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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4874/2025 del 25-02-2025

... pletamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017 (in questi termini, Cass., Sez. 1, 28/5/2021, n. 15045). Deve pertanto confermarsi il principio affermato da Cass., Sez. 6-2, 5/11/2021, n. ###, secondo cui, in seguito alla citata sentenza della ###, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizion i, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare 6 di 22 ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma co mplessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili. 2. Con il terzo motivo di ricorso principale, da trattare (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20407/2020 R.G. proposto da ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in ### via ### n. 60.  - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  prof. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### -controricorrenti ### rappresentato e di feso dall'avv. ### nel cui studi o in ### via ### n. 1/bi s, è elettivamente domiciliato -controricorrente-ricorrente incidentale
Oggetto: Esecuzione forzata - ### atti di disposizione 2 di 22 avverso la sentenza n. 264/2020 della Corte d'Appello di Genova, pubblicata in data ### e notificata il ### ai ricorrenti e il ### direttamente al ricorrente incidentale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. Co n atto d i citazione de l 31/07/2008, ### e ### premesso che avevano acquistato, con distinti a tti rispettivamente del 18/04/1990 e 25/7/2003, l'immobi le sito in ### di ### via ### n. 61, identificato al Fg. 103, part. 453 sub 4, che, col primo atto del 1990, era stata acquistata dalla venditrice ### s.p.a., anche la proprietà comune della corte insistente fra il predetto immobile, contraddistinto dal n. 61, e quel lo contraddistinto da l n. 63, acquistato il ### da ### dal proprio dante causa, ### il quale lo aveva, a sua volta, acquistato dalla medesima società ### con atto d el 07/10/1996, che pertanto l'ori ginario unico proprietario ### s.p.a. aveva trasferito la comunione della corte e che questa e ra stata comunque com posseduta per un periodo di tempo sufficiente all'acquisto per usucapione decennale, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Massa - ### di #### a al fine di sentire dichiarare nei suoi confronti che la corte pertinenziale, identificata al Fg. 103, Mapp.  452, era di comune proprietà, per titoli, tra gli attori e la convenuta e, in subordine, per intervenuta usucapione breve ex art. 1159 cod.  civ.. 
Costituitasi in giudizio, ### a chiese di chiamare in giudizio il proprio dante causa, ### svolgendo nei suoi confronti domanda di garanzia per l'eventuale evizione, con riserva 3 di 22 di chiedere il risarcimento del danno in separato giudizio, contestò, nel merito la domanda attorea, sostenendo di avere validamente acquistato per titoli la pr oprietà esclus iva del bene conteso, catastalmente graffato al n. 63 fin dall'atto del 22/12/1987, con cui la ### iolina s.p.a. aveva acquistato ent rambi gli imm obili dall'unica proprietaria ### cconi ### e chiese, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquist o esclusivo della proprietà per intervenuta usucapione breve ex art. 1159 cod.  ### in giudizio, ### contestò la domanda attorea, aderì, in via riconvenzionale, a quella di accertamento dell'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione breve proposta da ### za ### e contest ò l'azione di garanz ia prop osta nei suoi confronti. 
Con sent enza n. 377/2016 del 15/4/20 16, il Tr ibunale di Massa rigettò le domande avanzate d a ### etta e ### dichiarando assorbite quelle proposte da ### e ### Il giudizio di gravame, instaurato da ### e ### con atto di citazione del 18/5/2016, si concluse, nella resistenza di ### e di ### con la sentenza n. 364/2020, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Genova riformò la sentenza impug nata, accer tando e dichiarando la proprietà condominiale della c orte pertinenziale dell'immobile identificato al Fg. 103, mappale 452 di propri età ### con l'immobile identificato al Fg. 103, mappale 452 sub 4, di proprietà di ### coletta e ### accogliendo la domanda di garanzia per evizi one e condannando Pi sani ### a tenere indenne ### a dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda degli appellanti. 
Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la comune dante causa, ### s.p.a., avesse trasferito alla ### e ad altre 4 di 22 persone, con atto del 18/4/1990, anche l'area condominiale, tra cui la cor te interna, che la stess a, pertanto, non avreb be potuto trasferire al ### con l'atto del 7/10/1996, l'intera proprietà della corte, benché ciò fosse detto nell'atto, in quanto godeva, all'epoca, della sola comproprietà della stessa, che l'atto del 1990 fosse stato trascritto, come risultante dalla documentazione prodotta in copia e non disconosciuta, e che non vi fossero gli elementi per affermare l'intervenuta usucapione decennale dell a corte da parte del medesimo ### e della ### a in quanto non era st ato dimostrato l'animus possidendi.  2. Contro la predetta sentenza, ### propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso ### che propone anche ricorso incidentale affidato a sei motivi, e ### e ### Fissata l'adunanza in camera di consiglio le parti hanno depositato memorie illustrative. 
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod.  proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in ragione dell'eccepita illegittimità costituzionale della legge 9 agosto 2013, n. 98, artt. da 62 a 72, di conversione, con modificazione, del d.l.  21 giugno 2013, n. 69, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, e 106, s econdo comma, ###, per avere l a Corte d'Appello d i ### affidato la d ecisione della causa a l coll egio di cui aveva fatto parte il giudice ausiliario con incaric o di relatore e di estensore della sentenza.  1.2 I l primo m otivo di ricorso p rincipale deve essere t rattato unitamente al primo motiv o di r icorso incidentale, co l quale si lamenta parimenti l'illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a72 della legge 9 ago sto 2013, n. 98, di conv ers ione, con 5 di 22 modificazione, del d.l. 21 giugno 2013, n.98, siccome in contrasto con gli ar tt. 102, primo c omma, 106 commi primo e secondo, ###, e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod . proc. civ., in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello di ### affidato la d ecisione della causa a colleg io di cui aveva fatto parte un g iudice ausiliari o c on incarico di relatore ed estensore della sentenza gravata.  1.3 Entrambi i motivi sono infondati. 
Questa Corte ha già avuto modo di affer mare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.  62-72 della legge n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, primo e secondo comma, ###, nell a parte in cui cons entono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha r itenuto la "temporanea toll erabili tà costituzionale" per l'incidenza di concorrenti val ori di rang o costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizi oni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di que sti magist rati onorari, fino al com pletamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017 (in questi termini, Cass., Sez. 1, 28/5/2021, n. 15045). 
Deve pertanto confermarsi il principio affermato da Cass., Sez. 6-2, 5/11/2021, n. ###, secondo cui, in seguito alla citata sentenza della ###, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizion i, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare 6 di 22 ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma co mplessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili.  2. Con il terzo motivo di ricorso principale, da trattare per primo per motivi di priorità logica, si l amenta la vi olazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1362, 1363, 1364, 1376, 1470, 948, 2644 e 2697 cod. civ., i n relazione all'art. 360, n. 3, cod.  proc. civ., per avere la ### d'App ello di ### a ritenuto sussistente, nel contratto del 1990, una volontà tras lativa della comproprietà di una corte, non meglio individuata, ravvisandola in una m era clausola di stile, in pieno contras to col ch iaro oggetto della vendita e col comportamento complessivo dei contraenti. 
Premesso che la società ### aveva acquistato il ### due immob ili, il primo posto al primo piano dell o stabile condominiale e il secondo autonomo e dotato di cortil e pertinenziale esterno da sempre catastal mente graffato in favore dello stesso, la ricorrente ha evidenziato come gli atti del 1990 in favore della ### e del 1996 in favor e del ### ripo rtasser o rispettivamente, nella descrizione, ciascuna delle d ue unità immobiliari acquistate dalla società, come la descrizione catastale della corte, quale pertinenza della casa autonoma, e la graffatura non fossero mai state modificate, come il cortile non fosse neppure raggiungibile dalla casa degli originari attori, essendo questa posta al pri mo piano, e come la cas a autonoma della r icorre nte non facesse parte del co ndominio, in cui e ra invece inse rito l'appartamento dei ### ma vantasse una ser vitù di 7 di 22 passaggio attraverso l'androne del condominio onde raggiungere la pubblica via. 
I giud ici erano, dunque, caduti in er rore allorché avevano valorizzato prioritariamente l'ante riorità delle trascrizioni, senza valutare adeguatamente che cosa le parti avessero inteso trasferire con l'atto del 18/4/1990, avendo tenuto conto del solo art. 3, che, includendo tra le parti trasferit e anche le q uote comuni e l'area cortilizia nonostante l'immobile della ricorrente e il cortile fossero estranei al condominio, conteneva una mera clausola di stile priva di valenza innovativa, e non anche dell'art. 5, che escludeva dal trasferimento la maggior consistenza d ell'att o di acquisto della società del 22/12/1987, os sia la casa dell a ricorrente e l'area cortilizia. 
Inoltre, i giudici non av evano co nsiderato che l'immobile deg li originari attori non aveva sbo cchi nel cortile, che questo era catastalmente graffato a favore della pr oprietà della ricorr ente e che tale requisito non era stato mai modificato dopo l'acquisto.  3. Col terzo motivo di ricorso incidentale, da trattare unitamente al terzo di ricorso principale, in quanto ad esso connesso, vertendo entrambi sull'interpretazi one del contratto di trasferimento del 18/4/1990 in favore di ### si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, primo comma, e 948 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la ### d'Appello di ### aveva ritenuto provato l'acquisto, da parte dei ### della cort e, ancorché questa fos se sempre stata identificata quale esclusiva pertinenza dell'immobile ricadente nel mappale 452 di proprietà ora della ### senza considerare che gli o riginari attori erano soggetti alla probatio diabolica prescritta per la rivendicazione della proprietà e che essi, pur non essendo nel possesso dell'area esterna, non avevano prodotto né l'atto di acquisto del 1990, ma solo una minuta priva di 8 di 22 sottoscrizioni, né la nota di trascrizione, né un tito lo che identificasse con precisione il bene. Inoltre, nella minuta depositata in pri mo grado e nella copi a del titolo de positat a in appello risultava chiaramente che la descrizione del bene era contenuta nel solo art. 1, che non conteneva il richiamo al cortile, che l'art. 2, che invece lo richiamava tra le parti comuni, conteneva mere clausole di stile , e che l'art.5 escludev a chiarame nte dal tras ferimento la restante porzione che la ### aveva acquistato nel 1987 e, dunque, anche il cortile.  4. Col quarto motivo di ricorso incidentale, da trattare unitamente al ter zo di ricorso princ ipale e al terzo di ricorso incident ale, in quanto connessi, vertendo entrambi sull'inte rpretazione del contratto di trasferimento del 18/4/1990 in favore di ### si lamenta la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 1325, 1346, 1362, 1363, 1364, 1376, 1470, 948, 2644 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la ### d'Appello di ### affermato che la proprietà della corte fosse stata trasferita con entrambi i contratti del 1990 e del 1996, con la conseguenza che il trasferimento in favore del ### era avvenuto a no n domino , s enza verificare se l'oggetto del contratto intercorso con i ### comprendesse anche la corte, da sempre pertinenza dell'adiacente immobile della ### non facente parte del condominio in cui era, invece, inserita la proprietà dei primi. I l fatto che entrambi i beni fosser o originariament e di proprietà della società ### lina e che questa p otesse disporne liberamente non significava, infatti, ad avviso del ricorrente, che il trasferimento della corte ai ### fosse stato effettivamente voluto, atteso che il contratto avrebbe dovuto essere interpretato tenendo conto sia del senso letterale delle parole, sia del contenuto delle clausole da valutarsi le une per mezzo delle altre, e che il suo oggetto avrebbe dovuto es sere determinato, sicché non poteva 9 di 22 considerarsi rilevante al riguardo la cl ausola che richiamava le “parti comuni e condominiali tra cui la piccola corte pertinenziale catastalmente graffata scoperta”, posto che l'immobile d ella ### di cui detta area era pertinenza e di cui manteneva il medesimo identificativo catastale 452, era autonomo, mentre era condominiale solo quello dei ### avente ident ificativo catastale 453 sub 4.   Il ricorrente ha poi affermato che l'art. 2644 cod. civ. sulla priorità delle trascrizioni non poteva trovare applicazione, in quanto postulava l'identità dell'oggetto dei due atti a confronto, mentre in questo caso il richiamo al cortile contenuto nell'art. 2 dell'atto del 1990 era un mero refuso, stante anche l'indeterminatezza del bene in esso indicato e il contrasto con le clausole contenute negli artt. 1 (che conteneva l'oggetto del trasferiment o) e 4, oltre alla produzione della nota di trascrizione.  5.1 Il terzo motivo di ricorso principale e il terzo e quarto di ricorso incidentale, come detto da tratt are congiuntamente in quanto afferenti tutti alla idonei tà del titolo al trasferimento della corte contesa e alla prova di esso, sono infondati. 
Occorre innanzitutto chiarire come la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel posse sso del bene, non divergono risp etto all'ampie zza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto p eti torio dirette al conseg uimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da part e di chi la possi ede o la d etiene (ve di Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., 2, 27 /4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di acc ertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di 10 di 22 uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritt o (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). 
Soltanto in quest'ultimo caso l'attore è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad alleg are e p rovare esclusivamente il proprio titolo di acq uisto, ma no n anche i vari trasferimenti della proprietà sino al la copertura del t empo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertam ento in asse nza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilas cio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d.  probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquis to proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., 2, 3/ 8/2022, n. 24050, cit.; Ca ss., Sez . 2, 19/1/2022, n. 1569 ; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732), ### di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necess ariamente documentale, ma anche mediante un consulente tec nico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine te cnica) o mediant e le risultanze dei registri cat astali, le quali, pur non valendo a 11 di 22 dimostrare con precisione la prop rietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazi one con rig ore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa (Cass., 2, 14 /4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Se z. 2, 3/8/2022, 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 24/6/1971, n. 2000), sebbene il relativo rigore non possa che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia. 
Infatti, il criter io di mass ima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa d ella sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti a seconda della linea difensiva adot tata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569), non nel senso che la mancat a dimos trazione dell'us ucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il propr io diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti caus a all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865). Ne deriv a che, ov e il convenuto spieghi una d omanda ovvero un'eccezi one riconvenzionale, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in riv endica ( o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su ques t'ultimo si riduce alla prova del suo t itolo d'acqui sto, nonché dell a mancanza di un successivo titolo di acquisto p er usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e 12 di 22 non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8215). 
In ragione di ciò, l'attore in rivendicazione è tenuto ad allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà, in g uisa da c onsentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini dell'ev entuale delimit azione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di no n contestazione ex art. 115, pri mo comma, cod. proc. civ., prescind ere da essa (Cass., Sez. 2, 27/11/2023, n. ###). 
Nella specie, le parti concordano nel ritenere sussistente il titolo di acquisto del comune dante causa, la societ à ### s.p.a., essendo la divergenza limitata all'estensione dell'oggetto del titolo di acquisto vantato dagli attori-odierni controricorrenti, ### con la conseguenza che la prova non può che essere circoscritta all'esame del titolo da essi vantato, con conseguente attenuazione del rigore della c.d. probatio diabolica. 
Al rig uardo, i giudici di merit o hanno ri tenuto sussistente la contitolarità tra le parti della prop rietà dell 'area corti lizia ed escluso, perciò, la proprietà esclusiva vantata da ### arguendola dall'esame degli atti di provenienza e dalla descrizione del bene oggetto di ciascuno di essi. 
Partendo, infatti, dalla descrizione dei rispettivi beni come risultanti dall'atto di acquisto dell a società ### s.p.a. dall'unica proprietaria ### del 22/12/1987, consistenti in a) un appartamento al civico 61, posto al primo piano con annesso vano soffitta, confinante con via ### cortile, vano scale, salvo se altri (in catasto al Fg. 103, part. 453 sub 4), l'uno, e da b) un p iccolo fabbricato di solo piano terra in ### di ### numero civico 63 -posto internamente alla via ### con accesso mediante passo attraverso il fabbricato sopra descritto 13 di 22 con annessa piccola porzione di terreno (in catasto al Fg. 103, part.  452), l'altro, i giudici hanno evidenziato come la predetta società, con l'atto del 18/4/1990, avesse v enduto a ### oletta, ### a, #### pe e ### in parti uguali e pro indiviso , no n solo la “porzione del vecchio fabbricato in ### na di ### 61 e precisamente” quella “costituita da un appartamento in primo piano con accessoria soffitta”, identificato al Fg. 103, part. 453, sub 4, ma anche, in virtù de ll'art. 2 del predetto c ontratto, la corte scoperta, in quanto l'art. 2 prevedeva che “detto immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni azione e ragione, accessione, accessori, pertinenze e dipendenze, infissi e impianti, p arti co muni e condominiali, tra cui la p iccola corte pertinenziale catastalmente graffata scoperta”. 
Essendo pertanto il t rasferimento avvenuto per att o dell'unico proprietario, i giudici di merito hanno ri tenuto c he l'alienante avesse inteso trasferire con esso anche la corte, benché pertinenza del solo civico 63, che detto trasferimento non potesse considerarsi un mero errore descrittivo, come viceversa affermato dal giudice di primo grado, e fosse anzi provenuto a domino, con la conseguenza che il suc cessivo t rasferimento del 7/10/1996, da parte dell a medesima società, al ### de lla “annessa pertinenziale pi ccola corte” in uno con l'appartamento al civico 63, non poteva essere avvenuto in proprietà esclusiva, potendo il venditore disporre della sola sua comproprietà.  5.2 O rbene, la contestazione del Pis ani in merito all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto non può che considerarsi inammissibile, atteso che nella sentenza impugnata non vi è alcun richiamo a tale questione giuridica e che il predetto, nel proporla in questa sede, ha omesso di allegare l'avvenuta sua deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di 14 di 22 autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa ### di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la c ensura stes sa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430). 
In assenza di tali chiarimenti, la censura è allora inammissibile, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidend um ed impli chino indagini ed accertament i di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si trat ti di ques tioni rilevabi li d'uffici o (Cass., Sez. 2, 15/3/ 2022, n. 12 877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, 14477).  5.3 I ricor renti hanno altresì lamentato la scorret tezza dell'interpretazione del contratto offerta dai giudici di merito, non avendo essi tenuto conto della natura pertinenziale dell a corte rispetto alla sola abitazione auto noma della Sc arazza e non del condominio adiacente, della persist ente graffatura catastale dell a stessa in favore dell a medes ima abitazione, dell 'assenza di collegamento di tale area con l'appartamento degli originari attori, sita al primo piano, e, correlativamente, de ll'esclusione dell'abitazione autonoma dal complesso condomi niale, della clausola contenuta nell'art. 5 del contratto del 1990 che escludeva dal trasferimento la maggior consistenza dell'atto di acquisto della società del 22/12/1987, os sia la casa dell a ricorrente e l'area cortilizia. 
Le relati ve doglianze non tengono però conto del fatto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede ###nell 'ipotesi di violazione dei canoni legal i di erme neutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, no n idonea a consentire la ricostruzion e 15 di 22 dell'iter logico seguito per giungere alla decisione), sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia di scostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motiv azione e si risolva, in realtà, nella pr oposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).  ### parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudic e del merito al contrat to non deve es sere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in ast ratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12/7/2007, n. 15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178), con la conseguenza che non può trovar e ingresso in sede di legittimità la critica d ella ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati, sicché, quando di una claus ola contratt uale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che ave va prop osto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legit timità del fatto che fosse stata privile giata l'altra (Cas s., Sez. 2, 15/5/20 18, n. 11823; Cass. 7500/2007; 2453 9/2009), come, invece, preteso nella specie.  6.1 Col quinto motivo di ricorso incidentale, da trattare per primo per motivi di priorità logica, si l amenta la vio lazione e/o falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. 214 e 215 cod. proc. civ., con riferimento al combinato disposto degli. 1325, primo comma, n. 4, 1350, primo comma, n. 1, 1418 e 2690, primo comma, cod.  civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 16 di 22 per avere la ### d'Appello di ### erroneamente ritenuto che una sorta di minuta, ossia dei fogli dattiloscritti privi di qualsivoglia firma e/o sot toscrizione e /o autentica potessero avere la stessa efficacia delle copie autent iche ove non espressam ente disconosciuti, non avendo considerato che il difetto di forma scritta non pot eva essere surrogato dalla non contestazione e c he l'assenza della nota di tr ascrizione costit uiva l'unico d ocumento idoneo a provare l'op poni bilità a terzi, sicché i ### non avevano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.  6.2 Il quinto motivo di ricorso incidentale è infondato. 
Si leg ge nella sentenza impugn ata che i giudic i di merito hanno ritenuto di superare l'eccezione sollevata dagli appellati in merito alla mancata p roduzione dell a copia autentica degli atti notaril i, evidenziando come la copia prodott a in giudizio deb ba rite nersi conforme all'originale e p ossa essere esaminato e vagliato dal giudice, che ne può ordinare in ogni caso l'esibizione, ai fini della formazione del suo convincimento, quando non sia espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art. 2719 cod. civ., e come l'eventuale co ntestazione ai sensi di tal e disposizione non impedisca al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, sostenendo che nella s pecie non foss e stato proposto il di sconosc imento ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ.. 
Orbene, quanto alla questione della produzione in giudizio di una mera minuta priva delle sottoscrizioni, non vi è alcuna menzione nella sentenza, s icché vale anche in ques to caso il principi o secondo cui, implicando e ssa un accer tamento di fatto, il ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo al legare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di mer ito, ma anche, per il princ ipio di 17 di 22 autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa ### di contro llare ex actis la ver idicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la c ensura stes sa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430), non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidend um ed impli chino indagini ed accertament i di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si trat ti di ques tioni rilevabi li d'uffici o (Cass., Sez. 2, 15/3/ 2022, n. 12 877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, 14477). 
Quanto invece alla dedotta difformità della copia prodotta rispetto all'originale, che poi è la questione analizzata dai giudici di merito, si osserva come non possa trovare applicazione il principio secondo cui il criterio della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 cod.  proc. civ. non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richi esta ad pro bationem, l 'osservanza dell'onere formale non è prescrit ta esclusivamente ai fi ni della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pert anto, può es sere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass., Sez. 1, 17/10 /2018, n. 25999; Cass., Sez. 1, 10/8/2001, 11054), posto che, nella specie, il documento è stato prodotto, sia pure in copia. 
Ciò che rileva, nella specie, è invece il disposto dell'art. 2719 cod.  civ., valevole tanto per le copie di scritture private, quanto, come nella specie, di atti pubblici (Cass., Se z. 20/2/2008, n. 1852), il 18 di 22 quale è applic abile s ia alla ipotesi di disconosciment o della conformità della copia al suo originale (che, p ur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni), sia a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del docume nto fotostatico come mezzo di prova, sal va la prod uzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvale rsene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod.  proc. civ.), con la conseguenza che l a copia foto statica non autenticata si ha per ricono sciuta, tanto nell a sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la part e comp arsa non la disconosc e in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass., Sez. 2, 18/7/2024, n. 19850). 
Ciò compo rta che i giudici di merit o non hanno err ato allo rché hanno ric hiamato tali disposizioni, soste nendo che i doc umenti prodotti dagli appellanti non fossero stati disconosciuti. 
Ciò comporta l'infondatezza della censura.  7.1 Co l sesto m otivo di ricorso i ncidentale, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c od. proc. c iv., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod.  proc. civ., in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere la Cor te d'Appello di ### omesso di esaminare l'eccezione d i inammissi bilità della nuova produzione effettuata da ### e ### con l'atto d'appello di “copia autentica dell'atto di vendita 18/4/1990, rep. 9043, con attestazione dell'avvenuta trascrizione”. 19 di 22 7.2 I l sesto m otivo di ricorso i ncidentale resta assorbito dalla decisione sul quinto motivo.  8. Co n il se condo mot ivo di ricorso principal e, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2643, 2644, 2659, 948 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per avere la ### d'Ap pello di ### va affermato che l'originaria comune dante causa, la Mag giolina s.p.a., in quant o unica propr ietaria dell'intero compendio immobili are venduto a ### e a ### aveva la facoltà di scomporre i lotti, rispetto alla loro originaria consiste nza, e che fosse, pertanto, irri levante l'originaria natura pertinenziale del cortile alla villetta poi venduta al ### ritenendo provata l'intervenuta trascrizione del titolo del 1990 e la sua conseguente opponibilità ai successivi aventi causa attraverso i contenuti dell'atto del 25/3/2003, con il quale gli altri comproprietari del bene acquistato da ### oletta avevano venduto le proprie quote al figlio di quest'ultima, ### in quanto recante, nella parte afferente ai riferimenti di provenienza del bene, la data della trascrizione. 
Ad avviso della ricorrente, tale motivazione si poneva in contrasto con i pri ncipi i n materia, potendo la trascriz ione es sere provata soltanto attraverso la p roduzione della relativa nota, si ccome l'unica idonea a s tabilire se e limiti dell'opponibilità di un atto ai terzi, senza necessi tà di esaminare anche il contenuto del titolo, oltre ad essere st ata tard iva la produzione della co pia autentica dell'atto di vendita del 1990, con attestaz ione dell'avvenuta trascrizione, dimostrato in primo grad o solo attraverso la produzione di una minuta priva della sottoscrizione delle parti e del notaio, siccome intervenuta solo in appello e irrilevante in assenza, ancora una volta, della nota di trascrizione.  9. Co l secondo motivo di ricorso incide ntale, da trattare congiuntamente al secondo di ricorso principale, in quanto afferenti 20 di 22 entrambi alla prova delle trascrizioni, si lamenta la violazione e/o falsa appli cazione degli artt. 2697, primo comma, 2643, 2644 e 2659 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per avere la ### d'Ap pello di ### va erroneamente ritenuto sussistente la prova del diritto di proprietà condominiale della corte pertinenziale in assenza della produzione della prescritta nota di trascrizione del titolo di acquisto ex adverso invocato, posto che i ### avevano acquistato l'immobile di cui al mappale 453 sub 4, ma non anche il mappale 452 riguardante il cortile, e che questo era stato invece acquistato dal ricorrente incidentale e poi trasferito alla ### 10. Il secondo motivo di ricorso principale e il secondo di ricorso incidentale sono fondati. 
Come noto, l'istituto della trascrizione attua una forma di pubblicità a t utela della circol azione dei beni, fina lizzata alla soluzione di conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa, ma non incide sul la vali dità e sull'efficacia del l'atto, ancorché non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti, senza avere alcuna influenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto, anche se non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti (Cass., Sez. 2, 09/09/2013, n. 20641; Cass., Sez. 2, 05/07/1996, n. 6152; Cass., Sez. 2, 02/06/1993, n. 6159), sicché, configurandosi come un onere, è un quid pluris rispetto all'atto trascrivendo (Cass., Sez. 3, 12/12/2003, n. 19058). 
In quanto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso dirit to dal me desimo titolare, la trasc rizione può essere provata soltanto a mezzo della produzione in giudizio - in originale o in copia conforme - della nota di trascrizione, la quale ha la funzione di fonte della pubblicità immobiliare, improntata al principio di autoresponsabilità, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della 21 di 22 trascrizione si producono in conformit à ed in str etta relazione al contenuto della nota stessa (Cass., Sez. 1, 05/07/2000, n. 8964). 
Solo le indic azioni in essa riportate consentono, infatti, di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce e il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza che possa essere surrogata nè dai contenuti dei titoli presentati o depositati con la nota stessa, nè dalla confessione della controparte (Cass., Sez. 3, 19/02/2019, 4726; Cass., Sez. 1, 27/12/2013, n. 28668; Cass., Sez. 3, 01/06/2006, n. 13137; Cass., Sez. 3, 11/01/2005, n. 368).  ### della nota di trasc rizione rispetto al titolo è data proprio dai suoi contenuti, tant'è che l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 cod. civ., ad esempi o, dell'indicaz ione della data di nascita del dante c ausa di un trasferi mento immobil iare, con conseguente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla perso na a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'ar t. 2665 cod. civ., al la validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta d ei registri immobiliari, d i conoscere l'esistenza di tale atto (Cass., Sez. 2, 07/06/2013, n. 14440). 
Orbene, la decisione assunta dai giudici di merito non si conforma affatto ai suddett i princ ipi, avendo essi ritenuto provat a la trascrizione del contratto del 1990, p ur in assenza del la relativa nota, alla stregua della sola indicazione della data di trascrizione contenuta nel contratto del 2003, così ponendosi in contrasto col principio di diritto che di seguito si formula: “in tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa si risolve sulla base della priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può essere provata in giudizio soltanto attraverso la produzione - in originale o in copia conforme 22 di 22 - della nota di trascrizione, siccome improntata al pri ncipio di autoresponsabilità, secondo il quale, essendo la stessa un atto di parte, gli effett i connessi alla relativa formalità si prod ucono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa, che contiene gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce e il soggetto al quale la domanda sia rivolta”. 
Ciò comporta la fondatezza delle censure.  11. In conclusione, dichiarata la fondatezza del secondo motivo di ricorso principale e l'infondatezza del primo e del terzo, nonché la fondatezza del secondo mo tivo di rico rso incidentale, l'assorbimento del sesto e l'infondatezza de i restanti, il ricorso principale e quello incidentale devono essere accolti e la sentenza cassata, con rinvio alla ### d 'Appello di ### in d iversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.   ### e accoglie il se condo motivo di ricorso p rincipale e il secondo del ricorso i ncidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d 'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20/2/2025.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24819/2023 del 18-08-2023

... 2025, si perverrà ad una riforma compless iva della magistratura onoraria; fino a qu el 18 momento, infatti, la tempor anea tollerabilità costitu zionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l' annullam ento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le ### d'appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. Sez. 6-2, ord. 5 novembre 2021, n. ###, Rv. 662813-01). 14.2. Il secondo motivo - che prospetta tre diverse censure (tutte, peraltro, nel merito non fondate) - è inammissibile. 14.2.1. La sua illustrazione, infatti, non risulta conforme al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente osservato l'onere di riproduzione diretta o almeno indiretta, con precisazione della parte corrispondente, del contenuto degli atti processuali sui quali il motivo è fondato. Più esattamente, il D'### non ha provveduto ad assolvere quell'onere di “puntuale indicazione” del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dall'art. 366, comma 1, 6), cod. proc. civ., pur (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: D'### elettivamente domiciliato in ### via ### d'### 80, presso lo studio dell'### ra ppresentato e difeso dall'### - ricorrente - contro #### - intimate - ### in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliat ###### piazza ### presso l a ### della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente e ricorrente incidentale - ####.G.N. ###/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/04/2023 Adunanza camerale nonché da ### in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliat ###### piazza ### presso l a ### della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente incidentale - contro D'### elettivamente domiciliato in ### via ### d'### 80, presso lo studio dell'### ra ppresentato e difeso dall'### - controricorrente al ricorso incidentale nonché contro ### - intimata - Avverso la sentenza n. 1970/2020 della C orte d'appello di Catania, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 04/04/2023 dal ###. #### 1. ### D'### ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1970/20, del 23 novembre 2020, della Corte d'appello di Catania, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito, in via di principalità, dalle società ### S.r.l.  ed ### S.r.l. avverso la sentenza n. 251/18, del 5 febbraio 2018, del Tr ibunale di Si racusa, rigettando, invece, quello incidentale dell'ass ociazione ### A.s.d. - ha co ndannato, in solido, la predetta associazi one e il D'### o al pagamento, in favore esclusivamente della so cietà ### della somma di € 38.123,00. 3 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrent e che l'associazione ### della qu ale egli è stato ### ente fino al febbraio 2015, conseguiva in sublocazione - in virtù di contratto stipulato il 3 settembre 2014 con la conduttrice, società ### - una palestra multidisciplinare, e con essa tutti gli attrezzi ginnici, i macchinari e le attrezzatture, e ciò in forza di contratto collegato concluso con la società ### quest'ultimo caratterizzato dalla previsione di un canone pa gato in via anticipata, per tutta la durata del rapporto, nella misura di € 19.500,00.  2.1. Sul presupposto di non aver potuto fruire adeguatamente del locale e degli strumenti annessi, l'associazione ### agiva nei confronti delle predette società per il risarcim ento del danno (inizialmente quantificato in € 160.000,00). In particolare , l'attrice lamentava reiterate sospensioni delle forniture di servizi essenziali - acqua, gas, luce e telefono - in ragione di morosità relative alle pregresse utenze intestate alle società convenute, oltre a malfunzionamenti degli impianti, nonché al crollo di una parte del controsoffitto della palestra e al progressivo svellimento del parquet e del la pavimentazi one. Si doleva, in partico lare, l'attrice, oltre che dei danni patrimoniali subiti, anche di quello di immagine nei confronti della propria clientela. 
Costituitesi in giudizio le due società, le stesse - oltre a resistere all'avver saria domanda, della quale denunciavano la pretestuosità (giacché, a loro dire, finalizzata solo a precostituire una giustificazione della morosità in cui versava l'associazione nel pagamento del canone di sublocazione dell'immobile) - agivano in via riconvenzionale nei co nfronti dell'attric e, nonché dello stesso D'### del qu ale ottenevano l'a utorizzazione alla chiamata in causa. La domanda riconvenzionale era diretta, in particolare, ad ottenere, quanto alla società ### il ristoro del 4 danno consistit o nella detenzione senza titolo, da parte del la stessa, sia di uno spazio destinato a centro estetico, sia del locale oggetto della sublocazione, occupazione protrattasi - in questo secondo caso - dal momento del la risoluzione del contratto a quello dell'effettivo rilascio dello stesso. Q uanto, in vece, alla società ### la pretesa risarcitoria concerneva l'uso e l'usura delle attrezzature ginniche, la cui utilizzazione era proseguita da parte di ### senza più effettuare alcuna manutenzione. 
A tal e giudizio, incar dinato presso il ### ale aretuseo, veniva riunito altro, promosso dalla società ### (prima ancora di costituirsi in quello in cui era stata convenuta) per licenza di sfratto per finita locazione nei confronti di ### del quale - a seguito dell'opposi zione dell'intimata - veniva di sposta, previo diniego dell'ordinanza provvisoria di rilascio, la conversione del rito.  ### dei due giudizi riuniti consisteva nella decisione con cui l'adito ### - dopo aver istruito la causa anche con lo svolgimento di una CTU - dichiarava il diritto di ### a sospendere il pagamento del canone di sublocazione, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1460 cod. civ.; veniva, invece, rigettata la domanda risarcitoria dalla stessa proposta, in difetto di prova dei danni subi ti, nonché ogni altra domanda proposta in via riconvenzionale dalle so cietà ### ed ### essendosi escluso l'inadempimento dell'associazione subconduttrice.  2.2. Esperito gravame, in via di principalità, dalle predette società, nonché in via incidentale da ### il giudice di appello, in parziale accogliment o del primo, escludeva l'esistenza di vizi dell'immobile locato, tali da renderlo inidoneo all'uso (e ciò sulla scorta delle risultanze dell'espletata CTU e di una relazi one di servizio del Comune di ###, dichiarando, inoltre, l'avvenuta risoluzione - per l'operatività della clausola risolutiva espressa ivi 5 contenuta - del con tratto di sublocazione . Il secondo gi udice, infatti, ravvisava morosità della subc onduttrice a far data dal gennaio 2015, condannandola, e con essa in solido il D'### ex art. 38 cod. civ., a pagare ad ### la somma di € 38.123,00, ritenendo dovuto tale importo per canoni non corr isposti dal gennaio 2015 fino al rilascio della “res locata”, avvenuto il 31 luglio 2015. Esito, qu est'ultimo, al q uale il giud ice di appello perveniva sul rilievo che, essendosi “il contratto di sublocazione” - in forza della già citata clausola risolutiva espressa - “risolto ipso iu re” all a data del 25 gennaio 2015, e ciò in ragione del telegramma con cui ### comunicava alla subconduttrice ### di volersi avvalere di tale clausola, alla risoluzione andava “fatta seguire, in accoglimento della tempestiva domanda in proposito formulata”, la condanna della subconduttrice “al pagamento dei canoni maturati si sino all'avvenuto rilascio”. Si ffatta pretesa, tuttavia, veniva soddisfatta dalla Corte etnea evidenziando come ### avesse proposto la relativa domanda “con la sua citazione per convalida di sfratto, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 664 cod. proc. civ., che, co dificando eccezi onale ipotes i di c.d.  condanna in futuro, prevede che il conduttore cui lo sfratto sia stato intimato giudizialmente venga in tutti i casi condannato al pagamento non soltanto dei canoni scaduti ma anche di quelli «da scadere fino all'esecuzione dello sfratto»”. 
Per qu esta ragione, dunque, veniva ritenuta un a “duplicazione” di tale do manda, formulata nel giudizio di convalida, quella avanzata da ### - in via riconvenzionale - nel giudizio in cui era stata convenuta da ### domanda, questa, avente ad oggetto il risarcimento “per detenzione senza titolo dello spazio oggetto della sublocazione dal momento della risoluzione a quello dell'effettivo rilascio”. 
Veniva, invece, dichi arata inammissibile - in quanto non riproposta in appello, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. - ogni 6 altra diversa domanda formulata, in primo grado, dalla società ### (e dalla società ###. 
Si riteneva, poi, nuova, e dunque preclusa a norma dell'art.  345 cod. proc. civ., la domanda risarcitoria proposta da ### Essa, innanzitutto, concerneva il danno emergente - stimato almeno in € 58.500 ,00 - per la perdita dell'indennità di avviamento di cui la società avrebbe potuto fruire, in tale misura, se il rapporto di locazione avesse avuto la durata contrattualmente prevista, anziché risolversi, invece, per morosità di essa ### nel pagamento dei canoni di locazione, quale conseguenza della mancata percezione dei canoni della sublocazione, alla medesima dovuti da ### Muova, del pari, era ritenuta la domanda di ristoro del dan no da lucro cessante (stimato in € 144.750,00), pari alla differenza tra i canoni che ### avrebbe conseguito nella veste di sublocatrice, e quelli che avrebbe dovuto versare, per l'intera durata del rapporto, nella sua qualità di conduttrice dello stesso bene. 
Escludendo, infine, che ### potesse invo care il principio “inadimplenti non est adimplendum”, il gi udice di appell o ne rigettava il gravame in cidentale, diretto a conseguire il risarcimento del danno, ritenendo, inoltre, nuova - e come tale inammissibile - la domanda proposta contro ### in relazione al pagamento del canone di locazione delle attrezzature ginniche, corrisposto anticip atamente per tutta la durata del contratto e, dunque, non dovuto, in qu anto relat ivo ad una prestazione non fruita.  3. Avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione il D'### sulla base - come detto - di sei motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia “irregolare composizione del collegio giudicante”, nonché “nullità del la sentenza” e “incostituzionalità”. 
Il rico rrente evidenzia che la sentenza è stata resa con la partecipazione, al coll egio gi udicante, di un giudice ausili ario, sicché l'organo collegiale sarebbe stato illegittimamente composto, in difetto di particolari, specifiche e motivate condizioni di emergenza organizzativa dell'### Richiama, sul punto, l' ordinanza del 9 dicembre 2019, ###, con cui la ### di questa Corte ha sollevato - e ciò proprio in relazione a tale aspetto - questione di legittimità costituzionale di diverse norme del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 98, nella parte in cui conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d'appello, in relazione ai parametri di cui all'art. 106, comma 2, ### ed agli artt. 102, comma 1, e 106, comma 1, ### 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dei nn. 3) e 4) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per inapplicabilità dell'art. 664 cod. proc. civ. nel gi udizio di merito conseguente a rigetto di convalida di sfratto, nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc.  Il ricorrente lamenta che la società ### nel giudizio di intimazione di sfatto, si era limitata a richiedere - unitamente al rilascio del bene - l'emissione del decreto ingiuntivo solo per i canoni scaduti, e non pure per quelli a scadere, senza poi depositare, all'esito del pr ovvedimento di conversione del rito, alcuna memoria integrativa. 
Si censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la società ### aveva tempestivamente formulato, 8 con la richi esta di convalida di sfratt o, una tipica domanda di condanna in futuro, come tale, quindi, relativa anche ai canoni a scadere. 
In qu esto modo, tuttavia, la condann a comm inata risulta basata su una norma - l'art. 664 cod. proc. civ. - mai invocata da ### peraltro app licata erroneamente, giacc hé essa presuppone, secondo il ricorrente, che lo sfatto sia stato convalidato.  ### parte, la condanna relativa ai canoni a scadere non potrebbe essere giustificata in ragione del fatto che la società ha richiesto il risarcimento del danno da occupazione “sine titulo”; e ciò perché si tratta di domanda non solo diversa per “petitum” e “causa petendi”, ma anche perché proposta per la prima volta in appello. Inoltre, in relazione a questo secondo profilo, si evidenzia come la novità della domanda neppure potesse giustificarsi alla luce del capoverso dell'art. 345 cod. proc. civ., dal momento che i canoni in relazione ai quali è stata comminata la condanna sono quelli maturati fino al 31 luglio 2015, non trattandosi, quindi, di danni sofferti dopo la pronuncia resa in prime cure (che risale al 5 febbraio 2018). 
In ogni caso, poi, si sottolinea che il riferimento all'art. 664 cod. proc. civ. non poteva giustificare la condanna anche di esso D'### essendo rimasto estraneo al giudizi o di convalida di sfratto.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per essersi limitata al mero recepimento della clausola risolutiva espressa. È, inoltre, dedotto vizio di motivazione per omessa valutazione di un fatto storico e di un documento di prova determinante. 9 ### il ricorrente la Corte catanese avrebbe, innanzitutto, mancato di valut are - come, invece, necessa rio, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa - l'imputabilità dell'inadempimento, non procedendo ad alcun confronto dei reciproci comportamenti negoziali. 
Si denuncia, inoltre, l'esistenza di un vizio moti vazionale, sotto un duplice profilo. 
Per un verso, in fatti, la sentenza impugnata, a fronte del chiaro tenore del contratto, che fissava, per il primo anno della sublocazione, un canone ann uale di € 58.500,00 (rispetto a quello, maggiore, previsto per le annualità succes sive in € 78.000,00), ha ravvisato una morosità per i mesi di gennaio e febbraio 2015 e ciò sul presupposto che quel minor canone - che era contemplato per il primo anno - dovesse intendersi non nel senso che la subconduttrice dovesse versare € 4.875,00 mensili, bensì che la decorrenza del canone di € 6.500,00 avesse inizio solo dal qu arto mese di godimento della “res locata”. Così facendo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe non solo dato rilievo ad una morosità superiore a quella espressamente indicata - in € 3.250,00 - nello stesso ricorso per ingiunzione, ma anche parametrato il calcolo del dovuto a “nove mesi”, e non, come da previsione del contratto, alla “prima annualità”. In questo modo, dunque, essa avrebbe sostituito e introdotto “ab exstrinseco” un parametro diverso rispetto al testo del contratto. 
Per altro verso, poi, si rileva come le morosità di ### non sarebbero in alcu n modo riferibil i alla gestione del D'### o, il quale si sarebbe, anzi, adoperato per una definizione bonaria della controversia, come risulterebbe da telegramma del 26 gennaio 2015 e co ntestuale ### re cante offerta di adempimento integrativo, documento che la Corte etnea avrebbe omesso di esaminare.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 38 cod.  civ., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità di esso D'### quale ### dell'associazione ### (carica dalla quale era cessato a febbraio 2015), sulla base del semplice fatto materiale ch e egli aveva, a s uo tempo, sottoscrit to il contratto di sublocazione per cui è causa, e ciò sebbene fino alla data di cessazione dell'incarico i canoni fossero stati regolarmente corrisposti. 
Assume, inoltre, il ricorrente che ### deve addebitare solo a sé il ritardo nel reimmettersi nel posses so dell'immobi le sublocato, atteso che essa - a norma dell'art. 7 del contratto - avrebbe potuto procedere in tal senso, trascorsi dieci giorni dalla messa in mora della subconduttrice.  3.5. Il q uinto motivo denuncia la mancata ammissione e valutazione di prove determinanti ritualmente richieste. 
Il ricorrente censura, in particolare, la sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale articolata da ### (della quale anch'egl i si sarebbe potuto giov are, stante l'inscindibilità delle cause radicate contro la predetta associazione sportiva e avverso di esso), nonché di esaminare i documenti di spesa prodotti in giudizio. 
Si duole, inoltre, il ricorrente del fatto che, ai fini della corretta valutazione dell'eccepita inagi bilità dei locali, la Corte etnea avrebbe dovuto considerare - ciò che non ha invece fatto - la necessità sia di riparar e il controsoff itto, sia di eliminare il progressivo svellimento del pavimento a parquet.  3.6. Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione “dell'art. 96 cod. 11 proc. civ.” per in ammissibilità ed illogicità della condanna alle spese di parte vittoriosa. 
Assume il D'### che, stante il rigetto di tutte le domande di ### ed ### (ad eccezione di quella relativa ai canoni “a scadere” in favore della prima, sulla quale, comunque, la Corte etnea si è pronunciata “ex o fficio”), le spese del giudizi o non potevano essere poste a suo carico, in quanto parte totalmente vittoriosa. 
In ogni caso, le spese relative al rapporto processuale con ### andavano separatamente e diversament e regolate, essendo risultata tale parte totalmente soccombente.  4. Ha pr oposto ricorso per cassazione anche la società ### sulla base di due motivi, notificandolo, peraltro, alla sola ### 4.1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata - ex art.  360, co mma 1, n. 5), cod. proc . civ. - per aver omesso di esaminare, quale fatto decisivo per il giudizio, la lesione di quello specifico bene immateriale di essa ### consistente nel suo “diritto di sublocare l'immobile”.  ### di questo fatto, si sostiene, ha indotto il giudice di appello a valutare, erroneamente, come domanda nuova ciò che era solo l'aggiornamento dell'entit à del danno, aggravatosi in corso di causa, atteso che il pervicace accumulo di morosità della subconduttrice e l'ostinata sottrazione della disponibilità dell'immobile hanno posto essa ### “sotto scacco”, stretta tra l'inadempimento di ### e le giuste pretese della proprietaria/locatrice di ricevere il pagamento dei canoni di locazione. Si ffatta condizione, si assume, sarebbe stata in particolare prospettata nel ricorso per sequestro cautelare proposto in co rso di causa, sicché se la Corte etnea avesse 12 valutato tali fatti - invece di ometterli - non avrebbe concluso per la violazione dell'art. 345 cod. proc.  4.2. Il secondo motivo, invece, denuncia - ai sensi dell'art.  360, co mma 1, n. 3), cod. proc . civ. - violazione ed errata applicazione degli artt. 345 e 426 cod. proc . civ., perché la sentenza impugnata ha limitato il risarcimento del danno al solo ammontare dei canoni non pagati fino al rilascio dell'immobile, ritenendo, erroneamente, che il maggior danno richiesto fosse da considerarsi oggetto di una domanda nuova.  ###.Mon di aver richi esto, con la domand a riconvenzionale proposta nel giudizio incardinato da ### la condanna dell'attrice e del terzo chiamato “al risarcimento del danno quale verrà determinato, anche in via equitativa, nel corso del presente giudizio”, precisando, nella citazione in giudizio del terzo chiamato D'### di averne richiesto la condanna, in solido con ### “p er la violazio ne degli obblighi cont rattualmente assunti con il contratto di sublocazione”, oltre che “per violazione degli obblighi conseguenti all'avvenuta risoluzione dello stesso”, con ristoro dei danni “quali verranno determinati, anche in via equitativa, nel corso del presente giud izio”. Tale limitazione, apparsa in origine opportuna sul presupposto che “correttezza e buona fede avrebbero prevalso e indotto controparte a limitare il danno”, risultava superata in corso di causa, in ragione dello sfratto per morosità subito da essa ### a caus a dell'impossibilità per la stessa - in ragione dell'inadempimento di ### - di onorare, a propria volta, la sua obbligazione di pagamento del canone verso la proprietaria/l ocatrice dell'immobile. 
Orbene, posto che l'aggravamento del danno in corso di causa - secondo quella che si assume essere la giurisprudenza di questa Corte - giustifica una pretesa risarcitoria che si pone alla stregua 13 di una mera “emendatio libelli”, avrebbe errato la Corte etnea nel ritenere la proposta domanda come nuova. 
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere integrata una “mutatio libelli”, la stessa dovre bbe ritenersi ammissi bile, alla stregua di quanto affermato dalle ### di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent . 15 gi ugno 2015 , n. 12310, Rv .  635536-01).  5. ###' ### ha resistito all'impu gnazione propos ta dalla società ### (peraltro, solo contro ###, con controricorso, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  6. La società As.M on ha resistito, a propria volta, con controricorso, all'impugnazione del D'### reiterando anche con tale atto - in via incidentale - i due motivi di ricorso di cui si è già sopra detto.  7. Avverso tale atto ha resistito, con controricorso, il D'### per chi edere che lo stesso sia dichi arato inammis sibile e comunque rigettato.  8. È rimasta so lo intimata la società ### e ciò in relazione al ricorso del D'### (la società ### no n le ha notificato, infatti, il proprio ricorso).  9. La trattazione di entrambi ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  10. ### e ### presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.  11. Il ricorrente principale D'### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 12. Preliminarmente, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01).  13. Sem pre in via preliminare, con riferiment o al ricor so principale, ovvero quello proposto dal D'### va rilevato quanto segue.  13.1. Esso risulta notificato - anche nei confronti dell'intimata società ### - nelle forme telematiche. 
Orbene, agli atti del presente giudizio vi è un'attestazione di conformità, della copia analogica del ricorso depositata in cancelleria, all'originale digitale notificato alle controparti, che risulta essere firmata solo digitalmente dall'Avv. ### Orbene, il difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità - essendo rimasta, come detto, la società ### solo intimata - comporta l'improcedibilità del ricorso, alla stregua del principio secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo ### senza attestazione di conformità del difensore ex art.  9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardi vamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritu almente 15 autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 . Vicev ersa, ove il destinata rio della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibili tà sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)” (Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438, in particolare la massima Rv. 650462-01). 
Inoltre, l'attestazione di conformità non risulta includere la relata di notificazione e i messaggi di posta elettronica. 
Sul punto deve rilevarsi che già le ### di questa Corte - cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 22438 del 2018, cit., in particolare, § 25 - avevano affermato che, ricorrendo una simile evenienza, può assumer e rilievo, ai fin i della prova della tempestività della notificazione, il “mancato disconoscimento ad opera del controricorrente dei messaggi di p.e.c. e della relata di notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente”, ma sempre, beninteso, che tutti gli intimati risultino presenti in giudizio. Il principio è stato meglio esplicitato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, la quale ha dichiarato “inammissibile, per difetto di prova della re lativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposit o di copia analogica e inform e dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, 16 ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994” (Cass. Sez. 1, ord. 22 dicembre 2020, n. 29266, Rv.  660154-01). Difatti, si è sottolineato come “la mera copia informe dei documenti di consegna telematica non è idonea a documentare in alcun modo l'avvenuta notificazione o anche il solo tentativo di essa; tale copia si riduce infatti alla produzione di due fogli privi di qualsiasi elemento che consenta in alcun modo di inferirne la corrispondenza agli eventuali originali telematici e dunque privi di significato giuridico” (così, in motivazione, Sez. 1, ord. 29266 del 2020, cit.; in senso conforme anche Sez. 3, ord. 11 febbraio 2022, n. 4423, non massimata).  13.2. Ciò premesso, reputa, tuttavia, questo Collegio che la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dal D'### non poss a avere va lenza generale, dovendo, invece, essere circoscritta al solo rapporto processuale tra lo stesso e la società ### data la sussistenza, nel caso di specie, tra tutte le parti del presente giudizio (e, dunque, oltre quelle testé indicate, pure la società ### e l'associazione ###, di un litisconsorzio solo facoltativo. 
Invero, tale co nclusione - sebbene priva, all o stato, di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte - risulta aderente alla “ratio” sottostante all'arresto delle ### sopra meglio identificato. 
In base ad esso, infatti, è l'assenza di contestazioni in ordine alla conformità delle copie analogiche - depositate - agli originali digitali dei documenti suddetti (ovvero, ricorso, relazione d i notificazione e messaggi di posta el ettronica) a precludere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sec ondo un meccanismo equiparabile ad una sanatoria del vizio. Ne consegue, pertanto, che, in difetto di contestazioni ad opera di taluna delle 17 parti costit uite, l'effetto dell'improcedibilità - a meno che non ricorra un a situazione di litisco nsorzio necessario anche so lo processuale, che impone l'adozione di una medesima pronuncia nei confronti di tutte le parti, essendo la stessa, altri menti, “inutiliter data” - non può che ritenersi circoscritto a quella parte che, avendo mancato di esprimersi (anche solo tacitamente, non operando contestazioni) in ordine alla conformità delle copie analogiche agli originali digitali, ha impedito il determinarsi, anche nei propri confronti, di quella peculiare ipotesi di sanatoria. 
Ne co nsegue, dunque, che il ricorso del D'### improcedibile nei confronti della società ### va scrutinato, invece, nel merito, in relazione al rapporto processuale - distinto per titolo (il contratto di sublocazione dei locali della palestra, e non quello di locazione delle attrezzature ivi esistenti) - tra il medesimo e la società ### 14. Ciò detto, il ricorso “de quo” va rigettato.  14.1. Il primo moti vo del rico rso principale, infatti, non è fondato.  14.1.1. Sul punto, va data continuità a quanto già affermato da questa Corte, ovvero che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2021, n. 41, che ha di chiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, che conferi scono al giudice ausiliario di appello lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni delle co rti di appello, queste ulti me potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma compless iva della magistratura onoraria; fino a qu el 18 momento, infatti, la tempor anea tollerabilità costitu zionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l' annullam ento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le ### d'appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. Sez. 6-2, ord.  5 novembre 2021, n. ###, Rv. 662813-01).  14.2. Il secondo motivo - che prospetta tre diverse censure (tutte, peraltro, nel merito non fondate) - è inammissibile.  14.2.1. La sua illustrazione, infatti, non risulta conforme al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente osservato l'onere di riproduzione diretta o almeno indiretta, con precisazione della parte corrispondente, del contenuto degli atti processuali sui quali il motivo è fondato. 
Più esattamente, il D'### non ha provveduto ad assolvere quell'onere di “puntuale indicazione” del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dall'art. 366, comma 1, 6), cod. proc. civ., pur nell'interpretazione “non formalistica” di tale norma che - in base al testé citato arresto delle ### di questa Corte - s'impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. ### del 28 ottobre 2021. Il ricorso si è limitato a localizzare gli atti processuali fondanti solo in chiusura del ricorso, ma ha delegato questa Corte, inammissibilmente e in contrasto con l'art. 366 comma 1, n. 6), cod. proc. civ., a ricercare di propria iniziativa quanto potrebbe supportare la prospettazione enunciata (cfr. Cas. Sez. Un., sent. 25 luglio 2019, n. 20181, Rv.  654876-01; Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv.  662388-01; Cass. Sez. Lav., ord. 4 febbraio 2022, n. 3612, Rv.  663837-01).  14.2.2. In ogni cas o, come si nota va in premessa, le tre censure in cui il motivo si articola - se fossero esaminabili - non sarebbero fondate.  14.2.2.1. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi come ognuna di tali doglianze si fondi su di un presupposto (ovvero, che la società ### richiese, nel giudizio di convalida dello sfratto, il pagamento dei soli canoni di locazione già scaduti, e non pure di quelli “a scadere”, domanda, questa, che si assume essere stata proposta per la prim a volt a in appello), smentito dalla sentenza impugnata. 
Nella stessa, infatti, si legge (pagg. 28 e 29) che, essendosi “il contra tto di sublocazione” - in forza di clausola risolutiva espressa - “risolto ipso iure” alla data del 25 gennaio 2015, in ragione del telegramm a con cui As.M on comunicava alla subconduttrice ### di v olersi avvalere dell a clausola, all a risoluzione andava “fatta seguire, in accoglimento della tempestiva domanda in pr oposito formulata, la condanna di questa medesima”, ovvero di ### “al pag amento d ei canoni maturatisi sino all'avvenuto rilascio” (e dunque anche quelli “a scadere”). 
Ciò conferma, vieppiù, la necessità che il ricorrente - nel proporre la presente impugnazione - provvedesse a riprodurre gli scritti defensionali di ### nella misura necessaria ad evidenziare l'assenza di una simile domanda formulata in primo grado. 
Dovendo, infatti, qui darsi per valida la ricostruzi one della domanda di ### risultante dalla sentenza (non potendo, in senso contrario, invocarsi la circostanza che il presente motivo lamenta anche l'e sistenza di un “error in procedendo ”, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e dunque un tipo di vizio in relazio ne al quale questa Corte, quale giud ice del “fatto 20 processuale”, ha la possibilità di acces so dirett o agli atti del giudizio di merito, e ciò perché, anche rispetto al viz io c.d.  “processuale”, è pur sempre necessario che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito” e “in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.”; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01), la prim a censura formulata con il presente motivo, ovvero quella di violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver il gi udice provveduto su una domanda mai ### formulata, si rivela anche infondata. Esito, questo, al quale deve pervenirsi - per le stesse ragioni - pure per la censura re lativa alla violazione dell'art. 345, comma 2, cod. proc. civ., proprio perché la sentenza dà atto che quella domanda non fu proposta, per la prima volta, in appello.  14.2.2.2. La seconda censura formulata è, invece, quella di errata applicazione, al caso di specie, dell'art. 664 cod. proc. civ., giacché tale norma - nel consentire la condanna del conduttore moroso anche per i canoni a scader e - presupporrebbe (nell'interpretazione del ricorrente) vuoi che la relativa domanda sia già stata proposta “in seno all'atto di intimazione dello sfratto”, vuoi l' avvenuta convalida dello sfr atto stesso, evenienze, entrambe, però non realizzatesi nel caso di specie. 
La censura - fermi i rilievi di generale inammissibil ità del secondo motivo di ricorso, già sopra illustrati - non è fondata, per le ragioni di seguito indicate. 
La sentenza impugnata ha accolto la domanda di pagamento pure dei canoni a scadere evidenzian do come ### av esse proposto la relativa domanda “con la sua citazione per convalida di sfratto, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 664 cod. proc. civ., 21 che, codificando eccezionale ipotesi di c.d. condanna in futuro, prevede che il conduttor e cui lo sfra tto sia stato intimato giudizialmente venga in tutti i casi condannato al pagamento non soltanto dei canoni scaduti ma anche di quelli «da scadere fino all'esecuzione dello sfratto»”. 
La decisione appare, dunque, esente dal denunciato vizio di violazione dell'art. 664 cod. proc. civ., essendosi la Corte etnea dichiaratamente uniformata a quell 'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in tema di locazione di im mobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sin o alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della dom anda di risoluzione del contratto di locazione per inadempiment o del condut tore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ.”, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna cd. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordin amento tutela l' interesse del creditore all'ottenimento di un provvedim ento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento” (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 14 dicembre 2016, n. 25599, Rv.  642333-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2005, n. 11603, Rv. 582853-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 1992, n. 6245, Rv. 477368-01). 
Orbene, la tesi del ricorr ente, secondo cui - all'esito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità, in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento - la condanna al pagamento ### dei canoni a scadere sarebbe possibile solo se la stessa fosse stata proposta “ab origine”, e sempre che lo sfratto fosse sta to convalidato, non trova riscontro nel la 22 giurisprudenza di questa Corte, dalla quale, anzi, si evince l'esatto contrario.   Essa, infatti, ha da tempo chiarito che quando “venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell' opposizione del conduttore, sorga controversia” tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice “in primo grado” e “diretta ad ottenere - oltre la risoluzione del contratto - anche la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, non può considerarsi […] né u na domanda nuov a […], né una domanda diretta ad ottenere l'adempimento dopo che era stata richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del secondo comma dell'art. 1453 cod.  civ., perché, nel caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del con tratto di locazione per morosità, l' ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel divieto stabilito” da tale norma, “i n quanto il locatore, richiedendo anche il pagament o dei canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma, al contrario, esige contempor aneamente all a risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobi le”, ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come “un ampliamento quantitativo di quella originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una modificazione della med esima domanda origin aria” (cfr.  Sez. 3, sent. n. 6245 del 1992, cit.). Un ampliamento, si è pure precisato, che non deriva dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, cod. proc . civ., ma che in tale norma “trova sostanzialmente la sua ratio”, giacché essa prevede “una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), second o la previsione di un 23 mezzo di tutela giurisdi zionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi” - di tutte le ipotesi, vale qui precisare, e non solo quella contemplata dalla norma suddetta - “espressamente previste di risoluzione della locazione” che tr ovano titolo in un “inadempimento del conduttore” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 11603 del 2005, cit., relativa, non a caso, ad una fattispec ie in cui la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e di condanna dello stesso a pagare i canoni non so lo scaduti ma anche a scadere fino al rilascio del bene, era stata proposta dal locatore addirittura in via riconvenzionale, e dunque al di fuori del procedimento ex art. 558 cod. proc. civ.). Del resto, se così non fosse, ovvero se non si potesse prescindere dall'instaurazione del procedimento di convalida di sfratto (o dal suo esito), non si comprenderebbe il senso dell'affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui “la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato” trova la sua ragion d'essere nel fatto che essi risultano “dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della loca zione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.)” (così, Cass. sez. 3, sent. n. 25599 del 2016, cit.), Né, in senso contrario, vale invocare l'arresto al quale ha fatto riferimento il ricorrente (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2005, n. 676, Rv. 580071-01), giacché esso si limita ad affermare che, superata all'esito dell'opposizione dell'intimato la fase della convalida dello sfratto per morosità del conduttore, l'impossibilità di fare applicazione dell'art. 664, comma 2, cod. proc. civ. - che prevede la possibilità di ingiungere all'intimato solo il pagamento di canoni di locazione, e non di somme dovute ad altro titolo - ha come effetto il superamento della preclusione a richiedere, oltre 24 alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, la penale prevista per tale ipotesi.  14.2.2.3. Infine, con la terza censura il ricorrente contesta, sotto altro angolo visuale, l'errata applicazione dell'art. 664 cod.  proc. civ., norma che non potrebbe giustificare la condanna - oltre che di ### - anche di esso D'### essendo egli stato estraneo (diversamente dall'associazione sport iva che presiedeva) al giudizio di convalida di sfratto. 
La censura trascura, però, di considerare che il procedimento di risoluzione del contratto di sublocazione per inadempimento di ### ( scaturito all'esito dell'opposizione della stessa all'intimazione di sfratto) venne riunito ad altro in cui la società ### aveva agi to, in via di riconvenzione, anche contro il D'### per conseguire i l ri storo del danno - tra l' altro - da detenzione “sine titu lo” dell'immobile sublocato, dal momento dell'operatività della clausola risolutiva fino al rilasci o dell'immobile. 
Orbene, se è vero che la riunione di procedimenti “non fa venir meno l' autonomia delle cause riunite nello stesso processo”, sicché “l e vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rileva no in ordine all'altro, o agli altri procedimenti” (Cass. Sez. 5, ord. 13 luglio 2018, n. 18649, Rv.  649712-01), con l'ulteriore conseguenza che “la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, co nsta in realtà di tant e pronunce quante sono le cause riunite” (Cass. Sez. 2, sent. 26 novembre 2010, n. 24086, Rv. 615769-01), non può ignorarsi, nella specie, il fatto ch e la Corte etn ea - proprio pe r aver soddisfatto la pretesa credi toria di ### in relazi one alla domanda di pagamento dei canoni ### a scadere fino all'avvenuto rilascio del bene - abbia ritenuto una “duplicazione” di tale d omanda, per tale motivo non soddisfacendola, quella 25 avanzata, anche contro il D'### “per detenzione senza titolo dello spazio oggetto della sublocazione dal momento della risoluzione a quello dell'effettivo rilascio”. 
Questa è stata la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (unitamente - come si dirà meglio nell'illustrare il quarto motivo di ricorso - all'operatività, nel caso di specie, dell'art. 38 cod.  civ.), in relazione alla quale il ricorrente principale non svolge alcuna specifica censura, non cogliendo, dunque, tale “ratio” (e ciò a prescindere dal la sua effettiva esattezza, alla luce del principio dell'autonomia dei giudizi, richiamato in premessa). 
In via gradata, per tutte le censure, ulteriore ragione di infondatezza sarebbe da rinvenire nella circostanza che vi era la domanda riconvenzionale di danno fino al rilascio, la quale, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., comprendeva quanto dovuto fino al rilascio a titolo di occupazione sine tituto dopo il momento della verificazione della cessazione della locazione.  14.3. Il terzo motivo - anch'esso articolato in più censure - è, del pari, inammissibile.  14.3.1. Vero è, infatti, che secondo questa Corte “la clausola risolutiva espressa non compo rta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessar io, per l'articolo 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 2007, 2553, Rv. 594888-01), tuttavia non vi alcuna affermazione della sentenza impugnata - a dispetto di quanto assume il ricorrente principale - che si ponga in contrasto con tale principio.  ### parte, quanto alla censura - che pure è prospettata dal ricorrente - di “omesso esam e” del fatto costitu ito dalla non 26 imputabilità dell'inadempim ento, essa appare formulata in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc.  Il ricorrente, infatti, non si doveva limitare a dedurre quale fosse, nella specie, il fatto “omesso” e la sua “decisività”, ma anche (ci ò che non risulta av venuto) il “dato”, testual e o extratestuale, da cui esso risul ti esistente, e, sopr attutto, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent.  11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). 
Infine, neppure astrattamente ipotizzabile è il dedotto vizio di motivazione, prospettato sotto due distinti profili. 
Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo “novellato” dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giug no 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investi re la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). 
Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui l a parte motiva del la sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configura bile, oltre che nell'ip otesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, perce pibile il fondamento della decisione, perché recant e argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. 27 Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 2223 2, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibil e contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ov vero connotata da “affe rmazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 6500 18-01). Fer ma in ogni caso restando la necessit à che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescin dendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). 
Ciò premesso, la motivazione con cui la Corte territoriale ha ravvisato la morosità di ### per i mesi di gennaio e febbraio 2015, in € 6.500,00 per ciascun mese (e ciò sul presupposto che la previsi one, per il primo anno di durata del ra pporto di sublocazione, del minor canone di 58.500,00 - rispetto a quello previsto per le annual ità s uccessive in € 78.000,00 - si sia tradotta in un'esenzione dal pagamento delle prime tre mensilità) si colloca ben al di sopra di del “minimo costituzionale”, senza evidenziare alcun profilo di irriducibi le contraddittorietà o manifesta illogicità. La sentenza impugnata, in fatti, muove dall'assunto che il contratto, concluso il 3 settembre 2014, prevedesse espressamente - all'art. 7 - che “il pagamento del primo canone decorrerà dal 5/12/2014” (e dunque proprio tre mesi dopo la stipulazione e l'inizio del rapporto). 28 ### parte, quanto al secondo profilo del ### vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, ovvero la non riferibilità della morosità della ### alla gestione di esso D'### (il quale si sar ebbe, anzi, adoperato per una definizione bonaria dell a controversia, come risulterebbe da telegramma del 26 gennaio 2015 e c ontestuale ###, esso si risolve in quel tentativo di confronto con le risultanze istruttorie, inidoneo - come visto - ad integrare il vizio motivazionale.  14.4. Pur e il quarto motivo del ricors o principale è inammissibile.  14.4.1. La s entenza impugnata, nell'aff ermare la responsabilità del D'### in ragione, non della sua posizione di rappresentante legale dell'associazione sportiva ### bensì per aver concluso il contratto di sublocazione, si è a ttenuta, dichiaratamente, a quanto aff ermato dalla giurisp rudenza di questa Corte. ### essa, infatti, “la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della ra ppresentanza dell' associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obblig azione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia «ex lege», assimilabili alla fideiussione”, con la conseguenza “che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l' esigenza di tu tela dei terzi c he, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e 29 sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il sempl ice avvicendamento nelle cariche social i del sodal izio comportare alcun fenomeno di succes sione nel debito in capo al soggetto subentrante”, con esclusione di quello “che aveva in origin e contratto l'obbligazione” (cos ì Cass. Sez. 3, sent. 12 gennaio 2005, n. 455, Rv. 579348-01, che ha enunciato tale principio con riferimento ad un con tratto di locazione sottoscritt o, “illo tempore”, dal l'allora presidente ###riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, cassando su tali basi la sentenza che aveva ritenut o che tu tte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza - nonché quella risarcitoria riconn essa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su costui, bensì sull'attuale presidente ###co sa si sostanzi la violazione del l'art. 38 cod. ci v., il ricorrente neppure lo esplicita, donde il difetto di specificità del motivo e la necessità di da re segui to al principio secondo cui “l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamen tare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffr ontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressament e a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv.  659448-01). 30 ### parte, inammissibile - perché implica una valutazione di natura fattuale - è pure la censura secondo cui ### deve addebitare solo a sé il ritardo nel reimmettersi nel possesso dell'immobile, per non essersi avva lsa della facoltà , contrattualmente prevista, di essere immediatamente reimmessa nella disponibilità della “res locata”. 
La censura, infatti, fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impu gnato, della fattispecie astr atta recata da un a norma di leg ge e implica necess ariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di leg ittimità” (“ex mu ltis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto esso “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia c onsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizi o di sussunzione og ni critica che investa la ricostruzione del fatto material e, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l' ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediat a dal la contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. 31 Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442 ) evenien za, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, l'apprezzamento di una circostanza che il giudice non avrebbe valorizzato.  14.5. Il quinto moti vo del ricors o principale è anch'esso inammissibile, e ciò sotto più profili.  14.5.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente neppure ha provveduto ad individuare il paradigma normativo - tra quelli di cui all'art. 360 cod. proc. civ. - al quale ricondurre il presente motivo, ciò che già ne inficia l'ammissibilità.  ### parte, anche a voler ritenere che dalla “esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata fo rmulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta”, sia pos sibile per questo “giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d'impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360” citato (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268 -01), ra vvisandola, in particolare, nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione al motivo di gravame relativo alla mancata ammissione delle prove, siffatta doglianza risulterebbe, egualmente, inammissibile. 
Innanzitutto, perché il ricorrente avrebbe dovuto lamentare in termini non equivoci un'omessa pronuncia sul motivo di gravame, ciò che invece non ha fatto, ma anche perché il medesimo - se ha provveduto a indicare il nominativo dei testi i capitoli di prova su cui escuterli (pag. 22 del ricorso), non chiarisce se la richiesta di ammissione della prova, da parte dell'associazione ### che attesta essere stata oggetto di conclusione in appello (pagg. 7 e 32 8 del ricorso), fosse contenuta nella comparsa di costituzione in appello, oppure, come necessario (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019 , n. 22883, Rv. 655094-01), in sede di precisazione delle conclusioni. 
In ogni caso, infin e, l'inammissibilità del motivo si impone anche per un'altra ragione. 
Il ricorrente si duole del fatto che, attraverso la richiesta prova testimoniale, sarebbe stato possibile provare la necessità sia di riparare il controsoffitto dell'immobile condotto in sublocazione, sia di eliminare il progre ssivo svellimento del pavim ento a parquet, e dunque i vizi della “res locata”. 
Giova, tuttavia, evidenziare che “la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 giugno 2021, n. 18285, Rv. 661704-01). 
Ma ciò, a ben vedere, non è avvenuto nel caso di specie (anzi, neppure è stato denunciato, donde, anche sotto questo profilo, l'inammissibilità del motivo), visto che la Corte territoriale non ha rigettato la domanda risarcitoria - ed escluso l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 1460 cod. civ. - addebitando a ### (e al D'### un “fallimento probatorio”. Essa, infatti, è giunta a tale conclusione attraverso l'apprezzamento delle risultanze della CTU e di una relazione di servizio del Comune di ### e dunque attraverso un (in questa sede, insindacabile) apprezzamento delle risultanze istruttorie.  14.6. Il ses to motivo di ricorso, in fine, non può essere accolto.  14.6.1. È errata, infatti, l'affermazione del D'### secondo cui egli sarebbe stato “totalmente vittorioso”, quanto al rapporto processuale con la società ### visto che la stessa ha conseguito un - seppur solo parziale - accoglimento della propria pretesa risarcitoria verso di esso. 
Quanto, invece, al rapporto processuale tra il D'### e la società ### e quindi alla pretesa del primo - ai fini della regolamentazione delle spese di li te - di essere ritenuto totalmente vittorioso verso la seconda, l'improcedibilità del ricorso preclude la possibilità di esaminare tale doglianza.  15. An che il ### ricorso incidental e di ### va rigettato.  15.1. Il primo motivo è inammissibile.  15.1.1. Es so denuncia, come omess o esame di u n fatto decisivo per il giudizio, la mancata considerazione della lesione del diritto di ### a sublocare il proprio immobile. 
Tuttavia, quello prospettato non è un vizio che possa ricondursi alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod.  proc. civ., la quale richiede che l'omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; 34 Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2 014, n. 5133, Rv . 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord.  6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).  ###, nella specie, investirebbe - in ipotesi - un'intera pretesa risarcitoria.  15.2. Il secondo motivo non è fondato.  15.2.1. Le voci di danno oggetto della pretesa risarcitoria fatta valere in app ello da ### (ovvero, il danno emergente per perdita dell'indennità di avviamento, di cui essa avrebbe potuto fruire se il rapporto di l ocazione avesse avuto la durata contrattualmente prevista, nonché il lucro cessante pari all a differenza tra i canoni che essa ### avrebbe conseguito nella veste di sublocatrice, e quelli che avrebbe dovuto versare, per l'intera durata del rapporto, nella sua qualità di conduttrice dello stesso bene) non possono, nella loro specificità, ritenersi inclusi in quelli di cui era stato richi esto il ristoro i n primo grado attraverso la domanda riconvenzionale proposta verso ### e il D'### Essi, infatti, erano individuati, genericamente, in quelli derivanti dalla “violazione degli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di sublocazione”, ovvero dalla “violazione degli obblighi conseguenti all'avvenuta risoluzione dello stesso”. 
Invero, “il divieto dello «ius novorum» non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle «causae petendi» fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una 35 tematica già acquisita al giudizio” (così, in motivazione, Cass. 6-2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, Rv. 647219-01). Difatti, “si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in second o grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinsec a essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto intro duttivo del giudizi o al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (così, nuovamente in motivazione, sempre Cass. Sez. 6-2, ord.  535 del 2018, cit., ma nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent.  12 luglio 2010, n. 16298, Rv. 614527-01; Cass. Sez. Lav., sent.  8 aprile 2010, n. 8342, Rv. 613299-01; Cass. Sez. Lav., sent. 23 marzo 20 06, n. 6431, Rv. 587699-01; Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2004, n. 22473, Rv. 578250-01). 
In altri termini, “si ha domanda nuova per modificazione della «causa petendi» anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate in primo grado”, e ciò perché “non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuri dico costitutivo, che è invece il fon damento della pretesa credi toria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest'ultimo al fine di risco ntrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 6- 2, ord. n. 535 del 2018, cit.). 
Né, d'al tra parte, può esse re richi amato - a sostegno del presente motivo, come fatto dalla ricorrente incidentale - l'arresto delle ### sulla c.d. “domanda complanare” (Cass. Sez. 36 Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv. 635536-01), giacché esso riguarda la modifica della domanda operata in primo grado, rimanendovi estraneo il tema del divieto di “nova” ex art. 345 cod.  proc.  16. Le spese del presente giudizio di legittimità vann o integralmente compensate tra le parti, data la loro recipro ca soccombenza.  17. In ragione del rigetto (e della declaratoria di improcedibilità, quanto al rapporto processuale tra il D'### e la società ### S.r.l.) del ricorso principale, nonché del rigetto del - duplice - ricorso incidentale, sussiste, a carico di ambo i ricorrenti, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministra zione giudiziaria ( Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n . 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte dichiara il ricorso principale di ### D'### go improcedibile verso ### S.r.l. e lo rigetta nei confronti di ### S.r.l.; rigetta, altresì, il duplice ricorso incidental e di ### S.r.l., compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente in cidental e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello 37 previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito di adunanza camerale della 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20768/2025 del 22-07-2025

... completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d .lgs. 13 lugli o 2017, n. 116 (Ri forma organica de lla magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57)». Fino ad allora, la stessa sentenza ha riconosciuto la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell 'attuale assetto, stante l'esigenz a di evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e di non privare immediatamente le ### d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili; rimane di conseguenza legittima la costituzione dei collegi delle ### d'appello con la partecipazione di 8 non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garant iscono l'indipe ndenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. Per tali ragioni è dunque da escludere che la sentenza impugnata possa ritenersi affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. per essere (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4088/2021 R.G. proposto da ### tems S.r.l., rappresentata e dife sa dall'Avv. ### domiciliata digitalmente ex lege; - ricorrente - contro ### s.a.s. di ### & C., rappresentata e difesa dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### domiciliata digitalmente ex lege; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la senten za della Corte d'appell o di ### n. 427/2020, ### ad uso diverso - ### del conduttore per gravi motivi ex art. 27, co mma 8, l. n. 392 del 1978 - ### consegna dell'Attestato di ### tica - ### - Combinato disposto artt. 6 (comma 4), 15 (comma 9) e 11 (comma 1-bis) d. lgs. n. 192 del 2005 - ### pubblicata il 30 novembre 2020. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 luglio 2025 dal ### udito l'### udito l'### udito il ### , in persona del ### generale ### che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo che la Corte accolga il terzo e il quarto motivo del ricorso pri ncipale di I.C.S. e dichiari inammissibili e rigetti i restanti motivi; chiede inoltre il rigetto e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale come esplici tato nella st essa memoria.  ### 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc.  davanti al Tribunale di Pordenone, la ### s.a.s. (d'ora in poi ### convenne in giudizio la ### tems s.r.l. (d'ora in p oi ###, chiedendo che fosse dichiara ta l'illegittimità dell'atto di recesso esercitato da quest'ultima in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale concluso tra le parti con decorrenza dal 1° agosto 2012. 
Espose, a sostegno della domanda, che il motivo di recesso era da ritenere non idoneo e che la conduttr ice era perciò tenuta al pagamento dei canoni fino alla scadenza natu rale del contratto, stabilita per il 31 luglio 2024. 
Si costituì in giudizio la società conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale con la quale sollecitò la declaratoria di nullità del precedente contratto di locazione del 14 marzo 2008 intercorso tra le parti, con richiesta di restituzione di tutti i canoni dalla stessa pagati. 
A seguito di tale domanda riconvenzionale, la società ### chiese a sua volta, in via di reconventio reconventionis, che fosse dichiarata la piena validità dei due contratti stipulati dalle parti; e aggiunse che, 3 per la den egata ipo tesi di accoglimento della rico nvenzionale della società ### la stessa avrebbe d ovuto e ssere condannata al pagamento della relativa indennità, in quanto occupante dell'immobile senza titolo.  ### ale accolse la domanda principale, accertò l'illegitt imità del recesso comunicato dalla società ### in relazione al contratto del 1° agosto 2012, condannò la convenuta al pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza naturale del contratto, rigettò ogni altra domanda e condannò la società ### al pagamento delle spese di lite.  2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società ### e in v ia incid entale dalla società ### e la Corte d'appello di ### con sentenza del 30 novembre 2020, ha rigettato entrambe le impugnazioni e ha condannato l'appellante principale alla rifusione di tre quarti delle ulteriori spese del grado, compensate quanto al quarto residuo.  2.1. Ha o sservato la Corte territoriale che risultava provata l'esistenza di due contratti tra le parti, uno stipulato il 14 marzo 2008 con decorrenza dal 1° agosto 2008 e l'altro con decorrenza dal 1° agosto 2012; il p rimo tra la società ### e la ### e l'altro tra le due parti in causa. I due contratti avevano un diverso canone e un ogge tto di verso, posto che il secondo riguardava un immobile solo in parte coincidente col primo e non conteneva alcun riferimento al precedente (come risultava dal fatto che nel preliminare del secondo contratto era espressamente prevista la risoluzione del primo). Doveva quindi ritenersi che il primo contratto non fosse più operante, in quanto oggetto di scioglimento per mutuo consenso. 
Ciò premesso, la Corte giuliana ha affermato che ogni questione relativa alla nullità del primo contratto doveva essere esaminata al solo scopo di rispon dere alla domanda di restituzione dei rela tivi canoni, avanzata dal la società ### quanto, invece, alla nullità de l secondo, si trattava di una q uestione priva di fondamento , dal 4 momento che la sanzione di nullità era venuta meno a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con decorrenza dal 22 agosto 2008.  2.2. In relazione alla presunta nullità del contratto del 1° marzo 2008, la Corte d'appello ha affermato di condividere la motivazione resa dal Tribunale, che aveva escluso tale nullità. 
Al riguardo ha anzitutto osservato che: — presupposto imprescindibile per ottenere un Attestato di ### era l'emanazione dei decreti di cui all'art. 4 d. lgs. n. 192 del 2005 per la fissazione dei criteri e d ei requis iti professionali per l'indiv iduazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica nonché delle linee guida nazionali per la certificazione energetica di cui all'art. 6, ultimo comma, d. lgs.  n. 192 del 2005; — la d isciplina transitoria, applicab ile in attesa dell'emanazione della normativa regolamentare, venne dettata dall'art. 11, comma 1- bis, del d.lgs. n. 19 2 del 2005, introdott o, con decorre nza dal 2 febbraio 2007, dal d.lgs. n. 311 del 2006, prevedendosi che, fino a quando non fossero state emanate le n orme regolamentari che consentano la redazione d ell'attest ato di certificazione energetica degli edifici, lo stesso era sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica o da u na equivalente procedura di certificazione energetica stabil ita dal Comune con pro prio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005; in pratica, in questa fase transitoria di applicazione del d. lgs. 192/2005, l'A.C.E.  era sostituito, ai fini dell'allegazione agli atti traslativi, dall'Attestato di ### o d a una equivalente pro cedura di certificazione energetica stabilit a dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005; — la qualificazione energetica rimase in vigore fino all'uscita delle 5 ### nazion ali per la ### ione ### (D.M.  26/06/2009); le prime due norme attuative vennero infine pubblicate con il d.P.R . 59/2009 ("### di attuazione dell'ar ticolo 4, comma 1, lettera a) e b), del ### 19 agosto 2005, 192, concernente att uazione della ### 2 002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"); la terza norma attuativa, d.P.R.  16 aprile 2013, n. 75, ha infine definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organ ismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli imp ianti di climatizzazione; — al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica era facoltativo ed era predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo ril ascio della certificazione energetica; non si può pertanto sostenere che il primo contratto fosse nullo per dif etto d ell'attestazione di cer tificazione energetica e ciò indipende ntemen te dal fatt o che tale mancanza poteva ben essere sanata trattandosi di nullità relativa; — la possibilità di simile «validità sopravvenuta» sarebbe venuta meno, secondo la Corte d'ap pello, solo in caso di event uale proposizione di un'azione giudiziale di nullità, la quale avrebbe reso inutile la sopravvenienza legislativa; ma se, invece, tale nullità non era stata fatta valere, solo uno «sterile formalismo» poteva condurre a dare rilievo alla nullità; in assenza, cioè, «dell'attualità dell'interesse pubblico ostativo all'esecuzione del contratto», la Corte di merito ha affermato che ad esso deve essere restituita piena validità.  2.3. Esaminando, poi, il secondo motivo dell'appello princi pale, avente ad oggetto la legittimità del recesso anticipato della società ### dal secondo contratto di locazione, la Corte d'appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rilevato che le ragioni che consentono al conduttore di lib erarsi in antici po dal vincolo 6 contrattuale «devono essere determinate da avvenimenti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che n e rendano o ltremodo gravosa la prosecuzione ». 
Tale gravosità deve avere una connotazione oggettiva e consistere «in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazi oni originarie idoneo a incidere significativamente sull'andamento dell'azienda». Nel caso specifico, al contrario, i gravi motivi addotti dalla società conduttrice non erano di tal genere, posto che non erano sopravvenuti, in quanto ben noti alla società ### fin dal 2011, e mancavano del carattere di imprevedibilità. 
Dal rigetto dei motivi dell'appello principale la Corte d'appello ha dedotto l'assorbimento di tutte le questioni poste in sede di appello incidentale condizionato, escludendo anche che potessero sussistere le cond izioni per porre a carico dell'appell ante principale l'ulte riore condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc.  civ., come sollecitato dalla società locatrice.  3. Per la cassazione di tale sentenza la ### S.r.l. ha proposto ricorso affidato a sette motivi.  ### legi s.a.s. ha deposi tato controricorso, con lo st esso atto proponendo ricorso inciden tale con u n motivo e ricorso incidentale condizionato con un motivo, per resistere ai quali ### ha depositato controricorso.  4. All'esito dell'adunanza camerale del 24 aprile 2024, in vist a della quale le parti avevano depositato memorie, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n . 20644 del 24/07/2024, ha disposto il rinvio del la causa a nuovo ruolo, per ché fosse t rattat a in pubblica udienza, in relazione alle questioni poste con il terzo e quarto motivo del ricorso principale.  5. ###.M . ha depositato, in d ata 23 giugno 2025, conclusioni scritte con le quali ha chiesto che la Corte «accolga il terzo e il quarto motivo del ricorso principale di I.C.S. s.r.l. e dichiari inammissibili e 7 rigetti i restanti mot ivi …; ri getti e dichiari inammissi bile il ricorso incidentale …». 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per illegittimità costituzionale della normativa che prevede che la Corte d'appello abbia come componente anche un giudice ausiliario. 
La parte rico rrente assume che tale n ormativa, illegittima in riferimento agli artt. 3, 25 e 106 Cost., renderebbe nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice.  1.1. Il motivo è infondato. 
Sulla questione è, come noto, intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n . 4 1 del 17 marzo 202 1, ha dichia rato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «nella parte in cui n on preve dono che e ssi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art.  32 del d .lgs. 13 lugli o 2017, n. 116 (Ri forma organica de lla magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57)». 
Fino ad allora, la stessa sentenza ha riconosciuto la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell 'attuale assetto, stante l'esigenz a di evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e di non privare immediatamente le ### d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili; rimane di conseguenza legittima la costituzione dei collegi delle ### d'appello con la partecipazione di 8 non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garant iscono l'indipe ndenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. 
Per tali ragioni è dunque da escludere che la sentenza impugnata possa ritenersi affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. per essere stata resa da Collegio composto anche da giudice ausiliario, quale relatore.  2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 346 e 324 cod. pro c. civ., per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'esistenza di un giudicato interno. 
Lamenta che la Corte d 'appello, dopo aver escluso la configurabilità della nullità a prop osito del secondo cont ratto, sia giunta alla stessa conclusione anche in rapporto al primo, sulla base della disciplina transitoria. Richiamati alcuni passaggi della sentenza del Tribunale , la ricorrente afferma che in q uella sede fu accertato che il primo contratto era nullo, ma che tale nullità era da ritenere sanata per effetto della sopravvenuta abrogazione della normativa in tema di attestat o di cert ificazione energetica. Quello specifico capo della decisione di primo grado non era stato fatto oggetto di appello, sicché l'affermata n ullità del contratto del 14 marzo 2008 doveva considerarsi passata in giudicato.  2.1. Il motivo è manifestamente infondato. 
Nessun giudicato interno è predicabile sulla nullità del primo contratto di locazione int ercorso tra le parti. Le st atuizioni performative del primo giudice non contengono alcuna affermazione in tal senso, ma anzi escludono che una tale nullità possa ritenersi sussistere. È vero che a tale conclusione la prima sentenza giunge per il riten uto rilievo sanante della normativ a sopravvenuta ed è vero anche che con l'app ello ### si era d oluta ### solo della 9 correttezza in iure di tale ultimo argomento, mentre nessuna censura aveva attinto l'af fermazione che lo precedeva circa la origi nazione nullità del contratto per mancanza d ella ### ma ciò attiene all'argomentazione giuridica ut ilizzata al detto fine dal Tribunale, dalla quale non è possibile trarre alcuna statuizion e interme dia nel senso prospettato in ricorso. La stessa appellante principale, odierna ricorrente principale, nell'impugnare la sentenza sul punto aveva fatto sì che l'intera questione, in tutta la sua ampiezza e con riferimento a tutti i temi da essa imp licati, fosse sottoposta al vaglio del giudice superiore. 
Giova in tal senso rammentare che, secondo paci fico insegnamento, «il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costi tuita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizi one sull'in tera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure i n via implicita, dal motivo di gravame (v. Cass. n. 12 202 de l 16/05/2017; cui adde, tra le pronunce massimate, Cass. n. 24783 del 08/10/2018; n. 10760 del 17/04/2019; n. ### del 19/10/2022; v. anche, tra le più recenti pronunce non massimate sul punto, Cass. n. 22177 del 24/07/2023; n. 13825 del 19/05/2023; n. 4809 del 15/02/2023; n. 3227 del 02/02/2023; n. 28217 del 06/10/2023).   La censura è argomentata sulla base della implicita premessa che il giudice d'appello fosse tenuto a seguire pedissequamente i binari argomentativi segnati dalla motiv azione del p rimo giudice (nullità originaria del contratto; successiva sanatoria per effetto della norma sopravvenuta). 10 Si tratta, però, di una falsa premessa, essendo appena il caso di rammentare che il giudizio di ap pello ha be nsì struttur a di revisio prioris instantiae ma come tale trova il suo perimetro delimitato dai motivi di gravame, non cert o dalle qualificazioni e valutazioni di merito operate dal primo giudice, salvo solo il formarsi di giudicato interno nella specie non predicabile per le ragioni già dette. 
In tal senso va ribadito ch e, in tem a di giudizio di app ello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettat a dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica d iverse da que lle invocate dall'ist ante, né incorre nella violaz ione di tale princip io il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione e lementi di fatto risultanti dag li atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice ( n. 513 d el 11/01/2019 in un caso in cui il giu dice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per la mancat a selezione ne ll'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione; il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputa to fondata la sudd etta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicate le ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e l'uti lizzatore; v. anche, ex plu rimis, Cass. n. 16213 del 2015; n. 11 8142 del 2009; n. 4008 del 2006; n. 19090 del 2007; n. 28217 del 2023, cit.).  3. Con il terz o motivo di ricorso si lamenta, con riferime nto all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 9, dell'art. 6, comma 4, e dell'art.  11, comma 1-bis, in relazione all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2005, nella versione vigente alla data del 14 marzo 2008. 
Richiamata la motivazione della Corte d'appello sul regime transitorio di cui all'art. 11, comma 1-bis, cit., la società ricorrente sostiene che, una volta affe rmato che vi e ra una parif icazione tra attestato di certificazione energe tica (### e attestato di qualificazione energetica (###, n e sarebbe dovuta derivare l'affermazione per cui la mancanza di uno dei due doveva condurre a dichiarare la nullità della locaz ione. Non sarebbe condivisibile, dunque, l'esegesi della Corte di merito secondo la quale la sanzione dell'art. 15, comma 9, cit., non poteva t rovare app licazione per difetto di obbligatorietà dell'### 3.1. Il motivo è infondato, nei termini appresso precisati. 
La parificaz ione, ai fini della p retesa sanz ione della nulli tà del contratto, tra attestato di certificazione energetica (### e attestato di qua lificazione energetica (### è sost enuta dalla ricorrente (ed anche dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte) sulla base della norma transitoria di cui al comma 1-bis dell'art. 11 del d.lgs. n. 192 del 2005 (comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 29 dicembre 2006, 311, a decorrere dal 2 febbraio 2007) a mente del quale «### alla data di en trata in vigore delle ### guida n azionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da u na equivale nte procedura di 12 certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005». 
La tesi in particolare fa leva sull'inciso «a tutti gli effetti» che, nella struttura sin tattica della disposiz ione, dovrebbe valere a qualificare importanza giuridica e ambito operativo del certificato sostitutivo. 
Tale tesi, però, non può essere avallata. 
Essa omette infatti di considerare, da un lato, che trattandosi di «nullità testuale», essa è soggetta a interpretazione restrittiva, e dall'altro, e correlativamente, gli ind ici che, nella ricostruzione diacronica del susseguirsi d elle modifich e normative, rafforzano la conclusione della necessaria limitaz ione della interpretazio ne della norma che ne costituisce la fonte a ciò - e solo a ciò - che è detto espressamente in essa.  3.2. Sotto il primo profilo va rimarcato, p er quanto in questa sede interessa, che: — l'art. 15 del d.lgs. n. 192 del 2005 sanziona, al comma 9, con la nul lità (relativa, in quanto deducibile solo dal conduttore), «la violazione dell'obbligo previsto d all'articolo 6, comma 4»; tale previsione era contenuta nel testo originario della disposizione ed è rimasta immutata anche a seguito della emanazione d el d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311; — l'art. 6, comma 4, d.lgs. cit. (richiam ato dalla no rma sopra ricordata) prevedeva: a) nel testo originario: «Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichi arata dal prop rietario conforme all'originale in suo possesso»: b) nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 311 del 2006 (in vigore dal 2 febbraio 2007 al 21 agosto 2008): «Nel caso di locazione di interi i mmobili o di singole unità 13 immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, det to attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso». 
Non è dun que rev ocabile in dubbio che, in base al combinato disposto delle due norme, nel testo vigente alla data di st ipula del contratto del 1° agosto 2008, la san zione di nu llità fosse testualmente prevista con espresso riferimento ad ob blighi che attenevano alla messa a disposizione o consegna di copia conforme del ### attestato di certificato urbanistic a (### e non di altro attestato: obb ligo previsto dal comma 4 dell 'art. 6 che, con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 311 del 2006, è stato pe raltro ulteriormente limitato in relazione ai suoi presupposti (essendo previsto non, come in origine, per ogni contratto di locazione, ma solo per quelli aventi ad oggetto «interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»).  3.3. Sotto il secondo profilo appare dirimente la considerazione che proprio il testo normativo (il citato d.lgs. n. 311 del 2006) che ha introdotto (con l'art. 5, comma 1), a decorrere dal 2 febbraio 2007, nel d.lgs. n. 192 del 2005, la norma transitoria di cui al comma 1-bis dell'art. 11, è espressamente intervenuto, come visto, anche sul testo dell'art. 6, modificando pure il comma 4, del quale, come detto, ha ulteriormente limitato la portata circoscrivendone ad un ambito più ristretto i presupposti a pplicativ i, ma lasciando inalterato il riferimento, quanto all'oggetto de ll'obbligo, all'Attestato di ### (###. 
Non può dunque non apparire significativo che il legislatore del 2006, certamente consapevole della mancata entrata in vigore delle ### guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (oltre che dell'altra normativa regolamentare di cui sopra s'è detto) — tanto 14 da det tare per tal motivo la vi sta norma transit oria — e dun que dell'impossibilità, ancora al momento della emanazione del d.lgs.  311, che alcuno potesse ottenere in nessun caso un Attestato di ### abbia confermato la norma che ne prevedeva, a pe na d i nullità del cont ratto, l'obbligo di messa a disposizione o di consegna in copia conforme al conduttore, sebbene ben potesse prevederne l'inoperatività a quella data e ben potesse, se ritenuto confacente agli obiettivi perseguiti, estenderne la riferibilità anche all'### o di ### (###, sia pu re alternativa e/o limitata nel tempo, in parallelo a quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis. 
In tale contesto e per converso, risulta ancor più problematico ricavare una sanzione di nullità ### del contratto di locazione dal combinato disposto della menzionata norma transitoria (l'art. 11, comma 1-bis) che si limita a prevedere, fino all'emanazione de lle dette ### la sostituzione dell'AQE all'ACE «ad ogni effetto», con le norme di cui all'art. 15, comma 9, e 6, comma 4 (che, nel medesimo contesto, continuano invece a riferire l'obbligo predetto e la relativa sanzione di nullità all'###, ove si consideri, da un lato, la difficoltà di conciliare il principio della necessaria ricavabilità di una nullità testuale ex art. 1418, terzo comma, cod. civ., direttamente dal testo della norma, con la generica previsione di una norma transitoria quale quella in di scorso, dall'altro, che, nel contesto descritto, sarebbe stato agevole in cidere anche sulla fonte della sanzione di nullità del contratto in tervenendo o sul bin omio normativo che la prevede (art. 6, com ma 4, e art. 15, comma 9, d. lgs. n. 19 2 del 2005) o sulla stessa norma transitoria (art. 11, comma 1-bis, d lgs.  n. 192 del 2005).  3.4. ### canto, me tte conto di rilevare ch e l'espressione «l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica», là dove dispone 15 la sostitu zione «a t utti gli effetti», second o la letteralità dell'espressione, riferendosi agli effetti della certificazione sostituita, allude chiaramente agli effetti che l'ordinamento in thesi (cioè potenzialmente, data la mancanza di normativa attuativa d i quella figura) avrebbe ricollegato a detta certificazione, nel senso del valore certificatorio sul piano energetico. Il disposto del comma 4 del citato art. 6, proclamante nel testo originario la nullità del contratto locativo carente della sua allegazione, non poteva intendersi come un effetto diretto dell'efficacia de lla certificazione, trattandosi, invece, di un a conseguenza ricollegata a detta allegazione e, dunque, ad un quid del tutto estraneo a detta efficacia, individuato da una norma diversa da quella regolante la stessa. Inoltre e sempre sul piano dell'esegesi letterale, l'espressione «a tutti gli effetti» sottende un quid in senso positivo, cioè un effetto ricollegato alla presenza della certificazione e non estensibi le alla sua mancanza. Sicché, anche p er questo la previsione normativa di cui si discor re non poteva contemplare la previsione, tanto più - come s'è detto - anche ridimension ata, del comma 4.  4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, comma primo, nu m. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1423 cod. civ. in relazione agli artt. 1 1 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale. 
Rileva la società ricorren te che, nel momen to in cui la Corte triestina ha affermato che la nulli tà originaria del contratto di locazione del 14 marzo 20 08 era stata sa nata dalla normativa successiva, essa avrebbe sostanzialmente ammesso la sanatoria di un contratto nullo, ciò che l'art. 1423 cod. civ. tassativamente vieta. La sanatoria derivante dall'abrogazione dell'art. 15, comma 9, del d.lgs.  n. 192 d el 2005 non p otrebbe op erare che per l'avvenire, ci oè a partire dal 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della legge n. 16 133 del 2008 ); di talché la Corte d'appello avrebbe att ribuito alla modifica una portata retroattiva che è da escludere. 
Rispetto a tale nullità, ancora esistente alla data del 1° agosto 2008, sarebbe irrilevante, secondo la ricorrente, la sanatoria disposta dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
La sanato ria, avente ad ogget to soltanto l'### di prestazione energetica (###), introdotto nel 2013, degradando la nullità ad illecito amministrativo, ha previsto una sorta di convalida a richiesta. La norma, quindi , poteva riguardare soltanto i nuovi contratti di locazione, stipulati nella vigenza dell'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 192 del 2005. 
La legge n. 133 del 2008, invece, relativa al caso odierno, non ha, secondo la società ricorrente, dis posto al cuna sanatoria pe r le nullità venute a determinarsi nella vigenza della norma poi abrogata. 
Ne consegue che il ### e e la Corte d 'appello, secondo la ricorrente, interpretando in modo errato la successione di leggi nel tempo, avrebbero attribuito alla legge n. 133 del 2008 - che si limita ad abrog are per il futuro la san zione di null ità di cui all'art. 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 de l 2005 - un «effetto retroattivo e sanante valevole per quei contratti - nulli - stipulati nella validità del previgente disposto». 
Non sarebbe corretto, quindi, ipotizzare un'equivalenza tra l'APE e l'ACE; e da tanto conseguirebbe che i contratti perfezionati prima del 22 agosto 2008 erano e rimangono nulli, non essendo per loro ammissibile alcuna convalida in d ifetto di un'espressa pre visione legislativa. 
Conseguenza necessitata, quind i, sarebbe la nullità del primo contratto con conseguent e n ullità anche del secondo. Anche ipotizzando, come fa la Corte d'appello, infatti, la diversità dei due contratti, ricorrerebbe, secondo la ricorrente, un caso di novazione 17 oggettiva «che, per l'essersi innestata su di un contratto nullo è a sua volta inefficace». 
La conclusione del ragionamento è che, comunque vada, anche il contratto del 1° agosto 2012 sarebbe nullo.  4.1. Il motivo è inammissibile. 
Quanto argomentato dalla Corte triestina circa l'ipotesi della sanatoria per effet to della n ormativa sopravvenuta costituisce una motivazione aggiuntiva, che, una volta consolidatasi quella criticata con il terzo motivo (ossia, una volta esclu sa l'ipotizz ata nullità per violazione dell'art. 6, comma 4 , d. lgs. n . 192 del 200 5 perché disposizione non operante nel periodo in questione in mancanza delle norme di attuazione e non incisa, per le ragioni dette, dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis, d. lgs. cit.) rimane inutile e, dunque, non censurabile. 
Varrà soggiungere che, per le considerazioni sopra esposte nello scrutinio del terzo motivo, deve concludersi che il 22 agosto 2008, data di entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 35 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133), che ha abrogato (tra gli altri) l'art. 6, comma 4, e l'art.  15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, tali norme — che, come s'è detto, costituiscono la fonte de lla nullità testuale infondatamente evocata nella fattispecie — non avevano an cora potuto trovare applicazione in mancanza della normativa regolamentare integrativa che ne costit uiva presupp osto imprescindibile (no rmativa poi emanata, come ricordano i giudic i a qui bus, solo a cominci are dal 2009). 
Ne deriva che detta n orma abrogatrice, lungi dal pote rsi considerare quale sopravvenuta san atoria di precedenti nul lità eventualmente verificatesi (tesi in effetti incompatibile con il sistema civilistico delle nullità negoziali e con il principio di irretroattività della legge, in mancan za di esp ressa diversa disposizione), ha 18 semplicemente avuto l'effetto di eliminare per il futuro una previsione di nul lità che solo in futuro, per l'appunto, avrebbe potuto trovare eventuale applicazione ma non ancora al momento della entrata in vigore della norma abrogatrice. 
È p oi del tutto eccentrico ogni rife rimento — per trarne argomento a contrario a supporto alla tesi della nullità del contratto de quo — all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, 145, convertito, con modifiche, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 (a mente del quale «su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richie denti, in luogo di quella della nullità d el contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato»). 
Tale norma fa infatti riferimento a un quadro normativo — la cui prima fonte è costituita dal d .l. 4 giugno 2013, n. 63 (recan te «### al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione») e che è quin di di molt o successivo a quello che nella specie trova applicazione — nel quale l'### di ### (### non era più previsto ed al suo posto era stato introdotto l'### di ### (###, prevede ndosi per esso l'obbligo di allegazione ai «nuovi contratti di locazione», obbligo sanzionato: a) in un primo tempo con la sanzione di n ullità d el contratto (art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 192 del 2005, aggiunto in sede ###del 2013, in vigore dal 4 agosto 2013 al 23 dicembre 2013); b) quindi con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (art.  6, comma 3, d.lgs. n. 192 de l 2005, come modificato dal d.l. 23 19 dicembre 2013, n. 145, in vigore dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014). 
Evidentemente la citata norma transitoria non pote va che far riferimento alla sola sanzione di nullità per la mancata allegazione del ### di ### (### ed al limitato periodo in cui essa ha pot uto tro vare applicazione, e non certo all'Att estato di ### (###, a quella data ormai eliminato dalla realtà giuridica, né tanto meno alla nullità consegue nte alla sua mancata consegna o messa a disposizione del conduttore, come detto già da dive rsi anni p rima ormai non più operante, né di fatto, per quanto detto, mai operativa.  5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 ), cod. p roc. civ., v iolazione e falsa applicazione degli artt. 136 2 e 1363 cod. civ. i n tema di interpretazione contrattuale. 
La censura h a ad ogg etto la sentenza nella parte in cui ha sostenuto la diversità tra i d ue contratt i stipulati dalle parti. T ale esegesi sarebbe in contrasto col dato testuale e non avrebbe preso in considerazione l'effettiva volont à delle parti. A dimostrazione dell'identità vi sarebbero, infatti, una serie di elementi: la sostanziale identità delle parti, l'identità del contenuto del contratto, l'inesistenza di una cesura temporale t ra il primo e il secondo contratto e l'espressa ammissione, da parte della società ### in ordine alla qualificazione del secondo contratto c ome mero ag giornamento del primo. Non potrebbe sostenersi, in definitiva, che il secondo contratto sia cosa diversa dal primo.  5.1. Il motivo è inammissibile. 
Si prosp etta con esso, in termini meramente opp ositivi rispet to alla valutazione svolta dalla Corte di merito, una diversa interpretazione del secondo contratto come diretto, in tesi, a operare un mero aggiornamento del precedente in relazione ad alcuni aspetti 20 e senza effetti novativi. 
Il convin cimento al riguardo espresso in sentenza risulta adeguatamente motivato e la Corte territoriale non omette di considerare la gran parte deg li elementi fattuali su cu i parte ricorrente torna a far leva in favore di una opposta conclusione, non potendo considerarsi quelli invece non considerati (quali in particolare l'identità dei soggetti) di rilievo decisivo in tal senso. 
La censura si risolve, dunque, nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al rigu ardo ne è consentita la deduz ione: in ult ima analisi nella mera asse rtiva contrapposizione di un esito diverso dell'attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.  6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 ), cod. p roc. civ., v iolazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 115 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 1375 cod. civ. e al principio di buona fede.  6.1. Osserva la rico rrente che la Corte d'appello avrebbe affermato sia che i sopravvenuti motivi di recesso non erano validi sia che quei motivi erano comunque noti già prima del 31 gennaio 2018, ultima data utile entro la quale la società conduttrice avrebbe potuto comunicare la disdetta del contratt o stesso. Tale ragionamento sarebbe in contrasto con l'art. 115 cit., perché la società ### non aveva contestato l'esistenza degli elementi che la società ### aveva posto a fondamento del recesso; ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto limitare il proprio sindacato alla rilevanza di quei fatti. 
La società ### in altri termini, avrebbe dato pieno riconoscimento ai fatti indicati dalla controparte, per cui il sindacato compiuto dalla Corte di merito sarebbe avvenuto in violazione del principio di non contestazione. 21 6.2. Vi sarebb e, poi, un ulteriore viz io della sentenza: e ssa, equiparando la facoltà di recesso di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978 a quella di disdetta prevista dall'art. 28 della stessa legge, avrebbe interpretato in modo scorretto la giurisprudenza di legittimità. La facoltà di recesso di cui all'art. 27, infatti, sopravvive a quella di disdetta, trattandosi di due poteri «ontologicamente diversi» per volontà del legislatore; e in concreto ciò significa che il diritto di recesso per gravi motivi contin ua a sussis tere anche quando essi sono e mersi «a ridosso del t ermine ult imo per dis dettare, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 392 de l 1978, il contratto d i locazione». 
Interpretando detta normativa alla luc e del principio di buona fede contrattuale, ne deriva che il conduttore, avendo a disposizione due diversi poteri, n on può scegliere di esercitare quello che arre ca al locatore il maggio r danno. La sentenza, quindi, sareb be incorsa nell'errore di utilizzare l'assioma secondo cui il mancato esercizio del potere di disdetta e quivale alla rinuncia a far valere il diritto di recesso.  7. La p rima delle due censure s volte con il motivo è inammissibile, restando conseguentement e assorbito l'esame della seconda. 
La Corte d'appello ha esaminato a fondo i motivi di recesso e li ha ritenuti ingiustificati. 
Ha rich iamato correttamente i connotat i di questi motivi (sopravvenuti, imprevisti, estranei alla volontà). 
Anche in tal caso g li argomenti rivelano un a consistenza prettamente meritale e oppositiva, che li rende inidonei a costituire ammissibile strumento di critica cassatoria. 
In particolare, il riferimento alla acquisizione in giudizio dei fatti dedotti a fondamento del re cesso in conseguenza della loro non contestazione da parte della locat rice, di cui a veva già dat o atto il giudice di primo grado, è del tutto inconferente, dal momento che la 22 decisione della Corte è fondata no n già su un giudizio di manca ta dimostrazione di tali fatti qu anto s ulla valutazione giuridica di inidoneità degli stessi a costituire valido motivo di recesso, oltre che sulla emergenza, anche per ammissione della stessa ap pellante, di circostanze di segno opposto.  8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo. 
Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello , per oblit erare la sussistenza dei gravi motivi di recesso di cui all'art. 27 della legge 392 del 1978, abbia affermato che non era stata dedotta e provata dall'appellante la sopravvenienza di circostanze ecceziona li, impreviste e imprevedibili, rispetto alla scadenza del termine per la disdetta di cui all'art. 28 della legge citata. Obietta che fin dal primo grado essa aveva indicato u na serie di ragioni sopravvenute e giustificative del recesso, che la Corte d'appello non avrebbe valutato e che, se fossero state conside rate, avre bbero condott o ad una diversa decisione.  8.1. La censura investe , quest a volta pe r ragioni in facto, la seconda delle autonome rationes decidendi addotte in sentenza per negare la legittimità del recesso. 
Anch'essa, pertanto, rimane asso rbita dal rigetto della prima censura del sesto motivo, per effetto del quale la sentenza impugnata rimane comunque su l punto pienamente gi ustificata d al rilievo assorbente delle inidoneità d elle circostanze dedo tte a costituire valido motivo di recesso ex art. 27 l. n. 392 del 1978.  9. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lame nta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa a pplicazion e dell'art. 96 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ingiustamente respinto il motivo di appello volto ad ottenere 23 la condanna di controparte al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà della lite. 
La società ### rileva che la pretesa avanzata dalla società ### di ottenere la restituzione delle somme corrisposte alla società ### a titolo di canoni d'affitto, pur avendo ininterrottamente occupato ed usufruito dell'immobile d all'agosto 2008, si caratterizza per la sua temerarietà, e per tale ragione avrebbe dovuto essere sanzionata in modo adeguato.  9.1. Il motivo è infondato. 
La decisione della Corte d'appello, sebbene del tutto immotivata, si rivela in iure corretta non poten dosi ravvisare, speci e in considerazione delle questioni poste con il primo motivo dell'appello principale (in questa sede ###il terzo e quarto motivo di ricorso), i presupposti per la invocata sanzione processuale.  10. Con l'unico motivo di ricorso incide ntale condizionato la società ### - dopo aver ricordato ch e la sentenz a impugnata ha stabilito che il rigetto d ei motivi de ll'appell o principale comportava l'assorbimento di ogni questione propo sta con l'appe llo incidentale condizionato - rileva che, nella non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso pri ncipale, dovrann o ritenersi come riproposte tutte le domanda avanzate con l'appe llo incidentale; e fra queste , soprattutto, quella di pagamento dell'indennità da occupazione illegittima per tutto il pe riodo di du rata del primo contratto di locazione oggetto di causa.  10.1. Il motivo rimane assorbito dal rigetto di tutti i motivi del ricorso principale. 
In caso contrario, peraltro, avrebbe dovuto dirsi inammissibile, essendo noto che per le doman de o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione , sicché l'eventuale accoglimento del ricorso 24 principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (v. ex plurimis Cass. n. 29662 del 2023; n. 22095 del 2017; n. 3796 del 2008; n. 1691 del 2006).  11. Sia il ricorso principale che quello incidentale devono dunque, in definitiva, essere rigettati, mentre quello incidentale condizionato deve essere dichiarato assorbito. 
La recip roca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament o, da parte della ricorrente principale e di qu ella incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introd otto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. 
Compensa per intero tra le parti le spese processuali. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di que lla incidentale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Iannello Emilio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13289/2024 del 14-05-2024

... ricorrente la normativa citata avrebb e istituito una magistratura parallela a quella professionale ordinaria, violando anche il principio del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., e il principio di terzietà e indipendenza del giudice, ex art. 111 Cost. 2. Il motivo è infondato nei termini che seguono. 2.1. Infatti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. La previsione ad opera delle disposizi oni censurate dello svolgimento di funzioni (nient'affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausi liari sono strutturalmente inseriti, risulta essere del tutto fuori sistema e si pone in radicale cont rasto con l'art. 106 Cost. I giudici ausiliari d'appello, infatti, non sono riconducibili a figure di «giudici singoli», (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 7009/2021 r.g. proposto da: Unione di ### s.p.a., appartenente al ### e soggette all'attività di direzione e coordinamento di ### s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. ### , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### che indica il proprio in dirizzo di po sta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni -ricorrente - contro ### s.r.l. , e per es sa la ### s.p.a. , qui rappresentata da ### s s.p.a., in forza di pro cura speciale del 9/5/2019 con atto a firma autenticata dal ### 2 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### in ### in persona del dott.ssa dott.ssa ### giusta procura del dott. ### nella sua qualità di ### della ### con la firma autenticata il ### dal ### in ### rappresentata e assistita, giusta procura speciale allegata, dall'### sito in ### via ### n. 12 e all'indirizzo pec indicato -controricorrente-ricorrente incidentale - ### annio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor #### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### in virtù di procura speciale in calce al controricorso rilasciata su foglio separato dal quale è stata estr atta copia informati ca per immagine inserita n ella busta telematica contenente presente att o, tutti elettivamente domi ciliati digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.  -controricorrenti avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1193/2020, depositata in data 11 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. Con la sentenza in data ### il tribunale di Ancona revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore della ### di ### nei confronti della società ### s.p.a., nonché di ### e ### determinando il credito della banca nel minor importo di euro 387.007,44.  2. Avverso tale sentenza proponevano appello principale la ### s.r.l., il ### e il ### 3 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### 3. Si costituiva nel giudizio d'appello la ### di ### s.p.a., contestando il gravame avverso e chiedendo, in via incidentale, il riconoscimento di spese, oneri e competenze già conteggiati dalla banca ma ritenuti non dovu ti, in quanto non espressamente pattuiti.  4. Nel corso del giudizio d'appello la ### di ### s.p.a., co stituita in appello il ### veniva incorporata (il ###) da ### di ### (### s.p.a. che, per effetto di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti pubblicata in G.U. in data ###, aveva ceduto il proprio portafoglio crediti a #### s.r.l., la quale a sua volta aveva conferito mandato a ### g s.p.a. di provvedere alla risc ossione dei credi ti ceduti.  ### interveniva in giudizio il ###.  5. La difesa della appellante sollevava eccezione di carenza di legittimazione passiva nei confronti della neocostituita ### e per essa ### s.p.a., intervenuto ai sensi dell'art.  111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della ### 6. La Corte di appello di ### con sentenza depositata l'11 novembre 2020 n. 1193 accoglieva «l'appello proposto», revocando il decreto ingiuntivo, evidenziand o la fondatezza dell'eccezione processuale sollevata da parte appellante. 
In parti colare, la Corte territoriale rilevava che a fronte dell'eccezione di difetto di leg ittimazione e ti tolarità del rappor to dedotto in giudizio in capo alla neocostituita ### sollevata dall'appellante, nell'assunto di non ritenere sufficiente la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione di crediti , «non rinvenendosi il credito in contestazione né in tale avviso, né nella lista pubbl icata sul sito di rinvio, né potendo essere definito in sofferenza», l'appellata ### «non ha replicato, né prodotto 4 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta ### etta ### che a pagina 25 si li mita a richiamare l'avv enuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 L. n. 130/99 del 20/7/2018». 
Pertanto, il giudice d'appell o «in consi derazione delle argomentazioni che precedono, ritenu ta assor bita ogni alt ra domanda nel merito, l'appello deve essere accolto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , liquidate in di spositivo, seguono l a soccombenza». 
Nel dispositivo, condannava l'appellata ### al rimborso delle spese processuali, sia del primo grado che di quelle d'appello.  7. Su ccessivamente, la ### chiedeva la cor rezione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, laddove av eva disposto la condanna alle spese a carico di ### in luogo della ### di ### La Corte d'appello provvedeva in conformità.  8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.p.a. ###, depositando anche memoria scritta.  9. Ha resistito con controricorso la ### s.r.l. e per essa ### s.p.a., r appresentata da ### s.p.a., proponendo anche ricorso incidentale.  10. Hanno resistito con controricorso la ### s.r.l., ### e ####: 1. Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrente deduce la «eccezione di incostituzionalità degli articoli 62-72 della legge 9/8/2013, n. 98, in riferimento agli articoli 25,106, 2º comma, e 111 della costituzione, con conseguente violazione dell'art. 360, 5 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### primo comma, n. 4, c.p.c., e nullità della sentenza e dell'ordinanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 158 c.p.c.». 
In parti colare, per la ricorrente la normativa citata avrebb e istituito una magistratura parallela a quella professionale ordinaria, violando anche il principio del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., e il principio di terzietà e indipendenza del giudice, ex art. 111 Cost.  2. Il motivo è infondato nei termini che seguono.  2.1. Infatti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. 
La previsione ad opera delle disposizi oni censurate dello svolgimento di funzioni (nient'affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausi liari sono strutturalmente inseriti, risulta essere del tutto fuori sistema e si pone in radicale cont rasto con l'art. 106 Cost. I giudici ausiliari d'appello, infatti, non sono riconducibili a figure di «giudici singoli», perché chi amati a esercitare la giurisdi zione in composizione stabilmente collegiale, qual è la Corte d'appello, e in giudizi di regola di secondo grado. 
Tuttavia, l'interazione dei valo ri in gioco evidenzia, nell'immediato, il pregiudizio all'amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, in relazione all'esigenza di evitare carenze nell'organizzazione giudiziaria. 
Occorre allora — come soluzione, nella specie, costituzionalmente adeguata alla protezione di tali valori — che la 6 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### declaratoria di illegittim ità delle disposizi oni censurate lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale. 
A tal fine la reductio ad legitimitatem può farsi, co n la sperimentata tecnica della pronun cia additiva, in serendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire. 
In tale periodo rimane — anche con riguardo ai giudizi a quibus — legittima la costituzione dei co llegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.  3. Con il secondo motivo di impugnazione principale la ricorrente lamenta la «violazi one e falsa appli cazione degli artico li 111, 4º comma, ### 112,113,132, 2º comma, n. 4, c.p .c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d'appello, sulla premessa che chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, dopo aver ritenuto che la ### non aveva assolto completamente a tale onere, ha concluso «sorprendentemente, che, “ritenuta assorbita ogni altra domanda di merito”, l'appello dovesse essere accolto». 
Trattasi di motivazione apparente, se non, a ben vedere, addirittura inesistente. 
Il gi udice d'appello, quand'anche avesse ritenuto che la cessionaria del credi to non avesse dimostrato la propria legittimazione attiva, non avrebbe mai potuto «trarne come conseguenza giuridica l'accoglimento dell'opposizione, ma avrebbe comunque dovuto affrontare il merito della controversia e accertare l'esistenza o meno del credito». 7 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### nell'ipotesi in cui la parte appellata non si fosse mai costituita in giudizio - ma nella specie la ### di ### si era ritualmente costituita nel giudizio di appello il ### - la Corte a vrebbe comunque dovuto aff rontare il merito della controversia valutare la fondatezza o meno degli appelli, sia quello principale degli opponenti, sia quello incidentale della banca.  4. Con il terzo motivo di impugnazione principale la società si duole della «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 287 c.p.c., con riferimento all'ordinanza del 2/2/2021». 
La Corte d'appello di ### ha accolto l'istanza di correzione proposta da ### quale mandataria di ### in tal modo, però, erroneamente interpretando l'art. 287 c.p .c., in quanto il provvedimento di correzione di errore material e poteva avvenire esclusivamente in caso di discrasia tra motivazione e dispositivo. Al contrario, la condanna alle spese di ### era corretta, in quanto tale so cietà si era co stituita quale successore a titolo particolare dell'originaria parte appellata, ossia la ### di ### La condanna alle spese era derivata dalla circostanza che la ### non aveva fornito la prova della propria legittimazione ad intervenire nel giudizio. 
Le doglianze della società potevano solo essere oggetto di ricorso per cassazione.  5. Con il quarto motivo di impugnazione principale la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p .c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
La condanna alle spese da parte della Corte d'appello è stata prevista nei confronti di una parte non soccombente, sulla base di 8 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### un comportamento processuale omissivo che la stess a sentenza impugnata imputa però ad altri, ossia alla ### È evidente come ### sia stata completamente estranea al fatto generatore dell'accoglimento dell'app ello, cioè «i l mancato assolvimento da parte del cessionario dell' onere di dimostr are la propria legittimazione».  6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la ### s.r.l.  deduce la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, legge n. 130 del 1999, art. 4, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
In realtà, per la società ricorrente quando la cessione riguardi i crediti di una banca in fav ore di altro soggetto autorizzato, «è condizione sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazion e per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi».  7. Con il second o motivo di ricorso incid entale della società lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 111, 6º comma della costituzione, con riferimento all'art. 360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c. Difetto di motivazione». 
La Corte d'appello di ### sulla scorta dell'affermato difetto di legittimazione di ### ha ritenuto «assorbiti» i motivi di appello proposti «dalla parte appellante e di quelli dell'appellante incidentale avverso la sentenza del tribunale». 
Dalla motiv azione, quindi, non si riesce in alcun modo a comprendere, neppure presuntivamente, l'iter logico giuridico seguito dal giudicante. 
Non è dato com prendere le ragioni per cui il difetto di legittimazione ad intervenire di un terzo cessionario di un credito 9 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### contestato possa condurre all 'annullamento di una sentenza di condanna resa in favore del cedente, ancora parte del giudizio di appello.  8. Può essere affrontata preliminarmente la questione - sollevata con il pri mo motivo di ricorso incidentale - relativa al difetto di legittimazione attiva rilevato dalla Corte d'appello di ### nei confronti della ### in quanto la motiv azione della pronuncia d'appello è comprensibile - nel suo argom entare - solo con riferimento alla soluzione relativa alla questione preliminare.  8.1. Tale motivo di ricorso incidentale è infondato.  9. Invero, è pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 3 85, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). 
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società ces sionaria in blocco dei crediti bancari. 
Si è ritenuto, dunque, che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e r apporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessazione del credito del contratto (Cass., 31 dicembre 2017, n. ###). 
Ciò per la semplice consi derazione che tale regolamentazion e specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, 10 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### crediti rapporti giuridici, «individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristi che comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., 3, 10 febbraio 2023, n. 4277). 
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categor ie de i rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., n. ### del 2017).  9.1. Nel la specie, però, la Corte d'appello si è diffusa in un analitico esame della documen tazione prodotta, giun gendo, con adeguato e sufficiente ragionamento, ad escludere che fosse stata fornita la prova della cessione del credito della ### di ### (incorporata per fusione), da parte di UBI ### in favore della ### In particolare, la Corte d'appello ha riferito che, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, ### «non ha re plicato, né prodotto ul teriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de qu o, non essend o a tal fine sufficiente la produzione della suddetta ### che a pagina 25 si limita a richiamare l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti) avente ad oggetto “tutti i crediti…di ### di ### s.p.a. 11 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### derivanti da contratti di finanziamento…sorti nel periodo compreso tra il 19 60 e il 2017, i cui debitor i sono stati classificati ”a sofferenza”…e segnalati in ### dei Rischi”. 
Inoltre la Corte territoriale ha ulteriormente approfondito la disamina, giungendo ad affermare che «### G.U. è ulteriormente comunicato che tutti i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contr atto di cessione ed in particolare in un'apposita li sta, denominata “####”, depositata presso il ### rogante e pubblic ata, ai s ensi di legge, su un determinato sito ### al cui indirizzo Web espressamente rinvia: in essa, che è composta di ben 407 pagine divisa in tabelle, vengono indicati - per ciascuna debitore ceduto di cui non viene espresso il nominativo - alcuni codici identificativi esclusivamente numerici di probabile uso interno che non so no affatto di ausi lio e pertanto idonei ad identificare alcun rapporto debitore ceduto». 
Pertanto, alla luce della motiv azione congrua ed a nalitica compiuta dalla Corte territoriale, non è consentita una nuova rivalutazione degli elementi di fatto in questa sede.  9.2. Va dichiarata la inammissibilità del secondo motivo di ricorso incidentale per carenza di intere sse, una volta confer mata la pronuncia della Corte di appello che aveva affermato il difetto di legittimazione attiva della cessionaria dei crediti 10. Va trattato, poi, il secondo motivo di ricorso principale.  10.1. Il motivo è fondato.  11. In vero, per q uesta Corte, i n tema di co ntenuto dell a sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né 12 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### alcuna disamina lo gico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., sez. L., 14 febbraio 2020, n. 3819). 
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, bench é graficamente esistente, non renda, tu ttavia, percepi bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio con vincimento , non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.U., 9 ottobre 2019, n. 25392; Cass., Sez.U., n. 22232 del 2016; Cass., sez. 3, 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., sez. 6-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., sez. 6-5, 20 gennaio 2015, 920).  ### specie, la Corte d'appello, dopo aver ritenuto che la società interventrice nel giudizio d'appello, ossia la ### a fronte della già avvenuta costituzione della appellata ### di ### (incorporata da ### che poi aveva ceduto i crediti a ###, non aveva fornito la dimostrazione della propria legittimazione attiva, e quindi della titolarità del credito ceduto, ha accolto l'appello principale, revocando il decreto ingiuntivo, sulla base della seguente motivazione: «in consi derazione delle argomentazioni che precedono, ritenuta assorbita ogni altra d omanda nel merito, l'appello deve essere accolto e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza». 
Pertanto, non v'è alcun riferimento all e doglian ze di merito sollevate dagli appellanti principali sulla base di nove motivi, riportati e tr ascritti nel ricorso di cassazion e principale, né all'appell o incidentale proposto dalla ### di ### In realtà, del tutto erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che, una volta decisa la questione preliminare relativa al ritenuto 13 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### difetto di legit timazione attiva della intervenuta ### (quale cessionaria dei crediti della appellata, costituita, ### di ### poi incorporata nella ###, risultassero assorbiti sia l'appello principale (ben nove motivi) sia quello in cidentale, trattandosi di questioni del tutto indipendenti rispetto alla decisione sulla questione preliminare. 
Del resto, l'erronea considerazione dell'assorbimento da parte del giudice comporta l'assenza assoluta di motivazione (Cass., 1, 12 novembre 2018, n. 28995; Cass., sez. L, 22 giugno 2020, 12193). 
Peraltro, come correttamente rilevato dalle società ricorrenti, nei rispettivi ricorsi, pr incipale e in cidentale, neppure la contumacia dell'appellato poteva comportare l'accoglimento dell'appello principale, senza alcuna disamina dei motivi dell'impugnazione. 
Per questa Corte, a sezioni unite, la fusione per incorporazione estingue la società in corporata, che non può dunque in iziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli eff etti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzion e del processo, esclusa "ex lege " dall'ar t.  2504 bis c.c. (Cass., Sez.U., 30 luglio 2021, n. 21970). 
Va, naturalm ente, chiarito che, nel caso in cui la fusione si verifichi in corso di causa - come accaduto nella specie nel corso del giudizio di appello (atto del 2 febbraio 2017 fusione con ### - essa va assimilata alla successione universale tra persone fisiche. 
Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante - vale ad evitare ex le ge 14 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### l'interruzione stessa, dato che l'incorpor ata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (Cass., Sez. U., n. 21970 del 2021). 
In tal senso va letta la modifica operata nel 2003, al più limitato, ma opp ortuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società «evitando l'applicazione dell'istituto [della interruzione del processo], allora non congruente allo scopo». 
Trova conferma quindi il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo, «attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte». 
Il processo, dunque, non si interrompe, non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.  ### di tutelare la par te colpita dal l'evento interr uttivo, come pure la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della costituzione, diviene ex lege recessiva, «a fr onte della superiore esigenz a di conti nuità n ei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza». 
Pertanto, in giudizio è rimasta sicuramente la ### di ### Diversamente, come chiaramente affermato dalle sezioni unite di questa Corte n. 21970 del 2021, «l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto la sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali». 15 RG n. 7009/2021 Cons.Est. ### D'### 12. Il terzo ed il quarto motivo di ricors o principale restano assorbiti, a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale.  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diver sa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il secondo motivo di ricorso principale; rigetta il primo motivo di ricorso prin cipale; rigetta il primo motiv o di ricorso incidentale; di chiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai moti vi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa co mposizione, cui demand a di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024  

causa n. 7009/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9194/2024 del 06-04-2024

... 31/10/2025, s i perv errà ad una ri forma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evi tare l'annullamento delle decisio ni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili; 2. il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., la mancanza assoluta di motivazione, l'omessa motivazione “su un punto decisivo della controversia”, l'omesso esame dei motivi di appell o relativi al vizio di ultrap etizio ne della sentenza di pr imo grado e alla statuizione sulle spese del giudizio. Il ricorrente lamenta che la ### d'appello non ha pronunciato sui motivi di appello in punto di vizio di ultrapetizione della decisione di primo grado, di err ata qualificazione de lla domanda, di erronea quantificazione e com pensazione integrale delle spese relati ve al ricorso possessorio proposto in corso di causa. In dettaglio, la censura concerne il fatto che la sentenza d'appello conferma (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 16340/2019 proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### leria della Corte di Cassazione , rappresentato e d ifeso dall'avvocato ### (###).  - Ricorrente - ###Ù ### - Intimato - Avverso la sent enza della Corte d'appell o ### 310/2018, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 4 aprile 2024. 
Rilevato che: 1. c on atto notificato il ###, ### ha proposto davanti al Tribunale di Palmi actio confessoria servitutis per destinazione del padre di famiglia (art. 1062, cod. civ.) nei confronti ### servitutis di ### assumendo ### di avere acquistato, nel marzo 1998, da ### - proprietario di un fabbricato (sito in ### via ### 80/80 bis), costituito da piano terreno primo e secondo piano - un'unità immobiliare (adibita a magazzino) situata al piano terreno del fabbricato (civico 80 bis), confinante, lungo la stessa via, con altro immobile, posto al civico 80, di proprietà del convenuto; ### che, a favore de lla propria unità immobiliare, doveva ritener si esistente, p er costituzio ne del padre di famiglia, una ser vitù di accesso al vano scale del fabbricat o, con ingres so dal porto ne del civico 80 (portone di cui l'a ttore aveva le chiavi ), ne l quale er ano collocati i contatori dell'acqua e del gas del magazzino; ### che, nel luglio 2004, ### che si er a aggiudicat o nell'ambito di una procedura esecutiva la pro prietà del primo e del secondo piano dell'immobile posto al civico 80, aveva impedito all'attore di accedere al vano scale del fabbricato per controllare i contatori. 
In subordine rispetto alla confessoria servitutis, l'attore ha chiesto di veder e dichiarato e accertato i l suo dirit to ad accedere al vano scale del civico 80, in applicazione dell'art. 1117, cod.  Costituendosi in giudizio, ### ha conte stato l e domande dell'attore, e, nello specifico, ha sostenuto che il contatore installato nel vano scale del civico 80 (egli era divenuto proprietario del primo e del secondo piano di quello stabile) non aliment ava il magazzino dell'attore sicché il posse sso delle chiavi del portone da parte del vicino non aveva alcuna giustificazione.  ### con ricorso in corso di causa depositato il ###, ha proposto azione possessoria lamentando che il convenuto aveva chiuso l'afflusso di acqua al suo magazzino. 
In rel azione al giudizio incident ale, il pro curatore di ### (all'udienza del 15/06/2005) ha chiesto dichiararsi cessata la materia 3 del contender e in quanto il suo ass istito, ne l frattempo , aveva riattivato l'utenza dell'acqua; 2. il Tribunal e di ### con sentenz a n. 136 del 2005, ha dichiarato cessata la materia d el contendere con riferim ento alla domanda possessoria incidentale, con integrale compensazione delle spese; quanto al giudizio principale, ha accolto la domanda dell'attore che ha riqualificato come azione di reintegrazione del possesso della servitù di passaggio e quindi ha c ondannato il convenuto a consegnare all'attore copia delle chiavi del portone del civico 80; ha respinto ogni altra domanda e ha st atuit o sulle spese del giudizio, compensandole per 1/3 e condannando il convenuto al pagamento delle spese residue; 3. sull'impugnazione di ### , l a Corte d'appello di Reg gio ### nella res istenza di ### il quale ha proposto appe llo incidentale, ha respinto sia l'appello principale che quello incidentale e ha compensato, tra le parti, le spese del grado. 
Queste, in sintesi, per quanto qui interessa, le ragion i della decisione: ### il pr esupposto della servitù per destinazione del pad re di famiglia è l'apparenza, ossia l'esistenza di segni visibili dell'esistenza della servitù. Ne lla specie, l'originario proprietario dell'intero fabbricato, ### eppe ### aveva individuato nella porta d'accesso che dalla porzione di proprietà ### conduceva al “vano portone” lo strumento idone o a garantir e l'accesso ai contatori di quest'ultimo. Il Tribunale ha correttamen te evidenziato che solo rispetto a tale porta, successivamente murata, poteva dirsi operante una o ggettiva e percepibile desti nazione funz ionale, tradottasi nell'esercizio del passaggio per acc edere al vano scale (“v ano portone”), mentre il fatto che l'attore esercitasse un'analoga servitù di passaggio attraverso l'androne principale non era sufficiente al fine 4 di integr are una servitù ### per des tinazione del padre di famiglia; ### tuttavia, è corretta la decisione del Tribunale di reintegrare l'attore nel possesso della servi tù di passaggio, con ordi ne al convenuto di restituirgl i le chiav i del portone dello stabile di via ### 80, in relazione alla sola facoltà di visionare e manutenere i contatori collocati nel vano scale; 4. ### ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi, illustrati con una memoria.  ### è rimasto intimato; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza ex artt. 158, 161, cod. proc. ci v., per violazione dell'art. 106, seco ndo comma, ###, e prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e seg uenti d.l. 6 9 del 20 13, a causa del v izio di c ostituz ione del collegio giudicante della Corte d'appe llo, composto anche da un giudice ausiliario (### sco ###, r elatore e estensore della sentenza, benché i giudici onorari possano svolgere soltanto compiti di supple nza dei magistrati togati e comunque esc lusivamente funzioni monocratiche; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. la questione sottesa al motivo va risolta con il richiamo della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, ### 6 - 2, Ordinanza n. ### del 05/11/2021, Rv. 662813 - 01) secondo cui, a seguito della sentenz a della ### n. 41 del 2021, che ha d ichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l.  69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013) , che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno 5 legittimamente continuare ad avvalersi dei giudic i ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, s i perv errà ad una ri forma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evi tare l'annullamento delle decisio ni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili; 2. il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 112, 342 cod.  proc. civ., la mancanza assoluta di motivazione, l'omessa motivazione “su un punto decisivo della controversia”, l'omesso esame dei motivi di appell o relativi al vizio di ultrap etizio ne della sentenza di pr imo grado e alla statuizione sulle spese del giudizio. 
Il ricorrente lamenta che la ### d'appello non ha pronunciato sui motivi di appello in punto di vizio di ultrapetizione della decisione di primo grado, di err ata qualificazione de lla domanda, di erronea quantificazione e com pensazione integrale delle spese relati ve al ricorso possessorio proposto in corso di causa. 
In dettaglio, la censura concerne il fatto che la sentenza d'appello conferma quella di primo grado che ha accolto la domanda petitoria dell'attore diretta all'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062, c od. civ.), riquali ficandola, in mod o inammissibile, quale azione po ssessoria di spo glio (art. 1168, cod.  civ.) finalizzata alla reintegra della servitù di passaggio attraverso il portone principale (civico n. 80), domanda, a tutela del possesso, che controparte non ha mai pr oposto e che è basat a su presuppost i diversi da quelli di un'azione petitoria; 3. il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma nn. 3 e 4, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 6 1168, cod. civ., 703 e 669 bis e seguenti, cod. proc. civ., perché, riportandosi acriticamente alla decisione del primo giudice, la ### di ### incorre nel medesimo errore del Tribunale di ### consistente nell'avere riqualificato la domanda principale ### - actio confessoria servitutis, ex art. 1062, co d. civ. - in azio ne ### di spoglio della servit ù di pass aggio di cui agli artt.  1168, cod. civ., 703, cod. proc. civ.; 4. il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1168 e 1169, cod. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo, per il caso in cui la riqualificazione della domanda da petitoria e po ssessoria dovesse essere ritenuta legittimo. 
La parte pone l'accento sul difetto dei presupposti dello spoglio in ragione della circostanza, pacifica, che lo stesso ### era del tutto estraneo alla vicenda dato che le chiavi del portone erano state consegnate spontaneamente da ### su mer a richiesta, a ### precedente proprietario del fabbricato , t erzo estraneo al giudizio; 5. il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., denuncia l'omesso esame del motivo di appello con il quale veniva censurata la sentenza di primo grado che, dopo avere dichiarato la cessazione della m ateria d el contendere in relazione all'azione possessoria proposta da controparte nel giudizio petitorio, ha c ompensato le spese dell'azione possessor ia senza indicarne i motivi, in violazione del principio della soccombenza virtuale ex artt.  91, 92, cod. proc.  La cri tica si estend e all'omessa pronuncia sul m otivo di appello concernente l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sul la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96, cod. proc. civ., per avere ### proposto azione possessor ia in asse nza dei presuppost i, 7 cioè, quattro giorni dopo che la conduttura dell'a cqua, accidentalmente chiusa da un operaio, era stata riattivata; 6. il sesto motivo, ai sensi degli artt. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., denuncia l'omesso esame del motivo di appello con il quale si lament ava la com pensazione operata dal Tribunale delle spese di lite per 1/3 e la liquidazione della residua quota di 2/3 con incremento del 30%, benché tale aum ento non potess e essere concesso in mancanza di altre parti in causa (art. 5, d.m. 127/2004) e, sot to altro profilo, la deter minazione del compenso secondo lo scaglione minimo (valore della causa indete rminato non rilevante ) previsto per l'azione petito ria anziché secondo quello previsto pe r l'azione possessoria come riqualificata (valore da euro 25.900 a euro 51.700); 7. il secondo, il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l'assorbimento degli altri motivi; 8. sulla premessa che l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., in quanto il motivo di gravame costituisce una specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, rileva la ### che, nell'atto di appello, che il ### io, che è giudice del fatto proce ssuale, ha la facolt à di consultare, ### c ome specifico motiv o di impugnazione (pagg. 29-42), ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda dell'attore di accertamento della servitù di passagg io per destinazi one del padre di famiglia, riqualificandola come azione di reinteg razione del la servitù di passaggio per il portone del fabbricato del convenuto (civico n. 80). 
Ebbene, la ### d i ### non ha esaminat o questo motivo di appello: la sentenza (pagg. 6 e 7) individua quattro motivi di appello - inesistenza del diritto di servitù di passaggio; inesistenza 8 della servitù di passaggio per destinazio ne del pad re di famiglia; inesistenza di qualsiasi servitù di passagg io e inapplicabilità de lla normativa sul condominio - che tali non sono perché, i n verit à, rappresentano i titoli dei paragrafi dell'at to di gravame di ### (pagg. da 8 a 15) che ricapitolano, nei tratti essenziali, la vicenda processuale. 
I mot ivi di gravame (compres a la censura d i ultrapetizione ascritta al primo giudi ce) - che la ### e di R eggio ### ha completamente obliterato e che conseguentemente non ha deciso - sono sviluppati nelle pagine succe ssive - da pag. 28 a pag. 47 - dell'ampio atto di impugnazione di ### 9. in definitiva, rigettato il primo motivo, accolti il secondo e il terzo, assorbiti i restanti, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.  accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti , e rinv ia alla ### d'appe llo di Re ggio ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### in data 4 aprile 2024.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Guida Riccardo

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