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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3753/2025 del 23-11-2025

... lastrico l'evento lesivo, causato dalla rottura del lucernario ove lo ### era montato, non si sarebbe potuto verificare e non vi sarebbe stata la rovinosa caduta dell'attore. Ciononostante, si ritiene che anche parte attrice abbia concorso alla verificazione dell'evento, poiché lo ### ha violato norme di comune diligenza con un comportamento colposo integrante la previsione normativa di cui all'art. 1227 co I cc. Dalla documentazione fotografica in atti emerge che la copertura del lucernario, a forma di cupola, era sufficientemente rialzata dalla pavimentazione da potersi considerare ben visibile a chi accedeva al cortile. Unitamente all'evidenza fotografica, acquisisce rilevanza la deposizione testimoniale della compagna di classe dell'attore, ### la quale, affermando che «quando vedevamo i lucernari dalle aule non si capiva di che materiale fossero», ha confermato che la presenza di lucernari nel lastricato era una circostanza nota a tutti gli studenti, che giornalmente avevano modo di scorgerli dalle proprie aule. A fronte di quanto appena rilevato, risulta di conseguenza poco plausibile che l'attore, transitando al centro del chiostro, abbia accidentalmente poggiato il piede su una (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 5913/2022 R.G. ###, avente ad oggetto: “### dell'### Scolastico” #### rappresentato e difeso dall'avv. ### -Attore ###'ISTRUZIONE, dell'### e della ### rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato -Convenuto #### rappresentata e difesa dall'avv. ### -### chiamata ### atto di citazione ritualmente notificato in data ###, ### riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale nei confronti del MINISTERO dell'### dell'### e della ### e della #### chiamata in giudizio quale compagnia assicurativa dell'### convenuta nell'ambito del procedimento instaurato prima della riassunzione, chiedendo la condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro occorso nell'istituto scolastico da lui frequentato. 
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 14 Settembre 2020 si trovava all'interno del plesso scolastico “### F. Buitoni” e, all'ora di ricreazione, aveva appoggiato il piede sulla copertura di un lucernario situato su un lastrico solare, la quale, rompendosi, ne aveva causato la caduta da un'altezza di sei metri nei locali sottostanti. 
A causa del forte impatto ### all'epoca dei fatti sedicenne, era quindi stato trasportato con l'eliosoccorso “Pegaso” all'ospedale di ### dove gli era stato riscontrato un politrauma da precipitazione accidentale, consistente in una frattura bilaterale di entrambi i polsi, una lussazione acromion claveare destra, una frattura della mandibola composta a sinistra, una frattura delle ossa del naso e una lesione parenchimale contusiva surrenale sinistra e polmonare bibasale.
Per le lesioni patite era stato inizialmente ricoverato dal giorno 16.9.2020 al 22.9.2020 con immobilizzazione gessata di entrambe le braccia ai quali era seguito un secondo periodo di degenza dal giorno 8.10.2020 al 13.10.2020 durante il quale era stato sottoposto all'intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna, come riportato nella cartella clinica allegata. 
Dopo un periodo di riabilitazione e terapia, il 20 Gennaio 2021 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti permanenti. 
In data 7 Maggio 2021 la Dott.ssa ### in sede di relazione medico-legale, aveva riconosciuto una invalidità temporanea di 120 giorni, di cui 90 di ### e un danno biologico permanente valutabile nella misura del 18%. 
Aggiungeva che aveva contattato l'### di ### superiore ‘G. 
Giovagnoli', associato all'istituto teatro del sinistro, e il Ministero dell'### per il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di vigilanza sugli studenti e di custodia e sicurezza del plesso scolastico, invocandone la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
In conseguenza di ciò l'assicurazione scolastica ‘Ambientescuola' aveva dichiarato l'apertura del sinistro e, riconoscendo un'invalidità permanente al 16%, aveva formulato una proposta di pagamento a titolo indennitario di € 18.144,80, somma non ritenuta pienamente satisfattoria dallo ### che contestava le risultanze della perizia medico-legale commissionata dall'assicurazione. 
Sosteneva la responsabilità contrattuale dell'### scolastico per omessa vigilanza sull'incolumità e la sicurezza dello studente, la responsabilità extracontrattuale per danno cagionato da cosa in custodia e, in subordine, la responsabilità di cui all'art. 2043 cc.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio subìto allegava, in punto di danno patrimoniale, spese mediche e stragiudiziali pari a € 3.000, comprensivi di un calcolo forfettario per gli spostamenti verso l'ospedale di ### Quanto, invece, al danno non patrimoniale, qualificato come lesione dell'interesse all'integrità psicofisica, il risarcimento veniva quantificato in complessivi € 75.762,00, di cui € 51.146,00 a titolo di invalidità temporanea e assoluta e € 24,616,00 a titolo di personalizzazione del danno al 40%. 
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale ex art. 2043 cc in capo al Ministero dell'### per il sinistro occorso nell'### scolastico ‘### e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti e futuri come quantificati in atto di citazione, ovvero nella somma ritenuta di giustizia oppure con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284 IV comma cc sulle somme rivalutate dal fatto al saldo, in ogni caso per un importo non superiore ad € 260.000. 
Si costituiva in giudizio il MINISTERO dell'### dell'### e della #### il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in punto di an e quantum debeatur. 
Sosteneva, anzitutto, che non poteva ravvisarsi in capo all'### scolastica alcuna culpa in vigilando precisando, in particolare, che poiché il sinistro si era verificato nel Settembre 2020, successivamente al periodo pandemico, l'accesso al chiostro era stato concesso per ridurre il rischio di assembramento durante la pausa ricreativa e solamente previo monito, rivolto dai professori agli studenti, di circolare ai lati del lastricato senza avvicinarsi ai lucernari. 
Tali precauzioni verbali, unitamente al fatto che, per orientamento giurisprudenziale costante, l'intensità del dovere di vigilanza viene modulata in maniera inversamente proporzionale rispetto all'età dell'alunno, escludevano la sussistenza di responsabilità contrattuale in capo all'### Né, riteneva il Ministero, poteva ravvisarsi per l'### la responsabilità di cui all'art. 2051 cc, poiché eventualmente riconducibile all'ente locale fornitore dell'edificio e responsabile della sua manutenzione. 
Eccepiva, infine, la compensatio lucri cum damno deducendo l'avvenuto pagamento della somma di € 18.144,80 in favore del danneggiato e contestando la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali ulteriormente risarcibili rispetto la mera lesione documentata. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate ovvero la condanna di ### a tenere indenne l'### convenuta da quanto eventualmente chiamata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite. 
Si costituiva #### contestando anch'essa la sussistenza di profili di responsabilità dell'### Deduceva, al riguardo, che la condotta dello ### sufficientemente maturo per comprendere e osservare i moniti dei docenti, doveva qualificarsi come fattore accidentale esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e l'inadempimento, consistente nell'omessa o imperfetta vigilanza dell'### scolastico. 
Il fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 co I cc, sottolineava la compagnia assicuratrice, rilevava anche ai fini dell'esclusione di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, poiché ascrivibile all'ipotesi del caso fortuito, sì che in merito, doveva ritenersi il difetto di legittimazione passiva dell'### scolastica poiché competente per la manutenzione e la custodia dell'edificio era la ### di ###
Contestava, in punto di quantificazione del danno non patrimoniale, la richiesta attorea di personalizzazione e il valore probatorio delle perizie allegate in atto di citazione, chiedendo pertanto l'ammissione di CTU medico-legale. 
Circa il danno patrimoniale, sottolineava il difetto di legittimazione processuale di ### nel richiedere il risarcimento delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale, poiché integralmente sostenute dai suoi genitori, esterni al giudizio. 
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda di parte attrice e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 26 “Norme generali” C.G.A. e, per l'effetto, di liquidare il danno eventualmente accertato decurtando la somma di € 18.144,80 già percepita quale indennizzo per l'infortunio, ovvero qualsivoglia altra somma dall'attore ricevuta a titolo indennitario da qualsivoglia altro soggetto, ovvero Ente, ivi compreso l'### La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU medico-legale, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'1.7.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento. 
Per quanto attiene il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro questa va ascritta, innanzi tutto, all'### scolastico, ai sensi del disposto di cui all'art. 1218 cc. 
Ed invero, va ribadita la sussistenza di un vincolo contrattuale tra l'### scolastico e gli allievi che lo frequentano.
Costituisce, infatti, principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale «in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (Cass. 3695/2016; Cass. n. 3612/2014; Cass. n. 2413/2014).  ### probatorio attoreo deve ritenersi compiutamente assolto, poiché parte attrice ha allegato l'inadempimento del danneggiante, consistito nell'aver omesso la vigilanza da parte dei professori sull'operato degli allievi e provato il nesso di causalità tra inadempimento e danno. 
Per contro, parte convenuta non ha provato, come era suo onere, di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni su di essa incombenti, ovvero di essersi conformata a doveri di protezione necessari ad evitare situazioni di rischio e pericolo per gli allievi. 
Non risulta convincente, al riguardo, la tesi difensiva del Ministero convenuto e della ### terza chiamata i quali sostengono l'avvenuto adempimento dell'obbligo di sorveglianza e protezione dei docenti nei confronti degli studenti e, in subordine, invocano l'interruzione del nesso causale tra danno ed inadempimento per fatto colposo del danneggiato. 
Seppur abbia pregio l'orientamento giurisprudenziale che correla la misura del controllo esercitato dal personale scolastico all'età degli allievi, di talché questo si possa gradare in maniera inversamente proporzionale rispetto al livello di maturità degli stessi, nel caso di specie i doveri che scaturiscono dalla responsabilità dell'### non possono dirsi ottemperati.
Gli obblighi di protezione e sorveglianza, volti a garantire l'incolumità degli alunni per tutto il tempo in cui sono affidati alla cura dell'### scolastica, si devono sostanziare in un contegno fattivo, consistente nella adozione di tutte le misure idonee a prevenire il rischio ed evitare l'esposizione a situazioni di pericolo prevedibile (ex multis, Cass. n. 1769/2012; Cass. n. 2413/2014; Cass. 3612/2014; Cass. n. 3695/2016). 
Il mero richiamo a prestare attenzione in prossimità dei lucernari, asseritamente formulato dai docenti dell'### ‘F. ###, non può ritenersi sufficiente a soddisfare i vincoli a cui è soggetto il personale scolastico: ab initio l'accesso al lastrico solare sarebbe dovuto rimanere precluso, poiché pacificamente rischioso per l'incolumità degli studenti. 
Né la necessità di ottemperare alle prescrizioni per evitare il contagio da ###19 doveva risultare prevalente rispetto al suddetto generale obbligo di protezione, giacché la corretta areazione delle aule, la sanificazione degli ambienti e l'utilizzo delle mascherine avrebbero adeguatamente assolto la medesima finalità.  ### dell'### e la ### assicurativa non hanno dimostrato che l'evento sia stato determinato da cause non imputabili all'### dunque non è ravvisabile, ai sensi dell'art. 1218 cc, l'ipotesi liberatoria di impossibilità della prestazione tale da mandare esente il debitore dal giudizio di responsabilità. 
Pare evidente che se i professori avessero impedito agli studenti l'accesso al lastrico l'evento lesivo, causato dalla rottura del lucernario ove lo ### era montato, non si sarebbe potuto verificare e non vi sarebbe stata la rovinosa caduta dell'attore. 
Ciononostante, si ritiene che anche parte attrice abbia concorso alla verificazione dell'evento, poiché lo ### ha violato norme di comune diligenza con un comportamento colposo integrante la previsione normativa di cui all'art. 1227 co I cc.
Dalla documentazione fotografica in atti emerge che la copertura del lucernario, a forma di cupola, era sufficientemente rialzata dalla pavimentazione da potersi considerare ben visibile a chi accedeva al cortile. 
Unitamente all'evidenza fotografica, acquisisce rilevanza la deposizione testimoniale della compagna di classe dell'attore, ### la quale, affermando che «quando vedevamo i lucernari dalle aule non si capiva di che materiale fossero», ha confermato che la presenza di lucernari nel lastricato era una circostanza nota a tutti gli studenti, che giornalmente avevano modo di scorgerli dalle proprie aule. 
A fronte di quanto appena rilevato, risulta di conseguenza poco plausibile che l'attore, transitando al centro del chiostro, abbia accidentalmente poggiato il piede su una copertura alta almeno 40 centimetri, per giunta dimentico della presenza di lucernari che ogni giorno poteva scorgere dalla propria classe: ben più plausibile è la circostanza che egli volesse saggiare la tenuta della cupola, come sostenuto dalla compagnia assicuratrice. 
Nel caso di specie, pur configurandosi per l'### un inadempimento dell'obbligo di protezione e sorveglianza degli studenti, sostanziatosi nell'aver permesso loro l'accesso a un luogo intrinsecamente pericoloso, la condotta colposa dello ### ha contribuito alla causazione dell'incidente. 
Tuttavia, nelle comparazioni tra le colpe di quella del danneggiato e quella del danneggiante, si ritiene di dover conferire un maggiore rilievo causale al comportamento colposo degli insegnanti, e quindi dell'### per aver permesso agli allievi di passare la ricreazione in un posto certamente pericoloso per la presenza del lucernario, e per non aver impedito al giovane ### indubbiamente soggetto maturo, ma pur sempre un ragazzo di appena 16 annidi salire sopra il lucernario: in termini percentuali si ritiene che al danneggiante sia da attribuire una colpa pari al 70% e una percentuale del 30% allo ###
Ricostruita la dinamica dell'evento, espresso il giudizio di responsabilità dell'### in ordine all'inadempimento contrattuale ed accertata la condotta causalmente rilevante del danneggiato nella verificazione del sinistro, vanno liquidati i danni subiti da parte attrice in conseguenza dello stesso, procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale. 
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024. 
Circa il danno non patrimoniale subito dall'attore ### il CTU medico legale nominato, Dott. ### a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue: «Sulla base della attenta disamina della documentazione (sanitaria e non) agli atti, ritengo che le lesioni anatomiche subite dall'attore siano pienamente compatibili con le riferite modalità di accadimento del trauma de quo (ovverosia trauma da precipitazione per riferita caduta da circa 4-5 metri). 
Tale precipitazione ha determinato nell'attore una rilevante lesività meta-traumatica, consistente in un: - trauma cranico commotivo; - trauma contusivo facciale, complicatosi con frattura scomposta bilaterale delle ossa proprie del naso, sottoposta a riduzione incruenta con applicazione di splint nasale, e con frattura composta della branca ascendente dell'emi-mandibola sinistra a partire dall'angolo, trattata conservativamente; - un trauma contusivo toracico, complicatosi con addensamenti parenchimali nei segmenti postero-basale mediale del LID e nel segmento postero-basale del ### e con laminare scollamento pleurico apicale para-mediastinico a destra ed a sede antero-basale omolaterale, trattato conservativamente; - un trauma contusivo addominale, complicatosi con lesione intraparenchimale emorragica della ghiandola surrenale di destra, con falda ematica estesa al ### allo spazio para-renale posteriore e medialmente al pilastro diaframmatico di destra, trattato conservativamente; - un trauma contusivo-distorsivo alla spalla dx in destrimane, complicatosi con frattura con parcellare distacco di frammento osseo a livello del nucleo di ossificazione distale dell'acromion con lussazione dell'articolazione acromion-claveare, trattato conservativamente con tutore; - un trama contusivo al polso sx, complicatosi con frattura scomposta dorsalmente della metafisi distale del radio (distacco epifisario di tipo II sec. Salter-Harris), con frattura parcellare dell'apofisi ulnare, con frattura scomposta pluri-frammentaria ad andamento trasversale del corpo dello scafoide e con piccolo distacco parcellare del piramidale ridotte dapprima incruentemente con confezionamento di stecca gessata, quindi sottoposte ad intervento chirurgico di riduzione della frattura del radio mediante fili di K. e sintesi con placca ### e di riduzione della frattura dello scafoide con fili di K. preventivi e sintesi mediante una vite HCS 3.0 mm; - trauma contusivo al polso dx in destrimane, complicatosi con fratture scomposte articolari della meta-epifisi distale di radio ed ulna (distacco epifisario di tipo ### e con frattura da avulsione dello scafoide, sottoposte a 2 riduzioni incruenti con confezionamento di stecca gessata. 
Tenuto conto della predetta rilevante lesività meta-traumatica, che ha reso necessario 2 ricoveri ospedalieri, 1 intervento chirurgico ed una protratta convalescenza domiciliare, reputo congruo il riconoscimento, quale periodo di inabilità temporanea biologica, di 45 giorni di ITA (stante i 2 protratti ricoveri ospedalieri, nonché, soprattutto, la presenza di stecca gessata ### agli arti superiori), di 30 giorni di ITP al 75% (periodo durante il quale il paziente ha indossato tutori bilaterali agli arti superiori), nonché di 30 giorni di ITP al 50% e di 29 giorni di ITP al 25% quale successiva convalescenza, durante il quale il paziente, anche grazie alla ### ha ripreso gradualmente ad attendere autonomamente alle attività della vita quotidiana. 
Per quanto concerne, invece, la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del periziato, alla luce della lesività post-traumatica, dell'obiettività rilevata in sede di operazioni di ufficio, avuto peraltro riguardo al, seppur sfumato, pregiudizio estetico, nonché al cd. danno “futuro” (stante la giovane età del paziente, con riferimento alle note lesioni fratturative, in particolare di quelle concorrenti a carico delle articolazioni dei polsi), ritengo equo il riconoscimento di un DB permanente pari al 16% (sedici per cento), percentuale, questa, formulata sulla base dei baremes medico-legali maggiormente accreditati ed utilizzati attualmente.” “Per quanto inerente, poi, le spese sanitarie, agli atti abbiamo: - € 60 per 2 tickets della ### “### Fiora” a S. Sepolcro, congrui; - € 38 per ticket area ### congruo; sono allegate anche due impegnative, pari ad € 38,00 cadauna, relative a Rx osteo-articolare degli arti superiori e ad ecografia dell'addome completo, rispettivamente datate 08.03.2023 e 06.04.2023, che non costituiscono documento di spesa e, comunque, successive di oltre 2 anni dalla guarigione clinica con postumi; - € 53 per 2 tickets dell'### congrui; vi sono, inoltre, due impegnative, da € 15,00 cadauna, relative a visite presso l'### che non costituiscono documento di spesa; - € 300 per progetto di notula della dott.ssa ### per relazione medico legale, da risarcire su fattura; - € 230 per 3 fatture della dott.ssa ### psico-pedagogista, congrue; - € 64.90 per farmaci (2 scontrini), congrui; vi sono, inoltre, un altro scontrino di € 12,20 con codice fiscale non corrispondente al paziente ed un altro di euro 6.70 privo di codice fiscale, non rimborsabili; - € 82 per elettromiografia per il tunnel carpale, effettuata il ### (ad oltre 2 anni dalla conseguita guarigione clinica con postumi), non congrua; per un totale, pertanto, congruo, da risarcire, pari ad euro 745,90.” Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente subito dall'attore ### secondo le tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, ottenendo i seguenti importi: - 45 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 5.175,00; - 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50; - 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 1.725,00; - 29 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 833,75.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 10.321,25. 
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. 
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 16) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (16%), si ottiene un importo di € 65.071,00 a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo: 1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale(€ 42.296); 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione(€ 22.775): presunzione fondata, nel caso di specie, sulle conseguenze dolorose che la «rilevante lesività meta-traumatica», unitamente alle limitazioni che da esso sono derivatecome accertato dal ### ha provocato al danneggiato in termini, appunto, di sofferenza soggettiva. 
Deve, infine, essere pure liquidato il danno patrimoniale subito dall'attore ### per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla CTU medico legale, per € 745,90. 
In definitiva, il danno da liquidarsi in favore di parte attrice è pari, nel suo complesso, ad € 76.138,15: importo che, per effetto del concorso di colpa del danneggiato pari a 30%, si riduce ad € 53.296,70. 
Dalla somma complessiva di € 53.296,70, infine, occorre detrarre l'importo già corrisposto ante causam dalla ### assicurativa pari a € 18.144,80, rivalutato alla odierna data in € 21.084,26: ottenendosi, così, il definitivo importo di € 32.212,44.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005). 
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il 14 Settembre 2020 e la presente sentenza è del Novembre 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 14 Aprile 2023. 
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. 
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» ( n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. 9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002). 
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 14 Aprile 2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati. 
Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d.  personalizzazione del danno poiché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019). 
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. 
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. 
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021). 
Nulla è stato allegato da parte attrice in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti. 
Conclusivamente, il ### va condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della predetta somma mentre, in accoglimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto, la #### va condannato a tenere indenne il Ministero dalla conseguenza pregiudizievoli della presente sentenza. 
Quanto alla soccombenza va precisato che parte convenuta va comunque considerata soccombente in quanto «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass. SS.UU. n. ###/2022). 
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 e € 52.000.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna il MINISTERO dell'### dell'### e della ### al pagamento, in favore di #### della somma di € 32.212,44 oltre interessi nella misura legale dal 14.4.2023 e sino alla data della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo; condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 545 per esborsi, € 7.616 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della espletata CTU e la condanna, inoltre, al pagamento di quanto sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio ### condanna #### a tenere indenne il MINISTERO dell'### dell'### e della ### al netto della eventuale franchigia contrattualmente pattuita, dal pagamento di quanto da esso dovuto in favore di parte attrice.
Firenze, 23.XI.2025 ### -dr. ###

causa n. 5913/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maione Mannamo Massimo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 14109/2015 del 01-07-2015

... consistente, con esattezza, nell'intera area circostante il lucernario ivi esistente, raffigurata nelle fotografie prodotte (doc. 7 fascicolo di parte convenuta) e delimitata, all'interno, dal lucernario stesso, dall'esterno, da appartamento di proprietà delle convenute, parapetti e muro perimetrale dell'edificio contiguo, in conseguenza del suo possesso continuato, esclusivo ed ininterrotto, loro e dei loro danti causa, fin dal 1921 o per quella diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia, previa, ove ritenuta necessaria, espletando CTU per meglio descrivere la terrazza, anche ai fini di trascrizione, con ordine alla ### dei ### di ### di trascrizione, dell'emananda sentenza………………”, mentre la società attrice si riportava alle conclusioni precisate nella nota ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c. ovvero, previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, ivi compresa la domanda formulata in via riconvenzionale dalle convenute, avente ad oggetto la pretesa usucapione in loro favore del lastrico solare in contestazione, così provvedere, nel merito, a) in via principale, accertare e dichiarare il pieno ed esclusivo diritto di proprietà della ### S.r.l. (già “### di ### (leggi tutto)...

testo integrale

### ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di #### in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.71303 ### per l'anno 2011, e riunita con altra iscritta al n. 2890 ### per l'anno 2012, riservata per la decisione all'udienza del 17.2.2015 e vertente TRA ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ### elett.te dom.ta in ### in via G. Pisanelli n. 40, presso lo studio degli avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione; - #### in #### e ### elett.te domiciliat ###via ### n. 22, presso lo studio degli avv.ti ### e ### che le rappresentano e difendono in forza di mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data ###; -CONVENUTE *** * *** 
OGGETTO: azione di rivendica e domanda riconvenzionale di usucapione ### come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con atto di citazione notificato in data ###, ### di ### S.p.A., oggi ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ### esponeva che con atto del 22 marzo 1967, essa società acquistava i locali siti al piano terra dell'immobile ubicato a ### in Via del ### n. 96 e nell'atto di acquisto veniva espressamente compresa “la copertura dei locali costituenti il corpo del fabbricato sito dietro il fabbricato elevato a più piani di via del ### n. 96”, copertura sulla quale, da sempre, si apre un grande lucernaio, della superficie di circa 40 mq, che da luce all'immobile di proprietà dell'odierna attrice, immediatamente sottostante, fruendo, peraltro, dell'accesso diretto ad esso per il tramite di un'apertura, chiusa da una botola, a tutt'oggi esistente, che si apre sull'angolo est del lastrico solare attraverso cui si provvedeva a interventi ordinari e straordinari, fino a che nell'anno 2008, nell'accedervi attraverso la proprietà della odierna convenuta ### si avvedeva che costei aveva creato un accesso diretto al lastrico dal proprio appartamento e che aveva ingombrato il lastrico antistante le proprie finestre con delle piante e altra piccola mobilia da terrazza; la soc. attrice contestava alla ### dette circostanze, diffidando costei a cessare da ogni comportamento che impedisse il libero godimento del proprio bene e domandandone la riduzione al pristino stato, restituendolo libero da cose, ma avendo ricevuto risposta di aver usucapito tale terrazza a livello, per tali ragioni concludevano chiedendo in via principale, accertare e dichiarare il suo pieno ed esclusivo diritto di proprietà in ordine alla copertura dei locali costituenti il corpo del fabbricato sito dietro al fabbricato, elevato a più piani di Via del ### n. 96, dichiarando, per l'effetto, l'infondatezza e l'insussistenza di ogni altro diritto reale vantato dalla sig.ra ### sul predetto bene, con conseguente condanna della medesima al suo rilascio in favore della ### libero da persone e cose; in subordine, accertare e dichiarare ovvero costituire in suo favore una servitù di luce con riferimento al lucernario, con correlata facoltà di passo sulla proprietà della sig.ra ### onde poter provvedere alle opere di conservazione della servitù; in via concorrente alla subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'intervenuto compimento dell'usucapione del lastrico solare da parte della convenuta, accertare e dichiarare che gli oneri condominiali inerenti il lastrico solare e le spese relative sostenute sono di competenza della convenuta, con conseguente condanna della medesima alla loro ripetizione, oltre interessi, con la vittoria delle spese di lite.  1.2 Si è costituita la convenuta ### contestando che la ### S.r.l.  avesse acquistato la porzione immobiliare contesa e deducendo che la porzione immobiliare controversa, che costituisce copertura dei locali al piano terra è terrazza a livello, e , come tale necessariamente, strutturalmente e funzionalmente accessoria e pertinente all'appartamento sito al primo piano di sua proprietà; che la natura pertinenziale e funzionale di terrazza a livello della porzione rivendicata, oltre ad essere riconosciuta da controparte, trova conferma anche nella terminologia ("terrazza al primo piano") utilizzata nell'atto di divisione del 28.04.1921, atto che la ### acquistando nel 1967 i locali al piano terra, dichiarava di "ben conoscere e di accettare in ogni sua parte obbligandosi di uniformarvisi per quanto di sua spettanza"; che l'atto di compravendita con il quale l'attrice rivendicava a sè la proprietà della porzione immobiliare non vale a costituire diritto di utilizzazione esclusiva della terrazza a livello che costituisce la parte superiore della "copertura" indicata nell'atto di acquisto; che essa convenuta aveva utilizzato tale terrazza, sempre esclusivamente e continuativamente, uti dominus, anche dai suoi danti causa, maturandone l'acquisto per usucapione, fin almeno dal 1921, allorché, con atto di divisione del 28.04.1921, tale terrazza veniva attribuita in proprietà al suo dante causa ### che è pacifica e non contestata l'esistenza di una servitù di luce in favore della ### attraverso la vetrata che si apre sulla terrazza in contesa, trattandosi di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia con l'atto di divisione del 28.04.1921, non sussistendo, viceversa, alcuna servitù di passaggio anche perché l'intero edificio di Via del ### n. 96, denominato ### costituisce palazzo storico di famiglia sempre appartenuto alla famiglia ### e che la terrazza al primo piano di cui si controverte è sempre appartenuta ed è stata utilizzata solo ed esclusivamente come terrazza a livello dell'appartamento contiguo al primo piano; per tali ragioni ha concluso chiedendo di "respingere perché infondate tutte le domande ex adverso proposte; in via subordinata e riconvenzionale, nel caso venisse riconosciuta l'originaria titolarità del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello in capo ai danti causa dell'attore, accertare e dichiarare l'intervenuto compimento della usucapione del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello in favore della dante causa delle convenute e per quanto occorrer possa, dei danti causa di quest'ultima, a far data, per quanto documentalmente provato, dal ventesimo anno successivo alla data dell'atto di divisione intervenuto tra i sigg.ri ### e ### in data ###" con il favore delle spese processuali.  1.3 ###, all'esito dell'istanza di mediazione nel frattempo presentata, apprendeva che, con atto a rogito notaio ### del 31.05.2006, rep. n. ###, racc. n. 13374, la sig.ra ### aveva donato la nuda proprietà dell'appartamento sito al primo piano di via del ### 96, intt. 3 e 4, alle sue due figlie ### e ### e, pertanto, avendo interesse a veder accertato il proprio diritto anche nei confronti delle nude proprietarie ### e ### notificava ad esse, in data ###, nuovo atto di citazione, avente ad oggetto le stesse domande del primo, iscritto con n. RG 2890/12, e successivamente, riunito alla causa portante RG 71303/11 1.2 Si sono costituite in giudizio, a mezzo dei medesimi difensori, ### e ### rinnovando le contestazioni mosse dalla originaria convenuta ### e riproducendo le medesime conclusioni da questa assunte nell'atto sopra riportato, con il favore delle spese processuali.  1.4 Con provvedimento reso all'udienza del 20 maggio 2012, il Dott. ###, davanti al quale erano state chiamate entrambe le cause, ne disponeva la riunione e concedeva alle parti termini per lo scambio di note ex art. 183 sesto comma c.p.c. all'esito dei quali il giudice, dato atto della natura documentale della controversia, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.5.2014. 
In tale udienza le convenute precisavano le conclusioni chiedendo: “1) in via principale, il rigetto delle domande tutte proposte dalla ### S.r.l. in quanto infondate, generiche e non provate; 2) in via meramente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale di parte attrice, chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, pertanto, accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte delle convenute ### e ### -in qualità di nude proprietarie e con diritto di usufrutto in favore della sig.ra ### della proprietà della terrazza a livello annessa all'appartamento dal quale soltanto si accede sito in ### Via del ### n. 96, interni 3 e 4 (in ### int. 3), primo piano (in ### secondo piano), censito al ### di ### al fgl. 471. Part. 69, sub 6, z.c. 1, cat. 
A/2, vani 12, rendita € 4.865,02, nella sua intera estensione, risultante nella planimetria catastale del primo piano allegata all'atto di divisione del 28.04.1921 (docc. 2 e 3 fascicolo parte convenuta), consistente, con esattezza, nell'intera area circostante il lucernario ivi esistente, raffigurata nelle fotografie prodotte (doc. 7 fascicolo di parte convenuta) e delimitata, all'interno, dal lucernario stesso, dall'esterno, da appartamento di proprietà delle convenute, parapetti e muro perimetrale dell'edificio contiguo, in conseguenza del suo possesso continuato, esclusivo ed ininterrotto, loro e dei loro danti causa, fin dal 1921 o per quella diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia, previa, ove ritenuta necessaria, espletando CTU per meglio descrivere la terrazza, anche ai fini di trascrizione, con ordine alla ### dei ### di ### di trascrizione, dell'emananda sentenza………………”, mentre la società attrice si riportava alle conclusioni precisate nella nota ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c. ovvero, previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, ivi compresa la domanda formulata in via riconvenzionale dalle convenute, avente ad oggetto la pretesa usucapione in loro favore del lastrico solare in contestazione, così provvedere, nel merito, a) in via principale, accertare e dichiarare il pieno ed esclusivo diritto di proprietà della ### S.r.l. (già “### di ### S.p.A.”), in ordine alla copertura dei locali costituenti il corpo del fabbricato sito dietro al fabbricato, elevato a più piani, di Via del ### n. 96, meglio individuato nella planimetria allegata agli atti quale parte contornata di colore blu (docc. 1 e 2), porzione dell'immobile di loro proprietà esclusiva, situato al pian terreno di Via del ### n. 96 e censito al N.C.E.U. di ### al foglio 471, particelle 41 graffata con la 39, subalterno 501, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 4, della consistenza di 296 mq, dichiarando, per l'effetto, l'infondatezza e l'insussistenza di ogni diritto reale vantato dalla ###ra ### e/o dalle ###re ### e ### sul predetto bene, con conseguente condanna delle medesime, in via solidale tra loro, ovvero l'una o le altre, al suo rilascio, libero da persone e cose, in favore dalla ### b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse disattesa la domanda principale e conseguentemente accertato il compimento della usucapione ovvero la sussistenza di un diritto reale in favore della ###ra ### e/o delle ###re ### e ### sul lastrico di copertura per cui è causa, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accertare e dichiarare ovvero costituire in favore della ### una servitù di luce con riferimento al lucernaio, con correlata facoltà di passo sull'immobile nella nuda proprietà delle ###re ### e ### con ingresso dal civico n. 96 di Via del ### posto al primo piano e distinto con i numeri interni n. 3 e 4, censito al N.C.E.U. di ### al foglio 471, particella 39, subalterno 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 12, onde potere provvedere alle opere di conservazione della servitù; c) in via concorrente alla subordinata, condizionatamente al mancato accoglimento della domanda principale e nella denegata ipotesi di accertamento dell'intervenuto compimento dell'usucapione la sussistenza di un diritto reale in favore delle ###re ### e ### sul lastrico solare accertare e dichiarare che gli oneri condominiali inerenti la porzione di fabbricato per cui è causa, nonché le spese sostenute per le riparazioni ordinarie e/o straordinarie relative al lastrico solare, sostenute dalla ### sono di competenza delle convenute a far data dal giorno di inizio della pretesa usucapione e/o dell'acquisto di diritto reale sul bene, con conseguente diritto della ### alla ripetizione degli importi corrisposti a tale titolo e condanna delle ###re ### e ### alla restituzione dei relativi importi, maturati e maturandi sino alla data della sentenza definitiva, con gli interessi di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre oneri di legge”. 
Alla suddetta udienza, le parti domandavano congiuntamente termine per la comparizione delle parti avanti al giudice a fini conciliativi. 
Risultato vano il tentativo svolto alla udienza dell'1.7.2014, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 17.2.2015, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. 
Entrambe le parti hanno provveduto a depositare memorie conclusive e repliche.  2.1 La domanda attorea, volta al recupero della materiale disponibilità dello spazio immobiliare descritto nella superiore narrativa corrispondente al lastrico solare costituente la copertura del locale sottostante monoblocco di proprietà di essa attrice e appartenente alla compagine condominiale di ‘via del ### n. 96', giuridicamente si rapporta agli schemi del giudizio di rivendicazione ex art.  948 Lo scrutinio decisorio deve muovere dalla eccezione di parte convenuta circa la asserita “mancanza di legittimazione processuale ad agire nel presente giudizio della ### S.r.l. (rappresentata da ### con sede #######.B. ### n. 13, codice fiscale ###) sulla quale ricade l'onere -rimasto inadempiutodi dimostrare, anche in difetto di contestazione della controparte, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, di essere successore della ### S.p.a., presunta acquirente della terrazza in contestazione” (pagg.6-7 memoria conclusionale parte convenuta). 
Sul punto vale osservare che l'eccezione relativa alla legittimazione ad agire, costituente una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, tale eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata (cassaz. sent. n. 14177/2011, n. 3404/2012). 
Viceversa, il difetto di "legitimatio ad causam" , intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma tale vizio della domanda non è ravvisabile nel caso di specie. 
La parte attrice ha dimostrato attraverso la produzione dell'atto a rogito #### Agostini del 18.11.1988 che in data ### l'assemblea straordinaria dei soci della soc. ### srl. deliberava la incorporazione della soc. ### di ### s.r.l. e corrispondentemente l'assemblea dei soci di quest'ultima in pari data deliberava la fusione per incorporazione nella soc. ### s.r.l. la quale, quindi, subentrava in tutti i diritti e obblighi della incorporata, acquisendone il patrimonio consistente, tra l'altro, del locale terreno facente parte del fabbricato sito in Comune di ### via del ### n. 96 avente accesso da porta aprentesi in fondo al cortile del predetto fabbricato della superficie di mq. 296 ca. “sottoposta a vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico a favore del Ministero per i ### e Ambientali”, vincolo trascritto presso la ### dei ### di ### al n. 12052 in data 27 aprile 1953 (doc. n. 13 produzione parte attrice).  2.2 Venendo alla domanda attorea, ai fini della rivendicazione nei confronti delle convenute dell'area corrispondente alla copertura del locale di sua proprietà esclusiva e di condanna al rilascio, si deve evidenziare che tale azione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, ovverossia l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione (Cassaz. sent 1925/1997). 
Orbene, tale onere è correttamente assolto laddove il bene in contestazione provenga pacificamente da un dante causa comune ai due litiganti, ciò che è ravvisabile nel caso di specie. 
E' pacifico che per atto di divisione a rogito ### di ### in data ### (doc. n. 2 produzione parte convenuta) i fratelli ### e ### ebbero a ripartirsi i beni loro pervenuti per successione del loro genitore ### e distinguendo l'asse ereditario in due lotti dei quali il n. 1 venne assegnato a ### e il n. 2 a ### Il lotto n. 1 comprendeva, tra l'altro, il c.d. “salone” che corrisponde ai locali terreni aventi ingresso da porta aprentesi in fondo al cortile dello stabile in condominio sito in ### via del ### n. 96, cortile al quale si accede attraverso il portone del fabbricato medesimo contraddistinto dal n.  96”, oggetto della compravendita nel 1967 tra gli eredi di ### e la soc. ### di ### s.r.l. incorporata dalla ### s.r.l. odierna attrice (doc. n. 1 produzione parte attrice). 
Il lotto n. 2 comprendeva, tra l'altro, il primo piano dell'edificio condominiale che corrisponde all'int. 4 contiguo e affacciantesi sulla copertura dei locali di cui al lotto n. 1 e in proprietà delle odierne convenute ### e ### loro pervenuto in donazione dalla genitrice ### la quale se ne è riservata l'usufrutto. 
E' da osservare che con l'atto di divisione suddetto venne stabilito (lettera f), che “la terrazza al 1°piano, distinta in pianta col N. 16 sarà limitata ad una distanza di m. 1,50 dal muro mediante una griglia di ferro alta m. 1,80”, e che (lettera c) “rimangono di proprietà indivisa tra i due condividenti: l'androne d'ingresso, le scale fino al belvedere, il belvedere stesso e gli ambienti n. 1 e 2 indicati nella pianta delle soffitte, il cortile e, salvo il diritto di passaggio per accedere al salone, il cortile scoperto ###, la porteria, l'abitazione del portiere compreso l'ambiente terreno n. 17 ed il gabinetto n. 18, nonché le vasche da lavare al piano terreno”. 
Tra questi beni comuni non viene, quindi ricompresa la copertura dei locali cui si accede dal cortile interno, circostanza che trova conferma dalla lettura del regolamento di condominio del fabbricato di via del ### n. 96 in ### (allegato al doc. n. 1 produzione parte attrice) nel quale viene, tra l'altro, disposto che “le terrazze di copertura non condominiali sono state considerate per un volume pari alla superficie moltiplicata per 0,33 metri”. 
Posto che la stessa condotta della parte convenuta, laddove essa invoca l'acquisto a titolo originario del bene, conferma il riconoscimento dell'altrui titolarità dominicale, la domanda attorea è fondata e va accolta.  2.3 Riguardo alla domanda spiegata dalla parte convenuta e volta ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte delle convenute ### e ### -in qualità di nude proprietarie e con diritto di usufrutto in favore della sig.ra ### della proprietà della terrazza a livello annessa all'appartamento dal quale soltanto si accede sito in ### Via del ### n. 96, interni 3 e 4 (in ### int. 3), primo piano (in ### secondo piano), censito al ### di ### al fgl. 471. Part. 69, sub 6, z.c. 1, cat. A/2, vani 12, rendita € 4.865,02, nella sua intera estensione, risultante nella planimetria catastale del primo piano allegata all'atto di divisione del 28.04.1921, si osserva quanto segue. 
Si deve premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice in ordine all'eccezione di inammissibilità delle presunte "domande nuove", trattasi di precisazioni che non modificano né l'oggetto né la causa petendi del giudizio. 
E' da premettere, altresì, che la parte attrice ha inizialmente chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto compimento della usucapione del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello in favore della dante causa delle convenute (comparsa di costituzione parte ### e comparsa di costituzione ### e ### così posta la sua originaria domanda riconvenzionale in relazione alle denegato riconoscimento della titolarità dell'uso esclusivo della terrazza medesima a favore della parte attrice, con ciò presupponendo la proprietà comune della copertura di cui trattasi. 
Ebbene, quanto sopra detto in merito alla individuazione delle parti comuni nel condominio in cui sono compresi gli immobili delle parti in contesa, sia all'atto della divisione del 1921 e sia al momento della stipula del regolamento di condominio, convince circa la vacuità di tale interpretazione dei documenti in atti. 
Successivamente la parte convenuta modificava la propria domanda riconvenzionale, nel senso di chiedere accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte delle convenute ### e ### -in qualità di nude proprietarie e con diritto di usufrutto in favore della sig.ra ### della proprietà della terrazza a livello annessa all'appartamento posto al primo piano intt. 3 e 4. 
La domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.  ### di divisione del 1921 tra i fratelli ### e ### stabilisce che (lettera f) “la terrazza al 1°piano, distinta in pianta col N. 16 sarà limitata ad una distanza di m. 1,50 dal muro mediante una griglia di ferro alta m. 1,80”, con ciò riconoscendo la esclusiva titolarità della adiacente copertura del proprietario del locale sottostante che, peraltro, riceve luce dal lucernario ivi posto, ciò che trova conferma nell'atto di vendita del 22.### a rogito ### con il quale gli eredi di ### hanno convenuto che nella vendita a favore della ### di ### s.r.l.”è compresa la copertura dei soli locali costituenti il corpo di fabbricato sito dietro il fabbricato elevato a più piani di via del ### n. 96” ciò che non è altro che la terrazza di cui si discute. 
E' principio condivisibile che l'eventuale acquisto per usucapione può prospettarsi solo in ordine al diritto di calpestio ma non al bene come entità economico-giuridica in sé considerata, giacché le utilità tratte dalla società ### s.r.l., proprietaria dell'immobile sottostante, per effetto della connaturale destinazione del bene alla copertura e alla protezione della sua unità immobiliare sono concettualmente insopprimibili, mentre l'usucapione presuppone un possesso esclusivo e che rimanga eliso qualsiasi uso da parte dell'effettivo proprietario. 
Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono quindi da un lato il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, e dall'altro, il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale, pur non essendo richiesto l' “animus usucapiendi”, cioè l'intento del possessore di pervenire all'acquisto per usucapione della cosa. 
Ai fini dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare comunque in una manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (#### Sez. IV, 16/03/2011). 
Nè la prova testimoniale proposta da parte convenuta (richieste istruttorie in comparsa di risposta ### e ### integrate da richiesta di prova orale in memoria parte convenuta in memoria ex art. 183 sesto comma n 2), c.p.c.), appare, all'ulteriore esame in questa sede, idonea a ritenere maturato per la stessa il possesso ad usucapionem in considerazione della assoluta mancanza di autosufficienza, giacchè risulta vertere su circostanze che, pur confermando semmai le numerose fotografie allegate da parte convenuta, nondimeno si soffermano a descrivere ricevimenti e feste svoltesi nell'abitazione della stessa, non apportando alcun elemento utile al convincimento di una acquisizione della titolarità del bene in lite a svantaggio del legittimo proprietario. 
Anzi, gli accessi effettuati dalla parte attrice, come ammesso dalla stessa parte convenuta, sia attraverso la botola sottostante il lucernaio, sia attraverso una scala esterna con ciò trascurando il passaggio attraverso detta botola (da cui è scaturita la denuncia sporta dalla parte convenuta in data ### - doc. n. 6 produzione parte convenuta ### - ) e sia attraverso l'immobile della parte convenuta fino a che costei li ha permessi, per raggiungere il lucernaio, circostanze concordemente ammesse dalle parti e, quindi, ex art. 115 , primo comma,c.p.c. di valore fondante per la decisione, rappresentano fatti che conducono ad un convincimento opposto a quello voluto dalla parte convenuta. 
Soccorrono sul punto gli insegnamenti della Corte Nomofilattica secondo i quali quel che rileva è che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (Cassaz sent. n. 3344/1989).  “Ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena, e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus; occorre, pertanto, che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto”. (Cassaz. sent. n. 11000/2001 che richiama sent.  10652/1994; ed inoltre Cassaz. sent. n. 8662/2010, sent. n. 18392/2006). 
Nel caso di specie, quand'anche si volesse considerare la circostanza non contestata riguardante l'assenza della rete alta metri 1,80 (come previsto dall'atto di divisione del 1921) a limitare il balcone di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà della parte convenuta e l'apposizione da parte di costei di alcuni gradini per facilitare l'accesso alla copertura de qua, nondimeno non è rinvenibile alcun corrispondente riscontro con riferimento sia alle modalità di tale possesso, onde verificare la corrispondenza di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, sia soprattutto al momento iniziale e, quindi, al protrarsi ininterrotto della relazione possessoria con il bene per il tempo necessario all'usucapione. 
Un generico riferimento che sarebbe stato operato dai testi, ad una situazione di possesso, sarebbe in ogni caso risultato inidoneo a legittimare la pretesa in ordine all'acquisto per usucapione del bene in questione, proprio in mancanza di elementi di riscontro circa le modalità di tale possesso, necessari al fine di verificare se la relazione di fatto con la cosa si sia effettivamente estrinsecata, per il tempo necessario all'usucapione, attraverso atti corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale. 
In conclusione, va accolta la domanda di rivendica e rigettate le domande riconvenzionali delle convenute e, di conseguenza, queste vanno condannate a liberare l'area de qua da persone e cose.  3.1 In ordine al governo delle spese di lite, la regola della soccombenza ne determina la condanna al pagamento della parte convenuta a favore della parte attrice nei termini di cui al dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente proposta da ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di ### ed estesa successivamente con il procedimento a questo riunito, a ### e ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la soc. ‘### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. ### esclusiva proprietaria del lastrico solare a copertura dei locali costituenti il corpo del fabbricato sito dietro al fabbricato, elevato a più piani con accesso in Via del ### n. 96 in ### censito al N.C.E.U. di ### al foglio 471, particelle 41 graffata con la 39, subalterno 501, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 4, della consistenza di 296 mq,; condanna le convenute in solido tra loro a restituire l'area de qua libera e vuota da persone e cose a favore della attrice entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; rigetta le domande della parte convenuta; condanna le convenute in solido tra loro per l'intero al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in euro 916,00 per esborsi e euro 5.500,00 per compenso oltre le spese generali che determina in misura del 15% di detto compenso e c.a.p. e i.v.a. come per legge.  ### 29 giugno 2015 

Il Giudice
Onorario dott. ###


causa n. 71303/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Ianniello Nicola

M

Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1539/2025 del 20-11-2025

... del suo immobile, ha deciso di chiudere il suddetto lucernario e la canna di ventilazione che collega il vano interrato con il lastrico solare del secondo piano e per il quale è pendente una causa civile”. Siffatte conclusioni sono state in sostanza ribadite dal CTU in sede dei chiarimenti disposti con ordinanza del 13.7.2018, in cui in particolare l'ausiliario ha spiegato: a) che il terrapieno svuotato e trasformato in locale deposito nell'interrato degli attori non può svolgere funzione di intercapedine perché non è stato realizzato ad un livello più basso rispetto al piano di calpestio degli altri locali ed è privo di prese di aereazione, b) che l'umidità rinvenuta al solaio in corrispondenza del bagno al piano superiore può attribuirsi ad eventuale perdita dalle condutture di questo perché a detta zona circoscritta, escludendosi una relazione con la cisterna della convenuta, c) che non vi sono elementi per ricondurre l'umidità presente fino ad un metro di altezza su tutte le pareti perimetrali dell'interrato alla cisterna della convenuta, potendosi invece la stessa essere causata dall'assenza di un vespaio aerato. Infine a seguito di loro convocazione, entrambi i ###, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 1009/2016 TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE ***  ###, 20/11/2025, ore 12.40, innanzi alla ### sono comparsi: per parte attrice ### l'avv. ### per parte convenuta ### l'avv. ### M.### parti precisano le conclusioni, ribadendo quelle già formulate nei rispettivi scritti introduttivi, e discutono oralmente della causa, riportandosi ai propri atti conclusivi.  ### al termine della discussione orale, si riserva per la decisione.  ### ore 15,30, rientra in aula e dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale d'udienza.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. ### ha emesso la seguente s e n t e n z a ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.  nella causa civile iscritta al n.1009/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: responsabilità per danni TRA ##### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### - attori - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### M. ### - convenuta - All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale in atti. 
All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa con la presenza di cui è data immediata lettura.   La presente sentenza viene redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att.  c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. 
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato ##### e ### premesso l'avvenuto espletamento di A.T.P. dinanzi a questo Tribunale iscritto al n.2139/12, teso ad accertare la presenza di infiltrazioni nel loro immobile sito in ### dei ### alla via ### n.98, al piano terra ed interrato, le loro cause, i danni, le opere e i costi necessari per la loro eliminazione, evocavano in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dal loro immobile, la dichiarazione della responsabilità della convenuta nella loro determinazione, quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 18.000,00, o in quella da determinarsi in corso di causa ed alla rifusione delle spese di lite.   A fondamento della domanda gli attori deducevano che nel novembre 2011 erano stati informati dal loro inquilino che la parete confinante con l' immobile di proprietà ### presentava vaste zone di umidità, sicchè erano stati effettuati accurati controlli con personale qualificato ed apparecchiature idonee per risalire alle loro cause, che però non avevano dato alcun esito, se non che la zona maggiormente compromessa era al piano interrato ed in particolare la parete attigua all'edificio ### e quella che delimita la proprietà retrostante, in corrispondenza delle pareti del primo piano interessate dal fenomeno; l'imbibimento delle pareti era tale che l'acqua si era depositata sul pavimento, tanto da far sospettare l'esistenza di una cisterna nella proprietà ### essendosi esclusa l'ipotesi di una perdita da condutture, che tuttavia l'inquilino della #### negava fino all'ottobre 2012, allorchè consentiva l'accesso in una retrostante chiostrina, ove era stata rinvenuta una cisterna in stato di totale degrado. 
La stessa raccoglieva le acque piovane attraverso una imboccatura che risultava ripristinata in cemento a livello del piano di calpestio ed era priva di canali di raccolta e convogliamento e di sistemi di svuotamento, per cui l'acqua si disperdeva nel sottosuolo ed anche all'interno del locale degli attori. 
Nonostante il ### provvedesse alla realizzazione di un canale per il drenaggio delle acque dalla chiostrina alla via pubblica e svuotasse la cisterna per intonacarne le pareti, l'acqua aveva continuato ad accumularsi nella stessa fino al giugno 2014, allorchè era stato possibile, previa rimozione dell'intonaco che copriva la parete in calcestruzzo, individuare il punto attraverso il quale l'acqua, dopo aver impregnato la parete, essersi diffusa all'interno del solaio di copertura dello scantinato ed impregnato per risalita parte delle pareti del primo piano dell'edificio, si riversava sul pavimento del piano interrato. 
Veniva pertanto instaurato procedimento per ### all'esito del quale il ### pur riscontrando i fenomeni di umidità, ne attribuiva la causa alla mancanza di adeguata ventilazione. 
Gli attori, ritenendo invece che le cause dei fenomeni descritti fossero da attribuire allo stato di degrado dell'immobile della convenuta, e che gli stessi avessero loro procurato danni, consistenti nel mancato utilizzo del locale interrato fin dall'anno 2011 e di alcune zone del locale commerciale posto al piano terra, ne chiedevano il ristoro nella misura da rapportarsi al valore locativo medio.   Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di risposta, nella quale chiedeva il rigetto della domanda, previo riconoscimento della inesistenza di responsabilità alcuna da parte sua ed in subordine il contenimento della richiesta nei limiti di quanto valutato dal CTU in sede ###vittoria delle spese di lite.   La convenuta premetteva che il proprio immobile, già condotto in locazione per decenni dalla famiglia ### già da prima che lo acquistasse per successione testamentaria, era pervenuto nella sua disponibilità dopo due sfratti per morosità e relativi giudizi di opposizione solo nel settembre 2013 e che il conduttore non le aveva mai permesso di accedervi, contestando la sua qualità di erede ed assumendo di averlo usucapito.   La stessa contrastava l'avversa domanda, deducendo che, premesso di aver potuto aver accesso al proprio immobile solo in occasione del sopralluogo disposto dal C.T.U. in sede di ### allorchè il proprio inquilino aveva già realizzato un impianto per lo smaltimento delle acque piovane e sistemato la pavimentazione dell'ortale, ella, contrariamente alle controparti, aveva aderito alla proposta transattiva formulata dal C.T.U., il quale aveva peraltro constatato che i danni lamentati da parte attrice andavano ricercati nella mancanza di aereazione nel vano in questione, nel quale si era accertato che le prese d'aria originariamente esistenti erano state chiuse dal proprietario del primo piano.   Contestava pertanto la ### la propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori, precisando che il proprio immobile non era più adibito a locale commerciale fin dal settembre 2013 e di avere quasi completato i lavori di ristrutturazione intrapresi nel giugno 2014, sicchè, se, nonostante il collegamento del proprio immobile alla rete fognaria, i rilevanti interventi di ristrutturazione ed il risanamento della cisterna, l'immobile degli attori continuava a presentare le lamentate copiose infiltrazioni di acqua, le cause dovevano ricercarsi altrove e probabilmente presso altri immobili posti a confine, posto che il sito era nel centro storico del paese. 
La convenuta contestava infine l'eccessività della pretesa risarcitoria, che peraltro era stata la causa della propria mancata adesione alla procedura di mediazione esperita da parte attrice, precisando che la somma indicata dal CTU nella proposta transattiva ammontava ad € 5.360,00 da ripartire nella misura del 70 e 30 per cento rispettivamente tra convenuta e attori, e che, essendo il locale di questi ultimi ancora condotto in locazione dalla ###, del tutto infondata doveva ritenersi la richiesta di liquidazione del danno commisurata al suo mancato utilizzo. 
Acquisito il fascicolo relativo all'espletato A.T.P., la causa veniva istruita attraverso C.T.U. e prova testimoniale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 19.11.25,con concessione di termine per il deposito di note. 
Appreso a detta udienza che, per un evento non imputabile a parte attrice, la comparsa conclusionale da questa depositata in data ### non era stata accettata da parte della ### è stato concesso termine a parte convenuta per replicarvi e la causa è stata rinviata per la discussione orale alla odierna udienza. 
Deve innanzitutto individuarsi specificamente la natura giuridica della responsabilità richiamata, onde valutare se essa possa ascriversi alla convenuta.   Invero, essa va inquadrata nella fattispecie di cui all' art.2051 c.c., avente natura oggettiva e configurabile in virtù del rapporto di custodia. Pertanto, il proprietario dell'immobile risponde quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'infiltrazione dell'appartamento confinante, potendosi liberare soltanto ove dia prova della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo (Cass. civ. sez. VI, n. 1188/2019).   Ciò premesso è necessario, pur sempre, provare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno evento. 
Dunque, prima ancora di analizzare la causalità giuridica, che attiene alle conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite, va verificata l'esistenza della causalità materiale che consente di collegare il danno-evento all'immobile di proprietà della convenuta.   Infatti, nonostante la natura oggettiva di tale responsabilità, soltanto la riconducibilità dell'evento lesivo all'immobile può comportarne la risarcibilità. È pertanto, onere di chi lamenta il danno provare non soltanto la sua esistenza, ma anche la sua derivazione. Difatti "Ai sensi dell'art. 2051 c.c. al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia". (Tribunale Bari sez. III, 09/05/2013; Tribunale Nola sez. I, 12/07/2019, n. 1615).   Nel caso di specie detto onere probatorio è stato solo in parte assolto. 
Ed invero l'esistenza, la natura e le cause dei danni riscontrati nell'immobile degli attori sono stati analiticamente descritti, accertati e valutati, anche sotto l'aspetto eziologico, sia dal C.T.U.  nominato nell' espletato A.T.P., sia da quello nominato nel presente giudizio, i quali hanno spiegato, con ragionamenti improntati a rigore scientifico, dai quali non v'è motivo di discostarsi, le ragioni tecniche dei danni lamentati da parte attrice.   Nella relazione di perizia relativa alla fase di A.T.P. il C.T.U., dopo la descrizione dello stato dei luoghi, giunge alle seguenti conclusioni; “dagli accertamenti eseguiti nel locale commerciale della resistente sig.ra ### il ###, data inizio operazioni peritali, il CT ha constatato l'esecuzione a cura del conduttore ### dei lavori edili riguardanti la realizzazione di un massetto di cemento su tutta la superficie dell'ortale di pertinenza, il risanamento della cisterna e la realizzazione di un impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche.. ..### ritiene di attribuire l'inconveniente relativo alle pareti interne del sottoscala alle perdite di acqua provenienti dalla cisterna posta nell'ortale della resistente ed il danno procurato sia alla parete del vano scala che del bagno alla realizzazione nell'ortale dei locali in adiacenza al muro dei ricorrenti, cha andrebbero ristrutturati. Per quanto riguarda le pareti interne ed il soffitto del locale interrato le quali si presentano umidicce, la causa va assegnata alla mancanza di un'adeguata ventilazione; ai fini sanitari, infatti, il locale dovrebbe essere inagibile in quanto privo di prese di aereazione. 
Da una ricognizione dello stato dei luoghi risultano persino chiuse le prese d'aria originariamente esistenti provocando così l'umidità dell'aria nell'ambiente che va ad intaccare le pareti, il soffitto ed i materiali depositati. Non va trascurato tuttavia che la situazione risulta aggravata dall'umidità procurata dalla cisterna”. 
E' stato pertanto accertato che, mentre si andavano svolgendo le operazioni peritali necessarie all'espletamento della CTU disposta in sede di ### nell'ortale di proprietà della ### nel quale insiste una cisterna all'epoca atta a raccogliere le acque piovane, a cura del suo conduttore si era provveduto allo svuotamento della stessa, al suo risanamento, alla realizzazione di un canale di raccolta delle acque piovane e di una pavimentazione in cemento. Dette opere erano state effettuate per ovviare ai fenomeni infiltrativi nell'interrato della proprietà degli odierni attori. 
Questi ultimi, dopo circa tre anni dall'espletamento dell'### hanno instaurato il presente giudizio, assumendo il persistere di copiose infiltrazioni di umidità, le cui cause addebitano alla incuria e negligenza della convenuta nella manutenzione del suo immobile, che così avrebbe violato i doveri del custode che incombono al proprietario di un immobile.  ### investito nel presente giudizio per accertare l'eventuale persistenza dei fenomeni infiltrativi, rilevandone le cause e se vi fosse stata o meno la chiusura delle prese d'aria successivamente al conseguimento del permesso, a quantificare eventuali danni ed a verificare la locabilità del locale, quantificando eventualmente il danno da mancata locazione, ha rilevato che: “ Nell'anno 2014 ### ha provveduto ad eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile ed in particolare ha provveduto a svuotare la cisterna; attualmente la cisterna presenta acqua solo nella parte concava e più bassa e dal muro in calcestruzzo posto a confine con l'immobile di proprietà ### non sono visibili infiltrazioni d'acqua; - Il vano in corrispondenza del sottoscala, a confine con la ###ra ### risulta difforme dalle planimetrie presenti in atti per la diversa distribuzione interna in quanto il vano sottoscala dovrebbe essere un terrapieno e non utilizzato come area deposito; - Con il sopralluogo effettuato in data ### è stata notata la presenza di una minore visibilità di fenomeni infiltrativi rilevati nell'accertamento tecnico precedente del ### probabilmente dovuti sia ad una appena trascorsa stagione estiva molto calda e prive di piogge e sia all'apertura di due bocche di ventilazione a piano interrato in corrispondenza dell'ingresso al locale commerciale costituite per metà di vetro e per metà con griglie coperte da elementi metallici (foto 20-21- 22); - Dal sopralluogo effettuato è stato possibile verificare che le zone interessate dalle infiltrazioni riguardano, nella maggior parte dei casi, le parti basse dei muri perimetrali e dei tramezzi fino ad un'altezza di circa un metro.  “Considerato quanto sopra e considerata la difformità del vano del sottoscala utilizzato come deposito e non come terrapieno, il CTU ritiene attribuire i fenomeni infiltrativi che interessano tutta la parte bassa dei muri e dei tramezzi divisori a fenomeni di umidità di risalita. ###, all'epoca di costruzione, è stato realizzato senza un vespaio areato; pertanto l'acqua, presente nel sottosuolo prevalentemente roccioso, per capillarità tende a risalire verso l'alto e a essere assorbita dalla muratura provocando aloni fino ad oltre un metro di altezza. 
Effetto e conseguenza del fenomeno di umidità di risalita è il fenomeno di efflorescenza salina in superficie che ha determinato lo sfarinamento e il distacco dell'intonaco. ###à presente sul solaio del piano interrato è da ricondurre, probabilmente, a perdite delle tubature del bagno posto a piano terra, in quanto il fenomeno risulta essere circoscritto a quella zona.  ###à presente sul solaio e sulle pareti del piano terra sono da ricondurre alla mancanza di un adeguata ventilazione del locale. La ventilazione e l'areazione è limitata a causa della chiusura del lucernaio che comunica con l'ortale del piano superiore di proprietà del sig. ### che a seguito di lavori del suo immobile, ha deciso di chiudere il suddetto lucernario e la canna di ventilazione che collega il vano interrato con il lastrico solare del secondo piano e per il quale è pendente una causa civile”. 
Siffatte conclusioni sono state in sostanza ribadite dal CTU in sede dei chiarimenti disposti con ordinanza del 13.7.2018, in cui in particolare l'ausiliario ha spiegato: a) che il terrapieno svuotato e trasformato in locale deposito nell'interrato degli attori non può svolgere funzione di intercapedine perché non è stato realizzato ad un livello più basso rispetto al piano di calpestio degli altri locali ed è privo di prese di aereazione, b) che l'umidità rinvenuta al solaio in corrispondenza del bagno al piano superiore può attribuirsi ad eventuale perdita dalle condutture di questo perché a detta zona circoscritta, escludendosi una relazione con la cisterna della convenuta, c) che non vi sono elementi per ricondurre l'umidità presente fino ad un metro di altezza su tutte le pareti perimetrali dell'interrato alla cisterna della convenuta, potendosi invece la stessa essere causata dall'assenza di un vespaio aerato. 
Infine a seguito di loro convocazione, entrambi i ###, effettuato ulteriore sopralluogo nel novembre 2020, previa constatazione che dopo il loro sopralluogo nell'atto 2017 il locale deposito era stato oggetto di ristrutturazione da parte degli odierni attori, hanno così concluso: “ Al momento del sopralluogo non sono stati riscontrati fenomeni infiltrativi nel locale deposito a piano interrato della proprietà di ### - Le esfoliazioni dell'intonaco presenti sulle parti basse delle murature perimetrali e nei tramezzi interni al locale deposito sono dovuti ad una scarsa ventilazione dell'immobile. 
La chiusura della canna di ventilazione che collega il vano interrato con il lastrico solare ha certamente limitato la ventilazione del locale.  - Le uniche prese d'aria attualmente presenti nel locale deposito sono le due bocche di ventilazione in corrispondenza dell'ingresso al locale commerciale con griglie coperte da elementi metallici. 
Considerato quanto sopra e considerato lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo, i CTU ritengono attribuire l'esfoliazione dell'intonaco nella parte bassa delle murature perimetrali e dei tramezzi ad una scarsa ed inadeguata ventilazione del locale deposito”. 
Alla luce delle risultanze delle indagini tecniche come sopra riportate, si evidenziano dunque una serie di elementi che consentono di ritenere la responsabilità della convenuta nei fatti dedotti, pur essendosi evidenziati ulteriori elementi che possono avere aggravato la situazione dei luoghi, attribuibili al comportamento dei danneggiati.   ### in qualità di proprietaria, irrilevanti essendo le particolari circostanze che non glielo consentirono, può invero imputarsi di aver trascurato la manutenzione ordinaria e straordinaria della cisterna posta nell'ortale, ma è stato provato, per averlo constatato il primo ### che, già nel corso delle operazioni peritali relative alla CTU disposta in sede di ### il suo conduttore provvide e realizzare tutti i lavori sopra descritti, sicchè non può dubitarsi che le cause delle infiltrazioni provenienti dalla cisterna già dal 2012 erano state eliminate.   Sta di fatto che detti lavori non potevano ovviare al problema della umidità di risalita presente nell'immobile degli attori, atteso che, di tutta evidenza e come riferito dagli ### tecnici, quest'ultimo è privo di idoneo vespaio di isolamento ovvero di sistemi che impediscano sia l'infiltrazione delle acque sia la loro risalita. 
Riprova che la presenza di umidità al momento della introduzione del presente giudizio nell'interrato degli attori sia stata aggravata dalla assenza di qualsivoglia accorgimento tecnico nella fase di realizzazione del suo piano di calpestio è che la stessa è presente su tutte le pareti, anche quelle sul lato opposto a quello confinante con la proprietà della convenuta, fenomeno, questo, che non si sarebbe verificato in presenza di adeguato sistema di isolamento dal sottosuolo all'atto della costruzione dell'immobile. 
La circostanza poi messa in rilievo dal CTU nominato in questo giudizio, secondo cui un terrapieno è stato svuotato e trasformato in deposito da parte degli attori e che, come spiegato dallo stesso CTU non costituisce una intercapedine, in quanto non realizzato ad un livello leggermente più basso rispetto al piano di calpestio degli altri locali e privo di opportune prese di aereazione, non appare avere costituito causa o concausa determinante l'evento, in assenza di precise spiegazioni tecniche in merito, certo comunque essendo che non è da tale manufatto che sono partite le infiltrazioni di cui si discute. 
Il problema, come riferito dai ###, è senza dubbio aggravato dalla mancanza di aerazione dell'interrato, essendo state chiuse le originarie aperture ad opera del proprietario del primo piano, con il quale pende separato giudizio, sicchè gli stessi attori non dubitano di siffatta incidenza sulla determinazione o quantomeno sull'aggravamento del fenomeno in esame. 
Tali considerazioni sono suffragate dalla circostanza che, nel considerevole lasso di tempo intercorso tra i rilievi compiuti in fase di ATP e quelli compiuti nel presente giudizio lo stato dei luoghi è rimasto pressochè invariato ed anzi, come riferito dal ### “dal muro in calcestruzzo posto a confine con l'immobile di proprietà ### non sono visibili infiltrazioni d'acqua”. 
Può pertanto ragionevolmente escludersi che, una volta eliminate le cause delle infiltrazioni provenienti dalla cisterna della odierna convenuta, l'umidità che parte attrice assume persistere e che, come evidenziato dalle foto in atti, investe parte del solaio e le pareti non confinanti con la proprietà ### possa addebitarsi esclusivamente alla responsabilità di quest'ultima, dal momento che è evidente che l'assenza del vespaio di isolamento ha contribuito all'espandersi delle infiltrazioni al di sotto del pavimento pressocchè dell'intero interrato ed alla sua conseguente risalita sulle pareti del vano predetto e finanche a quella del bagno del vano posto al piano terra. 
Il problema si è poi ulteriormente aggravato sia a causa della mancata aereazione dell'interrato, la quale può avere rallentato il prosciugamento delle pareti anche dopo la riparazione della cisterna, sia a causa dell'omesso tempestivo controllo del suo stato da parte dei suoi proprietari, che non hanno in concreto avuto prudenza e diligenza nel controllare e verificare le condizioni del loro immobile, violando a loro vota il dovere di custodia del bene di loro proprietà. E' infatti evidente che la scoperta del fenomeno infiltrativo è avvenuta con molto ritardo, in considerazione del suo spandimento per la gran parte del locale sicchè è ragionevole ritenere che lo stato in cui lo stesso si presentava era il risultato di infiltrazioni che si erano verificate per molto tempo e verosimilmente per qualche anno; si evidenzia infatti che gli stessi attori hanno precisato di essersi resi conto del problema per essere stati avvertiti dai conduttori del locale a piano terra ( solo dal quale si può accedere all'interrato) della presenza di umidità sul muro del bagno posto su quel piano e quindi allorchè l'umidità aveva raggiunto persino il piano superiore. 
Passando alla liquidazione dei danni risarcibili, si premette che non si reputa corretta la quantificazione operata dal CTU arch. Lanzillotti, perché effettuata, oltre che in assenza di appositi quesiti, con riferimento a tutte le opere che sarebbero necessarie per il risanamento dell'intero immobile degli attori e comprendendosi in queste, tra le altre, la realizzazione del vespaio di isolamento, sicchè la stessa non è utilizzabile.   Ai fini della liquidazione del quantum dovuto agli attori a titolo di risarcimento danni, il giudicante ritiene quindi di doversi rifare alla stima dei costi di ripristino dei luoghi ammalorati operata dal CTU nominato in sede di ### perchè coerentemente rapportata a quelli derivanti dalle infiltrazioni che provenivano dalla cisterna, pari a complessivi € 5.360,00 che vanno incrementati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data della stima (24 gennaio 2013) al soddisfo.   Non si ritiene possibile, nella fattispecie in esame, ripartire tale importo in ragione della ravvisata concorsualità dei danneggiati, valutata in termini di contributo causale nell'aggravamento dei danni, che sicuramente potevano essere di minori proporzioni in caso di tempestivo intervento, in presenza di adeguata ventilazione e di dotazione del fondale dell'interrato di vespaio di isolamento, dovendo trovare applicazione la norma di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c.. 
Infatti l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, disciplinata dall'art. 1227, comma 1, c.c., va distinta da quella di cui al successivo comma 2, che prevede il verificarsi del solo aggravamento del danno, prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia però contribuito alla sua causazione, come verificatosi nel caso in esame.  ### un principio consolidato della S.C., le due ipotesi vanno distinte anche sul piano processuale, in quanto mentre nel primo caso il giudice deve porsi l'indagine d'ufficio, il secondo costituisce invece oggetto di eccezione in senso stretto, che come tale, va proposta entro il termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 167 c.p.c.. , cosa che nel caso di specie non è avvenuta, posto che parte convenuta vi ha fatto solo cenno nel corpo della prima memoria istruttoria. In tal senso la giurisprudenza di legittimità è constante nel ribadire che : In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'articolo 1227 del Cc) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” Cass.n.7965/2023. Conf.: N.19218/2018; Cass. n.12714/2010; Cass. n. 5127/2004; Cass. 2868/2003).   Va rigettata la richiesta attorea di risarcimento dei danni da lucro cessante da mancato guadagno per non aver potuto utilizzare l'immobile, stante la sua inagibilità. 
In merito si osserva infatti che, in disparte la considerazione che, per quanto sopra esposto e del ritardo con cui si è intervenuti per scoprire e rimediare ai danni, neppure è possibile ricorrere al loro riconoscimento mediante il ricorso a presunzione, che sarebbe costituita dalla stessa inutilizzabilità dell'interrato, al quale peraltro può accedersi solo dal piano terra già concesso in locazione a terzi, gli attori non hanno assolto l'onere probatorio che incombeva su di loro, in violazione del principio di diritto secondo il quale, in caso di perdita della disponibilità del bene provocata da un terzo, il proprietario, che invochi un mancato guadagno, deve dare prova del suo assunto, deve cioè dimostrare che aveva avuto delle occasioni di mettere a reddito il bene che sono andate perdute per colpa di chi lo ha reso non utilizzabile. 
Stante la sensibile riduzione della domanda, si ritiene equo compensare per metà tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/22, ridotti di un terzo, in considerazione della prossimità del valore del decisum allo scaglione tariffario inferiore, mentre quelle di ### si pongono a carico degli attori che l'hanno richiesta nonostante l'esaustività di quella espletata in sede di ### Le spese relative alla fase di A.T.P., liquidate come da dispositivo con l'applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e quelle relative alla CTU svolta in quella fase si pongono invece a carico della convenuta.   P.Q.M.  Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. ### definitivamente pronunziando nella causa civile n. 1009/2015 sulla domanda proposta da ##### e ### contro il ### così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna ### al risarcimento dei danni in favore degli attori che liquida in € 5.360,00, oltre interessi e rivalutazione dal 24.1.2013 al soddisfo; 2) rigetta ogni altra domanda; 3) pone le spese di CTU relative al presente giudizio a definitivo carico di parte attrice; 4) compensa per metà tra le parti le spese di giudizio, condannando la convenuta al pagamento dell'altra metà, che si liquidano nell'intero (ma già ridotte di un terzo) in € 5.604,98, di cui € 274,98 per spese esenti ed € 5.330,00 per compenso, oltre ### CAP e IVA se dovuta; 5) pone le spese di CTU relative alla fase di A.T.P a carico di ### 6) condanna a ### alla rifusione in favore degli attori delle spese e competenze relative alla fase di ATP che si liquidano in € 2.450,00, di cui € 233,00 per spese esenti ed € 2.225,00 per compenso, oltre ### CAP e ### Brindisi, 20.11.2025 ###.O.P.   Avv. ### n. 1009/2016

causa n. 1009/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzo Anna, Dilonardo Maria Antonietta

M

Tribunale di Belluno, Sentenza n. 369/2024 del 18-12-2024

... l'eccezione dell'angolo est dove in corrispondenza del lucernario sono presenti infiltrazioni d'acqua. ### è da riprendere rimuovendo il vetro e la pavimentazione in modo da controllare le sigillature della guaina sottostante in corrispondenza del telaio provvedendo a una nuova posa della pavimentazione con la sigillatura del vetro rimosso. Costo stimato per eliminazione del vizio 1.500,00€+IVA”. Inoltre, sempre con riguardo a tale manufatto, il CTU ha stimato in ulteriori euro 1.500,00 il costo per il rifacimento dell'angolo est, sempre del marciapiede sud. La somma da porre a carico di ### deve pertanto essere quantificata in complessivi euro 3.000,00 oltre ### 7. ### contesta inoltre l'inesatta, o comunque viziata, esecuzione delle lavorazioni da parte di ### Oggetto delle prestazioni contrattualmente dedotte con la convenuta erano l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio. Ebbene, da una disamina della CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, tenendo conto che l'esperto ha analizzato dettagliatamente una ad una le opere realizzate dalla convenuta, (leggi tutto)...

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RG n. 752/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 752/2022 promossa da: ### (C.F. ###) con l'avv.  ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. #### n. 8/A, come da procura in atti -attore contro ### S.R.L. (P.I. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ####, ### n. 30, come da procura in atti e ### S.N.C. ### E #### (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### di ####, ### n. 13, come da procura in atti e ### (C.F. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ####. Segato 25/A, come da procura in atti -convenuti con la chiamata in causa di ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in #### dei ### n. 8, come da procura in atti e ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 5, come da procura in atti e ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 21/1, come da procura in atti e ### F.### S.R.L. ### (P.I.  ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ### via J. Tasso n. 7, come da procura in atti -terzi chiamati e ### S.A. (P.I. ###) -terza chiamata contumace
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Conclusioni delle parti Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2024. 
Conclusioni per l'attore: “### all'###mo Tribunale di ### previo rigetto dell'eccezione di prescrizione ex art 1669 c.c., avanzata dalle imprese ### s.r.l. e ### s.n.c. di A. ### e M. ### così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di ### rispetto al termine concordemente stabilito per la consegna dei lavori appaltati e, per l'effetto, condannarla a pagare la penale di €.25.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rigettando, per l'effetto le eccezioni e deduzioni di controparte, poiché infondate in fatto ed in diritto; 2) ### infondate in fatto ed in diritto le eccezioni e deduzioni dei convenuti - nonché dei terzi chiamati in causa -, quanto alla domanda di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in concorso tra loro a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €. 240.000,00, comprensiva, altresì del danno non patrimoniale, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero di altra e diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal mese di dicembre 2017 e sino al mese di luglio 2021; 3) ### la domanda riconvenzionale avanzata da ### s.n.c. di A. ### e M. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; ovvero, in subordine, compensare l'eventuale somma dovuta dall'attore, con quanto sarà posto a carico della stessa convenuta e attrice in via riconvenzionale per i titoli dedotti in giudizio; 4) ### la domanda riconvenzionale avanzata dall'arch. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; 5) ### in via esclusiva, ### s.r.l. al pagamento delle seguenti somme, ovvero a quelle somme che si ritengono dovute in termini di giustizia ed equità : €. 6.900,00 oltre IVA per il risanamento delle pareti ammalorate dalle infiltrazioni e dall'umidità nei locali ubicati del piano interrato, escluso il locale indicato con il n. 30 (autorimessa privata); €. 37.000,00, oltre ### per il rifacimento della vasca idromassaggio; €.14.262,00, oltre ### per l'eliminazione dei danni riscontrati sugli angoli metallici di appoggio dei chiusini, la zincatura di 2 pozzetti e per eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dalle laste vetrate posizionate sul marciapiede nord e sul marciapiede sud, come meglio precisati in narrativa; 5) ### di A. ### e M. ### S.n.c. a rimborsare all'attore la somma di €. 1.299,76, liquidato per l'intervento dell'ausiliario del ### 6) ### i convenuti in solido tra loro e ciascuno in proporzione al grado di responsabilità che sarà loro ascritta all'esito del presente giudizio a rimborsare all'attore le spese di CTU per l'importo complessivo di €. 14.462,16, come da decreto di liquidazione emesso nel procedimento per ### 7) ### i convenuti in solido tra loro, al grado di responsabilità che sarà loro ascritta all'esito del presente giudizio a rifondere all'attore la complessiva somma di €. 23.924,72 per le spese legali e tecniche sostenute per la fase stragiudiziale e per il procedimento per ### 8) ### tutte le allegazioni, deduzioni richieste dei terzi chiamati in causa avverso la domanda di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. 8) ### i convenuti al pagamento delle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti. In via istruttoria, qualora la causa dovesse essere rimessa sul ruolo istruttorio, si chiede di voler ammettere le prove per interpello e per testi già articolate nella memoria ex art. 183 c.VI n. 2 c.p.c. e, in special modo, i capitoli n. 3 ( riguardante la chiara e nota volontà dell'attore di voler locare l'immobile quantomeno a decorrere dall'estate 2018) - n. 6 ( riguardante l'attività effettuata dall'attore per locare l'immobile ) e n. 7 (riguardante le proposte di locazione ricevute dall'attore ). Si rinnova, infine, la richiesta di voler, se del caso, disporre ### al fine di determinare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa e convocare a chiarimenti l'ing. ### per rispondere sulle cause delle infiltrazioni, così come dallo stesso individuate nella ### tecnica in atti”. 
Conclusioni per la convenuta ### S.R.L.: “###: - in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i motivi dedotti in ### di costituzione e, per l'effetto, respingere le domande formulate da ### nei confronti di ### - in via principale: respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande come azionate e quantificate da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le domande di parte attrice di condanna in solido dei convenuti, accertare le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ##### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna. Per l'effetto condannare ### e l'#### a tenere indenne e manlevare, nei limiti della loro quota di responsabilità come sopra accertata, quanto ### dovesse essere costretta a versare a ### in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità. ### dichiara espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti del ### F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare. - Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le domande di parte attrice ed essere accertata la responsabilità di ### solidale o parziaria, per i vizi e comunque per i danni lamentati dall'attore, condannare ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede ###via ### n. 45, a risarcire il danno e a tenere indenne e manlevata ### di ogni somma (comprensiva di interessi, rivalutazione e spese) che la stessa fosse condannata a pagare all'esito del presente giudizio e ciò in forza della polizza assicurativa per responsabilità civile 1/###/60/101202166 e/o della polizza decennale postuma n. 168542458 stipulate con la medesima compagnia.  - Spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali 15%, integralmente rifusi. ###: ci si oppone alla eventuale rimessione in istruttoria della causa e all'ammissione delle prove orali, ### esplorative o irrituali chiamate a chiarimenti di consulenti d'ufficio di diversi procedimenti richieste da parte attrice. Si richiamano a tal riguardo le deduzioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. In via di mero subordine, nell'ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi indicati in terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.  datata 9.10.23 e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 18.09.2023”. 
Conclusioni per la convenuta ### S.N.C.: “Voglia il Giudice adito: In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta da ### ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i motivi tutti di cui sopra e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della ### S.n.c.di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### Nel merito: - rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### per i titoli per cui è causa e, per l'effetto, respingere le domande ex adverso proposte nei confronti della stessa in quanto infondate in fatto e in diritto. - accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in ogni caso, dalla ### S.n.c di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### a nessun titolo e, per l'effetto, respingere le domande proposte nei confronti della stessa; - nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal sig. ### de ### nei confronti di ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### e di condanna di quest'ultima al pagamento di somme per i titoli di cui è causa, anche in via solidale, condannare ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###e ### S.PA., in persona del legale rappresentante protempore, con sede ###qualità di assicuratrici, a tenere indenne ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### da quanto dovesse essere condannata a pagare. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare che il sig. ### de ### risulta debitore della ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante protempore, sig. ### dell'importo di €. 7.042,35 a titolo di residuo della fattura n. 370 del 30.11.2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo, nonché dell'importo di €. 27.130,00, IVA esclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di ulteriori interventi eseguiti extra contratto e, - per l'effetto condannare il sig. ### de ### al pagamento alla ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante protempore, sig. ### dell'importo di €. 7.042,35 a titolo di residuo della fattura n. 370 del 30.11.2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo, nonché dell'importo di €. 27.130,00, IVA esclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito di eventuale espletanda ### In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come già formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 depositate in atti. Con vittoria di spesa e competenze”. 
Conclusioni per il convenuto ### “Si chiede che l'###mo Tribunale di ### respinta ogni diversa eccezione, domanda, deduzione ed argomentazione, per tutte le motivazioni dedotte: ###, Voglia rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti del convenuto ### perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate. ###, accertato che il signor ### de ### ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tutte le ragioni esposte in atti, ### condannare l'attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. #### 1. in denegata, non creduta e contestata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dell'arch. ### nella causazione degli asseriti danni invocati dall'attore, quantificare l'ammontare del dovuto tenuto conto dell'assorbente contributo colposo da attribuire al signor ### de ### il quale ha impartito in via diretta, o comunque a mezzo del proprio fiduciario perito ### le specifiche tecniche inerenti le lavorazioni espletate dagli appaltatori, che sono presupposto del danno invocato. 2. Accertato che l'architetto ### ha contratto con la ### S.A la polizza assicurativa n. ###, a garanzia della responsabilità civile professionale, accertato altresì che gli eventi dedotti in causa rientrano nella predetta copertura assicurativa, in denegata, contestata e non creduta ipotesi in cui l'architetto ### fosse ritenuto responsabile in tutto o in parte per i danni oggetto di domanda, in via esclusiva o anche solo in via solidale con gli altri soggetti coinvolti a diverso titolo nella vicenda, condannare la compagnia di assicurazione ### S.A, rimasta contumace benché regolarmente citata in giudizio, codice fiscale ###, partita iva ###, ### per l'### in persona del legale rappresentante protempore/procuratore speciale, corrente in #### n. 2, che ha assunto i rischi derivanti dal certificato di assicurazione sottoscritto n. ###, a tenere indenne, o a garantire, o a manlevare l'arch. ### di quanto questi fosse eventualmente tenuto a versare in favore del signor ### de ### il tutto con ordine di pagamento diretto a carico del responsabile civile ai sensi di polizza. Rispetto conclusioni svolte dall'avvocato ### nell'interesse di ### si chiede il rigetto di ogni domanda, sia diretta, che indiretta, che di manleva, ex adverso proposta in via subordinata nei confronti dell'architetto ### perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni già esposte in atti e per quanto ancora si avrà modo di precisare in sede di comparsa conclusionale. ###: ci si oppone a qualsivoglia istanza istruttoria delle controparti, per le ragioni tutte già precisate in memoria ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 cpc, da intendersi integralmente richiamate. In caso di contestazioni in ordine al file audio depositato a telematico come documento 4 (file in formato “zip” della registrazione della conversazione intercorsa il ### tra il signor ### de ### e l'arch. ###, si chiede di essere autorizzati al deposito dello stesso presso la cancelleria civile a mezzo supporto ### in caso di contestazioni in ordine all'utilizzabilità o all'autenticità del doc. 4 depositato, si chiede che sia disposta CTU tecnica volta ad accertarne l'autenticità e la riferibilità alle parti in causa (odierni attore e convenuto ###. In tutti i casi con vittoria di spese e di competenze di giudizio”. 
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “in via preliminare: sia dichiarata l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1669 C.C. dell'azione proposta dall'attore ### de ### per i motivi già eccepiti dalla convenuta ### S.n.c. di ### A. e ### M. al primo punto in diritto della propria comparsa di costituzione e risposta, ai quali si fa richiamo, e per i motivi già eccepiti dalla terza chiamata ### spa nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, C.P.C., che si richiamano, e, per l'effetto, vengano respinte tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della ### S.n.c. di ### A. e ### M.; in via preliminare ulteriore: sia dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di manleva formalizzata dalla convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. nei confronti della ### spa e, per l'effetto, sia respinta detta domanda di manleva per intervenuta prescrizione della relativa azione per tutto quanto evidenziato ed eccepito al punto I della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata ### spa, a cui si fa richiamo; in via ancora preliminare: sia comunque rigettata la domanda di manleva formalizzata dalla convenuta ### s.n.c.  di ### A. e ### M. nei confronti della ### spa per mancanza dei presupposti e degli estremi della invocata copertura assicurativa e per la conseguente carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa terza chiamata rispetto a detta domanda di manleva, per tutto quanto evidenziato ed eccepito al punto II della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata ### spa, a cui si fa richiamo; nel merito, in via principale: siano rigettate tutte le domande formalizzate dall'attore ### de ### nei confronti della convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque indimostrate, per tutte le ragioni di merito evidenziate dalla predetta convenuta da pagina 4 a pagina 17 della propria comparsa di costituzione e risposta, e sia pure - e in ogni caso - respinta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta ### di ### A. e ### M. nei confronti della terza chiamata ### spa, in quanto essa risulta sia formalmente scorretta, prescritta ed inaccoglibile per i motivi illustrati ai punti I e II della comparsa di costituzione e risposta dell'### spa, cui si fa richiamo, sotto il profilo della prescrizione e della carenza di legittimazione passiva della società terza chiamata, sia infondata nel merito; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attore ### de ### nei confronti della convenuta ### di ### A. e ### M. e/o della domanda di manleva azionata dalla predetta convenuta nei confronti della terza chiamata ### spa, le pretese attoree vengano accolte e liquidate unicamente sulla base di quanto eventualmente ritenuto comprovato in corso di causa e di quanto comunque osservato, dedotto ed eccepito in atti dall'### spa; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CA, sulla cui quantificazione ci si rimette sin d'ora al prudente apprezzamento del Giudice, o quantomeno con loro integrale compensazione”. 
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “- in via principale: accertata l'inoperatività della polizza ### rigettare la domanda proposta nei confronti di ### con in favore delle spese; in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di affermazione di operatività della polizza, dichiarare prescritto il credito all'indennizzo ex art.2952 Cod. Civ.; in via ulteriormente subordinata: accertare che la polizza ### prevede il massimale di ### 25.000,00 per danni a cose, con lo scoperto del 10% con il minimo di ### 250,00”. 
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “piaccia all'###mo giudice, nel merito, associandosi in toto a quanto ampiamente esposto, dedotto e concluso dall'assicurata ### srl, anche in via preliminare, respingere la domanda svolta dall'attore nei confronti della predetta ditta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio; subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dall'attore, accertare che la responsabilità della ditta ### può essere circoscritta al minore importo rilevato dal CTU ed esposto in atti, con reiezione della domanda per quanto riguarda le ulteriori poste di danno e comunque con vittoria di spese ed onorari del giudizio; in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna anche parziale di ### attesa la presentata disamina dei contratti assicurativi dimessi agli atti e l'operatività, con i limiti di cui alla presente costituzione, della sola polizza decennale postuma, piaccia all'###mo Giudice porre a carico di ### il solo importo comunque risultante dovuto in base alle condizioni tutte di cui alla polizza agli atti (decennale postuma) ed esposte in premessa, considerando la limitazione di franchigia ed ogni ulteriore limitazione contrattuale derivante dalle polizze allegate. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. 
Conclusioni per il terzo chiamato ### F.### S.R.L. ###: “conclude come in atti ovvero dichiararsi inammissibile, improponibile, improcedibile ogni domanda nei confronti del fallimento per i motivi indicati in atti, appartenendo essa alla competenza del Giudice del fallimento ed essendo un mero escamotage quello per cui si vorrebbe una sentenza resa nei confronti del fallimento “valida” (anche per le spese allora!) solo nei confronti del fallito (società che alla chiusura del fallimento sarà cancellata). Nel merito comunque ogni richiesta appare del tutto infondata. In ogni caso avendo dovuto il fallimento costituirsi per precisare che nulla può essere allo stesso chiesto (e da ciò essendo dipesa la modifica della domanda) le spese andranno rifuse come si richiede”. 
Concisa esposizione delle ragioni della decisione 1. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio ### S.R.L., ### S.N.C. e #### per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a titolo di costi per il ripristino a regola d'arte dell'immobile di sua proprietà, nonché a titolo di penale contrattuale e di ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile medesimo. 
Esponeva l'attore che tra l'anno 2014 e l'anno 2016 stipulava alcuni contratti di appalto con ### S.R.L., F.### S.N.C. e ### S.N.C. per l'esecuzione di opere edili e di impiantistica nell'immobile di sua proprietà sito in ### d'####, via ### di ### n. 5 (foglio 57, map. 593) e che le suddette società appaltatrici si sarebbero rese inadempienti nell'individuazione delle cause delle infiltrazioni verificatesi e nel ripristino delle opere danneggiate o viziate. Inoltre, l'attore riferiva che l'inadempimento delle società appaltatrici nonché la quantificazione dei danni cagionati sarebbero già stati accertati nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 1047/2019 instaurato dinanzi al Tribunale di ### Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27 ottobre 2022 ### chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ad evocare in giudizio a garanzia ### S.A. 
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96 c.p.c da liquidarsi in via equitativa e, in via subordinata, che fosse tenuto in considerazione il contributo colposo dell'attore nonché di essere tenuto indenne e manlevato dalla terza chiamata. 
Con decreto del 2 novembre 2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza di comparizione al 12 aprile 2023. 
In data 9 novembre 2022 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria ### S.N.C. chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata ad evocare in giudizio a garanzia ### S.P.A. e ### S.P.A. e, sempre in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande, in via subordinata, di essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate e, in via riconvenzionale, condannare l'attore al pagamento in suo favore dell'importo di € 7.042,35 a saldo della fattura n. 370 del 30/11/2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, e dell'importo di € 27.130,00 (IVA esclusa), oltre interessi, a titolo di ulteriori interventi eseguiti extra contratto. 
Successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 10 novembre 2022 si costituiva ### S.R.L. chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata ad evocare in giudizio a garanzia ### S.P.A. e ### F.### S.R.L. ### e che, ai sensi dell'art.  295 c.p.c., fosse disposta la sospensione del presente procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di ### R.G. n. 138/2021 considerata la dipendenza della decisione e, in via preliminare subordinata, che ai sensi dell'art. 273 o dell'art. 274 c.p.c. fosse disposta la riunione della presente causa al predetto procedimento n. R.G.  138/2021. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande, in via subordinata, che fossero quantificate le quote di responsabilità dei convenuti e di essere tenuta indenne e manlevata da ### S.N.C. e #### nei limiti della loro quota di responsabilità, di quanto dovesse essere condannata a versare in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità e, sempre in via subordinata, di essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate. 
Con decreto del 15 novembre 2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di ### S.P.A., ### S.P.A., ### S.P.A. e FALL. F.### S.R.L. ### e differiva la prima udienza di comparizione al 19 aprile 2023. 
In data 10 gennaio 2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria la terza chiamata ### S.P.A. chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore e dell'azione di manleva formulata dalla ### S.N.C.  nonché il rigetto della domanda di manleva da quest'ultima formulata per mancanza dei presupposti e degli estremi della invocata copertura assicurativa e per la conseguente carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto a detta domanda di manleva. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree e della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti e, in via subordinata, che le pretese attoree fossero accolte e liquidate unicamente sulla base di quanto provato in corso di causa. 
La terza chiamata ### S.P.A. si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 23 marzo 2023 chiedendo il rigetto delle domande, in subordine, che la responsabilità della ### S.R.L. fosse circoscritta al minore importo rilevato dal CTU e, in ulteriore subordine, che fosse tenuta in considerazione la limitazione di franchigia ed ogni ulteriore limitazione contrattuale derivante dalle polizze. 
Successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 30 marzo 2023 si costituiva il terzo chiamato ### F.### S.R.L. ### chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità di ogni domanda risarcitoria vantata nei suoi confronti. 
La terza chiamata ### S.P.A. si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 6 aprile 2023 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per inoperatività della polizza, in via subordinata, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito all'indennizzo e, in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato il massimale previsto dalla polizza. 
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 19 aprile 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità avanzata dal ### F.### S.R.L. ### ex art. 281 sexies c.p.c., nonché per impartire disposizioni sul prosieguo del giudizio. 
Successivamente all'udienza del 14 giugno 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice revocava l'ordinanza emessa in data 19 aprile 2023 e concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. rinviando la causa per la decisione sui mezzi istruttori. 
All'udienza del 14 novembre 2023 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'istruzione preventiva pendente avanti il Tribunale di ### R.G. 1047/2019 e rinviava la causa all'udienza del 18 gennaio 2024 per la disamina delle risultanze dell'istruttoria preventiva e per il proseguo istruttorio. 
Successivamente all'udienza del 18 gennaio 2024, il Giudice si riservava e, con ordinanza resa il medesimo giorno, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2024. 
All'udienza del 17 luglio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190, 1° comma, c.p.c.  2. 
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi nell'appalto sollevata da tutte le parti convenute e terze chiamate sulla scorta dei seguenti motivi.  ### ha preso piena coscienza dell'entità e dell'attribuibilità soggettiva dei vizi solo con il deposito della relazione peritale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 1047/2019, avvenuto in data 12 luglio 2021, provvedendo alla notificazione dell'atto di citazione in data 11 luglio 2022, e, pertanto, entro l'anno dalla scoperta, secondo quanto previsto dall'art.  1669 c.c., anche perché le opere realizzate dai convenuti sono da ascrivere alla categoria delle cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, sulla scorta dei motivi che saranno compitamente esaminati infra. 
Ebbene, occorre tenere conto che il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell'opera decorre dal giorno in cui il committenteappaltante -acquirente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia (Cass. Civ. 12829/2019), con la conseguenza che è solo quando l'attore è entrato in possesso della perizia resa nell'ATP che ha raggiunto quell'apprezzabile grado di conoscenza idoneo a fare decorrere il termine decadenziale.  3. 
Quanto al merito, le domande avanzate da ### nei confronti di ### e ### sono parzialmente fondate nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.  4. 
È pacifico che l'attore e la convenuta ### addivenivano al perfezionamento di un contratto di appalto avente ad oggetto alcune opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del primo in ### d'### Le opere oggetto del contratto consistevano nell'esecuzione di opere parzialmente al grezzo, da realizzare nel sottosuolo dell'appartamento di proprietà del ### Le parti regolavano i propri rapporti attraverso il documento contrattuale allegato da parte attrice sub doc.  3. In particolare, oggetto del contratto di appalto, come si evince dal tenore del citato documento, era la realizzazione di nuovi vani accessori interrati e delle linee tecnologiche di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi presenti all'interno dell'immobile del committente, come descritti negli elaborati e nei grafici allegati sub lettera A ) e B) al medesimo contratto, escluse le finiture, quali: la posa in opera dei pavimenti e dei cartongessi; le coibentazioni e la tinteggiatura. Il tutto dietro pagamento di un corrispettivo pattuito di euro 405.250,00 È inoltra pacifico che il ### appaltava a ### S.N.C. DI ### E ### l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 68.400,00, come si evince dal contratto sottoscritto dall'appaltatrice e dal committente, ed allegato da quest'ultimo sub doc. 7. 
Non è contestato che alcune opere furono realizzate da F.### nel frattempo assoggettata a fallimento. 
Quanto al ruolo del convenuto ### emerge dalle rispettive allegazioni che costui era investito del ruolo di direttore dei lavori.  5.  ### contesta nel proprio atto di citazione alcuni inadempimenti dai quali si sarebbero resi colpevoli le appaltatrici oggi convenute, inadempimenti che sarebbero stati riscontrati anche nelle more del procedimento di istruzione preventiva già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 1047/2019. 
Agisce pertanto al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, tanto a titolo di danno emergente consistente nelle spese per il ripristino a regola d'arte delle lavorazioni realizzate, sia a titolo di lucro cessante a titolo di mancato guadagno derivante dall'impossibilità di mettere a reddito l'immobile. Agisce inoltre al fine di ottenere la condanna al pagamento della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori dedotta nei rispettivi contratti con le convenute. 
Prima di entrare nella disamina specifica di tutte le reciproche domande e contestazioni, occorre prendere atto che è superfluo entrare nel merito delle domande dei convenuti finalizzate alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, in quanto il ### con valutazione congruamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche od estrinseche, ha accertato, già ab origine, i danni attribuibili alle singole lavorazioni come realizzate da ciascuna parte.  6. 
In particolare, l'attore contesta l'errata realizzazione dei marciapiedi che delimitano il fabbricato ai lati nord e sud, opere che sono state pacificamente realizzate da #### come risulta peraltro dal tenore delle previsioni contrattuali contenute nei documenti allegati agli atti. 
Occorre premettere che, per quanto riguarda le lavorazioni poste in essere sul marciapiede lato nord, analoga domanda era stata svolta in via riconvenzionale dall'odierno attore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 138/2021, laddove l'interessato rivestiva la qualifica di attore opponente. Un tanto si evince dal tenore dell'atto di citazione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato dall'interessato in data 9 febbraio 2021 nei confronti di ### e prodotto da quest'ultima sub doc. 4. 
Tale controversia è stata definita con sentenza dall'intestato tribunale e, attualmente, secondo quanto riferito dalla convenuta ### in sede di comparsa conclusionale, senza che tale assunto sia stato contestato nelle memorie di replica, pende in grado di appello. 
Le domande in tal senso avanzate in questo processo da ### costituiscono pertanto una duplicazione di quelle già avanzate nell'altro processo, definito con sentenza definitiva in primo grado ed attualmente pendente avanti la Corte di Appello di Venezia e, pertanto, di tali domande deve essere dichiarata l'improponibilità. A riguardo, si evidenzia che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. Civ. 24371/2021). Ebbene, alla luce delle rispettive argomentazioni, non vi è alcun interesse giuridicamente valutabile in capo al committente in punto alla parcellizzazione della pretesa creditoria, in quanto egli si è avvalso in questa sede della medesima relazione peritale resa nel procedimento per ### e tale relazione è stata posta a base dell'altra decisione. 
La conseguenza di tale illegittima parcellizzazione della pretesa risarcitoria non può che essere una declaratoria di improponibilità di quella successivamente spiegata. 
Per quanto riguarda il marciapiede lato sud, l'esperto nominato dal giudice in sede di istruzione preventiva ha riscontrato che “con riferimento ai rilievi e alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.3 della presente ### il marciapiede lato sud risulta eseguito a regola d'arte con l'eccezione dell'angolo est dove in corrispondenza del lucernario sono presenti infiltrazioni d'acqua.  ### è da riprendere rimuovendo il vetro e la pavimentazione in modo da controllare le sigillature della guaina sottostante in corrispondenza del telaio provvedendo a una nuova posa della pavimentazione con la sigillatura del vetro rimosso. Costo stimato per eliminazione del vizio 1.500,00€+IVA”. 
Inoltre, sempre con riguardo a tale manufatto, il CTU ha stimato in ulteriori euro 1.500,00 il costo per il rifacimento dell'angolo est, sempre del marciapiede sud. 
La somma da porre a carico di ### deve pertanto essere quantificata in complessivi euro 3.000,00 oltre ### 7.  ### contesta inoltre l'inesatta, o comunque viziata, esecuzione delle lavorazioni da parte di ### Oggetto delle prestazioni contrattualmente dedotte con la convenuta erano l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio. 
Ebbene, da una disamina della CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, tenendo conto che l'esperto ha analizzato dettagliatamente una ad una le opere realizzate dalla convenuta, non risultano vizi alle opere appaltate, se non in capo alla vasca idromassaggio e ad alcuni dettagli delle lavorazioni. 
In particolare, l'ausiliario del giudice ha descritto a pag. 33 e ss. le lavorazioni eseguite dalla convenuta, riscontrando l'imperfetta esecuzione solo laddove rileva l'ossidazione dei sistemi utilizzati per il sostegno del pavimento in quanto privi di zincatura. ### l'esperto, per ripristinare il manufatto sarebbe necessario un importo di euro 1.500,00. 
E' in punto all'istallazione della vasca idromassaggio che il CTU ha riscontrato alcune rilevanti problematiche. In particolare, il CTU argomenta: “Con riferimento ai riscontri e alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.4, le infiltrazioni d'acqua al piano interrato hanno richiesto degli interventi sulla vasca idromassaggio fin da inizio 2017. A oggi, dalle verifiche effettuate, si è constatato il persistere delle perdite d'acqua da parte dell'involucro della vasca (### 2). La vasca è stata sottoposta più volte a sollecitazioni negative, è stata bucata compromettendo l'involucro e l'isolamento interno, ripristinata più volte e sempre subito dopo collaudata con esito positivo ma, nonostante tutto si è riscontrato che perde ancora. Ripetere un intervento di manutenzione straordinaria previa sistemazione dell'involucro, rimontaggio del rivestimento e ricostruzione dell'impermeabilizzazione, visto i precedenti, ritengo non sia consigliabile”. 
Tali problematiche sono sicuramente da inquadrare nei vizi e difetti dell'opera appaltata, vizi e difetto rispetto ai quali l'appaltatrice deve mantenere indenne il committente ex art. 1669 c.c. A riguardo, si osserva che, in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. Civ. 456/2016). Si tratta invero di un manufatto che, pur non essenziale per la statica dell'edificio, incide in modo considerevole sulla fruibilità dell'edificio nel suo complesso, particolarmente della parte seminterrata oggetto dell'odierno contenzioso, tenendo conto anche del suo pregio e del costo per la sua realizzazione. 
Ebbene, quanto ai rimedi da porre in essere, l'ausiliario così conclude: “E opinione dello scrivente C.T.U. che la vasca debba essere completamente rimossa e sostituita con: demolizione e smaltimento della vasca esistente salvaguardando l'impianto idraulico ed elettrico; posa di un nuovo involucro con le opere murarie necessarie; realizzazione di una nuova impermeabilizzazione; ricostruzione del rivestimento in piastrelle e dell'impianto di illuminazione. Sulla base dell'esperienze dello scrivente C.T.U. con riferimento al prezziario regionale, all'offerta della ditta ### a suo tempo accettata dal sig. ### per l'esecuzione dei lavori, dei preventivi e informazioni ricavati dalle ditte contattate compresa la ditta ### si ritiene ragionevole pensare che il costo la realizzazione di una nuova vasca, con riferimento ai lavori sopra richiamati, possa essere stimato in 30.000,00€+IVA tenendo conto che siamo a ### dei problemi che possono esserci per la rimozione, lo smaltimento e il nuovo montaggio all'interno del locale interrato. Sono esclusi i costi per la rimozione di eventuali straordinarie presenze d'acqua nel punto a quota inferiore della soletta di fondazione (vano contenete la vasca idromassaggio) inerenti la fornitura e posa di un sistema anti allagamento automatico di emergenza, i costi per la pulizia del tubo di scarico otturato (richiamato al p.to 4 dell'allegato 3 al verbale n. 5 in data ### di cui all'allegato 4 della presente relazione) e i costi per l'installazione di un eventuale pozzetto di ispezione interno al vano di posa della vasca ed esterno alla stessa per un totale stimato pari a 3.000,00€+IVA” Alla luce di quanto argomentato, pertanto, l'importo che deve essere posto a carico di ### è pari ad euro 34.500,00.  8. 
In via riconvenzionale, ### chiede che l'attore sia condannato al pagamento di euro 27.130,00 a titolo di compenso per alcune prestazioni non saldate da quest'ultimo, quali l'istallazione e la fornitura di un deumidificatore ed alcuni interventi aggiuntivi eseguiti dalla convenuta. 
Ebbene, l'attore, nella prima memoria ex art. 183, 6° c., n. 1, c.p.c., contesta la debenza di tale importo, salvo che per euro 2.042,35, che, a detta della parte, sarebbe l'unica somma che dovrebbe essere ancora riconosciuta come dovuta alla parte anche perché il committente avrebbe corrisposto euro 5.000,00 a saldo della fattura azionata in via riconvenzionale. ### dal canto suo, rileva che il predetto importo sarebbe stato imputato per euro 4.623,25 al debito più antico, a saldo della fattura 267 del 18.9.2017, e la rimanente somma, pari ad euro 376,75, in acconto della fattura n. 370 del 30.11.2017 di euro 7.419,00, azionata in via riconvenzionale. 
Ebbene, deve ritenersi che la convenuta abbia fornito prova di quanto affermato, in quanto dal doc. 10 allegato risulta la correttezza dell'imputazione del pagamento come eseguita dalla parte. Pertanto, residua da pagare il residuo della fattura n. 370 per euro 7.042,25 (7.419,00 - 376,75). 
Sono d'altronde rimaste sfornite di prova le rimanenti voci di compenso, in quanto unilateralmente quantificate dalla parte, la quale, autonomamente, ha formato e sottoscritto il proprio doc. 7, e senza che sia stato fornito alcun riscontro probatorio della correttezza dell'importo fornito e del fatto che tali prestazioni siano state effettivamente erogate dalla convenuta. 
Alla luce di quanto sopra, una volta effettuata la compensazione tra l'importo da riconoscere all'attore e quello che costui deve corrispondere alla convenuta, emerge un credito a favore del primo di euro 27.457,75.  9. 
Quanto alle opere appaltate a ### adesso in stato di fallimento, in via preliminare si rileva che, ad un esame delle conclusioni svolte da ### nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte ha chiesto, in via principale, nel merito, il rigetto della domanda svolta da #### nei propri confronti, ed in via subordinata, sempre nel merito, dapprima che si accerti “le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ### S.r.l., #### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna” e che, per l'effetto, si condannino “### e l'#### a tenere indenne e manlevare”. Pertanto, nei confronti del ### è stata avanzata una domanda di mero accertamento delle quote di corresponsabilità, in quanto la condanna conseguente a tale accertamento è stata domandata solo nei confronti di ### e dell'#### Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, ### ha dichiarato “espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti della F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare”. Deve pertanto ritenersi che, alla luce del tenore delle conclusioni rassegnate dalla parte, nessun effetto possa subire la consistenza della massa fallimentare qualunque sia l'esito della presente controversia e che, di conseguenza, non operi nel caso de quo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della previgente L. ###, nonché la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, venendo meno le esigenze di tutela della par condicio creditorum. 
Da quanto argomentato deriva pertanto il rigetto della relativa eccezione mossa dal ### Quanto al merito, deve tuttavia rilevarsi che la domanda riconvenzionale trasversale di accertamento avanzata da ### non può essere accolta, in quanto il ### al quale era stato richiesto di verificare la sussistenza di eventuali vizi e/o manchevolezze delle opere appaltate e, in special modo, la sussistenza di eventuali vizi, irregolarità e manchevolezze che compromettano la funzionalità e l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque che, provenendo dai diversi appartamenti ubicati nel ### di ### di ### n. 5, confluiscono nel garage al piano interrato di proprietà del ricorrente, ha espressamente accertato che “### i sopralluoghi effettuati non si sono riscontrate infiltrazioni d'acqua al piano interrato. La rete di scarico degli appartamenti ai piani superiori, secondo gli schemi grafici di rilievo forniti dall'arch. ### (### 4) e secondo quanto si è avuto modo di visionare in loco, interessa in modo molto limitato l'interrato del sig.  ### Ferme restando le considerazioni del paragrafo 6.4 riguardante la rete di scarico delle autorimesse ai livelli superiori e, qualora venga garantita la pulizia periodica delle tubazioni da parte del condominio, lo scrivente C.T.U. sulla base di quanto visto e rilevato ritiene di non avere elementi per affermare la presenza di vizi, irregolarità e manchevolezze che possano compromettere la funzionalità e l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque che provengono dai diversi appartamenti ubicati nel ### di ### di ### n. 5 e dai garage al piano interrato di proprietà del ricorrente e dai pozzetti e raccordi con le tubazioni presenti nella zona garage”.  10. 
Deve essere rigettata la domanda avanzata dall'attore nei confronti di #### in forza della sua assoluta genericità. 
In questo giudizio, a carico di ### non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. 
Non è ravvisabile invero nell'ordinamento alcuna presunzione di responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione di opera intellettuale. 
In ogni caso, anche a volere ritenere che le domande avanzate dall'attore siano valutabili nel merito, nell'elaborato dimesso nell'### tecnico preventivo, alcuna responsabilità è stata attribuita al convenuto, con la conseguenza che le domande nei confronti di costui devono essere rigettate e, di conseguenza, non vi è luogo per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore di costui AIG ### La trattazione della domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata deve essere demandata alla decisione sulle spese del giudizio.  11. 
Accertato l'an, nonché il quantum relativo al danno emergente causato dalla legittima pretesa dell'attore di porre rimedio ai vizi e difetti delle opere appaltate, quest'ultimo richiede che gli sia riconosciuta la penale da ritardo, ovvero il danno da mancata locazione dell'immobile. 
Osserva preliminarmente il Tribunale che la domanda nei confronti di ### deve essere dichiarata improponibile in quanto dello stesso tenore di quella avanzata nel giudizio RG 138/2021, del quale sopra si è fatto cenno, già pendente avanti questo Tribunale ed avanzata in via riconvenzionale dal ### il quale, in quella sede, rivestiva il ruolo di attore in opposizione a decreto ingiuntivo. Ebbene, come si deduce dall'atto di citazione allegato da ### sub doc. 4, in via riconvenzionale egli così concludeva: “In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di ### s.r.l., per quanto di ragione esposto in narrativa, per la tardiva ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannarla a pagare in favore del signor ### de ### la penale pattiziamente convenuta, come in atti determinata in €. 167.250, 00, ovvero a quell'altra somma che si riterrà dovuta all'esito del giudizio, compensandola in con quanto, eventualmente, sarà riconosciuto in pagamento in favore della società opposta. In via gradatamente subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse non applicabile la penale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società opposta a pagare in favore dell'opponente la somma di €. 80.000,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile, totale o parziale, a decorrere dalla fine del mese di giugno 2017 al mese di dicembre 2018, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, atta a soddisfare i danni subiti dall'opponente-attore in via riconvenzionale, compensandola in tutto o in parte con quanto , eventualmente, sarà riconosciuto in pagamento in favore della società opposta;”. In questa sede ###avendo distinto tra le varie voci di danno nelle conclusioni, dalla parte motiva dell'atto di citazione si deduce che egli aziona nei confronti dell'odierna convenuta il medesimo titolo, e, pertanto, la medesima causa petendi. 
Quanto alla richiesta della penale da ritardo nei confronti di ### l'attore allega che il ritardo sarebbe perdurato dal 5 dicembre 2017, termine al quale fu concordemente differito il termine per la verifica finale dell'opera originariamente fissato al 30 novembre 2015, al 30 aprile 2019, quando fu consegnata definitivamente l'opera appaltata.  ### destinatario della domanda non contesta che l'opera fu consegnata nel 2019, ma rileva che il ritardo sarebbe stato dovuto a “numerosissime varianti che hanno inevitabilmente causato un evidente ritardo nei lavori, non certo imputabile all'odierna convenuta”.  ###, dal canto suo, nel contestare l'assunto della parte, nella prima memoria ex art.  183, 6° c., c.p.c., rileva che le citate varianti avrebbero avuto ad oggetto opere estranee rispetto a quelle appaltate, in quanto di pertinenza condominiale. 
A riguardo si osserva che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (Cass. Civ. 7180/2012). Ebbene, deve ritenersi che la presenza delle varianti in corso d'opera, la cui riferibilità ad opere condominiali non è stata in nessun modo rilevata dal ### costituisca quella causa non imputabile al debitore in presenza della quale costui non risponde del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni. La relativa domanda avanzata dall'attore nei confronti di ### deve pertanto essere rigettata. 
Per quanto riguarda infine il danno “per il mancato e/o limitato godimento” dell'immobile, che il ### quantifica in euro 240.000,00, premesso che è poco credibile che le infiltrazioni nel piano interrato abbiano del tutto annullato la capacità reddituale dell'immobile, come sostiene l'attore, in ogni caso deve ritenersi che l'attore sia del tutto venuto meno rispetto all'onere di allegazione in punto al pregiudizio subito, come anche rispetto all'onere di provarlo nell'an e nel quantum. A riguardo, si tenga conto che l'attore ha argomentato come se tutto l'immobile, e non la porzione sita al piano interrato, fosse stato inutilizzabile, circostanza che non ha trovato alcun riscontro nella disamina degli atti di causa e della ### La domanda avanzata da ### deve pertanto essere rigettata.  12. 
Riconosciuta la fondatezza dell'azione di garanzia dai vizi dell'appalto nei confronti di ### e di ### ed accertato che il quantum debeatur ammonta rispettivamente ad euro 3.000,00 ed euro 27.457,75., occorre procedere al vaglio delle azioni di manleva che costoro hanno spiegato nei confronti dei propri assicuratori.  13. 
La convenuta ### ha ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio il proprio assicuratore ### per la responsabilità civile, facendo valere i diritti scaturenti da una polizza Responsabilità Civile e dalla polizza decennale postuma. 
Ebbene, deve ritenersi che la somma che deve essere riconosciuta a carico della convenuta rientri nel rischio assicurato dalla polizza decennale postuma, la quale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del documento contrattuale, copre “i danni subiti da terzi a seguito di un danno materiale e diretto alle opere assicurate indennizzabile a termini della presente polizza”. Tuttavia, tale polizza prevede un minimo non indennizzabile di euro 10.000,00, con la conseguenza che l'assicuratore non deve essere chiamato a tenere indenne il proprio assicurato di quanto sarà tenuto a pagare in conseguenza dell'odierna decisione.  14. 
La convenuta ### dal canto suo, ha spiegato, nei confronti dei propri assicuratori ### e ### domanda di manleva al fine di essere tenuta indenne delle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti a suo carico dalla pronuncia. ### la convenuta, l'esigenza di evocare in giudizio entrambe le compagnie assicurative sarebbe stata dettata dal fatto che non sarebbe stato possibile stabilire, al momento della notificazione dell'atto di citazione, quale delle polizze succedutesi nel tempo sarebbe stata da attivare.  ### eccepisce che la polizza sottoscritta dalla convenuta avrebbe cessato di avere efficacia in data 16 ottobre 2016 in ragione della disdetta fatta pervenire dall'assicurato e che, pertanto, la polizza medesima sarebbe cessata di ogni effetto al momento del verificarsi del sinistro. ### è fondata, in quanto, come emerso dagli atti di causa, fu tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2018 che i vizi che affliggevano la vasca idromassaggio emersero in tutta la loro gravità, come rilevato dall'attore a pag. 7 del proprio atto di citazione e non contestato da alcuna parte. Ebbene, in tale momento la polizza assicurativa sottoscritta con ### non era più vigente. 
Viceversa, nel periodo di cui sopra, era vigente la polizza sottoscritta con #### alla quale il contraente aderì lo stesso 16 ottobre 2016, ed è tale assicuratore che deve essere chiamato a tenere indenne il proprio assicurato in punto al pagamento di euro 27.457,75 a favore dell'attore, anche perché il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. non era ancora spirato al momento della notifica dell'### dato che tale termine decorreva, come anticipato supra, non prima dell'agosto 2018.  15. 
Stante la soccombenza reciproca tra l'attore e ### le spese di lite tra le due parti devono essere dichiarate compensate, come d'altronde quelle sostenute da ### Le spese di lite sostenute da ### seguono la soccombenza dell'attore nei confronti delle prime e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato dall'attore (euro 240.000) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi). 
Le spese di lite sostenute da ### seguono la soccombenza di ### nei confronti della prima e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato dall'attore (euro 240.000) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi). 
Le spese di lite sostenute dall'attore nei confronti di ### devono essere compensate in forza dell'accoglimento parziale, tanto della domanda in via principale, tanto di quella riconvenzionale.  ### deve essere chiamata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla propria assicurata ### ai sensi dell'art. 1917, 3° c., c.c.. 
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese sostenute da ### stante la sua contumacia. 
Le spese dell'ATP sostenute dall'attore per l'istruzione preventiva, che si liquidano in euro 13.992 per oneri di CTU ed euro 3.442,00 per compenso di avvocato, devono essere poste a carico di ### e ### in solido tra loro, nella misura complessivamente di un terzo, dovendo essere dichiarate compensate per il resto. 
Deve essere rigettata infine l'istanza di condanna a carico dell'attore ex art. 96 c.p.c.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da #### nei confronti di ### e, per l'effetto, 2. ### a pagare a ### una somma di euro 3.000,00 oltre IVA se e nella misura in cui dovuta ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo; 3. DICHIARA improponibile le domande avanzate da #### nei confronti di ### inerenti il marciapiede lato nord, la debenza della penale contrattuale ed il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione dei lavori; 4. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da #### nei confronti di ### S.N.C. ### E ### nei limiti di euro 34.500,00; 5. ACCOGLIE in parte la domanda riconvenzionale avanzata da #### S.N.C. ### E ### nei confronti di ### nei limiti di euro 7.042,25 e, per l'effetto, operata la compensazione, 6. ### S.N.C. ### E ### a pagare a ### una somma di euro 27.457,75, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo; 7. ACCOGLIE la domanda di manleva e garanzia svolta da ### S.N.C. ### E ### nei confronti di ### dichiarando quest'ultima tenuta a rimborsare alla propria assicurata tutto quanto questa dovrà pagare all'attore in ragione di questa sentenza, anche a titolo di eventuali spese legali, nei limiti dei massimali, franchigie e scoperti di polizza; 8. RIGETTA le domande svolte da ### nei confronti di ### 9. RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di AIG ### 10. RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di ### F.### 11. RIGETTA la domanda svolta da ### S.N.C. #### E ### nei confronti di #### 12. ### a rimborsare a ### le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; 13. ### a rimborsare a ### F.#### le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; 14. NULLA sulle spese di ### 15. PONE, nella misura complessiva di un terzo, a carico di ### e #### S.N.C. ### E ### in solido tra loro, le spese di ### spese che si liquidano in euro 13.992 per oneri di CTU ed euro 3.442,00 per compenso di avvocato, , dichiarandole compensate per il resto; 16. ### le spese di lite tra le altre parti del giudizio; Così deciso in ### il giorno 9 dicembre 2024. 
Il Giudice, ### 

causa n. 752/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margiotta Beniamino

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18036/2024 del 01-07-2024

... realizzazione di due nuovi abbaini in falda e di un lucernario. La Corte d'appello ha richiama to precede nti giurisprudenziali relativi all'apertura di abbaini nel tetto da parte del proprietario del solaio o sottote tto, reput ata rientrante nelle modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, previste dall'art. 1102 c.c.; è stata inoltre ritenu ta inevitabile co nseguenza della legittima realizzazione degli abbaini l'occupazione di ### dello spazio sovrastante , con incremento volumetrico della porz ione di proprietà esclusiva. Le numerose censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto elaborate dai ricorrenti principali suppongono che non vi siano critiche, né residue perplessit à sulla fattispecie concreta giudicata, giacché il vizio di cui all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c. investe unicamente la regola di diritto e d attiene al la ricerca e all'interpretazione della legge ritenuta regola trice del caso, no nché all'applicazione della legge stessa correttamente indiv iduata ed interpretata. Non rientra, dunque , nell'ambito applicativo de ll'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. l'allegazion e di un'erro nea ricognizione della fattispecie concreta a (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da: #### A, ### elettivamente domiciliati in ### 1, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrenti contro ### elettivamen te domicil iato in ### V.COSSERIA 5, presso lo studio dell 'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente e ricorrente incidenta le nonché contro 2 di 17 ###, ### elettivamente domiciliati in ### 68, presso lo studio dell'avvocata ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti avverso la ### dell a CORTE ### di TRENTO 261/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 09/05/2024 dal ### Udito il Pubblic o ### ero in persona del ### il qual e ha chiesto di accogliere il quinto motivo del ricorso principale, con rigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale. 
Uditi gli Avv ocati ### per delega dell'avv ocato ### e ### per delega dell'avvocato #### 1.-### i, ### ed ### L ucchini hanno proposto ricorso articolato in nove motivi av verso la sentenza 261/2018 della Corte d'appello di Trento, depositata il 5 novembre 2018.  ### ha resistito con controricorso, pro ponend o altresì un motivo di ricorso incidentale.  ### dino e ### hann o resistito con controricorso al ricorso principale.  2.- #### e ### condomini del condomin io ### di ### convenne ro ### e ### p roprietari dell'appartamento soprast ante quello degli attori, per sentirli condannare a ripristinare il tetto e l'immobile 3 di 17 condominiale, modificati mediante realizzazione di due nuovi abbaini in falda e di un lu cernario, d educendo l'alterazione della statica dell'edificio e l'illegittima acquisizione di un vano tecnico di proprietà comune. Gli attori convennero altresì l'amministratore del condominio ### p er sentirlo condannato a risarcire i danni cagionat i dall'inadempimento agli obblighi su lui incombenti.  ### Tribunale di Trento con sentenza n. 745/2017 condannò i convenuti ### e ### alla riduzione in pristino, mentre rigettò la domanda risarcitoria proposta nei confronti del ### La Corte d'appello di Trento ha invece accolto il gravame formulato da ### e ### ed ha respinto le domande di #### ed ### I giudici di secondo grado hanno evidenziato che il CTU nominato dal Tribunale aveva dapprima affermato che l'intervento di costruzione degli abbaini non aveva risolto le problematiche strutturali legate alle carenze statiche dell'edificio, derivanti dalla presenza di spallette murarie prive di idoneità alla portata, in quanto sprovviste di sottostanti opere di sostegno; in particolare, l'ausiliare aveva rilevato che nell'esecuzione dei lavori era stata utilizzat a per l'appoggio delle travi degli abbaini una spalletta muraria preesistente non adatta a sostenerne il peso . A seguito delle osservazioni formulate dai ### il consulente d'ufficio aveva tuttavia rettificato le sue conclusioni, nel senso che, per effetto dell'intervento di realizzazione degli abbaini, si era prodotta una diminuzione del 25% dello s carico sulla sp alletta, sicché la situazion e statica complessiva del fabbricato condo miniale era mi gliorata, pur persistendo la precarietà del sistema strutturale. La Corte di ### ha osserv ato che non poteva accollars i alla progettazione degli abbaini realizzati la mancata soluzione dei problemi di tenuta statica dell'edificio conseguenti alla inidone ità delle spallette murar ie, 4 di 17 trattandosi di carenze non legate ai lavor i eseguiti da ### e ### e implicanti opere strutturali su parti di proprietà comune, la cui ma nutenzione spett a al condo minio. L a sentenza di secondo grado, riformando la decisione di primo grado, che aveva fat to applicazione dell 'art. 1127 c.c., ha ricondotto l'intervento oggetto di lite a ll'ambito dell'art. 1102 c.c., rit enendo superflua l'autorizzazione assemb leare, e neppure ostando alla legittimità delle opere es eguite l'occupazione del va no tecnico condominiale. 
Ha depositato memoria il ### in persona del ### il quale ha chiesto di accogliere il quinto motiv o del rico rso principale, con rigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale. 
Hanno depositato memorie anche i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo del ricorso di #### ed ### denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.  115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché la “nullità del procedimento sulla tenuta statica complessiva dell'edificio”. Si assume che i giudici di appello abbiano errato nel ritenere “pacifico” che i lavori eseguiti dai coniugi ### abbiano migliorato la tenuta statica complessiva dell'edificio condominiale ed abbiano comportato un “miglioramen to non trascurabile al sistema strutturale dell'edificio”. Viene riportato un passaggio della relazione d i ### secondo cu i “le analisi condotte indicano l'intervento (cioè quello dei coniugi ### e ###, sotto il profilo statico, non correttamente progettato e realizzato … anche in assenza della spalletta che non è l'unico aspetto di lesione dei diritti del condominio e dei condomini che h anno pro mosso la causa", e “malgrado la lieve dimin uzione del carico gravante sulla spalletta e 5 di 17 soprattutto alla luce di soluzioni alt ernative possi bili non adott ate, persiste la precarietà del sistema strutturale". 
Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto de cisivo “se mpre sulla te nuta statica complessiva dell'edificio”. 
Il terzo motivo de l ricorso principale deduce la violaz ione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto de cisivo “su lla preesisten te situazione statica dell'edific io e sulla possibilità dei condomini c onvenu ti di sanare o meno eventuali preesistenti carenze strutturali”. 
Il quarto motivo del ricorso di #### ed ### denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.  1102 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo “sulla autorizzazione del condominio all'intervento dei convenu ti”. La Corte d'app ello (discostandosi dalla ricostruzione del Tribunale, c he aveva stimato legittimo l'intervento - anche se difforme dal le pre scrizioni dell'assemblea - in quanto rientrante nell'ambito applicativo dell'art.  1127 c.c.) avrebbe errato nel ritenere legittimo l'intervento in quanto esercizio, non necessitante del consenso della maggioranza dei condomini, del diritto de l singolo cond omino previsto dall'art. 1102 Il quin to motivo del ricorso principale allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo “sulla consistenza e sulla occupazione del vano tecnico comune”, che “ha una superficie di oltre 20 mq”. 
Il sesto mo tivo del ricorso principale ded uce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 102 e 1127 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo “sulla alterazione dell'aspetto ar chitettonico dell'edificio”. Viene censurato il passaggio della sentenza d'appello in 6 di 17 cui è st ato affe rmato che “gli attori avevano solo genericamente denunciato un pregiudizio all'aspetto archit ettonico d el fabbricato condominiale, senza illustrarne il contenuto” e che “i nuovi manufatti, riprodotti fotograficamente da ### rispecchiano dal punto di vista estetico la tipologia riscontrabile nelle zone di montagna. 
Il settimo motivo del ricorso di #### ed ### censura la violazi one o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché degli artt. 1102 e 1127 c.c., e den uncia la “nullità del procedimento sull 'isolamento termico ed acustico dell'appartamento dei ricorrenti”, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo “sempre sull' isolamento termico ed acustico dell'appartamento dei ricorrenti”. Qui si lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il C.T.U . avesse verificato l'alterazione dell'isolamento termico ed acustico dell'appartamento degli attori a seguito dell'intervento eseguito dai convenuti.  ### motivo del ricorso princ ipale denuncia la violazi one o falsa applicazione degli artt. 1127 e 2043 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo “sul diritto al risarcimento dei danni”. 
Il non o motivo del ricorso principale censura la violazione o falsa applicazione dell'artt. “1170” (1130) c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo “sulle responsabil ità dell'ammin istratore di condominio”. La tesi è che “se l'amministratore di condominio avesse bene e correttamente adempiuto al proprio mandat o, i signori ### e ### non avrebbero potuto porre in essere alcun abuso e gli attori, quindi, non avrebbero subito alcun danno”.  2.- Non ricorrono le ragioni di inammissibilit à de l ricorso principale opposte dai controricorrenti, risultan do i motivi di impugnaz ione connotati da sufficiente spe cificità, com pletezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché corredati dalla indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui sono fondate le censure. 7 di 17 2.1. - I primi cinque motivi del ricorso di #### ed Eli sabetta Lu cchini vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, risultando fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. 
Dalla sentenza impugnata e delle esposizioni che fanno le parti nel giudizio di legittimità , l'interve nto edilizio eseguito da ### e ### sembra aver riguardato il tetto condominiale, modificato median te asportazione e sostituzione di travi preesistenti e realizzazione di due nuovi abbaini in falda e di un lucernario. La Corte d'appello ha richiama to precede nti giurisprudenziali relativi all'apertura di abbaini nel tetto da parte del proprietario del solaio o sottote tto, reput ata rientrante nelle modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, previste dall'art. 1102 c.c.; è stata inoltre ritenu ta inevitabile co nseguenza della legittima realizzazione degli abbaini l'occupazione di ### dello spazio sovrastante , con incremento volumetrico della porz ione di proprietà esclusiva. 
Le numerose censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto elaborate dai ricorrenti principali suppongono che non vi siano critiche, né residue perplessit à sulla fattispecie concreta giudicata, giacché il vizio di cui all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c. investe unicamente la regola di diritto e d attiene al la ricerca e all'interpretazione della legge ritenuta regola trice del caso, no nché all'applicazione della legge stessa correttamente indiv iduata ed interpretata. Non rientra, dunque , nell'ambito applicativo de ll'art.  360, comma 1, n. 3 , c.p.c. l'allegazion e di un'erro nea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze d i causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione d el giudice di merito, sindacabile nel giudizio di 8 di 17 cassazione sotto il profilo della carenza di motivazione o dell'omesso esame circa fatti storici decisivi. 
Per procede re al riscontro di legittimit à della sentenza im pugnata, occorrerebbe distinguere tra opere eseguite sulle parti c omuni del condominio ### di ### in particolare quelle inerenti al tetto, ed opere invece realizzate dai signori ### e ### proprietari dell'ultimo piano dell'edificio condo miniale al fine di esegu ire nuovi piani o nuove fabbriche, ovvero di trasformare locali preesistenti di loro propriet à esclusiva aumentandone le superfici e le volumetrie. 
Solo tale accurata distinzione in fatto può portare all'applicabilità per le o pere intervenute su lle parti condominiali dell'art. 1120 c.c., i n caso di conform e delib era assembleare di approv azione, ovvero dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei b eni comuni siano st ate eseguite di iniziativa dei sing oli condomini. Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono, infatti, dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vist a oggettivo, ch e da qu ello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono su ll'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per o ttenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rilev a l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontan o con un interesse generale, bensì con q uell o del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (t ra le tant e, Cass n. 20712 del 2017). 
Viceversa, la realizzazione di n uove o pere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario 9 di 17 dell'ultimo piano dell'edificio va disciplinata alla stregua dell'art. 1127 c.c. Ai fin i dell'art. 1 127 c.c., la soprae levazione di edificio condominiale è, infatti, costitu ita dalla realizz azione di nuove costruzioni nell'area sovr astante il fabbricato, p er cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche ( n. 10568 del 1998; n. 5164 del 1997; n. 19281 del 2009). Nella definizione enunciata da Cass. Sez. Unite 30 luglio 2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello d ella trasformazione dei locali pree sistenti mediante l'incremento delle superfici e dell e volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. 
Non vi è sopraelevazione, viceversa, agli effetti dell'applicabilità della richiamata disposizione, in ipotesi di modificazione solo interna ad un sottotetto, contenuta negli originari li miti strutturali, delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura (Cass. n. 10568 del 1998; n. 5164 del 1997; Cass. n. 680 del 1983; n. 19281 del 2009; Cass. ### del 2018). 
La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. non si configura affatto, comunque, nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale intervenga con o pere di trasformazione delle parti comuni che, per le loro caratteristich e strutturali (ne lla specie, per quanto appare accertato, il tet to condominiale ed un vano tecnico condominiale, per realizzare gli abbaini in falda e u n lucernario), siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini ed attrarlo nell'uso esclusivo del singolo condomino attraverso la cre azione di un accesso diretto (Cass. 2865 del 2008). Come da questa Corte già chiarito, ai sensi dell'art.  1127 c.c., costituisce "sopraelevazione", soltant o l'intervento 10 di 17 edificatorio che comporti l'occupazione della colo nna d'aria soprastante il fabbricato condomin iale. Ove , invece, il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura o occupi altre parti comuni ex art. 1117 c.c., come i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato, per la costruzione di terraz ze o abbain i, con de stinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica non è riconducibile all'esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. ed integra una utilizzazione non consentita delle cose comu ni e, dunque , una innovazione viet ata, giacché le trasformazioni strut turali realizzate determinano l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con consegu ente lesione dei diritti degli altri cond omini (Cass. n .  41490 del 2021; n. 11490 del 2020; n. 19281 del 2009). 
Per gli int erventi inn ovativi o modificativi che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, o determinano l'appropriazione illecita di una parte della cosa comune in favore di uno o più condomini, con alterazione della destinazione principale e della funzione del bene occupato, spetta a ciascuno condomino leso la pretesa giudiziaria di rimessione in pristino, stante il carattere assoluto del diritto leso inconciliabile con qualsiasi diversa forma di rein tegrazione per equ ivalente (arg. d a Cass. n. 41490 del 2021; n. 11490 del 2020; n. 11227 del 1997).  2.2. - E' dun que prioritario in sede di rinvio acc ertare quali opere dell'intervento edilizio eseguito da ### e ### na ### siano state eseguite sulle parti comuni dell'edificio condominio ### di ### e qual i opere siano stat e invece realizzate d ai proprietari dell'ultimo piano del fabbricato condominiale unicamente mediante occupazione della colonna d'aria soprastante.  2.3. - Le prime (cioè le opere consistenti in attività modificative di beni condominiali) andranno valutate alla stregua dei limiti imposti 11 di 17 dall'art. 1102 c.c., nonché di quelli d esumibili dall'art. 1120 Invero, a norma dell'art. 110 2, comma 1, c.c., applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "mo dificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplic e limit e di non alterare la destinaz ione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipant i né dell'autorizzazione dell'assemblea ( dovendosi attribuire l'eventuale auto rizzazione di questa ad apportare la modifica il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concre te pret ese degli altri condo mini a questo tipo d i utilizzazione del muro comune: Cass. n. 1554 del 1997; n. 1337 del 2023; n. ### d el 2 022), il cond omino, proprietario del pia no sottostante al tetto comune d ell'edific io, può anche innestare su di esso manu fatti di proprio uso esc lusivo, sempre che u n tale intervento dia luogo a modifiche non signif icative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente (tra le tante, Cass. n. 2126 del 2021). Alle "modificazioni" consentite al singolo ex art. 1102, comma 1, c.c., sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezz a del fabb ricato, o di al terare il decoro architettonico del fabbricato, statuito esp ressamente d all'art. 1120 c.c. in tema di innovazioni. ### delle limitazioni ex art. 1120 c.c. - previste esplicitamente per le nuove opere deliberate dall'assemblea - alle modificazioni, apportate a vantaggio proprio dal singolo condomino si spiega al fine di evitare che questi, operando individualmente, subisca, nell'uso delle parti comuni, restriz ioni 12 di 17 minori di quante ne incontri la maggioranza dei partecipanti riuniti in assemblea (Cass. n. 25790 del 2020; n. 3084 del 1994; n. 179 del 1977).  2.4. - Per le opere inv ece riconducibili all'esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., definite come realizzazione di nuove fabbriche, o trasf ormazione dei locali preesistenti mediant e l'incremento delle superfici e delle volumetrie da parte dal proprietario dell'ultimo piano con occupazione della colonna d'aria soprastante il fabbricato condom iniale, op erano il divieto assoluto dell'impedimento collegato alle condizioni statiche dell'edificio, nonché gli altri due limiti del turbamento delle linee architettoniche e della diminuzione di aria e di luce in ipotesi di opposizione dei singoli condomini controinteressati.  2.5. - Sia ai fini delle opere su parti comuni, sia ai fini delle opere di sopraelevazione realizzate da ### e ### i limiti della stab ilità e della sicurezza del fabbricato ex artt. 1102 e 1120 c.c. e delle condizioni static he dell 'edificio ex art. 1127 c. c.  rappresentano condizioni dell'esist enza stessa dei diritti di modificazione e di sopraelevazione, e non già l'ogg etto d i verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio degli stessi, il cui accertam ento costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito. La legittimità di dette opere, consistenti, come nella specie, nella esecuzione di u lteriori fabbriche, è q uindi subordin ata alla contestu ale esecuzione, da parte dell'autore, delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a re ndere id oneo il fabbricato a sopportare il peso delle nuove costruzioni, nonché l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Così, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adot tarsi, in ragione delle caratteristic he del territorio, nella costruzione di nuovi corpi di fabbrica sul colmo dell'edificio, esse sono 13 di 17 da conside rarsi integrative dell'ar t. 1120, comma 4, e dell'1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della modificaz ione in sopraelevazione, che p uò essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova costruzione, che non solo quest'ultima, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio statico. La domanda di demolizione può essere, perciò, paralizzata unicamente da tale prova di ade guatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio statico. 
Non hanno invece rilievo dirimente , ai fini della v alutazione della legittimità delle opere sott o il profilo del preg iudizio statico, né il conseguimento della concessione edilizia relativa al corpo di fabbrica elevato sul colmo dell'edificio, né la certificazione di idoneità statica delle opere eseguite, ovvero ogni altro atto che attenga all'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, e cioè all'aspett o formale dell'attività edificatoria, e che non sono invece di per sé risolutivi del conflitto tra i propriet ari privati interessa ti in senso o pposto alla costruzione, conflitto da dirimere pur sempre in base al dirett o raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e i limiti posti dagli artt. 1102, 1120 e 1127 La condizion e di liceità dell'intervento edilizio eseguito da ### e ### deve, quindi, essere subordinata alla verifica che il fabbricato del condominio ### di ### sia stato reso conforme alle prescrizioni tecnic he det tate dalla normativa in materia, dovendosi acquisire elementi sufficienti a dimostrare scientificamente la sicurezza statica dei nuovi manufatti e dell'edificio sottostante, mediante indagine d i fatto demandata al giudice de l merito. Soltanto la presentazione di una progettazione statica delle opere eseguite e dell'intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbri cato, pe rmette di 14 di 17 ottemperare alla verifica di conformità alle p rescrizioni tecnich e dettate dalla normativa di settore. 
Avendo il CTU espresso pareri dif formi circa la compati bilità dell'intervento edilizio per cui è causa con la precarietà del sistema strutturale e le pre esist enti carenze statiche dell'edificio, i giudici del rinvio do vranno fornire adeguata e specifica giustific azione del convincimento che sia stata raggiunta la pro va, incombent e sugli autori delle nuove costruzioni, che le stesse e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio statico.  2.6. - La distinta qualificazione in diritto tra opere eseguite sulle parti comuni del condominio ### ed opere invece realizzate nella proprietà esclusiva ### e ### nell'esercizio del diritto ex art.  1127 c.c. è indispensabile anche per dare risposta alle questioni poste nel sesto, nel settimo, nell'ottavo e n el nono motivo del ricorso principale, giacché: a) la nozione d i aspetto architettonico, la cui violazione costituisce uno dei limiti del diritto di sopraelevazione ex art. 112 7, comma 3, c.c., è differen te rispet to a quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c. (Cass. n. ### del 20 21); b) vengono ipotizzate in dottrina, quali ulteriori ipotesi di danno rispetto a quelle contemplate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 1127 c.c., quelle che si verificano allorché la sopraelevazione eseguita dal proprietario dell'ultimo piano, e dunque entro il perimetro dell o stesso, sia fatta in modo tale da rendere intollerabile la propagazione dei suoni ai piani inferiori o da pregiudicarne la protezione termica; c) anche ai fini dei dedotti profili di responsabilità dell'amministratore di condominio, correlati alle att ribuzioni dello stesso, in forza del combinato disposto degli artt. 1131, primo comma, e 1130 n. 4 c.c., occorre comprendere se si trattasse di modifiche delle parti comuni, ai sensi d ell'art. 1 117 c.c., con conseguente leg ittimazione dell'amministratore ad esperire, riguardo ad esse, le azioni dirette ad 15 di 17 ottenere il ripristino dei luoghi, o di soprelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, della quale chiedere la demolizione per violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme tecniche. 
Le questioni poste nel sesto, nel settimo , nell'ottavo e nel nono motivo del ricorso princ ipale risultano perciò assorbite per effetto dell'accoglimento dei primi cinque motivi d ello stesso, restando la soluzione di tali questione condizionata dall'esito del giudizio di rinvio, che postula nuovi accertamenti di fatto.  3. ### motivo del ricorso incid entale proposto da ### denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 324, 325 e 334 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. Si assume che la sentenza di primo grado era stata notificata il giorno 12 settembre 2017 e che soltanto con la comparsa di cost ituzione in giudizio del 31 gennaio 20 18, notificata al ### ben oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art.  325 c.p.c., gli appellati #### e ### impugnarono , in vi a incide ntale, il capo della sentenza reiettiva della domanda risarcitoria dagli stessi spiegata nei confronti di ### Sulla eccezi one di conseguen te inammissibilità per tardività dell'appello incidentale la Corte di ### non si è pronunciata, limitandosi a rigettare nel merito la domanda di risarcimento dan ni rivolta contro l'amministratore. Per il ricorrente incidentale, avendo gli attori proposto domande scindibili nei riguardi di ### e ### e di ### l a prima delle quali acc olta in primo grado, e la second a respinta, gli app ellati #### e ### avrebbero avevano interesse sin dal de posito dell a sentenza del Tribunale a proporre gravame incidentale quanto al rigetto della p retesa risarcitoria verso l'amministratore condominiale, restando inapplicabile l'art. 334 c.p.c.  3.1. Il ricorso incidentale di ### (da intendersi comunqu e condizionato all'accoglimento del ricorso principale, giacché proposto 16 di 17 da parte rimasta totalm ente vittoriosa n el giudizio di merito e inerente a pregiudiziale di rito, quale, nella specie, l'inammissibilità dell'appello incidentale, comunque rigettato: Cass. Sez. Unite, 7381 del 2013), è manifestamente infondato. 
Le domande degli attori #### ed ### rappresentavano un unico fatto dannoso, agli effetti dell'art.  2055 c.c., derivato dall'azione di ### e G iovanna ### per l'illiceità della costruzione realizzata, e dall'omissione di ### per l'inademp imento dei dov eri imposti all'amministratore dalla legge e dal cont ratto di amminist razione condominiale. Essendo stata acco lta in primo grado la domanda azionata nei confronti degli autori della costruzione e rigettata quella nei confronti dell'amministratore di c ondominio, ed essendo stato proposto appello dai primi p er sentir escludere ogni loro responsabilità per il fatto dannoso, deve ritenersi ammiss ibile l'impugnazione incidentale tardiv a proposta dagli attori, investiti dall'impugnazione principale, nei confronti d ell'amministratore, coobbligato solidale, e quindi riguardante un capo de lla decisione diverso da quello o ggetto dell'appello principale, in quan to quest'ultimo metteva in discussione l'assett o di int eressi derivante dalla sentenza di primo grado, alla quale i creditori avevano prestato acquiescenza (arg. da Cass. Sez. Unite n. 24627 del 2007; n. 8486 del 2024).  4. Conseguono l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi cinque motivi del ricorso principale, l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale, nonché la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi 17 di 17 svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i re stanti motivi del ricorso princ ipale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la cau sa, anch e per le spese del giudizio d i cassazione, alla Corte d'appello di ### in diversa composizione. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il ve rsamento, da parte del ricorrente inci dentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2 Sezione civile 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Scarpa Antonio

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