2018.  ### la pronuncia, l'art. 434 comma 1 , nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 C.P.C., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso ___________________________________________________________________ 4 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. 
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 
Onde l'ammissibilità del gravame, che deve essere scrutinato nel merito.  4. - Con il primo motivo la difesa unica delle società appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro oltre che l'errata qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con le cooperative di servizi di trasporti, ritenuti erroneamente dal tribunale non genuini. Sotto il primo profilo si deduce l'errata individuazione del presunto centro unico di interesse, sulla base della mera coincidenza del legale rappresentante nella persona del #### che non può legittimare la sovrapposizione e la fusione in un'unica entità giuridica; peraltro, le circostanze di fatto emerse dall'espletata prova testimoniale sarebbero insufficienti a dimostrare la posizione della ### neppure menzionata dai testi escussi. 
Inoltre, l'espressa domanda di individuazione del centro unico di interesse non risulta formulata nelle conclusioni nelle quali si richiede meramente la condanna in solido delle società resistenti al pagamento delle pretese; pertanto, la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la sussistenza di unicità tra le due società deve essere considerata pronunciata in termini di extra petitum e, per l'effetto, riformata. 
Sotto altro profilo, con lo stesso mezzo, si lamenta l'errata qualificazione del contratto suppostamente nullo di appalto di servizio di trasporto: a ben vedere, operando le resistenti nel settore dell'autotrasporto avvalendosi per i trasporti - e servizi di trasporto - di ### (fino al 2013) e di ### di ### (dal 2013 in poi in forza di regolari contratti di appalto di servizi di trasporto, questi ultimi sostanziavano rapporti negoziali riconducibili piuttosto alla fattispecie del trasporto al quale non è applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. 
Inoltre, si deduce l'erronea ricostruzione da parte della sentenza gravata dei rapporti succedutisi tra le parti, posto che l'iniziale rapporto contrattuale tra le parti indicate (### era venuto a cessare alla scadenza del contratto con la ### e che successivamente rilevava l'unico rapporto in essere tra la ### quale committente e la ### quale vettore/sub vettore che stipulavano un contratto di trasporto/sub trasporto, non necessitante di forma scritta; mentre la ### a sua volta, aveva stipulato regolari contratti di appalto con le cooperative via via succedutesi, tutti regolarmente documentati in atti. 
Si contesta infine la motivazione in punto di ritenuta mancanza di genuinità dei suddetti contratti di appalto, stante la piena autonomia organizzativa delle società appaltatrici, mentre il manifestato potere di ingerenza delle società resistenti ___________________________________________________________________ 5 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### rientrava nelle prerogative proprie della figura del mittente ai sensi degli artt. 1685 e 1686 del Con il secondo motivo si lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un potere direttivo ed organizzativo da parte del ### mero committente di trasporti che si limitava dunque a dettare ordini e stabilire direttive nei limiti dei poteri riconosciuti al mittente per la consegna e il ritiro delle merci che avveniva comunque sotto la responsabilità dei referenti delle cooperative ### e ### ( v. testi Nistoraia e ###. 
Con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 d.l. 183/2010, dall'impugnazione dei contratti di appalto stipulati con le rispettive società cooperative formali datrici del ricorrente, illegittimamente considerata tardivamente proposta in primo grado. 
Con il quarto motivo la difesa appellante censura la sentenza de qua per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie in esame e in particolare alle disposizioni di legge sulle quali si dovrebbe fondare la pronuncia di condanna delle appellanti al pagamento delle retribuzioni a far data dalla messa in mora e messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del ricorrente, senza considerare che nella fattispecie sembrerebbe piuttosto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 300/1970 dettata in tema di licenziamento illegittimo, cosicché è ravvisabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 
Con il quinto motivo, correlato a quello che precede, la difesa pone una questione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in relazione all'art.  111 Cost., lì dove non prevede alcun tetto massimo di risarcimento nel caso in cui il processo si prolunghi oltre i parametri della ragionevolezza ( che ai sensi della legge 89/2001 sono individuati per il primo grado di giudizio nella durata massima di tre anni). 
Diversamente, nel caso di specie, in cui il procedimento è durato oltre cinque anni in primo grado, una decisione tempestiva avrebbe comportato una riduzione delle annualità da retribuire con minore aggravio economico per l'azienda convenuta. 
La mancata fissazione nelle normative in concreto applicate dal giudice di un tetto massimo risarcitorio nel caso di processo che si prolunghi oltre un termine ragionevole, comporta poi anche una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro finiscono per variare in funzione del carico di ruolo del Tribunale adito.  ___________________________________________________________________ 6 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### il sesto motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza che ritenuto la sussistenza di una valida offerta di prestazione lavorativa tramite la generica comunicazione del 13 marzo 2017. 
Infine, con l'ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di detrazione dal quantum risarcitorio del c.d. aliunde perceptum quanto meno sotto il profilo della compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 1223 c.c..  5. - I motivi di impugnazione sono nel loro complesso infondati e l'appello deve essere pertanto respinto.  5.1. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.  5.2. - La censura con cui si contesta la ritenuta esistenza di una reiterata interposizione illecita di manodopera in favore delle aziende convenute, che va trattata con priorità logica rispetto alle altre questioni dedotte dall'appellante, non coglie nel segno. 
Si legge nella sentenza impugnata: <<Quanto alle modalità entro con cui condurre l'accertamento in ordine alla liceità dell'appalto/somministrazione, come anche recentemente ribadito da 12551/2020: “in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn.  15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. 
Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endo-aziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte ___________________________________________________________________ 7 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. 
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi, sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del risultato delle prestazioni. 
Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia un'impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. 5087/98 e 11120/06).  |…| Nel caso di specie, è pacifico e risulta in via documentale che il ricorrente è stato formalmente assunto da diverse società cooperative (cfr. modello c2 storico), in particolare: ### COOP. dal 03.06.2010 al 31.01.2011; ### COOP. dal 02.02.2011 al 31.03.2013; ###. COOP dal 01.04.2013 al 31.08.2013; #### COOP. dal 02.09.2013 al 31.12.2015; ###. COOP. dal 23.10.2104 al 31.12.2016; ###. COO. A.R.L. dal 01.01.2017 al 30.06.2017. 
E' pacifico che in tutto l'arco del rapporto egli ha lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove sono ubicate le sedi legali e operative delle odierne resistenti. 
Occorre sin da subito precisare, anticipando quanto si esporrà anche oltre, che ### risulta essere la sede legale di entrambe le resistenti. Mentre, le due sedi operative di via ### e di ### di ### in ### di ### sono sostanzialmente adiacenti (cfr. visure storiche e dichiarazione sul punto resa dalla teste di parte resistente ### “lavoravo in ### di ### presso la sede operativa della ### e della ### s.r.l. Io lavoravo nell'ufficio che era al primo piano mentre gli operai stavano nel magazzino. 
Andavo nel magazzino per prendere il caffè o se arrivava un cliente magari lo ricevevo nell'ufficio adiacente il magazzino. (…) ADR dell'avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###### in ### ___________________________________________________________________ 8 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### di #### ha un altro ingresso che è adiacente. Da lì partono anche i camion”). 
E' inoltre incontestato che il ricorrente ha utilizzato sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 
E' incontestato che durante tutto il periodo il ricorrente, pur assunto dalle varie cooperative, ha effettuato sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore per conto delle società resistenti. 
Inoltre, mentre, i primi due contratti di appalto di trasporto sono intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; tutti i restanti contratti di appalto sono intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. 
Il rapporto si è svolto con le medesime modalità per circa 7 anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative le quali tutte si avvalevano dei mezzi forniti dalla ### s.r.l., peraltro, per eseguire i trasporti sia della ### s.r.l. che della ### s.r.l.. 
E' pacifico che la assunzione con diverse cooperative ha riguardato non solo il ricorrente bensì anche altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte hanno inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione. 
Il teste di parte ricorrente ### a diretta conoscenza dei fatti per avere lavorato con il ricorrente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per essere egli estraneo alle parti, ha riferito: “Ho lavorato per ### nel periodo dal settembre 2013 e per circa 3 anni e 6 mesi, non ricordo di preciso perché sono andato via senza firmare niente. Io facevo l'autista per le consegne e i ritiri, da quello che ricordo il ricorrente faceva sia il magazziniere che l'autista. ADR si ricorda il ricorrente in che periodo ha lavorato lì: posso dire che quando sono arrivato già lavorava lì. ADR del giudice: chi era il suo datore di lavoro? era assunto dalla ### s.r.l. o dalla ### Io ho parlato con ### che mi ha detto che ero assunto e non mi sono interessato più di tanto, avevo solo bisogno di lavoro. Cap. 2) Da quello che so era solo ### che decideva tutto quanto, decideva con quale camion si doveva andare e che viaggio si doveva fare. Solo lui rispondeva di tutto. Lo so perché la mattina quando uscivo con il camion il ### era lì e la sera anche era presente quasi sempre. ADR i mezzi erano della ### e della ### Si utilizzavamo mezzi della ### e della ### indifferentemente in base a quello che diceva ### Il luogo di lavoro era un capannone grande con un piazzale dove si scaricavano i camion. Il capannone era unico per la ### e per la ### e non c'erano divisioni. Parlo della sede ###via ### ADR del giudice: se il mezzo aveva un problema oppure se il consegnatario aveva un problema a chi vi dovevate rivolgere voi autisti e in particolare il ricorrente? In questi casi tutti gli autisti da quello che so si rivolgevano a ### ADR del Giudice conosce il signori ___________________________________________________________________ 9 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### e il signor ### Si li conosco perché erano dei magazzinieri. ADR del giudice: sa se i signori ### e ### si occupassero di dare direttive al magazzino oppure agli autisti sui viaggi da fare? no, facevano i magazzinieri e basta. 
ADR sa se il ricorrente aveva un problema con la consegna se si doveva rivolgere ai signori ### o ### No, si doveva rivolgere solo a ### ADR dell'avv. ### i signori ### e ### erano presenti al momento della consegna dei giri? ### preparava i giri la sera per fare caricare i camion e #### e il ricorrente iniziavano la sera stessa e se non terminavano proseguivano la mattina. Posso dire che comunque era lui (L. C.) ad organizzare tutto, mi è capitato quando rientravo per consegnare le bolle di vedere ### in ufficio con tutte le bolle e le carte a preparare i giri. Preciso che i giri venivano preventivamente consegnati al ### al ricorrente e al ### insomma a quelli che si occupavano del carico, per preparare i camion. ADR dell'avv. ### se aveva un problema con la consegna e, ad esempio, il ### non poteva rispondere a chi si rivolgeva? Mi rivolgevo a ### un altro dipendente che si occupava di mettere in ordine i viaggi, oppure a ### ma molto raramente, oppure a ### Era così per tutti gli autisti: prima si chiama ### e se non rispondeva si chiama l'ufficio che ti metteva in contatto con ### Canale”. 
Il teste di parte ricorrente ### della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per le estraneità del teste alle parti, ha riferito: “### ci faceva trovare la mattina le bolle con le consegne e i magazzinieri, tra cui anche il ricorrente, caricavano i camion, iniziavano a caricare la sera e poi proseguivano anche la mattina presto. ### che veniva e consegnava le bolle. Il ricorrente si rivolgeva per tutto a ### ADR dell'avv. ### era solo il ### che si occupava di consegnare le bolle o c'era qualcuna altro? No, era solo il ### (…) Cap. 7) è vero, se c'era un problema sia con il mezzo che con la consegna il ricorrente si doveva rivolgere al ### valeva così per tutti. ADR dell' Avv. ### conosce i signori ### e ### Si erano magazzinieri. ADR del Giudice: i signori ### e ### davano direttive agli autisti sui giri da fare, davano direttive al ricorrente? no, se ne occupava solo ### Che io sappia li ho visti fare solo i magazzinieri, carico e scarico delle merci”. 
Appare poi significativa la testimonianza resa dalla teste di parte resistente ### la quale ha riferito: “ADR il ricorrente è stato assunto da una cooperativa o era un vostro dipendente o della ###: Il ricorrente è stato sempre assunto da cooperative, non ricordo il nome, posso dire che con le cooperative cercavamo di mantenere sempre lo stesso personale. Posso dire che l'ultima cooperativa ce l'hanno suggerita proprio gli operai che non erano contenti della precedente cooperativa e quindi sono passati a quest'altra cooperativa, che ci aveva suggerito appunto ### Idin”. 
Dalla predetta testimonianza emerge in maniera incontrovertibile come le varie cooperative fossero utilizzate per la assunzione dei lavoratori, tant'è che venivano suggerite dagli stessi operai in base al gradimento dei lavoratori stessi.  ___________________________________________________________________ 10 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### inoltre la teste ### “### 7) I preposti della cooperativa erano ### e ### che erano anche magazzinieri. Noi - la ### s.r.l. e la ### - prepariamo i giri, che venivano predisposti con la targa del #### e poi dati al magazzino. A questo punto i referenti della cooperativa prendono questo documento, che serviva anche per caricare le merci. 
Sulla distinta da noi predisposta risulta il camion, la targa, associata a una persona che ha quel camion quel giorno con tutte le consegne da fare. Di solito un camion lo guida sempre la stessa persona. I preposti della cooperativa facevano anche essi i magazzinieri, come ho detto, però erano loro incaricati dalla cooperativa per interfacciarsi di più con noi. 
ADR dell'Avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###traversa ### di #### ha un altro ingresso è adiacente. Da lì partono anche i camion ADR dell'avv. ### sa come erano le sedi della ### Si sono andata alla sede ###ricordo il nome della cooperativa, forse era la ### Comunque da quello che ricordo era solo un locale ufficio”. 
Dunque, i trasporti in concreto da effettuare erano predisposti direttamente dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. che individuavano con quale mezzo si doveva effettuare il singolo servizio di trasporto, mentre al mezzo era generalmente assegnato lo stesso autista. 
Tanto risulta corroborato anche dalla deposizione della teste di parte resistente ### dipendente ### s.r.l., la quale ha riferito: “ADR avv. ### le distinte di consegna di cui fa riferimento erano preparate direttamente da lei o dal ### e venivano consegnate direttamente all'autotrasportatore che partiva dal piazzale di ### s.r.l.? La mattina trovavo i viaggi predisposti dal signor ### si tratta di una lista, preparavo la distinta e la davo ai responsabili del magazzino che erano i referenti di queste società. Cap. 7) posso dire che le direttive sui viaggi le davano i referenti della cooperativa in base alla distinta che veniva consegnata. ADR il signor ### andava nel piazzale da cui partivano i mezzi? il signor ### era sempre presente e se serviva qualcosa gli si chiedeva. Cap. 8) si è vero, era la cooperativa che dava indicazione di chiamare direttamente il signor ### e abbreviare i tempi di consegna. ADR se vi era un imprevisto era il ### direttamente a dire cosa fare? ### si rivolgeva al cliente della consegna per sbloccare la situazione”. 
Anche la ### impiegata amministrativa della ### s.r.l., riferisce come i singoli trasporti fossero in concreto predisposti dalle odierni resistenti, che il ### era sempre presente per risolvere problematiche relative alle consegne e al ### si dovevano rivolgere gli autisti. 
Ora, la teste riferisce che erano i referenti delle cooperative a dare direttive sui viaggi, tuttavia non si comprende dalla deposizione in che cosa in concreto si sostanziassero queste direttive, posto che i singoli trasporti erano definiti nelle ___________________________________________________________________ 11 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### distinte formate dalle resistente e che il ### era sempre presente e interloquiva con gli autisti per risolvere problematiche inerenti le consegne. 
Non si può dubitare, invece, che il ricorrente fosse tenuto ad eseguire le prestazioni impartite giornalmente o, sebbene per mezzo delle più volte citate “distinte di viaggio”, dalle odierne resistenti e che il ruolo di referente -sempre su indicazione del ### fosse solo quello di fare eseguire agli auto trasportatori quanto stabilito dalla committente (e dalla ### s.r.l. la quale, come cennato, peraltro, si avvaleva della prestazione lavorativa senza che neanche vi fossero formali contratti di appalto ad eccezione di quello concluso con la ### e la ###. 
Il teste ### attualmente dipendente della ### s.r.l., ha riferito: “Conosco il ricorrente perché lavorava per delle ditte appaltatrici non so se della ### o della ### non ricordo il periodo, forse sono 12-13 anni che lo conosco. 
Io in quel periodo lavoravo sempre per delle ditte appaltarci. ADR del Giudice: ricorda il nome di queste ditte appaltatrici? ### la ### perché ci ho lavorato molti anni ed è stato un bel rapporto. Io mi occupavo del carico e scarico degli automezzi e della gestione, in alcune ditte ero anche preposto e davo istruzioni agli operai. So che il ricorrente si occupava sia del magazzino, in genere la mattina, e poi andava anche a fare qualche consegna. All'inizio per tanti anni, non ricordo quanti, ha lavorato solo in magazzino. ### altra gente della ditta appaltatrice che predisponeva i giri. Anzi, preciso di non sapere chi predisponesse i giri perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. 
In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese appaltatrici), afferma dapprima che fossero i referenti delle cooperative a predisporre le attività di trasporto, salvo subito dopo smentire tale circostanze ed affermare di non sapere chi in concreto predisponesse i giri. 
Oltre al ### che nemmeno è stato in grado di dire per quali cooperative abbia svolto il ruolo di referente, per il resto, neanche risulta effettivamente comprovata la presenza effettiva dei referenti né di un qualche preposto del ___________________________________________________________________ 12 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di #### datore di lavoro per tutte le altre cooperative coinvolte negli appalti di cui è lite. 
Ebbene, le testimonianze assunte lasciano desumere in maniera chiara come il potere direttivo ed organizzativo fosse esercitato direttamente dalle società resistenti, nella persona del ### nei confronti del ricorrente. 
Ciò, del resto, è suffragato dall'assenza dei rappresentanti dei formali datori di lavoro nel corso dell'attività lavorativa, e dell'assenza in capo alle appaltatrici di alcuna struttura produttiva riferibile agli appalti di cui è lite, atteso che, come emerge in via documentale, i mezzi erano sempre forniti dalla ### s.r.l. (in senso conforme Cass. 3632/2020). 
Non giova alle resistenti richiamare la disciplina dei contratti di trasporto, in quanto non si può in alcun modo escludere che anche un contratto di trasporto (ossia un appalto di servizi di trasporto) possa celare un appalto illecito, che si concretizza nella mera fornitura di manodopera, come avvenuto appunto nel caso di specie. Del resto, il richiamo alla disciplina del contratto di trasporto è effettuato per escludere la applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.gs. 276/2003.  |…| Il ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. 
I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. 
Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>.  5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.  5.5. - Dunque, non rileva solo la mera prestazione di lavoro in favore dell'impresa appaltante ma anche l'aspetto caratterizzante di tale prestazione che ___________________________________________________________________ 13 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### viene resa di fatto e nella sua concretezza costituita dall'eterorganizzazione da parte del soggetto utilizzatore. Qualora invece la prestazione lavorativa conservi il carattere di fattore di produzione dell'impresa appaltatrice che concorre al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'utilizzazione di beni immateriali della produzione, il cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino.  5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto.  5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. 
Di tutti questi aspetti, descrittivi di una fattispecie complessa, la sentenza, alla luce del testimoniale acquisito, ha dato conto con ampia e soddisfacente motivazione che il Collegio qui condivide.  5.8. - Per contro, le critiche mosse dalla difesa appellante appaiono non conferenti posto che esse si soffermano essenzialmente sui caratteri distintivi del contratto di trasporto che avrebbero connotato i rapporti tra la committente e le varie società fornitrici del servizio di trasporto via via succedutesi nel tempo, attraendo, in modo del tutto surrettizio, alla disciplina codicistica di quest'ultimo dettata in tema di diritti e poteri del “mittente”, quella che è un'attività vera e propria di eterodirezione della prestazione lavorativa rientrante pienamente nella sfera delle prerogative datoriali. 
Per il resto le società appellanti, a fronte della incontestabile circostanza che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa sottoposto alle specifiche e puntuali direttive delle medesime, che non si limitavano ad un mero coordinamento, ma gestivano indifferentemente tutte le risorse come personale dipendente, non rilevando in tale ruolo gestorio figure subalterne quali i magazzinieri ### e ### hanno mancato di provare, come era loro onere, l'esistenza di una gestione ed organizzazione proprie dell'appaltatore, anche tramite preposti a tal fine qualificati nello stabilire compiti, turni di lavoro e servizi cui adibire il personale, oltre che l'esistenza, ove che ve ne fosse ancora bisogno, di un rischio economico gravante sull'appaltatore in quanto correlato allo svolgimento del servizio appaltato. 
Pertanto, la sentenza merita sul punto sicura conferma.  ___________________________________________________________________ 14 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 6. - Quanto al secondo degli aspetti individuati dal mezzo di gravame, in punto di esatta individuazione della effettiva parte datrice in unico centro di imputazione di interessi rappresentato da entrambe le società appellanti, la censura si dimostra generica e si ferma al mero dato formale dell'autonomia delle due compagini societarie senza confrontarsi con la puntuale motivazione del giudice di primo grado; inoltre, si appalesano non conferenti in relazione alla supposta natura dei contratti impugnati soggetti alla disciplina del contratto di trasporto piuttosto che a quella degli appalti di servizi. 
Al riguardo, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado offre un quadro esaustivo, corroborato dagli esiti della prova testimoniale, circa la consistenza di un unico centro di imputazione di interessi a cui ricondurre il rapporto di lavoro con l'odierno appellato. 
Infatti, si legge nella motivazione del primo giudice: <<costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto. 
Medesimo principio vale allorquando vi sia un collegamento economico - funzionale tra più società tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti allorché si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15).  ### la giurisprudenza di legittimità, tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato da alcuni indici sintomatici che sono: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 19023/17; Cass. 26346/16). 
Ebbene, nel caso di specie è incontestato e documentale che: la ### s.r.l. e la ### s.r.l. hanno la stessa compagine societaria (cfr. visure camerali) nonché lo stesso amministratore unico nella persona del ### hanno il medesimo oggetto sociale e le stesse sedi legali, nonché sedi operative adiacenti ( deposizione della teste ### e ### “### il ricorrente perché lo vedevo in magazzino. Io lavoravo negli uffici di ### in affitto presso la ___________________________________________________________________ 15 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### s.r.l.”). Al contrario, la contestazione delle parti resistenti attiene alla giuridica autonomia rispetto alle diverse cooperative (cfr. pag. 10 della memoria difensiva). 
Del tutto generica appare poi la contestazione secondo cui “### e la ### sono formalmente e sostanzialmente soggetti giuridici distinti con propria struttura, denominazione sociale, propria partita ### proprio oggetto sociale e proprio personale” (cfr. memoria). A nulla rileva infatti il mero dato formale della autonoma soggettività giuridica (denominazione sociale, partita ### a fronte delle circostanze dedotte e comprovate relativamente alla composizione dei soci, alla unicità dell'amministratore, alla identità di sedi e di oggetto sociale. 
E' stato confermato dalla stessa deposizione della teste ### citata dalle società, difatti, che il ricorrente abbia effettuato servizio di trasporto per conto (e quindi a beneficio) sia della ### s.r.l. (committente, a parte i primi due anni, del servizio di trasporto) che per la ### s.r.l.; la ### infatti, eseguiva servizi di trasporto anche per conto della ### (come risulta anche in parte dal doc. 4 di parte ricorrente-doc. di viaggio). 
La commistione è poi resa evidente anche dal fatto che, per il periodo in cui l'appalto con la cooperativa datrice di lavoro del ricorrente era commissionato dalla ### s.r.l., la ### s.r.l. abbia concesso in comodato d'uso gratuito alla appaltatrice i mezzi di sua proprietà>>.  6.1. - Conclusivamente sul punto, va data adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, riguardo alla sussistenza di uno stretto collegamento economico e funzionale tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. tanto da sfociare in un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo connotato dagli elementi sopra descritti, in particolare distinguendosi la presenza di un unico soggetto direttivo, nella persona di ### amministratore e rappresentante di entrambe le società resistenti, che è stato visto agire come unica vera figura di riferimento sul piano organizzativo, sia della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di prime cure sia degli altri fattori della produzione, oltre che tecnico e amministrativo-finanziario: in effetti, dal testimoniale assunto ( vedi le dichiarazioni dei testi ### e ### sono emerse chiare le modalità operative con le quali veniva attuato il coordinamento tra le varie compagini societarie al fine di consentire che le proprie prestazioni lavorative venissero svolte in favore dell'unico soggetto imprenditore, tenuto pure conto della non complessa struttura imprenditoriale finalizzata all'attività di autotrasporto per conto terzi, con impiego di capitali consistenti essenzialmente nella disponibilità di pochi automezzi - utilizzati indifferentemente senza alcuna distinta imputazione ad una o all'altra società - e dei soli locali adibiti al carico e scarico merci - un capannone con un piazzale unico per entrambe le società operanti promiscuamente - tanto da rendere evidente che il collegamento economicofunzionale esistente tra l'attività di entrambe le società dissimulasse in verità l'esistenza di un artificioso frazionamento di un'unica attività fra le due società.  7. - Del tutto infondato è pure il motivo inerente al difetto di idonea motivazione riguardo all'eccepita decadenza ex art. 32, comma 4, legge 183/2010, che è stata correttamente disattesa stante la tardività dell'eccezione che, non essendo per sua ___________________________________________________________________ 16 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### natura rilevabile di ufficio trattandosi di diritto disponibile, avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di costituzione delle società appellate ( v. per tutte 8443/2020).  7.1. - Ma la doglianza è vieppiù priva di pregio lì dove si riferisce all'omesso rilievo che siffatta eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, osservandosi invece che, costituendosi, le resistenti sollevavano la diversa eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs 276/2003 applicabile alla responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti retributivi e contributivi contratti dall'appaltatore, che però non è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute di interposizione illecita di manodopera.  7.2. - Rimane assorbita ogni altra considerazione riguardante la asserita decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 ivi comprese quelle svolte nelle note autorizzate successive alla prima udienza , sia pure su sollecitazione del giudice di prime cure, non senza rimarcare che in ogni caso, vale il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina ( così ###/2021).  8. - Passando all'esame dei successivi motivi di gravame vale osservare che il motivo riguardante l'omessa indicazione in sentenza della normativa applicata è privo di conferenza giuridica avendo la motivazione del primo giudice chiaramente esposto ed inquadrato la fattispecie interpositoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs 276/2003 (e giammai nella previsione di tutela dei licenziamenti ex art. 18 St. Lav.), dettandone puntualmente gli effetti: |…| << Quanto alle conseguenze della accertata interposizione illecita di manodopera si richiama, in quanto applicabile ratione temporis, il disposto dell'art.  29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 il quale prescrive “### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”; l'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 (con riferimento alla irregolare somministrazione professionale di manodopera) a sua volta prescrive “### ipotesi di cui al comma 1 ___________________________________________________________________ 17 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### (somministrazione di lavoro irregolare in quanto al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21) tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 
Pertanto, con l'art. 29, co. 3-bis, introdotto con d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, cd.  correttivo del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di appalto illecito, il lavoratore può chiedere la «costituzione» del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente utilizzatore della prestazione lavorativa. La formulazione, che ricalca quella dell'art. 27, co. 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotta nell'ambito della disciplina della somministrazione professionale di manodopera, ora art. 38, co. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha portato taluni interpreti a ritenere che tali ipotesi siano di annullabilità del collegamento negoziale, con il tipico effetto di rimozione costitutiva ope iudicis. La Suprema Corte ha invece a più riprese chiarito la natura dichiarativa dell'azione avente per oggetto l'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa (Cass. 17540/2014).  ### i giudici di legittimità non deve «trarre in inganno la terminologia adottata dal legislatore che (...) sembrerebbe evocare un'azione costitutiva (...) in realtà il prevedere espressamente che tale azione può essere esperita anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (...) esclude in radice che quella prevista sia un'ipotesi di annullabilità anziché di nullità, non potendo la prima essere pronunciata se non in contraddittorio di tutte le parti del contratto da annullare» (in tal senso da ultimo si è espressa Cass. 22066/2020)>> ( così si legge nella sentenza impugnata).  9. - Pure infondato risulta il quinto motivo di gravame che, in sostanza, paventa un vulnus non meglio precisato alle ragioni di tutela della parte rispetto al principio di ordine costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra potersi rinvenire nella normativa che disciplina gli effetti reintegratori da licenziamento illegittimo prevedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del recesso/licenziamento/ messa in mora sino a quella dell'effettiva riammissione in servizio, senza la possibilità per il giudice di commisurare diversamente l'ammontare del risarcimento stesso, soprattutto ove si consideri l'eccessiva gravosità per il datore di lavoro a dover risarcire il lavoratore del danno da mancata retribuzione in caso di prolungata durata del processo oltre i termini ragionevoli.  9.1. - Il motivo non coglie nel segno poiché sembra trascurare la differenza ontologica tra i temi legati alle conseguenze pregiudizievoli per le parti del giudizio derivanti dalla eccessiva durata dei processi - che trovano specifica tutela nella l.  89/2001 anche attraverso il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale direttamente correlato al suddetto fatto pregiudizievole - e quelli di diretta ___________________________________________________________________ 18 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### derivazione dalla sentenza di merito riconducibile all'atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all'illecito civile ascrittogli, considerato pure che, secondo l'indirizzo oramai consolidatosi in Cassazione ( vedi più di recente Cass. ordinanze nn. 3479, 3480 e 3481/2023) "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ..., a decorrere dalla messa in mora".  9.2. - Sicché non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali derivante dall'”obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni” per un tempo oltremodo dilatato dai tempi del processo essendo peraltro tale situazione scaturita da un inadempimento datoriale rispetto ad un facere infungibile, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale operante come diritto vivente, ritenuta razionale e coerente rispetto alla disciplina della mora del ceditore nel rapporto di lavoro, e come tale conforme a ### ( v. Corte cost. n. 29/2019).  10. - Del pari infondato è il sesto motivo per mezzo del quale si reitera la contestazione di inesistenza dell'offerta della prestazione lavorativa, considerato in senso contrario che parte ricorrente aveva documentato alle odierne appellanti la comunicazione - per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza - dell' impugnativa della sospensione unilaterale dell'attività lavorativa avvenuta in data 25 febbraio 2017 e la diffida alla ricostituzione del rapporto di lavoro con espressa offerta della prestazione lavorativa ( pec del 13 marzo 2017: doc. 6 della produzione di parte ricorrente in primo grado): nessuna prova v'è di una supposta cessazione di fatto della prestazione lavorativa ad iniziativa del ricorrente così come genericamente addotto dalla difesa appellante nel proprio atto di gravame.  11. - Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame concernente la mancata detraibilità dall'importo dovuto a titolo di retribuzione dell'aliunde perceptum, tale censura, per quanto essa si fondi sul presupposto della asserita “pacifica” natura risarcitoria delle somme liquidate al lavoratore ai sensi della disciplina di diritto comune relativa alla mora accipiendi ( contrariamente a quanto invece asserito con la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a Cass. S.U. 2990/2018), sarebbe comunque priva di pregio per l'estrema genericità dell'eccezione, non supportata da alcun valido elemento di prova dell'avvenuta percezione medio tempore di redditi ulteriori da parte dell'appellato.  12. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte in sede di gravame, l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza.  13. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).  ___________________________________________________________________ 19 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 14. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: I) dichiara improcedibile rigetta l'appello.   II) ### le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.500,00 a favore del procuratore antistatario di ### e in € 2.500,00 a favore dell'### oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge.   III) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ######## ( F.to dig.te) ( F.to dig.te) RG n. 1739/2022

causa n. 1739/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciardi Giovanna, Chiriaco Carlo

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28772/2025 del 31-10-2025

... altresì: la declaratoria di applicabilità del ### logistica, trasporto merci e spedizioni con loro inquadramento nel I livello o, in sub ordine, del ### per i dip endenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con loro inquadramento nel VI livello, o, in ulteriore subordine, del ### ritenuto applicabile; la condanna generica della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti dif ferenze retributive e di fine rapporto, l'accertamento dell'avvenuta violazione datoriale della normativa sulla privacy e dei controlli a distanza, effettuati anche a fini discriminatori e sanzionatori; la conseguente condanna della società al risarcimento del danno non patr imoniale da liquidare in via equit ativa; la pubb licazione della sentenza a spese della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 28, co. 7, d.lgs. 150/2011; l'accertamento della violazione dell'art. 2087 c.c. in relazione ad una pluralità di condotte omissive della società; la conseguente condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa. A sostegno delle proprie domande producevano verbali di giudizi aventi identico oggetto (rapporto di lavoro dei riders) e invocavano (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14002/2022 r.g., proposto da ### S.r.l., incorporante ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### ricorrente contro ####### erto, ########## Man cuso #### ni ############# rappresentati e difesi dagli avv.ti ##### e ### controricorrenti nonché ####### OGGETTO: riders - requisiti della collaborazione intimati avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 56/2022 pubblicata in data ###, n. r.g. 428/2021, notificata in data ###. 
Udita la relazione svolta all'udienza e nella camera di consiglio del giorno 24/09/2025 dal ### dott. ### Viste le conclusioni scritte depositate dal P .M., in persona del ### dott.ssa ### Udita la discussione del difensore della società ricorrente.  ### 1.- Gli odierni contr oricorrenti e intimati, che avevano lavorato per la ### S.r.l. in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, adivano il Tribunale di Torino per ottenere l'accertamento della natura subordinata dei loro ra pporti di lavoro o, in alternativa, la declaratoria della sussistenza di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 per i periodi analiticamente indicati per ciascun ricorrente; chiedevano altresì: la declaratoria di applicabilità del ### logistica, trasporto merci e spedizioni con loro inquadramento nel I livello o, in sub ordine, del ### per i dip endenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con loro inquadramento nel VI livello, o, in ulteriore subordine, del ### ritenuto applicabile; la condanna generica della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti dif ferenze retributive e di fine rapporto, l'accertamento dell'avvenuta violazione datoriale della normativa sulla privacy e dei controlli a distanza, effettuati anche a fini discriminatori e sanzionatori; la conseguente condanna della società al risarcimento del danno non patr imoniale da liquidare in via equit ativa; la pubb licazione della sentenza a spese della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 28, co. 7, d.lgs.  150/2011; l'accertamento della violazione dell'art. 2087 c.c. in relazione ad una pluralità di condotte omissive della società; la conseguente condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa. 
A sostegno delle proprie domande producevano verbali di giudizi aventi identico oggetto (rapporto di lavoro dei riders) e invocavano precedenti dei giudici di merito di primo e di secondo grado di ### nonché una sentenza della Corte di legittimità (Cass. n. 1663/2020). 3 2.- ### il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, la retribuzione diretta, indiretta e differita prevista dal ### per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (applicato d alla società ai propr i dipendenti), nonché il loro diritto all'inquadramento nel VI livello, condannava la soc ietà convenuta in via generica al pagamento delle conseguenti differenze retributive e rigettava le altre domande.  3.- Con la s entenza indicat a in epigrafe la Corte d'Ap pello rigettava il gravame interposto dalla datrice di lavoro. 
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della propria decisione la Corte territoriale afferma: a) la natura esclusivamente personale della prestazione, ratione temporis richiesta dalla nor ma (poi sul punto modificat o in natura “prevalentemente” personale dal d.l. n. 101 /2019), non è esclusa dall'uso di un mezzo proprio (bicicletta o scooter), poiché tale requisito va inteso come assenza della possibilità di avvalersi di propri ausiliari, come specificato da Cass. n. 1663/2020; b) inoltre, come spiegato dalla ### a Corte, con l'art 2 d.lg s.  81/2015 il legislatore ha inteso agire non solo sul piano della prevenzione delle elusioni, ma pure su quello rim ediale, al fine di assicurare al lavoratore la protezione propria del lavoro subordinato nel caso in cui si trovi ad operare in una “zona grigia” fra autonomia e subordinazione; c) in ogni caso è il rider ad impiegare il mezzo, non il mezzo a svolgere autonomamente la prestazione, ossia, nel condurr e la bicicletta o il motociclo il rider concorre a determ inare il temp o di consegna, coessenziale all'adempimento della prestazione, sicché l'impiego del mezzo non fa venire meno il carattere personale della prestazione; d) il requisito della continuità deve essere valutato in senso ampio e nella specie senza dubbio ricorre, considerato che i contratti di collaborazione avevano una durata di alcuni mesi, considerato peraltro che tale durata era prevista in contratti di lavoro autonomo sicché non può rilevare quella nozione di continuità tipica del lavoro subordinato; 4 e) considerata la peculiarità dell'organizzazione del servizio di consegna gestito dalla società, la continuità va intesa in senso giuridico come disponibilità del collaboratore a r endere la prestaz ione, sicché deve essere commisurata non alla media dei turni in concreto effettuati su base mensile, m a al numero di turni che ciascun lavoratore ha opzionato, poiché il contr atto prevedeva la f acoltà del dispatcher di opzionare un altro rider, diverso da quello che si è candidato per la consegna, per le ragioni più disparate (necessità di coprire il servizio in considerazione del luogo in cui si trova il rider, più prossimo al locale dove prendere il cibo da consegnare oppure al cliente presso il quale eseguire la consegna); f) i numeri evocati dalla società appellante, dunque, non rilevano al fine di dimostrare l'occasionalità della prestazione; g) in conf ormità a quanto indicato dalla ### ema Corte, sono caratterizzanti gli aspetti dell'etero-organizzazione dell'attività del servizio di consegna, che, per il tramite di piattefor me digitali, è risultata estranea ai riders perché completamente riservata e decisa dalla società appellante; h) ancora la ### nella sentenza n. 1663/2020, ha precisato che ta luni elementi del r apporto di lavoro d ei riders valgano solo a confermare l'autonomia del lavoratore nella fase genetica, non mettono in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione, determinante ai fini della riconduzione del rap porto alla fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015; i) il sistema era gestito da un algoritmo elaborato dalla società e il cui funzionamento era costantemente da essa monitorato; j) la società aveva anche il potere di organizzare tempi e luoghi di lavoro, considerato l'impegno del lavoratore, una volta selezionato a seguito della sua can didatura per una corsa, di eseguire la consegna tassativamente entro il termine di 30 minuti dall'orario indicato per il ritiro del cibo e ciò sotto comminatoria di penale.  4.- Avverso tale sentenza ### S.r.l., nella qualità di incorporante della ### S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5 5.- ### e gli altri lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso. ### e gli altri indicati in epigrafe sono rimasti intimati.  6.- Le parti costituite hanno depositato memoria.  7.- ###.G. ha depositato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, d.lgs.  n. 81/ 2015 per avere la ### territoriale ritenuto sussistente il requ isito dell'esclusiva personalità della prestazione lavorativa, pur riconoscendo che la proprietà del mezzo utilizzato per le consegne e tutti i relativi oneri di manutenzione erano del collaboratore. Ricorda che la disponibilità di mezzi propri rappresent a uno dei criteri distintivi fra lavoro autonomo e quello subordinato. 
Il motivo è infondato. 
Nella nota sentenza di questa ### che si è occupata per la prima volta dei riders (Cass. n. 1663/2020), si è evidenziato che l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 non introduce una nuova fattispecie, un tertium genus fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, bensì una “norma di disciplina”, volta (e limitata) a dichiarare applicabile la disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono legittimamente essere pattuiti come di lavoro autonomo. 
Ne consegue che, sul piano erm eneutico, gli arg omenti utilizz ati dalla ricorrente per escludere il requisito dell'esclusiva personalità della prestazione lavorativa si rivelano infondati e comunque irrilevanti, dal momento che la controversia non attiene alla qualificazio ne del rapporto di lavoro dei controricorrenti. 
In tal caso la proprietà del veicolo utilizzato per eseguire la prestazione e i relativi costi di event uale manuten zione sono e restano ovv iamente del collaboratore proprio perché il rapport o di lavoro resta qualif icabile giuridicamente come di lavoro autonomo. Ma tale profilo attiene - appunto - alla qualificazione giuridica del rap porto di lavoro, non alla disciplina applicabile. Questo stesso aspetto è pertanto irrilevante ai fini dell'art. 2 d.lgs.  n. 81/2015, che, in considerazione di determinati elementi, ha appunto la 6 funzione di dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che ben possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo. 
In tal modo il legislatore ha introdotto una “dissociazione” tra la qualificazione giuridica della fattispecie e la disciplina applicabile: di solito la seconda segue la prim a, salva diversa e specifica previsione normativa, nella specie rappresentata, appunto, dall'art. 2 d.lgs. cit. 
Ne deriva che in modo conforme a diritto la ### territoriale ha ritenuto che il requisito in esame - ossia il carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa - potesse essere negato solo in presenza dell'eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari, facoltà esclusa all'esito del compiuto accertamento di fatto.  2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, d.lgs.  n. 81/2015 per avere la ### territoriale ritenuto sussistente il requisito della continuità delle prestazioni lavorative, erroneamente intesa come sinonimo di non occasionalità e come svolgimento di attività che, pur se intervallate, sono reiterate nel tempo. Assume, invece, che tale requisito può dirsi sussistente solo in pr esenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore, nella specie pacificamente escluso. 
Il motivo è infondato. 
In primo luogo, va evidenziato che qualora fosse stato accertato un obbligo di disponib ilità del lavoratore, si sarebbe pervenu ti all'accertament o della fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato. 
Inoltre, contrariamente all'assunto della società ricorrente, non vi è alcuna ragione per intendere il requisito della continuità in modo difforme da quanto ritenuto da questa ### in relazione alle collaborazioni previste dall'art. 409 n. 3), c.p.c. Anche nell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 il legislatore postula che il rapporto di lavoro possa essere di natura autonoma, soltanto che, in presenza di determina te caratteristiche concorrenti, ritiene necessario assogg ettarlo alla disciplina d i tutela propria del lavoro subordinato. E ciò che connota specificamente questa “norma di disciplina” è - in concorso con la continuità e con il cara ttere p ersonale della prestazione lavora tiva - soprattutto il requisito dell'etero-organizzazione. Quest'ult imo, infatti, è a pprezzato dal legislatore come idoneo a distinguere l'ambito di disciplina ### del 7 lavoro autonomo (a cui si riferiscono le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 409 n. 3), c.p.c., assoggettate solo al rito del lavoro in considerazione della c.d. parasubordinazione in cui si traducono) dall'ambito di disciplina ### del lavoro subordinato, che ricomprende non soltanto i rapporti di lavoro qualificabili come subordinati, ma altresì quelli giuridicamente di lavoro autonomo che tuttavia risultino connotati dall'eteroorganizzazione, oltre che dalla continuità e dal carattere p ersonale della prestazione. Si tratta di “indici fattuali ritenuti significativi” dal legislatore del 2015 (in tal senso v. Cass. n. 1663/2020, par. 24 della motivazione). 
Peraltro, il carattere della continuità, sul pia no genetic o, risulta specificamente pattuito fra le parti al momento iniziale del rapporto, avendo la ### territoriale - e il dato è pacifico tra le parti - accertato che i contraenti hanno stipulato un contratto di collaborazione co ordinata e, appunto, continuativa. 
Per il resto la censur a è inamm issibile, perché volta ad infirm are l'accertamento di fatto compiuto dalla ### territoriale circa il numero di turni “opzionato” da ciascun collaboratore. Peraltro, i ### d'appello, ai fini del proprio convincimento sulla sussistenza della continuità, hanno riconosciuto rilevanza non soltanto alla quantità di tali turni in concreto opzionati, ma anche alla facoltà datoriale di scegliere comunque un rider diverso da quello che pure offriva la propria disponibilità per quella specifica consegna.  3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/201 5 e 2697 c.c. per avere la ### territoriale ritenuto sussistente il requ isito d ella etero-organizzazione dell'esecuzione delle prestazioni lavorative anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. 
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 
Quanto all'infondatezza della tesi ermeneutica propugnata dalla ricorrente basta richiamare la motivazione di Cass. n. 1663/2020 relativa alla società ### In tale precedente, il riferimento “ai tempi e ai luoghi di lavoro” è stato inteso come meramente esem plificativo, come dimostrato dall'uso dell'avverbio “anche” da parte del legislatore e dalla successiva soppressione dell'inciso “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ad opera del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 8 novembre 2019, n. 128. In particolare, nel ricordato precedente questa ### di legittimità ha affermato: «(…) 35. Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola "anche" che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno . Del resto è stato condivisibilmente r ilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione.  36. Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'ap plicazione d ella disciplina della subordinazione anche quando il committ ente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della p restazione p ersonale e continuativa». 
Il m otivo per il resto è inammissibile, in q uanto volto a censura re l'accertamento di fatto - compiuto e motivato dalla ### territoriale in modo ampiamente satisfattivo del c.d. minimo costituzionale (Cass. sez. un.  8053/2014) - circa l'esistenza del predetto requisito nel caso concreto proprio con riguardo ai tempi e ai luoghi di lavoro.  4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  ### r igetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsa re ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimb orso forfetta rio delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione ai difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari. 
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data ###. 9 ### est.  dott. ### dott. ### 

causa n. 428/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Manna Antonio, Panariello Francescopaolo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22492 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.164 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 2353 utenti online