REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Arezzo Sezione Civile Nella persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2185 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.07.2023 e vertente tra , quale titolare e l.r.p.t. di e lettivamente domi ciliato pre sso lo studi o dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ### contro (già , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### che la rappresentano e difendono, in via disgiunta tra di loro, come da procura in atti; ### CONCLUSIONI All'esito dell'udienza cartolare del 06.07.2023, l' Avv. ### per ; qua le ti tolare e l.r.p.t. di c onclude come segue: “(…) ci si riporta integralmente a tutto quanto dedotto e prodotto in atti, ivi comprese le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e le note di trattazione di scritta depositate, ritenendo che da tale compendio emerga inequivocabilmente la responsabilità della convenuta e che la domanda attorea sia stata sufficientemente provata, sia nell'an che nel quantum. Questa difesa pertanto, nel sottolineare come a tutt'oggi permanga ### l'inadempimento contrattuale di controparte, la quale non ha mai provveduto ad effettuare la migrazione del numero telefonico dell'attore, precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per la redazione delle memorie conclusionali (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, per tutte le ragioni di cui in narrativa, accogliere la domanda dell'odierno attore e per l'effetto condannare la convenuta a) al risarcimento nei confronti dell'odierno attore del danno patrimoniale, esistenziale e di immagine da quantificarsi d'ufficio e secondo equità ed in misura non inferiore ad € 10.000,00. b) al pagamento nei confronti dell'odierno attore degli indennizzi ex ### nr. 347/18/CONS e complessivamente quantificati in €. 10.945,00. c) al pagamento, con distrazione nei confronti dello scrivente legale antistatario, delle spese, competenze ed onorari di causa (…)”; l'Avv. ### e l'Avv. ### per concludono come segue: “(…) precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di risposta, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) - in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'improcedibilità e/o improponibilità del presente giudizio per mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla ### 173/07/### dell'### delle ### - in via principale, nel merito, rigettare le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, e non provate, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compenso di giudizio (…)”.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare e l.r.p.t. di esponeva di svolgere attività ricettiva e di ristorazione, nei locali siti in ### Portole, nel Comune di ####; che, ai fini dello svolgimento della predetta attività, esso attore aveva stipulato, nel periodo 1978/1980, un contratto di telefonia fissa con ### 3 (all'epoca denominata ), la quale gli aveva fornito l'utenza n. ( all.to n. 2 all'atto di citazione); che esso esponente, perlomeno a partire dal 1980, aveva utilizzato detta utenza, al fine di comunicare con la propria clientela (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in data ###, esso medesimo aveva stipulato, con l'operatore ### S.p.A., un contratto relativo ai numeri fissi e , comprendente anche il servizio ### (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, in data ###, si era verificata una prima interruzione nell'erogazione del servizio di telefonia e di ### la quale si era protratta sino al 03.08.2019; che, dunque, esso esponente, era rimasto, per ben sette giorni, isolato, con l'impossibilità di prendere le prenotazioni e gestire le prenotazioni già esistenti e con impossibilità di utilizzare il POS e di fornire ai clienti la connessione ### che esso attore, nell'immediatezza dei fatti, aveva presentato reclamo, sia personalmente (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) sia a mezzo legale (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), sia nei confronti di ### S.p.a. - la quale, tuttavia, presentava unicamente la qualifica di operatore telefonico - sia nei confronti di - quale soggetto gestore e responsabile dell'erogazione del servizio -, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro; che, pertanto, esso esponente aveva attivato le procedure di conciliazione, le quali si erano concluse senza il raggiungimento di alcun accordo (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione); che successivamente, in data ###, la società ### S.p.A. aveva comunicato che avrebbe cessato la gestione della linea e, dunque, aveva chiesto ad esso attore di effettuare il cambio di operatore (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, pertanto, in data ###, esso medesimo aveva stipulato un contratto “Tim Business” con comprendente anche l'utilizzo di due sim (n. e n. ###) e la migrazione del numero di telefonia fissa (numero storico dell'attività) n. e dei numeri associati ( e del numero di fax ) (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che tale contratto era stato stipulato a mezzo dell'operatore , il quale, dopo la sottoscrizione del contratto, non aveva più fornito alcuna assistenza, disinteressandosi dei molteplici disservizi occorsi (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, infatti, esso a partire dal 02.09.2020, aveva constatato il mancato funzionamento della linea ### e, di conseguenza, la mancanza di connessione ad ### che il predetto disservizio si era protratto sino alla data del 03.10.2020; che, inoltre, a dire di esso esponente, a partire dal 18.09.2020, aveva cessato di funzionare la ### 4 linea telefonica secondaria n. ; che, infine, dal 22.09.2020 in poi, non aveva più funzionato neppure la linea principale e numero storico dell'albergo ristorante (n. ); che esso attore, nell'immediatezza di tali circostanze, si era attivato a mezzo dei canali ufficiali e che, tuttavia, non aveva ricevuto alcun tipo di assistenza; che, dunque, esso esponente, in data ###, si era visto costretto a sottoscrivere un nuovo contratto, attivando un nuovo numero telefonico ( ), pur continuando a richiedere, senza successo, la migrazione del numero storico; che, inoltre, il reclamo inoltrato da esso esponente, a mezzo legale, in data ### (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione), non aveva avuto nessun esito; che, pertanto esso attore si era visto costretto ad avviare, nuovamente, la procedura di conciliazione (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione); che, tuttavia, la aveva richiesto l'archiviazione dell'istanza per inammissibilità, poiché, a suo dire, era già stata effettuata una procedura di conciliazione, per il medesimo reclamo, con esito negativo; che, invece, a dire di esso esponente, l'istanza in parola aveva un oggetto completamente diverso rispetto alla precedente, era relativa ad un contratto (del 22.06.2020) che, all'epoca della prima conciliazione (domanda del 17.12.2019), non era ancora stato sottoscritto e faceva riferimento a fatti avvenuti successivamente (e cioè dal settembre del 2020 in poi); che, tuttavia, il aveva accolto l'eccezione della controparte e, con provvedimento dell'11.12.2020, aveva disposto l'archiviazione della procedura (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), nonostante le rimostranze di esso attore (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione); che, nel frattempo, erano pervenute ad esso medesimo delle fatture relative alle due sim, con importi assolutamente difformi rispetto a quelli contrattualizzati; che, inoltre, si era protratta l'inadempienza dell'odierna convenuta, in relazione al numero storico n. , di cui non era stata effettuata la portabilità, e che, pertanto, era rimasto disattivo; che, dunque, esso attore, sia in proprio (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione) che a mezzo legale (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione), nel gennaio del 2021, aveva nuovamente contestato alla convenuta le predette circostanze; che, tuttavia, se, da un lato, era stato ottenuto l'annullamento ed il ricalcolo delle fatture errate (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione), dall'altro lato, nonostante i continui solleciti, non era stato ottenuto alcun riscontro in relazione alla procedura di migrazione del numero storico predetto; che, infatti, la con comunicazione del 19.06.2021, si era limitata a comunicare ad esso di non ### Co ### 5 essere riuscita a contattarlo ai numeri e ( all.to n. 18 all'atto di citazione); che, pertanto, oltre ai disservizi verificatisi in precedenza, risultava ancora disattivo il numero storico dell'### ( ) , non avendo la convenuta adempiuto all'obbligo contrattuale di effettuare la procedura di migrazione dell'utenza telefonica, come richiesto espressamente da esso attore; che, inoltre, la controparte, con riferimento ai predetti disservizi, non aveva corrisposto alcun risarcimento; che, pertanto, esso esponente avanzava, nel presente giudizio, una richiesta di condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale, del danno esistenziale e di quello di immagine, la cui quantificazione avrebbe potuto essere determinata dal Giudice in via equitativa; che, inoltre, la convenuta non aveva corrisposto neppure alcun indennizzo; che, dunque, la avrebbe dovuto essere condannata anche al pagamento degli indennizzi di cui alla delibera nr. 347/18/### che, tanto premesso, veniva evidenziato che, a dire di esso esponente, alla luce della documentazione in atti, appariva evidente la fondatezza della domanda, relativamente al profilo del c.d. an debeatur; che, infatti, risultavano documentalmente provate le sospensioni e le interruzioni della fornitura del servizio di telefonia e di navigazione ### che, in particolare, esso attore aveva subito una prima interruzione nell'erogazione del servizio per ben sette giorni e nel periodo di altissima stagione (ossia dal 27.07.2019 al 03.08.2019); che, inoltre, aveva subito ulteriori sospensioni, sia del servizio di navigazione (per ben 30 giorni, nel settembre/ottobre 2020) che di quello di telefonia (per ben 15 giorni, nel settembre/ottobre 2020), in periodo di medio-alta stagione; che, peraltro, la controparte, chiamata dinnanzi all'### di ### non aveva contestato l'esistenza degli inadempimenti contrattuali, ma si era limitata a negare la sussistenza di una propria responsabilità, affermando che ogni richiesta avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti dell'operatore ### S.p.A.; che, tuttavia, diversamente da quanto asserito dalla convenuta, avrebbe dovuto considerarsi come l'unico soggetto responsabile delle interruzioni sei servizi; che, infatti, in base alla normativa in materia, il soggetto responsabile degli inadempimenti contrattuali era rappresentato dall'operatore reale, il provider della linea - cioè da colui che possedeva le infrastrutture necessarie o la licenza per l'occupazione della rispettiva banda o spettro radio -, il quale era tenuto a garantire il perfetto funzionamento della rete; che, in particolare, nel caso di ### 6 specie, le interruzioni del servizio apparivano riferibili ad un guasto tecnico avvenuto presso la cabina più vicina alla sede di esso attore ed al mancato o ritardato intervento di riparazione da parte dei tecnici nei confronti della quale gravava l'onere della manutenzione delle strutture; che, peraltro, in relazione alla seconda sospensione, l'unico interlocutore era rappresentato esclusivamente dalla la quale non aveva mai dato alcun riscontro ai reclami avanzati da esso attore ed aveva, altresì, omesso di prendere parte alla procedura di conciliazione; che, inoltre, la convenuta aveva omesso di adempiere all'obbligo di disporre la migrazione del numero storico dell'esercizio commerciale, nell'ambito della procedura di migrazione da altro operatore; che, in ordine al c.d. quantum debeatur, veniva evidenziato che, ad esso attore, avrebbero dovuto essere risarciti tutti i danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali della controparte; che, in particolare, veniva avanzata una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, del danno esistenziale e del danno d'immagine; che, nello specifico, nel caso in esame, il danno patrimoniale da lucro cessante appariva di difficile determinazione e che, dunque, la sua quantificazione avrebbe dovuto essere determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; che, infatti, nel caso in esame, pur non essendo possibile fornire una prova scientifica ed esatta del pregiudizio sofferto, a dire di esso esponente, doveva ritenersi che, in ogni caso, esso medesimo avesse subito un pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno; che, inoltre, veniva richiesta, sempre in via equitativa, anche la liquidazione del c.d. danno morale e/o esistenziale; che, infine, avrebbe dovuto essere riconosciuta anche la sussistenza di un danno all'immagine, la cui liquidazione sarebbe dovuta avvenire in via equitativa; che, inoltre, esso esponente, oltre al risarcimento del danno, avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuti anche agli indennizzi previsti dalla delibera nr. 347/18/### emanata dall'### per le ### nelle ### del 18.07.2018, così come specificati nell'### A, rubricato “(…) ### in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (…)” (cfr. all.to n. 20 all'atto di citazione); che, in particolare, in base alla delibera sopra menzionata, nel caso in esame, in cui i servizi forniti riguardavano sia la linea telefonica che la navigazione ### esso attore avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuti i seguenti indennizzi: 1) l'indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma secondo, dell'### A della Delibera nr. 347/18/### - pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione del ### 7 servizio -, in relazione alla sospensione del servizio del luglio/agosto 2019, pari ad euro 60,00 (per 8 giorni dal 27.07.2019 al 03.08.2019) per ciascun servizio, - e, quindi, per un totale euro 120,00, raddoppiati ex art. 13, comma secondo -, e, dunque, per complessivi euro 240,00; 2) l'indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma secondo, dell'### A della ### nr. 347/18/### - pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione del servizio -, in relazione alla sospensione del servizio del settembre/ottobre 2020, pari ad euro 225,00 (per 30 giorni dal 02.09.2020 al 03.10.2020) per il servizio ### raddoppiati, ex art. 13, comma secondo, e, quindi, complessivamente per euro 450,00; 3) l'indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma secondo, dell'### A della ### nr. 347/18/### - pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione del servizio -, in relazione alla sospensione del servizio del settembre/ottobre 2020 pari ad euro 112,50 (per 15 giorni dal 18.09.2020 al 03.10.2020) per il servizio di telefonia, raddoppiati ex art. 13, comma secondo, e, quindi, complessivamente per euro 225,00; 4) l'indennizzo, ex art. 7 e 13, comma secondo, dell'### A della ### nr. 347/18/### - pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo nella mancata portabilità del numero pari, alla data attuale, ad euro 1.865,00, raddoppiati ex art. 13, comma secondo, e, quindi, complessivamente in euro 3.730,00; 5) l'indennizzo, ex artt. 10 e 13, comma secondo dell'### A della ### nr. 347/18/### in relazione alla perdita del numero storico, pari ad euro 100,00 per ogni anno di attività dell'azienda, per un massimo di euro 1.500,00 e, quindi, nel caso di specie (inizio attività 20.04.1978) pari ad euro 1.500,00, quadruplicati ex art. 13, comma secondo, e, dunque, complessivamente in euro 6.000,00; 6) l'indennizzo, ex art. 12 dell'### A della ### nr. 347/18/### per mancata o ritardata risposta ai reclami, pari ad euro 2,50 per ogni giorno, fino ad un massimo di euro 300,00 e, dunque, nel caso di specie (ad oggi 373 giorni senza risposta sulla mancata migrazione del numero storico), ad euro 300,00; che, in definitiva, l'importo totale, spettante ad esso esponente, a titolo di indennizzi, risultava pari a complessivi euro 10.945,00; che, peraltro, nel caso in esame, avrebbero dovuto considerarsi applicabili le disposizioni di cui alla predetta ### come evidenziato dalla giurisprudenza con riferimento a casi analoghi (cfr. all.to n. 21 all'atto di citazione). Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio la al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, per tutte le ragioni di cui in narrativa, accogliere la domanda ### 8 dell'odierno attore e per l'effetto condannare la convenuta a) al risarcimento nei confronti dell'odierno attore del danno patrimoniale, esistenziale e di immagine da quantificarsi d'ufficio e secondo equità ed in misura non inferiore ad €. 10.000,00. b) al pagamento nei confronti dell'odierno attore degli indennizzi ex ### nr. 347/18/### e complessivamente quantificati in €. 10.945,00. c) al pagamento, con distrazione nei confronti dello scrivente legale antistatario, delle spese, competenze ed onorari di causa (…)”. Con comparsa del 09.02.2022, si costituiva (già e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente essa convenuta, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla parte attrice, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi della legge n. 249/1997; che, in particolare, nel caso in esame, la parte attrice aveva ammesso che l'istanza presentata presso il ### competente era stata dichiarata inammissibile e che non era stato riproposto alcun ulteriore tentativo di conciliazione; che, dunque, nel caso in esame, a dire di essa convenuta, il tentativo di conciliazione avrebbe dovuto essere considerato come mai avvenuto; che, detta circostanza, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia, determinava l'improponibilità della domanda; che, nella denegata ipotesi in cui non fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti per dichiarare l'improponibilità dell'azione, in ogni caso, avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità della domanda; che, pertanto, in tale caso, avrebbe dovuto essere disposta la sospensione del giudizio, con concessione alle parti di un termine, per l'esperimento del tentativo di conciliazione; che, in ogni caso, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata dalla controparte risultava del tutto infondata nel merito; che, infatti, nel caso in esame, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata ad essa esponente, in ordine alla asserita mancata migrazione dell'utenza telefonica; che, nello specifico, essa aveva, pacificamente, fornito all'attore il servizio telefonico sino all'aprile del 2019; che, detto rapporto si era interrotto per legittima decisione dello stesso il quale aveva deciso di migrare l'utenza passando all'operatore ### S.p.A.; che risultava parimenti incontestato che, in data 11 maggio 2020, l'operatore ### aveva comunicato all'attore che avrebbe cessato la gestione della linea in data ###; che, tuttavia, ### 9 l'attore, solo in data 22 giugno 2020, aveva chiesto la migrazione in dell'utenza; che, pertanto, essa non aveva potuto evadere la suddetta richiesta di rientro, in quanto tardivamente formulata; che, dunque, a dire di essa convenuta, la mancata migrazione dell'utenza telefonica in parola era riconducibile ad una negligenza dell'attore medesimo, il quale aveva omesso di avanzare ad essa esponente la richiesta di migrazione in maniera tempestiva; che, pertanto, essa esponente non aveva potuto evadere la richiesta, avanzata dal tardivamente, per ragioni ad essa non imputabili; che, inoltre, risultava del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'utenza avrebbe cessato di funzionare il 22 settembre 2020; che, in ogni caso, la domanda avanzata dalla parte attrice veniva contestata anche sotto il profilo del c.d. quantum debeatur; che, in particolare, nel caso in esame, a dire di essa convenuta, non avrebbero potuto essere liquidati gli indennizzi di cui all'### A della ### 347/2018/### in quanto non avrebbero potuto ritenersi sussistenti i presupposti di legge; che, infatti, nella fattispecie de quo, non avrebbe potuto essere liquidato alcun indennizzo per “(…) ogni giorno di sospensione del servizio (…)”; che, inoltre, non avrebbe potuto essere riconosciuto neppure l'indennizzo previsto per “(…) la mancata portabilità del numero (…)”, dal momento che, a dire di essa esponente, non sussisteva alcuna responsabilità a carico di essa che, inoltre, appariva del tutto infondata anche la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente cagionati dalle interruzioni dei servizi e/o dalla mancata migrazione dell'utenza telefonica; che, infatti, la parte attrice non aveva fornito alcuna prova della asserita flessione della propria attività commerciale e/o della riduzione del suo fatturato e/o di una eventuale perdita di chances; che, inoltre, la parte attrice non aveva neppure provato la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il pregiudizio economico asseritamente subito; che analoghe considerazioni potevano essere compiute in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale (danno esistenziale e danno all'immagine); che, in definitiva, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice avrebbe dovuto, in ogni caso, essere integralmente rigettata, in quanto del tutto sfornita di prova; che, peraltro, in relazione a detta domanda risarcitoria, alcuna somma avrebbe potuto essere liquidata all'attore, neppure in via equitativa, in quanto il non aveva fornito alcuna prova neppure del c.d. an dei pregiudizi asseritamente subiti. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva Co ### 10 come segue: “(…) in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'improcedibilità e/o improponibilità del presente giudizio per mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla ### 173/07/### dell'### delle ### - in via principale, nel merito, rigettare le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, e non provate, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compenso di giudizio (…)”. Rigettate integralmente le richieste istruttorie avanzate dalle parti; all'esito dell'udienza cartolare del 06.07.2023, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. **************** Occorre, innanzitutto, partire dal prendere in esame l'eccezione - sollevata, in via preliminare, da - di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 1, comma undicesimo, della ### n. 249/1997. 1. ### - sollevata in via preliminare, da - di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 1, comma undicesimo, della legge n. 249/1997 In particolare, la società convenuta ha eccepito che la domanda avanzata dalla parte attrice sarebbe improponibile e/o improcedibile in questa sede, in quanto, nella fattispecie in esame, non sarebbe stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma undicesimo, della legge n. 249/1997. All'uopo, occorre rammentare che, l'art 1, comma undicesimo, della legge 249/1997, dopo aver precisato che “(…) l'### (per le garanzie nelle comunicazioni, n.d.r.) disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro (…)”, stabilisce espressamente che “(…) per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'### non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di ### 11 conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'### (…)”. In altri termini, in base alla norma sopra citata, le controversie rientranti nell'ambito applicativo della legge n. 249/1997 - e, dunque, anche la controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia -, sono assoggettate ad un tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo, quest'ultimo, che, come stabilito con delibera dell'### per le garanzie nelle comunicazioni, deve essere instaurato presso il ### competente e che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in tema di controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia, il previo esperimento di un tentativo di conciliazione dinnanzi al ### regionale per le comunicazioni ( ), previsto obbligatoriamente dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997, costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 17480 del 02.09.2015). Tanto premesso, passando ad affrontare il caso di specie, deve evidenziarsi che, se certamente la presente controversia risulta rientrare all'interno dell'ambito applicativo della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, atteso che trattasi di controversia “(…) tra utenti e gestori dei servizi di telefonia (…)” ( tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 17480 del 02.09.2015), tuttavia, nel caso in esame, la condizione di proponibilità della domanda - prevista dall'art. 1, comma undicesimo, della legge n. 249/1997 - risulta soddisfatta. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice - documentazione, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta -, emerge che l'attore ha convenuto, per ben due volte, la dinanzi al ### specifico, l'attore ha prodotto in giudizio copia delle istanze, con le quali il medesimo, in aderenza a quanto stabilito dagli art. 6 s.s. del ### sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche - adottato con la delibera n. 203/18/### -, ha attivato il “(…) procedimento per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della ### 12 controversia (…)” (cfr. all.ti n. 7 e 12 all'atto di citazione), rispettivamente in data ### (cfr all.to n. 7 all'atto di citazione) ed in data ### (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione). Pertanto, dal momento che risulta documentalmente provato che, nel caso in esame, l'utente ha presentato, per due volte, l'istanza che determina l'attivazione del procedimento per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1, comma undicesimo, della legge n. 249/1997, la relativa condizione di proponibilità della domanda deve considerarsi pienamente soddisfatta. Ed infatti, sul punto, appare privo di fondamento quanto eccepito dalla circa il fatto che l'attore avrebbe dovuto presentare una nuova istanza, dal momento che il in relazione all'istanza del 12.10.2020, aveva disposto l'archiviazione della procedura “(…) perché argomento già parzialmente trattato con ug/219739/2019 verbale di mancato accordo del 26/02/2020 (...)” (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione). A tal proposito, deve rilevarsi che non risulta, espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato, da parte della - con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, quanto riportato a pag. 2 della memoria istruttoria n. 1) di parte attrice, ovvero che “(…) nella seconda occasione (…) il ### ha archiviato de plano la procedura, su espressa richiesta di (si veda quanto allegato alle 1 e cioè gli screenshot estratti dal , dal quale si evince che la richiesta di inammissibilità proviene da , la quale, erroneamente, riteneva che sul contratto oggetto del secondo tentativo di conciliazione, fosse già stato deliberato (…) e che “(…) da un semplice confronto delle due istanze di conciliazione, ci si rende immediatamente conto che si fa riferimento a due diversi contratti e due diversi periodi temporali, e si comprende immediatamente l'erroneità del provvedimento del . ### pertanto oggi vorrebbe eccepire la carenza dell'attivazione di una procedura che l'odierno attore ha attivato per ben due volte e che, la seconda volta, si è conclusa poiché il ### ha aderito, erroneamente, a quanto affermato da …) ”. Di conseguenza, le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. ### 13 6666/2004; n. 9285/2003). Peraltro, sul punto, si osserva che, anche dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del (cfr. all.to n. 1 alle note di trattazione scritta depositata dalla parte attrice in data) - la quale, a sua volta, non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta -, emerge che l'archiviazione della seconda procedura di conciliazione è stata disposta dal sul la base di una espressa richiesta da parte della (c fr. all.to n. 1 alle note di trattazione scritta depositata dalla parte attrice in data), la quale aveva, erroneamente, dedotto che le due istanze presente dall'attore presentassero un identico oggetto. Di conseguenza - per i motivi in precedenza evidenziati -, deve ritenersi infondato quanto eccepito dalla circa la necessità, per l'attore, di attivare una nuova procedura di conciliazione, a seguito dell'archiviazione, da parte del della procedura che era stata instaurata su presentazione, da parte dell'attore medesimo, dell'istanza del 12.10.2020. Pertanto, dal momento che, nel caso in esame, la parte attrice risulta aver regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 1, comma undicesimo, della legge n. 249/1997 (cfr. all.ti n. 7 e 12 all'atto di citazione), non resta che rigettare l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, sollevata, in via preliminare, dalla convenuta. 2. ### degli asseriti inadempimenti contrattuali della parte convenuta, in ordine al rapporto contrattuale di telefonia per cui è causa (c.d. an debeatur) Passando, ora, ad esaminare il c.d. an debeatur, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare gli asseriti inadempimenti contrattuali, da parte della convenuta, ai contratti di telefonia stipulati tra le parti ed, in particolare, al contratto sottoscritto dall'attore e da in data ### (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione). ### specifico, l'attore ha dedotto che la avrebbe posto in essere i seguenti inadempimenti: 1) a partire dal 02.09.2020, e sino al 03.10.2020, si sarebbe verificato un'interruzione del servizio di connessione internet, tramite linea adsl; ### 14 2) dal 18.09.2020 in poi, aveva cessato di funzionare la linea telefonica secondaria, con numero ; 3) dal 22.09.2020 in poi, aveva cessato di funzionare anche la linea principale - che costituiva il numero storico dell'albergo ristorante di cui risulta titolare l'attore -, con numero ; 4) inoltre, già nel periodo compreso tra il ### ed il ###, si era verificata un prima interruzione del servizio di telefonia e di adsl; 5) la non avrebbe effettuato la migrazione del numero storico della parte attrice, venendo, dunque, meno, all'obbligo di garantire la portabilità dei numeri telefonici; obbligazione, quest'ultima, che sarebbe stata espressamente assunta dalla c on la sottoscrizione del contratto del 22.06.2020. Tanto premesso, occorre rammentare che, in materia di inadempimento contrattuale, l'art. 1218 c.c., stabilendo che “(…) il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (…)”, prevede un'inversione dell'onere della prova. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, in base a tale norma, “(…) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 25584 del 12.10.2018). Pertanto - ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato -, per la parte creditrice è sufficiente provare il titolo del proprio diritto - ovvero l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti -, ed allegare l'inadempimento della controparte. Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice risulta avere pienamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, tramite la documentazione prodotta nel corso del giudizio. ### 15 Ed infatti, l' in primo luogo, risulta aver provato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale di telefonia, tramite la produzione in giudizio di copia del contratto stipulato tra le parti medesime, in data ### (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione). In particolare, dalla disamina del predetto contratto, emerge che la da un lato, si è assunta espressamente l'impegno di fornire alla parte attrice un servizio di telefonia, sia di natura fissa che mobile; dall'altro lato, ha assunto espressamente l'obbligo di garantire la portabilità dei numeri telefonici associati all'utenza e, segnatamente, di assicurare “(…) ai sensi della delibera ### 274/07/ ### (…) la migrazione in TIM della risorsa di rete e delle #### associate al ### di ### di seguito indicato (…)” (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione). Deve, dunque, ritenersi che la parte attrice, mediante la produzione del contratto in parola, abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, in quanto la stessa risulta aver fornito la prova del titolo posto a fondamento del proprio diritto. Inoltre, l'attore, in aderenza a quanto previsto dall'art. 1218 c.c. ed alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 25584 del 12.10.2018), ha anche allegato la circostanza dell'inadempimento contrattuale della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto del 22.06.2020 per cui è causa ed, in particolare, il fatto che la società convenuta aveva omesso di effettuare la migrazione del numero storico dell'attore medesimo - venendo, dunque, meno agli impegni contrattualmente assunti - ed, inoltre, era venuta meno anche all'obbligo di fornire i servizi di telefonia fissa e mobile e di collegamento internet, dal momento che si sarebbero verificate numerose e reiterate interruzione di entrambi i predetti servizi. Del resto, dalla documentazione prodotta in corso di causa, emerge che la parte attrice, già in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio, ha espressamente contestato il mancato adempimento della controparte alle obbligazioni su di essa gravanti in virtù del contratto di telefonia stipulato tra le parti. ### specifico, risulta documentalmente provato che l'attore, con comunicazione pec del 25.09.2020, ha formalmente contestato alla che “(…) a partire dai primi giorni di settembre del c.a., non funziona più la connessione internet, dal 18.09.2020 non funziona più la linea e la linea e che dal 22.09.2020 la linea principale (e numero storico dell'esercizio commerciale) non ### 16 effettua più chiamate in uscita (…)” (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione). Inoltre, emerge che dette contestazioni sono state reiterate dall'attore con successive comunicazioni, a mezzo pec, del 06.10.2020 e del 18.12.2020 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione). Infine, con la comunicazione inoltrata alla in data ###, l'attore risulta aver effettuato una ulteriore contestazione degli inadempimenti contrattuali di cui agli atti precedenti ed, in particolare, relativamente “(…) alla mancata attivazione della linea fissa (…)” (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione). Di conseguenza, deve ritenersi che la parte attrice abbia integralmente adempiuto all'onere probatorio a suo carico, in quanto la stessa - come sopra evidenziato - ha fornito la prova del titolo del proprio diritto ed ha allegato la circostanza del mancato adempimento della controparte. Viceversa, la parte convenuta, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito alcuna prova dell' “(…) avvenuto adempimento (…)”, in quanto la - come verrà di seguito evidenziato - non ha, in alcun modo, provato di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni dalla medesima assunte, con la sottoscrizione del contratto del 22.06.2020 per cui è causa. All'uopo, deve rilevarsi che la predetta circostanza non risulta provata dalla convenuta, né tramite prova orale, né per via documentale. In particolare, la da un lato, non ha articolato alcun capitolo di prova orale; dall'altro lato, non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a fornire la prova del proprio integrale ed esatto adempimento alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto del 22.06.2020. Dunque, deve ritenersi che la parte convenuta, nel corso del giudizio, non abbia, in alcun modo, fornito la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte; obbligazioni, queste ultime, si ribadisce, aventi ad oggetto, da un lato, l'erogazione dei servizi, sia di telefonia fissa che mobile, sia di collegamento internet mediante linea adsl; dall'altro lato, la migrazione del numero dell'utenza di telefonia dell'attore. Peraltro, con particolare riferimento agli inadempimenti di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra citati - ovvero, rispettivamente, l'asserita interruzione del servizio di connessione internet, tramite linea adsl, nel periodo compreso tra il ### ed il #### 17 (inadempimento di cui al punto 1), l'asserita interruzione del servizio di linea telefonica secondaria, con numero , dal 18.09.2020 in poi, (inadempimento di cui al punto 2) e l'asserita interruzione del servizio di linea telefonica principale (che costituiva il numero storico dell'albergo ristorante di cui risulta titolare l'attore), con numero , dal 22.09.2020 in poi (inadempimento di cui al punto 2) -, deve evidenziarsi che, detti inadempimenti, non sono stati minimamente contestati da parte della convenuta. ### specifico, non risulta espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato che: - “(…) a partire dal 02.09.2020, l'odierno attore poteva constatare il mancato funzionamento della linea adsl e quindi la mancanza di connessione ad internet, e ciò sino al 03.10.2020 (…)”; - “(…) dal 18.09.2020, ha cessato di funzionare la linea telefonica secondaria e dal 22.09.2020 e sino ad oggi ha cessato di funzionare la linea principale e numero storico dell'albergo ristorante (…)” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)” e che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “(…) i fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti allegati (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. ###, del 04.11.2021). Di conseguenza, le circostanze di cui sopra, riportate alla pag. 2 dell'atto di citazione, in quanto non espressamente e puntualmente contestate dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003). Pertanto, deve ritenersi, non solo che la parte convenuta non abbia fornito la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, ma che i profili di inadempimento di cui ai punti 1), 2) e 3) risultino anche pacifici tra le parti, in ### 18 quanto non espressamente e puntualmente contestati dalla convenuta. Per quanto concerne, poi, l'asserito inadempimento di cui al punto 4), primariamente, si osserva che la parte convenuta non ha contestato, in forma puntuale e specifica, la circostanza - riportata a pag. 1 dell'atto di citazione - che, durante il periodo compreso tra il ### ed il ###, si fosse verificata un'interruzione dei servizio di telefonia e di adsl, dal momento che la convenuta medesima risulta essersi, sostanzialmente, limitata ad eccepire che detto profilo di inadempimento sarebbe stato imputabile, non ad essa ma all'operatore telefonico con il quale l'attrice aveva sottoscritto il precedente contratto di telefonia del 03.04.2019 ( all.to n. 4 all'atto di citazione). Dunque, anche la circostanza che, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, si sia verificata un'interruzione dei servizi di telefonia e di connessione internet, erogati all'attore, in quanto non espressamente e tempestivamente contestata dalla convenuta, deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; 6666/2004; n. 9285/2003). Inoltre, relativamente all'eccezione - sollevata dalla convenuta - di non imputabilità alla del profilo di inadempimento di cui al punto 4), deve evidenziarsi che la stessa appare infondata. Ed infatti, se certamente l'interruzione dei servizi lamentata - al predetto punto - dalla parte attrice risulta temporalmente collocata dall'attore medesimo in un periodo antecedente rispetto alla sottoscrizione, con del contratto di telefonia del 22.06.2020 per cui è causa; tuttavia, detto profilo di inadempimento - per i motivi che verranno di seguito illustrati - appare, comunque, imputabile alla parte convenuta. In particolare, è pur vero che, per quanto riferito dalla stessa parte attrice, l'interruzione del sevizio di telefonia e di collegamento internet, di cui al punto 4), sarebbe avvenuta nel periodo compreso tra il ### ed il ### (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) e che, dunque, detta interruzione del servizio risulta, pacificamente, collocata in data antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto di telefonia del 22.06.2020. Inoltre, sul punto, si osserva che risulta documentalmente provato che l'attore, in data ###, ha stipulato un contratto - relativo ai numeri fissi e e c omprendente anche il servizio adsl - con ### S.p.A. ( cfr. all.to n. 4 ### 19 all'atto di citazione) e che, soltanto a seguito della comunicazione di cessazione della linea - fatta pervenire, in data ###, dall'operatore telefonico ### S.p.a.( all.to n. 8 all'atto di citazione) -, la parte attrice ha effettuato il cambio di operatore, mediante la sottoscrizione, con del contratto del 22.06.2020 (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione). In altre parole, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) - la quale non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta -, emerge che l'interruzione dell'erogazione dei servizi di cui al punto 4) si sarebbe verificata in un periodo di tempo in cui risultava ancora intercorrente il rapporto contrattuale sottoscritto dall'attore, con ### S.p.a., in data ###. Tuttavia, sul punto, occorre evidenziare che la parte convenuta non risulta aver espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato quanto riportato a pag. 4 dell'atto di citazione, ovvero che “(…) ### S.p.A. (…) provvede esclusivamente alla commercializzazione della linea, ma (…) non ne ha la gestione fisica, essendo un operatore virtuale. Mentre l'unico responsabile non può che rimanere l'operatore reale, il provider della linea, cioè colui che possiede le infrastrutture necessarie o la licenza per l'occupazione della rispettiva banda o spettro radio e che pertanto è tenuto a garantire il perfetto funzionamento della rete. Nel caso di specie, le interruzioni del servizio pare siano riferibili ad un guasto tecnico avvenuto presso la cabina più vicina alla sede dell'odierno attore, ed al mancato o ritardato intervento di riparazione da parte dei tecnici su cui grava l'onere della manutenzione delle strutture (…)”. Inoltre, si osserva che la parte convenuta non ha contestato, in maniera puntuale, specifica e tempestiva, neppure quanto riportato nella memoria istruttoria n. 1) di parte attrice, ovvero che “(…) mentre ### S.p.A. è solo un operatore telefonico che si occupa esclusivamente della commercializzazione della linea e che utilizza la rete di , la responsabi lità e la gestione tecnica della linea rimane in capo a (proprietaria e responsabile di tutte le strutture necessarie al funzionamento della sua rete) (…)” (cfr. pag. 3 della memoria istruttoria n. 1 di parte attrice) e che “(…) ### S.p.A. non ha responsabilità, provvedendo solo alla commercializzazione della linea, e non alla sua gestione: l'unico responsabile difatti è l'operatore reale, il provider della linea, cioè colui che possiede le infrastrutture necessarie o la licenza per l'occupazione ### 20 della rispettiva banda o spettro radio e che pertanto è tenuto a garantire il perfetto funzionamento della rete (…)” (cfr. pag. 6 della memoria istruttoria n. 1 di parte attrice). Di conseguenza, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve considerarsi pacifico tra le parti che, nonostante il contratto di telefonia del 03.04.2019 fosse stato stipulato dall'attrice con l'operatore telefonico ### S.p.a., la in quanto unico provider e, dunque, unico gestore e responsabile tecnico della linea telefonica in oggetto, era, in ogni caso, l'unico soggetto obbligato a garantire il corretto funzionamento della linea telefonica, non resta che rigettare l'eccezione sollevata - in ordine al profilo di cui al punto 4) - dalla parte convenuta. Infine, per quanto riguarda il profilo di inadempimento di cui al punto 5), innanzitutto, si rileva che, anche in relazione a detto punto, la parte convenuta non ha contestato, in forma puntuale e specifica, la circostanza che il contratto del 22.06.2020 preveda espressamente, a carico di essa convenuta, l'obbligo di effettuare la migrazione del numero di utenza telefonica e che essa medesima, nel caso in esame, aveva omesso di effettuare la “(…) migrazione del numero storico dell'esercizio commerciale (…)” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); sicché, anche dette circostanze, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifiche tra le parti. Invero, la con riferimento alla mancata migrazione della linea telefonica dell'attore, dopo non aver minimamente contestato le circostanze di cui sopra, a pag. 5 della comparsa di costituzione, si è limitata ad eccepire che la mancata migrazione della linea telefonica sarebbe stata imputabile allo stesso attore, in quanto quest'ultimo avrebbe richiesto la migrazione della linea telefonica soltanto tardivamente, atteso che, detta richiesta, era stata formulata soltanto al momento della sottoscrizione del contratto del 22.06.2020, mentre l'operatore ### S.p.a., in data ###, aveva comunicato all'attore che avrebbe provveduto ad effettuare la cessazione della linea in data ### (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione). Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata. All'uopo, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, dalla semplice lettura del contratto di telefonia del 22.06.2020, emerge che la mediante la sottoscrizione di detto contratto, risulta essersi espressamente obbligata a garantire all'utente “(…) ai sensi della delibera ### 274/07/ ### (…) la migrazione in della risorsa di rete e delle #### associate al ### di ### di seguito indicato (…)” ### Co (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione). Peraltro, occorre evidenziare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) la mancata attivazione del servizio telefonico da parte di un'impresa esercente servizi di telefonia (nella specie, a seguito di distacco dal vecchio gestore nell'ambito di procedura di migrazione unilaterale) integra inadempimento contrattuale (…)” (cfr. Cass. Civ., civile, ### III, Sentenza n. 11914 del 10.06.2016). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che “(…) in caso di migrazione della linea risponde l'operatore presso il quale avviene la migrazione, perché è questo ultimo che si obbliga contrattualmente a garantirla (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 3095 dell'11.02.2010 e Cass. Civ., Sentenza n. 4005 del 03.04.2000). Dunque, nel caso in esame, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia ed in base all'obbligo espressamente assunto dalla parte convenuta con la sottoscrizione dl contratto del 22.06.2020, la mancata migrazione della linea telefonica appare imputabile alla e la violazione di tale obbligo, da parte della convenuta, integra un inadempimento, da parte della convenuta medesima, al rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Inoltre, si osserva che, nel caso in esame - contrariamente a quanto asserito dalla convenuta -, alcuna mancanza di diligenza risulta imputabile alla parte attrice, in ordine alla mancata migrazione della linea telefonica, atteso che la non risulta aver, comunque, fornito, in alcun modo, la prova della circostanza posta a fondamento della propria eccezione. Ed infatti, la convenuta, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito, né documentalmente né tramite prove orali, la prova del fatto che la parte attrice fosse stata espressamente informata, dall'operatore telefonico ### S.p.a. e/o dalla convenuta medesima, che la richiesta di migrazione dell'utenza avrebbe dovuto essere avanzata dall'attore medesimo, a pena di decadenza, entro un determinato termine e che il mancato rispetto di detto termine perentorio avrebbe comportato l'impossibilità di effettuare la migrazione della linea e, dunque, la perdita della numerazione. Peraltro, sul punto, deve, altresì, evidenziarsi che la parte convenuta non ha neppure contestato, in forma puntuale e specifica, quanto riportato a pag. 4 della memoria istruttoria n. 1) di parte attrice, ovvero che “(…) in alcun modo la comunicazione di ### 22 ### S.p.A. ha reso edotto il sig. che il mancato passaggio ad altro operatore entro la data del 31.05.2020 avrebbe comportato l'impossibilità della migrazione della linea e la conseguente perdita della numerazione. Né tale circostanza è stata mai comunicata durante gli svariati ed innumerevoli colloqui avuti dal sig. con gli operatori , né infine, e soprattutto, è stata comunicata in data ###, allorché l'odierno attore ha, “in presenza”, sottoscritto il contratto con (…)”. Dunque, dette circostanze, oltre che non provate dalla convenuta, appaiono anche non espressamente contestate dalla medesima. È appena il caso, poi, di evidenziare che la circostanza che la mancata migrazione dell'utenza, da parte di nella fattispecie de quo, sarebbe riconducibile ad una impossibilità tecnica di effettuare la trasmigrazione della linea, dovuta ad una mancata “(…) collaborazione dell'operatore che quella utenza deve rilasciare (il c.d. Donating) (…)” (cfr. pag. 2 della memoria istruttoria n. 2 della parte convenuta), costituisce un fatto nuovo, in quanto, detta circostanza è stata dedotta dalla parte convenuta, per la prima volta, soltanto con la memoria istruttoria, depositata ex art. 183, comma sesto, 2), c.p.c. e, dunque, tardivamente. Di conseguenza, dal momento che - per quanto appena delineato -, nel caso in esame, alcun profilo di inadempimento e/o mancanza di diligenza risulta, in ogni caso, imputabile all'attore e che le circostanze di cui alla memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta risultano tardivamente dedotte dalla convenuta medesima, non resta che rigettare anche l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, in ordine al profilo di cui al punto 5). In definitiva, non avendo la parte convenuta fornita la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte con la stipula dei contratti di telefonia in parola ed essendo risultate infondate le eccezioni - sollevate dalla convenuta - di non imputabilità alla degli inadempimenti contrattuali di cui ai punti 4) e 5), non resta che, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice, dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il grave inadempimento, da parte di a gli obblighi sulla medesima gravanti, in forza dei contratti di telefonia per cui è causa ed, in particolare, del contratto del 22.06.2020 in oggetto. 3. La domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice (c.d. quantum debeatur) ##### 23 Passando, ora ad esaminare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, richiesto, innanzitutto, il risarcimento delle seguenti voci di danno: 1. il danno patrimoniale da mancato guadagno; 2. il danno esistenziale e/o danno morale; 3. il danno all'immagine. 3.1. Il danno patrimoniale da mancato guadagno ### dall'esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno patrimoniale da mancato guadagno, deve rilevarsi che la stessa appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata. All'uopo, in primo luogo, si osserva che detta richiesta è stata formulata dalla parte attrice in termini piuttosto generici. Inoltre, anche a voler prescindere dalla genericità della domanda risarcitoria attinente a detta voce di danno, deve evidenziarsi che, la predetta domanda appare, in ogni caso, infondata, dal momento che la parte attrice, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito alcuna prova dell'asserito danno patrimoniale da riduzione del fatturato, né sotto il profilo del c.d. an debeatur né quanto al c.d. quantum debeatur. In particolare, in punto di prova del danno patrimoniale da mancato guadagno, occorre rammentare che, secondo la Corte di Cassazione, “(…) l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova (…) dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (…)” (cfr. Cass. Civ., Sentenza del 19.02.2009, n. 4052; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sentenza dell' ###, n. 23304). Ciò precisato, si rileva che, nel caso in esame, la parte attrice, nel corso del giudizio, non risulta aver provato di aver subito un danno patrimoniale da mancato guadagno, né tramite prove orali né per via documentale. Ed infatti, l'attore, da un lato, non ha articolato alcun capitolo di prova orale sul punto, e, dall'altro lato, non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo. ### specifico, la parte attrice si è limitata a produrre in giudizio delle semplici copie dei propri bilanci aziendali interni (cfr. all.ti n. 22, 23 e 24 alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice) - documentazione, quest'ultima, che è stata oggetto di espressa e puntuale contestazione da parte della convenuta -, i quali, costituendo dei bilanci di una ditta individuale ed, in quanto tali, essendo privi di qualsiasi certificazione, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 8290/2016), rappresentano dei documenti di formazione meramente unilaterale e, dunque, risultano privi di qualsiasi valore probatorio. Peraltro, con particolare riferimento al bilancio aziendale relativo all'anno 2021 ( all.to n. 24 alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice), si osserva che lo stesso - come rilevato anche dalla convenuta (cfr. pag. 2 della memoria istruttoria n. 3 di parte convenuta) - non è stato neppure depositato nella sua interezza e che, dunque, i dati riportati in detto bilancio presentano carattere meramente parziale. Inoltre, fermo rimanendo che la parte attrice non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova di aver subito una riduzione del proprio fatturato aziendale, a partire dall'anno 2020 - ovvero a seguito delle inadempienze contrattuali della società convenuta -, deve evidenziarsi che, comunque, l'attore non risulta aver provato neppure la sussistenza di un nesso di causalità tra gli inadempimenti contrattuali della convenuta - ed, in particolare, l'interruzione del servizio telefonico, a partire dal 2020 - e l'asserita riduzione del proprio fatturato aziendale. Ed infatti, la parte attrice non ha articolato alcun capitolo di prova orale e non ha prodotto in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare la sussistenza di detto nesso eziologico. Del resto, sul punto, si rileva che la stessa parte attrice, alla pag. 1 della memoria istruttoria n. 1), risulta aver anche ammesso espressamente che, sulla riduzione del fatturato aziendale, asseritamente subita a partire dal 2020, ha inciso anche la situazione emergenziale relativa alla diffusione del ###19. Pertanto, non avendo la parte attrice - per i motivi evidenziati in precedenza - provato né l'an né il quantum del danno patrimoniale da mancato guadagno, va da sé che alcuna somma potrà essere liquidata a tale titolo. Tale voce di danno non può, poi, essere riconosciuta all'attore, neppure in via equitativa, dal momento che - come è noto - la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve essere disposta dal Giudice soltanto se, pur essendovi la prova della sussistenza di un danno (ovvero del c.d. an), tale danno “(…) non può essere provato nel suo preciso ammontare (…)”. In particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione, “(…) il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso (…) essendo, inoltre, imprescindibile che ne sia dimostrata l'effettiva esistenza (…)” ( Cass. Civ., Sentenza del 26.02.2003, n. 2874;in tal senso, anche, Cass. Civ., Sentenza del 30.01.2003 n. 1443). Ebbene, nel caso di specie, non può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., dal momento che non risulta minimamente provato neppure l' an della predetta voce di danno, non avendo l'attore assolto minimamente l'onere probatorio a suo carico. Di conseguenza, non resta che rigettare integralmente la richiesta risarcitoria relativa al c.d. danno patrimoniale da mancato guadagno. 3.2. Il danno esistenziale e/o morale ### somma può, poi, essere liquidata all'attore neppure a titolo di danno esistenziale e/o danno morale. A tal proposito, in primo luogo, deve evidenziarsi che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia il danno esistenziale sia il danno morale, rappresentano delle voci di danno la cui titolarità può essere riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e, dunque, non anche alle persone giuridiche. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “(…) il danno morale, proprio perché inteso come insieme delle sofferenze psichiche arrecate ad un individuo a seguito di un determinato evento dannoso (la c.d. sofferenza transeunte) non può essere riconosciuto ad una persona giuridica che non è, logicamente, in grado di provarle (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., sentenza del 3 marzo 2000, n. 2367) e che analoghe considerazioni avrebbero dovuto essere estese anche al c.d. danno esistenziale. Pertanto, nel caso in esame, alcuna somma può essere riconosciuta alla parte attrice, a titolo di danno esistenziale e/o danno morale, in quanto il presente giudizio è stato instaurato da non in proprio, ma unicamente quale “(…) titolare di (…) ” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione). Peraltro, ad abundantiam, si osserva che la parte attrice non ha, in ogni caso, fornito ### 26 alcuna prova dell'asserito danno esistenziale e/o morale. All'uopo, con specifico riferimento al danno morale, occorre rammentare che, in relazione alla risarcibilità di tale danno da sofferenza soggettiva, la Corte di Cassazione - pur ribadendo che il danno morale costituisce una voce autonoma all'interno della categoria del danno non patrimoniale -, ha precisato che può essere riconosciuto un incremento del risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale, soltanto qualora l'attore dia prova di avere, effettivamente, subito un tale danno (cfr. tra le altre, Civ., Sez. III, Ordinanza n. 9006 del 21.03.2022). Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, la parte attrice non abbia, in ogni caso, assolto all'onere probatorio posto a suo carico, atteso che la stessa, nel corso del giudizio, non ha in alcun modo provato di aver subito detto danno non patrimoniale. È appena, poi, il caso di evidenziare che, anche in relazione a detta voce di danno, alcuna somma può essere liquidata all'attore neppure in via equitativa, non avendo la parte medesima fornito alcuna prova neppure dell' c.d. an debeatur di detto pregiudizio non patrimoniale. Di conseguenza, non resta che rigettare la richiesta di risarcimento del c.d. danno esistenziale e/o morale. 3.3. Il danno all'immagine ### deve essere rigettata anche la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno all'immagine. All'uopo, occorre rammentare che se, certamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole alla lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine (…)”; tuttavia, la Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, aggiunge che l'asserito pregiudizio “(…) non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e prova (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n. 20643/2016). In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver riconosciuto la risarcibilità del c.d. danno all'immagine anche nei confronti delle persone giuridiche, ha precisato che, detta voce di danno, non rappresentando un c.d. danno in re ipsa, per poter essere risarcita, deve essere provata dalla parte che ne chiede il risarcimento. Peraltro, la Corte di Cassazione, in punto di onere di allegazione e prova circa il danno all'immagine, ha precisato che “(…) il risarcimento del danno relativo alla lesione della immagine professionale presuppone l'assolvimento dell'onere (…) di fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare dello stesso (…); la relativa liquidazione può avvenire in via equitativa ove non sia possibile individuare con precisione l'esatto ammontare del danno; tuttavia in tal caso, incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sentenza n. 13185 del 09.11.2003; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sentenza n. 20558 del 30.09.2014; Civ., Sentenza n. 7471 del 14.05.2012). Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, la parte attrice, nel corso del giudizio, non risulta aver assolto minimamente allo specifico onere di allegazione e prova posto a suo carico. Ed infatti, l'attore, primariamente, non risulta aver neppure allegato in che cosa sarebbe consistita le lesione della propria immagine commerciale, in quanto l'attore medesimo, nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria n. 1), si è limitato, sostanzialmente, a lamentare, genericamente, “(…) anche la sussistenza di un danno all'immagine (…)” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Inoltre, la parte attrice, nel corso del giudizio, non ha, in ogni caso, fornito neppure un principio di prova dell'asserito danno all'immagine, non avendo neppure articolato alcun capitolo di prova sul punto. Pertanto, atteso il mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio a suo carico anche in punto di an debeatur, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta alla parte attrice a titolo di danno all'immagine, neppure in via equitativa, ex art. 1226 c.c.. Non resta, dunque, che rigettare anche la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno all'immagine. Di conseguenza, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in conseguenza degli inadempimenti contrattuali della convenuta (danno patrimoniale, danno esistenziale e/o morale e danno all'immagine) e non potendosi procedere - per quanto in precedenza evidenziato - ad una liquidazione dei predetti danni neppure in via equitativa, ex art. 1226 c.c., non resta che rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice. 4. La domanda di liquidazione degli indennizzi previsti dalla ### nr. 347/18/### A questo punto, occorre passare ad affrontare la richiesta di parte attrice, avente ad oggetto la liquidazione degli indennizzi previsti dalla ### nr. 347/18/### emanata, in data ###, dall'### per le ### nelle ### In particolare, si osserva che l'attore - oltre al risarcimento del danno - ha richiesto il riconoscimento degli indennizzi specificamente indicati nell'### A della predetta ### nr. 347/18/### rubricato “(…) ### in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (…)” (cfr. all.to n. 20 all'atto di citazione). Segnatamente, la parte attrice ha richiesto la liquidazione dei seguenti indennizzi: 1) l'indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### in relazione alla sospensione del servizio del luglio/agosto 2019, per un importo complessivo di euro 240,00; 2) l'indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### in relazione alla sospensione del servizio del settembre/ottobre 2020, per la somma complessiva di euro 450,00; 3) l'indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### in relazione alla sospensione del servizio del settembre/ottobre 2020 per un importo complessivo di euro 225,00; 4) l'indennizzo, ex artt. 7 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### per ritardo nella portabilità del numero, per un importo complessivo di euro 3.730,00; 5) l'indennizzo, ex artt. 10 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### in relazione alla perdita del numero storico, per l'importo complessivo di euro 6.000,00; 6) l'indennizzo, ex art. 12 dell'### A della ### nr. 347/18/### per mancata o ritardata risposta ai reclami, per la somma complessiva di euro 300,00. Tanto premesso, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la ### nr. 347/18/### - adottata, in data ###, dall'### per le ### nelle ### - ed il relativo ### A risultano pienamente applicabili al caso in esame. All'uopo, occorre, in primo luogo, rilevare che l'art. 1 della Delibera nr. 347/18/### in ordine all'ambito di applicazione temporale della delibera medesima e del relativo ### A, stabilisce che “(…) la presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'### (…)” e che “(…) le disposizioni del presente regolamento concernenti gli indennizzi da riconoscere in sede di definizione delle controversie si applicano ai procedimenti per i quali la relativa istanza sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera (…)”. Inoltre, per quanto concerne l'ambito di applicazione materiale del regolamento di cui all'### A, l'art. 2, comma primo, di detto ### A, prevede che “(…) il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (…)”. All'art. 1 dell'### medesimo risulta, poi, precisato che, per “(…) operatore (…)” deve intendersi “(…) ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento (…)”, mentre, l' “(…) utente (…)” viene definito come “(…) ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (…)”. Ciò precisato, la controversia di cui al presente giudizio appare pienamente rientrante all'interno dell'ambito di applicazione, sia temporale che materiale, della ### nr. 347/18/### e del relativo ### A. ### specifico, in ordine all'ambito di applicazione temporale, si osserva che, nel caso in esame, le richieste di indennizzo sono state avanzate dalla parte attrice in data successiva all'entrata in vigore della ### nr. 347/18/### del 18.07.2018, atteso che il presente giudizio è stato instaurato nel 2021; dunque, va da sé che, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della ### nr. 347/18/### la stessa ed il relativo ### A risultano temporalmente applicabili alla controversia in oggetto. Per quanto concerne, poi, l'ambito di applicazione materiale, si rileva che la fattispecie de quo appare, effettivamente, qualificabile come una controversia “(…) tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (…)”. Ed infatti, nel caso in esame, non risulta espressamente e puntualmente contestato dalla parte convenuta - con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. - che essa medesima, ai sensi dell'### A della delibera in parola, rivesta la qualifica di “(…) operatore (…)” e che l'attore presenti la natura di “(…) utente (…)”; sicché, deve ritenersi che la presente controversia, ai sensi dell'art. 2, comma primo, di detto ### A, sia collocata all'interno dell'ambito di applicazione materiale del predetto regolamento. Peraltro, si osserva che la circostanza che la presente controversia rientri nell'ambito di applicazione del c.d. “### in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” non è stata neppure oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte della convenuta, con ogni conseguenza ex art. 115, comma primo, c.p.c.. Deve, poi, evidenziarsi che, l'art 2 dell'### A della ### nr. 347/18/### stabilisce espressamente che le somme riconosciute da detto regolamento, in favore degli utenti, presentano la natura di “(…) indennizzi (…)” e non di risarcimento. In altre parole - rivestendo tali contributi economici un carattere indennitario e non risarcitorio - la liquidazione degli indennizzi previsti dal predetto ### A, nei confronti dell'utente, ha come presupposto la sussistenza degli specifici requisiti previsti dalle singole disposizioni normative dell'allegato A medesimo. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame - come verrà di seguito precisato, con riferimento a ciascuna delle richieste avanzate dalla parte attrice, di cui ai punti sopra citati - risultano integrati i presupposti previsti dalle disposizioni normative di cui all'### A della ### nr. 347/18/### sicché, potranno essere liquidati alla parte attrice i relativi indennizzi, nella misura che verrà di seguito indicata, in ordine a ciascuna delle richieste di indennizzo avanzate dall'attore. Per motivi di comodità espositiva, appare opportuno procedere ad una disamina congiunta delle richieste di indennizzo di cui ai punti 1), 2) e 3), atteso che dette richieste risultano avere, tutte, ad oggetto il c.d. “(…) indennizzo per sospensione o cessazione del servizio (…)”, di cui all'art. 5 dell'### A della ### nr. 347/18/### All'uopo, si osserva che, l'art. 5, comma primo, dell'### A della ### nr. 347/18/### - rubricato “(…) indennizzo per sospensione o cessazione del servizio (…)” - stabilisce che “(…) nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione (…)”. Inoltre, l'art. 13, comma terzo, del medesimo ### A, in punto di quantificazione di detto indennizzo, aggiunge che “(…) se l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7, e in misura pari al quadruplo in quelle di cui agli articoli 10 e 11 (...)” In altre parole, in base alle diposizioni normative sopra richiamate, nell'ipotesi di sospensione e/o cessazione del servizio di telefonia e/o del servizio di connessione internet, è riconosciuto, nei confronti dell'utente, uno specifico indennizzo, i cui criteri di quantificazione risultano puntualmente definiti dalle norme medesime. Ciò precisato, si osserva che, nel caso in esame, i presupposti previsti per il riconoscimento del c.d. indennizzo per sospensione del servizio, di cui all'art. 5, comma primo, dell'### A, risultano pienamente sussistenti, sia relativamente alla richiesta di cui al punto 1), che in ordine alle richieste di cui ai punti 2) e 3). Ed infatti, nel caso in esame, la parte attrice risulta aver, effettivamente, subito una “(…) sospensione del servizio (…)”, nei periodi oggetto delle richieste indennitarie di cui ai punti 1), 2), 3). In particolare, per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 1), deve rilevarsi che - come già in precedenza evidenziato - la società convenuta, nel corso del giudizio, non risulta aver contestato, in forma puntuale e specifica, la circostanza che, l'attore, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, ha subito “(…) un'interruzione nell'erogazione del servizio di telefonia e adsl (…)” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione); di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., detta circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti. Inoltre, è pur vero che la ha eccepito la non imputabilità ad essa medesima delle interruzioni dei servizi riferite a detto periodo temporale, in quanto le stesse, suo dire, sarebbero imputabili alla società ### S.p.a.; tuttavia - come già in precedenza evidenziato - detta eccezione appare infondata, atteso che, si ribadisce, non risulta puntualmente e tempestivamente contestato dalla convenuta che “(…) ### S.p.A. non ha responsabilità, provvedendo solo alla commercializzazione della linea, e non alla sua gestione: l'unico responsabile difatti è l'operatore reale, il provider della linea, cioè colui che possiede le infrastrutture necessarie o la licenza per l'occupazione della rispettiva banda o spettro radio e che pertanto è tenuto a garantire il perfetto funzionamento della rete (…)” (cfr. pag. 6 della memoria istruttoria n. 1 di parte attrice). Relativamente, poi, le richieste di cui ai punti 2) e 3), deve evidenziarsi che la parte convenuta non risulta aver minimamente contestato - con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. - che l'attore, “(…) a partire dal 02.09.2020 (…) poteva constatare il mancato funzionamento della linea adsl e quindi la mancanza di connessione ad internet, e ciò sino al 03.10.2020 (…)” e che “(…) dal 18.09.2020 ha cessato di funzionare la linea telefonica secondaria (…)” sino al 03.10.2020 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Di conseguenza, deve ritenersi che, con riferimento alle richieste di cui ai punti 1), 2) e 3), sussistano i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 5, comma primo, dell'allegato A, atteso che risulta pacifico tra le parti che l'attore: - nel periodo compreso tra il ### ed il ###, ha subito un'interruzione sia del servizio di telefonia sia del servizio di connessione internet; - nel periodo compreso tra il ### ed il ###, ha subito un'interruzione del servizio di connessione internet; - nel periodo compreso tra il ### ed il ###, ha subito un'interruzione del servizio di telefonia. Per quanto concerne, poi, la quantificazione di detti indennizzi, relativamente alla richiesta di cui al punto 1), dal momento che l'interruzione, pacificamente, si è protratta per otto giorni - ovvero dal 27.07.2019 al 03.08.2019 - ed ha avuto ad oggetto, sia il servizio di telefonia, sia il servizio di connessione internet, l'importo liquidabile, ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'### A della ### nr. 347/18/### - in ### 33 relazione alla sospensione del servizio del luglio/agosto 2019 -, risulta pari a complessivi euro 120,00; importo così ottenuto: euro 7,50 (importo giornaliero previsto per ogni giorno di sospensione) x 8 (ovvero i giorni di sospensione dei servizi) x 2 (numero dei servizi oggetto della sospensione, ossia il servizio di telefonia e quello di connessione internet). Inoltre, atteso che, nel caso in esame, non risulta contestato, da parte della convenuta - con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. - che la parte attrice sia una “(…) utenza affari (…)”, ai sensi dell'art. 13, comma terzo, dell'### A, l'importo sopra determinato dovrà essere raddoppiato. Pertanto, l'importo liquidabile, in via definitiva, in ordine alla richiesta di indennizzo di cui al punto 1), risulta pari a complessivi euro 240,00 (corrispondenti al doppio dell'importo sopra calcolato). 2), considerato che, in tale caso, l'interruzione del servizio di connessione internet si verificata per trenta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'### A della ### nr. 347/18/### detto indennizzo dovrà essere liquidato nell'importo di euro 225,00; importo così ottenuto: euro 7,50 (importo giornaliero previsto per ogni giorno di sospensione) x 30 (ovvero i giorni di sospensione del servizio di connessione internet). Poiché, anche su detto importo, deve essere applicata la maggiorazione prevista, in relazione alla c.d. “(…) utenza affari (…)”, dall'art. 13, comma terzo, dell'### A, la somma complessiva liquidabile in relazione alla richiesta di cui al punto 2) risulta pari ad euro 450,00 (corrispondente al doppio dell'importo sopra calcolato). ### relativamente alla richiesta di indennizzo di cui al punto 3), si osserva che, essendosi l'interruzione del servizio di telefonia protratta per quindici giorni, l'importo liquidabile, ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'### A della ### nr. 347/18/### - in relazione alla detta sospensione del servizio -, risulta pari ad euro 112,50; importo così ottenuto: euro 7,50 (importo giornaliero previsto per ogni giorno di sospensione) x 15 (ovvero i giorni di sospensione del servizio di telefonia). Applicando la maggiorazione di cui all'art. 13, comma terzo, dell'allegato A, si ottiene, dunque, il definitivo importo di euro 225,00 (corrispondente al doppio dell'importo sopra calcolato). ****** A questo punto, occorre passare ad esaminare la richiesta indennitaria di cui al punto 4), la quale ha ad oggetto il c.d. indennizzo per ritardo nella portabilità del numero. A tal proposito, si rileva che l'art. 7 dell'allegato A della ### nr. 347/18/### - rubricato “(…) indennizzo per disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori (…)” - stabilisce che “(…) in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di cambiamento di operatore, l'operatore responsabile è tenuto a corrispondere l'indennizzo in misura pari a 1,50 euro per ogni giorno di ritardo, salvo nei casi di malfunzionamento, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo Se il ritardo riguarda unicamente la portabilità del numero, l'operatore responsabile del ritardo è tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo (…)”. Ebbene, nel caso in esame, risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 7 sopra citato. Ed infatti, come già evidenziato in precedenza, non risulta espressamente e tempestivamente contestata da parte della convenuta - con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. - la circostanza che, nel caso in esame, la non ha effettuato la migrazione dell'utenza telefonica dell'attore. Inoltre - per i motivi esplicitati in precedenza -, deve ritenersi che, nel caso in esame, “(…) l'operatore responsabile (…)” della mancata migrazione dell'utenza sia la a tteso che, da un lato, quest'ultima, con la sottoscrizione del contratto del 22.06.2020, si è espressamente obbligata a garantire la portabilità del numero; ed, inoltre, dall'altro lato, è risultata infondata l'eccezione - sollevata dalla convenuta - di non imputabilità alla di detto inadempimento, per un'asserita responsabilità dell'attore medesimo. Di conseguenza, essendo la venuta meno all'obbligo contrattuale di garantire la “(…) portabilità del numero (…)”, nel caso in esame potrà essere riconosciuto all'attore l'indennizzo di cui all'art. 7 dell'### A. In ordine alla quantificazione di detto indennizzo, considerato che, nel caso in esame, risulta pacifico che la non ha ancora adempiuto all'obbligo di garantire la portabilità dell'utenza telefonica e che la convenuta non ha espressamente e puntualmente contestato il quantum di detta richiesta di indennizzo; tenuto conto, altresì, dei criteri di calcolo di cui all'art. 5, comma secondo, dell'### A e della ### 35 maggiorazione prevista dall'art. 13, comma terzo del regolamento medesimo, può essere riconosciuto integralmente all'attore l'importo richiesto a tale titolo, pari ad euro 3.730,00. Andando, ora, ad esaminare la richiesta di cui al punto 5), si osserva che la stessa ha ad oggetto il c.d. indennizzo da perdita della numerazione. A tal proposito, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 10 dell'### A - rubricato “(…) indennizzo in caso di perdita della numerazione (…)” - “(…) nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato, l'utente ha diritto a un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari a euro 100 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di euro 1.500 (…)”. Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, appaiono sussistenti i presupposti per la liquidazione, alla parte attrice, dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'### A, nella misura massima prevista da tale norma, ovvero nell'importo pari ad euro 1.500,00. In particolare, in primo luogo, si rileva che la parte convenuta non ha contestato, in forma puntuale e specifica - con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. - la circostanza che gli inadempimenti contrattuali hanno determinato, nei confronti dell'attore, la perdita del numero della linea telefonica fissa. Inoltre, per già i motivi evidenziati in precedenza, l' “(…) operatore responsabile del disservizio (…)” deve essere individuato nella atteso che quest'ultima, si ribadisce, nel corso del giudizio, da un lato, non ha puntualmente e tempestivamente contestato che ### S.p.a. fosse soltanto l'operatore commerciale - e che, dunque, non avesse assunto la responsabilità e la gestione della linea -; dall'altro lato, ha dedotto soltanto con la memoria istruttoria n. 2) e, dunque, tardivamente che la mancata perdita della numerazione storica sarebbe stata imputabile alla condotta del c.d. donating. Dunque, va da sé che, nel caso in esame, devono ritenersi sussistenti i presupposti normativi per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 7 dell'### A. Quanto alla determinazione del quantum di detto indennizzo, lo stesso, in base a quanto stabilito dall'art. 10 dell'### A, appare liquidabile nell'importo massimo previsto dalla disposizione normativa sopra citata - pari ad euro 1.5000,00 -, atteso che, nella fattispecie de quo, la convenuta non ha contestato, in maniera puntuale e specifica, la circostanza che “(…) l'attività del sig. ha avuto inizio nel 1978 e sicuramente ### 36 sin dal 1980 ha sempre avuto lo stesso numero di telefono ( ), che pertanto è identificativo dell' da oltre 40 anni (…)” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione). Inoltre, su detto importo, risulta applicabile anche la maggiorazione prevista dall'art. 13, comma terzo, dell'### A, secondo cui “(…) se l'utenza interessata dal disservizio è un'utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati (…) in misura pari al quadruplo in quelle di cui agli articoli 10 e 11 (…)”. Pertanto, la somma complessiva liquidabile alla parte attrice, in ordine alla richiesta di cui al punto 5), risulta pari ad euro 6.000,00; importo così ottenuto: euro 1.500,00 (importo massimo previsto dall'art. 10 dell'allegato A) x 4 (maggiorazione prevista dall'art. 13, comma terzo del regolamento medesimo). ### deve evidenziarsi che appare meritevole di accoglimento anche la richiesta di indennizzo di cui al punto 6), avente ad oggetto il c.d. indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami. All'uopo, si rileva che, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A, “(…) l'operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'### è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300. ### di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero di utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio (…)”. Passando ad affrontare il caso in esame, si rileva che risulta documentalmente provato che la parte attrice, a seguito della mancata migrazione della propria utenza telefonica, in data ###, ha presentato un formale reclamo alla ( all.to n. 11 all'atto di citazione). Inoltre, la parte convenuta non ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza che detto reclamo non aveva ricevuto alcuna risposta da parte della convenuta medesima (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Di conseguenza, dal momento che, nel caso di specie, non risulta contestato che il reclamo presentato dall'attore non ha ricevuto alcuna risposta da parte dell'operatore telefonico, va da sé che, ai sensi dell'art. 12 dell'### A, la somma liquidabile con ### 37 riferimento alla richiesta di cui al punto 6) risulta pari all'importo massimo previsto dalla norma medesima, corrispondente ad euro 300,00. In definitiva, risultando sussistenti, nel caso in esame i presupposti di legge di cui all'### A della ### nr. 347/18/### non resta che dichiarare che la somma spettante alla parte attrice, a titolo di indennizzi di cui agli artt. 3, 5, 7, 10, 12 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### ammonta all'importo complessivo di euro 10.945,00, così ottenuto: euro 240,00 (indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma terzo, dell'### A ### nr. 347/18/### per ogni giorno di sospensione del servizio, in relazione alla sospensione del servizio del luglio/agosto 2019, per ciascun servizio) + euro 450,00 (indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma terzo, dell'### A ### nr. 347/18/### per ogni giorno di sospensione del servizio, in relazione alla sospensione del servizio del settembre/ottobre 2020, per il servizio ### + euro 225,00 (indennizzo, ex artt. 5 e 13, comma terzo, dell'### A ### nr. 347/18/### per ogni giorno di sospensione del servizio, in relazione alla sospensione del servizio del settembre/ottobre 2020, per il servizio di telefonia) + euro 3.730,00 (indennizzo, ex artt. 7 e 13, comma terzo, dell'### A ### nr. 347/18/### per ogni giorno di ritardo nella mancata portabilità del numero telefonico) + euro 6.000,00 (indennizzo, ex artt. 10 e 13, comma terzo, dell'### A Delibera nr. 347/18/### in relazione alla perdita del numero storico, per ogni anno di attività dell'azienda) + euro 300,00 (indennizzo, ex art. 12 dell'### A ### nr. 347/18/### per mancata e/o ritardata risposta ai reclami). Di conseguenza, la deve essere condannata al pagamento, nei confronti della parte attrice, a titolo di indennizzi di cui agli artt. 3, 5, 7, 10, 12 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### del complessivo importo di euro 10.945,00. Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione. Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse, attesa la maggiore soccombenza, sono poste a carico della convenuta e si liquidano - tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui è stata accolta la domanda - come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia; euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro ### 38 1.701,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, SS UU n. 17405/2012). P.Q.M. Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale titolare e l.r.p.t. di c on atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di ogni diver sa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'eccezione preliminare - sollevata dalla - di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 1, comma undicesimo, della legge n. 249/1997; 2. in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice, dichiara, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il grave inadempimento, da parte di agli obblighi sulla medesima gravanti, in forza dei contratti di telefonia per cui è causa ed, in particolare, del contratto del 22.06.2020 in oggetto; 3. dichiara che la somma spettante alla parte attrice, a titolo di indennizzi di cui agli artt. 3, 5, 7, 10, 12 e 13, comma terzo, dell'### A della ### nr. 347/18/### ammonta all'importo complessivo di euro 10.945,00; ### 39 4. per l'effetto, condanna la al pagamento, nei confronti della parte attrice, a titolo di indennizzi di cui agli artt. 3, 5, 7, 10, 12 e 13, comma terzo, dell'### A della Delibera nr. 347/18/### del complessivo importo di euro 10.945,00; 5. rigetta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla parte attrice; 6. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione; 7. condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 4.397,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Arezzo, 14.11.2023 Il Giudice
Dr.ssa ####
causa n. 2185/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.