blog dirittopratico

3.665.510
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 655/2025 del 16-10-2025

... destinata alla produzione ### 3 a 6 di carne per macello invece che alla produzione del latte) ed alla vaccinazione dei capi di bestiame (quest'ultima è attività propria di un dottore veterinario); che in ordine a tali mansioni il sig. ### non ha mai avuto alcuna esperienza e neppure ha provveduto ad apprenderla nell'azienda in questione. La parte resistente ha invece allegato: di essere stato inquadrato come operaio qualificato per le prestazioni di pulizia nutrimento e cura del bestiame (###; che infatti dalle dichiarazioni del lavoratore e degli altri collaboratori dell'azienda è emerso che le mansioni effettivamente svolte dal sig. ### non erano limitate alla sola pulizia delle stalle, ma comprendevano ulteriori mansioni comportanti l'attribuzione della qualifica di operaio specializzato; che la circostanza che la somministrazione dei mangimi agli animali avvenga in modo meccanizzato e automatizzato con specifico macchinario non esclude l'inquadramento come operaio qualificato e non semplice bracciante agricolo. La questione giuridica controversa Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di accertamento negativo del diritto di credito lavorativo risultante dal verbale di (leggi tutto)...

testo integrale

Pag. 1 a 6 R.G. 884/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO ### Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ### causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.884/2024 promossa da ### C.F. ###, nato a ### il ###, titolare dell'impresa P.D. ### corrente in ### - ### n. 662, assistito e difeso dall'avv. ### del ### di ### C.F.  ###, ed elettivamente domiciliata presso lo ### del medesimo in #### - ### I n. 81, RICORRENTE ### nato in ### il ###, residente ###(C.F: ###) assistito e difeso dall'avv. ### del foro di ### (C.F: ###) ed agli effetti della presente causa elettivamente domiciliato in ### piazza del Popolo n. 48, presso il suo studio legale, RESISTENTE Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ### ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di ### sezione lavoro e previdenza sociale, contro ### per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pag. 2 a 6 “che nulla è dovuto da parte odierna ricorrente in favore del sig. ### per emolumenti non corrisposti di cui al “###. DA-CN/2024/0043”, poi confermato dalla delibera I.T.L. n. 2/2024 del 03/07/2024 (neppure a titolo di eventuale maggiore retribuzione, contribuzione previdenziale né a titolo di sanzioni e/o interessi e/o qualsivoglia titolo) in quanto trattasi di pretese infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”. 
La parte resistente ha invece così concluso: “Respingere la domanda del ricorrente e conseguentemente condannare il datore di lavoro ### al pagamento delle somme di cui al verbale accertativo ammontanti a €. 27.532.64 o di quella veriore accertanda in corso di causa. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.  ### allegazioni difensive delle parti La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere titolare dell'omonima impresa corrente in ### - ### n. 662 di allevamento bovini; di aver ricevuto la notifica del “###. DA -CN/2024/0043”, relativo alla posizione del lavoratore ### per gli anni 2021 - 2022 - 2023; di aver presentato ricorso dinanzi all'ITL avverso il verbale, con cui ha contestato i fatti posti a fondamento del verbale stesso, ponendo in evidenza la totale fragilità e genericità degli elementi probatori ivi richiamati, avendo inoltre evidenziato che tale verbale fosse basato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti escussi, in assenza di alcun tipo di contraddittorio e senza riscontri oggettivi; che l'ITL ha tuttavia rigettato il ricorso amministrativo in questione; che il sig. ### ha lavorato esclusivamente nel periodo, nelle ore e nelle giornate indicate nelle buste paga; che il sig. ### ha lavorato esclusivamente quale bracciante agricolo, correttamente inquadrato con la qualifica di operaio comune; che la parte resistente, infatti, nell'espletamento della propria attività lavorativa presso l'azienda in questione si è limitato alla pulizia delle stalle; che il lavoratore in questione, al momento dell'assunzione presso la parte ricorrente, era alla prima esperienza lavorativa presso stalle e comunque nell'allevamento di bestiame e di bovini; che esclusivamente il titolare dell'azienda in questione, comunque soggetti terzi rispetto al sig. ### hanno svolto attività di somministrazione mangimi, governo bestiame, mungitura, vaccinazione; che nell'azienda in questione la somministrazione dei mangimi agli animali, ormai da anni prima dell'assunzione del lavoratore de quo, avviene in modo meccanizzato ed automatico, con specifico macchinario, che è sempre stato programmato esclusivamente dal titolare, comunque soggetti terzi rispetto al sig. ### che esclusivamente il titolare, comunque soggetti terzi rispetto al sig. ### decidevano la quantità, qualità e frequenza della somministrazione dei mangimi al bestiame; che il sig. ### non si occupava della mungitura (che nell'azienda in questione è rara perché l'attività è destinata alla produzione ### 3 a 6 di carne per macello invece che alla produzione del latte) ed alla vaccinazione dei capi di bestiame (quest'ultima è attività propria di un dottore veterinario); che in ordine a tali mansioni il sig. ### non ha mai avuto alcuna esperienza e neppure ha provveduto ad apprenderla nell'azienda in questione. 
La parte resistente ha invece allegato: di essere stato inquadrato come operaio qualificato per le prestazioni di pulizia nutrimento e cura del bestiame (###; che infatti dalle dichiarazioni del lavoratore e degli altri collaboratori dell'azienda è emerso che le mansioni effettivamente svolte dal sig. ### non erano limitate alla sola pulizia delle stalle, ma comprendevano ulteriori mansioni comportanti l'attribuzione della qualifica di operaio specializzato; che la circostanza che la somministrazione dei mangimi agli animali avvenga in modo meccanizzato e automatizzato con specifico macchinario non esclude l'inquadramento come operaio qualificato e non semplice bracciante agricolo. 
La questione giuridica controversa Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di accertamento negativo del diritto di credito lavorativo risultante dal verbale di accertamento ispettivo dell'### del lavoro, riguardante l'attestazione del diritto del lavoratore ### all'epoca dei fatti dipendente presso l'impresa agricola ricorrente, a vedersi corrispondere differenze retributive da orario di lavoro straordinario e da mansioni superiori asseritamente svolte alle dipendenze della parte ricorrente. 
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente. 
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, 20272). 
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della ### 4 a 6 qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”. 
Gli esiti dell'istruttoria ### dunque rilevare che nel caso di specie gli esiti dell'istruttoria orale provano in modo univoco non solo che il sig. ### ha lavorato presso l'impresa ricorrente più del dovuto, ma soprattutto che ha svolto mansioni superiori, con conseguente suo errato inquadramento contrattuale da cui deriva l'esistenza del suo diritto di credito a vedersi corrispondere le differenze retributive accertate dall'ITL in sede di accertamento ispettivo. 
Infatti, ### teste di parte resistente, ha così riferito: “… abbiamo lavorato insieme da ### il sig. ### dava da mangiare agli animali, li mungeva, perché sebbene erano mucche da carne, una volta partorito il vitello facevano il latte, si occupava anche della vaccinazione, i vaccini erano preparati dalla moglie di ### le medicine venivano fatte bere agli animali; il sig. ### usava anche le flebo con l'ago per somministrare le medicine agli animali; si occupava anche delle pulizie; il sig. ### lavorava dalle 7 di mattina fino alle 18, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì; lavorava sempre anche durante la domenica; il sig. ### lavorava sempre anche durante le feste; il sig. ### è andato in ### solo una volta; ci era stato due mesi; preciso che il sig. ### dopo la vacanza tornava sempre al lavoro;”. 
Inoltre, ### teste di parte resistente, nonché ispettore del lavoro, ha così riferito: “nel corso dell'accertamento ho verificato che il sig. ### doveva essere qualificato come operaio qualificato per il tipo di mansioni svolte (allevamento del bestiame); per questo motivo ho riqualificato le mansioni del lavoratore per le differenze retributive in base al contratto collettivo, oltre alle differenze retributive per il lavoro festivo; ho effettuato tutto questo sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori; non ho visto lavorare il sig. ### perché il rapporto di lavoro era già cessato quando ho effettuato l'accesso ispettivo; il mio accertamento si è basato solo sulle dichiarazioni dei lavoratori; entrambi i lavoratori, compreso il sig. ### avevano rilasciato richieste di intervento; ho dedotto tutto questo sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori; l'altro lavoratore che ha fatto la richiesta di intervento era ### preciso che il lavoratore presente al momento dell'ispezione era un altro lavoratore a tempo indeterminato, che è stato presente per tutto il periodo del rapporto di lavoro del sig. ### il lavoratore in questione si chiama ### Pietro”. 
È necessario sul punto evidenziare che, sebbene la teste ### non abbia visto lavorare il sig. ### perché, come lei stessa riferisce, il rapporto di lavoro era già cessato al momento dell'accesso ispettivo, le sue dichiarazioni trovano riscontro nella deposizione testimoniale di ### il quale è stato presente per tutto il periodo della durata del rapporto di lavoro del sig. ### con la parte ricorrente. Infatti, proprio il teste ### all'udienza del 23.9.2025 ha così riferito: “…il sig. ### guardava il bestiame, gli dava da mangiare, li accudiva; non vaccinava il bestiame; non dava medicine al bestiame; il sig. ### lavorava dal lunedì al venerdì; dalle 8 e poi andava via alla sera, alle 18:00, quando ### 5 a 6 c'era il treno; io non ero sempre lì perché lavoravo nei campi; lavorava qualche volta il sabato e la domenica perché facevamo i turni; il sig. ### puliva anche le stalle; non si occupava della mungitura degli animali; quando mi hanno interrogato non ricordo bene cosa ho riferito; preciso che loro guardavano le bestie, mentre io lavoravo nella campagna, quindi non so dire di preciso quello che effettivamente faceva il sig. ### il ricorrente somministrava il mangime alle bestie con la pala, dopo averlo portato giù con la paletta; c'erano delle stalle in cui il mangime scendeva automaticamente; il sig. ### non guidava trattori; il mangime certe volte lo facevo io ed altre volte lo faceva il padre del sig. ### io e il padre del ricorrente preparavamo la miscela del mangime, non il sig. ### preciso che il sig. ### mungeva la mucca appena il vitello nasceva e si dava il latte solo quel giorno lì; questa cosa della mungitura si fa tutte le volte in cui la mucca partorisce; non è detto però che si faccia questa cosa quando nasce il vitello; quasi mai si fa questa operazione; io non ricordo di aver insegnato il lavoro al sig. ### non so se l'ha fatto qualcun altro; ho visto i titolari dell'azienda spiegare al sig. ### come fare il lavoro.”. 
Del tutto inattendibili e prive di riscontro probatorio sono le testimonianze di ### e di ### poiché oltre ad essere rispettivamente moglie e padre di ### risultano smentite dai testi ### e ### i quali hanno lavorato a stretto contatto con il sig. ### con conseguente maggior grado di attendibilità delle loro dichiarazioni in ordine agli orari di lavoro e, soprattutto, alle mansioni effettivamente svolte dal sig. ### alle dipendenze dell'impresa di ### Dall'esame delle testimonianze assunte si evince quindi che il sig. ### è stato erroneamente inquadrato al livello contrattuale, in quanto ha lavorato oltre l'orario di lavoro stabilito ed anche perché le sue mansioni in concreto svolte non rientrano in quelle del comune operaio agricolo, quanto invece in quelle dell'operaio qualificato addetto all'allevamento di bestiame. 
Le deposizioni dei due testi di parte resistente citate corroborano, dunque, le risultanze del verbale di accesso ispettivo dell'### oggetto di contestazione in questa sede.  ### conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato. 
Le spese di lite Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.  P.Q.M.  Pag. 6 a 6 Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: 1) rigetta il ricorso; 2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali. 
IVA e ### come per legge.  ### 16.10.2025 

Il Giudice
dott. ### n. 884/2024


causa n. 884/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Basta Michele

M
5

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9045/2025 del 12-10-2025

... resa dal teste ### legale rappresentate e socio del macello ### srl, è emerso che il ### effettivamente acquistava, dalla ### srl (d'ora in avanti solo ###, i bovini descritti nelle fatture sopra elencate, come dichiarato dal teste: “il signor ### aveva acquistato animali da macello della ### che erano presso il nostro macello; noi lavoravamo con nuova ### io mi interfacciavo con il signor ### D'### che mi disse che avrebbe venduto degli animali vivi al loro cliente ### e che quindi io avrei dovuto provvedere al macello degli animali per conto di ### e mi inviò i diritti di vendita via fax. Io non ho mai parlato con il signor Sarachella”. Inoltre, dalla testimonianza resa dal teste ### è anche emerso che gli animali, descritti nei DDT n. 46, 56, 73 e 95, relativi alle fatture suindicate, sono stati, di fatto, macellati presso il macello ### srl, e successivamente la carne veniva consegnata, dalla ditta di trasporti ###, al ###” (..) tali bovini sono giunti presso il nostro macello con un ddt di vendita di nuova aversana ### e poi con un successivo ddt di vendita giunto via fax dalla società ### a ### per noi la macellazione è avvenuta a nome ### la fattura di macellazione è (leggi tutto)...

testo integrale

n. 23657/2020 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 23657/2020 promossa da: ### Cf. ###, con il patrocinio dell'avv.  ### giusta procura in atti OPPONENTE contro FALLIMENTO “### Srl”, P.IVA ###, in persona dell'omonimo titolare, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura alle liti apposta su foglio separato ###
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 09/06/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5569/2020, con cui, su richiesta della curatela fallimentare della ### S.r.l., il Tribunale di Napoli, ###, ingiungeva al ricorrente il pagamento dell'importo di € 277.732,91, oltre interessi al tasso legale nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e ### Il credito, traeva origine dal mancato pagamento delle fatture n. 240/2014 del 21/08/14 di € 28.907,46, n. 330/2014 del 02/09/14 di € 25.769,70, n. 347/2014 del 03/09/14 di € 26.291,05, n. 408/2014 del 13/09/14 di € 31.501,80, 412/2014 del 15/09/14 di € 33.726,00, n. 464/2014 del 18/09/14 di € 52.635,00, n. 483/2014 del 19/09/14 di € 26.741,00, n. 501/2014 del 24/09/14 di € 25.739,12, n. 509/2014 del 25/09/14 di € 26.421,78, per un totale di € 277.732,91 (Iva inclusa) emesse in virtù di una presunta fornitura di bovini vivi da macellare. 
Ha dedotto, il ricorrente, che la documentazione atta a provare il credito azionato con il D.I. opposto, era incompleta e non veritiera; in particolare, i pochi DDT depositati erano riferiti a consegne della merce in luoghi diversi dalla sede della ditta individuale ### e, soprattutto, erano privi di regolare sottoscrizione, mentre per alcune fatture i relativi DDT non erano stati neanche depositati. 
Dunque, a fondamento dell'opposizione, il ### ha eccepito l'illegittimità dell'emesso decreto ingiuntivo, per totale assenza di una propria posizione debitoria, stante l'inesistenza di un valido contratto in essere tra le parti. 
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di: “accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo emesso nullo e privo di efficacia alcuna, per insussistenza del credito azionato; e per l'effetto condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuire al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”. 
Si è costituito in giudizio il ### “### S.r.l.” (d'ora in avanti solo ### impugnando l'opposizione avversa e deducendo la sussistenza del credito ingiunto. In particolare, l'opposta ha rilevato che per tale tipologia di vendita la prassi commerciale è fondata sulla vendita a vista, perfezionabile anche solo “verbalmente” tra le parti. ###, ha, infatti, dedotto che il ### contrariamente a quanto asserito nell'opposizione, provvedeva ad acquistare ed a ritirare i bovini, scelti personalmente tra quelli messi a disposizione dalla opposta, direttamente presso il ### di ### di #### e quello di ####. Per questi motivi, i documenti di trasporto non indicavano, quale luogo di destinazione della merce, la sede legale della società debitrice e non riportavano la sottoscrizione del ### una volta terminata la scelta del bestiame, presso i macelli, ed effettuata la vendita, i bovini venivano direttamente macellati nei siti addetti a ciò e, successivamente, l'opposta società emetteva regolare fattura. 
Ha chiesto, pertanto, l'opposto, alla luce di quanto premesso: “In via preliminare di 1) disporre la provvisoria esecuzione, ex art. 648 co. 1 c.p.c., del decreto ingiuntivo 5569/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott. Scotto di ### il ###, per la somma di € 277.732,91, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal deposito del ricorso nonché le spese e competenze del procedimento, liquidate in €.634,00 per spese ed €.4.185,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA avente n. 5569/2020 del 24/09/2020, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, basata su fatti non provati e non veritieri; In via principale 2) rigettare, in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, l'opposizione così come dispiegata; 3) confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5569/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott. Scotto di ### il ###; 4) condannare parte attrice all'integrale rifusione di spese e competenze di causa, da liquidarsi ex D.M. Giustizia 55/14, oltre rimborso forfetario al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22% con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 12/04/21 è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo; all'esito della prova testimoniale ammessa, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. 
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia fondata parzialmente, per quanto di seguito si dirà. 
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. 16324/2021; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007; Cass. 20073/2004). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto. 
Va altresì rammentato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, e, pertanto, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto (quali l'esistenza e l'ammontare del credito) mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi, modificativi del medesimo credito. 
Ciò premesso, ritiene, il tribunale, che l'opposto abbia solo in parte provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed alla luce delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio. Risulta, infatti, provato esclusivamente il credito dell'opposto relativo alla fornitura di bovini vivi da macellare attestato dalle fatture n. 330/2014 del 02/09/14 di € 25.769,70, n. 408/2014 del 13/09/14 di € 31.501,80, 412/2014 del 15/09/14 di € 33.726,00, n. 464/2014 del 18/09/14 di € 52.635,00 per un importo totale di € 143.609,50, tutte fatture relative alla carne macellata dalla ### e poi consegnata al ### Ed invero, entrando nel merito, va premesso che la fornitura di bovini sia vivi che da macellare, nella consolidata prassi commerciale - come dedotto dall'opposto e non specificamente contestato dall'opponente - può avvenire anche semplicemente tramite la vendita “a vista”, ovvero attraverso un semplice accordo verbale tra le parti, a seguito di una semplice scelta da parte dell'acquirente presso la sede dell'allevatore o direttamente presso il macello; pertanto, alla luce di tali prassi, va, certamente, rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di insussistenza del credito dell'opposto per la mancanza di contratto scritto e/o di un ordine scritto in merito alla fornitura contestata. 
Una volta accertato che la fornitura di bovini può avvenire anche solo verbalmente tra le parti, nel corso del giudizio, tramite la deposizione testimoniale resa dal teste ### legale rappresentate e socio del macello ### srl, è emerso che il ### effettivamente acquistava, dalla ### srl (d'ora in avanti solo ###, i bovini descritti nelle fatture sopra elencate, come dichiarato dal teste: “il signor ### aveva acquistato animali da macello della ### che erano presso il nostro macello; noi lavoravamo con nuova ### io mi interfacciavo con il signor ### D'### che mi disse che avrebbe venduto degli animali vivi al loro cliente ### e che quindi io avrei dovuto provvedere al macello degli animali per conto di ### e mi inviò i diritti di vendita via fax. Io non ho mai parlato con il signor Sarachella”.   Inoltre, dalla testimonianza resa dal teste ### è anche emerso che gli animali, descritti nei DDT n. 46, 56, 73 e 95, relativi alle fatture suindicate, sono stati, di fatto, macellati presso il macello ### srl, e successivamente la carne veniva consegnata, dalla ditta di trasporti ###, al ###” (..) tali bovini sono giunti presso il nostro macello con un ddt di vendita di nuova aversana ### e poi con un successivo ddt di vendita giunto via fax dalla società ### a ### per noi la macellazione è avvenuta a nome ### la fattura di macellazione è stata intestata a ### i dati circa la fatturazione sono stati ripresi da quanto indicato nel fax di vendita e ho chiesto conferma al signor D'### la fattura non è stata contestata; non è stata pagata; una volta macellati bovini, la merce è stata caricata presso un camion frigo di della ditta 2### con destinatario ### Armando”. Le dette dichiarazioni trovano conferma, poi, nella documentazione depositata dall'opposto, che comprende: i d.d.t.  relativi ai bovini vivi acquistati dalla ### e aventi, quale luogo di destinazione, il macello ### per essere lì macellati e poi venduti, le distinte di macellazione, atti interni alla ### dalle quali si evince che i bovini macellati erano stati forniti dalla società opposta e che il cliente era il sig. ### nonché i documenti di trasporto successivi alla macellazione dei bovini che attestano il trasporto degli animali presso la sede #######, alla via ### delle ### tramite il vettore “#### Srl”. 
Alla luce di quanto emerso dalla dichiarazione testimoniale e dalla documentazione in atti, appare assolutamente dimostrata l'effettiva fornitura al ### dei bovini macellati presso il macello ###, di cui alle fatture n. 330/2014 del 02/09/14 di € 25.769,70, n. 408/2014 del 13/09/14 di € 31.501,80, n. 412/2014 del 15/09/14 di € 33.726,00, n. 464/2014 del 18/09/14 di € 52.635,00 per un importo totale di € 143.609,50. 
Non consentono, invece, di escludere la prova del suddetto credito, le dichiarazioni del teste ### il quale, nella sua deposizione, ha riferito circostanze del tutto nuove (in ordine all'impossibilità per il ### di acquistare carne fuori la regione del ###, mai specificamente dedotte dall'opponente e comunque che avrebbero eventualmente richiesto un prova documentale. 
Pertanto, il quantum delle suddette fatture può ritenersi corretto e sufficientemente provato. 
Diversamente, a fronte delle contestazioni dell'opponente, nulla è stato dimostrato per la fornitura di bovini dalla ### al ### descritti nelle fatture 240/2014 del 21/08/14 di € 28.907,46, n. 347/2014 del 03/09/14 di € 26.291,05, n. 483/2014 del 19/09/14 di € 26.741,00, n. 501/2014 del 24/09/14 di € 25.739,12, n. 509/2014 del 25/09/14 di € 26.421,78 per un totale di € 133.920,65, fatture tutte relative alla carne macellata presso altre aziende; pertanto, in assoluta carenza di qualsiasi tipo di supporto probatorio, il residuo credito relativo alle fatture suddette azionato dal ### nel decreto ingiuntivo n. 5569/2020, va dichiarato insussistente. 
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione è in parte fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5569/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, ### va revocato; allo stesso tempo, va riconosciuto al ### il residuo credito di € 143.609,50, per quanto precedentemente esposto, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. 
Quanto alle spese (sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione), considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono ragioni per una compensazione parziale, in misura di 1/2, delle spese di lite, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'opposta, che si liquidano come in dispositivo, secondo il DM 55/14, aggiornato con il DM 147/22, applicati i parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori delle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo 23657/2020 proposta da ### nei confronti del ### “### Srl”, così provvede; 1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 143.609,50 oltre iva, oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda giudiziale (7/9/20) fino al soddisfo; 3) Compensa in misura di 1/2 le spese di lite e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, sia per il giudizio monitorio che per il giudizio di opposizione, spese che si liquidano, per il primo, in € 317,00 per spese ed € 1.121,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per il secondo, in € 7051,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Napoli, 12/10/25 Il Giudice Dr.ssa

causa n. 23657/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gargia Barbara

M
1

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 521/2025 del 30-09-2025

... agricolo dal 1990 e dal 2014 e come operaio in un macello dal 2014 al 2020 (“###s Worker”) In particolare, ha spiegato di essersi occupato di mansioni ripetitive e fisicamente impegnative in una catena di montaggio nel settore della lavorazione di prosciutti, le quali prevedevano continue sollecitazioni muscolo-scheletriche, sollevamenti ripetuti di carichi pesanti, movimenti in posizioni spesso non ergonomiche e ritmi di lavoro elevati, fattori che hanno contribuito allo sviluppo delle malattie professionali denunciate A sostegno di ciò è stata prodotta una consulenza di parte (doc. 6 ric.). 2. Si è costituito l'### che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il rischio lavorativo non è idoneo a provocare le patologie lamentate. A sostegno di ciò l'### richiama due relazioni mediche (doc. 4 ###. 3. Espletata l'istruttoria orale e ammessa Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza. Il ricorso è fondato. 4. ### , a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è giunto alle seguenti conclusioni: “### è affetto da: 1) artrosi del rachide lombare con modeste protrusioni in sede ###/### e ###/###; 2) tendinopatia (leggi tutto)...

testo integrale

690/2024 ###### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente SENTENZA nella causa proposta da ### (C.F. ###) assistito e difeso dall'avv.to ### del foro di ### ricorrente contro ### L'#### - ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.to ### resistente ### il ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l'### a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di legge sia per la temporanea che per il danno biologico, a seguito della malattia professionale denunciata il 2 Agosto 2021, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con la preesistenza del 5% ed altra eventuale preesistenza accertata in corso di causa; - Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Per l'### “### l'###mo ### adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria dei compensi professionali.” #### 1. ### ha convenuto in giudizio l'### per ottenere il riconoscimento di due patologie denunciate il ### (“protusioni discali ###- ### e ###-### e tendinopatia sovraspinato bilaterale spalle con lacerazioni”) non riconosciute dall'Ente; nonché l'unifica dei postumi derivanti dalle predette patologie con la preesistenza del 5% per altre malattie professionali già riconosciute. 
Il ricorrente, oggi pensionato, allega di aver lavorato come bracciante agricolo dal 1990 e dal 2014 e come operaio in un macello dal 2014 al 2020 (“###s Worker”) In particolare, ha spiegato di essersi occupato di mansioni ripetitive e fisicamente impegnative in una catena di montaggio nel settore della lavorazione di prosciutti, le quali prevedevano continue sollecitazioni muscolo-scheletriche, sollevamenti ripetuti di carichi pesanti, movimenti in posizioni spesso non ergonomiche e ritmi di lavoro elevati, fattori che hanno contribuito allo sviluppo delle malattie professionali denunciate A sostegno di ciò è stata prodotta una consulenza di parte (doc. 6 ric.).  2. Si è costituito l'### che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il rischio lavorativo non è idoneo a provocare le patologie lamentate. 
A sostegno di ciò l'### richiama due relazioni mediche (doc. 4 ###.  3. Espletata l'istruttoria orale e ammessa Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza. 
Il ricorso è fondato. 4. ### , a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è giunto alle seguenti conclusioni: “### è affetto da: 1) artrosi del rachide lombare con modeste protrusioni in sede ###/### e ###/###; 2) tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle con lesione parcellare bilaterale del tendine sovraspinato. 
Tali patologie riconoscono come concausa (secondo la regola del più probabile che non) l'attività lavorativa, e sono pertanto qualificabili come malattie professionali. 
Altri fattori concausali, estranei alle mansioni svolte dal ricorrente per lunghi anni e sicuramente prevalenti sono individuabili nel diabete complicato e nell'età. 
Il danno biologico afferente alla componente lavorativa delle malattie può essere così ripartito: • disco-artropatia del tratto lombare: 1%; • tendinopatia della cuffia rotatori bilaterale con lesione parcellare del sovraspinoso: 4%. 
Il danno biologico complessivo, incorporando i postumi del precedente infortunio sul lavoro (valutati 5%) è valutabile (ex tabella delle menomazioni, allegata al ### 38/2000) nella misura del 9% (nove%). 
Non vi sono elementi da cui extrapolare un periodo di inabilità temporanea. 
Corre l'obbligo di segnalare che, cessata dal 2020 (in seguito al pensionamento) l'esposizione al rischio, il danno permanente da malattie professionali deve considerarsi cristallizzato e non suscettibile di aggravamento riferibile all'attività lavorativa.” Il ctp di parte ricorrente dr.. B. Gambarini ha avanzato le seguenti osservazioni alla ctu: “### come al solito correttamente strutturata dal punto di vista medico ### 4 di 7 legale in riferimento al rischio delle patologie riscontrate, è da contestarsi per la valutazione dei danni permanenti residuati. 
È vero che il soggetto ha attualmente 75 anni, ma è pensionato dal 2020 e gli accertamenti a carico delle spalle e del rachide lombo-sacrale con ecografia e con RMN sono stati eseguiti nel 2020 e nel 2021; già da quegli accertamenti risultavano marcate note tendinosiche ad entrambe le spalle con disomogeneità del tendine del sovraspinoso e risultavano a carico del rachide lombo-sacrale protrusioni discali sia in ###-### che ###-### con conferma nella ### del luglio 2023.  ### obiettivo da noi accertato nel 2023 viene confermato dal CTU con limitazione funzionale di entrambe le spalle e con mobilità nettamente limitata su tutti i piani della colonna lombo-sacrale. 
Se fosse vero, come afferma il ### che buona parte di queste patologie siano da ascrivere alla presenza del diabete complicato, a distanza di 5 anni dal 2020 al 2025 tali patologie si sarebbero nettamente aggravate. 
Sosteniamo pertanto che le lesioni accertate sia a carico delle spalle che a carico del rachide lombo-sacrale siano da valutare in misura ben più rilevante di quanto fatto dal ### Le protrusioni discali accertate meritano il riconoscimento del 2% ciascuna, mentre la patologia delle spalle, vista la grave limitazione funzionale, merita il riconoscimento dell'8-9%. Il danno complessivo, aggiunto al preesistente 5% già a suo tempo riconosciuto dall'### deve essere quantificato nella misura almeno del 15-16% (quindici-sedici percento)”. 
Il ctu ha puntualmente risposto a tali osservazioni, chiarendo che: “La valutazione ha tenuto conto di un quadro radiografico lombare del tutto aspecifico (intendo: assolutamente compatibile anche con la sola età), di entità sostanzialmente modesta, e della presenza della neuropatia diabetica che condiziona in misura determinante le ### 5 di 7 manifestazioni. In altri termini, la situazione clinica riscontrata non si giustifica con la presenza delle lesioni descritte dalla RMN mentre può tranquillamente riferirsi al diabete. Nel contesto anatomo-radiografico in evidenza non è certamente facile distinguere quanto dovuto all'età (soggetti coetanei non esposti a rischio potrebbero benissimo presentare le stesse lesioni), al diabete e alla componente lavorativa. A quest'ultima è stato comunque riconosciuto un ruolo aggravante, in particolare nella produzione delle lesioni artrosiche più che delle protrusioni discali.  ### alle spalle, il riscontro strumentale risulta - anche in questo caso - assai modesto (rimando all'analisi sviluppata a pag. 18 dell'elaborato). 
Ovvero, il quadro descritto dai referti è bel lungi da spiegare in modo soddisfacente l'obiettività rilevata, che giudico sproporzionata rispetto alle lesioni (tanto da mettere in dubbio l'effettiva collaborazione del periziando). 
Confermo pertanto la valutazione assegnata alle due MP riconosciute, per quanto realisticamente ascrivibile alla componente lavorativa.” 5. Il teste ### ha riferito che: “sono stato collega di lavoro di ### dall'anno 1991 fino al 1996 circa, prima presso ### a ### e dall'inizio dell'anno 1992 presso la ### di Carpi… ### prendeva prosciutti e pancette dalla cella frigo con un carrello e li metteva nella macchina per la timbratura…agganciava i prosciutti alla giostra. Preciso che alla giostra venivano agganciati i prosciutti dal basso fino ad arrivare ad un'altezza di 180 cm; da quel che ricordo la giostra portava circa 30/40 prosciutti. Partendo da terra i primi ganci erano ad un'altezza di un metro circa e all'altezza massima dei ganci stavano attaccati 8/10 prosciutti. La giostra doveva poi essere tirata a mano di un metro/due per fare posto a un'altra giostra da riempire ed era molto pesante. Questo lavoro veniva fatto da ### tutto il giorno… ### attaccava lardo e coppa alla giostra su ganci che partivano da un'altezza di circa un metro per arrivare a un massino di ### 6 di 7 circa 180 cm. Posso dire che a ### sulla catena passavano 360 maiali all'ora e che a ### arrivavano il doppio dei pezzi perché ogni maiale veniva diviso in due pezzi. I prosciutti pesavano più di 20 chili, il lardo pesava da 7 a 15 chili e le pancette pesavano circa 12/13 chili. Preciso che sono a conoscenza del peso dei vari pezzi perché, lavorando alla spedizione, li pesavo… ### si occupava anche del taglio degli zampetti in quanto l'ho visto farlo a ### Gli zampetti venivano poi messi su dei telai e c'erano delle file in altezza di dieci telai. Confermo che i prosciutti arrivavano sulla catena e ### li prendeva a mano per attaccarli sulle giostre. Se qualche prosciutto cadeva per terra ### doveva prenderlo con le mani…La giostra in un giorno poteva essere spinta da ### più di 30 volte”. 
La teste #### di ###s ### da novembre 2015 circa fino all'anno 2021, ha riferito: “###s ### era una società fondata da alcuni lavoratori dopo il fallimento di ### Lo stabilimento di ###s ### era lo stesso di ### e so che aveva subito delle modifiche riorganizzative in merito al lavoro…### che ###s ### si occupava solo del sezionamento e rifilatura prosciutti e che io seguivo sola la parte strettamente della sezionatura e rifilatura prosciutti che erano già sul nastro trasportatore. Non so dire come venisse effettuata l'agganciatura dei prosciutti, pancette e lardi alla giostra perché c'erano dei facchini, prima nostri e poi di un'altra società, che se ne occupavano. Non conosco ### di nome ma preciso che, quando abbiamo risposto all'#### si occupava del taglio zampetti”.  6. Tenuto conto dell'esito della Ctu e della prove orali, la domanda va accolta nei limiti della valutazione medico legale del consulente d'ufficio. 
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 690/2024: 1) Accerta e dichiara che ### è affetto da malattie di origine professionale consistenti in disco-artropatia del tratto lombare nella misura dell'1% e tendinopatia della cuffia rotatori bilaterale con lesione parcellare del sovraspinoso nella misura del 4% e che, a seguito di unifica con i postumi già oggetto di indennizzo da parte dell'### il danno biologico complessivo è pari al 9% e per l'effetto condanna l'### a riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali.  2) Condanna l'### a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, euro 2.800,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge. 
Spese della Ctu definitivamente a carico dell'#### così deciso il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 690/2024


causa n. 690/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Cavallari

M
6

Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 515/2025 del 25-09-2025

... cioè quando vi era stato un preventivo accordo sul macello a cui consegnare i suini, l'esponente accettava di ricevere le fatture e le onorava, senza attendere il pagamento del debitore ceduto, come testimoniato dai testi ### e ### il ### forniva preventivamente i nominativi dei macelli, il macello scelto dall'### veniva comunicato, attraverso il sig. ### a ### di modo che essa potesse procedere ad una valutazione di solvibilità del macello mediante informazioni commerciali o valutazioni interne al termine della quale, sempre tramite il sig. ### l'esponente comunicava all'### l'autorizzazione a procedere o meno. Ribadisce che era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le parti, incombendo il rischio sulla ### e spiegando che con questo accordo l'### otteneva un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello; mentre in assenza di accordo preventivo circa le fatture inviate ### invece di chiedere la nota di credito, acconsentiva al pagamento solo a condizione di aver ricevuto a sua volta la corrispondente somma dal macello. Ciò rende erronea la qualificazione data dal Giudice di prime cure, del rapporto come di “anticipazione”. Inoltre, se anche si volesse (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ### persone dei seguenti ###. ###ssa ### rel.  ###ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 241/2023 promossa da: ### S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli ### e ### con domicilio digitale agli indirizzi di PEC ### e ###, APPELLANTE contro ### in persona del titolare ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### con domicilio digitale all'indirizzo #### avente ad ### Cessione dei crediti - impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 458/2023 pubblicata il #### come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La società ### S.p.a. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 666/2018 emesso dal Tribunale di Perugia su istanza della ### e con il quale è stato ingiunto alla prima il pagamento di euro 108.787,81, per la fornitura di 382 suini. 
Questi i fatti oggetto del giudizio non contestati. 
Tra la ### e l'### agraria ### sono intercorsi dei rapporti commerciali relativi alla vendita di mangimi. A partire da maggio 2017, nell'ambito di questi rapporti commerciali, tra le parti è intercorso anche un rapporto relativo alla commercializzazione di suini destinati alla macellazione. In particolare, il bestiame era fatturato dalla ### alla ### e quindi inviato al macello; la ### riceveva il pagamento (ri-fatturando) dalla società macellante, senza operare alcun ricarico (salvo minimi importi per spese amministrative). 
Il contenzioso nasce dal mancato pagamento da parte della ### di alcune fatture emesse dalla ### oggetto del decreto ingiuntivo opposto. 
Le contestazioni riguardano, non la sussistenza del rapporto commerciale, quanto la struttura e la qualificazione giuridica dello stesso. 
La società opponente ### ha sostenuto che vi fossero accordi verbali tra le parti per cui il macello doveva essere preventivamente scelto di comune accordo in ragione della affidabilità e solvibilità dello stesso; che il rapporto doveva qualificarsi come cessione di credito pro solvendo e quindi senza liberazione del creditore cedente (### e che lo stesso si svolse senza difficoltà o contestazioni per l'anno 2017, per un fatturato complessivo di 367.000; che improvvisamente, dalla fine del 2017, la ### cominciò ad inviare fatture non concordate, di importi molto consistenti rispetto al periodo precedente, senza preavviso e senza che vi fosse alcun accordo in merito, inviando direttamente gli animali a macelli scelti senza interpellare l'opponente. Dopo aver ricevuto le fatture e addirittura un sollecito di pagamento da parte del legale di controparte, con la propria missiva del 9 Febbraio 2018, respinte le richieste di pagamento e rappresentate le proprie lamentele per gli addebiti non concordati, al solo scopo di limitare le conseguenze di tali anomalie condotte, in via eccezionale acconsentì al pagamento delle predette fatture solo a condizione di aver preventivamente ricevuto il pagamento da parte dei macelli destinatari. 
La società opposta ### invece, ha qualificato il rapporto in esame come “una tipica triangolazione commerciale tra ditte tutte operanti in ### che sono operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico” ed ha dedotto che ### ha sempre pagato a “vista fattura” i suini acquistati, ricevendo di contro i pagamenti da parte dei macelli con tempistiche dilazionate, rilevando altresì la mancanza della prova della cessione pro solvendo. 
Prima della notifica del decreto ingiuntivo la ### ha provveduto al pagamento di alcune fatture per complessivi euro 42.726,23 e, dopo la notifica del provvedimento monitorio, per complessivi euro 29.424,84, in ragione dell'avvenuto pagamento da parte delle ditte macellatrici. 
Mentre le fatture n. 2, 9 e 10 (oggetto di opposizione) non sono state pagate mancando il saldo delle suddette società. Quindi il Tribunale, preso atto degli pagamenti intervenuti prima della notifica del decreto e nella pendenza del giudizio di opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ma ha condannato la ### al pagamento dei residui euro 36.636,20 in favore dell'### ingiungente, con riferimento alle fatture emesse in relazione alla vendita dei suini ai due macelli ### S.a.s. e T.M. di Tafuro.  ### ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Si è costituita ### di ### resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.  ***** 
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato provata l'esistenza di una cessione pro solvendo riguardante il prezzo dei suini forniti ai macelli, o comunque l'esistenza di una condizione sospensiva riguardante il pagamento delle fatture relative a tali forniture di animali.
Sostiene l'appellante che le fatture contestate non sono supportate da un accordo sottostante circa il macello al quale ### avrebbe inviato il bestiame. Proprio la carenza di accordo sulla scelta del macello, secondo l'appellante, costituisce l'elemento caratterizzante e distintivo delle forniture e delle fatture di cui qui si discute rispetto alle precedenti (regolarmente pagate); secondo ### il Tribunale dapprima afferma correttamente che “la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, …”, ma, poi, omette di considerare che, per le cessioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, non vi fu alcun consenso di ### a ricevere in cessione il credito vantato dal ### verso il macello, dato che le società macellatrici erano state scelte arbitrariamente da ### e non di comune accordo ed anzi, ### aveva espressamente dato consenso alla cessione del credito per le fatture in questione “solamente al saldo da parte dei macelli selezionate dalle sue clienti”, come illustrato nella PEC di ### al difensore della ### (e dell'### prodotta come doc. n. 5 in primo grado (lettera di ### all'avv. ### del 9.02.2018) -circostanza confermata in primo grado dal teste #### si duole del travisamento dell'esito della istruttoria, dalla quale sarebbe emerso, senza che il Giudice ne tenesse debitamente conto, che in via ordinaria, cioè quando vi era stato un preventivo accordo sul macello a cui consegnare i suini, l'esponente accettava di ricevere le fatture e le onorava, senza attendere il pagamento del debitore ceduto, come testimoniato dai testi ### e ### il ### forniva preventivamente i nominativi dei macelli, il macello scelto dall'### veniva comunicato, attraverso il sig. ### a ### di modo che essa potesse procedere ad una valutazione di solvibilità del macello mediante informazioni commerciali o valutazioni interne al termine della quale, sempre tramite il sig. ### l'esponente comunicava all'### l'autorizzazione a procedere o meno. Ribadisce che era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le parti, incombendo il rischio sulla ### e spiegando che con questo accordo l'### otteneva un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello; mentre in assenza di accordo preventivo circa le fatture inviate ### invece di chiedere la nota di credito, acconsentiva al pagamento solo a condizione di aver ricevuto a sua volta la corrispondente somma dal macello. Ciò rende erronea la qualificazione data dal Giudice di prime cure, del rapporto come di “anticipazione”. Inoltre, se anche si volesse così qualificare il rapporto, il pagamento a ### non sarebbe comunque dovuto, per effetto di compensazione fra debito e credito, dato che ### non aveva e non ha tuttora ricevuto il saldo da parte dei macelli e quindi era sorto (e permane) l'obbligo restitutorio in capo all'### Ancora, l'appellante censura la lettura del citato doc. 5 (lettera di ### all'avv.  ### del 9.02.2018) offerta dal Tribunale, che non ha tenuto conto che nelle righe finali ### dopo aver stigmatizzato il comportamento dell'### in quanto non corrispondente ad alcun accordo intercorso (“forniture di animali anomale rispetto al consueto rapporto commerciale intrattenuto sino ad ora …”; “fatture frutto di trattative commerciali intrattenute privatamente dalle sue clienti con i macelli destinatari dei suini, selezionati tra l'altro unilateralmente del ### senza interpellare in alcun modo la nostra società …” ecc…), ha avvisato il legale di controparte che i pagamenti all'### (e alla ### non parte del presente giudizio) sarebbero stati effettuati “solo al saldo da parte dei macelli selezionati dalle sue clienti delle nostre fatture”, richiamando al riguardo la deposizione del teste ### ed evidenzia che nel caso delle fatture in questione, le nn. 2. 9 e 10 del 2018, la scelta del macello non era stata concordata in quanto né la ### né la T.M. Carni avevano ricevuto approvazione e il sig. ### aveva comunicato ciò al ### (deposizione ### 22.10.2020 sui capi 4, 5 e 6; deposizione ### 3.03.2022 sui medesimi capitoli).  ### censura altresì la valutazione delle deposizioni dei sigg. Giulivi e ### che ritiene invece del tutto irrilevanti, in quanto riportano gli accordi fra ### e le società facenti capo ai testi (diverse da quelle rimaste inadempienti verso ### e descrivono la normalità dei rapporti fra le parti in causa, quando il macello destinatario era concordato fra di esse. 
Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare il contegno processuale contra ius dell'### appellata, in relazione al pagamento delle fatture n. 3, 7 e 8 prima della notifica del decreto ingiuntivo; là dove il giudice di prime cure ha trattato in modo unitario i pagamenti intervenuti prima della notifica, che avrebbero imposto in ogni caso la dichiarazione di soccombenza dell'ingiungente e le conseguenti condanne in termini di spese, e quelli effettuati dopo (### nn. 6 e 11). 
Il primo motivo di appello è infondato. 
Il giudice di primo grado, circa la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti in causa, alla luce del materiale documentale in atti e degli elementi raccolti dall'istruttoria ha ritenuto che “il rapporto si è svolto e strutturato secondo una pratica commerciale, offerta quale “servizio aggiuntivo” dalla ### s.p.a. in favore della ### che prevedeva il coinvolgimento di società terze, senza alcuna ulteriore regolamentazione di tale triangolazione commerciale, che ha, tuttavia, lasciato perfettamente intatta l'autonomia negoziale e giuridica dei rapporti conclusi sicché non è possibile da parte dell'opponente riversare sull'opposta le conseguenze dei ritardati od omessi pagamenti da parte delle società di macello, come del resto dimostrato dai documenti (da 1 a 9) che comprovano pagamenti dell'opponente antecedenti al pagamento da parte dei macelli”.  ### assume che lo svolgimento dell'istruttoria avrebbe confermato che l'elemento essenziale dell'accordo di pagamento immediato ed anticipato sarebbe rappresentato dalla scelta condivisa del macello cui destinare la fornitura di suini, soggetto a specifici controlli di affidabilità e solvibilità e sostiene che il pagamento delle fatture emesse da ### fosse condizionato (o almeno presupponesse, nell'accordo intercorso tra le parti) che i macelli destinatari della vendita dei suini venissero individuati di comune accordo tra ### e ### e ciò in quanto non potevano essere ribaltati sulla ### i tempi lunghi di pagamento con i relativi rischi (anche, si intende, di insolvenza; ma sul punto le allegazioni dell'appellante sono, invero, contraddittorie). 
A pag. 19 dell'atto di appello la stessa appellante riferisce: “in realtà la prassi precedente all'emissione delle fatture di cui si discute corrispondeva piuttosto ad una cessione pro soluto, dato che le società macellatrici venivano concordate e, come risulta da tutte le difese e dai documenti e come riportato dal teste ### in tal caso era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le parti incombendo il rischio sulla ###”). Sembrerebbe dunque che originariamente vi fosse una pattuizione di cessione pro soluto, ma resta il fatto che, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come cessione pro soluto, pro solvendo o servizio di anticipazione degli incassi, esso prevedeva, come pure ammesso dall'opponente in citazione (pag. 6), che ### anticipasse il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse da ### è documentato in atti che ciò avveniva con bonifici della ### a favore di ### immediati o a pochi giorni, mentre i macelli pagavano la ### con assegni a 60/120 giorni (vds. La documentazione contabile relativa alla vendita a ### e a ### di cui anche ai capitoli di prova testimoniale 4/7 articolati dalla opposta). Quindi, il pagamento anticipato legittimamente veniva richiesto alla ### (salvo verificare poi, ma non è questo l'oggetto del giudizio, su chi incombesse il rischio di insolvenza) . 
Ciò è reso evidente dalla funzione dichiarata e pacifica della operazione, che era quella di consentire alla ### di ottenere un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello (risulta dai docc1-9 prodotti in primo grado dalla ### che la ### pagava a vista o comunque a stretto giro le fatture emesse dalla ### mentre i vari macelli pagavano a scadenze e con tempistiche dilatate) così offrendosi da parte di ### un servizio che contribuiva al buon funzionamento dell'attività del proprio cliente e alla circolazione di liquidità con l'obiettivo di stimolare e consentire la fidelizzazione rispetto alle forniture di mangime. Se questa era la funzione del rapporto - la cui esistenza è incontestata - tra le parti, non avrebbe avuto alcun senso condizionare il pagamento da parte della ### al preventivo pagamento da parte dei macelli, in quanto la causa del rapporto sarebbe stata integralmente frustrata ed anzi, sarebbe venuta meno, rendendo l'operazione priva di alcun significato (tra l'altro, la ### non ha dedotto di avere assunto particolari oneri per la gestione e l'incasso dei crediti, per i quali dichiara solo che operava un minimo ricarico per spese amministrative). 
La ricostruzione operata dal giudice di primo grado risulta pertanto condivisibile e maggiormente calzante al rapporto instaurato dalle parti. 
La stessa logica porta ad escludere che le parti possano aver concordato un condizionamento del pagamento da parte della ### al preventivo pagamento da parte delle ditte macellatrici del corrispettivo della vendita dei suini. 
Ancora, si osserva che, ammesso che l'operatività del servizio richiedesse l'approvazione o la condivisione nella individuazione delle ditte macellatrici ai fini di garantire l'affidabilità e solvibilità delle stesse, nel corso del giudizio di primo grado, e in particolare dalla documentazione prodotta, è risultato che la ### ha pagato per tutto il 2017 a vista fattura alla ### anche in relazione alle forniture destinate alle ditte ### S.a.S. di ### e T.M. Carni, e solo a partire dal 2018 ha interrotto tale prassi. 
Dalla circostanza che la ### avesse pagato alla ### a vista fattura la fornitura di suini che sarebbero stati trasferiti alle due ditte in questione (fatture n. 99 e 100 del 2017, doc. 28 fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa costituzione ### primo grado; vds. Anche, con riferimento ai pregressi rapporti tra #### e T.M. Carni, la testimonianza di ### verbale di udienza del 22.10.2020 pag. 7, cap. 6 in prova contraria), deve ragionevolmente presumersi che quelle stesse ditte fossero già state presentate alla ### e dalla stessa approvate. 
Generica è, sul punto, la deposizione del teste ### in merito alla comunicazione alla ### dello “scarto” della ### e della T.M. da parte della ### perché essendo state tali ditte in precedenza regolarmente operative nella triangolazione, una tale iniziativa doveva essere circostanziata nel tempo e soprattutto nei motivi.
Quanto a ### S.a.s. di ### risulta in realtà il mancato pagamento della fattura di ### S.p.A. n. 1604/2017 emessa con riferimento ad altra società del gruppo ### che operava con lo stesso meccanismo (### di ###, la 59/2017 con DDT n. 46/2017 del 30/11/2017, rispetto alla quale tuttavia il pagamento della fornitura era avvenuto, da parte di ### S.p.A. a ### di ### sempre a vista fattura; per il pagamento da parte di ### in quel caso, ### aveva accettato assegni postdatati, il primo con data 26/01/2018 e il secondo 15/03/2018: le fatture di cui si qui si discute, emesse dall'odierno appellato, invece, sono la fattura n. 2 del 15/1/2018 (doc. n. 22, fattura ### n. 2/2018 e ### e la fattura n. 9 del 24/1/2018 (doc. n. 23, fattura ### n. 9/2018 e ###, dunque antecedenti alla scadenza dell'assegno post datato consegnato in precedenza da ### a ### per le cessioni fatte da ### di ### Si rileva pertanto, che la fattura emessa da altra azienda del gruppo ### per una vendita fatta a ### poco prima di quella qui in oggetto risultava pagata dalla ### e che l'omesso pagamento (e dunque l'ipotetica non solvibilità) in realtà emerge solo successivamente alla fatturazione oggetto di decreto. 
Resta il fatto che non risulta confermato quanto asserito dalla opponente, secondo cui le fatture erano state emesse senza previamente consultare la ### sul nome del macello prescelto, né quanto asserito dal teste ### all'udienza del 3.3.2022, in risposta al capitolo 8 vertente sul contenuto del doc. 5 cit.: “Riconosco la comunicazione a mezzo pec esibitami che è stata da me predisposta. Ricordo che ci eravamo visti arrivare fatture per un importo complessivo consistente senza aver concordato previamente con la ### Preciso che in relazione ai due macelli di cui ai capitoli precedenti non abbiamo fatto alcuna valutazione interna di affidabilità essendoci arrivate direttamente le fatture. Per questi motivi abbiamo inviato la pec in questione.” così come è contraddittoria e del tutto generica la risposta fornita dallo stesso teste ai capitoli precedenti, là dove afferma che le due società ### e ### S.a.s. non erano affidabili o erano state scartate in quanto ritenute non solvibili, perché dalla documentazione in atti risulta, invece, che ambedue le aziende avevano già intrattenuto rapporti con la ### e la documentazione prodotta dall'appellata dimostra il regolare svolgimento del rapporto fino alla data di emissione delle fatture contestate. 
Si osserva, peraltro, come il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 20 febbraio 2018 mentre la mail di risposta di ### all'avv. ### (doc. 5 prodotto dall'opponente), con la quale la ### dichiara che avrebbe pagato solo a seguito della ricezione dei pagamenti dalle aziende macellatrici è datato 9.2.2018 ma trasmesso ad erroneo indirizzo di posta elettronica e quindi non ricevuto, ed è stato in realtà ri-trasmesso alla ### solo il ###, dopo quindi il deposito del ricorso. 
Pertanto, si ravvisa nella pec di cui al doc. 5 un mutamento di contegno, rispetto agli accordi iniziali, non giustificato e prefigurante l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento anticipato a vista o a stretto giro, tenuto conto che l'impegno inizialmente assunto, come più volte ripetuto, era volto ad agevolare l'ottenimento di liquidità del cliente ### il buon andamento dell'azienda, e così la fidelizzazione del cliente.  ### di compensazione svolta per la prima volta in appello è inammissibile. 
Anche il secondo motivo è infondato. 
La notifica del decreto ingiuntivo nonostante l'avvenuto pagamento di alcune fatture oggetto di esso non comporta un comportamento temerario né di mala fede dell'ingiungente, posto che ovviamente il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato quando ancora la ### non aveva adempiuto. Sussisteva quindi l'interesse della ### a ottenere l'adempimento e quindi il pagamento del restante importo, non avendo la parte appellata giammai contestato di avere ricevuto i pagamenti. Del resto, il Giudice di primo grado ha correttamente disciplinato le spese tenuto conto dell'andamento globale del giudizio, ed operando, proprio in ragione del pagamenti medio tempore effettuati, la compensazione parziale delle spese. 
Rigettato totalmente l'appello, le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria. 
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: - Rigetta l'appello; - condanna l'appellante al pagamento, in favore di ### di ### al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 4.000,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a.  come per legge, per ciascuna parte; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame. 
Perugia, 24.9.2025 ### relatore ###ssa ###

causa n. 241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Altrui Francesca, Claudio Baglioni

M

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 660/2025 del 21-07-2025

... degli animali vivi e l'adiacente mattatoio per il macello; in virtù di tali rapporti, egli aveva sempre tollerato che ### e ### dopo la morte del loro padre, continuassero ad abitare all'interno dei fabbricati presenti sulle particelle oggetto di giudizio e ricadenti nel foglio 32, tollerando la loro presenza ex art. 1144 cc per ragioni di condiscendenza, per amicizia e per rapporti di buon vicinato ; dal 2000 quando era cessata l'attività commerciale svolta in collaborazione con la famiglia ### si era sempre recato con cadenza almeno mensile presso i fondi di sua proprietà siti in ### svolgendo attività di manutenzione e conservazione dei predetti beni; nell'anno 2016 chiedeva ai predetti ### e ### dapprima verbalmente e dopo con comunicazioni a.r. del 7/6/2017, nn. ###0 e ###8, ricevute il ###, la liberazione degli immobili illegittimamente occupati; ### reagiva a tale richiesta liberando parte degli immobili, mentre il germano ### e sua moglie ### rispondevano notificandogli atto di citazione per l'accertamento del presunto acquisto per usucapione dei predetti beni; aggiungeva che aveva pagato personalmente le imposte gravanti sugli stessi dovute al ### per la ### del ### (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### di Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### dr. ### d.ssa ### d.ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n.628/2022 #### e ### rappresentati e difesi dall'avv.### e dall'avv.### ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in ### fraz.#### alla via ### n.38- appellanti E ### rappresentato e difeso dagli avv. ### e dall'avv.### ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in #### alla via ### n.74 - appellato ###: appello avverso la sentenza n.369/2022 del Tribunale di Vallo della ### pubblicata il ### e non notificata.  ### Per gli appellanti: chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; nel merito, in via principale, chiedevano che fosse riformata la sentenza impugnata perché nulla e conseguentemente che fosse dichiarato che erano divenuti proprietari per intervenuto usucapione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti nel Comune di ### ed indicati al fg 32 part. 1113, part. 1114 , part. 2179, part.  2181, part. 2207, part. 2208, part. 32 e fg. 33 part. 113, part. 114, part.  271, part. 93 con diritto alla corte n. 218 del fg 111 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni; in subordine, nell'ipotesi in cui fossero ritenuti sufficienti i documenti allegati in primo grado ai fini del decidere, in riforma della sentenza impugnata, chiedevano che fossero dichiarati ammissibili i capitoli di prova formulati in primo grado e, per l'effetto, che la causa fosse rimessa al Tribunale per procedere alla relativa escussione dei testi, il tutto con la vittoria delle spese di lite del doppio grado con attribuzione; per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.348 bis cpc o che fosse dichiarato nullo ed improcedibile per la mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze del grado di appello, oltre accessori. 
Con ordinanza del 2 marzo 2023 la ### rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc e la richiesta di prova testimoniale. 
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 13 marzo 2025 e con ordinanza del 27 marzo 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi ### e ### convenivano ### davanti al Tribunale di Vallo della ### ed esponevano che: esercitavano il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni sui fabbricati, sulle corti e sui terreni siti nel comune di ### ed intestati al convenuto a causa di un omesso atto di trasferimento ed individuati nel ### del Comune di ### nel foglio di mappa n. 32, particelle nn. 1113, 1114, 2179, 2207, 2208 e 32, e foglio di mappa n. 33 particelle nn. 113, 114 e 83; l'attore aveva vissuto e goduto dell'immobile sin dall'età infantile ed era, poi, subentrato nel possesso in seguito alla morte del padre; ### aveva convissuto con il marito nel suddetto immobile dall'anno 1996 in qualità di convivente e, poi, dal 2001 in qualità di coniuge; non avevano mai ricevuto alcuna richiesta da parte del convenuto. 
Gli attori concludevano chiedendo di esser dichiarati proprietari per intervenuta usucapione dei predetti beni in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni.  ### si costituiva e contestava la domanda attorea; deduceva di aver sempre esercitato il suo diritto di proprietà con comportamenti tali da far valere il suo potere di signoria, quali il pagamento delle imposte relative alle proprietà suddette e di aver permesso l'occupazione degli immobili da parte degli attori per mero spirito di tolleranza, pur sempre continuando ad occuparsi dei fabbricati in oggetto presso i quali si recava periodicamente.
Dopo il rigetto delle richieste istruttorie la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.   Il Tribunale adito rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.   Il Giudice di primo grado rigettava la domanda per mancanza di prova precisando che la prova testimoniale così come articolata non era ammissibile per la genericità delle circostanze indicate e perché i capitoli di prova come indicati implicavano manifestazioni di giudizi non consentite ai testimoni e che la documentazione prodotta non era sufficiente a riscontrare l'esercizio di un possesso uti dominus protrattosi per il tempo necessario al maturare dell'usucapione.   ### e ### hanno presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi: 1)error in iudicando - violazione dell'articolo 115 cpcmancato esame di documenti decisivi al fine del decideredifetto di motivazione; la decisione impugnata era censurabile perché il Tribunale non aveva valutato in alcun modo i singoli documenti esibiti; invero dal certificato storico di residenza si poteva desumere che avevano da sempre goduto dell'immobile; altrettanto rilevante era il possesso delle chiavi di accesso e il pagamento delle utenze dell'immobile e, in particolare, l'energia elettrica negli anni ottanta, come pure il provvedimento emanato dal Comune di ### di sanatoria dei lavori strutturali che avevano effettuato sul bene in oggetto; per tale lacuna la sentenza era connotata da due tipi di errori, uno di carattere motivazionale e uno legato strettamente al merito della decisione; la stessa tolleranza di considerevole durata e posta in essere nei confronti di persone non legate da vincoli di parentela aveva un rilievo significativo ai fini dell'usucapione; 2)error in iudicando - omessa ammissione di mezzi di prova - violazione dell'articolo 115 cpc; secondo gli appellanti era censurabile l'inammissibilità da parte del Tribunale della richiesta di prova testimoniale per la genericità dei capitoli e perché implicanti la manifestazione di giudizi non consentiti ai testimoni; prima di tutto la prova testimoniale era la prova tipica dell'usucapione e in ogni caso l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante doveva essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti; era sufficiente che i fatti sui quali i testimoni dovevano deporre fossero esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un'adeguata prova contraria.   ### si costituiva e chiedeva in primis che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.348-bis cpc, oppure nullo o improcedibile per la mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata e, infine, inammissibile ai sensi dell'art.345 cpc per l'esibizione per la prima volta in appello dei seguenti documenti: 1) attestazione ### del 17/07/2019; 2) autorizzazioni Comune di ### del 09/03/1990, del 03/12/1991, del 19/11/1987, del 07/04/1989; 3) pianta compendio immobiliare; 4) pianta terreno; 5)pianta attività commerciale di mediazione; 6) pianta casa. 
Nel merito precisava che gli appellanti non avevano mai impugnato l'ordinanza di rigetto della prova testimoniale con conseguente abbandono della richiesta. 
In ogni caso, l'appellato precisava che: le superfici immobiliari oggetto della domanda giudiziale afferenti le particelle rientranti nel fg 32 erano di sua esclusiva proprietà, in quanto le aveva acquistate da ### padre di ### sin dal 1980 aveva intrattenuto un rapporto di forte amicizia con ### e con i figli di quest'ultimo, ### e ### consolidatosi anche grazie all'attività di commercio di bestiame che lui aveva svolto con i ### per oltre venti anni, a partire dagli inizi degli anni ottanta e fino al 2000; nel 1988 acquistava i beni immobili in oggetto da ### poiché quest'ultimo, a causa di problemi economici, era stato costretto a vendere per reperire liquidità; nonostante l'acquisto egli aveva continuato a collaborare con i ### svolgendo all'interno degli stessi immobili l'attività di commercio di bestiame, in particolare, usando i terreni per l'allevamento degli animali vivi e l'adiacente mattatoio per il macello; in virtù di tali rapporti, egli aveva sempre tollerato che ### e ### dopo la morte del loro padre, continuassero ad abitare all'interno dei fabbricati presenti sulle particelle oggetto di giudizio e ricadenti nel foglio 32, tollerando la loro presenza ex art. 1144 cc per ragioni di condiscendenza, per amicizia e per rapporti di buon vicinato ; dal 2000 quando era cessata l'attività commerciale svolta in collaborazione con la famiglia ### si era sempre recato con cadenza almeno mensile presso i fondi di sua proprietà siti in ### svolgendo attività di manutenzione e conservazione dei predetti beni; nell'anno 2016 chiedeva ai predetti ### e ### dapprima verbalmente e dopo con comunicazioni a.r. del 7/6/2017, nn.  ###0 e ###8, ricevute il ###, la liberazione degli immobili illegittimamente occupati; ### reagiva a tale richiesta liberando parte degli immobili, mentre il germano ### e sua moglie ### rispondevano notificandogli atto di citazione per l'accertamento del presunto acquisto per usucapione dei predetti beni; aggiungeva che aveva pagato personalmente le imposte gravanti sugli stessi dovute al ### per la ### del ### dell'### ed al Comune di ### ed aveva fatto trascrivere sui beni di cui al foglio n. 32 due ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti ricevuti (la prima dalla ### di ### il ###, nn. 4279/458, per complessive ### 400.000.000, a garanzia di un capitale di ### 200.000.000 e, poi, dal ### dei
Paschi di ### in virtù di contratto di finanziamento a lungo termine del 14/7/2011, stipulato per atto pubblico da ### rep. n. 136607 e racc. 24229, registrato in ### il ### al 6078 serie ###).   Va valutato se l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art.348 bis cpc. 
La facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350 cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è precluso alla ### esaminare tale eccezione(cfr. Cass. sent.n.14696/2016).  ### non è nullo o improcedibile per la mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnata che, comunque, è stata regolarmente allegata all'atto di appello ed è stata chiaramente individuata.   Per ragioni di logica, atteso che la domanda in primo grado è stata rigettata per ragioni probatorie, va valutato il secondo motivo di appello che ha ad oggetto una censura in ordine al rigetto dell'istanza di prova testimoniale.
In proposito va detto che in primo grado il Tribunale rigettava la richiesta e ritenendo la causa matura per la decisione rinviava alla discussione ex art 281 sexies cpc. 
Avverso tale rigetto l'appellante non sollevava alcuna contestazione, che neppure articolava in sede di discussione.   Ne consegue che l'appellante è decaduto dalla richiesta istruttoria in oggetto (cfr.sent.Cass.n.10748/2012) e il secondo motivo di appello va rigettato. 
In ordine al primo motivo di appello la prova documentale posta alla base della domanda di usucapione è insufficiente allo scopo. 
Il certificato di residenza è elemento neutro non essendo di per sè indicativo di un possesso utile ai fini dell'usucapione. 
Il pagamento delle utenze site nell'immobile non è altrettanto significativo, perché anche il conduttore e il comodatario pagano le utenze degli immobili di cui sono detentori.  ### di una sola bolletta a favore del bacino dell'### a fronte dell'allegazione delle bollette pagate a favore del ### per la ### del bacino fiume ### per anni 1995- 2001 - 2004- 2005- 2006- 2013-2014 da parte del ### non è elemento dirimente.   Quanto alla sanatoria dell'11/4/96 indicata negli allegati dell'atto di citazione e non rinvenuti a livello cartaceo oltre che a livello telematico, non è dato sapere se attenesse a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
Gli appellanti nell'atto introduttivo hanno fatto riferimento alla recinzione di un terreno, all'abbattimento e alla sostituzione di siepi e al livellamento del terreno. 
Tali lavori possono rientrare nella manutenzione ordinaria, ma possono essere più ragionevolmente strumentali ad una coltivazione che di per sè non è utile ai fini di un possesso ad usucapionem ( cfr.sent Cass.n.4931/2022). 
Gli appellanti hanno anche affermato di avere nella propria disponibilità le chiavi di accesso dell'immobile ed anzi hanno parlato di sostituzione della serratura, che per la verità andrebbe dimostrata e non solo affermata. 
Tali atti non sono indicativi ai fini dell'usucapione, perché è stato lo stesso ### ad affermare di aver tollerato la presenza dei coniugi appellanti per ragioni commerciali in quanto collaboravano nell'attività di allevamento di bestiame. 
Ai sensi dell'art 1144 cc gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, in quanto la tolleranza implica una previsione di saltuarietà o di transitorietà (cfr.sent.Cass.n.2994/2004). 
Gli appellanti hanno dedotto che la considerevole durata di tale tolleranza poteva far presumere a loro favore un possesso vero e proprio, non venendo in questione rapporti di parentela, ma solo di amicizia o di buon vicinato (cfr.sent.Cass.n. 11277/2015; sent.Cass.n.4327/2008). 
E' facile obiettare che lo stesso ### ha spiegato chiaramente che la tolleranza non dipendeva da ragioni di amicizia o di buon vicinato, ma dalla collaborazione in un'attività di allevamento di bestiame, il che è ammissione utile a far superare una presunzione di possesso ad usucapionem. 
In ogni caso per superare tale situazione di tolleranza gli appellanti avrebbe dovuto porre in essere un esplicito atto di interversione assolutamente non provato nel caso di specie (cfr.sent.Cass.n.4931/2022). 
A conferma della proprietà delle particelle contese in capo al ### rileva anche il fatto che su tali beni il predetto abbia fatto iscrivere due ipoteche; tale costituzione di garanzia è una sicura esplicazione dell'appartenenza del bene da parte del proprietario.   La documentazione esibita per la prima volta in appello dagli appellanti, così come evidenziata dalla parte appellata, è inammissibile per violazione dell'art.345 cpc; invero i coniugi ### avrebbero dovuto dimostrare di non averli potuto allegare in primo grado per cause non imputabili.   Le spese seguono la soccombenza (scaglione: valore indeterminabile - complessità bassavanno riconosciuti i valori minimi interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello) ### dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002 ### d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002 ### 2 luglio 2025 ### estensore ### d.ssa ### dr.

causa n. 628/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzillo Marcella, Vito Colucci

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22551 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.087 secondi in data 18 dicembre 2025 (IUG:GF-A583C8) - 2233 utenti online