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n. 23657/2020 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 23657/2020 promossa da: ### Cf. ###, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti OPPONENTE contro FALLIMENTO “### Srl”, P.IVA ###, in persona dell'omonimo titolare, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura alle liti apposta su foglio separato ###
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 09/06/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5569/2020, con cui, su richiesta della curatela fallimentare della ### S.r.l., il Tribunale di Napoli, ###, ingiungeva al ricorrente il pagamento dell'importo di € 277.732,91, oltre interessi al tasso legale nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e ### Il credito, traeva origine dal mancato pagamento delle fatture n. 240/2014 del 21/08/14 di € 28.907,46, n. 330/2014 del 02/09/14 di € 25.769,70, n. 347/2014 del 03/09/14 di € 26.291,05, n. 408/2014 del 13/09/14 di € 31.501,80, 412/2014 del 15/09/14 di € 33.726,00, n. 464/2014 del 18/09/14 di € 52.635,00, n. 483/2014 del 19/09/14 di € 26.741,00, n. 501/2014 del 24/09/14 di € 25.739,12, n. 509/2014 del 25/09/14 di € 26.421,78, per un totale di € 277.732,91 (Iva inclusa) emesse in virtù di una presunta fornitura di bovini vivi da macellare.
Ha dedotto, il ricorrente, che la documentazione atta a provare il credito azionato con il D.I. opposto, era incompleta e non veritiera; in particolare, i pochi DDT depositati erano riferiti a consegne della merce in luoghi diversi dalla sede della ditta individuale ### e, soprattutto, erano privi di regolare sottoscrizione, mentre per alcune fatture i relativi DDT non erano stati neanche depositati.
Dunque, a fondamento dell'opposizione, il ### ha eccepito l'illegittimità dell'emesso decreto ingiuntivo, per totale assenza di una propria posizione debitoria, stante l'inesistenza di un valido contratto in essere tra le parti.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di: “accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo emesso nullo e privo di efficacia alcuna, per insussistenza del credito azionato; e per l'effetto condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuire al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Si è costituito in giudizio il ### “### S.r.l.” (d'ora in avanti solo ### impugnando l'opposizione avversa e deducendo la sussistenza del credito ingiunto. In particolare, l'opposta ha rilevato che per tale tipologia di vendita la prassi commerciale è fondata sulla vendita a vista, perfezionabile anche solo “verbalmente” tra le parti. ###, ha, infatti, dedotto che il ### contrariamente a quanto asserito nell'opposizione, provvedeva ad acquistare ed a ritirare i bovini, scelti personalmente tra quelli messi a disposizione dalla opposta, direttamente presso il ### di ### di #### e quello di ####. Per questi motivi, i documenti di trasporto non indicavano, quale luogo di destinazione della merce, la sede legale della società debitrice e non riportavano la sottoscrizione del ### una volta terminata la scelta del bestiame, presso i macelli, ed effettuata la vendita, i bovini venivano direttamente macellati nei siti addetti a ciò e, successivamente, l'opposta società emetteva regolare fattura.
Ha chiesto, pertanto, l'opposto, alla luce di quanto premesso: “In via preliminare di 1) disporre la provvisoria esecuzione, ex art. 648 co. 1 c.p.c., del decreto ingiuntivo 5569/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott. Scotto di ### il ###, per la somma di € 277.732,91, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal deposito del ricorso nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in €.634,00 per spese ed €.4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA avente n. 5569/2020 del 24/09/2020, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, basata su fatti non provati e non veritieri; In via principale 2) rigettare, in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, l'opposizione così come dispiegata; 3) confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5569/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott. Scotto di ### il ###; 4) condannare parte attrice all'integrale rifusione di spese e competenze di causa, da liquidarsi ex D.M. Giustizia 55/14, oltre rimborso forfetario al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22% con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 12/04/21 è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo; all'esito della prova testimoniale ammessa, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia fondata parzialmente, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. 16324/2021; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007; Cass. 20073/2004). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Va altresì rammentato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, e, pertanto, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto (quali l'esistenza e l'ammontare del credito) mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi, modificativi del medesimo credito.
Ciò premesso, ritiene, il tribunale, che l'opposto abbia solo in parte provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed alla luce delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio. Risulta, infatti, provato esclusivamente il credito dell'opposto relativo alla fornitura di bovini vivi da macellare attestato dalle fatture n. 330/2014 del 02/09/14 di € 25.769,70, n. 408/2014 del 13/09/14 di € 31.501,80, 412/2014 del 15/09/14 di € 33.726,00, n. 464/2014 del 18/09/14 di € 52.635,00 per un importo totale di € 143.609,50, tutte fatture relative alla carne macellata dalla ### e poi consegnata al ### Ed invero, entrando nel merito, va premesso che la fornitura di bovini sia vivi che da macellare, nella consolidata prassi commerciale - come dedotto dall'opposto e non specificamente contestato dall'opponente - può avvenire anche semplicemente tramite la vendita “a vista”, ovvero attraverso un semplice accordo verbale tra le parti, a seguito di una semplice scelta da parte dell'acquirente presso la sede dell'allevatore o direttamente presso il macello; pertanto, alla luce di tali prassi, va, certamente, rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di insussistenza del credito dell'opposto per la mancanza di contratto scritto e/o di un ordine scritto in merito alla fornitura contestata.
Una volta accertato che la fornitura di bovini può avvenire anche solo verbalmente tra le parti, nel corso del giudizio, tramite la deposizione testimoniale resa dal teste ### legale rappresentate e socio del macello ### srl, è emerso che il ### effettivamente acquistava, dalla ### srl (d'ora in avanti solo ###, i bovini descritti nelle fatture sopra elencate, come dichiarato dal teste: “il signor ### aveva acquistato animali da macello della ### che erano presso il nostro macello; noi lavoravamo con nuova ### io mi interfacciavo con il signor ### D'### che mi disse che avrebbe venduto degli animali vivi al loro cliente ### e che quindi io avrei dovuto provvedere al macello degli animali per conto di ### e mi inviò i diritti di vendita via fax. Io non ho mai parlato con il signor Sarachella”. Inoltre, dalla testimonianza resa dal teste ### è anche emerso che gli animali, descritti nei DDT n. 46, 56, 73 e 95, relativi alle fatture suindicate, sono stati, di fatto, macellati presso il macello ### srl, e successivamente la carne veniva consegnata, dalla ditta di trasporti ###, al ###” (..) tali bovini sono giunti presso il nostro macello con un ddt di vendita di nuova aversana ### e poi con un successivo ddt di vendita giunto via fax dalla società ### a ### per noi la macellazione è avvenuta a nome ### la fattura di macellazione è stata intestata a ### i dati circa la fatturazione sono stati ripresi da quanto indicato nel fax di vendita e ho chiesto conferma al signor D'### la fattura non è stata contestata; non è stata pagata; una volta macellati bovini, la merce è stata caricata presso un camion frigo di della ditta 2### con destinatario ### Armando”. Le dette dichiarazioni trovano conferma, poi, nella documentazione depositata dall'opposto, che comprende: i d.d.t. relativi ai bovini vivi acquistati dalla ### e aventi, quale luogo di destinazione, il macello ### per essere lì macellati e poi venduti, le distinte di macellazione, atti interni alla ### dalle quali si evince che i bovini macellati erano stati forniti dalla società opposta e che il cliente era il sig. ### nonché i documenti di trasporto successivi alla macellazione dei bovini che attestano il trasporto degli animali presso la sede #######, alla via ### delle ### tramite il vettore “#### Srl”.
Alla luce di quanto emerso dalla dichiarazione testimoniale e dalla documentazione in atti, appare assolutamente dimostrata l'effettiva fornitura al ### dei bovini macellati presso il macello ###, di cui alle fatture n. 330/2014 del 02/09/14 di € 25.769,70, n. 408/2014 del 13/09/14 di € 31.501,80, n. 412/2014 del 15/09/14 di € 33.726,00, n. 464/2014 del 18/09/14 di € 52.635,00 per un importo totale di € 143.609,50.
Non consentono, invece, di escludere la prova del suddetto credito, le dichiarazioni del teste ### il quale, nella sua deposizione, ha riferito circostanze del tutto nuove (in ordine all'impossibilità per il ### di acquistare carne fuori la regione del ###, mai specificamente dedotte dall'opponente e comunque che avrebbero eventualmente richiesto un prova documentale.
Pertanto, il quantum delle suddette fatture può ritenersi corretto e sufficientemente provato.
Diversamente, a fronte delle contestazioni dell'opponente, nulla è stato dimostrato per la fornitura di bovini dalla ### al ### descritti nelle fatture 240/2014 del 21/08/14 di € 28.907,46, n. 347/2014 del 03/09/14 di € 26.291,05, n. 483/2014 del 19/09/14 di € 26.741,00, n. 501/2014 del 24/09/14 di € 25.739,12, n. 509/2014 del 25/09/14 di € 26.421,78 per un totale di € 133.920,65, fatture tutte relative alla carne macellata presso altre aziende; pertanto, in assoluta carenza di qualsiasi tipo di supporto probatorio, il residuo credito relativo alle fatture suddette azionato dal ### nel decreto ingiuntivo n. 5569/2020, va dichiarato insussistente.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione è in parte fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5569/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, ### va revocato; allo stesso tempo, va riconosciuto al ### il residuo credito di € 143.609,50, per quanto precedentemente esposto, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Quanto alle spese (sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione), considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono ragioni per una compensazione parziale, in misura di 1/2, delle spese di lite, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'opposta, che si liquidano come in dispositivo, secondo il DM 55/14, aggiornato con il DM 147/22, applicati i parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori delle parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo 23657/2020 proposta da ### nei confronti del ### “### Srl”, così provvede; 1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 143.609,50 oltre iva, oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda giudiziale (7/9/20) fino al soddisfo; 3) Compensa in misura di 1/2 le spese di lite e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, sia per il giudizio monitorio che per il giudizio di opposizione, spese che si liquidano, per il primo, in € 317,00 per spese ed € 1.121,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per il secondo, in € 7051,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 12/10/25 Il Giudice Dr.ssa
causa n. 23657/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gargia Barbara